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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 202 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
66° anno |
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Sommario |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri |
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RACCOMANDAZIONI |
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Banca centrale europea |
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2023/C 202/01 |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2023/C 202/02 |
Comunicazione della Commissione riguardante la parte B dell'allegato del regolamento (UE) n. 284/2013 della Commissione, dell'1 marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari ( 1 ) |
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2023/C 202/03 |
Comunicazione della Commissione riguardante la parte B dell'allegato del regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari ( 1 ) |
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2023/C 202/04 |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2023/C 202/05 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2023/C 202/06 |
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2023/C 202/07 |
Informazioni comunicate dagli stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca |
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2023/C 202/08 |
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2023/C 202/09 |
Nota informativa della Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Istituzione di oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea ( 1 ) |
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2023/C 202/10 |
Nota informativa della Commissione a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico ( 1 ) |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2023/C 202/11 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.11078 – CONTARGO / ZIEGLER / SCHMID / JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2023/C 202/12 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10920 — AMAZON / IROBOT) ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2023/C 202/13 |
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2023/C 202/14 |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
RACCOMANDAZIONI
Banca centrale europea
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9.6.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 202/1 |
RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 2 giugno 2023
al Consiglio dell’Unione europea sui revisori esterni della Banca d’Italia
(BCE/2023/14)
(2023/C 202/01)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 27.1,
considerando quanto segue:
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(1) |
I conti della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro sono sottoposti a revisione da parte di revisori esterni indipendenti approvati dal Consiglio dell’Unione europea su raccomandazione del Consiglio direttivo della BCE. |
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(2) |
Il mandato degli attuali revisori esterni della Banca d’Italia, Deloitte & Touche S.p.A., è terminato con l’attività di revisione per l’esercizio finanziario 2022. Risulta pertanto necessario nominare revisori esterni a partire dall’esercizio finanziario 2023. |
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(3) |
La Banca d’Italia ha selezionato Deloitte & Touche S.p.A. quale revisore esterno per gli esercizi finanziari dal 2023 al 2027. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
Si raccomanda la nomina di Deloitte & Touche S.p.A. a revisore esterno della Banca d’Italia per gli esercizi finanziari dal 2023 al 2027.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 2 giugno 2023
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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9.6.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 202/2 |
Comunicazione della Commissione riguardante la parte B dell'allegato del regolamento (UE) n. 284/2013 della Commissione, dell'1 marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2023/C 202/02)
Il presente documento di orientamento è stato elaborato in consultazione con gli Stati membri. Esso non intende produrre effetti giuridicamente vincolanti e, per sua natura, non può pregiudicare le misure adottate da uno Stato membro nell'applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 né la giurisprudenza elaborata in merito a tali disposizioni. Soltanto la Corte di giustizia è competente a interpretare e ad applicare autorevolmente il diritto dell'Unione.
La presente comunicazione della Commissione soddisfa quanto stabilito al punto 6 dell'introduzione all'allegato del regolamento (UE) n. 284/2013, il quale stabilisce che, a fini di informazione e di armonizzazione, l'elenco dei metodi di prova e dei documenti di orientamento pertinenti ai fini dell'attuazione del presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'elenco in appresso costituisce l'elenco relativo alla parte B dell'allegato del regolamento (UE) n. 284/2013, modificato dal regolamento (UE) 2022/1440 della Commissione (1) e sarà aggiornato periodicamente.
Nei casi in cui le disposizioni contenute nella parte B dell'allegato del regolamento (UE) n. 284/2013 richiedono la produzione di dati sulla base dei requisiti specificati nella parte A dell'allegato del medesimo regolamento, i metodi di prova e i documenti di orientamento pertinenti sono elencati nella comunicazione della Commissione relativa all'attuazione della parte A dell'allegato del regolamento (UE) n. 284/2013 (ossia riguardante i prodotti fitosanitari contenenti sostanze chimiche attive).
L'inserimento di un documento nell'elenco di una sezione significa che tale documento è pertinente per tutte le sottosezioni. Se in una sezione non è elencato alcun documento, ciò significa che non sono attualmente disponibili metodi di prova o documenti di orientamento concordati. In tal caso è opportuno che i potenziali richiedenti, nel corso della riunione prima della presentazione delle domande, discutano le proposte con lo Stato membro relatore e con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), ad esempio sulla base di progetti sui metodi di prova.
Metodi di prova
Nei casi in cui il regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione (2) prevede rinvii a una linea guida dell'OCSE relativa alle prove (indicando che un metodo di prova corrisponde, è analogo o equivalente a una linea guida dell'OCSE relativa alle prove) soltanto queste linee guida dell'OCSE sono state inserite nell'elenco onde evitare doppioni.
Nell'elenco sono stati inseriti soltanto i metodi di prova che sono stati convalidati (ad esempio mediante una prova interlaboratorio condotta dall'OCSE o da organizzazioni internazionali analoghe). I metodi di prova che sono descritti unicamente in pubblicazioni scientifiche non sono stati inseriti.
Un metodo di prova inserito nell'elenco è da considerarsi riferito alla sua versione più recente disponibile al momento dell'avvio dello studio.
Per i prodotti fitosanitari contenenti una sostanza attiva che è un microrganismo possono essere necessari protocolli di prova ad hoc al fine di soddisfare alcuni requisiti relativi ai dati. Nella fase preliminare alla presentazione della domanda (3) i richiedenti, lo Stato membro relatore e l'EFSA possono discutere in merito al tipo di protocolli di prova ad hoc da adottare in particolare i protocolli di prova elencanti nella comunicazione della Commissione relativa all'attuazione della parte A dell'allegato del regolamento (UE) n. 284/2013 possono essere utilizzati come protocolli sostitutivi o se possono essere opportunamente adattati per i prodotti fitosanitari contenenti una sostanza attiva che è un microrganismo.
Al fine di ridurre al minimo la sperimentazione su animali vertebrati i test già condotti sulla base di metodi di prova precedenti dovrebbero essere considerati parte della valutazione del rischio ai sensi dell'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Durante la riunione prima della presentazione delle domande i richiedenti, lo Stato membro relatore e l'EFSA possono tuttavia considerare se vi sia la necessità di effettuare un nuovo test fondato su metodi di prova più recenti, se ciò è scientificamente giustificato.
In ogni caso, ai sensi della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (4), del regolamento (CE) n. 1107/2009 (i considerando 11 e 40, l'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), l'articolo 18, lettera b), l'articolo 33, paragrafo 3, lettera c) e l'articolo 62, paragrafo 1) e del regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione (5), la sperimentazione non necessaria sugli animali deve essere evitata. Più nello specifico, l'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009 stabilisce che la sperimentazione su animali vertebrati ai fini dell'approvazione delle sostanze attive per i prodotti fitosanitari è intrapresa solo ove non siano disponibili altri metodi. Tra i metodi alternativi si annoverano la sperimentazione in vitro, i metodi in silicoo altri approcci, come il read-across, di cui si trova una descrizione, ad esempio, nella relazione dell'EURL-ECVAM sullo stato di avanzamento in materia di sviluppo, convalida e accettazione a livello normativo di metodi e approcci alternativi e nella relazione dell'EURL-ECVAM sullo stato di avanzamento riguardante i metodi non basati sugli animali in una prospettiva scientifica e normativa (6). Inoltre la disponibilità di documenti di orientamento in materia di sperimentazione non basata sugli animali e di protocolli di studio in vitro convalidati e affidabili dovrebbe essere considerata una motivazione scientifica valida nel considerare il punto 1.5 dell'introduzione all'allegato del regolamento (UE) n. 283/2013.
Se per soddisfare un requisito relativo ai dati sono disponibili diversi metodi di prova, l'ordine dei metodi di prova elencati indica una preferenza qualora sia necessario effettuare un nuovo test. Nell'ordine viene data priorità ai metodi per i quali non sono necessari gli animali da esperimento o lo sono in numero limitato e/o ai metodi associati a sofferenze meno gravi per gli animali da esperimento. Tuttavia durante la riunione prima della presentazione delle domande, su consiglio dell'EFSA e dello Stato membro relatore, l'ordine di priorità può essere modificato purché vi sia una giustificazione scientifica (ad esempio limitazioni relative al campo di applicabilità di alcuni metodi) finalizzata ad assicurare la qualità scientifica della valutazione.
Documenti di orientamento
I documenti di orientamento sono idonei a essere inseriti nell'elenco quando:
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sono stati approvati dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi prima della pubblicazione della presente comunicazione; |
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sono stati elaborati sotto l'egida di un organismo ufficiale (ad esempio l'EFSA, la Commissione, le autorità nazionali) allo scopo di affrontare un determinato aspetto della valutazione del rischio o questioni procedurali, e sono stati esaminati in consultazione con i soggetti interessati pertinenti; o |
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sono stati approvati da un'organizzazione intergovernativa (quale l'OCSE, la FAO, l'OMS o l'OEPP) nella quale gli Stati membri prendono parte al processo di approvazione. |
Ai fini dell'inserimento nell'elenco sono stati presi in considerazione i tipi di documenti di orientamento seguenti:
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documenti di orientamento tecnici, compresi documenti di orientamento di natura orizzontale pertinenti per numerose o per tutte le sezioni dei requisiti relativi ai dati, tra cui l'attuazione del punto 1.5 dell'introduzione all'allegato del regolamento (UE) n. 284/2013; |
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documenti di orientamento amministrativo/procedurale purché pertinenti per l'attuazione dei requisiti relativi ai dati; |
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modelli o strumenti di calcolo purché pertinenti per i requisiti relativi ai dati e correlabili o di sostegno a un documento di orientamento; |
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pareri scientifici del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA e documenti di orientamento del comitato direttivo interzonale attinenti a tutti gli Stati membri che sono stati inseriti nell'elenco previa considerazione caso per caso della loro pertinenza ai fini dell'attuazione dei requisiti specifici relativi ai dati. |
Documenti quali documenti di orientamento zonale, dichiarazioni dell'EFSA, pubblicazioni sottoposte a revisione tra pari, relazioni tecniche, relazioni scientifiche e strategie sono stati di norma esclusi dall'elenco in appresso, ad eccezione di alcuni documenti che sono stati oggetto di consultazione pubblica.
Un metodo di prova inserito in elenco è da considerarsi riferito alla sua versione più recente disponibile al momento dell'avvio dello studio.
Per quanto concerne la serie di norme OEPP riguardanti la valutazione dell'efficacia dei prodotti fitosanitari, nell'elenco in appresso sono indicate le norme più rilevanti. L'elenco tuttavia non è da considerarsi esaustivo in quanto la banca dati globale dell'OEPP è aggiornata periodicamente per cui può risultare necessario aggiungereulteriori norme in base a un approccio caso per caso Pertanto nell'elenco in appresso sono state inserite anche la banca dati globale dell'OEPP, le norme generali della serie di norme OEPP PP1 e le norme specifiche della serie di norme OEPP PP1.
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Riferimento alla parte B dell’allegato del regolamento (UE) n. 284/2013 |
Metodi di prova (7) |
Documenti di orientamento (8) |
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Metodi di prova e documenti di orientamento generali |
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EFSA Guidance on the use of the weight of evidence approach in scientific assessments (EFSA Journal 2017;15(8):4971) |
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Metodi di prova e documenti di orientamento generali |
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ECHA Guidance on the Application of the CLP Criteria |
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Metodi di prova e documenti di orientamento generali |
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OECD Guidance Document for the Use of Adverse Outcome Pathways in Developing Integrated Approaches to Testing and Assessment (IATA) No. 260 |
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Metodi di prova e documenti di orientamento generali |
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OECD Guidance Document on Good In Vitro Method Practices (GIVIMP) |
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EU Guidance document for the assessment of the equivalence of technical grade active ingredients for identical microbial strains or isolates approved under Regulation (EC) No. 1107/2009 (SANCO/12823/2012) |
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OECD Issue Paper on Microbial Contaminants Limits for Microbial Pest Control Products No. 65 |
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EU Guidance document on significant and non-significant changes of the chemical composition of authorised plant protection products under Regulation (EC) No 1107/2009 of the EU Parliament and Council on placing of plant protection products on the market and repealing Council Directives 79/117/EEC and 91/414/EEC (SANCO/12638/2011) |
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OECD Issue Paper on Microbial Contaminants Limits for Microbial Pest Control Products No. 65. |
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OECD Guidance document on storage stability of microbial pest control products. Series on Pesticides No. 85 (ENV/JM/MONO(2016)54) |
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CIPAC MT 39 Stability of liquid formulations at 0°C |
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CIPAC MT 46 Accelerated storage procedure |
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CIPAC MT 53 Wettability |
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CIPAC MT 47 Persistent foaming |
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CIPAC MT 41 Dilution stability of herbicide aqueous solutions |
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CIPAC MT 160 Spontaneity of dispersion of suspension concentrates |
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CIPAC MT 174 Dispersibility of water dispersible granules |
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CIPAC MT 179 Dissolution degree and solution stability |
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CIPAC MT 180 Dispersion stability Suspo-emulsions |
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CIPAC MT 184 Suspensibility of formulations forming suspensions on dilution with water |
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CIPAC MT 196 Solution Properties of Water Soluble Tablets |
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CIPAC MT 170 Dry sieve analysis of water dispersible granules |
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CIPAC MT 187 Particle size analysis by laser diffraction |
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CIPAC MT 185 Wet sieve test |
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CIPAC MT 170 Dry sieve analysis of water dispersible granules |
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CIPAC MT 171 Dustiness of granular products |
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CIPAC MT 178 Attrition resistance of granules |
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CIPAC MT 185 Wet sieve test |
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CIPAC MT 187 Particle size analysis by laser diffraction |
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CIPAC MT 193 Attrition of tablets |
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CIPAC MT 197 Disintegration of Tablets |
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CIPAC MT 36 Emulsion characteristics of emulsifiable concentrates |
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CIPAC MT 148 Pourability of suspension concentrates |
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CIPAC MT 171 Dustiness of granular products |
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CIPAC MT 172 Flowability of water dispersible granules after heat test under pressure |
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ASTM E1518 – 05 Standard Practice for Evaluation of Physical Compatibility of Pesticides in Aqueous Tank Mixtures by the Dynamic Shaker Method |
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CIPAC MT 194 Adhesion to Treated Seed |
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CIPAC MT 175 Seed treatment formulations, liquid, determination of seed-seed uniformity of distribution |
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European Seed Association, 2011. Assessment of free floating dust and abrasion particles of treated seeds as a parameter of the quality of treated seeds: Heubach test. ESA STAT Dust Working Group |
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EPPO Global Database (9) |
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EPPO PP 1/248 Harmonized classification and coding of the uses of plant protection products (10) |
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EPPO PP1/239 Dose expression of plant protection products |
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EPPO PP1/292 Cleaning pesticide application equipment (PAE) – efficacy aspects |
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EU Guidance document: Technical Active Substance and Plant protection products: Guidance for generating and reporting methods of analysis in support of pre- and post-registration data requirements for Annex (Section 4) of Regulation (EU) No 283/2013 and Annex (Section 5) of Regulation (EU) No 284/2013 (SANCO/3030/99) |
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OECD Issue Paper on Microbial Contaminants Limits for Microbial Pest Control Products No. 65 |
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Residues Analytical Methods for Risk Assessment and Post-approval Control and Monitoring Purposes (SANTE/2020/12830) |
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Norme specifiche della serie di norme OEPP PP1 (11) |
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EU guidance document on data requirements on efficacy for the dossier to be submitted for the approval of new active substances contained in plant protection products. (SANCO/10054/2013) |
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EU Guidance document on the efficacy composition of core dossier and national addenda submitted to support the authorization of plant protection products under regulation (EC) No 1107/2009 of the EU parliament and council on placing of plant protection products on the market. (SANCO/10055/2013) |
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Le norme generali della serie di norme OEPP PP1 (12) (valutazione dell’efficacia dei prodotti fitosanitari) in particolare: EPPO PP1/276 Principles of efficacy evaluation for microbial plant protection products, EPPO PP1/296 principles of efficacy evaluation for low-risk plant protection products, and, EPPO PP1/319 General principles for efficacy evaluation of plant protection products with a mode of action as plant defence inducers. |
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OECD Guidelines for Testing of Chemicals No. 208 «Terrestrial Plant Test: Seedling Emergence and Seedling Growth Test» (2006) |
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EPPO PP1/207 Effects on succeeding crops |
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EPPO PP1/256 Effects on adjacent crops |
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OECD (2006) Guidelines for the Testing of Chemicals No. 227 «Terrestrial Plant Test: Vegetative Vigour Test» |
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OECD (2006) Guidelines for Testing of Chemicals No. 208 «Terrestrial Plant Test: Seedling Emergence and Seedling Growth Test» |
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EFSA Guidance on the assessment of exposure of operators, workers, residents and bystanders in risk assessment for plant protection products (EFSA Journal 2022;20(1):7032) |
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OECD (2016) Guidance Document on Considerations for Waiving or Bridging of Mammalian Acute Toxicity Tests Series on Testing & Assessment No. 237 |
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OECD Test Guideline 423: Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method |
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OECD Test Guideline 420: Acute Oral Toxicity - Fixed Dose Procedure |
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OECD Test Guideline 402: Acute Dermal Toxicity - Fixed Dose Procedure |
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OECD Test Guideline 436: Acute Inhalation Toxicity – Acute Toxic Class Method |
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OECD Test Guideline 403: Acute Inhalation Toxicity |
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OECD Test Guideline 439: In vitro Skin Irritation: Reconstructed Human Epidermis Test Method |
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OECD Test Guideline 404: Acute Dermal Irritation/Corrosion |
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OECD Test Guideline 430: In Vitro Skin Corrosion: Transcutaneous Electrical Resistance Test Method (TER) |
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OECD Test Guideline 431: In vitro skin corrosion: reconstructed human epidermis (RHE) test method |
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OECD Test Guideline 435: In vitro Membrane Barrier Test Method for Skin Corrosion |
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OECD Guidance Document on an Integrated Approach on Testing and Assessment (IATA) for Skin Corrosion and Irritation, No. 203 |
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OECD Test Guideline 437: Bovine Corneal Opacity and Permeability Test Method for Identifying i) Chemicals Inducing Serious Eye Damage and ii) Chemicals Not Requiring Classification for Eye Irritation or Serious Eye Damage |
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OECD Test Guideline 438: Isolated Chicken Eye Test Method for Identifying i) Chemicals Inducing Serious Eye Damage and ii) Chemicals Not Requiring Classification for Eye Irritation or Serious Eye Damage |
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OECD Test Guideline 460: Fluorescein Leakage Test Method for Identifying Ocular Corrosives and Severe Irritants |
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OECD Test Guideline 491: Short Time Exposure In Vitro Test Method for Identifying i) Chemicals Inducing Serious Eye Damage and ii) Chemicals Not Requiring Classification for Eye Irritation or Serious Eye Damage |
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OECD Test Guideline 492: Reconstructed human Cornea-like Epithelium (RhCE) test method for identifying chemicals not requiring classification and labelling for eye irritation or serious eye damage |
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OECD Test Guideline 405: Acute eye irritation/corrosion |
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OECD Test Guideline 442A: Skin Sensitisation – Local Lymph Node Assay: DA |
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OECD Test Guideline 442B: Skin Sensitisation - Local Lymph Node Assay: BrdU-ELISA or –FCM |
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OECD Test Guideline 442C: In Chemico Skin Sensitisation |
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OECD Test Guideline 442D: In Vitro Skin Sensitisation |
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OECD Test Guideline 442E: In Vitro Skin Sensitisation: In Vitro Skin Sensitisation Assays Addressing the Key Event on Activation of Dendritic Cells on the Adverse Outcome Pathway for Skin Sensitisation |
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OECD Guideline No. 497: Defined Approaches on Skin Sensitisation |
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OECD Test Guideline 406: Skin Sensitisation Guinea Pig Maximisation Test and Buehler Test |
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OECD Test Guideline 429: Skin Sensitisation – Local Lymph Node Assay |
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OECD Test Guideline 428: Skin Absorption: In Vitro Method |
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OECD Test Guideline 427: Skin Absorption: In Vivo Method |
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EU Guidance on dermal absorption (SANTE/2018/10591) |
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EU Guidance document on the risk assessment of metabolites produced by microorganisms used as plant protection active substances (SANCO/2020/12258) |
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EFSA Guidance on the assessment of exposure of operators, workers, residents and bystanders in risk assessment for plant protection products (SANTE-10832-2015) |
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EFSA Guidance on dermal absorption (EFSA Journal 2017;15(6):4873) |
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FAO Operator exposure models and local risk assessment (13) |
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EU Guidance document on the risk assessment of metabolites produced by microorganisms used as plant protection active substances (SANCO/2020/12258) |
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EFSA Guidance on the establishment of the residue definition for dietary risk assessment (EFSA Journal 2016;14(12):4549) |
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EFSA Reporting data on pesticide residues in food and feed according to Regulation (EC) No 396/2005 (2018 data collection) (EFSA Journal 2019;17(4):5655) |
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I metodi di prova indicati nella comunicazione della Commissione riguardante la parte B dell’allegato del regolamento (UE) n. 283/2013 o nella comunicazione relativa all’attuazione della parte A dell’allegato del regolamento (UE) n. 284/2013 della Commissione possono essere usati come base e riadattati. L’applicabilità dei metodi selezionati o il loro adattamento devono essere motivati alla luce delle specificità del caso in questione e possono essere oggetto di discussione durante le riunioni prima della presentazione delle domande. |
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EU Guidance document on the risk assessment of metabolites produced by microorganisms used as plant protection active substances (SANCO/2020/12258) |
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OECD Guidance to the environmental safety evaluation of microbial biocontrol agents, Series on Pesticides No. 67 (ENV/JM/MONO(2012)1) |
(1) Regolamento (UE) 2022/1440 della Commissione, del 31 agosto 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 284/2013 per quanto riguarda le informazioni da trasmettere per i prodotti fitosanitari e i requisiti specifici relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari contenenti microrganismi (GU L 227 dell'1.9.2022, pag. 38).
(2) Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1).
(3) Articolo 32 bis del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
(4) GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33.
(5) GU L 93 del 3.4.2013, pag. 1.
(6) Disponibili all'indirizzo https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/
(7) Ad eccezione dei metodi descritti nel regolamento (CE) n. 440/2008, la maggior parte dei metodi di prova citati sono disponibili soltanto in lingua inglese (alcuni anche in lingua francese). Informazioni dettagliate sui metodi di prova:
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CIPAC: http://www.cipac.org/ |
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ASTM: http://www.astm.org/Standard/index.shtml |
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ISO: http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ics.htm |
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OCSE: http://www.oecd.org/env/chemicalsafetyandbiosafety/testingofchemicals/ |
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OEPP: http://www.eppo.int/STANDARDS/standards.htm |
(8) La maggior parte dei documenti di orientamento citati sono disponibili soltanto in lingua inglese. Informazioni dettagliate sui documenti di orientamento:
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Commissione europea: https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides/approval-active-substances/guidelines-active-substances-and-plant-protection-products_it |
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OCSE: http://www.oecd.org/env/chemicalsafetyandbiosafety/testingofchemicals/ |
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OEPP: http://www.eppo.int/STANDARDS/standards.htm |
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ECHA: https://echa.europa.eu/it/support/guidance |
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EFSA: https://www.efsa.europa.eu/it/publications |
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FOCUS: https://esdac.jrc.ec.europa.eu/projects/focus-dg-sante |
(9) https://gd.eppo.int/
(10) È opportuno tener conto esclusivamente degli usi ritenuti pertinenti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 e non degli usi che figurano nella norma OEPP PP 1/248 che riguardano le dichiarazioni sui biostimolanti secondo quanto definito nel regolamento (UE) n. 2019/1009 e nelle specifiche tecniche CEN/TS 17724, CEN/TS 17700-1, CEN/TS 17700-2, CEN/TS 17700-3, CEN/TS 17700-4, CEN/TS 17700-5, benché tali biostimolanti siano identificati come fitoregolatori nella norma OEPP PP1/248.
(11) Le norme OEPP sono disponibili all'indirizzo http://pp1.eppo.org/ - Le norme OEPP della serie PP1 descrivono le modalità per valutare l'efficacia dei prodotti fitosanitari. La serie contiene sia le norme generali che le norme specifiche. Le norme specifiche dovrebbero essere impiegate insieme alle norme generali pertinenti e viceversa.
(12) https://pp1.eppo.int/standards/general
(13) http://www.fao.org/pesticide-registration-toolkit/registration-tools/assessment-methods/method-detail/en/c/1187029/
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9.6.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 202/14 |
Comunicazione della Commissione riguardante la parte B dell'allegato del regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2023/C 202/03)
Il presente documento di orientamento è stato elaborato in consultazione con gli Stati membri. Esso non intende produrre effetti giuridicamente vincolanti e, per sua natura, non può pregiudicare le misure adottate da uno Stato membro nell'applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 né la giurisprudenza elaborata in merito a tali disposizioni. Soltanto la Corte di giustizia è competente a interpretare e ad applicare autorevolmente il diritto dell'Unione.
La presente comunicazione della Commissione soddisfa quanto stabilito al punto 6 dell'introduzione all'allegato del regolamento (UE) n. 283/2013, il quale stabilisce che, a fini di informazione e di armonizzazione, l'elenco dei metodi di prova e dei documenti di orientamento pertinenti ai fini dell'attuazione del presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'elenco in appresso costituisce l'elenco relativo alla parte B dell'allegato del regolamento (UE) n. 283/2013, modificato dal regolamento (UE) 2022/1439 della Commissione (1) , e sarà aggiornato periodicamente.
Nei casi in cui le disposizioni contenute nella parte B dell'allegato del regolamento (UE) n. 283/2013 richiedono la produzione di dati sulla base dei requisiti specificati nella parte A dell'allegato del medesimo regolamento, i metodi di prova e i documenti di orientamento pertinenti sono elencati nella comunicazione della Commissione relativa all'attuazione della parte A dell'allegato del regolamento (UE) n. 283/2013 (ossia riguardante le sostanze attive chimiche).
L'inserimento di un documento nell'elenco di una sezione significa che tale documento è pertinente per tutte le sottosezioni. Se in una sezione non è elencato alcun documento, ciò significa che non sono attualmente disponibili metodi di prova o documenti di orientamento concordati. In tal caso è opportuno che nel corso della riunione prima della presentazione i potenziali richiedenti discutano le proposte delle domande con lo Stato membro relatore e con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), ad esempio sulla base di progetti sui metodi di prova.
Metodi di prova
Nell'elenco sono stati inseriti soltanto i metodi di prova che sono stati convalidati (ad esempio mediante una prova interlaboratorio condotta dall'OCSE o da organizzazioni internazionali analoghe). I metodi di prova che sono descritti unicamente in pubblicazioni scientifiche non sono stati inseriti.
Un metodo di prova inserito nell'elenco è da considerarsi riferito alla sua versione più recente disponibile al momento dell'avvio dello studio.
Per le sostanze attive che sono microrganismi possono essere necessari protocolli di prova ad hoc al fine di soddisfare alcuni requisiti relativi ai dati. Nella fase preliminare alla presentazione della domanda (2) i richiedenti, lo Stato membro relatore e l'EFSA possono discutere in merito al tipo di protocolli di prova ad hoc, in particolare se i protocolli di prova elencati nella comunicazione della Commissione relativa all'attuazione della parte A dell'allegato del regolamento (UE) n. 283/2013 possono essere utilizzati come protocolli sostitutivi o se possono essere opportunamente adattati per le sostanze attive che sono microrganismi.
Al fine di ridurre al minimo la sperimentazione su animali vertebrati i test già condotti sulla base di metodi di prova precedenti dovrebbero essere considerati parte della valutazione del rischio ai sensi dell'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Durante la riunione prima della presentazione delle domande i richiedenti, lo Stato membro relatore e l'EFSA possono tuttavia considerare se vi sia la necessità di effettuare un nuovo test fondato su metodi di prova più recenti, se ciò è scientificamente giustificato.
In ogni caso, ai sensi della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (3), del regolamento (CE) n. 1107/2009 (i considerando 11 e 40, l'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), l'articolo 18, lettera b), l'articolo 33, paragrafo 3, lettera c) e l'articolo 62, paragrafo 1) e del regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione (4), la sperimentazione non necessaria sugli animali deve essere evitata. Più nello specifico, l'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009 stabilisce che la sperimentazione su animali vertebrati ai fini dell'approvazione delle sostanze attive per i prodotti fitosanitari è intrapresa solo ove non siano disponibili altri metodi. Tra i metodi alternativi rientrano la sperimentazione in vitro, i metodi in silico o altri approcci, come il read-across, di cui si trova una descrizione, ad esempio, nella relazione dell'EURL-ECVAM sullo stato di avanzamento in materia di sviluppo, convalida e accettazione a livello normativo di metodi e approcci alternativi e nella relazione dell'EURL-ECVAM sullo stato di avanzamento riguardante i metodi non basati sugli animali in una prospettiva scientifica e normativa (5). Inoltre la disponibilità di documenti di orientamento in materia di sperimentazione non basata sugli animali e di protocolli di studio in vitro convalidati e affidabili dovrebbe essere considerata una motivazione scientifica valida nel considerare il punto 1.5 dell'introduzione all'allegato del regolamento (UE) n. 283/2013.
Se per soddisfare un requisito relativo ai dati sono disponibili diversi metodi di prova, l'ordine dei metodi di prova elencati indica una preferenza qualora sia necessario effettuare un nuovo test. Nell'ordine viene data priorità ai metodi per i quali non sono necessari gli animali da esperimento o lo sono in numero limitato e/o ai metodi associati a sofferenze meno gravi per gli animali da esperimento. Tuttavia durante la riunione prima della presentazione delle domande, su consiglio dell'EFSA e dello Stato membro relatore, l'ordine di priorità può essere modificato purché vi sia una giustificazione scientifica (ad esempio limitazioni relative al campo di applicabilità di alcuni metodi) finalizzata ad assicurare la qualità scientifica della valutazione.
Documenti di orientamento
I documenti di orientamento sono idonei a essere inseriti nell'elenco quando:
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sono stati approvati dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi prima della pubblicazione della presente comunicazione; |
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sono stati elaborati sotto l'egida di un organismo ufficiale (ad esempio l'EFSA, la Commissione, le autorità nazionali) allo scopo di affrontare un determinato aspetto della valutazione del rischio o questioni procedurali, e sono stati esaminati in consultazione con i soggetti interessati pertinenti; o |
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sono stati approvati da un'organizzazione intergovernativa (quale l'OCSE, la FAO, l'OMS o l'OEPP) nella quale gli Stati membri prendono parte al processo di approvazione. |
Ai fini dell'inserimento nell'elenco sono stati presi in considerazione i tipi di documenti di orientamento seguenti:
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documenti di orientamento tecnici, compresi documenti di orientamento di natura orizzontale pertinenti per numerose o per tutte le sezioni dei requisiti relativi ai dati, tra cui l'attuazione del punto 1.5 dell'introduzione all'allegato del regolamento (UE) n. 283/2013; |
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documenti di orientamento amministrativo/procedurale purché pertinenti per l'attuazione dei requisiti relativi ai dati; |
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modelli o strumenti di calcolo purché pertinenti per i requisiti relativi ai dati e correlabili o di sostegno a un documento di orientamento; |
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pareri scientifici del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA e documenti di orientamento del comitato direttivo interzonale attinenti a tutti gli Stati membri che sono stati inseriti nell'elenco previa considerazione caso per caso della loro pertinenza ai fini dell'attuazione di requisiti specifici relativi ai dati. |
Documenti quali documenti di orientamento zonale, dichiarazioni dell'EFSA, pubblicazioni sottoposte a revisione tra pari, relazioni tecniche, relazioni scientifiche e strategie sono stati di norma esclusi dall'elenco in appresso, ad eccezione di alcuni documenti che sono stati oggetto di consultazione pubblica.
Un metodo di prova inserito in elenco è da considerarsi riferito alla sua versione più recente disponibile al momento dell'avvio dello studio.
Per quanto concerne la serie di norme OEPP riguardanti la valutazione dell'efficacia dei prodotti fitosanitari, nell'elenco in appresso sono indicate le norme più rilevanti. L'elenco tuttavia non è da considerarsi esaustivo in quanto la banca dati globale dell'OEPP è aggiornata periodicamente e può essere necessario adottare ulteriori norme in base a un approccio caso per caso. Pertanto nella tabella in appresso è stata inserita anche la banca dati globale dell'OEPP.
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Riferimento alla parte B dell’allegato del regolamento (UE) n. 283/2013 |
Metodi di prova (6) |
Documenti di orientamento (7) |
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Metodi di prova e documenti di orientamento generali |
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EFSA Guidance on submission of scientific peer-reviewed open literature for the approval of pesticide active substances under Regulation (EC) No 1107/2009 (EFSA Journal 2011;9(2):2092) |
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Metodi di prova e documenti di orientamento generali |
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EFSA Guidance on the use of the weight of evidence approach in scientific assessments (EFSA Journal 2017;15(8):4971) |
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Metodi di prova e documenti di orientamento generali |
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EU Guidance document on the assessment of new isolates of baculovirus species already included in Annex I of Council Directive 91/414/EEC (SANCO/0253/2008) |
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Metodi di prova e documenti di orientamento generali |
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EFSA Statement on the requirements for whole genome sequence analysis of microorganisms intentionally used in the food chain (EFSA Journal 2021;19(7):6506) |
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Metodi di prova e documenti di orientamento generali |
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OECD Guidance Document on Good In Vitro Method Practices (GIVIMP) |
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Metodi di prova e documenti di orientamento generali |
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OECD Guidance Document for the Regulatory Framework for the Microorganism Group: Bacteriophages Series on Pesticides No. 108 |
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EU Guidance Document for the assessment of the equivalence of technical grade active ingredients for identical microbial strains or isolates approved under Regulation (EC) No 1107/2009 (SANCO/12823/2012) |
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OECD Issue Paper on Microbial Contaminants Limits for Microbial Pest Control Products No. 65 |
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EFSA Statement on the requirements for whole genome sequence analysis of microorganisms intentionally used in the food chain (EFSA Journal 2021;19(7):6506) |
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EU Guidance document on the risk assessment of metabolites produced by microorganisms used as plant protection active substances (SANCO/2020/12258) |
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EFSA Statement on the requirements for whole genome sequence analysis of microorganisms intentionally used in the food chain (EFSA Journal 2021;19(7):6506) |
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EU Guidance document on the approval and low-risk criteria linked to «antimicrobial resistance» applicable to microorganisms used for plant protection in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 (SANTE/2020/12260) |
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EPPO PP1/248 Harmonized classification and coding of the uses of plant protection products (8) |
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EPPO Global database (9) |
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EPPO PP1/248 Harmonized classification and coding of the uses of plant protection product (10) |
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EPPO PP1/213: Resistance risk analysis |
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EFSA Guidance on submission of scientific peer-reviewed open literature for the approval of pesticide active substances under Regulation (EC) No 1107/2009 (EFSA Journal 2011;9(2):2092 - including appendix (11)) |
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EU Guidance document: Technical Active Substance and Plant protection products: Guidance for generating and reporting methods of analysis in support of pre- and post-registration data requirements for Annex (Section 4) of Regulation (EU) No 283/2013 and Annex (Section 5) of Regulation (EU) No 284/2013 (SANCO/3030/99) |
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OECD Issue Paper on Microbial Contaminants Limits for Microbial Pest Control Products No. 65 |
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Residues Analytical Methods for Risk Assessment and Post-approval Control and Monitoring Purposes (SANTE/2020/12830) (12) |
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US EPA OPPTS 885.3400 hypersensitivity Incidents |
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US EPA OPPTS 885.3050 Acute Oral Toxicity/ Pathogenicity |
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US EPA OPPTS 885.3150 Acute pulmonary toxicity/ pathogenicity |
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US EPA OPPTS 885.3200 Microbial pesticide test guidelines. Acute injection toxicity/pathogenicity |
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US EPA OPPTS 885.3500 Cell culture |
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US EPA OPPTS 885.3600 Subchronic Toxicity/Pathogenicity |
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US EPA OPPTS 885.3650 Reproductive/fertility effects |
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European Commission draft guidance document Guidance for the setting of an acute reference dose (ARfD) (7199/VI/99) |
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ECHA Guidance on the application of the CLP criteria. Guidance to Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging (CLP) of substances and mixtures |
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EFSA Guidance on the use of the Threshold of Toxicological Concern approach in food safety assessment (EFSA Journal 2019;17(6):5708) |
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OECD Series on Testing and Assessment No. 124, Guidance for the Derivation of an Acute Reference Dose. (ENV/JM/MONO(2010)15) |
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EFSA Guidance on the use of the Threshold of Toxicological Concern approach in food safety assessment (EFSA Journal 2019;17(6):5708) |
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EFSA Guidance document on clustering and ranking of emissions of active substances of plant protection products and transformation products of these active substances from protected crops (greenhouses and crops grown under cover) to relevant environmental compartments, Section 2 (EFSA Journal 2014;12(3):3615) |
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EU Working document to the Environmental Safety Evaluation of Microbial Biocontrol Agents, section 3.1.2 (SANCO/12117/2012) |
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EFSA Guidance document for predicting environmental concentrations of active substances of plant protection products and transformation products of these active substances in soil, section 2.7 «Applicability of the tiered assessment scheme for microbial actives substances» (EFSA Journal 2017;15(10):4982) |
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EU Working document to the Environmental Safety Evaluation of Microbial Biocontrol Agents, section 3.2.1 (SANCO/12117/2012) |
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Generic Guidance for Estimating Persistence and Degradation Kinetics from Environmental Fate Studies in Pesticides in EU Registration (based on –among others- Guidance Document on Estimating Persistence and Degradation Kinetics from Environmental Fate Studies on Pesticides in EU Registration - Final Report of the Work Group on Degradation Kinetics of FOCUS (Sanco/10058/2005); Guidance Document for evaluating laboratory and field dissipation studies to obtain DegT50 values of active substances of plant protection products and transformation products of these active substances in soil (SANCO/12117/2014)) |
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Generic guidance for Tier 1 FOCUS Ground water assessments (based on –among others-the European Commission (2014) Assessing Potential for Movement of Active Substances and their Metabolites to Ground Water in the EU - Final Report of the Ground Water Work Group of FOCUS (Sanco/13144/2010); FOCUS (2000) «FOCUS groundwater scenarios in the EU review of active substances» Report of the FOCUS Groundwater Scenarios Workgroup (Sanco/321/2000); Scientific Opinion of the Panel on Plant Protection Products and their Residues on a request from EFSA related to the default Q10 value used to describe the temperature effect on transformation rates of pesticides in soil.(doi: 10.2903/j.efsa.2008.622); Generic Guidance for Estimating Persistence and Degradation Kinetics from Environmental Fate Studies in Pesticides in EU Registration (including Guidance Document on Estimating Persistence and Degradation Kinetics from Environmental Fate Studies on Pesticides in EU Registration - Final Report of the Work Group on Degradation Kinetics of FOCUS (Sanco/10058/2005); Guidance Document for evaluating laboratory and field dissipation studies to obtain DegT50 values of active substances of plant protection products and transformation products of these active substances in soil (SANCO/12117/2014)); section 3.3.1 of European Food Safety Authority. Guidance Document for predicting environmental concentrations of active substances of plant protection products and transformation products of these active substances in soil (doi:10.2903/j.efsa.2017.4982); section 3.3 of Scientific report of EFSA on the «repair action» of the FOCUS surface water scenarios (doi:10.2903/j.efsa.2020.6119)) |
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È possibile che per i metodi pertinenti indicati in questa sezione siano necessari adattamenti caso per caso. Pertanto l’applicabilità dei metodi selezionati o il loro adattamento devono essere motivati alla luce delle caratteristiche biologiche ed ecologiche della sostanza da valutare e possono essere oggetto di discussioni durante le riunioni prima della presentazione delle domande. |
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EU Working document to the Environmental Safety Evaluation of Microbial Biocontrol Agents (SANCO/12117/2012) |
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US EPA 885.4000 (1996) Background for non-target organism testing of microbial pest control agents |
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Environment and Climate Change Canada (2016), guidance document for testing the pathogenicity and toxicity of new microbial substances to aquatic and terrestrial organisms (EPS1/RM/44) |
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Environment and Climate Change Canada (2016) Guidance document for testing the pathogenicity and toxicity of new microbial substances to aquatic and terrestrial organisms (EPS1/RM/44), 14.1 Birds |
Environment and Climate Change Canada (2016) Guidance document for testing the pathogenicity and toxicity of new microbial substances to aquatic and terrestrial organisms (EPS1/RM/44), 14.1 Birds |
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Environment and Climate Change Canada (2016) Guidance document for testing the pathogenicity and toxicity of new microbial substances to aquatic and terrestrial organisms (EPS 1/RM/44), 14.2 Small Mammals |
Environment and Climate Change Canada (2016) Guidance document for testing the pathogenicity and toxicity of new microbial substances to aquatic and terrestrial organisms (EPS 1/RM/44), 14.2 Small Mammals |
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Environment and Climate Change Canada (2016) Guidance document for testing the pathogenicity and toxicity of new microbial substances to aquatic and terrestrial organisms (EPS 1/RM/44), 11.1 Freshwater Fish |
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OECD Test No. 203 (2019) Fish, Acute Toxicity Test |
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OECD Test No. 210 (2013) Fish, Early-life Stage Toxicity Test |
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US EPA OCSPP 885.4200 freshwater fish Tier I |
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Environment and Climate Change Canada (2016) Guidance document for testing the pathogenicity and toxicity of new microbial substances to aquatic and terrestrial organisms (EPS 1/RM/44), 11.1 Freshwater Fish |
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OECD Test No. 233 (2010) Sediment-Water Chironomid Life-Cycle Toxicity Test Using Spiked Water or Spiked Sediment |
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US EPA OCSPP 885.4240 Freshwater invertebrate Tier I |
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Environment and Climate Change Canada (2016) Guidance document for testing the pathogenicity and toxicity of new microbial substances to aquatic and terrestrial organisms (EPS 1/RM/44), 10.1 Freshwater Invertebrates |
Environment and Climate Change Canada (2016) Guidance document for testing the pathogenicity and toxicity of new microbial substances to aquatic and terrestrial organisms (EPS 1/RM/44), 10.1 Freshwater Invertebrates |
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OECD Test No. 201 (2011) Freshwater Alga and Cyanobacteria, Growth Inhibition Test |
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US EPA OCSPP 885.4300 Non target plant studies Tier I |
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Environment and Climate Change Canada (2016) Guidance document for testing the pathogenicity and toxicity of new microbial substances to aquatic and terrestrial organisms (EPS 1/RM/44), 9.1 Freshwater plants |
Environment and Climate Change Canada (2016) Guidance document for testing the pathogenicity and toxicity of new microbial substances to aquatic and terrestrial organisms (EPS 1/RM/44), 9.1 Freshwater plants |
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OECD Test No. 221 (2006): Lemna sp. Growth Inhibition Test |
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OECD Test No. 239 (2014): Water-Sediment Myriophyllum Spicatum Toxicity Test |
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OECD Test No. 238 (2014): Sediment-Free Myriophyllum Spicatum Toxicity Test |
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OECD Test Guideline 213 Honeybees, Acute Oral Toxicity Test |
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OECD Test Guideline 214 Honeybees, Acute Contact Toxicity Test. |
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OECD Test Guideline 245 Honey Bee, Chronic Oral Toxicity Test |
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OECD guidance document 239 Honey Bee Larval Toxicity Test, Repeated Exposure |
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OECD guidance document 75: Honey Bee Brood Test Under Semi-Field Conditions |
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EPPO Bulletin (2019) 49 Oomen Bee Brood Feeding Test |
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EPPO Bulletin (2010) 40 Side-Effects On Honeybees |
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OECD Test No. 247 (2017) Bumblebee, Acute Oral Toxicity Test |
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Environment and Climate Change Canada (2016) Guidance document for testing the pathogenicity and toxicity of new microbial substances to aquatic and terrestrial organisms (EPS 1/RM/44), 13.2.1 Honey bees |
Environment and Climate Change Canada (2016) Guidance document for testing the pathogenicity and toxicity of new microbial substances to aquatic and terrestrial organisms (EPS 1/RM/44), 13.2.1 Honey bees |
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US EPA OCSPP 885.4380 Honey bee Tier I |
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US EPA OCSPP 885.4340 Non-target Insect Tier I |
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Environment and Climate Change Canada (2016) Guidance document for testing the pathogenicity and toxicity of new microbial substances to aquatic and terrestrial organisms (EPS 1/RM/44), 13.3.1 Tests for Plant-Dwelling Invertebrates |
Environment and Climate Change Canada (2016) Guidance document for testing the pathogenicity and toxicity of new microbial substances to aquatic and terrestrial organisms (EPS 1/RM/44), 13.3.1 Tests for Plant-Dwelling Invertebrates |
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OECD Test No. 222 (2016): Earthworm Reproduction Test (Eisenia fetida/Eisenia andrei) |
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OECD Test No. 232 (2016): Collembolan Reproduction Test in Soil |
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OECD Test No. 226 (2016): Predatory mite (Hypoaspis (Geolaelaps) aculeifer) reproduction test in soil |
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Environment and Climate Change Canada (2016) Guidance document for testing the pathogenicity and toxicity of new microbial substances to aquatic and terrestrial organisms (EPS 1/RM/44), 13.2.2 Springtails |
Environment and Climate Change Canada (2016) Guidance document for testing the pathogenicity and toxicity of new microbial substances to aquatic and terrestrial organisms (EPS 1/RM/44), 13.2.2 Springtails |
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Environment and Climate Change Canada (2016) Guidance document for testing the pathogenicity and toxicity of new microbial substances to aquatic and terrestrial organisms (EPS 1/RM/44), 13.3.2 Earthworms |
Environment and Climate Change Canada (2016) Guidance document for testing the pathogenicity and toxicity of new microbial substances to aquatic and terrestrial organisms (EPS 1/RM/44), 13.3.2 Earthworms |
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OECD Test No. 227 (2006): Terrestrial Plant Test: Vegetative Vigour Test |
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OECD Test No. 208 (2006): Terrestrial Plant Test: Seedling Emergence and Seedling Growth Test |
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Environment and Climate Change Canada (2016) Guidance document for testing the pathogenicity and toxicity of new microbial substances to aquatic and terrestrial organisms (EPS 1/RM/44), 12.2 Terrestrial plants |
Environment and Climate Change Canada (2016) Guidance document for testing the pathogenicity and toxicity of new microbial substances to aquatic and terrestrial organisms (EPS 1/RM/44), 12.2 Terrestrial plants |
(1) Regolamento (UE) 2022/1439 della Commissione, del 31 agosto 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 283/2013 per quanto riguarda le informazioni da trasmettere per le sostanze attive e i requisiti specifici relativi ai dati applicabili ai microrganismi (GU L 227 dell'1.9.2022, pag. 8).
(2) Articolo 32 bis del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 del 1.2.2002, pag. 1).
(3) GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33.
(4) GU L 93 del 3.4.2013, pag. 1.
(5) Disponibili all'indirizzo https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/
(6) La maggior parte dei metodi di prova citati sono disponibili soltanto in lingua inglese. Informazioni dettagliate sui metodi di prova:
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ISO: http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ics.htm; |
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OCSE: http://www.oecd.org/env/chemicalsafetyandbiosafety/testingofchemicals/; |
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OEPP: http://www.eppo.int/STANDARDS/standards.htm; |
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US EPA OCSPP: https://www.epa.gov/. |
(7) La maggior parte dei documenti di orientamento citati sono disponibili soltanto in lingua inglese. Informazioni dettagliate sui documenti di orientamento:
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Commissione europea: https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides/approval-active-substances/guidelines-active-substances-and-plant-protection-products_it; |
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OCSE: http://www.oecd.org/env/chemicalsafetyandbiosafety/testingofchemicals/; |
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OEPP: http://www.eppo.int/STANDARDS/standards.htm; |
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ECHA: https://echa.europa.eu/it/support/guidance; |
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EFSA: https://www.efsa.europa.eu/it/publications. |
(8) È opportuno tener conto esclusivamente degli usi ritenuti pertinenti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 e non degli usi che figurano nella norma OEPP PP 1/248 che riguardano le dichiarazioni sui biostimolanti secondo quanto definito nel regolamento (UE) n. 2019/1009 e nelle specifiche tecniche CEN/TS 17724, CEN/TS 17700-1, CEN/TS 17700-2, CEN/TS 17700-3, CEN/TS 17700-4, CEN/TS 17700-5, benché tali biostimolanti siano identificati come fitoregolatori nella norma OEPP PP 1/248.
(9) https://gd.eppo.int/.
(10) È opportuno tener conto esclusivamente degli usi ritenuti pertinenti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 e non degli usi che figurano nella norma OEPP PP 1/248 che riguardano le dichiarazioni sui biostimolanti secondo quanto definito nel regolamento (UE) n. 2019/1009 e nelle specifiche tecniche CEN/TS 17724, CEN/TS 17700-1, CEN/TS 17700-2, CEN/TS 17700-3, CEN/TS 17700-4, CEN/TS 17700-5, benché tali biostimolanti siano identificati come fitoregolatori nella norma OEPP PP 1/248.
(11) https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/action/downloadSupplement?doi=10.2903/j.efsa.2011.2092&file=efs22092-sup-0001-Appendix.pdf.
(12) Se pertinenti in presenza di residui di metaboliti potenzialmente pericolosi.
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9.6.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 202/25 |
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
Avviso ai portatori di interessi sul recesso del Regno Unito e sulle norme dell'UE nel settore degli aiuti di Stato
(2023/C 202/04)
A decorrere dal 1o febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea ed è divenuto un «paese terzo» (1). L'accordo di recesso (2) prevedeva un periodo di transizione che è terminato il 31 dicembre 2020. In alcuni casi prevede anche disposizioni relative alla separazione alla fine del periodo di transizione.
Si richiama l'attenzione di tutti i portatori di interessi sulla situazione giuridica applicabile dalla fine del periodo di transizione (parte A). Il presente avviso spiega inoltre le norme applicabili in Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione (parte B).
A. Situazione giuridica applicabile dalla fine del periodo di transizione
1. Procedure in materia di aiuti di Stato
Dalla fine del periodo di transizione il controllo dell'UE ha cessato di applicarsi agli aiuti di Stato concessi dal Regno Unito da tale data, a meno che non incidano sugli scambi tra l'Irlanda del Nord e l'Unione europea soggetti al protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord («protocollo») (3) / Quadro di Windsor (4). Al di fuori delle disposizioni specifiche del Quadro di Windsor (cfr. oltre), la Commissione europea non ha quindi più il potere di indagare e decidere in merito a potenziali misure di aiuto di Stato concesse dal Regno Unito dopo tale data né i portatori di interessi possono più presentare alla Commissione europea denunce formali contro le stesse.
Per quanto riguarda gli aiuti di Stato concessi dal Regno Unito prima della fine del periodo di transizione, si applicano le disposizioni seguenti:
a norma dell'articolo 92, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, la Commissione europea resta competente per le procedure in corso (5) riguardanti gli aiuti di Stato concessi dal Regno Unito;
a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, la Commissione europea resta anche competente ad avviare nei confronti del Regno Unito nuovi procedimenti amministrativi in materia di aiuti di Stato concessi prima della fine del periodo di transizione, se tali procedimenti sono avviati entro quattro anni dopo la fine di detto periodo;
a norma dell'articolo 95, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, in questi casi le decisioni della Commissione europea sono vincolanti per il Regno Unito e nel Regno Unito e ivi esecutive.
Inoltre, in caso di non conformità alle decisioni la Commissione europea conserva il diritto di adire la Corte di giustizia dell'Unione europea entro quattro anni dalla fine del periodo di transizione o dalla data della decisione, se posteriore (6). Le sentenze della Corte restano vincolanti per il Regno Unito e ivi esecutive.
I portatori di interessi possono quindi continuare a informare la Commissione europea – con denunce formali o in altro modo – degli aiuti di Stato potenzialmente illegali concessi dal Regno Unito prima della fine del periodo di transizione, anche quando gli aiuti siano versati o altrimenti erogati solo in una fase successiva, sempreché il diritto legale a ricevere l'aiuto sia stato conferito al beneficiario prima della fine del periodo di transizione.
2. Disposizioni sostanziali in materia di aiuti di Stato
In via eccezionale alcuni criteri di compatibilità stabiliti negli orientamenti della Commissione europea in materia di aiuti di Stato si riferiscono alla cooperazione tra Stati membri dell'UE e/o a una determinata dimensione unionale o SEE (7). Dalla fine del periodo di transizione il Regno Unito non conta più ai fini di tali criteri, cosa di cui gli Stati membri devono tenere debitamente conto per eventuali nuovi aiuti concessi a norma delle disposizioni pertinenti.
B. Norme applicabili all’Irlanda del Nord
1. Applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato a norma dell’articolo 10 del Quadro di Windsor
Dalla fine del periodo di transizione si applica il protocollo, ora denominato «Quadro di Windsor» (8). Il Quadro di Windsor è soggetto all'espressione periodica del consenso dell'Assemblea legislativa dell'Irlanda del Nord, e il periodo iniziale di applicazione è il periodo che termina quattro anni dopo la fine del periodo di transizione (9)
Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del «Quadro di Windsor»: «Le disposizioni del diritto dell'Unione elencate nell'allegato 5 del presente protocollo si applicano al Regno Unito, anche per quanto riguarda le misure a sostegno della produzione e del commercio di prodotti agricoli nell'Irlanda del Nord, in relazione alle misure che incidono su tali scambi tra l'Irlanda del Nord e l'Unione che sono soggetti al presente protocollo».
Ciò significa che le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato continueranno ad applicarsi agli Stati membri dell'UE e al Regno Unito per quanto riguarda gli aiuti che incidono sugli scambi tra l'Irlanda del Nord e l'Unione europea soggetti al «Quadro di Windsor». Da altre disposizioni del Quadro di Windsor, in particolare dagli articoli 5 e 9, discende che gli scambi di merci e il mercato all'ingrosso dell'energia elettrica sono soggetti al Quadro di Windsor (10)
Per quanto attiene alla produzione di prodotti agricoli e della pesca nell'Irlanda del Nord e ai relativi scambi, l'articolo 10, paragrafo 2, del Quadro di Windsor prevede l'esenzione dall'applicazione del diritto dell'Unione fino a un livello massimo annuo complessivo del sostegno, purché una percentuale minima del sostegno esentato soddisfi le disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC. Il livello massimo e la percentuale minima di cui sopra sono stati fissati dal comitato misto (Unione europea e Regno Unito) con decisione n. 05/2020 del 17 dicembre 2020 (11). Tutte le misure adottate a sostegno della produzione e del commercio di prodotti agricoli e della pesca nell'Irlanda del Nord che non rientrano nel campo di applicazione dell'esenzione e che incidono sugli scambi di cui trattasi fra l'Irlanda del Nord e l'Unione rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, del Quadro di Windsor.
La Commissione europea nonché la Corte di Giustizia dell'Unione europea e il Tribunale («giudici dell'Unione») restano competenti per quanto attiene agli aiuti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, del Quadro di Windsor (12).
Il 17 dicembre 2020, in sede di comitato misto incaricato della supervisione dell'attuazione dell'accordo di recesso l'UE, ha rilasciato una dichiarazione unilaterale. La dichiarazione recita: «All'atto di applicare l'articolo 107 del TFUE alle situazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1 del protocollo, la Commissione europea terrà debitamente conto del fatto che l'Irlanda del Nord è parte integrante del mercato interno del Regno Unito. L'Unione europea sottolinea che, in ogni caso, un effetto sugli scambi tra l'Irlanda del Nord e l'Unione che sono soggetti a tale protocollo non può essere meramente ipotetico, presunto o privo di un legame reale e diretto con l'Irlanda del Nord. È necessario determinare il motivo per cui la misura in questione è in grado di produrre un effetto del genere sugli scambi tra l'Irlanda del Nord e l'Unione, sulla base dei suoi effetti prevedibili reali.»
Tale dichiarazione chiarisce l'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, del protocollo, ora denominato «Quadro di Windsor». senza tuttavia pregiudicare l'interpretazione dei giudici dell'Unione della nozione di «incidenza sugli scambi».
Le condizioni affinché esista un legame reale e diretto con l'Irlanda del Nord, basato sugli effetti reali prevedibili della misura, sono state ulteriormente illustrate in una dichiarazione comune dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo di recesso del 24 marzo 2023, sull'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, del Quadro di Windsor:
«La presente dichiarazione comune sull'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, del Quadro di Windsor si basa sulla dichiarazione unilaterale dell'Unione, in quanto conferma la posizione dell'Irlanda del Nord nel mercato interno del Regno Unito e assicura la tutela del mercato interno dell'Unione. Chiarisce le condizioni di applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, del Quadro di Windsor, enunciando le circostanze particolari in cui potrebbe essere invocato quando sono concesse sovvenzioni nel Regno Unito, e può essere usata per la sua interpretazione.
Una misura, perché sia considerata avere un legame reale e diretto con l'Irlanda del Nord e produrre quindi un effetto sugli scambi tra l'Irlanda del Nord e l'Unione soggetti al Quadro di Windsor, deve avere effetti reali prevedibili su tali scambi. Gli effetti reali prevedibili dovrebbero essere rilevanti e non meramente ipotetici o presunti.
Per le misure accordate a beneficiari situati in Gran Bretagna, tra i fattori che denotano rilevanza possono figurare le dimensioni dell'impresa, l'entità della sovvenzione e la presenza dell'impresa sul mercato rilevante dell'Irlanda del Nord. Sebbene la mera immissione di merci sul mercato dell'Irlanda del Nord non basti di per sé a creare un legame reale e diretto che chiami in causa l'articolo 10, paragrafo 1, del Quadro di Windsor, è più probabile che ad avere effetti rilevanti siano le misure accordate a beneficiari situati in Irlanda del Nord.
Per le misure accordate a beneficiari situati in Gran Bretagna aventi effetto rilevante, perché sussista un legame reale e diretto che chiami in causa l'articolo 10, paragrafo 1, del Quadro di Windsor occorre dimostrare ulteriormente che il vantaggio economico della sovvenzione sarebbe trasferito in tutto o in parte a un'impresa dell'Irlanda del Nord, o attraverso le merci immesse sul mercato dell'Irlanda del Nord, ad esempio vendendo a prezzo inferiore a quello di mercato.»
Come ribadito nella dichiarazione comune, l'articolo 10, paragrafo 1, del Quadro di Windsor si applica alle misure che incidono sugli scambi di cui trattasi fra l'Irlanda del Nord e l'Unione, indipendentemente dal fatto che il beneficiario sia situato in Irlanda del Nord e/o sia egli stesso impegnato in tali scambi.
Spetta alla Commissione europea stabilire se una misura abbia un legame reale e diretto con l'Irlanda del Nord, sulla base sulla base dei suoi effetti prevedibili reali, da rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, del Quadro di Windsor. A tal proposito la Commissione europea terrà in considerazione quanto segue:
Si presume che le misure concesse ai beneficiari situati in Irlanda del Nord abbiano maggiori possibilità di presentare un legame reale e diretto con l'Irlanda del Nord e di attivare quindi l'articolo 10, paragrafo 1, del Quadro di Windsor.
Per quanto riguarda le misure concesse ai beneficiari situati in altre parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord, la Commissione europea è tenuta a dimostrare il legame reale e diretto con l'Irlanda del Nord, sulla base sulla base dei suoi effetti prevedibili reali.
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La Commissione europea ritiene che, onde dimostrare tali effetti prevedibili reali sugli scambi di cui trattasi fra l'Irlanda del Nord e l'Unione, gli eventuali effetti di una misura debbano essere sufficientemente rilevanti. Al fine di valutare se sia il caso, la Commissione europea farà riferimento a un insieme di indicatori, basati in particolare sulle dimensioni dell'impresa, l'entità della sovvenzione e la presenza sul mercato dell'impresa in Irlanda del Nord. |
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La Commissione europea è tenuta a dimostrare ulteriormente che il vantaggio economico della misura sarebbe trasferito in tutto o in parte a un'impresa dell'Irlanda del Nord, o attraverso le merci immesse sul mercato dell'Irlanda del Nord, ad esempio vendendo a prezzo inferiore a quello di mercato. A tal proposito la Commissione europea terrà altresì in considerazione le eventuali condizioni o caratteristiche della misura elaborata al fine di evitare tale trasferimento di un vantaggio economico. |
Nel caso di misure a favore di fornitori di servizi,. la Commissione europea deve stabilire che un vantaggio è trasferito a imprese impegnate negli scambi di cui trattasi fra l'Irlanda del Nord e l'Unione. Tale vantaggio indiretto si verifica unicamente se la misura è concepita in modo da trasferire i suoi effetti secondari a imprese o gruppi di imprese identificabili (13)
Al fine di chiarire quanto esposto per mezzo di esempi:
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un regime di sovvenzioni inteso a sostenere i produttori di merci situati in Irlanda del Nord di norma rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, del Quadro di Windsor, nella misura in cui si qualifica come aiuto di Stato; |
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una sovvenzione di importo limitato concessa a una piccola impresa situata al fuori dell'Irlanda del Nord e priva di una presenza significativa su tale mercato di norma non produce effetti sufficientemente rilevanti per indicare la presenza di un legame reale e diretto con l'Irlanda del Nord, sulla base sulla base dei suoi effetti prevedibili reali; |
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nel caso di sovvenzioni sostanziali concesse a grandi produttori situati in altre parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord, la Commissione europea valuta se vi sia un effetto sufficientemente rilevante sugli scambi con l'Irlanda del Nord, sulla base di una serie di parametri, quali la presenza sul mercato del beneficiario in Irlanda del Nord. Se vi è inoltre il rischio reale che un vantaggio economico possa essere trasferito in modo da incidere sul mercato dell'Irlanda del Nord, la Commissione ritiene che si applichi l'articolo 10, paragrafo 1, del Quadro di Windsor. La Commissione europea di norma non giungerebbe a tale conclusione se la misura è elaborata in modo tale da evitare il rischio reale che un vantaggio economico possa essere trasferito in modo da incidere sul mercato dell'Irlanda del Nord; |
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un regime di sovvenzioni inteso a coprire taluni costi di formazione dei prestatori di servizi di norma non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, del Quadro di Windsor, in quanto non è elaborato per incanalare gli effetti collaterali verso imprese o gruppi di imprese identificabili impegnate negli scambi di cui trattasi fra l'Irlanda del Nord e l'Unione; un regime di sovvenzioni inteso a erogare incentivi finanziari ai prestatori di servizi (per es. nel settore finanziario), elaborato al fine di ridurre il costo dei servizi per le imprese situate in Irlanda del Nord impegnate negli scambi di cui trattasi fra l'Irlanda del Nord e l'Unione, potrebbe tuttavia comportare il trasferimento di un vantaggio indiretto verso queste ultime. |
2. Articolo 5, paragrafo 6, del Quadro di Windsor
I dazi doganali prelevati dal Regno Unito a noma dell'articolo 5, paragrafo 3, del Quadro di Windsor non sono versati all'Unione. L'articolo 5, paragrafo 6, del Quadro di Windsor dispone che a determinate condizioni il Regno Unito abbia la facoltà di rinunciare all'obbligazione doganale o rimborsare gli operatori commerciali (14). Tali misure, nella misura in cui costituiscono un aiuto di Stato e incidono sugli scambi di cui trattasi fra l'Irlanda del Nord e l'Unione, sono soggette a quanto disposto all'articolo 10 del Quadro di Windsor in materia di aiuti di Stato. Se invitata a valutare la compatibilità di dette misure, la Commissione europea tiene conto come opportuno delle circostanze dell'Irlanda del Nord (15)
Le spiegazioni non si intendono esaustive, bensì vogliono dare orientamenti sull'applicazione della nozione di incidenza sugli scambi tra l'Irlanda del Nord e l'Unione ai giudici e alle autorità degli Stati membri dell'UE e del Regno Unito. Il presente avviso sostituisce il precedente avviso ai portatori di interessi pubblicato il 10 febbraio 2021.
Il sito web della Commissione sulle norme unionali in materia di aiuti di Stato (https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid_en) riporta informazioni generali sulla legislazione dell'Unione applicabile. Se necessario queste pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.
(1) Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.
(2) Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7) («accordo di recesso»).
(3) Per ulteriori dettagli sulle disposizioni in materia di aiuti di Stato del Quadro di Windsor, cfr. la parte B del presente avviso.
(4) Ai sensi della dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo di recesso del 24 marzo 2023, che rispecchia le disposizioni stabilite nella decisione n. 1/2023 del comitato misto, il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord («protocollo»), come modificato da tale decisione del comitato misto, dovrebbe ora denominarsi «Quadro di Windsor». Pertanto, ove opportuno nei rapporti tra l'Unione e il Regno Unito ai sensi dell'accordo di recesso, il protocollo, come modificato dalla decisione n. 1/2023 del comitato misto, sarà denominato, in linea con le esigenze di certezza del diritto, il Quadro di Windsor. Il protocollo, come modificato dalla decisione n. 1/2023 del comitato misto, può denominarsi «Quadro di Windsor» anche nel diritto interno dell'Unione e del Regno Unito.
(5) Per «procedure in corso» s'intendono le procedure cui è stato assegnato un numero di protocollo interno prima della fine del periodo di transizione (articolo 92, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo di recesso).
(6) Articolo 87, paragrafi 1 e 2, dell'accordo di recesso.
(7) Alcuni strumenti prevedono ad esempio maggiori intensità di aiuto in caso di cooperazione transfrontaliera tra Stati membri dell'UE e/o con le parti contraenti del SEE.
(8) Articolo 185 dell'accordo di recesso.
(9) Articolo 18 del Quadro di Windsor
(10) Per un'illustrazione particolareggiata degli scambi interessati dal Quadro di Windsor, cfr. i relativi articoli 5 e 9. Ai fini del presente avviso, se del caso, un riferimento alle merci includerà il mercato dell'energia elettrica.
(11) Decisione N. 5/2020 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 17 dicembre 2020 che determina il livello massimo iniziale annuo complessivo del sostegno esentato e la percentuale iniziale minima di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 443 del 30.12.2020, pag. 13).
(12) Cfr. l'articolo 12, paragrafo 4, del Quadro di Windsor.
(13) Per quanto riguarda la nozione di vantaggio indiretto, si rinvia ai punti 115 e 116 della comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU C 262 del 19.7.2016, pag. 1).
(14) Il Regno Unito rimborsa i dazi sulle merci trasportate in Irlanda del Nord; rinuncia alle obbligazioni doganali per le merci trasportate in Irlanda del Nord; prevede condizioni alle quali sono rimborsati i dazi doganali sulle merci «di cui si può dimostrare che non sono entrate nell'Unione»; corrisponde «un indennizzo alle imprese per compensare l'effetto dell'applicazione» delle suddette disposizioni.
(15) Articolo 5, paragrafo 6, del Quadro di Windsor.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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9.6.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 202/30 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
8 giugno 2023
(2023/C 202/05)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,0737 |
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JPY |
yen giapponesi |
149,98 |
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DKK |
corone danesi |
7,4498 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,86113 |
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SEK |
corone svedesi |
11,6480 |
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CHF |
franchi svizzeri |
0,9751 |
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ISK |
corone islandesi |
149,50 |
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NOK |
corone norvegesi |
11,7580 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
23,625 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
368,65 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,4788 |
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RON |
leu rumeni |
4,9530 |
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TRY |
lire turche |
25,0875 |
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AUD |
dollari australiani |
1,6061 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,4342 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
8,4126 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,7696 |
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SGD |
dollari di Singapore |
1,4460 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 399,86 |
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ZAR |
rand sudafricani |
20,3284 |
|
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,6541 |
|
IDR |
rupia indonesiana |
15 979,46 |
|
MYR |
ringgit malese |
4,9589 |
|
PHP |
peso filippino |
60,228 |
|
RUB |
rublo russo |
|
|
THB |
baht thailandese |
37,408 |
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BRL |
real brasiliano |
5,2866 |
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MXN |
peso messicano |
18,6188 |
|
INR |
rupia indiana |
88,6170 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
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9.6.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 202/31 |
Comunicazione pubblicata a norma dell'articolo 13 della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi in merito allo scioglimento e alla conseguente liquidazione della Baltic International Bank SE (ente creditizio lettone in fase di liquidazione)
(2023/C 202/06)
Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare.
Con decisione del Tribunale degli affari economici del 24 marzo 2023 nella causa civile n. C75010823, la Baltic International Bank SE, registrata con n. 40003127883, è stata riconosciuta come ente da liquidare ed è stata avviata la procedura di liquidazione. Olavs Cers, avvocato giurato, è stato designato liquidatore della Baltic International Bank SE.
I crediti vantati dai creditori e da altre persone, nonché altri crediti vantati nei confronti della Baltic International Bank SE in corso di liquidazione, devono essere presentati al liquidatore entro il 30 giugno 2023. I crediti insinuati dai creditori oltre il termine stabilito sono considerati e soddisfatti conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, sezione 139.3, della legge lettone sugli istituti di credito.
La sede di lavoro del liquidatore della Baltic International Bank SE durante la procedura di liquidazione è Riga, Grēcinieku iela 6, LV-1050, telefono di contatto + 371 67000444 o + 371 67365865 (giorni lavorativi dalle 9:00 alle 17:00). Indirizzo e-mail di contatto: bib.likvidators@cersjurkans.lv.
La domanda del creditore deve essere redatta in lingua lettone. Se redatta in una lingua diversa, deve essere corredata di una traduzione in lingua lettone con autenticazione notarile. La domanda del creditore deve essere corredata dei documenti originali oppure, dopo la presentazione degli originali, di copie autenticate di documenti conformi ai requisiti della convenzione dell'Aia, del 5 ottobre del 1961, che abolisce l'obbligo di legalizzazione degli atti pubblici stranieri.
Nella domanda i creditori devono calcolare l'importo totale dei propri crediti in valuta estera e indicarlo in euro conformemente al tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea al 12 dicembre 2022.
Le domande dei creditori della Baltic International Bank SE in corso di liquidazione e i documenti giustificativi possono essere presentati a Olavs Cers, liquidatore della Baltic International Bank SE:
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di persona all'indirizzo Strēlnieku iela 9-4, Riga, nei giorni lavorativi dalle 9:00 alle 17:00; |
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a mezzo di posta raccomandata all'indirizzo Strēlnieku iela 9-4, Riga, LV-1010, Lettonia; |
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via e-mail trasmettendo la domanda del creditore, redatta conformemente alla legge lettone sui documenti elettronici, in formato elettronico con firma digitale sicura e marcatura temporale, all'indirizzo di posta elettronica del liquidatore: bib.likvidators@cersjurkans.lv. |
Se alla domanda il creditore allega documenti derivati, il liquidatore ha il diritto di esigere la presentazione dei documenti originali e il creditore è tenuto a trasmetterli. Il liquidatore ha il diritto di richiedere altri documenti o loro derivati se ciò è necessario per prendere una decisione sul credito vantato dal creditore.
Per informazioni dettagliate sui requisiti per la presentazione del credito vantato da un creditore cfr. il sito web della Baltic International Bank SE in corso di liquidazione: https://www.bib.eu/en/news/03/29/notification-commencement-liquidation-baltic-international-bank-se-filing-creditors-claims-claims.
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9.6.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 202/32 |
Informazioni comunicate dagli stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca
(2023/C 202/07)
A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:
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Data e ora della chiusura |
18.5.2023 |
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Durata |
18.5.2023 - 31.12.2023 |
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Stato membro |
Portogallo |
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Stock o gruppo di stock |
JAX/08C. (inclusa la condizione speciale JAX/* 09.) |
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Specie |
Sugarello (Trachurus spp.) |
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Zona |
8c |
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Tipo(i) di pescherecci |
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Numero di riferimento |
01/TQ194 |
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9.6.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 202/33 |
Aggiornamento dell'elenco dei valichi di frontiera di cui all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (1)
(2023/C 202/08)
La pubblicazione dell'elenco dei valichi di frontiera di cui all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (2) si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione conformemente all'articolo 39 del codice frontiere Schengen.
Oltre alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, è possibile consultare un aggiornamento sul sito web della direzione generale della Migrazione e degli affari interni.
ELENCO DEI VALICHI DI FRONTIERA
GERMANIA
Sostituisce l'elenco pubblicato nella GU C 286 del 27.7. 2022, pag. 33.
Porti del mare del nord
|
(1) |
Borkum |
|
(2) |
Brake |
|
(3) |
Brunsbüttel |
|
(4) |
Büsum |
|
(5) |
Bützflether Sand |
|
(6) |
Brema |
|
(7) |
Bremerhaven |
|
(8) |
Cuxhaven |
|
(9) |
Eckwarderhörne |
|
(10) |
Elsfleth |
|
(11) |
Emden |
|
(12) |
Fedderwardersiel |
|
(13) |
Glückstadt |
|
(14) |
Amburgo |
|
(15) |
Amburgo-Neuenfelde |
|
(16) |
Helgoland |
|
(17) |
Horumersiel |
|
(18) |
Husum |
|
(19) |
Leer |
|
(20) |
Lemwerder |
|
(21) |
List/Sylt |
|
(22) |
Norddeich |
|
(23) |
Nordenham |
|
(24) |
Norderney |
|
(25) |
Papenburg |
|
(26) |
Stadersand |
|
(27) |
Wangerooge |
|
(28) |
Wedel |
|
(29) |
Wewelsfleth |
|
(30) |
Wilhelmshaven |
Porti del baltico
|
(1) |
Eckernförde (impianti portuali della marina federale) |
|
(2) |
Flensburg-Hafen |
|
(3) |
Greifswald-Ladebow Hafen |
|
(4) |
Jägersberg (impianti portuali della marina federale) |
|
(5) |
Kiel |
|
(6) |
Kiel (impianti portuali della marina federale) |
|
(7) |
Kiel-Holtenau |
|
(8) |
Lubmin |
|
(9) |
Lubecca |
|
(10) |
Lubecca-Travemünde |
|
(11) |
Mukran |
|
(12) |
Neustadt |
|
(13) |
Puttgarden |
|
(14) |
Rendsburg |
|
(15) |
Rostock-Hafen (porto di Rostock) (fusione dei porti di Warnemünde e del Rostock-Überseehafen (porto internazionale di Rostock)) |
|
(16) |
Sassnitz |
|
(17) |
Stralsund |
|
(18) |
Surendorf (impianti portuali della marina federale) |
|
(19) |
Vierow |
|
(20) |
Wismar |
|
(21) |
Wolgast |
ODER HAFF
|
(1) |
Ueckermünde |
Aeroporti, aerodromi, campi d'aviazione
NEL LAND BADEN-WÜRTEMBERG
|
(1) |
Aalen-Heidenheim-Elchingen |
|
(2) |
Aeroporto di Karlsruhe Baden-Baden |
|
(3) |
Donaueschingen-Villingen |
|
(4) |
Friburgo/Brg. |
|
(5) |
Friedrichshafen-Löwental |
|
(6) |
Heubach (Krs. Schwäb. Gmünd) |
|
(7) |
Lahr |
|
(8) |
Laupheim |
|
(9) |
Leutkirch Unterzeil |
|
(10) |
Città di Mannheim |
|
(11) |
Mengen |
|
(12) |
Niederstetten |
|
(13) |
Schwäbisch Hall |
|
(14) |
Stoccarda |
NEL LAND BAVIERA
|
(1) |
Aschaffenburg |
|
(2) |
Augusta-Mühlhausen |
|
(3) |
Bayreuth – Bindlacher Berg |
|
(4) |
Coburgo-Brandebsteinsebene |
|
(5) |
Giebelstadt |
|
(6) |
Hof-Plauen |
|
(7) |
Ingolstadt |
|
(8) |
Landshut-Ellermühle |
|
(9) |
Lechfeld |
|
(10) |
Memmingerberg |
|
(11) |
Monaco di Baviera «Franz Josef Strauss» |
|
(12) |
Neuburg |
|
(13) |
Norimberga |
|
(14) |
Oberpfaffenhofen |
|
(15) |
Roth |
|
(16) |
Straubing-Wallmühle |
NEL LAND BERLINO
|
(1) |
Berlino Tegel |
NEL LAND BRANDEBURGO
|
(1) |
Berlino Brandeburgo «Willy Brandt» |
|
(2) |
Schönhagen |
NEL LAND BREMA
|
(1) |
Brema |
NEL LAND AMBURGO
|
(1) |
Amburgo |
NEL LAND HESSE
|
(1) |
Allendorf/Eder |
|
(2) |
Egelsbach |
|
(3) |
Francoforte sul Meno |
|
(4) |
Fritzlar |
|
(5) |
Kassel-Calden |
|
(6) |
Reichelsheim |
NEL LAND MECLEMBURGO-POMERANIA OCCIDENTALE
|
(1) |
Neubrandenburg-Trollenhagen |
|
(2) |
Rostock-Laage |
NEL LAND BASSA SASSONIA
|
(1) |
Borkum |
|
(2) |
Braunschweig-Waggum |
|
(3) |
Bückeburg-Achum |
|
(4) |
Celle |
|
(5) |
Damme/Dümmer-See |
|
(6) |
Diepholz |
|
(7) |
Emden |
|
(8) |
Fassberg |
|
(9) |
Ganderkesee |
|
(10) |
Hannover |
|
(11) |
Leer-Nüttermoor |
|
(12) |
Nordholz |
|
(13) |
Osnabrück-Atterheide |
|
(14) |
Wangerooge |
|
(15) |
Wilhelmshaven-Mariensiel |
|
(16) |
Wittmundhafen |
|
(17) |
Wunstorf |
NEL LAND RENANIA SETTENTRIONALE-VESTFALIA
|
(1) |
Aquisgrana-Merzbrück |
|
(2) |
Arnsberg |
|
(3) |
Bielefeld-Windelsbleiche |
|
(4) |
Bonn-Hardthöhe |
|
(5) |
Dortmund-Wickede |
|
(6) |
Düsseldorf |
|
(7) |
Essen-Mülheim |
|
(8) |
Bonn Hangelar |
|
(9) |
Colonia/Bonn |
|
(10) |
Marl/Loemühle |
|
(11) |
Mönchengladbach |
|
(12) |
Münster-Osnabrück |
|
(13) |
Nörvenich |
|
(14) |
Paderborn-Lippstadt |
|
(15) |
Porta Westfalica |
|
(16) |
Rheine-Bentlage |
|
(17) |
Siegerland |
|
(18) |
Stadtlohn-Wenningfeld |
|
(19) |
Weeze-Lahrbruch |
NEL LAND RENANIA-PALATINATO
|
(1) |
Büchel |
|
(2) |
Föhren |
|
(3) |
Hahn |
|
(4) |
Coblenza-Winningen |
|
(5) |
Magonza-Finthen |
|
(6) |
Pirmasens-Pottschütthöhe |
|
(7) |
Ramstein (Base aerea USA) |
|
(8) |
Speyer |
|
(9) |
Spangdahlem (Base aerea USA) |
|
(10) |
Zweibrücken |
NEL LAND SAAR
|
(1) |
Saarbrücken-Ensheim |
|
(2) |
Saarlouis/Düren |
NEL LAND SASSONIA
|
(1) |
Dresda |
|
(2) |
Lipsia-Halle |
|
(3) |
Rothenburg/Oberlausitz |
NEL LAND SASSONIA-ANHALT
|
(1) |
Cochstedt |
|
(2) |
Magdeburgo |
NEL LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN
|
(1) |
Helgoland-Düne |
|
(2) |
Hohn |
|
(3) |
Kiel-Holtenau |
|
(4) |
Lubecca-Blankensee |
|
(5) |
Schleswig/Jagel |
|
(6) |
Westerland/Sylt |
NEL LAND TURINGIA
|
(1) |
Altenburg-Nobitz |
|
(2) |
Erfurt-Weimar |
SPAGNA
Sostituisce l'elenco pubblicato nella GU C 420 del 22.11.2014, pag. 9.
Frontiere aeree
|
(1) |
Albacete |
|
(2) |
Alicante |
|
(3) |
Almería |
|
(4) |
Asturias |
|
(5) |
Badajoz |
|
(6) |
Barcelona |
|
(7) |
Bilbao |
|
(8) |
Burgos |
|
(9) |
Castellón |
|
(10) |
Ciudad Real |
|
(11) |
Fuerteventura |
|
(12) |
Gerona |
|
(13) |
Gran Canaria |
|
(14) |
Granada |
|
(15) |
Huesca-Pirineos |
|
(16) |
Ibiza |
|
(17) |
Jerez de la Frontera |
|
(18) |
La Coruña |
|
(19) |
La Palma |
|
(20) |
Lanzarote |
|
(21) |
León |
|
(22) |
Lleida-Alguaire |
|
(23) |
Logroño-Agoncillo |
|
(24) |
Madrid-Barajas |
|
(25) |
Málaga |
|
(26) |
Matacán (Salamanca) |
|
(27) |
Menorca |
|
(28) |
Murcia |
|
(29) |
Palma de Mallorca |
|
(30) |
Pamplona |
|
(31) |
Reus |
|
(32) |
San Sebastián |
|
(33) |
Santander |
|
(34) |
Santiago |
|
(35) |
Sevilla |
|
(36) |
Tenerife North |
|
(37) |
Tenerife South |
|
(38) |
Teruel |
|
(39) |
Valencia |
|
(40) |
Valladolid |
|
(41) |
Vigo |
|
(42) |
Vitoria |
|
(43) |
Zaragoza |
Frontiere marittime
|
(1) |
Algeciras (Cádiz) |
|
(2) |
Alicante |
|
(3) |
Almería |
|
(4) |
Arrecife (Lanzarote) |
|
(5) |
Avilés (Asturie) |
|
(6) |
Barcelona |
|
(7) |
Bilbao |
|
(8) |
Cádiz |
|
(9) |
Cartagena (Murcia) |
|
(10) |
Castellón |
|
(11) |
Ceuta |
|
(12) |
Ferrol (La Coruña) |
|
(13) |
Gijón |
|
(14) |
Huelva |
|
(15) |
Ibiza |
|
(16) |
La Coruña |
|
(17) |
La Línea de la Concepción |
|
(18) |
La Luz (Las Palmas) |
|
(19) |
Mahón |
|
(20) |
Málaga |
|
(21) |
Melilla |
|
(22) |
Motril (Granada) |
|
(23) |
Palma de Mallorca |
|
(24) |
Puerto del Rosario (Fuerteventura) |
|
(25) |
Puerto de Santa Cruz de La Palma (La Palma) |
|
(26) |
Sagunto (Provincia de Valencia) |
|
(27) |
San Sebastian |
|
(28) |
Santa Cruz de Tenerife |
|
(29) |
Santander |
|
(30) |
Sevillaμ |
|
(31) |
Tarifa |
|
(32) |
Tarragona |
|
(33) |
Valencia |
|
(34) |
Vigo |
Frontiere terrestri
|
(1) |
Ceuta |
|
(2) |
Melilla |
|
(3) |
La Seo de Urgel |
|
(4) |
La Línea de la Concepción (*) |
|
(*) |
Il posto doganale e di Controllo di polizia di «La Línea de la Concepción» non coincide con la linea di frontiera quale riconosciuta dalla Spagna conformemente al Trattato di Utrecht. |
FRANCIA
Sostituisce l'elenco pubblicato nella GU C 229 del 14.6. 2022, pag. 8.
Frontiere aeree
|
(1) |
Ajaccio-Napoléon-Bonaparte |
|
(2) |
Albert-Bray |
|
(3) |
Angers-Marcé |
|
(4) |
Angoulême-Brie-Champniers |
|
(5) |
Annecy-Methet |
|
(6) |
Auxerre-Branches |
|
(7) |
Avignon-Caumont |
|
(8) |
Bâle-Mulhouse |
|
(9) |
Bastia-Poretta |
|
(10) |
Beauvais-Tillé |
|
(11) |
Bergerac-Dordonge-Périgord |
|
(12) |
Béziers-Vias |
|
(13) |
Biarritz-Pays Basque |
|
(14) |
Bordeaux-Mérignac |
|
(15) |
Brest-Bretagne |
|
(16) |
Brive-Souillac |
|
(17) |
Caen-Carpiquet |
|
(18) |
Calais-Dunkerque |
|
(19) |
Calvi-Sainte-Catherine |
|
(20) |
Cannes-Mandelieu |
|
(21) |
Carcassonne-Salvaza |
|
(22) |
Châlons-Vatry |
|
(23) |
Chambéry-Aix-les-Bains |
|
(24) |
Châteauroux-Déols |
|
(25) |
Cherbourg-Mauperthus |
|
(26) |
Clermont-Ferrand-Auvergne |
|
(27) |
Colmar-Houssen |
|
(28) |
Deauville-Normandie |
|
(29) |
Dijon-Longvic |
|
(30) |
Dinard-Pleurtuit-Saint-Malo |
|
(31) |
Dôle-Tavaux |
|
(32) |
Epinal-Mirecourt |
|
(33) |
Figari-Sud Corse |
|
(34) |
Grenoble-Alpes-Isère |
|
(35) |
Hyères-le Palivestre |
|
(36) |
Istres-Le-Tubé |
|
(37) |
La Môle-Saint-Tropez (apertura annuale dal 1° luglio al 15 ottobre) |
|
(38) |
La Rochelle-Ile de Ré |
|
(39) |
La Roche-sur-Yon |
|
(40) |
Laval-Entrammes |
|
(41) |
Le Castellet (apertura annuale dal 1° giugno al 31 luglio; apertura eccezionale dal 22 al 31 ottobre 2022) |
|
(42) |
Le Havre-Octeville |
|
(43) |
Le Mans-Arnage |
|
(44) |
Le Touquet-Côte ďOpale |
|
(45) |
Lille-Lesquin |
|
(46) |
Limoges-Bellegarde |
|
(47) |
Lorient-Lann-Bihoué |
|
(48) |
Lyon-Bron |
|
(49) |
Lyon-Saint-Exupéry |
|
(50) |
Marseille-Provence |
|
(51) |
Metz-Nancy-Lorraine |
|
(52) |
Monaco-Héliport |
|
(53) |
Montpellier-Méditérranée |
|
(54) |
Nantes-Atlantique |
|
(55) |
Nice-Côte d’Azur |
|
(56) |
Nîmes-Garons |
|
(57) |
Orléans-Bricy |
|
(58) |
Orléans-Saint-Denis-de-l’Hôtel |
|
(59) |
Paris-Charles de Gaulle |
|
(60) |
Paris-Issy-les-Moulineaux |
|
(61) |
Paris-le Bourget |
|
(62) |
Paris-Orly |
|
(63) |
Pau-Pyrénées |
|
(64) |
Perpignan-Rivesaltes |
|
(65) |
Poitiers-Biard |
|
(66) |
Quimper-Pluguffan (aperto da inizio maggio a inizio settembre) |
|
(67) |
Rennes Saint-Jacques |
|
(68) |
Rodez-Aveyron |
|
(69) |
Rouen-Vallée de Seine |
|
(70) |
Saint-Brieuc-Armor |
|
(71) |
Saint-Etienne Loire |
|
(72) |
Saint-Nazaire-Montoir |
|
(73) |
Salon de Provence (10 maggio 2023–27 maggio 2023) |
|
(74) |
Strasbourg-Entzheim |
|
(75) |
Tarbes-Lourdes-Pyrénées |
|
(76) |
Toulouse-Blagnac |
|
(77) |
Toulouse-Francazal |
|
(78) |
Tours-Val de Loire |
|
(79) |
Troyes-Barberey |
|
(80) |
Valence-Chabeuil (dal 1o giugno 2021) |
|
(81) |
Vélizy-Villacoublay |
Frontiere marittime
|
(1) |
Ajaccio |
|
(2) |
Bastia |
|
(3) |
Bayonne |
|
(4) |
Bordeaux |
|
(5) |
Boulogne |
|
(6) |
Brest |
|
(7) |
Caen-Ouistreham |
|
(8) |
Calais |
|
(9) |
Cannes-Vieux Port |
|
(10) |
Carteret |
|
(11) |
Cherbourg |
|
(12) |
Dieppe |
|
(13) |
Douvres |
|
(14) |
Dunkerque |
|
(15) |
Granville |
|
(16) |
Honfleur |
|
(17) |
La Rochelle-La Pallice |
|
(18) |
Le Havre |
|
(19) |
Les Sables-d’Olonne-Port |
|
(20) |
Lorient |
|
(21) |
Marseille |
|
(22) |
Monaco-Port de la Condamine |
|
(23) |
Nantes-Saint-Nazaire |
|
(24) |
Nice |
|
(25) |
Port-de-Bouc-Fos/Port-Saint-Louis |
|
(26) |
Port-la-Nouvelle |
|
(27) |
Port-Vendres |
|
(28) |
Roscoff |
|
(29) |
Rouen |
|
(30) |
Saint-Brieuc |
|
(31) |
Saint-Malo |
|
(32) |
Sète |
|
(33) |
Toulon |
Frontiere terrestri
|
(1) |
Stazione di Bourg Saint Maurice (aperta da inizio dicembre a metà aprile) |
|
(2) |
Stazione di Moutiers (aperta da inizio dicembre a metà aprile) |
|
(3) |
Stazione di Ashford International |
|
(4) |
Cheriton/Coquelles |
|
(5) |
Stazione di Chessy-Marne-la-Vallée |
|
(6) |
Stazione di Fréthun |
|
(7) |
Stazione di Lille-Europe |
|
(8) |
Stazione di Paris-Nord |
|
(9) |
Stazione di Saint-Pancras |
|
(10) |
Stazione di Ebbsfleet |
|
(11) |
Pas de la Case-Porta |
|
(12) |
Stazione TGV di Roissy - aeroporto |
CROAZIA
Sostituisce l'elenco pubblicato nella GU C 242 del 23.8.2013, pag. 2.
REPUBBLICA DI CROAZIA - BOSNIA E ERZEGOVINA
Valichi di frontiera permanenti per il trasporto internazionale di passeggeri e beni con servizi di ispezione per il traffico su strada (PIF) (3):
|
1. |
Stara Gradiška, |
|
2. |
Nova Sela. |
Valichi di frontiera permanenti per il trasporto internazionale di passeggeri e merci per il traffico su strada:
|
1. |
Županja, |
|
2. |
Gunja, |
|
3. |
Slavonski Šamac, |
|
4. |
Slavonski Brod, |
|
5. |
Jasenovac, |
|
6. |
Maljevac, |
|
7. |
Ličko Petrovo Selo, |
|
8. |
Stermizza (Strmica), |
|
9. |
Kamensko, |
|
10. |
Vinjani Gornji, |
|
11. |
Vinjani Donji, |
|
12. |
Vergato Superiore (Gornji Brgat), |
|
13. |
Clesto (Klek), |
|
14. |
Zatton Inferiore (Zaton Doli). |
Valichi di frontiera permanenti per il trasporto internazionale di passeggeri e merci per il traffico ferroviario:
|
1. |
Drenovci, |
|
2. |
Volinja, |
|
3. |
Ličko Dugo Polje, |
|
4. |
Slavonski Šamac, |
|
5. |
Metcovich (Metković). |
Valichi di frontiera permanenti per il trasporto internazionale di passeggeri per il traffico su strada:
|
1. |
Hrvatska Kostajnica, |
|
2. |
Užljebić, |
|
3. |
Aržano, |
|
4. |
Orah, |
|
5. |
Čepikuće, |
|
6. |
Prud, |
|
7. |
Metković, |
|
8. |
Mali Prolog, |
|
9. |
Dvor. |
Valichi di frontiera permanenti per il traffico locale frontaliero (4):
|
1. |
Pašin Potok, |
|
2. |
Bogovolja, |
|
3. |
Kordunski Ljeskovac, |
|
4. |
Lička Kaldrma, |
|
5. |
Bili Brig, |
|
6. |
Aržano Pazar, |
|
7. |
Dvorine, |
|
8. |
Cera, |
|
9. |
Jovića Most, |
|
10. |
Sebišina, |
|
11. |
Slivno, |
|
12. |
Podprolog, |
|
13. |
Unka, |
|
14. |
Vukov Klanac, |
|
15. |
Imotica, |
|
16. |
Slano, |
|
17. |
Hrvatska Dubica, |
|
18. |
Gabela Polje. |
REPUBBLICA DI CROAZIA - MONTENEGRO
Valichi di frontiera permanenti per il trasporto internazionale di passeggeri e merci con servizi di ispezione per il traffico su strada (PIF) (5):
|
1. |
Karasovići. |
Valichi di frontiera permanenti per il trasporto internazionale di passeggeri per il traffico su strada:
|
1. |
Vitaljina. |
REPUBBLICA DI CROAZIA - REPUBBLICA DI SERBIA
Valichi di frontiera permanenti per il trasporto internazionale di passeggeri e merci con servizi di ispezione per il traffico su strada (PIF) (6):
|
1. |
Bajakovo. |
Valichi di frontiera permanenti per il trasporto internazionale di passeggeri e merci per il traffico su strada:
|
1. |
Batina, |
|
2. |
Erdut, |
|
3. |
Ilok, |
|
4. |
Principovac, |
|
5. |
Tovarnik, |
|
6. |
Principanovac II |
|
7. |
Ilok II |
Valichi di frontiera permanenti per il trasporto internazionale di passeggeri e merci per il traffico ferroviario:
|
1. |
Tovarnik, |
|
2. |
Erdut. |
Valichi di frontiera fluviali
Valichi di frontiera permanenti per il trasporto internazionale di passeggeri e merci per il traffico fluviale:
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1. |
Osijek, |
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2. |
Slavonski Brod, |
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3. |
Siscia (Sisak), |
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4. |
Vukovar. |
Valichi di frontiera marittimi
Valichi di frontiera permanenti per il trasporto internazionale di passeggeri e merci con servizi di ispezione per il traffico marittimo (PIF) (7):
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1. |
Fiume (Rijeka), |
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2. |
Porto Tolero (Ploče). |
Valichi di frontiera permanenti per il trasporto internazionale di passeggeri e merci per il traffico marittimo:
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1. |
Zara (Zadar) |
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2. |
Sebenico (Šibenik), |
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3. |
Spalato (Split), |
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4. |
Ragusa (Dubrovnik), |
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5. |
Raša-Bršica. |
Valichi di frontiera permanenti per il trasporto internazionale di passeggeri per il traffico marittimo:
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1. |
Umago (Umag), |
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2. |
Pula-Pola, |
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3. |
Lussinpiccolo (Mali Lošinj), |
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4. |
Lissa (Vis), |
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5. |
Ragusavecchia (Cavtat), |
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6. |
Ubli. |
Valichi di frontiera stagionali per il trasporto internazionale di passeggeri per il traffico marittimo:
Valichi di frontiera aeroportuali
Valichi di frontiera permanenti per il trasporto internazionale di passeggeri e beni con servizi di ispezione per il traffico aeroportuale (PIF) (8):
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1. |
Zagabria (Zagreb) |
Valichi di frontiera permanenti per il trasporto internazionale di passeggeri e merci per il traffico aeroportuale:
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1. |
Pola (Pula, |
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2. |
Fiume (Rijeka), |
|
3. |
Zara (Zadar) |
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4. |
Spalato (Split), |
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5. |
Ragusa (Dubrovnik), |
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6. |
Osijek. |
Valichi di frontiera permanenti per il trasporto internazionale di passeggeri per il traffico aeroportuale:
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1. |
Lussinpiccolo (Mali Lošinj), |
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2. |
Brazza (Brač). |
Nota:
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— |
Valico di frontiera permanente: valico di frontiera aperto 24 ore su 24 |
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— |
Valico di frontiera stagionale: valico di frontiera aperto dal 1° aprile al ottobre (qualora le ferie pasquali inizino prima del 1° aprile, il valico di frontiera menzionato deve essere aperto sette giorni prima delle ferie pasquali). |
Elenco delle precedenti pubblicazioni
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(1) Cfr. l’elenco delle pubblicazioni precedenti alla fine di tale aggiornamento.
(2) GU L 77 dell’23.3.2016, pag. 1.
(3) Posto d'ispezione frontaliero.
(4) Aperto ogni giorno dalle 06.00 alle 22.00.
(5) Posto di ispezione frontaliero
(6) Posto di ispezione frontaliero
(7) Posto di ispezione frontaliero
(8) Posto di ispezione frontaliero
|
9.6.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 202/47 |
Nota informativa della Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità
Istituzione di oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2023/C 202/09)
|
Stato membro |
Francia |
|||||
|
Rotta interessata |
La Rochelle (Ile de Ré) - Lione (Saint Exupéry) |
|||||
|
Data iniziale di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico |
1o novembre 2005 |
|||||
|
Data di entrata in vigore delle modifiche |
1o novembre 2023 |
|||||
|
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata all’onere di servizio pubblico |
Decreto del 30 gennaio 2023 relativo all'imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei tra La Rochelle e Lione NOR: TREA2302709A http://www.legifrance.gouv.fr/initRechTexte.do Per ulteriori informazioni contattare:
Tel. +33 158094321 |
|
9.6.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 202/48 |
Nota informativa della Commissione a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità
Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2023/C 202/10)
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Stato membro |
Francia |
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Rotta interessata |
La Rochelle (Ile de Ré) - Lione (Saint Exupéry) |
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Periodo di validità del contratto |
9 dicembre 2023 - 31 ottobre 2027 |
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Termine ultimo per la presentazione delle candidature e delle offerte |
9 agosto 2023, ore 18.00 (ora di Parigi) |
||||
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Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara d’appalto e all’onere di servizio pubblico |
Tel. +33546428671 E-mail: comptabilite@larochelle.aeroport.fr Profilo del committente: http://www.e-marchespublics.com |
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
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9.6.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 202/49 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.11078 – CONTARGO / ZIEGLER / SCHMID / JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2023/C 202/11)
1.
In data 31 maggio 2023, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le imprese seguenti:
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— |
Contargo GmbH & Co. KG («Contargo»), controllata da Rhenus SE & Co. KG, appartenente a Rethmann Group (Germania), |
|
— |
Ziegler Holding GmbH («Ziegler», Germania), |
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— |
SFI GmbH, controllata da Schmid Group («Schmid», Germania). |
Rhenus SE & Co. KG, Ziegler Holding GmbH e SFI GmbH acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell'impresa comune (joint venture, JV).
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
— |
Contargo opera nella fornitura di servizi connessi al trasporto merci, alla logistica contrattuale, alla logistica dei trasporti e alla logistica portuale; |
|
— |
Ziegler opera nella fornitura di servizi connessi al trasporto merci e alla logistica dei trasporti; |
|
— |
Schmid opera nella fornitura di servizi connessi al trasporto merci e alla logistica dei trasporti; |
3.
L’impresa comune si occuperà di movimentazione dei container.
4.
A seguito di esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
5.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:
M.11078 - CONTARGO / ZIEGLER / SCHMID / JV
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, fax o posta ai seguenti recapiti.
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Recapito postale:
|
Commissione europea |
|
Direzione generale della Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
|
BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).
|
9.6.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 202/51 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10920 — AMAZON / IROBOT)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2023/C 202/12)
1.
In data 31 maggio 2023 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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— |
Amazon.com, Inc. («Amazon», Stati Uniti) |
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— |
iRobot Corporation («iRobot», Stati Uniti) |
Amazon acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di iRobot.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
— |
Amazon opera in vari settori, tra cui la vendita al dettaglio, l'intrattenimento, l'elettronica di consumo e i servizi tecnologici. Fornisce inoltre servizi di intermediazione online a venditori terzi attraverso i mercati online Amazon che consentono a venditori terzi di pubblicizzare e vendere prodotti ai clienti, |
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— |
iRobot è un produttore mondiale di prodotti per la cura dei pavimenti, che opera principalmente nella progettazione e nella fornitura di robot aspirapolvere. |
3.
A seguito di esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:
M.10920 — AMAZON / IROBOT
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, fax o posta ai seguenti recapiti.
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Indirizzo postale:
|
Commissione europea |
|
Direzione generale della Concorrenza |
|
Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
|
BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).
ALTRI ATTI
Commissione europea
|
9.6.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 202/53 |
Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(2023/C 202/13)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data di pubblicazione
DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA/DI UN'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
«PARMIGIANO REGGIANO»
n. UE: PDO-IT-0016-AM06 - 2.12.2021
DOP (X) IGP ( )
1. Gruppo richiedente e interesse legittimo
|
Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano |
|
Sede: Via J.F. Kennedy, 18 |
|
42124 Reggio Emilia (RE) |
|
ITALIA |
Tel. + 39 0522307741
Fax + 39 0522307748
E-mail: staff@parmigianoreggiano.it
Il Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano è costituito da produttori di Parmigiano Reggiano ed è legittimato a presentare domanda di modifica ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12511 del 14.10.2013.
2. Stato membro o paese terzo
Italia
3. Voce del disciplinare interessata dalla modifica
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☐ |
Nome del prodotto |
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☒ |
Descrizione del prodotto |
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☐ |
Zona geografica |
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☐ |
Prova dell’origine |
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☒ |
Metodo di produzione |
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☐ |
Legame |
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☒ |
Etichettatura |
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☒ |
Altro: confezionamento, alimentazione delle bovine |
4. Tipo di modifica
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☒ |
Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. |
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☐ |
Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. |
5. Modifica (modifiche)
Lo «Standard di produzione del formaggio» viene suddiviso in articoli al fine di renderlo organico e facilitarne la consultazione e per uniformarlo al «Regolamento di marchiatura» e al «Regolamento di alimentazione delle bovine» che già sono suddivisi in articoli.
Sezione «Descrizione del prodotto»
«Standard di produzione del formaggio»
— Art. 1
Nel primo paragrafo si sostituisce il termine «scremato» con il termine «decremato».
Questa modifica è inserita nel documento unico al punto 3.2.
Il termine «parzialmente scremato» può lasciar intendere che al latte corrisponda un determinato valore di grasso mentre nel metodo di produzione del formaggio «Parmigiano Reggiano» l'operazione di rimozione della panna dal latte risponde a logiche di artigianalità ed esperienza e non a specifici valori.
Nel primo paragrafo si sostituisce il termine «vacche» con il termine «bovine da latte».
Questa modifica è inserita nel documento unico al punto 3.2. e al punto 3.3.
Si è voluto utilizzare la stessa dicitura riportata nell'art. 1 del «Regolamento di alimentazione delle bovine», con la quale s'intende definire la mandria da latte costituita dall'insieme delle vacche in lattazione, delle vacche in asciutta e delle manze dal sesto mese di gravidanza compreso.
Nel primo paragrafo la frase «Il latte non può essere sottoposto a trattamenti termici e non è ammesso l'uso di additivi.»
è così modificata:
«Il latte non può essere sottoposto a trattamenti termici, fisici, meccanici quali, ad esempio, centrifugazione, bactofugazione e microfiltrazione, e non è ammesso l'uso di additivi.».
Questa modifica è in parte inserita nel documento unico al punto 3.2.
Si vuole chiarire il divieto di ogni trattamento termico, fisico e meccanico del latte, specificando il divieto dei trattamenti fisici e meccanici, ed evidenziandone alcuni a titolo di esempio, per enfatizzare che il latte deve essere utilizzato crudo ed integro.
— Art. 4
Nel primo paragrafo:
|
— |
la frase «Il Parmigiano Reggiano presenta le seguenti caratteristiche:» è così modificata: «Il “Parmigiano Reggiano” non può essere sottoposto ad alcun trattamento che ne alteri le caratteristiche chimico/fisiche e organolettiche e presenta le seguenti caratteristiche:». Questa modifica è inserita nel documento unico al punto 3.2. |
In commercio, soprattutto nel mercato dell'Unione, sono presenti moltissimi prodotti alimentari preconfezionati composti, elaborati o trasformati, che recano nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità il riferimento alla DOP «Parmigiano Reggiano» (in modo verbale o in modo grafico) o al nome protetto «Parmesan» (Corte di giustizia dell'UE, causa C-132/05, 26 febbraio 2008). L'uso di tale riferimento è in forte aumento sia per la notorietà del nome «Parmigiano Reggiano» (o «Parmesan») sia per la versatilità d'uso del formaggio «Parmigiano Reggiano» in diverse tipologie di prodotti alimentari. Tali prodotti alimentari presentano spesso diverse problematicità, in particolare legate al fatto che l'ingrediente denominato «Parmigiano Reggiano» o «Parmesan» non è «Parmigiano Reggiano» ma un prodotto semilavorato, ottenuto a partire da «Parmigiano Reggiano», che tuttavia non ha più le caratteristiche previste dal disciplinare in quanto è stato sottoposto a trattamenti specifici quali ad esempio disidratazione o liofilizzazione, oppure è stato miscelato ad altri ingredienti.
Al fine di tutelare il nome «Parmigiano Reggiano» da uno sfruttamento della notorietà volto solo a dare valore aggiunto al prodotto alimentare finale che contiene il prodotto semilavorato ottenuto a partire da «Parmigiano Reggiano», e viste le difficoltà riscontrate sul mercato dell'Unione nel far cessare l'uso della DOP «Parmigiano Reggiano» o del nome protetto «Parmesan» applicando solo la normativa oggi vigente, in relazione a prodotti che, come detto, anche se ottenuti a partire da «Parmigiano Reggiano», non sono più conformi al disciplinare, è stato inserito uno specifico divieto di sottoporre il «Parmigiano Reggiano» a trattamenti idonei ad alterarne le caratteristiche chimico/fisiche e organolettiche, allo scopo di chiarire che il prodotto così ottenuto non può più recare la denominazione «Parmigiano Reggiano» DOP.
Tale modifica è inserita perché vi è, per la DOP «Parmigiano Reggiano», una difficoltà specifica chiaramente individuata a risolvere le situazioni descritte, a causa della mancanza di una disposizione chiara nel disciplinare. La molteplicità di usi illeciti riscontrati sul mercato dell'Unione, dovuti anche alla notorietà della DOP «Parmigiano Reggiano», rende tale modifica necessaria. Tale modifica è dunque finalizzata a contribuire a garantire che l'autenticità e la notorietà della DOP «Parmigiano Reggiano» siano garantite sul mercato dell'Unione.
Nel primo paragrafo si modificano le seguenti caratteristiche del formaggio «Parmigiano Reggiano»:
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— |
la frase «diametro delle facce piane da 35 a 45 cm, altezza dello scalzo da 20 a 26 cm;» è così modificata: «diametro delle facce piane da 35 a 43 cm, altezza dello scalzo da 20 a 26 cm;»; |
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— |
la frase «aspetto esterno: crosta di colore paglierino naturale;» è così modificata: «colore della crosta: paglierino naturale con le eventuali evoluzioni di colore;». Queste modifiche sono inserite nel documento unico al punto 3.2. |
Le forme per molti anni si sono attestate intorno ad un peso medio di circa 40 kg corrispondenti a circa 40 cm di diametro delle facce piane e difficilmente hanno raggiunto valori vicini al limite massimo. Negli ultimi anni, invece, c'è stata una progressiva tendenza a produrre forme di dimensioni sempre più grandi, in alcuni casi vicine al valore massimo consentito di 45 cm di diametro. Tali forme, pur rispettando il limite previsto dal disciplinare, possono raggiungere dimensioni tali per cui il peso delle stesse si attesta su circa 50 kg, creando serie problematiche nelle operazioni di movimentazione, di pulizia e di porzionatura delle forme, in quanto normalmente le macchine utilizzate per queste operazioni sono state concepite per le dimensioni medie. Pertanto, si riduce il diametro massimo delle facce piane, che passa da 45 a 43 cm, per evitare che forme con un diametro vicino al limite massimo attualmente consentito dal disciplinare possano poi comportare problematiche nelle operazioni sopra descritte. Tale modifica comporta indicativamente una riduzione di circa 4 kg di formaggio per forma di «Parmigiano Reggiano» senza comprometterne le caratteristiche qualitative, riducendo di conseguenza anche il peso complessivo della forma, che potrà arrivare a circa 46 kg.
Il colore della crosta, normalmente paglierino naturale, può subire delle variazioni nel corso della stagionatura minima di 12 mesi conseguenti alle diverse condizioni ambientali di stagionatura (umidità, temperatura) o alle diverse tecniche e frequenze di pulizia: per tale motivo il colore può non essere omogeneo e tendere ad avere variazioni legate a fenomeni naturali. Con questa modifica si è voluto precisare tale circostanza.
Si introduce un secondo paragrafo: «Per quanto riguarda le caratteristiche strutturali, si deve fare riferimento alla classificazione merceologica del formaggio riportata nel regolamento di marchiatura.».
Per garantire una lettura più sistematica del disciplinare, si precisa che oltre alle caratteristiche del formaggio «Parmigiano Reggiano» descritte ed elencate nell'art. 5 dello «Standard di produzione del formaggio», bisogna anche considerare le caratteristiche strutturali (con gli eventuali difetti ammessi), definite e classificate nella parte del disciplinare intitolata «Regolamento di Marchiatura», nello specifico nell'Allegato «Classificazione merceologica del formaggio».
— Art. 5
Il primo paragrafo «Il confezionamento del formaggio Parmigiano Reggiano grattugiato e in porzioni con e senza crosta deve essere effettuato all'interno della zona di origine al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e il controllo.»
è così modificato:
«Le operazioni di grattugiatura e porzionatura, e successivo confezionamento, del formaggio “Parmigiano Reggiano” grattugiato e in porzioni con e senza crosta devono essere effettuate all'interno della zona di origine al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e il controllo.».
Il paragrafo è stato modificato per adeguarlo a quanto già riportato nel documento unico al punto 3.5, secondo paragrafo.
Il terzo paragrafo «Come già previsto dal D.P.C.M. 4.11.1991 la denominazione di origine del formaggio “Parmigiano Reggiano” è estesa alla tipologia grattugiato, ottenuta esclusivamente da formaggio intero avente diritto alla denominazione di origine di cui trattasi, a condizione che le operazioni di grattugia siano effettuate nell'ambito della zona di produzione del formaggio medesimo e che il confezionamento avvenga immediatamente senza nessun trattamento e senza aggiunta di sostanze atte a modificare la conservabilità e le caratteristiche organolettiche originarie.»
è così modificato:
«Come già previsto dal D.P.C.M. 4.11.1991 la denominazione di origine del formaggio “Parmigiano Reggiano” è estesa alla tipologia grattugiato, ottenuta esclusivamente da formaggio intero avente diritto alla denominazione di origine di cui trattasi, a condizione che le operazioni di grattugia siano effettuate nell'ambito della zona di produzione del formaggio medesimo e che il confezionamento avvenga immediatamente senza nessun trattamento e senza aggiunta di alcuna sostanza.».
Questa modifica è inserita nel documento unico al punto 3.5.
Con riferimento al confezionamento del formaggio «Parmigiano Reggiano» tipologia «grattugiato» si sostituisce la frase «senza aggiunta di sostanze atte a modificare la conservabilità e le caratteristiche organolettiche originarie» con la frase «senza aggiunta di alcuna sostanza». Si tratta di una modifica letterale volta ad eliminare ogni eventuale dubbio sul divieto di aggiunta di qualsiasi sostanza.
Si introduce il seguente paragrafo: «È tuttavia consentito, alle condizioni di cui sopra, anche l'utilizzo del prodotto definito “sfrido”».
Questa modifica è inserita nel documento unico al punto 3.5.
Si introduce espressamente la possibilità che il «Parmigiano Reggiano» tipologia grattugiato possa essere ottenuto, oltreché da formaggio intero, anche dal prodotto definito «sfrido».
Con il passare degli anni c'è stata un'evoluzione del mercato legata alle diverse esigenze dei consumatori che ha fatto sì che, oggi, sul mercato, ci siano molti più formati e tipologie di «Parmigiano Reggiano» porzionato. In particolare, se prima esisteva quasi solo la porzione da 1 kg, oggi la richiesta è per formati sempre più piccoli per soddisfare le abitudini dei consumatori (150/200 g a peso fisso, snack senza crosta, ...). Nella lavorazione delle forme di «Parmigiano Reggiano» finalizzate a ottenere tali formati, si creano molti più residui di lavorazione (a titolo di esempio i piatti delle forme, il cuore, o le porzioni che non rispettano il peso fisso perché sottopeso o sovrappeso) che non esistevano per le lavorazioni di formati di grandi dimensioni.
Tali residui, detti «sfridi», non vengono confezionati come porzionato ma vengono destinati ad ulteriori rilavorazioni di formaggio «Parmigiano Reggiano» da parte di soggetti inseriti nel sistema di controllo, in particolare per ottenere la tipologia grattugiato come riportato nell'art. 8. Con tale modifica si è pertanto voluto precisare che per le lavorazioni finalizzate ad ottenere la tipologia grattugiato, oltreché il formaggio intero, si può utilizzare anche il prodotto definito «sfrido».
Nel quinto paragrafo si modificano le seguenti caratteristiche del «Parmigiano Reggiano» tipologia «grattugiato»:
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— |
la frase «quantità di crosta: non superiore al 18 %;» è così modificata:
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— |
la frase «aspetto: non pulverulento ed omogeneo, particelle con diametro inferiore a 0,5 mm non superiori al 25 %.» è così modificata:
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La prima modifica è inserita nel documento unico al punto 3.5.
L'introduzione dell'espressione «in peso» ha la finalità di evidenziare come deve essere definita la modalità di calcolo della percentuale.
I motivi che introdussero la definizione di un requisito relativo alla percentuale massima di particelle «fini» nel prodotto grattugiato furono legati, anni fa, più che a definire un parametro di qualità del prodotto, al rischio che operatori utilizzassero formaggio essiccato (per sua natura di aspetto fine e pulverulento) tal quale o in miscela nella preparazione di «Parmigiano Reggiano» grattugiato DOP. Per tale motivo è stato inserito un limite alle particelle con diametro inferiore a 0,5 mm.
La granulometria è un parametro che è influenzato da diversi fattori (umidità, stagionatura, tipologia di macchina da grattugiatura, pressione di grattugiatura) e per tale motivo molto variabile.
Negli ultimi anni c'è stata un'evoluzione del mercato e delle tecnologie produttive. Infatti si rileva, da un lato, da parte degli operatori, una richiesta di prodotti sempre più omogenei e fini, soprattutto qualora il «grattugiato» sia utilizzato come ingrediente per la preparazione di impasti nonché, dall'altro lato, l'affermazione dei prodotti a lunga stagionatura (30 mesi e oltre) e di piccoli formati (bocconcini e piccole porzioni) che generano molti residui (anche di piccole dimensioni) pertanto più suscettibili a cali di umidità, fenomeno che, associato all'elevata stagionatura, conferisce ancora maggiore resistenza alla materia prima in lavorazione, diminuendo, a parità di pressione sul formaggio, le dimensioni delle particelle ottenute con la grattugiatura. Per tale motivo si modifica la percentuale di particelle con diametro inferiore a 0,5 mm, che passa da un minimo del 25 % ad un minimo del 35 %, più in linea con le attuali produzioni del formaggio «Parmigiano Reggiano» tipologia «grattugiato» senza comprometterne le caratteristiche qualitative.
— Art. 7
Si introduce il paragrafo «Il residuo da lavorazioni di “Parmigiano Reggiano”, destinato ad ulteriori rilavorazioni di “Parmigiano Reggiano” da parte di soggetti inseriti nel sistema di controllo, viene definito “sfrido”.».
Quest'ultima modifica è inserita nel documento unico al punto 3.5.
Così come già precisato nell'art. 5, si spiega cosa sia lo «sfrido». Per le motivazioni si veda l'art. 5.
Sezione «Metodo di produzione»
«Standard di produzione del formaggio»
— Art. 3
Nel terzo paragrafo si elimina la disposizione «Il latte non può essere sottoposto a processi di centrifugazione» in quanto spostata nell'art. 1 e così riformulata «Il latte non può essere sottoposto a trattamenti termici, fisici, meccanici quali, ad esempio, centrifugazione, ...». Rispetto alla motivazione si rimanda a quanto indicato nella Sezione «Descrizione del prodotto», art. 1.
Il quinto paragrafo «Il latte della sera viene parzialmente scremato per affioramento naturale del grasso in vasche di acciaio a cielo aperto. Il latte del mattino, dopo la consegna in caseificio, viene miscelato con il latte parzialmente scremato della sera precedente; può anche essere sottoposto ad una parziale scrematura per affioramento naturale del grasso.»
è così modificato:
«Il latte della sera viene parzialmente decremato per affioramento naturale del grasso in vasche di acciaio aperte e areate naturalmente. Il latte del mattino, dopo la consegna in caseificio, viene miscelato con il latte parzialmente decremato della sera precedente; può anche essere sottoposto ad una parziale decrematura per affioramento naturale del grasso.».
Nel documento unico, al punto 3.4, a scopo di chiarezza, si inserisce dopo il termine «sera» il termine «precedente».
Le vasche tradizionalmente erano vasconi aperti in cui il latte veniva steso per l'affioramento del grasso. Negli anni si sono sviluppate nuove tecnologie, sia per ridurre gli spazi sia per migliorare l'efficienza e la pulizia degli impianti e le vasche sono state sostituite da impianti a più piani con coperchi apribili: per tale motivo nella descrizione delle vasche di acciaio si sostituisce l'espressione «a cielo aperto» con «aperte e areate naturalmente».
I termini «scremato» e «scrematura» vengono sostituiti con i termini «decremato» e «decrematura» in linea con la modifica introdotta nella Sezione «Descrizione del prodotto», art. 1.
Quest'ultima modifica è inserita nel documento unico al punto 3.4.
Il sesto paragrafo «Il rapporto grasso/caseina del latte in caldaia, calcolato come valore medio ponderato dei lotti caldaia nel giorno di lavorazione, non può essere superiore a 1,1 + 12 %.»
è così modificato:
«Il rapporto grasso/caseina del latte in caldaia, calcolato come valore medio ponderato dei lotti caldaia nel giorno di lavorazione, non può essere superiore a 1,10 + 10 %.».
Quest'ultima modifica è inserita nel documento unico al punto 3.4.
Il rapporto grasso/caseina è stato rivisto riducendo la tolleranza dal 12 al 10 %. A scopo di chiarezza 1,1 è stato modificato in 1,10.
A seguito di vari studi scientifici e dati statistici si era visto che il valore medio di riferimento del rapporto grasso/caseina, nella zona di produzione del «Parmigiano Reggiano», si attestava intorno a 1,1: in considerazione della variabilità che si può riscontrare nelle lavorazioni del formaggio «Parmigiano Reggiano», che dipende dalle lavorazioni artigianali e dalle differenze del titolo di grasso del latte utilizzato, influenzato sia dalla stagionalità sia dal tipo di allevamento, era stata prevista una tolleranza che è stata valutata inizialmente intorno al 10 %.
A questo valore è stato aggiunto un 2 % (da 10 a 12 %) per tenere conto, oltreché della variabilità produttiva di cui sopra, anche dell'incertezza delle misure e del campionamento, e per tale motivo è stato proposto nel disciplinare oggetto di approvazione di modifica minore (GU C 132 del 13.4.2018, pag. 7) un rapporto pari a 1,1 + 12 %.
Dopo tale approvazione, in fase di predisposizione del piano di controllo, l'Organismo di controllo autorizzato (OCQPR Soc. Coop.) inviava in data 23/05/18 al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf) una richiesta di chiarimento in merito al requisito del rapporto grasso/caseina del «Parmigiano Reggiano» per chiedere se la dicitura «Il rapporto grasso/caseina del latte in caldaia, …. non può essere superiore a 1,1 + 12 %», così come riportata nel testo, fosse comprensiva dell'incertezza di misura.
Alla luce della risposta del Mipaaf, che ha affermato che il valore di 1,1 + 12 % non ricomprende in sé le incertezze di misura, appare necessario ridurre di 2 punti percentuali la tolleranza per adeguare l'indicazione nel disciplinare al principio alla base della decisione originaria.
Il settimo paragrafo «È possibile conservare un'aliquota di latte del mattino, fino ad un massimo del 15 %, per la caseificazione del giorno successivo. In tale caso il latte, che deve essere conservato in caseificio in appositi recipienti di acciaio ad una temperatura non inferiore a 10 oC, dovrà essere steso, unitamente al latte della sera, nelle vasche per l'affioramento naturale del grasso.»
è così modificato:
«È possibile conservare un'aliquota di latte del mattino, fino ad un massimo del 15 %, per la caseificazione del giorno successivo. È consentita la conservazione di una percentuale superiore al 15 %, qualora questa consenta di produrre al massimo una forma. Tale latte, che deve essere conservato in caseificio in recipienti di acciaio ad una temperatura non inferiore a 10 oC, dovrà essere steso, unitamente al latte della sera, nelle vasche per l'affioramento naturale del grasso.».
Si introduce la possibilità che l'aliquota di latte del mattino, che può essere conservata fino a un massimo del 15 % per la caseificazione del giorno successivo, possa essere conservata anche per una percentuale superiore, qualora quest'ultima risulti indispensabile per produrre al massimo una forma. Tale integrazione dovrebbe consentire ai caseifici di piccole dimensioni, in particolari momenti stagionali, di avere in caldaia il latte sufficiente per produrre una forma.
L'ottavo paragrafo «Al latte è addizionato il siero-innesto, una coltura naturale di fermenti lattici ottenuta dall'acidificazione spontanea del siero residuo della lavorazione del giorno precedente.»
è così modificato:
«Al latte è addizionato il siero-innesto, una coltura naturale di batteri lattici ottenuta per fermentazione spontanea e in condizioni termiche controllate del siero “dolce” residuo della lavorazione precedente.».
Questa modifica è inserita nel documento unico, al punto 3.4.
Nello stesso paragrafo si introduce quanto segue: «È vietata l'aggiunta al siero-innesto di colture di batteri lattici correttive o di rinforzo nonché di integratori nutrizionali per favorire lo sviluppo della flora lattica. È consentita la sola aggiunta di un'aliquota di latte.».
In relazione alle caratteristiche del siero-innesto, si sostituisce il termine «fermenti» con «batteri», tecnicamente più corretto. Si esplicitano, inoltre, alcuni divieti come l'aggiunta di colture di batteri lattici o di integratori nutrizionali atti a favorire lo sviluppo dei batteri lattici naturali. In tal modo, s'intendono evidenziare il concetto di naturalità che caratterizza il siero-innesto e il ruolo che svolge nella produzione del formaggio «Parmigiano Reggiano»: il forte legame tra territorio e prodotto. Per tali motivi il siero-innesto deve essere ottenuto solo dalla fermentazione del siero dolce residuo della lavorazione precedente. È stato rimosso il termine «giorno» in quanto si vuole permettere ai casari, in base alle caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche del latte, di aggiungere piccoli quantitativi di siero-innesto, lo stesso che verrà aggiunto il giorno successivo al latte in caldaia, anche al latte della sera che viene steso nelle vasche per l'affioramento naturale del grasso. Questa pratica ha lo scopo di apportare flora lattica e acidificare leggermente il latte durante la notte, per renderlo più adatto alla lavorazione il mattino seguente.
Infine, si chiarisce espressamente che è possibile aggiungere una sola aliquota di latte del caseificio, in quanto prassi già consacrata dagli usi locali, leali e costanti. Tale azione consente di fornire ai batteri lattici del siero-innesto sostanze nutritive che contribuiscono alla loro crescita.
Alla fine del tredicesimo paragrafo si introduce la seguente frase: «La stagionatura delle forme può avvenire in scalere con assi di legno.».
Questa modifica è in parte inserita nel documento unico al punto 3.4.
Si precisa, per trasparenza, che la stagionatura delle forme può avvenire anche in scalere con assi di legno, in quanto l'uso di tale materiale rappresenta una consolidata e motivata tradizione nei magazzini di stagionatura del formaggio «Parmigiano Reggiano» che non può essere modificata. Negli ultimi anni in alcuni mercati esteri, in particolare negli Stati Uniti d'America, sono emerse problematiche legate a potenziali rischi di tipo igienico/sanitario riguardo all'utilizzo del legno. Per tale motivo si è voluto precisare, nel disciplinare, che il legno è un materiale indispensabile e che, proprio perché fa parte di una consolidata tradizione, non ha mai generato alcun problema sanitario.
Sezione «Etichettatura»
«Standard di produzione del formaggio»
— Art. 8
Si introduce il seguente paragrafo:
«Il residuo di lavorazione costituito da piatti e scalzi (formati in cui la crosta risulta superiore al 18 %), qualora non utilizzato come sfrido, non può recare la denominazione “Parmigiano Reggiano”.».
Questa modifica è inserita nel documento unico, al punto 3.6.
Le caratteristiche qualitative del «Parmigiano Reggiano» sono ben descritte nel disciplinare e si riferiscono, in particolare, alla pasta:
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— |
aroma e sapore della pasta caratteristici: fragrante, delicato, saporito ma non piccante; |
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— |
struttura della pasta: minutamente granulosa, frattura a scaglia. |
Nel disciplinare si è definito, inoltre, per la tipologia «grattugiato», fin dal 1991 (D.P.C.M. 4 novembre 1991), un limite massimo di crosta che non deve essere superiore al 18 %. Tale specifica è stata inserita solo nella tipologia «grattugiato» in quanto nelle tipologie con crosta (forma intera e porzionato con crosta) la crosta risulta sempre inferiore al 18 %. Nella lavorazione del «Parmigiano Reggiano», come descritto in precedenza per lo «sfrido», si possono avere dei residui di lavorazione costituiti da piatti e scalzi (formati in cui la crosta risulta superiore al 18 %) che, se non destinati ad ulteriori rilavorazioni di «Parmigiano Reggiano» grattugiato, in cui la quantità di crosta verrebbe riequilibrata con l'aggiunta di pasta, possono essere commercializzati. Tuttavia, per tali formati, essendo costituiti da un quantitativo di crosta alto, il quantitativo di pasta non è idoneo a soddisfare le caratteristiche tipiche del «Parmigiano Reggiano», e per tale motivo, non essendo più conformi al disciplinare, non possono più essere denominati «Parmigiano Reggiano».
Per i motivi di cui sopra, e anche al fine di fornire un'informazione veritiera al consumatore e garantire una concorrenza leale tra gli operatori, i residui di lavorazione costituiti da piatti e scalzi (formati in cui la crosta risulta superiore al 18 %), che non siano utilizzati come «sfrido», non possono beneficiare della DOP «Parmigiano Reggiano».
— Art. 9
Il primo paragrafo «…ogni confezione dovrà recare un contrassegno costituito, nella parte superiore, dalla figura di una fetta e di una forma di formaggio Parmigiano Reggiano e da un coltellino nonché, nella parte inferiore, dalla scritta PARMIGIANO REGGIANO, come da rappresentazione grafica che segue, che dovrà essere riprodotto in quadricromia secondo le modalità tecniche definite dal Consorzio mediante apposita convenzione.
è così modificato:
«…ogni confezione dovrà recare un contrassegno costituito, nella parte superiore, dalla figura stilizzata di una fetta e di una forma di formaggio “Parmigiano Reggiano” nonché, nella parte inferiore, dalla scritta PARMIGIANO REGGIANO, come da rappresentazione grafica che segue, che dovrà essere riprodotto a colori secondo le modalità tecniche definite dal Consorzio mediante apposita convenzione.
Questa modifica è in parte inserita nel documento unico al punto 3.6.
Si è modificato il contrassegno in modo da renderlo stilisticamente più moderno e attuale e, anch'esso, è stato inserito nel documento unico al punto 3.6.
Il secondo paragrafo «Al fine di consentire al consumatore la corretta identificazione della stagionatura del formaggio Parmigiano Reggiano preconfezionato immesso sul mercato in porzioni superiori ai 15 grammi, nell'etichettatura deve figurare l'indicazione dell'età minima del formaggio.»
è così modificato:
«Al fine di consentire la corretta identificazione della stagionatura del formaggio “Parmigiano Reggiano” preconfezionato immesso sul mercato in porzioni superiori ai 15 grammi, nell'etichetta deve figurare l'indicazione dell'età minima del formaggio.».
Questa modifica è inserita nel documento unico al punto 3.6.
Si elimina il concetto di «consumatore» in quanto l'obbligo dell'indicazione dell'età minima del formaggio deve valere per tutto il preconfezionato in porzioni superiori ai 15 grammi anche qualora sia destinato ad operatori commerciali (trasformatori, collettività quali ristoranti, ecc…) e non solo al consumatore finale. Tale modifica è finalizzata a rendere più chiaro questo concetto. Conformemente alle definizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere i) e j), del regolamento (UE) n. 1169/2011, si sostituisce il termine «etichettatura» con il termine «etichetta» perché l'indicazione dell'età minima del formaggio deve figurare sull'imballaggio o contenitore e non può figurare sui documenti.
Si introduce il seguente terzo paragrafo:
«Vista l'evoluzione dell'aroma e del sapore della pasta del “Parmigiano Reggiano” nel corso della stagionatura, al fine di comunicare le caratteristiche organolettiche, è possibile utilizzare in etichetta, in aggiunta all'età, per determinate fasce di stagionatura, i seguenti aggettivi descrittivi:
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— |
delicato (12-19 mesi); |
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— |
armonico (circa 20-26 mesi); |
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— |
aromatico (circa 27-34 mesi); |
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— |
intenso (circa 35-45 mesi).». |
Questa modifica è inserita nel documento unico al punto 3.6.
Con l'introduzione dell'obbligo di indicare la stagionatura minima del «Parmigiano Reggiano» immesso in commercio preconfezionato in porzioni superiori ai 15 grammi, è nata l'esigenza di esprimere un giudizio organolettico attraverso degli aggettivi «descrittivi» che variano in base alla stagionatura: infatti, avendo una lunga maturazione, da 12 a oltre 40 mesi, il «Parmigiano Reggiano» ha un'evoluzione degli aromi e dei sapori per cui è stata introdotta la possibilità di utilizzare in etichetta gli aggettivi «descrittivi» per aiutare il consumatore nella scelta del prodotto da consumare.
Il quarto paragrafo «L'indicazione nell'etichettatura della matricola o della denominazione del caseificio è obbligatoria soltanto nel caso di grattugiato/porzioni ottenuti da forme marchiate “Premium” ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento di marchiatura.»
è così modificato:
«L'indicazione nell'etichetta della matricola o della denominazione del caseificio è obbligatoria soltanto nel caso di grattugiato/porzioni ottenuti da forme marchiate “Premium” ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento di marchiatura.».
Conformemente alle definizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere i) e j), del regolamento (UE) n. 1169/2011, si sostituisce il termine «etichettatura» con il termine «etichetta» perché l'indicazione della matricola o della denominazione del caseificio deve figurare sull'imballaggio o contenitore e non può figurare sui documenti.
«Regolamento di Marchiatura»
— Art. 1 «I marchi»
Il secondo paragrafo «2. La marchiatura d'origine è eseguita a cura dei singoli caseifici mediante:
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a) |
l’apposizione di una placca di caseina recante i codici identificativi della forma; |
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b) |
l’impiego di apposite matrici (fasce marchianti) imprimenti sulla superficie dello scalzo di ogni forma la dicitura a puntini “Parmigiano-Reggiano” (cfr. Immagine n. 1), nonché la matricola del caseificio produttore, l’annata e il mese di produzione.» |
è così modificato:
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«2. |
La marchiatura d’origine è eseguita a cura dei singoli caseifici mediante:
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Queste modifiche sono inserite nel documento unico al punto 3.6.
In previsione di un possibile utilizzo di nuove tecnologie nell'identificazione in modo univoco delle forme di formaggio «Parmigiano Reggiano» si prevede che, oltre alla placca di caseina, si possano utilizzare anche sistemi diversi.
Si inserisce il riferimento all'«Immagine n. 1-bis» che si introduce nella SCHEDA RIPRODUZIONI GRAFICHE.
Inoltre, si introduce espressamente che le fasce marchianti imprimenti sulla forma i marchi di origine devono recare anche l'abbreviazione «DOP», per allinearsi al fatto che tale abbreviazione è già oggi presente sulle fasce.
Il terzo paragrafo «3. La marchiatura di selezione è effettuata dal Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano, come riportato nei successivi Art. 4, 5, 6, 7 e 8, dopo l'effettuazione delle operazioni di controllo da parte dell'Organismo di controllo autorizzato.»
è così modificato:
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«3. |
La marchiatura di selezione è effettuata dal Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano, come riportato nei successivi articoli 4, 5, 6, 7 e 8, dopo l’effettuazione delle operazioni di controllo da parte dell’Organismo di controllo autorizzato.». |
Si sostituisce l'abbreviazione «Art.» con il termine per esteso «articoli».
— Art. 3 «Obblighi dei caseifici»
Il primo paragrafo «1. I caseifici che intendono produrre Parmigiano Reggiano, almeno quattro mesi prima dell'inizio dell'attività, debbono inoltrare domanda al Consorzio, comunicando che sono inseriti nel sistema di controllo, per l'assegnazione del numero di matricola e per la richiesta delle matrici marchianti e delle placche di caseina, al fine di effettuare la marchiatura di origine.»
è così modificato:
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«1. |
I caseifici che intendono produrre “Parmigiano Reggiano”, prima dell’inizio dell’attività, debbono inoltrare domanda al Consorzio, comunicando che sono inseriti nel sistema di controllo, per l’assegnazione del numero di matricola e per la richiesta delle matrici marchianti e delle placche, al fine di effettuare la marchiatura di origine.».
Si elimina il riferimento temporale di «quattro mesi», considerato eccessivamente lungo. Si elimina l'espressione «di caseina», in linea con la modifica apportata all'Art. 1. Il secondo paragrafo: «2. I caseifici sono responsabili del corretto uso e della conservazione delle fasce marchianti e delle placche di caseina, che sono loro fornite in dotazione fiduciaria.» è così modificato: |
|
«2. |
I caseifici sono responsabili della conservazione e del corretto utilizzo delle fasce marchianti e delle placche, che sono loro fornite in dotazione fiduciaria.». |
Si tratta di una modifica letterale volta ad elencare in un ordine diverso e più logico la conservazione e il corretto utilizzo delle fasce marchianti e delle placche.
Il quinto paragrafo «5. Omissis In caso di inadempienza il Consorzio dispone, secondo le modalità previste dal piano di controllo, il ritiro delle matrici marchianti e delle placche e/o l'applicazione di una misura sanzionatoria.»
è così modificato:
|
«6. |
Omissis In caso di inadempienza il Consorzio dispone, nel rispetto delle norme vigenti, il ritiro delle matrici marchianti e delle placche e/o l’applicazione di una misura sanzionatoria.». |
Si precisa che il Consorzio non può procedere al ritiro delle matrici marchianti e delle placche e/o all'applicazione di una misura sanzionatoria se non nel rispetto delle normative vigenti.
— Art. 6 «Classificazione del formaggio»
Il secondo paragrafo «2. Al fine di approfondire l'oggettività dell'espertizzazione, le commissioni devono procedere al taglio di almeno una forma per lotto e, comunque, non meno di una ogni mille o frazione di mille, per valutarne le caratteristiche strutturali ed organolettiche. Omissis.»
è così modificato:
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«2. |
Al fine di coadiuvare gli esperti nell’attività di valutazione delle forme, le commissioni devono procedere al taglio di almeno una forma per lotto e, comunque, tante quante sono necessarie per valutarne le caratteristiche strutturali ed organolettiche. Omissis.». |
Si definisce più correttamente l'attività esplicata dagli esperti al momento della valutazione del formaggio «Parmigiano Reggiano» precisando che il taglio delle forme ha lo scopo di aiutare gli esperti nell'attività di valutazione del giudizio delle forme. Inoltre, si elimina il numero minimo di forme che le commissioni devono tagliare prevedendo, invece, che le stesse debbano tagliare tante forme quante sono necessarie per garantire una migliore valutazione delle caratteristiche strutturali ed organolettiche della pasta e dunque migliorare il loro lavoro di valutazione.
— Art. 7 – «Apposizione dei bolli ad inchiostro»
Il primo paragrafo «Contestualmente alle operazioni di espertizzazione, di cui all'Art. 6, alle forme sono applicati bolli provvisori ad inchiostro indelebile per caratterizzare le seguenti categorie definite nell'allegato:»
è così modificato:
«Contestualmente alle operazioni di espertizzazione di cui all'Art. 6, alle forme sono applicati bolli provvisori ad inchiostro indelebile o sistema equivalente per caratterizzare le seguenti categorie definite nell'allegato:».
Oggi gli esperti, dopo le operazioni di espertizzazione e classificazione, identificano le forme con un bollo ad inchiostro che ha lo scopo di contraddistinguere, in modo provvisorio, le forme di prima, seconda e terza categoria, per le successive operazioni di marchiatura che potranno essere effettuate, dopo sette giorni dall'avvenuta espertizzazione, su indicazione dell'Organismo di controllo. Vista l'evoluzione delle tecnologie si è voluto lasciare aperta la possibilità che l'identificazione delle forme in via provvisoria possa avvenire con strumenti differenti.
— Art. 9 «Annullamento marchi»
Il paragrafo «Sulle forme di terza categoria… Omissis... saranno asportati i marchi a cura degli addetti del Consorzio… Omissis.»
è così modificato:
«Sulle forme di terza categoria… Omissis... saranno asportati i marchi di origine sullo scalzo a cura degli addetti del Consorzio… Omissis.».
I marchi di origine sulla forma sono, da un lato, la dicitura a puntini «Parmigiano Reggiano» (nonché la matricola del caseificio produttore, l'annata, il mese di produzione e l'abbreviazione «DOP»), impressi sullo scalzo mediante apposita fascia marchiante e, dall'altro lato, la placca di caseina che viene abitualmente apposta sul piatto della forma e che ha lo scopo di mantenere la tracciabilità della forma. Alle forme che non presentano i requisiti necessari per accedere alla DOP vengono rimossi, con apposite macchine, i marchi di «origine» apposti «sullo scalzo», tra i quali la dicitura a puntini «Parmigiano-Reggiano», in modo che quest'ultima non sia più riconoscibile dal consumatore, mentre viene lasciata la placca di caseina che abitualmente è collocata sul piatto della forma e che deve rimanere per mantenere la tracciabilità della forma. La modifica ha lo scopo di precisare meglio che la pratica di annullamento dei marchi di origine riguarda soltanto i marchi di origine apposti «sullo scalzo».
— - Art. 11 «Ricorsi»
Il primo paragrafo «1. I caseifici possono ricorrere avverso l'esito della espertizzazione inviando apposita notifica al Consorzio entro quattro giorni dal termine di ogni singola sessione di espertizzazione, a mezzo lettera raccomandata.»
è così modificato:
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«1. |
I caseifici possono ricorrere avverso l’esito della espertizzazione inviando apposita notifica al Consorzio entro due (2) giorni dal termine di ogni singola sessione di espertizzazione, a mezzo di comunicazione scritta.». |
Si specifica che il tempo entro il quale è possibile presentare ricorso avverso l'esito della espertizzazione è ridotto da 4 giorni a 2 giorni. L'eventuale ricorso, per semplificare le pratiche burocratiche, deve essere presentato semplicemente in forma scritta e non necessariamente tramite posta raccomandata.
— Art. 12 «Richiesta di correzione dei marchi di origine»
L'articolo «Per le forme che nel corso della maturazione presentassero difetti di crosta tali da richiedere un intervento di correzione nella zona della placca, il caseificio dovrà richiedere al Consorzio l'applicazione di un bollo indelebile sostitutivo della placca stessa. Il caseificio dovrà conservare e consegnare al Consorzio le placche asportate.»
è così modificato:
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«1. |
Per le forme che nel corso della maturazione presentassero problemi di applicazione o permanenza sulle forme delle placche o difetti di crosta tali da richiedere un intervento di correzione nella zona della placca, il caseificio dovrà richiedere tempestivamente al Consorzio l’applicazione di un bollo indelebile sostitutivo della placca stessa. Il caseificio dovrà conservare e consegnare al Consorzio le placche asportate.». |
Si introduce che anche in caso di problemi di applicazione o di permanenza delle placche sulle forme è necessario che il caseificio richieda al Consorzio l'apposizione di un bollo indelebile sostitutivo. Si prevede che la comunicazione debba avvenire tempestivamente.
— Art. 13 «Richiesta di annullamento marchi di origine»
L'articolo «Per le forme che nel corso della maturazione, presentassero gravi difetti tali da non consentirne la prosecuzione della stagionatura, i caseifici avranno la facoltà di richiedere, prima dell'espertizzazione, l'annullamento dei marchi di origine a cura del Consorzio o la consegna come indicato all'Art. 9.»
è così modificato:
«Per le forme che nel corso della maturazione presentassero gravi difetti tali da non consentirne la prosecuzione della stagionatura minima, i caseifici avranno la facoltà di richiedere, prima dell'espertizzazione, l'annullamento dei marchi di origine sullo scalzo a cura del Consorzio o la consegna come indicato all'Art. 9.».
Si specifica «minima» per chiarire che i caseifici possono richiedere l'annullamento dei marchi entro la stagionatura minima di 12 mesi. Inoltre, in linea con la modifica introdotta e con quanto disposto nell'art. 9, si specifica che l'annullamento dei marchi di origine è relativo ai soli marchi apposti sullo «scalzo».
— Art. 16 «Costi»
Il terzo paragrafo «Per la sostituzione delle matrici marchianti usurate anzitempo, o comunque deteriorate, verrà richiesto ai caseifici un rimborso spese.»
è così modificato:
«Per la sostituzione delle matrici marchianti usurate anzitempo, o comunque deteriorate, potrà essere richiesto ai caseifici un rimborso spese.».
Si sostituisce il termine «verrà» con l'espressione «potrà essere» in quanto la richiesta di rimborso è una facoltà e non un obbligo.
«Allegato
Classificazione merceologica del formaggio»
Al punto «3. Parmigiano Reggiano “mezzano”» la frase «correzioni in scalzo o in piatto in assenza di difetti olfattivi eseguite a regola d'arte, di entità tale da non compromettere significativamente l'aspetto esteriore della forma.»
è così modificata:
«correzioni in scalzo o in piatto in assenza di difetti olfattivi, di entità tale da non compromettere significativamente l'aspetto esteriore della forma.».
Nell'ambito degli usi e consuetudini per la classificazione merceologica del formaggio «Parmigiano Reggiano», richiamati dall'art. 6 del Regolamento di marchiatura e, in particolare, nella Raccolta Provinciale degli Usi 1990 della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia, si prevede, nella Sezione quarta Formaggio «Parmigiano-Reggiano» – Qualificazione del Formaggio – b) formaggio scelto mercantile 0-1, nella classificazione «zero», «qualche piccola correzione fatta e ben riuscita o da farsi senza che la forma risulti deformata», includendo in tal modo il termine «Correzione» sia un difetto estetico presente sulla crosta della forma con dimensioni, profondità ed eventuale umidità di grado variabili (c.d. «Correzione da farsi»), sia il risultato del procedimento mediante il quale viene corretto il difetto estetico, generalmente mediante cauterizzazione, al fine di rimediarlo o migliorarlo o renderlo esente da umidità (c.d. «Correzione fatta»).
Nella «Classificazione merceologica del formaggio», allegato del Regolamento di marchiatura, il punto "2. Parmigiano Reggiano «zero (0) e uno (1)», per le forme «a) zero» non specifica se si tratti di correzione fatta o da farsi, ma parla soltanto di correzione che deve essere di piccole dimensioni senza che la forma risulti deformata.
Per i caseifici è prassi oggi presentare all'espertizzazione degli esperti «Correzioni da farsi» e in tali casi le forme vengono comunque classificate merceologicamente in base all'entità del difetto.
In virtù di quanto sopra esposto, viene rimosso «eseguito a regola d'arte» in quanto tale dicitura è propria esclusivamente di correzioni «fatte», lasciando la possibilità invece che anche nelle forme classificate come «seconda categoria» vengano giudicate sia le correzioni «fatte» sia le correzioni «da farsi».
SCHEDA RIPRODUZIONI GRAFICHE
Si inserisce, a scopo illustrativo, l'immagine della disposizione della dicitura a puntini «Parmigiano-Reggiano» nello scalzo della forma di «Parmigiano Reggiano».
Sezione «Altro»
Sotto sezione «Confezionamento»
«Standard di produzione del formaggio»
— Art. 6
Il paragrafo «È consentito il confezionamento di porzioni di Parmigiano-Reggiano, destinato alla vendita assistita ed immediata, nell'esercizio dove è stato preparato.»
è così modificato:
«Le operazioni di grattugiatura e porzionatura e preimballaggio per la vendita diretta possono essere effettuate nell'esercizio di vendita al dettaglio per la sola vendita al consumatore finale.».
Questa modifica è inserita nel documento unico al punto 3.5.
Il disciplinare attuale prevede la possibilità di procedere alle operazioni di porzionatura e confezionamento di «Parmigiano Reggiano», destinato alla vendita assistita ed immediata, nell'esercizio di vendita al dettaglio dove le porzioni sono preparate. Tale possibilità fu inserita nel disciplinare sulla base dei principi espressi dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (procedimento C-469/00, sentenza 20 maggio 2003, punto 62). Tale possibilità consente inoltre di fornire un servizio al consumatore finale in quanto il taglio del formaggio da forme o parti di forma è un'operazione che richiede tempo e nei punti vendita risulterebbe molto difficile poter fare queste operazioni solo su richiesta del consumatore, soprattutto quando c'è molta affluenza di persone.
Si introduce espressamente la possibilità che anche le operazioni di grattugiatura e confezionamento possano avvenire nell'esercizio di vendita al dettaglio, per la vendita diretta al consumatore finale, per gli stessi motivi sopra descritti: la pronuncia della Corte di giustizia citata, inoltre, riguarda espressamente le operazioni di grattugiatura. Tale chiarimento è inoltre necessario visti i frequenti casi verificatisi negli ultimi anni, da parte degli organi preposti ai relativi controlli, di contestazione sulla possibilità di grattugiare e confezionare formaggio «Parmigiano Reggiano» presso i punti vendita al dettaglio per la vendita diretta.
Sotto sezione «Alimentazione delle bovine»
«Regolamento di alimentazione delle bovine»
— Art. 1 «Campo di applicazione»
Nell'art. 1 vengono aggiunti un secondo, un terzo e un quarto paragrafo.
Il secondo paragrafo è il seguente:
«La produzione del latte deve avvenire in allevamenti ubicati in zona di origine e inseriti nel sistema di controllo.».
Questa frase è inserita nel documento unico al punto 3.3 in sostituzione delle frasi «Il latte proviene da vacche allevate nella zona geografica delimitata.» (punto 3.3. del documento unico vigente) e «Gli allevamenti di bovine da latte la cui produzione è destinata alla trasformazione in “Parmigiano Reggiano” sono ubicati nella zona geografica delimitata» e delle parole «La produzione del latte» (punto 3.4. del documento unico vigente).
Si rende esplicito che la produzione della materia prima «latte vaccino» deve aver luogo nella zona geografica delimitata in allevamenti sottoposti ai controlli ufficiali per la verifica del rispetto del disciplinare.
Il terzo paragrafo è il seguente:
«Le attività di allevamento finalizzate al ricambio delle bovine da latte (definite “rimonta”) devono essere ubicate in zona di origine e inserite nel sistema di controllo quale attività specifica di un allevamento per la produzione del latte. Per gli animali provenienti da altri comparti produttivi si applicano le regole stabilite all'art. 9.».
Questa modifica è inserita nel documento unico al punto 3.3.
Si introduce espressamente il riferimento alle attività di allevamento finalizzate al ricambio delle bovine da latte (cosiddetta «rimonta»), vale a dire l'attività di allevamento di vitelle e manze destinate a divenire in futuro bovine da latte, insieme alla necessaria indicazione che si tratta di attività specifica di un allevamento per la produzione di latte. Alla luce di questo collegamento strutturale e funzionale con l'allevamento per la produzione di latte, si prevede che le attività di rimonta debbano aver luogo nella zona geografica delimitata e siano sottoposte ai controlli ufficiali per la verifica del rispetto del disciplinare.
Viene infine introdotto un richiamo alla previsione dell'art. 9 del Regolamento di alimentazione delle bovine, che disciplina l'ingresso di animali provenienti da filiere produttive diverse dal «Parmigiano Reggiano» negli allevamenti per la produzione del latte o negli allevamenti in cui ha luogo l'attività di rimonta.
Il quarto paragrafo è il seguente:
«Gli allevamenti per la produzione del latte che, alla data del 05/01/2021, possedevano attività di rimonta ubicata fuori dalla zona di origine, possono continuare a gestire tale attività al di fuori della zona di origine a condizione che venga inserita nel sistema di controllo.».
Questa modifica è inserita nel documento unico al punto 3.3.
La modifica tiene conto delle esigenze rappresentate da alcune imprese che esercitano attività di allevamento e produzione di latte per la trasformazione in formaggio «Parmigiano Reggiano», le quali, nel rispetto del disciplinare vigente, hanno organizzato da lungo tempo il proprio ciclo produttivo aziendale che prevede l'esercizio dell'attività di rimonta all'interno di una stalla da rimonta sita al di fuori della zona geografica delimitata. Tale attività è pertanto funzionale al solo allevamento di vitelle e giovani manze da destinare, una volta mature, al ricambio delle bovine da latte negli allevamenti per la produzione di latte – di titolarità delle medesime imprese – all'interno della zona geografica delimitata. La modifica permette, dunque, di preservare la continuità di un modello aziendale così organizzato, bilanciata peraltro con la sottoposizione anche delle attività di rimonta di queste imprese al di fuori della zona geografica delimitata – purché in essere alla data di pubblicazione della domanda di modifica del disciplinare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – alle prescrizioni fondamentali degli artt. 5 e 9 del Regolamento di alimentazione delle bovine nonché ai controlli ufficiali per la verifica del rispetto del disciplinare.
— Art. 4 «Foraggi ammessi»
Il primo paragrafo, al secondo punto, «Possono essere somministrati alle bovine da latte:
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Omissis; |
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gli erbai di loietto, di segale, di avena, di orzo, di frumento, di granturchino… Omissis;» |
è così modificato:
«Possono essere somministrati alle bovine da latte:
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— |
Omissis; |
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— |
gli erbai di loietto, di segale, di avena, di orzo, di frumento, di triticale, di granturchino… Omissis;». |
Tra i foraggi ammessi sono aggiunti gli erbai di triticale i quali hanno caratteristiche analoghe a quelle di orzo, grano, segale, ecc., già consentiti. Il foraggio di triticale utilizzato, verde o essiccato, può trovare interesse soprattutto nelle aree collinari della zona geografica delimitata dove trova particolare diffusione per cui ne viene esplicitamente prevista la possibilità di utilizzo al fine di aumentare al massimo le possibilità di utilizzo di alimenti provenienti dal territorio.
— Art. 5 «Foraggi e sottoprodotti vietati»
I primi due paragrafi:
«Per evitare che gli insilati, anche attraverso il terreno ed i foraggi, possano contaminare l'ambiente di stalla, negli allevamenti delle vitelle, delle manze fino al sesto mese di gravidanza e delle bovine da latte sono vietati l'uso e la detenzione di insilati di ogni tipo.
Le aziende con allevamenti di bovine da latte devono assicurare la gestione in ambienti distinti e separati delle eventuali attività agricole di “altre filiere” (bovini da carne, digestori, ecc.); in queste ultime è consentita la detenzione e l'uso dell'insilato di cereali e di sottoprodotti.»
sono così modificati:
«Per evitare che gli insilati, anche attraverso il terreno ed i foraggi, possano contaminare l'ambiente di stalla, e per consentire un adattamento fisiologico del rumine degli animali ad un'alimentazione priva di insilati, negli allevamenti da latte e negli allevamenti di rimonta, sono vietati l'uso e la detenzione di insilati di ogni tipo.
Le aziende con allevamenti di bovine da latte o con allevamenti di rimonta devono assicurare la gestione in ambienti distinti e separati delle eventuali attività agricole di “altre filiere” (bovini da carne, digestori, ecc.); in queste ultime sono consentiti la detenzione e l'uso dell'insilato di cereali e di sottoprodotti.».
La modifica di cui al primo paragrafo è inserita nel documento unico al punto 3.3.
La modifica è finalizzata, da una parte, ad adattare l'articolo alla luce delle modifiche riportate nell'art. 1 del Regolamento di alimentazione delle bovine, anche per quanto riguarda la terminologia impiegata, contemplando il divieto di uso e di detenzione di insilati di ogni tipo, già previsto per gli allevamenti per la produzione del latte, anche per gli allevamenti di rimonta. Dall'altra parte, con tale modifica si rende esplicito un secondo fondamentale motivo, oltre a quello di prevenzione della contaminazione degli ambienti di stalla (che impone il divieto di detenzione e di utilizzo di insilati) e, cioè, la necessità di consentire un adattamento fisiologico del rumine degli animali (sin dalla giovane età) ad un'alimentazione priva di insilati. Sotto quest'ultimo aspetto, si rinvia alle motivazioni in corrispondenza delle modifiche dell'art. 9 del Regolamento di alimentazione delle bovine.
La modifica di cui al secondo paragrafo, allo stesso modo, è finalizzata ad adattare l'articolo alla luce delle modifiche introdotte nell'art. 1 del Regolamento di alimentazione delle bovine.
Nel quarto paragrafo, lettera b), sesto punto, si elimina il riferimento al «melasso in forma liquida (fatto salvo l'utilizzo previsto all'art.6).».
Viene tolto il divieto assoluto all'uso aziendale (che resta comunque regolamentato dall'art. 6) del melasso che era stato posto a suo tempo a motivo delle spesso scadenti e molto variabili caratteristiche del prodotto, e ciò dato che le attuali tecnologie di produzione, imposte anche dalla normativa, lo rendono invece oggi prodotto del tutto affidabile, oltre che indicato in razioni come quelle a base di fieno. Infatti, in tali razioni, l'apporto di zuccheri è limitato rispetto a quelle a base di erba che durante la fienagione perde tali componenti a motivo dei blandi fenomeni fermentativi che la trasformano in fieno.
Sono anche molto diverse oggi le modalità di gestione delle stalle per cui sono molto ben gestibili i rischi di imbrattamento di greppie e strutture aziendali che avevano a suo tempo contribuito a suggerire estrema prudenza nell'utilizzo del melasso all'interno della stalla.
— Art. 6 «Materie prime per mangimi»
I paragrafi «Possono inoltre essere utilizzati nei mangimi complementari composti:
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la carruba, in quantità non superiore al 3 %; |
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il melasso, in quantità non superiore al 3 %. |
È consentito l'uso di mangimi in blocchi melassati, anche in forma frantumata, nella dose massima giornaliera di 1 Kg a capo. In ogni caso, l'impiego dei blocchi melassati non è compatibile con l'impiego di mangimi contenenti melasso.
Sono ammesse, inoltre, preparazioni zuccherine e/o a base di glicole propilenico e glicerolo, in forma liquida o disperse nei mangimi, nella dose massima complessiva di 300 grammi/capo/giorno.»
sono così modificati:
«Possono inoltre essere utilizzati nei mangimi complementari composti carruba, melassi di bietola e di canna da zucchero, estratti di malto, glicole propilenico e glicerolo in quantità totale non superiore al 6 %.
L'uso aziendale di preparazioni zuccherine anche in forma liquida a base di melassi (di bietola e di canna da zucchero), estratti di malto, glicole propilenico e glicerolo, da somministrare individualmente agli animali o disperse nel piatto unico, per gli animali in lattazione è limitato alla dose massima di 800 g/capo/giorno. È vietata la somministrazione di tali preparazioni tramite l'acqua di abbeverata.».
L'articolo si limita ad accorpare in un'unica quantità del 6 % per carruba e melasso (ed altri prodotti zuccherini analoghi) quello che prima era invece suddiviso in 3 % di melasso + 3 % di carruba.
L'uso aziendale di preparazioni zuccherine, tra cui il melasso prima vietato dall'art. 5, viene esteso dai soli blocchi ad un più ampio raggruppamento di prodotti analoghi ed è regolamentato attraverso la definizione di una quantità massima giornaliera che si ritiene idonea ad integrare correttamente la razione molto fibrosa tipica della filiera del «Parmigiano Reggiano».
La possibilità di utilizzo di tali prodotti si rende particolarmente opportuna oggi rispetto a quando la precedente versione del disciplinare fu progettata a motivo della diffusione avvenuta nel frattempo della tecnica del piatto unico in cui possono svolgere una proficua funzione di leganti ed antipolvere rendendo più omogenea la miscelata e più salubre l'ambiente di stalla.
Il quinto paragrafo «Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, possono essere, inoltre, utilizzati i prodotti e gli alimenti consentiti dalla legislazione vigente per le bovine da latte previa sperimentazione del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano che, verificata la compatibilità, ne dà comunicazione agli organismi preposti.»
è ora il quarto paragrafo così modificato:
«Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, possono essere, inoltre, utilizzati i prodotti e gli alimenti consentiti dalla legislazione vigente per le bovine da latte previa valutazione del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano che, verificata la compatibilità ai principi dell'art. 2, ne dà comunicazione agli organismi preposti.».
Si precisa che in merito al divieto di uso di talune materie prime per mangimi e prodotti per l'alimentazione delle bovine da latte, si sostituisce il termine «sperimentazione» con «valutazione». Si precisa che la compatibilità deve essere verificata rispetto ai «Principi generali per il razionamento» previsti nell'art. 2 del «Regolamento di alimentazione delle bovine».
— Art. 7 «Uso dei mangimi complementari semplici e composti, integrati e non»
Si elimina il quarto paragrafo: «La quantità complessiva di grasso greggio apportata da prodotti e sottoprodotti della soia, del lino, del girasole, del germe di mais, e del germe di frumento non deve superare i 300 grammi/capo/giorno.».
Senza cambiare la logica della specifica prescrizione e quella generale del disciplinare in merito all'uso di grassi – che deve essere strettamente regolamentato – la modalità di quantificazione dei grassi apportati con taluni ingredienti dei mangimi qui descritta è stata sostituita con quella riportata all'ultimo paragrafo per rendere più praticabili i controlli, essendo estremamente difficoltoso distinguere i grassi apportati dai soli «prodotti e sottoprodotti della soia, del lino, del girasole, del germe di mais e del germe di frumento» mentre è ben più agevole, sia dal punto di vista documentale (a partire dai cartellini o dalle razioni imposte nei carri unifeed) che analitico, verificare le quantità complessive apportate.
Si introduce il quarto paragrafo «Non possono essere somministrati alle bovine da latte, né direttamente, né come ingredienti dei mangimi i saponi e tutti i grassi (oli, seghi, strutti, burri), siano essi di origine animale o vegetale.» già oggi esistente nella stessa formulazione nell'art. 8, secondo paragrafo, del disciplinare vigente.
Il terzo paragrafo dell'art. 8 «Possono essere usati lipidi di origine vegetale solo come supporto e protezione di micronutrienti, nella dose massima di 100 grammi/capo/giorno.»
è così modificato nel quinto paragrafo dell'art. 7:
«Possono essere usati oli e grassi vegetali in ogni forma e tipologia solo come supporto in premiscele e per la protezione di amminoacidi, vitamine, minerali ed altri nutrienti nella dose massima di 50 grammi/capo/giorno.».
Rispetto a quanto era previsto nell'art. 8 si sostituiscono le espressioni «lipidi di origine vegetale» e «micronutrienti» rispettivamente con «oli e grassi vegetali» e «amminoacidi, vitamine, minerali ed altri nutrienti», in quanto più esaustivi.
Si riduce il limite di oli e grassi vegetali aggiunti come tali in ogni forma e tipologia da 100 grammi/capo/giorno a 50 grammi/capo/giorno in quanto queste sostanze devono avere esclusivamente la funzione di protezione di amminoacidi, vitamine, minerali ed altri nutrienti e non essere surrettiziamente utilizzati per apportare grassi altrimenti vietati, cosa che riducendo la quantità complessiva perde senso mentre lo mantiene per l'uso come supporto ad esempio di amminoacidi come la metionina o vitamine come la colina.
Si introduce il sesto paragrafo: «Al fine di evitare negative interferenze sulle fermentazioni ruminali e alterazioni della qualità del latte, la quantità giornaliera di lipidi (valutati come estratto etereo) somministrati agli animali in lattazione:
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non deve eccedere il 4,0 % della sostanza secca totale; |
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non deve superare i 700 gr. come quantità apportata da mangimi così come definiti all'art. 2 del presente regolamento.». |
Si definisce un limite massimo della quantità giornaliera di lipidi che può essere somministrata agli animali in lattazione attraverso i prodotti consentiti, la quale non deve eccedere il 4 % della sostanza secca totale della razione; funzionale a tale limite complessivo è quello dei grassi apportabili con i mangimi che, in sostituzione del limite di 300 g da apportare con le oleaginose (soia, lino, girasole, germe di mais e germe di frumento), molto complesso da verificare, è stato sostituito dal limite di 700 g di grassi apportabili con i mangimi tramite i grassi naturalmente presenti in tutte le materie prime (perciò, ad esempio, anche mais).
— Art. 8 «Materie prime per mangimi e prodotti vietati»
Nel primo paragrafo, al primo punto, la frase «tutti gli alimenti di origine animale: farine di pesce, carne, sangue, plasma, penne, sottoprodotti vari della macellazione e i sottoprodotti essiccati della lavorazione del latte e delle uova;»
è così modificata:
«tutti gli alimenti di origine animale: farine di pesce, carne, sangue, plasma, penne, sottoprodotti vari della macellazione nonché i sottoprodotti essiccati della lavorazione del latte e delle uova;».
Modifica letterale: si sostituisce la congiunzione «e» con l'avverbio «nonché».
Nel primo paragrafo, all'ottavo punto, si elimina il termine «coltivate» in relazione alle alghe, in quanto non è possibile verificare l'origine delle stesse ed in quanto i prodotti oggi in commercio e pertanto soggetti alle normative vigenti garantiscono adeguati livelli di sicurezza generale.
Nel quarto paragrafo, secondo punto, la frase «gli antiossidanti butilidrossianisolo, butilidrossitoluolo ed etossichina.»
è così modificata nel secondo paragrafo, secondo punto:
«gli antiossidanti butilidrossianisolo, butilidrossitoluolo ed etossichina se non a fini tecnologici come stabilizzanti delle vitamine e con esse apportati.».
L'aggiunta dell'espressione «se non a fini tecnologici come stabilizzanti delle vitamine e con esse apportati» è da motivare con il fatto che in tali modalità e quantità questi antiossidanti sono sempre stati presenti (la vitamina A è facilmente ossidabile per cui non è possibile utilizzarla senza questi stabilizzanti) nei mangimi in quanto contenuti nelle premiscele vitaminiche che i mangimifici utilizzano per produrli, al fine di garantire la stabilità e la qualità delle vitamine liposolubili, come la A; la normativa vigente, recentemente modificata, impone però oggi, a differenza di ieri, di indicarli anche nel prodotto finito, per cui possono comparire nel cartellino generando un'apparente non conformità per situazioni che invece non sono cambiate.
Pertanto si prende atto che la normativa impone l'indicazione di questi prodotti in cartellino quando utilizzati nelle premiscele ma resta immutato il divieto all'aggiunta di questi prodotti come tali nel mangime che è lo spirito della prescrizione che non vuole permetterne l'uso come soluzione a problemi legati all'utilizzo di materie prime di bassa qualità. Rimane il divieto all'aggiunta come tali nel mangime.
— Art. 9 «Animali provenienti da altri comparti produttivi»
I primi due paragrafi dell'articolo 9
«Le bovine da latte provenienti da filiere produttive diverse da quella del Parmigiano Reggiano possono essere introdotte negli ambienti delle vacche in lattazione ed in asciutta dopo non meno di quattro mesi dall'introduzione nell'azienda.
In tale periodo le bovine da latte devono essere alimentate conformemente alle norme del presente Regolamento e il latte, eventualmente prodotto, non può essere conferito in caseificio.»
sono modificati come segue:
«Gli animali provenienti da filiere produttive diverse da quella del “Parmigiano Reggiano” e pertanto non inserite nel sistema di controllo devono essere introdotti negli allevamenti per la produzione del latte o negli allevamenti di rimonta non oltre il compimento del decimo mese di età.».
Questa modifica è inserita nel documento unico al punto 3.3.
I fondamentali elementi di tipicità del formaggio «Parmigiano Reggiano» possono, in sintesi, essere ricondotti ai seguenti punti:
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Territorio: esso va inteso in termini di suolo, aria e acque, fondamentale per la capacità che ha di generare gli alimenti per il bestiame e mantenere attiva la microflora filo-casearia essenziale per la produzione e la maturazione del formaggio. Per la conservazione del territorio, in particolare, sono riconosciuti basilari il divieto di uso di insilati di ogni tipo per le «bovine da latte» e il ruolo dei foraggi prativi come quelli da prati permanenti e avvicendati. Il delicato equilibrio microbiologico necessario alla produzione di formaggio può essere mantenuto solo se si ha attenzione ad una corretta gestione dei suoli, delle stalle e dei caseifici; |
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Animali: la gestione di stalla e, in particolare, la corretta alimentazione ne condizionano lo sviluppo delle attitudini alla trasformazione in latte della razione alimentare, la risposta produttiva, la salute e la longevità. Appare dunque logico che il disciplinare di produzione promuova una maggiore attenzione rispetto a queste tematiche anche alla luce delle nuove conoscenze disponibili; |
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Microorganismi filo caseari: da sempre considerati essenziali per la tipicità del formaggio «Parmigiano Reggiano». |
Tutte le norme del disciplinare di produzione vigente sono orientate a favorire un habitat microbiologico favorevole a partire dalla campagna, e sino alle stalle ed ai caseifici. In particolare l'esclusione degli insilati di ogni tipo negli allevamenti delle vitelle, delle manze fino al sesto mese di gravidanza e delle bovine da latte ed il razionamento a base di fieno sono il cardine di una visione che ha portato ad una selezione delle flore sia anti casearie che filo casearie specifiche nella zona di produzione del «Parmigiano Reggiano».
Date queste brevi premesse, si ritiene importante che il disciplinare di produzione evolva e detti regole che prendano in considerazione la gestione delle vitelle e delle manze che, una volta mature, produrranno il latte destinato alla caseificazione. Infatti, già da tempo, il disciplinare estende le regole di alimentazione delle vacche in lattazione alle bovine in asciutta e alle manze dal sesto mese di gravidanza non solo per evitare alterazioni delle caratteristiche qualitative del latte, dato che gli animali appartenenti a queste ultime due categorie non producono latte, ma anche (e soprattutto) per indirizzare i produttori verso un modello di allevamento coerente con i capisaldi fondamentali: divieto di uso di insilati, razioni basate sull'utilizzo di fieno, capacità ruminale di trasformare le fibre e attenzione a tutti gli animali presenti in stalla. Come detto, il disciplinare attuale estende poi il divieto di uso e detenzione di insilati di ogni tipo agli allevamenti delle vitelle e delle manze fino al sesto mese di gravidanza.
La richiesta di modifica diretta a introdurre negli allevamenti per la produzione del latte o negli allevamenti di rimonta quali attività specifica dei primi, inseriti nel sistema di controllo, gli animali provenienti da altre filiere produttive, entro i 10 (dieci) mesi di età, ha il principale scopo di migliorare e aumentare l'adattamento dell'animale per il resto della sua vita ad un'alimentazione tipica degli allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP «Parmigiano Reggiano» fatta di divieto di assunzione di insilati e di uso di foraggi così come già accade per gli animali allevati direttamente nella zona di produzione in tali allevamenti.
Se a livello teorico l'obiettivo a cui tendere sarebbe quello di introdurre gli animali in tali allevamenti sin dopo lo svezzamento in modo da adattare per tutta la vita l'animale ad una alimentazione tipica degli allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP «Parmigiano Reggiano», si è ritenuto che 10 (dieci) mesi di età sia un'età sufficiente, rispetto all'attuale disciplinare, per conseguire un deciso miglioramento. Tale proposta rappresenta un giusto compromesso per evitare di incidere in modo economicamente gravoso sui soggetti che oggi svolgono attività di allevamento di giovane bestiame al di fuori della filiera della DOP «Parmigiano Reggiano».
Inoltre, vista la tendenza generale ad ingravidare gli animali ad una età sempre inferiore che in alcuni casi è prossima ai 12 (dodici) mesi, con l'obbligo di introdurre gli animali a 10 (dieci) mesi, ci si assicurerebbe che le fecondazioni avvengano in allevamenti nella filiera con l'obiettivo di ottenere un miglioramento genetico.
L'allevamento degli animali che prevede razioni prive di insilati dai 10 (dieci) mesi di vita dell'animale mira ad avere rumini che si sviluppano con fieno, per cui assumono presumibilmente caratteristiche anatomiche ed istologiche più adatte alla successiva fase di produzione del latte, disponendo in questo modo di animali più funzionali a quel tipo di alimentazione: è infatti opinione largamente condivisa che l'alimentazione delle vitelle e delle manze basata sull'impiego prevalente di foraggi secchi piuttosto che di insilati consenta di influenzare positivamente lo sviluppo morfologico degli animali con una maggiore profondità addominale, una maggiore capacità di ingestione e una riduzione dei rischi di eccessivo ingrassamento (favorito in particolare dall'uso improprio di silomais).
Una recente ricerca ha documentato un vantaggio in termini di assunzione di sostanza secca e accrescimenti per le manze alimentate a fieno dimostrando che il consumo di fieni, invece che di insilati, modifica in senso positivo la capacità di utilizzazione dei foraggi presumibilmente attraverso un miglior sviluppo morfo-funzionale del rumine delle manze in accrescimento. Si deve anche aggiungere che l'utilizzo di razioni acidogenetiche in quanto squilibrate a favore di amidi, come tipicamente tendono ad essere quelle a base di insilati di cereali (silomais in particolare), possono provocare lesioni tissutali alla mucosa ruminale (erosioni) ed al fegato (ascessi). Lesioni non reversibili che poi rendono gli animali più sensibili ad ulteriori patologie e meno efficienti nella trasformazione delle razioni a base di foraggi fibrosi ed ingombranti come quelle a base di fieno tipiche degli allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP «Parmigiano Reggiano». Tali lesioni sono del tutto infrequenti se la razione è basata sull'impiego di foraggi non insilati ed in particolare di fieni.
L'impiego di foraggi freschi e di fieni, rispetto all'uso di insilati, riduce altresì drasticamente l'esposizione delle manze al rischio di consumare micotossine i cui effetti possono, fra l'altro, interessare i sistemi di difesa degli animali aumentandone la sensibilità alle malattie e riducendone, di conseguenza, la longevità.
Inoltre tale modifica mira ad ottenere un miglioramento dei controlli nella filiera certificata del formaggio «Parmigiano Reggiano», aumentando dunque le garanzie per il consumatore finale di conformità del prodotto al disciplinare di produzione.
Il disciplinare di produzione attuale vieta negli allevamenti delle vitelle, delle manze fino al sesto mese di gravidanza e delle bovine da latte l'uso e la detenzione di insilati di ogni tipo. Il requisito della «quarantena» previsto dall'art. 9 del «Regolamento di alimentazione delle bovine» del disciplinare vigente è finalizzato in particolare a ridurre il rischio di contaminazione da spore dell'ambiente di stalla delle bovine da latte del formaggio «Parmigiano Reggiano»: per questo motivo, nel periodo della «quarantena» delle bovine provenienti da filiere produttive diverse da quella del «Parmigiano Reggiano», l'operatore deve osservare una corretta segregazione di tali animali, una corretta separazione del flusso latte degli animali in «quarantena» e le pertinenti registrazioni aziendali.
I controlli attuali che, ai fini del rispetto del disciplinare, hanno come oggetto la verifica del rispetto del regime della «quarantena» hanno messo in luce nel tempo numerose non conformità rispetto all'osservanza del requisito della «quarantena» come previsto nel piano di controllo della DOP «Parmigiano Reggiano».
Segnatamente, tra gli anni 2012 e 2017, rispetto al controllo sull'osservanza del requisito della «quarantena», l'Organismo di controllo autorizzato per la DOP «Parmigiano Reggiano» ha accertato n. 12 «Non conformità gravi». Tali «Non conformità gravi» hanno ingenerato l'applicazione dello schema di controllo riguardo al trattamento della materia prima e, in particolare, all'esclusione del prodotto dalla DOP, oltre all'adozione di azioni correttive da parte degli operatori interessati, tese ad eliminare la causa/le cause. Nello stesso periodo l'Organismo di controllo autorizzato ha accertato n. 639 «Non conformità lievi», che hanno comportato l'adozione di azioni correttive da parte degli operatori interessati, tese ad eliminare la causa/le cause.
Le «Non conformità gravi», inoltre, nel 2018 e nel 2019 (rispettivamente n. 5 e n. 4) sono cresciute in proporzione rispetto a quanto riscontrato nei precedenti anni (2012-2017), facendo emergere un fenomeno in crescita.
Con l'introduzione nella filiera di animali entro i 10 (dieci) mesi di età, innanzitutto ci sarebbe un parametro (l'età di nascita) molto più facilmente controllabile da parte dell'Organismo di controllo autorizzato in quanto tramite le banche dati è facilmente rilevabile l'età dell'animale, mentre il parametro che oggi viene controllato in «quarantena» è uno stadio di vita dell'animale (sesto mese di gravidanza, lattazione o asciutta) che è variabile a seconda di quando l'animale viene ingravidato.
Inoltre la «quarantena» come oggi è intesa non sarebbe più necessaria in quanto l'animale, come detto sopra, a partire dai 10 (dieci) mesi avrebbe un tempo sufficiente per adattarsi all'alimentazione tipica (mediamente passano ancora circa ulteriori 12/14 mesi prima che gli animali inizino a produrre latte) e non ci sarebbero i rischi di una non corretta gestione della segregazione degli animali in «quarantena» e del flusso latte degli stessi da parte dell'operatore che può comportare problemi per il formaggio (situazione che oggi si potrebbe verificare nel caso un animale faccia il suo ingresso nell'allevamento in un momento in cui esso si trova già in fase di lattazione).
— Art. 10 «Ingresso di nuovi allevamenti in filiera»
Il terzo paragrafo dell'art. 9 «Le aziende agricole non appartenenti alla filiera Parmigiano Reggiano sono autorizzate al conferimento del latte dopo non meno di quattro mesi dalla visita ispettiva.»
è spostato nell'art 10 con il titolo «Ingresso di nuovi allevamenti in filiera» e modificato come segue:
«Le aziende agricole non appartenenti alla filiera “Parmigiano Reggiano” sono autorizzate al conferimento del latte dopo non meno di quattro mesi dalla verifica ispettiva dell'Organismo di controllo autorizzato.».
Si specifica che è l'Organismo di Controllo il soggetto incaricato ad eseguire la verifica di tali requisiti.
— Art. 11
L'Art. 10 «Alimentazione con Piatto Unico» diventa ora l'Art. 11 «Alimentazione con Piatto Unico».
— Art. 12 «Nuovi prodotti e tecnologie»
L'art. 11 «L'eventuale impiego di alimenti non contemplati dal presente Regolamento, così come le variazioni delle dosi utilizzabili e l'introduzione di modalità di preparazione e di somministrazione non previste sono condizionate dall'esito favorevole delle sperimentazioni e degli studi valutati dal Consorzio del Parmigiano-Reggiano e, in caso di esito positivo, potranno costituire oggetto di richiesta di modifica del disciplinare di produzione.»
diventa l'art. 12 ed è modificato come segue:
«L'eventuale impiego di alimenti non contemplati dal presente Regolamento, così come le variazioni delle dosi utilizzabili e l'introduzione di modalità di preparazione e di somministrazione non previste sono condizionate dall'esito favorevole delle sperimentazioni e degli studi valutati dal Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano e, in caso di esito positivo, oltre all'adozione in base alle modalità stabilite all'art. 6, dovranno costituire oggetto di integrazione del disciplinare di produzione alla prima modifica utile.».
Si specifica che l'impiego di alimenti per animali e tecnologie non contemplati dal «Regolamento di alimentazione delle bovine», così come le variazioni delle dosi utilizzabili e l'introduzione di modalità di preparazione e di somministrazione sono condizionati dall'esito favorevole delle sperimentazioni e degli studi valutati dal Consorzio di tutela e, in caso di esito positivo, oltre alla relativa adozione in base alle modalità stabilite all'art. 6, dovranno (e non più potranno) essere oggetto di integrazione del disciplinare alla prima modifica utile.
Infine, si aggiunge il termine «Formaggio» per indicare la corretta denominazione del Consorzio.
DOCUMENTO UNICO
«PARMIGIANO REGGIANO»
n. UE: PDO-IT-0016-AM06 - 2.12.2021
DOP (X) IGP ( )
1. Nome
«Parmigiano Reggiano»
2. Stato membro o paese terzo
Italia
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.3. Formaggi
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1
Il «Parmigiano Reggiano» è un formaggio a pasta dura, cotta e a lenta maturazione, prodotto con latte vaccino, crudo, parzialmente decremato per affioramento naturale. Il latte non può essere sottoposto a trattamenti termici, fisici, meccanici e deve provenire da bovine da latte la cui alimentazione si basa sull'impiego di foraggi ottenuti nella zona d'origine. La stagionatura deve protrarsi per almeno 12 mesi. Il «Parmigiano Reggiano» può essere commercializzato in forme intere, in porzioni ovvero grattugiato.
Il «Parmigiano Reggiano» non può essere sottoposto ad alcun trattamento che ne alteri le caratteristiche chimico/fisiche e organolettiche e presenta le seguenti caratteristiche:
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forma cilindrica a scalzo leggermente convesso o quasi diritto, con facce piane leggermente orlate, |
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dimensioni: diametro delle facce piane da 35 a 43 cm, altezza dello scalzo da 20 a 26 cm, |
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peso minimo della forma: 30 kg, |
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colore della crosta: paglierino naturale con le eventuali evoluzioni di colore, |
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spessore della crosta: circa 6 mm, |
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colore della pasta: da leggermente paglierino a paglierino, |
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aroma e sapore della pasta caratteristici: fragrante, delicato, saporito ma non piccante, |
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struttura della pasta: minutamente granulosa, frattura a scaglia, |
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grasso sulla sostanza secca: minimo 32 %, |
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additivi: assenti, |
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acidi grassi ciclopropanici: inferiori a 22 mg/100 g di grasso [dato già comprensivo dell'incertezza di misura, metodo gascromatografico con rivelatore a spettrometria di massa (GC-MS)]. |
3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)
Le attività di allevamento finalizzate al ricambio delle bovine da latte (definite «rimonta») devono essere ubicate nella zona geografica delimitata e inserite nel sistema di controllo quale attività specifica di un allevamento per la produzione del latte. Sono vietati l'uso e la detenzione di insilati di ogni tipo.
Gli animali provenienti da filiere produttive diverse da quella del «Parmigiano Reggiano» e pertanto non inserite nel sistema di controllo devono essere introdotti negli allevamenti per la produzione del latte o negli allevamenti di rimonta non oltre il compimento del decimo mese di età.
Gli allevamenti per la produzione del latte che, alla data del 5 gennaio 2021, possedevano attività di rimonta ubicata fuori dalla zona geografica delimitata possono continuare a gestire tale attività al di fuori della zona geografica delimitata a condizione che venga inserita nel sistema di controllo.
L'alimentazione delle bovine da latte si basa sull'impiego di foraggi della zona geografica delimitata ed è definita in quantità e in qualità.
Almeno il 75 % della sostanza secca dei foraggi deve essere prodotta all'interno della zona geografica.
I mangimi possono costituire al massimo il 50 % della sostanza secca della razione.
Sono vietati l'uso e la detenzione di insilati di ogni tipo.
Latte vaccino, sale, caglio di vitello.
La produzione del latte deve avvenire in allevamenti ubicati nella zona geografica delimitata e inseriti nel sistema di controllo.
3.4. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata
La trasformazione del latte deve avvenire nella zona geografica delimitata. Il latte, ottenuto dalla mungitura della sera e dalla mungitura del mattino, è consegnato crudo ed integro al caseificio, nel rispetto del disciplinare di produzione. Il latte del mattino viene immesso in caldaie di rame e miscelato con il latte della sera precedente, parzialmente decremato per affioramento naturale. Il rapporto grasso/caseina del latte in caldaia, calcolato come valore medio ponderato dei lotti caldaia nel giorno di lavorazione, non può essere superiore a 1,10 + 10 %. Al latte si aggiunge il siero-innesto, una coltura naturale di batteri lattici ottenuta per fermentazione spontanea e in condizioni termiche controllate del siero «dolce» residuo della lavorazione precedente. Non è ammesso l'uso di fermenti selezionati. Alla coagulazione, che si ottiene con l'uso esclusivo di caglio di vitello, seguono la rottura della cagliata e la cottura. Dopo la sedimentazione, la massa caseosa è trasferita negli appositi stampi per la formatura. Si procede all'apposizione dei marchi. Dopo qualche giorno si procede alla salatura in salamoia e quindi alla stagionatura, che deve protrarsi per almeno 12 mesi. La stagionatura delle forme può avvenire in scalere con assi di legno.
La stagionatura minima di 12 mesi deve avvenire nella zona geografica delimitata.
Al termine della stagionatura minima si procede alle operazioni di espertizzazione, ai fini della verifica della conformità al disciplinare di produzione.
3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato
Il «Parmigiano Reggiano» può essere commercializzato in forme intere, in porzioni ovvero grattugiato.
A tutela del consumatore, al fine di garantire l'autenticità del formaggio «Parmigiano Reggiano» immesso sul mercato preconfezionato, grattugiato e in porzioni, le operazioni di grattugiatura e porzionatura, e successivo confezionamento, devono avvenire nella zona geografica delimitata. Ciò deriva dalla perdita o non visibilità, nel formaggio grattugiato e in porzioni, dei segni identificativi del formaggio «Parmigiano Reggiano» presenti sulla forma intera, e quindi dalla necessità di garantire l'origine del prodotto preconfezionato. E deriva inoltre dalla necessità di garantire che l'operazione di confezionamento in porzioni avvenga in tempi brevi dall'avvenuta porzionatura, e con prassi tali da evitare rischi di disidratazione, ossidazione, e comunque perdita delle caratteristiche organolettiche originarie del «Parmigiano Reggiano». L'apertura della forma, infatti, priva il formaggio della naturale protezione fornita dalla crosta che, essendo fortemente disidratata, costituisce un ottimo isolante del formaggio dall'ambiente circostante.
L'operazione di grattugiatura può riguardare esclusivamente formaggio intero recante la denominazione d'origine protetta «Parmigiano Reggiano» ed il successivo confezionamento deve avvenire immediatamente, senza nessun trattamento e senza aggiunta di alcuna sostanza. È tuttavia consentito, alle condizioni di cui sopra, anche l'utilizzo del prodotto definito «sfrido». Quantità di crosta del formaggio «Parmigiano Reggiano» grattugiato: non superiore al 18 % in peso.
Il residuo da lavorazioni di «Parmigiano Reggiano», destinato ad ulteriori rilavorazioni di «Parmigiano Reggiano» da parte di soggetti inseriti nel sistema di controllo, viene definito «sfrido».
Le operazioni di grattugiatura e porzionatura e preimballaggio per la vendita diretta possono essere effettuate nell'esercizio di vendita al dettaglio per la sola vendita al consumatore finale.
3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato
I segni identificativi presenti su ogni forma di formaggio «Parmigiano Reggiano» sono rappresentatati dalla dicitura a puntini «Parmigiano Reggiano» unitamente alla matricola del caseificio produttore, all'annata, al mese di produzione e all'abbreviazione «DOP», impressi sulla superficie del solo scalzo mediante apposite matrici (fasce marchianti), dal bollo ovale recante la dicitura «Parmigiano Reggiano Consorzio Tutela», da una placca di caseina o da un sistema equivalente che identifichi in modo univoco ogni forma e, per quanto riguarda le forme qualificate di seconda categoria, dal contrassegno che le identifica.
Il segno identificativo del formaggio «Parmigiano Reggiano» immesso sul mercato preconfezionato, grattugiato e in porzioni è rappresentato da un contrassegno costituito, nella parte superiore, dalla figura stilizzata di una fetta e di una forma di formaggio «Parmigiano Reggiano» nonché, nella parte inferiore, dalla scritta «PARMIGIANO REGGIANO».
Tale contrassegno, che costituisce un elemento obbligatorio dell'etichettatura, deve essere riprodotto a colori secondo le modalità tecniche definite dal Consorzio mediante apposita convenzione.
Al fine di consentire la corretta identificazione della stagionatura del formaggio «Parmigiano Reggiano» preconfezionato immesso sul mercato in porzioni superiori ai 15 grammi, nell'etichetta deve figurare l'indicazione dell'età minima del formaggio.
Vista l'evoluzione dell'aroma e del sapore della pasta del «Parmigiano Reggiano» nel corso della stagionatura, al fine di comunicare le caratteristiche organolettiche, è possibile utilizzare in etichetta, in aggiunta all'età, per determinate fasce di stagionatura, i seguenti aggettivi descrittivi:
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delicato (12-19 mesi); |
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armonico (circa 20-26 mesi); |
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— |
aromatico (circa 27-34 mesi); |
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intenso (circa 35-45 mesi). Il residuo di lavorazione costituito da piatti e scalzi (formati in cui la crosta risulta superiore al 18 %), qualora non utilizzato come sfrido, non può recare la denominazione «Parmigiano Reggiano». |
4. Delimitazione concisa della zona geografica
La zona geografica delimitata comprende i territori delle province di Bologna alla sinistra del fiume Reno, Mantova alla destra del fiume Po, Modena, Parma e Reggio nell'Emilia.
5. Legame con la zona geografica
Per quanto riguarda i fattori naturali, si segnalano in particolare le caratteristiche pedologiche dei terreni della zona geografica delimitata, estesi dal crinale appenninico fino al Po, unitamente alle condizioni climatiche che influenzano direttamente sia la composizione floristica naturale, sia le peculiari fermentazioni del prodotto. Per i fattori umani, oltre alla storica rilevanza del formaggio nell'economia locale, si sottolinea che le complesse operazioni cui viene sottoposto il «Parmigiano Reggiano» sono frutto della tradizionale arte casearia, invalsa nei secoli nella relativa zona di produzione, tramandata nel rispetto degli usi locali, leali e costanti.
Sono caratteristiche specifiche del formaggio «Parmigiano Reggiano» la struttura della pasta, minutamente granulosa e con frattura a scaglia, l'aroma fragrante e il sapore delicato, saporito ma non piccante, l'elevata solubilità e l'alta digeribilità.
Queste derivano dalle specificità e dai criteri di selezione del latte, utilizzato giornalmente crudo in caldaie di rame e coagulato con caglio di vitello ad elevato contenuto di chimosina, dalla salatura in salamoia satura e dalla prolungata maturazione naturale.
Le peculiari proprietà chimico-fisiche e microbiologiche del latte che garantiscono le specifiche caratteristiche e le qualità del formaggio «Parmigiano Reggiano» sono essenzialmente dovute all'alimentazione delle bovine, che si basa sull'impiego di foraggi della zona d'origine ed esclude in maniera rigorosa l'uso di insilati di ogni tipo. La stagionatura minima di 12 mesi, che deve avvenire nella zona geografica delimitata per le particolari condizioni climatiche di quest'ultima, è necessaria affinché il prodotto ottenuto dalla trasformazione del latte possa acquisire, attraverso specifici processi enzimatici, le caratteristiche proprie del formaggio «Parmigiano Reggiano».
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335
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9.6.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 202/76 |
Pubblicazione del documento unico di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo
(2023/C 202/14)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro due mesi dalla data della pubblicazione.
DOCUMENTO UNICO
«Terres du Midi»
PGI-FR-02484
Data di presentazione della domanda: 28.9.2018
1. Nome o nomi da registrare
Terres du Midi
2. Stato membro
Francia
3. Tipo di indicazione geografica
IGP – Indicazione geografica protetta
4. Categorie di prodotti vitivinicoli
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1. |
Vino |
5. Descrizione del vino (dei vini)
L'indicazione geografica protetta «Terres du Midi» è riservata a vini fermi, rossi, rosati e bianchi.
I vini prodotti sono caratterizzati da aromi fruttati, la cui natura e intensità varia a seconda dei vitigni e delle tecnologie utilizzate.
I vini rossi, dal colore intenso (dal lampone al granato) e prodotti in assemblaggio per ottenere una struttura carnosa, morbida e armonica, sono generalmente caratterizzati da note di frutti rossi, talvolta anche speziate.
I vini bianchi, di colore variabile dal giallo-verdolino al giallo dorato e anch'essi risultato di diversi assemblaggi, esaltano la freschezza della bacca bianca e sprigionano note agrumate.
I vini rosati presentano equilibri eccellenti grazie all'assemblaggio dei vitigni Grenache e Sirah, con l'eventuale aggiunta delle varietà Cinsault e Carignan nel caso in cui si voglia accrescere l'intensità del colore dal rosa pesca al rosa lampone. Si tratta di vini rosati freschi che sviluppano aromi di frutti rossi e fiori.
I vini devono rispettare tutti gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti dalla normativa dell'UE.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
10 |
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Acidità totale minima |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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6. Pratiche di vinificazione
a. Pratiche enologiche essenziali
I vini devono rispettare gli obblighi normativi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello nazionale e dell'UE.
b. Rese massime
IGP «Terres du Midi» rosso, rosato e bianco
120 ettolitri per ettaro
7. Zona geografica delimitata
La raccolta delle uve, la vinificazione e l'elaborazione dei vini destinati a beneficiare dell'indicazione geografica protetta «Terres du Midi» hanno luogo nella zona geografica comprendente:
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— |
tutti i comuni dei dipartimenti dell'Aude, dell'Hérault, del Gard e dei Pirenei orientali; e |
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i seguenti comuni del dipartimento della Lozère: Gorges du Tarn Causses, Ispagnac, La Malène e Massegros Causses Gorges (solo il territorio del comune delegato di Les Vignes). |
8. Varietà principale/i di uve da vino
Alicante Henri Bouschet N
Alphonse Lavallée N
Altesse B
Alvarinho - Albariño
Aramon N
Aramon blanc B
Aramon gris G
Aranel B
Arinarnoa N
Arvine B - Petite Arvine
Aubun N - Murescola
Auxerrois B
Baco blanc B
Bourboulenc B - Doucillon blanc
Cabernet franc N
Cabernet-Sauvignon N
Caladoc N
Cardinal Rg
Carignan N
Carignan blanc B
Carmenère N
Chambourcin N
Chardonnay B
Chasan B
Chasselas B
Chasselas rose Rs
Chenanson N
Chenin B
Cinsaut N - Cinsault
Clairette B
Clairette rose Rs
Colombard B
Cot N - Malbec
Couderc noir N
Counoise N
Danlas B
Egiodola N
Fer N - Fer Servadou, Braucol, Mansois, Pinenc
Gamay N
Gamay de Chaudenay N
Gewurztraminer Rs
Grenache N
Grenache blanc B
Grenache gris G
Gros Manseng B
Jurançon blanc B
Landal N
Listan B - Palomino
Lival N
Lledoner pelut N
Macabeu B - Macabeo
Marsanne B
Marselan N
Mauzac B
Merlot N
Meunier N
Mondeuse N
Morrastel N - Minustellu, Graciano
Mourvèdre N - Monastrell
Muscadelle B
Muscat d'Alexandrie B - Muscat, Moscato
Muscat de Hambourg N - Muscat, Moscato
Muscat à petits grains blancs B - Muscat, Moscato
Muscat à petits grains roses Rs - Muscat, Moscato
Muscat à petits grains rouges Rg - Muscat, Moscato
Nielluccio N - Nielluciu
Négrette N
Parrellada B
Petit Manseng B
Petit Verdot N
Pinot gris G
Pinot noir N
Portan N
Ravat blanc B
Riesling B
Rivairenc N - Aspiran noir
Rivairenc blanc B - Aspiran blanc
Roussanne B
Sauvignon B - Sauvignon blanc
Sauvignon gris G - Fié gris
Savagnin rose Rs
Sciaccarello N
Semillon B
Servant B
Seyval B
Sylvaner B
Syrah N - Shiraz
Tannat N
Tempranillo N
Terret blanc B
Terret gris G
Terret noir N
Ugni blanc B
Verdelho B
Vermentino B - Rolle
Villard blanc B
Villard noir N
Viognier B
9. Descrizione del legame/dei legami
9.1. Specificità della zona geografica
Situata nella Francia meridionale, lungo il litorale mediterraneo, la zona dell'IGP «Terres du Midi» si estende sul territorio dei dipartimenti del Gard, dell'Hérault, dell'Aude e dei Pyrénées-Orientales e di alcuni comuni del dipartimento della Lozère. Il Bas Languedoc e, in particolare, i dipartimenti del Gard, dell'Hérault e dell'Aude costituiscono un territorio della costa mediterranea a vocazione quasi esclusivamente viticola, noto sin dagli inizi del XIX secolo come il «vignoble du Midi» («vigneto del Mezzogiorno»).
Le condizioni pedologiche della zona geografica sono molto varie: quelle più rappresentative sono gli scisti acidi delle vette collinari, i suoli calcarei delle pianure e degli altopiani viticoli e le terrazze alluvionali sassose, la cui caratteristica comune consiste in suoli aridi, poco fertili, favorevoli alla coltivazione della vite e atti a consentire un radicamento in profondità. Dai rilievi delle Cévennes, dalla Montagne Noire e dai contrafforti pirenaici fino al litorale lagunare, la zona dell'IGP «Terres du Midi», attraversata dai fiumi Aude, Orb, Hérault, Vidourle e Gardon, forma un vasto anfiteatro rivolto verso il mar Mediterraneo.
Il clima mediterraneo di cui gode questo territorio, con estati calde e secche e inverni miti cui si aggiungono due periodi piovosi in autunno e in primavera, favorisce la coltivazione della vite.
La zona è battuta da diversi venti. Un «vento marino» spira regolarmente e talvolta con forza sul golfo del Leone, in particolare durante il periodo di maturazione delle uve. La salsedine trasportata modera così gli eccessi di temperatura. Un vento proveniente da nord o da ponente (tramontana, «cers» e maestrale), secco e potente, contribuisce al buono stato di salute dei vigneti. Queste caratteristiche climatiche favoriscono l'impianto di varietà che si adattano ad ambienti diversi. In questo territorio convivono tre tipi di ambienti: montagne e altipiani elevati, zone pedemontane e altipiani intermedi e, per finire, pianura costiera. La monocoltura viticola che lo caratterizza si estende dal delta del Rodano al confine spagnolo.
9.2. Specificità del prodotto
L'IGP «Terres du Midi» è un prodotto ancorato alla storia del Mezzogiorno viticolo francese. In questo territorio si produce vino sin dal primo impianto di vigneti in Europa occidentale intorno alla città di Agde, verso il 600 a.C.
Nel 1907 la crisi che aveva investito il settore vitivinicolo giunse al culmine, con aspetti legati alla produzione del vino, alla vita sociale e all'economia delle aziende. Il gran numero di nuove tasse, la produzione eccessiva e le frodi alimentarono il malcontento. I prezzi crollarono e la qualità dei vini diminuì. Di fronte all'intransigenza delle autorità, i viticoltori della Linguadoca crearono numerosi comitati per la difesa della viticoltura, con delegazioni nella maggior parte dei comuni del Mezzogiorno francese, che ben presto si raggrupparono intorno alla Confédération Générale des Vignerons du Midi. Con il riconoscimento di questa confederazione da parte dello Stato, che consentì di riprendere il dialogo e di individuare soluzioni per far fronte alla crisi (riduzione delle tasse, repressione delle frodi, amnistia e norme in materia di dichiarazione e distribuzione dei vini), prese forma il concetto di «Midi viticole». L'atto fondativo di questo movimento confederale faceva chiaramente riferimento ai confini del «Midi viticole», che riuniva i quattro dipartimenti viticoli dei Pyrénées-Orientales, dell'Aude, dell'Hérault e del Gard, le cui terre furono destinate quasi esclusivamente alla viticoltura.
A partire dal 1964 si precisò e definì con chiarezza, anche dal punto di vista giuridico, il concetto di «vin de canton» riferibile a una zona amministrativa di produzione avente una serie di caratteristiche pedoclimatiche. Un decreto del 1968 trasformò i «vin de canton» in «vin de pays», inizialmente identificati con il nome del dipartimento di produzione e corrispondenti a criteri di produzione specifici che richiedevano un livello di qualità superiore. Questa trasformazione consentì ai «vin du Midi» («vini del Mezzogiorno») di ricevere un riconoscimento specifico che portò alla nascita dell'IGP «Terres di Midi».
La produzione dell'IGP «Terres du Midi» raggiunge i 100 000 ettolitri e copre la gamma delle tre colorazioni del vino. I vini rossi rappresentano la maggior parte della produzione (55 %), con i rosati in crescita (35 %) e i bianchi a completamento della gamma.
L'indicazione geografica protetta «Terres du Midi» trova essenzialmente espressione in un assortimento varietale basato sull'assemblaggio sia di vitigni tradizionali della regione che di vitigni provenienti da altre regioni viticole.
L'impianto di questi vitigni è reso possibile dall'esperienza dei viticoltori, che allevano la vite in funzione delle diverse condizioni pedologiche che caratterizzano la zona geografica al fine di ottenere uve di qualità. Grazie all'influsso fondamentale del clima mediterraneo caldo e secco, le uve giungono a piena maturazione in tutte le zone e indipendentemente dal vitigno e gli aromi primari sono preservati e persino rafforzati. I vini prodotti sono così caratterizzati dalla loro qualità aromatica, fruttata e floreale, la cui intensità e natura varia a seconda dei vitigni assemblati.
Gli assemblaggi mirano a ottenere, da un lato, vini rossi fruttati, morbidi e dai tannini maturi e armoniosi caratteristici dei vini dell'IGP, dall'altro vini bianchi e rosati in grado di mantenere eccellenti equilibri e di preservare la loro freschezza e la loro qualità aromatica, tendente al fruttato nei bianchi e al floreale nei rosati.
9.3. Legame causale tra specificità della zona geografica e specificità del prodotto
Il legame con l'origine del prodotto si fonda sulle caratteristiche stesse di quest'ultimo derivanti dalle specificità pedoclimatiche della zona geografica. Tali specificità, interagendo con la scelta dei vitigni, influiscono in misura rilevante sui tratti distintivi dell'IGP.
Le specificità pedoclimatiche della zona geografica, unitamente alla scelta dei vitigni, incidono in modo significativo sulle caratteristiche del prodotto. Grazie all'influenza fondamentale di un clima mediterraneo caldo, secco e ben ventilato sui vitigni dell'IGP, le uve raggiungono la loro piena maturazione in tutte le zone e sono caratterizzate da un profilo aromatico specifico.
Il nome «Terres du Midi» rispecchia le caratteristiche del territorio di riferimento, in cui le condizioni pedoclimatiche mediterranee favoriscono la maturazione di vitigni diversi e l'espressione dei relativi aromi primari, ed è condiviso da viticoltori impegnati a produrre vini aromatici dal profilo gradevole e goloso, nati da tali terre a vocazione principalmente viticola.
Dai rilievi delle Cévennes, dalla Montagne Noire e dai contrafforti pirenaici fino al litorale lagunare, la zona dell'IGP «Terres du Midi», attraversata dai fiumi Aude, Orb, Hérault, Vidourle e Gardon, forma un vasto anfiteatro rivolto verso il mar Mediterraneo.
La varietà pedologica della zona geografica ha come caratteristica comune la presenza di suoli aridi, poco fertili e atti a consentire un radicamento in profondità favorevole all'impianto di numerosi vitigni. La vite conserva perciò un vigore vegetativo costante che consente una resa regolare di uve polpose. La conformazione orografica del territorio, in cui gli eccessi di calore, dalle montagne al litorale soleggiato, sono moderati da una buona ventilazione, garantisce alle diverse varietà di viti buone condizioni di sviluppo e di maturazione, preservando in tal modo la freschezza e il potenziale aromatico delle uve, segno distintivo dell'IGP. Nel caso dei vini bianchi, ad esempio, l'influenza positiva dei venti sui vigneti situati principalmente in pianura preserva le uve dalla siccità, il che conferisce ai vini freschezza e aromi fruttati. I vini rossi, caratterizzati da aromi di frutti rossi e speziati e dotati di un buon equilibrio tra tannini e alcole, devono la loro espressione all'influenza che il clima secco, soleggiato e ben ventilato esercita sui vitigni. I rosati, freschi e fruttati o floreali a seconda dell'assemblaggio, devono la loro struttura, caratterizzata dall'equilibrio tra aromi e freschezza, all'interazione tra il sole e il vento proveniente dal mare.
Nell'assemblare con arte le caratteristiche principali dei vitigni espresse dal territorio (colore, aromi, tannini e vivacità), i viticoltori conservano nel profilo organolettico di ciascun colore di vino i tratti distintivi sopra descritti, sempre aromatici, morbidi e freschi. I vini rossi, prodotti da vitigni che conferiscono loro colore e corpo, hanno un colore intenso che va dal lampone al granato e un profilo aromatico che racchiude sentori di frutti rossi o addirittura speziati. Al palato, sprigionano note tanniche, morbide e armoniose allo stesso tempo. Il colore dei vini bianchi va dal giallo-verdolino al giallo dorato. Questi vini, prodotti a partire da vitigni aromatici e aciduli, esaltano la freschezza della bacca bianca e sprigionano note agrumate. I vini rosati derivano da vitigni con una buona potenza cromatica e dal carattere fruttato che permettono di ottenere un prodotto fresco caratterizzato da note di frutti rossi accompagnate da sfumature floreali.
Tutti questi fattori, uniti alla maestria nel gestire gli assemblaggi e all'organizzazione del «Midi viticole» intorno alle strette maglie di strutture viticole collettive, caratterizzano l'IGP «Terres du Midi».
Su di essi fa leva lo sviluppo dell'economia viticola regionale. La vite e il vino sono quindi il fulcro dell'attività economica di tre quarti dei paesi rurali dei dipartimenti del Midi francese.
10. Ulteriori condizioni essenziali
Etichettatura
Quadro normativo:
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legislazione nazionale |
Tipo di condizione ulteriore:
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disposizioni supplementari in materia di etichettatura |
Descrizione della condizione:
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La menzione di uno o più vitigni è severamente vietata. |
Quando la dicitura «Indicazione geografica protetta» è sostituita dalla menzione tradizionale «Vin de pays», il logo IGP dell'Unione europea è riportato obbligatoriamente in etichetta.
Zona di prossimità immediata
Quadro normativo:
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legislazione nazionale |
Tipo di condizione ulteriore:
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deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata |
Descrizione della condizione:
La zona di prossimità immediata definita in deroga per la vinificazione e l'elaborazione dei vini ammessi a beneficiare dell'indicazione geografica protetta «Terres du Midi» è costituita dai cantoni limitrofi dei dipartimenti dell'Aude, dell'Hérault, del Gard e dei Pyrénées-Orientales elencati di seguito:
Arles, Avignon (n. 1, n. 2, n. 3), Haute-Ariège (comuni di Ax-les-Thermes, Artigues, Ascou, Carcanières, Ignaux, Mérens-les-Vals, Mijanès, Montaillou, Orgeix, Orlu, Ornolac-Ussat-les-Bains, Perles-et-Castelet, Le Pla, Prades, Le Puch, Quérigut, Rouze, Savignac-les-Ormeaux, Sorgeat, Tignac e Vaychis), Collet de Dèze (comuni di Le Collet-de-Dèze, Barre-des-Cévennes, Bassurels, Cassagnas, Cans e Cévennes per il solo territorio di Saint-Julien-d'Arpaon, Fraissinet-de-Fourques, Gabriac, Moissac-Vallée-Française, Molezon, Le Pompidou, Saint-André-de-Lancize, Saint-Etienne-Vallée-Française, Saint-Germain-de-Calberte, Saint-Hilaire-de-Lavit, Saint-Julien-des-Points, Saint-Martin-de-Boubaux, Saint-Martin-de-Lansuscle, Saint-Michel-de-Dèze, Saint-Privat-de-Vallongue, Sainte-Croix-Vallée-Française e Ventalon en Cévennes), Bollène, Bourg-Saint-Andéol (comuni di Bourg-Saint-Andéol, Bidon, Gras, Larnas, Saint-Just-d'Ardèche, Saint-Marcel-d'Ardèche, Saint-Martin-d'Ardèche e Saint-Montan), Causses-Rougiers (comuni di La Cavalerie, Arnac-sur-Dourdou, Brusque, Camarès, Le Clapier, Cornus, La Couvertoirade, Fayet, Fondamente, Gissac, L'Hospitalet-du-Larzac, Lapanouse-de-Cernon, Marnhagues-et-Latour, Mélargues, Montagnol, Peux-et-Couffouleux, Saint-Beaulize, Saint-Jean-et-Saint-Paul, Sainte-Eulalie-de-Cernon, Sauclières, Sylvanès, Tauriac-de-Camarès e Viala-du-Pas-de-Jaux), Tarn et Causses (comuni di Campagnac, La Capelle-Bonance, La Cresse, Mostuéjouls, Peyreleau, Rivière-sur-Tarn, La Roque-Sainte-Marguerite, Saint-André-de-Vézines, Saint-Laurent-d'Olt, Saint-Martin-de-Lenne, Saint-Saturnin-de-Lenne e Veyreau), Châteaurenard (comuni di Châteaurenard, Barbentane, Boulbon, Eyragues, Graveson, Saint-Pierre-de-Mézorgues, Noves, Rognonas e Tarascon), Haute-Ardèche (comuni di Coucouron, Issanlas, Issarlès, Le Lac-d'Issarlès, Lachapelle-Graillouse, Lanarce, Lavillatte e Lespéron), La Montagne Noire, Le Pastel (comuni di Garrevaques, Palleville, Soual e Viviers-lès-Montagnes), Hautes Terres d'Oc (comuni di Lacaune, Anglès, Barre, Berlats, Escroux, Espérausses, Gijounet, Lamontélarié, Lasfaillades, Moulin-Mage, Murat-sur-Vèbre, Nages, Senaux e Viane), Pays d'Olmes (comuni di Lavelanet, L'Aiguillon, Bélesta, Bénaix, Carla-de-Roquefort, Dreuilhe, Fougax-et-Barrineuf, Ilhat, Lesparrou, Leychert, Lieurac, Montferrier, Montségur, Nalzen, Péreille, Raissac, Roquefixade, Roquefort-les-Cascades, Saint-Jean-d'Aigues-Vives, Sautel e Villeneuve-d'Olmes), Saint-Etienne-du-Valdonnez (comuni di Altier, Pied-de-Borne, Pont-de-Montvert-Sud Mont Lozère, Pourcharesses, Prévenchère, Saint-André-Capcèze, Vialas e Villefort), Le Pontet (comuni di Le Pontet e Vedéne), Cévennes Ardéchoises (comuni di Les Vans, Les Assions, Banne, Beaumont, Berrias-et-Casteljau, Chambonas, Dompnac, Gravières, Laboule, Loubaresse, Malarce-sur-la-Thines, Malbosc, Montselgues, Saint-André-de-Cruzières, Saint-Mélany, Saint-Paul-le-Jeune, Saint-Pierre-Saint-Jean, Saint-Sauveur-de-Cruzières, Sainte-Marguerite-Lafigère, Les Salelles e Valgorge), Mazamet-1, Mazamet-2 Vallée du Thoré, Castres (comune di Saint-Salvy-de-la-Balme), Florac (comuni di Gatuzières, Hures-la-Parade, Meyrueis, Le Rozier e Saint-Pierre-des-Tripiers), Mirepoix, Escalquens (comuni di Auragne, Caignac, Calmont, Gibel, Mauvaisin, Monestrol, Montgeard, Nailloux, Saint-Léon e Seyre), Millau-2 (comuni di Nant e Saint-Jean-du-Bruel), Orange, Revel (comuni di Revel, Avignon-et-Lauragais, Beauteville, Bélesta-en-Lauragais, Cessales, Falga, Folcarde, Gardouch, Juzes, Lagarde, Lux, Mauremont, Maurens, Montclair-Lauragais, Montégut-Lauragais, Montesquieu-Lauragais, Montgaillard-Lauragais, Mourvilles-Hautes, Nogaret, Renneville, Rieumajou, Roumens, Saint-Félix-Lauragais, Saint-Germier, Saint-Julia, Saint-Rome, Saint-Vincent, Trébons-sur-la-Grasse, Vallègue, Vaudreuille, Vaux, Vieillevigne, Villefranche-de-Lauragais e Villenouvelle), Les Portes d'Ariège (comuni di Saverdun, La Bastide-de-Lordat, Brie, Canté, Esplas, Gaudiès, Justiniac, Labatut, Lissac, Mazères, Montaut, Saint-Quirc, Trémoulet e Le Vernet), Sorgues, Salon de Provence-1 (comuni di Mas-Blanc-des-Alpilles e Saint-Etienne-du-Grès), Vallon-Pont-d'Arc (comuni di Vallon-Pont-d'Arc, Balazuc, Bessas, Labastide-de-Virac, Lagorce, Organc-d'Aven, Pradons, Ruoms, Saint-Remèze, Salavas, Sampzon e Vagnas), Vaison-la-Romaine (comuni di Camaret-sur-Aigues, Travaillan e Violès)
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-e251ee13-3a0d-45e8-a272-733874b7a36a
Rettifiche
|
9.6.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 202/84 |
Rettifica della pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 104 del 4 marzo 2022 )
(2023/C 202/15)
Pagina 39, terzo paragrafo,
anziché:
«Languedoc/Coteaux du Languedoc»,
leggasi:
«Languedoc».
Pagina 40, documento unico, punto 1, «Nome del prodotto»,
anziché:
«Languedoc
Coteaux du Languedoc»,
leggasi:
«Languedoc».