ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 208

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

66° anno
15 giugno 2023


Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RACCOMANDAZIONI

 

Banca centrale europea

2023/C 208/01

Raccomandazione della Banca Centrale Europea, del 6 giugno 2023, al Consiglio dell’Unione europea sui revisori esterni della Banca centrale europea, (BCE/2023/15)

1


 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2023/C 208/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10817 — ADVENT / DEM BUSINESS / HPM BUSINESS) ( 1 )

3


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2023/C 208/03

Tassi di cambio dell'euro — 14 giugno 2023

4

2023/C 208/04

Attualizzazione intermedia del 2023 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati

5

2023/C 208/05

Attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nelle delegazioni nei paesi extra-UE

12

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2023/C 208/06

Nota informativa — Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso: informazioni in merito alle misure adottate dagli Stati membri in conformità degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 22 e 23.

19

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

Autorità de vigilanza EFTA

2023/C 208/07

Avviso dell'Autorità di vigilanza EFTA sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e sui tassi di riferimento/attualizzazione in vigore per gli Stati EFTA applicabili dal 1o marzo 2023 (Pubblicato a norma delle disposizioni sui tassi di riferimento e di attualizzazione di cui alla parte VII della guida sugli aiuti di Stato dell'Autorità e all'articolo 10 della decisione dell'Autorità n. 195/04/COL del 14 luglio 2004)

62


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte EFTA

2023/C 208/08

Domanda di parere consultivo presentata alla Corte EFTA da Héraðsdómur Reykjaness il 1o febbraio 2023 in relazione alla causa Elva Dögg Sverrisdóttir e Ólafur Viggó Sigurðsson contro Íslandsbanki hf. (Causa E-1/23)

63

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2023/C 208/09

Pubblicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di produzione di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta nel settore dei prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 6 ter, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione

64

2023/C 208/10

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

68

2023/C 208/11

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

75

2023/C 208/12

Pubblicazione di una domanda di modifica del disciplinare di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

80


 

Rettifiche

 

Rettifica della decisione del Consiglio, del 28 marzo 2023, relativa alla nomina di membri e dei supplenti del consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) ( GU C 116 del 31.3.2023 )

90


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RACCOMANDAZIONI

Banca centrale europea

15.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 208/1


RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 6 giugno 2023

al Consiglio dell’Unione europea sui revisori esterni della Banca centrale europea

(BCE/2023/15)

(2023/C 208/01)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 27.1,

considerando quanto segue:

(1)

I conti della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro sono sottoposti a revisione da parte di revisori esterni indipendenti approvati dal Consiglio dell’Unione europea su raccomandazione del Consiglio direttivo della BCE.

(2)

Nel 2017 la BCE ha selezionato Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft quale revisore esterno per gli esercizi finanziari dal 2018 al 2022, con la possibilità di prorogarne il mandato fino a due esercizi finanziari (ovverosia al 2023 o al 2024) (1),

(3)

Il mandato dell’attuale revisore esterno della BCE, Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, terminerà con l’attività di revisione per l’esercizio finanziario 2022. Risulta pertanto necessario nominare revisori esterni a partire dall’esercizio finanziario 2023.

(4)

La BCE intende prorogare il mandato di Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft agli esercizi finanziari dal 2023 al 2024. Tale proroga è possibile conformemente agli accordi contrattuali tra la BCE e aker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Si raccomanda la nomina di Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft quale revisore esterno della BCE per gli esercizi finanziari dal 2023 al 2024.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 6 giugno 2023

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  Raccomandazione BCE/2017/42 della Banca centrale europea, del 15 dicembre 2017, al Consiglio dell’Unione europea sui revisori esterni della Banca centrale europea (GU C 444 del 23.12.2017, pag. 1).


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

15.6.2023   

IT

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C 208/3


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10817 — ADVENT / DEM BUSINESS / HPM BUSINESS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 208/02)

Il 9 gennaio 2023 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32023M10817. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

15.6.2023   

IT

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C 208/4


Tassi di cambio dell'euro (1)

14 giugno 2023

(2023/C 208/03)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0809

JPY

yen giapponesi

151,21

DKK

corone danesi

7,4529

GBP

sterline inglesi

0,85455

SEK

corone svedesi

11,5605

CHF

franchi svizzeri

0,9751

ISK

corone islandesi

148,70

NOK

corone norvegesi

11,4760

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

23,796

HUF

fiorini ungheresi

370,80

PLN

zloty polacchi

4,4553

RON

leu rumeni

4,9560

TRY

lire turche

25,4895

AUD

dollari australiani

1,5915

CAD

dollari canadesi

1,4378

HKD

dollari di Hong Kong

8,4645

NZD

dollari neozelandesi

1,7501

SGD

dollari di Singapore

1,4499

KRW

won sudcoreani

1 380,92

ZAR

rand sudafricani

19,9120

CNY

renminbi Yuan cinese

7,7363

IDR

rupia indonesiana

16 100,20

MYR

ringgit malese

4,9954

PHP

peso filippino

60,437

RUB

rublo russo

 

THB

baht thailandese

37,518

BRL

real brasiliano

5,2489

MXN

peso messicano

18,6113

INR

rupia indiana

88,6945


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


15.6.2023   

IT

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C 208/5


Attualizzazione intermedia del 2023 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati (1)

(2023/C 208/04)

1.   

Tabella degli importi degli stipendi base mensili per ogni grado e scatto dei gruppi di funzioni AD e AST di cui all’articolo 66 dello statuto, applicabili dal 1o gennaio 2023:

1.1.2023

SCATTI

GRADI

1

2

3

4

5

16

21 211,18

22 102,50

23 031,28

 

 

15

18 747,14

19 534,93

20 355,79

20 922,13

21 211,18

14

16 569,31

17 265,60

17 991,12

18 491,65

18 747,14

13

14 644,53

15 259,90

15 901,13

16 343,55

16 569,31

12

12 943,31

13 487,20

14 053,96

14 444,95

14 644,53

11

11 439,71

11 920,42

12 421,33

12 766,92

12 943,31

10

10 110,82

10 535,67

10 978,41

11 283,83

11 439,71

9

8 936,26

9 311,77

9 703,09

9 973,02

10 110,82

8

7 898,16

8 230,05

8 575,88

8 814,49

8 936,26

7

6 980,66

7 274,00

7 579,65

7 790,54

7 898,16

6

6 169,72

6 429,00

6 699,14

6 885,53

6 980,66

5

5 453,02

5 682,16

5 920,93

6 085,67

6 169,72

4

4 819,56

5 022,07

5 233,11

5 378,71

5 453,02

3

4 259,65

4 438,68

4 625,20

4 753,86

4 819,56

2

3 764,84

3 923,04

4 087,89

4 201,63

4 259,65

1

3 327,49

3 467,31

3 613,00

3 713,56

3 764,84

2.   

Tabella degli importi degli stipendi base mensili per ogni grado e scatto del gruppo di funzioni AST/SC di cui all’articolo 66 dello statuto, applicabili dal 1o gennaio 2023:

1.1.2023

SCATTI

 

GRADI

1

2

3

4

5

6

5 409,74

5 637,08

5 873,95

6 037,35

6 120,77

5

4 781,30

4 982,22

5 192,32

5 336,02

5 409,74

4

4 225,88

4 403,45

4 588,50

4 716,15

4 781,30

3

3 734,96

3 891,91

4 055,48

4 168,28

4 225,88

2

3 301,08

3 439,81

3 584,37

3 684,07

3 734,96

1

2 917,61

3 040,22

3 167,98

3 256,09

3 301,08

3.   

Tabella dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea di cui all’articolo 64 dello statuto contenente quanto segue:

i coefficienti correttori applicabili dal 1o gennaio 2023 alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti di cui all'articolo 64 dello statuto (seconda colonna della tabella riportata qui di seguito);

i coefficienti correttori applicabili dal 1o luglio 2023 ai trasferimenti effettuati dai funzionari e dagli altri agenti ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, dell'allegato VII dello statuto (terza colonna della tabella riportata qui di seguito);

i coefficienti correttori applicabili dal 1o gennaio 2023 alle pensioni ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto (quarta colonna della tabella riportata qui di seguito).

 

Retribuzione

Trasferimento

Pensione

Stato/Sede

1.1.2023

1.7.2023

1.1.2023

Bulgaria

65,6

62,0

 

Cechia

95,9

82,9

 

Danimarca

132,1

134,8

134,8

Germania

100,3

100,3

100,3

Karlsruhe

95,3

 

 

Monaco

111,9

 

 

Estonia

94,1

97,9

 

Irlanda

135,4

128,6

128,6

Grecia

86,2

82,7

 

Spagna

94,2

90,5

 

Francia

115,6

106,6

106,6

Croazia

80,3

69,9

 

Italia

95,2

95,7

 

Varese

92,7

 

 

Cipro

80,9

81,4

 

Lettonia

85,0

80,0

 

Lituania

90,7

79,6

 

Ungheria

75,6

64,2

 

Malta

90,5

93,4

 

Paesi Bassi

111,8

111,6

111,6

Austria

109,7

112,4

112,4

Polonia

75,6

64,6

 

Portogallo

94,2

88,8

 

Romania

71,5

60,5

 

Slovenia

87,4

83,3

 

Slovacchia

80,9

81,1

 

Finlandia

117,9

119,0

119,0

Svezia

124,5

114,3

114,3

Regno Unito

 

 

127,5

4.1.   

Importo dell’indennità per congedo parentale di cui all’articolo 42 bis, secondo comma, dello statuto, applicabile dal 1o gennaio 2023: 1 143,01 EUR.

4.2.   

Importo dell’indennità per congedo parentale di cui all’articolo 42 bis, terzo comma, dello statuto, applicabile dal 1o gennaio 2023: 1 524,03 EUR.

5.1.   

Importo di base dell’assegno di famiglia di cui all’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto, applicabile dal 1o gennaio 2023: 213,77 EUR.

5.2.   

Importo dell’assegno per figlio a carico di cui all’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto, applicabile dal 1o gennaio 2023: 467,13 EUR.

5.3.   

Importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto, applicabile dal 1o gennaio 2023: EUR 316,95.

5.4.   

Importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto, applicabile dal 1o gennaio 2023: 114,12 EUR.

5.5.   

Importo minimo dell’indennità di dislocazione di cui all’articolo 69 dello statuto e all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell’allegato VII dello statuto, applicabile dal 1o gennaio 2023: 633,60 EUR.

5.6.   

Importo dell’indennità di dislocazione di cui all’articolo 134 del regime applicabile agli altri agenti, applicabile dal 1o gennaio 2023: 455,48 EUR.

6.1.   

Importo dell’indennità chilometrica di cui all’articolo 7, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto, applicabile dal 1o gennaio 2023:

0 -200 km

0,0000

201 -1 000 km

0,2356

1 001 -2 000 km

0,3929

2 001 -3 000 km

0,2356

3 001 -4 000 km

0,0784

4 001 -10 000 km

0,0378

Oltre 10 000 km

0,0000

6.2.   

Importo forfettario supplementare aggiunto all’indennità chilometrica di cui all’articolo 7, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto, applicabile dal 1o gennaio 2023:

EUR 117,83 se la distanza geografica tra il luogo e la sede di cui al paragrafo 1 è compresa tra 600 km e 1 200 km,

EUR 235,65 se la distanza geografica tra il luogo e la sede di cui al paragrafo 1 è superiore a 1 200 km.

7.1.   

Importo dell’indennità chilometrica di cui all’articolo 8, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto, applicabile dal 1o gennaio 2023:

0  EUR/km per una distanza compresa tra

0 e 200 km

0,4751  EUR/km per una distanza compresa tra

201 e 1 000  km

0,7919  EUR/km per una distanza compresa tra

1 001 e 2 000  km

0,4751  EUR/km per una distanza compresa tra

2 001 e 3 000  km

0,1582  EUR/km per una distanza compresa tra

3 001 e 4 000  km

0,0764  EUR/km per una distanza compresa tra

4 001 e 10 000  km

0  EUR/km per una distanza compresa tra

10 000  km.

7.2.   

Importo forfettario supplementare aggiunto all’indennità chilometrica di cui all’articolo 8, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto, applicabile dal 1o gennaio 2023:

237,55 EUR se la distanza geografica che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è compresa tra 600 km e 1 200 km,

475,06 EUR se la distanza geografica che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è superiore a 1 200 km.

8.   

Importo dell’indennità giornaliera di cui all’articolo 10, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto, applicabile dal 1o gennaio 2023:

49,10 EUR per il funzionario che abbia diritto all'assegno di famiglia;

39,60 per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno.

9.   

Con effetto dal 1o gennaio 2023 il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 24, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

1 397,84 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia;

831,14 per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia.

10.1.   

Con effetto dal 1o gennaio 2023, il limite inferiore e quello superiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 28 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti sono fissati a:

1 676,42 EUR (limite inferiore);

3 352,86 EUR (limite superiore).

10.2.   

Importo della detrazione forfettaria di cui all’articolo 28 bis, paragrafo 7, del regime applicabile agli altri agenti, applicabile dal 1o gennaio 2023:

1 524,03 EUR.

11.   

Tabella relativa agli stipendi base di cui all’articolo 93 del regime applicabile agli altri agenti, applicabili dal 1o gennaio 2023:

GRUPPI DI

1.1.2023

 

 

 

SCATTI

 

 

FUNZIONI

GRADI

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

7 312,03

7 464,09

7 619,29

7 777,75

7 939,51

8 104,61

8 273,13

 

17

6 462,57

6 596,94

6 734,14

6 874,19

7 017,14

7 163,06

7 312,03

 

16

5 711,77

5 830,54

5 951,80

6 075,57

6 201,93

6 330,92

6 462,57

 

15

5 048,19

5 153,18

5 260,36

5 369,75

5 481,43

5 595,40

5 711,77

 

14

4 461,74

4 554,52

4 649,25

4 745,92

4 844,65

4 945,36

5 048,19

 

13

3 943,39

4 025,41

4 109,11

4 194,58

4 281,79

4 370,84

4 461,74

III

12

5 048,13

5 153,10

5 260,28

5 369,65

5 481,30

5 595,29

5 711,64

 

11

4 461,71

4 554,47

4 649,18

4 745,85

4 844,55

4 945,29

5 048,13

 

10

3 943,38

4 025,38

4 109,09

4 194,55

4 281,76

4 370,81

4 461,71

 

9

3 485,29

3 557,76

3 631,75

3 707,29

3 784,38

3 863,05

3 943,38

 

8

3 080,41

3 144,47

3 209,87

3 276,60

3 344,75

3 414,30

3 485,29

II

7

3 485,21

3 557,71

3 631,69

3 707,22

3 784,36

3 863,05

3 943,39

 

6

3 080,28

3 144,32

3 209,73

3 276,49

3 344,63

3 414,20

3 485,21

 

5

2 722,36

2 778,97

2 836,78

2 895,79

2 956,00

3 017,50

3 080,28

 

4

2 406,04

2 456,09

2 507,18

2 559,33

2 612,55

2 666,89

2 722,36

I

3

2 964,06

3 025,56

3 088,37

3 152,46

3 217,87

3 284,67

3 352,86

 

2

2 620,35

2 674,73

2 730,25

2 786,91

2 844,75

2 903,80

2 964,06

 

1

2 316,51

2 364,60

2 413,66

2 463,74

2 514,89

2 567,08

2 620,35

12.   

Con effetto dal 1o gennaio 2023, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 94 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

1 051,42 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia;

623,38 EUR per l'agente che non abbia diritto a tale assegno.

13.1.   

Con effetto dal 1o gennaio 2023, il limite inferiore e quello superiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti sono fissati a:

1 257,32 EUR (limite inferiore);

2 514,60 EUR (limite superiore).

13.2   

Con effetto dal 1o gennaio 2023, la detrazione forfettaria di cui all’articolo 96, paragrafo 7, del regime applicabile agli altri agenti è fissata a 1 143,02 EUR.

13.3   

Con effetto dal 1o gennaio 2023 il limite inferiore e quello superiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 136 del regime applicabile agli altri agenti sono fissati a:

1 106,15 EUR (limite inferiore);

2 602,75 EUR (limite superiore).

14.   

L’importo delle indennità nell’ambito di un servizio continuo o a turni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio (2) è fissato a:

479,13 EUR;

723,17 EUR;

790,70 EUR;

1 077,97 EUR.

15.   

Con effetto dal 1o gennaio 2023, agli importi di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio (3) si applica il coefficiente di

6,9163.

16.   

Tabella degli importi di cui all’articolo 8, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello statuto, applicabili dal 1o gennaio 2023:

1.1.2023

SCATTI

GRADI

1

2

3

4

5

6

7

8

16

21 211,18

22 102,50

23 031,28

 

 

 

 

 

15

18 747,14

19 534,93

20 355,79

20 922,13

21 211,18

22 102,50

0,00

0,00

14

16 569,31

17 265,60

17 991,12

18 491,65

18 747,14

19 534,93

20 355,79

21 211,18

13

14 644,53

15 259,90

15 901,13

16 343,55

16 569,31

 

 

 

12

12 943,31

13 487,20

14 053,96

14 444,95

14 644,53

15 259,90

15 901,13

16 569,31

11

11 439,71

11 920,42

12 421,33

12 766,92

12 943,31

13 487,20

14 053,96

14 644,53

10

10 110,82

10 535,67

10 978,41

11 283,83

11 439,71

11 920,42

12 421,33

12 943,31

9

8 936,26

9 311,77

9 703,09

9 973,02

10 110,82

 

 

 

8

7 898,16

8 230,05

8 575,88

8 814,49

8 936,26

9 311,77

9 703,09

10 110,82

7

6 980,66

7 274,00

7 579,65

7 790,54

7 898,16

8 230,05

8 575,88

8 936,26

6

6 169,72

6 429,00

6 699,14

6 885,53

6 980,66

7 274,00

7 579,65

7 898,16

5

5 453,02

5 682,16

5 920,93

6 085,67

6 169,72

6 429,00

6 699,14

6 980,66

4

4 819,56

5 022,07

5 233,11

5 378,71

5 453,02

5 682,16

5 920,93

6 169,72

3

4 259,65

4 438,68

4 625,20

4 753,86

4 819,56

5 022,07

5 233,11

5 453,02

2

3 764,84

3 923,04

4 087,89

4 201,63

4 259,65

4 438,68

4 625,20

4 819,56

1

3 327,49

3 467,31

3 613,00

3 713,56

3 764,84

 

 

 

17.   

Importo, applicabile dal 1o gennaio 2023, dell’indennità forfettaria di cui all’ex articolo 4 bis dell’allegato VII dello statuto, in vigore prima del 1o maggio 2004, utilizzato per l’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello statuto:

165,29 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C4 o C5;

253,43 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C1, C2 o C3.

18.   

Tabella relativa agli stipendi base di cui all’articolo 133 del regime applicabile agli altri agenti, applicabili dal 1o gennaio 2023:

Grado

1

2

3

4

5

6

7

Stipendio base a tempo pieno

2 107,14

2 454,82

2 661,53

2 885,67

3 128,65

3 392,14

3 677,80

Grado

8

9

10

11

12

13

14

Stipendio base a tempo pieno

3 987,53

4 323,31

4 687,36

5 082,09

5 510,08

5 974,07

6 477,15

Grado

15

16

17

18

19

 

 

Stipendio base a tempo pieno

7 022,59

7 613,97

8 255,16

8 950,31

9 704,05

 

 

19.   

Per il personale assegnato in Lituania e in Polonia durante il periodo di riferimento, tutti i riferimenti al 1o gennaio 2023 di cui ai precedenti punti da 1 a 18 dovrebbero essere intesi come riferimenti al 16 novembre 2022 in conformità dell’articolo 8, paragrafo 3, lettera a), dell’allegato XI dello statuto.

20.   

Per il personale assegnato in Ungheria durante il periodo di riferimento, tutti i riferimenti al 1o gennaio 2023 di cui ai precedenti punti da 1 a 18 dovrebbero essere intesi come riferimenti al 1o novembre 2022 in conformità dell’articolo 8, paragrafo 3, lettera a), dell’allegato XI dello statuto.

21.   

Per i pensionati residenti in Lituania, Polonia e Romania durante il periodo di riferimento, tutti i riferimenti al 1o gennaio 2023 di cui ai precedenti punti da 1 a 18 dovrebbero essere intesi come riferimenti al 16 novembre 2022 in conformità dell’articolo 8, paragrafo 3, lettera a), dell’allegato XI dello statuto.

22.   

Per i pensionati residenti in Ungheria durante il periodo di riferimento, tutti i riferimenti al 1o gennaio 2023 di cui ai precedenti punti da 1 a 18 dovrebbero essere intesi come riferimenti al 1o novembre 2022 in conformità dell’articolo 8, paragrafo 3, lettera a), dell’allegato XI dello statuto.


(1)  Secondo la relazione Eurostat con riferimento Ares(2023)3417031 del 16 maggio 2023 sull'attualizzazione intermedia delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari dell'Unione europea.

(2)  Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1). Regolamento modificato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1307/87 (GU L 124 del 13.5.1987, pag. 6).

(3)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).


15.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 208/12


Attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nelle delegazioni nei paesi extra-UE (1)

(2023/C 208/05)

AGOSTO 2022

SEDE DI SERVIZIO

Parità economica agosto 2022

Tasso di cambio agosto 2022  (*1)

Coefficiente correttore agosto 2022  (*2)

Argentina

122,8

132,467

92,7

Bielorussia

2,301

3,42510

67,2

Ghana

7,791

7,65905

101,7

Liberia

242,2

155,185

156,1

Moldova

17,43

19,7701

88,2

Nigeria

425,1

431,432

98,5

Pakistan

160,1

234,580

68,2

Russia

79,66

61,6088

129,3

Singapore

1,820

1,40090

129,9

Sri Lanka

263,3

369,556

71,2

Ucraina

29,33

37,0147

79,2

Emirati arabi uniti

3,859

3,72210

103,7

SETTEMBRE 2022

SEDE DI SERVIZIO

Parità economica settembre 2022

Tasso di cambio settembre 2022  (*3)

Coefficiente correttore settembre 2022  (*4)

Argentina

131,2

137,867

95,2

Egitto

15,62

19,1225

81,7

Malawi

788,8

1 053,00

74,9

Mali

639,1

655,957

97,4

Turchia

7,801

18,2390

42,8

OTTOBRE 2022

SEDE DI SERVIZIO

Parità economica ottobre 2022

Tasso di cambio ottobre 2022  (*5)

Coefficiente correttore ottobre 2022  (*6)

Argentina

139,5

141,960

98,3

Botswana

9,819

12,9032

76,1

Colombia

3 256

4 296,33

75,8

Cuba  (*5)

1,334

0,97060

137,4

Eswatini

11,70

17,4466

67,1

Haiti

123,9

114,212

108,5

Giamaica

190,0

144,918

131,1

Laos

10 395

15 882,0

65,5

Mauritania

33,30

36,5800

91,0

Ruanda

1 025

1 003,37

102,2

Sri Lanka

287,5

350,924

81,9

Turchia

8,199

18,0000

45,6

Uganda

3 148

3 744,98

84,1

NOVEMBRE 2022

SEDE DI SERVIZIO

Parità economica novembre 2022

Tasso di cambio novembre 2022  (*7)

Coefficiente correttore novembre 2022  (2)

Cambogia

38 490

4 145,50

92,8

El Salvador  (*7)

0,9195

0,99510

92,4

Nuova Zelanda

1,525

1,71510

88,9

Sierra Leone

14 419

17 096,9

84,3

DICEMBRE 2022

SEDE DI SERVIZIO

Parità economica dicembre 2022

Tasso di cambio dicembre 2022  (*8)

Coefficiente correttore dicembre 2022  (3)

Argentina

154,5

171,651

90,0

Brasile

5,599

5,51260

101,6

Burundi

2 271

2 130,32

106,6

Repubblica democratica del Congo

3 106

2 133,33

145,6

Etiopia

45,67

55,7711

81,9

Ghana

8,441

13,6309

61,9

Guyana

223,4

217,565

102,7

Iran

109 412

43 692,7

250,4

Kazakhstan

404,9

483,58

83,7

Madagascar

3 889

4 480,84

86,8

Moldova

18,52

20,1360

92,0

Myanmar/Birmania

1 508

2 176,86

69,3

Niger

530,0

655,957

80,8

Macedonia del Nord

32,68

61,6950

53,0

Pakistan

172,0

233,412

73,7

Paraguay

5 305

7 503,36

70,7

Sri Lanka

309,9

378,769

81,8

Ucraina

30,81

37,9070

81,3

Zambia

17,79

17,5297

101,5

GENNAIO 2023

SEDE DI SERVIZIO

Parità economica gennaio 2023

Tasso di cambio gennaio 2023  (*9)

Coefficiente correttore gennaio 2023  (*10)

Afghanistan  (*11)

 

 

 

Albania

70,78

113,860

62,2

Algeria

93,65

145,826

64,2

Angola

886,0

535,302

165,5

Argentina

161,0

187,476

85,9

Armenia

509,5

419,070

121,6

Australia

1,631

1,5859

102,8

Azerbaigian

1,898

1,81033

104,8

Bangladesh

87,21

109,200

79,9

Barbados

2,597

2,13436

121,7

Bielorussia

2,375

2,67840

88,7

Benin

642,4

655,957

97,9

Bolivia

5,778

7,35846

78,5

Bosnia-Erzegovina

1,216

1,95583

62,2

Botswana

10,20

13,6240

74,9

Brasile

5,755

5,53510

104,0

Burkina Faso

575,9

655,957

87,8

Burundi

2 206

2 199,07

100,3

Cambogia

3 877

4 389,00

88,3

Camerun

583,8

655,957

89,0

Canada

1,476

1,44750

102,0

Cabo Verde

76,26

110,265

69,2

Repubblica centrafricana

676,1

655,957

103,1

Ciad

636,4

655,957

97,0

Cile

682,1

936,249

72,9

Cina

5,979

7,41510

80,6

Colombia

3 439

5 052,99

68,1

Congo

748,7

655,957

114,1

Costa Rica

581,0

621,076

93,5

Cuba  (*9)

1,416

1,06490

133,0

Repubblica democratica del Congo

3 126

2 140,25

146,1

Gibuti

205,3

188,894

108,7

Repubblica dominicana

46,11

59,1370

78,0

Ecuador  (*9)

0,9212

1,06490

86,5

Egitto

16,32

26,2607

62,1

El Salvador  (*9)

0,9519

1,06490

89,4

Eritrea

17,48

15,9735

109,4

Eswatini

12,31

18,1967

67,6

Etiopia

47,11

57,2722

82,3

Figi

1,661

2,36967

70,1

Gabon

722,3

655,957

110,1

Gambia

57,54

64,1900

89,6

Georgia

2,594

2,87120

90,3

Ghana

8,641

8,82245

97,9

Groenlandia

8,507

7,43650

114,4

Guatemala

8,578

8,35669

102,6

Guinea

11 588

9 097,3

127,4

Guinea-Bissau

469,1

655,957

71,5

Guyana

225,7

222,020

101,7

Haiti

129,4

153,730

84,2

Honduras

23,41

26,1986

89,4

Hong Kong

9,698

8,29940

116,9

Islanda

192,2

152,500

126,0

India

82,59

88,2295

93,6

Indonesia

11 476

16 680,4

68,8

Iran

111 738

44 045,4

253,7

Iraq  (*11)

 

 

 

Israele

4,135

3,75750

110,0

Costa d’Avorio

564,1

655,957

86,0

Giamaica

200,8

159,631

125,8

Giappone

134,8

142,240

94,8

Giordania

0,7153

0,75501

94,7

Kazakhstan

408,5

489,730

83,4

Kenya

126,0

130,927

96,2

Kosovo

0,5602

1,00000

56,0

Kuwait

0,2929

0,32602

89,8

Kirghizistan

76,09

91,2406

83,4

Laos

10 682

18 339,5

58,2

Libano  (*11)

 

 

 

Lesotho

10,98

18,1967

60,3

Liberia

253,1

164,434

153,9

Libia  (*11)

 

 

 

Madagascar

3 908

4 716,39

82,9

Malawi

823,2

1 121,08

73,4

Malaysia

3,824

4,71060

81,2

Mali

647,7

655,957

98,7

Mauritania

35,06

39,3050

89,2

Maurizio

36,48

46,5306

78,4

Messico

14,78

20,6510

71,6

Moldova

18,84

20,4199

92,3

Mongolia

2 447

3 665,15

66,8

Montenegro

0,5838

1,00000

58,4

Marocco

8,292

11,1380

74,4

Mozambico

74,79

68,0750

109,9

Myanmar/Birmania

1 523

2 236,29

68,1

Namibia

13,25

18,1967

72,8

Nepal

98,28

140,490

70,0

Nuova Caledonia

113,5

119,332

95,1

Nuova Zelanda

1,589

1,68870

94,1

Nicaragua

34,28

38,8582

88,2

Niger

538,9

655,957

82,2

Nigeria

448,7

485,352

92,4

Macedonia del Nord

32,64

61,5020

53,1

Norvegia

13,50

10,5500

128,0

Pakistan

174,4

241,133

72,3

Panama  (*9)

1,109

1,06490

104,1

Papua New Guinea

3,789

3,74965

101,0

Paraguay

5 349

7 824,85

68,4

Perù

3,703

4,06685

91,1

Filippine

51,37

59,3670

86,5

Qatar

4,440

3,87624

114,5

Russia

79,70

72,6226

109,7

Ruanda

1 104

1 133,61

97,4

Sao Tomé e Principe

24,87

24,5000

101,5

Arabia Saudita

4,052

3,99338

101,5

Senegal

559,4

655,957

85,3

Serbia

75,87

117,295

64,7

Sierra Leone

15 257

19 883,5

76,7

Singapore

1,827

1,43600

127,2

Somalia  (*11)

 

 

 

Sud Africa

11,34

18,1967

62,3

Corea del Sud

1 245

1 350,18

92,2

Sud Sudan

216,3

714,594

30,3

Sri Lanka

333,3

389,597

85,5

Sudan  (*11)

 

 

 

Svizzera (Berna)

1,359

0,984000

138,1

Svizzera (Ginevra)

1,359

0,984000

138,1

Siria  (*11)

 

 

 

Taiwan

25,49

32,6935

78,0

Tagikistan

8,331

10,8718

76,6

Tanzania

2 436

2 450,14

99,4

Thailand

25,99

36,8770

70,5

Timor Leste  (*9)

0,8471

1,06490

79,5

Togo

628,3

655,957

95,8

Trinidad e Tobago

7,332

7,41090

98,9

Tunisia

2,451

3,31210

74,0

Turchia

8,550

19,9340

42,9

Turkmenistan

5,336

3,72715

143,2

Uganda

3 316

3 934,91

84,3

Ucraina

31,29

38,9419

80,4

Emirati arabi uniti

3,724

3,91120

95,2

Regno Unito

0,9638

0,88549

108,8

Stati Uniti (New York)

1,157

1,06490

108,6

Stati Uniti (San Francisco)

1,094

1,06490

102,7

Stati Uniti (Washington)

1,094

1,06490

102,7

Uruguay

40,17

42,0817

95,5

Uzbekistan

8 493

11 894,9

71,4

Venezuela  (*11)

 

 

 

Vietnam

17 802

25 121,0

70,9

Cisgiordania - Striscia di Gaza

4,135

3,75750

110,0

Yemen  (*11)

 

 

 

Zambia

18,08

19,0749

94,8

Zimbabwe  (*11)

 

 

 


(1)  Secondo la relazione Eurostat del 15 maggio 2023 (Ares(2023)3382993) sull'attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea con sede di servizio nelle delegazioni nei paesi extra-UE conformemente all'articolo 64 e agli allegati X e XI dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web di Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat > «Data» > «Database» > «Economy and finance» > «Prices» > «Correction coefficients»).

(*1)  1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: nessuno della tabella sopra.

(*2)  Bruxelles e Lussemburgo = 100.

(*3)  1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: nessuno della tabella sopra.

(*4)  Bruxelles e Lussemburgo = 100.

(*5)  1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: nessuno della tabella sopra.

(*6)  Bruxelles e Lussemburgo = 100.

(*7)  1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: nessuno della tabella sopra.

(2)  Bruxelles e Lussemburgo = 100.

(*8)  1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: nessuno della tabella sopra.

(3)  Bruxelles e Lussemburgo = 100.

(*9)  1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: Ecuador, El Salvador Panama e Timor Leste.

(*10)  Bruxelles e Lussemburgo = 100.

(*11)  Non disponibile per problemi legati all'instabilità locale o all'inattendibilità dei dati.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

15.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 208/19


NOTA INFORMATIVA

Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (1): informazioni in merito alle misure adottate dagli Stati membri in conformità degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 22 e 23.

(2023/C 208/06)

A norma degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 22 e 23 del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito «regolamento»), le misure adottate dagli Stati membri ai fini dell'attuazione del regolamento devono essere pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Inoltre la Commissione e gli Stati membri hanno deciso di pubblicare anche informazioni supplementari in merito alle misure imposte dagli Stati membri a norma dell'articolo 4 al fine di garantire che gli esportatori abbiano accesso a informazioni esaurienti sui controlli applicabili in tutta l'UE.

1.   INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE PER L’ESPORTAZIONE DI PRODOTTI A DUPLICE USO NON COMPRESI NELL’ELENCO DI CUI ALL’ALLEGATO I)

In applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, uno Stato membro può estendere l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, ai prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco qualora l'esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

L'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento fa obbligo agli Stati membri che, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, subordinano ad autorizzazione l'esportazione di un prodotto a duplice uso non compreso nell'elenco di cui all'allegato I di informarne, se del caso, gli altri Stati membri e la Commissione. La seguente tabella riassume le misure adottate dagli Stati membri che sono state notificate alla Commissione. Il dettaglio delle misure notificate alla Commissione è riportato immediatamente di seguito.

Stato membro

Lo Stato membro ha adottato una normativa nazionale che impone obblighi di autorizzazione in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 3?

BELGIO

SÌ in parte

BULGARIA

NO

REPUBBLICA CECA

NO

DANIMARCA

GERMANIA

NO

ESTONIA

NO

IRLANDA

NO

GRECIA

NO

SPAGNA

NO

FRANCIA

NO

CROAZIA

ITALIA

NO

CIPRO

NO

LETTONIA

LITUANIA

LUSSEMBURGO

UNGHERIA

MALTA

NO

PAESI BASSI

AUSTRIA

POLONIA

NO

PORTOGALLO

NO

ROMANIA

SLOVENIA

SLOVACCHIA

NO

FINLANDIA

SVEZIA

1.1.   Belgio

Nella regione fiamminga e in quella vallona è necessaria un'autorizzazione di esportazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1

(articolo 5 del decreto del governo fiammingo, del 14 marzo 2014, che disciplina l'esportazione, il transito e il trasferimento dei prodotti a duplice uso e la fornitura di assistenza tecnica (Gazzetta ufficiale belga del 2 maggio 2014); articolo 4 del decreto del governo vallone, del 6 febbraio 2014, che disciplina l'esportazione, il transito e il trasferimento di prodotti e di tecnologia a duplice uso (Gazzetta ufficiale belga del 19 febbraio 2014)).

1.2.   Croazia

È necessaria un'autorizzazione di esportazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1

(legge sul controllo dei prodotti a duplice uso (OG 80/11 i 68/2013)).

1.3.   Lettonia

È necessaria un'autorizzazione di esportazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1

(articolo 5, paragrafo 7, e articolo 17, paragrafo 1, della legge sulla circolazione dei prodotti strategici del 21 giugno 2007; punto 31 del regolamento 657 (20.10.2010) relativo a procedure per l'emissione o il rifiuto di emettere una licenza per i prodotti di importanza strategica e altri documenti riguardanti la circolazione dei prodotti di importanza strategica).

1.4.   Lussemburgo

È necessaria un'autorizzazione di esportazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1

(legge del 27 giugno 2018 sul controllo delle esportazioni, articolo 45, paragrafo 1).

1.5.   Ungheria

È necessaria un'autorizzazione di esportazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1

(paragrafo 7 del decreto governativo n. 13 del 2011 sull'autorizzazione al commercio estero di prodotti a duplice uso).

1.6.   Paesi Bassi

È necessaria un'autorizzazione di esportazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1

(articolo 2 della legge sui servizi strategici (Wet Strategische diensten) e articoli 2 e 3 del decreto sui prodotti strategici (Besluit Strategische goederen)).

1.7.   Austria

È necessaria un'autorizzazione di esportazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1

(articolo 5 del primo regolamento sul commercio estero del 2011 (Erste Außenwirtschaftsverordnung 2011), BGBl. II n. 343/2011, pubblicato il 28 ottobre 2011).

1.8.   Finlandia

È necessaria un'autorizzazione di esportazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1

(paragrafo 4, punto 4, della legge 562/1996).

1.9.   Romania

È necessaria un'autorizzazione di esportazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1

(articolo 5, paragrafo 4, dell'ordinanza governativa n. 43/2022 sul regime di controllo delle operazioni relative a prodotti a duplice uso).

1.10.   Svezia

È necessaria un'autorizzazione di esportazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione che propone di esportare, siano o possano essere destinati, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(sezione 4 a dell'ordinanza sul controllo dei prodotti a duplice uso e dell'assistenza tecnica (2000:1217)).

1.11.   Lituania

È necessaria un'autorizzazione di esportazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1

(risoluzione governativa n. 932 sull'approvazione delle norme in materia di rilascio di licenze per l'esportazione, l'importazione, il transito e l'intermediazione di prodotti strategici e delle norme relative all'attuazione del controllo dei prodotti strategici).

1.12.   Slovenia

È necessaria un'autorizzazione di esportazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1

(articolo 4, paragrafo 1, della legge che disciplina il controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso (Zakon o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo (Uradni list RS, št. 37/04, 8/10 in 29/23))).

1.13.   Danimarca

È necessaria un'autorizzazione di esportazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a)

(articolo 2, paragrafo 6, della legge danese sul controllo delle esportazioni).

2.   INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 5, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE PER L’ESPORTAZIONE DI PRODOTTI DI SORVEGLIANZA INFORMATICA NON COMPRESI NELL’ELENCO DI CUI ALL’ALLEGATO I)

Uno Stato membro può adottare o mantenere le disposizioni nazionali che subordinano ad autorizzazione l'esportazione di prodotti di sorveglianza informatica non compresi nell'elenco di cui all'allegato I qualora l'esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, a un uso connesso alla repressione interna e/o all'attuazione di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale.

La seguente tabella riassume le misure adottate dagli Stati membri che sono state notificate alla Commissione. Il dettaglio delle misure notificate alla Commissione è riportato immediatamente di seguito.

Stato membro

Lo Stato membro ha adottato una normativa nazionale che impone obblighi di autorizzazione in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 3?

BELGIO

NO

BULGARIA

NO

REPUBBLICA CECA

NO

DANIMARCA

GERMANIA

NO

ESTONIA

NO

IRLANDA

NO

GRECIA

NO

SPAGNA

NO

FRANCIA

NO

CROAZIA

NO

ITALIA

NO

CIPRO

NO

LETTONIA

NO

LITUANIA

NO

LUSSEMBURGO

NO

UNGHERIA

NO

MALTA

NO

PAESI BASSI

NO

AUSTRIA

NO

POLONIA

NO

PORTOGALLO

NO

ROMANIA

SLOVENIA

SLOVACCHIA

NO

FINLANDIA

NO

SVEZIA

2.1.   Svezia

È necessaria un'autorizzazione di esportazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti di sorveglianza informatica che propone di esportare siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento

(sezione 4 a dell'ordinanza sul controllo dei prodotti a duplice uso e dell'assistenza tecnica (2000:1217)).

2.2.   Romania

È necessaria un'autorizzazione di esportazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti di sorveglianza informatica che propone di esportare siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento

(articolo 5, paragrafo 4, dell'ordinanza governativa n. 43/2022 sul regime di controllo delle operazioni relative a prodotti a duplice uso).

2.3.   Slovenia

È necessaria un'autorizzazione di esportazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti di sorveglianza informatica che propone di esportare siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento

(articolo 4, paragrafo 2, della legge che disciplina il controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso (Zakon o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo (Uradni list RS, št. 37/04, 8/10 in 29/23))).

2.4.   Danimarca

È necessaria un'autorizzazione di esportazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti di sorveglianza informatica che propone di esportare siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento

(articolo 2, paragrafo 8, della legge danese sul controllo delle esportazioni).

3.   INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 6, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (ESTENSIONE DEI CONTROLLI SULL’INTERMEDIAZIONE)

L'articolo 6, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento fa obbligo alla Commissione di pubblicare le misure adottate dagli Stati membri per estendere l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, ai prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco, destinati agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e ai prodotti a duplice uso intesi agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

La seguente tabella riassume le misure adottate dagli Stati membri che sono state notificate alla Commissione. Il dettaglio delle misure notificate alla Commissione è riportato immediatamente di seguito.

Stato membro

L’applicazione dei controlli sull’intermediazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, è stata estesa come previsto all’articolo 6, paragrafo 3?

BELGIO

NO

BULGARIA

REPUBBLICA CECA

DANIMARCA

NO

GERMANIA

NO

ESTONIA

IRLANDA

NO

GRECIA

SPAGNA

FRANCIA

NO

CROAZIA

ITALIA

CIPRO

NO

LETTONIA

LITUANIA

NO

LUSSEMBURGO

UNGHERIA

MALTA

NO

PAESI BASSI

AUSTRIA

POLONIA

NO

PORTOGALLO

NO

ROMANIA

NO

SLOVENIA

NO

SLOVACCHIA

NO

FINLANDIA

SVEZIA

3.1.   Bulgaria

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento, qualora tali prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento, e per quelli non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento, qualora tali prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(articolo 34, paragrafo 4, della legge sul controllo delle esportazioni dei prodotti per la difesa e dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso, Gazzetta statale n. 26 del 29.3.2011, decorrenza degli effetti dal 30.6.2012).

3.2.   Repubblica ceca

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso qualora l'autorità competente informi l'intermediario che i prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, o che i prodotti a duplice uso sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a scopi militari come da articolo 4, paragrafo 2, del regolamento

(paragrafo 3 della legge n. 594/2004 Coll. che attua il regime della Comunità europea per il controllo dell'esportazione, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (quale modificata)).

3.3.   Estonia

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso che presentano caratteristiche di prodotti strategici in ragione del loro uso finale o del loro utilizzatore finale, per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo, pur non essendo stati inseriti nell'elenco dei prodotti strategici

(paragrafo 6, punto 7, della legge sui prodotti strategici).

3.4.   Grecia

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso, qualora i prodotti siano o possano essere intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento

(paragrafo 3.2.3 della decisione ministeriale n. 121837/e3/21837/28-9-2009).

3.5.   Spagna

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento, qualora i prodotti siano o possano essere intesi, in tutto o in parte, ad uno degli usi e ad una delle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento

(articolo 2, paragrafo 3, lettera b), del regio decreto 679/2014, del 1o agosto 2014, sul controllo del commercio estero di materiale per la difesa, di altro materiale e di prodotti e tecnologie a duplice uso).

3.6.   Croazia

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento, qualora l'autorità competente informi l'intermediario che i prodotti a duplice uso sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento

(legge sul controllo dei prodotti a duplice uso (OG 80/11 i 68/2013)).

3.7.   Italia

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento, qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 o 2, del regolamento

(articolo 9 del decreto legislativo n. 221/2017 del 15 dicembre 2017, in vigore dal 1o febbraio 2018).

3.8.   Lettonia

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento, qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 o 2, del regolamento

(articolo 5, paragrafo 7, della legge sulla circolazione dei prodotti strategici del 21 giugno 2007; punto 31 del regolamento 657 (20.10.2010) relativo a procedure per l'emissione o il rifiuto di emettere una licenza per i prodotti di importanza strategica e altri documenti riguardanti la circolazione dei prodotti di importanza strategica).

3.9.   Lussemburgo

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento, qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, e intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento

(legge del 27 giugno 2018 sul controllo delle esportazioni, articolo 42, paragrafo 1).

3.10.   Ungheria

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento, qualora i prodotti siano o possano essere intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento, e per i prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento, qualora i prodotti siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento

(paragrafo 17.1 del decreto governativo n. 13 del 2011 sull'autorizzazione al commercio estero di prodotti a duplice uso).

3.11.   Paesi Bassi

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento, qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento e per i prodotti a duplice uso, qualora i prodotti siano o possano essere intesi, in tutto o in parte, agli usi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento

(articolo 4 della legge sui servizi strategici (Wet Strategische diensten)).

È necessaria un'autorizzazione anche per l'intermediazione relativa a 37 sostanze chimiche qualora siano destinate all'Iraq, indipendentemente dal destinatario o dall'utilizzatore finale

(decreto sui prodotti a duplice uso destinati all'Iraq - Regeling goederen voor tweeërlei gebruik Irak).

3.12.   Austria

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso qualora l'autorità competente informi l'intermediario che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento

(articolo 15.1 della legge sul commercio estero (Außenwirtschaftsgesetz 2011, BGBl. I Nr. 26/2011)).

3.13.   Finlandia

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento, qualora l'autorità competente abbia informato l'intermediario che i prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento, e per l'intermediazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento, qualora l'autorità competente abbia informato l'intermediario che i prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(paragrafo 3, punto 2, e paragrafo 4, punto 1, della legge 562/1996).

3.14.   Svezia

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento, qualora i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(sezione 4 b, paragrafo uno, dell'ordinanza sul controllo dei prodotti a duplice uso e dell'assistenza tecnica (2000:1217)).

4.   INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 6, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (ESTENSIONE DEI CONTROLLI SULL’INTERMEDIAZIONE)

L'articolo 6, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento fa obbligo alla Commissione di pubblicare le misure adottate dagli Stati membri che subordinano ad autorizzazione l'intermediazione di prodotti a duplice uso qualora l'intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

La seguente tabella riassume le misure adottate dagli Stati membri e notificate alla Commissione. Il dettaglio delle misure notificate alla Commissione è riportato immediatamente di seguito.

Stato membro

I controlli sull’intermediazione sono stati estesi come previsto all’articolo 6, paragrafo 4?

BELGIO

NO

BULGARIA

REPUBBLICA CECA

DANIMARCA

NO

GERMANIA

NO

ESTONIA

IRLANDA

NO

GRECIA

SPAGNA

FRANCIA

NO

CROAZIA

ITALIA

CIPRO

NO

LETTONIA

LITUANIA

NO

LUSSEMBURGO

UNGHERIA

MALTA

NO

PAESI BASSI

AUSTRIA

POLONIA

NO

PORTOGALLO

NO

ROMANIA

SLOVENIA

NO

SLOVACCHIA

NO

FINLANDIA

SVEZIA

4.1.   Bulgaria

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso qualora l'intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(articolo 47 della legge sul controllo delle esportazioni dei prodotti per la difesa e dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso (promulgata, Gazzetta statale n. 26 del 29.3.2011)).

4.2.   Repubblica ceca

Qualora un intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti a duplice uso siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, egli ne informa l'autorità competente, che può decidere di imporre un obbligo di autorizzazione

(paragrafo 3, punto 4, della legge n. 594/2004 Coll. che attua il regime della Comunità europea per il controllo dell'esportazione, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso).

4.3.   Estonia

Qualora un intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti a duplice uso siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, egli ne informa senza indugio la commissione per i prodotti strategici (Strategic Goods Commission, SGC) nonché le autorità di polizia o di sicurezza. In seguito a tale notifica l'SGC può decidere di imporre un obbligo di autorizzazione

(paragrafo 77 della legge sui prodotti strategici).

4.4.   Grecia

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso qualora l'intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(paragrafo 3.2.2 della decisione ministeriale n. 121837/e3/21837/28-9-2009).

4.5.   Spagna

Qualora un intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento, per i quali egli propone servizi di intermediazione, siano o possano essere intesi, in tutto o in parte, ad uno degli usi e ad una delle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, egli deve informarne l'autorità competente, che deciderà se detti servizi di intermediazione sono sottoposti ad autorizzazione

(articolo 2, paragrafo 3, lettera c), del regio decreto 679/2014, del 1o agosto 2014, sul controllo del commercio estero di materiale per la difesa, di altro materiale e di prodotti e tecnologie a duplice uso).

4.6.   Croazia

Qualora un intermediario abbia motivo di sospettare che prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento, egli ne informa l'autorità competente, che può decidere di imporre un obbligo di autorizzazione

(paragrafo 3 della legge sul controllo dei prodotti a duplice uso (OG 80/11 i 68/2013)).

4.7.   Italia

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento qualora l'intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(articolo 9 del decreto legislativo n. 221/2017 del 15 dicembre 2017, in vigore dal 1o febbraio 2018).

4.8.   Lettonia

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento qualora l'intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(articolo 5, paragrafo 7, e articolo 17, paragrafo 1, della legge sulla circolazione dei prodotti strategici del 21 giugno 2007; punto 31 del regolamento 657 (20.10.2010) relativo a procedure per l'emissione o il rifiuto di emettere una licenza per i prodotti di importanza strategica e altri documenti riguardanti la circolazione dei prodotti di importanza strategica).

4.9.   Lussemburgo

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento qualora l'intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(legge del 27 giugno 2018 sul controllo delle esportazioni, articolo 42, paragrafo 2).

4.10.   Ungheria

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso qualora l'intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(paragrafo 17, punto 2, del decreto governativo n. 13 del 2011 sull'autorizzazione al commercio estero di prodotti a duplice uso).

4.11.   Paesi Bassi

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso compresi nell'elenco qualora i prodotti siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(articolo 4, paragrafo 5, della legge sui servizi strategici (Wet strategische diensten)).

4.12.   Austria

Qualora un intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti a duplice uso siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, egli ne informa l'autorità competente, che può decidere di imporre un obbligo di autorizzazione

(articolo 5 del primo regolamento sul commercio estero del 2011 (Erste Außenwirtschaftsverordnung 2011), BGBl. II n. 343/2011, pubblicato il 28 ottobre 2011).

4.13.   Romania

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso qualora l'intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(articolo 15, paragrafo 3, dell'ordinanza governativa n. 43/2022 sul regime di controllo delle operazioni relative a prodotti a duplice uso).

4.14.   Finlandia

Qualora un intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti a duplice uso siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, egli ne informa l'autorità competente, che può decidere di imporre un obbligo di autorizzazione

(paragrafi 3.2 e 4.4 della legge 562/1996).

4.15.   Svezia

Qualora un intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti a duplice uso siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, egli ne informa l'autorità competente, che può decidere di imporre un obbligo di autorizzazione

(sezione 4 b, paragrafo due, dell'ordinanza sul controllo dei prodotti a duplice uso e dell'assistenza tecnica (2000:1217)).

5.   INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 7, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (ESTENSIONE DEI CONTROLLI DEL TRANSITO)

L'articolo 7, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento fa obbligo alla Commissione di pubblicare le misure adottate dagli Stati membri che estendono l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, ai prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco, destinati agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e ai prodotti a duplice uso intesi agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

La seguente tabella riassume le misure adottate dagli Stati membri e notificate alla Commissione. Informazioni dettagliate sulle misure sono riportate immediatamente di seguito.

Stato membro

Le disposizioni in merito al controllo del transito di cui all’articolo 7, paragrafo 1, sono state estese come previsto all’articolo 7, paragrafo 3?

BELGIO

SÌ, in parte

BULGARIA

NO

REPUBBLICA CECA

DANIMARCA

NO

GERMANIA

NO

ESTONIA

IRLANDA

NO

GRECIA

SPAGNA

FRANCIA

CROAZIA

ITALIA

CIPRO

NO

LETTONIA

LITUANIA

LUSSEMBURGO

UNGHERIA

MALTA

NO

PAESI BASSI

AUSTRIA

POLONIA

NO

PORTOGALLO

NO

ROMANIA

NO

SLOVENIA

NO

SLOVACCHIA

NO

FINLANDIA

SVEZIA

5.1.   Belgio

Nella regione fiamminga e in quella vallona il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dalle autorità competenti qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Nella regione fiamminga e in quella vallona il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dalle autorità competenti qualora i prodotti siano o possano essere intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2

(articoli 6 e 7 del decreto del governo fiammingo, del 14 marzo 2014, che disciplina l'esportazione, il transito e il trasferimento dei prodotti a duplice uso e la fornitura di assistenza tecnica (Gazzetta ufficiale belga del 2 maggio 2014); articoli 5 e 6 del decreto del governo vallone, del 6 febbraio 2014, che disciplina l'esportazione, il transito e il trasferimento di prodotti e di tecnologia a duplice uso (Gazzetta ufficiale belga del 19 febbraio 2014).

5.2.   Repubblica ceca

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2

(paragrafo 13, lettera b), della legge n. 594/2004 Coll. che attua il regime della Comunità europea per il controllo dell'esportazione, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (1)).

5.3.   Estonia

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2

(paragrafi 3, 6 e 7 della legge sui prodotti strategici (SGA)).

5.4.   Grecia

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2

(paragrafo 3.3.3 della decisione ministeriale n. 121837/e3/21837/28-9-2009).

5.5.   Spagna

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2

(articolo 11 della legge n. 53 del 28 dicembre 2007, sul controllo del commercio estero di materiale destinato alla difesa e a duplice uso).

5.6.   Francia

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2

(articolo 3, paragrafo I del decreto n. 2020-74 del 31 gennaio 2020, come modificato dal decreto n. 2020-1481 del 30 novembre 2020).

5.7.   Croazia

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2

(legge sul controllo dei prodotti a duplice uso (OG 80/11 i 68/2013)).

5.8.   Italia

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2

(articolo 7 del decreto legislativo n. 221/2017 del 15 dicembre 2017, in vigore dal 1o febbraio 2018).

5.9.   Lettonia

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2

(articolo 5, paragrafo 7, della legge sulla circolazione dei prodotti strategici del 21 giugno 2007; punto 31 del regolamento 657 (20.10.2010) relativo a procedure per l'emissione o il rifiuto di emettere una licenza per i prodotti di importanza strategica e altri documenti riguardanti la circolazione dei prodotti di importanza strategica).

5.10.   Lussemburgo

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2

(legge del 27 giugno 2018 sul controllo delle esportazioni, articolo 43, paragrafo 2).

Tali disposizioni non si applicano al transito di prodotti a duplice uso spediti senza trasbordo o cambio del mezzo di trasporto (non costituisce trasbordo o cambio del mezzo di trasporto lo scaricamento delle merci di una nave o di un aeromobile, effettuato al fine di mettere in sicurezza il carico, a condizione che le merci in questione siano reimbarcate sulla stessa nave o sullo stesso aeromobile), né al transito di prodotti a duplice uso per i quali esista già un'autorizzazione generale all'esportazione dall'Unione europea

(legge del 27 giugno 2018 sul controllo delle esportazioni, articolo 43, paragrafo 3).

5.11.   Ungheria

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2

(paragrafo 18 del decreto governativo n. 13 del 2011 sull'autorizzazione al commercio estero di prodotti a duplice uso).

5.12.   Paesi Bassi

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2

(articolo 4a, paragrafo 1, e articolo 2, del decreto sui prodotti strategici (Besluit strategische goederen)).

5.13.   Austria

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2

(articolo 15 della legge del 2011 sul commercio estero (Außenwirtschaftsgesetz 2011, BGBl. I n. 26/2011).

5.14.   Finlandia

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2

(paragrafo 3, punto 3, e paragrafo 4, punto 1, della legge 562/1996).

5.15.   Svezia

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1

(sezione 4 c dell'ordinanza sul controllo dei prodotti a duplice uso e dell'assistenza tecnica (2000:1217)).

5.16.   Lituania

Il transito di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1

(legge della Repubblica di Lituania sul controllo dei prodotti strategici n. XIV-1738 del 22 dicembre 2022).

6.   INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 8, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (ESTENSIONE DELL’ASSISTENZA TECNICA)

Secondo l'articolo 8, paragrafo 4, uno Stato membro può estendere l'applicazione di un obbligo di autorizzazione per la fornitura di assistenza tecnica relativa ai prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I qualora il fornitore di assistenza tecnica sia stato informato dall'autorità competente che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

La seguente tabella riassume le misure adottate dagli Stati membri e notificate alla Commissione. Informazioni dettagliate sulle misure sono riportate immediatamente di seguito.

Stato membro

Lo Stato membro ha adottato una normativa nazionale che impone obblighi di autorizzazione in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4?

BELGIO

NO

BULGARIA

NO

REPUBBLICA CECA

NO

DANIMARCA

NO

GERMANIA

NO

ESTONIA

NO

IRLANDA

NO

GRECIA

NO

SPAGNA

NO

FRANCIA

NO

CROAZIA

NO

ITALIA

NO

CIPRO

NO

LETTONIA

NO

LITUANIA

NO

LUSSEMBURGO

NO

UNGHERIA

NO

MALTA

NO

PAESI BASSI

NO

AUSTRIA

NO

POLONIA

NO

PORTOGALLO

NO

ROMANIA

NO

SLOVENIA

NO

SLOVACCHIA

NO

FINLANDIA

NO

SVEZIA

6.1.   Svezia

È necessaria un'autorizzazione per la fornitura di assistenza tecnica relativa ai prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento qualora il fornitore di assistenza tecnica sia stato informato dall'autorità competente che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(sezione 4 d, paragrafo uno, dell'ordinanza sul controllo dei prodotti a duplice uso e dell'assistenza tecnica (2000:1217)).

7.   INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 8, PARAGRAFO 5, DEL REGOLAMENTO (ASSISTENZA TECNICA)

A norma dell'articolo 8, paragrafo 5, uno Stato membro può adottare o mantenere le disposizioni nazionali che subordinano ad autorizzazione la fornitura di assistenza tecnica qualora un fornitore di assistenza tecnica che propone di fornire assistenza tecnica per prodotti a duplice uso abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

La seguente tabella riassume le misure adottate dagli Stati membri e notificate alla Commissione. Informazioni dettagliate sulle misure sono riportate immediatamente di seguito.

Stato membro

Lo Stato membro ha adottato una normativa nazionale che impone obblighi di autorizzazione in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5?

BELGIO

NO

BULGARIA

NO

REPUBBLICA CECA

NO

DANIMARCA

NO

GERMANIA

NO

ESTONIA

NO

IRLANDA

NO

GRECIA

NO

SPAGNA

NO

FRANCIA

NO

CROAZIA

NO

ITALIA

NO

CIPRO

NO

LETTONIA

NO

LITUANIA

NO

LUSSEMBURGO

NO

UNGHERIA

NO

MALTA

NO

PAESI BASSI

NO

AUSTRIA

NO

POLONIA

NO

PORTOGALLO

NO

ROMANIA

NO

SLOVENIA

NO

SLOVACCHIA

NO

FINLANDIA

NO

SVEZIA

7.1.   Svezia

Qualora un fornitore di assistenza tecnica abbia motivo di sospettare che i prodotti a duplice uso, per i quali propone di fornire assistenza tecnica, siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, egli ne informa l'autorità competente, che può decidere di imporre un obbligo di autorizzazione

(sezione 4 d, paragrafo due, dell'ordinanza sul controllo dei prodotti a duplice uso e dell'assistenza tecnica (2000:1217)).

8.   INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 9 DEL REGOLAMENTO (ESTENSIONE DEI CONTROLLI A PRODOTTI NON COMPRESI NELL’ELENCO PER MOTIVI DI SICUREZZA PUBBLICA, INCLUSA LA PREVENZIONE DI ATTI DI TERRORISMO, O DI RISPETTO DEI DIRITTI DELL’UOMO)

L'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento fa obbligo alla Commissione di pubblicare le misure adottate dagli Stati membri per vietare o imporre un requisito di autorizzazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I per motivi di sicurezza pubblica, inclusa la prevenzione di atti di terrorismo, o di rispetto dei diritti dell'uomo.

La seguente tabella riassume le misure adottate dagli Stati membri e notificate alla Commissione. Informazioni dettagliate sulle misure sono riportate immediatamente di seguito.

Stato membro

Per motivi di sicurezza pubblica, inclusa la prevenzione di atti di terrorismo, o di rispetto dei diritti dell’uomo, sui prodotti non compresi nell’elenco sono stati attuati controlli supplementari come previsto all’articolo 9, paragrafo 1?

BELGIO

NO

BULGARIA

REPUBBLICA CECA

DANIMARCA

NO

GERMANIA

ESTONIA

IRLANDA

GRECIA

NO

SPAGNA

FRANCIA

CROAZIA

NO

ITALIA

NO

CIPRO

NO

LETTONIA

LITUANIA

LUSSEMBURGO

UNGHERIA

NO

MALTA

NO

PAESI BASSI

AUSTRIA

POLONIA

NO

PORTOGALLO

NO

ROMANIA

SLOVENIA

SLOVACCHIA

NO

FINLANDIA

NO

SVEZIA

NO

8.1.   Bulgaria

L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento può essere sottoposta ad autorizzazione o vietata per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo con legge del Consiglio dei ministri

(articolo 34, paragrafo 1, punto 3, della legge sul controllo delle esportazioni dei prodotti per la difesa e dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso, Gazzetta statale n. 26 del 29.3.2011).

8.2.   Repubblica ceca

L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento può essere sottoposta ad autorizzazione o vietata, con ordinanza governativa, per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo

(paragrafo 3, punto 1, lettera d), della legge n. 594/2004 Coll).

8.3.   Germania

a.   Parte I, sezione B, dell’elenco di controllo delle esportazioni tedesco

L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento può essere sottoposta ad autorizzazione o vietata per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo

(sezione 8, punto 1, n. 2, dell'ordinanza sul commercio estero e i pagamenti (Aussenwirtschaftsverordnung - AWV) in combinato disposto con la parte I, sezione B, dell'elenco di controllo delle esportazioni tedesco).

L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento è sottoposta ad autorizzazione qualora i prodotti siano elencati nella parte I, sezione B, dell'elenco di controllo delle esportazioni tedesco

(sezione 8, punto 1, n. 2, dell'ordinanza sul commercio estero e i pagamenti (Aussenwirtschaftsverordnung - AWV)).

La parte I, sezione B, dell'elenco di controllo delle esportazioni tedesco comprende i prodotti seguenti.

2B909Macchine per fluotornitura e macchine che combinano la funzione di tornitura in lastra e di fluotornitura, diverse da quelle sottoposte ad autorizzazione in 2B009, 2B109 e 2B209, nel quadro del regolamento (UE) 2021/821 quale modificato, aventi tutte le caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati:

a)

che, in base alle specifiche tecniche del fabbricante, possono essere dotati di unità di controllo numerico, controllo a calcolatore o controllo a «play-back»; e

b)

con forza esercitata dal rullo superiore a 60 kN, qualora il paese acquirente o di destinazione sia la Siria.

2B952Le apparecchiature seguenti utilizzabili nel trattamento dei materiali biologici, diverse da quelle sottoposte ad autorizzazione in 2B352, nel quadro del regolamento (UE) 2021/821, quale modificato, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Iran, la Corea del Nord o la Siria:

a)

fermentatori, in grado di coltivare 'microrganismi' patogeni o virus o di produrre tossine, senza emissione di aerosol, aventi capacità totale uguale o superiore a 10 litri;

b)

agitatori per fermentatori, sottoposti ad autorizzazione in 2B352.a, nel quadro del regolamento (UE) 2021/821 quale modificato.

Nota tecnica:

i fermentatori comprendono bioreattori, chemostati e sistemi a flusso continuo.

2B993Le seguenti apparecchiature per il deposito di strati metallici su substrati non elettronici e loro componenti e accessori appositamente progettati, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Iran:

a)

apparecchiature di produzione per la deposizione in fase di vapore di elementi chimici (CVD);

b)

apparecchiature di produzione con processo di deposizione fisica in fase di vapore per mezzo di fascio elettronico (EB-PVD);

c)

apparecchiature di produzione per la deposizione mediante riscaldamento a induzione o a resistenza.

5A902Sistemi, apparecchiature e componenti di sorveglianza per le TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) per le reti pubbliche, non specificati dalla voce 5D001.e dell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 quale modificato, qualora la destinazione sia situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione europea e al di fuori delle aree di cui all'allegato II, sezione A, parte 2, del regolamento (UE) 2021/821, come segue:

a)

centri di controllo (LEMF – Law Enforcement Monitoring Facilities) per sistemi di intercettazione legale ((LI), ad esempio in conformità alle norme ETSI ES 201 158 e ETSI ES 201 671 o a norme o specifiche equivalenti) e loro componenti appositamente progettati;

b)

sistemi o dispositivi di conservazione dei dati associati alla chiamata (ad esempio, Intercept Related Information (IRI - informazioni relative alla comunicazione intercettata) in conformità della norma ETSI TS 102 656 o di norme o specifiche equivalenti) e loro componenti appositamente progettati.

Nota tecnica:

i dati associati alla chiamata comprendono le informazioni di segnalazione, l'origine e la destinazione (ad esempio numeri di telefono, indirizzi IP o MAC ecc.), la data e l'ora e l'origine geografica della comunicazione.

Nota:

5A902 non sottopone ad autorizzazione i sistemi o i dispositivi appositamente progettati per uno dei seguenti fini:

a)

fatturazione;

b)

funzioni di raccolta dei dati all'interno di elementi di rete (ad esempio scambio o HLR);

c)

qualità del servizio della rete (Quality of Service - QoS); o

d)

grado di soddisfazione degli utenti (Quality of Experience - QoE);

e)

attività delle società di telecomunicazione (fornitori di servizi).

5A911Stazioni di base per 'sistemi radiomobili ad accesso multiplo' digitali, qualora il paese acquirente o di destinazione sia il Sudan o il Sud Sudan.

Nota tecnica:

i 'sistemi radiomobili ad accesso multiplo' sono standard per comunicazioni radiomobili cellulari ai cui abbonati sono assegnati canali di frequenza per le comunicazioni. I 'sistemi radiomobili ad accesso multiplo' digitali (quali TETRA, Terrestrial Trunked Radio) utilizzano modulazioni digitali.

5D902Il 'software' non specificato dalla voce 5D001.e dell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 quale modificato, qualora la destinazione sia situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione europea e al di fuori delle aree di cui all'allegato II, sezione A, parte 2, del regolamento (UE) 2021/821, come segue:

a)

’software' appositamente progettato o modificato per lo 'sviluppo', la 'produzione' o l''utilizzazione' di installazioni, funzioni o parametri di prestazione sottoposti ad autorizzazione in 5A902;

b)

’software' appositamente progettato o modificato per fornire caratteristiche, funzioni o parametri di prestazione sottoposti ad autorizzazione in 5A902.

5D911'Software' appositamente progettato o modificato per l''utilizzazione' delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in 5A911, qualora il paese acquirente o di destinazione sia il Sudan o il Sud Sudan.

5E902'Tecnologia' non specificata dalla voce 5E001.a dell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 quale modificato, in conformità della nota generale sulla tecnologia per lo 'sviluppo', la 'produzione' e l''utilizzazione' di installazioni, funzioni o caratteristiche di prestazione sottoposte ad autorizzazione in 5A902, o 'software' sottoposto ad autorizzazione in 5D902, qualora la destinazione sia situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione europea e al di fuori delle aree di cui all'allegato II, sezione A, parte 2, del regolamento (UE) 2021/821.

6A908Sistemi radar di navigazione o di sorveglianza per il controllo del traffico navale o aereo, non sottoposti ad autorizzazione in 6A008 o 6A108, nel quadro del regolamento (UE) 2021/821, quale modificato, e loro componenti e accessori appositamente progettati, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Iran.

6D908«Software» appositamente concepito o modificato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in 6A908, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Iran.

9A904«Veicoli spaziali» ed altre apparecchiature, come segue:

a)

antenne progettate per l'utilizzazione in connessione con «veicoli spaziali», qualora la destinazione sia situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione europea e al di fuori delle aree di cui all'allegato II, sezione A, parte 2, del regolamento (UE) 2021/821;

b)

terminali di comunicazione 'laser' (LCT, stazioni di comunicazione 'laser' di dati), diversi da quelli specificati dalla voce 9A004 dell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821, quale modificato, destinati ad una utilizzazione collegata ai «veicoli spaziali», qualora la destinazione sia al di fuori del territorio doganale dell'Unione europea e al di fuori delle zone elencate nell'allegato II, sezione A, parte 2, del regolamento (UE) 2021/821.

Nota tecnica:

9A904 comprende prodotti utilizzati nei contesti seguenti con «veicoli spaziali», sia a terra che a bordo di «veicoli spaziali»:

1.

utilizzazione come carico utile per uplink o downlink;

2.

comunicazioni fra «veicoli spaziali»; o

3.

utilizzazione in collegamento con la trasmissione di segnali telemetrici.

9A991Veicoli terrestri che non figurano nella parte I A dell'elenco di controllo delle esportazioni:

a)

rimorchi e semirimorchi a pianale ribassato con carico utile superiore a 25 000 kg e inferiore a 70 000 kg, aventi almeno una caratteristica militare ed idonei al trasporto dei veicoli sottoposti ad autorizzazione nella parte I A, 0006, e veicoli trainanti idonei al trasporto di detti veicoli, aventi almeno una caratteristica militare, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Iran, la Libia, il Myanmar, la Corea del Nord, il Pakistan, la Somalia o la Siria;

Nota:

ai sensi di 9A991a, per «veicoli trainanti» si intendono tutti i veicoli aventi principalmente una funzione di traino;

b)

altri autocarri e veicoli fuoristrada aventi almeno una caratteristica militare, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Iran, la Libia, il Myanmar, la Corea del Nord, la Somalia o la Siria.

Nota 1: le caratteristiche militari di cui alla voce 9A991 comprendono:

a)

capacità di guado uguale o superiore a 1,2 m;

b)

supporti per fucili o altre armi;

c)

agganci per rete mimetica;

d)

botole sul tetto, rotonde, con coperchio scorrevole o girevole;

e)

smaltatura di tipo militare;

f)

ganci di attacco per rimorchi e cosiddette prese NATO.

Nota 2: la voce 9A991 non sottopone ad autorizzazione i veicoli terrestri adibiti all'uso personale.

9A992 Autocarri, come segue:

a)

autocarri a trazione integrale con carico utile superiore a 1 000 kg, qualora il paese acquirente o di destinazione sia la Corea del Nord;

b)

autocarri con tre o più assi aventi peso massimo ammissibile a pieno carico superiore a 20 000 kg, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Iran o la Siria.

9A993Elicotteri, sistemi di trasmissione di potenza di elicotteri, motori a turbina a gas e unità di potenza ausiliarie (APU) destinati a elicotteri e loro componenti appositamente progettati, qualora il paese acquirente o di destinazione sia Cuba, l'Iran, la Libia, il Myanmar, la Corea del Nord, la Somalia o la Siria.

9A994Motori a cilindri raffreddati ad aria (motori per aeromobili) con cilindrata pari o superiore a 100 cm3 e fino a 600 cm3, idonei all'utilizzo in «veicoli aerei» senza pilota, e loro componenti appositamente progettati, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Iran.

9D904'Software' appositamente progettato o modificato per lo 'sviluppo', la 'produzione' o l''utilizzazione' di prodotti specificati in 9A904, qualora la destinazione sia situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione europea e al di fuori delle aree di cui all'allegato II, sezione A, parte 2, del regolamento (UE) 2021/821.

9E904'Tecnologia', ai sensi della nota generale sulla tecnologia, diversa da quella specificata alle voci 5E001.b.2, 9E001 e 9E002 dell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821, quale modificato, per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di prodotti specificati in 9A904, o 'software' specificato in 9D904, qualora la destinazione sia al di fuori del territorio doganale dell'Unione europea e al di fuori delle zone elencate nell'allegato II, sezione A, parte 2, del regolamento (UE) 2021/821.

9E991«Tecnologia», ai sensi della nota generale sulla tecnologia, per lo «sviluppo» o la «produzione» delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in 9A993, qualora il paese acquirente o di destinazione sia Cuba, l'Iran, la Libia, il Myanmar, la Corea del Nord o la Siria.

9E992'Tecnologia', ai sensi della nota generale sulla tecnologia, diversa da quella autorizzata in 9E101, lettera b), nel quadro del regolamento (UE) 2021/821, quale modificato, per la 'produzione' di 'veicoli aerei senza equipaggio' ('UAV'), qualora la destinazione sia al di fuori del territorio doganale dell'Unione europea e al di fuori delle zone elencate nell'allegato II, sezione A, parte 2, del regolamento (UE) 2021/821.

b.   Sezione 9 dell’ordinanza sul commercio estero e i pagamenti - Aussenwirtschaftsverordnung - AWV)

È necessaria un'autorizzazione per l'esportazione dei prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I, qualora un esportatore sia stato informato dal BAFA che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, alla costruzione o all'attività di una centrale nucleare ai sensi della categoria 0 dell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 o ad essere incorporati in tale centrale, e qualora il paese di destinazione sia l'Algeria, l'Iraq, l'Iran, Israele, la Giordania, la Libia, la Repubblica democratica popolare di Corea, il Pakistan o la Siria. Qualora un esportatore sia informato del fatto che i prodotti sono destinati, in tutto o in parte, all'utilizzazione summenzionata, deve informarne il BAFA. Il BAFA deciderà se sottoporre ad autorizzazione o no le esportazioni di cui trattasi. La presente sezione non si applica agli ambiti disciplinati dagli articoli 4 e 10 del regolamento (UE) 2021/821

(sezione 9 dell'ordinanza sul commercio estero e i pagamenti - Aussenwirtschaftsverordnung - AWV)).

c.   Sezione 6 della legge tedesca sul commercio estero e i pagamenti - Aussenwirtschaftsgesetz - AWG)

A norma della sezione 6 della legge sul commercio estero e i pagamenti internazionali (Aussenwirtschaftsgesetz - AWG), mediante un atto amministrativo è possibile sottoporre a restrizioni i negozi giuridici o le operazioni o imporre obblighi di agire, al fine di scongiurare un pericolo riguardante, in casi specifici, gli interessi della Repubblica federale di Germania, quali ad esempio gli interessi essenziali in materia di sicurezza, la coesistenza pacifica dei popoli nonché le relazioni esterne, l'ordine pubblico o la sicurezza della Repubblica federale di Germania.

8.4.   Estonia

L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento può essere sottoposta ad autorizzazione o vietata, con decisione della commissione per i prodotti strategici, per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo

(paragrafo 2, punto 11, e paragrafo 6, punto 2, della legge sui prodotti strategici).

8.5.   Irlanda

L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento può essere sottoposta ad autorizzazione o vietata per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo

(sezione 12, punto 2, del decreto 443 del 2009, ordinanza del 2009 sul controllo delle esportazioni (prodotti a duplice uso), quale modificata).

8.6.   Francia

L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento può essere sottoposta ad autorizzazione o vietata per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo (decreto n. 2010-292).

Sono stati adottati controlli nazionali sulle esportazioni di prodotti a duplice uso, come indicato nelle seguenti ordinanze: ordinanza ministeriale, del 31 luglio 2014, relativa all'esportazione di alcuni tipi di elicotteri e loro parti di ricambio destinati a paesi terzi (pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese dell'8 agosto 2014) e ordinanza ministeriale, del 31 luglio 2014, relativa all'esportazione di gas lacrimogeni e «agenti antisommossa» in paesi terzi (pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese dell'8 agosto 2014).

8.7.   Lettonia

L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento può essere sottoposta ad autorizzazione o vietata dal comitato di controllo per i prodotti strategici per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo.

L'elenco nazionale dei prodotti non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento è in vigore.

10A901

Armi che utilizzano munizioni a cartucce non a percussione centrale (a percussione anulare), componenti e munizioni appositamente progettati.

10A902

Apparecchiature, pezzi di ricambio e componenti correlati ad aeromobili. Controllo applicabile unicamente ad apparecchiature, pezzi di ricambio e componenti per aeromobili che possono essere utilizzati sia negli aeromobili civili che militari.

10A903

Fucili ad aria con energia superiore a 12 joule.

10A906

Congegni di mira per visione notturna e relativi componenti.

10A907

Mine anti-uomo.

10D901

Software sviluppato per servizi di intelligence e appositamente progettato per estrarre, distruggere o modificare occultamente informazioni da computer, reti o altri sistemi informatici.

10E902

Assistenza militare e assistenza tecnica relativa ai prodotti militari

(regolamento n. 645 del 25 settembre 2007 - Regolamento relativo all'elenco nazionale dei prodotti e dei servizi strategici; articolo 3, paragrafo 1, della legge sulla movimentazione dei prodotti strategici del 21 giugno 2007).

8.8.   Lussemburgo

L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento può essere sottoposta ad autorizzazione o vietata per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo.

L'esportatore che abbia conoscenza o sospetti che tale esportazione o tali prodotti compromettano la sicurezza interna o esterna del Granducato di Lussemburgo o la tutela dei diritti dell'uomo deve informare il ministro del Commercio estero e il ministro degli Affari esteri che, a loro volta, comunicheranno all'esportatore o al suo rappresentante autorizzato se è necessario richiedere l'autorizzazione

(legge del 27 giugno 2018, articolo 45, paragrafo 2).

8.9.   Paesi Bassi

L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento può essere sottoposta ad autorizzazione o vietata dal ministero degli Affari esteri per motivi di sicurezza pubblica, inclusa la prevenzione di atti di terrorismo, o di rispetto dei diritti dell'uomo

(articolo 4 del decreto sui prodotti strategici - Besluit strategische goederen).

Sono stati adottati controlli nazionali per l'esportazione di prodotti destinati a fini di repressione interna e per servizi di intermediazione in Siria e per l'esportazione di prodotti destinati a fini di repressione interna in Egitto e Ucraina

(decreto sui prodotti a duplice uso - Regeling goederen voor tweeërlei gebruik).

Sono stati imposti obblighi di autorizzazione per l'esportazione di 37 sostanze chimiche in Iraq, indipendentemente dal destinatario o dall'utilizzatore finale.

(decreto sui prodotti a duplice uso destinati all'Iraq – Regeling goederen voor tweeërlei gebruik Irak).

8.10.   Austria

L'esportazione o il transito di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento possono essere sottoposti ad autorizzazione o vietati per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo

(articolo 20 della legge del 2011 sul commercio estero (Außenwirtschaftsgesetz 2011, BGBl. I n. 26/2011)).

8.11.   Romania

È necessaria un'autorizzazione di esportazione specifica per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento ma sottoposti al regime di controllo delle esportazioni di cui all'articolo 9

(estratto dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'ordinanza governativa n. 43/2022 sul regime di controllo delle operazioni relative a prodotti a duplice uso).

8.12.   Spagna

L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento ed elencati nell'allegato III.4 e nell'allegato III.5 del regio decreto 679/2014 del 1o agosto 2014 è sottoposta ad autorizzazione

(articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del regio decreto 679/2014, del 1o agosto 2014, sul controllo del commercio estero di materiale per la difesa, di altro materiale e di prodotti e tecnologie a duplice uso).

1C901 nitrato di ammonio (CAS 6484-52-2) in forma esplosiva con una concentrazione di azoto pari o superiore al 31,5 %.

Nota 1: la voce 1C901 sottopone ad autorizzazione il nitrato di ammonio, il nitrato di ammonio tecnico, il nitrato di ammonio granulare, il nitrato di ammonio poroso e qualsiasi altra forma in cui possa essere utilizzato come ossidante solido.

Nota 2: 1C901 comprende le miscele esplosive di nitrato di ammonio con oli combustibili, emulsioni, idrogel ed esplosivi resistenti all'acqua.

Nota 3: 1C901 non sottopone ad autorizzazione il nitrato di ammonio nei concimi ad alta densità e a bassa porosità.

Nota 4: 1C901 non sottopone ad autorizzazione il nitrato di ammonio (ONU 1942 e ONU 2426) per la fabbricazione di esplosivi né le matrici di emulsioni, di sospensioni e di gel a base di nitrato di ammonio (ONU 3375) utilizzate per la fabbricazione di esplosivi, che sono disciplinati dall'istruzione tecnica complementare n. 30 del regolamento sugli esplosivi, approvata con regio decreto 130/2017 del 24 febbraio.

5A901 Sistemi e apparecchiature a radiofrequenza non specificati in 5.A.1.f e 5.A.1.h, componenti e accessori appositamente progettati o modificati per eseguire una delle funzioni seguenti:

1.

assumere il controllo e il comando di aeroplani senza equipaggio;

2.

deliberatamente e selettivamente interferire con, rifiutare, inibire, degradare o fuorviare segnali di radiofrequenza per il controllo e il comando di aeroplani senza equipaggio.

3.

utilizzare le caratteristiche specifiche del protocollo di radiofrequenza utilizzato dagli aeroplani senza equipaggio per interferire con il loro funzionamento.

N.B.:: per i sistemi di perturbazione GNSS, cfr. anche l'elenco dei materiali di armamento, categoria 11.b.

5A902 Sistemi, apparecchiature e componenti di sorveglianza per le reti pubbliche d'informazione e di comunicazione, non specificati dalla voce 5A001 dell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, progettati per una delle funzioni seguenti:

1.

monitoraggio per le applicazioni di intercettazione legale (in conformità alle norme ETSI ES 201 158 (intercettazione legale, sicurezza delle telecomunicazioni, requisiti per le funzioni di rete), ETSI ES 201 671 (interfaccia di trasferimento per l'intercettazione legale del traffico di telecomunicazioni) o a norme e specifiche equivalenti) e loro componenti appositamente progettati;

2.

conservazione dei dati associati alla chiamata (in conformità alla norma ETSI TS 102 656 (requisiti per l'intercettazione legale dei dati da parte dei servizi di contrasto per il trattamento dei dati) o a norme e specifiche equivalenti) e loro componenti appositamente progettati.

Nota tecnica: i dati associati alla chiamata comprendono le informazioni di segnalazione, l'origine e la destinazione (ad esempio numeri di telefono, indirizzi IP o MAC ecc.), la data e l'ora e l'origine geografica della comunicazione.

Nota: 5A902 non sottopone ad autorizzazione i sistemi, le apparecchiature o i componenti appositamente progettati per uno dei fini seguenti:

a)

fatturazione;

b)

funzioni di raccolta dei dati all'interno di elementi della rete;

c)

qualità del servizio della rete; o

d)

grado di soddisfazione degli utenti.

5D902 Software non specificato dalla voce 5D001 dell'allegato I, del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, appositamente progettato o modificato per lo sviluppo, la produzione, l'utilizzazione, la configurazione funzionale e il controllo delle prestazioni dei sistemi, delle apparecchiature e dei componenti di sorveglianza specificati in 5A902.

8.13.   Lituania

L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento può essere sottoposta ad autorizzazione o vietata per motivi di sicurezza pubblica, inclusa la prevenzione di atti di terrorismo, o di rispetto dei diritti dell'uomo

(legge della Repubblica di Lituania sul controllo dei prodotti strategici n. XIV-1738 del 22 dicembre 2022).

8.14.   Slovenia

L'esportazione o il transito di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento possono essere sottoposti ad autorizzazione o vietati per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo

(articolo 4, paragrafo 3, della legge che disciplina il controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso (Zakon o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo (Uradni list RS, št. 37/04, 8/10 in 29/23))).

9.   INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 11, PARAGRAFO 5, DEL REGOLAMENTO (TRASFERIMENTI INTRACOMUNITARI)

L'articolo 11, paragrafo 5, stabilisce che gli Stati membri che impongono un obbligo di autorizzazione per il trasferimento dal loro territorio verso un altro Stato membro di prodotti non compresi nell'elenco di cui all'allegato IV del regolamento (l'allegato IV elenca i prodotti che non beneficiano della libertà di circolazione nel mercato unico) devono informare la Commissione, che deve a sua volta pubblicare tale informazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La seguente tabella riassume le misure adottate dagli Stati membri e notificate alla Commissione. Informazioni dettagliate sulle misure sono riportate immediatamente di seguito.

Stato membro

Sono state adottate misure specifiche per estendere i controlli sui trasferimenti intra-UE come previsto all’articolo 11, paragrafo 2?

BELGIO

NO

BULGARIA

REPUBBLICA CECA

DANIMARCA

NO

GERMANIA

ESTONIA

IRLANDA

NO

GRECIA

SPAGNA

NO

FRANCIA

NO

CROAZIA

NO

ITALIA

NO

CIPRO

NO

LETTONIA

NO

LITUANIA

NO

LUSSEMBURGO

UNGHERIA

MALTA

NO

PAESI BASSI

AUSTRIA

NO

POLONIA

NO

PORTOGALLO

NO

ROMANIA

NO

SLOVENIA

NO

SLOVACCHIA

FINLANDIA

NO

SVEZIA

9.1.   Bulgaria

La Bulgaria ha esteso i controlli sui trasferimenti intra-UE a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento e ha introdotto l'obbligo di fornire informazioni supplementari alle autorità competenti in merito a determinati trasferimenti intra-UE, come previsto all'articolo 11, paragrafo 8, del regolamento

(articolo 51, paragrafi 8 e 9, della legge sul controllo delle esportazioni dei prodotti per la difesa e dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso, Gazzetta statale n. 26 del 29.3.2011, decorrenza degli effetti dal 30.6.2012).

9.2.   Repubblica ceca

La legge n. 594/2004 Coll. estende i controlli relativamente ai trasferimenti intra-UE dalla Repubblica ceca, come previsto all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento.

9.3.   Germania

La sezione 11 dell'ordinanza sul commercio estero e i pagamenti internazionali (Aussenwirtschaftsverordnung - AWV) estende i controlli relativamente ai trasferimenti intra-UE dalla Germania, come previsto all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento.

9.4.   Estonia

L'articolo 3, paragrafo 6, della legge sui prodotti strategici estende i controlli relativamente ai trasferimenti intra-UE, come previsto all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento.

9.5.   Grecia

La sezione 3.4 della decisione ministeriale n. 121837/E3/21837, del 28 settembre 2009, estende i controlli relativamente ai trasferimenti intra-UE dalla Grecia, come previsto all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento.

9.6.   Lussemburgo

Può essere imposta un'autorizzazione per il trasferimento dal territorio del Granducato di Lussemburgo verso un altro Stato membro di prodotti a duplice uso, diversi da quelli compresi nell'elenco di cui all'allegato IV del regolamento nei casi contemplati dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento

(legge del 27 giugno 2018 sul controllo delle esportazioni, articolo 44).

9.7.   Ungheria

Il paragrafo 16 del decreto governativo n. 13 del 2011 sull'autorizzazione al commercio estero dei prodotti a duplice uso prevede un obbligo di licenza per i prodotti a duplice uso compresi nell'elenco relativamente ai trasferimenti all'interno dell'UE qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento.

9.8.   Paesi Bassi

In casi specifici può essere richiesta un'autorizzazione per i trasferimenti intra-UE di prodotti a duplice uso

(articolo 4a, paragrafo 2, del decreto sui prodotti strategici - Besluit strategische goederen).

9.9.   Slovacchia

Il paragrafo 23, punto 2, della legge n. 39/2011 Coll. estende i controlli relativamente ai trasferimenti intra-UE dalla Repubblica slovacca, come previsto all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento.

9.10.   Svezia

In conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento un obbligo di autorizzazione per i trasferimenti intra-UE di prodotti a duplice può essere imposto qualora l'operatore sia stato informato dall'autorità competente che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere a) e b).

Per i prodotti a duplice uso compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento, un obbligo di autorizzazione per i trasferimenti intra-UE può essere imposto solo qualora l'operatore sia stato informato dall'autorità competente che i prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Qualora un operatore sia a conoscenza del fatto che i prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento che intende trasferire in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, egli ne informa l'autorità competente, che può decidere di imporre un obbligo di autorizzazione

(sezione 4 e dell'ordinanza sul controllo dei prodotti a duplice uso e dell'assistenza tecnica (2000:1217)).

10.   INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 11, PARAGRAFO 8, DEL REGOLAMENTO (TRASFERIMENTI INTRACOMUNITARI)

L'articolo 11, paragrafo 8 stabilisce che uno Stato membro può prescrivere che per il trasferimento dal suo territorio verso un altro Stato membro di prodotti elencati nell'allegato I, parte 2, categoria 5, e che non sono elencati nell'allegato IV del regolamento debbano essere fornite alle autorità competenti dello Stato stesso informazioni supplementari concernenti i prodotti in questione.

La seguente tabella riassume le misure adottate dagli Stati membri e notificate alla Commissione. Informazioni dettagliate sulle misure sono riportate immediatamente di seguito.

Stato membro

Sono state adottate misure specifiche per estendere i controlli sui trasferimenti intra-UE come previsto all’articolo 11, paragrafo 8?

BELGIO

NO

BULGARIA

REPUBBLICA CECA

NO

DANIMARCA

NO

GERMANIA

NO

ESTONIA

NO

IRLANDA

NO

GRECIA

NO

SPAGNA

NO

FRANCIA

NO

CROAZIA

NO

ITALIA

NO

CIPRO

NO

LETTONIA

NO

LITUANIA

NO

LUSSEMBURGO

UNGHERIA

NO

MALTA

NO

PAESI BASSI

NO

AUSTRIA

NO

POLONIA

NO

PORTOGALLO

NO

ROMANIA

NO

SLOVENIA

NO

SLOVACCHIA

NO

FINLANDIA

NO

SVEZIA

NO

10.1.   Bulgaria

Per il trasferimento dal territorio della Repubblica di Bulgaria verso il territorio di un altro Stato membro di prodotti a duplice uso elencati nell'allegato I, parte 2, categoria 5 e che non sono elencati nell'allegato IV del regolamento la commissione interministeriale può prescrivere che il soggetto che effettua il trasferimento fornisca informazioni supplementari sui prodotti

(articolo 51, paragrafo 9, della legge sul controllo delle esportazioni dei prodotti per la difesa e dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso, Gazzetta statale n. 26 del 29.3.2011, decorrenza degli effetti dal 30.6.2012).

10.2.   Lussemburgo

Per il trasferimento dal territorio del Granducato di Lussemburgo verso il territorio di un altro Stato membro di prodotti a duplice uso elencati nell'allegato I, parte 2, categoria 5 e che non sono elencati nell'allegato IV del regolamento occorre fornire le seguenti informazioni supplementari nel quadro della richiesta di autorizzazione:

1.

indicazione del riferimento commerciale del prodotto, nonché descrizione e caratteristiche del prodotto in questione;

2.

presentazione dei servizi di crittografia da fornire;

3.

presentazione dell’attuazione degli algoritmi;

4.

presentazione delle norme o regolamentazioni in materia di sicurezza;

5.

presentazione del tipo di dati oggetto del servizio;

6.

documento relativo alle specifiche tecniche del prodotto (in dodici punti)

(regolamento granducale del 14 dicembre 2018, articolo 10, paragrafo 1, paragrafo sub 2 e paragrafo 2 sub 4, e allegato 15).

11.   INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 12, PARAGRAFO 6, LETTERA B), DEL REGOLAMENTO (AUTORIZZAZIONI GENERALI DI ESPORTAZIONE NAZIONALI)

L'articolo 12, paragrafo 6, lettera b), del regolamento fa obbligo alla Commissione di pubblicare le misure adottate dagli Stati membri per quanto concerne le eventuali autorizzazioni generali di esportazione nazionali rilasciate o modificate.

La seguente tabella riassume le misure adottate dagli Stati membri e notificate alla Commissione. Informazioni dettagliate sulle misure sono riportate immediatamente di seguito.

Stato membro

Il vostro Stato membro ha rilasciato o modificato autorizzazioni generali di esportazione nazionali come previsto all’articolo 12, paragrafo 6?

BELGIO

NO

BULGARIA

NO

REPUBBLICA CECA

NO

DANIMARCA

NO

GERMANIA

ESTONIA

NO

IRLANDA

NO

GRECIA

SPAGNA

NO

FRANCIA

CROAZIA

SÌ (ma NON in uso)

ITALIA

CIPRO

NO

LETTONIA

NO

LITUANIA

NO

LUSSEMBURGO

NO

UNGHERIA

NO

MALTA

NO

PAESI BASSI

AUSTRIA

POLONIA

NO

PORTOGALLO

NO

ROMANIA

NO

SLOVENIA

NO

SLOVACCHIA

NO

FINLANDIA

SÌ (ma NON in uso)

SVEZIA

NO

11.1.   Germania

In Germania vigono sette autorizzazioni generali di esportazione nazionali:

1

autorizzazione generale n. 12 per l’esportazione di determinati prodotti a duplice uso al di sotto di un certo valore;

2

autorizzazione generale n. 13 per l’esportazione di determinati prodotti a duplice uso in talune circostanze;

3

autorizzazione generale n. 14 per valvole e pompe;

4

autorizzazione generale n. 15 per l’esportazione di determinati prodotti a duplice uso a seguito del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea (Brexit);

5

autorizzazione generale n. 16 per l’esportazione di prodotti per le telecomunicazioni e la sicurezza dei dati;

6

autorizzazione generale n. 17 per l’esportazione di variatori di frequenza;

7

autorizzazione generale n. 32 per l’esportazione di determinati prodotti a duplice uso verso l’Ucraina (fatta eccezione per le zone non controllate dal governo ucraino) verso i) agenzie, istituzioni e organizzazioni statali del governo ucraino, ii) determinate agenzie umanitarie, iii) determinati rappresentanti dei media, operatori umanitari, lavoratori nel quadro di un accordo di sviluppo e personale assegnato a tali persone, esclusivamente per uso proprio.

11.2.   Grecia

Si applica un'autorizzazione generale di esportazione nazionale per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso verso le seguenti destinazioni: Argentina, Repubblica di Corea, Federazione russa, Ucraina, Turchia e Sud Africa

(decisione ministeriale n. 125263/e3/25263/6-2-2007).

11.3.   Francia

In Francia vigono otto autorizzazioni generali di esportazione nazionali:

1

autorizzazione generale di esportazione nazionale per i prodotti industriali come da decreto del 18 luglio 2002 concernente l’esportazione di prodotti industriali soggetti a controllo strategico nella Comunità europea (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese n. 176 del 30 luglio 2002 (testo 11), quale modificato dal decreto del 21 giugno 2004 concernente l’allargamento dell’Unione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 31 luglio 2004 (testo 5));

2

autorizzazione generale di esportazione nazionale per i prodotti chimici come da decreto del 18 luglio 2002 concernente l’esportazione di prodotti chimici a duplice uso (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese n. 176 del 30 luglio 2002 (testo 12), quale modificato dal decreto del 21 giugno 2004 concernente l’allargamento dell’Unione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 31 luglio 2004 (testo 6));

3

autorizzazione generale di esportazione nazionale per la grafite come da decreto del 18 luglio 2002 concernente l’esportazione di grafite di qualità nucleare (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese n. 176 del 30 luglio 2002 (testo 13), quale modificato dal decreto del 21 giugno 2004 concernente l’allargamento dell’Unione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 31 luglio 2004 (testo 7));

4

autorizzazione generale di esportazione nazionale per i prodotti biologici come da decreto del 14 maggio 2007, modificato dal decreto del 18 marzo 2010 concernente l’esportazione di determinati elementi genetici e organismi geneticamente modificati (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 20 marzo 2010);

5

autorizzazione generale di esportazione nazionale di determinati prodotti a duplice uso per le forze armate francesi in paesi terzi (ordinanza ministeriale del 31 luglio 2014, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese dell’8 agosto 2014);

6

autorizzazione generale nazionale per l’esportazione o il trasferimento all’interno dell’UE di determinati prodotti a duplice uso per mostre o fiere (ordinanza ministeriale del 31 luglio 2014, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese dell’8 agosto 2014).

7

autorizzazione generale nazionale per l’esportazione di prodotti a duplice uso per la riparazione di aeromobili civili, altresì denominata autorizzazione nazionale generale per le «apparecchiature aeronautiche» (ordinanza ministeriale del 14 gennaio 2019 pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 18 gennaio 2019 (testo 19)).

8

autorizzazione generale di esportazione nazionale per l’esportazione di prodotti a duplice uso di modesto valore (decreto ministeriale del 25 giugno 2021 pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 25 luglio 2021 – Testo 11).

I prodotti specifici oggetto delle autorizzazioni sono definiti nei pertinenti decreti.

11.4.   Croazia

Il ministero degli Affari esteri ed europei può rilasciare un'autorizzazione generale di esportazione nazionale per l'esportazione di prodotti a duplice uso in conformità all'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (legge sul controllo dei prodotti a duplice uso (OG 80/11 i 68/2013)).

11.5.   Italia

Si applica un'autorizzazione generale di esportazione nazionale per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso verso le seguenti destinazioni: Antartide (basi italiane), Argentina, Repubblica di Corea, Turchia

(decreto del 4 agosto 2003 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 202 del 1o settembre 2003).

11.6.   Paesi Bassi

Nei Paesi Bassi vigono due autorizzazioni generali di esportazione nazionali:

1

si applica un'autorizzazione generale di esportazione nazionale per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso verso tutte le destinazioni, ad eccezione di:

Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, USA, Svizzera (che sono già oggetto dell'allegato II, parte 3, del regolamento);

Afghanistan, Myanmar/Birmania, Iraq, Iran, Libia, Libano, Corea del Nord, Pakistan, Sudan, Somalia e Siria

(autorizzazione generale nazionale NL002 - Nationale Algemene Uitvoervergunning NL002).

2

un'autorizzazione generale di esportazione nazionale per l'esportazione di prodotti concernenti la sicurezza dell'informazione verso tutte le destinazioni, ad eccezione di:

paesi soggetti ad un embargo sugli armamenti, conformemente all'articolo 2, paragrafo 19, del regolamento;

Afghanistan, Armenia, Azerbaigian, Bahrein, Bangladesh, Burundi, Cina (comprese Taiwan, Hong Kong e Macao), Cuba, Gibuti, Egitto, Guinea equatoriale, Emirati arabi uniti, Etiopia, Gambia, Guinea(-Conakry), Guinea-Bissau, India, Yemen, Kazakhstan, Kuwait, Laos, Oman, Pakistan, Qatar, Ruanda, Arabia Saudita, Swaziland, Siria, Tagikistan, Thailandia, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan, Vietnam

(autorizzazione generale nazionale NL010 – Nationale Uitvoervergunningen NL 010 (items voor informatiebeveiliging))

11.7.   Austria

In Austria vigono quattro autorizzazioni generali di esportazione nazionali:

1

AT001 per determinati prodotti a duplice uso quando sono riesportati verso il paese d’origine senza subire modifiche, o qualora prodotti della stessa quantità e qualità siano esportati verso il paese d’origine, o qualora la tecnologia sia riesportata con piccole aggiunte, in tutti i casi entro tre mesi dall’importazione nell’Unione europea;

2

AT002 per l’esportazione di determinati prodotti a duplice uso al di sotto di un certo valore;

3

AT003 per valvole e pompe specificate in 2B350g e 2B350i verso determinate destinazioni;

4

AT004 per i variatori di frequenza specificati in 3A225 e relativi software e tecnologia.

I dettagli relativi a queste autorizzazioni sono riportati negli articoli da 3 a 3 c della prima ordinanza sul commercio estero BGBl. II n. 343/2011 del 28 ottobre 2011, quale modificata dall'ordinanza BGBl. II n. 430/2015 del 17 dicembre 2015. Le condizioni per il loro uso (obbligo di registrazione e di notifica) sono descritte nell'articolo 16 della stessa ordinanza.

11.8.   Finlandia

A norma dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento il ministero degli Affari esteri può rilasciare un'autorizzazione generale di esportazione nazionale per l'esportazione di prodotti a duplice uso in conformità della sezione 3, paragrafo 1, della legge sul duplice uso n. 562/1996 (quale modificata).

12.   INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 22 DEL REGOLAMENTO (UFFICI DOGANALI SPECIFICAMENTE ABILITATI)

L'articolo 22 fa obbligo agli Stati membri di informare la Commissione se si sono avvalsi della facoltà di disporre che le formalità doganali di esportazione dei prodotti a duplice uso possano essere espletate esclusivamente presso determinati uffici doganali all'uopo abilitati.

La seguente tabella riassume le misure adottate dagli Stati membri e notificate alla Commissione. Informazioni dettagliate sulle misure sono riportate immediatamente di seguito.

Stato membro

Sono stati designati determinati uffici doganali, come previsto all’articolo 22, paragrafo 1, nei quali espletare le formalità doganali di esportazione dei prodotti a duplice uso?

BELGIO

NO

BULGARIA

REPUBBLICA CECA

NO

DANIMARCA

NO

GERMANIA

NO

ESTONIA

IRLANDA

NO

GRECIA

NO

SPAGNA

NO

FRANCIA

NO

CROAZIA

NO

ITALIA

NO

CIPRO

NO

LETTONIA

NO

LITUANIA

LUSSEMBURGO

NO

UNGHERIA

NO

MALTA

NO

PAESI BASSI

NO

AUSTRIA

NO

POLONIA

PORTOGALLO

NO

ROMANIA

SLOVENIA

NO

SLOVACCHIA

NO

FINLANDIA

NO

SVEZIA

NO

12.1.   Bulgaria

Gli uffici doganali territoriali della Repubblica di Bulgaria responsabili per i prodotti strategici sono stati approvati dal direttore generale dell'agenzia delle Dogane in applicazione dell'ordinanza del ministero delle Finanze n. 55/32-11385 del 14 gennaio 2016 (Gazzetta ufficiale 9/2016). L'elenco degli uffici doganali in Bulgaria attraverso i quali i prodotti e le tecnologie a duplice uso possono uscire dal o entrare nel territorio doganale dell'UE è reperibile sul seguente sito web: http://www.mi.government.bg/en/themes/evropeisko-i-nacionalno-zakonodatelstvo-v-oblastta-na-eksportniya-kontrol-i-nerazprostranenieto-na-or-225-338.html.

12.2.   Estonia

L'elenco degli uffici doganali in Estonia attraverso i quali i prodotti e le tecnologie a duplice uso possono uscire dal o entrare nel territorio doganale dell'UE è reperibile sul seguente sito web: http://www.emta.ee/index.php?id=24795.

12.3.   Lituania

L'elenco degli uffici doganali in Lituania attraverso i quali i prodotti e le tecnologie a duplice uso possono uscire dal o entrare nel territorio doganale dell'UE è reperibile sul seguente sito web: https://www.lrmuitine.lt/web/guest/verslui/apribojimai/bendra#en.

12.4.   Polonia

L'elenco degli uffici doganali in Polonia attraverso i quali i prodotti e le tecnologie a duplice uso possono uscire dal o entrare nel territorio doganale dell'UE è reperibile sul seguente sito web: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000136&min=1.

12.5.   Romania

L'elenco degli uffici doganali in Romania attraverso il quale i prodotti e le tecnologie a duplice uso possono uscire dal o entrare nel territorio doganale dell'UE è reperibile sul seguente sito web: https://www.customs.ro/agenti-economici/instruirea-operatorilor-economici/vamuirea-marfurilor/produse-strategice.

13.   INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 23, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DEL REGOLAMENTO (AUTORITÀ NAZIONALI ABILITATE: AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI ESPORTAZIONE DI PRODOTTI A DUPLICE USO; AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI FORNITURA DI SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE E ASSISTENZA TECNICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO; A VIETARE IL TRANSITO DI PRODOTTI A DUPLICE USO NON UNIONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO)

L'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), del regolamento fa obbligo alla Commissione di pubblicare l'elenco delle autorità abilitate:

al rilascio delle autorizzazioni di esportazione di prodotti a duplice uso;

al rilascio delle autorizzazioni di fornitura di servizi di intermediazione e assistenza tecnica ai sensi del regolamento;

a vietare il transito di prodotti a duplice uso non unionali ai sensi del regolamento.

13.1.   Belgio

Per la Regione di Bruxelles capitale (località con codice postale da 1000 a 1299)

Service Public Régional de Bruxelles Brussels International -

Cellule licences - Cel vergunningen

Mr Cataldo ALU

City-Center

Boulevard du Jardin Botanique 20

1035 Bruxelles/Brussels

BELGIQUE/BELGIË

Tel. +32 28003727

Fax + +32 28003824

E-mail: calu@sprb.brussels

Internet: http://international.brussels/qui-sommes-nous/#permits-unit

Per la Regione Vallonia (località con codice postale da 1300 a 1499 e da 4000 a 7999)

Service public de Wallonie

Direction Générale de l'Économie, de l'Emploi et de la Recherche

Direction des Licences d'Armes

Mr Michel Moreels

Chaussée de Louvain 14

5000 Namur

BELGIQUE

Tel. +32 81649751

Fax +32 81649759/60

E-mail: licences.dgo6@spw.wallonie.be

Internet: http://economie.wallonie.be/Licences_armes/Accueil.html

Per la Regione fiamminga (località con codice postale da 1500 a 3999 e da 8000 a 9999)

Flemish Department of Foreign Affairs

Strategic Goods Control Unit

Mr Michael Peeters

Havenlaan 88, bus 80

1000 Brussel

BELGIË

Tel. +32 499589934

E-mail: csg@buza.vlaanderen

Internet: www.fdfa.be/csg

13.2.   Bulgaria

Interministerial Commission for Export Control and Non-Proliferation of Weapons of Mass Destruction with the Minister for Economy

1000 Sofia

8 Slavyanska Str.

BULGARIA

Tel. +359 29407771, +359 29407786

Fax +359 29880727

E-mail: ivan.penchev@mi.government.bg e n.grahovska@mi.government.bg

Internet: www.exportcontrol.bg; http://www.mi.government.bg

13.3.   Repubblica ceca

Ministry of Industry and Trade Licensing Office

Na Františku 32

110 15 Prague 1

CZECH REPUBLIC

Tel. +420 224907638

Fax +420 224214558 o +420 224221811

E-mail: leitgeb@mpo.cz o dual@mpo.cz

Internet: www.mpo.cz

13.4.   Danimarca

Exportcontrols

Danish Business Authority

Langelinie Allé 17

2100 Copenhagen

DENMARK

Tel. +45 35291000

Fax + 45 35466632

E-mail: eksportkontrol@erst.dk

Sito web: in inglese: www.exportcontrols.dk; in danese: www.eksportkontrol.dk

13.5.   Germania

Federal Office for Economic Affairs and Export Control (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle)

Frankfurter Strasse 29-35

65760 Eschborn

GERMANY

Tel. +49 6196908-0

Fax +49 6196908-1800

E-mail: ausfuhrkontrolle@bafa.bund.de

Internet: http://www.bafa.de/Ausfuhr

13.6.   Estonia

Strategic Goods Commission, Ministry of Foreign Affairs

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

ESTONIA

Tel. +372 6377192

Fax +372 6377199

E-mail: stratkom@vm.ee

Sito web: in inglese: http://www.vm.ee/?q=en/taxonomy/term/58;

in estone: http://www.vm.ee/?q=taxonomy/term/50

13.7.   Irlanda

Trade Regulation and Investment Screening Unit

Department of Enterprise, Trade and Employment

Earlsfort Centre

Lower Hatch Street

Dublin 2

IRELAND

Contatti: Yvonne Cassidy

Tel. +353 16312328

E-mail: –exportcontrol@enterprise.gov.ie yvonne.cassidy@enterprise.gov.ie

Internet: https://enterprise.gov.ie/en/what-we-do/trade-investment/export-licences/

13.8.   Grecia

Ministry of Foreign Affairs

General Secretariat of International Economic Relations and Openness

B6 Directorate for Multilateral Economic Relations and Trade Policy

Zalokosta str. 10

106 71 Athens

GREECE

Tel. +30 2103682785 -2786 -2758

E-mail: db6@mfa.gr; eleni.karaiskou@mfa.gr; skourti.hara@mfa.gr; skourti.katerina@mfa.gr

13.9.   Spagna

Il segretariato generale del Commercio estero (Secretaría General de Comercio Exterior), il dipartimento delle Dogane (Agencia Tributaria - Aduanas) e il ministero degli Esteri (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) sono le autorità abilitate a rilasciare le licenze e a decidere di vietare il transito di prodotti a duplice uso non comunitari.

Punto di contatto presso l'ufficio abilitato a rilasciare le licenze: Mr. Ramón Muro Martínez. Subdirector General.

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Paseo de la Castellana, 162, 7a

28046 Madrid

SPAIN

Tel. +34 913492587

Fax +34 913492470

E-mail: rmuro@mincotur.es; sgdefensa.sscc@comercio.mineco.es

Internet: http://www.comercio.gob.es/es-ES/comercio-exterior/informacion-sectorial/material-de-defensa-y-de-doble-uso/Paginas/conceptos.aspx

13.10.   Francia

Ministère de l'Économie et des Finances

Direction Générale des Enterprises

Service des biens à double usage (SBDU)

67, rue Barbès – BP 80001

94201 Ivry-sur-Seine Cedex

FRANCE

Tel. +33 179843419

E-mail: doublusage@finances.gouv.fr

Internet: https://www.entreprises.gouv.fr/biens-double-usage

13.11.   Croazia

Ministry of Foreign and European Affairs

Directorate for Economic Affairs and Development Coordination

Export Control Division

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

10000 Zagreb

CROATIA

Punto di contatto: Vesna Focht, Silvija Šplajt

Tel. +385 14598123, 122

Fax +385 14597788

E-mail: kontrola.izvoza@mvep.hr

Internet: http://gd.mvep.hr/hr/kontrola-izvoza/

13.12.   Italia

Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale

Autorità nazionale - UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento) 1 Piazzale della Farnesina

00135 Roma

ITALIA

Tel. +39 0636912853

E-mail: uama.dualuse@esteri.it; uama.dualuse@cert.esteri.it; giovanni.brignone@esteri.it

Internet: https://www.esteri.it/mae/it/ministero/struttura/uama/legislazione.html

13.13.   Cipro

Ministry of Energy, Commerce and Industry

6, Andrea Araouzou

1421 Nicosia

CIPRO

Tel. +357 22867100, 22867197

Fax +357 22375120, 22375443

E-mail: pevgeniou@meci.gov.cy

Internet: http://www.meci.gov.cy/MECI/trade/ts.nsf

13.14.   Lettonia

Control Committee for Strategic Goods

Chairman of the Committee: Mr Andris Pelšs

Executive Secretary: Sig. Nauris Rumpe

Ministry of Foreign Affairs

3, K. Valdemara street

Riga, LV-1395

LATVIA

Tel. +371 67016426

E-mail: nauris.rumpe@mfa.gov.lv

Internet: https://www.mfa.gov.lv/tautiesiem-arzemes/aktualitates-tautiesiem/20440-strategiskas-nozimes-precu-kontrole?lang=lv-LV

13.15.   Lituania

Autorità abilitata al rilascio delle autorizzazioni di esportazione di prodotti a duplice uso e autorità abilitate al rilascio delle autorizzazioni di fornitura di servizi di intermediazione, di assistenza tecnica e di transito:

Ministry of Economy and Innovation of the Republic of Lithuania

Gedimino ave. 38

LT-01104 Vilnius

LITHUANIA

Contatti:

Export Policy Division

Economic Development Department

Tel. +370 65906035, +370 65915769

E-mail: vienaslangelis@eimin.lt

Internet: http://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/eksportas/strateginiu-prekiu-kontrole

Autorità abilitata a vietare il transito di prodotti a duplice uso non comunitari:

Customs Department under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania

A. Jaksto str. 1/25

LT-01105 Vilnius

LITHUANIA

Contatti:

Customs Criminal Service

Tel. +370 52616960

E-mail: budetmd@lrmuitine.lt

13.16.   Lussemburgo

1)

ministro del Commercio estero

2)

ministro degli Affari esteri

Indirizzo postale:

Ministère de l'Economie

Office du contrôle des exportations, importations et du transit (OCEIT)

19-21 Boulevard Royal

L-2449 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tel. +352 226162

E-mail: oceit@eco.etat.lu

13.17.   Ungheria

Government Office of the Capital City Budapest

Department of Trade, Defence Industry, Export Control and Precious Metal Assay

Export Control Unit

Németvölgyi út 37-39.

1124 Budapest

HUNGARY

Tel. +36 14585577

Fax +36 14585869

E-mail: exportcontrol@bfkh.gov.hu

Internet: http://mkeh.gov.hu/haditechnika/kettos_felhasznalasu

13.18.   Malta

Commerce Department

Mr Brian Montebello

Trade Services

MALTA

Tel. +356 25690214

Fax +356 21240516

E-mail: brian.montebello@gov.mt

Internet: https://commerce.gov.mt/en/Trade_Services/Imports%20and%20Exports/Pages/DUAL%20USE/DUAL-USE-TRADE-CONTROLS.aspx

13.19.   Paesi Bassi

Ministry for Foreign Affairs

Directorate-General for International Relations

Department for Trade Policy and Economic Governance

PO Box 20061

2500 EB The Hague

THE NETHERLANDS

Tel. +31 703485954

Dutch Customs/Central Office for Import and Export

PO Box 30003

9700 RD Groningen,

THE NETHERLANDS

Tel. +31 881512400

Fax +31 881513182

E-mail: DRN-CDIU.groningen@belastingdienst.nl

Internet: www.rijksoverheid.nl/exportcontrole

13.20.   Austria

Federal Ministry of Digital and Economic Affairs

Division for Foreign Trade Administration

Stubenring 1 1010 Vienna

AUSTRIA

Tel. +43 171100802335

Fax +43 171100808366

E-mail: POST.III2_19@bmdw.gv.at

Internet: http://www.bmdw.gv.at/pawa

13.21.   Polonia

Ministry of Entrepreneurship and Technology

Department for Trade in Strategic Goods and Technical Safety

Pl. Trzech Krzyzy 3/5

00-507 Warszawa

POLAND

Tel. +48 222629665

Fax +48 222629140

E-mail: SekretariatDOT@mpit.gov.pl

Internet: https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/zezwolenia-na-obrot-produktami-podwojnego-zastosowania

13.22.   Portogallo

Autoridade Tributária e Aduaneira

Customs and Taxes Authority

Rua da Alfândega, 5

1049-006 Lisboa

PORTUGAL

Director: Luísa Nobre; Licence Officer: Maria Oliveira

Tel. +351 218813843

Fax +351 218813986

E-mail: dsl@at.gov.pt

Internet: http://www.dgaiec.min-financas.pt/pt/licenciamento/bens_tecnologias_duplo_uso/bens_tecnologias_duplo_uso.htm

13.23.   Romania

Ministry of Foreign Affairs

Department for Export Controls — ANCEX

Str. Polonă nr. 8, sector 1

010501, Bucureşti

ROMANIA

Tel. +40 374306905 +40 374306935 +40 374306950

E-mail: dancex@mae.ro Internet: www.ancex.ro

13.24.   Slovenia

Ministry of Economic, Tourism and Sport

Kotnikova ulica 5

SI-1000 Ljubljana

SLOVENIA

Tel. +386 14003564

Fax +386 14003588

E-mail: gp.mgts@gov.si

Internet: https://www.gov.si/teme/nadzor-strateske-trgovine/

13.25.   Slovacchia

Ai fini dell'articolo 9, paragrafo 6, lettera a), e dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento:

Ministry of Economy of the Slovak Republic

Department of Trade Measures

Mlynské nivy 44/a

827 15 Bratislava 212

SLOVAKIA

Tel. +421 248544059

Fax +421 243423915

E-mail: Monika.Maruniakova@mhsr.sk

Internet: www.economy.gov.sk

Ai fini dell'articolo 9, paragrafo 6, lettera b), del regolamento:

Criminal Office of the Financial Administration

Department of Drugs and Hazardous materials

Coordination Unit

Bajkalská 24

824 97 Bratislava

SLOVAKIA

Tel. +421 258251221

E-mail: Jozef.Pullmann@financnasprava.sk

13.26.   Finlandia

Ministry for Foreign Affairs of Finland

Export Control Unit

Merikasarminkatu 5F

FI - 00160 HELSINKI

Indirizzo postale:

P.O. Box 176

FI-00023 GOVERNMENT

FINLAND

Tel. +358 295350000

E-mail: vientivalvonta.um@formin.fi

Internet: http://formin.finland.fi/vientivalvonta

13.27.   Svezia

1.

Inspectorate of Strategic Products (ISP) Inspektionen för strategiska produkter

Sede:

Vretenvägen 13B, Solna

Indirizzo postale: Box 6086

SE-171 06 Solna

SWEDEN

Tel. +46 84063100

Fax +46 84203100

E-mail: registrator@isp.se.

Internet: http://www.isp.se/

L'ISP è abilitato al rilascio di autorizzazioni in tutti i casi eccettuati quelli elencati al seguente punto 2.

2.

Swedish Radiation Safety Authority (Strålsäkerhetsmyndigheten) Section of Nuclear Non-proliferation and Security.

Solna strandväg 96

SE-171 16 Stockholm

SWEDEN

Tel. +46 87994000

Fax +46 87994010

E-mail: registrator@ssm.se

Internet: http://www.ssm.se

L'autorità svedese per la sicurezza radioattiva è abilitata a rilasciare le autorizzazioni e a vietare il transito dei prodotti di cui all'allegato I, categoria 0, del regolamento.


(1)  GU L 206 dell'11.6.2021, pag. 1.


INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità de vigilanza EFTA

15.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 208/62


Avviso dell'Autorità di vigilanza EFTA sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e sui tassi di riferimento/attualizzazione in vigore per gli Stati EFTA applicabili dal 1o marzo 2023

(Pubblicato a norma delle disposizioni sui tassi di riferimento e di attualizzazione di cui alla parte VII della guida sugli aiuti di Stato dell'Autorità e all'articolo 10 della decisione dell'Autorità n. 195/04/COL del 14 luglio 2004 (1))

(2023/C 208/07)

I tassi di base sono calcolati in conformità del disposto del capitolo sul metodo per stabilire i tassi di riferimento e di attualizzazione della guida sugli aiuti di Stato dell'Autorità, modificata con decisione dell'Autorità n. 788/08/COL del 17 dicembre 2008. Per ottenere i tassi di riferimento applicabili, ai tassi di base vanno aggiunti gli opportuni margini come definiti nella guida sugli aiuti di Stato.

I tassi di base sono stati determinati come segue:

 

Islanda

Liechtenstein

Norvegia

1.3.2023 –

6,37

-0,12

3,15


(1)  GU L 139 del 25.5.2006, pag. 37, e supplemento SEE n. 26/2006 del 25.5.2006, pag. 1.


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte EFTA

15.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 208/63


Domanda di parere consultivo presentata alla Corte EFTA da Héraðsdómur Reykjaness il 1o febbraio 2023 in relazione alla causa Elva Dögg Sverrisdóttir e Ólafur Viggó Sigurðsson contro Íslandsbanki hf.

(Causa E-1/23)

(2023/C 208/08)

Con lettera del 1o febbraio 2023 lo Héraðsdómur Reykjaness (tribunale distrettuale di Reykjanes) ha presentato alla Corte EFTA una domanda di parere consultivo, protocollata presso la Cancelleria della Corte il 22 febbraio 2023, in relazione alla causa Elva Dögg Sverrisdóttir e Ólafur Viggó Sigurðsson contro Íslandsbanki hf., in merito ai seguenti quesiti:

È compatibile con la direttiva 2014/17/UE (cfr. in particolare l'articolo 24) e, nel caso, con l'articolo 10, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2008/48/CE (cfr. considerando 19 della direttiva 2014/17/UE), il fatto che le condizioni di un mutuo a interesse variabile garantito da ipoteca su immobile indichino che gli adeguamenti del tasso debitore terranno conto di fattori quali i costi operativi e altri costi imprevisti?


ALTRI ATTI

Commissione europea

15.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 208/64


Pubblicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di produzione di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta nel settore dei prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 6 ter, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione

(2023/C 208/09)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 6 ter, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (1).

Comunicazione dell’approvazione di una modifica ordinaria dell’Unione di un disciplinare di produzione di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta originaria di uno Stato membro

[regolamento (UE) n. 1151/2012]

«Liquirizia di Calabria»

N. UE: PDO-IT-0644-AM03 - 22.3.2023

DOP (X) IGP ( )

1.   Nome del prodotto

«Liquirizia di Calabria»

2.   Stato membro cui appartiene la zona geografica

Italia

3.   Autorità dello Stato membro che comunica la modifica ordinaria

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

4.   Descrizione della o delle modifiche approvate

1.   eliminazione della frase «e la data di confezionamento del prodotto contenuto nei singoli astucci.»

Descrizione

all’articolo 8 del disciplinare e al punto 3.6 del documento unico è stata eliminata la frase «e la data di confezionamento del prodotto contenuto nei singoli astucci.»

Motivazione: La modifica si è resa necessaria in quanto si è constatato che l’indicazione della data di confezionamento in etichetta viene frequentemente confusa dal consumatore, come data di utilizzo o di consumo preferibile del prodotto, facendo insorgere in questi, dubbi, incertezze, perplessità e sfiducia nei confronti del produttore e del prodotto stesso.

Inoltre, l’indicazione di questa data su confezioni spesso di ridottissime dimensioni, costringe gli operatori a sostenere costi suppletivi, in termini di stampa e quindi di corpo di stampa, anche per garantire le dimensioni minime previste dalla normativa di riferimento.

L’eliminazione di questo dato in etichetta non è in contrasto con la normativa riguardante la tracciabilità del prodotto, perché oltre alla data di consumo preferibile del prodotto, viene sempre indicato il lotto di produzione, attraverso il quale è possibile avere una completa tracciabilità dello stesso, compresa, quindi, la sua data di confezionamento.

La modifica riguarda l’articolo 8 del disciplinare e il punto 3.6 del documento unico

La modifica interessa il documento unico

2.   Correzione della descrizione dell’andamento grafico di una dicitura

Descrizione

Descrizione: all’articolo 8 del disciplinare la frase “All'esterno del rombo, posta sui due lati superiori da destra verso sinistra viene riportata la dicitura «Liquirizia di Calabria mentre la dicitura D.O.P. Denominazione di Origine Protetta è sui due lati inferiori, a partire da destra verso sinistra», viene modificata in “All'esterno del rombo, posta sui due lati superiori da sinistra verso destra viene riportata la dicitura «Liquirizia di Calabria mentre la dicitura D.O.P. Denominazione di Origine Protetta è sui due lati inferiori, a partire da sinistra verso destra».

Motivazione: La modifica richiesta corregge la descrizione dell’andamento grafico descritto, poiché lo stesso non risulta essere stampato da destra verso sinistra bensì da sinistra verso destra.

La modifica riguarda l’articolo 8 del disciplinare.

La modifica non interessa il documento unico

DOCUMENTO UNICO

«Liquirizia di Calabria»

N. UE: PDO-IT-0644-AM03 - 22.3.2023

DOP (X) IGP ( )

1.   Denominazione (denominazioni) [della DOP o IGP]

«Liquirizia di Calabria»

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto [cfr. allegato XI]

Classe 1.8. Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

La denominazione di origine protetta «Liquirizia di Calabria» è riservata esclusivamente alla liquirizia fresca o essiccata e al suo estratto. Tale liquirizia deve provenire dalle coltivazioni e dalle piante spontanee di Glycyrrhiza glabra (Fam. Leguminose), nella «varietà typica» denominata in Calabria «Cordara».

All’atto dell’immissione al consumo la «Liquirizia di Calabria» DOP presenta le seguenti caratteristiche:

radice fresca:

colore giallo paglierino;

sapore dolce, aromatico, intenso e persistente;

umidità compresa ≤ 52 %;

glicirrizina ≤ 1,40 %;

radice essiccata:

colore dal giallo paglierino al giallo ocra;

sapore dolce, fruttato e leggermente astringente;

umidità: ≤ 12 %;

glicirrizina: ≤ 5 % su s.s;

estratto di radice:

colore dal marrone terra bruciata al nero;

sapore dolce-amaro, aromatico, intenso e persistente;

umidità compresa tra il 9 % e il 15 %;

glicirrizina: ≤ 6 % su s.s.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le fasi di produzione, dalla coltivazione alla raccolta, nonché le operazioni di essiccazione e di trasformazione, devono avvenire nella zona geografica delimitata.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

La «Liquirizia di Calabria» DOP è commercializzata in confezioni di cartone, vetro, metallo,ceramica, polipropilene e cartone e in tutti i materiali ammessi dalle leggi vigenti in materia di confezionamento di prodotti alimentari. Le confezioni potranno avere un peso compreso tra i 5 g e i 25 kg. Ogni confezione deve comunque essere sigillata in maniera che l’apertura della stessa comporti la rottura del sigillo.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Sull’etichetta devono essere riportati il logo della denominazione, la numerazione progressiva attribuita dalla struttura di controllo. Il logo della denominazione «Liquirizia di Calabria» DOP raffigura, in maniera stilizzata, un rombo con lati uguali e angoli di 90 °. La dimensione minima di stampa dell’intero logo è di 0,5 cm sia in altezza che in larghezza. Il logo della denominazione può essere stampato in tutti i colori.

Image 1

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona di produzione della «Liquirizia di Calabria» comprende tutti i territori comunali riportati in maniera dettagliata nel disciplinare di produzione nei quali si registra la presenza, allo stato spontaneo o coltivato, della pianta di Glycyrrhiza Glabra «varietà typica», denominata in Calabria «Cordara», fino a un’altitudine di 650 mt s.l.m. Questa zona è delimitata a nord dal massiccio del Pollino che degrada dolcemente a nord-est fino al territorio di Rocca Imperiale, risultando così separata dalla Regione Basilicata. L’area comprende i territori della valle del Crati che si affacciano sull’argine destro e sull’argine sinistro del fiume che, scorrendo da sud a nord, sfocia a nord-est nel Mar Ionio, attraversando la piana di Sibari. Sul versante tirrenico sono interessate le aree che, procedendo da nord a sud, sono comprese tra il territorio comunale di Falconara Albanese e quello di Nicotera. Sul versante ionico sono inclusi gli areali che, partendo da nord, incontrano la Piana di Sibari, l’ampia pianura del crotonese, per arrivare fino all’estrema punta della Calabria.

5.   Legame con la zona geografica

La Calabria è una regione che, per via della sua conformazione ed orografia, presenta caratteristiche assolutamente uniche rispetto a tutte le altre regioni italiane. Estremo lembo della penisola italiana, la Calabria è essa stessa considerata una penisola lunga e stretta circondata dal mare per circa 800 Km che, se per certi versi può essere paragonata alla Puglia, per altri dimostra di essere totalmente differente da questa. Infatti la Calabria è divisa longitudinalmente in due parti dalle alte catene montuose appenniniche, elemento questo assolutamente unico nel panorama delle regioni italiane. La conformazione e l’orografia determinano in Calabria condizioni bio-pedo-climatiche assolutamente uniche e peculiari rispetto al resto della penisola in termini di temperature medie, escursione termica, umidità, piovosità, precipitazioni, vento, eliofania e radiazione solare quindi temperatura del suolo, elementi questi ampiamente dimostrati da numerosi studi scientifici. Il particolare habitat ha, nel corso dei secoli, esercitato sulla specie una forte pressione adattiva e quindi selettiva condizionando le performance in termini di caratteristiche compositive, nutrizionali, aromatiche definendo uno specifico chemiotipo: la liquirizia di Calabria. Questa particolare tipologia di liquirizia è identificativa della regione Calabria infatti essa era ben nota già nel Seicento come emerge da numerosi documenti, tra cui il famoso «Trattato di terapeutica e farmacologia» Vol. I (1903) in cui si afferma che «... La specie che li fornisce è la Glycirrhiza Glabra (Leguminose Papillonacee), che appartiene al sud-ovest dell'Europa. Talora la radice officinale è designata con il nome di LIQUIRIZIA DI CALABRIA, per distinguerla dalla liquirizia di Russia, più' chiara fornita dalla Glycirrhiza Glandulifera o Echinata che si trova nel sud-est dell'Europa.». Inoltre la celebre Encyclopaedia Britannica, nella sua «Quattordicesima Edizione» (1928) asserisce: «...The preparation of the juice is a widely extended industry along the Mediterranean coast: but the quality best appreciated in Great Britain is MADE IN CALABRIA...». L’opinione espressa dall’Encyclopaedia Britannica è confermata in una relazione del Dipartimento di Stato degli USA «The licorice plant» (1985). La Liquirizia di Calabria identifica un «prodotto» complesso frutto dell’interazione con l’opera dell’uomo, che si è tramandata nel corso dei secoli ed è assurta alla dignità di tradizione della regione Calabria così come riscontrabile nel Dipinto di Saint- Non risalente alla fine del 1700, in Stato delle persone in Calabria. I concari. di Vincenzo Padula risalente 1864, nel documento SVIMEZ Piante officinali in Calabria: presupposti e prospettive del 1951, in Pece e liquirizia nei casali cosentini del Settecento: forma d’industrie e forze di lavoro di Augusto Placanica del 1980, in I «Conci» e la produzione del succo di liquerizia in Calabria di Gennaro Matacena redatto nel 1986, in La dolce industria. Conci e liquirizia in provincia di Cosenza dal XVIII al XX secolo di Vittorio Marzi et al. del 1991, e in molti altri testi pubblicati tra il 1700 e il 2000.

Nella Calabria del secondo Settecento la coltivazione della liquirizia si estendeva lungo tutto il litorale ionico, soprattutto ai confini settentrionali con la Lucania e nella vasta piana di Sibari, dove abbondava, fino a Crotone e Reggio Calabria. Ma era anche abbondante nella valle del Crati che da Cosenza sbocca nella piana di Sibari, nonché in ampie fasce della zona costiera tirrenica. Attualmente la pianta della liquirizia è diffusa nelle stesse aree, con un notevole incremento produttivo grazie all’opera di un imprenditore agricolo coriglianese che, ormai da decenni, ha iniziato a propagare la tanto preziosa radice con lo scopo di realizzare vere e proprie colture specializzate, traducendo in realtà la famosa agricoltura alternativa delle piante officinali di cui l'Italia è altamente deficitaria.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18909


(1)  GU L 179 dell’19.6.2014, pag. 17.


15.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 208/68


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2023/C 208/10)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Haute Vallée de l'Orb»

PGI-FR-A1163-AM01

Data della comunicazione: 31.3.2023

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Descrizione organolettica dei prodotti

Il capitolo I del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Haute Vallée de l'Orb» è integrato al punto 3.3 per completare la descrizione organolettica dei vini dell'IGP.

Il documento unico è completato al punto «Descrizione del vino (dei vini)».

2.   Zona di prossimità immediata

Il capitolo I del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Haute Vallée de l'Orb» è modificato al punto 4.2 «Zona di prossimità immediata» per aggiungervi i tre comuni seguenti: Caussiniojouls, Laurens e Saint-Pons-de-Thomières. L'obiettivo è inserire tali comuni nel territorio in cui sono situate le unità di vinificazione di operatori identificati nella zona di produzione dell'IGP. I comuni aggiunti sono contigui alla zona di prossimità immediata attuale ed è pertanto mantenuto un perimetro omogeneo.

Il documento unico è completato al punto «Ulteriori condizioni - Zona di prossimità immediata».

3.   Tipo di vitigni

Il capitolo I del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Haute Vallée de l'Orb» è modificato al punto 5 per aggiungere all'elenco delle varietà ammesse per la produzione dell'IGP le varietà seguenti:

varietà a bacca bianca: Cabernet blanc B, Colombard B, Floreal B, Muscaris B, Sauvignac B, Soreli B, Souvignier gris B e Voltis B;

varietà a bacca nera: Aramon N, Artaban N, Cabernet Cortis N, Caladoc N, Chenanson N e Vidoc N;

varietà a bacca grigia: Pinot gris G.

Si tratta di varietà resistenti alla siccità e alle malattie crittogamiche che, oltre a corrispondere, quanto ad attitudini fisiologiche ed enologiche, a quelle utilizzate per la produzione dell'IGP, consentono un minor utilizzo di prodotti fitosanitari, senza alterare le caratteristiche dei vini dell'IGP.

L'introduzione di tali varietà nell'assortimento varietale incide sul documento unico. Le varietà sono aggiunte al punto «Varietà principale/i di uve da vino».

4.   Resa massima di produzione

Il capitolo I del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Haute Vallée de l'Orb» è modificato al punto 6 «Resa». Il limite delle rese massime per i vini fermi che beneficiano dell'indicazione geografica protetta «Haute Vallée de l'Orb» è di 80 hl/ha per i vini sia rossi che rosati e bianchi, anziché 65 hl/ha per i vini rossi e 70 hl/ha per i vini rosati e bianchi. L'obiettivo è consentire di sviluppare la produzione di questa IGP, che ha un mercato molto dinamico, e adeguare i livelli delle rese al segmento di mercato delle IGP viticole della regione.

Il documento unico è modificato al punto «Rese massime».

5.   Legame con la zona geografica

Il capitolo I del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Haute Vallée de l'Orb» è modificato al punto 8 «Legame con la zona geografica», in particolare all'ultimo paragrafo del punto 8.1, per rendere più puntuale la descrizione delle specificità della zona geografica.

Il documento unico è modificato e completato al punto «Legame con la zona geografica».

6.   Autorità incaricata del controllo

Il capitolo III del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Haute Vallée de l'Orb» è modificato per semplificare il punto «Autorità incaricata del controllo» e specificare che la conformità al disciplinare è verificata, secondo un piano di controllo debitamente approvato, da un organismo terzo delegato dall'INAO che offre garanzie di competenza, imparzialità e indipendenza.

Tale semplificazione non incide sul documento unico.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Haute Vallée de l'Orb

2.   Tipo di indicazione geografica

IGP - Indicazione geografica protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

5.

Vino spumante di qualità

16.

Vino di uve stramature

4.   Descrizione del vino (dei vini)

1.   Vini fermi rossi, rosati e bianchi

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

L'indicazione geografica protetta «Haute Vallée de l'Orb» è riservata ai vini fermi, ai vini spumanti di qualità e ai vini di uve stramature, rossi, rosati e bianchi.

Si tratta di vini caratterizzati soprattutto da un'espressione aromatica intensa e da freschezza.

I vini rossi prodotti dalle varietà Syrah, Pinot, Merlot o Marselan, raccolte dopo una lenta maturazione in parcelle dalla resa moderata, hanno un colore intenso, dal ciliegia al rubino, e una buona concentrazione in bocca, con una struttura tannica presente ma setosa e una freschezza che conferisce loro una tensione specifica. Al naso sono caratterizzati da note di frutti rossi, more e pepe nero.

I vini bianchi sono prodotti da uve Chardonnay, Sauvignon o Viognier, che arrivano a maturazione con un ritardo di almeno dieci giorni rispetto al resto del dipartimento. Hanno un colore che va dal giallo verdolino al giallo paglierino e sono molto aromatici, con note di fiori bianchi, agrumi, bosso e frutta esotica, e vivaci, con una bella lunghezza in bocca dovuta all'acidità.

I vini rosati sono prodotti da uve Cinsaut, Syrah o Cabernet Sauvignon, raccolte precocemente per mantenere l'acidità e titoli alcolometrici moderati. Sono piuttosto pallidi, di un colore che va dal rosa ciliegia al rosa leggermente salmonato, con note amiliche, di ribes nero e di ciliegia. Sono beverini e presentano in bocca una bella tenuta dovuta all'acidità.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

11,5

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

2.   Vini di uve stramature rossi, rosati e bianchi

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I vini ottenuti da uve raccolte in sovramaturazione hanno colori ambrati nel caso dei vini bianchi e un colore che va dal rosso granato al terracotta nel caso dei vini rossi. Sono caratterizzati da rotondità e grassezza al palato, con una leggera zuccherosità ben equilibrata dall'acidità, e sviluppano aromi complessi di frutti neri, spezie come la cannella o il chiodo di garofano e noce.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

3.   Vini spumanti di qualità rossi, rosati e bianchi

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I vini spumanti di qualità sono prodotti esclusivamente mediante seconda fermentazione in bottiglia. Il perlage è fine ed elegante, con aromi floreali o fruttati a seconda dei vitigni utilizzati nella partita (cuvée).

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche essenziali

1.

Pratica enologica specifica

I vini spumanti di qualità che beneficiano dell'indicazione geografica protetta «Haute Vallée de l'Orb» devono essere prodotti esclusivamente mediante seconda fermentazione in bottiglia.

Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti dalla normativa dell'UE e dal Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).

5.2.   Rese massime

1.   Vini fermi

80 ettolitri per ettaro

2.   Vini di uve stramature

30 ettolitri per ettaro

3.   Vini spumanti di qualità

70 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La raccolta delle uve, la vinificazione e l'elaborazione dei vini destinati a beneficiare dell'indicazione geografica «Haute Vallée de l'Orb» hanno luogo nel territorio dei seguenti comuni del dipartimento dell'Hérault:

Avène, Les Aires, Bédarieux, Le Bousquet-d'Orb, Camplong, Carlencas-et-Levas, Colombières-sur-Orb, Combes, Dio-et-Valquières, Graissessac, Hérépian, Joncels, Lamalou-les-Bains, Lunas, Mons, Olargues, Pézènes-les-Mines, Le Poujol-sur-Orb, Le Pradal, Prémian, Roquebrun, Rosis, Saint-Etienne-d'Albagnan, Saint-Etienne-d'Estréchoux, Saint-Gervais-sur-Mare, Saint-Julien, Saint-Martin-de-l'Arçon, Saint-Vincent-d'Olargues, Taussac-la-Billière, La Tour-sur-Orb, Vieussan e Villemagne.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

 

Aramon N

 

Artaban N

 

Bourboulenc B - Doucillon blanc

 

Cabernet blanc B

 

Cabernet cortis N

 

Cabernet franc N

 

Cabernet-Sauvignon N

 

Caladoc N

 

Carignan N

 

Carignan blanc B

 

Chardonnay B

 

Chasan B

 

Chenanson N

 

Cinsaut N - Cinsault

 

Clairette B

 

Colombard B

 

Cot N - Malbec

 

Floreal B

 

Grenache N

 

Grenache blanc B

 

Grenache gris G

 

Macabeu B - Macabeo

 

Marsanne B

 

Marselan N

 

Merlot N

 

Morrastel N - Minustellu, Graciano

 

Mourvèdre N - Monastrell

 

Muscaris B

 

Muscat à petits grains blancs B - Muscat, Moscato

 

Muscat à petits grains rouges Rg - Muscat, Moscato

 

Petit Verdot N

 

Pinot gris G

 

Pinot noir N

 

Roussanne B

 

Sauvignac

 

Sauvignon B - Sauvignon blanc

 

Soreli B

 

Souvignier gris Rs

 

Syrah N - Shiraz

 

Tempranillo N

 

Terret blanc B

 

Terret gris G

 

Terret noir N

 

Vermentino B - Rolle

 

Vidoc N

 

Viognier B

 

Voltis B

8.   Descrizione del legame/dei legami

8.1.   Specificità della zona geografica

La zona geografica dell'IGP «Haute Vallée de l'Orb» è situata nel dipartimento dell'Hérault, nel sud della Francia, ed è naturalmente delimitata dalle montagne che la circondano:

il massiccio del Caroux e dell'Espinouse (1 065 m di altitudine) a nord;

gli Avants-Monts (753 m di altitudine) a sud; e

i Monts d'Orb e l'Escandorgue da est a ovest.

La regione corrisponde all'estremità occidentale delle Cevennes e si prolunga a ovest con la Montagne Noire. Le tre vallate, dell'Orb, della Mare e del Jaur, che seguono le faglie principali, incidono le montagne ed evidenziano il contatto brutale dei rilievi. La Haute Vallée de l'Orb, situata nella zona delle fratture geologiche delle Cevennes a sud del Massiccio centrale, è caratterizzata da numerosi sostrati.

I suoli sono variegati, a livello sia di composizione chimica che di tessitura. Nella zona di produzione sono state quindi individuate sette unità pedopaesaggistiche sulle quali il comportamento della vite si rivela omogeneo per quanto riguarda le pendenze, la profondità e la pietrosità (altipiani su formazioni vulcaniche, colline su sostrati metamorfici, versanti su arenarie e marne, rocce rosse tipiche della zona di Lodève chiamate ruffes, colline e altipiani calcarei, pianure colluviali recenti e arenarie acide).

Per quanto concerne il clima, la Haute Vallée de l'Orb si distingue per un mesoclima mediterraneo mitigato. La maggior parte della zona viticola è caratterizzata da:

livelli di umidità diversi, con precipitazioni comprese tra 800 e 1 200 mm l'anno; e

vigneti situati in una zona «da fresca a fredda», che ricevono meno di 1 350 °C di temperature attive durante il periodo vegetativo della vite.

I vigneti non subiscono precocemente stress idrici, che sono invece moderati durante la fase di maturazione.

La zona di produzione, costituita da un territorio montano con una moltitudine di terroir diversi a seconda della vallata o del versante, è caratterizzata da un tipico clima estivo: giornate calde e notti fresche si alternano durante l'intero ciclo di sviluppo e di maturazione delle uve. Questa escursione termica caratteristica consente contemporaneamente una maturazione spinta, grazie alle temperature medie elevate, e la conservazione degli aromi e dell'acidità, grazie alle temperature notturne basse, e conferisce ai vini freschezza ed espressione aromatica.

8.2.   Specificità del prodotto

La vite è stata introdotta nella regione fin dall'antichità e nel Medioevo i monaci delle abbazie di Joncels e Villemagne, comuni dell'indicazione geografica protetta, riuscirono a sviluppare la coltivazione della vite sui pendii della Haute Vallée de l'Orb.

L'agricoltura degli Hauts-Cantons rimase comunque diversificata, orientandosi verso un'agricoltura di sussistenza basata sull'allevamento, sulla raccolta di castagne, sulla viticoltura e sulla coltivazione di qualche cereale.

Nel XIX secolo, con lo sviluppo dell'attività mineraria, molti minatori iniziarono ad impiantare piccoli vigneti, contribuendo così alla crescita della viticoltura locale.

Più di recente, alcuni produttori, nell'intento di soddisfare la domanda dei nuovi consumatori, hanno sviluppato la produzione di vini di grande espressione aromatica.

Le rigorose condizioni di produzione garantiscono una qualità e una tipicità consolidate dei vini.

Il vin de pays della Haute Vallée de l'Orb è stato riconosciuto con decreto del 5 aprile 1982. Attualmente, una decina di viticoltori produce 5 000 ettolitri di vini rossi, rosati e bianchi, per la maggior parte imbottigliati nella zona di produzione.

Alla degustazione, i vini prodotti in questa zona, rispetto a quelli ottenuti in zone più meridionali e ad altitudini inferiori, sono caratterizzati da una potenza aromatica più marcata e variegata: fruttata e floreale per i vini bianchi e fruttata e speziata per i rossi e i rosati. L'acidità, anch'essa più sostenuta, rafforza la freschezza dei vini bianchi e conferisce un tocco di vivacità ai rossi e ai rosati. Nei vini rossi il colore risulta più intenso e la struttura tannica è setosa.

8.3.   Legame causale tra specificità della zona geografica e specificità del prodotto

In generale, le condizioni naturali della Haute Vallée de l'Orb offrono la possibilità di portare la vite a un grado di maturazione sufficiente, con grappoli in buona salute. La zona geografica conferisce ai vini tutta la loro specificità.

La varietà dei suoli garantisce un buon approvvigionamento idrico del vigneto durante l'intero ciclo vegetativo. La relativa eterogeneità dei microclimi dovuta alla particolare posizione geografica, di media montagna e con varie pendenze, esposizioni e altitudini, consente inoltre di ottimizzare l'impianto di ogni vitigno in funzione dell'ubicazione della parcella.

Nell'ambito della recente ristrutturazione dei vigneti, quindi, la scelta è ricaduta di preferenza sui vitigni di origine settentrionale od oceanica, quali lo Chardonnay B, il Viognier B, il Sauvignon B, il Syrah N, il Cabernet Sauvignon N, il Cabernet Franc N, il Merlot N e il Pinot N. Ad ogni modo, i vitigni più tradizionalmente mediterranei (Clairette B, Muscat à petits grains B, Grenache B e N, Cinsault N, Carignan N e Mourvèdre N) non sono stati abbandonati del tutto, ma sono stati riservati ai contesti con le temperature più elevate (a seconda dell'altitudine, della pendenza e dell'esposizione). Anche per quanto riguarda i sistemi di allevamento della vite, la probabilità che la maturazione risulti difficoltosa in certe situazioni ha reso necessaria la definizione di obiettivi di resa appropriati, frutto di modalità di conduzione adeguate alle potenzialità del clima e del suolo.

Per tutte le combinazioni esistenti, il clima di tipo mediterraneo, caratterizzato da notevoli escursioni termiche tra il giorno e la notte, e la qualità intrinseca delle uve mature sono sempre correlati. Gli acidi organici, i composti polifenolici e i precursori aromatici si deteriorano meno rispetto a contesti che presentano temperature estive elevate sia di giorno che di notte. I vini che ne derivano possono quindi presentare strutture ben equilibrate che conferiscono loro un'impressione di leggerezza.

Commercializzati quasi esclusivamente mediante vendita diretta, i vini della Haute Vallée de l'Orb hanno un ruolo privilegiato nello sviluppo economico degli Hauts-Cantons, in particolare grazie all'enoturismo, che porta i turisti, ogni anno più numerosi, a incontrare i viticoltori nelle cantine e a partecipare alle sagre del vino.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Quadro normativo

 

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

 

Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione

 

La zona di prossimità immediata definita in deroga per la vinificazione e l'elaborazione dei vini che beneficiano dell'indicazione geografica protetta «Haute Vallée de l'Orb» è costituita dai seguenti comuni limitrofi della zona geografica:

 

Berlou, Brénas, Cabrerolles, Cambon-et-Salvergues, Castanet-le-Haut, Causses-et-Veyran, Caussiniojouls, Ceilhes-et-Rocozels, Cessenon, Faugères, Ferrières-Puissarou, Fos, Fraïsse-sur-Agout, Laurens, Lodève, Lavalette, Les Plans, Octon, Mérifons, Montesquieu, Riols, Roqueredonde, Roquessels, Saint-Géniès-de-Varansal, Saint-Nazaire-de-Ladarez, Saint-Pons-de-Thomières, Salasc e Valmascle.

Quadro normativo

 

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

 

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

 

L'indicazione geografica protetta «Haute Vallée de l'Orb» può essere completata con il nome di uno o più vitigni.

 

L'indicazione geografica protetta «Haute Vallée de l'Orb» può essere completata con le menzioni «primeur» o «nouveau». Le menzioni «primeur» o «nouveau» sono riservate ai vini fermi.

 

Il logo IGP dell'Unione europea è riportato in etichetta quando la menzione «Indicazione geografica protetta» è sostituita dalla menzione tradizionale «Vin de pays».

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-70f18729-e4b2-4879-ae2c-5390d5fb9833


(1)  GU L 9 del 11.1.2019, pag. 2.


15.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 208/75


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2023/C 208/11)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Rosé des Riceys»

PDO-FR-A1363-AM03

Data di comunicazione: 19.4.2023

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Densità di impianto

Al capitolo I, sezione VI, punto 1, lettera a), del disciplinare sono state modificate le regole generali relative alla densità per consentire, al momento dell'impianto, di avere una maggiore distanza tra i filari e una minore distanza tra i ceppi.

Queste nuove norme, decise dopo diversi anni di sperimentazione, agevoleranno l'adattamento dei vigneti ai cambiamenti climatici e alle pratiche agroambientali. La riduzione della distanza minima tra i ceppi permette di compensare in parte la minore densità di impianto.

Tale modifica comporta una modifica del punto 5 del documento unico.

2.   Norme di potatura

Al capitolo I, sezione VI, punto 1, lettera b), del disciplinare viene modificata la formulazione delle modalità di potatura (potatura a cordone di Royat, a Guyot semplice o doppio) per tenere conto delle nuove norme in materia di densità.

Queste modifiche non incidono sul documento unico.

3.   Altre pratiche colturali

Al capitolo I, sezione VI, punto 2, del disciplinare sono aggiunte due pratiche colturali:

l'interfilare deve presentare una copertura vegetale, seminata o spontanea, dal 30 novembre al 31 gennaio dell'anno successivo;

l'impianto e la sostituzione dei vigneti sono effettuati con piante in cui tutti i componenti (marze e portainnesti) sono stati trattati con acqua calda prima dell'innesto. In caso contrario, le piante devono essere trattate con acqua calda prima dell'impianto. Il trattamento con acqua calda deve essere effettuato esclusivamente in un impianto riconosciuto da FranceAgriMer.

Le nuove norme hanno un obiettivo agroecologico.

Le modifiche non incidono sul documento unico.

4.   Riferimenti relativi alla struttura di controllo

Nel capitolo III, sezione II, del disciplinare è stato aggiornato l'indirizzo della struttura di controllo.

Il secondo paragrafo è stato modificato per quanto riguarda la formulazione e il terzo paragrafo è stato soppresso per conformarsi alle nuove norme redazionali del punto II del disciplinare.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Rosé des Riceys

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP — Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

Caratteristiche analitiche

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Si tratta di vini rosati fermi. I vini presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10 %.

In caso di arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13 % (dopo l'arricchimento).

I vini presentano un tenore in zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o pari a 3 grammi per litro.

Visivamente, il suo colore, luminoso e intenso, va dal salmone chiaro al rosso robbia. Vino sottile e delicato, è dotato di una buona persistenza in bocca. Il vino giovane può presentare aromi di frutti rossi. Dopo diversi anni di invecchiamento sviluppa un bouquet complesso, caratterizzato spesso da aromi di frutta secca e di spezie, a volte di frutta candita, a seconda delle annate. In generale, è un vino caratterizzato da finezza, equilibrio gustativo e armonia.

Per quanto riguarda il titolo alcolometrico totale massimo, il titolo alcolometrico effettivo minimo, l'acidità totale minima, l'acidità volatile massima, il tenore massimo di anidride solforosa totale, si applicano le norme previste dalla regolamentazione generale.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

13

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

in milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche specifiche

1.   Pratiche enologiche

Restrizioni applicabili all'elaborazione

È vietato l'impiego di carbone per uso enologico, singolarmente o in combinazione nelle preparazioni.

È vietato l'uso di scaglie di legno.

L'aumento del volume del mosto in fermentazione non deve superare l'1,12 %, per l'1 % di aumento del titolo alcolometrico volumico durante l'operazione di arricchimento.

Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell'UE e nel Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).

2.   Densità di impianto

Pratica colturale

Disposizioni generali

I vigneti sono piantati con una distanza tra i filari non superiore a 2 metri.

La distanza tra i ceppi su uno stesso filare è compresa tra 0,70 e 1,50 metri.

La somma della distanza tra i filari e della distanza tra i ceppi in uno stesso filare non può essere superiore a 3 metri.

È vietata fino all'estirpazione qualsiasi trasformazione della parcella che comporti una modifica della densità di impianto.

Disposizioni particolari

Per consentire il passaggio di macchinari adeguati, le particelle aventi

una pendenza superiore al 35 %,

una pendenza superiore al 25 % e un'inclinazione superiore al 10 %,

possono presentare interfilari di larghezza compresa tra 1,50 e 3 metri, con una frequenza massima di un filare su 6. In tal caso, la somma della distanza tra gli altri filari e della distanza tra i ceppi in uno stesso filare non può essere superiore a 2,30 metri.

3.   Norme di potatura

Pratica colturale

Sono vietate le sovrapposizioni tra i ceppi e fra i tralci da frutto.

Il numero di gemme franche è inferiore o pari a 18 gemme per metro quadrato.

La potatura è effettuata al massimo entro lo stadio fenologico (F) (12 Lorentz), ossia quattro foglie distese.

Le vigne sono potate secondo le seguenti tecniche:

potatura in cordone di Royat,

potatura a Guyot semplice, doppio o asimmetrico.

5.2.   Rese massime

15 500 kg di uve per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

Tutte le fasi di produzione hanno luogo nella zona geografica approvata dall'Institut national de l'origine et de la qualité (Istituto nazionale dell'origine e della qualità) nella seduta del comitato nazionale competente del 12 febbraio 1969.

Alla data di approvazione del presente disciplinare da parte del comitato nazionale competente, il perimetro di questa zona era composto dai territori dei seguenti comuni secondo il codice ufficiale geografico del 2019:

a)

la raccolta delle uve, la vinificazione, l’affinamento e l’invecchiamento dei vini sono effettuati nel territorio del seguente comune del dipartimento dell’Aube: Les Riceys;

b)

la vinificazione, l’affinamento e l’invecchiamento dei vini sono effettuati anche nel territorio dei seguenti comuni del dipartimento dell’Aube: Avirey-Lingey, Bagneux-la-Fosse, Balnot-sur-Laignes, Bragelogne-Beauvoir, Gyé-sur-Seine, Mussy-sur-Seine, Neuville-sur-Seine.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Pinot noir N

8.   Descrizione del legame/dei legami

Legame con la zona geografica

1   — Informazioni sulla zona geografica

Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica si estende su otto comuni nel sud del dipartimento dell'Aube. Il paesaggio dei Riceys appartiene alla sequenza geologica della Côte des Bar. Il piano kimmeridgiano costituisce la parte fondamentale del substrato geologico, scavato in profondità al centro dalla valle della Laignes e da numerosi valloni periferici. Il kimmeridgiano, caratterizzato da un'alternanza di marne e banchi calcarei, è all'origine dei migliori terreni dei vigneti, costituiti da suoli colluviali argillo-calcarei di colore grigio che hanno coperto le pendenze, e che comprendono una miriade di piccole pietre che contribuiscono al riscaldamento del suolo. I vigneti piantati su particelle ben delimitate sono situati sui pendii più ripidi, più alti e più soleggiati, esposti a est e a sud. L'ubicazione settentrionale è caratterizzata da un clima piuttosto freddo, ma la configurazione circolare dei vigneti, incassati nei valloni, contribuisce a conferire loro un mesoclima molto favorevole.

Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame

L'origine dei vigneti dei Riceys risale all'VIII secolo ed è attestata da documenti comprovanti l'esistenza di vigne sul territorio del comune. Dall'inizio del XVIII secolo i vini dei Riceys danno vita a importanti scambi commerciali con i Paesi Bassi, il Belgio, la regione parigina e il nord della Francia, come testimoniano le statistiche delle spedizioni redatte dagli uffici delle tratte della provincia della Champagne. Nel 1875 i vigneti prosperano e quasi 35 commercianti vendono vini dei Riceys. Questa prosperità è indebolita dalla crisi fillosserica e dallo sviluppo dell'industria tessile nell'Aube, che assorbe la manodopera rurale. I vigneti vengono ristabiliti in parte grazie all'inserimento dell'Aube nell'area della Champagne Viticole dal 1927, ma la ricostruzione è difficile. Resistono alcuni coltivatori che l'8 dicembre 1947 vedono ricompensata la loro tenacia con il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Rosé des Riceys». Grazie all'insediamento di molti giovani viticoltori negli anni '60 una ripresa dell'attività viticola rilancia la produzione. Il 26 settembre 1968 viene fondato il sindacato dei produttori della DOC Rosé des Riceys.

2   — Informazioni sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto

Il «Rosé des Riceys» è un vino fermo obbligatoriamente di annata. Visivamente, il suo colore, luminoso e intenso, va dal salmone chiaro al rosso robbia. Vino sottile e delicato, è dotato di una buona persistenza in bocca. Il vino giovane può presentare aromi di frutti rossi. Dopo diversi anni di invecchiamento sviluppa un bouquet complesso, caratterizzato spesso da aromi di frutta secca e di spezie, a volte di frutta candita, a seconda delle annate. In generale, è un vino caratterizzato da finezza, equilibrio gustativo e armonia.

3   — Interazioni causali

I terreni pietrosi dei versanti esposti meglio a sud e a est, nonché i più scoscesi, grazie a una luminosità ottimale e a un buon riscaldamento del terreno consentono un avvio precoce della vegetazione in primavera, ottimizzano la fotosintesi e garantiscono la maturazione degli acini. L'altitudine dei pendii viticoli evita il contatto con l'aria fredda stagnante del fondovalle e il manto forestale che copre la parte alta dei versanti, insieme ai numerosi boschetti disseminati sul territorio, conferisce una protezione apprezzabile contro le masse d'aria fredda provenienti dagli altopiani. La pendenza dei versanti viticoli assicura un drenaggio naturale ottimale, garantito anche dalla fissurazione dei calcari kimmeridgiani. Le marne, intercalate tra i banchi calcarei, forniscono la riserva idrica necessaria in estate, soprattutto durante le annate calde e asciutte. Infine le temperature calde che si registrano d'estate, associate al calore sprigionato dai raggi del sole che si riflettono sulle pietre kimmeridgiane, conferiscono al vino le sue note caratteristiche di frutta candita e di spezie durante l'invecchiamento. Già nel XIX secolo Jules GUYOT riteneva che il Pinot nero N fosse il vitigno migliore per la produzione di vini dei Riceys. L'intera raccolta di uve deve essere sistemata nei tini per preservare al meglio gli aromi del vitigno Pinot nero N e consentirne il pieno sviluppo durante la macerazione, la cui durata è controllata alla perfezione dalla competenza e dall'esperienza del vinificatore. Per citare Victor Rendu, «aux Riceys, on réserve les plans fins pour les premières cuvées. On évite les longues cuvaisons afin de conserver à ce vin la finesse et la franchise de goût qui caractérise le vin des Riceys». In altri termini, le piante migliori sono riservate alle prime cuvées, evitando lunghe macerazioni per preservare la finezza e il gusto schietto che caratterizzano il vino dei Riceys.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Indicazione dell'annata

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

i vini devono essere presentati obbligatoriamente con l'indicazione dell'annata.

Denominazione aggiuntiva

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

l'etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un'unità geografica più piccola, a condizione:

che si tratti del nome di una località accatastata;

che esso figuri nella dichiarazione di raccolta.

L'indicazione di una località è consentita solo se tutte le uve utilizzate per la produzione dei vini sono uve provenienti dalla località in questione.

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-8082be37-91d9-4a88-9a29-b3ca9ea93d34


(1)  GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2.


15.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 208/80


Pubblicazione di una domanda di modifica del disciplinare di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(2023/C 208/12)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro due mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOMANDA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

«Beira Interior»

PDO-PT-A1546-AM01

Data della domanda: 21.3.2017

1.   Norme applicabili alla modifica

Articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 – modifica non minore

2.   Descrizione e motivi della modifica

2.1.   Aggiornamento delle informazioni - Informazioni relative al richiedente

Descrizione: aggiornamento delle informazioni relative al richiedente.

Motivazione: poiché le informazioni sono obsolete, è necessario un aggiornamento per garantire che il documento unico e il disciplinare siano conformi alla legislazione applicabile e per chiarire la descrizione fornita in precedenza.

Punti modificati del documento unico: il documento unico non è interessato da questa modifica.

Sezioni modificate (disciplinare di produzione): «Altre informazioni» - Dati del richiedente.

2.2.   Aggiornamento delle informazioni - Informazioni sui portatori di interessi

Descrizione: eliminazione delle informazioni relative ai portatori di interessi.

Motivazione: a causa di un malinteso, i dati del richiedente sono stati erroneamente inseriti in questo campo. Tali dati sono stati eliminati per garantire che il documento unico e il disciplinare siano conformi alla legislazione applicabile e per chiarire la descrizione fornita in precedenza.

Punti modificati del documento unico: il documento unico non è interessato da questa modifica.

Sezioni modificate (disciplinare di produzione): «Altre informazioni» - Portatori di interessi.

2.3.   Aggiornamento delle informazioni - Informazioni relative agli organismi di controllo

Descrizione: aggiornamento delle informazioni relative agli organismi di controllo.

Motivazione: poiché le informazioni sono obsolete, è necessario un aggiornamento per garantire che il documento unico e il disciplinare siano conformi alla legislazione applicabile e per chiarire la descrizione fornita in precedenza.

Punti modificati del documento unico: il documento unico non è interessato da questa modifica.

Sezioni modificate (disciplinare di produzione): ''Altre informazioni'' - Informazioni relative agli organismi di controllo.

2.4.   Aggiornamento delle informazioni - Informazioni relative alle autorità di controllo competenti

Descrizione: aggiornamento delle informazioni - Informazioni relative alle autorità di controllo competenti.

Motivazione: poiché le informazioni sono obsolete, è necessario un aggiornamento per garantire che il documento unico e il disciplinare siano conformi alla legislazione applicabile e per chiarire la descrizione fornita in precedenza.

Punti modificati del documento unico: il documento unico non è interessato da questa modifica.

Sezioni modificate (disciplinare di produzione): «Altre informazioni» - Informazioni relative alle autorità di controllo competenti.

2.5.   Principali varietà di uva - Inserimento di nuove varietà

Descrizione: modifica/adattamento dell'elenco delle varietà di uva.

Motivazione: le varietà di uva definite per la produzione di vini nella regione Beira Interior devono essere allineate al nuovo quadro giuridico dell'elenco nazionale delle varietà di uva atte alla produzione di vino in Portogallo, che include nuove varietà che si sono dimostrate importanti per determinare le caratteristiche dei vini della regione.

Le varietà aggiunte sono le seguenti: Alvarinho, Azal, Batoca, Chasselas, Códega-do-Larinho, Moscatel-Galego-Branco, Nebbiolo, Rabigato, Sangiovese, Tinta-Francisca, Tinta-Negra, Verdejo, Verdelho, Vinhão, Viognier e Viosinho. Queste varietà sono presenti nella mappa dei vitigni tradizionali della zona geografica; pertanto la loro inclusione non comporta una modifica della tipicità dei vini DOP «Beira Interior».

Punti modificati (documento unico): «Principali varietà di uva».

Sezioni modificate (disciplinare di produzione): «Principali varietà di uva».

2.6.   Categoria di prodotto - Aggiunta di una nuova categoria di prodotti vitivinicoli

Descrizione: è stata aggiunta la categoria «Vino liquoroso».

Motivazione: aumentare il valore economico di un prodotto già esistente nella regione, richiedendone il riconoscimento come DOP.

Questo tipo di prodotto, contraddistinto da qualità e tipicità, viene già elaborato dai produttori secondo pratiche tradizionali nella regione.

La decisione di includere questo nuovo prodotto nella DOP «Beira Interior» ne riconosce l'importanza, la qualità e il valore aggiunto per i produttori. Punti modificati (documento unico): «Categorie di prodotti vitivinicoli», «Descrizione del vino (dei vini)», «Pratiche enologiche specifiche», «Legame con la zona geografica» e «Altre condizioni».

Sezioni modificate (disciplinare di produzione): «Categorie di prodotti vitivinicoli», «Descrizione del vino (dei vini)», «Pratiche enologiche specifiche», «Legame con la zona geografica» e «Altre condizioni».

2.7.   Modifica della zona geografica delimitata

Descrizione: i confini della zona geografica delimitata sono corretti e non è stata apportata alcuna modifica alla zona geografica.

Motivazione: i confini della zona di produzione devono essere in linea con la riorganizzazione del territorio delle freguesias. L'adeguamento non comporta alcuna modifica della zona geografica, in quanto sono stati modificati esclusivamente i nomi delle unità amministrative geografiche a livello di freguesias.

Punti modificati (documento unico): «Zona geografica delimitata».

Sezioni modificate (disciplinare di produzione): «Zona geografica delimitata».

2.8.   Modifica delle pratiche colturali

Descrizione: sono stati semplificati i requisiti relativi alle pratiche colturali.

Motivazione: sono stati semplificati i requisiti relativi alle pratiche colturali che si riferiscono ora solo al metodo di allevamento (vigne monovarietali, allevamento basso, ad alberello o a cordone di Royat) e alla tipologia di terreno. Si tratta di una modifica che riflette le pratiche più comuni e più efficienti della regione, che non comporta alcuna variazione delle caratteristiche distintive dei vini DOP «Beira Interior» e contribuisce piuttosto a ottimizzarle.

Punti modificati (documento unico): «Pratiche enologiche».

Sezioni modificate (disciplinare di produzione): «Pratiche enologiche».

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

«Beira Interior»

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

3.

Vino liquoroso

5.

Vino spumante di qualità

4.   Descrizione del vino (dei vini)

1.   Vino (bianco e rosato)

Vini bianchi: giallo limone o paglierino, di media intensità. Aroma di media intensità in cui dominano tipicamente aromi di agrumi e frutta bianca. Note minerali e vegetali bilanciate da frutta tropicale e frutta a nocciolo e accenni floreali. Lungo in bocca con corpo medio, fresco, con note acide bilanciate dall'alcol.

Vini rosati: tonalità che vanno dal rosso, al rosso ciliegia, al rosa pallido, limpidi e brillanti. L'aroma è dominato da frutti rossi e nei vini giovani spiccano evidenti note floreali. Al palato fruttato, frutti rossi e note minerali. Fresco e acido, con un tenore alcolico equilibrato.

Per gli altri parametri analitici, si applicano i valori stabiliti dalla legislazione.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

11

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

2.   Vino (rosso)

Vini rossi: colore di media intensità con tonalità dal rosso ciliegia al viola, limpidi e brillanti. Aromi di spezie e frutti rossi, con note minerali. Struttura da media a notevole, maturazione lenta, che produce vini con tannini evidenti (da moderati a ben presenti), fini e persistenti. Secchezza e astringenza in equilibrio con l'alcol e le note dolci.

Per gli altri parametri analitici, si applicano i valori stabiliti dalla legislazione.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

12

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

3.   Vino liquoroso

Colore che va dal rosso ciliegia al granata, di media intensità, che acquisisce toni più aperti e sfumature dorate con l'invecchiamento. Aromi agrumati, accompagnati da miele e frutta secca, se invecchiato. Spiccatamente freschi, con acidità medio-alta, questi vini sono abbastanza equilibrati con un buon finale.

Per gli altri parametri analitici, si applicano i valori stabiliti dalla legislazione.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

15

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

4.   Vino spumante di qualità

Bianchi: di colore dal bianco verdolino al giallo paglierino, limpido e con bollicine fini e persistenti. Aromi primari di frutta bianca e tropicale. Gusto fruttato, acido e fresco, con mineralità evidente. Possono presentare note di invecchiamento, in particolare mela matura e frutta secca. Buon finale persistente.

Rossi: di colore dal rosso brillante al rubino, limpidi, con bollicine fini e persistenti. Aromi primari di frutti rossi e gusto fruttato, acidi e freschi, con mineralità evidente. Buon finale persistente.

Rosati: di colore dal rosso ciliegia al rosa pallido, limpidi, con bollicine fini e persistenti. Aromi primari di frutti rossi e gusto fruttato, acidi e freschi, con mineralità presente. Buon finale persistente.

Per gli altri parametri analitici, si applicano i valori stabiliti dalla legislazione.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

11

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche essenziali

1.   Vini, vini spumanti di qualità e vini liquorosi - allevamento della vite e terreni

Pratiche colturali

I vigneti destinati alla produzione di prodotti vitivinicoli autorizzati a utilizzare la DOP «Beira Interior» devono essere monovarietali con viti allevate basse ad alberello o cordone di Royat.

Devono essere inoltre piantate, o già coltivate, in terreni con le caratteristiche seguenti:

terreni mediterranei bruni o rossi, derivati da scisti metamorfici e gneiss;

terreni mediterranei bruni o rossi, derivati da scisti o grovacche del Precambiano;

litosuoli non umici di graniti e migmatiti.

2.   Vino e spumante di qualità – titolo alcolometrico volumico naturale

Restrizioni relative alle pratiche enologiche

I mosti da utilizzare per l'elaborazione dei vini e dei vini spumanti DOP «Beira Interior» devono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo pari al titolo alcolometrico volumico effettivo minimo richiesto.

3.   Vini liquorosi – produzione

Restrizioni relative alle pratiche enologiche

Il vino liquoroso è ottenuto da mosto di uve idonee all'elaborazione di prodotti DOP «Beira Interior», nella fase iniziale della fermentazione, cui viene aggiunto un distillato di vino con un titolo alcolometrico volumico effettivo del 77 %, conformemente alle caratteristiche stabilite dalla normativa applicabile, fino al limite del 20 % per il titolo alcolometrico volumico effettivo massimo.

4.   Vino spumante di qualità – metodo

Pratica enologica specifica

Il metodo tecnologico utilizzato per la produzione di vini spumanti di qualità autorizzati a utilizzare la DOP «Beira Interior» è la fermentazione classica in bottiglia.

5.   Vino spumante di qualità – periodo minimo di invecchiamento

Pratica enologica specifica

Per essere immesso sul mercato, il vino spumante di qualità deve rimanere nei locali dell'imbottigliatore per un periodo minimo di 9 mesi dalla data di imbottigliamento.

b.   Rese massime

Vino, vini spumanti di qualità e vino liquoroso

55 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La zona geografica in cui viene prodotta la DOP «Beira Interior» comprende:

nel comune di Almeida, le freguesias di Almeida, Castelo Bom, l'União das freguesias de Junça e Naves e, nell'União das Freguesias de Malpartida e Vale de Coelha, Malpartida;

nel comune di Figueira de Castelo Rodrigo, le freguesias di Castelo Rodrigo, Figueira de Castelo Rodrigo, Mata de Lobos, Vermiosa, l'União das freguesias de Algodres, Vale de Afonsinho e Vilar de Amargo, l'União das freguesias de Almofala e Escarigo, l'União das freguesias de Freixeda do Torrão, Quintã de Pêro Martins e Penha de Águia, l'União das Freguesias do Colmeal e Vilar Torpim e l'União das freguesias de Cinco Vilas e Reigada; - i comuni di Belmonte, Castelo Branco, Covilhã, Fundão, Manteigas e Penamacor;

nel comune di Guarda, le freguesias di Benespera, Famalicão, Gonçalo, Valhelhas e Vela;

nel comune di Idanha-a-Nova, le freguesias di Aldeia de Santa Margarida, Medelim, Oledo, São Miguel de Acha e l'União das freguesias de Monsanto e Idanha-a-Velha;

nel comune di Sabugal, le freguesias di Bendada e Casteleiro e, nell'União das freguesias de Santo Estêvão e Moita, Santo Estêvão;

nel comune di Vila Velha de Ródão, la freguesia omonima.

comune di Pinhel;

nel comune di Celorico da Beira, le freguesias di Baraçal, Forno Telheiro, Lajeosa do Mondego, Maçal do Chão, Minhocal, Ratoeira, l'União das freguesias de Açores e Velosa e, nell'União das freguesias de Celorico (São Pedro e Santa Maria) e Vila Boa do Mondego, Celorico (Santa Maria) e Celorico (São Pedro);

nel comune di Guarda, le freguesias di Avelãs da Ribeira, Codesseiro, Porto da Carne, Sobral da Serra e Vila Cortês do Mondego;

nel comune di Mêda, le freguesias di Barreira, Coriscada, Marialva, Rabaçal e, nell'União das freguesias de Vale Flor, Carvalhal e Pai Penela, Carvalhal e Vale Flor;

nel comune di Trancoso, le freguesias di Cogula, Cótimos, Granja, Moimentinha, Póvoa do Concelho, Tamanhos, Valdujo, l'União das freguesias de Freches e Torres, l'União das freguesias de Vale do Seixo e Vila Garcia, l'União das freguesias de Vila Franca das Naves e Feital, l'União das freguesias de Vilares e Carnicães e Trancoso (São Pedro) e, nell'União das freguesias de Trancoso (São Pedro e Santa Maria) e Souto Maior, Souto Maior.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Alfrocheiro - Tinta-Bastardinha

Alicante-Bouschet

Alicante-Branco

Alvarinho

Aragonez - Tinta-Roriz; Tempranillo

Arinto - Pedernã

Arinto-do-Interior

Azal

Baga

Bastardo - Graciosa

Batoca - Alvaraça

Bical - Borrado-das-Moscas

Cabernet-Sauvignon

Caladoc

Camarate

Castelão - João-de-Santarém(1); Periquita

Cercial - Cercial-da-Bairrada

Chardonnay

Chasselas

Códega-do-Larinho

Encruzado

Fernão-Pires - Maria-Gomes

Folgasão - Terrantez

Folha-de-Figueira - Dona-Branca

Fonte-Cal

Gouveio

Grand-Noir

Jaen - Mencia

Malvasia-Fina - Boal; Bual

Malvasia-Rei

Marufo - Mourisco-Roxo

Merlot

Moscatel-Galego-Branco - Muscat-à-Petits-Grains

Mourisco

Nebbiolo

Petit-Bouschet

Petit-Verdot

Pinot-Noir

Rabigato

Rabo-de-Ovelha

Riesling

Rufete - Tinta-Pinheira

Sangiovese

Sauvignon - Sauvignon-Blanc

Semillon

Syrah - Shiraz

Síria - Roupeiro, Códega

Tamarez - Molinha

Tinta-Barroca

Tinta-Carvalha

Tinta-Francisca

Tinta Negra Mole, Saborinho

Tinto-Cão

Touriga-Franca

Touriga-Nacional

Trincadeira - Tinta-Amarela, Trincadeira-Preta

Verdejo

Verdelho

Vinhão - Sousão

Viognier

Viosinho

8.   Descrizione del legame/dei legami

Vino, vini spumanti di qualità e vino liquoroso

Informazioni sulla zona geografica importanti per il legame.

La zona geografica in cui vengono prodotti i vini, i vini spumanti di qualità e i vini liquorosi autorizzati a utilizzare la DOP «Beira Interior» si trova nell'entroterra del centro/nord del Portogallo. È la regione vitivinicola con l'altitudine più elevata del paese, le cui viti sono piantate tra i 300 e i 750 m. L'orografia della regione è caratterizzata principalmente dalle montagne Estrela, Gardunha, Açor, Marofa e Malcata.

L'estremità settentrionale della regione si estende in parte nel bacino idrografico dei fiumi Côa e Águeda e quella meridionale è occupata dai bacini dei fiumi Zêzere e Alto Tejo (Tago superiore).

La maggior parte dei terreni è di origine granitica, mentre il resto è costituito principalmente da scisti, con alcuni filoni di quarzo tra i due tipi di terreni.

Il clima è continentale, caratterizzato da inverni freddi e rigidi con temperature sotto zero ed estati calde e secche. Le precipitazioni medie annue sono comprese tra 400 e 700 mm/m2 e si concentrano nei mesi invernali e primaverili, dando solitamente origine a un eccesso di acqua nel terreno in questo periodo. In estate, invece, le piogge sono quasi assenti. I mesi di luglio e agosto sono i più secchi dell'anno, con una media di precipitazioni inferiore a 10 mm/m2. A causa dell'altitudine, le estati sono caratterizzate da escursioni termiche notevoli, con giornate calde e notti fresche.

La zona geografica è strettamente associata ai vigneti e alla produzione di vino fin da prima dell'epoca romana. La presenza di vasche di pigiatura scolpite nel granito è la prova inconfutabile che il vino ha rivestito un'importanza fondamentale per questa regione fin da allora. Nel XII secolo gli ordini religiosi che si stabilirono nella regione furono all'origine del notevole sviluppo della viticoltura.

Le caratteristiche dei vini sono dovute alla varietà dei vitigni utilizzati nella regione e al fatto che questi si adattano bene al clima e ai suoli locali, il che si riflette nelle competenze accumulate nel corso degli anni e nelle esperienze più recenti.

Caratteristiche specifiche dei prodotti associate alla zona geografica

I vini, i vini spumanti di qualità e i vini liquorosi sono freschi e aromatici, con mineralità e acidità notevoli.

Legame con la zona geografica

I vini, i vini spumanti di qualità e i vini liquorosi della DOP «Beira Interior» sono fortemente influenzati dall'altitudine.

Nei vigneti della DOP «Beira Interior» le temperature estreme dei mesi estivi sono moderate per effetto dell'altitudine: poiché con l'aumentare dell'altitudine l'atmosfera si fa meno densa e la pressione atmosferica bassa, il calore dei raggi solari non viene trattenuto con la stessa efficacia. Pertanto, per ogni 100 m di altitudine, la temperatura scende di circa 0,65 oC.

In un clima caratterizzato da inverni freddi e rigidi ed estati calde e secche, l'altitudine è un fattore cruciale nella fase più critica della maturazione dell'uva (luglio e agosto), in quanto attenua gli shock termici. D'altra parte, la minore densità atmosferica provoca un'escursione termica tra il giorno e la notte: le notti estive fresche permettono all'uva di maturare in modo più lento ed equilibrato, determinando un tenore di zuccheri inferiore e garantendo un buon livello di acidità naturale. Questo conferisce ai vini, ai vini spumanti di qualità e ai vini liquorosi della DOP «Beira Interior» la freschezza caratteristica e un'acidità equilibrata.

La maturazione lenta delle uve assume anche grande importanza per lo sviluppo dei composti fenolici e dei precursori aromatici nelle uve, per cui i vini, i vini spumanti di qualità e i vini liquorosi sono più aromatici.

I suoli, per lo più granitici, sono fattori fondamentali per la mineralità notevole dei vini, dei vini spumanti di qualità e dei vini liquorosi della DOP «Beira Interior».

Il legame tra i fattori pedoclimatici, da un lato, e i vitigni della regione, dall'altro, dà origine a vini con caratteristiche tipiche, caratterizzati da mineralità, acidità e freschezza.

Il fattore umano, che conserva tradizioni millenarie e si riflette nella scelta delle varietà meglio adattate alle condizioni della zona geografica, acquisisce un'importanza decisiva nella produzione di uve che conferiscono ai vini, ai vini spumanti di qualità e ai vini liquorosi della DOP «Beira Interior» le loro caratteristiche tipiche.

9.   Ulteriori condizioni essenziali

Vini, spumanti di qualità e vini liquorosi

Quadro giuridico:

nella legislazione nazionale.

Tipo di condizione supplementare:

deroga alla produzione nella zona geografica delimitata.

Descrizione della condizione:

i vini della DOP «Beira Interior» possono essere prodotti da uve coltivate nella regione Beira Interior e vinificate al di fuori dei suoi confini, previa autorizzazione concessa, caso per caso, dall'organismo di certificazione, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

la cantina si trovi entro 10 km dal confine della zona della DOP «Beira Interior»;

l'organismo di certificazione della regione limitrofa in cui l'uva sarà vinificata conceda l'autorizzazione.

Vini, spumanti di qualità e vini liquorosi

Quadro giuridico:

nella legislazione nazionale.

Tipo di condizione supplementare:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura.

Descrizione della condizione:

valutazione dell'etichettatura prima dell'immissione sul mercato.

Il marchio deve essere registrato presso l'INPI [Istituto nazionale della proprietà industriale] ma non è esclusiva della DOP.

Vino (bianchi e rossi) - con menzione «Seleção»

Quadro giuridico:

nella legislazione nazionale.

Tipo di condizione supplementare:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura.

Descrizione della condizione:

le varietà seguenti, comprese nell'elenco dei vitigni della regione, possono essere utilizzate per la produzione di vini autorizzati a utilizzare la menzione «Seleção»:

Aragonez (Tinta-Roriz, Tempranillo);

Arinto (Pedernã);

Bastardo;

Bical (Borrado-das-Moscas);

Malvasia-Fina;

Rufete (Tinta-Pinheira);

Síria (Roupeiro, Códega);

Tamarez (Molinha);

Touriga-Nacional;

Trincadeira (Tinta-Amarela, Trincadeira-Preta).

• Vino bianco (autorizzato all'utilizzo del termine «Seleção»):

richiede un periodo di invecchiamento minimo di 6 mesi;

il titolo alcolometrico volumico effettivo deve essere almeno del 12 %.

• Vino rosso (autorizzato all'utilizzo della menzione «Seleção»):

richiede un periodo di invecchiamento minimo di 12 mesi;

il titolo alcolometrico volumico effettivo deve essere almeno del 13 %.

Link al disciplinare del prodotto

https://www.ivv.gov.pt/np4/8617.html


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.


Rettifiche

15.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 208/90


Rettifica della decisione del Consiglio, del 28 marzo 2023, relativa alla nomina di membri e dei supplenti del consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 116 del 31 marzo 2023 )

(2023/C 208/13)

Pagina 18, articolo 1, tabella III «Rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro», alla voce «Romania», seconda colonna:

anziché:

«sig.ra Adriana RADA»,

leggasi:

«sig. Adrian RADA».