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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie C


C/2023/1167

4.12.2023

Ricorso proposto il 15 settembre 2023 — Uss/Consiglio

(Causa T-571/23)

(C/2023/1167)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Artem Alexandrovitch Uss (Mosca, Russia) (rappresentante: R. Moeyersons, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2023/1218 (1) del Consiglio del 23 giugno 2023 che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, nonché il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1216 (2) del Consiglio del 23 giugno 2023 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione. Le ragioni dell’inclusione del ricorrente nell’elenco delle sanzioni sono di fatto errate e/o irrilevanti per i seguenti motivi:

Il ricorrente non è un uomo d'affari influente operante in Russia. La sua partecipazione nella Sibougol LLC, la cui produzione ammonta solo allo 0,66 % della produzione russa di carbone, è solo del 38,8 % e il ricorrente non detiene alcuna partecipazione nella Krasnoyarsklesomaterialy.

Il Consiglio non dimostra che il ricorrente è un uomo d'affari attivo in un settore economico che costituisce una sostanziale fonte di reddito per il governo della Federazione russa. Né dimostra che l’industria del carbone fornisce entrate significative.

Il ricorrente non trae vantaggio dal governo della Federazione Russa. Il Consiglio non dimostra che le imprese del ricorrente abbiano ottenuto appalti pubblici grazie alle funzioni di suo padre. Inoltre, le misure restrittive non possono essere imposte sulla base del comportamento dei familiari.

Il ricorrente non ha fornito tecnologie militari e a duplice uso alla Russia attraverso la Nord-Deutsche Industrieanlagenbau. In ogni caso, il Consiglio non ne fornisce la prova e viene contraddetto dal giudice italiano.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 18 della CEDU.

L'adozione di misure restrittive nei confronti del ricorrente costituisce una reazione al fatto che egli è riuscito, durante gli arresti domiciliari in Italia, a sfuggire all'estradizione negli Stati Uniti e costituisce pertanto un capro espiatorio offerto agli Stati Uniti e una ritorsione. Non è connessa all’adozione di sanzioni o misure restrittive da parte dell’Unione europea nei confronti della Federazione Russa. Il Consiglio ha quindi sviato dal suo obiettivo la possibilità di limitare i diritti del ricorrente.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 17 della CEDU e dell’articolo 54 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

L'adozione di misure restrittive nei confronti del ricorrente costituisce una reazione al fatto che egli è riuscito, durante gli arresti domiciliari in Italia, a sfuggire all'estradizione negli Stati Uniti e costituisce pertanto un capro espiatorio offerto agli Stati Uniti e una ritorsione. Non è connessa all’adozione di sanzioni o misure restrittive da parte dell’Unione europea nei confronti della Federazione Russa. Limitando i diritti del ricorrente, il Consiglio ha quindi commesso un abuso di potere.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5, paragrafo 4, TUE.

Il Consiglio non dimostra in alcun modo che l’adozione di sanzioni nei confronti del ricorrente sia adeguata e necessaria per raggiungere l’obiettivo finale e che non gli comporti oneri eccessivi rispetto a tale obiettivo.

5.

Quinto motivo vertente sull'atteggiamento del Consiglio e sul fondamento del ricorso.

Tenuto conto di questo atteggiamento, il Consiglio deve essere condannato alle spese, ai sensi dell'articolo 135, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

Il Consiglio deve inoltre essere condannato alle spese perché il ricorso è fondato.


(1)   GU 2023, L 159 I, pag. 526.

(2)   GU 2023, L 159 I, pag. 335.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1167/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)