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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie C


C/2023/881

8.12.2023

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana, la direttiva 2001/113/CE del Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all’alimentazione umana e la direttiva 2001/114/CE del Consiglio relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all’alimentazione umana

[COM(2023) 201 final — 2023/0105 (COD)]

(C/2023/881)

Relatrice:

Kerli ATS

Consultazione

Parlamento europeo, 8.5.2023

Consiglio, 4.5.2023

Base giuridica

Articoli 43, paragrafo 2, e 304 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Sezione competente

Agricoltura, sviluppo rurale e ambiente

Adozione in sezione

7.9.2023

Adozione in sessione plenaria

21.9.2023

Sessione plenaria n.

581

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

170/0/3

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ha già avuto occasione di sottolineare (1) che promuovere regimi alimentari sani e sostenibili è di cruciale importanza per migliorare la salute umana e il benessere degli ecosistemi, della società in generale e delle zone rurali in particolare. A tal fine è necessario accrescere la disponibilità e il consumo di prodotti sostenibili, educare la cittadinanza a regimi alimentari più sani, portare avanti la riformulazione dei prodotti ed ampliare gli obblighi di etichettatura d’origine per prodotti specifici. È importante promuovere tali cambiamenti aggiornando le norme per rispondere alle attuali preoccupazioni della società e alla domanda dei consumatori, mantenendo nel contempo la competitività del settore agroalimentare e buone condizioni di lavoro per i suoi addetti.

1.2.

Gli apicoltori europei e gli altri operatori della catena di approvvigionamento del miele sono posti di fronte a una serie di sfide in relazione alla trasparenza sull’origine delle miscele di mieli, sfide che hanno un impatto sul loro reddito e sulla situazione generale del mercato in Europa. Gli sforzi compiuti finora per combattere le frodi e la concorrenza sleale sono inadeguati. Il CESE è favorevole alla proposta di rivedere la direttiva sul miele introducendo un’etichettatura d’origine obbligatoria per accrescere la trasparenza a beneficio dei consumatori, ma si rammarica della mancanza di ambizione della revisione proposta per quanto riguarda l’attuazione e la promozione di misure supplementari destinate al contrasto delle frodi.

1.3.

Il CESE sollecita l’adozione di misure più ambiziose per proteggere i produttori di miele europei, applicare norme di commercializzazione rigorose, effettuare controlli sistematici e verifiche della tracciabilità del miele importato nell’UE e imporre l’obbligo dell’etichettatura d’origine per le miscele di mieli, ossia l’indicazione in etichetta, in ordine decrescente, della quota percentuale del miele proveniente da ciascun paese di origine.

1.4.

Occorre adoperarsi per risolvere i problemi concernenti l’analisi e la quantificazione delle percentuali di ciascuna origine nelle miscele di mieli. Il CESE sottolinea energicamente l’esigenza di un’azione tempestiva volta a individuare un metodo di analisi affidabile e accessibile, che rappresenta a suo giudizio una condizione preliminare per rendere possibile rispettare e far rispettare l’obbligo di etichettatura d’origine, inteso a tutelare i consumatori dalle frodi.

1.5.

Occorre sforzarsi di sviluppare un sistema di tracciabilità nel cui ambito tutto il miele immesso in commercio, sia esso prodotto nell’UE o importato, abbia un codice identificativo che ne consenta il tracciamento fino all’apicoltore che lo ha raccolto. Il CESE ritiene che tale sistema faciliterebbe i controlli amministrativi diretti a verificare le quote percentuali nelle miscele di mieli, ma sottolinea altresì l’importanza di assicurarsi che le imprese (in particolare quelle piccole e medie) non debbano sostenere costi eccessivi.

1.6.

Il CESE sottolinea che, per rendere i consumatori più consapevoli e incoraggiarli a compiere scelte più salutari, è necessario introdurre requisiti di etichettatura specifici per il miele sottoposto a lavorazioni industriali: l’apposizione delle diciture «ultrafiltrato» e «pastorizzato» informerebbe in modo chiaro i consumatori sulle modifiche avvenute nel corso dei rispettivi processi, che riducono le proprietà naturali e i benefici del miele. Un’etichettatura accurata è essenziale per guidare le scelte dei consumatori, stimolare la domanda di prodotti ottenuti mediante pratiche apicolturali sostenibili e sostenere gli apicoltori che considerano prioritari il benessere delle api e la tutela degli habitat.

1.7.

Il CESE chiede di valutare la possibilità che apporre la dicitura «i succhi di frutta non possono contenere zuccheri aggiunti» accanto al nome del prodotto finisca per favorire un maggiore consumo di succhi di frutta, a detrimento di quello di frutta fresca intera. Per evitare questo rischio, il CESE propone che venga imposto ai produttori di nettari, da un lato, di apporre, se del caso, la dicitura «contiene zuccheri aggiunti» e, dall’altro, di non utilizzare più la dicitura «senza zuccheri aggiunti». Queste misure promuovono la trasparenza e mettono i consumatori nelle condizioni di compiere scelte ben informate riguardo alle loro preferenze alimentari.

1.8.

Il CESE ritiene che accrescere il tenore in frutta delle confetture extra al di là degli attuali 450 g/kg non servirà ad avere prodotti con meno zuccheri. D’altro canto, però, è favorevole a portare a 400 g/kg il tenore in frutta delle confetture ordinarie. La soluzione di compromesso qui proposta, infatti, non soltanto favorisce scelte più salutari, ma contribuisce anche a salvaguardare la competitività dell’industria alimentare.

1.9.

Il CESE considera ragionevoli e fondate le modifiche proposte alla direttiva 2001/114/CE.

2.   Contesto del parere

2.1.

Il 22 marzo 2023 la Commissione europea, il Centro comune di ricerca (JRC) e l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) hanno presentato una relazione sulle frodi nel settore del miele importato nell’UE (2). Nelle conclusioni del documento, si osserva che il 46 % del miele importato da paesi terzi e quindi immesso nel mercato dell’UE desta sospetti di non conformità alle disposizioni della direttiva sul miele e si sottolinea che, per consolidare pratiche eque nel commercio internazionale e proteggere gli apicoltori dell’UE, è essenziale procedere con urgenza a una revisione ambiziosa di tale direttiva.

2.2.

Il 21 aprile 2023 la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica delle seguenti direttive:

la direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 decembre 2001, concernente il miele (3);

la direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 decembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana (4);

la direttiva 2001/113/CE del Consiglio, del 20 decembre 2001, relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all’alimentazione umana (5);

la direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 decembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all’alimentazione umana (6).

Le «direttive sulla colazione» sono un insieme di sette direttive che stabiliscono regole comuni sulla composizione, la denominazione commerciale, l’etichettatura e la presentazione di alcuni prodotti alimentari, in modo tale da proteggere gli interessi dei consumatori e garantire la libera circolazione di tali prodotti nel mercato interno.

2.3.

Le principali modifiche proposte sono le seguenti:

2.3.1.

Miele

Nel caso delle miscele di mieli, dovrà essere indicato il paese di origine di ciascun miele contenuto nella miscela; le diciture «miscela di mieli originari dell’UE», «miscela di mieli non originari dell’UE» e «miscela di mieli originari e non originari dell’UE» non saranno più forme autorizzate di etichettatura d’origine. Faranno eccezione le miscele di mieli contenute in confezioni da 25 g o meno.

2.3.2.

Succhi

Nell’etichettatura dei succhi l’indicazione «i succhi di frutta non possono contenere zuccheri aggiunti» potrà comparire nello stesso campo visivo della denominazione del prodotto. Attualmente l’indicazione «senza zuccheri aggiunti» è consentita per i nettari, per i quali si autorizza l’aggiunta di zucchero, ma non per i succhi, ai quali la normativa vigente non consente si aggiungano zuccheri.

Sono inoltre aggiunte le nuove categorie di prodotti «succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri» e «succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri da concentrato». I prodotti recanti tali denominazioni dovranno avere un tenore di zucchero inferiore di almeno il 30 % a quello dei prodotti analoghi. Sono aggiunti altresì processi autorizzati per la produzione di succhi a tasso ridotto di zuccheri (ad esempio la fermentazione mediante lievito).

La quantità di zucchero aggiunta al nettare ammessa sarà diversa a seconda del tipo di frutto.

Il termine «acqua di cocco» potrà essere utilizzato come sinonimo di «succo di cocco».

Alla tabella dei livelli minimi Brix per il succo e la purea di frutta ricostituiti è aggiunto un livello Brix di 4,5 per la noce di cocco (Cocos nucifera).

2.3.3.

Confetture

Nella composizione dei prodotti «confettura» e «confettura extra» viene aumentato il contenuto di frutta minimo richiesto.

La direttiva non richiede più che nell’etichetta figuri la dicitura «tenore totale di zuccheri … g per 100 g», dal momento che tale indicazione è già obbligatoria a norma del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

D’ora in poi la denominazione «marmellata» potrà essere utilizzata per prodotti ottenuti da qualsiasi tipo di frutta.

2.3.4.

Latte conservato parzialmente o totalmente disidratato

Saranno consentiti processi per la produzione di prodotti a base di latte condensato senza lattosio. Il tenore di lattosio potrà essere ridotto mediante conversione del lattosio in glucosio e galattosio.

2.4.

È previsto un periodo transitorio di 24 mesi dall’adozione della direttiva.

3.   Osservazioni generali

3.1.

Promuovere regimi alimentari sani e sostenibili costituisce un aspetto fondamentale della politica alimentare: è infatti essenziale riorientare le nostre scelte nutrizionali, con l’obiettivo di migliorare la nostra salute ma anche lo stato degli ecosistemi e il benessere della società, nonché aumentare la vitalità delle aree rurali (8). Per realizzare tutto ciò, è necessario accrescere la disponibilità e il consumo di prodotti sostenibili, educare i cittadini a regimi alimentari più sani, promuovere la riformulazione dei prodotti e ampliare gli obblighi di etichettatura d’origine estendendoli a determinati prodotti.

3.2.

La strategia «Dal produttore al consumatore» includeva piani di revisione delle norme di commercializzazione, che avrebbero dovuto riguardare anche le «direttive sulla colazione» data la loro affinità con le norme in questione. La revisione in esame mira a promuovere l’adozione e la disponibilità di prodotti sostenibili. La comunicazione di informazioni e orientamenti nutrizionali attendibili è essenziale; e il CESE raccomanda di elaborare nuove linee guida per un’alimentazione sostenibile che tengano conto delle differenze geografiche e culturali. Tali linee guida orienterebbero il sistema agroalimentare in una direzione più precisa, contribuendo a far produrre, trasformare, distribuire e vendere alimenti più sani e più sostenibili a prezzi più equi (9).

3.3.

Il CESE accoglie con favore la proposta di riesaminare le «direttive sulla colazione», che sono in vigore da più di 20 anni, sono state modificate oltre 10 anni fa e oggi possono ostacolare l’innovazione o non essere più all’altezza delle aspettative dei consumatori. Il CESE è infatti consapevole che, nell’ultimo decennio, i mercati dei prodotti alimentari hanno attraversato trasformazioni considerevoli, indotte dall’innovazione e dagli sviluppi legislativi, ma anche dall’evolversi delle preoccupazioni della società e della domanda dei consumatori. È pertanto opportuno procedere a una revisione di talune norme.

3.4.

Secondo la Commissione, l’obiettivo principale delle direttive sulla colazione è quello di consentire ai consumatori di compiere scelte alimentari più informate e sostenibili. Nel suo precedente parere Verso un quadro per l’etichettatura di sostenibilità dei prodotti alimentari che consenta ai consumatori di compiere scelte alimentari sostenibili (10), il CESE ha proposto di stabilire un quadro per l’etichettatura di sostenibilità dei prodotti alimentari trasparente e fondato su dati scientifici; l’obiettivo era quello di introdurre un quadro semplice e pragmatico, che aiutasse gli operatori economici a valutare e migliorare la sostenibilità dei prodotti e fornisse ai consumatori informazioni utili per compiere scelte di acquisto consapevoli. La Commissione e il CESE condividono l’obiettivo di consentire ai consumatori di compiere scelte alimentari più informate e sostenibili.

3.5.

Il sistema alimentare dell’UE si trova oggi a far fronte a varie difficoltà — concernenti la salute, la società, il clima e l’ambiente — che hanno ormai raggiunto un livello critico. Per affrontare con successo queste sfide, è urgente incoraggiare un cambiamento nei comportamenti dei consumatori. Promuovendo l’istituzione di un Consiglio europeo per la politica alimentare (EFPC), il CESE propugna un approccio più integrato e partecipativo all’elaborazione delle politiche alimentari. Tale nuovo organismo, infatti, faciliterebbe l’allineamento delle politiche a livello unionale, nazionale e locale, garantendo una maggiore coerenza e una più ampia uniformità. Ciò accrescerebbe a sua volta la qualità e la legittimità della politica alimentare dell’UE, rendendola più efficace nell’affrontare le difficoltà incontrate dal sistema alimentare. Inoltre, l’EFPC costituirebbe una piattaforma per discussioni e processi decisionali a tutto campo. Il CESE ritiene che, grazie al fatto di prendere in considerazione fattori ambientali, climatici, di salute e sociali, il nuovo organismo contribuirebbe alla definizione di orientamenti e normative che incentivino pratiche produttive sostenibili, proteggano la salute dai consumatori e rispondano alle preoccupazioni della società (11). In generale l’EFPC si atterrebbe ai più vasti obiettivi di promozione di un sistema alimentare sostenibile ed equilibrato.

4.   Osservazioni particolari

4.1.

Il CESE riconosce e apprezza l’iniziativa proattiva adottata dalla Commissione per promuovere regimi alimentari più sani e incoraggiare la riformulazione dei prodotti, in particolare nel caso di alimenti ricchi di grassi, zuccheri e sale. Il CESE, inoltre, è favorevole ad attuare norme trasparenti e obbligatorie in materia di etichettatura d’origine, che forniscano ai consumatori maggiori informazioni sul paese o sui paesi d’origine dei prodotti che acquistano.

4.2.

Direttiva 2001/110/CE concernente il miele.

4.2.1.

Gli apicoltori europei e gli altri operatori della catena di approvvigionamento del miele nutrono serie preoccupazioni in relazione alla trasparenza sull’origine delle miscele di mieli. Il reddito di questi apicoltori dipende in larga misura dalla produzione di miele; e attualmente essi devono far fronte a una situazione di mercato difficile in tutta Europa. Si stanno compiendo già adesso degli sforzi per alleviare le difficoltà e migliorare le condizioni di mercato contrastando le frodi nel settore del miele, combattendo la concorrenza sleale, applicando clausole speculari e promuovendo la trasparenza nel settore alimentare (12). Sono tuttavia necessari ulteriori interventi, ragion per cui il CESE apprezza la proposta di revisione della direttiva sul miele, che, per le miscele o mescolanze di mieli, introduce l’obbligo di indicare sull’etichetta tutti i singoli paesi di origine (siano essi Stati membri o paesi terzi). Il CESE sottolinea energicamente la necessità di un’azione tempestiva volta a individuare un metodo di analisi affidabile e accessibile, la cui disponibilità rappresenta a suo giudizio una condizione preliminare per rispettare e far rispettare l’obbligo dell’etichettatura d’origine, inteso a tutelare i consumatori dalle frodi.

4.2.2.

Il CESE sollecita l’attuazione di misure più ambiziose per salvaguardare i produttori europei di miele. Benché la Commissione abbia soddisfatto alcune delle richieste di tali produttori, è necessario profondere un impegno più intenso per proteggere il settore da pratiche fraudolente. Il CESE è fermamente convinto che le norme di commercializzazione debbano imporre requisiti rigorosi per i prodotti del miele che entrano nel mercato dell’UE, prevedendo un’etichettatura adeguata per i prodotti analoghi al miele. Ciò consentirà ai consumatori di prendere decisioni di acquisto consapevoli, basate su informazioni accurate in merito ai prodotti.

4.2.3.

Gli apicoltori europei e gli altri operatori della catena di approvvigionamento del miele sono determinati ad adottare misure supplementari per rispondere alle sfide poste dalle frodi e dalla concorrenza sleale connesse all’adulterazione di prodotti del miele importati. Essi si impegnano a etichettare le miscele di mieli con informazioni complete corrispondenti alle aspettative dei consumatori e tali da garantire la continuità della produzione del proprio miele di prima qualità.

4.2.4.

Il CESE appoggia la richiesta, avanzata dagli apicoltori, di introdurre l’indicazione obbligatoria del paese di origine nell’etichettatura per le miscele di mieli. Tale etichettatura dovrebbe indicare, in ordine decrescente, la quota percentuale del miele proveniente da ciascun paese di origine.

4.2.5.

Il CESE non ignora i problemi posti dall’analisi e dalla quantificazione della percentuale di ciascuna origine nelle miscele di mieli, plaude agli sforzi già profusi per affrontare queste difficoltà e incoraggia a compierne di nuovi per sormontarle. Si tratta di effettuare prove di laboratorio sul miele, istituire un centro di riferimento comunitario per il miele e aggiornare l’elenco dei metodi di laboratorio per individuare le pratiche fraudolente, come indicato nella direttiva 2001/110/CE.

4.2.6.

Occorrerebbe definire il calendario per l’istituzione di un centro di riferimento comunitario e per l’aggiornamento dei metodi di laboratorio, nonché adoperarsi per stabilire metodi analitici ufficiali che consentano di indicare con precisione le percentuali di miele provenienti dai singoli paesi di origine. Inoltre, fino a quando non saranno disponibili metodi analitici ufficiali, l’indicazione di tali percentuali non dovrebbe essere obbligatoria.

4.2.7.

Il CESE sottolinea l’esigenza di migliorare la tracciabilità nella catena di approvvigionamento del miele, anche con l’impiego di tecnologie blockchain. Il CESE raccomanda che tutto il miele immesso in commercio, sia esso prodotto nell’UE o importato, abbia un codice identificativo, collegato a un sistema di tracciabilità, che consenta di risalire fino all’apicoltore che lo ha raccolto. Ciò faciliterebbe i controlli amministrativi diretti a verificare le quote percentuali delle miscele di mieli. Il CESE ritiene importante assicurarsi che le imprese (e in particolare quelle piccole e medie) non debbano sostenere costi eccessivi. Pur riconoscendo che il suddetto punto è in linea con il regolamento (UE) n. 1169/2011, il CESE sottolinea con forza che tutti i prodotti simili al miele devono essere etichettati in maniera distinta affinché risulti chiaro che non si tratta di miele, come previsto dalla direttiva 2001/110/CE concernente questo prodotto. È indispensabile che la nuova direttiva non lasci spazio ad ambiguità o interpretazioni errate. Questa posizione assume un particolare rilievo nel contesto della lotta contro le frodi nel settore del miele.

4.2.8.

Dato che uno degli obiettivi primari della direttiva è sensibilizzare i consumatori e orientarli verso opzioni più sane, è indispensabile introdurre requisiti specifici in materia di etichettatura del miele trasformato industrialmente. Il CESE chiede pertanto l’introduzione di etichette con le diciture «ultrafiltrato» e — una volta fissati determinati requisiti in termini di tempo e di temperatura — «pastorizzato», che segnalerebbero chiaramente i cambiamenti che si verificano quando il miele è sottoposto a questi processi specifici. È importante notare che tali trattamenti causano una riduzione di determinate proprietà naturali e benefici che sono tipicamente associati al miele. Occorre quindi rappresentare e comunicare visivamente le implicazioni di tali metodi di trasformazione sul prodotto finale. Il CESE ritiene che un’etichettatura accurata consenta ai consumatori di compiere scelte informate in linea con le loro preferenze e sostenga gli apicoltori che considerano prioritari il benessere delle api e il buono stato dei loro habitat.

4.2.9.

Il CESE ritiene che la deroga proposta per le confezioni da 25 grammi o meno dovrebbe essere estesa a quelle contenenti fino a 30 grammi, in modo da includervi anche i barattoli di vetro abitualmente utilizzati nell’industria alberghiera. In questi casi si potrebbe fare ricorso, su base volontaria, a un codice QR che rinvii alle informazioni sui paesi di origine della miscela di mieli.

4.3.

Direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana.

4.3.1.

Il CESE reputa che le modifiche proposte alla direttiva siano in linea generale ragionevoli e necessarie.

4.3.2.

Chiede tuttavia di valutare se l’indicazione «nessun succo di frutta contiene zuccheri aggiunti», apposta a fianco della denominazione del prodotto, non rischi di incoraggiare i consumatori ad aumentare il consumo di succhi a scapito di quello di frutta fresca intera. È infatti essenziale migliorare l’educazione e la sensibilizzazione dei consumatori. Il CESE raccomanda pertanto che i produttori di nettare siano tenuti ad apporre, se del caso, la dicitura «contiene zuccheri aggiunti». L’indicazione «senza zuccheri aggiunti» sarebbe gradualmente eliminata per i nettari per i quali essa è attualmente obbligatoria, e non sarebbe più necessario che i succhi rechino un’indicazione analoga. Queste misure promuovono la trasparenza e mettono i consumatori nelle condizioni di compiere scelte ben informate riguardo le loro preferenze nutrizionali.

4.4.

Direttiva 2001/113/CE relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all’alimentazione umana.

4.4.1.

Il CESE ritiene che un aumento del tenore di frutta delle confetture extra oltre gli attuali 450 g/kg non si tradurrà in un prodotto finale con meno zuccheri totali: il tenore di fruttosio sarà lievemente maggiore e quello di glucosio leggermente minore, senza alcuna differenza in termini di salubrità. Ciò in ragione del fatto che, per raggiungere un «punto di equilibrio» che ne garantisca la conservazione, la confettura deve comunque avere un tenore di zuccheri pari a 60 gradi Brix. Un’iniziale aggiunta di frutta non fa altro che aumentare la quantità di acqua da eliminare e richiede pertanto un processo di cottura più lungo, che consuma più energia e pregiudica le qualità organolettiche della confettura, comportando una perdita di sapore, colore e consistenza della frutta. D’altro canto, il Comitato è favorevole a portare a 400 g/kg il tenore in frutta delle confetture ordinarie. Tale misura garantirà un prodotto più sano ai segmenti della popolazione che ne hanno più bisogno, mantenendo nel contempo un mercato economicamente sostenibile per l’industria.

4.4.2.

Il CESE riconosce e condivide l’obiettivo di incoraggiare un maggiore consumo di frutta nella dieta quotidiana dei cittadini, ma nutre dei dubbi circa la praticità e l’efficacia di perseguire tale obiettivo attraverso la produzione di confetture. Come si è detto, le conseguenze pratiche della suddetta modifica sul processo produttivo possono avere effetti negativi per l’ambiente, con un aumento del consumo di risorse e una maggiore impronta ambientale del prodotto. Vi sono inoltre potenziali implicazioni economiche, tra cui l’aumento dei costi di produzione, un possibile calo della soddisfazione dei consumatori e una riduzione della competitività. Oltre a ciò, potrebbero esservi conseguenze sul piano sociale, come la potenziale perdita di posti di lavoro ben retribuiti.

4.5.

Il CESE considera ragionevoli e fondate le modifiche alla direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato, parzialmente o totalmente disidratato, destinato all’alimentazione umana. Alla luce degli sviluppi relativi allo stato di salute della popolazione dell’UE, l’aggiunta dei prodotti a base di latte condensato privi di lattosio costituisce un fatto positivo.

4.6.

Il CESE ritiene ragionevolmente breve il previsto periodo transitorio di 24 mesi dalla data di adozione delle normative proposte, considerato che le modifiche da esse apportate comporteranno probabilmente costi aggiuntivi per le imprese, in termini di investimenti in nuovi processi di etichettatura e imballaggio.

4.6.1.

Gli adeguamenti in questione dovrebbero tenere conto delle condizioni di lavoro e dei diritti dei lavoratori anche nel corso del periodo transitorio.

4.6.2.

Onde evitare sprechi alimentari, i prodotti già immessi sul mercato prima della fine del suddetto periodo non dovrebbero essere ritirati.

Bruxelles, 21 settembre 2023

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Oliver RÖPKE


(1)  Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Promuovere un’alimentazione sana e sostenibile nell’UE» (parere d’iniziativa) (GU C 190 del 5.6.2019, pag. 9).

(2)  https://food.ec.europa.eu/safety/eu-agri-food-fraud-network/eu-coordinated-actions/honey-2021-2022_it

(3)   GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47.

(4)   GU L 10 del 12.1.2002, pag. 58.

(5)   GU L 10 del 12.1.2002, pag. 67.

(6)   GU L 15 del 17.1.2002, pag. 19

(7)  Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 , relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

(8)  Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Promuovere un’alimentazione sana e sostenibile nell’UE» (parere d’iniziativa) (GU C 190 del 5.6.2019, pag. 9).

(9)  Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Una strategia “Dal produttore al consumatore” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente» (GU C 429 dell'11.12.2020, pag. 268).

(10)  Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Verso un quadro per l’etichettatura di sostenibilità dei prodotti alimentari che consenta ai consumatori di compiere scelte alimentari sostenibili» (parere d’iniziativa) (GU C 75 del 28.2.2023, pag. 97).

(11)  Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Verso un Consiglio europeo per la politica alimentare come nuovo modello di governance nel futuro quadro dell’UE sui sistemi alimentari sostenibili» (parere d’iniziativa) (GU C 293 del 18.8.2023. pag. 1).

(12)  Associazione apicoltori professionisti europei, 2023.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/881/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)