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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2023/1481 |
11.12.2023 |
SINTESI DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 21 settembre 2023
relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE
(Caso AT.40760 - Granate a mano)
(notificata con il numero C(2023) 6290 final)
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(C/2023/1481)
Il 21 settembre 2023 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE. Conformemente al disposto dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1) , la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le eventuali sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.
1. INTRODUZIONE
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(1) |
La decisione riguarda un'infrazione unica e continuata dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE. L'infrazione consisteva in una ripartizione del mercato per quanto riguarda la vendita di granate a mano militari ("granate a mano") nello Spazio economico europeo ("SEE"). |
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(2) |
La decisione è destinata alle seguenti persone giuridiche (riferite collettivamente "destinatari" o singolarmente "destinatario"): SwissP Defence AG e RUAG International Holding AG (congiuntamente "RUAG") e Diehl Defence GmbH & Co. KG e Diehl Stiftung & Co. KG (congiuntamente "Diehl"). |
2. DESCRIZIONE DEL CASO
2.1. Procedura
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(3) |
A seguito della presentazione di una domanda di immunità da parte di RUAG in data 15 aprile 2021, la Commissione ha effettuato un'ispezione senza preavviso presso la sede di Diehl tra il 23 novembre e il 25 novembre 2021. |
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(4) |
Il 24 febbraio 2022 Diehl ha chiesto l'immunità o, in subordine, la riduzione delle ammende. |
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(5) |
Il 18 gennaio 2023 la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 (2) nei confronti dei destinatari della decisione al fine di intavolare con essi discussioni in vista di una transazione ai sensi della comunicazione concernente la transazione (3). Le discussioni con i destinatari in vista di una transazione si sono svolte tra il febbraio e il maggio 2023. Successivamente ciascun destinatario ha presentato una richiesta formale di transazione a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 (4). |
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(6) |
Il 3 luglio 2023 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti nei confronti delle parti, a cui queste hanno risposto confermandone la corrispondenza con il contenuto delle loro proposte di transazione e ribadendo l'impegno a seguire la procedura di transazione. |
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(7) |
Il 18 settembre 2023 il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha espresso parere favorevole. |
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(8) |
Il 18 settembre 2023 la consigliera-auditrice ha presentato la sua relazione finale sul caso in questione. |
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(9) |
La Commissione ha adottato la decisione il 21 settembre 2023. |
2.2. Sintesi dell'infrazione
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(10) |
La decisione riguarda un'infrazione relativa alla vendita di granate a mano. |
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(11) |
Il comportamento consisteva nella ripartizione dei mercati nazionali tra i destinatari per la vendita di granate a mano. Ciò comprendeva anche lo scambio di informazioni sensibili sotto il profilo della concorrenza. In seguito alla ripartizione dei mercati nazionali, solo il destinatario designato avrebbe avuto il diritto di vendere granate a mano sul mercato nazionale interessato. Un destinatario che avesse voluto vendere le sue granate a mano sul mercato nazionale assegnato all'altro destinatario era tenuto a chiedere preventivamente il consenso di quest'ultimo. |
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(12) |
La ripartizione del mercato riguardava sia le vendite tramite gare d'appalto sia le risposte alle richieste dirette di offerta da parte delle autorità nazionali. |
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(13) |
L'infrazione cui si riferisce la decisione ha riguardato l'intero territorio del SEE ed è durata dal 7 novembre 2007 al 23 novembre 2021. |
2.3. Destinatari e durata
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(14) |
I destinatari della decisione sono considerati responsabili dell'infrazione per le seguenti durate:
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2.4. Mezzi di ricorso
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(15) |
La decisione applica gli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 (6). |
2.4.1. Importo di base dell'ammenda
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(16) |
Nel determinare le ammende, la Commissione ha tenuto conto della media annuale delle vendite di granate a mano effettuate da ciascun destinatario nel SEE in tutto il periodo dell'infrazione, del fatto che i cartelli rientrano, per la loro natura, tra le restrizioni più gravi della concorrenza, della durata dell'infrazione, del fatto che l'infrazione ha interessato l'intero SEE e di un importo supplementare tale da dissuadere le imprese dall'adottare questo tipo di pratiche. |
2.4.2. Adeguamenti dell'importo di base
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(17) |
La Commissione non ha applicato circostanze aggravanti o attenuanti. |
2.4.3. Punto 37 degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende.
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(18) |
Al fine di ottenere un effetto dissuasivo sufficiente, la Commissione ha applicato, in conformità del punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006, una maggiorazione dell'importo dell'ammenda per un fattore moltiplicatore di 3,75 per entrambi i destinatari. Ciò ha portato a un'ammenda sufficientemente dissuasiva e proporzionata, in considerazione sia della potenza economica delle parti che delle specificità dell'infrazione, nonché del ruolo svolto da ciascuno dei destinatari nell'infrazione. |
2.4.4. Applicazione del massimale del 10 % del fatturato
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(19) |
L'importo di base dell'ammenda (prima dell'applicazione delle riduzioni concesse in virtù della comunicazione sul trattamento favorevole e a titolo di transazione) non ha superato il 10 % del loro fatturato mondiale complessivo nell'esercizio che precede la data della decisione. |
2.4.5. Applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006
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(20) |
La Commissione ha concesso la completa immunità dalle ammende a RUAG. La Commissione ha concesso a Diehl una riduzione del 50 % dell'ammenda. |
2.4.6. Applicazione della comunicazione concernente la transazione
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(21) |
L'importo dell'ammenda è stato ulteriormente ridotto del 10 % in applicazione della comunicazione concernente la transazione. |
3. CONCLUSIONE
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(22) |
Le ammende inflitte a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 sono le seguenti:
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(1) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).
(3) Comunicazione della Commissione concernente la transazione nei procedimenti per l'adozione di decisioni a norma dell'articolo 7 e dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, nei procedimenti relativi ai cartelli (GU C 167 del 2.7.2008, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18). Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 622/2008 della Commissione (GU L 171 dell'1.7.2008, pag. 3) e dal regolamento (UE) 2015/1348 della Commissione (GU L 208 del 5.8.2015, pag. 3).
(5) Nel luglio 2022 RUAG Ammotec AG è stata acquisita da un'altra società ed è stata rinominata SwissP Defence AG.
(6) Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU C 210 dell'1.9.2006, pag. 2).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1481/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)