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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie C


C/2023/865

8.12.2023

Parere del Comitato economico e sociale europeo su

a) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul certificato protettivo complementare unitario per i prodotti fitosanitari

[COM(2023) 221 final — 2023/0126 (COD)]

b) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul certificato complementare unitario per i medicinali, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001, (CE) n. 1901/2006 e (UE) n. 608/2013

[COM(2023) 222 final — 2023/0127 (COD)]

c) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (rifusione)

[COM(2023) 223 final — 2023/0128 (COD)]

d) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla concessione di licenze obbligatorie per la gestione delle crisi, che modifica il regolamento (CE) n. 816/2006

[COM(2023) 224 final — 2023/0129 (COD)]

e) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul certificato protettivo complementare per i medicinali (rifusione)

[COM(2023) 231 final — 2023/0130 (COD)]

f) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai brevetti essenziali, che modifica il regolamento (UE) 2017/1001

[COM(2023) 232 final — 2023/0133 (COD)]

(C/2023/865)

Relatore:

Rudolf KOLBE

Consultazione

a)

Consiglio dell’Unione europea, 6.9.2023

Commissione europea, 2.6.2023

b)

Consiglio dell’Unione europea, 6.9.2023

Commissione europea, 2.6.2023

c)

Parlamento europeo, 11.9.2023

Consiglio dell’Unione europea, 7.9.2023

d)

Parlamento europeo, 12.6.2023

Consiglio dell’Unione europea, 12.6.2023

e)

Parlamento europeo, 11.9.2023

Consiglio dell’Unione europea, 7.9.2023

f)

Parlamento europeo, 15.6.2023

Consiglio dell’Unione europea, 21.6.2023

Base giuridica

a)

Articolo 304 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

b)

Articolo 304 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

c)

Articolo 114, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

d)

Articoli 114 e 207 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

e)

Articolo 114, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

f)

Articolo 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Sezione competente

Mercato unico, produzione e consumo

Adozione in sezione

4.9.2023

Adozione in sessione plenaria

20.9.2023

Sessione plenaria n.

581

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

220/0/1

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie con favore i piani della Commissione europea in merito ai certificati protettivi complementari (CPC) e apprezza in particolare l’intenzione di creare un nuovo CPC centralizzato non solo per i brevetti europei «tradizionali», ma anche per quelli con effetto unitario (i cosiddetti «brevetti unitari»). Queste misure sono fondamentali per istituire un sistema dei brevetti più armonizzato all’interno dell’UE. Le proposte legislative in esame che riguardano un iter centralizzato per ottenere i CPC, nonché quelle volte a migliorare i regolamenti già esistenti in materia di CPC per i medicinali e per i prodotti fitosanitari (PPP, dall’inglese plant protection product), sono molto apprezzate. In queste proposte vi sono ancora aspetti da chiarire (cfr. il punto 3 più sotto), ma il concetto generale merita un’accoglienza favorevole.

1.2.

La proposta di un sistema centralizzato per i brevetti essenziali (o brevetti SEP, dall’inglese standard essential patent) ha le potenzialità per promuovere efficacemente la trasparenza e la prevedibilità in rapporto a tali brevetti. Tuttavia, la creazione di un iter e di un trattamento amministrativo adeguati per stabilire non solo il carattere essenziale, ma anche condizioni e modalità eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND, dall’inglese fair, reasonable and non-discriminatory), per un dato brevetto SEP, costituirà una sfida rilevante per questa proposta legislativa a causa della sua complessità tecnica e giuridica. Il CESE chiede pertanto alla Commissione di riesaminare la proposta legislativa (sulla base dell’opzione 4) e di prendere in considerazione la possibilità di coinvolgere ulteriormente esperti e autorità competenti, compreso il tribunale unificato dei brevetti (cfr. il punto 5 più sotto).

1.3.

Le nuove proposte in materia di CPC, abbinate a un approccio adeguato e trasparente per i brevetti essenziali, saranno molto vantaggiose per le PMI innovative che operano nell’UE. Tali proposte potrebbero far parte di un sistema di proprietà intellettuale (PI) migliorato nell’UE che consenta investimenti competitivi nelle PMI innovative dell’Unione e che permetta alle imprese in fase di avviamento (in inglese start-up) dell’UE di portare le loro idee innovative sul mercato, che si tratti del mercato unico o di altri mercati.

1.4.

La crisi COVID-19 e il modo in cui l’UE l’ha gestita con successo hanno dimostrato che mettere a disposizione prodotti di rilevanza per le crisi (come i vaccini contro la COVID-19) non è in contrasto con la protezione dei brevetti per prodotti e tecnologie. È di assoluta pertinenza e importanza che il sistema dei brevetti preveda un meccanismo per la concessione della licenza obbligatoria che sia trasparente ed equo per tutte le parti interessate (i titolari dei diritti sul brevetto, i potenziali licenziatari e il pubblico in generale) e che salvaguardi i diritti fondamentali (cfr. anche i punti 2.5 e 4 più sotto). La proposta in esame, tuttavia, non soddisfa tali criteri: non è conforme né alla convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), né alle norme minime richieste dall’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (il cosiddetto «accordo TRIPS», dall’inglese Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights(1). La proposta legislativa relativa alla concessione di licenze obbligatorie per la gestione delle crisi (CLCM) non istituisce un sistema processuale (2) equo e trasparente nel cui quadro il titolare del brevetto abbia lo status di parte in causa a pieno titolo (3), né fornisce vie di ricorso (4). Una proposta così concepita non è appropriata per un atto espropriativo di questo tipo.

1.5.

Il CESE raccomanda che la concessione di licenze obbligatorie per la gestione delle crisi (CLCM) in rapporto a brevetti europei (compresi quelli unitari) sia trattata da un organo giurisdizionale che sia competente anche sul piano tecnico, come il tribunale unificato dei brevetti, sulla base di un quadro giuridico — sostanziale e procedurale — trasparente, da elaborare sulla base dell’articolo 5, lett. A), paragrafo 2 e 4, della convezione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, dell’articolo 31 dell’accordo TRIPS e degli orientamenti della giurisprudenza nazionale dello Stato membro considerato. La licenza obbligatoria per brevetti e modelli di utilità nazionali dovrebbe essere concessa dalle autorità e dai tribunali nazionali già istituiti per le richieste relative alla CLCM, sotto la guida di un’opportuna direttiva dell’UE in materia che corrisponda alla normativa e alla prassi seguite per i procedimenti dinanzi al tribunale unificato dei brevetti.

2.   Osservazioni generali

2.1.

I brevetti unitari e il tribunale unificato dei brevetti dovrebbero trovare più spazio nelle proposte legislative in esame. I giudici del tribunale unificato dei brevetti — e in particolare i giudici qualificati sul piano tecnico — sono le persone più idonee per affrontare le complesse questioni tecniche e giuridiche trattate in tutte e tre le proposte legislative. Questi giudici, infatti, sono altamente informati sulle pratiche in materia di brevetti e sui settori tecnologici pertinenti (che riguardino i brevetti relativi a medicinali o prodotti fitosanitari per i CPC e la CLCM, oppure i brevetti relativi a tecnologie informatiche per i SEP). In effetti, il tribunale unificato dei brevetti detiene già la competenza esclusiva per decidere in merito alla validità dei certificati protettivi complementari e dei brevetti essenziali. Questo tribunale ha inoltre competenza esclusiva per qualsiasi controricorso di un convenuto nei casi di contraffazione di un brevetto, comprese le domande riconvenzionali relative a licenze (5), incluse le licenze basate su condizioni FRAND. Pertanto, la concessione di licenze obbligatorie per la gestione di crisi potrebbe rientrare nelle competenze del tribunale unificato dei brevetti, che potrebbe inoltre fungere da organo competente per i ricorsi contro le decisioni su certificati protettivi complementari (e ciò potrebbe essere stabilito subito e direttamente per i CCP relativi a brevetti unitari) o su brevetti essenziali prese dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) in procedimenti di primo grado. Tali ricorsi possono essere introdotti in modo analogo a quelli per le azioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera i), dell’accordo su un tribunale unificato dei brevetti (6) (di prossima entrata in vigore). Questo tribunale, in quanto «apice della giurisdizione in materia di brevetti», dovrebbe essere coinvolto e pienamente integrato nelle proposte legislative in esame, anche come forma di protezione contro l’instaurarsi di un sistema «a doppio binario», con l’EUIPO da una parte e il tribunale unificato dei brevetti dall’altra.

2.2.

L’EUIPO è l’agenzia competente per la registrazione dei marchi dell’UE e dei disegni e modelli comunitari, nonché per le questioni attinenti alla protezione della proprietà intellettuale (7). Finora l’EUIPO non è stato coinvolto in questioni di rilievo per quel che riguarda i brevetti. Ciononostante, le proposte legislative in esame suggeriscono di stabilire presso l’EUIPO le procedure amministrative necessarie per ciascuna delle tre proposte legislative considerate (la prima relativa ai CPC, la seconda riguardante i brevetti SEP e la terza sulla CLCM), che possono comportare questioni tecniche e giuridiche complesse, ad esempio per determinare:

a)

se un prodotto (per il quale è richiesto un CPC) sia protetto da un brevetto di base in vigore (articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della proposta sui CPC; si tratta di una questione dibattuta in un numero significativo di cause per le quali la CGUE è stata adita);

b)

se un brevetto sia un brevetto essenziale (articolo 20 della proposta sui brevetti SEP, compresi i controlli del carattere essenziale di cui al titolo V, secondo cui almeno una rivendicazione di brevetto deve corrispondere ad almeno un requisito o una raccomandazione riguardante la versione standard (e/o quella distribuita), identificata con la sua denominazione standard, e la clausola pertinente);

c)

la determinazione delle condizioni FRAND (titolo VI della proposta sui brevetti essenziali);

d)

se l’atto espropriativo, per mezzo di una CLCM, nei confronti del titolare dei diritti su un brevetto sia giustificato e rigorosamente limitato alle pertinenti attività dei prodotti di rilevanza per le crisi nell’Unione, e se il canone per la CLCM sia adeguato (articoli 4 e 5 della proposta legislativa sulla CLCM).

Questioni di questo tipo sono generalmente trattate nei procedimenti nazionali dinanzi le autorità amministrative e i tribunali competenti, in cui siedono giudici, funzionari e rappresentanti qualificati sul piano tecnico e giuridico.

2.3.

Se, da un lato, è possibile coinvolgere personale specializzato attraverso la creazione di gruppi di esaminatori, come suggerito all’articolo 17 della proposta sui CPC (dato che gli esperti in materia di CPC degli uffici nazionali dei brevetti ufficialmente costituiti possono partecipare), dall’altro il centro di competenza previsto (che sarà istituito presso l’EUIPO per verificare il carattere essenziale e le condizioni FRAND) non dispone tuttavia — secondo la formulazione attuale della proposta legislativa — degli strumenti e del personale necessari per i compiti previsti, in quanto i requisiti per i valutatori e conciliatori qualificati non sono stati definiti in modo soddisfacente.

2.4.

I sistemi linguistici proposti per le proposte legislative in esame sono impegnativi. I procedimenti che comportano brevetti, in particolare quelli che comportano la valutazione dell’estensione della protezione per un determinato brevetto, al fine di verificare il carattere essenziale (per i brevetti SEP) e di determinare se un prodotto rientri in un brevetto di base (per i CPC), sono tutt’altro che banali, e la complessità aumenta con l’obbligo di traduzione. Anche se le traduzioni automatiche presentano già numerosi vantaggi nel campo dei brevetti [cfr. i considerando 11, 12 e 13 del regolamento (UE) n. 1260/2012 del Consiglio (8)], lo scambio di dichiarazioni procedurali nel corso di un procedimento di esame o nel corso di un procedimento che coinvolge più di una parte (come avviene nel procedimento di opposizione) richiede un regime linguistico chiaro e trasparente. Nel campo dei brevetti, il sistema a tre lingue — cioè francese, inglese e tedesco — dell’Ufficio europeo dei brevetti (UEB) ha già dimostrato i suoi pregi. Dato che tutti i brevetti unitari sono rilasciati in una di queste tre lingue, il regime linguistico dell’UEB (o anche la sola lingua inglese) può rappresentare un sistema adeguato per tutte e tre le proposte legislative. Gli utenti del sistema che incontrassero un onere supplementare dovuto a questo — peraltro pratico — regime linguistico (che, ad esempio, può porre le PMI in una situazione di svantaggio) potrebbero beneficiare di una compensazione adeguata.

2.5.

La crisi COVID-19 ha mostrato quanto sia importante che le imprese innovative dell’UE (come BioNTech, che ha messo a punto con successo un vaccino a mRNA contro la COVID-19) abbiano accesso a un sistema dei brevetti solido che consenta, tra l’altro, un adeguato finanziamento nelle prime fasi di sviluppo di concetti innovativi (come lo sviluppo della tecnologia mRNA per i vaccini). Senza titoli finanziari basati sulla PI e un contesto adeguato per gli investimenti, i mezzi e gli sviluppi che hanno portato alla fornitura rapida ed efficace di prodotti di rilevanza per la crisi non sarebbero stati possibili.

3.   Osservazioni specifiche sulle proposte relative ai CPC

3.1.

Le proposte legislative sui CPC possono essere idonee a superare una giurisprudenza problematica, ad esempio in rapporto alle seguenti cause:

a)

C-322/10 — Medeva (i «principi attivi non menzionati nel testo delle rivendicazioni del brevetto di base» non possono essere «prodotti» ammissibili alla protezione offerta da un CPC),

b)

C-181/95 — Biogen/Smithkline Beecham Biologicals (secondo cui il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio — che ha effettuato grossi investimenti in questo prodotto — può essere semplicemente aggirato), oppure

c)

C-482/07 — AHP Manufacturing (sulle circostanze che rendono possibile il rilascio di più di un CPC per lo stesso «prodotto»).

Con le proposte legislative in esame il sistema diventa più prevedibile, il che è particolarmente vantaggioso per le PMI innovative.

3.2.

Tuttavia, per dare forma certa alle intenzioni enunciate nei considerando, si formulano le proposte qui di seguito indicate. Per superare la giurisprudenza derivante dalla causa Medeva (C-322/10), è opportuno includere nella definizione di «brevetto di base», di cui all’articolo 2 dei regolamenti proposti, la pertinente disposizione relativa all’estensione della protezione dei brevetti europei (compresi quelli con effetto unitario), vale a dire l’articolo 69 («Limiti della protezione») della convenzione sulla concessione di brevetti europei (CBE):

 

«brevetto di base: un brevetto che protegge — nei limiti della protezione stabiliti all’articolo 69 della CBE, compreso il protocollo sull’interpretazione dell’articolo 69 della CBE — un prodotto in quanto tale, un processo di fabbricazione di un prodotto o un impiego di prodotto e che è designato dal suo titolare ai fini della procedura di rilascio di un certificato».

Di conseguenza, nei considerando 16 e 18 dei regolamenti vigenti riveduti in materia di CPC andrebbe soppresso il termine «rigorosamente».

3.3.

Nei considerando delle proposte legislative in esame si tiene conto della giurisprudenza della CGUE derivante dalla causa C-181/95 (non viene rilasciato nessun CPC senza il consenso del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio). Tuttavia, le proposte di regolamento in esame non contengono disposizioni per salvaguardare i diritti del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio. Pertanto, bisogna inserire delle disposizioni per prendere in considerazione tali diritti, ad esempio per disciplinare una questione da esaminare durante il procedimento di esame o almeno un motivo di opposizione (la possibilità di ricorrere in opposizione sulla base di tale motivo dovrebbe quindi spettare solo al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio o al suo avente causa).

3.4.

Le proposte legislative in esame riguardanti i CPC mirano a prevedere un regime linguistico che comprenda tutte le lingue dell’UE per le domande centralizzate di CPC. Tale regime linguistico, seppure sia fattibile per la presentazione delle domande (tranne nel caso in cui sia fatta volontariamente una dichiarazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a) (9)), non è adatto all’iter nel suo complesso. In pratica, dopo la presentazione della domanda iniziale in un procedimento relativo a un CPC, le argomentazioni giuridiche (spesso tecnicamente interconnesse) possono risultare complesse (e molto più difficili da tradurre in maniera automatica in tutte le lingue dell’UE rispetto a un elenco di prodotti o servizi con marchio dell’Unione europea o a un modello comunitario). Tale considerazione vale in particolare per la possibilità data a terzi di formulare osservazioni, di procedere all’assunzione di prove o di presentare ricorso avverso il rilascio di un CPC. Inoltre, le proposte legislative in esame dovrebbero comprendere la definizione legale del concetto di «traduzione automatica verificata» e tenere conto delle sue implicazioni sul piano giuridico.

3.5.

L’individuazione di membri qualificati, sul piano giuridico e tecnico, a prendere parte alle procedure previste nel quadro delle proposte legislative in esame riguardanti i CPC rappresenta una sfida rilevante per tali proposte. Anche più impegnativa appare la sfida di istituire un adeguato procedimento di ricorso dinanzi all’EUIPO e al Tribunale. Le attuali commissioni di ricorso dell’EUIPO hanno la massima competenza in materia di marchi dell’Unione europea e di disegni e modelli comunitari, ma non hanno alcuna competenza in materia di brevetti o CPC. È pertanto necessario che procedure di appello eque e adeguate prevedano la possibilità di presentare ricorso dopo le decisioni di primo grado rese dall’EUIPO su questioni relative a CPC, sotto la supervisione di un organismo dotato di grandi competenze in entrambi i settori (brevetti e CPC), come il tribunale unificato dei brevetti (cfr. più sopra i punti 2.1 e 2.2).

3.6.

Nelle procedure relative a CPC la rappresentanza è normalmente assunta da mandatari brevettuali — nazionali o europei — qualificati, in quanto le questioni relative ai CPC richiedono qualifiche apposite e una comprensione approfondita degli aspetti sia giuridici che tecnici (chimici/biologici) relativi a un determinato caso. Di conseguenza, bisogna salvaguardare il diritto dei mandatari brevettuali a mantenere la piena rappresentanza dei loro clienti nei procedimenti volti a conseguire la protezione offerta da un CPC centralizzato, senza dover incorrere in costi ulteriori di natura superflua. Sebbene ciò non rappresenti un problema nei procedimenti dinanzi all’EUIPO (comprese le sue commissioni di ricorso o il tribunale unificato dei brevetti), il diritto alla continuità della rappresentanza da parte di mandatari brevettuali qualificati dinanzi al Tribunale nei procedimenti avverso le decisioni delle commissioni di ricorso dell’EUIPO (10), oltre che nei successivi procedimenti dinanzi alla CGUE, deve essere incluso nelle proposte legislative in esame riguardanti i CPC. Sebbene i mandatari brevettuali qualificati abbiano sempre avuto — e abbiano ancora — il diritto a rappresentare i loro clienti nelle cause in materia di CPC dinanzi alla CGUE (in qualità di rappresentanti legali nei rinvii pregiudiziali alla CGUE a norma dell’articolo 267 del TFUE), tale diritto dovrebbe essere esplicitamente esercitabile anche dinanzi al Tribunale. Precludere ai mandatari brevettuali la possibilità di agire in qualità di rappresentanti legali dinanzi ai tribunali dell’UE (rendendo quindi necessario ingaggiare un procuratore legale per quest’ultima fase) significherebbe dare origine a qualcosa di estremamente iniquo e a costi aggiuntivi rilevanti, di cui le PMI innovative risentirebbero in misura considerevole. Inoltre, con la collaborazione del tribunale unificato dei brevetti è stata creata una specifica qualifica di mandatario brevettuale di alto livello (ossia il certificato europeo per le controversie brevettuali, che consente ai suoi titolari di rappresentare i propri clienti non solo dinanzi al tribunale unificato dei brevetti, ma anche nei rinvii pregiudiziali a questo stesso tribunale e alla CGUE per cause legate ai CPC, conformemente all’articolo 267 del TFUE). Di conseguenza, i titolari di questo certificato, in quanto rappresentanti legali, devono avere piena capacità di agire in tutti i possibili gradi di giudizio previsti dalle proposte legislative in esame.

4.   Osservazioni specifiche sulla proposta di concessione di licenze obbligatorie per la gestione delle crisi

4.1.

Come già ricordato prima (cfr. il punto 1.4), la crisi COVID-19 ha mostrato che la protezione brevettuale non ostacola la rapida introduzione di vaccini. La possibilità di operare in questo modo era tuttavia basata sull’esperienza accumulata in molti anni con gli sviluppi precedenti delle varie piattaforme — sia tradizionali che innovative — di vaccini, come i vaccini a mRNA. Il rilascio di brevetti validi ed efficaci, in un ambiente efficiente ed equilibrato atto a farli rispettare, è stato ed è fondamentale per qualsiasi processo di innovazione, e sarà cruciale per tutti gli sviluppi futuri che si renderanno necessari per affrontare e superare le sfide dell’avvenire — come i cambiamenti climatici, le future pandemie ecc. — con l’aiuto delle nuove tecnologie.

4.2.

Il sistema dei brevetti ha stabilito degli equilibri per limitare la protezione brevettuale, se necessario. Lo strumento tradizionale per assicurare tale equilibrio è stato il sistema per la concessione di licenze obbligatorie (11) istituito a livello internazionale con la revisione della convenzione di Parigi, decisa all’Aia nel 1925 (12) al preciso scopo di ridurre il ricorso allo strumento precedentemente istituito contro il mancato utilizzo di un’invenzione brevettata, cioè la decadenza del brevetto. A partire da quella data, la decadenza del brevetto è possibile solo se la concessione di licenze obbligatorie non sia «sufficiente per prevenire tali abusi» (ossia la mancata attuazione di invenzioni brevettate).

4.3.

Tutti gli Stati firmatari della convenzione di Parigi hanno pertanto introdotto sistemi adeguati ed equilibrati per la concessione delle licenze obbligatorie (13). Occorre però tenere conto che la concessione di licenze obbligatorie per la gestione delle crisi, essendo gravemente lesiva del «diritto di proprietà», equivale a un atto espropriativo. I procedimenti relativi alla concessione di licenze obbligatorie per la gestione di crisi devono pertanto coinvolgere le parti interessate (almeno il titolare del brevetto, in quanto potenziale concessore di licenza nel quadro della CLCM, e il richiedente della CLCM, in quanto potenziale licenziatario).

4.4.

È pertanto di assoluta pertinenza e importanza che il sistema dei brevetti preveda un meccanismo per la concessione delle licenze obbligatorie che sia trasparente, rapido ed equo per tutte le parti interessate. Ciò richiede la competenza del tribunale di primo grado e della giurisdizione di appello sia per l’interpretazione tecnica che per quella giuridica dei brevetti. Sulla base del suo regolamento interno, il tribunale unificato dei brevetti ha istituito un sistema di risoluzione delle controversie in materia di brevetti che mira garantire che tali decisioni competenti siano emesse nel primo grado di giudizio entro un anno dall’avvio del procedimento, il che costituisce un arco di tempo accettabile anche per i procedimenti relativi alla concessione di licenze obbligatorie per la gestione di crisi.

4.5.

Il CESE raccomanda pertanto che la concessione di licenze obbligatorie per la gestione delle crisi in rapporto a brevetti europei (compresi quelli unitari) sia trattata dal tribunale unificato dei brevetti, oppure da un tribunale che abbia una competenza tecnica e giuridica specifica paragonabile, sulla base di un quadro giuridico — sostanziale e procedurale — trasparente, da elaborare sulla base dell’articolo 5, lett. A), paragrafo 4, della convezione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (14), dell’articolo 31 dell’accordo TRIPS e degli orientamenti della giurisprudenza nazionale dello Stato membro considerato. Dovrebbero essere le autorità e i tribunali nazionali già istituiti a concedere le licenze obbligatorie per brevetti e modelli di utilità nazionali, sotto la guida di un’opportuna direttiva dell’UE che corrisponda alla normativa e alla prassi seguite per i procedimenti dinanzi al tribunale unificato dei brevetti.

5.   Osservazioni specifiche sulla proposta relativa ai brevetti essenziali

5.1.

Come già osservato sopra al punto 1.2, stabilire se un brevetto sia essenziale, o meno, non è un compito banale. Secondo la proposta legislativa in esame, questo compito (che spesso richiede centinaia di ore di lavoro nei procedimenti giudiziari) viene svolto attraverso una discussione tra un valutatore dell’EUIPO e i titolari di un brevetto essenziale. Ciò significa che qualsiasi presunto contraffattore che non sia associato alla valutazione sarà in grado di contestarne l’esito dinanzi a un tribunale. Inoltre, per il caso in cui il valutatore non è d’accordo con il titolare del brevetto essenziale, bisogna prevedere la possibilità di ricorso avverso la decisione dell’EUIPO. Anche in questo caso (cfr. i punti 2.1 e 3.5 di cui sopra) il tribunale unificato dei brevetti deve essere istituito come organo competente per i ricorsi.

5.2.

La proposta in esame non indica quante risorse siano necessarie per il compito di valutazione, in quanto sono pagate dagli utenti del sistema. Si tratta di un lavoro supplementare che rappresenterà un onere per i titolari di brevetti essenziali, in quanto saranno tenuti a effettuare una valutazione aggiuntiva per dei brevetti che potrebbero non essere mai concretamente oggetto di discussione nella concessione di licenze o nelle controversie. Anche in questo caso occorre domandarsi dove l’EUIPO troverà i professionisti adatti per tale compito.

5.3.

Il CESE prende atto del titolo VIII della proposta relativa ai brevetti essenziali, che prevede formazione, consulenza e sostegno alle microimprese e alle PMI, nonché condizioni FRAND specifiche per tali imprese, e accoglie tali disposizioni molto favorevolmente.

Bruxelles, 20 settembre 2023

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Oliver RÖPKE


(1)  Le cause giudiziarie devono prevedere un processo equo, compreso il diritto a un ricorso effettivo (articoli 6 e 13 della CEDU, articoli 42 e 59 dell’accordo TRIPS).

(2)  Articolo 7, paragrafo 7, della proposta in esame sulla concessione della licenza obbligatoria.

(3)  Il titolare del brevetto ha soltanto la possibilità di formulare delle osservazioni, secondo quanto previsto all’articolo 7, paragrafo 3, della proposta in esame sulla concessione della licenza obbligatoria.

(4)  L’articolo 21 della proposta in esame sulla concessione della licenza obbligatoria prevede solo un riesame da parte della CGUE per quanto riguarda le ammende o i pagamenti, senza specificare chi possa agire o richiedere tale riesame e in quali circostanze.

(5)  Articolo 32, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo su un tribunale unificato dei brevetti.

(6)   «Azioni concernenti decisioni prese dall’Ufficio europeo dei brevetti nello svolgimento dei compiti di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1257/2012».

(7)  Secondo l’Osservatorio dell’EUIPO.

(8)  Regolamento (UE) n. 1260/2012 del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile (GU L 361 del 31.12.2012, pag. 89).

(9)  Sul perché e sul come il prodotto considerato è protetto dal brevetto di base.

(10)  Cfr. l’articolo 28, paragrafo 6, della proposta legislativa su un CPC centralizzato e l’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento CPC esistente riveduto.

(11)  Sulla base di una prima proposta presentata da Ratkowsky già nel 1870: «Zur Reform des Patentrechts. Vermittelnde Vorschläge» [Sulla riforma del diritto dei brevetti. Proposte ponte], Vienna, 1870.

(12)  Con tale revisione sono stati inseriti nella convenzione di Parigi gli attuali paragrafi 2, 3 e 4 dell’articolo 5, lettera A).

(13)  Compresi i requisiti di cui agli articoli 30 e 31 dell’accordo TRIPS.

(14)  Fatte salve alcune modifiche riguardanti i limiti temporali assoluti di cui all’articolo 5, lett. A), paragrafo 4, della convenzione di Parigi.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/865/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)