|
Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
|
C/2023/995 |
17.11.2023 |
Sintesi della decisione della Commissione
del 22 settembre 2023
relativa a un procedimento a norma dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 54 dell'accordo SEE
(CASO AT.37990 - Intel)
[notificata con il C(2023)5914 final]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(C/2023/995)
Il 22 settembre 2023, la Commissione ha adottato una decisione relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell’articolo 54 dell’accordo SEE. Conformemente al disposto dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1) , la Commissione pubblica il nome della parte e il contenuto essenziale della decisione, comprese le eventuali sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.
1. INTRODUZIONE
|
(1) |
Il 22 settembre 2023, la Commissione ha adottato una decisione relativa a un'infrazione unica e continuata dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (il "trattato") e dell'articolo 54 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (l'"accordo SEE"). |
|
(2) |
L'impresa Intel Corporation ("Intel") è destinataria della decisione. L'infrazione è consistita in pagamenti illeciti effettuati da Intel a tre produttori di computer (HP, Acer e Lenovo) affinché questi annullassero o ritardassero il lancio di prodotti specifici muniti di processori centrali (Central Processing Units, "CPU") x86 del concorrente principale di Intel e limitassero i canali di distribuzione utilizzabili per tali prodotti (le cosiddette "restrizioni allo scoperto"). Tali restrizioni sono state applicate tra novembre 2002 e dicembre 2006. |
|
(3) |
La presente decisione riguarda la parziale reimposizione di un'ammenda a Intel, dopo che la decisione iniziale del 13 maggio 2009 è stata parzialmente annullata dal Tribunale nel 2022. |
2. PROCEDURA
|
(4) |
Il 13 maggio 2009, la Commissione ha adottato una decisione che infliggeva un'ammenda a Intel Corporation ("Intel") per aver abusato della sua posizione dominante sul mercato dei CPU x86, violando in tal modo l'articolo 102 TFUE e l'articolo 54 dell'accordo SEE (la "decisione del 2009"). Secondo la decisione del 2009, Intel aveva commesso un'infrazione unica e continuata, attuando una strategia volta a precludere ai concorrenti il mercato dei CPU x86 e che consisteva in due tipi di comportamento adottati nei confronti dei clienti (produttori di apparecchiature originali o "OEM" (Original Equipment Manufacturers)), ovverosia la concessione di sconti condizionati e le restrizioni allo scoperto. Per tale infrazione, la Commissione ha inflitto a Intel un'ammenda di 1 060 000 000 EUR, a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003. |
|
(5) |
Intel ha impugnato la decisione del 2009 dinanzi al Tribunale, il quale, con sentenza del 12 giugno 2014 nella causa T-286/09, ha respinto integralmente l'impugnazione. Intel ha impugnato tale sentenza dinanzi alla Corte di giustizia, la quale, il 6 settembre 2017, ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale, affinché quest'ultimo verificasse se gli sconti condizionati fossero idonei a limitare la concorrenza alla luce di elementi di prova fattuali ed economici. |
|
(6) |
Il 26 gennaio 2022, il Tribunale ha pronunciato la sua sentenza nella causa T-286/09 RENV, annullando la conclusione, contenuta nella decisione del 2009, secondo cui gli sconti condizionati rappresentavano un'infrazione. Contestualmente, il Tribunale ha respinto l'affermazione di Intel secondo cui i pagamenti a favore di HP, Acer e Lenovo (le restrizioni allo scoperto) avrebbero dovuto essere assoggettati allo stesso test giuridico e agli stessi principi degli sconti e ha pertanto confermato l'esistenza di un'infrazione unica e continuata riguardante le restrizioni allo scoperto. Non essendo stato in grado di stabilire l'importo dell'ammenda relativo alle sole restrizioni allo scoperto, il Tribunale ha annullato l'intera ammenda. |
|
(7) |
Con lettera del 2 maggio 2023, la Commissione ha informato Intel della sua intenzione di adottare una nuova decisione che infligge un'ammenda a Intel ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 del Consiglio, per aver commesso un'infrazione unica e continuata consistente nelle restrizioni allo scoperto individuate nella decisione del 2009 e confermate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. La Commissione ha inoltre informato Intel della metodologia che avrebbe applicato per calcolare l'ammenda. Intel ha risposto a tale comunicazione il 26 giugno 2023. |
|
(8) |
Il 21 settembre 2023 il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha espresso parere favorevole. Il 22 settembre 2023 la consigliera-auditrice ha presentato la sua relazione finale sul caso in questione. |
|
(9) |
La presente decisione che impone un'ammenda a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 mira a porre rimedio ad una situazione in cui la conclusione della Commissione secondo cui le restrizioni allo scoperto costituiscono un'infrazione rimane valida ed ha valore di cosa giudicata, mentre la relativa ammenda è stata annullata. |
3. AMMENDE
|
(10) |
Per il calcolo dell'ammenda, la Commissione si basa sulla valutazione dei fatti di cui alla decisione del 2009 e accolta in sede giurisdizionale. La decisione è destinata alla stessa entità giuridica della decisione del 2009, ovverosia l'impresa Intel Corporation, e non contiene nuove obiezioni o nuovi elementi di prova. |
|
(11) |
Come indicato nei considerando da (1773) a (1777) della decisione del 2009, il valore delle vendite preso in considerazione ai fini del calcolo dell'importo di base dell'ammenda corrisponde al valore annuo delle vendite di CPU x86 che Intel ha fatturato ad imprese situate nel SEE. |
|
(12) |
Considerando che le restrizioni allo scoperto riguardavano pagamenti subordinati alla condizione che i costruttori OEM annullassero, limitassero o ritardassero la vendita di computer fissi (desktop) e computer portatili (notebook) muniti di CPU x86 AMD, ai fini del calcolo dell'importo di base dell'ammenda viene preso in considerazione soltanto il valore delle vendite relative ai desktop e ai notebook. Pertanto, a differenza della decisione del 2009, la Commissione non si basa sul valore delle vendite di CPU x86 sul mercato dei server. |
|
(13) |
Poiché l'ultima restrizione allo scoperto è cessata nel dicembre 2006, la Commissione tiene conto del valore delle vendite realizzate nel 2006, conformemente ai principi stabiliti negli orientamenti della Commissione per il calcolo delle ammende. |
|
(14) |
Per quanto riguarda la gravità, sebbene la gravità dell'infrazione, le dimensioni e le caratteristiche del mercato e la portata geografica dell'infrazione siano tutti fattori che indurrebbero a mantenere la percentuale iniziale di gravità del 5 % di cui alla decisione del 2009, la Commissione ritiene che le restrizioni allo scoperto abbiano avuto una portata e un'intensità più limitate rispetto agli sconti. Esse hanno infatti riguardato tre costruttori OEM, concentrandosi su prodotti, linee di prodotti o canali di vendita specifici e non coinvolgendo interi segmenti commerciali. Pertanto, per il calcolo dell'importo di base dell'ammenda, la Commissione applica un coefficiente di gravità del 4 %. |
|
(15) |
Le restrizioni allo scoperto sono durate dal novembre 2002 al dicembre 2006. Poiché le prime due restrizioni allo scoperto sono cessate prima dell'ultima restrizione allo scoperto, la durata complessiva ai fini del calcolo dell'ammenda è ridotta del periodo compreso tra la fine delle prime due restrizioni allo scoperto e l'inizio dell'ultima restrizione allo scoperto. Ciò corrisponde al numero di anni compresi tra novembre 2002 e maggio 2005 e tra giugno 2006 e dicembre 2006. |
|
(16) |
Nella decisione del 2009 non sono stati accertati fatti tali da giustificare l'esistenza di circostanze attenuanti o aggravanti per Intel. Nella decisione presente, la Commissione non ha motivo di discostarsi da questa posizione. Nulla indica che la durata del procedimento sia stata irragionevole, tenuto conto di tutte le circostanze, in particolare del fatto che il procedimento in corso è il risultato di un'intensa serie di azioni amministrative e giudiziarie. |
|
(17) |
La Commissione ha inflitto a Intel un’ammenda pari a EUR 376 358 000. Tale ammenda non supera il limite del 10 % del fatturato di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003. |
(1) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 411/2004 (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/995/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)