European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2023/663

13.11.2023

Ricorso proposto il 25 agosto 2023 — AlzChem Trostberg/Commissione

(Causa T-536/23)

(C/2023/663)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: AlzChem Trostberg GmbH (Trostberg, Germania) (rappresentanti: D. Abrahams, R. Spangenberg e Z. Romata, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

annullare la decisione di esecuzione (UE) 2023/1097 della Commissione (1) (in prosieguo: la «decisione impugnata»); e

condannare la Commissione a sopportare le spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce otto motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato l’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato il regolamento delegato (UE) 2017/2100 (3).

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato i diritti della difesa della ricorrente rifiutandosi di autorizzare la generazione e la presentazione di dati che erano necessari affinché potesse essere compiuta una valutazione sufficiente, e quindi legittima, ai fini della decisione impugnata.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato il legittimo affidamento della ricorrente agendo contrariamente alle note concordate fra le autorità competenti degli Stati membri per i biocidi.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione adottando la decisione impugnata, ossia che la cianammide possa essere identificata come sostanza dotata di proprietà di interferente endocrino.

6.

Sesto motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione adottando la decisione impugnata, ossia che la valutazione del presunto rischio effettuata dal comitato sui biocidi dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche avrebbe corroborato la conclusione della decisione impugnata che la cianammide non andasse approvata.

7.

Settimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato i principi di parità di trattamento e non discriminazione trattando la cianammide in modo diverso rispetto ad altre sostanze in una situazione comparabile.

8.

Ottavo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato il principio di proporzionalità trascurando opzioni più adatte e proporzionate rispetto a una decisione di non approvazione.


(1)  Decisione di esecuzione (UE) 2023/1097 della Commissione, del 5 giugno 2023, che non approva la cianammide come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 3 e 18 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2023, L 146, pag. 27)

(2)  Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU 2012, L 167, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione, del 4 settembre 2017, che stabilisce criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino in applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2017, L 301, pag. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/663/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)