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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2023/744 |
20.11.2023 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 13 luglio 2023 — Association Protéines France e a. / Ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique
(Causa C-438/23, Protéines France e a.)
(C/2023/744)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: Association Protéines France, Unione Vegetariana Europea, Association végétarienne de France, Beyond Meat Inc.
Resistente: Ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique
Altre parti nel procedimento: 77 Foods SAS, Les Nouveaux Fermiers SAS, Umiami SAS, NxtFood SAS, Nutrition et santé SAS, Olga SAS
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se le disposizioni dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011 (1), che prescrivono di fornire ai consumatori informazioni che non li inducano in errore relativamente all’identità, alla natura e alle qualità degli alimenti, debbano essere interpretate come espressamente armonizzanti, ai sensi e ai fini dell’applicazione dell’articolo 38, paragrafo 1, di tale medesimo regolamento, la materia dell’utilizzo di denominazioni di prodotti di origine animale provenienti dai settori della macelleria, della salumeria e della pescheria per descrivere, commercializzare o promuovere alimenti contenenti proteine vegetali, idonee ad indurre in errore il consumatore, in tal modo impedendo a uno Stato membro di intervenire in tale materia tramite l’adozione di misure nazionali che disciplinino o vietino l’utilizzo di tali denominazioni. |
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2) |
Se le disposizioni dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1169/2011 — che prevedono che la denominazione con cui l’alimento è identificato sia, in assenza di una denominazione legale, la sua denominazione usuale o una denominazione descrittiva — in combinato disposto con le disposizioni del suo allegato VI, parte A, paragrafo 4, debbano essere interpretate come espressamente armonizzanti, ai sensi e ai fini dell’applicazione dell’articolo 38, paragrafo 1, di tale medesimo regolamento, la materia del contenuto e dell’utilizzo delle denominazioni, diverse dalle denominazioni legali, che designano alimenti di origine animale per descrivere, commercializzare o promuovere alimenti contenenti proteine vegetali, anche in caso di totale sostituzione di ingredienti di origine vegetale a tutti gli ingredienti di origine animale che compongono un prodotto alimentare, in tal modo impedendo a uno Stato membro di intervenire in tale materia tramite l’adozione di misure nazionali che disciplinino o vietino l’utilizzo di tali denominazioni. |
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3) |
In caso di risposta positiva alla prima o alla seconda questione, se l’armonizzazione espressa operata, ai sensi e ai fini dell’articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011, dalle disposizioni degli articoli 7 e 17 di tale medesimo regolamento, in combinato disposto con le disposizioni del suo allegato VI, parte A, paragrafo 4, dello stesso, osti a che:
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4) |
In caso di risposta negativa alla prima e alla seconda questione, se le disposizioni degli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) n. 1169/2011 consentano a uno Stato membro:
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(1) Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU 2011, L 304, pag. 18).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/744/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)