ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 182

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

66° anno
24 maggio 2023


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2023/C 182/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.11070 — CHEMOURS / BWT FUMATECH MOBILITY / JV) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2023/C 182/02

Tassi di cambio dell'euro — 23 maggio 2023

2


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2023/C 182/03

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.11127 - TA / ANACAP / MANAGERS 2 / MRH TROWE) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

3

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2023/C 182/04

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

5

2023/C 182/05

Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

12

2023/C 182/06

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio

20


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

24.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 182/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.11070 — CHEMOURS / BWT FUMATECH MOBILITY / JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 182/01)

L'8 maggio 2023 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32023M11070. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

24.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 182/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

23 maggio 2023

(2023/C 182/02)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0779

JPY

yen giapponesi

149,20

DKK

corone danesi

7,4475

GBP

sterline inglesi

0,86993

SEK

corone svedesi

11,4494

CHF

franchi svizzeri

0,9718

ISK

corone islandesi

151,30

NOK

corone norvegesi

11,7920

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

23,681

HUF

fiorini ungheresi

376,45

PLN

zloty polacchi

4,5018

RON

leu rumeni

4,9720

TRY

lire turche

21,3993

AUD

dollari australiani

1,6282

CAD

dollari canadesi

1,4571

HKD

dollari di Hong Kong

8,4480

NZD

dollari neozelandesi

1,7246

SGD

dollari di Singapore

1,4527

KRW

won sudcoreani

1 422,75

ZAR

rand sudafricani

20,7920

CNY

renminbi Yuan cinese

7,6039

IDR

rupia indonesiana

16 043,23

MYR

ringgit malese

4,9260

PHP

peso filippino

60,052

RUB

rublo russo

 

THB

baht thailandese

37,435

BRL

real brasiliano

5,3649

MXN

peso messicano

19,3225

INR

rupia indiana

89,2675


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

24.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 182/3


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.11127 - TA / ANACAP / MANAGERS 2 / MRH TROWE)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 182/03)

1.   

In data 15 maggio 2023, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio.

La notifica riguarda le imprese seguenti:

TA Associates Management LP («TA», Stati Uniti),

AnaCap Financial Partners Limited («AnaCap», Regno Unito),

Le società di partecipazione finanziaria di Lars Mesterheide, Michael Hirz, Ralph Rockel, Maximilian Claus Trowe e del fondatore di un'impresa recentemente acquisita da MRH Trowe Germany GmbH, Matthias Edelmann («Managers 2», Germania),

MRH Trowe Germany GmbH («MRH Trowe», Germania).

TA, AnaCap e Managers 2 acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di MRH Trowe.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

TA è un'impresa di private equity specializzata nei settori della tecnologia, dell'assistenza sanitaria, dei servizi finanziari e dei servizi ai consumatori e alle imprese in America del Nord, Europa e Asia;

AnaCap è un investitore di private equity del segmento medio del mercato, che si occupa di investimenti in software, tecnologie e servizi all'interno dell'ecosistema finanziario europeo;

Managers 2 non esercita alcuna attività economica se non la detenzione di azioni a fini di investimenti finanziari e non controlla nessun'altra impresa;

le attività di MRH Trowe riguardano prevalentemente l'intermediazione assicurativa, la consulenza in materia di rischi e la valutazione dei rischi per conto di clienti privati e commerciali. L'impresa è inoltre attiva, in misura limitata, nel settore delle soluzioni pensionistiche e previdenziali per i dipendenti, compresi i servizi di intermediazione e consulenza e di gestione dei piani pensionistici.

3.   

A seguito di esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:

M.11127 - TA / ANACAP / MANAGERS 2 / MRH TROWE

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, fax o posta ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

24.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 182/5


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2023/C 182/04)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Coteaux de Narbonne»

PGI-FR-A1202-AM01

Data della comunicazione: 24.2.2023

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Zona di prossimità immediata

Il capitolo I del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Coteaux de Narbonne» è stato corretto al punto 4.2 «Zona di prossimità immediata». Il comune di «Cuxac d'Aude» è stato cancellato dall'elenco in quanto incluso nella zona geografica.

Questa rettifica formale riguarda anche il punto «Ulteriori condizioni - Zona di prossimità immediata» del documento unico.

2.   Assortimento varietale

Il capitolo I del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Coteaux de Narbonne» è stato corretto al punto 5 «Assortimento varietale».

L'elenco delle varietà ammesse per la produzione dell'indicazione geografica protetta «Coteaux de Narbonne» è stato completato come segue.

Sono state aggiunte 13 varietà cosiddette «resistenti alle malattie»:

Artaban N, Cabernet Blanc B, Cabernet Cortis N, Floreal B, Monarch N, Muscaris B, Prior N, Saphira B, Soreli B, Sauvignac B, Souvignier Gris Rs, Vidoc N e Voltis B.

Sono state aggiunte 12 varietà adatte a sopportare i cambiamenti climatici:

Agiorgitiko N, Assyrtiko B, Calabrese N, Carricante B, Fiano B, Montepulciano N, Moschofilero Rs, Primitivo N, Roditis Rs, Touriga Nacional N, Verdejo B e Xinomavro Rs.

Si tratta di varietà resistenti alla siccità e alle malattie crittogamiche che, oltre a corrispondere, quanto ad attitudini fisiologiche ed enologiche, alle varietà utilizzate per la produzione dell'IGP, consentono un minor utilizzo di prodotti fitosanitari senza alterare le caratteristiche dei vini dell'IGP.

Sono state eliminate dall'elenco otto varietà non utilizzate per la produzione dell'IGP:

Altesse B, Chasselas B, Chasselas Rs, Danlas B, Gamay de Chaudenay N, Ganson N, Mondeuse N e Ribol N.

Le suddette modifiche sono riportate al punto «Varietà principale/i di uve da vino» del documento unico.

3.   Autorità incaricata del controllo

Il capitolo III del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Coteaux de Narbonne» è stato modificato per semplificare il punto «Autorità incaricata del controllo» e spiegare che il controllo del rispetto del disciplinare è effettuato, secondo un piano di controllo approvato, da un organismo terzo delegato dall'INAO che offre garanzie di competenza, imparzialità e indipendenza.

Tale semplificazione non incide sul documento unico.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Coteaux de Narbonne

2.   Tipo di indicazione geografica

IGP - Indicazione geografica protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

L'indicazione geografica protetta «Coteaux de Narbonne» è riservata a vini fermi rossi, rosati e bianchi.

I valori (minimo o massimo) del titolo alcolometrico volumico totale, nonché i tenori di acidità totale, acidità volatile e anidride solforosa totale sono quelli stabiliti dalla normativa dell'Unione.

Le ottime condizioni di maturazione e l'adattamento dei vitigni consentono di ottenere vini dal carattere indiscutibilmente mediterraneo.

I vini rossi, generalmente di colore piuttosto intenso, sono potenti e caldi, con aromi fruttati e strutture tanniche che variano in funzione delle tecnologie di vinificazione utilizzate.

I vini rosati e bianchi sono fini ed eleganti, ampi e fruttati, generalmente vinificati per essere consumati giovani.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

11

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche specifiche

I vini devono rispettare, in materia di pratiche enologiche, tutte le disposizioni obbligatorie previste a livello dell'UE e dal Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).

5.2.   Rese massime

100 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La raccolta delle uve, la vinificazione e l'elaborazione dei vini a indicazione geografica protetta «Coteaux de Narbonne» si effettuano nel territorio dei seguenti comuni del dipartimento dell'Aude:

Armissan, Coursan, Cuxac-d'Aude, Fleury-d'Aude, Narbonne (escluse le sezioni catastali KW, KX, KY, KZ, LM, LN, G 6 e G 7), Marcorignan, Moussan, Ouveillan, Salles-d'Aude, Sallèles d'Aude e Vinassan.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Agiorgitiko N

Alicante Henri Bouschet N

Alphonse Lavallée N

Alvarinho - Albariño

Aramon N

Aranel B

Arinarnoa N

Arriloba B

Artaban N

Assyrtiko B

Aubun N - Murescola

Bourboulenc B - Doucillon blanc

Cabernet blanc B

Cabernet cortis N

Cabernet franc N

Cabernet-Sauvignon N

Calabrese N

Caladoc N

Cardinal Rg

Carignan N

Carignan blanc B

Carmenère N

Carricante

Chardonnay B

Chasan B

Chenanson N

Chenin B

Cinsaut N - Cinsault

Clairette B

Clairette rose Rs

Colombard B

Cot N - Malbec

Egiodola N

Fer N - Fer Servadou, Braucol, Mansois, Pinenc

Fiano

Floreal B

Gamay N

Gewurztraminer Rs

Gramon N

Grenache N

Grenache blanc B

Grenache gris G

Gros Manseng B

Jurançon noir N - Dame noire

Listan B - Palomino

Lledoner pelut N

Macabeu B - Macabeo

Marsanne B

Marselan N

Mauzac B

Mauzac rose Rs

Merlot N

Monarch N

Monerac N

Montepulciano

Morrastel N - Minustellu, Graciano

Moschofilero Rs

Mourvèdre N - Monastrell

Muscaris B

Muscat d'Alexandrie B - Muscat, Moscato

Muscat de Hambourg N - Muscat, Moscato

Muscat à petits grains blancs B - Muscat, Moscato

Muscat à petits grains rouges Rg - Muscat, Moscato

Nielluccio N - Nielluciu

Négrette N

Parrellada B

Petit Manseng B

Petit Verdot N

Pinot blanc B

Pinot gris G

Pinot noir N

Piquepoul blanc B

Piquepoul noir N

Portan N

Primitivo N - Zinfandel

Prior N

Ribol N

Riesling B

Roditis Rs

Roussanne B

Saphira B

Sauvignac

Sauvignon B - Sauvignon blanc

Sauvignon gris G - Fié gris

Semillon B

Soreli B

Souvignier gris Rs

Sylvaner B

Syrah N - Shiraz

Tannat N

Tempranillo N

Terret blanc B

Terret gris G

Terret noir N

Tourbat B

Touriga nacional N

Ugni blanc B

Verdejo B

Verdelho B

Vermentino B - Rolle

Vidoc N

Villard blanc B

Viognier B

Voltis B

Xinomavro N

8.   Descrizione del legame/dei legami

8.1.   Specificità della zona geografica e specificità del prodotto

La zona di produzione dell'IGP «Coteaux de Narbonne» è situata intorno alla città di Narbona, nel sud della Francia, più precisamente nel dipartimento dell'Aude, ubicato nella storica regione del Languedoc-Roussillon.

I vigneti si estendono sulle dolci colline della regione di Narbona, raramente al di sopra dei 100 m di altitudine, e sono impiantati su suoli collinari per lo più calcarei e sul vecchio delta del fiume Aude, in cui sono presenti suoli più profondi che favoriscono la diversificazione varietale.

I vigneti traggono beneficio dal clima prettamente mediterraneo, particolarmente favorevole alla viticoltura, caratterizzato da estati calde e secche e inverni miti, con due periodi piovosi in autunno e in primavera. Le precipitazioni annue sono in media inferiori ai 500 mm.

La zona è estremamente ventosa, con un alternarsi di raffiche di vento di ponente spesso violente, molto favorevoli al mantenimento di un buono stato di salute delle uve, e frequenti folate di vento marino che rendono le notti estive umide e fresche, a vantaggio della buona maturazione delle uve.

Il primo sviluppo di Narbona risale a duemila anni fa, quando la città divenne capitale della Gallia romana, crocevia stradale tra la «Via Domitia» e la «Via Aquitania» e crocevia marittimo per la presenza di un porto importantissimo che permise lo sviluppo di vigneti in cui si producevano vini esportati in tutti i paesi d'Europa.

Dopo una serie di traversie, i vigneti, sempre ricostruiti, si sono trasformati in monocoltura nel XIX e nel XX secolo e hanno garantito lo sviluppo economico della regione. Durante l'infestazione della fillossera sono state proprio le pianure della regione di Narbona a consentire una delle prime ricostituzioni dei vigneti del Languedoc.

Il riconoscimento come «Vin de pays» mediante decreto del 25 gennaio 1982 ha permesso ai viticoltori di produrre vini rispondenti alla domanda del consumatore grazie all'introduzione di un disciplinare rigoroso. Più di recente, l'IGP «Coteaux de Narbonne» è stata estesa ai sei comuni situati tra Narbona e il Mar Mediterraneo, dando così coerenza alla zona di produzione e favorendone la dinamica economica.

Oggi la produzione è di circa 10 000 hl su nove comuni e riguarda soprattutto vini rossi assemblati, oltre a rosati e bianchi, la cui domanda è in costante evoluzione.

L'assortimento varietale, costituito principalmente dai vitigni mediterranei dell'IGP d'impianto più antico, è stato integrato da vitigni esterni a ciclo più breve, quali il Cabernet Sauvignon e il Merlot per i rossi, lo Chardonnay e il Sauvignon per i bianchi.

Le tecniche enologiche sono state ottimizzate grazie alla presenza del centro di ricerca dell'Institut National de la Recherche Agronomique de Pech Rouge nella zona dell'IGP.

8.2.   Legame causale tra specificità della zona geografica e specificità del prodotto

Narbona è da sempre una città vocata al vino e al commercio del vino sia per il suo ambiente pedoclimatico favorevole alla vite che per la sua posizione geografica, crocevia tra il Mediterraneo e l'Atlantico.

I viticoltori dell'IGP «Coteaux de Narbonne» sono riusciti a preservare l'identità e la tradizione viticola di questa piccola regione dal clima particolarmente favorevole alla coltivazione della vite.

La costante presenza di questi vigneti è il risultato di pratiche viticole perseveranti tramandatesi di generazione in generazione, a riprova dell'attaccamento dei viticoltori ai loro prodotti.

La reputazione dei vini «Coteaux de Narbonne» vanta una lunga storia basata sugli scambi commerciali tra la costa mediterranea e quella atlantica.

L'IGP «Coteaux de Narbonne» trae pieno vantaggio da tutti questi elementi favorevoli. I suoi vini, pur conservando le loro radici storiche, si sono ampiamente giovati dell'introduzione di nuovi vitigni e degli sviluppi tecnologici messi in atto dai viticoltori.

I viticoltori hanno saputo adattare l'assortimento varietale impiantando vitigni principalmente mediterranei in collina e vitigni atlantici e settentrionali in pianura.

Il forte sviluppo del turismo, inoltre, soprattutto grazie alla fitta rete di cantine di degustazione e ai numerosi eventi enologici che vi sono organizzati, favorisce la conoscenza di tutti i prodotti vitivinicoli della zona, tra cui anche l'IGP «Coteaux de Narbonne».

La vita che ruota attorno alla coltivazione della vite e al vino è quindi sempre al centro dell'attività economica e dà un prezioso contributo all'assetto di questo territorio sensibile, in cui ogni estate i vigneti svolgono l'importantissima funzione di paratie tagliafuoco.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Quadro giuridico

nella legislazione nazionale.

Tipo di condizione ulteriore

disposizioni supplementari in materia di etichettatura.

Descrizione della condizione

l'indicazione geografica protetta «Coteaux de Narbonne» può essere completata dalle seguenti diciture:

 

il nome di uno o più vitigni;

 

le menzioni «primeur» o «nouveau» (vino novello).

Il logo IGP dell'Unione europea è riportato in etichetta quando la menzione «Indicazione geografica protetta» è sostituita dalla menzione tradizionale «Vin de pays».

Zona di prossimità immediata

Quadro giuridico

nella legislazione nazionale.

Tipo di condizione ulteriore

deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata.

Descrizione della condizione

la zona di prossimità immediata definita in deroga per la vinificazione e l'elaborazione dei vini che beneficiano dell'indicazione geografica protetta «Coteaux de Narbonne» è costituita dai comuni limitrofi della zona geografica elencati di seguito.

Dipartimento dell'Aude: Argeliers, Bages, Bizanet, Gruissan, Mirepeisset, Montredon des Corbières, Névian, Peyriac-de-Mer, Port-la-Nouvelle, Raissac-d'Aude, Saint-André-de-Roquelongue, Saint Marcel d'Aude, Saint-Nazaire-d'Aude e Sigean.

Dipartimento dell'Hérault: Capestang, Cruzy, Lespignan, Montels, Nissan-Lez-Ensérune, Quarante e Vendres.

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-3f08707f-bc60-4bab-b4f4-759e5ed9b81b


(1)  GU L 9 del 11.1.2019, pag. 2.


24.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 182/12


Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2023/C 182/05)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data di pubblicazione

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA/DI UN'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

«Mela Alto Adige / Südtiroler Apfel»

N. UE: PGI-IT-0207-AM01-23.6.2021

DOP ( ) IGP (X)

1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

Consorzio Mela Alto Adige

Indirizzo: Via Jakobi 1a, 39018 Terlano, Italia

E-mail: info@suedtirolerapfel.com

Pec email: sak@pec.rolmail.net

Il Consorzio Mela Alto Adige è legittimato a presentare domanda di modifica ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12511 del 14.10.2013.

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

Nome del prodotto

Descrizione del prodotto

Zona geografica

Prova dell’origine

Metodo di produzione

Legame

Etichettatura

Commercializzazione

4.   Tipo di modifica

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.   Modifica (modifiche)

A)   Disciplinare: Art. 2.2 – Caratteristiche del prodotto

Paragrafo in vigore:

«(...) L'indicazione “Mela Alto Adige” o “Südtiroler Apfel” può essere usata solo per le mele che presentano le caratteristiche qualitative, intrinseche ed estrinseche, espresse, distintamente per ciascuna varietà, dai seguenti parametri: aspetto esterno, categoria commerciale e calibro, caratteristiche chimiche, caratteristiche fisiche.

I restanti requisiti qualitativi minimi richiesti relativi alle diverse varietà e categorie, sono quelli stabiliti dalla normativa comunitaria vigente in materia. Il tenore zuccherino e i valori di durezza espressi in kg/cm2 dei frutti, valutati entro 2 mesi dalla raccolta, devono rispettare i valori minimi sotto elencati per le rispettive varietà.» (…)

Modifica del paragrafo proposta:

«(...) L'indicazione “Mela Alto Adige” / “Südtiroler Apfel” può essere usata solo per le mele che presentano le caratteristiche qualitative, intrinseche ed estrinseche, espresse, distintamente per ciascuna varietà, dai seguenti parametri: aspetto esterno, categoria commerciale e calibro, caratteristiche chimiche, caratteristiche fisiche.

I restanti requisiti qualitativi minimi richiesti relativi alle diverse varietà e categorie sono quelli stabiliti dalla normativa comunitaria vigente in materia. Il tenore zuccherino e i valori di durezza espressi in kg/cm2 dei frutti, valutati entro 2 mesi dalla raccolta, devono rispettare i valori minimi sotto elencati per le rispettive varietà.

Per le mele destinate esclusivamente alla trasformazione sono previsti tutti i requisiti richiesti dal Disciplinare di Produzione, con l'eccezione di categoria commerciale, epicarpo colore, epicarpo sovraccolore e calibro. Tali frutti possono fregiarsi della I.G.P. “Mela Alto Adige” / “Südtiroler Apfel”, ma non possono essere destinati tal quali al consumatore finale.»

(…)

Documento unico: punto 3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Paragrafo in vigore:

«(...) La Indicazione Geografica Protetta “Mela Alto Adige” o “Südtiroler Apfel” è riservata ai frutti provenienti dai meleti coltivati nella zona delimitata di cui all'art. 3 del disciplinare e costituiti dalle seguenti varietà e loro cloni: Braeburn, Elstar, Fuji, Gala, Golden Delicious, Granny Smith, Idared, Jonagold, Morgenduft, Red Delicious, Stayman Winesap, Pinova e Topaz.»

(…)

Modifica del paragrafo proposta (in aggiunta alla modifica di cui al punto A):

«(...) La Indicazione Geografica Protetta “Mela Alto Adige” / “Südtiroler Apfel” è riservata ai frutti provenienti dai meleti coltivati nella zona delimitata di cui all'art. 3 del disciplinare e costituiti dalle seguenti varietà e loro cloni: Braeburn, Elstar, Fuji, Gala, Golden Delicious, Granny Smith, Idared, Jonagold, Morgenduft, Red Delicious, Stayman Winesap, Pinova e Topaz.»

(…)

Per le mele destinate esclusivamente alla trasformazione sono previsti tutti i requisiti richiesti dal disciplinare di produzione, con l'eccezione di categoria commerciale, epicarpo colore, epicarpo sovraccolore e calibro. Tali frutti possono fregiarsi della I.G.P. «Mela Alto Adige» / «Südtiroler Apfel» ma non possono essere destinati tal quali al consumatore finale."

All'articolo 2, punto 2.2. del disciplinare e al corrispondente punto 3.2. del documento unico si propone l'aggiunta di una clausola volta a consentire l'utilizzo della IGP «Mela Alto Adige» / «Südtiroler Apfel» anche per mele destinate alla trasformazione prodotte nel rispetto del disciplinare, tenendo già conto della modifica qui proposta. Per garantire e consentire un utilizzo effettivo della denominazione protetta per mele destinate alla trasformazione risulta infatti necessario escludere per questa categoria alcuni requisiti qualitativi previsti nel disciplinare per le singole varietà (categoria commerciale, epicarpo colore, epicarpo sovraccolore e calibro), che rilevano in prima linea solo per le mele da tavola. Senza le suddette esclusioni, l'aggiunta si profilerebbe del tutto inefficace, in quanto sarebbe antieconomico per i produttori destinare mele delle categorie «Extra» o «Prima» (o Seconda per il prodotto biologico) alla trasformazione.

B)   Disciplinare: Art. 5.9. Commercializzazione

Paragrafo in vigore:

«(...) La commercializzazione della “Mela Alto Adige” o “Südtiroler Apfel” per le varietà estive (Elstar e Gala) deve essere effettuata esclusivamente nel periodo da inizio agosto a fine luglio. Per le restanti varietà è ammessa la commercializzazione fino alla fine del mese di settembre dell'anno successivo alla raccolta.» (…)

Modifica del paragrafo proposta:

«(...) La commercializzazione della “Mela Alto Adige” / “Südtiroler Apfel” per le varietà estive (Elstar e Gala) deve essere effettuata esclusivamente nel periodo da inizio agosto a fine luglio. Per le restanti varietà è ammessa la commercializzazione entro 12 mesi dalla data della raccolta.» (…)

Documento unico: Invariato

Si propone di ridefinire il periodo di commercializzazione per le varietà diverse da quelle estive (Elstar e Gala) alla luce dei continui sviluppi tecnologici in materia di conservazione di prodotti alimentari.

L'eliminazione di un riferimento temporale fisso (settembre dell'anno successivo alla raccolta) consente di garantire per ciascuna annata la stessa durata del periodo di commercializzazione (12 mesi), visto che, anche a causa dei cambiamenti climatici in corso, il periodo di raccolta può subire variazioni di anno in anno.

C)   Disciplinare: Art. 6 - Elementi che comprovano il legame con l’ambiente

Paragrafo in vigore:

«(...) L'altitudine dei frutteti tra 200 e 1 000 m s.l.m. ed i terreni leggeri ben arieggiati garantiscono un aroma intenso, una polpa compatta ed una conseguente alta conservabilità. (…)»

Modifica del paragrafo proposta:

«(...) L'altitudine dei frutteti tra 200 e 1 100 m s.l.m. ed i terreni leggeri ben arieggiati garantiscono un aroma intenso, una polpa compatta ed una conseguente alta conservabilità. (…)»

Documento unico: Punto 5 – Legame con la zona geografica

Paragrafo in vigore:

«(...) L'altitudine dei frutteti tra 200 e 1 000 m s.l.m. ed i terreni leggeri ben arieggiati garantiscono un aroma intenso, una polpa compatta ed una conseguente alta conservabilità. (…)»

Modifica del paragrafo proposta:

«(...) L'altitudine dei frutteti tra 200 e 1 100 m s.l.m. ed i terreni leggeri ben arieggiati garantiscono un aroma intenso, una polpa compatta ed una conseguente alta conservabilità. (…)»

All'articolo 6 del disciplinare, corrispondente al punto 5 del documento unico, viene proposto un aumento dell'altitudine massima dei frutteti da 1 000 a 1 100 m. s.l.m. La modifica tiene conto dei cambiamenti climatici in corso, che hanno consentito un graduale innalzamento della zona di produzione senza alcuna perdita della qualità del prodotto e delle caratteristiche qualitative che contraddistinguono la «Mela Alto Adige» / «Südtiroler Apfel» IGP. Mediante la modifica si mira a garantire un trattamento uniforme e non discriminatorio tra i produttori i cui frutteti si trovano nelle parti più alte della zona di produzione.

DOCUMENTO UNICO

«Mela Alto Adige / Südtiroler Apfel»

N. UE: PGI-IT-0207-AM01-23.6.2021

IGP (X) DOP ( )

1.   Nome

«Mela Alto Adige / Südtiroler Apfel»

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

La Indicazione Geografica Protetta «Mela Alto Adige» / «Südtiroler Apfel» è riservata ai frutti provenienti dai meleti coltivati nella zona delimitata di cui al punto 4 e costituiti dalle seguenti varietà, mutanti e/o loro cloni: Braeburn, Elstar, Fuji, Gala, Golden Delicious, Granny Smith, Idared, Jonagold, Morgenduft, Red Delicious, Stayman Winesap, Pinova e Topaz.

L'indicazione «Mela Alto Adige» / «Südtiroler Apfel» può essere usata solo per le mele che presentano le caratteristiche qualitative, intrinseche ed estrinseche, espresse, distintamente per ciascuna varietà, dai seguenti parametri: aspetto esterno, categoria commerciale e calibro, caratteristiche chimiche, caratteristiche fisiche. I restanti requisiti qualitativi minimi richiesti relativi alle diverse varietà e categorie sono quelli stabiliti dalla normativa comunitaria vigente in materia.

Il tenore zuccherino e i valori di durezza espressi in kg/cm2 dei frutti, valutati entro 2 mesi dalla raccolta, devono rispettare i valori minimi sotto elencati per le rispettive varietà.

Braeburn:

epicarpo colore: dal verde al verde chiaro;

epicarpo sovraccolore: striato dal rosso arancio al rosso intenso > 33 % della superficie;

categoria commerciale: Extra e Prima; per il prodotto biologico anche Seconda;

calibro: diametro minimo 65 mm;

tenore zuccherino: superiore a 11° Brix;

durezza: minimo 5,5 kg/cm2.

Elstar:

epicarpo colore: giallo;

epicarpo sovraccolore: rosso vivo > 20 % della superficie;

categoria commerciale: Extra e Prima; per il prodotto biologico anche Seconda;

calibro: diametro minimo 65 mm;

tenore zuccherino: superiore a 10,5° Brix;

durezza: minimo 5 kg/cm2.

Fuji:

epicarpo colore: verde chiaro-giallo;

epicarpo sovraccolore: dal rosso chiaro al rosso intenso > 50 % della superficie rosso chiaro di cui il 30 % rosso intenso;

categoria commerciale: Extra e Prima; per il prodotto biologico anche Seconda;

calibro: diametro minimo 65 mm;

tenore zuccherino: superiore a 12,5° Brix;

durezza: minimo 5 kg/cm2.

Gala:

epicarpo colore: verde giallo-giallo dorato;

epicarpo sovraccolore: rosso minimo 20 % della superficie (Gala standard); > 50 % per i cloni rossi;

categoria commerciale: Extra e Prima; per il prodotto biologico anche Seconda;

calibro: diametro minimo 60 mm;

tenore zuccherino: superiore a 10,5° Brix;

durezza: minimo 5 kg/cm2.

Golden Delicious:

epicarpo colore: verde chiaro-giallo;

epicarpo sovraccolore: rosa in alcuni ambienti;

rugginosità: fino al 20 % della superficie di rugginosità reticolata fine su non più del 20 % dei frutti; per il prodotto biologico la rugginosità è ammessa secondo i criteri di rugginosità definiti per la categoria Seconda;

categoria commerciale: Extra e Prima; per il prodotto biologico anche Seconda;

calibro: diametro minimo 65 mm;

tenore zuccherino: superiore a 11° Brix;

durezza: minimo 5 kg/cm2.

Granny Smith:

epicarpo colore: verde intenso;

epicarpo sovraccolore: possibile leggera sfaccettatura rosa;

categoria commerciale: Extra e Prima; per il prodotto biologico anche Seconda;

calibro: diametro minimo 65 mm;

tenore zuccherino: superiore a 10° Brix;

durezza: minimo 5,5 kg/cm2.

Idared:

epicarpo colore: giallo-verde;

epicarpo sovraccolore: rosso intenso uniforme > 33 % della superficie;

categoria commerciale: Extra e Prima; per il prodotto biologico anche Seconda;

calibro: diametro minimo 65 mm;

tenore zuccherino: superiore a 10° Brix;

durezza: minimo 5 kg/cm2.

Jonagold:

epicarpo colore: giallo verde;

epicarpo sovraccolore: rosso vivo -- per Jonagold: rosso striato > 20 % della superficie; per Jonagored: rosso > 50 % della superficie;

categoria commerciale: Extra e Prima; per il prodotto biologico anche Seconda;

calibro: diametro minimo 65 mm;

tenore zuccherino: superiore a 11° Brix;

durezza: minimo 5 kg/cm2.

Morgenduft:

epicarpo colore: da verde chiaro a giallo;

epicarpo sovraccolore: rosso vivo uniforme su un minimo del 33 % della superficie; per Dallago: rosso brillante intenso su un minimo del 50 % della superficie;

categoria commerciale: Extra e Prima; per il prodotto biologico anche Seconda;

calibro: diametro minimo 65 mm;

tenore zuccherino: superiore a 10° Brix;

durezza: minimo 5 kg/cm2.

Red Delicious:

epicarpo colore: verde giallo;

epicarpo sovraccolore: rosso intenso brillante e striato > 75 % della superficie; per i cloni rossi > 90 % della superficie;

categoria commerciale: Extra e Prima; per il prodotto biologico anche Seconda;

calibro: diametro minimo 65 mm;

tenore zuccherino: superiore a 10° Brix;

durezza: minimo 5 kg/cm2.

Stayman Winesap:

epicarpo colore: verde giallastro;

epicarpo sovraccolore: rosso uniforme con leggere striature > 33 %;

per Red Stayman (Staymanred): > 50 % della superficie;

categoria commerciale: Extra e Prima; per il prodotto biologico anche Seconda;

calibro: diametro minimo 65 mm;

tenore zuccherino: superiore a 10° Brix;

durezza: minimo 5 kg/cm2.

Pinova:

epicarpo colore: verde chiaro-giallo;

epicarpo sovraccolore: rosso striato > 10 % della superficie;

categoria commerciale: Extra e Prima; per il prodotto biologico anche Seconda;

calibro: diametro minimo 65 mm;

tenore zuccherino: superiore a 11° Brix;

durezza: minimo 5 kg/cm2.

Topaz:

epicarpo colore: verde chiaro-giallo;

epicarpo sovraccolore: rosso striato > 33 % della superficie;

categoria commerciale: Extra e Prima; per il prodotto biologico anche Seconda;

calibro: diametro minimo 60 mm;

tenore zuccherino: superiore a 10,5° Brix;

durezza: minimo 5 kg/cm2.

Per le mele destinate esclusivamente alla trasformazione sono previsti tutti i requisiti richiesti dal disciplinare di produzione, con l'eccezione di categoria commerciale, epicarpo colore, epicarpo sovraccolore e calibro. Tali frutti possono fregiarsi della IGP «Mela Alto Adige» / «Südtiroler Apfel» ma non possono essere destinati tal quali al consumatore finale.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Le operazioni di coltivazione e di raccolta della «Mela Alto Adige» / «Südtiroler Apfel» devono avvenire all'interno della zona di produzione indicata al punto 4.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

Al fine di evitare danneggiamenti al prodotto, quali lesioni della buccia, ammaccature con conseguenti imbrunimenti della polpa ed altre alterazioni, le operazioni di condizionamento e confezionamento devono avvenire nell'area geografica delimitata. Tale vincolo trova giustificazione nella grande esperienza acquisita nella gestione del prodotto in post-raccolta da parte degli operatori che operano storicamente da oltre 40 anni nell'area delimitata dell'Alto Adige.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato

Sull'etichetta da apporre sulle confezioni o sulla confezione di vendita stessa o sui singoli frutti dovrà apparire la dicitura «Mela Alto Adige» Indicazione geografica protetta (lingua italiana) oppure «Südtiroler Apfel» geschützte geografische Angabe (lingua tedesca). La dimensione della dicitura «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel» da apporre sulle etichette delle confezioni o sulle confezioni di vendita stesse è fissata ad un minimo di 2 mm di altezza. Per i bollini da apporre sui frutti la dimensione della dicitura «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel» è fissata a un minimo di 0,8 mm di altezza.

È consentito, in abbinamento alla Indicazione Geografica Protetta, l'utilizzo di indicazioni e/o simboli grafici che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi d'azienda individuali e/o collettivi, purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona di produzione della «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel» comprende parte del territorio della Provincia Autonoma di Bolzano — Alto Adige (Südtirol) interessando 72 Comuni per intero.

5.   Legame con la zona geografica

Il legame con la zona geografica della «Mela Alto Adige» / «Südtiroler Apfel» IGP è basato sulle sue specifiche qualità e caratteristiche e sulla sua reputazione. La «Mela Alto Adige» / «Südtiroler Apfel» infatti si contraddistingue per colore e sapore particolarmente accentuati, polpa compatta ed alta conservabilità; tali elevate caratteristiche qualitative sono dovute alla stretta combinazione esistente fra i fattori pedoclimatici e la professionalità degli operatori.

In Alto Adige le condizioni climatiche per la coltivazione delle mele sono molto favorevoli: si registrano infatti più di 300 giorni di sole nell'arco dell'anno. In estate avanzata e autunno si hanno i tipici e marcati sbalzi di temperatura tra giorno e notte. Durante il giorno la temperatura può arrivare fino a 30 °C, mentre durante la notte può scendere fino a 8-10 °C. La maggior parte della produzione proviene da aziende ubicate ad un'altitudine superiore ai 500 m sul livello del mare. I terreni straordinariamente fertili sono leggeri, ben drenati e ricchi di ossigeno. Le radici, pertanto, possono svilupparsi al meglio. I terreni sono mediamente dotati o ricchi di humus.

Le pratiche adottate dai coltivatori altoatesini permettono di ottenere mele dall'elevato livello qualitativo grazie all'ottimale equilibrio vegeto-produttivo adottato. La «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel» è prodotta utilizzando tecniche e metodi a basso impatto ambientale. I sistemi di produzione della «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel» sono finalizzati a valorizzare la naturale vocazione pedoclimatica propria delle aree di produzione. Infatti il concorso tra il numero elevato di ore di sole, le notti fresche, le basse precipitazioni assicura frutta di sapore e di colore particolarmente accentuati. L'altitudine dei frutteti tra 200 e 1 100 m s.l.m. ed i terreni leggeri ben arieggiati garantiscono un aroma intenso, una polpa compatta ed una conseguente alta conservabilità. Inoltre le sostanze nutritive sono apportate con un'equilibrata concimazione eseguita sulla base dell'esito di un'analisi del terreno, favorendo in tal modo la qualità dei frutti e limitando nello stesso tempo lo sviluppo delle malattie fisiologiche. Grazie alle favorevoli condizioni pedoclimatiche la coltivazione melicola in Alto Adige è passata nel tempo dalle sole varietà autoctone a quelle provenienti da altri paesi, che bene si sono adattate al microclima, così come testimoniato da numerose fonti. Infatti, già nel medioevo, nei masi di montagna dell'Alto Adige, era diffusa la coltivazione di diverse varietà di mele e pere che servivano per l'approvvigionamento della famiglia che viveva nel maso stesso. A partire dalla metà del XIX secolo, la frutticoltura si è trasformata in una florida attività produttiva e commerciale con acquirenti esteri a Vienna, Innsbruck, Monaco, Varsavia e Pietroburgo. Dalla metà del XIX secolo si è avviata la modernizzazione della frutticoltura in Alto Adige. Nel 1831 il maestro di scuola Johann Iakob Pöll ha pubblicato un primo manuale della frutticoltura, e nel 1872, presso il neocostituito Istituto agrario di S. Michele all'Adige, la frutticoltura fu introdotta come specifica materia di insegnamento.

Un elenco vivaistico dell'associazione agricolturale di Bolzano del 1856 contiene già allora ben 193 varietà di mela coltivabili. Nell'opera storica più importante della coltivazione ortofrutticola dell'Alto Adige di Karl Mader del 1894 e del 1904 vengono individuate quasi 40 varietà molto diffuse sull'intero territorio dell'Alto Adige. L'insieme di questi fattori ambientali insieme alla secolare attività dell'uomo, grazie al profondo intreccio tra la melicoltura e la salvaguardia del territorio e dell'ambiente tipici del sistema produttivo locale, contribuiscono alla notorietà della mela «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel» riconosciuta sia sul mercato interno che internazionale. Oggi circa 8 000 produttori, prevalentemente associati in cooperative, 2 500 addetti nei centri di condizionamento e 12 000 persone che effettuano la raccolta sono coinvolte nella filiera produttiva della mela.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito internet:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

Oppure

accedendo direttamente all'home page del sito del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (www.politicheagricole.it), cliccando su «Qualità» (in alto a destra dello schermo), poi su Prodotti DOP IGP STG (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all'esame dell'UE».


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


24.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 182/20


Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio

(2023/C 182/06)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

PRINCIPALI REQUISITI DELLA SCHEDA TECNICA

«SÁRRÉTI KÖKÉNYPÁLINKA»

N. UE: PGI-HU-02490 – 6.3.2019

1.   Nome

«Sárréti kökénypálinka»

2.   Categoria della bevanda spiritosa

Acquavite di frutta (categoria 9 del regolamento (CE) n. 110/2008)

3.   Descrizione della bevanda spiritosa

Caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche

Caratteristiche chimico-fisiche

La «Sárréti kökénypálinka» ha un titolo alcolometrico minimo di 38,5 % v/v e un tenore di sostanze volatili non inferiore a 250 g/hl di alcole a 100 % vol.

Caratteristiche organolettiche

Colore: limpido e incolore.

Odore: fine, con lievi sentori di cera uniti a un aroma di fiori di prugnolo.

Gusto: corposo, con note di mandorle e marzapane e un richiamo di frutti di bosco rossi freschi; ha un finale persistente, è lievemente dolce ma al contempo evoca il gusto leggermente acidulo delle prugnole.

Caratteristiche specifiche (rispetto alle bevande spiritose della stessa categoria)

La «Sárréti kökénypálinka» è una pálinka con elevato tenore di sostanze volatili e un aroma che ricorda i fiori di prugnolo. La «Sárréti kökénypálinka» è corposa, con note di mandorle e marzapane, ed è lievemente dolce; ciò conferisce a questa bevanda spiritosa un carattere più leggero e morbido, e al contempo evoca il gusto leggermente acidulo delle prugnole.

4.   Zona geografica interessata

La «Sárréti kökénypálinka» dev'essere prodotta da prugnole coltivate entro i confini amministrativi dei comuni situati nei seguenti distretti della zona nota come Sárrét (nelle contee di Hajdú-Bihar e Békés), in distillerie commerciali di pálinka ubicate in quella zona: i distretti di Berettyóújfalu, Békéscsaba, Békés, Gyula, Püspökladány, Sarkad e Szeghalom.

5.   Metodo di produzione della bevanda spiritosa

L'ingrediente di base della «Sárréti kökénypálinka» è il frutto del prugnolo (Prunus spinosa) che cresce allo stato selvatico nella zona geografica delimitata.

L'ammostatura, la fermentazione, la distillazione e la messa a riposo della «Sárréti kökénypálinka» devono avvenire soltanto in distillerie commerciali di pálinka ubicate entro i confini amministrativi dei comuni di cui al punto 4.

Le fasi principali della produzione della pálinka sono le seguenti:

a)

selezione e accettazione della frutta

b)

ammostatura

c)

fermentazione

d)

distillazione

e)

messa a riposo e stoccaggio

f)

trattamento e produzione della pálinka

a)   Selezione e accettazione della frutta

Le caratteristiche più importanti della frutta cresciuta allo stato selvatico sono l'uniformità e l'omogeneità del grado di maturazione. Le prugnole devono essere prive di muffa, marciume, difetti di deterioramento o materiali estranei, danni o ammaccature. Quando raggiunge un grado di maturazione adeguato, la prugnola presenta un colore blu cenere; il frutto ha un tenore in materia secca non inferiore a 24 g/100 g e un valore minimo di 12o Brix. Al momento dell'accettazione della frutta, occorre effettuare controlli di qualità su un campione medio.

b)   Ammostatura

La prima fase dell'ammostatura consiste nella cernita delle prugnole, che si presentano sotto forma di piccole bacche, allo scopo di rimuovere eventuali materiali estranei (rametti e foglie). Dopo il lavaggio occorre rimuovere i noccioli (utilizzando un denocciolatore, se è disponibile). Il 10-15 % circa dei noccioli intatti dev'essere reimmesso nel mosto dopo essere stato lasciato essiccare per uno o due giorni.

Il contenuto d'acqua della frutta è modesto (65-70 % circa); pertanto occorre aggiungere acqua per favorire il processo di fermentazione. L'acqua aggiunta deve presentare livelli ridotti di ioni Ca++ e Na+, poiché in caso contrario nuocerebbe al gusto finale della pálinka a causa dell'acidità della frutta.

Il mosto è poi versato nelle vasche di fermentazione (di acciaio o di plastica).

c)   Fermentazione

A causa dell'elevato contenuto di pectina nella frutta i succhi vengono rilasciati lentamente e le prugnole rimangono viscose, e ciò rende più difficile la fermentazione. L'aggiunta di complessi di enzimi favorisce la dissoluzione della pectina.

Il processo di fermentazione dev'essere sottoposto a un controllo visivo giornaliero. Il tenore di zuccheri e il titolo alcolometrico devono essere controllati ogni quattro o cinque giorni.

La durata ottimale del processo di fermentazione oscilla tra 10 e 14 giorni, a seconda dei valori nutrizionali e del grado di maturazione delle prugnole. Il tenore di zuccheri non dev'essere inferiore a 2 g/litro al termine della fermentazione.

d)   Distillazione

La «Sárréti kökénypálinka» può essere preparata utilizzando un sistema di distillazione tradizionale in alambicco (un processo di doppia distillazione frazionata) oppure un sistema di distillazione a colonna a fase unica con condensatore a riflusso (provvisto di deflemmatore). La separazione del distillato di testa si può effettuare principalmente mediante una valutazione organolettica; la separazione del distillato di coda invece avviene mediante misurazioni costanti del titolo alcolometrico. Nel caso della «Sárréti kökénypálinka» la separazione richiede particolare cura. Dal momento che la bevanda spiritosa è caratterizzata da fragranze e aromi forti, è necessario un acuto senso dell'odorato per separare le componenti nocive di aromi e fragranze.

e)   Messa a riposo e stoccaggio

Dopo la fase di raffinazione/distillazione, la «Sárréti kökénypálinka» dev'essere lasciata a riposo per consentire alle fragranze e agli aromi complessi di fondersi. La pálinka dev'essere messa a riposo per tre-sei mesi al riparo dalla luce, preferibilmente in una damigiana o in un contenitore di acciaio inossidabile.

f)   Trattamento e produzione della pálinka

Nel rispetto delle prescrizioni di legge, il titolo alcolometrico della pálinka tenuta a riposo dev'essere regolato a un livello idoneo al consumo aggiungendo acqua potabile di buona qualità. La qualità dell'acqua è cruciale, poiché anch'essa può incidere sugli aromi della pálinka di prugnole come prodotto finito. L'acqua addolcita è la scelta migliore, ma si può utilizzare anche acqua distillata, demineralizzata o permeata. Il titolo alcolometrico dopo la diluizione può scostarsi rispetto al valore indicato sull'etichetta di ±0,3 % v/v.

6.   Legame con l’ambiente geografico o con l’origine

a.   Informazioni sulla zona geografica o sull’origine rilevanti per il legame

La zona geografica è ubicata nella parte sudorientale della Grande pianura, la più vasta area pianeggiante dell'Ungheria. La zona geografica è attraversata da fiumi (Körös, Sebes-Körös e Berettyó) e sistemi di canali. È ricoperta da suolo prativo, il cui strato superficiale tende a inaridirsi. Nelle foreste il suolo prativo è ricco di calcio, magnesio, solfati e carbonati.

Nella zona geografica si registra un alto numero di ore di soleggiamento, (più di 2 500 ore), e le temperature medie in estate e in autunno (rispettivamente 22oC e 12oC) sono superiori alla media nazionale (21,4oC e 11,4oC). Durante la maturazione delle prugnole (in estate e in autunno) le precipitazioni sono inferiori alla media nazionale (di circa 200 mm): in questa zona di scarse precipitazioni la media è pari a circa 150 mm.

Gli arbusti di prugnolo si sono diffusi al limitare delle foreste nella fascia di steppa boscosa e dopo l'abbattimento delle foreste sono rimasti come tipo di vegetazione indipendente. I frutti dell'arbusto di prugnolo, all'inizio completamente verdi, cambiano gradualmente colore nel corso dell'estate diventando blu e porpora; di solito raggiungono la piena maturazione nella seconda metà di settembre.

Il gran numero di ore di soleggiamento contribuisce all'elevato tenore di zuccheri delle prugnole che crescono allo stato selvatico nella zona geografica delimitata. Durante il periodo di maturazione delle prugnole lo strato superficiale del suolo prativo si inaridisce a causa delle scarse precipitazioni, dell'abbondante soleggiamento e delle alte temperature. Di conseguenza la pianta sottrae acqua al frutto in via di maturazione per garantire la propria vegetazione; pertanto il tenore di zuccheri è maggiormente concentrato. In tal modo le prugnole che crescono in questa zona hanno un tenore di zuccheri superiore alla media, pari a 12o Brix.

Grazie al forte tenore di minerali del suolo e al numero di ore di soleggiamento, le prugnole che crescono nella zona geografica sono più ricche di minerali e aromi: hanno un alto contenuto di flavonoidi e presentano un contenuto minimo in acidi organici pari al 2,5 % e un tenore tannico minimo dell'1,7 %.

b.   Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa attribuibili alla zona geografica

Le caratteristiche organolettiche specifiche e il tenore di sostanze volatili superiore alla media della «Sárréti kökénypálinka» dipendono in primo luogo dalla ricchezza di minerali e aromi delle prugnole usate come ingrediente di base.

I noccioli delle prugnole intatti reimmessi nel mosto della «Sárréti kökénypálinka» prodotto esclusivamente da frutti selvatici conferiscono alla pálinka un aroma di fiori di prugnolo e un gusto di mandorle, mentre l'elevato tenore di zuccheri della frutta le conferisce un gusto lievemente dolce che ricorda il marzapane. Il più elevato tenore di sostanze volatili della pálinka dipende dalla ricchezza di minerali e aromi delle prugnole con cui essa viene prodotta, mentre la pellicola cerosa che ricopre la prugnola conferisce alla pálinka il suo aroma leggermente ceroso.

La distillazione della «Sárréti kökénypálinka» esige una notevole esperienza, e grazie alle conoscenze umane e alle competenze locali la «Sárréti kökénypálinka» si distingue per i peculiari aromi della prugnola originaria della zona geografica. Dal momento che questa bevanda spiritosa a base di prugnole è ricca di fragranze e aromi, sono necessarie esperienza e competenze notevoli per separare correttamente il distillato «di testa» ed evitare che fragranze nocive (aldeidi, esteri e alcoli superiori) penetrino nel prodotto finito.

La qualità specifica della «Sárréti kökénypálinka» è testimoniata dai premi vinti in occasione dei seguenti concorsi per bevande spiritose:

2009: premio «Campione» alla 17a edizione del concorso nazionale per la pálinka e del concorso internazionale per le acquaviti di frutta

2012-2013: medaglia d'argento alla «Destillata»

2014: medaglia d'oro al concorso nazionale per la pálinka e la pálinka di vinacce

2015: medaglia d'oro al concorso nazionale per la pálinka e la pálinka di vinacce

2015: eccellenza 4 stelle al programma nazionale di eccellenza per la pálinka

2016: premio «Campione» al festival nazionale di degustazione della pálinka

2016: migliore pálinka di prugnole d'Ungheria

2017: pálinka d'eccellenza TOP al programma nazionale di eccellenza per la pálinka

2018: premio speciale per la pálinka al festival della pálinka di Szeghalom

7.   Disposizioni dell’Unione europea o disposizioni nazionali/regionali

Legge XI del 1997 sulla protezione dei marchi commerciali e delle indicazioni geografiche

Legge LXXIII del 2008 sulla pálinka, sulla pálinka di vinacce e sul consiglio nazionale della pálinka

Decreto governativo n. 158/2009, del 30 luglio 2009, che fissa norme dettagliate per la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei generi alimentari e per la verifica dei prodotti

8.   Richiedente

Stato membro, paese terzo o persona fisica/giuridica: István Elek

Indirizzo completo (via e numero civico, località e codice postale, Stato):

Széchenyi u. 82, 4145 Csökmő, Ungheria

Status giuridico: ditta individuale

9.   Aggiunte all’indicazione geografica e norme specifiche in materia di etichettatura

Oltre a quelli specificati nella legislazione, la denominazione contiene i seguenti elementi:

«földrajzi jelzés» [indicazione geografica] (separata dal nome);

il nome «Sárréti kökénypálinka» deve comparire sull'etichetta (anteriore e/o posteriore e/o laterale) apposta su tutte le bottiglie a fini di presentazione del prodotto.


(1)  GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1.