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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie C


C/2023/989

27.11.2023

Ricorso proposto il 5 ottobre 2023 — Flett/Commissione

(Causa T-613/23)

(C/2023/989)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: James Flett (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: L. Levi, avvocata)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del 25 gennaio 2023 che ha nominato «H» come consigliere giuridico principale del servizio giuridico della Commissione europea, gruppo politica commerciale e OMC (anziché nominare il ricorrente);

annullare la risposta al reclamo (n. R/139/23) del 27 giugno 2023 [C(2003) 4042 final];

risarcire il ricorrente per il danno a lui causato;

disporre misure di organizzazione del procedimento ai sensi degli articoli 89 e 90 del regolamento di procedura del Tribunale;

condannare la convenuta a farsi carico integralmente delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo di ricorso, vertente sul mancato rispetto delle sezioni 5.2.6 e 5.2.7 della decisione del personale d’inquadramento superiore e dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento interno del comitato consultivo sulle nomine («CCN»), nonché sulla violazione del principio di buona amministrazione.

Il primo argomento del ricorrente nell’ambito di tale motivo riguarda la corretta modalità d’interpretazione e di applicazione delle disposizioni principali della decisione del personale d’inquadramento superiore e del regolamento interno del CCN.

In secondo luogo, viene sostenuto che il ricorrente è stato ritenuto un «candidato adeguatamente qualificato» «in relazione ai criteri pubblicati» dal comitato di preselezione e dal CCN (prima fase) e che tale considerazione non è stata ribaltata nella valutazione del CCN (seconda fase).

In terzo luogo, viene fatto riferimento alla frase «giusta combinazione di abilità ed esperienza» — una valutazione per merito comparativo dissimulata dei «candidati adeguatamente qualificati» «in relazione ai criteri pubblicati»; a tal proposito, il ricorrente fa riferimento a una valutazione riservata ai commissari, argomentando che al ricorrente è stata illegittimamente negato un colloquio con il presidente.

In quarto luogo, il ricorrente afferma che all’asserita violazione non è stato posto rimedio attraverso l’esistenza di una disposizione che consente al presidente di convocare a colloquio il candidato, facoltà non esercitata nel presente caso.

2.

Secondo motivo di ricorso, vertente su due censure relative a errori manifesti di valutazione.

3.

Terzo motivo di ricorso, vertente sul fatto che le decisioni impugnate sono fondate sulla decisione della Commissione relativa alla politica dell’uguaglianza di genere, la quale, nella parte rilevante, è illegittima.

4.

Quarto motivo di ricorso, vertente sul fatto che le decisioni impugnate sono fondate sulla decisione di delega del presidente «attraverso istruzione orale»; a tal proposito, il ricorrente deduce un difetto di motivazione e una violazione del principio della certezza del diritto.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/989/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)