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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
C/2023/52 |
9.10.2023 |
Ricorso proposto il 17 luglio 2023 — Al-Assad/Consiglio
(Causa T-420/23)
(C/2023/52)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Mudar Al-Assad (Damasco, Siria) (rappresentante: B. Grundler, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2023/844 del Consiglio, del 24 aprile 2023, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, nella parte in cui lo riguarda; |
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annullare il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 e i suoi allegati, quali modificati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/844, nella parte in cui lo riguardano; |
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condannare il Consiglio alle totalità delle spese in caso di soccombenza del medesimo. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione. Il ricorrente afferma che, limitandosi ad enunciare che «Mudar al-Assad è cugino di Bachar al Assad ed è dunque membro della famiglia Assad», il Consiglio non ha soddisfatto il requisito inerente alla motivazione dei propri atti quale interpretato dal giudice dell’Unione. |
2. |
Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione del Consiglio e sull’infondatezza della sua decisione. Il ricorrente sostiene che il Consiglio ha indebitamente presunto dai suoi vincoli familiari che egli traeva vantaggio dal regime siriano e vi era associato mentre invece l’iscrizione nell’allegato di cui trattasi avrebbe richiesto che il Consiglio disponga di prove relative ad un comportamento effettivo a dimostrazione della sua responsabilità personale. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/52/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)