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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2023/1338 |
1.12.2023 |
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
Orientamenti sulla chiusura dei programmi di cooperazione transfrontaliera ENI 2014-2020
(C/2023/1338)
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CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ Il presente documento di lavoro è stato predisposto dai servizi della Commissione. In conformità del vigente diritto dell'UE, esso fornisce orientamenti tecnici ai colleghi e agli organismi coinvolti nella chiusura dei programmi ENI CBC. I presenti orientamenti lasciano impregiudicata l'interpretazione della Corte di giustizia e del Tribunale. |
INDICE
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1. |
Introduzione/Scopo | 2 |
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2. |
Quadro giuridico e principi generali | 3 |
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3. |
Preparazione della chiusura | 5 |
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3.1. |
Termini e tempistiche indicative | 5 |
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3.2. |
Modifica dei programmi | 6 |
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3.3. |
Buone pratiche e misure per la chiusura puntuale di progetti e programmi | 6 |
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4. |
Gestione finanziaria | 7 |
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4.1. |
Disimpegno alla chiusura | 7 |
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4.2. |
Cofinanziamento e contributo massimo dell’UE | 7 |
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4.3. |
Liquidazione del contributo dell’UE pagato come prefinanziamento | 8 |
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4.4. |
Calcolo del saldo finale comprendente la flessibilità alla chiusura | 8 |
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4.5. |
Over-booking | 8 |
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5. |
Indicatori e prestazioni alla chiusura | 9 |
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6. |
Progetti parzialmente attuati | 9 |
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7. |
Progetti interessati da un procedimento giudiziario, da un ricorso amministrativo con effetto sospensivo o da un’indagine in corso | 10 |
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8. |
Trattamento delle irregolarità nell’esercizio contabile finale | 11 |
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9. |
Recuperi e rinunce | 11 |
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9.1. |
Norme comuni | 11 |
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9.2 |
Rendicontazione degli importi recuperabili e non recuperabili alla chiusura | 11 |
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9.3 |
Importi recuperati dopo la chiusura | 12 |
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10. |
Interesse relativo ai prefinanziamenti | 12 |
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11. |
Programmi interessati da perturbazioni nell’attuazione | 12 |
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11.1. |
Valutazione degli effetti della cooperazione transfrontaliera | 12 |
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11.2. |
Uso delle infrastrutture | 13 |
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11.3. |
Tasso di cofinanziamento | 13 |
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11.4 |
Procedura di recupero specifica per i programmi interessati da perturbazioni nell’attuazione | 13 |
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12. |
Presentazione dei documenti di chiusura | 13 |
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12.1. |
Termine ultimo per la presentazione dei documenti di chiusura | 13 |
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12.2. |
Modifica dei documenti di chiusura dopo la presentazione | 14 |
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12.3. |
Disponibilità di documenti e registri informatici | 14 |
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13. |
Contenuto dei documenti di chiusura | 14 |
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13.1. |
Disposizioni generali del regolamento di esecuzione ENI CBC | 14 |
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13.2. |
Parte tecnica finale | 14 |
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13.3. |
Conti finali | 15 |
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13.4. |
Dichiarazione di gestione e sintesi annuale dei controlli | 15 |
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13.5. |
Parere di audit e relazione di audit | 15 |
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14. |
Pagamento o recupero del saldo finale | 16 |
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15. |
Questioni di legittimità e regolarità | 16 |
| Allegato | 17 |
1. Introduzione/Scopo
I presenti orientamenti sulla chiusura dei programmi di cooperazione transfrontaliera ENI per il periodo 2014-2020 («orientamenti») stabiliscono un quadro chiaro in merito alla chiusura dei programmi operativi congiunti («programmi») della componente transfrontaliera dello strumento europeo di vicinato per il periodo 2014-2020 («ENI CBC»), finanziati dall'ENI, dal Fondo europeo di sviluppo regionale («FESR») e, in alcuni casi, dallo strumento di assistenza preadesione («IPA»).
Lo scopo degli orientamenti è quello di facilitare il processo di chiusura fornendo il quadro metodologico per la chiusura dei programmi alle autorità di gestione e di audit ENI CBC. I presenti orientamenti sono, per quanto possibile, in linea con gli «Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e dei programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II) (2014-2020)» (1) («orientamenti dei fondi SIE»). I presenti orientamenti regolamentano in modo esaustivo il processo di chiusura dei programmi ENI CBC e affrontano altresì le specificità derivanti dal quadro giuridico ENI CBC. Pertanto solo il presente documento dovrebbe servire da guida per la chiusura dei programmi ENI CBC.
Gli orientamenti tengono conto della crisi causata dalla COVID-19 nel 2020 e nel 2021 e del suo impatto sull'attuazione del programma. Inoltre, a causa della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, la maggior parte dei programmi ENI CBC ha subito perturbazioni nell'attuazione e i presenti orientamenti tengono conto dell'atto giuridico specifico del 9 novembre 2022 (2) che affronta le relative sfide per tali programmi. I presenti orientamenti dedicano una sezione specifica a tale argomento.
Il processo di chiusura per la liquidazione finanziaria degli impegni di bilancio dell'Unione residui in relazione al programma, così come il disimpegno o il recupero potenziali, si basa sul processo di esame e accettazione annuale dei conti. La chiusura definitiva del programma dovrebbe basarsi unicamente sui documenti relativi all'esercizio contabile finale (conti finali, dichiarazione di gestione e sintesi annuale dei controlli, parere di audit e relazione di audit, tutti facenti parte del pacchetto di affidabilità) e sulla relazione finale (parte tecnica e finanziaria finale). A tal fine, gli orientamenti forniscono una guida sulle diverse fasi che le autorità responsabili del programma devono seguire, nonché un modello specifico per la parte finanziaria finale.
2. Quadro giuridico e principi generali
I principali testi legislativi pertinenti alla chiusura dei programmi ENI CBC sono:
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regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, di seguito il «regolamento finanziario»; |
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— |
regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) che istituisce uno strumento europeo di vicinato; |
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regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione; |
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decisione di esecuzione della Commissione, che adotta un documento di programmazione per il sostegno dell'Unione europea alla cooperazione transfrontaliera ENI per il periodo 2014-2020 C(2014) 7172 final; |
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— |
regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014 della Commissione (6), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/879 della Commissione (7) («regolamento di esecuzione ENI CBC»); |
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— |
regolamento (UE) 2022/2192 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) sui programmi interessati da perturbazioni nell'attuazione («regolamento sulle perturbazioni»); |
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— |
disposizioni dei programmi ENI CBC; |
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— |
disposizioni delle convenzioni di finanziamento sottoscritte con paesi partner. |
Gli articoli seguenti del regolamento di esecuzione ENI CBC contengono le disposizioni fondamentali in merito alla chiusura:
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Articolo |
Contenuto |
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15 |
Periodo di esecuzione |
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18 |
Termine per la firma dei contratti di sovvenzione e fine del periodo di attuazione del progetto |
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19 |
Attività ammissibili dopo la fine del periodo di attuazione del progetto, definizione di chiusura e controlli da parte della Commissione successivi alla chiusura |
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48 |
Termine per l’ammissibilità dei costi del progetto |
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64 |
Pagamento del saldo finale |
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65 |
Deroghe al disimpegno |
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68 |
Presentazione dei conti |
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70 |
Periodo di conservazione dei dati |
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77 |
Termine per la presentazione della relazione finale |
I termini seguenti saranno utilizzati all'interno degli orientamenti:
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— |
«relazione finale» indica la relazione che le autorità di gestione devono presentare per l'ultimo esercizio contabile e per l'intera durata del programma, che consta di una parte tecnica e di una finanziaria; |
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— |
«parte tecnica finale» indica la parte tecnica della relazione finale che include gli elementi di cui all'articolo 77, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione ENI CBC; |
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— |
«parte finanziaria finale» indica la parte finanziaria della relazione finale che consta di:
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In conformità dell'articolo 19, paragrafi 2 e 3, del regolamento di esecuzione ENI CBC, «un programma si considera chiuso una volta effettuate le operazioni seguenti:
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a) |
chiusura di tutti i contratti stipulati nel quadro del programma; |
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b) |
pagamento o rimborso del saldo finale; |
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c) |
disimpegno del saldo degli stanziamenti da parte della Commissione». |
Le tappe principali del processo di chiusura possono pertanto essere presentate come segue.
L'autorità di gestione e l'autorità di audit sono responsabili per le operazioni appena indicate precedenti alla presentazione della relazione finale, mentre quelle successive alla presentazione della relazione finale saranno svolte dai servizi della Commissione, i quali potrebbero richiedere informazioni aggiuntive all'autorità di gestione e all'autorità di audit durante il processo di valutazione.
3. Preparazione della chiusura
3.1. Termini e tempistiche indicative
Il regolamento di esecuzione ENI CBC stabilisce i termini seguenti:
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— |
31 dicembre 2022: termine per la firma dei contratti di sovvenzione. Tale termine non si applica in caso di programmi interessati da perturbazioni nell'attuazione (9); |
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— |
31 dicembre 2023: fine del periodo di attuazione del progetto. Solo le attività collegate alla chiusura dei progetti ad opera dei beneficiari (10) o collegate alla chiusura dei programmi nel quadro dell'assistenza tecnica possono essere realizzate tra il 1o gennaio 2024 e il 30 settembre 2024 (11) ; |
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— |
30 settembre 2024: termine delle attività collegate alla chiusura dei progetti ad opera dei beneficiari o collegate alla chiusura da parte dei programmi e delle autorità nazionali. L'esercizio contabile finale dura 15 mesi, dal 1o luglio 2023 al 30 settembre 2024; |
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— |
15 febbraio 2025: termine per la presentazione della relazione finale e del pacchetto di affidabilità (12). La Commissione potrebbe eccezionalmente prorogarlo al 1o marzo; |
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— |
31 maggio 2025: termine per l'esame e la comunicazione relativi ai conti finali da parte della Commissione. |
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— |
31 dicembre 2025: fine del periodo di esecuzione del programma. |
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Il periodo di tempo che intercorre tra il termine ultimo (31 dicembre 2023) per l'attuazione del progetto e la presentazione della relazione finale da parte dell'autorità di gestione (15 febbraio 2025) corrisponde a 13,5 mesi, più breve di quello per il programma ENPI CBC (13) . |
In base all'esperienza precedente è ragionevole considerare il tempo indicativo necessario per ogni fase dei progetti e la finalizzazione dell'attività delle autorità di gestione nel modo seguente:
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Fasi |
Tempo (in mesi) |
Tempo cumulato (in mesi) |
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Presentazione della relazione finale dei progetti |
3 |
3 |
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Revisione della relazione finale del progetto, chiarimenti e informazioni aggiuntive e decisione in merito al pagamento o al recupero |
1,5 |
4,5 |
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Pagamento finale e recuperi non contenziosi |
2 |
6,5 |
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Ultimo audit dell’autorità di audit su un campione di progetti |
2 |
8,5 |
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Decisione in merito ai recuperi finali, alle procedure contraddittorie e ai recuperi non contenziosi ottenuti |
2 |
10,5 |
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Redazione dei conti finali e della relazione finale |
1,5 |
12 |
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Parere di audit sui conti annuali e relazione di audit (finale) |
1,5 |
13,5 |
|
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Poiché questo periodo di tempo indicativo per la finalizzazione dei progetti è uguale al tempo che intercorre tra il termine ultimo per l’attuazione del progetto e la necessità di presentare la relazione finale alla Commissione, la finalizzazione dei progetti che si concludono negli ultimi sei mesi del 2023 dovrà avvenire più rapidamente rispetto alla media affinché tali progetti possano essere pronti in tempo. |
Tutti i contratti relativi all'uso di assistenza tecnica, sia per il personale sia per i contraenti esterni, devono essere finalizzati prima della redazione dei conti finali affinché questi possano essere sottoposti ad audit e inclusi nella relazione finale.
3.2. Modifica dei programmi
Per assicurare l'attuazione adeguata dei programmi e la preparazione puntuale della chiusura, le autorità di gestione potrebbero considerare necessari un adeguamento o una revisione del loro programma.
Le richieste di revisione dei programmi (14), comprendenti le revisioni dei piani finanziari per il trasferimento dei fondi tra obiettivi tematici, dovrebbero essere sottoposte alla Commissione con sufficiente anticipo al fine di consentire l'adozione delle decisioni prima del 31 dicembre 2023 (data finale per l'attuazione del progetto).
Le autorità di gestione dovrebbero comunicare alla Commissione gli adeguamenti apportati ai programmi a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione ENI CBC o dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento sulle perturbazioni prima della data finale per l'attuazione del progetto, ossia il 31 dicembre 2023.
3.3. Buone pratiche e misure per la chiusura puntuale di progetti e programmi
Assicurare una chiusura dei progetti effettiva, efficiente e puntuale è la sfida più difficile dell'intero processo poiché qualsiasi ritardo, anche se da parte di un numero limitato di beneficiari, potrebbe impedire la presentazione puntuale della relazione finale del programma alla Commissione.
Sebbene la maggior parte dei contratti di sovvenzione stabilisca che la relazione finale del progetto debba essere presentata entro tre mesi dalla fine del periodo di attuazione, numerosi beneficiari di progetti presentano in ritardo le loro relazioni finali. La supervisione da vicino di questo aspetto da parte delle autorità di gestione è una buona pratica per consentire lo svolgimento di verifiche puntuali e complete. Per evitare tali ritardi potrebbe altresì essere necessario un forte sostegno ai progetti che si concludono nel secondo semestre del 2023.
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Tra il 1o gennaio 2024 e il 30 settembre 2024 sono ammissibili solo le spese relative ad attività collegate alla chiusura dei progetti o alla chiusura dei programmi nel quadro dell’assistenza tecnica. |
In conformità dell'articolo 48, paragrafo 2, lettera a), punto iii), del regolamento di esecuzione ENI CBC, gli esempi di costi relativi alla chiusura del progetto o del programma comprendono la verifica delle spese, l'audit e la valutazione finale dei progetti. Inoltre la maggior parte dei programmi prevede, nei relativi contratti di sovvenzione, un periodo di esecuzione di 12 o 18 mesi. In tali casi i termini per la chiusura dei progetti la cui attuazione è finalizzata nel secondo semestre del 2023 sarebbero in contrasto con quelli per la chiusura del programma, così come stabilito dal regolamento di esecuzione ENI CBC. L'autorità di gestione dovrebbe prendere in considerazione tale aspetto nella preparazione della sua attività di chiusura.
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I termini applicabili per la chiusura del programma di cui al punto 3.1 sostituiscono i periodi di esecuzione eventualmente stabiliti nei contratti di sovvenzione. |
Nel periodo di programmazione precedente sono state attuate altre buone pratiche per assicurare una chiusura puntuale, tra cui:
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lo svolgimento di una specifica valutazione del rischio al fine di individuare i beneficiari che potrebbero presentare relazioni in ritardo o di scarsa qualità e di offrire sostegno ai beneficiari di tali progetti; |
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l'invio di note informative ai beneficiari, che sottolineino l'importanza della presentazione puntuale delle relazioni e che eventualmente forniscano istruzioni specifiche per la chiusura; |
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— |
la revisione delle procedure e dei criteri per i controlli amministrativi da parte del segretariato tecnico congiunto e dell'autorità di gestione, per diminuire gli oneri formali e ridurre al minimo il tempo necessario per la procedura contraddittoria; |
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l'eliminazione dell'obbligo, a carico di partner e beneficiari, di ripresentare i documenti, quando non essenziale, qualora gli errori individuati possano essere facilmente quantificati e si possa giungere a conclusioni in modo dar consentire l'approvazione della relazione e la determinazione del pagamento a saldo della sovvenzione, se del caso; |
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— |
il miglioramento, se del caso, del flusso delle comunicazioni tra i beneficiari e gli organismi del programma e tra le diverse unità di tali organismi che lavorano alla chiusura; |
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— |
la selezione anticipata del campione di progetti per gli ultimi controlli in loco, considerando che l'entità delle relazioni di progetto in sospeso è nota in anticipo. |
4. Gestione finanziaria
4.1. Disimpegno alla chiusura
Non esistono norme specifiche in merito al disimpegno dei fondi durante la procedura di chiusura al di là dell'articolo 19 del regolamento di esecuzione ENI CBC che stabilisce che, una volta pagato o rimborsato il saldo finale, tutti gli importi non utilizzati, ossia il saldo degli stanziamenti, devono essere disimpegnati dai programmi.
L'articolo 65 del regolamento di esecuzione ENI CBC stabilisce le deroghe al disimpegno per i conti annuali. Per la chiusura gli importi soggetti a tali deroghe saranno trattati diversamente, poiché potrebbero essere dichiarati con i conti finali. Si tratta di una considerazione importante per le autorità di gestione dal momento che i conti finali rappresentano l'ultima opzione di dichiarazione dei costi.
4.2. Cofinanziamento e contributo massimo dell’UE
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Nei presenti orientamenti il termine «cofinanziamento» si riferisce alla differenza tra la spesa ammissibile e il contributo dell’UE. |
L'articolo 12 del regolamento di esecuzione ENI CBC sancisce che il cofinanziamento corrisponde ad almeno il 10 % del contributo dell'Unione. I programmi sono stati in grado di stabilire un livello superiore di cofinanziamento (come indicato nel piano di finanziamento dei programmi).
Alla chiusura la Commissione deve essere in grado di verificare il raggiungimento dell'importo di cofinanziamento previsto o minimo, il che significa che dalla spesa indicata nella relazione finale deve risultare che la percentuale di cofinanziamento stabilita dal programma è stata rispettata. A tal fine nel modello della parte finanziaria finale sono state incluse due colonne in cui indicare il tasso e il contributo effettivi dell'UE.
I programmi che hanno scelto di usufruire della possibilità di assenza di cofinanziamento per taluni anni in risposta alla COVID-19 o alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina (15) possono non indicare alcun cofinanziamento per tali anni. Tuttavia tali programmi dovrebbero dimostrare di aver soddisfatto la percentuale necessaria minima o prevista di cofinanziamento stabilita per gli altri esercizi contabili.
Le informazioni pertinenti dovrebbero essere incluse nel foglio di lavoro dei conti finali «1.3 Riconciliazione con il JOP e cofinanziamento».
4.3. Liquidazione del contributo dell’UE pagato come prefinanziamento
L'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione ENI CBC sancisce che « ogni esercizio finanziario di esecuzione del programma, la Commissione liquida i prefinanziamenti precedenti in funzione delle spese ammissibili effettivamente sostenute [...] ».
Ciò significa che la Commissione effettuerà un esercizio di liquidazione per l'esercizio contabile finale, tenendo conto della spesa ammissibile effettivamente sostenuta nell'esercizio contabile finale, nonché della spesa ammissibile indicata nei conti finali.
Tali informazioni dovrebbero essere incluse nel foglio di lavoro dei conti finali «1.4 Informazioni per la liquidazione».
Per i programmi interessati da perturbazioni nell'attuazione, gli importi sostenuti e pagati dai beneficiari e contraenti russi e bielorussi, che sono stati esclusi dalla liquidazione dei conti annuali presentati in seguito alla sospensione delle convenzioni di finanziamento firmate con Russia e Bielorussia, non saranno spese ammissibili nel quadro del programma in questione a causa dell'impossibilità di svolgere verifiche e audit completi e affidabili sulle stesse. Tale esclusione si applica altresì agli importi inizialmente accettati dall'autorità di gestione tra il 1o luglio 2021 e la data limite della sospensione delle convenzioni di finanziamento, per i quali non è possibile svolgere un'attività di audit.
4.4. Calcolo del saldo finale comprendente la flessibilità alla chiusura
La Commissione confermerà il calcolo del saldo finale in funzione dei dati presentati dalle autorità di gestione.
Diversamente dalla liquidazione annuale del prefinanziamento, questo esercizio terrà in considerazione anche il contributo dell'UE corrispondente all'importo totale delle spese ammissibili del programma, sia per progetti sia per assistenza tecnica, così come «certificate dal parere di audit» (16) nella relazione finale. Ciò è necessario per assicurare che i programmi rispettino il tasso di cofinanziamento pertinente.
L'importo da pagare/recuperare calcolato secondo le regole di cui sopra costituirà il saldo finale del programma.
In linea con l'articolo 64 del regolamento di esecuzione ENI CBC il pagamento del saldo finale può superare, al massimo del 10 %, il contributo totale dell'Unione per ciascun obiettivo tematico. Tuttavia l'importo del pagamento finale da parte della Commissione non supera il totale del contributo dell'Unione a ciascun programma, quale stabilito nella decisione di esecuzione della Commissione che approva il programma.
Si nota che il saldo finale comprenderà gli importi non recuperabili da beneficiari non pubblici in paesi partner come stabilito nelle convenzioni di finanziamento. Analogamente l'importo del saldo finale comprenderà gli importi non recuperabili in base a quanto disposto dall'articolo 14 del regolamento sui programmi interessati da perturbazioni nell'attuazione.
Gli importi non recuperabili da beneficiari negli Stati membri e beneficiari pubblici in paesi partner saranno esclusi dal calcolo del saldo finale, poiché devono essere rimborsati all'autorità di gestione dal rispettivo paese.
La sezione 9 offre maggiori informazioni sul trattamento degli importi non recuperabili.
Tali informazioni dovrebbero essere incluse nel foglio di lavoro dei conti finali «1.5 Saldo finale».
4.5. Over-booking
L'over-booking è accettabile per i programmi ENI CBC. Le autorità di gestione potrebbero dichiarare alla Commissione spese ammissibili superiori al contributo massimo dell'UE stabilito nella decisione di esecuzione della Commissione che approva il programma. Tale spesa in over-booking dichiarata alla Commissione nell'esercizio contabile finale, indipendentemente dall'esercizio contabile in cui è stata sostenuta e pagata, alla chiusura e in seguito ad essa sarà considerata in sostituzione degli importi irregolari (dichiarati in qualsiasi esercizio contabile, compreso l'esercizio contabile finale) e, alla chiusura, pari alla flessibilità del 10 % tra obiettivi tematici.
5. Indicatori e prestazioni alla chiusura
I dati per gli indicatori di output e di risultato devono essere inseriti nella parte tecnica finale e devono comprendere:
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i valori cumulativi per gli indicatori di output e di risultato conseguiti entro la fine dell'esercizio 2023; |
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qualsiasi questione che incida sull'efficacia dell'attuazione del programma, compreso il raggiungimento degli obiettivi. |
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La Commissione valuterà il raggiungimento degli indicatori e dei relativi target tenendo conto delle informazioni fornite nella parte tecnica finale, comprendente elementi e fattori quali le perturbazioni al programma che potrebbero avere seriamente influito sul raggiungimento degli obiettivi stabiliti. |
I valori di raggiungimento degli indicatori di realizzazione riportati nella relazione di un programma dovrebbero fare riferimento a quanto è stato realizzato dai progetti sostenuti nell'ambito del programma fino alla fine del periodo di attuazione (31 dicembre 2023). Sebbene i valori di raggiungimento degli indicatori debbano corrispondere alla situazione al 31 dicembre 2023, in pratica nei documenti indicati possono essere riportati gli output delle operazioni cofinanziate fino alla data di presentazione della relazione finale.
Solo gli output effettivamente realizzati sulla base della spesa dichiarata e accettata come ammissibile dal programma dovrebbero essere riportati nella relazione finale. In alcuni casi, ciò significa che viene riportato un output pari a zero.
Le autorità responsabili del programma sono invitate a descrivere se la crisi della COVID-19 e il relativo impatto abbiano ostacolato il raggiungimento di taluni obiettivi. Inoltre dovrebbero altresì valutare se il mancato conseguimento degli obiettivi sia dovuto all'impatto di fattori socioeconomici o ambientali, a cambiamenti significativi nelle condizioni economiche o ambientali nell'area del programma.
Allo stesso modo le autorità responsabili del programma dovrebbero anche descrivere l'impatto delle perturbazioni nell'attuazione a seguito della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e del coinvolgimento della Bielorussia in tale aggressione (cfr. sezione 11).
6. Progetti parzialmente attuati
In conformità dell'articolo 38 del regolamento di esecuzione ENI CBC « un progetto consiste in una serie di attività definite e gestite in funzione di obiettivi, realizzazioni, risultati ed effetti da conseguire entro un periodo di tempo e una dotazione finanziaria determinati » e che contribuiscono alle priorità individuate nel programma. In tale contesto si dovrebbe aspirare all'attuazione completa di tutti i progetti entro il relativo periodo di attuazione o al più tardi entro il 31 dicembre 2023, ossia la data in cui tutte le attività relative a progetti dovrebbero terminare a norma dell'articolo 18 del regolamento di esecuzione ENI CBC.
L'articolo 48 del regolamento di esecuzione ENI CBC stabilisce criteri chiari per l'ammissibilità dei costi. Ciò significa che i costi effettivamente sostenuti dai beneficiari e nel quadro dell'assistenza tecnica sono ammissibili se:
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sono stati sostenuti nel periodo di attuazione di un progetto e:
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sono stati sostenuti e pagati dopo il periodo di attuazione del progetto e si riferiscono alle attività di chiusura del progetto; |
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sono stati indicati nel bilancio complessivo stimato del progetto; |
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erano necessari per l'attuazione del progetto; |
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erano identificabili e verificabili; |
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ottemperavano alle norme giuridiche in materia tributaria e sociale; |
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erano ragionevoli e giustificati; |
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erano giustificati da fatture o documenti di valore probatorio equivalente. |
Le autorità di gestione dovranno tenere conto di tali criteri nel dichiarare la spesa ammissibile nella relazione finale. Le autorità di gestione potrebbero considerare che la spesa sostenuta e pagata per le attività svolte durante il periodo di attuazione del progetto sia ammissibile indipendentemente dal grado di attuazione finale del progetto, salvo altrimenti disposto dalle condizioni di attuazione del progetto.
Otto programmi su 15 includono, nei relativi contratti di sovvenzione, un articolo riguardante i progetti attuati in modo scarso o parziale:
«[...] se il progetto è attuato in modo carente o parziale, e pertanto non in conformità con la descrizione dell'azione di cui all'allegato I, o in ritardo, l'autorità di gestione potrebbe, con una decisione debitamente motivata e dopo aver consentito al/ai beneficiario/i di presentare le relative osservazioni, ridurre la sovvenzione iniziale in linea con l'effettiva attuazione del progetto [...]»
In tali casi l'autorità di gestione dovrebbe valutare la qualità dell'attuazione di ogni progetto e decidere se ridurre l'importo finale della sovvenzione/i costi ammissibili del progetto dichiarati alla Commissione tenendo conto, ad esempio, del grado di raggiungimento degli indicatori rispetto ai target citati nel contratto di sovvenzione e i motivi delle discrepanze.
Laddove l'autorità di gestione decida di ridurre la sovvenzione al beneficiario o ai beneficiari di un progetto, è invitata a informarne il comitato congiunto di controllo poiché tale decisione potrebbe essere contestata dal beneficiario o dai beneficiari del progetto. Tali eventualità saranno trattate al di fuori del processo di chiusura, poiché una parte di tale spesa non verrebbe dichiarata alla Commissione in base alla decisione dell'autorità di gestione.
Per i programmi interessati da perturbazioni nell'attuazione l'autorità di gestione, nello svolgimento dell'analisi sull'attuazione dei progetti, dovrà altresì tenere conto delle circostanze eccezionali, alla luce delle possibilità previste dal regolamento sulle perturbazioni (cfr. sezione 11).
7. Progetti interessati da un procedimento giudiziario, da un ricorso amministrativo con effetto sospensivo o da un’indagine in corso
Prima di presentare la relazione finale, è opportuno che le autorità di gestione decidano se escludere dai conti finali tutte o parte delle spese relative a qualsiasi operazione interessata da indagini in corso o sospesa in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo.
Tra gli esempi di indagini in corso figurano le indagini svolte da organismi nazionali diversi dalle autorità responsabili del programma (quali indagini di polizia, indagini giudiziarie o penali) il cui esito può incidere sulla legittimità e regolarità della spesa.
La sospensione di un progetto in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo non proroga il termine ultimo per sostenere le spese ammissibili di cui all'articolo 18 del regolamento di esecuzione ENI CBC.
Le autorità responsabili del programma sono invitate a escludere dai conti finali le spese interessate da potenziali irregolarità individuate nelle indagini dell'OLAF in corso, nelle relazioni dell'OLAF o negli audit della Commissione o della Corte dei conti europea.
Poiché i conti finali rappresentano l'ultima possibilità di dichiarazione delle spese, essi possono includere anche gli importi interessati da procedimenti giudiziari o ricorsi amministrativi con effetto sospensivo. Tali spese possono essere trattate come spese ammissibili al momento della presentazione dei conti finali e possono essere certificate dalle autorità di audit.
Se la spesa dei progetti interessati da indagini in corso o sospesi da procedimenti giudiziari o ricorsi amministrativi con effetto sospensivo non è esclusa dai conti finali, è opportuno che l'autorità di gestione presenti, unitamente alla relazione finale, gli importi e un elenco di tali operazioni e di quelle la cui spesa è interessata da indagine usando il modello di cui al foglio di lavoro dei conti finali « 2.2 Rettifiche finanziarie, recuperi, OLAF, procedimenti giudiziari (fondi UE) ».
Le autorità di gestione devono informare la Commissione in merito all'esito delle indagini e, laddove siano accertate irregolarità in seguito alla chiusura del programma, procedere al recupero delle somme indebitamente versate e rimborsarle alla Commissione.
8. Trattamento delle irregolarità nell’esercizio contabile finale
In seguito alla richiesta di saldo finale, non è più possibile presentare alla Commissione domande di pagamento successive. Pertanto eventuali rettifiche finanziarie necessarie, derivanti da irregolarità sia individuali sia sistemiche, devono essere effettuate nei conti finali anche se riguardano la spesa dichiarata nei precedenti esercizi contabili.
Se l'autorità di gestione decide di non dichiarare alcuni importi nell'esercizio contabile finale a causa di una valutazione in corso della legittimità e regolarità di tali spese, esse non possono essere ridichiarate anche se risultano successivamente legittime e regolari. Pertanto tutte le valutazioni in corso dal programma e le eventuali rettifiche finanziarie dovrebbero essere finalizzate in anticipo per consentire la preparazione dei conti finali.
9. Recuperi e rinunce
9.1. Norme comuni
In conformità dell'articolo 68, paragrafo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione ENI CBC, i conti per ogni esercizio contabile, compreso quello finale, devono includere oltre alle spese sostenute e pagate e alle entrate ottenute e percepite dall'autorità di gestione:
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gli importi cui si è rinunciato o gli importi recuperati nel corso dell'esercizio contabile; |
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gli importi non recuperabili. |
È opportuno che le autorità di gestione provino a recuperare qualsiasi importo prima della fine dell'esercizio contabile finale e comunque entro la finalizzazione dei conti prima della presentazione della relazione finale, poiché non vi saranno possibilità successive di segnalarli come non recuperabili. Per tale motivo i conti finali non includono una tabella intitolata «importi da recuperare».
Gli importi non recuperabili sono divisi in due tabelle: una per gli importi per cui sono responsabili gli Stati membri o i paesi partner e un'altra per gli importi per i quali essi non sono responsabili. Questi ultimi importi, comprendenti gli importi non recuperabili da beneficiari non pubblici nei paesi partner, saranno presi in considerazione per il calcolo del saldo finale.
Gli importi al cui recupero le autorità di gestione hanno rinunciato in seguito alla precedente approvazione da parte del comitato congiunto di controllo non devono essere inclusi nel calcolo del saldo finale.
Le informazioni di cui alla presente sezione sono fornite nelle tabelle specifiche del foglio di lavoro 2.2.
9.2. Rendicontazione degli importi recuperabili e non recuperabili alla chiusura
Nei conti finali le autorità di gestione devono riportare gli importi non recuperabili relativi non solo alle spese dichiarate negli esercizi contabili precedenti, ma anche nell'esercizio contabile finale. Nei conti finali è altresì possibile riportare gli importi diventati da recuperare o non recuperabili dopo la fine dell'esercizio contabile finale ma prima della presentazione della relazione finale.
Le autorità di gestione dovrebbero sempre cercare innanzitutto di recuperare gli importi al fine di ottemperare al dovere di diligenza.
Le disposizioni del regolamento di esecuzione ENI CBC e delle convenzioni di finanziamento pertinenti non hanno stabilito una responsabilità da parte delle autorità di gestione per gli importi non recuperati da beneficiari non pubblici stabiliti nei paesi partner. Pertanto nei conti finali dovrebbero essere riportate le tipologie seguenti di importi non recuperati:
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importi non recuperati da beneficiari negli Stati membri e da organismi pubblici nei paesi partner, non contemplati dal regolamento sulle perturbazioni. Tali importi saranno esclusi dal calcolo del saldo finale (e non dovranno essere inclusi nel foglio di lavoro 1.5), poiché di responsabilità di un'altra parte. In conformità dell'articolo 74 del regolamento di esecuzione ENI CBC, lo Stato membro pertinente deve pertanto « versare l'importo dovuto all'autorità di gestione » e il livello di responsabilità del paese partner interessato è stabilito dalla convenzione di finanziamento pertinente; |
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importi non recuperati da beneficiari non pubblici in paesi partner, non contemplati dal regolamento sulle perturbazioni. Tali importi saranno inclusi nel calcolo del saldo finale allo stesso modo degli importi certificati alla Commissione, in quanto le convenzioni di finanziamento pertinenti non stabiliscono una responsabilità per i paesi partner. Per tali importi la Commissione potrebbe rilevare il compito di recupero; |
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importi non recuperati riportati ai sensi delle disposizioni dell'articolo 14 del regolamento sulle perturbazioni. Tali importi saranno inclusi nel calcolo del saldo finale allo stesso modo degli importi certificati alla Commissione. Includendo questi importi nella tabella 4 del foglio di lavoro 2.2, si ritiene che l'autorità di gestione abbia richiesto alla Commissione di rilevare il compito di recuperare gli importi. |
9.3. Importi recuperati dopo la chiusura
Eventuali importi dichiarati alla Commissione e successivamente recuperati dopo la chiusura devono essere restituiti dalle autorità di gestione al bilancio dell'Unione.
10. Interesse relativo ai prefinanziamenti
L'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento finanziario stabilisce che « gli interessi generati dai versamenti di prefinanziamenti effettuati a titolo del bilancio non sono dovuti all'Unione, salvo diversamente disposto [...] nelle convenzioni di finanziamento in questione ».
Pertanto gli interessi generati non devono essere dichiarati in alcun momento, nemmeno nei conti finali e, di conseguenza, non saranno detratti dal calcolo del saldo finale.
11. Programmi interessati da perturbazioni nell’attuazione
A seguito della guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina, il 9 novembre 2022 è stato adottato il regolamento sulle perturbazioni. Tale regolamento riguarda 13 dei 15 programmi ENI CBC interessati da perturbazioni nell'attuazione (18) e tratta varie tematiche, tra cui:
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valutazione degli effetti della cooperazione transfrontaliera; |
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uso delle infrastrutture; |
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tasso di cofinanziamento; |
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procedura di recupero; |
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trasferimento dei fondi del cofinanziamento non utilizzati da parte di un paese partner. |
11.1. Valutazione degli effetti della cooperazione transfrontaliera
L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento sulle perturbazioni stabilisce che gli effetti e i vantaggi della cooperazione transfrontaliera risultanti dai progetti sono valutati in tre fasi:
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fase uno fino alla data in cui sono iniziate le perturbazioni nell'attuazione dei programmi; |
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fase due per la durata delle perturbazioni nell'attuazione dei programmi; |
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fase tre successiva alla conclusione delle perturbazioni nell'attuazione dei programmi. |
A tal fine i programmi indicheranno la data di inizio e il tipo di perturbazione a norma delle definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento sulle perturbazioni.
La parte tecnica finale dovrebbe comprendere i valori aggregati per gli indicatori definiti nel programma, tenendo conto dei valori raggiunti dai beneficiari negli Stati membri e nei paesi partner nella fase uno (e nella fase tre se pertinente), nonché dei valori target raggiunti dai beneficiari negli Stati membri nella fase due.
I programmi potrebbero anche riportare gli indicatori raggiunti nei paesi partner durante la fase due, fornendo la spiegazione pertinente nella parte tecnica finale.
Gli effetti transfrontalieri dei progetti, anche nei casi in cui potrebbero riguardare l'ammissibilità delle spese, non saranno messi in discussione a causa delle conseguenze delle perturbazioni nell'attuazione di progetti da parte di partner nei paesi partner pertinenti nella fase due.
11.2. Uso delle infrastrutture
L'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento sulle perturbazioni prevede un'eccezione all'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione ENI CBC che stabilisce l'obbligo di durabilità per un progetto che comprende una componente infrastrutture, ovvero l'obbligo di non subire modifiche sostanziali che ne alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione in modo tale da comprometterne gli obiettivi iniziali, entro cinque anni dalla chiusura del progetto o entro il periodo di tempo fissato dalle norme in materia di aiuti di Stato. Laddove per l'autorità di gestione non fosse possibile controllare il rispetto di tale obbligo di durabilità per i progetti situati in paesi partner interessati da perturbazioni nell'attuazione, le autorità di gestione non saranno tenute a recuperare gli importi né a ripagare il contributo dell'Unione. Per tali progetti dovrebbe essere garantita una pista di audit adeguata.
11.3. Tasso di cofinanziamento
A norma dell'articolo 3 del regolamento sulle perturbazioni non è richiesto alcun cofinanziamento del contributo dell'Unione da parte degli Stati membri o dei paesi partner per le spese sostenute e pagate incluse nei conti annuali per gli ultimi tre esercizi contabili dell'attuazione del programma, che iniziano rispettivamente il 1o luglio 2021, il 1o luglio 2022 e il 1o luglio 2023.
Il modello dei conti finali contiene la ripartizione delle spese e del cofinanziamento. Essa differenzia gli esercizi senza misure di cofinanziamento eccezionali e quelli con un contributo dell'UE fino al 100 % dovuto o alla COVID-19 o alle perturbazioni nell'attuazione. La sezione specifica del foglio di lavoro 1.3 dei conti finali deve essere compilata solo per i programmi che non hanno applicato alcun cofinanziamento.
11.4. Procedura di recupero specifica per i programmi interessati da perturbazioni nell’attuazione
Laddove il recupero si riferisce a una richiesta nei confronti di un beneficiario stabilito in un paese partner, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento sulle perturbazioni, l'autorità di gestione, qualora non fosse in grado di compensare gli importi, può chiedere che la Commissione si assuma il compito di recuperarli. Ciò è possibile a condizione che il tentativo di recupero semplificato da parte dell'autorità di gestione non abbia avuto esito positivo. Come disposto nell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento sulle perturbazioni, è sufficiente che l'autorità di gestione documenti la propria decisione di non intraprendere più di un tentativo di recupero.
Il modello dei conti finali comprende una tabella specifica nel foglio di lavoro 2.2 con l'elenco dei recuperi assegnati alla Commissione in conformità dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento sulle perturbazioni.
I conti finali contengono anche una tabella specifica sull'uso del cofinanziamento di un paese partner nei conti bancari dell'autorità di gestione alla data delle perturbazioni nell'attuazione dei programmi (foglio di lavoro «2.4 Compensazioni» ).
12. Presentazione dei documenti di chiusura
12.1. Termine ultimo per la presentazione dei documenti di chiusura
I documenti di chiusura devono essere trasmessi entro il 15 febbraio 2025 tramite SFC. Tale termine può essere prorogato dalla Commissione al 1o marzo 2025, previa comunicazione dell'autorità di gestione interessata, a norma dell'articolo 77 del regolamento di esecuzione ENI CBC.
La mancata presentazione di uno dei documenti di chiusura può indicare una grave carenza nel sistema di gestione e di controllo del programma che mette a rischio il contributo dell'Unione già versato al programma. In tali casi la Commissione può decidere di imporre una rettifica finanziaria a norma dell'articolo 72 del regolamento di esecuzione ENI CBC.
Tuttavia, su richiesta dell'autorità di gestione, i servizi della Commissione concederanno una flessibilità simile a quella proposta per i programmi di coesione al fine di poter presentare la relazione finale entro il 15 febbraio 2026.
12.2. Modifica dei documenti di chiusura dopo la presentazione
Le autorità di gestione non possono modificare i documenti di chiusura dopo la loro presentazione, a meno che la Commissione richieda una modifica o in caso di errori materiali.
12.3. Disponibilità di documenti e registri informatici
L'articolo 70 del regolamento di esecuzione ENI CBC stabilisce il periodo per la conservazione dei dati relativi al programma o a un progetto da parte dell'autorità di gestione e dei beneficiari, pari a cinque anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo del programma.
È opportuno conservare relazioni, pezze giustificative, nonché conti, documenti contabili e qualsiasi altro documento relativo al finanziamento del programma (compresi tutti i documenti relativi all'aggiudicazione dell'appalto) e dei progetti.
Sebbene non esplicitato nel regolamento di esecuzione ENI CBC, le autorità di gestione sono invitate a conservare registri informatici, siti web, software, banche dati e qualsiasi risultato in formato elettronico, qualora essi si riferiscano a progetti cofinanziati o assistenza tecnica.
L'autorità di gestione è responsabile di garantire una pista di audit adeguata, comprendente un elenco di operazioni, per ulteriori potenziali audit da parte della Commissione o della Corte dei conti europea.
La documentazione inerente agli audit, ai ricorsi, ai contenziosi o alle azioni legali derivanti dall'esecuzione del programma o del progetto è conservata fintanto che gli audit, i ricorsi, i contenziosi o le azioni legali non siano stati conclusi, anche in caso di superamento del periodo di cinque anni summenzionato.
13. Contenuto dei documenti di chiusura
13.1. Disposizioni generali del regolamento di esecuzione ENI CBC
In conformità dell'articolo 77 del regolamento di esecuzione ENI CBC, la parte tecnica finale che l'autorità di gestione deve presentare alla Commissione entro il 15 febbraio 2025 a seguito dell'approvazione da parte del comitato congiunto di controllo conterrà, mutatis mutandis, le informazioni richieste per le relazioni annuali, per l'ultimo esercizio contabile e per l'intera durata del programma.
La parte tecnica finale deve essere compilata in modo da ottemperare a questa duplice richiesta, per l'ultimo esercizio contabile e per l'intera durata del programma, e il consueto modello usato dai programmi per le relazioni di attuazione (annuali) non deve essere modificato a tal fine.
Tuttavia le previsioni delle attività da realizzare durante l'esercizio contabile successivo (articolo 77, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione ENI CBC) e la stima dei costi sostenuti dal 1o luglio al 31 dicembre dell'esercizio precedente (articolo 68, paragrafo 2, lettera f), del regolamento di esecuzione ENI CBC) non dovrebbero essere né preparate né presentate poiché non pertinenti alla chiusura, in conformità dell'articolo 77, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione ENI CBC.
13.2. Parte tecnica finale
Il modello consueto della parte tecnica della relazione annuale dovrebbe essere usato dalle autorità di gestione anche per la relazione finale. Le informazioni dovrebbero riguardare l'intera durata del programma.
In assenza di disposizioni specifiche nel regolamento di esecuzione ENI CBC, saranno applicate procedure simili ai programmi ai sensi del regolamento recante disposizioni comuni (19). Nello specifico le autorità di gestione avranno due mesi per rispondere alle osservazioni della Commissione in merito alla relazione. La Commissione potrebbe prorogare il termine di ulteriori due mesi su richiesta dell'autorità di gestione. La relazione finale sarà accettata se la Commissione non ha osservazioni o se tutte le osservazioni della Commissione sono state adeguatamente affrontate.
13.3. Conti finali
I conti finali devono comprendere le informazioni richieste dall'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione ENI CBC, ad eccezione della lettera f) (20), sia per l'ultimo esercizio contabile sia per l'intera durata del programma.
Analogamente, anche l'articolo 69 del regolamento di esecuzione ENI CBC che disciplina l'esame e l'accettazione dei conti annuali si applica ai conti finali.
La Commissione esaminerà i conti finali e comunicherà all'autorità di gestione, a tempo debito, se ritiene che i conti finali forniscano un quadro fedele e se le operazioni correlate siano legittime e regolari.
13.4. Dichiarazione di gestione e sintesi annuale dei controlli
È opportuno che l'autorità di gestione continui a comunicare la sintesi annuale dei controlli allo stesso modo degli anni passati.
Tuttavia la dichiarazione di gestione per l'esercizio contabile finale dovrebbe riguardare l'affidabilità per l'intera durata del programma fino a quella per l'ultimo esercizio contabile a norma dell'articolo 77, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione ENI CBC.
13.5. Parere di audit e relazione di audit
Il parere di audit e la relazione di audit riguarderanno sia l'ultimo esercizio contabile sia l'intera durata del programma a norma dell'articolo 77, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione ENI CBC. Pertanto deve essere effettuata una chiara distinzione tra i rispettivi periodi interessati. Il parere di audit accerterà se i conti finali forniscano un quadro fedele, se le relative operazioni siano legittime e regolari e se il sistema di controllo predisposto funzioni correttamente. Il parere indicherà inoltre se l'attività di audit mette in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione.
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Il parere di audit finale deve confermare sia gli importi totali delle spese ammissibili sia il contributo dell’UE per l’intero periodo di programmazione, come presentato nel foglio di lavoro 1.3 dei conti. |
Inoltre la relazione di audit comprenderà:
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informazioni sui rilievi in sospeso derivanti dagli audit svolti dai servizi della Commissione o dalla Corte dei conti europea, che dovrebbero essere fornite nella sezione « Altre informazioni ». Ciò è necessario solo nel caso in cui le spese interessate siano comprese nei conti finali; |
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conclusione sulla valutazione del requisito fondamentale 6 « Sistema affidabile di raccolta, registrazione e conservazione dei dati a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit, collegato anche ai sistemi per lo scambio elettronico di dati con i beneficiari ». Tale valutazione dovrebbe comprendere la conferma della correttezza dei dati comunicati alla Commissione. |
Per i programmi interessati dalla sospensione di tutte le convenzioni di finanziamento con la Russia e la Bielorussia, a dicembre 2022 i servizi della Commissione hanno informato le autorità di audit dei programmi ENI CBC interessati in merito alle procedure di audit specifiche per i programmi interessati, comprendenti l'attività di audit sui conti finali, l'audit delle operazioni, le strategie di audit e le modalità di elaborazione dei pareri di audit. I modelli della relazione finale e del parere di audit non devono essere adattati ai fini della chiusura e dovrebbero essere usati come negli esercizi contabili precedenti.
14. Pagamento o recupero del saldo finale
Il pagamento o il recupero del saldo finale avverranno entro tre mesi dalla data di liquidazione dei conti finali. Ciò non pregiudica la facoltà della Commissione di interrompere il termine per il pagamento o di sospendere tale pagamento a norma degli articoli 61 e 62 del regolamento di esecuzione ENI CBC.
15. Questioni di legittimità e regolarità
Le questioni relative alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti riguardanti le spese nei conti finali accettati possono essere sollevate dalla Commissione dopo il pagamento del saldo finale e la chiusura del programma.
Come stabilito all'articolo 72, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione ENI CBC, la chiusura del programma lascia impregiudicato il diritto della Commissione di adottare rettifiche finanziarie successive nei confronti dell'autorità di gestione.
(1) Comunicazione della Commissione (GU C 474 del 14.12.2022, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) 2022/2192 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 novembre 2022, che stabilisce disposizioni specifiche per i programmi di cooperazione per il periodo 2014-2020 sostenuti dallo strumento europeo di vicinato e nel quadro dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, a seguito di perturbazioni nell'attuazione dei programmi (GU L 292 dell'11.11.2022, pag. 1).
(3) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).
(5) Regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 95).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014 della Commissione, del 18 agosto 2014, che stabilisce disposizioni specifiche per l'esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 244 del 19.8.2014, pag. 12).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/879 della Commissione del 23 giugno 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014 per quanto riguarda le disposizioni specifiche al fine di allineare le disposizioni relative all'attuazione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro dello strumento europeo di vicinato con le misure specifiche adottate in risposta alla pandemia di Covid-19 (GU L 203 del 26.6.2020, pag. 59).
(8) Regolamento (UE) 2022/2192 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 novembre 2022, che stabilisce disposizioni specifiche per i programmi di cooperazione per il periodo 2014-2020 sostenuti dallo strumento europeo di vicinato e nel quadro dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, a seguito di perturbazioni nell'attuazione dei programmi (GU L 292 dell'11.11.2022, pag. 1).
(9) In conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento sulle perturbazioni, l'autorità di gestione dei programmi interessati da perturbazioni può firmare contratti, diversi dai contratti per grandi progetti di infrastrutture, dopo il 31 dicembre 2022, a condizione che tutte le attività dei progetti finanziate dal programma si concludano entro il 31 dicembre 2023.
(10) In conformità dell'articolo 19 del regolamento di esecuzione ENI CBC, che fa riferimento all'articolo 48, paragrafo 2, lettera a), punto iii), del medesimo regolamento di esecuzione, le attività di verifica delle spese, audit e valutazione finale del progetto possono essere realizzate dopo il periodo di attuazione del progetto.
(11) Articolo 19, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione ENI CBC, quale modificato.
(12) Ulteriori dettagli alla sezione 12.
(13) Periodo di programmazione 2007-2013.
(14) Cfr. articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione ENI CBC, rispettivamente sugli adeguamenti e sulle revisioni del programma.
(15) In conformità dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione ENI CBC o dell'articolo 3 del regolamento sulle perturbazioni che stabilisce disposizioni specifiche [...] a seguito di perturbazioni nell'attuazione dei programmi.
(16) Articolo 69 del regolamento di esecuzione ENI CBC.
(17) Come stabilito nella sezione 3, per essere ammissibili i costi relativi all'attuazione dei progetti devono essere sostenuti e pagati entro e non oltre il 31 dicembre 2023. Solo i costi relativi alla chiusura dei progetti e dei programmi e per l'assistenza tecnica sono ammissibili fino al 30 settembre 2024.
(18) Ungheria-Slovacchia-Romania-Ucraina, Estonia-Russia, Lettonia-Russia, Polonia-Bielorussia-Ucraina, Polonia-Russia, Lituania-Russia, Lettonia-Lituania-Russia, Romania-Moldova, bacino del Mar Nero, Romania-Ucraina, Finlandia sudorientale-Russia, Carelia e Kolarctic.
(19) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).
(20) «Una stima dei costi sostenuti dal 1o luglio al 31 dicembre dell'esercizio precedente».
ALLEGATO
[TITOLO DEL PROGRAMMA]
[Numero della decisione della Commissione]
RELAZIONE FINALE
[data di presentazione]
II. Parte finanziaria finale
Articolo 68, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014 della Commissione
Autorità di gestione: <inserire il nome dell'autorità di gestione>
Le tabelle dovrebbero riflettere le specificità del programma, se del caso.
INDICE
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1. |
Quadro generale sull’attuazione del programma |
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1.1. |
Pagamenti della Commissione europea |
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1.2. |
Pagamenti dei paesi partecipanti a livello di programma |
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1.3. |
Riconciliazione con il JOP e cofinanziamento |
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1.4. |
Informazioni per la liquidazione |
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1.5. |
Saldo finale |
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2. |
Progetti |
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2.1. |
Progetti - esercizio contabile finale |
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2.2. |
Rettifiche finanziarie, recuperi, OLAF, procedimenti giudiziari |
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2.3. |
Entrate derivanti dai progetti |
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2.4. |
Cofinanziamenti trasferiti all’autorità di gestione da parte dei paesi partner ed elenco delle compensazioni |
|
3. |
Assistenza tecnica |
|
3.1. |
Assistenza tecnica - esercizio contabile finale |
PARTE FINANZIARIA FINALE
[TITOLO DEL PROGRAMMA]
1.1. Pagamenti della commissione europea (tutti gli importi in EUR)
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Descrizione della voce |
Data di ricevimento |
Importo |
Osservazioni |
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PERIODO DI RENDICONTAZIONE ATTUALE |
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PERIODI DI RENDICONTAZIONE PRECEDENTI |
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TOTALE PER L’INTERA DURATA DEL PROGRAMMA |
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PARTE FINANZIARIA FINALE
[TITOLO DEL PROGRAMMA]
1.2. Pagamenti dei paesi partecipanti a livello di programma (tutti gli importi in EUR)
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Descrizione della voce |
Data di ricevimento |
Importo |
Osservazioni |
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PERIODO DI RENDICONTAZIONE ATTUALE |
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PERIODI DI RENDICONTAZIONE PRECEDENTI |
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TOTALE PER L’INTERA DURATA DEL PROGRAMMA |
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PARTE FINANZIARIA FINALE
[TITOLO DEL PROGRAMMA]
1.3. Riconciliazione con il jop e cofinanziamento
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Dotazione finanziaria del programma (ultimo JOP approvato) |
|
Contributo dell’UE e cofinanziamento durante gli esercizi contabili regolari (escludendo gli esercizi contabili con cofinanziamento interessati dalla Covid-19 o dalle misure per le perturbazioni) |
Contributo dell’UE (fino al 100 %) e cofinanziamento negli esercizi contabili interessati dalla Covid-19 o dalle misure per le perturbazioni (2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024) |
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Stato dell’attuazione del programma |
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Contributo dell’UE (A) |
Cofinanziamento (B) (1) |
Finanziamento totale (C) |
Contributo dell’UE (D) |
Cofinanziamento (E) |
Tasso di cofinanziamento (%) (F) = (E) / (D) |
Finanziamento totale (G) |
Contributo dell’UE (H) |
Cofinanziamento (1) (I) |
Tasso di cofinanziamento (%) (J) = (I) / (H) |
Finanziamento totale (K) |
Contributo dell’UE (L) |
Tasso di assorbimento del contributo dell’UE (%) (M)=(L)/(A) (2) |
Spesa totale sostenuta e pagata (P) |
Tasso di assorbimento della spesa totale (%) (R)=(P)/(C) |
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Progetti |
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Priorità [inserire nome / numero per la priorità] |
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Priorità [inserire nome / numero per la priorità] |
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Priorità [inserire nome / numero per la priorità] |
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Priorità [inserire nome / numero per la priorità] |
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Assistenza tecnica |
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Totale |
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PARTE FINANZIARIA FINALE
[TITOLO DEL PROGRAMMA]
1.4. Informazioni per la liquidazione
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Contributo dell’UE per la liquidazione nella RELAZIONE FINALE |
Contributo dell’UE alla spesa ammissibile totale sostenuta e pagata nell’esercizio contabile finale (3) |
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Spesa del progetto |
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Spesa per l’assistenza tecnica |
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MENO |
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Importo escluso dalla liquidazione |
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IMPORTO COMPLESSIVO |
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PARTE FINANZIARIA FINALE
[TITOLO DEL PROGRAMMA]
1.5. Saldo finale
Da compilare se del caso
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Calcolo del saldo finale |
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Contributo dell’UE richiesto per la liquidazione durante l’esercizio contabile finale |
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Contributo dell’UE liquidato durante l’intero periodo di attuazione (negli esercizi contabili precedenti) |
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Importi non recuperabili da organismi non pubblici nei paesi partner (senza gli importi causati dalle perturbazioni nell’attuazione) |
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Importi non recuperabili a causa delle perturbazioni nell’attuazione (articolo 14, paragrafo 3, del regolamento sulle perturbazioni) |
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TOTALE |
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MENO |
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Pagamenti della Commissione europea |
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IMPORTO COMPLESSIVO DEL SALDO FINALE |
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PARTE FINANZIARIA FINALE
[TITOLO DEL PROGRAMMA]
2.1. Progetti (fondi UE) - Esercizio contabile finale
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Obiettivo tematico/Priorità |
Importo totale dei contratti nell'esercizio contabile finale [EUR] (A) |
Finanziamenti dell'UE [EUR] (B) |
Finanziamenti dell'UE % (C) = (B)/(A) |
Spesa ammissibile totale sostenuta e pagata nell'esercizio contabile finale [EUR] (13) (D) |
Finanziamenti dell'UE [EUR] (E) |
Finanziamenti dell'UE % (F) = (E)/(D) |
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Totale |
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Priorità [inserire nome / numero per la priorità] |
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Priorità [inserire nome / numero per la priorità] |
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Priorità [inserire nome / numero per la priorità] |
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Priorità [inserire nome / numero per la priorità] |
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PARTE FINANZIARIA FINALE
[TITOLO DEL PROGRAMMA]
2.2. Rettifiche finanziarie, recuperi, olaf, procedimenti giudiziari (fondi UE)
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I conti devono comprendere, a livello di priorità e assistenza tecnica, gli importi recuperati nell'esercizio contabile, gli importi da recuperare entro la fine dell'esercizio contabile e gli importi non recuperabili, così come gli importi per l'intera durata del programma. L'autorità di gestione inserisce le rettifiche finanziarie nei conti annuali dell'esercizio contabile nel quale è decisa la soppressione. |
1. Elenco delle rettifiche finanziarie decise nell’esercizio contabile
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Individuazione del progetto |
Obiettivo tematico / priorità |
Importo (EUR) |
Data della decisione |
Descrizione della rettifica |
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IMPORTO COMPLESSIVO NELL’ESERCIZIO CONTABILE FINALE |
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IMPORTO COMPLESSIVO PER L’INTERA DURATA DEL PROGRAMMA |
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2. Elenco degli importi recuperati
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Individuazione del progetto |
Obiettivo tematico / priorità |
Importo (EUR) |
Data della decisione |
Giustificazione del recupero |
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IMPORTO COMPLESSIVO NELL’ESERCIZIO CONTABILE FINALE |
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IMPORTO COMPLESSIVO PER L’INTERA DURATA DEL PROGRAMMA |
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3. Elenco dei recuperi oggetto di rinuncia
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Individuazione del progetto |
Obiettivo tematico / priorità |
Importo (EUR) |
Data della decisione del comitato congiunto di controllo |
Giustificazione della rinuncia |
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IMPORTO COMPLESSIVO NELL’ESERCIZIO CONTABILE FINALE |
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IMPORTO COMPLESSIVO PER L’INTERA DURATA DEL PROGRAMMA |
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4. Elenco dei recuperi per i quali è stata chiesta l’assegnazione alla Commissione (articolo 14, paragrafo 3, del regolamento sulle perturbazioni)
|
Individuazione del progetto |
Obiettivo tematico / priorità |
Importo (EUR) |
Identificazione del partner |
Data della decisione dell’autorità di gestione |
Giustificazione del trasferimento del compito di recupero |
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IMPORTO COMPLESSIVO (BENEFICIARI DI PAESI PARTNER) |
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IMPORTO COMPLESSIVO (BENEFICIARI DI PAESI PARTNER IL CUI COFINANZIAMENTO È STATO TRASFERITO ALL’AUTORITÀ DI GESTIONE) |
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5. Elenco degli importi non recuperabili da qualsiasi beneficiario di stati Membri e Organismi pubblici di paesi partner (senza recuperi a causa delle perturbazioni nell’attuazione)
|
Individuazione del progetto |
Obiettivo tematico / priorità |
Importo (EUR) |
Identificazione del partner |
Descrizione dello stato di un recupero senza esito positivo |
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IMPORTO COMPLESSIVO NELL’ESERCIZIO CONTABILE FINALE |
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IMPORTO COMPLESSIVO PER L’INTERA DURATA DEL PROGRAMMA |
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6. Elenco degli importi non recuperabili di qualsiasi organismo non pubblico di paesi partner (senza recuperi a causa delle perturbazioni nell’attuazione)
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Individuazione del progetto |
Obiettivo tematico / priorità |
Importo (EUR) |
Identificazione del partner |
Descrizione dello stato di un recupero senza esito positivo |
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IMPORTO COMPLESSIVO NELL’ESERCIZIO CONTABILE FINALE |
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IMPORTO COMPLESSIVO PER L’INTERA DURATA DEL PROGRAMMA |
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7. Elenco delle potenziali irregolarità identificate nelle indagini OLAF in corso, nelle relazioni dell’OLAF o negli audit della Commissione o della corte dei Conti Europea
|
Individuazione del progetto |
Obiettivo tematico / priorità |
Importo (EUR) |
Data della decisione |
Stato del procedimento giudiziario (20) |
Giustificazione dell’effetto sospensivo |
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IMPORTO COMPLESSIVO NELL’ESERCIZIO CONTABILE FINALE |
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IMPORTO COMPLESSIVO PER L’INTERA DURATA DEL PROGRAMMA |
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8. Elenco delle spese di un progetto interessate da indagini in corso, sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo
|
Individuazione del progetto |
Obiettivo tematico / priorità |
Importo (EUR) |
Data della decisione |
Stato del procedimento giudiziario (22) |
Giustificazione dell’effetto sospensivo |
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IMPORTO COMPLESSIVO NELL’ESERCIZIO CONTABILE FINALE |
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IMPORTO COMPLESSIVO PER L’INTERA DURATA DEL PROGRAMMA |
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PARTE FINANZIARIA DELLA RELAZIONE FINALE
[TITOLO DEL PROGRAMMA]
2.3. Entrate dai progetti (sanzioni, interessi sui recuperi tardivi, altro, ecc.)
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Descrizione della voce |
Data di ricevimento |
Importo delle entrate [EUR] |
Osservazioni |
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IMPORTO COMPLESSIVO |
0 |
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PARTE FINANZIARIA DELLA RELAZIONE FINALE
[TITOLO DEL PROGRAMMA]
2.4. Cofinanziamenti trasferiti all’autorità di gestione da parte del paese partner ed elenco delle compensazioni
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Importo |
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Quota della compensazione (facoltativa) (24) |
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Importo sul conto corrente dell’autorità di gestione prima delle decisioni di compensazione |
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MENO |
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Importi irrecuperabili |
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IMPORTO RIMANENTE |
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ELENCO DELLE COMPENSAZIONI |
ELENCO DEI RECUPERI PER I QUALI È STATA CHIESTA L’ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE (articolo 14, paragrafo 3, del regolamento sulle perturbazioni) (25) 1) |
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Individuazione del progetto |
Denominazione del beneficiario |
Obiettivo tematico / priorità |
Data della decisione di compensazione da parte dell’autorità di gestione |
Importo non recuperabile (EUR) |
Importo compensato (EUR) |
Importo (EUR) |
Data della richiesta da parte dell’autorità di gestione |
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PARTE FINANZIARIA FINALE
[TITOLO DEL PROGRAMMA]
3.1. Assistenza tecnica - Esercizio contabile finale
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Importo totale dei contratti nel periodo di rendicontazione [EUR] |
Finanziamenti dell’UE [EUR] |
Finanziamenti dell’UE % |
Spesa ammissibile totale sostenuta e pagata nell’ultimo esercizio contabile [EUR] |
Finanziamenti dell’UE [EUR] |
Finanziamenti dell’UE % |
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(1) Cofinanziamento offerto a livello nazionale e di progetto.
(2) Il pagamento del saldo finale del programma nell'esercizio contabile finale può superare, al massimo del 10 %, il contributo dell'Unione per ciascun obiettivo tematico, come stabilito nella decisione di esecuzione della Commissione che approva il programma (articolo 64 del regolamento 2020/879).
(3) L'esercizio contabile finale è l'esercizio contabile che va dal 1o luglio 2023 al 30 settembre 2024.
(4) Compilato automaticamente dal foglio di lavoro «2.1 Progetti» (finanziamenti dell'UE sulla spesa totale sostenuta e pagata nel periodo di rendicontazione).
(5) Compilato automaticamente dal foglio di lavoro «3.1 Assistenza tecnica» (finanziamenti dell'UE sulla spesa totale sostenuta e pagata nel periodo di rendicontazione).
(6) Si tratta dell'importo che l'autorità di gestione ha deciso di escludere dalla liquidazione (dagli elenchi 7 e 8 del foglio di lavoro 2.2.).
(7) Compilato automaticamente dal foglio di lavoro «1.4 Informazioni per la liquidazione».
(8) Da compilare manualmente ad opera dell'autorità di gestione.
(9) Compilato automaticamente dal foglio di lavoro «2.2 Rettifiche finanziarie, recuperi, rinunce, OLAF, procedimenti giudiziari (fondi UE)», per l'intero periodo di attuazione.
(10) Compilato automaticamente dal foglio di lavoro «2.2 Rettifiche finanziarie, recuperi, rinunce, OLAF, procedimenti giudiziari (fondi UE)», per l'intero periodo di attuazione.
(11) Compilato automaticamente dal foglio di lavoro «1.1 Pagamenti della Commissione».
(12) Se l'importo è positivo, la Commissione pagherà il saldo finale all'autorità di gestione. Se l'importo è negativo, la Commissione recupererà il saldo finale dall'autorità di gestione.
(13) Per le spese accettate dall'autorità di gestione autorizzate in seguito a verifica amministrativa, gli importi esclusi dalla liquidazione negli esercizi contabili precedenti, che non hanno portato a una rettifica finanziaria e che sono stati accettati in ultima istanza, e in seguito alla detrazione dell'importo delle rettifiche finanziarie decise nell'esercizio per le spese sostenute, pagate e accettate nell'esercizio in corso.
(14) Da compilare manualmente ad opera dell'autorità di gestione.
(15) Da compilare manualmente ad opera dell'autorità di gestione.
(16) Da compilare manualmente ad opera dell'autorità di gestione.
(17) Compilato automaticamente dal foglio di lavoro «2.4 Compensazioni».
(18) Da compilare manualmente ad opera dell'autorità di gestione.
(19) Da compilare manualmente ad opera dell'autorità di gestione.
(20) Oltre alla descrizione dello stato, deve essere descritta la natura dell'importo sospeso. In seguito a un procedimento giudiziario si applicano due possibilità: 1) l'importo deve essere restituito al programma (il programma richiede l'importo al beneficiario/partner) o 2) l'importo deve essere trasferito al beneficiario/partner (quest'ultimo lo richiede al programma a fronte di una rettifica finanziaria).
(21) Da compilare manualmente ad opera dell'autorità di gestione.
(22) Oltre alla descrizione dello stato, deve essere descritta la natura dell'importo sospeso. In seguito a un procedimento giudiziario si applicano due possibilità: 1) l'importo deve essere restituito al programma (il programma richiede l'importo al beneficiario/partner) o 2) l'importo deve essere trasferito al beneficiario/partner (quest'ultimo lo richiede al programma a fronte di una rettifica finanziaria).
(23) Da compilare manualmente ad opera dell'autorità di gestione.
(24) Se si applica una compensazione proporzionale, l'autorità di gestione dovrebbe riportare la formula nella tabella. In alternativa l'autorità di gestione deve inserire le cifre manualmente.
(25) Lasciare vuota la casella se l'importo è stato totalmente compensato.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1338/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)