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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 338 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
66° anno |
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Sommario |
pagina |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2023/C 338/01 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
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25.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 338/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2023/C 338/01)
Ultime pubblicazioni
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
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25.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 338/2 |
Impugnazione proposta il 7 febbraio 2023 dalla Neoperl AG avverso la sentenza del Tribunale (decima sezione ampliata) 7 dicembre 2022, causa T- 487/21, Neoperl AG / Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
(Causa C-64/23 P)
(2023/C 338/02)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Neoperl AG (rappresentante: U. Kaufmann, avvocata)
Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
Con ordinanza dell’11 luglio 2023, la Corte di giustizia dell’Unione europea (Sezione per l’ammissione delle impugnazioni) non ha ammesso l’impugnazione e ha condannato la ricorrente alle proprie spese.
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25.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 338/2 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) il 27 febbraio 2023 — Procedimento penale a carico di KB
(Causa C-114/23, Sapira (1))
(2023/C 338/03)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Okręgowy w Warszawie
Parte nel procedimento penale principale
KB
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea (TUE), l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali (Carta) nonché i principi generali del diritto dell'Unione, quali i principi della certezza del diritto, dell'irrevocabilità delle sentenze definitive, della proporzionalità e dell’autonomia procedurale, debbano essere interpretati nel senso che ostano a qualsiasi normativa nazionale che impedisca a un giudice di esaminare, nell'ambito di un procedimento per l’esecuzione di una condanna penale definitiva, se la sentenza esecutiva sia stata emessa da un organo giurisdizionale che soddisfa i requisiti della costituzione per legge nonché dell’indipendenza e dell’imparzialità e, nel caso in cui venga accertato che tali requisiti non siano stati rispettati, di trarne, conformemente all’esistente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, tutte le conseguenze, compresa quella di non tenere conto della sentenza pronunciata secondo tali modalità e di dichiarare l’estinzione del procedimento diretto all'esecuzione della stessa. |
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2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’espletamento di un siffatto esame sia subordinato all'iniziativa del condannato o di qualsiasi altro soggetto avente diritto o se, alla luce dei summenzionati principi del diritto dell'Unione, il giudice sia tenuto a procedere d'ufficio a tale esame nell'ambito del procedimento per l’esecuzione dalla condanna definitiva. |
(1) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
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25.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 338/3 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) il 27 febbraio 2023 — Procedimento penale a carico di RZ
(Causa C-115/23, Jurckow (1))
(2023/C 338/04)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Okręgowy w Warszawie
Parte nel procedimento penale principale
RZ
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea (TUE), l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali (Carta) nonché i principi generali del diritto dell'Unione, quali i principi della certezza del diritto, dell'irrevocabilità delle sentenze definitive, della proporzionalità e dell’autonomia procedurale, debbano essere interpretati nel senso che ostano a qualsiasi normativa nazionale che impedisca a un giudice di esaminare, nell'ambito di un procedimento per l’esecuzione di una condanna penale definitiva, se la sentenza esecutiva sia stata emessa da un organo giurisdizionale che soddisfa i requisiti della costituzione per legge nonché dell’indipendenza e dell’imparzialità e, nel caso in cui venga accertato che tali requisiti non siano stati rispettati, di trarne, conformemente all’esistente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, tutte le conseguenze, compresa quella di non tenere conto della sentenza pronunciata secondo tali modalità e di dichiarare l’estinzione del procedimento diretto all'esecuzione della stessa. |
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2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’espletamento di un siffatto esame sia subordinato all'iniziativa del condannato o di qualsiasi altro soggetto avente diritto o se, alla luce dei summenzionati principi del diritto dell'Unione, il giudice sia tenuto a procedere d'ufficio a tale esame nell'ambito del procedimento per l’esecuzione dalla condanna definitiva. |
(1) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
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25.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 338/3 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) il 6 marzo 2023 — Procedimento penale a carico di AN
(Causa C-132/23, Kosieski (1))
(2023/C 338/05)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Okręgowy w Warszawie
Parte nel procedimento penale principale
AN
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea (TUE), l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali (Carta) nonché i principi generali del diritto dell'Unione, quali i principi della certezza del diritto, dell'irrevocabilità delle sentenze definitive, della proporzionalità e dell’autonomia procedurale, debbano essere interpretati nel senso che ostano a qualsiasi normativa nazionale che impedisca a un giudice di esaminare, nell'ambito di un procedimento per l’esecuzione di una condanna penale definitiva, se la sentenza esecutiva sia stata emessa da un organo giurisdizionale che soddisfa i requisiti della costituzione per legge nonché dell’indipendenza e dell’imparzialità e, nel caso in cui venga accertato che tali requisiti non siano stati rispettati, di trarne, conformemente all’esistente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, tutte le conseguenze, compresa quella di non tenere conto della sentenza pronunciata secondo tali modalità e di dichiarare l’estinzione del procedimento diretto all'esecuzione della stessa. |
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2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’espletamento di un siffatto esame sia subordinato all'iniziativa del condannato o di qualsiasi altro soggetto avente diritto o se, alla luce dei summenzionati principi del diritto dell'Unione, il giudice sia tenuto a procedere d'ufficio a tale esame nell'ambito del procedimento per l’esecuzione dalla condanna definitiva. |
(1) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
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25.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 338/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) il 15 marzo 2023 — Procedimento penale a carico di CG
(Causa C-160/23, Oczka (1))
(2023/C 338/06)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Okręgowy w Warszawie
Imputato nel procedimento penale principale
CG
Questioni pregiudiziali
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1. |
Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull’Unione europea (TUE), l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali (Carta) nonché i principi generali del diritto dell’Unione, quali i principi della certezza del diritto, dell’irrevocabilità delle sentenze definitive, della proporzionalità e dell’autonomia procedurale, debbano essere interpretati nel senso che ostano a qualsiasi normativa nazionale che impedisca a un giudice di esaminare, nell’ambito di un procedimento per l’esecuzione di una condanna penale definitiva, se la sentenza esecutiva sia stata emessa da un organo giurisdizionale che soddisfa i requisiti della costituzione per legge nonché dell’indipendenza e dell’imparzialità e, nel caso in cui venga accertato che tali requisiti non siano stati rispettati, di trarne, conformemente all’esistente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, tutte le conseguenze, compresa quella di non tenere conto della sentenza pronunciata secondo tali modalità e di dichiarare l’estinzione del procedimento diretto all’esecuzione della stessa. |
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2. |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’espletamento di un siffatto esame sia subordinato all’iniziativa del condannato o di qualsiasi altro soggetto avente diritto o se, alla luce dei summenzionati principi del diritto dell’Unione, il giudice sia tenuto a procedere d’ufficio a tale esame nell’ambito del procedimento per l’esecuzione dalla condanna definitiva. |
(1) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
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25.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 338/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg (Germania) il 20 aprile 2023 — Europäische Chemikalienagentur / Hallertauer Hopfenveredelungsges. m.b.H.
(Causa C-256/23, ECHA)
(2023/C 338/07)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg (Germania)
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Europäische Chemikalienagentur
Resistente: Hallertauer Hopfenveredelungsges. m.b.H.
con l’intervento di: Regierung von Niederbayern (Governo della Bassa Baviera) in qualità di rappresentante dell’interesse pubblico
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1), ai sensi del quale una decisione dell’Agenzia può essere impugnata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che anche l’esecutività delle decisioni dell’Agenzia può essere oggetto di ricorso. |
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2) |
In caso di risposta negativa alla prima questione: se l’articolo 299, primo comma, TFUE debba essere interpretato nel senso che esso si applica non soltanto agli atti giuridici emanati dal Consiglio, dalla Commissione o dalla Banca centrale europea, ma anche alle decisioni dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche emesse al fine di imporre un onere amministrativo. |
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3) |
In caso di risposta affermativa alla seconda questione: se l’articolo 299, secondo comma, TFUE debba essere interpretato nel senso che il rimando alle norme di procedura civile dello Stato membro si riferisce non soltanto alle norme di carattere processuale, ma anche alle disposizioni che disciplinano la competenza. |
(1) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1).
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25.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 338/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt (Germania) l’8 maggio 2023 — Europäische Chemikalienagentur / B. GmbH
(Causa C-290/23, ECHA)
(2023/C 338/08)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Europäische Chemikalienagentur
Convenuta: B. GmbH
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 299, primo comma, prima parte della frase, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) debba essere interpretato nel senso che esso deve essere applicato esclusivamente alle decisioni adottate dal Consiglio, dalla Commissione o dalla Banca centrale europea o se esso valga anche per le decisioni dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche con cui è stato riscosso un onere amministrativo ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 340/2008 (1) della Commissione, del 16 aprile 2008, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all’Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). |
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2) |
Ove la decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche sulla riscossione di un siffatto onere amministrativo non costituisca un titolo esecutivo: se l’articolo 13, paragrafo 4, terzo comma, in combinato disposto con l’articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 340/2008 debba essere interpretato nel senso che deve essere esclusa un’azione di condanna diretta ad ottenere il pagamento dell’onere amministrativo. |
(1) Regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all’Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU 2008, L 107, pag. 6).
(2) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1).
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25.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 338/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Handelsgericht Wien (Austria) il 24 maggio 2023 — DocLX Travel Events GmbH / Bundesarbeitskammer
(Causa C-320/23, Bundesarbeitskammer)
(2023/C 338/09)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Handelsgericht Wien
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: DocLX Travel Events GmbH
Convenuta: Bundesarbeitskammer
Questioni pregiudiziali
Ai sensi dell’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) vengono sottoposte alla Corte di giustizia dell’Unione europea le seguenti questioni vertenti sull’articolo 12 («Risoluzione del contratto di pacchetto turistico e diritto di recesso prima dell’inizio del pacchetto») della direttiva (UE) 2015/2302 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (in prosieguo: la «direttiva»):
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1) |
Se l’esame dell’adeguatezza e, quindi, dell’ammontare delle spese di risoluzione debba essere compiuto con riferimento al momento dell’offerta dell’organizzatore di viaggi, della conclusione del contratto di pacchetto turistico, della dichiarazione di risoluzione da parte del viaggiatore, della prevista fine del viaggio o con riferimento a un momento diverso. |
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2) |
Se l’esame dell’adeguatezza e, quindi, dell’ammontare delle spese di risoluzione debba essere compiuto, quanto all’ammontare, sulla base di un calcolo esatto dal punto di vista economico-aziendale o, invece, sulla base di altri criteri, ad esempio sulla base di una stima forfettaria riferita a una percentuale del prezzo del viaggio. |
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3) |
Se la disposizione di cui trattasi debba essere interpretata nel senso che, in presenza, nel contratto di pacchetto turistico, di clausole che prevedono spese di risoluzione irragionevolmente elevate, l’organizzatore conserva il suo diritto al pagamento di spese di risoluzione adeguate (ai sensi della risposta alla prima e alla seconda questione), oppure che tale diritto deve essere concretamente quantificato sulla base dell’effettivo svantaggio patito dall’organizzatore, oppure che quest’ultimo perde integralmente tale diritto. |
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4) |
Se, nel valutare l’adeguatezza delle spese di risoluzione, in particolare quando queste ultime sono state pattuite in maniera forfettaria, sia possibile ricorrere al diritto nazionale, quando quest’ultimo consente al giudice, in caso di previsti costi procedurali sproporzionati, di determinare discrezionalmente l’ammontare di una somma. |
(1) Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU 2015, L 326, pag. 1).
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25.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 338/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf (Germania) il 25 maggio 2023 — Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V. / Aldi Süd Dienstleistungs-SE & Co. OHG
(Causa C-330/23, Aldi Süd)
(2023/C 338/10)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Düsseldorf
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V.
Convenuta: Aldi Süd Dienstleistungs-SE & Co. OHG
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 6 bis, paragrafo 1 e paragrafo 2, della direttiva sull’indicazione dei prezzi (1) debba essere interpretato nel senso che una percentuale indicata in un annuncio di riduzione di un prezzo può riferirsi unicamente al prezzo precedente ai sensi dell’articolo 6 bis, paragrafo 2, della direttiva sull’indicazione dei prezzi. |
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2) |
Se l’articolo 6 bis, paragrafo 1 e paragrafo 2, della direttiva sull’indicazione dei prezzi debba essere interpretato nel senso che le parti messe in evidenza per finalità promozionali dirette a sottolineare la convenienza di un’offerta (quali, ad esempio, l’indicazione di un prezzo come «Prezzo Sensazionale»), se utilizzate in un annuncio di riduzione di un prezzo devono riferirsi al prezzo precedente ai sensi dell’articolo 6 bis, paragrafo 2, della direttiva sull’indicazione dei prezzi. |
(1) Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (GU 1998, L 80, pag. 27), da ultimo modificata dalla direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori (GU 2019, L 328 pag. 7).
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25.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 338/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Karlsruhe (Germania) il 6 giugno 2023 — HB / Bundesrepublik Deutschland
(Causa C-349/23, Zetschek (1))
(2023/C 338/11)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Karlsruhe
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: HB
Convenuta: Bundesrepublik Deutschland
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se configuri una discriminazione diretta fondata sull’età ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78/CE (2), il fatto che, in forza dell’articolo 48, paragrafo 2, del Deutsches Richtergesetz (legge tedesca sull’ordinamento giudiziario; in prosieguo: il «DRiG»), i giudici federali non possano posticipare il collocamento a riposo benché tale possibilità sia concessa ai funzionari federali e, ad esempio, ai giudici al servizio del Land Baden-Württemberg. |
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2) |
Se, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2000/78, gli elementi attinenti al contesto generale della misura interessata ricomprendano anche quegli aspetti che non sono in alcun modo citati nei lavori preparatori né nell’intero iter legislativo parlamentare, ma che vengono presentati unicamente nel corso del procedimento giudiziale. |
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3) |
Come debbano essere interpretate le nozioni «oggettivamente» e «ragionevolmente» di cui all’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2000/78 e a cosa si riferiscano; se l’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della direttiva richieda un duplice esame della ragionevolezza. |
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4) |
Se l’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2000/78 debba essere interpretato nel senso che, sotto il profilo della coerenza, esso osta ad una normativa nazionale che vieta ai giudici federali di posticipare il proprio collocamento a riposo, mentre tale possibilità è riconosciuta ai funzionari federali e, ad esempio, ai giudici al servizio del Land Baden-Württemberg. |
(1) La presente causa è designata con un nome fittizio che non corrisponde al vero nome di una delle parti del procedimento.
(2) Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16).
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25.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 338/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 7 giugno 2023 — Vorstand für den Geschäftsbereich II der Agrarmarkt Austria
(Causa C-350/23, Agrarmarkt Austria)
(2023/C 338/12)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti nel procedimento principale
Ricorrente in cassazione: Vorstand für den Geschäftsbereich II der Agrarmarkt Austria
Parte interveniente: T F
Questioni pregiudiziali
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1. |
Se, per quanto concerne una domanda di aiuto per animale presentata per il 2020 e relativa alla concessione di un sostegno accoppiato, di cui all’articolo 2, paragrafo [1], punto 15, del regolamento (UE) n. 640/2014 (1), per la quale, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 809/2014 (2), sono utilizzati i dati contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini, una notifica trasmessa solo dopo la scadenza del termine di 15 giorni dall’arrivo degli animali (bovini) a un pascolo, a norma dell’articolo 2, paragrafi 2 e 4, della decisione 2001/672/CE (3) della Commissione del 20 agosto 2001, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1760/2000 (4), riguardi un dato inesatto iscritto nella banca dati informatizzata dei bovini che, a norma dell’articolo 30, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 640/2014, non è determinante ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità all’aiuto, ad eccezione della condizione di cui all’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 639/2014 (5), nell’ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno di cui trattasi, cosicché gli animali in questione sono considerati non accertati solo se tale dato inesatto è rinvenuto in occasione di almeno due controlli effettuati nell’arco di 24 mesi. |
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2. |
In caso di risposta negativa alla prima questione: Se le sanzioni amministrative di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 640/2014 si applichino, ai sensi degli articoli 15, paragrafo 1, e 34 del regolamento medesimo, alla domanda di sostegno accoppiato menzionata nella prima questione, qualora l’agricoltore comunichi per iscritto all’autorità competente l’arrivo degli animali a un pascolo, a norma dell’articolo 2, paragrafi 2 e 4, della decisione 2001/672/CE della Commissione del 20 agosto 2001, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1760/2000, fermo restando che dalla notifica risulta la sua tardività riguardo al termine di 15 giorni ai sensi delle predette disposizioni, purché l’autorità competente non abbia precedentemente comunicato al richiedente l’intenzione di svolgere un controllo in loco e non lo abbia già informato delle inadempienze riscontrate nella domanda di aiuto. |
(1) Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (GU 2014, L 181, pag. 48).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU 2014, L 227, pag. 69).
(3) 2001/672/CE: Decisione della Commissione, del 20 agosto 2001, che stabilisce regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati al pascolo estivo in zone di montagna (GU 2001, L 235, pag. 23).
(4) Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU 2000, L 204, pag. 1).
(5) Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato X di tale regolamento (GU 2014, L 181, pag. 1).
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25.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 338/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 26 giugno 2023 — Novel Nutriology GmbH / Verband Sozialer Wettbewerb e.V.
(Causa C-386/23, Novel Nutriology)
(2023/C 338/13)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti nel procedimento principale
Resistente in primo grado e ricorrente in cassazione: Novel Nutriology GmbH
Ricorrente in primo grado e resistente in cassazione: Verband Sozialer Wettbewerb e.V.
Questione pregiudiziale
Si sottopone alla Corte di giustizia dell’Unione europea la seguente domanda di pronuncia pregiudiziale relativa all’interpretazione dell’articolo 10, paragrafi 1 e 3, dell’articolo 28, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (1) nella versione modificata da ultimo mediante il regolamento (CE) n. 1047/2012 (2) della Commissione, dell’8 novembre 2012, nonché dei considerando 10 e 11 del regolamento (CE) n. 432/2012 della Commissione, del 16 maggio 2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (3), nonché dei considerando 4 e 5 del regolamento (CE) n. 536/2013 (4) della Commissione, dell’11 giugno 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 432/2012:
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1) |
Se si possano pubblicizzare sostanze provenienti da piante o da erbe («sostanze botaniche») mediante indicazioni sulla salute (articolo 10, paragrafo 1, del regolamento [CE] n. 1924/2006) oppure mediante il riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell’alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute (articolo 10, paragrafo 3, del regolamento [CE] n. 1924/2006), senza che tali indicazioni siano autorizzate a norma di tale regolamento e incluse nell’elenco delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento (articolo 10, paragrafo 1, del medesimo regolamento) o senza che tale riferimento sia accompagnato da un’indicazione specifica sulla salute inclusa negli elenchi di cui agli articoli 13 o 14 del regolamento (articolo 10, paragrafo 3, del medesimo regolamento), fintantoché non siano stati ancora completati la valutazione dell’Autorità e l’esame della Commissione sull’inserimento delle indicazioni richieste in relazione alle «sostanze botaniche» nell’elenco comunitario ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento n. 1924/2006. |
(2) Regolamento (UE) n. 1047/2012 della Commissione, dell’8 novembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1924/2006 per quanto riguarda l’elenco di indicazioni nutrizionali (GU 2012, L 310, pag. 36).
(4) Regolamento (UE) n. 536/2013 della Commissione, dell’11 giugno 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012 relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU 2013, L 160, pag. 4).
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25.9.2023 |
IT |
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C 338/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 27 giugno 2023 — Rzecznik Finansowy
(Causa C-390/23, Rzecznik Finansowy)
(2023/C 338/14)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Najwyższy
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Rzecznik Finansowy
Parti del procedimento: Bank AG S.A, M.S., A.K.
Questioni pregiudiziali
Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, osti a una normativa nazionale la quale prevede che un organo giurisdizionale di ultima istanza (Corte suprema), chiamato a pronunciarsi su un mezzo di impugnazione straordinario (ricorso straordinario) esercitato avverso una decisione definitiva di un organo giurisdizionale ordinario, statuisca riunito in un collegio giudicante di cui faccia parte una persona (giurato della Corte suprema), la quale:
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1) |
non è giudice della Corte suprema; |
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2) |
ha ricevuto un incarico siffatto:
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3) |
può essere revocata da tale carica dal potere legislativo, senza che nemmeno questa decisione sia soggetta a controllo giurisdizionale. |
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25.9.2023 |
IT |
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C 338/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Helsingin hallinto-oikeus (Finlandia) il 6 luglio 2023 — Metsä Fibre Oy
(Causa C-414/23, Metsä Fibre)
(2023/C 338/15)
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Helsingin hallinto-oikeus
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Metsä Fibre Oy
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se le disposizioni di cui agli articoli 70 e 40 del regolamento (1) della Commissione [n. 389/2013], vertenti sui termini di annullamento delle operazioni e sul carattere definitivo e irrevocabile di queste ultime, siano invalide ove si tenga conto del diritto di proprietà, quale sancito dall’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e degli altri diritti tutelati all’interno di detta Carta, nella misura in cui le succitate disposizioni ostano a una restituzione delle quote in capo alla Metsä Fibre Oy, in una situazione in cui detta restituzione di quote in numero eccessivo al registro dell’Unione si fondava sull’applicazione delle disposizioni dichiarate invalide nella sentenza Schaefer Kalk (2), e la società non può sfruttare lo stato positivo di adempimento del conto di adempimento a causa dell’attuale basso livello di emissioni dell’impianto Äänekoski. |
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2) |
In caso di risposta in senso negativo alla prima questione: se le disposizioni di cui agli articoli 70 e 40 del regolamento della Commissione [n. 389/2013] trovino applicazione in un caso in cui la restituzione di quote in eccesso al registro dell’Unione si fondava sull’applicazione delle disposizioni dichiarate invalide nella sentenza Schaefer Kalk, e non su un’operazione involontariamente o erroneamente avviata dal titolare del conto o dall’amministratore nazionale per conto di esso. |
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3) |
In caso di risposta in senso negativo alla prima questione e in senso positivo alla seconda: se il diritto dell’Unione contempli una qualsiasi altra misura idonea a porre la Metsä Fibre Oy, sotto il profilo dell’utilizzo delle quote, nella posizione in cui essa si troverebbe se non fossero esistite le disposizioni dichiarate invalide nella sentenza Schaefer Kalk e se la società non avesse, in osservanza di esse, restituito quote in eccesso. |
(1) Regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione (GU 2013, L 122, pag. 1).
(2) Sentenza della Corte del 19 gennaio 2017 (C-460/15, Schaefer Kalk, EU:C:2017:29).
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25.9.2023 |
IT |
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C 338/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret (Danimarca) il 6 luglio 2023 — Slagelse Almennyttige Boligselskab — Afdeling Schackenborgvænge, XM, ZQ, FZ, DL, WS, JI, PB, VT, YB, TJ og RK / MV, EH, LI, AQ, LO og Social-, Bolig- og Ældreministeriet
(Causa C-417/23, Slagelse Almennyttige Boligselskab — Afdeling Schackenborgvænge)
(2023/C 338/16)
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Østre Landsret
Parti nel procedimento principale
Attori: Slagelse Almennyttige Boligselskab — Afdeling Schackenborgvænge, XM, ZQ, FZ, DL, WS, JI, PB, VT, YB, TJ og RK
Convenuti: MV, EH, LI, AQ, LO og Social-, Bolig- og Ældreministeriet
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se il termine «origine etnica» di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2000/43 (1) debba essere interpretato nel senso che tale termine, in circostanze come quelle del caso di specie, in cui, ai sensi della legge danese sull’edilizia popolare, si deve ridurre la quota riservata agli alloggi popolari per famiglie nelle «aree di trasformazione» e in cui costituisce una condizione per la qualifica di area di trasformazione che oltre il 50 % dei residenti di una zona residenziale siano «immigrati e loro discendenti provenienti da paesi non occidentali», ricomprenda un gruppo di persone definite come «immigrati e loro discendenti provenienti da paesi non occidentali». |
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2) |
Qualora la risposta alla prima questione sia in tutto o in parte affermativa, se l’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), debba essere interpretato nel senso che il regime descritto nel caso di specie costituisce una discriminazione diretta o indiretta. |
(1) Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU 2000, L 180, pag. 22).
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25.9.2023 |
IT |
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C 338/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bologna (Italia) il 21 luglio 2023 — procedimento penale a carico di OB
(Causa C-460/23, Kinshasa (1))
(2023/C 338/17)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Bologna
Parte nel procedimento principale
OB
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se la carta dei diritti fondamentali, e segnatamente il principio di proporzionalità di cui all’articolo 52 paragrafo 1, letto congiuntamente al diritto alla libertà personale e al diritto al patrimonio di cui agli articoli 6 e 17, nonché ai diritti alla vita e all’integrità fisica di cui agli articoli 2 e 3, al diritto d’asilo di cui all’articolo 18 e al rispetto della vita familiare di cui all’articolo 7, osti alle previsioni della direttiva 2002/90/CE (2) e della decisione quadro 2002/946/GAI (3) (attuate nell’ordinamento italiano con la disciplina di cui all’articolo 12 T.U.I. (4)), nella parte in cui impongono agli Stati membri l’obbligo di prevedere sanzioni di natura penale a carico di chiunque intenzionalmente favorisca o compia atti diretti a favorire l’ingresso di stranieri irregolari nel territorio dell’Unione, anche laddove la condotta sia posta in essere senza scopo di lucro, senza prevedere al contempo l’obbligo per gli Stati membri di escludere la rilevanza penale di condotte di favoreggiamento dell’ingresso irregolare finalizzate a prestare assistenza umanitaria allo straniero; |
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2) |
Se la carta dei diritti fondamentali, e segnatamente il principio di proporzionalità di cui all’articolo 52 paragrafo 1, letto congiuntamente al diritto alla libertà personale e al diritto al patrimonio di cui agli articoli 6 e 17, nonché ai diritti alla vita e all’integrità fisica di cui agli articoli 2 e 3, al diritto d’asilo di cui all’articolo 18 e al rispetto della vita familiare di cui all’articolo 7, osti alla previsione della fattispecie incriminatrice di cui all’articolo 12 T.U.I., nella parte in cui sanziona la condotta di chi compie atti diretti a procurare l’ingresso illegale di uno straniero nel territorio dello Stato, anche laddove la condotta sia posta in essere senza scopo di lucro, senza escludere al contempo la rilevanza penale di condotte di favoreggiamento dell’ingresso irregolare finalizzate a prestare assistenza umanitaria allo straniero. |
(1) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
(2) Direttiva del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU 2002, L 328, pag. 17).
(3) Decisione quadro del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU 2002, L 328, pag. 1).
(4) Decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero — «T.U.I.»).
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25.9.2023 |
IT |
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C 338/13 |
Ricorso proposto l’8 agosto 2023 — Repubblica di Polonia / Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-505/23)
(2023/C 338/18)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)
Convenuti: Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni della ricorrente
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— |
annullare integralmente la direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (1); |
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— |
condannare il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
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1) |
Violazione dell’articolo 192, paragrafo 2, primo comma, lettera c), TFUE consistente nell’applicazione di un’errata base giuridica ai fini dell’adozione dell’intera direttiva 2023/959 (articolo 192, paragrafo 1, TFUE) Secondo la Polonia, le istituzioni convenute avrebbero violato l'articolo 192, paragrafo 2, lettera c), TFUE per non aver adottato la direttiva impugnata sulla base della suddetta disposizione del Trattato che richiede l'unanimità del Consiglio, nonostante il fatto che la direttiva impugnata abbia una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia e sulla struttura generale dell’approvvigionamento energetico del medesimo. |
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2) |
Violazione dell'articolo 192, paragrafo 2, primo comma, lettera a), TFUE, per aver applicato una base giuridica errata (articolo 192, paragrafo 1, TFUE) ai fini dell'adozione dell’EU ETS istituito dalla direttiva 2023/959, nonostante il fatto che tale sistema contenga disposizioni aventi principalmente natura fiscale Secondo la Polonia, le istituzioni convenute avrebbero violato l'articolo 192, paragrafo 2, primo comma, lettera a), TFUE per aver adottato le disposizioni della direttiva relative all'EU ETS sulla base dell'articolo 192, paragrafo 1, TFUE, sebbene tale sistema contenga disposizioni di natura principalmente fiscale e la sua eventuale adozione avrebbe dovuto avvenire sulla base dell'articolo 192, paragrafo 2, primo comma, lettera a), TFUE, che richiede l'unanimità in seno al Consiglio. |
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3) |
Violazione del principio di solidarietà energetica sancito dall'articolo 194, paragrafo 1, lettera b), TFUE per aver esteso l'oggetto della modificata direttiva 2003/87 e il suo campo di applicazione nonostante la mancata presa in considerazione degli interessi dei singoli Stati membri (tra cui la Polonia) e il mancato bilanciamento dei loro interessi con quelli dell'Unione Secondo la Polonia, le istituzioni convenute avrebbero violato l'articolo 194, paragrafo 1, lettera b), TFUE per aver adottato la direttiva impugnata nonostante la mancata presa in considerazione degli interessi dei singoli Stati membri (tra cui la Polonia) e il mancato bilanciamento dei loro interessi con quelli dell'Unione. |
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4) |
Violazione del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5, paragrafo 3, TUE, per aver adottato l'EU ETS, nonostante il fatto che nell'UE esista già un sistema equivalente che consente agli Stati membri di raggiungere gli obiettivi dichiarati della direttiva a livello regionale e locale in misura maggiore rispetto a quanto garantito dalla direttiva 2023/959 Secondo la Polonia, le istituzioni convenute avrebbero violato il principio di sussidiarietà, in quanto nell'Unione esisterebbe già un sistema normativo attraverso il quale è possibile raggiungere gli obiettivi dichiarati dall'EU ETS. A seguito dell'adozione della direttiva impugnata nell'Unione esisterebbero attualmente due sistemi concorrenti e, peraltro, sulla base del sistema esistente sarebbe possibile raggiungere gli obiettivi dell'EU ETS in misura maggiore a livello locale che a livello dell'intera Unione. |
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5) |
Violazione del principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5, paragrafo 4, TUE, in combinato disposto con l'articolo 191, paragrafo 2, TFUE, mediante l'istituzione dell'EU ETS, che non è necessario e produce costi sproporzionati rispetto al raggiungimento degli obiettivi perseguiti Secondo la Polonia, le istituzioni convenute avrebbero violato il principio di proporzionalità in quanto la direttiva impugnata andrebbe oltre quanto necessario per il raggiungimento dei suoi obiettivi e, allo stesso tempo, produrrebbe costi sproporzionati rispetto al raggiungimento di tali obiettivi. |
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6) |
Violazione del principio di parità di trattamento (divieto di discriminazione) per aver escluso la possibilità di ottenere l’assegnazione di quote gratuite ai fini del calcolo delle emissioni generate dai gestori di impianti appartenenti a ulteriori settori nell'ambito dell'EU ETS Secondo la Polonia, le istituzioni convenute avrebbero violato il principio della parità di trattamento, perché escludendo il diritto di ottenere, a titolo gratuito, quote di emissione ai fini del calcolo delle emissioni prodotte nei cosiddetti settori ulteriori, la direttiva impugnata discriminerebbe i gestori di impianti appartenenti ai settori ulteriori rispetto ai gestori di impianti appartenenti ai cosiddetti settori dell’ETS. |
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7) |
Violazione del principio di leale cooperazione sancito dall'articolo 4, paragrafo 3, TUE per non aver tenuto conto, nel corso del procedimento legislativo, delle riserve espresse dalla Polonia Secondo la Polonia, le istituzioni convenute avrebbero violato il principio di leale cooperazione per non aver tenuto conto, nel corso del procedimento legislativo, delle serie riserve sollevate dalla Polonia sulle conseguenze sociali e giuridiche dell'adozione della direttiva in esame e per aver adottato tale direttiva senza un’adeguata presa in considerazione delle riserve sollevate. |
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25.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 338/14 |
Ricorso proposto l’8 agosto 2023 — Repubblica di Polonia / Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-512/23)
(2023/C 338/19)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)
Convenuti: Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni della ricorrente
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— |
annullare integralmente il regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (1); |
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— |
condannare il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Polonia deduce contro il regolamento impugnato (UE) 2023/956 la violazione dell’articolo 192, paragrafo 2, primo comma, lettera a), TFUE in quanto tale regolamento si fonderebbe erroneamente sull’articolo 192, paragrafo 1, TFUE, sebbene le misure previste da tale regolamento che istituiscono un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (in prosieguo: il «MACF») costituiscano disposizioni aventi principalmente natura fiscale.
Nel regolamento impugnato sono state introdotte disposizioni relative alle imposte e in ogni caso disposizioni fiscali. Sia lo scopo che la natura delle disposizioni che introducono il MACF sono quindi principalmente fiscali. Le disposizioni del regolamento impugnato istituiscono un nuovo onere pubblico e definiscono tutti i presupposti per la sua riscossione. La funzione fiscale del MACF prevale sulla sua funzione ambientale. Inoltre, a differenza del sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione (EU ETS), il MACF non è una misura fondata sul mercato e, pertanto, non sussistono i presupposti individuati dalla giurisprudenza della Corte che ostano a che un elemento del sistema EU ETS sia considerato una misura fiscale.
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25.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 338/15 |
Ricorso presentato il 10 agosto 2023 — Commissione europea / Repubblica italiana
(Causa C-519/23)
(2023/C 338/20)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B.-R. Killmann, D. Recchia, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana
Conclusioni
La Commissione chiede che la Corte voglia:
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— |
dichiarare che, non avendo proceduto alla ricostruzione di carriera degli ex lettori per garantire il trattamento economico loro dovuto e il pagamento degli arretrati corrispondenti, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dall’articolo 45 TFUE |
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— |
condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese processuali. |
Motivi e principali argomenti
La Commissione ritiene che la Repubblica italiana non abbia fatto corretta applicazione dell’articolo 45 TFUE relativamente alla ricostruzione di carriera del personale universitario, assunto in precedenza da numerose università statali italiane con la qualifica di «lettori».
La Commissione ricorda che la Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sulla situazione degli ex lettori, all’epoca assunti presso sei università statali italiane. Nella sentenza resa nella causa C-212/99 (1), la Corte ha affermato che il principio della parità di trattamento, di cui l’articolo 45 TFUE è espressione, vieta non soltanto le discriminazioni palesi, fondate sulla cittadinanza, ma anche qualsiasi forma dissimulata di discriminazione che, di fatto, conduca allo stesso risultato (2), e che il contesto giuridico in vigore allora in Italia permetteva che sei università italiane ponessero in essere prassi amministrative e contrattuali discriminatorie non riconoscendo una ricostruzione di carriera per ex lettori che assicurasse gli stessi diritti quesiti riconosciuti ai lavoratori nazionali (comprensivo di aumenti salariali, anzianità e versamento dei contributi previdenziali fin dalla data della prima assunzione) (3).
Nella sentenza resa nella causa C-119/04 (4), la Corte ha esaminato l’evoluzione del quadro normativo italiano sfociata nel decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2 — Disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune università ed in materia di titoli equipollenti (5). La Corte ha concluso che tale quadro normativo, non scorretto, permetteva alle università interessate di procedere alla ricostruzione della carriera degli ex lettori (6).
Malgrado il suddetto decreto-legge e nonostante gli stanziamenti annui di più di 8 milioni di euro dal 2017 da destinare alle università che impieghino o abbiano impiegato ex lettori (fondi dapprima subordinati alla stipula di contratti integrativi, ma attualmente, svincolati da tale necessità), numerosi ex lettori non avrebbero ancora ottenuto una appropriata ricostruzione di carriera. Pertanto, per questi ex lettori persiste, ad avviso della Commissione, una situazione di discriminazione vietata dall’articolo 45 TFUE.
(1) Sentenza del 26 giugno 2001, Commissione/Italia, C-212/99, EU:C:2001:357.
(2) Sentenza del 26 giugno 2001, Commissione /Italia, C-212/99, EU:C:2001:357, punto 24.
(3) Sentenza del 26 giugno 2001, Commissione/Italia, C-212/99, EU:C:2001:357, punti 30 e seguenti.
(4) Sentenza del 18 luglio 2006, Commissione/Italia, C-119/04, EU:C:2006:489.
(5) GURI n. 11 del 15 gennaio 2004. Il decreto-legge 2/2004 è stato convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2004 n. 36 (GURI n. 60 del 12 marzo 2004).
(6) Sentenza del 18 luglio 2006, Commissione/Italia, C-119/04, EU:C:2006:489, punti 38 e 39.
Tribunale
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25.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 338/17 |
Sentenza del Tribunale del 26 luglio 2023 — SMA Mineral / Commissione
(Causa T-215/21) (1)
(«Ambiente - Direttiva 2003/87/CE - Sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra - Assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissione di gas a effetto serra - Impianto che utilizza un prodotto intermedio contrassegnato da un parametro di riferimento del prodotto - Rigetto dei dati relativi all’assegnazione di quote a titolo gratuito riguardo a tale impianto - Errori manifesti di valutazione»)
(2023/C 338/21)
Lingua processuale: lo svedese
Parti
Ricorrente: SMA Mineral AB (Filipstad, Svezia) (rappresentante: E. Larsson, avvocata)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Wils, B. De Meester e P. Carlin, agenti)
Oggetto
Con il suo ricorso, basato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione (UE) 2021/355 della Commissione, del 25 febbraio 2021, relativa alle misure nazionali di attuazione per l'assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2021, L 68, pag. 221).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Ognuna delle parti si farà carico delle proprie spese. |
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25.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 338/17 |
Sentenza del Tribunale del 26 luglio 2023 — Luossavaara-Kiirunavaara / Commissione
(Causa T-244/21) (1)
(«Ambiente - Direttiva 2003/87/CE - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Impianti che producono un prodotto non contemplato da un parametro di prodotto - Mancanza di sostituibilità diretta tra i prodotti - Rigetto dei dati relativi all’assegnazione di quote a titolo gratuito riguardante tali impianti - Obbligo di motivazione - Errori manifesti di valutazione - Parità di trattamento - Dovere di diligenza - Obblighi e impegni internazionali dell’Unione - Eccezione di illegittimità»)
(2023/C 338/22)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Luossavaara-Kiirunavaara AB (Luleå, Svezia) (rappresentanti: A. Bryngelsson, F. Sjövall e A. Johansson, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Wils e B. De Meester, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Regno di Svezia (rappresentanti: O. Simonsson, C. Meyer Seitz, A. Runeskjöld, M. Salborn Hodgson, H. Shev, H. Eklinder e R. Shahsavan Eriksson, agenti)
Oggetto
Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione (UE) 2021/355 della Commissione, del 25 febbraio 2021, relativa alle misure nazionali di attuazione per l'assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2021, L 68, pag. 221).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Luossavaara-Kiirunavaara AB si farà carico, oltre che delle proprie spese, anche di quelle sostenute dalla Commissione europea. |
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3) |
Il Regno di Svezia si farà carico delle proprie spese. |
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25.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 338/18 |
Sentenza del Tribunale del 26 luglio 2023 — Arctic Paper Grycksbo / Commissione
(Causa T-269/21) (1)
(«Ambiente - Direttiva 2003/87/CE - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Misure nazionali d’attuazione - Assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra - Decisione di escludere un impianto che utilizza esclusivamente biomassa - Obbligo di diligenza - Diritto di essere ascoltato - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione - Parità di trattamento - Legittimo affidamento - Eccezione di illegittimità - Punto 1 dell’allegato I della direttiva 2003/87»)
(2023/C 338/23)
Lingua processuale: lo svedese
Parti
Ricorrente: Arctic Paper Grycksbo AB (Grycksbo, Svezia) (rappresentanti: A. Bryngelsson, A. Johansson e F. Sjövall, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentante: G. Wils, B. De Meester e P. Carlin, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Parlamento europeo (rappresentanti: C. Ionescu Dima, W. Kuzmienko e P. Biström, agenti), Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Norberg e J. Himmanen, agenti)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento, per la parte in cui esso la riguarda, dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’allegato I della decisione (UE) 2021/355 della Commissione, del 25 febbraio 2021, relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (JO 2021, L 68, p. 221)
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Ciascuna parte si fa carico delle proprie spese. |
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25.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 338/19 |
Sentenza del Tribunale del 26 luglio 2023 — Schneider / EUIPO — Frutaria Innovation (frutania)
(Causa T-109/22) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo frutania - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore Frutaria - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2023/C 338/24)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Markus Schneider (Bonn, Germania) (rappresentanti: M. Bergermann e D. Graetsch, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Gája e V. Ruzek, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Frutaria Innovation, SL, già Frutaria Comercial de Frutas y Hortalizas, SL (Saragozza, Spagna) (rappresentanti: J. Learte Álvarez e C. Anadón Giménez, avvocati)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, il ricorrente chiede l’annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 17 dicembre 2021 (procedimento R 1058/2017-1).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto @@ |
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2) |
Il sig. Markus Schneider è condannato alle spese. |
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25.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 338/19 |
Sentenza del Tribunale del 26 luglio 2023 — Pshonka / Consiglio
(Causa T-243/22) (1)
(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina - Congelamento dei capitali - Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Mantenimento del nominativo del ricorrente nell’elenco - Obbligo del Consiglio di verificare che la decisione di un’autorità di uno Stato terzo sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva»)
(2023/C 338/25)
Lingua processuale: il ceco
Parti
Ricorrente: Artem Viktorovych Pshonka (Kramatorsk, Ucraina) (rappresentante: M. Mleziva, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Vobořil, R. Pekař e A. Boggio-Tomasaz, agenti)
Oggetto
Con il suo ricorso, basato sull’articolo 263 TFUE, il ricorrente chiede l’annullamento della decisione (PESC) 2022/376 del Consiglio, del 3 marzo 2022, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2022, L 70, pag. 7), e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/375 del Consiglio del 3 marzo 2022, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2022, L 70, pag. 1), nella parte in cui tali atti mantengono il suo nominativo nell’elenco delle persone, entità e organismi cui si applicano dette misure restrittive.
Dispositivo
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1) |
La decisione (PESC) 2022/376 del Consiglio, del 3 marzo 2022, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/375 del Consiglio del 3 marzo 2022, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati nella parte in cui il nominativo del sig. Artem Viktorovych Pshonka è stato mantenuto nell’elenco delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applicano dette misure restrittive. |
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2) |
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese. |
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25.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 338/20 |
Sentenza del Tribunale del 26 luglio 2023 — Pshonka / Consiglio
(Causa T-244/22) (1)
(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina - Congelamento dei capitali - Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Mantenimento del nominativo del ricorrente nell’elenco - Obbligo del Consiglio di verificare che la decisione di un’autorità di uno Stato terzo sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva»)
(2023/C 338/26)
Lingua processuale: il ceco
Parti
Ricorrente: Viktor Pavlovych Pshonka (Kiev, Ucraina) (rappresentante: M. Mleziva, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: R. Pekař e A. Boggio-Tomasaz, agenti)
Oggetto
Con il suo ricorso, basato sull’articolo 263 TFUE, il ricorrente chiede l’annullamento della decisione (PESC) 2022/376 del Consiglio, del 3 marzo 2022, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2022, L 70, pag. 7), e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/375 del Consiglio del 3 marzo 2022, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2022, L 70, pag. 1), nella parte in cui tali atti mantengono il suo nominativo nell’elenco delle persone, entità e organismi cui si applicano dette misure restrittive.
Dispositivo
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1) |
La decisione (PESC) 2022/376 del Consiglio, del 3 marzo 2022, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/375 del Consiglio del 3 marzo 2022, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati nella parte in cui il nominativo del sig. Viktor Pavlovych Pshonka è stato mantenuto nell’elenco delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applicano dette misure restrittive. |
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2) |
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese. |
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25.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 338/21 |
Sentenza del Tribunale del 26 luglio 2023 — Yayla Türk/EUIPO — Marmara Import-Export (Sütat)
(Causa T-315/22) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo Sütat - Causa di nullità assoluta - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001] - Diritto di essere ascoltato»)
(2023/C 338/27)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Yayla Türk Lebensmittelvertrieb GmbH (Krefeld, Germania) (rappresentanti: J. Bühling e D. Graetsch, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: E. Markakis, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Marmara Import-Export GmbH (Ratingen, Germania) (rappresentante: T. Moll, avvocata)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento e la riforma della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 2 marzo 2022 (procedimento R 1184/2021-5).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Yayla Türk Lebensmittelvertrieb GmbH è condannata alle spese. |
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25.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 338/22 |
Sentenza del Tribunale del 26 luglio 2023 — Topas / EUIPO — Tarczyński (VEGE STORY)
(Causa T-434/22) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo VEGE STORY - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore végé’ - Impedimento alla registrazione relativo - Insussistenza del rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2023/C 338/28)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Topas GmbH (Mössingen, Germania) (rappresentanti: S. Hofmann e W. Göpfert, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: T. Frydendahl, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Tarczyński S.A. (Trzebnica, Polonia) (rappresentante: E. Gryc-Zerych, avvocata)
Oggetto
Con il suo ricorso, basato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 10 maggio 2022 (procedimento R 1977/2021-5).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Topas GmbH si farà carico, oltre che delle proprie spese, delle spese sostenute dalla Tarczyński S.A. |
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3) |
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si farà carico delle proprie spese. |
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25.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 338/22 |
Sentenza del Tribunale del 26 luglio 2023 — Mood Media Netherlands / EUIPO — Tailoradio (RADIO MOOD In-store Radio, made easy)
(Causa T-663/22) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo RADIO MOOD In-store Radio, made easy - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore MOOD:MIX - Impedimento alla registrazione relativo - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)
(2023/C 338/29)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Mood Media Netherlands BV (Narde, Paesi Bassi) (rappresentante: A.-M. Pecoraro, avvocata)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: T. Frydendahl, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Tailoradio Srl (Milano, Italia) (rappresentanti: A. Sobol e S. Bernardini, avvocate)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 23 agosto 2022 (procedimento R 1853/2018-5).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Mood Media Netherlands BV si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Tailoradio Srl, ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale. |
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3) |
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si fa carico delle proprie spese. |
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25.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 338/23 |
Sentenza del Tribunale del 26 luglio 2023 — Mood Media Netherlands / EUIPO — Tailoradio (VIDEO MOOD Digital Signage, made easy)
(Causa T-664/22) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo VIDEO MOOD Digital Signage, made easy - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore MOOD:MIX - Impedimento alla registrazione relativo - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)
(2023/C 338/30)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Mood Media Netherlands BV (Narde, Paesi Bassi) (rappresentante: A.-M. Pecoraro, avvocata)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentante: T. Frydendahl, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Tailoradio Srl (Milano, Italia) (rappresentanti: A. Sobol e S. Bernardini, avvocate)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 23 agosto 2022 (procedimento R 1852/2018-5).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Mood Media Netherlands BV si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Tailoradio Srl, ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale. |
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3) |
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si fa carico delle proprie spese. |
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25.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 338/24 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 21 luglio 2023 — Arysta Lifescience / EFSA
(Causa T-222/23 R)
(«Procedimento sommario - Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti relativi alla procedura di rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva - Documenti provenienti da un terzo - Decisione di concedere a un terzo l’accesso ai documenti - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Nozione di “informazioni attinenti a emissioni nell’ambiente” - Regolamento (CE) n. 1367/2006 - Fumus boni iuris - Urgenza - Bilanciamento degli interessi»)
(2023/C 338/31)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Arysta Lifescience (Noguères, Francia) (rappresentanti: D. Abrahams, Z. Romata, H. Widemann e R. Spangenberg, avvocati)
Convenuta: Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) (rappresentanti: D. Detken, S. Gabbi e C. Pintado, agenti, assistiti da S. Raes, J. Degrooff ed E. Kairis, avvocati)
Oggetto
Con la sua domanda, fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE, la ricorrente chiede la sospensione dell’esecuzione della decisione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) del 17 febbraio 2023, che le ha notificato la divulgazione integrale dell’elenco di coformulanti presenti nella formulazione per impieghi rappresentativi del Captan 80 WG trasmessa nell’ambito del rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva Captan.
Dispositivo
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1) |
È sospesa l’esecuzione della decisione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) del 17 febbraio 2023, che ha notificato alla Arysta Lifescience la divulgazione integrale dell’elenco di coformulanti presenti nella formulazione per impieghi rappresentativi del Captan 80 WG trasmessa nell’ambito del rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva Captan. |
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2) |
Le spese sono riservate. |
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3) |
L’ordinanza dell’8 maggio 2023, Arysta Lifescience/EFSA (T-222/23 R), è revocata. |
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25.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 338/24 |
Ordinanza del presidente del Tribunale 19 luglio 2023 — Neuraxpharm Pharmaceuticals / Commissione
(Causa T-226/23 R)
(«Procedimento sommario - Medicinali per uso umano - Autorizzazione di immissione in commercio - Domanda di provvedimenti provvisori - Domanda di ingiunzione - Insussistenza dell’urgenza»)
(2023/C 338/32)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Neuraxpharm Pharmaceuticals, SL (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: K. Roox, T. De Meese, J. Stuyck, M. Van Nieuwenborgh e C. Dumont, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: E. Mathieu e C. Valero, agenti)
Oggetto
Con la sua domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE, la ricorrente chiede, in sostanza, da un lato, la sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione europea contenuta nella sua lettera del 17 marzo 2023, con la quale la Commissione domanda che essa rispetti il periodo di protezione dell’immissione in commercio del medicinale di riferimento Tecfidera — dimetilfumarato per quanto riguarda l’immissione in commercio del medicinale Dimetilfumarato Neuraxpharm — dimetilfumarato (in prosieguo: il «DMF Neuraxpharm») e che assuma impegni scritti in tal senso nonché di ogni altra decisione o atto ulteriore che proroghi o sostituisca l’atto impugnato, nella parte in cui la riguardano e, dall’altro lato, un’ingiunzione alla Commissione di astenersi dall'adottare qualsiasi altra misura che possa equivalere alla revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio o al divieto di immissione in commercio del DMF Neuraxpharm.
Dispositivo
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1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
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2) |
Le spese sono riservate. |
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25.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 338/25 |
Ordinanza del presidente del Tribunale 19 luglio 2023 — Mylan Ireland / Commissione
(Causa T-227/23 R)
(«Procedimento sommario - Medicinali per uso umano - Autorizzazione di immissione in commercio - Domanda di provvedimenti provvisori - Domanda di ingiunzione - Insussistenza dell’urgenza»)
(2023/C 338/33)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Mylan Ireland Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: K. Roox, T. De Meese, J. Stuyck, M. Van Nieuwenborgh e C. Dumont, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: E. Mathieu e C. Valero, agenti)
Oggetto
Con la sua domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE, la ricorrente chiede, da un lato, la sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione europea che sarebbe contenuta nella sua lettera del 17 marzo 2023, con cui la Commissione richiede che essa rispetti il periodo di protezione della commercializzazione del medicinale di riferimento Tecfidera — dimetilfumarato quanto all’immissione in commercio del medicinale Dimetilfumarato Mylan — dimetilfumarato (in prosieguo: il «DMF Mylan») e che essa si impegni per iscritto in tal senso nonché di qualsiasi altra decisione o atto successivi che proroghino e sostituiscano l’atto impugnato, nella parte in cui la riguardano, o, dall’altro, un’ingiunzione alla Commissione diretta a che essa si astenga dall’adottare qualsiasi altro provvedimento che equivalga a una revoca dell’autorizzazione di immissione in commercio di cui essa beneficia o a un divieto di immettere in commercio il DMF Mylan.
Dispositivo
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1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
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2) |
Le spese sono riservate. |
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25.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 338/26 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 19 luglio 2023 — Zaklady Farmaceutyczne Polpharma / Commissione
(Causa T-228/23 R)
(«Procedimento sommario - Medicinali per uso umano - Autorizzazione all’immissione in commercio - Domanda di provvedimenti provvisori - Domanda di ingiunzione - Insussistenza dell’urgenza»)
(2023/C 338/34)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Zaklady Farmaceutyczne Polpharma S.A. (Starogard Gdański, Polonia) (rappresentanti: K. Roox, T. De Meese, J. Stuyck, M. Van Nieuwenborgh e C. Dumont, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: E. Mathieu e C. Valero, agenti)
Oggetto
Con la domanda ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE, la ricorrente chiede in sostanza, da un lato, la sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione europea che sarebbe contenuta nella sua lettera del 17 marzo 2023, con la quale la Commissione chiede che essa rispetti il periodo di protezione della commercializzazione del medicinale di riferimento Tecfidera — dimetilfumarato per quanto attiene all’immissione in commercio del medicinale Dimethyl fumarate Polpharma — dimetilfumarato (in prosieguo: il «DMF Polpharma») e che essa assuma impegni scritti in tal senso, nonché di qualsiasi altra decisione o atto successivo che proroghi o sostituisca la decisione impugnata, per quanto la riguardino e, dall’altro, un’ingiunzione alla Commissione affinché essa si astenga dall’adottare qualsiasi altra misura equivalente a una revoca dell’autorizzazione all’immissione in commercio di cui essa beneficia o a un divieto di immettere in commercio il DMF Polpharma.
Dispositivo
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1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
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2) |
Le spese sono riservate. |
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25.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 338/26 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 24 luglio 2023 — Mylan Ireland / Commissione
(Causa T-256/23 R)
(«Procedimento sommario - Medicinali per uso umano - Autorizzazione all’immissione in commercio - Domanda di provvedimenti provvisori - Domanda di ingiunzione - Insussistenza dell’urgenza»)
(2023/C 338/35)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Mylan Ireland Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: K. Roox, T. De Meese, J. Stuyck e C. Dumont, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: E. Mathieu, L. Haasbeek e M. A. Spina, agenti)
Oggetto
Con la sua domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE, la ricorrente chiede, in sostanza, da un lato, la sospensione dell’esecuzione della decisione di esecuzione C(2023) 3067 (final) della Commissione, del 2 maggio 2023, che modifica la decisione di esecuzione C(2014)601 (def.) della Commissione, del 30 gennaio 2014, che concede l’autorizzazione all’immissione in commercio (in prosieguo: l’«AIC») del medicinale per uso umano «Tecfidera — dimetilfumarato» a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure dell’Unione per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano, e che istituisce l’Agenzia europea per i medicinali (GU 2004 L 136, pag. 1), come modificato, nonché di ogni altra decisione o atto successivi che prorogano o sostituiscono la decisione impugnata, nella parte in cui la riguardano e, dall’altro, d’ingiungere alla Commissione europea di astenersi dall’adottare qualsiasi altra misura che equivalga a una revoca dell’AIC di cui beneficia o a un divieto di immettere in commercio prodotti generici del dimetilfumarato.
Dispositivo
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1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
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2) |
Non vi è più luogo a statuire sull’istanza d’intervento presentata dalla Biogen Netherlands BV nonché sulla richiesta di trattamento riservato della Mylan Ireland Ltd. |
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3) |
Le spese relative al procedimento sommario sono riservate. |
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4) |
Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese relative all’istanza d’intervento della Biogen Netherlands. |
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25.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 338/27 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 24 luglio 2023 — Neuraxpharm Pharmaceuticals / Commissione
(Causa T-257/23 R)
(«Procedimento sommario - Medicinali per uso umano - Autorizzazione d’immissione in commercio - Domanda di provvedimenti provvisori - Domanda di ingiunzione - Insussistenza dell’urgenza»)
(2023/C 338/36)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Neuraxpharm Pharmaceuticals, SL (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: K. Roox, T. De Meese, J. Stuyck e C. Dumont, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: E. Mathieu, L. Haasbeek e A. Spina, agenti)
Oggetto
Con la sua domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE, la ricorrente in sostanza chiede, da un lato, la sospensione dell’esecuzione della decisione di esecuzione C(2023) 3067 final della Commissione, del 2 maggio 2023, che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 601 final della Commissione, del 30 gennaio 2014, recante autorizzazione all’immissione in commercio (in prosieguo: l’«AIC») per il medicinale per uso umano Tecfidera — dimetilfumarato a titolo del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU 2004, L 136, pag. 1), come modificato, nonché di qualsiasi altra decisione o atto ulteriori che proroghino o sostituiscano la decisione impugnata, nei limiti in cui la riguardano e, dall’altro, un’ingiunzione alla Commissione europea volta a che questa si astenga dall’adottare ogni altra misura che equivalga ad una revoca dell’AIC di cui beneficia o ad un divieto di immettere in commercio prodotti generici del dimetilfumarato.
Dispositivo
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1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
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2) |
Non vi è più luogo a statuire sull’istanza di intervento presentata dalla Biogen Netherlands BV nonché sulla richiesta di trattamento riservato della Neuraxpharm Pharmaceuticals, SL. |
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3) |
Le spese relative al procedimento sommario sono riservate. |
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4) |
Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese relative alla domanda d’intervento della Biogen Netherlands. |
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25.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 338/28 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 24 luglio 2023 — Zaklady Farmaceutyczne Polpharma / Commissione
(Causa T-258/23 R)
(«Procedimento sommario - Medicinali per uso umano - Autorizzazione all’immissione in commercio - Domanda di provvedimenti provvisori - Domanda di ingiunzione - Insussistenza dell’urgenza»)
(2023/C 338/37)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Zaklady Farmaceutyczne Polpharma S.A. (Starogard Gdański, Polonia) (rappresentanti: K. Roox, T. De Meese, J. Stuyck e C. Dumont, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: E. Mathieu, L. Haasbeek e A. Spina, agenti)
Oggetto
Con la domanda ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE, la ricorrente chiede, in sostanza, da un lato, la sospensione dell’esecuzione della decisione di esecuzione C(2023) 3067 final della Commissione, del 2 maggio 2023, recante modifica della decisione di esecuzione C(2014) 601 final della Commissione, del 30 gennaio 2014, che concede l’autorizzazione all’immissione in commercio (in prosieguo: l’«AIC») del medicinale per uso umano Tecfidera — dimetilfumarato ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure dell’Unione per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU 2004 L 136, pag. 1), come modificato, nonché di qualsiasi altra decisione o atto successivo che proroghi o sostituisca la decisione impugnata, per quanto la riguardino e, dall’altro, un’ingiunzione alla Commissione europea affinché essa si astenga dall’adottare qualsiasi altra misura equivalente a una revoca dell’AIC di cui essa beneficia o a un divieto di immettere in commercio prodotti generici del dimetilfumarato.
Dispositivo
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1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
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2) |
Non vi è più luogo a statuire sulle domande d’intervento presentate dalla Biogen Netherlands BV e dalla Biogaran SAS nonché sulle domande di trattamento riservato della Zaklady Farmaceutyczne Polpharma S.A. |
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3) |
Le spese relative al procedimento sommario sono riservate. |
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4) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese relative alle domande d’intervento della Biogen Netherlands e della Biogaran. |
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25.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 338/29 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 24 luglio 2023 — Zentiva e Zentiva Pharma / Commissione
(Causa T-278/23 R)
(«Procedimento sommario - Medicinali per uso umano - Autorizzazione all’immissione in commercio - Domanda di provvedimenti provvisori - Domanda di ingiunzione - Insussistenza dell’urgenza»)
(2023/C 338/38)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Zentiva k.s. (Praga, Repubblica ceca), Zentiva Pharma GmbH (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: K. Roox, T. De Meese e J. Stuyck, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: E. Mathieu, L. Haasbeek e A. Spina, agenti)
Oggetto
Con la domanda ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE, le ricorrenti chiedono, in sostanza, da un lato, la sospensione dell’esecuzione della decisione di esecuzione C(2023) 3067 final della Commissione, del 2 maggio 2023, recante modifica della decisione di esecuzione C(2014) 601 final della Commissione, del 30 gennaio 2014, che concede l’autorizzazione all’immissione in commercio (in prosieguo: l’«AIC») del medicinale per uso umano Tecfidera — dimetilfumarato ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure dell’Unione per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU 2004 L 136, pag. 1), come modificato, nonché di qualsiasi altra decisione o atto successivo che proroghi o sostituisca la decisione impugnata, per quanto la riguardino e, dall’altro, un’ingiunzione alla Commissione europea affinché essa si astenga dall’adottare qualsiasi altra misura equivalente a una revoca dell’AIC di cui esse beneficiano o a un divieto di immettere in commercio prodotti generici del dimetilfumarato
Dispositivo
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1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
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2) |
Non vi è più luogo a statuire sulla domanda d’intervento presentata dalla Biogen Netherlands BV nonché sulla domanda di trattamento riservato della Zentiva k.s. e della Zentiva Pharma GmbH. |
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3) |
Le spese relative al procedimento provvisorio sono riservate. |
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4) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese relative alla domanda d’intervento della Biogen Netherlands. |
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25.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 338/29 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 26 luglio 2023 — OT / Consiglio
(Causa T-286/23 R)
(«Procedimento sommario - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina - Congelamento dei fondi - Domanda di provvedimenti provvisori - Insussistenza dell’urgenza»)
(2023/C 338/39)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: OT (rappresentanti: J.-P. Hordies, C. Sand e P. Blanchetier, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M.-C. Cadilhac, V. Piessevaux e A. Boggio-Tomasaz, agenti)
Oggetto
Con la sua domanda fondata sull’articolo 278 e sull’articolo 279 TFUE, il ricorrente chiede la sospensione dell’esecuzione del regolamento di esecuzione (UE) 2023/571 del Consiglio, del 13 marzo 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2023, L 75 I, pag. 1), e della decisione (PESC) 2023/572 del Consiglio, del 13 marzo 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2023, L 75 I, pag. 134), nella parte in cui tali atti lo riguardano.
Dispositivo
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1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
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2) |
Le spese sono riservate. |
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25.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 338/30 |
Ricorso proposto il 26 giugno 2023 — Kargins/Commissione
(Causa T-350/23)
(2023/C 338/40)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Rems Kargins (Riga, Lettonia) (rappresentante: O. Behrends, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
dichiarare che la convenuta è responsabile del danno causato al ricorrente a seguito dell’ingerenza della stessa in un procedimento giurisdizionale nazionale; |
|
— |
condannare la convenuta a risarcire il ricorrente per tale danno; |
|
— |
stabilire che il danno materiale è almeno pari a EUR 15 028 841,93, oltre a interessi al tasso annuo del 12 % decorrenti dal 23 giugno 2016 sino al pagamento integrale; e |
|
— |
condannare la convenuta a sostenere le spese del ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi, compresa un’eccezione di illegittimità.
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1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe commesso una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli.
|
|
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che il ricorrente avrebbe subito un danno di importo pari a EUR 15 028 841,93, oltre a interessi al tasso annuo del 12 % decorrenti dal 23 giugno 2016, atteso che questo sarebbe stato l’importo che il ricorrente avrebbe ricevuto in forza delle decisioni dei giudici nazionali se la Commissione non fosse intervenuta. |
|
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che sussisterebbe un nesso causale tra l’intervento indebito della Commissione e il fatto che i giudici nazionali avrebbero radicalmente modificato il loro approccio in seguito all’intervento della Commissione, dopo che in due precedenti gradi di giudizio i giudici nazionali avrebbero statuito a favore del ricorrente. |
(1) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (codificazione) (GU 2015, L 248, pag. 9).
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25.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 338/31 |
Ricorso proposto il 7 luglio 2023 — Raiffeisen Bank International / SRB
(Causa T-389/23)
(2023/C 338/41)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Raiffeisen Bank International AG (Vienna, Austria) (rappresentante: G. Wilfling, Rechtsanwalt)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione del convenuto del 2 maggio 2023, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2023 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/2023/23); in eventu |
|
— |
annullare la decisione del convenuto del 2 maggio 2023, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2023 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/2023/23), nella parte riguardante la ricorrente Raiffeisen Bank International AG, nonché |
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— |
condannare il convenuto alle spese del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) 806/2014 (1) L’importo aggregato, calcolato annualmente, dei singoli contributi di tutti gli enti creditizi autorizzati nel territorio nazionale di tutti gli Stati membri partecipanti non potrebbe superare in alcun anno, nella fase di costruzione, il 12,5 % del livello-obiettivo. Il convenuto avrebbe violato l’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 per il fatto che, nella determinazione del livello-obiettivo annuale, esso avrebbe disatteso il suddetto limite massimo assoluto. |
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 La ricorrente nega che l’entità del livello-obiettivo sia stata fissata correttamente. Quand’anche si condividesse la tesi del convenuto e si scegliesse di applicare un approccio dinamico, il tenore letterale della normativa non lascerebbe alcun adito per collegare il calcolo dei contributi per l’anno 2023 a valori per l’anno 2024, e dunque ad un periodo situato al di fuori della fase di costruzione. |
|
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 296 TFUE e dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (2) a causa dell’insufficiente motivazione della decisione Nella decisione oggetto di contestazione non sarebbero rispettati i requisiti fissati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea quanto al carattere sufficiente della motivazione di atti giuridici individuali (3). Il calcolo dei contributi individuali avrebbe luogo pro quota in proporzione all’entità complessiva delle passività dedotti i conferimenti garantiti di un ente creditizio in proporzione alle passività aggregate detratti i conferimenti garantiti di tutti gli enti creditizi interessati. La motivazione della decisione non conterrebbe alcuna informazione di dettaglio in merito ai dati degli altri enti pertinenti al riguardo. Per quanto riguarda la ricorrente, i dettagli relativi al calcolo effettuato si baserebbero sostanzialmente su informazioni che la ricorrente avrebbe fornito tramite il template dei dati del SRB. In aggiunta essa apprenderebbe quante classi vi sarebbero per ciascun fattore e in quale classe essa sarebbe inquadrata. Quelle informazioni che sono state ulteriormente messe a disposizione nell’ambito della motivazione della decisione non sarebbero sufficienti per determinare neppure approssimativamente l’esattezza del calcolo del contributo della ricorrente. |
|
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 47 della Carta e del principio della certezza del diritto in ragione della non verificabilità della decisione Per la ricorrente sarebbe impossibile, sulla base delle informazioni messe a disposizione nella decisione e negli allegati della stessa, condividere l’esattezza del calcolo del suo contributo al Fondo di risoluzione unico. E ciò in quanto alla ricorrente verrebbe imposto, in virtù della decisione, un tributo dell’ordine di svariate decine di milioni, in nessun caso compatibile con i principi dello Stato di diritto. |
(1) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).
(3) Sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e SRB, C-584/20 P e C-621/20 P, EU:C:2021:601, punto 122.
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25.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 338/32 |
Ricorso proposto il 7 agosto 2023 — ePlus / EUIPO — Telefónica Germany (E-Plus)
(Causa T-462/23)
(2023/C 338/42)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: ePlus Inc. (Herndon, Virginia, Stati Uniti) (rappresentante: A. Mottet, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Telefónica Germany GmbH & Co. OHG (Monaco di Baviera, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea denominativo «E-Plus» — Marchio dell’Unione europea n. 17 698 846
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Annullamento
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 giugno 2023 nel procedimento R 1463/2022-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata; |
|
— |
condannare l’EUIPO a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla ricorrente, comprese le spese sostenute ai fini del procedimento dinanzi alla divisione di annullamento e alla prima commissione di ricorso dell’EUIPO; |
|
— |
condannare qualsiasi eventuale interveniente a farsi carico delle proprie spese. |
Motivi e principali argomenti
|
— |
Insufficiente valutazione dell’uso effettivo e implicazioni per la valutazione della malafede; |
|
— |
Interpretazione errata degli elementi di prova attinenti alla cessazione dell’uso; |
|
— |
Mancata considerazione dell’interruzione dell’uso da parte del titolare e implicazione per la valutazione della malafede. |
|
25.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 338/33 |
Ricorso proposto il 7 agosto 2023 — ePlus / EUIPO — Telefónica Germany (E-Plus)
(Causa T-463/23)
(2023/C 338/43)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: ePlus Inc. (Herndon, Virginia, Stati Uniti) (rappresentante: A. Mottet, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Telefónica Germany GmbH & Co. OHG (Monaco di Baviera, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea denominativo «E-Plus» — Marchio dell’Unione europea n. 17 781 791
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Annullamento
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 giugno 2023 nel procedimento R 951/2022-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata; |
|
— |
condannare l’EUIPO a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla ricorrente, comprese le spese sostenute ai fini del procedimento dinanzi alla divisione di annullamento e alla prima commissione di ricorso dell’EUIPO; |
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— |
condannare qualsiasi eventuale interveniente a farsi carico delle proprie spese. |
Motivi e principali argomenti
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— |
Insufficiente valutazione dell’uso effettivo e implicazioni per la valutazione della malafede; |
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— |
Interpretazione errata degli elementi di prova attinenti alla cessazione dell’uso; |
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— |
Mancata considerazione dell’interruzione dell’uso da parte del titolare e implicazione per la valutazione della malafede. |
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25.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 338/34 |
Ricorso proposto il 31 luglio 2023 — DZ Bank / SRB
(Causa T-477/23)
(2023/C 338/44)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: H. Berger, M. Weber e D. Schoo, Rechtsanwälte)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico.
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione comune del 6 aprile 2023 relativa alla fissazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (RC/JD/2022/22); |
|
— |
condannare il SRB alle spese del procedimento. |
In subordine, per il caso in cui il Tribunale dovesse ritenere che la decisione impugnata è giuridicamente inesistente, avendo il SRB utilizzato la lingua ufficiale sbagliata, e il ricorso di annullamento fosse dunque irricevibile per mancanza di oggetto, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
constatare che la decisione comune è giuridicamente inesistente; |
|
— |
condannare il SRB alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorso è fondato sui seguenti cinque motivi.
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1. |
Primo motivo, con cui si deduce che la decisione comune viola l’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 (1), in combinato disposto con l’articolo 3 del regolamento n. 1/58 (2), a motivo del fatto che essa non sarebbe redatta in tedesco, lingua ufficiale scelta dalla ricorrente. |
|
2. |
Secondo motivo, con cui si deduce che la decisione comune viola l’articolo 12 quinquies, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 806/2014 e l’articolo 296, secondo comma, TFUE, in quanto essa non contiene una motivazione completa e sufficientemente dettagliata e concreta. |
|
3. |
Terzo motivo, con cui si deduce che la decisione comune viola l’articolo 12 quinquies, paragrafo 3, quarto comma, in combinato disposto con l’articolo 27, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) n. 806/2014, in quanto essa fissa il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili includendo passività derivanti da mutui di sostegno trasferiti. |
|
4. |
Quarto motivo, con cui si deduce che la decisione comune viola l’articolo 12 quater, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 806/2014, in quanto essa fissa il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili includendo passività derivanti da mutui di sostegno trasferiti e stabilisce che il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili, laddove essi siano eccessivi a causa dell’erronea inclusione di passività derivanti da mutui di sostegno trasferiti, deve essere soddisfatto mediante strumenti di rango inferiore. |
|
5. |
Quinto motivo, con cui si deduce, in subordine, che l’articolo 12 quinquies, paragrafo 3, quarto comma, in combinato disposto con l’articolo 27, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) n. 806/2014, e l’articolo 12 quater, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 806/2014 violano norme di rango superiore (articoli 16, 17, 20 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (3)), nella misura in cui essi dovrebbero consentire l’inclusione di passività derivanti da mutui di sostegno trasferiti tra le passività complessive, inclusi i fondi propri, nella determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili. |
(1) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).
(2) Regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, 17, pag. 401).
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25.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 338/35 |
Ricorso proposto il 9 agosto 2023 — Plahotniuc/Consiglio
(Causa T-480/23)
(2023/C 338/45)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Vladimir Gheorghe Plahotniuc (Chisinau, Moldova) (rappresentante: J. Pobjoy, Barrister-at-Law)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare, sulla base dell’articolo 263 TFUE, la decisione (PESC) 2023/1047 del Consiglio, del 30 maggio 2023, che modifica la decisione (PESC) 2023/891 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni che destabilizzano la Repubblica di Moldova (1) nei limiti in cui si applica al ricorrente; e il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1045 del Consiglio, del 30 maggio 2023, che attua il regolamento (UE) 2023/888 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni che destabilizzano la Repubblica di Moldova (2) nei limiti in cui si applica al ricorrente; |
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— |
condannare il convenuto alle spese sostenute dal ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente su manifesti errori di valutazione nel ritenere sussistente una base fattuale sufficientemente solida per affermare il soddisfacimento dei criteri per l’inserimento del nome del ricorrente nell’elenco di cui all’articolo 1 della decisione controversa e all’articolo 2 del regolamento controverso. |
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti del ricorrente di cui al combinato disposto dell’articolo 6 e degli articoli 2 e 3 del Trattato sull’Unione europea, e agli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
(1) Decisione (PESC) 2023/1047 del Consiglio, del 30 maggio 2023, che modifica la decisione (PESC) 2023/891 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni che destabilizzano la Repubblica di Moldova (GU 2023, L 140I, pag. 9).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1045 del Consiglio, del 30 maggio 2023, che attua il regolamento (UE) 2023/888 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni che destabilizzano la Repubblica di Moldova (GU 2023, L 140I, pag. 1).
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25.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 338/36 |
Ricorso proposto l’8 agosto 2023 — Banco Credibom/CRU
(Causa T-481/23)
(2023/C 338/46)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Banco Credibom, SA (Porto Salvo, Portogallo) (rappresentanti: H. Berger, M. Weber e D. Schoo, avvocati)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione del CRU del 2 maggio 2023, documento n. SRB/ES/2023/23, inclusi gli allegati I, II e III, nella parte riguardante il contributo ex-ante della ricorrente; |
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— |
condannare il CRU alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che il CRU avrebbe violato l’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 (1) non avendo applicato il massimale vincolante del 12,5 % al livello-obiettivo in sede di determinazione del livello-obiettivo annuale. |
|
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che il regolamento delegato (UE) 2015/63 (2) della Commissione violerebbe i poteri delegati conferiti alla Commissione dall’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE (3), il principio di parità di trattamento e il principio del calcolo dei contributi in funzione del profilo di rischio, nonché il principio di proporzionalità nella misura in cui non consente al CRU di escludere le passività supplementari della ricorrente derivanti da un’operazione di cartolarizzazione effettuata nel 2021. |
(1) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).
(2) Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).
(3) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2014, L 173, pag. 190).
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25.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 338/36 |
Ricorso proposto il 28 luglio 2023 — Deutsche Kreditbank / SRB
(Causa T-483/23)
(2023/C 338/47)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Deutsche Kreditbank AG (Berlino, Germania) (rappresentanti: H. Berger, M. Weber e D. Schoo, Rechtsanwälte)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico del 2 maggio 2023, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2023 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/2023/23), inclusi gli allegati, nella misura in cui la decisione impugnata, compresi l’allegato I, l’allegato II e l’allegato III, riguarda il contributo della ricorrente, nonché |
|
— |
condannare il SRB alle spese del procedimento. |
In subordine, per il caso in cui il Tribunale dovesse ritenere che la decisione impugnata è giuridicamente inesistente, avendo il SRB utilizzato la lingua ufficiale sbagliata, e il ricorso di annullamento fosse dunque irricevibile per mancanza di oggetto, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
constatare che la decisione impugnata è giuridicamente inesistente; |
|
— |
condannare il SRB alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.
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1. |
Primo motivo, con cui si deduce che la decisione viola l’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 (1), in combinato disposto con l’articolo 3 del regolamento n. 1/58 (2), a motivo del fatto che essa non sarebbe redatta nella lingua tedesca scelta dalla ricorrente. |
|
2. |
Secondo motivo, con cui si deduce che la decisione viola l’obbligo di motivazione imposto dall’articolo 296, secondo comma, TFUE e dall’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (3), nonché il diritto fondamentale ad una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell’articolo 47, primo comma, della Carta, in ragione del fatto che detta decisione presenta lacune nella motivazione e che una sua verifica in sede giudiziaria è praticamente impossibile. |
|
3. |
Terzo motivo, con cui si deduce che la decisione viola gli articoli 69 e 70 del regolamento (UE) n. 806/2014, nonché gli articoli 16, 17, 41 e 53 della Carta, per il fatto che il convenuto avrebbe determinato in maniera erronea il livello-obiettivo annuale; in subordine, si deduce che gli articoli 69 e 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 violano norme di rango superiore. |
|
4. |
Quarto motivo, con cui si deduce che l’articolo 6 e l’allegato I, fase 2, del regolamento delegato (UE) 2015/63 (4) violano norme di rango superiore, per il fatto che essi disattenderebbero i principi sviluppati dalla giurisprudenza Meroni (5), che la Commissione avrebbe ecceduto le competenze ad essa trasferite e che le norme suddette violerebbero il principio della determinazione del contributo commisurata al rischio, il principio di proporzionalità e l’obbligo di piena considerazione di tutte le circostanze di fatto. |
|
5. |
Quinto motivo, con cui si deduce, in subordine, che la decisione viola gli articoli 16, 20 e 52 della Carta e il principio di proporzionalità, in quanto essa, per quanto riguarda la determinazione degli indicatori di rischio nella categoria di rischio IV, si baserebbe su manifesti errori di valutazione. |
|
6. |
Sesto motivo, con cui si deduce che la decisione viola gli articoli 16, 20, 41 e 52 della Carta, nonché il principio di proporzionalità e il diritto ad una buona amministrazione, per il fatto che l’adeguamento del rischio sarebbe avvenuto in maniera erronea. |
|
7. |
Settimo motivo, con cui si deduce che l’articolo 20, paragrafo 1, prima e seconda frase, del regolamento delegato (UE) 2015/63 viola norme di rango superiore, per il fatto che esso stabilisce la non applicazione, per un periodo di tempo indeterminato, di uno o più indicatori di rischio, nella misura in cui le informazioni a tal fine necessarie non sono sottoposte ad un obbligo di segnalazione per motivi di vigilanza. |
(1) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).
(2) Regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, 17, pag. 401).
(4) Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).
(5) Sentenza del 13 giugno 1958, Meroni/Alta Autorità, 10/56, EU:C:1958:8.
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25.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 338/38 |
Ricorso proposto il 28 luglio 2023 — DZ Bank / SRB
(Causa T-484/23)
(2023/C 338/48)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: H. Berger, M. Weber e D. Schoo, avvocati)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico del 2 maggio 2023 sul calcolo dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico per il 2023 (SRB/ES/2023/23), inclusi i relativi allegati, nella misura in cui la decisione impugnata nonché gli allegati I, II e III riguardano il contributo della ricorrente; |
|
— |
condannare il Comitato di risoluzione unico alle spese. |
In subordine, nel caso in cui il Tribunale ritenesse che la decisione impugnata non sia giuridicamente esistente a causa dell’uso della lingua ufficiale erronea da parte del Comitato di risoluzione unico e che il ricorso di annullamento sia quindi irricevibile per mancanza di oggetto, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia,
|
— |
dichiarare che la decisione impugnata non è giuridicamente esistente; |
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— |
condannare il Comitato di risoluzione unico alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorso si basa su nove motivi, che sono identici a quelli fatti valere nella causa T-440/23, Berlin Hyp/SRB.
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25.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 338/38 |
Ricorso proposto il 28 luglio 2023 — Deutsche Bank / SRB
(Causa T-485/23)
(2023/C 338/49)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Deutsche Bank AG (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: H. Berger, M. Weber e D. Schoo, Rechtsanwälte)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico del 2 maggio 2023, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2023 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/2023/23), inclusi gli allegati, nella misura in cui la decisione impugnata, compresi allegato I, l’allegato II e l’allegato III, riguarda il contributo della ricorrente, nonché |
|
— |
condannare il SRB alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.
|
1. |
Primo motivo, con cui si deduce che la decisione viola l’obbligo di motivazione imposto dall’articolo 296, secondo comma, TFUE e dall’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (1), nonché il diritto fondamentale ad una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell’articolo 47, primo comma, della Carta, in ragione del fatto che detta decisione presenta lacune nella motivazione e che una sua verifica in sede giudiziaria è praticamente impossibile. |
|
2. |
Secondo motivo, con cui si deduce che la decisione viola gli articoli 69 e 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 (2), nonché gli articoli 16, 17, 41 e 53 della Carta, per il fatto che il convenuto avrebbe determinato in maniera erronea il livello-obiettivo annuale; in subordine, si deduce che gli articoli 69 e 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 violano norme di rango superiore. |
|
3. |
Terzo motivo, con cui si deduce che l’articolo 6 e l’allegato I, fase 2, del regolamento delegato (UE) 2015/63 (3) violano norme di rango superiore, per il fatto che essi disattenderebbero i principi sviluppati dalla giurisprudenza Meroni (4), che la Commissione avrebbe ecceduto le competenze ad essa trasferite e che le norme suddette violerebbero il principio della determinazione del contributo commisurata al rischio, il principio di proporzionalità e l’obbligo di piena considerazione di tutte le circostanze di fatto. |
|
4. |
Quarto motivo, con cui si deduce, in subordine, che la decisione viola gli articoli 16, 20 e 52 della Carta e il principio di proporzionalità, in quanto essa, per quanto riguarda la determinazione degli indicatori di rischio nella categoria di rischio IV, si baserebbe su manifesti errori di valutazione. |
|
5. |
Quinto motivo, con cui si deduce che la decisione viola gli articoli 16, 20, 41 e 52 della Carta, nonché il principio di proporzionalità e il diritto ad una buona amministrazione, per il fatto che l’adeguamento del rischio sarebbe avvenuto in maniera erronea. |
|
6. |
Sesto motivo, con cui si deduce che l’articolo 20, paragrafo 1, prima e seconda frase, del regolamento delegato (UE) 2015/63 viola norme di rango superiore, per il fatto che esso stabilisce la non applicazione, per un periodo di tempo indeterminato, di uno o più indicatori di rischio, nella misura in cui le informazioni a tal fine necessarie non sono sottoposte ad un obbligo di segnalazione per motivi di vigilanza. |
(2) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).
(3) Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).
(4) Sentenza del 13 giugno 1958, Meroni/Alta Autorità, 10/56, EU:C:1958:8.
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25.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 338/39 |
Ricorso proposto il 31 luglio 2023 — Bayerische Landesbank/SRB
(Causa T-486/23)
(2023/C 338/50)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Bayerische Landesbank (rappresentanti: H. Berger, M. Weber e D. Schoo, avvocati)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico del 2 maggio 2023 sul calcolo dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico per il 2023 (SRB/ES/2023/23), inclusi i relativi allegati, nella misura in cui la decisione impugnata nonché gli allegati I, II e III riguardano il contributo della ricorrente; |
|
— |
condannare il Comitato di risoluzione unico alle spese. |
In subordine, nel caso in cui il Tribunale ritenesse che la decisione impugnata non sia giuridicamente esistente a causa dell’uso della lingua ufficiale erronea da parte del Comitato di risoluzione unico e che il ricorso di annullamento sia quindi irricevibile per mancanza di oggetto, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia,
|
— |
dichiarare che la decisione impugnata non è giuridicamente esistente; |
|
— |
condannare il Comitato di risoluzione unico alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorso si basa su nove motivi, che sono identici a quelli fatti valere nella causa T-440/23, Berlin Hyp/SRB.
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25.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 338/40 |
Ricorso proposto il 31 luglio 2023 — Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale/SRB
(Causa T-487/23)
(2023/C 338/51)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (rappresentanti: H. Berger, M. Weber e D. Schoo, avvocati)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico del 2 maggio 2023, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2023 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/2023/23), inclusi i suoi allegati, nei limiti in cui la decisione impugnata, inclusi l’allegato I, l’allegato II e l’allegato III, riguarda il contributo di essa ricorrente, e |
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— |
condannare il SRB alle spese del procedimento. |
In subordine, per il caso in cui il Tribunale dovesse ritenere che la decisione impugnata, in conseguenza dell’utilizzazione di un’erronea lingua ufficiale da parte del SRB, è giuridicamente inesistente e che dunque il ricorso di annullamento è irricevibile per mancanza di oggetto, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
constatare che la decisione impugnata è giuridicamente inesistente; |
|
— |
condannare il SRB alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso la ricorrente deduce nove motivi, identici a quelli fatti valere nella causa T-440/23, Berlin Hyp/SRB.
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25.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 338/40 |
Ricorso proposto il 31 luglio 2023 — BHW Bausparkasse/SRB
(Causa T-488/23)
(2023/C 338/52)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: BHW Bausparkasse AG (Hameln, Germania) (rappresentanti: H. Berger, M. Weber e D. Schoo, avvocati)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico del 2 maggio 2023, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2023 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/2023/23), inclusi i suoi allegati, nei limiti in cui la decisione impugnata, inclusi l’allegato I, l’allegato II e l’allegato III, riguarda il contributo di essa ricorrente, e |
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— |
condannare il SRB alle spese del procedimento. |
In subordine, per il caso in cui il Tribunale dovesse ritenere che la decisione impugnata, in conseguenza dell’utilizzazione di un’erronea lingua ufficiale da parte del SRB, è giuridicamente inesistente e che dunque il ricorso di annullamento è irricevibile per mancanza di oggetto, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
constatare che la decisione impugnata è giuridicamente inesistente; |
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— |
condannare il SRB alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso la ricorrente deduce sette motivi, identici a quelli fatti valere nella causa T-483/23, Deutsche Kreditbank/SRB.
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25.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 338/41 |
Ricorso proposto il 12 agosto 2023 — Fidia farmaceutici/EUIPO — Vorwarts Pharma (HYALERA)
(Causa T-497/23)
(2023/C 338/53)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Fidia farmaceutici SpA (Abano Terme, Italia) (rappresentante: R. Kunz-Hallstein, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Vorwarts Pharma sp. z o.o. (Białystok, Polonia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «HYALERA» — Domanda di registrazione n. 18 195 287
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 17 maggio 2023 nel procedimento R 230/2023-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
condannare l’EUIPO alle spese; in subordine, nel caso di intervento della controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, condannare l’EUIPO e l’interveniente, in solido tra loro, alle spese. |
Motivi invocati
|
— |
Violazione dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione; |
|
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio e del principio di coesistenza dei marchi nazionali e dell’Unione per quanto riguarda la caratterizzazione del marchio precedentemente registrato come descrittivo, non distintivo e non in grado di creare confusione; |
|
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio e del principio di coesistenza dei marchi nazionali e dell’Unione per quanto riguarda le decisioni e le prove a cui viene fatto riferimento, nonché l’argomentazione utilizzata; |
|
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’assenza di rischio di confusione. |
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25.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 338/42 |
Ricorso proposto il 14 agosto 2023 — Enterprise Holdings/EUIPO — Qommute (COMMUTE WITH ENTERPRISE)
(Causa T-499/23)
(2023/C 338/54)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Enterprise Holdings, Inc. (Saint Louis, Missouri, Stati Uniti) (rappresentante: M. Forde, Solicitor)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Qommute SARL (Marsiglia, Francia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «COMMUTE WITH ENTERPRISE» — Domanda di registrazione n. 17 925 816
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 1o giugno 2023 nel procedimento R 1015/2022-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata; |
|
— |
in subordine, riformare la decisione impugnata nel senso di rinviare l’opposizione alla divisione di opposizione; |
|
— |
condannare il convenuto al pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento e in quello dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO; in subordine, in caso di intervento della controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, condannare in solido il convenuto e l’interveniente al pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento e in quello dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO. |
Motivo invocato
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
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25.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 338/43 |
Ricorso proposto il 14 agosto 2023 — Enterprise Holdings/EUIPO — Qommute (COMMUTE WITH ENTERPRISE)
(Causa T-500/23)
(2023/C 338/55)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Enterprise Holdings, Inc. (Saint Louis, Missouri, Stati Uniti) (rappresentante: M. Forde, Solicitor)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Qommute SARL (Marsiglia, Francia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «COMMUTE WITH ENTERPRISE» — Domanda di registrazione n. 17 947 155
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 1o giugno 2023 nel procedimento R 989/2022-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata; |
|
— |
in subordine, riformare la decisione impugnata nel senso di rinviare l’opposizione alla divisione di opposizione; |
|
— |
condannare il convenuto al pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento e in quello dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO; in subordine, in caso di intervento della controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, condannare in solido il convenuto e l’interveniente al pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento e in quello dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO. |
Motivo invocato
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
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25.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 338/43 |
Ricorso proposto il 15 agosto 2023 — Listan / EUIPO (Silent Loop)
(Causa T-501/23)
(2023/C 338/56)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Listan GmbH (Glinde, Germania) (rappresentanti: S. Pietzcker e C. Spintig, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio denominativo Silent Loop — Domanda di registrazione n. 1 624 519
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 giugno 2023 nel procedimento R 187/2023-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
condannare l’EUIPO alle spese del procedimento, comprese quelle sostenute dalla ricorrente. |
Motivi invocati
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— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
|
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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25.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 338/44 |
Ricorso proposto il 15 agosto 2023 — HX / Consiglio
(Causa T-502/23)
(2023/C 338/57)
Lingua processuale: il bulgaro
Parti
Ricorrente: HX (rappresentante: St. Koev, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
constatare la ricevibilità e la fondatezza del ricorso nel suo complesso e la fondatezza di tutti i motivi di ricorso in esso esposti; |
|
— |
dichiarare che gli atti impugnati possono essere parzialmente annullati; |
|
— |
annullare la decisione (PESC) 2023/1035 del Consiglio, del 25 maggio 2023, che modifica la decisione 2013/255/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (1), nella parte riguardante il ricorrente; |
|
— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1027 del Consiglio, del 25 maggio 2023, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (2), nella parte riguardante il ricorrente; |
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— |
condannare il Consiglio dell’Unione europea a farsi carico di tutte le spese sostenute dal ricorrente relative al ricorso, inclusi gli onorari ed altri costi relativi alla sua difesa in giudizio. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente su una grave violazione dei diritti della difesa e del diritto a un equo processo. |
|
2. |
Secondo motivo, vertente sull’inosservanza dell’obbligo di motivazione da parte del Consiglio. |
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3. |
Terzo motivo, vertente sula violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. |
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4. |
Quarto motivo, vertente su un errore di valutazione da parte del Consiglio. |
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5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà, del principio di proporzionalità e della libertà economica. |
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6. |
Sesto motivo, vertente sulla violazione del diritto a normali condizioni di vita. |
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7. |
Settimo motivo, vertente su una grave lesione del diritto alla reputazione. |
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25.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 338/45 |
Ricorso proposto il 16 agosto 2023 — Freistaat Bayern / EUIPO — BSGE (Neuschwanstein)
(Causa T-506/23)
(2023/C 338/58)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Freistaat Bayern (rappresentante: M. Müller, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: BSGE Bundesverband Souvenir Geschenke Ehrenpreise eV (Veitsbronn, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea denominativo «Neuschwanstein» –Marchio dell’Unione europea n. 15 687 353
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Annullamento
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 maggio 2023 nel procedimento R 1013/2021-5
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata; |
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condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
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Violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |