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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 339 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
66° anno |
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Sommario |
pagina |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2023/C 339/01 |
Elenco delle nomine effettuate dal Consiglio — Gennaio – giugno 2023 (settore sociale) |
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2023/C 339/02 |
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2023/C 339/03 |
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2023/C 339/04 |
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2023/C 339/05 |
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Commissione europea |
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2023/C 339/06 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2023/C 339/07 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.11198 - TELEPERFORMANCE / MAJOREL) ( 1 ) |
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2023/C 339/08 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.11211 – GEORG FISCHER / UPONOR) ( 1 ) |
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2023/C 339/09 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.11272 – HAMBURGER ENERGIEWERKE / ANE) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2023/C 339/10 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.11086 – ARCELIK / WHIRLPOOL EMEA MDA) ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2023/C 339/11 |
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2023/C 339/12 |
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2023/C 339/13 |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
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26.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 339/1 |
Elenco delle nomine effettuate dal Consiglio
Gennaio – giugno 2023 (settore sociale)
(2023/C 339/01)
|
Comitato |
Scadenza del mandato |
Pubblicazione nella GU |
Persona sostituita |
Dimissioni |
Membro/ supplente |
Categoria |
Paese |
Persona nominata |
Appartenenza |
Data della decisione del Consiglio |
|
Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro |
28.2.2025 |
sig. Clemens ROSENMAYR |
Dimissioni |
Membro |
Datori di lavoro |
Austria |
sig. Tobias SONNWEBER |
Industriellenvereinigung |
6.2.2023 |
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Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro |
28.2.2025 |
sig. Tobias SONNWEBER |
Dimissioni |
Supplente |
Datori di lavoro |
Austria |
sig. Clemens ROSENMAYR |
Wirtschaftskammer Österreich |
6.2.2023 |
|
|
Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro |
28.2.2025 |
sig. Mark GAUCI |
Dimissioni |
Membro |
Governo |
Malta |
sig. Silvio FARRUGIA |
Occupational Health and Safety Authority |
6.2.2023 |
|
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Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro |
28.2.2025 |
sig. David SALIBA |
Dimissioni |
Supplente |
Governo |
Malta |
sig. Charles MICALLEF |
Occupational Health and Safety Authority |
6.2.2023 |
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|
Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro |
28.2.2025 |
sig. Nicolas BESSOT |
Dimissioni |
Supplente |
Governo |
Francia |
sig. Jean GALVE |
Direction générale du travail |
6.2.2023 |
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Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro |
28.2.2025 |
sig.ra Egleė RADIŠAUSKIENĖ |
Dimissioni |
Supplente |
Datori di lavoro |
Lituania |
sig.ra Ineta RIZGELĖ |
Lithuanian Business Confederation |
6.2.2023 |
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Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro |
28.2.2025 |
sig.ra Meeli MIIDLA-VANATALU |
Dimissioni |
Supplente |
Governo |
Estonia |
sig.ra Marika LIIV |
Labour Inspectorate of Estonia |
6.2.2023 |
|
Comitato |
Scadenza del mandato |
Pubblicazione nella GU |
Persona sostituita |
Dimissioni |
Membro/ supplente |
Categoria |
Paese |
Persona nominata |
Appartenenza |
Data della decisione del Consiglio |
|
Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro |
28.2.2025 |
sig.ra Charlotte REIFF |
Dimissioni |
Membro |
Organizzazioni sindacali |
Austria |
sig.ra Dorottya KICKINGER |
Osterreichischer Gewerkschaftsbund |
14.2.2023 |
|
|
Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro |
28.2.2025 |
sig.ra Ulrika HAGSTRÖM |
Dimissioni |
Supplente |
Organizzazioni sindacali |
Svezia |
sig.ra Boel CALLERMO |
TCO |
21.2.2023 |
|
|
Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro |
28.2.2025 |
sig. Tommy LARSSON |
Dimissioni |
Supplente |
Datori di lavoro |
Svezia |
sig. Anders WESTLUND |
Sveriges Kommuner och Regioner |
21.2.2023 |
|
|
Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro |
28.2.2025 |
sig. Marian TĂNASE |
Dimissioni |
Membro |
Governo |
Romania |
sig.ra Elena PERJU |
Ministry of Labor, Family, Social Protection and the Elderly |
9.3.2023 |
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Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro |
28.2.2025 |
sig.ra Elena PERJU |
Dimissioni |
Supplente |
Governo |
Romania |
sig.ra Camelia Florentina IORGULESCU |
Ministry of Labor, Family, Social Protection and the Elderly |
9.3.2023 |
|
|
Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro |
28.2.2025 |
sig.ra Suvi LAHTI-LEEVE |
Dimissioni |
Membro |
Datori di lavoro |
Finlandia |
sig.ra Anne SALOMAA |
Confederation of Finnish industries (EK) |
13.3.2023 |
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|
Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro |
28.2.2025 |
sig. Miroslav HORKÝ |
Dimissioni |
Membro |
Datori di lavoro |
Cechia |
sig. Jiří PUTNA |
Confederation of Industry |
9.3.2023 |
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|
Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro |
28.2.2025 |
sig.ra Nina HEDEGAARD NIELSEN |
Dimissioni |
Membro |
Organizzazioni sindacali |
Danimarca |
sig. Can SARIALTUN |
Danish Trade Union Confederation |
13.3.2023 |
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Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro |
28.2.2025 |
sig.ra Fernanda CAMPOS |
Dimissioni |
Membro |
Governo |
Portogallo |
sig. Nelson FERREIRA |
Autoridade para as Condições de Trabalho - ACT |
13.3.2023 |
|
Comitato |
Scadenza del mandato |
Pubblicazione nella GU |
Persona sostituita |
Dimissioni |
Membro/ supplente |
Categoria |
Paese |
Persona nominata |
Appartenenza |
Data della decisione del Consiglio |
|
Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro |
28.2.2025 |
sig. Niels SØRENSEN |
Dimissioni |
Supplente |
Organizzazioni sindacali |
Danimarca |
sig.ra Nina HEDEGAARD NIELSEN |
The Danish Confederation of Professional Associations |
13.3.2023 |
|
|
Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro |
28.2.2025 |
sig. Jean-Luc DE MATTEIS |
Dimissioni |
Supplente |
Organizzazioni sindacali |
Lussemburgo |
sig. Hernani GOMES |
OGBL |
25.4.2023 |
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|
Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori |
24.9.2024 |
sig. Nicolas KELLER |
Dimissioni |
Membro |
Datori di lavoro |
Germania |
sig. Santiago CUERVO ESCOBAR |
BDA Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände |
16.6.2023 |
|
|
Comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale |
19.10.2025 |
sig.ra Cristina BURZI |
Dimissioni |
Supplente |
Governo |
Italia |
sig.ra Teresa CIMMINO |
Ministry of Labour and Social Policies |
6.2.2023 |
|
|
Comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale |
19.10.2025 |
sig.ra Lena WIDMAN |
Dimissioni |
Supplente |
Datori di lavoro |
Svezia |
sig.ra Jessica PERMATZ |
Confederation of Swedish Enterprise |
6.2.2023 |
|
|
Comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale |
19.10.2025 |
sig. Fiete STARCK |
Dimissioni |
Membro |
Datori di lavoro |
Germania |
sig.ra Pia RIXNER |
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände |
14.2.2023 |
|
|
Comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale |
19.10.2025 |
sig. Arne FRANKE |
Dimissioni |
Supplente |
Datori di lavoro |
Germania |
sig. Fiete STARCK |
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände |
14.2.2023 |
|
Comitato |
Scadenza del mandato |
Pubblicazione nella GU |
Persona sostituita |
Dimissioni |
Membro/ supplente |
Categoria |
Paese |
Persona nominata |
Appartenenza |
Data della decisione del Consiglio |
|
Comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale |
19.10.2025 |
sig.ra Kristin PAULSSON |
Dimissioni |
Supplente |
Governo |
Svezia |
sig.ra Christina JANZON |
Ministry of Health and Social Affairs |
28.3.2023 |
|
|
Comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale |
19.10.2025 |
sig.ra Gerly HERM |
Dimissioni |
Supplente |
Governo |
Estonia |
sig.ra Leanyka LIBEON |
Ministry of Social Affairs of Estonia |
28.3.2023 |
|
|
Comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale |
19.10.2025 |
sig. Jaroslav KOVÁČ |
Dimissioni |
Membro |
Governo |
Slovacchia |
sig.ra Martina JANOVČÍKOVÁ |
Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic |
22.5.2023 |
|
|
Consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro |
31.3.2023 |
sig.ra Viktoria BERGSTRÖM |
Dimissioni |
Membro |
Governo |
Svezia |
sig.ra Aurora LEWÉN |
Ministry of Employment |
6.2.2023 |
|
|
Consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro |
31.3.2027 |
sig.ra Valérie PARRA BALAYÉ |
Dimissioni |
Membro |
Organizzazioni sindacali |
Spagna |
sig. Antonio LUNA PAVÓN |
UGT-E |
26.6.2023 |
|
Comitato |
Scadenza del mandato |
Pubblicazione nella GU |
Persona sostituita |
Dimissioni |
Membro/ supplente |
Categoria |
Paese |
Persona nominata |
Appartenenza |
Data della decisione del Consiglio |
|
Consiglio di amministrazione dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere |
31.5.2025 |
sig.ra Lee MARIPUU |
Dimissioni |
Membro |
Governo |
Estonia |
sig.ra Agnes EINMAN |
Department of Equality Policies Ministry of Social Affairs of Estonia |
20.2.2023 |
|
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Consiglio di amministrazione dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere |
31.5.2025 |
sig.ra Eva Liina KLIIMAN |
Dimissioni |
Supplente |
Governo |
Estonia |
sig.ra Lee MARIPUU |
Ministry of Social Affairs of Estonia |
20.2.2023 |
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Consiglio di amministrazione dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere |
31.5.2025 |
sig. Pawel KOSMULSKI |
Dimissioni |
Membro |
Governo |
Polonia |
sig.ra Anna Maria SIWIERSKA |
Ministry of Labour and Social Policy |
24.4.2023 |
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|
Consiglio di amministrazione dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere |
31.5.2025 |
sig.ra Karolina MICHALCZYK |
Dimissioni |
Supplente |
Governo |
Polonia |
sig. Pawel KOSMULSKI |
Ministry of Labour and Social Policy |
24.4.2023 |
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26.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 339/8 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 18 settembre 2023
che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3 dell'Unione europea per l'esercizio 2023
(2023/C 339/02)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 314, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 106 bis,
visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (1), in particolare l’articolo 44,
considerando quanto segue:
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo unico
La posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3 dell’Unione europea per l’esercizio 2023 è stata adottata il 18 settembre 2023.
Il testo integrale (3) può essere consultato o scaricato visitando il sito web del Consiglio: https://www.consilium.europa.eu/documents-publications/public-register/public-register-search/.
Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2023.
Per il Consiglio
Il presidente
L. PLANAS PUCHADES
(1) GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
(2) GU L 58 del 23.2.2023, pag. 1.
(3) Doc. 12435/23 + ADD 1.
|
26.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 339/9 |
Avviso riguardante la sospensione, a determinate condizioni, delle misure restrittive nei confronti di Nikita Dmitrievich Mazepin, di cui alla decisione 2014/145/PESC del Consiglio, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, modificata dalla decisione (PESC) 2023/1767, e al regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1765 del Consiglio
(2023/C 339/03)
Il 19 settembre 2023 il presidente del Tribunale ha emesso un'ordinanza di provvedimento provvisorio a norma dell'articolo 157, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale dell'Unione europea, nella causa T-743/22 RIII, Nikita Dmitrievich Mazepin/Consiglio dell'Unione europea. Tale ordinanza ne annulla un'altra del 7 settembre 2023 nella stessa causa e la sostituisce con una versione rettificata. La nuova ordinanza impone al Consiglio di pubblicare nella Gazzetta ufficiale un avviso indicante che il reinserimento del ricorrente N. Mazepin nell'elenco delle persone e delle entità oggetto di misure restrittive è soggetto a sospensione alle medesime condizioni previste in una precedente ordinanza del presidente del Tribunale del 19 luglio 2023 fino alla pronuncia della sentenza definitiva nel procedimento principale.
I punti pertinenti di cui al dispositivo dell'ordinanza del presidente del Tribunale del 19 settembre 2023 recitano:
«L'esecuzione dell'annunciato reinserimento in elenco del nome del ricorrente è sospesa fino alla pronuncia dell'ordinanza che definisce il presente procedimento sommario, nella misura in cui il nome di Mazepin sarà mantenuto nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi oggetto di tali misure restrittive e unicamente nella misura necessaria a consentirgli di negoziare il suo ingaggio quale pilota professionista di Formula 1 o quale pilota in altri campionati di automobilismo sportivo che si svolgono anche o solo nell'Unione europea, nonché di partecipare ai Gran Premi di Formula 1, ai relativi collaudi, allenamenti e prove libere e ad altri campionati di automobilismo sportivo, gare, collaudi, allenamenti e prove libere che si svolgono nell'Unione europea. A tal fine, Mazepin è autorizzato unicamente a: i) entrare nell'Unione europea al fine di negoziare e concludere accordi con un team o con sponsor estranei alle attività di Dmitry Arkadievich Mazepin o a persone fisiche o giuridiche i cui nomi figurano negli elenchi di cui agli allegati della decisione 2014/145 del Consiglio (1) e del regolamento n. 269/2014 del Consiglio (2); ii) entrare nell'Unione europea per partecipare, in qualità di pilota titolare o di riserva, ai campionati di Formula 1 della Federazione internazionale dell'automobile (FIA) o ad altri campionati di automobilismo sportivo, allenamenti, collaudi o prove libere, anche al fine di ottenere il rinnovo della sua Superlicenza; iii) entrare nell'Unione europea per sottoporsi alle visite mediche richieste dalla FIA o dal suo team; iv) entrare nell'Unione europea per seguire programmi di controlli medici e allenamenti (anche su simulatore); v) entrare nell'Unione europea per partecipare a gare, sponsorizzazioni ed eventi di promozione su richiesta del suo team o dei suoi sponsor; vi) aprire un conto bancario per ricevere l'accredito dello stipendio, dei premi, delle indennità dal suo team e dei contributi finanziari dagli sponsor accettati dal suo team; e vii) utilizzare il conto bancario e una carta di credito solo per coprire le spese che consentono a un pilota professionista di viaggiare nell'Unione europea, negoziare e concludere accordi con un team o con sponsor e partecipare a campionati, Gran Premi, gare, allenamenti, collaudi o prove libere negli Stati membri dell'Unione europea, nonché seguire programmi di controlli medici e allenamenti.
In caso di ingaggio come pilota di Formula 1 o come pilota in altri campionati di automobilismo sportivo che si svolgono anche o solo nell'Unione europea, Mazepin deve impegnarsi a gareggiare sotto una bandiera neutrale e a firmare l'Impegno del Pilota richiesto dalla FIA a tal fine.»
|
26.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 339/10 |
Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2012/285/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione 2023/1598 del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 377/2012 del Consiglio, modificato dal regolamento (UE) 2023/1593 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau
(2023/C 339/04)
Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano negli allegati II e III della decisione 2012/285/PESC del Consiglio (1), modificata dalla decisione 2023/1598 del Consiglio (2), e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012 del Consiglio (3), modificato dal regolamento (UE) 2023/1593 del Consiglio (4), concernenti misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau.
Il Consiglio dell'Unione europea, dopo aver riesaminato l'elenco delle persone designate nei summenzionati allegati, ha stabilito che le misure restrittive di cui alla decisione 2012/285/PESC e al regolamento (UE) n. 377/2012 debbano continuare ad applicarsi a tali persone.
Si richiama l'attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 377/2012, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 del regolamento).
Entro il 26 dicembre 2023 le persone in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include negli elenchi summenzionati al seguente indirizzo:
|
Consiglio dell'Unione europea |
|
Segretariato generale |
|
DG RELEX 1 |
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Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
|
1048 Bruxelles/Brussel |
|
BELGIQUE/BELGIË |
E-mail: mailto:sanctions@consilium.europa.eu
Si richiama inoltre l'attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(1) GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 36.
(2) GU L 196 del 4.8.2023, pag. 23.
|
26.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 339/11 |
Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2012/285/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione 2023/1598 del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 377/2012 del Consiglio, modificato dal regolamento (UE) 2023/1593 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau
(2023/C 339/05)
Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione 2012/285/PESC del Consiglio (2), modificata dalla decisione 2023/1598 del Consiglio (3), e il regolamento (UE) n. 377/2012 del Consiglio (4), modificato dal regolamento (UE) 2023/1593 del Consiglio (5), concernenti misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau.
Il titolare del trattamento è il servizio RELEX.1 della direzione generale Relazioni esterne (RELEX) del segretariato generale del Consiglio (SGC), che può essere contattato al seguente indirizzo:
|
Consiglio dell'Unione europea |
|
Segretariato generale |
|
RELEX.1 |
|
Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
|
1048 Bruxelles/Brussel |
|
BELGIQUE/BELGIË |
e-mail: mailto:sanctions@consilium.europa.eu
Il responsabile della protezione dei dati dell'SGC può essere contattato al seguente indirizzo e-mail:
Responsabile della protezione dei dati
mailto:data.protection@consilium.europa.eu
Il trattamento dei dati è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione 2012/285/PESC, modificata dalla decisione 2023/1598, e del regolamento (UE) n. 377/2012, modificato dal regolamento (UE) 2023/1593, concernenti misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau.
Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento nell'elenco fissati nella decisione 2012/285/PESC e nel regolamento (UE) n. 377/2012.
I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.
I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.
Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, le richieste relative all'esercizio dei diritti degli interessati, quali il diritto di accesso nonché i diritti di rettifica o di opposizione, riceveranno risposta in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.
I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone oggetto di misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.
Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 (mailto:edps@edps.europa.eu).
(1) GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.
(2) GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 36.
(3) GU L 196 del 4.8.2023, pag. 23.
Commissione europea
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26.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 339/13 |
1 euro =
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USD |
dollari USA |
1,0633 |
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yen giapponesi |
158,08 |
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7,4571 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,86965 |
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SEK |
corone svedesi |
11,7280 |
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CHF |
franchi svizzeri |
0,9676 |
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ISK |
corone islandesi |
145,50 |
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NOK |
corone norvegesi |
11,4300 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
24,377 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
391,08 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,5893 |
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RON |
leu rumeni |
4,9680 |
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TRY |
lire turche |
28,9312 |
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AUD |
dollari australiani |
1,6544 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,4311 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
8,3126 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,7823 |
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SGD |
dollari di Singapore |
1,4524 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 422,96 |
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ZAR |
rand sudafricani |
19,9410 |
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renminbi Yuan cinese |
7,7728 |
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IDR |
rupia indonesiana |
16 355,10 |
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MYR |
ringgit malese |
4,9816 |
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PHP |
peso filippino |
60,345 |
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rublo russo |
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38,396 |
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real brasiliano |
5,2516 |
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MXN |
peso messicano |
18,3274 |
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INR |
rupia indiana |
88,3770 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
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26.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 339/14 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.11198 - TELEPERFORMANCE / MAJOREL)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2023/C 339/07)
1.
In data 18 settembre 2023 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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— |
Teleperformance SE («Teleperformance», Francia), |
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— |
Majorel Group Luxembourg S.A. («Majorel», Lussemburgo), controllata congiuntamente da Bertelsmann Luxembourg S.à.r.l., Saham Customer Relationship Investments Limited e Saham Outsourcing Luxembourg S.à.r.l. (tutte imprese con sede in Lussemburgo). |
Teleperformance acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di Majorel.
La concentrazione è effettuata mediante offerta pubblica.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
— |
Teleperformance: società di servizi digitali alle imprese operante su scala mondiale, che fornisce servizi nel settore dell'esperienza dei clienti (customer experience o CX) e altri servizi relativi ai processi aziendali, |
|
— |
Majorel: fornitore di servizi clienti operante su scala mondiale che progetta, sviluppa e fornisce soluzioni end-to-end per marchi di tutto il mondo. |
3.
A seguito di esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:
M.11198 - TELEPERFORMANCE / MAJOREL
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail o posta ai seguenti recapiti.
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Indirizzo postale:
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Commissione europea |
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Direzione generale della Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).
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26.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 339/16 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.11211 – GEORG FISCHER / UPONOR)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2023/C 339/08)
1.
In data 18 settembre 2023 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
|
— |
Georg Fischer AG («Georg Fischer», Svizzera), e |
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— |
Uponor Oyj («Uponor», Finlandia). |
Georg Fischer acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di Uponor.
La concentrazione è effettuata mediante offerta pubblica annunciata in data 12 giugno 2023.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
— |
Georg Fischer è una società quotata in borsa con sede in Svizzera che opera nello sviluppo, nella fabbricazione e commercializzazione, tra l'altro, di sistemi di tubazioni, soluzioni di colata e soluzioni di lavorazione meccanica, |
|
— |
Uponor è una società quotata in borsa con sede in Finlandia che opera nella progettazione, fabbricazione e commercializzazione di sistemi idraulici, sistemi di riscaldamento per irraggiamento e sistemi di raffreddamento, nonché di soluzioni di distribuzione d'acqua e di fornitura locale di calore e di soluzioni infrastrutturali. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:
M.11211 – GEORG FISCHER / UPONOR
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail o posta ai seguenti recapiti.
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Indirizzo postale:
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Commissione europea |
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Direzione generale della Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).
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26.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 339/17 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.11272 – HAMBURGER ENERGIEWERKE / ANE)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2023/C 339/09)
1.
In data 18 settembre 2023, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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— |
Hamburger Energiewerke GmbH («HEnW», Germania), controllata dalla libera città anseatica di Amburgo attraverso HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH (Germania), |
|
— |
ANE GmbH & Co. KG («ANE»), controllata da ARGE-Netz GmbH & Co. KG (entrambe Germania). |
HEnW acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di ANE.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
— |
HEnW opera come società di fornitura di energia della libera città anseatica di Amburgo, quindi nel settore della fornitura di energia e calore, in particolare nell'ambito della produzione, dell'approvvigionamento e della vendita di tutti i tipi di energia, |
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— |
ANE opera nei settori della fornitura all'ingrosso di energia, in particolare di energie rinnovabili, dei servizi per la digitalizzazione della produzione e della fornitura di energia, della gestione di centrali elettriche rinnovabili virtuali e delle attività correlate. |
3.
A seguito di esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio sul controllo delle concentrazioni tra imprese (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:
M.11272 – HAMBURGER ENERGIEWERKE / ANE
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail o posta ai seguenti recapiti.
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Indirizzo postale:
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Commissione europea |
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Direzione generale della Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).
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26.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 339/19 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.11086 – ARCELIK / WHIRLPOOL EMEA MDA)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2023/C 339/10)
1.
In data 18 settembre 2023 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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— |
Arçelik A.Ş. («Arçelik», Turkey), appartenente al gruppo Koç (Turchia); |
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— |
Whirlpool Corporation («Whirlpool», Stati Uniti), importante attività nel settore degli elettrodomestici in Europa, Medio Oriente e Africa («impresa oggetto dell'operazione»). |
Arçelik acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme dell'impresa oggetto dell'operazione.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
— |
Arçelik opera a livello mondiale nella fornitura di elettrodomestici e di elettronica di consumo. Nel SEE Arçelik commercializza grandi elettrodomestici con i seguenti marchi: Beko, Blomberg, Arctic, Altus, Grundig, Flavel, Leisure, Zenith ed Elektrabregenz. |
|
— |
L'impresa oggetto dell'operazione consiste nelle principali attività di Whirlpool nel settore degli elettrodomestici in Europa, Medio Oriente e Africa («EMEA»), comprese i marchi di Whirlpool Ariston (2), Indesit, Hotpoint, Ignis, Privileg, Polar, Laden e Bauknecht, nonché in una licenza esclusiva del marchio Whirlpool per un massimo di 40 anni in parti del territorio dell'EMEA, compreso il SEE. |
3.
A seguito di esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:
Caso M.11086 – ARCELIK / WHIRLPOOL EMEA MDA
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail o posta ai seguenti recapiti.
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Indirizzo postale:
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Commissione europea |
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Direzione generale della Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).
(2) Arçelik e Whirlpool stanno ancora negoziando le condizioni alle quali i diritti di Whirlpool sul marchio Ariston faranno parte dell'impresa oggetto dell'operazione.
ALTRI ATTI
Commissione europea
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26.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 339/20 |
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione
(2023/C 339/11)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).
COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«Coteaux de Saumur»
PDO-FR-A0179-AM02
Data della comunicazione: 27 giugno 2023
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Codice ufficiale geografico
I comuni della zona geografica e della zona di prossimità immediata sono stati aggiornati in base al codice geografico ufficiale.
Il perimetro della zona geografica delimitata resta invariato.
Il documento unico è modificato ai punti 6 e 9.
2. Distanza tra i ceppi
La distanza minima tra i ceppi passa da 1 m a 0,90 m.
La modifica ha lo scopo di aumentare la densità d'impianto delle vigne senza modificare la distanza interfilare.
Viene inoltre aggiunta una disposizione particolare per le vigne piantate su parcelle con pendenze superiori al 10 %, per le quali è autorizzata una distanza minima tra i ceppi di 0,80 m.
Con tale aggiunta si vuol tener conto del caso specifico delle vigne piantate su parcelle con forti pendenze, per le quali sono necessari adeguamenti specifici in fase d'impianto (impianto parallelo anziché perpendicolare al pendio).
Il documento unico è modificato al punto 5.
3. Potatura
Le norme di potatura sono uniformate per tutte le denominazioni presenti nella zona Anjou-Saumur in Val de Loire.
Obiettivo di tale uniformazione è migliorare le conoscenze degli operatori e semplificare i controlli. Questa modifica dà ai viticoltori maggior flessibilità nell'adeguarsi al sopraggiungere di gelate, ora sempre più tardive.
Il documento unico è modificato al punto 5.
4. Legame con la zona geografica
Il legame è modificato facendo riferimento all'anno 2021 anziché 2018 e adeguando il numero di comuni a seguito delle fusioni intervenute.
Il documento unico è modificato al punto 8.
5. Misure transitorie
Le misure transitorie giunte a scadenza sono state soppresse.
Tali modifiche non comportano alcuna modifica al documento unico.
6. Etichettatura
È stato chiarito il quadro normativo per le indicazioni facoltative.
Il documento unico è modificato al punto 9.
7. Modifiche redazionali:
Sono state apportate alcune modifiche redazionali al disciplinare.
Tali modifiche non comportano alcuna modifica al documento unico.
8. Riferimento alla struttura di controllo
La formulazione del riferimento alla struttura di controllo è stata rivista per uniformarla ai disciplinari delle altre denominazioni. Si tratta di una modifica puramente redazionale.
Tale modifica non comporta alcuna modifica al documento unico.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Coteaux de Saumur
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
|
1. |
Vino |
4. Descrizione del vino (dei vini)
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Si tratta di vini bianchi tranquilli ottenuti da uve raccolte in sovramaturazione, le cui principali caratteristiche analitiche sono di seguito illustrate: I vini presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 15 %. I vini presentano, dopo la fermentazione, un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) superiore o uguale a 34 grammi per litro. Il titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) è pari a 10, tranne per i vini con un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore al 18 % per i quali è uguale a 11.
I criteri analitici sono conformi alla normativa europea vigente.
I vini si distinguono per la loro finezza, abbinando spesso aromi delicati di fiori bianchi o di frutta fresca o candita, ed evocano la dolcezza dei paesaggi della Loira. Al palato coniugano eleganza e complessità sprigionando, dietro un'apparente fragilità, una sapiente alchimia di sensazioni di freschezza e morbidezza. Questa struttura equilibrata è la garanzia di un'ottima capacità di invecchiamento che rivela spesso note di cera e di miele.
|
Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
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|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
25 |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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5. Pratiche di vinificazione
a. Pratiche enologiche essenziali
1. Pratica enologica specifica
È vietata qualsiasi pratica di arricchimento.
È vietato l'uso di pezzi di legno.
I vini sono sottoposti ad affinamento almeno fino al 15 febbraio dell'anno successivo a quello della vendemmia.
Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell'Unione e dal Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).
2. Densità
Pratica colturale
La densità massima d'impianto delle vigne è di 4 000 ceppi per ettaro. Le viti non possono presentare una distanza tra i filari superiore a 2,50 metri e una distanza tra i ceppi dello stesso filare inferiore a 0,90 metro.
Le parcelle vitate in cui la distanza tra i ceppi dello stesso filare è inferiore a 0,90 m, ma superiore o pari a 0,80 m, e con pendenza superiore al 10 % hanno diritto, per la vendemmia, alla denominazione di origine controllata.
Le parcelle di vigne con una densità d'impianto inferiore a 4 000 ceppi/ha, ma superiore o uguale a 3 300 ceppi/ha, beneficiano, per la raccolta, del diritto alla denominazione di origine controllata, fermo restando il rispetto delle disposizioni relative alle norme di palizzamento e di altezza del fogliame previste dal disciplinare. In queste parcelle la distanza tra i filari non può essere superiore a 3 metri, mentre la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 1 metro.
3. Potatura e palizzamento della vite
Pratica colturale
Le viti sono potate con la tecnica della potatura corta, lunga o mista, con un massimo di 12 gemme franche per ceppo. Nella fase fenologica corrispondente a 11 o 12 foglie (gemme a fiore separate), il numero dei tralci fruttiferi dell'anno, per ceppo, è inferiore o uguale a 10.
L'altezza del fogliame palizzato deve essere almeno pari a 0,6 volte la distanza tra i filari, sapendo che l'altezza del fogliame palizzato è misurata tra il limite inferiore del fogliame, posto ad almeno 0,40 metri dal suolo, e il limite superiore di cimatura, situato ad almeno 0,20 metri sopra il filo superiore di palizzamento.
Le parcelle di vigne con una densità d'impianto inferiore a 4 000 ceppi per ettaro, ma superiore o uguale a 3 300 ceppi per ettaro, devono inoltre rispettare le seguenti norme di palizzamento: l'altezza minima dei picchetti di palizzamento fuori terra è di 1,90 metri; il palizzamento è costituito da 4 livelli di fili; l'altezza minima del filo superiore è di 1,85 metri dal suolo.
4. Irrigazione
Pratica colturale
È vietata l'irrigazione.
I vini sono ottenuti da uve raccolte in sovramaturazione. L'uva è raccolta manualmente mediante cernite successive.
b. Rese massime
40 ettolitri per ettaro
6. Zona geografica delimitata
Tutte le fasi di produzione hanno luogo nella zona geografica il cui perimetro comprende il territorio dei seguenti comuni sulla base del codice geografico ufficiale del 2021:
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— |
dipartimento di Deux-Sèvres: Saint-Martin-de-Mâcon, Tourtenay; |
|
— |
dipartimento di Maine-et-Loire: Bellevigne-les-Châteaux, Cizay-la-Madeleine, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Distré, Doué-en-Anjou (solo per il territorio dei comuni delegati di Meigné e Les Verchers-sur-Layon), Épieds, Fontevraud-l'Abbaye, Montsoreau, Parnay, Le Puy-Notre-Dame, Saumur, Souzay-Champigny, Turquant, Les Ulmes, Varrains, Vaudelnay; |
|
— |
dipartimento di Vienne: Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Léger-de-Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers. |
I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica sono consultabili sul sito internet dell'Institut national de l'origine et de la qualité.
7. Varietà principale/i di uve da vino
Chenin B
8. Descrizione del legame/dei legami
1 Informazioni sulla zona geografica
a) - Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame
La zona geografica corrisponde alle colline calcaree della denominazione di origine controllata «Saumur». Nel 2021 copriva il territorio di 17 comuni del dipartimento di Maine-et-Loire, 2 comuni del dipartimento di Deux-Sèvres e 9 comuni del dipartimento di Vienne. Delimitata a nord dalla Loira, questa zona è attraversata da sud a nord dalla valle del Thouet e del suo affluente, la Dive. Questo reticolo idrografico ha plasmato il paesaggio con un susseguirsi di pendii variamente esposti, di altitudine compresa tra 40 e 110 metri.
Il paesaggio è segnato dalla coltivazione della vite che ha colonizzato le esposizioni favorevoli pur mantenendo, in cima alle colline, boschi di diverse essenze, seppur dominati da querce e castagni. Nel cuore delle parcelle di vigne sorge un foro di aerazione per le enormi cavità un tempo utilizzate per estrarre le pietre destinate alla costruzione delle abitazioni e oggi adibite a fungaie. Questo paesaggio è caratterizzato dall'armonia tra vigneti e architettura e da un rapporto quasi osmotico tra i borghi viticoli e i vigneti adiacenti alle proprietà borghesi dalle facciate di un bianco immacolato, ornate di sculture e caratteristiche dell'«Anjou Blanc», che hanno contribuito alla creazione di un parco naturale regionale e alla classificazione di questa regione come patrimonio mondiale dell'UNESCO.
I terreni delle parcelle delimitate con precisione per la vendemmia poggiano sulle diverse formazioni del Turoniano: rendzina e suoli bruni calcarei di diverso spessore coperti localmente, sulla sommità dei pendii, da sabbie e argille provenienti da formazioni più recenti come il Senoniano o l'Eocene. Si tratta di suoli con un buon comportamento termico e una moderata riserva idrica, privi di qualsiasi segno di idromorfia.
Il clima del Saumurois è oceanico ma il massiccio dei Mauges, a ovest del vigneto, attenua questa caratteristica con un effetto «Föhn». Nella zona riparata dai venti umidi, la pluviometria media annua è di 600 mm, mentre sulle colline dei Mauges supera gli 800 mm. Questa differenza di precipitazioni è ancora più marcata durante il ciclo vegetativo della vite, in particolare da giugno fino al periodo della vendemmia. Anche la Loira e i suoi affluenti svolgono un ruolo importante nel favorire la formazione delle nebbie mattutine nel periodo della raccolta. A sud della zona geografica, il «Seuil du Poitou» apporta un'influenza meridionale che si riflette nella presenza di una vegetazione che può essere sorprendente vedere lungo le rive della Loira (lecci, ulivi, mandorli, ecc.). Le temperature medie annue sono relativamente elevate (circa 12 °C).
b) - Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame
La viticoltura del Saumurois, la cui presenza è attestata sin dal IX secolo, si è sviluppata soprattutto nel XVI secolo con l'arrivo dei mediatori olandesi che, apprezzando l'attitudine di questi vini per il trasporto via mare, hanno saputo far conoscere le qualità del vitigno Chenin B fuori dai confini regionali. Già allora diverse caratteristiche di questi vini si spiegavano con il modo in cui la vigna era gestita: le viti destinate alla produzione dei vini «per il mare» erano potate corte, al contrario di quelle riservate ai vini «per Parigi». Il vitigno Chenin B sembra essere originario di questo vigneto; è rustico e il suo potenziale varia notevolmente in base al terreno d'impianto.
Inoltre i viticoltori hanno presto compreso l'interesse di raccogliere le uve di questa varietà a maturazione avanzata e con tecniche particolari. Nel 1845 il conte Odart afferma nel «Traité des cépages»: «È inoltre necessario che l'uva venga raccolta solo quando ha superato il grado di maturazione, come giunge nel periodo di Ognissanti quando la tunica, ammorbidita dalle piogge, si sfalda». La condizione di sovramaturazione fa quindi parte integrante della raccolta. Nel 1816, nel suo «Topographie de tous les vignobles connus», Jullien precisa che: «Nelle annate buone, si vendemmia più volte: le prime due vendemmie, costituite soltanto dalle uve più mature, servono per la produzione dei vini spediti all'estero, mentre i vini della terza vendemmia sono destinati al consumo interno ...».
Il nome «Coteaux de Saumur» risale al Medioevo e definiva inizialmente una zona geografica comprendente i comuni lungo la Loira, da Saumur (dopo la fusione con il comune di Dampierre) a Montsoreau. I comuni sulla riva destra del Thouet sono stati aggiunti in seguito.
Nel 1865 P-A Millet de la Turtaudière, in un'opera intitolata «Indicateur de Maine-et-Loire», scrive: «I vini bianchi dei Coteaux de Saumur sono prodotti soprattutto nei comuni di Dampierre, Souzay, Parnay, Turquant e Montsoreau, ma i vini dello stesso colore prodotti a Chacé, Varrains, Brézé e Saint Cyr dovrebbero essere inclusi nella stessa categoria, avendo le medesime eccellenti qualità riconosciute ai primi». Questa definizione fu di buon auspicio per la zona geografica che venne iscritta nel decreto di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Coteaux de Saumur».
2 Informazioni sulla qualità e le caratteristiche del prodotto
I vini «Coteaux de Saumur» si distinguono per la finezza, abbinando spesso aromi delicati di fiori bianchi o di frutta fresca o candita, ed evocano la dolcezza dei paesaggi della Loira. Al palato coniugano eleganza e complessità sprigionando, dietro un'apparente fragilità, una sapiente alchimia di sensazioni di freschezza e morbidezza. Questa struttura equilibrata è la garanzia di un'ottima capacità di invecchiamento che rivela spesso note di cera e di miele.
3. - Interazioni causali
La combinazione di un clima relativamente caldo e secco e di suoli calcarei e gessosi, che garantiscono un buon drenaggio e favoriscono un regolare ma non eccessivo approvvigionamento idrico, hanno permesso al vitigno locale Chenin B di affermarsi sui versanti meglio esposti. Questa topografia, fattore importante per la produzione della denominazione di origine controllata «Coteaux de Saumur», garantisce una buona ventilazione delle uve, favorendo la concentrazione sulla pianta e lo sviluppo della muffa nobile. Anche la Loira e i suoi affluenti svolgono un ruolo essenziale nel favorire, durante il periodo della raccolta, la formazione delle nebbie mattutine indispensabili allo sviluppo della Botrytis cinerea.
I viticoltori hanno presto compreso l'interesse di saper coltivare il vitigno Chenin B. Nel 1876, nella sua presentazione della «Viticulture de la France», J. Guyot scrive a Saumur, a proposito di questo vitigno: «Qui non si può negare l'influenza della potatura sulla qualità del vino, ma bisogna anche riconoscere che le viti pregiate non dipendono solo dalla potatura, ma anche dal terreno, dal luogo...».
In linea con gli usi, la superficie parcellare delimitata classifica solo le parcelle situate lungo i pendii collinari. Queste condizioni richiedono una gestione ottimale della pianta e il controllo del vigore e del potenziale di produzione, sottolineati da una pratica fatta di basse rese e potatura adeguata. Come da tradizione, l'uva viene raccolta a mano con cernite successive una volta raggiunta la sovramaturazione, che si ottiene per effetto della muffa nobile o per concentrazione naturale sulla pianta.
Numerosi scritti testimoniano la notorietà dei vini di Saumur. Nel 1529 Bourdigné parla di questo vigneto come del «capolavoro di Noè», evocando soprattutto l'attaccamento di bretoni e normanni a questi prodotti. Più tardi, nel 1618, Jean Hiret non esita a classificarli tra i «migliori vini bianchi di Francia», ma se a celebrare i vini di Saumur sono stati i poeti, i Capetingi (soprattutto San Luigi) e la dinastia dei Plantageneti ne sono stati degli ottimi mecenati. L'influenza del regno di Enrico II e di Eleonora d'Aquitania ha poi permesso a questi vini di giungere sulle tavole più prestigiose. Nel 1816, in «Topographie de tous les vignobles connus», Jullien parla dei vini di Saumur come di vini di prima categoria e scrive: «Le colline ben esposte del territorio di Saumur producono vini bianchi corposi, molto alcolici, che ben sopportano il trasporto via mare; esprimono finezza e buon gusto». Aggiunge poi: «Le spedizioni per il Maine e la Normandia passano in parte attraverso la Mayenne, mentre quelle per Parigi e Orleans risalgono la Loira; infine quelle per l'estero discendono la Loira fino a Nantes da dove, passando via mare, vengono portati a destinazione».
Il vigneto di Saumur, il cui sviluppo è legato al commercio fluviale, è destinato alla produzione di vini originali e di qualità. Questa ricerca della qualità è testimoniata da numerosi scritti, tra cui quelli del conte Odart nel 1845 in «Traité des cépages» e di Victor Rendu nel 1857 in «Ampélographie Française», che già allora evocano la vendemmia tardiva per cernite successive del vitigno Chenin B, contribuendo alla reputazione dei buoni vini bianchi delle rive della Loira. Nel 2010 la notorietà dei «Coteaux de Saumur» è ancora molto presente. Prodotto raro e costoso, viene commercializzato soprattutto attraverso la vendita diretta a pochi consumatori ben informati e appassionati.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Zona di prossimità immediata
Quadro normativo:
Legislazione dell'UE
Tipo di condizione ulteriore:
Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni del dipartimento di Maine-et-Loire sulla base del codice geografico ufficiale del 2021: Artannes-sur-Thouet, Brossay, Doué-en-Anjou (solo per il territorio dei comuni delegati di Doué-la-Fontaine, Forges e Montfort), Montreuil-Bellay, Rou-Marson, Saint-Just-sur-Dive.
Etichettatura
Quadro normativo:
Legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
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tutte le indicazioni facoltative, il cui uso può essere disciplinato dagli Stati membri in virtù delle disposizioni dell'UE, sono riportate sulle etichette in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, il doppio di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata. |
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Il nome della denominazione di origine controllata può essere completato dalla denominazione geografica «Val de Loire» in base alle norme del disciplinare per l'utilizzo di tale denominazione. Le dimensioni dei caratteri della denominazione geografica «Val de Loire» non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata. |
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L'etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un'unità geografica più piccola, a condizione: |
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che si tratti di una località accatastata; |
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che essa figuri nella dichiarazione di raccolta. |
Il nome della località accatastata è stampato in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, la metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.
Link al disciplinare del prodotto
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-30c423b6-eb30-4c57-a08a-7d3b5d562c20
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26.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 339/27 |
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione
(2023/C 339/12)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).
COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«Saumur-Champigny»
PDO-FR-A0147-AM03
Data della comunicazione: 27.6.2023
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Codice ufficiale geografico
I comuni della zona geografica e della zona di prossimità immediata sono stati aggiornati in base al codice geografico ufficiale.
Il perimetro della zona geografica delimitata resta invariato.
Il documento unico è modificato ai punti 6 e 9.
2. Superficie parcellare delimitata
Sono state aggiunte sessioni di approvazione della delimitazione.
Questa modifica ha lo scopo di inserire la data di approvazione, da parte dell'autorità nazionale competente, di una modifica della superficie parcellare delimitata all'interno della zona geografica di produzione. La delimitazione delle parcelle consiste nell'individuare, all'interno della zona geografica di produzione, le parcelle idonee alla produzione della denominazione di origine protetta in esame.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
3. Distanza tra i ceppi
La distanza minima tra i ceppi passa da 1 m a 0,90 m.
La modifica ha lo scopo di aumentare la densità d'impianto delle vigne senza modificare la distanza interfilare.
Viene inoltre aggiunta una disposizione particolare per le vigne piantate su parcelle con pendenze superiori al 10 %, per le quali è autorizzata una distanza minima tra i ceppi di 0,80 m.
Con tale aggiunta si vuol tener conto del caso specifico delle vigne piantate su parcelle con forti pendenze, per le quali sono necessari adeguamenti specifici in fase d'impianto (impianto parallelo anziché perpendicolare al pendio).
Il documento unico è modificato al punto 5.
4. Potatura
Le norme di potatura sono uniformate per tutte le denominazioni presenti nella zona Anjou-Saumur in Val de Loire.
Obiettivo di tale uniformazione è migliorare le conoscenze degli operatori e semplificare i controlli. Questa modifica dà ai viticoltori maggior flessibilità nell'adeguarsi al sopraggiungere di gelate, ora sempre più tardive.
Il documento unico è modificato al punto 5.
5. Legame con la zona geografica
Il legame è modificato adeguando il numero di comuni a seguito delle fusioni intervenute.
Il documento unico è modificato al punto 8.
6. Etichettatura
È stato chiarito il quadro normativo per le indicazioni facoltative.
Il documento unico è modificato al punto 9.
7. Misure transitorie
Le misure transitorie giunte a scadenza sono state soppresse.
Tali modifiche non comportano alcuna modifica al documento unico.
8. Modifiche redazionali:
Sono state apportate alcune modifiche redazionali al disciplinare.
Tali modifiche non comportano alcuna modifica al documento unico.
9. Riferimento alla struttura di controllo
La formulazione del riferimento alla struttura di controllo è stata rivista per uniformarla ai disciplinari delle altre denominazioni. Si tratta di una modifica puramente redazionale.
Tale modifica non comporta alcuna modifica al documento unico.
DOCUMENTO UNICO
1. Denominazione geografica
Saumur-Champigny
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
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1. |
Vino |
4. Descrizione del vino (dei vini)
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Si tratta di vini rossi fermi che presentano: - un titolo alcolometrico volumico naturale minimo pari al 10,5 %; - un tenore massimo di zuccheri fermentescibili, in seguito alla fermentazione, di 3 g/l. Dopo l'arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 12,5 %. La fermentazione malolattica è obbligatoriamente completata. I vini pronti per essere commercializzati sfusi o, in fase di confezionamento, presentano un tenore di acido malico ≤ 0,4 g/l.
I criteri analitici sono conformi alla normativa europea vigente.
I vini hanno spesso un colore rubino scuro, frequentemente indice di aromi di frutti rossi o di violetta. Freschi, rotondi e morbidi, questi vini sono in grado di svelare il loro fascino tanto da giovani quanto dopo alcuni anni di conservazione.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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5. Pratiche di vinificazione
5.1. Pratiche enologiche specifiche
1. Densità di impianto - Distanza
Pratica colturale
La densità minima d'impianto della vigna è di 4 000 ceppi per ettaro. Le vigne non possono presentare una distanza interfilare superiore a 2,50 metri e la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 0,90 metro.
Le parcelle vitate in cui la distanza tra i ceppi dello stesso filare è inferiore a 0,90 m, ma superiore o pari a 0,80 m, e con pendenza superiore al 10 % hanno diritto, per la vendemmia, alla denominazione di origine controllata.
Le parcelle vitate con una densità di impianto inferiore a 4 000 ceppi per ettaro, ma superiore o uguale a 3 300 ceppi per ettaro, beneficiano, per la raccolta, del diritto alla denominazione di origine controllata fermo restando il rispetto delle disposizioni relative alle norme di palizzamento e di altezza del fogliame previste dal disciplinare. In queste parcelle di vigne la distanza interfilare non può essere superiore a 3 metri mentre la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 1 metro.
2. Norme di potatura
Pratica colturale
Le vigne vengono potate, con la tecnica della potatura corta, della potatura lungo o della potatura mista, con un massimo di 12 gemme franche per ceppo. Le vigne possono essere potate con 2 gemme franche supplementari per ceppo, a condizione che nella fase fenologica corrispondente a 11 o 12 foglie (gemme a fiore separate), il numero dei tralci fruttiferi dell'anno, per ceppo, sia inferiore o uguale a 12.
3. Arricchimento
Pratica enologica specifica
Sono ammesse le tecniche sottrattive di arricchimento e il tasso massimo di concentrazione parziale in rapporto ai volumi utilizzati è fissato al 10 %.
Dopo l'arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 12,5 %.
4. Uso di trucioli di legno
Pratica enologica specifica
È vietato l'uso di trucioli di legno, fatta eccezione durante la vinificazione.
5. Irrigazione
Pratica colturale
È vietata l'irrigazione.
5.2. Rese massime
69 ettolitri per ettaro.
6. Zona geografica delimitata
Tutte le fasi di produzione sono effettuate nella zona geografica il cui perimetro comprende il territorio dei seguenti comuni del dipartimento di Maine-et-Loire, in base al codice geografico ufficiale del 2021: Bellevigne-les-Châteaux (solo per il territorio dei comuni delegati di Chacé e Saint-Cyr-en-Bourg), Montsoreau, Parnay, Saumur (solo per il territorio degli ex comuni di Saumur e Dampierre-sur-Loire), Souzay-Champigny, Turquant, Varrains. «I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica possono essere consultati sul sito web dell'Institut national de l'origine et de la qualité.»
7. Varietà principale/i di uve da vino
Cabernet Franc N
8. Descrizione del legame/dei legami
8.1. Legame
1 - Informazioni sulla zona geografica
a) - Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame
I vigneti fanno parte dell'ex provincia dell'Anjou (Angiò), nel punto di incontro tra l'estremo sud-ovest del bacino parigino e i contrafforti del massiccio armoricano. Tradizionalmente questa giustapposizione di suoli biancastri gessosi a suoli più scuri di scisti di ardesia ha permesso di distinguere la regione di «Anjou Blanc» (Angiò bianco), Saumurois, da quella di «Anjou Noir» (Angiò nero), la regione di Angers. I vigneti sono limitati a nord dalla Loira e sono attraversati, da sud a nord, dalla valle del Thouet e dal suo affluente, la Dive. Tale rete idrografica ha scolpito il paesaggio in un susseguirsi di pendii con varie esposizioni, la cui altitudine varia da 40 metri a 110 metri. La zona geografica si estende su 7 comuni nel dipartimento di Maine-et-Loire. Tali comuni, che corrispondono alla cuesta turonienne (costa turoniana) e alle formazioni che la sovrastano, fanno parte della zona geografica della denominazione di origine controllata «Saumur».
Occupando le esposizioni favorevoli, le vigne hanno e modellato il paesaggio che mantiene, in cima alle colline, boschi di conifere e caducifoglie dominati da querce e castagni. Al centro delle parcelle vitate vi è un camino di aerazione per le enormi cavità un tempo utilizzate per estrarre le pietre destinate alla costruzione delle abitazioni e oggi adibite a fungaie. Questo paesaggio è caratterizzato dall'armonia tra vigneti e architettura e da un rapporto quasi osmotico tra i borghi viticoli e i vigneti adiacenti alle proprietà borghesi dalle facciate di un bianco immacolato, ornate di sculture e caratteristiche dell'«Anjou Blanc», che hanno contribuito alla creazione di un parco naturale regionale e alla classificazione di questa regione come patrimonio mondiale dell'UNESCO.
Le parcelle selezionate per la raccolta delle uve sono delimitate in maniera precisa sulle diverse formazioni del Turoniano: rendzina e suoli bruni calcarei di diverso spessore coperti localmente, sulla sommità dei pendii, da sabbie e argille provenienti da formazioni più recenti come il Senoniano o l'Eocene. I suoli presentano un buon comportamento termico e una moderata riserva idrica e sono privi di qualsiasi segno di idromorfia.
Il clima della regione di Saumur è oceanico, ma il massiccio dei Mauges, ad ovest dei vigneti, attenua questa caratteristica tramite l'effetto Föhn. Nella zona riparata dai venti umidi, la pluviometria annuale oscilla tra i 550 millimetri e i 600 millimetri, mentre supera gli 800 millimetri sulle colline dei Mauges. Questa differenza di precipitazioni è ancora più marcata durante il ciclo vegetativo della vite, in particolare da giugno fino al periodo delle vendemmie. Situato a sud della zona geografica, il «Seuil du Poitou» apporta un'influenza meridionale che si riflette nella presenza di una vegetazione che può essere sorprendente vedere lungo le rive della Loira (lecci, ulivi, mandorli, ecc.). Le temperature medie annue sono relativamente alte (circa 12 °C).
b) - Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame
La storia della viticultura del Saumur è legata fino alla metà del Medioevo a quella delle vigne angioine, appartenenti ai conti d'Anjou. Geologicamente somigliante alla Touraine, sono le caratteristiche storiche e umane che legano la regione di Saumur all'Anjou. I vigneti di «Saumur-Champigny» hanno origine nel 1066 con il dissodamento del pendio di «Bois Doré» che sovrasta la Loira, da Saumur a Montsoreau, da parte dei monaci di Saint-Florent. Le vigne allora denominate «Coteaux de Saumur» acquisirono una notevole reputazione per la qualità dei loro vini bianchi.
La produzione di vino rosso apparve all'inizio del XVII secolo. Intorno al 1630, il cardinale Richelieu, allora in Guienna, invia al proprio fattore in Touraine diverse migliaia di piante del vitigno più apprezzato nella regione di Bordeaux, il Cabernet Franc N, da piantare nei cantoni di Chinon, Bourgueil e Saumur. Tuttavia, sembra che il vitigno sia arrivato nella regione antecedentemente a tale data passando per il porto di Nantes (da cui il suo nome locale «Breton»), a seguito dell'unione tra l'Aquitania, sua regione di origine, e l'Anjou, in occasione del matrimonio tra Enrico II Plantageneto ed Eleonora d'Aquitania.
Il XVIII secolo registra un aumento significativo del consumo di vino rosso, con il conseguente moltiplicarsi degli impianti di Cabernet Franc N. Nel 1845 il conte Odart, nel suo «Traité des cépages», in merito al Cabernet Franc N afferma: «è questa pianta, estremamente diffusa nella Francia occidentale, che conferisce al vino Bordeaux, così come ai vini rossi di Chinon, Bourgueil e Champigny, il loro carattere distintivo». Tuttavia, nel 1861, Guillory Ainé ci informa che i vini rossi vengono raccolti in quantità notevolmente inferiori a quelle dei vini bianchi, affermando, in un «Bulletin de la Société Agricole et Industrielle d'Angers» (Bollettino della Società Agricola e Industriale di Angers): «sulla riva sinistra della Loira, i vitigni a bacca rossa più rinomati sono il Souzay, il Champigny e il Dampierre».
L'evoluzione del vitigno Cabernet Franc N è lenta ma costante, grazie in particolare ad Antoine Cristal, viticoltore all'avanguardia della fine del XIX secolo che operava nel comune di Parnay. I suoi sforzi per controllare, adattare e sviluppare tale vitigno hanno consentito alla denominazione di origine controllata «Saumur-Champigny» di prosperare a partire dagli anni Sessanta, confermando così l'opinione espressa dal dottor Maisonneuve nella sua opera risalente al 1925 «L'Anjou, ses vignes et ses vins»: «cresce meravigliosamente nelle terre calcaree della regione del Saumur alle quali regala i grandi vini di Champigny».
La creazione di una cantina cooperativa nel 1957 ha consentito lo sviluppo dei mercati, inizialmente nella zona di Parigi e successivamente in tutta la Francia, e all'esportazione fuori dal territorio nazionale a partire dagli anni Ottanta. Nel 2009 la produzione della denominazione di origine controllata «Saumur-Champigny» registrava, mediamente, 70 000 ettolitri.
2 - Informazioni sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto
I vini di «Saumur-Champigny» sono vini rossi molto piacevoli. Un colore spesso rubino scuro preannuncia di frequente aromi di frutti rossi o di violetta. Freschi, rotondi e morbidi, questi vini sono in grado di svelare il loro fascino tanto da giovani quanto dopo alcuni anni di conservazione.
3 - Interazioni causali
La combinazione di un clima relativamente caldo e secco e di suoli calcarei e gessosi, che consentono un buon drenaggio e favoriscono un approvvigionamento idrico regolare ma non eccessivo, ha permesso al vitigno Cabernet Franc N di affermarsi sui pendii meglio esposti, garantendo precocità e ventilazione delle uve che favoriscono una maturazione ottimale. Adattando le tecniche di vinificazione, gli operatori hanno inoltre assimilato molto rapidamente quelle tecniche che permettevano loro di estrarre il meglio dalle uve. Tali tecniche, che oggi sono diventate pratiche correnti nella maggior parte dei casi, sono state esposte da Sébille-Auger, eminente enologo, al congresso di Bordeaux nel 1843, mediante la presentazione di un'azienda agricola di Souzay-Champigny.
Durante la seconda parte del XX secolo, la denominazione di origine controllata «Saumur-Champigny» ha registrato un significativo aumento delle superfici vitate e delle vendite fuori dal territorio nazionale, con esportazioni in oltre 40 paesi.
Gli sforzi della comunità locale volti a perpetuare i loro vigneti sono stati premiati dall'iscrizione della regione vinicola nel patrimonio mondiale dell'UNESCO. Oggi la denominazione di origine controllata «Saumur-Champigny», riconosciuta tra le più prestigiose della regione «Val de Loire», conferma le parole di Georges Clémenceau nell'assaggiare per la prima volta il vino prodotto dall'amico Antoine Cristal: «un paese che produce questo vino è un grande paese, perché non esiste un grande paese senza storia e senza una grande civiltà».
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Etichettatura
Quadro normativo:
Legislazione nazionale.
Tipo di condizione ulteriore:
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura.
Descrizione della condizione:
tutte le indicazioni facoltative, il cui uso può essere disciplinato dagli Stati membri in virtù delle disposizioni dell'UE, sono riportate sulle etichette in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, il doppio di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.
il nome della denominazione di origine controllata può essere integrato dalla denominazione geografica «Val de Loire» secondo le norme stabilite nel disciplinare di produzione. Le dimensioni dei caratteri della denominazione geografica «Val de Loire» non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.
l'etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un'unità geografica più piccola a condizione:
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che si tratti di una località accatastata; |
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che essa figuri nella dichiarazione di raccolta. |
Il nome della località accatastata è stampato con caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, la metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.
Zona di prossimità immediata
Quadro normativo:
Legislazione nazionale.
Tipo di condizione ulteriore:
Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata.
Descrizione della condizione:
la zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione e l'elaborazione dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni, sulla base del codice geografico ufficiale del 2021:
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dipartimento di Deux-Sèvres: Saint-Martin-de-Mâcon, Tourtenay; |
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dipartimento d'Indre-et-Loire: Chinon; |
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dipartimento di Maine-et-Loire: Artannes-sur-Thouet, Bellevigne-les-Châteaux (solo per il territorio del comune delegato di Brézé), Brossay, Cizay-la-Madeleine, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Distré, Doué-en-Anjou (solo per il territorio dei comuni delegati di Concourson-sur-Layon, Doué-la-Fontaine, Forges, Meigné e Les Verchers-sur-Layon), Épieds, Fontevraud-l'Abbaye, Montreuil-Bellay, Le Puy-Notre-Dame, Rou-Marson, Saint-Just-sur-Dive, Saumur (solo per il territorio degli ex comuni delegati di Bagneux e Saint-Hilaire-Saint-Florent), Terranjou (solo per il territorio del comune delegato di Chavagnes), Les Ulmes, Vaudelnay; |
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dipartimento di Vienne: Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Léger-de-Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers. |
Link al disciplinare del prodotto
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-55cef068-39e1-4df2-bf73-61d4fbc63ff2
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26.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 339/34 |
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione
(2023/C 339/13)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).
COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«Savennières Roche aux Moines»
PDO-FR-A0982-AM02
Data della comunicazione: 26.6.2023
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Codice geografico ufficiale
I comuni della zona geografica e della zona di prossimità immediata sono stati aggiornati in base al codice geografico ufficiale.
Il perimetro della zona geografica delimitata resta invariato.
Il documento unico è modificato ai punti 6 e 9.
2. Distanza tra i ceppi
La distanza minima tra i ceppi passa da 1 m a 0,90 m.
La modifica ha lo scopo di aumentare la densità d'impianto delle vigne senza modificare la distanza interfilare.
Viene inoltre aggiunta una disposizione particolare per le vigne piantate su parcelle con pendenze superiori al 10 %, per le quali è autorizzata una distanza minima tra i ceppi di 0,80 m.
Con tale aggiunta si vuol tener conto del caso specifico delle vigne piantate su parcelle con forti pendenze, per le quali sono necessari adeguamenti specifici in fase d'impianto (impianto parallelo anziché perpendicolare al pendio).
Il documento unico è modificato al punto 5.
3. Potatura
Le norme di potatura sono uniformate per tutte le denominazioni presenti nella zona Anjou-Saumur in Val de Loire.
Obiettivo di tale uniformazione è migliorare le conoscenze degli operatori e semplificare i controlli. Questa modifica dà ai viticoltori maggior flessibilità nell'adeguarsi al sopraggiungere di gelate, ora sempre più tardive.
Il documento unico è modificato al punto 5.
4. Modifiche redazionali
Sono state apportate alcune modifiche redazionali al disciplinare.
Tali modifiche non comportano alcuna modifica al documento unico.
5. Riferimento alla struttura di controllo
La formulazione del riferimento alla struttura di controllo è stata rivista per uniformarla ai disciplinari delle altre denominazioni. Si tratta di una modifica puramente redazionale.
Tale modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Savennières Roche aux Moines
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
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1. |
Vino |
4. Descrizione del vino (dei vini)
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Si tratta di vini bianchi fermi, secchi, amabili o dolci, le cui principali caratteristiche analitiche sono: un titolo alcolometrico volumico naturale minimo per i vini secchi del 12,5 %; un titolo alcolometrico volumico naturale minimo per gli altri vini del 15,5 %; i vini secchi presentano, dopo la fermentazione, un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o uguale a 4 grammi per litro. I vini amabili presentano, dopo la fermentazione, un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) superiore o uguale a 30 grammi per litro; i tenori di acidità volatile, acidità totale e anidride solforosa totale sono quelli stabiliti dalla normativa europea. I vini sono bianchi e per lo più secchi. Di colore giallo chiaro, talvolta dorato con riflessi verdi, di rara eleganza. Complessi e fini al naso, combinano spesso aromi floreali e note più fruttate, esaltate da un tocco di mineralità. Al palato si presentano pieni e delicati, con un pizzico di vivacità che non fa mai percepire pesantezza. Quando l'annata permette alla muffa nobile di svilupparsi, i produttori riescono a elaborare vini da invecchiamento con zuccheri fermentescibili che sviluppano nel tempo un bouquet particolare e complesso legato allo sviluppo della Botrytis cinerea.
Gli altri criteri analitici sono conformi alla normativa europea in vigore.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
11,5 |
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Acidità totale minima |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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5. Pratiche di vinificazione
5.1. Pratiche enologiche specifiche
Pratica enologica specifica
L'uva è versata intera nella pressa.
È vietato l'uso delle presse continue.
È fatto divieto di ricorrere a qualsiasi pratica di arricchimento. È vietato qualsiasi trattamento termico delle uve vendemmiate o del vino con ricorso a temperature inferiori a -5 °C o superiori a 40 °C. È proibito qualsiasi trattamento di dealcolizzazione parziale dei vini. È vietato l'uso di scaglie di legno. Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell'Unione e dal Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).
I vini sono sottoposti ad affinamento almeno fino al 15 giugno dell'anno successivo a quello della vendemmia.
Pratica colturale
La densità minima d'impianto della vigna è di 5 000 ceppi per ettaro. La distanza interfilare non può essere superiore a 2 m e la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 0,90 m. Le parcelle vitate in cui la distanza tra i ceppi dello stesso filare è inferiore a 0,90 m, ma superiore o pari a 0,80 m, e con pendenza superiore al 10 % hanno diritto, per la vendemmia, alla denominazione di origine controllata. Le viti sono potate con la tecnica della potatura corta, lunga o mista, con un massimo di 10 gemme franche per ceppo.
Nella fase fenologica corrispondente a 11 o 12 foglie (gemme a fiore separate), il numero dei tralci fruttiferi dell'anno, per ceppo, è inferiore o uguale a 8.
L'altezza del fogliame palizzato deve essere almeno pari a 0,6 volte la distanza interfilare, sapendo che l'altezza del fogliame palizzato è misurata tra il limite inferiore del fogliame, posto ad almeno 0,40 m dal suolo, e il limite superiore di cimatura, situato ad almeno 0,20 m sopra il filo superiore di palizzamento.
È vietata l'irrigazione.
L'uva è raccolta manualmente con almeno 2 selezioni di grappoli sulla pianta. È vietato il ricorso alla vendemmiatrice.
È vietato l'uso dei cassoni con coclea.
5.2. Rese massime
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1. |
vini secchi 35 ettolitri per ettaro |
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2. |
vini amabili e dolci 30 ettolitri per ettaro |
6. Zona geografica delimitata
Tutte le fasi di produzione hanno luogo nella zona geografica il cui perimetro comprende il territorio del seguente comune del dipartimento Maine-et-Loire sulla base del codice geografico ufficiale del 2021: Savennières.
7. Varietà principale/i di uve da vino
Chenin B
8. Descrizione del legame/dei legami
1 - Informazioni sulla zona geografica
a) - Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame
La «Roche aux Moines» è una nota località della denominazione di origine controllata «Savennières». Situata a circa dodici chilometri a ovest della città di Angers, è sempre stata considerata una delle punte di diamante di questa denominazione di origine controllata. Vero e proprio sperone roccioso, la collina forma una sporgenza appuntita del basamento armoricano che sovrasta la Loira. È delimitata, a est, dalla «Coulée de Serrant» e, a ovest, da una valle affacciata su «les Forges» che la separa dalla collina del «Moulin du Gué». Presenta una superficie delimitata di circa 35 ettari. La cima della collina degrada dolcemente verso sud. La pendenza diventa più importante nella parte inferiore della collina e nella sua sezione occidentale, di fronte al «Moulin du Gué».
Le formazioni geologiche appartengono al massiccio Armoricano. I suoli sono essenzialmente costituiti da formazioni scistose e scistoso-arenacee che vanno dall'Ordoviciano superiore al Devoniano inferiore. Vi sono localmente alcuni filoni vulcanici, il cui iniziale materiale acido ha determinato la formazione di rioliti. In un punto della collina questa roccia dura, che ha dato il nome alla località, affiora in modo ben visibile. Alcune parcelle situate all'inizio dell'altopiano presentano terreni leggermente coperti da sabbie eoliche del Quaternario. Nelle zone collinari la roccia madre è, nella maggior parte dei casi, molto vicina alla superficie. I terreni sono generalmente poco profondi, poco fertili e molto sassosi, caratterizzati da un'elevata capacità di drenaggio e da una scarsa riserva idrica.
Il clima della «Roche aux Moines» rispecchia quello oceanico dei vigneti dell'Anjou, ma il massiccio dei Mauges, a ovest, attenua questa caratteristica oceanica con un effetto «Föhn». Nella zona riparata dai venti umidi, la pluviometria media annua è di 600 mm, mentre sulle colline dei Mauges supera gli 800 mm. Questa differenza di precipitazioni è ancora più marcata durante il ciclo vegetativo della vite, in particolare da giugno fino al periodo della vendemmia. Le temperature medie annue sono relativamente elevate (circa 12 °C). Queste caratteristiche sono ancora più evidenti a livello mesoclimatico. I pendii ripidi orientati a sud ottimizzano l'irraggiamento solare, limitano l'umidità dell'aria e garantiscono una buona aerazione delle parcelle.
Il fiume Loira esercita un'importante funzione termoregolatrice sulla vicina collina colpita dai venti dominanti, contribuendo al mantenimento di elevate temperature notturne. La Loira svolge un ruolo essenziale anche nel favorire, durante il periodo della raccolta, la formazione delle nebbie mattutine indispensabili allo sviluppo della Botrytis cinerea.
b) - Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame
Il nome «Roche aux Moines» risale al XII secolo e da allora è sempre stato utilizzato. Appare per la prima volta intorno al 1130, quando la tenuta Chevalier Buhard è trasmessa ai monaci dell'abbazia di Saint-Nicolas d'Angers che vi piantano delle viti. È qui che il 2 luglio 1214 si svolge la prima delle battaglie «di Bouvines», dove i cavalieri inglesi sono sconfitti dalle truppe di Luigi VIII, rallentati dalle viti impiantate alla rinfusa. La collina della «Roche aux Moines» resta una proprietà monastica in cui la coltivazione della vite evolve secondo le esigenze dei monaci fino all'epoca della Rivoluzione, quando questo sito prestigioso è rilevato da proprietari privati interessati a ricavarne vini di qualità.
È Pierre Guillory (1796-1878), alla costante ricerca di innovazione, a segnare fortemente la vita di questi vigneti. Sensibile al progresso tecnico e desideroso di condividere le sue scoperte, contribuisce alla notorietà della «Roche aux Moines» e ricrea su questa collina le terrazze che aveva visto sulle sponde del lago Lemano. Pierre Guillory sperimenta inoltre il palizzamento con filo di ferro e pali di ardesia, favorendo in tal modo la ventilazione dei grappoli del vitigno Chenin B, oltre a lavorare sull'uso dello zolfo e sul metodo della spollonatura precoce. Le sue ricerche sulle tecniche di raccolta e di torchiatura vengono presto adottate anche da altri produttori. Nel 1861 Pierre Guillory ricorda peraltro nel Bulletin de la Société Agricole et Industrielle d'Angers che: «Tranne qualche rara eccezione, la vendemmia è effettuata in ottobre, quando l'uva ha raggiunto il miglior grado di maturazione possibile e quando è stramatura per almeno un quarto.» Queste parole confermano quelle del conte Odart che nel 1845, nel suo Traité des cépages, afferma: «È inoltre necessario che l'uva sia raccolta solo quando ha superato il grado di maturazione, come giunge nel periodo di Ognissanti, quando la tunica, ammorbidita dalle piogge, si sfalda.» I viticoltori di questa zona comprendono presto l'interesse di raccogliere le uve di questa varietà a maturazione avanzata e ponendo una particolare attenzione a ciascun grappolo.
2 - Informazioni sulla qualità e le caratteristiche del prodotto
I vini sono bianchi e per lo più secchi.
Di colore giallo chiaro, talvolta dorato con riflessi verdi, di rara eleganza. Complessi e raffinati al naso, combinano spesso aromi floreali e note più fruttate, esaltate da un tocco di mineralità. Al palato si presentano pieni e delicati, con un pizzico di vivacità che non fa mai percepire pesantezza.
Quando l'annata permette alla muffa nobile di svilupparsi, i produttori riescono a elaborare vini da invecchiamento con zuccheri fermentescibili che sviluppano nel tempo un bouquet particolare e complesso legato allo sviluppo della Botrytis cinerea.
3 - Interazioni causali
Grazie alla viticoltura, le specifiche caratteristiche di questa collina scoscesa, affacciata sulla Loira e con suoli sassosi e scheletrici non potrebbero essere meglio valorizzate. Il vitigno Chenin B trova in questa collina un terreno di predilezione, ben gestito dai viticoltori (potatura corta, resa fissata a 30 ettolitri per ettaro, raccolta rigorosa grazie a un'attenta selezione dei grappoli). La topografia e i suoli sottili rendono necessario il ricorso alla manutenzione meccanica o all'inerbimento delle parcelle e al controllo dell'apporto dei prodotti di protezione della vite, che possono tuttavia distruggere la vita del sottosuolo e compromettere la vocazione viticola delle parcelle.
Gli usi, e in particolare la raccolta, rivelano l'esperienza maturata dai produttori, mentre la definizione di una resa compatibile con le potenzialità del suolo e l'esclusione di qualsiasi pratica di arricchimento esprimono la volontà di affermare un'identità forte. Il mantenimento dell'originalità di questo raffinato vino bianco d'eccezione impone il massimo rigore, sia per quanto riguarda le tecniche di torchiatura necessarie a preservare tutte le caratteristiche della materia prima, sia per quanto riguarda la vinificazione tradizionale intesa a garantire le qualità finali del prodotto.
Nel 1956, nel suo Les Vins de Loire, Pierre Bréjoux scrive a proposito dei vini della «Roche aux Moines»: «sono grandi signori della Loira e una delle glorie del patrimonio vinicolo francese.» Consapevoli del loro dovere di garantire e tramandare la qualità e la notorietà della denominazione di origine controllata «Savennières Roche aux Moines», i viticoltori non lesinano sforzi collettivi per fare di questo vino uno dei fiori all'occhiello della produzione francese.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Zona di prossimità immediata
Quadro normativo:
legislazione dell'UE
Tipo di condizione ulteriore:
deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
la zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni del dipartimento Maine-et-Loire sulla base del codice geografico ufficiale del 2021: Beaulieu-sur-Layon, Chaudefonds-sur-Layon, Rochefort-sur-Loire, Val-du-Layon (solo il territorio del comune delegato di Saint-Aubin-de-Luigné).
Etichettatura
Quadro normativo:
nella legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
le menzioni facoltative, il cui uso può essere disciplinato dagli Stati membri in virtù delle disposizioni dell'UE, sono riportate sulle etichette in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, il doppio di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.
Il nome della denominazione di origine controllata può essere integrato dalla denominazione geografica «Val de Loire» in base alle norme stabilite dal disciplinare. Le dimensioni dei caratteri della denominazione geografica «Val de Loire» non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.
I vini con un tenore di zuccheri fermentescibili superiore o uguale a 30 grammi per litro devono recare obbligatoriamente, nei documenti commerciali, nei documenti di accompagnamento e nell'etichettatura, la menzione «moelleux» (amabile) o «doux» (dolce) corrispondente al tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) presente nel vino, quale definito dalla normativa UE. In etichetta, queste diciture figurano nello stesso campo visivo del nome della denominazione di origine controllata.
Link al disciplinare del prodotto
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-70af0d37-a07e-4a6f-b4c4-dd8f69b4f286
Rettifiche
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26.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 339/40 |
Rettifica dell'avviso riguardante la sospensione, a determinate condizioni, delle misure restrittive nei confronti di Nikita Dmitrievich Mazepin, di cui alla decisione 2014/145/PESC del Consiglio, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, modificata dalla decisione (PESC) 2023/1767, e al regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1765 del Consiglio 2023/C 324/06
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 324 del 14 settembre 2023 )
(2023/C 339/14)
L’avviso è da considerarsi nullo e privo di effetto.