ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 185

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

66° anno
26 maggio 2023


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2023/C 185/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.11006 — ONE / MACQUARIE / YTI) ( 1 )

1

2023/C 185/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.11092 — BLACKSTONE / CDPQ / INVENERGY / AEP RENEWABLES / AEP WIND HOLDINGS / TRENT WIND FARM / DESERT SKY WIND FARM) ( 1 )

2

2023/C 185/03

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.11016 — AIR LIQUIDE / ADP / JV) ( 1 )

3


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2023/C 185/04

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sui risultati del 9o ciclo del dialogo dell'UE con i giovani

4

2023/C 185/05

Risoluzione del Consiglio dell'Unione europea e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla revisione del piano di lavoro per la strategia dell'UE per la gioventù 2022-2024

14

2023/C 185/06

Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla dimensione sociale di un'Europa sostenibile per i giovani

21

2023/C 185/07

Risoluzione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che riesamina la rappresentanza degli Stati membri dell'UE presso il consiglio di fondazione dell'AMA e il coordinamento delle posizioni degli Stati membri prima delle riunioni dell'AMA

29

2023/C 185/08

Risoluzione del Consiglio concernente lo Spazio europeo dell'istruzione: guardando al 2025 e oltre

35

2023/C 185/09

Conclusioni del Consiglio sugli artisti in pericolo e sfollati

39

2023/C 185/10

Conclusioni del Consiglio su ulteriori misure per tradurre in realtà il riconoscimento reciproco automatico nel settore dell'istruzione e della formazione

44

2023/C 185/11

Avviso all'attenzione delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2013/255/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

51

2023/C 185/12

Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2013/255/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2023/1035 del Consiglio e al regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1027 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

52

 

Commissione europea

2023/C 185/13

Tassi di cambio dell'euro — 25 maggio 2023

54

2023/C 185/14

Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore con decorrenza 1 giugno 2023 [Pubblicata ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004]

55


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione europea

2023/C 185/15

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 29, PARAGRAFO 2, DELLO STATUTO DEI FUNZIONARI — Pubblicazione di un posto vacante di capo della Rappresentanza a Sofia, Bulgaria - Rappresentanza in Bulgaria (grado AD 14) presso la direzione generale della Comunicazione (DG COMM) — COM/2023/10433

56

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2023/C 185/16

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

57

2023/C 185/17

Pubblicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di produzione di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta nel settore dei prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 6 ter, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione

64


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

26.5.2023   

IT

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C 185/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.11006 — ONE / MACQUARIE / YTI)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 185/01)

Il 4 maggio 2023 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32023M11006. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


26.5.2023   

IT

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C 185/2


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.11092 — BLACKSTONE / CDPQ / INVENERGY / AEP RENEWABLES / AEP WIND HOLDINGS / TRENT WIND FARM / DESERT SKY WIND FARM)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 185/02)

Il 3 maggio 2023 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32023M11092. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


26.5.2023   

IT

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C 185/3


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.11016 — AIR LIQUIDE / ADP / JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 185/03)

Il 12 maggio 2023 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32023M11016. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

26.5.2023   

IT

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C 185/4


Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sui risultati del 9o ciclo del dialogo dell'UE con i giovani

(2023/C 185/04)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

RAMMENTANDO QUANTO SEGUE:

1.

Scopo della presente risoluzione è far sì che i pertinenti portatori di interessi a livello locale, regionale, nazionale ed europeo riconoscano e diano seguito ai risultati del 9o ciclo del dialogo dell’UE con i giovani, nonché garantire qualità e continuità nell’attuazione del dialogo dell’UE con i giovani e dei relativi risultati. Il presente documento intende inoltre contribuire a una maggiore trasparenza nel dialogo dell’UE con i giovani e fornire un riscontro sui lavori svolti nell’ambito del 9o ciclo e dei cicli precedenti.

2.

La presente risoluzione si basa sulla risoluzione relativa alla strategia dell’Unione europea per la gioventù 2019-2027 (1) e sui suoi obiettivi per la gioventù europea, nonché sull’allegato I della risoluzione che definisce orientamenti sulla governance del dialogo dell’UE con i giovani e sui risultati dei precedenti cicli del dialogo. La strategia dell’UE per la gioventù chiede un maggiore coinvolgimento dei giovani nel dialogo con i responsabili politici e la mobilitazione dei giovani provenienti da contesti e gruppi sociali diversi.

3.

La decisione (UE) 2021/2316 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2021, relativa a un Anno europeo dei giovani (2022) (di seguito «Anno europeo dei giovani») sottolinea la necessità di offrire ai giovani opportunità per un futuro più verde, più digitale e più inclusivo.

4.

Il dialogo dell’UE con i giovani è un meccanismo di partecipazione per i giovani dell’UE. Funge da sede di riflessione comune permanente e da sede di consultazione sulle priorità, sull’attuazione e sul seguito della cooperazione a livello dell’UE in materia di gioventù tra i decisori, i giovani e le loro organizzazioni rappresentative, nonché i ricercatori. Il dialogo dell’UE con i giovani rende possibile un partenariato continuo nella governance di questi processi a livello locale, regionale, nazionale ed europeo.

5.

I risultati del 9o ciclo del dialogo dell’UE con i giovani si basano sulle tre conferenze dell’UE sulla gioventù tenutesi nell’ambito del ciclo, sui riscontri ottenuti dalle consultazioni qualitative e dagli eventi nazionali ed europei nell’ambito della fase di dialogo, nonché sui risultati della fase di attuazione negli Stati membri e a livello europeo. Questi risultati contribuiscono a integrare l’attuazione multilivello e intersettoriale dell’obiettivo per la gioventù n. 10 «Europa verde sostenibile» e dell’obiettivo per la gioventù n. 3 «Società inclusive» sotto il titolo «Mobilitazione comune a favore di un’Europa sostenibile e inclusiva».

6.

La pandemia di COVID-19 ha inciso pesantemente (2) sulla partecipazione dei giovani e ha aumentato le disuguaglianze tra gruppi di giovani. Inoltre, la guerra di aggressione della Federazione russa contro l’Ucraina e la crisi energetica, l’aumento della migrazione e l’inflazione globale che ne sono conseguiti hanno gravi effetti sui giovani e sulle comunità in Europa. Il fatto che i giovani con minori opportunità abbiano meno accesso ai diritti umani e in particolare ai diritti sociali rispetto ai giovani con maggiori opportunità è diventato ancora più evidente durante queste crisi.

7.

L’8o ciclo ha invitato la Commissione europea e gli Stati membri a:

rafforzare la memoria istituzionale a lungo termine e la continuità dei lavori tra i cicli del dialogo dell'UE con i giovani;

organizzare scambi regolari e un coordinamento guidati dai giovani che contino sul sostegno adeguato dei trii di presidenza, della Commissione e del Forum europeo della gioventù, e pubblicare la documentazione del gruppo direttivo europeo sul Portale europeo per i giovani;

fornire un riscontro continuo ai giovani e alle organizzazioni giovanili coinvolti in tutte le fasi del dialogo dell'UE con i giovani al fine di garantire un dialogo significativo e la partecipazione dei giovani a tutti i livelli;

dare priorità e visibilità al dialogo dell'UE con i giovani negli eventi a livello nazionale e dell'UE e promuovere la partecipazione dei giovani ai processi decisionali a tutti i livelli.

8.

Il pacchetto di strumenti del 9o ciclo del dialogo dell’UE con i giovani ha fornito ai gruppi di lavoro nazionali i mezzi per raccogliere dati sui piani da essi creati per il ciclo e sugli esempi di buone pratiche individuati nei cinque settori chiave, vale a dire:

a)

informazione ed educazione;

b)

azione e responsabilizzazione;

c)

governance;

d)

mobilità e solidarietà;

e)

accesso alle infrastrutture.

Questo processo ha raccolto i pareri dei giovani e ha contribuito allo sviluppo di metodi di lavoro e migliori pratiche, agevolando l'attuazione del 9o ciclo del dialogo dell'UE con i giovani.

RICONOSCENDO CHE:

9.

Il dialogo dell’UE con i giovani si basa sulla leadership e sulla titolarità condivisa dei gruppi di lavoro nazionali, ove possibile, coordinati dai consigli nazionali della gioventù. In tal modo si consente a una varietà di giovani di partecipare al dialogo e si coinvolgono diversi portatori di interessi a livello nazionale, regionale e locale.

10.

L’apporto delle organizzazioni giovanili non governative internazionali è importante per fornire al dialogo strategico svariate prospettive da tutta Europa e per garantire contributi di qualità sulla dimensione transnazionale del dialogo dell’UE con i giovani.

CONSIDERANO QUANTO SEGUE:

11.

I gruppi di lavoro nazionali e le organizzazioni giovanili non governative internazionali hanno utilizzato una serie di metodi, quali dialoghi e tavole rotonde (sia online che offline), indagini sui social media e attività mirate con giovani con minori opportunità.

12.

Il ruolo centrale assegnato ai giovani e alle organizzazioni giovanili nella concezione, nella pianificazione, nell’attuazione, nel monitoraggio, nella valutazione e nel follow-up del ciclo e di tutte le attività correlate, ad esempio garantendo che i consigli nazionali della gioventù della presidenza abbiano il diritto di copresiedere il gruppo direttivo europeo, ha rappresentato un aspetto chiave dell’attuazione del 9o ciclo del dialogo dell’UE con i giovani.

PRENDONO ATTO DELLE SEGUENTI RACCOMANDAZIONI DELLA CONFERENZA DELL'UE SULLA GIOVENTÙ (3):

13.

Raccomandazione per il sottotema 1 «Informazione ed educazione»: «Chiediamo agli Stati membri di garantire parità di accesso a informazioni di facile consultazione sulla sostenibilità e sui cambiamenti climatici attraverso un’istruzione non formale e formale inclusiva e in grado di responsabilizzare che promuova il dialogo e l’apprendimento intergenerazionali».

14.

Raccomandazione per il sottotema 2 «Azione e responsabilizzazione»: «Esortiamo gli Stati membri a garantire comitati consultivi indipendenti a livello locale (ad esempio consigli della gioventù) composti e selezionati da giovani con un’attenzione intersezionale ai giovani con minori opportunità, adottando un approccio sostenibile».

15.

Raccomandazione per il sottotema 3 «Governance»: «Raccomandiamo di elaborare una legislazione che garantisca l’assunzione di responsabilità e la trasparenza nei processi di elaborazione delle politiche in materia di ambiente e sviluppo sostenibile e sostenga meccanismi di partecipazione e valutazione che consentano di farlo (ad esempio organismi giovanili, valutazioni d’impatto dal punto di vista dei giovani) a livello locale, regionale ed europeo».

16.

Raccomandazione per il sottotema 4 «Mobilità e solidarietà»: «Esortiamo la Commissione europea e gli Stati membri a elaborare piani d’azione, destinati al settore dell’istruzione formale e al mercato del lavoro, al fine di garantire il riconoscimento formale dell’esperienza e delle competenze chiave acquisite attraverso la partecipazione al volontariato e alla mobilità ai fini dell’apprendimento».

17.

Raccomandazione per il sottotema 5 «Accesso alle infrastrutture»: «Raccomandiamo alla Commissione europea e agli Stati membri di offrire ai giovani un “biglietto per il clima” (Youth Climate Ticket), accessibile e a un prezzo abbordabile, quale strumento multimodale universale per i trasporti pubblici a livello regionale, nazionale e internazionale, e alla Commissione europea di sostenere gli Stati membri nella promozione di modi sostenibili di trasporto pubblico».

RICONOSCONO CHE:

18.

I partecipanti alla conferenza dell’UE sulla gioventù hanno sottolineato la necessità di rendere tutti gli aspetti del dialogo dell’UE con i giovani più inclusivi e diversificati e di migliorare la sensibilizzazione di vari gruppi di giovani, anche attraverso una strategia di comunicazione a lungo termine, ad esempio mediante un logo comune, una promozione su larga scala dei risultati e informazioni accessibili e adatte ai giovani, con una risonanza che vada oltre i delegati della conferenza e i principali partecipanti al suddetto dialogo.

19.

I partecipanti alla conferenza dell’UE sulla gioventù hanno inoltre evidenziato che un’efficace cooperazione intersettoriale a livello sia nazionale che dell’UE è importante per far sì che i risultati del dialogo dell’UE con i giovani si diffondano oltre la sfera delle politiche per la gioventù, al fine di produrre un impatto esterno al settore giovanile. È stato inoltre osservato che gli Stati membri e i gruppi di lavoro nazionali svolgono un ruolo chiave nel fornire un monitoraggio sistematico e riscontri al fine di migliorare la trasparenza interna del processo.

ACCOLGONO CON FAVORE:

20.

La decisione relativa a un Anno europeo dei giovani (2022) (4), che richiama l’attenzione sui giovani e sul loro importante ruolo nella società, oltre a responsabilizzare e ripristinare la fiducia nelle giovani generazioni che hanno sofferto maggiormente durante la pandemia di COVID-19.

21.

L’evoluzione del Portale europeo per i giovani e la sua riaffermata funzione di sportello unico per il dialogo dell’UE con i giovani e i relativi documenti come contributo a garantire la memoria istituzionale tra i cicli.

22.

Le conclusioni del Consiglio dal titolo «Promuovere l’impegno dei giovani quali attori del cambiamento ai fini della tutela dell’ambiente», in particolare l’accento posto sul sostegno ai giovani nell’ambito del loro impegno a favore dell’ambiente e delle loro azioni nel continuo sviluppo della società nel suo complesso.

23.

Le conclusioni del Consiglio dal titolo «Promuovere la dimensione intergenerazionale nel settore della gioventù per rafforzare il dialogo e la coesione sociale», sottolineando in particolare i vantaggi di riunire le esperienze e le competenze di generazioni differenti nella costruzione di società pacifiche e coese.

24.

L’accento posto dall’8o ciclo del dialogo dell’UE con i giovani sull’obiettivo per la gioventù n. 9 «Spazio e partecipazione per tutti» e il processo partecipativo che ha portato all’approvazione delle conclusioni del Consiglio sul rafforzamento della governance multilivello nel promuovere la partecipazione dei giovani ai processi decisionali e delle conclusioni del Consiglio sulla salvaguardia e la creazione di spazi civici per i giovani che facilitino una partecipazione giovanile significativa.

25.

La partecipazione attiva dei giovani e dei gruppi di lavoro nazionali al 9o ciclo del dialogo dell’UE con i giovani e l’inclusione delle organizzazioni giovanili in una serie di eventi che forniscono riscontri durante l’intero ciclo e l’attuazione dell’Anno europeo dei giovani, oltre alla partecipazione dei giovani alla riunione informale dei ministri dell’Istruzione e della gioventù a Strasburgo, al seminario sulla partecipazione dei giovani al progetto europeo di Strasburgo e alla conferenza «Claim the Future» (Rivendica il tuo futuro) a Bruxelles per sintetizzare i risultati dell’Anno europeo dei giovani e riflettere sul suo lascito.

INVITANO GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE, IN LINEA CON IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ E NELL'AMBITO DELLE RISPETTIVE SFERE DI COMPETENZA, A:

26.

Tenere conto, se del caso, delle raccomandazioni di cui ai punti da 13 a 17 in sede di attuazione e valutazione delle risposte politiche pertinenti relative ai sottotemi da 1 a 5 del 9o ciclo del dialogo dell’UE con i giovani.

27.

Considerare i risultati di tale ciclo del dialogo in sede di attuazione e valutazione delle attuali politiche per la gioventù e di definizione di quelle future, in sinergia con tutte le politiche che interessano i giovani. Esaminare ulteriori modalità di attuazione degli obiettivi per la gioventù europea n. 10 e 3 e dei relativi sotto-obiettivi.

28.

Incoraggiare, riconoscere e, se del caso, sostenere finanziariamente le azioni e i programmi avviati e guidati dai giovani in materia di sviluppo sostenibile, in particolare quelli volti a contrastare i cambiamenti climatici e ad aumentare l’inclusione, affinché i giovani possano essere agenti di cambiamento all’interno della società nel suo complesso.

29.

Rafforzare e migliorare il dialogo dell’UE con i giovani esaminando e, ove possibile, applicando le migliori pratiche del 9o ciclo del dialogo dell’UE con i giovani e i principi su cui si è basata la sua attuazione, in particolare ponendo i giovani e le organizzazioni giovanili al centro del processo e garantendo che tale dialogo, guidato dai giovani stessi, si basi su un dialogo costruttivo tra i giovani e i responsabili politici per la ricerca di soluzioni.

30.

Responsabilizzare i consigli nazionali della gioventù, se del caso, nel loro ruolo di principali portatori di interessi all’interno dei gruppi di lavoro nazionali per consentire loro di coordinare e attuare il dialogo dell’UE con i giovani a livello nazionale.

31.

Invitare i portatori di interessi a fornire un sostegno amministrativo e finanziario stabile, nonché gli strumenti necessari, ai consigli nazionali della gioventù per copresiedere il gruppo direttivo europeo, se del caso, al fine di consentire loro di assumere un ruolo guida nell’ambito del dialogo dell’UE con i giovani durante il mandato di presidenza del loro Stato membro, in particolare attraverso il capo «Gioventù» del programma Erasmus+, in linea con la sua base giuridica e il regolamento finanziario dell’UE.

32.

Incoraggiare i giovani, le organizzazioni giovanili e gli altri portatori di interessi nel settore della gioventù a sfruttare maggiormente le possibilità di finanziamento offerte dal capo «Gioventù» del programma dell’UE Erasmus+, al fine di rafforzare la partecipazione dei giovani e i dialoghi con i giovani a livello locale, regionale e nazionale e, se del caso, di collegarli più strettamente al dialogo dell’UE con i giovani.

33.

Riconoscere l’importanza del coinvolgimento e del contributo delle organizzazioni giovanili non governative internazionali a tale dialogo, al fine di garantire che esso abbia una forte dimensione europea e, se del caso, fornire i presupposti necessari per la partecipazione attiva e il coinvolgimento delle suddette organizzazioni al dialogo stesso.

34.

Proseguire il lavoro svolto a tutti i livelli durante l’Anno europeo dei giovani per dare priorità e aumentare la visibilità del dialogo dell’UE con i giovani in eventi a livello locale, regionale, nazionale e dell’UE e promuovere la partecipazione inclusiva dei giovani ai processi decisionali a tutti i livelli, in linea con le migliori pratiche per l’inclusione dei giovani.

35.

Garantire che vi sia una strategia di comunicazione a lungo termine a livello europeo per aumentare la sensibilizzazione in merito al dialogo dell’UE con i giovani in un modo adatto a questi ultimi e, se del caso, fornire ai gruppi di lavoro nazionali un sostegno supplementare per migliorare la loro comunicazione sul tale dialogo. La strategia di comunicazione dovrebbe preferibilmente essere elaborata sotto la guida congiunta delle organizzazioni giovanili, anche per quanto riguarda un logo comune relativo al dialogo dell’UE con i giovani che contraddistingua tutte le azioni a esso associate, a livello europeo, nazionale, regionale e locale.

36.

Adottare misure adeguate per integrare una partecipazione significativa dei giovani in tutti i pertinenti settori strategici, in linea con le attività svolte durante l’Anno europeo dei giovani, al fine di promuovere una prospettiva giovanile in tutte le politiche pertinenti. Le politiche per la gioventù dovrebbero fungere da ponte verso altri ambiti dell’elaborazione delle politiche, al fine di garantire che le voci dei bambini e dei giovani siano amplificate e incluse in altri settori.

37.

Approfondire ulteriormente il monitoraggio e i riscontri relativi ai risultati del dialogo dell’UE con i giovani, con l’obiettivo di aumentare la trasparenza e assicurare una partecipazione significativa dei giovani in tutte le parti e in tutte le fasi dei processi decisionali.

38.

Fornire sostegno nonché strumenti e metodi mirati per raggiungere e preparare i giovani, compresi i giovani con minori opportunità, che di solito non partecipano al suddetto dialogo. Tali elementi potrebbero essere adattati alle esigenze di gruppi specifici caso per caso. L’obiettivo sarebbe quello di fornire semplici strumenti di comunicazione per spiegare il dialogo dell’UE con i giovani e il ruolo delle istituzioni europee in modo adatto ai giovani e dare un sostegno adeguato durante l’intero processo.

39.

Se del caso, sviluppare metodi e strumenti di attuazione a livello locale, regionale, nazionale e dell’UE su come dare seguito ai messaggi e alle richieste provenienti dal dialogo in questione e dalle conferenze dell’UE sulla gioventù, nonché dall’Anno europeo dei giovani.

INVITA LA COMMISSIONE, IN LINEA CON IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ, A:

40.

Sviluppare ulteriormente il portale dell’UE per i giovani e altri strumenti di comunicazione pertinenti in modo adatto ai giovani, al fine di aumentare la facilità di utilizzo e la visibilità del dialogo dell’UE con i giovani sulla base delle buone pratiche dell’Anno europeo dei giovani e del 9o ciclo del dialogo in questione.

41.

Coinvolgere ulteriormente il coordinatore dell’UE per la gioventù nell’integrazione della partecipazione dei giovani in tutti i pertinenti settori strategici dell’UE, in linea con il lascito dell’Anno europeo dei giovani, e dare maggiore visibilità al dialogo dell’UE con i giovani in quanto strumento per integrare la partecipazione dei giovani.

OSSERVANO INOLTRE QUANTO SEGUE:

42.

Il tema generale prioritario del prossimo trio di presidenza (Spagna, Belgio e Ungheria) è «ABBIAMO BISOGNO DEI GIOVANI».

43.

L’ambizione è sviluppare e rafforzare ulteriormente il dialogo dell’UE con i giovani in occasione del 10o ciclo, tenendo conto dei risultati, delle raccomandazioni, della celebrazione e delle valutazioni dei cicli precedenti.

(1)  Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che definisce orientamenti sulla governance del dialogo dell'UE con i giovani – Strategia dell'Unione europea per la gioventù 2019-2027 (GU C 189 del 5.6.2019, pag. 1).

(2)  Eurofound (2021), «Impact of COVID-19 on young people in the EU» (Impatto della COVID-19 sui giovani nell'UE), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo.

(3)  Si tratta delle raccomandazioni formulate in occasione della conferenza dell'UE sulla gioventù del marzo 2023 alla fine del 9o ciclo del dialogo dell'UE con i giovani. Si vedano, inoltre, le sintesi di supporto delle raccomandazioni da 1 a 5 nell'allegato II dell'allegato.

(4)  Decisione (UE) 2021/2316 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2021, relativa a un Anno europeo dei giovani (2022) (GU L 462 del 28.12.2021, pag. 1).


ALLEGATO I

RIFERIMENTI

Bárta O., Moxon D. (2023). EUYD9 Implementation Phase Report (Relazione sulla fase di attuazione del 9o ciclo del dialogo dell'UE con i giovani). DOI: 10.5281/zenodo.7696299.

Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sul rafforzamento della governance multilivello nel promuovere la partecipazione dei giovani ai processi decisionali (GU C 241 del 21.6.2021, pag. 3).

Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla promozione della consapevolezza democratica e dell'impegno democratico tra i giovani in Europa (GU C 415 dell'1.12.2020, pag. 16).

Conclusioni del Consiglio – Promuovere l'impegno dei giovani quali attori del cambiamento ai fini della tutela dell'ambiente (GU C 159, 12.4.2022, pag. 9).

Conclusioni del Consiglio – Promuovere la dimensione intergenerazionale nel settore della gioventù per rafforzare il dialogo e la coesione sociale (GU C 495, 29.12.2022, pag. 56).

Conclusioni del Consiglio sulla salvaguardia e la creazione di spazi civici per i giovani che facilitino una partecipazione giovanile significativa (GU C 501 I, 13.12.2021, pag. 19).

Risoluzione del Consiglio sul dialogo strutturato e sul futuro sviluppo del dialogo con i giovani nel contesto delle politiche relative alla cooperazione europea in materia di gioventù dopo il 2018 (GU C 189 del 15.6.2017, pag. 1).

Eurofound (2021), «Impact of COVID-19 on young people in the EU» (Impatto della COVID-19 sui giovani nell'UE), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo.

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sui risultati dell'8o ciclo del dialogo dell'UE con i giovani (GU C 504, 14.12.2021, pag. 1).

Risoluzione del Consiglio dell'Unione europea e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, su un quadro di cooperazione europea in materia di gioventù: La strategia dell'Unione europea per la gioventù 2019-2027 (GU C 456 del 18.12.2018, pag. 1).

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio sui risultati del 7o ciclo del dialogo dell'UE con i giovani – Strategia dell'Unione europea per la gioventù 2019-2027 (GU C 212I del 26.6.2020, pag. 1).

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che definisce orientamenti sulla governance del dialogo dell'UE con i giovani – Strategia dell'Unione europea per la gioventù 2019-2027 (GU C 189 del 5.6.2019, pag. 1).


ALLEGATO II

SINTESI DI SUPPORTO DELLE RACCOMANDAZIONI PER I SOTTOTEMI DA 1 A 5 DEL 9o CICLO DEL DIALOGO DELL'UE CON I GIOVANI

La fase di attuazione del 9o ciclo del dialogo dell'UE con i giovani si è basata sui cinque sottotemi selezionati dai partecipanti alla conferenza dell'UE sulla gioventù tenutasi a Strasburgo (Francia) nel gennaio 2022. Le analisi della fase di attuazione, condotte nei mesi di febbraio e marzo 2023, hanno fornito idee e portato alla concretizzazione dei due ambiti principali figuranti nella relazione sull'attuazione, vale a dire la gamma delle attività di attuazione e gli impatti individuati a seguito delle attività di attuazione del 9o ciclo del dialogo dell'UE con i giovani. La relazione sulla fase di attuazione (1) è servita da base per le discussioni durante la conferenza dell'UE sulla gioventù tenutasi a Växjö (Svezia) nel marzo 2023.

Il presente allegato contiene le sintesi di supporto delle raccomandazioni per i sottotemi da 1 a 5 del ciclo, elaborate dai partecipanti alla conferenza.

1.   Informazione ed educazione

«L'obiettivo della nostra raccomandazione è garantire informazioni affidabili e inclusive sulla sostenibilità e sui cambiamenti climatici. Tali informazioni, di facile consultazione e accessibili a persone di età/fasi della vita differenti, ci aiutano a realizzare un'Europa più verde. Dobbiamo integrare le informazioni su questi argomenti in tutti i tipi di contenuti educativi, siano essi non formali o formali. È importante imparare insieme e gli uni dagli altri, tenendo conto delle diverse prospettive, ad esempio delle varie culture e dei vari contesti socioeconomici. Di conseguenza, occorre prendere in considerazione la giustizia climatica. Non è giusto gravare i giovani delle conseguenze delle politiche a cui loro non hanno contributo. Dobbiamo far sì che tutte le generazioni siano attivamente coinvolte per quanto riguarda l'educazione ai cambiamenti climatici e le soluzioni necessarie.

I giovani necessitano delle competenze, delle conoscenze e delle piattaforme adeguate per intraprendere azioni significative. È importante sfruttare il potenziale dell'istruzione non formale e riconoscerne i vantaggi pratici. Prevediamo l'attuazione attraverso un approccio interdisciplinare e sfrutteremo il potenziale e le conoscenze delle organizzazioni giovanili e dei servizi di informazione dei giovani già disponibili. È necessario fornire risorse affinché gli educatori ricevano una formazione e capacità adeguate per svolgere il proprio ruolo. Si tratta di un processo in evoluzione in cui valutazione, monitoraggio e miglioramenti devono avvenire in modo continuativo.»

2.   Azione e responsabilizzazione

«Più e più volte, i giovani sono ignorati ed esclusi dai processi decisionali che hanno un serio impatto sul loro futuro. Al fine di affrontare il problema, lanciamo un appello a migliorare i meccanismi di partecipazione locale dal basso attraverso la responsabilizzazione dei giovani, soprattutto quelli che hanno minori opportunità.

Sebbene questi [comitati consultivi] esistano attualmente in alcuni paesi come Finlandia, Estonia e Svezia, riconosciamo la necessità di un quadro a livello europeo volto a istituire modelli più efficienti per processi di codecisione efficaci tra la gioventù locale e i decisori politici. Tale approccio deve essere adottato in un'ottica sostenibile e intersezionale, per garantire sia la continuità dei processi sia l'inclusione di giovani provenienti da contesti ed esperienze di vita differenti. Adottare un approccio intersezionale implica che una persona possa subire diverse forme di discriminazione ed emarginazione contemporaneamente.

Detti comitati sono costituiti attraverso processi democratici e guidati dai giovani, in cui questi ultimi scelgono i propri rappresentanti. Il processo specifico e la sua logistica possono rispecchiare il relativo contesto locale. I membri dei comitati si faranno portavoce della gioventù locale prima, dopo e durante i processi di elaborazione delle politiche locali.

È essenziale che gli Stati membri diano priorità all'inclusione e alla rappresentanza dei giovani nei processi decisionali. Istituendo comitati consultivi indipendenti a livello locale e responsabilizzando i giovani, soprattutto quelli che hanno minori opportunità, possiamo creare un futuro migliore per tutti.»

3.   Governance

«Le consultazioni del 9o ciclo del dialogo dell'UE con i giovani hanno evidenziato un elevato livello di sfiducia tra i giovani riguardo all'efficacia dei meccanismi di elaborazione delle politiche economiche, sociali e ambientali. Malgrado le aspirazioni e gli sforzi volti a includerli in questi processi di elaborazione delle politiche, i giovani ritengono improbabile che il loro coinvolgimento porti a un cambiamento politico.

Scopo della presente raccomandazione è assicurare che i giovani siano inclusi nell'intero processo di elaborazione delle politiche, facendo sì che la loro opinione venga ascoltata nonché monitorando e fornendo loro un seguito e un riscontro sulle azioni intraprese dai responsabili politici a seguito delle attività di partecipazione e riferendo pubblicamente in merito ai cambiamenti conseguiti o giustificando l'assenza di cambiamenti entro determinate scadenze. Così facendo si avrà un aumento della trasparenza e della responsabilità a tutti i livelli dell'elaborazione delle politiche.

La raccomandazione contribuisce alla responsabilizzazione del ruolo degli organismi giovanili, compresi i consigli locali, regionali, nazionali ed europei della gioventù, al rafforzamento del dialogo dell'UE con i giovani e all'introduzione di strumenti di valutazione d'impatto, ad esempio le valutazioni d'impatto dal punto di vista dei giovani. Ciò consente di porre in atto politiche più mirate ed incisive, che cercheranno di ridurre i divari in termini di disuguaglianze e che sosterranno le generazioni attuali e future.»

4.   Mobilità e solidarietà

«Nell'ambito dell'Anno europeo delle competenze 2023 è stata sottolineata l'urgente necessità di promuovere i concetti di riqualificazione e di miglioramento del livello delle competenze della forza lavoro, che concorrono alla crescita sostenibile e che portano a un settore dell'istruzione formale adeguato e a un mercato del lavoro competitivo. Incoraggiamo quindi vivamente la partecipazione dei giovani europei al volontariato e alla mobilità ai fini dell'apprendimento quale processo di apprendimento attivo per l'ulteriore sviluppo delle competenze. Contestualmente si registra un'incomprensione sempre maggiore — non solo tra i giovani, ma anche tra i decisori politici, negli istituti di istruzione formale e sul mercato del lavoro — che impedisce il riconoscimento del valore di queste esperienze o delle competenze che i giovani europei possono sviluppare grazie a tali esperienze.

La maggior parte dei giovani non può accedere alla mobilità per via della mancanza di informazioni, di barriere linguistiche, di risorse finanziarie insufficienti e di altri doveri personali. È pertanto necessario disporre di informazioni accessibili e adatte ai giovani, provenienti da fonti affidabili, nonché di una campagna di sensibilizzazione generale, affinché tutti i giovani in Europa riconoscano queste opportunità, responsabilizzando una società più inclusiva, conformemente all'obiettivo per la gioventù n. 3.

La Commissione europea dovrebbe avviare un processo che comporti una consultazione tra Stati membri affinché questi elaborino piani d'azione nazionali, in un arco di tempo di due anni, che puntino a rendere il volontariato e la mobilità ai fini dell'apprendimento più accessibili per i giovani, in particolare quelli che hanno opportunità limitate. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero istituire un quadro per il riconoscimento delle competenze e delle abilità apprese durante il volontariato e la mobilità ai fini dell'apprendimento a breve e a lungo termine nell'ambito dei loro piani d'azione, riconoscendo l'utilità di tali esperienze per il loro lavoro e i loro curricoli.»

5.   Accesso alle infrastrutture

«Malgrado le attuali riduzioni sui trasporti, le differenze regionali fanno sì che il trasporto continui ad essere un ostacolo nella vita quotidiana di molti giovani, soprattutto nelle zone rurali ove i mezzi di trasporto si rivelano vecchi e/o insufficienti. I trasporti incidono sullo studio, sul lavoro e sulla vita quotidiana dei giovani. La disponibilità, l'accessibilità economica e l'accessibilità universale sono fondamentali per far progredire i nostri sistemi di trasporto pubblico. L'utilizzo dei trasporti pubblici da parte dei giovani riduce la migrazione dalle zone rurali verso quelle urbane. In tal modo si contribuisce a mantenere la popolazione rurale mediante decongestionamento e incentivando i giovani a restare, promuovendo nel contempo alloggi sostenibili sia nelle zone rurali che in quelle urbane.

L'iniziativa Youth Climate Ticket mira a realizzare un sistema semplice in grado di offrire ai giovani trasporti pubblici accessibili, a un prezzo abbordabile, e disponibili su scala regionale, nazionale e internazionale. Crediamo in un approccio olistico alla sostenibilità sociale e ambientale. Puntiamo inoltre a far sì che i giovani scelgano più spesso alternative di trasporto sostenibili e che gli Stati membri costruiscano infrastrutture più sostenibili nel lungo periodo e rafforzino la mobilità e la solidarietà tra Stati membri.

EU Youth Climate Ticket è un'iniziativa pilota che intende creare un'unica piattaforma digitale su tre diversi livelli: regionale, nazionale e internazionale. I primi due sarebbero facoltativi, sostenuti dalla Commissione europea solo negli Stati membri che lo desiderano, mentre quello internazionale sarebbe oggetto di armonizzazione a livello dell'UE. Nella piattaforma sarà presente una funzione che consente l'adeguamento ai prezzi nazionali e fungerà da forum per mettere in luce le migliori pratiche. In tema di trasporti pubblici sostenibili, i giovani devono essere i protagonisti e non limitarsi a sopravvivere.»


(1)  Bárta O., Moxon D. (2023). EUYD9 Implementation Phase Report (Relazione sulla fase di attuazione del 9o ciclo del dialogo dell'UE con i giovani). DOI: 10.5281/zenodo.7696299.


26.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 185/14


Risoluzione del Consiglio dell'Unione europea e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla revisione del piano di lavoro per la strategia dell'UE per la gioventù 2022-2024

(2023/C 185/05)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

RAMMENTANDO CHE:

1.

La risoluzione del Consiglio su un quadro di cooperazione europea in materia di gioventù riguardante la strategia dell’Unione europea per la gioventù 2019-2027 invita gli Stati membri e la Commissione europea, nei limiti delle rispettive competenze, ad attuare efficacemente la strategia dell’UE per la gioventù in tutta l’UE e negli Stati membri con strumenti specifici, tra cui i piani di lavoro dell’UE per la gioventù.

2.

La strategia dell’UE per la gioventù segue periodi di lavoro triennali che comprendono due trii di presidenza. Le priorità e le azioni per i rispettivi periodi di lavoro sono presentate nei piani di lavoro dell’UE per la gioventù. Tali piani dovrebbero basarsi sui principi guida e sulle priorità della presente strategia, affrontando le problematiche giovanili nell’ambito di altre formazioni del Consiglio e degli organi preparatori nei settori pertinenti.

3.

Il piano di lavoro dell’UE è uno strumento che funge da bussola e guida gli Stati membri, la Commissione e tutti i soggetti interessati verso il conseguimento degli obiettivi della strategia dell’UE per la gioventù.

4.

Le priorità e le azioni presentate nel programma di lavoro triennale devono essere rivedute nel primo semestre del 2023 in vista della relativa approvazione da parte del Consiglio e degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, entro la fine di giugno 2023.

PRENDONO ATTO CHE:

5.

Il Consiglio definisce tali piani di lavoro dell’UE sulla base di informazioni preliminari ricevute dai trii di presidenza composti dai seguenti paesi: Francia, Repubblica ceca e Svezia e Spagna, Belgio e Ungheria.

6.

La Commissione può sostenere e integrare le azioni degli Stati membri previste in tale piano di lavoro, in particolare incoraggiando la cooperazione, sostenendo la mobilità dei giovani e degli animatori socioeducativi e incoraggiando la partecipazione dei giovani alla vita democratica. A seconda dei casi, è possibile mobilitare gli strumenti elaborati per sostenere l’attuazione della strategia dell’UE per la gioventù: tra essi il dialogo dell’UE con i giovani, la piattaforma della strategia dell’UE per la gioventù, il Portale europeo per i giovani, il coordinatore dell’UE per la gioventù e le attività di apprendimento reciproco (gruppi di esperti, attività di apprendimento tra pari e consulenze inter pares). Il ricorso a tali iniziative si basa su aggiornamenti periodici dei pianificatori di attività nazionali future, sul progetto Youth Wiki nonché su indicatori, indagini, ricerche e studi relativi alla gioventù. Il sostegno è ulteriormente rafforzato mediante partenariati e la cooperazione con altre organizzazioni internazionali, in particolare il Consiglio d’Europa, nonché attraverso programmi in materia di gioventù (in particolare Erasmus+ e il corpo europeo di solidarietà).

7.

Uno dei punti salienti di questo piano di lavoro è l’Anno europeo dei giovani 2022, i cui risultati e lascito saranno mantenuti, promossi e rafforzati in quanto la valutazione dell’Anno europeo dei giovani sarà utilizzata per migliorare e rafforzare il piano in futuro. Tale iniziativa stimolerà ulteriormente i giovani a presentare contributi per plasmare lo sviluppo dell’Unione e la società in generale, anche nell’ambito della Conferenza sul futuro dell’Europa e dell’iniziativa «nuovo Bauhaus europeo». Porterà alla consapevolezza delle opportunità per i giovani e del sostegno fornito loro a livello dell’UE, nazionale, regionale e locale.

ALLEGATO

Revisione del piano di lavoro per la strategia dell'UE per la gioventù 2022-2024 (1)

FR, CZ, SE

Tema generale: «Mobilitazione comune a favore di un'Europa sostenibile e inclusiva»

Obiettivi per la gioventù europea #3 SOCIETÀ INCLUSIVE e #10 EUROPA VERDE SOSTENIBILE

Data

Metodo di lavoro/strumento

Obiettivo indicativo e risultati

Obiettivi per la gioventù connessi

Relazione con l’agenda europea per l’animazione socioeducativa (2)

Proposto da

2022 (primo semestre)

Conclusioni del Consiglio – Promuovere l’impegno dei giovani quali attori del cambiamento ai fini della tutela dell’ambiente (5 aprile 2022)

Approvazione da parte del Consiglio

Incoraggiare i responsabili politici e i soggetti interessati del settore della gioventù a tenere conto delle opinioni dei giovani e a consentire loro di partecipare alle politiche e ai programmi pubblici relativi allo sviluppo sostenibile e alla lotta contro i cambiamenti climatici

Europa verde sostenibile

§10 a)

FR

2022 (primo semestre)

Raccomandazione del Consiglio relativa alla mobilità dei giovani volontari nell’Unione europea (5 aprile 2022)

Adozione da parte del Consiglio

Aggiornare la raccomandazione del Consiglio relativa alla mobilità dei giovani volontari nell'Unione europea, adottata durante la presidenza francese dell'UE nel 2008, per agevolare il volontariato giovanile nel periodo post-pandemia

Spazio e partecipazione per tutti

Connettere l'Unione europea con i giovani

Organizzazioni giovanili e programmi europei

 

FR, (COM)

2022 (primo semestre)

Conferenza europea sulla gioventù (Strasburgo, 24-26 gennaio 2022)

Conferenza europea sulla gioventù

Società inclusive

Europa verde sostenibile

 

FR, COM

2022 (primo semestre)

Riunione informale dei ministri della Gioventù e dell’istruzione: «Per un’Europa più verde e più sostenibile» (Strasburgo, 27 gennaio 2022)

Scambi di migliori pratiche

Partecipazione di delegati dei giovani di ciascuno Stato membro per dar voce all'opinione dei giovani

Mobilitare i giovani sulle questioni relative allo sviluppo sostenibile

Europa verde sostenibile

§10 a)

FR

2022 (primo semestre)

Riunione informale dei direttori generali della Gioventù (Bordeaux, 5-6 maggio 2022)

Temi:

l'Anno europeo dei giovani

la mobilità e il riconoscimento delle competenze dei giovani lavoratori

sinergie e complementarità tra attività di volontariato nazionali e transnazionali

Connettere l’Unione europea con i giovani

 

FR

2022 (primo semestre)

Seminario sulla partecipazione dei giovani al progetto europeo: "Far vivere l’Europa: «Far vivere l’Europa: per e insieme ai giovani» (Strasburgo, 9-10 giugno 2022)

Scambi di migliori pratiche tra esperti in materia di partecipazione giovanile

Follow-up dell'8o ciclo e della Conferenza sul futuro dell'Europa

Spazio e partecipazione per tutti

Connettere l'Unione europea con i giovani

§10 e)

FR

2022 (secondo semestre)

Conclusioni del Consiglio dal titolo «Promuovere la dimensione intergenerazionale nel settore della gioventù per rafforzare il dialogo e la coesione sociale» (28 novembre 2022)

Approvazione da parte del Consiglio

Integrare in modo più sistematico le preoccupazioni dei giovani di oggi e delle generazioni future nell'elaborazione delle politiche

Facilitare il riconoscimento dell'importanza di promuovere il dialogo intergenerazionale al fine di incoraggiare la giustizia e la solidarietà tra le generazioni per un'Europa forte, resiliente, verde e inclusiva

Società inclusive

 

CZ

2022 (secondo semestre)

Conferenza dell’UE sulla gioventù (Praga, 11-13 luglio 2022)

Conferenza dell’UE sulla gioventù

Società inclusive

Europa verde sostenibile

 

CZ, COM

2022 (secondo semestre)

Riunione informale dei direttori generali della Gioventù: collegamenti tra l’apprendimento non formale e l’istruzione formale nel settore della gioventù: risposte dell’animazione socioeducativa alle perdite di apprendimento dovute alla COVID-19 e ai bisogni educativi dei rifugiati ucraini (Praga, 19-20 settembre 2022)

Scambi di migliori pratiche

Società inclusive

 

CZ

2022 (secondo semestre)

«Claim the future» (Rivendica il tuo futuro) (conferenza di chiusura dell’Anno europeo dei giovani, Bruxelles, 6 dicembre 2022)

Discussione sul lascito dell’Anno europeo dei giovani

Salute e benessere mentale

Apprendimento di qualità

 

CZ, COM, PE

2023 (primo semestre)

Conferenza dell’UE sulla gioventù (Växjö, 20-22 marzo 2023)

Sintesi e conclusione del 9o ciclo del dialogo dell'UE con i giovani

Riflessioni sul dialogo dell'UE con i giovani in quanto processo

Società inclusive

Spazio e partecipazione per tutti

Europa verde sostenibile

 

SE, COM

2023 (primo semestre)

Riunione informale dei direttori generali della Gioventù (Växjö, 22-23 marzo 2023)

Riflessioni sul dialogo dell'UE con i giovani in quanto processo

Discussione su governance e attuazione della politica per la gioventù e risultati della conferenza dell'UE sulla gioventù

Scambi di migliori pratiche

Società inclusive

Spazio e partecipazione per tutti

 

SE

2023 (primo semestre)

Conclusioni del Consiglio sulla dimensione sociale di un’Europa sostenibile per i giovani (maggio 2023)

Approvazione da parte del Consiglio

Raccomandazioni strategiche sulla dimensione sociale di un'Europa verde sostenibile che promuova l'inclusione delle voci e delle idee di tutti i giovani in materia di sviluppo sostenibile

Europa verde sostenibile

Società inclusive

§10 a)

§26

SE

2023 (primo semestre)

Risultati del 9o ciclo del dialogo dell’UE con i giovani - Risoluzione del Consiglio (maggio 2023)

Approvazione da parte del Consiglio

Sintesi, riflessione e valutazione del 9o ciclo del dialogo dell'UE con i giovani. Rafforzare la capacità delle informazioni di raggiungere i giovani emarginati, sviluppare ulteriormente il processo/la governance della conferenza dell'UE sulla gioventù e del dialogo dell'UE con i giovani per migliorare l'inclusione e il feedback

Europa verde sostenibile

Società inclusive

Informazione e dialogo costruttivo

Spazio e partecipazione per tutti

 

SE

2023 (primo semestre)

Revisione della risoluzione del Consiglio sul piano di lavoro per la strategia dell’UE per la gioventù 2022-2024 (maggio 2023)

Approvazione da parte del Consiglio

Revisione della risoluzione del Consiglio sul piano di lavoro per la strategia dell'UE per la gioventù 2022-2024

Società inclusive

 

SE

2023 (primo semestre)

Conferenza sull’integrazione della politica per la gioventù in altri settori strategici (Bruxelles, 19 giugno 2023)

Conferenza della presidenza sul lascito dell’Anno europeo dei giovani, obiettivo 4: integrazione della politica per la gioventù

Informazione e dialogo costruttivo

Spazio e partecipazione per tutti

Connettere l'Unione europea con i giovani

 

SE


ES, BE, HU

Tema generale: «ABBIAMO BISOGNO DEI GIOVANI»

Obiettivo per la gioventù europea #3 SOCIETÀ INCLUSIVE (3)

Data

Metodo di lavoro/Strumento

Obiettivo indicativo e risultati

Obiettivi per la gioventù connessi

Relazione con l’agenda europea per l’animazione socioeducativa

Proposto da

2023 (secondo semestre)

Conclusioni del Consiglio volte a promuovere un’agenda europea per la gioventù, garantendo il pieno godimento dei diritti dei giovani e ponendoli al centro dell’impegno europeo

Approvazione da parte del Consiglio

Contribuire alla definizione di un'agenda europea per i diritti dei giovani

Rafforzare i diritti dei giovani

Contribuire a definire le sfide dei giovani

Contribuire allo sviluppo di politiche volte ad ampliare i diritti e a garantire il pieno godimento di una vita priva di violenza

Società inclusive

 

ES

2023 (secondo semestre)

Riunione informale dei ministri della Gioventù, dell’università e dell’istruzione

Scambi di migliori pratiche

Elaborare un'agenda europea che ponga al centro i giovani

Società inclusive

 

ES

2023 (secondo semestre)

(event.) Risoluzione del Consiglio sulla finalità di revisione dei programmi Erasmus+ Gioventù e corpo europeo di solidarietà per promuovere l’attuazione della strategia dell’UE per la gioventù

Approvazione da parte del Consiglio

Riflessione e valutazione dei programmi, delle finalità, degli obiettivi e delle azioni per la gioventù. Opportunità di attività di solidarietà. Riflessioni sul quadro pluriennale

Società inclusive

 

ES (COM)

2023 (secondo semestre)

Conferenza dell’UE sulla gioventù (Alicante, 2-4 ottobre 2023)

Tema da definire tra quelli individuati dalle conferenze/dai seminari

Società inclusive

 

ES, COM

2023 (secondo semestre)

Riunione informale dei direttori generali della Gioventù (Alicante, 4-5 ottobre 2023)

 

 

 

ES

2024 (primo semestre)

(event.) Riunione dei direttori generali della Gioventù e scambio ad alto livello con i direttori delle agenzie nazionali

Valutazione intermedia della strategia dell’UE per la gioventù 2019-2027; riflessioni su Erasmus+ 2021-2027 – Capitolo Gioventù e corpo europeo di solidarietà 2021-2027

Tutti gli obiettivi per la gioventù

§13 a) Responsabilizzazione/qualità, innovazione, riconoscimento

§36

COM e BE

2024 (primo semestre)

(event.) Conclusioni del Consiglio sul principio «non lasciare indietro nessuno» (titolo provvisorio)

Approvazione da parte del Consiglio

Conclusioni del Consiglio «Non lasciare indietro nessuno: preparare la strada all'inclusione sociale di tutti i giovani» (4)

Società inclusive

§3, §4, §5, §6, §10 d), §13 b), §16, §19, §20, §21, §22, §33, §34

BE

2024 (primo semestre)

(event.) Conferenza sulle società inclusive per i giovani

Conferenza dell’UE sulla gioventù

Società inclusive

§3, §4, §5, §6, §10 d), §13 b), §16, §19, §20, §21, §22, §33, §34

BE

2024 (primo semestre)

(event.) Conferenza sull’animazione socioeducativa (5) (con particolare attenzione al livello locale e alla democrazia, ove solitamente inizia l’esperienza dei giovani in materia di animazione socioeducativa e di norma si svolge la maggior parte dell’animazione socioeducativa)

Raccomandazioni strategiche

Compendio delle migliori pratiche

Allinearsi con l'agenda europea per l'animazione socioeducativa/processo di Bonn

In cooperazione con «Europe goes local» e «Democracy Reloading»

«Indicazioni per il futuro» (Signposts for the Future) in cui l'«Offerta locale di animazione socioeducativa» appare come il primo di tre punti nella sezione «Offerta di animazione socioeducativa». La dichiarazione finale della terza Convenzione europea sull'animazione socioeducativa afferma, al punto 7, che «un'offerta di animazione socioeducativa di base dovrebbe, dunque, includere una chiara strategia per potenziare l'inclusione sociale e la diversità tra i giovani che vi partecipano» (6)

Organizzazioni giovanili e programmi europei

Società inclusive

§3, §8, §10 a), §10 c), §10 e), §13 b), §13 c) §14, §16, §17, §18, §19, §20, §21, §22, §23, §24, §25, §27, §34, §38, §39

BE

2024 (primo semestre)

(event.) Risoluzione del Consiglio sulla politica dell’animazione socioeducativa in una nuova Europa

Approvazione da parte del Consiglio

(event.) Raccomandazioni strategiche sul ruolo dell'animazione socioeducativa nelle città a misura di bambini e di giovani e sul ruolo dello spazio pubblico (ad es. l'animazione socioeducativa locale e le città a misura di giovani)

Scambio di migliori pratiche con il marchio «Città a misura di giovani» e «Capitali europee della gioventù» che condividono il loro lavoro su «spazi pubblici per i giovani», «il diritto al gioco» e il collegamento con l'apprendimento (formale, non formale e informale) verso uno «spazio europeo dell'apprendimento»

Tutti gli obiettivi per la gioventù

§3, §8, §10 a), §10 c), §10 e), §13 b), §13 c), §14,§16, §17, §18, §19, §20, §21, §22, §23, §24, §25, §27, §34, §38, §39

BE

2024 (primo semestre)

(event.) Seminario sulla valutazione e l’aggiornamento delle agende europee e internazionali riguardanti i bambini, i giovani e i diritti dei minori

Valutazione e raccomandazioni

Aggiornamento delle conclusioni del Consiglio

Esaminare il tema del «diritto al gioco» e il collegamento con l'apprendimento formale, non formale e informale

Informazione e dialogo costruttivo

 

BE (ed event. COM)

2024 (primo semestre)

Capitale europea della gioventù

La presidenza BE metterà in evidenza il ruolo di Gand quale capitale europea della gioventù 2024

 

§10 c), §39

BE

2024 (secondo semestre)

(event.) Risoluzione del Consiglio sul 10o ciclo del dialogo dell’UE con i giovani

Approvazione da parte del Consiglio

Spazio e partecipazione per tutti

§1, §2, §6, §21, §22

HU

2024 (secondo semestre)

(event.) Conclusioni del Consiglio sulla creazione di condizioni che consentano ai giovani di realizzare il loro potenziale nelle zone rurali

Approvazione da parte del Consiglio

Far avanzare la gioventù rurale

§1, §2, §5,

§13 d), §21, §26

HU

2024 (secondo semestre)

Conferenza sulle priorità del trio di presidenza/metodo di coordinamento aperto

Conferenza dell'UE sulla gioventù e riunione dei direttori generali

Risultati finali del ciclo di dialogo dell'UE con i giovani sotto il trio di presidenza ES-BE-HU

Società inclusive

Spazio e partecipazione per tutti

Far avanzare la gioventù rurale

§1, §2, §6, §13 b)

§19, §21

HU

2024 (secondo semestre)

(event.) Riunione informale dei ministri della Gioventù

Scambi di migliori pratiche

Società inclusive

Far avanzare la gioventù rurale

 

HU

2024 (secondo semestre)

(Conferenza) Evento di sintesi, riesame e valutazione per i primi 10 cicli del dialogo (strutturato) dell’UE con i giovani

Panoramica dei 10 cicli del dialogo (strutturato) dell’UE con i giovani

Spazio e partecipazione per tutti

Informazione e dialogo costruttivo

§1, §2, §6, §26

HU, ES, BE, (event. COM)

2024 (secondo semestre)

(Seminario) Strumenti per creare le condizioni che consentano ai giovani di realizzare il loro potenziale nelle zone rurali

Scambi di migliori pratiche a livello intersettoriale e interistituzionale

Formulazione di raccomandazioni

Far avanzare la gioventù rurale

Spazio e partecipazione per tutti

Organizzazioni giovanili e programmi europei

Apprendimento di qualità

§1, §5, § 11,

§13 (a), §24, §33, §37.

HU (ed event. COM)


(1)  Redatto dalla presidenza SI sulla base delle «Possibili azioni per un futuro piano di lavoro dell'UE per la gioventù 2019-2021» della Commissione europea (doc. ST 9264/18 ADD 1) e delle informazioni aggiornate nel 2023 dai trii di presidenza FR-CZ-SE e ES-BE-HU.

(2)  Cfr. la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sul quadro relativo all'istituzione di un'agenda europea per l'animazione socioeducativa (2020/C 415/01).

(3)  Risoluzione del Consiglio dell'Unione europea e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, su un quadro di cooperazione europea in materia di gioventù: La strategia dell'Unione europea per la gioventù 2019-2027 (2018/C 456/01).

(4)  Eventuale progresso nella cooperazione intersettoriale con i settori sociale, occupazionale, dell'istruzione, della sanità, ecc. Richiesta al pool di ricercatori europei sulla gioventù (PEYR) di sostegno/documenti di riferimento.

(5)  La conferenza europea esaminerà inoltre il tema del «diritto al gioco» e il collegamento con l'apprendimento formale, non formale e informale.

(6)  In stretta cooperazione con il partenariato tra la Commissione europea e il Consiglio d'Europa nel settore della gioventù e la comunità di pratica nell'ambito dell'agenda europea per l'animazione socioeducativa. Richiesta di sostegno anche al PEYR.


26.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 185/21


Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla dimensione sociale di un'Europa sostenibile per i giovani

(2023/C 185/06)

IL CONSIGLIO E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

RICORDANDO QUANTO SEGUE:

1.

Gli obiettivi per la gioventù europea n. 3 e n. 10 allegati alla strategia dell’Unione europea per la gioventù, intitolati «Società inclusive» ed «Europa verde sostenibile», mirano a «permettere e garantire l’inclusione di tutti i giovani nella società» e a «realizzare una società in cui tutti i giovani siano attivi, istruiti e in grado di fare la differenza nella loro vita quotidiana» dal punto di vista ambientale (1);

2.

I giovani sono potenti agenti di cambiamento (2) e di innovazione nonché partner essenziali nell’attuazione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e di altri accordi e strumenti multilaterali, tra cui l’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici (3) e il Green Deal europeo (4). L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile (5) ribadisce inoltre il principio secondo cui nessuno sarà lasciato indietro. Secondo la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ogni minore ha il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa (6). I giovani hanno il diritto di partecipare in modo significativo all’elaborazione, all’attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al follow-up delle politiche che incidono su di loro e sulla società in generale (7);

3.

Il riconoscimento del dialogo e della responsabilità intergenerazionali quali pietre angolari di un solido processo di elaborazione delle politiche (8), il riconoscimento del ruolo cruciale dei giovani nell’azione per l’ambiente e l’importanza di sottolineare i progressi compiuti nella promozione di un coinvolgimento significativo dei giovani (9);

4.

L’Anno europeo dei giovani 2022 (10) ha fornito l’impulso per responsabilizzare e sostenere i giovani, compresi i giovani con minori opportunità, nell’acquisizione di conoscenze e competenze pertinenti al fine di diventare cittadini attivi e impegnati nonché artefici del cambiamento. Nella conferenza conclusiva dell’Anno europeo dei giovani intitolata «Claim the Future» (Rivendica il tuo futuro), tenutasi il 6 dicembre 2022, i responsabili delle politiche e i portatori degli interessi dei giovani hanno ribadito il loro impegno comune a integrare una prospettiva giovanile nell’elaborazione delle politiche e ad aumentare la partecipazione dei giovani a tali processi di elaborazione. Sono state inoltre auspicate una maggiore attenzione alla prevenzione sanitaria e alla lotta contro i problemi di salute mentale e la solitudine, nonché una maggiore partecipazione ad attività sportive organizzate.

CONSAPEVOLI DI QUANTO SEGUE:

5.

La considerazione della dimensione sociale dello sviluppo sostenibile (11) costituisce un aspetto cruciale per l’emancipazione dei gruppi vulnerabili della società. Le questioni relative allo sviluppo sostenibile sono intersezionali. L’esclusione socioeconomica e quella democratica vanno di pari passo e incidono sulla capacità dei giovani di impegnarsi in azioni a favore dello sviluppo sostenibile. Per conseguire uno sviluppo equo, sostenibile e inclusivo attraverso processi democratici occorre tenere conto di tutte le prospettive e opinioni, grazie ai principi della libertà di parola e della libertà di stampa e attraverso processi inclusivi a tutti i livelli.

6.

Il gruppo che definiamo «giovani» è costituito da una moltitudine di identità, con capacità, esigenze, volontà, risorse e interessi diversi, che si trovano dinanzi a svariate sfide e opportunità e provengono da vari contesti educativi, culturali, geografici, economici e sociali. Tali differenze incidono sui loro interessi, sulle loro possibilità e sulla loro capacità di impegnarsi in azioni a favore dello sviluppo sostenibile e dell’ambiente.

7.

Anche fattori quali le differenze in termini di densità della popolazione e di struttura demografica, ovvero tra zone urbane, rurali e remote, periferiche, meno sviluppate e regioni ultraperiferiche, incidono sull’accessibilità e sulla disponibilità di infrastrutture sostenibili per i giovani.

8.

La pandemia di COVID-19, la crisi energetica innescata dalla guerra di aggressione della Federazione russa contro l’Ucraina e la crisi climatica hanno messo in luce le disuguaglianze nelle nostre società, in quanto le crisi hanno colpito i gruppi di giovani in modo diverso e alcuni gruppi in modo sproporzionato. Le disparità nell’accesso ai diritti umani, come l’accesso all’istruzione e all’assistenza sanitaria, per i giovani con minori opportunità si sono fatte ancora più evidenti durante queste crisi. Condizioni preliminari quali la salute mentale e fisica, le condizioni di vita e di alloggio, l’accesso all’apprendimento formale, non formale e informale, le opportunità di lavoro e le attività ricreative sono di fondamentale importanza per la resilienza dei giovani e per le loro possibilità di vivere in modo sostenibile.

9.

La democrazia e i diritti umani sono indivisibili rispetto allo sviluppo sostenibile, in quanto i cambiamenti climatici hanno un impatto sproporzionato sui gruppi emarginati in situazioni vulnerabili. Le persone con minori risorse hanno le maggiori difficoltà di adattamento ai cambiamenti climatici (12) e quelle a rischio di povertà hanno maggiori probabilità di essere soggette a un rischio più elevato di esposizione all’inquinamento e a problemi ambientali (13). Inoltre, i giovani che dipendono, a diverso titolo, dalle risorse naturali per lavorare, vivere o seguire le loro tradizioni culturali, possono risentire negativamente dei cambiamenti climatici in modi che mettono a repentaglio il loro potere di plasmare la propria vita (14).

RITENGONO QUANTO SEGUE:

10.

Tutti i giovani dovrebbero avere buone condizioni di vita e prospettive di lavoro nonché la possibilità di plasmare la loro vita e di influenzare l’elaborazione delle politiche e lo sviluppo della società. I giovani sono uno dei punti di forza delle nostre società nonché titolari di diritti individuali e attori del cambiamento (15).

11.

Le conoscenze, le prospettive e le esperienze dei giovani contribuiscono a decisioni politiche più mirate e rappresentano risorse preziose nel processo democratico. La politica in materia di gioventù dovrebbe adottare un duplice approccio sviluppando e formulando iniziative direttamente con i giovani, nonché a favore e da parte dei giovani, attraverso la partecipazione attiva e significativa dei giovani e integrando la politica per la gioventù in tutti i settori strategici.

12.

La politica dell’UE in materia di gioventù, compreso il dialogo dell’UE con i giovani, dovrebbe contribuire alla creazione di una società per tutte le generazioni presenti e future in cui siano discusse e risolte le principali sfide connesse a questioni sociali quali la povertà, la solitudine involontaria (16), la salute mentale, lo sviluppo sostenibile e i cambiamenti climatici, senza deteriorare la situazione globale.

13.

Occorre rafforzare l’inclusione sociale di tutti i giovani al fine di promuovere la comprensione delle sfide globali interconnesse che il mondo si trova ad affrontare e di sostenere i giovani nell’acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze necessarie per vivere in modo più sostenibile e per contribuire, individualmente e collettivamente, a una società più sostenibile. Strumenti utili a tal fine possono essere i programmi dell’UE per i giovani Erasmus+ e il corpo europeo di solidarietà nonché altri programmi e attività di volontariato o di servizio civile dell’UE e nazionali, ove esistenti, insieme alle iniziative per la partecipazione civica.

14.

Tutti i giovani dovrebbero avere accesso a informazioni e dati verificati basati su dati concreti, formulati in modo accessibile ai giovani e in più lingue per garantire che tutti i giovani possano assimilare le informazioni e adottare comportamenti sostenibili nonché plasmare il loro ruolo di agenti del cambiamento e di cittadini informati.

SOTTOLINEANO CHE:

15.

La natura globale di sfide quali la pandemia di COVID-19, i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità richiede la più ampia cooperazione possibile a tutti i livelli, salvaguardando una partecipazione giovanile significativa ed efficace.

16.

Occorre un maggiore coinvolgimento dei giovani nelle politiche di sviluppo sostenibile a tutti i livelli, al fine di sfruttare il potenziale e la creatività dei giovani, riconoscendo che investire nei giovani offre un forte effetto leva per un futuro sostenibile. Un dialogo sulle questioni etiche e sociali relative allo sviluppo sostenibile, sia tra i giovani che tra le generazioni all’interno della società, attraverso, ad esempio, il dialogo intergenerazionale, è essenziale per promuovere la speranza e per creare comprensione e rispetto delle diverse prospettive e realtà.

17.

Molti giovani in Europa sono consapevoli e mobilitati per quanto riguarda le loro preoccupazioni in materia di sostenibilità e di questioni ambientali. Allo stesso tempo, vi sono giovani che non sono impegnati in questioni sociali. Il livello di mobilitazione e di impegno varia da un giovane all’altro, a seconda di diversi fattori quali, ad esempio, l’accesso alle informazioni, il percorso formativo, lo status socioeconomico o la posizione geografica. Diversi gruppi di giovani hanno bisogno di diversi tipi di incoraggiamento e sostegno per partecipare allo sviluppo della società. È pertanto necessario adottare un approccio olistico e sviluppare azioni inclusive e partecipative nell’affrontare questioni quali lo sviluppo sostenibile, i diritti umani, la parità di genere, le pari opportunità, la giustizia sociale e i cambiamenti climatici.

18.

Le organizzazioni giovanili, l’animazione socioeducativa e altre attività di apprendimento non formale e informale sono importanti per fornire informazioni e sostegno ai giovani che si trovano al di fuori delle strutture formali e sono spesso complementari ai servizi forniti dalle autorità pubbliche a tutti i livelli.

PRENDONO ATTO DI QUANTO SEGUE:

19.

Il messaggio dei partecipanti alla conferenza dell’UE sulla gioventù del marzo 2023 sull’importanza di fornire ai giovani informazioni affidabili, accessibili e di facile utilizzo, come anche l’accesso all’istruzione formale e non formale in materia di sostenibilità e cambiamenti climatici. Prendono inoltre atto del loro messaggio sull’importanza di utilizzare approcci intergenerazionali e interdisciplinari per responsabilizzare i giovani fornendo loro le informazioni, le conoscenze e gli strumenti necessari relativi alle modalità di partecipare a pratiche sostenibili e inclusive.

INVITANO GLI STATI MEMBRI, AI LIVELLI APPROPRIATI, A:

20.

Fornire strutture di governance multilivello accessibili e sostenibili (17) nonché opportunità per le organizzazioni giovanili e i giovani, compresi i gruppi di giovani sottorappresentati, in linea con le migliori pratiche esistenti, ad esempio il codice di buone prassi del Consiglio d’Europa per la partecipazione civile nel processo decisionale (18), al fine di consentire un coinvolgimento significativo e facilitare meccanismi accessibili per fornire riscontri ed effettuare la valutazione di tali processi.

21.

Promuovere, in modo non formale, opportunità educative per gli animatori socioeducativi al fine di sviluppare le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per affrontare le questioni dell’inclusione sociale e dello sviluppo sostenibile nelle loro pratiche.

22.

Incoraggiare lo sviluppo di opportunità di formazione e apprendimento professionale per gli educatori (19), compresi gli animatori socioeducativi, per informare, educare e responsabilizzare meglio tutti i giovani in materia di sviluppo sostenibile, affinché i giovani abbiano l’opportunità di compiere scelte informate e sostenibili nella vita quotidiana e di partecipare ai processi decisionali.

23.

Dare priorità alla salute mentale e al benessere tra i giovani, in particolare riconoscendo i problemi di salute mentale come uno dei principali problemi di salute a cui i giovani devono far fronte (20), rafforzando la promozione della salute mentale basata sulla conoscenza, l’educazione in materia di salute mentale e gli sforzi di prevenzione in diversi contesti attraverso approcci intersettoriali nonché promuovendo e sviluppando un accesso equo a servizi sanitari di qualità integrati, sicuri e incentrati sulle persone, al fine di migliorare la salute, il benessere e la qualità della vita dei giovani, aumentando in tal modo la forza e la resilienza della società nel suo complesso.

24.

Valutare l’opportunità di applicare una prospettiva giovanile basata sui diritti (21) alle politiche a favore di infrastrutture sostenibili, in particolare in relazione a trasporti pubblici e ad alloggi accessibili e a prezzi abbordabili, al fine di offrire opzioni sostenibili e verdi a tutti i giovani.

INVITANO GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE EUROPEA, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ, NEI RISPETTIVI SETTORI DI COMPETENZA E AI LIVELLI APPROPRIATI, A:

25.

Tenere conto dei risultati del 9o ciclo del dialogo dell’UE con i giovani nell’elaborazione e nell’attuazione delle future politiche in materia di inclusione sociale e sviluppo sostenibile.

26.

Garantire a tutti i giovani l’accesso ai loro diritti conformemente alle dichiarazioni e alle convenzioni internazionali, includendo una prospettiva giovanile basata sui diritti nella progettazione, nell’attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione delle misure che riguardano i giovani a tutti i livelli. È importante consentire ai responsabili delle politiche di disporre delle competenze necessarie e di avere accesso agli strumenti adeguati per creare processi decisionali inclusivi e partecipativi.

27.

Continuare a sostenere la ricerca e l’analisi, utilizzando gli strumenti esistenti come Youth wiki (22), e raccogliere dati disaggregati sul modo in cui l’esclusione sociale e i cambiamenti climatici sono correlati alla salute mentale, al benessere e alle condizioni di vita dei giovani, tenendo conto dell’eventuale necessità di nuovi indicatori e meccanismi di monitoraggio per misurare l’impatto dell’esclusione sociale e dei cambiamenti climatici.

28.

Migliorare l’accessibilità di diversi meccanismi di partecipazione, quali i consigli della gioventù, le audizioni dei giovani e le conferenze partecipative, compreso il dialogo dell’UE con i giovani, nonché degli strumenti digitali di partecipazione, facendo in modo che siano incentrati sulle preoccupazioni dei diversi gruppi di giovani della società, compresi i gruppi di giovani non rappresentati e sottorappresentati, affinché partecipino a tali meccanismi e assumano ruoli guida all’interno degli stessi.

29.

Sfruttare appieno il potenziale del programma Erasmus+, del corpo europeo di solidarietà e dell’FSE+, compresa, se del caso, l’iniziativa ALMA, per quanto attiene alla creazione di opportunità per progetti e azioni di mobilità, tra cui iniziative di mobilità ibrida, più inclusivi e sostenibili per tutti i giovani. Occorre prestare particolare attenzione alla partecipazione dei giovani con minori opportunità.

INVITANO LA COMMISSIONE EUROPEA, IN CONFORMITÀ DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ, A:

30.

Garantire misure di informazione a lungo termine a livello europeo, anche attraverso il Portale europeo per i giovani e altri strumenti d’informazione pertinenti, in un modo adatto ai giovani, inclusivo, multilingue e accessibile in relazione alle politiche e ai programmi dell’UE relativi allo sviluppo sostenibile e ai cambiamenti climatici, nonché ai processi partecipativi all’interno delle istituzioni europee.

31.

Agevolare le opportunità di attività di apprendimento tra pari in materia di sostenibilità e inclusione.

32.

Continuare a promuovere e sostenere un approccio intersettoriale e sinergie con altre iniziative, quali la coalizione «Istruzione per il clima», la raccomandazione del Consiglio relativa all’apprendimento per la transizione verde e lo sviluppo sostenibile (23) e il «nuovo Bauhaus europeo».

(1)  Allegato 3 della risoluzione del Consiglio dell'Unione europea e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, su un quadro di cooperazione europea in materia di gioventù: La strategia dell'Unione europea per la gioventù 2019-2027 (GU C 456 del 18.12.2018, pag. 1).

(2)  Conclusioni del Consiglio su un approccio globale per accelerare l'attuazione dell'Agenda 2030 dell'ONU per lo sviluppo sostenibile – Ricostruire meglio dopo la crisi COVID-19 (doc. 9850/21).

(3)  Nazioni Unite, accordo di Parigi, 2015.

(4)  Commissione europea, comunicazione della Commissione, Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final).

(5)  Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; Assemblea generale delle Nazioni Unite, A/RES/70/1.

(6)  Nazioni Unite, convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, risoluzione 44/25 dell'Assemblea generale.

(7)  Conclusioni del Consiglio sulla salvaguardia e la creazione di spazi civici per i giovani che facilitino una partecipazione giovanile significativa (GU C 501 I del 13.12.2021, pag. 19).

(8)  Conclusioni del Consiglio – Promuovere la dimensione intergenerazionale nel settore della gioventù per rafforzare il dialogo e la coesione sociale (GU C 495 del 29.12.2022, pag. 56).

(9)  Stockholm +50, The Global Youth Policy Paper: Third Official Version (Documento strategico della gioventù mondiale: terza versione ufficiale), maggio 2022.

(10)  Decisione (UE) 2021/2316 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2021, relativa a un Anno europeo dei giovani (2022) (GU L 462 del 28.12.2021, pag. 1).

(11)  Per una definizione dell'espressione «dimensione sociale dello sviluppo sostenibile», cfr. l'allegato II dell'allegato.

(12)  Nazioni Unite, World Youth Report (Rapporto mondiale sulla gioventù), 2020.

(13)  Eurostat, Quality of life indicators — natural and living environment (Indicatori della qualità della vita — ambiente naturale e di vita), 2022.

(14)  Comunicazione della Commissione dal titolo «Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici» (COM(2021) 82 final).

(15)  Conclusioni del Consiglio - Promuovere l'impegno dei giovani quali attori del cambiamento ai fini della tutela dell'ambiente (GU C 159 del 12.4.2022, pag. 9).

(16)  Per una definizione del termine «solitudine», cfr. l'allegato II dell'allegato.

(17)  Conclusioni del Consiglio sul rafforzamento della governance multilivello nel promuovere la partecipazione dei giovani ai processi decisionali (GU C 241 del 21.6.2021, pag. 3).

(18)  Consiglio d'Europa, codice di buone prassi per la partecipazione civile nel processo decisionale (CONF/PLE(2009)CODE1).

(19)  Per una definizione del termine «educatore», cfr. l'allegato II dell'allegato.

(20)  Commissione europea, direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione, Children and mental health: preventive approaches to anxiety and depression (Minori e salute mentale: approcci preventivi contro ansia e depressione), Ufficio delle pubblicazioni, 2021.

(21)  Per una definizione dell'espressione «prospettiva giovanile basata sui diritti», cfr. l'allegato II dell'allegato.

(22)  Youth wiki è una piattaforma online gestita dalla Commissione europea che contiene informazioni sulle politiche per i giovani applicate nei paesi europei.

(23)  GU C 243 del 27.6.2022, pag. 1.


ALLEGATO I

RIFERIMENTI

Nell'adottare le presenti conclusioni, il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno preso atto dei documenti di seguito riportati.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici — La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (COM(2021) 82 final).

Un approccio globale per accelerare l'attuazione dell'Agenda 2030 dell'ONU per lo sviluppo sostenibile — Ricostruire meglio dopo la crisi COVID-19 — Conclusioni del Consiglio (doc. 9850/21).

Conclusioni del Consiglio sulla salvaguardia e la creazione di spazi civici per i giovani che facilitino una partecipazione giovanile significativa (GU C 501 I del 13.12.2021, pag. 19).

Conclusioni del Consiglio — Promuovere la dimensione intergenerazionale nel settore della gioventù per rafforzare il dialogo e la coesione sociale (GU C 495 del 29.12.2022, pag. 56).

Conclusioni del Consiglio — Promuovere l'impegno dei giovani quali attori del cambiamento ai fini della tutela dell'ambiente (GU C 159 del 12.4.2022, pag. 9).

Conclusioni del Consiglio sul rafforzamento della governance multilivello nel promuovere la partecipazione dei giovani ai processi decisionali (GU C 241 del 21.6.2021, pag. 3).

Consiglio d'Europa, codice di buone prassi per la partecipazione civile nel processo decisionale (CONF/PLE(2009)CODE1).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 (COM(2021) 101 final).

Decisione (UE) 2021/2316 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2021, relativa a un Anno europeo dei giovani (2022) (GU L 462 del 28.12.2021, pag. 1).

Commissione europea, direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione, Children and mental health: preventive approaches to anxiety and depression: European platform for investing in children (Minori e salute mentale: approcci preventivi contro ansia e depressione — Piattaforma europea per investire nell'infanzia), Ufficio delle pubblicazioni, 2021.

Eurostat, Quality of life indicators — natural and living environment (Indicatori della qualità della vita — ambiente naturale e di vita), settembre 2022.

Parlamento europeo, Consiglio e Commissione europea, Proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali (GU C 428 del 13.12.2017, pag. 10).

Framework for the implementation of the United Nations Economic Commission for Europe Strategy for Education for Sustainable Development from 2021 to 2030 (Quadro per l'attuazione della strategia per l'educazione allo sviluppo sostenibile dal 2021 al 2030 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite).

Relazione scientifica e strategica del JRC, Baarck, J., Balahur-Dobrescu, A., Cassio, L.G., D`hombres, B., Pasztor, Z. e Tintori, G., Loneliness in the EU. Insights from survey and online media data (Solitudine nell'UE. Informazioni estratte da indagini e dati dei media online), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2021.

OCSE, Global Teaching InSights, Teaching for Climate Action — Summary of Insights (Insegnare per l'azione per il clima — sintesi delle informazioni), 2021.

Risoluzione del Consiglio dell'Unione europea e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, su un quadro di cooperazione europea in materia di gioventù: la strategia dell'Unione europea per la gioventù 2019-2027 (GU C 456 del 18.12.2018).

Stockholm +50, The Global Youth Policy Paper: Third Official Version (Documento strategico della gioventù mondiale: terza versione ufficiale), maggio 2022.

Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, Assemblea generale delle Nazioni Unite, A/RES/70/1.

Nazioni Unite, World Youth Report (Rapporto mondiale sulla gioventù), 2020.

Nazioni Unite, accordo di Parigi, 2015.

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, Serie dei trattati 2515, 2006.

Nazioni Unite, Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, Aarhus, 1998.

Nazioni Unite, Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (1989), trattato n. 27531, Serie dei trattati delle Nazioni Unite, vol. 1577, art. 12.

Nazioni Unite, Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, 1948.

Nazioni Unite, relazione della Commissione mondiale per l'ambiente e lo sviluppo, Our common future (Il nostro futuro comune), [relazione Brundtland], A/42/427, 1987.


ALLEGATO II

DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti conclusioni del Consiglio si applicano le definizioni di seguito riportate.

Educatori: i docenti (riconosciuti come docenti o equivalenti secondo la legislazione e le prassi nazionali) e i formatori (chiunque svolga una o più attività connesse alla funzione di formazione teorica o pratica, in un istituto di istruzione o di formazione o sul luogo di lavoro). Sono inclusi i docenti dell'istruzione generale e superiore, i docenti e i formatori dell'IFP iniziale e continua, nonché i professionisti dell'educazione e cura della prima infanzia, gli educatori degli adulti e gli animatori socioeducativi (1).

Solitudine: la definizione di solitudine è molto soggettiva. Consiste nella percezione di una discrepanza tra la rete di relazioni desiderata da una persona e quella effettiva. È vissuta come un'esperienza profondamente negativa. Non si tratta soltanto di avere troppo pochi contatti sociali di per sé, ma anche della percezione che tali relazioni non siano abbastanza soddisfacenti. In altre parole, la solitudine non significa essere soli, ma sentirsi soli. A tale riguardo, la solitudine è diversa dall'isolamento sociale, che ha una connotazione oggettiva, definita dall'assenza di relazioni con altre persone e/o da un numero molto limitato di legami significativi (2).

Prospettiva giovanile basata sui diritti (3): una prospettiva giovanile basata sui diritti collega gli obiettivi delle politiche nazionali per la gioventù ai diritti dei bambini e dei giovani sanciti da convenzioni e disposizioni legislative e regolamentari internazionali. Dovrebbe fondarsi su ricerche e statistiche e mirare a creare le condizioni per coinvolgere i giovani nello sviluppo generale della società, sia mediante le loro iniziative sia tramite quelle dei responsabili delle politiche. Una tale prospettiva può costituire un metodo per consentire ai responsabili delle politiche di acquisire competenze utili a tenere conto delle prospettive dei giovani nel processo decisionale.

Dimensione sociale dello sviluppo sostenibile: lo sviluppo sostenibile è generalmente definito come uno sviluppo che risponde alle esigenze del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni (4). Richiede che siano soddisfatte le esigenze di base di tutti e che siano estese a tutti le opportunità per realizzare le proprie aspirazioni a una vita migliore. Lo sviluppo sostenibile comprende tre dimensioni: economica, sociale e ambientale. La dimensione sociale dello sviluppo sostenibile si fonda sui valori fondamentali dell'equità e della democrazia, compreso l'effettivo rispetto di tutti i diritti umani — politici, civili, economici, sociali e culturali — per tutti. Nel 2021 il Consiglio ha ribadito l'importanza di rafforzare la dimensione sociale dello sviluppo sostenibile per promuovere i diritti umani, la parità di genere, l'inclusione, lo sviluppo umano, la coesione sociale e l'uguaglianza in tutte le sue forme, nonché il dialogo sociale, la salute e la sicurezza sul lavoro e il lavoro dignitoso (5).


(1)  In base alla definizione contenuta nelle conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sull'istruzione e la formazione degli animatori socioeducativi (GU C 412 del 9.12.2019, pag. 12) e nella raccomandazione del Consiglio relativa all'apprendimento per la transizione verde e lo sviluppo sostenibile (GU C 243 del 27.6.2022, pag. 1).

(2)  Relazione scientifica e strategica del JRC, Baarck, J., Balahur-Dobrescu, A., Cassio, L.G., D`hombres, B., Pasztor, Z. e Tintori, G., Loneliness in the EU. Insights from survey and online media data (Solitudine nell'UE. Informazioni estratte da indagini e dati dei media online), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2021.

(3)  Agenzia svedese per la gioventù e la società civile.

(4)  Nazioni Unite, relazione della Commissione mondiale per l'ambiente e lo sviluppo, Our common future (Il nostro futuro comune), [relazione Brundtland], A/42/427, 1987.

(5)  Un approccio globale per accelerare l'attuazione dell'Agenda 2030 dell'ONU per lo sviluppo sostenibile — Ricostruire meglio dopo la crisi COVID-19 — Conclusioni del Consiglio (doc. 9850/21).


26.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 185/29


Risoluzione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che riesamina la rappresentanza degli Stati membri dell'UE presso il consiglio di fondazione dell'AMA e il coordinamento delle posizioni degli Stati membri prima delle riunioni dell'AMA

(2023/C 185/07)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

RICORDANDO:

1.

le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 4 dicembre 2000, sulla lotta contro il doping (1);

2.

le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 18 novembre 2010, sul ruolo dell’UE nella lotta internazionale contro il doping (2);

3.

la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 20 dicembre 2011, sulla rappresentanza degli Stati membri dell’UE presso il consiglio di fondazione dell’AMA e sul coordinamento delle posizioni dell’UE e degli Stati membri prima delle riunioni dell’AMA (3);

4.

le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 15 dicembre 2015, che riesaminano la risoluzione del 2011 sulla rappresentanza degli Stati membri dell’UE presso il consiglio di fondazione dell’AMA e sul coordinamento delle posizioni dell’UE e degli Stati membri prima delle riunioni dell’AMA, che prevede che l’esperienza acquisita nell’ulteriore applicazione della risoluzione in questione sia riesaminata ancora una volta entro il 31 dicembre 2018 (4);

5.

la risoluzione, pubblicata nel 2019, dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio sulla rappresentanza degli Stati membri dell’UE presso il consiglio di fondazione dell’AMA e sul coordinamento delle posizioni degli Stati membri prima delle riunioni dell’AMA (in appresso «risoluzione del 2019») (5).

RILEVANDO QUANTO SEGUE:

1.

Dall’adozione della risoluzione del 2019 i metodi di lavoro e le prassi dell’AMA si sono evoluti, in particolare per quanto riguarda la durata dei mandati dei membri del consiglio di fondazione. Tali sviluppi rendono opportuno che il Consiglio aggiorni la risoluzione del 2019 al fine di fornire orientamenti più chiari sui criteri e sulla durata dei mandati degli esperti a livello governativo designati congiuntamente dagli Stati membri riuniti in sede di Consiglio. La risoluzione del 2019 non stabilisce esplicitamente la durata dei mandati degli esperti a livello governativo che sostituiscono il rappresentante con funzione di esperto che cessa le sue funzioni a livello ministeriale nel proprio Stato membro. La risoluzione del 2019 non tiene neppure conto dei criteri di ammissibilità dello statuto dell’AMA relativi allo status di membro del consiglio di fondazione.

2.

È importante che i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, continuino a riesaminare periodicamente l’esperienza acquisita a seguito dell’applicazione della risoluzione del 2019.

CONSTATANO QUANTO SEGUE:

1.

L’Unione europea e i suoi Stati membri dovrebbero essere in condizione di esercitare le loro competenze e svolgere i rispettivi ruoli durante la preparazione, la negoziazione e l’adozione, tra l’altro, di norme, standard e orientamenti da parte dell’Agenzia mondiale antidoping (AMA).

2.

Tre seggi nel consiglio di fondazione dell’AMA sono assegnati ai rappresentanti degli Stati membri dell’UE.

3.

È necessario prevedere modalità pratiche per la partecipazione dei rappresentanti degli Stati membri dell’UE al consiglio di fondazione dell’AMA, nonché per il coordinamento delle posizioni dell’UE e dei suoi Stati membri prima delle riunioni del CAHAMA (6) e dell’AMA. Tali modalità pratiche dovrebbero rispecchiare il dovere di leale cooperazione e cercare di promuovere l’unità nella rappresentanza esterna dell’UE, evitando al contempo le duplicazioni delle attività in sede di CAHAMA.

4.

Il coordinamento delle posizioni del continente europeo prima delle riunioni dell’AMA dovrebbe realizzarsi in sede di CAHAMA e si dovrebbe garantire che le decisioni adottate in tale sede rispettino pienamente l’eventuale legislazione UE applicabile.

5.

Vi è una forte esigenza di continuità e di impegno nella rappresentanza degli Stati membri dell’UE presso il consiglio di fondazione dell’AMA, che è sostenuta da un mandato politico e da competenze adeguate,

CONVENGONO DI CONSEGUENZA QUANTO SEGUE:

1.

I rappresentanti degli Stati membri dell’UE presso il consiglio di fondazione dell’AMA saranno di livello ministeriale e i seggi saranno assegnati come segue:

un seggio sarà assegnato a una persona responsabile a livello ministeriale per lo sport proveniente da uno degli Stati membri che formano il trio di presidenza in carica,

un seggio sarà assegnato a una persona responsabile a livello ministeriale per lo sport proveniente da uno degli Stati membri che formano il trio di presidenza successivo,

un seggio sarà assegnato congiuntamente dagli Stati membri riuniti in sede di Consiglio a una persona responsabile a livello ministeriale per lo sport (in appresso «esperto a livello governativo»).

2.

Le disposizioni sulla rappresentanza degli Stati membri dell’UE presso il consiglio di fondazione dell’AMA, quali illustrate nell’allegato I dell’allegato, entreranno in vigore a decorrere dal 30 giugno 2023, fatti salvi i mandati approvati prima di tale data.

3.

Il rappresentante presso il consiglio di fondazione dell’AMA designato dal trio di presidenza in carica riferirà in merito ai risultati della riunione del consiglio di fondazione dell’AMA in occasione della sessione del Consiglio «Istruzione, gioventù, cultura e sport» dell’UE. Tale rappresentante presenterà una relazione sui risultati della riunione al gruppo «Sport».

4.

Facendo attenzione a evitare duplicazioni rispetto al CAHAMA, i delegati degli Stati membri riuniti in sede di gruppo «Sport» possono coordinare una posizione comune relativamente a questioni di competenza degli Stati membri, a condizione che tale posizione comune presenti un chiaro valore aggiunto. La posizione comune è soggetta all’approvazione dei rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper), a meno che gli Stati membri convengano diversamente.

5.

La posizione comune concordata dagli Stati membri dell’UE deve essere coerente con la posizione dell’UE convenuta e sarà presentata dalla presidenza alle riunioni del CAHAMA. Gli Stati membri dell’UE dovrebbero cercare di inglobare tale posizione comune nel mandato del continente europeo elaborato dal CAHAMA.

6.

I rappresentanti degli Stati membri dell’UE presso il consiglio di fondazione dell’AMA esprimeranno il proprio parere e il proprio voto conformemente al mandato del continente europeo concordato dal CAHAMA, a condizione che tale posizione sia coerente con l’acquis dell’UE.

7.

Entro il 31 dicembre 2025 i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riesamineranno l’esperienza acquisita nell’applicazione della presente risoluzione e valuteranno se siano necessari adattamenti delle disposizioni stabilite dalla stessa.

8.

La presente risoluzione, comprese le disposizioni in allegato sulla rappresentanza degli Stati membri dell’UE presso il consiglio di fondazione dell’AMA, e le disposizioni pratiche per la preparazione delle riunioni dell’AMA relativamente a questioni di competenza dell’Unione, approvate dal Consiglio il 15 maggio 2023, sostituiscono la risoluzione 2019/C 192/01 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla rappresentanza degli Stati membri dell’UE presso il consiglio di fondazione dell’AMA e sul coordinamento delle posizioni dell’UE e degli Stati membri prima delle riunioni dell’AMA.

(1)  GU C 356 del 12.12.2000, pag. 1.

(2)  GU C 324 dell'1.12.2010, pag. 18.

(3)  GU C 372 del 20.12.2011, pag. 7.

(4)  GU C 417 del 15.12.2015, pag. 45.

(5)  GU C 192 del 7.6.2019, pag. 1.

(6)  Il Comitato europeo ad hoc per l'Agenzia mondiale antidoping (CAHAMA) è un comitato di esperti responsabile del coordinamento delle posizioni degli Stati parte della Convenzione culturale europea su questioni relative allo sviluppo della politica antidoping.


ALLEGATO I

Disposizioni sulla rappresentanza degli Stati membri dell'UE presso il consiglio di fondazione dell'AMA

Gli Stati membri dell'UE convengono il seguente sistema di rappresentanza:

I rappresentanti degli Stati membri dell'UE presso il consiglio di fondazione dell'AMA sono cittadini di diversi Stati membri dell'UE.

RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI CHE FORMANO IL TRIO DI PRESIDENZA IN CARICA E SUCCESSIVO:

Gli Stati membri che formano il trio di presidenza in carica sceglieranno, previa consultazione interna, uno di loro quale rappresentante degli Stati membri dell'UE nel consiglio di fondazione dell'AMA. Lo Stato membro prescelto designerà, in base alle sue procedure interne, un rappresentante a tal fine. Il rappresentante sarà la persona responsabile a livello ministeriale per lo sport in quel determinato Stato membro e sarà ammesso a far parte del consiglio di fondazione conformemente allo statuto dell'AMA. Lo Stato membro prescelto per fornire un rappresentante e il relativo nominativo saranno notificati al segretariato generale del Consiglio dell'UE (SGC).

Qualora il rappresentante cessi le sue funzioni a livello ministeriale, rimarrà in carica presso il consiglio di fondazione dell'AMA fino al completamento della nuova procedura di designazione. Lo Stato membro, o un altro Stato membro del trio di presidenza scelto di comune accordo dal trio di presidenza stesso, designerà un sostituto idoneo a rappresentare lo Stato membro dell'UE presso il consiglio di fondazione dell'AMA e responsabile a livello ministeriale per lo sport per il periodo rimanente del mandato iniziale di tre anni presso il consiglio di fondazione.

Il rappresentante che cessa le sue funzioni a livello ministeriale o che non è più idoneo a rappresentare gli Stati membri dell'UE presso il consiglio di fondazione dell'AMA non è più membro del consiglio di fondazione e le sue dimissioni sono automatiche una volta completata la nuova procedura di designazione.

Le norme summenzionate si applicheranno anche agli Stati membri che formano il trio di presidenza successivo.

Il mandato dei suddetti rappresentanti ha una durata di tre anni.

Il rappresentante degli Stati membri che formano il trio di presidenza successivo continuerà a esercitare le sue funzioni anche una volta che quest'ultimo sarà entrato in carica, al fine di garantire la continuità e il mantenimento della durata triennale del mandato.

ESPERTO A LIVELLO GOVERNATIVO DESIGNATO CONGIUNTAMENTE DAGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO:

Le candidature a rappresentante con funzione di esperto saranno presentate dagli Stati membri entro un mese prima della sessione del Consiglio dell'UE durante la quale avverrà la designazione. Le candidature non comprenderanno ministri degli Stati membri che formano il trio di presidenza in carica o successivo. Le candidature a rappresentante con funzione di esperto sono inviate al segretariato generale del Consiglio.

Nel caso in cui vi sia più di una candidatura a rappresentante con funzione di esperto, la presidenza cercherà il consenso degli Stati membri per organizzare, in sede di gruppo «Sport», una votazione a scrutinio segreto indicativa al fine di designare il rappresentante con funzione di esperto. La procedura di votazione sarà proposta dalla presidenza e concordata, anch'essa per consenso, tra gli Stati membri. Ogni candidato alla carica di rappresentante con funzione di esperto sarà ammesso a far parte del consiglio di fondazione conformemente allo statuto dell'AMA.

Il mandato del rappresentante con funzione di esperto avrà durata di tre anni, a meno che durante il suo mandato non cessi le sue funzioni a livello ministeriale nel suo Stato membro o non siano più soddisfatti i requisiti di ammissibilità a rappresentare gli Stati membri dell'UE presso il consiglio di fondazione dell'AMA applicabili al momento della nomina. In tal caso sarà avviata una nuova procedura di designazione per un nuovo periodo di tre anni. Il rappresentante con funzione di esperto in carica continuerà a esercitare le sue funzioni fino al completamento della nuova procedura di designazione. La durata del mandato sarà coerente con lo statuto dell'AMA e sarà in ogni caso limitata a un massimo di tre mandati.

Il rappresentante con funzione di esperto che è stato sostituito o che non è più idoneo a rappresentare gli Stati membri dell'UE presso il consiglio di fondazione dell'AMA non è più membro del consiglio di fondazione e le sue dimissioni sono automatiche una volta completata la nuova procedura di designazione.

NORME TRANSITORIE:

Le norme esistenti in materia di rappresentanza degli Stati membri dell'UE presso il consiglio di fondazione dell'AMA, definite nella risoluzione del 2019 di cui sopra, si applicheranno fino al 30 giugno 2023.

PROCEDURA DI APPROVAZIONE DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO:

L'esperto a livello governativo e gli Stati membri scelti dal trio di presidenza in carica e successivo per designare rappresentanti presso il consiglio di fondazione dell'AMA saranno sottoposti all'approvazione, comunicata da parte degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio.

I nominativi di tutti i membri del consiglio di fondazione dell'AMA che sono rappresentanti degli Stati membri dell'UE saranno notificati all'AMA tramite l'SGC, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1725 del 23 ottobre 2018 (1).


(1)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE.


ALLEGATO II

Disposizioni pratiche per la preparazione delle riunioni dell'AMA relativamente a questioni di competenza dell'Unione

Fatto salvo il regolamento interno del Consiglio e le disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) relative al processo decisionale dell'UE, il Consiglio conviene le seguenti disposizioni pratiche con l'obiettivo di garantire la prevedibilità e la trasparenza nel processo di preparazione delle riunioni del coordinamento del continente europeo in sede di Consiglio d'Europa (CAHAMA) e delle riunioni dell'AMA:

1.

Una volta ricevuti i documenti per le riunioni del consiglio di fondazione dell’AMA, i rappresentanti degli Stati membri dell’UE presso il consiglio di fondazione si coordinano per trasmettere al segretariato generale del Consiglio i documenti pertinenti per stabilire, se necessario, un’eventuale posizione dell’UE in vista della preparazione del gruppo «Sport».

2.

Si invita la Commissione, prima di ogni riunione dell’AMA, a preparare e presentare al Consiglio una proposta di posizione dell’UE relativamente a questioni di competenza dell’Unione, prestando un’attenzione particolare all’acquis dell’UE, con sufficiente anticipo rispetto alle riunioni del CAHAMA e dell’AMA.

3.

Detto progetto di posizione dell’UE sarà esaminato dal gruppo «Sport».

4.

Dopo che il gruppo «Sport» avrà concordato un progetto di posizione dell’UE relativamente a questioni di competenza dell’Unione, detto progetto di posizione dell’UE sarà presentato al Coreper per approvazione. Ove opportuno o necessario, il Coreper può rinviare la questione al Consiglio per adozione.

5.

In casi urgenti in cui sia necessario adottare le posizioni entro tempi brevi, la presidenza può cercare un accordo tramite procedura scritta o procedura di approvazione tacita.

6.

Nel caso in cui si chieda al CAHAMA di adottare un atto avente effetti giuridici, la Commissione è invitata a presentare una proposta di decisione del Consiglio, conformemente all’articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, relativamente a detto atto.

7.

In occasione della riunione del CAHAMA la Commissione è invitata a presentare la posizione dell’UE, nella misura in cui ciò sia consentito dal mandato del CAHAMA. In caso contrario, la posizione dell’UE sarà presentata dal rappresentante della presidenza.

8.

In qualsiasi momento e ove necessario è possibile convocare sul posto riunioni di coordinamento dell’UE tra gli Stati membri e la Commissione presiedute dalla presidenza.

9.

Le presenti disposizioni pratiche e la risoluzione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla rappresentanza degli Stati membri dell’UE presso il consiglio di fondazione dell’AMA e sul coordinamento delle posizioni degli Stati membri prima delle riunioni del consiglio di fondazione, approvate dal Consiglio, sostituiscono la risoluzione 2019/C 192/01 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla rappresentanza degli Stati membri dell’UE presso il consiglio di fondazione dell’AMA e sul coordinamento delle posizioni dell’UE e degli Stati membri prima delle riunioni dell’AMA.


26.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 185/35


Risoluzione del Consiglio concernente lo Spazio europeo dell'istruzione: guardando al 2025 e oltre

(2023/C 185/08)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

1.   

RICORDA il contesto politico relativo allo spazio europeo dell’istruzione che figura nell’allegato della presente risoluzione.

2.   

RIBADISCE che lo spazio europeo dell’istruzione può diventare realtà entro il 2025 solo attraverso la forte volontà politica degli Stati membri e SOTTOLINEA la necessità che gli Stati membri e la Commissione proseguano gli sforzi, nell’ambito delle rispettive competenze e, se del caso, con il coinvolgimento dei pertinenti portatori di interesse a livello nazionale ed europeo, al fine di adottare le misure necessarie per realizzare lo spazio europeo dell’istruzione.

3.   

PRENDE ATTO della comunicazione della Commissione relativa ai progressi compiuti nella realizzazione dello spazio europeo dell’istruzione (1).

4.   

SOTTOLINEA che l’istruzione e la formazione in tutti i contesti, a tutti i livelli e in tutte le forme sono fondamentali per assicurare coesione sociale, competitività e crescita sostenibile nell’Unione europea e nei suoi Stati membri, nonché per prepararli e sostenerli nelle transizioni verde e digitale. In particolare in un momento in cui è essenziale che i cittadini si realizzino a livello personale e raggiungano il benessere, si adattino alle sfide del mondo in evoluzione e si impegnino maggiormente in una cittadinanza attiva e responsabile, SOTTOLINEA l’importanza di un’istruzione, di una formazione e di un apprendimento lungo tutto l’arco della vita di alta qualità, inclusivi ed equi per tutti, bambini e adulti.

5.   

PONE L’ACCENTO sul fatto che lo spazio europeo dell’istruzione dovrebbe essere sostenuto da un approccio di apprendimento lungo tutto l’arco della vita che comprenda i sistemi di istruzione e formazione in modo inclusivo e olistico e contempli l’insegnamento, la formazione e l’apprendimento in tutti i contesti, a tutti i livelli e in tutte le forme, formali, non formali o informali, dall’educazione e cura della prima infanzia fino all’istruzione scolastica e all’istruzione e formazione professionale, nonché all’istruzione superiore e all’apprendimento degli adulti.

6.   

RIBADISCE che la cooperazione intersettoriale tra pertinenti iniziative dell’UE a favore dell’istruzione e della formazione e quelle in ambiti e settori strategici correlati, quali, in particolare, l’occupazione, la politica sociale, la ricerca, l’innovazione, l’ambiente e la gioventù e i settori culturali e creativi, andrebbe potenziata, nel pieno rispetto della base giuridica per i rispettivi settori strategici, come stabilito nei trattati. SOTTOLINEA la necessità di coordinamento e di coerenza di tutte le iniziative dell’UE nel settore dell’istruzione e della formazione, in particolare quelle riguardanti le capacità e le competenze.

7.   

OSSERVA che la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione è fondamentale per la coesione sociale e il buon funzionamento del panorama economico nell’Unione europea, al fine di assicurare la competitività a lungo termine dell’Unione e il successo delle transizioni verde e digitale e ridurre le disuguaglianze sociali, regionali ed economiche. RICONOSCE pertanto l’importante contributo della cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione, anche nell’ambito del quadro strategico, alle pertinenti parti del semestre europeo.

8.   

SOTTOLINEA l’importanza di promuovere sinergie tra lo spazio europeo dell’istruzione, lo spazio europeo dell’istruzione superiore e lo spazio europeo della ricerca, evitando nel contempo la duplicazione di risorse, strutture e strumenti nonché sfruttando appieno il potenziale delle alleanze delle università europee in tutte le loro missioni, anche appoggiandone la sostenibilità e continuando a rafforzarne la dimensione della ricerca e dell’innovazione, in linea con la raccomandazione del Consiglio, del 5 aprile 2022, «Costruire ponti per un’efficace collaborazione a livello europeo nel campo dell’istruzione superiore» (2).

9.   

RICONOSCE che i valori fondamentali e democratici dell’Europa sono messi in discussione e che l’aggressione non provocata della Russia nei confronti dell’Ucraina ha cambiato il panorama geopolitico. CONCORDA che gli sforzi congiunti e la cooperazione transnazionale nel settore dell’istruzione e della formazione non solo agevolano e potenziano le risposte dell’Unione e degli Stati membri alle esigenze emerse a seguito dell’aggressione, ma contribuiscono anche a rafforzare i nostri valori e principi fondamentali in materia di istruzione, quali l’inclusione, l’equità, la libertà accademica e l’autonomia istituzionale, nonché i nostri valori comuni e la nostra unità nell’Unione.

10.   

SOTTOLINEA che l’individuazione e l’eliminazione degli ostacoli rimanenti alla mobilità per l’apprendimento e l’insegnamento sono fondamentali per la piena realizzazione di uno spazio europeo dell’istruzione e la creazione di un’Europa resiliente, sicura, sostenibile e prospera. La cooperazione transnazionale rafforza l’inclusività, l’equità, l’eccellenza, la diversità, l’attrattiva e la competitività su scala mondiale dell’istruzione e della formazione europee. CONCORDA pertanto sulla necessità di compiere sforzi per conseguire il riconoscimento reciproco automatico nel settore dell’istruzione e della formazione. CONCORDA inoltre che dovrebbero essere promosse le possibilità di mobilità per i discenti e gli insegnanti e le possibilità di cooperazione tra le istituzioni in Europa e nel resto del mondo.

11.   

RICONOSCE che dal 2017 sono stati compiuti progressi nella creazione dello spazio europeo dell’istruzione e che in tutta l’UE è stata attuata un’ampia gamma di misure per realizzare le priorità strategiche definite nel quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione (2021-2030). Grazie a varie iniziative, alla cooperazione e alla co-creazione, lo spazio europeo dell’istruzione è in fase di graduale definizione.

12.   

CONVIENE che, per il restante periodo del primo ciclo fino al 2025, sarà fondamentale concentrarsi sull’attuazione a livello sia nazionale che europeo, nel contesto del quadro strategico, in linea con le rispettive competenze di ciascun livello, e assicurare un solido monitoraggio all’interno delle strutture esistenti, tenendo debitamente conto degli oneri amministrativi.

13.   

SOTTOLINEA che le cinque priorità strategiche, definite nel quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione (2021-2030), costituiscono la base per i lavori e per la prosecuzione della cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione, anche ai fini della realizzazione dello spazio europeo dell’istruzione. CONVIENE che il processo di revisione intermedia in corso e la relazione completa sullo spazio europeo dell’istruzione, che la Commissione europea pubblicherà nel 2025, dovrebbero incentrarsi su queste cinque priorità strategiche, compresa un’analisi più approfondita dei settori specifici elencati di seguito.

14.   

RICONOSCE che il seguito dato ai traguardi a livello di UE mostra tendenze positive per quanto riguarda diversi indicatori tradizionali, quali una maggiore partecipazione all’educazione e alla cura della prima infanzia, una riduzione dell’abbandono scolastico e una maggiore percentuale di giovani che hanno completato l’istruzione terziaria. Tuttavia, è altresì evidente che permangono molte sfide, in particolare gli effetti dello status socioeconomico sul rendimento scolastico e sul benessere degli studenti. CONCORDA pertanto sulla necessità di prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti per realizzare uno spazio europeo dell’istruzione entro il 2025:

migliorare l'equità, l'inclusione e il successo per tutti nell'istruzione e nella formazione come anche l'acquisizione di competenze chiave, comprese le competenze di base, per consentire il pieno sviluppo personale, sociale, civico e professionale di tutti i cittadini europei;

valorizzare la professione di docente e affrontare la questione della carenza di docenti; promuovere lo sviluppo professionale, le opportunità di mobilità, le condizioni di lavoro e il benessere dei docenti, quali fattori chiave per aumentare l'attrattiva della professione;

eliminare gli ostacoli rimanenti alla mobilità, incoraggiando nel contempo una mobilità inclusiva, sostenibile ed equilibrata nell'UE, anche conseguendo il riconoscimento reciproco automatico nel settore dell'istruzione e della formazione (3);

promuovere l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, compresi l'apprendimento degli adulti, il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione, con particolare attenzione alle capacità e competenze per le transizioni verde e digitale.

15.   

AVVIERÀ UNA RIFLESSIONE sul quadro strategico e valuterà la possibilità di rivedere i settori prioritari e di apportare eventuali altri adeguamenti necessari per il secondo ciclo che precede il 2030.

16.   

SOTTOLINEA che l’uso efficace del metodo di coordinamento aperto, che si avvale dell’apprendimento reciproco, della condivisione di migliori pratiche nonché dell’uso e, se del caso, del miglioramento di strumenti di riferimento comuni, quali DigComp e GreenComp, è fondamentale per realizzare lo spazio europeo dell’istruzione.

17.   

RICONOSCE che il laboratorio di apprendimento sugli investimenti di qualità nell’istruzione e nella formazione ha il potenziale per essere uno strumento utile per gli Stati membri, da utilizzare su base volontaria, per conseguire le priorità strategiche fornendo ricerche ed esempi di migliori pratiche su investimenti e interventi strategici efficaci, promuovendo nel contempo l’elaborazione di politiche basate su elementi concreti.

18.   

RICONOSCE che la governance riformata e la cooperazione rafforzata a livello dell’UE possono aiutare gli Stati membri ad affrontare le sfide emergenti e a collaborare più strettamente per realizzare lo spazio europeo dell’istruzione. PRENDE inoltre ATTO dei progressi compiuti nel rafforzamento del gruppo di alto livello sull’istruzione e la formazione tramite la ridefinizione del suo ruolo e l’introduzione del comitato di coordinamento. RICONOSCE che la nuova struttura di governance si è dimostrata efficiente e utile durante i periodi di crisi, quali la pandemia di COVID-19 e la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina.

19.   

CONVIENE tuttavia sulla necessità di ulteriori sforzi per consentire una migliore diffusione dei risultati nonché la condivisione di informazioni e conoscenze tra i gruppi di lavoro del quadro strategico, le formazioni dei direttori generali e il gruppo di alto livello sull’istruzione e la formazione, al fine di garantire sinergie tra il livello tecnico e quello politico e trarre il massimo vantaggio dalla cooperazione europea.

20.   

SOTTOLINEA l’esigenza di un dialogo rafforzato e mirato tra il comitato dell’istruzione e il comitato per l’occupazione e, se del caso e pertinente, le altre parti coinvolte nel processo del semestre europeo.

21.   

INVITA gli Stati membri e la Commissione a intensificare gli sforzi per creare congiuntamente lo spazio europeo dell’istruzione, in cooperazione con altri portatori di interesse a livello nazionale ed europeo, se del caso, compresi gli istituti e gli erogatori d’istruzione e formazione, i ricercatori, le parti sociali e la società civile. CONCORDA sul fatto che, a tale riguardo, il gruppo di alto livello dovrebbe discutere ulteriormente dei progressi compiuti, delle sfide rimanenti e degli sviluppi futuri, nonché esaminare la relazione finale sullo spazio europeo dell’istruzione nel 2025. INVITA inoltre il comitato di coordinamento del gruppo di alto livello a coordinare l’elaborazione di un’agenda politica nel settore dell’istruzione e della formazione per un periodo di 18 mesi, che dovrà essere approvata da tale gruppo e trasmessa al Consiglio.

22.   

INVITA la Commissione a valutare la possibilità di preparare e presentare tempestivamente una proposta relativa a un Anno europeo dei docenti.

23.   

ESORTA la Commissione a basare ulteriormente i suoi lavori sugli orientamenti e sulle precedenti conclusioni e risoluzioni del Consiglio sullo spazio europeo dell’istruzione al momento di agevolare il processo di revisione intermedia nel 2023 e di elaborare la relazione completa sullo spazio europeo dell’istruzione entro il 2025, compresi i lavori preparatori che potrebbero portare a un’eventuale revisione dei traguardi a livello di UE da parte del Consiglio per il secondo ciclo che precede il 2030.

24.   

INVITA la Commissione a proseguire — avvalendosi del parere degli esperti del gruppo permanente sugli indicatori e i parametri di riferimento — i lavori relativi a proposte su eventuali indicatori o traguardi a livello di UE nei settori dell’inclusione e dell’equità, della professione di docente, nonché dell’apprendimento per la sostenibilità, e a riferire al Consiglio in merito.

25.   

SI ATTENDE che la Commissione compia ulteriori sforzi in linea con le priorità strategiche concordate dal Consiglio e riguardanti l’istruzione e la formazione in tutti i contesti, a tutti i livelli e in tutte le forme, in stretta cooperazione con il Consiglio.


(1)  COM(2022) 700 final.

(2)  GU C 160 del 13.4.2022, pag. 1.

(3)  In linea con la raccomandazione del Consiglio, del 26 novembre 2018, sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell'istruzione superiore e dell'istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero (GU C 444 del 10.12.2018, pag. 1).


ALLEGATO

Contesto politico

Consiglio dell'Unione europea

1.

Conclusioni del Consiglio «Verso la prospettiva di uno spazio europeo dell’istruzione» (GU C 195 del 7.6.2018, pag. 7)

2.

Raccomandazione del Consiglio, del 26 novembre 2018, sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell’istruzione superiore e dell’istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all’estero (GU C 444 del 10.12.2018, pag. 1)

3.

Risoluzione del Consiglio sull’ulteriore sviluppo dello spazio europeo dell’istruzione a sostegno di sistemi di istruzione e formazione orientati al futuro (GU C 389 del 18.11.2019, pag. 1)

4.

Risoluzione del Consiglio sull’istruzione e la formazione nel semestre europeo: garantire dibattiti informati in materia di riforme e investimenti (GU C 64 del 27.2.2020, pag. 1)

5.

Risoluzione del Consiglio su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell’istruzione e oltre (2021-2030) (GU C 66 del 26.2.2021, pag. 1)

6.

Risoluzione del Consiglio relativa alla struttura di governance del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell’istruzione e oltre (2021-2030) (GU C 497 del 10.12.2021, pag. 1)

7.

Raccomandazione del Consiglio, del 5 aprile 2022, «Costruire ponti per un’efficace collaborazione a livello europeo nel campo dell’istruzione superiore» (GU C 160 del 13.4.2022, pag. 1).

Commissione europea

8.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla realizzazione dello spazio europeo dell’istruzione entro il 2025 (COM(2020) 625 final)

9.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa ai progressi compiuti nella realizzazione dello spazio europeo dell’istruzione (COM(2022) 700 final)

26.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 185/39


CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO SUGLI ARTISTI IN PERICOLO E SFOLLATI

(2023/C 185/09)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA

RICONOSCENDO

1.

l’importanza dei diritti creativi e culturali, sanciti dagli strumenti globali (1) e regionali (2) in materia di diritti umani, per il mantenimento della dignità umana, della diversità culturale, del pluralismo, della democrazia e del valore intrinseco della cultura,

2.

il lavoro sulla libertà di espressione artistica svolto da organizzazioni internazionali, quali l’UNESCO, la cui convenzione del 2005 riconosce la necessità di adottare misure volte a proteggere la diversità delle espressioni culturali, in particolare nelle situazioni in cui le espressioni culturali possono essere minacciate di estinzione o gravi alterazioni (3), e il Consiglio d’Europa (4), in particolare per quanto riguarda il suo Manifesto sulla libertà di espressione dell’arte e della cultura nell’era digitale,

3.

le conclusioni del Consiglio europeo del 15 dicembre 2022 e del 9 febbraio 2023, in cui il Consiglio europeo ribadisce la sua ferma condanna della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, riafferma il pieno sostegno dell’Unione all’indipendenza, alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale (5) e ribadisce l’impegno a rafforzare il sostegno agli sfollati (6),

4.

la risoluzione del Parlamento europeo sulla solidarietà culturale con l’Ucraina, in cui si esprime sincera solidarietà agli artisti (7), in quanto l’arte e la cultura svolgeranno un ruolo fondamentale nella ripresa e nella ricostruzione dell’Ucraina, e in particolare si plaude all’azione degli artisti e dei creatori ucraini che hanno opposto resistenza all’invasione russa praticando la loro arte (8),

5.

il piano di lavoro dell’UE per la cultura 2023-2026 (9), che contiene varie azioni (10) relative al tema degli artisti in pericolo (11) e sfollati.

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

6.

gli artisti a livello mondiale svolgono un ruolo importante nella vita, nello sviluppo e nella resilienza della società e degli individui e dovrebbero poter svolgere tale ruolo preservando nel contempo la loro creatività e libertà di espressione,

7.

agli artisti dovrebbe pertanto essere offerta protezione, conformemente alla normativa vigente, dalle minacce e dalle violazioni di qualsiasi tipo e forma che li mettano in pericolo a motivo della loro attività artistica,

8.

la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina costituisce inoltre un attacco all’identità culturale dell’Ucraina e la dimensione culturale ha un ruolo importante da svolgere nelle diverse forme del sostegno all’Ucraina.

SOTTOLINEANDO

9.

il coraggio e la determinazione di tutti gli artisti, in particolare delle artiste, che fanno sentire la loro voce attraverso il potere della cultura per promuovere società giuste e pacifiche, la libertà e la democrazia e per opporsi alla guerra, alla persecuzione e all’intolleranza,

10.

il ruolo significativo che gli artisti esiliati hanno storicamente svolto e ancora svolgono nella promozione della pace, della comprensione reciproca, della libertà, della democrazia e della diversità culturale nonché l’importanza di dare agli artisti in pericolo e sfollati la possibilità di portare avanti la loro attività artistica e di continuare a dare testimonianza degli eventi in corso,

11.

che gli artisti non possono più portare avanti la loro attività artistica in condizioni di sicurezza nei paesi del mondo in cui i valori democratici sono oppressi o vietati, compresi gli artisti russi e bielorussi critici nei confronti del regime e quindi particolarmente esposti a minacce e persecuzioni,

12.

che la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina ha provocato uno sfollamento su vasta scala di cittadini ucraini e una crisi umanitaria di una portata senza precedenti in Europa dai tempi della seconda guerra mondiale, con conseguenze enormi, anche sugli artisti e sulla loro libertà di espressione, e ha ribadito la necessità che l’Europa sia preparata a offrire sostegno agli artisti in pericolo e sfollati, sia a breve che a lungo termine, mediante gli opportuni quadri istituzionali e giuridici.

ACCOGLIE CON FAVORE

13.

le misure adottate dall’UE e dai suoi Stati membri per fornire un rifugio sicuro (12) agli artisti, compresi gli studenti delle discipline artistiche, e ai giornalisti indipendenti (13) in fuga dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, e le iniziative adottate nell’ambito del programma Europa creativa (14) a sostegno degli artisti ucraini colpiti dalla guerra, nonché nel quadro del programma Erasmus+ a sostegno degli studenti ucraini delle discipline artistiche.

INVITA GLI STATI MEMBRI, AI LIVELLI APPROPRIATI, E MEDIANTE GLI OPPORTUNI QUADRI ISTITUZIONALI E GIURIDICI, A:

14.

prendere in considerazione l’adozione di ulteriori misure per rafforzare la capacità di offrire rifugi sicuri e le cosiddette «città rifugio» (15) per artisti in pericolo e sfollati provenienti da diverse parti del mondo e contribuire alla creazione di reti per tali artisti,

15.

valutare la possibilità di adattare, se del caso, le residenze regolari di artisti rendendole residenze di emergenza, tenendo conto delle esigenze degli artisti in pericolo e sfollati, compresi quelli provenienti dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina,

16.

prendere in considerazione l’applicazione di un approccio olistico e a lungo termine nell’accoglienza degli artisti in pericolo e sfollati e delle loro famiglie, integrando l’urgente necessità di un rifugio sicuro con la possibilità di diventare parte della comunità locale e della vita culturale e di rimanere attivi e ascoltati a livello artistico, nonché valutare la promozione dell’apprendimento della lingua del paese ospitante.

INVITA GLI STATI MEMBRI, LA COMMISSIONE EUROPEA E L'ALTO RAPPRESENTANTE DELL'UNIONE PER GLI AFFARI ESTERI E LA POLITICA DI SICUREZZA (16), NEI RISPETTIVI SETTORI DI COMPETENZA E AI LIVELLI APPROPRIATI, A:

17.

mantenere il dialogo con i partner ucraini sulle modalità per continuare a sostenere i settori culturali e creativi ucraini e incoraggiare la promozione della cultura ucraina nell’UE con la partecipazione delle organizzazioni culturali e degli artisti ucraini, compresi gli artisti in pericolo e sfollati, nel pieno rispetto dell’autonomia e della diversità del settore culturale,

18.

adottare misure, attraverso tutti i canali pertinenti, intese a difendere e proteggere la libertà artistica e i diritti degli artisti a livello mondiale, compreso il diritto di creare senza censure o intimidazioni,

19.

continuare a sostenere gli artisti in pericolo e sfollati nell’UE a causa degli effetti di regimi oppressivi o di guerre, in particolare la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, o della loro opposizione a tali regimi o guerre,

20.

consultare gli attori attivi nella fornitura di rifugi sicuri per artisti in pericolo e sfollati prima della presentazione delle relazioni periodiche nell’ambito della convenzione del 2005 dell’UNESCO (17) e, se del caso, includere in tali relazioni la questione dei rifugi sicuri per gli artisti in pericolo e sfollati.

INVITA LA COMMISSIONE EUROPEA E L'ALTO RAPPRESENTANTE DELL'UNIONE PER GLI AFFARI ESTERI E LA POLITICA DI SICUREZZA A:

21.

mettere a disposizione una panoramica completa contenente informazioni aggiornate sull’assistenza bilaterale fornita dall’UE e dagli Stati membri all’Ucraina nei settori culturali e creativi, anche a favore degli artisti ucraini in pericolo e sfollati,

22.

contribuire alla creazione di reti e allo scambio di informazioni, migliori pratiche ed esperienze tra gli Stati membri e gli attori non statali che sostengono gli artisti in pericolo e sfollati,

23.

sostenere la cooperazione programmatica transettoriale transnazionale in materia di libertà artistica, incluse le azioni a favore degli artisti in pericolo e sfollati, tenendo conto delle esperienze derivanti dall’invito a presentare proposte a titolo del programma Europa creativa al fine di sostenere gli sfollati ucraini e i settori culturali e creativi ucraini.

(1)  In particolare l'articolo 27 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che celebra il suo 75o anniversario nel 2023, o l'articolo 15 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali.

(2)  In particolare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(3)  Convenzione del 2005 dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.

(4)  Basandosi sulla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), il Consiglio d'Europa ha per esempio pubblicato una relazione sulla libertà artistica e ha lanciato il Manifesto sulla libertà di espressione dell'arte e della cultura nell'era digitale, in cui si afferma, tra l'altro, che le restrizioni alla libertà di espressione e alla libertà artistica incidono sull'intera società, privandola del suo pluralismo e della vitalità del processo democratico.

(5)  Doc. EUCO 34/22.

(6)  Doc. EUCO 1/23.

(7)  Cfr. l'allegato II per la definizione di «artisti».

(8)  Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2022 sulla solidarietà culturale con l'Ucraina e il meccanismo congiunto di risposta alle emergenze per il recupero culturale in Europa (2022/2759(RSP)).

(9)  Risoluzione del Consiglio sul piano di lavoro dell'UE per la cultura 2023-2026 (GU C 466 del 7.12.2022, pag. 1).

(10)  Ad esempio, per quanto riguarda la libertà artistica, la preservazione del patrimonio culturale e il rafforzamento dei settori culturali e creativi locali in Ucraina e il ruolo della cultura e dei professionisti della cultura nella promozione e nella difesa della democrazia e dei diritti umani in contesti fragili.

(11)  Cfr. l'allegato II per la definizione di «artisti in pericolo».

(12)  Cfr. l'allegato II per la definizione di «rifugio sicuro».

(13)  Cfr. ad esempio le conclusioni del Consiglio (2022/C 245/04) sulla protezione e la sicurezza dei giornalisti e degli altri professionisti dei media, in cui, tra l'altro, si invitano gli Stati membri e la Commissione a sostenere i giornalisti e i professionisti dei media indipendenti in esilio, in particolare provenienti da paesi come l'Ucraina, la Bielorussia e la Federazione russa.

(14)  Commissione europea, Sostegno agli artisti, alle organizzazioni e ai professionisti ucraini dei settori culturali e creativi.

(15)  Cfr. l'allegato II per la definizione di «città rifugio».

(16)  Nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 TUE.

(17)  Convenzione del 2005 dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, articolo 9.


ALLEGATO I

Riferimenti

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. (2000/С 364/01)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul piano d'azione per la democrazia europea (COM(2020) 790 final)

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Serie dei trattati del Consiglio d'Europa n. 005, Consiglio d'Europa, 1950

Conclusioni del Consiglio sulla protezione e la sicurezza dei giornalisti e degli altri professionisti dei media (GU C 245 del 28.6.2022, pag. 5)

Risoluzione del Consiglio sul piano di lavoro dell'UE per la cultura 2023-2026 (GU C 466 del 7.12.2022, pag. 1)

Dichiarazione della Conferenza dei ministri della cultura del Consiglio d'Europa Creating our future: creativity and cultural heritage as strategic resources for a diverse and democratic Europe (Creare il nostro futuro: creatività e patrimonio culturale come risorse strategiche per un'Europa diversificata e democratica), 1o aprile 2022

Dichiarazione dei ministri europei responsabili della cultura, degli audiovisivi e dei media, riuniti ad Angers, pubblicazione 2022

Commissione europea, EU supports Ukraine through culture (L'UE sostiene l'Ucraina attraverso la cultura), pubblicazione 2022

Conclusioni del Consiglio europeo del 15 dicembre 2022 (EUCO 34/22)

Conclusioni del Consiglio europeo del 9 febbraio 2023 (EUCO 1/23)

Conclusioni del Consiglio europeo del 23 marzo 2023 (EUCO 4/23)

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2022 sulla solidarietà culturale con l'Ucraina e il meccanismo congiunto di risposta alle emergenze per il recupero culturale in Europa. (2022/2759(RSP))

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2022 sull'attuazione della nuova agenda europea per la cultura e della strategia dell'UE per le relazioni culturali internazionali. (2022/2047(INI))

Rete internazionale delle città rifugio (ICORN), What is ICORN (Cos'è ICORN), pubblicazione 2023. Link: https://icorn.org/what-icorn (data di consultazione 20 marzo 2023)

OECD, Policy Responses on the Impacts of the War in Ukraine (OCSE, Risposte strategiche all'impatto della guerra in Ucraina), pubblicazione 2022

Regolamento (UE) 2021/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013 (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 34)

Comitato direttivo per la cultura, il patrimonio e il paesaggio (CDCPP), Jaroslav Andel, Giuliana De Francesco, Kata Krasznahorkai, Mary Ann DeVlieg, Sara Whyatt, con il sostegno di Levan Kharatishvili, Manifesto on the Freedom of Expression of Arts and Culture in the Digital Era (Manifesto sulla libertà di espressione dell'arte e della cultura nell'era digitale), pubblicazione 2020

Comitato direttivo per la cultura, il patrimonio e il paesaggio (CDCPP), Free to Create: Artistic Freedom in EuropeCouncil of Europe Report on The Freedom of Artistic Expression (Liberi di creare: la libertà artistica in Europa – Relazione del Consiglio d'Europa sulla libertà di espressione artistica), pubblicazione 2023

Convenzione del 2005 dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, pubblicazione 2015

UNHCR, Situazione dei rifugiati ucraini, dati aggiornati al dicembre 2022

Assemblea generale delle Nazioni Unite, Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, A/RES/2200, 1966

Assemblea generale delle Nazioni Unite, Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Risoluzione dell'Assemblea generale A/RES/217(III), 1948


ALLEGATO II

Definizioni

Ai fini delle presenti conclusioni del Consiglio si applicano le seguenti definizioni:

artista: la definizione di «artista» va intesa in senso lato, includendo tutti i professionisti dei settori culturali e creativi quali definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013.

rifugio sicuro: un rifugio sicuro è definito come un'opportunità fornita agli artisti in pericolo in patria di trovare protezione e, qualora lo desiderino, di rimanere attivi artisticamente per un periodo di tempo limitato in un altro luogo.

artisti in pericolo: artisti che sono minacciati da conflitti armati, persecuzioni od oppressioni.

residenza di emergenza: un luogo destinato al ricollocamento temporaneo di un artista in pericolo, che offre a quest'ultimo un alloggio e opportunità per continuare la propria attività in un luogo sicuro. Una residenza di emergenza può essere costituita mediante programmi di residenze di artisti già esistenti o la creazione di nuove residenze di artisti al fine specifico di sostenere gli artisti sfollati in fuga da conflitti armati.

città rifugio: secondo la Rete internazionale delle città rifugio (ICORN), le «città rifugio» sono città o regioni che offrono rifugio a scrittori e artisti in pericolo, favorendo la libertà di espressione, difendendo i valori democratici e promuovendo la solidarietà internazionale. Le città che fanno parte di ICORN offrono rifugio a lungo termine, ma temporaneo, a coloro che sono messi in pericolo come conseguenza diretta delle loro attività creative (1).


(1)  Rete internazionale delle città rifugio.


26.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 185/44


Conclusioni del Consiglio su ulteriori misure per tradurre in realtà il riconoscimento reciproco automatico nel settore dell'istruzione e della formazione

(2023/C 185/10)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

RIAFFERMA il suo forte impegno politico a tradurre in realtà lo spazio europeo dell'istruzione entro il 2025 e RICORDA il contesto politico illustrato nell'allegato.

SOTTOLINEA quanto segue:

1.   

La Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella regione europea («Convenzione di Lisbona sul riconoscimento»), elaborata dal Consiglio d’Europa e dall’UNESCO e adottata nel 1997, fornisce, insieme ai suoi testi sussidiari, un quadro giuridico per il riconoscimento dei titoli di studio dell’istruzione superiore e dell’istruzione e della formazione secondaria di secondo grado che danno accesso all’istruzione superiore. Nel settore dell’istruzione e della formazione professionale (IFP), gli Stati membri si sono impegnati a favore del processo di Copenaghen per una cooperazione rafforzata che promuova la fiducia reciproca, la trasparenza e il riconoscimento dei titoli di studio e delle competenze.

2.   

Sulla base di tale quadro giuridico, la raccomandazione del Consiglio, del 26 novembre 2018, sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell’istruzione superiore e dell’istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all’estero (1) fissa obiettivi ambiziosi e chiaramente definiti che gli Stati membri devono conseguire entro il 2025. In particolare, il Consiglio ha raccomandato agli Stati membri di:

adottare le misure necessarie per conseguire il riconoscimento reciproco automatico dei titoli di studio dell'istruzione superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero a livello di istruzione superiore;

compiere progressi sostanziali verso il riconoscimento reciproco automatico dei titoli di studio dell'istruzione e della formazione secondaria di secondo grado che danno accesso all'istruzione superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero nell'istruzione e formazione secondaria di secondo grado.

3.   

Le definizioni di «riconoscimento reciproco automatico di un titolo di studio» e di «risultati di un periodo di studio all’estero», sia a livello di istruzione superiore che a livello di istruzione e formazione secondaria di secondo grado, figurano nell’allegato della raccomandazione del 2018 e sono pienamente applicabili alle attuali conclusioni del Consiglio.

RICONOSCE QUANTO SEGUE:

1.   

Non è possibile realizzare un vero spazio europeo dell’istruzione senza la consapevolezza che il riconoscimento reciproco automatico dei titoli di studio e dei risultati dei periodi di studio all’estero è uno degli elementi fondamentali per promuovere la mobilità per l’apprendimento. Quando il riconoscimento non è automatico, può comportare oneri amministrativi sia per gli istituti e gli erogatori d’istruzione e formazione sia per i discenti, compromettendo la parità di accesso a un’istruzione e a una formazione eque e di qualità lungo tutto l’arco della vita e ostacolando la mobilità e l’acquisizione di abilità e competenze trasversali necessarie per lo sviluppo personale, civico e professionale e per una maggiore occupabilità. Affinché l’Unione europea mantenga e rafforzi il proprio vantaggio competitivo, è indispensabile sfruttare appieno il potenziale dello spazio europeo dell’istruzione, in modo che i discenti possano sfruttare al meglio tutte le opportunità di istruzione e formazione in tutta l’UE.

2.   

Le misure volte a promuovere la trasparenza, e quindi a rafforzare la fiducia, sono fondamentali per promuovere il riconoscimento reciproco automatico dei titoli di studio e dei risultati dei periodi di studio all’estero nell’istruzione superiore e nell’istruzione e formazione secondaria di secondo grado (comprese l’istruzione generale e l’IFP). L’efficace attuazione del riconoscimento reciproco automatico dipende dall’accelerazione e dal mantenimento dei progressi compiuti nell’ambito dello spazio europeo dell’istruzione e dello Spazio europeo dell’istruzione superiore (SEIS) verso una trasparenza e fiducia maggiori.

3.   

Gli Stati membri e la Commissione europea hanno collaborato con successo per fornire una serie di strumenti e sono stati compiuti passi significativi nell’ambito del processo di Bologna per fornire agli Stati membri un pacchetto di strumenti per rendere il riconoscimento reciproco automatico una possibilità concreta nell’istruzione superiore. Tali strumenti comprendono, tra l’altro, le norme e gli orientamenti per la garanzia della qualità nello Spazio europeo dell’istruzione superiore (ESG), il supplemento al diploma, il registro europeo di certificazione della qualità dell’istruzione superiore (EQAR), il sistema di istruzione superiore a tre cicli e il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS).

4.   

Sono stati compiuti passi importanti anche nel settore dell’IFP, anche attraverso il processo di Copenaghen e in particolare attraverso il quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione professionale (EQAVET).

5.   

La rete dei centri nazionali d’informazione sul riconoscimento accademico (NARIC) è fondamentale per l’attuazione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli di studio in Europa, in particolare nell’istruzione superiore, in quanto i NARIC rappresentano un’importante fonte di conoscenze, informazioni e buone pratiche per tutti gli attori che si occupano di riconoscimento reciproco automatico.

6.   

Gli accordi bilaterali, multilaterali e regionali sul riconoscimento reciproco automatico nell’UE possono promuovere la fiducia e la trasparenza, sostenere il riconoscimento reciproco automatico e ispirare una più ampia cooperazione europea al fine di attuare la raccomandazione del 2018.

ACCOGLIE CON FAVORE la relazione della Commissione al Consiglio, del 23 febbraio 2023, relativa all'attuazione della raccomandazione del Consiglio sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell'istruzione superiore e dell'istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero (2) e PRENDE ATTO, in particolare, di quanto segue:

1.   

Sebbene il riconoscimento reciproco automatico dei titoli di studio non comporti l’ammissione automatica a ulteriori studi, sussistono ancora difficoltà relative alla distinzione tra l’ammissibilità al proseguimento degli studi (ossia il riconoscimento) e l’ammissione a un corso o a un programma specifico. La relazione della Commissione afferma inoltre che, a livello istituzionale, le ragioni che determinano tali difficoltà possono essere molteplici, tra cui il fatto che il concetto di riconoscimento reciproco automatico è spesso frainteso e che il riconoscimento e l’ammissione sono spesso combinati, dando talvolta luogo a incoerenze nel processo decisionale. L’assenza di approcci coerenti al riconoscimento reciproco automatico può risultare in processi diversi e complessi che possono compromettere un riconoscimento automatico agevole, equo e trasparente dei titoli di studio.

2.   

Non sono ancora ampiamente disponibili orientamenti forniti dalle autorità nazionali e un’offerta sistematica di formazione e informazioni, in parte a causa delle limitate risorse nazionali destinate a sostenere l’attuazione del riconoscimento reciproco automatico e i NARIC. Inoltre, la relazione della Commissione indica che il monitoraggio sistematico delle pratiche di riconoscimento nell’istruzione e nella formazione non è sufficientemente sviluppato.

3.   

Il riconoscimento reciproco automatico continua ad essere più avanzato nell’istruzione superiore che a livello di istruzione e formazione secondaria di secondo grado, compresa l’IFP, principalmente grazie al quadro fornito dagli strumenti di Bologna. Tuttavia, tali strumenti sono applicati in modo disomogeneo, come nel caso dell’uso delle informazioni fornite dalle agenzie di certificazione della qualità registrate nell’EQAR e dell’uso del supplemento al diploma, anche attraverso la piattaforma Europass.

4.   

Persistono difficoltà nel conseguire il riconoscimento reciproco automatico dopo i periodi di studio all’estero per gli studenti dell’istruzione superiore, in parte a causa della mancanza di informazioni e dell’uso limitato della guida ECTS per l’utente del 2015. Gli ostacoli amministrativi e le diverse percezioni riguardo alla qualità a livello di facoltà aggiungono ulteriori complicazioni. Sebbene nell’ambito del programma Erasmus+ gli istituti di istruzione superiore si siano impegnati a riconoscere pienamente e automaticamente i crediti ottenuti durante un periodo di mobilità, il riconoscimento è ancora lungi dall’essere la norma.

5.   

Permangono difficoltà in merito al riconoscimento dei titoli di studio dell’istruzione e della formazione secondaria di secondo grado, compresa l’IFP, che danno accesso all’istruzione superiore nello Stato membro in cui il titolo è stato rilasciato, per quanto riguarda l’accesso all’istruzione superiore in un altro Stato membro. Ciò è dovuto a diverse ragioni, tra cui la varietà delle pratiche, la molteplicità di attori coinvolti e l’uso limitato degli strumenti disponibili.

6.   

Anche il riconoscimento reciproco automatico dei risultati di un periodo di studio all’estero per i discenti dell’istruzione e della formazione secondaria di secondo grado, compresa l’IFP, continua ad essere poco sviluppato. La diversità dei sistemi di istruzione e formazione nell’UE è un punto di forza, ma può rappresentare una sfida in questo contesto. Il riconoscimento dei risultati dei periodi di studio all’estero è una questione complessa, ad esempio a causa di tale diversità, delle differenze nelle procedure di riconoscimento e della mancanza di quadri comuni al livello appropriato negli Stati membri.

CONVIENE QUANTO SEGUE:

1.   

Nonostante i progressi compiuti, il mancato riconoscimento reciproco automatico dei titoli di studio e dei risultati dei periodi di studio all’estero continua a ostacolare la mobilità per l’apprendimento nell’UE.

2.   

L’impulso a gettare solide basi per il riconoscimento reciproco automatico nell’UE fondato sulla fiducia resta forte. Il riconoscimento reciproco automatico aumenta l’attrattiva della mobilità europea per l’apprendimento, rafforza gli istituti di istruzione e formazione e ne promuove l’internazionalizzazione. Inoltre, migliora l’istruzione e la formazione, consente l’acquisizione di abilità e competenze trasversali e offre migliori opzioni nel mercato del lavoro. I periodi di studio all’estero possono essere esperienze positive in grado di cambiare la vita dei giovani e possono portare a un’ulteriore mobilità in una fase successiva della vita. Possono contribuire allo sviluppo di competenze fondamentali come il multilinguismo, la cittadinanza e la consapevolezza culturale.

3.   

È indispensabile che tutti i soggetti interessati compiano maggiori sforzi per conformarsi alla raccomandazione del 2018 e mettere in atto tutte le misure necessarie entro il 2025. Cosa ancora più importante, il riconoscimento reciproco automatico dipende dalla collaborazione tra gli Stati membri per la promozione della fiducia reciproca e della trasparenza.

4.   

È necessario instaurare e sostenere la fiducia reciproca e la trasparenza per promuovere il riconoscimento reciproco automatico al fine di adeguare alle esigenze future gli elementi costitutivi dello spazio europeo dell’istruzione e dell’UE in quanto attore globale nel settore dell’istruzione e della formazione. Le iniziative dello spazio europeo dell’istruzione, come l’iniziativa delle università europee, possono essere importanti fattori propulsori del riconoscimento reciproco automatico e richiedono una prospettiva olistica.

5.   

La fiducia e la trasparenza tra i sistemi di istruzione e formazione sono una componente fondamentale per garantire il riconoscimento reciproco automatico. Pertanto, gli sforzi volti a costruire una cultura della fiducia e della trasparenza intorno al riconoscimento reciproco automatico devono essere intensificati a tutti i livelli decisionali, nel debito rispetto della sussidiarietà. La certificazione della qualità riveste un ruolo chiave nell’accelerare il rafforzamento della fiducia, mettendo in evidenza i metodi e migliorando la trasparenza. Proseguire l’importante lavoro già svolto nel contesto del processo di Bologna e dell’UE, compreso il processo di Copenaghen, è pertanto fondamentale per le procedure di riconoscimento basate sulla fiducia. A fini di trasparenza, una chiara motivazione delle decisioni di riconoscimento negative e la possibilità di impugnarle nei sistemi dei vari Stati membri possono rivelarsi importanti per le persone e per promuovere la fiducia nel sistema di riconoscimento.

6.   

Gli strumenti e le iniziative dell’UE svolgono un ruolo cruciale nello sviluppo di una maggiore trasparenza e nell’automatizzazione delle procedure di riconoscimento in generale. Tra questi figurano il programma Erasmus+ e il quadro europeo delle qualifiche (EQF), che contribuiscono a migliorare la trasparenza, la comparabilità e la trasferibilità dei titoli di studio. A tale riguardo, è importante mantenere aggiornati i quadri nazionali delle qualificazioni per quanto riguarda l’EQF.

7.   

È importante concentrarsi su processi di digitalizzazione e sull’uso di strumenti digitali (3) che consentano una più agevole verifica dell’autenticità delle qualificazioni, permettendo nel contempo un’efficace prevenzione delle frodi, nonché sugli strumenti messi a punto nell’ambito del programma Erasmus+. Insieme ai supplementi al diploma e alla banca dati Q-Entry, questi strumenti possono apportare un valore aggiunto riducendo i costi e gli oneri amministrativi.

8.   

Oltre a sfruttare appieno gli strumenti disponibili, è fondamentale promuovere, sostenere e continuare a favorire la creazione di un rapporto di fiducia tra il personale coinvolto nel processo decisionale, come anche fornirgli la formazione pertinente affinché disponga delle conoscenze e della comprensione necessarie in merito agli strumenti e ai quadri pertinenti per il riconoscimento nonché le competenze per utilizzarli in modo appropriato. Considerando che le decisioni sono spesso prese a livello istituzionale o locale, lo sviluppo di relazioni tra docenti, formatori, discenti, dirigenti e amministratori può svolgere un ruolo chiave nel rendere il riconoscimento reciproco automatico una possibilità concreta. La partecipazione individuale a progetti di cooperazione transnazionale e la mobilità dei portatori di interessi, quali docenti, formatori e dirigenti, possono svolgere un ruolo positivo nella promozione del riconoscimento reciproco automatico.

9.   

L’autonomia degli istituti di istruzione superiore, nonché degli erogatori d’istruzione e formazione secondaria di secondo grado a seconda del contesto nazionale, è fondamentale per la creazione di un proficuo spazio europeo dell’istruzione. Allo stesso tempo, l’adozione di approcci nazionali coerenti al riconoscimento reciproco automatico conformemente alla raccomandazione del 2018 e il monitoraggio del riconoscimento a livello nazionale ridurrebbero la complessità e l’inutile divergenza di approcci. In tal modo si potrebbe migliorare la prevedibilità limitando nel contempo gli oneri amministrativi e finanziari per le autorità e i discenti. Il coinvolgimento di tutti gli attori pertinenti, quali gli istituti di istruzione superiore, i NARIC, le agenzie di certificazione della qualità e i punti nazionali di coordinamento dell’EQF, può svolgere un ruolo chiave in tali sforzi, anche per quanto riguarda la formazione, la fornitura di informazioni, il monitoraggio e l’elaborazione di orientamenti nazionali. In tale contesto, l’apprendimento tra pari può svolgere un ruolo importante nella diffusione delle migliori pratiche, sia nell’istruzione superiore che nell’istruzione e nella formazione secondaria di secondo grado, al fine di contribuire ad approcci nazionali più coerenti tra gli Stati membri.

10.   

I lavori relativi all’attuazione della raccomandazione possono ispirare e facilitare i progressi attinenti al riconoscimento delle qualificazioni acquisite al di fuori dell’UE, secondo le circostanze nazionali. In linea con gli strumenti e il quadro del processo di Bologna e dell’UE, si dovrebbe sfruttare appieno la convenzione globale dell’UNESCO sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore, in quanto facilita la mobilità internazionale degli studenti e pone lo sviluppo delle questioni relative al riconoscimento in un contesto globale, sbloccando così il potenziale per l’internazionalizzazione dell’istruzione superiore europea.

INVITA GLI STATI MEMBRI, tenendo debitamente conto dell'autonomia istituzionale e della libertà accademica e conformemente alla legislazione e alle circostanze nazionali, a:

1.   

Consolidare e intensificare gli sforzi volti a conseguire il riconoscimento reciproco automatico dei titoli di studio e dei periodi di studio all’estero nei rispettivi sistemi di istruzione e formazione, conformemente alla raccomandazione del Consiglio del 2018.

2.   

Adottare un approccio in base al quale un titolo di studio che dà accesso a un determinato livello di istruzione superiore nello Stato membro in cui è stato rilasciato è automaticamente riconosciuto ai fini dell’ammissibilità per l’accesso all’istruzione superiore dello stesso livello in un altro Stato membro, senza pregiudicare il diritto di un istituto di istruzione superiore di stabilire specifici criteri di ammissione per specifici programmi, al fine di consentire la mobilità dei cittadini in tutta l’UE.

3.   

Sostenere gli istituti di istruzione superiore nell’applicazione del riconoscimento reciproco automatico ai sensi della raccomandazione del Consiglio del 2018, anche fornendo orientamenti chiari e formazioni pertinenti. Nei casi in cui gli istituti di istruzione superiore sono responsabili del riconoscimento reciproco automatico, assisterli nell’agevolazione di approcci nazionali coerenti.

4.   

Fare in modo che la certificazione esterna della qualità nell’istruzione superiore sia effettuata da agenzie indipendenti di certificazione della qualità registrate nell’EQAR e che operano in linea con le norme e gli orientamenti europei (ESG), al fine di promuovere la trasparenza e quindi la fiducia reciproca nel riconoscimento reciproco automatico.

5.   

Nel contesto dell’istruzione e della formazione secondaria di secondo grado, compresa l’IFP, concentrarsi sui risultati dell’apprendimento e continuare a sviluppare gli strumenti esistenti di garanzia della qualità in linea con il quadro EQAVET, al fine di consentire il riconoscimento reciproco automatico dei titoli di studio e dei risultati dei periodi di studio all’estero.

6.   

Promuovere sinergie all’interno del SEIS e dello spazio europeo dell’istruzione per far sì che si rafforzino reciprocamente, al fine di promuovere ambienti trasparenti ed efficienti per i processi di riconoscimento reciproco automatico.

7.   

In tale contesto, garantire che si sfruttino appieno gli strumenti del processo di Bologna e dell’UE, se del caso, per facilitare il riconoscimento reciproco automatico nell’istruzione superiore. Nel settore dell’istruzione e della formazione professionale, agevolare il riconoscimento reciproco automatico nell’ambito di applicazione della raccomandazione del 2018 ricorrendo, se del caso, agli strumenti del processo di Copenaghen. Tali strumenti comprendono, tra l’altro, l’ECTS,gli ESG, la DEQAR, l’EQF, la banca dati Q-Entry, le credenziali digitali europee per l’apprendimento, il modello di apprendimento europeo, Europass, il supplemento al diploma, la carta Erasmus per l’istruzione superiore (CEIS), il supplemento a Europass Mobilità, il supplemento al certificato Europass e l’iniziativa riguardante la carta europea dello studente, nonché altri strumenti sviluppati con il sostegno del programma Erasmus+ e quelli derivanti dal processo di Bologna.

8.   

Cooperare a livello dell’UE per scambiare le migliori pratiche e sostenere l’apprendimento tra pari e lo scambio di informazioni al fine di rafforzare la fiducia e la trasparenza tra i sistemi di istruzione e formazione e potenziare il riconoscimento reciproco automatico nell’istruzione superiore, anche attraverso le alleanze delle università europee, nonché nell’istruzione e nella formazione secondaria di secondo grado, anche mediante i centri di eccellenza professionale.

9.   

Sostenere la promozione e la diffusione di informazioni pertinenti sulle procedure di riconoscimento reciproco automatico tra tutti gli attori e i portatori di interessi pertinenti, ad esempio discenti, istituti di istruzione superiore, erogatori d’istruzione e formazione secondaria di secondo grado, compresi gli erogatori d’IFP, i NARIC e le agenzie di certificazione della qualità. Ciò consentirà ai cittadini e ai discenti di comprendere le possibilità offerte dal riconoscimento reciproco automatico in termini di esperienze di studio all’estero e di sostenere l’adozione di un approccio coerente da parte delle autorità competenti per il riconoscimento.

10.   

Considerare, in tale contesto, il riconoscimento dell’apprendimento precedente e la permeabilità tra i settori dell’istruzione e della formazione, in particolare promuovendo trasferimenti tra l’IFP e l’istruzione superiore e all’interno delle stesse, se del caso e tenendo conto dei livelli di istruzione, al fine di evitare vicoli ciechi e far sì che sia più facile beneficiare appieno delle opportunità di mobilità.

11.   

Sostenere ulteriormente i NARIC e vagliare opportune modalità per monitorare e valutare meglio i sistemi di riconoscimento, se del caso avvalendosi delle competenze dei NARIC e di altri organismi e istituzioni competenti, allo scopo di verificare se siano necessarie ulteriori azioni.

12.   

Promuovere la cooperazione tra i decisori in materia di riconoscimento e i NARIC per evitare incongruenze, rendere il riconoscimento reciproco automatico più efficace ed efficiente sotto il profilo delle risorse nonché utilizzare correttamente i mezzi e gli strumenti consolidati. A tal fine possono rivelarsi utili l’autovalutazione e la revisione tra pari condotte dai NARIC in linea con il sistema volontario di certificazione della qualità delle reti ENIC-NARIC.

13.   

Avviare una cooperazione transfrontaliera basata sulla fiducia, reciprocamente vantaggiosa e generosa al fine di migliorare e sostenere le opportunità di mobilità, in particolare i lunghi periodi di studio all’estero nell’istruzione e formazione secondaria di secondo grado. Servono ulteriori sforzi per facilitare gli scambi tra il personale, le istituzioni, le autorità e altri attori pertinenti. In tale contesto si dovrebbe fare maggiore ricorso al programma Erasmus+ e ad altri fondi e programmi dell’UE pertinenti allo scopo di rafforzare la cooperazione e gli scambi.

INVITA LA COMMISSIONE, nel debito rispetto della sussidiarietà e delle circostanze nazionali, compresa l'autonomia istituzionale, a:

1.   

Sostenere e collaborare con gli Stati membri, anche nel quadro del processo di Bologna e del processo di Copenaghen, promuovendo la cooperazione e l’apprendimento reciproco sui modi migliori per attuare il riconoscimento reciproco automatico nell’istruzione superiore e nell’istruzione e formazione secondaria di secondo grado, inclusa l’IFP, specie in quei settori in cui permangono difficoltà, ivi compreso, se opportuno, un sostegno mirato ad attori e portatori di interessi.

2.   

Vagliare, in stretto raccordo con gli Stati membri, modalità per rafforzare il sostegno a questi ultimi al fine di progredire nell’attuazione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli di studio e dei periodi di studio all’estero nell’istruzione superiore e nell’istruzione e formazione secondaria di secondo grado. L’obiettivo dovrebbe essere quello di promuovere le migliori pratiche e facilitare l’offerta di formazione e sostegno tra pari agli Stati membri e agli erogatori d’istruzione e formazione, compresi docenti e formatori, ove opportuno. Tale sostegno dovrebbe basarsi sulle competenze della rete NARIC e coinvolgere, se del caso, agenzie di certificazione della qualità e altri organismi e istituzioni competenti. In tale contesto, valutare in che modo le competenze dei NARIC possano essere utilizzate per progredire nel riconoscimento reciproco automatico nell’istruzione e formazione secondaria di secondo grado, nell’istruzione generale e nell’IFP, ove opportuno.

3.   

Continuare a sostenere gli Stati membri, compresi i NARIC, attraverso il programma Erasmus+, lo strumento di sostegno tecnico e altri programmi e strumenti di finanziamento dell’UE, allo scopo di portare avanti i lavori sul riconoscimento reciproco automatico. Oltre a ciò, sostenere gli Stati membri nell’utilizzo degli strumenti esistenti per sviluppare ulteriormente il riconoscimento reciproco automatico nell’istruzione superiore e nell’istruzione e formazione secondaria di secondo grado, come anche nell’elaborazione di canali comuni di informazione e scambi di migliori pratiche.

4.   

Continuare a sostenere il processo di revisione tra pari EQAVET a livello di sistema di IFP al fine di rafforzare la fiducia e la trasparenza e promuovere in tal modo il riconoscimento reciproco automatico tra Stati membri.

5.   

Adottare un approccio olistico per aiutare gli Stati membri a conseguire il riconoscimento reciproco automatico nell’istruzione superiore e nell’istruzione e formazione secondaria di secondo grado, valutando in che modo le prossime iniziative strategiche dello spazio europeo dell’istruzione da proporre entro il 2025 possano, coerentemente con gli strumenti, le strutture e i quadri esistenti, favorire il conseguimento degli obiettivi stabiliti nella raccomandazione del 26 novembre 2018, e in particolare in che modo tali iniziative possano essere utilizzate per promuovere la fiducia e la trasparenza.


(1)  GU C 444 del 10.12.2018, pag. 1.

(2)  COM(2023) 91 final.

(3)  Quali le credenziali digitali europee per l'apprendimento, l'infrastruttura europea di servizi blockchain, il modello Europass Mobilità e il supplemento al certificato Europass (nell'ambito della piattaforma Europass), i registri nazionali delle qualificazioni collegati alla piattaforma Europass e la banca dati dei risultati della certificazione esterna della qualità (DEQAR).


ALLEGATO

Contesto politico

1.

Risoluzione del Consiglio, del 19 dicembre 2002, sulla promozione di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale (GU C 13 del 18.1.2003, pag. 2).

2.

Conclusioni del Consiglio europeo del 14 dicembre 2017 (EUCO 19/1/17 REV 1).

3.

Raccomandazione del Consiglio, del 26 novembre 2018, sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell’istruzione superiore e dell’istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all’estero (GU C 444 del 10.12.2018, pag. 1).

4.

Risoluzione del Consiglio sull’ulteriore sviluppo dello spazio europeo dell’istruzione a sostegno di sistemi di istruzione e formazione orientati al futuro (GU C 389 del 18.11.2019, pag. 1).

5.

Raccomandazione del Consiglio, del 24 novembre 2020, relativa all’istruzione e formazione professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l’equità sociale e la resilienza (GU C 417 del 2.12.2020, pag. 1).

6.

Risoluzione del Consiglio su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell’istruzione e oltre (2021-2030) (GU C 66 del 26.2.2021, pag. 1).

7.

Raccomandazione del Consiglio, del 5 aprile 2022, «Costruire ponti per un’efficace collaborazione a livello europeo nel campo dell’istruzione superiore» (GU C 160 del 13.4.2022, pag. 1).

8.

Conclusioni del Consiglio su una strategia europea volta a rafforzare il ruolo degli istituti di istruzione superiore per il futuro dell’Europa (GU C 167 del 21.4.2022, pag. 9).

26.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 185/51


Avviso all'attenzione delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2013/255/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

(2023/C 185/11)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone e delle entità designate nell'allegato I della decisione 2013/255/PESC del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2023/1035 del Consiglio (2), e nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1027 del Consiglio (4), concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.

Il Consiglio dell'Unione europea, dopo aver riesaminato l'elenco delle persone ed entità designate nei summenzionati allegati, ha stabilito che le misure restrittive di cui alla decisione 2013/255/PESC e al regolamento (UE) n. 36/2012 debbano continuare ad applicarsi a tali persone ed entità.

Si richiama l'attenzione delle persone ed entità in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 36/2012, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 16 del regolamento).

Anteriormente al 16 febbraio 2024 le persone e le entità in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del prossimo riesame dell'elenco delle persone ed entità designate effettuato dal Consiglio, in conformità dell'articolo 34 della decisione 2013/255/PESC e dell'articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 36/2012.


(1)  GU L 147 dell’1.6.2013, pag. 14.

(2)  GU L 139 dell’26.5.2023, pag. 49.

(3)  GU L 16 dell’19.1.2012, pag. 1.

(4)  GU L 139 dell’26.5.2023, pag. 1.


26.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 185/52


Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2013/255/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2023/1035 del Consiglio e al regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1027 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

(2023/C 185/12)

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione 2013/255/PESC del Consiglio (2), modificata dalla decisione (PESC) 2023/1035 del Consiglio (3), e il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio (4), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1027 del Consiglio (5).

Il titolare del trattamento è il Consiglio dell'Unione europea rappresentato dal direttore generale della direzione generale Relazioni esterne (RELEX) del segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l'unità RELEX.1, che può essere contattata al seguente indirizzo:

Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Il responsabile della protezione dei dati del Consiglio può essere contattato al seguente indirizzo:

Responsabile della protezione dei dati

data.protection@consilium.europa.eu

Il trattamento dei dati è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione 2013/255/PESC, modificata dalla decisione (PESC) 2023/1035, e del regolamento (UE) n. 36/2012, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1027.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento in elenco fissati nella decisione 2013/255/PESC e nel regolamento (UE) n. 36/2012.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi ai motivi dell'inserimento in elenco.

Le basi giuridiche del trattamento dei dati personali sono le decisioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 29 TUE e i regolamenti del Consiglio adottati a norma dell'articolo 215 TFUE che designano persone fisiche (gli interessati) e impongono il congelamento dei beni e restrizioni di viaggio.

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito svolto nell'interesse pubblico a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e per adempiere obblighi legali stabiliti nei suddetti atti giuridici ai quali è soggetto il titolare del trattamento a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1725.

Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2018/1725.

Il Consiglio può ottenere i dati personali degli interessati dagli Stati membri e/o dal servizio europeo per l'azione esterna. I destinatari dei dati personali sono gli Stati membri, la Commissione europea e il servizio europeo per l'azione esterna.

Tutti i dati personali trattati dal Consiglio nell'ambito delle misure restrittive autonome dell'UE saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone oggetto del congelamento dei beni o la validità della misura è scaduta o, in caso di azione legale dinanzi alla Corte di giustizia, fino alla pronuncia di una sentenza definitiva. I dati personali contenuti nei documenti registrati dal Consiglio sono conservati dal Consiglio a fini di archiviazione nel pubblico interesse, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2018/1725.

Il Consiglio potrebbe dover scambiare dati personali relativi a un interessato con un paese terzo o un'organizzazione internazionale nel contesto del recepimento da parte del Consiglio delle designazioni delle Nazioni Unite o nel contesto della cooperazione internazionale per quanto riguarda la politica dell'UE in materia di misure restrittive.

In mancanza di una decisione di adeguatezza o di garanzie adeguate, il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale si basa sulle seguenti condizioni, a norma dell'articolo 50 del regolamento (UE) 2018/1725:

il trasferimento è necessario per importanti motivi di interesse pubblico;

il trasferimento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.

Nessun processo decisionale automatizzato è coinvolto nel trattamento dei dati personali dell'interessato.

Gli interessati hanno il diritto di informazione e il diritto di accesso ai loro dati personali. Hanno inoltre il diritto di rettificare e completare i loro dati. In determinate circostanze, potrebbero avere il diritto di ottenere la cancellazione dei loro dati personali o il diritto di opporsi al trattamento dei loro dati personali o di chiedere che esso sia limitato.

Gli interessati possono esercitare tali diritti inviando un'e-mail al titolare del trattamento con copia al responsabile della protezione dei dati, come indicato sopra.

In allegato alla richiesta, gli interessati devono fornire la copia di un documento di identificazione che confermi la loro identità (carta d'identità o passaporto). Il documento deve contenere un numero di identificazione, il paese di rilascio, il periodo di validità, il nome, l'indirizzo e la data di nascita. Eventuali altri dati contenuti nella copia del documento di identificazione, come la foto o le caratteristiche personali, possono essere occultati.

Gli interessati hanno il diritto di proporre un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).

Prima di procedere in tal senso, si raccomanda agli interessati di provare a trovare una soluzione contattando il titolare del trattamento e/o il responsabile della protezione dei dati del Consiglio.


(1)  GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

(2)  GU L 147 dell'1.6.2013, pag. 14.

(3)  GU L 139 del 26.5.2023, pag. 49

(4)  GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.

(5)  GU L 139 del 26.5.2023, pag. 1


Commissione europea

26.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 185/54


Tassi di cambio dell'euro (1)

25 maggio 2023

(2023/C 185/13)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0735

JPY

yen giapponesi

149,63

DKK

corone danesi

7,4502

GBP

sterline inglesi

0,86793

SEK

corone svedesi

11,5490

CHF

franchi svizzeri

0,9708

ISK

corone islandesi

150,70

NOK

corone norvegesi

11,7695

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

23,645

HUF

fiorini ungheresi

372,30

PLN

zloty polacchi

4,5110

RON

leu rumeni

4,9495

TRY

lire turche

21,3944

AUD

dollari australiani

1,6443

CAD

dollari canadesi

1,4599

HKD

dollari di Hong Kong

8,4092

NZD

dollari neozelandesi

1,7655

SGD

dollari di Singapore

1,4515

KRW

won sudcoreani

1 424,30

ZAR

rand sudafricani

20,7466

CNY

renminbi Yuan cinese

7,5891

IDR

rupia indonesiana

16 040,83

MYR

ringgit malese

4,9655

PHP

peso filippino

60,132

RUB

rublo russo

 

THB

baht thailandese

37,154

BRL

real brasiliano

5,3320

MXN

peso messicano

19,0797

INR

rupia indiana

88,8055


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


26.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 185/55


Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore con decorrenza 1 giugno 2023

[Pubblicata ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (1)]

(2023/C 185/14)

Tassi di base calcolati ai sensi della comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.). A seconda dell'uso del tasso di riferimento, vanno ancora aggiunti gli opportuni margini come definiti nella presente comunicazione. Per il tasso di sconto questo comporta l'aggiunta di un margine di 100 punti base. Il regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004, prevede che, se non diversamente disposto in una decisione specifica, anche il tasso di recupero venga calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso di base.

I tassi modificati sono indicati in grassetto.

La tabella precedente è stata pubblicata nella GU C 141 del 24.4.2023, pag. 3.

Dal

Al

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BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

1.6.2023

3,64

3,64

2,15

3,64

7,43

3,64

3,54

3,64

3,64

3,64

3,64

3,64

3,64

15,10

3,64

3,64

3,64

3,64

3,64

3,64

3,64

7,62

3,64

8,31

3,21

3,64

3,64

4,24

1.5.2023

31.5.2023

3,06

3,06

1,80

3,06

7,43

3,06

3,54

3,06

3,06

3,06

3,06

3,06

3,06

15,10

3,06

3,06

3,06

3,06

3,06

3,06

3,06

7,62

3,06

8,31

3,21

3,06

3,06

4,24

1.4.2023

30.4.2023

3,06

3,06

1,51

3,06

7,43

3,06

3,54

3,06

3,06

3,06

3,06

3,06

3,06

15,10

3,06

3,06

3,06

3,06

3,06

3,06

3,06

7,62

3,06

8,31

3,21

3,06

3,06

3,52

1.3.2023

31.3.2023

3,06

3,06

1,10

3,06

7,43

3,06

2,92

3,06

3,06

3,06

3,06

3,06

3,06

15,10

3,06

3,06

3,06

3,06

3,06

3,06

3,06

7,62

3,06

8,31

2,96

3,06

3,06

3,52

1.2.2023

28.2.2023

2,56

2,56

0,79

2,56

7,43

2,56

2,92

2,56

2,56

2,56

2,56

2,56

2,56

15,10

2,56

2,56

2,56

2,56

2,56

2,56

2,56

7,62

2,56

8,31

2,44

2,56

2,56

2,77

1.1.2023

31.1.2023

2,56

2,56

0,36

2,56

7,43

2,56

2,92

2,56

2,56

2,56

2,56

2,56

2,56

15,10

2,56

2,56

2,56

2,56

2,56

2,56

2,56

7,62

2,56

8,31

2,44

2,56

2,56

2,77


(1)  GU L 140 dell’30.4.2004, pag. 1.


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

26.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 185/56


COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 29, PARAGRAFO 2, DELLO STATUTO DEI FUNZIONARI

Pubblicazione di un posto vacante di capo della Rappresentanza a Sofia, Bulgaria - Rappresentanza in Bulgaria (grado AD 14) presso la direzione generale della Comunicazione (DG COMM)

COM/2023/10433

(2023/C 185/15)

La Commissione europea ha pubblicato un avviso di posto vacante (riferimento COM/2023/10433) di capo della rappresentanza a Sofia - Rappresentanza in Bulgaria (grado AD 14) presso la direzione generale della Comunicazione (DG COMM).

Per consultare il testo dell'avviso in 24 lingue e per presentare la candidatura, collegarsi all'apposita pagina web sul sito internet della Commissione europea: https://europa.eu/!tGQCxB


ALTRI ATTI

Commissione europea

26.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 185/57


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2023/C 185/16)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Coteaux de l'Aubance»

PDO-FR-A0149-AM03

Data della comunicazione: 27.2.2023

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Codice geografico ufficiale

I comuni della zona geografica e della zona di prossimità immediata sono stati aggiornati in base al codice geografico ufficiale.

Il perimetro della zona geografica delimitata resta invariato.

Il documento unico è modificato ai punti 6 e 9.

2.   Distanza tra i ceppi

La distanza minima tra i ceppi dello stesso filare passa da 1 m a 0,90 m.

La modifica ha lo scopo di aumentare la densità d'impianto delle vigne senza modificare la distanza interfilare.

Viene inoltre aggiunta una disposizione particolare per le vigne piantate su parcelle con pendenze superiori al 10 %, per le quali è autorizzata una distanza minima tra i ceppi di 0,80 m.

Con tale aggiunta si vuol tener conto del caso specifico delle vigne piantate su parcelle con forti pendenze, per le quali sono necessari adeguamenti specifici in fase d'impianto (impianto parallelo anziché perpendicolare al pendio).

Il documento unico è modificato al punto 5.

3.   Potatura

Le norme di potatura sono uniformate per tutte le denominazioni presenti nella zona Anjou-Saumur in Val de Loire.

Obiettivo di tale uniformazione è migliorare le conoscenze degli operatori e semplificare i controlli. Questa modifica dà ai viticoltori maggior flessibilità nell'adeguarsi al sopraggiungere di gelate, ora sempre più tardive.

Il documento unico è modificato al punto 5.

4.   Legame

Il legame è modificato facendo riferimento all'anno 2021 anziché 2018.

Il documento unico è modificato al punto 8.

5.   Misure transitorie

Le misure transitorie giunte a scadenza sono soppresse.

Il documento unico non è modificato.

6.   Punti principali da verificare

La raccolta manuale per cernite successive è aggiunta tra i punti principali da controllare.

Il documento unico non è modificato.

7.   Modifiche redazionali

Sono state apportate alcune modifiche redazionali al disciplinare.

Tali modifiche non comportano alcuna modifica al documento unico.

8.   Etichettatura

Le norme di etichettatura sono precisate e uniformate per tutte le denominazioni della zona Anjou-Saumur in Val de Loire. Si tratta di una modifica puramente redazionale.

Il documento unico è modificato al punto 9.

9.   Riferimento alla struttura di controllo

La formulazione del riferimento alla struttura di controllo è stata rivista per uniformarla ai disciplinari delle altre denominazioni. Si tratta di una modifica puramente redazionale.

Tale modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Coteaux de l'Aubance

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Vini bianchi fermi con zuccheri residui ottenuti da uve raccolte in sovramaturazione (concentrazione naturale sulla pianta con presenza o meno di muffa nobile). Si tratta di vini armoniosi che sviluppano aromi di frutta bianca, di agrumi, sentori floreali e aromi di sovramaturazione e che offrono la stessa armonia anche al palato (ricchezza di zuccheri, acidità e struttura). Il loro invecchiamento ne esalta la finezza e la complessità. Questi vini presentano: un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 14 %; un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 19 % per beneficiare della dicitura «sélection de grains nobles»; un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) dopo la fermentazione inferiore o uguale a 34 g/l. I tenori di acidità totale e anidride solforosa totale sono quelli stabiliti dalla normativa europea. Dopo la fermentazione, i vini con titolo alcolometrico volumico naturale inferiore al 18 % hanno un titolo alcolometrico volumico effettivo minimo dell'11 %.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

25

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche specifiche

L'arricchimento è consentito in base alle norme stabilite dal disciplinare.

È vietato l'uso di scaglie di legno.

L'affinamento dei vini è effettuato in base alle condizioni specificate nel disciplinare.

Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell'Unione e dal Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).

1.   Densità

Pratica colturale

La densità minima di impianto delle vigne è di 4 000 ceppi per ettaro. La distanza tra i filari non può essere superiore a 2,50 metri e la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 0,90 metri.

Le parcelle vitate in cui la distanza tra i ceppi dello stesso filare è inferiore a 0,90 m, ma superiore o pari a 0,80 m, e con pendenza superiore al 10 % hanno diritto, per la vendemmia, alla denominazione di origine controllata.

Le parcelle vitate con una densità d'impianto inferiore a 4 000 ceppi/ha, ma superiore o uguale a 3 300 ceppi/ha, beneficiano, per la vendemmia, del diritto alla denominazione di origine controllata, fermo restando il rispetto delle disposizioni relative alle norme di palizzamento e di altezza del fogliame previste dal disciplinare. In queste parcelle la distanza interfilare non può essere superiore a 3 m e la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 1 m.

2.   Potatura e palizzamento della vite

Pratica colturale

Le viti sono potate con la tecnica della potatura corta, lunga o mista, con un massimo di 12 gemme franche per ceppo.

Nella fase fenologica corrispondente a 11 o 12 foglie (gemme a fiore separate), il numero dei tralci fruttiferi dell'anno, per ceppo, è inferiore o uguale a 12.

L'altezza del fogliame palizzato deve essere almeno pari a 0,6 volte la distanza interfilare, sapendo che l'altezza del fogliame palizzato è misurata tra il limite inferiore del fogliame, posto ad almeno 0,40 m dal suolo, e il limite superiore di cimatura, situato ad almeno 0,20 m sopra il filo superiore di palizzamento.

Le parcelle di vigne con una densità di impianto inferiore a 4 000 ceppi per ettaro, ma superiore o uguale a 3 300 ceppi per ettaro, devono inoltre rispettare le seguenti norme di palizzamento: l'altezza minima dei pali fuori terra è di 1,90 m; il palizzamento è costituito da 4 livelli di fili; l'altezza minima del filo superiore è di 1,85 m dal suolo.

3.   Irrigazione

Pratica colturale

È vietata l'irrigazione.

4.   Raccolta

Pratica colturale

I vini sono ottenuti da uve raccolte in sovramaturazione. I vini che possono beneficiare della dicitura «sélection de grains nobles» presentano inoltre una concentrazione sulla pianta, frutto dell'azione della muffa nobile.

L'uva è raccolta manualmente mediante cernite successive.

5.2.   Rese massime

40 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

Tutte le fasi di produzione hanno luogo nella zona geografica il cui perimetro comprende il territorio dei seguenti comuni del dipartimento Maine-et-Loire sulla base del codice geografico ufficiale del 2021: Brissac Loire Aubance (solo per il territorio dei comuni delegati di Brissac-Quincé, Saint-Saturnin-sur-Loire e Vauchrétien), Denée, Les Garennes sur Loire, Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Saint-Melaine-sur-Aubance, Soulaines-sur-Aubance.

I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica sono consultabili sul sito internet dell'Institut national de l'origine et de la qualité.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Chenin B

8.   Descrizione del legame/dei legami

a) -   Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica è caratterizzata da un paesaggio costituito da numerose collinette non molto scoscese con diversa esposizione, la cui altitudine è compresa tra 50 e 90 metri a sud-ovest della città di Angers. Nel 2021 la zona geografica copriva il territorio di 7 comuni. È delimitata, a ovest, dal punto in cui il fiume Aubance si getta nella Loira, a est, da un altopiano del Cretaceo ai margini del bacino parigino, a nord, dal corso della Loira e, a sud, dai boschi di Brissac e Beaulieu.

L'Aubance è un piccolo affluente della Loira emblematico di questa zona geografica, che dalla sorgente scorre verso nord fino al comune di Brissac-Quincé, famoso per il suo castello del XVI secolo. Prende poi direzione nord-ovest fino al comune di Mûrs-Erigné e il suo corso diventa poi parallelo a quello della Loira a sud-ovest della città di Angers.

I terreni, sviluppati su substrato scistoso o scisto-arenaceo del massiccio Armoricano che forma un altopiano dolcemente diradante verso la Loira, sono per lo più poco profondi, con un buon comportamento termico e caratterizzati da scarse riserve idriche. La parte occidentale della zona geografica è caratterizzata da puntuali affioramenti di filoni derivanti da formazioni eruttive acide (riolite) o basiche (spilite) all'origine di suoli molto sassosi. I comuni situati a nord della zona geografica hanno la particolarità di poggiare su formazioni scistose tipo ardesia. Per secoli questi materiali sono stati utilizzati per costruire muri di case, tetti, pavimenti e persino oggetti di arredo come lavandini, tavoli o scale, affermando in tal modo la singolarità di questo territorio. Si tratta di elementi molto presenti nel paesaggio e che contribuiscono all'identità del vigneto.

La zona geografica è un'enclave a bassa pluviometria che beneficia di un effetto «Föhn» al riparo dall'umidità oceanica, grazie ai rilievi più alti dello Choletais e dei Mauges. Le precipitazioni annue si aggirano sui 585 mm, mentre nello Choletais arrivano a quasi 800 mm. I valori registrati a Brissac-Quincé sono i più bassi tra le stazioni meteorologiche del dipartimento di Maine-et-Loire. Vi si registra inoltre una differenza di pluviometria di circa 100 mm durante il ciclo vegetativo rispetto al resto del dipartimento. Le temperature medie annue sono relativamente elevate (circa 12 °C) e superiori di 1 °C a quelle dell'intero dipartimento di Maine-et-Loire. Il particolare mesoclima di questa zona è evidenziato dalla tendenza meridionale della flora, caratterizzata tra gli altri dalla presenza di lecci e pini domestici.

b) -   Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame

Alcune proprietà emblematiche dei vigneti dei «Coteaux de l'Aubance» hanno un'origine antichissima risalente alla fine del XVI secolo. L'identità dei vigneti si sviluppa alla fine del XIX secolo, subito dopo la crisi della fillossera, quando andarono distrutti oltre tre quarti dei vigneti dell'Anjou. I viticoltori vicini della regione del Layon cercarono allora parcelle indenni lontano dai loro vigneti, dove piantarono il tradizionale vitigno Chenin B. Il nome «Coteaux de l'Aubance» è menzionato per la prima volta nel 1922 in una dichiarazione di raccolta, mentre nel 1925 viene fondato il «Syndicat des viticulteurs des Coteaux de l'Aubance». Lo statuto di questo sindacato precisa che lo scopo è «far conoscere al mondo intero i vini pregiati del suo territorio, ancora sconosciuti fuori di esso».

La vicinanza della città di Angers svolge un ruolo importante nello sviluppo dei vigneti, con la regione dell'Aubance diventata fonte di approvvigionamento di tutti i venditori di bevande dei comuni circostanti, in particolare dei comuni di Mûrs-Erigné e di Saint-Mélaine-sur-Aubance.

Se storicamente le uve raccolte a maturazione sono vinificate in vini secchi o semi-secchi, ben presto vengono adottate le pratiche vicine della regione del Layon basate sul fatto di raccogliere in sovramaturazione e con selezioni successive uve concentrate per ottenere un vino amabile.

La denominazione di origine controllata «Coteaux de l'Aubance» è stata riconosciuta con decreto del 18 febbraio 1950 in riferimento a un vino bianco ottenuto da uve raccolte in sovramaturazione e con cernite successive. Nel 2009 i vigneti si estendevano su 200 ettari.

c) -   Informazioni sulla qualità e le caratteristiche del prodotto

Si tratta di vini bianchi tranquilli con zuccheri fermentescibili.

Sono vini di grande armonia: armonia a livello olfattivo, molto spesso con aromi di frutta bianca e di agrumi, uniti a sentori floreali che si fondono con aromi di sovramaturazione come frutta secca o candita, ma armonia anche al palato tra ricchezza di zuccheri, acidità e struttura.

Il loro invecchiamento, che può protrarsi per diversi decenni, ne esalta la finezza e la complessità.

d) -   Interazioni causali

L'effetto congiunto dell'ubicazione dei vigneti su parcelle precisamente delimitate che riflettono le pratiche di coltivazione e con terreni poco profondi e sassosi, e di una topografia collinare con pendenze molto dolci e la vicinanza dei fiumi Loira e Aubance, che contribuiscono a mantenere un livello di umidità favorevole alla «muffa nobile», conferisce alla zona geografica condizioni propizie alla raccolta dell'uva in sovramaturazione con concentrazione naturale sulla pianta, con o senza presenza di «muffa nobile». Questi fattori spiegano le caratteristiche di un prodotto per il quale i viticoltori hanno saputo adattare le loro tecniche. La raccolta mediante cernite manuali successive di uve in sovramaturazione dimostra questo interesse per la qualità.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Etichettatura: dicitura tradizionale«sélection de grains nobles»

Quadro normativo:

nella legislazione dell'UE

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

la DOC «Coteaux de l'Aubance» può essere completata con la dicitura tradizionale «sélection de grains nobles» conformemente alle disposizioni del disciplinare. I vini che beneficiano di tale dicitura devono necessariamente essere presentati con l'indicazione dell'annata.

Etichettatura: indicazioni facoltative

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

tutte le indicazioni facoltative, il cui uso può essere disciplinato dagli Stati membri in virtù delle disposizioni dell'UE, sono riportate sulle etichette in caratteri le cui dimensioni non superano, in altezza, larghezza e spessore, il doppio di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

Etichettatura: denominazione geografica «Val de Loire»

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

Il nome della denominazione di origine controllata può essere integrato dalla denominazione geografica «Val de Loire» secondo le norme stabilite nel disciplinare di produzione per l'utilizzo di tale denominazione geografica. Le dimensioni dei caratteri della denominazione geografica «Val de Loire» non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

Etichettatura: precisazione di un'unità geografica più piccola

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

L'etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un'unità geografica più piccola, a condizione: che si tratti di una località accatastata; che essa figuri nella dichiarazione di raccolta. Il nome della località accatastata è stampato in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, la metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

Zona di prossimità immediata

Quadro normativo:

nella legislazione dell'UE

Tipo di condizione ulteriore:

deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

la zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni del dipartimento Maine-et-Loire sulla base del codice geografico ufficiale del 2021: Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Bellevigne-en-Layon, Blaison-Saint-Sulpice, Bouchemaine, Brissac Loire Aubance (solo per il territorio dei comuni delegati di Les Alleuds, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chemellier, Coutures, Luigné, Saint-Rémy-la-Varenne e Saulgé-l'Hôpital), Chalonnes-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Chemillé-en-Anjou (solo per il territorio dei comuni delegati di Chanzeaux e Valanjou), Doué-en-Anjou (solo per il territorio del comune delegato di Brigné), Gennes-Val-de-Loire (solo per il territorio dei comuni delegati di Chênehutte-Trèves-Cunault, Gennes, Grézillé, Saint-Georges-des-Sept-Voies e Le Thoureil), Lys-Haut-Layon (solo per il territorio del comune delegato di Tigné), Parnay, Rochefort-sur-Loire, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Savennières, Terranjou, Tuffalun, Val-du-Layon.

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-c3ae57c9-8342-4de4-8756-38a6322eacae


(1)  GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2.


26.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 185/64


Pubblicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di produzione di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta nel settore dei prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 6 ter, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione

(2023/C 185/17)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 6 ter, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (1).

Comunicazione dell'approvazione di una modifica ordinaria di un disciplinare di produzione di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta originaria di uno Stato membro

(regolamento (UE) n. 1151/2012)

«Prés-salés du Mont-Saint-Michel»

N. UE: PDO-FR-0813-AM01- 27.2.2023

DOP (X) IGP ( )

1.   Nome del prodotto

«Prés-salés du Mont-Saint-Michel»

2.   Stato membro cui appartiene la zona geografica

Francia

3.   Autorità dello Stato membro che comunica la modifica ordinaria

Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare

4.   Descrizione della o delle modifiche approvate

1.   Zona geografica

Descrizione

È modificata la delimitazione della zona geografica. La zona geografica della DOP «Prés-salés du Mont-Saint-Michel» è estesa ai quattro comuni seguenti del dipartimento della Manche: Montsenelle, Baupte, Auvers e Méautis.

L'elenco dei comuni della zona geografica contenuto nel disciplinare di produzione è stato aggiornato per adeguarlo al codice geografico ufficiale del 2021 in conformità dei requisiti nazionali.

La modifica riguarda il documento unico.

2.   Riferimenti relativi alla struttura di controllo

Descrizione

In linea con i requisiti stabiliti dalle autorità francesi, la voce «Riferimenti relativi alla struttura di controllo» è modificata.

Tali modifiche non incidono sul documento unico.

DOCUMENTO UNICO

«Prés-salés du Mont-Saint-Michel»

N. UE: PDO-FR-0813-AM01- 27.2.2023

DOP (X) IGP ( )

1.   Nome [della DOP o dell’IGP]

«Prés-salés du Mont-Saint-Michel»

2.   Stato membro o paese terzo

Francia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto [cfr. allegato XI]

Classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

La carne che beneficia della denominazione di origine «Prés-salés du Mont-Saint-Michel» proviene da agnelli di età inferiore a 12 mesi e le cui caratteristiche sono conferite dal pascolo marittimo. Questi agnelli provengono da montoni riproduttori delle seguenti razze: Suffolk, Roussin, Rouge de l'Ouest, Vendéen, Cotentin, Avranchin, Charollais o da maschi nati da madri appartenenti ad aziende titolari di un'autorizzazione a praticare la pastorizia in paludi salmastre. Le femmine riproduttrici sono nate da ovini provenienti da aziende che praticano la pastorizia in paludi salmastre e allevati nella zona geografica.

Le carcasse presentano le caratteristiche seguenti:

peso minimo di 14 kg;

profilo di carcassa poco tondeggiante: «un profilo da rettilineo a subconcavo» e «uno sviluppo muscolare da medio a elevato» (classe U, R e O della griglia EUROP);

copertura grassa di aspetto «da incerato a coperto» (classi 2 e 3 della griglia EUROP);

grasso esterno e interno compatto e di colore che va dal bianco al bianco panna, ripartito uniformemente.

La carne è venduta refrigerata. È vietato refrigerare la carne scongelata.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Gli agnelli e le pecore si alimentano essenzialmente al pascolo in paludi salmastre. L'allevamento degli agnelli si svolge in tre fasi successive: il periodo post-natale, il periodo di pascolo marittimo ed eventualmente il periodo di finissaggio.

Il periodo di pascolo marittimo, ivi compreso il pascolo negli stabbi nei giorni di inondazione delle paludi salmastre a seguito dell'alta marea, rappresenta comunque almeno la metà della durata della vita dell'animale.

I foraggi consumati nelle diverse fasi di allevamento degli animali provengono dalla zona geografica e sono costituiti da erba fresca, di pascolo o conservata sotto forma di fieno oppure semiappassita, legata in balle, con una percentuale di materia secca superiore al 50 %, da radici e tuberi e da ortaggi.

La distribuzione di insilati di mais è vietata dal 1o giugno 2013.

I foraggi provengono al 100 % dalla zona geografica e i concentrati provengono al 50 % da questa stessa zona.

Nell'alimentazione degli ovini presenti nell'azienda sono autorizzati unicamente i vegetali, i prodotti secondari e i mangimi ricavati da prodotti non transgenici. Nessun prodotto di origine animale, ad eccezione dei derivati del latte, può entrare a far parte della composizione dei mangimi adoperati negli allevamenti delle paludi salmastre.

Durante il periodo post-natale, che dura come minimo 45 giorni e come massimo 105 giorni successivi alla nascita, l'alimentazione degli agnelli è costituita essenzialmente dal latte materno e può essere integrata con latte in polvere, foraggi o concentrati.

Durante il periodo di pascolo marittimo, che dura almeno 70 giorni, gli agnelli permangono nelle paludi salmastre, in settori autonomi di pascolo identificati e, in caso di inondazione, negli appositi stabbi. Gli animali si alimentano principalmente o esclusivamente di erba (oltre alle erbe del pascolo sono tollerati al massimo 400 g di concentrati al giorno distribuiti la sera).

Durante il periodo facoltativo di finissaggio (per gli agnelli alimentati unicamente con erbe durante il periodo di pascolo marittimo) della durata massima di 30 o 40 giorni a seconda della stagione, l'agnello riceve un'alimentazione costituita da foraggi e da mangimi concentrati e non pascola più sulle paludi salmastre.

I concentrati somministrati alle pecore e agli agnelli, a seconda dei casi nelle diverse fasi di allevamento, sono costituiti dagli ingredienti che seguono:

cereali, loro prodotti e sottoprodotti: orzo, mais, frumento, triticale, avena;

semi oleosi, loro prodotti e sottoprodotti: panelli di soia, di girasole, di colza, di lino, semi di soia e bucce di soia;

piante proteiche: piselli, lupini, favino;

tuberi e radici, loro prodotti e sottoprodotti: polpa di barbabietola;

foraggi: erba medica, paglia;

melasso: melasso di canna;

additivi;

minerali, vitamine.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Nascita, allevamento e macellazione.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato

L'identificazione e l'etichettatura della carne tutelata dalla DOP «Prés-salés du Mont-Saint-Michel» sono effettuate sulla carcassa al termine del periodo di raffreddamento mediante l'applicazione con inchiostro indelebile di un marchio inviolabile recante la dicitura «Prés-salés MSM» sui tagli principali, ossia spalla, costolette e cosciotto.

Fino al distributore finale, la carcassa e i relativi pezzi sezionati sono muniti di un'etichetta su cui debbono essere apposte perlomeno le menzioni in appresso:

il nome della denominazione;

l'indicazione «DOP» o «Denominazione d'origine protetta»;

il simbolo DOP dell'Unione europea;

il nome dell'allevatore;

il numero dell'allevamento;

il numero nazionale d'identificazione dell'agnello;

la data di macellazione;

il luogo e il numero di macellazione;

la dicitura «il periodo di maturazione della carne all'osso fra la data di macellazione degli agnelli e la vendita al minuto al consumatore finale è come minimo di quattro giorni pieni».

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona geografica in cui hanno luogo la nascita, l'allevamento e la macellazione degli agnelli si compone dei 26 cantoni elencati di seguito, 14 dei quali parzialmente compresi nei dipartimenti della Manche e dell'Ille-et-Vilaine.

Dipartimento della Manche

La totalità dei comuni dei cantoni di Bréhal, Bricquebec-en-Cotentin, Cherbourg-en-Cotentin (1, 2, 3, 4, 5), Granville, La Hague, Les Pieux, Pontorson.

Nel cantone di Agon-Coutainville, i comuni di Agon-Coutainville, Blainville-sur-Mer, Geffosses, Gouville-sur-Mer, Muneville-le-Bingard, Saint-Malo-de-la-Lande, Saint-Sauveur-Villages (solo il territorio dei comuni delegati di Ancteville e La Ronde-Haye).

Nel cantone di Carentan-les-Marais, i comuni di Auvers, Baupte, Méautis, Picauville (solo il territorio del comune delegato di Les Moitiers-en-Bauptois).

Nel cantone d'Isigny-le-Buat, solo i comuni di Avranches, La Godefroy, Saint-Brice, Saint-Loup, Saint-Senier-sous-Avranches, d'Isigny-le-Buat, Tirepied-sur-Sée (solo il territorio di La Gohannière).

Nel cantone di Quettreville-sur-Sienne, i comuni di Annoville, Hauteville-sur-Mer, Lingreville, Montmartin-sur-Mer, Quettreville-sur-Sienne (solo il territorio dei comuni delegati di Contrières, Hérenguerville, Hyenville, Quettreville-sur-Sienne e Trelly).

Nel cantone di Valognes, i comuni di Brix, Huberville, Lieusaint, Montaigu-la-Brisette, Saint-Joseph, Saussemesnil, Tamerville, Valognes e Yvetot-Bocage.

Nel cantone di Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, solo il comune di Le Tanu.

I comuni del cantone d'Avranches tranne il comune delegato di Braffais nel comune di Le Parc.

I comuni del cantone di Coutances tranne i comuni di Camprond e Monthuchon.

I comuni situati nel cantone di Créances tranne il comune di La Plessis-Lastelle.

I comuni del cantone di Saint-Hilaire-du-Harcouët tranne i comuni di Savigny-le-Vieux e Buais-Les-Monts.

Dipartimento dell'Ille-et-Vilaine

La totalità dei comuni dei cantoni di Fougères-2.

Nel cantone di Vitré, i comuni di Balazé, Châtillon-en-Vendelais, Montautour, Princé, Saint-M' Hervé e Vitré.

I comuni del cantone di Dol-de-Bretagne tranne i comuni di Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine, Lillemer, Miniac-Morvan, Plerguer, Saint-Guinoux, Saint-Père-Marc-en-Poulet, Saint-Suliac, Le Tronchet e La Ville-ès-Nonais.

I comuni del cantone di Fougères-1 tranne Livré-sur-Changeon.

I comuni del cantone di Val-Couesnon tranne i comuni di Aubigné, Feins, Mouazé e Montreuil-sur-Ille.

5.   Legame con la zona geografica

La zona geografica è ubicata attorno al golfo normanno-bretone e si estende sulla parte costiera dei dipartimenti della Manche e dell'Ille-et-Vilaine. Essa è contraddistinta dall'importanza del suo litorale e dal forte influsso marittimo e oceanico del suo clima. Nel cuore di questa zona geografica i prati, regolarmente inondati dalle acque marine, denominati paludi salmastre o herbus, offrono gli elementi essenziali dell'alimentazione di questi animali. Le paludi salmastre costituiscono la parte superiore della zona intercotidale; esse si sono andate formando localmente in fondo alla baia del Mont-Saint-Michel e agli estuari a ovest della penisola di Cotentin, laddove si produce una fine sedimentazione, al riparo dalle ondate e dalle forti correnti. Il substrato delle paludi salmastre è formato dalla cosiddetta «tangue», composta da melma e sabbia molto fini, ricche di calcare. Queste paludi sono solcate da profondi canali che a loro volta si ramificano in canali secondari in modo da costituire una rete estremamente fitta che divide i terreni prativi cosiddetti herbus in più unità funzionali, generando altrettanti ostacoli al passaggio degli ovini.

La vegetazione, adattata alla salinità del suolo e alle inondazioni, si compone di piante dette alofite, molte delle quali, come la puccinellia (Puccinellia marittima), il giuncastrello marino (Triglochin maritima) o l'obione (Halimione portulacoides), soprattutto quando sono gelate, sono molto gradite agli agnelli «Prés-salés du Mont-Saint-Michel» e costituiscono, pertanto, la parte predominante della loro alimentazione.

La produzione di agnelli nella baia del Mont-Saint-Michel è comprovata fin dal X secolo, al tempo in cui i monaci del posto avevano il diritto cosiddetto di «brebiage» (allevamento degli agnelli). La produzione ovina è attestata durante la stessa epoca nella regione portuale del Cotentin nello statuto costituivo dell'abbazia di Lessay, per via della donazione di due ovili all'abbazia; più tardi, nel 1181, la «decima» di questa abbazia è costituita, fra l'altro, dei due terzi della lana ovina (Charte de Henri II Plantagenêt).

Fino alla prima metà del XX secolo, a eccezione dei polder del Mont-Saint-Michel in cui greggi relativamente numerose vengono condotte sulle paludi salmastre sotto la sorveglianza di pastori, le pecore sono condotte in gruppetti di due o al massimo di quattro, legate le une alle altre. A partire dalla seconda metà del XX secolo, iniziano a costituirsi allevamenti sempre più specializzati e dotati di ovili.

Per affrontare le difficoltà ambientali, gli allevatori hanno sempre selezionato i propri riproduttori in modo specifico in maniera tale da valorizzare le eccellenti qualità materne delle femmine, la capacità degli animali di spostarsi su terreni mobili e la crescita degli agnelli adattata al ciclo vegetativo delle piante di queste paludi salmastre. Così, le femmine provengono dal gregge mentre i maschi, acquistati all'esterno, appartengono a razze perfettamente adattate alle condizioni di vita delle paludi e la loro crescita muscolare è relativamente più lenta.

L'allevamento degli agnelli «prés-salés» si è sviluppato anche grazie alla costruzione degli ovili e all'opportuna preparazione dei prati siti nella zona terrestre prossima alle paludi marittime. Gli ovili sono indispensabili per dare rifugio alle femmine quando partoriscono e quando le paludi salmastre vengono sommerse dall'alta marea.

Inoltre, di fronte alla grande eterogeneità di crescita dei capi di bestiame nel gregge e alle incognite climatiche, gli allevatori hanno messo a punto strategie alimentari e di allevamento adeguate alla configurazione dei luoghi. Quando gli ovili degli animali sono prossimi al litorale, la distribuzione di integratori alimentari può avere luogo la sera dopo il pascolo. Se invece questi ovili sono lontani dalla costa, gli allevatori possono effettuare le procedure di finissaggio solo prima della macellazione. Questi alimenti sono per lo più prodotti nella zona stessa anche se una parte, segnatamente quella azotata, può provenire dall'esterno.

Questo tipo di allevamento così particolare, frutto delle relazioni locali fra allevatori, rivenditori e macellatori, si è tradotto nella scelta costante di impianti di macellazione vicini agli allevamenti, in cui si sono mantenuti intatti gli strumenti e le competenze specialistiche in materia di macellazione di ovini. Le specifiche competenze di macellazione si traducono nello specifico in tempi di attesa brevi in condizioni confortevoli tra il momento dell'arrivo al macello e l'abbattimento, e in operazioni di macellazione, porzionamento ed eviscerazione particolarmente accurate, tali da preservare il grasso di copertura e impedire che la carcassa sia contaminata. Esiste anche una normativa ad hoc in materia di condizioni di raffreddamento e maturazione delle carcasse. È al termine di tali operazioni che i produttori giudicano la conformità delle carcasse, nello specifico in base alla qualità del grasso e dall'aspetto delle carcasse.

Le carcasse si distinguono per il grasso bianco e sodo, uniformemente distribuito. Esse sono da lievemente ricoperte di grasso a ben coperte e presentano un profilo poco tondeggiante; i cosciotti sono abbastanza snelli. La carne si distingue per il suo colore rosa intenso, la lunghezza delle fibre e la presenza di venature (grasso intramuscolare). Una volta cotta, essa presenta una succosità elevata che si mantiene durante tutta la masticazione, aromi intensi e persistenti in bocca nonché mancanza di gusto di grasso di lana.

La specificità di questa carne è riconosciuta da tempo, come attesta lo scritto di Pierre Thomas du Fosse, saggio e letterato di Rouen venuto a Pontorson, durante l'estate del 1691: «L'erba del litorale è come il timo selvatico, conferisce alla carne ovina un gusto così squisito che si è tentati di lasciar perdere le pernici e i fagiani».

Questa fama antica è stata recentemente confermata da una sentenza della Corte d'appello di Caen del 24 gennaio 1986, in cui si precisa che gli ovini condotti periodicamente sui pascoli regolarmente inondati dal mare sono denominati abitualmente ovini «de prés-salés» e che una qualità particolare è riconosciuta alla carne degli animali allevati in base a questo metodo.

Il legame tra la carne «Prés-salés du Mont-Saint-Michel» e il suo luogo di produzione è basato sul consumo della particolare vegetazione delle paludi salmastre e sull'esercizio fisico al quale sono sottoposti gli animali per procurarsela. Tale esercizio fisico svolge un ruolo essenziale nel legame con il territorio delle paludi salmastre della baia del Mont-Saint-Michel che offrono agli animali vasti spazi da percorrere, così come avviene nelle paludi della regione del Cotentin, anche se qui i terreni prativi sono meno estesi. In effetti il valore nutritivo delle paludi salate è molto modesto e la scarsità della particolare erba di cui si cibano gli ovini obbliga il bestiame a percorrere lunghe distanze per riuscire a procurarsi una razione adeguata. Ciò fa sì che le carcasse siano poco tondeggianti e il colore della carne più acceso.

Queste caratteristiche della carne sono rafforzate dagli altri vincoli che sono propri di questi terreni instabili, solcati da una rete di profondi canali ed esposti alla rudezza del clima. A causa di tali condizioni così aspre, spesso gli ovini non possono arrivare in età troppo giovane sulle paludi salmastre e devono quindi restarvi sufficientemente a lungo perché le loro carni possano fruire appieno di questa alimentazione specifica.

Queste condizioni di allevamento fanno sì che gli animali presentino, oltre a una conformazione poco tondeggiante, un grasso sodo e poco abbondante, nonché un sapore particolare senza note di grasso di lana.

Tali caratteristiche sono preservate grazie alla macellazione degli animali nelle vicinanze degli allevamenti. La prossimità comporta infatti tempi di trasporto ridotti, il che evita agli animali uno stress che potrebbe alterarne le carni, permettendo di mantenere intatte le qualità organolettiche acquisite negli allevamenti. Questo allevamento ovino ha inoltre consentito di sviluppare e di mantenere nei macelli della zona geografica competenze particolari, rispettose della qualità di questa materia prima, come il mantenimento del grasso di copertura e il divieto di lavare le carcasse pur facilitando il controllo della conformità delle medesime.

La succulenza della carne degli agnelli dei «prés-salés», riconosciuta dai gastronomi, ne fa una carne di grande reputazione, comprovata da oltre un secolo dai prezzi di vendita superiori del 50-100 % quelli della carne di agnello comune.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=yUNSnznfq_FUS9VY3CTgn4PCIFRafx3LLgujSD-i24w=


(1)  GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17.