ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 265

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

66° anno
28 luglio 2023


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2023/C 265/01

Tassi di cambio dell'euro — 27 luglio 2023

1

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2023/C 265/02

Elenco dei porti degli Stati membri dell'Unione europea in cui sono autorizzate operazioni di sbarco e trasbordo di prodotti della pesca e in cui i pescherecci di paesi terzi hanno accesso ai servizi portuali conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio; elenco dei porti dell'Irlanda del Nord in cui sono autorizzate operazioni di sbarco e trasbordo di prodotti della pesca e in cui i pescherecci di paesi terzi hanno accesso ai servizi portuali, conformemente al protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica

2


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione europea

2023/C 265/03

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 29, PARAGRAFO 2, DELLO STATUTO DEI FUNZIONARI — Pubblicazione di un posto vacante di direttore generale aggiunto/direttrice generale aggiunta (Grado AD 15) presso la direzione generale dell'Interpretazione (DG SCIC) — COM/2023/10435

6

2023/C 265/04

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 29, PARAGRAFO 2, DELLO STATUTO DEI FUNZIONARI — Pubblicazione di un posto vacante di consigliere/consigliera principale per la previsione strategica e l'innovazione in materia di risorse umane (Grado AD 14) presso la direzione generale Risorse umane e sicurezza (DG HR) — COM/2023/10436

7

2023/C 265/05

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 29, PARAGRAFO 2, DELLO STATUTO DEI FUNZIONARI — Pubblicazione di un posto vacante di consigliere/consigliera principale Agende G7 e G20 per lo sviluppo sostenibile (Grado AD 14) presso la direzione generale per i Partenariati internazionali (INTPA) — COM/2023/10437

8

2023/C 265/06

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 29, PARAGRAFO 2, DELLO STATUTO DEI FUNZIONARI — Pubblicazione di un posto vacante di consigliere/consigliera principale Donatori emergenti (Grado AD 14) presso la direzione generale per i Partenariati internazionali (DG INTPA) — COM/2023/10438

9

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2023/C 265/07

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.11195 — ICI 3 / HCS GROUP) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

10

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2023/C 265/08

Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

12


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

28.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 265/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

27 luglio 2023

(2023/C 265/01)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1125

JPY

yen giapponesi

155,95

DKK

corone danesi

7,4518

GBP

sterline inglesi

0,85885

SEK

corone svedesi

11,4985

CHF

franchi svizzeri

0,9542

ISK

corone islandesi

145,50

NOK

corone norvegesi

11,1275

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,032

HUF

fiorini ungheresi

379,03

PLN

zloty polacchi

4,4265

RON

leu rumeni

4,9300

TRY

lire turche

29,9773

AUD

dollari australiani

1,6383

CAD

dollari canadesi

1,4654

HKD

dollari di Hong Kong

8,6787

NZD

dollari neozelandesi

1,7797

SGD

dollari di Singapore

1,4727

KRW

won sudcoreani

1 422,98

ZAR

rand sudafricani

19,4838

CNY

renminbi Yuan cinese

7,9510

IDR

rupia indonesiana

16 691,35

MYR

ringgit malese

5,0307

PHP

peso filippino

60,709

RUB

rublo russo

 

THB

baht thailandese

37,925

BRL

real brasiliano

5,2667

MXN

peso messicano

18,6688

INR

rupia indiana

91,1385


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

28.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 265/2


Elenco dei porti degli Stati membri dell'Unione europea in cui sono autorizzate operazioni di sbarco e trasbordo di prodotti della pesca e in cui i pescherecci di paesi terzi hanno accesso ai servizi portuali conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio; elenco dei porti dell'Irlanda del Nord in cui sono autorizzate operazioni di sbarco e trasbordo di prodotti della pesca e in cui i pescherecci di paesi terzi hanno accesso ai servizi portuali, conformemente al protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica

(2023/C 265/02)

Il presente elenco è pubblicato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (1).

Stato membro

Porti designati

Belgio

Oostende

Zeebrugge

Bulgaria

Бургас (Burgas)

Варна (Varna)

Danimarca

Aalborg

Aarhus

Esbjerg

Fredericia

Frederikshavn  (2) ,  (14) ,  (15)

Hanstholm

Hirtshals

Hvide Sande  (2) ,  (14) ,  (15)

København

Skagen

Strandby  (2) ,  (14) ,  (15)

Thyborøn  (2) ,  (14) ,  (15)

Germania

Bremerhaven

Cuxhaven

Rostock (trasbordi non autorizzati)

Sassnitz/Mukran (trasbordi non autorizzati)

Estonia

Attualmente nessuno

Irlanda

Killybegs  (2) ,  (3)

Castletown Berehaven (2) ,  (3)

Bunagee  (2) ,  (8) ,  (13)(trasbordi non autorizzati)

Burtonport  (2) ,  (8) ,  (9)(trasbordi non autorizzati)

Dunmore East  (2) ,  (8) ,  (10)(trasbordi non autorizzati)

Glengad  (2) ,  (8) ,  (13)(trasbordi non autorizzati)

Greencastle  (2) ,  (8) ,  (13)(trasbordi non autorizzati)

Howth  (2) ,  (8) ,  (10)(trasbordi non autorizzati)

Malin Head  (2) ,  (8) ,  (13)(trasbordi non autorizzati)

Moville  (2) ,  (8) ,  (11)(trasbordi non autorizzati)

Quigley’s Point  (2) ,  (8) ,  (12)(trasbordi non autorizzati)

Rathmullan  (2) ,  (8) ,  (9)(trasbordi non autorizzati)

Rossaveal  (2) ,  (8) ,  (10)(trasbordi non autorizzati)

Grecia

Πειραιάς (Pireo)

Θεσσαλονίκη (Salonicco)

Spagna

A Coruña

A Pobra do Caramiñal

Alacant/Alicante

Algeciras

Almería

Arrecife (2)  (17)

Barbate (2)  (16)

Barcelona

Bilbao

Burela (2)  (14)

Cádiz

Cartagena

Castelló de la Plana (El Grao)

Celeiro (2)  (14)

Ceuta (2)  (15)

Gijón (El Musel)

Huelva

Las Palmas de Gran Canaria (Puerto de la Luz)

Málaga

Marín

Palma de Mallorca (2)  (15)

Pasaia (2)  (14)

Puerto del Rosario (2)  (17)

Ribeira

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Tarragona

València

Vigo (Área Portuaria)

Vilagarcía de Arousa

Francia

Francia metropolitana:

Dunkerque

Boulogne

Le Havre

Caen (2)

Cherbourg en Cotentin (2)

Barneville-Carteret

Granville (2)

Saint-Malo

Roscoff (2)

Brest

Douarnenez (2)

Concarneau (2)

Lorient (2)

Nantes - Saint-Nazaire (2)

La Rochelle (2)

Rochefort sur Mer (2)

Port la Nouvelle (2)

Sète

Marseille Port

Territori d'oltremare:

Le Port (La Réunion)

Fort de France (Martinique) (2)

Port de Jarry (Guadeloupe) (2)

Port du Larivot (Guyane) (2)

Croazia

Rijeka

Rijeka

Zadar – Gaženica

Split – Sjeverna luka

Italia

Ancona

Brindisi

Civitavecchia

Fiumicino (2)

Genova

Gioia Tauro

La Spezia

Livorno

Napoli

Olbia

Palermo

Ravenna

Reggio Calabria

Salerno

Taranto

Trapani

Trieste

Venezia

Cipro

Λεμεσός (Limassol)

Lettonia

Rīga

Ventspils

Lituania

Klaipėda

Malta

Valletta (Deepwater Quay, Laboratory Wharf, Magazine Wharf)

Marsaxlokk Port (MT DIS Malta Freeport Distripark, MT MAR Marsaxlokk)

Paesi Bassi

Vlissingen

Scheveningen (2)

Ijmuiden

Harlingen

Eemshaven

Den Helder (2)

Velsen (6)

Amsterdam (6)

Rotterdam (6)

Stellendam (7)

Den Oever (7)

Oudeschild (7)

Urk (7)

Lauwersoog (7)

Yerseke (7)

Polonia

Gdańsk

Gdynia

Szczecin

Świnoujście (2)

Portogallo

Aveiro [PT AVE 1] (2)

Caniçal [PT CNL 1]

Horta [PT HOR 1] (2)

Lisboa [PT LIS 1]

Peniche [PT PEN 1] (2)

Ponta Delgada [PT PDL 1]

Porto [PT OPO 1]

Setúbal [PT SET 1] (2)

Sines [PT SIE 1]

Viana do Castelo [PT VDC 1] (2)

Romania

Constanța

Slovenia

Attualmente nessuno

Finlandia

Helsinki (trasbordi non autorizzati)

Svezia

 

 

Ellös (2) ,  (3) ,  (5) (trasbordi non autorizzati)

Göteborg (3) ,  (4)

Karlskrona Handelshamnen (2) ,  (3) ,  (4) ,  (5) (trasbordi non autorizzati)

Kungshamn (2) ,  (3) ,  (5) (trasbordi non autorizzati)

Lysekil (2) ,  (3) ,  (5) (trasbordi non autorizzati)

Nogersund (2) ,  (3) ,  (4) ,  (5) (trasbordi non autorizzati)

Rönnäng (2) ,  (3) ,  (5) (trasbordi non autorizzati)

Simrishamn (2) ,  (3) ,  (4) ,  (5) (trasbordi non autorizzati)

Slite (2) ,  (3) ,  (4) ,  (5) (trasbordi non autorizzati)

Smögen (2) ,  (3) ,  (4) ,  (5) (trasbordi non autorizzati)

Strömstad (2) ,  (3) ,  (5) (trasbordi non autorizzati)

Trelleborg (2) ,  (3) ,  (4) ,  (5) (trasbordi non autorizzati)

Träslövsläge (2) ,  (3) ,  (5) (trasbordi non autorizzati)

Västervik (2) ,  (3) ,  (4) ,  (5) (trasbordi non autorizzati)


Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica

Porti designati

Irlanda del Nord

Londonderry

Kilkeel

Portavogie

Ardglass

Warrenpoint

Bangor (Co. Down)

Belfast


(1)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

(2)  Non è un posto di controllo frontaliero dell'UE.

(3)  Sono autorizzati sbarchi di tutti i prodotti della pesca provenienti da pescherecci battenti bandiera della Norvegia, dell'Islanda, di Andorra e delle Isole Fær Øer.

(4)  Non sono autorizzati sbarchi superiori a 10 tonnellate di aringhe prelevate in zone al di fuori del Mar Baltico, di sgombro e di suro/sugarello.

(5)  Non sono autorizzati sbarchi di pesce congelato, salvo se provenienti da pescherecci battenti bandiera della Norvegia, dell'Islanda, di Andorra e delle Isole Fær Øer e contrassegnati con (2).

(6)  Sono accettati unicamente sbarchi da pescherecci di lunghezza superiore a 59 m o di stazza minima pari a 1 200 GT.

(7)  Unicamente per i pescherecci del Regno Unito per lavori di manutenzione e previa approvazione della NVWA. I controlli fisici delle stive devono aver luogo in un qualsiasi giorno da lunedì a venerdì tra le 8:00 e le 17:00 in un porto non designato da (7) né da (8).

(8)  Sono accettati unicamente sbarchi da pescherecci dell'Irlanda del Nord registrati nel Regno Unito.

(9)  Sbarchi accettati unicamente da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 18 m per specie fresche non soggette a TAC, da lunedì a venerdì tra le 14:00 e le 20:00.

(10)  Sbarchi accettati unicamente da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 26 m per tutte le specie demersali (fresche e congelate), da lunedì a venerdì tra le 10:00 e le 22:00.

(11)  Sbarchi accettati unicamente da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 18 m per molluschi bivalvi vivi esentati dal regolamento INN dell'UE, il martedì e il mercoledì tra le 14:00 e le 20:00 nei mesi di febbraio, marzo, ottobre, novembre e dicembre.

(12)  Sbarchi accettati unicamente da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 18 m per molluschi bivalvi vivi esentati dal regolamento INN dell'UE, da lunedì a venerdì tra le 10:00 e le 20:00 e il sabato tra le 09:00 e le 17:00.

(13)  Sbarchi accettati unicamente da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 18 m per specie fresche non soggette a TAC, da lunedì a venerdì tra le 10:00 e le 20:00 e il sabato tra le 09:00 e le 17:00.

(14)  Sono autorizzati operazioni di sbarco e trasbordo di prodotti della pesca freschi e servizi portuali.

(15)  Non sono autorizzate operazioni di sbarco e trasbordo di prodotti della pesca congelati, salvo se provenienti da pescherecci battenti bandiera delle Isole Fær Øer, dell'Islanda e della Norvegia.

(16)  Sono autorizzati unicamente l'accesso ai servizi portuali e il carico del pesce.

(17)  È autorizzato unicamente l'accesso ai servizi portuali.


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

28.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 265/6


COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 29, PARAGRAFO 2, DELLO STATUTO DEI FUNZIONARI

Pubblicazione di un posto vacante di direttore generale aggiunto/direttrice generale aggiunta

(Grado AD 15)

presso la direzione generale dell'Interpretazione (DG SCIC)

COM/2023/10435

(2023/C 265/03)

La Commissione europea ha pubblicato un avviso di posto vacante (riferimento COM/2023/10435) di direttore generale aggiunto/direttrice generale aggiunta (grado AD 15) presso la direzione generale dell'Interpretazione (DG SCIC).

Per consultare il testo dell'avviso nelle 24 lingue e per presentare la candidatura, collegarsi all'apposita pagina web sul sito internet della Commissione europea: https://europa.eu/!fjVnxX


28.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 265/7


COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 29, PARAGRAFO 2, DELLO STATUTO DEI FUNZIONARI

Pubblicazione di un posto vacante di consigliere/consigliera principale per la previsione strategica e l'innovazione in materia di risorse umane

(Grado AD 14)

presso la direzione generale Risorse umane e sicurezza (DG HR)

COM/2023/10436

(2023/C 265/04)

La Commissione europea ha pubblicato un avviso di posto vacante (riferimento COM/2023/10436) di consigliere/consigliera principale per la previsione strategica e l'innovazione in materia di risorse umane (grado AD 14) presso la direzione generale Risorse umane e sicurezza (DG HR).

Per consultare il testo dell'avviso nelle 24 lingue e per presentare la candidatura, collegarsi all'apposita pagina web sul sito internet della Commissione europea: https://europa.eu/!7DFQww


28.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 265/8


COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 29, PARAGRAFO 2, DELLO STATUTO DEI FUNZIONARI

Pubblicazione di un posto vacante di consigliere/consigliera principale «Agende G7 e G20 per lo sviluppo sostenibile»

(Grado AD 14)

presso la direzione generale per i Partenariati internazionali (INTPA)

COM/2023/10437

(2023/C 265/05)

La Commissione europea ha pubblicato un avviso di posto vacante (riferimento COM/2023/10437) di consigliere/consigliera principale «Agende G7 e G20 per lo sviluppo sostenibile» (grado AD 14) presso la direzione generale per i Partenariati internazionali (INTPA).

Per consultare il testo dell'avviso nelle 24 lingue e per presentare la candidatura, collegarsi all'apposita pagina web sul sito internet della Commissione europea: https://europa.eu/!MTKMhk


28.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 265/9


COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 29, PARAGRAFO 2, DELLO STATUTO DEI FUNZIONARI

Pubblicazione di un posto vacante di consigliere/consigliera principale «Donatori emergenti»

(Grado AD 14)

presso la direzione generale per i Partenariati internazionali (DG INTPA)

COM/2023/10438

(2023/C 265/06)

La Commissione europea ha pubblicato un avviso di posto vacante (riferimento COM/2023/10438) di consigliere/consigliera principale «Donatori emergenti» (grado AD 14) presso la direzione generale per i Partenariati internazionali (DG INTPA).

Per consultare il testo dell'avviso nelle 24 lingue e per presentare la candidatura, collegarsi all'apposita pagina web sul sito internet della Commissione europea: https://europa.eu/!9VhVrh


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

28.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 265/10


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.11195 — ICI 3 / HCS GROUP)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 265/07)

1.   

In data 19 luglio 2023, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 e a seguito di un rinvio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le imprese seguenti:

International Chemical Investors 3 S.E. («ICI 3») (Lussemburgo), appartenente a International Chemical Investors Group, controllato da una persona fisica,

Haltermann Besitzgesellschaft GmbH, HCS Group GmbH e HCS Holding GmbH e le rispettive consociate («HCS Group») (Germania), controllate da H.I.G. Capital LLC, un'impresa di investimento in private equity.

ICI 3 acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di HCS Group.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

ICI 3 è un gruppo industriale di imprese, in particolare imprese intermedie del settore farmaceutico e chimico specializzate in prodotti di chimica fine, clorovinili e composti,

HCS Group è un fornitore attivo a livello mondiale di solventi e additivi speciali.

3.   

A seguito di esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:

M.11195 — ICI 3 / HCS GROUP

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, fax o posta ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Recapito postale:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

28.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 265/12


Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2023/C 265/08)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione

DOCUMENTO UNICO

«Skedvi Bröd»

N. UE: PGI-SE-02614 — 10.6.2020

DOP ( ) IGP (X)

1.   Nome

«Skedvi Bröd»

2.   Stato membro o paese terzo

Svezia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

Lo «Skedvi Bröd» è un tradizionale pane croccante detto «knäckebröd», di forma arrotondata e con un foro centrale, preparato a base di farina integrale di segale e cotto sulla platea in ghisa di un forno a legna in pietra.

Lo «Skedvi Bröd» è commercializzato in due versioni: «original» ed «extragräddat», caratterizzate da gradi di cottura differenti.

Entrambe le versioni presentano le caratteristiche riportate di seguito.

 

Forma: pane croccante di forma arrotondata e con un piccolo foro centrale

 

Dimensioni: diametro di 27-30 cm

 

Spessore: circa 6-8 mm

 

Aspetto: la leggera forma bombata dei pani croccanti, combinata alla consistenza della superficie e alle variazioni di forma e colore, caratterizza lo «Skedvi Bröd» e denota la lavorazione manuale del pane e la sua cottura in un forno a legna.

 

Sale: 2-4 %

 

Proteine: 8-9 %

 

Grassi: 2,3-2,7 %

 

Carboidrati: 58-64 %

 

Tenore di acqua: 3-4 %

«Skedvi Bröd» Original

 

Colore: ricorda la corteccia fresca di abete rosso. Il colore diventa più scuro verso i bordi del pane croccante. da S4020-Y20R a S4020-Y30R NCS [1]

 

Odore: abetaia secca e farina tostata.

 

Sapore: ricco sapore di farina tostata dove emergono lievi note di radice di liquirizia, una salinità ben bilanciata e un piacevole gusto amaro. Lo «Skedvi Bröd» Original ha un retrogusto persistente e ricco di farina tostata con la presenza di lievi note bruciate.

 

Consistenza: dura.

 

Sensazione in bocca: un pane croccante duro che, anche dopo un momento di masticazione, continua a offrire piacevolezza al morso.

«Skedvi Bröd» Extragräddat

 

Colore: ricorda la corteccia fresca di abete rosso (sfumatura da S5030-Y20R a S4020-Y30R, NCS). Il colore diventa marrone più scuro verso i bordi del pane croccante.

 

Odore: forte profumo di abetaia secca con sentori di corteccia e linfa e la presenza di leggere note bruciate di cenere.

 

Sapore: sapore molto intenso di farina tostata con un pronunciato gusto amaro. Il sapore è più intenso verso i bordi, dove il pane è più cotto. Lo «Skedvi Bröd» Extragräddat presenta un retrogusto alquanto pronunciato e persistente con lievi note di bruciato.

 

Consistenza: molto dura.

 

Sensazione in bocca: pane croccante molto duro che, anche dopo una prolungata masticazione, continua a offrire una certa resistenza al morso.

[1]

Natural Colour System.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Materie prime: farina integrale di segale (Secale cereale) dal basso indice di caduta, sale (NaCl), lievito e acqua.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le fasi del processo di produzione, dall'impastamento alla cottura in forno fino all'ispezione dei pani croccanti detti «knäckebröd» dopo la cottura, devono avere luogo nella zona geografica delimitata nel punto 4.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato

I prodotti venduti con la denominazione d'origine protetta «Skedvi Bröd» devono essere etichettati con la dicitura «Original» o «Extragräddat» in modo che sulla confezione sia chiaramente indicato il grado di cottura.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

Lo «Skedvi Bröd» è prodotto nella parrocchia di Stora Skedvi nella provincia di Dalarna.

5.   Legame con la zona geografica

Il legame tra le caratteristiche specifiche dello «Skedvi Bröd» e la zona di produzione è basato sulla tradizione artigianale preservata nella zona geografica, che consiste nel panificare a mano pani croccanti rotondi detti «knäckebröd» con un foro centrale e nel cuocere il pane sulle platee in ghisa di forni a legna.

Specificità del prodotto

Il processo di panificazione manuale conferisce ai pani croccanti «Skedvi Bröd» un aspetto unico in cui le variazioni di colore, la consistenza della superficie e la bombatura donano la peculiarità e la robustezza da cui traspare chiaramente il processo di lavorazione manuale.

La cottura dei pani croccanti in forno a legna conferisce agli «Skedvi Bröd» il caratteristico profumo di abetaia secca con sentori di aghi di pino e resina nonché il tipico sapore corposo e leggermente amaro di farina tostata con sentori di radice di liquirizia e note di bruciato.

Le caratteristiche dello «Skedvi Bröd» tuttavia differiscono da quelle delle versioni industriali dei pani croccanti detti «knäckebröd», più comuni sul mercato svedese, che sono cotti su un nastro trasportatore in forni elettrici.

Specificità del processo di fabbricazione

Per la preparazione dello «Skedvi Bröd» la farina integrale di segale è mescolata con acqua, lievito e sale. Dall'impasto, steso con il mattarello e punzecchiato, sono ricavati cerchi al cui centro è praticato un foro.

La consistenza dell'impasto e lo spessore dei pani croccanti influenzano il processo di cottura. Affinché i pani croccanti possano asciugarsi dopo la cottura in forno senza deformarsi o rompersi, il loro diametro è limitato a circa 30 cm.

Gli anelli di impasto sono lasciati lievitare per mezz'ora prima di essere cotti sulla platea in ghisa di un forno alimentato con legna di abete e di pino ricoperta dalla corteccia.

Prima della cottura il panettiere riscalda il forno accendendo il fuoco sulla platea in ghisa. Quando il forno è caldo, i cerchi di impasto lievitati sono disposti a uno a uno sulla platea del forno. Durante la cottura il panettiere deve assicurarsi di mantenere la temperatura del forno tra 350 e 400 °C aggiungendo legna di abete o di pino lungo lati del forno.

Ogni forno di cottura può contenere 15 pani croccanti. A seconda delle dimensioni del forno, la temperatura e la vicinanza della legna ardente variano in funzione della posizione occupata dai pani croccanti nel forno. Per evitare che si cuociano in modo non uniforme, il panettiere deve spostare i pani croccanti nel forno durante la cottura. Tale spostamento avviene secondo uno schema preciso, che consente anche al panettiere di sfornare i pani croccanti cotti da un lato del forno e di infornare quelli crudi dall'altro lato.

Il tempo di cottura è determinato dalla temperatura del forno, a sua volta influenzata dalla temperatura ambiente, dall'umidità della legna e dal fatto che il panettiere abbia o no inserito nuovi ciocchi di legna nel forno. Il panettiere determina il momento in cui la cottura è completa in base al profumo e all'aspetto dei pani croccanti.

I pani croccanti cotti, ancora leggermente morbidi, sono lasciati asciugare nelle sale di asciugatura, appesi ad apposite aste infilate nei loro fori centrali.

Legame causale

A Stora Skedvi i pani croccanti rotondi detti «knäckebröd» con un foro centrale sono preparati secondo lo stesso metodo tradizionale sin dagli anni '50. L'arte di preparare a mano i classici pani croccanti detti «knäckebröd» e la speciale tecnica necessaria per cuocere il pane in forni a legna sono state trasmesse da panettieri anziani ed esperti alle nuove generazioni di panettieri. È necessaria una notevole esperienza per padroneggiare il metodo tradizionale di cottura dei pani croccanti detti «knäckebröd» sulla platea di ghisa di un forno a legna.

Durante la cottura il forno deve essere alimentato usando legna ancora ricoperta dalla corteccia. A causa dell'elevato potere calorifico (da 18,7 a 19,8 Mj/kg di materia secca), la corteccia, in combinazione con i gas di combustione e il vapore presente nel forno, influenza il processo di cottura, che produce l'aspetto, la consistenza e il gusto caratteristici dello «Skedvi Bröd». La corteccia contiene inoltre vari idrocarburi volatili che contribuiscono a conferire al pane il gusto e il tipico profumo di abetaia secca.

A seguito della lavorazione manuale, alcuni dei pani croccanti saranno cotti più di altri e presenteranno quindi caratteristiche proprie, quali un colore più scuro e più caldo, una consistenza più croccante e un gusto e un profumo più complessi in cui si percepiscono note di bruciato più pronunciate.

Durante l'ispezione visiva dopo la cottura e l'asciugatura, i pani croccanti con cottura normale sono separati da quelli con cottura più intensa. I pani croccanti con cottura normale sono commercializzati con il nome di «Skedvi Bröd» Original, mentre quelli più cotti sono venduti come «Skedvi Bröd» Extragräddat.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/foretag-regler-kontroll/livsmedelsinformation-markning-halsopastaenden/skyddade-beteckningar/produktspecifikation_skedvi_knackebrod-2022_08_10.pdf


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.