ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 173

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

66° anno
15 maggio 2023


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2023/C 173/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2023/C 173/02

Causa C-640/20 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 23 marzo 2023 — PV / Commissione (Impugnazione – Funzione pubblica – Molestie psicologiche – Pareri medici – Assenze ingiustificate – Retribuzione – Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Articolo 11 bis – Conflitto di interessi – Articolo 21 bis – Ordine manifestamente illegale – Articolo 23 – Rispetto delle leggi e dei regolamenti di polizia – Procedimento disciplinare – Revoca – Ritiro della revoca – Nuovo procedimento disciplinare – Nuova revoca)

2

2023/C 173/03

Causa C-70/21: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 23 marzo 2023 — Commissione europea / Repubblica ellenica [Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 2008/50/CE – Qualità dell’aria ambiente – Articolo 13, paragrafo 1 – Allegato XI – Superamento sistematico e continuato del valore limite giornaliero fissato per le microparticelle (PM10) nell'agglomerato di Salonicco (EL 0004) – Articolo 23, paragrafo 1 – Allegato XV – Periodo di superamento il più breve possibile – Misure appropriate]

2

2023/C 173/04

Causa C-365/21, Generalstaatsanwaltschaft Bamberg (Riserva relativa al principio del ne bis in idem): Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 23 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Bamberg — Germania) — Procedimento penale a carico di MR (Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen – Articolo 54 – Principio del ne bis in idem – Articolo 55, paragrafo 1, lettera b) – Eccezione all’applicazione del principio del ne bis in idem – Reato contro la sicurezza o contro altri interessi essenziali dello Stato membro – Articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio del ne bis in idem – Articolo 52, paragrafo 1 – Limitazioni apportate al principio del ne bis in idem – Compatibilità di una dichiarazione nazionale che prevede un’eccezione al principio del ne bis in idem – Organizzazione criminale – Reati contro il patrimonio)

3

2023/C 173/05

Causa C-412/21, Dual Prod: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 23 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Satu Mare — Romania) — Dual Prod SRL / Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca — Comisia regională pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate (Rinvio pregiudiziale – Accise – Direttiva 2008/118/CE – Articolo 16, paragrafo 1 – Autorizzazione ad operare a titolo di deposito fiscale di prodotti soggetti ad accisa – Provvedimenti di sospensione in successione – Natura penale – Articoli 48 e 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio della presunzione d’innocenza – Principio del ne bis in idem – Proporzionalità)

4

2023/C 173/06

Cause riunite C-514/21 e C-515/21, Minister for Justice and Equality (Revoca della sospensione) e a.: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 23 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal — Irlanda) — Esecuzione di due mandati d’arresto europei emessi contro LU (C-514/21), PH (C-515/21) (Rinvio pregiudiziale – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Procedura di consegna tra gli Stati membri – Condizioni di esecuzione – Motivi di non esecuzione facoltativi – Articolo 4 bis, paragrafo 1 – Mandato emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà – Nozione di processo terminato con la decisione – Portata – Prima condanna accompagnata dalla sospensione – Seconda condanna – Assenza dell’interessato al processo – Revoca della sospensione – Diritti della difesa – Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – Articolo 6 – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 47 e 48 – Violazione – Conseguenze)

5

2023/C 173/07

Causa C-574/21, 02 Czech Republic: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 23 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud — Repubblica Ceca) — QT / 02 Czech Republic a. s. (Rinvio pregiudiziale – Agenti commerciali indipendenti – Direttiva 86/653/CEE – Articolo 17, paragrafo 2, lettera a) – Estinzione del contratto di agenzia – Diritto dell’agente commerciale a un’indennità – Presupposti per la concessione – Indennità equa – Valutazione – Nozione di provvigioni che l’agente commerciale perde – Provvigioni su operazioni future – Nuovi clienti che l’agente commerciale ha procurato – Clienti esistenti con i quali l’agente commerciale ha sensibilmente sviluppato gli affari – Provvigioni una tantum)

6

2023/C 173/08

Causa C-653/21, Syndicat Uniclima: Sentenza della Corte (Ottava. Sezione) del 23 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Syndicat Uniclima / Ministre de l'Intérieur (Rinvio pregiudiziale – Mercato interno – Armonizzazione delle legislazioni nazionali relative alle macchine, al materiale elettrico sotto tensione e alle attrezzature a pressione – Direttiva 2006/42/CE – Direttiva 2014/35/UE – Direttiva 2014/68/UE – Marcatura CE – Imposizione, da parte di una normativa nazionale, di requisiti ulteriori rispetto ai requisiti di sicurezza essenziali previsti da tali direttive – Presupposti – Normativa nazionale in materia di sicurezza contro i rischi di incendio e di panico nelle strutture aperte al pubblico)

7

2023/C 173/09

Causa C-662/21, Booky.fi: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 23 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — Booky.fi Oy (Rinvio pregiudiziale – Articoli 34 e 36 TFUE – Libera circolazione delle merci – Misura d’effetto equivalente a una restrizione quantitativa – Registrazione di programmi audiovisivi – Vendita on-line – Normativa di uno Stato membro che prevede una classificazione per età e un’etichettatura dei programmi – Tutela dei minori – Registrazioni già assoggettate ad una classificazione e ad un’etichettatura in un altro Stato membro – Proporzionalità)

7

2023/C 173/10

Causa C-561/22, Willy Hermann Service: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 7 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Innsbruck) — Austria) — Willy Hermann Service GmbH, DI / Präsidentin des Landesgerichts Feldkirch. (Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Direttiva 2013/34/UE – Articoli 30 e 51 – Pubblicazione del bilancio di esercizio – Sanzioni in caso di omessa pubblicazione – Irrogazione di penalità di mora da parte di un giudice civile – Procedimento amministrativo diretto al recupero delle dette penalità, divenute definitive – Normativa che esclude il riesame delle dette penalità di mora da parte del giudice amministrativo – Autorità di cosa giudicata – Principio di effettività – Proporzionalità)

8

2023/C 173/11

Causa C-76/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Polonia) il 5 febbraio 2022 — QI / Santander Bank Polska S.A.

9

2023/C 173/12

Causa C-552/22 P: Impugnazione proposta il 18 agosto 2022 dalla Asociación de Delineantes de Hacienda avverso l’ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 13 luglio2022, causa T-280/22, Asociación de Delineantes de Hacienda / Spagna

9

2023/C 173/13

Causa C-605/22 P: Impugnazione proposta il 16 settembre 2022, dalla Hijos de Moisés Rodríguez González, SA avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 29 giugno 2022, causa T-306/20, Hijos de Moisés Rodríguez González / EUIPO — Irlande et Ornua (La Irlandesa 1943)

10

2023/C 173/14

Causa C-732/22 P: Impugnazione proposta il 28 novembre 2022 dalla G-Core Innovations Sàrl avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 28 settembre 2022, causa T-454/21, G-Core Innovations/EUIPO — Coretransform (G CORELABS)

10

2023/C 173/15

Causa C-735/22 P: Impugnazione proposta il 29 novembre 2022 dalla Primagran sp. z o.o. avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 22 settembre 2022, causa T-624/21, Primagran / EUIPO — Primagaz (prımagran)

10

2023/C 173/16

Causa C-775/22, Banco Santander: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 20 dicembre 2022 — M.S.G. e altri / Banco Santander, SA

11

2023/C 173/17

Causa C-779/22, Banco Santander: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 22 dicembre 2022 — M.C.S. / Banco Santander, SA

11

2023/C 173/18

Causa C-794/22, Banco Santander: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 23 dicembre 2022 — FSC / Banco Santander SA

12

2023/C 173/19

Causa C-28/23, NFŠ: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresný súd Bratislava III (Slovacchia) il 24 gennaio 2023 — NFŠ a.s. / Slovenská republika (Repubblica slovacca) tramite il Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (Ministero dell’Istruzione, della Scienza, della Ricerca e dello Sport della Repubblica slovacca), e Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

13

2023/C 173/20

Causa C-40/23 P: Impugnazione proposta il 26 gennaio 2023 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 16 novembre 2022, causa T-469/20, Regno dei Paesi Bassi / Commissione

14

2023/C 173/21

Causa C-54/23: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 3 febbraio 2023 — WY / Laudamotion GmbH, Ryanair DAC

15

2023/C 173/22

Causa C-57/23, Policejní prezidium: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšším správním soudem (Repubblica Ceca) il 2 febbraio 2023 — JH / Policejní prezidium

15

2023/C 173/23

Causa C-62/23: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado Contencioso-Administrativo no 5 de Barcelona (Spagna) il 6 febbraio 2023 — Pedro Francisco / Subdelegación del Gobierno en Barcelona

16

2023/C 173/24

Causa C-63/23, Sagrario: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Contencioso-Administrativo no 5 de Barcelona (Spagna) il 6 febbraio 2023 — Sagrario e altri / Subdelegación del Gobierno en Barcelona

17

2023/C 173/25

Causa C-65/23, K GmbH: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) l’8 febbraio 2023 — MK / K GmbH

17

2023/C 173/26

Causa C-66/23: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia) il 7 febbraio 2023 — Elliniki Ornithologiki Etaireia, Syllogos Diktyo Oikologikon Organoseon Aigaiou, Perivallontikos Syllogos Rethymnou, Politistikos Syllogos Thronos Kleisidiou, KX e altri / Ypourgos Esoterikon, Ypourgos Oikonomikon, Ypourgos Anaptyxis kai Ependyseon, Ypourgos Perivallontos kai Energeias, Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon

18

2023/C 173/27

Causa C-87/23, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Administratīvā apgabaltiesa (Lettonia) il 15 febbraio 2023 — Biedrība Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija / Valsts ieņēmumu dienests

19

2023/C 173/28

Causa C-108/23, SmartSport Reisen: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Groß-Gerau (Germania) il 23 febbraio 2023 — PU / SmartSport Reisen GmbH

20

2023/C 173/29

Causa C-110/23 P: Impugnazione proposta il 22 febbraio 2023 dall’Autoridad Portuaria de Bilbao avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 14 dicembre 2022, causa T-126/20, Autoridad Portuaria de Bilbao / Commissione

21

2023/C 173/30

Causa C-119/23, Valančius: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus apygardos administracinis teismas (Lituania) il 28 febbraio 2023 — Virgilijus Valančius / Lietuvos Respublikos vyriausybė

22

2023/C 173/31

Causa C-122/23, Legafact: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 1o marzo 2023 — Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite / Legafact EOOD

23

2023/C 173/32

Causa C-128/23, Müller Reisen: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 3 marzo 2023 — Müller Reisen GmbH / Stadt Olsberg

23

2023/C 173/33

Causa C-165/23: Ricorso proposto il 17 marzo 2023 — Commissione europea / Repubblica di Bulgaria

24

2023/C 173/34

Causa C-167/23: Ricorso proposto il 17 marzo 2023 — Commissione europea / Repubblica ellenica

25

2023/C 173/35

Causa C-172/23: Ricorso proposto il 21 marzo 2023 — Commissione europea/Irlanda

25

2023/C 173/36

Causa C-180/23: Ricorso proposto il 21 marzo 2023 — Commissione europea / Repubblica ellenica

26

2023/C 173/37

Causa C-181/23: Ricorso proposto il 21 marzo 2023 — Commissione europea / Repubblica di Malta

27

2023/C 173/38

Causa C-191/23: Ricorso proposto il 24 marzo 2023 — Commissione europea/Repubblica portoghese

27

2023/C 173/39

Causa C-192/23: Ricorso proposto il 24 marzo 2023 — Commissione europea / Repubblica di Lettonia

28

2023/C 173/40

Causa C-193/23: Ricorso presentato il 24 marzo 2023 — Commissione europea / Repubblica italiana

29

 

Tribunale

2023/C 173/41

Causa T-100/23: Ricorso proposto il 20 febbraio 2023 — ABLV Bank / BCE

30

2023/C 173/42

Causa T-110/23: Ricorso proposto il 27 febbraio 2023 — Kargins / Commissione

31

2023/C 173/43

Causa T-115/23: Ricorso proposto il 2 marzo 2023 — Debreceni Egyetem / Consiglio

31

2023/C 173/44

Causa T-125/23: Ricorso proposto l’8 marzo 2023 — Synapsa Med / EUIPO — Gravity Products (Gravity)

34

2023/C 173/45

Causa T-136/23: Ricorso proposto il 15 marzo 2023 — Vintae Luxury Wine Specialists / EUIPO — Grande Vitae (vintae)

35

2023/C 173/46

Causa T-149/23: Ricorso proposto il 23 marzo 2023 — Kirov / EUIPO — Pasticceria Cristiani (CRISTIANI)

35

2023/C 173/47

Causa T-156/23: Ricorso proposto il 23 marzo 2023 — Polonia / Commissione europea

36

2023/C 173/48

Causa T-157/23: Ricorso proposto il 24 marzo 2023 — Kneipp / EUIPO — Patou (Joyful by nature)

37

2023/C 173/49

Causa T-160/23: Ricorso proposto il 24 marzo 2023 — VO / Commissione

37

2023/C 173/50

Causa T 161/23: Ricorso proposto il 25 marzo 2023 — Schönegger Käse-Alm/EUIPO — Jumpseat3D plus Germany (Rebell)

38

2023/C 173/51

Causa T-162/23: Ricorso proposto il 27 marzo 2023 — Sengül Ayhan /EUIPO — Pegase (Rock Creek)

39

2023/C 173/52

Causa T-166/23: Ricorso proposto il 28 marzo 2023 — Dekoback/EUIPO — DecoPac (DECOPAC)

40

2023/C 173/53

Causa T-169/23: Ricorso proposto il 29 marzo 2023 — RT France / Consiglio

40

2023/C 173/54

Causa T-171/23: Ricorso proposto il 30 marzo 2023 — VR / Parlamento

41

2023/C 173/55

Causa T-627/18: Ordinanza del Tribunale del 20 marzo 2023 — ZK / Commissione

42

2023/C 173/56

Causa T-16/22: Ordinanza del Tribunale del 17 marzo 2023 — NV / BEI

42

2023/C 173/57

Causa T-97/22: Ordinanza del Tribunale del 16 marzo 2023 — Ilunga Luyoyo / Consiglio

42

2023/C 173/58

Causa T-447/22: Ordinanza del Tribunale del 17 marzo 2023 — NV / BEI

42


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

15.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 173/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2023/C 173/01)

Ultime pubblicazioni

GU C 164 dell’8.5.2023

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 155 del 2.5.2023

GU C 134 del 17.4.2023

GU C 127 dell'11.4.2023

GU C 121 del 3.4.2023

GU C 112 del 27.3.2023

GU C 104 del 20.3.2023

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

15.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 173/2


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 23 marzo 2023 — PV / Commissione

(Causa C-640/20 P) (1)

(Impugnazione - Funzione pubblica - Molestie psicologiche - Pareri medici - Assenze ingiustificate - Retribuzione - Statuto dei funzionari dell’Unione europea - Articolo 11 bis - Conflitto di interessi - Articolo 21 bis - Ordine manifestamente illegale - Articolo 23 - Rispetto delle leggi e dei regolamenti di polizia - Procedimento disciplinare - Revoca - Ritiro della revoca - Nuovo procedimento disciplinare - Nuova revoca)

(2023/C 173/02)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: PV (rappresentante: D. Birkenmaier, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente T.S. Bohr, B. Mongin e A.-C. Simon, successivamente T.S. Bohr e A.-C. Simon, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

PV è condannato a sopportare, oltre alle sue proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 98 del 22.3.2021.


15.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 173/2


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 23 marzo 2023 — Commissione europea / Repubblica ellenica

(Causa C-70/21) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 2008/50/CE - Qualità dell’aria ambiente - Articolo 13, paragrafo 1 - Allegato XI - Superamento sistematico e continuato del valore limite giornaliero fissato per le microparticelle (PM10) nell'agglomerato di Salonicco (EL 0004) - Articolo 23, paragrafo 1 - Allegato XV - Periodo di superamento «il più breve possibile» - Misure appropriate)

(2023/C 173/03)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Konstantinidis e M. Noll-Ehlers, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: E. Skandalou, agente)

Dispositivo

1)

La Repubblica ellenica,

non avendo provveduto a che non fosse superato, in modo sistematico e continuato, il valore limite giornaliero fissato per il PM10, dall’anno 2005 all’anno 2012 incluso, nel 2014 e poi nuovamente dall’anno 2017 all’anno 2019 incluso, nell'agglomerato di Salonicco (EL 0004), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'allegato XI della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, e

non avendo adottato, a decorrere dall'11 giugno 2010, le misure appropriate per assicurare il rispetto del valore limite giornaliero fissato per il PM10 nell'agglomerato di Salonicco (EL 0004), è venuta meno agli obblighi imposti dall'articolo 23, paragrafo 1, della suddetta direttiva, in combinato disposto con l'allegato XV della stessa, e in particolare all'obbligo di provvedere a che i piani per la qualità dell'aria stabiliscano misure appropriate affinché il periodo di superamento di tale valore limite sia il più breve possibile.

2)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 128 del 12.4.2021.


15.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 173/3


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 23 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Bamberg — Germania) — Procedimento penale a carico di MR

(Causa C-365/21 (1), Generalstaatsanwaltschaft Bamberg (Riserva relativa al principio del ne bis in idem))

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen - Articolo 54 - Principio del ne bis in idem - Articolo 55, paragrafo 1, lettera b) - Eccezione all’applicazione del principio del ne bis in idem - Reato contro la sicurezza o contro altri interessi essenziali dello Stato membro - Articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Principio del ne bis in idem - Articolo 52, paragrafo 1 - Limitazioni apportate al principio del ne bis in idem - Compatibilità di una dichiarazione nazionale che prevede un’eccezione al principio del ne bis in idem - Organizzazione criminale - Reati contro il patrimonio)

(2023/C 173/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Bamberg

Parte nel procedimento penale principale

MR

con l’intervento di: Generalstaatsanwaltschaft Bamberg

Dispositivo

1)

Dall’esame della prima questione non è emerso alcun elemento atto a inficiare la validità dell’articolo 55, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 ed entrata in vigore il 26 marzo 1995, alla luce dell’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2)

L’articolo 55, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, in combinato disposto con l’articolo 50 e con l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta all’interpretazione, da parte dei giudici di uno Stato membro, della dichiarazione effettuata da quest’ultimo ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1, di detta convenzione secondo la quale tale Stato membro non è vincolato dalle disposizioni dell’articolo 54 della convenzione di cui trattasi per quanto riguarda il reato di costituzione di un’organizzazione criminale, qualora l’organizzazione criminale a cui ha partecipato la persona sottoposta a procedimento penale abbia esclusivamente commesso reati contro il patrimonio, purché siffatto procedimento sia volto, tenuto conto degli atti illeciti di tale organizzazione, a sanzionare pregiudizi alla sicurezza o ad altri interessi egualmente essenziali di detto Stato membro.


(1)  GU C 320 del 9.8.2021.


15.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 173/4


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 23 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Satu Mare — Romania) — Dual Prod SRL / Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca — Comisia regională pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate

(Causa C-412/21 (1), Dual Prod)

(«Rinvio pregiudiziale - Accise - Direttiva 2008/118/CE - Articolo 16, paragrafo 1 - Autorizzazione ad operare a titolo di deposito fiscale di prodotti soggetti ad accisa - Provvedimenti di sospensione in successione - Natura penale - Articoli 48 e 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Principio della presunzione d’innocenza - Principio del ne bis in idem - Proporzionalità»)

(2023/C 173/05)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Satu Mare

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Dual Prod SRL

Convenuta: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca — Comisia regională pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate

Dispositivo

1)

L’articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un’autorizzazione ad operare a titolo di deposito fiscale di prodotti soggetti ad accisa possa essere sospesa in forza di un provvedimento amministrativo, fino all’esito di un procedimento penale, per il solo motivo che il titolare di tale autorizzazione ha acquisito lo status di imputato nell’ambito di tale procedimento penale, qualora tale sospensione costituisca una sanzione di natura penale.

2)

L’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che esso non osta all’irrogazione di una sanzione di natura penale, in ragione di illeciti commessi in violazione del regime dei prodotti soggetti ad accisa, nei confronti di una persona giuridica che, per i medesimi fatti, sia già stata destinataria di una sanzione di natura penale divenuta definitiva, a condizione che:

la possibilità di cumulare tali due sanzioni sia prevista dalla legge;

la normativa nazionale non consenta di perseguire e di sanzionare gli stessi fatti a titolo dello stesso illecito o al fine di perseguire lo stesso obiettivo, ma preveda unicamente la possibilità di un cumulo dei procedimenti e delle sanzioni a titolo di normative diverse;

tali procedimenti e tali sanzioni tendano a finalità complementari e abbiano per oggetto, eventualmente, aspetti diversi del medesimo comportamento illecito in questione;

esistano norme chiare e precise che consentano di prevedere quali atti e quali omissioni possano costituire l’oggetto di un cumulo di procedimenti e di sanzioni nonché il coordinamento tra le diverse autorità, che i due procedimenti siano stati condotti in modo sufficientemente coordinato e ravvicinato nel tempo e che la sanzione eventualmente inflitta in occasione del primo procedimento sul piano cronologico sia stata presa in considerazione al momento della valutazione della seconda sanzione, di modo che gli oneri derivanti, a carico degli interessati, da un cumulo del genere siano limitati a quanto strettamente necessario e che il complesso delle sanzioni imposte corrisponda alla gravità degli illeciti commessi.


(1)  GU C 401 del 4.10.2021.


15.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 173/5


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 23 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal — Irlanda) — Esecuzione di due mandati d’arresto europei emessi contro LU (C-514/21), PH (C-515/21)

[Cause riunite C-514/21 e C-515/21 (1), Minister for Justice and Equality (Revoca della sospensione) e a.]

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Mandato d’arresto europeo - Decisione quadro 2002/584/GAI - Procedura di consegna tra gli Stati membri - Condizioni di esecuzione - Motivi di non esecuzione facoltativi - Articolo 4 bis, paragrafo 1 - Mandato emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà - Nozione di «processo terminato con la decisione» - Portata - Prima condanna accompagnata dalla sospensione - Seconda condanna - Assenza dell’interessato al processo - Revoca della sospensione - Diritti della difesa - Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali - Articolo 6 - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articoli 47 e 48 - Violazione - Conseguenze)

(2023/C 173/06)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal

Parti nel procedimento principale

LU (C-514/21), PH (C-515/21)

con l’intervento di: Minister for Justice and Equality,

Dispositivo

1)

L’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, letto alla luce dell’articolo 47 e dell’articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

deve essere interpretato nel senso che:

qualora la sospensione dell’esecuzione di una pena privativa della libertà sia revocata, per effetto di una nuova condanna penale, e sia emesso un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esecuzione di tale pena, tale condanna penale, pronunciata in contumacia, costituisce una «decisione» nel senso di cui a tale disposizione. Ciò non si verifica nel caso della decisione che revoca la sospensione dell’esecuzione di detta pena.

2)

L’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/58, come modificata dalla decisione quadro 2009/299,

deve essere interpretato nel senso che:

autorizza l’autorità giudiziaria dell’esecuzione a rifiutare di consegnare allo Stato membro emittente la persona ricercata, qualora risulti che il procedimento che ha condotto a una seconda condanna penale di tale persona, determinante per l’emissione del mandato d’arresto europeo, si è svolto in contumacia a meno che il mandato d’arresto europeo contenga, per quanto riguarda tale procedimento, una delle indicazioni previste da tale disposizione alle lettere da a) a d),

3)

La decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, letta alla luce dell’articolo 47 e dell’articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

deve essere interpretata nel senso che:

osta a che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione rifiuti di consegnare la persona ricercata allo Stato membro emittente sulla base del motivo che il procedimento che ha portato alla revoca della sospensione della pena privativa della libertà per la cui esecuzione è stato emesso il mandato d’arresto europeo si è svolto in contumacia, o subordini la consegna di tale persona alla garanzia che essa potrà beneficiare, in tale Stato membro, di un nuovo processo o di un ricorso in appello che consenta di riesaminare una simile decisione di revoca o la seconda condanna penale inflittale in contumacia e che risulta determinante per l’emissione di tale mandato.


(1)  GU C 119 del 14.3.2022.


15.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 173/6


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 23 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud — Repubblica Ceca) — QT / 02 Czech Republic a. s.

(Causa C-574/21 (1), 02 Czech Republic)

(«Rinvio pregiudiziale - Agenti commerciali indipendenti - Direttiva 86/653/CEE - Articolo 17, paragrafo 2, lettera a) - Estinzione del contratto di agenzia - Diritto dell’agente commerciale a un’indennità - Presupposti per la concessione - Indennità equa - Valutazione - Nozione di “provvigioni che l’agente commerciale perde” - Provvigioni su operazioni future - Nuovi clienti che l’agente commerciale ha procurato - Clienti esistenti con i quali l’agente commerciale ha sensibilmente sviluppato gli affari - Provvigioni una tantum»)

(2023/C 173/07)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší soud

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: QT

Convenuta: 02 Czech Republic a. s.

Dispositivo

1)

L’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti,

deve essere interpretato nel senso che:

le provvigioni che l’agente commerciale avrebbe percepito in caso di prosecuzione ipotetica del contratto di agenzia, per le operazioni che sarebbero state concluse, dopo l’estinzione di tale contratto di agenzia, con i nuovi clienti che egli ha procurato al preponente prima di tale estinzione, o con i clienti con i quali egli ha sensibilmente sviluppato gli affari prima di detta estinzione, devono essere prese in considerazione nella determinazione dell’indennità prevista all’articolo 17, paragrafo 2, di detta direttiva.

2)

L’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 86/653

deve essere interpretato nel senso che:

il versamento di provvigioni una tantum non esclude dal calcolo dell’indennità, prevista da tale articolo 17, paragrafo 2, le provvigioni che l’agente commerciale perde e che risultano dalle operazioni realizzate dal preponente, dopo l’estinzione del contratto di agenzia commerciale, con i nuovi clienti che l’agente commerciale gli ha procurato prima di tale estinzione, o con i clienti con i quali quest’ultimo ha sensibilmente sviluppato gli affari prima di detta estinzione, quando tali provvigioni corrispondono a remunerazioni forfettarie per ogni nuovo contratto concluso con tali nuovi clienti, o con i clienti esistenti del preponente, con l’intermediazione dell’agente commerciale.


(1)  GU C 481 del 29.11.2021.


15.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 173/7


Sentenza della Corte (Ottava. Sezione) del 23 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Syndicat Uniclima / Ministre de l'Intérieur

(Causa C-653/21 (1), Syndicat Uniclima)

(Rinvio pregiudiziale - Mercato interno - Armonizzazione delle legislazioni nazionali relative alle macchine, al materiale elettrico sotto tensione e alle attrezzature a pressione - Direttiva 2006/42/CE - Direttiva 2014/35/UE - Direttiva 2014/68/UE - «Marcatura CE» - Imposizione, da parte di una normativa nazionale, di requisiti ulteriori rispetto ai requisiti di sicurezza essenziali previsti da tali direttive - Presupposti - Normativa nazionale in materia di sicurezza contro i rischi di incendio e di panico nelle strutture aperte al pubblico)

(2023/C 173/08)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Syndicat Uniclima

Convenuto: Ministre de l'Intérieur

Dispositivo

L’articolo 3, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 31, nonché con l’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione,

deve essere interpretato nel senso che:

esso osta a una normativa nazionale che, al fine di proteggere la salute e la sicurezza delle persone nei confronti dei rischi di incendio nelle strutture aperte al pubblico, impone alle attrezzature a pressione e agli insiemi che utilizzano refrigeranti infiammabili requisiti che non figurano tra i requisiti essenziali di sicurezza previsti da tale direttiva, al fine della messa a disposizione sul mercato o della messa in servizio di tali attrezzature e insiemi, sebbene rechino la marcatura CE.


(1)  GU C 37 del 24.1.2022.


15.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 173/7


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 23 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — Booky.fi Oy

(Causa C-662/21 (1), Booky.fi)

(Rinvio pregiudiziale - Articoli 34 e 36 TFUE - Libera circolazione delle merci - Misura d’effetto equivalente a una restrizione quantitativa - Registrazione di programmi audiovisivi - Vendita on-line - Normativa di uno Stato membro che prevede una classificazione per età e un’etichettatura dei programmi - Tutela dei minori - Registrazioni già assoggettate ad una classificazione e ad un’etichettatura in un altro Stato membro - Proporzionalità)

(2023/C 173/09)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Booky.fi Oy

con l’intervento di: Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI)

Dispositivo

Gli articoli 34 e 36 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla normativa di uno Stato membro che, allo scopo di tutelare i minori contro i contenuti audiovisivi che possono nuocere al loro benessere e al loro sviluppo, esige che i programmi audiovisivi registrati su un supporto fisico e commercializzati mediante un negozio on-line siano stati previamente assoggettati a una procedura di controllo nonché ad una classificazione, in funzione dei limiti d’età, e ad un’etichettatura corrispondente, in conformità al diritto di tale Stato membro, anche quando tali programmi siano già stati assoggettati a una procedura nonché ad una classificazione e ad un’etichettatura analoghe in applicazione del diritto di un altro Stato membro, nei limiti in cui detta normativa sia idonea a garantire la realizzazione di tale obiettivo e non ecceda quanto necessario per conseguirlo.

A tal riguardo non riveste un’importanza determinante la circostanza che una parte delle registrazioni che possono essere commercializzate nello Stato membro di cui trattasi a partire da un altro Stato membro sia esclusa dall’ambito d’applicazione di tale normativa, a condizione che detta limitazione non comprometta la realizzazione dell’obiettivo perseguito. Non presenta neppure carattere determinante il fatto che la normativa nazionale di cui trattasi non preveda deroghe a tale requisito qualora possa essere dimostrato che l’acquirente di una registrazione prevista da tale normativa sia maggiorenne.


(1)  GU C 24 del 17.1.2022.


15.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 173/8


Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 7 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Innsbruck) — Austria) — Willy Hermann Service GmbH, DI / Präsidentin des Landesgerichts Feldkirch.

(Causa C-561/22 (1), Willy Hermann Service)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Direttiva 2013/34/UE - Articoli 30 e 51 - Pubblicazione del bilancio di esercizio - Sanzioni in caso di omessa pubblicazione - Irrogazione di penalità di mora da parte di un giudice civile - Procedimento amministrativo diretto al recupero delle dette penalità, divenute definitive - Normativa che esclude il riesame delle dette penalità di mora da parte del giudice amministrativo - Autorità di cosa giudicata - Principio di effettività - Proporzionalità)

(2023/C 173/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht (Innsbruck)

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Willy Hermann Service GmbH, DI

Convenuta: Präsidentin des Landesgerichts Feldkirch

Dispositivo

Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che prevede che il giudice amministrativo, pronunciandosi sul recupero delle penalità di mora irrogate a una società e al suo amministratore per l’omessa pubblicazione del bilancio d’esercizio, sia vincolato dalla decisione del giudice civile, divenuta definitiva, che ha irrogato tali penalità di mora e ne ha fissato l'importo al fine di garantire il rispetto degli obblighi derivanti dagli articoli 30 e 51 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio, come recepita nel diritto interno.


(1)  Data di deposito: 24.8.2022.


15.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 173/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Polonia) il 5 febbraio 2022 — QI / Santander Bank Polska S.A.

(Causa C-76/22)

(2023/C 173/11)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Parti

Attrice: QI

Convenuta: Santander Bank Polska S.A.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE (1) debba essere interpretato alla stregua dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE (2), ossia, se tale disposizione debba essere interpretata nel senso che il diritto del consumatore ad una riduzione del costo totale del mutuo ipotecario in caso di rimborso anticipato del mutuo includa tutti i costi che sono stati posti a carico del consumatore, compresa anche la commissione per la concessione del mutuo.

2)

Se l'obbligo previsto all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE di ridurre il costo totale del mutuo ipotecario in caso di rimborso anticipato debba essere interpretato nel senso che il costo totale del mutuo ipotecario deve essere ridotto in proporzione al rapporto tra la durata del periodo compreso tra la data del rimborso anticipato e la data originariamente concordata come data di rimborso del mutuo, e la durata del periodo originariamente concordato compreso tra la data dell’erogazione del mutuo e la data del rimborso totale del mutuo, oppure nel senso che la riduzione del costo totale del mutuo ipotecario deve essere proporzionale al mancato guadagno da parte del mutuante, ossia al rapporto tra l’importo degli interessi da rimborsare dopo il rimborso anticipato del mutuo (dovuti per il periodo compreso tra il giorno successivo al rimborso totale effettivo e la data originariamente concordata per il rimborso totale) e l’importo degli interessi dovuti per l'intera durata del contratto di mutuo originariamente concordata (dalla data di erogazione del mutuo alla data del rimborso del mutuo concordata).


(1)  Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 60, pag. 34).

(2)  Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU 2008, L 133, pag. 66).


15.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 173/9


Impugnazione proposta il 18 agosto 2022 dalla Asociación de Delineantes de Hacienda avverso l’ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 13 luglio2022, causa T-280/22, Asociación de Delineantes de Hacienda / Spagna

(Causa C-552/22 P)

(2023/C 173/12)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Asociación de Delineantes de Hacienda (rappresentante: D. Álvarez Cabrera, avocato)

Altra parte nel procedimento: Regno di Spagna

Con sentenza del 17 marzo 2023, la Corte di giustizia (Sesta Sezione) ha respinto l’impugnazione in quanto manifestamente infondata e ha deciso che la ricorrente sopporti le proprie spese.


15.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 173/10


Impugnazione proposta il 16 settembre 2022, dalla Hijos de Moisés Rodríguez González, SA avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 29 giugno 2022, causa T-306/20, Hijos de Moisés Rodríguez González / EUIPO — Irlande et Ornua (La Irlandesa 1943)

(Causa C-605/22 P)

(2023/C 173/13)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Hijos de Moisés Rodríguez González, SA (rappresentante: J. García Domínguez, abogado)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, Irlande et Ornua Co-operative Ltd

Con ordinanza dell’8 marzo 2023, la Corte di giustizia (Sezione per l’ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l’impugnazione non è ammessa e ha condannato la Hijos de Moisés Rodríguez González a sopportare le proprie spese.


15.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 173/10


Impugnazione proposta il 28 novembre 2022 dalla G-Core Innovations Sàrl avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 28 settembre 2022, causa T-454/21, G-Core Innovations/EUIPO — Coretransform (G CORELABS)

(Causa C-732/22 P)

(2023/C 173/14)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: G-Core Innovations Sàrl (rappresentante: L. Axel Karnøe Søndergaard, advokat)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, Coretransform

Con ordinanza del 23 marzo 2023, la Corte di giustizia (Sezione ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l’impugnazione non è ammessa e ha condannato la G-Core Innovations Sàrl a farsi carico delle proprie spese.


15.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 173/10


Impugnazione proposta il 29 novembre 2022 dalla Primagran sp. z o.o. avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 22 settembre 2022, causa T-624/21, Primagran / EUIPO — Primagaz (prımagran)

(Causa C-735/22 P)

(2023/C 173/15)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Primagran sp. z o.o. (rappresentante: E. Jaroszyńska-Kozłowska, radca prawny)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Compagnie des gaz de pétrole Primagaz

Con ordinanza del 24 marzo 2023, la Corte di giustizia (sezione per l’ammissione delle impugnazioni) non ha ammesso l’impugnazione e ha condannato la Primagran sp. z o.o. alle spese.


15.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 173/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 20 dicembre 2022 — M.S.G. e altri / Banco Santander, SA

(Causa C-775/22, Banco Santander)

(2023/C 173/16)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: M.S.G. e altri

Resistente: Banco Santander, SA

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 1, lettere a) e b), in combinato disposto con l’articolo 53, paragrafi 1 e 3, con l’articolo 60, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c), e con l’articolo 64, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2014/59/UE (1), debbano essere interpretate nel senso che ostano a che, dopo la conversione in azioni e il successivo trasferimento di dette azioni, senza un effettivo corrispettivo, delle obbligazioni subordinate (strumenti di capitale di classe 2) emesse da un ente creditizio oggetto di un procedimento di risoluzione e che non erano maturate al momento dell’avvio della procedura di risoluzione, coloro che avevano acquistato tali obbligazioni subordinate prima dell’avvio di siffatto procedimento di risoluzione possono intentare un’azione contro l’ente in parola o l’ente che gli è succeduto per l’annullamento del contratto di sottoscrizione delle summenzionate obbligazioni subordinate, chiedendo la restituzione del prezzo pagato per la sottoscrizione delle obbligazioni subordinate oltre agli interessi maturati a partire dalla data di conclusione del contratto di cui trattasi.


(1)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE (GU 2014, L 173, pag. 190).


15.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 173/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 22 dicembre 2022 — M.C.S. / Banco Santander, SA

(Causa C-779/22, Banco Santander)

(2023/C 173/17)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: M.C.S.

Resistente: Banco Santander, SA

Questioni pregiudiziali

Se le disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 1, lettere a) e b), in combinato disposto con l’articolo 53, paragrafi 1 e 3, e con l’articolo 60, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c), della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 (1), debbano essere interpretate nel senso che l’eventuale credito o diritto che deriverebbe da una condanna nei confronti dell’ente succeduto al Banco Popular quale conseguenza della nullità dell’acquisto di uno strumento di capitale (azioni privilegiate), che è stato alla fine convertito in azioni prima dell’adozione delle misure di risoluzione del Banco Popular (7 giugno 2017), possa essere considerato come passività interessata dalla disciplina di svalutazione di cui all’articolo 53, paragrafo 3, della direttiva 2014/59, come obbligazioni o crediti «non maturati», cosicché sarebbe assolta e non opponibile al Banco Santander in quanto successore del Banco Popular, laddove la domanda da cui deriverebbe tale obbligazione fosse stata proposta dopo la conclusione del procedimento di risoluzione della banca.

Oppure se, al contrario, le disposizioni in parola debbano essere interpretate nel senso che il suddetto credito o diritto costituirebbe un’obbligazione «maturata» (articolo 53, paragrafo 3, della direttiva) o un «obbligo già maturato» al momento della risoluzione della banca [(articolo 60, paragrafo 2, lettera b)], e, in quanto tale, escluso dagli effetti dell’assolvimento o della cancellazione di siffatti obbligazioni o crediti, anche se le azioni fossero state svalutate ed estinte, e potrebbe pertanto essere fatto valere nei confronti del Banco Santander quale successore del Banco Popular, anche quando la domanda da cui deriverebbe tale condanna fosse stata proposta dopo la conclusione del procedimento di risoluzione della banca


(1)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE (GU 2014, L 173, pag. 190).


15.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 173/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 23 dicembre 2022 — FSC / Banco Santander SA

(Causa C-794/22, Banco Santander)

(2023/C 173/18)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: FSC

Resistente: Banco Santander SA

Questioni pregiudiziali

Se le disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 1, lettere a) e b), in combinato disposto con le disposizioni dell’articolo 53, paragrafi 1 e 3, e con quelle dell’articolo 60, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c), della direttiva 2014/59/UE (1), debbano essere interpretate nel senso che l’eventuale credito o diritto che deriverebbe da una condanna al risarcimento nei confronti dell’ente succeduto al Banco Popular quale conseguenza di un’azione di responsabilità derivante dalla commercializzazione di un prodotto finanziario (titoli subordinati convertibili necessariamente in azioni della medesima banca), che non rientra fra gli strumenti di capitale aggiuntivi cui fanno riferimento le misure di risoluzione del Banco Popular, che sono stati alla fine convertiti in azioni della banca prima dell’adozione delle misure di risoluzione della banca (7 giugno 2017), possa essere considerato come passività interessata dalla disciplina di svalutazione o di estinzione di cui all’articolo 53, paragrafo 3, della direttiva 2014/59, come obbligazioni o crediti «non maturati», cosicché sarebbe assolta e non opponibile al Banco Santander in quanto successore del Banco Popular, laddove la domanda da cui deriverebbe tale condanna risarcitoria fosse stata proposta dopo la conclusione del procedimento di risoluzione della banca.

Oppure se, al contrario, le disposizioni in parola debbano essere interpretate nel senso che il suddetto credito o diritto costituirebbe un’obbligazione o credito «maturato/a» (articolo 53, paragrafo 3, della direttiva) o un «obbligo già maturato» al momento della risoluzione della banca [(articolo 60, paragrafo 2, lettera b)], e come tale escluso dagli effetti dell’assolvimento o della cancellazione di siffatti obbligazioni o crediti, e sarebbero pertanto opponibili al Banco Santander quale successore del Banco Popular, anche quando la domanda da cui deriverebbe tale condanna al risarcimento fosse stata proposta dopo la conclusione del procedimento di risoluzione della banca.


(1)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE (GU 2014, L 173, pag. 190).


15.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 173/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresný súd Bratislava III (Slovacchia) il 24 gennaio 2023 — NFŠ a.s. / Slovenská republika (Repubblica slovacca) tramite il Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (Ministero dell’Istruzione, della Scienza, della Ricerca e dello Sport della Repubblica slovacca), e Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

(Causa C-28/23, NFŠ)

(2023/C 173/19)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Okresný súd Bratislava III

Parti

Attrice: NFŠ a.s.

Convenuti: Slovenská republika tramite il Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (Ministero dell’Istruzione, della Scienza, della Ricerca e dello Sport della Repubblica slovacca), e Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Questioni pregiudiziali

1)

Se un contratto di sovvenzione e un contratto preliminare di compravendita stipulato tra un Ministero (lo Stato) e un soggetto di diritto privato selezionato senza gara integrino un «appalt[o] pubblic[o] di lavori» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/18 (1), o dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera c) della direttiva 2014/24 (2) nel caso in cui il contratto di sovvenzione costituisce un aiuto di Stato approvato dalla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, il contenuto delle obbligazioni derivanti dal contratto la convenzione di sovvenzione è costituito dall’obbligo dello Stato di erogare la sovvenzione e dall’obbligo del soggetto di diritto privato di costruire l’edificio secondo le condizioni specificate dal Ministero e di consentire a un’organizzazione sportiva di utilizzarne una parte, e il contenuto delle obbligazioni derivanti dal contratto preliminare comprende un’opzione unilaterale a favore del soggetto di diritto privato corrispondente all’obbligo dello Stato di acquistare l’edificio costruito, e tali contratti formano un quadro di obblighi reciproci temporalmente e materialmente collegati tra il Ministero e il soggetto di diritto privato.

2)

Se l’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/18, o l’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), della direttiva 2014/24, osti a una normativa nel diritto nazionale di uno Stato membro secondo cui un atto giuridico che, per il suo contenuto o per il suo scopo, viola o elude la legge o è contrario al buon costume è nullo in modo assoluto (ossia ab origine/ex tunc) se tale violazione di legge consiste in una grave violazione delle norme sugli appalti pubblici.

3)

Se l’articolo 2d, paragrafi 1, lettera a), e 2, della direttiva 89/665 (3) ostino ad una normativa di diritto nazionale di uno Stato membro secondo cui un atto giuridico che, per il suo contenuto o per il suo scopo, contravviene o elude la legge o è contrario al buon costume, se tale violazione della legge consiste in una grave violazione (elusione) delle norme sugli appalti pubblici, come nel caso di specie.

4)

Se l’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/18, o articolo 2, paragrafo 6, lettera c), della direttiva 2014/24, debba essere interpretato nel senso che osta ex tunc a che siano attribuiti effetti giuridici a un contratto preliminare di acquisto come quello oggetto del procedimento principale.


(1)  Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU 2004 L 134, pag. 114).

(2)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014 L 94, pag. 65).

(3)  Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU 1989 L 395. pag. 33).


15.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 173/14


Impugnazione proposta il 26 gennaio 2023 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 16 novembre 2022, causa T-469/20, Regno dei Paesi Bassi / Commissione

(Causa C-40/23 P)

(2023/C 173/20)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky, H. van Vliet, I. Georgiopoulos, agenti)

Altra parte nel procedimento: Regno dei Paesi Bassi

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 16 novembre 2022, causa T-469/20, Regno dei Paesi Bassi/Commissione, EU:T:2022:713;

respingere il quarto e il quinto motivo di ricorso dedotti nella causa T-469/20;

avvalersi della facoltà di statuire definitivamente sulla controversia ai sensi dell’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia, e dichiarare il ricorso integralmente infondato;

condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce un motivo unico, articolato in due parti.

La decisione della Commissione controversa in primo grado (1) (in prosieguo: la «decisione») ha dichiarato una misura compatibile con il mercato interno, senza pronunciarsi definitivamente sulla questione se tale misura costituisse un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Nella prima parte, la ricorrente afferma che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel ritenere che la Commissione possa emettere una decisione di non sollevare obiezioni ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589 (2) soltanto se si è previamente pronunciata sulla questione se la misura che essa esamina costituisca un aiuto di Stato. La Commissione sostiene che i diversi metodi di interpretazione del diritto dell’Unione non suffragano tale conclusione. In particolare, la Commissione afferma che la sentenza impugnata è in contrasto con l’obiettivo del diritto dell’Unione di chiarire rapidamente se una misura sia compatibile con il mercato interno. Infatti, nel caso in cui la sentenza dovesse essere confermata, ciò potrebbe comportare l’obbligo per la Commissione di svolgere un esame lungo e non necessario riguardo al fatto se una determinata misura presenti tutti gli elementi di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, benché essa sia comunque convinta che tale misura è compatibile con il mercato interno.

Nella seconda parte, la ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel ritenere che la decisione violi il principio della certezza del diritto. Al contrario, la decisione ha rafforzato la certezza del diritto nel chiarire la compatibilità della misura con il mercato interno, non appena la Commissione è giunta a tale conclusione.


(1)  Decisione C(2020) 2998 final della Commissione, del 12 maggio 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.54537 (2020/NN) — Paesi Bassi, Divieto di utilizzo del carbone per la produzione di energia elettrica nei Paesi Bassi.

(2)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).


15.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 173/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 3 febbraio 2023 — WY / Laudamotion GmbH, Ryanair DAC

(Causa C-54/23)

(2023/C 173/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Attore: WY

Convenute: Laudamotion GmbH, Ryanair DAC

Questioni pregiudiziali

1)

Se il diritto alla compensazione pecuniaria per un ritardo del volo di almeno tre ore ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 (1) sia escluso, in linea generale, qualora il passeggero, in caso di rischio di ritardo prolungato, utilizzi un volo alternativo prenotato autonomamente e raggiunga così la destinazione finale con un ritardo inferiore a tre ore o se, in tale situazione, un diritto alla compensazione pecuniaria sia comunque riconoscibile qualora il passeggero, già prima dell'ora entro cui deve presentarsi all'accettazione, disponga di elementi sufficientemente sicuri per ritenere che la destinazione finale sarà raggiunta con un ritardo di almeno tre ore.

2)

Nel caso in cui occorra rispondere alla prima questione nel senso da ultimo indicato: se il diritto a compensazione pecuniaria per un ritardo del volo di almeno tre ore ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del regolamento [n. 261/2004], richieda che il passeggero si presenti all'accettazione in tempo utile conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento.


(1)  Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/9 (GU 2004, L 46, pag. 1).


15.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 173/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšším správním soudem (Repubblica Ceca) il 2 febbraio 2023 — JH / Policejní prezidium

(Causa C-57/23, Policejní prezidium)

(2023/C 173/22)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší správní soud

Parti

Ricorrente: JH

Convenuto: Policejní prezidium

Questioni pregiudiziali

1)

Quale sia il livello di differenziazione tra i diversi interessati richiesto dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), o dall’articolo 6 in combinato disposto con l’articolo 10 della direttiva 2016/680 (1). Se sia compatibile con l’imperativo di minimizzare il trattamento dei dati personali nonché con l’obbligo di distinguere tra le diverse categorie di interessati il fatto che la normativa nazionale consenta la raccolta di dati genetici relativi a tutte le persone sospettate o imputate di aver commesso un reato doloso.

2)

Se sia conforme all’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2016/680 il fatto che, con riferimento alla finalità generale di prevenzione, ricerca o accertamento delle attività criminali, la necessità della continua conservazione di un profilo del DNA sia valutata dalle autorità di polizia sulla base dei loro regolamenti interni, il che, in pratica, spesso equivale alla conservazione di dati personali sensibili per un periodo di tempo illimitato senza che sia previsto alcun limite temporale massimo per la conservazione di tali dati personali. Nel caso in cui ciò non sia conforme, in base a quali criteri debba essere valutata la proporzionalità in termini di durata della conservazione dei dati personali raccolti e conservati per questo scopo.

3)

Nel caso di dati personali particolarmente sensibili di cui all’articolo 10 della direttiva 2016/680, quale sia la portata minima delle condizioni sostanziali o procedurali per l’acquisizione, la conservazione e la cancellazione di tali dati, portata che deve essere disciplinata da una «norma di portata generale» nel diritto degli Stati membri. Se anche la giurisprudenza dei giudici possieda la qualità di «diritto dello Stato membro» ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 10 della direttiva 2016/680.


(1)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU 2016, L 119, pag. 89).


15.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 173/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado Contencioso-Administrativo no 5 de Barcelona (Spagna) il 6 febbraio 2023 — Pedro Francisco / Subdelegación del Gobierno en Barcelona

(Causa C-62/23)

(2023/C 173/23)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado Contencioso-Administrativo no 5 de Barcelona

Parti

Ricorrente: Pedro Francisco

Resistente: Subdelegación del Gobierno en Barcelona

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 27 della direttiva 2004/38/CE (1) debba essere interpretato nel senso che i precedenti di polizia possono costituire la base o il fondamento del comportamento personale dell’interessato al fine di valutare se sussista una minaccia reale sebbene lo scopo del procedimento penale sia dimostrare la sussistenza di tale minaccia.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se, alla luce dell’articolo 27 della citata direttiva, occorra seguire l’interpretazione secondo cui l’autorità amministrativa deve indicare espressamente e dettagliatamente i fatti su cui detti precedenti si basano e i procedimenti giurisdizionali che sono stati avviati, con il loro esito, per confermare che non si tratta di mere presunzioni iniziali.


(1)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77).


15.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 173/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Contencioso-Administrativo no 5 de Barcelona (Spagna) il 6 febbraio 2023 — Sagrario e altri / Subdelegación del Gobierno en Barcelona

(Causa C-63/23, Sagrario)

(2023/C 173/24)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 5 de Barcelona

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Sagrario, Joaquín, Prudencio

Resistente: Subdelegación del Gobierno en Barcelona

Questioni pregiudiziali

1)

Se occorra intendere che gli articoli 15, paragrafo 3, in fine, e 17 della direttiva (1), nella parte in cui menzionano «circostanze particolarmente difficili», comprendono automaticamente tutte le circostanze nelle quali sia interessato un minore e/o tutte le circostanze analoghe a quelle previste dal medesimo articolo 15.

2)

Se sia conforme agli articoli 15, paragrafo 3, in fine, e 17 della direttiva una normativa nazionale che non prevede la concessione di un permesso di soggiorno autonomo, che garantisca ai familiari ricongiunti di non rimanere in una situazione di irregolarità amministrativa, quando ricorrano tali circostanze particolarmente difficili.

3)

Se gli articoli 15, paragrafo 3, in fine, e 17 della direttiva possano essere interpretati nel senso che tale diritto a un permesso autonomo sussiste nel caso in cui la famiglia ricongiunta rimanga priva di permesso di soggiorno per motivi indipendenti dalla sua volontà.

4)

Se sia conforme agli articoli 15, paragrafo 3, e 17 della direttiva una normativa nazionale la quale non prevede, prima di negare il rinnovo di soggiorno dei familiari ricongiunti, la necessaria e obbligatoria valutazione delle circostanze di cui all’articolo 17 della direttiva.

5)

Se sia conforme agli articoli 15, paragrafo 3, e 17 della direttiva, nonché agli articoli 6, paragrafo 1, 8, paragrafo 1, e 8, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nonché agli articoli 47, 24, 7 e 33, paragrafo 1, della Carta europea dei diritti fondamentali, una normativa nazionale che non prevede, come fase procedurale preliminare al diniego di un permesso o di un rinnovo di soggiorno come ricongiunto, la specifica audizione dei minori quando sia stato negato al soggiornante il permesso di soggiorno o il rinnovo.

6)

Se sia conforme agli articoli 15, paragrafo 3, e 17 della direttiva, nonché agli articoli 6, paragrafo 1, 8, paragrafo 1, e 8, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo nonché agli articoli 47, 24, 7 e 33, paragrafo 1, della Carta europea dei diritti fondamentali, una normativa nazionale che non prevede una fase procedurale preliminare al diniego di un permesso o di un rinnovo di soggiorno come coniuge ricongiunto, quando sia stato negato al soggiornante il permesso di soggiorno o il rinnovo, in cui [il coniuge ricongiunto] possa far valere le circostanze previste all’articolo 17 della direttiva al fine di chiedere che gli sia concessa un’opzione per continuare a soggiornare senza soluzione di continuità rispetto alla precedente situazione di soggiorno.


(1)  Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU 2003, L 251, pag. 12).


15.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 173/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) l’8 febbraio 2023 — MK / K GmbH

(Causa C-65/23, K GmbH)

(2023/C 173/25)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

Parti

Ricorrente: MK

Resistente: K GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se una normativa nazionale adottata ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 (1) (regolamento generale sulla protezione dei dati) — quale per esempio l’articolo 26, paragrafo 4, del BDSG (legge federale sulla protezione dei dati) — secondo cui è lecito effettuare il trattamento dei dati personali dei dipendenti per finalità inerenti al rapporto di lavoro, comprese categorie particolari di dati personali, sulla base di contratti collettivi, nel rispetto dell’articolo 88, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, debba essere interpretata nel senso che vanno sempre osservate anche le altre disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, quali per esempio gli articoli 5, 6, paragrafo 1, e 9, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se una normativa nazionale adottata ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 — quale per esempio l’articolo 26, paragrafo 4, del BDSG — possa essere interpretata nel senso che le parti di un contratto collettivo (nella specie le parti di un accordo aziendale) godono, nella valutazione della necessità del trattamento dei dati ai sensi degli articoli 5, 6, paragrafo 1, e 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2016/679, di un certo margine discrezionale che può essere sottoposto solo in misura limitata al controllo giurisdizionale.

3)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione:

A cosa possa essere limitato in un caso del genere il controllo giurisdizionale.

4)

Se l’articolo 82, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 debba essere interpretato nel senso che a un soggetto spetta un diritto al risarcimento del danno morale già nel caso in cui i suoi dati personali siano stati trattati in violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, o se il diritto al risarcimento del danno morale presupponga inoltre che l’interessato provi un danno morale da esso subito, avente un certo peso.

5)

Se l’articolo 82, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 abbia carattere preventivo speciale o generale e se tale circostanza debba essere presa in considerazione, a carico del titolare o del responsabile del trattamento, nel determinare l’ammontare del danno morale che deve essere risarcito sulla base di tale articolo.

6)

Se, nel valutare l'importo del danno morale da risarcire ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, sia rilevante il grado di colpa del responsabile o dell'incaricato del trattamento. In particolare, se possa essere presa in considerazione a favore del responsabile o dell'incaricato del trattamento la mancanza di colpa o la colpa lieve.


(1)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1).


15.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 173/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia) il 7 febbraio 2023 — Elliniki Ornithologiki Etaireia, Syllogos Diktyo Oikologikon Organoseon Aigaiou, Perivallontikos Syllogos Rethymnou, Politistikos Syllogos Thronos Kleisidiou, KX e altri / Ypourgos Esoterikon, Ypourgos Oikonomikon, Ypourgos Anaptyxis kai Ependyseon, Ypourgos Perivallontos kai Energeias, Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon

(Causa C-66/23)

(2023/C 173/26)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Symvoulio tis Epikrateias

Parti

Ricorrenti: Elliniki Ornithologiki Etaireia (Società ornitologica ellenica)

Syllogos Diktyo Oikologikon Organoseon Aigaiou (Associazione Rete Egea di Organizzazioni Ecologiche)

Perivallontikos Syllogos Rethymnou (Associazione ambientalista di Rethymno)

Politistikos Syllogos Thronos Kleisidiou (Associazione culturale Thronos Klisidiou)

KX e altri

Resistenti: Ypourgos Esoterikon (Ministro degli Interni)

Ypourgos Oikonomikon (Ministro dell'Economia)

Ypourgos Anaptyxis kai Ependyseon (Ministro dello Sviluppo e degli Investimenti)

Ypourgos Perivallontos kai Energeias (Ministro dell’Ambiente e dell’Energia)

Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon (Ministro per lo Sviluppo agricolo e l’Alimentazione)

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/147/CE (1), in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafi da 2 a 4, della direttiva 92/43/CEE (2), debba essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni nazionali, come quelle indicate [in motivazione], che prevedono che le misure speciali di protezione, conservazione e ripristino delle specie e degli habitat degli uccelli selvatici nelle zone di protezione speciale (ZPS) si applichino solo alle «specie di designazione», vale a dire solo alle specie di uccelli selvatici elencate nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE e agli uccelli migratori regolarmente presenti all'interno di ciascuna ZPS che, insieme ai criteri per la designazione delle ZPS contenuti nella legislazione nazionale, sono utilizzati come indicatori decisivi per la designazione di un territorio come ZPS.

2)

Se ai fini di una risposta alla precedente questione sia rilevante il fatto che le suddette misure speciali di protezione, conservazione e ripristino delle specie e degli habitat degli uccelli selvatici nelle zone di protezione speciale (ZPS) sono essenzialmente misure preventive basiche di salvaguardia («misure precauzionali») delle ZPS, con applicazione orizzontale, vale a dire per tutte le ZPS, e che a tutt'oggi non sono stati adottati nell'ordinamento giuridico greco piani di gestione per ogni specifica ZPS, che definiscano gli obiettivi e le misure necessarie per raggiungere o garantire la conservazione soddisfacente di ciascuna ZPS e delle specie che in essa vivono.

3)

Se ai fini di una risposta alle due precedenti questioni sia rilevante il fatto che, sul fondamento dell’obbligo di valutazione ambientale di progetti e attività ai sensi della direttiva 2011/92/UE (3) e della «opportuna valutazione» di cui all'articolo 6, paragrafi da 2 a 4, della direttiva 92/43/CEE, le specie elencate nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE o gli uccelli migratori regolarmente presenti in ciascuna ZPS siano, nell’ambito di una valutazione degli effetti sull’ambiente di ogni specifico piano di lavori pubblici o privati, presi in considerazione tutti.

(1)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (versione codificata) (GU 2010, L 20, pag. 7).

(2)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7).

(3)  Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (codificazione) (GU 2012, L 26, pag. 1).


15.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 173/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Administratīvā apgabaltiesa (Lettonia) il 15 febbraio 2023 — Biedrība «Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija» / Valsts ieņēmumu dienests

(Causa C-87/23, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija)

(2023/C 173/27)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Administratīvā apgabaltiesa

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Biedrība «Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija»

Resistente: Valsts ieņēmumu dienests

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1) debba essere interpretato nel senso che un’organizzazione senza scopo di lucro, la cui attività abbia lo scopo di dare attuazione a regimi di aiuti di Stato finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dev’essere considerata un soggetto passivo che esercita un’attività economica.

2)

Se l’articolo 28 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto debba essere interpretato nel senso che un’associazione che in realtà non presta servizi di formazione dev’essere nondimeno assimilata al prestatore del servizio qualora i servizi siano stati acquistati presso un altro operatore economico al fine di consentire l’attuazione di un regime di aiuti di Stato finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale.

3)

Nel caso in cui il prestatore riceva dal destinatario del servizio unicamente un corrispettivo parziale per il servizio prestato (30 %) e il valore restante del servizio venga liquidato dal Fondo europeo di sostegno regionale sotto forma di versamento dell’aiuto, se il corrispettivo imponibile, ai sensi dell’articolo 73 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, sia l’importo totale che il prestatore riceve sia dal destinatario del servizio sia da un terzo sotto forma di versamento dell’aiuto.


(1)  GU 2006, L 347, pag. 1.


15.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 173/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Groß-Gerau (Germania) il 23 febbraio 2023 — PU / SmartSport Reisen GmbH

(Causa C-108/23, SmartSport Reisen)

(2023/C 173/28)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Groß-Gerau

Parti

Ricorrente: PU

Convenuta: SmartSport Reisen GmbH

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1) debba essere interpretato nel senso che, oltre a disciplinare la competenza internazionale, esso contiene anche una norma, vincolante per il giudice adito, relativa alla competenza territoriale dei giudici nazionali in materia di contratti di viaggio nell’ipotesi in cui sia il consumatore, in qualità di viaggiatore, sia l’altra parte del contratto, in qualità di organizzatore di viaggi, siano entrambi stabiliti nello stesso Stato membro, mentre la destinazione del viaggio non si trovi in tale Stato membro, bensì all’estero, norma in conseguenza della quale, ad integrazione delle norme nazionali, il consumatore può far valere dinanzi al giudice del luogo del proprio domicilio diritti contrattuali nei confronti dell’organizzatore di viaggi.


(1)  GU 2012, L 351, pag. 1.


15.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 173/21


Impugnazione proposta il 22 febbraio 2023 dall’Autoridad Portuaria de Bilbao avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 14 dicembre 2022, causa T-126/20, Autoridad Portuaria de Bilbao / Commissione

(Causa C-110/23 P)

(2023/C 173/29)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Autoridad Portuaria de Bilbao (rappresentanti: D. Sarmiento Ramírez-Escudero e X. Codina García-Andrade, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare la sentenza del Tribunale, per le ragioni esposte nei tre motivi e dichiarare che la sentenza contiene un errore di diritto;

decidere nel merito, in conformità con l’articolo 61 dello Statuto e l’articolo 170 del regolamento di procedura, dichiarando che la domanda di annullamento delle decisioni impugnate dinanzi al Tribunale, presentata in primo grado dall’Autoridad Portuaria de Bilbao, deve essere accolta;

condannare la Commissione alle spese sostenute dall’Autoridad Portuaria de Bilbao sia nel procedimento in primo grado sia nel presente procedimento dinanzi alla Corte.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo:

La sentenza del Tribunale è viziata da un errore di diritto, basato sulla violazione dell’articolo 107 TFUE, primo paragrafo, laddove ha accettato che la Commissione, nel concludere che l’Exención Fiscal de Bizkaia (esenzione fiscale concessa a Biscaglia) è un vantaggio, non analizzasse la medesima come un insieme complesso.

A sostegno del primo motivo, si fa valere che il ragionamento seguito dal Tribunale per concludere che non esiste un provvedimento di carattere complesso si basa su motivi meramente formali che si allontanano dall’analisi sostanziale richiesta dalla giurisprudenza elaborata dalla Corte.

Secondo motivo:

La sentenza è viziata da un errore di diritto, basato sulla violazione dell’articolo 107 TFUE, del regolamento 2015/1589 (1) e della giurisprudenza che li interpreta, tutto ciò in relazione con gli articoli 4, paragrafo 3, TUE, 296 TFUE e 41 della Carta, poiché ha considerato che la Commissione non deve realizzare un’analisi completa dei dati disponibili quando è notorio che esiste un unico beneficiario del regime di aiuti.

A sostegno del secondo motivo, si sostiene che l’esistenza di un’unica entità beneficiaria della Exención Fiscal de Bizkaia (l’Autoridad Portuaria de Bilbao) è un fatto notorio che è stabilito dall’ordinamento giuridico spagnolo. In siffatto caso, sebbene il provvedimento possa qualificarsi come «regime di aiuti» a norma del regolamento 2015/1589, la Commissione deve realizzare un’analisi completa dei dati disponibili. Tale è la situazione laddove si consideri la finalità originaria della giurisprudenza che permette alla Commissione di non realizzare l’analisi in parola, interpretata alla luce degli articoli 4, paragrafo 3, TUE, 296 TFUE e 41 della Carta.

Terzo motivo:

La sentenza è viziata da un errore di diritto, basato sulla violazione dell’articolo 108 TFUE e del regolamento 2015/1589, alla luce dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, poiché ha considerato che in un procedimento di cooperazione gli obblighi della Commissione sono minori rispetto a quelli ad essa incombenti in un procedimento di indagine.

A sostegno del terzo motivo, si adduce che la sentenza del Tribunale, senza ciò giustificare in alcun modo, afferma che in un procedimento di cooperazione, fra quelli previsti dall’articolo 21 del regolamento 2015/1589, lo Stato membro ha meno garanzie che in un procedimento di indagine. In tale motivo si argomenta che sia il tenore letterale degli articoli da 21 a 23 del regolamento 2015/1589, sia la stretta connessione tra l’articolo 108 TFUE, da cui trae origine il procedimento di cooperazione del regolamento 2015/1589, e il principio di leale cooperazione dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, portano alla conclusione che la Commissione debba effettuare l’analisi delle informazioni fornite dallo Stato membro.


(1)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).


15.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 173/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus apygardos administracinis teismas (Lituania) il 28 febbraio 2023 — Virgilijus Valančius / Lietuvos Respublikos vyriausybė

(Causa C-119/23, Valančius)

(2023/C 173/30)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Vilniaus apygardos administracinis teismas

Parti

Ricorrente: Virgilijus Valančius

Resistente: Lietuvos Respublikos vyriausybė

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 254 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ai sensi del quale i componenti del Tribunale dell’Unione europea devono essere scelti tra le persone «che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l’esercizio di alte funzioni giurisdizionali», in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea, esiga che un candidato alla nomina a giudice del Tribunale dell’Unione europea sia scelto in uno Stato membro dell’Unione europea esclusivamente in base alle capacità professionali.

2)

Se una prassi nazionale, come quella controversa nella fattispecie in esame — in forza della quale, al fine di garantire la trasparenza nella selezione di un determinato candidato, il governo di uno Stato membro, tenuto a proporre un candidato per la nomina alla carica di giudice del Tribunale dell’Unione europea, costituisce un comitato di esperti indipendenti al fine di valutare i candidati, il quale, a seguito di colloqui con gli stessi, redige una graduatoria dei candidati stessi in base a criteri di selezione chiari e a obiettivi prestabiliti e, conformemente alle condizioni precedentemente annunciate, propone al governo il candidato che ha ottenuto il punteggio più elevato in base alle sue competenze e capacità professionali, mentre il governo propone per la nomina alla carica di giudice del Tribunale dell’Unione europea un candidato diverso da quello che si è classificato al primo posto in graduatoria — sia compatibile con il requisito, previsto dall’articolo 254 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea, secondo cui il giudice deve offrire tutte le garanzie di indipendenza e soddisfare le altre condizioni richieste per le cariche giurisdizionali, tenuto conto del fatto che un giudice nominato illecitamente potrebbe influire sulle decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea.


15.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 173/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 1o marzo 2023 — Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite / Legafact EOOD

(Causa C-122/23, Legafact)

(2023/C 173/31)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti

Ricorrente per cassazione: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Resistente: Legafact EOOD

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia contraria ai principi del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto nell'Unione europea una normativa nazionale che, con riguardo all'esenzione di cui al titolo XII, capo 1, della direttiva 2006/112 (1) del Consiglio, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, tratti i soggetti passivi in modo diseguale a seconda della rapidità con cui raggiungano la soglia di fatturato per la registrazione obbligatoria ai fini dell'IVA.

2)

Se la direttiva del Consiglio 2006/112 osti ad una normativa nazionale in base alla quale l'esenzione di una prestazione ai sensi del titolo XII, capo 1, della direttiva 2006/112 sia subordinata al tempestivo adempimento da parte del fornitore dell'obbligo di richiedere la registrazione obbligatoria ai fini dell’IVA.

3)

In base a quali criteri, derivanti dall'interpretazione della direttiva IVA, occorra valutare se la normativa nazionale medesima, che prevede l'insorgenza di un debito d'imposta in caso di presentazione tardiva della domanda di registrazione obbligatoria ai fini dell'IVA, sia di natura sanzionatoria.


(1)  GU 2006, L 347, pag. 1.


15.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 173/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 3 marzo 2023 — Müller Reisen GmbH / Stadt Olsberg

(Causa C-128/23, Müller Reisen)

(2023/C 173/32)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Müller Reisen GmbH

Resistente: Stadt Olsberg

chiamato in causa: Tuschen Transporte

Questione pregiudiziale

Se, tenuto conto dell’articolo 14 TFUE, l’articolo 32, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/24/UE (1) debba essere interpretato in maniera restrittiva nel senso che, in caso di estrema urgenza, un appalto pubblico finalizzato all’erogazione di servizi di interesse generale può essere aggiudicato anche nel quadro della procedura negoziata senza previa pubblicazione, qualora l’evento sia prevedibile per l’amministrazione aggiudicatrice e le circostanze invocate per giustificare l’estrema urgenza siano ad essa imputabili.


(1)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65).


15.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 173/24


Ricorso proposto il 17 marzo 2023 — Commissione europea / Repubblica di Bulgaria

(Causa C-165/23)

(2023/C 173/33)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: Gr. Koleva e S. Hermes, agenti)

Convenuta: Repubblica di Bulgaria

Motivi e principali argomenti

La presente causa riguarda l’inadempimento, da parte della Repubblica di Bulgaria, agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 13, paragrafi 2 e 5, e dell’articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento (EU) n. 1143/2014 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (in prosieguo: il «regolamento»).

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento, entro il 13 gennaio 2018 la Repubblica di Bulgaria avrebbe dovuto istituire un sistema di sorveglianza delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale — o integrarlo nel suo sistema esistente — ai fini della raccolta e registrazione dei dati sulla frequenza nell'ambiente delle specie esotiche invasive mediante indagini, monitoraggio o altre procedure volte a prevenire la diffusione di queste specie nell'Unione o all'interno dell'Unione. Il sistema di sorveglianza avrebbe dovuto avere le caratteristiche di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento.

Ai sensi dell’articolo 13, paragrafi 2 e 5, del regolamento, entro il 13 luglio 2019 la Repubblica di Bulgaria avrebbe dovuto elaborare e attuare un unico piano d’azione oppure una serie di piani d’azione e trasmetterlo/trasmetterli senza indugio alla Commissione.

La Repubblica di Bulgaria non ha adempiuto agli obblighi sopra indicati.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

accertare che la Repubblica di Bulgaria, non avendo istituito un sistema di sorveglianza delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale (o non avendolo integrato nel suo sistema esistente), comprensivo anche di tutte le informazioni di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento, non ha adempiuto agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento;

accertare che la Repubblica di Bulgaria, non avendo elaborato e attuato un unico piano d’azione oppure una serie di piani d’azione e non avendolo trasmesso/avendoli trasmessi senza indugio alla Commissione, non ha adempiuto agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 13, paragrafi 2 e 5, del regolamento;

condannare la Repubblica di Bulgaria alle spese.


(1)  GU 2014, L 317, pag. 35.


15.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 173/25


Ricorso proposto il 17 marzo 2023 — Commissione europea / Repubblica ellenica

(Causa C-167/23)

(2023/C 173/34)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouchagiar e C. Hermes)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, non avendo adottato tutte le misure necessarie in ordine all’attuazione di un sistema di sorveglianza delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, nonché all’adozione, attuazione e trasmissione di piani d’azione per trattare i vettori prioritari in relazione all'introduzione e alla diffusione accidentali di specie esotiche invasive, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 14, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 13, paragrafi 2 e 5, del regolamento (UE) n. 1143/2014 (1), nonché del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione europea ritiene che la Repubblica ellenica non abbia ancora istituito (né abbia incorporato nel suo sistema esistente) un sistema di sorveglianza delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, come richiesto dall’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1143/2014. In assenza di un sistema di sorveglianza, la Repubblica ellenica non ha inoltre osservato i requisiti essenziali che tale sistema di sorveglianza deve soddisfare ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento in parola.

Inoltre, la Commissione europea ritiene che la Repubblica ellenica non abbia elaborato né attuato un piano d’azione o una serie di piani d’azione e che non lo/li abbia trasmessi senza indugio alla Commissione. Pertanto, la Grecia non si è conformata all’articolo 13, paragrafi 2 e 5, del suddetto regolamento.

Per questi motivi, la Repubblica ellenica ha violato l’articolo 14, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 13, paragrafi 2 e 5, del regolamento (UE) n. 1143/2014, nonché il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.


(1)  Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU 2014, L 317, pag 35).


15.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 173/25


Ricorso proposto il 21 marzo 2023 — Commissione europea/Irlanda

(Causa C-172/23)

(2023/C 173/35)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Hermes ed E. Sanfrutos Cano, agenti)

Convenuta: Irlanda

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che l’Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 13, paragrafi 2 e 5 del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (1), per non aver elaborato e attuato piani d’azione per tutti i vettori prioritari individuati e non averli trasmessi alla Commissione senza indugio;

condannare l’Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell’articolo 13, paragrafi 2 e 5, del regolamento n. 1143/2014, l’Irlanda aveva tre anni di tempo dall’adozione dell’elenco dell’Unione per elaborare, attuare e trasmettere alla Commissione i piani d’azione per trattare i vettori prioritari d’introduzione e diffusione accidentali di specie esotiche invasive di rilevanza dell’Unione individuate ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1143/2014. La Commissione ha adottato l’elenco dell’Unione di cui all’articolo 13 del regolamento n. 1143/2014 il 13 luglio 2016, quindi il termine di tre anni è scaduto il 13 luglio 2019.

L’Irlanda ha individuato, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo, 1, del regolamento, tre vettori prioritari (pesca sportiva, navigazione da diporto e trasporto di materiale proveniente dall’habitat).

Tuttavia, l’Irlanda ha elaborato e trasmesso alla Commissione piani d’azione soltanto per due dei tre vettori prioritari individuati.


(1)  GU 2014 L 317, pag. 35.


15.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 173/26


Ricorso proposto il 21 marzo 2023 — Commissione europea / Repubblica ellenica

(Causa C-180/23)

(2023/C 173/36)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou e P. Messina, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede alla Corte di

dichiarare che la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 30, paragrafi 2 e 6, della direttiva 2012/34 (1), in combinato disposto con il suo allegato V, non avendo concluso e pubblicato l’accordo contrattuale tra le autorità greche e l’OSE, il gestore greco delle infrastrutture,

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica ellenica non ha concluso l’accordo previsto dall’articolo 30 della direttiva 2012/34 sulla infrastruttura ferroviaria con il gestore delle infrastrutture (OSE). Tuttavia, l’accordo avrebbe dovuto essere concluso già prima del 16 giugno 2015 (articolo 64 della direttiva) e avrebbe dovuto includere tutti gli elementi di cui all’allegato V.


(1)  Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione). (GU 2012, L 343, pag. 32).


15.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 173/27


Ricorso proposto il 21 marzo 2023 — Commissione europea / Repubblica di Malta

(Causa C-181/23)

(2023/C 173/37)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Ladenburger, E. Montaguti, J. Tomkin, agenti)

Convenuta: Repubblica di Malta

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che, istituendo e attuando un programma interistituzionale, come quello relativo all’acquisizione della cittadinanza maltese per naturalizzazione per servizi eccezionali tramite investimento diretto, sulla base dell’articolo 10, paragrafo 9, del Maltese Citizenship Act (legge maltese sulla cittadinanza), come modificato dal Maltese Citizenship (Amendment No. 2) Act, 2020 (legge maltese sulla cittadinanza (modifica n. 2) del 2020), e i Granting of citizenship for Exceptional Services Regulations, 2020 (regolamento in materia di concessione di cittadinanza per servizi eccezionali del 2020), che concede la naturalizzazione in assenza di un vincolo effettivo dei ricorrenti con il paese, in cambio di pagamenti o investimenti predeterminati, la Repubblica di Malta è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 20 TFUE e dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE;

condannare la Repubblica di Malta alle spese.

Motivi e principali argomenti

In seguito a una modifica del Maltese Citizenship Act (legge maltese sulla cittadinanza) nel novembre del 2013, Malta ha introdotto il suo primo programma di cittadinanza per investitori nel 2014.

Il regime del 2014 è stato successivamente sostituito nel 2020 dal programma «Maltese Citizenship by Naturalisation for Exceptional Services by Direct Investment» (cittadinanza maltese per naturalizzazione per servizi eccezionali tramite investimento diretto»). Il nuovo regime è stato istituito dalla legge maltese sulla cittadinanza (modifica n. 2) del 2020 e dal regolamento in materia di concessione della cittadinanza per servizi eccezionali del 2020.

Il diritto dell’Unione vieta i regimi di acquisizione della cittadinanza per investitori che permettono la concessione sistematica della cittadinanza di uno Stato membro in cambio di pagamenti o investimenti predeterminati in assenza del requisito di un vincolo effettivo tra lo Stato e gli individui in questione.

La Commissione considera che il regime di acquisizione della cittadinanza maltese per naturalizzazione per servizi eccezionali tramite investimento diretto del 2020 costituisce un regime illecito di acquisizione della cittadinanza per investitori. Istituendo e mantenendo tale regime, Malta pregiudica e mina l’essenza e l’integrità della cittadinanza dell’Unione in violazione dell’articolo 20 TFUE e disattendendo il principio di leale cooperazione sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE.


15.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 173/27


Ricorso proposto il 24 marzo 2023 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-191/23)

(2023/C 173/38)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Hermes, L. Santiago de Albuquerque, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 13, paragrafi 2 e 5, del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (1), per non aver elaborato e attuato piani d’azione conformi ai requisiti individuati all’articolo 13 di tale regolamento e non averli trasmessi alla Commissione senza indugio.

condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell’articolo 13, paragrafi 2 e 5, del regolamento (UE) n. 1143/2014, la Repubblica portoghese aveva tre anni di tempo dall’adozione dell’elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza dell’Unione («elenco dell’Unione»), per elaborare, attuare, e trasmettere alla Commissione piani d’azione per trattare i vettori prioritari d’introduzione e diffusione accidentali di tali specie nel suo territorio e nelle sue acque marine.

La Repubblica portoghese ha individuato undici vettori prioritari, contenuti in sette proposte e piani d’azione.

Tuttavia, la Repubblica portoghese non ha indicato la data prevedibile dell’ultimazione e approvazione di tali piani, né li ha trasmessi alla Commissione.


(1)  GU 2014, L 317, pag. 35


15.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 173/28


Ricorso proposto il 24 marzo 2023 — Commissione europea / Repubblica di Lettonia

(Causa C-192/23)

(2023/C 173/39)

Lingua processuale: il lettone

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Hermes e I. Naglis, agenti)

Convenuta: Repubblica di Lettonia

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica di Lettonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 13, paragrafi 2 e 5, del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (1), non avendo elaborato e attuato, piani d'azione per trattare i vettori prioritari individuati e non avendoli trasmessi senza indugio alla Commissione;

condannare la Repubblica di Lettonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell’articolo 13, paragrafi 2 e 5, del regolamento n. 1143/2014, la Repubblica di Lettonia disponeva di un termine di tre anni, dall'adozione dell'elenco dell'Unione, per elaborare, attuare e trasmettere una serie di piani d'azione per i vettori prioritari tramite i quali le specie esotiche invasive di rilevanza unionale sono accidentalmente introdotte e si diffondono, definiti conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1143/2014. La Commissione ha adottato l’elenco di cui all’articolo 13 del regolamento n. 1143/2014 il 13 luglio 2016, cosicché il termine di tre anni è scaduto il 13 luglio 2019.

Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento in parola, la Lettonia ha identificato almeno cinque vettori prioritari (orticultura, introduzione secondaria e acquari, per le piante, e introduzione secondaria e di fuoriuscita da confinamento, per gli animali).

Nondimeno, la Lettonia ha elaborato e trasmesso alla Commissione piani d'azione unicamente per uno di tali vettori prioritari individuati.


(1)  GU2014, L 317, pag. 35.


15.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 173/29


Ricorso presentato il 24 marzo 2023 — Commissione europea / Repubblica italiana

(Causa C-193/23)

(2023/C 173/40)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Hermes e G. Gattinara, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

La Commissione chiede che la Corte voglia

constatare che, nel non aver elaborato e attuato un piano unico o una serie di piani di azione per trattare i vettori prioritari di specie esotiche invasive e nel non averlo trasmesso o nel non averli trasmessi senza indugio alla Commissione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dall’articolo 13, paragrafi 2 e 5, del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (1);

condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Con un unico motivo di ricorso, la Commissione sostiene che, nel non aver elaborato e attuato un piano unico o una serie di piani di azione per trattare i vettori prioritari di specie esotiche invasive e nel non averlo trasmesso o nel non averli trasmessi senza indugio alla Commissione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dall’articolo 13, paragrafi 2 e 5, del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

In particolare, alla data di scadenza del termine indicato nel parere motivato, ossia il 9 aprile 2022, la convenuta non aveva né elaborato né attuato un unico piano o una serie di piani di azione per trattare i vettori prioritari di specie esotiche invasive ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento, e non aveva neanche comunicato senza indugio detto piano o detta serie di piani ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento.


(1)  GU 2014, L 317, pag. 35.


Tribunale

15.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 173/30


Ricorso proposto il 20 febbraio 2023 — ABLV Bank / BCE

(Causa T-100/23)

(2023/C 173/41)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: ABLV Bank AS (Riga, Lettonia) (rappresentante: O. Behrends, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, in relazione alla ricorrente, la decisione della BCE dell’8 dicembre 2022 con cui quest’ultima ha respinto la domanda di accesso ai documenti della BCE presentata dalla ricorrente ai sensi delle norme che disciplinano l'accesso del pubblico ai documenti;

condannare la convenuta alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che l’elenco di documenti fornito dalla convenuta nella decisione impugnata era manifestamente incompleto.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la BCE ha illegittimamente rinviato la ricorrente al sito internet delle autorità di un paese terzo invece di divulgare il documento pertinente in suo possesso.

1.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha negato illegittimamente l’accesso a sette documenti.

La ricorrente sostiene che la convenuta non ha motivato specificamente il diniego di accesso in relazione ad ogni documento, che la convenuta ha interpretato e applicato erroneamente la nozione di «informazioni, tutelat[e] come tal[i] dal diritto dell’Unione», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della decisione della Banca centrale europea, del 4 marzo 2004, relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (1), che la BCE ha interpretato e applicato erroneamente l’eccezione relativa agli interessi commerciali ai sensi del primo trattino dell’articolo 4, paragrafo 2, di detta decisione, che la BCE non ha considerato l’interesse pubblico alla divulgazione e che la stessa ha invocato erroneamente la tutela dei documenti per uso interno o per consultazioni preliminari con le autorità nazionali competenti, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, di detta decisione e non ha fornito una sufficiente motivazione a tale riguardo.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la BCE non ha consentito l’accesso al fascicolo.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la convenuta, illegittimamente e senza alcuna base giuridica, ha sospeso l’esecuzione di una parte della domanda di accesso.


(1)  Decisione 2004/258/CE (BCE/2004/3) (GU 2004 L 80, pag. 42).


15.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 173/31


Ricorso proposto il 27 febbraio 2023 — Kargins / Commissione

(Causa T-110/23)

(2023/C 173/42)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Rems Kargins (Riga, Lettonia) (rappresentante: O. Behrends, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione del 12 dicembre 2022 e ricevuta il 16 dicembre 2022 per quanto riguarda il ricorrente con la quale la Commissione ha respinto la domanda del ricorrente di accesso a taluni documenti in applicazione delle norme che disciplinano l’accesso pubblico ai documenti;

condannare la convenuta alle spese del ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.

1.

Primo motivo, secondo il quale la lista dei documenti fornita dalla convenuta nella decisione impugnata è manifestamente incompleta.

2.

Secondo motivo, secondo il quale la convenuta ha illegittimamente espunto parti significative dei documenti.

3.

Terzo motivo, secondo il quale la convenuta ha illegittimamente negato l’accesso a quattordici documenti basandosi su un’interpretazione e un’applicazione errate dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento 1049/2001 (1) per quanto riguarda il potenziale pregiudizio ai procedimenti giurisdizionali.

4.

Quarto motivo, secondo il quale la posizione della convenuta riguardo a un potenziale interesse pubblico prevalente è inficiata da una serie di vizi che includono, tra l’altro, il fatto che la convenuta non ha dedotto nessun pregiudizio derivante dalla divulgazione, non ha considerato l’importanza politica ed economica del presente caso, e non ha considerato l’interesse pubblico nella capacità di valutare la differenza tra una lettera amicus curiae legittima e un’ingerenza illegittima della Commissione nell’amministrazione della giustizia in uno Stato membro, indicando al giudice nazionale investito del ricorso ripercussioni negative per lo Stato membro in questione in conseguenza di misure sfavorevoli prese dalla Commissione se la decisione dei giudici di grado inferiore non fosse annullata.

5.

Quinto motivo, secondo il quale la convenuta non ha concesso al ricorrente l’accesso al fascicolo.

6.

Sesto motivo, secondo il quale adottando la decisione impugnata nei confronti del ricorrente quasi un anno dopo l’invio della la domanda di conferma, il termine di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento 1049/2001 è stato violato in maniera talmente palese da costituire un diniego di accesso nel momento pertinente.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.


15.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 173/31


Ricorso proposto il 2 marzo 2023 — Debreceni Egyetem / Consiglio

(Causa T-115/23)

(2023/C 173/43)

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: Debreceni Egyetem (Debrecen, Ungheria) (rappresentanti: J. Rausch e Á. Papp, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione Europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare ai sensi dell’articolo 263 TFUE con effetti ex tunc, ossia retroattivamente rispetto alla data di adozione, l’articolo 2, paragrafo 2, della decisione di esecuzione (UE) 2022/2056 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, relativa a misure di protezione del bilancio dell’Unione da violazioni dei principi dello Stato di diritto in Ungheria (1);

condannare il convenuto a rimborsare alla ricorrente la totalità delle spese da essa sostenute in relazione al presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce diciannove motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 2 TUE

Violazione dello Stato di diritto e della giustizia: gli istituti di insegnamento partecipati da trust di interesse pubblico non hanno preso parte al procedimento precedente l’adozione della decisione di esecuzione ed essi sono sanzionati conseguentemente ad atti legislativi approvati dal legislatore ungherese.

Violazione della certezza del diritto e della chiarezza normativa: la cerchia di persone cui sono addebitati conflitti di interesse, ossia gli «alti dirigenti politici», non rappresenta una nozione precisa, per cui dà adito a interpretazioni arbitrarie e a un’applicazione del diritto che potrebbe determinare abusi.

Violazione dell’uguaglianza e del divieto di discriminazione: la decisione di esecuzione discrimina gli istituti di insegnamento partecipati da trust di interesse pubblico rispetto agli istituti che operano secondo un altro modello di finanziamento.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4 TUE

Violazione del divieto di privazione delle competenze: l’istruzione e la ricerca scientifica — e quindi la garanzia del funzionamento degli istituti di insegnamento superiore e la definizione del quadro in cui essi operano — rientrano nella competenza esclusiva degli Stati membri, competenza di cui la decisione di esecuzione priva l’Ungheria, in quanto vi è un’ingerenza diretta nel funzionamento degli istituti di insegnamento ungheresi.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 5 TUE

Violazione della sussidiarietà: la decisione consente di imporre sanzioni pecuniarie direttamente a soggetti giuridici diversi dal destinatario della stessa, senza alcun esame preliminare volto a verificare se l’Ungheria sia in grado di tutelare sufficientemente gli interessi finanziari dell’Unione europea.

Violazione della proporzionalità: la sospensione dei pagamenti è una ritorsione finanziaria talmente grave che la sua applicazione sarebbe giustificata solo in caso di violazione manifesta e immediata di diritti; inoltre, ha effetti a lungo termine.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 7 TUE

Mancanza di una valutazione d’impatto: non sono state prese in considerazione le possibili ripercussioni sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 9 TUE

Violazione dell’uguaglianza dei cittadini dell’Unione: i soggetti danneggiati dal provvedimento sono i docenti, i ricercatori e gli studenti che hanno presentato le relative domande: il fatto che il pagamento delle stesse sia sospeso rende impossibile le rispettive attività di studio o di insegnamento e ricerca.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 11 TUE

Non vi è stata alcuna consultazione con gli istituti di insegnamento superiore partecipati da trust di interesse pubblico, né con i loro studenti, docenti, ricercatori e soci.

7.

Settimo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 2 TFUE

Il Trattato FUE non ha conferito all’Unione le competenze nel campo della politica dell’istruzione e della ricerca scientifica che sono state esercitate nella decisione di esecuzione.

8.

Ottavo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 9 TFUE

La decisione di esecuzione non si traduce in un livello elevato di istruzione e formazione; inoltre, essa ha ripercussioni sfavorevoli a lungo termine sul piano accademico, scientifico e formativo per gli studenti, i docenti e i ricercatori degli istituti di insegnamento superiore ungheresi partecipati dalle fondazioni.

9.

Nono motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 56 TFUE

La decisione di esecuzione comprime i diritti dei cittadini dell’Unione che non sono cittadini ungheresi (studenti, docenti, ricercatori) che svolgono la propria attività in istituti di insegnamento ungheresi partecipati da trust di interesse pubblico.

10.

Decimo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 67 TFUE

Con il ritiro dei fondi, la decisione di esecuzione rende impossibile il funzionamento degli istituti partecipati da trust di interesse pubblico e del quadro giuridico in cui operano detti istituti, ossia rappresenta un attentato indiretto al (diverso) ordinamento giuridico autonomo ungherese e alle tradizioni giuridiche ungheresi.

11.

Undicesimo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 120 TFUE

Gli effetti discriminatori e sproporzionati del provvedimento sono evidenti e determinano altresì uno svantaggio competitivo ingiustificato per gli istituti di insegnamento superiore che operano sotto forma di trust di interesse pubblico.

12.

Undicesimo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 124 TFUE

La decisione di esecuzione ha sospeso i fondi a diversi destinatari e li ha assegnati, nel frattempo, ad altri soggetti.

13.

Tredicesimo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 165 TFUE

La decisione di esecuzione non contribuisce allo sviluppo di un’istruzione di qualità, bensì la danneggia gravemente e la ostacola.

14.

Quattordicesimo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 179 TFUE

Il ritiro dei fondi dal programma di cooperazione e scambio educativo Erasmus+ e dal programma quadro per la ricerca e l’innovazione Horizon Europe è un chiaro ostacolo alla libera circolazione dei ricercatori, delle conoscenze scientifiche e delle tecnologie e allo sviluppo della loro competitività.

15.

Quindicesimo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 13 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»)

Un effetto evidente della decisione di esecuzione è il cambiamento nel funzionamento degli istituti di insegnamento superiore ungheresi che operano secondo il nuovo modello.

16.

Sedicesimo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 2 TUE

La ricorrente è dell’avviso che non esista il conflitto di interessi che è posto a fondamento e che motiva la decisione di esecuzione.

17.

Diciassettesimo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 48 della Carta

La decisione di esecuzione sanziona direttamente la ricorrente nonostante nel suo caso non sussista il conflitto di interessi politico addotto a giustificazione della sanzione, cosa che presuppone una violazione grave e manifesta della presunzione di innocenza.

18.

Diciassettesimo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 52 della Carta

Atteso che nel caso della ricorrente non sussiste de facto alcun conflitto di interessi politico, la decisione di esecuzione viola i requisiti di necessità specifica e di proporzionalità.

19.

Diciannovesimo motivo, vertente sulla violazione del regolamento di abilitazione (2)

Il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione senza avere esaminato nel merito e in modo specifico l’esistenza del conflitto di interessi politico che rappresenta il fondamento di detta decisione.


(1)  GU 2022, L 325, pag. 94.

(2)  Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione (GU 2020, L 433, pag. 1).


15.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 173/34


Ricorso proposto l’8 marzo 2023 — Synapsa Med / EUIPO — Gravity Products (Gravity)

(Causa T-125/23)

(2023/C 173/44)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il polacco

Parti

Ricorrente: Synapsa Med sp. z o.o. (Jelcz Laskowice, Polonia) (rappresentante: G. Kuchta, consulente giuridico)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Gravity Products LLC (New York, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «Gravity» — Marchio dell’Unione europea n. 17 982 729

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 gennaio 2023 nel procedimento R 923/2022-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

modificare la decisione del 9 gennaio 2023 della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO, accogliendo il ricorso avverso la decisione dell’11 aprile 2022 con cui è stata dichiarata la nullità del marchio denominativo dell’Unione europea GRAVITY ZTUE-017982729 e respingere la domanda di dichiarazione di nullità.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché dell’articolo 7, paragrafi 2 e 3, dell’articolo 16 e dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione;

Violazione dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


15.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 173/35


Ricorso proposto il 15 marzo 2023 — Vintae Luxury Wine Specialists / EUIPO — Grande Vitae (vintae)

(Causa T-136/23)

(2023/C 173/45)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Vintae Luxury Wine Specialists SLU (Logroño, Spagna) (rappresentanti: L. Broschat García e L. Polo Flores, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Grande Vitae GmbH (Delmenhorst, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo «vintae» — Marchio dell’Unione europea n. 5 851 092

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 gennaio 2023 nel procedimento R 2238/2021-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

ordinare all’EUIPO di dichiarare valido il marchio in questione per i prodotti e i servizi delle classi 33 e 35;

condannare l’EUIPO e l'interveniente, la Grande Vitae GmbH, al pagamento di tutte le spese della controversia dinanzi al Tribunale, incluse le spese relative al procedimento dinanzi alla prima commissione di ricorso.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 61 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


15.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 173/35


Ricorso proposto il 23 marzo 2023 — Kirov / EUIPO — Pasticceria Cristiani (CRISTIANI)

(Causa T-149/23)

(2023/C 173/46)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Georgi Kirov (Praga, Repubblica ceca) (rappresentante: J. Matzner, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Pasticceria Cristiani Sas di Sergio Cristiani & C. (Livorno, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo «CRISTIANI» — Marchio dell’Unione europea n. 13 498 381

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 gennaio 2023 nel procedimento R 835/2022-1

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nella sua interezza;

condannare il convenuto e l’interveniente alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 94 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 58 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


15.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 173/36


Ricorso proposto il 23 marzo 2023 — Polonia / Commissione europea

(Causa T-156/23)

(2023/C 173/47)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna, S. Żyrek, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea contenuta nella lettera del 13 gennaio 2023 (1) relativa alla compensazione dei crediti a titolo di penalità giornaliere disposta nell’ordinanza del vicepresidente della Corte del 27 ottobre 2021, Commissione/Polonia (C-204/21 R, EU:C:2021:878) per il periodo dal 30 agosto al 28 ottobre 2022;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce motivi vertenti sulla violazione degli articoli 101 e 102, in combinato disposto con l’articolo 98 del regolamento 2018/1046 (2), in quanto la Commissione ha applicato un procedimento di recupero mediante compensazione mentre l’ordinanza del 27 ottobre 2021 imponeva una penalità giornaliera fino alla data di esecuzione dell’ordinanza del 14 luglio 2021, Commissione/Polonia (C-204/21 R, EU:C:2021:593), e le disposizioni la cui sospensione dell’applicazione era richiesta da tale ordinanza avevano cessato di applicarsi il 15 luglio 2022.


(1)  Lettera della Commissione europea del 13 gennaio 2023, rif. ARES(2023)240070.

(2)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1).


15.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 173/37


Ricorso proposto il 24 marzo 2023 — Kneipp / EUIPO — Patou (Joyful by nature)

(Causa T-157/23)

(2023/C 173/48)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Kneipp GmbH (Würzburg, Germania) (rappresentante: M. Pejman, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Jean Patou (Parigi, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «Joyful by nature» — Domanda di registrazione n. 18 159 946

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 gennaio 2023 nel procedimento R 532/2022-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nella parte in cui ha respinto il ricorso della ricorrente contro la decisione recante rigetto della domanda di registrazione del marchio per i prodotti e i servizi delle classi 3, 4, 35 e 44;

condannare l’EUIPO alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente ricorso, nonché alle spese del procedimento di opposizione sopportate dalla ricorrente.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


15.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 173/37


Ricorso proposto il 24 marzo 2023 — VO / Commissione

(Causa T-160/23)

(2023/C 173/49)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: VO (rappresentante: É. Boigelot, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del 20 maggio 2022, notificata lo stesso giorno tramite Ares(2022)3814828 [riservato(1), con la quale, in qualità di Autorità che ha il potere di nomina, la Commissione ha deciso di declassare la ricorrente dal grado AST2/3 al grado AST1/3 con effetto dal primo giorno del mese successivo a tale decisione, vale a dire il 1o giugno 2022;

condannare la Commissione a versare, a titolo di risarcimento del danno materiale, con riserva di aumento o diminuzione nel corso del procedimento, la somma di EUR 533,88 corrispondente alla differenza tra la retribuzione della ricorrente e le prestazioni dovute in ragione del suo grado AST2/3 e quelle effettivamente percepite a seguito del declassamento contestato;

condannare la Commissione al pagamento, a titolo di risarcimento del danno morale e del danno alla reputazione, con riserva di aumento o diminuzione nel corso del procedimento, della somma di 10 000 euro

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 51 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea e delle disposizioni interne adottate in applicazione dello stesso, in particolare della decisione C(2019) 6855, del 4 ottobre 2019, relativa alle procedure per rimediare all'incompetenza professionale e, segnatamente, i suoi articoli da 4 a 7, e che sostituisce la decisione C(2004) 1597/7 della Commissione, del 28 aprile 2004, relativa al mantenimento delle norme professionali.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio che impone all'amministrazione di adottare una decisione solo sulla base di motivi giuridicamente ammissibili, vale a dire pertinenti e non viziati da errori manifesti di valutazione, di fatto o di diritto, nonché dell'obbligo di fornire una motivazione equa e adeguata.

3.

Terzo motivo, vertente da un lato, sulla violazione dei principi di sollecitudine, di legittimo affidamento e di legittima aspettativa, di buona amministrazione e di parità di trattamento e, dall'altro, sull'abuso e sullo sviamento di potere.


(1)  Dati riservati omessi.


15.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 173/38


Ricorso proposto il 25 marzo 2023 — Schönegger Käse-Alm/EUIPO — Jumpseat3D plus Germany (Rebell)

(Causa T 161/23)

(2023/C 173/50)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Schönegger Käse-Alm GmbH (Prem, Germania) (rappresentante: Rechtsanwältin M.-C. Seiler)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Jumpseat3D plus Germany GmbH (Berlino, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «Rebell» — Marchio dell’Unione europea n. 2 810 950

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di cancellazione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 13/01/2023 nel procedimento R 295/2022-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata, nei limiti in cui il marchio dell’Unione europea n. 2 810 950 «Rebell» di cui alla classe 29 per i prodotti: «Prodotti lattieri, in particolare burro, preparati a base di burro, burro chiarificato, olio di burro, quark, alimenti a base di quark, prodotti lattiero-caseari, prodotti lattiero-caseari secchi, alimenti dietetici che utilizzano latte e prodotti lattieri» sia dichiarato decaduto;

annullare la decisione impugnata, nei limiti in cui la ricorrente sia condannata alle spese del procedimento di ricorso;

condannare alle spese l’EUIPO e la Jumpseat 3D plus Germany GmbH, nel caso in cui la controinteressata intervenga nel procedimento contro il convenuto, incluse le spese sostenute dalla ricorrente nel procedimento dinanzi alla commissione ricorso.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2 del regolamento (EU) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 21, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (EU) 2018/625 della Commissione;

violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2 del regolamento (EU) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 94, paragrafo 1, frase 2, del regolamento (EU) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2 del regolamento (EU) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 1, frase 4, e l’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento delegato (EU) 2018/625 della Commissione.


15.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 173/39


Ricorso proposto il 27 marzo 2023 — Sengül Ayhan /EUIPO — Pegase (Rock Creek)

(Causa T-162/23)

(2023/C 173/51)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sengül Ayhan eK (Essen, Germania) (rappresentante: M. Boden, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Pegase SAS (Saint-Malo, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «Rock Creek» — Domanda di registrazione n. 18 352 299

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 10/01/2023 nel procedimento R 1237/2022-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata, nonché la decisione della divisione di opposizione del 12 maggio 2022;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


15.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 173/40


Ricorso proposto il 28 marzo 2023 — Dekoback/EUIPO — DecoPac (DECOPAC)

(Causa T-166/23)

(2023/C 173/52)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Dekoback GmbH (Helmstadt-Bargen, Germania) (rappresentante: V. von Moers, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: DecoPac, Inc. (Anoka, Minnesota, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea denominativo «DECOPAC» — Marchio dell’Unione europea n. 160 747

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 30 gennaio 2023 nel procedimento R 754/2022-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

annullare integralmente il marchio n. 160 747 DECOPAC registrato a favore della controinteressata, la DecoPac, Inc.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 52 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio.


15.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 173/40


Ricorso proposto il 29 marzo 2023 — RT France / Consiglio

(Causa T-169/23)

(2023/C 173/53)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: RT France (Boulogne-Billancourt, Francia) (rappresentante: E. Piwnica, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2023/191 del Consiglio, del 27 gennaio 2023, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina;

condannare il Consiglio dell’Unione europea a tutte le spese;

con tutte le conseguenze di diritto.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione, da parte del convenuto, della libertà di espressione garantita dall’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2.

Secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione, da parte del convenuto, della libertà d’impresa tutelata dall’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali.

3.

Terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione, da parte del convenuto, del principio di non discriminazione derivante dall’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali.


15.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 173/41


Ricorso proposto il 30 marzo 2023 — VR / Parlamento

(Causa T-171/23)

(2023/C 173/54)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: VR (rappresentanti: L. Levi e P. Baudoux, avvocate)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ammissibile e fondato;

di conseguenza,

annullare la decisione del 9 giugno 2022 che notifica al ricorrente la risoluzione del suo contratto e, per quanto necessario, la decisione del 20 dicembre 2022 che respinge il suo reclamo contro la decisione del 9 giugno 2022;

condannare il convenuto a risarcire il danno subito dal ricorrente;

condannare il convenuto a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione delle ragioni all’origine della decisione e sulla violazione del principio di proporzionalità.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e in particolare del diritto al contraddittorio, dell'obbligo di motivazione, del rispetto del requisito di imparzialità dell'amministrazione e del dovere di diligenza.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del dovere di sollecitudine.


15.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 173/42


Ordinanza del Tribunale del 20 marzo 2023 — ZK / Commissione

(Causa T-627/18) (1)

(2023/C 173/55)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 4 del 7.1.2019.


15.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 173/42


Ordinanza del Tribunale del 17 marzo 2023 — NV / BEI

(Causa T-16/22) (1)

(2023/C 173/56)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Decima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 95 del 28.2.2022.


15.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 173/42


Ordinanza del Tribunale del 16 marzo 2023 — Ilunga Luyoyo / Consiglio

(Causa T-97/22) (1)

(2023/C 173/57)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 148 del 4.4.2022.


15.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 173/42


Ordinanza del Tribunale del 17 marzo 2023 — NV / BEI

(Causa T-447/22) (1)

(2023/C 173/58)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Decima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 359 del 19.9.2022.