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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 249 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
66° anno |
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Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2023/C 249/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.11104 — HUTCHISON PORTS SOKHNA / GOLDEN CHANCE INVESTMENT ENTERPRISE / CMA TERMINALS / JV) ( 1 ) |
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2023/C 249/02 |
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III Atti preparatori |
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BANCA CENTRALE EUROPEA |
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2023/C 249/03 |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2023/C 249/04 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2023/C 249/05 |
Notifica preventiva di concentrazione (M.11147 — NESTLE / PAI PARTNERS / JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2023/C 249/06 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.11173 – HEDIN/TORPEDO) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2023/C 249/07 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.11202 – FORTUM MARKETS / TELGE ENERGI) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2023/C 249/08 |
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2023/C 249/09 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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14.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 249/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.11104 — HUTCHISON PORTS SOKHNA / GOLDEN CHANCE INVESTMENT ENTERPRISE / CMA TERMINALS / JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2023/C 249/01)
Il 7 luglio 2023 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (https://competition-cases.ec.europa.eu/search). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32023M11104. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea. |
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14.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 249/2 |
Piattaforme online di dimensioni molto grandi e motori di ricerca di dimensioni molto grandi designati a norma dell'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (1)
(2023/C 249/02)
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Servizio designato |
Tipo |
Data della decisione di designazione |
Data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE |
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AliExpress |
Piattaforma online di dimensioni molto grandi |
25 aprile 2023 |
14 luglio 2023 |
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Amazon Store |
Piattaforma online di dimensioni molto grandi |
25 aprile 2023 |
14 luglio 2023 |
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App Store |
Piattaforma online di dimensioni molto grandi |
25 aprile 2023 |
14 luglio 2023 |
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Bing |
Motore di ricerca di dimensioni molto grandi |
25 aprile 2023 |
14 luglio 2023 |
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Booking.com |
Piattaforma online di dimensioni molto grandi |
25 aprile 2023 |
14 luglio 2023 |
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Piattaforma online di dimensioni molto grandi |
25 aprile 2023 |
14 luglio 2023 |
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Google Maps |
Piattaforma online di dimensioni molto grandi |
25 aprile 2023 |
14 luglio 2023 |
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Google Play |
Piattaforma online di dimensioni molto grandi |
25 aprile 2023 |
14 luglio 2023 |
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Google Search |
Motore di ricerca di dimensioni molto grandi |
25 aprile 2023 |
14 luglio 2023 |
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Google Shopping |
Piattaforma online di dimensioni molto grandi |
25 aprile 2023 |
14 luglio 2023 |
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Piattaforma online di dimensioni molto grandi |
25 aprile 2023 |
14 luglio 2023 |
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Piattaforma online di dimensioni molto grandi |
25 aprile 2023 |
14 luglio 2023 |
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Piattaforma online di dimensioni molto grandi |
25 aprile 2023 |
14 luglio 2023 |
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Snapchat |
Piattaforma online di dimensioni molto grandi |
25 aprile 2023 |
14 luglio 2023 |
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TikTok |
Piattaforma online di dimensioni molto grandi |
25 aprile 2023 |
14 luglio 2023 |
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Piattaforma online di dimensioni molto grandi |
25 aprile 2023 |
14 luglio 2023 |
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YouTube |
Piattaforma online di dimensioni molto grandi |
25 aprile 2023 |
14 luglio 2023 |
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Wikipedia |
Piattaforma online di dimensioni molto grandi |
25 aprile 2023 |
14 luglio 2023 |
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Zalando |
Piattaforma online di dimensioni molto grandi |
25 aprile 2023 |
14 luglio 2023 |
(1) Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1).
III Atti preparatori
BANCA CENTRALE EUROPEA
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14.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 249/3 |
PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 6 giugno 2023
sulla proposta di direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità
(CON/2023/15)
(2023/C 249/03)
Introduzione e base giuridica
Il 23 febbraio 2022 la Commissione europea ha pubblicato la proposta di direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e recante modifica alla direttiva (UE) 2019/1937 (1) (di seguito, la «proposta di direttiva»).
La Banca centrale europea (BCE) ha deciso di formulare di propria iniziativa un parere sulla proposta di direttiva. La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto la proposta di direttiva contiene disposizioni che incidono sui compiti della BCE in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 6, del trattato, nonché sul contributo del Sistema europeo di banche centrali a una buona conduzione delle politiche perseguite dalle autorità competenti concernenti la stabilità del sistema finanziario, di cui all’articolo 127, paragrafo 5, del trattato. In conformità al primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.
1. Osservazioni di carattere generale
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1.1. |
La proposta di direttiva impone a talune grandi imprese l’obbligo di esercitare il dovere di diligenza in materia di diritti umani e ambiente (2), tra cui l’individuazione degli impatti negativi effettivi e potenziali (3), l’integrazione del dovere di diligenza nelle politiche societarie (4), la prevenzione o l’attenuazione degli impatti negativi (5), l’instaurazione di una procedura di reclamo (6), il monitoraggio delle politiche e delle misure (7)e la comunicazione (8). A tal fine, la proposta di direttiva definisce la «società» cui si applica come comprendente l’«impresa finanziaria regolamentata» (9), che a sua volta comprende, tra l’altro, un ente creditizio quale definito nel regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) (di seguito, «ente creditizio» e collettivamente «enti creditizi»). |
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1.2. |
Inoltre, la proposta di direttiva impone alle società cui si applica di adottare misure adeguate a individuare gli impatti negativi, effettivi e potenziali, sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi derivanti dalle loro attività o da quelle delle loro filiazioni e, se correlate alle loro catene del valore, dai loro rapporti d’affari consolidati (11). Nel caso delle imprese finanziarie regolamentate, compresi gli enti creditizi, il termine «catena del valore» è definito nella proposta di direttiva come comprendente le attività dei clienti che ricevono prestiti, crediti e altri servizi finanziari (12). Sebbene il dovere di diligenza in materia di diritti umani e ambiente non rientri nella sfera di competenza della BCE, la proposta di direttiva potrebbe avere importanti implicazioni pratiche per gli enti creditizi. Da questo punto di vista, si raccomanda che la proposta di direttiva preveda meccanismi di collaborazione e di scambio di informazioni tra le autorità responsabili di vigilare sul rispetto degli obblighi stabiliti nella proposta di direttiva da parte degli enti creditizi e le autorità responsabili della vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, compresa la BCE. A tale riguardo, la BCE rileva che i co-legislatori dell’Unione hanno stabilito meccanismi per la collaborazione e lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza prudenziale, da un lato, e le autorità di controllo competenti responsabili della vigilanza sulla conformità degli enti creditizi alla normativa dell’Unione che disciplina altri settori di attività che esulano dalle competenze della BCE in materia di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, dall’altro. Tali meccanismi sono stati istituiti, ad esempio, in materia di requisiti relativi alla prevenzione del riciclaggio di denaro e alla lotta al finanziamento del terrorismo (13), di mercati degli strumenti finanziari (14) e di infrastrutture di mercato (15). |
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1.3. |
La proposta di direttiva introduce la responsabilità civile per le società che non ottemperano ai loro obblighi di prevenire impatti negativi potenziali e di arrestare impatti negativi effettivi, se tale inadempienza causa dei danni (16). Sebbene sia necessario definire nei dettagli il regime di responsabilità civile (ad esempio, i danni coperti e l’onere della prova), si prevede che i rischi di contenzioso per le banche possano aumentare notevolmente per effetto di tale regime di responsabilità. La BCE si attende che gli enti creditizi vigilati gestiscano tali rischi in linea con le aspettative della BCE in materia di vigilanza prudenziale comunicate dalla BCE stessa. In tale contesto si osserva che la BCE ha finora adottato un approccio basato sul rischio nel valutare l’esposizione di una banca ai rischi di governance, sociali e ambientali (ESG). Ad esempio, la BCE ha comunicato che le banche devono comprendere le conseguenze che la transizione verso un’economia più sostenibile comporta per le loro operazioni ed esposizioni e rispecchiare tali rischi nella loro strategia complessiva di gestione del rischio (17). Da questo punto di vista, continuare ad erogare prestiti per finanziare attività esposte ad elevati rischi di transizione può essere considerato coerente con una gestione sana del rischio solo se il mutuatario dispone di un piano di transizione credibile e su basi scientifiche allineato con l’Accordo di Parigi (18) per gestire e ridurre nel tempo il rischio di transizione. In particolare, la gestione sana del rischio di transizione comprende anche una gestione sana del rischio di contenzioso. In tale contesto, la BCE sottolinea che l’introduzione della responsabilità civile, relativa all’impatto negativo dell’erogazione di tali prestiti, dovrebbe tenere conto e riconoscere il ruolo della pianificazione della transizione nelle imprese. In linea con il suddetto approccio di vigilanza, l’erogazione di prestiti per finanziare attività esposte a rischi elevati di transizione può tuttavia essere considerata coerente con approcci sani di gestione del rischio, purché il contributo marginale delle attività programmate o svolte rimanga coerente con piani di transizione credibili. Ciò è fondamentale per garantire che le banche siano in grado di finanziare gli sforzi di transizione di clienti che non sono ancora allineati con gli obiettivi climatici dell’Unione e con l’Accordo di Parigi ma hanno pianificato di esserlo in futuro. |
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1.4. |
La proposta di direttiva impone alle società cui si applica l’obbligo di adottare un piano di transizione tale da garantire che il modello e la strategia aziendali della società siano compatibili con la transizione verso un’economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5oC, in conformità con l’accordo di Parigi (19). Nello specifico, una società deve includere obiettivi di riduzione delle emissioni nel suo piano se ritiene i cambiamenti climatici un rischio di capitale. Sebbene l’obbligo di adottare un piano di transizione sia imposto dalla proposta di direttiva, il contenuto e i requisiti pratici sottesi alla comunicazione di un piano di transizione sono stabiliti separatamente nella direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) (di seguito «direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità» o «CSRD»). È pertanto della massima importanza assicurare uno stretto coordinamento e una coerenza rigorosa tra le definizioni e i requisiti della proposta di direttiva e la CSRD. La BCE sottolinea la necessità di garantire la coerenza e l’interoperabilità dei piani di transizione ai sensi di questi due atti legislativi. È importante osservare che i piani di transizione previsti dalla proposta di direttiva e dalla CSRD potrebbero differire, per obiettivi e scopo, dai piani di transizione richiesti in ambito prudenziale ai sensi della direttiva n. 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (21) (di seguito «direttiva sui requisiti patrimoniali» o «CRD»), attualmente in fase di revisione. La CRD si propone di garantire che gli enti creditizi valutino esaustivamente i rischi ESG e integrino considerazioni volte al futuro di tali rischi nelle loro strategie, nella determinazione dei prezzi, nella regolare attività di monitoraggio dei rischi e nella gestione, al fine di assicurare la capacità di tenuta dell’ente creditizio. |
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1.5. |
La proposta di direttiva impone agli Stati membri di designare una o più autorità di controllo incaricate di vigilare sul rispetto degli obblighi in essa stabiliti (22). In tale contesto, le autorità attualmente designate come autorità competenti per la vigilanza delle imprese finanziarie regolamentate possono essere designate come autorità di vigilanza anche ai fini della proposta di direttiva in esame relativamente alle imprese finanziarie che rientrano nel campo di applicazione della stessa (23). La BCE sottolinea che vigilare sul rispetto degli obblighi stabiliti nella proposta di direttiva è un compito ben diverso rispetto ai compiti in materia di vigilanza prudenziale delle autorità nazionali competenti (ANC) nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico (MVU) (24). Se le ANC nell’ambito dell’MVU devono essere designate come autorità di controllo dagli Stati membri ai sensi della proposta di direttiva, è opportuno che esse dispongano dei mezzi e delle risorse per svolgere tali nuovi compiti senza pregiudicare le loro attuali responsabilità in materia di vigilanza prudenziale. Inoltre, la BCE ribadisce la necessità di disporre di meccanismi appropriati per il coordinamento, la collaborazione e lo scambio di informazioni tra, da un lato, le autorità responsabili di vigilare sul rispetto da parte degli enti creditizi degli obblighi loro imposti dalla proposta di direttiva e, dall’altro, le autorità responsabili della vigilanza prudenziale degli enti creditizi, compresa la BCE. Tali meccanismi dovrebbero contribuire a evitare, per quanto possibile, inutili duplicazioni degli obblighi di segnalazione e decisioni contraddittorie in relazione agli enti creditizi vigilati. |
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1.6. |
Alla Commissione spetta istituire una rete europea delle autorità di controllo, che riunisce i rappresentanti delle autorità di controllo designate dagli Stati membri. La partecipazione alla rete può essere estesa dalla Commissione alle agenzie europee al fine di scambiare informazioni, fornire assistenza reciproca e istituire misure per una collaborazione efficace (25). La proposta di direttiva opportunamente non prevede che alla BCE sia affidato il compito di vigilare sul rispetto della proposta medesima da parte degli enti creditizi significativi soggetti alla vigilanza diretta della BCE stessa. Ciò è coerente con l’interpretazione della BCE secondo cui tale compito non rientra tra i compiti in materia di vigilanza prudenziale che possono essere conferiti alla stessa ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 6, del trattato. Tuttavia, la BCE ritiene di fondamentale importanza che la rete europea delle autorità di vigilanza proposta sia ampliata per includere la BCE stessa nella sua funzione di autorità di vigilanza prudenziale di enti creditizi. Ciò garantirebbe coordinamento e fornirebbe una base giuridica solida all’istituzione di meccanismi di collaborazione e di scambio di informazioni tra la BCE e le autorità di controllo designate ai sensi della proposta di direttiva, in particolare per quanto riguarda le imprese finanziarie regolamentate che sono soggette alla vigilanza prudenziale diretta della BCE (ossia gli enti creditizi significativi), ma che allo stesso tempo sarebbero soggette al controllo delle autorità nazionali di controllo designate dagli Stati membri ai fini della proposta di direttiva. |
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1.7. |
La proposta di direttiva fornisce una definizione della catena del valore delle imprese finanziarie regolamentate. Ciò potrebbe avere un impatto sui futuri quadri normativi, ad esempio i principi europei di rendicontazione sulla sostenibilità elaborati dal Gruppo consultivo europeo sull’informativa finanziaria (EFRAG, European Financial Reporting Advisory Group) (26), che saranno adottati dalla Commissione nel contesto della CSRD. La definizione dovrebbe essere valutata attentamente nel contesto dei quadri normativi prudenziali, in quanto potrebbe non essere appropriato usarla nell’ambito di questi ultimi. Questo perché dal punto di vista della vigilanza prudenziale è importante che le imprese finanziarie regolamentate dispongano di un quadro completo dei rischi di transizione insiti nella loro catena del valore. Pertanto, potrebbe essere necessaria un’analisi più approfondita e un’ulteriore considerazione della definizione della catena del valore nella misura in cui riguarda le imprese finanziarie regolamentate. |
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1.8. |
Infine, la BCE sottolinea l’importanza di un’entrata in vigore graduale e ordinata della proposta di direttiva, al fine di consentire alle società di adeguare i loro processi interni e i loro rapporti d’affari così da conformarsi ai nuovi requisiti. Ciò è particolarmente importante affinché le imprese finanziarie regolamentate siano in grado di garantire una rivalutazione ordinata dei rischi ed evitare effetti precipizio che potrebbero generare l’improvvisa cessazione dei servizi finanziari con effetti potenzialmente negativi sulla stabilità finanziaria.
Quando la BCE raccomanda di modificare la proposta di direttiva, indica in un separato documento di lavoro tecnico specifiche proposte redazionali, accompagnate da note esplicative. Il documento di lavoro tecnico è disponibile in lingua inglese sul sito internet EUR-Lex. |
Fatto a Francoforte sul Meno, il 6 giugno 2023
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
(1) COM (2022) 71 final.
(2) Cfr. l’articolo 4 della proposta di direttiva.
(3) Cfr. l’articolo 6 della proposta di direttiva.
(4) Cfr. l’articolo 5 della proposta di direttiva.
(5) Cfr. gli articoli 7 e 8 della proposta di direttiva.
(6) Cfr. l’articolo 9 della proposta di direttiva.
(7) Cfr. l’articolo 10 della proposta di direttiva.
(8) Cfr. l’articolo 11 della proposta di direttiva.
(9) Cfr. l’articolo 3, lettera a), punto iv), della proposta di direttiva.
(10) Cfr. l’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(11) Cfr. l’articolo 6, paragrafo 1, della proposta di direttiva.
(12) Cfr. l’articolo 3, punto g), della proposta di direttiva.
(13) Cfr. l’articolo 49 della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73); paragrafi dal 3.1 al 3.8 del parere della BCE CON/2022/4. Tutti i pareri della BCE sono disponibili su EUR-Lex.
(14) Cfr. l’articolo 79 della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
(15) Cfr. l’articolo 84 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).
(16) Cfr. l’articolo 22 della proposta di direttiva.
(17) Cfr. la Guida della BCE sui rischi climatici e ambientali, disponibile sul sito Internet della vigilanza bancaria della BCE all'indirizzo www.bankingsupervision.europa.eu. Cfr. anche il comunicato stampa «La BCE fissa i termini per la gestione dei rischi climatici da parte delle banche», disponibile sul sito Internet della BCE sulla vigilanza bancaria all'indirizzo www.bankingsupervision.europa.eu
(18) Cfr. il discorso di Frank Elderson, «“Running up that hill” - come i rischi climatici e ambientali sono diventati tendenza dominante nella vigilanza bancaria e fasi successive per le prassi di gestione dei rischi adottate dalle banche» («“Running up that hill’ – how climate-related and environmental risks turned mainstream in banking supervision and next steps for banks” risk management practices»), disponibile solo in inglese sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu
(19) Cfr. l’articolo 15 della proposta di direttiva.
(20) Cfr. direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 15).
(21) Cfr. l’articolo 76 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(22) Articolo 17, paragrafo 1, della proposta di direttiva.
(23) Articolo 17, paragrafo 5, della proposta di direttiva.
(24) Cfr. l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).
(25) Articolo 21 della proposta di direttiva.
(26) Cfr. Gruppo consultivo europeo sull’informativa finanziaria (European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG), «First Set of draft ESRS», novembre 2022, disponibile solo in inglese sul sito web dell'EFRAG all'indirizzo www.efrag.org
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
|
14.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 249/7 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
13 luglio 2023
(2023/C 249/04)
1 euro =
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|
Moneta |
Tasso di cambio |
|
USD |
dollari USA |
1,1182 |
|
JPY |
yen giapponesi |
154,84 |
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DKK |
corone danesi |
7,4523 |
|
GBP |
sterline inglesi |
0,85553 |
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SEK |
corone svedesi |
11,5100 |
|
CHF |
franchi svizzeri |
0,9644 |
|
ISK |
corone islandesi |
146,90 |
|
NOK |
corone norvegesi |
11,2480 |
|
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
|
CZK |
corone ceche |
23,752 |
|
HUF |
fiorini ungheresi |
375,15 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,4323 |
|
RON |
leu rumeni |
4,9433 |
|
TRY |
lire turche |
29,2478 |
|
AUD |
dollari australiani |
1,6299 |
|
CAD |
dollari canadesi |
1,4714 |
|
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,7481 |
|
NZD |
dollari neozelandesi |
1,7580 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
1,4816 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 418,67 |
|
ZAR |
rand sudafricani |
20,2148 |
|
CNY |
renminbi Yuan cinese |
8,0098 |
|
IDR |
rupia indonesiana |
16 727,49 |
|
MYR |
ringgit malese |
5,1280 |
|
PHP |
peso filippino |
60,780 |
|
RUB |
rublo russo |
|
|
THB |
baht thailandese |
38,667 |
|
BRL |
real brasiliano |
5,3747 |
|
MXN |
peso messicano |
18,9248 |
|
INR |
rupia indiana |
91,7935 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
|
14.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 249/8 |
Notifica preventiva di concentrazione
(M.11147 — NESTLE / PAI PARTNERS / JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2023/C 249/05)
1.
In data 3 luglio 2023 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
|
— |
PAI Partners S.à.r.l. («PAI Partners», Luxembourg), controllata da PAI Partners S.A.S. Francia |
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— |
Nestlé S.A. («Nestlé», Svizzera), |
|
— |
La branca «Pizze surgelate» di Nestlé («l'impresa comune», Lussemburgo), controllata da Nestlé. |
PAI Partners e Nestlé acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo congiunto dell'impresa comune.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
— |
PAI Partners: gestisce fondi di private equity che acquisiscono imprese attive nei seguenti settori: servizi alle imprese, prodotti alimentari e di consumo, prodotti industriali generali e assistenza sanitaria, |
|
— |
Nestlé: produzione e vendita di un'ampia gamma di prodotti alimentari e bevande, compresi i prodotti lattiero-caseari; bevande a base di caffè; acqua confezionata; cereali; prodotti culinari, compresi alimenti preparati, condimenti, salse e paste alimentari secche; gelati; cioccolato e bevande a base di tè; prodotti dolciari, snack, alimenti per animali da compagnia, prodotti di nutrizione clinica, |
|
— |
l'impresa comune: produce e distribuisce pizza congelata nei seguenti paesi: Andorra, Belgio, Cechia, Danimarca, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Slovacchia, Svezia e Regno Unito. |
3.
A seguito di esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:
M.11147 — NESTLE / PAI PARTNERS / JV
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail o posta ai seguenti recapiti:
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Indirizzo postale:
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Commissione europea |
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Direzione generale della Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
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14.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 249/10 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.11173 – HEDIN/TORPEDO)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2023/C 249/06)
1.
In data 7 luglio 2023 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le imprese seguenti:
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— |
Hedin Mobility Group AB («Hedin», Svezia), controllata in ultima istanza da Anders Hedin, |
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— |
otto società (2) (denominate insieme «Torpedo», Germania) attualmente detenute da Torpedo-Garage Ansorg, Hermann und Thomas GmbH u. Co KG e Torpedo LT Investment GmbH (Germania). |
Hedin acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di Torpedo.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
— |
Hedin opera nella distribuzione all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e veicoli commerciali leggeri nuovi e usati, nella distribuzione al dettaglio di camion, nella distribuzione all'ingrosso e al dettaglio di pezzi di ricambio originali e non originali, nella fornitura di servizi di riparazione e manutenzione e nella fornitura di servizi di noleggio, leasing e finanziamento di autoveicoli nel SEE, |
|
— |
Torpedo opera nella distribuzione al dettaglio di autovetture nuove ed usate, veicoli commerciali leggeri, autocarri e pezzi di ricambio originali e non originali e fornisce servizi di riparazione e manutenzione di autoveicoli, principalmente in Germania. |
3.
A seguito di esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (3), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:
M.11173 – HEDIN/TORPEDO
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, fax o posta ai seguenti recapiti.
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Recapito postale:
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Commissione europea |
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Direzione generale della Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).
(2) Le imprese oggetto dell'operazione, attualmente detenute da Torpedo-Garage Ansorg, Hermann und Thomas GmbH u. Co KG e Torpedo LT Investment GmbH, sono otto: i) Torpedo Garage Südwest GmbH, ii) Torpedo Garage Saarland GmbH, iii) TG Autohandelsgesellschaft mbH, iv) TG Automobile GmbH, v) Torpedo-Rent GmbH, vi) Torpedo Logistik & Service GmbH, vii) Torpedo Services GmbH e viii) Torpedo eMobility GmbH.
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14.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 249/12 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.11202 – FORTUM MARKETS / TELGE ENERGI)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2023/C 249/07)
1.
In data 6 luglio 2023, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le imprese seguenti:
|
— |
Fortum Markets AB («Fortum Markets,» Svezia), |
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— |
Telge Energi AB («Telge Energi,» Svezia). |
Fortum acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme di Telge Energi.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
— |
Fortum Markets fa parte del gruppo energetico Fortum - che ha sede in Finlandia ed è interamente controllato dallo Stato finlandese - ed opera nella produzione di energia, nella vendita al dettaglio di energia a consumatori e imprese e nel settore delle soluzioni circolari, |
|
— |
Telge Energi fa parte del gruppo svedese Telge - attualmente di proprietà del comune di Södertälje - ed opera nella vendita al dettaglio di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili a piccoli clienti industriali e commerciali e ad utenze private. |
3.
A seguito di esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:
M.11202 – FORTUM / TELGE ENERGI
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, fax o posta ai seguenti recapiti.
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Recapito postale:
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Commissione europea |
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Direzione generale della Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).
ALTRI ATTI
Commissione europea
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14.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 249/13 |
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione
(2023/C 249/08)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).
COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«Izsáki Arany Sárfehér»
PDO-HU-A1341-AM03
Data della comunicazione: 25.4.2023.
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Modifica della descrizione organolettica dei vini spumanti.
Sezioni interessate del disciplinare di produzione: DESCRIZIONE DEI VINI
La modifica riguarda il documento unico.
Motivazione: le caratteristiche organolettiche del vino spumante sono state modificate a causa dell'impiego di moderne tecniche di vinificazione.
2. Soppressione del metodo di vendemmia
Sezioni interessate del disciplinare di produzione: PRATICHE ENOLOGICHE SPECIFICHE
La modifica riguarda il documento unico.
Motivazione: il requisito della vendemmia manuale è stato soppresso. Lo scopo è quello di adeguare la vendemmia alla pratica quotidiana, alla luce della trasformazione delle tecniche di produzione delle uve e del minore ricorso al lavoro manuale nel settore.
3. La regolamentazione della fermentazione del vino spumante e delle tecniche di invecchiamento è stata semplificata e standardizzata.
Sezioni interessate del disciplinare di produzione: PRATICHE ENOLOGICHE SPECIFICHE
La modifica riguarda il documento unico.
Motivazione: le norme eccessivamente minuziose applicate ai processi di produzione per questo prodotto sono state semplificate.
4. Chiarimento dei sistemi di allevamento della vite
Sezioni interessate del disciplinare di produzione: PRATICHE ENOLOGICHE SPECIFICHE
La modifica riguarda il documento unico.
Motivazione: I sistemi di allevamento sono stati definiti in conformità di quelli delineati nel piano di ristrutturazione della regione vinicola.
5. Sostituzione della parola «prateria» con «prativo» nella descrizione del legame
Sezioni interessate del disciplinare di produzione: LEGAME CON LA ZONA GEOGRAFICA
La modifica interessa il documento unico.
Motivazione: il tipo di suolo è stato corretto.
6. Soppressione del riferimento al tenore di zucchero nella sezione «Legame con la zona geografica» per il vino spumante
Sezioni interessate del disciplinare di produzione: LEGAME CON LA ZONA GEOGRAFICA
La modifica interessa il documento unico.
Motivazione: Alla luce delle mutate caratteristiche organolettiche, si giustifica la soppressione del riferimento al tenore di zucchero nella sezione «legame».
DOCUMENTO UNICO
1. Nome o nomi da registrare
Izsáki Arany Sárfehér
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
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1. |
Vino |
|
4. |
Vino spumante |
4. Descrizione del vino (dei vini)
1. Vino bianco
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Un vino bianco neutro di colore verde tenue o giallo paglierino tenue con discreti aromi di frutta (mela cotogna e pera selvatica) e fiori selvatici, un naso tipico della zona di produzione, della varietà di uva e del metodo di produzione, nonché un'acidità caratteristica e un moderato titolo alcolometrico. Un vino secco o semisecco (demi-sec), a seconda del tenore di zucchero.
|
* |
Per quanto riguarda il titolo alcolometrico totale massimo e il tenore massimo di anidride solforosa totale, si applicano i limiti previsti dalla legislazione europea. |
|
Caratteristiche analitiche generali |
|
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
9,87 |
|
Acidità totale minima |
4,5 g/l, espressa in acido tartarico |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
18 |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
200 |
2. Vino spumante bianco
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Colore verde tenue o giallo paglierino tenue, con una presenza persistente e uniforme di anidride carbonica. Aromi leggeri e discreti di frutta, come mela cotogna, pera selvatica o agrumi; il vino presenta talvolta note floreali. Al palato presenta un sapore fresco e acidulo, leggermente o mediamente corposo, con una distribuzione uniforme di anidride carbonica e persistenza media; le note fruttate dell'aroma possono talvolta presentarsi discrete al palato.
|
* |
Per quanto riguarda il titolo alcolometrico totale massimo e il tenore massimo di anidride solforosa totale, si applicano i limiti previsti dalla legislazione europea. |
|
Caratteristiche analitiche generali |
|
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
9,87 |
|
Acidità totale minima |
5,0 g/l, espressa in acido tartarico |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
235 |
5. Pratiche enologiche
5.1. Pratiche enologiche specifiche
1. Requisiti concernenti la vinificazione
Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche
VINO
|
— |
le uve devono essere trasformate il giorno stesso in cui sono state raccolte, |
|
— |
la pressatura può essere effettuata solo con presse pneumatiche, |
|
— |
chiarificazione del mosto, |
|
— |
fermentazione controllata del mosto |
VINO SPUMANTE
|
— |
fermentazione per tre mesi, |
|
— |
ulteriore fermentazione del vino spumante per almeno sei mesi |
Tutte le fasi delle pratiche enologiche elencate per il VINO SPUMANTE devono essere effettuate consecutivamente nell'ordine applicabile.
2. Sistema di allevamento della vite, spaziatura e carico delle gemme
Sistema di allevamento della vite
Sistemi di allevamento che possono essere utilizzati: a raggio, Moser, Moser modificato, ombrello e Sylvoz.
Densità di impianto: almeno 4 000 viti/ha
Nell'istituire un vigneto o nel sostituire vigne andate perse è possibile utilizzare soltanto barbatelle franche come materiale di moltiplicazione.
Complessivamente, il tasso di viti mancanti e la percentuale di viti non autoctone in un vigneto non devono superare il 10 % del numero di viti presenti al momento dell'impianto.
Definizione della data della vendemmia
|
a) |
La data di inizio della vendemmia è fissata dal consiglio della comunità vitivinicola di Izsák sulla base di una vendemmia di prova effettuata ogni settimana a partire dal 1o agosto. |
|
b) |
Non è possibile concedere un certificato di origine per vino etichettato come Izsák DOP e non è consentito commercializzare con l’etichetta Izsák DOP qualsiasi prodotto ottenuto da uve raccolte prima della data di inizio della vendemmia stabilita dalla comunità vitivinicola. |
|
c) |
Le comunità vitivinicole pubblicano la data della vendemmia con un annuncio. |
VINO
Il tenore minimo di zucchero naturale delle uve è pari a 16,0 MM° [gradi di mosto secondo la scala ungherese].
Il titolo alcolometrico potenziale minimo delle uve è pari a 9,87 % vol.
VINO SPUMANTE
Il tenore minimo di zucchero naturale delle uve è pari a 14,0 MM° [gradi di mosto secondo la scala ungherese].
Il titolo alcolometrico potenziale minimo delle uve è pari a 8,42 % vol.
5.2. Rese massime
|
1. |
Vino 100 ettolitri per ettaro |
|
2. |
Vino 14 300 chilogrammi di uve per ettaro |
|
3. |
Vino spumante 100 ettolitri per ettaro |
|
4. |
Vino spumante 14 300 chilogrammi di uve per ettaro |
6. Zona geografica delimitata
Descrizione della zona delimitata
Zone dei seguenti comuni classificati nel registro dei vigneti appartenere alle classi I e II: Ágasegyháza, Ballószög, Fülöpháza, Fülöpszállás, Helvécia, Izsák, Kunszentmiklós, Orgovány, Páhi e Szabadszállás
7. Varietà di uve da vino
Arany Sárfehér - Huszár Szőlő
8. Descrizione del legame/dei legami
8.1. Vino
1. Descrizione della zona delimitata
a) Fattori naturali e culturali:
La zona delimitata si trova tra i fiumi Danubio e Tibisco. Le caratteristiche ambientali della zona di produzione sono determinate principalmente dalla sua posizione pianeggiante in pianura. La maggior parte della superficie si situa a meno di 120 m sul livello del mare. Il terreno è pianeggiante, con dislivelli non superiori a 10-15 m.
Il terreno della zona di produzione varia poco e la maggior parte della superficie è costituita da terreni sabbiosi calcarei (humus e sabbia soffiata dal vento), un terreno sottostante prativo e occasionali appezzamenti calcarei di loess. In genere i terreni sabbiosi si riscaldano rapidamente e i loro colori brillanti riflettono meglio la luce del sole, circostanza che contribuisce alla maturazione dell'uva; in ragione del loro contenuto di quarzo superiore al 75 %, si tratta di terreni immuni alla fillossera. La loro capacità nutritiva e il contenuto di minerali sono inferiori.
Le condizioni climatiche della zona di produzione sono determinate dal clima continentale, caratterizzato in particolare da estati calde e inverni freddi. In ragione tanto delle condizioni climatiche quanto della configurazione pianeggiante e dell'elevazione relativamente bassa, in alcune annate sono possibili gelate invernali, che tuttavia possono verificarsi anche in primavera e in autunno. La temperatura media è pari a circa 10-11 °C. Il numero medio di ore di sole è di 2 000 ore l'anno. Le precipitazioni medie annue sono pari a 450-500 mm, un valore che soddisfa ampiamente le esigenze delle uve, sebbene presentino una distribuzione non uniforme nell'arco dell'anno. La zona gode di un buon approvvigionamento idrico e la superficie freatica è vicina alla superficie del suolo; tale situazione è compensata dalla presenza del lago Kolon che costituisce un fattore chiave nella determinazione della disponibilità di acque sotterranee.
b) Fattori umani
La varietà tipica di uva della zona delimitata è l'Arany Sárfehér, che è stata selezionata da un vigneto locale nel 1873. Il nome della varietà è stato modificato più volte (Izsáki Sárfehér - 1873, Izsáki - 1967, Arany Sárfehér - 1999).
È stato sviluppato un sistema di allevamento appositamente adattato a questa varietà di uva. Le viti sono allevate a raggio con potatura a carico basso e sperone corto e liscio. Per poter essere allevate in questo modo le viti devono essere in buone condizioni che vengono assicurate applicando regolarmente fertilizzante organico. Il sistema di allevamento a cordone alto è utilizzato sui pendii che si alzano dalla pianura; qui, la produzione è limitata e si ricorre alla potatura a sperone fissato.
2. Descrizione del vino (dei vini)
Di colore verde tenue o giallo paglierino tenue, con un aroma specifico conferito dalla varietà di uva che ricorda le mele cotogne, le pere selvatiche e le piante medicinali.
Il vino ha un gusto ricco, marcatamente acido ed un titolo alcolometrico moderato, inoltre è neutro.
3. Presentazione e dimostrazione del legame causale
Principalmente in ragione della superficie freatica vicina alla superficie del suolo e delle particolarità dei terreni sabbiosi, l'ambiente ha ripercussioni significative sulle caratteristiche dei vini ottenuti dalle uve Arany Sárfehér. Questo carattere distintivo comporta in particolare vini con una specifica composizione acida e un'elevata acidità, nonché un moderato titolo alcolometrico.
I vini presentano un contenuto inferiore di minerali tipico dei terreni sabbiosi.
I vini della zona di produzione sono principalmente designati come vini a maturazione breve.
Le tradizioni associate all'Arany Sárfehér, in qualità di varietà di uva più importante della zona di produzione, sono legate all'appassionato e sano campanilismo, all'entusiasmo e alla perseveranza della popolazione di Izsák e, in larga misura, all'eccezionale e proficuo lavoro svolto da László Kostka.
Si possono impiegare tecnologie riduttive grazie ai continui sviluppi tecnologici che hanno avuto luogo presso le aziende vinicole di Izsák.
La varietà si adatta bene all'ambiente della zona; la sua fertilità e la qualità della vendemmia costituiscono le fondamenta dell'occupazione e del sostentamento della popolazione locale.
8.2. Vino spumante
1. Descrizione della zona delimitata
a) Fattori naturali e culturali
La zona delimitata si trova tra i fiumi Danubio e Tibisco. Le caratteristiche ambientali della zona di produzione sono determinate principalmente dalla sua posizione pianeggiante in pianura. La maggior parte della superficie si situa a meno di 120 m sul livello del mare. Il terreno è pianeggiante, con dislivelli non superiori a 10-15 m. Il terreno della zona di produzione varia poco e la maggior parte della superficie è costituita da terreni sabbiosi calcarei (humus e sabbia soffiata dal vento), un terreno sottostante prativo e occasionali appezzamenti calcarei di loess. In genere i terreni sabbiosi si riscaldano rapidamente, i loro colori brillanti riflettono meglio la luce del sole, circostanza che contribuisce alla maturazione dell'uva; in ragione del loro contenuto di quarzo superiore al 75 %, si tratta di terreni immuni alla fillossera. La loro capacità nutritiva e il contenuto di minerali sono inferiori.
Le condizioni climatiche della zona di produzione sono determinate dal clima continentale, caratterizzato in particolare da estati calde e inverni freddi. In ragione tanto delle condizioni climatiche quanto della configurazione pianeggiante e dell'elevazione relativamente bassa, in alcune annate sono possibili gelate invernali, che tuttavia possono verificarsi anche in primavera e in autunno. La temperatura media è pari a circa 10-11 °C. Il numero medio di ore di sole è di 2 000 ore l'anno. Le precipitazioni medie annue sono pari a 450-500 mm, un valore che soddisfa ampiamente le esigenze delle uve, sebbene presentino una distribuzione non uniforme nell'arco dell'anno. La zona gode di un buon approvvigionamento idrico e la superficie freatica è vicina alla superficie del suolo; tale situazione è compensata dalla presenza del lago Kolon che costituisce un fattore chiave nella determinazione della disponibilità di acque sotterranee.
b) Fattori umani
In considerazione della composizione acida specifica, dell'elevata acidità, della neutralità e del moderato titolo alcolometrico che lo caratterizzano, questo vino è ideale per la produzione di vino spumante. Il vino spumante si produce in questa zona sin dal 1972. Il vino spumante prodotto qui è l'IZSÁKI ARANY SÁRFEHÉR, ottenuto interamente da vino prodotto da uve Arany Sárfehér, una varietà di uve unica e particolare che viene coltivata nella zona.
2. Descrizione dei vini
Vino spumante limpido brillante dal colore verde tenue o giallo paglierino tenue con un profumo, una struttura decisamente acida e una leggerezza tipici della varietà di uva, un gusto e un aroma caratteristici fruttati, caratterizzato da freschezza, anidride carbonica finemente distribuita e un'effervescenza di lunga durata.
3. Presentazione e dimostrazione del nesso di causalità
Principalmente in ragione della superficie freatica vicina alla superficie del suolo e delle particolarità dei terreni sabbiosi, il suolo e il clima hanno ripercussioni significative sulle caratteristiche dei vini spumanti ottenuti dalle uve Arany Sárfehér.
Il terreno calcareo conferisce a questo vino spumante una composizione raffinata e marcatamente acida.
Le acque sotterranee vicine alla superficie del terreno che si trovano nel suolo sabbioso conferiscono leggerezza al vino spumante.
La temperatura cumulata misurata durante il periodo vegetativo e l'effetto positivo del numero di ore di sole favoriscono la maturazione dell'uva, conferendo al vino spumante il suo carattere fruttato.
La lavorazione dell'uva utilizzando una tecnologia rapida e riduttiva non preserva soltanto gli aromi freschi di questa varietà di uva, ma le conferisce anche il suo colore elegante.
L'aroma di autolisi che si forma durante la produzione dello spumante è discreto.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Norme sulle indicazioni
Quadro normativo:
nella legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
È possibile utilizzare la menzione tradizionale «vino di origine protetta».
Il nome del comune come indicazione di unità geografica più piccola non deve apparire sull'etichetta.
I nomi dei vigneti possono apparire insieme alla denominazione di origine protetta Izsáki Arany Sárfehér.
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— |
Izsák – Gedeon |
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— |
Izsák – Szajor |
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— |
Izsák – Kisizsák |
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— |
Izsák – Páskom |
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— |
Izsák – Osztály |
Il nome di un vigneto può essere utilizzato soltanto se il 100 % del vino è stato prodotto in tale vigneto.
Il marchio di certificazione rilasciato dalla comunità vitivinicola di Izsák deve apparire nella presentazione.
Link al disciplinare del prodotto
https://boraszat.kormany.hu/download/c/06/13000/Term%C3%A9kle%C3%ADr%C3%A1s%20Izsaki%20Arany%20Sarfeher%20v3%20m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1sok%20jel%C3%B6l%C3%A9s%C3%A9vel.pdf
|
14.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 249/20 |
Pubblicazione di una modifica standard approvata al disciplinare di produzione di un'indicazione geografica nel settore delle bevande spiritose di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2021/1235 della Commissione
(2023/C 249/09)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2021/1235 della Commissione (1).
«Pacharán navarro»
N. UE: PGI-ES-01878-AM01
Trasmessa il 30.1.2023
1. Modifica
1.1. Motivi per cui la modifica rientra nella definizione di «modifica standard» di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) 2019/787
Le modifiche sono da considerarsi standard in quanto non rientrano in nessuno dei tipi previsti dall'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008.
1.2. Descrizione e motivi della modifica
1. MODIFICHE DEI LIMITI DI ASSORBANZA
Descrizione
La modifica interessa la sezione c) Descrizione della bevanda spiritosa, punto c2) Parametri di qualità. In tale sezione sono stati modificati i valori di assorbanza utilizzati per valutare il colore della bevanda spiritosa.
Sintesi dei motivi per i quali è necessaria la modifica
I valori proposti riflettono meglio la caratteristica oggetto di valutazione, rafforzando la qualità del pacharán protetto e differenziandolo maggiormente da altri prodotti di questo tipo non soggetti a tali requisiti:
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— |
poiché una maggiore intensità cromatica del pacharán è sinonimo di qualità superiore, sono stati eliminati i valori massimi di assorbanza alle lunghezze d'onda che definiscono il colore del pacharán protetto, in quanto essi ne limitano la qualità; |
|
— |
come specificato nella sua descrizione, il «Pacharán navarro» presenta un «colore rosso granata-ciliegia, con sfumature e/o tonalità violacee, di intensità elevata e molto brillante», pertanto il valore minimo di assorbanza a 520 nm (colore rosso) è stato aumentato da 0,40 a 0,50; |
|
— |
al fine di preservare la qualità, è stata aggiunta la valutazione dell'ossidazione del prodotto attraverso la tonalità (espressa come il rapporto tra l'assorbanza a 420 nm e l'assorbanza a 520 nm), fissando un limite massimo di 1,8. La modifica incide sul documento unico |
2. AGGIORNAMENTO DEI RIFERIMENTI GIURIDICI
Descrizione
La modifica ha lo scopo di aggiornare il disciplinare a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/787.
Sintesi dei motivi per i quali è necessaria la modifica
Ai sensi della regolamentazione in vigore, nell'intero documento sono stati sostituiti tutti i riferimenti alla «scheda tecnica» con il termine «disciplinare»; allo stesso modo, i riferimenti relativi all'abrogato regolamento (CE) n. 110/2008 sono stati sostituiti con quelli relativi al vigente regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019.
Nella sezione a) Nome e categoria il riferimento alla categoria della bevanda spiritosa protetta è stato sostituito e aggiornato ai sensi delle categorie definite nell'allegato I del vigente regolamento (UE) 2019/787 (categoria 32).
Ciò non implica alcuna modifica della denominazione legale della categoria, della sua definizione o del prodotto protetto. Sono stati modificati esclusivamente il numero della categoria e il riferimento al regolamento (UE) di cui sopra.
Questa sezione è stata inoltre suddivisa in due sezioni distinte, a) Nome e b) Categoria, ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2019/787.
È stata aggiornata la sezione f) Legislazione per fare riferimento al vigente regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019.
La modifica incide sul documento unico.
2. Documento unico
2.1. Nome/Nomi
Pacharán navarro
2.2. Categoria o categorie della bevanda spiritosa
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32. |
Bevanda spiritosa aromatizzata a base di prugnole o pacharán |
2.3. Paese richiedente
Spagna
2.4. Lingua della domanda
Spagnolo
2.5. Descrizione della bevanda spiritosa
Caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche del prodotto e sue peculiarità rispetto alle bevande spiritose della stessa categoria
Il termine «Pacharán navarro» indica la bevanda spiritosa di colore rosso avente un gusto predominante di prugnole e prodotta mediante macerazione di prugnole (Prunus spinosa L.) nell'alcole etilico di origine agricola con l'aggiunta di zuccheri e oli essenziali naturali di anice; il prodotto finale presenta un titolo alcolometrico compreso tra 25 % vol. e 30 % vol.
1. Caratteristiche fisico-chimiche:
Titolo alcolometrico: compreso tra 25 % vol. e 30 % vol.
Zuccheri totali: compresi tra un minimo di 80 g/l e un massimo di 250 g/l, espressi in saccarosio.
2. Caratteristiche organolettiche:
Colore: il pacharán deve presentare un colore rosso granata-ciliegia, con sfumature e/o tonalità violacee, di intensità elevata e molto brillante. Tale parametro viene valutato misurando l'assorbanza a tre diverse lunghezze d'onda, sulla base dei seguenti valori minimi:
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assorbanza minima a 420 nm: |
0,50; |
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assorbanza minima a 520 nm: |
0,50; |
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assorbanza minima a 620 nm: |
0,05; |
Ossidazione: si definisce come parametro di controllo la tonalità, espressa come il rapporto tra l'assorbanza a 420 nm e l'assorbanza a 520 nm.
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Tonalità: inferiore o uguale a 1,80. |
Aspetto: deve presentare brillantezza, indicativa di gioventù e limpidità. Ciò viene valutato attraverso la determinazione della torbidità.
Torbidità: inferiore o uguale a 10 NTU (unità nefelometriche di torbidità).
2.6. Delimitazione concisa della zona geografica
La zona geografica delimitata per la produzione del pacharán protetto dall'IG «Pacharán navarro» è circoscritta al territorio della Comunità autonoma di Navarra.
2.7. Zona NUTS
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1. |
ES2 — NORESTE |
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2. |
ES220 — Navarra |
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3. |
ES22 — Comunidad Foral de Navarra |
2.8. Metodo di produzione della bevanda spiritosa
Il pacharán protetto dall'indicazione geografica deve essere prodotto mediante macerazione di prugnole nell'alcole etilico di origine agricola, con la precedente o successiva aggiunta di oli essenziali naturali di anice e di zucchero.
La macerazione deve avere una durata minima di un mese e massima di otto mesi.
Per la produzione del «Pacharán navarro» è utilizzato un quantitativo di prugnole (Prunus spinosa L.) compreso tra un minimo di 125 grammi e un massimo di 300 grammi per litro di prodotto finale.
Gli oli essenziali naturali contenuti nel prodotto devono derivare esclusivamente dall'uso di Pimpinella anisum L. (conosciuta nella zona di produzione con le denominazioni comuni di anís verde, matalahúga, matalahúva, simiente o hierba dulce) e/o di Illicum verum L. (conosciuta con le denominazioni comuni di anís estrellado, badián o badiana).
L'alcole etilico di origine agricola utilizzato deve avere un titolo alcolometrico minimo di 96 % vol. e le sue caratteristiche devono soddisfare i requisiti previsti dalla normativa vigente. Mediante l'aggiunta di acqua potabile e per avviare il processo di macerazione, il titolo alcolometrico viene portato a un valore compreso tra 26 % vol. e 60 % vol.
Una volta conclusa la macerazione il liquido viene decantato e quindi filtrato prima di proseguire con la produzione.
Nel corso del processo di produzione il titolo alcolometrico deve essere adeguato al prodotto finale che si desidera ottenere, in modo che alla fine sia compreso tra 25 % vol. e 30 % vol.
Pratiche vietate
Non è consentito l'uso di additivi o di ingredienti diversi da quelli sopra elencati.
Non è consentito il riutilizzo delle prugnole nella loro interezza per un secondo processo di macerazione.
2.9. Norme specifiche in materia di etichettatura
2.9.1. Confezionamento
Al fine di preservare la qualità del prodotto è necessario attenersi a quanto segue.
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— |
Il prodotto deve essere imbottigliato negli stessi locali in cui avviene la produzione. |
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I recipienti ammessi sono bottiglie di vetro o di materiale ceramico, eccetto nel caso di recipienti di capienza inferiore a 100 ml, per i quali possono essere utilizzati altri materiali per uso alimentare approvati dall'Unione europea. |
La capacità massima consentita dei recipienti è di tre litri.
I recipienti nei quali è commercializzato il «Pacharán navarro» non possono contenere prugnole o qualsiasi altro frutto.
2.9.2. Etichettatura
Le etichette dei recipienti devono recare obbligatoriamente le seguenti indicazioni:
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— |
la dicitura Indicación Geográfica Pacharán navarro; |
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la ragione sociale o il numero di registrazione del produttore. |
Su ogni unità di vendita (recipiente) al consumatore finale deve figurare il marchio di conformità dell'IG «Pacharán navarro», composto dal logo di quest'ultima (che include la dicitura Indicación Geográfica Pacharán navarro) e da un numero di serie, rilasciato dall'organismo di controllo, che deve essere apposto durante il processo di etichettatura.
2.10. Descrizione del legame tra la bevanda spiritosa e la sua origine geografica, inclusi, se del caso, gli elementi specifici della descrizione del prodotto o del metodo di produzione che giustificano il legame
Il legame tra il prodotto e la zona geografica si fonda sui seguenti elementi.
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In primo luogo è basato sulla notorietà stessa del nome della bevanda spiritosa, pacharán, al quale sono attribuite due possibili origini etimologiche, entrambe derivanti dall'euskera, la lingua autoctona della zona geografica delimitata, e che grazie alla reputazione di tale bevanda è diventato il nome generico con cui viene chiamata, prima in Spagna e ora in Europa. |
Un altro fattore rilevante per il legame è la tradizione storica di produzione e consumo della bevanda in Navarra, attestata da riferimenti bibliografici dal Medioevo fino ai giorni nostri.
Tale tradizione produttiva ha favorito l'avvio della produzione aziendale nella prima metà del XIX secolo. Attualmente, tre aziende portano avanti la tradizione da tale epoca mentre altre due risalgono alla seconda metà del XIX secolo.
In virtù della sua tradizione e reputazione, il Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes del governo di Navarra ha conferito a questo prodotto la Denominación Navarra de Calidad mediante Orden Foral del 22 giugno 1987. In seguito ha continuato ad essere riconosciuto come prodotto di qualità differenziata ai sensi di diverse norme nazionali ed europee, quali il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 110/2008.
Esistono numerose pubblicazioni a supporto della reputazione del pacharán e del suo legame con la Navarra: libri, manuali di ristorazione, guide turistiche e altro ancora.
Le prugnole, i frutti che conferiscono al pacharán le sue caratteristiche organolettiche, si ottengono da un arbusto il cui nome scientifico è Prunus spinosa L., una specie imparentata con ciliegi e pruni, ma di natura selvatica. Tale arbusto è presente in tutta Europa ed è molto diffuso nelle zone montane della Navarra.
Data la diffusione del pacharán, dal 1987 si è iniziato a lavorare sulla coltivazione di questa pianta e la Navarra risulta essere l'unica regione in Europa nella quale le prugnole, oltre ad essere presenti allo stato selvatico, vengono anche coltivate.
Link al disciplinare del prodotto
https://cutt.ly/Ssm5peS