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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
66° anno |
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Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2023/C 189/01 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI |
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Corte di giustizia |
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2023/C 189/02 |
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2023/C 189/03 |
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2023/C 189/04 |
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2023/C 189/05 |
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2023/C 189/06 |
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2023/C 189/07 |
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2023/C 189/08 |
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2023/C 189/09 |
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2023/C 189/10 |
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2023/C 189/11 |
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2023/C 189/12 |
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2023/C 189/13 |
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2023/C 189/14 |
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2023/C 189/15 |
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2023/C 189/16 |
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2023/C 189/17 |
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2023/C 189/18 |
Causa C-92/23: Ricorso proposto il 17 febbraio 2023 — Commissione europea / Ungheria |
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2023/C 189/19 |
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2023/C 189/20 |
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2023/C 189/21 |
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2023/C 189/22 |
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2023/C 189/23 |
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2023/C 189/24 |
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2023/C 189/26 |
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2023/C 189/28 |
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2023/C 189/29 |
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2023/C 189/30 |
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2023/C 189/31 |
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2023/C 189/32 |
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2023/C 189/33 |
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2023/C 189/34 |
Causa C-210/23: Ricorso proposto il 31 marzo 2023 — Commissione europea / Repubblica portoghese |
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2023/C 189/35 |
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Tribunale |
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2023/C 189/36 |
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2023/C 189/37 |
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2023/C 189/38 |
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2023/C 189/39 |
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2023/C 189/40 |
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2023/C 189/41 |
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2023/C 189/42 |
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2023/C 189/43 |
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2023/C 189/44 |
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2023/C 189/45 |
Causa T-116/23: Ricorso proposto il 27 febbraio 2023 — Medel e a./Commissione |
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2023/C 189/46 |
Causa T-142/23: Ricorso proposto il 13 marzo 2023 — Swenters / Commissione |
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2023/C 189/47 |
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2023/C 189/48 |
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2023/C 189/49 |
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2023/C 189/50 |
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2023/C 189/51 |
Causa T-189/23: Ricorso proposto il 13 aprile 2023 — The Mochi Ice Cream Company / EUIPO (my mochi) |
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2023/C 189/52 |
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2023/C 189/53 |
Causa T-193/23: Ricorso proposto il 13 aprile 2023 — MegaFon / Consiglio |
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2023/C 189/54 |
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2023/C 189/55 |
Causa T-201/23: Ricorso proposto il 17 aprile 2023 — CRA / Consiglio |
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2023/C 189/56 |
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2023/C 189/57 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
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30.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2023/C 189/01)
Ultime pubblicazioni
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
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30.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189/2 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 aprile 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte costituzionale — Italia) — Esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso a carico di E.D.L.
(Causa C-699/21 (1), E.D.L. (Motivo di rifiuto fondato sulla malattia))
(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Mandato d’arresto europeo - Decisione quadro 2002/584/GAI - Articolo 1, paragrafo 3 - Articolo 23, paragrafo 4 - Procedure di consegna tra Stati membri - Motivi di non esecuzione - Articolo 4, paragrafo 3, TUE - Obbligo di leale cooperazione - Sospensione dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo - Articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Divieto di trattamenti inumani o degradanti - Malattia grave, cronica e potenzialmente irreversibile - Rischio di un danno grave per la salute della persona colpita dal mandato d’arresto europeo)
(2023/C 189/02)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Corte costituzionale
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: E.D.L.
in presenza di: Presidente del Consiglio dei Ministri
Dispositivo
L’articolo 1, paragrafo 3, e l’articolo 23, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, letti alla luce dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
devono essere interpretati nel senso che:
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— |
qualora sussistano valide ragioni di ritenere che la consegna di una persona ricercata, in esecuzione di un mandato d’arresto europeo, rischi di mettere manifestamente in pericolo la sua salute, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può, in via eccezionale, sospendere temporaneamente tale consegna; |
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— |
qualora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione chiamata a decidere sulla consegna di una persona ricercata, gravemente malata, in esecuzione di un mandato d’arresto europeo, ritenga che esistano motivi seri e comprovati di ritenere che tale consegna esporrebbe la persona in questione ad un rischio reale di riduzione significativa della sua aspettativa di vita o di deterioramento rapido, significativo e irrimediabile del suo stato di salute, essa deve sospendere tale consegna e sollecitare l’autorità giudiziaria emittente a trasmettere qualsiasi informazione relativa alle condizioni nelle quali si prevede di perseguire o di detenere detta persona, nonché alle possibilità di adeguare tali condizioni allo stato di salute della persona stessa al fine di prevenire il concretizzarsi di tale rischio; |
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— |
laddove, alla luce delle informazioni fornite dall’autorità giudiziaria emittente nonché di tutte le altre informazioni a disposizione dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, risulti che tale rischio non può essere escluso entro un termine ragionevole, quest’ultima autorità deve rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo. Per contro, qualora il rischio suddetto possa essere escluso entro un tale termine ragionevole, deve essere concordata con l’autorità giudiziaria emittente una nuova data di consegna. |
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30.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189/3 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 aprile 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance francophone de Bruxelles — Belgio) — X, Y, A, legalmente rappresentato da X e Y, B, legalmente rappresentato da X e Y / État belge
(Causa C-1/23 PPU (1), Afrin (2))
(Rinvio pregiudiziale - Procedimento pregiudiziale d’urgenza - Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione - Politica di immigrazione - Direttiva 2003/86/CE - Diritto al ricongiungimento familiare - Articolo 5, paragrafo 1 - Presentazione di una domanda di ingresso e di soggiorno per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare - Normativa di uno Stato membro che prevede l’obbligo per i familiari del soggiornante di presentare la domanda personalmente presso la sede diplomatica competente di tale Stato membro - Impossibilità o difficoltà eccessiva di recarsi presso la suddetta sede - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articoli 7 e 24)
(2023/C 189/03)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal de première instance francophone de Bruxelles
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: X, Y, A, legalmente rappresentato da X e Y, B, legalmente rappresentato da X e Y
Convenuto: État belge
Dispositivo
L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, in combinato disposto con l’articolo 7 nonché con l’articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
deve essere interpretato nel senso che:
esso osta a una normativa nazionale che, ai fini della presentazione di una domanda di ingresso e di soggiorno per ricongiungimento familiare, richiede ai familiari del soggiornante, che sia stato in particolare riconosciuto come rifugiato, di presentarsi personalmente presso la sede diplomatica o consolare di uno Stato membro competente per il loro luogo di residenza o di soggiorno all’estero, e ciò anche in una situazione in cui sia per loro impossibile o eccessivamente difficile recarsi presso la suddetta sede, fatta salva la possibilità per tale Stato membro di richiedere la comparizione personale di tali familiari in una fase successiva della procedura di domanda di ricongiungimento familiare.
(2) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
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30.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189/4 |
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 20 aprile 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Zemgales rajona tiesa — Lettonia) — SIA «Sinda & V R»/Rīgas domes Satiksmes departaments
(Causa C-619/22 (1), Sinda & V R)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte - Requisito relativo alla presentazione del contesto normativo della controversia nel procedimento principale - Requisito relativo all’indicazione del collegamento tra le disposizioni del diritto dell’Unione di cui si chiede l’interpretazione e la normativa nazionale applicabile - Assenza di sufficienti precisazioni - Irricevibilità manifesta)
(2023/C 189/04)
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Zemgales rajona tiesa
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: SIA «Sinda & V R»
Convenuto: Rīgas domes Satiksmes departaments
Dispositivo
La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Zemgales rajona tiesa (tribunale distrettuale di Zemgale, Lettonia), con decisione del 20 settembre 2022, è manifestamente irricevibile.
(1) Data di deposito: 27.9.2022.
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30.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 16 novembre 2022 — WU / Directie van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)
(Causa C-703/22)
(2023/C 189/05)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Raad van State
Parti
Ricorrente: WU
Resistente: Directie van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se il punto 6.4 dell’allegato III della direttiva 2006/126/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (la «direttiva»), segnatamente la norma che richiede un campo visivo orizzontale con i due occhi di almeno 160 gradi, alla luce del principio di proporzionalità, debba essere interpretato nel senso che anche un soggetto che da un punto di vista medico non soddisfa questa norma, ma secondo diversi medici specialisti è di fatto idoneo alla guida di un autocarro, possa soddisfare la norma suddetta. |
|
2) |
In caso di risposta negativa a tale questione, se nell’ambito della direttiva sulla patente di guida esista un margine per una valutazione della proporzionalità nel singolo caso, anche se la norma di cui al punto 6.4 dell’allegato III della direttiva non prevede possibilità di deroga per casi siffatti. |
|
3) |
In caso di risposta affermativa, quali circostanze possano svolgere un ruolo al fine di valutare se in un caso concreto si possa derogare alla norma relativa al campo visivo, di cui al punto 6.4 dell’allegato III della direttiva. |
(1) GU 2006, L 403, pag. 18 (in prosieguo anche: la «direttiva sulla patente di guida»).
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30.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 17 novembre 2022 — Minister van Infrastructuur en Waterstaat / AVROTROS
(Causa C-707/22)
(2023/C 189/06)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Raad van State
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Minister van Infrastructuur en Waterstaat
Resistente: AVROTROS
Altre parti: Bestuur van de Luchtverkeersleiding Nederland, Royal Schiphol Group NV/Schiphol Nederland BV
Questioni pregiudiziali
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1) |
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2) |
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3) |
In caso di risposta negativa alle questioni 2a e 2b, se sia consentito all’autorità nazionale competente applicare un regime nazionale generale relativo alla divulgazione, in base al quale le informazioni non vengono fornite nella misura in cui l’interesse alla divulgazione delle stesse non prevale sugli interessi relativi, ad esempio, ai rapporti con altri Stati e organizzazioni internazionali, all’ispezione, al controllo e al monitoraggio ad opera di organi amministrativi, al rispetto della sfera privata e alla prevenzione di vantaggi e svantaggi sproporzionati a persone fisiche e giuridiche. |
(1) Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU 2014, L 122, pag. 18).
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30.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen (Belgio) il 24 novembre 2022 — Openbaar Ministerie, Federale Overheidsdienst Financiën / Profit Europe NV, Gosselin Forwarding Services NV
(Causa C-719/22, Openbaar Ministerie e Federale Overheidsdienst Financiën)
(2023/C 189/07)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Hof van beroep te Antwerpen
Parti
Ricorrenti: Openbaar Ministerie, Federale Overheidsdienst Financiën
Resistenti: Profit Europe NV, Gosselin Forwarding Services NV
Questione pregiudiziale
Se i regolamenti (UE) nn. 1071/2012 (1) e 430/2013 (2) violino gli articoli 1, 5, 6 e 9 del regolamento di base n. 1225/2009 (3), nella misura in cui essi assoggettano a dazi antidumping l’importazione di accessori fusi per tubi filettati di ghisa a grafite sferoidale e originari della Repubblica popolare cinese, atteso che né la denuncia per l’apertura di un procedimento antidumping né l’avviso di apertura di detto procedimento identificavano siffatti beni come il prodotto oggetto di indagine, non viene addotta alcuna prova riguardo al dumping, al danno e al nesso causale, e la Commissione europea non ha svolto alcuna inchiesta riguardo al loro valore normale, al prezzo di esportazione, all’eventuale margine di dumping, all’eventuale danno, alla portata del danno, all’impatto sul danno di altri elementi noti, al nesso causale tra il dumping e il danno e alla necessità di assoggettare a dazi antidumping i prodotti in questione (accessori fusi per tubi filettati di ghisa a grafite sferoidale) nell’interesse dell’Unione.
(1) Regolamento (UE) n. 1071/2012 della Commissione, del 14 novembre 2012, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia (GU 2012, L 318, pag. 10).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude altresì il procedimento nei confronti dell'Indonesia (GU 2013, L 129, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 2009, L 343, pag. 51).
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30.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189/6 |
Ricorso proposto l’8 dicembre 2022 dalla Shopify Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 12 ottobre 2022, causa T-222/21, Shopify/EUIPO — Rossi e a. (Shoppi)
(Causa C-751/22 P)
(2023/C 189/08)
Lingua processuale: l’nglese
Parti
Ricorrente: Shopify Inc. (rappresentanti: S. Völker e M. Pemsel, Rechtsanwälte)
Altre parti: Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO), Massimo Carlo Alberto Rossi, Salvatore Vacante e Shoppi Ltd.
Conclusioni
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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— |
annullare la sentenza impugnata |
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— |
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 febbraio 2021 (procedimento R 785/2020-2) (la decisione impugnata); |
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— |
condannare l’EUIPO e le parti intervenienti alle spese, comprese quelle del procedimento dinanzi al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce un unico motivo, ossia la violazione dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), come modificato dal regolamento (UE) 2015/2424 (2), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del medesimo.
La ricorrente fa valere i seguenti argomenti.
Il Tribunale non ha tenuto conto della prova del carattere distintivo rafforzato presentata dalla ricorrente per il Regno Unito, in quanto la decisione impugnata è stata resa dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’articolo 127 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (3). Il Tribunale ha ritenuto che la ricorrente debba essere in grado di vietare l’uso del marchio successivo non solo alla data della domanda, ma anche alla data della decisione della commissione di ricorso. Pertanto, il Tribunale ha ritenuto, in sostanza, che le condizioni di un impedimento alla registrazione relativo nei procedimenti di nullità devono sussistere alla data di deposito o di priorità del marchio contestato e alla data della decisione dell’EUIPO (cioè della Divisione di Annullamento o della Commissione di Ricorso).
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario e il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU 2015, L 341, pag. 21).
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30.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189/7 |
Impugnazione proposta il 22 dicembre 2022 dalla Zaun Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 19 ottobre 2022, causa T-231/21, Praesidiad / EUIPO — Zaun (Poteau)
(Causa C-780/22 P)
(2023/C 189/09)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Zaun Ltd (rappresentante: C. Weber, Rechtsanwalt)
Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, Praesidiad Holding
Con ordinanza del 17 aprile 2023, la Corte di giustizia (Sezione ammissione delle impugnazioni) ha disposto che l’impugnazione non è ammessa ha condannato la Zaun Ltd a farsi carico delle proprie spese.
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30.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Belgio) il 10 gennaio 2023 — Marvesa Rotterdam NV / Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketten (FAVV)
(Causa C-7/23, Marvesa Rotterdam)
(2023/C 189/10)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Raad van State
Parti
Ricorrente: Marvesa Rotterdam NV
Resistente: Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketten (FAVV)
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se la parte I dell’allegato della decisione 2002/994/CE (1), recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina, come modificata dalla decisione di esecuzione 2015/1068/UE (2), che modifica la decisione 2002/994/CE recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina, debba essere interpretata nel senso che la nozione «prodotti della pesca» comprende sia prodotti destinati al consumo umano che prodotti destinati al consumo animale, e che pertanto l’olio di pesce destinato all’alimentazione animale può essere considerato un «prodotto della pesca», ai sensi del summenzionato allegato. |
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2) |
In caso di risposta negativa alla prima questione, se la parte I dell’allegato della decisione 2002/994/CE (…) violi l’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 97/78/CE (3) del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, eventualmente in combinato disposto con l’articolo 1 del secondo protocollo del TFUE sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, accordando ai prodotti della pesca destinati al consumo umano importati dalla Cina un’esenzione dal divieto di importazione di cui all’articolo 2 della citata decisione 2002/994/CE, mentre i prodotti della pesca destinati al consumo animale importati dalla Cina sono assoggettati al divieto di importazione in parola. |
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30.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189/8 |
Impugnazione proposta il 28 gennaio 2023 dalla Mendes SA avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 30 novembre 2022, causa T-678/21, Mendes/EUIPO — Actial Farmaceutica Srl
(Causa C-42/23 P)
(2023/C 189/11)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Mendes SA (rappresentante: M. Cavattoni, avvocato)
Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Actial Farmaceutica Srl
Con ordinanza del 19 aprile 2023, la Corte di giustizia (Sezione ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l’impugnazione non è ammessa e ha condannato la Mendes SA a farsi carico delle proprie spese.
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30.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189/8 |
Impugnazione proposta il 1o febbraio 2023 dalla Validity Foundation — Mental Disability Advocacy Centre avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 22 novembre 2022, causa T-640/20, Validity/Commissione
(Causa C-51/23 P)
(2023/C 189/12)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Validity Foundation — Mental Disability Advocacy Centre (rappresentanti: B. Van Vooren, advocaat, e M.R. Oyarzabal Arigita, abogada)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
dichiarare l’impugnazione ricevibile e fondata; |
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— |
annullare l’ordinanza del Tribunale del 22 novembre 2022, causa T-640/20, Validity/Commissione; |
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— |
accogliere la domanda di annullamento della decisione della Commissione C(2020) 5540 final, del 6 agosto 2020, e della decisione C(2021) 2834 final, del 19 aprile 2021; e |
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— |
condannare la Commissione europea a pagare le spese della ricorrente; o |
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— |
in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca nel merito e riservare le spese. |
Motivi e principali argomenti
Con il primo motivo, la ricorrente contesta le dichiarazioni del Tribunale secondo cui non sussisterebbe il rischio che la Commissione violi in futuro l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento 1049/2001 (il «regolamento sulla trasparenza») in quanto:
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i. |
il motivo del «clima di fiducia reciproca» non costituisce una presunzione generale di riservatezza; e |
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ii. |
non vi è alcun rischio che la Commissione si fondi nuovamente su un motivo vago, quale il «clima di fiducia reciproca», in future richieste di accesso ai documenti. |
Con il secondo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto quando dichiara che non vi è alcun rischio che si ripetano le violazioni dei principi di trasparenza, di buona amministrazione e le violazioni procedurali del regolamento sulla trasparenza verificatesi nell’ambito della procedura che ha dato origine al presente procedimento.
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30.5.2023 |
IT |
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C 189/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Piteşti (Romania) il 2 marzo 2023 — Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România», Asociaţia «Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor» / Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie — Procurorul General al României
(Causa C-53/23, Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România»)
(2023/C 189/13)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel Piteşti
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: Asociația «Forumul Judecătorilor din România», Asociaţia «Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor»
Resistente: Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie — Procurorul General al României
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 2 e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 12 e con l’articolo 47 [della] Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ostino a che siano posti limiti alla presentazione di talune azioni giudiziarie da parte delle associazioni professionali dei magistrati — allo scopo di promuovere e tutelare l’indipendenza dei giudici e dello Stato di diritto, nonché di salvaguardare lo status della professione — introducendo la condizione che debba sussistere un legittimo interesse privato che è stato limitato in modo eccessivo, in base a una decisione vincolante dell’Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta corte di cassazione e di giustizia, Romania), seguita da una prassi nazionale in cause analoghe a quella in cui è formulata la presente questione, richiedendo un collegamento diretto tra l’atto amministrativo soggetto al controllo di legittimità da parte degli organi giurisdizionali e lo scopo diretto e gli obiettivi delle associazioni professionali dei magistrati, previsti nei loro statuti, nei casi in cui le associazioni mirino a ottenere una tutela giurisdizionale effettiva in materie disciplinate dal diritto dell’Unione, conformemente allo scopo e agli obiettivi generali statutari. |
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2) |
Se, in funzione della risposta alla prima questione, l’articolo 2, l’articolo 4, paragrafo 3, e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, l’allegato IX all’Atto relativo alle condizioni di adesione della Romania e la decisione 2006/928 (1) ostino a una normativa nazionale che limita la competenza della Direzione Nazionale Anticorruzione, attribuendo la competenza esclusiva a indagare sui reati di corruzione (in senso lato) commessi da giudici e procuratori a taluni procuratori appositamente designati (dal Procuratore Generale della Romania, su proposta dell’assemblea plenaria del Consiglio superiore della magistratura) all’interno della Procura presso la Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta corte di cassazione e di giustizia) e, rispettivamente, delle procure presso le Corti d’appello, questi ultimi competenti anche per le altre categorie di reati commessi da giudici e procuratori. |
(1) Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2006, che istituisce un meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione (GU 2006, L 354, pag. 56).
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30.5.2023 |
IT |
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C 189/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Haskovo (Bulgaria) il 7 febbraio 2023 — «Ekostroy» EOOD / Agentsia «Patna infrastruktura»
(Causa C-61/23, Ekostroy)
(2023/C 189/14)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad — Haskovo
Parti
Ricorrente:«Ekostroy» EOOD
Convenuta: Agentsia «Patna infrastruktura»
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 9 bis della direttiva 1999/62/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture, debba essere interpretato nel senso che il requisito, previsto in detto articolo, del carattere proporzionato delle sanzioni per le violazioni delle disposizioni nazionali adottate ai sensi di detta direttiva osta a una disciplina nazionale come quella oggetto del procedimento principale che prevede l’imposizione (a carico di persone fisiche o giuridiche) di una sanzione pecuniaria in misura forfettaria per violazioni delle disposizioni sull’obbligo di previa determinazione e previo pagamento di un pedaggio per l’utilizzo dell’infrastruttura stradale nazionale a prescindere dalla tipologia e dalla gravità di dette violazioni, fermo restando che è prevista la possibilità di liberarsi dalla responsabilità a titolo di illecito amministrativo mediante il pagamento di una cosiddetta «tassa compensativa».
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30.5.2023 |
IT |
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C 189/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main (Tribunale del Land, Francoforte sul Meno, Germania) il 13 febbraio 2023 — Cobult UG / TAP Air Portugal SA
(Causa C-76/23, Cobult)
(2023/C 189/15)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Frankfurt am Main
Parti
Attrice: Cobult UG
Convenuta: TAP Air Portugal SA
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1) debba essere interpretato nel senso che un accordo firmato dal passeggero per il rimborso del prezzo del biglietto ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, sotto forma di un buono di viaggio, sussista già qualora il passeggero opti per tale buono sul sito internet del vettore aereo operativo, precludendo così un successivo rimborso in contanti del prezzo del biglietto, e riceva detto buono per posta elettronica, mentre il rimborso del prezzo del biglietto in contanti è possibile solo dopo aver contattato il vettore aereo operativo.
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004 pag. 46, S. 1).
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30.5.2023 |
IT |
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C 189/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Steinfurt (Germania) il 14 febbraio 2023 — UE / Deutsche Lufthansa AG
(Causa C-78/23)
(2023/C 189/16)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Steinfurt
Parti
Ricorrente: UE
Resistente: Deutsche Lufthansa AG
Questione pregiudiziale
Se la comunicazione di una modifica della prenotazione con la formulazione di seguito riportata e la successiva indicazione dei segmenti di volo di andata e di ritorno ancora mantenuti come da conferma della prenotazione soddisfi i requisiti in termini di contenuto di una «comunicazione della cancellazione» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 261/2004 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004:
«Modifica della prenotazione
[Nome del vettore aereo] codice prenotazione: (…)
(Indicazione/modifica della prenotazione)
Gentile Cliente,
a causa della crisi dovuta alla pandemia di Coronavirus si rendono necessari ulteriori adeguamenti del nostro piano di volo. Ciò comporta delle modifiche anche per la Sua prenotazione.
Abbiamo cercato di trovare il collegamento migliore per Lei e La preghiamo di controllare la Sua prenotazione modificata. Sono indicati tutti i voli confermati del Suo viaggio, mentre i voli annullati non sono indicati».
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).
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30.5.2023 |
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C 189/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 16 febbraio 2023 — Companhia União de Crédito Popular SARL / Autoridade Tributária e Aduaneira
(Causa C-89/23, Companhia União de Crédito Popular)
(2023/C 189/17)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Supremo Tribunal Administrativo
Parti
Ricorrente: Companhia União de Crédito Popular SARL
Resistente: Autoridade Tributária e Aduaneira
Questione pregiudiziale
Se la vendita dei beni dati in pegno (articoli 19 e segg. del decreto-legge n. 365/99 del 17 settembre 1999), qualora il mutuatario interrompa il pagamento nei termini di legge, possa essere considerata una prestazione accessoria ai servizi forniti dal mutuante (attività di prestito garantito mediante pegno), al fine di stabilire se la commissione dell’11 % che la legge (articolo 25 del decreto-legge n. 365/99 del 17 settembre 1999) attribuisce al prestatore per la vendita di beni dati in pegno possa beneficiare dell’esenzione di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA (1) (corrispondente all’articolo 9, lettera a), punto 27, del CIVA [Codice dell’imposta sul valore aggiunto].
(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).
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30.5.2023 |
IT |
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C 189/12 |
Ricorso proposto il 17 febbraio 2023 — Commissione europea / Ungheria
(Causa C-92/23)
(2023/C 189/18)
Lingua processuale: l’ungherese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: U. Małecka, L. Malferrari e A. Tokár, agenti)
Convenuta: Ungheria
Conclusioni della ricorrente
La Commissione chiede che la Corte voglia
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(1) |
dichiarare che l’Ungheria,
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(2) |
condannare l’Ungheria alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorso verte sulle decisioni dell’autorità di regolamentazione dei media ungherese, e altresì della normativa su cui si basano tali decisioni, che privano Klubrádió, un’emittente radiofonica commerciale operante in Ungheria, della possibilità di trasmettere i propri programmi su una frequenza FM terrestre analogica e di raggiungere in tal modo ampie fasce della popolazione ungherese.
L’8 settembre 2020, il Médiatanács ha deciso di non rinnovare i diritti di uso di frequenze di Klubrádió. A seguito di ciò, il Médiatanács ha avviato una nuova procedura di gara per la concessione della frequenza precedentemente utilizzata da Klubrádió. Klubrádió ha partecipato a tale procedura di gara ma, l’11 marzo 2021, il Médiatanács ha dichiarato la sua candidatura invalida. A causa delle due menzionate decisioni di Médiatanács, Klubrádió si è vista obbligata a cessare la trasmissione dei suoi programmi sulla frequenza FM.
Inoltre, in forza della normativa ungherese vigente, Klubrádió non può trasmettere i propri programmi nemmeno a titolo temporaneo sulla frequenza FM.
La Commissione ha ritenuto che l’Ungheria, data l’adozione delle summenzionate norme e misure, avesse violato il diritto dell’Unione.
(1) Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU 2002, L 108, pag. 21).
(2) Direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (GU 2002, L 249, pag. 21).
(3) Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU 2002, L 108, pag. 33).
(4) Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (GU 2018, L 321, pag. 36).
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30.5.2023 |
IT |
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C 189/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 22 febbraio 2023 — A GmbH & Co. KG / Hauptzollamt B
(Causa C-104/23, A GmbH & Co. KG)
(2023/C 189/19)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente in cassazione («Revision»): A GmbH & Co. KG
Resistente in cassazione («Revision»): Hauptzollamt B
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se la voce 9406 della nomenclatura combinata (1) presupponga necessariamente che una costruzione prefabbricata formi uno spazio completamente chiuso su tutti i lati. |
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2) |
In caso di risposta negativa alla prima domanda: se la voce 9406 della nomenclatura combinata presupponga che la costruzione prefabbricata presenti un’altezza sufficiente da consentire l'accesso ad una persona di media statura e se ciò richieda quantomeno un'area accessibile per la persona medesima in posizione eretta, o se sia anche sufficiente un’accessibilità in posizione china. |
(1) Allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1) nella versione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 2014, L 312, pag. 1).
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30.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189/14 |
Impugnazione proposta il 22 febbraio 2023 dal sig. Patrick Vanhoudt avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 14 dicembre 2022, causa T-490/21, Vanhoudt / BEI
(Causa C-106/23 P)
(2023/C 189/20)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Patrick Vanhoudt (rappresentanti: L. Levi e A. Champetier, avvocate)
Altra parte nel procedimento: Banca europea per gli investimenti
Conclusioni
La parte ricorrente chiede che la Corte voglia:
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— |
annullare la sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2022 nella causa T-490/21; |
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— |
di conseguenza, concedere al ricorrente l’accoglimento delle sue conclusioni di primo grado e, pertanto, annullare la decisione del 16 dicembre 2020 nella parte in cui respinge la candidatura del ricorrente al posto di Capo dell’Ufficio di vicepresidenza della BEI, nonché la decisione di nomina del sig. L al posto di cui trattasi; nei limiti del necessario, annullare la decisione del 17 maggio 2021, notificata al ricorrente il 18 maggio 2021, recante rigetto delle domande di ricorso amministrativo di quest’ultimo del 18 dicembre 2020 e del 17 marzo 2021; condannare la BEI al risarcimento del danno morale subìto dal ricorrente e valutato ex aequo et bono ad EUR 4 000; condannare la BEI all’insieme delle spese; |
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— |
condannare la convenuta all’integralità delle spese dei due gradi di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno dell’impugnazione, la parte ricorrente deduce i seguenti motivi:
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1. |
Violazione delle linee direttrici e delle regole di procedura — Violazione dell’obbligo di motivazione del giudice — Errore di qualificazione giuridica dell’avviso di posto vacante — Violazione del principio di non discriminazione. |
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2. |
Violazione dei principi di certezza del diritto, di trasparenza e di non discriminazione — Violazione dell’obbligo di motivazione del giudice. |
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30.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Braşov (Romania) il 22 febbraio 2023 — Procedimento penale a carico di C.I., C.O., K.A., L.N., S.P.
(Causa C-107/23 PPU, Lin)
(2023/C 189/21)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel Braşov.
Ricorrenti
C.I., C.O., K.A., L.N., S.P.
Resistente
Stato rumeno
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 2 TUE, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e l’articolo 4, [paragrafo 3], TUE, in combinato disposto con l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, con l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF (1), con gli articoli 2 e 12 della direttiva TIF (2), nonché con la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (3), con riferimento al principio delle sanzioni effettive e dissuasive in caso di frode grave ai danni degli interessi finanziari dell’Unione europea, e in applicazione della decisione della Commissione 2006/928/CE (4), con riferimento all’articolo 49, paragrafo. 1, ultima frase, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una situazione giuridica, come quella oggetto del procedimento principale, in cui i ricorrenti condannati chiedono, mediante un mezzo straordinario di ricorso, l’annullamento di una sentenza penale definitiva di condanna, invocando l’applicazione del principio della legge penale più favorevole, che sarebbe stata applicabile nel corso del procedimento di merito e che avrebbe previsto un termine di prescrizione più breve e decorso prima della definizione della causa, ma rilevato successivamente a tale momento, da una decisione dei giudici costituzionali nazionali che ha dichiarato incostituzionale un testo di legge relativo all’interruzione della prescrizione della responsabilità penale (decisione del 2022), adducendo l’inerzia del legislatore, che non è intervenuto per adeguare il testo di legge a un’altra decisione del medesimo giudice costituzionale, emessa quattro anni prima di quest’ultima decisione (decisione del 2018) — periodo durante il quale la giurisprudenza dei tribunali ordinari formatasi in applicazione della prima decisione si era già consolidata nel senso che tale testo continuava a sussistere, nella forma intesa a seguito della prima decisione del giudice costituzionale con la conseguenza pratica che il termine di prescrizione per tutti i reati per i quali non era stata pronunciata una sentenza di condanna definitiva antecedentemente alla prima decisione del giudice costituzionale era ridotto della metà e che il procedimento penale a carico degli accusati in causa era conseguentemente archiviato. |
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2) |
Se l’articolo 2 TUE, relativo ai valori dello Stato di diritto e al rispetto dei diritti umani in una società caratterizzata dalla giustizia, e l’articolo 4, [paragrafo 3], TUE, sul principio di leale cooperazione tra l’Unione e gli Stati membri, in l’applicazione della decisione 2006/928/CE della Commissione per quanto riguarda l’impegno a garantire l’efficienza del sistema giudiziario rumeno, con riferimento all’articolo 49, [paragrafo 1], ultima frase, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che sancisce il principio della legge penale più favorevole, debbano essere interpretati, in relazione al sistema giudiziario nazionale nel suo complesso, nel senso che ostano a una situazione giuridica, come quella oggetto del procedimento principale, in cui i ricorrenti condannati chiedono, mediante un mezzo straordinario di ricorso, l’annullamento di una sentenza penale definitiva di condanna, invocando l’applicazione del principio della legge penale più favorevole, che sarebbe stata applicabile nel corso del procedimento di merito e che avrebbe previsto un termine di prescrizione più breve e decorso prima della definizione della causa, ma rilevato successivamente a tale momento, da una decisione dei giudici costituzionali nazionali che ha dichiarato incostituzionale un testo di legge relativo all’interruzione della prescrizione della responsabilità penale (decisione del 2022), adducendo l’inerzia del legislatore, che non è intervenuto per adeguare il testo di legge a un’altra decisione del medesimo giudice costituzionale, emessa quattro anni prima di quest’ultima decisione (decisione del 2018) — periodo durante il quale la giurisprudenza dei tribunali ordinari formatasi in applicazione della prima decisione si era già consolidata nel senso che tale testo continuava a sussistere, nella forma intesa nella prima decisione del giudice costituzionale — con la conseguenza pratica che il termine di prescrizione per tutti i reati per i quali non era stata pronunciata una sentenza di condanna definitiva antecedentemente alla prima decisione del giudice costituzionale era ridotto della metà e che il procedimento penale a carico degli accusati in causa era conseguentemente archiviato. |
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3) |
In caso di risposta affermativa, e solo se non può essere fornita un’interpretazione conforme al diritto dell’Unione, se il principio del primato del diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa o a una prassi nazionale in virtù della quale i tribunali nazionali ordinari sono vincolati dalle decisioni della corte costituzionale nazionale e dalle decisioni vincolanti del supremo giudice nazionale e non possono, per questo motivo e salvo commettere un illecito disciplinare, disapplicare d’ufficio la giurisprudenza risultante da tali decisioni, anche se ritengono, alla luce di una sentenza della Corte di giustizia, che tale giurisprudenza sia contraria all’articolo 2 TUE, all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e all’articolo 4, [paragrafo 3], TUE, in combinato disposto con l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, in applicazione della decisione 2006/928/CE della Commissione, con riferimento all’articolo 49, [paragrafo 1], ultima frase, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, come nella situazione del procedimento principale. |
(1) Convenzione elaborata in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea (GU 1995, C 316, pag. 49).
(2) Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU 2017, L 198, pag. 29).
(3) Direttiva 2006/112 del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).
(4) Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2006, che istituisce un meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione (GU 2006, L 354, pag. 56).
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30.5.2023 |
IT |
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C 189/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Berlin (Germania) il 23 febbraio 2023 — GM e ON / PR
(Causa C-109/23 (1), Jemerak)
(2023/C 189/22)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Berlin
Parti
Ricorrenti: GM, ON
Resistente: PR
Questioni pregiudiziali (2)
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1) |
Se un notaio tedesco violi il divieto di fornire direttamente o indirettamente servizi di consulenza giuridica a una persona giuridica stabilita in Russia nel caso in cui autentichi un contratto di compravendita di una proprietà immobiliare tra tale persona, in qualità di venditrice, e un cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea. |
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2) |
Se un interprete violi il divieto di fornire direttamente o indirettamente servizi di consulenza giuridica nel caso in cui accetti dal notaio, ai fini dell’autenticazione del contratto di compravendita, l’incarico di tradurre al rappresentante della persona giuridica stabilita in Russia, che non conosce a sufficienza il tedesco, il contenuto dei colloqui per l’autenticazione dell’atto. |
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3) |
Se il notaio violi il divieto di fornire direttamente o indirettamente servizi di consulenza giuridica nel caso in cui prenda in carico ed esegua attività notarili previste per legge ai fini dell’esecuzione del contratto di compravendita (per esempio, gestione del pagamento del prezzo di vendita attraverso un conto fiduciario tenuto dal notaio, richiesta di documenti per la cancellazione di ipoteche e altri gravami sul bene venduto, presentazione dei documenti necessari per il trasferimento di proprietà presso l’ufficio che gestisce il registro fondiario). |
(1) La presente causa è indicata con un nome fittizio, che non corrisponde a quello di alcuna delle parti del procedimento.
(2) Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 1).
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30.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel d'Aix-en-Provence (Francia) il 1o marzo 2023 — Association Unedic délégation AGS de Marseille / V, W, X, Y, Z, curatore fallimentare della società K
(Causa C-125/23, Unedic)
(2023/C 189/23)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour d'appel d’Aix-en-Provence
Parti
Ricorrente: Association Unedic délégation AGS de Marseille
Convenuti: V, W, X, Y, Z, curatore fallimentare della società K
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se la direttiva 2008/94/CE (1) possa essere interpretata nel senso che consente di escludere la presa in carico da parte dell’organismo di garanzia delle indennità dovute a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro nel caso in cui il lavoratore prenda atto [«prise d’acte» di diritto francese] della risoluzione del suo contratto di lavoro dopo l’apertura di una procedura d’insolvenza. |
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2) |
Se una tale interpretazione sia conforme allo spirito e alla lettera della suddetta direttiva e consenta di conseguire i risultati da quest’ultima perseguiti. |
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3) |
Se una tale interpretazione, fondata sull’autore della risoluzione del contratto di lavoro durante il periodo d’insolvenza, comporti una differenza di trattamento tra i lavoratori subordinati. |
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4) |
Se una tale differenza di trattamento, ove esistente, sia oggettivamente giustificata. |
(1) Direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro (GU 2008, L 283, pag. 36).
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30.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Venezia (Italia) il 2 marzo 2023 — UD, QO, VU, LO, CA / Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell'Interno
(Causa C-126/23, Burdene (1))
(2023/C 189/24)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Ordinario di Venezia
Parti nella causa principale
Attori: UD, QO, VU, LO, CA
Convenuti: Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell'Interno
Questioni pregiudiziali
Dica la CGUE (nelle circostanze riferite al paragrafo A, concernente un’azione di risarcimento danni proposta da cittadini italiani, residenti stabilmente in Italia, contro lo Stato-Legislatore per la mancata e/o non corretta e/o non integrale attuazione degli obblighi previsti dalla direttiva 2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, «relativa all’indennizzo delle vittime del reato» (2), e, in particolare, dell’obbligo, ivi previsto dall’articolo 12, paragrafo 2, a carico degli Stati membri, di introdurre, entro il 1o luglio 2005 (come stabilito dal successivo articolo 18, paragrafo 1), sulla premessa di un sistema generalizzato di tutela indennitaria, idoneo a garantire un adeguato ed equo ristoro, in favore delle vittime di tutti i reati violenti ed intenzionali nelle ipotesi in cui le medesime siano impossibilitate a conseguire, dai diretti responsabili, il risarcimento integrale dei danni subiti) e in relazione alla situazione di intempestivo (e/o incompleto) recepimento nell’ordinamento interno della direttiva 2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile 2004:
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a) |
a fronte della previsione dell’articolo 11, comma 2 bis, della 1egge n. 122/2016, che subordina la corresponsione dell’indennizzo ai genitori ed alla sorella della vittima di omicidio, alla mancanza di coniuge e figli della vittima stessa, pur in presenza di una sentenza passata in giudicato che quantifica anche a loro favore il diritto al risarcimento del danno ponendolo a carico dell’autore del reato:
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b) |
riferita al limite alla corresponsione dell’indennizzo:
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(1) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
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30.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia) il 7 marzo 2023 — Somateio «Elliniko Symvoulio gia tous Prosfyges», Astiki Mi Kerdoskopiki Etaireia «Ypostirixi Prosfygon sto Aigaio» / Ypourgos Exoterikon, Ypourgos Metanastefsis kai Asylou
(Causa C-134/23, Elliniko Symvoulio gia tous Prosfyges)
(2023/C 189/25)
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Symvoulio tis Epikrateias
Parti
Ricorrenti: Somateio «Elliniko Symvoulio gia tous Prosfyges», Astiki Mi Kerdoskopiki Etaireia «Ypostirixi Prosfygon sto Aigaio»
Resistenti: Ypourgos Exoterikon, Ypourgos Metanastefsis kai Asylou
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 38 della direttiva 2013/32/UE (1), in combinato disposto con l’articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che
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1) |
esso osta a una normativa nazionale (regolamentare) che designa come generalmente sicuro per determinate categorie di richiedenti protezione internazionale un paese terzo che, pur avendo assunto l’obbligo giuridico di permettere la riammissione nel proprio territorio di tali categorie di richiedenti protezione internazionale, di fatto rifiuta da lungo tempo (nel caso di specie, più di venti mesi) le riammissioni, senza che risulti essere stata esaminata la possibilità di un cambiamento di posizione di tale paese in un futuro prossimo o nel senso che |
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2) |
la riammissione nel paese terzo non costituisce una condizione cumulativa per l’adozione di un atto nazionale (regolamentare) che designi un paese terzo come generalmente sicuro per determinate categorie di richiedenti protezione internazionale, ma costituisce una condizione cumulativa per l’adozione di un atto individuale che respinga una specifica domanda di protezione internazionale come inammissibile per il motivo dell’esistenza di un «paese terzo sicuro» o nel senso che |
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3) |
la riammissione nel «paese terzo sicuro» è una questione da verificare solo al momento dell’esecuzione della decisione, qualora la decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale sia fondata sul motivo del «paese terzo sicuro». |
(1) Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (GU 2013, L 180, pag. 60).
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30.5.2023 |
IT |
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C 189/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 13 marzo 2023 — Ford Italia SpA / ZP, Stracciari SpA
(Causa C-157/23, Ford Italia)
(2023/C 189/26)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Corte suprema di cassazione
Parti nella causa principale
Ricorrente: Ford Italia SpA
Intimati: ZP, Stracciari SpA
Questione pregiudiziale
Se sia conforme all’articolo 3, [paragrafo 1], direttiva 85/374/CEE (1) — e, se non sia conforme, perché non lo sia — l’interpretazione che estenda la responsabilità del produttore al fornitore, anche se quest’ultimo non abbia materialmente apposto sul bene il proprio nome, marchio o altro segno distintivo, soltanto perché il fornitore abbia una denominazione, un marchio o un altro segno distintivo in tutto o in parte coincidenti con quello del produttore.
(1) Direttiva 85/374/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU 1985, L 210, pag. 29).
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30.5.2023 |
IT |
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C 189/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Satversmes tiesa (Lettonia) il 16 marzo 2023 — VL, ZS, Lireva Investments Limited, VI, FORTRESS FINANCE Inc. / Latvijas Republikas Saeima
(Causa C-161/23, Lireva Investments e a.)
(2023/C 189/27)
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Satversmes tiesa
Parti
Ricorrenti: VL, ZS, Lireva Investments Limited, VI, FORTRESS FINANCE Inc.
Resistente: Latvijas Republikas Saeima
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/42 (1), in particolare del suo articolo 4, e della decisione quadro 2005/212 (2), in particolare del suo articolo 2, una normativa nazionale in base alla quale un giudice nazionale si pronuncia sulla confisca dei proventi da reato in un distinto procedimento vertente sui beni acquisiti illecitamente, che viene separato dal procedimento penale principale prima che sia stata accertata la commissione di un reato e che una persona ne sia stata dichiarata responsabile, e che prevede altresì la confisca sulla base di documentazione estratta dal fascicolo d’indagine del procedimento penale. |
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2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se una normativa nazionale in materia di prova dell’origine criminosa dei beni nei procedimenti vertenti sui beni acquisiti illecitamente, come quella prevista dalle disposizioni controverse, possa essere considerata conforme al diritto a un equo processo sancito dagli articoli 47 e 48 della Carta e dall’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/42. |
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3) |
Se il principio del primato del diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che osta a che la Corte costituzionale di uno Stato membro, investita di un ricorso costituzionale proposto avverso una normativa nazionale dichiarata incompatibile con il diritto dell’Unione, dichiari che è applicabile il principio della certezza del diritto e che gli effetti giuridici di detta normativa si mantengono per il periodo in cui essa era in vigore. |
(1) Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea (GU 2014, L 127, pag. 39).
(2) Decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato (GU 2005, L 68, pag. 49).
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30.5.2023 |
IT |
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C 189/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Bologna (Italia) il 14 marzo 2023 — Governo Italiano / UX
(Causa C-163/23, Palognali (1))
(2023/C 189/28)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Giudice di pace di Bologna
Parti nella causa principale
Ricorrente: Governo Italiano
Convenuta: UX
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se la giurisprudenza degli organi supremi di giustizia ordinaria ed amministrativa citata in narrativa, e in particolare l’ordinanza n. 13973/2022 del 3 maggio 2022 della Suprema Corte di Cassazione, che nega ogni diritto del magistrato onorario a tempo determinato, come la Giudice di pace del procedimento principale, legato allo status di lavoratore subordinato a condizioni di lavoro equiparabili a quelle del magistrato professionale a tempo indeterminato, realizzi una violazione qualificata del diritto dell’Unione impedendo il ricorso effettivo alla tutela giurisdizionale del diritto davanti ad un giudice nazionale indipendente, se e nella misura in cui la Corte constati che detta giurisprudenza del Giudice ordinario di ultima istanza abbia violato l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione (…), l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (2) (…), le clausole 2 e 4 dell’accordo quadro tra CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 (3) (…), come interpretati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza del 16 luglio 2020, Governo della Repubblica italiana (Status dei giudici di pace italiani), C-658/18, [UX] EU:C:2020:572 (…), e con la sentenza del 7 aprile 2022, [PG], C-236/20, EU:C:2022:263 (…), nonché l’articolo 47, primo e secondo comma, della Carta. |
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2) |
Se l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, le clausole 2 e 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE, come interpretati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con le sentenze UX e PG, nonché l’articolo 47, primo e secondo comma, della Carta ostino rispetto ad una normativa nazionale, quale l’articolo 29, comma 5, del [decreto legislativo] n. 116/2017, introdotto dall’articolo 1, comma 629, della legge n. 234/2021, nella parte in cui la disposizione interna prevede la rinuncia automatica ex lege ad ogni pretesa derivante dal diritto dell’Unione, e, nel procedimento principale, la rinuncia al diritto alle ferie retribuite spettante alla giudice di pace ricorrente, nel caso di presentazione da parte della Giudice di pace ricorrente della domanda alla procedura concorsuale di stabilizzazione nel ruolo ad esaurimento fino al raggiungimento del 70o anno di età, con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del Ministero della Giustizia alle condizioni retributive del funzionario amministrativo con funzioni giurisdizionali, nonché del positivo superamento della procedura concorsuale. |
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3) |
Si chiede se è coerente con le indicazioni della Corte di giustizia dell’Unione fornite con le sentenze UX e PG la scelta che intende effettuare questo giudice del rinvio, una volta operate positivamente tutte le verifiche affidate dalla citata giurisprudenza della Corte al giudice nazionale sulla comparabilità delle condizioni di lavoro tra la giudice di pace ricorrente e il magistrato ordinario a tempo indeterminato equivalente per quanto riguarda il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni per mancato pagamento del periodo di ferie, di applicare come parametro per il calcolo del risarcimento dei danni spettante la retribuzione prevista per il giudice ordinario di tribunale con qualifica HH03, nel rispetto della diversità delle procedure di assunzione tra magistrato onorario e giudice professionale a tempo indeterminato, riservando soltanto a quest’ultimo (il magistrato ordinario) il diritto ad una progressione economica e professionale per qualifiche superiori e non soltanto per anzianità di servizio per classi e scatti stipendiali. |
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4) |
Infine, si chiede se l’articolo 47 della Carta e le condizioni di indipendenza del giudice indicate dalla Corte nella sentenza UX ai punti 45-49 ostino rispetto ad una normativa nazionale, quale l’articolo 21 del [decreto legislativo] n. 116/2017, che prevede la possibile applicazione della misura della revoca dell’incarico giurisdizionale nei confronti di questo Giudice del rinvio pregiudiziale, a totale discrezionalità del Consiglio superiore della magistratura, senza alcuna graduazione delle sanzioni disciplinari, anche nel caso in cui questo Giudice nazionale intenda applicare la giurisprudenza della Corte di giustizia nel procedimento principale ponendosi in contrasto con la normativa interna applicabile alla fattispecie del procedimento principale e con la citata giurisprudenza degli organi supremi della giustizia ordinaria e amministrativa. |
(1) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
(3) Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43).
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30.5.2023 |
IT |
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C 189/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szegedi Törvényszék (Ungheria) il 16 marzo 2023 — VOLÁNBUSZ Zrt. / Bács Kiskun Vármegyei Kormányhivatal
(Causa C-164/23, VOLÁNBUSZ)
(2023/C 189/29)
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Szegedi Törvényszék
Parti
Ricorrente: VOLÁNBUSZ Zrt
Resistente: Bács Kiskun Vármegyei Kormányhivatal
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se la nozione di «sede di attività del datore di lavoro da cui [il conducente] dipende», di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento n. 561/2006 (1), possa essere interpretata nel senso che essa designa la concreta sede del conducente, vale a dire l’infrastruttura o il parcheggio dell’impresa di trasporto di persone su strada, o un altro punto geografico definito come il luogo in cui inizia il percorso, a partire dal quale egli effettua di regola il suo servizio e al quale ritorna al termine dello stesso, nell’ambito del normale espletamento delle sue mansioni e senza seguire particolari istruzioni del suo datore di lavoro. |
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2) |
Se, al fine di valutare se un determinato luogo costituisca una «sede di attività del datore di lavoro da cui [il conducente] dipende» ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento n. 561/2006, sia rilevante il fatto che tale luogo sia dotato o meno di servizi adeguati (ad esempio, servizi igienico-assistenziali, area di riposo). |
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3) |
Se, per valutare se taluni luoghi costituiscano sedi di attività del datore di lavoro da cui i conducenti dipendono, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento n. 561/2006, sia rilevante il fatto che l’ubicazione di tali particolari luoghi di stazionamento è favorevole per i dipendenti (conducenti), essendo in ogni caso più vicina al loro domicilio rispetto agli stabilimenti e alle filiali della società iscritti nel registro delle imprese, cosicché il tempo di spostamento dei conducenti è inferiore a quello che dovrebbero impiegare se iniziassero e terminassero il loro lavoro presso tali stabilimenti o filiali. |
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4) |
Qualora la nozione di «sede di attività del datore di lavoro da cui [il conducente] dipende», di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del [regolamento n. 561/2006] non possa essere definita come la concreta sede del conducente, vale a dire l’infrastruttura o il parcheggio dell’impresa di trasporto di persone su strada, o un altro punto geografico definito come il luogo in cui inizia il percorso, a partire dal quale egli effettua di regola il suo servizio e al quale ritorna al termine dello stesso, nell’ambito del normale espletamento delle sue mansioni e senza seguire particolari istruzioni del suo datore di lavoro, se la definizione di tale nozione di cui al regolamento n. 561/2006 possa essere ritenuta una disposizione relativa alle condizioni di lavoro relativamente alla quale, tenuto conto del considerando 5 del medesimo regolamento, i datori di lavoro e i lavoratori del settore possono concordare, tramite contrattazione collettiva o in altro modo, condizioni più favorevoli per i lavoratori. |
(1) Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU 2006, L 102, pag. 1).
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30.5.2023 |
IT |
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C 189/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Svea Hovrätt (Mark- och miljööverdomstolen) (Svezia) il 17 marzo 2023 — Naturvårdsverket / Nouryon Functional Chemicals AB
(Causa C-166/23, Nouryon Functional Chemicals)
(2023/C 189/30)
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Svea Hovrätt (Mark- och miljööverdomstolen)
Parti nella causa dinanzi al giudice nazionale
Ricorrente: Naturvårdsverket
Resistente: Nouryon Functional Chemicals AB
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’esenzione per le unità di incenerimento di rifiuti pericolosi di cui alla clausola 5 dell’allegato I della direttiva sullo scambio di quote di emissioni (1) — secondo cui tutte le unità in cui vengono bruciati combustibili devono essere incluse nell’autorizzazione alle emissioni di gas a effetto serra, ad eccezione delle unità di incenerimento di rifiuti pericolosi — sia applicabile a tutte le unità che inceneriscono rifiuti pericolosi, o se debba sussistere un fattore qualificante affinché tale esenzione sia applicata. Qualora un fattore siffatto sia necessario, se la finalità dell’unità sia quindi determinante per l’applicazione dell’esenzione o se possano essere rilevanti anche altri fattori. |
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2) |
Qualora la finalità dell’unità sia determinante per la valutazione, se l’esenzione debba essere applicata anche a un’unità che incenerisce rifiuti pericolosi ma che ha una finalità principale diversa dall’incenerimento. |
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3) |
Qualora l’esenzione si applichi solo a un’unità che ha come scopo principale l’incenerimento di rifiuti pericolosi, quali criteri debbano essere utilizzati nella valutazione di tale scopo. |
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4) |
Qualora, in una valutazione, sia decisivo che l’unità debba essere considerata parte integrante di un’attività in un impianto per il quale è richiesta un’autorizzazione ai sensi della direttiva — ad esempio, come indicato nella sezione 3.3.3 della Guida della Commissione — quali requisiti debbano essere fissati affinché l’unità sia considerata parte integrante dello stesso. Se sia possibile esigere, ad esempio, che la produzione sia impossibile o non consentita senza l’unità (v. Guida della Commissione, pag. 14, nota 14), oppure sia sufficiente che l’unità sia tecnicamente collegata all’impianto e che accetti rifiuti pericolosi solo da tale impianto. |
(1) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU 2003, L 275, pag. 32).
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30.5.2023 |
IT |
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C 189/24 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main (Germania) il 20 marzo 2023 – trendtours Touristik GmbH / SH
(Causa C-170/23, trendtours Touristik)
(2023/C 189/31)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Frankfurt am Main
Parti nel procedimento principale
Resistente in primo grado e appellante: trendtours Touristik GmbH
Ricorrente in primo grado e appellato: SH
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 12, paragrafo 2, prima frase, della direttiva (UE) 2015/2302 (1) debba essere interpretato nel senso che l’indennità di risoluzione dell’organizzatore di viaggi non è esclusa se al momento del viaggio non sussiste più un pregiudizio significativo causato da circostanze inevitabili e straordinarie, anche se in un momento precedente esistevano siffatte circostanze tali da comportare un pregiudizio significativo, o se la questione di stabilire se circostanze inevitabili e straordinarie comportino un pregiudizio sostanziale per l’esecuzione del viaggio dipenda unicamente da una decisione previsionale al momento della dichiarazione di risoluzione. |
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2. |
Nell’ipotesi in cui dipenda da una decisione previsionale, si pone la questione di stabilire fino a che momento il viaggiatore deve aspettare prima di poter presentare la propria dichiarazione di risoluzione senza essere tenuto a corrispondere un’indennità di risoluzione, anche qualora il sostanziale pregiudizio causato da circostanze inevitabili e straordinarie venga meno successivamente. |
(1) Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU 2015, L 326, pag. 1).
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30.5.2023 |
IT |
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C 189/24 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 28 marzo 2023 — Autorità di regolazione dei trasporti / Lufthansa Linee Aeree Germaniche e a.
(Causa C-204/23, Lufthansa Linee Aeree Germaniche e a.)
(2023/C 189/32)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nella causa principale
Appellante: Autorità di regolazione dei trasporti
Appellate: Lufthansa Linee Aeree Germaniche, Austrian Airlines AG, Brussels Airlines SA/NV, Swiss International Air Lines Ltd, Lufthansa Cargo AG
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 11, comma 5, della Direttiva 2009/12/CE (1) — norma relativa al settore aeroportuale — debba interpretarsi nel senso che il finanziamento dell’Autorità debba avvenire solo attraverso l’imposizione di diritti aeroportuali o non possa avvenire anche attraverso altre forme di finanziamento come l’imposizione di un contributo (il Collegio ritiene che sia una mera facoltà dello Stato membro la riscossione delle somme destinate a finanziare l’Autorità mediante diritti aeroportuali); |
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2) |
Se i diritti o il contributo che possono essere imposti per il finanziamento della autorità di vigilanza ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della Direttiva 2009/12 debbono essere relativi solo a prestazioni e costi specifici — comunque non indicati nella direttiva — o se non sia sufficiente la loro correlazione ai costi di funzionamento della Autorità quali risultanti dai bilanci trasmessi e controllati da autorità di Governo; |
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3) |
Se l’articolo 11, comma 5, della Direttiva 2009/12 debba interpretarsi nel senso che i diritti possano essere imposti solo a carico dei soggetti residenti o costituiti secondo la legge dello Stato che ha istituito la Autorità; e se ciò possa valere anche nel caso di contributi imposti per il funzionamento della Autorità. |
(1) Direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali (GU 2009, L 70, pag. 11).
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30.5.2023 |
IT |
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C 189/25 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Corte suprema di cassazione (Italia) il 30 marzo 2023 — AX
(Causa C-208/23, Martiesta (1))
(2023/C 189/33)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Corte suprema di cassazione
Parti nella causa principale
Ricorrente: AX
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo (2) debba essere interpretato nel senso che l’autorità giudiziaria di esecuzione debba rifiutare o comunque differire la consegna di donna incinta o di madre con figli minorenni conviventi. |
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2) |
In caso di positiva risposta a tale questione, se l’articolo 1, paragrafi 2 e 3, e gli articoli 3 e 4 della decisione quadro 2002/584/GAI siano compatibili con gli articoli 3, 4, 7, 24 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, nella misura in cui impongono la consegna della donna incinta o della madre recidendo i legami con i figli minori conviventi senza considerare il «best interest of the child». |
(1) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
(2) Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, p. 1).
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30.5.2023 |
IT |
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C 189/25 |
Ricorso proposto il 31 marzo 2023 — Commissione europea / Repubblica portoghese
(Causa C-210/23)
(2023/C 189/34)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Caro de Sousa e M. Noll-Ehlers, agenti)
Convenuta: Repubblica portoghese
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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— |
dichiarare che, non avendo recepito correttamente l’articolo 2, paragrafo 4, l’articolo 4, paragrafo 5, lettera b), l’articolo 6, paragrafo 2, lettera d), l’articolo 8 bis, paragrafo 4, l’articolo 4, paragrafo 3, in combinato disposto con l’allegato III, punto 2, lettere b) e c), vi), della direttiva 2011/92/UE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011], concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (1), modificata dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (2), la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della citata direttiva 2011/92/UE. |
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— |
condannare la Repubblica portoghese alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Commissione ritiene che la Repubblica portoghese non abbia recepito correttamente nell’ordinamento giuridico portoghese vari articoli della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (in prosieguo, nella sua versione aggiornata e consolidata, la «direttiva»). L’11 ottobre 2019 la Commissione ha inviato una lettera di diffida alla Repubblica portoghese. Successivamente, il 12 novembre 2021 è stato inviato un parere motivato alla Repubblica portoghese. La Commissione propone ora il presente ricorso con i seguenti motivi:
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— |
La Repubblica portoghese ha violato l’articolo 2, paragrafo 4, della direttiva, non limitando, per quanto concerne i procedimenti di valutazione dell’impatto ambientale («VIA»), l’esenzione risultante dall’articolo 2, paragrafo 4, della direttiva ai casi in cui l’applicazione di tali disposizioni pregiudicherebbe l’obiettivo del progetto. |
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— |
La Repubblica portoghese ha violato l’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva, nel disporre che determinati progetti non vengano sottoposti alla valutazione dell’impatto ambientale, qualora l’autorità incaricata di tale valutazione non emetta, entro il termine previsto dalla legge, un parere in merito all’assoggettamento di tali progetti alla suddetta valutazione. |
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— |
La Repubblica portoghese ha violato l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva, non prevedendo che il pubblico sia informato in forma adeguata, non appena sia ragionevolmente possibile, sulla natura delle eventuali decisioni o, se del caso, del progetto di decisione in merito alla valutazione dell’impatto ambientale. |
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— |
La Repubblica portoghese ha violato l’articolo 8 bis, paragrafo 4, della direttiva, omettendo di stabilire che i tipi di parametri da monitorare e la durata del monitoraggio, identificati in una decisione di autorizzazione relativa a un progetto, devono essere proporzionati alla natura, all’ubicazione e alle dimensioni del progetto, nonché alla significatività dei suoi effetti sull’ambiente. |
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— |
La Repubblica portoghese ha violato l’articolo 4, paragrafo 3, in combinato disposto con l’allegato III, punto 2, lettera b), della direttiva, non includendo la «disponibilità» delle risorse naturali quale criterio rilevante per determinare se un progetto debba essere sottoposto a una valutazione dell’impatto ambientale. |
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— |
La Repubblica portoghese ha violato l’articolo 4, paragrafo 3, in combinato disposto con [l’allegato III,] punto 2, lettera c), vi), della direttiva, non facendo riferimento alla «legislazione europea» o a zone «nelle quali si ritiene che si verifichi [il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale]» quando elenca gli elementi rilevanti per determinare le zone in cui si deve valutare la capacità di carico dell’ambiente naturale quale criterio pertinente per stabilire se un progetto debba essere sottoposto a una valutazione dell’impatto ambientale. |
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30.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189/26 |
Impugnazione proposta il 17 aprile 2023 dalla European Association of Non-Integrated Metal Importers & distributors (Euranimi) avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 7 febbraio 2023, causa T-81/22, Euranimi / Commissione
(Causa C-252/23 P)
(2023/C 189/35)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: European Association of Non-Integrated Metal Importers & distributors (Euranimi) (rappresentanti: M. Campa, D. Rovetta, V. Villante, avvocati, P. Gjørtler, advokat)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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— |
dichiarare ricevibile la presente impugnazione; |
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— |
annullare l’ordinanza impugnata e dichiarare ricevibile il ricorso proposto dalla Euranimi; |
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— |
rinviare la causa al Tribunale ai fini dell’esame nel merito del ricorso della Euranimi; |
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— |
condannare la Commissione europea alle spese della presente impugnazione e del procedimento di primo grado. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno dell'impugnazione, la ricorrente deduce tre motivi.
Primo motivo: errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 263, quarto comma, TFUE e in particolare del requisito dell’incidenza diretta ed individuale — erronea qualificazione dei fatti.
Secondo motivo: errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE nonché del requisito e della nozione degli atti regolamentari che non comportano alcuna misura d'esecuzione — erronea qualificazione dei fatti e snaturamento degli elementi di prova.
Terzo motivo: erronea qualificazione dei fatti e snaturamento degli elementi di prova.
Tribunale
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30.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189/28 |
Sentenza del Tribunale del 19 aprile 2023 — PP e a. / Parlamento
(Causa T-39/21) (1)
(«Funzione pubblica - Funzionari - Crisi sanitaria connessa alla pandemia di COVID-19 - Decisione che autorizza il lavoro a tempo parziale per prendersi cura di parenti al di fuori della sede di servizio - Mancanza di possibilità di telelavoro al di fuori della sede di servizio a tempo pieno - Irregolarità del procedimento precontenzioso - Decisione di accoglimento di una domanda di lavoro a tempo parziale - Carenza d'interesse ad agire - Irricevibilità - Retribuzione - Sospensione dell'indennità di dislocazione - Articoli 62 e 69 dello Statuto - Violazione dell'articolo 4 dell'allegato VII dello Statuto»)
(2023/C 189/36)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: PP, PQ, PR, PS, PT (rappresentante: M. Casado García-Hirschfeld, avvocata)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: S. Seyr, D. Boytha e M. Windisch, agenti)
Oggetto
Con il loro ricorso fondato sull'articolo 270 TFUE, i ricorrenti chiedono, in sostanza, da un lato, l'annullamento delle decisioni del Parlamento europeo del 14 aprile 2020, che autorizzano PQ e PS a esercitare la loro attività a tempo parziale al di fuori dalla loro sede di servizio a causa alla pandemia di COVID-19, del 18 maggio 2020, che autorizza PP a lavorare a tempo parziale al di fuori dalla sede di servizio a causa della pandemia di COVID-19, del 7, 15, 16 aprile e 19 maggio 2020, comportanti la sospensione del pagamento dell'indennità di dislocazione per i ricorrenti durante il loro periodo di lavoro al di fuori della sede di servizio, nonché della decisione del 6 maggio 2020, recante recupero delle somme indebitamente percepite da PR e PT e, dall'altro, il risarcimento del danno asseritamente subito a causa di tali decisioni.
Dispositivo
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1) |
La decisione del Parlamento europeo del 19 maggio 2020 che sospende l'indennità di dislocazione di PP è annullata. |
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2) |
La decisione del Parlamento del 7 aprile 2020 che sospende l'indennità di dislocazione di PR è annullata. |
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3) |
La decisione del Parlamento del 15 aprile 2020 che sospende l'indennità di dislocazione di PQ è annullata. |
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4) |
La decisione del Parlamento del 15 aprile 2020 che sospende l'indennità di dislocazione di PS è annullata. |
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5) |
La decisione del Parlamento del 16 aprile 2020 che sospende l'indennità di dislocazione di PT è annullata. |
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6) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
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7) |
PP, PS, PR, PQ e PT sopporteranno la metà delle loro spese. |
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8) |
Il Parlamento sopporterà, oltre alle proprie spese, la metà delle spese di PP e PS, di PR, PQ e PT. |
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30.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189/29 |
Sentenza del Tribunale del 19 aprile 2023 — Gerhard Grund Gerüste/EUIPO — Josef-Grund-Gerüstbau (Josef Grund Gerüstbau)
(Causa T-749/21) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo Josef Grund Gerüstbau - Marchio nazionale figurativo anteriore grund - Motivo di nullità relativa - Assenza di rischio di confusione - Assenza di somiglianza tra i segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2023/C 189/37)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Gerhard Grund Gerüste e.K. (Kamp-Lintfort, Germania) (rappresentante: P. Lee, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Eberl, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Josef-Grund-Gerüstbau GmbH (Erfurt, Germania) (rappresentante: T. Staupendahl, avvocato)
Oggetto
Con il suo ricorso basato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 22 settembre 2021 (procedimento R 1925/2020-1).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Gerhard Grund Gerüste e. K. è condannata alle spese. |
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30.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189/29 |
Sentenza del Tribunale del 19 aprile 2023 — OD / Eurojust
(Causa T-61/22) (1)
(«Funzione pubblica - Agenti temporanei - Riassegnazione temporanea nell’interesse del servizio - Articolo 7 dello Statuto - Domanda di assistenza - Articolo 24 dello Statuto - Provvedimento provvisorio di allontanamento - Nozione di “atto lesivo” - Responsabilità»)
(2023/C 189/38)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: OD (rappresentante: N. de Montigny, avvocato)
Convenuta: Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (rappresentanti: A. Terstegen Verhaag e M. Castro Granja, agents, assistiti da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull'articolo 270 TFUE, la ricorrente chiede, da un lato, l'annullamento della decisione del 17 giugno 2021, con la quale l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) ha deciso di riassegnarla temporaneamente ad un posto di [riservato], nonché, per quanto necessario, la della decisione del 21 ottobre 2021, con la quale Eurojust ha respinto il suo reclamo del 22 giugno 2021, e, dall'altro, il risarcimento del danno che avrebbe subito a causa di tali decisioni.
Dispositivo
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1) |
La decisione dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) del 17 giugno 2021, che riassegna temporaneamente OD a un posto di [riservato] è annullata. |
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2) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
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3) |
Eurojust è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute da OD. |
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30.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189/30 |
Sentenza del Tribunale del 19 aprile 2023 — Siemens / Parlamento
(Causa T-74/22) (1)
(«Appalti pubblici - Appalti pubblici di lavori - Procedura di gara - Rinnovo del sistema antincendio degli edifici del Parlamento europeo a Strasburgo - Rigetto dell’offerta di un offerente e aggiudicazione dell’appalto ad altri offerenti - Responsabilità extracontrattuale»)
(2023/C 189/39)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Siemens SAS (Saint-Denis, Francia) (rappresentanti: E. Berkani e M. Blanchard, avvocati)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: E. Taneva e V. Naglič, agenti)
Oggetto
Con il suo ricorso la ricorrente chiede, in via principale, sulla base dell'articolo 263 TFUE, l'annullamento delle decisioni del Parlamento europeo dell'8 dicembre 2021 di non accogliere le offerte presentate dal raggruppamento di imprese composto da essa stessa e dall’Eiffage Energie Systèmes — Alsace Franche-Comté nell'ambito dei lotti nn. 1 e 2 del bando di gara 06A 70/2021/M004, relativo al rinnovo del sistema antincendio negli edifici del Parlamento a Strasburgo (Francia), e di aggiudicare l'appalto ad altri offerenti, e, in subordine, sulla base dell'articolo 268 TFUE, il risarcimento del danno che essa avrebbe subito a causa dell'adozione delle decisioni impugnate.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Siemens SAS è condannata alle spese. |
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30.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189/30 |
Sentenza del Tribunale del 19 aprile 2023 — OQ/Commissione
(Causa T-162/22) (1)
(«Funzione pubblica - Funzionari - Procedimento disciplinare - Sanzione disciplinare - Destituzione senza riduzione dei diritti a pensione - Articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto - Proporzionalità - Obbligo di motivazione»)
(2023/C 189/40)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: OQ (rappresentanti: N. Maes e J.-N. Louis, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: S. Bohr e L. Vernier, agenti)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE il ricorrente chiede l’annullamento, da un lato, della decisione della Commissione europea del 19 maggio 2021, con la quale quest’ultima gli ha inflitto la sanzione disciplinare della destituzione senza riduzione dei diritti a pensione e, dall’altro, della decisione del 15 settembre 2021, con cui la Commissione ha respinto il suo reclamo.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
OQ è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, delle spese sostenute dalla Commissione europea. |
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30.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189/31 |
Sentenza del Tribunale del 19 aprile 2023 — Zitro International/EUIPO — e-gaming (Faccina sorridente che indossa un cappello a cilindro)
(Causa T-491/22) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo rappresentante una faccina sorridente che indossa un cappello a cilindro - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore rappresentante un personaggio di fantasia - Impedimento alla registrazione relativo - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2023/C 189/41)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Zitro International Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: A. Canela Giménez, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Stoyanova-Valchanova e D. Gája, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: e-gaming s. r. o. (Praga, Repubblica ceca)
Oggetto
Con il suo ricorso basato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 30 maggio 2022 (procedimento R 2005/2021-4).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Zitro International Sàrl sopporterà le proprie spese. |
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3) |
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) sopporterà le proprie spese. |
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30.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189/32 |
Ordinanza del Tribunale del 31 marzo 2023 — Eggers & Franke / EUIPO — E. & J. Gallo Winery (EF)
(Causa T-183/22) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Ritiro dell’opposizione - Non luogo a statuire»)
(2023/C 189/42)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Eggers & Franke Holding GmbH (Brema, Germania) (rappresentanti: A. Ebert-Weidenfeller e H. Förster, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: E. Nicolás Gómez e T. Klee, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: E. & J. Gallo Winery, (Modesto, California, Stai Uniti) (rappresentanti: V. von Bomhard e J. Fuhrmann, avvocati)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 febbraio 2022 (procedimento R 729/2021-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la E. & J. Gallo Winery e la Eggers & Franke Holding GmbH.
Dispositivo
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1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
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2) |
La Eggers & Franke Holding GmbH e la E. & J. Gallo Winery sono condannate a farsi carico delle proprie spese nonché, ciascuna, della metà di quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). |
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30.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189/32 |
Ordinanza del Tribunale del 31 marzo 2023 — Eggers & Franke/EUIPO — E. & J. Gallo Winery (E & F)
(Causa T-184/22) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Ritiro dell’opposizione - Non luogo a statuire»)
(2023/C 189/43)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Eggers & Franke Holding GmbH (Brema, Germania) (rappresentanti: A. Ebert-Weidenfeller e H. Förster, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: E. Nicolás Gómez e T. Klee, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: E. & J. Gallo Winery (Modesto, California, Stati Uniti) (rappresentanti: V. von Bomhard e J. Fuhrmann, avvocati)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 febbraio 2022 (procedimento R 730/2021-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la E. & J. Gallo Winery e la Eggers & Franke Holding GmbH.
Dispositivo
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1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
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2) |
La Eggers & Franke Holding GmbH e la E. & J. Gallo Winery sono condannate a farsi carico delle proprie spese nonché, ciascuna, della metà di quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). |
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30.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189/33 |
Ordinanza del Tribunale del 31 marzo 2023 — Mocom Compounds/EUIPO — Centemia Conseils (Near-to-Prime)
(Causa T-472/22) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo Near-to-Prime - Motivo di nullità assoluta - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001] - Ricorso manifestamente infondato in diritto»)
(2023/C 189/44)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Mocom Compounds GmbH & Co. KG (Amburgo, Germania) (rappresentante: J. Bornholdt, avvocata)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: T. Klee, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Centemia Conseils (Angevillers, Francia)
Oggetto
Con il suo ricorso basato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento e la riforma della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 24 maggio 2022 (procedimento R 2178/2021-1).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto. |
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2) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
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30.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189/33 |
Ricorso proposto il 27 febbraio 2023 — Medel e a./Commissione
(Causa T-116/23)
(2023/C 189/45)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Magistrats européens pour la démocratie et les libertés (Medel) (Strasburgo, Francia), International Association of Judges (Roma, Italia), Association of European Administrative Judges (Treviri, Germania), Stichting Rechters voor Rechters (L’Aia, Paesi Bassi) (rappresentanti: C. Zatschler, SC, E. Egan McGrath, barrister-at-Law, A. Bateman e M. Delargy, solicitors)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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— |
annullare l’accordo di finanziamento tra la Commissione e la Repubblica di Polonia concluso in conformità all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento 2021/241 e datato 24 agosto 2022; |
|
— |
annullare l’accordo di prestito tra la Commissione e la Repubblica di Polonia, concluso in conformità all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento 2021/241 e datato 24 agosto 2022; e |
|
— |
condannare la Commissione a sopportare le proprie spese e quelle dei ricorrenti. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono sei motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sull’invalidità della decisione di esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2022, relativa all’approvazione della valutazione del piano di ripresa e di resilienza per la Polonia (in prosieguo: la «decisione di esecuzione del Consiglio»), sulla base della quale sono stati stipulati dalla Commissione i contratti di finanziamento e di prestito summenzionati (in prosieguo: i «contratti di finanziamento e di prestito controversi»), in quanto il Consiglio avrebbe ignorato la giurisprudenza della Corte di giustizia derivante dalla sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) (C-585/18, C-624/18 e C-625/18, EU:C:2019:982), dalla sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici) (C-791/19, EU:C:2021:596), dall’ordinanza dell’8 aprile 2020, Commissione/Polonia (C-791/19 R, EU:C:2020:277) e dall’ordinanza della vicepresidente della Corte del 14 luglio 2021, Commissione/Polonia (C-204/21 R, EU:C:2021:593), e avrebbe violato gli articoli 2 e 13, paragrafo 2, TUE. I ricorrenti sostengono, inoltre, nell’ambito di tale motivo, che il Consiglio avrebbe ecceduto la propria competenza nei limiti in cui ha inteso stabilire in che modo la Polonia dovesse conformarsi alla giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alla Sezione disciplinare della Corte suprema della Polonia (in prosieguo: la «Sezione disciplinare»). |
|
2. |
Secondo motivo, vertente sull’invalidità della decisione di esecuzione del Consiglio per violazione degli articoli 2 e 19, paragrafo 1, TUE e dell’articolo 47 della Carta dei diritti e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «Carta»), come autorevolmente interpretati dalla Corte di giustizia. A sostegno di tale motivo, i ricorrenti affermano che le tappe su cui si fonda la decisione di esecuzione del Consiglio violerebbero gli articoli 2 e 19, paragrafo 1, TUE, nonché l’articolo 47 della Carta, in quanto essi:
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|
3. |
Terzo motivo, vertente sull’invalidità della decisione di esecuzione del Consiglio in quanto le tappe F1G, F2G e F3G previste nella decisione di esecuzione del Consiglio sarebbero insufficienti a ristabilire una tutela giurisdizionale effettiva in Polonia, che è un requisito essenziale per il funzionamento di un sistema di controllo interno. I ricorrenti sostengono che la decisione di esecuzione del Consiglio violerebbe, pertanto, gli articoli 20, paragrafo 5, lettera e), e 22 del regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU 2021, L 57, pag. 17), nonché l’articolo 325 TFUE, che impongono controlli interni efficaci ed efficienti. |
|
4. |
Quarto motivo, vertente sull’invalidità della decisione di esecuzione del Consiglio, in quanto quest’ultimo sarebbe incorso in un errore di diritto e/o avrebbe commesso errori manifesti di valutazione applicando l’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento 2021/241 per approvare le tappe in quanto «modalità adeguate» per prevenire, individuare e rettificare la corruzione in Polonia. |
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5. |
Quinto motivo, vertente sull’invalidità della decisione di esecuzione del Consiglio, in quanto quest’ultimo non l’avrebbe adeguatamente motivata, violando così l’articolo 296 TFUE, l’articolo 41 della Carta e i principi del diritto dell’Unione. |
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6. |
Sesto motivo, vertente sul fatto che gli accordi di finanziamento e di prestito controversi stipulati dalla Commissione eccederebbero i poteri conferiti alla Commissione ai sensi della decisione di esecuzione del Consiglio e del regolamento (UE) n. 2021/241, e pertanto violerebbero il diritto dell’Unione europea in quanto gli articoli 6, paragrafo 5, e 18, paragrafo 1, dell’accordo di finanziamento e gli articoli 7, paragrafo 5, e 28, paragrafo 1, dell’accordo di prestito prevedono la possibilità di erogare i finanziamenti anche senza che siano state raggiunte le tappe fondamentali dello Stato di diritto F1G, F2G e F3G, previste dalla decisione di esecuzione del Consiglio. |
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30.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189/35 |
Ricorso proposto il 13 marzo 2023 — Swenters / Commissione
(Causa T-142/23)
(2023/C 189/46)
Lingua processuale: il neerlandese
Parti
Ricorrente: Ivo Swenters (Hasselt, Belgio) (rappresentante: J. Coninx, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
dichiarare il ricorso ricevibile e fondato nella forma e nel contenuto; |
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— |
conseguentemente, annullare la decisione impugnata; |
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— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso avverso la decisione del 13 gennaio 2023 con cui la Commissione respinge la sua denuncia concernente le violazioni degli articoli 101 e 102 TFUE che sarebbero state commesse da SCR-Sibelco NV, Cimenteries C.B.R. Cementbedrijven NV, Grintbedrijf SBS NV, Kiezelgroeve Varenberg NV, Dragages Graviers et Travaux (Dragratra) NV, Sibelco Nederland BV, Van Nieuwpoort Groep BV, Heidelbergcement AG e Hülskens Holding GmbH & Co (caso AT.40683 — Belgian Sand), il ricorrente deduce due motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, del suo obbligo di indagine e di motivazione La Commissione avrebbe violato il suo obbligo di esaminare attentamente le circostanze e gli accordi invocati dal ricorrente, nonostante l'esistenza di gravi restrizioni della concorrenza. Gli argomenti dedotti dal ricorrente sarebbero stati respinti senza essere oggetto di alcun esame e, nella decisione impugnata, la Commissione si sarebbe limitata ad accertamenti sommari e superficiali. |
|
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non avrebbe correttamente valutato l'importanza per l'Unione. La Commissione ha erroneamente considerato che le violazioni invocate dal ricorrente sembrano circoscritte a un solo Stato membro e ha quindi travisato la portata internazionale dei fatti. La Commissione, inoltre, non ha tenuto conto della durata delle violazioni e ha erroneamente concluso che i giudici e le autorità nazionali sono in grado di esaminare le pratiche anticoncorrenziali invocate dal ricorrente. |
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30.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189/36 |
Ricorso proposto l’8 aprile 2023 — Innovation & Entrepreneurship Business School/EUIPO — Thinksales (Sales School Powered by IEBS)
(Causa T-182/23)
(2023/C 189/47)
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Innovation & Entrepreneurship Business School, SL (Barcellona, Spagna) (rappresentante: L. Torrents Homs, avvocata)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Thinksales, SL (Madrid, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Sales School Powered by IEBS — Domanda di registrazione n. 18 274 899
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 febbraio 2023 nel procedimento R 834/2022-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata per quanto riguarda i prodotti e servizi respinti per il marchio controverso; |
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— |
concedere la registrazione integrale del marchio controverso; |
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— |
condannare l’EUIPO a farsi carico delle spese del presente procedimento e condannare la Thinksales a farsi carico delle spese del procedimento dinanzi alla divisione di opposizione e dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO. |
Motivo invocato
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— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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30.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189/36 |
Ricorso proposto l’11 aprile 2023 — Insomnia / EUIPO — Black Insomnia Coffee (BLACK INSOMNIA)
(Causa T-185/23)
(2023/C 189/48)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Insomnia Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: L. Cassidy, A. Reynolds e P. Smyth, Solicitors)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Black Insomnia Coffee Co. Ltd (Winchester, Regno Unito)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «BLACK INSOMNIA» — Domanda di registrazione n. 18 128 257
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 3 febbraio 2023 nei procedimenti R 679/2022-1 e R 692/2022-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata nella parte in cui ha respinto il ricorso nel procedimento R 679/2022-1 e respingere il marchio per tutti i prodotti contestati della classe 25; |
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decidere a suo favore sulle spese (ai sensi degli articoli 133 e 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale). |
Motivi invocati
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Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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— |
violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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30.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189/37 |
Ricorso proposto l’11 aprile 2023 — Insomnia / EUIPO — Black Insomnia Coffee (BLACK INSOMNIA COFFEE COMPANY)
(Causa T-186/23)
(2023/C 189/49)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Insomnia Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: L. Cassidy, A. Reynolds e P. Smyth, Solicitors)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Black Insomnia Coffee Co. Ltd (Winchester, Regno Unito)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo «BLACK INSOMNIA COFFEE COMPANY» — Domanda di registrazione n. 18 128 261
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 3 febbraio 2023 nei procedimenti R 671/2022-1 e R 678/2022-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata nella parte in cui ha respinto il ricorso nel procedimento R 678/2022-1 e respingere il marchio per tutti i prodotti contestati della classe 25; |
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disporre a suo favore sulle spese (ai sensi degli articoli 133 e 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale). |
Motivi invocati
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Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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Violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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30.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189/38 |
Ricorso proposto il 13 aprile 2023 — IU Internationale Hochschule/EUIPO (IU International University of Applied Sciences
(Causa T-188/23)
(2023/C 189/50)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: IU Internationale Hochschule GmbH (Erfurt, Germania) (rappresentante: A. Heise, avvocata)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio IU International University of Applied Sciences — Domanda di registrazione n. 1 628 092
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 febbraio 2023 nel procedimento R 1951/2022-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata; |
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condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
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Violazione dell’articolo 72, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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— |
violazione dell’articolo 72, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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30.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189/38 |
Ricorso proposto il 13 aprile 2023 — The Mochi Ice Cream Company / EUIPO (my mochi)
(Causa T-189/23)
(2023/C 189/51)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: The Mochi Ice Cream Company LLC (Vernon, California, Stati Uniti) (rappresentante: A. Zalewska-Orabona, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo «mark my mochi» — Domanda di registrazione n. 1 598 762
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 30 gennaio 2023 nel procedimento R 1684/2022-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata; |
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condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
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Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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30.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189/39 |
Ricorso proposto il 14 aprile 2023 — Peikko Group / EUIPO — Anstar (Forma di travi in metallo per costruzioni)
(Causa T-192/23)
(2023/C 189/52)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Peikko Group Oy (Lahti, Finlandia) (rappresentanti: M. Müller e A. Fottner, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Anstar Oy (Villähde, Finlandia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea tridimensionale (Forma di travi in metallo per costruzioni) — Marchio dell’Unione europea n. 18 139 145
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 febbraio 2023 nel procedimento R 2180/2021-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata; |
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respingere la domanda di dichiarazione di nullità del marchio controverso; |
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condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a sostenere le spese della ricorrente nel presente procedimento e nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivo invocato
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Violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), sub ii), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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30.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189/40 |
Ricorso proposto il 13 aprile 2023 — MegaFon / Consiglio
(Causa T-193/23)
(2023/C 189/53)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: MegaFon OAO (Mosca, Russia) (rappresentante: J. Grand d’Esnon, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione Europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare il regolamento (UE) 2023/427 del Consiglio del 25 febbraio 2023 (1), per quanto riguarda la MegaFon; |
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— |
annullare la decisione (PESC) 2023/434 del Consiglio del 25 febbraio 2023 (2), per quanto riguarda la MegaFon; |
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— |
di conseguenza, annullare:
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— |
condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese ai sensi dell’articolo 140, lettera b), del regolamento di procedura del Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. La ricorrente ritiene che il Consiglio non le abbia previamente comunicato la decisione che inserisce la MegaFon nell’allegato IV del regolamento (UE) n. 833/2014 e della decisione 2014/512/PESC (in prosieguo: gli «atti del 31 luglio 2014») e non le abbia dato la possibilità di presentare osservazioni, sebbene fosse, a suo avviso, tenuto a farlo in virtù dei principi relativi al rispetto dei diritti della difesa. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sul difetto di motivazione della decisione di includere la MegaFon nell’allegato IV degli atti del 31 luglio 2014. La ricorrente lamenta che il Consiglio non le avrebbe comunicato le ragioni che giustificano la sua inclusione nell’allegato IV degli atti del 31 luglio 2014. |
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3. |
Terzo motivo, vertente sull’illegittimità delle sanzioni inflitte alla ricorrente in quanto frutto di un errore di valutazione, in quanto la motivazione di tali sanzioni era errata e comunque non accertata. |
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4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità da parte degli atti del 25 febbraio 2023. |
(1) Regolamento (UE) 2023/427 del Consiglio, del 25 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2023, L 59 I, pag. 6).
(2) Decisione (PESC) 2023/434 del Consiglio, del 25 febbraio 2023, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2023, L 59 I, pag. 593).
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30.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189/41 |
Ricorso proposto il 16 aprile 2023 — Fractal Analytics / EUIPO — Fractalia Remote Systems (FRACTALIA)
(Causa T-194/23)
(2023/C 189/54)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Fractal Analytics, Inc. (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentante: J. Güell Serra, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Fractalia Remote Systems, SL (Madrid, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo FRACTALIA — Marchio dell’Unione europea n. 3 620 887
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di cancellazione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 31 gennaio 2023 nel procedimento R 859/2022-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata; |
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condannare l’EUIPO e la controinteressata nel procedimento dinanzi all’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
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Violazione dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, in relazione all’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione; |
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— |
Violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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— |
Violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione. |
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30.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189/41 |
Ricorso proposto il 17 aprile 2023 — CRA / Consiglio
(Causa T-201/23)
(2023/C 189/55)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Autorità di regolamentazione delle comunicazioni (Communications Regulatory Authority, CRA) (Teheran, Iran) (rappresentanti: T. Clay, T. Zahedi Vafa e K. Mehtiyeva, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/152 (1), del 23 gennaio 2023, in quanto contrario al diritto dell’Unione europea, nella parte in cui dispone l’inserimento della ricorrente nell’allegato I al regolamento (UE) n. 359/2011. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente su un eccesso di potere da parte del Consiglio dell’Unione europea. La ricorrente sostiene che, decidendo di inserirla nell’elenco delle persone soggette alle misure restrittive, il Consiglio avrebbe ecceduto i propri poteri, in quanto tale decisione sarebbe stata adottata unicamente in ragione del legame statutario esistente tra la ricorrente e il governo della Repubblica islamica dell’Iran. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sul difetto di motivazione dell’atto impugnato. Secondo la ricorrente, la motivazione a fondamento della decisione del Consiglio si baserebbe su mere presunzioni di fatto, la cui erroneità inficerebbe la validità di detta motivazione. Questa motivazione puramente formale della decisione implicherebbe un’inversione dell’onere della prova, che obbligherebbe la ricorrente a dimostrare un fatto negativo per contestare il suo inserimento nell’elenco delle persone soggette alle misure restrittive |
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3. |
Terzo motivo, vertente su un’erronea valutazione dei fatti. La ricorrente sostiene che il Consiglio, da un lato, avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione e, dall’altro, che avrebbe erratamente motivato la sua decisione di inserirla nell’elenco dei soggetti colpiti dalle misure restrittive. |
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4. |
Quarto motivo vertente sulla violazione del principio di proporzionalità. La ricorrente sostiene che le sanzioni imposte all’Iran avrebbero comportato il blocco di strumenti particolarmente utili per quest’ultima, uno dei quali viene utilizzato per impedire la sovrapposizione delle frequenze iraniane con quelle degli Stati confinanti e l’altro, il Location Based System, per la localizzazione precisa dei dispositivi collegati. Inoltre, il carattere sproporzionato della decisione del Consiglio risulterebbe evidente dalla portata delle conseguenze delle misure adottate nei confronti della ricorrente, in quanto la capacità di quest’ultima di svolgere i suoi compiti di pubblico interesse sarebbe seriamente compromessa. |
(1) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/152 del Consiglio, del 23 gennaio 2023, che attua il regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran (GU 2023, L 20 I, pag. 1).
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30.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189/42 |
Ricorso proposto il 19 aprile 2023 — Studiocanal/EUIPO — Leonine Distribution (ARTHAUS)
(Causa T-203/23)
(2023/C 189/56)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Studiocanal GmbH (Berlino, Germania) (rappresentanti: T. Dolde e C. Zimmer, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Leonine Distribution GmbH (Monaco, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea denominativo «ARTHAUS» –Marchio dell’Unione europea n. 6 988 216
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 febbraio 2023 nel procedimento R 1532/2022-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata nella parte in cui ha dichiarato ricevibile la domanda di dichiarazione di nullità fondata sull’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
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Violazione dell’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento e del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), e con l’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/1430. |
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30.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189/43 |
Ricorso proposto il 19 aprile 2023 — Studiocanal/EUIPO — Leonine Distribution (ARTHAUS)
(Causa T-204/23)
(2023/C 189/57)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Studiocanal GmbH (Berlino, Germania) (rappresentanti: T. Dolde e C. Zimmer, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Leonine Distribution GmbH (Monaco, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea figurativo «ARTHAUS» –Marchio dell’Unione europea n. 6 988 984
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 febbraio 2023 nel procedimento R 1533/2022-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata nella parte in cui ha dichiarato ricevibile la domanda di dichiarazione di nullità alla luce dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
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— |
Violazione dell’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento e del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), e con l’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/1430. |