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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2023/1060 |
15.12.2023 |
P9_TA(2023)0132
Cogestione della pesca nell'UE
Risoluzione del Parlamento europeo del 9 maggio 2023 sulla cogestione della pesca nell'UE e il contributo del settore della pesca all'attuazione delle misure di gestione (2022/2003(INI))
(C/2023/1060)
Il Parlamento europeo,
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visto l'articolo 11 del trattato sull'Unione europea, |
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visto l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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vista la comunicazione della Commissione del 25 luglio 2001 dal titolo «La governance Europea — Un libro bianco» (COM(2001)0428), |
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vista la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo «Il Green Deal europeo» (COM(2019)0640), |
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visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), |
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visto il regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 (2), |
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vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul ripristino della natura (COM(2022)0304), presentata dalla Commissione, |
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vista la guida per la valutazione dell'efficacia della cogestione della pesca dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), |
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visto l'articolo 54 del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per la pesca (A9-0119/2023), |
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A. |
considerando che la politica comune della pesca (PCP) dovrebbe garantire che le attività di pesca concorrano alla sostenibilità ambientale, economica e sociale a lungo termine e contribuire all'aumento della produttività e a un equo tenore di vita per il settore della pesca; |
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B. |
considerando che l'obiettivo 14 degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite si prefigge di conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile; che ciò include l'accesso dei pescatori artigianali su piccola scala alle risorse marine e ai mercati; |
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C. |
considerando che il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, al considerando 14, indica che «è importante che la gestione della PCP sia guidata da principi di buona governance»; che tali principi sono descritti in dettaglio nel regolamento, in particolare all'articolo 3, che mette in evidenza la definizione di misure conformi ai migliori pareri scientifici disponibili e sottolinea in particolare il ruolo dei consigli consultivi, un adeguato coinvolgimento delle parti interessate e una prospettiva a lungo termine; |
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D. |
considerando che la cogestione può funzionare solo se viene rispettato il principio di sussidiarietà; che l'Unione europea potrebbe svolgere un ruolo di facilitatore per rendere possibile la cogestione; |
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E. |
considerando che il Green Deal europeo e la strategia sulla biodiversità per il 2030 prevedono impegni e azioni specifici, tra cui la creazione di una rete più ampia di aree protette terrestri e marine in tutta l'UE, con l'espansione delle zone Natura 2000; che la proposta di legge dell'UE sul ripristino della natura propone di applicare obiettivi giuridicamente vincolanti di ripristino della natura a tutti gli Stati membri in almeno il 20 % delle zone terrestri e marine dell'UE entro il 2030 e di estenderli, entro il 2050, a tutti gli ecosistemi che necessitano di essere ripristinati; |
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F. |
considerando che le storie di successo nell'applicazione della cogestione della pesca sono numerose negli Stati membri, ad esempio in Spagna (Galizia, Catalogna e Andalusia), Portogallo (Algarve e Peniche-Nazaré), Svezia (Kosterhavets), Paesi Bassi, Italia (Torre Guaceto), Francia (Île de Sein e il progetto CoGeCo) e Croazia (Telašćica e Lastovo); |
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G. |
considerando che le storie di successo sono numerose anche nei paesi candidati all'adesione all'UE, come la Turchia (il progetto SMAP III dell'UE, completato nel 2009 a Gokova Bay, e il successivo progetto SAD-Rubicon), e nei paesi terzi, come il Senegal con la cogestione del polpo e dell'aragosta verde e, in Asia, il Bangladesh, la Cambogia, le Filippine, lo Sri Lanka; |
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H. |
considerando che le regioni ultraperiferiche contribuiscono enormemente alla dimensione marittima dell'UE e che le loro vaste zone economiche esclusive rappresentano oltre la metà della zona economica esclusiva dell'UE (3); |
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I. |
considerando che attualmente circa l'80 % della biodiversità dell'UE risiede nelle regioni ultraperiferiche e nei paesi e territori d'oltremare (4); |
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J. |
considerando che è necessario tenere conto delle caratteristiche specifiche del settore della pesca su piccola scala in alcune regioni europee, in particolare nelle regioni ultraperiferiche, dato che utilizza attrezzi da pesca selettivi con un impatto ambientale più basso; che il settore è importante in quanto garantisce l'occupazione nelle zone costiere e un equo tenore di vita nelle comunità locali (5); |
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K. |
considerando che il principio generale della cogestione della pesca può essere agevolato attraverso sostegno e orientamenti a livello sia europeo che nazionale; |
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L. |
considerando che alcuni Stati membri e alcune regioni dispongono di un quadro giuridico per la cogestione; che, tuttavia, ad oggi, non esiste una legislazione a livello europeo e sono disponibili solo poco strumenti che facilitano l'attuazione dei meccanismi di cogestione, sebbene la cogestione sia utilizzata in molti Stati membri dell'UE per gestire alcune attività di pesca, applicando norme pienamente integrate nell'attuale PCP; |
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M. |
considerando che la gestione tradizionale ha registrato tassi di successo divergenti per quanto riguarda il miglioramento degli stock e il mantenimento dell'occupazione; |
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N. |
considerando che la gestione della pesca non può essere separata da altri aspetti associati all'ambiente marino e alle popolazioni costiere, come gli aspetti economici, culturali e sociali, secondo quanto stabilito all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, che stabilisce gli obiettivi della PCP, e come menzionato in tutto il regolamento; |
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O. |
considerando che è difficile ottenere e raccogliere dati e informazioni sull'ambiente marino e sulla pesca; che la partecipazione del settore della pesca stesso a tale attività, attraverso il coinvolgimento diretto dei soggetti interessati, è importante per tutti gli organismi di ricerca pubblici e privati a livello europeo, come stabilito all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca; |
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P. |
considerando che, in tutti i casi di cogestione summenzionati, il cambiamento di ruolo del pescatore da soggetto passivo che accetta le norme a protagonista della gestione della pesca che rispetta le norme concordate è essenziale per il successo delle iniziative adottate, in quanto il pescatore contribuirà a una migliore comprensione delle stesse, a difenderle, a monitorarne il rispetto e a gestire i propri metodi di pesca con un approccio basato sugli ecosistemi, comprendendo l'importanza delle attività di pesca negli ecosistemi; che il ruolo dei pescatori in quanto «custodi del mare» è sottolineato, ad esempio, attraverso il loro contributo all'elaborazione di politiche mirate, alla riduzione dei rifiuti marini e alla raccolta della plastica in mare; |
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Q. |
considerando che il settore della pesca, in particolare la pesca artigianale su piccola scala, svolge un ruolo fondamentale nel monitoraggio dell'ambiente marino e degli stock ittici, fornendo dati estremamente utili e pertinenti a fini decisionali; |
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R. |
considerando che sono necessarie azioni di ricerca scientifica e di consulenza che producano dati regolari e aggiornati, a sostegno del processo decisionale sulle misure da adottare per garantire un uso responsabile delle risorse comuni, come stabilito agli articoli 26 e 27 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sulla politica comune della pesca; |
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S. |
considerando che un sistema per essere produttivo e sostenibile nel lungo termine deve essere biologicamente sano ed equilibrato, per garantire l'equilibrio tra le specie e permettere il mantenimento degli stock oggi e in futuro; che a tal fine deve essere utilizzato il miglior sistema esistente di gestione delle risorse, adattato caso per caso, come dimostra il successo dei sistemi di cogestione nei casi summenzionati; |
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T. |
considerando che, nel 2017, è stato stimato che almeno 9 milioni di persone praticavano attività di pesca ricreativa in Europa e che il settore della pesca ricreativa marina ha sostenuto quasi 100 000 posti di lavoro equivalenti a tempo pieno, con un impatto economico totale annuo pari a 10,5 miliardi di EUR; che i pescatori che praticano la pesca ricreativa sono utilizzatori del mare e delle sue risorse; che il settore della pesca ricreativa offre opportunità economiche alle comunità costiere; |
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U. |
considerando che il Libro bianco sulla governance europea indica che le politiche non dovrebbero più essere decise dall'alto, che la legittimità dell'UE dipende dalla partecipazione dei suoi cittadini, che il funzionamento dell'Unione deve essere reso più trasparente, in quanto la partecipazione dipende dalla capacità dei cittadini di prendere parte al dibattito pubblico, e che, per conseguire tutto ciò, il grande pubblico deve essere maggiormente informato sulle questioni europee; che il Libro bianco propone inoltre il coinvolgimento delle associazioni di enti locali nella definizione delle politiche e una maggiore flessibilità nell'attuazione di talune politiche dell'UE con un forte impatto territoriale; che la PCP rivista ha introdotto il concetto di regionalizzazione e ampliato la portata dei consigli consultivi per consultare i portatori di interessi; |
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V. |
considerando che il regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale prevede già, all'articolo 9, paragrafo 10, che «conformemente ai principi di buona governance di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri possono promuovere sistemi di gestione partecipativa a livello locale al fine di conseguire gli obiettivi del piano», e che la cogestione è una forma di gestione partecipativa; |
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W. |
considerando che la cogestione, essendo un modello partecipativo e di corresponsabilità, è più trasparente e proattiva, è equamente democratica e contribuisce a creare sinergie educative relative alla gestione delle risorse comuni e una cultura della responsabilità, creando reti di fiducia, contribuendo a ridurre la conflittualità e superando la riluttanza a introdurre innovazioni nella gestione della pesca; |
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X. |
considerando che le organizzazioni di pescatori come le cofradías, i comités des pêches o i prud'homies de pêcheurs potrebbero svolgere un ruolo importante nello sviluppo e nell'attuazione dei sistemi di cogestione; che le cofradías sono organizzazioni di lunga data che rappresentano i produttori in alcuni Stati membri e che il loro ruolo sociale nel sostenere le comunità costiere è fondamentale; che, ciononostante, non sono ancora riconosciute come entità ammissibili al sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA); |
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Y. |
considerando che i pescatori, in quanto principali portatori di interessi, e le organizzazioni di produttori svolgono un ruolo fondamentale nel conseguimento degli obiettivi chiave della PCP in termini di sicurezza alimentare, rendimento massimo sostenibile, gestione delle quote, commercializzazione e misure tecniche di conservazione; che, inoltre, forniscono un buon esempio di cogestione nella pesca nell'UE in quanto stabiliscono le misure di gestione attraverso risoluzioni congiunte dei pescatori, organizzano attività di pesca coerenti alle esigenze del mercato e collaborano con più portatori di interessi per attuare le misure di gestione a livello locale; |
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Z. |
considerando che la mancanza di rappresentanza e di inclusione delle donne nella gestione della pesca ostacola la sostenibilità e lo sviluppo; |
Contributo della cogestione agli obiettivi della politica comune della pesca
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1. |
richiama l'attenzione sul fatto che i sistemi di cogestione della pesca tengono conto sia dei criteri di ripartizione della PCP, integrando le conoscenze collettive ed estendendosi a tutti gli attori che beneficiano di una risorsa collettiva, sia dei principi di gestione della PCP, contribuendo al conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) n. 1380/2013; |
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2. |
ritiene che tutti i casi di cogestione che sono stati esaminati presentino un netto potenziale di miglioramento della sostenibilità delle risorse a livello ambientale, mantenendo nel contempo i benefici economici e sociali dell'attività, in quanto gli attori sociali ed economici sono direttamente coinvolti nel processo decisionale in materia di cogestione; osserva che tali sistemi di cogovernance hanno dimostrato una maggiore resilienza in caso di eventuali crisi, come quella della COVID-19, e hanno portato a una riduzione dei conflitti e a una maggiore fluidità nel processo decisionale in materia di gestione della pesca, promuovendo la democratizzazione, la trasparenza, la fiducia e la conformità alle norme; |
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3. |
sottolinea che la cogestione ha dimostrato di favorire un processo decisionale consensuale tra l'amministrazione, i pertinenti portatori di interessi e gli organismi di ricerca, che dovrebbero sempre agire nel rispetto dei principi della PCP e delle altre normative pertinenti, applicando in tutti i casi l'approccio precauzionale per garantire che le risorse siano sfruttate in modo pienamente sostenibile sulla base del rendimento massimo sostenibile delle specie bersaglio; sottolinea che questo tipo di gestione e di processo decisionale è stato un fattore importante per la realizzazione di misure di conservazione efficaci, quali, tra l'altro, le aree marine protette e le altre misure efficaci di conservazione basate sul territorio; |
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4. |
sottolinea che anche il settore della pesca ricreativa dovrebbe essere incluso nei sistemi di cogestione, in quanto comprende sia gli utenti sia gli attori economici che contribuiscono a generare benefici socioeconomici per le comunità; osserva che l'attuazione della cogestione nella PCP è anche un'opportunità per un migliore riconoscimento e per una migliore gestione della pesca ricreativa in tale politica; |
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5. |
mette in risalto il fatto che i sistemi di cogestione si basano sulle attività di pesca, possono funzionare anche in situazioni transfrontaliere e coprire aree geografiche diverse e tengono conto dell'ambiente in cui operano, il che si traduce in un approccio olistico; osserva, al riguardo, che gli accordi di cogestione potrebbero anche fornire meccanismi per accordi di scambio di quote; |
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6. |
osserva che vi è una serie di possibili accordi di cogestione che coprono diversi accordi di partenariato e gradi di condivisione del potere; |
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7. |
sottolinea che, grazie al coinvolgimento diretto degli organismi di ricerca nei sistemi di cogestione, è garantito un miglioramento della raccolta di dati scientifici; sottolinea che tale sistema consente di generare dati e conoscenze che sarebbero altrimenti difficili da ottenere, data la stretta relazione tra tutte le parti coinvolte (amministrazione, settore della pesca e ricercatori — la cosiddetta tripla elica), sviluppando in tal modo la capacità di tutte le parti interessate di utilizzare tali informazioni per fornire risposte rapide ed efficaci a qualsiasi problema che possa incidere sulla pesca; osserva, al riguardo, che i fondi dell'UE possono svolgere un ruolo importante nel finanziamento della ricerca e della raccolta dei dati ed esorta gli Stati membri a garantire l'inclusione delle possibilità di finanziamento nella loro attuazione nazionale dei fondi dell'UE; |
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8. |
sottolinea che la cogestione contribuisce anche a creare condizioni che consentono al settore della pesca di essere economicamente redditizio e competitivo, a garantire un tenore di vita adeguato a coloro che dipendono dalle attività di pesca e a garantire che si tenga conto degli interessi sia dei consumatori che dei produttori; |
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9. |
sottolinea che le organizzazioni di produttori, le cofradías e altre organizzazioni quali i comités des pêches possono e dovrebbero essere valorizzate come motori chiave della cogestione; sottolinea che il ruolo fondamentale svolto da tali organizzazioni nella gestione della pesca dovrebbe essere riconosciuto e rafforzato, anche attraverso il sostegno del FEAMPA; |
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10. |
sottolinea che la cogestione contribuisce all'eliminazione delle pratiche di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, grazie al coinvolgimento del settore e delle amministrazioni e alla maggiore facilità di individuare le pratiche scorrette e combatterle, compresa la disponibilità di misure e pratiche di controllo appropriate ed efficaci; |
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11. |
sottolinea il ruolo cruciale svolto dalle regioni ultraperiferiche nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e l'inquinamento degli oceani, data la loro dispersione e la loro posizione privilegiata nell'Oceano Atlantico e nell'Oceano Indiano; osserva che devono essere dotate di una maggiore capacità per i programmi di applicazione e monitoraggio; |
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12. |
sottolinea l'importanza di dare piena attuazione all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca per sostenere i modelli di cogestione e che in tale processo gli Stati membri devono utilizzare criteri trasparenti e oggettivi, compresi quelli di natura ambientale, sociale ed economica, in fase di ripartizione delle possibilità di pesca a loro disposizione; che tra questi criteri possono figurare l'impatto della pesca sull'ambiente, i precedenti in termini di conformità, il contributo all'economia locale e i livelli storici di cattura; |
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13. |
riconosce che la cogestione può essere uno strumento utile per migliorare la raccolta di dati ambientali e garantire che le misure di gestione siano adattate alle caratteristiche specifiche delle singole attività di pesca, il che porta a una maggiore accettazione e osservanza da parte dei pescatori; sottolinea la necessità di utilizzarla per migliorare la disponibilità di dati e le misure volte a ridurre al minimo l'impatto delle catture accessorie di specie sensibili; |
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14. |
sottolinea che gli approcci di cogestione dovrebbero dar voce a tutti i portatori di interessi, compresi i rappresentanti sindacali dei cittadini di paesi terzi impiegati nel settore della pesca dell'UE, con importanti conseguenze per le condizioni di lavoro e i diritti dei lavoratori; |
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15. |
richiama l'attenzione sul fatto che non esiste una valutazione unificata dei casi in cui la cogestione è stata applicata nell'UE e altrove nel mondo che identifichi i principali fattori di tale sistema; invita la Commissione a valutare gli esempi di cogestione della pesca nell'Unione al fine di individuare le migliori pratiche, in particolare quando tali pratiche riguardano un efficace coinvolgimento dei pertinenti portatori di interessi nel processo decisionale, e di sostenere un'introduzione graduale della cogestione in altre attività di pesca e negli organismi regionali della pesca nei quali partecipa; |
Principali ostacoli alla cogestione nell'Unione e possibili soluzioni
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16. |
sottolinea che la mancanza di una legislazione, strumenti e meccanismi specifici dell'UE per facilitare l'attuazione dei sistemi di cogestione della pesca è stata descritta come un ostacolo che impedisce ad alcuni Stati membri di utilizzare questo metodo di gestione delle attività di pesca, in quanto la legislazione, gli strumenti e i meccanismi dipendono unicamente ed esclusivamente dall'impegno specifico delle autorità competenti; sottolinea l'importanza di garantire flessibilità in qualsiasi nuova legislazione dell'UE, in modo da mantenere le pratiche e le tradizioni attuali e fornire nuovi strumenti e meccanismi, come lo scambio di migliori pratiche tra gli Stati membri e i portatori di interessi coinvolti, il che costituisce un passo importante per ampliare l'uso dei sistemi di cogestione; |
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17. |
sottolinea la mancanza di strumenti adeguati, quali forum, per lo scambio e lo sviluppo di modelli di cogestione e di misure normative che ne facilitino l'attuazione; osserva che tale mancanza rende più difficile l'attuazione dei modelli adeguati in Stati membri diversi, nonostante l'interesse che il settore e le amministrazioni possono mostrare nell'applicazione di tali modelli in una determinata zona; |
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18. |
chiede alla Commissione un quadro normativo volontario non vincolante in materia di cogestione della pesca, che dovrebbe fornire la flessibilità necessaria per mantenere le pratiche e le tradizioni attuali, oltre a una valutazione di come tali pratiche possano essere incoraggiate e agevolate, tenendo conto del principio di sussidiarietà e basandosi sugli esempi positivi esistenti negli Stati membri e nei paesi terzi; |
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19. |
chiede alla Commissione di tenere conto degli Stati membri che hanno regioni ultraperiferiche e, in particolare, delle specie che rivestono un'importanza cruciale per ciascuna di tali regioni, al momento di proporre i regolamenti annuali che stabiliscono i totali ammissibili di catture e i contingenti; sottolinea che qualsiasi quadro di gestione dovrebbe favorire una migliore gestione dei contingenti di pesca fra le regioni ultraperiferiche e i rispettivi Stati membri, tenendo conto delle specificità di ciascuna di queste regioni; sottolinea, data l'importanza del settore della pesca nelle regioni ultraperiferiche, la necessità che gli Stati membri forniscano informazioni tempestive riguardo all'evoluzione dell'utilizzo del contingente, in modo che tali regioni possano tenere informato il settore e gestire meglio la propria flotta; |
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20. |
sottolinea che, al fine di garantire migliori sistemi di cogestione, occorrono regole chiare che facilitino tutti gli aspetti specifici necessari per il corretto funzionamento della cogestione, come ad esempio la creazione di comitati di cogestione, e occorre altresì accelerare il processo di attuazione delle misure, dato che esistono preoccupazioni riguardo al fatto che il quadro legislativo in alcune regioni non sia, al momento, sufficientemente chiaro, il che comporta un orizzonte temporale a lungo termine per la creazione e l'attuazione, allorché sono invece necessarie soluzioni a breve e medio termine; |
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21. |
sottolinea che l'assenza di chiari strumenti e disposizioni giuridiche a lungo termine potrebbe compromettere il buon esito dei progetti di cogestione della pesca, che richiede processi a medio e lungo termine e un impegno a livello di leadership, ragion per cui è essenziale un impegno europeo a favore di tale sistema; |
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22. |
sottolinea il ruolo specifico dei consigli consultivi nell'assicurare il coinvolgimento dei portatori di interessi nel processo decisionale dell'UE; incoraggia la Commissione a dialogare maggiormente con i consigli consultivi e ad assicurare un riscontro adeguato alle loro raccomandazioni; chiede alla Commissione di valutare l'elaborazione di una relazione annuale sul modo in cui sono state prese in considerazione le raccomandazioni dei consigli consultivi; sottolinea l'importanza della partecipazione di tutti i portatori di interessi ai consigli consultivi e il loro contributo alle rispettive raccomandazioni; |
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23. |
sottolinea l'importanza del lavoro dei consigli consultivi nel processo decisionale in materia di gestione della pesca; invita la Commissione e gli Stati membri a partecipare maggiormente alle riunioni dei consigli consultivi e a migliorare la comunicazione per quanto riguarda l'importanza della loro consulenza; ritiene che occorra sviluppare ulteriormente il ruolo dei consigli consultivi; |
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24. |
osserva che i pescatori artigianali spesso non dispongono delle risorse e dei mezzi a disposizione della pesca industriale per impegnarsi con successo nel processo legislativo, il che ha condotto, in passato, a significative disuguaglianze nei quadri strategici nazionali della pesca; |
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25. |
invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere, nel quadro delle norme del FEAMPA, l'impegno a favore di modelli di cogestione per la pesca dotati di finanziamenti adeguati per coprire le spese operative; |
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26. |
sottolinea che anche le organizzazioni di produttori svolgono un ruolo importante ai fini del successo della gestione della pesca, poiché seguono un approccio dal basso verso l'alto che valorizza la partecipazione della comunità e i movimenti di base; |
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27. |
osserva che lo sviluppo di un quadro dell'Unione per la cogestione è possibile nell'ambito dell'attuale PCP, ma che non è ancora stato sviluppato alcun quadro siffatto; |
Cogestione della pesca — Inclusione nella futura revisione della politica comune della pesca
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28. |
sostiene la necessità di garantire che nelle future revisioni della PCP sia adeguatamente integrata la cogestione, definita dalla FAO come un accordo di partenariato in cui la comunità degli utilizzatori delle risorse locali (pescatori) e il governo, con il sostegno e l'assistenza necessari di altri portatori di interessi (armatori, commercianti di pesce, rappresentanti dell'industria di trasformazione del pesce, costruttori di barche, uomini d'affari ecc.) e agenti esterni (organizzazioni non governative, istituzioni accademiche e di ricerca), condividono la responsabilità e l'autorità per quanto riguarda la gestione della pesca; sottolinea che tale integrazione deve essere fatta in modo tale da rispettare il principio di sussidiarietà, avendo cura di non compromettere i diversi modelli di cogestione già in atto, e garantire che tutti i portatori di interessi, come ad esempio i pescatori, le autorità e la comunità scientifica, siano adeguatamente consultati e coinvolti nel processo decisionale; |
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29. |
invita gli Stati membri a sostenere lo sviluppo di sistemi di cogestione della pesca attraverso l'attuazione immediata di quadri nazionali e giuridici, basandosi sulle migliori pratiche osservate in altri Stati membri e con il sostegno della Commissione; |
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30. |
osserva che, in molti paesi del mondo, la gestione della pesca si basa principalmente su un approccio dall'alto verso il basso di tipo statalista, incentrato sulla pesca industriale o su larga scala, sull'efficienza economica e sulla sostenibilità ambientale; ritiene che tale approccio non sia sempre adeguato, date le differenze fra le regioni e le specificità dei segmenti della flotta, come ad esempio la pesca artigianale, che trarrebbe benefici enormi dal coinvolgimento delle comunità di pescatori negli strumenti di gestione delle attività di pesca, e che non sia stato l'approccio migliore per quanto riguarda la pesca semi-industriale e quella industriale; |
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31. |
sottolinea che l'inclusione della ricerca scientifica nelle scienze sociali marine è fondamentale per guidare lo sviluppo di approcci e pratiche di gestione della pesca più inclusivi ed equi; |
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32. |
sottolinea che la scelta del tipo di strumento usato nella gestione delle risorse alieutiche dipende in larga misura dai governi, sebbene le esperienze a livello mondiale dimostrino che le varie forme di partenariato fra governo, industria e pescatori rafforzano la gestione e apportano benefici sul piano ambientale, sociale ed economico ai territori interessati; sottolinea che, già nel 1987, la relazione della Commissione mondiale per l'ambiente e lo sviluppo dal titolo «Il nostro futuro comune», comunemente nota come «relazione Brundtland», concludeva che, per conseguire uno sviluppo sostenibile e quindi anche una gestione sostenibile delle risorse naturali, le comunità dovrebbero avere maggiormente accesso e partecipare di più al processo decisionale che incide sulle risorse comuni, come pure assumersi maggiori responsabilità, sempre in collaborazione con le amministrazioni e le organizzazioni competenti; sottolinea, al riguardo, l'importanza di applicare il principio di sussidiarietà per garantire che le decisioni siano prese al livello amministrativo corretto, assicurando così un adeguato coinvolgimento dei portatori di interessi; |
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33. |
ribadisce che la cogestione della pesca esiste già e ha dato buoni risultati in numerosi casi conosciuti; osserva che questi si basano su quadri giuridici diversi, sia a livello locale, come nel caso della Galizia, della Catalogna e dell'Andalusia in Spagna, sia a livello statale, come accade in Portogallo, Italia, Francia, Svezia, Croazia e Paesi Bassi; sottolinea che la mancanza di esperienza e di buoni esempi a livello europeo impedisce l'applicazione di tale sistema in altre regioni e in altri paesi; |
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34. |
sottolinea la necessità di sviluppare anche strumenti di cogestione transfrontaliera per alcune regioni, con il sostegno e la partecipazione della Commissione; segnala, a tale proposito, l'esempio dell'accordo concluso tra la Francia, il Regno Unito e le Isole Normanne per la gestione della pesca nella regione, che è diventata più centralizzata dopo la Brexit; ribadisce il suo invito affinché il consiglio di partenariato istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione con il Regno Unito prenda in esame modalità diverse per la cooperazione nelle acque delle dipendenze della Corona; sottolinea, a tal proposito, che le modalità precedenti stabilite nell'accordo della Baia di Granville potrebbero fungere da base per eventuali futuri adeguamenti delle norme da parte del consiglio di partenariato; |
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35. |
deplora il fatto che i portatori di interessi non siano sufficientemente coinvolti nella gestione della pesca con i paesi terzi, che si tratti di ripartizione dei contingenti, totale ammissibile delle catture o misure tecniche; insiste affinché la Commissione si assuma il proprio ruolo di rappresentante dell'UE nelle relazioni con i paesi terzi, al fine di proporre modelli di gestione partecipativa rafforzata e di cogestione nelle situazioni transfrontaliere con i paesi terzi; |
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36. |
sottolinea che, per quanto riguarda l'Unione europea, la cogestione, al pari di concetti analoghi come la governance condivisa o la gestione partecipativa, è menzionata nei preamboli di vari strumenti giuridici dell'UE, ma che non esistono disposizioni pienamente sviluppate in materia; evidenzia la necessità di un dibattito più ampio al fine di promuovere le misure specifiche necessarie per questo sistema di gestione della pesca, in modo da trarre vantaggio dai benefici che la cogestione ha già apportato in diverse regioni e in diversi casi; |
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37. |
segnala che l'Unione europea potrebbe facilitare l'attuazione della cogestione; sottolinea che le misure dell'UE per la cogestione dovrebbero concentrarsi su iniziative di sostegno a livello locale, regionale e nazionale, come pure sullo scambio delle migliori pratiche; |
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38. |
evidenzia che il successo della cogestione è determinato dall'esistenza di strutture partecipative e di un comitato multidisciplinare con un minimo di portatori di interessi che rappresentino tutte le parti interessate nella gestione di una pesca, in cui siano tenute in considerazione l'equità, la rappresentanza e le problematiche ambientali e siano integrate le comunità emarginate; |
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39. |
sottolinea che, alla luce degli esempi esaminati, la cogestione della pesca è più resiliente e più adattiva rispetto a molti altri sistemi di gestione della pesca e ha portato, in molti casi, a una maggiore coesione sociale, a una maggiore equità, a un miglioramento degli stock e a una maggiore redditività; |
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40. |
pone in rilievo il fatto che la cogestione permette di prendere meglio in considerazione le conoscenze e i dati empirici che i pescatori traggono dal loro ambiente e che, a tale riguardo, lo sviluppo delle scienze partecipative deve consentire il trasferimento di tali dati e conoscenze empiriche a beneficio del lavoro dei ricercatori; incoraggia la Commissione a pubblicare bandi di gara per migliorare l'inclusione di tali conoscenze empiriche nel lavoro scientifico a tutti i livelli; |
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41. |
sottolinea che, anche a livello europeo, la gestione della pesca dovrebbe migliorare il dialogo tra la Commissione e il settore della pesca, ad esempio investendo maggiormente nei consigli consultivi, in modo da utilizzare al meglio i pareri che essi forniscono a livello europeo e rendere più efficace la gestione della pesca; |
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42. |
invita la Commissione e gli Stati membri, al fine di creare condizioni di parità nel settore della pesca dell'UE, a garantire un sostegno adeguato a tutte le organizzazioni legate alla pesca, in particolare i pescatori artigianali, le organizzazioni dei piccoli produttori e le cooperative impegnate in processi di cogestione; |
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43. |
insiste sulla necessità di applicare pienamente la convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale; sottolinea che tale convenzione crea l'obbligo internazionale di coinvolgere nel processo decisionale le popolazioni interessate dalle decisioni da adottare; |
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44. |
sottolinea che il sostegno alle flotte costiere e la conservazione degli ecosistemi costieri rientrano tra le priorità della PCP; reputa necessario, a tale riguardo, che la gestione della pesca sia quanto più vicina possibile al livello locale; osserva che l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca, che introduce restrizioni al principio di «accesso alle acque», non è più sufficiente per preservare tali flotte; ritiene che la cogestione dovrebbe essere la norma per la gestione della pesca nelle zone costiere; |
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45. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.
(2) GU L 172 del 26.6.2019, pag. 1.
(3) Comunicazione della Commissione del 3 maggio 2022 dal titolo «Mettere al primo posto le persone, garantire una crescita sostenibile e inclusiva, liberare il potenziale delle regioni ultraperiferiche dell'UE» (COM(2022)0198).
(4) Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2021 sulla strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 — Riportare la natura nella nostra vita (GU C 67 dell'8.2.2022, pag. 25).
(5) Risoluzione del Parlamento europeo del 12 aprile 2016 sull'innovazione e la diversificazione della pesca costiera artigianale nelle regioni dipendenti dalla pesca (GU C 58 del 15.2.2018, pag. 82).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1060/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)