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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie C


C/2023/187

23.10.2023

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 settembre 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Areios Pagos — Grecia) — Charles Taylor Adjusting Limited, FD / Starlight Shipping Company, Overseas Marine Enterprises INC

(Causa C-590/21 (1), Charles Taylor Adjusting)

(Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Riconoscimento ed esecuzione in uno Stato membro di decisioni che promanano da un altro Stato membro - Articolo 34 - Motivi di diniego - Violazione dell’ordine pubblico dell’Unione europea e dell’ordine pubblico nazionale - Nozione di «ordine pubblico» - Fiducia reciproca - «Quasi» anti-suit injunction” - Decisioni che impediscono l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale o la prosecuzione dei procedimenti avviati dinanzi ai giudici di un altro Stato membro)

(C/2023/187)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Areios Pagos

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Charles Taylor Adjusting Limited, FD

Convenute: Starlight Shipping Company, Overseas Marine Enterprises INC

Dispositivo

L’articolo 34, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in combinato disposto con l’articolo 45, paragrafo 1, dello stesso,

deve essere interpretato nel senso che:

il giudice di uno Stato membro può negare il riconoscimento e l’esecuzione della decisione di un giudice di un altro Stato membro per contrasto con l’ordine pubblico, allorché tale decisione ostacola la prosecuzione di un procedimento pendente dinanzi ad un altro giudice di tale primo Stato membro, concedendo ad una delle parti un indennizzo pecuniario provvisorio a titolo delle spese da essa sostenute per avviare tale procedimento, per il motivo che, da un lato, l’oggetto di detto procedimento è coperto da un accordo transattivo, lecitamente concluso e omologato dal giudice dello Stato membro che ha pronunciato la decisione suddetta, e che, dall’altro, il giudice del primo Stato membro, dinanzi al quale è stato avviato il procedimento controverso, difetta di competenza per effetto di una clausola attributiva di giurisdizione esclusiva.


(1)   GU C 37 del 24.1.2022.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/187/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)