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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2023/1112 |
4.12.2023 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 19 ottobre 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven — Paesi Bassi) — L. VOF / Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
[Causa C-591/22 (1), L. (Gallus gallus)]
(Rinvio pregiudiziale - Igiene dei prodotti alimentari - Riduzione della salmonella nei gruppi di riproduttori di Gallus gallus - Regolamento (UE) n. 200/2010 - Allegato - Punto 2.2.2.2, lettera c) - Prelievo di campioni di routine - Risultato positivo - Prelievo di campioni di conferma - Casi eccezionali - Dubbio sui risultati - Portata)
(C/2023/1112)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: L. VOF
Convenuto: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Dispositivo
Il punto 2.2.2.2, lettera c), dell’allegato del regolamento (UE) n. 200/2010 della Commissione, del 10 marzo 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la fissazione di un obiettivo dell’Unione di riduzione della prevalenza dei sierotipi di Salmonella nei gruppi di riproduttori adulti della specie Gallus gallus, come modificato dal regolamento (UE) 2019/268 della Commissione, del 15 febbraio 2019,
deve essere interpretato nel senso che:
si può considerare che la situazione di un’azienda di gruppi di riproduttori di Gallus gallus che è stata sottoposta a test mediante un prelievo di campioni di routine i cui risultati abbiano rivelato la presenza di salmonella rientri nella nozione di «casi eccezionali» in cui l’autorità competente «ha ragione di dubitare dei risultati dei test», ai sensi di detta disposizione, qualora l’autorità competente constati il verificarsi di eventi o di incidenti tali da compromettere il corretto svolgimento dei processi di prelievo e di analisi dei campioni o ritenga, in considerazione del livello di eccellenza raggiunto dall’insieme delle condizioni dell’azienda e tenuto conto delle caratteristiche epidemiologiche della salmonella, che vi sia un serio rischio che simili eventi o incidenti si siano verificati.
La presenza di più risultati negativi per il tipo di salmonella individuata, ottenuti a partire da campioni prelevati successivamente ad iniziativa dell’operatore interessato e trasmessi all’autorità competente dopo l’adozione di una decisione da parte di quest’ultima, nonché il fatto che solo alcuni pollai siano risultati positivi e che solo uno dei due campioni prelevati per ogni pollaio si sia rivelato positivo non costituiscono circostanze rilevanti al fine di qualificare una siffatta situazione come rientrante in tale nozione. Lo stato vaccinale del gruppo e la storia pregressa dell’azienda sotto il profilo della prevalenza del tipo di salmonella individuata, quando eccellenti, costituiscono circostanze da prendere in considerazione a tal fine, ma non consentono da sole di qualificare detta situazione come rientrante nella nozione in questione.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1112/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)