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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2023/1435 |
18.12.2023 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo hof van beroep te Antwerpen (Belgio) il 21 settembre 2023 — Beevers Kaas BV / Albert Heijn België NV e a., interveniente: B.A. Coöperatieve Zuivelonderneming Cono
(Causa C-581/23, Beevers Kaas)
(C/2023/1435)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Hof van beroep te Antwerpen
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Beevers Kaas BV
Convenuti: Albert Heijn België NV, Koninklijke Ahold Delhaize NV, Albert Heijn BV, Ahold België BV
Interveniente: B.A. Coöperatieve Zuivelonderneming Cono
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se la condizione dell’imposizione parallela, di cui all’articolo 4, lettera b), i), del regolamento (UE) n. 330/2010 (1) della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, possa essere considerata soddisfatta, e se il fornitore, che soddisfa le altre condizioni imposte dal citato regolamento (UE) n. 330/2010, possa dunque validamente vietare le vendite attive di uno dei suoi acquirenti verso il territorio per il quale è stato nominato in via esclusiva un altro acquirente, sulla base della sola constatazione che gli altri acquirenti non vendono attivamente in detto territorio. In altri termini: se sia sufficientemente provata l’esistenza di un accordo relativo al divieto di vendita attiva tra tali altri acquirenti e il fornitore unicamente sulla base della constatazione che detti altri acquirenti non vendono attivamente verso il territorio assegnato in via esclusiva. |
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2) |
Se la condizione dell’imposizione parallela di cui all’articolo 4, lettera b), i), del regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate possa essere considerata soddisfatta, e se il fornitore, che soddisfa le altre condizioni imposte dal citato regolamento (UE) n. 330/2010, possa dunque validamente vietare le vendite attive di uno dei suoi acquirenti verso un territorio per il quale è stato nominato in via esclusiva un solo acquirente, allorché il fornitore ottiene soltanto l’accettazione degli altri suoi acquirenti se e quando questi si apprestano a vendere attivamente nel territorio in tal modo attribuito in via esclusiva. O se sia invece richiesto che si ottenga tale accettazione da ogni acquirente del fornitore, senza riguardo alla circostanza se tale acquirente si appresti a vendere attivamente nel territorio attribuito in via esclusiva. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1435/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)