ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 314

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

66° anno
4 settembre 2023


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2023/C 314/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2023/C 314/02

Causa C-156/23, Ararat: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank Den Haag, zittingsplaats Roermond (Paesi Bassi) il 14 marzo 2023 — K, L, M e N / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

2

2023/C 314/03

Causa C-280/23 P: Impugnazione proposta il 1 maggio 2023 dalla Canai Technology Co. Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 1 marzo 2023, causa T-25/22, Canai Technology/ Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (HE&ME)

3

2023/C 314/04

Causa C-331/23, Dranken Van Eetvelde: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent (Belgio) il 25 maggio 2023 — Dranken Van Eetvelde NV / Belgische Staat

3

2023/C 314/05

Causa C-339/23, Horyzont: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich (Polonia) il 30 maggio 2023 — Horyzont Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty / LC

4

2023/C 314/06

Causa C-352/23 (Changu): Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 7 giugno 2023 — LF / Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite

4

2023/C 314/07

Causa C-354/23, Seberts: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) l’8 giugno 2023 — LM BV / Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

5

2023/C 314/08

Causa C-369/23, Vivacom Bulgaria: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 9 giugno 2023 — Vivacom Bulgaria EAD / Varhoven administrativen sad, Natsionalna agentsia za prihodite

6

2023/C 314/09

Causa C-385/23: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus (Finlandia) il 22 giugno 2023 — Fluggast A / Finnair Oyj

6

2023/C 314/10

Causa C-412/23: Ricorso proposto il 5 luglio 2023 — Commissione europea / Repubblica slovacca

7

2023/C 314/11

Causa C-430/23 P: Impugnazione proposta il 12 luglio 2023 da SN avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 3 maggio 2023, causa T-249/21, SN/Parlamento

8

 

Tribunale

2023/C 314/12

Causa T-487/22: Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2023 — Multiópticas / EUIPO — Nike Innovate (Rappresentazione di due forme geometriche nere) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo che rappresenta due forme geometriche nere – Marchi dell’Unione europea e nazionale figurativi anteriori mó – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di pregiudizio alla notorietà – Assenza di somiglianza tra i segni – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001]

9

2023/C 314/13

Causa T-348/23: Ricorso proposto il 27 giugno 2023 — Zalando / Commissione

9

2023/C 314/14

Causa T-369/23: Ricorso proposto il 5 luglio 2023 — Hypo Vorarlberg Bank / SRB

11

2023/C 314/15

Causa T-374/23: Ricorso proposto il 6 luglio 2023 — Volkskreditbank / SRB

13

2023/C 314/16

Causa T-386/23: Ricorso proposto il 6 luglio 2023 — Hypo-Bank Burgenland / SRB

14

2023/C 314/17

Causa T-387/23: Ricorso proposto il 6 luglio 2023 — Schelhammer Capital Bank / SRB

14

2023/C 314/18

Causa T-390/23: Ricorso proposto il 12 luglio 2023 — Barry's Bootcamp/EUIPO — Hummel (Rappresentazione di due spine di pesce orizzontali nere

15

2023/C 314/19

Causa T-391/23: Ricorso proposto il 13 luglio 2023 — Imerys Aluminates Groupe / Commissione

16

2023/C 314/20

Causa T-396/23: Ricorso proposto il 14 luglio 2023 — Stada Arzneimittel / EUIPO — Bioiberica (DAOgest)

16

2023/C 314/21

Causa T-398/23: Ricorso proposto il 14 luglio 2023 — Bodegas Aguiuncho/EUIPO — Mar de Frades (ALBARIÑO mar de ons)

17

2023/C 314/22

Causa T-400/23: Ricorso proposto il 12 luglio 2023 — Erste Group Bank / SRB

18

2023/C 314/23

Causa T-401/23: Ricorso proposto il 12 luglio 2023 — Erste Bank der österreichischen Sparkassen / SRB

19

2023/C 314/24

Causa T-402/23: Ricorso proposto il 13 luglio 2023 — Steiermärkische Bank und Sparkassen/SRB

20

2023/C 314/25

Causa T-403/23: Ricorso proposto il 13 luglio 2023 — Dornbirner Sparkasse Bank / SRB

21

2023/C 314/26

Causa T-404/23: Ricorso proposto il 13 luglio 2023 — Kärntner Sparkasse / SRB

22

2023/C 314/27

Causa T-405/23: Ricorso proposto il 13 luglio 2023 — Sparkasse Niederösterreich Mitte West / SRB

23

2023/C 314/28

Causa T-406/23: Ricorso proposto il 13 luglio 2023 — Tiroler Sparkasse / SRB

23

2023/C 314/29

Causa T-407/23: Ricorso proposto il 13 luglio 2023 — Salzburger Sparkasse Bank / SRB

24

2023/C 314/30

Causa T-408/23: Ricorso proposto il 17 luglio 2023 — Sparkasse Oberösterreich Bank / SRB

25

2023/C 314/31

Causa T-434/23: Ricorso proposto il 26 luglio 2023 — Essity Hygiene and Health AB / EUIPO (Rappresentazione di una foglia)

25


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

4.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 314/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2023/C 314/01)

Ultime pubblicazioni

GU C 304 del 28.8.2023.

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 296 del 21.8.2023.

GU C 286 del 14.8.2023.

GU C 278 del 7.8.2023.

GU C 271 del 31.7.2023.

GU C 261 del 24.7.2023.

GU C 252 del 17.7.2023.

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

4.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 314/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank Den Haag, zittingsplaats Roermond (Paesi Bassi) il 14 marzo 2023 — K, L, M e N / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Causa C-156/23, Ararat (1))

(2023/C 314/02)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Roermond

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: K, L, M e N

Resistente: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con gli articoli 4 e 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e con l’articolo 5 della direttiva rimpatrio [2008/115/CE] (2), debba essere interpretato nel senso che un’autorità giurisdizionale deve rilevare d’ufficio l’eventuale mancato rispetto dell’obbligo di non-refoulement [non respingimento] sulla base degli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti durante il procedimento contraddittorio dinanzi a essa. Se la portata di tale obbligo dipenda dalla circostanza se il procedimento in contraddittorio sia stato instaurato con una domanda di protezione internazionale e se la portata di detto obbligo sia dunque diversa nel caso in cui un rischio di refoulement venga valutato nel contesto dell’ammissione, oppure invece nel contesto del rimpatrio.

2)

Se l’articolo 5 della direttiva rimpatrio, in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che, qualora venga presa una decisione di rimpatrio in un procedimento non instaurato con una domanda di protezione internazionale, la valutazione se il divieto di refoulement osti al rimpatrio deve avere luogo prima dell’adozione di una decisione di rimpatrio e se un rischio di refoulement accertato osti all’adozione di una decisione di rimpatrio o se in siffatta situazione un rischio di refoulement accertato configuri un ostacolo per l’allontanamento.

3)

Se una decisione di rimpatrio riacquisti efficacia allorché essa è stata sospesa da un nuovo procedimento non introdotto con una domanda di protezione internazionale, o se l’articolo 5 della direttiva rimpatrio, in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che, qualora il rischio di respingimento non sia stato valutato nel procedimento che porta alla rinnovata constatazione dell’irregolarità del soggiorno, deve aver luogo una valutazione attuale del rischio di refoulement e deve essere adottata una nuova decisione di rimpatrio. Se la risposta a detta questione sia diversa nel caso in cui non si configuri una decisione di rimpatrio sospesa, bensì una decisione di rimpatrio alla quale il cittadino del paese terzo e le autorità per lungo tempo non hanno dato esecuzione.


(1)  Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

(2)  Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98).


4.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 314/3


Impugnazione proposta il 1 maggio 2023 dalla Canai Technology Co. Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 1 marzo 2023, causa T-25/22, Canai Technology/ Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (HE&ME)

(Causa C-280/23 P)

(2023/C 314/03)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Canai Technology Co. Ltd (rappresentanti: J. F. Gallego Jiménez E. Sanz Valls, P. Bauzá Martínez e Y. Hernández Viñes, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, Trend Fin BV

Con ordinanza del 17 luglio 2023, la Corte di giustizia (Sezione ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l’impugnazione non è ammessa e ha condannato la Canai Technology Co. Ltd a farsi carico delle proprie spese.


4.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 314/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent (Belgio) il 25 maggio 2023 — Dranken Van Eetvelde NV / Belgische Staat

(Causa C-331/23, Dranken Van Eetvelde)

(2023/C 314/04)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent

Parti

Ricorrente: Dranken Van Eetvelde NV

Convenuto: Belgische Staat

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 51 bis, § 4, WBTW (1) violi l’articolo 205 [della direttiva 2006/112 (2) in combinato disposto con] il principio di proporzionalità, atteso che tale disposizione prevede una responsabilità generale incondizionata che il giudice non può valutare in funzione del contributo di ciascuno alla frode fiscale.

2)

Se l’articolo 51 bis, § 4, WBTW violi l’articolo 205 della direttiva 2006/112 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con il principio di neutralità dell’IVA, ove detta disposizione debba essere interpretata nel senso che un soggetto è responsabile in solido per l’assolvimento dell’IVA al posto del debitore dell’imposta, senza che si debba tenere conto del diritto alla detrazione dell’IVA che può essere esercitato dal debitore legale.

3)

Se l’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che consente un cumulo di sanzioni (amministrative e penali) di carattere penale derivanti da procedimenti diversi, per fatti identici sotto il profilo fattuale, commessi tuttavia in anni successivi (ma che, considerati sotto il profilo penale, verrebbero ritenuti come un reato continuato con un unico disegno criminoso), e rispetto a cui i fatti per un anno sono perseguiti in via amministrativa e quelli per un altro anno sono perseguiti penalmente. Se i fatti in parola non siano considerati come inscindibilmente connessi tra loro, perché perpetrati in anni successivi.

4)

Se l’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale in base alla quale nei confronti di un soggetto può essere avviato un procedimento di imposizione di una sanzione pecuniaria amministrativa di natura penale a causa di fatti per i quali questi è già stato condannato penalmente in via definitiva, laddove entrambi i procedimenti sono condotti in modo totalmente indipendente tra loro, e l’unica garanzia che il grado di severità dell’insieme delle sanzioni inflitte corrisponda alla gravità dell’infrazione di cui trattasi consiste nel fatto che il giudice tributario può effettuare un controllo di proporzionalità nel merito, mentre la normativa nazionale non prevede norme al riguardo e neppure regole che consentono all’autorità amministrativa di tenere conto della sanzione penale già inflitta.


(1)  Belgische btw-wetboek (codice dell’IVA belga).

(2)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).


4.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 314/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich (Polonia) il 30 maggio 2023 — Horyzont Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty / LC

(Causa C-339/23, Horyzont)

(2023/C 314/05)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Parti

Attore: Horyzont Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Convenuta: LC

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 8 della direttiva 2008/48/CE, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (1), debba essere interpretato nel senso che l'obbligo in esso sancito, incombente sul creditore, di verificare il merito creditizio del consumatore (mutuatario) è equivalente ad altri obblighi previsti dalla medesima direttiva (in particolare, agli obblighi di informazione di cui agli articoli 10 e seguenti), con la conseguenza che le sanzioni alle quali rinvia l'articolo 23 della direttiva non possono essere differenti, vale a dire, non possono prevedere conseguenze giuridiche diverse per ogni singola violazione di ciascuno di tali obblighi.


(1)  GU 2008, L 133, pag. 66.


4.9.2023   

IT

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C 314/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 7 giugno 2023 — LF / Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite

[Causa C-352/23 (Changu)] (1)

(2023/C 314/06)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Sofia-grad

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: LG

Convenuto: Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite

Questioni pregiudiziali

1)

Se il considerando 15, l’articolo 2, lettera h), e l’articolo 3 della direttiva 2011/95 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, debbano essere interpretati nel senso che essi consentono ad uno Stato membro di introdurre una normativa nazionale sulla concessione della protezione internazionale per motivi caritatevoli o umanitari, la quale, in conformità al considerando 15 e all’articolo 2, lettera h), della direttiva 2011/95 (altra forma di protezione), sia estranea alla ratio e allo spirito di tale direttiva, oppure se, anche in un caso del genere, la possibilità prevista dal diritto nazionale di concedere protezione per «motivi umanitari» ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2011/95 debba essere conforme alle norme sulla protezione internazionale.

2)

Se il considerando 12 e l’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2008/115 (3) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in combinato disposto con gli articoli 1 e 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (…), obblighino necessariamente uno Stato membro a rilasciare ai cittadini di paesi terzi una conferma scritta, la quale attesti che il soggiorno dei medesimi è irregolare, ma che non è ancora possibile rimpatriarli.

3)

Se, in presenza di un contesto normativo nazionale, in cui l’unica disposizione sulla regolarizzazione dello status di un cittadino di un paese terzo per «motivi umanitari» è contenuta nell’articolo 9, paragrafo 8, dello Zakon za ubezhishteto i bezhantsite (legge sull’asilo e sui rifugiati) (in prosieguo: lo «ZUB»), un’interpretazione di tale disposizione nazionale, la quale sia estranea alla natura e alle motivazioni della direttiva 2011/95, sia compatibile con il considerando 15 nonché con l’articolo 2, lettera h), e con l’articolo 3 della direttiva 2011/95.

4)

Se gli articoli 1, 4 e 7 della Carta esigano, ai fini dell’applicazione della direttiva 2011/95, un esame inteso ad accertare se il lungo soggiorno in uno Stato membro di un cittadino di un paese terzo, privo di un preciso status legale, costituisca un motivo autonomo per la concessione della protezione internazionale per «cogenti considerazioni umanitarie».

5)

Se l’obbligo positivo di uno Stato membro di garantire il rispetto degli articoli 1 e 4 della Carta ammetta un’interpretazione ampia della misura nazionale prevista dall’articolo 9, paragrafo 8, dello ZUB, la quale vada oltre la logica e le norme sulla protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95, e se detto obbligo esiga un’interpretazione riferita esclusivamente al rispetto dei diritti fondamentali assoluti previsti dagli articoli 1 e 4 della Carta.

6)

Se la mancata concessione della protezione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 8, dello ZUB ad un cittadino di un paese terzo nella situazione del ricorrente possa portare al risultato che lo Stato membro non adempie gli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli 1, 4 e 7 della Carta.


(1)  Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

(2)  GU 2011, L 337, pag. 9.

(3)  GU 2008, L 348, pag. 98.


4.9.2023   

IT

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C 314/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) l’8 giugno 2023 — LM BV / Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Causa C-354/23, Seberts (1))

(2023/C 314/07)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: LM BV

Resistente: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Questione pregiudiziale

Se gli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2) e in particolare i punti 135, 136, 137 e 144, parte iniziale e lettera a), debbano essere interpretati nel senso che si configura un aiuto all’investimento per il finanziamento dei costi di costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili soltanto se il beneficiario di detto aiuto è o diviene esso stesso anche proprietario dei beni immobili a cui i costi si riferiscono.


(1)  Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

(2)  GU 2014, C 204, pag. 1.


4.9.2023   

IT

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C 314/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 9 giugno 2023 — «Vivacom Bulgaria» EAD / Varhoven administrativen sad, Natsionalna agentsia za prihodite

(Causa C-369/23, Vivacom Bulgaria)

(2023/C 314/08)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti nel procedimento principale

Ricorrente in primo grado e ricorrente in cassazione:«Vivacom Bulgaria» EAD

Resistenti in primo grado e resistenti in cassazione: Varhoven administrativen sad, Natsionalna agentsia za prihodite

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ostino a una normativa nazionale quale l’articolo 2c, paragrafo 1, n. 1, dello Zakon za otgovornostta na darzhavata i obshtinite za vredi (legge sulla responsabilità per danni dello Stato e dei Comuni; lo «ZODOV»), nel combinato disposto con l’articolo 203, paragrafo 3, e con l’articolo 128, paragrafo 1, n. 6, dell’Administrativnoprotsesualen kodeks (codice del processo amministrativo; l’«APK»), in base alla quale dell’azione di risarcimento del danno proposta nei confronti del Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa, Bulgaria, in prosieguo: il «VAS») per violazione del diritto dell'Unione da parte del medesimo, conosce lo stesso VAS quale giudice di ultimo grado.


4.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 314/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus (Finlandia) il 22 giugno 2023 — Fluggast A / Finnair Oyj

(Causa C-385/23)

(2023/C 314/09)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein oikeus

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Passeggero A

Convenuta: Finnair Oyj

Questioni pregiudiziali

1)

Se un vettore aereo possa invocare le circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 (1), già per il solo fatto che il costruttore dell’aeromobile abbia segnalato la presenza di un vizio occulto di progettazione, che incide sulla sicurezza del volo e che riguarda tutti gli aerei di tale tipo, benché tale segnalazione sia avvenuta solo successivamente al ritardo o alla cancellazione del volo.

2)

In caso di risposta in senso negativo alla prima questione, qualora occorra stabilire se le circostanze siano riconducibili a eventi inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo che, per la loro natura o per la loro origine, sono soggetti al suo effettivo controllo: se la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea sulla prematura difettosità di alcuni pezzi tecnici sia applicabile in un caso come quello di specie in cui, all’atto della cancellazione del volo, né il costruttore, né il vettore aereo sapevano che natura avesse il difetto del nuovo tipo di aereo in questione e come esso potesse essere sanato.


(1)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).


4.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 314/7


Ricorso proposto il 5 luglio 2023 — Commissione europea / Repubblica slovacca

(Causa C-412/23)

(2023/C 314/10)

Lingua processuale: lo slovacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara e R. Lindenthal, agenti)

Convenuta: Repubblica slovacca

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che la Repubblica slovacca, avendo persistentemente omesso di garantire che negli anni 2015, 2016, 2017 e dal 2018 a oggi gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria pagassero i loro debiti commerciali entro un periodo massimo di 60 giorni di calendario, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi della direttiva 2011/7 (1), relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in particolare dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera b);

condannare la Repubblica slovacca alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2011/7, la Repubblica slovacca doveva garantire che nelle transazioni commerciali in cui il debitore è un'autorità pubblica la scadenza dei pagamenti previsti come corrispettivo delle transazioni con le imprese non superasse i 30 giorni di calendario dal verificarsi delle circostanze di fatto ivi elencate. Allo stesso tempo, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), della direttiva, nella Repubblica slovacca gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria possono estendere questo periodo fino a 60 giorni di calendario.

Tuttavia, la Repubblica slovacca non ha garantito che per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, nelle transazioni commerciali in cui sono debitori, il periodo di rimborso non superasse i 60 giorni di calendario.

I dati sul periodo medio di rimborso dei debiti degli ospedali pubblici nelle transazioni commerciali dimostrano che negli anni 2015, 2016, 2017 e dal 2018 fino alla data di deposito del presente ricorso la Repubblica slovacca ha persistentemente violato le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera b), della direttiva.


(1)  Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU 2011, L 48, pag. 1).


4.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 314/8


Impugnazione proposta il 12 luglio 2023 da SN avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 3 maggio 2023, causa T-249/21, SN/Parlamento

(Causa C-430/23 P)

(2023/C 314/11)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: SN (rappresentante: P. Eleftheriadis, barrister)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare parzialmente la sentenza pronunciata il 3 maggio 2023 dalla Quinta Sezione del Tribunale dell'Unione europea nella causa T-249/21, SN/Parlamento europeo, nella parte in cui la sentenza afferma la validità parziale della decisione del Segretario generale del Parlamento europeo relativa a SN, datata 21 dicembre 2020, e della nota di addebito n. 7010000021, indirizzata a SN, dell'importo di EUR 196 199,84, datata 15 gennaio 2021;

annullare integralmente la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo relativa a SN del 21 dicembre 2020;

annullare integralmente la nota di addebito n. 7010000021, indirizzata a SN, per un importo di EUR 196 199,84, datata 15 gennaio 2021;

condannare il Parlamento europeo alle spese sostenute dalle ricorrenti nell'ambito del presente procedimento, comprese le spese dinanzi alla Corte e dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

1)

Mancata applicazione del test «conoscenza» di cui all’articolo del 137 RAA  (1): Il Tribunale ha violato il diritto dell'Unione per non aver considerato che la ripetizione della retribuzione per l'assistenza parlamentare da un deputato del Parlamento è soggetta alla prova della «conoscenza» di cui all'articolo 137 del RAA e all'articolo 85 dello Statuto dei funzionari, che impone al beneficiario di un pagamento in caso di assistenza parlamentare di avere una conoscenza reale o presunta della natura indebita di tale pagamento.

2)

Mancata applicazione del vero significato dell'articolo 33 delle MASD  (2): Il Tribunale ha violato il diritto dell'Unione per non avere correttamente applicato gli articoli 33 e 68 delle Misure di attuazione dello Statuto dei deputati, che impongono che il pagamento di una retribuzione a un assistente parlamentare sia una retribuzione e non una parcella per servizi resi, cosicché esso diventa «indebito» ai sensi del diritto dell'Unione solo quando il pagamento non è dovuto in virtù del contratto di assunzione, conformemente alle condizioni generali di impiego degli assistenti parlamentari.

3)

Assenza di tutela del diritto alla libertà e all'indipendenza del deputato : Il Tribunale ha violato il diritto dell'Unione non avendo sufficientemente tutelato il diritto dei deputati alla libertà e all'indipendenza (articoli 2 e 21, paragrafo 2, dello Statuto dei deputati al Parlamento europeo), imponendo un sistema di responsabilità oggettiva per errori innocenti talmente imprevedibile e oneroso da risultare incompatibile con il diritto alla libertà e all'indipendenza dei deputati.


(1)  Regime applicabile agli altri agenti della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica (GU 1962, 45, pag. 1385).

(2)  Decisione dell'Ufficio di presidenza del 19 maggio e 9 luglio 2008 recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (GU 2009, C 159, pag. 1).


Tribunale

4.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 314/9


Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2023 — Multiópticas / EUIPO — Nike Innovate (Rappresentazione di due forme geometriche nere)

(Causa T-487/22) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo che rappresenta due forme geometriche nere - Marchi dell’Unione europea e nazionale figurativi anteriori mó - Impedimento alla registrazione relativo - Assenza di pregiudizio alla notorietà - Assenza di somiglianza tra i segni - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2023/C 314/12)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Multiópticas S. Coop. (Madrid, Spagna) (rappresentanti: M. López Camba e A. Lyubomirova Geleva, avvocate)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: E. Markakis, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Nike Innovate CV (Beaverton, Oregon, Stati Uniti)

Oggetto

Con il ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 2 giugno 2022 (procedimento R 1762/2021-4).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto

2)

La Multiópticas S. Coop. e l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si faranno carico delle proprie spese.


(1)  GU C 368 del 26.9.2022.


4.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 314/9


Ricorso proposto il 27 giugno 2023 — Zalando / Commissione

(Causa T-348/23)

(2023/C 314/13)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Zalando SE (Berlino, Germania) (rappresentanti: R. Briske, K. Ewald, L. Schneider e J. Trouet, Rechtsanwälte)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea del 25 aprile 2023, C(2023) 2727 final;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul travisamento dell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2022/2065 (1) (Digital Services Act; in prosieguo: il «DSA») e sull’erronea applicazione del DSA

La ricorrente ritiene che il DSA non le sia applicabile, in quanto i servizi da essa prestati non costituiscono servizi intermediari, e di conseguenza non configurano né un servizio di hosting né una piattaforma on line nel senso di cui al DSA. Mancherebbe la necessaria messa a disposizione di contenuti di terzi. Attraverso la vendita dei propri articoli, la ricorrente metterebbe a disposizione propri contenuti e avrebbe fatto integralmente propri anche i contenuti dei suoi partner attraverso un rigoroso processo di onboarding.

Quand'anche una parte del servizio dovesse essere qualificata come piattaforma on line, essa non raggiungerebbe la soglia di 45 000 000 di utenti attivi al mese. La convenuta ometterebbe di considerare il carattere ibrido del servizio: non tutti gli utenti del servizio sarebbero automaticamente esposti a contenuti messi a disposizione da terzi, bensì sarebbe necessaria una esatta differenziazione.

La convenuta si fonderebbe su criteri erronei, come ad esempio la presunta non riconoscibilità dell'offerente. Essa trascurererebbe il fatto che ciò non sarebbe una caratteristica determinante, bensì, tenendo conto di valutazioni fondate sul diritto dell'Unione, suffragherebbe la tesi dell’esistenza di contenuti propri.

2.

Secondo motivo, fondato sull'indeterminatezza dell'articolo 33, paragrafo 1 e paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 24, paragrafo 2, del DSA

Le prescrizioni applicabili al conteggio della soglia di valore sarebbero troppo imprecise e violerebbero il principio di determinatezza sancito dal diritto dell'Unione. Pertanto, l'articolo 33, paragrafo 1, del DSA non sarebbe una base giuridica rispettosa del diritto dell'Unione. In virtù della sua natura giuridica e del suo contenuto lacunoso, il considerando 77 del DSA sarebbe insufficiente ai fini della determinabilità del metodo di calcolo, in quanto lascerebbe aperte troppe questioni essenziali. Verrebbe descritto soltanto chi deve essere ricompreso, ma non in che modo. In definitiva, senza l'emanazione di un atto giuridico delegato i criteri non potrebbero essere definiti con sufficiente determinazione. L'inadeguatezza diverrebbe chiara attraverso un paragone con il regolamento (UE) 2022/1925 (2) (Digital Markets Act): quest'ultimo, prenderebbe in parte le mosse dalla medesima soglia di valore, ma svilupperebbe i criteri di calcolo in maniera più ampia e addirittura in un allegato a parte. Anche in esso però mancherebbero criteri di calcolo sufficientemente concreti.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio generale della parità di trattamento

L'indeterminatezza del metodo di calcolo violerebbe l'articolo 2, prima frase, TUE, nonché l'articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto ciò condurrebbe ad una disparità di trattamento (di fatto) tra offerenti di piattaforme on line. Gli offerenti riempirebbero, con metodi variegati e opachi, la lacuna che deriverebbe in particolare dal fatto che il tracciamento di singoli utenti è vietato. Allo stesso tempo, il DSA non prevedrebbe alcun controllo cogente di tutti i metodi di conteggio, bensì soltanto verifiche ad hoc. In tal modo, non si creerebbe un equo level playing field per i soggetti che offrono servizi in concorrenza tra loro. Oltre a ciò, il DSA violerebbe il principio della parità di trattamento per il fatto che vigerebbe una soglia di valore forfettaria per tutte le piattaforme on line, indipendentemente da criteri basati sul rischio dei rispettivi servizi.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità

L'applicazione del DSA inciderebbe in maniera sproporzionata sulla libertà e sui diritti fondamentali della ricorrente e, pertanto violerebbe il principio di proporzionalità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, TUE. Da un lato, la soglia di valore forfettaria sarebbe inidonea e, dall'altro, l'imposizione di ulteriori obblighi alla ricorrente non sarebbe più necessaria in quanto il commercio on line sarebbe già (sovra-)regolato.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione

Nella sua decisione, la convenuta avrebbe violato l'obbligo di motivazione sancito dall'articolo 296 TFUE, motivo per cui tale atto non sarebbe condivisibile per la ricorrente quale destinatario. Mancherebbe qualsiasi riconducibilità sotto la definizione del servizio di hosting ai sensi dell'articolo 3, lettera g), iii), del DSA, malgrado che ciò sia decisivo ai fini dell'applicabilità dell'articolo 33 di tale regolamento.


(1)  Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU 2022, L 277, pag. 1).

(2)  Regolamento (EU) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (GU 2022, L 265, pag. 1).


4.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 314/11


Ricorso proposto il 5 luglio 2023 — Hypo Vorarlberg Bank / SRB

(Causa T-369/23)

(2023/C 314/14)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Hypo Vorarlberg Bank AG (Bregenz, Austria) (rappresentanti: G. Eisenberger, A. Brenneis e J. Holzmann, Rechtsanwälte)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico del 2 maggio 2023, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2023 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/2023/23), inclusi gli allegati, e, in ogni caso, la parte di detta decisione riguardante essa ricorrente, nonché

condannare il Comitato di risoluzione unico alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce nove motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 102 della direttiva 2014/59/UE (1), degli articoli 69 e 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 (2), degli articoli 3 e 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/63 (3), nonché del principio di proporzionalità, a causa della inesatta fissazione del livello-obiettivo, in quanto il convenuto avrebbe stabilito, in contrasto con il quadro normativo di diritto dell’Unione, un livello-obiettivo eccessivo.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 70, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 806/2014, dell’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE, degli articoli 6, paragrafi da 1 a 6, 7, paragrafo 2, e 20, nonché dell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2015/63, a causa della mancata applicazione di tre indicatori di rischio, in quanto il convenuto, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell’Unione, non avrebbe applicato gli indicatori di rischio costituiti da «fondi propri e passività ammissibili detenuti dall’ente in eccesso rispetto al requisito minimo in materia», «complessità» e «possibilità di risoluzione».

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 6, paragrafi 5 e 7, e 7, paragrafo 4, nonché dell’allegato I, fase 2, del regolamento delegato (UE) 2015/63 per inesatta applicazione e ponderazione dell’indicatore di rischio «appartenenza a un sistema di tutela istituzionale» (IPS), in particolare per il fatto che non sarebbe stata effettuata una valutazione dell’IPS.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione di forme sostanziali a causa dell’insufficiente motivazione della decisione

La decisione impugnata violerebbe l’obbligo di motivazione imposto dall’articolo 296, secondo comma, TFUE nonché dall’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto non sarebbero stati rispettati i requisiti fissati dalla Corte di giustizia nella causa C-584/20 P (4) riguardo alla portata dell’obbligo di motivazione.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione di forme sostanziali a causa dell’insufficiente motivazione in merito all’esaurimento di margini essenziali di discrezionalità

La decisione impugnata violerebbe l’obbligo di motivazione imposto dall’articolo 296, secondo comma, TFUE, nonché l’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera c), della Carta, in quanto, in riferimento ai margini di discrezionalità del convenuto, non sarebbe stato chiarito per quali motivi le varie valutazioni sono state effettuate dal convenuto. Pertanto, non potrebbe escludersi che il convenuto abbia esercitato in modo arbitrario il proprio potere discrezionale.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione di forme sostanziali a causa della mancata audizione e del misconoscimento del diritto ad essere ascoltati

Alla ricorrente non sarebbe stato riconosciuto il diritto ad essere ascoltata, in violazione dell’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera a), della Carta, e ciò sia prima dell’adozione della decisione impugnata, che prima dell’adozione del decreto di fissazione dei contributi basato su tale decisione. Anche la consultazione effettuata dal convenuto non avrebbe reso possibile prendere posizione in maniera effettiva e completa in merito al concreto conteggio dei contributi.

7.

Settimo motivo, vertente sull’illegittimità del regolamento delegato (UE) 2015/63 quale fondamento autorizzativo per la decisione impugnata, nonché sull’illegittimità della metodica stabilita nel regolamento delegato (UE) 2015/63 per l’adeguamento del rischio, nonché dei margini di discrezionalità concessi al SRB.

Gli articoli da 4 a 7, 9, 17 e 20, nonché gli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2015/63, sui quali si fonda la decisione impugnata, darebbero vita ad un sistema di fissazione dei contributi opaco e inadeguato, che si porrebbe in contrasto con gli articoli 16, 17, 41 e 47 della Carta e che non garantirebbe il rispetto degli articoli 20 e 21 della Carta nonché l’osservanza dei principi di proporzionalità e di certezza del diritto.

8.

Ottavo motivo, vertente sull’illegittimità del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 (5) quale base per la decisione impugnata

La decisione impugnata violerebbe i Trattati, per il fatto che l’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 eccederebbe i limiti tracciati dall’articolo 70, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 806/2014 in combinato disposto con l’articolo 291 TFUE, e che sia il regolamento di esecuzione che la base autorizzativa sarebbero privi di una motivazione conforme all’articolo 296, secondo comma, TFUE.

9.

Nono motivo, vertente sull’illegittimità della direttiva 2014/59/UE e del regolamento (UE) n. 806/2014 quale base autorizzativa per il regolamento delegato (UE) 2015/63 nonché per il regolamento di esecuzione (UE) 2015/81, e dunque per la decisione impugnata

In via subordinata viene fatta valere l’illegittimità di quelle disposizioni della direttiva 2014/59/UE e del regolamento (UE) n. 806/2014 che imporrebbero in maniera vincolante il sistema di contributi introdotto con il regolamento delegato 2015/63 e che consentirebbero al convenuto margini di discrezionalità eccessivamente ampi. Nella misura in cui tali disposizioni, e in particolare l’articolo 69, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 e l’articolo 102, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/59/UE, non sarebbero suscettibili di un’interpretazione conforme al diritto primario, esse si porrebbero in contrasto con il principio dell’obbligo di motivazione degli atti giuridici, con il principio della certezza del diritto, nonché con i Trattati (in particolare l’articolo 1, paragrafo 2, TUE e gli articoli 15, 296 e 298 TFUE) e con la Carta (in particolare gli articoli 16, 17, 41, 42 e 47 della Carta).


(1)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190).

(2)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).

(4)  Sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e SRB, C-584/20 P e C-621/20 P, EU:C:2021:601.

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (GU 2015, L 15, pag. 1).


4.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 314/13


Ricorso proposto il 6 luglio 2023 — Volkskreditbank / SRB

(Causa T-374/23)

(2023/C 314/15)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Volkskreditbank AG (Linz, Austria) (rappresentanti: G. Eisenberger, A. Brenneis e J. Holzmann, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico del 2 maggio 2023 sul calcolo dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico per il 2023 (SRB/ES/2023/23), inclusi i relativi allegati, e comunque nella parte riguardante la ricorrente, nonché

condannare il Comitato di risoluzione unico alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso si basa su nove motivi, che sono identici a quelli fatti valere nella causa T-369/23, Hypo Vorarlberg Bank/SRB.


4.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 314/14


Ricorso proposto il 6 luglio 2023 — Hypo-Bank Burgenland / SRB

(Causa T-386/23)

(2023/C 314/16)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Hypo-Bank Burgenland AG (Eisenstadt, Austria) (rappresentanti: G. Eisenberger, A. Brenneis e J. Holzmann, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico del 2 maggio 2023 sul calcolo dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico per il 2023 (SRB/ES/2023/23), inclusi i relativi allegati, e comunque nella parte riguardante la ricorrente, nonché

condannare il Comitato di risoluzione unico alle spese.

La ricorrente chiede inoltre che, ai sensi dell’articolo 68 del regolamento di procedura del Tribunale, per ragioni di connessione e per l’identità dell’oggetto, la causa basata sul presente ricorso di annullamento sia riunita con la causa simile T-387/23, Schelhammer Capital Bank/SRB, ai fini della fase scritta e orale del procedimento nonché della sentenza.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso si basa su nove motivi, che sono identici a quelli fatti valere nella causa T-369/23, Hypo Vorarlberg Bank/SRB.


4.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 314/14


Ricorso proposto il 6 luglio 2023 — Schelhammer Capital Bank / SRB

(Causa T-387/23)

(2023/C 314/17)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Schelhammer Capital Bank AG (Vienna, Austria) (rappresentanti: G. Eisenberger, A. Brenneis e J. Holzmann, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico del 2 maggio 2023 sul calcolo dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico per il 2023 (SRB/ES/2023/23), inclusi i relativi allegati, e comunque nella parte riguardante la ricorrente, nonché

condannare il Comitato di risoluzione unico alle spese.

La ricorrente chiede inoltre che, ai sensi dell’articolo 68 del regolamento di procedura del Tribunale, per ragioni di connessione e per l’identità dell’oggetto, la causa basata sul presente ricorso di annullamento sia riunita con la causa simile T-386/23, Hypo-Bank Burgenland/SRB, ai fini della fase scritta e orale del procedimento nonché della sentenza.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso si basa su nove motivi, che sono identici a quelli fatti valere nella causa T-369/23, Hypo Vorarlberg Bank/SRB.


4.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 314/15


Ricorso proposto il 12 luglio 2023 — Barry's Bootcamp/EUIPO — Hummel (Rappresentazione di due spine di pesce orizzontali nere

(Causa T-390/23)

(2023/C 314/18)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Barry's Bootcamp Holdings LLC (Miami, Florida, Stati Uniti) (rappresentanti: M. Hawkins, T. Dolde e C. Zimmer, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Hummel Holdings A/S (Aarhus, Danimarca)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea figurativo «Rappresentazione di due spine di pesce orizzontali nere» — Marchio dell’Unione europea n. 3015377

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di decadenza

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 aprile 2023 nel procedimento R 1423/2022-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e la controintessata dinanzi alla commissione di ricorso, in caso di intervento, alle spese del procedimento.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


4.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 314/16


Ricorso proposto il 13 luglio 2023 — Imerys Aluminates Groupe / Commissione

(Causa T-391/23)

(2023/C 314/19)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Imerys Aluminates Groupe (Parigi, Francia) (rappresentante: Y. Martinet, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

constatare che la Commissione europea, con un documento denominato «Frequently Asked Questions on Free Allocation Rules for the EU ETS post 2020» (Domande frequenti sulle regole di assegnazione gratuita nell’Unione europea dopo il 2020), datato 22 luglio 2019, ha adottato un’interpretazione che arreca pregiudizio alla ricorrente e che si impone agli Stati membri, come ha interpretato il Consiglio di Stato francese (giudice nazionale di ultimo grado);

condannare la Commissione europea a risarcire il danno subito dalla società Imerys Aluminates a causa dell’adozione del documento denominato «Frequently Asked Questions on Free Allocation Rules for the EU ETS post 2020» (Domande frequenti sulle regole di assegnazione gratuita nell’Unione europea dopo il 2020), datato 22 luglio 2019, quantificato in EUR 40 075 347;

condannare la Commissione europea alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’illecito commesso dalla Commissione derivante dall’adozione di un documento del 22 luglio 2019 denominato «Frequently Asked Questions on Free Allocation Rules for the EU ETS post 2020» (Domande frequenti sulle regole di assegnazione gratuita nell’Unione europea dopo il 2020; in prosieguo: la «FAQ»). Tale motivo si suddivide in tre parti.

Prima parte, vertente sulla violazione del principio del legittimo affidamento.

Seconda parte, vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto.

Terza parte, vertente sulla violazione dell’articolo 6 della convenzione di Aarhus.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto nell’ipotesi in cui il regolamento di esecuzione n. 2021/447 (1) fosse interpretato nel senso che esso enuncia implicitamente le regole interpretative esplicitamente enunciate nella FAQ del 22 luglio 2019.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione del 12 marzo 2021 che determina valori riveduti dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025 ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2021, L 87, pag. 29).


4.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 314/16


Ricorso proposto il 14 luglio 2023 — Stada Arzneimittel / EUIPO — Bioiberica (DAOgest)

(Causa T-396/23)

(2023/C 314/20)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Stada Arzneimittel AG (Bad Vilbel, Germania) (rappresentanti: J.-C. Plate, R. Kaase e K. Schmid-Burgk, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bioiberica, SAU (Palafolls, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea denominativo «DAOgest» — Domanda di registrazione n. 18 332 942

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 aprile 2023 nel procedimento R 1384/2022-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese del procedimento.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 81, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


4.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 314/17


Ricorso proposto il 14 luglio 2023 — Bodegas Aguiuncho/EUIPO — Mar de Frades (ALBARIÑO mar de ons)

(Causa T-398/23)

(2023/C 314/21)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Bodegas Aguiuncho, SL (Sanxenxo, Spagna) (rappresentante: J. M. Diez Roig, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Mar de Frades, SL (Cartagena, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo «ALBARIÑO mar de ons» — Domanda di registrazione n. 18 408 426

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 maggio 2023 nel procedimento R 0164/2023-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare e modificare la decisione impugnata.

accogliere la domanda di registrazione del marchio controverso nella classe 33 della classificazione di Nizza, con gli effetti inerenti a tale dichiarazione.

Motivi invocati

Interesse alla disponibilità.

Coesistenza pacifica tra marchi.

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Violazione della sentenza del 24 giugno 2014, Rani Refreshments/UAMI — Global-Invest Bartosz Turek (Sani), T-523/12, non pubblicata, EU:T:2014:571.

Carattere distintivo del grafico.


4.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 314/18


Ricorso proposto il 12 luglio 2023 — Erste Group Bank / SRB

(Causa T-400/23)

(2023/C 314/22)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Erste Group Bank AG (Vienna, Austria) (rappresentanti: G. Eisenberger, A Brenneis e J. Holzmann, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico del 2 maggio 2023 sul calcolo dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico per il 2023 (SRB/ES/2023/23), inclusi i relativi allegati, e comunque nella parte riguardante la ricorrente, nonché

condannare il Comitato di risoluzione unico alle spese.

Inoltre, la ricorrente chiede che, ai sensi dell’articolo 68 del regolamento di procedura del Tribunale, per motivi di connessione e per l’identità dell’oggetto, le seguenti cause simili siano riunite ai fini della fase scritta e orale del procedimento nonché della sentenza: T-400/23, Erste Group Bank/SRB, T-401/23, Erste Bank der österreichischen Sparkassen/SRB, T-402/23, Steiermärkische Bank und Sparkasse/SRB, T-403/23, Dornbirner Sparkasse Bank/SRB, T-404/23, Kärntner Sparkasse/SRB, T-405/23, Sparkasse Niederösterreich Mitte West/SRB, T-406/23, Tiroler Sparkasse/SRB, T-407/23, Salzburger Sparkasse Bank/SRB, T-408/23, Sparkasse Oberösterreich Bank/SRB.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente fa valere i seguenti motivi:

La decisione impugnata violerebbe l’articolo 102 della direttiva 2014/59/UE (1), l’articolo 69 e l’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 (2), l’articolo 3 e l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/63 (3), nonché il principio di proporzionalità, a causa dell’erronea fissazione del livello-obiettivo, in quanto il convenuto avrebbe fissato un livello-obiettivo eccessivo in contrasto con il contesto normativo dell’Unione.


(1)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190).

(2)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).


4.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 314/19


Ricorso proposto il 12 luglio 2023 — Erste Bank der österreichischen Sparkassen / SRB

(Causa T-401/23)

(2023/C 314/23)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (Vienna, Austria) (rappresentanti: G. Eisenberger, A. Brenneis e J. Holzmann, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico del 2 maggio 2023 sul calcolo dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico per il 2023 (SRB/ES/2023/23), inclusi i relativi allegati, e comunque nella parte riguardante la ricorrente, nonché

condannare il Comitato di risoluzione unico alle spese.

Inoltre, la ricorrente chiede che, ai sensi dell’articolo 68 del regolamento di procedura del Tribunale, per motivi di connessione e per l’identità dell’oggetto, le seguenti cause simili siano riunite ai fini della fase scritta e orale del procedimento nonché della sentenza: T-400/23, Erste Group Bank/SRB, T-401/23, Erste Bank der österreichischen Sparkassen/SRB, T-402/23, Steiermärkische Bank und Sparkasse/SRB, T-403/23, Dornbirner Sparkasse Bank/SRB, T-404/23, Kärntner Sparkasse/SRB, T-405/23, Sparkasse Niederösterreich Mitte West/SRB, T-406/23, Tiroler Sparkasse/SRB, T-407/23, Salzburger Sparkasse Bank/SRB, T-408/23, Sparkasse Oberösterreich Bank/SRB.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso si basa su un unico motivo, che è identico a quello fatto valere nella causa T-400/23, Erste Group Bank/SRB.


4.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 314/20


Ricorso proposto il 13 luglio 2023 — Steiermärkische Bank und Sparkassen/SRB

(Causa T-402/23)

(2023/C 314/24)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Steiermärkische Bank und Sparkassen AG (Graz, Austria) (rappresentanti: G. Eisenberger, A. Brenneis e J. Holzmann, Rechtsanwälte)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico del 2 maggio 2023, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2023 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/2023/23), inclusi gli allegati, e, in ogni caso, la parte di detta decisione riguardante essa ricorrente, nonché

condannare il Comitato di risoluzione unico alle spese.

Inoltre, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia disporre, ai sensi dell’articolo 68 del regolamento di procedura del Tribunale, la riunione delle seguenti cause, simili tra loro, a motivo della loro connessione e del loro oggetto identico, ai fini dello svolgimento di una fase scritta e di una fase orale comuni del procedimento nonché ai fini della decisione congiunta: T-400/23, Erste Group Bank/SRB, T-401/23, Erste Bank der österreichischen Sparkassen/SRB, T-402/23, Steiermärkische Bank und Sparkasse/SRB, T-403/23, Dornbirner Sparkasse Bank/SRB, T-404/23, Kärntner Sparkasse/SRB, T-405/23, Sparkasse Niederösterreich Mitte West/SRB, T-406/23, Tiroler Sparkasse/SRB, T-407/23, Salzburger Sparkasse Bank/SRB, T-408/23, Sparkasse Oberösterreich Bank/SRB

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 102 della direttiva 2014/59/UE (1), degli articoli 69 e 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 (2), degli articoli 3 e 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/63 (3), nonché del principio di proporzionalità, a causa della inesatta fissazione del livello-obiettivo, in quanto il convenuto avrebbe stabilito, in contrasto con il quadro normativo di diritto dell’Unione, un livello-obiettivo eccessivo.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione di forme sostanziali a causa dell’insufficiente motivazione della decisione

La decisione impugnata violerebbe l’obbligo di motivazione imposto dall’articolo 296, secondo comma, TFUE nonché dall’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto non sarebbero stati rispettati i requisiti fissati dalla Corte di giustizia nella causa C-584/20 P (4) riguardo alla portata dell’obbligo di motivazione.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione di forme sostanziali a causa dell’insufficiente motivazione in merito all’esaurimento di margini essenziali di discrezionalità

La decisione impugnata violerebbe l’obbligo di motivazione imposto dall’articolo 296, secondo comma, TFUE nonché l’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera c), della Carta, in quanto, in riferimento ai margini di discrezionalità del convenuto, non sarebbe stato chiarito per quali motivi le varie valutazioni sono state effettuate dal convenuto. Pertanto, non potrebbe escludersi che il convenuto abbia esercitato in modo arbitrario il proprio potere discrezionale.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione di forme sostanziali a causa della mancata audizione e del misconoscimento del diritto ad essere ascoltati

Alla ricorrente non sarebbe stato riconosciuto il diritto ad essere ascoltata, in violazione dell’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera a), della Carta, e ciò sia prima dell’adozione della decisione impugnata, che prima dell’adozione del decreto di fissazione dei contributi basato su tale decisione. Anche la consultazione effettuata dal convenuto non avrebbe reso possibile prendere posizione in maniera effettiva e completa in merito al concreto conteggio dei contributi.

5.

Quinto motivo, vertente sull’illegittimità del regolamento delegato (UE) 2015/63 quale fondamento autorizzativo per la decisione impugnata, nonché sull’illegittimità della metodica stabilita nel regolamento delegato (UE) 2015/63 per l’adeguamento del rischio, nonché dei margini di discrezionalità concessi al SRB.

Gli articoli da 4 a 7, 9, 17 e 20, nonché gli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2015/63, sui quali si fonda la decisione impugnata, darebbero vita ad un sistema di fissazione dei contributi opaco e inadeguato, che si porrebbe in contrasto con gli articoli 16, 17, 41 e 47 della Carta e che non garantirebbe il rispetto degli articoli 20 e 21 della Carta nonché l’osservanza dei principi di proporzionalità e di certezza del diritto.

6.

Sesto motivo, vertente sull’illegittimità del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 (5) quale base per la decisione impugnata

La decisione impugnata violerebbe i Trattati, per il fatto che l’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 eccederebbe i limiti tracciati dall’articolo 70, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 806/2014 in combinato disposto con l’articolo 291 TFUE, e che sia il regolamento di esecuzione che la base autorizzativa sarebbero privi di una motivazione conforme all’articolo 296, secondo comma, TFUE.

7.

Settimo motivo, vertente sull’illegittimità della direttiva 2014/59/UE e del regolamento (UE) n. 806/2014 quale base autorizzativa per il regolamento delegato (UE) 2015/63 nonché per il regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 e dunque per la decisione impugnata

In via subordinata viene fatta valere l’illegittimità di quelle disposizioni della direttiva 2014/59/UE e del regolamento (UE) n. 806/2014 che imporrebbero in maniera vincolante il sistema di contributi introdotto con il regolamento delegato 2015/63 e che consentirebbero al convenuto margini di discrezionalità eccessivamente ampi. Nella misura in cui tali disposizioni, e in particolare l’articolo 69, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 e l’articolo 102, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/59/UE, non sarebbero suscettibili di un’interpretazione conforme al diritto primario, essi si porrebbero in contrasto con il principio dell’obbligo di motivazione degli atti giuridici, con il principio della certezza del diritto, nonché con i Trattati (in particolare l’articolo 1, secondo comma, TUE e gli articoli 15, 296 e 298 TFUE) e con la Carta (in particolare gli articoli 16, 17, 41, 42 e 47 della Carta).


(1)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190).

(2)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).

(4)  Sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e SRB, C-584/20 P e C-621/20 P, EU:C:2021:601.

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (GU 2015, L 15, pag. 1).


4.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 314/21


Ricorso proposto il 13 luglio 2023 — Dornbirner Sparkasse Bank / SRB

(Causa T-403/23)

(2023/C 314/25)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Dornbirner Sparkasse Bank AG (Dornbirn, Austria) (rappresentanti: G. Eisenberger, A. Brenneis e J. Holzmann, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico del 2 maggio 2023 sul calcolo dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico per il 2023 (SRB/ES/2023/23), inclusi i relativi allegati, e comunque nella parte riguardante la ricorrente, nonché

condannare il Comitato di risoluzione unico alle spese.

Inoltre, la ricorrente chiede che, ai sensi dell’articolo 68 del regolamento di procedura del Tribunale, per motivi di connessione e per l’identità dell’oggetto, le seguenti cause simili siano riunite ai fini della fase scritta e orale del procedimento nonché della sentenza: T-400/23, Erste Group Bank/SRB, T-401/23, Erste Bank der österreichischen Sparkassen/SRB, T-402/23, Steiermärkische Bank und Sparkasse/SRB, T-403/23, Dornbirner Sparkasse Bank/SRB, T-404/23, Kärntner Sparkasse/SRB, T-405/23, Sparkasse Niederösterreich Mitte West/SRB, T-406/23, Tiroler Sparkasse/SRB, T-407/23, Salzburger Sparkasse Bank/SRB, T-408/23, Sparkasse Oberösterreich Bank/SRB.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso si basa su sette motivi, che sono identici a quelli fatti valere nella causa T-402/23, Steiermärkische Bank e Sparkasse/SRB.


4.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 314/22


Ricorso proposto il 13 luglio 2023 — Kärntner Sparkasse / SRB

(Causa T-404/23)

(2023/C 314/26)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Kärntner Sparkasse AG (Klagenfurt, Austria) (rappresentanti: G. Eisenberger, A. Brenneis e J. Holzmann, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico del 2 maggio 2023 sul calcolo dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico per il 2023 (SRB/ES/2023/23), inclusi i relativi allegati, e comunque nella parte riguardante la ricorrente, nonché

condannare il Comitato di risoluzione unico alle spese.

Inoltre, la ricorrente chiede che, ai sensi dell’articolo 68 del regolamento di procedura del Tribunale, per motivi di connessione e per l’identità dell’oggetto, le seguenti cause simili siano riunite ai fini della fase scritta e orale del procedimento nonché della sentenza: T-400/23, Erste Group Bank/SRB, T-401/23, Erste Bank der österreichischen Sparkassen/SRB, T-402/23, Steiermärkische Bank und Sparkasse/SRB, T-403/23, Dornbirner Sparkasse Bank/SRB, T-404/23, Kärntner Sparkasse/SRB, T-405/23, Sparkasse Niederösterreich Mitte West/SRB, T-406/23, Tiroler Sparkasse/SRB, T-407/23, Salzburger Sparkasse Bank/SRB, T-408/23, Sparkasse Oberösterreich Bank/SRB.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso si basa su sette motivi, che sono identici a quelli fatti valere nella causa T-402/23, Steiermärkische Bank e Sparkasse/SRB.


4.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 314/23


Ricorso proposto il 13 luglio 2023 — Sparkasse Niederösterreich Mitte West / SRB

(Causa T-405/23)

(2023/C 314/27)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Sparkasse Niederösterreich Mitte West AG (St. Pölten, Austria) (rappresentanti: G. Eisenberger, A. Brenneis e J. Holzmann, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico del 2 maggio 2023 sul calcolo dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico per il 2023 (SRB/ES/2023/23), inclusi i relativi allegati, e comunque nella parte riguardante la ricorrente, nonché

condannare il Comitato di risoluzione unico alle spese.

Inoltre, la ricorrente chiede che, ai sensi dell’articolo 68 del regolamento di procedura del Tribunale, per motivi di connessione e per l’identità dell’oggetto, le seguenti cause simili siano riunite ai fini della fase scritta e orale del procedimento nonché della sentenza: T-400/23, Erste Group Bank/SRB, T-401/23, Erste Bank der österreichischen Sparkassen/SRB, T-402/23, Steiermärkische Bank und Sparkasse/SRB, T-403/23, Dornbirner Sparkasse Bank/SRB, T-404/23, Kärntner Sparkasse/SRB, T-405/23, Sparkasse Niederösterreich Mitte West/SRB, T-406/23, Tiroler Sparkasse/SRB, T-407/23, Salzburger Sparkasse Bank/SRB, T-408/23, Sparkasse Oberösterreich Bank/SRB.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso si basa su sette motivi, che sono identici a quelli fatti valere nella causa T-402/23, Steiermärkische Bank e Sparkasse/SRB.


4.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 314/23


Ricorso proposto il 13 luglio 2023 — Tiroler Sparkasse / SRB

(Causa T-406/23)

(2023/C 314/28)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck (Innsbruck, Austria) (rappresentanti: G. Eisenberger, A. Brenneis e J. Holzmann, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico del 2 maggio 2023 sul calcolo dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico per il 2023 (SRB/ES/2023/23), inclusi i relativi allegati, e comunque nella parte riguardante la ricorrente, nonché

condannare il Comitato di risoluzione unico alle spese.

Inoltre, la ricorrente chiede che, ai sensi dell’articolo 68 del regolamento di procedura del Tribunale, per motivi di connessione e per l’identità dell’oggetto, le seguenti cause simili siano riunite ai fini della fase scritta e orale del procedimento nonché della sentenza: T-400/23, Erste Group Bank/SRB, T-401/23, Erste Bank der österreichischen Sparkassen/SRB, T-402/23, Steiermärkische Bank und Sparkasse/SRB, T-403/23, Dornbirner Sparkasse Bank/SRB, T-404/23, Kärntner Sparkasse/SRB, T-405/23, Sparkasse Niederösterreich Mitte West/SRB, T-406/23, Tiroler Sparkasse/SRB, T-407/23, Salzburger Sparkasse Bank/SRB, T-408/23, Sparkasse Oberösterreich Bank/SRB.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso si basa su un solo motivo, che è identico a quello fatto valere nella causa T-400/23, Erste Group Bank/SRB.


4.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 314/24


Ricorso proposto il 13 luglio 2023 — Salzburger Sparkasse Bank / SRB

(Causa T-407/23)

(2023/C 314/29)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Salzburger Sparkasse Bank AG (Salisburgo, Austria) (rappresentanti: G. Eisenberger, A. Brenneis e J. Holzmann, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico del 2 maggio 2023 sul calcolo dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico per il 2023 (SRB/ES/2023/23), inclusi i relativi allegati, e comunque nella parte riguardante la ricorrente, nonché

condannare il Comitato di risoluzione unico alle spese.

Inoltre, la ricorrente chiede che, ai sensi dell’articolo 68 del regolamento di procedura del Tribunale, per motivi di connessione e per l’identità dell’oggetto, le seguenti cause simili siano riunite ai fini della fase scritta e orale del procedimento nonché della sentenza: T-400/23, Erste Group Bank/SRB, T-401/23, Erste Bank der österreichischen Sparkassen/SRB, T-402/23, Steiermärkische Bank und Sparkasse/SRB, T-403/23, Dornbirner Sparkasse Bank/SRB, T-404/23, Kärntner Sparkasse/SRB, T-405/23, Sparkasse Niederösterreich Mitte West/SRB, T-406/23, Tiroler Sparkasse/SRB, T-407/23, Salzburger Sparkasse Bank/SRB, T-408/23, Sparkasse Oberösterreich Bank/SRB.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso si basa su un unico motivo, che è identico a quello fatto valere nella causa T-400/23, Erste Group Bank/SRB.


4.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 314/25


Ricorso proposto il 17 luglio 2023 — Sparkasse Oberösterreich Bank / SRB

(Causa T-408/23)

(2023/C 314/30)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Sparkasse Oberösterreich Bank AG (Linz, Austria) (rappresentanti: G. Eisenberger, A. Brenneis e J. Holzmann, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico del 2 maggio 2023 sul calcolo dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico per il 2023 (SRB/ES/2023/23), inclusi i relativi allegati, e comunque nella parte riguardante la ricorrente, nonché

condannare il Comitato di risoluzione unico alle spese.

Inoltre, la ricorrente chiede che, ai sensi dell’articolo 68 del regolamento di procedura del Tribunale, per motivi di connessione e per l’identità dell’oggetto, le seguenti cause simili siano riunite ai fini della fase scritta e orale del procedimento nonché della sentenza: T-400/23, Erste Group Bank/SRB, T-401/23, Erste Bank der österreichischen Sparkassen/SRB, T-402/23, Steiermärkische Bank und Sparkasse/SRB, T-403/23, Dornbirner Sparkasse Bank/SRB, T-404/23, Kärntner Sparkasse/SRB, T-405/23, Sparkasse Niederösterreich Mitte West/SRB, T-406/23, Tiroler Sparkasse/SRB, T-407/23, Salzburger Sparkasse Bank/SRB, T-408/23, Sparkasse Oberösterreich Bank/SRB.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso si basa su sette motivi, che sono identici a quelli fatti valere nella causa T-402/23, Steiermärkische Bank e Sparkasse/SRB.


4.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 314/25


Ricorso proposto il 26 luglio 2023 — Essity Hygiene and Health AB / EUIPO (Rappresentazione di una foglia)

(Causa T-434/23)

(2023/C 314/31)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Essity Hygiene and Health AB (Goteborg, Svezia) (rappresentante: U. Wennermark, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Domanda di registrazione di un marchio figurativo dell’Unione europea (Rappresentazione di una foglia) — Domanda di registrazione n. 16 709 305

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 30 maggio 2023 nel procedimento R 2196/2017-4

Conclusioni

La ricorrente chiede, in via principale, che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nella misura in cui il ricorso viene respinto (punto 2 del dispositivo della decisione);

riformare la decisione impugnata concedendo l’appello contro la decisione dell’esaminatore per beni della classe 16 rientranti nella domanda di registrazione;

condannare l’EUIPO alle spese sostenute dalla ricorrente per i procedimenti dinanzi all’EUIPO e dinanzi al Tribunale.

In subordine, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

condannare l’EUIPO a farsi carico delle proprie spese e, inoltre, a pagare le spese sostenute dalla ricorrente dinanzi al Tribunale.

In ulteriore subordine, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

condannare l’EUIPO alle spese da esso sostenute dinanzi al Tribunale.

Motivi dedotti

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.