ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 324 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
66° anno |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2023/C 324/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.11015 — PARKS BOTTOM / OXFORD / ACCOR / THE RIMROCK RESORT HOTEL) ( 1 ) |
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2023/C 324/02 |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2023/C 324/03 |
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2023/C 324/04 |
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2023/C 324/05 |
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2023/C 324/06 |
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Commissione europea |
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2023/C 324/07 |
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Ufficio europeo di selezione del personale |
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2023/C 324/08 |
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INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO |
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Autorità de vigilanza EFTA |
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2023/C 324/09 |
Insussistenza di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE |
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2023/C 324/10 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI |
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Corte EFTA |
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2023/C 324/11 |
Ricorso proposto il 26 luglio 2023 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro la Norvegia (Causa E-9/23) |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2023/C 324/12 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.11240 – ORLEN / DOPPLER ENERGIE) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
14.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 324/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.11015 — PARKS BOTTOM / OXFORD / ACCOR / THE RIMROCK RESORT HOTEL)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2023/C 324/01)
Il 16 maggio 2023 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (https://competition-cases.ec.europa.eu/search). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32023M11015. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea. |
14.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 324/2 |
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
Orientamenti della Commissione sull'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2022/2555 (direttiva NIS 2)
(2023/C 324/02)
1.
A norma dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell’Unione (direttiva NIS 2) (1), la Commissione, assistita dall’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza (ENISA), deve fornire senza indebito ritardo orientamenti e modelli relativi agli obblighi di cui a tale disposizione. L’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2022/2555 fa riferimento all’articolo 3, paragrafo 3, di tale direttiva, che impone agli Stati membri di definire, entro il 17 aprile 2025, un elenco dei soggetti essenziali e importanti nonché dei soggetti che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio. Gli Stati membri devono riesaminare l’elenco periodicamente, almeno ogni due anni e, se opportuno, aggiornarlo.
2.
Ai fini della compilazione dell’elenco dei soggetti essenziali e importanti, gli Stati membri devono imporre ai soggetti di trasmettere alle autorità competenti almeno le informazioni seguenti: il nome, l’indirizzo e i recapiti aggiornati, compresi gli indirizzi e-mail, le serie di IP e i numeri di telefono del soggetto e se del caso, il settore e il sottosettore pertinente di cui agli allegati nonché, ove applicabile, un elenco degli Stati membri in cui forniscono servizi che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva. L’allegato I dei presenti orientamenti definisce un modello per la raccolta di tali informazioni ai fini della compilazione dell’elenco.
3.
Per facilitare la compilazione e l’aggiornamento dell’elenco dei soggetti essenziali e importanti, nonché dei soggetti che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio, l’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2022/2555 stabilisce che gli Stati membri possono istituire meccanismi nazionali che consentano ai soggetti di registrarsi (2).
4.
A norma dell’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2022/2555, entro il 17 aprile 2025 e successivamente ogni due anni, gli Stati membri devono notificare alla Commissione e al gruppo di cooperazione almeno il numero dei soggetti essenziali e importanti elencati ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, di tale direttiva per ciascun settore e sottosettore di cui agli allegati I e II della direttiva. Gli Stati membri devono inoltre notificare alla Commissione informazioni pertinenti sul numero di soggetti essenziali e importanti individuati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettere da b) a e), della direttiva (UE) 2022/2555, sul settore e il sottosettore cui appartengono, sul tipo di servizio che forniscono e sulla disposizione a norma della quale sono stati individuati. Il considerando 19 del preambolo della direttiva (UE) 2022/2555 spiega che gli Stati membri sono incoraggiati a scambiare con la Commissione informazioni sui soggetti essenziali e importanti e, in caso di incidente di cibersicurezza su vasta scala, informazioni pertinenti quali il nome del soggetto interessato.
5.
Oltre all’elenco compilato dagli Stati membri a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2022/2555, gli Stati membri, in conformità dell’articolo 27, paragrafo 2, di tale direttiva, devono inoltre esigere che determinati soggetti di cui all’articolo 27, paragrafo 1, della direttiva trasmettano, entro il 17 gennaio 2025, le informazioni seguenti alle autorità competenti: il proprio nome; il settore, il sottosettore e il tipo di soggetto di cui all’allegato I o II della direttiva, se del caso; l’indirizzo dello stabilimento principale e degli altri stabilimenti legali del soggetto nell’Unione o, se non è stabilito nell’Unione, del suo rappresentante a norma dell’articolo 26, paragrafo 3, della direttiva; i dati di contatto aggiornati, compresi gli indirizzi e-mail e i numeri di telefono del soggetto, e, se opportuno, del suo rappresentante a norma dell’articolo 26, paragrafo 3, della direttiva; gli Stati membri in cui il soggetto fornisce i suoi servizi; e le serie di IP del soggetto. A norma dell’articolo 27, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2022/2555, gli Stati membri devono provvedere affinché i soggetti di cui all’articolo 27, paragrafo 1, della direttiva notifichino all’autorità competente qualsiasi modifica delle informazioni trasmesse a norma dell’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva tempestivamente e, in ogni caso, entro tre mesi dalla data della modifica.
6.
A norma dell’articolo 27, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2022/2555, se opportuno, le informazioni di cui all’articolo 27, paragrafi 2 e 3, di tale direttiva devono essere trasmesse attraverso il meccanismo nazionale di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva. Di conseguenza, per conseguire una maggiore efficienza amministrativa, il modello allegato ai presenti orientamenti contiene anche le richieste di informazioni necessarie ai fini sia dell’articolo 3, paragrafo 3, che dell’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555. Il modello è stato creato con l’assistenza dell’ENISA.
(1) GU L 333 del 27.12.2022, pag. 80.
(2) Cfr. anche il considerando 18 del preambolo della direttiva (UE) 2022/2555.
APPENDICE
modello per le informazioni richieste ai fini della compilazione dell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555
1.
Settore di attività a norma della direttiva (UE) 2022/2555
Allegato I – |
Settori ad alta criticità
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Allegato II – |
Altri settori critici
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2.
Nome del soggetto
3.
Se figura tra quelli di cui all’articolo 27, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2555 (fornitore di servizi DNS, registro dei nomi di dominio di primo livello, soggetto che fornisce servizi di registrazione dei nomi di dominio, fornitore di servizi di cloud computing, fornitore di servizi di data center, fornitore di reti di distribuzione dei contenuti, fornitore di servizi gestiti, fornitore di servizi di sicurezza gestiti, nonché fornitore di mercati online, di motori di ricerca online e di piattaforme di servizi di social network), il soggetto ha il proprio stabilimento principale nell’UE in questo Stato membro o, se non ha stabilimenti legali nell’UE, ha il suo rappresentante in questo Stato membro?
4.
Indirizzo dello stabilimento del soggetto in questo Stato membro. Se il soggetto figura tra quelli di cui all’articolo 27, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2555, l’indirizzo del suo stabilimento principale, se è ubicato in questo Stato membro, nonché dei suoi altri stabilimenti legali nell’UE. In assenza di stabilimento, l’indirizzo del rappresentante nell’UE, designato in conformità dell’articolo 26, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2022/2555, se il rappresentante è ubicato in questo Stato membro.
5.
Recapiti aggiornati, compresi gli indirizzi e-mail e i numeri di telefono in questo Stato membro.
6.
Serie di IP del soggetto per questo Stato membro
7.
Se il soggetto figura tra quelli di cui all’articolo 27, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2555, un elenco degli Stati membri in cui esso fornisce servizi cui si applica la direttiva.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
14.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 324/8 |
Avviso all'attenzione delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2023/1767, e al regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1765, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
(2023/C 324/03)
Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone ed entità che figurano nell'allegato della decisione 2014/145/PESC del Consiglio (1) 1, modificata dalla decisione (PESC) 2023/1767 (2), e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (3) 2, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1765 (4), concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
Il Consiglio dell'Unione europea, dopo aver riesaminato l'elenco delle persone ed entità designate nei summenzionati allegati, ha stabilito che le misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC e al regolamento (UE) n. 269/2014 debbano continuare ad applicarsi a tali persone ed entità.
Si richiama l'attenzione delle persone ed entità in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 269/2014, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 del regolamento).
Anteriormente al 2 novembre 2023 le persone ed entità in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:
Consiglio dell'Unione europea |
Segretariato generale |
RELEX.1 |
Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
1048 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
E-mail: sanctions@consilium.europa.eu
Si richiama inoltre l'attenzione delle persone ed entità in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(1) GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.
(2) GU L 226 del 14.9.2023, pag. 104.
14.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 324/10 |
Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
(2023/C 324/04)
Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione 2014/145/PESC del Consiglio (2), modificata dalla decisione (PESC) 2023/1767 del Consiglio (3), e il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (4), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1765 del Consiglio (5).
Il titolare del trattamento è il Consiglio dell'Unione europea rappresentato dal direttore generale della direzione generale Relazioni esterne (RELEX) del segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l'unità RELEX.1, che può essere contattata al seguente indirizzo:
Consiglio dell'Unione europea |
Segretariato generale |
RELEX.1 |
Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
1048 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
E-mail: sanctions@consilium.europa.eu
Il responsabile della protezione dei dati dell'SGC può essere contattato al seguente indirizzo e-mail:
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Responsabile della protezione dei dati |
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data.protection@consilium.europa.eu |
Il trattamento dei dati è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione 2014/145/PESC, modificata dalla decisione (PESC) 2023/1767, e del regolamento (UE) n. 269/2014, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1765.
Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento in elenco fissati nella decisione 2014/145/PESC e nel regolamento (UE) n. 269/2014.
I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi ai motivi che hanno determinato l'inserimento in elenco.
Le basi giuridiche del trattamento dei dati personali sono le decisioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 29 TUE e i regolamenti del Consiglio adottati a norma dell'articolo 215 TFUE che designano le persone fisiche (interessati) e impongono il congelamento dei beni e le restrizioni di viaggio.
Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito svolto nell'interesse pubblico a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e per adempiere gli obblighi legali stabiliti nei suddetti atti giuridici ai quali è soggetto il titolare del trattamento a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1725.
Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2018/1725.
Il Consiglio può ottenere i dati personali degli interessati dagli Stati membri e/o dal servizio europeo per l'azione esterna. I destinatari dei dati personali sono gli Stati membri, la Commissione europea e il servizio europeo per l'azione esterna.
Tutti i dati personali trattati dal Consiglio nell'ambito delle misure restrittive autonome dell'UE saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone oggetto del congelamento dei beni o la validità della misura è scaduta o, in caso di ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia, fino alla pronuncia di una sentenza definitiva. I dati personali contenuti nei documenti registrati dal Consiglio sono conservati dal Consiglio a fini di archiviazione nel pubblico interesse, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2018/1725.
Il Consiglio potrebbe dover scambiare dati personali relativi a un interessato con un paese terzo o un'organizzazione internazionale nel contesto del recepimento da parte del Consiglio delle designazioni delle Nazioni Unite o nel contesto della cooperazione internazionale per quanto riguarda la politica dell'UE in materia di misure restrittive.
In mancanza di una decisione di adeguatezza o di garanzie adeguate, il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale si basa sulle seguenti condizioni, a norma dell'articolo 50 del regolamento (UE) 2018/1725:
|
il trasferimento è necessario per importanti motivi di interesse pubblico; |
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il trasferimento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria. |
Nessun processo decisionale automatizzato è coinvolto nel trattamento dei dati personali dell'interessato.
Gli interessati hanno il diritto di informazione e il diritto di accesso ai loro dati personali. Hanno inoltre il diritto di rettificare e completare i loro dati. In determinate circostanze, potrebbero avere il diritto di ottenere la cancellazione dei loro dati personali o il diritto di opporsi al trattamento dei loro dati personali o di chiedere che esso sia limitato.
Gli interessati possono esercitare tali diritti inviando un'e-mail al titolare del trattamento con copia al responsabile della protezione dei dati, come indicato sopra.
In allegato alla richiesta, gli interessati devono fornire una copia di un documento di identificazione che confermi la loro identità (carta d'identità o passaporto). Il documento deve contenere un numero di identificazione, il paese di rilascio, il periodo di validità, il nome, l'indirizzo e la data di nascita. Eventuali altri dati contenuti nella copia del documento di identità, come la foto o le caratteristiche personali, possono essere occultati.
Gli interessati hanno il diritto di proporre un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).
Prima di procedere in tal senso, si raccomanda agli interessati di provare a trovare una soluzione contattando il titolare del trattamento e/o il responsabile della protezione dei dati del Consiglio.
Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).
(1) GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.
(2) GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.
(3) GU L 226 del 14.9.2023, pag. 104.
14.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 324/12 |
Avviso all'attenzione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2023/1767, e al regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1765, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
(2023/C 324/05)
Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi che figurano nell'allegato della decisione 2014/145/PESC del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2023/1767 del Consiglio (2), e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1765 del Consiglio (4), concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
L'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 269/2014 impone a tali persone fisiche o giuridiche, entità od organismi di trasmettere prima del 1o settembre 2022 o, se posteriore, entro sei settimane dalla data dell'inserimento nell'elenco nell'allegato I, le informazioni relative ai fondi o alle risorse economiche nella giurisdizione dello Stato membro appartenenti loro, o da loro posseduti, detenuti o controllati, all'autorità competente dello Stato membro in cui tali fondi o risorse economiche sono situati, e di collaborare con l'autorità nazionale competente alla verifica di tali informazioni. Il mancato rispetto di tali obblighi sarà considerato elusione delle misure relative al congelamento dei fondi e delle risorse economiche.
Le informazioni da dichiarare devono essere trasmesse all'autorità competente dello Stato membro pertinente mediante il suo sito web, indicato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 269/2014.
(1) GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.
(2) GU L 226 del 14.9.2023, pag. 104.
14.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 324/13 |
Avviso riguardante la sospensione, a determinate condizioni, delle misure restrittive nei confronti di Nikita Dmitrievich Mazepin, di cui alla decisione 2014/145/PESC del Consiglio, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, modificata dalla decisione (PESC) 2023/1767, e al regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1765 del Consiglio
(2023/C 324/06)
Il 7 settembre 2023 il presidente del Tribunale ha emesso un'ordinanza di provvedimento provvisorio a norma dell'articolo 157, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale dell'Unione europea, nella causa T-743/22 RIII, Nikita Dmitrievich Mazepin/Consiglio dell'Unione europea. Tale ordinanza impone al Consiglio di pubblicare nella Gazzetta ufficiale un avviso indicante che il reinserimento del ricorrente N. Mazepin nell'elenco delle persone e delle entità oggetto di misure restrittive è soggetto a sospensione alle medesime condizioni previste in una precedente ordinanza del presidente del Tribunale del 19 luglio 2023.
I punti pertinenti di cui al dispositivo dell'ordinanza del presidente del Tribunale del 7 settembre 2023 recitano:
«L'esecuzione dell'annunciato reinserimento in elenco del ricorrente alle medesime condizioni previste nell'ordinanza del 19 luglio 2023, Mazepin/Consiglio (T 743/22 R II, punti 1 e 2 del dispositivo) è sospesa fino alla pronuncia dell'ordinanza che definisce il presente procedimento sommario, nella misura in cui il nome di Mazepin sarà mantenuto nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi oggetto di tali misure restrittive e unicamente nella misura necessaria a consentirgli di negoziare il suo ingaggio quale pilota professionista di Formula 1 o quale pilota in altri campionati di automobilismo sportivo che si svolgono anche o solo nell'Unione europea, nonché di partecipare al Grand Prix di Formula 1, ai relativi collaudi, allenamenti e prove libere e ad altri campionati di automobilismo sportivo, gare, collaudi, allenamenti e prove libere che si svolgono nell'Unione europea. A tal fine, Mazepin è autorizzato unicamente a: i) entrare nell'Unione europea al fine di negoziare e concludere accordi con un team o con sponsor estranei alle attività di Dmitry Arkadievich Mazepin o a persone fisiche o giuridiche i cui nomi figurano negli elenchi di cui agli allegati della decisione 2014/145 (1) e del regolamento n. 269/2014 (2); ii) entrare nell'Unione europea per partecipare, in qualità di pilota titolare o di riserva, ai campionati di Formula 1 della Federazione internazionale dell'automobile (FIA) o ad altri campionati, allenamenti, collaudi o prove libere, anche al fine di ottenere il rinnovo della sua Superlicenza; iii) entrare nell'Unione europea per sottoporsi alle visite mediche richieste dalla FIA o dal suo team; iv) entrare nell'Unione europea per partecipare a gare, sponsorizzazioni ed eventi di promozione su richiesta del suo team o dei suoi sponsor; v) aprire un conto bancario per ricevere l'accredito dello stipendio, dei premi, delle indennità dal suo team e dei contributi finanziari dagli sponsor accettati dal suo team; e vi) utilizzare il conto bancario e una carta di credito solo per coprire le spese che consentono a un pilota professionista di viaggiare nell'Unione europea, negoziare e concludere accordi con un team o con sponsor e partecipare a campionati, Grand Prix, gare, allenamenti, collaudi o prove libere negli Stati membri dell'Unione europea. In caso di ingaggio come pilota di Formula 1 o come pilota in altri campionati di automobilismo sportivo che si svolgono anche o solo nell'Unione europea, Mazepin deve impegnarsi a gareggiare sotto una bandiera neutrale e a firmare l'Impegno del Pilota richiesto dalla FIA a tal fine.»
Commissione europea
14.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 324/14 |
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,0733 |
JPY |
yen giapponesi |
158,28 |
DKK |
corone danesi |
7,4609 |
GBP |
sterline inglesi |
0,86090 |
SEK |
corone svedesi |
11,9475 |
CHF |
franchi svizzeri |
0,9589 |
ISK |
corone islandesi |
143,70 |
NOK |
corone norvegesi |
11,4783 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
24,487 |
HUF |
fiorini ungheresi |
384,35 |
PLN |
zloty polacchi |
4,6243 |
RON |
leu rumeni |
4,9673 |
TRY |
lire turche |
28,9160 |
AUD |
dollari australiani |
1,6762 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4556 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,3984 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,8188 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,4615 |
KRW |
won sudcoreani |
1 426,24 |
ZAR |
rand sudafricani |
20,3300 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,8144 |
IDR |
rupia indonesiana |
16 502,58 |
MYR |
ringgit malese |
5,0230 |
PHP |
peso filippino |
60,899 |
RUB |
rublo russo |
|
THB |
baht thailandese |
38,397 |
BRL |
real brasiliano |
5,3130 |
MXN |
peso messicano |
18,5223 |
INR |
rupia indiana |
89,0805 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
Ufficio europeo di selezione del personale
14.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 324/15 |
BANDO DI CONCORSI GENERALI
(2023/C 324/08)
L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza i seguenti concorsi generali:
|
EPSO/AD/404/23 — giuristi linguisti (AD 7) di lingua inglese (EN) |
|
EPSO/AD/405/23 — giuristi linguisti (AD 7) di lingua spagnola (ES) |
|
EPSO/AD/406/23 — giuristi linguisti (AD 7) di lingua lituana (LT) |
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EPSO/AD/407/23 — giuristi linguisti (AD 7) di lingua neerlandese (NL) |
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EPSO/AD/408/23 — giuristi linguisti (AD 7) di lingua portoghese (PT) |
|
EPSO/AD/409/23 — giuristi linguisti (AD 7) di lingua slovacca (SK) |
Il bando di concorso è pubblicato in 24 lingue nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 324 A del 14 settembre 2023.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell'EPSO (1).
(1) https://epso.europa.eu/it.
INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
Autorità de vigilanza EFTA
14.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 324/16 |
Insussistenza di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE
(2023/C 324/09)
L'Autorità di vigilanza EFTA ritiene che la misura seguente non costituisca aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE:
Data di adozione della decisione |
3 maggio 2023 |
Numero dell’aiuto |
90153 |
Numero della decisione |
067/23/COL |
Stato EFTA |
Norvegia |
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Organizzazione di servizi/soluzioni comunali di digitalizzazione |
Forma dell’aiuto |
Non sussiste aiuto |
Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell'Autorità di vigilanza EFTA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
14.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 324/17 |
Avviso dell'Autorità di vigilanza EFTA sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e sui tassi di riferimento/attualizzazione in vigore per gli Stati EFTA applicabili dal 1o giugno 2023
(Pubblicato a norma delle disposizioni sui tassi di riferimento e di attualizzazione di cui alla parte VII della guida sugli aiuti di Stato dell'Autorità e all'articolo 10 della decisione dell'Autorità n. 195/04/COL (1) )
(2023/C 324/10)
I tassi di base sono calcolati in conformità del disposto del capitolo sul metodo per stabilire i tassi di riferimento e di attualizzazione della guida sugli aiuti di Stato dell'Autorità, modificata con decisione dell'Autorità n. 788/08/COL del 17 dicembre 2008. Per ottenere i tassi di riferimento applicabili, ai tassi di base vanno aggiunti gli opportuni margini come definiti nella guida sugli aiuti di Stato.
I tassi di base sono stati determinati come segue:
|
Islanda |
Liechtenstein |
Norvegia |
1.6.2023 – |
7,69 |
0,29 |
3,15 |
(1) GU L 139 del 25.5.2006, pag. 37, e supplemento SEE n. 26/2006 del 25.5.2006, pag. 1.
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte EFTA
14.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 324/18 |
Ricorso proposto il 26 luglio 2023 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro la Norvegia
(Causa E-9/23)
(2023/C 324/11)
In data 26 luglio 2023 dinanzi alla Corte EFTA ha proposto ricorso contro la Norvegia l'Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Claire Simpson, Erlend Leonhardsen, Marte Brathovde e Ewa Gromnicka, in qualità di agenti della suddetta Autorità, con sede in Avenue des Arts 19H, B-1000 Bruxelles (Belgio).
L'Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di dichiarare che:
1. |
mantenendo in vigore una normativa quale l’articolo 2-1b, quarto comma, della PRA (legge sui diritti dei pazienti) e l’articolo 6 del PR (regolamento sulla definizione delle priorità), che limitano ingiustificatamente o non includono il diritto di ricevere cure ospedaliere in un altro Stato SEE qualora non sia possibile praticare le cure in questione entro un termine accettabile sotto il profilo medico, il Regno di Norvegia non ha ottemperato agli obblighi imposti dall’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 e/o dall’articolo 36 dell’accordo SEE; |
2. |
mantenendo in vigore una normativa quale l’articolo 2-1b, quinto comma, e l’articolo 3, quarto comma, del PR, l’articolo 2-4a, secondo comma, della PRA e l’articolo 3 del PR, che non hanno rispecchiato o non rispecchiano correttamente il diritto dei pazienti di ricevere cure in un altro Stato SEE qualora non sia possibile praticare nello Stato di origine cure identiche o che presentano il medesimo grado di efficacia entro un termine accettabile sotto il profilo medico, il Regno di Norvegia non ha ottemperato agli obblighi imposti dall’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 e/o dall’articolo 36 dell’accordo SEE; |
3. |
mantenendo in vigore una struttura procedurale e di ricorso basata su disposizioni quali l’articolo 7-2 della PRA e gli articoli 7 e 8 del PR, che impediscono agli organi di reclamo/ricorso istituiti dalla PRA/dal PR di applicare correttamente e garantire il diritto dei pazienti di ricevere cure in un altro Stato SEE, e/o che scoraggiano detti organi dall’agire in tal senso, qualora non sia possibile praticare nello Stato di origine cure identiche o che presentano il medesimo grado di efficacia entro un termine accettabile sotto il profilo medico, e/o mantenendo una prassi amministrativa che non garantisce tale diritto, il Regno di Norvegia non ha ottemperato agli obblighi imposti dall’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 e/o dall’articolo 36 dell’accordo SEE, nonché dall’articolo 3 del medesimo accordo; |
4. |
mantenendo in vigore e applicando le suddette norme e prassi nazionali poco chiare e/o contrastanti in relazione al diritto dei pazienti di ricevere cure in un altro Stato SEE, il Regno di Norvegia ha violato il principio della certezza del diritto e ha compromesso l’efficacia dell’articolo 36 dell’accordo SEE e dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004, violandone le disposizioni, e/o dell’articolo 3 dell’accordo SEE. |
Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso
— |
Con il presente ricorso l'Autorità di vigilanza EFTA (l'Autorità) chiede di dichiarare che la Norvegia ha violato l'articolo 36 dell'accordo SEE, l'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 (il regolamento) e/o l'articolo 3 dell'accordo SEE, nonché il principio della certezza del diritto, in relazione a talune norme e prassi nazionali che disciplinano l'accesso alle cure ospedaliere in altri Stati SEE. |
— |
Dopo aver ricevuto denunce in merito al sistema norvegese delle cure ospedaliere e alla possibilità di ricevere tali cure all'estero, nel 2009 l'Autorità ha deciso di effettuare una valutazione d'ufficio delle norme norvegesi pertinenti. |
— |
Tra il 2009 e il 2013 l'Autorità e il governo norvegese sono stati impegnati in discussioni sulle questioni sollevate nelle denunce e sulle relative norme. |
— |
Il 14 maggio 2014 l'Autorità ha inviato al governo norvegese una lettera di costituzione in mora nella quale concludeva che la Norvegia non aveva ottemperato agli obblighi imposti dall'articolo 20 del regolamento e/o dall'articolo 36 dell'accordo SEE. |
— |
Nella sua risposta del 15 agosto 2014 il governo norvegese ha dichiarato infondate le preoccupazioni dell'Autorità ma ha comunque annunciato che erano state proposte modifiche legislative e ha precisato che, al fine di rafforzare la certezza del diritto, stava valutando la possibilità di fornire ulteriori informazioni e chiarimenti in relazione ai diritti all'assistenza sanitaria all'estero. |
— |
Il 3 febbraio 2016 l'Autorità ha inviato una lettera di costituzione in mora complementare nella quale concludeva che non tutte le sue preoccupazioni erano state dissipate. Il governo norvegese ha risposto con lettera del 3 maggio 2016. |
— |
Il 20 settembre 2017 l'Autorità ha inviato un parere motivato alla Norvegia, al quale il governo norvegese ha risposto con lettera del 19 gennaio 2018, sostenendo che non vi era violazione del diritto SEE e spiegando come fossero state apportate varie modifiche alle disposizioni pertinenti. La Norvegia ha inoltre informato l'Autorità, con lettera dell'11 aprile 2018, di aver effettuato ulteriori valutazioni e di aver programmato modifiche del quadro legislativo e miglioramenti pratici. |
— |
L'Autorità ha ritenuto insoddisfacenti le modifiche legislative e il 18 dicembre 2019 ha deciso di deferire il caso alla Corte EFTA. Nel preparare il ricorso dinanzi alla Corte, il 7 maggio 2021 l'Autorità ha inviato una richiesta di informazioni alla Norvegia, dopo aver ricevuto informazioni aggiuntive da un denunciante. |
— |
Alla luce della risposta della Norvegia, il 18 maggio 2022 l'Autorità ha inviato una seconda lettera di costituzione in mora complementare. |
— |
La risposta del governo norvegese, comunicata con lettera dell'8 luglio 2022, è stata ritenuta insoddisfacente dall'Autorità, che ha emesso un parere motivato complementare il 22 ottobre 2022. |
— |
Il governo norvegese ha risposto con lettera del 20 dicembre 2022, ribadendo la propria posizione secondo cui il diritto norvegese pertinente era conforme al diritto SEE. La Norvegia ha tuttavia modificato le modalità con cui il regolamento (CE) n. 883/2004 era stato integrato nel diritto nazionale, con entrata in vigore il 25 novembre 2022. |
— |
L'Autorità ritiene che, sebbene le modifiche abbiano risolto alcune questioni, permangano altre criticità sollevate dal parere motivato e dal parere motivato complementare e che la Norvegia continui a non garantire il diritto dei pazienti di accedere alle cure ospedaliere in altri Stati SEE, in violazione dei suoi obblighi in ambito SEE. |
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
14.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 324/20 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.11240 – ORLEN / DOPPLER ENERGIE)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2023/C 324/12)
1.
In data 30 agosto 2023 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
— |
ORLEN S.A. («ORLEN», Polonia), |
— |
Doppler Energie GmbH («Doppler», Austria), controllata in ultima istanza esclusivamente dal Sig. Franz Joseph Doppler, una persona fisica austriaca. |
ORLEN acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di Doppler.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
— |
ORLEN: opera principalmente nella raffinazione del petrolio e produzione di biocarburanti, la prospezione e la vendita di gas, la produzione di prodotti petrolchimici, la produzione di energia elettrica, la vendita all'ingrosso e al dettaglio di carburanti per motori, la vendita al dettaglio di beni di consumo e l'estrazione di idrocarburi; |
— |
Doppler: gestisce una rete di stazioni di rifornimento di carburante per motori e di stazioni di ricarica per veicoli elettrici in tutta l'Austria. |
3.
A seguito di esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:
M.11240 – ORLEN / DOPPLER ENERGIE
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, fax o posta ai seguenti recapiti.
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Indirizzo postale:
Commissione europea |
Direzione generale della Concorrenza |
Protocollo Concentrazioni |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).