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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2023/1270 |
15.12.2023 |
Comunicazione della Commissione — Manuale sull'emissione e l'esecuzione del mandato d'arresto europeo
(C/2023/1270)
INDICE
| Elenco delle abbreviazioni | 5 |
| PREFAZIONE | 8 |
| INTRODUZIONE | 9 |
|
1. |
PRESENTAZIONE GENERALE DEL MANDATO D'ARRESTO EUROPEO (MAE) | 9 |
|
1.1. |
Contesto del MAE | 9 |
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1.2. |
Definizione ed elementi principali del MAE | 9 |
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1.3. |
Modello di MAE | 11 |
|
PARTE I: |
EMISSIONE DEL MAE | 11 |
|
2. |
Requisiti per l'emissione del MAE | 11 |
|
2.1. |
Campo d'applicazione del MAE | 11 |
|
2.1.1. |
Esercizio di un'azione penale | 12 |
|
2.1.2. |
Nozioni di autorità giudiziaria emittente e dell'esecuzione | 12 |
|
2.1.3. |
Esecuzione di una pena o una misura di sicurezza | 14 |
|
2.1.4. |
Requisito dell'esistenza di una decisione giudiziaria esecutiva | 14 |
|
2.1.5. |
Requisito di garantire una tutela giurisdizionale effettiva | 16 |
|
2.2. |
Elenco dei 32 reati che danno luogo a consegna senza valutazione della doppia incriminazione | 17 |
|
2.3. |
Reati accessori | 18 |
|
2.4. |
Proporzionalità | 18 |
|
2.5. |
Altre misure disponibili nell'ambito degli strumenti giuridici dell'Unione per la cooperazione giudiziaria in materia penale | 19 |
|
2.5.1. |
Ordine europeo d'indagine (OEI) | 20 |
|
2.5.2. |
Trasferimento di detenuti | 21 |
|
2.5.3. |
Ordinanza cautelare europea (OCE) | 22 |
|
2.5.4. |
Trasferimento di decisioni di sospensione condizionale e sanzioni sostitutive | 22 |
|
2.5.5. |
Sanzioni pecuniarie | 23 |
|
2.5.6. |
Trasferimento di procedimenti penali | 23 |
|
2.6. |
Regola della specialità - Possibile azione penale per altri reati | 23 |
|
3. |
Procedura di emissione del MAE | 25 |
|
3.1. |
Altri procedimenti penali pendenti e MAE riguardanti la medesima persona | 25 |
|
3.1.1. |
Nello Stato membro emittente | 25 |
|
3.1.2. |
In un altro Stato membro | 26 |
|
3.2. |
Compilazione del modello di MAE | 27 |
|
3.2.1. |
Informazioni che sono sempre necessarie | 27 |
|
3.2.2. |
Informazioni complementari utili da parte dell'autorità giudiziaria emittente | 27 |
|
3.3. |
Trasmissione del MAE | 28 |
|
3.3.1. |
Se il luogo in cui si trova il ricercato non è conosciuto | 28 |
|
3.3.2. |
Se il luogo in cui si trova il ricercato è conosciuto | 30 |
|
3.3.3. |
Trasmissione del MAE agli Stati membri che non utilizzano il SIS | 30 |
|
3.4. |
Traduzione del MAE | 30 |
|
3.5. |
Dopo la cattura del ricercato: cooperazione e comunicazione con le autorità competenti dello Stato di esecuzione | 31 |
|
PARTE II: |
ESECUZIONE DEL MAE | 31 |
|
4. |
Procedura per l'esecuzione del MAE | 31 |
|
4.1. |
Termini per l'adozione della decisione sull'esecuzione del MAE | 31 |
|
4.2. |
Termini per la consegna del ricercato (dopo la decisione sull'esecuzione del MAE) | 32 |
|
4.3. |
Traduzione del MAE | 33 |
|
4.4. |
Comunicazione tra le autorità giudiziarie competenti degli Stati membri prima della decisione sulla consegna | 33 |
|
4.4.1. |
Quando comunicare | 33 |
|
4.4.2. |
Come comunicare | 34 |
|
4.5. |
Obbligo dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione di informare l'autorità giudiziaria emittente dopo la decisione sulla consegna | 35 |
|
4.5.1. |
Informazioni sulla decisione relativa alla consegna | 35 |
|
4.5.2. |
Informazioni sul periodo trascorso in custodia | 36 |
|
4.6. |
Mantenimento in custodia del ricercato nello Stato membro di esecuzione | 37 |
|
5. |
Decisione sulla consegna | 38 |
|
5.1. |
Obbligo generale di eseguire i MAE | 38 |
|
5.2. |
Informazioni trasmesse dall'autorità giudiziaria emittente | 38 |
|
5.3. |
Elenco dei 32 reati che danno luogo a consegna senza valutazione della doppia incriminazione | 39 |
|
5.4. |
Reati accessori | 39 |
|
5.5. |
Motivi di non esecuzione (rifiuto) | 40 |
|
5.5.1. |
Motivi di non esecuzione obbligatoria | 40 |
|
5.5.2. |
Motivi di non esecuzione facoltativa | 42 |
|
5.6. |
Processi in absentia | 47 |
|
5.6.1. |
Nozioni autonome del diritto dell'Unione | 49 |
|
5.7. |
Considerazioni dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione riguardo ai diritti fondamentali | 50 |
|
5.7.1. |
Considerazioni relative alle condizioni di detenzione nello Stato membro emittente | 51 |
|
5.7.2. |
Considerazioni relative al diritto della persona ricercata a un equo processo | 54 |
|
5.8. |
Proporzionalità - Ruolo dello Stato membro di esecuzione | 57 |
|
5.9. |
Garanzie che lo Stato membro emittente deve fornire | 57 |
|
5.9.1. |
Revisione di pene o misure di sicurezza privative della libertà a vita | 58 |
|
5.9.2. |
Rinvio di cittadini e residenti | 58 |
|
5.10. |
Relazione con la decisione quadro 2008/909/GAI sul trasferimento di detenuti | 59 |
|
5.11. |
Consegna rinviata o temporanea | 61 |
|
5.11.1. |
Gravi motivi umanitari | 61 |
|
5.11.2. |
Procedimento penale o esecuzione di una pena privativa della libertà in corso | 61 |
|
5.11.3. |
Consegna temporanea invece di rinvio | 62 |
|
5.11.4. |
Rinvio della decisione di consegna a causa dell'accertamento di un rischio concreto di trattamento inumano o degradante del ricercato | 62 |
|
5.12. |
MAE concorrenti riguardanti la stessa persona | 63 |
|
5.12.1. |
Decisione su quale dei MAE debba essere eseguito | 63 |
|
5.12.2. |
"Procedimenti paralleli" | 64 |
|
6. |
Deduzione del periodo di custodia scontato nello Stato membro di esecuzione | 64 |
|
7. |
Regola della specialità – Procedura per la rinuncia alla regola della specialità con l'assenso dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione | 65 |
|
8. |
Consegna successiva | 66 |
|
8.1. |
Allo Stato membro di esecuzione sulla base del regolamento Dublino III | 66 |
|
8.2. |
A un altro Stato membro sulla base di un MAE | 66 |
|
8.3. |
A uno Stato terzo | 67 |
|
9. |
Obblighi relativi a paesi terzi | 67 |
|
9.1. |
Richiesta di estradizione di un cittadino di un altro Stato membro | 67 |
|
9.2. |
MAE e richieste di estradizione concorrenti per la stessa persona | 68 |
|
9.2.1. |
Richieste di Stati terzi | 68 |
|
9.2.2. |
Richieste della Corte penale internazionale (CPI) | 69 |
|
9.3. |
Precedente estradizione da uno Stato terzo e regola della specialità | 69 |
|
10. |
Transito | 69 |
|
10.1. |
Transito attraverso un altro Stato membro | 69 |
|
10.2. |
Cittadini e residenti dello Stato membro di transito | 70 |
|
10.3. |
Estradizione da uno Stato terzo in uno Stato membro | 70 |
|
11. |
MAE non eseguiti | 70 |
|
11.1. |
Garantire che la persona non sia nuovamente arrestata nello stesso Stato membro | 70 |
|
11.2. |
Comunicazione allo Stato membro emittente | 70 |
|
11.3. |
Valutazione da parte delle autorità giudiziarie emittenti dell'opportunità di mantenere il MAE | 71 |
|
11.4. |
Riesame dei MAE presenti nel SIS da molto tempo | 71 |
|
12. |
Diritti procedurali del ricercato | 71 |
|
12.1. |
Diritto all'interpretazione e alla traduzione | 72 |
|
12.2. |
Diritto all'informazione | 72 |
|
12.3. |
Diritto di avvalersi di un difensore | 73 |
|
12.4. |
Diritto di informare un terzo della privazione della libertà personale | 74 |
|
12.5. |
Diritto di comunicare con terzi | 74 |
|
12.6. |
Diritto di comunicare con le autorità consolari | 74 |
|
12.7. |
Diritti specifici dei minori | 74 |
|
12.8. |
Diritto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato | 74 |
|
12.9. |
Presunzione di innocenza e diritto di presenziare al processo | 75 |
| ALLEGATO I | 76 |
| — Decisione quadro sul mae, consolidamento non ufficiale () | 76 |
| ALLEGATO II | 93 |
| — MODELLO DI MAE () | 93 |
| ALLEGATO III | 98 |
| — orientamenti Sulla compilazione del modello di mandato d'arresto europeo (MAE) | 98 |
| ALLEGATO IV | 107 |
| — Lingue accettate dagli stati membri per la ricezione di un mae | 107 |
| ALLEGATO V | 109 |
| — Giurisprudenza della corte di giustizia relativa alla decisione quadro sul mae | 109 |
| ALLEGATO VI | 112 |
| — Giurisprudenza della corte di giustizia sul principio del ne bis in idem in materia penale | 112 |
| ALLEGATO VII | 113 |
| — Modello relativo alla decisione sul mae | 113 |
| ALLEGATO VIII | 115 |
| — Elenco degli stati membri il cui ordinamento può consentire la consegna per reati punibili con una pena inferiore alla soglia fissata all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro sul mae se il reato è accessorio al o ai reati principali indicati nel mae () | 115 |
| ALLEGATO IX | 116 |
| — Modello indicativo di comunicazione dei diritti per le persone arrestate sulla base di un mae | 116 |
| ALLEGATO X | 117 |
| — Modello per le richieste di informazioni sulle condizioni di detenzione | 117 |
| ALLEGATO XI | 119 |
| — Raccomandazione della commissione sui diritti procedurali di indagati e imputati sottoposti a custodia cautelare e sulle condizioni materiali di detenzione | 119 |
| ALLEGATO XII | 133 |
| — Comunicazione della commissione – orientamenti in materia di estradizione verso stati terzi | 133 |
Elenco delle abbreviazioni
|
Carta |
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea |
|
CAS |
Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen |
|
CdE |
Consiglio d'Europa |
|
MAE |
Mandato d'arresto europeo |
|
CEDU Corte EDU EFTA |
Convenzione europea dei diritti dell'uomo Corte europea dei diritti dell'uomo Associazione europea di libero scambio |
|
OEI |
Ordine europeo d'indagine |
|
RGE |
Rete giudiziaria europea |
|
OCE |
Ordinanza cautelare europea |
|
FRA |
Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali |
|
Decisione quadro sul MAE |
Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri |
|
SIRENE |
Informazioni complementari richieste agli ingressi nazionali |
|
SIS |
Sistema d'informazione Schengen |
|
TUE |
Trattato sull'Unione europea |
|
TFUE |
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea |
|
Clausola di esclusione di responsabilità Il presente manuale non è giuridicamente vincolante né esaustivo. Non ha effetti sul diritto dell'Unione vigente né sulle sue evoluzioni future. Non ha effetti neppure sull'interpretazione autentica del diritto dell'Unione da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea. |
EMISSIONE DI UN MANDATO DI ARRESTO EUROPEO
Fasi principali
(AG = autorità giudiziaria; SM = Stato membro)
ESECUZIONE DI UN MANDATO DI ARRESTO EUROPEO
Fasi principali
(AG = autorità giudiziaria)
PREFAZIONE
Il manuale europeo sull'emissione del mandato di arresto europeo ("MAE") è stato pubblicato per la prima volta dal Consiglio nel 2008 (1) e rivisto nel 2010 (2). Allo scadere del periodo transitorio di cinque anni previsto dal trattato di Lisbona per i cosiddetti strumenti giuridici dell'ex terzo pilastro (3), compresa la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (4) ("decisione quadro sul MAE"), la Commissione ha assunto il compito di aggiornare e rivedere il manuale. Il presente manuale è una versione rivista del manuale pubblicato dalla Commissione nel 2017 (5).
Il presente manuale tiene conto dell'esperienza acquisita nel corso degli ultimi 20 anni per quanto attiene all'applicazione del MAE nell'Unione. Dalla fine del periodo transitorio previsto dal trattato di Lisbona, il numero di sentenze della Corte di giustizia in tema di MAE è aumentato notevolmente. La presente revisione mira ad aggiornare il manuale, includendo nuove sentenze emesse fino al 31 luglio 2023 e affrontando alcuni problemi rilevati dagli operatori giudiziari, quali le condizioni di detenzione. Nella preparazione della presente versione aggiornata del manuale, la Commissione ha consultato numerosi soggetti interessati ed esperti, tra cui Eurojust, il segretariato della Rete giudiziaria europea ed esperti governativi e autorità giudiziarie degli Stati membri.
La revisione ha tenuto conto anche dei risultati del nono ciclo di valutazioni reciproche e delle raccomandazioni formulate nelle conclusioni del Consiglio "Il mandato d'arresto europeo e le procedure di estradizione - Sfide attuali e prospettive future" (6), della relazione del Servizio parlamentare europeo di ricerca (7), della relazione della Commissione europea sull'attuazione del MAE (8) e della risoluzione del Parlamento europeo sul MAE e sulle procedure di consegna tra Stati membri (9).
Il manuale è disponibile su Internet al seguente indirizzo: https://e-justice.europa.eu in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.
INTRODUZIONE
1. PRESENTAZIONE GENERALE DEL MANDATO D'ARRESTO EUROPEO (MAE)
1.1. Contesto del MAE
La decisione quadro sul MAE è stata adottata dal Consiglio il 13 giugno 2002 con l'obbligo, per gli Stati membri, di adottare le misure necessarie per conformarsi ad essa entro il 31 dicembre 2003. Dal 1° gennaio 2004 il nuovo regime di consegna ha sostituito, con qualche eccezione, gli accordi di estradizione. Per quanto riguarda la consegna tra Stati membri, sono state sostituite le disposizioni corrispondenti delle seguenti convenzioni:
|
(a) |
convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 (STE n. 024), il relativo protocollo addizionale del 15 ottobre 1975 (STE n. 086), il relativo secondo protocollo aggiuntivo del 17 marzo 1978 (STE n. 098) e la convenzione europea per la repressione del terrorismo del 27 gennaio 1977 (STE n. 090) per la parte concernente l'estradizione; |
|
(b) |
accordo tra gli Stati membri delle Comunità europee sulla semplificazione e la modernizzazione delle modalità di trasmissione delle domande di estradizione del 26 maggio 1989; |
|
(c) |
convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea del 10 marzo 1995 (10); |
|
(d) |
convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea del 27 settembre 1996 (11); |
|
(e) |
titolo III, capitolo 4 della convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (12). |
1.2. Definizione ed elementi principali del MAE
Il MAE è una decisione giudiziaria esecutiva nell'Unione emessa da uno Stato membro ed eseguita in un altro Stato membro in base al principio del reciproco riconoscimento.
Il MAE ha sostituito il tradizionale sistema di estradizione con un meccanismo più semplice e rapido per la consegna delle persone ricercate ai fini dell'esercizio dell'azione penale o dell'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà. Il MAE può essere emesso ai fini:
|
(a) |
dell'esercizio dell'azione penale in relazione a fatti puniti a norma della legislazione interna con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a 12 mesi (durante le fasi d'indagine, di istruzione e processuale, fino alla condanna definitiva) |
|
(b) |
di esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privativa della libertà della durata minima di quattro mesi. |
Le lettere a) e b) non sono cumulative.
Per semplificare le richieste e renderne più agevole il trattamento, esse sono trasmesse in modo uniforme mediante compilazione di un modello di MAE. In ogni caso è sempre necessaria la preventiva emissione, separatamente dal MAE (cfr. il punto 2.1.4), di una sentenza esecutiva nazionale o di un mandato di arresto nazionale o di una decisione giudiziaria simile.
Le autorità centrali, che in passato rivestivano un ruolo importante nel processo di estradizione, sono escluse dal processo decisionale nelle procedure relative ai MAE. Esse non possono sostituire tale autorità centrale per le autorità giudiziarie competenti (cfr. il punto 2.1.2) per quanto riguarda la decisione di emettere il MAE (13). Nondimeno, l'articolo 7 della decisione quadro sul MAE stabilisce che gli Stati membri possono designare autorità centrali per assistere e sostenere le autorità giudiziarie competenti, in particolare per la trasmissione e la ricezione dei MAE.
Negli Stati membri in cui è operativo il sistema d'informazione Schengen (SIS) (ossia tutti gli Stati membri (14)) gli uffici SIRENE nazionali svolgono un ruolo importante nel trattamento dei MAE quando nel SIS viene inserita una segnalazione corrispondente. Le norme e le procedure per la cooperazione tra gli Stati membri in materia di segnalazioni per l'arresto sulla base di un MAE sono indicate negli articoli da 24 a 31 del regolamento (UE) 2018/1862 (15) (il "regolamento SIS in materia di polizia"), nei capi 6 e 7 della decisione di esecuzione della Commissione che stabilisce norme dettagliate per i compiti degli uffici SIRENE (16) (il "manuale SIRENE – Polizia") e nella decisione di esecuzione della Commissione che stabilisce le norme tecniche necessarie per l'inserimento, l'aggiornamento, la cancellazione e la consultazione dei dati nel SIS (la "decisione di esecuzione della Commissione sull'inserimento dei dati nel SIS") (17). Per ulteriori spiegazioni sulla gestione delle segnalazioni SIS si rinvia al "manuale SIS" (18).
La decisione quadro sul MAE rispecchia la filosofia dell'integrazione in uno spazio giudiziario comune ed è il primo strumento giuridico che comporta una cooperazione tra gli Stati membri in materia penale basata sul principio del reciproco riconoscimento. La decisione dello Stato membro emittente deve essere riconosciuta senza ulteriori formalità ed esclusivamente sulla base di criteri giudiziari.
La consegna dei cittadini è un principio e una regola generale, con poche eccezioni, che riguardano l'esecuzione di pene privative della libertà nel paese di origine e si applicano allo stesso modo ai residenti. In pratica circa un quinto di tutte le consegne nell'Unione riguarda cittadini del paese interessato.
I motivi di non esecuzione in linea di massima sono limitati e sono elencati negli articoli 3, 4 e 4 bis della decisione quadro sul MAE. Non si procede alla verifica della doppia incriminazione, quale motivo di diniego dell'esecuzione e della consegna, in relazione all'elenco delle 32 categorie di reato contenuto nell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro sul MAE, quali definite dallo Stato membro emittente, se in questo Stato la durata massima della pena o della misura di sicurezza privative della libertà per tali reati è pari o superiore a tre anni.
La doppia incriminazione può invece essere applicata nel caso in cui l'autorità competente dello Stato membro emittente non consideri i reati in questione reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro sul MAE. La Corte di giustizia ha stabilito nella sentenza pronunciata nella causa C-289/15 Grundza (19) che, nel valutare la doppia incriminazione, l'autorità competente dello Stato membro di esecuzione deve verificare se gli elementi di fatto alla base del reato sarebbero di per sé, nell'ipotesi in cui si fossero verificati nello Stato membro di esecuzione, penalmente perseguibili anche nel territorio di quest'ultimo. Nella sentenza pronunciata nella causa C-168/21 Procureur général près la cour d'appel d'Angers (20), la Corte di giustizia ha confermato che la condizione della doppia incriminazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, e dell'articolo 4, punto 1, della decisione quadro sul MAE è soddisfatta nel caso in cui il MAE sia emesso ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà inflitta per fatti che integrano, nello Stato membro emittente, un reato che richiede che tali fatti ledano un interesse giuridico tutelato in tale Stato membro, anche quando la lesione di un corrispondente interesse giuridico non è un elemento costitutivo del reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione (cfr. il punto 5.3).
Il 28 marzo 2011 la decisione quadro sul MAE è stata modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio (21), che ha abrogato l'articolo 5, punto 1, e inserito un nuovo articolo, il 4 bis, relativo alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo (processo in absentia).
1.3. Modello di MAE
Il MAE è una decisione giudiziaria emessa con un modello riportato in un allegato della decisione quadro sul MAE. Il modello è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. Si deve utilizzare esclusivamente questo modello, senza modificarlo. Lo scopo del Consiglio era creare uno strumento di lavoro che le autorità giudiziarie emittenti potessero facilmente compilare e che le autorità giudiziarie dell'esecuzione potessero altrettanto facilmente riconoscere.
L'uso del modello consente di evitare traduzioni lunghe e costose e rende più accessibili le informazioni. Poiché il modello costituisce in linea di principio l'unica base dell'arresto e della successiva consegna del ricercato, deve essere compilato con particolare cura per evitare inutili richieste di informazioni complementari.
Il modello può essere compilato direttamente online usando lo strumento elettronico Compendio della RGE disponibile sul suo sito web (https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN_Compendium/EN/ff/EAW), oppure si può utilizzare un modello in formato Word scaricabile dalla sezione Biblioteca legale del sito web della RGE (https://www.ejn-crimjust.europa.eu; consultare Biblioteca legale ☐ quadro giuridico ☐ cooperazione giudiziaria dell'UE ☐ mandato di arresto europeo ☐ modelli MAE). Il modello è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'UE.
Il Compendio è altrettanto facile da utilizzare quanto il documento in formato Word, ma presenta numerose caratteristiche moderne e utili che ne facilitano l'uso da parte degli utenti, ad esempio:
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a) |
la possibilità di importare direttamente dallo strumento Atlante giudiziario della RGE i dati relativi all'autorità giudiziaria dell'esecuzione competente; |
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b) |
la disponibilità del modello nella o nelle lingue accettate dallo Stato membro di esecuzione; |
|
c) |
la possibilità di salvare e inviare il modello per posta elettronica. |
PARTE I: EMISSIONE DEL MAE
2. REQUISITI PER L'EMISSIONE DEL MAE
2.1. Campo d'applicazione del MAE
Un'autorità giudiziaria può emettere un MAE per due fini (articolo 1, paragrafo 1 della decisione quadro sul MAE):
|
a) |
esercizio di un'azione penale; o |
|
b) |
esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà. |
La lettera a) riguarda i procedimenti penali cui può essere sottoposto il ricercato (cfr. il punto 2.1.1).
La lettera b) riguarda le pene o le misure di sicurezza privative della libertà aventi efficacia esecutiva irrogate da un giudice per un reato (cfr. il punto 2.1.3). Il MAE non può essere emesso per tutti i reati, bensì soltanto per quelli di sufficiente gravità, come spiegato di seguito più in dettaglio.
Il MAE può essere emesso soltanto da un'autorità giudiziaria che corrisponda alla nozione di autorità giudiziaria ai sensi della decisione quadro (cfr. il punto 2.1.2) e solo dopo l'adozione di una decisione giudiziaria nazionale esecutiva (cfr. il punto 2.1.4). Tale decisione nazionale o la decisione di emettere il MAE devono soddisfare i requisiti della tutela giurisdizionale effettiva prima della consegna del ricercato da parte dello Stato membro di esecuzione (cfr. il punto 2.1.5). Le autorità giudiziarie emittenti devono valutare se, nel caso concreto, l'emissione di un MAE sia una misura proporzionata (cfr. il punto 2.4). Sono. inoltre invitate a considerare se il ricorso a una misura dell'UE meno coercitiva possa permettere di conseguire un risultato adeguato (cfr. il punto 2.5).
2.1.1. Esercizio di un'azione penale
Il MAE può essere emesso a fini dell'esercizio di un'azione penale relativa a fatti puniti dalla legislazione nazionale con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi (articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro sul MAE).
Tale durata si riferisce alla pena massima irrogabile per il reato prevista dalla legislazione nazionale dello Stato membro emittente. La pena massima prevista dalla legislazione dello Stato membro di esecuzione non è rilevante a questo proposito.
Ordinanza della Corte di giustizia nella causa C-463/15 PPU, Openbaar Ministerie / A (22)
"Gli articoli 2, paragrafo 4, e 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio (...) devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che la consegna sulla base di un mandato d'arresto europeo sia subordinata, nello Stato membro di esecuzione, non solo alla condizione che il fatto per il quale tale mandato d'arresto è stato emesso costituisca reato ai sensi della legge di tale Stato membro, ma anche alla condizione che esso sia punibile, ai sensi della stessa legge, con una pena privativa della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi".
"L'esercizio dell'azione penale" comprende anche la fase preprocessuale del procedimento penale. Lo scopo del MAE tuttavia non è il trasferimento di persone affinché siano semplicemente sentite in quanto indagate. A questo scopo si potrebbe ricorrere infatti ad altre misure, come l'ordine europeo d'indagine (OEI). Nel punto 2.5 sono sinteticamente presentate altre misure per la cooperazione giudiziaria.
2.1.2. Nozioni di autorità giudiziaria emittente e dell'esecuzione
A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro sul MAE per autorità giudiziaria emittente si intende l'autorità giudiziaria dello Stato membro emittente che, in base alla legge di detto Stato, è competente a emettere un mandato d'arresto europeo. Va notato inoltre che, in conformità dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2017/1939, il procuratore europeo delegato incaricato del caso emette o chiede all'autorità competente di detto Stato membro di emettere un mandato d'arresto europeo ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, qualora sia necessario procedere all'arresto e alla consegna di una persona che non si trova nello Stato membro (23).
Come rilevato dalla Corte di giustizia nelle sentenze pronunciate nella causa C-452/16 PPU Poltorak (24) e nella causa C-477/16 PPU Kovalkovas (25), dall'articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro sul MAE si ricava che il MAE è una "decisione giudiziaria" che deve essere emessa da una "autorità giudiziaria" ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della medesima decisione (26).
La Corte di giustizia ha stabilito che l'espressione "autorità giudiziaria" di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro sul MAE non si limita a designare i soli giudici o organi giurisdizionali di uno Stato membro, ma può ricomprendere, più in generale, le autorità che partecipano all'amministrazione della giustizia penale nell'ordinamento giuridico in questione, distinguendole dai ministeri o dai servizi di polizia rientranti nell'esecutivo.
Nella sentenza pronunciata nella causa C-509/18 PF (27), la Corte di giustizia ha pertanto stabilito che il procuratore generale di uno Stato membro che, pur essendo strutturalmente indipendente dal potere giudiziario, è competente ad esercitare l'azione penale e il cui status, in tale Stato membro, gli riconosce una garanzia di indipendenza dal potere esecutivo nell'ambito dell'emissione di un mandato d'arresto europeo può essere considerato "autorità giudiziaria emittente" ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro sul MAE.
La Corte di giustizia ha anche stabilito, nella sentenza pronunciata nelle cause riunite C-508/18 e C-82/19 PPU OG e PI (28), che le procure che dispongono della competenza, nell'ambito del procedimento penale, a esercitare un'azione penale nei confronti di una persona sospettata di aver commesso un reato devono essere considerate autorità che partecipano all'amministrazione della giustizia dello Stato membro interessato, ma si possono considerare "autorità giudiziarie emittenti" ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro sul MAE solo se non sono esposte al rischio di essere soggette, direttamente o indirettamente, a ordini o a istruzioni individuali da parte del potere esecutivo, quale un ministro della Giustizia, nell'ambito dell'adozione di una decisione relativa all'emissione di un MAE.
Secondo la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-489/19 NJ (29), la nozione di MAE di cui all'articolo 1, paragrafo 1, deve essere interpretata nel senso che rientrano in tale nozione i MAE emessi dalle procure di uno Stato membro, sebbene tali procure siano esposte al rischio di essere sottoposte, direttamente o indirettamente, a ordini o a istruzioni individuali da parte del potere esecutivo, come un ministro della Giustizia, nell'ambito dell'emissione di tali MAE, purché detti mandati d'arresto siano obbligatoriamente oggetto, per poter essere trasmessi da dette procure, di una convalida da parte di un tribunale che controlli in modo indipendente e obiettivo, avendo accesso all'intero fascicolo penale in cui sono inseriti eventuali ordini o istruzioni individuali del potere esecutivo, le condizioni di emissione nonché la proporzionalità di tali mandati d'arresto, adottando così una decisione autonoma che conferisce loro forma definitiva.
Nelle cause riunite C-566/19 PPU e C-626/19 PPU JR e YC (30), la Corte di giustizia ha confermato che rientrano nella nozione di "autorità giudiziaria emittente" i magistrati della procura di uno Stato membro, incaricati dell'azione pubblica e collocati sotto la direzione e il controllo dei loro superiori gerarchici, qualora il loro status conferisca loro una garanzia di indipendenza, in particolare rispetto al potere esecutivo, nell'ambito dell'emissione del MAE. Tale concetto è stato ribadito dalla Corte di giustizia nella causa C-813/19 PPU MN (31) .
Come rilevato dalla Corte di giustizia nella causa C-414/20 PPU MM (32), l'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro sul MAE deve essere interpretato nel senso che la qualità di "autorità giudiziaria emittente", ai sensi di tale disposizione, non è subordinata all'esistenza di un controllo giurisdizionale della decisione di emissione del mandato d'arresto europeo e della decisione nazionale sulla quale quest'ultimo si innesta. Dalla costante giurisprudenza della Corte di giustizia risulta pertanto che qualora il MAE sia emesso da un'autorità diversa da un organo giurisdizionale, l'esistenza di un controllo giurisdizionale non rappresenta una condizione affinché tale autorità possa essere qualificata come autorità giudiziaria emittente, poiché un controllo del genere non rientra nelle norme statutarie e organizzative della suddetta autorità, bensì riguarda la procedura di emissione del MAE (33).
Nelle cause riunite C-354/20 PPU e C-412/20 PPU L e P (34), la Corte ha stabilito altresì che carenze sistemiche o generalizzate riguardanti l'indipendenza del potere giudiziario dello Stato membro emittente, per quanto gravi esse siano, non consentono a un'autorità giudiziaria dell'esecuzione di ritenere che tutti gli organi giurisdizionali di tale Stato membro non rientrino nella nozione di "autorità giudiziaria emittente" ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro sul MAE.
Nella causa C-158/21 Puig Gordi e a. (35) la Corte di giustizia ha inoltre stabilito che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non può verificare se un MAE sia stato emesso da un'autorità giudiziaria che era competente a tal fine e rifiutare l'esecuzione di tale MAE qualora ritenga che così non sia nel caso di specie.
A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro sul MAE, per autorità giudiziaria dell'esecuzione si intende l'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione che, in base alla legge di detto Stato, è competente dell'esecuzione del mandato di arresto europeo.
Nella causa C-510/19 AZ (36) la Corte di giustizia ha confermato che la nozione di "autorità giudiziaria dell'esecuzione" ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro sul MAE deve essere interpretata allo stesso modo della nozione di "autorità giudiziaria emittente" ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della medesima decisione quadro.
Nella causa C-492/22 PPU CJ (37) , la Corte di giustizia ha chiarito che l'articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro sul MAE deve essere interpretato nel senso che la decisione di rinviare la consegna costituisce una decisione sull'esecuzione di un MAE la quale, in forza dell'articolo 6, paragrafo 2, di tale decisione quadro, deve essere adottata dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione.
Nella causa C-804/21 PPU C e CD (38), la Corte di giustizia ha chiarito ulteriormente che l'intervento dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione al fine di valutare la sussistenza di una causa di forza maggiore nonché, se del caso, di fissare una nuova data per la consegna, non può essere affidato ad un servizio di polizia dello Stato membro dell'esecuzione. La constatazione di una causa di forza maggiore da parte dei servizi di polizia dello Stato membro dell'esecuzione, seguita dalla fissazione di una nuova data per la consegna, senza l'intervento dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione, infatti non soddisfa i requisiti formali previsti dall'articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, indipendentemente dalla realtà sostanziale di tale causa di forza maggiore. Ne consegue che, in tali circostanze, i termini previsti dall'articolo 23, paragrafi da 2 a 4, della decisione quadro non possono essere validamente prorogati in applicazione del paragrafo 3 di detto articolo.
2.1.3. Esecuzione di una pena o una misura di sicurezza
Il MAE può essere emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza di durata non inferiore a quattro mesi (articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro sul MAE). Tuttavia, nelle situazioni in cui resta da scontare solo una piccola parte della pena le autorità giudiziarie competenti sono tenute a valutare se l'emissione di un MAE sia una misura proporzionata (cfr. il punto 2.4).
Le norme nazionali in materia di liberazione anticipata o condizionale, sospensione condizionale, o altre norme simili che abbreviano il periodo di detenzione effettiva, che possono essere applicate dopo la consegna allo Stato membro emittente non sono rilevanti ai fini del calcolo del periodo minimo di quattro mesi.
Non esiste alcun collegamento tra la durata della pena effettiva e quella della pena potenziale. Ciò significa che, qualora una persona sia già stata condannata a una pena detentiva cumulativa per reati multipli e la durata di tale pena sia pari o superiore a quattro mesi, il MAE può essere emesso indipendentemente dalla pena massima irrogabile per ogni singolo reato.
Qualora sia noto che la persona risiede in un altro Stato membro, si consiglia alle autorità competenti dello Stato membro emittente di valutare, in alternativa all'emissione di un MAE, la possibilità di trasferire nello Stato membro di residenza la pena da scontare, tenendo conto dei legami sociali della persona e delle sue opportunità di migliore reinserimento in quello Stato membro, nonché di altri requisiti ai sensi della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea (39) (cfr. il punto 2.5.2).
2.1.4. Requisito dell'esistenza di una decisione giudiziaria esecutiva
Prima di emettere un MAE le autorità giudiziarie emittenti devono sempre accertarsi che sussista una decisione giudiziaria nazionale esecutiva. La natura di tale decisione dipende dal fine per cui è emesso il MAE.
Se il MAE è emesso ai fini dell'esercizio dell'azione penale, prima della sua emissione deve essere stato emesso dalle autorità giudiziarie competenti dello Stato membro emittente un mandato di arresto nazionale o qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza (articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro sul MAE). La Corte di giustizia ha confermato nella sentenza pronunciata nella causa C-241/15 Bob-Dogi (40) che il mandato di arresto nazionale o l'analoga decisione giudiziaria sono provvedimenti distinti dal MAE.
Come osserva la Corte di giustizia nella causa C-241/15 Bob-Dogi, il sistema del MAE comporta una tutela su due livelli dei diritti in materia procedurale e dei diritti fondamentali di cui deve beneficiare il ricercato, ossia la tutela giudiziaria prevista al primo livello, in sede di adozione di una decisione giudiziaria nazionale, come un mandato d'arresto nazionale, e la tutela che deve essere garantita al secondo livello, in sede di emissione del MAE. Questi due livelli di tutela giudiziaria in linea di principio non sarebbero garantiti nel caso in cui, prima dell'emissione di un MAE, le autorità giudiziarie nazionali non avessero adottato alcuna decisione giudiziaria nazionale sulla quale si innesti il mandato d'arresto europeo.
L'espressione "decisione giudiziaria" (che è distinta dal MAE) ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro sul MAE, è stata ulteriormente chiarita dalla Corte di giustizia nella sentenza pronunciata nella causa C-453/16 PPU Özçelik (41), in cui concludeva che la convalida da parte del pubblico ministero di un mandato d'arresto nazionale precedentemente emesso da un servizio di polizia e su cui si fonda il MAE costituisce una "decisione giudiziaria".
Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-453/16 PPU, Özçelik
"L'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio (...) deve essere interpretato nel senso che costituisce una "decisione giudiziaria", ai sensi di tale disposizione, una convalida, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, da parte del pubblico ministero, di un mandato d'arresto nazionale precedentemente emesso, ai fini di azioni penali, da un servizio di polizia."
Nella sentenza pronunciata nella causa C-414/20 MM (42), la Corte di giustizia ha ulteriormente specificato il significato da attribuire alla nozione di "mandato di arresto [nazionale] o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza":
"[Un] atto nazionale che serve da fondamento per un mandato d'arresto europeo, quand'anche non sia designato con la denominazione di "mandato d'arresto nazionale" dalla legislazione dello Stato membro emittente, deve produrre effetti giuridici equivalenti, vale a dire quelli di un ordine di ricerca e di arresto della persona sottoposta a procedimento penale. Tale nozione comprende quindi non già tutti gli atti che determinano l'avvio di un procedimento penale nei confronti di una persona, bensì soltanto quelli che sono destinati a consentire, con una misura coercitiva giudiziaria, l'arresto di tale persona ai fini della sua presentazione dinanzi a un giudice in vista del compimento degli atti del procedimento penale".
Nella fattispecie, la Corte di giustizia ha stabilito che spetta al giudice dello Stato membro emittente decidere, conformemente al suo diritto nazionale, quali conseguenze l'assenza di un mandato d'arresto nazionale, quale fondamento giuridico del MAE, possa produrre sulla decisione di mantenere o meno in custodia cautelare la persona già consegnata.
Se il MAE è emesso per l'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà, è richiesta l'esistenza di una sentenza nazionale esecutiva. Negli ordinamenti giuridici di alcuni Stati membri un MAE per l'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà può essere emesso anche se la condanna non è definitiva ed è ancora suscettibile di riesame giudiziario. Negli ordinamenti giuridici di altri Stati membri, invece, questo tipo di MAE può essere emesso soltanto in presenza di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà definitive. Si raccomanda che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione riconosca, ai fini dell'esecuzione del MAE, la qualificazione dell'autorità giudiziaria emittente, anche se a questo proposito tale qualificazione non trova corrispondenze nel suo ordinamento giuridico.
L'esistenza di una decisione giudiziaria nazionale o di un mandato d'arresto nazionale deve essere indicata nel modello di MAE al momento della sua emissione (articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro sul MAE e cfr. il punto 3.2). Non è necessario accludere al MAE la decisione o il mandato.
Nella causa C-488/19 JR (43), la Corte di giustizia ha specificato che un MAE può essere emesso sulla base di una decisione giudiziaria dello Stato membro emittente che ordini l'esecuzione, in tale Stato membro, di una pena inflitta da un giudice di uno Stato terzo qualora, in applicazione di un accordo bilaterale tra tali Stati, la sentenza in questione sia stata riconosciuta con decisione di un giudice dello Stato membro emittente. L'emissione del MAE tuttavia è soggetta a due condizioni: i) che la persona ricercata sia stata condannata a una pena privativa della libertà di durata non inferiore a quattro mesi; e ii) che il procedimento che ha portato alla pronuncia, nello Stato terzo, della sentenza successivamente riconosciuta nello Stato membro emittente abbia rispettato i diritti fondamentali, in particolare gli obblighi derivanti dagli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("la Carta").
2.1.5. Requisito di garantire una tutela giurisdizionale effettiva
Nella sentenza pronunciata nella causa C-241/15 Bob-Dogi (44), la Corte di giustizia ha confermato che il sistema del MAE comporta una tutela su due livelli dei diritti in materia procedurale e dei diritti fondamentali, in particolare alla luce dell'articolo 47 della Carta, di cui deve beneficiare la persona ricercata (cfr. il punto 2.1.4), in quanto alla tutela giudiziaria prevista al primo livello, nell'ambito dell'adozione di una decisione giudiziaria nazionale, come un mandato d'arresto nazionale, si aggiunge quella che deve essere garantita al secondo livello, in sede di emissione del MAE.
Nelle sentenze pronunciate nelle cause riunite C-508/18 e C-82/19 PPU OG e PI (45) e nella causa C-509/18 PF (46) la Corte di giustizia ha affermato che dovrebbe essere adottata una decisione conforme ai requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva, quanto meno a uno dei due livelli di tale tutela. La Corte di giustizia ha stabilito che quando il diritto dello Stato membro emittente attribuisce la competenza a emettere un MAE a un'autorità che, pur partecipando all'amministrazione della giustizia di tale Stato membro, non è essa stessa un organo giurisdizionale, la decisione di emettere detto mandato d'arresto e, in particolare, la proporzionalità di una decisione siffatta devono poter formare oggetto, in detto Stato membro, di un ricorso giurisdizionale che soddisfi pienamente i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva.
Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia risulta che la persona oggetto di un MAE ai fini dell'esercizio di un'azione penale deve poter beneficiare di una tutela giurisdizionale effettiva prima della sua consegna allo Stato membro emittente, quanto meno a uno dei due livelli di tutela richiesti da detta giurisprudenza.
Nelle sentenze pronunciate nelle cause riunite C-566/19 PPU e C-626/19 PPU JR e YC (47) e nella causa C-625/19 PPU XD (48), la Corte di giustizia ha dichiarato che l'esistenza, nell'ordinamento giuridico dello Stato membro emittente, di norme procedurali secondo cui la proporzionalità della decisione del pubblico ministero di emettere un MAE può essere oggetto di un controllo giurisdizionale precedente o quasi contemporaneo all'emissione del MAE, e in ogni caso dopo quest'ultima risponde all'esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva. Nelle cause che hanno dato luogo a tali sentenze, questa affermazione derivava dall'esistenza di una serie di disposizioni procedurali che garantivano l'intervento di un giudice sin dall'emissione di un mandato d'arresto nazionale nei confronti della persona ricercata e, pertanto, prima della consegna di quest'ultima.
Nella causa C-625/19 PPU XD [ (49)], la Corte di giustizia ha dichiarato che spetta agli Stati membri provvedere affinché i loro ordinamenti giuridici garantiscano in modo effettivo il livello di tutela giurisdizionale richiesto dalla decisione quadro sul MAE, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte, mediante mezzi di ricorso da essi attuati e che possono differire da un sistema all'altro. In particolare, l'istituzione di un diritto di ricorso distinto contro la decisione di emettere un MAE adottata da un'autorità giudiziaria diversa da un organo giurisdizionale costituisce solo una possibilità al riguardo.
Nella causa C-414/20 MM (50) la Corte di giustizia ha chiarito tuttavia che, sebbene, conformemente all'autonomia procedurale di cui godono le autorità nazionali, la decisione quadro sul MAE lasci a queste ultime un ampio potere discrezionale quanto alle concrete modalità di conseguimento degli obiettivi da essa perseguiti, in particolare per quanto attiene alla possibilità di prevedere un ricorso di una determinata natura contro le decisioni sul MAE, resta il fatto che gli Stati membri devono fare in modo di non frustrare le esigenze derivanti da detta decisione quadro, in particolare per quanto riguarda la tutela giurisdizionale sottesa a quest'ultima. Di conseguenza, qualora il diritto processuale dello Stato membro emittente non preveda mezzi di ricorso distinti che consentano di far controllare da un giudice le condizioni per l'emissione del MAE nonché la sua proporzionalità, né prima o in concomitanza con la sua adozione né successivamente, la decisione quadro sul MAE, letta alla luce del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, garantito dall'articolo 47 della Carta, deve essere interpretata nel senso che un giudice chiamato a statuire in una fase del procedimento penale successiva alla consegna della persona ricercata deve poter controllare, in via incidentale, le condizioni per l'emissione di tale mandato qualora la validità di quest'ultimo sia contestata dinanzi ad esso.
Nella causa C-648/20 PI (51), la Corte di giustizia ha statuito che l'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro sul MAE, letto alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della giurisprudenza della Corte, dev'essere interpretato nel senso che i requisiti inerenti alla tutela giurisdizionale effettiva di cui deve beneficiare una persona oggetto di un MAE finalizzato all'esercizio di un'azione penale non sono soddisfatti qualora tanto il mandato d'arresto europeo quanto la decisione giudiziaria sulla quale esso si innesta siano emessi da un pubblico ministero qualificabile come "autorità giudiziaria emittente" ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro sul MAE, ma non possano essere oggetto di un controllo giurisdizionale nello Stato membro emittente prima della consegna della persona ricercata ad opera dello Stato membro di esecuzione.
L'esistenza di un controllo giurisdizionale sulla decisione di un pubblico ministero di emettere un MAE, che intervenga solo dopo la consegna della persona ricercata, non soddisfa l'obbligo gravante sullo Stato membro emittente di attuare norme procedurali che consentano a un giudice di operare, prima di tale consegna, un controllo sulla legittimità del mandato d'arresto nazionale adottato da un pubblico ministero, o del MAE.
Qualora il MAE sia emesso ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà, la Corte di giustizia ha stabilito nella causa C-627/19 PPU ZB (52) che tale mandato trae origine, come consta dall'articolo 8, paragrafo 1, lettere c) e f), della decisione quadro sul MAE, da una sentenza esecutiva che dispone una pena privativa della libertà nei confronti dell'interessato, in forza della quale la presunzione di innocenza di cui gode tale persona è confutata in occasione di un procedimento giurisdizionale che deve essere conforme ai requisiti derivanti dall'articolo 47 della Carta. In una situazione del genere, il controllo giurisdizionale a cui fanno riferimento le sentenze OG e PI (53), e che risponde alla necessità di garantire una tutela giurisdizionale effettiva alla persona ricercata sulla base di un MAE emesso ai fini dell'esecuzione di una pena, è realizzato mediante la sentenza esecutiva. Peraltro, quando un MAE è emesso ai fini dell'esecuzione di una pena, la sua proporzionalità risulta dalla condanna pronunciata, la quale, come emerge dall'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro sul MAE, deve consistere in una pena o in una misura di sicurezza di durata non inferiore a quattro mesi.
2.2. Elenco dei 32 reati che danno luogo a consegna senza valutazione della doppia incriminazione
Prima di emettere un MAE l'autorità giudiziaria competente dovrebbe accertare se uno o più dei reati in questione appartengono a una delle 32 categorie di reati non soggette alla valutazione della doppia incriminazione. L'elenco dei reati è riportato sia nell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro sul MAE, sia nel modello di MAE, dove si devono selezionare, apponendo un segno di spunta, i reati compresi nell'elenco.
Al riguardo è determinante la legislazione dello Stato membro emittente, come confermato nella sentenza pronunciata nella causa C-303/05 Advocaten voor de Wereld (54), in cui la Corte di giustizia ha sostenuto che l'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro sul MAE non è incompatibile con il principio di legalità dei reati e delle pene e non viola il principio di uguaglianza e non discriminazione.
L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può verificare la doppia incriminazione soltanto in relazione ai reati non compresi nell'elenco dei 32 reati (cfr. anche il punto 5.3).
2.3. Reati accessori
La convenzione europea di estradizione del 1957 contiene una disposizione sui reati accessori:
"Articolo 2
Reati motivanti l'estradizione
1. Danno luogo all'estradizione i fatti che le leggi della Parte richiedente e della Parte richiesta puniscono con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà di un massimo di almeno un anno o con una pena più severa. Quando la condanna a una pena è stata pronunciata o una misura di sicurezza è stata inflitta sul territorio della Parte richiedente, la sanzione presa deve essere di almeno quattro mesi.
2. Se la domanda di estradizione concerne più fatti distinti puniti ciascuno dalla legge della Parte richiedente e della Parte richiesta con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà, ma di cui taluni non adempiono la condizione sulla quota della pena, la Parte richiesta avrà la facoltà di accordare l'estradizione anche per questi ultimi".
La decisione quadro sul MAE non contiene una disposizione analoga. Essa non disciplina le consegne per i reati puniti con sanzioni inferiori alla soglia di cui all'articolo 2, paragrafo 1, qualora essi siano accessori ai reati principali puniti con una pena conforme a tale soglia. In pratica, alcuni Stati membri hanno deciso di consentire la consegna in questi casi, mentre altri no.
L'allegato VIII contiene l'elenco degli Stati membri il cui ordinamento giuridico prevede la possibilità di consegnare persone ricercate per reati accessori.
L'autorità giudiziaria emittente può includere questi reati accessori nel modello di MAE al fine di ottenere l'assenso dello Stato membro di esecuzione per perseguirli. Il MAE tuttavia deve sempre essere emesso per almeno un reato che soddisfa il requisito della soglia di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro sul MAE.
Se lo Stato membro di esecuzione non effettua la consegna per i reati accessori, la regola della specialità (articolo 27 della decisione quadro sul MAE) potrebbe impedire allo Stato membro emittente di perseguire tali reati (cfr. il punto 2.6).
2.4. Proporzionalità
Un MAE dovrebbe sempre essere proporzionato allo scopo perseguito. Anche se le circostanze del caso rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro sul MAE, la Corte di giustizia ha statuito nelle cause riunite C-508/18 e C-82/19 PPU OG e PI (55), nonché nella causa C-414/20 MM (56) che le autorità giudiziarie emittenti devono esaminare, tenuto conto delle peculiarità di ciascun caso di specie e di tutti gli elementi a carico e a discarico, se l'emissione del MAE sia proporzionata (cfr. anche il punto 2.1.5).
Nella causa C-627/19 PPU ZB (57) la Corte di giustizia ha stabilito che, quando un MAE è emesso ai fini dell'esecuzione di una pena, la sua proporzionalità risulta dalla condanna pronunciata, la quale (come emerge dall'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro sul MAE) deve consistere in una pena o in una misura di sicurezza privative della libertà di durata non inferiore a quattro mesi.
Considerate le gravi conseguenze dell'esecuzione di un MAE sulla libertà del ricercato e le restrizioni alla sua libertà di movimento, prima di decidere di emettere un MAE le autorità giudiziarie emittenti dovranno valutare una pluralità di fattori al fine di determinare se l'emissione del MAE sia giustificata.
In particolare potrebbero tenere conto dei fattori seguenti:
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a) |
la gravità del reato (ad esempio il danno o il pericolo causati); |
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b) |
la pena che sarà probabilmente irrogata qualora il ricercato sia giudicato colpevole del reato di cui è accusato (ad esempio l'eventuale applicazione di una pena privativa della libertà); |
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c) |
la probabilità dell'assoggettamento a custodia della persona nello Stato membro emittente dopo la consegna; |
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d) |
gli interessi delle vittime del reato. |
Le autorità giudiziarie emittenti dovrebbero considerare altresì la possibilità di ricorrere ad altre misure per la cooperazione giudiziaria invece che all'emissione di un MAE. Altri strumenti giuridici dell'Unione per la cooperazione giudiziaria in materia penale prevedono altre misure che, in molte situazioni, sono efficaci ma meno coercitive (cfr. il punto 2.5).
In termini più generali, effettuare una verifica della proporzionalità prima dell'emissione di un MAE può rafforzare la fiducia reciproca tra le autorità competenti degli Stati membri e contribuisce quindi significativamente al funzionamento efficace del MAE in tutta l'Unione.
2.5. Altre misure disponibili nell'ambito degli strumenti giuridici dell'Unione per la cooperazione giudiziaria in materia penale
Si consiglia alle autorità giudiziarie emittenti di prendere in debita considerazione altre misure possibili prima di decidere di emettere un MAE.
Gli strumenti giuridici dell'Unione per la cooperazione giudiziaria in materia penale prevedono varie misure basate sul principio del reciproco riconoscimento, che integrano il MAE e che, in talune situazioni, potrebbero essere più appropriate del MAE. Tali misure comprendono in particolare:
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a) |
l'ordine europeo d'indagine; |
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b) |
il trasferimento di detenuti; |
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c) |
il trasferimento di decisioni di sospensione condizionale e sanzioni sostitutive; |
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d) |
l'ordinanza cautelare europea; |
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e) |
l'esecuzione di sanzioni pecuniarie. |
L'ambito di applicazione di queste misure è spiegato sinteticamente nei punti da 2.5.1 a 2.5.5. Inoltre le autorità competenti possono tenere conto delle possibilità offerte da altre misure internazionali, ad esempio la convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento dei procedimenti penali del 15 maggio 1972 (STE n. 073) come spiegato sinteticamente al punto 2.5.6.
Per maggiori informazioni sull'applicazione pratica degli strumenti giuridici dell'Unione per la cooperazione giudiziaria in materia penale si rimanda al sito della RGE: www.ejn-crimjust.europa.eu.
La sezione Biblioteca legale sul sito web della RGE contiene esaurienti informazioni pratiche su ciascuno strumento giuridico, compresi i testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, atti di modifica, stato di attuazione, modelli in formato Word, notifiche, dichiarazioni, relazioni, manuali e altre informazioni pratiche. Per accedere facilmente agli strumenti giuridici dell'Unione per la cooperazione giudiziaria in materia penale e al loro stato di esecuzione negli Stati membri si possono utilizzare i punti di entrata specifici (collegamenti rapidi) sulla pagina iniziale del sito web della RGE.
In particolare, nella fase preprocessuale del procedimento penale potrebbero essere prese in considerazione le misure seguenti:
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a) |
inserimento nel SIS di una segnalazione ai fini di un controllo discreto, ossia la raccolta discreta del maggior numero di informazioni possibili concernenti l'ubicazione del sospetto, il luogo, l'ora e il motivo del controllo, l'itinerario e la destinazione del viaggio, eventuali complici e beni (le segnalazioni ai fini del controllo discreto possono essere emesse secondo le disposizioni dell'articolo 36 del regolamento SIS in materia di polizia ed eseguite in linea con l'articolo 37 del regolamento SIS in materia di polizia (58)); |
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b) |
emissione di un ordine europeo d'indagine (OEI) per l'audizione di un indagato mediante collegamento video in un altro Stato membro; |
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c) |
emissione di un ordine europeo d'indagine (OEI) per l'audizione di un indagato in un altro Stato membro da parte delle autorità competenti di tale Stato membro; |
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d) |
emissione di un'ordinanza cautelare europea (OCE) per una misura cautelare non privativa della libertà concernente l'indagato, che deve essere eseguita dallo Stato membro di residenza dell'indagato nella fase preprocessuale; |
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e) |
inserimento nel SIS di una segnalazione per comunicare il luogo di residenza o domicilio di una persona (cfr. articolo 34 del regolamento SIS in materia di polizia (59)). Tali segnalazioni si differenziano dalle segnalazioni per l'arresto descritte al punto 3.3.1 e dovrebbero essere emesse solo in situazioni in cui l'emissione di un MAE e di una segnalazione per l'arresto nel SIS sia sproporzionata o impossibile. Non appena informata del luogo di residenza o domicilio, l'autorità giudiziaria emittente deve cancellare la segnalazione dal SIS (cfr. l'articolo 55, paragrafo 3, del regolamento SIS in materia di polizia) e adottare le necessarie misure successive (come convocare l'indagato dinanzi a un'autorità competente per il procedimento penale). L'adozione di tali misure successive tuttavia non è l'obiettivo di questo tipo di segnalazione SIS; |
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f) |
convocazione, dinanzi all'autorità competente per il procedimento penale nello Stato membro emittente, di un indagato localizzato nello Stato membro di esecuzione; |
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g) |
invito a partecipare volontariamente al procedimento penale. |
In particolare, nella fase postprocessuale, dopo che è stata disposta la condanna a una pena, potrebbero essere prese in considerazione le seguenti misure:
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a) |
trasferimento di una pena privativa della libertà nello Stato membro di residenza della persona condannata affinché tale pena sia eseguita in detto Stato membro; |
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b) |
trasferimento di una pena sostitutiva (ad esempio un lavoro o una prestazione socialmente utile) o di un'ordinanza di sospensione condizionale nello Stato membro di residenza della persona condannata affinché tale pena o ordinanza sia eseguita in detto Stato membro. |
2.5.1. Ordine europeo d'indagine (OEI)
Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (60)
L'OEI può essere utilizzato per ottenere prove da un altro Stato membro. Esso comprende qualsiasi atto d'indagine, ad eccezione della costituzione di squadre investigative comuni, e ha lo scopo di consentire agli Stati membri di chiedere a un altro Stato membro di eseguire atti d'indagine o di acquisire prove già in possesso dell'autorità dell'esecuzione sulla base del reciproco riconoscimento. Gli OEI concernenti atti d'indagine non esistenti o non disponibili nello Stato membro di esecuzione possono nondimeno essere eseguiti mediante un atto d'indagine alternativo.
L'OEI sostituisce la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (61) e le varie disposizioni giuridiche precedentemente vigenti in materia. L'integrazione delle misure esistenti in un unico strumento nuovo ha lo scopo di rendere più veloce ed efficiente la cooperazione giudiziaria. L'OEI può essere utilizzato nei procedimenti penali, compresi quelli istruiti da autorità amministrative e convalidati dalle autorità giudiziarie qualora sussistano aspetti penalmente rilevanti. In tale contesto, è opportuno rilevare che nella causa C-584/19 A e a. (62) la Corte ha chiarito che l'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 2, lettera c), della direttiva 2014/41/UE devono essere interpretati nel senso che rientra nelle nozioni di "autorità giudiziaria" e di "autorità di emissione", ai sensi delle disposizioni sopra citate, il pubblico ministero di uno Stato membro o, più in generale, la procura di uno Stato membro, indipendentemente dal rapporto di subordinazione legale che potrebbe esistere tra tale pubblico ministero o tale procura e il potere esecutivo di tale Stato membro, e dall'esposizione di detto pubblico ministero o di detta procura al rischio di essere soggetti, direttamente o indirettamente, ad ordini o istruzioni individuali da parte del predetto potere, nell'ambito dell'adozione di un OEI.
Gli Stati membri devono decidere in merito al riconoscimento o all'esecuzione di un OEI entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso da parte della competente autorità dell'esecuzione ed eseguire l'atto di indagine entro 90 giorni dall'adozione della decisione.
In talune situazioni può essere emesso un OEI per l'audizione di un indagato mediante collegamento video al fine di valutare se emettere un MAE per l'esercizio dell'azione penale contro tale persona.
Esempio 1 Pierre si è trasferito di recente dallo Stato membro A allo Stato membro B. Sussistono prove secondo cui sarebbe stato complice in un grave reato commesso nello Stato A; tuttavia, le autorità di questo Stato hanno l'esigenza di ascoltarlo prima di poter decidere se avviare un'azione penale nei suoi confronti. L'autorità giudiziaria dello Stato A può emettere un OEI per ascoltare Pierre mediante collegamento video nello Stato B.
Esempio 2 In alternativa, nelle circostanze dell'esempio 1 l'autorità giudiziaria dello Stato A potrebbe emettere un OEI per chiedere alle competenti autorità dello Stato B di ascoltare Pierre e di redigere una trascrizione dell'audizione.
2.5.2. Trasferimento di detenuti
Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea (63)
La decisione quadro 2008/909 istituisce un sistema per il trasferimento di detenuti condannati verso lo Stato membro di cui sono cittadini o in cui hanno la residenza abituale ovvero verso un altro Stato membro con cui hanno stretti legami. La decisione quadro 2008/909/GAI si applica anche qualora la persona condannata si trovi già in tale Stato membro. Il consenso della persona condannata al proprio trasferimento non è più un requisito indispensabile in tutti i casi. Per gli Stati membri questa decisione quadro ha sostituito la convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983 (STE n. 112) e il relativo protocollo aggiuntivo del 18 dicembre 1997 (STE n. 167).
In talune situazioni, invece di emettere un MAE affinché il condannato sia consegnato e sconti la pena nello Stato membro in cui è stata pronunciata la condanna, si potrebbe applicare la decisione quadro 2008/909/GAI per dare esecuzione alla pena nel luogo in cui il condannato risiede e dove potrebbe avere migliori opportunità di reinserimento.
La decisione quadro 2008/909/GAI contiene anche, all'articolo 25, una disposizione specifica riguardante l'esecuzione di pene privative della libertà nello Stato membro di esecuzione nei casi di cui all'articolo 4, punto 6, e all'articolo 5, punto 3, della decisione quadro sul MAE (cfr. i punti 5.5.2 e 5.9.2 sul collegamento tra le due decisioni quadro). Laddove trovi applicazione l'articolo 4, punto 6, o l'articolo 5, punto 3, della decisione quadro sul MAE, si deve applicare anche la decisione quadro 2008/909/GAI per il trasferimento della pena nello Stato membro dove è eseguita.
Esempio 1
Jerzy è un cittadino dello Stato membro B, dove vive abitualmente. Durante la sua visita nello Stato membro A commette un reato e viene condannato in tale Stato a una pena detentiva di due anni.
Le autorità dello Stato A possono trasferire l'esecuzione della pena nello Stato B senza il consenso di Jerzy, qualora tale trasferimento migliori le sue opportunità di reinserimento e siano soddisfatte le altre condizioni della decisione quadro 2008/909/GAI.
Esempio 2
Gustav è cittadino dello Stato membro B ma risiede nello Stato membro A, dove ha un lavoro stabile e dove risiede anche la sua famiglia. Nello Stato membro B viene condannato per reati fiscali a una pena privativa della libertà. Invece di emettere un MAE per l'esecuzione della pena, le autorità dello Stato membro В possono trasferire l'esecuzione della pena privativa della libertà nello Stato membro A, se quest'ultimo acconsente alla trasmissione della sentenza.
2.5.3. Ordinanza cautelare europea (OCE)
Decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare (64)
La decisione quadro 2009/829/GAI ha introdotto la possibilità di trasferire una misura cautelare non privativa della libertà dallo Stato membro in cui una persona non residente è indagata per un reato allo Stato membro dove tale persona è residente. In tal modo l'indagato può essere sottoposto a una misura cautelare nel suo ambiente abituale fino allo svolgimento del processo nell'altro Stato membro. L'ordinanza cautelare europea ("OCE") può essere utilizzata in riferimento a tutte le misure cautelari preprocessuali non detentive (come restrizioni di viaggio e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria).
Spetta allo Stato membro che esercita l'azione penale decidere se emettere un'ordinanza per il trasferimento di misure cautelari. I tipi di misure cautelari ammissibili sono indicati nella decisione quadro 2009/829/GAI e nelle successive dichiarazioni dei singoli Stati membri (65). Il trasferimento di una misura cautelare richiede il consenso della persona sottoposta alla misura stessa.
Esempio Sonia, che vive e lavora nello Stato membro B, si trova temporaneamente nello Stato membro A, dove è indagata per frode. L'autorità giudiziaria dello Stato membro A sa dove Sonia risiede nello Stato membro B e considera basso il rischio che Sonia si sottragga al processo. Invece di sottoporla a custodia preventiva in attesa di processo nello Stato membro A, l'autorità giudiziaria di tale Stato può emettere un'ordinanza che obbliga Sonia a presentarsi periodicamente all'autorità di polizia dello Stato membro B. Per consentire a Sonia di tornare e restare nello Stato membro B fino allo svolgimento del processo nello Stato membro A, la competente autorità dello Stato membro A può emettere, con il consenso di Sonia, un'OCE per far riconoscere e applicare nello Stato membro B l'obbligo di presentazione all'autorità di polizia.
2.5.4. Trasferimento di decisioni di sospensione condizionale e sanzioni sostitutive
Decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive (66)
La decisione quadro 2008/947/GAI introduce l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni sostitutive di pene detentive e misure che facilitano la liberazione anticipata (67). Essa riguarda la fase postprocessuale.
La decisione quadro prevede che la decisione di sospensione condizionale o altra sanzione sostitutiva possa essere eseguita in uno Stato membro diverso da quello in cui la persona è stata condannata, previo consenso della persona stessa.
Esempio Anna è cittadina dello Stato membro A ma si trova in vacanza nello Stato membro B, dove viene processata per un reato e condannata a svolgere un lavoro socialmente utile in sostituzione di una pena privativa della libertà. Anna può tornare nello Stato membro A, le cui autorità sono in tal caso tenute a riconoscere la pena inflittale del lavoro socialmente utile e a vigilare sul suo adempimento da parte di Anna nello Stato membro A.
2.5.5. Sanzioni pecuniarie
Decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (68)
La decisione quadro 2005/214/GAI applica il principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie irrogate da autorità giudiziarie o amministrative. Ha lo scopo di facilitare l'esecuzione di tali pene in uno Stato membro diverso da quello in cui esse sono state irrogate. La decisione consente a un'autorità giudiziaria o amministrativa di trasferire una sanzione pecuniaria direttamente a un'autorità di un altro Stato membro e di farla riconoscere ed eseguire senza ulteriori formalità.
L'ambito di applicazione della decisione quadro 2005/214/GAI comprende tutti i reati (articolo 1, lettera a), punti i) e ii)) e anche "infrazioni a regolamenti", a condizione che sia possibile ricorrere a "un'autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale" (69).
La procedura si applica in situazioni transfrontaliere quando in uno Stato membro è imposta una sanzione pecuniaria che si prevede sia eseguita nello Stato membro in cui il reo risiede o possiede beni o redditi.
Negli ordinamenti di alcuni Stati membri una sanzione pecuniaria non pagata può essere convertita in una pena privativa della libertà. In tali situazioni si può emettere un MAE per l'esecuzione della pena privativa della libertà. Si consiglia, laddove possibile, di prendere in considerazione il ricorso alla decisione quadro 2005/214/GAI quale strumento per l'esecuzione del pagamento, prima di convertire la sanzione pecuniaria in una pena privativa della libertà, evitando così di dover emettere un MAE.
2.5.6. Trasferimento di procedimenti penali
Nei casi pertinenti si consiglia di valutare l'opportunità di trasferire il procedimento penale nello Stato membro di residenza dell'indagato. La base giuridica per tali trasferimenti è la convenzione sul trasferimento dei procedimenti penali del 1972. Per quanto riguarda gli Stati membri che non l'hanno ratificata, la base giuridica del trasferimento può essere l'ordinaria competenza dello Stato membro di ricevimento di avviare un'indagine penale. In tal caso la domanda di trasferimento si basa abitualmente sull'articolo 21 della convenzione del Consiglio d'Europa di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (STE n. 030).
Nel 2003 Eurojust ha pubblicato linee guida non vincolanti per decidere quale giurisdizione deve essere competente ad avviare l'azione penale, rivedute nel 2016 (70), che suggeriscono i fattori da tenere presente nei casi in cui più di uno Stato membro sarebbe competente per esercitare l'azione penale. Fin dalla loro adozione hanno aiutato le autorità nazionali competenti ed Eurojust a determinare quale giurisdizione sia nella posizione migliore per esercitare l'azione penale nei casi transfrontalieri.
Il 5 aprile 2023 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento sul trasferimento dei procedimenti penali (71), che stabilisce la procedura per il trasferimento dei procedimenti penali da uno Stato membro ad un altro qualora l'obiettivo di un'efficiente e corretta amministrazione della giustizia possa essere conseguito meglio conducendo il procedimento penale in un altro Stato membro.
2.6. Regola della specialità - Possibile azione penale per altri reati
Di norma, la persona consegnata non può essere sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata. Si tratta della regola della specialità, prevista dall'articolo 27 della decisione quadro sul MAE.
A tale regola sono previste alcune eccezioni. La decisione quadro sul MAE offre agli Stati membri la possibilità di notificare che, nei loro rapporti con altri Stati membri che hanno effettuato la stessa notifica, rinunciano alla regola della specialità, salvo che in un caso specifico l'autorità giudiziaria dell'esecuzione faccia una diversa dichiarazione nella sua decisione relativa alla consegna (cfr. articolo 27, paragrafo 1, della decisione quadro sul MAE). Secondo le informazioni a disposizione della Commissione, soltanto Austria, Estonia e Romania hanno effettuato tali notifiche.
L'articolo 27, paragrafo 3, della decisione quadro sul MAE inoltre elenca altre situazioni in cui la regola della specialità non trova applicazione:
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a) |
quando, pur avendo avuto l'opportunità di farlo, la persona non ha lasciato il territorio dello Stato membro al quale è stata consegnata nei 45 giorni successivi alla scarcerazione definitiva oppure vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato; |
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b) |
il reato non è punibile con una pena o una misura privative della libertà; |
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c) |
il procedimento penale non dà luogo all'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale; |
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d) |
qualora la persona sia soggetta ad una pena o misura che non implichi la privazione della libertà, ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se può restringere la sua libertà personale; |
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e) |
qualora la persona abbia acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare, se del caso, alla regola della specialità, in conformità dell'articolo 13; |
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f) |
qualora, dopo essere stata consegnata, la persona abbia espressamente rinunciato a beneficiare della regola della specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia è raccolta dalle competenti autorità giudiziarie dello Stato membro emittente e verbalizzata in conformità con il diritto interno di quest'ultimo. Essa è redatta in modo che risulti che l'interessato l'ha espressa volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine la persona ha diritto ad essere assistita da un consulente legale. |
In altri casi è necessario chiedere l'assenso dello Stato membro di esecuzione originario per l'esercizio dell'azione penale o l'esecuzione in relazione agli altri reati (articolo 27, paragrafo 3, lettera g), della decisione quadro sul MAE).
Nella sentenza pronunciata nella causa C-388/08 PPU Leymann e Pustovarov (72), la Corte di giustizia ha esaminato come stabilire se il reato sia un "reato diverso da quello" per cui la persona è stata consegnata, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, della decisione quadro sul MAE. La Corte ha ritenuto che:
"(...) occorre verificare se gli elementi costitutivi del reato, in base alla descrizione legale di quest'ultimo fatta nello Stato membro emittente, siano quelli per i quali la persona è stata consegnata e se esista una corrispondenza sufficiente tra i dati contenuti nel mandato di arresto e quelli menzionati nell'atto procedurale successivo. Eventuali mutamenti nelle circostanze di tempo e di luogo sono ammessi, a condizione che derivino dagli elementi raccolti nel corso del procedimento instaurato nello Stato membro emittente in relazione ai comportamenti descritti nel mandato di arresto, che non alterino la natura del reato e che non comportino l'insorgenza di motivi di non esecuzione ai sensi degli artt. 3 e 4 della decisione quadro".
Nella stessa sentenza, la Corte di giustizia ha anche chiarito che:
"L'eccezione prevista dall'art. 27, n. 3, lett. c), (...) deve essere interpretata nel senso che, in presenza di un "reato diverso" da quello che ha determinato la consegna, l'assenso deve essere richiesto, a norma dell'art. 27, n. 4, della detta decisione, e ottenuto se occorre far eseguire una pena o una misura privative della libertà. La persona consegnata può essere incriminata e condannata per un reato siffatto prima che l'assenso suddetto sia stato ottenuto, a condizione che nessuna misura restrittiva della libertà venga applicata durante la fase di esercizio dell'azione penale per tale reato o di giudizio sul medesimo. Tuttavia, l'eccezione contemplata dal detto art. 27, n. 3, lett. c), non osta a che la persona consegnata venga sottoposta ad una misura restrittiva della libertà prima che l'assenso sia stato ottenuto, qualora tale misura sia legalmente giustificata da altri capi d'imputazione figuranti nel mandato di arresto europeo".
Procedura per la rinuncia alla regola della specialità con l'assenso dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione
La richiesta di assenso deve essere presentata secondo la stessa procedura e deve contenere le stesse informazioni di un normale MAE. L'autorità giudiziaria competente pertanto trasmette la richiesta di assenso direttamente all'autorità giudiziaria dell'esecuzione che ha consegnato la persona.
Le informazioni contenute nella richiesta, indicate all'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro sul MAE, devono essere tradotte secondo le stesse modalità previste per il MAE. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve decidere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta (articolo 27, paragrafo 4, della decisione quadro sul MAE).
L'autorità dell'esecuzione deve accordare il proprio assenso qualora il reato per cui è richiesto dia esso stesso luogo a consegna ai sensi della decisione quadro sul MAE, salvo che si applichi un motivo di non esecuzione obbligatoria o facoltativa.
Laddove applicabile, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può subordinare il proprio assenso a una delle condizioni riguardanti le pene privative della libertà a vita e il rinvio di cittadini e residenti di cui all'articolo 5 della decisione quadro sul MAE (cfr. il punto 5.9). In questi casi lo Stato membro emittente deve fornire adeguate garanzie (articolo 27, paragrafo 4, della decisione quadro sul MAE).
Nella sentenza pronunciata nella causa C-168/13 PPU Jeremy F. (73) la Corte ha statuito che uno Stato membro può prevedere nel suo diritto nazionale un ricorso sospensivo contro la decisione indicata nell'articolo 27, paragrafo 4, della decisione quadro sul MAE, a condizione che la decisione definitiva sia adottata entro i termini previsti all'articolo 17 della decisione quadro stessa (cfr. il punto 4.1).
Nella sentenza pronunciata nella causa C-195/20 PPU XC (74), la Corte di giustizia ha chiarito che laddove una persona sia stata consegnata da un primo Stato membro sulla base di un MAE e in seguito abbia lasciato volontariamente il territorio dello Stato membro di emissione del primo mandato e sia stata riconsegnata al medesimo da un secondo Stato membro, in esecuzione di un secondo MAE emesso successivamente a detta partenza, la sola consegna rilevante per valutare il rispetto della regola della specialità è quella effettuata dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione di tale secondo MAE, e l'assenso richiesto dall'articolo 27, paragrafo 3, lettera g), deve pertanto essere dato unicamente dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione dello Stato membro che ha consegnato sulla base di detto MAE la persona sottoposta a procedimento penale.
Nella causa C-510/19 AZ (75), la Corte di giustizia ha chiarito che l'assenso a rinunciare all'applicazione della regola della specialità a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e dell'articolo 27, paragrafo 4, della decisione quadro sul MAE dev'essere accordato da un'autorità giudiziaria che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della stessa (cfr. il punto 2.1.2).
Nella sentenza pronunciata nelle cause riunite C-428/21 e C-429/21 PPU (76), HM e TZ, la Corte di giustizia ha interpretato l'articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, e l'articolo 28, paragrafo 3, della decisione quadro sul MAE alla luce del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva garantito dall'articolo 47 della Carta. Di conseguenza una persona consegnata all'autorità giudiziaria emittente in esecuzione di un MAE beneficia del diritto di essere ascoltata dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione quando quest'ultima è investita di una richiesta di assenso a rinunciare alla regola della specialità. La Corte ha chiarito che l'effettivo esercizio di tale diritto non richiede il diretto coinvolgimento dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione, purché quest'ultima garantisca di avere a disposizione elementi sufficienti, segnatamente quanto alla posizione della persona interessata, a consentirle di prendere una decisione. Può essere pertanto sufficiente che la persona interessata possa rendere nota la propria posizione all'autorità giudiziaria emittente e tali informazioni siano registrate per iscritto e trasmesse all'autorità giudiziaria dell'esecuzione. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve ritenere, in via di principio, che le informazioni siano state raccolte in conformità ai requisiti di cui all'articolo 47 della Carta. Se necessario, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve chiedere che le siano fornite senza indugio ulteriori informazioni.
3. PROCEDURA DI EMISSIONE DEL MAE
3.1. Altri procedimenti penali pendenti e MAE riguardanti la medesima persona
3.1.1. Nello Stato membro emittente
Si consiglia all'autorità giudiziaria competente di verificare, prima di emettere un MAE, se nello Stato membro emittente siano stati avviati altri procedimenti penali o siano stati emessi altri MAE a carico del ricercato.
Se nello Stato membro emittente sono in corso altri procedimenti penali o sono state emesse pene privative della libertà esecutive a carico del ricercato, si consiglia di mettersi in contatto e, se possibile, coordinarsi con le altre autorità nazionali prima di emettere un MAE. È importante accertarsi che il MAE comprenda tutti i reati per i quali il ricercato sarà sottoposto ad azione penale o è stato condannato nello Stato membro emittente, in particolare per quanto riguarda la regola della specialità, la cui applicazione può ostare all'azione penale o all'esecuzione della pena per reati diversi da quelli per cui la persona è stata consegnata dallo Stato membro di esecuzione (cfr. il punto 2.6). Sebbene l'assenso del ricercato o dello Stato membro di esecuzione all'azione penale o all'esecuzione della pena per tali reati possa essere richiesto dopo la consegna (cfr. articolo 27, paragrafo 3, lettere f) e g), della decisione quadro sul MAE), la pratica ha dimostrato che l'ottenimento dell'assenso può risultare lungo e complicato.
Laddove possibile, si dovranno includere in un unico MAE tutti i reati per rendere più rapido ed efficiente il procedimento nello Stato membro di esecuzione. Qualora nei confronti della stessa persona sia stato emesso un MAE precedente, questo potrà essere sostituito, se possibile, da un MAE nuovo comprendente sia i reati del MAE precedente sia i reati nuovi. L'eventuale precedente segnalazione per l'arresto emessa confronti della stessa persona dovrà essere aggiornata per includere anche il MAE nuovo. È possibile inserire più di un MAE per ciascuna segnalazione per l'arresto (cfr. l'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento SIS in materia di polizia (77).
Nella causa C-203/20 AB e a. (78) , la Corte di giustizia ha dichiarato che l'articolo 50 della Carta dev'essere interpretato nel senso che esso non osta all'emissione di un mandato d'arresto europeo nei confronti di una persona contro la quale è stata esercitata l'azione penale e questa è stata inizialmente interrotta da una decisione giurisdizionale definitiva adottata sulla base di un'amnistia e ripresa a seguito dell'adozione di una legge che revoca tale amnistia, qualora tale decisione giurisdizionale sia stata adottata prima di qualsiasi esame della responsabilità penale della persona interessata.
3.1.2. In un altro Stato membro
Laddove sussistano prove di altri procedimenti penali pendenti o di pene privative della libertà esecutive a carico del ricercato in un altro Stato membro o in altri Stati membri, potrebbe essere opportuno contattare le autorità di tale Stato o tali Stati prima di emettere un MAE (79). In casi del genere le autorità dei diversi Stati membri potrebbero valutare la possibilità di stabilire di comune intesa quale Stato membro debba emettere il (primo) MAE, nonché la possibilità di trasferire il procedimento penale in un altro Stato membro o, quanto meno, in un numero inferiore di Stati membri.
Le autorità competenti dovrebbero verificare nel SIS se un altro Stato membro ha emesso una segnalazione per l'arresto a carico della stessa persona. È ammesso l'inserimento di segnalazioni per l'arresto relative alla medesima persona da parte di una pluralità di Stati membri. In caso di arresto, l'ufficio SIRENE dello Stato membro di esecuzione informa contemporaneamente ciascuno Stato membro interessato (cfr. l'articolo 32, paragrafo 3, del manuale SIRENE – Polizia) (80).
Le autorità competenti possono anche contattare Eurojust e/o i punti di contatto della RGE oppure direttamente l'autorità competente di un altro Stato membro (81).
Si rileva che, qualora abbia ricevuto MAE concorrenti riguardanti uno stesso ricercato, lo Stato membro di esecuzione deve in ogni caso decidere dove il ricercato debba essere consegnato in primo luogo (cfr. il punto 5.12). Pertanto, ai fini di una maggiore efficienza sarebbe opportuno se, prima di emettere più MAE, le autorità giudiziarie emittenti decidessero di comune accordo a quale degli Stati membri deve essere consegnato il ricercato in primo luogo. Pur non essendo vincolata dagli accordi sui MAE concorrenti conclusi tra le autorità giudiziarie emittenti, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione dovrebbe nondimeno tenerne conto.
Si consiglia pertanto di completare la sezione "f" (Altre circostanze pertinenti) del modello di MAE in riferimento a tali accordi, affinché le autorità giudiziarie dell'esecuzione ne siano immediatamente informate.
3.2. Compilazione del modello di MAE
L'allegato III contiene linee guida dettagliate sulla compilazione del modello di MAE.
3.2.1. Informazioni che sono sempre necessarie
L'autorità giudiziaria dell'esecuzione dovrebbe disporre sempre delle informazioni minime necessarie per permetterle di prendere una decisione sulla consegna (cfr. l'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro sul MAE). In particolare, deve essere in grado di confermare l'identità della persona e di valutare l'eventuale applicabilità di motivi di non esecuzione. L'autorità giudiziaria emittente dovrebbe pertanto compilare il modello di MAE riservando particolare attenzione alla descrizione del o dei reati.
Le esatte informazioni da fornire dipendono dalle circostanze del singolo caso. Va tuttavia considerato che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione potrebbe conoscere poco o nulla del caso che ha portato al MAE o dell'ordinamento giuridico dello Stato membro emittente. L'esperienza ha dimostrato che le richieste di informazioni complementari tra le autorità giudiziarie emittenti e quelle dell'esecuzione sono tra le principali cause di ritardi nell'esecuzione dei MAE, che spesso comportano il superamento dei termini previsti dalla decisione quadro sul MAE (cfr. il punto 4.1).
È quindi essenziale che le autorità giudiziarie emittenti garantiscano che le informazioni fornite nel MAE siano chiare, corrette e complete.
Nella causa C-367/16, Piotrowski (82), la Corte ha dichiarato che:
"Al fine di semplificare e di accelerare la procedura di consegna nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 17 della decisione quadro 2002/584, quest'ultima prevede, in allegato, un modello specifico che le autorità giudiziarie emittenti devono compilare indicando le informazioni specificamente richieste.
Ai sensi dell'articolo 8 della decisione quadro 2002/584, tali informazioni riguardano in particolare l'identità e la cittadinanza del ricercato, l'indicazione dell'esistenza di una sentenza esecutiva, di un mandato d'arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo d'applicazione degli articoli 1 e 2 di tale decisione quadro, la natura e la qualificazione giuridica del reato, la descrizione delle circostanze della commissione del reato, compreso il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato, la pena già inflitta o la pena minima e massima stabilita nello Stato membro emittente nonché, per quanto possibile, le altre conseguenze del reato".
Se il modello di MAE è compilato correttamente, non sono necessari altri documenti.
3.2.2. Informazioni complementari utili da parte dell'autorità giudiziaria emittente
In aggiunta all'insieme minimo di dati che dev'essere inserita ai fini della segnalazione per l'arresto nel SIS (cfr. l'allegato II, punto 1, lettera a) della decisione di esecuzione della Commissione sull'inserimento dei dati nel SIS) (83), devono essere allegati, se disponibili, tutti gli altri dati relativi alla persona, in particolare fotografie, impronte digitali, e documenti di identificazione (cfr. gli articoli 20 e 22 del regolamento SIS in materia di polizia (84).
Occorre prestare particolare attenzione all'aggiunta delle seguenti informazioni:
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— |
tutti gli identificatori personali disponibili (in particolare impronte digitali, impronte palmari e fotografie recenti); |
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— |
diciture di avvertimento, se la persona ricercata presenta un rischio specifico; |
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— |
una copia del MAE (deve essere acclusa alla segnalazione affinché abbia lo stesso valore di un MAE originale o di un mandato d'arresto trasmesso direttamente tra le autorità competenti; ad una singola segnalazione possono essere acclusi più mandati d'arresto); |
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dati relativi a oggetti utilizzati dalla persona ricercata ("estensioni dell'oggetto", ad esempio il veicolo utilizzato dalla persona ricercata) o documenti di identificazione utilizzati; |
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— |
connessioni con altre segnalazioni relative a persone o a oggetti. |
Dovrebbero sempre essere trasmessi all'ufficio SIRENE gli estremi e il numero di telefono cellulare dell'ufficio di servizio e del responsabile, in modo che questi possano essere informati immediatamente e in qualsiasi orario del ritrovamento del ricercato.
Qualora sia probabile che lo Stato membro di esecuzione richieda garanzie allo Stato membro emittente sulla base dell'articolo 5 della decisione quadro sul MAE, si consiglia di aggiungere le pertinenti informazioni nel MAE. Ad esempio, l'autorità giudiziaria emittente potrebbe già dare il proprio assenso al rinvio del ricercato nello Stato membro di esecuzione, a determinate condizioni (cfr. il punto 5.9).
3.3. Trasmissione del MAE
La procedura di trasmissione del MAE varia a seconda che l'autorità giudiziaria emittente sia a conoscenza o meno del luogo in cui si trova il ricercato (articolo 9 della decisione quadro sul MAE). Nella maggior parte dei casi il luogo in cui si trova il ricercato è sconosciuto o incerto e il MAE dovrà quindi essere trasmesso a tutti gli Stati membri tramite il SIS. Anche se il luogo in cui si trova il ricercato è conosciuto, l'autorità giudiziaria emittente può decidere di inserire una segnalazione nel SIS (articolo 9, paragrafo 2, della decisione quadro sul MAE).
3.3.1. Se il luogo in cui si trova il ricercato non è conosciuto
Se il luogo in cui si trova il ricercato non è conosciuto, il MAE dovrà essere trasmesso a tutti gli Stati membri. A tal fine si dovrà inserire nel SIS una segnalazione per l'arresto o la consegna, a norma dell'articolo 26 del regolamento SIS in materia di polizia (85). È importante sottolineare che l'autorità giudiziaria emittente deve emettere il MAE prima che sia possibile l'inserimento della segnalazione nel SIS.
Laddove opportuno, l'autorità giudiziaria emittente dovrà inviare all'ufficio SIRENE nazionale (tramite la competente autorità di polizia) una copia del MAE originale e tutte le informazioni pertinenti relative alla persona o mettere a disposizione dell'ufficio SIRENE una copia del MAE originale con altri mezzi.
L'ufficio SIRENE dello Stato membro emittente verifica la completezza delle informazioni (ad esempio se sono disponibili e possono essere allegate fotografie e impronte digitali), acclude alla segnalazione la copia del MAE originale e una traduzione (se disponibile) e convalida l'inserimento della segnalazione nel SIS. L'ufficio SIRENE inoltre comunica il contenuto del MAE a tutti gli altri uffici SIRENE tramite lo scambio di informazioni complementari (il "formulario A" SIRENE). Quando esistono diversi mandati d'arresto nei confronti della stessa persona deve essere inviato un formulario A distinto per ciascun mandato d'arresto. Il formulario A è emesso in lingua inglese. È importante specificare nel formulario A (campo 311) se la ricerca della persona è limitata ai territori di determinati Stati membri (interrogazione geografica) e includere qualsiasi altra informazione sul possibile luogo di soggiorno della persona (campo 061 del formulario A).
Dopo aver ricevuto il formulario A, tutti gli altri uffici SIRENE verificano la completezza delle informazioni fornite in tale formulario e nel MAE.
A norma dell'articolo 25 del regolamento SIS in materia di polizia (86), su richiesta di un'autorità giudiziaria nazionale competente uno Stato membro può altresì chiedere allo Stato membro emittente di apporre un indicatore di validità su una segnalazione per l'arresto a fini di consegna, se risulta evidente che l'esecuzione del mandato d'arresto europeo dovrà essere rifiutata. Nel corso di questo processo di verifica la segnalazione dovrà essere mantenuta a disposizione degli utenti finali. Uno Stato membro può altresì chiedere l'apposizione di un indicatore di validità alla segnalazione se la sua autorità giudiziaria competente rilascia la persona oggetto della segnalazione durante la procedura di consegna. A una segnalazione per l'arresto a fini di consegna non deve essere apposto nessun indicatore di validità se è eseguibile almeno uno dei mandati d'arresto acclusi alla segnalazione.
Qualora uno Stato membro non esegua il MAE e quindi decida di chiedere l'apposizione di un indicatore di validità alla segnalazione, quest'ultima resterà visibile per gli utenti. In questo caso il motivo della segnalazione resterà "persona ricercata per l'arresto a fini di consegna o di estradizione". L'azione da intraprendere tuttavia non consisterà nel chiedere l'arresto del ricercato, bensì nell'individuare il luogo di soggiorno di tale persona (cfr. l'articolo 12, paragrafo 2, e allegato I della decisione di esecuzione della Commissione sull'inserimento dei dati nel SIS) (87).
Gli uffici SIRENE che ricevono il formulario A sono tenuti anche a reperire, a norma del diritto nazionale, tutte le informazioni disponibili a livello nazionale nel tentativo di localizzare la persona oggetto della segnalazione, effettuando un controllo nelle banche dati nazionali (ad esempio in sistemi penitenziari e di polizia), per verificare se la persona ricercata sia già nota a tali sistemi o se sia addirittura già in stato di custodia per un altro reato. Se il ricercato è individuato sulla base di questo controllo, l'ufficio SIRENE trasmette le informazioni contenute nel formulario A all'autorità competente che eseguirà il MAE.
Le autorità competenti di tutti gli Stati membri (compresi i servizi di contrasto, le guardie di frontiera e le autorità giudiziarie) hanno accesso alle segnalazioni per l'arresto nel SIS. Se il ricercato è individuato e arrestato sulla base della segnalazione nel SIS in un altro Stato membro, l'autorità giudiziaria emittente ne sarà informata tramite l'ufficio SIRENE nazionale.
Una segnalazione per l'arresto inserita nel SIS contenente una copia del MAE originale costituisce un MAE e ne ha lo stesso effetto (cfr. l'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento SIS in materia di polizia (88)). Non è più necessario trasmettere la copia cartacea del MAE originale in aggiunta alla segnalazione SIS perché la copia del MAE originale è acclusa direttamente alla segnalazione. Dato, però, che il MAE originale è emesso nella lingua dello Stato emittente e il formulario A è emesso in inglese, potrebbe essere comunque necessario che l'autorità giudiziaria emittente invii un MAE tradotto allo Stato membro di esecuzione dopo l'arresto del ricercato. È possibile (ma non obbligatorio) anche accludere direttamente alla segnalazione copia di una traduzione del MAE in una o più lingue ufficiali dell'UE. La sezione Fiches Belges nel sito web della RGE (89) contiene un elenco delle lingue accettate dagli Stati membri, elencate anche nell'allegato IV (cfr. il punto 3.4). L'autorità giudiziaria emittente dovrà accertarsi che la segnalazione inserita nel SIS sia conservata esclusivamente per il periodo necessario a realizzare gli obiettivi per i quali è stata inserita (cfr. gli articoli 53 e 55 del regolamento SIS in materia di polizia (90)). Ciò comporta la necessità di cancellare la segnalazione ogniqualvolta il MAE sia ritirato (cfr. il punto 11.4 del presente manuale) o sia eseguita la consegna (cfr. l'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento SIS in materia di polizia).
È possibile anche rendere invisibili (non consultabili) le segnalazioni per l'arresto (cfr. l'articolo 26 del regolamento SIS in materia di polizia (91)). Nel caso di un'operazione in corso, lo Stato membro emittente può rendere temporaneamente una segnalazione per l'arresto non consultabile dagli utenti finali negli Stati membri coinvolti nell'operazione. In tali casi la segnalazione è accessibile solo agli uffici SIRENE. Ciò significa che, se necessario a fini operativi, anziché cancellare la segnalazione per l'arresto e inserire una nuova segnalazione per l'arresto, è possibile renderla "invisibile" agli utenti finali per uno specifico periodo di tempo.
A questa funzionalità si applicano determinate condizioni. Gli Stati membri rendono la segnalazione non consultabile unicamente se:
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a) |
l'obiettivo dell'operazione non può essere raggiunto con altre misure; |
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b) |
un'autorizzazione preventiva è stata concessa dall'autorità giudiziaria competente dello Stato membro segnalante, e |
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c) |
tutti gli Stati membri coinvolti nell'operazione sono stati informati tramite lo scambio di informazioni supplementari. |
La funzionalità può essere attivata esclusivamente per un periodo non superiore a 48 ore. Tuttavia, se necessario a fini operativi, l'attivazione può essere prolungata di ulteriori periodi di 48 ore. Gli Stati membri redigono statistiche sul numero di segnalazioni in cui è stata utilizzata tale funzionalità.
3.3.2. Se il luogo in cui si trova il ricercato è conosciuto
Se il luogo in cui si trova il ricercato è conosciuto, l'autorità giudiziaria emittente può inviare il MAE direttamente all'autorità competente dello Stato membro di esecuzione affinché lo esegua (articolo 9, paragrafo 1, della decisione quadro sul MAE).
Se ignora quale sia l'autorità giudiziaria dell'esecuzione competente, l'autorità giudiziaria emittente effettua le ricerche necessarie, anche attraverso i punti di contatto della RGE, per ottenere l'informazione dallo Stato membro di esecuzione (articolo 10, paragrafo 1, della decisione quadro sul MAE). Informazioni e dati di contatto delle autorità competenti di ciascuno Stato membro sono disponibili anche nello strumento Atlante sul sito web della RGE (92).
Per ridurre eventuali rischi di fuga del ricercato, l'autorità giudiziaria emittente può inviare il MAE anche al proprio ufficio SIRENE affinché lo trasmetta agli altri Stati membri tramite il SIS (cfr. il punto 3.3.1). Attraverso la segnalazione nel SIS le autorità di polizia degli Stati membri possono essere informate del fatto che la persona è ricercata a fini di arresto. Va tuttavia comunicato chiaramente a tutti gli uffici SIRENE che il luogo in cui si trova il ricercato è conosciuto, per evitare inutili attività di controllo volte ad accertare se il ricercato sia noto o presente nel territorio.
3.3.3. Trasmissione del MAE agli Stati membri che non utilizzano il SIS
Attualmente il SIS è utilizzato in tutti gli Stati membri dell'UE. L'ultimo paese ad aderire al SIS è stato Cipro, nel luglio 2023. In futuro, qualora sia necessario trasmettere un MAE a uno Stato membro che non utilizza il SIS, tale MAE può essere inviato direttamente o dall'ufficio nazionale Interpol pertinente. La trasmissione tramite l'Interpol è prevista dall'articolo 10, paragrafo 3, della decisione quadro sul MAE.
Va rilevato tuttavia che in alcuni Stati membri una segnalazione dell'Interpol non costituisce un motivo di arresto, per cui è importante indicare chiaramente nella segnalazione l'esistenza del MAE, perché un MAE comporta sempre l'obbligo di fermare il ricercato.
3.4. Traduzione del MAE
Il modello di MAE deve essere compilato o tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di esecuzione. In alternativa, può essere tradotto in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione se lo Stato membro di esecuzione ha attestato in una dichiarazione che accetterà anche la traduzione in una di tali lingue (articolo 8, paragrafo 2, della decisione quadro sul MAE).
Sul sito web della RGE (http://www.ejn-crimjust.europa.eu – Strumento Fiches Belges) è disponibile un elenco delle lingue accettate dagli Stati membri. Un elenco è fornito anche nell'allegato IV.
Se il MAE è trasmesso tramite il SIS, lo Stato membro emittente può anche accludere alla segnalazione copia di una traduzione del MAE in una o più lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione, come previsto dall'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento SIS in materia di polizia (93). Queste traduzioni e il formulario A SIRENE dovrebbero costituire una base sufficiente per l'esecuzione delle verifiche di cui al punto 3.3.1 del presente manuale. Va rilevato che è fatto salvo l'obbligo di tradurre il MAE in una lingua accettata dallo Stato membro di esecuzione dopo l'arresto della persona ricercata.
Se è possibile prevedere il luogo di arresto del ricercato, può essere più opportuno tradurre previamente il MAE nella lingua dello Stato membro in questione. In tal modo sarà più facile rispettare le strette scadenze previste per l'esecuzione del MAE.
Se è trasmesso direttamente a un'autorità giudiziaria dell'esecuzione, il MAE deve essere corredato di traduzione. Poiché i MAE devono essere trattati ed eseguiti con la massima urgenza (articolo 17, paragrafo 1, della decisione quadro sul MAE), lo Stato membro emittente dovrà inviare la traduzione non appena possibile e in ogni caso entro la scadenza stabilita dallo Stato membro per il ricevimento di un MAE tradotto (cfr. il punto 4.3 del presente manuale).
Le traduzioni devono essere effettuate utilizzando il modello di MAE standard, disponibile in tutte le 24 lingue ufficiali dell'Unione. Tutte le versioni linguistiche del modello sono disponibili sul sito web della RGE (Biblioteca legale e Compendio, in formato sia pdf sia Word).
3.5. Dopo la cattura del ricercato: cooperazione e comunicazione con le autorità competenti dello Stato di esecuzione
Dopo che il ricercato è stato catturato in un altro Stato membro, le autorità competenti dello Stato membro emittente dovranno rispondere velocemente alle richieste di informazioni e ad altre richieste trasmesse dalle autorità dello Stato membro di esecuzione. Si consiglia alle autorità competenti dello Stato membro emittente di consultare la Parte II, punto 4.4, del presente manuale per trovare orientamenti sulla buona cooperazione e comunicazione con le autorità competenti dello Stato membro di esecuzione. In caso di problemi di comunicazione si può chiedere assistenza alla RGE o a Eurojust. Anche gli uffici SIRENE facilitano abitualmente la comunicazione quando il ricercato viene catturato sulla base di una segnalazione per l'arresto emessa nel SIS.
L'autorità giudiziaria emittente che decide di ritirare il proprio MAE dovrà informarne senza indugio l'autorità giudiziaria dell'esecuzione, in particolare se il ricercato è stato privato della libertà. Deve altresì accertarsi che sia cancellata la segnalazione nel SIS.
L'autorità giudiziaria emittente può in qualsiasi momento trasmettere tutte le informazioni complementari utili all'autorità giudiziaria dell'esecuzione (articolo 15, paragrafo 3, della decisione quadro sul MAE).
PARTE II: ESECUZIONE DEL MAE
4. PROCEDURA PER L'ESECUZIONE DEL MAE
4.1. Termini per l'adozione della decisione sull'esecuzione del MAE
Per l'esecuzione del MAE sono previsti termini rigorosi, che dipendono dal fatto che il ricercato acconsenta o meno alla propria consegna. Si sottolinea che, a prescindere dai termini previsti, tutti i MAE devono essere trattati ed eseguiti con la massima urgenza (articolo 17, paragrafo 1, della decisione quadro sul MAE).
Quando il ricercato acconsente alla propria consegna, la decisione definitiva sull'esecuzione del MAE dovrà essere presa entro dieci giorni dalla comunicazione del consenso (articolo 17, paragrafo 2, della decisione quadro sul MAE).
Quando il ricercato non acconsente alla propria consegna, la decisione definitiva sull'esecuzione del MAE dovrà essere presa entro sessanta giorni dall'arresto del ricercato (articolo 17, paragrafo 3, della decisione quadro sul MAE).
Ai sensi della decisione quadro sul MAE, il consenso non può, in linea di principio, essere revocato. Ciascuno Stato membro può nondimeno disporre che il consenso e, se del caso, la rinuncia all'applicazione della regola della specialità (cfr. il punto 2.6) possano essere revocati in conformità delle norme applicabili di diritto interno (94). Se la persona ricercata revoca il consenso, il termine iniziale di dieci giorni non è più applicabile ed è sostituito dal termine di sessanta giorni calcolati dal giorno dell'arresto (articolo 13, paragrafo 4, della decisione quadro sul MAE). Ai fini della definizione del termine non si tiene conto del periodo compreso tra la data del consenso e quella della sua revoca.
In via eccezionale, qualora in un caso specifico il MAE non possa essere eseguito entro i termini applicabili summenzionati, gli stessi possono essere prorogati di ulteriori trenta giorni. In tal caso l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve informare immediatamente l'autorità giudiziaria emittente, indicando i motivi del ritardo (articolo 17, paragrafo 4, della decisione quadro sul MAE).
Come stabilito dalla Corte di giustizia nella sentenza pronunciata nella causa C-168/13 PPU Jeremy F. (95), un eventuale ricorso sospensivo previsto dalla normativa nazionale contro la decisione di consegna non può, in ogni caso, essere proposto in violazione dei termini per l'adozione della decisione definitiva quali indicati nella decisione quadro sul MAE.
Nella causa C-237/15 PPU Lanigan (96), la Corte di giustizia ha sostenuto che la scadenza dei termini per l'adozione della decisione di esecuzione del MAE non esonera il tribunale competente dal suo obbligo di adottare una decisione in merito e non osta, di per sé, al mantenimento del ricercato in custodia. È tuttavia necessario disporre il rilascio del ricercato, insieme alle misure necessarie per impedirne la fuga, qualora la durata della custodia sia eccessiva (cfr. il punto 4.6).
Obbligo di comunicare i ritardi ad Eurojust
Se uno Stato membro non è in grado di rispettare i termini previsti, le autorità competenti devono informarne Eurojust, indicando i motivi del ritardo (articolo 17, paragrafo 7, della decisione quadro sul MAE). In considerazione dell'importanza fondamentale del rispetto dei termini ai fini del funzionamento del MAE, Eurojust monitora i casi a sua conoscenza in cui non è stato possibile rispettarli. Eurojust può quindi contribuire a individuare eventuali problemi sistematici che causano i ritardi. In molte circostanze Eurojust può aiutare le autorità competenti a rispettare i termini, ad esempio facilitando lo scambio di informazioni tra le autorità competenti (97).
4.2. Termini per la consegna del ricercato (dopo la decisione sull'esecuzione del MAE)
I termini per la consegna del ricercato decorrono a partire dall'adozione della decisione definitiva sull'esecuzione del MAE. Le autorità interessate dovrebbero predisporre e concordare la consegna del ricercato quanto prima possibile (articolo 23, paragrafo 1, della decisione quadro sul MAE). In ogni caso il ricercato deve essere consegnato entro dieci giorni dalla decisione definitiva di esecuzione del MAE (articolo 23, paragrafo 2, della decisione quadro sul MAE). È pertanto necessario concordare senza indugio gli aspetti pratici della consegna.
Nel caso in cui la consegna del ricercato entro il termine di dieci giorni sia impedita da cause indipendenti dalla volontà degli Stati membri (nozione di "forza maggiore"), l'autorità giudiziaria dell'esecuzione e l'autorità giudiziaria emittente si contattano immediatamente e concordano una nuova data per la consegna. In tal caso la consegna deve avvenire entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata (articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro sul MAE).
Nella sentenza pronunciata nella causa C-640/15 Vilkas (98), la Corte di giustizia ha concluso che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può concordare una nuova data di consegna con l'autorità giudiziaria emittente anche se i due tentativi precedenti sono falliti a causa della resistenza opposta dal ricercato, in misura tale che essa non avrebbe potuto essere prevista dalle autorità e le cui conseguenze per la consegna non avrebbero potuto essere evitate nonostante l'esercizio della massima diligenza da parte di dette autorità (circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare). In capo alle suddette autorità permane l'obbligo di concordare una nuova data di consegna qualora siano scaduti i termini previsti dall'articolo 23.
Nella causa C-804/21 PPU C e CD (99), la Corte di giustizia ha affermato che la nozione di forza maggiore, di cui all'articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro sul MAE, non si estende agli ostacoli giuridici alla consegna, derivanti da azioni legali intentate dalla persona oggetto del MAE e fondate sul diritto dello Stato membro dell'esecuzione. La constatazione di una causa di forza maggiore da parte dei servizi di polizia dello Stato membro dell'esecuzione, seguita dalla fissazione di una nuova data per la consegna, senza l'intervento dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione, inoltre non soddisfa i requisiti formali previsti dall'articolo 23, paragrafo 3, indipendentemente dalla realtà sostanziale di tale causa di forza maggiore. Con riguardo all'articolo 23, paragrafo 5, della decisione quadro, la Corte ha stabilito che i termini previsti ai paragrafi da 2 a 4 di tale articolo 23 devono ritenersi scaduti, con la conseguenza che la persona dev'essere rilasciata, qualora il requisito dell'intervento dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione, previsto all'articolo 23, paragrafo 3, non sia stato soddisfatto. Tenuto conto tuttavia dell'obbligo che incombe allo Stato membro dell'esecuzione di proseguire il procedimento di esecuzione di un mandato d'arresto europeo, l'autorità competente di tale Stato membro è tenuta, in caso di rilascio della persona oggetto di detto mandato, ad adottare tutte le misure che riterrà necessarie al fine di evitare la fuga di tale persona, ad eccezione delle misure privative della libertà.
In merito al differimento della consegna per gravi motivi umanitari (ad esempio malattia grave del ricercato) si veda il punto 5.11.1.
4.3. Traduzione del MAE
L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può fissare un termine per il ricevimento della traduzione del MAE. Il MAE deve essere tradotto in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'esecuzione o in un'altra lingua che tale Stato membro abbia dichiarato di accettare. Le autorità giudiziarie dell'esecuzione sono vivamente invitate a fissare questo termine tra sei e dieci giorni di calendario.
L'esperienza ha dimostrato che un termine inferiore a sei giorni è spesso troppo breve per poter effettuare una traduzione di qualità adeguata; d'altro canto, concedere un termine superiore a dieci giorni potrebbe essere considerato un prolungamento eccessivo della procedura, in particolare se il ricercato è in stato di custodia.
4.4. Comunicazione tra le autorità giudiziarie competenti degli Stati membri prima della decisione sulla consegna
4.4.1. Quando comunicare
Informazioni complementari necessarie per consentire l'adozione della decisione sulla consegna
Le richieste di informazioni complementari dovrebbero costituire un'eccezione. Nei casi in cui è stata emessa una segnalazione SIS, tali richieste dovrebbero essere trasmesse tramite gli uffici SIRENE attraverso il canale SIRENE utilizzando l'apposito formulario (il formulario M). Il funzionamento del MAE si basa sul presupposto generale che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione possa decidere in merito alla consegna alla luce delle informazioni contenute nel MAE. Tale presupposto si fonda sul principio del reciproco riconoscimento e sulla necessità di decidere in merito alla consegna in tempi rapidi. In talune situazioni, però, le richieste di informazioni complementari sono necessarie per poter adempiere l'obbligo di eseguire un MAE.
Se le informazioni comunicate dallo Stato membro emittente sono insufficienti per consentire all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di decidere in merito alla consegna, tale autorità deve contattare l'autorità giudiziaria emittente per ottenere le informazioni complementari necessarie. È importante rilevare che ai sensi della decisione quadro sul MAE questa richiesta costituisce un obbligo dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione (articolo 15, paragrafo 2).
Le comunicazioni tra le autorità giudiziarie emittenti e quelle dell'esecuzione prima della decisione di consegna dovrebbero riguardare in primo luogo le informazioni complementari che sono rilevanti per la decisione sulla consegna (cfr. il punto 5.2). Pertanto le richieste di informazioni complementari dovranno concernere, in particolare, i dati richiesti nel modello di MAE necessari per valutare l'applicabilità di motivi di non esecuzione.
Tali richieste devono anche rispettare l'obbligo di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, TUE (100). Ciò non avviene quando un'autorità giudiziaria dell'esecuzione pone molteplici e/o inutili domande che (a causa del loro numero, della loro portata e del loro contenuto) rendono praticamente impossibile qualsiasi risposta utile da parte delle autorità dello Stato membro emittente, tenuto conto dei termini molto brevi previsti dall'articolo 17 della decisione quadro sul MAE (cfr. la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-220/18 PPU ML (101)).
Conformemente al principio del reciproco riconoscimento, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non può contestare nel merito le decisioni adottate dalle autorità giudiziarie dello Stato membro emittente.
La comunicazione dovrà essere sempre quanto più veloce possibile e avvenire in ogni caso entro i termini stabiliti all'articolo 17, della decisione quadro sul MAE.
Di seguito sono elencate le situazioni in cui può essere necessario richiedere informazioni complementari:
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a) |
una parte pertinente del modello di MAE non è compilata; |
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b) |
il contenuto del MAE non è chiaro; |
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c) |
il MAE contiene un errore manifesto; |
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d) |
non è chiaro se sulla base del MAE sia stata arrestata la persona giusta. |
Prima di invocare motivi di non esecuzione
In molte situazioni l'autorità giudiziaria dell'esecuzione dovrebbe contattare l'autorità giudiziaria emittente prima di decidere sull'applicazione di un motivo di non esecuzione. In tal modo potrebbe contribuire ad accertare, ad esempio, la disponibilità di altre misure di cooperazione giudiziaria cui ricorrere qualora non sia possibile eseguire il MAE.
Altri motivi per comunicare
Una comunicazione aggiuntiva può essere richiesta, ad esempio, anche:
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a) |
per ottenere dallo Stato membro emittente garanzie sulle pene privative della libertà a vita o per rinviare cittadini o residenti affinché scontino pene privative della libertà nello Stato membro di esecuzione (cfr. il punto 5.9); |
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b) |
in presenza di più MAE riguardanti la medesima persona (cfr. il punto 5.12); |
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c) |
se l'imputato ha sollevato preoccupazioni legittime in merito a una presunta violazione dei diritti fondamentali che richieda l'intervento dell'autorità giudiziaria emittente. |
4.4.2. Come comunicare
Il MAE si fonda sul principio del contatto diretto tra le autorità competenti. La comunicazione diretta tra le autorità emittenti e quelle dell'esecuzione comporta il vantaggio di essere veloce e affidabile.
Per contro, la comunicazione deve avvenire attraverso l'autorità centrale qualora lo Stato membro abbia designato un'autorità centrale per la corrispondenza ufficiale (ai sensi dell'articolo 7 della decisione quadro sul MAE). Per informazioni sugli Stati membri che hanno designato un'autorità centrale si rinvia alla sezione MAE della Biblioteca legale nel sito web della RGE (102).
Atlante giudiziario (informazioni di contatto)
Le informazioni di contatto delle autorità competenti degli Stati membri sono disponibili nello strumento Atlante sul sito web della RGE (https://www.ejn-crimjust.europa.eu). L'Atlante è stato predisposto allo scopo di individuare l'autorità competente a livello locale a ricevere la decisione da eseguire e di contattare la persona responsabile per discutere gli aspetti pratici del MAE e di altri strumenti di riconoscimento reciproco.
Metodi di comunicazione
La decisione quadro sul MAE non prevede disposizioni specifiche sulle modalità o sulle procedure di comunicazione dopo il ricevimento del MAE. La comunicazione può avvenire tramite qualsiasi mezzo disponibile e sufficientemente sicuro (ad esempio telefono o posta elettronica). Il modo più efficiente è la comunicazione diretta con formalità ridotte al minimo e, quando possibile, previo accordo sull'uso di una lingua comune.
Nuove disposizioni sui mezzi di comunicazione dovrebbero essere adottate sulla base di due proposte della Commissione del 1° dicembre 2021: una proposta di regolamento sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (103) e una proposta di direttiva che allinea le disposizioni esistenti sulla comunicazione con le disposizioni del regolamento proposto (104).
Si consiglia di utilizzare nelle comunicazioni scritte un linguaggio quanto più semplice possibile. Si dovrebbero evitare o spiegare i termini e i concetti che possono avere connotazioni differenti nei diversi ordinamenti giuridici, contribuendo così a evitare malintesi e problemi di traduzione.
Una buona comunicazione contribuisce a rendere la procedura veloce, a evitare malintesi e a rispettare gli stretti termini previsti dall'articolo 17 della decisione quadro sul MAE (cfr. i punti 4.1 e 4.2 sui termini).
Sempre urgente
L'autorità giudiziaria emittente deve trattare le richieste di informazioni complementari con la massima urgenza. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può stabilire un termine (ragionevole) per il ricevimento di queste informazioni, tenendo conto dell'esigenza di rispettare i termini fissati all'articolo 17 della decisione quadro sul MAE (articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro sul MAE).
Le autorità competenti dovranno tenere conto anche dei possibili ritardi dovuti alle richieste di informazioni complementari, cercando di limitarli quanto più possibile.
I punti di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE) o di Eurojust possono facilitare la comunicazione
I punti di contatto della RGE e i membri nazionali di Eurojust possono facilitare la comunicazione tra le autorità degli Stati membri. Sia la RGE sia Eurojust possono mettere a disposizione modalità di comunicazione rapide e informali tra i rappresentanti degli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati membri.
Si consiglia di rivolgersi alla RGE o a Eurojust, in conformità del rispettivo ruolo specifico, soprattutto nel caso di situazioni urgenti e/o di difficoltà a contattare l'autorità competente.
A titolo di esempio, gli strumenti nel sito web della RGE (Atlante giudiziario Fiches Belges) e i punti di contatto della RGE possono aiutare a individuare le autorità giudiziarie dell'esecuzione competenti e fornire informazioni sulle norme specifiche vigenti nello Stato membro di esecuzione, Il membro nazionale di Eurojust dello Stato membro di esecuzione dovrebbe essere coinvolto in caso di ritardi ripetuti o di non esecuzione. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può richiedere la consulenza di Eurojust anche nel caso di più MAE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, della decisione quadro sul MAE. Inoltre, il sistema di telecomunicazione protetto della RGE può essere utilizzato come canale per la trasmissione dei MAE, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della decisione quadro sul MAE. È buona prassi segnalare nel modello di MAE se nella sua preparazione sono stati coinvolti punti di contatto della RGE o membri nazionali di Eurojust o altre persone incaricate del caso (105).
Ruolo degli uffici SIRENE
Per quanto riguarda le segnalazioni per l'arresto introdotte nel SIS, gli uffici SIRENE sono responsabili dello scambio di informazioni a partire dal momento dell'introduzione della segnalazione e del ritrovamento della persona ricercata ("riscontro positivo" o "hit") fino almeno all'avvio della procedura di consegna formale. Le autorità giudiziarie dovranno tenere l'ufficio SIRENE al corrente di qualsiasi sviluppo intervenuto tra il riscontro positivo e la decisione definitiva sull'esecuzione del MAE (106).
4.5. Obbligo dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione di informare l'autorità giudiziaria emittente dopo la decisione sulla consegna
Dopo aver deciso se consegnare o meno il ricercato, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione ha il dovere di comunicare allo Stato membro emittente la propria decisione e il periodo trascorso in custodia dalla persona ricercata.
4.5.1. Informazioni sulla decisione relativa alla consegna
L'autorità giudiziaria dell'esecuzione notifica all'autorità giudiziaria emittente la propria decisione relativa alla consegna. A prescindere dal fatto che il ricercato sia o non sia consegnato, la notifica deve avvenire subito dopo l'adozione della decisione, per consentire alle autorità dello Stato membro emittente di adottare le misure del caso. Questo dovere di notifica immediata allo Stato membro emittente è previsto dall'articolo 22 della decisione quadro sul MAE.
A tal fine si consiglia di utilizzare il modello standard riportato nell'allegato VII del presente manuale. Si raccomanda inoltre all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di comunicare la decisione direttamente all'autorità giudiziaria emittente, per favorire una comunicazione rapida e chiara (cfr. il punto 4.4.2).
Qualsiasi rifiuto di eseguire un MAE deve essere motivato (articolo 17, paragrafo 6, della decisione quadro sul MAE).
È importante che le autorità giudiziarie dell'esecuzione indichino con chiarezza il reato o i reati cui si riferisce la decisione sulla consegna. Questa indicazione è rilevante ai fini della regola della specialità, prevista dall'articolo 27 della decisione quadro sul MAE (cfr. il punto 2.6). La regola della specialità potrebbe impedire allo Stato membro emittente di perseguire penalmente i reati commessi prima della consegna e diversi da quello o quelli per i quali il ricercato è stato consegnato.
Se il MAE era stato inserito nel SIS, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione dovrà notificare la propria decisione all'ufficio SIRENE del proprio Stato membro.
Le autorità giudiziarie dovranno tenere l'ufficio SIRENE al corrente di qualsiasi sviluppo intervenuto tra il riscontro positivo e la decisione definitiva sull'esecuzione del MAE.
Al ritrovamento della persona ricercata, l'autorità giudiziaria emittente ne è informata tramite l'ufficio SIRENE, che, nella maggior parte dei casi, provvederà a organizzare gli aspetti pratici della consegna del ricercato e sosterrà pienamente l'autorità giudiziaria emittente che chiede l'arresto (in alcuni paesi gli uffici SIRENE provvedono direttamente alla consegna, in altri gli uffici SIRENE organizzano unità per eseguirli). È stato preparato un apposito formulario SIRENE ("formulario T") per agevolare lo scambio di informazioni tra uffici SIRENE per la consegna, l'estradizione e il transito di persone arrestate (cfr. gli articoli da 38 a 40 del manuale SIRENE – Polizia) (107).
4.5.2. Informazioni sul periodo trascorso in custodia
Tutte le informazioni riguardanti il periodo di custodia scontato dal ricercato sulla base del MAE devono essere trasmesse all'autorità giudiziaria emittente. La decisione quadro sul MAE prevede che queste informazioni siano trasmesse al momento della consegna (articolo 26, paragrafo 2, della decisione quadro sul MAE). La trasmissione può avvenire a cura dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione o dell'autorità centrale designata.
È importante che le autorità dello Stato membro emittente siano a conoscenza dell'esatta durata del periodo di custodia. Tale periodo deve essere dedotto dalla durata della pena o della misura di sicurezza privative della libertà definitive (articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro sul MAE).
Nel modello standard di cui all'allegato VII è previsto uno spazio per comunicare le informazioni sul periodo trascorso in custodia.
Nella sentenza pronunciata nella causa C-294/16 PPU JZ (108), la Corte di giustizia ha stabilito quanto segue:
|
"47 |
(…) la nozione di "custodia", ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, dev'essere interpretata in modo da ricomprendere, oltre alla carcerazione, qualsiasi misura o insieme di misure imposte alla persona interessata che, per tipo, durata, effetti e modalità di esecuzione, privino la persona interessata della libertà in modo analogo ad una carcerazione.
(…) |
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53 |
Nell'attuare l'articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione del mandato d'arresto europeo deve esaminare se le misure prese nei confronti della persona interessata nello Stato membro di esecuzione debbano essere equiparate ad una privazione della libertà, quale definita al punto 47 della presente sentenza, e costituiscano, pertanto, un'ipotesi di custodia, ai sensi del citato articolo 26, paragrafo 1. Se, nell'ambito di tale esame, detta autorità giudiziaria perviene alla conclusione che tale ipotesi ricorre nel caso di specie, il citato articolo 26, paragrafo 1, prevede che dalla durata totale della detenzione che l'interessato dovrà scontare nello Stato membro di emissione del mandato d'arresto europeo sia dedotto il periodo complessivo durante il quale tali misure sono state applicate.
(…) |
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55 |
Tuttavia, dal momento che il citato articolo 26, paragrafo 1, si limita ad imporre un livello minimo di tutela dei diritti fondamentali della persona colpita dal mandato d'arresto europeo, tale articolo, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 72 delle conclusioni, non dev'essere interpretato nel senso che esso osta a che, in base al solo diritto nazionale, l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione del mandato possa dedurre in tutto o in parte dalla durata totale della detenzione che la persona interessata dovrà scontare in tale Stato membro il periodo in cui detta persona è stata oggetto, nello Stato membro di esecuzione, di misure comportanti non una privazione della libertà, ma una sua restrizione. |
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56 |
Infine, si deve ricordare che, nel corso dell'esame di cui al punto 53 della presente sentenza, l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione del mandato d'arresto europeo può chiedere all'autorità competente dello Stato membro di esecuzione, in base all'articolo 26, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, tutte le informazioni la cui trasmissione sia ritenuta necessaria". |
4.6. Mantenimento in custodia del ricercato nello Stato membro di esecuzione
Dopo l'arresto del ricercato sulla base del MAE, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve decidere se mantenere il ricercato in stato di custodia o metterlo in libertà fino alla decisione sull'esecuzione del MAE. La custodia non è, quindi, sempre indispensabile e la persona può essere messa in libertà provvisoria in qualsiasi momento ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro di esecuzione (articolo 12 della decisione quadro sul MAE).
Se la persona non è mantenuta in custodia, l'autorità competente dello Stato membro di esecuzione deve adottare tutte le misure ritenute necessarie per evitarne la fuga (articolo 12 della decisione quadro sul MAE). Tali misure possono comprendere il divieto di viaggio, l'obbligo di presentarsi periodicamente a un'autorità e la sorveglianza elettronica.
Nella sentenza pronunciata nella causa C-492/18 TC (109), la Corte di giustizia ha confermato che la decisione quadro sul MAE dev'essere interpretata nel senso che essa osta a una disposizione nazionale che prevede un obbligo generale e incondizionato di rimessa in libertà di una persona ricercata e arrestata in forza di un mandato d'arresto europeo allo scadere di un termine di 90 giorni dal suo arresto, allorché esiste un rischio molto elevato di fuga della medesima, che non può essere ridotto a un livello accettabile mediante l'imposizione di misure adeguate.
Nella sentenza pronunciata nella causa C-237/15 PPU Lanigan (110), la Corte di giustizia ha stabilito quanto segue:
"L'articolo 12 della richiamata decisione quadro, letto in combinato disposto con l'articolo 17 della medesima e alla luce dell'articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dev'essere interpretato nel senso che non osta, in tale situazione, al mantenimento della persona ricercata in custodia, conformemente al diritto dello Stato membro di esecuzione, ancorché la durata totale del periodo di custodia di tale persona ecceda tali limiti, purché tale durata non risulti eccessiva alla luce delle caratteristiche della procedura seguita nella controversia oggetto del procedimento principale, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Se l'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide di porre fine alla custodia della persona ricercata, è compito della medesima autorità disporre, unitamente alla messa in libertà provvisoria di tale persona, qualsiasi misura ritenuta necessaria a evitare che quest'ultima si dia alla fuga e assicurarsi che permangano le condizioni materiali necessarie alla sua effettiva consegna, fintantoché non venga adottata una decisione definitiva sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo".
La decisione sulla custodia tuttavia deve essere adottata conformemente alla legislazione nazionale e all'articolo 6 della Carta, che sancisce il diritto di ogni persona alla libertà e alla sicurezza. A norma di tale articolo è richiesta una base giuridica che giustifichi tale mantenimento in custodia e risponda ai requisiti di chiarezza, prevedibilità e accessibilità onde evitare rischi di arbitrarietà. Nella causa C-492/18 TC (111) la Corte di giustizia ha stabilito quanto segue:
"L'articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea dev'essere interpretato nel senso che esso osta a una giurisprudenza nazionale che consente il mantenimento in custodia del ricercato oltre tale termine di 90 giorni – sulla base di un'interpretazione di tale disposizione nazionale secondo la quale il suddetto termine è sospeso quando l'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea una domanda di pronuncia pregiudiziale o di attendere la risposta a una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata da un'altra autorità giudiziaria dell'esecuzione, oppure di rinviare la decisione sulla consegna per il motivo che potrebbe esistere, nello Stato membro emittente, un rischio concreto di condizioni detentive inumane o degradanti – nella misura in cui tale giurisprudenza non garantisce la conformità della succitata disposizione nazionale alla decisione quadro 2002/584 e presenta divergenze che possono dare luogo a durate di mantenimento in custodia diverse".
5. DECISIONE SULLA CONSEGNA
5.1. Obbligo generale di eseguire i MAE
L'autorità giudiziaria dell'esecuzione ha l'obbligo generale di dare esecuzione ad ogni mandato d'arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della decisione quadro sul MAE (articolo 1).
Nella sentenza pronunciata nella causa C-268/17 AY (112), la Corte di giustizia ha stabilito che l'articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro deve essere interpretato nel senso che l'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione è tenuta ad adottare una decisione rispetto a ogni MAE trasmessole, anche nel caso in cui, in tale Stato membro, sia stato già statuito su un precedente MAE riguardante la stessa persona e vertente sui medesimi fatti e in cui, tuttavia, il secondo MAE sia stato emesso soltanto in ragione del rinvio a giudizio, nello Stato membro emittente, della persona ricercata. Analogamente, nella causa C-158/21 Puig Gordi e a. (113), la Corte di giustizia ha stabilito che la decisione quadro 2002/584 non osta all'emissione di diversi MAE successivi nei confronti di una persona ricercata al fine di ottenere la sua consegna da parte di uno Stato membro dopo che l'esecuzione di un primo MAE nei confronti di tale persona è stata negata da tale Stato membro, purché l'esecuzione di un nuovo MAE non comporti una violazione dell'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro e l'emissione di quest'ultimo MAE abbia carattere proporzionato.
Come stabilito dalla Corte di giustizia nella sentenza pronunciata nella causa C-510/19 AZ (114), la decisione di eseguire un MAE deve essere adottata da una "autorità giudiziaria" che soddisfi i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva (cfr. il punto 2.1.5).
Le disposizioni della decisione quadro sul MAE relative alla decisione di eseguire un MAE sono esaminate ai punti da 5 a 9 del presente manuale. La decisione sulla consegna deve essere eseguita entro i termini citati nel punto 4.
Le autorità competenti inoltre devono accertarsi del rispetto dei diritti procedurali minimi del ricercato, come indicato al punto 12.
5.2. Informazioni trasmesse dall'autorità giudiziaria emittente
Le informazioni trasmesse dall'autorità giudiziaria emittente a norma dell'articolo 8 della decisione quadro sul MAE sono volte a fornire all'autorità giudiziaria dell'esecuzione le informazioni ufficiali minime necessarie per consentirle di prendere rapidamente una decisione sull'esecuzione del MAE.
Nella causa C-551/18 PPU IK (115), l'autorità giudiziaria emittente ha omesso di indicare una pena accessoria di messa a disposizione imposta alla persona ricercata per lo stesso reato e con la stessa decisione giudiziaria emessa relativamente alla pena principale. La Corte di giustizia ha ritenuto che, poiché la pena principale di tre anni di reclusione superava la soglia di quattro mesi stabilita nell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro sul MAE, l'indicazione fornita dall'autorità emittente fosse sufficiente al fine di garantire che il MAE soddisfacesse il requisito della validità di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera f), della decisione quadro sul MAE.
La Corte di giustizia ha dichiarato inoltre quanto segue:
"L'articolo 8, paragrafo 1, lettera f), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio (...) dev'essere interpretato nel senso che l'omessa indicazione, nel mandato d'arresto europeo sulla base del quale ha avuto luogo la consegna dell'interessato, della pena accessoria di messa a disposizione alla quale è stato condannato per lo stesso reato e con la stessa decisione giudiziaria emessa relativamente alla pena principale privativa della libertà, non osta a che, nelle circostanze in esame nel procedimento principale, l'esecuzione di tale pena accessoria, alla scadenza della pena principale e dopo una decisione formale adottata in tal senso dal giudice nazionale competente in materia di esecuzione delle pene, dia luogo a una privazione della libertà".
Nella causa C-241/15 Bob-Dogi (116) , la Corte di giustizia ha stabilito che, prima di decidere di non dare corso a un MAE in quanto privo di validità, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve, in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro sul MAE, chiedere all'autorità giudiziaria emittente di fornire con urgenza qualsiasi informazione supplementare necessaria.
5.3. Elenco dei 32 reati che danno luogo a consegna senza valutazione della doppia incriminazione
L'autorità giudiziaria dell'esecuzione dovrà verificare se l'autorità giudiziaria emittente ha stabilito che uno o più reati rientrano in una delle 32 categorie di reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro sul MAE. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può verificare la doppia incriminazione soltanto per i reati non compresi in tale elenco.
Va sottolineato che sono rilevanti esclusivamente la definizione del reato e la sanzione massima stabilite dalla legislazione dello Stato membro emittente. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può verificare quanto indicato nel MAE dall'autorità giudiziaria emittente. Qualora ritenga che a tale riguardo sussista un errore manifesto, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione dovrà contattare l'autorità giudiziaria emittente per chiedere chiarimenti (cfr. il punto 4.4 relativo alla comunicazione).
Per quanto riguarda la versione pertinente della legge dello Stato membro emittente, la Corte di giustizia ha fornito un'interpretazione dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro sul MAE nella sentenza pronunciata nella causa C-717/18 X (117), affermando quanto segue:
"(…) al fine di verificare se il reato per il quale è stato emesso un mandato d'arresto europeo sia punito, nello Stato membro emittente, con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà di durata massima non inferiore a tre anni, come definita dalla legge di tale Stato membro emittente, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve prendere in considerazione la legge dello Stato membro emittente nella versione applicabile ai fatti che hanno dato luogo al procedimento nell'ambito del quale è stato emesso il mandato d'arresto europeo".
5.4. Reati accessori
Il termine "reati accessori" indica uno o più reati puniti con una pena inferiore alla soglia di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro sul MAE. Questi reati possono essere inclusi nel MAE come reati accessori. L'autorità giudiziaria emittente può includerli nel modello di MAE anche se non rientrano nel campo di applicazione del MAE (cfr. il punto 2.3).
Il MAE deve tuttavia essere emesso per almeno un reato rispondente alla soglia di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro sul MAE.
La decisione quadro sul MAE non contiene indicazioni esplicite su come trattare la questione della consegna accessoria. Alcuni Stati membri hanno deciso di consentire la consegna accessoria, altri no. Se lo Stato membro di esecuzione non consente la consegna di un ricercato per reati accessori, la regola della specialità potrebbe impedire allo Stato membro emittente di perseguire tali reati (cfr. il punto 2.6 sulla regola della specialità).
Se il MAE comprende reati accessori, si consiglia all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di indicare chiaramente nella decisione di consegna se questa riguarda anche i reati accessori. La consegna per reati accessori attribuisce allo Stato membro emittente la competenza di esercitare l'azione penale o dare esecuzione a una pena privativa della libertà in relazione a tali reati.
L'allegato VIII contiene l'elenco degli Stati membri il cui ordinamento giuridico prevede la possibilità di consegnare persone ricercate per reati accessori.
5.5. Motivi di non esecuzione (rifiuto)
L'obbligo generale di dare esecuzione ai MAE (previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro sul MAE) trova una limitazione nei motivi di non esecuzione obbligatoria e facoltativa del MAE, ossia i motivi di rifiuto (articoli 3, 4 e 4 bis della decisione quadro sul MAE). È importante rilevare che, in conformità della decisione quadro sul MAE, questi motivi sono, in linea di principio, gli unici che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può invocare per giustificare la non esecuzione di un MAE emesso validamente. La Corte di giustizia ha chiarito che l'elenco dei motivi è esaustivo (in particolare nelle sentenze pronunciate nella causa C-123/08 Wolzenburg e nelle cause riunite C-404/15 e C-659/15 PPU Aranyosi e Căldăraru (118)).
L'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve, in determinate circostanze, contattare l'autorità giudiziaria emittente prima di decidere di rifiutare la consegna. Ciò potrebbe essere opportuno, in particolare, qualora sussistano incertezze in merito all'applicazione di uno o più dei motivi di non esecuzione. Prima di adottare la decisione di rifiuto l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può anche effettuare comunicazioni sulla possibilità di applicare altre misure, come il trasferimento di detenuti (cfr. il punto 4.4 sulla comunicazione e il punto 2.5 su altre misure dell'Unione per la cooperazione giudiziaria).
Dopo che è stata adottata la decisione di rifiuto della consegna, il ricercato non può più essere tenuto in custodia sulla base del MAE.
5.5.1. Motivi di non esecuzione obbligatoria
Qualora trovino applicazione uno o più motivi di non esecuzione obbligatoria, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve rifiutare l'esecuzione del MAE (articolo 3 della decisione quadro sul MAE). Tali motivi sono previsti dall'articolo 3 della decisione quadro sul MAE.
Amnistia (articolo 3, punto 1)
Il reato alla base del mandato d'arresto è coperto da amnistia nello Stato membro di esecuzione. È necessario altresì che lo Stato di esecuzione sia competente a perseguire il reato secondo la propria legge penale.
Ne bis in idem (articolo 3, punto 2)
L'autorità giudiziaria dell'esecuzione dispone di informazioni da cui risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti in uno Stato membro. È necessario altresì che, in caso di condanna, la sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro della condanna.
La Corte di giustizia ha emesso numerose sentenze in cause riguardanti l'interpretazione del principio del ne bis in idem in relazione all'articolo 54 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (CAS). Tali sentenze sono applicabili alla decisione quadro sul MAE in virtù della sentenza nella causa C-261/09 Mantello (119) . Nella sentenza pronunciata nella causa C-129/14 PPU Spasic (120) , la Corte di giustizia ha stabilito che l'articolo 54 della CAS è compatibile con l'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che sancisce tale principio.
Articolo 54 della CAS
"Una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita".
Articolo 50 della Carta
"Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato
Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge".
Nelle sentenze pronunciate nella causa C-261/09 Mantello (121) e nella causa C-268/17 AY (122), la Corte di giustizia ha confermato l'interpretazione di nozioni quali "decisione definitiva", "stessi fatti" e "pena eseguita" indicate nella giurisprudenza precedente. Nella causa C-268/17 AY, la Corte di giustizia ha stabilito che una decisione del pubblico ministero che ha posto fine a indagini nel corso delle quali la persona oggetto di un MAE è stata sentita soltanto in veste di testimone non può essere invocata per rifiutare l'esecuzione di tale MAE in base all'articolo 3, punto 2, della decisione quadro sul MAE.
Nella sentenza pronunciata nella causa C-505/19, WS (Avviso rosso dell'Interpol) (123) la Corte di giustizia ha specificato quanto segue in merito alla liceità dell'arresto e della detenzione di una persona ricercata:
"(…) anche se, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo è rifiutata se in base alle informazioni in possesso dell'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione risulta che il principio del ne bis in idem si applica, dall'articolo 12 di tale decisione quadro emerge che, quando una persona viene arrestata sulla base di un mandato d'arresto europeo, spetta a tale autorità decidere se tale persona debba rimanere in stato di custodia conformemente al diritto dello Stato membro dell'esecuzione. Ne consegue che l'arresto dell'interessato o il suo mantenimento in custodia è escluso solo a condizione che detta autorità abbia accertato che si applica il principio del ne bis in idem ".
Nella causa C-203/20 AB e a. (124) , la Corte di giustizia ha inoltre stabilito che l'articolo 50 della Carta dev'essere interpretato nel senso che esso non osta all'emissione di un MAE nei confronti di una persona contro la quale è stata esercitata l'azione penale e questa è stata inizialmente interrotta da una decisione giurisdizionale definitiva adottata sulla base di un'amnistia e ripresa a seguito dell'adozione di una legge che revoca tale amnistia, qualora tale decisione giurisdizionale sia stata adottata prima di qualsiasi esame della responsabilità penale della persona interessata.
Nell'allegato VI è riportato un elenco delle sentenze della Corte di giustizia concernenti il principio del ne bis in idem in materia penale. Le sintesi di questi casi si trovano nel compendio di Eurojust dal titolo Case-law by the Court of Justice of the European Union on the principle of ne bis in idem in criminal matters (giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa al principio del ne bis in idem in materia penale, disponibile in inglese all'indirizzo www.eurojust.europa.eu).
Non penalmente responsabile per motivi di età (articolo 3, punto 3)
La persona ricercata non può ancora essere considerata, a causa dell'età, penalmente responsabile dei fatti all'origine del mandato d'arresto in base alla legge dello Stato membro di esecuzione.
Gli ordinamenti giuridici degli Stati membri prevedono età minime diverse per la responsabilità penale. È diverso anche il momento di determinazione dell'età minima in relazione ai singoli casi: il momento determinante può essere, ad esempio, quello in cui è stato commesso il presunto reato oppure quello in cui la persona viene incriminata.
Questo motivo di non esecuzione si applica qualora nello Stato membro di esecuzione il ricercato possa essere oggetto, a causa dell'età, soltanto di procedimenti civili o amministrativi, ma non penali.
Nella sentenza pronunciata nella causa C-367/16 Piotrowski (125), la Corte di giustizia ha stabilito che l'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione deve rifiutare unicamente la consegna dei minori oggetto di un MAE che, secondo il diritto dello Stato membro di esecuzione, non abbiano raggiunto l'età richiesta per essere considerati penalmente responsabili dei fatti all'origine del mandato emesso nei loro confronti. Per l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non è possibile tenere conto di eventuali condizioni supplementari, relative a una valutazione personalizzata, alle quali il diritto di tale Stato membro subordina in concreto l'esercizio dell'azione penale o la condanna nei confronti di un minore per tali fatti. Spetta all'autorità giudiziaria emittente applicare le norme specifiche relative alla repressione penale dei reati commessi da minori nel proprio Stato membro.
5.5.2. Motivi di non esecuzione facoltativa
Qualora trovino applicazione uno o più motivi di non esecuzione facoltativa recepiti nella normativa nazionale, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può rifiutarsi di dare esecuzione al MAE a seconda delle circostanze del caso. Tali motivi sono previsti dall'articolo 4 della decisione quadro sul MAE.
Nella causa C-665/20 PPU, Openbaar Ministerie/X (126), la Corte di giustizia ha stabilito che quando uno Stato membro sceglie di recepire un motivo di non esecuzione facoltativa a norma della decisione quadro non può prevedere l'obbligo di rifiutare l'esecuzione di un MAE se il mandato emesso rientra nell'ambito di applicazione di tali motivi. Piuttosto, l'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione deve disporre di un margine di discrezionalità e deve essere in grado di tenere conto delle circostanze specifiche di ciascun caso e di valutare il motivo facoltativo di rifiuto nella fattispecie.
In particolare dovrebbero essere esaminate attentamente le circostanze specifiche di ciascun caso qualora un MAE sia emesso da un procuratore europeo delegato della Procura europea (EPPO) (127) o in seguito alla sua richiesta, nell'indagare/perseguire reati penali lesivi degli interessi finanziari dell'Unione (128), ad esempio complesse frodi in materia di IVA con un elemento transfrontaliero, poiché l'EPPO funge da singolo ufficio sovranazionale.
Mancanza di doppia incriminazione (articolo 4, punto 1)
Il fatto che è alla base del MAE non costituisce reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione.
Tale circostanza riguarda i reati non compresi nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro sul MAE, per i quali la verifica della doppia incriminazione è soppressa. Questo motivo di non esecuzione facoltativa inoltre può essere applicato anche se il fatto corrisponde a uno dei reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro sul MAE ma i) è punito con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà di durata massima inferiore a tre anni e non costituisce reato ai sensi della legge dello Stato membro emittente; e ii) non costituisce reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione.
Nelle sentenze pronunciate nella causa C-289/15 Grundza (129) e nella causa C-168/21 Procureur général près la cour d'appel d'Angers (130), la Corte di giustizia ha chiarito come debba essere interpretata la condizione della doppia incriminazione.
Nella sentenza pronunciata nella causa C-289/15 Grundza (131), la Corte di giustizia ha fornito un'interpretazione dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/909/GAI (ossia come valutare la condizione della doppia incriminazione). La Corte di giustizia ha stabilito quanto segue:
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"38 |
(…) nel valutare la doppia incriminabilità, l'autorità competente dello Stato di esecuzione deve verificare se gli elementi di fatto alla base del reato, quali risultano dalla sentenza pronunciata dall'autorità competente dello Stato di emissione, sarebbero di per sé, nell'ipotesi in cui si fossero verificati nello Stato di esecuzione, penalmente perseguibili anche nel territorio di quest'ultimo.
(…) |
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49 |
(…) nel valutare la condizione della doppia incriminabilità, l'autorità competente dello Stato di esecuzione deve verificare non se l'interesse tutelato dallo Stato di emissione sia stato leso, ma se, nell'ipotesi in cui il reato in questione fosse stato commesso sul territorio dello Stato membro di detta autorità, si sarebbe ritenuto leso un interesse analogo, tutelato dal diritto nazionale di quest'ultimo Stato." |
Nella causa C-168/21 Procureur général près la cour d'appel d'Angers (132), la Corte di giustizia ha spiegato inoltre che, al fine di determinare se la condizione della doppia incriminabilità del fatto sia soddisfatta, è necessario e sufficiente che i fatti che hanno dato luogo all'emissione del MAE costituiscano reato anche ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione. Secondo il legislatore dell'Unione quindi non sarebbe necessaria una corrispondenza esatta né tra gli elementi costitutivi di tale reato, quale definito dalle leggi, rispettivamente, dello Stato membro di emissione e dello Stato membro di esecuzione, né nella denominazione o nella classificazione di detto reato, secondo le leggi nazionali interessate.
La Corte di giustizia ha affermato inoltre che la condizione della doppia incriminabilità a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, e dell'articolo 4, punto 1, della decisione quadro sul MAE è soddisfatta nel caso in cui il MAE sia emesso ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà inflitta per fatti che integrano, nello Stato membro emittente, un reato che richiede che tali fatti ledano un interesse giuridico tutelato in tale Stato membro, anche quando la lesione dell'interesse giuridico tutelato dalla legge dello Stato membro emittente non è un elemento costitutivo del reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione. Se si dovesse interpretare la condizione della doppia incriminabilità del fatto nel senso che tale condizione richiede l'esistenza di una corrispondenza esatta tra gli elementi costitutivi del reato, così come per quanto riguarda l'interesse giuridico tutelato dalle leggi dello Stato membro emittente e di esecuzione, l'effettività della procedura di consegna risulterebbe pregiudicata. Si deve pertanto ritenere che la condizione della doppia incriminabilità del fatto sia soddisfatta qualora il MAE sia emesso ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà, sebbene tale pena sia stata inflitta, nello Stato membro emittente, per la commissione di un reato unico composto da più fatti di cui solo una parte costituisce reato nello Stato membro di esecuzione. Una siffatta interpretazione è altresì conforme al principio di proporzionalità dei reati e delle pene, previsto all'articolo 49, paragrafo 3, della Carta. A tale proposito, la Corte ha chiarito che non spetta all'autorità giudiziaria dell'esecuzione, nell'ambito della valutazione della condizione di doppia incriminabilità, valutare la pena inflitta nello Stato membro emittente alla luce dell'articolo 49, paragrafo 3, della Carta.
In materia di tasse e di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione del MAE non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato membro di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di normativa in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legislazione dello Stato membro emittente.
Azione penale pendente nello Stato membro di esecuzione (articolo 4, punto 2)
La persona oggetto del MAE è sottoposta a un'azione penale nello Stato membro di esecuzione per il medesimo fatto che è alla base del MAE.
Azione penale per lo stesso reato impedita nello Stato membro di esecuzione (articolo 4, punto 3)
Le autorità giudiziarie dello Stato membro di esecuzione hanno deciso di non esercitare l'azione penale per il reato oggetto del MAE o di porvi fine; o la persona ricercata ha formato oggetto in uno Stato membro di una sentenza definitiva per gli stessi fatti che osta all'esercizio di ulteriori azioni.
Nella causa C-268/17 AY (133) , la Corte di giustizia ha stabilito che una decisione della procura che ha posto fine a indagini avviate contro ignoti, nel corso delle quali la persona oggetto di un MAE è stata sentita soltanto in veste di testimone, senza che sia stata esercitata l'azione penale contro tale persona e senza che detta decisione sia stata adottata nei suoi confronti, non può essere invocata per rifiutare l'esecuzione di tale MAE a norma dell'articolo 4, punto 3, della decisione quadro sul MAE.
Cfr. anche il punto 5.5.1 sul principio del ne bis in idem.
Azione penale o pena prescritte (articolo 4, punto 4)
L'azione penale o la pena della persona ricercata sono cadute in prescrizione secondo la legislazione dello Stato membro di esecuzione e i fatti rientrano nella competenza di tale Stato membro in virtù del suo diritto penale.
Sentenza definitiva in uno Stato terzo (articolo 4, punto 5)
Dalle informazioni in possesso dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da un paese terzo, a condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi del paese della condanna.
Nella sentenza pronunciata nella causa C-665/20 PPU X (134), la Corte di giustizia ha specificato che la nozione di "stessi fatti" di cui all'articolo 3, punto 2, e all'articolo 4, punto 5, della decisione quadro sul MAE deve essere oggetto di un'interpretazione uniforme nelle due disposizioni. La Corte di giustizia ha chiarito inoltre che la condizione concernente l'esecuzione di cui all'articolo 4, punto 5, è soddisfatta anche qualora la persona ricercata sia stata condannata per gli stessi fatti con sentenza definitiva a una pena detentiva che ha parzialmente scontato nel paese terzo e che per il resto le è stata condonata da un'autorità non giudiziaria di quel paese. La Corte di giustizia ha sottolineato che spetta all'autorità giudiziaria dell'esecuzione, nell'esercizio del potere discrezionale di cui dispone, operare un bilanciamento tra, da un lato, la prevenzione dell'impunità e, dall'altro, la garanzia della certezza del diritto per la persona interessata.
Cfr. anche il punto 5.5.1 sul principio del ne bis in idem.
Lo Stato membro di esecuzione si impegna a eseguire la pena (articolo 4, punto 6)
Se il MAE è stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà e qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione potrebbe valutare la possibilità di eseguire la pena nel proprio Stato membro invece di consegnare la persona ricercata allo Stato membro emittente.
La decisione quadro 2008/909/GAI contiene anche, all'articolo 25, una disposizione specifica per l'esecuzione di pene privative della libertà nello Stato membro di esecuzione nei casi di cui all'articolo 4, punto 6, della decisione quadro sul MAE (cfr. il punto 2.5.2) La decisione quadro 2008/909/GAI ha sostituito la convenzione del 1983 sul trasferimento delle persone condannate e il relativo protocollo addizionale (135). Pertanto la decisione quadro 2008/909/GAI deve essere applicata al trasferimento della pena nello Stato membro dove questa sarà eseguita.
In conformità della decisione quadro 2008/909/GAI, il consenso del condannato al proprio trasferimento non è più un requisito necessario in tutti i casi.
Nella sentenza pronunciata nella causa C-514/17 Sut (136), la Corte di giustizia ha messo in evidenza la procedura e le condizioni necessarie per l'applicazione dell'articolo 4, punto 6, della decisione quadro sul MAE.
La Corte ha statuito quanto segue:
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"32 |
Risulta, dunque, dalla formulazione di tale disposizione che l'applicazione del motivo di non esecuzione facoltativa de quo è subordinata al verificarsi di due condizioni, segnatamente, da un lato, che la persona ricercata dimori nello Stato membro dell'esecuzione, ne sia cittadina oppure vi risieda, e, dall'altro, che tale Stato si impegni ad eseguire tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno.
(…) |
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36 |
Qualora l'autorità giudiziaria dell'esecuzione constati che le due condizioni sopra citate sono soddisfatte, essa deve valutare se esista un legittimo interesse idoneo a giustificare che la pena inflitta nello Stato membro emittente venga eseguita nel territorio dello Stato membro di esecuzione (v. sentenza del 17 luglio 2008, Kozłowski, C-66/08, EU:C:2008:437, punto 44). Tale valutazione consente a detta autorità di tener conto dell'obiettivo perseguito dall'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, come è stato esposto al punto 33 della presente sentenza". |
Per quanto riguarda la prima condizione, nella sentenza pronunciata nella causa C-66/08 Kozłowski (137) la Corte di giustizia ha specificato che i termini "risieda" e "dimori" di cui all'articolo 4, punto 6, della decisione quadro sul MAE devono costituire l'oggetto di una definizione uniforme in quanto si riferiscono a nozioni autonome del diritto dell'Unione. I termini "risieda" e "dimori" contemplano, rispettivamente, la situazione in cui la persona ricercata abbia stabilito la propria residenza effettiva nello Stato membro di esecuzione e quella in cui tale persona abbia acquisito, a seguito di un soggiorno stabile di una certa durata in questo medesimo Stato, legami con quest'ultimo di intensità simile a quella dei legami che si instaurano in caso di residenza. Per stabilire se una persona "dimori" in uno Stato occorre effettuare una valutazione complessiva di vari elementi oggettivi, tra i quali la durata, la natura e le modalità del suo soggiorno, nonché i suoi rapporti familiari ed economici con lo Stato membro di esecuzione La Corte di giustizia ha chiarito inoltre che il fatto che la persona ricercata commetta abitualmente reati nello Stato membro di esecuzione, nonché la circostanza che la persona suddetta si trovi in regime di reclusione per scontare una pena detentiva non sono elementi pertinenti di cui l'autorità giudiziaria dell'esecuzione debba tenere conto per stabilire se l'interessato "dimori" nello Stato membro di esecuzione. Qualora l'interessato "dimori" nello Stato membro di esecuzione, simili elementi possono tuttavia assumere un certo rilievo nell'ambito dell'esame che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione è eventualmente chiamata ad effettuare per verificare se sia giustificato non dare seguito ad un MAE.
Nella sentenza pronunciata nella causa C-123/08 Wolzenburg (138), la Corte di giustizia ha stabilito che gli Stati membri possono limitare le situazioni nelle quali è possibile, in quanto Stato membro di esecuzione, rifiutare di consegnare una persona rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, punto 6, subordinando l'applicazione di tale disposizione, quando la persona ricercata è un cittadino di un altro Stato membro, alla condizione che la persona abbia soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni in detto Stato membro di esecuzione. Uno Stato membro tuttavia non può subordinare l'applicazione del motivo di non esecuzione facoltativa di un MAE previsto dall'articolo 4, punto 6, della decisione quadro sul MAE ad ulteriori requisiti amministrativi, quali il possesso di un permesso di soggiorno a durata indeterminata.
Nella sentenza pronunciata nella causa C-42/11 Lopes da Silva Jorge (139), la Corte di giustizia ha chiarito che l'articolo 4, punto 6, della decisione quadro sul MAE e l'articolo 18 TFUE devono essere interpretati nel senso che uno Stato membro, pur potendo decidere, in sede di recepimento dell'articolo 4, punto 6, della decisione quadro sul MAE, di limitare le situazioni in cui l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può rifiutare la consegna di una persona rientrante nell'ambito di applicazione di tale disposizione, non è legittimato a escludere in maniera assoluta e automatica da tale ambito di applicazione i cittadini di altri Stati membri che dimorano o risiedono nel suo territorio, indipendentemente dai legami che essi presentano con quest'ultimo. La Corte chiede ai giudici nazionali di interpretare la legge alla luce dello spirito e della lettera della decisione quadro sul MAE onde garantirne la piena efficacia.
Nella sentenza pronunciata nella causa C-700/21 O. G. (140), la Corte di giustizia ha stabilito che l'articolo 4, punto 6, della decisione quadro sul MAE, in combinato disposto con l'articolo 20 della Carta, osta a una normativa nazionale che esclude in maniera assoluta e automatica dal beneficio del motivo di non esecuzione facoltativa del MAE previsto da tale disposizione qualsiasi cittadino di un paese terzo che dimori o risieda nel territorio di tale Stato membro, senza che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione possa valutare i legami di tale cittadino con detto Stato membro. Per valutare se sia opportuno rifiutare l'esecuzione di un MAE, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve procedere a una valutazione complessiva per stabilire se tra la persona ricercata e lo Stato membro di esecuzione esistano sufficienti legami che dimostrino che con l'esecuzione della pena in detto Stato membro l'interessato avrà maggiori possibilità di reinserimento sociale che nello Stato membro emittente. Tra tali elementi vanno annoverati i legami familiari, linguistici, culturali, sociali o economici che il cittadino del paese terzo intrattiene con lo Stato membro di esecuzione, nonché la natura, la durata e le condizioni del suo soggiorno in tale Stato membro.
Per quanto riguarda la seconda condizione, nella causa C-579/15 Popławski (Popławski I) (141), la Corte di giustizia ha sottolineato che la presa in carico dell'esecuzione della pena presuppone un serio impegno da parte dello Stato membro di esecuzione ad eseguire la pena detentiva pronunciata contro il ricercato dallo Stato membro emittente. Al fine di evitare l'impunità, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve innanzi tutto verificare se sia effettivamente possibile eseguire la pena conformemente al suo diritto interno. In caso contrario, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve ordinare l'esecuzione del MAE e consegnare la persona ricercata.
La Corte di giustizia ha ritenuto inoltre che non è possibile rifiutare l'esecuzione di un MAE sulla base dell'articolo 4, punto 6, della decisione quadro sul MAE solo perché l'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione comunica all'autorità giudiziaria dello Stato membro emittente di essere "disponibile" a farsi carico dell'esecuzione della condanna, o perché intende avviare nel confronti dell'interessato azioni penali riguardanti i medesimi fatti per i quali siffatta condanna è stata pronunciata.
Nella causa C-514/17 Sut (142), la Corte di giustizia ha ritenuto che uno Stato membro può rifiutarsi di eseguire un MAE sulla base di considerazioni relative al reinserimento sociale della persona ricercata, anche se il reato che sta alla base del mandato è punibile, conformemente al diritto dello Stato membro di esecuzione, con una mera sanzione pecuniaria, ma solo qualora, conformemente a tale diritto nazionale, detta circostanza non osti a che la pena privativa della libertà irrogata alla persona ricercata sia eseguita effettivamente in tale Stato membro.
Con riguardo all'interesse legittimo che giustifica l'applicazione dell'articolo 4, punto 6, nella causa C-579/15 Popławski I (143), la Corte di giustizia ha sottolineato che l'articolo 4, punto 6, è un motivo di rifiuto facoltativo, nel senso che quando sono soddisfate le due condizioni di cui sopra le autorità giudiziarie dell'esecuzione non possono essere obbligate a rifiutare l'esecuzione di un MAE. Come evidenziato dalla Corte di giustizia nella causa C-66/08 Kozłowski (144), nell'esercizio del proprio margine discrezionale l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve valutare se esista un legittimo interesse idoneo a giustificare che la pena inflitta nello Stato membro emittente venga eseguita nel territorio dello Stato membro di esecuzione. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve accordare una particolare importanza alla possibilità di accrescere le opportunità di reinserimento sociale della persona ricercata una volta scontata la pena cui essa è stata condannata.
Infine nelle cause C-42/11 Lopes da Silva Jorge (145), C-579/15 Popławski I (146) e C-573/17 Popławski (Popławski II) (147) , la Corte di giustizia ha stabilito che i giudici nazionali sono tenuti a interpretare le disposizioni nazionali alla luce della lettera e dello scopo della decisione quadro sul MAE, al fine di garantirne la piena efficacia e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo perseguito dalla decisione quadro. Nella causa C-573/17 Popławski (Popławski II) (148) la Corte di giustizia ha altresì specificato che il principio del primato del diritto dell'Unione dev'essere interpretato nel senso che esso non impone a un giudice nazionale di disapplicare una disposizione del diritto nazionale incompatibile con le disposizioni di una decisione quadro (come la decisione quadro sul MAE), non avendo tali disposizioni effetto diretto.
Extraterritorialità (reati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro emittente) (articolo 4, punto 7)
Il MAE riguarda reati:
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a) |
che dalla legge dello Stato membro di esecuzione sono considerati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in un luogo assimilato al suo territorio; o |
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b) |
che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro emittente, se la legge dello Stato membro di esecuzione non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio. |
Nella sentenza pronunciata nella causa C-488/19 JR (149) la Corte di giustizia ha specificato che l'articolo 4, punto 7, lettera b), non include situazioni in cui un MAE è emesso sulla base di una decisione giudiziaria dello Stato membro emittente che consenta l'esecuzione in tale Stato membro di una pena inflitta da un giudice di uno Stato terzo nel cui territorio è stato commesso il reato. In questi casi, per stabilire se tale reato sia stato commesso "al di fuori del territorio dello Stato membro emittente" occorre prendere in considerazione la competenza penale di tale Stato terzo che ha consentito di perseguire detto reato, e non quella dello Stato membro emittente.
5.6. Processi in absentia
La decisione quadro 2009/299/GAI ha modificato la decisione quadro sul MAE abrogando l'articolo 5, punto 1, e inserendo un nuovo articolo, il 4 bis, sulle decisioni pronunciate in absentia. Queste disposizioni riguardano le situazioni in cui l'autorità giudiziaria dell'esecuzione ha ricevuto un MAE per l'esecuzione di una pena privativa della libertà irrogata a seguito di un procedimento svolto nello Stato membro emittente al quale la persona non ha presenziato.
L'articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro sul MAE prevede un motivo di non esecuzione facoltativa in base al quale l'esecuzione di un MAE emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà può essere rifiutata qualora la persona non sia comparsa al processo terminato con la decisione (decisione pronunciata in absentia). Tale facoltà è tuttavia accompagnata da quattro eccezioni, specificate nelle lettere da a) a d) dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro sul MAE.
A norma dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro sul MAE, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non può rifiutarsi di eseguire il MAE basato su una decisione pronunciata in absentia se il MAE indica che l'interessato, conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto interno dello Stato membro emittente:
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a) |
a tempo debito:
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b) |
essendo al corrente della data fissata, aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall'interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore; o |
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c) |
dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l'interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria:
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d) |
non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma:
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In tale contesto, la Corte di giustizia ha chiarito che, qualora sia soddisfatta almeno una delle condizioni di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, lettere da a) a d), della decisione quadro sul MAE, l'autorità dell'esecuzione non può rifiutare l'esecuzione del MAE (150).
Nella sentenza pronunciata nella causa C-271/17 PPU Zdziaszek (151), la Corte di giustizia ha tuttavia evidenziato che, nel caso in cui né le informazioni contenute nel modello di MAE, né quelle ottenute in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro, forniscano elementi sufficienti per dimostrare l'esistenza di una delle situazioni contemplate all'articolo 4 bis, paragrafo 1, lettere da a) a d), l'autorità giudiziaria dell'esecuzione dispone della facoltà di rifiutarsi di eseguire il MAE.
La Corte di giustizia ha inoltre sottolineato nella sua giurisprudenza la natura facoltativa dei motivi di rifiuto, affermando che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione, dopo aver riscontrato che le situazioni di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, lettere da a) a d), non sono applicabili, può tenere conto di altre circostanze che le consentono di garantire che la consegna della persona interessata non comporta una violazione dei diritti della difesa e ordinare la consegna. La decisione quadro sul MAE di fatto non impedisce all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di assicurarsi che i diritti della difesa della persona interessata siano rispettati, tenuto debito conto di tutte le circostanze del caso di specie, comprese eventuali informazioni che possa essa stessa ottenere. In tale contesto, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può tenere conto del comportamento della persona ricercata e del fatto che abbia ostacolato la sua citazione personale o qualsiasi contatto da parte di avvocati d'ufficio, o il fatto che abbia interposto appello avverso le decisioni di primo grado (152). Quanto precede implica che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può decidere di consegnare la persona ricercata anche qualora non siano soddisfatte le quattro circostanze di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, lettere da a) a d).
Il carattere esaustivo delle quattro circostanze di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, lettere da a) a d), della decisione quadro sul MAE è stato confermato dalla Corte di giustizia nella causa C-399/11 Melloni e nella causa C-416/20 PPU TR.
Nella causa C-399/11 Melloni (153) alla Corte di giustizia è stata sottoposta la questione se l'articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro sul MAE debba essere interpretato nel senso che osta a che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione subordini l'esecuzione di un MAE emesso ai fini dell'esecuzione di una pena alla condizione che la sentenza di condanna pronunciata in absentia possa essere oggetto di revisione nello Stato membro emittente in virtù di una norma costituzionale nazionale dello Stato di esecuzione.
La Corte di giustizia ha ritenuto che l'articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro sul MAE preveda un motivo di non esecuzione facoltativa di un MAE emesso ai fini dell'esecuzione di una pena qualora l'interessato sia stato condannato in absentia. Tale facoltà è tuttavia accompagnata da quattro eccezioni, specificate nelle lettere da a) a d) dell'articolo citato. La Corte di giustizia ha dichiarato che in queste quattro situazioni l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non può subordinare la consegna di una persona condannata in absentia alla condizione che la sentenza di condanna possa essere oggetto di riesame in sua presenza. Le autorità giudiziarie dell'esecuzione non possono pertanto imporre requisiti aggiuntivi basati su requisiti costituzionali nazionali.
Nella causa C-416/20 PPU TR (154), la Corte di giustizia ha stabilito che l'articolo 4 bis della decisione quadro sul MAE deve essere interpretato nel senso che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non può rifiutare l'esecuzione di un MAE qualora la persona ricercata abbia ostacolato la sua citazione personale e non sia comparsa personalmente al processo a causa della sua fuga nello Stato membro di esecuzione, per il solo motivo che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non dispone dell'assicurazione che, in caso di consegna allo Stato membro emittente, il diritto a un nuovo processo (come definito agli articoli 8 e 9 della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali) (155)) sarà rispettato.
Per quanto riguarda la relazione tra l'articolo 4 bis della decisione quadro sul MAE e la direttiva (UE) 2016/343, nella causa C-416/20 PPU TR la Corte di giustizia ha rilevato che l'articolo 4 bis prevede proprio il caso di un MAE emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, riguardante un interessato che non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione che ha inflitto tale pena o imposto tale misura. Per questo motivo "un'eventuale non conformità del diritto nazionale dello Stato membro emittente alle disposizioni della direttiva 2016/343 non può costituire un motivo idoneo a comportare il rifiuto di eseguire il mandato d'arresto europeo" poiché il legislatore dell'UE ha adottato una soluzione consistente nel prevedere in maniera esaustiva le fattispecie nelle quali l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una decisione pronunciata in absentiadeve essere considerata non lesiva dei diritti della difesa (156).
Nondimeno la Corte di giustizia ha sottolineato che l'impossibilità di invocare la direttiva (UE) 2016/343 per impedire l'esecuzione di un MAE non incide affatto sull'obbligo assoluto dello Stato membro emittente di rispettare, nell'ambito del suo ordinamento giuridico, l'insieme delle disposizioni del diritto dell'Unione, compresa la direttiva (UE) 2016/343. L'interessato potrà, se del caso, in seguito alla sua consegna allo Stato membro emittente, far valere dinanzi ai giudici di tale Stato membro le disposizioni pertinenti della direttiva (UE) 2016/343.
5.6.1. Nozioni autonome del diritto dell'Unione
La Corte di giustizia ha stabilito che nell'articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), punto i), della decisione quadro sul MAE le espressioni "citato personalmente", "processo terminato con la decisione" e "di fatto informato ufficialmente con altri mezzi" costituiscono nozioni autonome che devono essere interpretate in modo uniforme in tutta l'UE, indipendentemente dalle loro qualificazioni negli Stati membri (157). Il significato di tali nozioni non può pertanto essere determinato dal diritto nazionale.
Le autorità degli Stati membri sono pertanto tenute a compilare sempre la casella d), sezione d), del modello di MAE, concernente i casi di decisioni emesse in absentia. È importante che, oltre a spuntare le caselle presenti in tale sezione, le autorità compilino anche il punto 4 della stessa e forniscano informazioni sul modo in cui le condizioni pertinenti sono state soddisfatte. A tale proposito, è importante che le informazioni siano fornite in maniera chiara, completa e fattuale, evitando qualificazioni giuridiche derivanti da nozioni di diritto nazionale. Circostanze quali la mancata comparizione dell'interessato, le modalità di notifica della citazione e della sentenza e il fatto che l'imputato sia stato rappresentato da un difensore da lui stesso nominato (non d'ufficio) dovrebbero pertanto essere descritte in maniera fattuale, senza ricorrere alla terminologia giuridica nazionale.
La presentazione di informazioni complete in maniera fattuale consente di evitare richieste di informazioni complementari di cui all'articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro sul MAE, che possono provocare indebiti ritardi.
La nozione autonoma di "processo terminato con la decisione" ai sensi dell'articolo 4 bis
Nel caso di un procedimento che comporti diversi gradi di giudizio e possa dar luogo a decisioni giudiziarie in successione tra loro, la Corte di giustizia ha chiarito, nella sentenza pronunciata nella causa C-270/17 PPU Tupikas (158) ,che la nozione di "processo terminato con la decisione" riguarda il solo grado di giudizio all'esito del quale è stata emessa la decisione che ha statuito definitivamente sulla colpevolezza dell'interessato nonché sulla sua condanna ad una pena, quale una misura privativa della libertà, in seguito ad un nuovo esame del merito della causa tanto in fatto quanto in diritto.
Nella sentenza pronunciata nella causa C-271/17 PPU Zdziaszek (159), la Corte di giustizia ha specificato che la nozione di "processo terminato con la decisione" riguarda non solo il giudizio che ha dato luogo alla decisione in appello, ove quest'ultima abbia definitivamente statuito sulla colpevolezza della persona interessata, ma anche un procedimento successivo, come quello che ha portato alla sentenza che dispone una pena cumulativa, in esito al quale è intervenuta la decisione che ha modificato definitivamente l'entità della pena inizialmente inflitta, nei limiti in cui l'autorità che ha adottato quest'ultima decisione abbia beneficiato a tale riguardo di un certo potere discrezionale.
Tuttavia nell'ipotesi in cui l'interessato sia comparso personalmente al processo penale conclusosi con la decisione giurisdizionale che lo ha definitivamente dichiarato colpevole di un reato e gli ha, pertanto, inflitto una pena privativa della libertà la cui esecuzione è stata in seguito parzialmente sospesa subordinatamente al rispetto di talune condizioni (quali misure di sospensione condizionale relative alla condotta, nella causa C-571/17 PPU Ardic (160), la Corte di giustizia ha ritenuto che la nozione di "processo terminato con la decisione" non riguardi un procedimento successivo di revoca di tale sospensione basato sulla violazione di dette condizioni durante il periodo di messa alla prova, purché la decisione di revoca adottata a conclusione di tale procedimento non modifichi né la natura né l'entità della pena inizialmente inflitta.
Nelle cause riunite C-514/21 e C-515/21 Minister for Justice and Equality (161), la Corte di giustizia ha dichiarato che l'articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro sul MAE, letto alla luce degli articoli 47 e 48 della Carta, deve essere interpretato nel senso che, qualora la sospensione dell'esecuzione di una pena privativa della libertà sia revocata, per effetto di una nuova condanna penale, e sia emesso un MAE ai fini dell'esecuzione di tale pena, tale condanna penale, pronunciata in contumacia, costituisce una "decisione" nel senso di cui a tale disposizione. Ciò non si verifica nel caso della decisione che revoca la sospensione dell'esecuzione di detta pena.
L'articolo 4 bis, paragrafo 1, deve essere pertanto interpretato nel senso che autorizza l'autorità giudiziaria dell'esecuzione a rifiutare di consegnare allo Stato membro emittente la persona ricercata, qualora risulti che il procedimento che ha condotto a una seconda condanna penale di tale persona, determinante per l'emissione del MAE, si è svolto in contumacia, a meno che il MAE contenga, per quanto riguarda tale procedimento, una delle indicazioni previste da tale disposizione alle lettere da a) a d).
All'autorità giudiziaria dell'esecuzione è tuttavia preclusa la possibilità di rifiutare di consegnare la persona ricercata allo Stato membro emittente sulla base del motivo che il procedimento che ha portato alla revoca della sospensione della pena privativa della libertà per la cui esecuzione è stato emesso il mandato d'arresto europeo si è svolto in contumacia, o di subordinare la consegna di tale persona alla garanzia che essa potrà beneficiare, in tale Stato membro, di un nuovo processo o di un ricorso in appello che consenta di riesaminare una simile decisione di revoca o la seconda condanna penale inflittale in contumacia e che risulta determinante per l'emissione di tale mandato.
La nozione autonoma di "citato personalmente" e "di fatto informato ufficialmente con altri mezzi" ai sensi dell'articolo 4 bis
Nella sentenza pronunciata nella causa C-108/16 PPU Dworzecki (162) la Corte di giustizia ha stabilito quanto segue:
"L'articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), i), della decisione quadro 2002/584 (…) dev'essere interpretato nel senso che una citazione, come quella controversa nel procedimento principale, che non è stata notificata direttamente all'interessato, ma che è stata consegnata, presso l'indirizzo di quest'ultimo, a un adulto convivente che si è impegnato a recapitargliela, senza che il mandato d'arresto europeo permetta di determinare se, ed eventualmente, quando tale adulto abbia effettivamente recapitato tale citazione all'interessato, non soddisfa, da sola, i requisiti enunciati in tale disposizione".
5.7. Considerazioni dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione riguardo ai diritti fondamentali
La decisione quadro sul MAE non contiene disposizioni sulla non esecuzione in ragione di una violazione dei diritti fondamentali della persona ricercata nello Stato membro emittente. L'articolo 1, paragrafo 3, in combinato disposto con i considerando 12 e 13 della decisione quadro sul MAE, chiarisce tuttavia che la decisione quadro sul MAE non può avere l'effetto di modificare l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 TUE e rispecchiati nella Carta, obbligo che riguarda tutti gli Stati membri, in particolare sia lo Stato membro emittente sia quello di esecuzione.
Come ribadito dalla Corte di giustizia nelle sentenze pronunciate nelle cause riunite C-404/15 e C-659/15 PPU Aranyosi e Căldăraru (163) e nella causa C-216/18 PPU LM (164), il principio della fiducia reciproca impone, tranne che in circostanze eccezionali, che tutti gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'Unione e, in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest'ultimo.
Nella causa C-158/21 Puig Gordi e a. (165) la Corte di giustizia ha stabilito inoltre che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione in linea di principio non può rifiutarsi di eseguire un MAE per il motivo che l'organo giurisdizionale chiamato a giudicare la persona ricercata nello Stato membro emittente sia privo di competenza a tal fine a norma del diritto nazionale dello Stato membro emittente. Tale autorità deve comunque rifiutarsi di eseguire il MAE laddove riscontri l'esistenza di carenze sistemiche o generalizzate che incidano sul sistema giuridico dello Stato membro e che l'organo giurisdizionale chiamato a giudicare la persona ricercata nello Stato membro sia manifestamente privo di competenza a tal fine, secondo l'esame in due fasi stabilito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia di cui al punto 5.7.2.
Nella stessa sentenza, la Corte di giustizia ha stabilito altresì che un'autorità giudiziaria dell'esecuzione non dispone della facoltà di rifiutare l'esecuzione di un MAE basandosi su un motivo di non esecuzione che deriva non già dalla decisione quadro sul MAE, ma unicamente dal diritto dello Stato membro di esecuzione.
Nella causa C-327/18 PPU RO (166) la Corte di giustizia ha stabilito che la notifica da parte di uno Stato membro della propria intenzione di recedere dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 50 TUE non può essere considerato una circostanza eccezionale tale da giustificare un rinvio o un rifiuto dell'esecuzione di un MAE emesso da tale Stato membro.
Tuttavia, spetta ancora all'autorità giudiziaria dell'esecuzione esaminare, in esito a una valutazione concreta e precisa del caso di specie, se sussistano ragioni serie e comprovate di ritenere che, dopo il recesso dall'Unione dello Stato membro emittente, la persona oggetto del mandato d'arresto rischi di essere privata dei suoi diritti fondamentali. Nell'ambito di tale valutazione è possibile tenere conto di circostanze quali la perdurante partecipazione alla CEDU e alla convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957.
5.7.1. Considerazioni relative alle condizioni di detenzione nello Stato membro emittente
Per quanto riguarda le condizioni di detenzione nello Stato membro emittente, nelle sentenze pronunciate nelle cause riunite C-404/15 e C-659/15 PPU Aranyosi e Căldăraru (167), nella causa C-220/18 PPU ML (168) e nella causa C-128/18 Dumitru-Tudor Dorobantu (169), la Corte di giustizia ha ritenuto che la necessità di garantire che la persona interessata non sia sottoposta a un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta giustifica in via eccezionale una limitazione dei principi di riconoscimento reciproco. In tale contesto la Corte di giustizia ha ricordato che il divieto di pene o di trattamenti inumani o degradati, di cui all'articolo 4 della Carta, ha carattere assoluto in quanto è strettamente connesso al rispetto della dignità umana, oggetto dell'articolo 1 della Carta.
Nella sentenza pronunciata nelle cause riunite C-404/15 e C-659/15 PPU Aranyosi e Căldăraru, la Corte di giustizia ha stabilito quanto segue:
"(…) in presenza di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati comprovanti la presenza di carenze vuoi sistemiche o generalizzate, vuoi che colpiscono determinati gruppi di persone, vuoi ancora che colpiscono determinati centri di detenzione per quanto riguarda le condizioni di detenzione nello Stato membro emittente, l'autorità giudiziaria di esecuzione deve verificare, in modo concreto e preciso, se sussistono motivi seri e comprovati di ritenere che la persona colpita da un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esercizio dell'azione penale o dell'esecuzione di una pena privativa della libertà, a causa delle condizioni di detenzione in tale Stato membro, corra un rischio concreto di trattamento inumano o degradante, ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in caso di consegna al suddetto Stato membro.
A tal fine, essa deve chiedere la trasmissione di informazioni complementari all'autorità giudiziaria emittente, la quale, dopo avere richiesto, ove necessario, l'assistenza dell'autorità centrale o di una delle autorità centrali dello Stato membro emittente ai sensi dell'articolo 7 della decisione quadro, deve trasmettere tali informazioni entro il termine fissato nella suddetta domanda. L'autorità giudiziaria di esecuzione deve rinviare la propria decisione sulla consegna dell'interessato fino all'ottenimento delle informazioni complementari che le consentano di escludere la sussistenza di siffatto rischio.
Qualora la sussistenza di siffatto rischio non possa essere esclusa entro un termine ragionevole, tale autorità deve decidere se occorre porre fine alla procedura di consegna".
L'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione, se è in possesso di elementi comprovanti la presenza di un rischio concreto di trattamento inumano o degradante di persone detenute nello Stato membro emittente a causa delle condizioni generali di detenzione, deve attenersi alla procedura stabilita nella sentenza della Corte di giustizia pronunciata nelle cause riunite C-404/15 e C-659/15 PPU Aranyosi e Căldăraru (punti da 89 a 104) e integrata dalla Corte nella causa C-220/18 PPU ML e nella causa C-128/18 Dumitru-Tudor Dorobantu
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Misure procedurali che le autorità giudiziarie dell'esecuzione nazionali possono seguire se sono in possesso di elementi comprovanti la presenza di un rischio concreto di trattamento inumano o degradante di persone detenute nello Stato membro emittente. |
Le misure indicate di seguito dovranno essere attuate nel seguente ordine:
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1. |
Verifica della presenza di un rischio concreto di trattamento inumano o degradante della persona ricercata a causa delle condizioni generali di detenzione:
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2. |
Se è accertata la presenza di tale rischio sulla base delle condizioni generali di detenzione, verifica della presenza di motivi gravi e comprovati di ritenere che tale rischio di trattamento inumano e degradante sussista nelle particolari circostanze del caso della persona ricercata mediante la richiesta di informazioni complementari:
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3. |
Se l'autorità giudiziaria emittente non fornisce un'assicurazione che la persona ricercata non subirà un trattamento inumano e degradante o se l'autorità giudiziaria dell'esecuzione, sulla base delle informazioni ricevute dall'autorità giudiziaria emittente e di qualsiasi altra informazione eventualmente disponibile all'autorità giudiziaria dell'esecuzione, disponga di indicazioni precise e specifiche del fatto che le condizioni di detenzione in un particolare centro di detenzione sono in violazione dell'articolo 4 della Carta, verifica della presenza di motivi gravi e comprovati di ritenere che un simile rischio reale di trattamento inumano e degradante sussista nelle particolari circostanze del caso della persona ricercata:
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4. |
Qualora sia individuata l'esistenza di un rischio reale di trattamento inumano o degradante per la persona ricercata (e in attesa di una decisione definitiva sul MAE):
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5. |
Decisione definitiva:
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In situazioni in cui il rischio di trattamento inumano e degradante non può essere escluso entro un periodo di tempo ragionevole, l'autorità giudiziaria emittente e quella dell'esecuzione possono consultarsi e valutare l'esistenza di alternative al MAE, come la possibilità di trasferire il procedimento o la pena privativa della libertà nello Stato membro di esecuzione (cfr. il punto 5.11.4).
Un modello per richiedere informazioni complementari sulle condizioni di detenzione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro sul MAE è fornito nell'allegato X del presente manuale. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione dovrebbe spuntare solo le caselle che considera pertinenti in un caso specifico. A tale proposito, la Corte di giustizia ha stabilito nella causa ML che le domande di informazioni complementari che coprono aspetti della detenzione senza evidente rilevanza ai fini della valutazione da effettuare in un caso specifico possono risultare incompatibili con l'obbligo di leale cooperazione sancito all'articolo 4, paragrafo 3, TUE, in quanto tali domande renderebbero praticamente impossibile qualsiasi risposta utile da parte delle autorità dello Stato membro emittente, tenuto conto, in particolare, dei termini molto brevi previsti all'articolo 17 della decisione quadro sul MAE (177).
Per la valutazione delle condizioni di detenzione nello Stato membro emittente si fa riferimento anche alla raccomandazione della Commissione sui diritti procedurali di indagati e imputati sottoposti a custodia cautelare dell'8 dicembre 2022 (cfr. allegato XI).
5.7.2. Considerazioni relative al diritto della persona ricercata a un equo processo
Nella sentenza pronunciata nella causa C-216/18 PPU LM (178), la Corte di giustizia ha stabilito che l'esistenza di un rischio reale che la persona ricercata, se consegnata, subisca una violazione del suo diritto fondamentale a un giudice indipendente (e quindi del contenuto essenziale del suo diritto fondamentale a un equo processo garantito dall'articolo 47, secondo comma, della Carta) può consentire all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di astenersi, in via eccezionale, dal dare seguito al MAE. La Corte di giustizia ha stabilito quanto segue:
"(…) qualora l'autorità giudiziaria dell'esecuzione, chiamata a decidere sulla consegna di una persona oggetto di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esercizio di un'azione penale, disponga di elementi, come quelli contenuti in una proposta motivata della Commissione europea, adottata a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, idonei a dimostrare l'esistenza di un rischio reale di violazione del diritto fondamentale a un equo processo garantito dall'articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, a causa di carenze sistemiche o generalizzate riguardanti l'indipendenza del potere giudiziario dello Stato membro emittente, detta autorità deve verificare in modo concreto e preciso se, alla luce della situazione personale di tale persona, nonché della natura del reato per cui è perseguita e delle circostanze di fatto poste alla base del mandato d'arresto europeo, e tenuto conto delle informazioni fornite dallo Stato membro emittente, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, come modificata, vi siano motivi seri e comprovati di ritenere che, in caso di consegna a quest'ultimo Stato, detta persona corra un siffatto rischio".
Al fine di valutare se esiste un rischio reale che la persona interessata subisca una violazione del suo diritto fondamentale a un equo processo, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione è tenuta a seguire la procedura indicata nella sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia nella causa C-216/18 PPU LM (punti da 30 a 79) e integrata dalla Corte nelle cause riunite C-354/20 PPU e C-412/20 PPU L e P (179), nelle cause riunite C-562/21 PPU e C-563/21 PPU Openbaar Ministerie (180), nella causa C-480/21, W O e J L/Minister for Justice and Equality (181) e nella causa C-158/21 Puig Gordi e a. (182).
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Misure procedurali che le autorità giudiziarie dell'esecuzione nazionali devono attuare. |
Le misure indicate di seguito dovranno essere attuate nel seguente ordine:
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1. |
Verifica dell'esistenza di un rischio reale di violazione del diritto a un equo processo a causa di carenze sistemiche o generalizzate riguardanti il sistema giudiziario, tali da compromettere l'indipendenza dei giudici dello Stato membro emittente:
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2. |
Se è accertata la presenza di tale rischio sulla base di carenze sistemiche o generalizzate concernenti il sistema giudiziario, verifica della presenza di motivi gravi e comprovati di ritenere che tale rischio di violazione del diritto a un equo processo sussista nelle particolari circostanze del caso della persona ricercata:
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3. |
Se le informazioni fornite dall'autorità giudiziaria emittente non consentono di escludere l'esistenza di un rischio reale che la persona ricercata subirà, nello Stato membro emittente, una violazione del suo diritto a un equo processo:
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Laddove sussista un rischio reale che la persona ricercata subirà, nello Stato membro emittente, una violazione del suo diritto a un equo processo, l'autorità giudiziaria emittente e quella dell'esecuzione possono consultarsi e valutare l'esistenza di alternative al MAE, come la possibilità di trasferire il procedimento o la pena privativa della libertà nello Stato membro di esecuzione.
5.8. Proporzionalità - Ruolo dello Stato membro di esecuzione
La decisione quadro sul MAE non prevede la possibilità che lo Stato membro di esecuzione valuti la proporzionalità di un MAE. Ciò è conforme al principio del reciproco riconoscimento. Qualora nello Stato membro di esecuzione sorgano gravi dubbi sulla proporzionalità del MAE ricevuto, è opportuno che l'autorità giudiziaria emittente e quella dell'esecuzione si contattino direttamente. Si prevede che casi del genere si verificheranno soltanto in circostanze eccezionali. La consultazione reciproca può consentire alle autorità giudiziarie competenti di trovare una soluzione più adeguata (cfr. il punto 4.4). Ad esempio, a seconda delle circostanze del caso, potrebbe essere possibile ritirare il MAE e utilizzare altre misure previste dalla legislazione nazionale o dell'Unione.
In tali situazioni le autorità giudiziarie possono anche consultare Eurojust o i punti di contatto della RGE. Questi organismi possono facilitare la comunicazione e aiutare a trovare soluzioni.
5.9. Garanzie che lo Stato membro emittente deve fornire
L'articolo 5 della decisione quadro sul MAE stabilisce che l'esecuzione del MAE da parte dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione può essere subordinata dalla legge dello Stato membro di esecuzione a determinate condizioni. Tali condizioni possono riguardare il riesame di una pena detentiva a vita e il rinvio di cittadini nello Stato membro di esecuzione affinché vi scontino pene privative della libertà.
Le garanzie in questione possono essere contemplate direttamente dalla legislazione nazionale dello Stato membro emittente ovvero da un accordo tra le autorità competenti dello Stato membro emittente e di quello di esecuzione. Possono riguardare, però, soltanto le condizioni previste dall'articolo 5 della decisione quadro sul MAE, come confermato dalla Corte di giustizia (segnatamente nelle sentenze pronunciate nelle cause riunite C-404/15 e C-659/15 PPU Aranyosi e Căldăraru, punto 80, e nella causa C-237/15 PPU Lanigan, punto 36).
NB: la garanzia riguardante un nuovo processo in caso di decisioni pronunciate in absentia, di cui all'articolo 5, punto 1, è stata abrogata dalla decisione quadro 2009/299/GAI e sostituita dal nuovo articolo 4 bis, che contiene disposizioni più ampie sulle decisioni in absentia (cfr. il punto 5.6).
Nella sentenza pronunciata nella causa C-306/09 I.B. (191), la Corte di giustizia ha così concluso:
"Gli artt. 4, punto 6, e 5, punto 3, della decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI (…) devono essere interpretati nel senso che, quando lo Stato membro di esecuzione interessato abbia attuato l'art. 5, punti 1 e 3, di detta decisione quadro nel suo ordinamento giuridico interno, l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena pronunciata in contumacia ai sensi del citato art. 5, punto 1, può essere subordinata alla condizione che la persona interessata, cittadina o residente dello Stato membro di esecuzione, sia rinviata in quest'ultimo per, eventualmente, scontarvi la pena che sia pronunciata nei suoi confronti in esito ad un nuovo procedimento giudiziario svolto in sua presenza nello Stato membro emittente".
5.9.1. Revisione di pene o misure di sicurezza privative della libertà a vita
Nei casi in cui il MAE è stato emesso in relazione a un reato punito con pene o misure di sicurezza privative della libertà a vita, lo Stato membro di esecuzione può chiedere allo Stato membro emittente una garanzia di revisione (articolo 5, punto 2, della decisione quadro sul MAE).
L'espressione pena privativa della libertà a vita si riferisce alle pene scontate in carcere. L'espressione misura di sicurezza privativa della libertà a vita si riferisce ad altri tipi di detenzione, ad esempio in istituti psichiatrici.
Lo Stato membro emittente può fornire detta garanzia dimostrando che, ai sensi del suo ordinamento giuridico, la pena o la misura imposta può formare oggetto di revisione su richiesta o al più tardi dopo 20 anni. In alternativa, è considerato garanzia sufficiente il fatto che la persona abbia il diritto di chiedere, ai sensi della legislazione o della prassi dello Stato membro emittente, l'applicazione di misure di clemenza affinché la pena o la misura in questione non siano eseguite.
5.9.2. Rinvio di cittadini e residenti
Il MAE prevede la possibilità di rinviare il ricercato nel suo paese di origine affinché vi sconti la pena privativa della libertà. Ai sensi dell'articolo 5, punto 3, della decisione quadro sul MAE, se la persona oggetto di un MAE emesso ai fini di un'azione penale è cittadino o residente dello Stato membro di esecuzione, tale Stato può porre la condizione che la persona sia rinviata nel suo territorio dallo Stato membro emittente affinché vi sconti la pena o la misura di sicurezza privative della libertà pronunciate nello Stato membro emittente.
Tale condizione deve essere posta in modo esplicito dallo Stato membro di esecuzione. Laddove possibile, lo Stato membro emittente e quello di esecuzione dovranno concordare i dettagli di tale condizione prima che lo Stato membro di esecuzione decida sulla consegna.
Qualora sia noto già prima dell'emissione del MAE che il ricercato è un cittadino o un residente dello Stato membro di esecuzione, l'autorità giudiziaria emittente potrà comunicare direttamente nel modello di MAE il proprio assenso a una potenziale condizione del rinvio.
Spetta allo Stato membro emittente garantire l'adempimento di tale condizione. Quando la pena o la misura di sicurezza privative della libertà pronunciate a carico della persona consegnata diventano definitive, lo Stato membro emittente deve contattare lo Stato membro di esecuzione per concordare il rinvio. Lo Stato membro emittente dovrà accertarsi che la sentenza di condanna sia tradotta nella lingua dello Stato membro di esecuzione.
Nella causa C-314/18 SF (192), alla Corte di giustizia è stata posta la questione se lo Stato membro emittente possa posticipare il rinvio della persona interessata nello Stato membro di esecuzione fino al momento in cui le altre fasi procedurali che si inseriscono nell'ambito del procedimento penale (ad esempio procedure di confisca) relativo al reato che è alla base del MAE siano state concluse. La Corte di giustizia ha ritenuto che tale posticipo non dovrebbe essere sistematico, affermando quanto segue:
"L'articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio (...) in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 3, della medesima, nonché con l'articolo 1, lettera a), l'articolo 3, paragrafi 3 e 4, e l'articolo 25 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio (...) dev'essere interpretato nel senso che, qualora lo Stato membro di esecuzione subordini la consegna della persona, cittadina o residente di quest'ultimo, che è oggetto di un mandato d'arresto europeo ai fini dell'esercizio di un'azione penale alla condizione che tale persona, dopo essere stata ascoltata, gli sia rinviata per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione, quest'ultimo Stato deve procedere a detto rinvio non appena la suddetta decisione di condanna sia divenuta definitiva, a meno che motivi concreti relativi al rispetto dei diritti della difesa della persona interessata o alla buona amministrazione della giustizia non rendano indispensabile la presenza di tale persona in detto Stato, fino a quando non sia intervenuta una decisione definitiva nelle altre fasi procedurali che si inseriscono nel procedimento penale relativo al reato alla base del mandato d'arresto europeo".
La decisione quadro 2008/909/GAI contiene anche, all'articolo 25, una disposizione specifica riguardante l'esecuzione di pene privative della libertà nello Stato membro di esecuzione nei casi di cui all'articolo 5, punto 3, della decisione quadro sul MAE. Al trasferimento della pena nello Stato membro di esecuzione, dove è eseguita, si applicano la procedura e le condizioni previste dalla decisione quadro 2008/909/GAI (cfr. il punto 2.5.2).
Nella sentenza pronunciata nella causa C-314/18 SF (193), la Corte di giustizia ha stabilito che l'articolo 25 della decisione quadro 2008/909/GAI dev'essere interpretato nel senso che, qualora l'esecuzione di un MAE emesso ai fini dell'esercizio di un'azione penale sia subordinata alla condizione prevista all'articolo 5, punto 3, della decisione quadro sul MAE, lo Stato membro di esecuzione, per eseguire la pena o la misura di sicurezza privative della libertà pronunciate nello Stato membro di emissione nei confronti della persona interessata, può adattare la durata di tale pena solamente in conformità delle condizioni restrittive previste all'articolo 8, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909/GAI.
5.10. Relazione con la decisione quadro 2008/909/GAI sul trasferimento di detenuti
Il collegamento tra la decisione quadro sul MAE e la decisione quadro 2008/909/GAI è indicato all'articolo 25 e al considerando 12 di quest'ultima.
A norma dell'articolo 4, punto 6, della decisione quadro sul MAE, se il MAE è stato rilasciato ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, tale Stato membro può eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno.
A norma dell'articolo 5, punto 3, della decisione quadro sul MAE, se la persona oggetto di un MAE ai fini di un'azione penale è cittadino o residente dello Stato membro di esecuzione, la consegna può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro emittente.
A norma dell'articolo 25 e del considerando 12 della decisione quadro 2008/909/GAI, nei casi in cui si applicano l'articolo 4, punto 6, e l'articolo 5, punto 3, della decisione quadro sul MAE la legislazione interna di attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI si applicano, mutatis mutandis e nella misura in cui sono compatibili con la decisione quadro sul MAE, all'esecuzione della pena. Ciò implica altresì che dovranno essere rispettate le limitazioni contenute nelle norme sull'adattamento della pena (ossia il principio della prosecuzione dell'esecuzione di cui all'articolo 8 della decisione quadro 2008/909/GAI) (194).
La Corte di giustizia ha inoltre chiarito che ogni rifiuto di eseguire il MAE a norma dell'articolo 4, punto 6, della decisione quadro sul MAE presuppone un serio impegno da parte dello Stato membro di esecuzione ad eseguire la pena detentiva pronunciata contro il ricercato, cosicché, in ogni caso, la sola circostanza che tale Stato membro dichiari la sua "disponibilità" a far eseguire tale pena non può essere considerata di natura tale da giustificare un siffatto rifiuto (195).
Ne consegue che qualunque rifiuto di eseguire un MAE a norma dell'articolo 4, punto 6, della decisione quadro sul MAE deve essere preceduto dalla verifica, da parte dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione, della possibilità di eseguire realmente la pena conformemente alla sua legislazione interna di attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI. Nel caso in cui lo Stato membro di esecuzione ritenga di non essere in grado di assicurare autonomamente l'esecuzione della pena a norma della decisione quadro 2008/909/GAI, esso è tenuto, al fine di evitare l'impunità, a eseguire il MAE e, pertanto, a consegnare il ricercato allo Stato membro emittente (196).
La Corte di giustizia ha chiarito inoltre che l'articolo 4, punto 6, della decisione quadro sul MAE deve essere interpretato nel senso che, qualora la persona oggetto di un MAE emesso ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà sia residente nello Stato membro di esecuzione, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può rifiutarsi di eseguire detto mandato, sulla base di considerazioni relative al reinserimento sociale di tale persona, anche quando il reato che sta alla base di tale mandato sia punibile, ai sensi del diritto dello Stato membro di esecuzione, con una mera sanzione pecuniaria, allorché, conformemente a tale diritto, siffatta circostanza non osta a che la pena privativa della libertà irrogata alla persona ricercata sia eseguita effettivamente in tale Stato membro (cosa che spetta al giudice del rinvio verificare) (197).
Va sottolineato che, come risulta dalla citata giurisprudenza della Corte di giustizia, la decisione dello Stato membro di esecuzione di eseguire la pena a norma della legislazione interna di attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI dovrebbe essere definitiva prima di poter prendere la decisione di rifiutare il MAE a norma dell'articolo 4, punto 6, della decisione quadro sul MAE.
Qualora lo Stato membro di esecuzione assuma l'impegno di eseguire la pena o la misura di sicurezza e su tale base rifiuti l'esecuzione del MAE a norma dell'articolo 4, punto 6, della decisione quadro sul MAE, l'esecuzione di detta pena non può basarsi esclusivamente sul MAE, ma occorrerà sempre un certificato separato, a norma della decisione quadro 2008/909/GAI.
Scelta dello strumento giuridico da parte dello Stato emittente nel caso di un mandato d'arresto emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà
Qualora lo Stato membro che considera l'emissione di un MAE ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà sia a conoscenza del fatto che la persona ricercata può trovarsi nello Stato membro di cui è cittadina o residente, può essere consigliabile trasmettere a tale Stato membro la sentenza e il certificato di cui alla decisione quadro 2008/909/GAI prima di emettere un MAE.
Di fatto, a norma dell'articolo 14 della decisione quadro 2008/909/GAI, lo Stato membro di emissione può chiedere allo Stato membro di cittadinanza o residenza, prima di ricevere la sentenza e il certificato a norma della decisione quadro 2008/909/GAI, di arrestare la persona condannata in via provvisoria o adottare qualsiasi altro provvedimento per assicurare che essa resti nel suo territorio. Tale arresto consentirà pertanto di evitare che la persona ricercata si dia alla fuga in attesa di una decisione di riconoscimento della sentenza e di esecuzione della pena a norma della decisione quadro 2008/909/GAI. In simili situazioni non è pertanto richiesta l'emissione di un MAE esclusivamente allo scopo di arrestare la persona.
Le decisioni quadro tuttavia non vietano l'emissione parallela di un MAE e di un certificato a norma della decisione quadro 2008/909/GAI, se lo Stato membro che emette il MAE è a conoscenza del fatto che il ricercato è cittadino di un altro Stato membro.
Tuttavia nel caso di tale emissione concomitante riveste notevole importanza la consultazione tra lo Stato membro emittente e quello di esecuzione (cfr. l'articolo 21 della decisione quadro 2008/909/GAI).
Tale consultazione è importante per chiarire in particolare il motivo per cui sono state emesse entrambe le richieste e trovare una soluzione pratica. A titolo di esempio, dopo la consultazione l'autorità emittente può decidere di ritirare il MAE o il certificato a norma della decisione quadro 2008/909/GAI.
5.11. Consegna rinviata o temporanea
5.11.1. Gravi motivi umanitari
Il termine di dieci giorni per la consegna della persona decorre dal momento in cui l'autorità giudiziaria dell'esecuzione ha deciso di dare esecuzione al MAE (come spiegato nel punto 4.2). L'autorità giudiziaria dell'esecuzione tuttavia può decidere, a titolo eccezionale, di differire temporaneamente la consegna per gravi motivi umanitari, ad esempio se vi sono valide ragioni di ritenere che essa metterebbe manifestamente in pericolo la vita o la salute del ricercato (articolo 23, paragrafo 4, della decisione quadro sul MAE).
Il MAE deve essere eseguito non appena tali motivi cessano di sussistere. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve informare immediatamente l'autorità giudiziaria emittente e concordare una nuova data per la consegna. In tal caso la consegna deve avvenire entro dieci giorni successivi alla nuova data concordata. Dopo la scadenza di tale termine la persona non può più essere tenuta in custodia dallo Stato membro di esecuzione sulla base del MAE e deve pertanto essere rilasciata (articolo 23, paragrafo 5, della decisione quadro sul MAE).
Nelle situazioni in cui questi motivi umanitari sono a tempo indeterminato o permanenti, l'autorità giudiziaria emittente e quella di esecuzione possono consultarsi per valutare l'esistenza di alternative al MAE. Ad esempio, potranno considerare le possibilità di trasferire il procedimento o la pena privativa della libertà nello Stato membro di esecuzione o di ritirare il MAE (ad esempio in caso di grave malattia cronica).
Nella causa C-699/21, E. D. L (198), la Corte di giustizia ha stabilito che l'articolo 1, paragrafo 3, e l'articolo 23, paragrafo 4, della decisione quadro sul MAE, letti alla luce dell'articolo 4 della Carta, devono essere interpretati nel senso che, qualora sussistano valide ragioni di ritenere che la consegna di una persona ricercata, in esecuzione di un MAE, rischi di mettere manifestamente in pericolo la sua salute, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può, in via eccezionale, sospendere temporaneamente tale consegna.
Qualora l'autorità giudiziaria dell'esecuzione concluda che esistono motivi seri e comprovati di ritenere che tale consegna esporrebbe la persona in questione ad un rischio reale di riduzione significativa della sua aspettativa di vita o di deterioramento rapido, significativo e irrimediabile del suo stato di salute, essa deve sospendere tale consegna e sollecitare l'autorità giudiziaria emittente a trasmettere qualsiasi informazione relativa i) alle condizioni nelle quali si prevede di perseguire o di detenere detta persona, nonché ii) alle possibilità di adeguare tali condizioni allo stato di salute della persona stessa al fine di prevenire il concretizzarsi di tale rischio. Se il rischio di cui sopra può essere escluso da garanzie fornite dell'autorità giudiziaria emittente, il MAE deve essere eseguito.
Laddove tuttavia in circostanze eccezionali, alla luce delle informazioni fornite dall'autorità giudiziaria emittente, risulti che tale rischio non può essere escluso entro un termine ragionevole, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve rifiutarsi di eseguire il MAE. Per contro, qualora il rischio suddetto possa essere escluso entro un termine ragionevole, deve essere concordata con l'autorità giudiziaria emittente una nuova data di consegna.
5.11.2. Procedimento penale o esecuzione di una pena privativa della libertà in corso
Dopo aver deciso di dare esecuzione al MAE, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può rinviare la consegna del ricercato affinché questi possa essere sottoposto a procedimento penale nello Stato membro di esecuzione per un altro reato (articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro sul MAE).
In tali situazioni la consegna dovrà avvenire subito dopo che è stata esercitata l'azione penale, in una data concordata tra l'autorità giudiziaria emittente e l'autorità giudiziaria dell'esecuzione.
Se il ricercato è già stato condannato per un altro reato, la consegna può essere rinviata affinché questi possa scontare la pena per tale reato nello Stato membro di esecuzione (articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro sul MAE).
In tali situazioni la consegna dovrà avvenire dopo che la persona ha scontato la pena, in una data concordata tra l'autorità giudiziaria emittente e l'autorità giudiziaria dell'esecuzione.
NB: se il procedimento penale nello Stato membro di esecuzione riguarda lo stesso reato che è alla base del MAE, lo Stato membro di esecuzione può rifiutare l'esecuzione del MAE per tale reato (cfr. l'articolo 4, punto 2, della decisione quadro sul MAE e il punto 5.5.2). Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, punto 2, della decisione quadro sul MAE, l'esecuzione del MAE deve essere rifiutata (cfr. il punto 5.5.1).
Nella causa C-492/22 PPU CJ (199), la Corte di giustizia ha precisato che l'articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro sul MAE deve essere interpretato nel senso che la decisione di rinviare la consegna prevista da tale disposizione costituisce una decisione sull'esecuzione di un MAE la quale, in forza dell'articolo 6, paragrafo 2, di tale decisione quadro, deve essere adottata dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione. Qualora una siffatta decisione non sia stata adottata da tale autorità e i termini di cui all'articolo 23, paragrafi da 2 a 4, siano scaduti, la persona oggetto del MAE deve essere rilasciata, conformemente all'articolo 23, paragrafo 5. Se l'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide di rinviare la consegna a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, l'articolo 6 della Carta consente a tale autorità di decidere di mantenere la persona ricercata in stato di custodia mentre il procedimento penale è in corso nello Stato membro dell'esecuzione. Ciò tuttavia è possibile solo se la procedura di consegna è stata condotta in modo sufficientemente diligente e la durata della custodia non è eccessiva. La Corte di giustizia ha stabilito infine che l'articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro sul MAE, in combinato disposto con l'articolo 47, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 48, paragrafo 2, della Carta, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che la consegna di una persona ricercata sia differita per il solo motivo che tale persona non ha rinunciato al suo diritto di comparire personalmente dinanzi ai giudici aditi nello Stato membro di esecuzione.
5.11.3. Consegna temporanea invece di rinvio
Nelle situazioni descritte al punto 5.10, invece di rinviare temporaneamente la consegna, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può consegnare la persona ricercata allo Stato membro emittente (articolo 24, paragrafo 2, della decisione quadro sul MAE), ai fini dell'esercizio di un'azione penale nei suoi confronti o dell'esecuzione di una pena già inflitta.
L'autorità giudiziaria emittente e quella dell'esecuzione devono concordare le condizioni della consegna temporanea chiaramente e per iscritto. L'intesa raggiunta è vincolante per tutte le autorità dello Stato membro emittente (articolo 24, paragrafo 2, della decisione quadro sul MAE). La consegna temporanea permette di evitare che il procedimento in corso nello Stato membro emittente subisca ritardi prolungati a causa del fatto che nello Stato membro di esecuzione è in corso un procedimento o è già stata emessa una condanna nei confronti della persona di cui trattasi.
5.11.4. Rinvio della decisione di consegna a causa dell'accertamento di un rischio concreto di trattamento inumano o degradante del ricercato
In virtù della sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia nelle cause riunite C-404/15 e C-659/15 PPU Aranyosi e Căldăraru, se è accertata la presenza di un rischio concreto di trattamento inumano o degradante della persona ricercata sulla base di informazioni fornite dall'autorità giudiziaria emittente e di qualsiasi altra informazione eventualmente a disposizione dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione (e in attesa di una decisione definitiva sul MAE), l'esecuzione del MAE deve essere rinviata ma non può essere abbandonata. Se l'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide di rinviare la consegna, lo Stato membro di esecuzione deve informarne Eurojust ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 7, della decisione quadro sul MAE, indicando i motivi del ritardo (cfr. i punti 5.7 e 4.1).
Analogamente, nella causa C-699/21 (200), E. D. L. la Corte di giustizia ha stabilito che, qualora l'autorità giudiziaria dell'esecuzione ritenga che esistano motivi seri e comprovati di ritenere che tale consegna esporrebbe la persona in questione ad un rischio reale di riduzione significativa della sua aspettativa di vita o di deterioramento rapido, significativo e irrimediabile del suo stato di salute, essa deve sospendere tale consegna e sollecitare l'autorità giudiziaria emittente a trasmettere qualsiasi informazione relativa alle condizioni nelle quali si prevede di perseguire o di detenere detta persona, nonché alle possibilità di adeguare tali condizioni allo stato di salute della persona stessa al fine di prevenire il concretizzarsi di tale rischio. Se il rischio di cui sopra può essere escluso da garanzie fornite dell'autorità giudiziaria emittente, il MAE deve essere eseguito. È comunque possibile che, in circostanze eccezionali e alla luce delle informazioni fornite dall'autorità giudiziaria emittente, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione giunga alla conclusione che i) nel caso in cui la persona interessata sia consegnata allo Stato membro emittente essa corra un rischio concreto di trattamento inumano e degradante; e che ii) tale rischio non può essere escluso entro un termine ragionevole. In tali circostanze, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve rifiutare di eseguire il MAE. Tuttavia, qualora il rischio suddetto possa essere escluso entro un termine ragionevole, deve essere concordata con l'autorità giudiziaria emittente una nuova data di consegna.
5.12. MAE concorrenti riguardanti la stessa persona
5.12.1. Decisione su quale dei MAE debba essere eseguito
Può succedere che a carico di una stessa persona sussistano contemporaneamente più MAE emessi dalle autorità di uno o più Stati membri per gli stessi fatti o per fatti diversi. I seguenti orientamenti valgono a prescindere dal fatto che i MAE siano stati emessi per gli stessi fatti o per fatti diversi.
In presenza di più MAE riguardanti la stessa persona, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide quale di essi debba essere eseguito tenendo nel debito conto tutte le circostanze (articolo 16 della decisione quadro sul MAE).
Si consiglia all'autorità giudiziaria dell'esecuzione, prima di decidere sulla consegna, di compiere un tentativo di coordinamento tra le autorità giudiziarie emittenti che hanno emesso i MAE in questione. Se le autorità giudiziarie emittenti si sono già coordinate, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione dovrebbe tenerne conto, pur non essendo vincolata da eventuali intese raggiunte ai sensi della decisione quadro sul MAE.
L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può anche chiedere una consulenza ad Eurojust (articolo 16, paragrafo 2, della decisione quadro sul MAE), che può facilitare e accelerare il coordinamento e, su richiesta, formulare un parere sui MAE concorrenti. È auspicabile che la decisione sul MAE da eseguire sia adottata con il consenso di tutte le autorità giudiziarie emittenti.
Nel valutare quale dei MAE debba essere eseguito, e a seconda che le autorità giudiziarie emittenti riescano o meno ad accordarsi, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione dovrà prendere in considerazione, in particolare, i seguenti fattori (articolo 16, paragrafo 1, della decisione quadro sul MAE):
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a) |
gravità relativa dei reati; |
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b) |
luogo in cui è avvenuto il reato; |
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c) |
date rispettive di emissione dei MAE; |
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d) |
se i mandati sono stati emessi ai fini dell'azione penale o per l'esecuzione di una pena o una misura privative della libertà. |
Questo elenco non è esaustivo. Inoltre non ci sono regole rigorose per stabilire a quale dei suddetti fattori debba essere data la priorità; la situazione dovrà quindi essere valutata caso per caso. Ad ogni modo, l'articolo 16 della decisione quadro sul MAE prescrive che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione tenga debito conto della situazione. Dovrà pertanto essere evitata una decisione basata sull'ordine cronologico di presentazione dei singoli MAE.
L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può fare riferimento anche alle Linee guida di Eurojust per la decisione sulle richieste concorrenti di consegna e di estradizione (versione riveduta, 2019), disponibili all'indirizzo: https://www.eurojust.europa.eu/nl/guidelines-deciding-competing-requests-surrender-and-extradition.
È importante che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione, nell'adottare la decisione di consegna, indichi con chiarezza quale MAE ne costituisce la base. Inoltre l'ufficio SIRENE dello Stato membro di esecuzione deve successivamente inviare un formulario G a ciascuno Stato membro interessato (cfr. l'articolo 32, paragrafo 3, del manuale SIRENE – Polizia) (201).
La valutazione di quale MAE eseguire dovrà riguardare soltanto i MAE eseguibili. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione potrebbe pertanto valutare inizialmente tutti i MAE al fine di accertare l'eseguibilità di ciascuno di essi. Qualora in relazione a un MAE si possa applicare un motivo di non esecuzione, a fini di chiarezza l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può adottare una decisione separata di non esecuzione del MAE in questione.
Nella causa C-158/21 Puig Gordi e a. (202), la Corte di giustizia ha chiarito che la decisione quadro sul MAE non osta all'emissione di diversi MAE successivi nei confronti di una persona ricercata anche dopo che l'esecuzione di un primo MAE nei confronti di tale persona è stata negata dallo Stato membro di esecuzione, purché l'esecuzione di un nuovo MAE non comporti una violazione dell'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro e l'emissione del MAE successivo abbia carattere proporzionato.
5.12.2. "Procedimenti paralleli"
Se due o più Stati membri hanno emesso MAE per reati riguardanti gli stessi fatti e la stessa persona, le autorità competenti hanno l'obbligo di comunicare e collaborare tra loro. Tale obbligo è sancito dalla decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (203). In tali situazioni si consiglia alle autorità competenti di fare riferimento alla rispettiva legislazione nazionale di attuazione della decisione quadro citata.
Qualora non sia possibile trovare un'intesa, le autorità competenti interessate devono sottoporre la questione ad Eurojust nei casi in cui questa sia competente ad agire (204). Eurojust può essere consultata anche in altre situazioni (205). Il 13 dicembre 2016, Eurojust ha pubblicato le linee guida per decidere quale giurisdizione deve essere competente ad avviare l'azione penale al fine di prevenire o promuovere la risoluzione dei conflitti di giurisdizione che potrebbero risultare in una violazione del principio del ne bis in idem (206).
Gli Stati membri che ricevono i MAE paralleli dovranno comunicare alle autorità competenti degli Stati membri emittenti l'esistenza di procedimenti paralleli.
Le autorità competenti degli Stati membri che hanno emesso i MAE dovranno comunicare all'autorità giudiziaria dell'esecuzione che stanno cooperando per risolvere il conflitto di giurisdizione, nonché le eventuali intese raggiunte sulla procedura da seguire.
6. DEDUZIONE DEL PERIODO DI CUSTODIA SCONTATO NELLO STATO MEMBRO DI ESECUZIONE
Dopo la consegna della persona ricercata lo Stato membro emittente deve calcolare i periodi di custodia risultanti dall'esecuzione del MAE. Tutti questi periodi devono essere dedotti dal periodo complessivo della pena o della misura di sicurezza privative della libertà da scontare nello Stato membro emittente (articolo 26 della decisione quadro sul MAE). Se la persona è prosciolta potrebbero applicarsi eventuali disposizioni dello Stato membro emittente relative al risarcimento dei danni.
Per questo motivo e come indicato nel punto 4.5.2, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione o l'autorità centrale dello Stato membro di esecuzione devono fornire tutte le informazioni riguardanti la durata della custodia scontata dalla persona ricercata sulla base del MAE. Tali informazioni devono essere fornite nel modello di cui all'allegato VII (modello relativo alla decisione sul MAE) al momento della consegna (cfr. anche la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-294/16 PPU JZ (207)).
7. REGOLA DELLA SPECIALITÀ – PROCEDURA PER LA RINUNCIA ALLA REGOLA DELLA SPECIALITÀ CON L'ASSENSO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA DELL'ESECUZIONE
Come esposto nel punto 2.6, di norma la persona consegnata non può essere sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata. Si tratta della regola della specialità, di cui all'articolo 27 della decisione quadro sul MAE.
Tale regola è soggetta a varie eccezioni, descritte al punto 2.6. Inoltre l'articolo 27, paragrafo 3, della decisione quadro sul MAE elenca altre situazioni nelle quali la regola della specialità non si applica (cfr. il punto 2.6 per maggiori dettagli e per la definizione di "reato diverso" da quello che ha determinato la consegna ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, della decisione quadro sul MAE).
In altri casi è necessario chiedere l'assenso dello Stato membro di esecuzione originario (articolo 27, paragrafo 3, lettera g), della decisione quadro sul MAE).
Ai fini della procedura per la rinuncia alla regola della specialità con l'assenso dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione, la richiesta di assenso deve essere presentata secondo la stessa procedura e deve contenere le stesse informazioni di un normale MAE. L'autorità giudiziaria competente pertanto trasmette la richiesta di assenso direttamente all'autorità giudiziaria dell'esecuzione che ha consegnato la persona.
Le informazioni contenute nella richiesta, indicate all'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro sul MAE, devono essere tradotte secondo le stesse modalità previste per il MAE. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve decidere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta (articolo 27, paragrafo 4, della decisione quadro sul MAE).
L'autorità dell'esecuzione deve accordare il proprio assenso qualora il reato per cui è richiesto dia esso stesso luogo a consegna ai sensi della decisione quadro sul MAE, salvo che si applichi un motivo di non esecuzione obbligatoria o facoltativa.
Laddove applicabile, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può subordinare il proprio assenso a una delle condizioni riguardanti le pene privative della libertà a vita e il rinvio di cittadini e residenti di cui all'articolo 5 della decisione quadro sul MAE (cfr. il punto 5.9). In questi casi lo Stato membro emittente deve fornire adeguate garanzie (articolo 27, paragrafo 4, della decisione quadro sul MAE).
Nella sentenza pronunciata nella causa C-168/13 PPU Jeremy F. (208) la Corte ha statuito che uno Stato membro può prevedere nel suo diritto nazionale un ricorso sospensivo contro la decisione indicata nell'articolo 27, paragrafo 4, della decisione quadro sul MAE, a condizione che la decisione definitiva sia adottata entro i termini previsti all'articolo 17 della decisione quadro stessa (cfr. il punto 4.1).
Nella sentenza pronunciata nella causa C-195/20 PPU XC (209), la Corte di giustizia ha chiarito che laddove una persona sia stata consegnata da un primo Stato membro sulla base di un MAE e in seguito abbia lasciato volontariamente il territorio dello Stato membro di emissione del primo mandato e sia stata riconsegnata al medesimo da un secondo Stato membro, in esecuzione di un secondo MAE emesso successivamente a detta partenza, i) la sola consegna rilevante per valutare il rispetto della regola della specialità è quella effettuata dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione di tale secondo MAE; e ii) l'assenso richiesto dall'articolo 27, paragrafo 3, lettera g), deve pertanto essere dato unicamente dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione dello Stato membro che ha consegnato sulla base di detto MAE la persona sottoposta a procedimento penale.
Nella causa C-510/19 AZ (210), la Corte di giustizia ha chiarito che l'assenso a rinunciare all'applicazione della regola della specialità a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e dell'articolo 27, paragrafo 4, della decisione quadro sul MAE dev'essere accordato da un'autorità giudiziaria che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della stessa (cfr. il punto 2.1.2).
Nella sentenza nelle cause riunite C-428/21 e C-429/21 PPU (211), HM e TZ, la Corte di giustizia ha altresì interpretato l'articolo 27, paragrafo 3, lettera g) e paragrafo 4, e l'articolo 28, paragrafo 3, della decisione quadro sul MAE, alla luce del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva garantito dall'articolo 47 della Carta. Di conseguenza una persona consegnata all'autorità giudiziaria emittente in esecuzione di un MAE beneficia del diritto di essere ascoltata dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione quando quest'ultima è investita di una richiesta di assenso a rinunciare alla regola della specialità. La Corte ha chiarito che l'effettivo esercizio di tale diritto non richiede il diretto coinvolgimento dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione, purché quest'ultima garantisca di avere a disposizione elementi sufficienti (segnatamente quanto alla posizione della persona interessata) per consentirle di prendere una decisione. Può essere pertanto sufficiente che la persona interessata possa rendere nota la propria posizione all'autorità giudiziaria emittente e tali informazioni siano registrate per iscritto e trasmesse all'autorità giudiziaria dell'esecuzione. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve ritenere, in via di principio, che le informazioni siano state raccolte in conformità ai requisiti di cui all'articolo 47 della Carta. Se necessario, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve chiedere che le siano fornite senza indugio ulteriori informazioni.
8. CONSEGNA SUCCESSIVA
8.1. Allo Stato membro di esecuzione sulla base del regolamento Dublino III
Al momento della consegna, la persona ricercata può aver presentato una domanda di protezione internazionale nello Stato membro dell'esecuzione sulla base del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (212).
In questa situazione e se la persona non ha presentato una nuova domanda di protezione internazionale nello Stato membro emittente in seguito alla consegna, lo Stato membro emittente può chiedere che lo Stato membro di esecuzione riprenda in carico la persona oggetto della consegna (cfr. la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-213/17 X (213)).
8.2. A un altro Stato membro sulla base di un MAE
Dopo la consegna della persona ricercata allo Stato membro emittente sulla base di un MAE, tale Stato membro potrebbe dover decidere in merito all'esecuzione di un altro MAE emesso da un altro Stato membro a carico della stessa persona. Ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro sul MAE, lo Stato membro emittente può successivamente consegnare la persona a un altro Stato membro senza l'assenso dello Stato membro di esecuzione originario nei seguenti casi:
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a) |
quando, pur avendo avuto l'opportunità di farlo, il ricercato non ha lasciato il territorio dello Stato membro al quale è stato consegnato nei 45 giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva, oppure vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato; |
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b) |
qualora il ricercato acconsenta a essere consegnato a uno Stato membro diverso dallo Stato membro di esecuzione sulla base di un MAE. Il consenso del ricercato è raccolto dalle autorità giudiziarie competenti dello Stato membro emittente e verbalizzato in conformità con il diritto interno di tale Stato. Esso è redatto in modo che risulti che l'interessato l'ha espresso volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze; |
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c) |
allorché il ricercato non beneficia della regola della specialità nello Stato membro emittente in conformità dell'articolo 27, paragrafo 3, lettere a), e), f) e g). La regola della specialità, laddove applicabile, osta alla privazione della libertà della persona ricercata per reati commessi prima della sua consegna per i quali la persona non era stata consegnata, impedendo così anche la consegna successiva a uno Stato membro diverso dallo Stato membro di esecuzione (cfr. il punto 2.6). Viceversa, se la regola della specialità non è applicabile nel contesto della prima consegna a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, lettere a), e), f) e g), la consegna successiva a un altro Stato membro non è impedita. |
In altri casi è necessario chiedere l'assenso dello Stato membro di esecuzione originario per eventuali consegne successive (214).
Procedura per ottenere l'assenso dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione
La richiesta di assenso deve essere presentata secondo la stessa procedura e deve contenere le stesse informazioni di un normale MAE. L'autorità giudiziaria competente trasmette la richiesta di assenso direttamente all'autorità giudiziaria dell'esecuzione che ha consegnato la persona.
Qualora una persona sia stata consegnata più di una volta da uno Stato membro a un altro sulla base di MAE successivi, la sua consegna successiva a uno Stato membro diverso da quello che l'ha consegnata per ultimo è subordinata all'assenso soltanto dello Stato membro che ha eseguito l'ultima consegna (cfr. la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-192/12 PPU West (215)).
Le informazioni da indicare nella richiesta, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro sul MAE, devono essere tradotte secondo le stesse modalità previste per il MAE. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve decidere sull'assenso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta (articolo 28, paragrafo 3, della decisione quadro sul MAE).
L'assenso deve essere accordato qualora il reato per cui è richiesto dia esso stesso luogo a consegna ai sensi delle disposizioni della decisione quadro sul MAE, salvo che si applichi un motivo di non esecuzione obbligatoria o facoltativa.
Laddove applicabile, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può subordinare il proprio assenso a una delle condizioni riguardanti le pene privative della libertà a vita e il rinvio di cittadini e residenti di cui all'articolo 5 della decisione quadro sul MAE (cfr. il punto 5.9). In questi casi lo Stato membro emittente deve fornire adeguate garanzie (articolo 28, paragrafo 3, della decisione quadro sul MAE).
8.3. A uno Stato terzo
La persona che è stata consegnata a seguito di un MAE non può essere estradata in un paese che non è uno Stato membro (Stato terzo) senza l'assenso dell'autorità competente dello Stato membro che ha provveduto alla consegna. L'assenso è accordato in conformità degli accordi in materia di estradizione che vincolano tale Stato membro e della sua legislazione nazionale (articolo 28, paragrafo 4, della decisione quadro sul MAE).
9. OBBLIGHI RELATIVI A PAESI TERZI
9.1. Richiesta di estradizione di un cittadino di un altro Stato membro
Nel 2016 la Corte di giustizia ha introdotto nella causa C-182/15 Petruhhin (216) obblighi specifici per gli Stati membri che non estradano i propri cittadini quando ricevono una domanda di estradizione da parte di uno Stato terzo ai fini di un'azione penale nei confronti di un cittadino di un altro Stato membro dell'UE che ha esercitato il suo diritto alla libera circolazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, TFUE.
La sentenza Petruhhin è stata la prima causa in cui la Corte di giustizia ha dichiarato che uno Stato membro dell'Unione europea, a fronte di una domanda di estradizione presentata da uno Stato terzo riguardante un cittadino di un altro Stato membro dell'UE, è tenuto ad avviare una procedura di consultazione con lo Stato membro di appartenenza del cittadino europeo (meccanismo Petruhhin), fornendo pertanto a tale Stato l'opportunità di perseguire penalmente i propri cittadini mediante un MAE relativo quantomeno, agli stessi fatti contestati a detta persona nella domanda di estradizione.
Gli obblighi specifici imposti agli Stati membri che non estradano i propri cittadini sono motivati dall'articolo 18 TFUE (non discriminazione) e dall'articolo 21 TFUE (diritto di libera circolazione). La disparità di trattamento tra i propri cittadini e altri cittadini dell'UE si traduce in una restrizione del diritto alla libera circolazione che può essere giustificata solo se è basata su considerazioni oggettive e se è proporzionata al legittimo obiettivo di evitare il rischio di impunità. Secondo la Corte, cooperando in tal modo con lo Stato membro di cui l'interessato ha la cittadinanza e dando la priorità a un eventuale MAE rispetto alla domanda di estradizione, lo Stato membro ospitante agisce in maniera meno lesiva dell'esercizio del diritto di libera circolazione, evitando al tempo stesso, per quanto possibile, il rischio di impunità.
Gli obblighi degli Stati membri sono stati ulteriormente precisati dalla giurisprudenza successiva. La Corte di giustizia ha inoltre esteso il meccanismo Petruhhin anche all'Islanda e alla Norvegia.
Indicazioni dettagliate sull'estradizione verso paesi terzi e una sintesi della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia in proposito sono contenute nella comunicazione della Commissione — Orientamenti in materia di estradizione verso Stati terzi dell'8 giugno 2022, acclusa al presente manuale come allegato X (217).
Gli orientamenti tengono conto dell'esperienza acquisita negli ultimi anni nell'applicazione del meccanismo Petruhhin in tutta l'UE, in Islanda e in Norvegia e stabiliscono anche una rete di punti di contatto per scambiare rapidamente informazioni su eventuali richieste di estradizione illegittime, in particolare determinate da motivi politici concernenti cittadini dell'UE, cittadini di Stati terzi e apolidi. Nel sito web della RGE è inoltre possibile consultare una tabella di tutti gli accordi di estradizione e di assistenza giudiziaria reciproca che gli Stati membri hanno concluso con paesi terzi.
9.2. MAE e richieste di estradizione concorrenti per la stessa persona
9.2.1. Richieste di Stati terzi
Uno Stato membro può ricevere da uno Stato terzo un MAE e una richiesta di estradizione concorrente per una stessa persona che si trova nel suo territorio. Il MAE e la richiesta di estradizione possono riguardare gli stessi fatti o fatti diversi. Può darsi che nello Stato membro interessato la responsabilità della decisione sull'esecuzione del MAE e sull'estradizione siano in capo ad autorità differenti. In questi casi tali autorità dovrebbero cooperare per decidere le azioni da intraprendere sulla base dei criteri indicati di seguito. Gli Stati interessati possono anche rivolgersi a Eurojust o alla RGE per ottenere consulenza e assistenza al coordinamento.
La decisione quadro sul MAE non contiene disposizioni in merito a quale richiesta dovrebbe avere la precedenza, ma come spiegato sopra, secondo la sentenza pronunciata nella causa C-182/15, Petruhhin, in alcune situazioni la priorità dovrebbe essere conferita al MAE rispetto alla domanda di estradizione.
In tutti gli altri casi, a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, della decisione quadro sul MAE, nel decidere quale richiesta accogliere quando più richieste riguardino una stessa persona, lo Stato membro deve tenere nel debito conto tutte le circostanze e in particolare i criteri indicati nell'articolo 16, paragrafo 1, della decisione quadro sul MAE.
Le autorità competenti dovranno pertanto tenere conto dei seguenti fattori:
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a) |
gravità relativa dei reati; |
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b) |
luogo in cui è avvenuto il reato; |
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c) |
date rispettive del MAE e della richiesta di estradizione; |
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d) |
se il mandato è stato emesso ai fini dell'azione penale o per l'esecuzione di una pena o una misura privative della libertà. |
Le autorità giudiziarie dell'esecuzione possono fare riferimento anche alle Linee guida per la decisione sulle richieste concorrenti di consegna e di Eurojust' (versione 2019), disponibili all'indirizzo: https://www.eurojust.europa.eu/nl/guidelines-deciding-competing-requests-surrender-and-extradition.
Sarà necessario tenere conto anche dei criteri citati nell'accordo di estradizione applicabile, che potrebbero riguardare, in particolare, le disposizioni su richieste di estradizione concorrenti.
9.2.2. Richieste della Corte penale internazionale (CPI)
Se uno Stato membro riceve dalla CPI un MAE e una richiesta di estradizione concorrente per la stessa persona, l'autorità o le autorità competenti dovranno valutare tutte le circostanze di cui al precedente punto 9.2.1. Gli obblighi degli Stati membri che derivano dallo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale tuttavia hanno la precedenza rispetto all'esecuzione del MAE (articolo 16, paragrafo 4, della decisione quadro sul MAE).
9.3. Precedente estradizione da uno Stato terzo e regola della specialità
Se il ricercato era stato estradato da uno Stato terzo nello Stato membro di esecuzione, l'estradizione potrebbe comportare l'applicazione della regola della specialità, a seconda delle disposizioni dell'accordo di estradizione applicabile. Tale regola prevede che la persona estradata possa essere sottoposta ad azione penale o privata della libertà personale soltanto per il o i reati per i quali è stata estradata. La decisione quadro sul MAE non pregiudica l'obbligo di rispettare la regola della specialità in queste situazioni (articolo 21 della decisione quadro sul MAE). Ciò significa che allo Stato membro di esecuzione potrebbe essere impedito di consegnare il ricercato senza l'assenso dello Stato dal quale era stato estradato.
Per risolvere situazioni di questo genere, la decisione quadro sul MAE prescrive che lo Stato di esecuzione adotti tutte le misure necessarie per chiedere immediatamente l'assenso dello Stato terzo (dal quale è stato estradato il ricercato), in modo che questi possa essere consegnato allo Stato membro che ha emesso il MAE (articolo 21 della decisione quadro sul MAE).
I termini di cui all'articolo 17 della decisione quadro sul MAE (cfr. il punto 4.1) decorrono soltanto dal giorno in cui le regole di specialità cessano di applicarsi. In attesa della decisione dello Stato terzo da cui il ricercato era stato estradato, lo Stato membro di esecuzione si accerta che siano soddisfatte le condizioni materiali necessarie per la consegna effettiva (articolo 21 della decisione quadro sul MAE). In particolare potrebbe essere necessario adottare misure volte a prevenire la fuga del ricercato.
10. TRANSITO
10.1. Transito attraverso un altro Stato membro
Per transito (articolo 25 della decisione quadro sul MAE) s'intende il trasferimento del ricercato dallo Stato membro di esecuzione allo Stato membro emittente attraverso il territorio (via terra o via acqua) di un terzo Stato membro. In questi casi lo Stato membro terzo deve permettere il transito. L'autorità competente dello Stato membro emittente tuttavia deve fornire allo Stato membro terzo le seguenti informazioni:
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a) |
l'identità e la cittadinanza della persona oggetto del MAE; |
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b) |
l'esistenza di un MAE; |
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c) |
la natura e la qualificazione giuridica del reato; |
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d) |
la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data ed il luogo. |
Per facilitare il transito, queste informazioni dovrebbero essere fornite al più presto, prima che il transito sia organizzato. Si consiglia pertanto all'autorità giudiziaria emittente di valutare l'eventuale necessità di un transito già prima di concordare la data della consegna con l'autorità giudiziaria dell'esecuzione. Ciò è importante anche per poter rispettare i termini rigorosi previsti dall'articolo 23 della decisione quadro sul MAE per la consegna del ricercato (di norma dieci giorni).
Le informazioni dovrebbero essere comunicate all'autorità responsabile del ricevimento delle richieste di transito nello Stato membro in questione. Informazioni su queste autorità di ciascuno Stato membro sono disponibili sul sito web della RGE (Atlante giudiziario, Fiches Belges). Le informazioni possono essere comunicate all'autorità competente con qualsiasi mezzo che consenta di conservarne una traccia scritta, come un messaggio di posta elettronica. Lo Stato membro di transito rende nota la propria decisione con la medesima procedura (articolo 25, paragrafo 3, della decisione quadro sul MAE). Laddove l'ufficio SIRENE sia responsabile dell'esecuzione della consegna, è stato preparato un apposito formulario SIRENE ("formulario T") per agevolare lo scambio di informazioni tra uffici SIRENE qualora sia richiesto il transito (cfr. l'articolo 39 del manuale SIRENE – Polizia) (218).
Sebbene la decisione quadro sul MAE non preveda un termine per le richieste di transito, lo Stato di transito dovrà nondimeno trattarle senza indugio.
Le disposizioni di cui sopra non si applicano se il trasporto del ricercato avviene per via aerea senza previsione di scalo, ma in caso di atterraggio non programmato lo Stato membro emittente deve fornire le informazioni di cui sopra all'autorità designata dello Stato di transito, come nei casi di transito via terra o via acqua (articolo 25, paragrafo 4, della decisione quadro sul MAE).
10.2. Cittadini e residenti dello Stato membro di transito
Le eccezioni all'obbligo di consentire il transito riguardano le situazioni in cui la persona oggetto del MAE è cittadino o residente dello Stato membro di transito. Se il MAE è stato emesso ai fini di un'azione penale, lo Stato membro di transito può subordinare il transito alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato di transito per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà pronunciate a suo carico nello Stato membro emittente (articolo 25, paragrafo 1, della decisione quadro sul MAE). Al riguardo dovrà essere applicato mutatis mutandis l'articolo 5, punto 3, della decisione quadro sul MAE(cfr. il punto 5.9.2). Se il MAE è emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà, lo Stato membro di transito può rifiutare il transito.
10.3. Estradizione da uno Stato terzo in uno Stato membro
Sebbene la decisione quadro sul MAE non riguardi direttamente l'estradizione da Stati terzi, all'estradizione da uno Stato terzo in uno Stato membro si applicano mutatis mutandis le norme sul transito di cui all'articolo 25 della decisione quadro sul MAE (punti 9.1 e 9.2). In tale contesto l'espressione "mandato di arresto europeo" nell'articolo 25 della decisione quadro sul MAE deve essere intesa nel senso di "richiesta di estradizione" (articolo 25, paragrafo 5).
11. MAE NON ESEGUITI
11.1. Garantire che la persona non sia nuovamente arrestata nello stesso Stato membro
Se l'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide di rifiutare l'esecuzione del MAE, l'autorità competente di tale Stato membro deve accertarsi che nel suo territorio il MAE respinto non possa più determinare l'arresto della persona ricercata. A tal fine lo Stato in questione deve adottare le seguenti misure affinché:
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a) |
la corrispondente segnalazione nel SIS sia munita di un apposito indicatore; e |
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b) |
le corrispondenti segnalazioni nei sistemi interni dello Stato membro dell'esecuzione rimangano visibili e indichino "persona ricercata per l'arresto a fini di consegna o di estradizione" . L'azione da intraprendere tuttavia non consisterà nell'arrestare il ricercato, bensì "nell'individuare il luogo di residenza o domicilio della persona" (219). |
Il motivo della segnalazione si riferisce al contesto del caso, ma occorre leggere l'azione da intraprendere prima di agire, onde evitare di eseguire l'azione sbagliata in casi così importanti.
Per maggiori informazioni sulla procedura di apposizione degli indicatori di validità, cfr. l'articolo 24 del regolamento SIS in materia di polizia (220), l'articolo 31 del manuale SIRENE – Polizia (221) e l'articolo 12 della decisione di esecuzione della Commissione sull'inserimento di dati nel SIS (222).
11.2. Comunicazione allo Stato membro emittente
L'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve comunicare all'autorità giudiziaria emittente la decisione riguardante il seguito dato al MAE (articolo 22 della decisione quadro sul MAE). A tal fine si consiglia di utilizzare il modello standard riportato nell'allegato VII del presente manuale. Se l'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide di rifiutare l'esecuzione del MAE, tale comunicazione offre all'autorità giudiziaria emittente la possibilità di valutare se mantenere o ritirare il MAE.
11.3. Valutazione da parte delle autorità giudiziarie emittenti dell'opportunità di mantenere il MAE
La decisione quadro sul MAE non stabilisce che il MAE debba essere revocato quando uno Stato membro ne abbia rifiutato l'esecuzione., dato che vi potrebbero essere altri Stati membri ancora in grado di eseguire il MAE in questione. Il MAE e la corrispondente segnalazione nel SIS quindi restano validi, salvo che l'autorità giudiziaria emittente decida di revocare il MAE.
L'esistenza di un MAE tuttavia dovrà essere sempre giustificata da motivi legittimi. Nel decidere se mantenere un MAE dopo che uno Stato membro ne ha rifiutato l'esecuzione, l'autorità giudiziaria emittente dovrà valutare le circostanze del caso e la legislazione nazionale e dell'Unione applicabili, compresi i diritti fondamentali, considerando in particolare i quesiti indicati di seguito:
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a) |
è probabile che il motivo di non esecuzione obbligatoria applicato dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione sia applicato anche dagli altri Stati membri? Questo punto è rilevante per quanto riguarda in particolare il principio del ne bis in idem (articolo 3, punto 2 della decisione quadro sul MAE); |
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b) |
è ancora proporzionato mantenere il MAE? (Cfr. il punto 2.4); |
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c) |
il MAE è l'unica misura presumibilmente efficace? (Cfr. il punto 2.5). |
11.4. Riesame dei MAE presenti nel SIS da molto tempo
Ciascuna autorità giudiziaria emittente dovrà vigilare costantemente sulle proprie segnalazioni nel SIS. A tal fine può essere necessario tenere sotto controllo i termini di prescrizione dei reati in questione ed eventuali modifiche rilevanti delle norme di procedura penale e della legislazione nazionale che hanno effetti sulla posizione del ricercato.
Ai sensi del regolamento SIS in materia di polizia (223), le segnalazioni di persone inserite nel SIS possono essere conservate esclusivamente per il periodo necessario a realizzare le finalità per le quali sono state inserite (cfr. l'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento SIS in materia di polizia). Non appena cessino di sussistere i motivi alla base di un MAE, l'autorità competente dello Stato membro emittente deve cancellarlo dal SIS (cfr. l'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento SIS in materia di polizia).
I MAE inseriti nel SIS vi restano per un massimo di cinque anni (salvo che non siano stati emessi per un periodo di tempo più breve) e lo Stato membro emittente riesamina la necessità di mantenere la segnalazione SIS entro tale periodo di cinque anni. Lo Stato membro emittente riceve la notifica dell'imminente scadenza della segnalazione. Se l'autorità emittente non le riesamina e non ne prolunga la validità, le segnalazioni sono automaticamente cancellate (articolo 53, paragrafo 7, del regolamento SIS in materia di polizia). L'autorità giudiziaria emittente dovrà quindi decidere in ogni caso entro cinque anni dall'inserimento di un MAE nel SIS sull'eventuale prolungamento del termine, ove necessario e proporzionato. Gli Stati membri possono stabilire tempi di riesame più brevi (articolo 53, paragrafo 3, del regolamento SIS in materia di polizia).
Le segnalazioni di MAE dovranno essere cancellate dal SIS dopo la consegna della persona interessata.
12. DIRITTI PROCEDURALI DEL RICERCATO
La decisione quadro sul MAE riconosce al ricercato numerosi diritti procedurali. A norma dell'articolo 11 della decisione quadro sul MAE, il ricercato ha il diritto di essere informato del MAE, del suo contenuto e della possibilità di acconsentire alla propria consegna, nonché il diritto di essere assistito da un consulente legale e da un interprete. Questi diritti devono essere riconosciuti in conformità della legislazione nazionale dello Stato membro di esecuzione. Inoltre numerose disposizioni della decisione quadro sul MAE riconoscono diritti al ricercato, in particolare l'articolo 4 bis, paragrafo 2 (diritto all'informazione sulle sentenze pronunciate in absentia), l'articolo 13, paragrafo 2 (diritto all'assistenza legale per decidere sul consenso), gli articoli 14 e 19 (diritto di essere ascoltato), l'articolo 23, paragrafo 5 (rilascio allo scadere dei termini per la consegna).
Questi diritti sono rafforzati dagli strumenti specifici per le garanzie procedurali, come spiegato di seguito nei punti da 12.1 a 12.9.
12.1. Diritto all'interpretazione e alla traduzione
All'esecuzione di un MAE si applica il diritto all'interpretazione e alla traduzione, come previsto dalla direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (224).
L'articolo 2, paragrafo 7, della direttiva 2010/64/UE prescrive che le autorità competenti dello Stato membro di esecuzione riconoscano i seguenti diritti a qualsiasi persona sottoposta a un procedimento sulla base di un MAE che non parli o non comprenda la lingua del procedimento:
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a) |
diritto all'assistenza di un interprete, senza indugio, dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, inclusi gli interrogatori di polizia, e in tutte le udienze, comprese le necessarie udienze preliminari; |
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b) |
diritto all'assistenza di un interprete nelle comunicazioni tra indagati o imputati e il loro avvocato, direttamente correlate a qualsiasi interrogatorio o audizione durante il procedimento o alla presentazione di un ricorso o di un'altra istanza procedurale; |
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c) |
diritto di impugnare una decisione che dichiara superflua l'interpretazione, e possibilità di contestare la qualità dell'interpretazione in quanto insufficiente a tutelare l'equità del procedimento. |
L'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2010/64/UE prescrive che le autorità competenti dello Stato membro di esecuzione forniscano una traduzione scritta del MAE a qualsiasi persona sottoposta a un procedimento per l'esecuzione di un MAE che non comprenda la lingua del MAE. In via eccezionale può essere fornita una traduzione orale o un riassunto orale, a condizione che tale traduzione orale o riassunto orale non pregiudichi l'equità del procedimento.
L'interpretazione e la traduzione devono essere di qualità sufficiente a tutelare l'equità del procedimento, in particolare garantendo che gli imputati o gli indagati siano a conoscenza delle accuse a loro carico e siano in grado di esercitare i loro diritti di difesa. È importante rilevare che i costi dell'interpretazione e della traduzione sono a carico degli Stati membri, indipendentemente dall'esito del procedimento.
12.2. Diritto all'informazione
L'articolo 5 della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (225) prescrive che a chiunque sia arrestato, ai fini dell'esecuzione di un mandato d'arresto europeo, venga fornita tempestivamente un'idonea comunicazione contenente informazioni sui suoi diritti, ai sensi delle norme di attuazione della decisione quadro sul MAE nello Stato membro di esecuzione. Un modello indicativo per tale comunicazione, redatto in un linguaggio semplice e accessibile, è contenuto nell'allegato II della direttiva 2012/13/UE (e riprodotto nell'allegato IX del presente manuale).
La comunicazione delle informazioni deve essere verbalizzata secondo la procedura di documentazione degli atti dello Stato membro interessato. Gli indagati e gli imputati hanno il diritto di impugnare, secondo le procedure del diritto nazionale, l'eventuale rifiuto di fornire le informazioni o l'eventuale mancata comunicazione delle stesse.
Nella causa C-649/19 IR (226), la Corte di giustizia ha constatato che altri diritti a norma della direttiva 2012/13/UE attinenti a informazioni sull'arresto (in particolare gli articoli 4, 6 e 7) non si applicano a una persona arrestata ai fini dell'esecuzione di un MAE emesso per l'esercizio di un'azione penale prima della consegna.
La Corte ha sostenuto che quando la persona è consegnata alle autorità dello Stato membro che ha emesso il MAE, essa acquisisce la qualità di "imputato" ai sensi della direttiva 2012/13/UE e beneficia di tutti i diritti connessi a tale qualità e può così preparare la sua difesa conformemente agli obiettivi della direttiva 2012/13/EU.
Per quanto attiene al periodo precedente la consegna, la Corte ha rilevato che l'articolo 8, paragrafo 1, lettere d) ed e), della decisione quadro sul MAE prevede che il MAE debba contenere informazioni che corrispondono, in sostanza, a quelle previste all'articolo 6 della direttiva 2012/13/UE. Il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva inoltre non richiede che la persona oggetto di un MAE emesso ai fini dell'esercizio di un'azione penale sia informata dei mezzi di ricorso disponibili nello Stato membro emittente prima della sua consegna.
Di fatto, nella causa C-105/21 Procedimento penale a carico di IR (227), la Corte di giustizia ha chiarito che, alla luce degli articoli 6 e 47 della Carta, il diritto di libera circolazione e di soggiorno nonché i principi di equivalenza e di fiducia reciproca devono essere interpretati nel senso che l'autorità giudiziaria emittente non ha alcun obbligo di trasmettere alla persona ricercata la decisione nazionale relativa all'arresto di tale persona e le informazioni relative alle possibilità di ricorso avverso tale decisione, fintantoché detta persona si trova nello Stato membro di esecuzione. L'esigenza di celerità e di semplificazione della procedura di consegna in effetti sarebbe compromessa se l'autorità giudiziaria emittente fosse tenuta a trasmettere alla persona interessata, prima della sua consegna, la decisione nazionale relativa al suo arresto e le informazioni relative alle possibilità di ricorso avverso tale decisione.
12.3. Diritto di avvalersi di un difensore
Alle persone oggetto di un MAE si applica il diritto di avvalersi di un difensore previsto dalla direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (228).
Le persone oggetto di un MAE hanno il diritto di avvalersi di un difensore nello Stato membro di esecuzione al momento dell'arresto eseguito in conformità del MAE (articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 2013/48/UE). In ogni caso, gli indagati e gli imputati si avvalgono di un difensore a partire dal primo tra i momenti seguenti (229):
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a) |
prima che siano interrogati dalla polizia o da un'altra autorità di contrasto o giudiziaria; |
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b) |
quando le autorità inquirenti o altre autorità competenti procedono ad atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove a norma del paragrafo 3, lettera c); |
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c) |
senza indebito ritardo dopo la privazione della libertà personale; |
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d) |
qualora siano stati chiamati a comparire dinanzi a un giudice competente in materia penale, a tempo debito prima che compaiano dinanzi a tale giudice. |
Nella causa C-659/18 VW (230), la Corte di giustizia ha stabilito che il beneficio del diritto di avvalersi di un difensore non può, nel corso della fase che precede il processo penale, essere rinviato solo in ragione della mancata comparizione dell'indagato o dell'imputato a seguito di una citazione a comparire dinanzi a un giudice per le indagini preliminari, sino all'esecuzione del mandato di arresto nazionale emesso nei confronti dell'interessato.
Per quanto attiene al contenuto di tale diritto di avvalersi di un difensore nello Stato membro di esecuzione, le persone ricercate godono dei seguenti diritti:
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a) |
il diritto di avvalersi di un difensore in tempi e modi tali da permettere alle persone ricercate di esercitare i loro diritti in modo effettivo e in ogni caso senza indebito ritardo dal momento in cui sono private della libertà personale; |
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b) |
il diritto di incontrare e di comunicare con il difensore che le assiste; |
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c) |
il diritto alla presenza e alla partecipazione, secondo le procedure previste dal diritto nazionale, del loro difensore all'audizione da parte dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione. |
Le persone ricercate inoltre hanno il diritto di nominare un difensore nello Stato membro emittente (articolo 10, paragrafi 4, 5 e 6 della direttiva 2013/48/UE). Tale difensore ha il compito di assistere il difensore nello Stato membro di esecuzione fornendogli informazioni e consulenza ai fini dell'effettivo esercizio dei diritti delle persone ricercate ai sensi della decisione quadro sul MAE.
12.4. Diritto di informare un terzo della privazione della libertà personale
Le persone oggetto di un MAE hanno il diritto, dal momento del loro arresto nello Stato membro di esecuzione, di informare della privazione della loro libertà personale almeno una persona, quale un parente o un datore di lavoro, da loro indicata, senza indebito ritardo (231).
12.5. Diritto di comunicare con terzi
Le persone oggetto di un MAE hanno il diritto, dal momento del loro arresto nello Stato membro di esecuzione, di comunicare senza indebito ritardo con almeno un terzo, quale un parente, da essi indicato (232).
12.6. Diritto di comunicare con le autorità consolari
Le persone oggetto di un MAE che non sono cittadini dello Stato membro di esecuzione hanno il diritto, dal momento del loro arresto nello Stato membro di esecuzione, di informare della privazione della libertà personale le autorità consolari del loro Stato di cittadinanza senza indebito ritardo e di comunicare con tali autorità (233).
Esse hanno altresì il diritto di ricevere visite delle loro autorità consolari, il diritto di conversare e di corrispondere con esse nonché il diritto ad una assistenza legale predisposta dalle loro autorità consolari.
12.7. Diritti specifici dei minori
Ai minori oggetto di un MAE si applicano, dal momento del loro arresto nello Stato membro di esecuzione, tutele specifiche (234), relative in particolare a quanto segue:
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a) |
il diritto all'informazione; |
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b) |
il diritto a che sia informato il titolare della responsabilità genitoriale; |
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c) |
il diritto all'assistenza di un difensore; |
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d) |
il diritto a un esame medico; |
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e) |
il diritto a un trattamento specifico in caso di privazione della libertà personale; |
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f) |
il diritto alla protezione della vita privata; |
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g) |
il diritto di essere accompagnato dal titolare della responsabilità genitoriale durante il procedimento. |
12.8. Diritto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
Alle persone oggetto di un MAE si applica il diritto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, come previsto dalla direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (235).
Le persone oggetto di un MAE hanno il diritto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nello Stato membro di esecuzione dal momento dell'arresto eseguito in conformità del MAE fino alla consegna o fino al momento in cui la decisione sulla mancata consegna diventi definitiva (articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2016/1919/UE).
Inoltre, le persone ricercate che esercitano il diritto di nominare un difensore nello Stato membro emittente affinché assista il difensore nello Stato membro di esecuzione, in conformità dell'articolo 10, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2013/48/UE, hanno il diritto al patrocinio a spese dello Stato anche nello Stato membro emittente, nella misura in cui il patrocinio a spese dello Stato sia necessario ad assicurare un accesso effettivo alla giustizia (articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2016/1919/UE).
In entrambi i casi gli Stati membri possono applicare i criteri per la valutazione delle risorse di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2016/1919/UE, che si applicano mutatis mutandis al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti relativi al MAE (articolo 5, paragrafo 3, di tale direttiva). Tale valutazione delle risorse dovrà pertanto tenere conto di tutti i fattori pertinenti e oggettivi (quali il reddito, il patrimonio e la situazione familiare dell'interessato) nonché del costo dell'assistenza di un difensore e del livello di vita in tale Stato membro per determinare se, in funzione dei criteri applicabili in tale Stato membro, il ricercato è privo di risorse sufficienti a coprire i costi dell'assistenza di un difensore.
12.9. Presunzione di innocenza e diritto di presenziare al processo
La direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (236) prende atto dei diritti sanciti dagli articoli 47 e 48 della Carta e prevede che tali diritti si applicano a ogni fase del procedimento penale, dal momento in cui una persona risulta indagata fino alla decisione definitiva. L'articolo 4 vieta i riferimenti in pubblico alla colpevolezza di persone indagate o imputate. L'articolo 6 garantisce che l'onere della prova incomba alla pubblica accusa. I diritti della difesa comprendono il diritto di restare in silenzio e di non autoincriminarsi (articolo 7).
Il diritto di presenziare al processo non è assoluto: a determinate condizioni, ossia che l'indagato sia stato informato in un tempo adeguato, sia rappresentato da un difensore incaricato e abbia la possibilità di impugnare una decisione, il procedimento può svolgersi in assenza dell'indagato (articolo 8). In caso di violazione dei diritti stabiliti dalla direttiva tuttavia deve essere disponibile il diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso (articoli 9 e 10).
Nella causa C-416/20 PPU TR (237), la Corte ha inoltre chiarito il rapporto tra la direttiva (UE) 2016/343 e la decisione quadro sul MAE nel contesto dei procedimenti in absentia (cfr. il punto 5.6).
(1) Documento del Consiglio 8216/2/08 REV 2 COPEN 70 EJN 26 EUROJUST 31.
(2) Documento del Consiglio 17195/1/10 REV 1 COPEN 275 EJN 72 EUROJUST 139.
(3) Protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie.
(4) GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.
(5) Comunicazione della Commissione del 28 settembre 2017 — Manuale sull'emissione e l'esecuzione del mandato d'arresto europeo, C(2017) 6389 final (GU C 335 del 6.10.2017, pag. 1).
(6) https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13684-2020-INIT/it/pdf.
(7) https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/642839/EPRS_STU(2020)642839_EN.pdf (solo in EN).
(8) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2020:270:FIN.
(9) Risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2021 sull'attuazione del mandato d'arresto europeo e delle procedure di consegna tra Stati membri https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0006_IT.pdf.
(10) GU C 78 del 30.3.1995, pag. 2.
(11) GU C 313 del 23.10.1996, pag. 12.
(12) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.
(13) Sentenza della Corte di giustizia del 10 novembre 2016 Poltorak, C-452/16 PPU, ECLI:EU:C:2016:858; sentenza della Corte di giustizia del 10 novembre 2016 Kovalkovas, C-477/16 PPU, ECLI:EU:C:2016:861.
(14) L'ultimo Stato membro ad essere collegato è stato Cipro, nel luglio 2023.
(15) Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56).
(16) Decisione di esecuzione della Commissione, del 18 novembre 2021, che stabilisce norme dettagliate per i compiti degli uffici SIRENE e lo scambio di informazioni supplementari relative alle segnalazioni nel sistema d'informazione Schengen nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale ("manuale SIRENE – Polizia") (notificata con il numero C(2021) 7901 final).
(17) Decisione di esecuzione della Commissione, del 15 gennaio 2021, che stabilisce le norme tecniche necessarie per l'inserimento, l'aggiornamento, la cancellazione e la consultazione dei dati nel sistema d'informazione Schengen (SIS) e altre disposizioni di attuazione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale (notificata con il numero C(2021) 92).
(18) Raccomandazione della Commissione del 31 marzo 2023 che istituisce un manuale pratico ad uso delle autorità competenti degli Stati membri e degli uffici SIRENE per lo svolgimento dei compiti connessi al sistema d'informazione Schengen ("Manuale SIS") (C(2023) 2152).
(19) Sentenza della Corte di giustizia dell'11 gennaio 2017, Grundza, C-289/15, ECLI:EU:C:2017:4, punto 38.
(20) Sentenza della Corte di giustizia del 14 luglio 2022, Procureur général près la cour d'appel d'Angers, C-168/21, ECLI:EU:C:2022:558.
(21) Decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo (GU L 81 del 27.3.2009, pag. 24).
(22) Ordinanza della Corte di giustizia del 25 settembre 2015, A., C-463/15 PPU, ECLI:EU:C:2015:634.
(23) GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1.
(24) Sentenza della Corte di giustizia del 10 novembre 2016, Poltorak, C-452/16 PPU, ECLI:EU:C:2016:858.
(25) Sentenza della Corte di giustizia del 10 novembre 2016, Kovalkovas, C-477/16 PPU, ECLI:EU:C:2016:861.
(26) Per una raccolta delle autorità giudiziarie emittenti competenti negli Stati membri, cfr. il questionario e il compendio aggiornati di Eurojust e della RGE sui requisiti per le autorità giudiziarie emittenti e dell'esecuzione nei procedimenti relativi al MAE secondo la giurisprudenza della CGUE, 24 novembre 2021, 5607/3/21 REV 3, https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5607-2021-REV-3/en/pdf (solo in EN).
(27) Sentenza della Corte di giustizia del 27 maggio 2019, PF, C-509/18, ECLI:EU:C:2019:457.
(28) Sentenza della Corte di giustizia del 27 maggio 2019, OG e PI, C-508/18 e C-82/19 PPU, ECLI:EU:C:2019:456.
(29) Sentenza della Corte di giustizia del 9 ottobre 2019, NJ, C-489/19 PPU, ECLI:EU:C:2019:849.
(30) Sentenza della Corte di giustizia del 12 dicembre 2019, JR e YC, C-556/198 PPU e C-626/19 PPU, ECLI:EU:C:2019:1077.
(31) Ordinanza della Corte di giustizia del 21 gennaio 2020, MN, C-813/19 PPU, ECLI:EU:C:2020:31.
(32) Sentenza della Corte di giustizia del 13 gennaio 2021, MM, C-414/20 PPU, ECLI:EU:C:2021:4.
(33) Sentenza della Corte di giustizia del 10 marzo 2021, PI, C-648/20 PPU, ECLI:EU:C:2021:187.
(34) Sentenza della Corte di giustizia del 17 dicembre 2020, L e P, C-354/20 PPU e C-412/20 PPU, ECLI:EU:C:2020:1033.
(35) Sentenza della Corte di giustizia del 31 gennaio 2023, Puig Gordi e a., C-158/21, ECLI:EU:C:2023:57.
(36) Sentenza della Corte di giustizia del 24 novembre 2020, AZ, C-510/19, ECLI:EU:C:2020:953.
(37) Sentenza della Corte di giustizia dell'8 dicembre 2022, CJ, C-492/22 PPU, ECLI:EU:C:2022:964.
(38) Sentenza della Corte di giustizia del 28 aprile 2022, C e CD, C-804/21 PPU, ECLI:EU:C:2022:307.
(39) GU L 327 del 5.12.2008, pag. 27.
(40) Sentenza della Corte di giustizia del 1o giugno 2016, Bob-Dogi, C-241/15, ECLI:EU:C:2016:385.
(41) Sentenza della Corte di giustizia del 10 novembre 2016, Özçelik, C-453/16 PPU, ECLI:EU:C:2016:860.
(42) Sentenza della Corte di giustizia del 13 gennaio 2021, MM, C-414/20 PPU, ECLI:EU:C:2021:4.
(43) Sentenza della Corte di giustizia del 17 marzo 2021, JR, C-488/19, ECLI:EU:C:2021:206.
(44) Sentenza della Corte di giustizia del 1o giugno 2016, Bob-Dogi, C-241/15, ECLI:EU:C:2016:385.
(45) Sentenza della Corte di giustizia del 27 maggio 2019, OG e PI, C-508/18 e C-82/19 PPU, ECLI:EU:C:2019:456.
(46) Sentenza della Corte di giustizia del 27 maggio 2019 PF, C-509/18, ECLI:EU:C:2019:457.
(47) Sentenza della Corte di giustizia del 12 dicembre 2019, JR e YC, C-556/198 PPU e C-626/19 PPU, ECLI:EU:C:2019:1077.
(48) Sentenza della Corte di giustizia del 12 dicembre 2019, XD, C-625/19 PPU, ECLI:EU:C:2019:1078.
(49) Sentenza della Corte di giustizia del 12 dicembre 2019, XD, C-625/19 PPU, ECLI:EU:C:2019:1078.
(50) Sentenza della Corte di giustizia del 13 gennaio 2021, MM, C-414/20 PPU, ECLI:EU:C:2021:4.
(51) Sentenza della Corte di giustizia del 10 marzo 2021, PI, C-648/20 PPU, ECLI:EU:C:2021:187. Questo è stato riconfermato dalla Corte di giustizia nella sua ordinanza del 22 giugno 2021, VA, C-206/20, ECLI:EU:C:2021:509.
(52) Sentenza della Corte di giustizia del 12 dicembre 2019, ZB, C-627/19 PPU, ECLI:EU:C:2019:1079.
(53) Sentenza della Corte di giustizia del 27 maggio 2019, OG e PI, C-508/18 e C-82/19 PPU, ECLI:EU:C:2019:456.
(54) Sentenza della Corte di giustizia del 3 maggio 2007, Advocaten voor de Wereld, C-303/05, ECLI:EU:C:2007:261.
(55) Sentenza della Corte di giustizia del 27 maggio 2019, OG e PI, C-508/18 e C-82/19 PPU, ECLI:EU:C:2019:456.
(56) Sentenza della Corte di giustizia del 13 gennaio 2021, MM, C-414/20 PPU, ECLI:EU:C:2021:4.
(57) Sentenza della Corte di giustizia del 12 dicembre 2019, ZB, C-627/19 PPU, ECLI:EU:C:2019:1079.
(58) GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56.
(59) GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56.
(60) GU L 130 dell'1.5.2014, pag. 1. Cfr. anche la relazione sull'attività operativa di Eurojust relativa all'ordine europeo d'indagine, 10 novembre 2020, 2020/00282, https://www.eurojust.europa.eu/report-eurojusts-casework-field-european-investigation-order-0.
(61) Convenzione stabilita dal Consiglio, conformemente all'articolo 34 TUE, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3).
(62) Sentenza della Corte di giustizia dell'8 dicembre 2020, A e a., causa C-584/19, ECLI:EU:C:2020:1002.
(63) GU L 327 del 5.12.2008, pag. 27.
(64) GU L 294 dell'11.11.2009, pag. 20.
(65) Elencate nel sito web della RGE https://www.ejn-crimjust.europa.eu; consultare Biblioteca legale→ Quadro giuridico→ Cooperazione giudiziaria dell'UE→ Misure cautelari → 2009/829/GAI: decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, relativa alle misure cautelari → Misure cautelari - Notifiche.
(66) GU L 337 del 16.12.2008, pag. 102.
(67) La sentenza della Corte di giustizia del 26 marzo 2020, A.P., C-2/19, ECLI:EU:C:2020:237 fornisce un'interpretazione di tale decisione quadro.
(68) GU L 76 del 22.3.2005, pag. 16.
(69) Sentenza della Corte di giustizia del 14 novembre 2013, Balaz, C-60/12, ECLI:EU:2013:733.
(70) 2016_Jurisdiction-Guidelines_EN.pdf (europa.eu) (solo in EN).
(71) COM(2020) 712 final.
(72) Sentenza della Corte di giustizia del 1° dicembre 2008, Leymann e Pustovarov, C-388/08 PPU, ECLI:EU:C:2008:669.
(73) Sentenza della Corte di giustizia del 30 maggio 2013, Jeremy F., C-168/13 PPU, ECLI:EU:C:2013:358.
(74) Sentenza della Corte di giustizia del 24 settembre 2020, XC, C-195/20 PPU, ECLI:EU:C:2020:749.
(75) Sentenza della Corte di giustizia del 24 novembre 2020, AZ, C-510/19, ECLI:EU:C:2020:953.
(76) Sentenza della Corte di giustizia del 26 ottobre 2021, HM e TZ, cause riunite C-428/21 PPU e C-429/21 PPU, ECLI:EU:C:2021:876.
(77) GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56.
(78) Sentenza della Corte di giustizia del 16 dicembre 2021, AB e a., C-203/20, ECLI:EU:C:2021:1016.
(79) A norma della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali, che stabilisce la procedura per stabilire contatti tra le autorità nazionali competenti, che abbiano ragionevoli motivi di ritenere che siano in corso procedimenti paralleli in un altro Stato membro.
(80) Decisione di esecuzione C(2021) 7901 della Commissione.
(81) Per un'introduzione generale sui compiti di Eurojust e della RGE si rinvia al documento "Assistenza nella cooperazione internazionale in materia penale per operatori giudiziari - Rete giudiziaria europea e Eurojust - Cosa possiamo fare per voi?", disponibile sia sul sito web della RGE (https://www.ejn-crimjust.europa.eu) sia su quello di Eurojust (http://www.eurojust.europa.eu).
(82) Sentenza della Corte di giustizia del 23 gennaio 2018, Dawid Piotrowski, C-367/16, ECLI:EU:C:2018:27.
(83) Decisione di esecuzione della Commissione, del 15 gennaio 2021, che stabilisce le norme tecniche necessarie per l'inserimento, l'aggiornamento, la cancellazione e la consultazione dei dati nel sistema d'informazione Schengen (SIS) e altre misure di attuazione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale (C(2021) 92).
(84) GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56.
(85) GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56.
(86) GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56. Cfr. anche l'articolo 31 della decisione di esecuzione della Commissione C(2021) 7901 (Manuale SIRENE – Polizia).
(87) Decisione di esecuzione C(2021) 92 della Commissione
(88) GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56.
(89) http://www.ejn-crimjust.europa.eu. Per ulteriori informazioni, selezionare mandato d'arresto europeo e lo Stato membro in questione.
(90) GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56.
(91) GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56.
(92) http://www.ejn-crimjust.europa.eu. Selezionare il mandato d'arresto europeo e lo Stato membro in questione.
(93) GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56.
(94) Finora l'Estonia, l'Austria e la Romania hanno presentato una notifica in tal senso a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, della decisione quadro sul MAE.
(95) Sentenza della Corte di giustizia del 30 maggio 2013, Jeremy F., C-168/13 PPU, ECLI:EU:C:2013:358.
(96) Sentenza della Corte di giustizia del 16 luglio 2015, Lanigan C-237/15 PPU, ECLI:EU:C:2015:474.
(97) Cfr. anche il modello elaborato da Eurojust per le autorità nazionali in relazione a questo obbligo di notifica, disponibile in 22 lingue all'indirizzo https://www.eurojust.europa.eu/electronic-forms-article-177-eaw-framework-decision.
(98) Sentenza della Corte di giustizia del 25 gennaio 2017, Vilkas, C-640/15, ECLI:EU:C:2017:39.
(99) Sentenza della Corte di giustizia del 28 aprile 2022, C e CD, C-804/21 PPU, ECLI:EU:C:2022:307.
(100) Sentenza della Corte di giustizia del 31 gennaio 2023, Puig Gordi e a., C-158/21, ECLI:EU:C:2023:57.
(101) Sentenza della Corte di giustizia del 25 luglio 2018, ML, C-220/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:589.
(102) https://www.ejn-crimjust.europa.eu consultare Biblioteca legale → Quadro giuridico→ Cooperazione giudiziaria dell'UE→ Mandato d'arresto europeo→ 2002/584/GAI: decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri → MAE-Notifiche. Gli Stati membri che hanno trasmesso una notifica a norma dell'articolo 7 sono: BE, BG, CZ, EE, IE, GR, ES, FR, IT, CY, LV, HU, MT, AT, PL, PT, RO, SI, SK, SE e FI.
(103) COM(2021) 759 final.
(104) COM(2021) 760 final.
(105) Per un'introduzione generale sui compiti di Eurojust e della RGE si rinvia al documento "Assistenza nella cooperazione internazionale in materia penale per operatori giudiziari - Rete giudiziaria europea e Eurojust - Cosa possiamo fare per voi?", Sulla valutazione dell'assegnazione di casi alla RGE e a Eurojust, cfr. il documento "Relazione congiunta Eurojust/RGE sull'assegnazione di casi a Eurojust e alla RGE". Entrambi i documenti sono disponibili sul sito web della RGE (https://www.ejn-crimjust.europa.eu) e su quello di Eurojust (http://www.eurojust.europa.eu).
(106) Cfr. gli articoli 27, 28 e 55 del regolamento (UE) 2018/1862 e il capo 7 della decisione di esecuzione C(2021) 7901 della Commissione ("Manuale SIRENE - Polizia").
(107) Decisione di esecuzione C(2021) 7901 della Commissione.
(108) Sentenza della Corte di giustizia del 28 luglio 2016, JZ, C-294/16 PPU, ECLI:EU:C:2016:610.
(109) Sentenza della Corte di giustizia del 12 febbraio 2019, TC, C-492/18 PPU, ECLI:EU:C:2019:108.
(110) Sentenza della Corte di giustizia del 16 luglio 2015, Lanigan, C-237/15 PPU, ECLI:EU:C:2015:474.
(111) Sentenza della Corte di giustizia del 12 febbraio 2019, TC, C-492/18 PPU, ECLI:EU:C:2019:108.
(112) Sentenza della Corte di giustizia del 25 luglio 2018, AY, C-268/17, ECLI:EU:C:2018:602.
(113) Sentenza della Corte di giustizia del 31 gennaio 2023, Puig Gordi e a., C-158/21, ECLI:EU:C:2023:57.
(114) Sentenza della Corte di giustizia del 24 novembre 2020, AZ, C-510/19, ECLI:EU:C:2020:953.
(115) Sentenza della Corte di giustizia del 6 dicembre 2018, IK, C-551/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:991.
(116) Sentenza della Corte di giustizia del 1° giugno 2016, Bob-Dogi, C-241/15, ECLI:EU:C:2016:385.
(117) Sentenza della Corte di giustizia del 3 marzo 2020, X, C-717/18, ECLI:EU:C:2020:142.
(118) Sentenza della Corte di giustizia del 6 ottobre 2009, Wolzenburg, C-123/08, ECLI:EU:C:2009:616, sentenza della Corte di giustizia del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C-404/15 e C-659/15 PPU, ECLI:EU:C:2016:198.
(119) Sentenza della Corte di giustizia del 16 novembre 2010, Mantello, C-261/09, ECLI:EU:C:2010:683.
(120) Sentenza della Corte di giustizia del 27 maggio 2014, Spasic, C-129/14 PPU, ECLI:EU:C:2014:586.
(121) Sentenza della Corte di giustizia del 16 novembre 2010, Mantello, C-261/09, ECLI:EU:C:2010:683.
(122) Sentenza della Corte di giustizia del 25 luglio 2018, AY, C-268/17, ECLI:EU:C:2018:602.
(123) Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 2021, WS, C-505/19, ECLI:EU:C:2021:376.
(124) Sentenza della Corte di giustizia del 16 dicembre 2021, AB e a. C-203/20, ECLI:EU:C:2021:1016.
(125) Sentenza della Corte di giustizia del 23 gennaio 2018, Piotrowski, C-367/16, ECLI:EU:C:2018:27.
(126) Sentenza della Corte di giustizia del 29 aprile 2021, X, C-665/20 PPU, ECLI:EU:C:2021:339.
(127) GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1.
(128) Cfr. articolo 22 del regolamento EPPO.
(129) Sentenza della Corte di giustizia dell'11 gennaio 2017, Grundza, C-289/15, ECLI:EU:C:2017:4.
(130) Sentenza della Corte di giustizia del 14 luglio 2022, Procureur général près la cour d'appel d'Angers, C-168/21, ECLI:EU:C:2022:558.
(131) Sentenza della Corte di giustizia dell'11 gennaio 2017, Grundza, C-289/15, ECLI:EU:C:2017:4.
(132) Sentenza della Corte di giustizia del 14 luglio 2022, Procureur général près la cour d'appel d'Angers, C-168/21, ECLI:EU:C:2022:558.
(133) Sentenza della Corte di giustizia del 25 luglio 2018, AY, C-268/17, ECLI:EU:C:2018:602.
(134) Sentenza della Corte di giustizia del 29 aprile 2021, X, C-665/20 PPU, ECLI:EU:C:2021:339.
(135) Convenzione sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983 (STE n. 112) e relativo protocollo addizionale alla convenzione sul trasferimento delle persone condannate del 18 dicembre 1997 (STE n. 167), nonché il protocollo di emendamento al protocollo addizionale alla convenzione sul trasferimento delle persone condannate del 22 novembre 2017 (STCE n. 222).
(136) Sentenza della Corte di giustizia del 13 dicembre 2018, Sut, C-514/17, ECLI:EU:C:2018:1016.
(137) Sentenza della Corte di giustizia del 17 luglio 2008, Kozłowski, C-66/08, ECLI:EU:C:2008:437.
(138) Sentenza della Corte di giustizia del 6 ottobre 2009, Wolzenburg, C-123/08, ECLI:EU:C:2009:616.
(139) Sentenza della Corte di giustizia del 5 settembre 2012, Lopes da Silva Jorge, C-42/11, ECLI:EU:C:2012:517.
(140) Sentenza della Corte di giustizia del 6 giugno 2023, O.G., C-700/21, ECLI:EU:C:2023:444, punti 58 e 68.
(141) Sentenza della Corte di giustizia del 29 giugno 2017, Popławski I, C-579/15, ECLI:EU:C:2017:503.
(142) Sentenza della Corte di giustizia del 13 dicembre 2018, Sut, C-514/17, ECLI:EU:C:2018:1016.
(143) Sentenza della Corte di giustizia del 29 giugno 2017, Popławski I, C-579/15, ECLI:EU:C:2017:503.
(144) Sentenza della Corte di giustizia del 17 luglio 2008, Kozłowski, C-66/08, ECLI:EU:C:2008:437; sentenza della Corte di giustizia del 13 dicembre 2018, Sut, C-514/17, ECLI:EU:C:2018:1016.
(145) Sentenza della Corte di giustizia del 5 settembre 2012, Lopes da Silva Jorge, C-42/11, ECLI:EU:C:2012:517.
(146) Sentenza della Corte di giustizia del 29 giugno 2017, Popławski I, C-579/15, ECLI:EU:C:2017:503.
(147) Sentenza della Corte di giustizia del 24 giugno 2019, Popławski II, C-573/17, ECLI:EU:C:2019:530.
(148) Sentenza della Corte di giustizia del 24 giugno 2019, Popławski II, C-573/17, ECLI:EU:C:2019:530.
(149) Sentenza della Corte di giustizia del 17 marzo 2021, JR, C-488/19, ECLI:EU:C:2021:206.
(150) Sentenza della Corte di giustizia del 17 dicembre 2020, TR, C-416/20 PPU, ECLI:EU:C:2020:1042.
(151) Sentenza della Corte di giustizia del 10 agosto 2017, Zdziaszek, C-271/17 PPU, ECLI:EU:C:2017:629.
(152) Sentenza della Corte di giustizia del 17 dicembre 2020, TR, C-416/20 PPU, ECLI:EU:C:2020:1042. Cfr. anche la sentenza della Corte di giustizia del 24 maggio 2016 Dworzecki, C-108/16 PPU, ECLI:EU:C:2016:346.
(153) Sentenza della Corte di giustizia del 26 febbraio 2013, Melloni, C-399/11, ECLI:EU:C:2013:107.
(154) Sentenza della Corte di giustizia del 17 dicembre 2020, TR, C-416/20 PPU, ECLI:EU:C:2020:1042.
(155) Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 1).
(156) Sentenza della Corte di giustizia del 17 dicembre 2020, TR, C-416/20 PPU, ECLI:EU:C:2020:1042.
(157) Sentenze della Corte di giustizia del 10 agosto 2017, Tupikas, C-270/17 PPU, ECLI:EU:C:2017:628, e Zdziaszek, C-271/17 PPU, ECLI:EU:C:2017:629, sentenza della Corte di giustizia del 24 maggio 2016, Dworzecki, C-108/16 PPU, ECLI:EU:C:2016:346 e sentenza della Corte di giustizia del 22 dicembre 2017, Ardic, C-571/17 PPU, ECLI:EU:C:2017:1026.
(158) Sentenza della Corte di giustizia del 10 agosto 2017, Tupikas, C-270/17 PPU, ECLI:EU:C:2017:628.
(159) Sentenza della Corte di giustizia del 10 agosto 2017, Zdziaszek, C-271/17 PPU, ECLI:EU:C:2017:629.
(160) Sentenza della Corte di giustizia del 22 dicembre 2017, Ardic, C-571/17 PPU, ECLI:EU:C:2017:1026.
(161) Sentenza della Corte di giustizia del 23 marzo 2023, Minister for Justice and Equality, cause riunite C-514/21 e C-515/21, ECLI:EU:C:2023:235.
(162) Sentenza della Corte di giustizia del 24 maggio 2016, Dworzecki, C-108/16 PPU, ECLI:EU:C:2016:346.
(163) Sentenza della Corte di giustizia del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C-404/15 e C-659/15 PPU, ECLI:EU:C:2016:198.
(164) Sentenza della Corte di giustizia del 25 luglio 2018, LM, C-216/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:586.
(165) Sentenza della Corte di giustizia del 31 gennaio 2023, Puig Gordi e a., C-158/21, ECLI:EU:C:2023:57.
(166) Sentenza della Corte di giustizia del 19 settembre 2018, RO, C-327/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:733.
(167) Sentenza della Corte di giustizia del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C-404/15 e C-659/15 PPU, ECLI:EU:C:2016:198.
(168) Sentenza della Corte di giustizia del 25 luglio 2018, ML, C-220/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:589.
(169) Sentenza della Corte di giustizia del 15 ottobre 2019, Dumitru-Tudor Dorobantu, C-128/18, ECLI:EU:C:2018:589.
(170) Sentenza della Corte di giustizia del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C-404/15 e C-659/15 PPU, ECLI:EU:C:2016:198.
(171) Sentenza della Corte di giustizia del 25 luglio 2018, ML, C-220/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:589.
(172) Sentenza della Corte di giustizia del 25 luglio 2018, ML, C-220/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:589.
(173) Sentenza della Corte di giustizia del 15 ottobre 2019, Dumitru-Tudor Dorobantu, C-128/18, ECLI:EU:C:2018:589.
(174) Sentenza della Corte di giustizia del 15 ottobre 2019, Dumitru-Tudor Dorobantu, C-128/18, ECLI:EU:C:2018:589.
(175) Sentenza della Corte di giustizia del 25 luglio 2018, ML, C-220/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:589.
(176) Sentenza della Corte di giustizia del 15 ottobre 2019, Dumitru-Tudor Dorobantu, C-128/18, ECLI:EU:C:2018:589.
(177) Sentenza della Corte di giustizia del 25 luglio 2018, ML, C-220/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:589.
(178) Sentenza della Corte di giustizia del 25 luglio 2018, LM, C-216/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:586.
(179) Sentenza della Corte di giustizia del 17 dicembre 2020, L e P, C-354/20 PPU e C-412/20 PPU, ECLI:EU:C:2020:1033.
(180) Sentenza della Corte di giustizia del 22 febbraio 2022, Openbaar Ministerie, cause riunite C-562/21 PPU e C-563/21 PPU, ECLI:EU:C:2022:100.
(181) Ordinanza della Corte di giustizia del 12 luglio 2022, W O e J L/Minister for Justice and Equality, C-480/21, ECLI:EU:C:2022:592.
(182) Sentenza della Corte di giustizia del 31 gennaio 2023, Puig Gordi e a., C-158/21, ECLI:EU:C:2023:57.
(183) Sentenza della Corte di giustizia del 31 gennaio 2023, Puig Gordi e a., C-158/21, ECLI:EU:C:2023:57.
(184) Sentenza della Corte di giustizia del 22 febbraio 2022, X e Y/Openbaar Ministerie, C-562/21 PPU e C-563/21 PPU ECLI:EU:C:2022:100.
(185) Sentenza della Corte di giustizia del 17 dicembre 2020, L e P, C-354/20 PPU e C-412/20 PPU, ECLI:EU:C:2020:1033.
(186) Sentenza della Corte di giustizia del 31 gennaio 2023, Puig Gordi e a., C-158/21, ECLI:EU:C:2023:57.
(187) Sentenza della Corte di giustizia del 17 dicembre 2020, L e P, C-354/20 PPU e C-412/20 PPU, ECLI:EU:C:2020:1033.
(188) Sentenza della Corte di giustizia del 22 febbraio 2022, Openbaar Ministerie, cause riunite C-562/21 PPU e C-563/21 PPU, ECLI:EU:C:2022:100 e ordinanza della Corte di giustizia del 12 luglio 2022, W O e J L/Minister for Justice and Equality, C-480/21, ECLI:EU:C:2022:592.
(189) Sentenza della Corte di giustizia del 17 dicembre 2020, L e P, C-354/20 PPU e C-412/20 PPU, ECLI:EU:C:2020:1033.
(190) Sentenza della Corte di giustizia del 22 febbraio 2022, Openbaar Ministerie, cause riunite C-562/21 PPU e C-563/21 PPU, ECLI:EU:C:2022:100 e ordinanza della Corte di giustizia del 12 luglio 2022, W O e J L/Minister for Justice and Equality, C-480/21, ECLI:EU:C:2022:592.
(191) Sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2010, I.B., C-306/09, ECLI:EU:C:2010:626.
(192) Sentenza della Corte di giustizia dell'11 marzo 2020, SF, C-314/18, ECLI:EU:C:2020:191.
(193) Sentenza della Corte di giustizia dell'11 marzo 2020, SF, C-314/18, ECLI:EU:C:2020:191.
(194) Sentenza della Corte di giustizia dell'11 marzo 2020, Openbaar Ministerie/SF, C-314/18, ECLI:EU:C:2020: 191.
(195) Sentenza della Corte di giustizia del 29 giugno 2017, Popławski, C 579/15, ECLI:EU:C:2017:503.
(196) Sentenza della Corte di giustizia del 29 giugno 2017, Popławski, C-579/15, ECLI:EU:C:2017:503.
(197) Sentenza della Corte di giustizia del 13 dicembre 2018, Sut, C-514/17, ECLI:EU:C:2018:1016
(198) Sentenza della Corte di giustizia del 18 aprile 2023, E.D.L., C-699/21, ECLI:EU:C:2023:295.
(199) Sentenza della Corte di giustizia dell'8 dicembre 2022, CJ, C-492/22 PPU, ECLI:EU:C:2022:964.
(200) Sentenza della Corte di giustizia del 18 aprile 2023, E.D.L., C-699/21, ECLI:EU:C:2023:295.
(201) Decisione di esecuzione C(2021) 7901 della Commissione.
(202) Sentenza della Corte di giustizia del 31 gennaio 2023, Puig Gordi e a., C-158/21, ECLI:EU:C:2023:57.
(203) GU L 328 del 15.12.2009, pag. 42.
(204) Cfr. il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138).
(205) Cfr. l'articolo 4, paragrafi 4 e 6, del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) (GU L 295 del 21.11.2018, p. 138).
(206) Guidelines for deciding "Which jurisdiction should prosecute?", Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), https://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/assets/eurojust_jurisdiction_guidelines_2016_en.pdf.
(207) Sentenza della Corte di giustizia del 28 luglio 2016, JZ, C-294/16 PPU, ECLI:EU:C:2016:610.
(208) Sentenza della Corte di giustizia del 30 maggio 2013, Jeremy F, C-168/13 PPU, ECLI:EU:C:2013:358.
(209) Sentenza della Corte di giustizia del 24 settembre 2020, XC, C-195/20 PPU, ECLI:EU:C:2020:749.
(210) Sentenza della Corte di giustizia del 24 novembre 2020, AZ, C-510/19, ECLI:EU:C:2020:953.
(211) Sentenza della Corte di giustizia del 26 ottobre 2021, HM e TZ, cause riunite C-428/21 PPU e C-429/21 PPU, ECLI:EU:C:2021:876.
(212) GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.
(213) Sentenza della Corte di giustizia del 5 luglio 2018, X, C-213/17, ECLI:EU:C:2018:538.
(214) L'articolo 28, paragrafo 1, della decisione quadro sul MAE prevede che ogni Stato membro possa notificare che, nei suoi rapporti con altri Stati membri che hanno effettuato la stessa notifica, si presume che sia stato accordato l'assenso per la consegna o l'estradizione successiva. In base alle informazioni a disposizione della Commissione, soltanto la Romania ha effettuato tale notifica.
(215) Sentenza della Corte di giustizia del 28 giugno 2012, West, C-192/12, ECLI:EU:C:2012:404.
(216) Sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2016, Petruhhin, C-182/15, ECLI:EU:C:2016:630.
(217) GU C 223 dell'8.6.2022, pag. 1.
(218) Decisione di esecuzione C(2021) 7901 della Commissione.
(219) Cfr. l'articolo 12, paragrafo 2, dell'allegato I della decisione di esecuzione C (2021) 92 final della Commissione.
(220) GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56.
(221) Decisione di esecuzione C(2021) 7901 della Commissione.
(222) Decisione di esecuzione C(2021) 92 della Commissione.
(223) GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56.
(224) GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1. La Danimarca non è vincolata da questa direttiva.
(226) Sentenza della Corte di giustizia del 28 gennaio 2021, IR, C-649/19, ECLI:EU:C:2021:75.
(227) Sentenza della Corte di giustizia del 30 giugno 2022, Procedimento penale a carico di IR, C-105/21, ECLI:EU:C:2022:511.
(228) GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1. La Danimarca e l'Irlanda non sono vincolate da questa direttiva.
(229) Direttiva 2013/48/UE, articolo 3, paragrafo 2.
(230) Sentenza della Corte di giustizia del 12 marzo 2020, VW, C-659/18, ECLI:EU:C:2020:201.
(231) Direttiva 2013/48/UE, articolo 5.
(232) Direttiva 2013/48/UE, articolo 6.
(233) Direttiva 2013/48/UE, articolo 7.
(234) Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1). La Danimarca e l'Irlanda non sono vincolate da questa direttiva.
(235) GU L 297 del 4.11.2016, pag. 1. La Danimarca e l'Irlanda non sono vincolate da questa direttiva.
(236) GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 1.
(237) Sentenza della Corte di giustizia del 17 dicembre 2020, TR, C-416/20 PPU, ECLI:EU:C:2020:1042.
ALLEGATO I
Decisione quadro sul MAE, consolidamento non ufficiale (1)
Testo della decisione quadro sul MAE in lingua italiana
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, lettere a) e b), e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),
vista la proposta della Commissione (2),
visto il parere del Parlamento europeo (3),
considerando quanto segue:
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(1) |
In base alle conclusioni del Consiglio di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ed in particolare il punto 35, è opportuno abolire tra gli Stati membri la procedura formale di estradizione per quanto riguarda le persone che si sottraggono alla giustizia dopo essere state condannate definitivamente ed accelerare le procedure di estradizione per quanto riguarda le persone sospettate di aver commesso un reato. |
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(2) |
Il programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali, previsto al punto 37 delle conclusioni di Tampere e adottato dal Consiglio il 30 novembre 2000 (4), affronta la questione dell'esecuzione reciproca del mandato d'arresto. |
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(3) |
Tutti o alcuni degli Stati membri aderiscono ad una serie di convenzioni nel settore dell'estradizione. Tra queste si possono annoverare la convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e la convenzione europea per la repressione del terrorismo del 27 gennaio 1977. I paesi nordici possiedono leggi sull'estradizione redatte in modo identico. |
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(4) |
Inoltre, gli Stati membri hanno concluso tra loro le seguenti tre convenzioni concernenti in tutto o in parte l'estradizione, che fanno parte dell'acquis dell'Unione: la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo alla soppressione graduale dei controlli alle frontiere comuni (5) (nelle relazioni tra gli Stati membri parte della convenzione), del 19 giugno 1990, la convenzione del 10 marzo 1995 relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea (6) e la convenzione del 27 settembre 1996 relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea (7). |
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(5) |
L'obiettivo dell'Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comporta la soppressione dell'estradizione tra Stati membri e la sua sostituzione con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie. Inoltre l'introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell'esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all'azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione. Le classiche relazioni di cooperazione finora esistenti tra Stati membri dovrebbero essere sostituite da un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale, sia intervenute in una fase anteriore alla sentenza, sia definitive, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. |
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(6) |
Il mandato d'arresto europeo previsto nella presente decisione quadro costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria. |
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(7) |
Poiché l'obiettivo di sostituire il sistema multilaterale di estradizione creato sulla base della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 non può essere sufficientemente realizzato unilateralmente dagli Stati membri e può dunque, a causa della dimensione e dell'effetto, essere realizzato meglio a livello dell'Unione, il Consiglio può adottare misure, nel rispetto del principio di sussidiarietà menzionato all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 5 del trattato che istituisce le Comunità europee. La presente decisione quadro si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
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(8) |
Le decisioni relative all'esecuzione di un mandato d'arresto europeo devono essere sottoposte a un controllo sufficiente, il che implica che l'autorità giudiziaria dello Stato membro in cui la persona ricercata è stata arrestata dovrà prendere la decisione relativa alla sua consegna. |
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(9) |
Il ruolo delle autorità centrali nell'esecuzione del mandato d'arresto europeo dev'essere limitato all'assistenza pratica e amministrativa. |
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(10) |
Il meccanismo del mandato d'arresto europeo si basa su un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri. L'attuazione di tale meccanismo può essere sospesa solo in caso di grave e persistente violazione da parte di uno Stato membro dei principi sanciti all'articolo 6, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, constatata dal Consiglio in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, dello stesso trattato, e con le conseguenze previste al paragrafo 2 dello stesso articolo. |
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(11) |
Il mandato d'arresto europeo dovrebbe sostituire tra gli Stati membri tutti i precedenti strumenti in materia di estradizione, comprese le disposizioni del titolo III della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen che riguardano tale materia. |
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(12) |
La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (8), segnatamente il capo VI. Nessun elemento della presente decisione quadro può essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di procedere alla consegna di una persona che forma oggetto di un mandato d'arresto europeo qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto europeo sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi. La presente decisione quadro non osta a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo, al rispetto del diritto alla libertà di associazione, alla libertà di stampa e alla libertà di espressione negli altri mezzi di comunicazione. |
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(13) |
Nessuna persona dovrebbe essere allontanata, espulsa o estradata verso uno Stato allorquando sussista un serio rischio che essa venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altri trattamenti o pene inumane o degradanti. |
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(14) |
Poiché tutti gli Stati membri hanno ratificato la convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 relativa alla protezione delle persone nei confronti del trattamento automatizzato dei dati di carattere personale, è opportuno che i dati personali trattati nel contesto dell'attuazione della presente decisione quadro siano protetti in conformità con i principi di detta convenzione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:
CAPO 1
PRINCIPI GENERALI
Articolo 1
Definizione del mandato d'arresto europeo ed obbligo di darne esecuzione
1. Il mandato d'arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale o dell'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.
2. Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d'arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.
3. L'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea non può essere modificata per effetto della presente decisione quadro.
Articolo 2
Campo d'applicazione del mandato d'arresto europeo
1. Il mandato d'arresto europeo può essere emesso per dei fatti puniti dalle leggi dello Stato membro emittente con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi oppure, se è stata disposta la condanna a una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza, per condanne pronunciate di durata non inferiore a quattro mesi.
2. Danno luogo a consegna in base al mandato d'arresto europeo, alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro e indipendentemente dalla doppia incriminazione per il reato, i reati seguenti, quali definiti dalla legge dello Stato membro emittente, se in detto Stato membro il massimo della pena o della misura di sicurezza privative della libertà per tali reati è pari o superiore a tre anni:
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partecipazione a un'organizzazione criminale, |
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terrorismo, |
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tratta di esseri umani, |
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sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile, |
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traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, |
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— |
traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, |
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— |
corruzione, |
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frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, |
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riciclaggio di proventi di reato, |
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— |
falsificazione di monete, compresa la contraffazione dell'euro, |
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— |
criminalità informatica, |
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criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette, |
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— |
favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali, |
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omicidio volontario, lesioni personali gravi, |
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— |
traffico illecito di organi e tessuti umani, |
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rapimento, sequestro e presa di ostaggi, |
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razzismo e xenofobia, |
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furti organizzati o con l'uso di armi, |
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traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte; |
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truffa, |
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— |
racket e estorsioni, |
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— |
contraffazione e pirateria in materia di prodotti, |
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falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi, |
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falsificazione di mezzi di pagamento, |
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traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita, |
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traffico illecito di materie nucleari e radioattive, |
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traffico di veicoli rubati, |
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stupro, |
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incendio volontario, |
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— |
reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale, |
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dirottamento di aereo/nave, |
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— |
sabotaggio. |
3. Il Consiglio può decidere in qualsiasi momento, deliberando all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo alle condizioni di cui all'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE), di inserire altre categorie di reati nell'elenco di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Il Consiglio esamina, alla luce della relazione sottopostagli dalla Commissione ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3, se sia opportuno estendere o modificare tale elenco.
4. Per quanto riguarda i reati non contemplati dal paragrafo 2, la consegna può essere subordinata alla condizione che i fatti per i quali è stato emesso il mandato d'arresto europeo costituiscano un reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso.
Articolo 3
Motivi di non esecuzione obbligatoria del mandato di arresto europeo
L'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione (in prosieguo: "autorità giudiziaria dell'esecuzione") rifiuta di eseguire il mandato d'arresto europeo nei casi seguenti:
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1. |
se il reato alla base del mandato d'arresto è coperto da amnistia nello Stato membro di esecuzione, se quest'ultimo era competente a perseguire il reato secondo la propria legge penale; |
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2. |
se in base ad informazioni in possesso dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da uno Stato membro a condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro della condanna; |
|
3. |
se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo non può ancora essere considerata, a causa dell'età, penalmente responsabile dei fatti all'origine del mandato d'arresto europeo in base alla legge dello Stato membro di esecuzione. |
Articolo 4
Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo
L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo:
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1) |
se, in uno dei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 4, il fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo non costituisce reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione; tuttavia in materia di tasse e di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione del mandato di arresto europeo non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato membro di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di normativa in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legislazione dello Stato membro emittente; |
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2) |
se contro la persona oggetto del mandato d'arresto europeo è in corso un'azione nello Stato membro di esecuzione per il medesimo fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo; |
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3) |
se le autorità giudiziarie dello Stato membro dell'esecuzione hanno deciso di non esercitare l'azione penale per il reato oggetto del mandato d'arresto europeo oppure di porvi fine, o se la persona ricercata ha formato oggetto in uno Stato membro di una sentenza definitiva per gli stessi fatti che osta all'esercizio di ulteriori azioni; |
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4) |
se l'azione penale o la pena è caduta in prescrizione secondo la legislazione dello Stato membro di esecuzione e i fatti rientrano nella competenza di tale Stato membro in virtù del proprio diritto penale; |
|
5) |
se in base ad informazioni in possesso dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da un paese terzo a condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi del paese della condanna; |
|
6) |
se il mandato d'arresto europeo è stato rilasciato ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno; |
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7) |
se il mandato d'arresto europeo riguarda reati:
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Articolo 4 bis
Decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l'interessato non è comparso personalmente
1. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può altresì rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà se l'interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, salvo che il mandato d'arresto europeo indichi che l'interessato, conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto interno dello Stato membro emittente:
|
a) |
a tempo debito:
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b) |
essendo al corrente della data fissata, aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall'interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore; |
o
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c) |
dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l'interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria:
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d) |
non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma:
|
2. Qualora il mandato d'arresto europeo sia emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera d), e l'interessato non sia stato precedentemente informato ufficialmente dell'esistenza di un procedimento penale a suo carico, questi può, una volta informato del contenuto del mandato d'arresto europeo, chiedere che gli sia trasmessa copia della sentenza prima della consegna. Non appena ricevuta informazione della richiesta, l'autorità emittente fornisce all'interessato copia della sentenza per il tramite dell'autorità di esecuzione. La richiesta dell'interessato non ritarda la procedura di consegna né la decisione di eseguire il mandato d'arresto europeo. La sentenza è trasmessa all'interessato a soli fini informativi; la trasmissione non costituisce notificazione ufficiale della sentenza né fa decorrere i termini applicabili per la richiesta di un nuovo processo o per la presentazione di un ricorso in appello.
3. Qualora la persona sia consegnata alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera d), e abbia chiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello, la detenzione della persona in attesa di tale processo o appello è riesaminata, fino alla conclusione del procedimento, conformemente al diritto dello Stato membro di emissione, a intervalli regolari o su richiesta dell'interessato. Il riesame verte in particolare sulla possibilità di sospensione o interruzione della detenzione. Il nuovo processo o l'appello hanno inizio in tempo utile dalla consegna.
Articolo 5
Garanzie che lo Stato membro emittente deve fornire in casi particolari
L'esecuzione del mandato d'arresto europeo da parte dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione può essere subordinata dalla legge dello Stato membro di esecuzione ad una delle seguenti condizioni:
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1. |
[soppresso] |
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2. |
Se il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà a vita, l'esecuzione di tale mandato può essere subordinata alla condizione che lo Stato membro emittente preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena comminata - su richiesta o al più tardi dopo 20 anni - oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinché la pena o la misura in questione non siano eseguite. |
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3. |
Se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo ai fini di un'azione penale è cittadino o residente dello Stato membro di esecuzione, la consegna può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro emittente. |
Articolo 6
Determinazione delle autorità giudiziarie competenti
1. Per autorità giudiziaria emittente si intende l'autorità giudiziaria dello Stato membro emittente che, in base alla legge di detto Stato, è competente a emettere un mandato d'arresto europeo.
2. Per autorità giudiziaria dell'esecuzione si intende l'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione che, in base alla legge di detto Stato, è competente dell'esecuzione del mandato di arresto europeo.
3. Ciascuno Stato membro comunica al Segretariato generale del Consiglio qual è l'autorità competente in base al proprio diritto interno.
Articolo 7
Ricorso all'autorità centrale
1. Ciascuno Stato membro può designare un'autorità centrale o, quando il suo ordinamento giuridico lo prevede, delle autorità centrali per assistere le autorità giudiziarie competenti.
2. Uno Stato membro può, se l'organizzazione del proprio sistema giudiziario interno lo rende necessario, affidare alla (alle) propria (proprie) autorità centrale (centrali) la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati d'arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa.
Lo Stato membro che voglia avvalersi delle facoltà descritte nel presente articolo comunica al Segretariato generale del Consiglio le informazioni relative all'autorità centrale (alle autorità centrali) designata(e). Dette indicazioni sono vincolanti per tutte le autorità dello Stato membro emittente.
Articolo 8
Contenuto e forma del mandato d'arresto europeo
1. Il mandato d'arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita dal modello allegato:
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a) |
identità e cittadinanza del ricercato; |
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b) |
il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e di fax, l'indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente; |
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c) |
indicazione dell'esistenza di una sentenza esecutiva, di un mandato d'arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo d'applicazione degli articoli 1 e 2; |
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d) |
natura e qualificazione giuridica del reato, in particolare tenendo conto dell'articolo 2; |
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e) |
descrizione delle circostanze della commissione del reato, compreso il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato; |
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f) |
pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione; |
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g) |
per quanto possibile, le altre conseguenze del reato. |
2. Il mandato di arresto europeo è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di esecuzione. Ciascuno Stato membro può al momento dell'adozione della presente decisione quadro, o successivamente, attestare in una dichiarazione depositata presso il Segretariato generale del Consiglio che accetterà una traduzione in una o più lingue ufficiali delle istituzioni delle Comunità europee.
CAPO 2
PROCEDURA DI CONSEGNA
Articolo 9
Trasmissione di un mandato d'arresto europeo
1. Quando il luogo in cui si trova il ricercato è conosciuto, l'autorità giudiziaria emittente può comunicare il mandato d'arresto europeo direttamente all'autorità giudiziaria dell'esecuzione.
2. L'autorità giudiziaria emittente può, in ogni i caso, decidere di segnalare la persona ricercata nel Sistema di Informazione Schengen (SIS).
3. Siffatta segnalazione è effettuata conformemente alle disposizioni dell'articolo 95 della convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni. Una segnalazione nel Sistema di Informazione Schengen equivale a un mandato d'arresto europeo corredato delle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
Per un periodo transitorio, fintanto che il SIS non sarà in grado di trasmettere tutte le informazioni di cui all'articolo 8, la segnalazione equivarrà ad un mandato d'arresto europeo in attesa del ricevimento in debita forma dell'originale da parte dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione.
Articolo 10
Modalità di trasmissione di un mandato d'arresto europeo
1. Se l'autorità giudiziaria emittente ignora quale sia l'autorità giudiziaria dell'esecuzione competente, effettua le ricerche necessarie, specie attraverso i punti di contatto della Rete giudiziaria europea (9), per ottenere tale informazione dallo Stato di esecuzione.
2. Se l'autorità giudiziaria emittente lo desidera, la trasmissione può essere effettuata mediante il sistema di telecomunicazione protetto della Rete giudiziaria europea.
3. Se non è possibile ricorrere al Sistema di Informazione Schengen, l'autorità giudiziaria emittente può fare ricorso ai servizi dell'Interpol per comunicare il mandato d'arresto europeo.
4. L'autorità giudiziaria emittente può trasmettere il mandato d'arresto europeo con qualsiasi mezzo sicuro in grado di produrre una registrazione scritta a condizioni che consentano allo Stato membro dell'esecuzione di verificarne l'autenticità.
5. Qualsiasi difficoltà relativa alla trasmissione o all'autenticità di un documento necessario per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo è risolta attraverso contatti diretti tra le autorità giudiziarie interessate o, se del caso, con l'intervento delle autorità centrali degli Stati membri.
6. Se l'autorità che riceve un mandato d'arresto europeo non ha la competenza per dargli seguito, lo trasmette d'ufficio alla sua autorità nazionale competente e ne informa l'autorità giudiziaria emittente.
Articolo 11
Diritti del ricercato
1. Quando il ricercato è arrestato l'autorità giudiziaria dell'esecuzione competente lo informa, in conformità con il proprio diritto interno, del mandato d'arresto europeo e del suo contenuto, nonché della possibilità di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria emittente.
2. Il ricercato arrestato in esecuzione di un mandato d'arresto europeo ha il diritto di essere assistito da un consulente legale e da un interprete, conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione.
Articolo 12
Mantenimento in custodia
Quando una persona viene arrestata sulla base di un mandato d'arresto europeo, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide se la persona debba o meno rimanere in stato di custodia conformemente al diritto interno dello Stato membro dell'esecuzione. In qualsiasi momento è possibile la rimessa in libertà provvisoria, conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione, a condizione che l'autorità competente di tale Stato membro adotti le misure ritenute necessarie ad evitare che il ricercato si dia alla fuga.
Articolo 13
Consenso alla consegna
1. Se l'arrestato indica di acconsentire alla propria consegna, il consenso ed eventualmente la rinuncia espressa al beneficio della regola della specialità, definita all'articolo 27, paragrafo 2, sono raccolti dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione in conformità con il diritto interno dello Stato membro di esecuzione.
2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché il consenso ed eventualmente la rinuncia di cui al paragrafo 1 siano raccolti in condizioni dalle quali risulti che l'interessato li ha espressi volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine il ricercato ha diritto all'assistenza di un consulente legale.
3. Il consenso ed eventualmente la rinuncia di cui al paragrafo 1 sono verbalizzati secondo la procedura prevista dal diritto interno dello Stato membro di esecuzione.
4. Il consenso è in linea di massima irrevocabile. Ciascuno Stato membro può prevedere la revocabilità del consenso ed eventualmente della rinuncia in conformità con le norme applicabili di diritto interno. In tal caso per fissare i termini di cui all'articolo 17 non si tiene conto del periodo che intercorre tra la data del consenso e quella della revoca. Lo Stato membro che desidera sfruttare detta possibilità ne informa il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea all'atto dell'adozione della presente decisione quadro e indica le modalità in base alle quali è possibile la revoca del consenso nonché qualsiasi modifica.
Articolo 14
Audizione del ricercato
Se non dà il consenso alla propria consegna secondo le modalità di cui all'articolo 13 l'arrestato ha diritto all'audizione a cura dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione in conformità con il diritto interno di tale Stato membro dell'esecuzione.
Articolo 15
Decisione sulla consegna
1. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide la consegna della persona nei termini e alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro.
2. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione che non ritiene le informazioni comunicatele dallo Stato membro emittente sufficienti per permetterle di prendere una decisione sulla consegna, richiede urgentemente le informazioni complementari necessarie segnatamente in relazione agli articoli 3, 4, 5 e 8 e può stabilire un termine per la ricezione delle stesse, tenendo conto dell'esigenza di rispettare i termini fissati all'articolo 17.
3. L'autorità giudiziaria emittente può, in qualsiasi momento, trasmettere tutte le informazioni supplementari utili all'autorità giudiziaria dell'esecuzione.
Articolo 16
Decisione in caso di concorso di richieste
1. Se due o più Stati membri hanno emesso un mandato di arresto europeo nei confronti della stessa persona, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide quale dei mandati di arresto deve essere eseguito, tenuto debito conto di tutte le circostanze e soprattutto della gravità relativa e del luogo in cui è avvenuto il reato, delle date rispettive di emissione dei mandati di arresto europei nonché del fatto che i mandati sono stati emessi ai fini dell'azione penale o per l'esecuzione di una pena o misura privative della libertà.
2. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può richiedere una consulenza all'Eurojust (10) per prendere la decisione di cui al paragrafo 1.
3. In caso di conflitto tra un mandato di arresto europeo ed una richiesta di estradizione presentata da un paese terzo, la competente autorità dell'esecuzione decide se dare la precedenza al mandato di arresto europeo o alla richiesta di estradizione, tenuto debito conto di tutte le circostanze, in particolare di quelle di cui al paragrafo 1 e di quelle indicate nella convenzione o nell'accordo applicabile.
4. Il presente articolo lascia impregiudicati gli obblighi degli Stati membri che derivano dallo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale.
Articolo 17
Termini e modalità della decisione di esecuzione del mandato di arresto europeo
1. Un mandato d'arresto europeo deve essere trattato ed eseguito con la massima urgenza.
2. Nei casi in cui il ricercato acconsente alla propria consegna, la decisione definitiva sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo dovrebbe essere presa entro 10 giorni dalla comunicazione del consenso.
3. Negli altri casi, la decisione definitiva sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo dovrebbe essere presa entro 60 giorni dall'arresto del ricercato.
4. In casi particolari, se il mandato d'arresto europeo non può essere eseguito entro i termini di cui ai paragrafi 2 o 3, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione ne informa immediatamente l'autorità giudiziaria emittente e ne indica i motivi. In questi casi i termini possono essere prorogati di 30 giorni.
5. Fintanto che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non prende una decisione definitiva sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo, essa si accerterà che siano soddisfatte le condizioni materiali necessarie per la consegna effettiva.
6. Qualsiasi rifiuto di eseguire un mandato d'arresto europeo deve essere motivato.
7. Se, in circostanze eccezionali, uno Stato membro non è in grado di rispettare i termini stabiliti dal presente articolo, esso ne informa Eurojust, indicando i motivi del ritardo. Inoltre, uno Stato membro che ha subito ritardi ripetuti nell'esecuzione dei mandati d'arresto da parte di un altro Stato membro ne informa il Consiglio affinché sia valutata l'attuazione della presente decisione quadro a livello degli Stati membri.
Articolo 18
Situazione in attesa della decisione
1. Se il mandato d'arresto europeo è stato emesso per esercitare un'azione penale l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve:
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a) |
o accettare che si proceda all'audizione del ricercato, ai sensi dell'articolo 19; |
|
b) |
o accettare il trasferimento temporaneo del ricercato. |
2. Le condizioni e la durata del trasferimento temporaneo sono definite di comune accordo tra l'autorità giudiziaria emittente e l'autorità giudiziaria dell'esecuzione.
3. In caso di trasferimento temporaneo la persona deve poter tornare nello Stato membro di esecuzione per assistere alle udienze che la riguardano nel quadro della procedura di consegna.
Articolo 19
Audizione della persona in attesa della decisione
1. L'audizione della persona ricercata è effettuata da un'autorità giudiziaria, assistita da un'altra persona designata conformemente alla legislazione dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente.
2. L'audizione del ricercato è effettuata conformemente alla legislazione dello Stato membro di esecuzione e alle condizioni determinate di comune accordo dall'autorità giudiziaria emittente e l'autorità giudiziaria dell'esecuzione.
3. La competente autorità giudiziaria dell'esecuzione può incaricare un'altra autorità giudiziaria del proprio Stato membro di partecipare all'audizione del ricercato al fine di garantire una corretta applicazione del presente articolo e delle condizioni precedentemente stabilite.
Articolo 20
Privilegi e immunità
1. Se il ricercato beneficia di un privilegio o di un'immunità di giurisdizione o di esecuzione nello Stato membro di esecuzione, il termine di cui all'articolo 17 comincia a decorrere solo se e a partire dal giorno in cui l'autorità giudiziaria dell'esecuzione è stata informata del fatto che tale privilegio o immunità è revocato.
Lo Stato membro di esecuzione assicura che saranno soddisfatte le condizioni materiali necessarie per la consegna effettiva, nel momento in cui la persona non beneficerà più di tale privilegio o immunità.
2. Se la revoca del privilegio o dell'immunità compete ad un'autorità dello Stato membro di esecuzione, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione le inoltra prontamente la richiesta. Se è invece competente un'autorità di un altro Stato o organizzazione internazionale, spetta all'autorità giudiziaria emittente farne richiesta.
Articolo 21
Conflitto di obblighi internazionali
La presente decisione quadro non pregiudica gli obblighi dello Stato membro di esecuzione qualora il ricercato vi sia stato estradato da uno Stato terzo e sia tutelato dalle norme in materia di specialità contenute nell'accordo in virtù del quale ha avuto luogo l'estradizione. Lo Stato membro di esecuzione prende tutte le misure necessarie per chiedere immediatamente l'assenso dello Stato dal quale il ricercato è stato estradato in modo che questi possa essere consegnato allo Stato membro emittente. I termini di cui all'articolo 17 cominciano a decorrere solo dal giorno in cui dette norme in materia di specialità cessano di essere applicate. In attesa della decisione dello Stato da cui il ricercato è stato estradato, lo Stato membro di esecuzione si accerterà che siano soddisfatte le condizioni materiali necessarie per la consegna effettiva.
Articolo 22
Notifica della decisione
L'autorità giudiziaria dell'esecuzione notifica immediatamente all'autorità giudiziaria emittente la decisione riguardante il seguito dato al mandato d'arresto europeo.
Articolo 23
Termine per la consegna
1. Il ricercato è consegnato al più presto, a una data concordata tra le autorità interessate.
2. Egli è consegnato al più tardi entro dieci giorni a partire dalla decisione definitiva di eseguire il mandato d'arresto europeo.
3. Nel caso in cui la consegna del ricercato entro il termine di cui al paragrafo 2 sia impedita da cause di forza maggiore per uno degli Stati membri, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione e l'autorità giudiziaria emittente si contattano immediatamente e concordano una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.
4. La consegna può, a titolo eccezionale, essere temporaneamente differita per gravi motivi umanitari, ad esempio se vi sono valide ragioni di ritenere che essa metterebbe manifestamente in pericolo la vita o la salute del ricercato. Il mandato d'arresto europeo viene eseguito non appena tali motivi cessano di sussistere. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione ne informa immediatamente l'autorità giudiziaria emittente e concorda una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.
5. Allo scadere dei termini previsti ai paragrafi da 2 a 4, se la persona continua a trovarsi in stato di custodia, essa è rilasciata.
Articolo 24
Consegna rinviata o condizionale
1. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può, dopo aver deciso l'esecuzione del mandato d'arresto europeo, rinviare la consegna del ricercato affinché questi possa essere sottoposto a procedimento penale nello Stato membro di esecuzione o, se è già stato condannato, affinché possa scontare nel suo territorio una pena prevista per un reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto europeo.
2. Invece di rinviare la consegna, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può, a titolo temporaneo, consegnare allo Stato membro emittente il ricercato, secondo condizioni da determinare di comune accordo tra l'autorità giudiziaria dell'esecuzione e l'autorità giudiziaria emittente. Tale intesa avviene per iscritto e le condizioni sono vincolanti per tutte le autorità dello Stato membro emittente.
Articolo 25
Transito
1. Ciascuno Stato membro consente, salvo che si avvalga della possibilità di rifiutare qualora il transito di un suo cittadino o residente sia richiesto ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, il transito attraverso il suo territorio di un ricercato che deve essere consegnato, purché abbia ricevuto informazioni circa:
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a) |
l'identità e la cittadinanza della persona oggetto del mandato d'arresto europeo; |
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b) |
l'esistenza di un mandato d'arresto europeo; |
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c) |
la natura e la qualificazione giuridica del reato; |
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d) |
la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data ed il luogo. |
Se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo ai fini di un'azione penale è cittadino o residente dello Stato membro di transito, il transito può essere subordinato alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di transito per scontarvi la pena o la misura di sicurezza pronunciata nello Stato membro emittente.
2. Ciascuno Stato membro designa un'autorità competente per la ricezione delle richieste di transito, dei documenti necessari e di qualsiasi altra corrispondenza ufficiale ad esse relativa. Gli Stati membri comunicano tale designazione al Segretariato generale del Consiglio.
3. La richiesta di transito e le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere trasmesse all'autorità designata ai sensi del paragrafo 2 con qualsiasi mezzo che consenta di conservarne una traccia scritta. Lo Stato membro di transito rende nota la sua decisione con la medesima procedura.
4. La presente decisione quadro non si applica, se sono utilizzate le vie aeree senza previsione di scalo. Tuttavia, in caso di atterraggio non programmato, lo Stato membro emittente fornisce all'autorità designata ai sensi del paragrafo 2 le informazioni di cui al paragrafo 1.
5. Se un transito riguarda una persona che deve essere estradata da un paese terzo verso uno Stato membro il presente articolo è applicabile mutatis mutandis. In particolare, l'espressione "mandato d'arresto europeo" sarà sostituita dai termini "richiesta di estradizione".
CAPO 3
EFFETTI DELLA CONSEGNA
Articolo 26
Deduzione del periodo di custodia scontato nello Stato membro di esecuzione
1. Lo Stato membro emittente deduce il periodo complessivo di custodia che risulta dall'esecuzione di un mandato d'arresto europeo dalla durata totale della detenzione che dovrà essere scontata nello Stato emittente in seguito alla condanna a una pena o a una misura di sicurezza privative della libertà.
2. A tal fine l'autorità giudiziaria dell'esecuzione o l'autorità centrale designata ai sensi dell'articolo 7 trasmette all'autorità giudiziaria emittente, all'atto della consegna, tutte le informazioni relative alla durata del periodo di custodia del ricercato in base al mandato d'arresto europeo.
Articolo 27
Eventuali azioni penali per altri reati
1. Ogni Stato membro può notificare al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che nei suoi rapporti con altri Stati membri che hanno effettuato la stessa notifica si presume che sia stato accordato l'assenso all'azione penale, alla condanna o alla detenzione ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stato consegnato salvo che in un caso specifico l'autorità giudiziaria dell'esecuzione faccia una diversa dichiarazione nella sua decisione relativa alla consegna.
2. Salvi i casi previsti ai paragrafi 1 e 3, la persona non è sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata.
3. Il paragrafo 2 non si applica nei casi seguenti:
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a) |
quando, pur avendo avuto l'opportunità di farlo, la persona non ha lasciato il territorio dello Stato membro al quale è stata consegnata nei 45 giorni successivi alla scarcerazione definitiva oppure vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato; |
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b) |
il reato non è punibile con una pena o una misura privative della libertà; |
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c) |
il procedimento penale non dà luogo all'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale; |
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d) |
qualora la persona sia soggetta ad una pena o misura che non implichi la privazione della libertà, ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se può restringere la sua libertà personale; |
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e) |
qualora la persona abbia acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare, se del caso, alla regola della specialità, in conformità dell'articolo 13; |
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f) |
qualora, dopo essere stata consegnata, la persona abbia espressamente rinunciato a beneficiare della regola della specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia è raccolta dalle competenti autorità giudiziarie dello Stato membro emittente e verbalizzata in conformità con il diritto interno di quest'ultimo. Essa è redatta in modo che risulti che l'interessato l'ha espressa volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine la persona ha diritto ad essere assistita da un consulente legale; |
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g) |
qualora l'autorità giudiziaria dell'esecuzione che ha consegnato la persona dia il suo assenso in conformità del paragrafo 4. |
4. La richiesta di assenso è presentata dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione, corredata delle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, nonché di una traduzione, come previsto all'articolo 8, paragrafo 2. L'assenso è accordato qualora il reato per cui è richiesto dia esso stesso luogo a consegna conformemente al disposto della presente decisione quadro. L'assenso è rifiutato per i motivi di cui all'articolo 3 e, altrimenti, può essere rifiutato soltanto per i motivi di cui all'articolo 4. La decisione interviene entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta;
Per le situazioni di cui all'articolo 5 lo Stato membro emittente deve fornire le garanzie ivi previste.
Articolo 28
Consegna o estradizione successiva
1. Ogni Stato membro può notificare al Segretariato generale del Consiglio che, nei suoi rapporti con altri Stati membri che hanno effettuato la stessa notifica, si presume che sia stato accordato l'assenso per la consegna della persona ad uno Stato membro, diverso dallo Stato membro di esecuzione, a seguito di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla sua consegna, salvo che in un caso specifico l'autorità giudiziaria dell'esecuzione faccia una diversa dichiarazione nella sua decisione relativa alla consegna.
2. Una persona consegnata allo Stato membro emittente a seguito di un mandato d'arresto europeo può comunque essere consegnata senza l'assenso dello Stato membro di esecuzione ad uno Stato membro diverso dallo Stato membro di esecuzione a seguito di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla sua consegna nei casi seguenti:
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a) |
quando, pur avendo avuto l'opportunità di farlo, il ricercato non ha lasciato il territorio dello Stato membro al quale è stato consegnato nei 45 giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva, oppure vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato; |
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b) |
qualora il ricercato consenta ad essere consegnato ad uno Stato membro diverso dallo Stato membro di esecuzione a seguito di un mandato d'arresto europeo. Il consenso è raccolto dalle autorità giudiziarie competenti dello Stato membro emittente e verbalizzato in conformità con il diritto interno di quest'ultimo. Esso è redatto in modo che risulti che l'interessato l'ha espresso volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine la persona ha diritto ad essere assistita da un consulente legale; |
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c) |
allorché il ricercato non beneficia della regola della specialità, in conformità dell'articolo 27, paragrafo 3, lettere a), e), f) e g). |
3. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione dà il suo assenso alla consegna ad un altro Stato membro secondo le seguenti regole:
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a) |
la richiesta di assenso è presentata in conformità dell'articolo 9, corredata delle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, nonché di una traduzione, come previsto all'articolo 8, paragrafo 2; |
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b) |
l'assenso è accordato qualora il reato per cui è richiesto dia esso stesso luogo a consegna conformemente al disposto della presente decisione quadro; |
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c) |
la decisione interviene entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; |
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d) |
l'assenso è rifiutato per i motivi di cui all'articolo 3 e può essere altrimenti rifiutato soltanto per i motivi di cui all'articolo 4. |
Per le situazioni di cui all'articolo 5 lo Stato membro emittente deve fornire le garanzie ivi previste.
4. In deroga al paragrafo 1, la persona che è stata consegnata a seguito di un mandato d'arresto europeo non è estradata verso uno Stato terzo senza l'assenso delle autorità competenti dello Stato membro che ha provveduto alla consegna. L'assenso è accordato in conformità delle convenzioni che vincolano lo Stato membro che ha provveduto alla consegna del ricercato, nonché della legislazione nazionale del medesimo.
Articolo 29
Consegna di beni
1. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione, in conformità della legislazione nazionale e a richiesta dell'autorità giudiziaria emittente o di sua iniziativa, confisca e consegna beni che:
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a) |
possono essere necessari come prova, ovvero |
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b) |
sono stati acquisiti dal ricercato a seguito del reato. |
2. I beni di cui al paragrafo 1 sono consegnati anche se il mandato d'arresto europeo non può essere eseguito a motivo del decesso o della fuga del ricercato.
3. Se i beni di cui al paragrafo 1 sono passibili di sequestro o confisca nel territorio dello Stato membro di esecuzione, quest'ultimo può, qualora i beni siano necessari in relazione ad un procedimento penale in corso, disporre che siano temporaneamente bloccati o consegnarli allo Stato membro emittente a condizione che siano successivamente restituiti.
4. Sono fatti salvi gli eventuali diritti sui beni di cui al paragrafo 1 acquisiti dallo Stato membro di esecuzione o da terzi. Ove tali diritti sussistano, lo Stato membro emittente restituisce i beni in questione, senza alcun onere, allo Stato membro di esecuzione quanto prima possibile dopo la fine del procedimento penale.
Articolo 30
Spese
1. Le spese sostenute sul territorio dello Stato membro di esecuzione per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo sono a carico di detto Stato membro.
2. Tutte le altre spese sono a carico dello Stato membro emittente.
CAPO 4
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 31
Relazioni con gli altri strumenti giuridici
1. Fatta salva la loro applicazione nelle relazioni tra Stati membri e paesi terzi, le disposizioni contenute nella presente decisione quadro sostituiscono, a partire dal 1° gennaio 2004, le corrispondenti disposizioni delle convenzioni seguenti applicabili in materia di estradizione nelle relazioni tra gli Stati membri:
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a) |
convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, il relativo protocollo addizionale del 15 ottobre 1975, il relativo secondo protocollo aggiuntivo del 17 marzo 1978 e la convenzione europea per la repressione del terrorismo del 27 gennaio 1977 per la parte concernente l'estradizione; |
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b) |
accordo tra gli Stati membri delle Comunità europee sulla semplificazione e la modernizzazione delle modalità di trasmissione delle domande di estradizione del 26 maggio 1989; |
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c) |
convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea del 10 marzo 1995; |
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d) |
convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea del 27 settembre 1996; |
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e) |
titolo III, capitolo 4 della convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni. |
2. Gli Stati membri possono continuare ad applicare gli accordi o intese bilaterali o multilaterali vigenti al momento dell'adozione della presente decisione quadro nella misura in cui questi consentono di approfondire o di andare oltre gli obiettivi di quest'ultima e contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del ricercato.
Gli Stati membri possono concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali dopo l'entrata in vigore della presente decisione quadro nella misura in cui questi consentono di approfondire o di andare oltre il contenuto di quest'ultima e contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del ricercato, segnatamente fissando termini più brevi di quelli dell'articolo 17, estendendo l'elenco dei reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, riducendo ulteriormente i motivi di rifiuto di cui agli articoli 3 e 4 o abbassando la soglia di cui all'articolo 2, paragrafo 1 o 2.
Gli accordi e le convenzioni di cui al secondo comma non possono in alcun caso pregiudicare le relazioni con gli Stati membri che non sono parti degli stessi.
Gli Stati membri notificano al Consiglio e alla Commissione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente decisione quadro gli accordi e le intese esistenti di cui al primo comma che vogliono continuare ad applicare.
Gli Stati membri notificano inoltre al Consiglio e alla Commissione, entro tre mesi dalla firma, i nuovi accordi o le nuove intese come previsto al secondo comma.
3. Laddove gli accordi e le convenzioni di cui al paragrafo 1 si applichino a territori degli Stati membri ovvero a territori per i quali uno Stato membro si assume la competenza per le relazioni esterne, ai quali non si applica la presente decisione quadro, tali strumenti continuano a disciplinare le relazioni esistenti tra tali territori e gli altri Stati membri.
Articolo 32
Disposizione transitoria
1. Le richieste di estradizione ricevute anteriormente al 1o gennaio 2004 continueranno ad essere disciplinate dagli strumenti esistenti in materia di estradizione. Le richieste ricevute a partire dal 1o gennaio 2004 saranno soggette alle norme adottate dagli Stati membri conformemente alla presente decisione quadro. Tuttavia ogni Stato membro può, al momento dell'adozione della presente decisione quadro da parte del Consiglio, fare una dichiarazione secondo cui in qualità di Stato dell'esecuzione esso continuerà a trattare le richieste relative a reati commessi prima di una data da esso precisata conformemente al sistema di estradizione applicabile anteriormente al 1° gennaio 2004. La data in questione non può essere posteriore al 7 agosto 2002. Tale dichiarazione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale e può essere ritirata in qualsiasi momento.
Articolo 33
Disposizioni relative all'Austria e a Gibilterra
1. Fintanto che non avrà modificato l'articolo 12, paragrafo 1 della "Auslieferungs- und Rechtshilfegesetz" e, al più tardi, sino al 31 dicembre 2008, l'Austria può autorizzare le proprie autorità giudiziarie dell'esecuzione a rifiutarsi di eseguire un mandato d'arresto europeo se il ricercato è un cittadino austriaco e se il reato per cui il mandato d'arresto europeo è stato emesso non è punibile a norma della legislazione austriaca.
2. La presente decisione quadro si applica a Gibilterra.
Articolo 34
Attuazione
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il 31 dicembre 2003.
2. Gli Stati membri trasmettono al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro. Nel procedere in tal senso ciascuno Stato membro può indicare che applicherà immediatamente la presente decisione quadro nelle relazioni con gli Stati membri che hanno effettuato la stessa comunicazione.
Il Segretariato generale del Consiglio comunica agli Stati membri e alla Commissione le informazioni ricevute a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 4 e dell'articolo 25, paragrafo 2. Provvederà inoltre alla pubblicazione di tali informazioni nella Gazzetta ufficiale.
3. Sulla base delle informazioni trasmesse dal Segretariato generale del Consiglio, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2004, una relazione sull'applicazione della presente decisione quadro accompagnata, se opportuno, da proposte legislative.
4. Nel secondo semestre del 2003 il Consiglio valuta in particolare l'applicazione pratica delle disposizioni della presente decisione quadro da parte degli Stati membri nonché il funzionamento del sistema di informazione Schengen.
Articolo 35
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 2002.
Per il Consiglio
Il presidente
M. RAJOY BREY
(1) Il presente testo consolidato non ufficiale contiene solo i considerando della decisione quadro 2002/584/GAI. Esso non comprende i considerando della decisione quadro 2009/299/GAI che ha modificato la decisione quadro 2002/584/GAI.
(2) GU C 332 E del 27.11.2001, pag. 305.
(3) Parere reso il 9 gennaio 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU C 12 E del 15.1.2001, pag. 10.
(5) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.
(6) GU C 78 del 30.3.1995, pag. 2.
(7) GU C 313 del 13.10.1996, pag. 12.
(8) GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.
(9) Azione comune 98/428/GAI del Consiglio, del 29 giugno 1998, sull'istituzione di una Rete giudiziaria europea (GU L 191 del 7.7.1998, pag. 4).
(10) Decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1).
ALLEGATO II
MODELLO DI MAE (1)
MANDATO D'ARRESTO EUROPEO (2)
Il presente mandato è stato emesso da un'autorità giudiziaria competente. Chiedo che la persona menzionata appresso sia arrestata e consegnata ai fini dell'esercizio dell'azione penale o dell'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà.
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In caso di designazione di un'autorità centrale per la trasmissione e la ricezione amministrative di mandati d'arresto europei: Denominazione dell'autorità centrale: … … Persona da contattare, se del caso (titolo/grado e nome): … … Indirizzo: … … Numero di telefono: (codice del paese) (codice della città) (...)… Numero di fax: (codice del paese) (codice della città) (...)… E-mail: … |
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Firma dell'autorità giudiziaria emittente e/o del suo rappresentante: …Nome: … Funzione (titolo/grado): … Data: … Timbro ufficiale (se disponibile): |
(1) Contenuto nell'allegato della decisione quadro sul MAE.
(2) Il presente mandato deve essere redatto o tradotto in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di esecuzione, se noto, o in qualsiasi altra lingua accettata da tale Stato.
(3) Nelle varie versioni linguistiche si farà riferimento al "titolare" dell'autorità giudiziaria.
ALLEGATO III
Orientamenti sulla compilazione del modello di mandato d'arresto europeo (MAE)
Il presente mandato è stato emesso da un'autorità giudiziaria competente. Chiedo che la persona menzionata appresso sia arrestata e consegnata ai fini dell'esercizio dell'azione penale o dell'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà.
Commento
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Si raccomanda di compilare il MAE tramite lo strumento Compendio della Rete giudiziaria europea (RGE), disponibile sul sito internet della stessa. Questo strumento informatico permette di compilare il modello con la stessa facilità di un modello Word, ma in più presenta varie caratteristiche moderne che facilitano l'uso, quali: la possibilità d'importare direttamente dall'Atlante giudiziario della RGE i dati relativi alle autorità giudiziarie dell'esecuzione competenti; l'ottenimento immediato del testo statico del modello nella o nelle lingue accettate dallo Stato membro di esecuzione; il salvataggio e l'invio del modello per posta elettronica. |
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— |
Può tuttavia risultare opportuno scaricare il modello in formato Word dal sito web della RGE (sezione Biblioteca legale) nella lingua dell'autorità giudiziaria emittente (ossia la propria) e salvarlo sul proprio computer nell'eventualità che, in situazioni di urgenza, non sia possibile accedere al sito web al momento necessario. |
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— |
Può altresì risultare opportuno scaricare il modello dal sito web della RGE (sezione Biblioteca legale) in tutte le lingue, soprattutto in quelle accettate più frequentemente dagli altri Stati membri, e salvarlo sul proprio computer. |
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Se si usa il modello Word, questo va compilato nella propria lingua su computer (e non scritto a mano). Quando si usa il Compendio, il modello è sempre compilato su computer. |
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Se una casella non è pertinente, scrivere "non pertinente" o indicare chiaramente, ad esempio con un segno preciso (es.: —) che non è pertinente. Non è ammessa nessuna cancellazione di caselle o altra variazione nel modello di MAE. |
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Se il MAE riguarda più reati, indicarli per numero 1, 2, 3, ecc. mantenendo la stessa numerazione in tutto il mandato, in particolare nella casella b). |
Casella a)
Informazioni necessarie per l'identificazione del ricercato
Commento:
Compilare tutti i campi, se possibile.
Fotografia e impronte digitali della persona, ove siano disponibili e possano essere trasmesse, o estremi della persona da contattare per ottenere tali dati o un profilo del DNA (ove tali dati possono essere comunicati, ma non sono stati trasmessi). Commento: da fornire obbligatoriamente via Interpol o SIS (solo in caso di fotografie, impronte digitali o altri dati personali specificati nell'articolo 20 della decisione SIS II) se l'informazione è disponibile È fondamentale per garantire che sia arrestata la persona giusta. Verificare attentamente gli inserimenti se uno stesso fascicolo interessa due o più persone con nomi simili (ad es., stesso nome in un ordine diverso o lievi variazioni del nome). |
Casella b)
Informazioni relative alla decisione sulla quale si basa il MAE
Commento:
Il modello va compilato in ordine alla finalità del MAE richiesta: esercizio dell'azione penale e/o esecuzione di una condanna. La casella b) riporta l'espressione "decisione sulla quale si basa il mandato di arresto europeo", che rimandano a una decisione giudiziaria distinta dal MAE. Rientrano nell'espressione "decisione giudiziaria" le decisioni delle autorità degli Stati membri che amministrano la giustizia penale, ma non quelle dei servizi di polizia. Laddove una decisione che ha comportato una misura di sicurezza privativa della libertà è stata mutata, ad esempio, in una sentenza in absentia, occorre emettere un nuovo MAE (con una nuova intitolazione).
Fase preprocessuale (MAE emesso ai fini dell'esercizio dell'azione penale)
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b) 1. Identificare la decisione su cui si basa il MAE (ad es., provvedimento giudiziario o mandato d'arresto, emesso il gg/mm/aaaa, che ha stabilito una misura coercitiva di detenzione preventiva). NB: se si compila la casella b).1, occorre compilare anche la casella c).1. |
Fase postprocessuale (MAE emesso ai fini dell'esecuzione di una condanna/di una condanna pronunciata in absentia).
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b) 1. Se il MAE è emesso in cause pronunciate in absentia, identificare la decisione dell'autorità giudiziaria. |
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b) 2. Riferirsi alla sentenza o pronuncia pertinente, diventata definitiva il gg/mm/aaaa, e inserire il numero di causa e il nome dell'autorità giudiziaria che ha pronunciato la decisione. In alcuni Stati membri il fatto che la condanna non sia ancora eseguibile, perché è possibile un ricorso, perché non è ancora pronunciata in via definitiva, comporta la compilazione della casella b).1 e NON della casella b).2. |
NB: se si compila la casella b).2, occorre compilare anche la casella c).2.
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Casella c)
Indicazioni sulla durata della pena
Commento:
Questa casella ha lo scopo di mettere agli atti il fatto che il MAE soddisfa i requisiti sulle soglie di pena di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro sul MAE. Durante la fase preprocessuale, il minimo previsto si applicherà alla pena che potrebbe essere inflitta in linea di principio e, laddove sia emessa una condanna, si applicherà alla durata della pena effettiva. Come per la casella b), compilare il o i paragrafi pertinenti tenuto conto della fase in cui si trova il procedimento penale.
Fase preprocessuale (MAE emesso ai fini dell'esercizio dell'azione penale)
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c) 1. Indicare la pena massima che può essere inflitta. NB: a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro, il MAE può essere emesso per fatti puniti con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi. Se si compila la casella b) 1, occorre compilare anche la casella c) 1. |
Fase postprocessuale (MAE emesso ai fini dell'esecuzione di una condanna/di una condanna pronunciata in absentia).
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c) 2. Indicare la durata della pena o della misura di sicurezza privative della libertà inflitta. NB: a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro, il MAE può essere emesso per condanne pronunciate di durata non inferiore a quattro mesi se è stata disposta la condanna a una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza. Se si compila la casella b) 2, occorre compilare anche la casella c) 2. |
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c) 2. Indicare anni, mesi e giorni. NB: la decisione quadro sul MAE non prevede una soglia minima di pena residua da scontare. Si raccomanda di ponderare attentamente la decisione di emettere un MAE nelle situazioni in cui la pena residua è inferiore a 4 mesi anche se la pena originaria era pari o superiore a 4 mesi.
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Casella d)
Casi di decisioni emesse in absentia
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Casella e)
Reati
Commento:
Spetta all'autorità giudiziaria emittente stabilire se il reato rientra in una delle 32 categorie cui non si applica il controllo della doppia incriminazione, basandosi sulla definizione del reato nel diritto penale dello Stato membro emittente. Non è necessario inserire il testo della legge nazionale nel MAE o allegarglielo: si evitano così anche traduzioni inutili di testi giuridici.
Occorre descrivere sempre esaurientemente le circostanze del caso, trasmettendo tutte le informazioni pertinenti, così da permettere alle autorità dello Stato membro di esecuzione di valutare se vada applicata la regola della specialità e se siano presenti motivi di non esecuzione, ad esempio il principio del ne bis in idem e la prescrizione.
Fase preprocessuale e postprocessuale
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Inserire il numero di reati pertinenti.
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Illustrare in modo preciso i fatti che suffragano il MAE.
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Inserire la qualificazione giuridica del reato (indicare la disposizione di diritto penale che viola). Non è però necessario aggiungere al MAE i testi di legge: comporterebbe solo traduzioni inutili. |
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L'autorità giudiziaria emittente dovrebbe spuntare la pertinente casella nell'elenco se riconosce il reato come uno dei 32 elencati infra e il reato è punibile con una pena o misura di sicurezza privative della libertà il cui massimo è almeno tre anni. |
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Laddove possibile, si raccomanda di usare un solo modello per un MAE relativo ad una persona. Se il MAE contiene diversi reati, occorre precisare (ad es. indicando "reato 1", "reato 2", "reato 3",…) quale casella spuntata si applica a quale reato (cfr. in particolare la casella b). NB: il SIS consente di inserire una sola segnalazione per l'arresto, ma è possibile allegare a ciascuna segnalazione per l'arresto più di un MAE. |
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MAE diversi, emessi dallo stesso Stato membro per la stessa persona, non vanno considerati concorrenti.
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Casella f)
Altre circostanze pertinenti (facoltativo):
Commento:
Questa casella non dev'essere necessariamente compilata.
Può essere usata per osservazioni relative all'extraterritorialità, all'interruzione dei termini di prescrizione e ad altre conseguenze del reato. Non occorre di solito indicare l'interruzione del termine di prescrizione ma, se il reato è stato commesso molto tempo prima, può essere un'indicazione utile.
La casella può essere usata anche quando sussistono circostanze speciali per l'esecuzione del MAE, che potrebbe risultare agevolata dalla comunicazione di ulteriori informazioni in questa sede nonostante le possibilità di comunicazione diretta, ad esempio:
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osservazioni relative a restrizioni nei contatti con terzi dopo l'arresto, indicazioni inerenti al rischio di distruzione delle prove o di recidiva; |
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indicazione delle circostanze che, in base alla decisione quadro 2008/909/GAI, rendono probabile che il ricercato possa essere successivamente trasferito per scontare un'eventuale pena privativa della libertà nello Stato membro di esecuzione a norma dell'articolo 5, punto 3, della decisione quadro sul MAE (ad esempio perché nello Stato membro di esecuzione ha la residenza, un lavoro, legami familiari, ecc.); |
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richiesta di assenso di cui all'articolo 27, paragrafo 4, della decisione quadro sul MAE; |
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altre richieste di cooperazione giudiziaria, ad esempio un ordine europeo di indagine penale, da eseguirsi simultaneamente; |
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relazione con altri MAE; |
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accordi sui MAE concorrenti raggiunti fra le autorità giudiziarie emittenti, in modo che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione se ne renda conto immediatamente e possa tenerli in considerazione, soprattutto gli accordi raggiunti in riunioni di coordinamento presso Eurojust; |
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a norma della direttiva 2013/48/UE, informazioni sul difensore nello Stato membro di emissione che può assistere il difensore nello Stato membro di esecuzione (avvocato scelto dalla persona o nominato d'ufficio); |
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a norma dell'articolo 22 della decisione quadro 2009/829/GAI, informazioni su eventuali misure cautelari precedenti (loro violazione).
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Casella g)
Sequestro
Commento:
Fase preprocessuale (MAE emesso ai fini dell'esercizio dell'azione penale)
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Fornire una breve descrizione dell'articolo richiesto (telefono cellulare, computer portatile, tablet, arma, documento d'identità, documento di viaggio, ecc.). Se questo tipo di collaborazione non è richiesto, scrivere "non pertinente". |
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Ad esempio, descrivere l'arma di cui è chiesto il sequestro. |
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Se disponibili, fornire informazioni su un ordine europeo di indagine penale o un provvedimento di blocco o sequestro trasmessi distintamente. |
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La casella g) non riguarda gli "oggetti personali"; indicare gli oggetti che possono costituire prove, ad esempio computer portatile, documenti personali o telefoni cellulari, in modo da consentirne il sequestro.
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Casella h)
Commento:
I trattini sono trasformati in caselle: spuntare laddove pertinente. Se la legge non prevede l'ergastolo, scrivere "non pertinente".
Fase preprocessuale (MAE emesso ai fini dell'esercizio dell'azione penale)
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Se pertinente, contrassegnare la casella. |
Fase postprocessuale (MAE emesso ai fini dell'esecuzione di una condanna/di una condanna pronunciata in absentia).
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Se pertinente, contrassegnare la casella.
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Casella i)
Informazioni sull'autorità giudiziaria emittente
Commento:
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Nome del rappresentante: nelle varie versioni linguistiche si farà riferimento al "titolare" dell'autorità giudiziaria. |
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Inserire l'indirizzo dell'autorità giudiziaria emittente. |
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Inserire il numero di telefono/di fax/l'e-mail dell'autorità giudiziaria emittente, preferibilmente quelli a cui è reperibile 24 ore al giorno. |
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Estremi di contatto per le modalità pratiche: se possibile, indicare il nome e gli estremi di un operatore giudiziario che conosce una lingua straniera pertinente.
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Informazioni sugli estremi dell'autorità centrale
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In caso di designazione di un'autorità centrale per la trasmissione e la ricezione amministrative di mandati d'arresto europei: Denominazione dell'autorità centrale: … … Persona da contattare, se del caso (titolo/grado e nome): … … Indirizzo: … … Numero di telefono: (codice del paese) (codice della città) (...)… Numero di fax: (codice del paese) (codice della città) (...)… E-mail: … |
Firma dell'autorità giudiziaria emittente e relative informazioni
Commento:
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Può essere un'autorità giudiziaria o, ad esempio, un cancelliere che firma a nome del giudice.
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ALLEGATO IV
Lingue accettate dagli Stati membri per la ricezione di un MAE
A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione quadro sul MAE, gli Stati membri hanno rilasciato le dichiarazioni seguenti relativamente alle lingue accettate per la ricezione di un MAE:
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Austria |
tedesco o altra lingua in reciprocità (accetta di ricevere un MAE nella lingua ufficiale dello Stato membro che a sua volta accetta di ricevere un MAE emesso dalle autorità giudiziarie austriache in tedesco) |
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Belgio |
francese, neerlandese, tedesco |
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Bulgaria |
bulgaro |
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Croazia |
croato, in casi urgenti sarà accettato anche l'inglese in condizioni di reciprocità |
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Cipro |
greco, turco, inglese |
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Repubblica ceca |
ceco; per la Repubblica slovacca, la Repubblica ceca accetterà un MAE redatto in lingua slovacca o corredato di una traduzione in lingua slovacca, mentre per l'Austria la Repubblica ceca accetterà un MAE in tedesco |
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Danimarca |
danese, inglese, svedese |
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Estonia |
estone, inglese |
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Finlandia |
finlandese, svedese, inglese |
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Francia |
francese |
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Germania |
la Germania applica la reciprocità (accetta di ricevere un MAE nella lingua ufficiale dello Stato membro che a sua volta accetta di ricevere un MAE emesso dalle autorità giudiziarie tedesche in tedesco) |
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Grecia |
greco |
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Ungheria |
ungherese o traduzione del MAE in ungherese. Per gli Stati membri che non accettano solo MAE nella loro lingua o in una delle loro lingue ufficiali, l'Ungheria accetta il MAE in inglese, francese o tedesco, o corredato di una traduzione in una di queste lingue |
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Irlanda |
irlandese o inglese o una lingua che il ministero della Giustizia può prescrivere con un'ordinanza, o il MAE corredato di una traduzione in irlandese o in inglese |
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Italia |
italiano |
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Lettonia |
lettone, inglese |
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Lituania |
lituano, inglese |
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Lussemburgo |
francese, tedesco, inglese |
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Malta |
maltese, inglese |
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Paesi Bassi |
neerlandese, inglese o qualsiasi altra lingua ufficiale dell'Unione purché sia fornita contemporaneamente una traduzione in inglese |
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Polonia |
polacco |
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Portogallo |
portoghese |
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Romania |
rumeno, francese, inglese |
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Slovacchia |
slovacco o, in base a precedenti trattati bilaterali, tedesco in relazione all'Austria, ceco in relazione alla Repubblica ceca, polacco in relazione alla Polonia |
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Slovenia |
sloveno, inglese |
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Spagna |
spagnolo. Se il MAE è emesso tramite segnalazione SIS, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione provvederà alla traduzione se non è in spagnolo |
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Svezia |
svedese, danese, norvegese, inglese o traduzione in una di queste lingue |
ALLEGATO V
Giurisprudenza della Corte di Giustizia relativa alla decisione quadro sul MAE
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C-303/05, Advocaten voor de Wereld (sentenza del 3 maggio 2007) |
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C-66/08, Kozłowski (sentenza del 17 luglio 2008) |
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C-296/08 PPU, Santesteban Goicoechea (sentenza del 12 agosto 2008) |
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C-388/08 PPU, Leymann e Pustovarov (sentenza del 1° dicembre 2008) |
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C-123/08, Wolzenburg (sentenza del 6 ottobre 2009) |
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C-306/09, I.B. (sentenza del 21 ottobre 2010) |
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C-261/09, Mantello (sentenza del 16 novembre 2010) |
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C-192/12 PPU, West (sentenza del 28 giugno 2012) |
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C-42/11, Lopes da Silva Jorge (sentenza del 5 settembre 2012) |
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C-396/11, Radu (sentenza del 29 gennaio 2013) |
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C-399/11, Melloni, (sentenza del 26 febbraio 2013) |
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C-168/13 PPU, Jeremy F. (sentenza del 30 maggio 2013) |
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C-237/15 PPU, Lanigan (sentenza del 16 luglio 2015) |
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C-463/15 PPU, A. (ordinanza del 25 settembre 2015) |
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C-404/15 e C-659/15 PPU, cause riunite Aranyosi e Căldăraru (sentenza del 5 aprile 2016) |
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C-108/16 PPU, Dworzecki (sentenza del 24 maggio 2016) |
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C-241/15, Bob-Dogi (sentenza del 1° giugno 2016) |
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C-294/16 PPU, JZ (sentenza del 28 luglio 2016) |
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C-182/15, Petruhhin (sentenza del 6 settembre 2016) |
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C-452/16 PPU, Poltorak (sentenza del 10 novembre 2016) |
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C-477/16 PPU, Kovalkovas (sentenza del 10 novembre 2016) |
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C-453/16 PPU, Özçelik (sentenza del 10 novembre 2016) |
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C-640/15, Vilkas (sentenza del 25 gennaio 2017) |
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C-579/15, Popławski I (sentenza del 29 giugno 2017) |
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C-270/17 PPU, Tupikas (sentenza del 10 agosto 2017) |
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C-271/17 PPU, Zdziaszek (sentenza del 10 agosto 2017) |
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C-473/15, Schotthöfer e Steiner (ordinanza del 6 settembre 2017) |
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C-571/17 PPU, Ardic (sentenza del 22 dicembre 2017) |
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C-367/16, Piotrowski (sentenza del 23 gennaio 2018) |
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C-191/16, Pisciotti (sentenza del 10 aprile 2018) |
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C-213/17, X (sentenza del 5 luglio 2018) |
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C-268/17, AY (sentenza del 25 luglio 2018) |
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C-216/18 PPU, LM (sentenza del 25 luglio 2018) |
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C-220/18 PPU, ML (sentenza del 25 luglio 2018) |
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C-327/18 PPU, RO (sentenza del 19 settembre 2018) |
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C-247/17, Raugevicius (sentenza del 13 novembre 2018) |
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C-551/18 PPU, IK (sentenza del 6 dicembre 2018) |
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C-514/17, Sut (sentenza del 13 dicembre 2018) |
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C-492/18 PPU, TC (sentenza del 12 febbraio 2019) |
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C-508/18 e C-89/19 PPU, OG e PI (sentenza del 27 maggio 2019) |
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C-509/18, PF (sentenza del 27 maggio 2019) |
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C-573/17, Popławski II (sentenza del 24 giugno 2019) |
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C-489/19 PPU, NJ (sentenza del 9 ottobre 2019) |
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C-128/18, Dumitru-Tudor Dorobantu (sentenza del 15 ottobre 2019) |
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C-566/19 PPU e C-626/19 PPU, cause riunite JR e YC (sentenza del 12 dicembre 2019) |
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C-625/19 PPU, XD (sentenza del 12 dicembre 2019) |
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C-627/19 PPU, ZB (sentenza del 12 dicembre 2019) |
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C-813/19 PPU MN (ordinanza del 21 gennaio 2020) |
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C-717/18, X (sentenza del 3 marzo 2020) |
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C-314/18, SF (sentenza dell'11 marzo 2020) |
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C-659/18, VW (sentenza del 12 marzo 2020) |
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C-897/19 PPU, IN (sentenza del 2 aprile 2020) |
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C-195/20 PPU, XC (sentenza del 24 settembre 2020) |
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C-510/19, AZ (sentenza del 24 novembre 2020) |
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C-398/19, BY (sentenza del 17 dicembre 2020) |
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C-354/20 PPU e C-412/20 PPU, cause riunite L e P (sentenza del 17 dicembre 2020) |
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C-416/20 PPU, TR (sentenza del 17 dicembre 2020) |
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C-414/20 PPU, MM (sentenza del 13 gennaio 2021) |
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C-649/19, IR (sentenza del 28 gennaio 2021) |
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C-488/19, JR (sentenza del 17 marzo 2021) |
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C-648/20 PPU, PI (sentenza del 10 marzo 2021) |
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C-665/20 PPU, X (sentenza del 29 aprile 2021) |
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C-206/20, Prosecutor of the regional prosecutor's office in Ruse, Bulgaria (ordinanza del 22 giugno 2021) |
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C-428/21 PPU e C-429/21 PPU, HM e TZ (sentenza del 26 ottobre 2021) |
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C-479/21 PPU, Governor of Cloverhill Prison e a. (sentenza del 16 novembre 2021) |
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C-562/21 PPU e C-563/21 PPU, Openbaar Ministerie (Tribunal établi par la loi dans l'État membre d'émission) (sentenza del 22 febbraio 2022) |
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C-804/21 PPU, C e CD (sentenza del 28 aprile 2022) |
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C-105/21, Procedimento penale a carico di IR (sentenza del 30 giugno 2022) |
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C-480/21, W O e J L/Minister for Justice and Equality (ordinanza del 12 luglio 2022) |
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C-168/21, Procureur général près la cour d'appel d'Angers (sentenza del 14 luglio 2022) |
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C-492/22 PPU, CJ (sentenza dell'8 dicembre 2022) |
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C-237/21, Generalstaatsanwaltschaft München (Demande d'extradition vers la Bosnie-Herzégovine) (sentenza del 22 dicembre 2022) |
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C-158/21, Puig Gordi e a. (sentenza del 31 gennaio 2023) |
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C-514/21 e C-515/21, Minister for Justice and Equality (Levée du sursis) (sentenza del 23 marzo 2023) |
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C-699/21, E. D. L. (Motif de refus fondé sur la maladie) (sentenza del 18 aprile 2023) |
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C-700/21, O. G. (Mandat d'arrêt européen à l'encontre d'un ressortissant d'un État tiers) (sentenza del 6 giugno 2023) |
Cause pendenti
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C-71/21, KT, Sofiyski gradski sad (Bulgaria) |
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C-105/21, Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) |
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C-168/21, Procureur général près la cour d'appel d'Angers |
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C-142/22, The Minister for Justice and Equality (Demande de consentement – Effets du mandat d'arrêt européen initial) |
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C-261/22, GN (Motif de refus fondé sur l'intérêt supérieur de l'enfant) |
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C-305/22, C.J. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Curtea de Apel București |
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C-396/22, C-397/22 e C-398/22, Generalstaatsanwaltschaft Berlin |
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C-763/22, Procureur de la République |
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C-208/23 (PPU), Martiesta |
ALLEGATO VI
Giurisprudenza della Corte di Giustizia sul principio del ne bis in idem in materia penale
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C-187/01 e C-385/01, Gözütok e Brügge (sentenza dell'11 febbraio 2003) |
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C-469/03, Miraglia (sentenza del 10 marzo 2005) |
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C-436/04, Van Esbroeck (sentenza del 9 marzo 2006) |
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C-150/05, Van Straaten (sentenza del 28 settembre 2006) |
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C-467/04, Gasparini e a. (sentenza del 28 settembre 2006) |
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C-288/05, Kretzinger (sentenza del 18 luglio 2007) |
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C-367/05, Kraaijenbrink (sentenza del 18 luglio 2007) |
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C-297/07, Bourquain (sentenza dell'11 dicembre 2008) |
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C-491/07, Turanský (sentenza del 22 dicembre 2008) |
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C-261/09, Mantello (sentenza del 16 novembre 2010) |
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C-617/10, Åkerberg Fransson (sentenza del 26 febbraio 2013) |
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C-129/14 PPU, Spasic (sentenza del 27 maggio 2014) |
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C-398/12, M. (sentenza del 5 giugno 2014) |
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C-486/14, Kossowski (sentenza del 29 giugno 2016) |
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C-217/15 e C-350/15, cause riunite Orsi e Baldetti (sentenza del 5 aprile 2017) |
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C-524/15, Menci (sentenza del 20 marzo 2018) |
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C-537/16, Garlsson Real Estate e a. (sentenza del 20 marzo 2018) |
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C-596/16 e C-597/16, cause riunite Di Puma e Zecca (sentenza del 20 marzo 2018) |
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C-268/17, AY (sentenza del 25 luglio 2018) |
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C-234/17, XC e a. (sentenza del 24 ottobre 2018) |
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C-505/19, Bundesrepublik Deutschland (Notice rouge d'Interpol) (sentenza del 12 maggio 2021) |
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C-665/20 PPU, X (sentenza del 29 aprile 2021) |
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C-203/20, AB e a. (sentenza del 16 dicembre 2021) |
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C-435/22 PPU, Generalstaatsanwaltschaft München (sentenza del 28 ottobre 2022) |
Cause pendenti
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C-726/21, Inter Consulting |
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C-27/22, Volkswagen Group Italia e Volkswagen Aktiengesellschaft |
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C-55/22, Bezirkshauptmannschaft Feldkirch |
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C-58/22, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova |
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C-147/22, Központi Nyomozó Főügyészség |
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C-164/22, Juan |
Le sintesi di questi casi si trovano nel compendio di Eurojust dal titolo Case-law by the Court of Justice of the European Union on the principle of ne bis in idem in criminal matters (giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa al principio del ne bis in idem in materia penale, disponibile in inglese all'indirizzo www.eurojust.europa.eu).
ALLEGATO VII
Modello relativo alla decisione sul MAE
Il presente modello non è inteso a sostituire la decisione sulla consegna che deve essere trasmessa conformemente all'articolo 22 della decisione quadro 2002/584/GAI (DQ MAE) nonché, ove applicabile e se richiesto dall'autorità emittente, il testo completo della decisione giudiziaria sul mandato d'arresto europeo.
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RIF. EMISSIONE |
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RIF. ESECUZIONE |
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RIF. SIS |
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AUTORITÀ EMITTENTE |
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DATA DI EMISSIONE |
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AUTORITÀ DELL'ESECUZIONE |
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PERSONA RICERCATA |
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CITTADINANZA DELLA PERSONA |
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RIF. AUTORITÀ, SENTENZA O DECISIONE N. DATA |
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CONSENSO DELLA PERSONA RICERCATA (art. 13 DQ MAE) |
SÌ |
RINUNCIA ALLA REGOLA DELLA SPECIALITÀ (art. 13, paragrafo 2, DQ MAE) |
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IN CASO DI CONSENGA PARZIALE, INDICARE PER QUALI REATI IL MAE NON È ACCETTATO |
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PERIODO DI DETENZIONE IN ATTESA DELLA CONSEGNA NELLO STATO MEMBRO DI ESECUZIONE (art. 26 DQ MAE) |
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INIZIO (DATA/ ORA DELL'ARRESTO) |
PROCESSO IN ABSENTIA (art. 4 bis DQ MAE) |
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FINE (DATA/ ORA DELLA CONSEGNA) (1) |
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GARANZIE (art. 5 DQ MAE) |
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CONSEGNA RINVIATA (art. 24, paragrafo 1, DQ MAE) |
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DURATA TOTALE DELLA PENA INFLITTA |
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NO |
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CONSEGNA A TITOLO TEMPORANEO |
NO SÌ FINO (DATA) (Art. 24, paragrafo 2, DQ MAE) |
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Luogo, data e firma dell'autorità competente dello Stato membro di esecuzione
ALL'AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO EMITTENTE
(1) La presente nota in calce sarà riprodotta nella forma seguente: "Questa data deve essere inserita dall'autorità che effettua la consegna, ove disponibile. Può anche essere inserita dall'autorità ricevente."
ALLEGATO VIII
Elenco degli Stati membri il cui ordinamento può consentire la consegna per reati punibili con una pena inferiore alla soglia fissata all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro sul MAE se il reato è accessorio al o ai reati principali indicati nel MAE (1)
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Repubblica ceca |
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Danimarca |
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Germania |
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Francia |
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Lettonia |
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Lituania |
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Ungheria |
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Austria |
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Slovenia |
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Slovacchia |
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Finlandia |
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Svezia |
(1) L'elenco si basa sulle risposte a un questionario della Commissione trasmesse da 20 Stati membri e quindi non rispecchia necessariamente la situazione di tutti gli Stati membri. Passa in rassegna gli Stati membri in cui vi è una qualche possibilità di consegna per i reati accessori, che tuttavia può dipendere da diversi fattori, ad esempio la doppia incriminazione, e dalla discrezionalità esercitata caso per caso dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione.
ALLEGATO IX
MODELLO INDICATIVO DI COMUNICAZIONE DEI DIRITTI PER LE PERSONE ARRESTATE SULLA BASE DI UN MAE
ALLEGATO II della direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (1)
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Modello indicativo di comunicazione dei diritti per le persone arrestate sulla base di un mandato d'arresto europeo Il presente modello intende unicamente assistere le autorità nazionali nell'elaborazione della loro comunicazione dei diritti a livello nazionale. Gli Stati membri non sono tenuti a usare questo modello. Nel redigere la comunicazione dei diritti, gli Stati membri possono modificare il modello per adeguarlo alle proprie norme nazionali e aggiungere ulteriori informazioni utili. A. INFORMAZIONI SUL MANDATO DI ARRESTO EUROPEO Lei ha il diritto di essere informato sul contenuto del mandato di arresto europeo sulla base del quale è stato arrestato. B. ASSISTENZA DI UN AVVOCATO Lei ha il diritto di parlare in via confidenziale con un avvocato. Un avvocato è indipendente dalla polizia. Chieda alla polizia se ha bisogno di aiuto per contattare un avvocato, la polizia è tenuta ad aiutarLa. In alcuni casi l'assistenza può essere gratuita. Chieda maggiori informazioni alla polizia. C. INTERPRETAZIONE E TRADUZIONE Se non parla o non capisce la lingua parlata dalla polizia o dalle altre autorità competenti, ha il diritto di essere assistito da un interprete gratuitamente. L'interprete può aiutarLa a parlare al Suo avvocato ed è tenuto a mantenere il contenuto delle vostre comunicazioni confidenziali. Ha il diritto a una traduzione del mandato di arresto europeo in una lingua di Sua comprensione. In alcune circostanze questo diritto potrebbe essere limitato a una traduzione orale o un riassunto orale. D. POSSIBILITÀ DEL CONSENSO Può dare o negare il Suo consenso alla Sua consegna allo Stato membro da cui è ricercato. Il Suo consenso accelererà il procedimento. [Eventuale aggiunta da parte di alcuni Stati membri: potrebbe essere difficile, o anche impossibile modificare tale decisione in una fase successiva]. Chieda maggiori informazioni in merito alle autorità o al Suo avvocato. E. UDIENZA Se non acconsente alla Sua consegna, ha diritto a un'udienza da parte di un'autorità giudiziaria. |
ALLEGATO X
MODELLO PER LE RICHIESTE DI INFORMAZIONI SULLE CONDIZIONI DI DETENZIONE
Richiesta di informazioni sulle condizioni di detenzione in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro sul MAE
Si prega di fornire informazioni complementari sulle condizioni di detenzione negli istituti penitenziari nei quali è probabile che la persona ricercata sarà detenuta, anche in via temporanea o transitoria.
1. Celle
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Spazio personale minimo nelle celle a occupazione singola e collettive (in m2) |
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Misure della cella (altezza e larghezza) |
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Attrezzature (riscaldamento, aerazione) e installazioni (illuminazione, finestre, lavabo, wc, doccia, mobili) presenti nella cella |
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Pulizia e condizioni igieniche nella cella |
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Videosorveglianza delle celle |
2. Condizioni sanitarie
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Accesso a servizi igienici (frequenza) |
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Requisiti di separazione strutturale per i servizi igienici nelle celle |
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Condizioni igieniche (disinfezione e pulizia, fornitura di prodotti sanitari ai detenuti) |
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Accesso a doccia/bagno e acqua calda |
3. Periodo di permanenza all'esterno della cella
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Tempo trascorso quotidianamente/settimanalmente dai detenuti all'esterno all'aria aperta |
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Strutture sportive all'esterno e all'interno |
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Tempo trascorso quotidianamente/settimanalmente dai detenuti in aree comuni |
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Attività/programmi a disposizione dei detenuti all'esterno delle celle (attività di istruzione e ricreative) |
4. Detenzione in isolamento
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Norme per l'applicazione della detenzione in isolamento |
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Monitoraggio dei detenuti in isolamento |
5. Accesso all'assistenza sanitaria
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Accesso a servizi medici e cure di emergenza in carcere |
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Tempestività dell'intervento medico |
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Disponibilità di personale medico e infermieristico qualificato nell'istituto penitenziario |
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Disponibilità di cure specialistiche (ad es. per malattie a lungo termine, per detenuti malati e anziani, malattie mentali, tossicodipendenze) |
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Esame medico all'arrivo nella struttura di detenzione |
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Cure mediche di propria scelta |
6. Detenuti vulnerabili
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Misure speciali per i giovani detenuti |
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Misure speciali per le donne detenute |
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Misure speciali per le donne in gravidanza |
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Misure speciali per i detenuti LGBTIQ+ |
7. Misure speciali intese a proteggere i detenuti dalla violenza
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Supervisione del personale |
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Dispositivi interni per impedire violenze tra detenuti (pulsanti di emergenza nelle celle, videomonitoraggio, ecc.) |
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Formazione delle guardie |
8. Regime alimentare
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Frequenza dei pasti |
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Standard nutrizionali generali |
9. Mezzi di ricorso
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Mezzi di ricorso a disposizione dei detenuti in caso di violazione delle norme nazionali sulle condizioni di detenzione |
Si prega di fornire ulteriori informazioni in relazione agli argomenti indicati nelle caselle spuntate:
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ALLEGATO XI
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
dell'8 dicembre 2022,
sui diritti procedurali di indagati e imputati sottoposti a custodia cautelare e sulle condizioni materiali di detenzione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,
considerando quanto segue:
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(1) |
Conformemente all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Gli articoli 1, 4 e 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta") stabiliscono che la dignità umana è inviolabile e deve essere rispettata e tutelata, che nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti e che ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Gli articoli 7 e 24 della Carta sanciscono il diritto alla vita familiare e i diritti del minore. L'articolo 21 della Carta vieta qualsiasi forma di discriminazione. Gli articoli 47 e 48 della Carta riconoscono il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché la presunzione di innocenza e i diritti della difesa. L'articolo 52 della Carta stabilisce che eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti fondamentali ivi riconosciuti devono essere previste dalla legge e devono rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà, nonché i principi di necessità e proporzionalità. |
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(2) |
Gli Stati membri sono già giuridicamente vincolati dagli strumenti esistenti del Consiglio d'Europa in materia di diritti umani e di proibizione della tortura e dei trattamenti inumani o degradanti, in particolare la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e relativi protocolli, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del 1987. Tutti gli Stati membri sono inoltre parti della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (UNCAT). |
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(3) |
È altresì necessario tenere conto di una serie di strumenti non giuridicamente vincolanti che trattano in modo più specifico i diritti delle persone private della libertà personale, in particolare: a livello di Nazioni Unite, le regole minime standard delle Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti (regole Nelson Mandela); le regole minime standard delle Nazioni Unite per le misure non detentive (regole di Tokyo); nonché, a livello di Consiglio d'Europa, la raccomandazione Rec(2006)2-Rev sulle regole penitenziarie europee; la raccomandazione Rec(2006)13 sull'uso della custodia cautelare, le condizioni in cui viene eseguita e l'attuazione di garanzie contro gli abusi; la raccomandazione CM/Rec(2017)3 sulle regole europee sulle misure e sanzioni di comunità; la raccomandazione CM/Rec(2014)4 sulla sorveglianza elettronica; la raccomandazione CM/Rec(2010)1 sulle regole del Consiglio d'Europa in materia di sospensione condizionale (probation); e il Libro bianco sul sovraffollamento carcerario. |
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(4) |
Esistono inoltre altri strumenti relativi a categorie specifiche di persone private della libertà personale, in particolare: a livello di Nazioni Unite, le regole delle Nazioni Unite per la protezione dei minori privati della libertà e le regole delle Nazioni Unite relative al trattamento delle donne detenute e alle misure non detentive per le donne autrici di reato (regole di Bangkok); la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (UNCRC); nonché, a livello di Consiglio d'Europa, la raccomandazione CM/Rec(2008)11 sulle regole europee per i minori autori di reato destinatari di sanzioni o misure; la raccomandazione CM/Rec(2018)5 relativa ai minori figli di genitori reclusi; la raccomandazione CM/Rec (2012)12 sui detenuti stranieri; nonché, a livello internazionale non governativo, i Principi sull'applicazione del diritto internazionale in materia di diritti umani in relazione all'orientamento sessuale e all'identità di genere (principi di Yogyakarta), elaborati dalla Commissione internazionale di giuristi (International Commission of Jurists - ICJ) e dal Servizio internazionale per i diritti umani (International Service for Human Rights - ISHR). |
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(5) |
La Corte di giustizia dell'Unione europea ha riconosciuto, nella sentenza Aranyosi/Căldăraru e in sentenze successive (1), l'importanza delle condizioni di detenzione nel contesto del riconoscimento reciproco e dell'applicazione della decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d'arresto europeo (2). Anche la Corte europea dei diritti dell'uomo si è pronunciata in merito all'impatto di condizioni di detenzione inadeguate sul funzionamento del mandato d'arresto europeo (3). |
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(6) |
Nelle conclusioni del Consiglio del dicembre 2018 "Promuovere il riconoscimento reciproco rafforzando la fiducia reciproca", gli Stati membri sono stati esortati ad avvalersi di misure alternative alla detenzione al fine di ridurre la popolazione all'interno dei centri di detenzione, contribuendo in tal modo all'obiettivo della riabilitazione sociale e tenendo conto altresì del fatto che la fiducia reciproca è spesso ostacolata da condizioni di detenzione inadeguate e dal sovraffollamento delle carceri (4). |
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(7) |
Nelle conclusioni del Consiglio del dicembre 2019 sulle misure alternative alla detenzione, gli Stati membri si sono impegnati a intraprendere a livello nazionale diverse azioni nel settore della detenzione, come l'adozione di misure alternative alla detenzione (5). |
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(8) |
Nelle conclusioni del Consiglio del giugno 2019 sulla prevenzione e la lotta alla radicalizzazione nelle carceri e sulla gestione degli autori di reati di terrorismo ed estremismo violento dopo la scarcerazione, gli Stati membri si sono impegnati ad adottare urgentemente misure efficaci in questo settore (6). |
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(9) |
Da diversi anni il Parlamento europeo sollecita la Commissione ad agire per affrontare la questione delle condizioni materiali di detenzione e per garantire che la custodia cautelare rimanga una misura eccezionale, da utilizzare nel rispetto della presunzione di innocenza. Tale richiesta è stata ribadita nella risoluzione del Parlamento europeo sul mandato d'arresto europeo (7). |
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(10) |
Su richiesta della Commissione e avvalendosi di un finanziamento della stessa, l'Agenzia per i diritti fondamentali ha realizzato una banca dati sulle condizioni di detenzione, attivata nel dicembre 2019 e di libero accesso (8). La banca dati sulla detenzione penale dell'Agenzia raccoglie informazioni sulle condizioni di detenzione in tutti gli Stati membri. Attingendo alle norme, alla giurisprudenza e alle relazioni di monitoraggio nazionali, dell'UE e internazionali, la banca dati fornisce informazioni in merito agli aspetti principali delle condizioni di detenzione, tra cui gli spazi delle celle, le condizioni sanitarie, l'accesso all'assistenza sanitaria e la protezione contro la violenza. |
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(11) |
Le statistiche disponibili sul mandato d'arresto europeo rivelano che, dal 2016, gli Stati membri ne hanno rifiutato o ritardato l'esecuzione per motivi legati a un rischio reale di violazione dei diritti fondamentali in circa 300 casi, anche a causa di condizioni materiali di detenzione inadeguate (9). |
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(12) |
Le autorità giudiziarie nazionali hanno richiesto orientamenti più concreti sulle modalità di trattamento di questi casi. Gli operatori del settore hanno evidenziato la mancanza di armonizzazione, la frammentazione e la mancanza di chiarezza in merito alle norme di detenzione tra i paesi dell'Unione come ostacoli alla cooperazione giudiziaria in materia penale (10). |
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(13) |
La metà degli Stati membri che hanno fornito alla Commissione statistiche sulla popolazione detenuta ha dichiarato di avere un problema di sovraffollamento delle strutture di detenzione, con un tasso di occupazione superiore al 100 %. Anche l'uso e la durata eccessivi o non necessari della custodia cautelare contribuiscono al fenomeno del sovraffollamento delle strutture, che compromette seriamente il miglioramento delle condizioni di detenzione. |
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(14) |
Si riscontrano notevoli differenze tra gli Stati membri riguardo ad aspetti importanti della custodia cautelare, come il ricorso alla stessa in ultima istanza e il riesame delle decisioni di custodia cautelare (11). Anche la durata massima della custodia cautelare varia da uno Stato membro all'altro, oscillando tra meno di un anno e più di cinque anni (12). Nel 2020 la durata media della custodia cautelare nei singoli Stati membri variava da due a 13 mesi (13). Anche la proporzione di detenuti in attesa di giudizio nella popolazione carceraria totale varia in modo significativo da uno Stato membro all'altro, oscillando tra meno del 10 % e più del 40 % (14). Tali notevoli differenze risultano ingiustificate in uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia dell'UE. |
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(15) |
Le recenti relazioni del Comitato per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del Consiglio d'Europa evidenziano il perdurare di alcuni gravi problemi in certi Stati membri, quali maltrattamenti, l'inadeguatezza delle strutture di detenzione e la carenza di attività utili e di un'adeguata assistenza sanitaria. |
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(16) |
Inoltre la Corte europea dei diritti dell'uomo continua a condannare Stati membri che violano l'articolo 3 o 5 della CEDU nel contesto della detenzione. |
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(17) |
Poiché le raccomandazioni in materia di detenzione penale emanate dalle organizzazioni internazionali sono molte, la loro consultazione non è sempre facile per i singoli giudici e pubblici ministeri degli Stati membri che devono esaminare le condizioni di detenzione prima di prendere una decisione, sia nel contesto di un mandato d'arresto europeo sia a livello nazionale. |
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(18) |
Nell'Unione e, in particolare, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sono necessarie norme minime specifiche dell'Unione, applicabili nello stesso modo a tutti i sistemi di detenzione degli Stati membri, al fine di rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri e facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie. |
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(19) |
Per rafforzare la fiducia degli Stati membri nei rispettivi sistemi di giustizia penale e migliorare così il riconoscimento reciproco delle decisioni penali, sono già state adottate sei misure sui diritti procedurali nei procedimenti penali, ossia le direttive 2010/64/UE (15), 2012/13/UE (16), 2013/48/UE (17), (UE) 2016/343 (18), (UE) 2016/800 (19) e (UE) 2016/1919 (20) del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché la raccomandazione della Commissione, del 27 novembre 2013, sulle garanzie procedurali per le persone vulnerabili indagate o imputate in procedimenti penali (21). Queste misure intendono garantire il rispetto dei diritti procedurali di indagati e imputati nei procedimenti penali, anche quando è disposta la custodia cautelare. A tal fine, le richiamate direttive dispongono specifiche garanzie procedurali per gli indagati e gli imputati privati della libertà. La direttiva (UE) 2016/800 contiene disposizioni specifiche sulle condizioni di custodia cautelare per i minori, volte a tutelarne il benessere quando questi sono sottoposti a detta misura coercitiva. È necessario integrare le norme sui diritti procedurali stabilite nelle richiamate direttive e nella raccomandazione del 2013, come pure, nel caso della direttiva (UE) 2016/800, le norme pertinenti sulle condizioni materiali di detenzione per i minori sottoposti a custodia cautelare. |
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(20) |
La Commissione intende consolidare e rafforzare le norme minime stabilite nell'ambito del Consiglio d'Europa nonché quelle derivanti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell'uomo. A tal fine, è necessario fornire una panoramica delle norme minime selezionate relative ai diritti procedurali di indagati e imputati sottoposti a custodia cautelare e alle condizioni materiali di detenzione nei settori prioritari fondamentali per la cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri. |
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(21) |
Per quanto concerne i diritti procedurali di indagati e imputati sottoposti a custodia cautelare, gli orientamenti di cui alla presente raccomandazione dovrebbero riguardare le norme fondamentali sull'uso della custodia cautelare come misura di ultima istanza e le alternative alla detenzione, i motivi della custodia cautelare, i requisiti per l'adozione di una decisione da parte delle autorità giudiziarie, il riesame periodico della custodia cautelare, l'audizione di indagati o imputati ai fini dell'adozione di una decisione di custodia cautelare, i mezzi di ricorso efficaci e il diritto di ricorso, la durata della custodia cautelare e il computo del periodo di custodia cautelare ai fini della condanna definitiva. |
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(22) |
Per quanto concerne le condizioni materiali di detenzione, si dovrebbero fornire orientamenti sulle norme fondamentali in materia di locali di detenzione, assegnazione dei detenuti, igiene e strutture igienico-sanitarie, alimentazione, regimi di detenzione per quanto riguarda l'esercizio fisico e altre attività fuori dalla cella, lavoro e istruzione, assistenza sanitaria, prevenzione della violenza e dei maltrattamenti, contatti con il mondo esterno, accesso all'assistenza legale, procedure di richiesta e reclamo, ispezioni e monitoraggio. Inoltre dovrebbero essere forniti orientamenti sulla tutela dei diritti delle persone per le quali la privazione della libertà comporta una situazione di particolare vulnerabilità, ad esempio le donne, i minori, le persone con disabilità o con gravi patologie, le persone LGBTIQ e gli stranieri, nonché sulla prevenzione della radicalizzazione nelle carceri. |
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(23) |
Il ricorso alla custodia cautelare dovrebbe sempre costituire una misura di ultima istanza, da valutare caso per caso. Si dovrebbe rendere disponibile e applicare, ogniqualvolta fattibile, la più ampia gamma possibile di misure meno restrittive alternative alla detenzione (misure alternative). Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che le decisioni di custodia cautelare non siano discriminatorie e non vengano imposte automaticamente a indagati e imputati sulla base di determinate caratteristiche, ad esempio l'essere cittadini stranieri. |
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(24) |
Condizioni materiali di detenzione adeguate sono fondamentali per tutelare i diritti e la dignità delle persone private della libertà personale e per prevenire violazioni del divieto di tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti (maltrattamenti). |
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(25) |
Al fine di garantire norme adeguate in materia di detenzione, gli Stati membri dovrebbero assicurare a ciascun detenuto un minimo di spazio vitale individuale, conformemente alle raccomandazioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. |
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(26) |
Le persone private della libertà diventano particolarmente vulnerabili alla violenza, ai maltrattamenti e all'isolamento sociale. Per garantirne la sicurezza e sostenerne il reinserimento sociale, è opportuno che nell'assegnare e separare i detenuti si tenga conto delle differenze nei regimi di detenzione e della necessità di proteggere dagli abusi i detenuti particolarmente vulnerabili. |
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(27) |
I regimi di detenzione non dovrebbero limitare indebitamente la libertà di movimento dei detenuti all'interno della struttura di detenzione e il loro accesso all'esercizio fisico, agli spazi all'aperto, ad attività utili e all'interazione sociale, al fine di preservarne la salute psicofisica e favorirne il reinserimento sociale. |
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(28) |
Le vittime di reati commessi durante la detenzione hanno spesso un accesso limitato alla giustizia, nonostante l'obbligo degli Stati di fornire mezzi di ricorso efficaci nei casi in cui i diritti di tali persone siano stati violati. In linea con gli obiettivi della strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025), si raccomanda agli Stati membri di garantire mezzi di ricorso efficaci per le violazioni dei diritti dei detenuti, nonché misure di protezione e sostegno. L'assistenza legale e i meccanismi per la presentazione di richieste e reclami dovrebbero essere facilmente accessibili, efficaci e rispettare la riservatezza. |
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(29) |
Gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle esigenze specifiche di particolari categorie di detenuti, tra cui le donne, i minori, gli anziani, le persone con disabilità o con gravi patologie, le persone LGBTIQ, le persone appartenenti a minoranze razziali o etniche e gli stranieri, in tutte le decisioni relative alla loro detenzione. In particolare, nel caso di detenuti minorenni, l'interesse superiore del minore deve essere sempre considerato preminente. |
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(30) |
Per quanto riguarda gli autori di reati di terrorismo o di estremismo violento, gli Stati membri dovrebbero prendere misure efficaci per prevenire la radicalizzazione nelle carceri, e attuare strategie di riabilitazione e reinserimento, in considerazione del rischio rappresentato dagli autori di tali reati o dai detenuti radicalizzati durante il periodo di detenzione, e del fatto che un numero di queste persone sarà scarcerata entro un breve periodo di tempo. |
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(31) |
La presente raccomandazione fornisce solo una panoramica delle norme selezionate e dovrebbe essere considerata alla luce e senza pregiudizio degli orientamenti più dettagliati contenuti nelle norme del Consiglio d'Europa e della giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell'uomo. Non ha effetti sul diritto dell'Unione vigente né sulle sue evoluzioni future. Non ha effetti neppure sull'interpretazione autentica del diritto dell'Unione da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea. |
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(32) |
La presente raccomandazione dovrebbe inoltre agevolare l'esecuzione dei mandati d'arresto europei ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato d'arresto europeo (22), nonché il riconoscimento delle sentenze e l'esecuzione delle pene ai sensi della decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale (23). |
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(33) |
La presente raccomandazione rispetta e promuove i diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, la presente raccomandazione mira a promuovere il rispetto della dignità umana, il diritto alla libertà, il diritto alla vita familiare, i diritti del minore, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché la presunzione di innocenza e i diritti della difesa. |
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(34) |
Nella presente raccomandazione i riferimenti a misure adeguate a garantire l'accesso effettivo alla giustizia per le persone con disabilità dovrebbero essere intesi alla luce dei diritti e degli obblighi ai sensi della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, di cui l'Unione europea e gli Stati membri sono parti contraenti. Inoltre si dovrebbe garantire che le persone con disabilità che sono private della libertà personale in un procedimento penale abbiano diritto, a condizioni di parità con le altre, a garanzie conformi al diritto internazionale in materia di diritti umani e siano trattate in conformità con gli obiettivi e i principi della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, anche fornendo soluzioni ragionevoli per rispondere a esigenze particolari e garantendo l'accessibilità, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
SCOPO DELLA RACCOMANDAZIONE
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(1) |
La presente raccomandazione fornisce orientamenti agli Stati membri affinché prendano misure efficaci, appropriate e proporzionate per rafforzare i diritti di tutti gli indagati e imputati in procedimenti penali che sono privati della libertà personale, in relazione sia ai diritti procedurali delle persone sottoposte a custodia cautelare sia alle condizioni materiali di detenzione, al fine di garantire che le persone sottoposte a privazione della libertà personale siano trattate con dignità, che i loro diritti fondamentali siano rispettati e che la privazione della libertà personale sia utilizzata solo come misura di ultima istanza. |
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(2) |
La presente raccomandazione consolida le norme stabilite dalle politiche esistenti a livello nazionale, dell'Unione e internazionale sui diritti delle persone private della libertà personale a seguito di procedimenti penali, che sono di fondamentale importanza nel contesto della cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri. |
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(3) |
Gli Stati membri possono ampliare gli orientamenti forniti nella presente raccomandazione al fine di assicurare un livello di tutela più elevato. Livelli di tutela più elevati non dovrebbero costituire un ostacolo al reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie che questi orientamenti mirano a facilitare. Il livello di tutela non dovrebbe mai essere inferiore alle norme della Carta e della CEDU come interpretate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell'uomo. |
DEFINIZIONI
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(4) |
Ai sensi della presente raccomandazione, per "custodia cautelare" si intende qualsiasi periodo di detenzione di un indagato o imputato in un procedimento penale disposto da un'autorità giudiziaria e precedente alla condanna. Detto termine non dovrebbe includere la privazione iniziale della libertà personale imposta dalla polizia o altra autorità di contrasto (o da qualsiasi altro soggetto dotato dei necessari poteri) allo scopo di interrogare o trattenere l'indagato o l'imputato in attesa che sia presa una decisione in merito alla custodia cautelare. |
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(5) |
Ai sensi della presente raccomandazione, per "misure alternative" si intendono le misure meno restrittive della detenzione e alternative alla stessa. |
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(6) |
Ai sensi della presente raccomandazione, per "detenuto" si intendono la persona privata della libertà personale in custodia cautelare e la persona condannata che sta scontando una pena detentiva. Per "struttura di detenzione" si intende qualsiasi istituto penitenziario o altra struttura per la detenzione di detenuti, come definiti nella presente raccomandazione. |
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(7) |
Ai sensi della presente raccomandazione, per "minore" si intende la persona di età inferiore ai 18 anni. |
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(8) |
Ai sensi della presente raccomandazione, per "giovane adulto" si intende la persona di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 21 anni. |
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(9) |
Ai sensi della presente raccomandazione, per "persone con disabilità" si intendono, in conformità dell'articolo 1 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri. |
PRINCIPI GENERALI
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(10) |
Gli Stati membri dovrebbero ricorrere alla custodia cautelare solo come misura di ultima istanza. Si dovrebbero preferire le misure alternative alla detenzione, in particolare quando il reato è punibile solo con una pena detentiva breve o quando l'autore del reato è un minore. |
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(11) |
Gli Stati membri dovrebbero garantire che i detenuti siano trattati con rispetto e dignità e in linea con i loro obblighi in materia di diritti umani, compresa la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, come stabilito dall'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dall'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. |
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(12) |
Gli Stati membri sono incoraggiati a gestire la detenzione in modo da favorire il reinserimento sociale dei detenuti, al fine di prevenire la recidiva. |
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(13) |
Gli Stati membri dovrebbero applicare la presente raccomandazione senza distinzione di alcun tipo, sia essa fondata sulla razza o l'origine etnica, il colore della pelle, il sesso, l'età, la disabilità, l'orientamento sessuale, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altra natura, la nazionalità o l'origine sociale, la ricchezza, la nascita o qualsiasi altro status. |
NORME MINIME RELATIVE AI DIRITTI PROCEDURALI DI INDAGATI E IMPUTATI SOTTOPOSTI A CUSTODIA CAUTELARE
La custodia cautelare come misura di ultima istanza e le alternative alla detenzione
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(14) |
Gli Stati membri dovrebbero imporre la custodia cautelare solo se strettamente necessario e come misura di ultima istanza, tenendo in debita considerazione le circostanze specifiche di ogni singolo caso. A tal fine, ove possibile, gli Stati membri dovrebbero applicare misure alternative. |
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(15) |
Gli Stati membri dovrebbero adottare una presunzione a favore della liberazione. Gli Stati membri dovrebbero richiedere alle autorità nazionali competenti di assumere l'onere della prova relativamente alla dimostrazione della necessità di imporre la custodia cautelare. |
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(16) |
Per evitare un uso inappropriato della custodia cautelare, gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione la più ampia gamma possibile di misure alternative, ad esempio quelle menzionate nella decisione quadro 2009/829/GAI sull'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare (24). |
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(17) |
Tra tali misure potrebbero figurare: a) l'impegno a comparire davanti all'autorità giudiziaria come e quando richiesto, a non interferire con il corso della giustizia e ad astenersi da determinate condotte, comprese quelle legate a una professione o a un impiego particolari; b) l'obbligo di presentarsi quotidianamente o periodicamente presso l'autorità giudiziaria o di polizia o altra autorità; c) l'obbligo di accettare la sorveglianza da parte di un'agenzia nominata dall'autorità giudiziaria; d) l'obbligo di sottoporsi a monitoraggio elettronico; e) l'obbligo di risiedere ad un indirizzo specificato, con o senza condizioni sulle ore in cui esservi presente; f) il divieto di lasciare o raggiungere luoghi o zone specificati senza autorizzazione; g) il divieto di incontrare persone specificate senza autorizzazione; h) l'obbligo di consegnare il proprio passaporto o altro documento di identificazione; e i) l'obbligo di fornire o reperire garanzie finanziarie o di altro tipo relativamente alla condotta personale nelle more del processo. |
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(18) |
Gli Stati membri dovrebbero inoltre richiedere che, qualora sia fissata una cauzione come condizione per la liberazione, l'importo sia proporzionato ai mezzi dell'indagato o dell'imputato. |
Sospetto ragionevole e motivi per la custodia cautelare
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(19) |
Gli Stati membri dovrebbero imporre la custodia cautelare solo sulla base di un sospetto ragionevole, stabilito attraverso un'attenta valutazione caso per caso, che l'indagato abbia commesso il reato in questione, e dovrebbero limitare i motivi legali per la custodia cautelare a: a) rischio di fuga; b) rischio di recidiva; c) rischio che l'indagato o l'imputato interferisca con il corso della giustizia; o d) rischio di minaccia per l'ordine pubblico. |
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(20) |
Gli Stati membri dovrebbero garantire che la determinazione di qualsiasi rischio si basi sulle singole circostanze del caso, tenendo tuttavia in particolare considerazione: a) la natura e la gravità del reato contestato; b) la pena che sarà probabilmente irrogata in caso di condanna; c) l'età, lo stato di salute, il carattere, le precedenti condanne e la situazione personale e sociale dell'indagato, in particolare i suoi legami con la comunità; e d) la condotta dell'indagato, in particolare il modo in cui ha adempiuto ad eventuali obblighi impostigli nel corso di precedenti procedimenti penali. Il fatto che l'indagato non sia cittadino dello Stato in cui il reato è stato presumibilmente commesso o non abbia altri legami con tale Stato non costituisce di per sé motivo sufficiente per concludere che sussista un rischio di fuga. |
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(21) |
Gli Stati membri sono incoraggiati a imporre la custodia cautelare solo per i reati che comportano una pena detentiva minima di un anno. |
Motivazione delle decisioni di custodia cautelare
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(22) |
Gli Stati membri dovrebbero garantire che ogni decisione dell'autorità giudiziaria di imporre la custodia cautelare, di prolungarla o di imporre misure alternative sia debitamente motivata e giustificata e faccia riferimento alle circostanze specifiche dell'indagato o dell'imputato che ne giustificano la detenzione. La persona interessata dovrebbe ricevere copia della decisione, che dovrebbe anche indicare i motivi per cui misure alternative alla custodia cautelare non sono considerate appropriate. |
Riesame periodico della custodia cautelare
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(23) |
Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'autorità giudiziaria effettui un riesame periodico della validità dei motivi per cui un indagato o un imputato è detenuto in custodia cautelare. Qualora i motivi di detenzione cessino di esistere, gli Stati membri dovrebbero garantire che l'indagato o l'imputato sia liberato senza indebito ritardo. |
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(24) |
Gli Stati membri dovrebbero permettere che il riesame periodico delle decisioni di custodia cautelare sia avviato su richiesta dell'imputato o d'ufficio dall'autorità giudiziaria. |
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(25) |
Gli Stati membri dovrebbero, in linea di principio, limitare l'intervallo tra i riesami ad un massimo di un mese, tranne nei casi in cui l'indagato o l'imputato abbia il diritto di presentare in qualsiasi momento una domanda di liberazione e di ricevere una decisione al riguardo senza indebito ritardo. |
Audizione dell'indagato o dell'imputato
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(26) |
Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'indagato o l'imputato sia ascoltato di persona o per mezzo di un rappresentante legale nel quadro di un contraddittorio orale dinanzi all'autorità giudiziaria competente che decide sulla custodia cautelare. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le decisioni sulla custodia cautelare siano prese senza indebito ritardo. |
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(27) |
Gli Stati membri dovrebbero sostenere il diritto dell'indagato o dell'imputato a un processo entro un termine ragionevole. In particolare, gli Stati membri dovrebbero garantire che i casi in cui è stata imposta la custodia cautelare siano trattati con urgenza e con la dovuta diligenza. |
Mezzi di ricorso efficaci e diritto a presentare ricorso
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(28) |
Gli Stati membri dovrebbero garantire che gli indagati o gli imputati privati della libertà possano ricorrere a un procedimento dinanzi a un organo giurisdizionale competente a esaminare la legittimità della loro detenzione e, se del caso, a disporre la loro liberazione. |
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(29) |
Gli Stati membri dovrebbero riconoscere agli indagati o agli imputati che formano oggetto di una decisione di custodia cautelare il diritto a presentare ricorso contro tale decisione e informarli di tale diritto al momento della decisione. |
Durata della custodia cautelare
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(30) |
Gli Stati membri dovrebbero garantire che la durata della custodia cautelare non superi quella della pena che può essere irrogata per il reato ascritto e non sia sproporzionata rispetto alla stessa. |
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(31) |
Gli Stati membri dovrebbero garantire che la durata della custodia cautelare imposta non sia in contrasto con il diritto del detenuto di essere giudicato entro un termine ragionevole. |
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(32) |
Gli Stati membri dovrebbero considerare prioritari i casi in cui una persona è sottoposta a custodia cautelare. |
Deduzione del periodo di custodia cautelare subita dalla condanna definitiva
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(33) |
Gli Stati membri dovrebbero dedurre qualsiasi periodo di custodia cautelare precedente alla condanna, anche se eseguita attraverso misure alternative, dalla durata della pena detentiva successivamente irrogata. |
NORME MINIME RELATIVE ALLE CONDIZIONI MATERIALI DI DETENZIONE
Locali di detenzione
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(34) |
Gli Stati membri dovrebbero assegnare a ciascun detenuto una superficie minima di almeno 6 m2 nelle celle a occupazione singola e di 4 m2 nelle celle collettive. Gli Stati membri dovrebbero garantire che lo spazio personale minimo assoluto a disposizione di ciascun detenuto, anche in una cella collettiva, sia pari ad almeno 3 m2 di superficie per detenuto. Il fatto che lo spazio personale di cui dispone un detenuto sia inferiore a 3 m2 fa sorgere una forte presunzione di violazione dell'articolo 3 della CEDU. Il calcolo dello spazio disponibile dovrebbe includere l'area occupata dai mobili ma non quella occupata dai servizi igienici. |
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(35) |
Gli Stati membri dovrebbero garantire che qualsiasi riduzione eccezionale della superficie minima assoluta per detenuto di 3 m2 sia breve, occasionale, minore e accompagnata da una libertà di movimento sufficiente fuori della cella e da attività fuori cella adeguate. Inoltre gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che, in questi casi, la struttura detentiva offra, in linea generale, condizioni di detenzione dignitose e che la persona interessata non sia sottoposta ad altri elementi ritenuti circostanze aggravanti di cattive condizioni di detenzione, ad esempio altre carenze nei requisiti minimi strutturali delle celle o dei servizi igienici. |
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(36) |
Gli Stati membri dovrebbero garantire che i detenuti abbiano accesso alla luce naturale e all'aria fresca nelle loro celle. |
Assegnazione
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(37) |
Gli Stati membri sono incoraggiati e, nel caso dei minori, dovrebbero assicurarsi di assegnare i detenuti, per quanto possibile, a strutture di detenzione vicine alla loro abitazione o ad altri luoghi adatti ai fini della loro riabilitazione sociale. |
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(38) |
Gli Stati membri dovrebbero garantire che i detenuti in stato di custodia cautelare siano tenuti separati dai detenuti condannati. Le donne dovrebbero essere tenute separate dagli uomini. I minori non dovrebbero essere detenuti con gli adulti, a meno che non si ritenga preferibile farlo nell'interesse superiore del minore. |
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(39) |
Gli Stati membri dovrebbero prevedere la possibilità che un minore detenuto, al compimento dei 18 anni, e, se del caso, i giovani adulti di età inferiore ai 21 anni, continuino a essere tenuti separati dagli altri detenuti adulti ove ciò risulti giustificato in considerazione della situazione della persona interessata e a condizione che ciò sia compatibile con l'interesse superiore dei minori che sono detenuti con tale persona. |
Igiene e condizioni sanitarie
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(40) |
Gli Stati membri dovrebbero garantire che i servizi igienici siano accessibili in ogni momento e rispettino sufficientemente la privacy dei detenuti, anche tramite un'efficace separazione strutturale dagli spazi di vita nelle celle collettive. |
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(41) |
Gli Stati membri dovrebbero adottare misure efficaci al fine di mantenere buoni standard igienici attraverso la disinfezione e la fumigazione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che ai detenuti siano forniti i prodotti di igiene di base, compresi gli assorbenti igienici per le detenute, e che nelle celle sia disponibile acqua corrente e calda. |
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(42) |
Gli Stati membri dovrebbero fornire ai detenuti indumenti e lenzuola puliti e adeguati e i mezzi per tenerli puliti. |
Regime alimentare
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(43) |
Gli Stati membri dovrebbero garantire che il vitto sia fornito in quantità e qualità sufficienti a soddisfare le esigenze nutrizionali dei detenuti e che sia preparato e servito nel rispetto delle condizioni igieniche. Inoltre gli Stati membri dovrebbero garantire che i detenuti abbiano sempre a disposizione acqua potabile. |
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(44) |
Gli Stati membri dovrebbero fornire ai detenuti un regime alimentare che tenga conto della loro età, disabilità, salute, stato fisico, religione, cultura e natura del loro lavoro. |
Periodi di permanenza all'esterno della cella e all'aperto
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(45) |
Gli Stati membri dovrebbero consentire ai detenuti di svolgere attività fisica all'aria aperta per almeno un'ora al giorno e dovrebbero fornire strutture e attrezzature spaziose e adeguate a tale scopo. |
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(46) |
Gli Stati membri dovrebbero consentire ai detenuti di trascorrere periodi di tempo ragionevoli all'esterno delle celle per dedicarsi al lavoro, all'istruzione e alle attività ricreative necessarie per un livello adeguato di interazione umana e sociale. Per evitare la violazione del divieto di tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti, gli Stati membri dovrebbero garantire che qualsiasi eccezione a questa regola nel contesto di regimi e misure di sicurezza speciali, compresa la detenzione in isolamento, sia necessaria e proporzionata. |
Lavoro e istruzione dei detenuti per favorirne il reinserimento sociale
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(47) |
Gli Stati membri dovrebbero investire nella riabilitazione sociale dei detenuti, tenendo conto delle loro esigenze individuali. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per offrire ai detenuti lavori remunerati e utili. Al fine di promuovere il reinserimento positivo dei detenuti nella società e nel mercato del lavoro, gli Stati membri dovrebbero preferire i lavori che comportano una formazione professionale. |
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(48) |
Per aiutare i detenuti a prepararsi alla liberazione e facilitarne il reinserimento nella società, gli Stati membri dovrebbero garantire che tutti i detenuti abbiano accesso a programmi educativi sicuri, inclusivi e accessibili (compreso l'apprendimento a distanza), che soddisfino le loro esigenze individuali e tengano conto delle loro aspirazioni. |
Assistenza sanitaria
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(49) |
Gli Stati membri dovrebbero garantire che i detenuti abbiano un accesso tempestivo all'assistenza medica, anche psicologica, di cui necessitano per preservare la loro salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero garantire che l'assistenza sanitaria nelle strutture di detenzione soddisfi gli stessi standard di quella fornita dal sistema sanitario pubblico nazionale, anche per quanto riguarda il trattamento psichiatrico. |
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(50) |
Gli Stati membri dovrebbero assicurare controlli medici regolari e promuovere programmi di vaccinazione e di screening sanitario, anche per quanto riguarda le malattie trasmissibili (HIV, epatite virale B e C, tubercolosi e malattie sessualmente trasmissibili) e non trasmissibili (in particolare lo screening del cancro), seguiti da una diagnosi e dall'inizio del trattamento, ove necessario. I programmi di educazione sanitaria possono contribuire a migliorare i tassi di screening e l'alfabetizzazione sanitaria. In particolare, gli Stati membri dovrebbero garantire che venga prestata particolare attenzione al trattamento dei detenuti tossicodipendenti, alla prevenzione e alla cura delle malattie infettive, alla salute mentale e alla prevenzione dei suicidi. |
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(51) |
Gli Stati membri dovrebbero esigere che venga effettuato un esame medico senza indebito ritardo all'inizio di ogni periodo di privazione della libertà personale e dopo ogni trasferimento. |
Prevenzione della violenza e dei maltrattamenti
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(52) |
Gli Stati membri dovrebbero prendere tutte le misure ragionevoli per garantire la sicurezza dei detenuti e prevenire qualsiasi forma di tortura o maltrattamento. In particolare, gli Stati membri dovrebbero prendere tutte le misure ragionevoli per garantire che i detenuti non siano soggetti a violenza o maltrattamenti da parte del personale della struttura di detenzione e che siano trattati nel rispetto della loro dignità. Gli Stati membri dovrebbero inoltre esigere che il personale della struttura di detenzione e tutte le autorità competenti proteggano i detenuti da violenza o maltrattamenti da parte di altri detenuti. |
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(53) |
Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'adempimento di tale obbligo di protezione e l'eventuale uso della forza da parte del personale della struttura di detenzione siano soggetti a un controllo. |
Contatti con il mondo esterno
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(54) |
Gli Stati membri dovrebbero consentire ai detenuti di ricevere la visita dei loro familiari e di altre persone, ad esempio rappresentanti legali, assistenti sociali e medici. Gli Stati membri dovrebbero inoltre consentire ai detenuti di corrispondere liberamente con tali persone per lettera e, quanto più spesso possibile, per telefono o con altre forme di comunicazione, compresi i mezzi di comunicazione alternativi per le persone con disabilità. |
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(55) |
Gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione strutture idonee affinché le visite dei familiari possano essere effettuate in condizioni adatte ai minori, compatibili con le esigenze di sicurezza ma meno traumatiche per i minori. Le visite dei familiari dovrebbero garantire il mantenimento di contatti regolari e significativi con i membri della famiglia. |
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(56) |
Gli Stati membri dovrebbero considerare la possibilità di consentire la comunicazione con mezzi digitali, ad esempio le video chiamate, per permettere, tra l'altro, ai detenuti di mantenere i contatti con le loro famiglie, presentare domande di lavoro, seguire corsi di formazione o cercare un alloggio in vista della liberazione. |
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(57) |
Gli Stati membri dovrebbero garantire che, qualora ai detenuti sia eccezionalmente vietato comunicare con l'esterno, tale misura restrittiva sia strettamente necessaria e proporzionata e non sia applicata per un periodo di tempo prolungato. |
Assistenza legale
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(58) |
Gli Stati membri dovrebbero garantire che i detenuti possano effettivamente avvalersi di un difensore. |
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(59) |
Gli Stati membri dovrebbero rispettare la riservatezza degli incontri e delle altre forme di comunicazione, compresa la corrispondenza legale, tra i detenuti e i loro consulenti legali. |
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(60) |
Gli Stati membri dovrebbero consentire ai detenuti di accedere ai documenti relativi al loro procedimento giudiziario o di tenerli in loro possesso. |
Richieste e reclami
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(61) |
Gli Stati membri dovrebbero garantire che tutti i detenuti siano chiaramente informati delle regole applicabili nella loro specifica struttura di detenzione. |
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(62) |
Gli Stati membri dovrebbero facilitare l'accesso effettivo a una procedura che consenta ai detenuti di contestare ufficialmente aspetti della loro vita in detenzione. In particolare, gli Stati membri dovrebbero garantire che i detenuti possano presentare liberamente richieste e reclami riservati in merito al loro trattamento, attraverso meccanismi di reclamo sia interni che esterni. |
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(63) |
Gli Stati membri dovrebbero garantire che le denunce dei detenuti siano gestite con prontezza e diligenza da un'autorità o magistrato indipendente competente a ordinare misure correttive, in particolare misure volte a porre fine a qualsiasi violazione del diritto a non essere sottoposti a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. |
Misure speciali per le donne e le ragazze
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(64) |
Nel prendere decisioni che riguardano qualsiasi aspetto della detenzione di donne e ragazze gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle esigenze specifiche di tali persone sotto il profilo fisico, professionale, sociale e psicologico nonché delle loro esigenze in termini di igiene e assistenza sanitaria. |
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(65) |
Gli Stati membri dovrebbero consentire alle detenute di partorire in un ospedale esterno rispetto alla struttura di detenzione. Se il parto avviene comunque nella struttura di detenzione, gli Stati membri dovrebbero predisporre tutto il sostegno e le strutture necessari, compresa un'adeguata assistenza sanitaria prenatale e postnatale, per proteggere il legame tra la madre e il figlio e per salvaguardare il loro benessere fisico e mentale. |
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(66) |
Gli Stati membri dovrebbero consentire alle detenute che hanno figli in tenera età di tenerli con sé nella struttura di detenzione, nella misura in cui ciò sia compatibile con l'interesse superiore del minore. Gli Stati membri dovrebbero prevedere strutture speciali e prendere tutte le misure ragionevoli a favore dei minori per garantirne la salute e il benessere durante l'esecuzione della pena. |
Misure speciali per gli stranieri
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(67) |
Gli Stati membri dovrebbero garantire che gli stranieri e gli altri detenuti con particolari esigenze linguistiche privati della libertà personale abbiano un accesso ragionevole a servizi di interpretazione professionale e alla traduzione in una lingua a loro comprensibile dei documenti scritti. |
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(68) |
Gli Stati membri dovrebbero garantire che gli stranieri siano informati, senza indebito ritardo, del loro diritto di contattare il servizio diplomatico o consolare del paese di cui hanno la cittadinanza e di accedere a strumenti ragionevoli per comunicare con esso. |
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(69) |
Gli Stati membri dovrebbero garantire che siano fornite informazioni sull'assistenza legale. |
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(70) |
Gli Stati membri dovrebbero garantire che gli stranieri siano informati della possibilità di chiedere il trasferimento dell'esecuzione della pena o delle misure cautelari nel loro paese di cittadinanza o di residenza permanente, come previsto dalla decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale (25) e dalla decisione quadro 2009/829/GAI sull'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare (26). |
Misure speciali per i minori e i giovani adulti
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(71) |
Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'interesse superiore del minore sia considerato preminente in tutte le questioni relative alla sua detenzione e che nel prendere decisioni relative a qualsiasi aspetto della sua detenzione si tenga conto dei suoi diritti e bisogni specifici. |
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(72) |
Gli Stati membri dovrebbero stabilire un regime di detenzione appropriato e multidisciplinare per i minori, che ne garantisca e preservi la salute e lo sviluppo fisico, mentale ed emotivo, il diritto all'istruzione e alla formazione, l'esercizio effettivo e regolare del diritto alla vita familiare e l'accesso a programmi di reinserimento nella società. |
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(73) |
Il ricorso a misure disciplinari, tra cui la detenzione in isolamento, l'utilizzo di mezzi di contenzione o l'uso della forza dovrebbero essere soggetti a rigorose considerazioni di necessità e proporzionalità. |
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(74) |
Ove opportuno, gli Stati membri sono incoraggiati ad applicare il regime di detenzione minorile agli autori di reato di età inferiore ai 21 anni. |
Misure speciali per le persone con disabilità o gravi patologie
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(75) |
Gli Stati membri dovrebbero garantire che le persone con disabilità o gravi patologie ricevano un'assistenza adeguata, comparabile a quella fornita dal sistema sanitario pubblico nazionale, che soddisfi le loro esigenze specifiche. In particolare, gli Stati membri dovrebbero garantire che le persone a cui sono stati diagnosticati disturbi mentali ricevano un'assistenza professionale specializzata, se necessario presso istituti specializzati o in apposite sezioni della struttura di detenzione sotto controllo medico, e che, se necessario, ai detenuti sia assicurata la continuità dell'assistenza sanitaria in vista della liberazione. |
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(76) |
Gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione a soddisfare le esigenze dei detenuti con disabilità o gravi patologie e ad assicurare loro l'accessibilità per quanto riguarda le condizioni materiali di detenzione e i regimi di detenzione. Ciò dovrebbe includere l'offerta di attività appropriate per tali detenuti. |
Misure speciali per proteggere altri detenuti con esigenze o vulnerabilità particolari
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(77) |
Gli Stati membri dovrebbero garantire che la detenzione non aggravi ulteriormente l'emarginazione delle persone a causa del loro orientamento sessuale, la loro razza o origine etnica, le loro convinzioni religiose o qualsiasi altro motivo. |
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(78) |
Gli Stati membri dovrebbero prendere tutte le misure ragionevoli per prevenire qualsiasi violenza o altro maltrattamento, quali abusi fisici, mentali o sessuali, da parte del personale della struttura di detenzione o di altri detenuti nei confronti delle persone a causa del loro orientamento sessuale, la loro razza o origine etnica, le loro convinzioni religiose o qualsiasi altro motivo. Gli Stati membri dovrebbero garantire l'applicazione di misure di protezione speciali laddove vi sia il rischio di tali violenze o maltrattamenti. |
Ispezione e monitoraggio
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(79) |
Gli Stati membri dovrebbero facilitare le ispezioni regolari da parte di un'autorità indipendente per valutare se le strutture di detenzione siano gestite in conformità con i requisiti del diritto nazionale e internazionale. In particolare, gli Stati membri dovrebbero garantire un accesso senza restrizioni al Comitato per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti e alla rete dei meccanismi nazionali di prevenzione. |
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(80) |
Gli Stati membri dovrebbero garantire l'accesso dei parlamentari nazionali alle strutture di detenzione e sono incoraggiati a concedere un simile accesso ai membri del Parlamento europeo. |
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(81) |
Gli Stati membri dovrebbero inoltre considerare la possibilità di organizzare visite regolari presso le strutture di detenzione e altri centri di detenzione da parte di giudici, pubblici ministeri e avvocati difensori nell'ambito della loro formazione giudiziaria. |
Misure specifiche per contrastare la radicalizzazione nelle carceri
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(82) |
Gli Stati membri sono incoraggiati ad effettuare una valutazione iniziale del rischio per determinare il regime di detenzione appropriato applicabile ai detenuti indagati o condannati per reati di terrorismo ed estremismo violento. |
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(83) |
Sulla base di detta valutazione, tali detenuti potranno essere raggruppati in un'ala separata riservata ai terroristi, oppure potranno essere sparsi tra la popolazione carceraria generale. In quest'ultimo caso, gli Stati membri dovrebbero impedire che tali individui abbiano contatti diretti con detenuti che si trovano in una situazione di particolare vulnerabilità. |
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(84) |
Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'amministrazione penitenziaria proceda regolarmente a ulteriori valutazioni del rischio (all'inizio della detenzione, durante la detenzione e prima della liberazione dei detenuti indagati o condannati per reati di terrorismo ed estremismo violento). |
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(85) |
Gli Stati membri sono incoraggiati a fornire una formazione generale di sensibilizzazione a tutto il personale, e una formazione al personale specializzato, per il riconoscimento precoce dei segni di radicalizzazione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre considerare la possibilità di designare un numero adeguato di cappellani carcerari ben formati che rappresentino diverse religioni. |
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(86) |
Gli Stati membri dovrebbero attuare misure che prevedano programmi in carcere di riabilitazione, deradicalizzazione e disimpegno, in vista della liberazione, e programmi successivi alla liberazione per promuovere il reinserimento dei detenuti condannati per reati di terrorismo ed estremismo violento. |
MONITORAGGIO
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(87) |
Gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione sul seguito dato alla presente raccomandazione entro 18 mesi dalla sua adozione. Sulla base di tali informazioni la Commissione dovrebbe monitorare e valutare le misure adottate dagli Stati membri e presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione entro 24 mesi dalla sua adozione. |
Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2022
Per la Commissione
Didier REYNDERS
Membro della Commissione
(1) Sentenza della Corte di giustizia del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C-404/15 e C-659/15 PPU, ECLI:EU:C:2016:198. Sentenza della Corte di giustizia del 25 luglio 2018, Generalstaatsanwaltschaft, C-220/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:589 e sentenza della Corte di giustizia del 15 ottobre 2019, Dimitru-Tudor Dorobantu, C-128/18, ECLI:EU:C:2018:589.
(2) Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).
(3) Sentenza del 25 marzo 2021 Bivolaru e Moldovan c. Francia, 40324/16 e 12623/17.
(4) https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14540-2018-INIT/it/pdf
(5) https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14075-2019-INIT/en/pdf (solo in EN).
(6) https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9727-2019-INIT/it/pdf
(7) 2019/2207(INI), adottata il 20 gennaio 2021.
(8) Consultare https://fra.europa.eu/en/databases/criminal-detention (solo in EN).
(9) Periodo di riferimento 2016-2019. Per ulteriori informazioni, cfr.: https://ec.europa.eu/info/publications/replies questionnaire-quantitative-information-practical-operation-european-arrest-warrant_en (solo in EN).
(10) Nono ciclo di valutazioni reciproche e conclusioni della conferenza di alto livello sul mandato di arresto europeo, organizzato dalla presidenza tedesca del Consiglio dell'Unione europea nel settembre 2020.
(11) Cfr. direzione generale per la Giustizia e i consumatori Rights of suspects and accused persons who are in pre-trial detention (exploratory study): final report, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2022, https://data.europa.eu/doi/10.2838/293366; direzione generale per la Giustizia e i consumatori, Rights of suspects and accused persons who are in pre-trial detention (exploratory study). Annex 2, Country fiches, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2022, https://data.europa.eu/doi/10.2838/184080
(12) Meno di un anno in Austria, Germania, Danimarca, Estonia, Lettonia, Svezia e Slovacchia; tra un anno e due anni in Bulgaria, Grecia, Lituania, Malta, Polonia e Portogallo; tra due e cinque anni in Repubblica ceca, Francia, Spagna, Croazia e Ungheria; più di cinque anni in Italia e Romania; senza limiti temporali in Belgio, a Cipro, in Finlandia, Irlanda, Lussemburgo e nei Paesi Bassi.
(13) Nel 2020 da meno di due mesi e mezzo a Malta a quasi 13 mesi in Slovenia. Media per Stato membro: Austria – 2,9 mesi; Bulgaria – 6,5 mesi; Repubblica ceca – 5,1 mesi; Estonia – 4,7 mesi; Finlandia – 3,7 mesi; Grecia – 11,5 mesi; Ungheria – 12,3 mesi; Irlanda – 2,5 mesi; Italia – 6,5 mesi; Lituania – 2,8 mesi; Lussemburgo – 5,2 mesi; Malta – 2,4 mesi; Paesi Bassi – 3,7 mesi; Portogallo – 11 mesi; Romania – 5,3 mesi; Slovacchia – 3,9 mesi; Slovenia – 12,9 mesi; Spagna –5,9 mesi. Per il 2020 non erano disponibili dati per Belgio, Danimarca, Francia, Lettonia, Polonia, Germania, Croazia, Cipro e Svezia.
(14) Meno del 10 % in Bulgaria, Repubblica ceca e Romania e più del 45 % in Lussemburgo nel 2019.
(15) Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1).
(16) Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1).
(17) Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1).
(18) Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 1).
(19) Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1).
(20) Direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (GU L 297 del 4.11.2016, pag. 1).
(21) GU C 378 del 24.12.2013, pag. 8.
(22) Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).
(23) Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008 (GU L 327 del 5.12.2008, pag. 27).
(24) Decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio del 23 ottobre 2009 (GU L 294 dell'11.11.2009, pag. 20).
(25) Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008 (GU L 327 del 5.12.2008, pag. 27).
(26) Decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio del 23 ottobre 2009 (GU L 294 dell'11.11.2009, pag. 20).
ALLEGATO XII
Comunicazione della Commissione – Orientamenti in materia di estradizione verso Stati terzi
II
(Comunicazioni)
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
COMMISSIONE EUROPEA
Comunicazione della Commissione — Orientamenti in materia di estradizione verso Stati terzi
(2022/C 223/01)
[Indice]
Elenco delle abbreviazioni
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Carta |
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea |
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CAS |
Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen |
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CdE |
Consiglio d'Europa |
|
Corte di giustizia |
Corte di giustizia dell'Unione europea |
|
MAE |
Mandato d'arresto europeo |
|
CEDU |
Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali |
|
Corte EDU |
Corte europea dei diritti dell'uomo |
|
SEE |
Spazio economico europeo |
|
OEI |
Ordine europeo d'indagine |
|
RGE |
Rete giudiziaria europea |
|
Eurojust |
Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale |
|
Europol |
Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto |
|
Mandato d'arresto UE-IS/NO |
Mandato d'arresto emesso ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda (IS) e il Regno di Norvegia (NO) relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia |
|
Decisione quadro sul MAE |
Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri |
|
Interpol |
Organizzazione internazionale di polizia criminale |
|
MLA (Mutual legal assistance) |
Assistenza giudiziaria reciproca |
|
Stato |
Stati membri dell'UE27, Islanda e Norvegia |
|
TFUE |
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea |
|
UK |
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord |
|
USA |
Stati Uniti d'America |
Clausola di esclusione di responsabilità
I presenti orientamenti non sono giuridicamente vincolanti né esaustivi. Non hanno alcun effetto sul diritto vigente dell'UE né sui suoi futuri sviluppi, e neanche sull'interpretazione vincolante del diritto dell'UE fornita dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.
INTRODUZIONE
Le procedure di estradizione tra Stati membri e Stati terzi sono principalmente disciplinate da una combinazione di diverse basi giuridiche a più livelli: accordi multilaterali (ad esempio le convenzioni del Consiglio d'Europa (CdE) (1), accordi bilaterali (conclusi dall'UE o dagli Stati membri) e leggi nazionali.
In generale, gli accordi di estradizione prevedono la possibilità di applicare un'"eccezione relativa alla cittadinanza", in base alla quale le parti contraenti possono rifiutarsi di estradare i propri cittadini.
Inoltre, alcuni accordi che prevedono l'eccezione relativa alla cittadinanza implicano il rispetto, da parte delle parti contraenti, del principio " aut dedere aut judicare " (2) al fine di evitare l'impunità dei propri cittadini (3). In generale, l'azione penale degli Stati nei confronti dei propri cittadini può basarsi sul principio della personalità attiva, che si applica ai reati commessi da cittadini al di fuori del territorio di una parte contraente.
Nel 2016 la Corte di giustizia dell'Unione europea (Corte di giustizia) ha introdotto nella sentenza Petruhhin (4) obblighi specifici per gli Stati membri che non estradano i propri cittadini quando ricevono una domanda di estradizione da parte di uno Stato terzo ai fini di un'azione penale nei confronti di un cittadino di un altro Stato membro dell'UE che ha esercitato il suo diritto alla libera circolazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 1 (5), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La sentenza Petruhhin è stata la prima causa in cui la Corte di giustizia ha dichiarato che uno Stato membro dell'Unione europea, a fronte di una domanda di estradizione presentata da uno Stato terzo riguardante un cittadino di un altro Stato membro dell'UE, è tenuto ad avviare una procedura di consultazione con lo Stato membro di appartenenza del cittadino europeo (meccanismo Petruhhin), fornendo pertanto a tale Stato l'opportunità di perseguire penalmente i propri cittadini mediante un mandato d'arresto europeo (MAE). Gli obblighi specifici imposti agli Stati membri che non estradano i propri cittadini sono motivati dalla necessità di garantire un trattamento non discriminatorio tra i loro cittadini e quelli degli altri Stati membri dell'UE (6). Gli obblighi degli Stati membri sono stati ulteriormente precisati dalla giurisprudenza successiva (7). Inoltre, la Corte di giustizia ha esteso il meccanismo Petruhhin anche all'Islanda e alla Norvegia (8).
Il 4 giugno 2020 il Consiglio ha chiesto alla presidenza di invitare Eurojust e la rete giudiziaria europea ad analizzare il modo in cui sono trattate nella pratica le domande di estradizione di cittadini dell'UE da parte di Stati terzi. Hanno inoltre convenuto di formulare suggerimenti al riguardo, in vista di eventuali orientamenti dell'UE che dovranno essere predisposti dalla Commissione (9).
Di conseguenza, Eurojust e l'RGE hanno pubblicato una relazione congiunta nel novembre 2020 (10). Tra le principali sfide individuate nella presente relazione figurano:
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l'incertezza in merito all'autorità a cui rivolgersi nello Stato membro di appartenenza del cittadino, a quale Stato membro debbano competere la traduzione e i relativi costi e/o quale strumento di cooperazione giudiziaria sia meglio applicare per garantire l'azione penale nello Stato membro di cittadinanza, |
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le differenze nelle pratiche relative alla portata delle informazioni fornite, ai termini fissati per le risposte e le decisioni e ai tipi di valutazioni effettuate nel quadro del meccanismo Petruhhin, |
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le tensioni tra gli obblighi derivanti dal diritto dell'UE, da un lato, e quelli derivanti dai trattati bilaterali e multilaterali in materia di estradizione, dall'altro, |
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l'esistenza di diversi canali paralleli utilizzati per informare e trasmettere le informazioni, che portano spesso alla duplicazione degli sforzi, ad incertezza e confusione. |
Successivamente, nel dicembre 2020, il Consiglio ha adottato conclusioni su "Il mandato d'arresto europeo e le procedure di estradizione — Sfide attuali e prospettive future" (11). Le conclusioni hanno ribadito che "A seguito delle sentenze della CGUE nella causa Petruhhin e di diverse sentenze successive (12), nel trattare dette richieste gli Stati membri si trovano di fronte a due obblighi: da un lato, il dovere di conformarsi agli obblighi vigenti derivanti dal diritto internazionale e di contrastare il rischio che il reato in questione resti impunito e, dall'altro lato, per gli Stati membri che non procedono all'estradizione dei propri cittadini, l'obbligo, derivante dai principi della libertà di movimento e di non discriminazione in base alla nazionalità, di proteggere i cittadini di altri Stati membri nel modo più efficace possibile da misure che possano privarli dei diritti di libera circolazione e di soggiorno all'interno dell'UE".
Esistono ulteriori questioni che condizionano l'estradizione, individuate nella relazione di Eurojust e dell'RGE. Nelle sue conclusioni del 2020, il Consiglio ha sottolineato che "L'esperienza pratica di diversi Stati membri dimostra che vi sono casi in cui paesi terzi presentano richieste di estradizione infondate e abusive. Il Consiglio invita la Commissione a valutare la necessità, alla luce dei risultati dell'analisi condotta da Eurojust e dall'RGE, di intraprendere ulteriori azioni, come suggerire l'adozione di un approccio comune nel trattamento di richieste di ricerca e di estradizione potenzialmente abusive, anche motivate da ragioni politiche, presentate da paesi terzi. In tale contesto, dovrebbero essere prese in considerazione le migliori pratiche degli Stati membri".
Al fine di predisporre questi orientamenti, la Commissione ha consultato gli Stati membri mediante un questionario sulle richieste di estradizione presentate da Stati terzi. La Commissione ha inoltre elaborato una tabella degli accordi di estradizione e degli accordi di assistenza giudiziaria reciproca conclusi dagli Stati membri con Stati terzi (disponibile sul sito web dell'RGE). Nel giugno e nell'ottobre 2021 i risultati del questionario sono stati sottoposti a discussione nell'ambito di riunioni dedicate di esperti degli Stati Membri. La Commissione ha anche consultato diversi portatori di interessi ed esperti, tra cui Eurojust e l'RGE.
I presenti orientamenti riassumono la giurisprudenza della Corte di giustizia e tengono conto, inoltre, dell'esperienza acquisita durante gli ultimi cinque anni nell'applicazione del meccanismo Petruhhin in tutta l'UE, in Islanda e in Norvegia.
1. SINTESI DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
Le richieste di estradizione possono essere presentate ai fini dell'azione penale o per l'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà.
Per quanto riguarda la prima categoria, vale a dire le richieste di estradizione presentate ai fini di un'azione penale, la Corte di giustizia ha elaborato la cosiddetta "dottrina Petruhhin" (13).
Per quanto riguarda la seconda categoria, vale a dire le richieste di estradizione emesse ai fini dell'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà, l'unico caso di riferimento è stato finora quello della sentenza Raugevicius (14). Attualmente è pendente dinanzi alla Corte di giustizia un'altra causa relativa a una domanda di estradizione ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà (15).
1.1. Richieste di estradizione presentate ai fini di un'azione penale
Sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2016, Petruhhin, C-182/15 (16)
La sentenza Petruhhin è la prima causa in cui la Corte di giustizia ha dichiarato che uno Stato membro dell'Unione europea, a fronte di una domanda di estradizione presentata da uno Stato terzo riguardante un cittadino di un altro Stato membro dell'UE, è tenuto ad avviare una procedura di consultazione con lo Stato membro di appartenenza del cittadino europeo, dando pertanto a tale Stato la possibilità di perseguire penalmente il proprio cittadino mediante un mandato d'arresto europeo.
Fatti all'origine della controversia
La causa riguardava una domanda di estradizione presentata dalle autorità russe alla Lettonia in relazione a un cittadino estone, il sig. Petruhhin, accusato del tentativo di traffico in forma organizzata di un'ingente quantità di stupefacenti. La procura generale della Repubblica di Lettonia ha autorizzato l'estradizione in Russia. Tuttavia il sig. Petruhhin ha chiesto l'annullamento della decisione di estradizione adducendo che, in forza del trattato sull'assistenza giudiziaria e sui rapporti giudiziari concluso tra la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia e la Repubblica di Lituania, egli godeva, in Lettonia, degli stessi diritti di un cittadino lettone, compresa la tutela contro un'estradizione infondata.
Le questioni pregiudiziali
La Corte suprema della Lettonia si è rivolta alla Corte di giustizia per domandare se, ai fini dell'applicazione di un accordo di estradizione concluso tra uno Stato membro e uno Stato terzo (Lettonia e Russia), i cittadini di un altro Stato membro, alla luce del principio di non discriminazione in base alla nazionalità di cui all'articolo 18 TFUE e del diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'Unione a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, TFUE, debbano potersi giovare della regola che vieta l'estradizione da parte dello Stato membro richiesto dei propri cittadini. La Corte suprema della Lettonia ha inoltre domandato alla Corte di giustizia se lo Stato membro richiesto (vale a dire lo Stato membro al quale uno Stato terzo chiede di estradare un cittadino di un altro Stato membro, nella fattispecie la Lettonia) debba verificare (e, se del caso, in base a quali criteri) che l'estradizione non pregiudicherà i diritti tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (17) (la Carta).
Motivazione e risposta della Corte di giustizia
In via preliminare, la Corte di giustizia ha precisato che sebbene, in assenza di convenzioni internazionali tra l'Unione e il paese terzo interessato, le norme in materia di estradizione rientrino in linea di principio nella competenza degli Stati membri, una situazione come quella in esame nel procedimento principale rientra ancora nell'ambito di applicazione dei trattati ai sensi dell'articolo 18 TFUE, in quanto implica l'esercizio della libertà di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri quale conferita dall'articolo 21 TFUE.
Uno Stato membro non è tenuto a concedere ad ogni cittadino dell'Unione che si sia trasferito nel suo territorio la stessa protezione contro l'estradizione che concede ai propri cittadini.
In assenza di norme del diritto dell'Unione disciplinanti l'estradizione tra gli Stati membri e uno Stato terzo, al fine di lottare contro il rischio di impunità, tutelando nel contempo i cittadini dell'Unione contro misure che possano privarli del diritto alla libera circolazione, è necessario attuare tutti i meccanismi di cooperazione e di assistenza reciproca esistenti in materia penale in forza del diritto dell'Unione. Di conseguenza, occorre privilegiare lo scambio di informazioni con lo Stato membro di cui l'interessato ha la cittadinanza al fine di fornire alle autorità di tale Stato membro, purché siano competenti in base al loro diritto nazionale a perseguire tale persona per fatti commessi fuori dal territorio nazionale, l'opportunità di emettere un mandato d'arresto europeo ai fini dell'esercizio dell'azione penale. Cooperando in tal modo con lo Stato membro di cui l'interessato ha la cittadinanza e dando priorità a detto eventuale mandato d'arresto rispetto alla domanda di estradizione, lo Stato membro ospitante agisce in maniera meno lesiva dell'esercizio del diritto di libera circolazione, evitando al tempo stesso, per quanto possibile, il rischio di impunità. Il mandato d'arresto europeo è considerato un modo parimenti efficace dell'estradizione per conseguire l'obiettivo consistente nell'evitare il rischio di impunità di una persona che avrebbe commesso un reato.
La Corte di giustizia ha altresì ritenuto che, nell'ipotesi in cui a uno Stato membro venga presentata una domanda di uno Stato terzo diretta a ottenere l'estradizione di un cittadino di un altro Stato membro, lo Stato membro richiesto deve verificare che l'estradizione non recherà pregiudizio ai diritti di cui all'articolo 19 della Carta (18). Quando l'autorità competente dello Stato membro richiesto dispone di elementi che attestano un rischio concreto di trattamento inumano o degradante delle persone nello Stato terzo interessato, essa è tenuta a valutare la sussistenza di tale rischio al momento di decidere in ordine alla domanda di estradizione. A tal fine, l'autorità competente dello Stato membro richiesto deve fondarsi su elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati. Tali elementi possono risultare in particolare da decisioni giudiziarie internazionali, quali le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, da decisioni giudiziarie dello Stato terzo interessato, nonché da decisioni, relazioni e altri documenti predisposti dagli organi del Consiglio d'Europa o appartenenti al sistema delle Nazioni Unite.
Ordinanza della Corte di giustizia del 6 settembre 2017, Schotthöfer & Steiner/Adelsmayr, C-473/15 (19)
Nell'ordinanza Schotthöfer & Steiner/Adelsmayr la Corte di giustizia ha ribadito il ragionamento della sentenza Petruhhin, secondo cui la Carta si applica quando un cittadino dell'Unione si è avvalso del suo diritto di circolare liberamente nell'Unione spostandosi dal proprio Stato membro di cui ha la cittadinanza in un altro Stato membro. Inoltre, la Corte di giustizia ha dichiarato che una domanda di estradizione deve essere respinta dallo Stato membro che la riceve qualora tale cittadino incorra nel rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte in caso di estradizione.
Fatti all'origine della controversia
Il sig. Adelsmayr aveva esercitato la professione di medico anestesista e specialista in terapia intensiva per alcuni anni dal 2004 in poi. Nel febbraio 2009, uno dei pazienti in cura presso il sig. Adelsmayr negli Emirati arabi uniti, affetto da una grave malattia e già vittima di alcuni arresti cardiaci, decedeva a seguito di un'operazione, dopo aver subito un nuovo arresto cardiaco. La responsabilità del decesso veniva contestata al sig. Adelsmayr. A seguito della presentazione di una denuncia da parte di un medico dell'ospedale presso cui il sig. Adelsmayr esercitava la propria attività, veniva svolta un'indagine, che concludeva per un omicidio volontario. Nel 2011 veniva avviato un procedimento giudiziario negli Emirati arabi uniti, nell'ambito del quale il pubblico ministero chiedeva la condanna del sig. Adelsmayr alla pena di morte. Nel 2012 quest'ultimo lasciava tuttavia gli Emirati arabi uniti. Nell'ambito di un procedimento avviato a titolo conservativo, veniva condannato, in contumacia, all'ergastolo, potendo il procedimento principale essere riassunto in qualsiasi momento e dar luogo alla condanna dell'interessato alla pena di morte.
Nei confronti del sig. Adelsmayr veniva parimenti avviato un procedimento penale in Austria, suo Stato di cittadinanza, vertente sui capi d'imputazione contestati all'interessato negli Emirati arabi uniti. Il procedimento veniva tuttavia archiviato nel 2014 dal pubblico ministero austriaco, in base al rilievo che "l'imputato aveva fornito elementi attendibili idonei a comprovare che il procedimento avviato nei suoi confronti a Dubai era presumibilmente frutto di una campagna diffamatoria a suo danno".
Le questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha sottoposto alla Corte di giustizia una serie di questioni, ma la Corte di giustizia ha risposto solo a quella riguardante l'articolo 19, paragrafo 2, e l'articolo 47 (20) della Carta. Il giudice del rinvio ha chiesto se i due articoli debbano essere interpretati nel senso che uno Stato membro dell'Unione europea debba rigettare la domanda di estradizione di uno Stato terzo riguardante un cittadino dell'Unione che si trovi sul territorio dello Stato membro medesimo, laddove il procedimento penale alla base della domanda di estradizione e la sentenza contumaciale emessa nello Stato terzo non siano compatibili con le garanzie minime previste dal diritto internazionale, con i principi imperativi dell'ordine pubblico dell'Unione (ordre public) e con il principio dell'equo processo.
Motivazione e risposta della Corte di giustizia
La Corte di giustizia ha ricordato che le disposizioni della Carta e, in particolare, il suo articolo 19, sono idonei a essere applicati alla decisione di uno Stato membro di estradare un cittadino dell'Unione, in una situazione in cui quest'ultimo si sia avvalso del proprio diritto di circolare liberamente nell'Unione. Ha inoltre affermato che l'articolo 19, paragrafo 2, della Carta deve essere interpretato nel senso che la domanda di estradizione di uno Stato non membro, riguardante un cittadino dell'Unione che, esercitando la propria libertà di circolazione, lasci il proprio Stato membro di origine al fine di soggiornare nel territorio di un altro Stato membro, dev'essere respinta da quest'ultimo, qualora tale cittadino corra un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte in caso di estradizione. Pertanto, non occorreva esaminare la questione nella parte attinente all'articolo 47 della Carta.
Sentenza della Corte di giustizia del 10 aprile 2018, Pisciotti, C-191/16 (21)
Nella sentenza Pisciotti, la Corte di giustizia ha applicato il ragionamento di cui alla sentenza Petruhhin in una situazione in cui sussisteva un accordo di estradizione in vigore tra l'Unione europea e lo Stato terzo richiedente l'estradizione. La Corte di giustizia ha dichiarato che uno Stato membro non è tenuto a estendere il divieto di estradare i propri cittadini verso gli Stati Uniti a tutti i cittadini dell'Unione che viaggiano sul suo territorio. Tuttavia, prima di estradare un cittadino dell'Unione, lo Stato membro destinatario della domanda di estradizione deve porre lo Stato membro di cittadinanza in grado di chiederne la consegna nell'ambito di un mandato d'arresto europeo.
Fatti all'origine della controversia
Nel 2010 un organo giurisdizionale degli Stati Uniti ha emesso un mandato d'arresto nei confronti del sig. Pisciotti, cittadino italiano. Il sig. Pisciotti è stato arrestato in Germania durante lo scalo ad un aeroporto tedesco del suo volo in provenienza dalla Nigeria e diretto in Italia. Il sig. Pisciotti è stato trattenuto in custodia cautelare in attesa della consegna e nel 2014 un giudice tedesco ne ha approvato l'estradizione. Le autorità consolari italiane sono state informate della situazione del sig. Pisciotti prima dell'accoglimento della domanda di estradizione, ma le autorità giudiziarie italiane non hanno emesso un mandato d'arresto europeo. Prima di essere estradato, il sig. Pisciotti sosteneva che la sua estradizione fosse contraria al diritto dell'Unione, in quanto l'articolo 16, paragrafo 2, della Costituzione tedesca violerebbe il divieto generale di discriminazione in base alla cittadinanza, in quanto limita l'eccezione relativa alla cittadinanza ai cittadini tedeschi.
Le questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto se l'articolo 18 TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta a che lo Stato membro richiesto operi una distinzione, sulla base di una norma di diritto costituzionale, tra i suoi cittadini e i cittadini di altri Stati membri e che autorizzi l'estradizione di questi ultimi mentre non consente quella dei propri cittadini.
Motivazione e risposta della Corte di giustizia
La Corte di giustizia ha dichiarato che il diritto dell'Unione non osta a che lo Stato membro richiesto (la Germania) operi una distinzione, sulla base di una norma di diritto costituzionale, tra i propri cittadini e i cittadini di altri Stati membri e che autorizzi l'estradizione del cittadino dell'Unione mentre vieta quella dei propri cittadini, una volta che ha posto in grado le autorità competenti dello Stato membro di cui tale persona è cittadino (Italia) di chiederne la consegna nell'ambito di un mandato d'arresto europeo e quest'ultimo Stato membro non ha adottato alcuna misura in tal senso.
La Corte di giustizia ha seguito lo stesso ragionamento di cui alla sentenza Petruhhin, affermando che ciò deve essere considerato applicabile anche a un accordo internazionale tra l'Unione europea e uno Stato terzo (l'accordo sull'estradizione tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America (22)) che consente a uno Stato membro, sulla base delle disposizioni di un trattato bilaterale o delle norme del suo diritto costituzionale (come la Costituzione tedesca) di prevedere l'applicazione di un'eccezione relativa alla cittadinanza.
La Corte di giustizia ha inoltre precisato che, al fine di salvaguardare l'obiettivo di evitare il rischio di impunità dell'interessato per i fatti che gli sono contestati nella richiesta di estradizione, occorre che il mandato d'arresto europeo eventualmente emesso da uno Stato membro diverso dallo Stato membro richiesto verta quantomeno sui medesimi fatti e che lo Stato membro di cittadinanza sia competente, in forza del suo diritto, a perseguire tale persona per fatti di tal genere quando questi ultimi sono commessi al di fuori del suo territorio.
Sentenza della Corte di giustizia del 2 aprile 2020, Ruska Federacija, C-897/19 PPU (23)
Nella sentenza Ruska Federacija, la Corte di giustizia ha chiarito che il meccanismo Petruhhin si applica mutatis mutandis alle domande di estradizione riguardanti cittadini di Stati appartenenti all'Associazione europea di libero scambio (EFTA) con i quali l'UE ha concluso un accordo di consegna, vale a dire l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia (24).
Fatti all'origine della controversia
Nel 2015, l'ufficio dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol) di Mosca ha emesso un avviso di ricerca internazionale nei confronti di I.N., cittadino russo. Sulla base di tale avviso, I.N., che nel frattempo aveva acquisito la cittadinanza islandese, è stato arrestato in Croazia nel 2019, dove si trovava in vacanza. Le autorità croate hanno ricevuto dalla Russia una domanda di estradizione, che è stata autorizzata da un giudice croato. Il diritto croato prevede un'eccezione relativa alla cittadinanza in relazione alle richieste di estradizione; pertanto I.N. ha presentato ricorso dinanzi alla Corte suprema della Croazia, impugnando la decisione che autorizza l'estradizione.
Questione pregiudiziale
La Corte suprema della Croazia ha sottoposto alla Corte di giustizia la questione se, in sostanza, il meccanismo Petruhhin si applichi anche nelle situazioni che riguardano persone che non sono cittadini dell'UE ma di uno Stato dell'EFTA, come l'Islanda, che è parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE).
Motivazione e risposta della Corte di giustizia
In via preliminare, la Corte di giustizia ha esaminato la questione se la situazione di un cittadino di uno Stato dell'EFTA che è parte dell'accordo SEE rientri nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione. La Corte di giustizia ha ricordato che gli articoli 18 e 21 TFUE non si applicano ai cittadini di Stati terzi; tuttavia, ritiene che l'articolo 36 dell'accordo SEE, che è parte integrante del diritto dell'Unione, garantisca la libera prestazione dei servizi, in modo sostanzialmente identico all'articolo 56 TFUE, compreso il diritto di recarsi in un altro Stato membro per ricevervi dei servizi. Su tale base, la situazione di I.N., che si è recato in Croazia per trascorrervi le vacanze e quindi ricevere servizi connessi al turismo, doveva essere considerata come rientrante nell'ambito di applicazione del diritto dell'UE.
Inoltre, la Corte di giustizia ha stabilito che l'Islanda intrattiene relazioni privilegiate con l'Unione europea, che vanno oltre l'ambito di una cooperazione economica e commerciale. Essa, infatti, attua e applica l'acquis di Schengen, partecipa al sistema europeo comune di asilo e ha concluso con l'Unione un accordo relativo alla procedura di consegna.
Per quanto riguarda la domanda di estradizione, come già indicato nella sentenza Petruhhin, lo Stato membro richiesto deve anzitutto verificare, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, della Carta, che, in caso di estradizione, l'interessato non corra il rischio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti. Ai fini di tale verifica, lo Stato richiesto deve fondarsi su elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati. Nell'ambito della verifica, la Corte di giustizia ha aggiunto che un elemento particolarmente rilevante consiste nel fatto che l'interessato, prima di acquisire la cittadinanza dello Stato EFTA interessato, ha ottenuto asilo da tale Stato proprio per via del procedimento penale su cui si fonda la domanda di estradizione.
Prima di contemplare la possibilità di dare esecuzione alla domanda di estradizione, lo Stato membro richiesto è tenuto, in ogni caso, a informarne lo Stato EFTA e, su domanda di quest'ultimo, a consegnargli tale cittadino, conformemente alle disposizioni dell'accordo di consegna, purché detto Stato EFTA sia competente, in forza del suo diritto nazionale, a perseguire tale cittadino per fatti commessi fuori dal suo territorio nazionale.
Sentenza della Corte di giustizia del 17 dicembre 2020, Generalstaatsanwaltschaft Berlin, C-398/19 (25)
Nella sentenza della causa C-398/19 Generalstaatsanwaltschaft Berlin, la Corte di giustizia ha ulteriormente precisato i requisiti del meccanismo di cooperazione quale sviluppato nella sentenza Petruhhin. La Corte di giustizia ha dichiarato che un cittadino dell'Unione può essere estradato verso uno Stato terzo solo previa consultazione dello Stato membro di cui ha la cittadinanza. Nell'ambito di tale consultazione, lo Stato membro di cittadinanza deve essere informato dallo Stato membro richiedente di tutti gli elementi di fatto e di diritto comunicati nella domanda di estradizione e deve disporre di un termine ragionevole per emettere un mandato d'arresto europeo nei confronti del cittadino interessato. Inoltre, nel caso in cui lo Stato membro di cittadinanza non adotti una decisione formale sull'emissione del mandato d'arresto europeo, lo Stato membro richiesto non è tenuto a rifiutare l'estradizione di un cittadino dell'Unione che ha la cittadinanza di un altro Stato membro e ad esercitare esso stesso l'azione penale nei suoi confronti per fatti commessi in uno Stato terzo.
Fatti all'origine della controversia
L'Ucraina ha chiesto l'estradizione dalla Germania di un cittadino ucraino che si era trasferito in Germania nel 2012. Nel 2014 l'interessato BY ha ottenuto, senza aver mai risieduto in Romania, la cittadinanza rumena in quanto discendente di cittadini rumeni. Nel 2016 un tribunale penale ucraino ha emesso un mandato d'arresto nei suoi confronti per appropriazione indebita di fondi nel 2010 e nel 2011. A seguito della domanda di estradizione, BY è stato arrestato in Germania. In virtù dell'applicazione del meccanismo Petruhhin, le autorità tedesche hanno contattato il ministero della Giustizia rumeno, chiedendo se intendesse esercitare l'azione penale nei confronti di BY. Le autorità rumene hanno informato le autorità tedesche che, per emettere un mandato d'arresto europeo, era necessario disporre di elementi di prova sufficienti riguardo la commissione dei reati all'estero. Inoltre le autorità rumene hanno chiesto alla procura generale di Berlino di fornire documenti e copie delle prove fornite dall'Ucraina. Poiché le autorità giudiziarie rumene non si sono formalmente pronunciate sull'eventuale emissione di un mandato d'arresto europeo, il giudice del rinvio tedesco ha sottoposto alla Corte di giustizia tre questioni pregiudiziali relative all'interpretazione degli articoli 18 e 21 TFUE e all'applicazione del meccanismo Petruhhin.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto se:
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I diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione (articoli 18 e 21 TFUE) si applichino nel caso in cui l'interessato abbia trasferito il proprio centro di interessi nello Stato membro richiesto in un momento in cui non era cittadino dell'Unione; |
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lo Stato membro di cittadinanza o lo Stato membro richiesto siano tenuti a chiedere allo Stato terzo richiedente di fornire il fascicolo della causa al fine di poter valutare la possibilità di esercitare esso stesso l'azione penale; |
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lo Stato membro richiesto sia tenuto, sulla base della sentenza Petruhhin, a rifiutare l'estradizione e ad esercitare esso stesso l'azione penale, se il suo diritto nazionale lo consente a determinate condizioni. |
Motivazione e risposta della Corte di giustizia
Per quanto riguarda la prima questione relativa all'applicabilità degli articoli 18 e 21 TFUE, la Corte di giustizia ha dichiarato che il fatto che una persona abbia acquisito la cittadinanza di uno Stato membro dell'UE, e quindi la cittadinanza dell'Unione, in un momento in cui già soggiornava in un altro Stato membro non può invalidare la considerazione secondo cui, in virtù dell'acquisita cittadinanza dell'Unione, l'interessato ha il diritto di invocare l'articolo 21, paragrafo 1, TFUE e rientra nell'ambito di applicazione dei trattati ai sensi dell'articolo 18 TFUE, che sancisce il principio di non discriminazione in base alla nazionalità. La Corte di giustizia ha inoltre precisato che lo stesso ragionamento si applica quando il cittadino dell'Unione interessato possiede anche la cittadinanza dello Stato terzo richiedente l'estradizione: il fatto di possedere una doppia cittadinanza non può privare l'interessato delle libertà derivanti dal diritto dell'Unione in quanto cittadino di uno Stato membro.
In relazione alla seconda questione, la Corte di giustizia ha ribadito la linea interpretativa della sua giurisprudenza precedente, sottolineando che lo Stato membro richiesto ha l'obbligo di informare lo Stato membro di cittadinanza affinché l'autorità giudiziaria di tale Stato membro sia messa in condizione di reclamare la consegna dell'interessato nell'ambito di un mandato d'arresto europeo. Per quanto riguarda i dettagli relativi allo scambio obbligatorio di informazioni, la Corte di giustizia ha dichiarato che:
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lo Stato membro richiesto deve informare le autorità competenti dello Stato membro di cittadinanza non solo dell'esistenza della domanda di estradizione, ma anche di tutti gli elementi di fatto e di diritto comunicati dallo Stato terzo richiedente l'estradizione nell'ambito di tale domanda di estradizione; |
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le autorità competenti dello Stato membro di cittadinanza sono tenute a rispettare la riservatezza di tali elementi qualora sia stata richiesta dallo Stato terzo; |
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lo Stato membro richiesto deve tenere informate le autorità competenti dello Stato membro di cittadinanza in merito a qualsiasi cambiamento nella situazione in cui si trova la persona ricercata, rilevante ai fini dell'eventuale emissione di un mandato d'arresto europeo nei suoi confronti; |
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non vi è alcun obbligo né per lo Stato membro richiesto né per lo Stato membro di cittadinanza di chiedere allo Stato terzo la trasmissione del fascicolo penale; |
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spetta allo Stato membro richiesto fissare un termine ragionevole scaduto il quale, se lo Stato membro di cittadinanza non ha emesso un mandato d'arresto europeo, può procedere all'estradizione; |
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lo Stato membro richiesto può procedere all'estradizione senza dover attendere per un tempo superiore a un termine ragionevole affinché lo Stato membro di cittadinanza adotti una decisione formale di rinuncia al diritto di emettere un mandato d'arresto europeo nei confronti dell'interessato. |
Infine, in risposta alla terza questione, la Corte di giustizia ha precisato che, ai sensi del diritto dell'Unione, lo Stato membro richiesto non è tenuto a rifiutare l'estradizione e ad esercitare esso stesso l'azione penale nei confronti del cittadino dell'Unione per fatti commessi nello Stato terzo, qualora il diritto nazionale dello Stato membro richiesto lo autorizzi. Ciò andrebbe al di là dei limiti che il diritto dell'Unione può imporre all'esercizio del potere discrezionale di cui gode tale Stato membro quanto all'opportunità dell'esercizio dell'azione in materia penale.
Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 2021, WS, C-505/19 (26)
Il principio del ne bis in idem può ostare all'arresto di una persona oggetto di un avviso Interpol all'interno dello spazio Schengen e dell'Unione europea. Ciò avviene quando le autorità competenti sono a conoscenza di una decisione giudiziaria definitiva, adottata in uno Stato parte dell'accordo di Schengen o in uno Stato membro, che stabilisce l'applicazione di tale principio.
Fatti all'origine della controversia
Nel 2012 l'Interpol ha pubblicato, su richiesta degli Stati Uniti e sulla base di un mandato d'arresto emesso dalle autorità di tale paese, un avviso rosso nei confronti di WS, cittadino tedesco, ai fini della sua eventuale estradizione. Qualora una persona oggetto di tale avviso si trovi in uno Stato appartenente all'Interpol, tale Stato potrebbe, in linea di principio, procedere all'arresto provvisorio di tale persona oppure controllarne o limitarne gli spostamenti.
Tuttavia, prima della pubblicazione dell'avviso rosso, in Germania era stato condotto un procedimento di indagine su WS, che verteva, almeno in parte, sugli stessi fatti che costituivano il fondamento di detto avviso. Tale procedimento è stato definitivamente archiviato nel 2010 dopo il pagamento di una somma di denaro da parte di WS, conformemente a una specifica procedura di composizione delle controversie prevista dal diritto penale tedesco. L'ufficio federale di polizia giudiziaria della Germania ha successivamente informato l'Interpol che, a suo avviso, in conseguenza di tale procedimento precedente, il principio del ne bis in idem era applicabile nel caso considerato. Tale principio, sancito sia dall'articolo 54 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (CAS) (27) sia dall'articolo 50 della Carta, vieta, tra l'altro, che una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva sia nuovamente perseguita per lo stesso reato.
Nel 2017 WS ha proposto un ricorso contro la Germania dinanzi al Tribunale amministrativo di Wiesbaden, chiedendo che fosse ingiunto alla Germania di adottare le misure necessarie per ottenere la revoca dell'avviso rosso. A tale riguardo, WS ha invocato una violazione non solo del principio del ne bis in idem, ma anche del suo diritto alla libera circolazione garantito dall'articolo 21 TFUE, in quanto non poteva recarsi in alcuno Stato parte dell'accordo di Schengen o in alcuno Stato membro senza rischiare di essere arrestato.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio ha sottoposto alla Corte di giustizia una serie di questioni. Tuttavia la questione principale rilevante nell'ambito dell'estradizione a seguito di un avviso rosso è se l'articolo 54 CAS (28) e l'articolo 21, paragrafo 1, TFUE, letti alla luce dell'articolo 50 (29) della Carta, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano all'arresto provvisorio, da parte delle autorità di uno Stato parte dell'accordo di Schengen o da parte di quelle di uno Stato membro, di una persona interessata da un avviso rosso pubblicato dall'Interpol su richiesta di uno Stato terzo, qualora, da un lato, tale persona sia già stata sottoposta, in uno Stato membro, a un procedimento penale che è stato archiviato dal pubblico ministero dopo che l'interessato aveva soddisfatto talune condizioni e, dall'altro, le autorità di tale Stato membro abbiano comunicato all'Interpol che esse ritenevano che tale procedimento riguardasse gli stessi fatti oggetto dell'avviso rosso.
Motivazione e risposta della Corte di giustizia
La Corte di giustizia ha statuito che il principio del ne bis in idem trova applicazione in una situazione in cui sia stata adottata una decisione che archivia definitivamente il procedimento penale, purché l'interessato soddisfi talune condizioni, come il versamento di una determinata somma fissata dal pubblico ministero.
Tuttavia, l'articolo 54 CAS, l'articolo 50 della Carta e l'articolo 21, paragrafo 1, TFUE non ostano all'arresto provvisorio di una persona oggetto di un avviso rosso dell'Interpol qualora non sia stato accertato che tale persona è stata giudicata con sentenza definitiva da uno Stato parte dell'accordo di Schengen o da uno Stato membro per gli stessi fatti su cui si fonda l'avviso rosso e, di conseguenza, all'applicazione del principio del ne bis in idem.
Qualora l'applicazione del principio del ne bis in idem rimanga incerta, l'arresto provvisorio può costituire una tappa indispensabile al fine di procedere alle verifiche necessarie, evitando al contempo il rischio che la persona interessata si dia alla fuga. Tale provvedimento può pertanto essere considerato giustificato dall'obiettivo legittimo di evitare l'impunità della persona interessata, "purché esso sia indispensabile ai fini di tali verifiche" (30). Per contro, non appena sia stato accertato da una decisione giudiziaria definitiva che si applica il principio del ne bis in idem, tanto la fiducia reciproca tra gli Stati parti della CAS quanto il diritto di libera circolazione ostano all'arresto provvisorio di tale persona o al mantenimento di tale arresto. Gli Stati membri e gli Stati contraenti della CAS sono tenuti ad assicurare la disponibilità di mezzi di ricorso che consentano all'interessato di ottenere tale decisione giudiziaria definitiva che accerti l'applicazione del principio del ne bis in idem.
1.2. Domande di estradizione ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà
Sentenza della Corte di giustizia del 13 novembre 2018, Raugevicius, C-247/17 (31)
Nella causa Raugevicius la Corte di giustizia si è occupata di una domanda di estradizione ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà. La Corte di giustizia ha seguito in una certa misura il ragionamento introdotto nella giurisprudenza Petruhhin, ma con un risultato diverso. Ciò era necessario poiché i casi di estradizione ai fini dell'esecuzione di una pena possono dar luogo a problemi relativi al principio ne bis in idem qualora si applichi il meccanismo Petruhhin (32). Tuttavia la Corte di giustizia ha tenuto conto del fatto che esistono procedure, previste dal diritto nazionale e/o dal diritto internazionale, tali da far sì che le persone oggetto della richiesta scontino la loro pena, segnatamente, nello Stato di cui hanno la cittadinanza. Ad esempio, la convenzione del 1983 del Consiglio d'Europa sul trasferimento dei condannati (33) fornisce un quadro giuridico per tale possibilità.
Fatti all'origine della controversia
Il sig. Raugevicius, con doppia cittadinanza lituana e russa, si è trasferito in Finlandia dove vive da diversi anni. È padre di due figli residenti in Finlandia e aventi cittadinanza finlandese. Nel 2011, dopo una condanna del sig. Raugevicius pronunciata in Russia, le autorità russe hanno emesso nei suoi confronti un mandato d'arresto internazionale per l'esecuzione della pena detentiva. Al fine di pronunciarsi sulla domanda di estradizione, il ministero della Giustizia finlandese ha chiesto un parere alla Corte suprema della Finlandia. La Corte suprema, nel dubbio se fosse applicabile al caso la sentenza Petruhhin, ha deciso di presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia.
La pertinente legge finlandese (la Costituzione finlandese) prevede che una pena privativa della libertà possa essere eseguita in Finlandia qualora il condannato sia un cittadino finlandese o un cittadino straniero con residenza permanente in Finlandia e qualora questi vi abbia consentito.
Questioni pregiudiziali
Con la sua prima questione, la Corte suprema finlandese ha chiesto, in sostanza, se, in relazione alla libera circolazione di cittadini di un altro Stato membro, debbano essere valutate nello stesso modo le norme nazionali in materia di estradizione per un reato, indipendentemente dal fatto che la domanda di estradizione proveniente da un paese terzo venga presentata ai fini dell'esecuzione di una condanna penale o ai fini dell'esercizio dell'azione penale come nella sentenza Petruhhin. La seconda questione verteva sulla risposta da dare a una domanda di estradizione nel caso in cui la domanda sia comunicata allo Stato membro di cittadinanza che non adotti tuttavia, a causa di impedimenti giuridici, alcuna misura nei confronti del proprio cittadino.
Motivazione e risposta della Corte di giustizia
La Corte di giustizia ha applicato per analogia il ragionamento della sentenza Petruhhin, affermando che il cittadino di uno Stato membro che si è trasferito in un altro Stato membro si è avvalso della propria libertà di circolazione all'interno dell'Unione e rientra pertanto nell'ambito di applicazione dell'articolo 18 TFUE. Infatti, la doppia cittadinanza di uno Stato membro e di uno Stato terzo non può privare l'interessato delle libertà che gli derivano dal diritto dell'Unione in quanto cittadino di uno Stato membro.
Una norma nazionale che vieta l'estradizione dei soli cittadini nazionali introduce una disparità di trattamento tra tali cittadini e i cittadini di altri Stati membri e si traduce in una restrizione della libertà di circolazione ai sensi dell'articolo 21 TFUE: una simile restrizione deve essere necessaria e proporzionata all'obiettivo legittimo di prevenire il rischio di impunità dei cittadini di Stati membri diversi dallo Stato membro richiesto e si applica a condizione che non esistano misure meno intrusive per raggiungere tale obiettivo, tenuto conto di tutte le circostanze di fatto e di diritto del caso di specie.
Tuttavia la Corte di giustizia ha riconosciuto che, in caso di domande di estradizione ai fini dell'esecuzione di una pena, il contrasto con il principio di non discriminazione non può essere risolto dando allo Stato membro di cittadinanza la possibilità di esercitare la propria competenza a perseguire nuovamente l'interessato, dal momento che l'avvio di una nuova azione penale nei confronti di una persona già perseguita penalmente e condannata può porsi in contrasto con il principio del ne bis in idem. Al fine di prevenire il rischio di impunità delle persone che si trovano in tali situazioni, la Corte di giustizia ha fatto riferimento ad altre procedure previste dal diritto nazionale e internazionale tali da far sì che le persone di cui trattasi scontino la pena, ad esempio, nel loro Stato di origine, aumentando in questo modo le loro possibilità di reinserimento sociale dopo aver scontato la pena.
In tale contesto, la Corte di giustizia ha osservato che l'articolo 3 della legge finlandese sulla cooperazione internazionale offre agli stranieri che risiedono stabilmente in Finlandia la possibilità di espiare una pena detentiva irrogata da uno Stato terzo in Finlandia, a condizione che l'interessato e lo Stato terzo vi consentano. Pertanto, la Corte di giustizia ha osservato che il sig. Raugevicius poteva espiare in Finlandia la pena irrogatagli in Russia, a condizione che quest'ultimo Stato, nonché lo stesso sig. Raugevicius, vi consentissero.
La Corte di giustizia ha dichiarato che i cittadini dello Stato membro richiesto, da un lato, e i cittadini di altri Stati membri con residenza permanente nello Stato membro richiesto che danno prova di un sicuro grado di inserimento nella società di detto Stato, dall'altro, si trovano in una situazione comparabile. Spetta alle autorità dello Stato richiesto stabilire se esista un siffatto collegamento tra i cittadini di altri Stati membri e lo Stato membro richiesto. In caso positivo, in forza degli articoli 18 e 21 TFUE, i cittadini di altri Stati membri possono, alle medesime condizioni dei cittadini dello Stato membro richiesto, scontare la loro pena nel territorio dello Stato membro richiesto.
La Corte di giustizia ha pertanto concluso che gli articoli 18 e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che, in presenza di una domanda, presentata da un paese terzo, di estradizione di un cittadino dell'Unione europea che ha esercitato il proprio diritto alla libera circolazione, la quale sia finalizzata non all'esercizio dell'azione penale, bensì all'esecuzione di una pena detentiva, lo Stato membro richiesto, il cui diritto nazionale vieti l'estradizione dei propri cittadini ai fini dell'esecuzione di una pena e preveda la possibilità che una siffatta pena irrogata all'estero sia scontata nel suo territorio, è tenuto a garantire a tale cittadino dell'Unione, purché sia residente in modo permanente nel suo territorio, un trattamento identico a quello accordato ai propri cittadini in materia di estradizione.
C-237/21 Generalstaatsanwaltschaft München [causa attualmente pendente]
Fatti all'origine della controversia
La causa si basa sulla domanda di estradizione riguardante S.M. presentata dalla Bosnia-Erzegovina alla Germania ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà. La persona di cui si chiede la consegna è un cittadino di Serbia, Bosnia-Erzegovina e Croazia, che vive in Germania con la moglie dalla metà del 2017 e che lavora in Germania dal maggio 2020. La Generalstaatsanwaltschaft München (pubblico ministero di Monaco di Baviera), facendo riferimento alla sentenza Raugevicius, ha chiesto di dichiarare inammissibile l'estradizione della persona di cui si chiede la consegna.
Questione pregiudiziale
Alla luce della domanda del pubblico ministero, il giudice tedesco del rinvio ha deciso di chiedere alla Corte di giustizia se i principi enunciati nella sentenza della Corte di giustizia nella causa Raugevicius, sull'applicazione degli articoli 18 e 21 TFUE, impongano di respingere una domanda di estradizione di un cittadino dell'Unione presentata da uno Stato terzo ai fini dell'esecuzione di una pena, sulla base della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 (34), anche nel caso in cui lo Stato membro richiesto sia obbligato ad estradare il cittadino dell'Unione ai sensi di tale Convenzione in base al diritto internazionale, poiché tale Stato ha definito il termine "cittadini" come riferito solo ai propri cittadini e non anche ad altri cittadini dell'Unione, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione (35).
2. ORIENTAMENTI APPLICABILI NEI CASI IN CUI GLI STATI APPLICAN L'ECCEZIONE RELATIVAALLA CITTADINANZA
2.1. Richieste di estradizione ai fini di un'azione penale
2.1.1. Ambito di applicazione del meccanismo Petruhhin
a. Ambito di applicazione materiale: quando si applica il meccanismo Petruhhin?
Il meccanismo (di notifica) Petruhhin deve essere attivato nei casi in cui:
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una domanda di estradizione sia presentata ai fini di un'azione penale e |
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lo Stato richiesto applichi l'eccezione relativa alla cittadinanza solo ai propri cittadini, il che comporta potenziali discriminazioni tra questi ultimi e i cittadini di altri Stati che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione (cfr. allegato 2 - panoramica dei sistemi nazionali). |
Il meccanismo Petruhhin si applica a tutte le richieste di estradizione sulla base:
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dell'accordo sull'estradizione tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America (36); |
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dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione) (37), che prevede disposizioni che riflettono il meccanismo Petruhhin (38); |
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di accordi multilaterali conclusi dagli Stati; |
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di accordi bilaterali conclusi dagli Stati; o |
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del diritto nazionale. |
b. Ambito di applicazione ratione personae: a chi si applica il meccanismo Petruhhin?
Il meccanismo Petruhhin si applica ai cittadini dei 27 Stati membri dell'UE situati nel territorio di un altro Stato membro che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione. Sono inclusi anche i cittadini dello Stato terzo che chiede l'estradizione. La Corte di giustizia ha chiarito che la doppia cittadinanza non può privare l'interessato delle libertà che gli derivano dal diritto dell'Unione in quanto cittadino di uno Stato membro (39). Inoltre è irrilevante il momento in cui una persona ha acquisito la cittadinanza di uno Stato membro (40).
La Corte di giustizia ha chiarito che il meccanismo Petruhhin si applica anche ai cittadini di uno Stato membro dell'EFTA che è parte dell'accordo SEE e con il quale l'Unione europea ha concluso un accordo di consegna (Islanda e Norvegia) (41). Gli articoli 18 e 21 TFUE non si applicano ai cittadini di Stati terzi. Tuttavia la Corte di giustizia ha ritenuto che l'articolo 4 dell'accordo SEE (42), in combinato disposto con l'articolo 36 dell'accordo SEE (43), che è parte integrante del diritto dell'Unione, garantisca la libera prestazione di servizi in modo identico all'articolo 56 TFUE, compreso il diritto di recarsi in un altro Stato per ricevere dei servizi (44).
Inoltre, la Corte di giustizia ha confermato che il diritto alla libera circolazione ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, TFUE e dell'articolo 36 dell'accordo SEE si applica anche a una persona che si trova unicamente in transito in un aeroporto (45) o che riceve servizi in qualità di turista (46) in un altro Stato.
c. Campo di applicazione territoriale: quali autorità sono vincolate dal meccanismo Petruhhin?
Le autorità nazionali dei 27 Stati membri dell'UE, dell'Islanda e della Norvegia, quando applicano l'eccezione relativa alla cittadinanza, sono vincolate dal meccanismo Petruhhin.
2.1.2. Fasi che le autorità competenti devono seguire in caso di applicazione dell'eccezione relativa alla cittadinanza
a. Obblighi dello Stato richiesto
Gli articoli 18 e 21 TFUE e l'articolo 4 dell'accordo SEE, in combinato disposto con l'articolo 36 dell'accordo SEE, non richiedono la fissazione di un'assoluta equivalenza tra i propri cittadini e i cittadini di altri Stati per quanto riguarda la protezione contro l'estradizione verso Stati terzi. Tuttavia impongono agli Stati che prevedono un trattamento diverso in materia di estradizione dei propri cittadini rispetto ai cittadini di altri Stati di verificare, prima di autorizzare l'estradizione, se l'obiettivo legittimo consistente nell'evitare l'impunità perseguita dall'estradizione possa essere raggiunto in modo parimenti efficace con una misura meno lesiva per l'esercizio del diritto alla libera circolazione (47).
Nel caso di una domanda di estradizione ai fini di un'azione penale, lo Stato richiesto è tenuto a consultare lo Stato di cittadinanza, al fine di fornire a tale Stato l'opportunità di emettere un mandato d'arresto europeo o un mandato d'arresto UE-IS/NO, il che potrebbe essere una misura parimenti efficace ma meno lesiva.
Tuttavia lo Stato richiesto non è tenuto a rifiutare l'estradizione di un cittadino dell'Unione che è cittadino di un altro Stato membro o un cittadino IS/NO e ad esercitare l'azione penale nei confronti del cittadino dell'Unione/IS/NO per fatti commessi in uno Stato terzo, qualora il suo diritto nazionale lo autorizzi (48). Ciò andrebbe al di là dei limiti che il diritto dell'Unione può imporre all'esercizio del potere discrezionale di cui gode tale Stato membro quanto all'opportunità dell'esercizio dell'azione in materia penale.
b. Avvio della procedura di consultazione
Lo Stato richiesto è tenuto a notificare allo Stato di cittadinanza qualsiasi domanda di estradizione pendente.
Per quanto riguarda i tempi di tale notifica, si suggerisce che lo Stato richiesto comunichi quanto prima allo Stato di cittadinanza qualsiasi domanda di estradizione in entrata o in attesa. Ciò può avvenire già al momento in cui una persona è sottoposta ad arresto provvisorio, se sono disponibili informazioni sufficienti derivanti da un avviso rosso dell'Interpol, e/o in una fase successiva, quando lo Stato richiesto riceve la domanda di estradizione.
c. Tipo di informazioni da fornire allo Stato o agli Stati di cittadinanza
Le autorità dello Stato richiesto dovrebbero informare il punto di contatto (49) dello Stato di cittadinanza almeno di quanto segue:
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l'esistenza di una domanda di estradizione riguardante la persona interessata; e |
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tutti gli elementi di fatto e di diritto comunicati dallo Stato terzo richiedente l'estradizione nell'ambito di tale domanda di estradizione (50) (cfr. allegato 3 - Modello). |
Inoltre le autorità dello Stato richiesto dovrebbero tenere informate le autorità dello Stato di cittadinanza in merito a qualsiasi cambiamento nella situazione in cui si trova la persona ricercata, rilevante ai fini dell'eventuale emissione di un mandato d'arresto europeo o mandato d'arresto UE-IS/NO nei suoi confronti (51) (cfr. allegato 4 - Modello).
d. Relazioni con lo Stato terzo richiedente e riservatezza
Né lo Stato richiesto né lo Stato di cittadinanza sono tenuti in forza del diritto dell'Unione a chiedere allo Stato terzo richiedente l'estradizione la trasmissione del fascicolo penale (52). Se lo Stato richiesto o lo Stato di cui la persona ricercata è cittadina fossero tenuti a chiedere allo Stato terzo richiedente l'estradizione la trasmissione del fascicolo penale, la procedura di estradizione potrebbe diventare notevolmente più complessa e la sua durata potrebbe considerevolmente allungarsi, con il rischio di compromettere, in ultima analisi, l'obiettivo di garantire che i reati non rimangano impuniti (53). Inoltre un procedimento lungo può arrecare pregiudizio anche alla persona ricercata, in particolare se è trattenuta in stato di detenzione.
Le autorità dello Stato di cittadinanza sono tenute a rispettare la riservatezza di tali elementi qualora sia stata richiesta dallo Stato terzo richiedente. Inoltre lo Stato terzo richiedente dovrebbe essere tenuto debitamente informato al riguardo. (54).
Tuttavia lo Stato di cittadinanza può applicare qualsiasi meccanismo di cooperazione e/o assistenza reciproca al fine di acquisire prove dallo Stato richiesto (ad esempio emettendo un ordine europeo d'indagine (OEI) (55)).
e. Obblighi dello Stato di cittadinanza
A seguito di una notifica, le autorità competenti dello Stato di cittadinanza dovrebbero valutare l'opportunità di emettere un mandato d'arresto europeo o un mandato d'arresto UE-IS/NO per gli stessi reati di cui l'interessato è accusato nella domanda di estradizione, purché siano competenti in base al loro diritto nazionale a perseguire tale persona per fatti commessi fuori dal territorio nazionale.
2.1.3. Termine per rispondere a una notifica
Lo Stato richiesto dovrebbe fissare un termine ragionevole entro il quale lo Stato o gli Stati di cittadinanza devono emettere una risposta. Lo Stato richiesto dispone di un margine di discrezionalità nel determinare un termine ragionevole, in particolare tenendo conto del fatto che la persona ricercata possa trovarsi in stato di detenzione in pendenza della procedura di estradizione e della complessità del caso (56).
Il termine imposto deve essere indicato nel certificato (cfr. allegato 3 - Modello).
Se necessario, il punto di contatto o l'autorità giudiziaria emittente (57) dello Stato o degli Stati di cittadinanza possono chiedere una proroga di tale termine (cfr. allegato 5 - Modello). Il punto di contatto o l'autorità incaricata della domanda di estradizione nello Stato richiesto decidono in merito a tale proroga (cfr. allegato 6 - Modello).
2.1.4. Rigetto della domanda di estradizione
Solo quando un'autorità giudiziaria di uno Stato di cittadinanza emette un mandato d'arresto europeo o un mandato d'arresto UE- IS/NO relativo agli stessi reati (58) o fatti e ne informa adeguatamente lo Stato richiesto, quest'ultimo dovrebbe rifiutare l'estradizione e consegnare l'interessato allo Stato di cittadinanza (cfr. allegato 7 – Modello).
2.1.5. Riassunzione del procedimento di estradizione
In assenza di una risposta entro il termine imposto dalle autorità dello Stato o degli Stati di cittadinanza o nel caso di una risposta negativa entro il termine stabilito, le autorità dello Stato richiesto possono, se del caso, procedere all'estradizione senza dover attendere che lo Stato di cittadinanza risponda e/o adotti una decisione formale di rinuncia al diritto di emettere un mandato d'arresto europeo o un mandato d'arresto UE-IS/NO nei confronti di tale persona (59) (cfr. allegato 7 – Modello).
2.2. Richieste di estradizione per l'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà
2.2.1. Ambito di applicazione
a. Ambito di applicazione materiale
La sentenza Raugevicius si applica nei casi in cui:
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la richiesta è una domanda di estradizione per l'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà e |
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lo Stato richiesto applica l'eccezione relativa alla cittadinanza solo ai propri cittadini, causando una potenziale discriminazione tra questi ultimi e i cittadini di altri Stati che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione (cfr. allegato 2 - panoramica dei sistemi nazionali). |
b. Ambito di applicazione ratione personae delle richieste di estradizione ai fini dell'esecuzione di una pena: a chi si applica la sentenza Raugevicius?
L'obbligo di parità di trattamento al riguardo si applica solo nella misura in cui i propri cittadini e i cittadini di altri Stati si trovino in una situazione analoga per quanto riguarda l'obiettivo di evitare il rischio di impunità. Poiché l'esecuzione di pene privative della libertà nello Stato di origine dell'interessato favorisce il reinserimento sociale di quest'ultimo dopo che ha scontato la pena, esiste una situazione analoga solo nei confronti dei cittadini di altri Stati con residenza permanente nello Stato richiesto e che hanno quindi un sicuro grado di inserimento nella società di detto Stato.
Pertanto, la Corte di giustizia ha dichiarato che l'ambito di applicazione ratione personae è limitato ai cittadini di altri Stati con residenza permanente in uno Stato richiesto e che danno prova di un sicuro grado di inserimento nella società di tale Stato (60). Per contro, un cittadino di un altro Stato arrestato in un aeroporto di uno Stato richiesto, in cui si trova solo in transito, non soddisferebbe il criterio di trovarsi in una situazione analoga.
Qualora una persona ricercata non possa essere considerata residente in modo permanente nello Stato richiesto, la questione della sua estradizione sarà disciplinata dal diritto nazionale o dal diritto internazionale applicabile (61).
2.2.2. Fasi che le autorità competenti devono seguire in caso di applicazione dell'eccezione relativa alla cittadinanza
Nel caso di una domanda di estradizione ai fini dell'esecuzione di una pena, la misura meno lesiva per l'esercizio del diritto alla libera circolazione consiste nell'assunzione della responsabilità da parte dello Stato richiesto dell'esecuzione della pena sul proprio territorio anziché nell'estradizione del cittadino di un altro Stato verso lo Stato terzo, laddove tale possibilità sia prevista anche per i propri cittadini. Si prevede che la Corte di giustizia chiarisca ulteriormente le fasi dettagliate da seguire (in particolare la portata degli obblighi degli Stati e la necessità o meno del consenso di uno Stato terzo) nella causa pendente C-237/21 (62).
2.2.3. Scambio di informazioni tra lo Stato richiesto e lo Stato di cittadinanza
Gli articoli 18 e 21 TFUE non impongono allo Stato richiesto di comunicare allo Stato di cittadinanza una domanda di estradizione pendente ai fini dell'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà. Tuttavia non è precluso allo Stato richiesto di contattare lo Stato di cittadinanza al fine di ottenere qualsiasi informazione pertinente che possa essere utile.
3. ORIENTAMENTI APPLICABILI A TUTTI GLI STATI, INDIPENDENTEMENTE DALL'ECCEZIONE RELATIVA ALLA CITTADINANZA
3.1. Valutazione dei diritti fondamentali prima di un'estradizione
3.1.1. Applicazione della Carta
La Corte di giustizia ha dichiarato che la decisione di estradare un cittadino dell'Unione/IS/NO, in una situazione che rientra nell'ambito di applicazione degli articoli 18 e 21 TFUE o dell'articolo 4 dell'accordo SEE in combinato disposto con l'articolo 36 dell'accordo SEE rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta (63). Ne consegue che le disposizioni della Carta, in particolare dell'articolo 19, sono idonee a essere applicate a tale decisione.
Inoltre, l'esistenza di un accordo internazionale dell'Unione in materia di estradizione è sufficiente per attivare l'applicazione della Carta. Pertanto la Carta si applica anche alle richieste di estradizione presentate dagli Stati Uniti o dal Regno Unito, rispettivamente ai sensi dell'accordo sull'estradizione tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America (64) e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (65), anche quando non vi è esercizio del diritto alla libera circolazione all'interno dello spazio SEE. In tali casi la Carta si applica anche ai cittadini di Stati terzi e agli apolidi.
Qualora si applichi la Carta, lo Stato richiesto deve anzitutto verificare che l'estradizione non rechi pregiudizio ai diritti di cui all'articolo 19 della Carta (66).
Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, della Carta, nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serie di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.
La Corte di giustizia ha inoltre precisato che la mera "esistenza di dichiarazioni e l'accettazione di trattati internazionali che garantiscono, in via di principio, il rispetto dei diritti fondamentali non sono sufficienti, da sole, ad assicurare una protezione adeguata contro il rischio di maltrattamenti quando fonti affidabili riportano pratiche delle autorità – o da esse tollerate – manifestamente contrarie ai principi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Ne consegue che, quando l'autorità competente dello Stato membro richiesto dispone di elementi che attestano un rischio concreto di trattamento inumano o degradante delle persone nello Stato terzo richiedente, essa è tenuta a valutare la sussistenza di tale rischio al momento di decidere in ordine all'estradizione di una persona in tale Stato (v., in tale senso, per quanto riguarda l'articolo 4 della Carta, la sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C-404/15 e C-659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 88).
A tal fine, l'autorità competente dello Stato membro richiesto deve fondarsi su elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati. Tali elementi possono risultare in particolare da decisioni giudiziarie internazionali, quali le sentenze della Corte EDU, da decisioni giudiziarie dello Stato terzo richiedente, nonché da decisioni, relazioni e altri documenti predisposti dagli organi del Consiglio d'Europa o appartenenti al sistema delle Nazioni Unite (v., in tal senso, sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C-404/15 e C-659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 89)" (67).
3.1.2. Applicazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) è applicabile all'estradizione da Stati verso Stati terzi in situazioni cui non si applica la Carta (68), come l'estradizione di un cittadino dell'Unione che non ha esercitato il diritto alla libera circolazione, o di un cittadino di un paese terzo verso uno Stato terzo con cui l'Unione non ha concluso un accordo di estradizione.
In particolare, sono pertinenti gli articoli 3 e 6 della CEDU. L'articolo 3 della CEDU dispone quanto segue:
Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.
L'articolo 6 della CEDU (diritto a un equo processo, presunzione di innocenza e diritti della difesa) dispone quanto segue:
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1. |
Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
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2. |
Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. |
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3. |
In particolare, ogni accusato ha diritto di: a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico; b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa; c) difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia; d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza. |
3.2. Avvisi rossi, mandati d'arresto e domande di estradizione infondati o abusivi, compresi quelli determinati da motivi politici
Gli Stati hanno dovuto far fronte a casi di richieste di estradizione e avvisi rossi dell'Interpol paralleli infondati o abusivi, compresi quelli determinati da motivi politici. Pertanto la presente sezione potrebbe applicarsi già nella fase in cui non è stata ancora presentata alcuna domanda di estradizione o in cui la persona non è stata ancora arrestata sulla base di un avviso rosso (ad esempio, quando uno Stato è a conoscenza dell'esistenza di avvisi rossi dell'Interpol abusivi, può informare in modo proattivo altri punti di contatto, anche prima che la persona ricercata si trasferisca in un altro Stato).
3.2.1. L'attuale meccanismo dell'Interpol in caso di abuso degli avvisi rossi
All'interno dell'Interpol è previsto un sistema automatizzato di controllo e individuazione degli avvisi rossi (69), che consente di filtrare i casi di abuso. Ogni richiesta in arrivo è verificata sulla base di una lista di controllo contenente le richieste che sono state respinte in passato affinché possano essere automaticamente eliminate. L'Interpol si sta adoperando per mettere a punto nuove garanzie informatiche automatizzate al fine di migliorare la valutazione delle richieste di pubblicazione di avvisi e diffusioni in entrata.
Inoltre è stata istituita presso il segretariato generale dell'Interpol una task force speciale, composta da avvocati e funzionari di polizia di diversi Stati membri di Interpol. La task force valuta tutte le richieste in entrata per la pubblicazione di avvisi e diffusioni provenienti dai paesi membri di Interpol per quanto riguarda la loro compatibilità con il pertinente quadro giuridico e i rispettivi requisiti.
Gli avvisi rossi dell'Interpol possono essere rimossi per una serie di motivi, presentando osservazioni alla commissione indipendente per il controllo dei fascicoli, sostenendo che violano lo statuto dell'Interpol e il suo regolamento in materia di trattamento dei dati. Gli Stati membri possono consigliare alla persona interessata da un avviso rosso abusivo, in particolare quando si tratta di un avviso rosso determinato da motivi politici, di esercitare i propri diritti dinanzi alla commissione per il controllo dei fascicoli e di avvertirla preventivamente, oppure chiedere che gli avvisi o le diffusioni siano cancellati.
Un gruppo consultivo permanente sulle notifiche sostiene tali attività.
3.2.2. Scambio di informazioni tra i punti di contatto in merito a domande di estradizione infondate o abusive, in particolare quelle determinate da motivi politici
Lo Stato di cittadinanza spesso possiede informazioni di notevole importanza per decidere se una domanda di estradizione sia infondata o abusiva, in particolare quando è determinata da motivi politici. Pertanto, la stretta cooperazione e lo scambio di informazioni con lo Stato di cittadinanza della persona ricercata possono essere essenziali in sede di valutazione, da parte di uno Stato richiesto, di una domanda di estradizione riguardante un cittadino di un altro Stato.
In caso di ragionevole sospetto che una domanda di estradizione sia abusiva, in particolare se determinata da motivi politici, o comunque infondata (illegittima), il punto di contatto dello Stato che ha ricevuto la domanda di estradizione da uno Stato terzo riguardante un cittadino di un altro Stato dovrebbe sempre informarne il punto di contatto dello Stato di cittadinanza. Ciò consentirà lo scambio di informazioni pertinenti al fine di decidere con cognizione di causa se la domanda di estradizione sia determinata da motivi politici o comunque infondata (illegittima) (cfr. allegato 3 - Modello e allegato 8 - Modello).
Inoltre, qualsiasi punto di contatto dovrebbe, in caso di ragionevole sospetto che una domanda di estradizione sia infondata o abusiva, in particolare se determinata da motivi politici, informarne e consultare tempestivamente e in modo proattivo altri punti di contatto, nonché Eurojust, Europol e Interpol (cfr. allegato 8 - Modello).
Tale meccanismo di notifica tra punti di contatto nei casi di domande di estradizione infondate o abusive, comprese quelle determinate da motivi politici, si applica ai cittadini degli Stati membri, ai cittadini di Stati terzi e agli apolidi.
4. ASPETTI PRATICI DEL MECCANISMO PETRUHHIN E DOMANDE DI ESTRADIZIONE DETERMINATE DA MOTIVI POLITICI
4.1. Punti di contatto
Ai fini dell'applicazione del meccanismo Petruhhin e delle domande di estradizione infondate o illegali, in particolare quelle determinate da motivi politici, gli Stati hanno nominato dei punti di contatto (ad esempio autorità centrali).
L'elenco aggiornato dei punti di contatto è disponibile al seguente indirizzo:
https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/AtlasChooseCountry/IT
Lo Stato dovrebbe informare rapidamente l'RGE di eventuali modifiche che interessano i propri punti di contatto. In caso di problemi, i punti di contatto possono consultare Eurojust e l'RGE.
4.2. Regime linguistico e costi
Per la redazione dei documenti trasmessi tra lo Stato richiesto e lo Stato di cittadinanza si propone, come regime linguistico, una lingua ufficiale di quest'ultimo.
Gli Stati possono inoltre notificare alla Commissione l'eventuale decisione di accettare traduzioni in una o più altre lingue ufficiali dell'UE, in islandese o norvegese.
Lo Stato richiesto e lo Stato di cittadinanza dovrebbero sostenere ciascuno i propri costi (principalmente per le traduzioni).
4.3. Regime di protezione dei dati
Si applica la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati (70).
(1) La Convenzione europea di estradizione (STE n. 24) e il relativo protocollo addizionale (STE n. 086), il secondo protocollo addizionale (STE n. 098), il terzo protocollo addizionale (STE n. 209) e il quarto protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione (STE n. 212).
(2) L'obbligo di estradare o di sottoporre a un procedimento penale.
(3) Ad esempio, l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10), prevede, all'articolo 603, un obbligo esplicito relativo al principio " aut dedere aut judicare ".
(4) Sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2016, Petruhhin, C-182/15, ECLI:EU:C:2016:630.
(5) L'art. 21, paragrafo 1, TFUE, stabilisce quanto segue: "Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi".
(6) Fondata sul divieto di discriminazione in base alla nazionalità sancito dall'articolo 18 TFUE, che stabilisce quanto segue: "Nel campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità'".
(7) Sentenza del 10 aprile 2018, Pisciotti, C-191/16, ECLI:EU:C:2018:222; sentenza del 13 novembre 2018, Raugevicius, C-247/17, ECLI: EU:C:2018:898; sentenza del 2 aprile 2020, Ruska Federacija, C-897/19 PPU, ECLI:EU:C:2020:262 e sentenza del 17 dicembre 2020, Generalstaatsanwaltschaft Berlin, C-398/19, ECLI:EU:C:2020:1032.
(8) Sentenza del 2 aprile 2020, Ruska Federacija, C-897/19 PPU, ECLI:EU:C:2020:262.
(9) Documento di lavoro del Consiglio dell'Unione europea, videoconferenza informale dei ministri della Giustizia, 4 giugno 2020: Preparazione - estradizione di cittadini dell'UE verso paesi terzi - documento di riflessione della presidenza WK 5231/2020 INIT.
(10) Relazione congiunta di Eurojust e della rete giudiziaria europea sull'estradizione di cittadini dell'UE verso paesi terzi: https://www.eurojust. europa.eu/joint-report-eurojust-and-ejn-extradition-eu-citizens-third-countries.
(11) GU C 419 del 4.12.2020, pag. 23.
(12) Ordinanza della Corte di giustizia del 6 settembre 2017, Schotthöfer & Steiner/Adelsmayr, C-473/15, ECLI:EU:C:2017:633, sentenza della Corte di giustizia del 10 aprile 2018, Pisciotti, C-191/16, ECLI:EU:C:2018:222; sentenza della Corte di giustizia del 13 novembre 2018, Raugevicius, C-247/17, ECLI:EU:C:2018:898; sentenza della Corte di giustizia del 2 aprile 2020, Ruska Federacija, C-897/19 PPU, ECLI:EU:C:2020:262 e sentenza della Corte di giustizia del 17 dicembre 2020, Generalstaatsanwaltschaft Berlin, C-398/19, ECLI:EU: C:2020:1032.
(13) Sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2016, Petruhhin, C-182/15, ECLI:EU:C:2016:630.
(14) Sentenza del 13 novembre 2018, Raugevicius, C-247/17, ECLI:EU:C:2018:898.
(15) Causa C-237/21, Generalstaatsanwaltschaft München.
(16) Sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2016, Petruhhin, C-182/15, ECLI:EU:C:2016:630.
(17) GU C 202 del 7.6.2016, pag. 389.
(18) L'articolo 19, paragrafo 2, della Carta stabilisce quanto segue: "Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti".
(19) Ordinanza della Corte di giustizia del 6 settembre 2017, Schotthöfer & Steiner/Adelsmayr, C-473/15, ECLI:EU:C:2017:633.
(20) L'articolo 47 della Carta stabilisce quanto segue: "Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia".
(21) Sentenza della Corte di giustizia del 10 aprile 2018, Pisciotti, C-191/16, ECLI:EU:C:2018:222.
(22) Accordo sull'estradizione tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America (GU L 181 del 19.7.2003, pag. 27).
(23) Sentenza della Corte di giustizia del 2 aprile 2020, Ruska Federacija, C-897/19 PPU, ECLI:EU:C:2020:262.
(24) GU L 292 del 21.10.2006, pag. 2.
(25) Sentenza della Corte di giustizia del 17 dicembre 2020, Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Estradizione verso l'Ucraina), C-398/19, ECLI: EU:C:2020:1032.
(26) Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 2021, WS, C-505/19, ECLI:EU:C:2021:376.
(27) Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19).
(28) L'articolo 54 CAS stabilisce quanto segue: "Una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita".
(29) L'articolo 50 della Carta stabilisce quanto segue: "Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge".
(30) Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 2021, WS, C-505/19, ECLI:EU:C:2021:376, punto 84.
(31) Sentenza della Corte di giustizia del 13 novembre 2018, Raugevicius, C-247/17, ECLI:EU:C:2018:898.
(32) In quanto la persona ricercata era già stata condannata nello Stato terzo.
(33) Convenzione sul trasferimento delle persone condannate (STE n. 112).
(34) Convenzione europea di estradizione (STE n. 24).
(35) Cfr. la seguente dichiarazione della Finlandia ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione europea di estradizione: "Ai sensi della presente convenzione, il termine 'cittadini' designa i cittadini della Finlandia, della Danimarca, dell'Islanda, della Norvegia e della Svezia, nonché gli stranieri domiciliati in tali Stati".
(36) GU L 181 del 19.7.2003, pag. 27.
(37) GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.
(38) L'articolo 614, paragrafi 1 e 3, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione stabilisce quanto segue: 1. Se due o più Stati hanno emesso un mandato d'arresto europeo o un mandato d'arresto nei confronti della stessa persona, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide quale dei mandati d'arresto debba essere eseguito, tenuto debito conto di tutte le circostanze, soprattutto della gravità relativa del reato e del luogo in cui questo è avvenuto, delle date rispettive di emissione dei mandati d'arresto o dei mandati d'arresto europei e del fatto che i mandati sono stati emessi ai fini dell'azione penale o per l'esecuzione di una pena o misura privative della libertà, nonché degli obblighi giuridici degli Stati membri derivanti dal diritto dell'Unione per quanto riguarda, in particolare, i principi di libera circolazione e di non discriminazione in base alla nazionalità. 3. In caso di conflitto tra un mandato di arresto europeo ed una richiesta di estradizione presentata da un paese terzo, la competente autorità dell'esecuzione decide se dare la precedenza al mandato di arresto europeo o alla richiesta di estradizione, tenuto debito conto di tutte le circostanze, in particolare di quelle di cui al paragrafo 1 e di quelle indicate nella convenzione o nell'accordo applicabile.
(39) Sentenza della Corte di giustizia del 13 novembre 2018, Raugevicius, C-247/17, ECLI:EU:C:2018:898, punto 29 e sentenza della Corte di giustizia del 17 dicembre 2020, Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Estradizione verso l'Ucraina), C-398/19, ECLI:EU: C:2020:1032, punto 32.
(40) Sentenza della Corte di giustizia del 17 dicembre 2020, Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Estradizione verso l'Ucraina), C-398/19, ECLI: EU:C:2020:1032, punto 31.
(41) Sentenza della Corte di giustizia del 2 aprile 2020, Ruska Federacija, C-897/19 PPU, ECLI:EU:C:2020:262.
(42) L'articolo 4 dell'accordo SEE stabilisce quanto segue: "Nel campo di applicazione del presente accordo, e fatte salve le disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità".
(43) L'articolo 36, paragrafo 1, dell'accordo SEE stabilisce quanto segue: "Nel quadro delle disposizioni del presente accordo non sussistono restrizioni alla libera prestazione di servizi nel territorio delle Parti contraenti nei confronti di cittadini degli Stati membri della Comunità o degli Stati AELS (EFTA) stabiliti in uno Stato membro della Comunità o in uno Stato AELS (EFTA) diverso da quello del destinatario della prestazione".
(44) Sentenza della Corte di giustizia del 2 aprile 2020, Ruska Federacija, C-897/19 PPU, ECLI:EU:C:2020:262, punti da 52 a 55.
(45) Sentenza della Corte di giustizia del 10 aprile 2018, Pisciotti, C-191/16, ECLI:EU:C:2018:222, punto 34.
(46) Sentenza della Corte di giustizia del 2 aprile 2020, Ruska Federacija, C-897/19 PPU, ECLI:EU:C:2020:262, punto 54.
(47) Sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2016, Petruhhin, C-182/15, ECLI:EU:C:2016:630, punto 41.
(48) Sentenza della Corte di giustizia del 17 dicembre 2020, Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Estradizione verso l'Ucraina), C-398/19, ECLI: EU:C:2020:1032, punti 49 e 50.
(49) Un elenco dei punti di contatto nazionali nominati dai 27 Stati membri dell'UE, dal Regno di Norvegia e dalla Repubblica d'Islanda è pubblicato sul sito web della RGE, cfr. punto 4.1.
(50) Sentenza della Corte di giustizia del 17 dicembre 2020, Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Estradizione verso l'Ucraina), C-398/19, ECLI: EU:C:2020:1032, punto 48.
(51) Idem.
(52) Idem, punto 49.
(53) Idem, punto 51.
(54) Idem, punto 48.
(55) Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (GU L 130 dell'1.5.2014, pag. 1).
(56) Sentenza della Corte di giustizia del 17 dicembre 2020, Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Estradizione verso l'Ucraina), C-398/19, ECLI: EU:C:2020:1032, punto 55.
(57) Come indicato all'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo o all'articolo 9, paragrafo 1, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia.
(58) Sentenza della Corte di giustizia del 10 aprile 2018, Pisciotti, C-191/16, ECLI:EU:C:2018:222, punto 54.
(59) Sentenza della Corte di giustizia del 17 dicembre 2020, Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Estradizione verso l'Ucraina), C-398/19, ECLI: EU:C:2020:1032, punti 53 e 54.
(60) Sentenza della Corte di giustizia del 13 novembre 2018, Raugevicius, C-247/17, ECLI:EU:C:2018:898, punto 46.
(61) Idem, punto 48.
(62) Causa C-237/21, Generalstaatsanwaltschaft München.
(63) Sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2016, Petruhhin, C-182/15, ECLI:EU:C:2016:630, punti 52 e 53, e sentenza della Corte di giustizia del 2 aprile 2020, Ruska Federacija, C-897/19 PPU, ECLI:EU:C:2020:262, punto 63. L'articolo 51, paragrafo 1, della Carta stabilisce quanto segue: "1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all'Unione nei trattati".
(64) GU L 181 del 19.7.2003, pag. 27.
(65) GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.
(66) Sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2016, Petruhhin, C-182/15, ECLI:EU:C:2016:630, punto 60, ordinanza della Corte di giustizia del 6 settembre 2017, Schotthöfer & Steiner/Adelsmayr, C-473/15, ECLI:EU:C:2017:633, sentenza della Corte di giustizia del 13 novembre 2018, Raugevicius, C-247/17, ECLI:EU:C:2018:898, punto 49, sentenza della Corte di giustizia del 2 aprile 2020, Ruska Federacija, C-897/19 PPU, ECLI:EU:C:2020:262, punti da 63 a 68.
(67) Sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2016, Petruhhin, C-182/15, ECLI:EU:C:2016:630, punti 57, 58 e 59.
(68) Cfr. 3.1.1. supra.
(69) Un avviso rosso non è né una domanda di estradizione né un mandato d'arresto internazionale. Si tratta di una segnalazione alle autorità di contrasto di tutto il mondo al fine di localizzare e sottoporre ad arresto provvisorio una persona in attesa di estradizione, consegna o altra azione giudiziaria analoga. Tuttavia un avviso rosso fa riferimento a un mandato d'arresto o a una decisione giudiziaria internazionale, sostiene il procedimento di estradizione e contiene dati relativi a reati nazionali (tranne nel caso in cui l'avviso rosso sia emesso da un tribunale internazionale). Ai sensi dell'articolo 82 del regolamento Interpol in materia di trattamento dei dati [IRPD, III/IRPD/GA/2011 (2019)], "gli avvisi rossi sono pubblicati su richiesta di un Ufficio centrale nazionale o di un ente internazionale con facoltà di svolgere indagini e perseguire reati, al fine di richiedere la localizzazione di una persona ricercata, la sua detenzione, il suo arresto o la limitazione della libertà dei suoi spostamenti ai fini dell'estradizione, della consegna o di un'azione simile conforme al diritto".
(70) Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).
ALLEGATO 1
Illustrazione delle fasi da adottare in relazione alle domande di estradizione ai fini di un'azione penale – principali fasi del meccanismo Petruhhin
ALLEGATO 2
Panoramica dei sistemi nazionali in materia di eccezione relativa alla cittadinanza (informazioni fornite dagli Stati)
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AT: |
legge federale del 4 dicembre 1979 sull'estradizione e la mutua assistenza giudiziaria in materia penale (legge sull'estradizione e la mutua assistenza giudiziaria - ARHG), articolo 12. |
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BE: |
legge del 15 marzo 1874 sulle estradizioni, articoli 1 e 2. |
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BG: |
Costituzione, articolo 25, paragrafo 4. |
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CY: |
Costituzione, articolo 11, lettera f) (l'estradizione di un cittadino è consentita solo in virtù di un trattato internazionale vincolante per la Repubblica di Cipro, a condizione che tale trattato sia applicato rispettivamente dalla controparte e in relazione ad atti avvenuti successivamente all'entrata in vigore della quinta modifica della Costituzione nel 2006). |
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CZ: |
Carta dei diritti e delle libertà fondamentali quale parte dell'ordinamento costituzionale della Repubblica ceca, articolo 14, paragrafo 4. L'estradizione di un cittadino ceco verso un paese terzo è possibile se il cittadino acconsente alla sua estradizione in tale Stato (sezione 91, paragrafo 1, lettera a), della normativa sulla cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale). |
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DE: |
Costituzione della Repubblica federale di Germania, articolo 16, paragrafo 2. |
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EE: |
Costituzione, articolo 36 (a meno che l'estradizione non sia ammessa sulla base di un trattato internazionale). |
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EL: |
Codice di procedura penale, articolo 438. |
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ES: |
legge sull'estradizione passiva, 1985, articolo 3 (a meno che non sia previsto da un trattato, conformemente al principio di reciprocità). |
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FI: |
Costituzione, sezione 9, paragrafo 3 (una legge può stabilire che, a causa di un atto penale, ai fini di un procedimento giudiziario, un cittadino finlandese possa essere estradato verso un paese in cui siano garantiti i suoi diritti umani e la sua protezione legale). Legge sull'estradizione (456/1970), sezione 2 (relativa alla cooperazione con paesi diversi dagli Stati membri dell'UE; un cittadino finlandese non può essere estradato. Lo stesso si applica al Regno Unito). |
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FR: |
Codice di procedura penale, articolo 696-4. |
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HR: |
Costituzione, articolo 9 (a meno che l'estradizione non sia ammessa sulla base di un trattato). |
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HU: |
legge XXXVIII del 1996 sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, sezione 13. |
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IS: |
legge n. 13 del 1984 sull'estradizione dei criminali e altre forme di assistenza nei procedimenti penali (non applicabile alle richieste provenienti da Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia). |
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IE: |
ai sensi della legge del 1965 sull'estradizione, l'Irlanda può estradare i propri cittadini se esiste un accordo di estradizione con un paese terzo e tale Paese può estradare i propri cittadini verso l'Irlanda. |
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IT: |
Costituzione, articolo 26, primo comma (a meno che l'estradizione non sia ammessa sulla base di un trattato). |
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LT: |
Costituzione, articolo 13 (a meno che l'estradizione non sia ammessa sulla base di un trattato). |
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LU: |
legge modificata del 20 giugno 2001, articolo 7. |
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LV: |
Costituzione, articolo 98 (a meno che l'estradizione non sia ammessa sulla base di un trattato). |
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MT: |
Costituzione, articolo 43 (a meno che l'estradizione non sia ammessa sulla base di un trattato). |
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NL: |
Uitleveringswet, articolo 4 (l'estradizione è ammessa ai fini di un'azione penale quando sono fornite garanzie). |
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NO: |
legge n. 39 del 13. giugno 1975 relativa all'estradizione dei criminali (non applicabile alle richieste provenienti da Stati all'interno dell'Unione Europea e dall'Islanda). |
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PL: |
Costituzione, articolo 55. |
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PT: |
Costituzione, articolo 33, paragrafo 1 (a meno che l'estradizione non sia ammessa sulla base di un trattato o sulla base di garanzie e solo ai fini di un'azione penale). |
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RO: |
Costituzione, articolo 19, paragrafo 2 (a meno che l'estradizione non sia ammessa sulla base di accordi internazionali di cui la Romania è parte, conformemente alla legge e su base reciproca). |
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SE: |
legge (1957:668) sull'estradizione, sezione 2. |
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SI: |
Costituzione, articolo 47. |
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SK: |
Codice di procedura penale, sezione 501 (ad eccezione dei casi in cui l'obbligo di estradizione è previsto dalla legge, da un trattato internazionale o dalla decisione di un'organizzazione internazionale alla quale la Repubblica slovacca è vincolata). |
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Stati che non prevedono esplicitamente un'eccezione relativa alla cittadinanza: |
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DK: |
legge danese sull'estradizione, articolo 18 (che prevede però norme più severe per l'estradizione dei propri cittadini rispetto ad altri cittadini). |
ALLEGATO 3
Modello per informare lo Stato di cittadinanza
All'attenzione dell'autorità competente di: … [Stato/i]
Il presente documento è inteso a notificare e comunicare a codesto Stato che un mandato d'arresto/una domanda di estradizione a fini di [barrare una casella]:
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☐ |
azione penale |
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☐ |
esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà è stato emesso da un paese terzo nei confronti di un cittadino di codesto Stato. |
Informazioni relative all'identità della persona ricercata
Cognome:
Nome(i):
Cognome da nubile, se del caso:
Pseudonimi, se del caso:
Sesso:
Nazionalità:
Data di nascita:
Luogo di nascita:
Residenza e/o indirizzo noto:
Lingua o lingue comprese dalla persona ricercata (se note):
Segni particolari/descrizione della persona ricercata:
Informazioni sull'autorità dello Stato terzo richiedente
Stato terzo di emissione:
Autorità (giudiziaria) che ha emesso il mandato d'arresto/la domanda di estradizione:
Nome del rappresentante:
Funzione (titolo/grado):
Numero di riferimento del fascicolo:
Indirizzo:
Recapiti:
Informazioni sui reati di cui l'interessato è accusato
La domanda di estradizione riguarda in totale . …[numero] reati.
Descrizione delle circostanze di commissione del reato/dei reati, compresi il momento (la data e l'ora), il luogo e il grado di partecipazione della persona ricercata:
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Natura e qualificazione giuridica del reato/dei reati, comprese le disposizioni di legge o il codice applicabili:
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Ulteriori informazioni fornite dallo Stato terzo (ove possibile, i documenti trasmessi dallo Stato terzo sono allegati al presente modulo):
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Sulla base delle informazioni di cui sopra, le autorità competenti dello Stato di cittadinanza sono invitate ad adottare una decisione sull'emissione di un mandato d'arresto europeo/mandato d'arresto UE-IS/NO nei confronti dell'interessato al fine di avviare l'azione penale per gli stessi reati/fatti oggetto della domanda di estradizione.
Questa autorità considera … [periodo di tempo] un termine ragionevole per essere informata della decisione entro il …...[data pertinente].
Trascorso tale periodo di tempo, in mancanza di risposta da parte dello Stato di cittadinanza, lo Stato richiesto procederà all'esecuzione dell'estradizione.
Per quanto riguarda la domanda di estradizione per l'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà, si prega di fornire tutte le informazioni pertinenti:
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In alternativa, indicare e motivare se esiste un ragionevole sospetto che la domanda di estradizione sia determinata da motivi politici:
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Recapiti dell'autorità competente che trasmette le informazioni relative alla domanda di estradizione
Stato:
Autorità competente
Persona di contatto:
Funzione:
Numero di riferimento del fascicolo:
Recapiti (e-mail/numeri di telefono):
Data e firma
ALLEGATO 4
Modello per fornire informazioni supplementari allo Stato di cittadinanza
All'attenzione dell'autorità competente di: …
A seguito della notifica inviata il… [data], in virtù dell'obbligo di avviare una procedura di consultazione prevista dalla sentenza Petruhhin (1) della Corte di giustizia dell'Unione europea, questo Stato trasmette informazioni supplementari che possono essere utili ai fini dell'emissione del mandato d'arresto europeo/mandato d'arresto UE-IS/NO.
Informazioni sull'identità della persona ricercata
Cognome:
Nome(i):
Cognome da nubile, se del caso:
Pseudonimi, se del caso:
Sesso:
Nazionalità:
Data di nascita:
Luogo di nascita:
Residenza e/o indirizzo noto:
Lingua o lingue comprese dalla persona ricercata (se note):
Segni particolari/descrizione della persona ricercata:
Informazioni riguardanti l'autorità dello Stato terzo richiedente
Stato terzo di emissione:
Autorità (giudiziaria) che ha emesso il mandato d'arresto/la domanda di estradizione:
Nome del rappresentante:
Funzione (titolo/grado):
Numero di riferimento del fascicolo:
Indirizzo:
Recapiti:
Ulteriori informazioni pertinenti:
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Recapiti dello Stato che trasmette le informazioni sulla domanda di estradizione
Stato:
Autorità competente
Persona di contatto:
Funzione:
Numero di riferimento del fascicolo:
Recapiti (e-mail/numeri di telefono):
Autorità centrale:
Data e firma
(1) Sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2016, Petruhhin, C-182/15, ECLI:EU:C:2016:630.
ALLEGATO 5
Modello per chiedere una proroga del termine entro il quale informare l'autorità richiesta nel quadro del meccanismo Petruhhin
A seguito della notifica ricevuta da …il … [data], sulla domanda di estradizione ai fini dell'azione penale contro il cittadino di questo Stato … [nome della persona interessata] ed emessa da … [Stato terzo], questo Stato chiede una proroga del termine stabilito dallo Stato richiesto entro il quale deve essere informato della decisione sull'emissione di un mandato d'arresto europeo/mandato d'arresto UE-IS/NO in applicazione del meccanismo Petruhhin .
In particolare, si chiede di prorogare il termine di … [periodo di tempo/giorni] e pertanto informare lo Stato richiesto di tale decisione entro il … [data].
Si prega di fornire ulteriori informazioni sulla necessità di una proroga:
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Dati di contatto pertinenti
Stato:
Autorità competente
Persona di contatto:
Funzione:
Numero di riferimento del fascicolo:
Recapiti (e-mail/numeri di telefono):
Data e firma
ALLEGATO 6
Modello di risposta a una richiesta di proroga del termine
A seguito della richiesta di codesto Stato di prorogare il termine di invio delle informazioni sulla decisione relativa all'emissione di un mandato d'arresto europeo/mandato d'arresto UE-IS/NO in applicazione del meccanismo Petruhhin in relazione alla notifica inviata da questo Stato il … [data], sulla domanda di estradizione ai fini dell'azione penale nei confronti di …[nome della persona interessata] ed emessa da . … [Stato terzo],
lo Stato richiesto …[barrare una casella]:
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– a. |
accetta di prorogare il termine come proposto dallo Stato di cittadinanza; |
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– b. |
accetta di prorogare il termine di…. [periodo di tempo/giorni]: le informazioni devono essere fornite entro il … [data]; |
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– c. |
non può prorogare il termine come indicato dallo Stato di cittadinanza. |
Se c), spiegare i motivi della mancata concessione della proroga:
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Dati di contatto pertinenti
Stato:
Autorità competente
Persona di contatto:
Funzione:
Numero di riferimento del fascicolo:
Recapiti (e-mail/numeri di telefono):
Data e firma
ALLEGATO 7
Modello di risposta dello Stato di cittadinanza allo Stato richiesto
A seguito della notifica ricevuta da … il … [data], sulla domanda di estradizione ai fini di un'azione penale emessa da … …[Stato terzo] nei confronti di un cittadino di questo Stato e le informazioni in essa contenute, questo Stato [barrare una casella]:
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– a. |
ha emesso un mandato d'arresto europeo/mandato d'arresto UE-IS/NO nei confronti della persona interessata in relazione agli stessi reati/fatti della domanda di estradizione; |
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– b. |
non emetterà un mandato d'arresto europeo/mandato d'arresto UE-IS/NO nei confronti della persona interessata; |
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– c. |
fornisce informazioni in quanto la domanda di estradizione è infondata/abusiva/determinata da motivi politici: |
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Dati della persona interessata:
Cognome:
Nome(i):
Cognome da nubile, se del caso:
Pseudonimi, se del caso:
Sesso:
Nazionalità:
Data di nascita:
Luogo di nascita:
Residenza e/o indirizzo noto:
Dati dell'autorità competente
Stato di emissione:
Autorità competente
Nome del rappresentante:
Funzione (titolo/grado):
Numero di riferimento del fascicolo:
Indirizzo:
Recapiti:
Autorità giudiziaria emittente competente, se del caso
Nome del rappresentante:
Funzione (titolo/grado):
Numero di riferimento del fascicolo:
Indirizzo:
Recapiti:
La decisione formale sull'emissione del mandato d'arresto europeo/mandato d'arresto UE-IS/NO (allegata se già emessa):
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Ulteriori informazioni:
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Dati di contatto pertinenti
Stato:
Autorità competente
Persona di contatto:
Funzione:
Numero di riferimento del fascicolo:
Recapiti (e-mail/numeri di telefono):
Data e firma
ALLEGATO 8
Modello per la notifica o la richiesta di informazioni su richieste di estradizione infondate e abusive, in particolare determinate da motivi politici e/o richieste che sollevano preoccupazioni concernenti la violazione della Carta/CEDU
All'attenzione di [barrare la casella]:
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punto di contatto designato in … [Stato/i]; |
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tutti i 29 punti di contatto; |
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Eurojust; |
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Europol; |
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— |
Interpol. |
Il presente documento è inteso a chiedere informazioni o a notificare l'esistenza di una domanda di estradizione da parte di uno Stato terzo considerata infondata o abusiva, in particolare determinata da motivi politici.
Informazioni sull'identità della persona ricercata
Cognome:
Nome(i):
Cognome da nubile, se del caso:
Pseudonimi, se del caso:
Sesso:
Nazionalità:
Data di nascita:
Luogo di nascita:
Residenza e/o indirizzo noto:
Lingua o lingue comprese dalla persona ricercata (se note):
Segni particolari/descrizione della persona ricercata:
Informazioni sull'autorità dello Stato terzo richiedente e sulla domanda di estradizione
1. Stato terzo di emissione:
Autorità (giudiziaria) che ha emesso il mandato d'arresto/la domanda di estradizione:
Nome del rappresentante:
Funzione (titolo/grado):
Numero di riferimento del fascicolo:
Indirizzo:
Recapiti:
2. Domanda di estradizione [barrare una casella]:
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— |
ai fini di un'azione penale; |
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— |
ai fini dell'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà. |
Numero di riferimento della domanda di estradizione:
3. Informazioni sui reati di cui è accusato l'interessato:
La domanda di estradizione riguarda in totale … [numero] reati.
Descrizione delle circostanze di commissione del reato/dei reati, compresi il momento (la data e l'ora), il luogo e il grado di partecipazione della persona ricercata:
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Natura e qualificazione giuridica del reato/dei reati, comprese le disposizioni di legge o il codice applicabili:
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I motivi per considerare la domanda di estradizione infondata o abusiva, in particolare se determinata da motivi politici, e/o ritenere che la domanda sollevi questioni relative alla Carta o alla CEDU riguardano:
(specificare):
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Recapiti dello Stato che trasmette le informazioni sulla domanda di estradizione
Stato:
Autorità competente
Persona di contatto:
Funzione:
Numero di riferimento del fascicolo:
Recapiti (e-mail/numeri di telefono):
Data e firma
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1270/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)