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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie C


C/2023/1032

20.11.2023

PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

DEL 28 settembre 2023

su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee

(CON/2023/29)

(C/2023/1032)

Introduzione e base giuridica

In data 20 luglio 2023 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee (1) (di seguito la «proposta di regolamento»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in quanto la proposta di regolamento contiene disposizioni che incidono sui compiti della BCE relativi alla raccolta di informazioni statistiche ai sensi dell'articolo 5 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «Statuto del SEBC»). In conformità al primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1.   Osservazioni di carattere generale

1.1.

Conformemente al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e al regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio (3), le statistiche europee sono sviluppate, prodotte e diffuse sia dal sistema statistico europeo (SSE) sia dal Sistema europeo di banche centrali (SEBC). L’SSE e il SEBC operano nell’ambito di due quadri giuridici distinti rispecchianti le rispettive strutture di governance e l’importanza di garantire una stretta cooperazione e l’appropriato coordinamento nello svolgimento delle loro funzioni statistiche.

1.2.

La proposta di regolamento mira a rendere il quadro giuridico per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee e l’SSE «pronti per il futuro». La proposta di regolamento mira a raggiungere questo obiettivo consentendo all’SSE di rispondere in modo più rapido ed efficace alle esigenze statistiche urgenti in situazioni di crisi; agevolando l’accesso ai dati detenuti da privati; e consentendo all’SSE di soddisfare le aspettative degli utenti in merito a informazioni più dettagliate, prodotte più velocemente, con una frequenza maggiore e che forniscano informazioni più approfondite. Tale produzione di informazioni più dettagliate è resa possibile dagli sviluppi tecnologici, come l’emergere di dati digitali e generati da Internet. La BCE sostiene pienamente e condivide tali obiettivi con l’SSE e ritiene che essi siano ugualmente pertinenti per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee da parte del SEBC nell’ambito della rispettiva sfera di competenza.

1.3.

Inoltre, la BCE sottolinea che la proposta di regolamento e la governance delle statistiche europee nell’SSE e nel SEBC dovrebbero allinearsi alla più ampia strategia europea per i dati (4). La strategia per i dati mira a rendere l’Unione un leader in una società basata sui dati creando un mercato unico dove i dati possano circolare liberamente all’interno dell’UE e in tutti i settori a vantaggio delle imprese, dei ricercatori e delle pubbliche amministrazioni. La strategia per i dati riconosce che, per sfruttare i vantaggi di un migliore utilizzo dei dati, l’Unione dovrà migliorare le proprie strutture di governance per la gestione dei dati e ampliare i propri pool di dati di qualità disponibili per l’utilizzo e il riutilizzo (5). È opportuno che questi importanti obiettivi generali continuino a definire la riforma dei quadri giuridici che disciplinano le statistiche europee.

1.4.

Alla luce di questi obiettivi condivisi, la BCE ritiene ancora più importante che l’SSE e i membri del SEBC continuino a collaborare strettamente per ridurre al minimo l’onere di segnalazione e garantire la coerenza necessaria per la produzione di statistiche europee (6). Ciò vale in particolare per i settori della produzione statistica in cui l’SSE e il SEBC hanno una responsabilità condivisa, come la produzione di statistiche sui conti finanziari e della bilancia dei pagamenti. Tuttavia, tali obiettivi sono perseguiti anche attraverso una stretta cooperazione nell’ambito della quale la BCE ha la responsabilità primaria della produzione di statistiche, in particolare assicurando che i membri del SEBC possano utilizzare, direttamente o indirettamente, i dati utilizzati e prodotti dall’SSE, purché la necessità sia giustificata.

1.5.

Una stretta cooperazione è inoltre essenziale per migliorare la metodologia di messa a disposizione e utilizzo dei dati per affrontare le sfide sociali, climatiche e ambientali (7). Sul fronte della statistica, ciò richiede una condivisione dei dati sicura e tempestiva tra le istituzioni pubbliche e a livello intersettoriale per garantire che dati più numerosi e meglio integrati diventino disponibili per l’utilizzo, mantenendo le corrispondenti tutele per i dati. Qualora non venisse colta l’opportunità offerta dalla revisione del regolamento (CE) n. 223/2009 di migliorare la condivisione dei dati tra produttori fidati di statistiche ufficiali, potrebbero esserci chiare implicazioni sul conseguimento dei pertinenti obiettivi di politica a livello dell’Unione.

1.6.

In questo contesto, e in considerazione del ruolo del SEBC quale uno dei pilastri, insieme all’SSE, per la produzione di statistiche europee, la BCE ritiene che l’SSE e il SEBC debbano affrontare congiuntamente le nuove sfide che la proposta di regolamento intende affrontare. Ciò è opportuno avvenga su tre fronti.

1.7.

In primo luogo, è necessario che gli aggiornamenti dei rispettivi quadri giuridici, vale a dire il regolamento (CE) n. 223/2009 e il regolamento (CE) n. 2533/98, siano coordinati, in particolare, per migliorare l’attuale regime di condivisione dei dati a fini statistici tra i due sistemi statistici al fine di adattarli alle nuove sfide cui devono far fronte le statistiche europee (8), ridurre l’onere a carico dei produttori e compilare statistiche macroeconomiche ufficiali di elevata qualità, nonché ottenere risultati statistici migliori (9).

1.8.

In secondo luogo, la BCE osserva che la proposta di regolamento introduce una nuova serie di norme volte a facilitare la raccolta di dati per rispondere a esigenze statistiche urgenti in tempi di crisi, fornire accesso a nuove fonti di dati, in particolare a quelli detenuti da privati, e incrementare la condivisione dei dati nell’SSE (10). Allo stesso tempo, non è solo nell’SSE che l’attuale regime di condivisione di nuove fonti di dati a fini statistici dovrebbe essere migliorato, ma anche — e in linea con l’obbligo di stretta collaborazione — tra l’SSE e il SEBC. Ciascun sistema comprende istituzioni e autorità fidate che hanno messo in atto sistemi e procedure rigorose e affidabili per tutelare la riservatezza dei dati.

1.9.

Infine, è opportuno adottare un orientamento coordinato fra i due quadri giuridici per garantire che la segnalazione statistica utilizzi una comunicazione bidirezionale tra le autorità competenti e i soggetti dichiaranti, al fine di ridurre al minimo l’onere di segnalazione, evitare la doppia segnalazione e migliorare la qualità dei dati raccolti. La base di tale comunicazione è l’identificazione e la classificazione uniche delle controparti societarie pertinenti (ossia escludendo le famiglie). Di conseguenza, è opportuno definire un quadro europeo generale nel contesto del regolamento (CE) n. 223/2009 e del regolamento (CE) n. 2533/98 per facilitare la condivisione dei dati in relazione a una serie limitata di attributi dei dati e di variabili fondamentali di identificazione e classificazione, che è già prassi consolidata in diverse giurisdizioni dell’UE.

1.10.

Instaurare una comunicazione bidirezionale efficace tra le autorità competenti e i soggetti dichiaranti è di particolare importanza per la BCE, in quanto il quadro giuridico applicabile ai suoi compiti statistici consente la trasmissione di informazioni che identificano le controparti rilevanti raccolte ai sensi dell’articolo 5 dello statuto del SEBC all’interno del SEBC «nella misura necessaria e con un dettaglio sufficiente per l’assolvimento dei compiti del SEBC di cui al trattato o dei compiti in materia di vigilanza prudenziale attribuiti ai membri del SEBC» (11). Per contro, qualora tali dati riservati siano stati raccolti da un membro dell’SSE, essi possono essere trasmessi a un membro del SEBC solo a condizione che tale trasmissione «sia necessaria ai fini dell’efficienza dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee o del miglioramento della loro qualità, nell’ambito delle rispettive sfere di competenza dell’SSE e del SEBC e che tale necessità sia stata giustificata» (12). Non deve essere utilizzato per scopi non esclusivamente statistici (13). La chiara esclusione di taluni attributi di dati da queste restrizioni applicabili ai dati riservati, ove nella maggior parte dei casi questi siano già disponibili al pubblico e/o a un prezzo o per una commissione, migliorerebbe notevolmente l’utilizzabilità di tali dati e la qualità e l’efficienza della produzione di statistiche. Si tratterebbe inoltre di una condizione preliminare per ridurre al minimo l’onere di segnalazione.

1.11.

In generale, un più chiaro riconoscimento nella proposta di regolamento dell’importanza dell’uso di tali informazioni per lo svolgimento dei compiti del SEBC di cui al trattato e dei compiti di altre istituzioni, organi e agenzie dell’Unione che chiedono sempre più spesso accesso alle informazioni raccolte dal SEBC, sosterrebbe gli obiettivi condivisi del SEBC e dell’SSE di produrre statistiche di alta qualità (che richiedono una comunicazione bidirezionale con i soggetti dichiaranti) e soddisfare le aspettative degli utenti per informazioni più dettagliate, fornendo informazioni più approfondite a sostegno delle politiche dell’UE basate su dati concreti.

2.   Osservazioni specifiche

2.1.

Integrazione delle competenze della BCE nei considerando della proposta di regolamento

La BCE ritiene che, in considerazione del dovere di stretta collaborazione tra l'SSE e il SEBC, è opportuno che i considerando della proposta di regolamento menzionino e riconoscano che le statistiche europee sono sviluppate, prodotte e diffuse anche dal SEBC nell'ambito del proprio quadro di raccolta statistica. È opportuno che i considerando della proposta di regolamento chiariscano che le disposizioni di quest’ultimo si applicano lasciando impregiudicate le competenze della BCE a norma del regolamento (CE) n. 2533/98. Ciò era spiegato in uno dei considerando del regolamento (CE) n. 223/2009 iniziale; tuttavia, per motivi di chiarezza e coerenza, è opportuno includerlo anche nei considerando della proposta di regolamento.

2.2.

Trasmissione di dati detenuti da privati al SEBC dall’SSE senza il previo consenso del titolare dei dati per l’elaborazione delle statistiche europee

2.2.1

La BCE osserva che la proposta di regolamento (14) comprende un meccanismo specifico che consentirebbe ai membri dell’SSE di chiedere a un titolare dei dati privati di mettere a disposizione i dati e i metadati pertinenti per lo sviluppo e la produzione di statistiche europee qualora siano soddisfatte le condizioni specificate nella proposta di regolamento. Tale meccanismo lascia impregiudicati gli obblighi di segnalazione stabiliti nella legislazione statistica settoriale dell’Unione, o l’obbligo per i titolari dei dati di mettere a disposizione dati sulla base di esigenze eccezionali conformemente alla normativa sui dati dell’UE (15).

2.2.2.

La BCE ha sostenuto che la possibilità di accedere a dati detenuti da privati e di utilizzarli nello svolgimento dei relativi compiti statutari presenta notevoli vantaggi (16), in quanto l’Eurosistema fa ampio uso non solo delle statistiche ufficiali prodotte dalla BCE, dai membri del SEBC e dell’SSE, ma anche di fonti di dati non tradizionali, come gli indicatori di mobilità della popolazione ad alta frequenza basati sui dati degli operatori di reti mobili, le statistiche sui consumi delle famiglie o sui conti nazionali supportate da dati sulle transazioni finanziarie come ordini di acquisto, fatture, addebiti sulle carte e scritture contabili.

2.2.3

Inoltre, negli ultimi anni, la digitalizzazione e la gestione delle crisi hanno anche contribuito ad accrescere in modo esponenziale la necessità per il SEBC di avere accesso a informazioni più dettagliate, prodotte più rapidamente e con una frequenza maggiore, da fonti non tradizionali. Ciò consentirebbe al SEBC di rispondere più rapidamente alle situazioni di emergenza e di crisi e di fornire informazioni più approfondite nella sua analisi condotta nell’esercizio dei propri compiti. L’accesso ai dati detenuti da privati è rilevante anche a fini statistici, ad esempio per migliorare la qualità delle statistiche europee prodotte nell’ambito delle competenze del SEBC.

2.2.4

Per questi motivi, la BCE ritiene utile modificare la proposta di regolamento (17) per imporre all’SSE di trasmettere ai membri del SEBC, senza il previo accordo del titolare dei dati, i dati che potrebbero essere resi disponibili ai membri dell’SSE da un titolare di dati privati. La trasmissione avrebbe luogo solo se necessario per consentire al SEBC di sviluppare, produrre e diffondere statistiche europee o di aumentarne la qualità. Ciò garantirebbe l’efficacia del regime nel rendere disponibili tali dati per l’elaborazione delle statistiche europee da parte dell’SSE e del SEBC e aumenterebbe la trasparenza per quanto riguarda la condivisione per il titolare dei dati privati. Allo stesso tempo, è opportuno che i membri del SEBC siano tenuti ad adottare misure equivalenti a quelle degli istituti nazionali di statistica (INS) e della Commissione (Eurostat) per tutelare i dati eventualmente ricevuti nell’interesse dei titolari dei dati privati.

2.3.

Migliorare il regime di condivisione dei dati tra l’SSE e il SEBC

La proposta di regolamento (18) istituisce un nuovo regime per facilitare la condivisione dei dati, compresi i dati riservati e i risultati di azioni statistiche temporanee (19), tra gli INS stessi e tra gli INS e la Commissione (Eurostat). Allo stesso tempo, non risponde all’esigenza di incrementare la condivisione dei dati tra l'SSE e il SEBC. In linea con il dovere di stretta collaborazione tra l'SSE e il SEBC (20), è opportuno ampliare il nuovo regime proposto per includere e rafforzare in modo simmetrico l'attuale collaborazione in materia di condivisione dei dati con il SEBC in quanto produttore di statistiche europee. È opportuno che le disposizioni prevedano la condivisione dei dati tra il SEBC e l'SSE in settori di responsabilità condivisa o di interesse comune, a condizione che misure equivalenti di protezione dei dati siano in vigore sia nel SEBC che nell'SSE.

2.4.

Trasmissione di dati riservati

2.4.1.

La proposta di regolamento non modifica la pertinente disposizione del regolamento (CE) n. 223/2009 (21) relativa alla trasmissione di dati riservati all’interno dell’SSE e tra l’SSE e il SEBC. Di conseguenza, quando l’SSE trasmette al SEBC dati riservati ai sensi della pertinente disposizione del regolamento (CE) n. 223/2009 (22), i dati possono essere utilizzati solo dal SEBC «esclusivamente a fini statistici» e sono «accessibili al solo personale per cui le attività statistiche costituiscono l’ambito di lavoro specifico».

2.4.2.

La BCE ritiene che le limitate modifiche suggerite alle disposizioni che disciplinano la trasmissione di dati riservati sarebbero in linea con l’obiettivo generale della proposta di regolamento di rendere pronto per il futuro il quadro giuridico che disciplina le statistiche europee e migliorare significativamente la capacità di reazione dell’SSE al fabbisogno di dati. In primo luogo, riconoscendo l’importanza dello scambio di dati riservati affinché l’SSE e il SEBC dispongano delle informazioni necessarie per svolgere i loro compiti, nonché dell’aumento esponenziale della disponibilità di tali dati, è opportuno che l’SSE e il SEBC siano tenuti a rafforzare la loro cooperazione in questo settore trasmettendo dati riservati ove tale necessità sia giustificata. Inoltre, si eviterebbe la doppia segnalazione, riducendo in ultima analisi l’onere di comunicazione.

2.4.3.

In secondo luogo, le modifiche consentirebbero un uso più ampio di dati di riferimento selezionati, in particolare degli attributi chiave relativi alle singole imprese, che nella maggior parte dei casi sono accessibili al pubblico e/o disponibili a un prezzo o a una commissione.

2.4.4.

La stessa BCE mira a garantire che il quadro giuridico che disciplina le proprie raccolte statistiche sia «pronto per il futuro». In particolare, la modernizzazione della segnalazione statistica prevista nell’ambito del progetto «Integrated Reporting Framework» (IReF) (23) del SEBC; il più ampio studio di fattibilità dell’ABE ai sensi dell’articolo 430 quater del regolamento sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Regulation, CRR) (24); e la strategia dell’UE sui dati di vigilanza nei servizi finanziari dell’UE sono importanti iniziative in cui il SEBC è coinvolto.

2.4.5.

Tali iniziative richiedono una comunicazione bidirezionale tra le autorità competenti e i soggetti dichiaranti in merito ai dati di riferimento fondamentali da utilizzare per adempiere ai loro obblighi di segnalazione. Si tratta di un prerequisito tecnico per il conseguimento di un regime di segnalazione comune per le banche a fini statistici, prudenziali e di risoluzione.

2.4.6.

La base di tale comunicazione è la capacità di fare riferimento a informazioni uniche sulla controparte sotto forma di una serie di attributi chiave per le singole imprese, quali: nome della società, Stato membro in cui è registrata, sede legale e forma giuridica. La direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito la «direttiva sull’apertura dei dati» (25)) e il relativo regolamento di esecuzione (26) impongono agli Stati membri di garantire che le serie di dati di elevato valore, compresi gli attributi chiave alle singole imprese, come quelli di cui sopra, siano rese accessibili al pubblico. La BCE includerebbe anche attributi chiave, quali gli identificativi delle entità, l’attività economica principale e le classificazioni dei settori SEC, che vanno oltre quelli contemplati dalla direttiva sull’apertura dei dati. Inoltre, è opportuno includere in questa categoria le informazioni sull’ubicazione delle unità locali pertinenti per la valutazione dei rischi legati ai cambiamenti climatici e per la produzione e l’analisi degli indicatori di rischio relativi ai cambiamenti climatici.

2.4.7.

Inoltre, in diverse giurisdizioni dell’UE, le pratiche di condivisione dei dati di riferimento (riguardanti l’insieme di attributi chiave e le variabili fondamentali di identificazione e classificazione di cui sopra, comprese quelle raccolte dagli INS e dalle banche centrali nazionali (BCN)) nel contesto della segnalazione statistica funzionano già bene tra le fonti. Queste esperienze mostrano notevoli vantaggi in termini di riduzione degli oneri di segnalazione, efficienza della segnalazione e miglioramenti della qualità complessiva dei dati.

2.4.8.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la BCE ritiene che determinati dati di riferimento non dovrebbero essere soggetti alle restrizioni applicabili ai «dati riservati» ai fini della proposta di regolamento, in modo che possano essere condivisi tra l’SSE e il SEBC, i soggetti dichiaranti e altre autorità e utenti pertinenti (27) (28).

2.4.9.

La BCE propone pertanto che il pertinente articolo del regolamento (CE) n. 223/2009 (29) preveda che determinati attributi chiave relativi a singole imprese e a variabili di identificazione e classificazione di base non siano considerati «dati riservati» ai fini della proposta di regolamento (30). Piuttosto, è opportuno siano considerate eccezioni al regime di riservatezza tra l’SSE e il SEBC. Inoltre, essendo accessibili al pubblico, il SEBC dovrebbe essere autorizzato a utilizzare tali dati di riferimento selezionati per scopi diversi da quelli strettamente statistici, vale a dire non solo per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di «statistiche europee» (31), ma anche per lo svolgimento dei compiti del SEBC ai sensi dell’articolo 127, paragrafi 2 e 5 del TFUE e dei compiti della BCE in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 6, TFUE e del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (32).

2.5.

Riutilizzo dei dati accessibili al pubblico

2.5.1.

La BCE accoglie con favore la proposta di modificare la formulazione del regolamento (CE) n. 223/2009 (33) affinché i dati lecitamente accessibili al pubblico non siano considerati riservati se utilizzati a fini statistici. Ciò è coerente con l’obiettivo della strategia europea per i dati di garantire che i dati possano circolare liberamente all’interno dell’Unione e tra i vari settori, a vantaggio di tutti. La modifica proposta consente un uso più efficiente dei dati accessibili al pubblico, in quanto l’attuale formulazione del regolamento (CE) n. 223/2009 si applica solo ai dati che rimangono accessibili al pubblico conformemente alla legislazione nazionale e non comprende esplicitamente i dati che sono sempre più accessibili al pubblico ai sensi della legislazione dell’Unione.

2.5.2.

Allo stesso tempo, ai sensi della proposta, i dati accessibili al pubblico non devono essere considerati riservati solo quando sono utilizzati a fini statistici. La definizione di «uso a fini statistici» è modificata in modo da indicare «l’uso esclusivo per lo sviluppo e la produzione di analisi e risultati statistici, anche per la ricerca e le attività scientifiche correlate o per la costituzione di basi di campionamento». È opportuno che la definizione si applichi anche alla diffusione delle statistiche ottenute da tali dati, che è consentito dalla disposizione vigente. Ciò contribuirebbe a garantire che i dati accessibili al pubblico diffusi dagli statistici non siano soggetti a inutili restrizioni in caso di riutilizzo di tali dati, anche a fini non statistici, in linea con la strategia dell’UE volta ad aumentare la disponibilità dei dati. Inoltre, ciò contribuirebbe ad assicurare che il SEBC possa utilizzare liberamente i dati accessibili al pubblico che identificano le persone giuridiche non solo per svolgere i propri compiti statistici, ma anche nell’adempimento dei propri compiti di vigilanza prudenziale e del SEBC.

Quando la BCE raccomanda di modificare la proposta di regolamento, indica in un separato documento di lavoro tecnico specifiche proposte redazionali, accompagnate da note esplicative. Il documento di lavoro tecnico è disponibile in lingua inglese sul sito internet EUR-Lex.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 28 settembre 2023

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  COM(2023) 402 final.

(2)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

(3)  Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8).

(4)  Cfr. «Strategia europea per i dati: Fare in modo che l'UE assuma il ruolo di modello per una società più autonoma grazie ai dati», disponibile sul sito web della Commissione europea all'indirizzo www.commission.europa.eu.

(5)  Cfr. «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia europea per i dati» (COM/2020/ 66 final).

(6)  Articolo 9 del regolamento (CE) n. 223/2009 e articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 2533/98.

(7)  La produzione di informazioni statistiche per l'analisi dei rischi climatici è un passo importante nel piano d'azione sui cambiamenti climatici adottato dal Consiglio direttivo della BCE nel 2021 a seguito riesame della strategia di politica monetaria della BCE. Cfr. il comunicato stampa «La BCE presenta un piano di azione per includere considerazioni relative al cambiamento climatico nella propria strategia di politica monetaria», 8 luglio 2021, disponibile sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu.

(8)  Come indicato nella proposta di regolamento e al precedente punto 1.2.

(9)  Cfr. «CMFB opinion on the Exchange of confidential statistical information (ECI) on European Statistics for statistical purposes between the ESS and the SEBC» (Parere del CMFB sullo scambio di informazioni statistiche riservate sulle statistiche europee a fini statistici tra l'SSE e il SEBC), Comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti, 12 luglio 2023.

(10)  Cfr. articolo 1, punti 2) e 7), della proposta di regolamento, che inserisce i nuovi articoli 16 bis e da 17 ter a 17 septies nel regolamento (CE) n. 223/2009.

(11)  Articolo 8, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 2533/98.

(12)  Articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009.

(13)  Articolo 8 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2533/98.

(14)  Cfr. articolo 1, punto 7), della proposta di regolamento, che inserisce i nuovi articoli da 17 ter a 17 septies nel regolamento (CE) n. 223/2009.

(15)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo (normativa sui dati), (COM/2022/68 final).

(16)  Cfr. il paragrafo 2.3 del parere della Banca centrale europea, del 5 settembre 2022, su una proposta di regolamento riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo (normativa sui dati) (CON/2022/30) (GU C 402 del 19.10.2022, pag. 5).

(17)  Cfr. articolo 1, punto 7), della proposta di regolamento, che inserisce un nuovo articolo 17 sexies nel regolamento (CE) n. 223/2009.

(18)  Cfr. articolo 1, punto 7), della proposta di regolamento, che inserisce un nuovo articolo 17 septies nel regolamento (CE) n. 223/2009.

(19)  Cfr. articolo 1, punto 2), della proposta di regolamento, che inserisce un nuovo articolo 16 bis nel regolamento (CE) n. 223/2009.

(20)  Cfr. articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 2533/98 e articolo 9 del regolamento (CE) n. 223/2009.

(21)  Cfr. l'articolo 21 del regolamento (UE) n. 223/2009.

(22)  Cfr. l'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 223/2009.

(23)  Il quadro integrato di segnalazione del SEBC (Integrated Reporting Framework, IReF) per le segnalazioni statistiche delle banche mira a consolidare una serie di raccolte di dati statistici. Questo progetto strategico del SEBC costituisce un primo passo verso una segnalazione comune da parte delle banche a fini statistici, prudenziali e di risoluzione, che si basa anche sulla capacità di interscambio e si basa sulla stessa serie di dati di riferimento fondamentali. Tale iniziativa strategica ridurrebbe notevolmente l'onere di segnalazione, massimizzando nel contempo l'utilità dei dati per gli utenti.

(24)  Per un percorso verso una standardizzazione, integrazione e interoperabilità comuni per la segnalazione dei dati bancari, cfr. in particolare la relazione finale dell'ABE «Report on a feasibility study of an integrated reporting system under article 430 quater CRR» (EBA/REP/2021/38) e la strategia a lungo termine del SEBC per la segnalazione dei dati bancari.

(25)  Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

(26)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/138 della Commissione, del 21 dicembre 2022, che stabilisce un elenco di specifiche serie di dati di elevato valore e le modalità della loro pubblicazione e riutilizzo (GU L 19 del 20.1.2023, pag. 43). Le serie di dati pertinenti sono specificate nella sezione 5.1 dell'allegato del regolamento di esecuzione.

(27)  Fatta salva la protezione dei dati personali applicabile.

(28)  Cfr. «Verbale del seminario del comitato delle statistiche monetarie sulla collaborazione e lo scambio di dati dei registri delle imprese a fini statistici (e non statistici) tra INS e BCN», 29 giugno 2022 (punto 26 e osservazioni conclusive).

(29)  Articolo 21 del regolamento (CE) n. 223/2009.

(30)  O, a tale riguardo, ai fini del regolamento (CE) n. 2533/98, che deve ora essere aggiornato.

(31)  Secondo la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio.

(32)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

(33)  Cfr. l’articolo 1, paragrafo 10, della proposta di regolamento e l’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 223/2009.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1032/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)