Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
C/2023/1446 |
8.12.2023 |
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
Orientamenti della Commissione sull'esclusione dall'applicazione dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli accordi di sostenibilità dei produttori agricoli a norma dell'articolo 210 bis del regolamento (UE) 1308/2013
(C/2023/1446)
Indice
1. |
Introduzione | 3 |
1.1. |
Contesto generale | 3 |
1.1.1. |
Contesto politico | 3 |
1.1.2. |
Esclusione rispetto all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE creata dall’articolo 210 bis | 4 |
1.2. |
Contesto giuridico dell’esclusione | 5 |
1.2.1. |
L’articolo 210 bis si applica soltanto agli accordi di sostenibilità che limitano la concorrenza | 5 |
1.2.2. |
Gli accordi di sostenibilità che restringono il gioco della concorrenza e non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 210 bis possono beneficiare di altre norme | 5 |
1.3. |
Obiettivi e ambito di applicazione degli orientamenti | 6 |
2. |
Ambito di applicazione soggettivo dell’articolo 210 bis e prodotti oggetto di tale disposizione | 6 |
2.1. |
Definizione di impresa e di accordo di sostenibilità ai sensi dell’articolo 210 bis | 6 |
2.2. |
Ambito di applicazione soggettivo dell’articolo 210 bis | 7 |
2.3. |
Prodotti rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 210 bis | 11 |
3. |
Ambito di applicazione materiale dell’articolo 210 bis | 11 |
3.1. |
Obiettivi di sostenibilità ai sensi dell’articolo 210 bis | 12 |
3.2. |
Norme di sostenibilità applicate a norma dell’articolo 210 bis | 14 |
3.2.1. |
L’accordo di sostenibilità deve individuare una norma di sostenibilità relativa a un obiettivo di sostenibilità | 14 |
3.2.2. |
Le norme di sostenibilità dovrebbero portare a risultati tangibili e misurabili o, laddove ciò non sia possibile, a risultati osservabili e descrivibili | 14 |
3.2.3. |
Le norme di sostenibilità devono essere più rigorose rispetto alla norma obbligatoria pertinente | 15 |
4. |
Restrizioni della concorrenza | 17 |
4.1. |
Che cos’è una restrizione della concorrenza? | 17 |
4.2. |
Che cosa non costituisce una restrizione della concorrenza? | 18 |
5. |
Carattere indispensabile delle restrizioni ai sensi dell’articolo 210 bis | 19 |
5.1. |
Introduzione | 19 |
5.2. |
Il concetto di carattere indispensabile delle restrizioni | 20 |
5.3. |
Prima fase della verifica - Carattere indispensabile dell’accordo di sostenibilità | 21 |
5.3.1. |
La norma di sostenibilità può essere ugualmente applicata agendo individualmente? | 23 |
5.3.2. |
Carattere indispensabile delle disposizioni dell’accordo di sostenibilità | 25 |
5.4. |
Seconda fase della verifica - Carattere indispensabile delle restrizioni della concorrenza | 27 |
5.4.1. |
Natura della restrizione | 28 |
5.4.2. |
Intensità della restrizione | 29 |
5.5. |
Esempi di applicazione del criterio del carattere indispensabile | 32 |
6. |
Ambito di applicazione temporale dell’articolo 210 bis | 36 |
6.1. |
Accordi di sostenibilità conclusi prima della pubblicazione degli orientamenti | 36 |
6.2. |
Forza maggiore | 36 |
6.3. |
Periodo transitorio | 37 |
6.4. |
Mancata applicazione della norma | 37 |
6.5. |
Riesame continuo e costante del carattere indispensabile delle restrizioni | 38 |
6.5.1. |
In quali casi è probabile che il carattere indispensabile delle restrizioni non sia più soddisfatto? | 38 |
6.5.2. |
Quali sono le opzioni delle parti nel caso in cui le restrizioni non siano più ritenute indispensabili? | 40 |
7. |
Sistema di pareri a norma dell’articolo 210 bis, paragrafo 6 | 40 |
7.1. |
I richiedenti | 40 |
7.2. |
Contenuto della richiesta | 41 |
7.3. |
La valutazione della Commissione e il contenuto del parere | 41 |
7.4. |
Termine per l’emissione di un parere | 42 |
7.5. |
Cambiamento delle circostanze dopo l’adozione del parere | 42 |
7.6. |
Effetti di un parere | 43 |
8. |
Intervento ex post da parte delle autorità nazionali garanti della concorrenza e della Commissione ai sensi dell’articolo 210 bis, paragrafo 7 | 43 |
8.1. |
Gli obiettivi della politica agricola comune sono compromessi | 43 |
8.2. |
Esclusione della concorrenza | 45 |
8.3. |
Aspetti procedurali | 46 |
9. |
Onere della prova per il soddisfacimento delle condizioni di cui all’articolo 210 bis | 47 |
Allegato A – |
Diagramma di flusso della valutazione ai sensi dell’articolo 210 bis | 48 |
Allegato B – |
Diagramma di flusso della valutazione del criterio del carattere indispensabile | 49 |
Allegato C – |
Glossario | 50 |
Allegato D – |
Articolo 210 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013 – Iniziative verticali e orizzontali a sostegno della sostenibilità | 52 |
Allegato E – |
Esempi di restrizioni della concorrenza | 53 |
1. |
Restrizioni relative al prezzo | 53 |
2. |
Restrizioni relative alla produzione | 54 |
3. |
Restrizioni relative ai fattori produttivi | 54 |
4. |
Restrizioni relative a clienti, fornitori o territori | 55 |
5. |
Restrizioni relative agli scambi di informazioni | 56 |
6. |
Restrizioni relative alle modalità di definizione delle norme di sostenibilità | 57 |
1. INTRODUZIONE
1.1. Contesto generale
1.1.1. Contesto politico
(1) |
I presenti orientamenti mirano a spiegare le condizioni di applicazione dell’articolo 210 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) («regolamento OCM»), introdotto dal regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) («articolo 210 bis»). |
(2) |
L’articolo 210 bis è stato introdotto nel contesto della riforma della politica agricola comune (PAC) dell’Unione del 2021, al fine di sostenere la transizione verso un sistema alimentare sostenibile nell’Unione e di rafforzare la posizione dei produttori della filiera agroalimentare. |
(3) |
Lo sviluppo sostenibile è menzionato all’articolo 3, paragrafi 3 e 5, e all’articolo 21, paragrafo 2, lettera f), del trattato sull’Unione europea (TUE) e all’articolo 11 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). È altresì un obiettivo prioritario delle politiche dell’Unione in generale. Inoltre, la Commissione si è impegnata ad attuare gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite (3). In linea con tale impegno il Green Deal europeo definisce una strategia di crescita per trasformare l’Unione in una società più giusta e più prospera, dotata di un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, che a partire dal 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall’uso delle risorse (4). |
(4) |
Due strategie centrali del Green Deal sono rilevanti per la filiera agroalimentare. La strategia sulla biodiversità (5) si pone l’obiettivo di invertire la perdita di biodiversità investendo nella protezione e nel ripristino della natura. La strategia «Dal produttore al consumatore» (6) affronta invece in modo olistico le sfide poste ai sistemi alimentari sostenibili. In tale contesto figurano la produzione, la trasformazione e il commercio sostenibili di alimenti, ma anche il consumo alimentare sostenibile, i regimi alimentari sani e gli sprechi alimentari. La transizione a un sistema alimentare sostenibile può portare benefici ambientali, sanitari e sociali e offrire vantaggi economici. |
(5) |
Queste due strategie del Green Deal elencano una serie di obiettivi quantitativi non vincolanti destinati a migliorare la sostenibilità dell’agricoltura entro il 2030, tra cui obiettivi volti a: i) ridurre le vendite complessive di antimicrobici utilizzati negli animali da allevamento e nell’acquacoltura; ii) ridurre l’uso complessivo dei pesticidi chimici e dei pesticidi più pericolosi, nonché il rischio che ne deriva; iii) ridurre le perdite di nutrienti dovute all’uso di fertilizzanti; iv) aumentare la quantità di terreni destinati all’agricoltura biologica e v) aumentare la quantità di terreni dedicati a elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità (7). Le strategie elencano una serie di azioni, comprese iniziative legislative, destinate a conseguire tali obiettivi. |
(6) |
Gli operatori della filiera agroalimentare, in particolare i singoli produttori di prodotti agricoli («produttori»), svolgono un ruolo fondamentale nel contesto di tali strategie, rispettando le norme obbligatorie dell’Unione e nazionali. Essi possono altresì aumentare la sostenibilità andando oltre le norme obbligatorie dell’Unione e nazionali. |
(7) |
Come recita il considerando 62 del regolamento (UE) 2021/2117, talune iniziative verticali e orizzontali relative ai prodotti agricoli e alimentari, volte ad applicare requisiti più severi rispetto a quelli obbligatori, possono avere effetti positivi sugli obiettivi di sostenibilità (8). Inoltre, tali iniziative possono anche rafforzare la posizione dei produttori nella catena di approvvigionamento e accrescerne il potere negoziale (9). |
(8) |
Allo stesso tempo, gli operatori della filiera agroalimentare potrebbero essere dissuasi dall’intraprendere attività di cooperazione in ragione delle risorse finanziarie necessarie e delle preoccupazioni circa l’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE a tale cooperazione. |
1.1.2. Esclusione rispetto all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE creata dall’articolo 210 bis
(9) |
L’articolo 210 bis stabilisce un’esclusione dall’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. È stato adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio ai sensi dell’articolo 42 TFUE. Tale disposizione riguarda gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate dei produttori di prodotti agricoli che si riferiscono alla produzione e al commercio di prodotti agricoli e che mirano ad applicare norme di sostenibilità più rigorose di quelle obbligatorie ai sensi della normativa dell’Unione o nazionale. Tali accordi possono essere stipulati tra produttori («accordi orizzontali») oppure tra produttori e altri operatori a diversi livelli della filiera agroalimentare («accordi verticali»). |
(10) |
Ai fini dei presenti orientamenti, il termine «accordo di sostenibilità» si riferisce a qualsiasi tipo di accordo, decisione o pratica concordata che coinvolga i produttori, tanto orizzontalmente quanto verticalmente, che riguardi la produzione o il commercio di prodotti agricoli e che miri all’applicazione di norme di sostenibilità più rigorose di quelle obbligatorie ai sensi della normativa dell’Unione o nazionale, indipendentemente dalla forma di cooperazione. |
(11) |
Gli accordi di sostenibilità che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 210 bis sono esclusi dall’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e non è necessaria alcuna previa decisione in tal senso. |
1.2. Contesto giuridico dell’esclusione
1.2.1. L’articolo 210 bis si applica soltanto agli accordi di sostenibilità che limitano la concorrenza
(12) |
L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE contiene un divieto generale contro gli accordi, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate che restringono il gioco della concorrenza. Se un accordo restringe il gioco della concorrenza è automaticamente nullo e privo di effetti e può esporre le parti a sanzioni pecuniarie, a meno che non possa beneficiare di un’esenzione ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE o di un’esclusione ai sensi dell’articolo 210 bis o di un’altra esclusione dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE si applica agli accordi che possono pregiudicare il commercio tra Stati membri e che possono restringere sensibilmente il gioco della concorrenza. L’articolo 210 bis si applica soltanto agli accordi di sostenibilità che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Di conseguenza, esso non si applica agli accordi che rientrano nel regime de minimis (10) o che non incidono sugli scambi tra Stati membri (11). |
(13) |
A determinate condizioni, gli accordi relativi alle norme di sostenibilità possono limitare la concorrenza. L’articolo 210 bis esclude dall’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE alcuni tipi di accordi di sostenibilità che soddisfano le condizioni di cui allo stesso articolo. |
(14) |
Come per tutte le eccezioni a un principio generale, l’ambito di applicazione dell’articolo 210 bis deve essere interpretato restrittivamente, tenendo conto nel contempo degli obiettivi perseguiti dall’esclusione (12). Gli obiettivi e le condizioni di applicazione dell’articolo 210 bis, nonché i limiti alla sua applicazione, derivano esclusivamente dal regolamento OCM. |
(15) |
I tipi di accordi di sostenibilità che possono rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE sono illustrati nella sezione 4 dei presenti orientamenti. |
1.2.2. Gli accordi di sostenibilità che restringono il gioco della concorrenza e non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 210 bis possono beneficiare di altre norme
(16) |
Gli accordi di sostenibilità che restringono il gioco della concorrenza ma non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 210 bis possono comunque essere esclusi dal divieto di cui all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE qualora rientrino in altre esclusioni applicabili rispetto a tale articolo. |
(17) |
Gli accordi di sostenibilità che restringono il gioco della concorrenza e che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 210 bis e delle altre esclusioni di cui al regolamento OCM sono soggetti all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. I produttori e gli operatori dovrebbero analizzare tali accordi alla luce degli orientamenti orizzontali e degli orientamenti verticali (13) e valutare se i loro accordi possono essere esentati a norma dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE, anche ai sensi di eventuali regolamenti di esenzione per categoria (14). |
1.3. Obiettivi e ambito di applicazione degli orientamenti
(18) |
I presenti orientamenti mirano a fornire certezza del diritto, aiutando produttori e operatori della filiera agroalimentare nella valutazione dei loro accordi di sostenibilità (15). Essi mirano altresì a fornire indicazioni sull’applicazione dell’articolo 210 bis agli organi giurisdizionali nazionali e alle autorità nazionali garanti della concorrenza. Forniscono indicazioni in merito ai seguenti aspetti: i) l’ambito di applicazione soggettivo dell’articolo 210 bis e i prodotti oggetto di tale disposizione; ii) l’ambito di applicazione materiale dell’articolo 210 bis; iii) i tipi di restrizioni della concorrenza che sono escluse dall’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE a norma dell’articolo 210 bis; iv) il concetto di carattere indispensabile ai sensi dell’articolo 210 bis; v) l’ambito di applicazione temporale dell’articolo 210 bis; vi) la procedura per richiedere un parere alla Commissione in merito alla conformità di un determinato accordo di sostenibilità rispetto alle prescrizioni di cui all’articolo 210 bis; vii) le condizioni per l’intervento ex-post della Commissione e delle autorità nazionali garanti della concorrenza e viii) l’onere della prova per dimostrare il soddisfacimento o meno delle condizioni di cui all’articolo 210 bis. Viste le diverse tipologie e le molte combinazioni di accordi di sostenibilità possibili e di condizioni del mercato in cui le imprese operano, è impossibile fornire orientamenti specifici per ogni possibile scenario. Di conseguenza, i presenti orientamenti non costituiscono un elenco di controllo da applicare in maniera meccanica. Ogni accordo di sostenibilità deve essere valutato in relazione al suo specifico contesto economico e giuridico. |
(19) |
Sebbene i presenti orientamenti siano destinati a fornire assistenza a produttori e operatori a diversi livelli della filiera agroalimentare che stanno valutando se stipulare o meno un accordo di sostenibilità o che ne hanno già stipulato uno, l’autorità per interpretare l’articolo 210 bis spetta esclusivamente alla Corte di giustizia dell’Unione europea. |
(20) |
Oltre all’articolo 210 bis, anche gli articoli 172 ter, 209, 210 e 222 del regolamento OCM escludono alcuni accordi e alcune decisioni e pratiche concordate dall’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Tali disposizioni prevedono requisiti diversi e perseguono finalità diverse. In alcuni casi, un accordo di sostenibilità può soddisfare sia le condizioni previste dall’articolo 210 bis che altre disposizioni del regolamento OCM. L’applicabilità di ciascuna disposizione deve essere valutata separatamente. |
2. AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO DELL’ARTICOLO 210 BIS E PRODOTTI OGGETTO DI TALE DISPOSIZIONE
2.1. Definizione di impresa e di accordo di sostenibilità ai sensi dell’articolo 210 bis
(21) |
La Corte di giustizia ha definito «un’impresa» come «qualsiasi entità costituita da elementi personali, materiali e immateriali che esercita un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento» (16). Qualsiasi persona fisica o giuridica è un’impresa se offre prodotti o servizi su un mercato. Un’impresa può essere un singolo agricoltore, un’azienda agricola a conduzione familiare, una cooperativa agricola, un’impresa di trasformazione alimentare o una catena multinazionale di dettaglianti. In alcuni casi gli enti pubblici sono imprese se svolgono un’attività economica che non rientra nei compiti essenziali dello Stato (17). |
(22) |
Poiché il concetto di «impresa» è un concetto economico, una singola impresa può comprendere più soggetti giuridici (18). Ciò significa che un accordo tra una società madre e una sua controllata al 100 %, o tra due controllate al 100 % della medesima società madre, non può violare l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE dato che l’accordo non è stipulato tra imprese diverse (19). |
(23) |
Un «accordo» comprende qualsiasi atto nel quale due o più imprese esprimono la comune volontà di cooperare (20). La forma di tale espressione di volontà è irrilevante. Un contratto firmato e autenticato, un accordo volontario (gentlemen’s agreement) o uno scambio di emoji all’interno di messaggi di testo possono costituire un accordo. |
(24) |
Il concetto di «associazione di imprese» fa riferimento a un soggetto, indipendentemente dalla sua forma, che raggruppa imprese dello stesso settore e si fa carico di rappresentare e tutelare i loro interessi comuni nei confronti degli altri operatori economici, degli organi di governo e del pubblico in generale (21). Esempi di associazioni sono le associazioni di categoria, gli ordini professionali e gli organismi di regolamentazione e le cooperative che non sono essi stessi economicamente attivi nella materia che coordinano. La «decisione di un’associazione» è un concetto di ampia portata che comprende: i) norme e regolamentazioni; ii) decisioni formali vincolanti per uno o più membri; iii) codici di condotta e iv) raccomandazioni non vincolanti che rispecchiano la volontà dell’associazione di coordinare il comportamento dei suoi membri sul mercato in conformità ai termini della raccomandazione. |
(25) |
Il concetto di «pratica concordata» fa riferimento a una forma di coordinamento tra imprese nell’ambito della quale queste ultime non hanno raggiunto un accordo, ma vi sostituiscono scientemente una collaborazione pratica fra le stesse ai rischi della concorrenza (22). Ad esempio lo scambio intenzionale di informazioni riservate tra concorrenti potrebbe consentire loro di competere in modo meno vigoroso, anche se i concorrenti non hanno mai discusso esplicitamente di limitare la concorrenza tra loro. |
(26) |
Nella pratica la distinzione tra «accordi», «decisioni di associazioni» e «pratiche concordate» presenta una rilevanza limitata. La Corte di giustizia ha sostenuto che tali nozioni si sovrappongono, «ricomprendono forme di collusione che condividono la stessa natura e si distinguono solo per la loro intensità e per le forme con cui si manifestano» (23). |
Esempio 1: un produttore inizia a certificare che tutte le sue fragole sono prive di pesticidi e applica un prezzo maggiorato per la loro vendita. Un produttore concorrente osserva che il primo sta vendendo tutte le sue fragole a tale prezzo più elevato e inizia a fare lo stesso. Ben presto altri produttori iniziano a fare lo stesso e riescono a far pagare prezzi maggiorati perché tutti loro certificano che le loro fragole sono prive di pesticidi. In tale situazione non vi è accordo: ogni produttore agisce in modo indipendente, tenendo conto del comportamento attuale o previsto dei suoi concorrenti. Esempio 2: un gruppo di produttori si riunisce per discutere le modalità per rendere più sostenibile la coltivazione di fragole. Parlano di come vorrebbero smettere di usare i pesticidi sulle loro fragole, ma temono che, qualora fossero gli unici a procedere in tal senso, altri concorrenti li batterebbero sul mercato offrendo prezzi inferiori. Tutti dichiarano che non useranno pesticidi nella stagione successiva se gli altri si impegnano a fare altrettanto. Non producono un documento scritto che registri tale impegno. L'anno successivo nessuno dei produttori utilizza pesticidi sulle proprie fragole. In questo caso si tratta di un accordo. Anche se non viene stipulato per iscritto, i produttori hanno chiaramente espresso la loro intenzione di comportarsi sul mercato in un modo specifico, tanto con le loro dichiarazioni in occasione della riunione quanto facendo effettivamente ciò che hanno detto che avrebbero fatto. |
2.2. Ambito di applicazione soggettivo dell’articolo 210 bis
(27) |
L’articolo 210 bis si applica agli accordi di sostenibilità di cui è parte almeno un produttore di prodotti agricoli e che sono stipulati con altri produttori (accordi orizzontali) o con uno o più operatori a diversi livelli della filiera alimentare (accordi verticali), anche a livello di distribuzione, rivendita all’ingrosso e rivendita al dettaglio. |
Esempio: un accordo orizzontale può riguardare ad esempio un impegno tra produttori concorrenti ad allevare il pollame solo in conformità a determinate norme in materia di benessere degli animali, più elevate rispetto a quelle stabilite dalla normativa dell'Unione o nazionale. Un accordo verticale può riguardare ad esempio un impegno assunto tra alcuni produttori e distributori a commercializzare soltanto pollame allevato secondo determinate norme di sostenibilità, più elevate rispetto a quelle imposte dalla normativa dell'Unione o nazionale. |
(28) |
Le parti degli accordi di sostenibilità devono includere uno o più produttori di prodotti agricoli. Le parti possono includere anche altri operatori a livelli diversi della filiera alimentare, tra cui la produzione, la trasformazione, la distribuzione e il commercio. I presenti orientamenti fanno riferimento genericamente alle parti degli accordi di sostenibilità come ad «operatori». Nella pratica, i diversi tipi di operatori pertinenti ai fini dell’articolo 210 bis sono i seguenti:
|
(29) |
Gli operatori che agiscono sul mercato in veste tanto di produttori quanto di operatori ad altri livelli della filiera agroalimentare, ad esempio i dettaglianti, possono partecipare all’accordo di sostenibilità in qualità di produttori, a condizione che agiscano effettivamente in tale veste. Altrimenti almeno un altro produttore deve essere parte dell’accordo di sostenibilità. |
(30) |
Purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 210 bis, gli accordi di sostenibilità possono essere accordi bilaterali, ad esempio tra produttori e dettaglianti; accordi tripartiti, ad esempio tra produttori, trasformatori e distributori oppure accordi multilaterali che coinvolgono operatori a più di tre livelli della filiera agroalimentare. |
(31) |
Le parti degli accordi di sostenibilità possono essere singoli operatori e associazioni o altri soggetti collettivi che comprendono produttori o altre imprese di cui al punto (28), a prescindere dalla loro natura giuridica o dal fatto che siano o meno formalmente riconosciuti ai sensi della normativa dell’Unione o nazionale, a condizione che almeno una delle parti dell’accordo di sostenibilità sia un produttore o un’associazione di produttori. Tali soggetti collettivi possono essere ad esempio organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori od organizzazioni interprofessionali oppure cooperative agricole. |
(32) |
I soggetti collettivi possono inoltre sviluppare accordi di sostenibilità senza cooperare con altri soggetti della filiera agroalimentare. Dato che almeno una delle parti dell’accordo di sostenibilità deve essere un produttore o un’associazione di produttori, le norme applicabili che disciplinano il processo decisionale in seno a tali organizzazioni, in particolare quelle stabilite nel loro statuto, devono garantire che la partecipazione dei produttori all’accordo sia efficace a tutti i livelli dell’organizzazione e che siano rispettate le prescrizioni di cui all’articolo 210 bis. Ad esempio, i produttori di un’organizzazione interprofessionale possono essere rappresentati anche da sindacati o da altre organizzazioni che rappresentano collettivamente gli interessi dei produttori, qualora lo statuto o altri rapporti contrattuali lo prevedano (26). |
Esempio: un'organizzazione interprofessionale casearia rappresenta tre livelli della filiera agroalimentare: i produttori di latte, i produttori di formaggi e i distributori. Le norme dell'organizzazione interprofessionale prevedono che essa possa concludere un accordo o adottare una decisione previa approvazione della maggioranza dei suoi membri a ciascun livello. Al momento della conclusione di un accordo di sostenibilità nell'ambito dell'organizzazione interprofessionale per una produzione e una distribuzione più sostenibili del formaggio, una maggioranza del 70 % dei produttori di latte (primo livello), il 60 % dei produttori di formaggio (secondo livello) e il 55 % dei distributori di latte e formaggi (terzo livello) votano a favore. In tale scenario, gli organi decisionali dell'organizzazione interprofessionale possono concludere un accordo di sostenibilità vincolante per tutti i membri di detta organizzazione. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 210 bis, tutti i produttori e i distributori che sono membri dell'organizzazione interprofessionale, direttamente o indirettamente attraverso i loro organi e le loro associazioni rappresentativi, sono parti dell'accordo di sostenibilità, compresi quelli che non hanno votato a favore dell'accordo. |
(33) |
Il fatto che una parte di un accordo di sostenibilità possa avere sede all’interno o all’esterno dell’Unione è irrilevante. Ciò che conta è che l’accordo di sostenibilità sia attuato nell’Unione, anche soltanto parzialmente, o che possa avere un effetto immediato, sostanziale e prevedibile sulla concorrenza nel mercato interno (27). Ad esempio, se tra le parti di un accordo vi sono produttori di cacao in grani, aventi sede al di fuori dell’Unione, che vendono i loro prodotti a distributori per un’ulteriore rivendita nell’Unione, l’accordo può costituire un accordo di sostenibilità nell’ambito di applicazione dell’articolo 210 bis. |
(34) |
La mera conformità rispetto a una norma di sostenibilità non è di per sé sufficiente a costituire un accordo ai fini dell’applicazione dell’articolo 210 bis. Affinché la conformità a una norma di sostenibilità dia origine a un accordo, è necessario un altro passaggio, ossia che gli operatori della filiera agroalimentare interessati esprimano la loro intenzione di attuare congiuntamente l’accordo; in altri termini, occorre che vi sia una volontà comune. Nella pratica la differenza tra un accordo sull’adozione di una norma di sostenibilità e la mera conformità rispetto a una norma risiede nel fatto che nel caso della mera conformità l’operatore può decidere unilateralmente di smettere di applicare la norma in qualsiasi momento. |
(35) |
Un operatore diventa parte di un accordo di sostenibilità ai fini dell’articolo 210 bis quando esiste una comune volontà con altre parti in merito a un accordo. La comune volontà dovrebbe costituire la fedele espressione della volontà delle parti (28). |
(36) |
Affinché un accordo di sostenibilità rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 210 bis, paragrafo 2, occorre che almeno un produttore sia parte di tale accordo. I produttori sono pertanto parti essenziali degli accordi di sostenibilità, anche se l’iniziativa di concludere un accordo di sostenibilità può provenire da altri operatori. I produttori che sono parte di un accordo al momento della sua creazione devono essere coinvolti nella negoziazione, nell’adozione e nell’attuazione della norma. |
(37) |
I produttori possono diventare parti dell’accordo in una fase successiva, senza aver partecipato alla negoziazione o all’adozione dell’accordo, a condizione che dimostrino una comune volontà di essere vincolati dall’accordo di sostenibilità. In tal caso, l’adesione del produttore o dei produttori all’accordo di sostenibilità deve essere soggetta alle norme sull’ambito di applicazione temporale dell’accordo (cfr. sezione 6). |
Esempio 1: al fine di promuovere la coltivazione sostenibile delle mele, un gruppo formato da catene di supermercati diverse che collettivamente rappresentano il 70 % degli acquisti all'ingrosso di mele in uno Stato membro concorda di acquistare esclusivamente mele certificate come prive di pesticidi. Dato che tale gruppo rappresenta un'ampia quota degli acquisti, la maggior parte dei produttori di mele ritiene di non avere altra scelta se non quella di seguire la norma stabilita dal gruppo di catene di supermercati al fine di assicurarsi che i suoi prodotti non siano esclusi dal mercato. Tali produttori smettono di utilizzare i pesticidi e certificano le loro mele come prive di pesticidi, piuttosto che rischiare di non poter vendere la loro produzione di mele. È evidente che esiste un accordo tra le catene di supermercati. Tuttavia, i produttori di mele non sono parti di tale accordo. Sebbene i produttori forniscano prodotti che soddisfano una norma di sostenibilità, non hanno concordato con le catene di supermercati il contenuto di detta norma e la loro scelta di conformarsi a quest'ultima non è condizionata dal fatto che altri produttori di mele si conformino a detta norma. Di conseguenza, i produttori in questione non faranno parte dell'accordo concluso tra il gruppo di catene di supermercati. Tuttavia, ciò non impedirà ai produttori in futuro di diventare parte di un accordo di sostenibilità con le catene di supermercati. Esempio 2: in uno scenario leggermente diverso, un gruppo di catene di supermercati decide di acquistare soltanto mele certificate come prive di pesticidi. Un'organizzazione di produttori di mele sviluppa un marchio di certificazione che attesta l'assenza di pesticidi nei prodotti dei suoi membri. L'organizzazione concede la licenza per l'uso del marchio di certificazione sulle confezioni dei supermercati e nei loro materiali di commercializzazione. I diritti di licenza vengono distribuiti ai produttori membri dell'organizzazione. In tal caso l'organizzazione è un'associazione di produttori che ha deciso di adottare e fornire il marchio di certificazione. Tale decisione costituisce un accordo di sostenibilità tra produttori. Inoltre, lo stesso accordo di sostenibilità può includere anche l'accordo di licenza firmato tra l'organizzazione e i supermercati. |
(38) |
Sebbene gli accordi sulle norme di sostenibilità per i prodotti agricoli possano comportare miglioramenti nella produzione, l’articolo 210 bis si applica anche agli accordi sulle norme di sostenibilità relativi al commercio di prodotti agricoli. Se gli accordi sulle norme di sostenibilità riguardano il commercio di prodotti agricoli, è necessario il coinvolgimento di almeno un produttore. |
Esempio 1: alcuni produttori di pere e un gruppo di grossisti concludono un accordo. Ai sensi dell'accordo, i produttori adotteranno tecniche di produzione che, se da un lato eliminano l'uso di trattamenti chimici che migliorano la durata di conservazione delle pere, dall'altro determineranno un aumento dei rifiuti alimentari, in quanto tali tecniche di produzione aumenteranno il rischio che le pere vengano intaccate da parassiti o deperiscano prima di giungere al consumatore. Al fine di garantire che le pere rimangano in buone condizioni prima di essere consegnate ai dettaglianti, i grossisti devono adeguare le condizioni degli impianti per lo stoccaggio e apportare le necessarie modifiche costruttive. In tal caso, i miglioramenti in termini di sostenibilità riguardano tanto la produzione quanto il commercio di prodotti agricoli. L'articolo 210 bis sarebbe applicabile alla parte dell'accordo di sostenibilità che riguarda le modifiche delle tecniche di stoccaggio dei grossisti, in quanto tale parte sarebbe intrinsecamente legata alla messa a disposizione sul mercato di un prodotto più sostenibile. Esempio 2: un gruppo di dettaglianti e grossisti accetta di utilizzare un sistema di contenitori riciclati per il trasporto e la collocazione di frutta e verdura fresche all'interno di negozi. Sebbene l'accordo riguardi una norma di sostenibilità che può andare oltre quanto prescritto dalla legge, l'articolo 210 bis non si applica, in quanto l'accordo non coinvolgerà alcun produttore. Esempio 3: un gruppo di dettaglianti e produttori di prodotti alimentari concorda un'iniziativa in materia di economia circolare destinata a creare un sistema comune di raccolta dei rifiuti. I dettaglianti si impegnano a raccogliere i loro rifiuti trasformandoli successivamente in fertilizzanti, mentre i produttori si impegnano a utilizzare i fertilizzanti nella loro produzione. L'articolo 210 bis si applica in quanto l'accordo comporta l'impegno dei produttori a utilizzare il fertilizzante generato dal sistema di raccolta dei rifiuti. |
2.3. Prodotti rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 210 bis
(39) |
Per rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 210 bis, un accordo di sostenibilità deve: i) riguardare uno o più prodotti agricoli elencati nell’allegato I TFUE, diversi dai prodotti della pesca e dell’acquacoltura («prodotti di cui all’allegato I») e ii) fare riferimento alla produzione o al commercio di tali prodotti. |
(40) |
La limitazione di cui all’articolo 210 bis ai prodotti agricoli è una conseguenza dell’ambito di applicazione dell’articolo 1 del regolamento OCM, che include soltanto i prodotti alimentari agricoli ed esclude pertanto tutti gli altri prodotti alimentari («prodotti non compresi nell’allegato I»). |
(41) |
Un accordo di sostenibilità può essere valido anche se riguarda tanto prodotti di cui all’allegato I quanto prodotti non compresi nell’allegato I. Tuttavia, l’esclusione a norma dell’articolo 210 bis si applicherà soltanto alla parte dell’accordo di sostenibilità che riguarda i prodotti di cui all’allegato I. |
Esempio 1: un accordo riguarda l'imballaggio sostenibile del malto in sacchetti impermeabili integralmente riciclabili e della birra in botti fabbricate interamente a partire da metalli riciclati. L'articolo 210 bis si applicherà soltanto alla parte dell'accordo relativa al malto, in quanto la birra è un prodotto non compreso nell'allegato I. Esempio 2: un accordo riguarda la fornitura di rifiuti alimentari provenienti da diversi ristoranti e dai produttori che li riforniscono. Tali rifiuti saranno poi utilizzati per la produzione e la commercializzazione di biocarburanti. L'articolo 210 bis si applicherà soltanto alla parte dell'accordo sulla fornitura di rifiuti alimentari per la produzione di biocarburanti e non alla commercializzazione dei biocarburanti, non inclusi nell'allegato I. Esempio 3: un accordo riguarda la fornitura ai servizi di mensa di pollame prodotto in modo sostenibile. L'accordo coinvolge produttori di pollame che forniscono pollame ai produttori di piatti pronti e un'organizzazione che rappresenta le mense che acquistano piatti pronti dai produttori di questi ultimi. L'articolo 210 bis si applicherebbe soltanto alla parte dell'accordo relativa alla fornitura di pollame ai produttori di piatti pronti e non alla parte dell'accordo relativa alla fornitura di piatti pronti alle mense. Soltanto la carne di pollame figura tra i prodotti elencati nell'allegato I; i piatti pronti che contengono tale carne non vi figurano. Esempio 4: un accordo riguarda l'approvvigionamento sostenibile di pomodori, funghi, ortaggi ed erbe aromatiche da trasformare in salse diverse, quali pesto, salsa di pomodoro con funghi, salsa di pomodoro con melanzane, cipolle e capperi, nonché la commercializzazione di tali salse. L'articolo 210 bis si applicherebbe soltanto alla parte dell'accordo relativa alla produzione e alla fornitura di pomodori, funghi ed erbe aromatiche sostenibili e non alla commercializzazione delle salse, dato che queste ultime sono prodotti non compresi nell'allegato I. |
3. AMBITO DI APPLICAZIONE MATERIALE DELL’ARTICOLO 210 BIS
(42) |
È necessario operare una distinzione tra gli obiettivi di sostenibilità di cui all’articolo 210 bis, paragrafo 3, le norme di sostenibilità necessarie per conseguire tali obiettivi e le misure di attuazione previste in un accordo di sostenibilità al fine di applicare tali norme. |
Esempio: l'obiettivo della sostenibilità potrebbe essere quello di prevenire l'erosione del suolo. L'accordo di sostenibilità mirerebbe ad applicare una norma che potrebbe comprendere la definizione di obiettivi misurabili sotto forma di criteri quantitativi o qualitativi che vadano al di là di una norma obbligatoria, ad esempio l'utilizzo di una coltura di copertura in inverno per evitare l'erosione del suolo. L'accordo potrebbe includere misure di attuazione specifiche, quali obblighi che impongono di utilizzare determinati macchinari o attrezzature, di attuare strumenti di gestione dei rischi o di sostenere la diffusione di conoscenze tecniche, tra cui la formazione, la consulenza, la cooperazione e lo scambio di conoscenze, tecnologie digitali o pratiche per la gestione sostenibile dei nutrienti. |
3.1. Obiettivi di sostenibilità ai sensi dell’articolo 210 bis
(43) |
Al fine di soddisfare le condizioni di cui all’articolo 210 bis, un accordo di sostenibilità deve mirare ad applicare una norma di sostenibilità che contribuisca a uno o più dei seguenti obiettivi di sostenibilità:
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(44) |
Gli esempi di obiettivi ambientali di cui all’articolo 210 bis, paragrafo 3, lettera a), sono illustrativi; vi possono essere diversi tipi e diverse variazioni di obiettivi. Ad esempio, qualsiasi obiettivo perseguito da un operatore che abbia un effetto positivo sull’ambiente in relazione alla produzione o trasformazione di prodotti agricoli o al commercio di prodotti agricoli, compresa la distribuzione, può costituire un obiettivo di sostenibilità rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 210 bis. Tuttavia, gli obiettivi di cui all’articolo 210 bis, paragrafo 3, lettere b) e c), sono esaustivi. |
Esempi di obiettivi di sostenibilità soggetti all'applicazione dell'articolo 210 bis
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(45) |
Una norma di sostenibilità può mirare a contribuire a uno o più degli obiettivi di cui all’articolo 210 bis, paragrafo 3. |
(46) |
Al fine di fornire aiuto per la valutazione del soddisfacimento o meno, da parte di un accordo di sostenibilità, delle condizioni per l’esclusione di cui all’articolo 210 bis, l’accordo di sostenibilità dovrebbe individuare l’obiettivo o gli obiettivi di sostenibilità a cui la norma di sostenibilità intende contribuire. |
(47) |
Se un accordo di sostenibilità mira a contribuire a più obiettivi, alcuni dei quali non rientranti nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 210 bis, paragrafo 3, solo gli obiettivi elencati all’articolo 210 bis, paragrafo 3, sono pertinenti ai fini della valutazione dell’eventualità che l’accordo di sostenibilità rientri o meno nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 210 bis. |
(48) |
Una norma di sostenibilità può mirare a contribuire a obiettivi non rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 210 bis, paragrafo 3. Tra questi potrebbero figurare obiettivi sociali, quali le condizioni di lavoro dei lavoratori agricoli o regimi alimentari sani e nutrienti per i consumatori, oppure obiettivi economici, quali lo sviluppo di marchi che remunerano gli agricoltori in modo più equo. In tali casi, gli aspetti della norma di sostenibilità che mirano a contribuire a tali obiettivi sociali o economici non possono essere presi in considerazione nel determinare se un accordo di sostenibilità soddisfi le condizioni di esclusione di cui all’articolo 210 bis, in particolare se eventuali restrizioni della concorrenza presenti nell’accordo di sostenibilità siano indispensabili ai fini dell’applicazione della norma di sostenibilità, come spiegato ulteriormente nella sezione 5. |
Esempi di accordi di sostenibilità che mirano ad obiettivi soggetti all'applicazione dell'articolo 210 bis
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3.2. Norme di sostenibilità applicate a norma dell’articolo 210 bis
3.2.1. L’accordo di sostenibilità deve individuare una norma di sostenibilità relativa a un obiettivo di sostenibilità
(49) |
Un accordo di sostenibilità che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 210 bis deve individuare una norma di sostenibilità che le parti dell’accordo devono rispettare per contribuire a uno o più degli obiettivi di sostenibilità di cui all’articolo 210 bis, paragrafo 3. |
(50) |
La norma di sostenibilità può essere una norma preesistente, una norma redatta per l’accordo dalle parti dell’accordo oppure una norma stabilita da terzi. |
(51) |
Le norme di sostenibilità possono prescrivere un obiettivo da conseguire, imponendo o meno tecnologie di produzione specifiche o metodi di produzione specifici. Di conseguenza, le parti di un accordo di sostenibilità potrebbero non solo doversi impegnare a conseguire l’obiettivo o gli obiettivi fissati dalla norma, ma potrebbero anche dover utilizzare una tecnologia o una pratica di produzione particolare al fine di conseguire tale obiettivo, si pensi ad esempio ad alcuni metodi di protezione del suolo e ad alcune pratiche relative al pascolo degli animali. |
(52) |
L’adozione di una norma di sostenibilità può portare alla creazione di un’etichetta volontaria, un logo o un marchio per i prodotti che soddisfano i requisiti della norma. |
(53) |
Soltanto la parte della produzione di prodotti agricoli oggetto dell’accordo che soddisfa la norma di sostenibilità può beneficiare dell’esclusione di cui all’articolo 210 bis. |
Esempio: un accordo di sostenibilità mira a ridurre l'uso dei pesticidi dell'8 %. Un produttore, parte dell'accordo, opera in due diverse ubicazioni geografiche. In una di queste, il produttore si impegna a rispettare la norma, mentre, presso l'altra, continua a utilizzare i pesticidi il più possibile. Soltanto l'ubicazione presso la quale il produttore intende soddisfare la norma può beneficiare dell'esclusione di cui all'articolo 210 bis. |
(54) |
Nel valutare se una norma di sostenibilità rientri o meno nell’ambito di applicazione dell’articolo 210 bis, è irrilevante che l’accordo di sostenibilità sia o sia stato sostenuto da finanziamenti dell’Unione o nazionali. Tuttavia, il fatto che l’attuazione di una determinata norma sia sostenuta da finanziamenti dell’Unione o nazionali è rilevante ai fini della valutazione del carattere indispensabile di eventuali restrizioni della concorrenza di cui alla sezione 5. |
3.2.2. Le norme di sostenibilità dovrebbero portare a risultati tangibili e misurabili o, laddove ciò non sia possibile, a risultati osservabili e descrivibili
(55) |
La norma di sostenibilità può fissare obiettivi quantificati o stabilire metodi specifici o pratiche specifiche da adottare. Ad esempio la norma in questione può prescrivere di non utilizzare un determinato fattore produttivo o una determinata pratica agricola. |
(56) |
I risultati ottenuti dall’applicazione di una norma di sostenibilità devono essere tangibili e misurabili. Laddove non sia possibile quantificare i risultati ottenuti in termini numerici, tali risultati dovrebbero comunque essere osservabili e descrivibili. In tali casi non è necessario quantificare l’impatto che l’accordo di sostenibilità mira a conseguire. |
Esempio 1: un accordo avente ad obiettivo la riduzione dei pesticidi stabilisce una norma che prevede una riduzione del 40 % dell'uso di pesticidi. In tal caso sarebbe necessario dimostrare che l'applicazione della norma comporta una riduzione misurabile dell'uso di pesticidi. Tuttavia, non sarebbe necessario dimostrare che la riduzione dell'uso di pesticidi da parte dei singoli produttori abbia portato a un miglioramento della qualità dell'acqua nella regione, ad esempio la riduzione di sversamenti di pesticidi nelle acque sotterranee. Esempio 2: se un accordo di sostenibilità mira a incrementare la biodiversità attraverso la coltivazione di determinate piante selvatiche e varietà originali compatibili con gli insetti, potrebbe non essere possibile quantificare i risultati del miglioramento della biodiversità in termini numerici. Tuttavia, gli sforzi compiuti e i risultati ottenuti devono essere descrivibili, anche se non necessariamente in termini numerici: ad esempio, le parti dovrebbero individuare quali piante sono più compatibili con gli insetti o quali varietà originali dovrebbero essere piantate. |
3.2.3. Le norme di sostenibilità devono essere più rigorose rispetto alla norma obbligatoria pertinente
(57) |
La norma di sostenibilità che un accordo di sostenibilità di cui all’articolo 210 bis intende applicare deve essere più rigorosa rispetto a quanto imposto dalla normativa dell’Unione o nazionale. Ciò significa che la norma di sostenibilità deve imporre requisiti di sostenibilità superiori a quanto richiesto da una norma obbligatoria esistente. Se né il diritto dell’Unione né quello nazionale impongono un requisito specifico di sostenibilità, l’accordo deve introdurre requisiti di sostenibilità. |
(58) |
Una norma obbligatoria è una norma fissata a livello di Unione o di Stato membro che fissa i livelli, le sostanze, i prodotti o le tecniche che devono essere conseguiti/utilizzati o evitati dai singoli produttori od operatori. Le norme o gli obiettivi che sono vincolanti per gli Stati membri ma non per le singole imprese non sono considerate o considerati norme obbligatorie ai fini dell’articolo 210 bis. |
Esempio di obiettivo vincolante per gli Stati membri, ma non per le singole persone: la proposta di regolamento della Commissione sull'uso sostenibile dei pesticidi (29) fisserà obiettivi volti a ridurre del 50 % tanto l'uso complessivo di pesticidi chimici quanto l'uso dei pesticidi «più pericolosi» entro il 2030. Pur essendo vincolanti per gli Stati membri, tali obiettivi non vincolerebbero le single persone. Pertanto tali obiettivi non sarebbero considerati norme obbligatorie ai fini dell'articolo 210 bis. Esempio di obiettivo vincolante per una regione, ma non per le singole persone: in uno scenario in cui viene adottata la proposta di regolamento sull'uso sostenibile dei pesticidi, una regione potrebbe decidere di imporsi un obiettivo di riduzione progressiva dell'uso dei pesticidi del 50 % entro il 2030. Tale decisione sarebbe vincolante per la regione, ma non vincolerebbe le singole persone. Pertanto tale decisione non sarebbe considerata una norma obbligatoria ai fini dell'articolo 210 bis. Esempio di obiettivo vincolante per le singole persone: in uno scenario in cui viene adottata la proposta di regolamento sull'uso sostenibile dei pesticidi, uno Stato membro potrebbe decidere di imporre un requisito vincolante ai produttori che comporta la riduzione progressiva dell'uso dei pesticidi secondo livelli diversi (ad esempio 30 %/50 %/70 %) in settori diversi entro il 2030. Tali disposizioni nazionali sarebbero vincolanti per le singole persone e sarebbero pertanto considerate norme obbligatorie ai fini dell'articolo 210 bis. |
(59) |
Indipendentemente dal fatto che operatori di paesi terzi siano parti di un accordo di sostenibilità, le norme obbligatorie devono essere intese come norme dell’Unione o norme fissate da Stati membri. Se l’accordo di sostenibilità fa riferimento a una norma di un paese terzo, la norma del paese terzo deve andare oltre la corrispondente norma obbligatoria dell’Unione o, in sua assenza, oltre le norme obbligatorie degli Stati membri al fine di beneficiare dell’esclusione di cui all’articolo 210 bis. |
Esempio 1: un produttore di cacao di un paese terzo conclude un accordo di sostenibilità con un produttore di cioccolato dell'Unione che mira ad andare oltre una norma obbligatoria dell'Unione o di uno Stato membro. L'accordo di sostenibilità può pertanto beneficiare dell'esclusione di cui all'articolo 210 bis. Esempio 2: un produttore di cacao di un paese terzo conclude un accordo di sostenibilità con un produttore di cioccolato dell'Unione che mira ad andare oltre una norma obbligatoria di un paese terzo. L'accordo di sostenibilità può beneficiare dell'esclusione di cui all'articolo 210 bis soltanto nella misura in cui va al di là di una norma obbligatoria dell'Unione o, in sua assenza, di una norma obbligatoria di uno Stato membro. |
(60) |
Se una norma obbligatoria in uno Stato membro è più rigorosa o ambiziosa rispetto alla corrispondente norma dell’Unione, i produttori e gli operatori attivi in tale Stato membro devono rispettare la norma più rigorosa. |
(61) |
A seconda del sistema giuridico di ciascuno Stato membro, può esistere una norma obbligatoria a livello regionale o locale. Una norma obbligatoria dovrebbe essere intesa come la norma pertinente ai fini dell’articolo 210 bis se è stabilita a livello regionale o locale e se la produzione o il commercio pertinenti nell’ambito dell’accordo di sostenibilità hanno luogo all’interno di tale regione o località specifica. Se un accordo di sostenibilità riguarda più regioni o località, ciascuna con diverse norme obbligatorie, la norma prevista dall’accordo di sostenibilità dovrebbe superare la norma applicabile della regione o della località in cui ha luogo la produzione o il commercio oggetto dell’accordo. Ad esempio se l’accordo mira a migliorare la produzione sostenibile di mele, la norma pertinente sarà quella applicabile alla regione o alla località presso la quale avviene la produzione di mele. |
(62) |
Gli accordi di sostenibilità possono riguardare i regimi di qualità istituiti dal regolamento (UE) n. 1151/2012 (30), il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (31) o i marchi di qualità soggetti alla normativa nazionale pertinente, ma soltanto nella misura in cui tali regimi e marchi rispecchiano norme di sostenibilità più rigorose rispetto a quelle stabilite dalla normativa dell’Unione o nazionale. |
(63) |
In assenza di norme obbligatorie a livello di Unione o nazionale, gli accordi di sostenibilità volti ad aumentare il livello di sostenibilità sono idonei a beneficiare dell’esclusione di cui all’articolo 210 bis. Lo stesso vale per gli accordi di sostenibilità destinati ad accelerare la transizione o la conversione anticipata a norme obbligatorie dell’Unione o nazionali che sono state adottate o concordate ma non sono ancora entrate in vigore. Gli operatori devono tenere presente che il fatto di continuare a utilizzare le medesime pratiche di produzione e di commercio utilizzate prima e dopo l’entrata in vigore di un accordo, ossia senza apportare miglioramenti in termini di utilizzo di pratiche di produzione o commerciali più sostenibili, potrebbe mettere in discussione il rispetto del criterio del carattere indispensabile, come descritto nella sezione 5. Ciò nonostante vi possono essere situazioni nelle quali gli operatori hanno iniziato ad affrontare difficoltà notevolmente superiori nel mantenere le medesime pratiche di produzione e commerciali (costi notevolmente più elevati, significative restrizioni all’accesso ai fattori produttivi essenziali, ecc.), una circostanza questa che potrebbe giustificare la necessità di cooperare. |
(64) |
Gli accordi di sostenibilità cesseranno di rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 210 bis a partire dal momento in cui entreranno in vigore norme equivalenti o più ambiziose a livello di Unione o nazionale (cfr. sezione 6.5). |
(65) |
In ragione di un’ampia varietà di tipi e combinazioni di norme di sostenibilità obbligatorie a livello di Unione e nazionale per ciascuno degli obiettivi di sostenibilità di cui all’articolo 210 bis, paragrafo 3, nei presenti orientamenti non è possibile stilare un elenco esaustivo delle norme di sostenibilità stabilite dalla normativa dell’Unione o nazionale. |
(66) |
Analogamente non è possibile indicare nei presenti orientamenti di quanto almeno la norma di sostenibilità debba superare la norma di obbligatoria. Piuttosto tale valore dovrà essere valutato caso per caso, tenendo conto delle restrizioni al gioco della concorrenza imposte dall’accordo di sostenibilità e del fatto che tali restrizioni siano indispensabili o meno (cfr. sezione 5). |
Esempio 1: i produttori e gli operatori concordano di ridurre del 50 % il volume degli sprechi alimentari nella produzione e nella lavorazione dei piselli, ottimizzando le tecniche di raccolta, investendo in capacità di stoccaggio più efficienti e migliorando l'imballaggio. Non esiste una norma di sostenibilità obbligatoria per la riduzione dei rifiuti alimentari fissata a livello di Unione, né una norma di sostenibilità nazionale applicabile. In un siffatto caso la norma di sostenibilità sarebbe quindi più rigorosa rispetto a quella imposta dalla normativa dell'Unione o nazionale. Esempio 2: i produttori di latte e i dettaglianti che lo rivendono concordano nel sostenere la conversione alla produzione di latte biologico come specificato nel regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (32). Sebbene il regolamento (UE) 2018/848 stabilisca metodi di produzione che gli agricoltori devono seguire per poter etichettare i loro prodotti come biologici, tali metodi di produzione non costituiscono norme obbligatorie a livello di Unione o nazionale. In un siffatto caso una norma che imponga la produzione di latte secondo metodi di produzione biologica sarebbe più rigorosa rispetto a quella prevista dalla normativa dell'Unione o nazionale. |
4. RESTRIZIONI DELLA CONCORRENZA
(67) |
La presente sezione illustra i tipi di restrizioni che è probabile che rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e che potrebbero pertanto potenzialmente beneficiare dell’esclusione di cui all’articolo 210 bis qualora soddisfino le condizioni di cui a quest’ultima disposizione. |
(68) |
La presente sezione non esamina se restrizioni della concorrenza che potrebbero rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE potrebbero altresì soddisfare i requisiti di esenzione di cui all’articolo 101, paragrafo 3, TFUE. Non intende inoltre fornire una discussione esaustiva in merito ai casi in cui gli accordi di sostenibilità determinano o meno restrizioni del gioco della concorrenza. |
4.1. Che cos’è una restrizione della concorrenza?
(69) |
Un concetto chiave per comprendere cosa costituisca una restrizione della concorrenza è quello di «parametri della concorrenza». Le imprese competono proponendo ai clienti un’offerta più interessante rispetto a quella di fornitori alternativi in determinate circostanze. Sebbene il prezzo possa essere il fattore più importante per taluni acquirenti, anche altri fattori possono svolgere un ruolo importante. Ad esempio un fornitore può offrire un prodotto di qualità migliore, con caratteristiche migliori, una maggiore varietà, un’assistenza migliore o più innovazione. Alcuni fattori possono incidere sulla capacità di un fornitore di ridurre il proprio prezzo o migliorare le caratteristiche, quali la sua capacità di produrre un determinato livello di prodotto a un costo inferiore rispetto ai suoi concorrenti, metodi e tecnologie di produzione, fonti di approvvigionamento, soluzioni di trasporto e logistica più efficienti. Tali fattori, di prezzo e non, sono definiti collettivamente «parametri di concorrenza». |
(70) |
Un accordo restringe la concorrenza ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE se è probabile che incida sui parametri pertinenti della concorrenza in un determinato mercato. Un accordo può restringere la concorrenza perché contiene un obbligo esplicito o implicito di non competere in relazione a uno o più parametri di concorrenza. Può altresì limitare la concorrenza riducendo la rivalità tra le parti dell’accordo oppure riducendo la rivalità tra queste e soggetti terzi (33). L’allegato E fornisce una panoramica di alcuni dei tipi principali di restrizioni della concorrenza che possono essere presenti negli accordi di sostenibilità, unitamente alle modalità con cui i diversi tipi di restrizioni possono essere applicati nella pratica. |
(71) |
In alcuni casi, l’accordo di sostenibilità in questione può essere considerato, per sua stessa natura, restrittivo della concorrenza. Ad esempio un accordo stipulato tra un gruppo di imprese concorrenti ai sensi del quale ciascuna di esse applicherà gli stessi prezzi ai rispettivi clienti è intrinsecamente in grado di restringere la concorrenza. |
(72) |
In altri casi, sebbene l’accordo di sostenibilità in questione non possa essere considerato, per sua stessa natura, restrittivo della concorrenza, esso potrebbe comunque avere l’effetto di restringere il gioco della concorrenza. In tali casi la probabilità che un accordo di sostenibilità restringa o meno la concorrenza dipenderà da diversi fattori, tra cui la quota di mercato interessata dall’accordo di sostenibilità o l’esistenza di altre imprese in grado di iniziare a produrre prodotti concorrenziali. Questo perché, se esiste un numero sufficiente di produttori non coinvolti nell’accordo di sostenibilità, i clienti continueranno ad avere alternative concorrenziali e quindi è improbabile che l’accordo di sostenibilità in questione restringa la concorrenza. |
(73) |
Un accordo di sostenibilità può contenere più restrizioni della concorrenza. Ad esempio un’iniziativa a sostegno del benessere degli animali potrebbe contenere un accordo specifico concernente un supplemento obbligatorio da corrispondere agli agricoltori che soddisfano determinati criteri di benessere degli animali, laddove l’accordo sul supplemento sia un accordo relativo a una componente del prezzo. Tali criteri possono altresì includere requisiti relativi alla quantità di spazio disponibile per i singoli animali, che potrebbero ridurre il numero di animali che possono essere allevati (una restrizione della produzione) oppure potrebbero specificare particolari requisiti di alimentazione (una restrizione dei fattori produttivi). |
(74) |
Affinché un accordo di sostenibilità limiti la concorrenza ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, il numero di restrizioni contenute in tale accordo è irrilevante se l’accordo contiene almeno una di tali restrizioni. |
Esempio di accordo restrittivo della concorrenza: al fine di ridurre l'inquinamento e proteggere i sistemi idrici, i coltivatori di soia di una regione intendono smettere di utilizzare fertilizzanti chimici. Tuttavia, a causa della potenziale riduzione della resa e delle perdite finanziarie se dovessero attuare tale iniziativa da soli, tali coltivatori convengono non soltanto di cessare l'uso di fertilizzanti chimici, ma anche di aumentare i loro prezzi per tonnellata al fine di mantenere il livello precedente di redditività. È probabile che tale accordo di sostenibilità restringa la concorrenza, limitando la capacità dei coltivatori di fissare prezzi di vendita propri. Esempio di accordo che è improbabile restringa la concorrenza: un gruppo di agricoltori che desidera smettere di utilizzare fertilizzanti chimici crea un marchio di qualità per la «soia sostenibile», prodotta senza fertilizzanti chimici. L'eliminazione del ricorso a fertilizzanti chimici potrebbe ridurre le rese, il che potrebbe potenzialmente ridurre i redditi agricoli. Il gruppo investe quindi molto nella sensibilizzazione dei consumatori in merito al marchio di qualità e ai benefici ambientali derivanti dall'eliminazione dei fertilizzanti chimici, al fine di convincere i consumatori che la «soia sostenibile» vale di più della soia prodotta utilizzando fertilizzanti chimici. Qualsiasi agricoltore che certifichi che la sua soia è stata prodotta senza ricorrere a fertilizzanti chimici può partecipare al regime e può abbandonarlo in qualsiasi momento. A differenza dell'esempio precedente, non vi sono disposizioni relative alla fissazione dei prezzi. È improbabile che l'accordo di sostenibilità in questione limiti la concorrenza. È possibile che il regime abbia l'effetto di restringere la concorrenza se un gran numero di produttori di soia vi aderisce, limitando di fatto la possibilità per i clienti che non vogliono acquistare «soia sostenibile» di farlo. Tuttavia, se solo un numero limitato di produttori di soia aderisce al sistema, ad esempio produttori che rappresentano meno del 10 % dell'offerta, qualsiasi restrizione della concorrenza sarà probabilmente insignificante, dato che la conseguente riduzione dei livelli di produzione sarà insignificante e i clienti continueranno ad avere alternative se non sono disposti o non sono in grado di pagare di più per la soia sostenibile. |
4.2. Che cosa non costituisce una restrizione della concorrenza?
(75) |
Non tutti gli accordi di sostenibilità restringono il gioco della concorrenza. Qualora tali accordi di sostenibilità non incidano su parametri di concorrenza, quali il prezzo, la quantità, la qualità, la scelta o l’innovazione, è improbabile che restringano la concorrenza. Gli esempi di cui ai punti seguenti sono illustrativi e non esaustivi. |
(76) |
Innanzitutto, è improbabile che gli accordi di sostenibilità che non riguardano l’attività economica dei concorrenti, ma piuttosto la loro condotta aziendale interna, limitino la concorrenza. Ad esempio, soggetti concorrenti possono cercare di migliorare la reputazione generale del loro settore come un settore ecologicamente responsabile. A tal fine essi possono concordare misure destinate a eliminare i prodotti di plastica monouso nei loro locali commerciali, a non superare una determinata temperatura ambiente negli edifici o a limitare il numero di stampe effettuate quotidianamente. |
(77) |
In secondo luogo, è improbabile che accordi di sostenibilità restringano il gioco della concorrenza ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE se riguardano: la creazione di una banca dati contenente informazioni sui fornitori che dispongono di catene del valore sostenibili, utilizzano processi di produzione sostenibili e forniscono fattori produttivi sostenibili oppure distributori che vendono prodotti in modo sostenibile, senza imporre alle parti dell’accordo di acquistare da tali fornitori o di vendere a tali distributori. |
(78) |
In terzo luogo, è improbabile che accordi di sostenibilità restringano il gioco della concorrenza ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE se riguardano: l’organizzazione di campagne di sensibilizzazione a livello di settore o campagne di sensibilizzazione dei clienti in merito all’impronta ambientale dei loro consumi, senza che tali campagne costituiscano una pubblicità comune di determinati prodotti. |
(79) |
Se un accordo di sostenibilità non impone una restrizione della concorrenza, l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica e quindi tale accordo non necessita di beneficiare dell’esclusione di cui all’articolo 210 bis. In tali casi le parti dell’accordo di sostenibilità saranno libere di procedere all’attuazione dell’accordo. |
5. CARATTERE INDISPENSABILE DELLE RESTRIZIONI AI SENSI DELL’ARTICOLO 210 BIS
5.1. Introduzione
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L’articolo 210 bis, paragrafo 1, prevede che l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applichi agli accordi che si riferiscono alla produzione e al commercio di prodotti agricoli e che mirano ad applicare norme di sostenibilità più rigorose di quelle obbligatorie ai sensi della normativa dell’Unione o nazionale, a condizione che tali accordi impongano solo restrizioni alla concorrenza che siano «indispensabili» per l’applicazione della norma di sostenibilità in questione. Pertanto il carattere indispensabile è una delle condizioni che gli operatori devono soddisfare per beneficiare dell’esclusione ai sensi dell’articolo 210 bis. |
(81) |
La presente sezione spiega come il concetto di indispensabilità debba essere inteso ai fini dell’articolo 210 bis. Fornisce orientamenti sulle modalità di applicazione della condizione di indispensabilità a varie restrizioni della concorrenza a seconda delle norme di sostenibilità perseguite. La presente sezione non mira a stabilire forme e tipi specifici di restrizioni che le parti possono o meno adottare nei loro accordi di sostenibilità. Essa mira piuttosto a definire una metodologia per valutare le circostanze nelle quali i principali tipi di restrizioni potrebbero essere indispensabili ai fini dell’applicazione di una norma di sostenibilità, nonché a illustrare tale metodologia utilizzando una serie di esempi non esaustivi. |
(82) |
Prima di valutare se una restrizione della concorrenza derivante da un accordo di sostenibilità sia indispensabile, le parti devono innanzitutto stabilire se esiste una restrizione della concorrenza (cfr. sezione 4). Se l’accordo di sostenibilità in questione non restringe il gioco della concorrenza, non è necessario valutare il carattere indispensabile delle restrizioni. In tali casi gli operatori possono procedere direttamente all’attuazione dell’accordo di sostenibilità. |
(83) |
Il carattere indispensabile di una restrizione della concorrenza ai sensi dell’articolo 210 bis deve essere valutato in relazione alla norma che l’accordo di sostenibilità intende conseguire. Applicare la norma di sostenibilità può significare produrre o commercializzare prodotti agricoli in conformità con la norma. |
(84) |
Infine, se un accordo di sostenibilità non è indispensabile, la Commissione o le autorità nazionali garanti della concorrenza possono indagare su tale accordo e valutare se esso violi l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, se sia idoneo a beneficiare di un’esenzione ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE o se possa beneficiare di un’altra esclusione dall’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Ciò può comportare l’irrogazione di una sanzione pecuniaria qualora sia constatata una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e qualora non si applichi nessun’altra esenzione o esclusione. |
5.2. Il concetto di carattere indispensabile delle restrizioni
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Il concetto di carattere indispensabile delle restrizioni è già utilizzato nel diritto dell’Unione in materia di concorrenza. L’articolo 101, paragrafo 3, TFUE stabilisce che il divieto di cui all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE può essere dichiarato inapplicabile agli accordi che contribuiscono a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell’utile che ne deriva, ed evitando di: i) imporre restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi e ii) dare alle imprese interessate la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi. |
(86) |
Il concetto di carattere indispensabile delle restrizioni ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE è ulteriormente spiegato nelle linee direttrici sull’articolo 101, paragrafo 3, TFUE (34) e regolarmente applicato nella giurisprudenza della Corte di giustizia (35). |
(87) |
Data la formulazione simile dell’articolo 210 bis e dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE, il criterio per stabilire se una restrizione sia o meno indispensabile ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE costituisce un utile punto di partenza per la valutazione del carattere indispensabile ai fini dell’articolo 210 bis. Tuttavia, vi sono alcune differenze fondamentali tra i due articoli, in ragione delle quali il criterio del carattere indispensabile è necessariamente diverso. |
(88) |
Le linee direttrici sull’articolo 101, paragrafo 3, TFUE descrivono un criterio che prevede una duplice verifica al fine di stabilire se le restrizioni della concorrenza sono indispensabili o meno. La prima fase della verifica consiste nell’esaminare se l’accordo stesso, ossia l’accordo che rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, sia ragionevolmente necessario ai fini del conseguimento degli incrementi di efficienza creati dall’accordo. La seconda fase della verifica valuta se anche le singole restrizioni della concorrenza derivanti dall’accordo siano ragionevolmente necessarie ai fini del conseguimento di tali incrementi di efficienza. |
(89) |
Sebbene la valutazione del carattere indispensabile ai sensi dell’articolo 210 bis sia anch’essa soggetta a una duplice verifica, tale criterio si applica in un quadro giuridico diverso da quello della duplice verifica ai fini dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE. I colegislatori dell’Unione, ossia il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea, hanno ritenuto che talune iniziative verticali e orizzontali relative ai prodotti agricoli e alimentari volte ad applicare requisiti più severi rispetto a quelli obbligatori possono avere effetti positivi sugli obiettivi di sostenibilità (36). I colegislatori dell’Unione hanno inoltre ritenuto che tali accordi possano rafforzare la posizione dei produttori nella catena di approvvigionamento e accrescerne il potere negoziale (37). Date le sfide cui devono far fronte gli operatori del settore agricolo e l’urgente necessità di compiere progressi in materia di sostenibilità, l’Unione ha adottato l’articolo 210 bis per creare un quadro che escluda l’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE (38) al fine di incentivare gli operatori a concludere tali accordi, purché siano soddisfatte determinate condizioni. Di conseguenza, la norma di controllo applicata durante la valutazione della natura e dell’intensità di una restrizione della concorrenza ai fini dell’articolo 210 bis è diversa da quella ai fini dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE. Ciò significa, tra l’altro, che ai fini dell’articolo 210 bis, le restrizioni che sarebbero considerate gravi ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, quali gli accordi sulla fissazione dei prezzi o sulla riduzione della produzione, possono essere considerate «indispensabili», se sono soddisfatte le condizioni descritte alle sezioni 5.3 e 5.4, mentre è improbabile che tali restrizioni soddisfino le condizioni di cui all’articolo 101, paragrafo 3, TFUE. |
(90) |
Nella pratica, ai fini dello svolgimento della prima fase della verifica, gli operatori devono: i) analizzare se sia necessario che essi cooperino al fine di applicare la norma di sostenibilità anziché farlo individualmente e ii) analizzare se la norma di sostenibilità possa essere applicata mediante un altro tipo di disposizione meno restrittivo. Ai fini dello svolgimento della seconda fase della verifica, gli operatori devono considerare la natura e l’intensità della restrizione e stabilire se tale restrizione costituisce il mezzo meno restrittivo disponibile per applicare la norma di sostenibilità. |
5.3. Prima fase della verifica - Carattere indispensabile dell’accordo di sostenibilità
(91) |
La prima fase della verifica del carattere indispensabile ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE, consiste nel valutare se l’accordo di sostenibilità in quanto tale sia ragionevolmente necessario ai fini del conseguimento delle efficienze create dall’accordo. Per analogia, ai fini dell’articolo 210 bis, la prima fase della verifica valuta se l’accordo di sostenibilità è ragionevolmente necessario ai fini dell’applicazione della norma di sostenibilità perseguita. Ciò significa che l’applicazione della norma di sostenibilità dovrebbe essere «specifica» per l’accordo in questione. La presente sezione spiega cosa ciò comporta nella pratica. |
(92) |
Come considerazione generale, la natura dell’articolo 210 bis e gli obiettivi di cui a tale disposizione presuppongono che un accordo di sostenibilità abbia una o più disposizioni. Come minimo, ogni accordo di sostenibilità dovrebbe contenere una disposizione a norma della quale gli operatori si impegnano ad applicare collettivamente una norma di sostenibilità più rigorosa rispetto alle regole obbligatorie dell’Unione o nazionali. Oltre a concordare la norma di sostenibilità, gli operatori possono aver bisogno di accordarsi su una o più questioni relative alla produzione o al commercio di prodotti agricoli per sviluppare o attuare in maniera efficace la norma di sostenibilità. Tali disposizioni potrebbero riguardare parametri della concorrenza, ad esempio il prezzo di vendita del prodotto, il prezzo dei fattori produttivi necessari per la sua produzione, la quantità di prodotto che verrebbe prodotta, le modalità di distribuzione o commercializzazione del prodotto e la certificazione del prodotto. |
(93) |
Nel valutare il carattere indispensabile di un accordo di sostenibilità, è necessario valutare individualmente ogni disposizione dell’accordo. Ad esempio, sebbene le disposizioni in merito al prezzo di un determinato accordo di sostenibilità potrebbero essere ragionevolmente necessarie ai fini dell’applicazione di una determinata norma di sostenibilità, altre disposizioni contenute in detto accordo, relative ad esempio alla produzione, potrebbero non essere ragionevolmente necessarie. Ciò è dovuto al fatto che la questione che la disposizione sulla produzione mira a risolvere può essere efficacemente risolta dalle parti unilateralmente piuttosto che attraverso una cooperazione oppure al fatto che la questione sarebbe risolta efficacemente anche mediante disposizioni meno restrittive della concorrenza. |
(94) |
Tuttavia, gli operatori devono anche considerare l’accordo di sostenibilità nel suo complesso per valutare se l’attuazione delle varie disposizioni nel loro insieme applichi la norma di sostenibilità in questione. Questo aspetto viene trattato in modo più approfondito nelle sezioni 5.3.1 e 5.3.2. |
(95) |
Inoltre, quanto più semplice è il miglioramento della norma di sostenibilità che gli operatori si prefiggono di conseguire, rispetto a quanto già imposto dalla normativa dell’Unione o nazionale, tanto meno è probabile che gli operatori debbano cooperare o che le restrizioni scelte debbano essere di natura o intensità più rigorosa. Vi possono tuttavia essere casi in cui il conseguimento di miglioramenti anche modesti rispetto alla norma obbligatoria in termini di produzione o di commercio può comportare difficoltà notevoli per gli operatori, il che giustificherebbe la cooperazione tra di essi o l’accordo su talune restrizioni della concorrenza (sospendere l’uso di un determinato pesticida chimico che non dispone di alternative biologiche a prezzi accessibili sul mercato). Allo stesso tempo, vi possono anche essere circostanze nelle quali il conseguimento di miglioramenti significativi al di là della norma obbligatoria può effettivamente non comportare difficoltà per gli operatori e circostanze nelle quali, di conseguenza, la cooperazione o l’accordo sulle restrizioni non sono ritenuti indispensabili (sospendere l’uso di una serie di pesticidi per i quali esistono alternative biologiche a prezzi accessibili). |
Esempio 1: i produttori di uva che operano con margini esigui e che si trovano in una determinata regione decidono collettivamente di ridurre l'uso di pesticidi chimici del 52 %, laddove la norma imposta dalla legge richiede soltanto una riduzione del 50 %. Decidono di ridurre l'uso di pesticidi chimici acquistando pesticidi biologici. I costi aggiuntivi sostenuti dai produttori per l'acquisto di pesticidi biologici sono leggermente superiori a quelli che avrebbero sostenuto altrimenti per l'acquisto di pesticidi chimici. Per applicare la norma i produttori concordano collettivamente un prezzo fisso che applicheranno alle uve più sostenibili. Dato che i pesticidi biologici sono leggermente più costosi e che i produttori operano con margini esigui e non sono quindi incentivati ad assorbire individualmente tali costi, è probabile che sia necessaria una cooperazione. Tuttavia, è improbabile che l'accordo che prevede l'applicazione di un prezzo fisso a valle sia necessario, dato il miglioramento marginale in termini di sostenibilità a cui mira l'accordo. Anche se l'accordo su un prezzo fisso fornirebbe una remunerazione sufficiente ai produttori e garantirebbe l'applicazione della norma, sembra esserci un'alternativa meno restrittiva. In questo caso, un accordo volto a ridurre collettivamente l'uso di pesticidi di un ulteriore 2 % sembra essere il modo meno restrittivo per attuare la norma, dato che i costi aggiuntivi per l'acquisto di pesticidi biologici sono modesti e che tutti i produttori della regione li sosterrebbero. In questo modo si eviterebbe una situazione nella quale alcuni produttori non sarebbero più concorrenziali in ragione dei costi aggiuntivi sostenuti. Esempio 2: al fine di migliorare il benessere del pollame allevato per la produzione di carne, i produttori accettano di effettuare controlli annuali sulla qualità dell'acqua consumata dagli animali. L'obiettivo dei controlli è quello di valutare il livello di contaminanti presenti nell'acqua, quali metalli pesanti e sostanze chimiche, e di affrontare i livelli eccessivi di tali contaminanti, qualora riscontrati. Ai sensi dell'accordo, i produttori devono effettuare i controlli autonomamente, utilizzando attrezzature a prezzi accessibili che devono essere acquistate una volta e che non richiedono competenze scientifiche per essere utilizzate. Non esistono norme specifiche a livello di Unione o nazionale che impongano lo svolgimento di tali controlli, al di là del requisito generale secondo cui gli animali devono ricevere acqua potabile. In ragione dei controlli annuali dell'acqua, i costi di produzione aumentano leggermente. Di conseguenza, i produttori di pollame concordano obblighi di acquisto esclusivo di carne di pollame da parte degli acquirenti, al fine di recuperare i costi aggiuntivi avendo la certezza che la loro produzione sarà acquistata. È improbabile che la cooperazione tra i produttori di pollame sia necessaria, dato che il miglioramento in termini di benessere degli animali non sembra giustificare le restrizioni previste. Ogni produttore può effettivamente applicare la norma autonomamente dato che non necessita delle conoscenze o delle competenze dei concorrenti per applicarla. Inoltre, un singolo produttore potrebbe applicare la norma di sostenibilità senza dover sostenere costi aggiuntivi significativi, che altrimenti lo metterebbero in una posizione di svantaggio rispetto ad altri produttori che non attuano la norma in questione. Inoltre, anche se la cooperazione fosse ritenuta necessaria, è improbabile che sia indispensabile che i produttori concordino con gli acquirenti degli obblighi di acquisto esclusivo, dati i costi relativamente bassi che i produttori dovrebbero sostenere per sottoporre a prova la qualità dell'acqua. |
(96) |
Infine gli operatori devono valutare il carattere indispensabile della restrizione nel contesto effettivo in cui opera l’accordo di sostenibilità, tenendo conto della struttura del mercato, dei rischi associati all’accordo di sostenibilità e degli incentivi per le parti. Se il rispetto della norma di sostenibilità diventa più incerto in assenza della restrizione specifica, è più probabile che la restrizione sia necessaria per garantire il rispetto della norma. |
5.3.1. La norma di sostenibilità può essere ugualmente applicata agendo individualmente?
(97) |
Al fine di valutare se un accordo di sostenibilità sia ragionevolmente necessario ai fini dell’applicazione di una norma di sostenibilità, è necessario valutare se sia possibile per le parti applicare detta norma autonomamente, agendo individualmente piuttosto che attraverso la cooperazione. Di conseguenza, gli operatori devono individuare i motivi per cui devono collaborare e cosa impedirebbe loro di applicare la norma autonomamente. Nell’effettuare tale valutazione, devono prendere in considerazione le condizioni di mercato e le realtà del settore in cui operano e che sono pertinenti ai fini dell’applicazione della norma di sostenibilità in questione. Vi possono essere situazioni nelle quali una norma di sostenibilità potrebbe essere applicata mediante un’azione individuale, ma gli operatori potrebbero applicarla più rapidamente e con costi e sforzi minori attraverso la cooperazione. Di conseguenza, la cooperazione può essere ragionevolmente necessaria per applicare la norma, anche se gli operatori dovrebbero comunque garantire che anche le restrizioni della concorrenza previste dall’accordo siano indispensabili, come spiegato nella sezione 5.4. |
(98) |
Ad esempio se i produttori di prodotti agricoli non sono in grado di applicare una norma di sostenibilità perché non dispongono dell’esperienza o delle conoscenze necessarie in un determinato settore, potrebbe essere indispensabile la collaborazione con altri operatori a diversi livelli della filiera agroalimentare che dispongono di tale esperienza o conoscenza. Tuttavia, se i produttori di prodotti agricoli possono facilmente ottenere tali conoscenze autonomamente senza significativi investimenti di tempo o denaro, è improbabile che debbano cooperare per applicare la norma di sostenibilità. |
(99) |
Analogamente, i produttori di prodotti agricoli possono non essere incentivati a sostenere i costi necessari o ad effettuare gli investimenti necessari per l’applicazione di una norma di sostenibilità, perché non sarebbero in grado di recuperare tali costi o investimenti oppure perché non sono in grado di sostenere tali costi o investimenti da soli. Di conseguenza, la cooperazione con altri operatori a livelli diversi della filiera agroalimentare disposti a cofinanziare l’applicazione della norma di sostenibilità potrebbe essere indispensabile. Al contrario, la cooperazione tra i produttori potrebbe non essere indispensabile se l’applicazione della norma di sostenibilità richiede un investimento il cui ammontare non rappresenta un valore aggiunto rispetto all’investimento stagionale o annuale che i produttori effettuerebbero altrimenti per la loro produzione convenzionale. |
(100) |
Inoltre, la produzione o il commercio di un prodotto in modo più sostenibile può essere economicamente interessante soltanto se viene prodotto o scambiato in modo sostenibile un volume maggiore di prodotti. In tal caso, un accordo tra gli operatori ai sensi del quale tutti produrranno o commercializzeranno il prodotto in questione in modo sostenibile potrebbe essere considerato indispensabile. Un esempio potrebbe essere l’uso di loghi/etichette per identificare i prodotti che soddisfano determinati requisiti di sostenibilità, acquisendo maggiore fiducia da parte dei consumatori. Un altro esempio potrebbe essere il ricorso a una piattaforma che consenta ai produttori di condividere attrezzature innovative e i costi di acquisto/mantenimento di tali attrezzature, al fine di produrre in modo più sostenibile. Nel primo esempio, più operatori producono o commercializzano in modo sostenibile e utilizzano il logo corrispondente, più è probabile che i dettaglianti e i consumatori percepiscano tale logo come affidabile, il che a sua volta migliora il potenziale ritorno economico per gli operatori che vendano prodotti con tale logo. Nel secondo esempio, tanto più alto sarà il numero di produttori che accettano di utilizzare la piattaforma e di mettere le loro attrezzature a disposizione di altri, quanto maggiore sarà il vantaggio per ogni singolo produttore derivante dalla partecipazione alla piattaforma. |
(101) |
Vi possono essere situazioni nelle quali gli operatori devono cooperare, perché altrimenti si rischierebbe che ciascun operatore dedichi risorse e tempo significativi per sviluppare metodi di produzione diversi per l’applicazione della norma di sostenibilità. |
(102) |
Al contrario, vi possono essere circostanze nelle quali lo sviluppo congiunto di un metodo di produzione non crea efficienze e nelle quali lo sviluppo indipendente da parte di un singolo produttore crea più valore aggiunto applicando la norma più rapidamente attraverso la concorrenza rispetto ad altri operatori. Vi possono essere altresì situazioni nelle quali la cooperazione non consentirebbe agli operatori di applicare la norma di sostenibilità con un investimento significativamente inferiore in termini di tempo o risorse rispetto all’azione individuale. In tali casi, la cooperazione potrebbe non essere ritenuta indispensabile. |
Esempio: i produttori di uno Stato membro prevedono di concludere un accordo di sostenibilità che fissa l'obiettivo di destinare il 25 % dei loro terreni a fini di biodiversità. I produttori dedicano già una parte significativa dei loro terreni a fini di biodiversità. Esiste una domanda da parte di acquirenti che copre la quantità di prodotti che i produttori saranno in grado di coltivare a partire dall'altro 75 % dei loro terreni. Gli acquirenti di tali prodotti pagheranno inoltre un prezzo che compenserà finanziariamente i produttori per i miglioramenti in termini di biodiversità che apporteranno. In tal caso, non si rileva alcuna questione che impedisca ai produttori di applicare da soli la norma di sostenibilità, in quanto ciascun produttore dispone già dell'esperienza e delle conoscenze necessarie per attuare i miglioramenti in materia di biodiversità. Inoltre, i produttori sarebbero in grado di recuperare presso gli acquirenti i costi dell'applicazione della norma di sostenibilità. |
(103) |
Possono verificarsi altresì situazioni nelle quali gli operatori devono cooperare per affrontare in maniera efficace la mancanza di informazioni che i consumatori hanno sulle qualità di sostenibilità dei prodotti che acquistano. Le azioni individuali potrebbero non essere in grado di attirare efficacemente l’attenzione dei consumatori sulla questione e di convincerli ad acquistare prodotti più sostenibili. Tuttavia, l’azione individuale può essere sufficiente nei casi in cui si registra l’esistenza di un mancato sfruttamento della domanda di prodotti più sostenibili da parte dei consumatori, ma nei quali l’esistenza di benefici in termini di sostenibilità non è presentata in modo sufficientemente chiaro nei prodotti offerti dai singoli produttori e nei quali ciascun produttore che agisca in modo indipendente può fornire facilmente tali informazioni. |
(104) |
Se un operatore subisse uno svantaggio dall’agire in veste di pioniere qualora mirasse ad applicare la norma di sostenibilità individualmente, la cooperazione può essere necessaria per evitare il parassitismo dei concorrenti in relazione all’investimento di tale pioniere. In caso contrario, i concorrenti potrebbero semplicemente attuare il metodo di produzione o di commercio sviluppato da tale pioniere senza sostenere alcun costo. Tuttavia, se il pioniere in questione è in grado di impedire tale parassitismo attraverso l’uso di diritti di proprietà intellettuale che impedirebbero ai concorrenti di utilizzare tale metodo senza compensare il pioniere, potrebbe non essere necessario che gli operatori cooperino ai fini dell’applicazione della norma. |
(105) |
Un operatore che agisce individualmente potrebbe altresì subire uno svantaggio dall’agire in veste di pioniere se desidera produrre un prodotto più sostenibile il cui prezzo è significativamente più elevato rispetto a quello dell’alternativa non sostenibile. In tal caso, l’operatore potrebbe avere difficoltà a commercializzare il prodotto più sostenibile: i suoi clienti potrebbero non essere incentivati in alcun modo a offrire il prodotto più costoso ai consumatori finali, perché questi ultimi continuerebbero probabilmente ad acquistare l’alternativa più economica. Ciò renderebbe improbabile la produzione o il commercio del prodotto sostenibile. In tal caso, potrebbe essere necessaria una cooperazione tra gli operatori per garantire che l’onere finanziario e i rischio insiti nella produzione o commercializzazione del prodotto più sostenibile sul mercato siano condivisi tra più operatori. |
(106) |
Un accordo di sostenibilità può mirare a soddisfare una norma di sostenibilità per la quale gli operatori riceveranno individualmente una remunerazione o sovvenzioni da un’autorità pubblica (ad esempio sovvenzioni a titolo della politica agricola comune). Oltre a individuare il motivo o i motivi per cui dovranno cooperare, gli operatori dovranno altresì valutare attentamente il carattere indispensabile della cooperazione ai fini del rispetto della norma in questione, tenendo conto di tale remunerazione o tali sovvenzioni. Se la remunerazione o la sovvenzione in questione è sufficiente agli operatori per sostenere da soli le spese necessarie per applicare la norma di sostenibilità, detti operatori potrebbero non aver bisogno di cooperare per attuare la norma. Se, al contrario, la remunerazione o la sovvenzione copre soltanto una parte dei costi che dovrebbero essere sostenuti per attuare la norma di sostenibilità, gli operatori potrebbero dover collaborare per coprire i costi rimanenti. |
(107) |
Infine, nel valutare se un’azione individuale sia sufficiente ai fini del rispetto di una specifica norma di sostenibilità, gli operatori possono fare riferimento a iniziative unilaterali esistenti che hanno recepito con successo la medesima norma o una norma analoga, producendo o commercializzando, come indicazione, un quantitativo analogo di prodotti. Allo stesso tempo, l’esistenza di iniziative unilaterali che hanno recepito la medesima norma o una norma analoga non esclude di per sé il carattere indispensabile della cooperazione tra gli operatori. Sarà piuttosto necessaria una valutazione caso per caso, dato che le circostanze specifiche degli operatori che intendono cooperare, le condizioni di mercato prevalenti al momento dell’accordo e le questioni relative all’applicazione individuale della norma in questione possono variare. |
5.3.2. Carattere indispensabile delle disposizioni dell’accordo di sostenibilità
(108) |
Dopo aver verificato che la norma di sostenibilità non può essere applicata dalle parti che agiscono individualmente, le parti di un accordo di sostenibilità dovranno esaminare se le diverse disposizioni dell’accordo, ad esempio in materia di prezzo, produzione, innovazione e distribuzione, restringono il gioco della concorrenza e, in caso affermativo, se sono indispensabili ai fini dell’applicazione della norma di sostenibilità. Come prima fase della verifica del carattere indispensabile, gli operatori devono confrontare i tipi di disposizioni in merito alle quali concordano rispetto a possibili alternative, ad esempio confrontando il prezzo rispetto alla certificazione; la produzione rispetto alla messa in comune delle attrezzature e lo scambio di informazioni rispetto alla promozione. Il carattere indispensabile delle restrizioni della concorrenza derivanti da una disposizione, ad esempio la fissazione del prezzo totale rispetto a una maggiorazione di prezzo, è valutato nella seconda fase della verifica del carattere indispensabile. |
(109) |
Nella pratica, al fine di stabilire se una determinata disposizione sia indispensabile ai fini dell’applicazione di una norma di sostenibilità, le parti di un accordo di sostenibilità devono individuare le questioni che impediscono loro di applicare tale norma. Per ciascuna di tali questioni, gli operatori devono valutare quale sarebbe la disposizione adatta a risolverle ai fini dell’applicazione della norma di sostenibilità. Vi possono essere situazioni nelle quali esistono disposizioni alternative adeguate per affrontare la questione in esame. Se esiste una scelta tra due o più disposizioni di questo tipo, la disposizione indispensabile sarà quella che crea minori restrizioni della concorrenza. Vi possono anche essere circostanze nelle quali due o più disposizioni alternative idonee sono parimenti restrittive o nelle quali la determinazione della disposizione meno restrittiva può essere estremamente complessa. In tali casi, gli operatori sono liberi di scegliere quale disposizione utilizzare, purché rispettino le altre parti del criterio del carattere indispensabile illustrato nella sezione 5.4. |
(110) |
Ad esempio, gli operatori possono trovarsi ad affrontare le seguenti questioni:
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(111) |
Laddove esistano disposizioni alternative e gli operatori scelgano quella che i) non è idonea ad affrontare una determinata questione che impedisce loro di applicare la norma di sostenibilità in questione o ii) non è la meno restrittiva rispetto alle altre, la particolare disposizione da loro scelta sarebbe ritenuta incompatibile con l’articolo 210 bis e non rientrerebbe quindi nell’ambito di applicazione dell’esclusione. Se l’accordo di sostenibilità contiene anche altre disposizioni che consentono agli operatori di applicare la norma di sostenibilità perseguita, tali disposizioni possono comunque essere indispensabili e quindi beneficiare dell’articolo 210 bis se, di per sé, senza ricorrere alla disposizione che verrebbe invalidata, applicano la norma di sostenibilità in questione. |
(112) |
Infine, gli accordi che escludono gli operatori di altri Stati membri dalla partecipazione alla norma di sostenibilità senza una giustificazione legittima non soddisferanno il criterio del carattere indispensabile ai fini dell’articolo 210 bis. |
Esempio 1: i produttori di latte di una regione di uno Stato membro concordano con un produttore di formaggi che produrranno soltanto formaggi a pasta molle e freschi, poiché la produzione di formaggio a pasta dura comporta emissioni di CO2 relativamente più elevate. Inoltre, i produttori di latte convengono di utilizzare il letame delle vacche per la produzione di energia utilizzando un sistema digestore anaerobico di metano. Al fine di ridurre l'impronta di carbonio del trasporto del formaggio, l'accordo stabilisce inoltre che il formaggio a pasta molle e fresco sarà venduto soltanto all'interno dello Stato membro in cui hanno sede i produttori. Tuttavia, alcuni Stati membri confinanti si trovano alla stessa distanza di altre regioni dello Stato membro in cui hanno sede i produttori. Un siffatto accordo non sarà indispensabile ai fini dell'applicazione della norma volta a ridurre le emissioni di CO2 associate alla produzione e al commercio di formaggi, in quanto esiste un modo meno restrittivo per garantire la riduzione di tali emissioni, ossia la determinazione di una condizione oggettiva basata sulla distanza calcolata dalla zona di produzione alla zona di vendita, ad esempio 200 km. Esempio 2: lo scenario è il medesimo di cui all'esempio 1. Tuttavia, i produttori di latte decidono di limitare la partecipazione all'accordo ai produttori di latte stabiliti nel medesimo Stato membro, al fine di facilitare la verifica del rispetto dei criteri di produzione, dal momento che i produttori hanno intrattenuto da tempo una collaborazione con un verificatore nazionale che non opera al di fuori di tale Stato membro. Un siffatto accordo non sarà indispensabile ai fini dell'applicazione della norma, in quanto esiste un modo meno restrittivo per garantire la riduzione delle emissioni di CO2, ossia fare in modo che il processo di verifica possa essere effettuato in altri Stati membri o essere effettuato dal medesimo verificatore o da un altro verificatore che sia disposto a prestare tale servizio. |
5.4. Seconda fase della verifica - Carattere indispensabile delle restrizioni della concorrenza
(113) |
Se la stipula di un accordo di sostenibilità è ragionevolmente necessaria ai fini dell’applicazione della norma di sostenibilità, si deve poi stabilire se ogni restrizione della concorrenza imposta dall’accordo è indispensabile ai fini dell’applicazione di detta norma. |
(114) |
Ai fini dell’articolo 210 bis, una restrizione della concorrenza è indispensabile ai fini dell’applicazione di una norma di sostenibilità se tale restrizione è ragionevolmente necessaria per l’applicazione di detta norma. |
(115) |
Nel contesto della prima fase della verifica, l’analisi si è concentrata sull’idoneità del tipo di disposizione scelta ad affrontare l’ostacolo all’applicazione della norma di sostenibilità, nonché sull’esistenza di disposizioni alternative che affronterebbero adeguatamente la questione in maniera meno restrittiva. Nella seconda fase della verifica, invece, l’analisi si concentra sull’eventualità o meno che la restrizione della concorrenza contenuta in ciascuna disposizione dell’accordo di sostenibilità sia la meno restrittiva ai fini dell’applicazione della norma in questione. Ciò dipende a sua volta dalla natura e dall’intensità della restrizione. |
5.4.1. Natura della restrizione
(116) |
La natura della restrizione fa riferimento al parametro della concorrenza che viene limitato dalla disposizione o dalle disposizioni di cui all’accordo di sostenibilità, quali prezzo, produzione, qualità, scelta o innovazione. |
(117) |
Al fine di valutare la «natura» di una restrizione è necessario considerare: i) il modo in cui uno specifico parametro della concorrenza viene limitato da una singola disposizione; e ii) l’esistenza di un’alternativa realistica e meno restrittiva rispetto a tale disposizione. Le parti di un accordo di sostenibilità devono scegliere la restrizione che presenta il minor effetto negativo sulla concorrenza, pur applicando la norma di sostenibilità. |
(118) |
Se una disposizione riguarda i prezzi, la valutazione della natura della restrizione può richiedere agli operatori di scegliere se concordare una restrizione sotto forma di fissazione dei prezzi, ossia sotto forma di fissazione di un prezzo minimo o di fissazione del prezzo totale, di una maggiorazione di prezzo o di un’altra restrizione alla fissazione dei prezzi. Ad esempio, se la conformità rispetto alla norma di sostenibilità impone agli operatori costi facilmente separabili da quelli normalmente sostenuti, una maggiorazione di prezzo può essere una restrizione appropriata. Ciò è dovuto al fatto che una maggiorazione di prezzo rispecchierebbe i costi che gli operatori sostengono per conformarsi alla norma di sostenibilità, senza incidere sugli altri costi che sosterrebbero indipendentemente dalla norma di sostenibilità. |
(119) |
Un esempio in tal senso potrebbe essere una disposizione che impone il pagamento di una maggiorazione di prezzo per compensare i produttori di pollame per l’uso di mangimi biologici piuttosto che di quelli convenzionali. Un’alternativa a tale disposizione potrebbe essere quella di fissare il prezzo totale al quale i trasformatori possono acquistare il pollame a un livello che compensi i produttori per i costi aggiuntivi sostenuti in relazione all’utilizzo di mangimi biologici. In tal caso, la fissazione del prezzo totale al quale i trasformatori possono acquistare pollame sarebbe probabilmente una soluzione più restrittiva rispetto a un accordo in merito a una maggiorazione di prezzo distinta dal prezzo di acquisto. Ciò è dovuto al fatto che la restrizione relativa alla maggiorazione di prezzo inciderebbe soltanto su una componente del prezzo complessivo corrisposto per la carne di pollame, lasciando così spazio alla concorrenza sulle altre componenti che determinano il prezzo complessivo del pollame, ad esempio infrastrutture, gestione del territorio, fornitura di acqua ed energia elettrica. |
(120) |
Al contrario, se l’applicazione della norma di sostenibilità implicasse costi aggiuntivi lungo l’intero processo produttivo, la fissazione del prezzo totale al quale i produttori sono in grado di acquistare il pollame può essere ragionevolmente necessaria. Ad esempio, ciò potrebbe verificarsi qualora la norma di sostenibilità si riferisse a requisiti più elevati di benessere degli animali e salute degli animali per i polli, che comprendono la fornitura di alimenti più sostenibili, più spazio nelle gabbie, più tempo trascorso all’aperto e assistenza veterinaria professionale. La fissazione del prezzo totale può essere necessaria se i costi di produzione o di commercio in modo più sostenibile rappresentano la maggior parte dei costi complessivi di produzione e/o di commercio. Ciò potrebbe accadere quando gli elementi di produzione e/o commercio che non sono interessati dall’accordo di sostenibilità sono pochi o assenti. Tuttavia, gli operatori devono essere consapevoli del fatto che la fissazione del prezzo totale costituisce una grave restrizione della concorrenza e deve pertanto essere considerata come ultima istanza in una situazione nella quale nessun’altra restrizione potrebbe applicare in maniera effettiva la norma di sostenibilità in questione. |
(121) |
Una disposizione può riguardare la percentuale di requisiti che gli acquirenti ottengono dai produttori che sono parti dell’accordo di sostenibilità. Al fine di valutare la natura della restrizione, gli operatori potrebbero trovarsi a dover scegliere se concordare obblighi di acquisto di un volume minimo rispetto ad obblighi di acquisto di un volume fisso o un qualche altro obbligo di acquisto. Se i produttori necessitano della certezza di essere in grado di vendere una quantità di prodotti sufficiente a coprire i costi, ma non conoscono il volume esatto necessario, concordare un volume minimo potrebbe essere la disposizione meno restrittiva ai fini dell’applicazione della norma di sostenibilità. Ad esempio, se una norma relativa all’allevamento di anatre mira a ridurre la resistenza antimicrobica vietando l’uso di antimicrobici e impiegando piuttosto alternative, ad esempio vaccini, probiotici e prebiotici, i produttori potrebbero dover garantire di essere in grado di vendere una quantità minima di carne di anatra l’anno per coprire i costi aggiuntivi derivanti dall’uso di alternative agli antimicrobici. Tuttavia, se la quantità di carne che può essere trasformata è limitata, può essere ragionevolmente necessario disporre di un quantitativo esatto o massimo al fine di garantire che tutta la carne di anatra prodotta venga effettivamente trasformata. |
5.4.2. Intensità della restrizione
(122) |
La determinazione dell’intensità di una restrizione comporta una valutazione del livello quantitativo della restrizione, in termini di prezzo, produzione ed eventualmente di qualità, scelta e innovazione, nonché della durata della restrizione. |
5.4.2.1. Livello quantitativo della restrizione
(123) |
Il concetto di livello quantitativo della restrizione si riferisce alla misura in cui la restrizione in questione è suscettibile di incidere sui parametri pertinenti della concorrenza. Il livello quantitativo di una restrizione sarà indispensabile se concordare un livello inferiore di restrizione renderebbe meno probabile l’applicazione della norma di sostenibilità ad opera delle parti. |
(124) |
Se la restrizione in questione comporterebbe, direttamente o indirettamente, un aumento dei prezzi, la valutazione deve concentrarsi sul livello di aumento dei prezzi che sarebbe ragionevolmente necessario affinché gli operatori applichino la norma di sostenibilità in questione. Tale valutazione dovrebbe tenere conto di tre elementi: i) la stima dei costi sostenuti e la stima delle perdite di reddito; ii) il livello di certezza della concretizzazione dei costi sostenuti e delle perdite di reddito previsti e iii) il probabile rendimento sull’investimento rispetto ad altre alternative. |
(125) |
Dato che il calcolo dei costi sostenuti e delle perdite di reddito dipenderà da una serie di fattori incerti, non ci si può aspettare che gli operatori calcolino il livello preciso di aumento di prezzo al quale saranno in grado di applicare la norma di sostenibilità. Essi dovrebbero piuttosto cercare di calcolare una stima media dei costi sostenuti e delle perdite di reddito per tutti gli operatori che sostengono tali costi e perdono tale reddito nello scenario più plausibile in termini di condizioni e sviluppi del mercato. È improbabile che una restrizione soddisfi questa fase dell’analisi del carattere indispensabile se il risultato del calcolo dei costi stimati e delle perdite di reddito stimate è errato. Ciò si verificherebbe qualora il risultato si basasse su ipotesi improbabili in termini di evoluzioni del mercato per i costi dei fattori produttivi o qualora il calcolo delle perdite di reddito non tenesse pienamente conto delle possibili entrate che la produzione o il commercio sostenibile potrebbe generare. |
(126) |
I tre elementi di cui sopra hanno finalità complementari. L’elemento i) mira a garantire che le parti dell’accordo di sostenibilità siano compensate per i costi aggiuntivi e le perdite di reddito dovuti all’applicazione della norma di sostenibilità. L’elemento ii) mira a garantire che le parti dell’accordo di sostenibilità siano protette nei confronti di variazioni impreviste dei costi e dalle perdite di reddito. L’elemento iii) mira a garantire che le parti dell’accordo di sostenibilità trovino più redditizio applicare la norma di sostenibilità piuttosto che non applicare alcuna norma o intraprendere un investimento diverso che possa portare a una produzione o a un commercio meno sostenibile. |
(127) |
Gli elementi ii) e iii) di cui al paragrafo precedente costituiscono pertanto un pagamento a titolo di incentivo per le parti dell’accordo di sostenibilità a sottoscrivere tale accordo. Il livello del pagamento a titolo di incentivo, ossia la somma degli elementi ii) e iii) di cui al punto (124), può soddisfare la parte quantitativa del criterio del carattere indispensabile se non supera il 20 % della compensazione altrimenti spettante per i costi sostenuti e le perdite di reddito (elemento i)). Nei casi in cui il pagamento a titolo di incentivo è superiore al 20 %, occorre effettuare un’analisi del carattere indispensabile caso per caso. |
(128) |
La certificazione del fatto che il pagamento pertinente è percepito dagli operatori che sostengono effettivamente costi e perdono reddito può essere garantita mediante attività di audit da parte di terzi. Ciò può essere garantito anche fornendo trasparenza ai consumatori finali per quanto riguarda la percentuale o l’importo che gli operatori pertinenti ricevono per l’acquisto di un prodotto agricolo rispetto al prezzo praticato al consumatore finale. |
Esempio: sebbene vi sia una domanda di fragole prive di pesticidi, tra i consumatori si registra altresì una scarsa accettazione di prezzi più elevati. La produzione di fragole prive di pesticidi richiederebbe investimenti supplementari in attrezzature e creerebbe costi di manodopera aggiuntivi, con un conseguente aumento dei prezzi. I consumatori sarebbero meno propensi ad acquistare le fragole più costose prive di pesticidi e, di conseguenza, le vendite dei produttori potrebbero diminuire. Inoltre, se i consumatori non acquistassero le fragole prive di pesticidi, una percentuale maggiore di queste ultime deperirebbe. Ciò comporta uno svantaggio derivante dall'agire in veste di pioniere per chi intende produrre fragole prive di pesticidi. Un gruppo di produttori e dettaglianti sviluppa un'iniziativa nel contesto della quale i dettaglianti accettano di pagare agli agricoltori partecipanti un supplemento di 1,20 EUR per chilogrammo di fragole prive di pesticidi. Tale versamento aggiuntivo si basa su uno studio dal quale è emerso che:
La maggiorazione di prezzo complessiva di 1,20 EUR per chilogrammo è superiore a 1 EUR per chilogrammo di costi sostenuti e perdite di reddito per applicare la norma di sostenibilità. Tuttavia, la maggiorazione di prezzo comprende anche un pagamento a titolo di incentivo che può arrivare fino al 20 % della compensazione per i costi sostenuti e le perdite di reddito, in questo caso 0,20 EUR per chilogrammo. Ciò è indispensabile: i) per garantire che la norma di sostenibilità sia effettivamente adottata dai produttori, ii) considerando il rischio che i produttori possano recedere dall'accordo a causa di una potenziale perdita di interesse da parte dei consumatori per l'acquisto di fragole sostenibili e considerando l'aumento dei costi di produzione, nonché iii) considerando il fatto che i produttori possono ottenere un rendimento da un investimento alternativo pari a 0,05 EUR per chilogrammo se scelgono di non concludere l'accordo di sostenibilità. L'importo di 0,12 EUR per chilogrammo riconosciuto in ragione dell'incertezza (cfr. lettera b)) corrisponde all'aumento previsto dei costi e delle perdite di reddito. L'importo stanziato per il rendimento sull'investimento pari a 0,08 EUR per chilogrammo (cfr. lettera c)) supera l'opportunità di investimento alternativa non sostenibile di 0,05 EUR per chilogrammo. Tuttavia, se il pagamento a titolo di incentivo è superiore a 0,20 EUR per chilogrammo, sarebbe necessario valutare caso per caso la compatibilità dell'aumento di prezzo rispetto alla condizione del carattere indispensabile. |
5.4.2.2. Durata della restrizione
(129) |
Quando si valuta la durata della restrizione, ossia il numero di mesi o anni in cui la restrizione sarebbe in vigore, la questione è se una durata più breve della restrizione renderebbe meno probabile l’applicazione della norma di sostenibilità. Al contrario, se i costi di attuazione della norma di sostenibilità sono sostenuti per tutta la durata dell’attuazione, la restrizione può essere necessaria per tutta la durata dell’accordo di sostenibilità. Ciò può verificarsi quando la produzione di un prodotto più sostenibile richiede l’acquisto di un fattore produttivo più costoso che gli acquirenti del prodotto dovrebbero finanziare continuamente per tutta la durata dell’accordo di sostenibilità. Al contrario, quando è necessario soltanto un investimento una tantum per l’applicazione di una norma di sostenibilità (ad esempio la norma richiede l’acquisto di attrezzature o infrastrutture in un’unica occasione che potranno poi essere nuovamente utilizzate in futuro), la restrizione può essere necessaria soltanto per il periodo di tempo richiesto per garantire il recupero dei fondi spesi per tale investimento. |
Esempio 1: i dettaglianti accettano di corrispondere una maggiorazione di prezzo ai coltivatori di angurie affinché acquistino attrezzature di irrigazione innovative. La corresponsione di tale maggiorazione è necessaria per tre anni, poiché gli agricoltori non dispongono della somma richiesta in anticipo. Dopo tre anni gli agricoltori saranno riusciti a recuperare i costi sostenuti per l'acquisto delle attrezzature e inizieranno a risparmiare sull'utilizzo dell'acqua grazie all'uso delle attrezzature in questione. Pertanto la continuazione della corresponsione della maggiorazione di prezzo dopo tre anni non sarebbe indispensabile in termini di durata. Esempio 2: in uno scenario analogo a quello di cui all'esempio 1, alcuni coltivatori di angurie convengono, insieme ai dettaglianti, di produrre angurie senza pesticidi e di utilizzare pesticidi biologici, al posto di pesticidi chimici, soltanto se non hanno altra scelta. I dettaglianti accettano di corrispondere una maggiorazione di prezzo superiore rispetto a quella di cui all'esempio 1. La corresponsione della maggiorazione di prezzo fornisce altresì una compensazione per l'acquisto di strumenti di irrigazione. Tuttavia, poiché evitare il ricorso a pesticidi o utilizzare soltanto pesticidi biologici costituisce una spesa ricorrente per i coltivatori di angurie, la parte del pagamento della maggiorazione di prezzo relativa al mancato utilizzo di pesticidi o all'uso di alternative biologiche, se necessario, dovrà essere versata in modo continuativo per tutta la durata dell'accordo di sostenibilità, mentre il pagamento relativo agli strumenti di irrigazione dovrà terminare dopo tre anni. |
5.4.2.3. Non è necessario valutare la copertura del mercato della restrizione
(130) |
Nel formulare l’articolo 210 bis, i colegislatori hanno inteso garantire la più ampia adozione possibile delle norme di sostenibilità da parte degli operatori. Al fine di incentivare gli operatori ad applicare norme più rigorose rispetto a quelle imposte dalla normativa dell’Unione o nazionale, hanno creato un equilibrio specifico tra: i) le condizioni ex-ante per la determinazione del carattere indispensabile delle restrizioni e ii) la possibilità di un intervento ex post. Ciò mira a stimolare l’adozione su larga scala delle norme di sostenibilità senza il rischio di interventi da parte delle autorità garanti della concorrenza, a meno che non si verifichino effetti negativi di una certa entità sul mercato. Inoltre, è oneroso per gli operatori valutare la copertura del mercato, in quanto ciò imporrebbe loro di definire un numero esatto di operatori con i quali dovranno cooperare nelle fasi iniziali di un accordo, escludendo potenzialmente altri operatori. Ciò potrebbe portare, in ultima analisi, a una minore adozione della norma di sostenibilità. |
(131) |
Ad esempio, se un gruppo di produttori riesce ad applicare congiuntamente una norma di sostenibilità in una data regione e un secondo gruppo di produttori che opera anch’esso in tale regione viene a conoscenza di tale operazione e desidera aderire all’accordo del primo gruppo, l’articolo 210 bis consente al secondo gruppo di aderire all’accordo e di applicare la norma di sostenibilità anche se quest’ultima potrebbe essere applicata, e potrebbe già essere stata applicata, con una minore copertura del mercato da parte dei produttori. |
(132) |
Di conseguenza, a differenza di quanto previsto dall’articolo 101, paragrafo 3, TFUE, l’articolo 210 bis non impone di analizzare la copertura del mercato di una restrizione della concorrenza al fine di stabilire se la restrizione sia indispensabile o meno. Al contrario la copertura del mercato può portare a un intervento ex-post da parte delle autorità garanti della concorrenza qualora determini un grado elevato di effetti negativi sul mercato, come illustrato nella sezione 8. |
(133) |
Tuttavia, la mancanza di necessità di valutare la copertura del mercato non elimina la necessità di valutare il tipo di operatori con cui un produttore o i produttori devono collaborare, come descritto nella prima fase della verifica del carattere indispensabile. |
Esempio 1: 10 produttori dell'Ecuador decidono di migliorare le norme di coltivazione del cacao producendo soltanto cacao biologico. Essi concordano con un produttore di cioccolato la corresponsione di una maggiorazione di prezzo pari a 0,50 EUR per chilogrammo di cacao biologico, che sarà utilizzato come ingrediente per i prodotti a base di cioccolato recanti un marchio di sostenibilità. Prima dell'attuazione dell'accordo, anche un altro gruppo di produttori e un altro produttore di cioccolato mostrano interesse a partecipare. I primi 10 produttori ritengono che i 10 produttori e il produttore di cioccolato che inizialmente avevano deciso di creare l'accordo avrebbero potuto applicare la norma da soli (come gruppo) senza l'aiuto del secondo gruppo di produttori e del secondo produttore di cioccolato. Tuttavia, invitano questi ultimi a aderire all'accordo. In questo esempio il criterio del carattere indispensabile non impedisce a tutti i produttori interessati e ai produttori di cioccolato di partecipare all'accordo. Ciò è dovuto al fatto che la conclusione dell'accordo dimostra che, per applicare la norma, i produttori devono unire le forze con almeno un acquirente (in questo caso, un produttore di cioccolato). Il fatto che il gruppo iniziale, costituito dai produttori e dall'acquirente iniziale, si espanda, con una conseguente maggiore copertura del mercato dell'accordo, non costituisce un problema nel contesto del criterio del carattere indispensabile. Esempio 2: nel medesimo scenario di cui all'esempio 1, dopo che i 10 produttori e il produttore di cioccolato hanno attuato l'accordo, un fornitore di fattori produttivi (sementi) dichiara di voler aderire all'accordo. In questo esempio il criterio del carattere indispensabile esclude la successiva partecipazione del fornitore di fattori produttivi. Ciò è dovuto al fatto che dall'analisi del carattere indispensabile è emerso che è sufficiente la partecipazione dei produttori e di almeno un acquirente. La partecipazione del fornitore di fattori produttivi non è pertanto indispensabile. |
5.5. Esempi di applicazione del criterio del carattere indispensabile
Esempio 1: una certa tecnica di coltivazione del riso utilizza meno acqua rispetto alle tecniche tradizionali, non utilizza fertilizzanti artificiali ed è priva di pesticidi. L'uso di tale tecnica contribuisce all'uso sostenibile e alla protezione del paesaggio, delle acque e dei suoli, nonché alla riduzione dell'uso di pesticidi. Tale tecnica richiede tuttavia un ulteriore investimento di risorse finanziarie e di tempo da parte dei produttori di riso ed è redditizia soltanto se realizzata su scala medio-grande. Tre cooperative del riso convengono di produrre «riso sostenibile» secondo la suddetta tecnica colturale. Il dettagliante acconsente ad acquistare una certa quantità di riso sostenibile: 100 tonnellate l'anno per tre anni. Le tre cooperative hanno calcolato che dovrebbero produrre almeno 95 tonnellate di riso l'anno per tre anni affinché il loro investimento raggiunga le economie di scala necessarie per applicare la norma di sostenibilità e conseguire un rendimento ragionevole sull'investimento. Al fine di incoraggiare i consumatori ad acquistare il riso sostenibile, le tre cooperative e il dettagliante concordano che il prezzo di rivendita applicato da quest'ultimo non supererà di oltre il 15 % il prezzo medio praticato dal dettagliante per il riso convenzionale. Tuttavia, dato il costo dei fattori produttivi e della manodopera, il riso sostenibile costa al dettagliante il 30 % in più rispetto al riso convenzionale. La maggior parte degli altri acquirenti sul mercato, quali dettaglianti, produttori, grossisti, sono prevalentemente interessati ad acquistare riso convenzionale, venduto a un prezzo inferiore. I consumatori si dimostrano interessati ad acquistare riso più sostenibile, ma non sono consapevoli di quanto la produzione di riso convenzionale implichi l'uso di fertilizzanti e pesticidi e della quantità di acqua consumata a tale scopo. Prima fase della verifica La norma di sostenibilità può essere applicata anche agendo individualmente? Le cooperative del riso non sarebbero in grado di finanziare individualmente la produzione di riso sostenibile, poiché non avrebbero la certezza di poterlo commercializzare, dato che la maggior parte degli acquirenti è interessata ad acquistare riso convenzionale, venduto a un prezzo inferiore. Singolarmente le tre cooperative non possono quindi adottare efficacemente la norma. In questo caso è probabile che sia indispensabile un accordo con un dettagliante che preveda l'acquisto di almeno 100 tonnellate di riso sostenibile l'anno. Occorre effettuare una valutazione distinta dell'accordo che prevede che il prezzo di rivendita del riso sostenibile applicato dal dettagliante non superi di oltre il 15 % il prezzo medio del riso convenzionale. Il riso sostenibile verrebbe cosa il 30 % in più rispetto al riso convenzionale e c'è il rischio che i consumatori acquistino quantità insufficienti di riso. Un accordo destinato a promuovere il riso sostenibile è quindi probabilmente indispensabile, dato che, altrimenti, il dettagliante non potrebbe continuare ad acquistare dalle tre cooperative. Ciascuna delle tre cooperative e il dettagliante non possono promuovere il riso in questione da soli, poiché necessitano dell'assistenza reciproca per farlo, dato che la produzione e la vendita del riso sostenibile sono interconnesse. Carattere indispensabile della disposizione dell'accordo di sostenibilità L'accordo per l'acquisto di una determinata quantità di riso sostenibile l'anno è probabilmente indispensabile, dato che vi è un solo dettagliante che partecipa all'accordo di sostenibilità e produrre riso sostenibile comporta costi aggiuntivi per i produttori. Un altro tipo di disposizione che affronta la questione della copertura dei costi potrebbe essere quella secondo cui il dettagliante si impegnerebbe soltanto a promuovere il riso sostenibile senza impegnarsi ad acquistarne un quantitativo minimo. Tuttavia, ciò non fornirebbe una certezza sufficiente alle tre cooperative, perché il riso convenzionale costa il 30 % in meno e i consumatori non sono generalmente consapevoli delle implicazioni della produzione di riso convenzionale. Nel caso dell'accordo sull'applicazione di un prezzo di rivendita del riso sostenibile non superiore al 15 % rispetto a quello del riso convenzionale, esiste un modo meno restrittivo per promuovere l'acquisto di riso sostenibile. Poiché il problema è rappresentato dalla mancanza di consapevolezza da parte dei consumatori in merito ai benefici del riso sostenibile, le tre cooperative e il dettagliante potrebbero concludere un accordo di certificazione, ad esempio per sviluppare un'etichetta per il riso sostenibile attraverso i servizi di una terza parte. La terza parte valuterebbe la conformità del riso rispetto ai metodi di produzione sostenibile e ne attesterebbe la conformità. L'etichetta in questione potrebbe altresì informare i consumatori in merito all'impatto ambientale della produzione di riso convenzionale. Il dettagliante sarebbe quindi libero di determinare il prezzo di rivendita del riso sostenibile e, attraverso l'utilizzo dell'etichetta, sarebbe in grado di soddisfare efficacemente la domanda di riso sostenibile da parte dei consumatori. Seconda fase della verifica: carattere indispensabile della natura e dell'intensità della restrizione Nel valutare la natura di un impegno ad acquistare 100 tonnellate di riso sostenibile l'anno, l'alternativa potrebbe essere l'impegno da parte del dettagliante ad acquistare dalle tre cooperative tutto il riso sostenibile necessario per la rivendita. Tuttavia, ciò non applicherebbe la norma di sostenibilità, dato che le tre cooperative non avrebbero la certezza che il dettagliante acquisterebbe effettivamente la quantità necessaria di riso prodotto. Ciò è dovuto al fatto che il dettagliante potrebbe non avere bisogno di tutte le 100 tonnellate di riso sostenibile in un determinato anno e le cooperative non sarebbero quindi incentivate a intraprendere gli investimenti necessari. Nel valutare l'intensità della restrizione di impegnarsi ad acquistare 100 tonnellate di riso sostenibile l'anno per tre anni, la restrizione appare indispensabile in quanto le tre cooperative devono produrre almeno 95 tonnellate di riso sostenibile l'anno per tre anni per ottenere un rendimento sul loro investimento aggiuntivo. In ragione della novità e dell'incertezza della norma di sostenibilità, acquistando le cinque tonnellate aggiuntive di riso sostenibile il dettagliante mira a fornire una rete di sicurezza in caso di errore di calcolo. L'impegno ad acquistare 100 tonnellate di riso sostenibile è quindi probabilmente indispensabile ai fini dell'applicazione della norma di sostenibilità in questione. |
Esempio 2: esiste un'iniziativa regionale destinata a migliorare le condizioni di vita dei suini. Gli allevatori partecipanti si accordano con un macello e due trasformatori di carne al fine di aumentare la quantità di spazio per suino nelle loro aziende agricole al di sopra del minimo legale. In ragione delle leggi locali sul mantenimento dei terreni per fini di biodiversità, è difficile per la maggior parte degli allevatori aumentare lo spazio per l'allevamento dei suini, in quanto ciò li costringerebbe a ridurre il numero di suini allevati per conformarsi alla norma. Di conseguenza. gli agricoltori partecipanti sarebbero finanziariamente svantaggiati rispetto a quelli che non partecipano all'iniziativa. L'iniziativa prevede quindi che i trasformatori corrispondano agli allevatori un supplemento di 1 EUR per chilogrammo di carne venduta come maggiorazione di prezzo per compensarli della riduzione della produzione e dell'aumento dei costi. Tale corresponsione della maggiorazione di prezzo corrisponde al profitto che gli allevatori avrebbero altrimenti ottenuto se avessero allevato più suini in modo convenzionale più un piccolo margine per incoraggiare gli allevatori a partecipare all'accordo. Un solo trasformatore sarebbe stato in grado di trasformare l'intera produzione degli agricoltori e di coprire il relativo onere finanziario. Tuttavia, un secondo trasformatore ha aderito all'iniziativa poiché desidera attingere al mercato dei prodotti più sostenibili. L'iniziativa prevede inoltre che il macello coinvolto macelli esclusivamente suini allevati conformemente alle norme in materia di benessere degli animali in questione, al fine di evitare che la carne degli allevatori venga mescolata con quella di animali allevati in modo convenzionale. Prima fase della verifica La norma di sostenibilità può essere ugualmente applicata agendo individualmente? La prima alternativa da considerare è se la norma di sostenibilità possa essere applicata dai partecipanti all'accordo che agiscono individualmente piuttosto che congiuntamente. Un allevatore che aumentasse la quantità di spazio per suino soltanto nella sua azienda agricola perderebbe parte del proprio reddito e forse anche l'accesso ai suoi acquirenti a favore di altri allevatori a causa della diminuzione della propria offerta in termini di quantità o dell'aumento del prezzo di vendita da lui praticato. Allo stesso tempo, anche se, qualora agissero congiuntamente tra loro senza il coinvolgimento dei trasformatori, gli agricoltori fossero in concorrenza tra loro a parità di condizioni, essi subirebbero comunque uno svantaggio rispetto agli agricoltori che hanno deciso di non partecipare all'accordo di sostenibilità. Inoltre, avrebbero difficoltà a trovare acquirenti che accettino di pagare un prezzo più elevato per la carne degli animali allevati in modo sostenibile. Di conseguenza, è probabile che sia indispensabile un accordo tra gli allevatori stessi e tra questi e i trasformatori in quanto acquirenti dei prodotti a base di carne, a differenza di un'azione unilaterale. Infine, il coinvolgimento del macello è, in linea di principio, necessario in quanto garantisce la separazione tra la carne proveniente da suini oggetto dell'accordo e quella proveniente da quelli che non lo sono. Il carattere indispensabile della disposizione dell'accordo di sostenibilità Inoltre, per quanto concerne la maggiorazione di prezzo, come alternativa i trasformatori potrebbero impegnarsi ad acquistare tutta la carne proveniente da suini allevati in conformità con l'iniziativa al prezzo dei suini convenzionali. Di norma gli allevatori non hanno difficoltà a trovare acquirenti e sarebbero facilmente in grado di vendere i prodotti a base di carne provenienti dai loro suini. Tuttavia, se dovessero applicare i criteri di sostenibilità, dovrebbero vendere in perdita in quanto dovrebbero ridurre il numero di animali senza ricevere nulla in cambio. Di conseguenza, è probabile che la corresponsione di una maggiorazione di prezzo sia indispensabile. Per quanto concerne l'impegno da parte del macello a macellare soltanto animali allevati in conformità con la norma di sostenibilità, un'alternativa per gli allevatori potrebbe essere quella di chiedere al macello di separare e identificare chiaramente la carne proveniente dai loro suini. Ciò comporterebbe probabilmente costi aggiuntivi, in quanto il mantenimento di due linee separate in un macello può comportare inefficienze a livello della macellazione degli animali. Tuttavia, a condizione che il macello riesca a trovare un modo efficiente di gestire le due linee, la macellazione di entrambi i tipi di animali gli consentirebbe di conseguire un fatturato più elevato e quindi di essere compensato per i costi di separazione dei due tipi di carne per la trasformazione. È quindi improbabile che l'accordo con il macello per macellare soltanto animali allevati in modo sostenibile sia indispensabile. Seconda fase della verifica: carattere indispensabile della natura e dell'intensità della restrizione Nel caso del versamento di una maggiorazione di prezzo ricevuto dagli allevatori per la concessione di uno spazio maggiore ai suini, un accordo su un prezzo totale o su un prezzo minimo per i prodotti a base di carne potrebbe costituire una restrizione alternativa. Tuttavia, concordare il prezzo totale coprirebbe numerosi aspetti del costo di produzione che non sono collegati alla norma di sostenibilità, ad esempio i prezzi dei fattori produttivi, gli eventi meteorologici e le malattie. Inoltre, sebbene un prezzo minimo, fissato a un livello sufficientemente elevato da tenere conto dei costi del miglioramento della sostenibilità, possa garantire che i produttori ricevano una compensazione per i loro sforzi, tale prezzo non terrebbe conto della possibilità che gli altri elementi del prezzo delle carni suine, quali i fattori produttivi, le infrastrutture e la stagionalità del prodotto, possano subire variazioni in futuro e che il prezzo minimo concordato non rispecchi più accuratamente i costi degli allevatori. È pertanto probabilmente che la corresponsione della maggiorazione di prezzo sia indispensabile perché essa corrisponde a una perdita di profitto che gli allevatori subiscono allevando un numero inferiore di suini e conserva la possibilità che altre componenti del prezzo possano fluttuare liberamente in base alle variazioni del mercato. È inoltre probabile che sia indispensabile fissare la corresponsione della maggiorazione di prezzo a 1 EUR per chilogrammo di carne prodotta. Ciò si verificherebbe qualora tale versamento rispecchiasse la perdita di profitto subita dagli allevatori in ragione del fatto che non dispongono della medesima produzione che avrebbero avuto qualora avessero allevato suini in modo convenzionale, più un piccolo margine, inferiore al 20 % della compensazione per i costi sostenuti e le perdite di reddito, al fine di incoraggiare gli allevatori a concludere l'accordo. In assenza di tale margine, e qualora fossero semplicemente compensati per i costi aggiuntivi sostenuti e per le perdite di reddito, gli agricoltori potrebbero non essere interessati a compiere gli sforzi necessari per applicare la norma di sostenibilità. Non è necessario valutare se il numero di allevatori o trasformatori che hanno aderito all'iniziativa è indispensabile, come spiegato nella sezione 5.4.2.3. |
Esempio 3: un gruppo di tre cooperative lattiero-casearie sviluppa un marchio di qualità per il formaggio. Tale marchio di qualità impone ai produttori di certificare che il latte utilizzato per il loro formaggio è prodotto esclusivamente con metodi biologici. Il marchio di qualità richiede che tutta la produzione di latte utilizzata per il formaggio sia effettuata impiegando un elenco predefinito specifico di metodi biologici al fine di garantire che non vi sia mescolanza tra latte biologico e altri tipi di latte. Tale metodo di produzione comporta costi aggiuntivi per i produttori, riduce la loro libertà di scegliere metodi alternativi di produzione di formaggio biologico e la loro capacità di continuare a offrire latte convenzionale per i prodotti caseari. Volumi di prodotti analoghi a quelli previsti dalla cooperativa lattiero-casearia e prodotti con metodi di produzione analoghi sono già stati avviati con successo. La domanda di formaggio biologico da parte dei consumatori è elevata e i consumatori stanno già pagando un prezzo più elevato per tale formaggio. Ciò, a sua volta, induce i clienti delle cooperative a chiedere l'approvvigionamento di formaggio biologico e le cooperative lattiero-casearie possono recuperare i costi legati ai requisiti aggiuntivi. Prima fase della verifica la norma di sostenibilità può essere ugualmente applicata agendo individualmente? Alcuni produttori applicano già individualmente norme di sostenibilità più rigorose di quelle prescritte dal diritto dell'Unione o nazionale e i prodotti fabbricati conformemente a tali norme presentano qualità e volumi comparabili a quelli previsti dall'accordo. Si registra una domanda di formaggio biologico tanto da parte dei consumatori quanto degli acquirenti. Le cooperative saranno quindi in grado di applicare la norma individualmente e di soddisfare la crescente domanda di formaggio sostenibile da parte dei clienti creando un'etichetta propria. La necessità di cooperare non appare quindi indispensabile. |
Esempio 4: in alcuni periodi dell'anno, il volume di determinati ortaggi disponibili supera la domanda. Di conseguenza, tra il 7 % e il 15 % del raccolto annuale di spinaci viene sprecato. Le cooperative hanno cercato di attuare diverse strategie individuali per pianificare o immagazzinare il prodotto in eccesso, ma non sono riuscite a mantenere le perdite al di sotto di una media del 7 %. Hanno provato altresì ad essiccare gli spinaci e a venderli, ma non c'è domanda da parte dei consumatori per questo prodotto. Al fine di ridurre tali sprechi, un gruppo di cooperative produttrici di spinaci decide di scambiarsi informazioni sulle consegne mensili di spinaci ai clienti, in modo da poter pianificare con maggiore precisione la domanda e l'offerta. Le cooperative giustificano tale scambio affermando che metteranno in atto un sistema di rotazione nel contesto del quale le diverse cooperative ridurranno a turno ogni mese la loro produzione di una certa percentuale per soddisfare la domanda di spinaci prevista per il mese successivo. Prima fase della verifica La norma di sostenibilità può essere ugualmente applicata agendo individualmente? La necessità di cooperazione sembra essere indispensabile, dato che l'azione individuale per risolvere il problema dei rifiuti alimentari è fallita. Il carattere indispensabile della disposizione dell'accordo di sostenibilità Le cooperative di spinaci mirano ad applicare la norma mediante uno scambio di informazioni in merito all'offerta e alla domanda. In alternativa, esse potrebbero concordare volumi di produzione ridotti per ciascuna cooperativa. Tuttavia, ciò non risolverebbe la questione, poiché sarebbe difficile prevedere con certezza la misura in cui una cooperativa dovrebbe diminuire la sua produzione. Inoltre, vi sarebbero comunque periodi nei quali la domanda è più elevata e quindi le cooperative non sarebbero in grado di soddisfare gli ordini dei loro clienti. Inoltre, un accordo sui volumi di produzione sarebbe più restrittivo rispetto a uno sullo scambio di informazioni. L'accordo di scambio di informazioni affronta la questione in esame fornendo informazioni regolari sullo stato del mercato e consentendo di regolare l'offerta con precisione nel mese successivo. Tale accordo appare quindi ragionevolmente necessario ai fini dell'applicazione della norma che prevede la riduzione degli sprechi alimentari. Seconda fase della verifica: carattere indispensabile della natura e dell'intensità della restrizione In termini di carattere indispensabile della restrizione della concorrenza derivante dall'accordo, lo scambio di informazioni su un parametro quale quello delle consegne mensili ai clienti costituisce una restrizione significativa della concorrenza. La condivisione di informazioni aggregate su base bimestrale o trimestrale piuttosto che su base mensile costituirebbe un'alternativa meno restrittiva e realistica. L'aggregazione e la compilazione dei dati con minore frequenza renderebbero le vendite delle singole cooperative ai singoli clienti non identificabili. Allo stesso tempo, condividendo i dati su base bimestrale o trimestrale i produttori sarebbero comunque a conoscenza della domanda di spinaci da parte del mercato nei due-tre mesi precedenti e potrebbero quindi adeguare la propria produzione nei mesi successivi. Di conseguenza, l'accordo di condividere le informazioni su base mensile non soddisferebbe la seconda fase della verifica del carattere indispensabile. |
6. AMBITO DI APPLICAZIONE TEMPORALE DELL’ARTICOLO 210 BIS
6.1. Accordi di sostenibilità conclusi prima della pubblicazione degli orientamenti
(134) |
L’articolo 210 bis è entrato in vigore l’8 dicembre 2021. Gli accordi di sostenibilità conclusi prima di tale data possono beneficiare dell’esclusione di cui all’articolo 210 bis soltanto a decorrere dall’8 dicembre 2021. Prima dell’8 dicembre 2021 gli accordi di sostenibilità non possono beneficiare dell’esclusione di cui all’articolo 210 bis e sono soggetti alle norme in materia di concorrenza in vigore in quel momento. |
(135) |
Qualsiasi accordo di sostenibilità stipulato nel periodo compreso tra l’8 dicembre 2021 e la pubblicazione dei presenti orientamenti dovrebbe essere prontamente allineato all’articolo 210 bis e all’articolo 101 TFUE a partire dalla data di pubblicazione dei presenti orientamenti. |
Esempio: diversi produttori stipulano un accordo prima della pubblicazione dei presenti orientamenti. Si impegnano a non utilizzare più un erbicida autorizzato che viene spesso rilevato negli approvvigionamenti di acqua potabile. Al fine di finanziare la transizione verso tale metodo di produzione più sostenibile, accettano di fissare temporaneamente i prezzi a 0,50 EUR per chilogrammo prodotto. Dopo la pubblicazione dei presenti orientamenti, è evidente alle parti che la corresponsione di una maggiorazione di prezzo sarebbe stata sufficiente ai fini dell'applicazione della norma. Di conseguenza, l'accordo non soddisfa la seconda fase della verifica del carattere indispensabile. Le parti dovrebbero pertanto aggiornare il loro accordo quanto prima per conformarsi all'articolo 210 bis, sostituendo la fissazione del prezzo con la corresponsione di una maggiorazione di prezzo. |
6.2. Forza maggiore
(136) |
Se alcuni termini dell’accordo che sono strumentali per l’applicazione dell’articolo 210 bis non sono temporaneamente più rispettati per cause di forza maggiore, l’accordo può comunque beneficiare dell’esclusione per un determinato periodo a condizione che: i) le parti adottino senza indugio tutte le misure necessarie per ripristinare il rispetto del termine in questione e ii) l’accordo sia conforme agli altri requisiti per l’esclusione. |
(137) |
La forza maggiore non si limita all’impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze insolite e impreviste al di fuori del controllo del produttore o dell’operatore. Nonostante l’esercizio di tutte le dovute cautele, le conseguenze di tale evento non avrebbero potuto essere evitate se non a costo di un sacrificio eccessivo (39). La forza maggiore comprende eventi meteorologici estremi, ad esempio siccità eccessive o inondazioni, catastrofi naturali (ad esempio terremoti), guasti alle infrastrutture (ad esempio il guasto del sistema di trasporto e la distruzione accidentale di edifici adibiti all’allevamento di bestiame), disordini civili (ad esempio proteste di ampia portata e prolungate nel tempo degli operatori della filiera agroalimentare), l’insorgenza di malattie (ad esempio l’epidemia di COVID-19, un’epizoozia o una malattia delle piante) o altre circostanze eccezionali a livello di singolo operatore. Tali circostanze eccezionali devono avere un impatto diretto e notevole sulla produzione o sul commercio dei prodotti agricoli. |
6.3. Periodo transitorio
(138) |
Un accordo di sostenibilità può beneficiare dell’esclusione per un determinato periodo dopo la sua conclusione e prima che l’attività sostenibile abbia inizio. Ciò può avvenire soltanto se è necessario un determinato lasso di tempo per attuare l’attività sostenibile e a condizione che la restrizione della concorrenza durante il periodo transitorio sia indispensabile. Ciò significa che è meno probabile che l’attività sostenibile si verifichi se la restrizione della concorrenza non viene applicata durante tale periodo. |
Esempio: diversi produttori agricoli hanno accettato, nel gennaio 2023, di cambiare il loro metodo di produzione per non utilizzare più un erbicida inquinante autorizzato rilevato di frequente nelle forniture di acqua potabile. Poiché era necessario un determinato periodo di tempo per modificare il metodo di produzione, il lancio del prodotto finale meno inquinante è previsto per settembre 2023. I produttori hanno concordano la corresponsione di una maggiorazione di prezzo per il prodotto che utilizza l'erbicida problematico a partire dal gennaio 2023 al fine di finanziare gli investimenti necessari alla transizione. La corresponsione della maggiorazione di prezzo può essere concessa a decorrere dal gennaio 2023 se i produttori non sono in grado di coprire i costi di investimento soltanto concedendo detta corresponsione a partire dal settembre 2023, dopo il lancio del prodotto alternativo. In assenza di una maggiorazione di prezzo a decorrere dal gennaio 2023, i produttori non avrebbero altrimenti preso in considerazione la partecipazione all'iniziativa sostenibile. Tuttavia, se le parti sono in grado di coprire i loro costi di investimento concedendo la corresponsione di una maggiorazione di prezzo a partire da settembre 2023, l'applicazione di tale corresponsione prima di detta data non è indispensabile. |
6.4. Mancata applicazione della norma
(139) |
In assenza di cause di forza maggiore, se le parti non applicano la norma di sostenibilità, non possono continuare a beneficiare dell’applicazione dell’esclusione. |
(140) |
La mancata applicazione della norma di sostenibilità può verificarsi, ad esempio, quando le parti non riescono ad applicare la norma nei tempi previsti. Ciò potrebbe verificarsi anche quando, a causa di un errore di calcolo iniziale, l’applicazione della norma rappresenti una spesa non sostenibile per le parti. Ciò potrebbe altresì accadere poiché l’attuazione della norma non è possibile nella pratica in ragione di un fattore che non costituisce forza maggiore, come ad esempio difficoltà economiche impreviste delle parti o la carenza temporanea di un fattore produttivo essenziale per il quale esistono sostituti o soluzioni alternative. |
(141) |
In tali casi le parti non possono continuare a beneficiare dell’esclusione e devono cessare di applicare la restrizione della concorrenza. L’esclusione cessa di essere valida nel momento in cui l’applicazione della norma non è più possibile. Se il recesso immediato dall’accordo ha conseguenze economiche significative per le parti, queste ultime possono continuare ad applicarlo per un periodo transitorio necessario, conformemente alla sezione 6.5 concernente il riesame continuo e costante della condizione del carattere indispensabile. |
(142) |
Le parti possono altresì decidere di ridurre il livello di ambizione che intendevano conseguire con la norma di sostenibilità. In tal caso devono adattare il livello di restrizione o modificare il tipo di restrizione, come richiesto dal criterio del carattere indispensabile. |
Esempio: due produttori hanno concordato di investire insieme in attività di ricerca e sviluppo in merito a un metodo di produzione nuovo che promette di essere più sostenibile. Ciò implica la fissazione di prezzi per finanziare tali nuovi investimenti. A causa dell'inizio di una crisi economica dopo la conclusione dell'accordo, le parti non sono più in grado di finanziare la ricerca e decidono di interrompere l'investimento a favore di tale ricerca. Poiché le parti non sono riuscite ad applicare la norma per una ragione non legata a una causa di forza maggiore, non possono continuare a limitare la concorrenza, ossia a fissare i prezzi. |
6.5. Riesame continuo e costante del carattere indispensabile delle restrizioni
6.5.1. In quali casi è probabile che il carattere indispensabile delle restrizioni non sia più soddisfatto?
(143) |
Il rispetto del criterio del carattere indispensabile ai sensi dell’articolo 210 bis in una fase iniziale del processo non garantisce che tale criterio sarà rispettato nelle fasi successive, in particolare in presenza di cambiamenti sostanziali del contesto economico e giuridico in cui sta operando l’accordo di sostenibilità. Di conseguenza, le parti devono riesaminare costantemente se l’attuazione dell’accordo continui a soddisfare la condizione relativa al carattere indispensabile. |
(144) |
Quando un accordo di sostenibilità non può più essere considerato indispensabile o quando le restrizioni della concorrenza in esso contenute non possono più essere considerate indispensabili, l’articolo 210 bis non si applica più. Qualsiasi restrizione della concorrenza che le parti mantengano in essere dopo che detta restrizione cessa di essere indispensabile non è più coperta dall’articolo 210 bis. |
(145) |
Un esempio di cambiamento delle circostanze materiali che rende necessario una nuova valutazione del carattere indispensabile di un accordo di sostenibilità o di una restrizione è la variazione dei costi di sviluppo o di attuazione dell’accordo di sostenibilità o della norma di sostenibilità. Le variazioni dei costi possono mettere in discussione il carattere indispensabile dell’accordo o delle specifiche restrizioni della concorrenza inizialmente decise dai partecipanti. |
Esempio: alcuni produttori e dettaglianti concordano nel coltivare una nuova varietà di granturco più resistente ai parassiti, che richiede quindi un uso minore di pesticidi rispetto alle altre varietà di granturco. Tuttavia, le sementi per la nuova varietà sono più costose e vengono vendute a 6 EUR al chilogrammo. I dettaglianti concordano che finanzieranno l'acquisto delle sementi più costose offrendo la corresponsione di una maggiorazione di prezzo per il granturco coltivato. Nelle fasi successive dell'attuazione dell'accordo di sostenibilità, il costo delle sementi scende a 1 EUR al chilogrammo, poiché la coltura diventa più richiesta e quantitativi maggiori di sementi sono disponibili sul mercato. Tale variazione del prezzo delle sementi, che sono un fattore produttivo del granturco, fa sì che le parti debbano rivalutare l'entità della maggiorazione di prezzo e l'eventualità o meno che i dettaglianti debbano affatto sostenere l'accordo mediante la corresponsione di una maggiorazione di prezzo. |
(146) |
Un altro cambiamento che richiede una nuova valutazione del carattere indispensabile di una restrizione della concorrenza è un intervento normativo che innalza il livello di ambizione di una norma di sostenibilità precedentemente esistente in un determinato settore. In tal caso il carattere indispensabile dell’accordo o delle restrizioni in esso contenute dovrebbe essere rivalutato in quanto gli stessi sono stati inizialmente decisi sulla base di un quadro giuridico obbligatorio diverso. Una volta che le norme obbligatorie impongono una norma più rigorosa, potrebbe essere necessario modificare l’accordo o le restrizioni per adeguarsi al livello di ambizione ora inferiore dell’accordo iniziale. La necessità di cooperazione potrebbe non essere più indispensabile e una restrizione avente «natura» o «intensità» diversa potrebbe essere più appropriata. In alcuni casi la nuova valutazione può portare le parti a concludere che una restrizione della concorrenza non è più indispensabile. |
Esempio: alcuni produttori, trasformatori e dettaglianti si accordano sulla corresponsione di una maggiorazione di prezzo per l'allevamento di animali senza il ricorso a gabbie. La legge prevede che ogni animale abbia a disposizione almeno 0,2 m2 di spazio. Successivamente la normativa obbligatoria viene modificata e impone un nuovo requisito di 0,5 m2. La norma di sostenibilità che impone che gli animali siano allevati «all'aperto» potrebbe comunque giustificare l'applicazione di una maggiorazione di prezzo. Tuttavia, poiché la legge ha reso la norma obbligatoria più rigorosa, è necessario rivalutare il livello della maggiorazione di prezzo che in alcuni casi potrebbe portare a fissare un prezzo inferiore. |
(147) |
Un altro esempio è quello in cui le parti desiderano modificare la norma di sostenibilità che l’accordo intende soddisfare. Le parti potrebbero voler stabilire una norma di sostenibilità comunque più rigorosa rispetto alle regole obbligatorie dell’Unione o nazionali, ma meno rigorosa della norma di sostenibilità inizialmente concordata. In tal caso, l’accordo stesso o le restrizioni iniziali potrebbero non essere più indispensabili ai fini del soddisfacimento della nuova norma. Potrebbe quindi essere giustificato un adeguamento dell’accordo o delle restrizioni. |
(148) |
Il fatto che prodotti aventi qualità e volumi analoghi a quelli contemplati dall’accordo siano stati lanciati con successo unilateralmente o senza le medesime restrizioni della concorrenza potrebbe indicare una variazione sostanziale delle circostanze. La domanda di un prodotto sostenibile può aumentare grazie all’accordo di sostenibilità o ad altri fattori, quali un aumento dell’interesse dei consumatori per l’acquisto di prodotti aventi una qualità analoga in termini di sostenibilità. Di conseguenza, la gran parte degli operatori, se non tutti, potrebbe avere un notevole incentivo a passare al metodo di produzione sostenibile o al commercio di tale prodotto. In tal caso, le parti dovrebbero riesaminare il carattere indispensabile dell’accordo o della restrizione. |
(149) |
Anche innovazioni nei processi produttivi o distributivi possono rendere necessaria una nuova valutazione del carattere indispensabile di una restrizione presente in un accordo. Ciò può accadere qualora l’accordo fosse necessario per sviluppare congiuntamente un determinato prodotto o processo o per introdurre congiuntamente un determinato prodotto sul mercato, ma nel contesto del quale, dopo un certo periodo di tempo e dopo determinati investimenti, le parti sarebbero in grado di produrre e commercializzare i beni senza la necessità di una cooperazione. |
Esempio: un accordo tra un'organizzazione di produttori e fabbricanti consente a questi ultimi di investire in tecnologia dell'intelligenza artificiale in grado di individuare precocemente le malattie nelle piante e di ottenere rese più elevate. I fabbricanti concordano nell'acquistare la tecnologia per conto dei produttori e a coprirne i costi operativi concordando un prezzo minimo per i prodotti forniti dall'organizzazione di produttori. In cambio, l'accordo prevede che i membri dell'organizzazione di produttori concedano in licenza la tecnologia al fine di garantire un numero sufficiente di licenziatari, e quindi di diritti di licenza, tale da coprire i costi dell'investimento. Una volta che la tecnologia sarà stata sottoposta a prova e porterà a rese più elevate, i produttori dovranno rivalutare il carattere indispensabile del prezzo minimo. Poiché ora producono di più, potrebbero essere in grado di coprire da soli i costi operativi della tecnologia. |
(150) |
Non vi è alcun requisito preciso circa la frequenza con cui gli operatori devono effettuare un riesame del carattere indispensabile. Gli operatori coinvolti in un accordo di sostenibilità si trovano nella posizione migliore per valutare quando si verifica un cambiamento sostanziale del contesto economico e giuridico in cui operano. Dovrebbero fare in modo di tenersi informati in merito agli sviluppi pertinenti e ad agire in buona fede. |
6.5.2. Quali sono le opzioni delle parti nel caso in cui le restrizioni non siano più ritenute indispensabili?
6.5.2.1. Opzione 1: modifica dell’accordo di sostenibilità
(151) |
Qualora un accordo di sostenibilità non sia più indispensabile, può essere modificato. Ad esempio, se la questione è data dal fatto che la norma di sostenibilità concordata non è più applicabile, si può concordare una norma diversa che continui ad essere più rigorosa rispetto a quella prevista dalla normativa dell’Unione o nazionale. Se la questione risiede nel fatto che il tipo di disposizione non è indispensabile ai fini dell’applicazione della norma di sostenibilità, si potrebbe adottare un tipo di disposizione che sia indispensabile. Analogamente, se la questione è data dal fatto che le restrizioni specifiche imposte dall’accordo non sono più indispensabili ai fini dell’applicazione della norma di sostenibilità, le restrizioni possono essere modificate al fine di renderle indispensabili o semplicemente abrogate del tutto. |
6.5.2.2. Opzione 2: risoluzione dell’accordo di sostenibilità
(152) |
Se non sono in grado o non intendono modificare il loro accordo di sostenibilità affinché continui a soddisfare i requisiti di cui all’articolo 210 bis, le parti dovrebbero risolverlo non appena cessa di essere indispensabile. |
(153) |
Tuttavia, se le parti hanno effettuato investimenti facendo affidamento sulle restrizioni della concorrenza esistenti che, al momento della loro attuazione, erano indispensabili ai fini dell’applicazione della norma di sostenibilità, l’articolo 210 bis non impedisce loro di recuperare tutti i costi sostenuti per lo sviluppo o l’attuazione della norma di sostenibilità in questione. Di conseguenza, un accordo di sostenibilità può comunque beneficiare dell’esclusione di cui all’articolo 210 bis per il periodo necessario a sciogliere l’accordo e recuperare i propri investimenti. Ciò non si verificherebbe qualora un accordo di sostenibilità cessi di essere indispensabile a causa di una modifica normativa che stabilisce una norma obbligatoria dell’Unione o nazionale uguale o più rigorosa alla norma stabilita nell’accordo se l’adozione della modifica normativa era prevedibile al momento della conclusione dell’accordo. |
Esempio: gli allevatori locali di pollame si accordano per fornire più spazio vitale a disposizione di ogni animale. Al fine di ridurre i loro costi di transizione, gli allevatori stipulano un accordo con i loro acquirenti, ai sensi del quale questi ultimi concordano la corresponsione di un prezzo maggiorato fisso al fine di coprire i costi aggiuntivi della nuova norma di sostenibilità. L'accordo viene firmato nel marzo del 2024, con un periodo di preavviso formale di un anno in caso di risoluzione unilaterale. Il periodo di preavviso garantisce una pianificazione adeguata per gli acquirenti che desiderano posizionarsi sul mercato come fornitori di pollame sostenibile e che hanno effettuato investimenti a tal fine. Una nuova normativa locale viene adottata nel giugno del 2024 e si applica a decorrere dal dicembre del 2024. Tale normativa impone a tutta la produzione agricola in tale regione di destinare agli animali la stessa quantità di spazio prevista dall'accordo. Poiché il requisito relativo allo spazio minimo diventa un obbligo di legge nel dicembre del 2024, la restrizione della concorrenza non è più indispensabile. Tuttavia, la risoluzione dell'accordo con gli acquirenti prima della scadenza del termine di preavviso potrebbe avere gravi conseguenze finanziarie per le parti. Le parti hanno agito in buona fede perché la nuova legge non era prevedibile al momento della conclusione dell'accordo. Esse possono pertanto continuare a beneficiare dell'esclusione di cui all'articolo 210 bis fino alla scadenza del periodo di preavviso formale, ossia fino al giugno del 2025. |
7. SISTEMA DI PARERI A NORMA DELL’ARTICOLO 210 BIS, PARAGRAFO 6
7.1. I richiedenti
(154) |
A decorrere dall’8 dicembre 2023, l’articolo 210 bis, paragrafo 6, consente a produttori o associazioni di produttori di chiedere un parere alla Commissione in merito alla compatibilità dei loro accordi di sostenibilità rispetto all’articolo 210 bis. Le parti dell’accordo di sostenibilità che non sono produttori possono aderire alla richiesta. Anche le organizzazioni interprofessionali possono presentare una richiesta di parere a norma dell’articolo 210 bis, paragrafo 6. |
(155) |
È possibile richiedere un parere soltanto nel rispetto della procedura di cui all’articolo 210 bis, paragrafo 6, del regolamento OCM. Per le esclusioni di cui agli articoli 209 e 210 del regolamento OCM, gli operatori dovrebbero utilizzare la procedura pertinente per richiedere il parere indicato in tali articoli. Per qualsiasi altra incertezza relativa a casi che presentano questioni nuove o irrisolte in merito all’applicazione dell’articolo 101 o 102 TFUE, gli operatori sono invitati a consultare la Commissione in merito alla compatibilità di un accordo con il diritto in materia di concorrenza sulla base della pertinente comunicazione della Commissione (40). |
(156) |
I produttori o le associazioni di produttori possono richiedere un parere in qualsiasi momento dopo la conclusione dell’accordo di sostenibilità, anche prima della sua attuazione. |
(157) |
La richiesta deve essere presentata scrivendo all’indirizzo: EC-210A-CMO-OPINION-REQUEST@ec.europa.eu. In alternativa, la richiesta può essere inviata a uno dei seguenti indirizzi postali:
|
7.2. Contenuto della richiesta
(158) |
Non esiste un modulo standard per la richiesta di parere ai sensi dell’articolo 210 bis, paragrafo 6. |
(159) |
Tuttavia, affinché venga valutata, la domanda dovrebbe contenere:
|
7.3. La valutazione della Commissione e il contenuto del parere
(160) |
La Commissione valuterà la richiesta sulla base delle informazioni fornite. Essa può chiedere al richiedente, ad altre parti dell’accordo di sostenibilità o a terzi ulteriori informazioni necessarie per valutare la richiesta. |
(161) |
La Commissione può condividere le informazioni che le sono state presentate con le autorità o i ministeri nazionali competenti in materia di concorrenza e agricoltura, a seconda dei casi, a condizione che tali autorità e ministeri siano soggetti all’obbligo di utilizzare tali informazioni esclusivamente per la finalità per la quale sono state acquisite dalla Commissione. La Commissione può altresì invitare a presentare e ricevere contributi da tali autorità e ministeri. Un richiedente può ritirare la propria richiesta in qualsiasi momento. Tuttavia, la Commissione può conservare le informazioni fornite nel contesto di una richiesta di parere ai sensi dell’articolo 210 bis, paragrafo 6, e può utilizzarle in qualsiasi procedimento per l’applicazione dell’articolo 210 bis o dell’articolo 101 TFUE. |
(162) |
Il parere emesso dalla Commissione indicherà se l’accordo di sostenibilità è compatibile o meno con l’articolo 210 bis e fornirà le motivazioni di tale affermazione. |
(163) |
La Commissione notificherà il proprio parere al punto di contatto unico. |
(164) |
Un parere secondo cui l’accordo di sostenibilità non è compatibile con l’articolo 210 bis non pregiudica la compatibilità dell’accordo di sostenibilità con l’articolo 101, paragrafo 3, TFUE o con altre disposizioni del diritto dell’Unione. |
(165) |
Se opportuno, la Commissione può dichiarare che il parere è valido soltanto per un certo periodo o che il parere è soggetto all’esistenza o all’assenza di determinati fatti. |
(166) |
Il parere sarà pubblicato sul sito web della Commissione, tenendo conto del legittimo interesse del richiedente o dei richiedenti a proteggere i loro segreti aziendali. Prima della pubblicazione del parere la Commissione concorderà con il richiedente o i richiedenti una versione non riservata. |
7.4. Termine per l’emissione di un parere
(167) |
La Commissione fornirà il parere al richiedente o ai richiedenti entro quattro mesi dal ricevimento di una richiesta completa, ossia dopo aver ricevuto tutte le informazioni necessarie per valutare la richiesta. Tale periodo decorre dal giorno successivo al ricevimento della richiesta completa. |
7.5. Cambiamento delle circostanze dopo l’adozione del parere
(168) |
La Commissione emetterà il parere sulla base delle informazioni fornite dal richiedente. |
(169) |
L’articolo 210 bis, paragrafo 6, prevede che la Commissione dichiari che l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve applicarsi in futuro all’accordo di sostenibilità in questione e informi il richiedente che ha presentato la richiesta di conseguenza, qualora in qualsiasi momento dopo aver emesso il parere in questione essa ritenga che siano venute meno le condizioni di cui le condizioni di cui all’articolo 210 bis, paragrafi 1, 3 e 7. La Commissione può effettuare tale constatazione di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro. Sebbene non obblighi la Commissione a imporre alcuna sanzione, una tale constatazione può avere conseguenze sulla valutazione dell’accordo di sostenibilità da parte delle autorità nazionali garanti della concorrenza o degli organi giurisdizionali nazionali. |
(170) |
Se ha motivo di ritenere che un richiedente abbia fornito informazioni inesatte, la Commissione può richiedere al richiedente informazioni aggiuntive. |
(171) |
Dopo l’entrata in vigore della normativa dell’Unione o nazionale che fissa le norme di sostenibilità, la Commissione può avere motivo di ritenere che la norma di sostenibilità che l’accordo di sostenibilità intende applicare non sia più rigorosa rispetto a quella imposta dalla normativa dell’Unione o nazionale. La Commissione può quindi invitare il richiedente a dimostrare che la norma che l’accordo di sostenibilità si prefigge di applicare è in realtà più rigorosa rispetto a quella imposta dalla normativa dell’Unione o nazionale. Se il richiedente non procede in tal senso, la Commissione può informarlo che il parere non è più valido e pubblicare le sue conclusioni sul suo sito web. |
7.6. Effetti di un parere
(172) |
Ai sensi dell’articolo 288, quinto comma, TFUE, i pareri non hanno valore vincolante. Essi mirano piuttosto ad aiutare gli operatori a effettuare un’autovalutazione della compatibilità dell’accordo di sostenibilità rispetto all’articolo 210 bis. Tuttavia, le autorità nazionali garanti della concorrenza e gli organi giurisdizionali nazionali possono tenere conto dei pareri emessi dalla Commissione nella misura in cui lo ritengano opportuno nel contesto di un caso o di una causa. |
(173) |
Un parere non può pregiudicare la valutazione della stessa questione da parte della Corte di giustizia, degli organi giurisdizionali nazionali o delle autorità nazionali garanti della concorrenza. |
(174) |
Se un accordo sulla sostenibilità ha costituito la base fattuale di un parere, alla Commissione non è preclusa la possibilità di esaminare successivamente il medesimo accordo nel contesto di una procedura ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2003 (41). In tal caso la Commissione terrà conto del suo precedente parere, con particolare riguardo a: i) cambiamenti nei fatti sottostanti; ii) qualsiasi nuovo aspetto scoperto dalla Commissione o sollevato in una denuncia; iii) sviluppi della giurisprudenza della Corte di giustizia o iv) cambiamenti più ampi della politica della Commissione e degli sviluppi sui mercati interessati. |
8. INTERVENTO EX POST DA PARTE DELLE AUTORITÀ NAZIONALI GARANTI DELLA CONCORRENZA E DELLA COMMISSIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 210 BIS, PARAGRAFO 7
(175) |
L’articolo 210 bis, paragrafo 7, stabilisce un meccanismo di salvaguardia in base al quale un’autorità nazionale garante della concorrenza o la Commissione (l’«autorità garante della concorrenza pertinente») possono decidere, dopo la conclusione o l’attuazione di un accordo di sostenibilità, di modificarlo, interromperlo o impedirne l’attuazione. Una tale decisione può essere necessaria per evitare che la concorrenza sia esclusa dal mercato o quando gli obiettivi della politica agricola comune, come stabiliti dall’articolo 39 TFUE, sono compromessi. |
8.1. Gli obiettivi della politica agricola comune sono compromessi
(176) |
Conformemente all’articolo 42 TFUE, le regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dai colegislatori, conformemente all’articolo 43, paragrafo 2, TFUE, tenendo conto dei cinque obiettivi della politica agricola comune enunciati nell’articolo 39, paragrafo 1, TFUE (42). |
(177) |
Su tale base, l’articolo 210 bis, paragrafo 7, conferisce alle autorità garanti della concorrenza il potere di intervenire quando un accordo di sostenibilità che è stato stipulato o attuato mette a rischio i cinque obiettivi della politica agricola comune di cui all’articolo 39 TFUE. A tal fine l’autorità garante della concorrenza pertinente deve considerare l’effetto dell’accordo di sostenibilità su tutti e cinque gli obiettivi. In alcuni casi, sarà sufficiente che uno dei cinque obiettivi sia compromesso affinché sia soddisfatta la prescrizione di cui all’articolo 210 bis, paragrafo 7. Tuttavia, nei casi in cui alcuni obiettivi possono avere un impatto negativo ma altri possono incidere positivamente potrebbe essere necessario riconciliare i cinque obiettivi (43). |
(178) |
L’obiettivo di cui all’articolo 39, paragrafo 1, lettera a), TFUE, ossia incrementare la produttività dell’agricoltura, potrebbe essere compromesso nei casi in cui l’accordo di sostenibilità riduca gli incentivi delle parti a innovare. Ciò potrebbe verificarsi ad esempio se l’accordo di sostenibilità stabilisce una norma di sostenibilità che riduce l’incentivo delle parti a investire in tecnologie nuove che potrebbero contribuire ad applicare una norma di sostenibilità ancora più rigorosa oppure se l’accordo di sostenibilità copre una parte così ampia del mercato da ridurre altresì gli incentivi all’innovazione di altri partecipanti al mercato. |
(179) |
L’obiettivo di cui all’articolo 39, paragrafo 1, lettera b), TFUE mira ad assicurare un tenore di vita equo agli agricoltori. Nello stabilire se tale obiettivo potrebbe essere compromesso, l’autorità competente in materia di concorrenza dovrebbe valutare in che modo l’accordo di sostenibilità incide sul tenore di vita di tutti gli agricoltori, non soltanto di quelli che sono parti dell’accordo di sostenibilità. |
Esempio: al fine di ridurre l'uso di pesticidi oltre i limiti imposti dalla normativa dell'Unione e nazionale, tre produttori di granturco, che rappresentano soltanto una piccola parte del numero di produttori presenti sul mercato, concordano con un produttore di mangimi la conversione a metodi di produzione biologici. Dato che tale conversione aumenterà i loro costi, le parti concordano che i tre produttori di granturco fisseranno i prezzi per un periodo di due anni. Dopo un anno di attuazione dell'accordo di sostenibilità, i tre produttori di granturco si rendono conto di aver sottovalutato la misura in cui la conversione alla produzione biologica avrebbe aumentato i loro costi e che il prezzo fisso non copre tali costi aggiuntivi. I tre produttori di granturco riducono quindi le loro entrate per coprire tali costi, non potendo aumentare il prezzo fisso in questione. In questo esempio la riduzione delle entrate è dovuta semplicemente a un errore di calcolo da parte dei tre produttori di granturco. Inoltre, tale circostanza riguarda soltanto un numero limitato di produttori. Di conseguenza, è improbabile che comprometta gli obiettivi della politica agricola comune enunciati all'articolo 39 TFUE. |
(180) |
Gli obiettivi di cui all’articolo 39, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), TFUE riguardano la stabilità dei mercati, la disponibilità di approvvigionamenti e la garanzia di prezzi ragionevoli per i consumatori. Spesso tali obiettivi sono correlati. |
Esempio: diversi produttori di sementi di frumento, che rappresentano l'80 % del frumento prodotto nell'area geografica pertinente, concordano di interrompere la vendita di sementi di frumento trattate con un determinato tipo di pesticida chimico. Ciò determina una penuria di fattori produttivi per i trasformatori che utilizzano il frumento, in quanto i produttori rappresentano una quota considerevole della produzione di sementi, una circostanza che determina un aumento sostanziale del prezzo del pane. Ciò potrebbe compromettere gli obiettivi di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e assicurare prezzi ragionevoli per i consumatori. |
(181) |
La soglia per considerare compromessi gli obiettivi della politica agricola comune di cui all’articolo 39 TFUE dovrebbe essere elevata. Se si dovesse ritenere che tali obiettivi siano compromessi ogni volta che un accordo di sostenibilità ha un impatto anche modesto su uno di essi, ciò sarebbe contrario allo spirito dell’articolo 210 bis e alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in merito alla necessità di conciliare i cinque obiettivi della politica agricola comune. |
(182) |
Inoltre, l’obiettivo di garantire la disponibilità di approvvigionamenti è distinto da quello dell’autosufficienza (44). La sicurezza degli approvvigionamenti è legata alla sicurezza alimentare, non necessariamente attraverso la maggiore diversità di segmenti per i medesimi alimenti. Se un accordo di sostenibilità si traduce in una riduzione delle quote di mercato di segmenti meno sostenibili degli stessi prodotti agricoli, ciò non compromette necessariamente l’obiettivo della sicurezza degli approvvigionamenti. Analogamente, l’obiettivo relativo a «prezzi ragionevoli» non deve essere inteso riferirsi al prezzo più basso possibile (45). |
(183) |
La compromissione degli obiettivi della politica agricola comune di cui all’articolo 39, paragrafo 1, TFUE è inoltre distinta dall’esclusione della concorrenza. L’esclusione della concorrenza può verificarsi in alcune circostanze senza compromettere tali obiettivi. Inoltre, tali obiettivi possono essere compromessi anche se la concorrenza non è esclusa. |
8.2. Esclusione della concorrenza
(184) |
L’articolo 210 bis, paragrafo 7, consente inoltre alle autorità nazionali garanti della concorrenza e alla Commissione di intervenire dopo la stipula o l’attuazione di un accordo di sostenibilità, qualora tale intervento diventi necessario per evitare l’esclusione della concorrenza. |
(185) |
La valutazione da parte dell’autorità competente in materia di concorrenza circa la possibilità che un accordo di sostenibilità escluda la concorrenza è distinta dalla valutazione relativa all’eventualità che l’accordo di sostenibilità sia indispensabile o meno ai fini dell’applicazione della norma di sostenibilità. Ciò significa che una restrizione della concorrenza nel contesto di un accordo di sostenibilità può essere indispensabile ai fini dell’applicazione di una norma di sostenibilità, ma escludere comunque la concorrenza. Tuttavia, non ogni restrizione della concorrenza esclude necessariamente la concorrenza, dato che ciò renderebbe inefficace l’esclusione di cui all’articolo 210 bis, paragrafo 1. Ne consegue quindi che l’esclusione della concorrenza deve essere sufficientemente grave da annullare il fatto che l’accordo di sostenibilità soddisfi il criterio del carattere indispensabile di cui all’articolo 210 bis, paragrafo 1. |
(186) |
Il concetto di esclusione della concorrenza è altresì distinto dal concetto di compromissione degli obiettivi di cui all’articolo 39, paragrafo 1, TFUE, in particolare quelli relativi a prezzi ragionevoli e alla disponibilità degli approvvigionamenti. Di conseguenza, la soglia per l’esclusione della concorrenza dovrebbe essere elevata, al fine di evitare la sovrapposizione tra i due distinti motivi di intervento ex post. |
(187) |
Vi può essere un’esclusione della concorrenza ai sensi dell’articolo 210 bis, paragrafo 7, se un accordo di sostenibilità determina l’esclusione di prodotti concorrenti che potrebbero soddisfare una parte sostanziale della domanda dei consumatori. Figurano in tale contesto i prodotti che applicano una norma di sostenibilità più rigorosa rispetto a quella stabilita nell’accordo oppure i prodotti che non applicano una norma di sostenibilità altrettanto rigorosa, indipendentemente dal fatto che la restrizione riguardi beni forniti dalle parti dell’accordo di sostenibilità o da terzi. |
(188) |
Tale circostanza potrebbe ad esempio verificarsi se un accordo di sostenibilità impedisce l’introduzione di prodotti alternativi che rispettano una norma di sostenibilità più rigorosa rispetto a quella stabilita dall’accordo di sostenibilità e per i quali esiste una domanda sostanziale da parte dei consumatori. |
(189) |
Si può verificare un’esclusione della concorrenza ai sensi dell’articolo 210 bis, paragrafo 7, se un accordo di sostenibilità esclude prodotti alimentari che rispettano una norma meno rigorosa rispetto a quelli di cui all’accordo di sostenibilità, ma che sono conformi a norme alimentari obbligatorie e per i quali esiste una domanda sostanziale da parte dei consumatori. |
(190) |
Tuttavia, il fatto che alcuni prodotti conformi a norme di sostenibilità meno rigorose siano ritirati dal mercato non implica un’esclusione della concorrenza ai sensi dell’articolo 210 bis, paragrafo 7, se tali prodotti sono stati ritirati perché i consumatori richiedono sempre più prodotti più sostenibili. Di conseguenza, è necessario valutare se l’esclusione della concorrenza sia dovuta alle preferenze dei consumatori a favore dei prodotti sostenibili o se invece l’accordo di sostenibilità abbia imposto il ritiro di un prodotto per il quale esiste una domanda sostanziale, non soddisfatta, da parte dei consumatori. |
(191) |
In linea di principio, il rischio di esclusione della concorrenza è legato al livello di concentrazione di un mercato. L’esclusione della concorrenza dipende anche dal grado di concorrenza esistente prima dell’accordo di sostenibilità. Se la concorrenza era già debole, ad esempio in ragione di un numero relativamente ridotto di concorrenti o dell’esistenza di ostacoli all’ingresso, anche una lieve riduzione della concorrenza causata dall’accordo di sostenibilità potrebbe escludere la concorrenza. |
(192) |
La copertura del mercato da parte dell’accordo di sostenibilità sarà probabilmente un fattore di cui tenere conto nel decidere se intervenire ai sensi dell’articolo 210 bis, paragrafo 7. La valutazione del fatto che un accordo di sostenibilità escluda o meno la concorrenza dovrebbe essere effettuata caso per caso, a seconda della misura in cui la domanda dei consumatori non è soddisfatta. Il semplice fatto che un accordo di sostenibilità copra la totalità del mercato non comporta di per sé necessariamente l’esclusione della concorrenza. |
Esempio 1: produttori di pollame che rappresentano circa il 50 % del mercato decidono di stipulare un accordo di acquisto per acquistare congiuntamente mangimi di qualità superiore per il pollame. Grazie ai risparmi sui costi dell'acquisto congiunto, i produttori riescono a mantenere un prezzo dei mangimi più o meno uguale a quello per il pollame non oggetto dell'accordo di sostenibilità. Inoltre, i produttori concordano di finanziare congiuntamente una campagna pubblicitaria per sensibilizzare l'opinione pubblica su come il pollame nutrito in modo migliore apporti vantaggi per la salute umana e il benessere degli animali. Grazie a tale campagna, la maggior parte dei consumatori decide di passare all'acquisto di carne di pollame nutrito in modo migliore. Tale aumento della domanda crea un incentivo per altri produttori a aderire all'accordo e a modificare i propri metodi di produzione. In particolare, l'acquisto congiunto attira produttori di dimensioni inferiori verso la norma più rigorosa, dato che altrimenti non avrebbero potuto permettersi di acquistare i mangimi di qualità superiore. Di conseguenza, i produttori che rappresentano oltre il 90 % dell'offerta totale passano alla norma più sostenibile. Sebbene l'accordo elimini dal mercato praticamente tutto il pollame prodotto in modo meno sostenibile, è improbabile che esso costituisca un'esclusione della concorrenza ai sensi dell'articolo 210 bis, paragrafo 7. Ciò è dovuto al fatto che lo scopo dell'articolo 210 bis non è quello di impedire gli accordi che siano così efficaci nel fornire prodotti sostenibili da fare sì che la maggior parte dei consumatori intenda acquistare detti prodotti e altri operatori del mercato adottino tale norma. Esempio 2: alcuni allevatori di tacchini, che rappresentano il 60 % del mercato, decidono di migliorare le condizioni di vita dei loro tacchini, stabilendo una nuova norma di benessere degli animali più rigorosa rispetto a quanto prescritto dalla legge inderogabile. Ciò comporta l'aumento dello spazio di vita a disposizione dei tacchini e l'installazione di sistemi di ricambio dell'aria e di trattamento delle acque. La nuova norma di sostenibilità impone altresì che i tacchini siano alimentati esclusivamente con mangimi di qualità superiore. I produttori concordano con gli acquirenti di ricevere da questi ultimi un sovrapprezzo per coprire i costi dell'allevamento sostenibile di tacchini. La corresponsione di una maggiorazione di prezzo si traduce in un prezzo per la carne di tacchino prodotta in modo sostenibile superiore del 150 % rispetto al prezzo della carne di tacchino prodotta in modo non sostenibile. Tale aumento è necessario in ragione della necessità di garantire il recupero degli ingenti costi supplementari imposti dalla nuova norma. Entro pochi mesi, tutti gli altri allevatori di tacchini presenti sul mercato in questione aderiscono al nuovo accordo di sostenibilità. Gli ostacoli all'importazione di carne di tacchino limitano in modo significativo la quantità di carni di tacchino prodotte in modo non sostenibile importate sul mercato. Di conseguenza, di fatto non è più disponibile carne di tacchino prodotta in modo non sostenibile. Inoltre, il prezzo della carne di tacchino prodotta in modo sostenibile aumenta ulteriormente del 200 % rispetto al prezzo iniziale della carne di tacchino prodotta in modo non sostenibile. Stando alle prove disponibili, in ragione dell'accordo, tra il 45 % e il 50 % dei consumatori di carne di tacchino non è più in grado di permettersi di acquistarne. Di conseguenza, i consumatori che erano disposti a pagare soltanto per l'alternativa più economica, e meno sostenibile, non saranno più in grado di acquistare alcuna carne di tacchino, non potendo permettersi l'aumento di prezzo del 200 %. Tale situazione può costituire un'esclusione della concorrenza ai sensi dell'articolo 210 bis, paragrafo 7. |
8.3. Aspetti procedurali
(193) |
Qualora un accordo di sostenibilità riguardi un solo Stato membro, l’autorità nazionale garante della concorrenza di tale Stato membro può adottare una decisione a norma dell’articolo 210 bis, paragrafo 7. Quando un accordo di sostenibilità riguarda più di uno Stato membro, soltanto la Commissione può adottare una decisione a norma dell’articolo 210 bis, paragrafo 7. |
(194) |
Nello stabilire se applicare l’articolo 210 bis, paragrafo 7, la Commissione si baserà sul proprio monitoraggio del mercato e sulle osservazioni presentate da qualsiasi persona fisica o giuridica. Qualsiasi persona fisica o giuridica in possesso di informazioni su un accordo di sostenibilità può informare la Commissione o l’autorità nazionale garante della concorrenza interessata, attraverso l’apposita procedura nazionale. Tale presentazione deve contenere informazioni sul contenuto dell’accordo di sostenibilità, sulle parti che lo hanno sottoscritto e sulle motivazioni a sostegno delle asserzioni. La Commissione può richiedere alle parti dell’accordo di sostenibilità ulteriori informazioni necessarie entro due mesi dall’avvio dell’indagine formale, tenendo conto della riservatezza delle informazioni commerciali. La Commissione può altresì chiedere a terzi informazioni supplementari necessarie per valutare l’accordo di sostenibilità in questione. |
(195) |
Dopo l’avvio di un’indagine, di norma la Commissione adotta la propria decisione entro sei mesi dalla data di avvio dell’indagine o entro sei mesi dalla data di ricezione delle informazioni necessarie. Le parti sono libere di continuare ad attuare l’accordo di sostenibilità tra l’avvio dell’indagine e la pronuncia di una decisione. |
(196) |
Se la Commissione stabilisce che la concorrenza è esclusa o che gli obiettivi di cui all’articolo 39, paragrafo 1, TFUE sono compromessi, può adottare le seguenti misure:
|
(197) |
A seguito di una decisione della Commissione di interrompere l’accordo di sostenibilità, quest’ultimo non sarà più escluso dall’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Se le parti dell’accordo di sostenibilità continuano ad attuarlo dopo la data della decisione della Commissione, può essere avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE in relazione all’attuazione dell’accordo di sostenibilità dopo tale data. Tale procedimento può comportare l’irrogazione di una sanzione pecuniaria. |
9. ONERE DELLA PROVA PER IL SODDISFACIMENTO DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 210 BIS
(198) |
Nell’ambito di un intervento ex post, la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza hanno l’onere di dimostrare che una decisione fondata sull’articolo 210 bis, paragrafo 7, è necessaria al fine di evitare l’esclusione della concorrenza o la compromissione degli obiettivi di cui all’articolo 39, paragrafo 1, TFUE. |
(199) |
Nel contesto di un’indagine svolta da un’autorità garante della concorrenza o di un’azione dinanzi a un organo giurisdizionale, le persone fisiche o i soggetti che non sono parti dell’accordo in questione (ad esempio consumatori o associazioni di consumatori, organizzazioni non governative, altri operatori della filiera, ecc.) possono sostenere che un accordo di sostenibilità non soddisfa le condizioni di cui all’articolo 210 bis. In tali casi, dette persone fisiche o detti soggetti hanno l’onere di dimostrare che l’accordo di sostenibilità non soddisfa le condizioni di cui all’articolo 210 bis. Se le parti che hanno concluso un accordo di sostenibilità e che beneficiano dell’esclusione di cui all’articolo 210 bis sostengono che le condizioni di cui all’articolo 210 bis, paragrafi 1, 2 e 3, sono soddisfatte, esse devono presentare argomentazioni motivate a sostegno della loro affermazione. |
(1) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
(2) Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262).
(3) Risoluzione, adottata dall'Assemblea generale il 25 settembre 2015, 70/1, Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development.
(4) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final).
(5) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030. Riportare la natura nella nostra vita (COM(2020) 380 final).
(6) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia «Dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020) 381 final).
(7) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030. Riportare la natura nella nostra vita (COM(2020) 380 final).
(8) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
(9) Ibidem.
(10) Comunicazione della Commissione, Comunicazione relativa agli accordi di importanza minore che non determinano restrizioni sensibili della concorrenza ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (comunicazione «de minimis») (GU C 291 del 30.8.2014, pag. 1).
(11) Comunicazione della Commissione, Linee direttrici la nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU C 101 del 27.4.2004, pag. 81).
(12) Cfr. a tal proposito la sentenza della Corte di giustizia del 14 novembre 2017, APVE e a., C-671/15, ECLI:EU:C:2017:860, punti 45 e 46.
(13) Comunicazione della Commissione, Approvazione del contenuto del progetto di Comunicazione della Commissione – Comunicazione della Commissione «Orientamenti sulle restrizioni verticali» (2021/C 359/02) (C(2021) 5038 final).
(14) Regolamento (CEE) n. 2821/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate (GU L 285 del 29.12.1971, pag. 46); regolamento (UE) n. 1217/2010 della Commissione, del 14 dicembre 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a talune categorie di accordi ricerca e sviluppo (GU L 335 del 18.12.2010, pag. 36); regolamento (UE) n. 1218/2010 della Commissione, del 14 dicembre 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a talune categorie di accordi di specializzazione (GU L 335 del 18.12.2010, pag. 43); regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1965, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi e pratiche concordate (GU 36 del 6.3.1965, pag. 533); regolamento (CE) n. 1215/1999 del Consiglio, del 10 giugno 1999, che modifica il regolamento n. 19/65/CEE relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi e pratiche concordate (GU L 148 del 15.6.1999, pag. 1); regolamento (UE) n. 461/2010 della Commissione, del 27 maggio 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico (GU L 129 del 28.5.2010, pag. 52); regolamento (UE) 2022/720 della Commissione del 10 maggio 2022 relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 134 dell'11.5.2022, pag. 4).
(15) Cfr. anche, in maniera più esaustiva, l'allegato A - Diagramma di flusso della valutazione ai sensi dell'articolo 210 bis.
(16) Sentenza della Corte di giustizia del 16 giugno 1987, Commissione/Italia, causa 118/85, ECLI:EU:C:1987:283, punto 7; sentenza della Corte di giustizia del 18 giugno 1998, Commissione/Italia, causa 35/96, ECLI:EU:C:1998:303, punto 36; sentenza della Corte di giustizia del 12 settembre 2000, Pavel e altri, cause riunite da C-180/98 a C-184/98, ECLI:EU:C:2000:428, punto 75; sentenza della Corte di giustizia del 25 marzo 2021, Deutsche Telekom/Commissione, C-152/19 P, ECLI:EU:C:2021:238, punto 72.
(17) Sentenza della Corte di giustizia del 18 marzo 1997, Diego Calì & Figli Srl/Servizi ecologici porto di Genova SpA (SEPG), C-343/95, ECLI:EU:C:1997:160, punto 22.
(18) L'esercizio comune di un'attività economica è di norma valutato analizzando l'esistenza di legami funzionali, economici e organici tra i diversi soggetti. Cfr. ad esempio sentenza della Corte di giustizia del 16 dicembre 2010, AceaElectrabel Produzione SpA/Commissione, C-480/09 P, ECLI:EU:C:2010:787, punti da 47 a 55; sentenza della Corte di giustizia del 10 gennaio 2006, Ministero dell'Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze SpA e altri, C-222/04, ECLI:EU:C:2006:8, punto 112.
(19) Sentenza della Corte di giustizia del 24 ottobre 1996, Viho Europe BV/Commissione, C-73/95 P, ECLI:EU:C:1996:405, punti da 15 a 18.
(20) Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 6 gennaio 2004, BAI e Commissione/Bayer, cause riunite C-2/01 P e C-3/01 P, ECLI:EU:C:2004:2, punto 97.
(21) Conclusioni dell'avvocato generale Léger del 10 luglio 2001, Wouters, C-309/99, ECLI:EU:C:2001:390, punto 61.
(22) Sentenza della Corte di giustizia del 14 gennaio 2021, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, C-450/19, ECLI:EU:C:2021:10, punto 22.
(23) Cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'8 luglio 1999, Commissione/Anic Partecipazioni, C-49/92 P, ECLI:EU:C:1999:356, punto 131.
(24) La partecipazione all'accordo di sostenibilità di produttori dei prodotti trasformati che figurano nell'elenco di cui all'allegato I TFUE non implica necessariamente la partecipazione simultanea all'accordo di produttori di prodotti primari necessari per la produzione di tali prodotti trasformati. Ad esempio, in un accordo di sostenibilità che coinvolge i produttori di zucchero di barbabietola, non è obbligatorio che anche i produttori di barbabietole siano parti di tale accordo.
(25) Ciò può interessare diverse fasi successive della trasformazione.
(26) Sentenza della Corte del 15 giugno 2023, Saint-Louis Sucre, ECLI:EU:C:2023:486, C-183/22, punti 38 e seguenti.
(27) In tal senso cfr. sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2017, Intel, C-413/14 P, ECLI:EU:C:2017:632, punti da 40 a 45 e giurisprudenza ivi citata.
(28) A tal proposito, cfr. sentenza del Tribunale del 26 ottobre 2000, Bayer AG/Commissione, T-41/96, ECLI:EU:T:2000:242, punto 69; sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 2006, Commissione/Volkswagen, C-74/04 P, ECLI:EU:C:2006:460, punto 39; sentenza del Tribunale del 30 aprile 2009, CD-Contact Data GmbH, T-18/03, ECLI:EU:T:2009:132, punto 48.
(29) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 (COM(2022) 305 final).
(30) Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).
(31) Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione (GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 2).
(32) Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).
(33) Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato (GU C 101 del 27.4.2004, pag. 97) («linee direttrici sull'articolo 101, paragrafo 3, TFUE»). Il riferimento nel titolo all'articolo 81, paragrafo 3, è dovuto al fatto che l'avviso è stato emesso prima dell'adozione del trattato di Lisbona. Quando il trattato di Lisbona è stato adottato, l'articolo 81 del trattato che istituisce la Comunità europea è diventato l'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(34) Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato (GU C 101 del 27.4.2004, pag. 97).
(35) Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 23 gennaio 2018, F. Hoffmann-La Roche Ltd e a./Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, C-179/16, ECLI:EU:C:2018:25, punto 98; sentenza della Corte di giustizia (Decima Sezione) del 7 febbraio 2013, Protimonopolný úrad Slovenskej republiky/Slovenská sporiteľňa a.s., C-68/12, ECLI:EU:C:2013:71, punto 35; sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 24 settembre 2019, HSBC Holdings plc e a./Commissione europea, T-105/17, ECLI:EU:T:2019:675, punto 159.
(36) Considerando 62 del regolamento (UE) 2021/2117.
(37) Ibidem.
(38) Ai sensi dell'articolo 42 TFUE, le disposizioni del capo del trattato relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea.
(39) Per ulteriori informazioni sulla forza maggiore, cfr. (per analogia) la Comunicazione della Commissione relativa alla «Forza maggiore» del diritto agrario europeo (C(88) 1696).
(40) Comunicazione della Commissione sull'orientamento informale per questioni nuove o irrisolte relative agli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sollevate da casi individuali (lettere di orientamento) (GU C 381 del 4.10.2022, pag. 9).
(41) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).
(42) Tali obiettivi sono:
a) |
incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera; |
b) |
assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura; |
c) |
stabilizzare i mercati; |
d) |
garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; |
e) |
assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori. |
(43) Sentenza del Tribunale del 14 maggio 1997, Florimex e VGB/Commissione, cause riunite T-70/92 e T-71/92, ECLI:EU:T:1997:69, punto 153, confermata in appello dalla sentenza della Corte di giustizia del 30 marzo 2000, C-265/97 P, ECLI:EU:C:2000:170.
(44) Sentenza della Corte di giustizia del 14 luglio 1994 , Grecia/Consiglio, C-353/92, ECLI:EU:C:1994:295.
(45) Sentenza della Corte di giustizia del 15 luglio 1963, Germania/Commissione, causa 34/62, ECLI:EU:C:1963:18.
ALLEGATO A –
DIAGRAMMA DI FLUSSO DELLA VALUTAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 210 BIS
ALLEGATO B
DIAGRAMMA DI FLUSSO DELLA VALUTAZIONE DEL CRITERIO DEL CARATTERE INDISPENSABILE
ALLEGATO C –
GLOSSARIO
Termine |
Definizione |
Accordo |
Qualsiasi tipo di accordo, decisione o pratica concordata tra imprese. Gli accordi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 210 bis sono quelli che coinvolgono almeno un produttore e che riguardano la produzione o il commercio di prodotti agricoli, indipendentemente dalla forma di cooperazione. Ai fini dell’articolo 210 bis, anche altri operatori a diversi livelli della filiera agroalimentare, compresi la produzione, la trasformazione e il commercio, possono far parte dell’accordo. |
Politica agricola comune («PAC») |
La politica agricola comune è la politica agricola dell’Unione europea. |
Regolamento OCM |
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). |
Corte di giustizia |
La Corte di giustizia dell’Unione europea, compreso il Tribunale. |
Forza maggiore |
Non si limita all’impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze eccezionali al di fuori del controllo del produttore o dell’operatore, le conseguenze delle quali, nonostante l’esercizio di tutte le dovute cautele, non avrebbero potuto essere evitate se non a costo di un sacrificio eccessivo. |
Accordo orizzontale |
Un accordo tra operatori economici allo stesso livello della filiera, ad esempio un accordo tra produttori agricoli. |
Norma obbligatoria |
Una norma che stabilisce i livelli, le sostanze, i prodotti o le tecniche che i singoli produttori o altri operatori devono applicare o evitare, escluse le norme o gli obiettivi che non sono giuridicamente vincolanti per i singoli produttori od operatori. |
Norma nazionale |
Una norma obbligatoria stabilita a livello nazionale da uno Stato membro, escluse le norme o gli obiettivi che sono giuridicamente vincolanti soltanto per lo Stato membro in questione o per un determinato territorio o una determinata regione di tale Stato membro, ma non giuridicamente vincolanti per i singoli produttori od operatori che operano in detto Stato membro. |
Operatore |
Si tratta dei produttori di prodotti agricoli, compresi i produttori di prodotti agricoli grezzi e i produttori di alcuni prodotti agricoli trasformati di cui all’allegato I; operatori a «livello di produzione», quali i fornitori di fattori produttivi per la produzione agricola e di imballaggi; operatori a «livello di trasformazione», quali trasformatori/fabbricanti che trasformano prodotti agricoli e operatori a «livello di commercio, compresa la distribuzione», quali i commercianti, i grossisti, i dettaglianti e i fornitori di servizi di ristorazione, nonché le imprese di trasporto e logistica, nella misura in cui essi intendono contribuire all’applicazione della norma di sostenibilità, così come descritto alla sezione 3.2, attraverso l’attuazione dell’accordo di sostenibilità. |
Produttore |
Un produttore dei prodotti agricoli di cui all’allegato I TFUE. |
Accordo di sostenibilità |
Un accordo che mira all’applicazione di una norma di sostenibilità più rigorosa rispetto a quella prevista dalla normativa dell’Unione o nazionale. |
TFUE |
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. |
Impresa |
Qualsiasi soggetto che eserciti un’attività economica a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. Un’impresa può comprendere più soggetti giuridici. |
Norma dell’Unione |
Una norma obbligatoria stabilito a livello di Unione, escluse le norme o gli obiettivi che sono vincolanti per gli Stati membri ma che non sono giuridicamente vincolanti per le singole imprese. |
Accordo verticale |
Un accordo tra operatori a diversi livelli della filiera, ad esempio un accordo di cui fanno parte tanto produttori quanto altri operatori della filiera agroalimentare. |
(1) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
ALLEGATO D –
Articolo 210 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013 – Iniziative verticali e orizzontali a sostegno della sostenibilità
«1. |
L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate dei produttori di prodotti agricoli che si riferiscono alla produzione e al commercio di prodotti agricoli e che mirano ad applicare norme di sostenibilità più rigorose di quelle obbligatorie ai sensi della normativa dell’Unione o nazionale, a condizione che tali accordi, decisioni e pratiche concordate impongano solo restrizioni alla concorrenza che siano indispensabili per l’applicazione di tale norma. |
2. |
Il paragrafo 1 si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate dei produttori di prodotti agricoli di cui sono parte vari produttori o di cui uno o più produttori e ne sono parte anche uno o più operatori a diversi livelli delle fasi di produzione, trasformazione e commercializzazione, della filiera alimentare compresa la distribuzione. |
3. |
Ai fini del paragrafo 1 per “norma di sostenibilità” si intende una norma volta a contribuire a uno o più degli obiettivi seguenti:
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4. |
Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che soddisfano le condizioni di cui al presente articolo non sono vietati senza che occorra una previa decisione in tal senso. |
5. |
La Commissione pubblica orientamenti per gli operatori sulle condizioni di applicazione del presente articolo entro l’8 dicembre 2023. |
6. |
A decorrere dall’8 dicembre 2023, i produttori di cui al paragrafo 1 possono chiedere alla Commissione un parere in merito alla compatibilità con il presente articolo degli accordi, delle decisioni e delle pratiche concordate di cui al paragrafo 1. La Commissione trasmette al richiedente il suo parere entro quattro mesi dal ricevimento di una richiesta completa.
La Commissione, in qualsiasi momento dopo aver espresso un parere, qualora ritenga che siano venute meno le condizioni di cui ai paragrafi 1, 3 e 7, del presente articolo dichiara che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, si applica in futuro all'accordo, alla decisione o alla pratica concordata in questione e informa di conseguenza i produttori. La Commissione può modificare il contenuto del parere di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, in particolare se il richiedente ha fornito informazioni imprecise o ha abusato del parere. |
7. |
L’autorità nazionale garante della concorrenza di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1/2003 può decidere, in casi particolari, che in futuro uno o più degli accordi, delle decisioni e delle pratiche concordate di cui al paragrafo 1 siano modificati o interrotti o non abbiano affatto luogo, se ritiene che tale decisione sia necessaria per evitare l’esclusione della concorrenza o se ritiene che siano compromessi gli obiettivi di cui all’articolo 39 TFUE.
Per accordi, decisioni e pratiche concordate riguardanti più di uno Stato membro, la decisione di cui al primo comma del presente paragrafo è adottata dalla Commissione senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafi 2 e paragrafo 3. Laddove agisca a norma del primo comma del presente paragrafo, l'autorità nazionale garante della concorrenza informa la Commissione per iscritto dopo l'avvio della prima misura formale di indagine e notifica alla Commissione le decisioni che ne derivano immediatamente dopo la loro adozione. Le decisioni di cui al presente paragrafo non si applicano fino a quando non saranno state notificate alle imprese interessate». |
ALLEGATO E –
ESEMPI DI RESTRIZIONI DELLA CONCORRENZA
(1)
Il presente allegato riporta alcuni esempi di accordi che è probabile o che non è probabile che rientrino nell’ambito di applicazione del divieto di restrizioni della concorrenza di cui all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Lo scopo degli esempi è quello di aiutare il lettore a comprendere i tipi di situazioni in cui dovrebbe valutare se si applichi l’esclusione di cui all’articolo 210 bis, in quanto l’articolo 210 bis è pertinente soltanto se l’accordo previsto violerebbe altrimenti l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. In altri termini, gli esempi possono aiutare il lettore a comprendere quando l’articolo 210 bis non è applicabile perché è chiaro che l’accordo previsto non limita la concorrenza.
(2)
È importante sottolineare che gli esempi riportati nel presente allegato non sono - né dovrebbero essere interpretati come tali - esempi di accordi che soddisfano o non soddisfano i criteri di esclusione di cui all’articolo 210 bis.
1. Restrizioni relative al prezzo
(3) |
Gli accordi di sostenibilità che limitano direttamente o indirettamente la libertà di una parte di negoziare il prezzo di acquisto o di vendita di un prodotto sono suscettibili di limitare la concorrenza.
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2. Restrizioni relative alla produzione
(4) |
Gli accordi di sostenibilità che restringono la produzione sono equivalenti agli accordi di sostenibilità che limitano la capacità di una parte di fissare i prezzi. Se la quantità immessa sul mercato viene ridotta e la domanda rimane invariata, è probabile che si registri un aumento dei prezzi.
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3. Restrizioni relative ai fattori produttivi
(5) |
Gli accordi di sostenibilità che restringono la scelta dei fattori produttivi possono incidere sui costi di produzione, che a loro volta incidono sul prezzo a cui il prodotto può essere venduto in modo redditizio, oppure limitano il tipo di prodotti che possono essere prodotti, dato che potenzialmente limitano la capacità del produttore di soddisfare la domanda dei consumatori.
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4. Restrizioni relative a clienti, fornitori o territori
(6) |
Gli accordi di sostenibilità che impongono a un’impresa di non vendere a determinati clienti o gruppi di clienti, o di non vendere al di fuori di un determinato territorio o in determinati territori, sono suscettibili di restringere il gioco della concorrenza. Anche gli accordi di sostenibilità che richiedono l’impegno a non acquistare da altri fornitori o da altri territori possono restringere la concorrenza. Lo stesso vale per gli accordi di sostenibilità che restringono la capacità di rivenditori concorrenti di vendere a determinati clienti o territori o di acquistare da determinati fornitori o territori. |
(7) |
Nel caso in cui tali accordi di sostenibilità siano conclusi tra un fornitore e un rivenditore, la probabilità che l’accordo di sostenibilità restringa la concorrenza dipenderà dalla posizione del fornitore e del rivenditore sui rispettivi mercati. Ad esempio, se un fornitore rappresenta un’ampia quota delle forniture ai rivenditori nel mercato rilevante, un accordo di sostenibilità tra un dettagliante e un fornitore che limiti la libertà del fornitore di vendere ad altri rivenditori potrebbe restringere la concorrenza se altri rivenditori non fossero in grado di ottenere le forniture necessarie a causa dell’accordo di sostenibilità. Analogamente, se un rivenditore rappresenta una quota consistente degli acquisti di un prodotto, un accordo di sostenibilità che restringe la sua capacità di rifornirsi da altri fornitori potrebbe limitare la capacità di questi ultimi di vendere i loro prodotti. Inoltre, anche se un singolo accordo di sostenibilità tra un dettagliante e un fornitore potrebbe di per sé non essere restrittivo, se anche altri rivenditori e fornitori che rappresentano un’ampia quota di forniture o acquisti sul mercato hanno stipulato accordi di sostenibilità analoghi, l’impatto complessivo di tali accordi di sostenibilità può essere quello di restringere la concorrenza.
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5. Restrizioni relative agli scambi di informazioni
(8) |
Gli accordi di sostenibilità possono comportare lo scambio di informazioni non pubbliche tra concorrenti. Lo scambio di informazioni non pubbliche può limitare la concorrenza se le informazioni incidono sul modo in cui il destinatario compete sul mercato. Tali informazioni sono spesso definite «informazioni sensibili dal punto di vista commerciale». |
(9) |
Secondo un principio fondamentale della concorrenza, ci si aspetta che ogni impresa determini la propria politica commerciale in modo indipendente. Scambiandosi informazioni sensibili dal punto di vista commerciale nell’ambito di un accordo di sostenibilità, le imprese concorrenti possono eliminare l’incertezza su come reagiranno sul mercato. Ciò può facilitare il conseguimento di un’intesa su come comportarsi sul mercato, riducendo o eliminando così la concorrenza tra le imprese coinvolte. |
(10) |
Il fatto che le informazioni scambiate nell’ambito di un accordo di sostenibilità possano essere sensibili dal punto di vista commerciale dipende dalla natura delle informazioni e dal contesto in cui vengono divulgate. Alcune informazioni sono per loro natura sensibili in termini di concorrenza. Ad esempio le informazioni relative a intenzioni di fissazione dei prezzi o a piani strategici di un operatore sono solitamente sensibili dal punto di vista commerciale, dato che i concorrenti che ne vengono a conoscenza possono adattare di conseguenza il loro comportamento concorrenziale. |
(11) |
Altre informazioni possono essere sensibili dal punto di vista commerciale a seconda di quanto siano dettagliate. Più le informazioni sono specifiche, più è probabile che i concorrenti possano utilizzarle per anticipare le intenzioni dell’altra parte. |
(12) |
Allo stesso modo, l’età delle informazioni può determinare la loro sensibilità dal punto di vista commerciale. Quanto più datate sono le informazioni, tanto meno è probabile che rivelino il comportamento previsto dei concorrenti o che contribuiscano al conseguimento di un’intesa comune su come competere sul mercato. |
(13) |
In altri casi, talune informazioni possono essere essenziali per consentire la concorrenza. In questi casi gli accordi di sostenibilità che limitano la capacità di alcune imprese di avere accesso a tali informazioni possono rendere difficile la concorrenza delle imprese escluse o creare ostacoli all’ingresso di nuove imprese o all’espansione di imprese concorrenti.
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(14) |
Per ulteriori informazioni sull’analisi degli accordi di sostenibilità ai sensi dell’articolo 101 TFUE (compresi gli accordi che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 210 bis), cfr. sezione 9 delle linee direttrici sugli accordi di cooperazione orizzontale (1). |
6. Restrizioni relative alle modalità di definizione delle norme di sostenibilità
(15) |
In alcuni casi il modo in cui viene stabilita la norma di sostenibilità può essere esso stesso suscettibile di restringere la concorrenza. In particolare possono sorgere preoccupazioni quando la partecipazione a una norma di sostenibilità conferisce ai partecipanti un vantaggio competitivo rispetto ai non partecipanti o quando le modalità di definizione della norma possono conferire vantaggi ad alcuni partecipanti rispetto ad altri. L’adozione di una norma di sostenibilità impedisce necessariamente alle imprese di adottare altre norme di sostenibilità, una circostanza questa che può anche dare adito a preoccupazioni.
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(1) Comunicazione della Commissione – Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale (GU C 259 del 21.7.2023, pag. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1446/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)