ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 341 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
66° anno |
Sommario |
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PARLAMENTO EUROPEO |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri |
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RISOLUZIONI |
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Parlamento europeo |
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Giovedì 30 marzo 2023 |
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2023/C 341/01 |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA |
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Parlamento europeo |
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Giovedì 30 marzo 2023 |
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2023/C 341/02 |
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III Atti preparatori |
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Parlamento europeo |
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Giovedì 30 marzo 2023 |
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2023/C 341/03 |
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2023/C 341/04 |
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2023/C 341/05 |
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2023/C 341/06 |
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2023/C 341/07 |
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2023/C 341/08 |
IT |
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27.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 341/1 |
PARLAMENTO EUROPEO
SESSIONE 2023-2024
Sedute dal 29 al 30 marzo 2023
TESTI APPROVATI
I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
RISOLUZIONI
Parlamento europeo
Giovedì 30 marzo 2023
27.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 341/2 |
P9_TA(2023)0094
Relazione sullo Stato di diritto 2022 — La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea
Risoluzione del Parlamento europeo del 30 marzo 2023 sullo Stato di diritto 2022 — La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea (2022/2898(RSP))
(2023/C 341/01)
Il Parlamento europeo,
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visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafi 1 e 3, secondo comma, l'articolo 4, paragrafo 3 e gli articoli 5, 6, 7, 11, 19 e 49, |
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visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli relativi al rispetto, alla tutela e alla promozione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali nell'Unione, tra cui gli articoli 70, 258, 259, 260, 263, 265 e 267, |
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vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, |
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vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, |
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vista la comunicazione della Commissione del 13 luglio 2022 dal titolo «Relazione sullo Stato di diritto 2022 — La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea» (COM(2022)0500), |
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visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (1) (il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto), |
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visto il regolamento (UE) 2021/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori e abroga il regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio (2), |
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vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, |
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visti gli strumenti delle Nazioni Unite sulla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e le raccomandazioni e le relazioni dell'esame periodico universale delle Nazioni Unite, nonché la giurisprudenza degli organi previsti dai trattati delle Nazioni Unite e le procedure speciali del Consiglio dei diritti umani, |
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viste le raccomandazioni e relazioni dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani, dell'Alto Commissario per le minoranze nazionali, del Rappresentante per la libertà dei mezzi d'informazione e di altri organi dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), |
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visti la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Carta sociale europea, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e del Comitato europeo dei diritti sociali, nonché le convenzioni, le raccomandazioni, le risoluzioni, i pareri e le relazioni dell'Assemblea parlamentare, del Comitato dei ministri, del commissario per i diritti umani, della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza, del Comitato direttivo sull'antidiscriminazione, la diversità e l'inclusione, della Commissione di Venezia e di altri organi del Consiglio d'Europa, |
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visti il memorandum d'intesa tra il Consiglio d'Europa e l'Unione europea del 23 maggio 2007 e le conclusioni del Consiglio dell'8 luglio 2020 sulle priorità dell'UE relative alla cooperazione con il Consiglio d'Europa nel periodo 2020-2022, |
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vista la proposta motivata di decisione del Consiglio sulla constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia, presentata dalla Commissione il 20 dicembre 2017 conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, TUE (COM(2017)0835), |
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viste le relazioni dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) del 19 luglio 2022, dal titolo «Società civile in Europa: ancora sotto pressione», dell'8 giugno 2022 dal titolo «La relazione sui diritti fondamentali 2022», del 19 agosto 2022 dal titolo «Proteggere lo spazio civico nell'UE» e del 3 novembre 2022 dal titolo «Antisemitismo: rassegna degli episodi di antisemitismo registrati nell'Unione europea nel periodo 2011-2021» nonché altre relazioni, dati e strumenti dell'Agenzia, in particolare il sistema di informazione europeo sui diritti fondamentali (EFRIS), |
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vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali (3), |
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vista la sua risoluzione del 1o marzo 2018 sulla decisione della Commissione di attivare l'articolo 7, paragrafo 1, TUE relativamente alla situazione in Polonia (4), |
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vista la sua risoluzione del 19 aprile 2018 sulla necessità di istituire uno strumento europeo dei valori per sostenere le organizzazioni della società civile che promuovono i valori fondamentali all'interno dell'Unione europea a livello locale e nazionale (5), |
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vista la sua risoluzione del 12 settembre 2018 su una proposta recante l'invito al Consiglio a constatare, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione (6), |
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vista la sua risoluzione del 14 novembre 2018 sulla necessità di un meccanismo globale dell'UE per la protezione della democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali (7), |
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vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2020 sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali (8), |
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vista la sua risoluzione del 13 novembre 2020 sull'impatto delle misure connesse alla COVID-19 sulla democrazia, sullo Stato di diritto e sui diritti fondamentali (9), |
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vista la sua risoluzione del 10 giugno 2021 sulla situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea e l'applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 relativo al regime di condizionalità (10), |
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vista la sua risoluzione del 24 giugno 2021 sulla relazione sullo Stato di diritto 2020 della Commissione (11), |
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vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2021 sull'elaborazione di orientamenti per l'applicazione del regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (12), |
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vista la sua risoluzione dell'11 novembre 2021 sul tema «Rafforzare la democrazia e la libertà e il pluralismo dei media nell'UE: il ricorso indebito ad azioni nel quadro del diritto civile e penale per mettere a tacere i giornalisti, le ONG e la società civile» (13), |
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vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2021 sulla valutazione delle misure preventive per evitare la corruzione, la spesa irregolare e l'uso improprio dei fondi UE e nazionali in caso di fondi di emergenza e settori di spesa connessi alla crisi (14), |
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vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2022 sulla riduzione degli spazi per la società civile in Europa (15), |
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vista la risoluzione del 10 marzo 2022 sullo Stato di diritto e le conseguenze della sentenza della CGUE (16), |
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vista la sua risoluzione del 19 maggio 2022 sulla relazione sullo Stato di diritto 2021 della Commissione (17), |
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vista la sua risoluzione del 9 giugno 2022 sullo Stato di diritto e la potenziale approvazione del piano nazionale di ripresa (PNR) polacco (18), |
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vista la sua risoluzione del 15 settembre 2022 sulla proposta di decisione del Consiglio in merito alla constatazione, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione (19), |
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vista la sua relazione del 15 settembre 2022 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2020 e 2021 (20), |
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vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2022 sullo Stato di diritto a Malta, cinque anni dopo l'assassinio di Daphne Caruana Galizia (21), |
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vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2022 sull'aumento dei reati generati dall'odio contro persone LGBTIQ in Europa alla luce del recente omicidio omofobo in Slovacchia (22), |
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vista la sua risoluzione del 10 novembre 2022 sulla giustizia razziale, la non discriminazione e la lotta al razzismo nell'UE (23), |
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vista la sua risoluzione del 24 novembre 2022 sulla valutazione del rispetto da parte dell'Ungheria delle condizioni relative allo Stato di diritto ai sensi del regolamento sulla condizionalità e lo stato di avanzamento del piano di ripresa e resilienza ungherese, (24) |
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vista la relazione della Conferenza sul futuro dell'Europa in merito all'esito finale, |
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visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento, |
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vista la proposta di risoluzione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, |
A. |
considerando che l'Unione è fondata sui valori comuni, sanciti dall'articolo 2 TUE, del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza e dello Stato di diritto nonché del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, valori che sono comuni agli Stati membri dell'UE e che i paesi candidati devono rispettare per entrare nell'Unione nel quadro dei criteri di Copenaghen, i quali non possono essere ignorati o reinterpretati successivamente all'adesione; che la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali sono valori che si rafforzano a vicenda e che, se indeboliti, rischiano di rappresentare una minaccia sistemica per l'Unione e per i diritti e le libertà dei suoi cittadini; che il rispetto dello Stato di diritto vincola l'Unione nel suo insieme e gli Stati membri a tutti i livelli di governo, compresi gli enti subnazionali; |
B. |
considerando che la Conferenza sul futuro dell'Europa ha manifestato chiaramente il desiderio che l'UE difenda sistematicamente lo Stato di diritto in tutti gli Stati membri, tuteli i diritti fondamentali dei cittadini e conservi la credibilità dell'UE nella promozione dei suoi valori all'interno dell'UE e all'estero; |
C. |
considerando che il principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, TUE impone all'Unione e agli Stati membri di assistersi reciprocamente nell'adempimento degli obblighi derivanti dai trattati, nel pieno rispetto reciproco, nonché agli Stati membri di adottare tutte le misure, di carattere generale o particolare, atte ad assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione; |
D. |
considerando che l'aggiunta di raccomandazioni specifiche per paese concrete e giuridicamente vincolanti aiuterebbe gli Stati membri a prevenire, individuare ed affrontare le sfide e l'arretramento per quanto riguarda lo Stato di diritto; |
E. |
considerando che gli Stati membri hanno messo in atto misure di emergenza per far fronte alla pandemia di COVID-19; che, per essere lecite, dette misure devono rispettare i principi di necessità e proporzionalità laddove limitino i diritti fondamentali o le libertà fondamentali; che alcuni governi si sono avvalsi delle misure straordinarie come pretesto per indebolire il sistema democratico di bilanciamento dei poteri; |
F. |
considerando che è necessario rafforzare e razionalizzare i meccanismi esistenti e sviluppare un unico meccanismo globale dell'UE per proteggere efficacemente la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali e garantire il rispetto dei valori di cui all'articolo 2 TUE in tutta l'Unione, promosso altresì tra i paesi candidati, sebbene con regimi di monitoraggio diversi, così che agli Stati membri sia impedito di elaborare un diritto nazionale contrario alla protezione dell'articolo 2 TUE; che la Commissione e il Consiglio hanno continuato a negare la necessità di un accordo interistituzionale su un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali; |
G. |
considerando che da maggio 2022 il Parlamento europeo si è altresì occupato, nelle sue risoluzioni, della situazione dello Stato di diritto in Ungheria, Malta e Polonia; che il gruppo di monitoraggio della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo si è anche occupato di alcune questioni in Bulgaria, Grecia, Slovacchia, Slovenia e Spagna; |
Valutazione generale della relazione
1. |
accoglie con favore la terza relazione annuale sullo Stato di diritto della Commissione quale parte del pacchetto di strumenti della Commissione relativi allo Stato di diritto; ritiene che la relazione rappresenti un passo avanti verso un meccanismo coerente per preservare i valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE e che la sfida principale sia ora quella di fare un uso efficace e coerente degli strumenti esistenti per proteggere e far rispettare tali valori; |
2. |
rileva miglioramenti rispetto alle precedenti relazioni annuali, quali l'aggiunta delle raccomandazioni specifiche per paese; accoglie altresì con favore la speciale attenzione prestata ai media del servizio pubblico e alle misure per garantire la trasparenza della proprietà dei media, in particolare la classifica dell'Osservatorio del pluralismo dei media, la valutazione dell'attuazione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo da parte degli Stati membri, l'attenzione prestata al finanziamento dei partiti politici, l'accento posto sugli organismi per la parità, le istituzioni nazionali per i diritti umani e i difensori civici, il monitoraggio delle nomine negli organi giurisdizionali di grado superiore e la maggiore attenzione prestata alla professione giuridica, inclusi magistrati, notai e avvocati; |
3. |
esorta la Commissione a intensificare la sua partecipazione al dibattito pubblico a livello locale, regionale e nazionale e a investire maggiormente nell'opera di sensibilizzazione sui valori dell'Unione e sugli strumenti applicabili, compresa la relazione annuale, in particolare nei paesi in cui vi sono serie preoccupazioni; sostiene gli sforzi della Commissione volti a migliorare la metodologia di rendicontazione e ritiene che l'ampliamento della portata della relazione dovrebbe andare di pari passo con un aumento delle risorse; ritiene che sia opportuno dedicare più tempo alle visite della Commissione nei paesi, anche in situ; |
4. |
deplora le tendenze preoccupanti per quanto riguarda la libertà di stampa, il pluralismo dei media e la sicurezza dei giornalisti in diversi Stati membri e invita la Commissione a monitorare attentamente la situazione dei media nelle future edizioni della relazione, compresi la proprietà dei media e il finanziamento dei media di servizio pubblico, nonché a formulare raccomandazioni e a dare seguito attraverso adeguate misure politiche e giuridiche; condanna le ingerenze politiche dissestanti nelle decisioni editoriali, le azioni legali abusive (SLAPP) e la sorveglianza illegale dei giornalisti, in particolare attraverso l'uso di spyware, e afferma che i giornalisti continueranno ad essere in pericolo finché le istituzioni saranno incapaci o non disposte a perseguire la corruzione denunciata dai giornalisti; |
5. |
sottolinea il ruolo speciale svolto dai consigli nazionali della magistratura nel proteggere l'indipendenza dei tribunali e dei giudici dalle ingerenze politiche; deplora la continua politicizzazione di tali organismi in alcuni paesi, nonché l'effetto devastante che ciò ha sull'indipendenza e sull'integrità dei loro sistemi giudiziari; |
6. |
riconosce l'importante ruolo della Procura europea (EPPO) nella tutela dello Stato di diritto e nella lotta alla corruzione nell'Unione, e incoraggia la Commissione a monitorare attentamente il livello di cooperazione degli Stati membri con l'EPPO nelle successive relazioni; invita gli Stati membri che non lo hanno ancora fatto ad aderire all'EPPO; |
7. |
si rammarica che la Commissione non abbia tenuto pienamente conto delle raccomandazioni formulate dal Parlamento nelle sue precedenti risoluzioni (25) e invita la Commissione a prendere provvedimenti in tal senso; |
8. |
è preoccupato per la mancanza di coerenza tra la relazione orizzontale e le raccomandazioni, in particolare il fatto che le preoccupazioni specifiche per paese non corrispondono pienamente alle raccomandazioni specifiche per paese; chiede che venga stabilito un chiaro collegamento tra le preoccupazioni espresse e le raccomandazioni formulate; |
9. |
sottolinea che il fatto di aver preso intenzionalmente di mira i diritti dei gruppi minoritari in taluni Stati membri ha creato e consolidato certe dinamiche altrove, come dimostrato dall'arretramento dei diritti delle donne, incluso il deterioramento della situazione per quanto riguarda la salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti, delle persone LGBTIQ+, dei migranti e di altri gruppi minoritari; chiede una sintesi dell'attuazione del piano d'azione dell'UE contro il razzismo nei capitoli sui singoli paesi della relazione e un'analisi di come il regresso dello Stato di diritto colpisce i diversi gruppi minoritari; |
10. |
condanna le istruzioni impartite dal governo italiano al comune di Milano di non registrare più i figli di coppie omogenitoriali; ritiene che questa decisione porterà inevitabilmente alla discriminazione non solo delle coppie dello stesso sesso, ma anche e soprattutto dei loro figli; ritiene che tale azione costituisca una violazione diretta dei diritti dei minori, quali elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989; esprime preoccupazione per il fatto che tale decisione si iscrive in un più ampio attacco contro la comunità LGBTQI + in Italia; invita il governo italiano a revocare immediatamente la sua decisione; |
11. |
invita la Commissione, nel valutare tutti i paesi candidati e potenziali candidati all'adesione all'UE, a utilizzare gli elementi pertinenti della metodologia applicata nelle relazioni annuali sullo Stato di diritto; |
Raccomandazioni specifiche per paese
12. |
accoglie con favore l'aggiunta delle raccomandazioni specifiche per paese, che fa seguito alle ripetute richieste del Parlamento e della società civile al riguardo; ricorda che le relazioni annuali servono da base per discussioni informate sulla situazione dello Stato di diritto negli Stati membri e nelle istituzioni dell'UE; prende atto che le raccomandazioni specifiche per paese contribuiscono a trattare questioni specifiche al fine di conseguire reali miglioramenti negli Stati membri; deplora tuttavia che le raccomandazioni non siano vincolanti; invita la Commissione a sviluppare ulteriormente il ciclo annuale sullo Stato di diritto valutando l'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese nella prossima relazione annuale, con parametri di riferimento specifici e un termine chiaro per l'attuazione, indicando chiaramente i progressi e i regressi; |
13. |
si rammarica del fatto che molte raccomandazioni sono eccessivamente vaghe e mancano della specificità necessaria per garantire un'attuazione efficace; ribadisce la necessità di fissare un termine per l'attuazione delle raccomandazioni e di illustrare nei dettagli le possibili conseguenze in caso di inadempienza; |
14. |
esorta la Commissione ad avviare le pertinenti procedure senza esitazioni o ritardi, in particolare quando i governi non dimostrano alcuna volontà di seguire le raccomandazioni specifiche per paese; |
15. |
elogia gli sforzi compiuti dalla Commissione al fine di rafforzare il dialogo con i portatori di interessi nazionali; riconosce la società civile come un attore essenziale per lo Stato di diritto, con un ruolo importante da svolgere nel seguito dato alla relazione annuale e alla sua attuazione; invita la Commissione a perseguire un coerente e significativo coinvolgimento della società civile nella preparazione e nel seguito dato alla relazione a livello nazionale, in cooperazione con la FRA, in particolare concedendo tempo sufficiente per contribuire al processo e coinvolgendo ampiamente le organizzazioni della società civile (OSC) durante le visite nei paesi; invita la Commissione a garantire un approccio più inclusivo, trasparente e conviviale al ciclo, al fine di assicurare una partecipazione significativa e la rendicontabilità delle parti interessate durante l'intero processo; chiede una presentazione più sistematica dei contributi della società civile e delle organizzazioni professionali, comprese quelle del settore giudiziario, al fine di integrare le informazioni fornite dai governi degli Stati membri; |
16. |
riconosce il ruolo cruciale della società civile e di uno spazio civico sano per il rispetto e la protezione dello Stato di diritto e ribadisce la sua richiesta di dedicare un capitolo a parte alla situazione della società civile negli Stati membri; evidenzia i legami tra lo spazio civico e le questioni relative allo Stato di diritto; invita la Commissione a investire maggiormente, attraverso finanziamenti specifici, nella creazione della capacità delle OSC di monitorare la situazione dello Stato di diritto negli Stati membri e di riferire al riguardo, e a garantire un'adeguata protezione alla società civile che partecipa al processo; teme che la ripartizione distorta dei finanziamenti in alcuni paesi abbia un impatto sulle OSC che si adoperano per promuovere i diritti dei gruppi vulnerabili o che lavorano più in generale per cause che i governi non sostengono; incoraggia una valutazione approfondita di tali questioni in tutti i paesi esaminati nella relazione e sottolinea la necessità di formulare raccomandazioni nazionali per affrontare tali questioni; esorta la Commissione a prendere in considerazione la gestione diretta dei fondi dell'UE, anche per garantire che i beneficiari finali, comprese le OSC che lavorano con i gruppi vulnerabili, ricevano i finanziamenti dell'UE a loro destinati; invita la Commissione a monitorare l'impatto del programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori sulla società civile negli Stati membri; invita il Consiglio e la Commissione a fornire finanziamenti adeguati per un giornalismo di qualità indipendente ed europeo a livello nazionale, regionale e locale; |
17. |
sottolinea la necessità di raccomandazioni specifiche per paese sulle risposte nazionali alla pandemia di COVID-19 e sul loro impatto sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali nell'Unione; invita la Commissione a continuare a monitorare tali processi nazionali, incluse le migliori pratiche, e a riferire al riguardo; |
18. |
si rammarica dell'assenza di raccomandazioni specifiche per paese relative all'uso illegale da parte degli Stati membri di tecnologie di sorveglianza spyware, come Pegasus o Predator, nonostante le rivelazioni concrete e il crescente numero di prove riguardanti il loro uso contro giornalisti, esponenti politici, funzionari delle autorità di contrasto, diplomatici, avvocati, operatori economici, attori della società civile e altri attori; è estremamente preoccupato per i rischi per la società civile, la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti fondamentali connessi all'uso incontrollato di spyware da parte dei governi nazionali; si rammarica della mancata cooperazione da parte delle autorità di alcuni Stati membri con la commissione parlamentare d'inchiesta incaricata di esaminare l'uso di Pegasus e di spyware di sorveglianza equivalenti; |
Richieste del Parlamento ancora in sospeso riguardo alla relazione annuale sullo Stato di diritto
19. |
rinnova l'invito alla Commissione ad ampliare l'ambito della relazione per includere tutti i valori sanciti dall'articolo 2 TUE; ricorda l'esistenza di un legame intrinseco fra lo Stato di diritto, la democrazia e i diritti fondamentali; esorta la Commissione e il Consiglio ad avviare immediatamente negoziati con il Parlamento su un accordo interistituzionale su un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali, che dovrebbe coprire l'intero ambito di applicazione dei valori di cui all'articolo 2 TUE; deplora che le violazioni dei diritti umani dei migranti che avvengono alle frontiere esterne dell'UE non rientrino nella valutazione della Commissione; |
20. |
chiede di integrare nella relazione annuale importanti aspetti mancanti contemplati nell'elenco di criteri della Commissione di Venezia del 2016 per la valutazione dello Stato di diritto, come la prevenzione dell'abuso di potere, l'uguaglianza di fronte alla legge e la non discriminazione; |
21. |
si compiace che la Commissione abbia incluso nella sua relazione l'attuazione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo da parte degli Stati membri come indicatore della qualità e del rispetto dello Stato di diritto; invita la Commissione a estendere questa analisi al corretto processo di attuazione di tali sentenze a livello nazionale; |
22. |
ritiene che la cooperazione con il Consiglio d'Europa e con le altre organizzazioni internazionali sia di particolare pertinenza per far progredire la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali all'interno dell'UE; invita la Commissione ad analizzare le singole comunicazioni degli organi previsti dai trattati delle Nazioni Unite; |
23. |
ribadisce il suo invito alla Commissione a inserire un nuovo capitolo a parte sulle istituzioni dell'Unione, inteso a valutare la situazione per quanto riguarda la separazione dei poteri, il quadro anticorruzione, la responsabilità e il sistema di bilanciamento dei poteri; |
24. |
deplora vivamente l'incapacità del Consiglio di compiere progressi significativi nell'ambito delle procedure in corso di cui all'articolo 7, paragrafo 1, TUE; esorta il Consiglio a tener conto di tutti i nuovi sviluppi che interessano lo Stato di diritto, la democrazia e i diritti fondamentali; rinnova l'invito al Consiglio a tener conto delle raccomandazioni nel quadro di tale procedura, sottolineando che eventuali ulteriori ritardi in tale azione equivarrebbero a una violazione del principio dello Stato di diritto da parte dello stesso Consiglio; insiste sul rispetto del ruolo e delle competenze del Parlamento; |
25. |
condanna fermamente le autorità degli Stati membri che rifiutano di impegnarsi nel dialogo annuale della Commissione sullo Stato di diritto; |
26. |
si rammarica che la relazione non riconosca chiaramente il deliberato processo di arretramento dello Stato di diritto in atto in vari Stati membri; invita la Commissione a chiarire che, in caso di violazioni sistematiche, deliberate, gravi e permanenti dei valori di cui all'articolo 2 TUE nel corso di un certo periodo di tempo, gli Stati membri potrebbero non soddisfare tutti i criteri che definiscono una democrazia; ricorda che il Parlamento ha già indicato che l'Ungheria si è trasformata in un regime ibrido di autocrazia elettorale, secondo gli indici pertinenti; ribadisce le raccomandazioni alla Commissione di differenziare tra violazioni sistemiche e individuali, onde evitare il rischio di banalizzare le violazioni più gravi dello Stato di diritto, e di corredare le raccomandazioni specifiche per paese di termini per l'attuazione, obiettivi e azioni concrete da adottare; |
27. |
ribadisce la propria posizione in merito al coinvolgimento di un gruppo di esperti indipendenti incaricati di fornire consulenza alle tre istituzioni, in stretta cooperazione con la FRA; rinnova l'invito alla Commissione a invitare la FRA a fornire consulenza metodologica e a condurre una ricerca comparativa per aggiungere precisazioni in settori chiave della relazione annuale, tenendo presente i legami intrinseci tra i diritti fondamentali e lo Stato di diritto; chiede al proprio Ufficio di presidenza, tenuto conto delle reticenze della Commissione e del Consiglio, di organizzare una procedura di appalto pubblico in vista della creazione di un siffatto gruppo di esperti sotto l'egida del Parlamento, in linea con l'impegno preso nelle sue precedenti risoluzioni (26), al fine di fornire consulenza al Parlamento sul rispetto dei valori di cui all'articolo 2 TUE nei diversi Stati membri, e di illustrare il modo in cui detto gruppo potrebbe funzionare nella realtà pratica; |
28. |
ribadisce che il ciclo annuale sullo Stato di diritto dovrebbe contribuire all'attivazione di altri strumenti per rispondere a minacce o violazioni dello Stato di diritto a livello nazionale, come l'articolo 7 TUE, il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto, il quadro per lo Stato di diritto, le procedure d'infrazione, compresi i procedimenti accelerati, le domande di procedimento sommario dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) e i ricorsi riguardanti la mancata esecuzione delle sentenze della CGUE, o gli strumenti nell'ambito della legislazione finanziaria dell'UE; ribadisce il suo invito alla Commissione a creare un legame diretto tra le relazioni annuali sullo Stato di diritto, tra altre fonti, e il meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto; |
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29. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, al Consiglio d'Europa, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e alle Nazioni Unite, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1.
(2) GU L 156 del 5.5.2021, pag. 1.
(3) GU C 215 del 19.6.2018, pag. 162.
(4) GU C 129 del 5.4.2019, pag. 13.
(5) GU C 390 del 18.11.2019, pag. 117.
(6) GU C 433 del 23.12.2019, pag. 66.
(7) GU C 363 del 28.10.2020, pag. 45.
(8) GU C 395 del 29.9.2021, pag. 2.
(9) GU C 415 del 13.10.2021, pag. 36.
(10) GU C 67 dell'8.2.2022, pag. 86.
(11) GU C 81 del 18.2.2022, pag. 27.
(12) GU C 99 dell'1.3.2022, pag. 146.
(13) GU C 205 del 20.5.2022, pag. 2.
(14) GU C 251 del 30.6.2022, pag. 48.
(15) GU C 347 del 9.9.2022, pag. 2.
(16) GU C 347 del 9.9.2022, pag. 168.
(17) GU C 479 del 16.12.2022, pag. 18.
(18) GU C 493 del 27.12.2022, pag. 108.
(19) Testi approvati, P9_TA(2022)0324.
(20) Testi approvati, P9_TA(2022)0325.
(21) Testi approvati, P9_TA(2022)0371.
(22) Testi approvati, P9_TA(2022)0372.
(23) Testi approvati, P9_TA(2022)0389.
(24) Testi approvati, P9_TA(2022)0422.
(25) Risoluzioni del 24 giugno 2021 sulla relazione sullo Stato di diritto 2020 della Commissione e del 19 maggio 2022 sulla relazione sullo Stato di diritto 2021 della Commissione.
(26) Risoluzioni del 24 giugno 2021 sulla relazione sullo Stato di diritto 2020 della Commissione e del 19 maggio 2022 sulla relazione sullo Stato di diritto 2021 della Commissione.
II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA
Parlamento europeo
Giovedì 30 marzo 2023
27.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 341/10 |
P9_TA(2023)0087
Richiesta di revoca dell'immunità di Anna Júlia Donáth
Decisione del Parlamento europeo del 30 marzo 2023 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Anna Júlia Donáth (2022/2208(IMM))
(2023/C 341/02)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la richiesta in data 21 ottobre 2022 del tribunale distrettuale di Kecskemét in Ungheria di revocare l'immunità di Anna Júlia Donáth nel quadro di un procedimento penale avviato a suo carico su querela di parte, pendente davanti al tribunale distrettuale di Kecskemét e annunciato in Aula il 24 novembre 2022, |
— |
visto che Anna Júlia Donáth ha rinunciato al suo diritto a essere ascoltata a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento, |
— |
visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976, |
— |
visti l'articolo 4, paragrafo 2, della Legge fondamentale dell'Ungheria, nonché gli articoli 10, paragrafo 2, e 12, paragrafo 1, della legge LVII del 2004 sullo status giuridico dei membri ungheresi al Parlamento europeo, e l'articolo 74 della legge XXXVI del 2012 sull'Assemblea nazionale ungherese, |
— |
viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011, 17 gennaio 2013 e 19 dicembre 2019 (1), |
— |
visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento, |
— |
vista la relazione della commissione giuridica (A9-0071/2023), |
A. |
considerando che il 21 ottobre 2022 il tribunale distrettuale di Kecskemét, Ungheria, ha presentato una richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Anna Júlia Donáth, deputata al Parlamento europeo eletta in Ungheria, nell'ambito del procedimento penale per diffamazione avviato nei suoi confronti su querela di parte; che la richiesta include una precedente richiesta di revoca dell'immunità di Anna Júlia Donáth da parte dello stesso tribunale distrettuale, di data 28 giugno 2022, che, tuttavia, sembra non essere mai stata ricevuta dal Parlamento europeo; |
B. |
considerando che, il 20 gennaio 2022, una dichiarazione del comitato esecutivo di Momentum Mozgalom Párt in cui si fa riferimento alla sospensione dell'appartenenza al partito del ricorrente e vi si afferma che tale sospensione è avvenuta a seguito di una serie di violazioni etiche da parte del ricorrente, è stata pubblicata sul giornale online del partito e sulla relativa pagina Facebook; che, a quanto risulta, tra il 21 novembre 2021 e il 29 maggio 2022 Anna Júlia Donáth era presidente del comitato esecutivo di Momentum Mozgalom Párt; |
C. |
considerando che il 31 gennaio 2022 il ricorrente ha presentato una querela dinanzi al tribunale distrettuale di Kecskemét contro Anna Júlia Donáth, in quanto presidente del comitato esecutivo di Momentum Mozgalom Párt, invocando il reato di diffamazione in pubblico, ai sensi dell'articolo 226, paragrafo 2, lettera b), della legge C del 2012 sul codice penale ungherese; che a norma dell'articolo 231, paragrafo 2, del codice penale ungherese, tale reato può essere punito solo nel contesto di una querela di parte; |
D. |
considerando che l'immunità parlamentare è intesa a proteggere il Parlamento e i deputati che lo compongono da procedimenti giudiziari in relazione ad attività svolte nell'esercizio delle funzioni parlamentari che non possono essere disgiunte da tali funzioni; |
E. |
considerando che il presunto reato non rappresenta opinioni o voti espressi da Anna Júlia Donáth nell'esercizio delle sue funzioni di deputato al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea; che il presunto reato riguarda invece attività che hanno natura nazionale, svolte in qualità di presidente del suo partito nazionale; |
F. |
considerando che, a norma dell'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese e, sul territorio di ogni altro Stato membro, dell'immunità da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario; che l'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non pregiudica il diritto del Parlamento europeo di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri; |
G. |
considerando che, a norma dell'articolo 4 paragrafo 2, della Legge fondamentale dell'Ungheria, i membri del Parlamento ungherese beneficiano di immunità; che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della legge LVII del 2004 sullo status giuridico dei deputati ungheresi al Parlamento europeo, i deputati al Parlamento europeo hanno diritto a un'immunità uguale a quella di cui beneficiano i deputati del parlamento ungherese e, secondo l'articolo 12, paragrafo 1, della medesima legge la decisione di sospendere l'immunità di un deputato al Parlamento europeo rientra nella competenza del Parlamento europeo; che, a norma dell'articolo 74, paragrafo 1, della legge XXXVI del 2012 sull'Assemblea nazionale, può essere avviato un procedimento penale nei confronti di un deputato solo previo consenso dell'Assemblea nazionale; |
H. |
considerando che, in questo caso, il Parlamento non ha riscontrato alcuna prova di fumus persecutionis, vale a dire elementi di fatto dai quali si evinca che l'intento alla base del procedimento giudiziario potrebbe essere quello di danneggiare l'attività politica di un deputato in qualità di membro del Parlamento europeo; |
I. |
considerando che spetta unicamente al Parlamento decidere se revocare o meno l'immunità in un determinato caso; che il Parlamento può ragionevolmente tenere conto della posizione del deputato per adottare la decisione di revocarne o meno l'immunità (2); che Anna Júlia Donáth ha dichiarato di non avere obiezioni alla revoca della sua immunità parlamentare; |
J. |
considerando, da un lato, che il Parlamento non dovrebbe essere assimilato a un tribunale e, dall'altro, che il deputato non dovrebbe, nel contesto di una procedura di revoca dell'immunità, essere considerato un «accusato» (3); |
1. |
decide di revocare l'immunità di Anna Júlia Donáth; |
2. |
incarica la sua Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente dell'Ungheria e ad Anna Júlia Donáth. |
(1) Sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, EU:T:2013:23; sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.
(2) Sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, punto 28.
(3) Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2019, Briois/Parlamento, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.
III Atti preparatori
Parlamento europeo
Giovedì 30 marzo 2023
27.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 341/12 |
P9_TA(2023)0088
Piattaforma di collaborazione per le squadre investigative comuni
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 30 marzo 2023 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una piattaforma di collaborazione come ausilio al funzionamento delle squadre investigative comuni e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (COM(2021)0756 — C9-0448/2021 — 2021/0391(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2023/C 341/03)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0756), |
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0448/2021), |
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 dicembre 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visto l'articolo 59 del suo regolamento, |
— |
vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0245/2022), |
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente; |
3. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
P9_TC1-COD(2021)0391
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 30 marzo 2023 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2023/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una piattaforma di collaborazione come ausilio al funzionamento delle squadre investigative comuni e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2023/969.)
27.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 341/13 |
P9_TA(2023)0089
Anno europeo delle competenze 2023
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 30 marzo 2023 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un Anno europeo delle competenze 2023 (COM(2022)0526 — C9-0344/2022 — 2022/0326(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2023/C 341/04)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0526), |
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 149 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0344/2022), |
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 dicembre 2022 (1), |
— |
previa consultazione del Comitato delle regioni, |
— |
visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 17 marzo 2023, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visto l'articolo 59 del suo regolamento, |
— |
vista la lettera della commissione per la cultura e l'istruzione, |
— |
vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A9-0028/2023), |
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente; |
3. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
P9_TC1-COD(2022)0326
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 30 marzo 2023 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2023/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un Anno europeo delle competenze
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione (UE) 2023/936.)
27.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 341/14 |
P9_TA(2023)0090
Regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 30 marzo 2023 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 87/357/CEE del Consiglio e la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2021)0346 — C9-0245/2021 — 2021/0170(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2023/C 341/05)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0346), |
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0245/2021), |
— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 20 ottobre 2021 (1), |
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 21 dicembre 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visto l’articolo 59 del suo regolamento, |
— |
visto il parere della commissione giuridica, |
— |
vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A9-0191/2022), |
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente; |
3. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
P9_TC1-COD(2021)0170
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 30 marzo 2023 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2023/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2023/988.)
27.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 341/15 |
P9_TA(2023)0091
Rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 30 marzo 2023 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi (COM(2021)0093 — C9-0089/2021 — 2021/0050(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2023/C 341/06)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0093), |
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 157, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0089/2021), |
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 9 giugno 2021 (1), |
— |
visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 21 dicembre 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visto l'articolo 59 del suo regolamento, |
— |
viste le deliberazioni congiunte della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere a norma dell'articolo 58 del regolamento, |
— |
vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere (A9-0056/2022), |
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
2. |
prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione, |
3. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente; |
4. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
P9_TC1-COD(2021)0050
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 30 marzo 2023 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2023/… del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2023/970.)
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Dichiarazione della Commissione
La Commissione prende atto del compromesso raggiunto dai colegislatori su un periodo di recepimento di tre anni per l'entrata in vigore delle nuove norme sulla trasparenza delle retribuzioni. La Commissione desidera sottolineare che questo scostamento dal periodo standard di recepimento, che è di due anni, non dovrebbe essere considerato un precedente. Lo scopo è unicamente garantire che al momento del recepimento i datori di lavoro dispongano di strutture retributive non discriminatorie in vista di una piena applicazione delle nuove norme.
27.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 341/17 |
P9_TA(2023)0092
Regolamento sui gas fluorurati
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 30 marzo 2023, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 (COM(2022)0150 — C9-0142/2022 — 2022/0099(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2023/C 341/07)
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 6 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 7
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 8
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 9
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 10
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 10 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 11
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 11 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 12
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 13
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 159
Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 13 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 13 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 13 quinquies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 13 sexies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 13 septies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 13 octies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 15
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 17
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 20
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 25
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 28 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 29
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 32
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 34 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Considerando 37
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Considerando 37 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Considerando 39
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Considerando 40
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 36
Proposta di regolamento
Considerando 41
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il presente regolamento si applica ai gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I, II e II , soli o in miscela. |
1. Il presente regolamento si applica ai gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I, II e III , soli o in miscela. |
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il presente regolamento si applica ai prodotti e alle apparecchiature , e loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas. |
2. Il presente regolamento si applica anche ai prodotti e alle apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende , integralmente o in parte, da tali gas. |
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 27
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 5 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Per fornire le necessarie prove, importatori e produttori redigono una dichiarazione di conformità e allegano la documentazione giustificativa relativa all'impianto di produzione e alle misure di attenuazione adottate per prevenire le emissioni di trifluorometano. I produttori e gli importatori conservano la dichiarazione di conformità e la documentazione giustificativa per almeno cinque anni dal momento dell'immissione sul mercato e le mettono a disposizione delle autorità nazionali competenti e della Commissione su richiesta. |
Per fornire le necessarie prove, importatori e produttori redigono una dichiarazione di conformità e allegano la documentazione giustificativa corredata di: |
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I produttori e gli importatori conservano la dichiarazione di conformità e la documentazione giustificativa per almeno cinque anni dal momento dell'immissione sul mercato e le mettono a disposizione delle autorità nazionali competenti e della Commissione su richiesta. |
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 5 — comma 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione può , mediante atti di esecuzione, stabilire le modalità relative alla dichiarazione di conformità e alla documentazione giustificativa di cui al secondo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente all'articolo 34, paragrafo 2. |
La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce le modalità e gli elementi dettagliati relativi alla dichiarazione di conformità e alla documentazione giustificativa di cui al secondo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente all'articolo 34, paragrafo 2. |
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 6 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 bis. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 6, gli operatori garantiscono che il fluoruro di solforile sia catturato e recuperato dopo la fumigazione. Gli operatori provvedono a che il recupero sia effettuato da persone fisiche adeguatamente qualificate, affinché i gas siano riciclati, rigenerati o distrutti. |
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Ai fini della fornitura di prove in merito alla distruzione, gli operatori redigono una dichiarazione di conformità e allegano alla documentazione giustificativa le informazioni relative all'impianto, la prova della disponibilità e del funzionamento della migliore tecnologia di recupero disponibile presso tale impianto e la prova delle misure adottate per recuperare le emissioni di fluoruro di solforile. L'efficacia del sistema deve essere verificata in modo indipendente sotto il profilo scientifico. |
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Qualora il recupero non sia tecnicamente o economicamente fattibile, gli operatori si avvalgono di opzioni di trattamento alternative, a meno che tali opzioni di trattamento alternative non siano disponibili. In tal caso, l'operatore redige la documentazione comprovante l'impossibilità di recuperare il fluoruro di solforile e l'assenza di alternative di trattamento. |
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L'operatore conserva la dichiarazione di conformità e la documentazione per cinque anni e le mette a disposizione delle autorità competenti di uno Stato membro e della Commissione su richiesta. |
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 1 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli operatori di apparecchiature contenenti quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I o quantità pari o superiori a 1 chilogrammo di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato II, parte 1, non contenuti in schiume, provvedono affinché le apparecchiature siano controllate per verificare la presenza di eventuali perdite. |
I fabbricanti e gli operatori di apparecchiature contenenti quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I o quantità pari o superiori a 1 chilogrammo di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato II, parte 1, non contenuti in schiume, provvedono affinché le apparecchiature siano controllate per verificare la presenza di eventuali perdite , anche durante la loro fabbricazione . |
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 1 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le apparecchiature ermeticamente sigillate contenenti meno di 10 tonnellate di CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I o di 2 chilogrammi di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato II, parte 1, non sono soggette a controllo delle perdite se l'apparecchiatura è etichettata come ermeticamente sigillata e le parti collegate hanno un comprovato tasso di inferiore a 3 grammi l'anno a una pressione di almeno un quarto della pressione massima consentita. |
Le apparecchiature residenziali ermeticamente sigillate contenenti meno di 10 tonnellate di CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I o di 2 chilogrammi di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato II, parte 1, non sono soggette a controllo delle perdite se l'apparecchiatura è etichettata come ermeticamente sigillata e le parti collegate hanno un comprovato tasso di inferiore a 3 grammi l'anno a una pressione di almeno un quarto della pressione massima consentita. |
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 1 — comma 3 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera e bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli operatori delle apparecchiature elencate nell'articolo 5, paragrafo 2, lettere f) e g), contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente e installate a decorrere dal 1o gennaio 2017 provvedono a che l'apparecchiatura sia munita di un sistema di rilevamento delle fughe che avverta l'operatore o l'impresa di manutenzione in caso di fuga. |
2. Gli operatori delle apparecchiature elencate nell'articolo 5, paragrafo 2, lettere f) e g), contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente e installate a decorrere dal 1o gennaio 2017 provvedono a che l'apparecchiatura sia munita di un sistema di rilevamento delle fughe che avverta l'operatore o l'impresa di manutenzione in caso di fuga. Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera g), il sistema di rilevamento delle fughe presenta una sensibilità maggiore rispetto a un dispositivo di controllo della pressione o della densità. |
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 1 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli operatori di apparecchiature fisse o di unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, parte 1, non contenuti in schiume, provvedono a che il recupero di tali gas sia svolto da persone fisiche che detengono i necessari certificati previsti all'articolo 10, e che detti gas siano riciclati, rigenerati o distrutti. |
Gli operatori di apparecchiature fisse o di unità di refrigerazione di furgoni, autocarri, rimorchi e navi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, parte 1, non contenuti in schiume, provvedono a che il recupero di tali gas sia svolto da persone fisiche che detengono i necessari certificati previsti all'articolo 10, e che detti gas siano riciclati, rigenerati o distrutti. |
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 8
Testo della Commissione |
Emendamento |
8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 al fine di integrare il presente regolamento con un elenco dei prodotti e delle apparecchiature per i quali il recupero dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, parte 1, o la distruzione dei prodotti e apparecchiature che li contengono senza previo recupero di tali gas sono considerati tecnicamente ed economicamente praticabili, specificando, se opportuno, le tecnologie da applicare. |
8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 al fine di integrare il presente regolamento con un elenco dei prodotti e delle apparecchiature per i quali il recupero dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, o la distruzione dei prodotti e apparecchiature che li contengono senza previo recupero di tali gas sono considerati tecnicamente ed economicamente praticabili, specificando, se opportuno, le tecnologie da applicare. |
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 9
Testo della Commissione |
Emendamento |
9. Gli Stati membri promuovono il recupero, il riciclo, la rigenerazione e la distruzione dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II , parte 1 . |
9. Gli Stati membri promuovono il recupero, il riciclo, la rigenerazione e la distruzione dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II. |
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 9 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
Regimi di responsabilità del produttore |
Regimi di responsabilità estesa del produttore |
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 9 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Fatta salva la vigente normativa dell'Unione, gli Stati membri incoraggiano lo sviluppo di regimi di responsabilità del produttore per il recupero dei gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I e II e il relativo riciclo, rigenerazione o distruzione . |
Fatta salva la vigente normativa dell'Unione, gli Stati membri prescrivono che entro il 31 dicembre 2027 siano istituiti regimi di responsabilità estesa del produttore per il recupero , il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione dei gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I e II , tenendo conto dei regimi di responsabilità del produttore . |
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 9 — comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 32 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo requisiti minimi per i regimi di responsabilità del produttore di cui al comma 1, anche in materia di raccolta, rigenerazione, riciclaggio, impianti di smaltimento, fornitura di attrezzature a tecnici certificati, comunicazione e sensibilizzazione. |
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 9 — comma 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri provvedono a che i produttori e gli importatori dei gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I e II coprano i costi conformemente alle disposizioni in materia di responsabilità estesa del produttore di cui alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) e, nella misura in cui non siano già inclusi, coprano almeno i seguenti costi: |
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 9 — comma 1 ter — lettera a (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 9 — comma 1 ter — lettera b (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 9 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri informano la Commissione delle azioni intraprese. |
soppresso |
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri istituiscono o adeguano, sulla base dei requisiti minimi di cui al paragrafo 5, programmi di certificazione, comprensivi di processi di valutazione, e assicurano la disponibilità di corsi di formazione sulle competenze pratiche e sulle conoscenze teoriche destinati alle persone fisiche incaricate di svolgere i seguenti compiti riguardanti i gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II , parte 1, e le alternative ai gas fluorurati a effetto serra: |
1. Gli Stati membri istituiscono o adeguano, sulla base dei requisiti minimi di cui al paragrafo 5, programmi di certificazione, comprensivi di processi di valutazione, e assicurano la disponibilità di corsi di formazione sulle competenze pratiche e sulle conoscenze teoriche destinati alle persone fisiche incaricate di svolgere i seguenti compiti riguardanti i gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II e le alternative ai gas fluorurati a effetto serra: |
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri assicurano la disponibilità di programmi di formazione destinati alle persone fisiche incaricate di recuperare i gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, parte 1, dalle apparecchiature di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nell'ambito d'applicazione della direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (42), in conformità del paragrafo 5. |
2. Gli Stati membri assicurano la disponibilità di programmi di formazione destinati alle persone fisiche incaricate di recuperare i gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, parte 1, e alternative ai gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nell'ambito d'applicazione della direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (42), in conformità del paragrafo 5. |
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 3 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. I programmi di certificazione e di formazione previsti ai paragrafi 1 e 2 coprono le materie seguenti: |
3. I programmi di certificazione e di formazione previsti ai paragrafi 1 e 2 coprono almeno le materie seguenti: |
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 3 — lettera e bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 6 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 bis. Gli Stati membri istituiscono o adeguano i regimi di certificazione e i programmi di formazione a norma dei paragrafi 1, 2, 3 e 6 entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, se del caso. |
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 7
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Gli attuali certificati e attestati di formazione rilasciati a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 restano validi alle condizioni alle quali sono stati rilasciati in origine. |
7. Gli attuali attestati di formazione rilasciati a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 restano validi alle condizioni alle quali sono stati rilasciati in origine. La validità dei certificati esistenti può essere soggetta a requisiti supplementari per riflettere l'estensione dei regimi di certificazione ad alternative ai gas fluorurati a effetto serra. |
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 8 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Entro il 1o gennaio [OP: inserire la data corrispondente a un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri comunicano alla Commissione i programmi di certificazione e di formazione. |
Entro il 1o gennaio [OP: inserire la data corrispondente a un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri comunicano alla Commissione i programmi di certificazione e di formazione nonché il numero delle persone in possesso di una certificazione e di una formazione in materia di gas fluorurati a effetto serra e di alternative in ogni settore . Se la certificazione e la formazione per le alternative scendono al di sotto di una soglia minima, gli Stati membri allegano alla notifica un piano, elaborato di concerto con i pertinenti portatori di interessi, comprese le parti sociali, indicante le azioni volte ad aumentare la certificazione e la formazione in merito alle alternative a partire dall'anno civile successivo. |
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 9
Testo della Commissione |
Emendamento |
9. La Commissione può , mediante atti di esecuzione, decidere il formato della comunicazione di cui al paragrafo 8. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2. |
9. La Commissione, decide mediante atti di esecuzione, la soglia minima per le azioni volte ad aumentare la certificazione e la formazione sulle alternative e il formato della comunicazione di cui al paragrafo 8. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2. |
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 10
Testo della Commissione |
Emendamento |
10. L'impresa che affida a un'altra impresa uno dei compiti di cui al paragrafo 1 adotta tutte le misure ragionevoli per accertarsi che l'altra impresa sia in possesso dei certificati necessari per il compitolo di cui al paragrafo 1 che le è richiesto. |
10. Un'impresa può affidare a un'altra impresa uno dei compiti di cui al paragrafo 1 solo dopo aver verificato che quest'ultima sia in possesso dei certificati necessari per il compito di cui al paragrafo 1 che le è richiesto. |
Emendamento 160
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 1 — comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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In deroga al primo comma, l'immissione sul mercato di parti di apparecchiature necessarie per la riparazione e l'assistenza di apparecchiature esistenti è consentita a condizione che la riparazione o l'assistenza non comporti un aumento della capacità dell'apparecchiatura o della quantità di gas fluorurati contenuti nell'apparecchiatura o dei gas fluorurati utilizzati. |
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 1 — comma 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
Due anni dopo le singole date elencate nell'allegato IV, la successiva fornitura o messa a disposizione a un'altra parte nell'Unione, contro pagamento o gratuitamente, di prodotti o apparecchiature immessi legalmente sul mercato prima della data di cui al primo comma è consentita soltanto se è dimostrato che il prodotto o l'apparecchiatura è stato immesso legalmente sul mercato prima di tale data. |
Sei mesi dopo le singole date elencate nell'allegato IV, la successiva fornitura o messa a disposizione a un'altra parte nell'Unione, contro pagamento o gratuitamente, di prodotti o apparecchiature immessi legalmente sul mercato prima della data di cui al primo comma è consentita soltanto se è dimostrato che il prodotto o l'apparecchiatura è stato immesso legalmente sul mercato prima di tale data. |
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 3 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Oltre al divieto di immissione sul mercato di cui all'allegato IV, punto 1, sono vietati l'importazione, l'immissione sul mercato, la successiva fornitura o messa a disposizione di terzi nell'Unione, contro pagamento o gratuitamente, l'uso o l'esportazione di contenitori non ricaricabili per i gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, parte 1 , vuoti o riempiti completamente o parzialmente. Tali contenitori possono essere stoccati o trasportati solo per il successivo smaltimento. Il divieto non si applica ai contenitori per usi di laboratorio o a fini di analisi. |
3. Oltre al divieto di immissione sul mercato di cui all'allegato IV, punto 1, sono vietati l'importazione, l'immissione sul mercato, la successiva fornitura o messa a disposizione di terzi nell'Unione, contro pagamento o gratuitamente, l'uso o l'esportazione di contenitori non ricaricabili per i gas fluorurati a effetto serra, vuoti, pieni o parzialmente riempiti. Tali contenitori possono essere stoccati o trasportati solo per il successivo smaltimento. Il divieto non si applica ai contenitori per usi di laboratorio o a fini di analisi. |
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Le imprese che immettono sul mercato contenitori ricaricabili per gas fluorurati a effetto serra presentano una dichiarazione di conformità comprensiva di prove a conferma delle modalità previste per la restituzione del contenitore per ricarica. Tali disposizioni contengono obblighi di conformità vincolanti per il fornitore dei contenitori all'utilizzatore finale. |
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Le imprese di cui al primo comma conservano la dichiarazione di conformità per almeno cinque anni dall'immissione sul mercato dei contenitori ricaricabili e, su richiesta, la mettono a disposizione della Commissione e delle autorità competenti degli Stati membri. I fornitori dei contenitori agli utilizzatori finali conservano le prove della conformità a queste disposizioni per un periodo di almeno cinque anni dopo la fornitura all'utilizzatore finale e le mettono a disposizione, su richiesta, della Commissione e delle autorità competenti degli Stati membri. |
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La Commissione può, mediante atti di esecuzione, integrare il presente regolamento stabilendo i dettagli della dichiarazione di conformità. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente all'articolo 34, paragrafo 2. |
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 4 — comma 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
Su richiesta motivata dell'autorità competente di uno Stato membro e tenendo conto degli obiettivi del presente regolamento, in via eccezionale la Commissione può, mediante atti di esecuzione, autorizzare una deroga per massimo quattro anni al fine di consentire l'immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature elencati nell'allegato IV , comprese le loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, se è dimostrato che: |
Fatta salva la deroga per i pezzi di ricambio di cui al comma 1 bis, su richiesta motivata dell'autorità competente di uno Stato membro e tenendo conto degli obiettivi del presente regolamento, in via eccezionale la Commissione può, mediante atti di esecuzione, autorizzare una deroga per massimo quattro anni al fine di consentire l'immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature elencati nell'allegato IV che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, se è dimostrato che: |
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 6 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 bis. Le imprese sono autorizzate a immettere sul mercato e vendere gas fluorurati a effetto serra sfusi solo se: |
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Il rappresentante esclusivo può essere il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 11 bis Restrizioni all'esportazione di determinati prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra L'esportazione di prodotti e apparecchiature, comprese le loro parti, elencati nell'allegato IV, a eccezione del materiale militare, è vietata a decorrere dalla data indicata in detto allegato, con eventuali distinzioni, ove del caso, in funzione del tipo di gas che contengono o del potenziale di riscaldamento globale di tale gas. |
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. I prodotti o le apparecchiature ammessi alla deroga di cui all'articolo 11, paragrafo 4, sono etichettati come tali e includono un riferimento al fatto di potere essere impiegati unicamente per il fine per cui, secondo tale articolo, è stata concessa la deroga. |
2. I prodotti o le apparecchiature ammessi alla deroga di cui all'articolo 11, paragrafo 4, sono etichettati come tali , specificando il periodo di validità della deroga, e includono un riferimento al fatto di potere essere impiegati unicamente per il fine per cui, secondo tale articolo, è stata concessa la deroga. |
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 3 — comma 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 3 — comma 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Se del caso, i prodotti o le apparecchiature ammodernati che contengono gas fluorurati a effetto serra sono rietichettati con le informazioni aggiornate di cui al presente paragrafo. |
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 5 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 bis. Se del caso, i contenitori di gas fluorurati a effetto serra ricaricati sono rietichettati con le informazioni aggiornate di cui al paragrafo 3, primo comma. |
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 10
Testo della Commissione |
Emendamento |
10. I gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I e II immessi sul mercato per incisione di materiale semiconduttore o per pulizia di camere adibite alla deposizione chimica da fase vapore nel settore della fabbricazione di semiconduttori sono etichettati con l'indicazione che il contenuto del contenitore può unicamente essere usato a tal fine. |
soppresso |
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 13 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Per gli idrofluorocarburi l'etichetta di cui ai paragrafi da 7 a 11 reca l'indicazione «esentato dalla quota a norma del regolamento (UE) n. …/… [OP: aggiungere il riferimento al presente regolamento]». |
Per gli idrofluorocarburi l'etichetta di cui ai paragrafi da 7 a 9 e 11 reca l'indicazione «esentato dalla quota a norma del regolamento (UE) n. …/… [OP: aggiungere il riferimento al presente regolamento]». |
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 13 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
In assenza degli obblighi di etichettatura di cui al primo comma e ai paragrafi da 7 a 11, gli idrofluorocarburi sono soggetti agli obblighi delle quote di cui all'articolo 16, paragrafo 1. |
In assenza degli obblighi di etichettatura di cui al primo comma e ai paragrafi da 7 a 9 e 11, gli idrofluorocarburi sono soggetti agli obblighi delle quote di cui all'articolo 16, paragrafo 1. |
Emendamento 152
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 3 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
A decorrere dal 1o gennaio 2024 è vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I con GWP pari o superiore a 2 500 per l'assistenza o la manutenzione delle apparecchiature di refrigerazione . |
A decorrere dal 1o gennaio 2024 sono vietati i seguenti usi: l'assistenza o la manutenzione delle apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore, delle apparecchiature mobili di refrigerazione e dei refrigeratori mediante gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I con GWP pari o superiore a 2 500 . |
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A decorrere dal 1o gennaio 2030 sono vietati i seguenti usi: l'assistenza o la manutenzione delle apparecchiature fisse di refrigerazione, a esclusione dei refrigeratori, mediante gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I, con GWP pari o superiore a 150. |
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 3 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il presente paragrafo non si applica al materiale militare né alle apparecchiature destinate ad applicazioni intese a raffrescare prodotti a temperature inferiori a – 50 °C. |
Il presente paragrafo non si applica al materiale militare né alle apparecchiature destinate ad applicazioni intese a raffrescare medicinali a temperature inferiori a – 50 °C né alle apparecchiature destinate ad applicazioni progettate per il raffreddamento di centrali nucleari . |
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 3 — comma 3 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 3 — comma 3 — lettera a bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 3 — comma 3 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 3 — comma 3 — lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 156
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. L'uso del desflurano come anestetico per inalazione è vietato a decorrere dal 1o gennaio 2026 , tranne quando è strettamente necessario e per motivi medici non può essere usato nessun altro anestetico. L'utilizzatore fornisce prove della giustificazione medica all'autorità competente dello Stato membro e alla Commissione su richiesta. |
4. L'uso del desflurano come anestetico per inalazione è vietato a decorrere dal 1o gennaio 2026 ed è consentito esclusivamente quando è strettamente necessario e per motivi medici non può essere usato nessun altro anestetico , o quando viene utilizzato in combinazione con un sistema di cattura . L'istituzione sanitaria conserva le prove della giustificazione medica e le fornisce all'autorità competente dello Stato membro e alla Commissione su richiesta. |
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. A decorrere dal 1o gennaio 2030 è vietato l'uso di fluoruro di solforile per la fumigazione successiva alla raccolta e il trattamento del legno e dei prodotti in legno contro le infestazioni parassitarie, tranne nei casi in cui tale uso è strettamente necessario ai fini di un certificato fitosanitario e non possono essere utilizzati altri trattamenti. |
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 2 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 3 — comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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La Commissione monitora costantemente il mercato di fornitura di semiconduttori dell'Unione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 per modificare il paragrafo 2 del presente articolo ed escludere dal sistema di quote di cui al paragrafo 1 del presente articolo i materiali per semiconduttori o le camere adibite alla deposizione chimica da fase vapore nel settore dei semiconduttori, qualora individui che, in conseguenza dell'inclusione del settore dei semiconduttori nel sistema di quote di idrofluorocarburi, vi siano carenze o interruzioni nell'approvvigionamento del mercato dell'Unione di materiali per semiconduttori o di camere adibite alla deposizione chimica da fase vapore. |
Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 4 — comma 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
Su richiesta motivata dell'autorità competente di uno Stato membro e tenendo conto degli obiettivi del presente regolamento, in via eccezionale la Commissione può, mediante atti di esecuzione, autorizzare una deroga per massimo quattro anni al fine di escludere dall'obbligo delle quote previsto al paragrafo 1 gli idrofluorocarburi destinati a essere usati in applicazioni specifiche o categorie specifiche di prodotti o apparecchiature, se nella richiesta è dimostrato che: |
Su richiesta motivata dell'autorità competente di uno Stato membro o di un'agenzia dell'UE e tenendo conto degli obiettivi del presente regolamento, in via eccezionale la Commissione può, mediante atti di esecuzione, autorizzare una deroga per massimo quattro anni al fine di escludere dall'obbligo delle quote previsto al paragrafo 1 gli idrofluorocarburi destinati a essere usati in applicazioni specifiche o categorie specifiche di prodotti o apparecchiature, se nella richiesta è dimostrato che: |
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 4 — comma 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 5 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
L'assegnazione delle quote è subordinata al pagamento dell'importo dovuto, pari a tre euro per tonnellata di CO2 equivalente di quota da assegnare. Gli importatori e i produttori sono informati tramite il portale F-Gas dell'importo totale dovuto per la rispettiva assegnazione massima di quote calcolata per l'anno civile successivo e del termine per il completamento del pagamento. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire le procedure e le modalità di pagamento dell'importo dovuto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2. |
L'assegnazione delle quote è subordinata al pagamento dell'importo dovuto, pari a cinque euro per tonnellata di CO2 equivalente di quota da assegnare nel periodo 2024-2026, e successivamente aumenta ogni tre anni in modo da garantire entrate costanti, alla luce della riduzione graduale delle quote di cui all'allegato VII . Gli importatori e i produttori sono informati tramite il portale F-Gas dell'importo totale dovuto per la rispettiva assegnazione massima di quote calcolata per l'anno civile successivo e del termine per il completamento del pagamento. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire le procedure e le modalità di pagamento dell'importo dovuto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2. |
Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 al fine di modificare il paragrafo 5 per quanto riguarda gli importi dovuti per l'assegnazione delle quote e il meccanismo di assegnazione delle quote residue, ove necessario per evitare gravi perturbazioni del mercato degli idrofluorocarburi, o qualora il meccanismo non consegua lo scopo prefisso e abbia effetti indesiderati o involontari. |
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 al fine di modificare il paragrafo 5 per quanto riguarda gli importi dovuti per l'assegnazione delle quote e il meccanismo di assegnazione delle quote residue, ove necessario per evitare gravi perturbazioni del mercato degli idrofluorocarburi, o qualora il meccanismo non consegua lo scopo prefisso e abbia effetti indesiderati o involontari , anche sulla salute pubblica e sugli utilizzatori di aerosol dosatori . |
Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 6 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 bis. Entro … [un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni anno, la Commissione valuta, in consultazione con i pertinenti portatori di interessi, l'impatto dell'eliminazione graduale delle quote di HFC sul mercato delle pompe di calore dell'Unione e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. |
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La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 32 per modificare l'allegato VII e consentire un quantitativo limitato di quote supplementari per l'immissione sul mercato dell'Unione di HFC da utilizzare nelle pompe di calore fino al 2029, qualora la valutazione di cui al primo comma concluda che l'eliminazione graduale delle quote di HFC di cui all'allegato VII crei perturbazioni nel mercato delle pompe di calore dell'Unione in misura tale da compromettere il conseguimento degli obiettivi di diffusione della pompa di calore previsti da RePowerEU. |
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Nella relazione di cui al primo comma, la Commissione motiva la sua decisione di adottare o meno gli atti delegati di cui al secondo comma. |
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Se la Commissione adotta gli atti delegati di cui al secondo comma, le quote supplementari sono distribuite ai produttori e agli importatori sulla base delle loro richieste, presentate sul portale F-Gas, corredate delle prove, sotto forma di contratti di vendita, che le quote saranno utilizzate per le pompe di calore. |
Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 7
Testo della Commissione |
Emendamento |
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7. Le entrate generate dall'assegnazione delle quote costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Le entrate sono assegnate al programma LIFE e alla rubrica 7 del quadro finanziario pluriennale (Pubblica amministrazione europea), per coprire i costi del personale esterno addetto alla gestione dell'assegnazione delle quote, dei servizi informatici e dei sistemi di concessione di licenze ai fini dell'attuazione del presente regolamento , e per garantire il rispetto del protocollo. Le eventuali entrate residue dopo la copertura di tali costi sono iscritte nel bilancio generale dell'Unione. |
7. Le entrate generate dall'assegnazione delle quote costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Le entrate sono assegnate al programma LIFE e alla rubrica 7 del quadro finanziario pluriennale (Pubblica amministrazione europea): |
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Le eventuali entrate residue dopo la copertura di tali costi sono iscritte nel bilancio generale dell'Unione. |
Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le quote sono assegnate unicamente a produttori o importatori stabiliti nell'Unione o che hanno conferito mandato a un rappresentante esclusivo stabilito nell'Unione che si assume la piena responsabilità del rispetto del presente regolamento. Il rappresentante esclusivo può essere lo stesso designato ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (43). |
1. Le quote sono assegnate unicamente a produttori o importatori stabiliti nell'Unione o che hanno conferito mandato a un rappresentante esclusivo stabilito nell'Unione che si assume la piena responsabilità del rispetto del presente regolamento e dei requisiti di cui al titolo II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio . Il rappresentante esclusivo può essere lo stesso designato ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (43). |
Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e le pompe di calore caricate con idrofluorocarburi sono immesse sul mercato unicamente se gli idrofluorocarburi caricati sono conteggiati nel sistema di quote di cui al presente capo. |
1. Le apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria , gli aerosol dosatori e le pompe di calore caricate con idrofluorocarburi sono immesse sul mercato unicamente se gli idrofluorocarburi caricati sono conteggiati nel sistema di quote di cui al presente capo. |
Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 2 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
All'atto di immettere sul mercato le apparecchiature precaricate di cui al paragrafo 1, i fabbricanti e gli importatori provvedono a che la conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 sia documentata esaurientemente e redigono una dichiarazione di conformità al riguardo. |
All'atto di immettere sul mercato le apparecchiature o i prodotti precaricati di cui al paragrafo 1, i fabbricanti e gli importatori provvedono a che la conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 sia documentata esaurientemente e redigono una dichiarazione di conformità al riguardo. |
Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 2 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Con la redazione della dichiarazione di conformità i fabbricanti e gli importatori di apparecchiature si assumono la responsabilità del rispetto delle prescrizioni di cui al presente paragrafo e al paragrafo 1. |
Con la redazione della dichiarazione di conformità i fabbricanti e gli importatori di apparecchiature o prodotti si assumono la responsabilità del rispetto delle prescrizioni di cui al presente paragrafo e al paragrafo 1. |
Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 2 — comma 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
I fabbricanti e gli importatori di apparecchiature conservano la documentazione e la dichiarazione di conformità per almeno cinque anni dall'immissione sul mercato e, su richiesta, le mettono a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri e della Commissione. |
I fabbricanti e gli importatori di apparecchiature o prodotti conservano la documentazione e la dichiarazione di conformità per almeno cinque anni dall'immissione sul mercato di tali apparecchiature o prodotti e, su richiesta, le mettono a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri e della Commissione. |
Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 3 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Se gli idrofluorocarburi contenuti nelle apparecchiature di cui al paragrafo 1 non sono stati immessi sul mercato prima del caricamento delle apparecchiature, gli importatori provvedono a che, entro il 30 aprile [OP: inserire l'anno di applicazione del presente regolamento] e in seguito ogni anno, l'esattezza della documentazione, la dichiarazione di conformità e la veridicità della rispettiva comunicazione prevista all'articolo 26 siano confermate, per l'anno civile precedente, con ragionevole livello di affidabilità da un organismo di controllo indipendente registrato nel portale F-Gas. |
Se gli idrofluorocarburi contenuti nelle apparecchiature o nei prodotti di cui al paragrafo 1 non sono stati immessi sul mercato prima del caricamento delle apparecchiature o dei prodotti , gli importatori provvedono a che, entro il 30 aprile [OP: inserire l'anno di applicazione del presente regolamento] e in seguito ogni anno, l'esattezza della documentazione, la dichiarazione di conformità e la veridicità della rispettiva comunicazione prevista all'articolo 26 siano confermate, per l'anno civile precedente, con ragionevole livello di affidabilità da un organismo di controllo indipendente registrato nel portale F-Gas. |
Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Gli importatori di apparecchiature di cui al paragrafo 1 non stabiliti nell'Unione conferiscono mandato a un rappresentante esclusivo stabilito nell'Unione che si assume la piena responsabilità del rispetto del presente regolamento. Il rappresentante esclusivo può essere lo stesso designato a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1907/2006. |
5. Gli importatori di apparecchiature o prodotti di cui al paragrafo 1 non stabiliti nell'Unione conferiscono mandato a un rappresentante esclusivo stabilito nell'Unione che si assume la piena responsabilità del rispetto del presente regolamento. Il rappresentante esclusivo può essere lo stesso designato a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1907/2006. |
Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Il presente articolo non si applica alle imprese che hanno immesso sul mercato meno di 100 tonnellate di CO2 equivalente di idrofluorocarburi all'anno, contenute nelle apparecchiature di cui al paragrafo 1. |
6. Il presente articolo non si applica alle imprese che hanno immesso sul mercato meno di 100 tonnellate di CO2 equivalente di idrofluorocarburi all'anno, contenute nelle apparecchiature o nei prodotti di cui al paragrafo 1. |
Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 20 — paragrafo 4 — comma 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le imprese devono essere validamente registrate nel portale F-Gas prima dell'importazione o dell'esportazione di gas fluorurati a effetto serra e di prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, tranne in caso di custodia temporanea e per le seguenti attività: |
Le imprese devono essere validamente registrate nel portale F-Gas prima dell'importazione o dell'esportazione di gas fluorurati a effetto serra e di prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, tranne per le seguenti attività: |
Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 20 — paragrafo 4 — comma 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 20 — paragrafo 7 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
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La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri garantiscono la riservatezza dei dati inseriti nel portale F-Gas. |
La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri garantiscono che i seguenti dati inseriti nel portale F-Gas siano disponibili al pubblico: |
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Emendamento 114
Proposta di regolamento
Articolo 22 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
L'importazione e l'esportazione di gas fluorurati a effetto serra e di prodotti e apparecchiature che contengono tali gas o il cui funzionamento dipende da tali gas sono subordinati , tranne nei casi di custodia temporanea, alla presentazione di una licenza valida alle autorità doganali a norma dell'articolo 20, paragrafo 4. |
L'importazione e l'esportazione di gas fluorurati a effetto serra e di prodotti e apparecchiature che contengono tali gas o il cui funzionamento dipende da tali gas sono subordinati alla presentazione di una licenza valida alle autorità doganali a norma dell'articolo 20, paragrafo 4. |
Emendamento 115
Proposta di regolamento
Articolo 22 — comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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In deroga al primo comma del presente articolo e all'articolo 20, la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme semplificate in materia di registrazione nel portale F-Gas in caso di custodia temporanea ai sensi dell'articolo 5, punto (17), del regolamento (UE) n. 952/2013. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34. |
Emendamento 116
Proposta di regolamento
Articolo 23 — paragrafo 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Gli importatori di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, parte 1, in contenitori ricaricabili mettono a disposizione delle autorità doganali, al momento della presentazione della dichiarazione in dogana relativa all'immissione in libera pratica, una dichiarazione di conformità comprensiva di prove a conferma delle modalità previste per la restituzione del contenitore per ricarica. |
6. Gli importatori di gas fluorurati a effetto serra in contenitori ricaricabili mettono a disposizione delle autorità doganali, al momento della presentazione della dichiarazione in dogana relativa all'immissione in libera pratica, una dichiarazione di conformità comprensiva di prove a conferma delle modalità previste per la restituzione del contenitore per ricarica. |
Emendamento 117
Proposta di regolamento
Articolo 23 — paragrafo 12 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le autorità doganali confiscano o sequestrano i contenitori non ricaricabili vietati dal presente regolamento per smaltimento a norma degli articoli 197 e 198 del regolamento (UE) n. 952/2013. Le autorità di vigilanza del mercato ritirano o richiamano dal mercato tali contenitori a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio (45). |
Le autorità doganali confiscano o sequestrano i contenitori non ricaricabili vietati dal presente regolamento per smaltimento a norma degli articoli 197 e 198 del regolamento (UE) n. 952/2013 e li distruggono . Le autorità di vigilanza del mercato ritirano o richiamano dal mercato tali contenitori a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio (45). |
Emendamento 118
Proposta di regolamento
Articolo 23 — paragrafo 12 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Per le altre sostanze e i prodotti e apparecchiature disciplinati dal presente regolamento possono essere adottate misure alternative per impedire l'importazione, l'ulteriore fornitura o l'esportazione illecite, in particolare nel caso di idrofluorocarburi che sono immessi sul mercato sfusi o caricati in prodotti e apparecchiature in violazione degli obblighi in materia di quote e autorizzazioni imposti dal presente regolamento. |
Per le altre sostanze e i prodotti e apparecchiature disciplinati dal presente regolamento , le autorità doganali sequestrano e confiscano i gas fluorurati a effetto serra importati o esportati in violazione del presente regolamento e in linea con la [direttiva sulla criminalità ambientale 2021/0422(COD)] per impedire l'importazione, l'ulteriore fornitura o l'esportazione illecite, in particolare nel caso di idrofluorocarburi che sono immessi sul mercato sfusi o caricati in prodotti e apparecchiature in violazione degli obblighi in materia di quote e autorizzazioni imposti dal presente regolamento. |
Emendamento 119
Proposta di regolamento
Articolo 24 — paragrafo -1 (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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-1. Entro il 30 giugno 2025, la Commissione pubblica una relazione che valuta i rischi potenziali del commercio illegale e identifica le misure aggiuntive per ridurre tali rischi correlati alle movimentazioni di gas fluorurati a effetto serra e di prodotti e apparecchiature contenenti tali gas o il cui funzionamento dipende da tali gas quando sottoposti a custodia temporanea o a un regime doganale tra cui il deposito doganale o la zona franca, ovvero in transito nel territorio doganale dell'Unione, comprese metodologie di tracciamento dei gas immessi sul mercato, come i codici di risposta rapida (QR). |
Emendamento 120
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 1 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Entro il 31 marzo [OP: inserire l'anno di applicazione del presente regolamento] e in seguito ogni anno, ciascun produttore, importatore o esportatore che ha prodotto, importato o esportato idrofluorocarburi o quantitativi superiori a 1 tonnellata metrica o a 100 tonnellate di CO2 equivalente di altri gas fluorurati a effetto serra nel corso dell'anno civile precedente comunica alla Commissione, per ciascuna delle sostanze e per tale anno civile, i dati indicati nell'allegato IX. Il presente paragrafo si applica anche a tutte le imprese che ricevono quote a norma dell'articolo 21, paragrafo 1. |
Entro il 31 marzo [OP: inserire l'anno di applicazione del presente regolamento] e in seguito ogni anno, ciascun produttore, importatore o esportatore che ha prodotto, importato o esportato gas fluorurati a effetto serra nel corso dell'anno civile precedente comunica alla Commissione, per ciascuna delle sostanze e per tale anno civile, i dati indicati nell'allegato IX. Il presente paragrafo si applica anche a tutte le imprese che ricevono quote a norma dell'articolo 21, paragrafo 1. |
Emendamento 121
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Entro il 31 marzo [OP: inserire l'anno di applicazione del presente regolamento] e in seguito ogni anno, ciascuna impresa che ha distrutto idrofluorocarburi o quantitativi superiori a 1 tonnellata metrica o a 100 tonnellate di CO2 equivalente di altri gas fluorurati a effetto serra nel corso dell'anno civile precedente comunica alla Commissione, per ciascuna delle sostanze e per tale anno civile, i dati indicati nell'allegato IX. |
2. Entro il 31 marzo [OP: inserire l'anno di applicazione del presente regolamento] e in seguito ogni anno, ciascuna impresa che ha distrutto gas fluorurati a effetto serra nel corso dell'anno civile precedente comunica alla Commissione, per ciascuna delle sostanze e per tale anno civile, i dati indicati nell'allegato IX. |
Emendamento 122
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Entro il 31 marzo [OP: inserire l'anno di applicazione del presente regolamento], ciascuna impresa che ha usato 1 000 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I come materia prima nel corso dell'anno civile precedente comunica alla Commissione, per ciascuna delle sostanze e per tale anno civile, i dati indicati nell'allegato IX. |
3. Entro il 31 marzo [OP: inserire l'anno di applicazione del presente regolamento], ciascuna impresa che ha usato gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I come materia prima nel corso dell'anno civile precedente comunica alla Commissione, per ciascuna delle sostanze e per tale anno civile, i dati indicati nell'allegato IX. |
Emendamento 123
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Entro il 31 marzo [OP: inserire l'anno di applicazione del presente regolamento], ciascuna impresa che ha immesso sul mercato, in prodotti e apparecchiature, 100 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di idrofluorocarburi o 500 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di altri gas fluorurati a effetto serra nel corso dell'anno civile precedente comunica alla Commissione, per ciascuna delle sostanze e per tale anno civile, i dati indicati nell'allegato IX. |
4. Entro il 31 marzo [OP: inserire l'anno di applicazione del presente regolamento], ciascuna impresa che ha immesso sul mercato, in prodotti e apparecchiature, gas fluorurati a effetto serra nel corso dell'anno civile precedente comunica alla Commissione, per ciascuna delle sostanze e per tale anno civile, i dati indicati nell'allegato IX. |
Emendamento 124
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Entro il 31 marzo [OP: inserire l'anno di applicazione del presente regolamento] e in seguito ogni anno, ciascuna impresa che ha rigenerato quantità superiori a 1 tonnellata metrica o a 100 tonnellate di CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra comunica alla Commissione, per ciascuna delle sostanze e per tale anno civile, i dati indicati nell'allegato IX. |
6. Entro il 31 marzo [OP: inserire l'anno di applicazione del presente regolamento] e in seguito ogni anno, ciascuna impresa che ha rigenerato gas fluorurati a effetto serra comunica alla Commissione, per ciascuna delle sostanze e per tale anno civile, i dati indicati nell'allegato IX. |
Emendamento 125
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 7
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Entro il 30 aprile [OP: inserire l'anno di applicazione del presente regolamento], ciascun importatore di apparecchiature che ha immesso sul mercato apparecchiature precaricate di cui all'articolo 19 contenenti almeno 1 000 tonnellate di CO2 equivalente di idrofluorocarburi che non sono stati immessi sul mercato prima di caricare le apparecchiature, presenta alla Commissione una relazione di verifica rilasciata a norma dell'articolo 19, paragrafo 3. |
7. Entro il 30 aprile [OP: inserire l'anno di applicazione del presente regolamento], ciascun importatore di apparecchiature che ha immesso sul mercato apparecchiature precaricate di cui all'articolo 19 contenenti idrofluorocarburi che non sono stati immessi sul mercato prima di caricare le apparecchiature, presenta alla Commissione una relazione di verifica rilasciata a norma dell'articolo 19, paragrafo 3. |
Emendamento 126
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 8 — comma 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
Entro il 30 aprile [OP: inserire l'anno di applicazione del presente regolamento] e in seguito ogni anno, ciascuna impresa che, a norma del paragrafo 1, comunica l'immissione sul mercato di 1 000 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di idrofluorocarburi nel corso dell'anno civile precedente, provvede a far verificare la veridicità della sua comunicazione, con ragionevole livello di affidabilità, da un organismo di controllo indipendente. L'organismo di controllo deve essere registrato nel portale F-Gas ed è: |
Entro il 30 aprile [OP: inserire l'anno di applicazione del presente regolamento] e in seguito ogni anno, ciascuna impresa che, a norma del paragrafo 1, comunica l'immissione sul mercato di idrofluorocarburi nel corso dell'anno civile precedente, provvede a far verificare la veridicità della sua comunicazione, con ragionevole livello di affidabilità, da un organismo di controllo indipendente. L'organismo di controllo deve essere registrato nel portale F-Gas ed è: |
Emendamento 127
Proposta di regolamento
Articolo 27 — comma 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione adotta un atto delegato relativo a un quadro generale comune che gli Stati membri utilizzano per progettare sistemi elettronici centralizzati. |
Emendamento 128
Proposta di regolamento
Articolo 29 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le autorità competenti degli Stati membri effettuano verifiche per accertare che le imprese rispettino gli obblighi imposti dal presente regolamento. |
1. Le autorità competenti degli Stati membri effettuano verifiche regolari per accertare che le imprese rispettino gli obblighi imposti dal presente regolamento. |
Emendamento 129
Proposta di regolamento
Articolo 29 — paragrafo 3 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le verifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 comprendono visite in loco presso gli stabilimenti con la frequenza adeguata e la verifica della documentazione e delle apparecchiature d'interesse. |
Le verifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 comprendono visite in loco presso gli stabilimenti con la frequenza adeguata e la verifica della documentazione e delle apparecchiature d'interesse , nonché verifiche delle piattaforme online che vendono gas fluorurati sfusi o prodotti e apparecchiature che contengono tali gas . |
Emendamento 130
Proposta di regolamento
Articolo 29 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Su richiesta di un altro Stato membro, lo Stato membro può condurre verifiche nei confronti di imprese sospettate di essere implicate nel trasferimento illecito di gas, prodotti e apparecchiature di cui al presente regolamento che operano nel suo territorio. L'esito della verifica è comunicato allo Stato membro richiedente. |
5. Su richiesta di un altro Stato membro, lo Stato membro conduce verifiche nei confronti di imprese sospettate di essere implicate nel trasferimento illecito di gas, prodotti e apparecchiature di cui al presente regolamento che operano nel suo territorio. L'esito della verifica è comunicato allo Stato membro richiedente. |
Emendamento 131
Proposta di regolamento
Articolo 29 — paragrafo 7 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
7 bis. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una sintesi annuale dei dati raccolti dai registri entro il 1o aprile di ogni anno. La Commissione pubblica annualmente una sintesi e una valutazione dei dati ricevuti dagli Stati membri. |
Emendamento 132
Proposta di regolamento
Articolo 31 — paragrafo 5 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
In caso di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato o uso illeciti di gas fluorurati a effetto serra o di prodotti e apparecchiature che contengono tali gas o il cui funzionamento dipende da tali gas, gli Stati membri prevedono sanzioni amministrative massime pari ad almeno cinque volte il valore di mercato dei gas o dei prodotti e delle apparecchiature in questione. In caso di recidiva entro un periodo di cinque anni, gli Stati membri prevedono sanzioni amministrative massime pari ad almeno otto volte il valore dei gas o dei prodotti e delle apparecchiature in questione. |
In caso di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato o uso illeciti di gas fluorurati a effetto serra o di prodotti e apparecchiature che contengono tali gas o il cui funzionamento dipende da tali gas, gli Stati membri stabiliscono sanzioni amministrative minime pari ad almeno quattro volte il valore di mercato dei gas o dei prodotti e delle apparecchiature in questione e sanzioni amministrative massime pari ad almeno sei volte il valore di mercato dei gas o dei prodotti e delle apparecchiature in questione. In caso di recidiva entro un periodo di cinque anni, gli Stati membri stabiliscono sanzioni amministrative minime pari ad almeno sette volte il valore dei gas o dei prodotti e delle apparecchiature in questione e sanzioni amministrative massime pari ad almeno dieci volte il valore dei gas o dei prodotti e delle apparecchiature in questione. |
Emendamento 133
Proposta di regolamento
Articolo 32 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 8, all'articolo 12, paragrafo 17, all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 17, paragrafo 6, all'articolo 24, all'articolo 25, paragrafo 2, e all'articolo 35 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato [a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento]. |
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 8, all'articolo 9, comma 1 bis, all'articolo 12, paragrafo 17, all'articolo 16, paragrafo 3, primo comma , all'articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 17, paragrafi 6 e 6 bis , all'articolo 24, all'articolo 25, paragrafo 2, all'articolo 27, terzo comma, e all'articolo 35 , paragrafi 1, 1 bis e 1 ter, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato [a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento]. |
Emendamento 134
Proposta di regolamento
Articolo 32 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La delega di potere di cui all'articolo 8, paragrafo 8, all'articolo 12, paragrafo 17, all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 17, paragrafo 6, all'articolo 24, all'articolo 25, paragrafo 2, e all'articolo 35 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
3. La delega di potere di cui all'articolo 8, paragrafo 8, all'articolo 9, comma 1 bis, all'articolo 12, paragrafo 17, all'articolo 16, paragrafo 3, primo comma , all'articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 17, paragrafi 6 e 6 bis , all'articolo 24, all'articolo 25, paragrafo 2, all'articolo 27, terzo comma, e all'articolo 35 , paragrafi 1, 1 bis e 1 ter, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
Emendamento 135
Proposta di regolamento
Articolo 32 — paragrafo 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 8, dell'articolo 12, paragrafo 17, dell'articolo 16, paragrafo 3, dell'articolo 17, paragrafo 6, dell'articolo 24, dell'articolo 25, paragrafo 2, e dell'articolo 35 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 8, dell'articolo 9, comma 1 bis, dell'articolo 12, paragrafo 17, dell'articolo 16, paragrafo 3, dell'articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, dell'articolo 17, paragrafi 6 e 6 bis , dell'articolo 24, dell'articolo 25, paragrafo 2, dell'articolo 27, terzo comma, e dell'articolo 35 , paragrafi 1, 1 bis e 1 ter, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
Emendamento 136
Proposta di regolamento
Articolo 33 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
La Commissione istituisce un forum consultivo per l'elargizione di pareri e consulenze sull'attuazione del presente regolamento. La Commissione stabilisce il regolamento interno del Forum consultivo, che è pubblicato. |
La Commissione istituisce un forum consultivo per l'elargizione di pareri e consulenze sull'attuazione del presente regolamento. Il Forum consultivo assicura una partecipazione equilibrata di: |
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Il Forum consultivo coopera strettamente con le pertinenti agenzie dell'UE. La Commissione stabilisce il regolamento interno del Forum consultivo, che è pubblicato. |
Emendamento 137
Proposta di regolamento
Articolo 35 — comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
La Commissione monitora costantemente gli sviluppi tecnologici e di mercato in relazione all'uso dei gas fluorurati a effetto serra e delle loro alternative naturali nell'Unione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 al fine di modificare il presente regolamento e rafforzare i divieti di immissione in commercio di gas fluorurati a effetto serra ad alto GWP nei prodotti o nelle apparecchiature interessati, qualora riscontri prove della comparsa o dell'accelerazione dell'uso di gas fluorurati a effetto serra a basso GWP o di alternative naturali nei prodotti e nelle apparecchiature immessi sul mercato dell'Unione. |
Emendamento 138
Proposta di regolamento
Articolo 35 — comma 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 al fine di modificare gli allegati I, II e III spostando gas fluorurati a effetto serra dall'allegato III agli allegati I o II o introducendo gas fluorurati a effetto serra negli allegati I o II, qualora disponga di prove dell'immissione in commercio di gas fluorurati a effetto serra inclusi nell'allegato III o di gas fluorurati a effetto serra non inclusi rispettivamente negli allegati I, II o III. |
Emendamento 139
Proposta di regolamento
Articolo 35 — comma 1 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Entro tre mesi dall'adozione del regolamento REACH riveduto, la Commissione valuta se il presente regolamento è coerente con il suddetto regolamento. Se del caso, la Commissione correda la sua valutazione di una proposta legislativa volta a modificare il presente regolamento, qualora concluda che quest'ultimo non è coerente con eventuali nuove restrizioni all'uso di PFAS stabilite nel regolamento REACH riveduto. |
Emendamento 140
Proposta di regolamento
Articolo 35 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Entro il 1o gennaio 2033 la Commissione pubblica una relazione sull'attuazione del presente regolamento. |
Entro il 1o gennaio 2027 la Commissione pubblica una relazione sull'attuazione del presente regolamento , anche in relazione all'impatto del presente regolamento sul settore sanitario, in particolare la disponibilità di aerosol dosatori per la somministrazione di ingredienti farmaceutici, nonché all'impatto sul mercato delle apparecchiature di raffreddamento utilizzate in combinazione con le batterie . |
Emendamento 141
Proposta di regolamento
Articolo 35 — comma 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici istituito ai sensi dell'articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 401/2009 può, di propria iniziativa, fornire pareri scientifici e pubblicare relazioni sulla coerenza del presente regolamento con gli obiettivi del regolamento (CE) n. 401/2009 e con gli impegni internazionali dell'Unione ai sensi dell'accordo di Parigi. |
Emendamento 142
Proposta di regolamento
Allegato I — parte 3
Testo della Commissione
Parte 3: altri composti perfluorurati |
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esafluoruro di zolfo |
SF6 |
25 200 |
18 300 |
Emendamento
Parte 3: altri composti (per)fluorurati e chetoni fluorurati |
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esafluoruro di zolfo |
SF6 |
25 200 |
18 300 |
|
eptafluoroisobutironitrile [2,3,3,3-tetrafluoro-2-(trifluorometil) -propanenitrile] |
Iso-C3F7CN |
2 750 |
4 580 |
|
1,1,1,3,4,4,4-eptafluoro-3-(trifluorometil)butan-2-one |
CF3C(O)CF(CF3)2 |
0,29 (2) |
(*) |
Emendamento 143
Proposta di regolamento
Allegato III — parte 1 — riga 37
Testo della Commissione
1,1,1,3,4,4,4-eptafluoro-3-(trifluorometil)butan-2-one |
CF3C(O)CF(CF3)2 |
0,29 (3) |
(*) |
Emendamento
soppresso
Emendamento 144
Proposta di regolamento
Allegato III — parte 2 — riga 4
Testo della Commissione
eptafluoroisobutironitrile [2,3,3,3-tetrafluoro-2-(trifluorometil) -propanenitrile] |
Iso-C3F7CN |
2 750 |
4 580 |
Emendamento
soppresso
Emendamenti 145, 153cp1, 157cp1, 153cp2, 153cp3 e 153cp4
Proposta di regolamento
Allegato IV — tabella
Testo della Commissione
Prodotti e apparecchiature Se del caso, il GWP delle miscele contenenti gas fluorurati a effetto serra è calcolato conformemente all'allegato VI, come stabilito all'articolo 3, punto 1 |
Data del divieto |
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4 luglio 2007 |
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4 luglio 2007 |
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contenenti PFC |
4 luglio 2007 |
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contenenti HFC-23 |
1o gennaio 2016 |
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che contengono o usano altri gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I, tranne se necessari per rispettare le norme di sicurezza |
1o gennaio 2024 |
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4 luglio 2007 |
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4 luglio 2008 |
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4 luglio 2006 |
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4 luglio 2007 |
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4 luglio 2008 |
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4 luglio 2009 |
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1o gennaio 2015 |
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1o gennaio 2020 |
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1o gennaio 2022 |
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1o gennaio 2024 |
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1o gennaio 2025 |
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1o gennaio 2020 |
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1o gennaio 2024 |
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1o gennaio 2022 |
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1o gennaio 2020 |
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1o gennaio 2025 |
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1o gennaio 2025 |
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1o gennaio 2027 |
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1o gennaio 2020 |
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1o gennaio 2023 |
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1o gennaio 2018 |
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1o gennaio 2024 |
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1o gennaio 2024 |
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1o gennaio 2026 |
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1o gennaio 2030 |
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1o gennaio 2028 |
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1o gennaio 2031 |
Emendamento
Prodotti e apparecchiature Se del caso, il GWP delle miscele contenenti gas fluorurati a effetto serra è calcolato conformemente all'allegato VI, come stabilito all'articolo 3, punto 1 |
Data del divieto |
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4 luglio 2007 |
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4 luglio 2007 |
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contenenti PFC |
4 luglio 2007 |
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contenenti HFC-23 |
1o gennaio 2016 |
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che contengono o usano altri gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I, tranne se necessari per rispettare le norme di sicurezza |
1o gennaio 2024 |
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4 luglio 2007 |
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4 luglio 2008 |
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4 luglio 2006 |
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4 luglio 2007 |
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4 luglio 2008 |
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4 luglio 2009 |
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1o gennaio 2015 |
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1o gennaio 2025 |
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1o gennaio 2020 |
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1o gennaio 2022 |
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1o gennaio 2024 |
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1o gennaio 2025 |
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1o gennaio 2020 |
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1o gennaio 2025 |
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1o gennaio 2027 |
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1o gennaio 2022 |
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in furgoni e navi che contengono gas fluorurati ad effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas |
1o gennaio 2027 |
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in autocarri, rimorchi e container refrigerati che contengono gas fluorurati o il cui funzionamento dipende da tali gas |
1o gennaio 2029 |
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1o gennaio 2020 |
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1o gennaio 2026 |
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1o gennaio 2028 |
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1o gennaio 2028 |
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1o gennaio 2020 |
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1o gennaio 2023 |
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1o gennaio 2030 |
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1o gennaio 2018 |
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1o gennaio 2030 |
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1o gennaio 2024 |
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1o gennaio 2024 |
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1o gennaio 2026 |
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1o gennaio 2028 |
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1o gennaio 2028 |
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1o gennaio 2031 |
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1o gennaio 2029 |
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1o gennaio 2027 |
Emendamento 146
Proposta di regolamento
Allegato IV — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 147
Proposta di regolamento
Allegato V — comma 1 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 148
Proposta di regolamento
Allegato V — comma 1 — lettera d bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 149
Proposta di regolamento
Allegato VI — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
Metodo di calcolo del GWP totale delle miscele di cui all'articolo 3, punto 1 |
Metodo di calcolo del GWP totale delle miscele di cui all'articolo 3, punto 2 |
Emendamento 150
Proposta di regolamento
Allegato VII
Testo della Commissione
Anni |
Quantità massima in tonnellate di CO2 equivalente |
2024 — 2026 |
41 701 077 |
2027 — 2029 |
17 688 360 |
2030 — 2032 |
9 132 097 |
2033 — 2035 |
8 445 713 |
2036 — 2038 |
6 782 265 |
2039 — 2041 |
6 136 732 |
2042 — 2044 |
5 491 199 |
2045 — 2047 |
4 845 666 |
Dal 2048 in poi |
4 200 133 |
Emendamento
Anni |
Quantità massima in tonnellate di CO2 equivalente |
2024 — 2026 |
41 701 077 |
2027 — 2029 |
20 888 360 |
2030 — 2032 |
9 132 097 |
2033 — 2035 |
8 445 713 |
2036 — 2038 |
6 782 265 |
2039 — 2041 |
4 138 941 |
2042 — 2044 |
3 247 259 |
2045 — 2047 |
1 623 629 |
2048 - 2049 |
811 814 |
dal 2050 in poi |
0 |
Emendamento 151
Proposta di regolamento
Allegato VIII — punto 1 — comma 2 — trattino 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0048/2023).
(1 bis) Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).
(26) Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195).
(26) Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195).
(30) Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).
(30) Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).
(36) Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).
(36) Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).
(37) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(37) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(38) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(38) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(*1) Direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (GU L 161 del 14.6.2006, pag. 12).
(*2) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
(42) Direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (GU L 161 del 14.6.2006, pag. 12).
(42) Direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (GU L 161 del 14.6.2006, pag. 12).
(43) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(43) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(45) Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).
(45) Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).
(2) Ren et al. (2019). Atmospheric Fate and Impact of Perfluorinated Butanone and Pentanone. Environ. Sci. Technol. 2019, 53, 15, 8862–8871
(3) Ren et al. (2019). Atmospheric Fate and Impact of Perfluorinated Butanone and Pentanone. Environ. Sci. Technol. 2019, 53, 15, 8862–8871
27.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 341/80 |
P9_TA(2023)0093
Sostanze che riducono lo strato di ozono
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 30 marzo 2023, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009 (COM(2022)0151 — C9-0143/2022 — 2022/0100(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2023/C 341/08)
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 7
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 12
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 16
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 17
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 18
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 19
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 23
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 28 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 28 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 32
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 33 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 36
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 40 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 1 — comma
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il presente regolamento stabilisce le norme in materia di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, ulteriore fornitura, nonché uso, recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono, in materia di comunicazione delle informazioni relative a tali sostanze e all'importazione, esportazione, immissione sul mercato, ulteriore fornitura e uso di prodotti e apparecchiature che contengono tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze. |
Il presente regolamento stabilisce le norme in materia di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, stoccaggio e ulteriore fornitura, nonché uso, recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono, in materia di comunicazione delle informazioni relative a tali sostanze e all'importazione, esportazione, immissione sul mercato, ulteriore fornitura e impiego di prodotti e apparecchiature che contengono tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze. |
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il presente regolamento si applica anche ai prodotti e alle apparecchiature, e alle loro parti, contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono o il cui funzionamento dipende da tali sostanze. |
2. Il presente regolamento si applica anche ai prodotti e alle apparecchiature, e alle loro parti, contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono o il cui funzionamento dipende in tutto o in parte da tali sostanze. |
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 6 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 3 — 10 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 11
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 6 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I possono essere prodotte, immesse sul mercato e successivamente fornite o messe a disposizione di terzi nell'Unione, contro pagamento o gratuitamente, per essere usate come materia prima. |
In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I possono essere prodotte, immesse sul mercato e successivamente fornite o messe a disposizione di terzi nell'Unione, contro pagamento o gratuitamente, esclusivamente laddove il loro uso come materia prima sia consentito . |
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 6 — comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Entro il … [12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 29 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo un elenco delle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I per le quali è consentito l'uso come materia prima, i rispettivi usi come materia prima per ciascuna di tali sostanze e il loro livello di emissioni. |
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 6 — comma 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Entro il 1o gennaio 2025 e successivamente ogni 2,5 anni, la Commissione valuta la disponibilità attuale e futura di alternative alle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I per le quali l'uso come materia prima è consentito all'interno dell'Unione, tenendo conto delle raccomandazioni scientifiche, dell'impatto in termini di potenziale di riduzione dell'ozono e della disponibilità di dati più precisi sulle emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle materie prime, degli sviluppi tecnologici che determinano la disponibilità di alternative tecnicamente praticabili, nonché dell'uso energetico, dell'efficienza, della fattibilità economica e del costo di tali alternative. La Commissione trasmette le conclusioni di tali valutazioni al Parlamento europeo e al Consiglio. |
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 6 — comma 1 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Qualora nella sua valutazione concluda che un'alternativa praticabile a una sostanza che riduce lo strato di ozono è disponibile per un uso particolare come materia prima, entro tre mesi la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 29 a integrazione del presente regolamento per fissare un livello massimo di emissioni e un calendario per la graduale eliminazione dei limiti quantitativi per l'uso della pertinente sostanza che riduce lo strato di ozono figurante nell'elenco di cui al secondo comma del presente articolo. |
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 6 — comma 1 quinquies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Le sostanze che riducono lo strato di ozono prodotte, immesse sul mercato e successivamente fornite o messe a disposizione, a titolo oneroso o gratuito, a terzi all'interno dell'Unione per essere usate come materia prima possono essere usate solo a tal fine. I contenitori delle sostanze che riducono lo strato di ozono destinate a tali usi sono etichettati con una chiara indicazione del fatto che la sostanza può essere usata soltanto per lo scopo applicabile. Qualora le sostanze siano soggette alle disposizioni relative all'etichettatura di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008, l'indicazione è inclusa nelle etichette di cui a tale regolamento. |
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 al fine di modificare l'allegato V, qualora non siano disponibili alternative o tecnologie tecnicamente ed economicamente praticabili per gli usi elencati in tale allegato entro i tempi di cui all'allegato V o qualora esse non siano accettabili in ragione dell'impatto sull'ambiente o sulla salute, oppure qualora sia necessario garantire il rispetto degli impegni internazionali dell'Unione in merito ad usi critici di halon stabiliti in particolare ai sensi del protocollo, dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) o della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL). |
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 al fine di modificare l'allegato V, qualora siano disponibili alternative o tecnologie tecnicamente ed economicamente praticabili per gli usi elencati in tale allegato prima della data o delle date limite ivi indicate o qualora esse non siano disponibili per gli usi elencati in tale allegato entro i tempi di cui all'allegato medesimo , o qualora esse non siano accettabili in ragione dell'impatto sull'ambiente o sulla salute, oppure qualora sia necessario garantire il rispetto degli impegni internazionali dell'Unione in merito ad usi critici di halon stabiliti in particolare ai sensi del protocollo, dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) o della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL). |
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Mediante atti di esecuzione e su richiesta motivata dell'autorità competente di uno Stato membro, la Commissione può concedere deroghe temporanee alle date limite o alle date ultime specificate nell'allegato V per un caso specifico laddove sia dimostrato nella richiesta che non sia disponibile alcuna alternativa tecnicamente ed economicamente praticabile per la specifica applicazione in questione. La Commissione può includere in tali atti di esecuzione obblighi di comunicazione e può richiedere la presentazione di prove a sostegno necessarie per sorvegliare il ricorso alla deroga, comprese prove sulle quantità recuperate per il riciclo o la rigenerazione, i risultati delle verifiche della presenza di fughe e le quantità di halon inutilizzati negli stock. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2. |
4. Mediante atti di esecuzione e su richiesta motivata dell'autorità competente di uno Stato membro, la Commissione può concedere deroghe temporanee alle date limite o alle date ultime specificate nell'allegato V per un caso specifico laddove sia dimostrato nella richiesta che non sia disponibile alcuna alternativa tecnicamente ed economicamente praticabile per la specifica applicazione in questione. La Commissione include in tali atti di esecuzione obblighi di comunicazione e richiede la presentazione di prove a sostegno necessarie per sorvegliare il ricorso alla deroga, comprese prove sulle quantità recuperate per il riciclo o la rigenerazione, i risultati delle verifiche della presenza di fughe e le quantità di halon inutilizzati negli stock. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2. |
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. In caso di emergenza, se necessario a seguito della diffusione imprevista di particolari parassiti o malattie, la Commissione, su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro, può, mediante atti di esecuzione, autorizzare temporaneamente la produzione, l'immissione sul mercato e l'uso di bromuro di metile, a condizione che l'immissione sul mercato e l'uso del bromuro di metile siano ammessi rispettivamente dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e dal regolamento (UE) n. 528/2012. Eventuali quantità inutilizzate di bromuro di metile sono distrutte. |
1. In caso di emergenza, se necessario a seguito della diffusione imprevista di particolari parassiti o malattie, la Commissione, su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro, può, mediante atti di esecuzione e previa notifica al segretariato per l'ozono in conformità della decisione IX/7 delle parti del protocollo , autorizzare temporaneamente la produzione, l'immissione sul mercato e l'uso di bromuro di metile, a condizione che l'immissione sul mercato e l'uso del bromuro di metile siano ammessi rispettivamente dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e dal regolamento (UE) n. 528/2012. Eventuali quantità inutilizzate di bromuro di metile sono distrutte. |
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 specificano le misure da adottare per ridurre le emissioni di bromuro di metile durante l'uso e si applicano per un periodo non superiore a 120 giorni e per una quantità non superiore a 20 tonnellate metriche di bromuro di metile. La Commissione può includere in tali atti di esecuzione obblighi di comunicazione e può richiedere la presentazione di prove a sostegno necessarie per sorvegliare l'uso del bromuro di metile, comprese prove della distruzione delle sostanze in seguito alla cessazione della deroga. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2. |
2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 specificano le misure da adottare per ridurre le emissioni di bromuro di metile durante l'uso e si applicano per un periodo non superiore a 120 giorni e per una quantità non superiore a 20 tonnellate metriche di bromuro di metile. La Commissione include in tali atti di esecuzione obblighi di comunicazione e richiede la presentazione di prove a sostegno necessarie per sorvegliare l'uso del bromuro di metile, comprese prove della distruzione delle sostanze in seguito alla cessazione della deroga. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2. |
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 2 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
La licenza di cui al primo comma non è necessaria in caso di custodia temporanea. |
In deroga al primo comma del presente paragrafo e all'articolo 16, la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme semplificate in materia di licenze in caso di custodia temporanea ai sensi dell'articolo 5, punto (17), del regolamento (UE) n. 952/2013 . Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2. |
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 2 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, la Commissione, mediante atti di esecuzione, su richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro, può autorizzare l'esportazione di prodotti e apparecchiature contenenti idroclorofluorocarburi qualora sia dimostrato che, alla luce del valore economico e della durata di vita prevista della specifica merce, il divieto causerebbe un onere sproporzionato per l'esportatore e tale esportazione è in linea con la legislazione nazionale del paese di destinazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2. |
In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, la Commissione, mediante atti di esecuzione, su richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro, può autorizzare l'esportazione di prodotti e apparecchiature contenenti idroclorofluorocarburi qualora sia dimostrato che, alla luce del valore economico e della durata di vita prevista della specifica merce, il divieto causerebbe un onere sproporzionato per l'esportatore, tale esportazione è in linea con la legislazione nazionale del paese di destinazione e tali prodotti e apparecchiature, al termine del loro ciclo di vita e in virtù della legislazione nazionale, saranno trattati dal paese di destinazione in modo tale da non causare il rilascio di sostanze che riducono lo strato di ozono nell'ambiente esterno . Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2. |
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 3 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
La licenza di cui al primo comma non è necessaria in caso di riesportazione in seguito a custodia temporanea. |
In deroga al primo comma del presente paragrafo e all'articolo 16, la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme semplificate in materia di licenze in caso di custodia temporanea ai sensi dell'articolo 5, punto (17), del regolamento (UE) n. 952/2013. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2. |
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 1 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le autorità doganali o le autorità di vigilanza del mercato confiscano, sequestrano, ritirano o richiamano dal mercato per smaltimento i contenitori non ricaricabili vietati di cui al primo comma. È vietata la riesportazione di contenitori non ricaricabili vietati. |
Le autorità doganali o le autorità di vigilanza del mercato confiscano, sequestrano, ritirano o richiamano dal mercato e distruggono i contenitori non ricaricabili vietati di cui al primo comma. È vietata la riesportazione di contenitori non ricaricabili vietati. |
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Le imprese che immettono sul mercato contenitori ricaricabili per sostanze che riducono lo strato di ozono presentano una dichiarazione di conformità comprensiva di prove a conferma delle modalità previste per la restituzione del contenitore per ricarica. Tali disposizioni contengono obblighi di conformità vincolanti per chi fornisce tali contenitori agli utilizzatori finali. |
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Le imprese di cui al primo comma conservano la dichiarazione di conformità per almeno cinque anni dall'immissione sul mercato dei contenitori ricaricabili e, su richiesta, la mettono a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri. Chi fornisce tali contenitori agli utilizzatori finali conserva le prove del rispetto di tali disposizioni per un periodo di almeno cinque anni dopo la fornitura all'utilizzatore finale e, su richiesta, le mette a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri. |
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La Commissione può integrare il presente regolamento, mediante atti di esecuzione, stabilendo i dettagli della dichiarazione di conformità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2. |
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 2 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Ai fini della presentazione di tali prove, gli importatori e i produttori redigono una dichiarazione di conformità e vi allegano la documentazione giustificativa concernente l' impianto di produzione e le misure di mitigazione adottate per prevenire emissioni di trifluorometano. I produttori e gli importatori conservano la dichiarazione di conformità e la documentazione giustificativa per almeno cinque anni dall'immissione sul mercato e, su richiesta, le mettono a disposizione delle autorità nazionali competenti e della Commissione. |
Ai fini della fornitura delle prove di cui al paragrafo 1 bis, primo comma , gli importatori e i produttori redigono una dichiarazione di conformità , verificata da un revisore accreditato, e vi allegano la documentazione giustificativa con: |
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I produttori e gli importatori conservano la dichiarazione di conformità e la documentazione giustificativa per almeno cinque anni dall'immissione sul mercato e, su richiesta, le mettono a disposizione delle autorità competenti e della Commissione. |
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 2 — comma 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione può , mediante atti di esecuzione, stabilire le modalità dettagliate relative alla dichiarazione di conformità e alla documentazione giustificativa di cui al secondo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2. |
La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce le modalità e gli elementi dettagliati relativi alla dichiarazione di conformità e alla documentazione giustificativa di cui al secondo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2. |
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 3 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le sostanze che riducono lo strato di ozono prodotte o immesse sul mercato come materia prima, come agenti di fabbricazione o per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di cui agli articoli 6, 7 e 8 possono essere usate unicamente a tali scopi. |
Le sostanze che riducono lo strato di ozono prodotte o immesse sul mercato e i prodotti e le apparecchiature contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono o il cui funzionamento dipende da tali sostanze prodotti o immessi sul mercato e successivamente forniti o messi a disposizione ai sensi degli articoli 6, 7 , 8, 9 e 10 possono essere usate unicamente a tali scopi. Le sostanze che riducono lo strato di ozono e i prodotti e le apparecchiature contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, immessi sul mercato a fini di distruzione conformemente all'articolo 12, possono essere usati solo a tal fine. |
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 3 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
I contenitori delle sostanze destinate agli usi di cui agli articoli 6, 7 e 8 sono etichettati con una chiara indicazione del fatto che la sostanza può essere usata soltanto per lo scopo applicabile. Qualora le sostanze siano soggette alle disposizioni relative all'etichettatura di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008, l'indicazione è inclusa nelle etichette di cui a detto regolamento. |
I contenitori delle sostanze destinate agli usi di cui agli articoli 6, 7 , 8, 9, 10, 11 e 12 sono etichettati con una chiara indicazione del fatto che la sostanza può essere usata soltanto per lo scopo applicabile. L'etichetta riporta la designazione industriale accettata per la sostanza che riduce lo strato di ozono o, in mancanza di tale designazione, il nome chimico, il potenziale di riduzione dello strato di ozono della sostanza in questione e, se disponibile, il suo potenziale di riscaldamento globale espresso su una scala temporale di 100 anni e, se disponibile, su una scala temporale di 20 anni. Se tali sostanze sono state rigenerate o riciclate, l'etichetta riporta tali informazioni, le informazioni sul numero di lotto e il nome e l'indirizzo dell'impianto di rigenerazione o riciclaggio. Qualora le sostanze siano soggette alle disposizioni relative all'etichettatura di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008, l'indicazione è inclusa nelle etichette di cui a detto regolamento. Se del caso, i contenitori ricaricati sono rietichettati con informazioni aggiornate. |
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione istituisce e garantisce il funzionamento del sistema elettronico per il rilascio di licenze per le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I così come per i prodotti e le apparecchiature contenenti tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze («sistema di licenze»). |
1. La Commissione istituisce e garantisce il funzionamento del sistema elettronico per il rilascio di licenze per le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate negli allegati I e II così come per i prodotti e le apparecchiature contenenti tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze («sistema di licenze»). |
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Ogni impresa titolare di una licenza notifica alla Commissione, durante il periodo di validità della licenza, le eventuali variazioni intervenute durante tale periodo relativamente alle informazioni presentate conformemente all'allegato VII. |
5. Ogni impresa titolare di una licenza notifica alla Commissione senza indebito ritardo , durante il periodo di validità della licenza, le eventuali variazioni intervenute durante tale periodo relativamente alle informazioni presentate conformemente all'allegato VII. |
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 3 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. In caso di importazione di sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I e di prodotti e apparecchiature contenenti tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, l'importatore, o se non disponibile il dichiarante, indicato nella dichiarazione in dogana o nella dichiarazione di custodia temporanea e, in caso di esportazione l'esportatore indicato nella dichiarazione in dogana, fornisce alle autorità doganali nella dichiarazione, se del caso: |
3. In caso di importazione di sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I e di prodotti e apparecchiature contenenti tali sostanze o il cui funzionamento dipende in tutto o in parte da tali sostanze, l'importatore, o se non disponibile il dichiarante, indicato nella dichiarazione in dogana o nella dichiarazione di custodia temporanea e, in caso di esportazione l'esportatore indicato nella dichiarazione in dogana, fornisce alle autorità doganali nella dichiarazione, se del caso: |
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 11 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le autorità doganali confiscano o sequestrano le sostanze, i prodotti e le apparecchiature vietati dal presente regolamento per smaltimento a norma degli articoli 197 e 198 del regolamento (UE) n. 952/2013. Le autorità di vigilanza del mercato ritirano o richiamano dal mercato tali sostanze, prodotti e apparecchiature a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio (33). |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 12 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le autorità doganali degli Stati membri designano o autorizzano gli uffici doganali o altri luoghi, e specificano il percorso verso di essi, conformemente agli articoli 135 e 267 del regolamento (UE) n. 952/2013, ai fini della presentazione in dogana delle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I nonché dei prodotti e apparecchiature contenenti tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze all'ingresso nel territorio doganale dell'Unione o all'uscita da esso. Gli uffici doganali o luoghi sono sufficientemente attrezzati per effettuare i pertinenti controlli fisici sulla base dell'analisi dei rischi e sono edotti sulle questioni relative alla prevenzione delle attività illecite ai sensi del presente regolamento. |
Le autorità doganali degli Stati membri designano o autorizzano gli uffici doganali o altri luoghi, e specificano il percorso verso di essi, conformemente agli articoli 135 e 267 del regolamento (UE) n. 952/2013, ai fini della presentazione in dogana delle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I nonché dei prodotti e apparecchiature contenenti tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze all'ingresso nel territorio doganale dell'Unione o all'uscita da esso. Gli uffici doganali o luoghi sono sufficientemente attrezzati con le risorse umane e materiali necessarie per effettuare i pertinenti controlli fisici sulla base dell'analisi dei rischi e sono edotti sulle questioni relative alla prevenzione delle attività illecite ai sensi del presente regolamento. |
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 20 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I contenute in apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore, apparecchiature contenenti solventi o sistemi di protezione antincendio ed estintori sono recuperate, nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza delle apparecchiature o prima che tali apparecchiature siano smantellate o eliminate, per essere distrutte oppure per essere riciclate o rigenerate. |
1. Le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate negli allegati I e II contenute in apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore, apparecchiature contenenti solventi o sistemi di protezione antincendio ed estintori sono recuperate, nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza delle apparecchiature o prima che tali apparecchiature siano smantellate o eliminate, per essere distrutte oppure per essere riciclate o rigenerate. |
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 20 — paragrafo 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I contenute in prodotti e apparecchiature diversi da quelli indicati nei paragrafi da 1 a 5 sono recuperate, se tecnicamente ed economicamente praticabile, per la distruzione, il riciclo o la rigenerazione oppure sono distrutte senza previo recupero. |
6. Le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate negli allegati I e II contenute in prodotti e apparecchiature diversi da quelli indicati nei paragrafi da 1 a 5 sono recuperate, se tecnicamente ed economicamente praticabile, per la distruzione, il riciclo o la rigenerazione oppure sono distrutte senza previo recupero. |
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 20 — paragrafo 9
Testo della Commissione |
Emendamento |
9. Gli Stati membri promuovono il recupero, il riciclo, la rigenerazione e la distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I e fissano i requisiti professionali minimi del personale impiegato. |
9. Gli Stati membri promuovono il recupero, il riciclo, la rigenerazione e la distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I e fissano i requisiti professionali minimi del personale impiegato. Gli Stati membri assicurano la disponibilità di programmi di formazione adeguati per le persone fisiche incaricate di svolgere tali compiti. |
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 21 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le imprese adottano tutte le precauzioni necessarie per prevenire e ridurre al minimo qualsiasi rilascio involontario delle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I durante la produzione, anche se risultato inavvertitamente durante la fabbricazione di altre sostanze chimiche, il processo di fabbricazione di apparecchiature, l'uso, lo stoccaggio e il trasferimento da un contenitore o un sistema a un altro o il trasporto. |
2. Le imprese adottano tutte le precauzioni necessarie per prevenire e ridurre al minimo qualsiasi rilascio involontario delle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate negli allegati I e II durante la produzione, anche se risultato inavvertitamente durante la fabbricazione di altre sostanze chimiche, il processo di fabbricazione di apparecchiature, l'uso, lo stoccaggio e il trasferimento da un contenitore o un sistema a un altro o il trasporto. |
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 21 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Le imprese che usano apparecchiature contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I garantiscono che qualsiasi fuga rilevata sia riparata senza indebito ritardo, fatto salvo il divieto di usare le sostanze che riducono lo strato di ozono. |
3. Le imprese che usano apparecchiature contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono elencate negli allegati I e II garantiscono che qualsiasi fuga rilevata sia riparata senza indebito ritardo, fatto salvo il divieto di usare le sostanze che riducono lo strato di ozono. |
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 21 — paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Le imprese che usano apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria o pompe di calore o sistemi di protezione antincendio inclusi i circuiti, contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono, provvedono a che le apparecchiature o i sistemi fissi con una carica di fluido: |
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Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 21 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Gli Stati membri stabiliscono i requisiti professionali minimi del personale che svolge le attività di cui al paragrafo 3. |
5. Gli Stati membri stabiliscono i requisiti professionali minimi del personale che svolge le attività di cui al paragrafo 3. Gli Stati membri assicurano la disponibilità di programmi di formazione adeguati per le persone fisiche incaricate di svolgere tali attività. |
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 22 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 al fine di modificare gli allegati I e II per quanto riguarda il potenziale di riscaldamento globale e il potenziale di riduzione dell'ozono delle sostanze elencate, laddove necessario alla luce delle nuove relazioni di valutazione del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico oppure delle nuove relazioni del comitato di valutazione scientifica istituito nel quadro del protocollo. |
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 al fine di modificare gli allegati I e II per aggiornare il potenziale di riscaldamento globale e il potenziale di riduzione dell'ozono delle sostanze elencate, laddove necessario alla luce delle nuove relazioni di valutazione del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico oppure delle nuove relazioni del comitato di valutazione scientifica istituito nel quadro del protocollo e per aggiungere il potenziale di riscaldamento globale di tali sostanze su una scala temporale di 20 anni . |
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 24 — paragrafo 1 — comma 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Entro il 31 marzo … [OP: inserire l'anno di applicazione del presente regolamento] e successivamente ogni anno, ciascuna impresa che ha immesso sul mercato sostanze che riducono lo strato di ozono presenta alla Commissione una relazione che dimostra la conformità all'articolo 15, paragrafo 2. |
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 24 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
(2) La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri adottano misure opportune per tutelare la riservatezza delle informazioni ad essa trasmesse conformemente al presente articolo. |
(2) La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri adottano misure opportune per tutelare la riservatezza delle informazioni ad essa trasmesse conformemente al presente articolo e le condizioni di accesso a tali dati . |
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le autorità competenti degli Stati membri effettuano verifiche per accertare che le imprese rispettino gli obblighi imposti dal presente regolamento. |
1. Le autorità competenti degli Stati membri effettuano verifiche periodiche per accertare che le imprese rispettino gli obblighi imposti dal presente regolamento. |
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 27 — paragrafo 4 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 27 — paragrafo 5 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
In caso di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato o uso illeciti delle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I o dei prodotti e apparecchiature contenenti tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, gli Stati membri prevedono sanzioni amministrative massime pari ad almeno cinque volte il valore di mercato delle sostanze o dei prodotti e delle apparecchiature in questione. In caso di recidiva entro un periodo di cinque anni, gli Stati membri prevedono sanzioni amministrative massime pari ad almeno otto volte il valore di mercato delle sostanze o dei prodotti e delle apparecchiature in questione. |
In caso di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato o uso illeciti delle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I o dei prodotti e apparecchiature contenenti tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, gli Stati membri stabiliscono sanzioni amministrative minime pari ad almeno quattro volte il valore di mercato delle sostanze che riducono lo strato di ozono o dei prodotti e apparecchiature in questione nonché sanzioni amministrative massime pari ad almeno sei volte il valore di mercato delle sostanze o dei prodotti e delle apparecchiature in questione. In caso di recidiva entro un periodo di cinque anni, gli Stati membri stabiliscono sanzioni amministrative minime pari ad almeno sette volte il valore delle sostanze che riducono lo strato di ozono o dei prodotti e apparecchiature in questione nonché sanzioni amministrative massime pari ad almeno dieci volte il valore di mercato delle sostanze o dei prodotti e delle apparecchiature in questione. |
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 27 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 27 bis Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni amministrative da irrogare a norma dell'articolo 27, paragrafo 5, possano essere irrogate mediante procedimenti amministrativi o avviando procedimenti per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie, o in entrambi i modi. |
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 29 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 4, all'articolo 8, paragrafo 7, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 16, paragrafo 13, all'articolo 18, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 20, paragrafo 8, all'articolo 22, all'articolo 23, paragrafo 3, e all'articolo 24, paragrafo 4, è conferito alla Commissione a tempo indeterminato a decorrere dal [data di applicazione del regolamento]. |
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 7, paragrafo 4, all'articolo 8, paragrafo 7, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 16, paragrafo 13, all'articolo 18, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 20, paragrafo 8, all'articolo 22, all'articolo 23, paragrafo 3, e all'articolo 24, paragrafo 4, è conferito alla Commissione a tempo indeterminato a decorrere dal [data di applicazione del regolamento]. |
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 30 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Entro il 1o gennaio 2033 la Commissione pubblica una relazione sull'attuazione del presente regolamento. |
Entro il 1o gennaio 2030 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e l'efficacia del presente regolamento. La Commissione valuta, in particolare, la disponibilità di alternative alle sostanze che riducono lo strato di ozono per le quali è concessa una deroga ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9. La Commissione valuta inoltre l'effetto del presente regolamento sulla lotta al commercio illecito di sostanze che riducono lo strato di ozono. A seguito della presentazione della relazione e delle valutazioni richieste, la Commissione può, se del caso, presentare una proposta legislativa. |
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Il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici istituito a norma dell'articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 401/2009 (il «comitato consultivo») può, di sua iniziativa, fornire consulenza scientifica e redigere relazioni in merito a tale regolamento. La Commissione tiene conto dei pareri e delle relazioni pertinenti del comitato consultivo, in particolare per quanto riguarda la coerenza del presente regolamento con gli obiettivi del regolamento (CE) n. 401/2009 e gli impegni internazionali dell'Unione nel quadro dell'accordo di Parigi. |
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Allegato VI — punto 2 — lettera f
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 66
Proposta di regolamento
Allegato VI — punto 3 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 67
Proposta di regolamento
Allegato VI — punto 4 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 68
Proposta di regolamento
Allegato VI — punto 5 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 69
Proposta di regolamento
Allegato VI — punto 5 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 70
Proposta di regolamento
Allegato VI — punto 5 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Ogni impresa che distrugge le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I e che non rientrano nel punto 2, lettera e), comunica anche i dati relativi agli acquisti presso altre imprese e alle vendite ad altre imprese nell'Unione. |
Ogni impresa che distrugge le sostanze che riducono lo strato di ozono e che non rientrano nel punto 2, lettera e), comunica anche i dati relativi agli acquisti presso altre imprese e alle vendite ad altre imprese nell'Unione. |
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Allegato VI — punto 6 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 72
Proposta di regolamento
Allegato VI — punto 6 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 73
Proposta di regolamento
Allegato VI — punto 6 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Ogni impresa che utilizza, come materia prima o come agente di fabbricazione, le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I comunica anche i dati relativi agli acquisti presso altre imprese e alle vendite ad altre imprese nell'Unione. |
Ogni impresa che utilizza, come materia prima o come agente di fabbricazione, le sostanze che riducono lo strato di ozono comunica anche i dati relativi agli acquisti presso altre imprese e alle vendite ad altre imprese nell'Unione. |
(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0050/2023).
(18) Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 286 del 16.9.2009, pag. 1).
(19) Valutazione del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (SWD(2019)0407), del 26 novembre 2019.
(18) Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 286 del 16.9.2009, pag. 1).
(19) Valutazione del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (SWD(2019)0407), del 26 novembre 2019.
(1 bis) Agenzia europea dell'ambiente, «Ozone Depleting Substances 2022».
(1 ter) Stephen O. Andersen et al., «Narrowing feedstock exemptions under the Montreal Protocol has multiple environmental benefits», https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8665836/, 2021, e Susan Salomon et al., «Unfinished business after five decades of ozone-layer science and policy», 2020.
(1 bis) Hossaini et al., «The increasing threat to stratospheric ozone from dichloromethane», 2017: https://doi.org/10.1038/s41467-019-13899-4
(1 ter) Agenzia europea dell'ambiente, «Ozone Depleting Substances 2022».
(24) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(24) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(27) Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).
(27) Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).
(1 bis) Cfr. ad esempio: UNEP, «Drawing Down N2O To Protect Climate and the Ozone Layer», 2013.
(33) Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).