ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 199 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
66° anno |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2023/C 199/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.11099 — CINVEN / MBCC DIVESTMENT BUSINESS) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2023/C 199/02 |
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Commissione europea |
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2023/C 199/03 |
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Garante europeo della protezione dei dati |
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2023/C 199/04 |
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2023/C 199/05 |
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2023/C 199/06 |
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2023/C 199/07 |
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V Avvisi |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2023/C 199/08 |
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2023/C 199/09 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
7.6.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 199/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.11099 — CINVEN / MBCC DIVESTMENT BUSINESS)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2023/C 199/01)
Il 20 aprile 2023 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32023M11099. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
7.6.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 199/2 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 1o giugno 2023
relativa alla nomina di un membro del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro per l'Irlanda
(2023/C 199/02)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione del Consiglio, del 22 luglio 2003, che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (1), in particolare l’articolo 3,
visti gli elenchi dei candidati presentati al Consiglio dai governi degli Stati membri,
considerando quanto segue:
(1) |
Con decisione del 24 febbraio 2022 (2), il Consiglio ha nominato i membri e i supplenti del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro per il periodo dal 1o marzo 2022 al 28 febbraio 2025. |
(2) |
Il governo dell’Irlanda ha presentato una candidatura per un seggio resosi vacante, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È nominata membro del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro per il periodo che si conclude il 28 febbraio 2025 la persona seguente:
I. RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI
Stato membro |
Membro |
Irlanda |
sig.ra Adrienne DUFF |
Articolo 2
Il Consiglio procede in una data successiva alla nomina dei membri e dei supplenti non ancora designati.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 1o giugno 2023
Per il Consiglio
Il presidente
A. CARLSON
(1) GU C 218 del 13.9.2003, pag. 1.
(2) Decisione del Consiglio del 24 febbraio 2022 relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro 2022/C 92/01 (GU C 92 del 25.2.2022, pag. 1).
Commissione europea
7.6.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 199/4 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
6 giugno 2023
(2023/C 199/03)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,0683 |
JPY |
yen giapponesi |
149,09 |
DKK |
corone danesi |
7,4494 |
GBP |
sterline inglesi |
0,86103 |
SEK |
corone svedesi |
11,6215 |
CHF |
franchi svizzeri |
0,9698 |
ISK |
corone islandesi |
151,10 |
NOK |
corone norvegesi |
11,8775 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
23,520 |
HUF |
fiorini ungheresi |
368,63 |
PLN |
zloty polacchi |
4,4915 |
RON |
leu rumeni |
4,9592 |
TRY |
lire turche |
22,9762 |
AUD |
dollari australiani |
1,6038 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4342 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,3777 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,7579 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,4411 |
KRW |
won sudcoreani |
1 388,93 |
ZAR |
rand sudafricani |
20,5593 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,6040 |
IDR |
rupia indonesiana |
15 891,22 |
MYR |
ringgit malese |
4,9222 |
PHP |
peso filippino |
60,064 |
RUB |
rublo russo |
|
THB |
baht thailandese |
37,161 |
BRL |
real brasiliano |
5,2538 |
MXN |
peso messicano |
18,6436 |
INR |
rupia indiana |
88,2295 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
Garante europeo della protezione dei dati
7.6.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 199/5 |
Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale
(2023/C 199/04)
(Il testo integrale del presente parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD https://edps.europa.eu)
Con il presente parere, emesso a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), il GEPD formula raccomandazioni sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (2), con riguardo ai diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati personali («la proposta»).
Il GEPD accoglie con favore gli obiettivi perseguiti dalla proposta, in particolare di garantire che le amministrazioni fiscali abbiano accesso alle informazioni necessarie a svolgere efficacemente i loro compiti e di rafforzare il rispetto generale delle disposizioni della direttiva 2011/16/UE. In questo contesto, il GEPD formula una serie di raccomandazioni volte a garantire la piena conformità della proposta con il quadro giuridico applicabile in materia di protezione dei dati.
Il riutilizzo dei dati personali per una finalità diversa da parte dell’autorità competente di uno Stato membro può soltanto essere consentito se è fondato sul diritto dell’Unione o dello Stato membro sulla cui base l’ulteriore trattamento è legittimamente autorizzato, il che costituisce una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare gli obiettivi di cui all’articolo 23, paragrafo 1, RGPD. Per garantire un livello più elevato di armonizzazione e certezza giuridica, il GEPD ritiene che la proposta debba fornire un elenco (esaustivo) delle finalità per le quali i dati personali possono essere ulteriormente trattati.
Per quanto riguarda l’accesso della Commissione alle informazioni conservate nel registro centrale relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, il GEPD raccomanda di chiarire quali obblighi specifici della Commissione ai sensi della direttiva giustificano l’accesso a tali predette informazioni e di specificare chiaramente la finalità di tale accesso.
Il GEPD, in linea di principio, accoglie con favore che la proposta miri a chiarire ulteriormente i ruoli e le responsabilità degli Stati membri e della Commissione ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati. Al tempo stesso, il GEPD osserva che l’articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2011/16/UE (sia nella sua forma attuale sia come sarebbe modificato dalla proposta) definisce in modo orizzontale i rispettivi ruoli degli Stati membri e della Commissione ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati. Per evitare inutili doppioni, il GEPD raccomanda di sopprimere le ultime due frasi dell’articolo 8 bis quinquies, paragrafo 10, così come previsto dall’articolo 1, paragrafo 6, della proposta. Per quanto riguarda l’articolo 25, paragrafo 3, così come sarebbe modificato dalla proposta, il GEPD raccomanda di indicare chiaramente in quali casi le entità coinvolte nel trattamento dei dati sono considerate titolari del trattamento (a sé stanti) e quando sono considerate contitolari del trattamento.
Infine, il GEPD ritiene che la proposta dovrebbe prevedere non solo un periodo minimo, ma anche un periodo massimo di archiviazione. Inoltre, la proposta dovrebbe specificare che le registrazioni delle informazioni ricevute tramite lo scambio delle medesime debbano essere cancellate dopo il periodo massimo di archiviazione dei dati, oppure prima, qualora non siano più necessarie.
1. INTRODUZIONE
1. |
L’8 dicembre 2022 la Commissione europea ha pubblicato una proposta di direttiva (UE) del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale («la proposta») (3). |
2. |
Gli obiettivi della proposta sono i seguenti (4):
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3. |
Il presente parere del GEPD è emesso in risposta a una consultazione della Commissione europea del 9 febbraio 2023, ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725. Il GEPD accoglie con favore il riferimento a tale consultazione nel considerando 43 della proposta. A tale riguardo, il GEPD rileva altresì con soddisfazione di essere stato consultato informalmente in precedenza, a norma del considerando 60 del regolamento (UE) 2018/1725. |
4. CONCLUSIONI
32. |
Alla luce di quanto sopra, il GEPD formula le seguenti raccomandazioni:
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Bruxelles, 3 aprile 2023
Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI
(1) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(2) Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell’11.3.2011, pag. 1).
(3) COM(2022) 707 final.
(4) COM(2022) 707 final, pagg. 1.
7.6.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 199/7 |
Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sul mandato a negoziare per la conclusione di un accordo internazionale sullo scambio di dati personali tra Europol e le autorità di contrasto dell’Ecuador
(2023/C 199/05)
(Il testo integrale del presente parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD https://edps.europa.eu)
Il 22 febbraio 2023 la Commissione europea ha formulato una raccomandazione di Decisione del Consiglio che autorizza l’avvio di negoziati per un accordo tra l’Unione europea e la Repubblica dell’Ecuador sullo scambio di dati personali tra Europol e le autorità ecuadoriane competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo.
L’obiettivo della proposta è di avviare negoziati con la Repubblica dell’Ecuador al fine di firmare e concludere un accordo internazionale che consenta lo scambio di dati personali tra Europol e le autorità ecuadoriane competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo. L’allegato alla proposta definisce le Direttive di negoziato impartite dal Consiglio alla Commissione, ossia gli obiettivi che quest’ultima dovrebbe perseguire a nome dell’UE nel corso dei negoziati.
I trasferimenti di dati personali raccolti nel contesto di indagini giudiziarie e poi trattati da Europol per produrre intelligence su attività criminali sono suscettibili di avere un impatto significativo sulle vite degli interessati. Per tale motivo, l’accordo internazionale deve garantire che le limitazioni dei diritti alla vita privata e alla protezione dei dati in relazione alla lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo si applichino solo se strettamente necessario.
Il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) rileva con soddisfazione che allo stato attuale la Commissione ha fissato, anche sulla base di una serie di raccomandazioni contenute nei precedenti pareri dello stesso GEPD in materia, una serie adeguatamente strutturata di obiettivi (Direttive di negoziato), nei quali sono integrati principi fondamentali in materia di protezione dei dati e che la Commissione intende raggiungere a nome dell’UE nel corso dei negoziati internazionali per la conclusione di accordi sullo scambio di dati personali tra Europol e le autorità di contrasto dei paesi terzi.
A tale riguardo, le raccomandazioni di cui al presente parere sono intese a chiarire e, ove necessario, sviluppare ulteriormente le salvaguardie e i meccanismi di controllo nell’ambito dei futuri accordi tra l’UE e l’Ecuador in materia di protezione dei dati personali. In questo contesto, il GEPD raccomanda che il futuro accordo elenchi esplicitamente i reati penali in relazione ai quali potrebbero essere scambiati dati personali; preveda un riesame periodico della necessità di conservare i dati personali trasferiti nonché altre misure adeguate a garantire il rispetto dei termini; introduca garanzie aggiuntive per quanto riguarda il trasferimento di categorie particolari di dati; garantisca che non abbia luogo nessuna decisione automatizzata basata sui dati ricevuti ai sensi dell’accordo senza la possibilità di intervento umano efficace e determinante; infine, che stabilisca regole chiare e dettagliate per quanto riguarda le informazioni che devono essere messe a disposizione degli interessati.
Il GEPD ricorda che, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, della Carta, il controllo da parte di un’autorità indipendente è un elemento essenziale del diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Il GEPD raccomanda pertanto alla Commissione di prestare particolare attenzione, durante i negoziati, alla supervisione da parte di organismi pubblici indipendenti responsabili della protezione dei dati con poteri effettivi nei confronti delle forze dell’ordine e delle altre autorità competenti della Repubblica dell’Ecuador che utilizzeranno i dati personali trasferiti. Inoltre, al fine di garantire la corretta attuazione dell’accordo, il GEPD propone che le parti si scambino regolarmente informazioni sull’esercizio dei diritti da parte degli interessati nonché sull’utilizzo dei meccanismi di controllo e di ricorso relativi all’applicazione dell’accordo stesso.
1. INTRODUZIONE
1. |
Il 22 febbraio 2023 la Commissione europea ha formulato una raccomandazione di Decisione del Consiglio che autorizza l’avvio di negoziati per un accordo tra l’Unione europea e la Repubblica dell’Ecuador sullo scambio di dati personali tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e le autorità ecuadoriane competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo (1) (in appresso la «proposta»). La proposta è accompagnata dal relativo allegato. |
2. |
L’obiettivo della proposta è di avviare negoziati con la Repubblica dell’Ecuador al fine di firmare e concludere un accordo internazionale che consenta lo scambio di dati personali tra Europol e le autorità ecuadoriane competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo. L’allegato alla proposta definisce le Direttive di negoziato impartite dal Consiglio alla Commissione, ossia gli obiettivi che quest’ultima dovrebbe perseguire a nome dell’UE nel corso dei negoziati. |
3. |
Nella relazione che accompagna la proposta la Commissione valuta che i gruppi della criminalità organizzata in America latina rappresentino una grave minaccia per la sicurezza interna dell’UE, in quanto le loro attività sono sempre più connesse a una serie di reati all’interno dell’Unione, in particolare nell’ambito del traffico di stupefacenti (2). La valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità (Serious and Organised Crime Threat Assessment, «SOCTA», dell’UE), realizzata da Europol nel 2021, evidenzia che quantità senza precedenti di stupefacenti sono oggetto di traffico dall’America Latina verso l’UE, generando profitti multimiliardari che vengono utilizzati per finanziare una vasta gamma di organizzazioni criminali (con sede internazionale e nell’UE) e per indebolire lo Stato di diritto nell’Unione stessa (3). |
4. |
La maggior parte degli stupefacenti sequestrati nell’UE viene spedita nell’UE, principalmente in container marittimi (4), direttamente dai paesi di produzione e dai confinanti paesi di partenza in America latina, compresa la Repubblica dell’Ecuador (5). Sulla base dei quantitativi di cocaina sequestrati nei porti europei e in altri porti ma comunque destinati all’Europa, come già da alcuni anni anche nel 2020 l’Ecuador (con circa 67,5 tonnellate sequestrate) è stato uno dei principali punti di partenza (6). |
5. |
Nel suo documento di programmazione 2022-2024 Europol ha segnalato che, tra l’altro, la crescente domanda di stupefacenti e l’aumento delle rotte del relativo traffico verso l’UE giustificano la necessità di una cooperazione rafforzata con i paesi dell’America latina (7). In questo senso, nel dicembre 2022 la Repubblica dell’Ecuador è stata inclusa nell’elenco dei partner prioritari di Europol per la conclusione di accordi di lavoro. Allo stesso modo, l’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA) ha individuato nell’Ecuador un partner internazionale chiave ai fini della riduzione dell’offerta globale di cocaina (8). |
6. |
Il presente parere del GEPD è emesso in risposta a una consultazione della Commissione europea del 22 febbraio 2023 ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati. Il GEPD accoglie con favore il fatto di essere stato consultato dalla Commissione europea sulla proposta e si attende che un riferimento al presente parere sia incluso nel preambolo della decisione del Consiglio. Inoltre, il GEPD accoglie con favore il riferimento, nel considerando 4 della proposta, al considerando 35 del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) (il «regolamento Europol»), a norma del quale la Commissione dovrebbe poter consultare il GEPD anche durante la negoziazione di un accordo internazionale e, in ogni caso, prima della sua conclusione. |
11. CONCLUSIONI
38. |
Alla luce di quanto precede, il GEPD raccomanda che il futuro accordo:
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Bruxelles, 19 aprile 2023
Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI
(1) COM(2023) 97 final.
(2) Cfr. pag. 2 della proposta.
(3) European Union Serious and Organised Crime Threat Assessment: A corrupt Influence: The infiltration and undermining of Europe’s economy and society by organised crime [Valutazione, da parte dell’Unione europea, della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità – Un’azione corruttiva: infiltrazione e indebolimento dell’economia e della società europee da parte della criminalità organizzata.
(4) Europol and the global cocaine trade [Europol e il commercio mondiale di cocaina], disponibile all’indirizzo https://www.emcdda.europa.eu/publications/eu-drug-markets/cocaine/europe-and-global-cocaine-trade_en
(5) Europol and the global cocaine trade [Europol e il commercio mondiale di cocaina], disponibile all’indirizzo https://www.emcdda.europa.eu/publications/eu-drug-markets/cocaine/europe-and-global-cocaine-trade_en
(6) EU Drug Market: Cocaine [Mercato degli stupefacenti nell’UE: cocaina], pag. 24, disponibile alla pagina «EU Drug Market: Cocaine» | www.emcdda.europa.eu
(7) Documento di programmazione di Europol 2022-2024, pag. 150.
(8) EU Drug Market: Cocaine, cit., disponibile alla pagina «EU Drug Market: Cocaine», www.emcdda.europa.eu.
(9) Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).
7.6.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 199/10 |
Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sul mandato negoziale per la conclusione di un accordo internazionale sullo scambio di dati personali tra Europol e le autorità di contrasto del Brasile
(2023/C 199/06)
(Il testo integrale del presente parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD https://edps.europa.eu)
Il 22 febbraio 2023 la Commissione europea ha formulato una raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l’avvio di negoziati per un accordo tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile sullo scambio di dati personali tra Europol e le autorità brasiliane competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo.
L’obiettivo della raccomandazione è avviare negoziati con il Brasile allo scopo di firmare e concludere un accordo internazionale che consenta lo scambio di dati personali fra Europol e le autorità brasiliane competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo. L’allegato della raccomandazione definisce le direttive di negoziato del Consiglio per la Commissione, ossia gli obiettivi che quest’ultima dovrebbe perseguire per conto dell’UE nel corso dei negoziati.
I trasferimenti di dati personali raccolti nel contesto di indagini penali e poi trattati da Europol per produrre intelligence su attività criminali sono suscettibili di avere un impatto significativo sulle vite degli interessati. Per tale motivo, l’accordo internazionale deve assicurare che le limitazioni dei diritti alla vita privata e alla protezione dei dati in relazione alla lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo si applichino solo se strettamente necessario.
Il GEPD rileva con soddisfazione che allo stato attuale la Commissione ha fissato, anche sulla base di raccomandazioni tratte dai precedenti pareri del GEPD in materia, una serie adeguatamente strutturata di obiettivi (direttive di negoziato), nei quali sono integrati i principi fondamentali in materia di protezione dei dati che la Commissione intende raggiungere per conto dell’UE nel corso dei negoziati internazionali per la conclusione di accordi sullo scambio di dati personali tra Europol e le autorità di contrasto dei paesi terzi.
A tale riguardo, le raccomandazioni di cui al presente parere sono intese a chiarire e, ove necessario, sviluppare ulteriormente le salvaguardie e i meccanismi di controllo nell’ambito del futuro accordo tra l’UE e il Brasile in materia di protezione dei dati personali. In questo contesto, il GEPD raccomanda che il futuro accordo elenchi esplicitamente i reati penali in relazione ai quali possono essere scambiati dati personali; preveda un riesame periodico della necessità di conservare i dati personali trasferiti nonché altre misure adeguate ad assicurare il rispetto dei termini; introduca salvaguardie aggiuntive per quanto riguarda il trasferimento di categorie particolari di dati; assicuri che non abbia luogo alcuna decisione automatizzata basata sui dati ricevuti ai sensi dell’accordo senza la possibilità di un intervento umano efficace e determinante; stabilisca regole chiare e dettagliate per quanto concerne le informazioni da mettere a disposizione degli interessati.
Il GEPD ricorda che, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, della Carta, il controllo da parte di un’autorità indipendente è un elemento essenziale del diritto alla protezione dei dati di carattere personale. In questo contesto, il GEPD prende atto con soddisfazione della recente istituzione in Brasile di un’autorità indipendente per la protezione dei dati, l’Autorità brasiliana di controllo della protezione dei dati (Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD). Inoltre, al fine di assicurare la corretta attuazione dell’accordo, il GEPD propone che le parti scambino regolarmente informazioni sull’esercizio dei diritti da parte degli interessati nonché informazioni pertinenti sull’utilizzo dei meccanismi di controllo e di ricorso relativi all’applicazione dell’accordo.
1. INTRODUZIONE
1. |
Il 9 marzo 2023 la Commissione europea ha formulato una raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l’avvio di negoziati per un accordo tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile sullo scambio di dati personali tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e le autorità brasiliane competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo (1) («la raccomandazione»). La raccomandazione è accompagnata dal relativo allegato. |
2. |
L’obiettivo della raccomandazione è avviare negoziati con la Repubblica federativa del Brasile (in appresso «Brasile») allo scopo di firmare e concludere un accordo internazionale che consenta lo scambio di dati personali fra Europol e le autorità brasiliane competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo. L’allegato della raccomandazione definisce le direttive di negoziato del Consiglio per la Commissione, ossia gli obiettivi che quest’ultima dovrebbe perseguire per conto dell’UE nel corso dei negoziati. |
3. |
Nella relazione che accompagna la raccomandazione la Commissione valuta che i gruppi della criminalità organizzata latino-americani rappresentano una grave minaccia per la sicurezza interna dell’UE, poiché le loro azioni sono sempre più legate a una serie di reati all’interno dell’Unione, soprattutto nell’ambito del traffico di stupefacenti (2). Il documento di Europol EU Serious and Organised Crime Threat Assessment («SOCTA») del 2021 evidenzia il traffico, dall’America Latina verso l’UE, di quantità senza precedenti di droghe illegali, che genera profitti di diversi miliardi di euro utilizzati a loro volta per finanziare un’ampia gamma di organizzazioni criminali (con sede internazionale o nell’UE) e per indebolire lo Stato di diritto nell’Unione (3). Le organizzazioni della criminalità organizzata con base in America Latina sono attive anche in altre sfere di criminalità che rientrano nel mandato di Europol, come la criminalità informatica, il riciclaggio di denaro e la criminalità ambientale. |
4. |
La maggior parte delle droghe sequestrate nell’UE è trasportata via mare, principalmente in container marittimi (4), e spedita nell’Unione direttamente dai paesi di produzione e dai paesi vicini di partenza in America Latina, compreso il Brasile (5). Le organizzazioni brasiliane della criminalità organizzata sono diventate partner di reti criminali colombiane e acquistano inoltre cocaina prodotta in Bolivia e Perù. Oltre a svolgere le loro attività di traffico, queste reti fungono da prestatori di servizi per reti criminali attive a livello globale, che utilizzano i porti brasiliani per il traffico di cocaina (6). Sulla base dei quantitativi di cocaina sequestrati nei porti europei, o sequestrati in altri porti ma destinati all’Europa, il Brasile (con un sequestro di circa 71 tonnellate di cocaina) è stato nel 2020 uno dei principali punti di partenza, come avviene da alcuni anni (7). |
5. |
Nel documento di programmazione 2022-2024 Europol ha evidenziato che, fra le altre cose, la crescente domanda di droga e l’aumento delle rotte del traffico di stupefacenti verso l’UE giustificano la necessità di una cooperazione rafforzata con i paesi dell’America Latina (8). Inoltre, l’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA) ha segnalato il Brasile come partner internazionale fondamentale per ridurre l’offerta globale di cocaina (9). Attualmente la cooperazione tra Europol e il Brasile si basa su un accordo sulla cooperazione strategica firmato nell’aprile 2017 (10), che non fornisce una base giuridica valida ai sensi del diritto dell’Unione per lo scambio di dati personali. |
6. |
Il presente parere del GEPD è emesso in risposta a una consultazione della Commissione europea del 9 marzo 2023, ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725. Il GEPD accoglie con favore il fatto di essere stato consultato in merito alla raccomandazione e si attende che un riferimento al presente parere sia incluso nel preambolo della decisione del Consiglio. Inoltre, il GEPD accoglie con favore il riferimento, nel considerando 4 della raccomandazione, al considerando 35 del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) («regolamento Europol»), a norma del quale la Commissione dovrebbe poter consultare il GEPD anche durante la negoziazione dell’accordo e, in ogni caso, prima della conclusione dello stesso. |
7. |
Il GEPD ricorda che ha già avuto modo di pronunciarsi nel 2018 e nel 2020 sullo scambio di dati personali tra Europol e le autorità di contrasto dei paesi terzi sulla base del regolamento Europol (12). |
8. |
Il GEPD rileva con soddisfazione che allo stato attuale la Commissione ha fissato, anche sulla base di raccomandazioni tratte dai precedenti pareri del GEPD in materia, una serie adeguatamente strutturata di obiettivi (direttive di negoziato), nei quali sono integrati i principi fondamentali in materia di protezione dei dati che la Commissione intende raggiungere per conto dell’UE nel corso dei negoziati internazionali per la conclusione di accordi sullo scambio di dati personali tra Europol e le autorità di contrasto dei paesi terzi. |
9. |
A tale riguardo, le raccomandazioni di cui al presente parere sono intese a chiarire e, ove necessario, sviluppare ulteriormente le salvaguardie e i meccanismi di controllo nell’ambito del futuro accordo tra l’UE e il Brasile in materia di protezione dei dati personali. Esse non pregiudicano le eventuali altre raccomandazioni che il GEPD potrebbe formulare sulla base di ulteriori informazioni disponibili e delle disposizioni del progetto di accordo durante i negoziati. |
11. CONCLUSIONI
37. |
Alla luce di quanto precede, il GEPD raccomanda quanto segue:
|
Bruxelles, 3 maggio 2023
Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI
(1) COM(2023) 132 final.
(2) Cfr. pag. 2 della relazione della proposta.
(3) European Union Serious and Organised Crime Threat Assessment: A corrupt Influence: The infiltration and undermining of Europe’s economy and society by organised crime, pag. 12.
(4) Europol and the global cocaine trade, disponibile all’indirizzo https://www.emcdda.europa.eu/publications/eu-drug-markets/cocaine/europe-and-global-cocaine-trade_en
(5) Europol and the global cocaine trade, disponibile all’indirizzo https://www.emcdda.europa.eu/publications/eu-drug-markets/cocaine/europe-and-global-cocaine-trade_en
(6) EU Drug Market: Cocaine, pag. 47, disponibile all’indirizzo EU Drug Market: Cocaine | www.emcdda.europa.eu
(7) EU Drug Market: Cocaine, pag. 24, disponibile all’indirizzo EU Drug Market: Cocaine. | www.emcdda.europa.eu
(8) Documento di programmazione di Europol 2022-2024, pag. 150.
(9) EU Drug Market: Cocaine, disponibile all’indirizzo EU Drug Market: Cocaine, www.emcdda.europa.eu
(10) https://www.europol.europa.eu/partners-agreements/strategic-agreements
(11) Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).
(12) Cfr. il parere 2/2018 del GEPD concernente otto mandati negoziali per la conclusione di accordi internazionali che consentano lo scambio di dati tra Europol e i paesi terzi, adottato il 14 marzo 2018, https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/18-03-19_opinion_international_agreements_europol_en.pdf e il parere 1/2020 del GEPD sul mandato negoziale per concludere un accordo internazionale sullo scambio di dati personali tra Europol e le autorità di contrasto neozelandesi, emesso il 31 gennaio 2020 https://edps.europa.eu/sites/default/files/publication/20-01-31_opinion_recommendation_europol_en.docx.pdf
7.6.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 199/13 |
Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida, che modifica la direttiva (UE) 2022/2561 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 383/2012 della Commissione
(2023/C 199/07)
(Il testo integrale del presente parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD https://edps.europa.eu)
Il 1o marzo 2023 la Commissione europea ha formulato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida, che modifica la direttiva (UE) 2022/2561 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 383/2012 (1) della Commissione («la proposta»).
Gli obiettivi generali della proposta, come dichiarato dalla Commissione, sono migliorare la sicurezza stradale, agevolare la libera circolazione e rispondere alla necessità di una maggiore sostenibilità e trasformazione digitale dei trasporti su strada.
Il GEPD riconosce che gli obiettivi che la proposta si prefiggono in particolare di promuovere la sicurezza stradale e di agevolare la libera circolazione delle persone, finalità legittime che si qualificano come compiti di interesse pubblico. Allo stesso tempo, è importante garantire che le misure previste costituiscano uno strumento adeguato agli obiettivi perseguiti dalla proposta.
Il GEPD accetta di buon grado l’intenzione di allineare la proposta alla legislazione dell’Unione in materia di protezione dei dati. Il GEPD accoglie inoltre con favore le garanzie aggiuntive previste dalla proposta per assicurare la protezione dei dati personali durante la verifica dei diritti di guida del titolare della patente. È positivo anche il chiarimento che la proposta non fornirebbe una base giuridica per l’istituzione o il mantenimento di banche dati a livello dell’UE/nazionale per la conservazione dei dati biometrici.
Allo stesso tempo, il GEPD si rammarica dell’assenza di una valutazione specifica in merito alla necessità e alla proporzionalità di ampliare l’uso della rete per lo scambio di informazioni relative alle patenti di guida tra le autorità nazionali (RESPER) per prevenire, accertare e indagare reati e raccomanda di limitare il trattamento dei dati delle patenti di guida alle infrazioni in materia di sicurezza stradale.
Inoltre, il GEPD ritiene che, per quanto riguarda l’uso di applicazioni elettroniche per la verifica delle patenti di guida mobili, si dovrebbe garantire che non vengano utilizzati a tal fine dati personali diversi da quelli necessari per la verifica dei diritti di guida del titolare della patente mobile. Infine, il GEPD raccomanda di rendere facoltativo l’uso del portafoglio europeo di identità digitale al fine dell’attuazione dell’app che conterrebbe la patente digitale.
1. INTRODUZIONE
1. |
Il 1o marzo 2023 la Commissione europea ha formulato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida, che modifica la direttiva (UE) 2022/2561 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 383/2012 (2) della Commissione («la proposta»). |
2. |
La proposta fa parte di un pacchetto legislativo più ampio, denominato «pacchetto sicurezza stradale», che comprende anche:
|
3. |
La presente proposta è stata annunciata nell’allegato II (iniziative REFIT) del programma di lavoro della Commissione per il 2022, con il titolo «Un nuovo slancio per la democrazia europea» (5). |
4. |
Gli obiettivi generali della proposta, come dichiarato dalla Commissione, sono migliorare la sicurezza stradale, facilitare la libera circolazione e rispondere alla necessità di una maggiore sostenibilità e trasformazione digitale dei trasporti su strada (6). A questo proposito, la proposta stabilisce misure volte a: migliorare le capacità, le conoscenze e l’esperienza di guida, nonché a reprimere e punire i comportamenti pericolosi; garantire un’adeguata idoneità fisica e mentale dei conducenti in tutta l’UE; eliminare gli ostacoli inopportuni o inutili che hanno ripercussioni sui richiedenti e sui titolari di patenti di guida. |
5. |
La proposta è collegata agli obiettivi politici di diversi documenti strategici:
|
6. |
Il presente parere del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) è emesso in risposta a una consultazione della Commissione europea del 1 marzo 2023, ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 (12). Il GEPD accoglie con favore il riferimento a tale consultazione nel considerando 42 della proposta. |
6. CONCLUSIONI
27. |
Alla luce di quanto sopra, il GEPD formula le seguenti raccomandazioni:
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Bruxelles, 25 aprile 2023
Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI
(1) COM(2023) 127 final.
(2) COM(2023) 127 final.
(3) COM(2023) 126 final.
(4) COM(2023) 128 final.
(5) COM(2021) 645 final, allegato II, pag. 11.
(6) COM(2023) 31 final, pag. 4.
(7) COM(2018) 293 final, allegato I, «L’Europa in movimento. Una mobilità sostenibile per l’Europa: sicura, connessa e pulita».
(8) SWD(2019) 283 final.
(9) Conclusioni del Consiglio sulla sicurezza stradale con cui si approva la dichiarazione di La Valletta (La Valletta, 28 e 29 marzo 2017)
(10) COM(2020) 789 final.
(11) https://cdn.who.int/media/docs/default-source/documents/health-topics/road-traffic-injuries/global-plan-for-road-safety.pdf?sfvrsn=65cf34c8_35&download=true
(12) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
V Avvisi
ALTRI ATTI
Commissione europea
7.6.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 199/16 |
Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(2023/C 199/08)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione.
DOCUMENTO UNICO
«Meso turopoljske svinje»
N. UE: PDO-HR-02858 — 2.8.2022
DOP (X) IGP ( )
1. Nome
«Meso turopoljske svinje»
2. Stato membro o paese terzo
Repubblica di Croazia
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie)
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1
«Meso turopoljske svinje» è la carne fresca e altre parti commestibili della carcassa di maschi castrati e di femmine della razza suina autoctona Turopolje, nati, allevati e macellati nella zona geografica definita al punto 4.
La carne «Meso turopoljske svinje» è commercializzata fresca o congelata sotto forma di mezzene preparate, parti di mezzene con l'osso (tagli di prima scelta) e come carne disossata (al pezzo o a fette, sfusa o confezionata).
L'età dei suini al momento della macellazione è di almeno 12 mesi. Possono essere utilizzate solo carcasse preparate di categoria T1 (suini ingrassati) e T2 (suini ingrassati con un peso finale più elevato). Lo spessore minimo del lardo dorsale misurato sul M. gluteus medius secondo il metodo ZP (Zwei-Punkt-Meßverfahren) deve essere di 30 mm.
Il valore del pH della carne (misurato sul M. longissimus dorsi) rientra nei limiti della qualità normale per la carne di maiale (pH1 > 6,0 e pH2 tra 5,5 e 6,1), con un colore della carne di CIE L* < 50 e CIE a* > 15.
La carne «Meso turopoljske svinje» ha un colore più scuro e più rosso, una struttura muscolare più compatta e una minore secrezione superficiale rispetto alla carne di maiale di produzione standard. Presenta un grado di accumulo di grasso più elevato per natura, soprattutto nella parte sottocutanea e tra i muscoli. Il tessuto adiposo raffreddato è solido e di colore bianco lucido.
Al momento del consumo la carne cotta ha una consistenza elastica, succosa, ricca di sapore e un aroma specifico derivante dal grasso fuso della carne.
3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)
Durante il periodo di allattamento, da 3 settimane di età fino a circa 10 giorni dopo lo svezzamento, i suinetti possono essere alimentati con una miscela di mangimi pronti per l'allattamento con un minimo del 18 % di proteine grezze, e con un minimo del 16 % di proteine grezze fino all'inizio dell'ingrasso. Dopo lo svezzamento, fino all'inizio dell'ingrasso, per l'alimentazione dei suinetti si può utilizzare anche un mangime composto prodotto in azienda, la cui base (minimo 70 %) è costituita da cereali (mais, orzo, grano, triticale) con un'integrazione proteica e vitaminico-minerale necessaria per una dieta equilibrata. I suinetti vengono alimentati e devono avere sempre a disposizione un'adeguata quantità di acqua fresca da bere. Durante l'allevamento i suinetti devono avere accesso a foraggio grossolano.
L'ingrasso inizia dai 4 ai 6 mesi di età. I suini all'ingrasso sono alimentati con un mix di erba e altre fonti naturali di alimentazione disponibili in loco (erbe, frutti di alberi, frutti selvatici, radici, tuberi, funghi, insetti, vermi, lumache, conchiglie, ecc.), che i suini trovano pascolando e scavando nel terreno, con un supplemento giornaliero di mangime per integrare l'ingrasso. Almeno il 75 % del supplemento di concentrato deve essere costituito da cereali, con un supplemento proteico e vitaminico-minerale necessario per una dieta equilibrata (minimo 12 % di proteine grezze). L'assunzione massima giornaliera di tale mangime è limitata al 2 % del peso vivo dell'animale, o eccezionalmente fino al 3 % in caso di calamità naturali (siccità, inondazioni, grandinate, ecc.) quando il pascolo non è possibile. I suini da ingrasso devono avere a disposizione un supplemento di foraggio grossolano: erba medica fresca e fieno di erba medica, miscele di trifoglio/erba, fieno-silo, zucca, rapa, cavoli, patate, ortiche, frutta e verdura, crusca di frumento e polpa di barbabietola.
Tutti i mangimi - a eccezione di quelli che non possono essere prodotti in quantità sufficiente (integratori proteici, minerali e vitaminici) a causa di vincoli locali, o che non possono essere reperiti localmente a causa di calamità naturali - devono provenire dalla zona geografica di produzione. In via eccezionale, in caso di calamità naturali (siccità, inondazioni, grandinate) che impediscano la produzione del mangime necessario nella zona delimitata, lo stesso tipo di mangime può essere reperito da altre zone, per le quali il proprietario deve fornire prove documentali. La quantità massima di mangime che può provenire dall'esterno della zona geografica di cui al punto 4 non deve superare il 50 % della sostanza secca su base annua.
3.4. Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica delimitata
Tutte le fasi della produzione di «Meso turopoljske svinje», compreso il parto e l'allevamento, l'ingrasso e la macellazione dei suini, devono avvenire all'interno della zona geografica di cui al punto 4.
In via eccezionale, gli animali da riproduzione possono provenire dall'esterno della zona definita, se vi sono esigenze zootecniche giustificate (ad esempio, la rigenerazione del sangue).
Tutti gli stabilimenti registrati o approvati coinvolti nella catena di produzione della carne «Meso turopoljske svinje» (allevamenti e macelli) devono essere situati all'interno della zona geografica delimitata.
3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato
La carne «Meso turopoljske svinje» può essere venduta come carne refrigerata (fresca) o congelata, al pezzo o a fette, sfusa o confezionata.
3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato
Quando viene immesso sul mercato sotto forma di mezzene e tagli di prima scelta, e per tutti i tipi di confezioni al dettaglio, l'etichetta del prodotto deve includere, oltre alle indicazioni previste dalla legislazione, il nome della denominazione d'origine e il simbolo comune della «Meso turopoljske svinje».
Illustrazione del simbolo comune:
Hanno il diritto di utilizzare il simbolo comune, a parità di condizioni, tutti gli utilizzatori della denominazione di origine «Meso turopoljske svinje» che commercializzano un prodotto conforme al relativo disciplinare.
4. Delimitazione concisa della zona geografica
La zona di produzione della carne «Meso turopoljske svinje» è limitata alla zona della Croazia continentale, che comprende 13 distretti e la città di Zagabria. Si trova esclusivamente all'interno dei confini amministrativi delle città e dei comuni dei distretti seguenti: Zagabria, Sisak-Moslavina, Varaždin, Vukovar-Syrmia, Osijek-Baranja, Slavonski Brod-Posavina, Požega-Slavonia, Virovitica-Podravina, Bjelovar-Bilogora, Koprivnica-Križevci, Međimurje, Krapina-Zagorje, Karlovac e la città di Zagabria.
5. Legame con la zona geografica
Specificità della zona geografica
La razza suina Turopolje ha origine nell'omonima zona, che in termini di rilievo e geografia è una pianura situata su una placca alluvionale tra la Posavina (pianura paludosa lungo il fiume Sava) a nord e le colline di Vukomerić (una catena montuosa bassa e piatta) a sud. La pianura di Turopolje è attraversata dal fiume Odra e dai suoi affluenti, che inondano periodicamente le depressioni a causa dell'impermeabilità del terreno circostante (terreni argillosi paludosi e minerogenici pesanti) e agli alti livelli dell'acqua primaverili e autunnali.
Le comunità vegetali più significative in questa zona includono la quercia comune (Quercus robur) e i prati acquitrinosi di migliarino maggiore (Deschampsietum caespitosae).
Come la maggior parte della Croazia continentale, questa zona ha un clima moderatamente caldo e umido. La temperatura media annuale dell'aria è di 10,2 oC, le precipitazioni annuali sono di 893 mm e l'umidità relativa media è del 78,6 %. La temperatura media dell'aria durante il periodo di vegetazione (aprile-settembre) è di 16,7 oC. Per la vegetazione forestale è importante che le precipitazioni siano distribuite in modo uniforme durante l'anno e che oltre il 50 % delle precipitazioni cada durante il periodo di vegetazione. L'inverno è la stagione meno piovosa. Caratteristiche climatiche e di rilievo simili, che danno forma alle grandi aree boschive e ai pascoli nelle pianure alluvionali lungo i fiumi, sono caratteristiche anche delle altre zone della Croazia continentale in cui si è diffuso l'allevamento di suini Turopolje.
L'abbondanza di boschi, in particolare di querce, i numerosi corsi d'acqua e il clima temperato di Turopolje da lungo tempo hanno favorito lo sviluppo dell'allevamento di suini. Per secoli l'allevamento dei suini Turopolje è stato importante per il sostentamento degli abitanti locali, che sono eccellenti allevatori di suini da tempo immemorabile. La lunga tradizione dell'allevamento di suini in questa zona è testimoniata da una grande quantità di materiale scritto – in particolare vari decreti, decisioni e registri che menzionano allevatori di suini di spicco e le condizioni per tenere i suini nella foresta, regolano le tasse di ingrasso o impongono sanzioni per il furto di maiali – che è stato trovato nei registri comunali, nei documenti storici e in altre fonti letterarie locali risalenti al 1352.
Nella seconda metà del XIX secolo e nella prima metà del XX secolo la zona in cui veniva allevato il maiale Turopolje si espanse da Turopolje verso Sisak e Draganić e successivamente verso una parte della Slavonia e della Podravina fino al confine con l'Ungheria, facendo sì che il suino Turopolje diventasse la razza suina più diffusa in Croazia. Ad esempio, nel 1921 venivano allevati circa 85 000 suini Turopolje, alcuni dei quali destinati all'esportazione.
Con il passaggio dall'allevamento estensivo a quello intensivo a metà del XX secolo la razza suina Turopolje perse la sua importanza economica e fu sul punto di estinguersi. La rinascita dell'allevamento è iniziata nel 1996, quando questa razza è stata inclusa nel programma statale di rinnovamento e protezione in situ.
A causa delle loro caratteristiche produttive inferiori rispetto ad altre razze, i suini Turopolje autoctoni sono oggi rari e vengono allevati quasi esclusivamente nella zona geografica di cui al punto 4. In questa zona i suini sono ancora allevati con una tecnologia tradizionale e locale a basso impiego di fattori produttivi, sviluppata in passato tenendo i maiali Turopolje all'aperto in un ecosistema di foreste alluvionali e prati paludosi. In questo tipo di allevamento i maiali crescono lentamente, vagano liberamente e si nutrono di erba e di altre fonti naturali di alimentazione disponibili (erbe, ghiande e altri frutti degli alberi, frutti selvatici, radici, tuberi, funghi, insetti, vermi, lumache, conchiglie, ecc.), che trovano da soli pascolando e scavando, con un'integrazione minima di mangime concentrato.
La tecnologia a basso impiego di fattori produttivi utilizzata nell'allevamento all'aperto dei suini Turopolje è unica nella zona geografica definita al punto 4, nella quale è applicata da secoli. Al di fuori della zona geografica l'allevamento dei suini è più intensivo: la percentuale di miscele di mangimi nella dieta è più elevata, l'attività fisica è scarsa e mancano fonti naturali di alimentazione, il che influisce negativamente sulle caratteristiche della carne dei suini Turopolje, in particolare sul colore e sulla struttura, ma anche sul gusto e sull'aroma della loro carne.
Specificità del prodotto
Si pensa che il maiale Turopolje sia nato nell'Alto Medioevo dall'incrocio di un maiale addomesticato localmente, la cui forma originale era il cinghiale mediterraneo (Sus mediterraneus), con un maiale di razza Šiška - un discendente diretto del cinghiale europeo (Sus scrofa ferus), che le tribù slave appena arrivate portarono con sé in questa regione. Il maiale che ne è risultato era adattabile e resistente alle condizioni atmosferiche e alle malattie, e si adattava molto bene all'ecosistema di Turopolje. La razza è stata sviluppata a livello locale, senza alcuna influenza esterna significativa, motivo per cui oggi la razza Turopolje mostra una chiara distanza genetica dalle razze suine vicine e lontane.
I suini da ingrasso della razza Turopolje sono caratterizzati da un ritmo di crescita più lento e da una carcassa più corta con una proporzione minore di carne rispetto ad altre razze suine, mentre l'accumulo di grasso, soprattutto nella parte sottocutanea e tra i muscoli, è significativamente più elevato. (Karolyi et al., 2019: Turopolje Pig. In: European Local Pig Breeds – Diversity and Performance. A study of project TREASURE (M. Čandek-Potokar, R. Nieto Linan (ed.), IntechOpen, pp. 271–274).
Grazie all'età più avanzata al momento della macellazione e alla maggiore attività fisica all'aperto, la carne dei suini ha un colore più scuro e più rosso, una struttura muscolare più compatta e una minore secrezione superficiale rispetto alla carne di maiale di produzione standard, senza le cosiddette caratteristiche PSE (pale, soft and exudative - pallide, morbide ed essudative) che spesso compaiono nei genotipi sensibili allo stress per effetto di mutazioni genetiche, che non sono state registrate in queste razze. Questo dato è stato confermato da studi che hanno dimostrato che il pH della carne (misurato sul M. longissimus dorsi) rientra nei limiti della qualità normale per la carne di maiale (pH1 > 6,0 e pH2 tra 5,5 e 6,1), con un colore della carne di CIE L* < 50 e CIE a* > 15.
La carne dei suini Turopolje è sempre stata particolarmente apprezzata e spesso è considerata superiore alla carne di altre razze di suini; Ritzoffy (1931) attribuisce la qualità superiore, la fibra più sottile e il colore e il sapore caratteristici della carne del suino Turopolje all'apporto di sangue mediterraneo. Recenti studi scientifici hanno confermato la sottigliezza (il minor diametro) delle fibre muscolari nella carne del suino Turopolje rispetto agli incroci industriali di suini (Đikić et al., 2010: Biological characteristics of Turopolje pig breed as factors in renewing and preservation of population. Stočarstvo 64 (2–4), p. 86).
L'interesse del pubblico per il suino Turopolje persiste tuttora, come testimoniano numerosi media cartacei ed elettronici. Un sondaggio sulle preferenze dei consumatori ha confermato che, in generale, i consumatori croati hanno familiarità con il suino Turopolje (89,5 % degli intervistati) e ne riconoscono la qualità della carne e dei prodotti, mentre quasi la metà di tutti gli intervistati (47 %) e la maggior parte degli intervistati a livello locale (55-57 %) li considera migliori della carne e dei prodotti delle razze suine moderne (Allegato 5.4, Cerjak 2019: Znanje i preferencije potrošača prema turopoljskoj svinji i proizvodima od turopoljske svinje [Conoscenza e preferenze dei consumatori per il maiale Turopolje e i suoi prodotti], Università di Agraria di Zagabria, pp. 1-40).
Legame causale tra la zona geografica e il prodotto
La protezione del prodotto «Meso turopoljske svinje» si basa sulla qualità specifica della carne derivante dalla base genetica, dal modo in cui i suini sono tenuti e alimentati e dall'età dei suini al momento della macellazione.
La geografia e il rilievo, nonché i fattori climatici e biotici degli ecosistemi forestali di pianura di Pokuplje e Posavina hanno favorito lo sviluppo precoce dell'allevamento di suini nella zona di Turopolje, i cui abitanti sono ottimi allevatori di suini da sempre. Il suino Turopolje – una delle razze suine più antiche d'Europa – si è sviluppato senza alcuna influenza esterna significativa, nel corso di un lungo periodo di tempo in cui la continua interazione tra genotipo e ambiente ha portato la razza ad adattarsi e a utilizzare le risorse naturali della zona. Resistenti alle intemperie e alle malattie, con esigenze modeste e capaci di trovare il cibo da soli, i suini sono sempre stati in grado di sopravvivere all'aperto, motivo per cui trascorrevano la maggior parte dell'anno al pascolo nella foresta, dove la loro principale fonte di energia era costituita da erba e ghiande, soddisfacendo il loro fabbisogno proteico scavando nel terreno. Questa tecnologia a basso impiego di fattori produttivi (alimentazione e capacità di crearsi un rifugio), utilizzando appieno le risorse naturali, è stata mantenuta nell'allevamento di questa razza fino ad oggi.
Il metodo di allevamento, che prevede il pascolo libero nelle foreste e sui pascoli e l'alimentazione con fonti di cibo disponibili naturalmente, nonché le caratteristiche innate della razza, come la robustezza, l'aumento di peso lento e la capacità di crescita compensativa e di accumulo di grasso, insieme all'assenza di selezione intensiva o di incroci significativi, hanno plasmato le caratteristiche di crescita del suino Turopolje, che incidono direttamente sullo sviluppo del tessuto corporeo e sulle caratteristiche specifiche della carne «Meso turopoljske svinje». L'allevamento all'aperto, la maggiore attività muscolare, insieme all'età più avanzata dei suini da ingrasso al momento della macellazione, portano a un maggiore accumulo di pigmento muscolare, che conferisce alla carne un colore più scuro e più rosso. Anche il colore della carne e della pancetta è più sostenibile, grazie a una scelta alimentare più varia e all'assunzione di antiossidanti naturali e di altre sostanze che aiutano a stabilizzare il tessuto. Il diametro minore delle fibre muscolari conferisce alla carne una struttura più fine. La carne è anche compatta e priva di secrezioni superficiali. Al contempo, la crescita compensativa con una dieta ricca di energia nelle fasi finali dell'allevamento durante la stagione autunnale, dopo una crescita più debole in primavera e in estate, porta a un rapido sviluppo del tessuto adiposo nelle razze con un basso potenziale di crescita muscolare, come il suino Turopolje. La carne del suino Turopolje ha quindi un grado di accumulo di grasso più elevato per natura, soprattutto nella parte sottocutanea e tra i muscoli, motivo per cui, al momento del consumo, la carne cotta ha una consistenza elastica, succosa, ricca di sapore e con un aroma specifico derivante dal grasso fuso della carne.
Grazie all'allevamento all'aperto e alla qualità della carne, la maggior parte dei consumatori moderni, soprattutto quelli locali, considera la carne dei suini Turopolje superiore e di maggior valore di mercato rispetto alla carne di maiale standard.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
https://poljoprivreda.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/hrana/proizvodi_u_postupku_zastite-zoi-zozp-zts/Specifikacija_Meso_turopoljske%20svinje.pdf
7.6.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 199/21 |
Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(2023/C 199/09)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione
DOCUMENTO UNICO
«Allåkerbär från Norrland»
N. UE: PDO-SE-02494 — 11.4.2019
DOP (X) IGP ( )
1. Nome
«Allåkerbär från Norrland»
2. Stato membro o paese terzo
Svezia
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1
«Allåkerbär från Norrland» è il nome attribuito ai lamponi artici (Rubus arcticus L. sottospecie x stellarcticus G. Larsson) coltivati in campi aperti nelle contee di Norrbotten e Västerbotten in Svezia. Attualmente esistono sette varietà di «allåkerbär», quattro delle quali possono essere incluse nell'«Allåkerbär från Norrland»: «Anna», «Linda», «Sofia» e «Beata». Devono essere sempre incluse almeno due varietà in quanto sono necessarie varietà diverse affinché le piante producano i frutti.
La forma delle bacche è simile a quella del lampone, con diverse piccole drupe che compongono un frutto di dimensioni tra gli 8 e i 20 mm. Le bacche pesano fino a 10 g ciascuna e presentano un colore che va dal rosso vivo al rosso intenso. Generalmente maturano da metà luglio a fine agosto. Il tenore di zucchero è compreso tra il 3 e il 10 % ed è costituito principalmente da saccarosio, nonché da glucosio e fruttosio. La grande quantità di luce diurna aumenta il tenore di zucchero delle bacche. Lo zucchero rafforza il sapore complesso del frutto. L'acidità va dall'1 al 3 % ed è costituita principalmente da acido citrico e acido malico. Il prodotto è presentato fresco o congelato. Le caratteristiche organolettiche del prodotto congelato non sono alterate.
L'allåkerbär appartiene al genere Rubus, che comprende anche bacche quali lamponi e more. Pur presentando analogie con queste bacche, il sapore dell'allåkerbär ha una serie di caratteristiche distinte. Il sapore delle bacche completamente mature è complesso, con note di mirtillo rosso, ribes rosso, sherry, cantina interrata, olivello spinoso e mora. Si tratta di un sapore unico con un'elevata intensità di gusto. Poiché l'allåkerbär è autosterile e una coltura deve comprendere diverse varietà, la fertilizzazione incrociata contribuisce alla complessità del sapore. La zona geografica, caratterizzata da ore prolungate di luce diurna e da un clima mite durante il periodo vegetativo, consente la piena maturazione delle bacche prima della raccolta e la conoscenza locale delle bacche fa sì che siano raccolte solo quando sono del tutto mature.
3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)
—
3.4. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata
L'«Allåkerbär från Norrland» deve essere coltivato, raccolto, pulito e trasformato all'interno della zona geografica.
3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato
—
3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato
Le confezioni di «Allåkerbär från Norrland» sono etichettate con un logo specifico al fine di garantire la tracciabilità.
4. Delimitazione concisa della zona geografica
La zona geografica di produzione dell'«Allåkerbär från Norrland» comprende le contee svedesi di Norrbotten (BD) e Västerbotten (AC).
5. Legame con la zona geografica
La zona comprende le aree più settentrionali della Svezia. Il circolo polare artico attraversa questa zona.
La tabella 1 presenta i dati climatici per il periodo 1991-2020 (Istituto meteorologico e idrologico svedese, SMHI) di Boden, un paese situato all'incirca al centro della zona geografica dell'«Allåkerbär från Norrland».
Tabella 1
Dati climatici di Boden, 1991-2020. Media mensile.
|
Maggio |
Giugno |
Luglio |
Agosto |
Temperatura (°C) |
7,7 |
13,4 |
16,3 |
14,2 |
Precipitazioni (mm) |
40,9 |
60,4 |
70,0 |
68,2 |
Irraggiamento solare globale (kWh/m2) |
155,9 |
169,9 |
162,4 |
118,6 |
Luce diurna giornaliera (h) |
19,12 |
23,19 |
20,44 |
16,38 |
L'estate inizia generalmente tra il 26 maggio e il 1o giugno. Le prime gelate si verificano intorno al 1o settembre. Il clima è caratterizzato da abbondanti precipitazioni, temperature miti, elevato irraggiamento solare e un numero estremamente alto di ore di luce diurna. Il numero di ore di luce diurna è il risultato diretto della latitudine nord. Nella zona a nord della latitudine 65,73 si verifica il fenomeno del sole di mezzanotte per parte del periodo vegetativo. Le temperature miti a una latitudine così settentrionale sono uniche di questa zona e sono il risultato diretto della corrente del Golfo al largo della costa norvegese. Questa combinazione di ore prolungate di luce diurna e temperature miti crea buone condizioni per la coltivazione di bacche di alta qualità. La quantità di luce diurna aumenta il tenore di zucchero delle bacche, che crescono in modo particolarmente rapido. Lo zucchero rafforza il sapore complesso del frutto. Anche gli inverni molto freddi della zona sono un fattore importante che riduce la pressione parassitaria sulle piante. Questi fattori portano a buone condizioni per la coltivazione dell'«Allåkerbär från Norrland».
L'allåkerbär è un ibrido risultante da un lavoro intenzionale di selezione svolto negli anni Cinquanta e Sessanta, principalmente presso il centro di ricerca Öjebyn situato fuori Piteå, nella contea di Norrbotten. Il lavoro che ha portato allo sviluppo del frutto ibrido iniziò negli anni Trenta a Vilhelmina (all'interno della zona geografica), dove si coltivavano i lamponi artici. L'allåkerbär fu creato negli anni Sessanta tramite l'ibridazione del lampone artico selvatico (Rubus arcticus arcticus) e del lampone artico dell'Alaska (Rubus arcticus stellatus) sotto la guida della ricercatrice Gunny Larsson, che presentò la sua tesi sull'argomento nel 1970 e proseguì il lavoro pratico sull'ulteriore sviluppo e sulla commercializzazione dell'allåkerbär. Anche la stazione di ricerca di Röbäcksdalen a Umeå, nella contea di Västerbotten, svolse un ruolo importante nella commercializzazione della bacca. Dalla metà degli anni Settanta alla metà degli anni Duemila, furono condotte ulteriori ricerche sull'allåkerbär, in particolare riguardo alle tecniche per la raccolta e la pulizia, nonché alle malattie e ai relativi rimedi. Attualmente esistono piante isolate in giardini privati e in altri siti analoghi nella Svezia meridionale e in altri paesi, ma la coltivazione commerciale del frutto è stata finora limitata alle contee di Norrbotten e Västerbotten. Le tre aziende che attualmente coltivano le bacche a fini commerciali sono situate nei comuni di Umeå (AC), Boden (BD) e Jokkmokk (BD).
Le competenze specifiche acquisite durante gli anni nella zona geografica in merito alla coltivazione, alla raccolta e alla preparazione delle bacche riguardano aspetti quali il controllo efficace delle erbe infestanti, importante per una coltura sensibile alla concorrenza come l'allåkerbär, al controllo delle malattie e al periodo ottimale di raccolta. Quest'ultimo fattore è fondamentale in quanto l'aroma del frutto si sviluppa pienamente solo quando le singole drupe sono cresciute e sono del tutto mature e molto succulente. La zona geografica consente inoltre di raggiungere questa fase durante il periodo vegetativo. Ottimizzare il periodo di raccolta significa anche raccogliere l'allåkerbär in diverse fasi proprio al fine di massimizzare l'intensità aromatica delle bacche.
Le condizioni naturali della zona geografica hanno consentito lo sviluppo della pianta dell'allåkerbär. Esse creano inoltre la bassa pressione parassitaria necessaria per la coltivazione e conferiscono alle bacche la loro dolcezza particolare. La predominanza di alberi di conifere nella zona geografica, in particolare dell'abete rosso, comporta anche vaste superfici di terreni con un pH basso, una condizione essenziale affinché l'allåkerbär cresca bene.
Nella zona geografica sono presenti le condizioni naturali e le competenze ottimali per la coltivazione dell'allåkerbär, nonché una particolare cultura che ruota attorno al consumo delle bacche. Per molte persone nella zona geografica l'«Allåkerbär från Norrland» è indispensabile nelle occasioni speciali, consumato da fresco o più spesso sotto forma di confettura servita con cialde, gelato alla vaniglia o una piccola quantità di panna montata. Non esiste una tradizione corrispondente in altre parti della Svezia.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/foretag-regler-kontroll/livsmedelsinformation-markning-halsopastaenden/skyddade-beteckningar/sub-ansokan-allakerbar-fran-norrland_230314.pdf