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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 261 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
66° anno |
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Sommario |
pagina |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2023/C 261/01 |
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Rettifiche |
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2023/C 261/66 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
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24.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 261/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2023/C 261/01)
Ultime pubblicazioni
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
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24.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 261/2 |
Impugnazione proposta il 31 agosto 2021 dalla Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris avverso l’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 25 giugno 2021, causa T-42/21, Fundacja Instytut na rzecz kultury prawnej Ordo Iuris / Parlamento europeo
(Causa C-546/21 P)
(2023/C 261/02)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris (rappresentanti: K. Koźmiński, radca prawny, T. Siemiński, adwokat)
Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo
Con ordinanza del 15 febbraio 2023, la Corte (Seconda Sezione) ha annullato l’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 25 giugno 2021, Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris/Parlamento (T-42/21, non pubblicata, EU:T:2021:385), e ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.
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24.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 261/2 |
Impugnazione proposta l’8 dicembre 2022 da WV avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 5 ottobre 2022, causa T-618/21, WV/CdT
(Causa C-750/22 P)
(2023/C 261/03)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: WV (rappresentanti: L. Levi e A. Champetier, avvocate)
Altra parte nel procedimento: Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea (CdT)
Con ordinanza del 13 giugno 2023, la Corte (Sesta Sezione) ha respinto l’impugnazione in quanto manifestamente infondata e ha condannato la parte ricorrente a farsi carico delle proprie spese.
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24.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 261/2 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Minden (Germania) il 1o marzo 2023 — N. A. K., E. A. K., Y. A. K. / Repubblica Federale di Germania
(Causa C-123/23, Khan Yunis (1))
(2023/C 261/04)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Minden
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: N. A. K., E. A. K., Y. A. K.
Resistente: Repubblica Federale di Germania
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32/UE (2), in combinato disposto con l’articolo 2, lettera q), della direttiva stessa, debba essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro per effetto della quale una domanda di protezione internazionale presentata in detto Stato membro dev’essere respinta in quanto inammissibile nel caso in cui una domanda di protezione internazionale precedentemente presentata in un altro Stato membro sia stata dal medesimo definitivamente respinta in quanto infondata.
(1) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
(2) Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60).
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24.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 261/3 |
Ordinanza del presidente della Corte del 7 marzo 2023 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti — Romania) — procedimento penale a carico di AR
(Causa C-179/22 (1), AR)
(2023/C 261/05)
Lingua processuale: il rumeno
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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24.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 261/3 |
Ordinanza del presidente della Corte del 7 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Conseil national des barreaux, Conférence des bâtonniers, Ordre des avocats du barreau de Paris / Premier ministre, Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, con l’intervento di: Ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine
(Causa C-398/21 (1), Conseil national des barreaux e a.)
(2023/C 261/06)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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24.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 261/3 |
Ordinanza del presidente della Corte del 10 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court — Irlanda) — Z.K., M.S. / The Minister for Justice and Equality
(Causa C-248/22 (1), The Minister for Justice and Equality)
(2023/C 261/07)
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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24.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 261/4 |
Ordinanza del presidente della Corte dell’11 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Fővárosi Törvényszék — Ungheria) — Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. / Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
(Causa C-460/22 (1), DIGI)
(2023/C 261/08)
Lingua processuale: l'ungherese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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24.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 261/4 |
Ordinanza del presidente della Corte del 15 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Global Starnet Ltd / Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Presidenza del Consiglio dei ministri, nei confronti di: Sisal Entertainment SpA, Magic Games Sas di A. Malfatti, Magic Games Srl, Codacons
(Causa C-463/21 (1), Global Starnet)
(2023/C 261/09)
Lingua processuale: l'italiano
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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24.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 261/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Minden (Germania) il 28 marzo 2023 — M.E.O. / Repubblica federale di Germania
(Causa C-202/23, Baabda e a. (1))
(2023/C 261/10)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Minden
Parti
Ricorrente: M.E.O.
Convenuta: Repubblica federale di Germania
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32/UE (2), in combinato disposto con l’articolo 2, lettera q), di detta direttiva, debba essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro ai sensi della quale una domanda di protezione internazionale presentata in detto Stato membro deve essere respinta come inammissibile se già in precedenza il richiedente ha presentato una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro e la procedura è stata sospesa dall’altro Stato membro in ragione della rinuncia da parte del richiedente alla procedura in tale Stato. |
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2) |
In caso di risposta negativa alla prima questione: Se l’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32/UE, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera q), di detta direttiva, debba essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro ai sensi della quale una domanda di protezione internazionale presentata in detto Stato membro deve essere respinta come inammissibile se già in precedenza il richiedente ha presentato una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro e la procedura è stata sospesa dall’altro Stato membro in ragione della rinuncia da parte del richiedente alla procedura in tale Stato, benché la procedura di asilo in quest’altro Stato membro possa ancora essere riaperta da quest’ultimo se il ricorrente ne fa ivi istanza. |
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3) |
In caso di risposta affermativa alla seconda questione: Se, nel quadro della decisione su una domanda di protezione internazionale, il diritto dell’Unione stabilisca il momento dirimente per stabilire se una procedura di asilo in precedenza sospesa in un altro Stato membro possa ancora essere riaperta o se tale questione debba essere definita soltanto in base al diritto nazionale. |
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4) |
Qualora si debba rispondere alla terza questione nel senso che il diritto dell’Unione contiene delle prescrizioni al riguardo: Nel quadro della decisione su una domanda di protezione internazionale, quale sia, in base alle prescrizioni del diritto dell’Unione, il momento dirimente per stabilire se una procedura di asilo in precedenza sospesa in un altro Stato membro possa ancora essere riaperta. |
(1) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
(2) Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (GU 2013, L 180, pag. 60).
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24.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 261/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 4 aprile 2023 — Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl
(Causa C-217/23, Laghman (1))
(2023/C 261/11)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl
Convenuto: A N
Questioni pregiudiziali
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1. |
Se l'espressione «tale gruppo possiede un’identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante» di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95/UE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione), debba essere interpretata nel senso che un gruppo possiede un'identità distinta nel paese di cui trattasi solo se vi è percepito come diverso dalla società circostante, o se sia necessario valutare l'esistenza di un'«identità distinta» in maniera autonoma e indipendentemente dal fatto che il gruppo sia percepito come diverso dalla società circostante. Nell’ipotesi in cui, alla luce della risposta fornita alla prima questione, l'esistenza di un’«identità distinta» debba essere valutata autonomamente: |
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2. |
In base a quali criteri debba essere valutata l'esistenza di un'«identità distinta» ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95/UE. Indipendentemente dalla risposta alla prima e alla seconda questione: |
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3. |
Se, nel valutare se un gruppo sia percepito come diverso «dalla società circostante» ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95/UE, ci si debba basare sul punto di vista del persecutore, o della società nel suo complesso, o di una parte sostanziale della società di un paese, o di una parte del paese. |
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4. |
Su quali criteri ci si debba basare per valutare se un gruppo sia percepito come «diverso» ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95/UE. |
(1) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
(2) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (GU 2011, L 337, pag. 9).
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24.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 261/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti (Romania) il 5 aprile 2023 — Procedimento penale a carico di Ș.C.F. e H.F.I.
(Causa C-219/23, Dudea (1))
(2023/C 261/12)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel Bucureşti
Parti nel procedimento penale principale
Imputati: Ș.C.F., H.F.I.
Parte civile: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
Persona civilmente esponsabile: H.A. SRL
Partecipante: Ministerul public — Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție — Direcția Națională Anticorupție
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 325, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e l'articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione elaborata in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (2), in combinato disposto con l'articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in materia di prescrizione della responsabilità penale risultante dall'applicazione, conformemente alle sentenze della Curtea Constituțională (Corte costituzionale, Romania), di uno standard nazionale di tutela dei diritti fondamentali riguardo al principio di legalità dei reati e delle pene, e che obbliga i giudici nazionali a fare riferimento, nelle cause pendenti, in applicazione del principio della lex mitior, alla norma relativa all'interruzione del decorso della prescrizione, in quanto norma di diritto penale sostanziale successiva al fatto di cui al procedimento principale, la quale, secondo le sentenze del giudice costituzionale, non prevede più alcun caso di interruzione del decorso della prescrizione, mentre la norma vigente alla data dei fatti del procedimento principale, precedente tali sentenze, disciplinava in modo chiaro, preciso, prevedibile e accessibile i casi di interruzione del decorso della prescrizione, in presenza dei quali il termine di prescrizione speciale non matura, in quanto l'applicazione di tale normativa nazionale è tale da compromettere il primato, l'unità e l'effettività del diritto dell'Unione e da impedire l'irrogazione di sanzioni effettive e dissuasive per reati di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, nonché nel senso di imporre ai giudici nazionali di disapplicare, nell'ambito di procedimenti penali relativi a detti reati, tale normativa nazionale qualora la sua applicazione producesse i suddetti effetti e di applicare, per quanto riguarda l'interruzione del decorso della prescrizione, la norma avente il contenuto chiaro, preciso, prevedibile e accessibile della norma vigente all'epoca dei fatti, la quale impedisce che si producano tali effetti
(1) La denominazione della presente causa è fittizia. Essa non corrisponde al nome effettivo di nessuna delle parti del procedimento.
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24.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 261/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Braşov (Romania) l’11 aprile 2023 — Procedimento penale a carico di L.D.
(Causa C-223/23, Redu (1))
(2023/C 261/13)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel Braşov
Ricorrente
L.D.
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 2 TUE, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e l’articolo 4, [paragrafo 3], TUE, in combinato disposto con i considerando 2, 15 e 22 e [con] l’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (2), dal punto di vista dell’obbligo in capo allo Stato membro di adottare tutte le misure appropriate e necessarie per raggiungere l’obiettivo di migliorare la sicurezza della circolazione stradale, nel contesto della libera circolazione delle persone all’interno dell’Unione europea, e in applicazione della decisione della Commissione 2006/928/CE (3), con riferimento all’articolo 49, paragrafo. 1, ultima frase, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una situazione giuridica, come quella oggetto del procedimento principale, in cui il ricorrente condannato chiede, mediante un mezzo straordinario di ricorso, l’annullamento di una sentenza penale definitiva di condanna per il reato di guida di autoveicoli con patente di guida sospesa, il che gli permetterebbe di esercitare nuovamente il diritto di guida, implicando la libertà di circolare nell’intera Unione europea, invocando l’applicazione del principio della legge penale più favorevole, che sarebbe stata applicabile nel corso del procedimento di merito e che avrebbe previsto un termine di prescrizione più breve e decorso prima della definizione della causa, ma rilevato successivamente a tale momento, da una decisione dei giudici costituzionali nazionali che ha dichiarato incostituzionale un testo di legge relativo all’interruzione della prescrizione della responsabilità penale (decisione del 2022), adducendo l’inerzia del legislatore, che non è intervenuto per adeguare il testo di legge a un’altra decisione del medesimo giudice costituzionale, emessa quattro anni prima di quest’ultima decisione (decisione del 2018) — periodo durante il quale la giurisprudenza dei tribunali ordinari formatasi in applicazione della prima decisione si era già consolidata nel senso che tale testo continuava a sussistere, nella forma intesa a seguito della prima decisione del giudice costituzionale, con la conseguenza pratica che il termine di prescrizione per tutti i reati per i quali non era stata pronunciata una sentenza di condanna definitiva antecedentemente alla prima decisione del giudice costituzionale era ridotto della metà e che il procedimento penale a carico [dell’accusato] in causa era conseguentemente archiviato. |
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2) |
Se l’articolo 2 TUE, relativo ai valori dello Stato di diritto e al rispetto dei diritti umani in una società caratterizzata dalla giustizia, e l’articolo 4, [paragrafo 3], TUE, sul principio di leale cooperazione tra l’Unione e gli Stati membri, in l’applicazione della decisione 2006/928/CE della Commissione per quanto riguarda l’impegno a garantire l’efficienza del sistema giudiziario rumeno, con riferimento all’articolo 49, [paragrafo 1], ultima frase, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che sancisce il principio della legge penale più favorevole, debbano essere interpretati, in relazione al sistema giudiziario nazionale nel suo complesso, nel senso che ostano a una situazione giuridica, come quella oggetto del procedimento principale, in cui il ricorrente condannato chiede, mediante un mezzo straordinario di ricorso, l’annullamento di una sentenza penale definitiva di condanna per il reato di guida di autoveicoli con patente di guida sospesa, il che gli permetterebbe di esercitare nuovamente il diritto di guida, implicando la libertà di circolare nell’intera Unione europea, invocando l’applicazione del principio della legge penale più favorevole, che sarebbe stata applicabile nel corso del procedimento di merito e che avrebbe previsto un termine di prescrizione più breve e decorso prima della definizione della causa, ma rilevato successivamente a tale momento, da una decisione dei giudici costituzionali nazionali che ha dichiarato incostituzionale un testo di legge relativo all’interruzione della prescrizione della responsabilità penale (decisione del 2022), adducendo l’inerzia del legislatore, che non è intervenuto per adeguare il testo di legge a un’altra decisione del medesimo giudice costituzionale, emessa quattro anni prima di quest’ultima decisione (decisione del 2018) — periodo durante il quale la giurisprudenza dei tribunali ordinari formatasi in applicazione della prima decisione si era già consolidata nel senso che tale testo continuava a sussistere, nella forma intesa nella prima decisione del giudice costituzionale — con la conseguenza pratica che il termine di prescrizione per tutti i reati per i quali non era stata pronunciata una sentenza di condanna definitiva antecedentemente alla prima decisione del giudice costituzionale era ridotto della metà e che il procedimento penale a carico [dell’accusato] in causa era conseguentemente archiviato. |
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3) |
In caso di risposta affermativa, e solo se non può essere fornita un’interpretazione conforme al diritto dell’Unione, se il principio del primato del diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa o a una prassi nazionale in virtù della quale i tribunali nazionali ordinari sono vincolati dalle decisioni della corte costituzionale nazionale e dalle decisioni vincolanti del supremo giudice nazionale e non possono, per questo motivo e salvo commettere un illecito disciplinare, disapplicare d’ufficio la giurisprudenza risultante da tali decisioni, anche se ritengono, alla luce di una sentenza della Corte di giustizia, che tale giurisprudenza sia contraria all’articolo 2 TUE, all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e all’articolo 4, [paragrafo 3], TUE, in combinato disposto con i considerando 2, 15 e 22 e [con] l’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, dal punto di vista dell’obbligo in capo allo Stato membro di adottare tutte le misure appropriate e necessarie per raggiungere l’obiettivo di migliorare la sicurezza della circolazione stradale, e in applicazione della decisione 2006/928/CE della Commissione, con riferimento all’articolo 49, [paragrafo 1], ultima frase, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, come nella situazione del procedimento principale. |
(1) La denominazione della presente causa è fittizia. Essa non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
(3) Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2006, che istituisce un meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione (GU 2006, L 354, pag. 56).
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24.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 261/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad (Bulgaria) il 12 aprile 2023 — Procedimento penale a carico di SS, IP, ZI, DD, HYA
(Causa C-229/23, HYA e a.)
(2023/C 261/14)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Sofiyski gradski sad
Imputati nel procedimento penale principale
SS, IP, ZI, DD, HYA
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58 (1), in combinato disposto con l’articolo 47, paragrafo 2, della Carta [dei diritti fondamentali dell’Unione europea; in prosieguo: la «Carta»] come interpretati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 16 febbraio 2023 nella causa C-349/21 (2) e alla luce del considerando 11 di tale direttiva, dell’articolo 52, paragrafo 1 e dell’articolo 53 della Carta, nonché del principio di equivalenza, debba essere interpretato nel senso che esso obbliga un giudice nazionale
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— |
a disapplicare disposizioni nazionali (articolo 121, paragrafo 4, della Konstitutsia na Republika Bulgaria (Costituzione della Repubblica di Bulgaria), articolo 174, paragrafo 4, del Nakazatelnoprotsesualen kodeks (codice di procedura penale; in prosieguo: l’«NPK») e articolo 15, paragrafo 2, dello Zakon za spetsialnite razuznavatelni sredstva (legge in materia di tecniche investigative speciali; in prosieguo: lo «ZSRS»)), nonché l’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 2, della [Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in prosieguo: la «CEDU»] da parte della Corte EDU nella sentenza pronunciata nella causa n. 70078/12, secondo cui è necessaria l’indicazione espressa di motivi scritti nell’autorizzazione giudiziaria (all’ascolto, alla captazione e alla memorizzazione di telecomunicazioni senza il consenso degli utenti), e ciò indipendentemente dall’esistenza di una richiesta motivata sulla cui base l’autorizzazione è stata concessa, laddove il motivo per la disapplicazione risiede nel fatto che una lettura incrociata della richiesta e dell’autorizzazione consente di individuare 1) i motivi precisi che hanno indotto il giudice, alla luce degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano il caso oggetto di esame, a ritenere che i requisiti di legge fossero rispettati, e 2) la persona e il mezzo di comunicazione in relazione ai quali l’autorizzazione giudiziaria è stata concessa; |
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nell’ambito dell’esame se le telecomunicazioni oggetto del procedimento debbano essere escluse come prova, a disapplicare una disposizione nazionale (articolo 105, paragrafo 2, dell’NPK) o ad interpretarla in maniera conforme al diritto dell’Unione nella parte che esige il rispetto delle disposizioni procedurali nazionali (nella specie, articolo 174, paragrafo 4, dell’NPK e articolo 15, paragrafo 2, dello ZSRS), e ad applicare invece il principio sancito dalla Corte nella sentenza del 16 febbraio 2023 nella causa C-349/21. |
(1) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU 2002, L 201, pag. 37).
(2) ECLI:EU:C:2023:102.
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24.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 261/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Gent (Belgio) il 18 aprile 2023 — Belgische Staat / Federale Overheidsdienst Financiën / L BV
(Causa C-243/23, Drebers (1))
(2023/C 261/15)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Hof van beroep te Gent
Parti
Ricorrente: Belgische Staat / Federale Overheidsdienst Financiën
Resistente: L BV
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se gli articoli 187 e 189 della direttiva 2006/112/CE (2) del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ostino ad una normativa come quella di cui al procedimento principale (segnatamente gli articoli 48, § 2 e 49 WBTW in combinato disposto con l’articolo 9 del KB n. 3 del 10 dicembre 1969, relativamente al regime di detrazione ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto), ai sensi della quale il termine prorogato di rettifica (di 15 anni) in caso di trasformazione di un fabbricato esistente viene applicato soltanto se, dopo l’esecuzione dei lavori, sulla base dei criteri di diritto interno si configura un «fabbricato nuovo», ai sensi dell’articolo 12 della direttiva summenzionata, mentre il periodo di vita economica di un fabbricato oggetto di una trasformazione importante (che tuttavia sulla base dei criteri amministrativi di diritto interno non è qualificato come un «fabbricato nuovo» ai sensi del citato articolo 12) è identico al periodo di vita economica di un fabbricato nuovo, che è notevolmente superiore al termine di cinque anni di cui al suddetto articolo 187, il che emerge tra l’altro dal fatto che i lavori eseguiti sono ammortizzati in un periodo di 33 anni, periodo che costituisce anche la durata in cui sono ammortizzati gli edifici nuovi. |
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2) |
Se l’articolo 187 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto abbia effetto diretto cosicché un soggetto passivo il quale ha eseguito lavori a un fabbricato, senza che detti lavori determinino, ai sensi dei criteri di diritto interno, che il fabbricato trasformato sia considerato un «fabbricato nuovo», ai sensi dell’articolo 12 della citata direttiva, ma per cui detti lavori hanno un periodo di vita economica identica al periodo di vita economica di tali fabbricati nuovi per i quali vale invece un termine di rettifica di 15 anni, possa invocare l’applicazione del termine di rettifica di 15 anni. |
(1) Questo è un nome fittizio, che non corrisponde al nome vero di nessuna parte nel procedimento.
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24.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 261/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Dortmund (Germania) il 20 aprile 2023 — ASG 2Ausgleichsgesellschaft für die Sägeindustrie Nordrhein-Westfalen GmbH / Land Nordrhein-Westfalen
(Causa C-253/23)
(2023/C 261/16)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Dortmund
Parti
Ricorrente: ASG 2 Ausgleichsgesellschaft für die Sägeindustrie Nordrhein-Westfalen GmbH
Convenuto: Land Nordrhein-Westfalen
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se il diritto dell’Unione, e in particolare l’articolo 101 TFUE, l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché l’articolo 2, punto 4, e l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/104/UE (1), debba essere interpretato nel senso che esso osta ad un’interpretazione e ad un’applicazione del diritto di uno Stato membro, con cui viene negata ad un potenziale soggetto danneggiato da una violazione dell’articolo 101 TFUE — accertata con effetto vincolante in forza dell’articolo 9 della direttiva 2014/104/UE o delle disposizioni nazionali che lo recepiscono — la possibilità di cedere in via fiduciaria i propri diritti — segnatamente nei casi di danni di massa o di danni diffusi — ad un prestatore di servizi legali abilitato, affinché questi li faccia valere mediante un’azione «follow-on» congiuntamente ai diritti di altri presunti soggetti danneggiati, qualora non sussistano altre possibilità legali o contrattuali equivalenti di raggruppamento delle pretese risarcitorie, in particolare in quanto esse non danno luogo a sentenze di condanna o non sono praticabili per altri motivi procedurali ovvero non sono obiettivamente ragionevoli per motivi economici, cosicché specialmente il perseguimento di danni di lieve entità verrebbe reso praticamente impossibile o in ogni caso eccessivamente difficile. |
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2) |
Se il diritto dell’Unione debba essere in ogni caso interpretato in tal modo laddove i diritti al risarcimento del danno in questione debbano essere fatti valere in assenza di una decisione precedente e munita di effetto vincolante ai sensi delle disposizioni nazionali basate sull’articolo 9 della direttiva 2014/104/UE pronunciata dalla Commissione europea o dalle autorità nazionali in relazione alla presunta infrazione (azione cosiddetta «stand-alone»), qualora non sussistano altre possibilità legali o contrattuali equivalenti di raggruppamento delle pretese risarcitorie ai fini del procedimento civile per i motivi già menzionati nella prima questione e in particolare qualora, altrimenti, una violazione dell’articolo 101 TFUE non verrebbe affatto perseguita, ossia né tramite public enforcement né tramite private enforcement. |
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3) |
Qualora perlomeno una delle due questioni debba essere risolta affermativamente, se, laddove un’interpretazione conforme sia esclusa, le corrispondenti norme di diritto tedesco debbano essere disapplicate, con la conseguenza che le cessioni sono valide in ogni caso sotto questo profilo e un’effettiva attuazione del diritto diviene possibile. |
(1) Direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (GU 2014, L 349, pag. 1).
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24.7.2023 |
IT |
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C 261/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Ustavni sud Republike Hrvatske (Croazia) il 28 aprile 2023 — E. P. / Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak
(Causa C-277/23, Ministarstvo financija)
(2023/C 261/17)
Lingua processuale: il croato
Giudice del rinvio
Ustavni sud Republike Hrvatske
Parti
Ricorrente nell’ambito di un ricorso costituzionale: E. P.
Altra parte nel procedimento: Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se le disposizioni degli articoli 18, 20, 21 e 165, paragrafo 2, secondo trattino, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU C 202 del 7.6.2016) debbano essere interpretate nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro in forza della quale un genitore perde il proprio diritto all’aumento della deduzione di base annua per figlio a carico, ai fini dell’'imposta sul reddito, per il motivo che tale figlio, in quanto studente a carico che ha esercitato la libertà di circolare e di soggiornare in un altro Stato membro a fini di istruzione, avvalendosi, in forza di atti di esecuzione nazionali, delle misure previste all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU 2013, L 347, pag. 50), in favore della mobilità degli studenti di uno Stato membro il cui costo medio della vita è inferiore o intermedio, verso uno Stato membro il cui costo medio della vita è più elevato, come definite in base ai criteri della Commissione europea ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 7, del citato regolamento, ha beneficiato di un sostegno alla mobilità degli studenti il cui importo supera una soglia di reddito fissa prestabilita. |
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2) |
Se l’articolo 67 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1) debba essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale un genitore perde il proprio diritto all’aumento della deduzione di base annua, ai fini dell'imposta sul reddito, per uno studente a carico che, durante il suo soggiorno di studio in un altro Stato membro, ha beneficiato del sostegno alla mobilità degli studenti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 dicembre 2013 , che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU 2013, L 347, pag. 50). |
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24.7.2023 |
IT |
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C 261/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 28 aprile 2023 — M.M., nella qualità di erede di M.R. / Ministero della Difesa
(Causa C-278/23, Biltena (1))
(2023/C 261/18)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Corte suprema di cassazione
Parti nella causa principale
Ricorrente: M.M., nella qualità di erede di M.R.
Convenuto: Ministero della Difesa
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se la clausola 5 «Misure di prevenzione degli abusi» dell’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE del Consiglio (2), debba essere interpretat[a] nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella italiana di cui all’articolo 2, comma 1, della legge n. 1023 del 1969, e dell’articolo 1 del Decreto Ministeriale 20 dicembre 1971, che prevede il conferimento di incarichi annuali (ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Ministeriale 20 dicembre 1971«per la durata massima di un anno scolastico») di insegnamento nelle materie non militari presso le scuole, gli istituti e gli enti della Marina e dell’Aeronautica militare, a personale civile estraneo all’Amministrazione dello Stato, senza prevedere l’indicazione di ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo degli stessi (espressamente previsto all’articolo 4 del medesimo Decreto Ministeriale, nel prevedere una diminuzione della retribuzione per il secondo incarico), la durata massima totale dei contratti a tempo determinato e il numero massimo dei rinnovi, e senza prevedere la possibilità, per tali docenti di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo, in mancanza peraltro di un ruolo dei docenti di tali scuole, a cui accedere. |
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2) |
Se costituiscano ragioni obiettive, ai sensi della clausola 5, punto 1, [dell’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla] direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE, le esigenze di organizzazione del sistema degli Istituti, scuole ed enti della Marina e dell’Aeronautica militare, tali da rendere compatibile con il diritto dell’Unione europea una normativa come quella italiana sopra richiamata, che per il conferimento di incarichi di docenza a personale estraneo a detti istituti, scuole ed enti militari, non stabilisce condizioni per ricorrere al lavoro a termine in coerenza con la Direttiva 1999/70/CE e l’allegato Accordo quadro, e non prevede il diritto al risarcimento del danno. |
(1) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
(2) Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, p. 43).
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24.7.2023 |
IT |
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C 261/12 |
Impugnazione proposta il 30 aprile 2023 da Polskie sieci elektroenergetyczne S.A., RTE Réseau de transport d'électricité, Svenska kraftnät, TenneT TSO BV avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 15 febbraio 2023, causa T-606/20, Austrian Power Grid e a./ACER
(Causa C-281/23 P)
(2023/C 261/19)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Polskie sieci elektroenergetyczne S.A., RTE Réseau de transport d'électricité, Svenska kraftnät, TenneT TSO BV (rappresentanti: M. Levitt, avocat, B. Byrne, e D. Jubrail, Solicitors)
Altra parte nel procedimento: Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER)
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
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— |
annullare integralmente o parzialmente la sentenza impugnata; |
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— |
annullare integralmente o parzialmente la decisione della commissione dei ricorsi dell’ACER del 16 luglio 2020 nel procedimento A-001-2020 (consolidato) (in prosieguo: la «decisione della commissione dei ricorsi»); e |
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— |
condannare l’ACER a farsi carico delle spese relative alla presente impugnazione e al procedimento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno dell’impugnazione le ricorrenti deducono due motivi.
Primo motivo di impugnazione vertente sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel concludere che la commissione dei ricorsi non aveva violato il proprio obbligo di condurre un riesame completo della sottostante decisione 02/2020 dell’ACER, del 24 gennaio 2020, sul quadro di attuazione della piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento dalle riserve per il ripristino della frequenza con attivazione automatica. All’epoca dell’adozione della decisione della commissione dei ricorsi, quest’ultima commissione interpretava i propri obblighi di legge nel senso che essi non imponevano un riesame completo di complesse valutazioni tecniche. La suddetta interpretazione, che è contraria alla giurisprudenza della Corte di giustizia, si rifletteva nella formulazione esplicita della decisione della commissione dei ricorsi. Il Tribunale non poteva reinterpretare la formulazione esplicita della decisione della commissione dei ricorsi per concludere — in diretta contraddizione con la formulazione letterale — che la commissione dei ricorsi aveva effettuato un riesame completo.
Secondo motivo di impugnazione vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe erroneamente applicato gli articoli 21 e 37 del regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione, del 23 novembre 2017, che stabilisce orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico (1) nella sua valutazione della base giuridica per le funzioni di piattaforma «necessarie» ai sensi dell’articolo 21. Le ricorrenti sostengono che il Tribunale sarebbe incorso in due specifici errori di diritto. In primo luogo, in contrasto con la terminologia e la struttura del regolamento della Commissione 2017/2195, il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che la gestione delle capacità attraverso il calcolo di capacità interzonale è una necessaria funzione di piattaforma rientrante nell’ambito dell’articolo 21, poiché l’articolo 37 esige che gli operatori dei sistemi di trasmissione («TSO») conducano un processo di aggiornamento continuo della capacità interzonale. In secondo luogo, il Tribunale non avrebbe rispettato la distinzione tra obblighi legali gravanti sugli operatori dei sistemi di trasmissione nel compiere una funzione di piattaforma «necessaria» ai sensi dell’articolo 21 e i loro diritti (previsti nella medesima disposizione) di proporre funzioni aggiuntive di piattaforma.
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24.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 261/13 |
Impugnazione proposta il 30 aprile 2023 da Polskie sieci elektroenergetyczne S.A., RTE Réseau de transport d'électricité, Svenska kraftnät, TenneT TSO BV avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 15 febbraio 2023, causa T-607/20, Austrian Power Grid e a./ACER
(Causa C-282/23 P)
(2023/C 261/20)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Polskie sieci elektroenergetyczne S.A., RTE Réseau de transport d'électricité, Svenska kraftnät, TenneT TSO BV (rappresentanti: M. Levitt, avocat, B. Byrne, e D. Jubrail, Solicitors)
Altra parte nel procedimento: Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER)
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
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— |
annullare integralmente o parzialmente la sentenza impugnata; |
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— |
annullare integralmente o parzialmente la decisione della commissione dei ricorsi dell’ACER del 16 luglio 2020 nel procedimento A-002-2020 (consolidato) (in prosieguo: la «decisione della commissione dei ricorsi»); e |
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— |
condannare l’ACER a farsi carico delle spese relative alla presente impugnazione e al procedimento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno dell’impugnazione le ricorrenti deducono due motivi.
Primo motivo di impugnazione vertente sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel concludere che la commissione dei ricorsi non aveva violato il proprio obbligo di condurre un riesame completo della sottostante decisione 03/2020 dell’ACER, del 24 gennaio 2020, sul quadro di attuazione della piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento dalle riserve per il ripristino della frequenza con attivazione manuale. All’epoca dell’adozione della decisione della commissione dei ricorsi, quest’ultima commissione interpretava i propri obblighi di legge nel senso che essi non imponevano un riesame completo di complesse valutazioni tecniche. La suddetta interpretazione, che è contraria alla giurisprudenza della Corte di giustizia, si rifletteva nella formulazione esplicita della decisione della commissione dei ricorsi. Il Tribunale non poteva reinterpretare la formulazione esplicita della decisione della commissione dei ricorsi per concludere — in diretta contraddizione con la formulazione letterale — che la commissione dei ricorsi aveva effettuato un riesame completo.
Secondo motivo di impugnazione vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe erroneamente applicato gli articoli 20 e 37 del regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione, del 23 novembre 2017, che stabilisce orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico (1) nella sua valutazione della base giuridica per le funzioni piattaforma «necessarie» ai sensi dell’articolo 20. Le ricorrenti sostengono che il Tribunale sarebbe incorso in due specifici errori di diritto. In primo luogo, in contrasto con la terminologia e la struttura del regolamento della Commissione 2017/2195, il Tribunale avrebbe dichiarato erroneamente che la gestione delle capacità attraverso il calcolo di capacità interzonale è una necessaria funzione della piattaforma rientrante nell’ambito dell’articolo 20, poiché l’articolo 37 esige che gli operatori dei sistemi di trasmissione («TSO») conducano un processo di aggiornamento continuo della capacità interzonale. In secondo luogo, il Tribunale non avrebbe rispettato la distinzione tra obblighi legali gravanti sugli operatori dei sistemi di trasmissione nel compiere una funzione di piattaforma «necessaria» ai sensi dell’articolo 20 e i loro diritti (previsti nella medesima disposizione) di proporre funzioni aggiuntive di piattaforma.
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24.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 261/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Stuttgart (Germania) il 3 maggio 2023 — HE / Repubblica federale di Germania
(Causa C-288/23, El Baheer (1))
(2023/C 261/21)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Stuttgart
Parti
Ricorrente: HE
Resistente: Repubblica federale di Germania
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se, nel caso in cui uno Stato membro non possa avvalersi della facoltà, conferita dall’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE (2), di respingere una domanda di protezione internazionale in quanto inammissibile alla luce del riconoscimento dello status di rifugiato in un altro Stato membro, poiché le condizioni di vita in tale Stato membro esporrebbero il richiedente a un grave rischio di trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell’articolo 4 della Carta, l’articolo 3, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (UE) n. 604/2013 (3), l’articolo 4, paragrafo 1, seconda frase e l’articolo 13 della direttiva 2011/95/UE (4), nonché l’articolo 10, paragrafi 2 e 3, l’articolo 33, paragrafi 1 e 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE debbano essere interpretati nel senso che la circostanza che lo status di rifugiato sia già stato riconosciuto impedisce allo Stato membro di sottoporre a un esame dall’esito aperto la domanda di protezione internazionale che gli è stata presentata e impone allo stesso di accordare al richiedente lo status di rifugiato senza verificare l’esistenza dei requisiti sostanziali di tale protezione. |
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2) |
Qualora si risponda alla prima questione dichiarando che lo Stato membro non è vincolato dallo status di rifugiato già concesso in un altro Stato membro e che lo Stato membro deve sottoporre a un esame dall’esito aperto la domanda di protezione internazionale che gli è stata presentata: Se l’esistenza, nello Stato membro che gli ha riconosciuto lo status di rifugiato, di circostanze che esporrebbero il richiedente al rischio di trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell’articolo 4 della Carta escluda l’obbligo del richiedente, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, prima frase, della direttiva 2008/115/CE, di recarsi immediatamente nel territorio dello Stato membro che gli ha riconosciuto lo status di rifugiato, con la conseguenza che lo Stato membro può, senza la prescrizione preventiva di cui all’articolo 6, paragrafo 2, prima frase, della direttiva 2008/115/CE (5), adottare una decisione di rimpatrio, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva 2008/115, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, della medesima direttiva, verso il paese di origine del richiedente. Se a tale riguardo si debbano valutare, in modo isolato, le circostanze esistenti nello Stato membro che ha riconosciuto lo status di rifugiato, ossia se si debba applicare il criterio che si applicherebbe a una decisione ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32, o se si possa tenere conto del fatto che, a seguito dell’esame dall’esito aperto effettuato dallo Stato membro, il richiedente non ottenga uno status di protezione in tale Stato membro e possa quindi scegliere se ritornare nell’altro Stato membro che gli ha concesso lo status di rifugiato o nel suo paese di origine. |
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3) |
Qualora si risponda alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che il richiedente deve, in forza dell’articolo 6, paragrafo 2, prima frase, della direttiva 2008/115, recarsi immediatamente nel territorio dello Stato membro che gli ha riconosciuto lo status di rifugiato: Se sia possibile adottare la prescrizione di cui all’articolo 6, paragrafo 2, prima frase, della direttiva 2008/115, di recarsi immediatamente nel territorio dello Stato membro che ha riconosciuto lo status di rifugiato e la decisione di rimpatrio ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva 2008/115, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, della medesima direttiva, in un’unica decisione amministrativa. |
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4) |
Qualora si risponda alla seconda questione dichiarando che il richiedente non deve, in forza dell’articolo 6, paragrafo 2, prima frase, della direttiva 2008/115, recarsi immediatamente nel territorio dello Stato membro che gli ha riconosciuto lo status di rifugiato: Se il principio di «non refoulement» (articoli 18, 19, paragrafo 2, della Carta, articolo 5 della direttiva 2008/115, articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2011/95) osti a una decisione di rimpatrio, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva 2008/115, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, della medesima direttiva, verso il paese di origine del richiedente, qualora un altro Stato abbia riconosciuto al richiedente lo status di rifugiato, ma lo Stato membro in cui egli si trova al momento e in cui ha presentato domanda di asilo giunga alla conclusione, nell’ambito di un esame dall’esito aperto, che al richiedente non può essere concesso uno status di protezione. |
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5) |
Qualora si risponda alla quarta questione dichiarando che il principio di «non refoulement» osta a una decisione di rimpatrio: Se il principio di «non refoulement» (articoli 18, 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali; articolo 5 della direttiva 2008/115, articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2011/95) debba essere esaminato già al momento dell’adozione della decisione di rimpatrio ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva 2008/115, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, della medesima direttiva, con la conseguenza che non può essere adottata alcuna decisione di rimpatrio, o se debba essere obbligatoriamente adottata una decisione di rimpatrio ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, seconda frase, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, della medesima direttiva e l’allontanamento debba essere quindi rinviato ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/115. |
(1) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
(2) Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60).
(3) Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31).
(4) Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9).
(5) Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98).
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24.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 261/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 17 maggio 2023 — G GmbH / Hauptzollamt H
(Causa C-307/23, G GmbH)
(2023/C 261/22)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente: G GmbH
Resistente: Hauptzollamt H
Questione pregiudiziale
Se i costi sostenuti per la realizzazione di modelli di stampa per etichette effettuata nel territorio doganale dell’Unione debbano essere aggiunti al valore di transazione ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del codice doganale (1) o ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del codice doganale, allorché la compratrice, avente sede nel territorio doganale dell’Unione, mette a disposizione dei fornitori nel paese terzo, senza spese, i modelli di stampa in formato elettronico.
(1) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU 1992, L 302, pag. 1).
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24.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 261/16 |
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 23 maggio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Bistriţa — Romania) — LO / Ministerul Public — Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistriţa, RS, TU e VW
(Causa C-56/23 (1), Riaman (2))
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte - Requisito relativo alla presentazione del contesto di fatto del procedimento principale - Mancanza di precisazioni sufficienti - Irricevibilità manifesta)
(2023/C 261/23)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Judecătoria Bistriţa
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: LO
con l’intervento di: Ministerul Public — Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistriţa, RS, TU e VW
Dispositivo
La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Bistriţa (Tribunale di primo grado di Bistriţa, Romania), con decisione del 7 dicembre 2022, è manifestamente irricevibile.
(1) Data di deposito: 3.2.2023.
(2) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
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24.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 261/16 |
Ricorso proposto il 24 maggio 2023 — Commissione europea / Repubblica di Slovenia
(Causa C-318/23)
(2023/C 261/24)
Lingua processuale: lo sloveno
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Ondrůšek, M. Escobar Gómez, U. Babovič e A. Kraner, agenti)
Convenuta: Repubblica di Slovenia
Conclusioni della ricorrente
La Commissione conclude che la Corte voglia:
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— |
constatare che la Repubblica di Slovenia, non avendo adottato tutte le misure necessarie per l’esecuzione della sentenza della Corte nella causa C-140/14, Commissione/Slovenia, nella parte che si riferisce alla parcella n. 115/1 k.o. Teharje (Bukovžlak), non ha adempiuto gli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE; |
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condannare la Repubblica di Slovenia a pagare alla Commissione una penalità di EUR 4 500 per ciascun giorno dalla data della pronuncia della sentenza nel presente procedimento fino alla data in cui la Repubblica di Slovenia darà esecuzione alla sentenza nella causa C-140/14 nella parte che si riferisce alla parcella n. 115/1 Teharje (Bukovžlak); |
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condannare la Repubblica di Slovenia a pagare alla Commissione una somma forfettaria giornaliera di EUR 500, moltiplicati per il numero di giorni che intercorrono dalla data della pronuncia della sentenza nella causa C-140/14 fino alla data — quella tra le due seguenti che cade prima — in cui la Repubblica di Slovenia darà esecuzione alla citata sentenza nella parte che si riferisce alla parcella n. 115/1 Teharje (Bukovžlak) o in cui sarà pronunciata la sentenza nel presente procedimento, fermo restando che la somma forfettaria minima di cui si chiede la condanna al pagamento è di EUR 280 000; |
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condannare la Repubblica di Slovenia alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Nella sentenza nella causa C-140/14 la Corte ha constatato che occorre considerare illegittimo il deposito di rifiuti sulla parcella n. 1/115 Teharje a Bukovžlak e che la Repubblica di Slovenia ha violato gli obblighi stabiliti dagli articoli 13 e 36, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), nonché dagli articoli 5, paragrafo 3, lettera e), 6, letto in combinato disposto con la decisione del Consiglio 2003/33/CE (2), da 7 a 9, 11 e 12, e dagli allegati da I a III della direttiva del Consiglio 1999/31/CE (3), avendo detto Stato membro inizialmente consentito il deposito di rifiuti non autorizzati nel sito suddetto, e non avendo successivamente adottato alcuna misura per il loro smaltimento.
La Repubblica di Slovenia ha comunicato alla Commissione europea dei provvedimenti particolari per la scelta della modalità ottimale di eliminazione dei rifiuti e per l’esecuzione dei lavori mediante i quali verrà data esecuzione alla sentenza nella causa C-140/14 nella parte che si riferisce alla parcella n. 115/1 Teharje (Bukovžlak). A tal fine, la Repubblica di Slovenia ha inviato alla Commissione europea un cronoprogramma secondo il quale l’esecuzione definitiva del risanamento si sarebbe svolta tra la prima metà dell’anno 2020 e il 3 novembre 2021.
Poiché in riferimento ai termini stabiliti nel crono-programma sopra menzionato è maturato un ritardo, la Commissione europea ha inviato alla Repubblica di Slovenia, l’8 giugno 2018, una diffida ufficiale. Nella sua risposta a tale diffida ufficiale, la Repubblica di Slovenia ha assicurato espressamente alla Commissione che i lavori di risanamento verranno eseguiti entro il termine originario stabilito nel summenzionato cronoprogramma, ma tale assicurazione non ha avuto un seguito nei fatti. Continua ad esistere una discarica di rifiuti illegittima, creata e mantenuta in violazione della normativa dell’Unione in vigore, malgrado la sentenza della Corte con la quale è stata constatata tale situazione di fatto, e ciò significa un pericolo per l’ambiente e per la salute delle persone. Pertanto, la Commissione europea ha deciso di presentare un ricorso ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE.
(1) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU 2008, L 312, pag. 3).
(2) Decisione del Consiglio del 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l’ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell’articolo 16 e dell’allegato II della direttiva 1999/31/CE (GU 2003, L 11, pag. 27).
(3) Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU 1999, L 182, pag. 1).
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24.7.2023 |
IT |
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C 261/17 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell’8 giugno 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg — Austria) — Austrian Airlines AG / TW
[Causa C-49/22 (1), Austrian Airlines (Volo di rimpatrio)]
(Rinvio pregiudiziale - Trasporti aerei - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) - Cancellazione di un volo - Articolo 8, paragrafo 1 - Obbligo di assistenza - Nozione di «riavviamento» - Compensazione pecuniaria ai passeggeri aerei in caso di cancellazione di un volo - Pandemia di Covid-19 - Volo di rimpatrio organizzato da uno Stato membro nel contesto di una missione di assistenza consolare - Volo effettuato dallo stesso vettore aereo operativo e allo stesso orario del volo cancellato - Spese a carico del passeggero eccedenti i costi netti per tale volo)
(2023/C 261/25)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesgericht Korneuburg
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Austrian Airlines AG
Convenuto: TW
Dispositivo
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1) |
L’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, devono essere interpretati nel senso che: un volo di rimpatrio, organizzato da uno Stato membro nel contesto di una misura di assistenza consolare, a seguito della cancellazione di un volo, non costituisce un «riavviamento verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, che deve essere offerto dal vettore aereo operativo al passeggero il cui volo è stato cancellato. |
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2) |
L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che: un passeggero il quale, a seguito della cancellazione del suo volo di ritorno, si registri da sé per un volo di rimpatrio organizzato da uno Stato membro nel contesto di una misura di assistenza consolare, e sia tenuto a versare a tale Stato un contributo obbligatorio alle spese, non dispone di un diritto al rimborso di tali spese a carico del vettore aereo operativo sul fondamento di detto regolamento. Per contro, un siffatto passeggero può far valere, dinanzi a un giudice nazionale, il mancato rispetto da parte del vettore aereo operativo, da un lato, del suo obbligo di rimborsare il biglietto al prezzo al quale è stato acquistato, per la parte o le parti di viaggio non effettuate o divenute inutili rispetto al programma di viaggio iniziale, nonché, dall’altro, del suo obbligo di assistenza, ivi compreso del suo dovere di informazione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, di detto regolamento, e ciò al fine di ottenere un risarcimento a carico di tale vettore aereo operativo. Un siffatto risarcimento dovrà tuttavia essere limitato a quanto, alla luce delle circostanze proprie di ciascun caso di specie, risulti necessario, appropriato e ragionevole al fine di ovviare all’omissione di detto vettore aereo operativo. |
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24.7.2023 |
IT |
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C 261/18 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’8 giugno 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña — Spagna) — Prestige and Limousine, SL / Área Metropolitana de Barcelona, Asociación Nacional del Taxi (Antaxi), Asociación Profesional Elite Taxi, Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC), Tapoca VTC1 SL, Agrupació Taxis Companys
(Causa C-50/21 (1), Prestige and Limousine)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 49 TFUE - Articolo 107, paragrafo 1, TFUE - Servizio di noleggio di veicoli con conducente (veicoli NCC) - Regime di autorizzazione che implica la concessione, oltre che di un’autorizzazione che consente di fornire servizi urbani e interurbani di trasporto in tutto il territorio nazionale, di una seconda licenza di esercizio per poter fornire servizi urbani di trasporto in un’area metropolitana - Limitazione del numero di licenze di servizi di NCC a un trentesimo delle licenze di servizi di taxi)
(2023/C 261/26)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Prestige and Limousine, SL
Resistenti: Área Metropolitana de Barcelona, Asociación Nacional del Taxi (Antaxi), Asociación Profesional Elite Taxi, Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC), Tapoca VTC1 SL, Agrupació Taxis Companys
Dispositivo
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1) |
L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE non osta a una normativa, applicabile in un agglomerato urbano, che prevede, da un lato, che per esercitare l’attività di servizi di noleggio di veicoli con conducente in tale agglomerato sia imposta un’autorizzazione specifica, che si aggiunge all’autorizzazione nazionale richiesta per la fornitura di servizi di noleggio di veicoli con conducente urbani e interurbani, e, dall’altro, che il numero di licenze di siffatti servizi sia limitato a un trentesimo delle licenze di servizi di taxi concesse per detto agglomerato, purché tali misure non siano atte a implicare un impegno di risorse statali ai sensi di detta disposizione. |
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2) |
L’articolo 49 TFUE non osta a una normativa, applicabile in un agglomerato urbano, che prevede che per esercitare l’attività di servizi di noleggio di veicoli con conducente in tale agglomerato sia imposta un’autorizzazione specifica, che si aggiunge all’autorizzazione nazionale richiesta per la fornitura di servizi di noleggio di veicoli con conducente urbani e interurbani, qualora tale autorizzazione specifica sia fondata su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo, che escludano qualsiasi arbitrarietà e che non costituiscano una duplicazione di controlli già effettuati nell’ambito della procedura di autorizzazione nazionale, ma che rispondano a esigenze specifiche di detto agglomerato. |
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3) |
L’articolo 49 TFUE osta a una normativa, applicabile in un agglomerato urbano, che prevede una limitazione del numero di licenze di servizi di noleggio di veicoli con conducente a un trentesimo delle licenze di servizi di taxi concesse per detto agglomerato, ove non sia dimostrato né che tale misura sia idonea a garantire, in modo coerente e sistematico, la realizzazione degli obiettivi di corretta gestione del trasporto, del traffico e dello spazio pubblico di tale agglomerato nonché di protezione del suo ambiente né che essa non ecceda quanto necessario per conseguire tali obiettivi. |
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24.7.2023 |
IT |
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C 261/19 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell’8 giugno 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — E. / Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu
(Causa C-322/22 (1), Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu)
(Rinvio pregiudiziale - Principio di leale cooperazione - Principio di effettività - Imposta riscossa da uno Stato membro in violazione del diritto dell’Unione - Violazione constatata a seguito di una sentenza della Corte - Diritto al versamento di interessi sull’eccedenza - Normativa nazionale che riconosce il diritto al versamento di interessi solo sino al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea)
(2023/C 261/27)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Naczelny Sąd Administracyjny
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: E.
Convenuto: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Con l’intervento di: Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
Dispositivo
Il principio di effettività, in combinato disposto con il principio di leale cooperazione, dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che, quando una domanda di rimborso di un’eccedenza fiscale è presentata oltre 30 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di una sentenza della Corte da cui deriva la constatazione della contrarietà del tributo di cui trattasi al diritto dell’Unione, limita la decorrenza degli interessi sull’eccedenza dovuti al contribuente interessato al trentesimo giorno successivo a tale pubblicazione, o addirittura esclude qualsiasi interesse nel caso in cui detta eccedenza sia stata versata dal contribuente dopo il suddetto trentesimo giorno.
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24.7.2023 |
IT |
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C 261/20 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’8 giugno 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Union fédérale des consommateurs — Que choisir (UFC — Que choisir), Consommation, logement et cadre de vie (CLCV) / Premier ministre, Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance
(Causa C-407/21 (1), UFC — Que choisir e CLCV)
(Rinvio pregiudiziale - Pacchetti turistici e servizi turistici collegati - Direttiva (UE) 2015/2302 - Articolo 12, paragrafi da 2 a 4 - Risoluzione di un contratto di pacchetto turistico - Circostanze inevitabili e straordinarie - Pandemia di COVID-19 - Rimborso dei pagamenti effettuati dal viaggiatore interessato per un pacchetto - Rimborso sotto forma di una somma di denaro o rimborso per equivalente, sotto forma di una nota di credito («buono») - Obbligo di rimborsare tale viaggiatore entro 14 giorni dalla risoluzione del contratto in questione - Deroga temporanea a tale obbligo - Modulazione degli effetti nel tempo di una decisione emanata in conformità al diritto nazionale e che annulla una normativa nazionale in contrasto con tale obbligo)
(2023/C 261/28)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: Union fédérale des consommateurs — Que choisir (UFC — Que choisir), Consommation, logement et cadre de vie (CLCV)
Convenuti: Premier ministre, Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance
Dispositivo
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1) |
L’articolo 12, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE, deve essere interpretato nel senso che: qualora, a seguito della risoluzione di un contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore del pacchetto sia tenuto, in forza di tale disposizione, a rimborsare integralmente al viaggiatore interessato i pagamenti effettuati per detto pacchetto, per tale rimborso si intende unicamente una restituzione di detti pagamenti sotto forma di una somma di denaro. |
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2) |
L’articolo 12, paragrafi da 2 a 4, della direttiva 2015/2302, in combinato disposto con l’articolo 4 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a una normativa nazionale in forza della quale gli organizzatori di pacchetti turistici sono temporaneamente esentati, nel contesto dello scoppio di una crisi sanitaria mondiale che impedisce l’esecuzione dei contratti di pacchetto turistico, dal loro obbligo di rimborsare integralmente ai viaggiatori colpiti, entro 14 giorni dalla risoluzione di un contratto, i pagamenti effettuati per il contratto risolto, e ciò anche laddove una siffatta normativa miri ad evitare che la solvibilità di tali organizzatori di viaggi sia compromessa al punto da mettere a repentaglio la loro sussistenza a causa del numero considerevole di richieste di rimborso attese, e quindi miri a preservare la sopravvivenza del settore interessato. |
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3) |
Il diritto dell’Unione, segnatamente il principio di leale cooperazione previsto all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, deve essere interpretato nel senso che: esso non consente a un giudice nazionale investito di un ricorso di annullamento di una normativa nazionale contraria all’articolo 12, paragrafi da 2 a 4, della direttiva 2015/2302 di modulare gli effetti nel tempo della sua decisione che annulla tale normativa nazionale. |
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24.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 261/21 |
Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell’8 giugno 2023 — Consiglio dell’Unione europea / Laurent Pech, Regno di Svezia
(Causa C-408/21 P) (1)
(Impugnazione - Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino - Tutela della consulenza legale - Articolo 4, paragrafo 3, primo comma - Tutela del processo decisionale - Diniego di accesso integrale a un parere giuridico del servizio giuridico del Consiglio dell’Unione europea)
(2023/C 261/29)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. de Gregorio Merino, E. Dumitriu-Segnana, K. Pavlaki e E. Rebasti, agenti)
Altre parti nel procedimento: Laurent Pech (rappresentanti: inizialmente G. Andraos, avocat, O. Brouwer, advocaat, M. Hall, advokat, e B.A.R.T. Verheijen, advocaat, successivamente G. Andraos, O. Brouwer, T.C. van Helfteren, advocaten, e M. Hall, advokat), Regno di Svezia (rappresentanti: inizialmente O. Simonsson, H. Eklinder, J. Lundberg, C. Meyer-Seitz, A.M. Runeskjöld, M. Salborn Hodgson, R. Shahsavan Eriksson e H. Shev, successivamente O. Simonsson, H. Eklinder, C. Meyer-Seitz, A.M. Runeskjöld, M. Salborn Hodgson, R. Shahsavan Eriksson e H. Shev, agenti)
Intervenienti a sostegno della ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: inizialmente A.-L. Desjonquères, A.-C. Drouant e M.E. Leclerc, successivamente A.-L. Desjonquères e M.E. Leclerc, agenti), Commissione europea (rappresentanti: C. Ehrbar e M.P. Stancanelli, agenti)
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal sig. Laurent Pech. |
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3) |
La Repubblica francese, il Regno di Svezia e la Commissione europea si fanno carico delle proprie spese. |
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24.7.2023 |
IT |
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C 261/22 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell’8 giugno 2023 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — Procedimenti penali a carico di VB (C-430/22), VB (C-468/22)
[Cause riunite C-430/22 e C-468/22 (1), VB (Informazione al condannato in contumacia) e a.]
(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Direttiva (UE) 2016/343 - Articolo 8, paragrafo 4 - Diritto di presenziare al processo - Procedimenti in contumacia - Riapertura del processo - Notifica al condannato in contumacia del suo diritto alla riapertura del processo)
(2023/C 261/30)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Spetsializiran nakazatelen sad
Parti nei procedimenti penali principali
VB (C-430/22), VB (C-468/22)
con l’intervento di: Spetsializirana prokuratura
Dispositivo
L’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, deve essere interpretato nel senso che esso non impone al giudice nazionale, in caso di condanna in contumacia, quando non sono soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva suddetta, di menzionare espressamente nella sentenza di condanna il diritto ad un nuovo processo.
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24.7.2023 |
IT |
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C 261/22 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’8 giugno 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Olt — Romania) — OZ / Lyoness Europe AG
(Causa C-455/21 (1), Lyoness Europe)
(Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Articolo 2, lettera b) - Nozione di consumatore - Contratto avente ad oggetto l’affiliazione ad un sistema di fidelizzazione che consente di ottenere taluni vantaggi finanziari al momento dell’acquisto di beni e servizi presso commercianti terzi)
(2023/C 261/31)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Tribunalul Olt
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: OZ
Convenuto: Lyoness Europe AG
Dispositivo
L’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori,
deve essere interpretato nel senso che:
rientra nella nozione di «consumatore» ai sensi di tale disposizione una persona fisica che aderisce a un sistema attuato da una società commerciale e che consente, segnatamente, di beneficiare di taluni vantaggi finanziari nell’ambito dell’acquisto, da parte di tale persona fisica o di altre persone che partecipano a detto sistema a seguito della sua raccomandazione, di beni e servizi presso partner commerciali di tale società, qualora detta persona fisica agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale.
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24.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 261/23 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’8 giugno 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Fastweb SpA, Tim SpA, Vodafone Italia SpA, Wind Tre SpA / Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
[Causa C-468/20 (1), Fastweb e a. (Cadenza di fatturazione)])
(Rinvio pregiudiziale - Reti e servizi di comunicazione elettronica - Direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE - Articolo 49 TFUE - Libertà di stabilimento - Articolo 56 TFUE - Libera prestazione di servizi - Normativa nazionale che attribuisce all’autorità nazionale di regolamentazione il potere di imporre agli operatori di servizi di telefonia una cadenza minima per il rinnovo delle offerte e una cadenza minima per la fatturazione - Tutela dei consumatori - Principio di proporzionalità - Principio della parità di trattamento)
(2023/C 261/32)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nel procedimento principale
Appellanti: Fastweb SpA, Tim SpA, Vodafone Italia SpA, Wind Tre SpA
Appellata: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Nei confronti di: Telecom Italia SpA, Vodafone Italia SpA, Associazione Movimento Consumatori, U.Di.Con — Unione per la Difesa dei Consumatori, Wind Tre SpA, Assotelecomunicazioni (Asstel), Eolo SpA, Coordinamento delle associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori (Codacons), Associazione degli utenti per i diritti telefonici — A.U.S. TEL ONLUS, Altroconsumo, Federconsumatori
Dispositivo
Gli articoli 49 e 56 TFUE nonché l’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, paragrafo 2, lettera a), paragrafo 4, lettere b) e d), e paragrafo 5, lettera b), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, nonché gli articoli da 20 a 22 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in combinato disposto con i principi di proporzionalità e di parità di trattamento,
devono essere interpretati nel senso che:
non ostano a una normativa nazionale che attribuisce all’autorità nazionale di regolamentazione il potere di adottare una decisione che, da un lato, impone agli operatori di servizi di telefonia mobile di praticare una cadenza di rinnovo delle offerte commerciali e una cadenza di fatturazione che non siano inferiori a quattro settimane e, dall’altro, impone agli operatori di servizi di telefonia fissa e di servizi ad essi collegati una cadenza di rinnovo di tali offerte e una cadenza di fatturazione su base mensile o suoi multipli, a condizione che le due categorie di servizi di cui trattasi si trovino, alla luce dell’oggetto e dello scopo di detta normativa nazionale, in situazioni diverse.
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24.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 261/24 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’8 giugno 2023 — Commissione europea / Repubblica slovacca
(Causa C-540/21) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Pacchetti turistici e servizi turistici collegati - Direttiva (UE) 2015/2302 - Articolo 12, paragrafi da 2 a 4 - Risoluzione di un contratto di pacchetto turistico - Circostanze inevitabili e straordinarie - Pandemia di COVID-19 - Rimborso dei pagamenti effettuati dal viaggiatore di cui trattasi per un pacchetto turistico - Rimborso sotto forma di un importo in denaro o di un pacchetto turistico alternativo - Obbligo di rimborso nei confronti di tale viaggiatore entro 14 giorni dalla risoluzione del contratto considerato - Deroga temporanea a tale obbligo)
(2023/C 261/33)
Lingua processuale: lo slovacco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lindenthal, I. Rubene, A. Tokár, agenti)
Convenuta: Repubblica slovacca (rappresentante: B. Ricziová, agente)
Interveniente a sostegno dalla ricorrente: Regno di Danimarca (représentanti: inizialmente V. Pasternak Jørgensen e M. Søndahl Wolff, successivamente Søndahl Wolff, agenti)
Dispositivo
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1) |
Avendo introdotto, con l’adozione dello zákon č. 136/2020 Z. z. (legge n. 136/2020 Racc.), del 20 maggio 2020, l’articolo 33 bis nello zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (legge n. 170/2018 Racc., relativa ai pacchetti turistici, ai servizi turistici collegati e a talune condizioni applicabili all’attività turistica, che modifica e integra di talune leggi), del 15 maggio 2018, la Repubblica slovacca è venuta meno all’obbligo ad essa incombente in forza dell’articolo 12, paragrafo 2, paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 4 della direttiva 2015/2302. |
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2) |
La Repubblica slovacca è condannata alle spese. |
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24.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 261/24 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell’8 giugno 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — Azienda Nazionale Autonoma Strade SpA (ANAS) / Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(Causa C-545/21 (1), ANAS)
(Rinvio pregiudiziale - Fondi strutturali dell’Unione europea - Regolamento (CE) n. 1083/2006 - Articolo 2, punto 7 - Nozione di «irregolarità» - Articolo 98, paragrafi 1 e 2 - Rettifiche finanziarie da parte degli Stati membri in relazione alle irregolarità individuate - Criteri applicabili - Direttiva 2004/18/CE - Articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettera d) - Nozione di «errore professionale grave»)
(2023/C 261/34)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Azienda Nazionale Autonoma Strade SpA (ANAS)
Convenuto: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dispositivo
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1) |
L’articolo 2, punto 7, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, dev’essere interpretato nel senso che: la nozione di «irregolarità», ai sensi di tale disposizione, comprende comportamenti che possono essere qualificati come «atti di corruzione» praticati nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico avente ad oggetto la realizzazione di lavori cofinanziati da un fondo strutturale dell’Unione europea e per i quali è iniziato un procedimento amministrativo o giudiziario, anche quando non è provato che tali comportamenti abbiano avuto una reale incidenza sulla procedura di selezione dell’offerente e non è stato accertato alcun danno effettivo al bilancio dell’Unione. |
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2) |
L’articolo 98, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1083/2006 dev’essere interpretato nel senso che: in caso di «irregolarità», quale definita dall’articolo 2, punto 7, di tale regolamento, esso impone agli Stati membri, al fine di determinare la rettifica finanziaria applicabile, di procedere a una valutazione caso per caso, nel rispetto del principio di proporzionalità, prendendo segnatamente in considerazione la natura e la gravità delle irregolarità constatate nonché la loro incidenza finanziaria per il fondo interessato. |
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24.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 261/25 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell’8 giugno 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — BNP Paribas SA / TR
(Causa C-567/21) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Articoli 33 e 36 - Riconoscimento di una decisione pronunciata in uno Stato membro - Invocazione in via incidentale dinanzi a un giudice di un altro Stato membro - Effetti prodotti da tale decisione nello Stato d’origine - Ricevibilità di un’azione proposta nello Stato membro richiesto successivamente a detta decisione - Norme processuali nazionali che impongono la concentrazione delle domande nell’ambito di un solo giudizio)
(2023/C 261/35)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: BNP Paribas SA
Convenuto: TR
Dispositivo
L’articolo 33 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in combinato disposto con l’articolo 36 di tale regolamento,
deve essere interpretato nel senso che:
esso osta a che il riconoscimento, nello Stato membro richiesto, di una decisione riguardante un contratto di lavoro, emessa nello Stato membro d’origine, abbia la conseguenza di comportare l’irricevibilità delle domande proposte dinanzi a un giudice dello Stato membro richiesto per il motivo che la normativa dello Stato membro d’origine contiene una norma processuale che prevede la concentrazione di tutte le domande relative a tale contratto di lavoro, fatte salve le norme processuali dello Stato membro richiesto che possano applicarsi una volta effettuato tale riconoscimento.
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24.7.2023 |
IT |
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C 261/26 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’8 giugno 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie — Polonia) — I.S., K.S. / YYY. S.A.
[Causa C-570/21 (1), YYY. (Nozione di consumatore)]
(Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Contratto a duplice scopo - Articolo 2, lettera b) - Nozione di «consumatore» - Criteri)
(2023/C 261/36)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie
Parti nel procedimento principale
Attori: I.S., K.S.
Convenuta: YYY. S.A.
Dispositivo
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1) |
L’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che: rientra nella nozione di «consumatore», ai sensi di tale disposizione, la persona che abbia concluso un contratto di mutuo destinato a un uso in parte connesso alla sua attività professionale e in parte estraneo a tale attività, unitamente a un altro mutuatario che non abbia agito nel quadro della sua attività professionale, qualora lo scopo professionale sia talmente limitato da non risultare predominante nel contesto generale di tale contratto. |
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2) |
L’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che: al fine di stabilire se una persona rientri nella nozione di «consumatore», ai sensi di tale disposizione, e, più in particolare, se lo scopo professionale di un contratto di mutuo concluso da tale persona sia talmente limitato da non risultare predominante nel contesto generale di tale contratto, il giudice del rinvio è tenuto a prendere in considerazione tutte le circostanze pertinenti relative al contratto, sia quantitative che qualitative, quali, in particolare, la ripartizione del capitale mutuato tra un’attività professionale e un’attività extraprofessionale nonché, in caso di più mutuatari, il fatto che solo uno di loro persegua uno scopo professionale o che il mutuante abbia subordinato la concessione di un credito al consumo alla parziale destinazione dell’importo mutuato al rimborso di debiti connessi a un’attività professionale. |
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24.7.2023 |
IT |
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C 261/27 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell’8 giugno 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — NN / Regione Lombardia
[Causa C-636/21 (1), Regione Lombardia (Misure di sostegno del mercato nei settori delle malattie degli animali)]
(Rinvio pregiudiziale - Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Regolamento (UE) n. 1308/2013 - Articolo 220 - Misure di sostegno del mercato connesse a malattie degli animali - Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1323 - Misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia - Normativa nazionale - Condizione per la concessione di un aiuto - Operatori agricoli in attività sul mercato in questione alla data del deposito della domanda - Margine di discrezionalità degli Stati membri)
(2023/C 261/37)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: NN
Convenuta: Regione Lombardia
Dispositivo
L’articolo 220 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, letto in combinato disposto con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1323 della Commissione, del 2 agosto 2019, relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia,
deve essere interpretato nel senso che:
esso osta a una normativa nazionale interpretata ed applicata in modo da limitare l’accesso alle misure di sostegno previste da questo secondo regolamento ai soli operatori agricoli che erano ancora in attività nel settore avicolo alla data di presentazione della domanda di sostegno.
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24.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 261/27 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’8 giugno 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Cluj — Romania) — SC Zes Zollner Electronic SRL / Direcţia Regională Vamală Cluj — Biroul Vamal de Frontieră Aeroport Cluj Napoca
(Causa C-640/21 (1), Zes Zollner Electronic)
(Rinvio pregiudiziale - Unione doganale - Regolamento (UE) n. 952/2013 - Codice doganale dell’Unione - Quantitativo eccedente di merci scoperto dopo la concessione dello svincolo delle merci - Articolo 173 - Modifica di una dichiarazione in dogana - Merci diverse da quelle che costituivano originariamente oggetto della dichiarazione da modificare - Articolo 174 - Invalidamento di una dichiarazione in dogana - Articolo 42 - Sanzioni inflitte dalle autorità doganali competenti - Regolamento delegato (UE) 2015/2446)
(2023/C 261/38)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Tribunalul Cluj
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: SC Zes Zollner Electronic SRL
Convenuta: Direcţia Regională Vamală Cluj — Biroul Vamal de Frontieră Aeroport Cluj Napoca
Dispositivo
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1) |
Gli articoli 173 e 174 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, devono essere interpretati nel senso che: essi non sono applicabili nel caso in cui il dichiarante constati, dopo aver presentato la sua dichiarazione in dogana e dopo la concessione dello svincolo, che un quantitativo eccedente di merci rispetto a quello inizialmente oggetto di tale dichiarazione avrebbe anch’esso dovuto costituire oggetto di detta dichiarazione, qualora:
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2) |
Il regolamento n. 952/2013, in particolare l’articolo 42, l’articolo 139, paragrafo 1, e l’articolo 158, paragrafo 1, del medesimo, deve essere interpretato nel senso che: qualora un dichiarante constati, dopo la concessione dello svincolo, che il quantitativo delle merci importate è superiore a quello indicato nella sua dichiarazione in dogana, egli è tenuto a procedere a una nuova dichiarazione per quanto riguarda tale quantitativo eccedente. Se, nel caso di una simile dichiarazione tardiva, le autorità doganali sono indotte ad applicare una normativa nazionale che prevede sanzioni conformemente all’articolo 42 di tale regolamento, esse devono tener conto, per procedere alla qualificazione giuridica dell’infrazione eventualmente commessa e per determinare, se del caso, le sanzioni relative all’inosservanza della normativa doganale da imporre, di tutti gli elementi pertinenti, ivi compresa, se del caso, la buona fede del dichiarante, al fine di garantire che tali sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive. |
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24.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 261/28 |
Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell’8 giugno 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie — Pologne) — LM / KP
[Causa C-654/21 (1), LM (Domanda riconvenzionale di nullità)]
(Rinvio pregiudiziale - Marchio dell’Unione europea - Contenzioso davanti al giudice nazionale - Competenza dei tribunali dei marchi dell’Unione europea - Regolamento (UE) 2017/1001 - Articolo 124 - Azione per contraffazione - Articolo 128 - Domanda riconvenzionale di nullità - Oggetto di tale domanda - Articolo 129, paragrafo 3 - Norme procedurali che disciplinano lo stesso tipo di azioni relative a un marchio nazionale - Principio di autonomia processuale)
(2023/C 261/39)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Okręgowy w Warszawie
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: LM
Convenuto: KP
Dispositivo
L’articolo 124, lettera d), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 128, paragrafo 1, di quest’ultimo,
deve essere interpretato nel senso che:
una domanda riconvenzionale di nullità di un marchio dell’Unione europea può riguardare l’insieme dei diritti che il titolare di tale marchio trae dalla registrazione di quest’ultimo, senza che tale domanda riconvenzionale sia limitata, nel suo oggetto, dal contesto contenzioso definito dall’azione per contraffazione.
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24.7.2023 |
IT |
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C 261/29 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell’8 giugno 2023 — PAO Severstal (C-747/21 P), Novolipetsk Steel PJSC (NLMK) (C-748/21 P) / Commissione europea, Eurofer, Association européenne de l’acier, ASBL
(Cause riunite C-747/21 P e C-748/21 P) (1)
(Impugnazione - Dumping - Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1328 - Importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa - Dazio antidumping definitivo - Regolamento (UE) n. 1225/2009 - Articolo 18, paragrafo 1 - Informazioni necessarie - Assenza - Articolo 9, paragrafo 4 - «Regola del dazio inferiore» - Prezzo indicativo - Margine di profitto dell’industria dell’Unione europea - Determinazione - Scelta dell’anno rappresentativo più recente - Articolo 2, paragrafo 9 - Costruzione del prezzo all’esportazione - Pregiudizio causato all’industria dell’Unione - Applicazione per analogia - Calcolo del margine di sottoquotazione - Motivazione)
(2023/C 261/40)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: PAO Severstal (C-747/21 P), Novolipetsk Steel PJSC (NLMK) (C-748/21 P) (rappresentanti: M. Krestiyanova e N. Tuominen, avocată)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente K. Blanck e J.-F. Brakeland, successivamente J. F. Brakeland, agenti), Eurofer, Association européenne de l'acier, ASBL
Dispositivo
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1) |
Le impugnazioni sono respinte. |
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2) |
La PAO Severstal è condannata alle spese nella causa C-747/21 P. |
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3) |
La Novolipetsk Steel PJSC (NLMK) è condannata alle spese nella causa C-748/21 P. |
Tribunale
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24.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 261/30 |
Sentenza del Tribunale del 7 giugno 2023 — TC / Parlamento
(Causa T-309/21) (1)
(«Diritto delle istituzioni - Regolamentazione delle spese e indennità dei deputati al Parlamento - Indennità di assistenza parlamentare - Recupero delle somme indebitamente versate - Termine ragionevole - Onere della prova - Diritto al contraddittorio - Tutela dei dati personali - Articolo 9 del regolamento (UE) 2018/1725 - Articolo 26 dello statuto»)
(2023/C 261/41)
Lingua processuale: il lituano
Parti
Ricorrente: TC (rappresentante: D. Aukštuolytė, avvocata)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: M. Ecker e S. Toliušis, agenti)
Oggetto
Con il suo ricorso, il ricorrente ha chiesto, sulla base dell’articolo 263 TFUE, l’annullamento, da un lato, della decisione del segretario generale del Parlamento europeo del 16 marzo 2021, che constata un credito nei suoi confronti di un importo pari a EUR 78 838,21 indebitamente versato a titolo di spese di assistenza parlamentare e ne ordina il recupero e, dall’altro, della nota di addebito n. 7010000523, del 31 marzo 2021.
Dispositivo
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1) |
Non occorre statuire sul ricorso di annullamento nella parte in cui esso è diretto, da un lato, contro la decisione del segretario generale del Parlamento europeo, del 16 marzo 2021, che constata un credito nei confronti di TC, per una somma indebitamente versata a titolo di spese di assistenza parlamentare e ne ordina il recupero e, dall’altro, contro la nota di addebito n. 7010000523 del 31 marzo 2021, nei limiti in cui esse riguardano le retribuzioni, i costi sociali e le spese di viaggio attinenti all’impiego di A durante il periodo compreso tra il 1o aprile e il 22 novembre 2016, per un importo pari a EUR 28 083,67. |
|
2) |
La decisione del segretario generale del Parlamento, del 16 marzo 2021, sopra menzionata, e la nota di addebito n. 7010000523, del 31 marzo 2021, sono annullate nella parte in cui ordinano il recupero presso TC delle retribuzioni, dei costi sociali e delle spese di viaggio attinenti all’impiego di A durante il periodo compreso tra il 22 maggio 2015 e il 31 marzo 2016, per un importo pari a EUR 50 754,54. |
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3) |
Il Parlamento è condannato alle spese. |
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24.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 261/30 |
Sentenza del Tribunale del 7 giugno 2023 — Vallegre / EUIPO — Joseph Phelps Vineyards (PORTO INSÍGNIA)
(Causa T-33/22) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo PORTO INSÍGNIA - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore INSIGNIA - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)
(2023/C 261/42)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Vallegre, Vinhos do Porto, SA (Sabrosa, Portogallo) (rappresentanti: E. Armero Lavie, G. Marín Raigal e J. Oria Sousa-Montes, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: E. Nicolás Gómez, M. Eberl e V. Ruzek, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Joseph Phelps Vineyards LLC (St. Helena, California, Stati Uniti) (rappresentante: S. Reinhard, avvocato)
Oggetto
Con il suo ricorso, basato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 26 ottobre 2021 (procedimento R 894/2021-5).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Vallegre, Vinhos do Porto, SA è condannata alle spese. |
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24.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 261/31 |
Sentenza del Tribunale del 7 giugno 2023 — DDR Kultur / EUIPO — Groupe Canal+ (THE PLANET)
(Causa T-47/22) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo THE PLANET - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore PLANÈTE + - Impedimento alla registrazione relativo - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2023/C 261/43)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: DDR Kultur UG (haftungsbeschränkt) (Berlino, Germania) (rappresentante: I. Yeboah, avvocata)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Bosse e D. Gája, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Groupe Canal+ (Issy-les-Moulineaux, Francia) (rappresentanti: M. Georges-Picot e C. Cuny, avvocate)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 25 novembre 2021 (procedimento R 2385/2020-2)
Dispositivo
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1) |
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 25 novembre 2021 (procedimento R 2385/2020-2) è annullata. |
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2) |
L’EUIPO è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla DDR Kultur UG (haftungsbeschränkt) nel procedimento dinanzi al Tribunale |
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3) |
Groupe Canal+ si farà carico delle proprie spese. |
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24.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 261/32 |
Sentenza del Tribunale del 7 giugno 2023 — Brooks England / EUIPO — Brooks Sports (BROOKS ENGLAND)
(Causa T-63/22) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo BROOKS ENGLAND - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore BROOKS - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Uso effettivo del marchio anteriore - Articolo 43, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 47, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001)»)
(2023/C 261/44)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Brooks England Ltd (Smethwick, Regno Unito) (rappresentanti: S. Feltrinelli e K. Manhaeve, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: T. Klee e D. Gája, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Brooks Sports, Inc. (Seattle, Washington, Stati Uniti) (rappresentanti: C. Spintig e S. Pietzcker, avvocati)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 22 novembre 2021 (procedimento R 2432/2020-4).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Brooks England Ltd è condannata alle spese. |
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24.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 261/32 |
Sentenza del Tribunale del 7 giugno 2023 — Roxtec e Wallmax / EUIPO — Wallmax e Roxtec (Raffigurazione di un quadrato blu contenente otto cerchi neri concentrici)
(Cause riunite T-218/22 e T-219/22) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo che rappresenta un quadrato blu contenente otto cerchi neri concentrici - Motivo di nullità assoluta - Segno costituito esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto - Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento (UE) 2017/1001]»)
(2023/C 261/45)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente nella causa T-218/22: Roxtec AB (Karlskrona, Svezia) (rappresentanti: J. Olsson e J. Adamsson, avvocati)
Ricorrente nella causa T-219/22: Wallmax Srl (Milano, Italia) (rappresentanti: F. Ferrari, L. Goglia e G. Rapaccini, avvocati)
Convenuto Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: E. Markakis, agente)
Controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale nella causa T-218/22: Wallmax (Milano) (rappresentanti: F. Ferrari, L. Goglia e G. Rapaccini, avvocati)
Controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale nella causa T-219/22: Roxtec (Karlskrona, Svezia) (rappresentanti: J. Olsson e J. Adamsson, avvocati)
Oggetto
Con i loro ricorsi fondati sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente nella causa T-218/22 e la ricorrente nella causa T-219/22 chiedono l’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 10 febbraio 2022 (procedimento R 1093/2021-2).
Dispositivo
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1) |
I ricorsi sono respinti. |
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2) |
La Roxtec AB, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e la Wallmax Srl si faranno carico ciascuno delle proprie spese nella causa T-218/22. |
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3) |
La Wallmax è condannata alle spese nella causa T-219/22. |
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24.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 261/33 |
Sentenza del Tribunale del 7 giugno 2023 — Chocolates Lacasa Internacional / EUIPO — Esquitino Madrid (Conguitos)
(Causa T-339/22) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo Conguitos - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore Conguitos - Motivo di nullità assoluta - Malafede - Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Motivo di nullità relativa - Indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001] - Articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001]»)
(2023/C 261/46)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Chocolates Lacasa Internacional, SA (Utebo, Spagna) (rappresentanti: J.-B. Devaureix, J. Vicente Martínez e E. Seijo Veiguela, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Gája e J. Crespo Carrillo, agenti)
Controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Mariano Esquitino Madrid (Elche, Spagna) (rappresentanti: I. Temiño Ceniceros e F. Ortega Sánchez, avvocati)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 21 marzo 2022 (procedimento R 601/2021-5).
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La Chocolates Lacasa Internacional, SA è condannata alle spese.
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24.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 261/34 |
Sentenza del Tribunale del 7 giugno 2023 — Cassa Centrale/EUIPO — Bankia (BANQUÌ)
(Causa T-368/22) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo BANQUÌ - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore Bankia - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 - Carattere distintivo del marchio anteriore»)
(2023/C 261/47)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Cassa Centrale Banca — Credito Cooperativo Italiano SpA (Trento, Italia) (rappresentanti: J. Graffer, G. Locurto e A. Ottolini, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Ringelhann e D. Hanf, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Bankia, SA (Madrid, Spagna)
Oggetto
Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dell’11 aprile 2022 (procedimento R 1318/2021-1).
Dispositivo
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1) |
La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dell’11 aprile 2022 (procedimento R 1318/2021-1) è annullata nella parte in cui ha respinto il ricorso proposto dalla Cassa Centrale Banca — Credito Cooperativo Italiano SpA in quanto la domanda di registrazione del marchio denominativo BANQUÌ come marchio dell’Unione europea designava i prodotti rientranti nella classe 9 ai sensi dell’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato. |
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2) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
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3) |
La Cassa Centrale Banca — Credito Cooperativo Italiano e l’EUIPO sono condannati a farsi carico ciascuno delle proprie spese. |
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24.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 261/35 |
Sentenza del Tribunale del 7 giugno 2023 — Société des produits Nestlé / EUIPO — European Food (FITNESS)
(Causa T-519/22) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Procedura di revoca di decisioni o di cancellazione di iscrizioni - Revoca di una decisione viziata da un errore manifesto imputabile all’EUIPO - Articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 - Insussistenza di un errore manifesto»)
(2023/C 261/48)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Svizzera) (rappresentanti: A. Jaeger Lenz, A. Lambrecht, e A-C Salger, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: V. Ruzek, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: European Food SA (Păntășești, Romania) (rappresentante: I. Speciac, avvocata)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 27 giugno 2022 (procedimento R 894/2020-1).
Dispositivo
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1) |
La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 27 giugno 2022 (procedimento R 894/2020-1) è annullata. |
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2) |
L’EUIPO si farà carico delle proprie spese, nonché di quelle sostenute dalla Société des produits Nestlé SA. |
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3) |
La European Food SA si farà carico delle proprie spese. |
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24.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 261/35 |
Sentenza del Tribunale del 7 giugno 2023 — Sanity Group/EUIPO — AC Marca Brands (Sanity Group)
(Causa T-541/22) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Sanity Group - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore SANYTOL - Impedimento relativo alla registrazione - Pregiudizio alla notorietà - Articolo 8, paragrafo 5), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2023/C 261/49)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Sanity Group GmbH (Berlino, Germania) (rappresentanti: B. Koch e V. Wolf, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: T. Klee, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: AC Marca Brands, SL (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: D. Pellisé Urquiza e J. C. Quero Navarro, avvocati)
Oggetto
Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 22 giugno 2022 (procedimento R 2107/2021-1).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Sanity Group GmbH è condannata alle spese. |
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24.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 261/36 |
Sentenza del Tribunale del 7 giugno 2023 — Laboratorios Ern/EUIPO — BRM Extremities (BIOPLAN)
(Causa T-543/22) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo BIOPLAN - Marchio nazionale denominativo anteriore BIOPLAK - Impedimento alla registrazione relativo - Assenza di somiglianza tra i prodotti - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2023/C 261/50)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Laboratorios Ern, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: S. Correa Rodríguez, avvocata)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Ivanauskas, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: BRM Extremities Srl (Milano, Italia)
Oggetto
Con il suo ricorso basato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 6 giugno 2022 (procedimento R 2147/2021-5).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
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24.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 261/36 |
Ricorso proposto il 26 aprile 2023 — WS / EUIPO
(Causa T-221/23)
(2023/C 261/51)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: WS (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la procedura di selezione EXT/22/08/AD 6/DTD-Business Analyst; |
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— |
in subordine, annullare la decisione del comitato di valutazione della procedura di selezione EXT/22/08/AD 6/DTD-Business Analyst, del 30 giugno 2022, di non prendere ulteriormente in considerazione la domanda del ricorrente, nella sua forma definitiva dopo il rigetto da parte dell’EUIPO, in data 16 gennaio 2023, del reclamo del ricorrente ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari del 28 settembre 2022; |
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— |
condannare l’EUIPO al pagamento, per un importo che stabilirà il Tribunale, di un adeguato risarcimento al ricorrente per i danni morali e immateriali dal medesimo subiti a seguito della decisione del comitato di valutazione della procedura di selezione EXT/22/08/AD 6/DTD-Business Analyst contestata in via principale; |
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— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione da parte dell’EUIPO dell’obbligo di rispettare l’articolo 4, paragrafo 1 lettere a), b), f) e paragrafo 2, l’articolo 17, paragrafo 3, e l’articolo 33, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), l’articolo 5, paragrafo 1, lettere a), d), f) e paragrafo 2, l’articolo 15, paragrafo 3, e l’articolo 32, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), nonché l’avviso di posto vacante.
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2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che il comitato di valutazione avrebbe commesso errori manifesti di valutazione non assegnando alle sue risposte alle domande da 1 a 5 nella valutazione dei talenti (talent screener) il punteggio massimo ottenibile.
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(1) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU 2018, L 295, pag. 39).
(2) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 116, pag. 1.
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24.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 261/37 |
Ricorso proposto il 3 maggio 2023 — LW / Commissione
(Causa T-232/23)
(2023/C 261/52)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: LW (rappresentanti: S. Birenbaum-De Guchteneere e M. Tournay, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare il rapporto informativo per il 2020; |
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— |
ove necessario, annullare la decisione del valutatore d’appello del 13 luglio 2022 che ha confermato il rapporto informativo per il 2020 e ha respinto l’appello dell’11 marzo 2022 (numero di registrazione 507857); |
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— |
se del caso, annullare la decisione dell’autorità che ha il potere di nomina del 24 gennaio 2023, che ha respinto il reclamo proposto con una nota datata 7 settembre 2022 (numero di registrazione R/422/22); |
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— |
disporre il risarcimento dei danni morali subiti; |
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— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 43 dello Statuto del personale e sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 3, della decisione della Commissione C(2013)8985, del 16 dicembre 2013, che stabilisce le disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 43 dello Statuto e le modalità di applicazione dell’articolo 44, primo comma, dello Statuto (le «DGE»), degli articoli 5, 6 e 7 delle DGE, sull’errore manifesto di valutazione, sull’abuso di potere e sulla violazione del principio di buona amministrazione. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 296 TFUE, dell’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’articolo 25 dello Statuto del personale, sulla violazione dell’obbligo di motivazione, sull’errore manifesto di valutazione e sulla violazione del principio di buona amministrazione. |
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3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità. |
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4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’articolo 1d, paragrafo 1, dello Statuto del personale, nonché sulla violazione del dovere di sollecitudine. |
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24.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 261/38 |
Ricorso proposto il 15 maggio 2023 — Acampora e.a./Commissione
(Causa T-261/23)
(2023/C 261/53)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrenti: Roberto Acampora (Napoli, Italia) ed altri 172 (rappresentante: E. Iorio, avvocata)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione esplicita del 27 gennaio 2023 della Commissione europea (EMPL.C.1/BPM/kt (2023) 633265) che respinge la domanda di accesso GestDem n. 2023/0263 alla lettera complementare di costituzione in mora del 15 luglio 2022, emessa dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana ed alla successiva risposta di quest’ultima nella procedura di infrazione 2016/4081, relativa alla compatibilità con il diritto dell’Unione europea della disciplina nazionale che regola il servizio prestato dai magistrati onorari, nonché alla risposta dell’Italia; |
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— |
annullare la decisione implicita del 15 marzo 2023 della Commissione europea che respinge la domanda di conferma della decisione esplicita comunicando di non essere in grado, per motivi amministrativi, di rispondere alla domanda di conferma e di non potere indicare se e quando vi sarebbe stata una risposta esplicita; |
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— |
condannare la Commissione europea, in caso di opposizione, a sostenere le spese del giudizio. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sulla ricevibilità del ricorso. I ricorrenti agiscono nell’esercizio di un diritto generale dei cittadini dell’Unione alla trasparenza dell’operato delle istituzioni al fine di ottenere le informazioni necessarie, secondo quanto assicurato a tutti i cittadini dell’Unione dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (1). La conoscenza della lettera complementare di costituzione in mora e della risposta dell’Italia darebbe, inoltre, ai ricorrenti il concreto beneficio di esercitare il loro diritto all’informazione conoscendo, dopo quasi sette anni, le ragioni per le quali non risulta ancora emesso alcun parere motivato dalla Commissione. La Commissione ha emesso prima una decisione esplicita di diniego di accesso il 27 gennaio 2023 e poi una decisione implicita di diniego il 15 marzo 2023, nella quale ha dichiarato che per motivi amministrativi non è in grado di rispondere alla domanda di conferma della decisione del 27 gennaio 2023 e che non sa se e quando risponderà. Contro le decisioni implicite che integrano il silenzio rifiuto ai sensi dell’art. 8 comma 3 del regolamento (CE) n. 1049/2001 è possibile presentare ricorso al Tribunale. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi in materia di accesso agli atti delle istituzioni dell’Unione europea previsti dagli articoli 1, secondo comma, del Trattato sull’Unione europea, 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, previsto dall’articoli 1 e 4 comma 2 terzo trattino del regolamento (CE) n. 1049/2001 — sussistenza di un interesse generale all’accesso alla lettera complementare di costituzione in mora del 15 luglio 2022. |
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3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione degli atti delle istituzioni europee. I principi in materia di motivazione sono stati violati, poiché la Commissione ha formulato solo indicazioni del tutto generiche e stereotipate sulle ragioni per le quali la divulgazione della lettera complementare di messa in mora del 15 luglio 2022 e della risposta dell’Italia pregiudicherebbe il predetto «clima di fiducia», rispondendo con un modulo stereotipato nel quale sono state inserite poche e scarne indicazioni che consentissero ai ricorrenti ed al Tribunale un reale controllo sulla legittimità delle ragioni del diniego che non è motivato in modo sufficiente, soprattutto per quanto riguarda le cause che avrebbero impedito una divulgazione almeno parziale degli atti, in quanto la lettera complementare è stata già in parte diffusa con il pacchetto di infrazioni del 15 luglio 2022 sia pure in modo tale da non consentire di comprendere il contenuto e le ragioni delle contestazioni complementari formulate nei confronti dell’Italia. La decisione esplicita del 27 gennaio 2023 che contiene il diniego di accesso impugnato non indica chiaramente i motivi sui quali si fonda, la loro base giuridica, i presupposti di fatto e il modo in cui i diversi interessi pertinenti sono stati presi in considerazione, perché il diniego incide sull’esercizio dei diritti previsti dagli articoli 17 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, con la conseguenza che poiché l’atto adottato impone la limitazione di un diritto riconosciuto dal Trattato ai ricorrenti, consistendo in una compressione di tali diritti, la motivazione deve essere maggiormente rigorosa, precisa e puntuale onde far risultare chiaramente comprensibili le scelte effettuate. La decisione implicita del 15 marzo 2023 è del tutto priva di motivazione e rinvia sine die la decisione della Commissione. Il diniego di accesso ai documenti indicati è ancor più ingiustificato se si considera che la lettera complementare di messa in mora del 15 luglio 2022 risulta pubblicata in modo informale su una pagina Facebook alla quale sono iscritti migliaia di magistrati onorari. |
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24.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 261/39 |
Ricorso proposto il 30 maggio 2023 — Hexal/Commissione
(Causa T-299/23)
(2023/C 261/54)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Hexal AG (Holzkirchen, Germania) (rappresentante: A. Meier, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata e |
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— |
condannare la Commissione europea alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorso, il quale è diretto contro la decisione di esecuzione della Commissione del 2 maggio 2023 [C(2023)3067 (final)], che modifica l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tecfidera — dimetilfumarato» rilasciata con la decisione C(2014)601 (final), si fonda su due motivi.
Con il primo motivo la ricorrente deduce che sussiste una violazione manifesta dell’articolo 14, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 726/2004 (1), poiché l’autorizzazione per la nuova indicazione terapeutica del Tecfidera non sarebbe stata ottenuta entro i primi otto anni dal rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio, bensì solo successivamente.
Con il secondo motivo la ricorrente afferma che sussiste un errore manifesto di valutazione relativo all’interpretazione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite da C-438/21 P a C-440/21 P (2) e che, di conseguenza, la Commissione ha erroneamente concluso che il Tecfidera non facesse parte dell’ampia autorizzazione all’immissione in commercio del Fumaderm.
(1) Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure dell’Unione per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano, e che istituisce l’Agenzia europea per i medicinali (GU 2004, L 136, pag. 1).
(2) Sentenza del 16 marzo 2023, Commissione e a./Pharmaceutical Works Polpharma, da C-438/21 P a C-440/21 P, EU:C:2023:213.
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24.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 261/40 |
Ricorso proposto il 30 maggio 2023 — Red Bull e a./Commissione
(Causa T-306/23)
(2023/C 261/55)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Red Bull GmbH (Fuschl am See, Austria), Red Bull France SASU (Parigi, Francia), Red Bull Nederland BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: H. Wollmann, F. Urlesberger, J. Schindler e F. Dethmers, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione d’ispezione della Commissione C (2023) 1689 final dell’8 marzo 2023; |
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— |
annullare qualsiasi provvedimento disposto dalla Commissione nell’ambito dell’ispezione; in particolare, il Tribunale dovrebbe dichiarare inammissibile il proseguimento dell’ispezione e imporre alla Commissione la restituzione di tutte le copie dei documenti prodotti e prelevati dalle autorità durante l’ispezione; e |
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— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono i seguenti cinque motivi.
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1. |
Primo motivo: manifesta infondatezza della decisione d’ispezione L’articolo 1 della decisione d’ispezione dovrebbe essere annullato, in quanto le accuse in esso contenute sarebbero manifestamente infondate. Anche supponendo che le ipotesi fattuali della Commissione fossero corrette (quod non), esse non costituirebbero una violazione degli articoli 101 TFUE o 102 TFUE sulla base della giurisprudenza consolidata della Corte, degli orientamenti della Commissione stessa e delle informazioni accessibili al pubblico di cui la Commissione avrebbe disposto prima di adottare la decisione d’ispezione. |
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2. |
Secondo motivo: indicazioni insufficienti per l’adozione di una decisione d’ispezione Al momento dell‘adozione della decisione della Commissione, non sarebbe sembrato che essa avesse sufficienti elementi comprovanti l’esistenza di pratiche anticoncorrenziali per giustificare un’ispezione. |
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3. |
Terzo motivo: difetto di motivazione e imprecisione della decisione d’ispezione L’articolo 1 della decisione d’ispezione dovrebbe essere annullato, in quanto non sarebbe sufficientemente motivato e conterrebbe una descrizione estremamente ampia e non specifica dell’oggetto dell’ispezione, che non consentirebbe alle ricorrenti di identificare in modo inequivocabile i loro obblighi di cooperazione nell’ispezione. |
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4. |
Quarto motivo: violazione del principio di proporzionalità L’articolo 1 della decisione d’ispezione e le successive decisioni ad essa collegate che la Commissione avrebbe adottato durante l’ispezione dovrebbero essere annullati per violazione del principio di proporzionalità. Ciò varrebbe in particolare per il proseguimento dell’ispezione nei locali della convenuta a Bruxelles, disposto dalla Commissione per un periodo di tempo illimitato, che interferirebbe eccessivamente con i diritti delle ricorrenti. |
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5. |
Quinto motivo: violazione delle forme sostanziali e dei diritti della difesa La Commissione non avrebbe provveduto affinché le competenti autorità austriache disponessero di tutti i mezzi per poter esercitare il loro potere di controllo del rispetto dei diritti fondamentali delle ricorrenti durante l’ispezione. In tal modo, la Commissione avrebbe violato forme sostanziali e leso i diritti di difesa delle ricorrenti. Inoltre, la Commissione avrebbe violato il diritto delle ricorrenti all’assistenza legale, che è tutelato dalla Carta dei diritti fondamentali. |
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24.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 261/41 |
Ricorso proposto il 5 giugno 2023 — Aliud Pharma / Commissione
(Causa T-309/23)
(2023/C 261/56)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Aliud Pharma GmbH (Laichingen, Germania) (rappresentante: avv. P. von Czettritz)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata e |
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— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorso, diretto contro gli articoli 1, 2, 3 della decisione di attuazione della Commissione europea del 2 maggio 2023 [C(2023)3067 (final)], recante modifica dell’autorizzazione, concessa con la decisione C(2014) 601 final, per il medicinale ad uso umano «Tecfidera — Dimethylfumarat», è basato su due motivi.
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1. |
Primo motivo di ricorso: errore manifesto di valutazione e abuso del potere discrezionale nell’interpretazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause riunite da C-438/21 P a C-440/21 P (1). In tale decisione, la Corte di giustizia si sarebbe occupata soltanto della valutazione del Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP, Comitato per i medicinali per uso umano) del 2013, nonché della decisione della Commissione del 30 gennaio 2014. Nel frattempo, tuttavia, sarebbe stata prodotta dal CHMP, l'11 novembre 2021, una nuova valutazione scientifica per entrambe le sostanze contenute nel medicinale, che la Corte di giustizia non avrebbe considerato in alcun modo nell'ambito del suo esame sulla circostanza se la decisione di mancata convalida dell'EMA, del 30 luglio 2018, fosse giustificata. In base a tale Assessment Report risulterebbe tuttavia che nel caso di una delle sostanze non si tratterebbe del principio attivo, bensì soltanto di un eccipiente, con la conseguenza che il medicinale ricadrebbe nell'autorizzazione generale costituita dalla prima autorizzazione. |
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2. |
Secondo motivo di ricorso: errore manifesto di valutazione nell'attribuzione del beneficio di un anno aggiuntivo di protezione della commercializzazione, a norma dell'articolo 14, paragrafo 11, del regolamento n. 726/2004 (2). L'articolo 14, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 726/2004 prevede che l'autorizzazione per una nuova indicazione terapeutica, che apporta un beneficio clinico significativo rispetto alle terapie esistenti, sia effettuata nell'ambito dei primi otto anni successivi alla concessione della prima autorizzazione, il che non accadrebbe nella fattispecie, in quanto la prima autorizzazione sarebbe stata concessa il 30 gennaio 2014 e l'autorizzazione per la nuova indicazione terapeutica soltanto il 13 maggio 2022. Pertanto, non sussisterebbe il presupposto per la proroga della protezione della commercializzazione di un anno, a norma dell'articolo 14, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 726/2004. |
(1) Sentenza del 16 marzo 2023, Commissione e a./Pharmaceutical Works Polpharma, da C-438/21 P a C-440/21 P, EU:C:2023:213.
(2) Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce procedure [dell’Unione] per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU 2004, L 136, pag. 1).
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24.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 261/42 |
Ricorso proposto il 7 giugno 2023 — Naturgy Energy Group/EUIPO — Global Power Service (gps global power service)
(Causa T-312/23)
(2023/C 261/57)
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Naturgy Energy Group, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: J. Mora Cortés, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Global Power Service SpA (Verona, Italia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «gps global power service» — Domanda di registrazione n. 18 001 007
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’1/03/2023 nel procedimento R 505/2022-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata, in quanto si respinge il ricorso R 505/2022-4, e si concede il marchio controverso interessato per tutti i prodotti e i servizi richiesti; |
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— |
condannare l’EUIPO e l’interveniente (se compare e interviene nel presente ricorso) a farsi carico delle spese, comprese quelle relative al procedimento dinanzi al dipartimento Operazioni e dinanzi alla quarta commissione di ricorso dell’EUIPO. |
Motivo invocato
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— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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24.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 261/43 |
Ricorso proposto l’8 giugno 2023 — Adeva / EUIPO — Sideme (MAISON CAVIST.)
(Causa T-313/23)
(2023/C 261/58)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese
Parti
Ricorrente: Adeva (Mitry-Mory, Francia) (rappresentante: S. Drillon, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Société Industrielle d’Equipement Moderne SA (Sideme) (Levallois-Perret, Francia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea denominativo «MAISON CAVIST.» — Marchio dell’Unione europea n. 18 293 519
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 31 marzo 2023 nel procedimento R 1623/2022-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata, nella parte in cui essa ha respinto il ricorso proposto dalla società Adeva; |
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— |
respingere integralmente la domanda di dichiarazione di nullità del marchio dell’Unione europea «MAISON CAVIST.» n. 18 293 519 presentata dalla Sideme. |
Motivo invocato
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— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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24.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 261/43 |
Ricorso proposto l’8 giugno 2023 — Tiendanimal/EUIPO (CRIADORES)
(Causa T-314/23)
(2023/C 261/59)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Tiendanimal Comercio Electronico de Articulos para Mascotas, SL (Malaga, Spagna) (rappresentante: T. González Martínez, abogada)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo CRIADORES — Domanda di registrazione n. 18 186 334
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 27/03/2023 nel procedimento R 798/2021-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
autorizzare la registrazione del marchio controverso nelle classi 5 e 31; |
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— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 Parlamento europeo e del Consiglio.
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24.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 261/44 |
Ricorso proposto il 9 giugno 2023 — Pfriem / EUIPO — U-Control (UC)
(Causa T-316/23)
(2023/C 261/60)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Hanns Pfriem (Schweinfurt, Germania) (rappresentante: M. Pütz-Poulalion, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: U-Control Srl (Torrile, Italia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo «UC» — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 569 179
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 marzo 2023 nel procedimento R 1404/2022-4
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
accogliere l’opposizione n. B3146448 nella sua interezza e respingere la domanda contestata per tutti i prodotti e i servizi controversi; in subordine, rinviare la causa alla commissione di ricorso ai fini del riesame; |
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— |
condannare l’EUIPO alle spese sostenute dal ricorrente. |
Motivi invocati
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— |
Violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; |
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— |
violazione dell’articolo 27, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione; |
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— |
violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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24.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 261/45 |
Ricorso proposto il 12 giugno 2023 — J&B / EUIPO — Ergün (J&B BRO)
(Causa T-318/23)
(2023/C 261/61)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: J&B Ltd (Road Town, Isole Vergini britanniche) (rappresentanti: C. Thomas e B. Reiter, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Engin Ergün (Solingen, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo «J&B BRO» — Domanda di registrazione n. 18 310 846
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 aprile 2023 nel procedimento R 2012/2022-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
respingere l’opposizione; |
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— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
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— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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24.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 261/45 |
Ricorso proposto il 12 giugno 2023 — The Not Company/EUIPO (NOT MILK)
(Causa T-320/23)
(2023/C 261/62)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: The Not Company SpA (Santiago, Cile) (rappresentanti: I. Valdelomar Serrano, J. Rodríguez Fuensalida y Carnicero, P. Ramells Higueras, A. Figuerola Moure, e P. Muñoz Moreno, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo NOT MILK — Domanda di registrazione n. 18 508 169
Decisione impugnata: Decisione della Seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 marzo 2023 nel procedimento R 2233/2022-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
Confermare l'erronea applicazione nella decisione impugnata dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio |
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— |
Annullare la decisione impugnata; |
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Proseguire con il trattamento del marchio controverso nelle classi 29 e 32 e procedere alla sua successiva concessione. |
Motivi invocati
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Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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— |
Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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— |
Violazione dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione; |
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24.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 261/46 |
Ricorso proposto il 12 giugno 2023 — VN / Commissione
(Causa T-322/23)
(2023/C 261/63)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: VN (rappresentanti: A. Champetier e S. Rodrigues, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato; di conseguenza: |
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— |
annullare la decisione della Commissione del 4 agosto 2022, successivamente sostituita dalla decisione dell’8 settembre 2022, che dispone che gli assegni familiari siano versati per intero alla madre del figlio del ricorrente a partire dal 1o settembre 2015; |
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— |
annullare la decisione della Commissione dell’8 settembre 2022, ad eccezione della sub-decisione di versare al ricorrente l’indennità scolastica per il figlio; |
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— |
pertanto, conformemente al principio secondo cui il giudice dell’Unione non può rivolgere ingiunzioni alle istituzioni, versare al ricorrente la somma corrispondente (assegno per figli a carico, assegno di famiglia, assegno prescolastico dal 1o settembre 2015 al 31 agosto 2016);
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— |
annullare, laddove necessario, la decisione della Commissione del 2 marzo 2023 che respinge il reclamo del ricorrente del 4 novembre 2022; |
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— |
condannare la Commissione alla totalità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 1 e 2 dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, su errori manifesti di valutazione nell’applicazione di tali articoli in considerazione della mancanza di una decisione giudiziaria che imponga l’affidamento del figlio del ricorrente alla madre. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio del legittimo affidamento. |
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24.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 261/47 |
Ricorso proposto il 13 giugno 2023 — J. García Carrión/EUIPO — Calipso (LimoLife)
(Causa T-324/23)
(2023/C 261/64)
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: J. García Carrión, SA (Jumilla, Spagna) (rappresentante: J. Mora Cortés, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Calipso SRL (Afumati, Romania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «LimoLife» — Domanda di registrazione n. 18 352 014
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 marzo 2023 nel procedimento R 1258/2022-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare/revocare la decisione impugnata, nella parte in cui accoglie il ricorso nel procedimento R 1258/2022-1, respinge l'opposizione n. B 3 142 838 e concede integralmente il marchio controverso per tutti i prodotti contestati. |
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— |
condannare l’EUIPO e l’interveniente (se compare e interviene nel presente procedimento) alle spese, incluse quelle relative al procedimento dinanzi al dipartimento Operazioni e dinanzi alla prima commissione di ricorso dell’EUIPO. |
Motivo invocato
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
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24.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 261/48 |
Ordinanza del Tribunale del 9 giugno 2023 — QZ / BEI
(Causa T-569/22) (1)
(2023/C 261/65)
Lingua processuale: l'inglese
La presidente della Decima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Rettifiche
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24.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 261/49 |
Rettifica della comunicazione nella Gazzetta ufficiale relativa alla causa T-302/22
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 276 del 18 luglio 2022 )
(2023/C 261/66)
La comunicazione nella GU relativa alla causa T-302/22, Vinokurov/Consiglio, va letta come segue:
Ricorso proposto il 23 maggio 2022 — Vinokurov / Consiglio
(Causa T-302/22)
(2022/C 276/21)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Alexander Semenovich Vinokurov (Mosca, Russia) (rappresentanti: É. Épron e J. Choucroun, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
dichiarare ricevibile e fondato il presente ricorso di annullamento; |
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— |
annullare parzialmente la decisione (PESC) 2022/397 (1) del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, nella parte in cui riguarda il sig. Alexander Vinokurov; |
|
— |
annullare parzialmente il regolamento di esecuzione (UE) 2022/396 (2) del Consiglio, del 9 marzo 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, nella parte in cui riguarda il sig. Alexander Vinokurov; |
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— |
condannare il Consiglio dell’Unione europea alla totalità delle spese del procedimento; |
|
— |
riservare al ricorrente qualsiasi altro diritto, spettanza, rimedio o azione. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
|
1. |
Primo motivo di ricorso, vertente sull’assenza di un fondamento sufficientemente preciso e concreto della motivazione a corredo dell’atto lesivo. A sostegno di tale motivo, il ricorrente fa valere in particolare che la motivazione addotta dal Consiglio si riferisce a settori di attività mentre invece i criteri contemplati nella decisione PESC 2022/397 si riferiscono solamente a persone determinate. Il ricorrente deduce inoltre la mancanza di precisione del criterio relativo alla produzione di redditi notevoli ed il fatto che gli argomenti della motivazione non corrispondono ad alcun criterio pertinente adottato dal Consiglio. Infine, il ricorrente ritiene che l’argomento della motivazione relativo al sostegno o alla realizzazione di azioni o politiche differisce dal criterio pertinente del sostegno «materiale o finanziario» al governo della Federazione russa. |
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2. |
Secondo motivo di ricorso, vertente su un errore manifesto di valutazione che sarebbe stato commesso dal Consiglio in relazione ai criteri pertinenti da esso utilizzati, in particolare il sostegno materiale o finanziario ai decisori russi, il fatto di trarre vantaggio dal governo della Federazione russa o di costituire una notevole fonte di reddito per tale governo. |
|
3. |
Terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, in quanto l’ampliamento dei criteri di inclusione consentirebbe attualmente di sanzionare persone che non hanno alcun rapporto con la situazione in Ucraina. Pertanto, si deduce che il Consiglio prende in considerazione la produzione di redditi notevoli da parte di alcuni settori di attività ma non tiene conto della quota di mercato del ricorrente in tali settori, né del capitale detenuto dal ricorrente nelle imprese menzionate. |
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4. |
Quarto motivo di ricorso, vertente sulla violazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del ricorrente. |
(1) Decisione (PESC) 2022/397 del Consiglio del 9 marzo 2022 che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 80, pag. 31).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/396 del Consiglio del 9 marzo 2022 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 80, pag. 1).