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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 296 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
66° anno |
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Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2023/C 296/01 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
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21.8.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 296/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2023/C 296/01)
Ultime pubblicazioni
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
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21.8.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 296/2 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 luglio 2023 — Banca europea per gli investimenti (BEI) / ClientEarth, Commissione europea (C-212/21 P), Commissione europea / ClientEarth, Banca europea per gli investimenti (BEI) (C-223/21 P)
(Cause riunite C-212/21 P e C-223/21 P) (1)
(Impugnazione - Ambiente - Convenzione di Aarhus - Regolamento (CE) n. 1367/2006 - Articolo 2, paragrafo 1, lettera f) - Nozione di «diritto ambientale» - Articolo 2, paragrafo 1, lettera g) - Nozione di «atto amministrativo» - Articolo 10, paragrafo 1 - Riesame interno di atti amministrativi - Delibera del consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti (BEI) che approva il finanziamento di un progetto di centrale elettrica a biomassa - Rigetto della richiesta di riesame interno di tale delibera in quanto irricevibile - Indipendenza della BEI nel settore delle sue operazioni finanziarie - Articolo 271, lettera c), TFUE - Portata)
(2023/C 296/02)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
(Causa C-212/21 P)
Ricorrente: Banca europea per gli investimenti (BEI) (rappresentanti: K. Carr, G. Faedo e M. T. Gilliams, in qualità di agenti, assistiti da J. Bouckaert e G. Schaiko, avocats)
Altre parti nel procedimento: ClientEarth (rappresentanti: S. Abram e J. Flynn, KC, H. Leith, barrister), Commissione europea (rappresentanti: F. Blanc e G. Gattinara, agenti)
(Causa C-223/21 P)
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Blanc e G. Gattinara, agenti)
Altre parti nel procedimento: ClientEarth (rappresentanti: S. Abram e J. Flynn, KC, H. Leith, barrister), Banca europea per gli investimenti (BEI) (rappresentanti: K. Carr, G. Faedo e T. Gilliams, in qualità di agenti, assistiti da J. Bouckaert e G. Schaiko, avocats)
Dispositivo
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1) |
Le impugnazioni sono respinte. |
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2) |
La Banca europea per gli investimenti (BEI) e la Commissione europea sono condannate a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla ClientEarth. |
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21.8.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 296/3 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 luglio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — Meta Platforms Inc., già Facebook Inc., Meta Platforms Ireland Limited, già Facebook Ireland Ltd., Facebook Deutschland GmbH / Bundeskartellamt
[Causa C-252/21 (1), Meta Platrforms e a. (Condizioni generali di utilizzo di un social Network)]
(Rinvio pregiudiziale - Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 - Social network online - Abuso di posizione dominante da parte dell’operatore di un tale network - Abuso consistente nel trattamento di dati personali degli utenti di detto network previsto dalle condizioni generali d’uso di quest’ultimo - Competenza di un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro a constatare la non conformità di detto trattamento a tale regolamento - Articolazione con le competenze delle autorità nazionali incaricate del controllo della protezione dei dati personali - Articolo 4, paragrafo 3, TUE - Principio di leale cooperazione - Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a f), del regolamento 2016/679 - Liceità del trattamento - Articolo 9, paragrafi 1 e 2 - Trattamento di categorie particolari di dati personali - Articolo 4, punto 11 - Nozione di «consenso»)
(2023/C 296/03)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: Meta Platforms Inc., già Facebook Inc., Meta Platforms Ireland Limited, già Facebook Ireland Ltd., Facebook Deutschland GmbH
Convenuto: Bundeskartellamt
con l’intervento di: Verbraucherzentrale Bundesverband eV
Dispositivo
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1) |
Gli articoli 51 e seguenti del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) nonché l’articolo 4, paragrafo 3, TUE devono essere interpretati nel senso che: fermo restando il rispetto del suo obbligo di leale cooperazione con le autorità di controllo, un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro può constatare, nell’ambito dell’esame di un abuso di posizione dominante da parte di un’impresa, ai sensi dell’articolo 102 TFUE, che le condizioni generali d’uso di tale impresa relative al trattamento dei dati personali e la loro applicazione non sono conformi a detto regolamento, qualora tale constatazione sia necessaria per accertare l’esistenza di un tale abuso. Alla luce di tale obbligo di leale cooperazione, l’autorità nazionale garante della concorrenza non può discostarsi da una decisione dell’autorità nazionale di controllo competente o dell’autorità di controllo capofila competente che riguardi tali condizioni generali o condizioni generali analoghe. Laddove nutra dubbi sulla portata di tale decisione, laddove dette condizioni o condizioni analoghe siano, al contempo, oggetto di esame da parte di tali autorità, o, ancora, laddove, in assenza di un’indagine o di una decisione di dette autorità, ritenga che le condizioni in questione non siano conformi al regolamento 2016/679, l’autorità nazionale garante della concorrenza deve consultare dette autorità di controllo e chiederne la cooperazione, al fine di fugare i propri dubbi o di determinare se si debba attendere l’adozione di una decisione da parte di tali autorità prima di iniziare la propria valutazione. In assenza di obiezioni o di risposta di queste ultime entro un termine ragionevole, l’autorità nazionale garante della concorrenza può proseguire la propria indagine. |
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2) |
L’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che: nel caso in cui un utente di un social network online consulti siti Internet oppure applicazioni correlati a una o più delle categorie menzionate da tale disposizione e, se del caso, inserisca in essi dati, iscrivendosi oppure effettuando ordini online, il trattamento di dati personali da parte dell’operatore di tale social network online — consistente nel raccogliere, tramite interfacce integrate, cookie o simili tecnologie di registrazione, i dati risultanti dalla consultazione di tali siti e di tali applicazioni nonché i dati inseriti dall’utente, nel mettere in relazione l’insieme di tali dati con l’account del social network di quest’ultimo e nell’utilizzare detti dati — deve essere considerato un «trattamento di categorie particolari di dati personali» ai sensi di detta disposizione, il quale è in linea di principio vietato, fatte salve le deroghe previste da detto articolo 9, paragrafo 2, qualora tale trattamento di dati sia tale da rivelare informazioni rientranti in una di dette categorie, a prescindere dal fatto che tali informazioni riguardino un utente di tale social network o qualsiasi altra persona fisica. |
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3) |
L’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che: un utente di un social network online, allorché consulta siti Internet oppure applicazioni correlati a una o più delle categorie menzionate all’articolo 9, paragrafo 1, di detto regolamento, non rende manifestamente pubbliche, ai sensi della prima di tali disposizioni, i dati relativi a tale consultazione, raccolti dall’operatore di detto social network online mediante cookie o simili tecnologie di registrazione. Quando inserisce dati in tali siti Internet o applicazioni nonché quando attiva pulsanti di selezione integrati in questi ultimi, come i pulsanti «Mi piace» o «Condividi» o i pulsanti che consentono all’utente di identificarsi su un sito Internet o su un’applicazione utilizzando gli identificativi di connessione collegati al suo account di utente del social network, il suo numero di telefono o il suo indirizzo di posta elettronica, tale utente rende manifestamente pubblici, ai sensi di detto articolo 9, paragrafo 2, lettera e), del RGPD, i dati così inseriti o risultanti dall’attivazione di tali pulsanti soltanto se abbia esplicitamente espresso preliminarmente, se del caso sulla base di un’impostazione individuale di parametri effettuata con piena cognizione di causa, la sua scelta di rendere i dati che lo riguardano pubblicamente accessibili a un numero illimitato di persone. |
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4) |
L’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che: il trattamento di dati personali effettuato da un operatore di un social network online — consistente nel raccogliere dati degli utenti di tale social network provenienti da altri servizi del gruppo al quale appartiene tale operatore oppure derivanti dalla consultazione, da parte di tali utenti, di siti Internet o di applicazioni di terzi, nel mettere in relazione tali dati con l’account del social network di detti utenti e nell’utilizzare detti dati — può essere considerato necessario per l’esecuzione di un contratto del quale gli interessati sono parti, ai sensi di tale disposizione, solo a condizione che detto trattamento sia oggettivamente indispensabile per realizzare una finalità che costituisce parte integrante della prestazione contrattuale destinata a quegli stessi utenti, cosicché l’oggetto principale del contratto non potrebbe essere conseguito in assenza di tale trattamento. |
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5) |
L’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f), del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che: il trattamento di dati personali effettuato da un operatore di un social network online — consistente nel raccogliere dati degli utenti di tale social network provenienti da altri servizi del gruppo al quale appartiene tale operatore oppure derivanti dalla consultazione, da parte di tali utenti, di siti Internet o di applicazioni di terzi, nel mettere in relazione tali dati con l’account del social network di detti utenti e nell’utilizzare detti dati — può essere considerato necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, ai sensi di tale disposizione, solo a condizione che il suddetto operatore abbia indicato agli utenti presso i quali i dati sono stati raccolti un legittimo interesse perseguito dal loro trattamento, che tale trattamento sia effettuato entro i limiti di quanto strettamente necessario alla realizzazione di tale legittimo interesse e che dal contemperamento dei contrapposti interessi, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, risulti che le libertà e i diritti fondamentali e gli interessi di tali utenti non prevalgono su detto legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi. |
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6) |
L’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che: il trattamento di dati personali effettuato da un operatore di un social network online — consistente nel raccogliere dati degli utenti di tale social network provenienti da altri servizi del gruppo al quale appartiene tale operatore oppure derivanti dalla consultazione, da parte di tali utenti, di siti Internet o di applicazioni di terzi, nel mettere in relazione tali dati con l’account del social network di detti utenti e nell’utilizzare detti dati — è giustificato, ai sensi di tale disposizione, allorché è effettivamente necessario per adempiere un obbligo legale al quale il titolare del trattamento è soggetto, in forza di una disposizione del diritto dell’Unione o del diritto dello Stato membro interessato, tale base giuridica risponde ad un obiettivo di interesse pubblico ed è proporzionata all’obiettivo legittimo perseguito e tale trattamento è effettuato nei limiti dello stretto necessario. |
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7) |
L’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettere d) ed e), del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che: il trattamento di dati personali effettuato da un operatore di un social network online — consistente nel raccogliere dati degli utenti di tale social network provenienti da altri servizi del gruppo al quale appartiene tale operatore oppure derivanti dalla consultazione, da parte di tali utenti, di siti Internet o di applicazioni di terzi, nel mettere in relazione tali dati con l’account del social network di detti utenti e nell’utilizzare detti dati — non può, in linea di principio e ferma restando la verifica che deve essere effettuata dal giudice del rinvio, essere considerato necessario alla salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica, ai sensi della lettera d), oppure all’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, ai sensi della lettera e). |
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8) |
L’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera a), e l’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2016/679 devono essere interpretati nel senso che: la circostanza che l’operatore di un social network online occupi una posizione dominante sul mercato dei social network online non osta, di per sé, a che gli utenti di tale social network possano validamente acconsentire, ai sensi dell’articolo 4, punto 11, di detto regolamento, al trattamento dei loro dati personali effettuato da tale operatore. Tale circostanza costituisce nondimeno un elemento importante per determinare se il consenso sia stato effettivamente prestato validamente e, in particolare, liberamente, circostanza che spetta a detto operatore dimostrare. |
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21.8.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 296/5 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 luglio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — DB / Austrian Airlines AG
[Causa C-510/21 (1), Austrian Airlines (Cure di primo soccorso a bordo di un aereomobile)]
(Rinvio pregiudiziale - Trasporto aereo - Convenzione di Montreal - Articolo 17, paragrafo 1 - Responsabilità dei vettori aerei in caso di morte o lesione subita dal passeggero - Nozione di «evento» - Cure di primo soccorso prestate a seguito di un evento verificatosi a bordo di un aereo che hanno aggravato le lesioni personali)
(2023/C 296/04)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: DB
Convenuta: Austrian Airlines AG
Dispositivo
L’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, firmata dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 e approvata a nome di quest’ultima con la decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001,
deve essere interpretato nel senso che:
la somministrazione, a bordo di un aeromobile, di cure di primo soccorso inadeguate a un passeggero, che hanno comportato un aggravamento delle lesioni personali causate da un «evento», ai sensi di tale disposizione, dev’essere considerata ricompresa in tale evento.
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21.8.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 296/6 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 luglio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichshof — Austria) — Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl / AA
(Causa C-663/21 (1), Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Rifugiato che ha commesso un reato grave))
(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2011/95/UE - Norme relative ai presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status conferito dalla protezione sussidiaria - Articolo 14, paragrafo 4, lettera b) - Revoca dello status di rifugiato - Cittadino di un paese terzo condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità - Pericolo per la comunità - Controllo di proporzionalità - Direttiva 2008/115/UE - Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Rinvio dell’allontanamento)
(2023/C 296/05)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichshof
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl
Convenuto: AA
Dispositivo
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1) |
L’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che: l’applicazione di tale disposizione è subordinata all’accertamento, da parte dell’autorità competente, che la revoca dello status di rifugiato costituisca una misura proporzionata rispetto al pericolo che il cittadino interessato di un paese terzo rappresenta per un interesse fondamentale della comunità dello Stato membro in cui tale cittadino di un paese terzo si trova. A tal fine, detta autorità competente deve operare un bilanciamento tra tale pericolo e i diritti che devono essere garantiti, conformemente a detta direttiva, alle persone che soddisfano le condizioni sostanziali di cui all’articolo 2, lettera d), della medesima direttiva, senza tuttavia che detta autorità competente sia tenuta, inoltre, a verificare che l’interesse pubblico connesso al rimpatrio di tale cittadino di un paese terzo nel suo paese di origine prevalga sull’interesse del medesimo cittadino di un paese terzo al mantenimento della protezione internazionale, in considerazione della portata e della natura delle misure alle quali quest’ultimo sarebbe esposto in caso di rimpatrio nel suo paese di origine. |
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2) |
L’articolo 5 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, deve essere interpretato nel senso che: osta all’adozione di una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo qualora sia accertato che un allontanamento di quest’ultimo verso il paese di destinazione previsto, in forza del principio del non respingimento, è escluso a tempo indeterminato. |
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21.8.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 296/7 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 luglio 2023 — RQ / Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea
(Causa C-7/22 P) (1)
(Impugnazione - Ricorso per risarcimento danni - Politica economica e monetaria - Ristrutturazione del debito pubblico greco - Partecipazione del settore privato - Danno derivante dalla riduzione del valore nominale dei titoli di Stato di nuova emissione rispetto ai titoli annullati - Dichiarazioni dei capi di Stato e di governo della zona euro e delle istituzioni dell’Unione europea - Decisioni dell’Eurogruppo - Carattere informale e intergovernativo dell’Eurogruppo - Responsabilità extracontrattuale dell’Unione - Imputabilità del danno)
(2023/C 296/06)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: RQ (rappresentanti: M. Meng-Papantoni e H. Tagaras, dikigoroi)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J. Bauerschmidt, K. Pavlaki e A. Westerhof Löfflerová, agenti), Commissione europea (rappresentanti: T. Adamopoulos e S. Delaude, agenti)
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
RQ sopporta, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Commissione europea. |
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21.8.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 296/7 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 luglio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État — Belgio) — XXX / Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
[Causa C-8/22 (1), Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Rifugiato che ha commesso un reato grave)]
(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2011/95/UE - Norme relative ai presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status conferito dalla protezione sussidiaria - Articolo 14, paragrafo 4, lettera b) - Revoca dello status di rifugiato - Cittadino di un paese terzo condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità - Pericolo per la comunità - Controllo di proporzionalità)
(2023/C 296/07)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d’État
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: XXX
Convenuto: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
Dispositivo
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1) |
L’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che: la sussistenza di un pericolo per la comunità dello Stato membro in cui si trova il cittadino interessato di un paese terzo non può ritenersi dimostrata per il solo fatto che quest’ultimo sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per un reato di particolare gravità. |
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2) |
L’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che: l’applicazione di tale disposizione è subordinata al fatto che venga dimostrato, da parte dell’autorità competente, che il pericolo rappresentato dal cittadino interessato di un paese terzo per un interesse fondamentale della comunità dello Stato membro in cui si trova sia reale, attuale e sufficientemente grave e che la revoca dello status di rifugiato costituisca una misura proporzionata a tale pericolo. |
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21.8.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 296/8 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 luglio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court — Irlanda) — OE / The Minister for Justice and Equality
(Causa C-142/22 (1), The Minister for Justice and Equality (Demande de consentement — Effets du mandat d’arrêt européen initial)
(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Mandato di arresto europeo - Decisione quadro 2002/584/JAI - Articolo 27 - Azione penale per un reato commesso prima della consegna e diverso da quello che ha motivato tale consegna - Richiesta di assenso rivolta all’autorità giudiziaria dell’esecuzione - Mandato d’arresto europeo emesso dal procuratore di uno Stato membro che non ha la qualità di autorità giudiziaria emittente - Conseguenze sulla richiesta di assenso)
(2023/C 296/08)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Supreme Court
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: OE
Convenuto: The Minister for Justice and Equality
Dispositivo
L’articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri,
dev’essere interpretato nel senso che:
la circostanza che un mandato d’arresto europeo in base al quale una persona è stata oggetto di una decisione di consegna sia stato emesso da un’autorità che non costituiva un’«autorità giudiziaria emittente», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale decisione quadro, non osta a che, successivamente, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, investita di una richiesta in tal senso da parte di un’autorità giudiziaria emittente ai sensi di detto articolo 6, paragrafo 1, dia il proprio assenso a che tale persona sia sottoposta a procedimento penale, condannata o privata della libertà per un reato commesso prima della sua consegna diverso da quello che ha motivato tale consegna.
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21.8.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 296/9 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 6 luglio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) — Irlanda) — Hellfire Massy Residents Association / An Bord Pleanála, Minister for Housing, Local Government and Heritage, Ireland, Attorney General
(Causa C-166/22 (1), Hellfire Massy Residents Association)
(Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche - Articolo 12 - Regime di rigorosa tutela di talune specie animali - Articolo 16 - Deroga - Modalità di concessione di una simile deroga - Diritto di partecipazione del pubblico)
(2023/C 296/09)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
High Court (Irlanda)
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Hellfire Massy Residents Association
Resistenti: An Bord Pleanála, Minister for Housing, Local Government and Heritage, Ireland, Attorney General
con l’intervento di: South Dublin County Council, An Taisce — The National Trust for Ireland, Save Our Bride Otters
Dispositivo
Gli articoli 12 e 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche,
devono essere interpretati nel senso che:
una normativa nazionale volta a trasporre tali disposizioni nel diritto interno non può essere considerata contraria a detta direttiva per il fatto che essa non prevede, da un lato, un procedimento di autorizzazione che integri una decisione di un’autorità competente volta a determinare se occorra chiedere una deroga ai sensi dell’articolo 16 di tale direttiva a causa di elementi individuati dopo il rilascio dell’autorizzazione di un progetto e/o se siano necessarie indagini a tal fine, né, dall’altro, la partecipazione del pubblico a tale procedura di deroga.
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21.8.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 296/10 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 6 luglio 2023 — Michaël Julien / Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-285/22 P) (1)
(Impugnazione - Ricorso di annullamento - Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra - Decisione (UE) 2021/689 - Cittadino del Regno Unito avente interessi familiari e patrimoniali nell’Unione - Articolo 263, quarto comma, TFUE - Legittimazione ad agire - Presupposti - Interesse ad agire)
(2023/C 296/10)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Michaël Julien (rappresentanti: J. Fouchet e J.-N. Caubet-Hilloutou, avocats)
Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer, J. Ciantar et R. Meyer, agenti)
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
Il sig. Michaël Julien è condannato alle spese. |
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21.8.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 296/10 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 luglio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid / M.A.
(Causa C-402/22 (1), Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Reato di particolare gravità))
(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2011/95/UE - Norme relative ai presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status conferito dalla protezione sussidiaria - Articolo 14, paragrafo 4, lettera b) - Revoca dello status di rifugiato - Cittadino di un paese terzo condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità - Pericolo per la comunità - Controllo di proporzionalità)
(2023/C 296/11)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Raad van State
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
Convenuto: M.A.
Dispositivo
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1) |
L’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che: costituisce un «reato di particolare gravità», ai sensi di tale disposizione, un reato che, tenuto conto delle sue caratteristiche specifiche, presenta una gravità eccezionale, in quanto fa parte dei reati che pregiudicano maggiormente l’ordinamento giuridico della comunità interessata. Al fine di valutare se un reato per il quale un cittadino di un paese terzo è stato condannato con sentenza passata in giudicato presenti un siffatto grado di gravità, occorre tener conto, in particolare, della pena prevista e della pena inflitta per tale reato, della natura di quest’ultimo, di eventuali circostanze aggravanti o attenuanti, dell’intenzionalità o no di detto reato, della natura e dell’entità dei danni causati dallo stesso reato nonché del procedimento applicato per reprimerlo. |
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2) |
L’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che: non può considerarsi dimostrata l’esistenza di un pericolo per la comunità dello Stato membro in cui si trova il cittadino interessato di un paese terzo in base al solo fatto che quest’ultimo è stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità. |
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3) |
L’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che: l’applicazione di tale disposizione è subordinata alla dimostrazione, da parte dell’autorità competente, che il pericolo rappresentato dal cittadino interessato di un paese terzo per un interesse fondamentale della comunità dello Stato membro in cui si trova è di natura reale, attuale e sufficientemente grave e che la revoca dello status di rifugiato costituisce un provvedimento proporzionato a tale pericolo. |
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21.8.2023 |
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C 296/11 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 6 luglio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Protodikeio Athinon — Grecia) — Ethnikos Organismos Pistopoiisis Prosonton & Epangelmatikou Prosanatolismou (Eoppep) / Elliniko Dimosio
(Causa C-404/22 (1), Ethnikos Organismos Pistopoiisis Prosonton & Epangelmatikou Prosanatolismou)
(Rinvio pregiudiziale - Informazione e consultazione dei lavoratori - Direttiva 2002/14/CE - Ambito di applicazione - Nozione di «impresa che esercita un’attività economica» - Persona giuridica di diritto privato appartenente al settore pubblico - Destituzione di lavoratori nominati a posti dirigenziali - Omessa informazione e consultazione preventiva dei rappresentanti dei lavoratori)
(2023/C 296/12)
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Dioikitiko Protodikeio Athinon
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Ethnikos Organismos Pistopoiisis Prosonton & Epangelmatikou Prosanatolismou (Eoppep)
Convenuto: Elliniko Dimosio
Dispositivo
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1) |
L’articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori [nella Comunità europea], dev’essere interpretato nel senso che: tale disposizione può riguardare una persona giuridica di diritto privato che agisce come persona di diritto pubblico ed esercita attività rientranti nelle prerogative dei pubblici poteri, una volta che, peraltro, essa fornisce, dietro corrispettivo, servizi che sono in concorrenza con quelli forniti da operatori del mercato. |
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2) |
L’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2002/14, dev’essere interpretato nel senso che: l’obbligo di informazione e consultazione ivi previsto non si applica in caso di cambiamento di posto di lavoro di un numero limitato di lavoratori nominati ad interim ad incarichi di responsabilità, quando detto cambiamento non è tale da incidere sulla situazione, sulla struttura e sulla probabile evoluzione dell’occupazione in seno all’impresa interessata o da minacciare l’occupazione in generale. |
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21.8.2023 |
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C 296/12 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 6 luglio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — BM / LO
[Causa C-462/22 (1), BM (Residenza del richiedente il divorzio)]
(Rinvio pregiudiziale - Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale - Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sesto trattino - Forum actoris - Condizione - Residenza abituale dell’attore nello Stato membro dell’autorità giurisdizionale adita durante l’intero periodo immediatamente precedente alla domanda)
(2023/C 296/13)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: BM
Resistente: LO
Dispositivo
L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sesto trattino, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000,
deve essere interpretato nel senso che:
tale disposizione subordina la competenza dell’autorità giurisdizionale di uno Stato membro a conoscere di una domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale alla circostanza che l’attore, cittadino di tale Stato membro, fornisca la prova di aver acquisito la residenza abituale in detto Stato membro almeno da sei mesi immediatamente precedenti alla presentazione della sua domanda.
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21.8.2023 |
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C 296/13 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 6 luglio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Specializat Cluj — Romania) — FS, WU / First Bank SA
(Causa C-593/22 (1), First Bank)
(Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Ambito di applicazione - Articolo 1, paragrafo 2 - Esclusione delle clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative - Contratto di mutuo espresso in valuta estera - Clausole relative al rischio di cambio - Presunzione di conoscenza della legge)
(2023/C 296/14)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Tribunalul Specializat Cluj
Parti nel procedimento principale
Appellanti: FS, WU
Appellata: First Bank SA
Dispositivo
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1) |
L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che: per rientrare nell’esclusione dall’ambito di applicazione di tale direttiva prevista da detta disposizione, non è necessario che la clausola inserita in un contratto di mutuo stipulato tra un consumatore e un professionista citi testualmente la disposizione legislativa o regolamentare imperativa del corrispondente diritto nazionale o contenga un rinvio esplicito a quest’ultima, ma è sufficiente che essa sia sostanzialmente equivalente a tale disposizione imperativa, ossia che abbia lo stesso contenuto normativo. |
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2) |
L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE deve essere interpretato nel senso che: al fine di stabilire se una clausola inserita in un contratto di mutuo stipulato tra un consumatore e un professionista rientri nell’esclusione dall’ambito di applicazione di tale direttiva prevista da detta disposizione, è irrilevante la circostanza che tale consumatore non abbia avuto conoscenza del fatto che detta clausola riproduce una disposizione legislativa o regolamentare imperativa di diritto nazionale. |
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21.8.2023 |
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C 296/13 |
Ordinanza del presidente della Corte del 27 giugno 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf — Germania) — flightright GmbH / Laudamotion GmbH
(Causa C-334/23) (1), flightright)
(Trasporti aerei - Compensazione pecuniaria ai passeggeri aerei in caso di cancellazione di un volo - Circostanze straordinarie - Pandemia di Covid-19 - Cancellazione di diversi voli - Redditività - Motivi economici - Protezione della salute dei membri dell’equipaggio - Assenza di divieto amministrativo)
(2023/C 296/15)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Düsseldorf
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: flightright GmbH
Convenuta: Laudamotion GmbH
Dispositivo
La causa C-344/23 è cancellata dal ruolo della Corte.
(1) Data di deposito: 26.5.2023.
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21.8.2023 |
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C 296/14 |
Impugnazione proposta il 17 febbraio 2023 dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 7 dicembre 2022, causa T-487/21, Neoperl AG/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
(Causa C-93/23 P)
(2023/C 296/16)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Hanf, T. Klee ed E. Markakis, agenti)
Altra parte nel procedimento: Neoperl AG
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
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— |
annullare la sentenza impugnata; |
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— |
condannare ciascuna parte a farsi carico delle proprie spese; |
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— |
respingere il ricorso proposto avverso la decisione controversa. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente fa valere come motivo di impugnazione la violazione, ad opera della sentenza impugnata, dell’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001 (1), la quale solleva una questione importante per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 58 bis, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia:
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1. |
La sentenza impugnata violerebbe l’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001, in quanto in essa si affermerebbe che l’esame nel merito dell’impedimento alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 4 del regolamento n. 207/2009 (2), costituisce una questione giuridica preliminare necessaria per l’esame della domanda di dichiarazione di nullità presentata dinanzi ad esso. Il Tribunale non avrebbe riconosciuto che tale esame non sarebbe stato necessario per controllare la legittimità della decisione controversa della commissione di ricorso. Poiché un siffatto controllo avrebbe potuto già essere assicurato mediante l’esame della questione se, omettendo di analizzare il combinato disposto dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 4, del regolamento n. 207/2009, contrariamente a quanto domandato dalla ricorrente in primo grado, la commissione di ricorso non avesse violato l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e l’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001. Il Tribunale avrebbe illegittimamente usurpato al riguardo la competenza originaria della commissione di ricorso (articolo 165, paragrafo 1, articolo 66, paragrafo 1, articolo 70, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001) a esaminare nel merito l’impedimento alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 4 del regolamento n. 207/2009. |
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2. |
La sentenza impugnata violerebbe l’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001, in quanto sarebbe stato il Tribunale stesso ad effettuare l’esame sostanziale del combinato disposto dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 4 del regolamento n. 207/2009. Il Tribunale non sarebbe competente ratione materiae a procedere a siffatto esame nel merito, in quanto la commissione di ricorso non sarebbe giunta a una decisione nel merito riguardo all’applicabilità dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 4 del regolamento n. 207/2009, la quale avrebbe potuto costituire oggetto di un controllo di legittimità. Pertanto, l’esame nel merito effettuato dal Tribunale costituirebbe una riforma illegittima della decisione controversa. Il Tribunale avrebbe al riguardo effettivamente esercitato la competenza originaria (articolo 165, paragrafo 1, articolo 66, paragrafo 1, articolo 70, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001) della commissione di ricorso, privandola illegittimamente e in maniera definitiva di tale competenza. |
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3. |
La «violazione dell’ambito di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009», esaminata d’ufficio dal Tribunale contrariamente a quanto domandato dalla ricorrente in primo grado, costituirebbe un’elusione illecita della norma in materia di competenza, stabilita dal legislatore dell’Unione all’articolo 72 del regolamento 2017/1001. Ciò avrebbe comportato l’illegittimità della sentenza impugnata nella sua interezza, in quanto essa si baserebbe integralmente su tale violazione del diritto dell’Unione. |
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4. |
La violazione dell’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001 da parte della sentenza impugnata implicherebbe necessariamente ulteriori violazioni del diritto dell’Unione a danno della ricorrente in primo grado, ossia: i) la privazione definitiva delle originarie (articolo 165, paragrafo 1, articolo 66, paragrafo 1, articolo 70, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001) nonché specifiche (articolo 71, paragrafo 1, seconda frase, prima alternativa, del regolamento 2017/1001) competenze di esame e di decisione della commissione di ricorso; e ii) la violazione dell’indipendenza dei suoi membri nell’esercizio di tale competenza (articolo 166, paragrafo 7, del regolamento 2017/1001). Tali violazioni inoltre limiterebbero illegittimamente la tutela giuridica multilivello e specifica — prevista dal legislatore dell’Unione — della ricorrente in primo grado contro la decisione dell’esaminatrice dell’EUIPO e la decisione della commissione di ricorso (articolo 66, paragrafo 1, articolo 165, paragrafo 1, nonché considerando 30 del regolamento 2017/1001; articolo 72 del regolamento 2017/1001). |
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5. |
L’impugnazione solleva una «questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione», ai sensi dell’articolo 58 bis, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, in quanto la sentenza impugnata rischierebbe di creare un’incertezza del diritto riguardo a una questione che rivestirebbe una particolare importanza strutturale per il sistema specifico e per la «logica dell’architettura istituzionale» che il legislatore dell’Unione avrebbe previsto al fine di garantire una tutela giuridica completa, adeguata, efficace e multilivello contro le decisioni dell’EUIPO. A causa della sua natura orizzontale e costituzionale, la questione sarebbe rilevante per il controllo giurisdizionale di tutte le decisioni delle commissioni di ricorso dell’EUIPO in materia di marchi e disegni. Essa riguarderebbe anche la tutela giuridica contro le decisioni di tutte le agenzie dell’Unione europea per le quali il legislatore dell’Unione avrebbe reso obbligatorio — quale «condizione specifica» ai sensi dell’articolo 263, quinto comma, TFUE — un controllo specifico, completo e preventivo da parte di una commissione di ricorso indipendente. |
(1) Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (versione codificata) (GU 2009, L 78, pag. 1).
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21.8.2023 |
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C 296/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 7 aprile 2023 — Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (Matmut) / TN
(Causa C-236/23, Matmut)
(2023/C 296/17)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation
Parti
Ricorrente: Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (Matmut)
Convenuto: TN, Société MAAF assurances, Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), PQ
Questione pregiudiziale
Se gli articoli 3 e 13 della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (1), debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che la nullità del contratto di assicurazione per la responsabilità civile auto sia dichiarata opponibile al passeggero vittima, qualora egli sia anche il contraente dell’assicurazione che ha reso una falsa dichiarazione dolosa al momento della conclusione del contratto, all'origine di tale nullità.
(1) Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (GU 2009, L 263, pag. 11).
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21.8.2023 |
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C 296/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Duisburg (Germania) il 19 aprile 2023 — OB / Mercedes-Benz Group AG
(Causa C-251/23, Mercedes-Benz Group)
(2023/C 296/18)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Duisburg
Parti
Ricorrente: OB
Resistente: Mercedes-Benz Group AG
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se un veicolo con motore diesel al quale sia applicabile la norma sulle emissioni Euro 5 sia contrario alle disposizioni di diritto dell’Unione indipendentemente dal fatto che sia dotato di un dispositivo di commutazione che può essere qualificato concettualmente come impianto di manipolazione ai sensi dell'articolo 3, punto 10, del regolamento n. 715/2007 (1), qualora sia chiaro fin dall'inizio che, in ragione del suo tipo di costruzione e del controllo delle funzioni installate, con il motore a caldo, esso emette più di 180 mg di ossidi di azoto per chilometro nel «mix» anche durante l'effettuazione, in tali condizioni, di un ciclo di prova secondo il NEDC [nuovo ciclo di guida europeo]. |
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2) |
Se un elemento di progetto in un veicolo, che rilevi temperatura, velocità del veicolo, velocità del motore (RPM), marcia innestata, depressione del collettore o altri parametri al fine di modulare i parametri del processo di combustione nel motore in funzione dell'esito di tale rilevamento, possa ridurre l'efficacia del sistema di controllo delle emissioni ai sensi dell'articolo 3, punto 10, del regolamento n. 715/2007 e configurare quindi un impianto di manipolazione ai sensi di detta disposizione, anche qualora la modulazione dei parametri del processo di combustione in funzione dell'esito del rilevamento, effettuata dall'elemento di progettazione, aumenti, da un lato, le emissioni di una determinata sostanza nociva, ad esempio gli ossidi di azoto, ma riduca, dall’altro, al contempo, le emissioni di una o più altre sostanze nocive, quali il particolato, gli idrocarburi, il monossido di carbonio e/o il biossido di carbonio. |
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3) |
In caso di risposta affermativa alla questione sub 2), in presenza di quali condizioni, in tale caso, l'elemento di progetto costituisce un impianto di manipolazione ai sensi dell'articolo 3, punto 10 del regolamento n. 715/2007. |
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4) |
In caso di risposta affermativa alla questione sub 2), se disposizioni di diritto nazionale che impongano integralmente all'acquirente di un veicolo l'onere di provare l'esistenza di un impianto di manipolazione ai sensi dell'articolo 3, punto 10, del regolamento n. 715/2007, senza che il costruttore del veicolo sia tenuto a fornire informazioni al riguardo nell'ambito dell'assunzione di prove, ostino all'articolo 18, paragrafo 1, all'articolo 26, paragrafo 1 e all'articolo 46 della direttiva 2007/46 (2) citati nella sentenza della Corte del 21 marzo 2023, [Mercedes Benz Group (responsabilità del costruttore per gli impianti di manipolazione) C-100/21, EU:C:2023:229], qualora da tali disposizioni risulti che l'acquirente di un veicolo gode di un diritto al risarcimento da parte del costruttore di tale veicolo nel caso in cui vi sia installato un impianto di manipolazione vietato (cfr. punti 91 e 93 della sentenza citata). |
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5) |
In caso di risposta affermativa alla questione sub 4), quale sia la ripartizione dell'onere della prova previsto dal diritto dell'Unione nella controversia tra l'acquirente di un veicolo e il suo costruttore in merito al diritto al risarcimento del primo nei confronti del secondo per l'esistenza di un impianto di manipolazione ai sensi dell'articolo 3, punto 10, del regolamento n. 715/2007. Se le parti beneficino di agevolazioni probatorie o se siano eventualmente soggette a obblighi e, in caso affermativo, quali. Qualora si applichino obblighi, quali siano le conseguenze in caso di inosservanza. |
(1) Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU 2007, L 171, pag. 1).
(2) Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU 2007, L 263, pag. 1).
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21.8.2023 |
IT |
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C 296/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgio) l’11 maggio 2023 — Ordre des barreaux francophones et germanophones de Belgique e a. / État belge
(Causa C-299/23, Darvate e a. (1))
(2023/C 296/19)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal de première instance francophone de Bruxelles
Parti
Ricorrenti: Ordre des barreaux francophones et germanophones de Belgique, Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et Étrangers ASBL, NX
Resistente: État belge
Questioni pregiudiziali
Se l'articolo 34 della direttiva (UE) 2016/801 relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari, letto da solo o in combinato disposto con gli articoli 7, 14, paragrafo 1, e 47 della Carta dei diritti fondamentali nonché con il principio di effettività, e alla luce dell'obiettivo perseguito da detta direttiva di rafforzare le garanzie procedurali offerte ai cittadini di paesi terzi e di favorire l'arrivo di studenti stranieri nell'Unione europea, imponga:
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1) |
che una possibilità di ricorso, eccezionale, venga offerta allo studente straniero, condotto in condizioni di estrema urgenza, qualora egli dimostri che ha esercitato tutta la dovuta diligenza e che il rispetto dei termini necessari per condurre un procedimento ordinario (di sospensione/annullamento) potrebbe ostacolare lo svolgimento degli studi in questione. In caso di risposta negativa a tale questione, se la stessa risposta negativa valga qualora la mancanza di una decisione entro un breve termine possa comportare per l’interessato la perdita irreparabile di un anno di studi. |
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2) |
che una possibilità di ricorso, eccezionale, venga offerta allo studente straniero, condotto in condizioni di estrema urgenza, qualora egli dimostri che ha esercitato tutta la dovuta diligenza e che il rispetto dei termini necessari per condurre un procedimento ordinario (in sospensione/annullamento) potrebbe ostacolare lo svolgimento degli studi in questione, nell'ambito del quale, in concomitanza con la sospensione, egli potrà chiedere l'adozione di ulteriori provvedimenti provvisori al fine di garantire l'effettività del diritto di ottenere un'autorizzazione qualora siano soddisfatte tutte le condizioni generali e le pertinenti condizioni specifiche, come garantito dall'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/801. In caso di risposta negativa a tale questione, se la stessa risposta negativa valga qualora la mancanza di una decisione entro un breve termine possa comportare per l’interessato la perdita irreparabile di un anno di studi. |
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3) |
che nell’ambito del ricorso proposto contro la decisione di diniego del visto il giudice possa sostituire la propria valutazione a quella dell’autorità amministrativa e riformare la decisione di tale autorità, oppure se sia sufficiente un controllo di legittimità che consenta al giudice di censurare un’illegittimità, in particolare un errore manifesto di valutazione, annullando la decisione dell’autorità amministrativa». |
(1) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
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21.8.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 296/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) il 10 maggio 2023 — AJ / Bank BPH S.A.
(Causa C-301/23, Bank BPH)
(2023/C 296/20)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Okręgowy w Warszawie
Parti
Ricorrente: AJ
Convenuta: Bank BPH S.A.
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (1), nonché il principio di effettività, debbano essere interpretati nel senso che ostano ad un’interpretazione giurisprudenziale di una normativa nazionale ai sensi della quale un consumatore non può presentare a un organo giurisdizionale una domanda volta ad accertare che un contratto dallo stesso concluso contiene clausole contrattuali che non lo vincolano o che il contratto è nullo per intero. |
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2) |
Se l’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 5 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, debbano essere interpretati nel senso che il requisito di redazione delle clausole contrattuali in modo chiaro e comprensibile deve ritenersi rispettato in relazione a un contratto di mutuo indicizzato in valuta estera ove la banca abbia comunicato al mutuatario:
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3) |
Se l’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 5 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, debbano essere interpretati nel senso che il requisito di redazione delle clausole contrattuali in modo chiaro e comprensibile dev’essere analizzato considerando un modello di consumatore medio, oppure considerando la situazione individuale e le caratteristiche del consumatore al momento della conclusione del contratto, in particolare le sue conoscenze, istruzione e esperienza. |
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4) |
Se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, debba essere interpretato nel senso che una clausola contrattuale che prevede che l’importo del margine applicato dalla banca costituisca una media aritmetica dei margini applicati da varie altre banche commerciali specificatamente indicate è in contrasto con il requisito di buona fede e comporta uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi contrattuali delle parti a danno del consumatore. |
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5) |
Se l’articolo 6, paragrafo, 1 e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, nonché il principio di effettività, debbano essere interpretati nel senso che ostano ad un’interpretazione giurisprudenziale di una normativa nazionale ai sensi della quale il giudice nazionale può ritenere che un consumatore non sia vincolato soltanto dalla parte abusiva di una clausola contrattuale [che prevede la modifica del tasso di cambio medio del Narodowy Bank Polski (Banca nazionale di Polonia) con un margine di spread] che non costituisce un obbligo contrattuale distinto, ma sia invece vincolato dalla parte restante di tale clausola contrattuale. |
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6) |
Se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, debba essere interpretato nel senso che l’obbligo, gravante sul giudice nazionale, di informare il consumatore delle conseguenza giuridiche che possono derivare dalla dichiarazione della nullità di un contratto riguarda solo il diritto al rimborso derivante dalla nullità del contratto oppure tutte le ipotetiche conseguenze giuridiche (anche ove siano dubbie, controverse o poco probabili) che possono derivare dalla nullità del contratto. |
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21.8.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 296/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Duisburg (Germania) il 17 maggio 2023 — YV / Mercedes-Benz Group AG
(Causa C-308/23, Mercedes-Benz Group)
(2023/C 296/21)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Duisburg
Parti
Ricorrente: YV
Convenuta: Mercedes-Benz Group AG
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se un elemento di progetto all’interno di un veicolo che rilevi temperatura, velocità del veicolo, velocità del motore (RPM), marcia innestata, depressione del collettore o altri parametri, possa, al fine di modificare i parametri del processo di combustione nel motore a seconda del risultato di detta rilevazione, ridurre l’efficacia del sistema di controllo delle emissioni ai sensi dell’articolo 3, punto 10, del regolamento (CE) n. 715/2007 (1) e, quindi, costituire un impianto di manipolazione ai sensi del medesimo articolo 3, punto 10, del regolamento n. 715/2007 anche quando la modifica dei parametri del processo di combustione operata mediante l’elemento di progetto sulla base dei risultati della rilevazione, da un lato, aumenta effettivamente le emissioni di una determinata sostanza nociva, ad esempio, gli ossidi di azoto, ma, dall’altro, riduce allo stesso tempo le emissioni di una o più altre sostanze nocive, ad esempio, il particolato, gli idrocarburi, il monossido di carbonio e/o il biossido di carbonio. |
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2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, a quali condizioni l’elemento di progetto costituisca, in un siffatto caso, un impianto di manipolazione. |
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3) |
Se, in base al diritto europeo, un dispositivo di commutazione o di controllo all’interno di un veicolo che, attraverso la modifica dei parametri del processo di combustione da esso operata, da un lato, aumenta effettivamente le emissioni di una determinata sostanza nociva, ad esempio, degli ossidi di azoto, ma, dall’altro, riduce allo stesso tempo le emissioni di una o più altre sostanze nocive, ad esempio, il particolato, gli idrocarburi, il monossido di carbonio e/o il biossido di carbonio, possa essere vietato per profili diversi da quello della sussistenza di un impianto di manipolazione ai sensi dell’articolo 3, punto 10, del regolamento n. 715/2007. |
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4) |
In caso di risposta affermativa alla terza questione, a quali condizioni ciò si verifichi. |
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5) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se, a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, seconda frase, lettera a), del regolamento n. 715/2007, un impianto di manipolazione ai sensi dell’articolo 3, punto 10, di detto regolamento sia consentito anche quando detto impianto, pur non giustificandosi per la necessità di proteggere il motore da danni o avarie, si giustifica, tuttavia, per la necessità di garantire un funzionamento sicuro del veicolo. |
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6) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se disposizioni del diritto nazionale che pongono integralmente a carico dell’acquirente di un veicolo l’onere di provare la presenza di un impianto di manipolazione ai sensi dell’articolo 3, punto 10, del regolamento n. 715/2007 e, inoltre, anche l’insussistenza di una fattispecie in forza della quale un impianto che deve considerarsi di manipolazione nel senso succitato è eccezionalmente consentito ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, seconda frase, lettera a), del regolamento n. 715/2007, senza che il costruttore del veicolo debba fornire informazioni al riguardo nell’ambito dell’acquisizione delle prove, contrastino con l’articolo 18, paragrafo 1, l’articolo 26, paragrafo 1, e l’articolo 46 della direttiva 2007/46/CE (2) citati nella sentenza della Corte del 21 marzo 2023 (causa C-100/21), nella misura in cui da queste ultime disposizioni si evince che all’acquirente di un veicolo deve essere riconosciuto un diritto al risarcimento del danno nei confronti del suo costruttore qualora all’interno del veicolo sia installato un impianto di manipolazione vietato (v. punti 91 e 93 della sentenza citata). |
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7) |
In caso di risposta affermativa alla sesta questione, come sia ripartito, in base al diritto europeo, l’onere della prova nell’ambito della controversia tra l’acquirente di un veicolo e il suo produttore vertente sul diritto al risarcimento del danno vantato dal primo nei confronti del secondo quanto alla sussistenza di un impianto di manipolazione ai sensi dell’articolo 3, punto 10, del regolamento n. 715/2007 e quanto alla sussistenza di una fattispecie in forza della quale detto impianto è eccezionalmente consentito ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, seconda frase, lettera a), del regolamento n. 715/2007. Se le parti beneficino, rispettivamente, di attenuazioni dell’onere della prova e, in caso affermativo, di quali attenuazioni, o se esse siano eventualmente gravate da oneri e, in caso affermativo, da quali oneri. In caso di esistenza di oneri, quali conseguenze comporti la loro inosservanza. |
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8) |
In caso di risposta affermativa alla terza questione, se disposizioni del diritto nazionale che pongono integralmente a carico dell’acquirente di un veicolo l’onere di provare la presenza di un dispositivo non qualificabile come impianto di manipolazione ai sensi dell’articolo 3, punto 10, del regolamento n. 715/2007, bensì come impianto di commutazione o di controllo vietato per altre ragioni, senza che il costruttore del veicolo debba fornire informazioni al riguardo nell’ambito dell’acquisizione delle prove, contrastino con l’articolo 18, paragrafo 1, l’articolo 26, paragrafo 1, e l’articolo 46 della direttiva 2007/46/CE citati nella sentenza della Corte del 21 marzo 2023 (causa C-100/21), nella misura in cui da queste ultime disposizioni si evince che all’acquirente di un veicolo deve essere riconosciuto un diritto al risarcimento del danno nei confronti del suo costruttore qualora all’interno del veicolo sia installato un dispositivo di commutazione o di controllo vietato (v. punti 91 e 93 della sentenza citata). |
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9) |
In caso di risposta affermativa all’ottava questione, come sia ripartito, in base al diritto europeo, l’onere della prova nell’ambito della controversia tra l’acquirente di un veicolo e il suo produttore vertente sul diritto al risarcimento del danno vantato dal primo nei confronti del secondo quanto alla sussistenza di un dispositivo di commutazione o di controllo vietato del tipo indicato nell’ottava questione. Se le parti beneficino, rispettivamente, di attenuazioni dell’onere della prova e, in caso affermativo, di quali attenuazioni, o se esse siano eventualmente gravate da oneri e, in caso affermativo, da quali oneri. In caso di esistenza di oneri, quali conseguenze comporti la loro inosservanza. |
(1) Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU 2007, L 171, pag. 1).
(2) Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU 2007, L 263, pag. 1).
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21.8.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 296/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 25 maggio 2023 — J e A / Reisebüro GmbH e R GmbH
(Causa C-328/23, Reisebüro e R)
(2023/C 296/22)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Ricorrenti: J, A
Convenute: Reisebüro GmbH, R GmbH
Questioni pregiudiziali
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1. |
Se l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2302 (1) debba essere interpretato nel senso che devono essere considerate circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto turistico o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, legittimano il consumatore a risolvere il contratto di pacchetto turistico senza spese di risoluzione e vengono invocate dal viaggiatore, quelle circostanze che
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2. |
Se l’articolo 12, paragrafo 2, della succitata direttiva (UE) 2015/2302 debba essere interpretato nel senso che rientrano tra le circostanze inevitabili e straordinarie ivi indicate quelle che
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3. |
Se l’articolo 5 della succitata direttiva (UE) 2015/2302 debba essere interpretato nel senso che tra le informazioni precontrattuali che devono essere messe a disposizione del viaggiatore — in particolare, tra le informazioni su «formalità sanitarie» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f) — rientrino anche quelle relative ai test e/o alle misure di confinamento o restrizioni alla libertà di circolazione imposti nella località di vacanza in ragione della pandemia. In caso di risposta affermativa alla terza questione: |
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4. |
Se l’articolo 5 della succitata direttiva (UE) 2015/2302 debba essere interpretato nel senso che, laddove le parti emendino (adeguino; «modifichino la prenotazione») consensualmente le condizioni del contratto di pacchetto turistico dopo la sua conclusione — ad esempio (come nel caso di specie) in relazione a singoli servizi turistici ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), come i servizi di trasporto, l’itinerario del viaggio o la data del viaggio –, le informazioni precontrattuali che devono essere fornite al viaggiatore devono essere nuovamente messe a disposizione o messe a disposizione in forma aggiornata per intero (anche se non sono interessate dalla «modifica della prenotazione») o in parte. |
(1) Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU 2015, L 326, pag. 1).
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21.8.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 296/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonia) il 9 giugno 2023 — SIA A / C, D, E
(Causa C-365/23, Arce (1))
(2023/C 296/23)
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Augstākā tiesa (Senāts)
Parti nel procedimento principale
Ricorrente in cassazione e attrice in primo grado: SIA A.
Altre parti nel procedimento di cassazione e convenuti in primo grado: C, D, E.
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se un contratto di prestazione di servizi di supporto allo sviluppo del talento e alla carriera di un sportivo, concluso tra un professionista che esercita la sua attività professionale nel campo dello sviluppo e dell’allenamento di sportivi, da un lato, e un minore rappresentato dai suoi genitori il quale, al momento della conclusione del contratto, non svolgeva un’attività da professionista nello sport di cui si tratta, rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13/CEE (2) del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (in prosieguo: la «direttiva 93/13»). |
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2) |
In caso di risposta negativa alla prima questione, se la direttiva 93/13 osti a una giurisprudenza nazionale che interpreta le norme di trasposizione di detta direttiva nell’ordinamento giuridico nazionale in modo tale che le disposizioni in materia di tutela dei consumatori ivi contenute sono applicabili anche ai contratti in parola. |
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3) |
In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se un giudice nazionale possa sottoporre alla valutazione del carattere abusivo di cui all’articolo 3 della direttiva 93/13 una clausola contrattuale in cui è previsto che, a fronte della prestazione di servizi di supporto allo sviluppo del talento e alla carriera in un determinato sport, come specificati nel contratto, il giovane sportivo si impegna a corrispondere una remunerazione pari al 10 % delle entrate percepite nei successivi 15 anni, senza considerare che tale clausola rientri tra quelle sottratte alla valutazione del carattere abusivo ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della medesima direttiva. |
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4) |
In caso di risposta affermativa alla terza questione, se debba considerarsi redatta in modo chiaro e comprensibile, ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 93/13, una clausola contrattuale in cui è previsto che, a fronte della fornitura di servizi di supporto allo sviluppo del talento e alla carriera, come specificati nel contratto, il giovane sportivo si impegna a corrispondere una remunerazione pari al 10 % delle entrate percepite nei successivi 15 anni, tenuto conto del fatto che, al momento della conclusione del contratto, quest’ultimo non disponeva di informazioni chiare sul valore del servizio fornito né sull’importo da pagare per tale servizio, che gli consentissero di valutare le ripercussioni economiche che ne potevano derivare. |
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5) |
In caso di risposta affermativa alla terza questione, se una clausola contrattuale in cui è previsto che, a fronte della fornitura di servizi di supporto allo sviluppo del talento e alla carriera, come specificati nel contratto, il giovane sportivo si impegna a corrispondere una remunerazione pari al 10 % delle entrate percepite nei successivi 15 anni, debba essere considerata, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, una clausola che determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, tenuto conto del fatto che tale paragrafo non mette in relazione il valore del servizio fornito con il costo di detto servizio per il consumatore. |
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6) |
In caso di risposta affermativa alla quinta questione, se la decisione di un giudice nazionale che riduce l’importo del pagamento esigibile dal consumatore a favore del prestatore di servizi all’entità dei costi effettivi sostenuti da quest’ultimo per la fornitura al consumatore dei servizi previsti dal contratto sia in contrasto con i requisiti stabiliti dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13. |
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7) |
In caso di risposta negativa alla terza questione e qualora la clausola contrattuale in cui è previsto che, a fronte della prestazione di servizi di supporto allo sviluppo del talento e alla carriera di un sportivo, come specificati nel contratto, il consumatore si impegna a corrispondere una remunerazione pari al 10 % delle entrate percepite nei successivi 15 anni, sia sottratta alla valutazione del carattere abusivo ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, se il giudice nazionale, avendo constatato che l’importo della remunerazione è manifestamente sproporzionato rispetto al contributo fornito dal prestatore dei servizi, possa nondimeno dichiarare abusiva detta clausola sulla base del diritto nazionale. |
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8) |
In caso di risposta affermativa alla settima questione, se, nel caso di un contratto stipulato con un consumatore in un momento in cui l’articolo 8 bis della direttiva 93/13 non era ancora entrato in vigore, debbano essere prese in considerazione le informazioni fornite dallo Stato membro alla Commissione europea conformemente a detto articolo relativamente alle disposizioni adottate dallo Stato membro ai sensi dell’articolo 8 di detta direttiva e, in caso di risposta affermativa, se la competenza dei giudici nazionali sia limitata da tali informazioni in base all’articolo 8 bis della medesima direttiva, qualora lo Stato membro abbia comunicato che la sua normativa non va oltre lo standard minimo stabilito dalla direttiva in parola. |
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9) |
In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, quale rilevanza occorra accordare, alla luce dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con il suo articolo 24, ai fini dell’applicazione delle norme di trasposizione delle disposizioni della direttiva 93/13 nell’ordinamento giuridico nazionale, al fatto che, al momento della conclusione del contratto di prestazione di servizi di cui trattasi, della durata di 15 anni, il giovane sportivo fosse minorenne e che detto contratto fosse stato quindi concluso dai genitori in suo nome, prevedendo l’obbligo per il minore in parola di versare una remunerazione pari al 10 % di tutte le entrate da lui percepite nei successivi 15 anni. |
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10) |
In caso di risposta negativa alla prima o alla seconda questione, in considerazione del fatto che le attività sportive rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, se un contratto di prestazione di servizi della durata di 15 anni, stipulato con un giovane sportivo minorenne — concluso in suo nome dai suoi genitori — in cui è previsto l’obbligo per il minore di versare una remunerazione pari al 10 % di tutte le entrate da lui percepite nei successivi 15 anni, violi i diritti fondamentali sanciti dall’articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con il suo articolo 24, paragrafo 2, |
(1) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
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21.8.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 296/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret (Danimarca) il 13 giugno 2023 — EN / Udlændingenævnet
(Causa C-375/23, Meislev (1))
(2023/C 296/24)
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Højesteret
Parti
Ricorrente: EN
Resistente: Udlændingenævnet
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se disposizioni di diritto nazionale che prevedono condizioni per l’ottenimento di un permesso di soggiorno permanente nel territorio di uno Stato membro rientrino nell’ambito di applicazione della clausola di «standstill» di cui all’articolo 13 della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione, del 19 settembre 1980, relativa alla conclusione dell’Accordo che crea un’Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 dalla Repubblica di Turchia, da un lato, nonché dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall’altro, concluso, approvato e confermato, a nome di quest’ultima dalla decisione n. 64/732/CEE del Consiglio (2), del 23 dicembre 1963. |
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2) |
In caso affermativo, se un inasprimento delle condizioni temporali per l’ottenimento di un permesso di soggiorno permanente in uno Stato membro (vale a dire l’inasprimento dei requisiti minimi richiesti per la durata del previo soggiorno e della previa occupazione di uno straniero nello Stato membro) possa essere considerato idoneo a favorire il successo dell’integrazione di cittadini di paesi terzi. |
(1) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
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21.8.2023 |
IT |
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C 296/24 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Svezia) il 15 giugno 2023 — Guldbrev AB / Konsumentombudsmannen
(Causa C-379/23, Guldbrev)
(2023/C 296/25)
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen
Parti
Ricorrente: Guldbrev AB
Resistente: Konsumentombudsmannen
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se la valutazione e l’acquisto di oro da consumatori costituisca un prodotto (prodotto combinato) ai sensi dell’articolo 2, lettere c), d) e i), della direttiva 2005/29/UE (1), relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno, in una situazione come quella in esame dinanzi al giudice nazionale. |
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2) |
In caso di risposta negativa alla prima questione, se la valutazione dell’oro nella situazione in esame dinanzi al giudice nazionale costituisca un prodotto ai sensi della direttiva. |
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21.8.2023 |
IT |
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C 296/24 |
Impugnazione proposta il 5 luglio 2023 dal Garante europeo della protezione dei dati avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione, sezione ampliata) del 26 aprile 2023, causa T-557/20, Comitato di risoluzione unico / Garante europeo della protezione dei dati
(Causa C-557/20 P)
(2023/C 296/26)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) (rappresentanti: D. Nardi, T. Zerdick, P. Candellier, X. Lareo, G. Devin, agenti)
Altra parte nel procedimento: Comitato di risoluzione unico (CRU)
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
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— |
annullare integralmente la sentenza impugnata; |
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— |
statuire definitivamente sulla controversia; |
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— |
condannare il CRU alle spese del procedimento di impugnazione e del procedimento dinanzi al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno dell’impugnazione, il ricorrente deduce due motivi.
Primo motivo: erronea interpretazione dell’articolo 3, punti 1 e 6, del regolamento 2018/1725 (1) come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, per aver richiesto al GEPD di accertare se le informazioni controverse fossero dati personali, assumendo la prospettiva del destinatario, e omettendo di prendere in considerazione la nozione di pseudonimizzazione.
Secondo motivo: erronea interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 2 e dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento 2018/1725, per aver omesso di prendere in considerazione il principio di responsabilizzazione e aver ritenuto che il GEPD dovesse provare che il CRO aveva effettivamente anonimizzato i dati personali che stava trattando.
(1) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU 2018, L 295, pag. 39).
Tribunale
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21.8.2023 |
IT |
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C 296/26 |
Sentenza del Tribunale del 5 luglio 2023 — Puigdemont i Casamajó e Comín i Oliveres/Parlamento
(Causa T-115/20) (1)
(«Ricorso di annullamento - Diritto istituzionale - Membro del Parlamento - Rifiuto del presidente del Parlamento di dare seguito a una domanda diretta a difendere privilegi e immunità - Atto non impugnabile - Irricevibilità»)
(2023/C 296/27)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Carles Puigdemont i Casamajó (Waterloo, Belgio), Antoni Comín i Oliveres (Waterloo) (rappresentanti: P. Bekaert, G. Boye, S. Bekaert, avvocati, e B. Emmerson, KC)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: N. Görlitz e J.-C. Puffer, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Regno di Spagna (rappresentanti: A. Gavela Llopis e M. J. Ruiz Sánchez, agenti)
Oggetto
Con il loro ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, i ricorrenti Carles Puigdemont i Casamajó e Antoni Comín i Oliveres chiedono l’annullamento della decisione del presidente del Parlamento europeo asseritamente contenuta nella sua lettera del 10 dicembre 2019, inviata in risposta alla domanda diretta ad ottenere che il Parlamento difenda, sul fondamento dell’articolo 9 del suo regolamento interno, la loro immunità parlamentare.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
I sig.ri Carles Puigdemont i Casamajó e Antoni Comín i Oliveres sono condannati a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Parlamento europeo. |
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3) |
Il Regno di Spagna si farà carico delle proprie spese. |
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21.8.2023 |
IT |
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C 296/26 |
Sentenza del Tribunale del 5 luglio 2023 — TIB Chemicals / Commissione
(Causa T-639/20) (1)
(«Ambiente e protezione della salute umana - Regolamento (CE) n. 1272/2008 - Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele - Regolamento delegato (UE) 2020/1182 - Classificazione del diottil dilaurato; [1] stannano, diottil-, bis(coco acilossi) derivati [2] - Riferimenti incrociati - Onere della prova - Errore manifesto di valutazione - Valutazione d’impatto»)
(2023/C 296/28)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: TIB Chemicals AG (Mannheim, Germania) (rappresentante: K. Fischer, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lindenthal, S. Delaude e A. Dawes, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica d’Austria (rappresentante: J. Schmoll, agente), Regno di Svezia (rappresentanti: O. Simonsson, C. Meyer-Seitz, A. Runeskjöld, H. Shev, M. Salborn Hodgson, H. Eklinder e R. Shahsavan Eriksson, agenti), Agenzia europea per le sostanze chimiche (rappresentanti: M. Heikkilä, J.-P. Trnka e A. Deloff-Bialek, agenti)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento parziale del regolamento delegato (UE) 2020/1182 della Commissione, del 19 maggio 2020, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU 2020, L 261, pag. 2), nei limiti in cui esso riguarda la sostanza diottil dilaurato; [1] stannano, diottil-, bis(coco acilossi) derivati [2] (CE n. 222-883-3 [1] 293-901-5 [2] e CAS n. 3648-18-8 [1] 91648-39-4 [2]).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La TIB Chemicals AG si farà carico delle proprie spese, nonché di quelle della Commissione europea. |
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3) |
La Repubblica d’Austria, il Regno di Svezia e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) si faranno carico delle proprie spese. |
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21.8.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 296/27 |
Sentenza del Tribunale del 5 luglio 2023 — Impresa comune «Aviazione pulita» / NG
(Causa T-649/20, T-721/20 e T-767/20) (1)
(«Clausola compromissoria - Settimo programma quadro per le attività di ricerca e innovazione (FP7) - Convenzioni di sovvenzione - Assenza di documenti giustificativi e non conformità alle clausole contrattuali di una parte delle spese dichiarate - Rimborso delle somme anticipate - Competenza del Tribunale - Ricevibilità - Costi ammissibili - Onere della prova - Interessi di mora»)
(2023/C 296/29)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Impresa comune «Aviazione pulita» (rappresentanti: B. Mastantuono, agente, assistito da M. Velardo, avvocata)
Convenuto: NG (rappresentanti: F. Munari e A. Macchi, avvocati)
Oggetto
Con i suoi ricorsi fondati sull’articolo 272 TFUE, la ricorrente intende ottenere la condanna del convenuto al rimborso, in primo luogo, della somma di EUR 168 062,23 versata nell’ambito della convenzione di sovvenzione n. 632420 relativa al progetto intitolato «FAST impact cross-analysis methodology for Composite leading edge Structures», in secondo luogo, la somma di EUR 141 094,80 versata nell’ambito della convenzione di sovvenzione n. 632506 relativa al progetto intitolato «Flexible sensor co-operation for structural health Diagnosis/prognosis» e, in terzo luogo, la somma di EUR 56 111,31 versata nell’ambito della convenzione di sovvenzione n. 271874 relativa al progetto intitolato «Wireless/Integrated strain monitoring and simulation system», maggiorate degli interessi di mora.
Dispositivo
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1) |
Le cause T-649/20, T-721/20 e T-767/20 sono riunite ai fini della sentenza. |
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2) |
L’Alpha Consulting Service, rappresentata da NG, era tenuta, prima della sua estinzione, a rimborsare all’impresa comune «Aviazione pulita», la somma di EUR 56 111,31, maggiorata degli interessi di mora al tasso del 3,5 % l’anno, a partire dal 26 maggio 2019 e fino alla data del pagamento integrale del debito, nell’ambito della convenzione di sovvenzione n. 271874 relativa al progetto intitolato «Wireless/Integrated strain monitoring and simulation system». |
|
3) |
L’Alpha Consulting Service, rappresentata da NG, era tenuta, prima della sua estinzione, a rimborsare all’impresa comune «Aviazione pulita», la somma di EUR 141 094,80, maggiorata degli interessi di mora al tasso del 3,5 % l’anno, a partire dal 9 luglio 2019 e fino alla data del pagamento integrale del debito, nell’ambito della convenzione di sovvenzione n. 632506 relativa al progetto intitolato «Flexible sensor co-operation for structural health Diagnosis/prognosis». |
|
4) |
L’Alpha Consulting Service, rappresentata da NG, era tenuta, prima della sua estinzione, a rimborsare all’impresa comune «Aviazione pulita», la somma di EUR 168 062,23, maggiorata degli interessi di mora al tasso del 3,5 % l’anno, a partire dal 13 luglio 2019 e fino alla data del pagamento integrale del debito, nell’ambito della convenzione di sovvenzione n. 632420 relativa al progetto intitolato «FAST impact cross-analysis methodology for Composite leading edge Structures». |
|
5) |
La domanda di condanna di NG al pagamento dei debiti derivanti dalle convenzioni di sovvenzione di cui trattasi è respinta. |
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6) |
NG e l’impresa comune «Aviazione pulita» si faranno ciascuna carico delle proprie spese. |
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21.8.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 296/28 |
Sentenza del Tribunale del 5 luglio 2023 — Nevinnomysskiy Azot et NAK «Azot»/Commissione
(Causa T-126/21) (1)
(«Dumping - Importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia - Dazi antidumping definitivi - Domanda di riesame in previsione della scadenza - Articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 - Articolo 5, paragrafi 3 e 9, del regolamento 2016/1036 - Termine legale - Carattere sufficiente degli elementi di prova - Procedura di integrazione delle informazioni - Informazioni depositate oltre il termine di legale»)
(2023/C 296/30)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: AO Nevinnomysskiy Azot (Nevinnomyssk, Russia), AO Novomoskovskaya Aktsionernaya Kompania NAK «Azot» (Novomoskovsk, Russia) (rappresentanti: P. Vander Schueren e T. Martin-Brieu, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Luengo e P. Němečková, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Fertilizers Europe (rappresentanti: B. O’Connor e M. Hommé, avvocati)
Oggetto
Con ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, le ricorrenti chiedono l’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2100 della Commissione, del 15 dicembre 2020, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2020, L 425, pag. 21).
Dispositivo
|
1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2100 della Commissione, del 15 dicembre 2020, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, è annullato. |
|
2) |
La Commissione europea è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla AO Nevinnomysskiy Azot e dalla AO Novomoskovskaya Aktsionernaya Kompania NAK «Azot». |
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3) |
Fertilizers Europe sopporterà le proprie spese. |
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21.8.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 296/29 |
Sentenza del Tribunale del 5 luglio 2023 — SE / Commissione
(Causa T-223/21) (1)
(«Funzione pubblica - Agenti temporanei - Assunzione - Contratto d’assunzione - Articolo 2, lettera b), del RAA - Rigetto della candidatura - Promozione - Reinquadramento - Nuovo contratto - Scadenza del contratto - Articolo 8, secondo comma, e articolo 10, paragrafo 3, del RAA - Errore di diritto - Parità di trattamento - Ricorso di annullamento - Ricevibilità»)
(2023/C 296/31)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: SE (rappresentante: L. Levi, avvocata)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Bohr, L. Vernier e I. Melo Sampaio, agenti)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, il ricorrente chiede, da un lato, l’annullamento della decisione della Commissione europea del 4 agosto 2020 recante rigetto della sua candidatura al posto vacante pubblicato con il riferimento COM/2020/1474 e della risposta del 28 ottobre 2020 alla sua domanda fondata sull’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea e relativa alla sua ammissibilità alla promozione, al reinquadramento e all’assegnazione a un altro posto e, dall’altro, il risarcimento del danno che avrebbe subito a causa di tali decisioni.
Dispositivo
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1) |
La decisione della Commissione europea, del 4 agosto 2020, recante rigetto della candidatura di SE per il posto vacante pubblicato con il riferimento COM/2020/1474 è annullata. |
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2) |
La Commissione è condannata a versare a SE la somma di EUR 10 000 a titolo di risarcimento del danno materiale subito. |
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3) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
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4) |
La Commissione è condannata alle spese. |
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21.8.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 296/30 |
Sentenza del Tribunale del 5 luglio 2023 — Puigdemont i Casamajó e a./Parlamento
(Causa T-272/21) (1)
(«Diritto istituzionale - Membro del Parlamento - Privilegi ed immunità - Decisione di revoca dell’immunità parlamentare - Articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione - Competenza dell’autorità che ha emesso la richiesta di revoca dell’immunità - Certezza del diritto - Errore manifesto di valutazione - Portata del controllo del Parlamento - Procedimento di esame della richiesta di revoca dell’immunità - Diritti della difesa - Imparzialità»)
(2023/C 296/32)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Carles Puigdemont i Casamajó (Waterloo, Belgio), Antoni Comín i Oliveres (Waterloo), Clara Ponsatí i Obiols (Waterloo) (rappresentanti: P. Bekaert, J. Costa i Rosselló, G. Boye e S. Bekaert, avvocati)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: N. Lorenz, N. Görlitz e J.-C. Puffer, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Regno di Spagna (rappresentanti: A. Gavela Llopis e M. J. Ruiz Sánchez, agenti)
Oggetto
Con il ricorso proposto ai sensi dell’articolo 263 TFUE, i ricorrenti chiedono l’annullamento delle decisioni P9_TA(2021)0059, P9_TA(2021)0060 e P9_TA(2021)0061 del Parlamento europeo, del 9 marzo 2021, relative alla richiesta di revoca della loro immunità.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
I sigg. Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i Oliveres e Clara Ponsatí i Obiols sono condannati a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Parlamento europeo, comprese quelle sostenute nell’ambito delle cause T-272/21 R e T-272/21 R II. |
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3) |
Il Regno di Spagna si farà carico delle proprie spese, comprese quelle sostenute nell’ambito della causa T-272/21 R II. |
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21.8.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 296/30 |
Sentenza del Tribunale del 5 luglio 2023 — OC / SEAE
(Causa T-770/21) (1)
(«Funzione pubblica - Funzionari - Personale del SEAE - Molestie psicologiche - Articolo 12 bis dello Statuto - Domanda di assistenza - Rigetto della domanda - Articolo 24 dello Statuto - Obbligo di motivazione - Diritto di essere ascoltato - Nozione di “molestie psicologiche” - Errore manifesto di valutazione - Dovere di sollecitudine»)
(2023/C 296/33)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: OC (rappresentanti: L. Levi, N. Flandin e A. Champetier, avvocate)
Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna (rappresentanti: K. Kouri, R. Spáč e A. Ireland, agenti)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) del 10 settembre 2020, con la quale quest’ultimo ha respinto la sua domanda di assistenza.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
OC è condannata alle spese. |
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21.8.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 296/31 |
Sentenza del Tribunale del 5 luglio 2023 — Wajos/EUIPO (Forma di un contenitore)
(Causa T-10/22) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea tridimensionale - Forma di un contenitore - Impedimento alla registrazione assoluto - Segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico - Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento (UE) 2017/1001] - Decisione adottata a seguito dell’annullamento da parte del Tribunale di una decisione anteriore - Autorità di cosa giudicata»)
(2023/C 296/34)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Wajos GmbH (Dohr, Germania) (rappresentanti: N. Böhmer, J. Schneiders e N. Gottschalk, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: E. Nicolás Gómez e D. Hanf, agenti)
Oggetto
Con il suo ricorso basato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 21 ottobre 2021 (procedimento R 2958/2019-2).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Wajos GmbH è condannata alle spese. |
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21.8.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 296/32 |
Ordinanza del Tribunale del 30 giugno 2023 — Thunus e a. / BEI
(Causa T-666/20) (1)
(«Funzione pubblica - Personale della BEI - Retribuzione - Adeguamento annuale degli stipendi - Eccezione di illegittimità - Autorità di cosa giudicata - Certezza del diritto - Legittimo affidamento - Consultazione del personale - Obbligo di motivazione - Proporzionalità - Ricorso manifestamente infondato in diritto»)
(2023/C 296/35)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Vincent Thunus (Contern, Lussemburgo) e gli altri 5 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato all’ordinanza (rappresentante: L. Levi, avvocata)
Convenuta: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: T. Gilliams, A. García Sánchez e E. Manoukian, agenti, assistiti da P.-E. Partsch, avvocato)
Oggetto
Con il loro ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, i ricorrenti chiedono, da un lato, l’annullamento delle decisioni della Banca europea per gli investimenti (BEI), contenute nelle loro buste paga dei mesi di marzo 2020 e successivi, che hanno fissato l’adeguamento annuale dello stipendio base limitato allo 0,7 % per l’anno 2020, e, dall’altro, il risarcimento del danno materiale che essi avrebbero patito a causa di tali decisioni.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto. |
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2) |
Il sig. Vincent Thunus e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato si faranno carico delle proprie spese, nonché di quelle sostenute dalla Banca europea per gli investimenti (BEI). |
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21.8.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 296/32 |
Ordinanza del Tribunale del 29 giugno 2023 — Puma/EUIPO — Herno (HERZO)
(Causa T-719/22) (1)
(«Ricorso di annullamento - Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo HERZO - Marchio dell'Unione europea figurativo anteriore HERNO - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 - Ricorso manifestamente infondato in diritto»)
(2023/C 296/36)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Puma SE (Herzogenaurach, Germania) (rappresentanti: M. Schunke e P. Trieb, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Ivanauskas, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Herno SpA (Lesa, Italia)
Oggetto
Con ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 19 luglio 2022 (procedimento R 297/2022-1)
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto. |
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2) |
Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese. |
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21.8.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 296/33 |
Ricorso proposto il 15 maggio 2023 — Volvo Personvagnar / EUIPO (Forma di fari per automobili)
(Causa T-260/23)
(2023/C 296/37)
Lingua processuale: lo svedese
Parti
Ricorrente: Volvo Personvagnar AB (Göteborg, Svezia) (rappresentanti: H.-A. Odh e E. Esaiasson, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso: Domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea tridimensionale (Forma di fari) — Domanda di registrazione n. 18 560 591
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 marzo 2023 nel procedimento R 1129/2022-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata ai sensi dell’articolo 72 del regolamento sul marchio dell’Unione europea e adottare una decisione modificata che accolga la domanda di registrazione del marchio dell’Unione n. 18 560 591 presentata dalla ricorrente; |
|
— |
condannare il convenuto, ai sensi dell’articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale, alle spese sostenute dalla ricorrente tanto nel procedimento dinanzi al Tribunale quanto in quello dinanzi all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale; |
|
— |
considerare riservate le seguenti prove: Allegato A.1 — Dichiarazione dell’esperta Aina Nilsson Ström e allegato (CV) Allegato A.3 — Conferma di una licenza tra la Volvo Cars e la Polestar. |
Motivo invocato
|
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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21.8.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 296/34 |
Ricorso proposto il 24 maggio 2023 — Timchenko / Consiglio
(Causa T-297/23)
(2023/C 296/38)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Gennady Nikolayevich Timchenko (Mosca, Russia) (rappresentanti: T. Bontinck, L. Burguin, S. Bonifassi, E. Fedorova e J. Goffin, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione (PESC) 2023/572 del Consiglio, del 13 marzo 2023, nei limiti in cui essa proroga l’applicazione delle misure restrittive adottate nei confronti del ricorrente con la decisione (PESC) 2022/337 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, e con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/336 del Consiglio, del 28 febbraio 2022; |
|
— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2023/571 del Consiglio, del 13 marzo 2023, nei limiti in cui esso proroga l’applicazione delle misure restrittive adottate nei confronti del ricorrente con la decisione (PESC) 2022/337 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, e con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/336 del Consiglio, del 28 febbraio 2022; |
|
— |
condannare il Consiglio a corrispondere l’importo di EUR 1 000 000 in via provvisionale, a titolo di risarcimento del danno morale patito dal ricorrente; |
|
— |
condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.
|
1. |
Primo motivo di ricorso, vertente su un errore manifesto di valutazione per quanto riguarda la motivazione invocata dal Consiglio e, in particolare, relativamente ai criteri di designazione applicati al ricorrente e alla natura delle misure adottate. |
|
2. |
Secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione del Consiglio. |
|
3. |
Terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltato. |
|
4. |
Quarto motivo di ricorso, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità. |
|
5. |
Quinto motivo di ricorso, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali del ricorrente derivanti dal suo status fondamentale di cittadino europeo. Il ricorrente afferma che la lesione della sua libertà di circolazione sul territorio dell’Unione europea garantita dai Trattati, in base alla PESC, è priva di base giuridica, nonché sproporzionata e non necessaria. |
|
6. |
Sesto motivo di ricorso, vertente sulla violazione degli altri diritti fondamentali del ricorrente garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, in particolare sulla violazione del suo diritto di proprietà e del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare. |
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21.8.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 296/35 |
Ricorso proposto il 24 maggio 2023 — Timchenko / Consiglio
(Causa T-298/23)
(2023/C 296/39)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Elena Petrovna Timchenko (Mosca, Russia) (rappresentanti: T. Bontinck, L. Burguin, S. Bonifassi, E. Fedorova e J. Goffin, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione (PESC) 2023/572 del Consiglio, del 13 marzo 2023, nei limiti in cui essa proroga l’applicazione delle misure restrittive adottate nei confronti della ricorrente con la decisione (PESC) 2022/582 del Consiglio, dell’8 aprile 2022, e con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/581 del Consiglio, dell’8 aprile 2022; |
|
— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2023/571, del 13 marzo 2023, nei limiti in cui esso proroga l’applicazione delle misure restrittive adottate nei confronti della ricorrente con la decisione (PESC) 2022/582 del Consiglio, dell’8 aprile 2022, e con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/581 del Consiglio, dell’8 aprile 2022; |
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— |
condannare il Consiglio a corrispondere EUR 1 000 000 in via provvisionale, a titolo di risarcimento del danno morale patito dalla ricorrente; |
|
— |
condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi che sono identici o simili a quelli dedotti nell’ambito della causa T-297/23, Timchenko/Consiglio.
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21.8.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 296/35 |
Ricorso proposto il 6 giugno 2023 — AL/Consiglio
(Causa T-315/23)
(2023/C 296/40)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: AL (rappresentante: R. Rata, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
dichiarare ricevibile il presente ricorso; |
|
— |
ordinare la produzione, dal fascicolo n. ORG/130/22 e/o da ogni altro fascicolo relativo all’esercizio di promozione di cui trattasi:
|
|
— |
annullare la nota interna del Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea del 6 marzo 2023, riferimento Ariane 1250, nei limiti in cui il nome del ricorrente non è incluso nell’elenco di promozione; |
|
— |
dichiarare validi sia l’elenco iniziale degli AST proposti per la promozione presentato dal CCP all’APN il 12 luglio 2022 (che include il nome del ricorrente quale proposto per la promozione), sia l’elenco modificato presentato dal CCP all’APN e adottato e pubblicato dall’APN il 18 luglio 2022, da cui risulta che 65 AST 4 sono stati promossi ad AST 5 (al posto di 64 possibilità di promozione), e, a compensazione, ordinare all’APN di dedurre una possibilità di promozione (da AST 4 ad AST 5) dalle possibilità di promozione di un futuro esercizio di promozione; |
|
— |
condannare l’APN e l’Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali a corrispondere al ricorrente la differenza tra lo stipendio da AST 4 e quello da AST 5 dal 1o gennaio 2022; |
|
— |
sollevare d’ufficio qualsiasi altro motivo di ordine pubblico che il Tribunale ritenga appropriato; |
|
— |
condannare il convenuto a farsi carico delle proprie spese, nonché di quelle sostenute dal ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce i seguenti motivi.
|
1. |
Primo motivo di ricorso, vertente su un abuso di potere e sulla violazione, in particolare ma non solo, delle disposizioni dell’articolo 54 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e del principio del legittimo affidamento, in quanto l’autorità che ha il potere di nomina ha esercitato pressioni sul comitato consultivo di promozione per il gruppo di funzioni AST (percorso di carriera 1-9, gradi 1, 2, 3, 4 e 5) per modificare l’elenco dei funzionari proposti per la promozione. |
|
2. |
Secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione delle disposizioni dell’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari, del principio di parità di trattamento e del principio di buona amministrazione nello svolgimento dell’esercizio di promozione di cui trattasi, che ha pregiudicato il ricorrente, determinando la mancata inclusione del suo nome nell’elenco dei funzionari promossi. |
|
3. |
Terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del principio del ne bis in idem. |
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21.8.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 296/37 |
Ricorso proposto il 13 giugno 2023 — Radical-Consulting e a. / EuroHPC Joint Undertaking
(Causa T-328/23)
(2023/C 296/41)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Radical-Consulting UG (Randowtal, Germania), Surf BV (Amsterdam, Paesi Bassi) e Bayerische Akademie der Wissenschaften (Monaco, Germania) (rappresentanti: M. Martens, K. Munungu e B. Mourisse, avvocati)
Convenuta: Impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo (EuroHPC)
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
|
— |
dichiarare che la domanda di annullamento delle decisioni impugnate è ricevibile e fondata; |
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— |
annullare la decisione dell'EuroHPC dell’11 agosto 2022 che respinge la proposta presentata dal consorzio di cui fanno parte i ricorrenti; |
|
— |
annullare la decisione dell’EuroHPC del 4 aprile 2023 che respinge il riesame della valutazione; e, |
|
— |
condannare l’EuroHPC al pagamento delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione dell'EuroHPC conterrebbe molteplici errori di fatto e che pertanto l'EuroHPC avrebbe commesso un significativo errore di valutazione, in violazione dei principi di buona amministrazione sanciti dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. |
|
2. |
Secondo motivo, vertente su una violazione dell'obbligo di motivazione ai sensi dell'articolo 296, paragrafo 2, TFUE. |
|
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di trasparenza di cui all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento n. 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione («regolamento Orizzonte Europa»). |
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4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento sancito agli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. |
|
5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che l'EuroHPC avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione nell’applicare in modo manifestamente errato l'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento Orizzonte Europa. |
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21.8.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 296/37 |
Ricorso proposto il 16 giugno 2023 — Dakem / Commissione
(Causa T-341/23)
(2023/C 296/42)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Dakem (Courbevoie, Francia) (rappresentanti: K. Van Maldegem e P. Sellar, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione di esecuzione (UE) 2023/686 della Commissione del 24 marzo 2023 che non rilascia un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo «Insecticide Textile Contact» (1); |
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— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione e su una violazione del regolamento (UE) n. 528/2012 (2).
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|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione di una norma giuridica: il principio di non discriminazione.
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3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione di una norma giuridica: il principio di buona amministrazione.
|
(2) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU L 2012, L 167, pag. 1).
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21.8.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 296/38 |
Ricorso proposto il 4 luglio 2023 — Verla-Pharm Arzneimittel / EUIPO — Converso (Pherla)
(Causa T-357/23)
(2023/C 296/43)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Verla-Pharm Arzneimittel GmbH & Co. KG (Tutzing, Germania) (rappresentante: M.-C. Seiler, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Valeria Converso (San Giorgio a Cremano, Italia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Pherla — Domanda di registrazione n. 18 319 785
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 febbraio 2023 nel procedimento R 268/2022-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata che è stata notificata il 25 aprile 2023; |
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— |
accogliere integralmente l’opposizione n. B 3 139 093 e respingere la domanda contestata per tutti i prodotti controversi della classe 5; |
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in subordine, rinviare il procedimento alla commissione di ricorso ai fini di un nuovo esame; |
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— |
condannare l’EUIPO alle spese sostenute dalla ricorrente. |
Motivi invocati
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Violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio a causa della violazione dell’obbligo del convenuto di motivare le proprie decisioni, previsto altresì all’articolo 41, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; |
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— |
Violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio a causa della violazione del diritto della ricorrente di essere ascoltata, previsto altresì all’articolo 41, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; |
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Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio a causa dell’applicazione errata e della conseguente violazione dello stesso. |
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21.8.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 296/39 |
Ricorso proposto il 4 luglio 2023 — AC Marca Brands/EUIPO — Sanitix (Sanitix)
(Causa T-358/23)
(2023/C 296/44)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: AC Marca Brands, SL (Madrid, Spagna) (rappresentanti: D. Pellisé Urquiza e J. C. Quero Navarro, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sanitix Ltd (Londra, Regno Unito)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Sanitix — Domanda di registrazione n. 18 294 902
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 3 maggio 2023 nel procedimento R 1954/2022-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata; |
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condannare l’EUIPO e/o la Sanitix Ltd alle spese del presente procedimento, dell’opposizione e del procedimento di ricorso dinanzi all’EUIPO. |
Motivo invocato
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Violazione dell’articolo 8, paragrafi 1 e 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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21.8.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 296/40 |
Ricorso proposto il 4 luglio 2023 — Société des produits Nestlé / EUIPO — Amigüitos pets & life (THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect)
(Causa T-359/23)
(2023/C 296/45)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Svizzera) (rappresentanti: A. Jaeger-Lenz e C. Elkemann, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Amigüitos pets & life, SA (Lorca, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect nei colori bianco, rosso e nero — Domanda di registrazione n. 15 385 719
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 30 marzo 2023 nel procedimento R 424/2020-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata; |
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— |
condannare l’EUIPO alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale e condannare la potenziale interveniente (la Amigüitos pets and life, SA) a pagare le spese dinanzi all’EUIPO. |
Motivi invocati
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Violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio; |
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violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio; |
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violazione dell’articolo 72, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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21.8.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 296/41 |
Ricorso proposto il 5 luglio 2023 — Amazon Services Europe / Commissione
(Causa T-367/23)
(2023/C 296/46)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Amazon Services Europe Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: A. Conrad, M. Frank, R. Spanó e I. Ioannidis, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della Commissione europea, del 25 aprile 2023, che designa Amazon Store come piattaforma online di dimensioni molto grandi, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio [C(2023) 2746 final]; |
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— |
in subordine, annullare la decisione della Commissione europea, del 25 aprile 2023, che designa Amazon Store come piattaforma online di dimensioni molto grandi, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio [C(2023) 2746 final], nella misura in cui impone ad Amazon l'obbligo di fornire agli utenti un'opzione per ogni sistema di raccomandazione non basato sulla profilazione ai sensi dell'articolo 38, e dichiarare inapplicabile l'articolo 38 del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio [C(2023) 2746 final]; |
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— |
inoltre, o in subordine, annullare la decisione della Commissione europea del 25 aprile 2023 che designa Amazon Store come piattaforma online di dimensioni molto grandi, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio [C(2023) 2746 final], nella parte in cui impone ad Amazon l'obbligo di compilare e rendere disponibile al pubblico un registro delle pubblicità ai sensi dell'articolo 39, e dichiarare inapplicabile l'articolo 39 del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio [C(2023) 2746 final]; e, |
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— |
condannare la Commissione europea alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la designazione come piattaforma online di dimensioni molto grandi, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio [C(2023) 2746 final], si baserebbe su un criterio discriminatorio e violerebbe in modo sproporzionato il principio della parità di trattamento e i diritti fondamentali della ricorrente. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che l'articolo 38 del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio [C(2023) 2746 final] violerebbe il principio della parità di trattamento e i diritti fondamentali della ricorrente. |
|
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che l’articolo 39 del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio [C(2023) 2746 final] violerebbe il principio di parità di trattamento e i diritti fondamentali della ricorrente. |
(1) Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU 2022, L 277, pag. 1).
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21.8.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 296/42 |
Ricorso proposto il 5 luglio 2023 — Al-Assad / Consiglio
(Causa T-370/23)
(2023/C 296/47)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Samer Kamal Al-Assad (Qardaha, Siria) (rappresentante: W. Woll, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2023/844 (1) che aggiunge il nome del ricorrente all’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012; |
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— |
annullare la decisione di esecuzione (PESC) 2023/847 (2) che aggiunge il nome del ricorrente all’allegato I della decisione 2013/255/PESC; |
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— |
condannare l’Unione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente su un errore di valutazione. Il ricorrente sostiene, da un lato, che la sua appartenenza alla famiglia Assad non è sufficientemente rilevante e, dall’altro, che non è coinvolto in alcun traffico di stupefacenti. Inoltre, solleva un’eccezione di illegittimità dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 28, paragrafo 2, lettera b), della decisione 2013/255/PESC. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto a un giudice. Il ricorrente invoca in proposito l’obbligo di ricorrere a un giudice per perseguire i reati gravi e l’impossibilità per il Consiglio di punirlo per traffico di stupefacenti. |
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3. |
Terzo motivo, vertente sul pregiudizio alla reputazione del ricorrente. |
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4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà. |
(1) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/844 del Consiglio, del 24 aprile 2023, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2023, L 109, pag. 1).
(2) Decisione di esecuzione (PESC) 2023/847 del Consiglio, del 24 aprile 2023, che attua la decisione 2013/255/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2023, L 109 I, pag. 26).
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21.8.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 296/43 |
Ricorso proposto il 7 luglio 2023 — Galenica / EUIPO — EvivaMed Distribution (VIVORA)
(Causa T-373/23)
(2023/C 296/48)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Galenica AG (Berna, Svizzera) (rappresentanti: C. Tenkhoff e T. Herzog, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: EvivaMed Distribution GmbH (Wenzenbach, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo VIVORA — Domanda di registrazione n. 18 255 604
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 aprile 2023 nel procedimento R 1556/2022-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare ed eventualmente riformare parzialmente la decisione impugnata, nei limiti in cui essa respinge il ricorso relativamente ai seguenti prodotti: classe 9: Software e hardware per uso diagnostico e medico, in particolare in materia di diabete; Software per uso in valutazione, verifica e gestione di dati medici, in particolare in materia di diabete; Software e hardware per il collegamento di apparecchi e dispositivi medici e hardware aggiuntivi, in particolare per l’uso in materia di malattie endocrinologiche e cardiovascolari, nonché accessori dei prodotti summenzionati, ovvero, dispositivi d’assistenza personali digitali (PDA) e palmari, supporti di memorizzazione dati leggibili dalla macchina dotati di programmi per l’uso da parte di pazienti e medici; Interfacce a infrarossi per il trasferimento di comandi del dispositivo e informazioni di configurazione da un personal computer a dispositivi medici, in particolare misuratori del livello di glucosio nel sangue, pompette d’insulina, e viceversa; Modem per il trasferimento di dati dei pazienti da attrezzatura per diagnostica a un sito remoto; Cavi di connessione per computer e accessori per computer con apparecchi e strumenti medici; Interconnessione senza fili a corto raggio, in particolare per telefoni cellulari, computer e altri dispositivi elettronici; Connessione IoT (GSM); Pubblicazioni elettroniche on line scaricabili elettronicamente; classe 10: Cannule; Inalatori; Siringhe monouso per iniezioni; Lancette [bisturi] e Strumenti per incisioni mediche; Pompette d’insulina e accessori relativi per la cura personale, ovvero cartucce di vetro e plastica, set di riempimento di cartucce, cateteri, set per infusioni e tubi, aghi a penna, siringhe monouso, adattatori, ampolle e dispositivi di riempimento; |
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— |
condannare l’EUIPO alle spese del presente procedimento, incluse le spese del procedimento dinanzi alla divisione di opposizione. |
Motivo invocato
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Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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21.8.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 296/44 |
Ricorso proposto il 7 luglio 2023 — Washtower IP/EUIPO — LG Electronics (WASHTOWER)
(Causa T-376/23)
(2023/C 296/49)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Washtower IP BV (Hengelo, Paesi Bassi) (rappresentante: L. Fresco, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: LG Electronics Inc. (Seoul, Repubblica di Corea)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea denominativo «WASHTOWER» — Marchio dell’Unione europea n. 18 193 675
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 aprile 2023 nel procedimento R 412/2022-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata e respingere la domanda di dichiarazione di nullità della LG Electronics o, in subordine, annullare detta decisione e rinviare la causa dinanzi alla commissione di ricorso per il riesame; |
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condannare l’EUIPO e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso di farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla ricorrente. |
Motivi invocati
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Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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21.8.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 296/44 |
Ricorso proposto il 12 luglio 2023 — Ergotopia/EUIPO (WellBack)
(Causa T-388/23)
(2023/C 296/50)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Ergotopia GmbH (Darmstadt, Germania) (rappresentante: A. Biesterfeld-Kuhn, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «WellBack» — Domanda di registrazione n. 18 682 838
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 maggio 2023 nel procedimento R 36/2023-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata; |
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condannare l’EUIPO alle spese del procedimento, incluse quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivo invocato
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Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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21.8.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 296/45 |
Ordinanza del Tribunale del 4 luglio 2023 — Cristescu / Commissione
(Causa T-590/22) (1)
(2023/C 296/51)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Decima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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21.8.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 296/45 |
Ordinanza del Tribunale del 4 luglio 2023 — RT France / Consiglio
(Causa T-605/22) (1)
(2023/C 296/52)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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21.8.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 296/45 |
Ordinanza del Tribunale del 7 luglio 2023 — UH / BCE
(Causa T-67/23) (1)
(2023/C 296/53)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.