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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2023/457

1.12.2023

P9_TA(2023)0098

Revisione del sistema per lo scambio di quote di emissioni nell'Unione

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2023 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, della decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra e del regolamento (UE) 2015/757 (COM(2021)0551 — C9-0318/2021 — 2021/0211A(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(C/2023/457)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0551),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0318/2021),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere motivato inviato dal Senato ceco, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'8 dicembre 2021  (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 28 aprile 2022  (2),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell'8 febbraio 2023, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione della Conferenza dei presidenti del 9 marzo 2023 di autorizzare la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare a suddividere la procedura legislativa e a procedere alla presentazione di due testi consolidati distinti per l'esame in Aula,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per lo sviluppo e della commissione per i trasporti e il turismo,

vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A9-0162/2022),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (3);

2.

prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4.

incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)   GU C 152 del 6.4.2022, pag. 175.

(2)   GU C 301 del 5.8.2022, pag. 116.

(3)  La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 22 giugno 2022 (GU C 32 del 27.1.2023, pag. 108).


P9_TC1-COD(2021)0211A

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 aprile 2023 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2023/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2023/959.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazioni della Commissione in occasione dell'approvazione della direttiva (UE) 2023/959 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra

Fondo per l'innovazione e settore marittimo

I temi specifici per l'ambito marittimo negli inviti a presentare proposte riferiti all'articolo 10 bis, paragrafo 8, dovrebbero assegnare, fino al 2030, 20 milioni di quote in questi settori, conformemente alle norme applicabili ivi previste.

Trasparenza del mercato

Al fine di potenziare ulteriormente l'integrità e la trasparenza del mercato europeo del carbonio, la Commissione intende modificare gli atti delegati che disciplinano la vendita all'asta delle quote di emissioni e il funzionamento del registro dell'Unione, onde migliorare la comunicazione normativa e il monitoraggio del mercato delle quote di emissioni e dei relativi derivati, promuovere la prevenzione e l'individuazione degli abusi di mercato e contribuire all’ordinato mantenimento di mercati delle quote di emissioni e dei relativi derivati.

L'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione (regolamento sulla vendita all'asta delle quote di emissioni) istituisce l'obbligo per la piattaforma d'asta di comunicare all'autorità nazionale competente designata a norma della direttiva 2014/65/UE (MiFID 2) i dettagli completi ed esatti di ogni operazione. Nell'imminente revisione del regolamento sulla vendita all'asta delle quote di emissioni la Commissione intende far sì che i dati relativi alle aste siano comunicati direttamente anche all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), al fine di rafforzare l'efficienza del monitoraggio delle vendite all'asta delle quote di emissioni e dei pertinenti collegamenti con il mercato secondario.

L'articolo 55, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1122 della Commissione (regolamento sul registro dell'Unione) dispone che le operazioni OTC puramente bilaterali debbano essere indicate nel momento in cui si avvia un trasferimento di quote di emissioni nel registro dell'Unione. Tale indicazione non è tuttavia effettuata sistematicamente dai partecipanti al mercato. La Commissione intende modificare l'obbligo di indicare le operazioni puramente bilaterali al di fuori dei mercati regolamentati, al fine di informare meglio i titolari di conto e garantire una migliore attuazione di tale disposizione. La Commissione intende inoltre attuare adeguamenti tecnici nel sistema del registro dell'Unione, al fine di rendere obbligatoria tale indicazione per l'esecuzione delle operazioni.

Al fine di migliorare la qualità dei dati a disposizione dei regolatori del mercato relativamente al cosiddetto mercato a pronti delle quote di emissioni, la Commissione intende inoltre modificare il regolamento sul registro dell'Unione per consentire ai regolatori del mercato di chiedere un accesso regolare ai dati che figurano nel suddetto registro. Questo consentirà loro di ricevere tempestivamente informazioni che possono essere incrociate con i dati regolamentari ricevuti sui mercati dei derivati ed eventualmente di intervenire per preservare il funzionamento del mercato europeo del carbonio.

La Commissione desidera infine rammentare che, a decorrere dal gennaio 2018, le quote di emissioni sono classificate come strumenti finanziari dalla direttiva MiFID2. In precedenza rientravano nell'ambito di applicazione delle norme che regolano i mercati finanziari solo i contratti derivati su quote di emissioni. In pratica tale classificazione crea obblighi molto specifici in capo ai soggetti che operano nel mercato europeo del carbonio.

Ai sensi dell'articolo 58 della direttiva 2014/65/UE (MiFID2), tutti i partecipanti al mercato sono tenuti a comunicare quotidianamente il numero di posizioni detenute nel mercato del carbonio (notifica delle posizioni). Tali notifiche delle posizioni sono fornite alle autorità nazionali competenti e sono pubblicate settimanalmente dall'ESMA.

Ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR), i partecipanti al mercato sono altresì tenuti a comunicare alle autorità nazionali i dettagli di tutte le loro operazioni in quote di emissione e strumenti derivati, comprese le operazioni OTC (obbligo di segnalare le operazioni). Ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 596/2014 (regolamento sugli abusi di mercato), tutti i partecipanti al mercato sono soggetti a una regolamentazione rigorosa intesa a prevenire gli abusi di mercato, compreso l'obbligo di legge di segnalare comportamenti commerciali sospetti alle autorità finanziarie pertinenti.

I partecipanti al mercato sono tenuti a comunicare le loro operazioni in quote e relativi derivati alle pertinenti autorità nazionali competenti, che sono responsabili della sorveglianza del mercato del carbonio. A livello europeo le azioni delle autorità competenti sono coordinate dall'ESMA, come avviene per altri strumenti finanziari.

Utilizzo dei proventi

La Commissione ritiene che l'articolo 3 quinquies, paragrafo 4, l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 30 quinquies, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE non impongano agli Stati membri di accantonare fondi a livello nazionale. Tale direttiva stabilisce sia la fonte dei proventi che le finalità generali tra cui gli Stati membri possono scegliere per utilizzare tali proventi.

La Commissione conferma che gli Stati membri non sono tenuti ad accantonare i proventi della vendita all'asta delle quote ETS, ma possono utilizzare «l'equivalente in valore finanziario» di tali entrate.


(1)   GU L 130 del 16.5.2023, pag. 134.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/457/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)