|
ISSN 1977-0944 |
||
|
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 190 |
|
|
||
|
Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
66° anno |
|
|
V Avvisi |
|
|
|
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
|
|
|
Commissione europea |
|
|
2023/C 190/14 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.11088 — LIBERTY GLOBAL / MEDIAHUIS / NRJ GROUP / VLAANDEREN EEN) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
|
|
2023/C 190/15 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.11102 – SILVER FAWN / MHI / AYOSA HOTELES / EVERTMEL / JAMAICA DEVCO) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
|
|
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
|
IT |
|
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
|
31.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 190/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1 dell'Unione europea per l'esercizio 2023
(2023/C 190/01)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 314, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 106 bis,
visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (1), in particolare l’articolo 44,
considerando quanto segue:
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo unico
La posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1 dell’Unione europea per l’esercizio 2023 è stata adottata il 16 maggio 2023.
Il testo integrale (4) può essere consultato o scaricato visitando il sito web del Consiglio: https://www.consilium.europa.eu/documents-publications/public-register/public-register-search/.
Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2023.
Per il Consiglio
Il presidente
E. SVANTESSON
(1) GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
(2) GU L 58 del 23.2.2023, pag. 1.
(3) Regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE (GU L 63 del 28.2.2023, pag. 1).
(4) Doc. 8566/23 + ADD 1.
|
31.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 190/3 |
Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2023/891 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2023/1047 del Consiglio, e al regolamento (UE) 2023/888 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1045 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione delle azioni che destabilizzano la Repubblica di Moldova
(2023/C 190/02)
Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione (PESC) 2023/891 del Consiglio (2) concernente misure restrittive in considerazione delle azioni che destabilizzano la Repubblica di Moldova, modificata dalla decisione (PESC) 2023/1047 del Consiglio (3), e il regolamento (UE) 2023/888 del Consiglio (4), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1045 del Consiglio (5), concernente misure restrittive in considerazione delle azioni che destabilizzano la Repubblica di Moldova.
Il titolare del trattamento è il Consiglio dell'Unione europea rappresentato dal direttore generale della direzione generale Relazioni esterne (RELEX) del segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l'unità RELEX.1, che può essere contattata al seguente indirizzo:
|
Consiglio dell'Unione europea |
|
Segretariato generale |
|
RELEX.1 |
|
Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
|
1048 Bruxelles/Brussel |
|
BELGIQUE/BELGIË |
E-mail: sanctions@consilium.europa.eu
Il responsabile della protezione dei dati dell'SGC può essere contattato al seguente indirizzo e-mail:
Responsabile della protezione dei dati
data.protection@consilium.europa.eu
Il trattamento dei dati è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione (PESC) 2023/891 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni che destabilizzano la Repubblica di Moldova, modificata dalla decisione (PESC) 2023/1047, e del regolamento (UE) 2023/888 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni che destabilizzano la Repubblica di Moldova, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1045.
Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento in elenco fissati nella decisione (PESC) 2023/891 e nel regolamento (UE) 2023/888.
I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi ai motivi dell'inserimento in elenco.
Le basi giuridiche del trattamento dei dati personali sono le decisioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 29 TUE e i regolamenti del Consiglio adottati a norma dell'articolo 215 TFUE che designano persone fisiche (gli interessati) e impongono il congelamento dei beni e restrizioni di viaggio.
Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito svolto nell'interesse pubblico a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e per adempiere obblighi legali stabiliti nei suddetti atti giuridici ai quali è soggetto il titolare del trattamento a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1725.
Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2018/1725.
Il Consiglio può ottenere i dati personali degli interessati dagli Stati membri e/o dal servizio europeo per l'azione esterna. I destinatari dei dati personali sono gli Stati membri, la Commissione europea e il servizio europeo per l'azione esterna.
Tutti i dati personali trattati dal Consiglio nell'ambito delle misure restrittive autonome dell'UE saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone oggetto del congelamento dei beni o la validità della misura è scaduta o, in caso di azione legale dinanzi alla Corte di giustizia, fino alla pronuncia di una sentenza definitiva. I dati personali contenuti nei documenti registrati dal Consiglio sono conservati dal Consiglio a fini di archiviazione nel pubblico interesse, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2018/1725.
Il Consiglio potrebbe dover scambiare dati personali relativi a un interessato con un paese terzo o un'organizzazione internazionale nel contesto del recepimento da parte del Consiglio delle designazioni delle Nazioni Unite o nel contesto della cooperazione internazionale per quanto riguarda la politica dell'UE in materia di misure restrittive.
In mancanza di una decisione di adeguatezza o di garanzie adeguate, il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale si basa sulle seguenti condizioni, a norma dell'articolo 50 del regolamento (UE) 2018/1725:
|
— |
il trasferimento è necessario per importanti motivi di interesse pubblico; |
|
— |
il trasferimento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria. |
Nessun processo decisionale automatizzato è coinvolto nel trattamento dei dati personali dell'interessato.
Gli interessati hanno il diritto di informazione e il diritto di accesso ai loro dati personali. Hanno inoltre il diritto di rettificare e completare i loro dati. In determinate circostanze, potrebbero avere il diritto di ottenere la cancellazione dei loro dati personali o il diritto di opporsi al trattamento dei loro dati personali o di chiedere che esso sia limitato.
Gli interessati possono esercitare tali diritti inviando un'e-mail al titolare del trattamento con copia al responsabile della protezione dei dati, come indicato sopra.
In allegato alla richiesta, gli interessati devono fornire la copia di un documento di identificazione che confermi la loro identità (carta d'identità o passaporto). Il documento deve contenere un numero di identificazione, il paese di rilascio, il periodo di validità, il nome, l'indirizzo e la data di nascita. Eventuali altri dati contenuti nella copia del documento di identificazione, come la foto o le caratteristiche personali, possono essere occultati.
Gli interessati hanno il diritto di proporre un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).
Prima di procedere in tal senso, si raccomanda agli interessati di provare a trovare una soluzione contattando il titolare del trattamento e/o il responsabile della protezione dei dati del Consiglio.
Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).
(1) GU L 295 dell’21.11.2018, pag. 39.
(2) GU L 114 dell’2.5.2023, pag. 15.
(3) GU LI 140 dell’30.5.2023, pag. 9.
|
31.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 190/5 |
Avviso all'attenzione delle persone oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2023/891 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2023/1047 del Consiglio, e al regolamento (UE) 2023/888 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1045 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione delle azioni che destabilizzano la Repubblica di Moldova
(2023/C 190/03)
Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2023/891 del Consiglio (1) concernente misure restrittive in considerazione delle azioni che destabilizzano la Repubblica di Moldova, modificata dalla decisione (PESC) 2023/1047 del Consiglio (2), e al regolamento (UE) 2023/888 del Consiglio (3) concernente misure restrittive in considerazione delle azioni che destabilizzano la Repubblica di Moldova, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1045 del Consiglio (4).
Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che tali persone debbano essere incluse nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2023/891 e al regolamento (UE) 2023/888 concernenti misure in considerazione delle azioni che destabilizzano la Repubblica di Moldova. I motivi che hanno determinato la designazione di queste persone, entità e organismi sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.
Si richiama l'attenzione di queste persone sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web elencati nell'allegato II del regolamento (UE) 2023/888, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 3 del regolamento).
Anteriormente al 31 gennaio 2024 le persone in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:
|
Consiglio dell'Unione europea |
|
Segretariato generale |
|
RELEX.1 |
|
Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
|
1048 Bruxelles/Brussel |
|
BELGIQUE/BELGIË |
E-mail: sanctions@consilium.europa.eu
Si richiama inoltre l'attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(1) GU L 114 del 2.5.2023, pag. 15.
(2) GU L 140 I del 30.5.2023, pag. 9.
|
31.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 190/6 |
Avviso all'attenzione delle persone oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2023/1048 del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1046 del Consiglio, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
(2023/C 190/04)
Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'allegato della decisione 2014/145/PESC del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2023/1048 del Consiglio (2), e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1046 del Consiglio (4), concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che tali persone debbano essere incluse nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC e al regolamento (UE) n. 269/2014 concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. I motivi che hanno determinato la designazione di queste persone sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.
Si richiama l'attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 del regolamento).
Anteriormente al 30 giugno 2023 le persone in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:
|
Consiglio dell'Unione europea |
|
Segretariato generale |
|
RELEX.1 |
|
Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
|
1048 Bruxelles/Brussel |
|
BELGIQUE/BELGIË |
E-mail: sanctions@consilium.europa.eu
Si richiama inoltre l'attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(1) GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.
(2) GU L 140I del 30.5.2023, pag. 14.
|
31.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 190/7 |
Avviso all'attenzione delle persone oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2023/1048 del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1046 del Consiglio, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
(2023/C 190/05)
Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'allegato della decisione 2014/145/PESC del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2023/1048 del Consiglio (2), e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1046 del Consiglio (4), concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
L'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 269/2014 impone a tali persone di trasmettere prima del 1o settembre 2022 o, se posteriore, entro sei settimane dalla data dell'inserimento nell'elenco nell'allegato I, le informazioni relative ai fondi o alle risorse economiche nella giurisdizione dello Stato membro appartenenti loro, o da loro posseduti, detenuti o controllati, all'autorità competente dello Stato membro in cui tali fondi o risorse economiche sono situati. Devono collaborare con l'autorità nazionale competente alla verifica di tali informazioni. L'inosservanza di tali obblighi sarà considerata elusione delle misure relative al congelamento dei fondi e delle risorse economiche.
Le informazioni da dichiarare devono essere trasmesse all'autorità competente dello Stato membro pertinente mediante il suo sito web, indicato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 269/2014 (5).
(1) GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.
(2) GU L 140I del 30.5.2023, pag. 14.
(3) GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6.
(4) GU L 140I del 30.5.2023, pag. 7.
(5) Ultima versione consolidata disponibile all'indirizzo EUR-Lex - 02014R0269-20230225 - IT - EUR-Lex (europa.eu)
|
31.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 190/8 |
Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
(2023/C 190/06)
Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione 2014/145/PESC del Consiglio (2), modificata dalla decisione (PESC) 2023/1048 del Consiglio (3), e il regolamento (UE) n. 269/2014 (4) del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1046 del Consiglio (5).
Il titolare del trattamento è il Consiglio dell'Unione europea rappresentato dal direttore generale della direzione generale Relazioni esterne (RELEX) del segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l'unità RELEX.1, che può essere contattata al seguente indirizzo:
|
Consiglio dell'Unione europea |
|
Segretariato generale |
|
RELEX.1 |
|
Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
|
1048 Bruxelles/Brussel |
|
BELGIQUE/BELGIË |
E-mail: sanctions@consilium.europa.eu
Il responsabile della protezione dei dati dell'SGC può essere contattato al seguente indirizzo e-mail:
Responsabile della protezione dei dati
data.protection@consilium.europa.eu
Il trattamento dei dati è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione 2014/145/PESC, modificata dalla decisione (PESC) 2023/432, e del regolamento (UE) n. 269/2014, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/429.
Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento in elenco fissati nella decisione 2014/145/PESC e nel regolamento (UE) n. 269/2014.
I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi ai motivi dell'inserimento in elenco.
Le basi giuridiche del trattamento dei dati personali sono le decisioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 29 TUE e i regolamenti del Consiglio adottati a norma dell'articolo 215 TFUE che designano persone fisiche (gli interessati) e impongono il congelamento dei beni e restrizioni di viaggio.
Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito svolto nell'interesse pubblico a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e per adempiere obblighi legali stabiliti nei suddetti atti giuridici ai quali è soggetto il titolare del trattamento a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1725.
Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2018/1725.
Il Consiglio può ottenere i dati personali degli interessati dagli Stati membri e/o dal servizio europeo per l'azione esterna. I destinatari dei dati personali sono gli Stati membri, la Commissione europea e il servizio europeo per l'azione esterna.
Tutti i dati personali trattati dal Consiglio nell'ambito delle misure restrittive autonome dell'UE saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone oggetto del congelamento dei beni o la validità della misura è scaduta o, in caso di azione legale dinanzi alla Corte di giustizia, fino alla pronuncia di una sentenza definitiva. I dati personali contenuti nei documenti registrati dal Consiglio sono conservati dal Consiglio a fini di archiviazione nel pubblico interesse, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2018/1725.
Il Consiglio potrebbe dover scambiare dati personali relativi a un interessato con un paese terzo o un'organizzazione internazionale nel contesto del recepimento da parte del Consiglio delle designazioni delle Nazioni Unite o nel contesto della cooperazione internazionale per quanto riguarda la politica dell'UE in materia di misure restrittive.
In mancanza di una decisione di adeguatezza o di garanzie adeguate, il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale si basa sulle seguenti condizioni, a norma dell'articolo 50 del regolamento (UE) 2018/1725:
|
— |
il trasferimento è necessario per importanti motivi di interesse pubblico; |
|
— |
il trasferimento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria. |
Nessun processo decisionale automatizzato è coinvolto nel trattamento dei dati personali dell'interessato.
Gli interessati hanno il diritto di informazione e il diritto di accesso ai loro dati personali. Hanno inoltre il diritto di rettificare e completare i loro dati. In determinate circostanze, potrebbero avere il diritto di ottenere la cancellazione dei loro dati personali o il diritto di opporsi al trattamento dei loro dati personali o di chiedere che esso sia limitato.
Gli interessati possono esercitare tali diritti inviando un'e-mail al titolare del trattamento con copia al responsabile della protezione dei dati, come indicato sopra.
In allegato alla richiesta, gli interessati devono fornire la copia di un documento di identificazione che confermi la loro identità (carta d'identità o passaporto). Il documento deve contenere un numero di identificazione, il paese di rilascio, il periodo di validità, il nome, l'indirizzo e la data di nascita. Eventuali altri dati contenuti nella copia del documento di identificazione, come la foto o le caratteristiche personali, possono essere occultati.
Gli interessati hanno il diritto di proporre un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).
Prima di procedere in tal senso, si raccomanda agli interessati di provare a trovare una soluzione contattando il titolare del trattamento e/o il responsabile della protezione dei dati del Consiglio.
Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).
(1) GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.
(2) GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.
(3) GU L 140I del 30.5.2023, pag. 14.
Commissione europea
|
31.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 190/10 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
30 maggio 2023
(2023/C 190/07)
1 euro =
|
|
Moneta |
Tasso di cambio |
|
USD |
dollari USA |
1,0744 |
|
JPY |
yen giapponesi |
150,01 |
|
DKK |
corone danesi |
7,4486 |
|
GBP |
sterline inglesi |
0,86365 |
|
SEK |
corone svedesi |
11,6340 |
|
CHF |
franchi svizzeri |
0,9690 |
|
ISK |
corone islandesi |
149,30 |
|
NOK |
corone norvegesi |
11,8745 |
|
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
|
CZK |
corone ceche |
23,709 |
|
HUF |
fiorini ungheresi |
370,40 |
|
PLN |
zloty polacchi |
4,5235 |
|
RON |
leu rumeni |
4,9630 |
|
TRY |
lire turche |
21,9118 |
|
AUD |
dollari australiani |
1,6397 |
|
CAD |
dollari canadesi |
1,4586 |
|
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,4158 |
|
NZD |
dollari neozelandesi |
1,7716 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
1,4500 |
|
KRW |
won sudcoreani |
1 415,24 |
|
ZAR |
rand sudafricani |
21,1269 |
|
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,5990 |
|
IDR |
rupia indonesiana |
16 086,45 |
|
MYR |
ringgit malese |
4,9439 |
|
PHP |
peso filippino |
60,474 |
|
RUB |
rublo russo |
|
|
THB |
baht thailandese |
37,260 |
|
BRL |
real brasiliano |
5,3756 |
|
MXN |
peso messicano |
18,8465 |
|
INR |
rupia indiana |
88,7985 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
|
31.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 190/11 |
Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità
Oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2023/C 190/08)
|
Stato Membro |
Italia |
|||||||||||
|
Rotte interessate |
Crotone -Roma Fiumicino e viceversa |
|||||||||||
|
Data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico |
1o settembre 2023 |
|||||||||||
|
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsiasi informazione e/o documentazione relativa all’onere di servizio pubblico |
Per ulteriori informazioni:
Tel. +39 0644127190
Tel. +39 0644596515 Sito internet http://www.mit.gov.it http://www.enac.gov.it e mail: dg.ta@pec.mit.gov.it osp@enac.gov.it |
|
31.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 190/12 |
Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità
Bando di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2023/C 190/09)
|
Stato Membro |
Italia |
|||||
|
Rotte interessate |
Crotone -Roma Fiumicino e viceversa |
|||||
|
Periodo di validità del contratto |
Dal 1o settembre 2023 al 31 agosto 2026 |
|||||
|
Termine ultimo per la presentazione delle offerte |
2 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso |
|||||
|
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara pubblica d’appalto e all’onere di servizio pubblico |
Tel. +39 0644596247 E mail: osp@enac.gov.it Sito internet: http://www.mit.gov.it http://www.enac.gov.it |
|
31.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 190/13 |
Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità
Oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2023/C 190/10)
|
Stato Membro |
Italia |
|||||||||||
|
Rotte interessate |
Ancona – Milano Linate e viceversa Ancona – Roma Fiumicino e viceversa Ancona – Napoli e viceversa |
|||||||||||
|
Data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico |
1o ottobre 2023 |
|||||||||||
|
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsiasi informazione e/o documentazione relativa all’onere di servizio pubblico |
Per ulteriori informazioni:
Tel. +39 0644127190
Tel. +39 0644596532 Sito internet http://www.mit.gov.it http://www.enac.gov.it E mail: dg.ta@pec.mit.gov.it osp@enac.gov.it |
|
31.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 190/14 |
Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità
Bando di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2023/C 190/11)
|
Stato Membro |
Italia |
|||||
|
Rotte interessate |
Ancona – Roma Fiumicino e viceversa |
|||||
|
Periodo di validità del contratto |
Dal 1o ottobre 2023 al 30 settembre 2026 |
|||||
|
Termine ultimo per la presentazione delle offerte |
2 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso |
|||||
|
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara pubblica d’appalto e all’onere di servizio pubblico |
Tel. +39 0644596247 E mail: osp@enac.gov.it Sito internet: http://www.mit.gov.it http://www.enac.gov.it |
|
31.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 190/15 |
Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità
Bando di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2023/C 190/12)
|
Stato Membro |
Italia |
|||||
|
Rotte interessate |
Ancona – Milano Linate e viceversa |
|||||
|
Periodo di validità del contratto |
Dal 1o ottobre 2023 al 30 settembre 2026 |
|||||
|
Termine ultimo per la presentazione delle offerte |
2 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso |
|||||
|
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara pubblica d’appalto e all’onere di servizio pubblico |
Tel. +39 0644596247 E mail: osp@enac.gov.it Sito internet: http://www.mit.gov.it http://www.enac.gov.it |
|
31.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 190/16 |
Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità
Bando di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2023/C 190/13)
|
Stato Membro |
Italia |
|||||
|
Rotte interessate |
Ancona – Napoli e viceversa |
|||||
|
Periodo di validità del contratto |
Dal 1o ottobre 2023 al 30 settembre 2026 |
|||||
|
Termine ultimo per la presentazione delle offerte |
2 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso |
|||||
|
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara pubblica d’appalto e all’onere di servizio pubblico |
Tel. +39 0644596247 E mail: osp@enac.gov.it Sito internet: http://www.mit.gov.it http://www.enac.gov.it |
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
|
31.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 190/17 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.11088 — LIBERTY GLOBAL / MEDIAHUIS / NRJ GROUP / VLAANDEREN EEN)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2023/C 190/14)
1.
In data 16 maggio 2023, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le imprese seguenti:
|
— |
Liberty Global plc («Liberty Global», Regno Unito), |
|
— |
Mediahuis NV («Mediahuis», Belgio), |
|
— |
NRJ Group SA («NRJ», Francia), |
|
— |
Vlaanderen Eén NV («Vlaanderen Eén», Belgio). |
Liberty Global, Mediahuis e NRJ acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Vlaanderen Eén.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
— |
Liberty Global: società internazionale di servizi Internet, video, telefonia fissa e comunicazioni mobili a banda larga attiva in diversi Stati membri, tra cui Belgio e Lussemburgo, dove opera attraverso Telenet. Telenet è un fornitore di servizi di telecomunicazione al dettaglio e la società madre dell'emittente televisiva Play Media (canali PLAY4, PLAY5, PLAY6 e PLAY7); |
|
— |
Mediahuis: importante gruppo attivo nel settore dei media in Belgio, Paesi Bassi, Irlanda, Lussemburgo e Germania; |
|
— |
NRJ Group: gruppo privato attivo nel settore dei media, principalmente in Francia, nei segmenti dell'editoria, della produzione, degli eventi, delle trasmissioni radiotelevisive e della vendita di prodotti mediatici; |
|
— |
Vlaanderen Eén: emittente commerciale che gestisce Nostalgie Vlaanderen, un canale radiofonico commerciale in lingua neerlandese con accesso a frequenze FM che permettono di coprire l'intero territorio della comunità fiamminga del Belgio. |
3.
A seguito di esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:
M.11088 — LIBERTY GLOBAL / MEDIAHUIS / NRJ GROUP / VLAANDEREN EEN
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, fax o posta ai seguenti recapiti.
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Indirizzo postale:
|
Commissione europea |
|
Direzione generale della Concorrenza |
|
Protocollo Concentrazioni |
|
1049 Bruxelles/Brussel |
|
BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).
|
31.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 190/19 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.11102 – SILVER FAWN / MHI / AYOSA HOTELES / EVERTMEL / JAMAICA DEVCO)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2023/C 190/15)
1.
In data 22 maggio 2023 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
|
— |
Silver Fawn C 2023 S.à r.l. («Silver Fawn», Lussemburgo), controllata in ultima istanza da Abu Dhabi Investment Authority («ADIA», Emirati arabi uniti), |
|
— |
Melia Hotels International S.A. («MHI», Spagna), |
|
— |
Ayosa Hoteles S.L, Evertmel S.L e Jamaica Devco S.L («imprese oggetto dell'operazione», Spagna). |
Silver Fawn e MHI acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune delle imprese oggetto dell'operazione.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
— |
Silver Fawn è una controllata indiretta al 100 % di ADIA, un ente pubblico istituito dall'Emirato di Abu Dhabi nel 1976 come istituto di investimento indipendente. Investe in fondi che le sono stati assegnati dal governo di Abu Dhabi e gestisce un portafoglio di investimenti globali diversificato in più classi di attività, |
|
— |
MHI gestisce più di 300 alberghi in 48 paesi dell'Asia, dell'Europa, del Medio Oriente, dell'Africa, dell'America meridionale, centrale e settentrionale e dei Caraibi; |
|
— |
le imprese oggetto dell'operazione sono proprietarie di beni immobili e delle attività di sette alberghi e di uno stabilimento balneare situato a Calviá, Maiorca, Spagna. Prima dell'operazione, le imprese oggetto dell'operazione erano controllate congiuntamente da MHI e Woodford Inversiones, S.L. |
3.
A seguito di esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:
M.11102 – SILVER FAWN / MHI / AYOSA HOTELES / EVERTMEL / JAMAICA DEVCO
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, fax o posta ai seguenti recapiti.
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Indirizzo postale:
|
Commissione europea |
|
Direzione generale della Concorrenza |
|
Protocollo Concentrazioni |
|
1049 Bruxelles/Brussel |
|
BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).