ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 332

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

66° anno
21 settembre 2023


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2023/C 332/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.11134 — NOVOFLEET / SHAREHOLDERS OF ANDAMUR / ROAD) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2023/C 332/02

Tassi di cambio dell'euro — 20 settembre 2023

2

2023/C 332/03

Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti — Tasso di conversione delle monete in applicazione del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio

3

2023/C 332/04

COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE — COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA

5

 

Corte dei conti

2023/C 332/05

Relazione speciale 22/2023: Energie rinnovabili offshore nell’UE – Piani di crescita ambiziosi, ma rimane la sfida della sostenibilità

7


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2023/C 332/06

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.11270 — KKR / THE FUCHS FAMILY FOUNDATION / OHB) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

8

2023/C 332/07

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.11257 — ONE ROCK CAPITAL PARTNERS / CONSTANTIA) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

10

2023/C 332/08

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10988 — BROOKFIELD / CAMECO / WESTINGHOUSE) ( 1 )

12


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

21.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 332/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.11134 — NOVOFLEET / SHAREHOLDERS OF ANDAMUR / ROAD)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 332/01)

Il 14 settembre 2023 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (https://competition-cases.ec.europa.eu/search). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32023M11134. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)   GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

21.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 332/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

20 settembre 2023

(2023/C 332/02)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0702

JPY

yen giapponesi

158,28

DKK

corone danesi

7,4528

GBP

sterline inglesi

0,86530

SEK

corone svedesi

11,8803

CHF

franchi svizzeri

0,9601

ISK

corone islandesi

145,30

NOK

corone norvegesi

11,4820

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,388

HUF

fiorini ungheresi

383,70

PLN

zloty polacchi

4,6403

RON

leu rumeni

4,9716

TRY

lire turche

28,9339

AUD

dollari australiani

1,6498

CAD

dollari canadesi

1,4366

HKD

dollari di Hong Kong

8,3719

NZD

dollari neozelandesi

1,7946

SGD

dollari di Singapore

1,4581

KRW

won sudcoreani

1 420,39

ZAR

rand sudafricani

20,1592

CNY

renminbi Yuan cinese

7,8059

IDR

rupia indonesiana

16 435,63

MYR

ringgit malese

5,0144

PHP

peso filippino

60,703

RUB

rublo russo

 

THB

baht thailandese

38,591

BRL

real brasiliano

5,1982

MXN

peso messicano

18,2287

INR

rupia indiana

88,9123


(1)   Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


21.9.2023   

IT

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C 332/3


COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI

Tasso di conversione delle monete in applicazione del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio

(2023/C 332/03)

Articolo 107, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento (CEE) n. 574/72

Periodo di riferimento: Luglio 2023

Periodo di applicazione: Ottobre, Novembre, Dicembre 2023

juil-23

EUR

BGN

CZK

DKK

HRK

HUF

PLN

1 EUR =

1

1,95580

23,8924

7,45079

 

379,035

4,44308

1 BGN =

0,511300

1

12,2162

3,80958

 

193,801

2,27175

1 CZK =

0,0418543

0,0818586

1

0,311847

 

15,8642

0,185962

1 DKK =

0,134214

0,262496

3,20670

1

 

50,8718

0,596324

1 HRK =

 

 

 

 

 

 

 

1 HUF =

0,00263828

0,00515994

0,0630348

0,019657

 

1

0,0117221

1 PLN =

0,225069

0,440190

5,37745

1,67694

 

85,3091

1

1 RON =

0,202384

0,395824

4,83546

1,50792

 

76,7108

0,899211

1 SEK =

0,085953

0,168106

2,05362

0,640414

 

32,5791

0,381894

1 GBP =

1,16475

2,27801

27,8286

8,67827

 

441,480

5,17506

1 NOK =

0,088126

0,172356

2,10554

0,656606

 

33,4028

0,391550

1 ISK =

0,00681265

0,0133242

0,162771

0,0507596

 

2,58224

0,030269

1 CHF =

1,034860

2,02398

24,7253

7,71052

 

392,248

4,59797

Fonte:

BCE

juil-23

RON

SEK

GBP

NOK

ISK

CHF

1 EUR =

4,94109

11,63432

0,858556

11,34742

146,786

0,96631

1 BGN =

2,52638

5,94863

0,438980

5,80193

75,0515

0,494076

1 CZK =

0,206806

0,486946

0,035934

0,474938

6,14361

0,0404444

1 DKK =

0,663164

1,56149

0,115230

1,52298

19,7007

0,129693

1 HRK =

 

 

 

 

 

 

1 HUF =

0,0130360

0,0306946

0,00226511

0,0299376

0,387261

0,00254940

1 PLN =

1,112087

2,61853

0,193234

2,55395

33,0369

0,217487

1 RON =

1

2,35461

0,173758

2,29654

29,7071

0,195567

1 SEK =

0,424699

1

0,0737951

0,97534

12,6166

0,083057

1 GBP =

5,75512

13,5510

1

13,2169

170,968

1,12551

1 NOK =

0,435437

1,025284

0,0756609

1

12,9356

0,085157

1 ISK =

0,033662

0,079261

0,00584904

0,0773060

1

0,00658316

1 CHF =

5,11334

12,03990

0,888485

11,74299

151,903

1

Fonte:

BCE

Note

: all cross rates involving ISK are calculated using ISK/EUR rate data from the Central Bank of Iceland

riferimento:juil-23

1 EUR in valuta nazionale

1 unità di valuta nazionale in EUR

BGN

1,9558

0,51130

CZK

23,89243

0,04185

DKK

7,45079

0,13421

HRK

 

 

HUF

379,03524

0,00264

PLN

4,44308

0,22507

RON

4,94109

0,20238

SEK

11,63432

0,08595

GBP

0,85856

1,16475

NOK

11,34742

0,08813

ISK

146,78571

0,00681

CHF

0,96631

1,03486

Fonte:

BCE

NB:

tassi d’ISK/EUR basati sui dati della Banca centrale d’Islanda.

1.

Il regolamento (CEE) n. 574/72 stabilisce che il tasso di conversione in una valuta di importi fissati in un’altra valuta sarà il tasso calcolato dalla Commissione e basato sulla media mensile, nel corso del periodo di riferimento indicato al paragrafo 2, dei tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

2.

Il periodo di riferimento è:

il mese di gennaio per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1o aprile successivo,

il mese di aprile per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1o luglio successivo,

il mese di luglio per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1o ottobre successivo,

il mese di ottobre per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1o gennaio successivo.

I «tassi di conversione delle monete» saranno pubblicati nel secondo numero della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) pubblicato in febbraio, maggio, agosto e novembre.


21.9.2023   

IT

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C 332/5


COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE

COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA

(2023/C 332/04)

COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA – 2020

Applicazione dell'articolo 64 del regolamento (CE) n. 987/2009  (1)

I.

Gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura erogate nel 2020 ai familiari che non risiedono nello stesso Stato membro della persona assicurata, di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 883/2004 (2), saranno determinati in base ai costi medi seguenti:

 

Classe d'età

Annui

Mensili netti

x=0,20

Irlanda

meno di 20 anni

1 723,81  EUR

114,92  EUR

20 – 64 anni

3 119,46  EUR

207,96  EUR

65 anni e più

11 088,14  EUR

739,21  EUR

Portogallo

meno di 20 anni

1 015,33  EUR

67,69  EUR

20 – 64 anni

878,54  EUR

58,57  EUR

65 anni e più

1 974,98  EUR

131,67  EUR

Regno Unito

meno di 20 anni

1 050,57  GBP

70,04  GBP

20 – 64 anni

2 348,36  GBP

156,56  GBP

65 anni e più

6 411,40  GBP

427,43  GBP

Norvegia

meno di 20 anni

23 606,86  NOK

1 573,79  NOK

20 – 64 anni

41 983,24  NOK

2 798,88  NOK

65 anni e più

130 033,84  NOK

8 668,92  NOK

II.

Gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura erogate nel 2020 ai pensionati e ai loro familiari, come disposto all’articolo 24, paragrafo 1, e agli articoli 25 e 26 del regolamento (CE) n. 883/2004, saranno determinati in base ai costi medi seguenti:

 

Classe d'età

Annui

Mensili netti x = 0,20

Mensili netti

x=0,15  (3)

Irlanda

meno di 20 anni

1 723,81  EUR

114,92  EUR

122,10  EUR

20 – 64 anni

3 119,46  EUR

207,96  EUR

220,96  EUR

65 anni e più

11 088,14  EUR

739,21  EUR

785,41  EUR

Portogallo

meno di 20 anni

1 015,33  EUR

67,69  EUR

71,92  EUR

20 – 64 anni

878,54  EUR

58,57  EUR

62,23  EUR

65 anni e più

1 974,98  EUR

131,67  EUR

139,89  EUR

Regno Unito

meno di 20 anni

1 050,57  GBP

70,04  GBP

74,42  GBP

20 – 64 anni

2 348,36  GBP

156,56  GBP

166,34  GBP

65 anni e più

6 411,40  GBP

427,43  GBP

454,14  GBP

Norvegia

meno di 20 anni

23 606,86  NOK

1 573,79  NOK

1 672,15  NOK

20 – 64 anni

41 983,24  NOK

2 798,88  NOK

2 973,81  NOK

65 anni e più

130 033,84  NOK

8 668,92  NOK

9 210,73  NOK


(1)   GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

(2)   GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

(3)  L'abbattimento applicato all'importo forfettario mensile è «pari al 15 % (X = 0,15) per i pensionati e i loro familiari se lo Stato membro competente non è elencato nell'allegato IV del regolamento di base» (articolo 64, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009).


Corte dei conti

21.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 332/7


Relazione speciale 22/2023:

«Energie rinnovabili offshore nell’UE – Piani di crescita ambiziosi, ma rimane la sfida della sostenibilità»

(2023/C 332/05)

La Corte dei conti europea ha appena pubblicato la relazione speciale 22/2023, intitolata: «Energie rinnovabili offshore nell’UE – Piani di crescita ambiziosi, ma rimane la sfida della sostenibilità».

La relazione è disponibile, per essere consultata direttamente o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: https://www-integration.eca.eu/it/publications/sr-2023-22


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

21.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 332/8


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.11270 — KKR / THE FUCHS FAMILY FOUNDATION / OHB)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 332/06)

1.   

In data 12 settembre 2023 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

KKR & Co. Inc. («KKR», Stati Uniti),

Fuchs Family Foundation («FFF», Germania) controllata da Marco Fuchs,

OHB SE («l'impresa comune», Germania), controllata da FFF.

KKR e FFF acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell'impresa comune.

La concentrazione è effettuata mediante offerta pubblica annunciata in data 7 agosto 2023.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

KKR è un'impresa di investimento di livello mondiale che offre soluzioni per la gestione alternativa di attivi, per i mercati dei capitali e in ambito assicurativo,

FFF è una fondazione familiare attraverso la quale la famiglia Fuchs detiene attualmente la maggioranza delle azioni e dei diritti di voto nell'impresa comune,

l'impresa comune svolge la sua attività principale in tre ambiti: i) sistemi spaziali, ii) settore aerospaziale e iii) settore digitale, fornendo telescopi, sistemi di terra e antenne che collegano le infrastrutture terrestri con lo spazio, oltre a prodotti e servizi di cibersicurezza, cifratura, intelligenza artificiale, trattamento dei dati e analisi dei dati satellitari.

3.   

A seguito di esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:

M.11270 — KKR / THE FUCHS FAMILY FOUNDATION / OHB

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail o posta ai seguenti recapiti.

E-mail: mailto: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)   GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).

(2)   GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


21.9.2023   

IT

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C 332/10


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.11257 — ONE ROCK CAPITAL PARTNERS / CONSTANTIA)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 332/07)

1.   

In data 11 settembre 2023, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

One Rock Capital Partners LLC («ORC», Stati Uniti),

Constantia Flexibles GmbH («Constantia», Austria), controllata esclusivamente da fondi gestiti da affiliate di Wendel SE.

ORC acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di Constantia.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

ORC è una società di private equity attiva principalmente negli investimenti di controllo in imprese del mercato medio che possiede un portafoglio di imprese che operano in vari settori, tra cui prodotti e procedimenti chimici, manifatture speciali e assistenza sanitaria, distribuzione e produzione di alimenti e servizi commerciali e ambientali.

Constantia produce e fornisce soluzioni di imballaggio flessibili a livello mondiale. Il suo portafoglio di prodotti comprende soluzioni di imballaggio flessibili per prodotti alimentari, prodotti lattiero-caseari, alimenti per animali da compagnia, prodotti per la pulizia della casa e per la cura della persona, prodotti farmaceutici e medici e bevande.

3.   

A seguito di esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:

M.11257 ONE ROCK CAPITAL PARTNERS / CONSTANTIA

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail o posta ai seguenti recapiti.

E-mail: mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)   GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).

(2)   GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


21.9.2023   

IT

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C 332/12


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10988 — BROOKFIELD / CAMECO / WESTINGHOUSE)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 332/08)

1.   

In data 11 settembre 2023 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 e a seguito di un rinvio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Brookfield Corporation («Brookfield», Canada),

Cameco Corporation («Cameco», Canada),

Brookfield WEC Holdings, Inc e Brookfield EMEA Holdings Ltd («Westinghouse», Stati Uniti).

Brookfield e Cameco acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Westinghouse.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Brookfield opera nella gestione di attivi a livello mondiale offrendo una serie di prodotti e servizi di investimento pubblici e privati,

Cameco è un fornitore di prodotti e servizi connessi all'uranio a livello mondiale e opera principalmente nell'estrazione e separazione dell'uranio, nella raffinazione e conversione di concentrati di uranio, nonché nella fabbricazione e fornitura di elementi di combustibile e componenti di reattori da utilizzare nei reattori nucleari ad acqua pesante CANDU,

Westinghouse fornisce servizi alle centrali nucleari, tra cui la progettazione delle centrali, la fornitura a queste ultime di strumentazione operativa e di sicurezza e di sistemi di controllo nonché la fornitura di elementi di combustibile a imprese di servizi che si avvalgono di taluni modelli di reattori nucleari ad acqua leggera.

3.   

A seguito di esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:

(M.10988 BROOKFIELD / CAMECO / WESTINGHOUSE)

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail o posta ai seguenti recapiti.

E-mail: mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)   GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).