European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2023/1185

23.11.2023

Ricorso proposto il 10 ottobre 2023 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro la Norvegia

(Causa E-13/23)

(C/2023/1185)

In data 10 ottobre 2023 dinanzi alla Corte EFTA ha proposto ricorso contro la Norvegia l'Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Ingibjörg Ólöf Vilhjálmsdóttir, Kyrre Isaksen e Melpo-Menie Joséphidès, in qualità di agenti della suddetta Autorità, con sede in Avenue des Arts 19H, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË.

L'Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di dichiarare che:

mantenendo in vigore l'obbligo di autorizzazione di cui alla sezione 4-1 della legge norvegese sugli enti finanziari per la costituzione di filiazioni o l'acquisizione di enti finanziari norvegesi in altri Stati SEE, la Norvegia ha violato:

gli articoli 14, 26, 57 e 60 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (1);

gli articoli 8, 16 e 24 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (2);

gli articoli 9 e 20 della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali  (3);

l'articolo 5 della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno  (4);

l'articolo 3 della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica  (5), nonché

l'articolo 31 dell'accordo SEE.

Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso

Con il presente ricorso l'Autorità di vigilanza EFTA (l'Autorità) mira a ottenere la dichiarazione che, mantenendo per gli enti finanziari norvegesi che costituiscono filiazioni in altri Stati SEE l'obbligo di autorizzazione previsto alla sezione 4-1 della legge norvegese sugli enti finanziari, la Norvegia è venuta meno agli obblighi stabiliti dal diritto SEE.

L'Autorità sostiene che, mantenendo l'obbligo di autorizzazione, la disposizione della normativa in questione equivale di fatto a un obbligo di autorizzazione preventiva.

Con lettera del 15 ottobre 2015 l'Autorità ha informato la Norvegia di aver avviato d'ufficio un caso riguardante l'obbligo di autorizzazione per costituire filiazioni di enti finanziari norvegesi in altri Stati SEE previsto alla sezione 4-1 della legge norvegese sugli enti finanziari e ha chiesto alla Norvegia di fornire determinate informazioni ai fini dell'esame della questione.

La Norvegia ha trasmesso le informazioni richieste con lettera dell'8 febbraio 2016, nella quale sostiene fondamentalmente che l'obbligo di autorizzazione di cui alla sezione 4-1 assicurava la stabilità finanziaria e rispettava l'articolo 31 dell'accordo SEE.

In esito alla corrispondenza intercorsa nel 2018 e 2019, l'11 dicembre 2019 l'Autorità ha inviato una lettera di costituzione in mora in cui ha affermato che, mantenendo in vigore un obbligo di autorizzazione come quello di cui alla sezione 4-1 della legge norvegese sugli enti finanziari, la Norvegia violava le direttive 2009/138/CE, 2013/36/UE, 2003/41/CE, (UE) 2015/2366 e 2009/110/CE e/o l'articolo 31 dell'accordo SEE.

Nella sua risposta del 2 marzo 2020 la Norvegia ha ribadito la posizione secondo cui il regime di autorizzazione perseguiva la legittima finalità di salvaguardare la stabilità finanziaria in Norvegia, ma ha anche osservato che avrebbe studiato la possibilità di conseguire lo stesso elevato livello di protezione della stabilità finanziaria con misure diverse dall'obbligo di autorizzazione preventiva.

L'8 luglio 2020 l'Autorità ha emesso un parere motivato nei confronti della Norvegia, al quale la Norvegia ha risposto il 9 dicembre 2020.

Il 7 luglio 2022 la Norvegia ha comunicato all'Autorità che le pertinenti disposizioni della sezione 4-1 della legge norvegese sugli enti finanziari erano state modificate. Il 5 ottobre 2022 l'Autorità ha inviato una lettera di costituzione in mora complementare, alla quale la Norvegia ha risposto il 2 dicembre 2022 dichiarando di non condividere la valutazione dell'Autorità secondo cui le modifiche apportate alla normativa pertinente hanno determinato di fatto l'istituzione di un regime di autorizzazione.

Il 19 aprile 2023 l'Autorità ha trasmesso alla Norvegia un parere motivato complementare in cui conferma le conclusioni formulate nella lettera di costituzione in mora complementare, al quale la Norvegia ha risposto il 20 giugno 2023 manifestando disaccordo con le conclusioni dell'Autorità e chiedendo una proroga che garantisse i tempi necessari per l'iter legislativo di revisione della sezione 4-1 della legge norvegese sugli enti finanziari.

L'Autorità ha rigettato la richiesta di proroga il 25 luglio 2023 e ha deciso di investire del caso la Corte EFTA.

L'Autorità osserva che la legislazione norvegese in questione non stabilisce chiaramente quali criteri debbano essere soddisfatti da un ente finanziario norvegese che intenda costituire o acquisire un ente finanziario come filiazione in un altro Stato SEE per evitare che l'autorità di vigilanza finanziaria della Norvegia gli ingiunga di non procedere alla costituzione o all'acquisizione o subordini tali operazioni a condizioni supplementari stabilite dalla stessa autorità di vigilanza.

Pertanto l'Autorità conclude che un obbligo di autorizzazione di fatto, come quello stabilito alla sezione 4-1, sottosezioni da 1 a 5, della legge norvegese sugli enti finanziari, viola gli articoli 14, 26, 57 e 60 della direttiva 2009/138/CE, gli articoli 8, 16 e 24 della direttiva 2013/36/UE, gli articoli 9 e 20 della direttiva 2003/41/CE, l'articolo 5 della direttiva (UE) 2015/2366 e l'articolo 3 della direttiva 2009/110/CE e costituisce una restrizione ingiustificata alla libertà di stabilimento, in violazione dell'articolo 31 dell'accordo SEE.


(1)   GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

(2)   GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.

(3)   GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10.

(4)   GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35.

(5)   GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1185/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)