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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2023/1482 |
11.12.2023 |
Relazione finale della consigliera-auditrice (1)
Caso AT.40760 - Granate a mano
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(C/2023/1482)
Il progetto di decisione è destinato a SwissP Defence AG (ex RUAG Ammotec AG) e RUAG International Holding AG (congiuntamente "RUAG") e a Diehl Defence GmbH & Co. KG (ex Diehl BGT Defence GmbH &Co. KG) e Diehl Stiftung & Co. KG (congiuntamente "Diehl") (collettivamente le "parti"). Esso riguarda un'infrazione unica e continuata dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, consistente nella ripartizione dei mercati nazionali tra le parti per la vendita di granate a mano militari, che comprendeva anche lo scambio di informazioni sensibili sotto il profilo della concorrenza. L'infrazione è durata dal 7 novembre 2007 al 23 novembre 2021 (2) e ha riguardato lo Spazio economico europeo.
Il 15 aprile 2021 RUAG ha chiesto l'immunità dalle ammende in conformità dei punti 14 e 15 della comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese ("comunicazione sul trattamento favorevole") (3). Il 12 novembre 2021 la Commissione ha concesso a RUAG l'immunità condizionale dall'ammenda in conformità del punto 18 di detta comunicazione.
Tra il 23 novembre e il 25 novembre 2021 la Commissione ha effettuato un'ispezione senza preavviso nei locali di Diehl.
Il 24 febbraio 2022 Diehl ha chiesto l'immunità dalle ammende in conformità del punto 14 della comunicazione sulla cooperazione o, in subordine, la riduzione dell'importo delle ammende in conformità del punto 27 di detta comunicazione.
Il 18 gennaio 2023 la Commissione ha avviato un procedimento a norma dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 (4) e dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 (5).
Le parti hanno manifestato la loro disponibilità ad avviare discussioni in vista di una transazione che si sono svolte tra febbraio e maggio 2023. Nel giugno 2023 le parti hanno presentato proposte di transazione a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004.
Il 3 luglio 2023 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti nei confronti delle parti. Nelle risposte alla comunicazione degli addebiti, le parti hanno confermato, ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 773/2004, che la comunicazione degli addebiti rifletteva il contenuto delle rispettive proposte di transazione e che pertanto mantenevano il proprio impegno a rispettare la procedura di transazione.
Le parti non hanno presentato alcuna richiesta o denuncia alla consigliera-auditrice a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della decisione n. 2011/695/UE (6).
Conformemente all'articolo 16 della decisione 2011/695/UE, la consigliera-auditrice ha valutato se il progetto di decisione riguardasse soltanto le obiezioni su cui le parti hanno avuto la possibilità di pronunciarsi, giungendo a una conclusione positiva.
Alla luce di quanto sopra, la consigliera-auditrice ritiene che l'esercizio effettivo dei diritti procedurali delle parti nel procedimento nel caso di specie sia stato rispettato.
Bruxelles, 18 settembre 2023
Dorothe DALHEIMER
(1) Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato della consigliera-auditrice per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) ("decisione 2011/695/UE").
(2) La partecipazione di RUAG al comportamento si considera conclusa il 15 aprile 2021 quando RUAG ha chiesto l'immunità.
(3) Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU C 298 dell'8.12.2006, pag. 17).
(4) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18), come modificato dal regolamento (CE) n. 622/2008 della Commissione, (GU L 171 dell'1.7.2008, pag. 3) e dal regolamento della Commissione (UE) 2015/1348 (GU L 208 del 5.8.2015, pag. 3).
(6) A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della decisione 2011/695/UE, le parti dei procedimenti nei casi di cartelli tra imprese che partecipano a discussioni in vista di una transazione a norma dell'articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 773/2004 possono rivolgersi al consigliere-auditore/alla consigliera-auditrice in qualsiasi fase della procedura di transazione al fine di garantire l'effettivo esercizio dei propri diritti procedurali.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1482/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)