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dell'Unione europea

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Serie C


C/2023/875

8.12.2023

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/18/CE che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo

[COM(2023) 270 final — 2023/0164 (COD)]

(C/2023/875)

Relatore:

Sam HÄGGLUND

Consultazione

Parlamento europeo, 12.6.2023

Consiglio dell’Unione europea, 9.6.2023

Base giuridica

Articoli 100, paragrafo 2, e 304 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Sezione competente

Trasporti, energia, infrastrutture e società dell’informazione

Adozione in sezione

6.9.2023

Adozione in sessione plenaria

20.9.2023

Sessione plenaria n.

581

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

216/1/1

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie con favore la proposta della Commissione europea di aggiornare la direttiva 2009/18/CE (1) per rafforzare la sicurezza marittima e la protezione dell’ambiente marino. L’obiettivo stesso delle inchieste sugli incidenti marittimi è migliorare la sicurezza delle navi e dei loro equipaggi, e aumentare il livello di prevenzione degli incidenti marittimi. Le indagini e la diffusione delle relative relazioni sono fondamentali per individuare e comunicare le principali carenze in materia di sicurezza, nonché per migliorare, tra l’altro, la sicurezza delle navi, del personale che le gestisce e dei passeggeri, e, in ultima analisi, salvare vite umane in mare.

1.2.

Il CESE è favorevole all’inclusione parziale del segmento dei pescherecci di piccole dimensioni (di lunghezza inferiore a 15 metri) nell’ambito di applicazione della direttiva. Il CESE osserva che la piena inclusione, al di là di una valutazione preliminare da parte delle autorità competenti, sarebbe stata l’opzione ideale, ma al tempo stesso tiene conto anche delle preoccupazioni degli Stati membri in termini di risorse e capacità.

1.3.

Il CESE accoglie inoltre con favore l’inclusione, nell’ambito di applicazione della proposta di aggiornamento della direttiva, degli incidenti che coinvolgono navi in porto, i quali rappresentano spesso un «angolo cieco» e un aspetto non affrontato in modo coerente da tutti gli Stati membri nelle loro relazioni.

1.4.

Il CESE sostiene pienamente l’obiettivo di fornire agli organi inquirenti sugli incidenti degli Stati membri una maggiore chiarezza giuridica e di incrementare la loro capacità di operare e di riferire in merito alle inchieste in modo tempestivo. In particolare, la cooperazione e l’assistenza reciproca tra gli Stati membri dell’Unione europea (UE) nelle inchieste di sicurezza dovrebbero essere intensificate alla luce delle nuove sfide in materia di sicurezza marittima. Il CESE sostiene l’obbligo, per le autorità di inchiesta degli Stati membri, di notificare tutti i sinistri marittimi molto gravi alla piattaforma europea d’informazione sui sinistri marittimi (EMCIP). Inoltre, i dati dell’EMCIP dovrebbero essere resi pubblici e le relazioni sulle inchieste dovrebbero essere pubblicate non appena possibile.

1.5.

Il CESE sottolinea il ruolo cruciale svolto dall’Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), che offre alle autorità competenti degli Stati membri corsi di formazione riguardanti le nuove tecnologie, le fonti energetiche per la propulsione, la manovra, il funzionamento e aspetti relativi alla sostenibilità. L’EMSA dovrebbe disporre dei mezzi necessari per assicurare il mantenimento della formazione degli inquirenti in materia di tecnologie emergenti e loro impatto sulla sicurezza.

1.6.

Il CESE sottolinea inoltre l’importanza di sviluppare un sistema di gestione della qualità (QMS) specifico per gli organi inquirenti sugli incidenti al fine di garantire che le procedure siano sistematicamente rispettate e di migliorare la qualità generale delle inchieste sugli incidenti.

1.7.

Il CESE rileva inoltre l’estrema importanza di garantire chiarezza e coerenza tra i regolamenti IMO e il pertinente quadro legislativo dell’UE, con particolare attenzione alle direttive sul controllo da parte dello Stato di approdo e sugli obblighi dello Stato di bandiera, di cui è stata altresì proposta una revisione. Il CESE è favorevole ad aggiornare la direttiva per allinearla al codice IMO per le inchieste sui sinistri.

1.8.

Il CESE accoglie con favore il riferimento, contenuto nel nuovo articolo 3, paragrafo 4, della proposta di direttiva, al giusto trattamento dei marittimi in caso di incidente marittimo, al fine di evitare l’ingiusta criminalizzazione della professione. I lavoratori marittimi sono professionisti rispettati, ed è importante sottolineare che svolgono un ruolo fondamentale nella gestione e nello svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza. A tale riguardo, quindi, l’ampia diffusione dei rapporti sugli incidenti e la rapida attuazione delle loro raccomandazioni dovrebbero essere ulteriormente sviluppate, in collaborazione con l’industria e le parti sociali.

2.   Contesto del parere

2.1.

Il 1o giugno 2023 la Commissione europea ha presentato cinque proposte legislative volte a modernizzare le norme dell’UE in materia di sicurezza marittima e a prevenire l’inquinamento idrico causato dalle navi. Tale pacchetto marittimo è composto da cinque proposte di revisione relative ai seguenti atti:

direttiva 2009/21/CE (2) relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera;

direttiva 2009/16/CE (3) relativa al controllo da parte dello Stato di approdo;

direttiva 2009/18/CE relativa alle inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo;

direttiva 2005/35/CE (4) relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni;

regolamento (CE) n. 1406/2002 (5) che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza marittima.

2.2.

La direttiva 2009/18/CE stabilisce giuridicamente il regime dell’UE in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e integra nel diritto dell’UE i principi alla base dell’articolo 94, paragrafo 7, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) e del pertinente codice dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO), ossia il Codice degli standard e delle pratiche raccomandate internazionali per le inchieste di sicurezza sui sinistri e sugli incidenti marittimi (codice per le inchieste sui sinistri). L’obiettivo principale della direttiva è migliorare la sicurezza marittima, fornendo orientamenti chiari dell’UE per l’armonizzazione delle inchieste tecniche e degli insegnamenti tratti dagli incidenti in mare.

2.3.

Conformemente alla direttiva, gli Stati membri dell’UE e dello Spazio economico europeo (SEE) sono tenuti a istituire organi inquirenti indipendenti sugli incidenti, che siano informati dei sinistri e degli incidenti marittimi, a indagare sugli incidenti in base alla loro gravità, a pubblicare rapporti sulle inchieste e a notificare la Commissione europea su sinistri e incidenti marittimi tramite una banca dati (la piattaforma europea d’informazione sui sinistri marittimi, EMCIP) istituita e gestita a tal fine dall’Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA).

2.4.

La direttiva prevede che gli Stati membri dell’UE/SEE conducano un’inchiesta quando è possibile trarre insegnamenti da un incidente, quando un incidente si verifica con il coinvolgimento di una nave battente la bandiera di uno di essi o si verifica nel loro mare territoriale e/o quando incide su un loro interesse rilevante. Tali inchieste non mirano a determinare o ad attribuire alcuna responsabilità civile o penale.

2.5.

La direttiva è stata oggetto di una valutazione ex post e di un vaglio di adeguatezza della legislazione marittima nel 2018. È stato individuato un certo numero di questioni considerate problematiche. I risultati hanno confermato che la direttiva è pertinente, efficace ed efficiente e apporta un valore aggiunto a livello dell’UE, svolgendo un ruolo chiave nell’applicazione delle norme IMO e dell’UE, contribuendo in tal modo a un elevato livello di sicurezza, protezione e sostenibilità del trasporto marittimo e garantendo parità di condizioni tra gli Stati membri. Tuttavia, dalla valutazione è emerso anche che alcuni settori sono suscettibili di miglioramento o necessitano di chiarimenti:

la direttiva, nella sua formulazione attuale, non prevede inchieste sugli incidenti che coinvolgono pescherecci di lunghezza inferiore a 15 metri;

definizioni poco chiare, formulazioni vaghe e mancanza di precisione in alcune disposizioni del testo creano confusione;

gli sviluppi del contesto normativo internazionale pertinente. Il diritto dell’UE deve restare allineato con gli strumenti/risoluzioni internazionali pertinenti;

alcuni incidenti non vengono segnalati o non sono oggetto di inchieste perché gli organi inquirenti sugli incidenti non dispongono di risorse e competenze adeguate;

nuovi sviluppi e/o tecnologie che potrebbero emergere nell’ecologizzazione del trasporto marittimo o nell’uso di navi autonome comporteranno necessariamente nuove sfide per gli organi inquirenti sugli incidenti.

3.   Osservazioni generali

Inclusione dei piccoli pescherecci

3.1.

Il CESE è favorevole all’inclusione parziale del segmento dei pescherecci di piccole dimensioni (di lunghezza inferiore a 15 metri) nell’ambito di applicazione della direttiva. Il CESE osserva che la piena inclusione, al di là di una valutazione preliminare da parte delle autorità competenti, sarebbe stata l’opzione ideale, ma al tempo stesso tiene conto anche delle preoccupazioni degli Stati membri in termini di risorse e capacità.

3.2.

Molti pescherecci di queste dimensioni (lunghezza inferiore a 15 metri) possono essere utilizzati per la pesca ricreativa. Sarebbe necessaria una definizione chiara, basata sul rilascio di una licenza di pesca. Si osserva inoltre che non esistono codici o norme giuridicamente vincolanti per la progettazione, la costruzione o l’esercizio di tali navi. L’IMO, l’OIL e la FAO pubblicano raccomandazioni e codici volontari, che però non sono vincolanti.

3.3.

I dati sugli incidenti nel settore della pesca di cattura sono scarsi e manca un approccio coerente in tutta l’UE. La mancanza di dati, in particolare per gli incidenti o i quasi incidenti, potrebbe nascondere un problema molto più grave. La pesca rimane un’occupazione pericolosa, e la proposta della Commissione rappresenta un passo nella giusta direzione per migliorare gli standard di sicurezza nel settore.

Elemento umano

3.4.

Il CESE accoglie con favore il riferimento, contenuto nel nuovo articolo 3, paragrafo 4, della proposta di direttiva, al giusto trattamento dei marittimi in caso di incidente marittimo, al fine di evitare l’ingiusta criminalizzazione della professione, poiché i marittimi dovrebbero essere considerati professionisti rispettati.

3.5.

A tale riguardo, è importante sottolineare che i marittimi, i pescatori e i lavoratori portuali svolgono un ruolo fondamentale nella gestione e nell’attuazione delle operazioni necessarie per l’esercizio in condizioni di sicurezza. La sfida rimane quella di attuare gli insegnamenti tratti dagli incidenti nelle pratiche a livello individuale.

3.6.

L’ampia diffusione dei rapporti sugli incidenti e la rapida attuazione delle loro raccomandazioni dovrebbero pertanto essere ulteriormente sviluppate, in collaborazione con l’industria e le parti sociali. L’importanza della prevenzione non dovrebbe essere trascurata: le condizioni di lavoro, l’affaticamento ecc. rischiano di causare tragici incidenti marittimi che possono costare la vita a marittimi, pescatori e lavoratori portuali.

Allineamento con l’IMO

3.7.

Il CESE rileva l’estrema importanza di garantire chiarezza e coerenza tra i regolamenti IMO e il pertinente quadro legislativo dell’UE, con particolare attenzione alle direttive sul controllo da parte dello Stato di approdo e sugli obblighi dello Stato di bandiera, di cui è stata altresì proposta una revisione. Il CESE è favorevole, in special modo, ad aggiornare la direttiva per allinearla al codice IMO per le inchieste sui sinistri. In particolare, il CESE sostiene l’allineamento con l’IMO, attraverso l’uso esclusivo degli orientamenti dell’IMO per assistere gli investigatori nell’attuazione del codice per le inchieste sui sinistri [risoluzione A.1075(28)] e l’abrogazione del regolamento (UE) n. 1286/2011 della Commissione (6), del 9 dicembre 2011, recante adozione di una metodologia comune d’indagine sui sinistri e sugli incidenti marittimi.

Risorse per gli Stati membri

3.8.

Il CESE sostiene pienamente l’obiettivo di fornire agli organi inquirenti sugli incidenti degli Stati membri una maggiore chiarezza giuridica e di incrementare la loro capacità sia di operare che di riferire in merito alle inchieste in modo tempestivo.

3.9.

Alla luce delle nuove sfide critiche in materia di sicurezza marittima (compresi gli incidenti in mare che coinvolgono vittime del traffico di migranti o della tratta di esseri umani), è opportuno intensificare la cooperazione e l’assistenza reciproca degli Stati membri dell’UE nelle inchieste di sicurezza.

3.10.

Il CESE sostiene l’obbligo, per le autorità di inchiesta degli Stati membri, di notificare tutti i sinistri marittimi molto gravi alla piattaforma europea d’informazione sui sinistri marittimi (EMCIP). Inoltre, è favorevole alla possibilità di segnalare all’EMCIP tutti i sinistri marittimi e gli incidenti diversi dai sinistri marittimi molto gravi da parte di un’autorità competente debitamente designata di uno Stato membro diversa dall’autorità investigativa per la sicurezza marittima, dall’EMSA o dalla Commissione.

3.11.

Il CESE sottolinea che i dati dell’EMCIP sono della massima importanza per condividere le conoscenze sui sinistri e gli incidenti marittimi. L’EMCIP dovrebbe essere resa pubblica, in modo da diventare più trasparente e responsabile nei confronti dei cittadini dell’UE.

3.12.

Sebbene l’attuazione della direttiva abbia contribuito a garantire la pubblicazione dei rapporti sugli incidenti entro i termini prescritti, i tempi per la pubblicazione di tali rapporti dovrebbero essere ulteriormente ridotti. Per le famiglie delle vittime è importante che i fatti relativi a un incidente marittimo siano pubblicati quanto prima. Dover attendere diversi anni prima di ricevere una risposta è disumano e rischia di avere ripercussioni sul pagamento dei risarcimenti assicurativi che possono garantire il futuro delle famiglie coinvolte.

3.13.

Il CESE sottolinea il ruolo cruciale svolto dall’EMSA, che offre alle autorità competenti degli Stati membri corsi di formazione in materia di nuove tecnologie e aspetti relativi alla sostenibilità. L’EMSA dovrebbe disporre dei mezzi per assicurare il mantenimento della formazione degli inquirenti in materia di tecnologie emergenti (ossia navi autonome, combustibili alternativi trasportati come carico o per la propulsione ed elettrificazione delle navi) e loro impatto sulla sicurezza.

3.14.

Il CESE sottolinea inoltre l’importanza di sviluppare un sistema di gestione della qualità (QMS) specifico per gli organi inquirenti sugli incidenti al fine di garantire che le procedure siano sistematicamente rispettate e di migliorare la qualità generale delle inchieste sugli incidenti.

Bruxelles, 20 settembre 2023

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Oliver RÖPKE


(1)  Direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 114).

(2)  Direttiva 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 132).

(3)  Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (rifusione) (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57).

(4)  Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11).

(5)  Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 1286/2011 della Commissione, del 9 dicembre 2011, recante adozione di una metodologia comune d’indagine sui sinistri e sugli incidenti marittimi a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 10.12.2011, pag. 36).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/875/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)