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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie C


C/2023/454

1.12.2023

P9_TA(2023)0107

Modifiche del regolamento del Parlamento europeo per quanto riguarda il tempo delle interrogazioni, il podio centrale, la procedura del cartellino blu, le dichiarazioni di voto, il registro per la trasparenza e il Mediatore

Decisione del Parlamento europeo del 19 aprile 2023 su modifiche del regolamento del Parlamento europeo per quanto riguarda il tempo delle interrogazioni, il podio centrale, la procedura del cartellino blu, le dichiarazioni di voto, il registro per la trasparenza e il Mediatore (2023/2014(REG))

(C/2023/454)

Il Parlamento europeo,

vista la lettera della sua Presidente in data 24 giugno 2022,

visti gli articoli 236 e 237 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A9-0072/2023),

1.

decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso;

2.

ricorda che tali modifiche entreranno in vigore il primo giorno della prossima tornata;

3.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 11 — paragrafo 2

Testo in vigore

Emendamento

2.   I deputati dovrebbero adottare la pratica sistematica di incontrare esclusivamente i rappresentanti di interessi iscritti nel registro per la trasparenza introdotto dall'accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione europea  (6).

2.   I deputati dovrebbero adottare la pratica sistematica di incontrare esclusivamente i rappresentanti di interessi iscritti nel registro per la trasparenza introdotto dall'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio  (6).

Emendamento 2

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 11 — paragrafo 3

Testo in vigore

Emendamento

3.   I deputati dovrebbero pubblicare online tutte le riunioni programmate con i rappresentanti di interessi rientranti nell'ambito di applicazione del registro per la trasparenza . Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 6 dell'allegato I, i relatori, i relatori ombra e i presidenti di commissione devono pubblicare online, per ciascuna relazione, tutte le riunioni programmate con i rappresentanti di interessi rientranti nell'ambito di applicazione del registro per la trasparenza . L'Ufficio di presidenza mette a disposizione l'infrastruttura necessaria sul sito web del Parlamento.

3.   I deputati dovrebbero pubblicare online tutte le riunioni programmate con i rappresentanti di interessi rientranti nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale . Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 6 dell'allegato I, i relatori, i relatori ombra e i presidenti di commissione devono pubblicare online, per ciascuna relazione, tutte le riunioni programmate con i rappresentanti di interessi rientranti nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale . L'Ufficio di presidenza mette a disposizione l'infrastruttura necessaria sul sito web del Parlamento.

Emendamento 3

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 123 — paragrafo 2

Testo in vigore

Emendamento

2.   I titoli di accesso non sono rilasciati a persone appartenenti alla cerchia di un deputato che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione europea sul registro per la trasparenza.

2.   I titoli di accesso non sono rilasciati a persone appartenenti alla cerchia di un deputato che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio .

Emendamento 4

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 123 — paragrafo 3 — comma 1

Testo in vigore

Emendamento

3.   Le entità elencate nel registro per la trasparenza e i loro rappresentanti cui è stato rilasciato un titolo di accesso di lunga durata al Parlamento europeo devono rispettare:

3.   Le entità iscritte nel registro per la trasparenza e i loro rappresentanti cui è stato rilasciato un titolo di accesso di lunga durata al Parlamento europeo devono rispettare:

il codice di condotta per i soggetti registrati allegato all'accordo;

il codice di condotta per i soggetti registrati allegato all'accordo interistituzionale ;

le procedure e altri obblighi definiti dall'accordo; nonché

le procedure e altri obblighi definiti dall'accordo interistituzionale ; nonché

le disposizioni di attuazione del presente articolo.

le disposizioni di attuazione del presente articolo.

Emendamento 5

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 123 — paragrafo 5

Testo in vigore

Emendamento

5.   L'Ufficio di presidenza, su proposta del Segretario generale, adotta le misure necessarie per dare attuazione al registro per la trasparenza, in conformità delle disposizioni dell'accordo sull'istituzione di detto registro .

5.   L'Ufficio di presidenza, su proposta del Segretario generale, adotta le misure necessarie per dare attuazione al registro per la trasparenza, in conformità delle disposizioni dell'accordo interistituzionale .

Emendamento 6

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 137

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 137

Articolo 137

Tempo delle interrogazioni

Tempo delle interrogazioni

1.   Il tempo riservato alle interrogazioni alla Commissione può svolgersi in ciascuna tornata per una durata massima di novanta minuti su una o più specifiche tematiche orizzontali decise dalla Conferenza dei presidenti un mese prima della tornata.

1.   Il tempo riservato alle interrogazioni ai Commissari può svolgersi in ciascuna tornata per una durata massima di circa novanta minuti su una o più tematiche decise dalla Conferenza dei presidenti prima della tornata , al più tardi il giovedì precedente la tornata in questione .

2.   I Commissari invitati a partecipare dalla Conferenza dei presidenti sono responsabili di un portafoglio attinente alla specifica o alle specifiche tematiche orizzontali su cui vertono le interrogazioni loro rivolte. Il numero di Commissari invitati è limitato a due per tornata. Tuttavia, è possibile invitarne un terzo a seconda della specifica o delle specifiche tematiche orizzontali prescelte per il tempo delle interrogazioni.

2.   I Commissari invitati a partecipare dalla Conferenza dei presidenti sono responsabili di un portafoglio attinente alla o alle tematiche su cui vertono le interrogazioni loro rivolte. Il numero di Commissari invitati è limitato a due per tornata. Tuttavia, è possibile invitarne un terzo a seconda della o delle tematiche prescelte per il tempo delle interrogazioni.

3.    Conformemente alle direttive definite dalla Conferenza dei presidenti possono essere previsti tempi specifici riservati alle interrogazioni destinate al Consiglio, al Presidente della Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e al Presidente dell'Eurogruppo.

3.    Il tempo delle interrogazioni può prevedere altresì, nei termini previsti al paragrafo 1, interrogazioni destinate al Presidente del Consiglio europeo, alla Presidenza del Consiglio, al Presidente della Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e al Presidente dell'Eurogruppo.

4.   Il tempo riservato alle interrogazioni non è preventivamente ripartito in modo specifico. Il Presidente assicura, per quanto possibile, che ai deputati di tendenze politiche diverse e di Stati membri diversi sia data l'opportunità di rivolgere interrogazioni a turno.

4.   Il tempo riservato alle interrogazioni non è preventivamente ripartito in modo specifico. Il Presidente assicura, per quanto possibile, che ai deputati di tendenze politiche diverse e di Stati membri diversi sia data l'opportunità di rivolgere interrogazioni a turno.

5.   Il deputato dispone di un minuto per formulare l'interrogazione e  il Commissario di due minuti per rispondere. Il deputato può rivolgere un'interrogazione supplementare della durata massima di 30 secondi che abbia attinenza diretta con l'interrogazione principale. Il Commissario dispone di due minuti per la risposta supplementare.

5.   Il deputato dispone di un minuto per formulare l'interrogazione e  la persona cui è destinata l'interrogazione di due minuti per rispondere. Il deputato può rivolgere un'interrogazione supplementare della durata massima di 30 secondi che abbia attinenza diretta con l'interrogazione principale. La persona cui è destinata l'interrogazione dispone di due minuti per la risposta supplementare.

Le interrogazioni e le interrogazioni supplementari devono avere attinenza diretta con la specifica tematica orizzontale decisa a norma del paragrafo 1. Il Presidente può decidere in merito alla loro ricevibilità.

6.    Le interrogazioni e le interrogazioni supplementari devono avere attinenza diretta con la tematica decisa a norma del paragrafo 1. Il Presidente può decidere in merito alla loro ricevibilità.

Emendamento 7

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 171 — paragrafo 2

Testo in vigore

Emendamento

2.    I deputati non possono intervenire se non sono invitati dal Presidente. L'oratore parla dal suo posto e si rivolge al Presidente. Se un oratore si allontana dall'argomento della discussione, il Presidente lo richiama a tale argomento.

2.    Nessun oratore può intervenire se non è invitato dal Presidente. Se un oratore si allontana dall'argomento della discussione, il Presidente lo richiama a tale argomento.

 

2 bis.     Gli oratori i cui interventi sono previsti nell'elenco degli oratori parlano dal podio centrale. Gli oratori con disabilità possono parlare dal loro posto, se lo preferiscono.

 

Per tutti gli altri interventi, gli oratori parlano dal loro posto.

Emendamento 8

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 171 — paragrafo 8

Testo in vigore

Emendamento

8.   Il Presidente può concedere la parola ai deputati che indichino, mostrando un cartellino blu, che desiderano rivolgere ad un altro deputato, durante il suo intervento, una domanda di durata non superiore a mezzo minuto correlata all'intervento del deputato. Il Presidente procede in tal senso a condizione che l'oratore sia d'accordo e sempreché il Presidente stesso ritenga che ciò non perturbi l'andamento della discussione né dia luogo, attraverso domande consecutive rivolte mediante cartellini blu, a un grave squilibrio per quanto riguarda le affinità dei gruppi politici cui appartengono i deputati che prendono la parola nella discussione.

8.   Il Presidente può concedere la parola ai deputati che indichino, mostrando un cartellino blu, che desiderano rivolgere ad un altro deputato, durante il suo intervento, una domanda di durata non superiore a mezzo minuto correlata all'intervento del deputato. Il Presidente procede in tal senso a condizione che l'oratore sia d'accordo e sempreché il Presidente stesso ritenga che ciò non perturbi l'andamento della discussione né dia luogo, attraverso domande consecutive rivolte mediante cartellini blu, a un grave squilibrio per quanto riguarda le affinità dei gruppi politici cui appartengono i deputati che prendono la parola nella discussione. Il deputato che mostra il cartellino blu e l'oratore non appartengono allo stesso gruppo politico e non sono entrambi deputati non iscritti. Fatte salve le condizioni di cui alla seconda frase, che si applicano mutatis mutandis, il Presidente può consentire al deputato che ha posto la domanda di replicare alla risposta dell'oratore per una durata non superiore a mezzo minuto. L'oratore può quindi dare seguito a tale replica.

Emendamento 9

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 194 — paragrafo 1 — comma 1

Testo in vigore

Emendamento

1.    Allorché la votazione è conclusa, ogni deputato può rilasciare una dichiarazione orale di non oltre un minuto sulla votazione unica e/o finale in relazione a un punto sottoposto al Parlamento. Ciascun deputato non può rilasciare più di tre dichiarazioni di voto orali per tornata.

1.   Ogni deputato può rilasciare una dichiarazione orale di non oltre un minuto sulla votazione unica e/o finale in relazione a un punto sottoposto al Parlamento. Tali dichiarazioni di voto sono rilasciate al termine della seduta nel corso della quale si è svolta la votazione in questione, a meno che il Presidente non decida, in via eccezionale, di rinviarle a un momento successivo della tornata. Ciascun deputato non può rilasciare più di tre dichiarazioni di voto orali per tornata.

Emendamento 10

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 216 — paragrafo 4

Testo in vigore

Emendamento

4.   L'articolo 171, paragrafo 2, si applica mutatis mutandis alle commissioni. Tuttavia, la seconda frase dell'articolo 171, paragrafo 2, non si applica ai deputati che assistono alla riunione a distanza.

4.   L'articolo 171, paragrafo 2, si applica mutatis mutandis alle commissioni.

Emendamento 11

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 231 — paragrafo 2

Testo in vigore

Emendamento

2.   Le candidature devono essere appoggiate da almeno trentotto deputati cittadini di almeno due Stati membri.

2.   Le candidature devono essere appoggiate da almeno trentotto deputati cittadini di almeno due Stati membri.

Ogni deputato può appoggiare una sola candidatura.

Ogni deputato può appoggiare una sola candidatura. Il sostegno di un deputato è valido solo se indicato su un modulo standard, fornito dai servizi del Parlamento immediatamente dopo la pubblicazione dell'appello nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale modulo standard riporta chiaramente la data della firma. Tale data non supera il termine per la presentazione delle candidature fissato a norma del paragrafo 1.

 

I deputati possono ritirare le loro firme di sostegno notificando il ritiro al Presidente prima della scadenza di tale termine. Se, alla scadenza di tale termine, si constata che un deputato ha concesso firme a sostegno di più di una candidatura, nessuna di queste firme conta per nessuna delle candidature.

Le candidature devono comportare la presentazione di tutti i documenti giustificativi che consentano di accertare in modo inequivocabile che il candidato soddisfa le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo (53).

Le candidature devono comportare la presentazione di tutti i documenti giustificativi che consentano di accertare in modo inequivocabile che il candidato soddisfa le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2021/1163 del Parlamento europeo (53).

Emendamento 12

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 231 — paragrafo 3

Testo in vigore

Emendamento

3.   Le candidature sono trasmesse per esame alla commissione competente. Un elenco completo dei deputati che hanno dato il loro sostegno ai candidati è messo a disposizione del pubblico a tempo debito .

3.   Le candidature sono trasmesse per esame alla commissione competente. Un elenco completo dei deputati che hanno dato il loro sostegno ai candidati è messo a disposizione del pubblico il giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature fissato a norma del paragrafo 1 .

Emendamento 13

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 231 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

3 bis.     I candidati ricevono, su richiesta, un titolo di accesso temporaneo che consente loro di accedere ai locali del Parlamento.

Emendamento 14

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 231 — paragrafo 8

Testo in vigore

Emendamento

8.     Salvo in caso di decesso o di destituzione, il Mediatore rimane in carica sino all'assunzione del mandato da parte del suo successore.

soppresso

Emendamento 15

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 232

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 232

Articolo 232

Azione del Mediatore

Azione del Mediatore

1.   La commissione competente esamina i casi di cattiva amministrazione dei quali è stata informata dal Mediatore conformemente all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, della decisione 94/262/CECA, CE, Euratom , all'esito dei quali può decidere di elaborare una relazione a norma dell'articolo 54.

1.   La commissione competente esamina i casi di cattiva amministrazione dei quali è stata informata dal Mediatore conformemente all'articolo 4, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE, Euratom) 2021/1163 , all'esito dei quali può decidere di elaborare una relazione a norma dell'articolo 54.

Al termine di ogni sessione annuale la commissione competente esamina la relazione che il Mediatore ha presentato sul risultato delle proprie indagini conformemente all'articolo 3, paragrafo 8, della decisione 94/262/CECA, CE, Euratom . La commissione competente può presentare una proposta di risoluzione al Parlamento se ritiene che quest'ultimo debba prendere una posizione su un qualsiasi aspetto di detta relazione.

1 bis.    Al termine di ogni sessione annuale la commissione competente esamina la relazione che il Mediatore ha presentato sul risultato delle proprie indagini conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2021/1163 . La commissione competente può presentare una proposta di risoluzione al Parlamento se ritiene che quest'ultimo debba prendere una posizione su un qualsiasi aspetto di detta relazione.

2.   Il Mediatore può altresì fornire informazioni alla commissione competente su richiesta di quest'ultima ovvero essere ascoltato dalla stessa su propria iniziativa .

2.    In linea con l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2021/1163, il Mediatore può , di propria iniziativa o su richiesta della commissione competente, essere ascoltato da tale commissione o fornire informazioni sulle sue attività .

 

2 bis.     Qualora il Mediatore consulti il Parlamento in merito al progetto di disposizioni di attuazione del regolamento (UE, Euratom) 2021/1163 a norma dell'articolo 18 del medesimo regolamento, la commissione competente per tale regolamento presenta al Parlamento una relazione a norma dell'articolo 51. L'articolo 59, paragrafi 1, 2, 4 e 5, si applica mutatis mutandis.

Emendamento 16

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 233 — paragrafo 2

Testo in vigore

Emendamento

2.   La richiesta è trasmessa al Mediatore e alla commissione competente. Se ritiene, a maggioranza dei suoi membri, che i motivi addotti siano fondati, detta commissione presenta una relazione al Parlamento. Il Mediatore è ascoltato , su sua richiesta, prima che la relazione sia posta in votazione. Il Parlamento delibera, previa discussione, a scrutinio segreto.

2.   La richiesta è trasmessa al Mediatore e alla commissione competente. Se ritiene, a maggioranza dei suoi membri, che i motivi addotti siano fondati, detta commissione presenta una relazione al Parlamento. Il Mediatore è ascoltato prima che la relazione sia posta in votazione. Il Parlamento delibera, previa discussione, a scrutinio segreto.


(6)  Accordo del 16 aprile 2014 tra il Parlamento europeo e la Commissione europea sul registro per la trasparenza delle organizzazioni e dei liberi professionisti che svolgono attività di concorso all'elaborazione e attuazione delle politiche dell'Unione europea (GU L 277 del 19.9.2014, pag. 11) .

(6)  Accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo , il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio (GU L 207 dell'11.6.2021, pag. 1) .

(53)   Decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994 , sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore ( GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15) .

(53)   Regolamento (UE, Euratom) 2021/1163 del Parlamento europeo, del 24 giugno 2021 , che fissa lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore (statuto del Mediatore europeo) e che abroga la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom (GU L 253 del 16.7.2021, pag. 1) .


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/454/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)