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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2023/412 |
23.11.2023 |
P9_TA(2023)0061
Richiesta di revoca dell'immunità di Nicolaus Fest
Decisione del Parlamento europeo del 14 marzo 2023 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Nicolaus Fest (2022/2056(IMM))
(C/2023/412)
Il Parlamento europeo,
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vista la richiesta di revoca dell'immunità di Nicolaus Fest presentata dal Procuratore generale di Berlino il 31 marzo 2022, trasmessa con lettera in data 16 maggio 2022 dal Ministero federale tedesco della Giustizia e comunicata in Aula l'8 giugno 2022, |
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avendo ascoltato Nicolaus Fest a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento, |
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visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976, |
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viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011, 17 gennaio 2013 e 19 dicembre 2019 (1), |
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visti l'articolo 46, paragrafi 2, 3 e 4, della legge fondamentale della Repubblica federale di Germania e il paragrafo 192 ter delle linee guida riguardanti i procedimenti penali e i procedimenti volti all'applicazione di sanzioni amministrative, |
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visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione giuridica (A9-0055/2023), |
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A. |
considerando che il Procuratore generale di Berlino ha chiesto la revoca dell'immunità parlamentare di Nicolaus Fest, deputato al Parlamento europeo, al fine di avviare un'indagine su un presunto reato di diffamazione ai sensi del paragrafo 185 del codice penale tedesco; |
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B. |
considerando che, con lettera del 2 dicembre 2021 il querelante ha presentato una querela nei confronti di Nicolaus Fest ai sensi del paragrafo 194 del codice penale tedesco. |
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C. |
considerando che la querela riguarda delle dichiarazioni rese e pubblicate da Nicolaus Fest sulla piattaforma Twitter; |
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D. |
considerando che il 10 settembre 2021 Nicolaus Fest ha pubblicato sul suo account Twitter un messaggio sostanzialmente formulato come segue: «Caro signor Beck, perché mi definisce vigliacco? Io la qualifico pubblicamente come un noto bugiardo e un pedofilo che utilizza il proprio impegno filoebraico esclusivamente come scudo. Shalom!»; |
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E. |
considerando che le accuse contro Nicolaus Fest e la successiva richiesta di revoca della sua immunità non sono connesse a un parere o a un voto espresso nell'esercizio delle sue funzioni di deputato al Parlamento europeo, ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e le immunità dell'Unione europea, bensì al fatto che, in risposta a un tweet, ha pubblicato un tweet che espone accuse percepite dalla persona interessata come diffamatorie; |
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F. |
considerando che l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea stabilisce che i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese; |
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G. |
considerando che l'articolo 46, paragrafi 2, 3 e 4 della legge fondamentale della Repubblica federale di Germania dispone quanto segue:
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H. |
considerando che il paragrafo 192 ter delle linee guida riguardanti i procedimenti penali e i procedimenti volti all'applicazione di sanzioni amministrative disciplina la revoca dell'immunità di un deputato al Parlamento europeo e, in particolare, il suo paragrafo 1 dispone che:
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I. |
considerando che, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 8, del regolamento, la commissione giuridica in nessun caso si pronuncia sulla colpevolezza o meno del deputato né sull'opportunità o meno di perseguire penalmente le opinioni o gli atti che gli sono attribuiti, anche qualora l'esame della richiesta abbia fornito alla commissione una conoscenza approfondita del merito della questione; |
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J. |
considerando che l'immunità parlamentare è intesa a proteggere il Parlamento e i deputati che lo compongono da procedimenti giudiziari in relazione ad attività svolte nell'esercizio del mandato parlamentare e che non possono essere disgiunte da tale mandato; |
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K. |
considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento, l'immunità parlamentare non è un privilegio personale del deputato ma una garanzia di indipendenza del Parlamento in quanto istituzione e dei suoi membri; |
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L. |
considerando che, in questo caso, il Parlamento ha potuto constatare l’esistenza di fumus persecutionis, vale a dire elementi di fatto che indichino che l'intento alla base del procedimento giudiziario potrebbe essere quello di danneggiare l'attività politica di un deputato e di conseguenza il Parlamento europeo; |
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1. |
decide di revocare l'immunità di Nicolaus Fest |
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2. |
incarica la sua Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all’autorità competente della Repubblica federale di Germania e a Nicolaus Fest. |
(1) Sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/412/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)