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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie C


C/2023/52

9.10.2023

Ricorso proposto il 17 luglio 2023 — Al-Assad/Consiglio

(Causa T-420/23)

(C/2023/52)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Mudar Al-Assad (Damasco, Siria) (rappresentante: B. Grundler, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2023/844 del Consiglio, del 24 aprile 2023, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, nella parte in cui lo riguarda;

annullare il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 e i suoi allegati, quali modificati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/844, nella parte in cui lo riguardano;

condannare il Consiglio alle totalità delle spese in caso di soccombenza del medesimo.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione. Il ricorrente afferma che, limitandosi ad enunciare che «Mudar al-Assad è cugino di Bachar al Assad ed è dunque membro della famiglia Assad», il Consiglio non ha soddisfatto il requisito inerente alla motivazione dei propri atti quale interpretato dal giudice dell’Unione.

2.

Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione del Consiglio e sull’infondatezza della sua decisione. Il ricorrente sostiene che il Consiglio ha indebitamente presunto dai suoi vincoli familiari che egli traeva vantaggio dal regime siriano e vi era associato mentre invece l’iscrizione nell’allegato di cui trattasi avrebbe richiesto che il Consiglio disponga di prove relative ad un comportamento effettivo a dimostrazione della sua responsabilità personale.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/52/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)