|
Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
|
C/2023/548 |
27.10.2023 |
Sintesi della decisione della Commissione del
5 settembre 2023
che designa Apple come gatekeeper a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale
(Casi DMA.100013 Apple – online intermediation services – app stores, DMA.100025 Apple - operating systems and DMA.100027 Apple – web browsers)
(notificata con il numero C (2023) 6100 final)
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(C/2023/548)
In data 5 settembre 2023 la Commissione ha adottato una decisione a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) . Conformemente al disposto dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 2022/1925, la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.
1. INTRODUZIONE
|
(1) |
La decisione sulla designazione («la decisione») designa Apple come gatekeeper a norma dell’articolo 3 del regolamento sui mercati digitali in relazione a una serie di servizi di piattaforma di base che sono forniti da Apple e che, a seguito dell’analisi della Commissione, costituiscono singolarmente un punto di accesso importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento. |
|
(2) |
Sulla base delle informazioni contenute nella notifica di Apple (2), la Commissione designa Apple come gatekeeper, a norma dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sui mercati digitali, in relazione ai seguenti servizi di piattaforma di base:
|
|
(3) |
Insieme alla notifica, Apple ha presentato, a norma dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento sui mercati digitali, una richiesta di confutazione in relazione al servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero iMessage (3). In una decisione distinta adottata mediante conferimento di potere lo stesso giorno, la Commissione ha concluso che Apple ha fornito argomentazioni sufficientemente fondate per mettere manifestamente in discussione le presunzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento sui mercati digitali e ha pertanto deciso di avviare un’indagine di mercato. |
2. PROCEDURA
|
(4) |
Il 3 luglio 2023 Apple ha notificato alla Commissione, a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, primo comma, del regolamento sui mercati digitali, di raggiungere le soglie di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del suddetto regolamento in relazione ai seguenti sistemi di pagamento: i) il servizio di intermediazione online iOS AppStore; ii) il sistema operativo iOS; iii) il browser web Safari su iOS; e iv) il servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero iMessage (4). |
|
(5) |
Il 25 luglio 2023, per conferire ad Apple il diritto di essere sentita, la Commissione le ha inviato una lettera in cui illustrava il suo parere preliminare sulla notifica presentata da Apple. |
|
(6) |
Apple ha risposto alla lettera della Commissione il 1o agosto 2023. |
3. QUADRO GIURIDICO
|
(7) |
Il regolamento sui mercati digitali stabilisce una serie di criteri oggettivi rigorosamente definiti per designare una piattaforma online di grandi dimensioni come «gatekeeper». La designazione deve essere effettuata in relazione a uno o più servizi di piattaforma di base forniti dall’impresa che costituiscono un punto di accesso importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sui mercati digitali. Al fine di determinare se un servizio fornito da un’impresa sia un servizio di piattaforma di base che soddisfa il requisito di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sui mercati digitali, è necessario, in via preliminare, qualificare e delimitare il servizio in questione. Un criterio importante per qualificare e delimitare i servizi di piattaforma di base è lo scopo per il quale il servizio è utilizzato dagli utenti finali o dagli utenti commerciali o da entrambi. |
|
(8) |
A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento sui mercati digitali, la Commissione designa un’impresa come gatekeeper se soddisfa tre requisiti cumulativi, vale a dire: a) ha un impatto significativo sul mercato interno; b) fornisce un servizio di piattaforma di base che è un punto di accesso (gateway) importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali; c) detiene una posizione consolidata e duratura, nell’ambito delle proprie attività, o è prevedibile che acquisisca siffatta posizione nel prossimo futuro. A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento sui mercati digitali si presume che un’impresa soddisfi tali requisiti se raggiunge determinate soglie quantitative in relazione al fatturato o alla capitalizzazione di mercato e al numero di utenti finali e di utenti commerciali di un determinato servizio di piattaforma di base in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari. |
|
(9) |
A norma dell’articolo 3, paragrafo 5, primo comma, del regolamento sui mercati digitali, un’impresa che raggiunge tutte le soglie di cui al suddetto articolo 3, paragrafo 2, può presentare, con la propria notifica, argomentazioni per dimostrare che, eccezionalmente, pur rispettando tutte le soglie summenzionate, a causa delle circostanze relative al funzionamento del pertinente servizio di piattaforma di base, essa non soddisfa i requisiti elencati all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento sui mercati digitali. L’articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento sui mercati digitali prevede che, se le argomentazioni presentate non sono sufficientemente fondate in quanto non mettono manifestamente in dubbio le presunzioni di cui al precedente paragrafo 2, la Commissione può respingerle. Per contro, qualora ritenga che gli elementi di prova presentati siano sufficienti a dimostrare che i requisiti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento sui mercati digitali non sono soddisfatti, la Commissione può accettare la confutazione con o senza l’avvio di un’indagine di mercato a norma dell’articolo 17, paragrafo 3. |
|
(10) |
Se un’impresa non raggiunge le soglie quantitative di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento sui mercati digitali, ma soddisfa i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, dello stesso, la Commissione designa tale impresa come gatekeeper per il servizio di piattaforma di base specifico a norma dell’articolo 3, paragrafo 8, del suddetto regolamento, dopo aver condotto un’indagine di mercato a norma del suo articolo 17. |
4. VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE
|
(11) |
A seguito della notifica di Apple, la decisione stabilisce che sono servizi di piattaforma di base ai sensi dell’articolo 2 del regolamento sui mercati digitali e costituiscono singolarmente un punto di accesso importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali, come disposto dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera b) dello stesso, i seguenti servizi:
|
|
(12) |
Per quanto riguarda il servizio di intermediazione online App Store di Apple, Apple ha sostenuto che vi sono cinque versioni specifiche dello App Store in base al dispositivo sul quale sono utilizzate (iOS App Store, iPadOS App Store, ecc.), ognuna delle quali costituisce individualmente un servizio distinto di intermediazione online e quindi anche un servizio distinto di intermediazione online ai sensi della definizione di servizio di piattaforma di base contemplata dal regolamento sui mercati digitali. Secondo Apple, gli App Store hanno di fatto finalità diverse sia dal punto di vista dell’utente finale che da quello degli utenti commerciali a seconda del dispositivo su cui sono utilizzati. Secondo Apple, solo la versione iOS dell’App Store offerta per iPhone raggiunge le soglie quantitative per la designazione. La Commissione designa il negozio di applicazioni software App Store, attualmente offerto su diversi dispositivi Apple usati su iOS, iPadOS, macOS, watchOS e tvOS (congiuntamente «App Store»), come un unico servizio di piattaforma di base, a prescindere dal dispositivo sul quale è utilizzato. Infatti, dagli elementi di prova contenuti nel fascicolo si evince che dal punto di vista sia dell’utente finale che dell’utente commerciale lo App Store ha lo stesso e unico scopo su tutti i dispositivi su cui è disponibile, cioè serve da intermediario per la distribuzione delle applicazioni (app). |
|
(13) |
Per quanto riguarda il browser web Safari di Apple, Apple ha sostenuto che le diverse versioni del browser usate su diversi dispositivi di Apple quali iOS, iPadOS e macOS costituiscono altrettanti servizi di piattaforma di base distinti e che solo Safari per iOS raggiunge le soglie quantitative per la designazione. Apple sostiene che il browser Safari è diverso a seconda del dispositivo ed è utilizzato in modo diverso dagli utenti finali e dagli utenti commerciali a seconda del dispositivo. La Commissione designa Safari come un unico servizio di piattaforma di base, a prescindere dal dispositivo sul quale è disponibile. Safari persegue infatti uno stesso scopo comune su tutti i dispositivi, cioè fornire agli utenti finali e agli utenti commerciali uno strumento per offrire contenuti web, accedervi e interagire con essi. |
|
(14) |
Per quanto riguarda iMessage, Apple ha sostenuto che iMessage non costituisce un servizio di piattaforma di base ai sensi del regolamento sui mercati digitali in quanto; i) non è fornito a pagamento (uno dei criteri che definiscono un servizio di comunicazione interpersonale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/1972 cui fa riferimento la definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 2), lettera e) del regolamento sui mercati digitali); ii) a prescindere dalla sua eventuale qualifica di servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero, iMessage non è concepito per la comunicazione tra imprese e consumatori («B2C») in quanto non è dotato di soluzioni di gestione dei rapporti con i clienti («CRM»); iii) non consente la creazione di un account commerciale. Al contrario di Apple, la Commissione ritiene che iMessage costituisca un servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero, in quanto Apple riceve una remunerazione attraverso, tra l’altro, la vendita di dispositivi Apple sui quali iMessage è preinstallato e perché iMessage ha alcune caratteristiche di natura commerciale (osservando al riguardo che né la fornitura di soluzioni di gestione dei rapporti con i clienti né la creazione di account aziendali specifici sono requisiti per qualificare un servizio di piattaforma di base come servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero). Tuttavia, alla luce delle argomentazioni di Apple a norma dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento sui mercati digitali, la Commissione conclude, in una decisione distinta adottata mediante conferimento di potere, che Apple ha presentato argomentazioni sufficientemente fondate che mettono manifestamente in discussione le presunzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del suddetto regolamento. In particolare, Apple ha presentato argomentazioni direttamente connesse ai criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b) e lettera c), del regolamento sui mercati digitali e ha sostenuto tali argomentazioni con dati che mostrano che iMessage, in confronto alle dimensioni complessive del servizio di piattaforma di base in questione e ad altre imprese che forniscono lo stesso servizio di piattaforma di base, opera su una scala relativamente piccola. Con questa decisione distinta, la Commissione avvia un’indagine di mercato a norma dell’articolo 16, paragrafo 1), e dell’articolo 17, paragrafo 3), del regolamento sui mercati digitali. La Commissione dispone di 5 mesi per concludere l’indagine volta a stabilire se Apple sia un gatekeeper in relazione a iMessage. |
|
(15) |
Infine, la Commissione designa Apple come gatekeeper in relazione al suo sistema operativo iOS. La Commissione ritiene che Apple abbia fornito fatti e argomenti sufficienti a sostegno della sua affermazione che iOS e iPadOS costituiscano servizi di piattaforma di base distinti in forma di sistemi operativi, di cui solo iOS raggiunge le soglie quantitative per la designazione. Di conseguenza, la Commissione designa iOS come servizio di piattaforma di base ai sensi del regolamento sui mercati digitali. |
|
(16) |
Le conclusioni della decisione si basano sulle informazioni a disposizione della Commissione al momento della decisione. In caso di modifica sostanziale dei fatti su cui si basa la presente decisione o di informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti, la Commissione può riconsiderare o modificare la decisione a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento sui mercati digitali. |
5. CONCLUSIONI
|
(17) |
Per i motivi di cui sopra, la Commissione designa Apple come gatekeeper in relazione i) ai servizi di intermediazione online AppStore di Apple; ii) al sistema operativo iOS di Apple; e iii) al browser web Safari di Apple. |
(1) Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (GU L 265 del 12.10.2022, pag. 1).
(2) Notifica del 3 luglio 2023 introdotta da Apple Inc. e dalla sua controllata europea Apple Distribution International Ltd. ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento su mercati digitali.
(3) Sebbene nella sua notifica includa iMessage nell'elenco dei servizi di piattaforma di base, Apple sostiene che iMessage non costituisce un servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero.
(4) Sebbene nella sua notifica includa iMessage nell'elenco dei servizi di piattaforma di base, Apple sostiene che iMessage non costituisce un servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero. Apple ha inoltre presentato argomentazioni a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento sui mercati digitali per confutare le presunzioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, di detto regolamento in relazione a iMessage.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/548/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)