ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 341

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

66° anno
27 settembre 2023


Sommario

pagina

 

 

PARLAMENTO EUROPEO
SESSIONE 2023-2024
Sedute dal 29 al 30 marzo 2023
TESTI APPROVATI

1


 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo

 

Giovedì 30 marzo 2023

2023/C 341/01

Risoluzione del Parlamento europeo del 30 marzo 2023 sullo Stato di diritto 2022 — La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea (2022/2898(RSP))

2


 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

 

Parlamento europeo

 

Giovedì 30 marzo 2023

2023/C 341/02

Decisione del Parlamento europeo del 30 marzo 2023 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Anna Júlia Donáth (2022/2208(IMM))

10


 

III   Atti preparatori

 

Parlamento europeo

 

Giovedì 30 marzo 2023

2023/C 341/03

P9_TA(2023)0088
Piattaforma di collaborazione per le squadre investigative comuni
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 30 marzo 2023 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una piattaforma di collaborazione come ausilio al funzionamento delle squadre investigative comuni e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (COM(2021)0756 — C9-0448/2021 — 2021/0391(COD))
P9_TC1-COD(2021)0391
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 30 marzo 2023 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2023/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una piattaforma di collaborazione come ausilio al funzionamento delle squadre investigative comuni e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726

12

2023/C 341/04

P9_TA(2023)0089
Anno europeo delle competenze 2023
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 30 marzo 2023 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un Anno europeo delle competenze 2023 (COM(2022)0526 — C9-0344/2022 — 2022/0326(COD))
P9_TC1-COD(2022)0326
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 30 marzo 2023 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2023/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un Anno europeo delle competenze

13

2023/C 341/05

P9_TA(2023)0090
Regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 30 marzo 2023 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 87/357/CEE del Consiglio e la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2021)0346 — C9-0245/2021 — 2021/0170(COD))
P9_TC1-COD(2021)0170
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 30 marzo 2023 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2023/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio

14

2023/C 341/06

P9_TA(2023)0091
Rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 30 marzo 2023 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi (COM(2021)0093 — C9-0089/2021 — 2021/0050(COD))
P9_TC1-COD(2021)0050
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 30 marzo 2023 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2023/… del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione

15

2023/C 341/07

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 30 marzo 2023, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 (COM(2022)0150 — C9-0142/2022 — 2022/0099(COD))

17

2023/C 341/08

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 30 marzo 2023, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009 (COM(2022)0151 — C9-0143/2022 — 2022/0100(COD))

80


IT

 


27.9.2023   

IT

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C 341/1


PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2023-2024

Sedute dal 29 al 30 marzo 2023

TESTI APPROVATI

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Giovedì 30 marzo 2023

27.9.2023   

IT

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C 341/2


P9_TA(2023)0094

Relazione sullo Stato di diritto 2022 — La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea

Risoluzione del Parlamento europeo del 30 marzo 2023 sullo Stato di diritto 2022 — La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea (2022/2898(RSP))

(2023/C 341/01)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafi 1 e 3, secondo comma, l'articolo 4, paragrafo 3 e gli articoli 5, 6, 7, 11, 19 e 49,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli relativi al rispetto, alla tutela e alla promozione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali nell'Unione, tra cui gli articoli 70, 258, 259, 260, 263, 265 e 267,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea,

vista la comunicazione della Commissione del 13 luglio 2022 dal titolo «Relazione sullo Stato di diritto 2022 — La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea» (COM(2022)0500),

visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (1) (il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto),

visto il regolamento (UE) 2021/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori e abroga il regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio (2),

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

visti gli strumenti delle Nazioni Unite sulla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e le raccomandazioni e le relazioni dell'esame periodico universale delle Nazioni Unite, nonché la giurisprudenza degli organi previsti dai trattati delle Nazioni Unite e le procedure speciali del Consiglio dei diritti umani,

viste le raccomandazioni e relazioni dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani, dell'Alto Commissario per le minoranze nazionali, del Rappresentante per la libertà dei mezzi d'informazione e di altri organi dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE),

visti la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Carta sociale europea, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e del Comitato europeo dei diritti sociali, nonché le convenzioni, le raccomandazioni, le risoluzioni, i pareri e le relazioni dell'Assemblea parlamentare, del Comitato dei ministri, del commissario per i diritti umani, della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza, del Comitato direttivo sull'antidiscriminazione, la diversità e l'inclusione, della Commissione di Venezia e di altri organi del Consiglio d'Europa,

visti il memorandum d'intesa tra il Consiglio d'Europa e l'Unione europea del 23 maggio 2007 e le conclusioni del Consiglio dell'8 luglio 2020 sulle priorità dell'UE relative alla cooperazione con il Consiglio d'Europa nel periodo 2020-2022,

vista la proposta motivata di decisione del Consiglio sulla constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia, presentata dalla Commissione il 20 dicembre 2017 conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, TUE (COM(2017)0835),

viste le relazioni dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) del 19 luglio 2022, dal titolo «Società civile in Europa: ancora sotto pressione», dell'8 giugno 2022 dal titolo «La relazione sui diritti fondamentali 2022», del 19 agosto 2022 dal titolo «Proteggere lo spazio civico nell'UE» e del 3 novembre 2022 dal titolo «Antisemitismo: rassegna degli episodi di antisemitismo registrati nell'Unione europea nel periodo 2011-2021» nonché altre relazioni, dati e strumenti dell'Agenzia, in particolare il sistema di informazione europeo sui diritti fondamentali (EFRIS),

vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali (3),

vista la sua risoluzione del 1o marzo 2018 sulla decisione della Commissione di attivare l'articolo 7, paragrafo 1, TUE relativamente alla situazione in Polonia (4),

vista la sua risoluzione del 19 aprile 2018 sulla necessità di istituire uno strumento europeo dei valori per sostenere le organizzazioni della società civile che promuovono i valori fondamentali all'interno dell'Unione europea a livello locale e nazionale (5),

vista la sua risoluzione del 12 settembre 2018 su una proposta recante l'invito al Consiglio a constatare, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione (6),

vista la sua risoluzione del 14 novembre 2018 sulla necessità di un meccanismo globale dell'UE per la protezione della democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali (7),

vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2020 sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali (8),

vista la sua risoluzione del 13 novembre 2020 sull'impatto delle misure connesse alla COVID-19 sulla democrazia, sullo Stato di diritto e sui diritti fondamentali (9),

vista la sua risoluzione del 10 giugno 2021 sulla situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea e l'applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 relativo al regime di condizionalità (10),

vista la sua risoluzione del 24 giugno 2021 sulla relazione sullo Stato di diritto 2020 della Commissione (11),

vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2021 sull'elaborazione di orientamenti per l'applicazione del regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (12),

vista la sua risoluzione dell'11 novembre 2021 sul tema «Rafforzare la democrazia e la libertà e il pluralismo dei media nell'UE: il ricorso indebito ad azioni nel quadro del diritto civile e penale per mettere a tacere i giornalisti, le ONG e la società civile»  (13),

vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2021 sulla valutazione delle misure preventive per evitare la corruzione, la spesa irregolare e l'uso improprio dei fondi UE e nazionali in caso di fondi di emergenza e settori di spesa connessi alla crisi (14),

vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2022 sulla riduzione degli spazi per la società civile in Europa (15),

vista la risoluzione del 10 marzo 2022 sullo Stato di diritto e le conseguenze della sentenza della CGUE (16),

vista la sua risoluzione del 19 maggio 2022 sulla relazione sullo Stato di diritto 2021 della Commissione (17),

vista la sua risoluzione del 9 giugno 2022 sullo Stato di diritto e la potenziale approvazione del piano nazionale di ripresa (PNR) polacco (18),

vista la sua risoluzione del 15 settembre 2022 sulla proposta di decisione del Consiglio in merito alla constatazione, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione (19),

vista la sua relazione del 15 settembre 2022 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2020 e 2021 (20),

vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2022 sullo Stato di diritto a Malta, cinque anni dopo l'assassinio di Daphne Caruana Galizia (21),

vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2022 sull'aumento dei reati generati dall'odio contro persone LGBTIQ in Europa alla luce del recente omicidio omofobo in Slovacchia (22),

vista la sua risoluzione del 10 novembre 2022 sulla giustizia razziale, la non discriminazione e la lotta al razzismo nell'UE (23),

vista la sua risoluzione del 24 novembre 2022 sulla valutazione del rispetto da parte dell'Ungheria delle condizioni relative allo Stato di diritto ai sensi del regolamento sulla condizionalità e lo stato di avanzamento del piano di ripresa e resilienza ungherese, (24)

vista la relazione della Conferenza sul futuro dell'Europa in merito all'esito finale,

visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

vista la proposta di risoluzione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

A.

considerando che l'Unione è fondata sui valori comuni, sanciti dall'articolo 2 TUE, del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza e dello Stato di diritto nonché del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, valori che sono comuni agli Stati membri dell'UE e che i paesi candidati devono rispettare per entrare nell'Unione nel quadro dei criteri di Copenaghen, i quali non possono essere ignorati o reinterpretati successivamente all'adesione; che la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali sono valori che si rafforzano a vicenda e che, se indeboliti, rischiano di rappresentare una minaccia sistemica per l'Unione e per i diritti e le libertà dei suoi cittadini; che il rispetto dello Stato di diritto vincola l'Unione nel suo insieme e gli Stati membri a tutti i livelli di governo, compresi gli enti subnazionali;

B.

considerando che la Conferenza sul futuro dell'Europa ha manifestato chiaramente il desiderio che l'UE difenda sistematicamente lo Stato di diritto in tutti gli Stati membri, tuteli i diritti fondamentali dei cittadini e conservi la credibilità dell'UE nella promozione dei suoi valori all'interno dell'UE e all'estero;

C.

considerando che il principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, TUE impone all'Unione e agli Stati membri di assistersi reciprocamente nell'adempimento degli obblighi derivanti dai trattati, nel pieno rispetto reciproco, nonché agli Stati membri di adottare tutte le misure, di carattere generale o particolare, atte ad assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione;

D.

considerando che l'aggiunta di raccomandazioni specifiche per paese concrete e giuridicamente vincolanti aiuterebbe gli Stati membri a prevenire, individuare ed affrontare le sfide e l'arretramento per quanto riguarda lo Stato di diritto;

E.

considerando che gli Stati membri hanno messo in atto misure di emergenza per far fronte alla pandemia di COVID-19; che, per essere lecite, dette misure devono rispettare i principi di necessità e proporzionalità laddove limitino i diritti fondamentali o le libertà fondamentali; che alcuni governi si sono avvalsi delle misure straordinarie come pretesto per indebolire il sistema democratico di bilanciamento dei poteri;

F.

considerando che è necessario rafforzare e razionalizzare i meccanismi esistenti e sviluppare un unico meccanismo globale dell'UE per proteggere efficacemente la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali e garantire il rispetto dei valori di cui all'articolo 2 TUE in tutta l'Unione, promosso altresì tra i paesi candidati, sebbene con regimi di monitoraggio diversi, così che agli Stati membri sia impedito di elaborare un diritto nazionale contrario alla protezione dell'articolo 2 TUE; che la Commissione e il Consiglio hanno continuato a negare la necessità di un accordo interistituzionale su un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali;

G.

considerando che da maggio 2022 il Parlamento europeo si è altresì occupato, nelle sue risoluzioni, della situazione dello Stato di diritto in Ungheria, Malta e Polonia; che il gruppo di monitoraggio della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo si è anche occupato di alcune questioni in Bulgaria, Grecia, Slovacchia, Slovenia e Spagna;

Valutazione generale della relazione

1.

accoglie con favore la terza relazione annuale sullo Stato di diritto della Commissione quale parte del pacchetto di strumenti della Commissione relativi allo Stato di diritto; ritiene che la relazione rappresenti un passo avanti verso un meccanismo coerente per preservare i valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE e che la sfida principale sia ora quella di fare un uso efficace e coerente degli strumenti esistenti per proteggere e far rispettare tali valori;

2.

rileva miglioramenti rispetto alle precedenti relazioni annuali, quali l'aggiunta delle raccomandazioni specifiche per paese; accoglie altresì con favore la speciale attenzione prestata ai media del servizio pubblico e alle misure per garantire la trasparenza della proprietà dei media, in particolare la classifica dell'Osservatorio del pluralismo dei media, la valutazione dell'attuazione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo da parte degli Stati membri, l'attenzione prestata al finanziamento dei partiti politici, l'accento posto sugli organismi per la parità, le istituzioni nazionali per i diritti umani e i difensori civici, il monitoraggio delle nomine negli organi giurisdizionali di grado superiore e la maggiore attenzione prestata alla professione giuridica, inclusi magistrati, notai e avvocati;

3.

esorta la Commissione a intensificare la sua partecipazione al dibattito pubblico a livello locale, regionale e nazionale e a investire maggiormente nell'opera di sensibilizzazione sui valori dell'Unione e sugli strumenti applicabili, compresa la relazione annuale, in particolare nei paesi in cui vi sono serie preoccupazioni; sostiene gli sforzi della Commissione volti a migliorare la metodologia di rendicontazione e ritiene che l'ampliamento della portata della relazione dovrebbe andare di pari passo con un aumento delle risorse; ritiene che sia opportuno dedicare più tempo alle visite della Commissione nei paesi, anche in situ;

4.

deplora le tendenze preoccupanti per quanto riguarda la libertà di stampa, il pluralismo dei media e la sicurezza dei giornalisti in diversi Stati membri e invita la Commissione a monitorare attentamente la situazione dei media nelle future edizioni della relazione, compresi la proprietà dei media e il finanziamento dei media di servizio pubblico, nonché a formulare raccomandazioni e a dare seguito attraverso adeguate misure politiche e giuridiche; condanna le ingerenze politiche dissestanti nelle decisioni editoriali, le azioni legali abusive (SLAPP) e la sorveglianza illegale dei giornalisti, in particolare attraverso l'uso di spyware, e afferma che i giornalisti continueranno ad essere in pericolo finché le istituzioni saranno incapaci o non disposte a perseguire la corruzione denunciata dai giornalisti;

5.

sottolinea il ruolo speciale svolto dai consigli nazionali della magistratura nel proteggere l'indipendenza dei tribunali e dei giudici dalle ingerenze politiche; deplora la continua politicizzazione di tali organismi in alcuni paesi, nonché l'effetto devastante che ciò ha sull'indipendenza e sull'integrità dei loro sistemi giudiziari;

6.

riconosce l'importante ruolo della Procura europea (EPPO) nella tutela dello Stato di diritto e nella lotta alla corruzione nell'Unione, e incoraggia la Commissione a monitorare attentamente il livello di cooperazione degli Stati membri con l'EPPO nelle successive relazioni; invita gli Stati membri che non lo hanno ancora fatto ad aderire all'EPPO;

7.

si rammarica che la Commissione non abbia tenuto pienamente conto delle raccomandazioni formulate dal Parlamento nelle sue precedenti risoluzioni (25) e invita la Commissione a prendere provvedimenti in tal senso;

8.

è preoccupato per la mancanza di coerenza tra la relazione orizzontale e le raccomandazioni, in particolare il fatto che le preoccupazioni specifiche per paese non corrispondono pienamente alle raccomandazioni specifiche per paese; chiede che venga stabilito un chiaro collegamento tra le preoccupazioni espresse e le raccomandazioni formulate;

9.

sottolinea che il fatto di aver preso intenzionalmente di mira i diritti dei gruppi minoritari in taluni Stati membri ha creato e consolidato certe dinamiche altrove, come dimostrato dall'arretramento dei diritti delle donne, incluso il deterioramento della situazione per quanto riguarda la salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti, delle persone LGBTIQ+, dei migranti e di altri gruppi minoritari; chiede una sintesi dell'attuazione del piano d'azione dell'UE contro il razzismo nei capitoli sui singoli paesi della relazione e un'analisi di come il regresso dello Stato di diritto colpisce i diversi gruppi minoritari;

10.

condanna le istruzioni impartite dal governo italiano al comune di Milano di non registrare più i figli di coppie omogenitoriali; ritiene che questa decisione porterà inevitabilmente alla discriminazione non solo delle coppie dello stesso sesso, ma anche e soprattutto dei loro figli; ritiene che tale azione costituisca una violazione diretta dei diritti dei minori, quali elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989; esprime preoccupazione per il fatto che tale decisione si iscrive in un più ampio attacco contro la comunità LGBTQI + in Italia; invita il governo italiano a revocare immediatamente la sua decisione;

11.

invita la Commissione, nel valutare tutti i paesi candidati e potenziali candidati all'adesione all'UE, a utilizzare gli elementi pertinenti della metodologia applicata nelle relazioni annuali sullo Stato di diritto;

Raccomandazioni specifiche per paese

12.

accoglie con favore l'aggiunta delle raccomandazioni specifiche per paese, che fa seguito alle ripetute richieste del Parlamento e della società civile al riguardo; ricorda che le relazioni annuali servono da base per discussioni informate sulla situazione dello Stato di diritto negli Stati membri e nelle istituzioni dell'UE; prende atto che le raccomandazioni specifiche per paese contribuiscono a trattare questioni specifiche al fine di conseguire reali miglioramenti negli Stati membri; deplora tuttavia che le raccomandazioni non siano vincolanti; invita la Commissione a sviluppare ulteriormente il ciclo annuale sullo Stato di diritto valutando l'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese nella prossima relazione annuale, con parametri di riferimento specifici e un termine chiaro per l'attuazione, indicando chiaramente i progressi e i regressi;

13.

si rammarica del fatto che molte raccomandazioni sono eccessivamente vaghe e mancano della specificità necessaria per garantire un'attuazione efficace; ribadisce la necessità di fissare un termine per l'attuazione delle raccomandazioni e di illustrare nei dettagli le possibili conseguenze in caso di inadempienza;

14.

esorta la Commissione ad avviare le pertinenti procedure senza esitazioni o ritardi, in particolare quando i governi non dimostrano alcuna volontà di seguire le raccomandazioni specifiche per paese;

15.

elogia gli sforzi compiuti dalla Commissione al fine di rafforzare il dialogo con i portatori di interessi nazionali; riconosce la società civile come un attore essenziale per lo Stato di diritto, con un ruolo importante da svolgere nel seguito dato alla relazione annuale e alla sua attuazione; invita la Commissione a perseguire un coerente e significativo coinvolgimento della società civile nella preparazione e nel seguito dato alla relazione a livello nazionale, in cooperazione con la FRA, in particolare concedendo tempo sufficiente per contribuire al processo e coinvolgendo ampiamente le organizzazioni della società civile (OSC) durante le visite nei paesi; invita la Commissione a garantire un approccio più inclusivo, trasparente e conviviale al ciclo, al fine di assicurare una partecipazione significativa e la rendicontabilità delle parti interessate durante l'intero processo; chiede una presentazione più sistematica dei contributi della società civile e delle organizzazioni professionali, comprese quelle del settore giudiziario, al fine di integrare le informazioni fornite dai governi degli Stati membri;

16.

riconosce il ruolo cruciale della società civile e di uno spazio civico sano per il rispetto e la protezione dello Stato di diritto e ribadisce la sua richiesta di dedicare un capitolo a parte alla situazione della società civile negli Stati membri; evidenzia i legami tra lo spazio civico e le questioni relative allo Stato di diritto; invita la Commissione a investire maggiormente, attraverso finanziamenti specifici, nella creazione della capacità delle OSC di monitorare la situazione dello Stato di diritto negli Stati membri e di riferire al riguardo, e a garantire un'adeguata protezione alla società civile che partecipa al processo; teme che la ripartizione distorta dei finanziamenti in alcuni paesi abbia un impatto sulle OSC che si adoperano per promuovere i diritti dei gruppi vulnerabili o che lavorano più in generale per cause che i governi non sostengono; incoraggia una valutazione approfondita di tali questioni in tutti i paesi esaminati nella relazione e sottolinea la necessità di formulare raccomandazioni nazionali per affrontare tali questioni; esorta la Commissione a prendere in considerazione la gestione diretta dei fondi dell'UE, anche per garantire che i beneficiari finali, comprese le OSC che lavorano con i gruppi vulnerabili, ricevano i finanziamenti dell'UE a loro destinati; invita la Commissione a monitorare l'impatto del programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori sulla società civile negli Stati membri; invita il Consiglio e la Commissione a fornire finanziamenti adeguati per un giornalismo di qualità indipendente ed europeo a livello nazionale, regionale e locale;

17.

sottolinea la necessità di raccomandazioni specifiche per paese sulle risposte nazionali alla pandemia di COVID-19 e sul loro impatto sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali nell'Unione; invita la Commissione a continuare a monitorare tali processi nazionali, incluse le migliori pratiche, e a riferire al riguardo;

18.

si rammarica dell'assenza di raccomandazioni specifiche per paese relative all'uso illegale da parte degli Stati membri di tecnologie di sorveglianza spyware, come Pegasus o Predator, nonostante le rivelazioni concrete e il crescente numero di prove riguardanti il loro uso contro giornalisti, esponenti politici, funzionari delle autorità di contrasto, diplomatici, avvocati, operatori economici, attori della società civile e altri attori; è estremamente preoccupato per i rischi per la società civile, la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti fondamentali connessi all'uso incontrollato di spyware da parte dei governi nazionali; si rammarica della mancata cooperazione da parte delle autorità di alcuni Stati membri con la commissione parlamentare d'inchiesta incaricata di esaminare l'uso di Pegasus e di spyware di sorveglianza equivalenti;

Richieste del Parlamento ancora in sospeso riguardo alla relazione annuale sullo Stato di diritto

19.

rinnova l'invito alla Commissione ad ampliare l'ambito della relazione per includere tutti i valori sanciti dall'articolo 2 TUE; ricorda l'esistenza di un legame intrinseco fra lo Stato di diritto, la democrazia e i diritti fondamentali; esorta la Commissione e il Consiglio ad avviare immediatamente negoziati con il Parlamento su un accordo interistituzionale su un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali, che dovrebbe coprire l'intero ambito di applicazione dei valori di cui all'articolo 2 TUE; deplora che le violazioni dei diritti umani dei migranti che avvengono alle frontiere esterne dell'UE non rientrino nella valutazione della Commissione;

20.

chiede di integrare nella relazione annuale importanti aspetti mancanti contemplati nell'elenco di criteri della Commissione di Venezia del 2016 per la valutazione dello Stato di diritto, come la prevenzione dell'abuso di potere, l'uguaglianza di fronte alla legge e la non discriminazione;

21.

si compiace che la Commissione abbia incluso nella sua relazione l'attuazione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo da parte degli Stati membri come indicatore della qualità e del rispetto dello Stato di diritto; invita la Commissione a estendere questa analisi al corretto processo di attuazione di tali sentenze a livello nazionale;

22.

ritiene che la cooperazione con il Consiglio d'Europa e con le altre organizzazioni internazionali sia di particolare pertinenza per far progredire la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali all'interno dell'UE; invita la Commissione ad analizzare le singole comunicazioni degli organi previsti dai trattati delle Nazioni Unite;

23.

ribadisce il suo invito alla Commissione a inserire un nuovo capitolo a parte sulle istituzioni dell'Unione, inteso a valutare la situazione per quanto riguarda la separazione dei poteri, il quadro anticorruzione, la responsabilità e il sistema di bilanciamento dei poteri;

24.

deplora vivamente l'incapacità del Consiglio di compiere progressi significativi nell'ambito delle procedure in corso di cui all'articolo 7, paragrafo 1, TUE; esorta il Consiglio a tener conto di tutti i nuovi sviluppi che interessano lo Stato di diritto, la democrazia e i diritti fondamentali; rinnova l'invito al Consiglio a tener conto delle raccomandazioni nel quadro di tale procedura, sottolineando che eventuali ulteriori ritardi in tale azione equivarrebbero a una violazione del principio dello Stato di diritto da parte dello stesso Consiglio; insiste sul rispetto del ruolo e delle competenze del Parlamento;

25.

condanna fermamente le autorità degli Stati membri che rifiutano di impegnarsi nel dialogo annuale della Commissione sullo Stato di diritto;

26.

si rammarica che la relazione non riconosca chiaramente il deliberato processo di arretramento dello Stato di diritto in atto in vari Stati membri; invita la Commissione a chiarire che, in caso di violazioni sistematiche, deliberate, gravi e permanenti dei valori di cui all'articolo 2 TUE nel corso di un certo periodo di tempo, gli Stati membri potrebbero non soddisfare tutti i criteri che definiscono una democrazia; ricorda che il Parlamento ha già indicato che l'Ungheria si è trasformata in un regime ibrido di autocrazia elettorale, secondo gli indici pertinenti; ribadisce le raccomandazioni alla Commissione di differenziare tra violazioni sistemiche e individuali, onde evitare il rischio di banalizzare le violazioni più gravi dello Stato di diritto, e di corredare le raccomandazioni specifiche per paese di termini per l'attuazione, obiettivi e azioni concrete da adottare;

27.

ribadisce la propria posizione in merito al coinvolgimento di un gruppo di esperti indipendenti incaricati di fornire consulenza alle tre istituzioni, in stretta cooperazione con la FRA; rinnova l'invito alla Commissione a invitare la FRA a fornire consulenza metodologica e a condurre una ricerca comparativa per aggiungere precisazioni in settori chiave della relazione annuale, tenendo presente i legami intrinseci tra i diritti fondamentali e lo Stato di diritto; chiede al proprio Ufficio di presidenza, tenuto conto delle reticenze della Commissione e del Consiglio, di organizzare una procedura di appalto pubblico in vista della creazione di un siffatto gruppo di esperti sotto l'egida del Parlamento, in linea con l'impegno preso nelle sue precedenti risoluzioni (26), al fine di fornire consulenza al Parlamento sul rispetto dei valori di cui all'articolo 2 TUE nei diversi Stati membri, e di illustrare il modo in cui detto gruppo potrebbe funzionare nella realtà pratica;

28.

ribadisce che il ciclo annuale sullo Stato di diritto dovrebbe contribuire all'attivazione di altri strumenti per rispondere a minacce o violazioni dello Stato di diritto a livello nazionale, come l'articolo 7 TUE, il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto, il quadro per lo Stato di diritto, le procedure d'infrazione, compresi i procedimenti accelerati, le domande di procedimento sommario dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) e i ricorsi riguardanti la mancata esecuzione delle sentenze della CGUE, o gli strumenti nell'ambito della legislazione finanziaria dell'UE; ribadisce il suo invito alla Commissione a creare un legame diretto tra le relazioni annuali sullo Stato di diritto, tra altre fonti, e il meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto;

o

o o

29.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, al Consiglio d'Europa, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e alle Nazioni Unite, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)   GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1.

(2)   GU L 156 del 5.5.2021, pag. 1.

(3)   GU C 215 del 19.6.2018, pag. 162.

(4)   GU C 129 del 5.4.2019, pag. 13.

(5)   GU C 390 del 18.11.2019, pag. 117.

(6)   GU C 433 del 23.12.2019, pag. 66.

(7)   GU C 363 del 28.10.2020, pag. 45.

(8)   GU C 395 del 29.9.2021, pag. 2.

(9)   GU C 415 del 13.10.2021, pag. 36.

(10)   GU C 67 dell'8.2.2022, pag. 86.

(11)   GU C 81 del 18.2.2022, pag. 27.

(12)   GU C 99 dell'1.3.2022, pag. 146.

(13)   GU C 205 del 20.5.2022, pag. 2.

(14)   GU C 251 del 30.6.2022, pag. 48.

(15)   GU C 347 del 9.9.2022, pag. 2.

(16)   GU C 347 del 9.9.2022, pag. 168.

(17)   GU C 479 del 16.12.2022, pag. 18.

(18)   GU C 493 del 27.12.2022, pag. 108.

(19)  Testi approvati, P9_TA(2022)0324.

(20)  Testi approvati, P9_TA(2022)0325.

(21)  Testi approvati, P9_TA(2022)0371.

(22)  Testi approvati, P9_TA(2022)0372.

(23)  Testi approvati, P9_TA(2022)0389.

(24)  Testi approvati, P9_TA(2022)0422.

(25)  Risoluzioni del 24 giugno 2021 sulla relazione sullo Stato di diritto 2020 della Commissione e del 19 maggio 2022 sulla relazione sullo Stato di diritto 2021 della Commissione.

(26)  Risoluzioni del 24 giugno 2021 sulla relazione sullo Stato di diritto 2020 della Commissione e del 19 maggio 2022 sulla relazione sullo Stato di diritto 2021 della Commissione.


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

Giovedì 30 marzo 2023

27.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 341/10


P9_TA(2023)0087

Richiesta di revoca dell'immunità di Anna Júlia Donáth

Decisione del Parlamento europeo del 30 marzo 2023 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Anna Júlia Donáth (2022/2208(IMM))

(2023/C 341/02)

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta in data 21 ottobre 2022 del tribunale distrettuale di Kecskemét in Ungheria di revocare l'immunità di Anna Júlia Donáth nel quadro di un procedimento penale avviato a suo carico su querela di parte, pendente davanti al tribunale distrettuale di Kecskemét e annunciato in Aula il 24 novembre 2022,

visto che Anna Júlia Donáth ha rinunciato al suo diritto a essere ascoltata a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento,

visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

visti l'articolo 4, paragrafo 2, della Legge fondamentale dell'Ungheria, nonché gli articoli 10, paragrafo 2, e 12, paragrafo 1, della legge LVII del 2004 sullo status giuridico dei membri ungheresi al Parlamento europeo, e l'articolo 74 della legge XXXVI del 2012 sull'Assemblea nazionale ungherese,

viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011, 17 gennaio 2013 e 19 dicembre 2019  (1),

visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A9-0071/2023),

A.

considerando che il 21 ottobre 2022 il tribunale distrettuale di Kecskemét, Ungheria, ha presentato una richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Anna Júlia Donáth, deputata al Parlamento europeo eletta in Ungheria, nell'ambito del procedimento penale per diffamazione avviato nei suoi confronti su querela di parte; che la richiesta include una precedente richiesta di revoca dell'immunità di Anna Júlia Donáth da parte dello stesso tribunale distrettuale, di data 28 giugno 2022, che, tuttavia, sembra non essere mai stata ricevuta dal Parlamento europeo;

B.

considerando che, il 20 gennaio 2022, una dichiarazione del comitato esecutivo di Momentum Mozgalom Párt in cui si fa riferimento alla sospensione dell'appartenenza al partito del ricorrente e vi si afferma che tale sospensione è avvenuta a seguito di una serie di violazioni etiche da parte del ricorrente, è stata pubblicata sul giornale online del partito e sulla relativa pagina Facebook; che, a quanto risulta, tra il 21 novembre 2021 e il 29 maggio 2022 Anna Júlia Donáth era presidente del comitato esecutivo di Momentum Mozgalom Párt;

C.

considerando che il 31 gennaio 2022 il ricorrente ha presentato una querela dinanzi al tribunale distrettuale di Kecskemét contro Anna Júlia Donáth, in quanto presidente del comitato esecutivo di Momentum Mozgalom Párt, invocando il reato di diffamazione in pubblico, ai sensi dell'articolo 226, paragrafo 2, lettera b), della legge C del 2012 sul codice penale ungherese; che a norma dell'articolo 231, paragrafo 2, del codice penale ungherese, tale reato può essere punito solo nel contesto di una querela di parte;

D.

considerando che l'immunità parlamentare è intesa a proteggere il Parlamento e i deputati che lo compongono da procedimenti giudiziari in relazione ad attività svolte nell'esercizio delle funzioni parlamentari che non possono essere disgiunte da tali funzioni;

E.

considerando che il presunto reato non rappresenta opinioni o voti espressi da Anna Júlia Donáth nell'esercizio delle sue funzioni di deputato al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea; che il presunto reato riguarda invece attività che hanno natura nazionale, svolte in qualità di presidente del suo partito nazionale;

F.

considerando che, a norma dell'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese e, sul territorio di ogni altro Stato membro, dell'immunità da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario; che l'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non pregiudica il diritto del Parlamento europeo di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri;

G.

considerando che, a norma dell'articolo 4 paragrafo 2, della Legge fondamentale dell'Ungheria, i membri del Parlamento ungherese beneficiano di immunità; che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della legge LVII del 2004 sullo status giuridico dei deputati ungheresi al Parlamento europeo, i deputati al Parlamento europeo hanno diritto a un'immunità uguale a quella di cui beneficiano i deputati del parlamento ungherese e, secondo l'articolo 12, paragrafo 1, della medesima legge la decisione di sospendere l'immunità di un deputato al Parlamento europeo rientra nella competenza del Parlamento europeo; che, a norma dell'articolo 74, paragrafo 1, della legge XXXVI del 2012 sull'Assemblea nazionale, può essere avviato un procedimento penale nei confronti di un deputato solo previo consenso dell'Assemblea nazionale;

H.

considerando che, in questo caso, il Parlamento non ha riscontrato alcuna prova di fumus persecutionis, vale a dire elementi di fatto dai quali si evinca che l'intento alla base del procedimento giudiziario potrebbe essere quello di danneggiare l'attività politica di un deputato in qualità di membro del Parlamento europeo;

I.

considerando che spetta unicamente al Parlamento decidere se revocare o meno l'immunità in un determinato caso; che il Parlamento può ragionevolmente tenere conto della posizione del deputato per adottare la decisione di revocarne o meno l'immunità (2); che Anna Júlia Donáth ha dichiarato di non avere obiezioni alla revoca della sua immunità parlamentare;

J.

considerando, da un lato, che il Parlamento non dovrebbe essere assimilato a un tribunale e, dall'altro, che il deputato non dovrebbe, nel contesto di una procedura di revoca dell'immunità, essere considerato un «accusato» (3);

1.

decide di revocare l'immunità di Anna Júlia Donáth;

2.

incarica la sua Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente dell'Ungheria e ad Anna Júlia Donáth.

(1)  Sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, EU:T:2013:23; sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.

(2)  Sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, punto 28.

(3)  Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2019, Briois/Parlamento, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.


III Atti preparatori

Parlamento europeo

Giovedì 30 marzo 2023

27.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 341/12


P9_TA(2023)0088

Piattaforma di collaborazione per le squadre investigative comuni

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 30 marzo 2023 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una piattaforma di collaborazione come ausilio al funzionamento delle squadre investigative comuni e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (COM(2021)0756 — C9-0448/2021 — 2021/0391(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2023/C 341/03)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0756),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0448/2021),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 dicembre 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0245/2022),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P9_TC1-COD(2021)0391

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 30 marzo 2023 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2023/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una piattaforma di collaborazione come ausilio al funzionamento delle squadre investigative comuni e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2023/969.)


27.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 341/13


P9_TA(2023)0089

Anno europeo delle competenze 2023

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 30 marzo 2023 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un Anno europeo delle competenze 2023 (COM(2022)0526 — C9-0344/2022 — 2022/0326(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2023/C 341/04)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0526),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 149 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0344/2022),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 dicembre 2022  (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 17 marzo 2023, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la lettera della commissione per la cultura e l'istruzione,

vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A9-0028/2023),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)   GU C 100 del 16.3.2023, pag. 123.


P9_TC1-COD(2022)0326

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 30 marzo 2023 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2023/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un Anno europeo delle competenze

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione (UE) 2023/936.)


27.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 341/14


P9_TA(2023)0090

Regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 30 marzo 2023 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 87/357/CEE del Consiglio e la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2021)0346 — C9-0245/2021 — 2021/0170(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2023/C 341/05)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0346),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0245/2021),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 20 ottobre 2021  (1),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 21 dicembre 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l’articolo 59 del suo regolamento,

visto il parere della commissione giuridica,

vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A9-0191/2022),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)   GU C 105 del 4.3.2022, pag. 99.


P9_TC1-COD(2021)0170

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 30 marzo 2023 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2023/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2023/988.)


27.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 341/15


P9_TA(2023)0091

Rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 30 marzo 2023 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi (COM(2021)0093 — C9-0089/2021 — 2021/0050(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2023/C 341/06)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0093),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 157, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0089/2021),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 9 giugno 2021  (1),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 21 dicembre 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

viste le deliberazioni congiunte della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere a norma dell'articolo 58 del regolamento,

vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere (A9-0056/2022),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione,

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4.

incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)   GU C 341 del 24.8.2021, pag. 84.


P9_TC1-COD(2021)0050

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 30 marzo 2023 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2023/… del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2023/970.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione della Commissione

La Commissione prende atto del compromesso raggiunto dai colegislatori su un periodo di recepimento di tre anni per l'entrata in vigore delle nuove norme sulla trasparenza delle retribuzioni. La Commissione desidera sottolineare che questo scostamento dal periodo standard di recepimento, che è di due anni, non dovrebbe essere considerato un precedente. Lo scopo è unicamente garantire che al momento del recepimento i datori di lavoro dispongano di strutture retributive non discriminatorie in vista di una piena applicazione delle nuove norme.


27.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 341/17


P9_TA(2023)0092

Regolamento sui gas fluorurati

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 30 marzo 2023, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 (COM(2022)0150 — C9-0142/2022 — 2022/0099(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2023/C 341/07)

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

La comunicazione sul Green Deal europeo ha lanciato una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'Unione in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva. Tale comunicazione ribadisce l'intenzione della Commissione di innalzare il livello dei suoi obiettivi climatici e rendere l'Europa il primo continente climaticamente neutro entro il 2050 e mira a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi e dagli impatti legati all'ambiente. Inoltre l'UE è impegnata a favore dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e dei suoi obiettivi di sviluppo sostenibile.

(1)

La comunicazione sul Green Deal europeo ha lanciato una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'Unione in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva. Tale comunicazione ribadisce l'intenzione della Commissione di rendere l'Europa il primo continente climaticamente neutro e a inquinamento zero entro il 2050 e mira a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi e dagli impatti legati all'ambiente. Inoltre l'UE è impegnata a favore del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio («normativa europea sul clima»)  (1 bis) , dell'8o programma di azione per l'ambiente e dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e dei suoi obiettivi di sviluppo sostenibile.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)

Il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (26) è stato adottato per invertire l'aumento delle emissioni di gas fluorurati. Come concluso nella valutazione elaborata dalla Commissione, il regolamento (UE) n. 517/2014 ha portato a una riduzione su base annua delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra. Dal 2015 al 2019 la fornitura di idrofluorocarburi («HFC») è diminuita del 37 % in tonnellate metriche e del 47 % in tonnellate di CO2 equivalente. Per molti tipi di apparecchiature che tradizionalmente usavano gas fluorurati a effetto serra si è inoltre riscontrato un chiaro passaggio all'uso di alternative con minore potenziale di riscaldamento globale («GWP»), fra cui le alternative naturali (ad esempio CO2, ammoniaca, idrocarburi, acqua).

(3)

Il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (26) è stato adottato per invertire l'aumento delle emissioni di gas fluorurati. Come concluso nella valutazione elaborata dalla Commissione, il regolamento (UE) n. 517/2014 ha portato a una riduzione su base annua delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra. Dal 2015 al 2019 la fornitura di idrofluorocarburi («HFC») è diminuita del 37 % in tonnellate metriche e del 47 % in tonnellate di CO2 equivalente. Per molti tipi di apparecchiature che tradizionalmente usavano gas fluorurati a effetto serra si è inoltre riscontrato un chiaro passaggio all'uso di alternative con minore potenziale di riscaldamento globale («GWP»), fra cui le alternative naturali (ad esempio aria, CO2, ammoniaca, idrocarburi, acqua).

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)

Il piano RePowerEU prevede l'installazione di ulteriori 20 milioni di nuove pompe di calore nell'Unione entro il 2026 e di quasi 60 milioni entro il 2030. La completa riduzione graduale degli HFC entro il 2050 dovrebbe essere in linea con le ambizioni dell'Unione in materia di efficienza energetica definite, tra l'altro, nel Green Deal europeo, nella direttiva (2012/27/UE) sull'efficienza energetica, nella direttiva (2010/31/UE) sulla prestazione energetica nell'edilizia e nel piano REPowerEU, nonché integrare tali ambizioni, tra cui la diffusione di applicazioni di recupero del calore di scarto a basso impatto climatico, come le pompe di calore, investimenti nell'elettrificazione, l'ampliamento della rete elettrica e un maggiore uso delle batterie nel settore energetico e dei trasporti.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 ter)

È estremamente importante che la Commissione tenga conto dell'eliminazione graduale degli HFC nelle sue prossime proposte legislative, come la revisione del regolamento (CE) n. 1907/2006 per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche («regolamento REACH») per quanto riguarda l'eliminazione graduale delle sostanze per- e polifluoro alchiliche (PFAS).

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)

Ai fini della coerenza con gli obblighi di informazione previsti dal protocollo, è opportuno calcolare il potenziale di riscaldamento globale degli HFC come potenziale di riscaldamento globale in 100 anni di un chilogrammo di gas rispetto a un chilogrammo di CO2 sulla base della quarta relazione di valutazione adottata dall'IPCC. Per altre sostanze dovrebbe essere usata la relazione di valutazione dell'IPCC più recente. Ove disponibile, dovrebbe essere fornito il potenziale di riscaldamento globale in 20 anni per dare informazioni più esaurienti sugli impatti climatici delle sostanze contemplate dal presente regolamento.

(7)

Ai fini della coerenza con gli obblighi di informazione previsti dal protocollo, è opportuno calcolare il potenziale di riscaldamento globale degli HFC come potenziale di riscaldamento globale in 100 anni di un chilogrammo di gas rispetto a un chilogrammo di CO2 sulla base della quarta relazione di valutazione adottata dall'IPCC. Per altre sostanze dovrebbe essere usata la relazione di valutazione dell'IPCC più recente. Ove disponibile, dovrebbe essere fornito il potenziale di riscaldamento globale in 20 anni per dare informazioni più esaurienti sugli impatti climatici delle sostanze contemplate dal presente regolamento. La Commissione dovrebbe sostenere un aggiornamento a livello internazionale dei valori del GWP dei gas fluorurati a effetto serra, in linea con la sesta relazione di valutazione adottata dall'IPCC.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)

Il rilascio intenzionale di sostanze fluorurate, se illecito, costituisce una grave violazione del presente regolamento e dovrebbe essere vietato espressamente; gli operatori e i fabbricanti di apparecchiature dovrebbero essere obbligati a prevenire, nella misura del possibile, la fuga di tali sostanze, anche controllando le fughe dalle apparecchiature di maggiore interesse.

(8)

Il rilascio intenzionale di sostanze fluorurate, se illecito, costituisce una grave violazione del presente regolamento e dovrebbe essere vietato espressamente; gli operatori e i fabbricanti di apparecchiature dovrebbero essere obbligati a prevenire, nella misura del possibile, la fuga di tali sostanze, anche controllando le fughe dalle apparecchiature di maggiore interesse e provvedendo all'installazione progressiva di sistemi di rilevamento delle perdite, anche sulle pompe di calore residenziali, che eviterebbero il rilascio di refrigeranti nocivi nell'atmosfera, aiutando gli utenti a ridurre al minimo il loro impatto ambientale nonché ad aumentare la durata e l'efficienza energetica degli apparecchi .

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)

Dato che il processo di produzione di taluni composti fluorurati può determinare forti emissioni di altri gas fluorurati a effetto serra risultanti come sottoprodotto, la distruzione o il recupero per uso successivo di tali emissioni di sottoprodotti dovrebbe essere la condizione per poter immettere sul mercato gas fluorurati a effetto serra. I produttori e gli importatori dovrebbero essere tenuti a documentare le misure adottate per prevenire le emissioni di trifluorometano durante il processo di produzione.

(9)

Dato che il processo di produzione di taluni composti fluorurati può determinare forti emissioni di altri gas fluorurati a effetto serra risultanti come sottoprodotto, la distruzione o il recupero per uso successivo di tali emissioni di sottoprodotti dovrebbe essere la condizione per poter immettere sul mercato gas fluorurati a effetto serra conformemente al protocollo . I produttori e gli importatori dovrebbero essere tenuti a documentare le misure di attenuazione adottate per prevenire le emissioni di trifluorometano durante il processo di produzione e a dimostrare la distruzione e il recupero di tali emissioni di sottoprodotti in linea con le migliori tecniche disponibili .

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)

Per prevenire le emissioni di sostanze fluorurate è necessario stabilire disposizioni in materia di recupero delle sostanze dai prodotti e dalle apparecchiature nonché di prevenzione delle fughe di tali sostanze. Le schiume contenenti gas fluorurati a effetto serra dovrebbero essere trattate conformemente alla direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (30). Al fine di massimizzare le riduzioni delle emissioni gli obblighi di recupero dovrebbero essere estesi anche ai proprietari di edifici e ai contraenti quando rimuovono determinate schiume dagli edifici.

(10)

Per prevenire le emissioni di sostanze fluorurate è necessario stabilire disposizioni in materia di recupero delle sostanze dai prodotti e dalle apparecchiature nonché di prevenzione delle fughe di tali sostanze. Le schiume contenenti gas fluorurati a effetto serra dovrebbero essere trattate conformemente alla direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (30). Al fine di massimizzare le riduzioni delle emissioni gli obblighi di recupero dovrebbero essere estesi anche ai proprietari di edifici e ai contraenti quando rimuovono determinate schiume dagli edifici. I sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche negli Stati membri devono essere notevolmente migliorati per agevolare il recupero, il riciclaggio e la rigenerazione dei refrigeranti, anche dalle pompe di calore residenziali.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis)

Nonostante l'elevato GWP e l'uso crescente di fluoruro di sulforile, le emissioni di tale gas fluorurato a effetto serra non sono state regolamentate o monitorate e non sono neppure soggette a obblighi di comunicazione ai sensi dell'accordo di Parigi. A partire dal 2025 gli operatori dovrebbero garantire che, se tecnicamente fattibile e non sproporzionatamente costoso, il fluoruro di sulforile sia recuperato dopo la fumigazione.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 ter)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che siano istituiti regimi di responsabilità del produttore per il trattamento dei gas fluorurati a effetto serra a fine vita. La Commissione dovrebbe stabilire requisiti minimi per tali regimi di responsabilità del produttore, anche in materia di raccolta, rigenerazione, riciclaggio, impianti di smaltimento, fornitura di attrezzature a tecnici certificati, comunicazione e sensibilizzazione.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)

Per incoraggiare l'uso di tecnologie a impatto nullo o minore sul clima che possono comportare l'uso di sostanze tossiche, infiammabili o ad alta pressurizzazione, è opportuno che la formazione delle persone fisiche che svolgono attività che comportano gas fluorurati a effetto serra comprenda le tecnologie di sostituzione dei gas fluorurati a effetto serra o di riduzione del loro uso , fra cui informazioni sugli aspetti di efficienza energetica e le regolamentazioni e norme tecniche applicabili. È opportuno rivedere o adeguare i programmi di certificazione e di formazione istituiti a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 ed eventualmente integrati nei sistemi nazionali di formazione professionale, così da consentire ai tecnici di gestire le tecnologie alternative in condizioni di sicurezza.

(11)

Per incoraggiare l'uso di tecnologie a impatto nullo o minore sul clima che possono comportare l'uso di sostanze tossiche, infiammabili o ad alta pressurizzazione, gli Stati membri dovrebbero garantire la formazione e la certificazione di un grande numero di persone fisiche che svolgono attività che comportano gas fluorurati a effetto serra e tecnologie di sostituzione dei gas fluorurati a effetto serra o di riduzione del loro uso . Le formazioni dovrebbero includere informazioni sugli aspetti dell'efficienza energetica , sui regolamenti e sulle norme tecniche applicabili. È opportuno rivedere o adeguare i programmi di certificazione e di formazione istituiti a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 ed eventualmente integrati nei sistemi nazionali di formazione professionale, così da consentire ai tecnici di gestire le tecnologie alternative in condizioni di sicurezza.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis)

Nel maggio 2022 la Commissione europea ha presentato il piano RePowerEU, in risposta alle difficoltà e alle perturbazioni del mercato globale dell'energia causate dall'invasione russa dell'Ucraina, con l'obiettivo di porre fine alla dipendenza dell'Unione dai combustibili fossili russi e di affrontare la crisi climatica. Il piano prevede l'obiettivo di introdurre 10 milioni di pompe di calore idroniche entro il 2027 e di raddoppiare il tasso di diffusione delle pompe di calore entro il 2030. Sebbene l'industria delle pompe di calore abbia iniziato a investire in alternative agli HFC, potrebbe rivelarsi difficile sostituire rapidamente la produzione di pompe di calore a base di HFC con alternative naturali e fornire sul mercato la quantità di pompe di calore oggetto di RePowerEU. La Commissione dovrebbe pertanto monitorare attentamente gli sviluppi del mercato e fornire un quantitativo aggiuntivo di quote di HFC all'industria delle pompe di calore qualora la riduzione graduale delle quote di HFC di cui all'allegato VII creasse perturbazioni nel mercato delle pompe di calore dell'Unione in misura tale da compromettere il conseguimento degli obiettivi di diffusione della pompa di calore previsti da RePowerEU.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 ter)

Il passaggio verso l'utilizzo di alternative agli idrofluorocarburi determinerà un risparmio di costi per le imprese, dovuto alla mancata necessità di acquistare quote di HFC, e incentiverà l'innovazione e l'occupazione verde. Gli Stati membri, tuttavia, dovrebbero garantire una transizione equa e giusta, che non lasci indietro nessuno, per il personale occupato dalle imprese che non riusciranno a operare la transizione verso alternative naturali.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)

È opportuno mantenere i divieti vigenti sugli usi specifici dell'esafluoruro di zolfo, la sostanza più dannosa per il clima nota, e integrarli con ulteriori restrizioni d'uso nel settore critico della distribuzione dell'energia.

(12)

È opportuno mantenere i divieti vigenti sugli usi specifici dell'esafluoruro di zolfo, la sostanza più dannosa per il clima nota, e integrarli con ulteriori restrizioni d'uso nel settore critico della distribuzione dell'energia. Il presente regolamento non impone la sostituzione dei commutatori già installati nella rete elettrica alle date indicate nell'allegato IV. I gestori della rete dovrebbero essere tenuti a installare nuovi commutatori che soddisfino i requisiti di cui al suddetto allegato solo quando, a decorrere dalle date ivi indicate, decidano di sostituire commutatori già installati o di installare commutatori supplementari nella rete elettrica.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis)

L'accelerazione registrata sul mercato delle apparecchiature di condizionamento d'aria e delle pompe di calore e il rinnovo tecnologico nel campo della refrigerazione rendono ancora maggiormente necessario che gli Stati membri intensifichino gli sforzi tesi a garantire che i programmi di certificazione e le formazioni siano sufficienti a soddisfare gli obiettivi climatici dell'Unione.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)

Se sono disponibili soluzioni alternative valide all'uso di determinati gas fluorurati a effetto serra, è opportuno introdurre divieti di immissione sul mercato di nuove apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d'aria e di protezione antincendio che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento si basa su tali gas. Se non sono disponibili alternative o non possono essere usate per ragioni tecniche o di sicurezza ovvero se l'uso di tali alternative comporta costi sproporzionati, la Commissione dovrebbe poter autorizzare una deroga per consentire l'uso e l'immissione sul mercato di tali prodotti e apparecchiature per un periodo limitato .

(13)

Se sono disponibili soluzioni alternative valide all'uso di determinati gas fluorurati a effetto serra, è opportuno introdurre divieti di immissione sul mercato di nuove apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d'aria e di protezione antincendio , di schiume e di aerosol tecnici che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento si basa su tali gas. Se non sono disponibili alternative o non possono essere usate per ragioni tecniche o di sicurezza ovvero se l'uso di tali alternative comporta costi sproporzionati, la Commissione dovrebbe poter autorizzare una deroga per consentire l'uso e l'immissione sul mercato di tali prodotti e apparecchiature per un periodo massimo di quattro anni . Tale esenzione dovrebbe poter essere rinnovata se, dopo aver valutato una nuova richiesta di esenzione motivata, la Commissione concluda, mediante la procedura di comitato, che non sono ancora disponibili alternative.

Emendamento 159

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis)

Il divieto di immissione sul mercato di parti di apparecchiature vietate a norma del presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle parti necessarie per la riparazione e l'assistenza delle apparecchiature esistenti già installate, al fine di garantire che su tali apparecchiature si possano eseguire riparazioni e manutenzione per la loro intera durata di vita, evitando così la necessità di una sostituzione ingiustificata di apparecchiature e infrastrutture energetiche esistenti, che potrebbe avere un effetto negativo sugli sforzi di decarbonizzazione. La riparazione o l'assistenza per la quale sono utilizzati tali pezzi di ricambio non dovrebbe comportare un aumento della capacità dell'apparecchiatura o un aumento della quantità di gas fluorurati contenuti nelle apparecchiature o dei gas fluorurati utilizzati.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 ter)

La Commissione dovrebbe chiedere alle organizzazioni europee di normazione di elaborare e aggiornare le pertinenti norme armonizzate per garantire la corretta attuazione delle restrizioni all'immissione sul mercato di cui al presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le norme nazionali e la regolamentazione edilizia siano aggiornati per tenere conto dei limiti di carica ammissibili dei refrigeranti infiammabili, comprese le norme IEC 60335-2-89 e IEC 60335-2-40, e dovrebbero riferire in merito ai loro sforzi a tal fine e alle eventuali eccezioni al loro aggiornamento.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Considerando 13 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 quater)

Nell'esaminare se esistono alternative all'uso di determinati gas fluorurati a effetto serra, la Commissione non dovrebbe prendere in considerazione solo l'esistenza di un'alternativa tecnica, ma dovrebbe anche valutare tale alternativa nel modo più ampio possibile. È pertanto opportuno che la Commissione consideri, tra l'altro, se l'alternativa sia economicamente sostenibile e se possa essere ampiamente diffusa per motivi di praticità. In particolare, nel valutare se un'alternativa possa essere realisticamente applicata, la Commissione dovrebbe tenere conto della situazione delle piccole e medie imprese (PMI). È altresì opportuno che la Commissione abbia la possibilità di prevedere eccezioni applicabili alle PMI.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Considerando 13 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 quinquies)

La produzione di aerosol dosatori (MDI) per la somministrazione di ingredienti farmaceutici utilizza una percentuale non trascurabile di tutti gli HFC consumati nell'Unione. Tuttavia, aerosol dosatori che utilizzano gas fluorurati a effetto serra a basso GWP e alternative naturali sono in fase di sviluppo da parte dell'industria. Il presente regolamento include il settore degli aerosol dosatori nel sistema di quote di HFC, incentivando così l'industria a proseguire il suo percorso verso alternative più pulite. Per consentire una transizione agevole verso alternative pulite, gli allegati VII e VIII del presente regolamento introducono un meccanismo di quote riservate al settore degli aerosol dosatori per i primi due periodi di assegnazione delle quote. Il settore degli aerosol dosatori dovrebbe poter ricevere un quantitativo di quote corrispondente all'intero consumo attuale durante il primo periodo di assegnazione successivo all'entrata in vigore del presente regolamento e un quantitativo di quote corrispondente al 70 % del suo consumo attuale durante il secondo periodo di assegnazione.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Considerando 13 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 sexies)

Gli aerosol dosatori sono prodotti medici soggetti a rigorose valutazioni, compresi studi clinici per garantire la sicurezza dei pazienti. La Commissione, gli Stati membri e le loro autorità competenti e l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) dovrebbero cooperare strettamente per garantire un agevole processo di approvazione degli aerosol dosatori che utilizzano gas fluorurati a basso GWP e alternative ai gas fluorurati, garantendo in tal modo la transizione verso soluzioni pulite senza compromettere l'accessibilità, la disponibilità e l'abbordabilità economica dei medicinali essenziali.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Considerando 13 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 septies)

Alcune apparecchiature di raffreddamento utilizzate in combinazione con le batterie necessarie per la transizione energetica dell'Unione potrebbero contenere gas fluorurati. Tuttavia, tale settore non è stato analizzato nella valutazione d'impatto che accompagna il presente regolamento. Nella sua relazione sull'attuazione del presente regolamento, prevista per il 1o gennaio 2027, la Commissione dovrebbe valutare l'impatto del presente regolamento sul mercato delle batterie dell'Unione.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Considerando 13 octies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 octies)

Nella sua comunicazione del 14 ottobre 2020 dal titolo «Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili — Verso un ambiente privo di sostanze tossiche», la Commissione evidenzia che le PFAS necessitano di particolare attenzione, tenuto conto del numero elevato di casi di contaminazione del suolo e dell'acqua, compresa l'acqua potabile, registrati nell'Unione e a livello mondiale, del numero di persone affette da un'ampia gamma di patologie e dei relativi costi socioeconomici, e fissa l'obiettivo dell'eliminazione progressiva dell'uso delle PFAS nell'Unione, salvo nei casi in cui è dimostrato che tale uso è essenziale per la società. Al fine di garantire la coerenza con la politica dell'Unione e un elevato livello di protezione della salute e dell'ambiente, e data la disponibilità di alternative non tossiche, il presente regolamento non dovrebbe incoraggiare l'uso di gas fluorurati a effetto serra che sono anche PFAS, la cui produzione comporta il rilascio di PFAS o che si decompongono altrimenti in PFAS. Se i divieti di cui all'allegato IV consentono l'immissione sul mercato e l'esportazione di prodotti e apparecchiature contenenti PFAS, è importante che gli Stati membri collaborino con l'industria per orientare gli investimenti verso alternative. Ciò impedirà anche attivi non recuperabili qualora la revisione del regolamento REACH introduca divieti relativi alle PFAS. Immediatamente dopo l'adozione del regolamento REACH riveduto, la Commissione dovrebbe valutare la coerenza tra il presente regolamento e tale regolamento.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)

Per le sostanze che riducono lo strato di ozono i contenitori non ricaricabili dovrebbero essere vietati, considerando che una certa quantità di refrigerante rimane inevitabilmente nei contenitori una volta svuotati ed è poi rilasciata nell'atmosfera. Il presente regolamento dovrebbe quindi vietarne l'importazione, l'immissione sul mercato, la successiva fornitura o messa a disposizione sul mercato, l'uso, salvo per usi di laboratorio e a fini di analisi, e l'esportazione.

(15)

I contenitori non ricaricabili di gas fluorurati a effetto serra dovrebbero essere vietati, considerando che una certa quantità di refrigerante rimane inevitabilmente nei contenitori una volta svuotati ed è poi rilasciata nell'atmosfera. Il presente regolamento dovrebbe quindi vietarne l'importazione, l'immissione sul mercato, la successiva fornitura o messa a disposizione sul mercato, l'uso, salvo per usi di laboratorio e a fini di analisi, e l'esportazione. Per evitare che i contenitori ricaricabili non siano ricaricati e vengano invece scartati, quando immettono sul mercato contenitori ricaricabili le imprese dovrebbero essere tenute a presentare una dichiarazione di conformità comprensiva di prove sulle modalità previste per la restituzione del contenitore ai fini della ricarica.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis)

Poiché i paesi terzi, in particolare quelli in via di sviluppo, potrebbero non avere obblighi rigorosi per il recupero dei gas fluorurati a effetto serra né disporre di infrastrutture adeguate per gestire tali gas alla fine del loro ciclo di vita, le esportazioni di prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra e di contenitori di tali gas potrebbero comportare il rilascio di tali gas nell'atmosfera. Nel quadro degli sforzi globali dell'Unione volti a mitigare i cambiamenti climatici, i divieti sui prodotti e sulle apparecchiature di cui all'allegato IV dovrebbero pertanto applicarsi sia alla loro immissione sul mercato dell'Unione sia alla loro esportazione dall'Unione verso paesi terzi.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)

Per attuare il protocollo, compresa la graduale riduzione delle quantità di HFC, la Commissione dovrebbe continuare ad assegnare ai singoli produttori e importatori quote per l'immissione sul mercato di HFC avendo cura che non sia superato il limite quantitativo complessivo consentito dal protocollo. Per mantenere l'integrità della riduzione graduale delle quantità di HFC immesse sul mercato, è opportuno continuare a conteggiare nel sistema delle quote gli HFC contenuti nelle apparecchiature.

(17)

Per attuare il protocollo, compresa la graduale riduzione delle quantità di HFC, la Commissione dovrebbe continuare ad assegnare ai singoli produttori e importatori quote per l'immissione sul mercato di HFC avendo cura che non sia superato il limite quantitativo complessivo consentito dal protocollo. La Commissione dovrebbe poter autorizzare, in via eccezionale, un'esenzione per un periodo massimo di quattro anni dall'esclusione degli idrocarburi dal sistema delle quote per essere utilizzati in applicazioni o categorie specifiche di prodotti o apparecchiature. Tale esenzione dovrebbe poter essere rinnovata se, dopo aver valutato una nuova richiesta di esenzione motivata, la Commissione concluda, mediante la procedura di comitato, che non sono ancora disponibili alternative.  Per mantenere l'integrità della riduzione graduale delle quantità di HFC immesse sul mercato, è opportuno continuare a conteggiare nel sistema delle quote gli HFC contenuti nelle apparecchiature.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)

È opportuno chiedere un prezzo per l'assegnazione della quota in funzione del suo valore di mercato. È evitata così un'ulteriore frammentazione del mercato a scapito delle imprese che necessitano della fornitura di HFC e che già dipendono dal commercio di HFC in un mercato in declino. Le imprese che decidono di non chiedere e non pagare alcuna quota alla quale avrebbero diritto nell'anno o negli anni precedenti il calcolo dei valori di riferimento sono considerate aver deciso di uscire dal mercato; non ottengono pertanto un nuovo valore di riferimento. Le entrate dovrebbero essere usate per coprire i costi amministrativi.

(20)

È opportuno chiedere un prezzo per l'assegnazione della quota in funzione del suo valore di mercato. È evitata così un'ulteriore frammentazione del mercato a scapito delle imprese che necessitano della fornitura di HFC e che già dipendono dal commercio di HFC in un mercato in declino. Le imprese che decidono di non chiedere e non pagare alcuna quota alla quale avrebbero diritto nell'anno o negli anni precedenti il calcolo dei valori di riferimento sono considerate aver deciso di uscire dal mercato; non ottengono pertanto un nuovo valore di riferimento.  Il prezzo della quota dovrebbe aumentare nel tempo al fine di garantire un flusso di entrate stabile. Le entrate dovrebbero essere usate per coprire i costi amministrativi , per sostenere lo sviluppo di capacità, l'attuazione e l'applicazione delle norme, nonché per accelerare la diffusione di alternative ai gas fluorurati a effetto serra .

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25)

È opportuno prevedere la verifica da parte di terzi per garantire che le segnalazioni di quantità considerevoli di sostanze siano esatte e che le quantità di HFC contenute nelle apparecchiature precaricate siano conteggiate nel sistema di quote dell'Unione.

(25)

È opportuno prevedere la verifica da parte di terzi indipendenti per garantire che le segnalazioni di quantità considerevoli di sostanze siano esatte e che le quantità di HFC contenute nelle apparecchiature precaricate siano conteggiate nel sistema di quote dell'Unione.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(28 bis)

Le autorità doganali dovrebbero controllare se i prodotti disciplinati dal presente regolamento che sono dichiarati in transito abbiano effettivamente lasciato il territorio doganale dell'Unione. A tal fine, le autorità doganali dovrebbero conservare la documentazione relativa all'impresa che gestisce il transito.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità doganali che effettuano i controlli ai sensi del presente regolamento dispongano di risorse e conoscenze adeguate, ad esempio attraverso la formazione messa a loro disposizione, e siano sufficientemente attrezzate per affrontare i casi di commercio illecito dei gas, prodotti e apparecchiature contemplati dal presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero designare gli uffici doganali che soddisfano tali condizioni e sono pertanto incaricati di effettuare controlli doganali su importazioni, esportazioni e casi di transito.

(29)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità doganali che effettuano i controlli ai sensi del presente regolamento dispongano di risorse e conoscenze adeguate, ad esempio attraverso la formazione messa a loro disposizione, e siano sufficientemente attrezzate per affrontare i casi di commercio illecito dei gas, prodotti e apparecchiature contemplati dal presente regolamento.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32)

A decorrere dal 2028 dovrebbero essere vietate l'importazione e l'esportazione di HFC e di prodotti e apparecchiature che contengono HFC o il cui funzionamento dipende da tali gas da e verso uno Stato che non è parte del protocollo. È così anticipato il divieto parallelo previsto dal protocollo a partire dal 2033, affinché le misure globali di riduzione degli HFC previste nell'emendamento di Kigali apportino quanto prima i benefici previsti per il clima.

(32)

A decorrere dal 2028 dovrebbero essere vietate l'importazione e l'esportazione di HFC e di prodotti e apparecchiature che contengono HFC o il cui funzionamento dipende da tali gas da e verso uno Stato che non è parte del protocollo. Il protocollo prevede tale divieto a partire dal 2033; lo scopo dell'attuazione anticipata a titolo del presente regolamento è garantire che le misure globali di riduzione degli HFC previste nell'emendamento di Kigali apportino quanto prima i benefici previsti per il clima.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(34 bis)

Fatte salve le competenze e la sovranità degli Stati membri, le sanzioni dovrebbero essere quanto più coerenti possibile. La Commissione dovrebbe pertanto delineare le differenze in termini di sanzioni tra gli Stati membri ogni quattro anni e presentare una relazione al riguardo al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Considerando 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37)

Le segnalazioni di informatori possono portare all'attenzione delle autorità competenti nuovi elementi in grado di aiutarle a rilevare le violazioni del presente regolamento e di permettere loro di imporre sanzioni. È opportuno garantire l'esistenza di modalità adeguate per consentire le segnalazioni alle autorità competenti di violazioni effettive o potenziali del presente regolamento e per tutelare gli informatori da ritorsioni. A tal fine è opportuno prevedere nel presente regolamento che la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio (36) sia applicabile alla segnalazione di violazioni del presente regolamento e alla protezione delle persone che la effettuano.

(37)

Le segnalazioni di informatori possono portare all'attenzione delle autorità competenti nuovi elementi in grado di aiutarle a rilevare le violazioni del presente regolamento e di permettere loro di imporre sanzioni. È opportuno garantire l'esistenza di modalità adeguate per consentire le segnalazioni alle autorità competenti di violazioni effettive o potenziali del presente regolamento e per tutelare efficacemente gli informatori da ritorsioni. A tal fine è opportuno prevedere nel presente regolamento che la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio (36) sia applicabile alla segnalazione di violazioni del presente regolamento e alla protezione delle persone che la effettuano.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(37 bis)

La comunicazione della Commissione, del 14 ottobre 2020, dal titolo «Migliorare l'accesso alla giustizia in materia ambientale nell'UE e nei suoi Stati membri» ha sottolineato la necessità di includere disposizioni sull'accesso alla giustizia nelle proposte legislative dell'UE per un nuovo o rivisto diritto dell'Unione in materia ambientale. Il presente regolamento contiene disposizioni sull'accesso alla giustizia per garantire pari condizioni di accesso alla giustizia negli Stati membri, in linea con la Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (la «convenzione di Aarhus»).

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Considerando 39

Testo della Commissione

Emendamento

(39)

Nell'attuazione del presente regolamento la Commissione dovrebbe istituire un cosiddetto forum consultivo per assicurare una partecipazione equilibrata di rappresentanti degli Stati membri e di rappresentanti della società civile , inclusi organizzazioni ambientaliste, rappresentanti dei fabbricanti, operatori e persone certificate.

(39)

La Commissione dovrebbe istituire un cosiddetto forum consultivo per agevolare l'attuazione del presente regolamento. Il forum consultivo dovrebbe assicurare una partecipazione equilibrata di rappresentanti degli Stati membri e di tutti i portatori di interessi pertinenti , inclusi i rappresentanti di organizzazioni ambientaliste, associazioni di pazienti e organizzazioni di operatori sanitari, rappresentanti dei fabbricanti, operatori e persone certificate. Il forum consultivo dovrebbe cooperare con le pertinenti agenzie dell'UE, in particolare l'EMA.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Considerando 40

Testo della Commissione

Emendamento

(40)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda: le prove da fornire in merito alla distruzione o al recupero del trifluorometano risultante come sottoprodotto nel processo di fabbricazione di altre sostanze fluorurate; i requisiti per il controllo delle perdite; il formato dei registri, la loro istituzione e conservazione; i requisiti minimi per i programmi di certificazione e gli attestati di formazione; il formato della comunicazione dei programmi di certificazione e formazione; le deroghe per i prodotti e le apparecchiature che rientrano in un divieto di immissione sul mercato; il formato delle etichette; la determinazione dei diritti di produzione per i produttori di HFC; le esenzioni dagli obblighi delle quote per gli HFC da usare in applicazioni specifiche o per categorie specifiche di prodotti o apparecchiature; la determinazione dei valori di riferimento per i produttori e gli importatori per l'immissione sul mercato di HFC; le procedure e le modalità di pagamento dell'importo dovuto; le modalità della dichiarazione di conformità delle apparecchiature precaricate e la verifica, nonché per l'accreditamento dei verificatori; il corretto funzionamento del registro; l'autorizzazione del commercio con soggetti non contemplati dal protocollo; i dettagli della verifica della comunicazione e dell'accreditamento dei verificatori e il formato per la presentazione delle segnalazioni. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (37).

(40)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda: le prove da fornire in merito alla distruzione o al recupero del trifluorometano risultante come sottoprodotto nel processo di fabbricazione di altre sostanze fluorurate; i requisiti per il controllo delle perdite; il formato dei registri, la loro istituzione e conservazione; i requisiti minimi per i programmi di certificazione e gli attestati di formazione; il formato della comunicazione dei programmi di certificazione e formazione; le deroghe per i prodotti e le apparecchiature che rientrano in un divieto di immissione sul mercato; il formato delle etichette; la determinazione dei diritti di produzione per i produttori di HFC; la determinazione dei dettagli della dichiarazione di conformità per i contenitori ricaricabili di gas fluorurati a effetto serra, comprese le prove che confermano l'esistenza di disposizioni per la restituzione di tale contenitore ai fini della ricarica; le esenzioni dagli obblighi delle quote per gli HFC da usare in applicazioni specifiche o per categorie specifiche di prodotti o apparecchiature; la determinazione dei valori di riferimento per i produttori e gli importatori per l'immissione sul mercato di HFC; le procedure e le modalità di pagamento dell'importo dovuto; le modalità della dichiarazione di conformità delle apparecchiature precaricate e la verifica, nonché per l'accreditamento dei verificatori; il corretto funzionamento del registro; l'autorizzazione del commercio con soggetti non contemplati dal protocollo; i dettagli della verifica della comunicazione e dell'accreditamento dei verificatori e il formato per la presentazione delle segnalazioni. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (37).

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Considerando 41

Testo della Commissione

Emendamento

(41)

Al fine di modificare taluni elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per quanto riguarda: la compilazione di un elenco di prodotti e apparecchiature per i quali il recupero dei gas o la loro distruzione è tecnicamente ed economicamente praticabile e la specificazione delle tecnologie da applicare; gli obblighi di etichettatura; l'esclusione dagli obblighi delle quote degli HFC conformemente alle decisioni delle parti del protocollo; gli importi dovuti per l'assegnazione delle quote e il meccanismo di assegnazione delle quote rimanenti; le misure supplementari per il monitoraggio delle sostanze e dei prodotti e apparecchiature vincolati a custodia temporanea e a regimi doganali; le norme applicabili all'immissione in libera pratica di prodotti e apparecchiature importati da o esportati verso soggetti non contemplati dal protocollo; l'aggiornamento del potenziale di riscaldamento globale delle sostanze elencate. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (38). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(41)

Al fine di modificare taluni elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per quanto riguarda: la compilazione di un elenco di prodotti e apparecchiature per i quali il recupero dei gas o la loro distruzione è tecnicamente ed economicamente praticabile e la specificazione delle tecnologie da applicare; la fissazione di requisiti minimi per i regimi di responsabilità del produttore per il recupero, il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione di taluni gas fluorurati a effetto serra, anche per quanto riguarda la raccolta, la rigenerazione, il riciclaggio, gli impianti di smaltimento, la fornitura di apparecchiature a tecnici certificati, la comunicazione e la sensibilizzazione; gli obblighi di etichettatura; l'esclusione dagli obblighi delle quote degli HFC conformemente alle decisioni delle parti del protocollo; l'esclusione dal sistema di quote dell'immissione sul mercato di materiali semiconduttori idrofluorocarburi o camere di deposito vapore nel settore dei semiconduttori, qualora, in alcuni casi, vi siano carenze o interruzioni dell'approvvigionamento del mercato dell'Unione di materiali semiconduttori o di camere per la deposizione di vapore; l'aumento, in alcuni casi, delle quote per l'immissione in commercio nell'Unione di idrofluorocarburi da utilizzare nelle pompe di calore fino al 2029; gli importi dovuti per l'assegnazione delle quote e il meccanismo di assegnazione delle quote rimanenti; le misure supplementari per il monitoraggio delle sostanze e dei prodotti e apparecchiature vincolati a custodia temporanea e a regimi doganali; le norme applicabili all'immissione in libera pratica di prodotti e apparecchiature importati da o esportati verso soggetti non contemplati dal protocollo; l'adozione di un quadro generale comune per la progettazione di sistemi elettronici centralizzati per la registrazione delle informazioni raccolte a norma del presente regolamento; l'aggiornamento dei potenziali di riscaldamento globale delle sostanze elencate e il rafforzamento dei divieti di immissione sul mercato di tali sostanze . È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni , in particolare una consultazione con il forum consultivo quale istituito a norma dell'articolo 33 del presente regolamento , anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (38). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Il presente regolamento si applica ai gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I, II e  II , soli o in miscela.

1.   Il presente regolamento si applica ai gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I, II e  III , soli o in miscela.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il presente regolamento si applica ai prodotti e alle apparecchiature , e loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas.

2.   Il presente regolamento si applica anche ai prodotti e alle apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende , integralmente o in parte, da tali gas.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 3 — punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

5)

«operatore»: l'impresa che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature contemplati dal presente regolamento o il proprietario , laddove lo Stato membro lo consideri responsabile degli obblighi dell'operatore in circostanze specifiche;

5)

«operatore»: l'impresa che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature contemplati dal presente regolamento o il soggetto , laddove lo Stato membro lo consideri responsabile degli obblighi dell'operatore in circostanze specifiche;

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 3 — punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

6)

«immissione sul mercato»: la fornitura o la messa a disposizione di terzi, per la prima volta nell'Unione, contro pagamento o gratuitamente, l'immissione in libera pratica nell'Unione e l'uso di sostanze prodotte o di prodotti o apparecchiature fabbricati per uso proprio ;

6)

«immissione sul mercato»: la fornitura o la messa a disposizione di terzi, per la prima volta nell'Unione, contro pagamento o gratuitamente, l'immissione in libera pratica nell'Unione da parte delle autorità doganali e l'impiego di sostanze prodotte o di prodotti o apparecchiature fabbricati per fini propri ;

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 3 — punto 27

Testo della Commissione

Emendamento

27)

«materia prima»: ogni gas fluorurato a effetto serra elencato negli allegati I e II sottoposto a trasformazione chimica mediante un processo a seguito del quale la sua composizione d'origine è totalmente modificata e le cui emissioni sono trascurabili ;

27)

«materia prima»: ogni gas fluorurato a effetto serra elencato negli allegati I e II sottoposto a trasformazione chimica mediante un processo a seguito del quale la sua composizione d'origine è totalmente modificata;

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 5 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Per fornire le necessarie prove, importatori e produttori redigono una dichiarazione di conformità e allegano la documentazione giustificativa relativa all'impianto di produzione e alle misure di attenuazione adottate per prevenire le emissioni di trifluorometano. I produttori e gli importatori conservano la dichiarazione di conformità e la documentazione giustificativa per almeno cinque anni dal momento dell'immissione sul mercato e le mettono a disposizione delle autorità nazionali competenti e della Commissione su richiesta.

Per fornire le necessarie prove, importatori e produttori redigono una dichiarazione di conformità e allegano la documentazione giustificativa corredata di:

 

a)

informazioni sull'impianto di produzione;

 

b)

prova della disponibilità e del funzionamento della migliore tecnologia di riduzione disponibile presso l'impianto di produzione;

 

c)

prova delle misure di attenuazione adottate per prevenire le emissioni di trifluorometano, in linea con le migliori tecniche disponibili;

 

d)

prova della distruzione o del recupero di qualsiasi quantità di trifluorometano emesso, conformemente alle migliori tecniche disponibili e ai requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 7.

 

I produttori e gli importatori conservano la dichiarazione di conformità e la documentazione giustificativa per almeno cinque anni dal momento dell'immissione sul mercato e le mettono a disposizione delle autorità nazionali competenti e della Commissione su richiesta.

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 5 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione può , mediante atti di esecuzione, stabilire le modalità relative alla dichiarazione di conformità e alla documentazione giustificativa di cui al secondo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente all'articolo 34, paragrafo 2.

La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce le modalità e gli elementi dettagliati relativi alla dichiarazione di conformità e alla documentazione giustificativa di cui al secondo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente all'articolo 34, paragrafo 2.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis.     Fatti salvi i paragrafi da 1 a 6, gli operatori garantiscono che il fluoruro di solforile sia catturato e recuperato dopo la fumigazione. Gli operatori provvedono a che il recupero sia effettuato da persone fisiche adeguatamente qualificate, affinché i gas siano riciclati, rigenerati o distrutti.

 

Ai fini della fornitura di prove in merito alla distruzione, gli operatori redigono una dichiarazione di conformità e allegano alla documentazione giustificativa le informazioni relative all'impianto, la prova della disponibilità e del funzionamento della migliore tecnologia di recupero disponibile presso tale impianto e la prova delle misure adottate per recuperare le emissioni di fluoruro di solforile. L'efficacia del sistema deve essere verificata in modo indipendente sotto il profilo scientifico.

 

Qualora il recupero non sia tecnicamente o economicamente fattibile, gli operatori si avvalgono di opzioni di trattamento alternative, a meno che tali opzioni di trattamento alternative non siano disponibili. In tal caso, l'operatore redige la documentazione comprovante l'impossibilità di recuperare il fluoruro di solforile e l'assenza di alternative di trattamento.

 

L'operatore conserva la dichiarazione di conformità e la documentazione per cinque anni e le mette a disposizione delle autorità competenti di uno Stato membro e della Commissione su richiesta.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli operatori di apparecchiature contenenti quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I o quantità pari o superiori a 1 chilogrammo di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato II, parte 1, non contenuti in schiume, provvedono affinché le apparecchiature siano controllate per verificare la presenza di eventuali perdite.

I fabbricanti e gli operatori di apparecchiature contenenti quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I o quantità pari o superiori a 1 chilogrammo di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato II, parte 1, non contenuti in schiume, provvedono affinché le apparecchiature siano controllate per verificare la presenza di eventuali perdite , anche durante la loro fabbricazione .

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le apparecchiature ermeticamente sigillate contenenti meno di 10 tonnellate di CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I o di 2 chilogrammi di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato II, parte 1, non sono soggette a controllo delle perdite se l'apparecchiatura è etichettata come ermeticamente sigillata e le parti collegate hanno un comprovato tasso di inferiore a 3 grammi l'anno a una pressione di almeno un quarto della pressione massima consentita.

Le apparecchiature residenziali ermeticamente sigillate contenenti meno di 10 tonnellate di CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I o di 2 chilogrammi di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato II, parte 1, non sono soggette a controllo delle perdite se l'apparecchiatura è etichettata come ermeticamente sigillata e le parti collegate hanno un comprovato tasso di inferiore a 3 grammi l'anno a una pressione di almeno un quarto della pressione massima consentita.

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 1 — comma 3 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

contengono meno di 6 chilogrammi di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I.

soppresso

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)

celle frigorifere di autocarri e  rimorchi frigorifero;

(e)

celle frigorifere di autocarri , rimorchi, furgoni navi frigorifero;

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e bis)

apparecchiature di condizionamento d'aria nelle metropolitane, nei treni, nelle navi, negli aerei e nei veicoli adibiti al trasporto su strada, ad eccezione di quelli che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (*1) ;

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Gli operatori delle apparecchiature elencate nell'articolo 5, paragrafo 2, lettere f) e g), contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente e installate a decorrere dal 1o gennaio 2017 provvedono a che l'apparecchiatura sia munita di un sistema di rilevamento delle fughe che avverta l'operatore o l'impresa di manutenzione in caso di fuga.

2.   Gli operatori delle apparecchiature elencate nell'articolo 5, paragrafo 2, lettere f) e g), contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente e installate a decorrere dal 1o gennaio 2017 provvedono a che l'apparecchiatura sia munita di un sistema di rilevamento delle fughe che avverta l'operatore o l'impresa di manutenzione in caso di fuga.  Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera g), il sistema di rilevamento delle fughe presenta una sensibilità maggiore rispetto a un dispositivo di controllo della pressione o della densità.

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

le quantità di gas aggiunti durante l'installazione, la manutenzione o l'assistenza o a seguito di fughe;

(b)

le quantità di gas aggiunti durante l'installazione, la manutenzione o l'assistenza o a seguito di fughe , inclusa l'esatta tempistica di tale aggiunta ;

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

se le quantità di gas siano state riciclate rigenerate , incluso il nome e l'indirizzo nell'Unione dell'impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato;

(c)

se i gas recuperati siano stati riciclati rigenerati, e in che quantità , incluso il nome e l'indirizzo nell'Unione dell'impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato;

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli operatori di apparecchiature fisse o di unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, parte 1, non contenuti in schiume, provvedono a che il recupero di tali gas sia svolto da persone fisiche che detengono i necessari certificati previsti all'articolo 10, e che detti gas siano riciclati, rigenerati o distrutti.

Gli operatori di apparecchiature fisse o di unità di refrigerazione di furgoni, autocarri, rimorchi e navi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, parte 1, non contenuti in schiume, provvedono a che il recupero di tali gas sia svolto da persone fisiche che detengono i necessari certificati previsti all'articolo 10, e che detti gas siano riciclati, rigenerati o distrutti.

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

circuiti di raffrescamento di unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero;

(b)

circuiti di raffrescamento di unità di refrigerazione di furgoni, autocarri, rimorchi e navi frigorifero;

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 al fine di integrare il presente regolamento con un elenco dei prodotti e delle apparecchiature per i quali il recupero dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, parte 1, o la distruzione dei prodotti e apparecchiature che li contengono senza previo recupero di tali gas sono considerati tecnicamente ed economicamente praticabili, specificando, se opportuno, le tecnologie da applicare.

8.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 al fine di integrare il presente regolamento con un elenco dei prodotti e delle apparecchiature per i quali il recupero dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, o la distruzione dei prodotti e apparecchiature che li contengono senza previo recupero di tali gas sono considerati tecnicamente ed economicamente praticabili, specificando, se opportuno, le tecnologie da applicare.

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9.   Gli Stati membri promuovono il recupero, il riciclo, la rigenerazione e la distruzione dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II , parte 1 .

9.   Gli Stati membri promuovono il recupero, il riciclo, la rigenerazione e la distruzione dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II.

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 9 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Regimi di responsabilità del produttore

Regimi di responsabilità estesa del produttore

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 9 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Fatta salva la vigente normativa dell'Unione, gli Stati membri incoraggiano lo sviluppo di regimi di responsabilità del produttore per il recupero dei gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I e II e il relativo riciclo, rigenerazione o distruzione .

Fatta salva la vigente normativa dell'Unione, gli Stati membri prescrivono che entro il 31 dicembre 2027 siano istituiti regimi di responsabilità estesa del produttore per il recupero , il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione dei gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I e II , tenendo conto dei regimi di responsabilità del produttore .

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 9 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 32 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo requisiti minimi per i regimi di responsabilità del produttore di cui al comma 1, anche in materia di raccolta, rigenerazione, riciclaggio, impianti di smaltimento, fornitura di attrezzature a tecnici certificati, comunicazione e sensibilizzazione.

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 9 — comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri provvedono a che i produttori e gli importatori dei gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I e II coprano i costi conformemente alle disposizioni in materia di responsabilità estesa del produttore di cui alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (*2) e, nella misura in cui non siano già inclusi, coprano almeno i seguenti costi:

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 9 — comma 1 ter — lettera a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a)

le spese di raccolta, compresi la messa a disposizione di punti di raccolta accessibili, lo stoccaggio e il trasporto;

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 9 — comma 1 ter — lettera b (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b)

i costi delle unità di riciclaggio per le persone fisiche certificate a norma dell'articolo 10 ai fini del riciclaggio in loco.

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 9 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri informano la Commissione delle azioni intraprese.

soppresso

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri istituiscono o adeguano, sulla base dei requisiti minimi di cui al paragrafo 5, programmi di certificazione, comprensivi di processi di valutazione, e assicurano la disponibilità di corsi di formazione sulle competenze pratiche e sulle conoscenze teoriche destinati alle persone fisiche incaricate di svolgere i seguenti compiti riguardanti i gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II , parte 1, e le alternative ai gas fluorurati a effetto serra:

1.   Gli Stati membri istituiscono o adeguano, sulla base dei requisiti minimi di cui al paragrafo 5, programmi di certificazione, comprensivi di processi di valutazione, e assicurano la disponibilità di corsi di formazione sulle competenze pratiche e sulle conoscenze teoriche destinati alle persone fisiche incaricate di svolgere i seguenti compiti riguardanti i gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II e le alternative ai gas fluorurati a effetto serra:

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Gli Stati membri assicurano la disponibilità di programmi di formazione destinati alle persone fisiche incaricate di recuperare i gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, parte 1, dalle apparecchiature di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nell'ambito d'applicazione della direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (42), in conformità del paragrafo 5.

2.   Gli Stati membri assicurano la disponibilità di programmi di formazione destinati alle persone fisiche incaricate di recuperare i gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, parte 1, e alternative ai gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nell'ambito d'applicazione della direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (42), in conformità del paragrafo 5.

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 3 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3.   I programmi di certificazione e di formazione previsti ai paragrafi 1 e 2 coprono le materie seguenti:

3.   I programmi di certificazione e di formazione previsti ai paragrafi 1 e 2 coprono almeno le materie seguenti:

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 3 — lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e bis)

certificazione delle alternative naturali, tra cui le loro caratteristiche e i loro vantaggi rispetto all'uso di gas fluorurati a effetto serra, nonché la loro manipolazione sicura durante l'installazione, l'assistenza, la manutenzione, la riparazione e lo smantellamento.

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis.     Gli Stati membri istituiscono o adeguano i regimi di certificazione e i programmi di formazione a norma dei paragrafi 1, 2, 3 e 6 entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, se del caso.

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.   Gli attuali certificati e attestati di formazione rilasciati a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 restano validi alle condizioni alle quali sono stati rilasciati in origine.

7.   Gli attuali attestati di formazione rilasciati a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 restano validi alle condizioni alle quali sono stati rilasciati in origine.  La validità dei certificati esistenti può essere soggetta a requisiti supplementari per riflettere l'estensione dei regimi di certificazione ad alternative ai gas fluorurati a effetto serra.

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 8 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il 1o gennaio [OP: inserire la data corrispondente a un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri comunicano alla Commissione i programmi di certificazione e di formazione.

Entro il 1o gennaio [OP: inserire la data corrispondente a un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri comunicano alla Commissione i programmi di certificazione e di formazione nonché il numero delle persone in possesso di una certificazione e di una formazione in materia di gas fluorurati a effetto serra e di alternative in ogni settore . Se la certificazione e la formazione per le alternative scendono al di sotto di una soglia minima, gli Stati membri allegano alla notifica un piano, elaborato di concerto con i pertinenti portatori di interessi, comprese le parti sociali, indicante le azioni volte ad aumentare la certificazione e la formazione in merito alle alternative a partire dall'anno civile successivo.

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9.   La Commissione può , mediante atti di esecuzione, decidere il formato della comunicazione di cui al paragrafo 8. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

9.   La Commissione, decide mediante atti di esecuzione, la soglia minima per le azioni volte ad aumentare la certificazione e la formazione sulle alternative e il formato della comunicazione di cui al paragrafo 8. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 10

Testo della Commissione

Emendamento

10.    L'impresa che affida a un'altra impresa uno dei compiti di cui al paragrafo 1 adotta tutte le misure ragionevoli per accertarsi che l'altra impresa sia in possesso dei certificati necessari per il compitolo di cui al paragrafo 1 che le è richiesto.

10.    Un'impresa può affidare a un'altra impresa uno dei compiti di cui al paragrafo 1 solo dopo aver verificato che quest'ultima sia in possesso dei certificati necessari per il compito di cui al paragrafo 1 che le è richiesto.

Emendamento 160

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 1 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

In deroga al primo comma, l'immissione sul mercato di parti di apparecchiature necessarie per la riparazione e l'assistenza di apparecchiature esistenti è consentita a condizione che la riparazione o l'assistenza non comporti un aumento della capacità dell'apparecchiatura o della quantità di gas fluorurati contenuti nell'apparecchiatura o dei gas fluorurati utilizzati.

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 1 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Due anni dopo le singole date elencate nell'allegato IV, la successiva fornitura o messa a disposizione a un'altra parte nell'Unione, contro pagamento o gratuitamente, di prodotti o apparecchiature immessi legalmente sul mercato prima della data di cui al primo comma è consentita soltanto se è dimostrato che il prodotto o l'apparecchiatura è stato immesso legalmente sul mercato prima di tale data.

Sei mesi dopo le singole date elencate nell'allegato IV, la successiva fornitura o messa a disposizione a un'altra parte nell'Unione, contro pagamento o gratuitamente, di prodotti o apparecchiature immessi legalmente sul mercato prima della data di cui al primo comma è consentita soltanto se è dimostrato che il prodotto o l'apparecchiatura è stato immesso legalmente sul mercato prima di tale data.

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 3 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Oltre al divieto di immissione sul mercato di cui all'allegato IV, punto 1, sono vietati l'importazione, l'immissione sul mercato, la successiva fornitura o messa a disposizione di terzi nell'Unione, contro pagamento o gratuitamente, l'uso o l'esportazione di contenitori non ricaricabili per i gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, parte 1 , vuoti o riempiti completamente o parzialmente. Tali contenitori possono essere stoccati o trasportati solo per il successivo smaltimento. Il divieto non si applica ai contenitori per usi di laboratorio o a fini di analisi.

3.   Oltre al divieto di immissione sul mercato di cui all'allegato IV, punto 1, sono vietati l'importazione, l'immissione sul mercato, la successiva fornitura o messa a disposizione di terzi nell'Unione, contro pagamento o gratuitamente, l'uso o l'esportazione di contenitori non ricaricabili per i gas fluorurati a effetto serra, vuoti, pieni o parzialmente riempiti. Tali contenitori possono essere stoccati o trasportati solo per il successivo smaltimento. Il divieto non si applica ai contenitori per usi di laboratorio o a fini di analisi.

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Le imprese che immettono sul mercato contenitori ricaricabili per gas fluorurati a effetto serra presentano una dichiarazione di conformità comprensiva di prove a conferma delle modalità previste per la restituzione del contenitore per ricarica. Tali disposizioni contengono obblighi di conformità vincolanti per il fornitore dei contenitori all'utilizzatore finale.

 

Le imprese di cui al primo comma conservano la dichiarazione di conformità per almeno cinque anni dall'immissione sul mercato dei contenitori ricaricabili e, su richiesta, la mettono a disposizione della Commissione e delle autorità competenti degli Stati membri. I fornitori dei contenitori agli utilizzatori finali conservano le prove della conformità a queste disposizioni per un periodo di almeno cinque anni dopo la fornitura all'utilizzatore finale e le mettono a disposizione, su richiesta, della Commissione e delle autorità competenti degli Stati membri.

 

La Commissione può, mediante atti di esecuzione, integrare il presente regolamento stabilendo i dettagli della dichiarazione di conformità. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente all'articolo 34, paragrafo 2.

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 4 — comma 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Su richiesta motivata dell'autorità competente di uno Stato membro e tenendo conto degli obiettivi del presente regolamento, in via eccezionale la Commissione può, mediante atti di esecuzione, autorizzare una deroga per massimo quattro anni al fine di consentire l'immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature elencati nell'allegato IV , comprese le loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, se è dimostrato che:

Fatta salva la deroga per i pezzi di ricambio di cui al comma 1 bis, su richiesta motivata dell'autorità competente di uno Stato membro e tenendo conto degli obiettivi del presente regolamento, in via eccezionale la Commissione può, mediante atti di esecuzione, autorizzare una deroga per massimo quattro anni al fine di consentire l'immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature elencati nell'allegato IV che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, se è dimostrato che:

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis.     Le imprese sono autorizzate a immettere sul mercato e vendere gas fluorurati a effetto serra sfusi solo se:

 

(a)

le imprese sono in possesso del certificato o dell'attestato di formazione di cui all'articolo 10 o impiegano persone in possesso di tale certificato o attestato di formazione, e

 

(b)

le imprese sono stabilite nell'Unione o hanno dato mandato a un unico rappresentante stabilito nell'Unione che si assume la piena responsabilità di rispettare il presente regolamento.

 

Il rappresentante esclusivo può essere il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 11 bis

Restrizioni all'esportazione di determinati prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra

L'esportazione di prodotti e apparecchiature, comprese le loro parti, elencati nell'allegato IV, a eccezione del materiale militare, è vietata a decorrere dalla data indicata in detto allegato, con eventuali distinzioni, ove del caso, in funzione del tipo di gas che contengono o del potenziale di riscaldamento globale di tale gas.

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   I prodotti o le apparecchiature ammessi alla deroga di cui all'articolo 11, paragrafo 4, sono etichettati come tali e includono un riferimento al fatto di potere essere impiegati unicamente per il fine per cui, secondo tale articolo, è stata concessa la deroga.

2.   I prodotti o le apparecchiature ammessi alla deroga di cui all'articolo 11, paragrafo 4, sono etichettati come tali , specificando il periodo di validità della deroga, e includono un riferimento al fatto di potere essere impiegati unicamente per il fine per cui, secondo tale articolo, è stata concessa la deroga.

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 3 — comma 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

a decorrere dal 1o gennaio 2017, la quantità di gas fluorurati a effetto serra, espressa in peso e in CO2 equivalente, contenuta nel prodotto o nell'apparecchiatura o la quantità di gas fluorurati a effetto serra per la quale è progettata l'apparecchiatura, e il potenziale di riscaldamento globale di tali gas.

(c)

a decorrere dal 1o gennaio 2017, la quantità di gas fluorurati a effetto serra, espressa in peso e in CO2 equivalente, contenuta nel prodotto o nell'apparecchiatura o la quantità di gas fluorurati a effetto serra per la quale è progettata l'apparecchiatura, e il potenziale di riscaldamento globale di tali gas , su un arco temporale di 100 e di 20 anni .

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 3 — comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Se del caso, i prodotti o le apparecchiature ammodernati che contengono gas fluorurati a effetto serra sono rietichettati con le informazioni aggiornate di cui al presente paragrafo.

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.     Se del caso, i contenitori di gas fluorurati a effetto serra ricaricati sono rietichettati con le informazioni aggiornate di cui al paragrafo 3, primo comma.

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 10

Testo della Commissione

Emendamento

10.     I gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I e II immessi sul mercato per incisione di materiale semiconduttore o per pulizia di camere adibite alla deposizione chimica da fase vapore nel settore della fabbricazione di semiconduttori sono etichettati con l'indicazione che il contenuto del contenitore può unicamente essere usato a tal fine.

soppresso

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 13 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Per gli idrofluorocarburi l'etichetta di cui ai paragrafi da 7 a 11 reca l'indicazione «esentato dalla quota a norma del regolamento (UE) n. …/… [OP: aggiungere il riferimento al presente regolamento]».

Per gli idrofluorocarburi l'etichetta di cui ai paragrafi da 7 a  9 e 11 reca l'indicazione «esentato dalla quota a norma del regolamento (UE) n. …/… [OP: aggiungere il riferimento al presente regolamento]».

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 13 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

In assenza degli obblighi di etichettatura di cui al primo comma e ai paragrafi da 7 a 11, gli idrofluorocarburi sono soggetti agli obblighi delle quote di cui all'articolo 16, paragrafo 1.

In assenza degli obblighi di etichettatura di cui al primo comma e ai paragrafi da 7 a  9 e 11, gli idrofluorocarburi sono soggetti agli obblighi delle quote di cui all'articolo 16, paragrafo 1.

Emendamento 152

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 3 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

A decorrere dal 1o gennaio 2024 è vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I con GWP pari o superiore a 2 500 per l'assistenza o la manutenzione delle apparecchiature di refrigerazione .

A decorrere dal 1o gennaio 2024 sono vietati i seguenti usi: l'assistenza o la manutenzione delle apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore, delle apparecchiature mobili di refrigerazione e dei refrigeratori mediante gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I con GWP pari o superiore a 2 500 .

 

A decorrere dal 1o gennaio 2030 sono vietati i seguenti usi: l'assistenza o la manutenzione delle apparecchiature fisse di refrigerazione, a esclusione dei refrigeratori, mediante gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I, con GWP pari o superiore a 150.

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 3 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente paragrafo non si applica al materiale militare né alle apparecchiature destinate ad applicazioni intese a raffrescare prodotti a temperature inferiori a – 50 °C.

Il presente paragrafo non si applica al materiale militare né alle apparecchiature destinate ad applicazioni intese a raffrescare medicinali a temperature inferiori a – 50 °C né alle apparecchiature destinate ad applicazioni progettate per il raffreddamento di centrali nucleari .

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 3 — comma 3 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

gas fluorurati a effetto serra rigenerati elencati nell'allegato I con GWP pari o superiore a  2 500 usati per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature di refrigerazione esistenti, a condizione che siano stati etichettati conformemente all'articolo 12, paragrafo 6;

(a)

gas fluorurati a effetto serra rigenerati elencati nell'allegato I con GWP pari o superiore a  150 usati per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature fisse di refrigerazione esistenti , a esclusione dei refrigeratori , a condizione che siano stati etichettati conformemente all'articolo 12, paragrafo 6;

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 3 — comma 3 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)

gas fluorurati a effetto serra rigenerati elencati nell'allegato I con GWP pari o superiore a 2 500 usati per la manutenzione o l'assistenza di apparecchiature di condizionamento d'aria e di pompe di calore, di apparecchiature di refrigerazione mobile e di refrigeratori, purché siano stati etichettati conformemente all'articolo 12, paragrafo 6;

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 3 — comma 3 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

gas fluorurati a effetto serra riciclati elencati nell'allegato I con GWP pari o superiore a  2 500 usati per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature di refrigerazione esistenti, a condizione che siano stati recuperati da tali apparecchiature. Detti gas riciclati possono essere usati esclusivamente dall'impresa che ha effettuato o per conto della quale è stato effettuato il recupero a titolo di manutenzione o assistenza.

(b)

gas fluorurati a effetto serra riciclati elencati nell'allegato I con GWP pari o superiore a  150 usati per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature fisse di refrigerazione esistenti , a esclusione dei refrigeratori , a condizione che siano stati recuperati da tali apparecchiature. Detti gas riciclati possono essere usati esclusivamente dall'impresa che ha effettuato o per conto della quale è stato effettuato il recupero a titolo di manutenzione o assistenza;

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 3 — comma 3 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)

gas fluorurati a effetto serra riciclati elencati nell'allegato I con GWP pari o superiore a 2 500 usati per la manutenzione o l'assistenza di apparecchiature esistenti di condizionamento d'aria e di pompe di calore, di apparecchiature di refrigerazione mobile e di refrigeratori, purché siano stati recuperati da tali apparecchiature; detti gas riciclati possono essere usati esclusivamente dall'impresa che ha effettuato o per conto della quale è stato effettuato il recupero a titolo di manutenzione o assistenza.

Emendamento 156

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   L'uso del desflurano come anestetico per inalazione è vietato a decorrere dal 1o gennaio 2026 , tranne quando è strettamente necessario e per motivi medici non può essere usato nessun altro anestetico. L'utilizzatore fornisce prove della giustificazione medica all'autorità competente dello Stato membro e alla Commissione su richiesta.

4.   L'uso del desflurano come anestetico per inalazione è vietato a decorrere dal 1o gennaio 2026 ed è consentito esclusivamente quando è strettamente necessario e per motivi medici non può essere usato nessun altro anestetico , o quando viene utilizzato in combinazione con un sistema di cattura . L'istituzione sanitaria conserva le prove della giustificazione medica e le fornisce all'autorità competente dello Stato membro e alla Commissione su richiesta.

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     A decorrere dal 1o gennaio 2030 è vietato l'uso di fluoruro di solforile per la fumigazione successiva alla raccolta e il trattamento del legno e dei prodotti in legno contro le infestazioni parassitarie, tranne nei casi in cui tale uso è strettamente necessario ai fini di un certificato fitosanitario e non possono essere utilizzati altri trattamenti.

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Articolo 16 — paragrafo 2 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)

forniti direttamente dal produttore o dall'importatore a un'impresa che li usa per l'incisione di materiale semiconduttore o la pulizia di camere adibite alla deposizione chimica da fase vapore nel settore della fabbricazione di semiconduttori.

soppresso

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Articolo 16 — paragrafo 3 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La Commissione monitora costantemente il mercato di fornitura di semiconduttori dell'Unione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 per modificare il paragrafo 2 del presente articolo ed escludere dal sistema di quote di cui al paragrafo 1 del presente articolo i materiali per semiconduttori o le camere adibite alla deposizione chimica da fase vapore nel settore dei semiconduttori, qualora individui che, in conseguenza dell'inclusione del settore dei semiconduttori nel sistema di quote di idrofluorocarburi, vi siano carenze o interruzioni nell'approvvigionamento del mercato dell'Unione di materiali per semiconduttori o di camere adibite alla deposizione chimica da fase vapore.

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Articolo 16 — paragrafo 4 — comma 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Su richiesta motivata dell'autorità competente di uno Stato membro e tenendo conto degli obiettivi del presente regolamento, in via eccezionale la Commissione può, mediante atti di esecuzione, autorizzare una deroga per massimo quattro anni al fine di escludere dall'obbligo delle quote previsto al paragrafo 1 gli idrofluorocarburi destinati a essere usati in applicazioni specifiche o categorie specifiche di prodotti o apparecchiature, se nella richiesta è dimostrato che:

Su richiesta motivata dell'autorità competente di uno Stato membro o di un'agenzia dell'UE e tenendo conto degli obiettivi del presente regolamento, in via eccezionale la Commissione può, mediante atti di esecuzione, autorizzare una deroga per massimo quattro anni al fine di escludere dall'obbligo delle quote previsto al paragrafo 1 gli idrofluorocarburi destinati a essere usati in applicazioni specifiche o categorie specifiche di prodotti o apparecchiature, se nella richiesta è dimostrato che:

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Articolo 16 — paragrafo 4 — comma 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

per le particolari applicazioni, prodotti o apparecchiature, non sono disponibili alternative o non possono essere impiegate per ragioni tecniche o di sicurezza; e

(a)

per le particolari applicazioni, prodotti o apparecchiature, non sono disponibili alternative o non possono essere impiegate per ragioni tecniche o di sicurezza o di rischi per la salute pubblica ; e

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 5 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

L'assegnazione delle quote è subordinata al pagamento dell'importo dovuto, pari a  tre euro per tonnellata di CO2 equivalente di quota da assegnare. Gli importatori e i produttori sono informati tramite il portale F-Gas dell'importo totale dovuto per la rispettiva assegnazione massima di quote calcolata per l'anno civile successivo e del termine per il completamento del pagamento. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire le procedure e le modalità di pagamento dell'importo dovuto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

L'assegnazione delle quote è subordinata al pagamento dell'importo dovuto, pari a  cinque euro per tonnellata di CO2 equivalente di quota da assegnare nel periodo 2024-2026, e successivamente aumenta ogni tre anni in modo da garantire entrate costanti, alla luce della riduzione graduale delle quote di cui all'allegato VII . Gli importatori e i produttori sono informati tramite il portale F-Gas dell'importo totale dovuto per la rispettiva assegnazione massima di quote calcolata per l'anno civile successivo e del termine per il completamento del pagamento. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire le procedure e le modalità di pagamento dell'importo dovuto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 al fine di modificare il paragrafo 5 per quanto riguarda gli importi dovuti per l'assegnazione delle quote e il meccanismo di assegnazione delle quote residue, ove necessario per evitare gravi perturbazioni del mercato degli idrofluorocarburi, o qualora il meccanismo non consegua lo scopo prefisso e abbia effetti indesiderati o involontari.

6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 al fine di modificare il paragrafo 5 per quanto riguarda gli importi dovuti per l'assegnazione delle quote e il meccanismo di assegnazione delle quote residue, ove necessario per evitare gravi perturbazioni del mercato degli idrofluorocarburi, o qualora il meccanismo non consegua lo scopo prefisso e abbia effetti indesiderati o involontari , anche sulla salute pubblica e sugli utilizzatori di aerosol dosatori .

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis.     Entro … [un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni anno, la Commissione valuta, in consultazione con i pertinenti portatori di interessi, l'impatto dell'eliminazione graduale delle quote di HFC sul mercato delle pompe di calore dell'Unione e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 32 per modificare l'allegato VII e consentire un quantitativo limitato di quote supplementari per l'immissione sul mercato dell'Unione di HFC da utilizzare nelle pompe di calore fino al 2029, qualora la valutazione di cui al primo comma concluda che l'eliminazione graduale delle quote di HFC di cui all'allegato VII crei perturbazioni nel mercato delle pompe di calore dell'Unione in misura tale da compromettere il conseguimento degli obiettivi di diffusione della pompa di calore previsti da RePowerEU.

 

Nella relazione di cui al primo comma, la Commissione motiva la sua decisione di adottare o meno gli atti delegati di cui al secondo comma.

 

Se la Commissione adotta gli atti delegati di cui al secondo comma, le quote supplementari sono distribuite ai produttori e agli importatori sulla base delle loro richieste, presentate sul portale F-Gas, corredate delle prove, sotto forma di contratti di vendita, che le quote saranno utilizzate per le pompe di calore.

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.   Le entrate generate dall'assegnazione delle quote costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Le entrate sono assegnate al programma LIFE e alla rubrica 7 del quadro finanziario pluriennale (Pubblica amministrazione europea), per coprire i costi del personale esterno addetto alla gestione dell'assegnazione delle quote, dei servizi informatici e dei sistemi di concessione di licenze ai fini dell'attuazione del presente regolamento , e per garantire il rispetto del protocollo. Le eventuali entrate residue dopo la copertura di tali costi sono iscritte nel bilancio generale dell'Unione.

7.   Le entrate generate dall'assegnazione delle quote costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Le entrate sono assegnate al programma LIFE e alla rubrica 7 del quadro finanziario pluriennale (Pubblica amministrazione europea):

 

(a)

per coprire i costi del personale esterno addetto alla gestione dell'assegnazione delle quote, dei servizi informatici e dei sistemi di concessione di licenze ai fini dell'attuazione del presente regolamento;

 

(b)

per coprire i costi necessari a garantire il rispetto del protocollo;

 

(c)

per sostenere lo sviluppo di capacità a livello nazionale e l'attuazione e l'applicazione del presente regolamento da parte degli Stati membri, anche in relazione alla lotta contro le vendite online di gas fluorurati illegali e la distruzione dei gas fluorurati illegali sequestrati; e

 

(d)

per accelerare la diffusione di alternative ai gas fluorurati, in particolare nei settori che sostengono elevati costi di mitigazione e nel settore delle pompe di calore, tra cui la produzione crescente di apparecchiature necessarie, l'agevolazione all'accesso ai finanziamenti, la riduzione dei prezzi per i consumatori, la formazione e la certificazione delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 10 e la riqualificazione degli installatori di caldaie a gas.

 

Le eventuali entrate residue dopo la copertura di tali costi sono iscritte nel bilancio generale dell'Unione.

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Le quote sono assegnate unicamente a produttori o importatori stabiliti nell'Unione o che hanno conferito mandato a un rappresentante esclusivo stabilito nell'Unione che si assume la piena responsabilità del rispetto del presente regolamento. Il rappresentante esclusivo può essere lo stesso designato ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (43).

1.   Le quote sono assegnate unicamente a produttori o importatori stabiliti nell'Unione o che hanno conferito mandato a un rappresentante esclusivo stabilito nell'Unione che si assume la piena responsabilità del rispetto del presente regolamento e dei requisiti di cui al titolo II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio . Il rappresentante esclusivo può essere lo stesso designato ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (43).

Emendamento 104

Proposta di regolamento

Articolo 19 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Le apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e le pompe di calore caricate con idrofluorocarburi sono immesse sul mercato unicamente se gli idrofluorocarburi caricati sono conteggiati nel sistema di quote di cui al presente capo.

1.   Le apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria , gli aerosol dosatori e le pompe di calore caricate con idrofluorocarburi sono immesse sul mercato unicamente se gli idrofluorocarburi caricati sono conteggiati nel sistema di quote di cui al presente capo.

Emendamento 105

Proposta di regolamento

Articolo 19 — paragrafo 2 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

All'atto di immettere sul mercato le apparecchiature precaricate di cui al paragrafo 1, i fabbricanti e gli importatori provvedono a che la conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 sia documentata esaurientemente e redigono una dichiarazione di conformità al riguardo.

All'atto di immettere sul mercato le apparecchiature o i prodotti precaricati di cui al paragrafo 1, i fabbricanti e gli importatori provvedono a che la conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 sia documentata esaurientemente e redigono una dichiarazione di conformità al riguardo.

Emendamento 106

Proposta di regolamento

Articolo 19 — paragrafo 2 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Con la redazione della dichiarazione di conformità i fabbricanti e gli importatori di apparecchiature si assumono la responsabilità del rispetto delle prescrizioni di cui al presente paragrafo e al paragrafo 1.

Con la redazione della dichiarazione di conformità i fabbricanti e gli importatori di apparecchiature o prodotti si assumono la responsabilità del rispetto delle prescrizioni di cui al presente paragrafo e al paragrafo 1.

Emendamento 107

Proposta di regolamento

Articolo 19 — paragrafo 2 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

I fabbricanti e gli importatori di apparecchiature conservano la documentazione e la dichiarazione di conformità per almeno cinque anni dall'immissione sul mercato e, su richiesta, le mettono a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri e della Commissione.

I fabbricanti e gli importatori di apparecchiature o prodotti conservano la documentazione e la dichiarazione di conformità per almeno cinque anni dall'immissione sul mercato di tali apparecchiature o prodotti e, su richiesta, le mettono a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri e della Commissione.

Emendamento 108

Proposta di regolamento

Articolo 19 — paragrafo 3 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Se gli idrofluorocarburi contenuti nelle apparecchiature di cui al paragrafo 1 non sono stati immessi sul mercato prima del caricamento delle apparecchiature, gli importatori provvedono a che, entro il 30 aprile [OP: inserire l'anno di applicazione del presente regolamento] e in seguito ogni anno, l'esattezza della documentazione, la dichiarazione di conformità e la veridicità della rispettiva comunicazione prevista all'articolo 26 siano confermate, per l'anno civile precedente, con ragionevole livello di affidabilità da un organismo di controllo indipendente registrato nel portale F-Gas.

Se gli idrofluorocarburi contenuti nelle apparecchiature o nei prodotti di cui al paragrafo 1 non sono stati immessi sul mercato prima del caricamento delle apparecchiature o dei prodotti , gli importatori provvedono a che, entro il 30 aprile [OP: inserire l'anno di applicazione del presente regolamento] e in seguito ogni anno, l'esattezza della documentazione, la dichiarazione di conformità e la veridicità della rispettiva comunicazione prevista all'articolo 26 siano confermate, per l'anno civile precedente, con ragionevole livello di affidabilità da un organismo di controllo indipendente registrato nel portale F-Gas.

Emendamento 109

Proposta di regolamento

Articolo 19 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Gli importatori di apparecchiature di cui al paragrafo 1 non stabiliti nell'Unione conferiscono mandato a un rappresentante esclusivo stabilito nell'Unione che si assume la piena responsabilità del rispetto del presente regolamento. Il rappresentante esclusivo può essere lo stesso designato a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

5.   Gli importatori di apparecchiature o prodotti di cui al paragrafo 1 non stabiliti nell'Unione conferiscono mandato a un rappresentante esclusivo stabilito nell'Unione che si assume la piena responsabilità del rispetto del presente regolamento. Il rappresentante esclusivo può essere lo stesso designato a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Emendamento 110

Proposta di regolamento

Articolo 19 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   Il presente articolo non si applica alle imprese che hanno immesso sul mercato meno di 100 tonnellate di CO2 equivalente di idrofluorocarburi all'anno, contenute nelle apparecchiature di cui al paragrafo 1.

6.   Il presente articolo non si applica alle imprese che hanno immesso sul mercato meno di 100 tonnellate di CO2 equivalente di idrofluorocarburi all'anno, contenute nelle apparecchiature o nei prodotti di cui al paragrafo 1.

Emendamento 111

Proposta di regolamento

Articolo 20 — paragrafo 4 — comma 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Le imprese devono essere validamente registrate nel portale F-Gas prima dell'importazione o dell'esportazione di gas fluorurati a effetto serra e di prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, tranne in caso di custodia temporanea e per le seguenti attività:

Le imprese devono essere validamente registrate nel portale F-Gas prima dell'importazione o dell'esportazione di gas fluorurati a effetto serra e di prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, tranne per le seguenti attività:

Emendamento 112

Proposta di regolamento

Articolo 20 — paragrafo 4 — comma 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

fornire o ricevere idrofluorocarburi per i fini elencati all'articolo 16, paragrafo 2, lettere da a) a  e) ;

(c)

fornire o ricevere idrofluorocarburi per i fini elencati all'articolo 16, paragrafo 2, lettere da a) a  d) ;

Emendamento 113

Proposta di regolamento

Articolo 20 — paragrafo 7 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri garantiscono la riservatezza dei dati inseriti nel portale F-Gas.

La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri garantiscono che i seguenti dati inseriti nel portale F-Gas siano disponibili al pubblico:

 

(a)

l'assegnazione e i trasferimenti di quote regolarmente aggiornati;

 

(b)

un elenco degli importatori e dei produttori registrati;

 

(c)

dati sulle importazioni, compresi il punto di entrata e il tipo di HFC;

 

(d)

dati sulla custodia temporanea;

 

(e)

dati sulla distruzione chimica a livello di impianto .

Emendamento 114

Proposta di regolamento

Articolo 22 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

L'importazione e l'esportazione di gas fluorurati a effetto serra e di prodotti e apparecchiature che contengono tali gas o il cui funzionamento dipende da tali gas sono subordinati , tranne nei casi di custodia temporanea, alla presentazione di una licenza valida alle autorità doganali a norma dell'articolo 20, paragrafo 4.

L'importazione e l'esportazione di gas fluorurati a effetto serra e di prodotti e apparecchiature che contengono tali gas o il cui funzionamento dipende da tali gas sono subordinati alla presentazione di una licenza valida alle autorità doganali a norma dell'articolo 20, paragrafo 4.

Emendamento 115

Proposta di regolamento

Articolo 22 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

In deroga al primo comma del presente articolo e all'articolo 20, la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme semplificate in materia di registrazione nel portale F-Gas in caso di custodia temporanea ai sensi dell'articolo 5, punto (17), del regolamento (UE) n. 952/2013. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34.

Emendamento 116

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   Gli importatori di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, parte 1, in contenitori ricaricabili mettono a disposizione delle autorità doganali, al momento della presentazione della dichiarazione in dogana relativa all'immissione in libera pratica, una dichiarazione di conformità comprensiva di prove a conferma delle modalità previste per la restituzione del contenitore per ricarica.

6.   Gli importatori di gas fluorurati a effetto serra in contenitori ricaricabili mettono a disposizione delle autorità doganali, al momento della presentazione della dichiarazione in dogana relativa all'immissione in libera pratica, una dichiarazione di conformità comprensiva di prove a conferma delle modalità previste per la restituzione del contenitore per ricarica.

Emendamento 117

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 12 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità doganali confiscano o sequestrano i contenitori non ricaricabili vietati dal presente regolamento per smaltimento a norma degli articoli 197 e 198 del regolamento (UE) n. 952/2013. Le autorità di vigilanza del mercato ritirano o richiamano dal mercato tali contenitori a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio (45).

Le autorità doganali confiscano o sequestrano i contenitori non ricaricabili vietati dal presente regolamento per smaltimento a norma degli articoli 197 e 198 del regolamento (UE) n. 952/2013 e li distruggono . Le autorità di vigilanza del mercato ritirano o richiamano dal mercato tali contenitori a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio (45).

Emendamento 118

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 12 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Per le altre sostanze e i prodotti e apparecchiature disciplinati dal presente regolamento possono essere adottate misure alternative per impedire l'importazione, l'ulteriore fornitura o l'esportazione illecite, in particolare nel caso di idrofluorocarburi che sono immessi sul mercato sfusi o caricati in prodotti e apparecchiature in violazione degli obblighi in materia di quote e autorizzazioni imposti dal presente regolamento.

Per le altre sostanze e i prodotti e apparecchiature disciplinati dal presente regolamento , le autorità doganali sequestrano e confiscano i gas fluorurati a effetto serra importati o esportati in violazione del presente regolamento e in linea con la [direttiva sulla criminalità ambientale 2021/0422(COD)] per impedire l'importazione, l'ulteriore fornitura o l'esportazione illecite, in particolare nel caso di idrofluorocarburi che sono immessi sul mercato sfusi o caricati in prodotti e apparecchiature in violazione degli obblighi in materia di quote e autorizzazioni imposti dal presente regolamento.

Emendamento 119

Proposta di regolamento

Articolo 24 — paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1.     Entro il 30 giugno 2025, la Commissione pubblica una relazione che valuta i rischi potenziali del commercio illegale e identifica le misure aggiuntive per ridurre tali rischi correlati alle movimentazioni di gas fluorurati a effetto serra e di prodotti e apparecchiature contenenti tali gas o il cui funzionamento dipende da tali gas quando sottoposti a custodia temporanea o a un regime doganale tra cui il deposito doganale o la zona franca, ovvero in transito nel territorio doganale dell'Unione, comprese metodologie di tracciamento dei gas immessi sul mercato, come i codici di risposta rapida (QR).

Emendamento 120

Proposta di regolamento

Articolo 26 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il 31 marzo [OP: inserire l'anno di applicazione del presente regolamento] e in seguito ogni anno, ciascun produttore, importatore o esportatore che ha prodotto, importato o esportato idrofluorocarburi o quantitativi superiori a 1 tonnellata metrica o a 100 tonnellate di CO2 equivalente di altri gas fluorurati a effetto serra nel corso dell'anno civile precedente comunica alla Commissione, per ciascuna delle sostanze e per tale anno civile, i dati indicati nell'allegato IX. Il presente paragrafo si applica anche a tutte le imprese che ricevono quote a norma dell'articolo 21, paragrafo 1.

Entro il 31 marzo [OP: inserire l'anno di applicazione del presente regolamento] e in seguito ogni anno, ciascun produttore, importatore o esportatore che ha prodotto, importato o esportato gas fluorurati a effetto serra nel corso dell'anno civile precedente comunica alla Commissione, per ciascuna delle sostanze e per tale anno civile, i dati indicati nell'allegato IX. Il presente paragrafo si applica anche a tutte le imprese che ricevono quote a norma dell'articolo 21, paragrafo 1.

Emendamento 121

Proposta di regolamento

Articolo 26 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Entro il 31 marzo [OP: inserire l'anno di applicazione del presente regolamento] e in seguito ogni anno, ciascuna impresa che ha distrutto idrofluorocarburi o quantitativi superiori a 1 tonnellata metrica o a 100 tonnellate di CO2 equivalente di altri gas fluorurati a effetto serra nel corso dell'anno civile precedente comunica alla Commissione, per ciascuna delle sostanze e per tale anno civile, i dati indicati nell'allegato IX.

2.   Entro il 31 marzo [OP: inserire l'anno di applicazione del presente regolamento] e in seguito ogni anno, ciascuna impresa che ha distrutto gas fluorurati a effetto serra nel corso dell'anno civile precedente comunica alla Commissione, per ciascuna delle sostanze e per tale anno civile, i dati indicati nell'allegato IX.

Emendamento 122

Proposta di regolamento

Articolo 26 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Entro il 31 marzo [OP: inserire l'anno di applicazione del presente regolamento], ciascuna impresa che ha usato 1 000 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I come materia prima nel corso dell'anno civile precedente comunica alla Commissione, per ciascuna delle sostanze e per tale anno civile, i dati indicati nell'allegato IX.

3.   Entro il 31 marzo [OP: inserire l'anno di applicazione del presente regolamento], ciascuna impresa che ha usato gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I come materia prima nel corso dell'anno civile precedente comunica alla Commissione, per ciascuna delle sostanze e per tale anno civile, i dati indicati nell'allegato IX.

Emendamento 123

Proposta di regolamento

Articolo 26 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Entro il 31 marzo [OP: inserire l'anno di applicazione del presente regolamento], ciascuna impresa che ha immesso sul mercato, in prodotti e apparecchiature, 100 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di idrofluorocarburi o 500 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di altri gas fluorurati a effetto serra nel corso dell'anno civile precedente comunica alla Commissione, per ciascuna delle sostanze e per tale anno civile, i dati indicati nell'allegato IX.

4.   Entro il 31 marzo [OP: inserire l'anno di applicazione del presente regolamento], ciascuna impresa che ha immesso sul mercato, in prodotti e apparecchiature, gas fluorurati a effetto serra nel corso dell'anno civile precedente comunica alla Commissione, per ciascuna delle sostanze e per tale anno civile, i dati indicati nell'allegato IX.

Emendamento 124

Proposta di regolamento

Articolo 26 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   Entro il 31 marzo [OP: inserire l'anno di applicazione del presente regolamento] e in seguito ogni anno, ciascuna impresa che ha rigenerato quantità superiori a 1 tonnellata metrica o a 100 tonnellate di CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra comunica alla Commissione, per ciascuna delle sostanze e per tale anno civile, i dati indicati nell'allegato IX.

6.   Entro il 31 marzo [OP: inserire l'anno di applicazione del presente regolamento] e in seguito ogni anno, ciascuna impresa che ha rigenerato gas fluorurati a effetto serra comunica alla Commissione, per ciascuna delle sostanze e per tale anno civile, i dati indicati nell'allegato IX.

Emendamento 125

Proposta di regolamento

Articolo 26 — paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.   Entro il 30 aprile [OP: inserire l'anno di applicazione del presente regolamento], ciascun importatore di apparecchiature che ha immesso sul mercato apparecchiature precaricate di cui all'articolo 19 contenenti almeno 1 000 tonnellate di CO2 equivalente di idrofluorocarburi che non sono stati immessi sul mercato prima di caricare le apparecchiature, presenta alla Commissione una relazione di verifica rilasciata a norma dell'articolo 19, paragrafo 3.

7.   Entro il 30 aprile [OP: inserire l'anno di applicazione del presente regolamento], ciascun importatore di apparecchiature che ha immesso sul mercato apparecchiature precaricate di cui all'articolo 19 contenenti idrofluorocarburi che non sono stati immessi sul mercato prima di caricare le apparecchiature, presenta alla Commissione una relazione di verifica rilasciata a norma dell'articolo 19, paragrafo 3.

Emendamento 126

Proposta di regolamento

Articolo 26 — paragrafo 8 — comma 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il 30 aprile [OP: inserire l'anno di applicazione del presente regolamento] e in seguito ogni anno, ciascuna impresa che, a norma del paragrafo 1, comunica l'immissione sul mercato di 1 000 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di idrofluorocarburi nel corso dell'anno civile precedente, provvede a far verificare la veridicità della sua comunicazione, con ragionevole livello di affidabilità, da un organismo di controllo indipendente. L'organismo di controllo deve essere registrato nel portale F-Gas ed è:

Entro il 30 aprile [OP: inserire l'anno di applicazione del presente regolamento] e in seguito ogni anno, ciascuna impresa che, a norma del paragrafo 1, comunica l'immissione sul mercato di idrofluorocarburi nel corso dell'anno civile precedente, provvede a far verificare la veridicità della sua comunicazione, con ragionevole livello di affidabilità, da un organismo di controllo indipendente. L'organismo di controllo deve essere registrato nel portale F-Gas ed è:

Emendamento 127

Proposta di regolamento

Articolo 27 — comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione adotta un atto delegato relativo a un quadro generale comune che gli Stati membri utilizzano per progettare sistemi elettronici centralizzati.

Emendamento 128

Proposta di regolamento

Articolo 29 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Le autorità competenti degli Stati membri effettuano verifiche per accertare che le imprese rispettino gli obblighi imposti dal presente regolamento.

1.   Le autorità competenti degli Stati membri effettuano verifiche regolari per accertare che le imprese rispettino gli obblighi imposti dal presente regolamento.

Emendamento 129

Proposta di regolamento

Articolo 29 — paragrafo 3 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Le verifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 comprendono visite in loco presso gli stabilimenti con la frequenza adeguata e la verifica della documentazione e delle apparecchiature d'interesse.

Le verifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 comprendono visite in loco presso gli stabilimenti con la frequenza adeguata e la verifica della documentazione e delle apparecchiature d'interesse , nonché verifiche delle piattaforme online che vendono gas fluorurati sfusi o prodotti e apparecchiature che contengono tali gas .

Emendamento 130

Proposta di regolamento

Articolo 29 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Su richiesta di un altro Stato membro, lo Stato membro può condurre verifiche nei confronti di imprese sospettate di essere implicate nel trasferimento illecito di gas, prodotti e apparecchiature di cui al presente regolamento che operano nel suo territorio. L'esito della verifica è comunicato allo Stato membro richiedente.

5.   Su richiesta di un altro Stato membro, lo Stato membro conduce verifiche nei confronti di imprese sospettate di essere implicate nel trasferimento illecito di gas, prodotti e apparecchiature di cui al presente regolamento che operano nel suo territorio. L'esito della verifica è comunicato allo Stato membro richiedente.

Emendamento 131

Proposta di regolamento

Articolo 29 — paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis.     Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una sintesi annuale dei dati raccolti dai registri entro il 1o aprile di ogni anno. La Commissione pubblica annualmente una sintesi e una valutazione dei dati ricevuti dagli Stati membri.

Emendamento 132

Proposta di regolamento

Articolo 31 — paragrafo 5 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

In caso di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato o uso illeciti di gas fluorurati a effetto serra o di prodotti e apparecchiature che contengono tali gas o il cui funzionamento dipende da tali gas, gli Stati membri prevedono sanzioni amministrative massime pari ad almeno cinque volte il valore di mercato dei gas o dei prodotti e delle apparecchiature in questione. In caso di recidiva entro un periodo di cinque anni, gli Stati membri prevedono sanzioni amministrative massime pari ad almeno otto volte il valore dei gas o dei prodotti e delle apparecchiature in questione.

In caso di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato o uso illeciti di gas fluorurati a effetto serra o di prodotti e apparecchiature che contengono tali gas o il cui funzionamento dipende da tali gas, gli Stati membri stabiliscono sanzioni amministrative minime pari ad almeno quattro volte il valore di mercato dei gas o dei prodotti e delle apparecchiature in questione e sanzioni amministrative massime pari ad almeno sei volte il valore di mercato dei gas o dei prodotti e delle apparecchiature in questione. In caso di recidiva entro un periodo di cinque anni, gli Stati membri stabiliscono sanzioni amministrative minime pari ad almeno sette volte il valore dei gas o dei prodotti e delle apparecchiature in questione e sanzioni amministrative massime pari ad almeno dieci volte il valore dei gas o dei prodotti e delle apparecchiature in questione.

Emendamento 133

Proposta di regolamento

Articolo 32 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 8, all'articolo 12, paragrafo 17, all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 17, paragrafo 6, all'articolo 24, all'articolo 25, paragrafo 2, e all'articolo 35 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato [a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento].

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 8, all'articolo 9, comma 1 bis, all'articolo 12, paragrafo 17, all'articolo 16, paragrafo 3, primo comma , all'articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 17, paragrafi 6 e 6 bis , all'articolo 24, all'articolo 25, paragrafo 2, all'articolo 27, terzo comma, e all'articolo 35 , paragrafi 1, 1 bis e 1 ter, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato [a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento].

Emendamento 134

Proposta di regolamento

Articolo 32 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   La delega di potere di cui all'articolo 8, paragrafo 8, all'articolo 12, paragrafo 17, all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 17, paragrafo 6, all'articolo 24, all'articolo 25, paragrafo 2, e all'articolo 35 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 8, paragrafo 8, all'articolo 9, comma 1 bis, all'articolo 12, paragrafo 17, all'articolo 16, paragrafo 3, primo comma , all'articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 17, paragrafi 6 e 6 bis , all'articolo 24, all'articolo 25, paragrafo 2, all'articolo 27, terzo comma, e all'articolo 35 , paragrafi 1, 1 bis e 1 ter, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento 135

Proposta di regolamento

Articolo 32 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 8, dell'articolo 12, paragrafo 17, dell'articolo 16, paragrafo 3, dell'articolo 17, paragrafo 6, dell'articolo 24, dell'articolo 25, paragrafo 2, e dell'articolo 35 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 8, dell'articolo 9, comma 1 bis, dell'articolo 12, paragrafo 17, dell'articolo 16, paragrafo 3, dell'articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, dell'articolo 17, paragrafi 6 e 6 bis , dell'articolo 24, dell'articolo 25, paragrafo 2, dell'articolo 27, terzo comma, e dell'articolo 35 , paragrafi 1, 1 bis e 1 ter, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 136

Proposta di regolamento

Articolo 33 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione istituisce un forum consultivo per l'elargizione di pareri e consulenze sull'attuazione del presente regolamento. La Commissione stabilisce il regolamento interno del Forum consultivo, che è pubblicato.

La Commissione istituisce un forum consultivo per l'elargizione di pareri e consulenze sull'attuazione del presente regolamento. Il Forum consultivo assicura una partecipazione equilibrata di:

 

i)

rappresentanti di Stati membri,

 

ii)

rappresentanti di tutti i portatori di interessi pertinenti, comprese le organizzazioni ambientaliste, le associazioni dei pazienti e le organizzazioni degli operatori sanitari, i rappresentanti dei fabbricanti e degli operatori.

 

Il Forum consultivo coopera strettamente con le pertinenti agenzie dell'UE. La Commissione stabilisce il regolamento interno del Forum consultivo, che è pubblicato.

Emendamento 137

Proposta di regolamento

Articolo 35 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La Commissione monitora costantemente gli sviluppi tecnologici e di mercato in relazione all'uso dei gas fluorurati a effetto serra e delle loro alternative naturali nell'Unione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 al fine di modificare il presente regolamento e rafforzare i divieti di immissione in commercio di gas fluorurati a effetto serra ad alto GWP nei prodotti o nelle apparecchiature interessati, qualora riscontri prove della comparsa o dell'accelerazione dell'uso di gas fluorurati a effetto serra a basso GWP o di alternative naturali nei prodotti e nelle apparecchiature immessi sul mercato dell'Unione.

Emendamento 138

Proposta di regolamento

Articolo 35 — comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 al fine di modificare gli allegati I, II e III spostando gas fluorurati a effetto serra dall'allegato III agli allegati I o II o introducendo gas fluorurati a effetto serra negli allegati I o II, qualora disponga di prove dell'immissione in commercio di gas fluorurati a effetto serra inclusi nell'allegato III o di gas fluorurati a effetto serra non inclusi rispettivamente negli allegati I, II o III.

Emendamento 139

Proposta di regolamento

Articolo 35 — comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Entro tre mesi dall'adozione del regolamento REACH riveduto, la Commissione valuta se il presente regolamento è coerente con il suddetto regolamento. Se del caso, la Commissione correda la sua valutazione di una proposta legislativa volta a modificare il presente regolamento, qualora concluda che quest'ultimo non è coerente con eventuali nuove restrizioni all'uso di PFAS stabilite nel regolamento REACH riveduto.

Emendamento 140

Proposta di regolamento

Articolo 35 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il 1o gennaio 2033 la Commissione pubblica una relazione sull'attuazione del presente regolamento.

Entro il 1o gennaio 2027 la Commissione pubblica una relazione sull'attuazione del presente regolamento , anche in relazione all'impatto del presente regolamento sul settore sanitario, in particolare la disponibilità di aerosol dosatori per la somministrazione di ingredienti farmaceutici, nonché all'impatto sul mercato delle apparecchiature di raffreddamento utilizzate in combinazione con le batterie .

Emendamento 141

Proposta di regolamento

Articolo 35 — comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici istituito ai sensi dell'articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 401/2009 può, di propria iniziativa, fornire pareri scientifici e pubblicare relazioni sulla coerenza del presente regolamento con gli obiettivi del regolamento (CE) n. 401/2009 e con gli impegni internazionali dell'Unione ai sensi dell'accordo di Parigi.

Emendamento 142

Proposta di regolamento

Allegato I — parte 3

Testo della Commissione

Parte 3: altri composti perfluorurati

 

esafluoruro di zolfo

SF6

25 200

18 300

Emendamento

Parte 3: altri composti (per)fluorurati e chetoni fluorurati

 

esafluoruro di zolfo

SF6

25 200

18 300

 

eptafluoroisobutironitrile [2,3,3,3-tetrafluoro-2-(trifluorometil) -propanenitrile]

Iso-C3F7CN

2 750

4 580

 

1,1,1,3,4,4,4-eptafluoro-3-(trifluorometil)butan-2-one

CF3C(O)CF(CF3)2

0,29  (2)

(*)

Emendamento 143

Proposta di regolamento

Allegato III — parte 1 — riga 37

Testo della Commissione

1,1,1,3,4,4,4-eptafluoro-3-(trifluorometil)butan-2-one

CF3C(O)CF(CF3)2

0,29  (3)

(*)

Emendamento

soppresso

Emendamento 144

Proposta di regolamento

Allegato III — parte 2 — riga 4

Testo della Commissione

eptafluoroisobutironitrile [2,3,3,3-tetrafluoro-2-(trifluorometil) -propanenitrile]

Iso-C3F7CN

2 750

4 580

Emendamento

soppresso

Emendamenti 145, 153cp1, 157cp1, 153cp2, 153cp3 e 153cp4

Proposta di regolamento

Allegato IV — tabella

Testo della Commissione

Prodotti e apparecchiature

Se del caso, il GWP delle miscele contenenti gas fluorurati a effetto serra è calcolato conformemente all'allegato VI, come stabilito all'articolo 3, punto 1

Data del divieto

(1)

Contenitori non ricaricabili per gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I, vuoti oppure riempiti del tutto o in parte, usati per l'assistenza, la manutenzione o la ricarica di apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria, per pompe di calore o per sistemi di protezione antincendio o per commutatori, ovvero usati come solventi

4 luglio 2007

(2)

Sistemi a evaporazione diretta non confinati contenenti HFC e PFC come refrigeranti

4 luglio 2007

(3)

Apparecchiature di protezione antincendio

contenenti PFC

4 luglio 2007

contenenti HFC-23

1o gennaio 2016

che contengono o usano altri gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I, tranne se necessari per rispettare le norme di sicurezza

1o gennaio 2024

(4)

Finestre a uso domestico contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I

4 luglio 2007

(5)

Altre finestre contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I

4 luglio 2008

(6)

Calzature contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I

4 luglio 2006

(7)

Pneumatici contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I

4 luglio 2007

(8)

Schiume monocomponenti, tranne se necessarie per rispettare le norme di sicurezza nazionali, contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I con GWP pari o superiore a 150

4 luglio 2008

(9)

Generatori di aerosol immessi sul mercato e destinati alla vendita al grande pubblico a scopi di scherzo o di decorazione di cui all'allegato XVII, punto 40, del regolamento (CE) n. 1907/2006, e trombe a gas, contenenti HFC con GWP pari o superiore a 150

4 luglio 2009

(10)

Frigoriferi e congelatori domestici contenenti HFC con GWP pari o superiore a 150

1o gennaio 2015

(11)

Frigoriferi e congelatori per uso commerciale (apparecchiature autonome)

contenenti HFC con GWP pari o superiore a 2 500

1o gennaio 2020

contenenti HFC con GWP pari o superiore a 150

1o gennaio 2022

contenenti altri gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150

1o gennaio 2024

(12)

Apparecchiature di refrigerazione autonome contenenti gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150

1o gennaio 2025

(13)

Apparecchiature fisse di refrigerazione che contengono HFC con GWP pari o superiore a 2 500 o il cui funzionamento dipende da tali HFC, a eccezione delle apparecchiature destinate ad applicazioni intese a raffrescare prodotti a temperature inferiori a – 50 °C

1o gennaio 2020

(14)

Apparecchiature fisse di refrigerazione che contengono HFC con GWP pari o superiore a 2 500 o il cui funzionamento dipende da tali HFC , a eccezione delle apparecchiature destinate ad applicazioni intese a raffrescare prodotti a temperature inferiori a – 50 °C

1o gennaio 2024

(15)

Sistemi di refrigerazione centralizzati multipack per uso commerciale di capacità nominale pari o superiore a 40 kW che contengono gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I con GWP pari o superiore a 150 o il cui funzionamento dipende da tali gas, tranne nel circuito refrigerante primario di sistemi a cascata in cui possono essere usati gas fluorurati a effetto serra con GWP inferiore a 1 500

1o gennaio 2022

(16)

Apparecchiature di condizionamento d'aria inseribili (plug-in) (sistemi autonomi) che l'utilizzatore finale può spostare da una stanza all'altra contenenti HFC con GWP pari o superiore a 150

1o gennaio 2020

(17)

Apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore inseribili (plug-in) autonome contenenti gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150

1o gennaio 2025

(18)

Apparecchiature fisse di tipo split di condizionamento d'aria e pompe di calore di tipo split:

(a)

sistemi monosplit contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I, che contengono gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I con GWP pari o superiore a 750 o il cui funzionamento dipende da tali gas

1o gennaio 2025

(b)

sistemi di tipo split di capacità nominale fino a 12 kW inclusi che contengono gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150 o il cui funzionamento dipende da tali gas, tranne se necessari per rispettare le norme di sicurezza nazionali

(c)

sistemi di tipo split di capacità nominale superiore a 12 kW che contengono gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 750 o il cui funzionamento dipende da tali gas, tranne se necessari per rispettare le norme di sicurezza nazionali

1o gennaio 2027

(19)

Schiume contenenti HFC con GWP pari o superiore a 150, tranne se necessarie per rispettare le norme di sicurezza nazionali

polistirene estruso (XPS)

1o gennaio 2020

altre schiume

1o gennaio 2023

(20)

Aerosol tecnici contenenti HFC con GWP pari o superiore a 150, tranne se necessari per rispettare le norme di sicurezza nazionali o se usati per applicazioni mediche

1o gennaio 2018

(21)

Prodotti per la cura della persona (ad esempio, mousse, creme, schiume) contenenti gas fluorurati a effetto serra

1o gennaio 2024

(22)

Apparecchiature usate per raffrescare la pelle che contengono gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150 o il cui funzionamento dipende da tali gas, salvo se usate per applicazioni mediche

1o gennaio 2024

(23)

Installazione e sostituzione di commutatori elettrici

(a)

commutatori a media tensione per la distribuzione primaria e secondaria fino a 24 kV, con mezzo di isolamento o interruzione che usa, gas con GWP pari o superiore a 10 o con GWP pari o superiore a 2 000 o il cui funzionamento dipende da tali gas, salvo se è dimostrata l'indisponibilità per motivi tecnici di alternative adeguate entro gli intervalli di GWP più bassi citati

1o gennaio 2026

(b)

commutatori a media tensione per la distribuzione primaria e secondaria da più di 24 kV e fino a 52 kV, con mezzo di isolamento o interruzione che usa gas con GWP pari o superiore a 10 o con GWP superiore a 2 000 o il cui funzionamento dipende da tali gas, salvo se è dimostrata l'indisponibilità per motivi tecnici di alternative adeguate entro gli intervalli di GWP più bassi citati

1o gennaio 2030

(c)

commutatori ad alta tensione da 52 a 145 kV e corrente di corto circuito fino a 50 kA con mezzo di isolamento o interruzione che usa gas con GWP pari o superiore a 10 o con GWP superiore a 2 000 , o il cui funzionamento dipende da tali gas, salvo se è dimostrata l'indisponibilità per motivi tecnici di alternative adeguate entro gli intervalli di GWP più bassi citati

1o gennaio 2028

(d)

commutatori ad alta tensione da più di 145 kV o con corrente di corto circuito superiore a 50 kA con mezzo di isolamento o interruzione che usa gas con GWP pari o superiore a 10 o con GWP superiore a 2 000 , o il cui funzionamento dipende da tali gas, salvo se è dimostrata l'indisponibilità per motivi tecnici di alternative adeguate entro gli intervalli di GWP più bassi citati

1o gennaio 2031

Emendamento

Prodotti e apparecchiature

Se del caso, il GWP delle miscele contenenti gas fluorurati a effetto serra è calcolato conformemente all'allegato VI, come stabilito all'articolo 3, punto 1

Data del divieto

(1)

Contenitori non ricaricabili per gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I, vuoti oppure riempiti del tutto o in parte, usati per l'assistenza, la manutenzione o la ricarica di apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria, per pompe di calore o per sistemi di protezione antincendio o per commutatori, ovvero usati come solventi

4 luglio 2007

(2)

Sistemi a evaporazione diretta non confinati contenenti HFC e PFC come refrigeranti

4 luglio 2007

(3)

Apparecchiature di protezione antincendio

contenenti PFC

4 luglio 2007

contenenti HFC-23

1o gennaio 2016

che contengono o usano altri gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I, tranne se necessari per rispettare le norme di sicurezza

1o gennaio 2024

(4)

Finestre a uso domestico contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I

4 luglio 2007

(5)

Altre finestre contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I

4 luglio 2008

(6)

Calzature contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I.

4 luglio 2006

(7)

Pneumatici contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I

4 luglio 2007

(8)

Schiume monocomponenti, tranne se necessarie per rispettare le norme di sicurezza nazionali, contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I con GWP pari o superiore a 150

4 luglio 2008

(9)

Generatori di aerosol immessi sul mercato e destinati alla vendita al grande pubblico a scopi di scherzo o di decorazione di cui all'allegato XVII, punto 40, del regolamento (CE) n. 1907/2006, e trombe a gas, contenenti HFC con GWP pari o superiore a 150

4 luglio 2009

(10)

Frigoriferi e congelatori domestici contenenti HFC con GWP pari o superiore a 150

1o gennaio 2015

(10 bis)

Frigoriferi e congelatori domestici contenenti gas fluorurati a effetto serra

1o gennaio 2025

(11)

Frigoriferi e congelatori fissi per uso commerciale (apparecchiature autonome)

contenenti HFC con GWP pari o superiore a 2 500

1o gennaio 2020

contenenti HFC con GWP pari o superiore a 150

1o gennaio 2022

contenenti gas fluorurati a effetto serra

1o gennaio 2024

(12)

Apparecchiature di refrigerazione fisse e autonome contenenti gas fluorurati a effetto serra

1o gennaio 2025

(13)

Apparecchiature fisse di refrigerazione che contengono HFC con GWP pari o superiore a 2 500 o il cui funzionamento dipende da tali HFC, a eccezione delle apparecchiature destinate ad applicazioni intese a raffrescare prodotti a temperature inferiori a – 50 °C

1o gennaio 2020

(14)

Apparecchiature fisse di refrigerazione che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas , a eccezione delle apparecchiature intese a raffrescare prodotti a temperature inferiori a – 50 °C

1o gennaio 2025

(14 bis)

Apparecchiature fisse di refrigerazione che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas

1o gennaio 2027

(15)

Sistemi di refrigerazione centralizzati multipack per uso commerciale di capacità nominale pari o superiore a 40 kW che contengono gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I con GWP pari o superiore a 150 o il cui funzionamento dipende da tali gas, tranne nel circuito refrigerante primario di sistemi a cascata in cui possono essere usati gas fluorurati a effetto serra con GWP inferiore a 1 500

1o gennaio 2022

(15 bis)

Refrigerazione per il trasporto

in furgoni e navi che contengono gas fluorurati ad effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas

1o gennaio 2027

in autocarri, rimorchi e container refrigerati che contengono gas fluorurati o il cui funzionamento dipende da tali gas

1o gennaio 2029

(16)

Apparecchiature di condizionamento d'aria inseribili (plug-in) (sistemi autonomi) che l'utilizzatore finale può spostare da una stanza all'altra contenenti HFC con GWP pari o superiore a 150

1o gennaio 2020

(17)

Apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore inseribili (plug-in) monoblocco autonome contenenti gas fluorurati a effetto serra

1o gennaio 2026

(18)

Apparecchiature fisse di tipo split di condizionamento d'aria e pompe di calore di tipo split:

(a)

sistemi monosplit , compresi i sistemi fissi a doppio condotto, contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas

1o gennaio 2028

(b)

sistemi di tipo split di capacità nominale fino a 12 kW inclusi che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas , tranne se necessari per rispettare le norme di sicurezza nazionali

(c)

sistemi di tipo split di capacità nominale superiore a 12 kW e inferiore o pari a 200 kW che contengono gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 750 o il cui funzionamento dipende da tali gas, tranne se necessari per rispettare le norme di sicurezza nazionali

(c bis)

sistemi di tipo split di capacità nominale superiore a 200 kW che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas

1o gennaio 2028

(19)

Schiume contenenti HFC con GWP pari o superiore a 150, tranne se necessarie per rispettare le norme di sicurezza nazionali

polistirene estruso (XPS)

1o gennaio 2020

altre schiume

1o gennaio 2023

19 bis)

Schiume contenenti gas fluorurati a effetto serra, tranne se necessarie per rispettare le norme di sicurezza nazionali

1o gennaio 2030

(20)

Aerosol tecnici contenenti HFC con GWP pari o superiore a 150, tranne se necessari per rispettare le norme di sicurezza nazionali o se usati per applicazioni mediche

1o gennaio 2018

(20 bis)

Aerosol tecnici contenenti gas fluorurati a effetto serra, tranne se necessari per rispettare le norme di sicurezza nazionali o se usati per applicazioni mediche

1o gennaio 2030

(22)

Prodotti per la cura della persona (ad esempio, mousse, creme, schiume) contenenti gas fluorurati a effetto serra

1o gennaio 2024

(22)

Apparecchiature usate per raffrescare la pelle che contengono gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150 o il cui funzionamento dipende da tali gas, salvo se usate per applicazioni mediche

1o gennaio 2024

(23)

Installazione e sostituzione di commutatori elettrici

a)

commutatori a media tensione per la distribuzione primaria e secondaria fino a 24 kV inclusi , con mezzo di isolamento o interruzione che usa gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas;

1o gennaio 2026

b)

commutatori a media tensione per la distribuzione primaria e secondaria da più di 24 kV e fino a 52 kV inclusi , con mezzo di isolamento o interruzione che usa gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas

1o gennaio 2028

c)

commutatori ad alta tensione da 52 a 145 kV inclusi e corrente di corto circuito fino a 50 kA con mezzo di isolamento o interruzione che usa gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, salvo se è dimostrata l'indisponibilità di alternative adeguate , nel qual caso possono essere usati gas con GWP fino a 1 000

1o gennaio 2028

d)

commutatori ad alta tensione da più di 145 kV o con corrente di corto circuito superiore a 50 kA con mezzo di isolamento o interruzione che usa gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, salvo se è dimostrata l'indisponibilità di alternative adeguate, nel qual caso possono essere usati gas con GWP fino a 1 000

1o gennaio 2031

(23 bis)

Climatizzazione mobile in navi passeggeri e da carico, autobus, tram e treni che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas

1o gennaio 2029

(23 ter)

Refrigeratori mini, a spostamento e centrifughi che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas

1o gennaio 2027

Emendamento 146

Proposta di regolamento

Allegato IV — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.

Le prove di cui al punto 23 comprendono la documentazione attestante che, in esito a un bando di gara aperto, non è risultata disponibile per motivi tecnici, date le comprovate specificità dell'applicazione, alcuna alternativa adeguata che potesse soddisfare le condizioni di cui al punto 23 . L'operatore conserva la documentazione per almeno cinque anni e la mette a disposizione dell' autorità competente dello Stato membro e della Commissione su richiesta.

2.

La deroga di cui al punto 23 , lettere c) e d), può essere autorizzata dall'autorità competente di uno Stato membro su richiesta motivata di un operatore. La richiesta dell'operatore comprende la documentazione attestante che, in esito a un bando di gara aperto con un termine per la presentazione delle offerte dopo le date di cui al punto 23 , non è risultata disponibile per motivi tecnici, date le comprovate specificità dell'applicazione, alcuna alternativa adeguata che potesse soddisfare le condizioni di cui al punto 23 , lettere c) e d), oppure, fino a due anni dopo le date di cui al punto 23, lettere c) e d), è stata presentata una sola offerta per tali commutatori dotati di un mezzo di isolamento o di interruzione che non utilizza gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento non dipende da tali gas. L' autorità competente mette la documentazione a disposizione della Commissione, su richiesta.

Emendamento 147

Proposta di regolamento

Allegato V — comma 1 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

per il periodo dal 1o gennaio 2036 in poi , il 15 % della media annuale della sua produzione nel periodo 2011-2013.

(d)

per il periodo dal 1o gennaio 2036 al 31 dicembre 2049 , il 15 % della media annuale della sua produzione nel periodo 2011-2013.

Emendamento 148

Proposta di regolamento

Allegato V — comma 1 — lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis)

per il periodo dal 1o gennaio 2050 in poi, lo 0 % della media annuale della sua produzione nel periodo 2011-2013.

Emendamento 149

Proposta di regolamento

Allegato VI — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Metodo di calcolo del GWP totale delle miscele di cui all'articolo 3, punto 1

Metodo di calcolo del GWP totale delle miscele di cui all'articolo 3, punto 2

Emendamento 150

Proposta di regolamento

Allegato VII

Testo della Commissione

Anni

Quantità massima

in tonnellate di CO2 equivalente

2024 — 2026

41 701 077

2027 — 2029

17 688 360

2030 — 2032

9 132 097

2033 — 2035

8 445 713

2036 — 2038

6 782 265

2039 — 2041

6 136 732

2042 — 2044

5 491 199

2045 — 2047

4 845 666

Dal 2048 in poi

4 200 133

Emendamento

Anni

Quantità massima

in tonnellate di CO2 equivalente

2024 — 2026

41 701 077

2027 — 2029

20 888 360

2030 — 2032

9 132 097

2033 — 2035

8 445 713

2036 — 2038

6 782 265

2039 — 2041

4 138 941

2042 — 2044

3 247 259

2045 — 2047

1 623 629

2048 - 2049

811 814

dal 2050 in poi

0

Emendamento 151

Proposta di regolamento

Allegato VIII — punto 1 — comma 2 — trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

inoltre, se del caso, una quota corrispondente al valore di riferimento di cui all'allegato VII, punto (4), punto ii), moltiplicato per la quantità massima per l'anno per il quale è assegnata la quota diviso per la quantità massima per il 2024.

inoltre, se del caso, una quota corrispondente al valore di riferimento di cui all'allegato VII, punto (4), punto ii) . Dal 2027 tale quota è ottenuta moltiplicando il valore di riferimento per un fattore di 0,7 . Dal 2030 tale quota corrisponde al valore di riferimento moltiplicato per la quantità massima per l'anno per il quale è assegnata la quota diviso per la quantità massima per il 2024.


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0048/2023).

(1 bis)   Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

(26)  Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195).

(26)  Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195).

(30)  Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).

(30)  Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).

(36)  Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

(36)  Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

(37)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(37)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(38)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(38)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(*1)   Direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (GU L 161 del 14.6.2006, pag. 12).

(*2)   Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(42)  Direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (GU L 161 del 14.6.2006, pag. 12).

(42)  Direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (GU L 161 del 14.6.2006, pag. 12).

(43)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(43)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(45)  Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).

(45)  Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).

(2)  Ren et al. (2019). Atmospheric Fate and Impact of Perfluorinated Butanone and Pentanone. Environ. Sci. Technol. 2019, 53, 15, 8862–8871

(3)  Ren et al. (2019). Atmospheric Fate and Impact of Perfluorinated Butanone and Pentanone. Environ. Sci. Technol. 2019, 53, 15, 8862–8871


27.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 341/80


P9_TA(2023)0093

Sostanze che riducono lo strato di ozono

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 30 marzo 2023, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009 (COM(2022)0151 — C9-0143/2022 — 2022/0100(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2023/C 341/08)

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

Il regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (18), assicura, tra l'altro, che l'Unione rispetti il protocollo. La Commissione, nella valutazione del regolamento (CE) n. 1005/2009 (19), ha concluso che le misure di controllo stabilite a norma di tale regolamento restano, in generale, adeguate allo scopo.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (18), assicura, tra l'altro, che l'Unione rispetti il protocollo. La Commissione, nella valutazione del regolamento (CE) n. 1005/2009 (19), ha concluso che le misure di controllo stabilite a norma di tale regolamento restano, in generale, adeguate allo scopo , sono efficienti e hanno contribuito in misura significativa al ripristino dell'ozono stratosferico e a ridurre il riscaldamento climatico .

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)

Vi sono prove evidenti che le sostanze che riducono lo strato di ozono sono presenti in minore concentrazione nell'atmosfera e che l'ozono stratosferico sta iniziando a ripristinarsi. Si prevede, tuttavia , che il ripristino dello strato di ozono alle concentrazioni esistenti prima del 1980 non potrà avvenire prima della metà del XXI secolo. Di conseguenza l'aumento delle radiazioni UV continua a costituire una grave minaccia per la salute e l'ambiente. Evitare il rischio di ulteriori ritardi nel ripristino dello strato di ozono resta subordinato alla garanzia della piena attuazione degli obblighi esistenti e dell'adozione delle misure necessarie per affrontare eventuali sfide future in modo rapido ed efficace.

(5)

Vi sono prove evidenti che le sostanze che riducono lo strato di ozono sono presenti in minore concentrazione nell'atmosfera e che l'ozono stratosferico sta iniziando a ripristinarsi. Tuttavia nel 2021, secondo l'Agenzia europea dell'ambiente, il buco dell'ozono è stato uno dei più ampi e profondi degli ultimi anni e ha raggiunto un'estensione superiore rispetto alla media degli ultimi cinque e dieci anni. Il ripristino dello strato di ozono è ancora molto fragile e si prevede che il ripristino alle concentrazioni esistenti prima del 1980 non potrà avvenire prima della metà del XXI secolo. Di conseguenza l'aumento delle radiazioni UV continua a costituire una grave minaccia per la salute e l'ambiente. Evitare il rischio di ulteriori ritardi nel ripristino dello strato di ozono resta subordinato alla garanzia della piena attuazione degli obblighi esistenti , della realizzazione di ulteriori interventi e dell'adozione delle misure necessarie per affrontare eventuali sfide future in modo rapido ed efficace.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)

Al fine di aumentare la consapevolezza sul potenziale di riscaldamento globale delle sostanze che riducono lo strato di ozono, oltre al potenziale di riduzione dell'ozono di tali sostanze, nel presente regolamento dovrebbe essere elencato anche il rispettivo potenziale di riscaldamento globale.

(7)

Al fine di aumentare la consapevolezza sul potenziale di riscaldamento globale delle sostanze che riducono lo strato di ozono, oltre al potenziale di riduzione dell'ozono di tali sostanze, nel presente regolamento , come pure sulle etichette dei contenitori di tali sostanze, dovrebbe essere elencato e trattato anche il rispettivo potenziale di riscaldamento globale. Se disponibili, tali informazioni dovrebbero comprendere il potenziale di riscaldamento globale espresso su una scala temporale di 100 anni e 20 anni, al fine di aumentare la consapevolezza sull'elevato potenziale di riscaldamento globale a breve termine di alcune sostanze che riducono lo strato di ozono.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire piani d'azione vincolanti basati su orientamenti stabiliti dalla Commissione al fine di ridurre il rischio di formazione di pirocumulonembi a seguito di incendi boschivi e il loro impatto negativo sulla stratosfera e sullo strato di ozono.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis)

Nel 2021, a livello di Unione, la produzione di sostanze controllate che riducono lo strato di ozono è stata superiore a quella dei dieci anni precedenti, con un aumento del 27 % nel 2021 rispetto al 2020. Il 90 % di tale incremento è dovuto all'uso come materia prima, aumentato dell'11 % rispetto al 2020  (1 bis) . Sebbene la deroga per le sostanze che riducono lo strato di ozono usate come materie prime nella produzione chimica di determinati beni, compresi i prodotti farmaceutici, sia stata giustificata alla luce del loro basso potenziale combinato di riduzione dell'ozono (> 1tODP) e della mancanza di opzioni alternative praticabili, è possibile che le emissioni derivanti dall'uso come materia prima siano sottovalutate  (1 ter) . La Commissione dovrebbe pertanto stilare un elenco delle sostanze che riducono lo strato di ozono per le quali è consentito l'uso come materia prima e valutare periodicamente la disponibilità di alternative. Al fine di eliminare progressivamente tali usi laddove esistano alternative, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di proporre limiti più bassi nel tempo.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)

Il comitato per le opzioni tecniche per gli halon (HTOC, Halons Technical Options Committee) istituito ai sensi del protocollo ha indicato che gli stock di halon non vergini per usi critici potrebbero non essere sufficienti per soddisfare i fabbisogni dal 2030 in poi a livello globale. Per evitare che si renda necessaria una nuova produzione di halon per soddisfare i fabbisogni futuri, è importante adottare misure destinate ad aumentare la disponibilità degli stock di halon recuperati dalle apparecchiature.

(12)

Il comitato per le opzioni tecniche per gli halon (HTOC, Halons Technical Options Committee) istituito ai sensi del protocollo ha indicato che gli stock di halon non vergini per usi critici potrebbero non essere sufficienti per soddisfare i fabbisogni dal 2030 in poi a livello globale. Per evitare che si renda necessaria una nuova produzione di halon per soddisfare i fabbisogni futuri, è importante adottare misure destinate ad aumentare la disponibilità e a garantire l'adeguato monitoraggio degli stock di halon recuperati dalle apparecchiature.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis)

Crescono le preoccupazioni circa l'impatto sulle emissioni globali di alcune delle sostanze nuove elencate nell'allegato II, anche per quanto riguarda, ad esempio, il rapido aumento della concentrazione atmosferica del diclorometano che potrebbe ritardare fortemente, di oltre un decennio, il ripristino del buco dell'ozono  (1 bis) . Nel 2021 la produzione in tonnellate metriche di nuove sostanze che riducono lo strato di ozono non contemplate dal protocollo è stata di circa quattro volte superiore rispetto alla produzione di sostanze controllate  (1 ter) . Sono pertanto essenziali ulteriori controlli e monitoraggi. I requisiti applicati alle sostanze elencate nell'allegato I in relazione alle fughe e alla registrazione nel sistema di licenze dovrebbero essere estesi alle sostanze elencate nell'allegato II. Tale approccio non solo riduce i potenziali impatti negativi sull'ambiente e sulla salute, ma si integra armoniosamente con quello adottato nel quadro del regolamento (UE) 2023/… del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati ad effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e abroga il regolamento (UE) n. 517/2014.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)

Per le sostanze che riducono lo strato di ozono i contenitori non ricaricabili dovrebbero essere vietati, considerando che una certa quantità di tali sostanze rimane inevitabilmente nei contenitori una volta svuotati ed è poi rilasciata nell'atmosfera. È quindi necessario vietarne l'importazione, l'immissione sul mercato, la successiva fornitura o messa a disposizione sul mercato, l'uso, salvo per usi di laboratorio e a fini di analisi, e l'esportazione.

(16)

Per le sostanze che riducono lo strato di ozono i contenitori non ricaricabili dovrebbero essere vietati, considerando che una certa quantità di tali sostanze rimane inevitabilmente nei contenitori una volta svuotati ed è poi rilasciata nell'atmosfera. È quindi necessario vietarne l'importazione, l'immissione sul mercato, la successiva fornitura o messa a disposizione sul mercato, l'uso, salvo per usi di laboratorio e a fini di analisi, e l'esportazione. Per garantire che i contenitori ricaricabili, anziché essere eliminati, siano ricaricati, le imprese, al momento dell'immissione sul mercato di tali contenitori, dovrebbero essere tenute a presentare prove circa le modalità di restituzione per la ricarica.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)

Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (24) prevede l'etichettatura delle sostanze classificate come sostanze che riducono lo strato di ozono e l'etichettatura delle miscele contenenti tali sostanze. Poiché è consentito immettere in libera pratica nel mercato dell'Unione sostanze che riducono lo strato di ozono prodotte per materie prime, agenti di fabbricazione, usi di laboratorio e a fini di analisi, tali sostanze dovrebbero essere distinte dalle sostanze prodotte per altri usi.

(17)

Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (24) prevede l'etichettatura delle sostanze classificate come sostanze che riducono lo strato di ozono e l'etichettatura delle miscele contenenti tali sostanze. Poiché è consentito immettere in libera pratica nel mercato dell'Unione halon e bromuro di metile nonché prodotti e apparecchiature contenenti tali sostanze che riducono lo strato di ozono o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, come pure sostanze che riducono lo strato di ozono prodotte per materie prime, agenti di fabbricazione, usi di laboratorio e a fini di analisi, e per essere distrutte all'interno dell'Unione, tali sostanze dovrebbero essere distinte dalle sostanze prodotte per altri usi.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)

L'esportazione di prodotti e apparecchiature contenenti idroclorofluorocarburi può essere eccezionalmente consentita nei casi in cui può essere più vantaggioso consentire a tali prodotti e apparecchiature di terminare il loro ciclo di vita naturale in un paese terzo piuttosto che eliminarli e smaltirli nell'Unione.

(18)

L'esportazione di prodotti e apparecchiature contenenti idroclorofluorocarburi può essere eccezionalmente consentita nei casi in cui può essere più vantaggioso consentire a tali prodotti e apparecchiature di terminare il loro ciclo di vita naturale in un paese terzo piuttosto che eliminarli e smaltirli nell'Unione , a condizione che siano disponibili le opportune strutture e il personale specializzato per svolgere tali operazioni, in modo da evitare un ulteriore inquinamento ambientale .

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)

Dato che il processo di produzione di talune sostanze che riducono lo strato di ozono può comportare emissioni di trifluorometano prodotto da gas fluorurati a effetto serra come sottoprodotto, tali emissioni di sottoprodotti dovrebbero essere distrutte o recuperate per un uso successivo come condizione per l'immissione sul mercato della sostanza che riduce lo strato di ozono. I produttori e gli importatori dovrebbero essere tenuti a documentare le misure adottate per prevenire le emissioni di trifluorometano durante il processo di produzione.

(19)

Dato che il processo di produzione di talune sostanze che riducono lo strato di ozono può comportare emissioni di trifluorometano prodotto da gas fluorurati a effetto serra come sottoprodotto, tali emissioni di sottoprodotti dovrebbero essere rigorosamente monitorate, distrutte o recuperate per un uso successivo come condizione per l'immissione sul mercato della sostanza che riduce lo strato di ozono. I produttori e gli importatori dovrebbero essere tenuti a documentare le misure adottate per prevenire le emissioni di trifluorometano durante il processo di produzione e a fornire prove della distruzione e del recupero in linea con le migliori tecniche disponibili . Dovrebbero inoltre essere tenuti a riferire in merito alla conformità al presente regolamento.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23)

Al fine di garantire che le sostanze, i prodotti e le apparecchiature soggetti all'applicazione del presente regolamento che sono stati importati illegalmente nel mercato dell'Unione non rientrino nel mercato, le autorità competenti dovrebbero confiscare o sequestrare tali prodotti per smaltimento . La riesportazione di prodotti non conformi al presente regolamento dovrebbe essere vietata in ogni caso.

(23)

Al fine di garantire che le sostanze, i prodotti e le apparecchiature soggetti all'applicazione del presente regolamento che sono stati importati illegalmente nel mercato dell'Unione non rientrino nel mercato, le autorità competenti dovrebbero confiscare o sequestrare tali prodotti e distruggerli . La riesportazione di prodotti non conformi al presente regolamento dovrebbe essere vietata in ogni caso.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(28 bis)

L'obbligo di recuperare le schiume contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono dai materiali da costruzione potrebbe stimolare l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo nel settore delle tecnologie di demolizione, rigenerazione e riciclo e potrebbe avere effetti positivi sull'occupazione, in ragione dell'elevato tasso di manodopera richiesto dal processo di smantellamento e della necessità di aumentare la capacità di trattamento di questi tipi di rifiuti. Tale obbligo potrebbe tuttavia comportare per le aziende interessate, spesso piccole e medie imprese, un fabbisogno ulteriore di formazione di personale specializzato. Gli Stati membri dovrebbero pertanto fissare i requisiti professionali minimi del personale impiegato e aumentare inoltre la disponibilità di programmi di formazione per il miglioramento delle competenze dei lavoratori e l'uso di tecniche sostenibili.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 28 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(28 ter)

Il passaggio all'uso di sostanze alternative a quelle che riducono lo strato di ozono stimolerà l'innovazione verde e l'occupazione. Gli Stati membri, tuttavia, dovrebbero garantire una transizione equa e giusta, senza lasciare indietro nessuno, per il personale occupato dalle imprese che non riusciranno a operare la transizione verso alternative naturali.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32)

Il protocollo prevede l'elaborazione di relazioni sul commercio delle sostanze che riducono lo strato di ozono. I produttori, gli importatori e gli esportatori di sostanze che riducono lo strato di ozono dovrebbero pertanto riferire annualmente in merito al commercio di tali sostanze. Dovrebbe essere comunicato anche il commercio di sostanze che riducono lo strato di ozono non ancora contemplate dal protocollo (di cui all'allegato II), al fine di consentire una valutazione della necessità di estendere anche a tali sostanze alcune o tutte le misure di controllo applicabili alle sostanze di cui all'allegato I.

(32)

Il protocollo prevede l'elaborazione di relazioni sul commercio delle sostanze che riducono lo strato di ozono. I produttori, gli importatori e gli esportatori di sostanze che riducono lo strato di ozono dovrebbero pertanto riferire annualmente in merito al commercio di tali sostanze. Dovrebbe essere comunicato anche il commercio di sostanze che riducono lo strato di ozono non ancora contemplate dal protocollo (di cui all'allegato II), al fine di valutare la futura estensione anche a tali sostanze delle misure di controllo per il recupero, la distruzione, il riciclo o la rigenerazione applicabili alle sostanze di cui all'allegato I.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(33 bis)

Gli informatori possono sottoporre all'attenzione delle autorità competenti nuove informazioni che potrebbero agevolarle nell'individuazione delle violazioni del presente regolamento e consentire loro di imporre sanzioni. Dovrebbe essere garantita l'esistenza di modalità adeguate per consentire agli informatori di segnalare violazioni effettive o potenziali del presente regolamento alle autorità competenti e proteggerli da ritorsioni.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Considerando 36

Testo della Commissione

Emendamento

(36)

Le violazioni gravi del presente regolamento dovrebbero essere perseguite anche penalmente a norma della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (27).

(36)

Le violazioni gravi del presente regolamento dovrebbero essere perseguite anche penalmente a norma della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (27). Tenendo conto del fatto che, pur essendo di natura diversa, gli illeciti amministrativi e penali non si escludono a vicenda e, pertanto, le sanzioni amministrative sarebbero irrogate dall'autorità competente nel quadro di procedimenti amministrativi e le sanzioni penali dal giudice penale di uno Stato membro a norma della direttiva 2008/99/CE.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(40 bis)

È dimostrato che il protossido d'azoto (N2O), rilasciato nell'aria principalmente per un eccesso di fertilizzanti a base d'azoto presenti nel terreno, è una sostanza che riduce lo strato di ozono. Dopo l'avvenuta riduzione dei clorofluorocarburi e di altri idrocarburi alogenati che riducono lo strato di ozono, l'N2O è stato riconosciuto come la principale sostanza che riduce lo strato di ozono e che rischia di compromettere i risultati positivi del protocollo  (1 bis) . Nella sua comunicazione del 20 maggio 2020, dal titolo «Una strategia 'Dal produttore al consumatore' per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente», la Commissione si è impegnata ad agire per ridurre le perdite di nutrienti di almeno il 50 %, il che a sua volta dovrebbe comportare una riduzione dell'uso di fertilizzanti di almeno il 20 % entro il 2030.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 1 — comma

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce le norme in materia di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, ulteriore fornitura, nonché uso, recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono, in materia di comunicazione delle informazioni relative a tali sostanze e all'importazione, esportazione, immissione sul mercato, ulteriore fornitura e  uso di prodotti e apparecchiature che contengono tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze.

Il presente regolamento stabilisce le norme in materia di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, stoccaggio e ulteriore fornitura, nonché uso, recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono, in materia di comunicazione delle informazioni relative a tali sostanze e all'importazione, esportazione, immissione sul mercato, ulteriore fornitura e  impiego di prodotti e apparecchiature che contengono tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il presente regolamento si applica anche ai prodotti e alle apparecchiature, e alle loro parti, contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono o il cui funzionamento dipende da tali sostanze.

2.   Il presente regolamento si applica anche ai prodotti e alle apparecchiature, e alle loro parti, contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono o il cui funzionamento dipende in tutto o in parte da tali sostanze.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 3 — punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

«materia prima», ogni sostanza che riduce lo strato di ozono sottoposta a trasformazione chimica mediante un processo a seguito del quale la sua composizione d'origine è totalmente modificata e le cui emissioni sono trascurabili ;

(1)

«materia prima», ogni sostanza che riduce lo strato di ozono sottoposta a trasformazione chimica mediante un processo a seguito del quale la sua composizione d'origine è totalmente modificata;

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 3 — punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)

«immissione sul mercato»: la fornitura o la messa a disposizione di terzi, per la prima volta nell'Unione, contro pagamento o gratuitamente, l'immissione doganale in libera pratica nell'Unione e  l'uso di sostanze prodotte o di prodotti o apparecchiature fabbricati per uso proprio ;

(5)

«immissione sul mercato»: la fornitura o la messa a disposizione di terzi, per la prima volta nell'Unione, contro pagamento o gratuitamente, l'immissione doganale in libera pratica nell'Unione e  l'impiego di sostanze prodotte o di prodotti o apparecchiature fabbricati per fini propri ;

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 3 — punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis)

«produttore», la persona fisica o giuridica che produce sostanze che riducono lo strato di ozono all'interno dell'Unione;

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 3 — 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis)

«contenitore»: un contenitore quale definito all'articolo [X] del regolamento xxxx/xxxx [regolamento sui gas fluorurati];

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 3 — punto 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)

«prodotti e apparecchiature»: tutti i prodotti e le apparecchiature, comprese le loro parti, ad eccezione dei container, utilizzati per il trasporto o lo stoccaggio di sostanze che riducono lo strato di ozono;

(11)

«prodotti e apparecchiature»: tutti i prodotti e le apparecchiature, comprese le loro parti, ad eccezione dei container, impiegati per il trasporto o lo stoccaggio di sostanze che riducono lo strato di ozono;

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 6 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I possono essere prodotte, immesse sul mercato e successivamente fornite o messe a disposizione di terzi nell'Unione, contro pagamento o gratuitamente, per essere usate come materia prima.

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I possono essere prodotte, immesse sul mercato e successivamente fornite o messe a disposizione di terzi nell'Unione, contro pagamento o gratuitamente, esclusivamente laddove il loro uso come materia prima sia consentito .

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 6 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Entro il … [12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 29 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo un elenco delle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I per le quali è consentito l'uso come materia prima, i rispettivi usi come materia prima per ciascuna di tali sostanze e il loro livello di emissioni.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 6 — comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Entro il 1o gennaio 2025 e successivamente ogni 2,5 anni, la Commissione valuta la disponibilità attuale e futura di alternative alle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I per le quali l'uso come materia prima è consentito all'interno dell'Unione, tenendo conto delle raccomandazioni scientifiche, dell'impatto in termini di potenziale di riduzione dell'ozono e della disponibilità di dati più precisi sulle emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle materie prime, degli sviluppi tecnologici che determinano la disponibilità di alternative tecnicamente praticabili, nonché dell'uso energetico, dell'efficienza, della fattibilità economica e del costo di tali alternative. La Commissione trasmette le conclusioni di tali valutazioni al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 6 — comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Qualora nella sua valutazione concluda che un'alternativa praticabile a una sostanza che riduce lo strato di ozono è disponibile per un uso particolare come materia prima, entro tre mesi la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 29 a integrazione del presente regolamento per fissare un livello massimo di emissioni e un calendario per la graduale eliminazione dei limiti quantitativi per l'uso della pertinente sostanza che riduce lo strato di ozono figurante nell'elenco di cui al secondo comma del presente articolo.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 6 — comma 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Le sostanze che riducono lo strato di ozono prodotte, immesse sul mercato e successivamente fornite o messe a disposizione, a titolo oneroso o gratuito, a terzi all'interno dell'Unione per essere usate come materia prima possono essere usate solo a tal fine. I contenitori delle sostanze che riducono lo strato di ozono destinate a tali usi sono etichettati con una chiara indicazione del fatto che la sostanza può essere usata soltanto per lo scopo applicabile. Qualora le sostanze siano soggette alle disposizioni relative all'etichettatura di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008, l'indicazione è inclusa nelle etichette di cui a tale regolamento.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 al fine di modificare l'allegato V, qualora non siano disponibili alternative o tecnologie tecnicamente ed economicamente praticabili per gli usi elencati in tale allegato entro i tempi di cui all'allegato V o qualora esse non siano accettabili in ragione dell'impatto sull'ambiente o sulla salute, oppure qualora sia necessario garantire il rispetto degli impegni internazionali dell'Unione in merito ad usi critici di halon stabiliti in particolare ai sensi del protocollo, dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) o della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL).

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 al fine di modificare l'allegato V, qualora siano disponibili alternative o tecnologie tecnicamente ed economicamente praticabili per gli usi elencati in tale allegato prima della data o delle date limite ivi indicate o qualora esse non siano disponibili per gli usi elencati in tale allegato entro i tempi di cui all'allegato medesimo , o qualora esse non siano accettabili in ragione dell'impatto sull'ambiente o sulla salute, oppure qualora sia necessario garantire il rispetto degli impegni internazionali dell'Unione in merito ad usi critici di halon stabiliti in particolare ai sensi del protocollo, dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) o della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL).

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Mediante atti di esecuzione e su richiesta motivata dell'autorità competente di uno Stato membro, la Commissione può concedere deroghe temporanee alle date limite o alle date ultime specificate nell'allegato V per un caso specifico laddove sia dimostrato nella richiesta che non sia disponibile alcuna alternativa tecnicamente ed economicamente praticabile per la specifica applicazione in questione. La Commissione può includere in tali atti di esecuzione obblighi di comunicazione e  può richiedere la presentazione di prove a sostegno necessarie per sorvegliare il ricorso alla deroga, comprese prove sulle quantità recuperate per il riciclo o la rigenerazione, i risultati delle verifiche della presenza di fughe e le quantità di halon inutilizzati negli stock. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

4.   Mediante atti di esecuzione e su richiesta motivata dell'autorità competente di uno Stato membro, la Commissione può concedere deroghe temporanee alle date limite o alle date ultime specificate nell'allegato V per un caso specifico laddove sia dimostrato nella richiesta che non sia disponibile alcuna alternativa tecnicamente ed economicamente praticabile per la specifica applicazione in questione. La Commissione include in tali atti di esecuzione obblighi di comunicazione e  richiede la presentazione di prove a sostegno necessarie per sorvegliare il ricorso alla deroga, comprese prove sulle quantità recuperate per il riciclo o la rigenerazione, i risultati delle verifiche della presenza di fughe e le quantità di halon inutilizzati negli stock. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   In caso di emergenza, se necessario a seguito della diffusione imprevista di particolari parassiti o malattie, la Commissione, su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro, può, mediante atti di esecuzione, autorizzare temporaneamente la produzione, l'immissione sul mercato e l'uso di bromuro di metile, a condizione che l'immissione sul mercato e l'uso del bromuro di metile siano ammessi rispettivamente dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e dal regolamento (UE) n. 528/2012. Eventuali quantità inutilizzate di bromuro di metile sono distrutte.

1.   In caso di emergenza, se necessario a seguito della diffusione imprevista di particolari parassiti o malattie, la Commissione, su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro, può, mediante atti di esecuzione e previa notifica al segretariato per l'ozono in conformità della decisione IX/7 delle parti del protocollo , autorizzare temporaneamente la produzione, l'immissione sul mercato e l'uso di bromuro di metile, a condizione che l'immissione sul mercato e l'uso del bromuro di metile siano ammessi rispettivamente dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e dal regolamento (UE) n. 528/2012. Eventuali quantità inutilizzate di bromuro di metile sono distrutte.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 specificano le misure da adottare per ridurre le emissioni di bromuro di metile durante l'uso e si applicano per un periodo non superiore a 120 giorni e per una quantità non superiore a 20 tonnellate metriche di bromuro di metile. La Commissione può includere in tali atti di esecuzione obblighi di comunicazione e  può richiedere la presentazione di prove a sostegno necessarie per sorvegliare l'uso del bromuro di metile, comprese prove della distruzione delle sostanze in seguito alla cessazione della deroga. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

2.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 specificano le misure da adottare per ridurre le emissioni di bromuro di metile durante l'uso e si applicano per un periodo non superiore a 120 giorni e per una quantità non superiore a 20 tonnellate metriche di bromuro di metile. La Commissione include in tali atti di esecuzione obblighi di comunicazione e  richiede la presentazione di prove a sostegno necessarie per sorvegliare l'uso del bromuro di metile, comprese prove della distruzione delle sostanze in seguito alla cessazione della deroga. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 2 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La licenza di cui al primo comma non è necessaria in caso di custodia temporanea.

In deroga al primo comma del presente paragrafo e all'articolo 16, la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme semplificate in materia di licenze in caso di custodia temporanea ai sensi dell'articolo 5, punto (17), del regolamento (UE) n. 952/2013 . Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 2 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, la Commissione, mediante atti di esecuzione, su richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro, può autorizzare l'esportazione di prodotti e apparecchiature contenenti idroclorofluorocarburi qualora sia dimostrato che, alla luce del valore economico e della durata di vita prevista della specifica merce, il divieto causerebbe un onere sproporzionato per l'esportatore e tale esportazione è in linea con la legislazione nazionale del paese di destinazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, la Commissione, mediante atti di esecuzione, su richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro, può autorizzare l'esportazione di prodotti e apparecchiature contenenti idroclorofluorocarburi qualora sia dimostrato che, alla luce del valore economico e della durata di vita prevista della specifica merce, il divieto causerebbe un onere sproporzionato per l'esportatore, tale esportazione è in linea con la legislazione nazionale del paese di destinazione e tali prodotti e apparecchiature, al termine del loro ciclo di vita e in virtù della legislazione nazionale, saranno trattati dal paese di destinazione in modo tale da non causare il rilascio di sostanze che riducono lo strato di ozono nell'ambiente esterno . Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 3 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La licenza di cui al primo comma non è necessaria in caso di riesportazione in seguito a custodia temporanea.

In deroga al primo comma del presente paragrafo e all'articolo 16, la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme semplificate in materia di licenze in caso di custodia temporanea ai sensi dell'articolo 5, punto (17), del regolamento (UE) n. 952/2013. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità doganali o le autorità di vigilanza del mercato confiscano, sequestrano, ritirano o richiamano dal mercato per smaltimento i contenitori non ricaricabili vietati di cui al primo comma. È vietata la riesportazione di contenitori non ricaricabili vietati.

Le autorità doganali o le autorità di vigilanza del mercato confiscano, sequestrano, ritirano o richiamano dal mercato e distruggono i contenitori non ricaricabili vietati di cui al primo comma. È vietata la riesportazione di contenitori non ricaricabili vietati.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Le imprese che immettono sul mercato contenitori ricaricabili per sostanze che riducono lo strato di ozono presentano una dichiarazione di conformità comprensiva di prove a conferma delle modalità previste per la restituzione del contenitore per ricarica. Tali disposizioni contengono obblighi di conformità vincolanti per chi fornisce tali contenitori agli utilizzatori finali.

 

Le imprese di cui al primo comma conservano la dichiarazione di conformità per almeno cinque anni dall'immissione sul mercato dei contenitori ricaricabili e, su richiesta, la mettono a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri. Chi fornisce tali contenitori agli utilizzatori finali conserva le prove del rispetto di tali disposizioni per un periodo di almeno cinque anni dopo la fornitura all'utilizzatore finale e, su richiesta, le mette a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri.

 

La Commissione può integrare il presente regolamento, mediante atti di esecuzione, stabilendo i dettagli della dichiarazione di conformità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 2 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini della presentazione di tali prove, gli importatori e i produttori redigono una dichiarazione di conformità e vi allegano la documentazione giustificativa concernente l' impianto di produzione e le misure di mitigazione adottate per prevenire emissioni di trifluorometano. I produttori e gli importatori conservano la dichiarazione di conformità e la documentazione giustificativa per almeno cinque anni dall'immissione sul mercato e, su richiesta, le mettono a disposizione delle autorità nazionali competenti e della Commissione.

Ai fini della fornitura delle prove di cui al paragrafo 1 bis, primo comma , gli importatori e i produttori redigono una dichiarazione di conformità , verificata da un revisore accreditato, e vi allegano la documentazione giustificativa con:

 

a)

informazioni sull' impianto di produzione;

 

b)

prova della disponibilità e del funzionamento della migliore tecnologia di riduzione disponibile presso l'impianto di produzione;

 

c)

prova delle misure di mitigazione adottate per prevenire emissioni di trifluorometano , in linea con le migliori tecniche disponibili;

 

d)

prova della distruzione o del recupero di qualsiasi quantità di trifluorometano emesso, conformemente alle migliori tecniche disponibili e ai requisiti di cui all'articolo 20, paragrafo 7.

 

I produttori e gli importatori conservano la dichiarazione di conformità e la documentazione giustificativa per almeno cinque anni dall'immissione sul mercato e, su richiesta, le mettono a disposizione delle autorità competenti e della Commissione.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 2 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione può , mediante atti di esecuzione, stabilire le modalità dettagliate relative alla dichiarazione di conformità e alla documentazione giustificativa di cui al secondo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce le modalità e gli elementi dettagliati relativi alla dichiarazione di conformità e alla documentazione giustificativa di cui al secondo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 3 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Le sostanze che riducono lo strato di ozono prodotte o immesse sul mercato come materia prima, come agenti di fabbricazione o per usi essenziali di laboratorio a fini di analisi di cui agli articoli 6, 7 e  8 possono essere usate unicamente a tali scopi.

Le sostanze che riducono lo strato di ozono prodotte o immesse sul mercato e i prodotti e le apparecchiature contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono o il cui funzionamento dipende da tali sostanze prodotti o immessi sul mercato successivamente forniti o messi a disposizione ai sensi degli articoli 6, 7 , 8, 9 10 possono essere usate unicamente a tali scopi. Le sostanze che riducono lo strato di ozono e i prodotti e le apparecchiature contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, immessi sul mercato a fini di distruzione conformemente all'articolo 12, possono essere usati solo a tal fine.

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 3 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

I contenitori delle sostanze destinate agli usi di cui agli articoli 6, 7 e  8 sono etichettati con una chiara indicazione del fatto che la sostanza può essere usata soltanto per lo scopo applicabile. Qualora le sostanze siano soggette alle disposizioni relative all'etichettatura di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008, l'indicazione è inclusa nelle etichette di cui a detto regolamento.

I contenitori delle sostanze destinate agli usi di cui agli articoli 6, 7 , 8, 9, 10, 11 12 sono etichettati con una chiara indicazione del fatto che la sostanza può essere usata soltanto per lo scopo applicabile. L'etichetta riporta la designazione industriale accettata per la sostanza che riduce lo strato di ozono o, in mancanza di tale designazione, il nome chimico, il potenziale di riduzione dello strato di ozono della sostanza in questione e, se disponibile, il suo potenziale di riscaldamento globale espresso su una scala temporale di 100 anni e, se disponibile, su una scala temporale di 20 anni. Se tali sostanze sono state rigenerate o riciclate, l'etichetta riporta tali informazioni, le informazioni sul numero di lotto e il nome e l'indirizzo dell'impianto di rigenerazione o riciclaggio. Qualora le sostanze siano soggette alle disposizioni relative all'etichettatura di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008, l'indicazione è inclusa nelle etichette di cui a detto regolamento. Se del caso, i contenitori ricaricati sono rietichettati con informazioni aggiornate.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 16 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La Commissione istituisce e garantisce il funzionamento del sistema elettronico per il rilascio di licenze per le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I così come per i prodotti e le apparecchiature contenenti tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze («sistema di licenze»).

1.   La Commissione istituisce e garantisce il funzionamento del sistema elettronico per il rilascio di licenze per le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate negli allegati e II così come per i prodotti e le apparecchiature contenenti tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze («sistema di licenze»).

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 16 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Ogni impresa titolare di una licenza notifica alla Commissione, durante il periodo di validità della licenza, le eventuali variazioni intervenute durante tale periodo relativamente alle informazioni presentate conformemente all'allegato VII.

5.   Ogni impresa titolare di una licenza notifica alla Commissione senza indebito ritardo , durante il periodo di validità della licenza, le eventuali variazioni intervenute durante tale periodo relativamente alle informazioni presentate conformemente all'allegato VII.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 3 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3.   In caso di importazione di sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I e di prodotti e apparecchiature contenenti tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, l'importatore, o se non disponibile il dichiarante, indicato nella dichiarazione in dogana o nella dichiarazione di custodia temporanea e, in caso di esportazione l'esportatore indicato nella dichiarazione in dogana, fornisce alle autorità doganali nella dichiarazione, se del caso:

3.   In caso di importazione di sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I e di prodotti e apparecchiature contenenti tali sostanze o il cui funzionamento dipende in tutto o in parte da tali sostanze, l'importatore, o se non disponibile il dichiarante, indicato nella dichiarazione in dogana o nella dichiarazione di custodia temporanea e, in caso di esportazione l'esportatore indicato nella dichiarazione in dogana, fornisce alle autorità doganali nella dichiarazione, se del caso:

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 11 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità doganali confiscano o sequestrano le sostanze, i prodotti e le apparecchiature vietati dal presente regolamento per smaltimento a norma degli articoli 197 e 198 del regolamento (UE) n. 952/2013. Le autorità di vigilanza del mercato ritirano o richiamano dal mercato tali sostanze, prodotti e apparecchiature a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio (33).

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 12 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità doganali degli Stati membri designano o autorizzano gli uffici doganali o altri luoghi, e specificano il percorso verso di essi, conformemente agli articoli 135 e 267 del regolamento (UE) n. 952/2013, ai fini della presentazione in dogana delle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I nonché dei prodotti e apparecchiature contenenti tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze all'ingresso nel territorio doganale dell'Unione o all'uscita da esso. Gli uffici doganali o luoghi sono sufficientemente attrezzati per effettuare i pertinenti controlli fisici sulla base dell'analisi dei rischi e sono edotti sulle questioni relative alla prevenzione delle attività illecite ai sensi del presente regolamento.

Le autorità doganali degli Stati membri designano o autorizzano gli uffici doganali o altri luoghi, e specificano il percorso verso di essi, conformemente agli articoli 135 e 267 del regolamento (UE) n. 952/2013, ai fini della presentazione in dogana delle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I nonché dei prodotti e apparecchiature contenenti tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze all'ingresso nel territorio doganale dell'Unione o all'uscita da esso. Gli uffici doganali o luoghi sono sufficientemente attrezzati con le risorse umane e materiali necessarie per effettuare i pertinenti controlli fisici sulla base dell'analisi dei rischi e sono edotti sulle questioni relative alla prevenzione delle attività illecite ai sensi del presente regolamento.

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 20 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I contenute in apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore, apparecchiature contenenti solventi o sistemi di protezione antincendio ed estintori sono recuperate, nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza delle apparecchiature o prima che tali apparecchiature siano smantellate o eliminate, per essere distrutte oppure per essere riciclate o rigenerate.

1.   Le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate negli allegati e II contenute in apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore, apparecchiature contenenti solventi o sistemi di protezione antincendio ed estintori sono recuperate, nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza delle apparecchiature o prima che tali apparecchiature siano smantellate o eliminate, per essere distrutte oppure per essere riciclate o rigenerate.

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 20 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   Le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I contenute in prodotti e apparecchiature diversi da quelli indicati nei paragrafi da 1 a 5 sono recuperate, se tecnicamente ed economicamente praticabile, per la distruzione, il riciclo o la rigenerazione oppure sono distrutte senza previo recupero.

6.   Le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate negli allegati e II contenute in prodotti e apparecchiature diversi da quelli indicati nei paragrafi da 1 a 5 sono recuperate, se tecnicamente ed economicamente praticabile, per la distruzione, il riciclo o la rigenerazione oppure sono distrutte senza previo recupero.

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 20 — paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9.   Gli Stati membri promuovono il recupero, il riciclo, la rigenerazione e la distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I e fissano i requisiti professionali minimi del personale impiegato.

9.   Gli Stati membri promuovono il recupero, il riciclo, la rigenerazione e la distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I e fissano i requisiti professionali minimi del personale impiegato. Gli Stati membri assicurano la disponibilità di programmi di formazione adeguati per le persone fisiche incaricate di svolgere tali compiti.

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 21 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Le imprese adottano tutte le precauzioni necessarie per prevenire e ridurre al minimo qualsiasi rilascio involontario delle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I durante la produzione, anche se risultato inavvertitamente durante la fabbricazione di altre sostanze chimiche, il processo di fabbricazione di apparecchiature, l'uso, lo stoccaggio e il trasferimento da un contenitore o un sistema a un altro o il trasporto.

2.   Le imprese adottano tutte le precauzioni necessarie per prevenire e ridurre al minimo qualsiasi rilascio involontario delle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate negli allegati e II durante la produzione, anche se risultato inavvertitamente durante la fabbricazione di altre sostanze chimiche, il processo di fabbricazione di apparecchiature, l'uso, lo stoccaggio e il trasferimento da un contenitore o un sistema a un altro o il trasporto.

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 21 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Le imprese che usano apparecchiature contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I garantiscono che qualsiasi fuga rilevata sia riparata senza indebito ritardo, fatto salvo il divieto di usare le sostanze che riducono lo strato di ozono.

3.   Le imprese che usano apparecchiature contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono elencate negli allegati e II garantiscono che qualsiasi fuga rilevata sia riparata senza indebito ritardo, fatto salvo il divieto di usare le sostanze che riducono lo strato di ozono.

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 21 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Le imprese che usano apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria o pompe di calore o sistemi di protezione antincendio inclusi i circuiti, contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono, provvedono a che le apparecchiature o i sistemi fissi con una carica di fluido:

 

a)

pari o superiore a 3 kg di sostanze che riducono lo strato di ozono siano sottoposti almeno ogni 12 mesi a una verifica della presenza di fughe; questa disposizione non si applica alle apparecchiature con sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali e contenenti meno di 6 kg di sostanze controllate;

 

b)

pari o superiore a 30 kg di sostanze che riducono lo strato di ozono siano sottoposti almeno ogni sei mesi a una verifica della presenza di fughe;

 

c)

pari o superiore a 300 kg di sostanze che riducono lo strato di ozono siano sottoposti almeno ogni tre mesi a una verifica della presenza di fughe; e a che le eventuali fughe individuate siano riparate quanto prima possibile e, in ogni caso, entro 14 giorni; le apparecchiature o i sistemi sono controllati per verificare la presenza di eventuali perdite entro un mese dalla riparazione della perdita per assicurare che la riparazione sia stata efficace.

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 21 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Gli Stati membri stabiliscono i requisiti professionali minimi del personale che svolge le attività di cui al paragrafo 3.

5.   Gli Stati membri stabiliscono i requisiti professionali minimi del personale che svolge le attività di cui al paragrafo 3. Gli Stati membri assicurano la disponibilità di programmi di formazione adeguati per le persone fisiche incaricate di svolgere tali attività.

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 22 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 al fine di modificare gli allegati I e II per quanto riguarda il potenziale di riscaldamento globale e il potenziale di riduzione dell'ozono delle sostanze elencate, laddove necessario alla luce delle nuove relazioni di valutazione del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico oppure delle nuove relazioni del comitato di valutazione scientifica istituito nel quadro del protocollo.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 al fine di modificare gli allegati I e II per aggiornare il potenziale di riscaldamento globale e il potenziale di riduzione dell'ozono delle sostanze elencate, laddove necessario alla luce delle nuove relazioni di valutazione del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico oppure delle nuove relazioni del comitato di valutazione scientifica istituito nel quadro del protocollo e per aggiungere il potenziale di riscaldamento globale di tali sostanze su una scala temporale di 20 anni .

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 24 — paragrafo 1 — comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Entro il 31 marzo … [OP: inserire l'anno di applicazione del presente regolamento] e successivamente ogni anno, ciascuna impresa che ha immesso sul mercato sostanze che riducono lo strato di ozono presenta alla Commissione una relazione che dimostra la conformità all'articolo 15, paragrafo 2.

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 24 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)   La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri adottano misure opportune per tutelare la riservatezza delle informazioni ad essa trasmesse conformemente al presente articolo.

(2)   La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri adottano misure opportune per tutelare la riservatezza delle informazioni ad essa trasmesse conformemente al presente articolo e le condizioni di accesso a tali dati .

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 26 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Le autorità competenti degli Stati membri effettuano verifiche per accertare che le imprese rispettino gli obblighi imposti dal presente regolamento.

1.   Le autorità competenti degli Stati membri effettuano verifiche periodiche per accertare che le imprese rispettino gli obblighi imposti dal presente regolamento.

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 27 — paragrafo 4 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

sospensione o revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attività rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

c)

sospensione temporanea o revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attività rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 27 — paragrafo 5 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

In caso di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato o uso illeciti delle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I o dei prodotti e apparecchiature contenenti tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, gli Stati membri prevedono sanzioni amministrative massime pari ad almeno cinque volte il valore di mercato delle sostanze o dei prodotti e delle apparecchiature in questione. In caso di recidiva entro un periodo di cinque anni, gli Stati membri prevedono sanzioni amministrative massime pari ad almeno otto volte il valore di mercato delle sostanze o dei prodotti e delle apparecchiature in questione.

In caso di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato o uso illeciti delle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I o dei prodotti e apparecchiature contenenti tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, gli Stati membri stabiliscono sanzioni amministrative minime pari ad almeno quattro volte il valore di mercato delle sostanze che riducono lo strato di ozono o dei prodotti e apparecchiature in questione nonché sanzioni amministrative massime pari ad almeno sei volte il valore di mercato delle sostanze o dei prodotti e delle apparecchiature in questione. In caso di recidiva entro un periodo di cinque anni, gli Stati membri stabiliscono sanzioni amministrative minime pari ad almeno sette volte il valore delle sostanze che riducono lo strato di ozono o dei prodotti e apparecchiature in questione nonché sanzioni amministrative massime pari ad almeno dieci volte il valore di mercato delle sostanze o dei prodotti e delle apparecchiature in questione.

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 27 bis

Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni amministrative da irrogare a norma dell'articolo 27, paragrafo 5, possano essere irrogate mediante procedimenti amministrativi o avviando procedimenti per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie, o in entrambi i modi.

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 29 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 4, all'articolo 8, paragrafo 7, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 16, paragrafo 13, all'articolo 18, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 20, paragrafo 8, all'articolo 22, all'articolo 23, paragrafo 3, e all'articolo 24, paragrafo 4, è conferito alla Commissione a tempo indeterminato a decorrere dal [data di applicazione del regolamento].

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 7, paragrafo 4, all'articolo 8, paragrafo 7, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 16, paragrafo 13, all'articolo 18, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 20, paragrafo 8, all'articolo 22, all'articolo 23, paragrafo 3, e all'articolo 24, paragrafo 4, è conferito alla Commissione a tempo indeterminato a decorrere dal [data di applicazione del regolamento].

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 30 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il 1o gennaio 2033 la Commissione pubblica una relazione sull'attuazione del presente regolamento.

Entro il 1o gennaio 2030 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e l'efficacia del presente regolamento. La Commissione valuta, in particolare, la disponibilità di alternative alle sostanze che riducono lo strato di ozono per le quali è concessa una deroga ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9. La Commissione valuta inoltre l'effetto del presente regolamento sulla lotta al commercio illecito di sostanze che riducono lo strato di ozono. A seguito della presentazione della relazione e delle valutazioni richieste, la Commissione può, se del caso, presentare una proposta legislativa.

 

Il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici istituito a norma dell'articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 401/2009 (il «comitato consultivo») può, di sua iniziativa, fornire consulenza scientifica e redigere relazioni in merito a tale regolamento. La Commissione tiene conto dei pareri e delle relazioni pertinenti del comitato consultivo, in particolare per quanto riguarda la coerenza del presente regolamento con gli obiettivi del regolamento (CE) n. 401/2009 e gli impegni internazionali dell'Unione nel quadro dell'accordo di Parigi.

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Allegato VI — punto 2 — lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f)

gli stock;

f)

gli stock detenuti all'inizio e alla fine del periodo di comunicazione ;

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Allegato VI — punto 3 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

gli stock;

d)

gli stock detenuti all'inizio e alla fine del periodo di comunicazione ;

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Allegato VI — punto 4 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

gli stock;

b)

gli stock detenuti all'inizio e alla fine del periodo di comunicazione ;

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Allegato VI — punto 5 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

le quantità distrutte, comprese le quantità contenute in prodotti o apparecchiature;

a)

le quantità distrutte, comprese le quantità contenute in prodotti o apparecchiature e le quantità distrutte come sottoprodotti ;

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Allegato VI — punto 5 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

gli stock in attesa di essere distrutti, comprese le quantità contenute in prodotti o apparecchiature;

b)

gli stock , detenuti all'inizio e alla fine del periodo di comunicazione, in attesa di essere distrutti, comprese le quantità contenute in prodotti o apparecchiature;

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Allegato VI — punto 5 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Ogni impresa che distrugge le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I e che non rientrano nel punto 2, lettera e), comunica anche i dati relativi agli acquisti presso altre imprese e alle vendite ad altre imprese nell'Unione.

Ogni impresa che distrugge le sostanze che riducono lo strato di ozono e che non rientrano nel punto 2, lettera e), comunica anche i dati relativi agli acquisti presso altre imprese e alle vendite ad altre imprese nell'Unione.

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Allegato VI — punto 6 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

gli stock;

b)

gli stock detenuti all'inizio e alla fine del periodo di comunicazione ;

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Allegato VI — punto 6 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

i processi e le eventuali emissioni, comprese quelle connesse al trasporto e allo stoccaggio, compreso il trasferimento da un contenitore all'altro.

c)

i tipi di usi come materia prima e i processi e le eventuali emissioni, comprese quelle connesse al trasporto e allo stoccaggio, compreso il trasferimento da un contenitore all'altro.

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Allegato VI — punto 6 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Ogni impresa che utilizza, come materia prima o come agente di fabbricazione, le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I comunica anche i dati relativi agli acquisti presso altre imprese e alle vendite ad altre imprese nell'Unione.

Ogni impresa che utilizza, come materia prima o come agente di fabbricazione, le sostanze che riducono lo strato di ozono comunica anche i dati relativi agli acquisti presso altre imprese e alle vendite ad altre imprese nell'Unione.


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0050/2023).

(18)  Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 286 del 16.9.2009, pag. 1).

(19)  Valutazione del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (SWD(2019)0407), del 26 novembre 2019.

(18)  Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 286 del 16.9.2009, pag. 1).

(19)  Valutazione del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (SWD(2019)0407), del 26 novembre 2019.

(1 bis)   Agenzia europea dell'ambiente, «Ozone Depleting Substances 2022».

(1 ter)   Stephen O. Andersen et al., «Narrowing feedstock exemptions under the Montreal Protocol has multiple environmental benefits», https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8665836/, 2021, e Susan Salomon et al., «Unfinished business after five decades of ozone-layer science and policy», 2020.

(1 bis)   Hossaini et al., «The increasing threat to stratospheric ozone from dichloromethane», 2017: https://doi.org/10.1038/s41467-019-13899-4

(1 ter)   Agenzia europea dell'ambiente, «Ozone Depleting Substances 2022».

(24)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(24)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(27)  Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

(27)  Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

(1 bis)   Cfr. ad esempio: UNEP, «Drawing Down N2O To Protect Climate and the Ozone Layer», 2013.

(33)  Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).