ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 149

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

66° anno
28 aprile 2023


Sommario

pagina

 

 

PARLAMENTO EUROPEO
SESSIONE 2022-2023
Sedute dal 17 al 20 ottobre 2022
I testi approvati del 18 ottobre 2022 concernenti i discarichi relativi all’esercizio 2020 sono stati pubblicati nella GU L 45 del 14.2.2023 .
TESTI APPROVATI

1


 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo

 

Martedì 18 ottobre 2022

2023/C 149/01

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 ottobre 2022 sul regolamento di esecuzione (UE) 2022/1480 della Commissione del 7 settembre 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 2-fenilfenol (compresi i suoi sali, come il sale sodico), 8-idrossichinolina, amidosulfuron, bensulfuron, bifenox, clormequat, clorotoluron, clofentezina, clomazone, daminozide, deltametrina, dicamba, difenoconazolo, diflufenican, dimetaclor, esfenvalerate, etofenprox, fenoxaprop-P, fenpropidin, fenpirazamina, fludioxonil, flufenacet, flumetralin, fostiazato, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, oli di paraffina, olio di paraffina, penconazolo, picloram, proesadione, propaquizafop, prosulfocarb, quizalofop-P-etile, quizalofop-P-tefurile, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio, zolfo, tebufenpirad, tetraconazolo, tri-allato, triflusulfuron e tritosulfuron (2022/2785(RSP))

2

2023/C 149/02

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 ottobre 2022 sull'adesione della Romania e della Bulgaria allo spazio Schengen (2022/2852(RSP))

11

 

Giovedì 20 ottobre 2022

2023/C 149/03

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2022 sullo Stato di diritto a Malta, cinque anni dopo l'assassinio di Daphne Caruana Galizia (2022/2866(RSP))

15

2023/C 149/04

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2022 sull'aumento dei reati generati dall'odio contro persone LGBTIQ+ in Europa alla luce del recente omicidio omofobo in Slovacchia (2022/2894(RSP))

22

2023/C 149/05

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2022 sulla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2022, Sharm El-Sheikh (Egitto) (COP 27) (2022/2673(RSP))

28

2023/C 149/06

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2022 sulla solidarietà culturale con l'Ucraina e il meccanismo congiunto di risposta alle emergenze per il recupero culturale in Europa (2022/2759(RSP))

52

2023/C 149/07

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2022 sulla situazione in Burkina Faso in seguito al colpo di Stato (2022/2865(RSP))

55


 

III   Atti preparatori

 

Parlamento europeo

 

Martedì 18 ottobre 2022

2023/C 149/08

Decisione del Parlamento europeo del 18 ottobre 2022 sulla proposta di nomina di Laima Liucija Andrikienė alla funzione di membro della Corte dei conti (C9-0301/2022 — 2022/0807(NLE))

60

2023/C 149/09

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 ottobre 2022 sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 805/2004 per quanto riguarda il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo al fine di adattarlo all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (09279/1/2022 — C9-0282/2022 — 2016/0399(COD))

61

2023/C 149/10

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 ottobre 2022 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (COM(2022)0241 — C9-0199/2022 — 2022/0165(NLE))

62

 

Mercoledì 19 ottobre 2022

2023/C 149/11

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 ottobre 2022 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2022 dell'Unione europea per l'esercizio 2022: aggiornamento delle entrate (risorse proprie) e altri adeguamenti tecnici (12623/2022 — C9-0317/2022 — 2022/0211(BUD))

107

2023/C 149/12

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 ottobre 2022 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2023 (12108/2022 — C9-0306/2022 — 2022/0212(BUD))

109

2023/C 149/13

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 19 ottobre 2022, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (COM(2021)0562 — C9-0333/2021 — 2021/0210(COD))

125

2023/C 149/14

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 19 ottobre 2022, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, che abroga la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2021)0559 — C9-0331/2021 — 2021/0223(COD))

199

 

Giovedì 20 ottobre 2022

2023/C 149/15

P9_TA(2022)0369
Disposizioni specifiche per i programmi di cooperazione per il periodo 2014-2020, a seguito di perturbazioni nell'attuazione del programma ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche per i programmi di cooperazione per il periodo 2014-2020 sostenuti dallo strumento europeo di vicinato e nel quadro dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, a seguito di perturbazioni nell'attuazione dei programmi (COM(2022)0362 — C9-0289/2022 — 2022/0227(COD))
P9_TC1-COD(2022)0227
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 ottobre 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche per i programmi di cooperazione per il periodo 2014-2020 sostenuti dallo strumento europeo di vicinato e nel quadro dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, a seguito di perturbazioni nell'attuazione dei programmi

299

2023/C 149/16

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 20 ottobre 2022, alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla non accettazione dei documenti di viaggio russi rilasciati in Ucraina e Georgia (COM(2022)0662 — C9-0302/2022 — 2022/0274(COD))
[Emendamento 1]

300


Significato dei simboli utilizzati

*

Procedura di consultazione

***

Procedura di approvazione

***I

Procedura legislativa ordinaria, prima lettura

***II

Procedura legislativa ordinaria, seconda lettura

***III

Procedura legislativa ordinaria, terza lettura

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti del Parlamento:

Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto . Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

IT

 


28.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 149/1


PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2022-2023

Sedute dal 17 al 20 ottobre 2022

I testi approvati del 18 ottobre 2022 concernenti i discarichi relativi all’esercizio 2020 sono stati pubblicati nella GU L 45 del 14.2.2023.

TESTI APPROVATI

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Martedì 18 ottobre 2022

28.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 149/2


P9_TA(2022)0363

Sostanze attive, tra cui 8-idrossichinolina, clorotoluron e difenoconazolo

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 ottobre 2022 sul regolamento di esecuzione (UE) 2022/1480 della Commissione del 7 settembre 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 2-fenilfenol (compresi i suoi sali, come il sale sodico), 8-idrossichinolina, amidosulfuron, bensulfuron, bifenox, clormequat, clorotoluron, clofentezina, clomazone, daminozide, deltametrina, dicamba, difenoconazolo, diflufenican, dimetaclor, esfenvalerate, etofenprox, fenoxaprop-P, fenpropidin, fenpirazamina, fludioxonil, flufenacet, flumetralin, fostiazato, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, oli di paraffina, olio di paraffina, penconazolo, picloram, proesadione, propaquizafop, prosulfocarb, quizalofop-P-etile, quizalofop-P-tefurile, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio, zolfo, tebufenpirad, tetraconazolo, tri-allato, triflusulfuron e tritosulfuron (2022/2785(RSP))

(2023/C 149/01)

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1480 della Commissione del 7 settembre 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 2-fenilfenol (compresi i suoi sali, come il sale sodico), 8-idrossichinolina, amidosulfuron, bensulfuron, bifenox, clormequat, clorotoluron, clofentezina, clomazone, daminozide, deltametrina, dicamba, difenoconazolo, diflufenican, dimetaclor, esfenvalerate, etofenprox, fenoxaprop-P, fenpropidin, fenpirazamina, fludioxonil, flufenacet, flumetralin, fostiazato, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, oli di paraffina, olio di paraffina, penconazolo, picloram, proesadione, propaquizafop, prosulfocarb, quizalofop-P-etile, quizalofop-P-tefurile, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio, zolfo, tebufenpirad, tetraconazolo, tri-allato, triflusulfuron e tritosulfuron (1),

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (2), in particolare l'articolo 17, primo comma, e l'articolo 21,

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione, dell'11 marzo 2015, recante attuazione dell'articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione (3),

visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (4),

vista la sua risoluzione del 13 settembre 2018 sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari (5),

viste le sue risoluzioni del 10 ottobre 2019, del 26 novembre 2020 e del 6 ottobre 2021, che sollevano obiezioni alle precedenti proroghe del periodo di approvazione delle sostanze attive clorotoluron e difenoconazolo (6),

visto l'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

A.

considerando che la sostanza attiva 8-idrossichinolina è stata approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 993/2011 della Commissione (7);

B.

considerando che la sostanza attiva clorotoluron è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (8) il 1o marzo 2006 in forza della direttiva 2005/53/CE della Commissione (9) ed è considerata approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, e che dal 2013 è in corso una procedura per il rinnovo dell'approvazione del clorotoluron a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (10);

C.

considerando che la sostanza attiva difenoconazolo è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE il 1o gennaio 2009 in forza della direttiva 2008/69/CE della Commissione (11) ed è considerata approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009;

D.

considerando che il periodo di approvazione dell'8-idrossichinolina è già stato prorogato di un anno dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1449 della Commissione (12) e ora nuovamente dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1480, che proroga il periodo di approvazione fino al 31 dicembre 2023;

E.

considerando che il periodo di approvazione del clorotoluron è già stato prorogato di un anno dal regolamento di esecuzione (UE) n. 533/2013 (13), e successivamente di un anno ogni anno, a partire dal 2017, mediante i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/1511 (14), (UE) 2018/1262 (15), (UE) 2019/1589 (16), (UE) 2020/1511 (17) e (UE) 2021/1449 della Commissione, e ora ancora una volta di un anno dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1480 della Commissione che proroga il periodo di approvazione fino al 31 ottobre 2023 e che corrisponderà alla settima proroga del periodo di approvazione originario;

F.

considerando che il periodo di approvazione del difenoconazolo è già stato prorogato tre volte di un anno mediante i regolamenti di esecuzione (UE) 2019/1589, (UE) 2020/1511 e (UE) 2021/1449, e ora ancora una volta dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1480, che proroga il periodo di approvazione fino al 31 dicembre 2023;

G.

considerando che la Commissione non ha motivato le ragioni della proroga, limitandosi a dichiarare che «[d]ato che la valutazione di tali sostanze attive è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che la loro approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo»;

8-idrossichinolina

H.

considerando che nel 2015 il comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha emesso un parere secondo cui l' 8-idrossichinolina dovrebbe essere classificata nella categoria di tossicità per la riproduzione 1B (18);

I.

considerando che nel 2016 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), nella sua revisione inter pares della valutazione del rischio dell'8-idrossichinolina come antiparassitario, ha riscontrato diverse lacune nei dati e due motivi di grave preoccupazione: da un lato, l'8-idrossichinolina deve essere classificata nella categoria di tossicità per la riproduzione 1B; dall'altro, la sostanza non soddisferebbe nessuna delle disposizioni provvisorie di tali criteri di approvazione (punto 3.6.5 relativo alla salute umana ai fini della valutazione delle proprietà di interferenza endocrina) in quanto, insieme alla classificazione, negli studi disponibili sono stati osservati effetti nocivi sugli organi endocrini (19);

J.

considerando che nel 2017 l'8-idrossichinolina è stata inserita nell'elenco di sostanze candidate alla sostituzione dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2065 della Commissione (20), poiché si ritiene che abbia proprietà di interferenza endocrina in grado di produrre effetti nocivi negli esseri umani e in quanto è classificata, a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (21), nella categoria di tossicità per la riproduzione 1B;

Clorotoluron

K.

considerando che, a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, il clorotoluron ha una classificazione armonizzata di sostanza molto tossica per gli organismi acquatici, molto tossica per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata, sospettata di provocare il cancro (Carc. 2), e sospettata di nuocere al feto (Repr. 2);

L.

considerando che il clorotoluron è stato associato a proprietà di interferenza endocrina in alcune pubblicazioni scientifiche (22);

M.

considerando che nel 2015 il clorotoluron è stato inserito nell'elenco di sostanze candidate alla sostituzione dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 in quanto si ritiene che abbia proprietà di interferenza endocrina in grado di produrre effetti nocivi negli esseri umani e che soddisfi i criteri per essere considerato una sostanza persistente e tossica;

N.

considerando che il Parlamento si è già opposto alle precedenti proroghe del periodo di approvazione del clorotoluron nelle sue risoluzioni del 10 ottobre 2019, del 26 novembre 2020 e del 6 ottobre 2021;

O.

considerando che la Commissione, nelle sue risposte (23) alle precedenti obiezioni alle proroghe del periodo di approvazione del clorotoluron, fa riferimento soltanto allo «studio alla base della valutazione d'impatto condotto prima dell'adozione del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione» (24) nel quale «il clorotoluron non è stato identificato come un potenziale interferente endocrino», senza riconoscere che lo studio in questione non ha comportato l'eliminazione del clorotoluron dall'elenco delle sostanze candidate alla sostituzione;

P.

considerando che, dopo l'adozione del regolamento delegato (UE) 2017/2100 (25) e del regolamento (UE) 2018/605, la Commissione ha incaricato l'EFSA e l'ECHA di elaborare orientamenti armonizzati per garantire che i criteri sugli interferenti endocrini adottati dall'Unione siano applicati in maniera coerente per la valutazione dei biocidi e dei pesticidi nell'Unione; che tali orientamenti che comprendono nuove prove OCSE sono stati pubblicati a giugno 2018 (26) ma non sono stati utilizzati per valutare le proprietà di interferenza endocrina del clorotoluron;

Q.

considerando pertanto che il clorotoluron non è stato valutato in modo adeguato e tale da consentire di non considerare tale sostanza un interferente endocrino;

R.

considerando che il progetto di rapporto valutativo per il rinnovo in relazione al clorotoluron avrebbe dovuto essere presentato entro il 2016, ma è stato consegnato solo tre anni dopo, nel 2019, e a distanza di altri tre anni sembra non sia ancora stato valutato dall'EFSA;

Difenoconazolo

S.

considerando che il difenoconazolo utilizzato in monoterapia o in combinazione con diversi azoli, come il penconazolo, è sospettato di indurre resistenza al triazolo nel ceppo fungino Aspergillus fumigatus (27);

T.

considerando che la resistenza al triazolo nell'Aspergillus fumigatus costituisce una preoccupazione crescente per la salute pubblica (28); che dati provenienti da diversi studi (29) suggeriscono fortemente che gli azoli agricoli sono responsabili dell'insuccesso delle cure mediche nei pazienti naive agli azoli in contesti clinici;

U.

considerando che un paziente su quattro ricoverato in terapia intensiva a causa di problemi di salute connessi alla COVID-19 è risultato infettato da Aspergillus fumigatus, e che nel 15 % dei casi viene diagnosticata una variante resistente di Aspergillus fumigatus; che tali pazienti diventano quasi incurabili e il loro tasso di sopravvivenza è stimato ad appena il 20 % (30);

V.

considerando che la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze che conducono alla resistenza ai medicinali fungini è inaccettabile dal punto di vista sanitario;

Considerazioni generali relative alle proroghe dei periodi di approvazione

W.

considerando che il regolamento (CE) n. 1107/2009 mira a garantire un livello elevato di protezione sia della salute umana e animale sia dell'ambiente, salvaguardando nel contempo la competitività dell'agricoltura dell'Unione; che è opportuno prestare un'attenzione particolare alla tutela dei gruppi vulnerabili della popolazione, tra cui le donne in stato di gravidanza, i neonati e i bambini;

X.

considerando che dovrebbe applicarsi il principio di precauzione e che il regolamento (CE) n. 1107/2009 specifica che le sostanze dovrebbero essere incluse nei prodotti fitosanitari soltanto ove sia stato dimostrato che presentano un chiaro beneficio per la produzione vegetale e che non si prevede abbiano alcun effetto nocivo sulla salute umana o degli animali o alcun impatto inaccettabile sull'ambiente;

Y.

considerando che il regolamento (CE) n. 1107/2009 indica che nell'interesse della sicurezza il periodo di approvazione delle sostanze attive dovrebbe essere limitato nel tempo; che tale periodo di approvazione dovrebbe essere proporzionale ai possibili rischi inerenti all'impiego di tali sostanze, ma che in questo caso tale proporzionalità è ovviamente inesistente;

Z.

considerando che l'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009 non può essere inteso come una disposizione che autorizza una proroga illimitata dell'approvazione di una sostanza attiva, ma dovrebbe piuttosto essere inteso come una proroga limitata ed eccezionale di pochi mesi, o al massimo di un anno volta a evitare qualsiasi interruzione della commercializzazione e della vendita di prodotti fitosanitari, tenendo in debito conto l'esigenza di raggiungere un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente, che è sia l'obiettivo principale di detto regolamento sia un principio fondamentale sancito dal diritto primario dell'Unione, in particolare dagli articoli 35 e 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dagli articoli 168 e 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

AA.

considerando che l'attuale interpretazione dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009 da parte della Commissione è contraria agli obiettivi generali di detto regolamento e alle intenzioni dei colegislatori;

AB.

considerando che la Commissione e gli Stati membri hanno la possibilità e la responsabilità di agire secondo il principio di precauzione quando venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga un'incertezza scientifica, adottando misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire un elevato livello di protezione della salute umana;

AC.

considerando che, più specificamente, l'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1107/2009 prevede che la Commissione possa in qualsiasi momento riesaminare l'approvazione di una sostanza attiva, in particolare se, alla luce di nuove conoscenze scientifiche e tecniche, ha motivo di ritenere che la sostanza non soddisfi più i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento stesso e che tale riesame possa comportare la revoca o la modifica dell'approvazione della sostanza;

AD.

considerando che l'identificazione delle tre sostanze attive come sostanze candidate alla sostituzione non ha contribuito ad attenuare i rischi a causa della scarsa attuazione da parte degli Stati membri del regime di sostituzione obbligatoria di cui all'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

AE.

considerando che la Commissione, nelle sue strategie «dal produttore al consumatore» e sulla biodiversità, si è impegnata a ridurre del 50 % l'uso e il rischio complessivi dei pesticidi chimici e del 50 % l'uso di pesticidi più pericolosi entro il 2030;

AF.

considerando che i pesticidi più pericolosi sono definiti come pesticidi contenenti sostanze attive che soddisfano i criteri di esclusione di cui all'allegato II, punti da 3.6.2 a 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009 o sono identificati come sostanze candidate alla sostituzione conformemente ai criteri di cui al punto 4 di tale allegato, che comprende le sostanze attive 8-idrossichinolina, clorotoluron e difenoconazolo nonché etofenprox, flufenacet, lenacil, nicosulfuron e tri-allato, per le quali i periodi di approvazione sono tutti prorogati di un anno dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1480, senza una corretta rivalutazione dei relativi rischi;

AG.

considerando che le continue proroghe dei periodi di approvazione di questi pesticidi chimici più pericolosi senza un'adeguata, completa e tempestiva rivalutazione delle loro proprietà pericolose è controproducente per il raggiungimento degli obiettivi del Green Deal europeo;

AH.

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, e dell'allegato II, punto 3.6.4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, una sostanza attiva non può essere approvata se è tossica per la riproduzione di categoria 1B, tranne nei casi in cui, sulla base di documentata evidenza inclusa nella domanda, una sostanza attiva è necessaria per controllare una grave emergenza fitosanitaria che non può essere contenuta con altri mezzi disponibili, compresi i metodi non chimici, nel qual caso devono essere adottate misure di mitigazione del rischio per garantire che l'esposizione degli esseri umani e dell'ambiente alla sostanza attiva sia ridotta al minimo, oppure quando l'esposizione degli esseri umani a tale sostanza attiva presente in un prodotto fitosanitario, nelle condizioni realistiche d'uso proposte, sia trascurabile, vale a dire che il prodotto è utilizzato in sistemi chiusi o in altre condizioni che escludono il contatto con esseri umani e in cui i residui della sostanza attiva in questione negli alimenti e nei mangimi non superano il valore di default stabilito conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (31);

AI.

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, e dell'allegato II, punto 3.6.5, del regolamento (CE) n. 1107/2009, una sostanza attiva non può essere approvata se è considerata possedere proprietà di interferente endocrino che possono avere effetti nocivi negli esseri umani, tranne nei casi in cui, sulla base di documentata evidenza inclusa nella domanda, una sostanza attiva è necessaria per controllare una grave emergenza fitosanitaria che non può essere contenuta con altri mezzi disponibili, compresi i metodi non chimici, nel qual caso devono essere adottate misure di mitigazione del rischio per garantire che l'esposizione degli esseri umani e dell'ambiente alla sostanza attiva sia ridotta al minimo, oppure quando l'esposizione degli esseri umani a tale sostanza attiva presente in un prodotto fitosanitario, nelle condizioni realistiche d'uso proposte, sia trascurabile, vale a dire che il prodotto è utilizzato in sistemi chiusi o in altre condizioni che escludono il contatto con esseri umani e in cui i residui della sostanza attiva in questione negli alimenti e nei mangimi non superano il valore di default stabilito conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005;

AJ.

considerando inaccettabile che le sostanze suscettibili di soddisfare i criteri di esclusione per i principi attivi continuino a essere autorizzate all'uso nell'Unione, mettendo così a rischio la salute pubblica e dell'ambiente;

AK.

considerando che i richiedenti possono approfittare del sistema automatico integrato nei metodi di lavoro della Commissione, che proroga immediatamente i periodi di approvazione delle sostanze attive quando non è stata finalizzata la nuova valutazione dei rischi, prolungando deliberatamente il processo di riesame fornendo dati incompleti e chiedendo ulteriori deroghe e condizioni speciali, il che comporta rischi inaccettabili per l'ambiente e la salute umana, in quanto durante tale periodo continua l'esposizione alla sostanza pericolosa;

AL.

considerando che, nella sua risoluzione del 13 settembre 2018 il Parlamento ha invitato la Commissione e gli Stati membri a «garantire che la proroga procedurale del periodo di approvazione per la durata della procedura, a norma dell'articolo 17 del regolamento, non sia utilizzata per le sostanze attive mutagene, cancerogene e tossiche per la riproduzione, rientranti quindi nella categoria 1A o 1B, o per le sostanze attive aventi proprietà di interferente endocrino e dannose per l'uomo o gli animali, come è attualmente il caso per sostanze quali flumiossazina, thiacloprid, clorotoluron e dimossistrobina»;

AM.

considerando che, a seguito delle precedenti proroghe nel 2021 di diverse sostanze attive, tra cui la 8-idrossichinolina, il clorotoluron e il difenoconazolo, a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1449, solo una delle 39 sostanze contemplate da tale regolamento di esecuzione è stata rinnovata, mentre a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 i periodi di approvazione di ben 46 sostanze sono prorogati, molti dei quali per una terza, quarta, quinta, sesta o addirittura settima volta;

AN.

considerando che l'approccio della Commissione consistente nel prorogare i periodi di approvazione di 46 sostanze attive mediante il medesimo atto di esecuzione limita le possibilità degli Stati membri di opporsi in sede di comitato ad alcune di queste sostanze attive che destano particolare preoccupazione, tra cui l'8-idrossichinolina, il clorotoluron e il difenoconazolo;

AO.

considerando che le organizzazioni non governative Pesticide Action Network Europe e Pollinis hanno presentato richieste di riesame interno per opporsi alla legittimità di ripetute proroghe dei periodi di approvazione rispettivamente delle sostanze attive dimossistrobina e boscalid; che nel caso della dimossistrobina è stato presentato un ricorso di annullamento (32);

1.

ritiene che il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1480 ecceda le competenze di esecuzione previste nel regolamento (CE) n. 1107/2009;

2.

ritiene che il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1480 non sia coerente con il diritto dell'Unione e non rispetti il principio di precauzione;

3.

denuncia vigorosamente i seri ritardi nel processo di rinnovo dell'autorizzazione e nell'identificazione degli interferenti endocrini;

4.

ritiene che la decisione di prorogare i periodi di approvazione delle sostanze 8-idrossichinolina, clorotoluron e difenoconazolo non sia conforme ai criteri di sicurezza di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009 e non sia basata né sulla prova che tali sostanze possano essere utilizzate in modo sicuro, né su una comprovata e urgente necessità di utilizzarle nella produzione alimentare nell'Unione;

5.

chiede alla Commissione di abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1480 e di presentare al comitato un nuovo progetto che tenga conto delle prove scientifiche riguardanti le proprietà nocive di tutte le sostanze interessate, in particolare 8-idrossichinolina, clorotoluron e difenoconazolo;

6.

invita la Commissione a presentare solo progetti di regolamenti di esecuzione che prorogano i periodi di approvazione di sostanze per le quali è improbabile che le attuali conoscenze scientifiche conducano a una proposta della Commissione di non rinnovo della sostanza attiva interessata;

7.

invita la Commissione a revocare l'approvazione delle sostanze se sussistono prove o ragionevoli dubbi circa il fatto che esse non soddisfano i criteri di sicurezza di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009;

8.

invita la Commissione a giustificare debitamente le sue decisioni di prorogare i periodi di approvazione delle sostanze attive in futuro e a cessare di proporre proroghe «per pacchetto», in modo che gli Stati membri abbiano maggiore controllo su tali decisioni;

9.

invita gli Stati membri a garantire il riesame corretto e tempestivo delle approvazioni delle sostanze attive per le quali sono Stati membri relatori e a garantire che gli attuali ritardi siano risolti quanto prima in modo efficace;

10.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 233 dell'8.9.2022, pag. 43.

(2)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(3)  GU L 67 del 12.3.2015, pag. 18.

(4)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(5)  GU C 433 del 23.12.2019, pag. 183.

(6)  Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive amidosulfuron, beta-ciflutrin, bifenox, clorotoluron, clofentezine, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dicamba, difenoconazolo, diflubenzuron, diflufenican, fenoxaprop-p, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarb, MCPA, MCPB, nicosulfuron, picloram, prosulfocarb, piriproxifen, tiofanato metile e tritosulfuron (GU C 202 del 28.5.2021, pag. 7);

Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2020 sul regolamento di esecuzione (UE) 2020/1511 della Commissione del 16 ottobre 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive amidosulfuron, bifenox, clorotoluron, clofentezina, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dicamba, difenoconazolo, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, oli di paraffina, picloram, prosulfocarb, zolfo, triflusulfuron e tritosulfuron (GU C 425 del 20.10.2021, pag. 87);

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2021 sul regolamento di esecuzione (UE) 2021/1449 della Commissione del 3 settembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze 2-fenilfenol (compresi i suoi sali, come il sale sodico), 8-idrossichinolina, amidosulfuron, bifenox, clormequat, clorotoluron, clofentezina, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dicamba, difenoconazolo, diflufenican, dimetaclor, etofenprox, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, oli di paraffina, olio di paraffina, penconazolo, picloram, propaquizafop, prosulfocarb, quizalofop-P-etile, quizalofop-P-tefurile, zolfo, tetraconazolo, tri-allato, triflusulfuron e tritosulfuron (GU C 132 del 24.3.2022, pag. 65).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 993/2011 della Commissione, del 6 ottobre 2011, che approva la sostanza attiva 8-idrossichinolina a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 263 del 7.10.2011, pag. 1).

(8)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(9)  Direttiva 2005/53/CE della Commissione, del 16 settembre 2005, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide e tiofanato metile come sostanze attive (GU L 241 del 17.9.2005, pag. 51).

(10)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

(11)  Direttiva 2008/69/CE della Commissione, del 1o luglio 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive clofentezina, dicamba, difenoconazolo, diflubenzurone, imazaquin, lenacil, ossadiazone, picloram e piriprossifen (GU L 172 del 2.7.2008, pag. 9).

(12)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1449 della Commissione, del 3 settembre 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze 2-fenilfenol (compresi i suoi sali, come il sale sodico), 8-idrossichinolina, amidosulfuron, bifenox, clormequat, clorotoluron, clofentezina, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dicamba, difenoconazolo, diflufenican, dimetaclor, etofenprox, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, oli di paraffina, olio di paraffina, penconazolo, picloram, propaquizafop, prosulfocarb, quizalofop-P-etile, quizalofop-P-tefurile, zolfo, tetraconazolo, tri-allato, triflusulfuron e tritosulfuron (GU L 313 del 6.9.2021, pag. 20).

(13)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 533/2013 della Commissione, del 10 giugno 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-metil-ciclopropene, clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide, forchlorfenuron, indoxacarb, tiofanato metile e tribenuron (GU L 159 dell'11.6.2013, pag. 9).

(14)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1511 della Commissione, del 30 agosto 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-metilciclopropene, beta-ciflutrin, clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dimethenamid-p, flufenacet, flurtamone, forchlorfenuron, fostiazato, indoxacarb, iprodione, MCPA, MCPB, siltiofam, tiofanato metile e tribenuron (GU L 224 del 31.8.2017, pag. 115).

(15)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1262 della Commissione, del 20 settembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-metilciclopropene, beta-ciflutrin, clorotalonil, clorotoluron, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dimethenamid-p, diuron, fludioxonil, flufenacet, flurtamone, fostiazato, indoxacarb, MCPA, MCPB, prosulfocarb, tiofanato metile e tribenuron (GU L 238 del 21.9.2018, pag. 62).

(16)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1589 della Commissione, del 26 settembre 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive amidosulfuron, beta-ciflutrin, bifenox, clorotoluron, clofentezina, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dicamba, difenoconazolo, diflubenzurone, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, picloram, prosulfocarb, piriprossifen, tiofanato metile, triflusulfuron e tritosulfuron (GU L 248 del 27.9.2019, pag. 24).

(17)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1511 della Commissione, del 16 ottobre 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive amidosulfuron, bifenox, clorotoluron, clofentezina, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dicamba, difenoconazolo, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, oli di paraffina, picloram, prosulfocarb, zolfo, triflusulfuron e tritosulfuron (GU L 344 del 19.10.2020, pag. 18).

(18)  Parere del comitato per la valutazione dei rischi, del 5 giugno 2015, che propone la classificazione e l'etichettatura armonizzate a livello dell'UE del Quinolin-8-olo; 8-idrossichinolina, https://echa.europa.eu/documents/10162/fb6bbac1-35b5-bf75-8592-0ccd93ad2615

(19)  EFSA, Revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva 8-idrossichinolina come antiparassitario, EFSA Journal 2016; 14(6):4493, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2016.4493

(20)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2065 della Commissione, del 13 novembre 2017, che conferma le condizioni di approvazione della sostanza attiva 8-idrossichinolina di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 per quanto riguarda l'iscrizione della sostanza attiva 8-idrossichinolina nell'elenco di sostanze candidate alla sostituzione (GU L 295 del 14.11.2017, pag. 40).

(21)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(22)  Cfr. tra l'altro: Hong, M., Ping, Z. e Jian, X., «Testicular toxicity and mechanisms of chlorotoluron compounds in the mouse» (Tossicità testicolare e meccanismi dei composti del clorotoluron nel topo), Toxicology Mechanisms and Methods 2007; 17(8):483-8.

(23)  Seguito dato dalla Commissione alla risoluzione non legislativa del Parlamento europeo sul progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive amidosulfuron, beta-ciflutrin, bifenox, clorotoluron, clofentezine, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dicamba, difenoconazolo, diflubenzuron, diflufenican, fenoxaprop-p, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarb, MCPA, MCPB, nicosulfuron, picloram, prosulfocarb, piriproxifen, tiofanato metile e tritosulfuron, SP(2019)669, https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2826(RSP)&l=en;

Seguito dato dalla Commissione alla risoluzione non legislativa del Parlamento europeo sul regolamento di esecuzione (UE) 2020/1511 della Commissione del 16 ottobre 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive amidosulfuron, bifenox, clorotoluron, clofentezina, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dicamba, difenoconazolo, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, oli di paraffina, picloram, prosulfocarb, zolfo, triflusulfuron e tritosulfuron, SP(2021)129, https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2853(RSP)&l=en;

Seguito dato dalla Commissione alla risoluzione non legislativa del Parlamento europeo sul regolamento di esecuzione (UE) 2021/1449 della Commissione del 3 settembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze 2-fenilfenol (compresi i suoi sali, come il sale sodico), 8-idrossichinolina, amidosulfuron, bifenox, clormequat, clorotoluron, clofentezina, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dicamba, difenoconazolo, diflufenican, dimetaclor, etofenprox, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, oli di paraffina, olio di paraffina, penconazolo, picloram, propaquizafop, prosulfocarb, quizalofop-P-etile, quizalofop-P-tefurile, zolfo, tetraconazolo, tri-allato, triflusulfuron e tritosulfuron, SP(2021)735, https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2869(RSP)&l=en.

(24)  Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione, del 19 aprile 2018, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 stabilendo criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino (GU L 101 del 20.4.2018, pag. 33).

(25)  Regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione, del 4 settembre 2017, che stabilisce criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino in applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 301 del 17.11.2017, pag. 1).

(26)  Orientamenti dell'EFSA e dell'ECHA per l'identificazione degli interferenti endocrini nel contesto dei regolamenti (UE) n. 528/2012 e (CE) n. 1107/2009, EFSA Journal 2018, 16(6):5311, http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5311.

(27)  Verweij, P.E., Lucas, J.A., Arendrup, M.C., Bowyer, P., Brinkmann, A.J.F., Denning, D.W., Dyer, P.S., Fisher, M.C., Geenen, P.L., Gisi, U., Hermann, D., Hoogendijk, A., Kiers, E., Lagrou, K., Melchers, W.J.G., Rhodes, J., Rietveld, A.G., Schoustra, S.E., Stenzel, K., Zwaan, B.J. e Fraaije, B.A., «The one health problem of azole resistance in Aspergillus fumigatus: current insights and future research agenda» (Il problema sanitario della resistenza agli azoli nell'Aspergillus fumigatus: conoscenze attuali e programma di ricerche futuro), Fungal Biology Reviews, vol. 34, nr. 4, 2020, pagg. 202-214, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1749461320300415.

(28)  Cao, D., Wang, F., Yu, S., Dong, S., Wu, R., Cui, N., Ren, J., Xu, T., Wang, S., Wang, M., Fang, H., e Yu, Y., «Prevalence of Azole-Resistant Aspergillus fumigatus is Highly Associated with Azole Fungicide Residues in the Fields» (La prevalenza di Aspergillus fumigatus resistente agli azoli è fortemente associata ai residui di fungicidi azolici nei campi), Environmental Science & Technology, 2021, 55(5), 3041-3049, https://www.researchgate.net/publication/349087541_Prevalence_of_AzoleResistant_Aspergillus_fumigatus_is_Highly_Associated_with_Azole_Fungicide_Residues_in_the_Fields.

(29)  Berger, S., El Chazli, Y., Babu, A.F., e Coste, A.T., «Azole Resistance in Aspergillus fumigatus: A Consequence of Antifungal Use in Agriculture?» (La resistenza agli azoli nell'Aspergillus fumigatus: una conseguenza dell'uso di antimicotici in agricoltura?), Frontiers in Microbiology 2017; 8: 1024, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5461301/.

(30)  https://huisarts.bsl.nl/levensbedreigende-schimmel-ontdekt-bij-kwart-coronapatienten-op-ic/.

(31)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

(32)  Causa T-412/22, PAN Europe / Commissione, https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=T%3B412%3B22%3BRD%3B1%3BP%3B1%3BT2022%2F0412%2FP&nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T412%252F22&for=&jge=&dates=&language=it&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&cid=13059188


28.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 149/11


P9_TA(2022)0364

Adesione della Romania e della Bulgaria allo spazio Schengen

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 ottobre 2022 sull'adesione della Romania e della Bulgaria allo spazio Schengen (2022/2852(RSP))

(2023/C 149/02)

Il Parlamento europeo,

visto il protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea (11997D/PRO/02),

visto l'articolo 67, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in virtù del quale l'Unione deve costituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia che «garantisce che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne»,

visto l'articolo 21, paragrafo 1, TFUE, in virtù del quale ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri,

visto l'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compreso l'articolo 45, in virtù del quale ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri,

visti i progetti di decisione del Consiglio sulla piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania del 29 settembre 2010 (14142/10) e dell'8 luglio 2011 (14142/1/10),

visto il progetto di decisione del Consiglio del 7 dicembre 2011 sul quadro per la piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (14302/3/11),

vista la sua posizione dell'8 giugno 2011 sul progetto di decisione del Consiglio sulla piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (1),

viste le conclusioni del Consiglio «Giustizia e affari interni» del 9 e 10 giugno 2011, del 22 e 23 settembre 2011, del 25 e 26 ottobre 2012, del 7 e 8 marzo 2013 e del 5 e 6 dicembre 2013,

vista la sua risoluzione del 13 ottobre 2011 sull'adesione della Bulgaria e della Romania a Schengen (2),

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 9 dicembre 2011 e del 1o e 2 marzo 2012,

vista la decisione (UE) 2017/1908 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativa all'attuazione di talune disposizioni dell'acquis di Schengen concernenti il sistema d'informazione visti nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (3),

vista la decisione (UE) 2018/934 del Consiglio, del 25 giugno 2018, relativa all'attuazione delle rimanenti disposizioni dell'acquis di Schengen concernenti il sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (4),

vista la comunicazione della Commissione, del 2 giugno 2021, dal titolo «Strategia per uno spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne pienamente funzionante e resiliente» (COM(2021)0277),

vista la proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (COM(2021)0891),

vista la comunicazione della Commissione, del 24 maggio 2022, dal titolo «Relazione sullo stato di Schengen 2022» (COM(2022)0301),

visto il regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, del 9 giugno 2022, sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (5),

visto il progetto di decisione del Consiglio del 23 giugno 2022 relativa alla piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen nella Repubblica di Croazia (10624/22),

vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2018 sulla piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen in Bulgaria e Romania: abolizione dei controlli alle frontiere interne terrestri, marittime e aeree (6),

vista la sua risoluzione del 19 giugno 2020 sulla situazione nello spazio Schengen in seguito alla pandemia di COVID-19 (7),

vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2021 sulla relazione annuale sul funzionamento dello spazio Schengen (8),

visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che la Bulgaria e la Romania hanno adottato l'acquis di Schengen al momento della loro adesione all'Unione europea nel 2007; che nel 2008 la Bulgaria si è dichiarata pronta ad avviare le valutazioni condotte dal gruppo di lavoro «Valutazione di Schengen» (SCH-EVAL), composto anche da esperti degli Stati membri di Schengen; che nel 2007 e nel 2008 la Romania ha dichiarato di essere pronta ad avviare le valutazioni condotte dal gruppo di lavoro SCH-EVAL;

B.

considerando che il completamento del processo di valutazione Schengen per la Bulgaria e la Romania e lo stato di preparazione dei due paesi in vista dell'attuazione di tutte le disposizioni dell'acquis di Schengen sono stati confermati dagli esperti del gruppo SCH-EVAL, nonché dal Consiglio nelle sue conclusioni del 9 e 10 giugno 2011; che nel suo progetto di decisione dell'8 luglio 2011 il Consiglio ha accertato l'avvenuto adempimento delle condizioni necessarie all'applicazione dell'acquis di Schengen in tutti i settori, in particolare la protezione dei dati, le frontiere aeree, le frontiere terrestri, la cooperazione di polizia, il sistema d'informazione Schengen, le frontiere marittime e i visti; che, oltre alla sfida della gestione delle frontiere esterne dell'Unione europea, il completamento del processo di valutazione Schengen ha comportato per entrambi i paesi la profonda ristrutturazione dei loro sistemi di sorveglianza delle frontiere e la necessità di investire per accrescere le capacità di contrasto; che, in conformità dell'atto di adesione del 2005, il positivo completamento delle procedure di valutazione Schengen costituisce l'unico presupposto per la piena applicazione dell'acquis di Schengen, compresa l'abolizione dei controlli alle frontiere interne terrestri, marittime e aeree; che lo stato di preparazione della Bulgaria e della Romania in vista dell'applicazione integrale dell'acquis di Schengen è stato riconosciuto in più occasioni dai capi di Stato e di governo al Consiglio, nonché dalla Commissione e dal Parlamento, da ultimo nella relazione della Commissione sullo stato di Schengen 2022 e nella risoluzione del Parlamento dell'8 luglio 2021 sulla relazione annuale sul funzionamento dello spazio Schengen;

C.

considerando che nel suo progetto di decisione del 29 settembre 2010 il Consiglio ha proposto la piena applicazione dell'acquis di Schengen in Bulgaria e Romania e l'abolizione dei controlli alle frontiere interne terrestri, marittime e aeree; che nella sua posizione dell'8 giugno 2011 il Parlamento ha approvato tale decisione e ha chiesto al Consiglio di consultare di nuovo il Parlamento qualora intendesse modificarla in modo sostanziale;

D.

considerando che l'adozione della decisione del Consiglio da parte del Consiglio «Giustizia e affari interni» è stata ripetutamente rinviata;

E.

considerando che, con la decisione del Consiglio del 12 ottobre 2017, Bulgaria e Romania hanno ottenuto un accesso passivo al sistema d'informazione visti; che nel suo progetto di decisione del 18 aprile 2018 il Consiglio ha proposto la piena attuazione delle rimanenti disposizioni dell'acquis di Schengen concernenti il sistema d'informazione Schengen in entrambi gli Stati membri;

F.

considerando che né l'atto di adesione del 2005 né il meccanismo di valutazione Schengen prevedono la definizione di scadenze diverse per l'abolizione dei controlli alle frontiere interne terrestri, marittime e aeree; che tutti i precedenti allargamenti dello spazio Schengen sono stati sanciti da un unico atto giuridico;

G.

considerando che il Consiglio ha consultato il Parlamento sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen nella Repubblica di Croazia (10624/22); che i lavori su tale progetto di decisione del Consiglio sono in corso al Parlamento;

H.

considerando che lo spazio Schengen rappresenta un accordo unico nel suo genere e una delle principali realizzazioni dell'Unione europea, che agevola la libera circolazione delle persone in detto spazio senza controlli alle frontiere interne; che ciò è stato possibile grazie a una serie di misure di compensazione, quali la creazione del sistema d'informazione Schengen (per rafforzare lo scambio d'informazioni) e l'istituzione di un meccanismo di valutazione per verificare l'attuazione dell'acquis di Schengen da parte degli Stati membri e promuovere la fiducia reciproca nel funzionamento dello spazio Schengen;

I.

considerando che tutti gli Stati membri appartenenti allo spazio Schengen sono tenuti a rispettare l'acquis di Schengen, anche per quanto riguarda i diritti fondamentali, conformemente all'articolo 4 del codice frontiere Schengen (9);

J.

considerando che il mantenimento dei controlli alle frontiere interne dell'Unione o la loro reintroduzione nello spazio Schengen ha gravi ripercussioni sulla vita dei cittadini europei, in particolare dei lavoratori mobili, e di tutti coloro che beneficiano del principio della libera circolazione all'interno dell'UE, e compromette gravemente la fiducia di questi nelle istituzioni e nell'integrazione europee; che ciò comporta costi diretti sul piano operativo e degli investimenti per i lavoratori transfrontalieri e mobili, i turisti, i trasportatori di merci su strada e le amministrazioni pubbliche, con effetti negativi sulle economie degli Stati membri e sul funzionamento del mercato interno dell'UE, senza dimenticare l'impatto negativo sull'ambiente dovuto all'elevato numero di camion lenti in attesa ai valichi di frontiera; che il mantenimento dei controlli alle frontiere interne per la Bulgaria e la Romania incide negativamente soprattutto sul principio di uguaglianza e non discriminazione all'interno dell'UE, come anche sulle esportazioni e sulle importazioni da e verso entrambi gli Stati membri, nonché sulle operazioni di trasporto da e verso alcuni porti commerciali e civili tra i più grandi dell'Europa meridionale, con una conseguente perdita di benefici e un aumento delle spese;

K.

considerando che la piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania rafforzerebbe lo spazio Schengen e contribuirebbe a garantire pari diritti a tutti i cittadini al suo interno;

1.

ricorda che tutte le condizioni necessarie alla piena applicazione dell'acquis di Schengen alla Romania e alla Bulgaria sono già state soddisfatte da entrambi gli Stati membri nel 2011;

2.

è costernato dal fatto che, a distanza di 11 anni, il Consiglio non abbia adottato una decisione sulla piena applicazione dell'acquis di Schengen alla Bulgaria e alla Romania, nonostante i ripetuti inviti rivolti in tal senso sia dalla Commissione che dal Parlamento;

3.

ribadisce la sua posizione di lunga data, quale esposta nella risoluzione dell'11 dicembre 2018, a sostegno della piena applicazione dell'acquis di Schengen alla Bulgaria e alla Romania;

4.

accoglie con favore il fatto che la Romania e la Bulgaria sono disposte a ospitare volontariamente una missione conoscitiva, cosa che costituisce un'espressione, da parte loro, del principio di leale cooperazione e fiducia reciproca, nonostante il fatto che tali paesi abbiano già soddisfatto tutti i requisiti giuridici e che non vi siano motivi per ulteriori valutazioni;

5.

esorta il Consiglio a compiere tutti i passi necessari per adottare la sua decisione sulla piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen alla Repubblica di Bulgaria e alla Romania entro la fine del 2022, garantendo in tal modo l'abolizione dei controlli sulle persone a tutte le frontiere interne per entrambi gli Stati membri all'inizio del 2023;

6.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU C 380 E dell'11.12.2012, pag. 160.

(2)  GU C 94 E del 3.4.2013, pag. 13.

(3)  GU L 269 del 19.10.2017, pag. 39.

(4)  GU L 165 del 2.7.2018, pag. 37.

(5)  GU L 160 del 15.6.2022, pag. 1.

(6)  GU C 388 del 13.11.2020, pag. 18.

(7)  GU C 362 dell'8.9.2021, pag. 77.

(8)  GU C 99 dell'1.3.2022, pag. 158.

(9)  Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).


Giovedì 20 ottobre 2022

28.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 149/15


P9_TA(2022)0371

Lo Stato di diritto a Malta, cinque anni dopo l'assassinio di Daphne Caruana Galizia

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2022 sullo Stato di diritto a Malta, cinque anni dopo l'assassinio di Daphne Caruana Galizia (2022/2866(RSP))

(2023/C 149/03)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 del trattato sull'Unione europea (TUE),

visto l'articolo 20 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»),

viste le sue risoluzioni del 15 novembre 2017 (1), del 28 marzo 2019 (2), del 16 dicembre 2019 (3) e del 29 aprile 2021 (4), sullo Stato di diritto a Malta,

visti le audizioni, gli scambi di opinioni e le visite di delegazione tenuti dal gruppo di monitoraggio della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni dal 15 novembre 2017 a questa parte,

visti gli scambi di lettere tra il presidente del gruppo di monitoraggio della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali e il Primo ministro maltese,

vista la risoluzione 2293 (2019) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, del 26 giugno 2019, dal titolo «Daphne Caruana Galizia's assassination and the rule of law in Malta and beyond: ensuring that the whole truth emerges» (L'assassinio di Daphne Caruana Galizia e lo Stato di diritto a Malta e oltre: garantire che emerga tutta la verità),

vista la relazione sul seguito dato alla risoluzione 2293 (2019) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, sostenuta dalla commissione per gli affari giuridici e i diritti umani dell'Assemblea parlamentare l'8 dicembre 2020,

visto il parere n. 993/2020 della commissione di Venezia, dell'8 ottobre 2020, relativo alle dieci leggi e progetti di legge di trasposizione delle proposte legislative enunciate nel parere CDL-AD(2020)006,

vista la relazione della Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa, a seguito della visita che ha effettuato a Malta dall'11 al 16 ottobre 2021,

viste la lettera della Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa, in data 23 settembre 2022, al Primo ministro maltese e la risposta di quest'ultimo in data 4 ottobre 2022,

vista la relazione della Commissione sullo Stato di diritto 2022 (COM(2022)0500),

visto il resoconto di missione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) a seguito della visita della sua delegazione sullo Stato di diritto a La Valletta, Malta, dal 23 al 25 maggio 2022,

visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che l'Unione è fondata sui valori comuni, sanciti dall'articolo 2 TUE, del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza e dello Stato di diritto nonché del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, valori che sono comuni agli Stati membri dell'UE e che i paesi candidati devono rispettare per entrare nell'Unione nel quadro dei criteri di Copenaghen, i quali non possono essere ignorati o reinterpretati successivamente all'adesione; che la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali sono valori che si rafforzano a vicenda e che, se indeboliti, rischiano di rappresentare una minaccia sistemica per l'Unione e per i diritti e le libertà dei suoi cittadini;

B.

considerando che lo Stato di diritto e il rispetto della democrazia, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e i valori e i principi sanciti dai trattati dell'UE e dagli strumenti internazionali in materia di diritti umani sono obblighi che incombono all'Unione e ai suoi Stati membri e vanno pertanto osservati;

C.

considerando che la Carta è parte del diritto primario dell'UE; che la libertà di espressione così come la libertà e il pluralismo dei media sono sanciti dall'articolo 11 della Carta e dall'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU);

D.

considerando che l'indipendenza della magistratura è sancita dall'articolo 19, paragrafo 1, TUE, dall'articolo 47 della Carta e dall'articolo 6 della CEDU, ed è un requisito essenziale del principio democratico della separazione dei poteri;

E.

considerando che i giornalisti, soprattutto i giornalisti investigativi ma non solo quelli, sono sempre più spesso oggetto delle cosiddette «azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica» (SLAPP), sia all'interno che all'esterno dell'UE, intentate nei loro confronti unicamente per frustrarne il lavoro, evitare qualsiasi controllo pubblico e impedire che le autorità siano chiamate a rispondere del loro operato; che ciò ha un effetto dissuasivo sulla libertà dei media;

F.

considerando che gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l'introduzione di meccanismi di allerta precoce e di risposta rapida per garantire che i giornalisti e gli altri operatori dei media abbiano un accesso immediato a misure di protezione quando sono minacciati; che detti meccanismi dovrebbero essere soggetti a un controllo significativo della società civile e garantire la protezione degli informatori e delle fonti che desiderano mantenere l'anonimato;

G.

considerando che, al fine di evitare l'impunità, gli Stati membri hanno l'obbligo di compiere tutti i passi necessari per consegnare alla giustizia gli autori di reati contro giornalisti e altri operatori dei media; che le indagini e le azioni penali dovrebbero prendere in considerazione tutti i diversi ruoli — effettivi e potenziali — svolti in tali reati, quali il ruolo di autore, di istigatore e di complice, nonché la responsabilità penale derivante da ciascuno di essi;

H.

considerando che Daphne Caruana Galizia, giornalista investigativa e blogger maltese impegnata nella lotta alla corruzione, è stata assassinata in un attentato con autobomba il 16 ottobre 2017; che ha subito vessazioni e numerose minacce sotto forma di telefonate, lettere e messaggi minatori, nonché un attacco incendiario alla sua abitazione; che il 16 marzo 2021 il sicario che ha confessato l'omicidio di Daphne Caruana Galizia ha testimoniato in tribunale che, due anni prima della sua morte, era stato elaborato un precedente piano distinto per assassinarla con un fucile d'assalto AK-47; che il primo giorno del loro processo, il 14 ottobre 2022, gli altri due sicari accusati si sono dichiarati colpevoli dinanzi al tribunale e sono stati condannati a 40 anni di reclusione;

I.

considerando che le indagini sull'omicidio condotte dalle autorità maltesi con il supporto di Europol hanno portato all'identificazione, al rinvio a giudizio e al processo, ancora in corso, di varie persone sospettate e di uno dei potenziali ideatori dell'omicidio, il proprietario della società 17 Black Ltd., con sede a Dubai, ed ex membro del consiglio di amministrazione di ElectroGas Malta Ltd. (responsabile della produzione della maggior parte dell'energia elettrica di Malta), il quale è stato arrestato il 20 novembre 2019 mentre tentava apparentemente di fuggire da Malta; che anche il Federal Bureau of Investigation (FBI) statunitense ha preso parte alle indagini;

J.

considerando gli Emirati arabi uniti (EAU) sono serviti per nascondere transazioni presumibilmente legate alla corruzione che Daphne Caruana Galizia stava denunciando al momento del suo assassinio;

K.

considerando che la società 17 Black Ltd., con sede a Dubai, è stata inserita fra quelle da cui società con sede a Panama, di proprietà dell'ex capo di Gabinetto dell'ex Primo ministro maltese e dell'ex ministro del Turismo, già ministro dell'Energia, dovevano ricevere fondi; che continuano a scoprirsi legami tra la 17 Black Ltd. e numerosi progetti pubblici a Malta;

L.

considerando che il Dipartimento di Stato statunitense ha segnalato il capo di Gabinetto dell'ex Primo ministro maltese e l'ex ministro del Turismo, già ministro dell'Energia, e le loro famiglie a causa del loro coinvolgimento in episodi di corruzione significativa, ragion per cui è stato loro vietato l'ingresso negli Stati Uniti;

M.

considerando che Daphne Caruana Galizia ha denunciato la Pilatus Bank quale banca di predilezione per le operazioni sospette cui hanno partecipato persone maltesi e azere politicamente esposte; che nell'agosto 2020 il comandante della polizia maltese dichiarava pubblicamente che era imminente la formulazione di imputazioni nei confronti delle persone coinvolte in attività criminali presso la Pilatus Bank; che a distanza di 26 mesi sono state formulate imputazioni nei confronti di una sola persona e che le indagini sembrano essersi arenate; che le persone implicate avevano il diritto di entrare e uscire liberamente dal paese nonostante fossero stati spiccati mandati d'arresto; che un ex responsabile della conformità presso l'autorità maltese per i giochi d'azzardo è stato autorizzato a lasciare Malta mentre era in vacanza con l'ex Primo ministro maltese, nonostante fosse in vigore nei suoi confronti un mandato d'arresto europeo, prima di essere poi arrestato al suo arrivo in Italia;

N.

considerando che due partner della società Nexia BT, non più esistente, collegata a Mossack-Fonseca, che Daphne Caruana Galizia e i Panama Papers avevano smascherato in quanto ideatori delle strutture di riciclaggio di denaro predisposte per facilitare la corruzione, sono stati accusati solo in relazione ad alcune delle denunce formulate nei loro confronti, escludendo lo scandalo ElectroGas;

O.

considerando che l'accordo sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale liquefatto tra ElectroGas Malta Ltd. e il governo di Malta, firmato dall'ex ministro del Turismo, che è stato ministro dell'Energia nel 2015, è stato tenuto segreto per anni e reso pubblico solo nel settembre 2022 dalla Fondazione Daphne Caruana Galizia e da un organo di informazione; che l'attuale procuratrice generale è stata criticata per aver agevolato la firma di tale contratto senza alcuna ulteriore approvazione da parte del gabinetto o del parlamento nel suo precedente ruolo di viceprocuratrice generale; che, al momento del suo assassinio, Daphne Caruana Galizia stava indagando su una vasta mole di documenti interni di ElectroGas Malta Ltd.;

P.

considerando che uno dei presunti complici e alcune registrazioni presentate nei procedimenti giudiziari hanno indicato che l'ex capo di gabinetto dell'ex primo ministro maltese è implicato nella pianificazione e nel finanziamento dell'omicidio; che il 20 marzo 2021, insieme a diversi soci d'affari, è stato arrestato e accusato di riciclaggio, frode, corruzione e falsificazione in un caso distinto, di cui si era occupata Daphne Caruana Galizia;

Q.

considerando che un'inchiesta pubblica indipendente sull'assassinio di Daphne Caruana Galizia è iniziata alla fine del 2019 e si è conclusa il 29 luglio 2021; che il comitato dell'inchiesta pubblica ha pubblicato una relazione contenente una serie di conclusioni e raccomandazioni sul rafforzamento dello Stato di diritto, sul rispetto della libertà di stampa, della libertà di espressione e sulla protezione dei giornalisti, sulla riforma giuridica a livello costituzionale e sulle proposte legislative riguardanti la libertà dei media; che il comitato ha inoltre stabilito che «sebbene non vi siano prove che lo Stato in quanto tale abbia avuto un ruolo nell'assassinio di Daphne Caruana Galizia, (…) lo Stato dovrebbe assumersi la responsabilità dell'assassinio per aver creato un clima di impunità, generato dai più alti livelli al centro dell'amministrazione presso l'Auberge de Castille (5) e diffondendo i suoi tentacoli ad altre entità, quali le istituzioni di regolamentazione e la polizia, che ha portato al collasso dello Stato di diritto»;

R.

considerando che il governo maltese ha proposto una serie di riforme per affrontare alcune di tali raccomandazioni, tra cui un progetto di legge per rafforzare la libertà dei media e una proposta di legge anti-SLAPP; che è proseguita l'attuazione delle riforme del sistema giudiziario maltese avviate nel 2020;

S.

considerando che l'ultimo Osservatorio del pluralismo dei media ha giudicato «medio» il rischio generale per il pluralismo dei media a Malta, ma ha giudicato «elevato» il rischio per l'autonomia editoriale e l'indipendenza politica;

T.

considerando che l'organo di informazione maltese The Shift News ha dovuto far fronte a 40 ricorsi diversi da parte delle autorità pubbliche avverso le richieste in merito alla libertà di informazione riguardanti la spesa pubblica nei confronti dei media indipendenti;

U.

considerando che la riforma giudiziaria intrapresa dalle autorità maltesi è stata menzionata nel discorso sullo stato dell'Unione 2021;

V.

considerando che il comitato di esperti per la valutazione delle misure di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Moneyval) ha riconosciuto i notevoli progressi compiuti da Malta per quanto riguarda il livello di conformità alle norme del Gruppo di azione finanziaria internazionale, ha ritenuto Malta conforme e ha rimosso Malta dalla lista grigia dopo 12 mesi;

W.

considerando che, nella sua relazione di missione a seguito della visita della delegazione LIBE sullo Stato di diritto a Malta dal 23 al 25 maggio 2022, il gruppo di monitoraggio della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali della commissione LIBE del Parlamento ha espresso preoccupazione, tra l'altro, per la lentezza dei progressi in merito al seguito dato all'omicidio di Daphne Caruana Galizia e all'attuazione delle raccomandazioni dell'inchiesta pubblica, riconoscendo nel contempo che i procedimenti giudiziari sono ancora in corso;

1.

rende omaggio a Daphne Caruana Galizia cinque anni dopo il suo omicidio e al suo lavoro essenziale nel denunciare la corruzione, la criminalità organizzata, la frode fiscale e il riciclaggio di denaro e nel far sì che le persone coinvolte in tali attività illegali rispondano delle loro azioni; condanna fermamente la criminalizzazione, gli attacchi e gli omicidi di giornalisti per aver svolto il loro lavoro, compresi gli omicidi di Ján Kuciak e della sua fidanzata Martina Kušnírová il 21 febbraio 2018, di Viktoria Marinova il 6 ottobre 2018, del giornalista greco George Karaivaz il 9 aprile 2021 e del giornalista dei Paesi Bassi Peter R. de Vries il 15 luglio 2021, e sottolinea il ruolo cruciale che svolgono per svelare la verità, proteggere la democrazia e porre fine alla cultura dell'impunità; rende inoltre omaggio a tutti i giornalisti uccisi in Europa negli ultimi anni; ribadisce l'importanza fondamentale di mezzi di comunicazione indipendenti e di una società civile attiva quali pilastri fondamentali della giustizia, della democrazia e dello Stato di diritto; osserva che l'omicidio di giornalisti non riguarda soltanto uno Stato membro, ma l'Unione europea nel suo complesso; è fermamente convinto che la protezione dello Stato di diritto democratico sia una responsabilità comune che trascende i confini nazionali e di partito;

2.

riconosce i progressi compiuti nei procedimenti giudiziari in corso sull'omicidio di Daphne Caruana Galizia, pur deplorando profondamente il fatto che abbiano portato soltanto a tre condanne legate all'esecuzione dell'assassinio, in seguito all'ammissione di colpevolezza dei sicari; ribadisce pertanto la sua richiesta di portare a termine l'indagine sui principali motivi alla base dell'omicidio e di chiudere il più rapidamente possibile i procedimenti giudiziari penali, consegnando alla giustizia i soggetti coinvolti nell'omicidio a qualsiasi livello; chiede nuovamente che Europol sia coinvolta pienamente e costantemente in tutti gli aspetti dell'indagine sull'omicidio e in tutte le indagini connesse;

3.

riconosce che l'attuale primo ministro maltese si è pubblicamente scusato per le carenze dello Stato che potrebbero aver contribuito all'omicidio di Daphne Caruana Galizia;

4.

esprime preoccupazione per il fatto che, a un anno dalla pubblicazione della relazione sull'inchiesta pubblica, il processo di attuazione delle sue raccomandazioni è carente; osserva che il governo maltese ha presentato una serie di riforme, tra cui proposte legislative volte ad affrontare alcune di queste raccomandazioni; osserva che il commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha indicato che le autorità maltesi devono garantire che l'attività legislativa avviata in seguito alla relazione dell'inchiesta pubblica sia conforme alle norme internazionali e sia pienamente aperta al controllo e alla partecipazione del pubblico; invita il governo maltese ad attuare senza ulteriori indugi tutte le raccomandazioni contenute nella relazione dell'inchiesta pubblica;

5.

accoglie con favore gli sforzi dell'unità di analisi dell'intelligence finanziaria e sottolinea che è essenziale che i reati finanziari ed economici di alto profilo, in particolare la corruzione e il riciclaggio di denaro, siano perseguiti con rigore; è tuttavia costernato per la mancanza di progressi nel perseguire la corruzione e il riciclaggio di denaro su cui Daphne Caruana Galizia stava indagando al momento del suo omicidio, che ha coinvolto indiziati ai più alti livelli politici; è inoltre allarmato per il fallimento istituzionale delle autorità di contrasto e della giustizia a Malta ed esorta vivamente le autorità competenti ad assicurare alla giustizia ogni persona coinvolta in uno o più dei numerosi casi attualmente oggetto di indagini o denunce; esprime profonda preoccupazione per le recenti rivelazioni di ripetute inazioni riguardo ai mandati d'arresto europei nei confronti di alti funzionari politici; invita le autorità maltesi ad affrontare le sfide connesse alla durata delle indagini nei casi di corruzione ad alto livello, anche istituendo una solida casistica di sentenze definitive; sottolinea l'importanza dell'indipendenza istituzionale per il corretto funzionamento dello Stato di diritto; invita le autorità maltesi a compiere progressi nelle indagini sui casi di possibili tentativi da parte di funzionari pubblici di occultare prove ed ostacolare le indagini e i procedimenti giudiziari;

6.

è allarmato per la mancanza di progressi nei procedimenti investigativi e giudiziari contro funzionari della Pilatus Bank e per gli sforzi messi in atto dalle autorità maltesi per bloccare i procedimenti; prende atto delle misure provvisorie adottate il 14 settembre 2022 dal Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti (6), che ritardano le indagini delle autorità maltesi; invita le autorità maltesi a fornire risorse supplementari per indagare sui motivi del ritardo e garantire che la giustizia faccia il suo corso; invita gli organismi europei competenti a monitorare attentamente i progressi nella causa che vede coinvolta la Pilatus Bank; è inoltre allarmato per la mancanza di progressi nei confronti dei due partner della società Nexia BT e invita la Commissione e il comitato Moneyval a monitorare il procedimento; esprime inoltre preoccupazione per le accuse di riciclaggio di denaro e corruzione in relazione all'accordo ElectroGas e invita la Commissione ad avvalersi di tutti gli strumenti a sua disposizione per valutare se sia stato rispettato il diritto europeo applicabile;

7.

si compiace delle capacità supplementari messe a disposizione per le indagini e per il perseguimento dei reati in generale, come pure della riforma della procedura di nomina dei giudici e della riforma dell'ufficio e del ruolo del procuratore generale; invita il parlamento maltese a raggiungere un accordo sulla depoliticizzazione della nomina del giudice capo che coinvolga la magistratura nella procedura, tenendo conto delle norme europee relative alle nomine in magistratura e del parere della Commissione di Venezia;

8.

deplora il peggioramento dell'efficienza del sistema giudiziario maltese e chiede che siano individuate soluzioni per ridurre la durata dei procedimenti;

9.

prende atto dell'importanza delle informazioni di cui dispongono gli Emirati arabi uniti in merito alle operazioni effettuate da società legate alla corruzione, nonché della loro rilevanza per le indagini in corso; osserva che, da allora, gli Emirati arabi uniti sono stati inseriti nella «lista grigia» del Gruppo di azione finanziaria internazionale; si impegna a monitorare la cooperazione in atto fra gli Emirati arabi uniti e Malta per garantire che siano adeguatamente richieste e trasmesse le informazioni necessarie per le azioni penali e osserva che tale cooperazione dovrebbe avere implicazioni per la posizione degli Emirati arabi uniti nei confronti degli organismi normativi antiriciclaggio; ribadisce il suo invito alla Commissione e alle autorità maltesi a usare tutti gli strumenti di cui dispongono per garantire la cooperazione e un'adeguata assistenza legale in tutte le indagini; invita gli Emirati arabi uniti a cooperare rapidamente con le autorità maltesi al fine di agevolare le indagini, nonché a cooperare con l'UE in generale;

10.

si compiace dei recenti rinvii di casi da parte del governo maltese alla Procura europea (EPPO); ritiene, tuttavia, che il numero complessivo di casi rimanga relativamente basso rispetto ad altri Stati membri e che il sistema maltese per individuare, indagare e perseguire i reati rimanga poco trasparente;

11.

esprime profonda preoccupazione per il fatto che sia stata segnalata una mancanza di cooperazione da parte delle autorità maltesi con l'EPPO per i casi in corso; prende atto, in particolare, delle accuse relative all'indagine in corso su un progetto finanziato dall'UE in cui è implicato il presunto mandante dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia, il proprietario della società 17 Black Ltd. con sede a Dubai;

12.

esprime preoccupazione per l'impunità concessa a figure chiave dell'amministrazione dell'ex primo ministro, fra cui lo stesso ex primo ministro, il suo capo di gabinetto e l'ex ministro del Turismo, già ministro dell'Energia;

13.

prende atto delle diverse proposte avanzate dal governo maltese per migliorare la situazione della libertà dei media; esorta le autorità maltesi a provvedere affinché le riforme proposte rispettino le norme europee e internazionali in materia di protezione dei giornalisti, in particolare per quanto riguarda la prevenzione e il sanzionamento delle minacce e delle molestie nei confronti dei giornalisti, sia pubblicamente che online, e a procedere rapidamente alla loro attuazione; esorta inoltre le autorità maltesi a introdurre misure e garanzie supplementari volte a creare un ambiente più favorevole al giornalismo critico e indipendente a Malta, nonché a migliorare l'assunzione di responsabilità da parte di politici e funzionari;

14.

esprime preoccupazione per il persistere di ostacoli alla libertà e al pluralismo dei media, ad esempio per quanto riguarda l'accesso alle richieste di informazioni al governo, come pure il finanziamento potenzialmente discriminatorio degli organi di informazione; deplora il fatto che enti governativi abbiano presentato una serie di ricorsi contro le 40 decisioni positive adottate dal garante per la protezione dei dati a favore delle richieste relative alla libertà di informazione formulate dall'organo di informazione The Shift e ritiene che i ricorsi potrebbero inviare un messaggio dissuasivo agli operatori dei media e ai cittadini; invita il governo maltese a ritirare immediatamente tali ricorsi;

15.

esprime preoccupazione per le segnalazioni secondo cui, mentre il comitato di esperti sui media, incaricato di fornire consulenza sui cambiamenti nel settore dei media, ha effettivamente coinvolto alcuni rappresentanti di tale settore, il governo maltese non ha condotto una consultazione pubblica; invita le autorità maltesi a garantire un'ampia consultazione pubblica sul settore dei media, conformemente all'impegno assunto dal Primo ministro maltese il 13 ottobre 2022 a seguito degli sforzi di sensibilizzazione da parte della società civile internazionale, della comunità dei media a Malta e del Consiglio d'Europa, con particolare riferimento alla limitazione del ricorso alle SLAPP; invita il parlamento maltese ad adottare in via prioritaria la legislazione pertinente, anche modificando la Costituzione;

16.

deplora il fatto che i giornalisti, così come i familiari di Daphne Caruana Galizia, continuino a essere il bersaglio di SLAPP e ribadisce il suo urgente appello ai promotori di tali azioni, fra cui ex funzionari del governo, a ritirarle;

17.

valuta favorevolmente le attuali proposte volte a stabilire che le spese processuali nelle cause per diffamazione non saranno pagate su presentazione iniziale di una risposta da parte del giornalista imputato e a introdurre la possibilità per i tribunali maltesi di considerare le cause per diffamazione «manifestamente infondate» e quindi di archiviarle; invita le autorità maltesi ad attuare la raccomandazione della Commissione e a porre in atto politiche efficaci per la protezione dei giornalisti; plaude alla proposta di direttiva presentata dalla Commissione per contrastare le SLAPP (COM(2022)0177);

18.

invita il governo maltese a continuare ad affrontare gli attuali problemi correlati alla libertà dei media e all'indipendenza dei media pubblici da ingerenze politiche, anche definendo un quadro per garantire la trasparenza nella pubblicità di Stato, e ad affrontare il diffondersi dei discorsi di odio sui social media;

19.

si compiace del fatto che nel 2021 sia stata modificata la legge maltese del 2013 sulla protezione degli informatori, come pure dell'impegno, in essa contenuto, a creare entro la fine del 2024 una banca dati per raccogliere informazioni sulle denunce di irregolarità;

20.

esprime preoccupazione per il fatto che non sia stata trovata alcuna soluzione per la nomina di un nuovo Mediatore e che nessuna donna sia stata nominata per la funzione di commissario per le indagini amministrative; invita le autorità maltesi a introdurre un meccanismo per evitare situazioni di stallo nelle nomine parlamentari e ad adottare in via prioritaria, adoperandosi in tal senso, la creazione di una commissione per i diritti umani e l'uguaglianza, in linea con i principi di Parigi e con l'acquis dell'UE in materia di uguaglianza;

21.

ribadisce il suo invito alle autorità maltesi ad attuare pienamente tutte le raccomandazioni in sospeso dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, della Commissione di Venezia, del Gruppo di Stati contro la corruzione e del comitato Moneyval; invita le autorità maltesi a chiedere il parere della Commissione di Venezia sulla conformità alle sue raccomandazioni;

22.

sottolinea che il programma maltese di cittadinanza per investitori continua a destare grande preoccupazione; ricorda la sua posizione secondo cui la cittadinanza dell'UE non è in vendita e chiede un divieto immediato del programma a Malta e in tutta l'UE; si compiace delle azioni intraprese dalla Commissione nel deferire la procedura di infrazione alla Corte di giustizia dell'UE e attende la sentenza definitiva della Corte;

23.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio d'Europa, al governo e al parlamento degli Emirati arabi uniti e al Presidente della Repubblica di Malta.

(1)  GU C 356 del 4.10.2018, pag. 29.

(2)  GU C 108 del 26.3.2021, pag. 107.

(3)  GU C 255 del 29.6.2021, pag. 22.

(4)  GU C 506 del 15.12.2021, pag. 64.

(5)  L'Auberge de Castille è l'ufficio del primo ministro maltese a La Valletta dal marzo 1972.

(6)  https://icsid.worldbank.org/cases/case-database/case-detail?CaseNo=ARB/21/36


28.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 149/22


P9_TA(2022)0372

Aumento dei reati generati dall'odio contro persone LGBTIQ in Europa alla luce del recente omicidio omofobo in Slovacchia

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2022 sull'aumento dei reati generati dall'odio contro persone LGBTIQ+ in Europa alla luce del recente omicidio omofobo in Slovacchia (2022/2894(RSP))

(2023/C 149/04)

Il Parlamento europeo,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»),

visto l'articolo 2 del trattato sull'Unione europea,

viste la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (1) («direttiva sui diritti delle vittime»),

vista la valutazione dell'attuazione della direttiva sui diritti delle vittime contenuta nel documento di lavoro dei servizi della Commissione — Valutazione (SWD(2022)0180) (2) e relativa sintesi (3), del 28 giugno 2022,

vista la comunicazione della Commissione del 12 novembre 2020 dal titolo «Unione dell'uguaglianza: strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025» (COM(2020)0698),

visti la comunicazione della Commissione del 9 dicembre 2021 dal titolo «Un'Europa più inclusiva e protettiva: estendere l'elenco dei reati riconosciuti dall'UE all'incitamento all'odio e ai reati generati dall'odio» e il relativo allegato (COM(2021)0777),

visti i risultati dell'indagine sulle persone LGBT nell'UE avviata nel 2019 dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA),

vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2020 sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali (4),

vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2021 sulla proclamazione dell'Unione europea come zona di libertà per le persone LGBTIQ (5),

vista la raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri, del 20 maggio 2022, sulla lotta contro l'incitamento all'odio (CM/Rec(2022)16) (6),

viste la raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri, del 31 marzo 2010, su misure per combattere la discriminazione basata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere (CM/Rec(2010)5) (7) e la relativa relazione sull'attuazione del 2020 (8),

vista la raccomandazione di politica generale n. 15 della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI), sulla lotta contro l'incitamento all'odio (9),

vista la relazione di monitoraggio per paese dell'ECRI riguardante la Repubblica slovacca (10),

visto il commento sui diritti umani della Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa dal titolo «Pride vs. indignity: political manipulation of homophobia and transphobia in Europe» (Orgoglio e indegnità: la manipolazione politica dell'omofobia e della transfobia in Europa) (11),

vista la relazione della Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa, a seguito della visita che ha effettuato nella Repubblica slovacca dal 15 al 19 giugno 2015,

vista la relazione della Commissione sullo Stato di diritto 2022,

visto lo studio della Direzione generale delle Politiche interne dell'Unione, del 20 maggio 2022, dal titolo «Right-wing extremism in the EU» (Estremismo di destra nell'UE) (12),

visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che mercoledì 12 ottobre 2022, nel centro di Bratislava, in Slovacchia, un uomo armato di estrema destra radicalizzato, ispirato dai terroristi suprematisti bianchi, ha ucciso brutalmente due giovani, Matúš Horváth e Juraj Vankulič, e ha ferito un'altra persona; che la sparatoria è avvenuta all'esterno del noto locale LGBTIQ+ «Tepláreň», uno dei pochi luoghi d'incontro per persone LGBTIQ+ esistenti in città; che si tratta di un attacco premeditato, espressamente diretto contro la comunità LGBTIQ+, e che l'autore intendeva uccidere un maggior numero di persone, inclusi alti funzionari; che la polizia slovacca ha classificato l'atto come attentato terroristico e che le indagini sono tuttora in corso; che, se verrà confermato il carattere terroristico, si tratterà del primo attentato terroristico commesso contro la comunità LGBTIQ+ nell'UE;

B.

considerando che, dopo l'attentato, l'omicida, uno studente diciannovenne radicalizzato originario di Bratislava, è stato in fuga per ore; che ha comunicato attivamente sull'evento, prima, durante e dopo la sparatoria, attraverso vari canali di social media; che, poche ore prima della sparatoria, sul suo account è apparso un manifesto antisemita e anti LGBTIQ+; che sullo stesso account si può vedere il presunto omicida all'esterno del bar Tepláreň a metà agosto 2022; che, mezz'ora dopo il duplice omicidio, il titolare dell'account ha pubblicato un tweet con gli hashtag «hatecrime» (reato generato dall'odio), «gaybar» (bar gay) e «feeling no regrets» (senza rimorsi); che, poco prima della mezzanotte, sull'account è comparso il messaggio: «bye, see you on the other side» (ciao, ci vediamo dall'altra parte); che lo studente diciannovenne radicalizzato è apparso su fotografie che lo associano all'ideologia e al movimento antifemminista e misogino «Incel»;

C.

considerando che in Slovacchia la comunità LGBTIQ+ è confrontata a una retorica e a una violenza alimentate dall'odio, che sono sostenute anche da molti esponenti politici slovacchi; che gli attacchi verbali e fisici contro la comunità LGBTIQ+ in Slovacchia sono spesso diffusi, il che impedisce a queste persone di sentirsi in sicurezza e accettate dalla società; che, dopo la tragedia, sui social media sono apparsi messaggi d'odio che giustificano o deridono gli omicidi;

D.

considerando che il clima di odio, intolleranza e intimidazione nei confronti della comunità LGBTIQ+ in Slovacchia è stato coltivato non solo dai movimenti di estrema destra ed estremisti, ma anche da rappresentanti del mondo ecclesiale e dalle élite politiche, che nelle loro dichiarazioni hanno spesso chiesto ulteriori misure restrittive per le persone LGBTIQ+; che nel giugno 2014 il Consiglio nazionale della Repubblica slovacca ha modificato la costituzione del paese al fine di negare alle coppie dello stesso sesso il diritto di unirsi in matrimonio e di godere delle relative protezioni giuridiche; che nel febbraio 2015 si è tenuto un referendum anti-LGBTIQ+, dopo che l'Alleanza per la famiglia, un movimento conservatore sostenuto dalla Chiesa, ha raccolto 400 000 firme per chiedere un voto inteso a inasprire la legislazione contro le persone LGBTIQ+; che nel maggio 2022 un membro del partito di coalizione al governo ha proposto una legge intesa a vietare l'esposizione della bandiera arcobaleno sugli edifici statali e pubblici; che in settembre alcuni deputati hanno presentato un'altra proposta di legge con l'intento di vietare qualsiasi riferimento alla comunità queer nelle scuole, nella pubblicità e in televisione; che nelle scuole slovacche non sono previsti corsi completi di educazione alla vita relazionale, affettiva e sessuale obbligatori e adeguati all'età;

E.

considerando che venerdì 14 ottobre 2022 numerose persone, tra cui la Presidente e il Primo ministro della Slovacchia, si sono riunite a Bratislava per partecipare a una marcia intesa a condannare l'odio contro le persone LGBTIQ+; che eventi simili sono stati organizzati in tutto il paese e in molti altri Stati membri per manifestare in difesa dei diritti della comunità LGBTIQ+ in Slovacchia; che la Presidente slovacca ha rinnovato il suo appello a non disseminare odio rivolto a più riprese agli esponenti politici; che, per la prima volta, il Palazzo presidenziale ha esposto la bandiera arcobaleno accanto alla bandiera slovacca e alla bandiera europea e che la cancelleria del Parlamento ha fatto illuminare il castello di Bratislava per commemorare le vittime dell'omicidio;

F.

considerando che i reati motivati dai pregiudizi, noti anche come reati generati dall'odio, riguardano non solo le persone che ne sono vittima ma anche le comunità e le società nel loro insieme; che gli Stati membri hanno un obbligo positivo di garantire che i diritti alla dignità umana e all'integrità e la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti siano tutelati e rispettati nella pratica;

G.

considerando che si assiste a una crescente normalizzazione della retorica escludente e stigmatizzante nei confronti delle persone LGBTIQ+ basata sul pregiudizio, che porta a ulteriori violenze e a disumanizzazione e a far sì che gli autori dei reati si sentano privi di sensi di colpa e di inibizioni;

H.

considerando che il secondo sondaggio dell'UE sulle persone LGBTI nel 2019 ha mostrato un quadro negativo nell'UE per quanto riguarda la discriminazione delle persone LGBTIQ+, con scarsi progressi negli anni successivi alla prima indagine LGBTI del 2012; che nel 2019 si era già registrata una diminuzione rispetto al 2012 del numero di persone che denunciano alla polizia i più frequenti episodi di aggressione fisica o sessuale motivati dall'odio; che nella Repubblica slovacca la percentuale di intervistati che hanno subito un'aggressione motivata dall'odio ammontava a 1 ogni 10 persone; che, nella sua relazione di monitoraggio per paese del 2020 sulla Repubblica slovacca, l'ECRI ha dichiarato che studi indicano che circa l'1–8 % della popolazione della Repubblica slovacca è LGBTI; che l'ECRI ha riconosciuto il ruolo della politica nel rafforzare la retorica anti-LGBTIQ+, in particolare attraverso campagne anti-LGBTIQ+, una modifica costituzionale che impedisce la parità di matrimonio e altre iniziative politiche che discriminano apertamente le persone LGBTIQ+; che l'ECRI ha rilevato con rammarico la dinamica negativa degli ultimi anni, in concomitanza con i limitati progressi in materia di uguaglianza LGBTIQ+;

I.

considerando che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha emesso di recente una serie di sentenze in cause relative a reati generati dall'odio nei confronti di persone LGBTIQ+: nella causa Stoyanova contro Bulgaria, relativa all’omicidio efferato di un uomo gay di 26 anni in un parco pubblico, chiede alla Bulgaria di riformare il proprio Codice penale affinché tali reati violenti (motivati dall’orientamento sessuale reale o percepito) siano riconosciuti come «aggravati» (13); nella causa Sabalić contro Croazia, concernente un reato d'odio contro una donna lesbica, riconosce che, a meno che le autorità non adottino una linea ferma, gli incidenti motivati da pregiudizi saranno accolti con un'indifferenza che equivale all'acquiescenza ufficiale o addirittura alla connivenza verso i reati d'odio (14); e nella causa Beizaras e Levickas contro Lituania, riconosce un obbligo positivo da parte dello Stato di indagare sui commenti omofobici online che costituivano incitamento all'odio e alla violenza (15);

J.

considerando che nel 2022 il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha adottato una raccomandazione sulla lotta ai discorsi d'odio e sta attualmente preparando una raccomandazione sulla lotta ai reati d'odio per il 2023; che il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha adottato nel 2010 una raccomandazione storica rivolta agli Stati membri sulle misure per combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere;

K.

considerando che il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha segnalato nel 2021 che prendere come capro espiatorio le minoranze LGBTIQ+ è una tattica usata da politici ultraconservatori e nazionalisti che si atteggiano a difensori dei cosiddetti valori tradizionali per rafforzare la loro base e ottenere o mantenere il potere; che ciò solleva forti preoccupazioni per la legittimazione dell'odio da parte dei politici in cambio di un potenziale guadagno politico; che, secondo il Commissario per i diritti umani, usare come capro espiatorio le persone LGBTIQ+ è un sintomo di una diffusa opposizione e di un'aggressione nei confronti dei diritti umani e dello Stato di diritto, entrambi valori fondamentali dell'UE;

L.

considerando che la relazione sullo Stato di diritto 2022, pubblicata nel luglio 2022 dalla Commissione europea, esprime costante preoccupazione per il finanziamento delle attività delle organizzazioni della società civile su questioni relative all'uguaglianza di genere e ai diritti delle persone LGBTIQ+ e per gli attacchi verbali contro i difensori dei diritti umani in tali ambiti, nonché per l'erogazione di finanziamenti attraverso regimi di sovvenzioni pubbliche che continuano a escludere le organizzazioni che si occupano di tali problematiche;

M.

considerando che la direttiva sui diritti delle vittime prevede che le vittime di reati di odio ricevano una valutazione individuale e che questa identifichi le esigenze specifiche di protezione e sostegno, ad esempio per quanto riguarda l'orientamento sessuale, l'identità o l'espressione di genere, e identifichi le vittime di reati generati dall'odio come vittime particolarmente vulnerabili;

N.

considerando che nel dicembre 2021 la Commissione ha pubblicato una proposta di decisione del Consiglio volta ad aggiungere l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio all'elenco dei reati riconosciuti dall'UE codificati all'articolo 83, paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), decisione che richiede l'unanimità in seno al Consiglio; che l'Ungheria, la Polonia e la Cechia continuano a rifiutarsi di sostenere tale decisione;

O.

considerando che nel 2020 l'esperto indipendente delle Nazioni Unite in materia di orientamento sessuale e identità di genere ha osservato, nel contesto della pandemia, che i discorsi di odio che incitano alla violenza contro le persone LGBT sono in aumento e ha esortato gli Stati a proteggere le persone LGBTIQ+ dalla violenza e dalla discriminazione e a perseguire i responsabili (16); che nel 2019 la strategia e il piano d'azione delle Nazioni Unite contro l'incitamento all'odio hanno identificato l'incitamento all'odio come una minaccia per i valori democratici, la stabilità sociale e la pace (17);

1.

condanna con la massima fermezza il vile atto di terrore contro la comunità LGBTIQ+ e l'assassinio di Matúš Horváth e Juraj Vankulič commesso in Slovacchia; deplora questo attacco di estrema destra di matrice ideologica; esprime il proprio sincero rammarico alle famiglie delle vittime;

2.

elogia la risposta immediata, massiccia e positiva della società civile e dei cittadini slovacchi agli assassinii, espressa dalle marce in tutto il paese e all'estero, ed è solidale con la comunità LGBTIQ+ nel paese;

3.

condanna fermamente tutte le forme di odio e violenza, nonché qualsiasi attacco fisico o verbale nei confronti di persone sulla base del genere, dell'orientamento sessuale, dell'identità o dell'espressione di genere e delle caratteristiche sessuali sia in Slovacchia che nell'UE; ricorda che nelle nostre società non c'è posto per l'odio, il razzismo e la discriminazione contro le persone LGBTIQ+; chiede alla Commissione, al Consiglio europeo e al Consiglio di adottare una posizione forte e decisa contro il razzismo, la violenza e l'ingiustizia in Europa;

4.

invita il governo slovacco e il Consiglio nazionale della Repubblica slovacca a dare prova di un impegno genuino per la realizzazione di progressi significativi nella protezione delle persone LGBTIQ+ da qualsiasi forma di reati generati dall'odio e dall'omofobia, in stretta cooperazione con la comunità LGBTIQ+, e ad assumere una forte posizione pubblica contro le violazioni dei diritti umani delle persone LGBTIQ+;

5.

esorta le autorità slovacche a lottare efficacemente contro le campagne di disinformazione riguardanti le persone LGBTIQ+, a incoraggiare i media a dare informazioni fattuali, obiettive e professionali sulle persone LGBTIQ+ e sulle questioni concernenti l'orientamento sessuale, l'identità o l'espressione di genere e le caratteristiche sessuali e a indagare sui reati generati dall'odio e sull'incitamento all'odio nei confronti dei membri della comunità LGBTIQ+ che vivono in Slovacchia;

6.

esprime profonda preoccupazione per il frequente uso di un linguaggio offensivo, aggressivo e omofobico nei confronti della comunità LGBTIQ+ in Slovacchia, anche da parte di membri attuali e precedenti del governo e del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca, nonché di alcuni ex primi ministri; chiede che sia posta fine all'ulteriore polarizzazione della società in Slovacchia e si respinga qualsiasi forma di cooperazione con le forze estremiste di estrema destra;

7.

invita il governo slovacco e il Consiglio nazionale della Repubblica slovacca a garantire la parità di diritti per le persone LGBTIQ+ che vivono in Slovacchia sulla base della Carta, assicurando il rispetto di tutti i diritti, in particolare della vita privata e familiare, compreso il riconoscimento giuridico delle coppie dello stesso sesso; chiede che siano portate a termine le discussioni in corso volte a riformare il riconoscimento giuridico del genere nel rispetto delle norme internazionali ed europee, e ne chiede la rapida adozione;

8.

esprime profonda preoccupazione per la discriminazione subita dalle famiglie arcobaleno, e in particolare dai loro figli in Slovacchia, che sono privati dei loro diritti umani fondamentali a causa dell'orientamento sessuale, dell'identità o dell'espressione di genere o delle caratteristiche sessuali dei genitori o dei partner; invita il governo a superare tale discriminazione e a rimuovere tutti gli ostacoli che le persone LGBTIQ+ incontrano nell'esercizio del diritto fondamentale alla libera circolazione all'interno dell'UE; esorta il governo ad adempiere agli obblighi derivanti dal diritto internazionale ed europeo e a garantire i diritti fondamentali di tutte le persone;

9.

prende atto della relazione di monitoraggio dell'ECRI sulla Repubblica slovacca; ricorda che l'ECRI ha formulato diverse raccomandazioni rivolte alle autorità slovacche, quali l'elaborazione e l'attuazione di un piano d'azione per le persone LGBTI in stretta consultazione con la società civile, l'adozione di un nuovo piano d'azione volto a prevenire e combattere il razzismo, l'omofobia e la transfobia, in particolare sotto forma di incitamento all'odio, l'adozione di misure che impongano ai fornitori di servizi Internet e agli operatori delle reti sociali di eliminare rapidamente e sistematicamente i discorsi d'odio dai loro sistemi e di trasmettere le prove alle autorità giudiziarie, nonché la revisione del codice penale onde garantire che i moventi razzisti, omofobici o transfobici rientrino tra le «circostanze aggravanti» per qualsiasi reato comune; sostiene pienamente le raccomandazioni dell'ECRI e invita le autorità slovacche ad attuare immediatamente le misure;

10.

è profondamente preoccupato per l'impunità con cui i gruppi anti-LGBTIQ+, in particolare i gruppi di estrema destra, operano in alcuni Stati membri e sottolinea che tale senso di impunità è una delle ragioni alla base dell'allarmante aumento di atti violenti commessi da alcune organizzazioni di estrema destra e dell'aumento delle minacce rivolte alle minoranze, compresa la comunità LGBTIQ+;

11.

esprime profonda preoccupazione per il fatto che le giovani generazioni in Europa e altrove si interessino sempre meno alla storia del fascismo, compresi l'odio e la discriminazione nei confronti delle persone LGBTIQ+, delle minoranze etniche e della popolazione ebraica insiti in esso; evidenzia che la conoscenza della storia costituisce uno dei presupposti per prevenire questi crimini in futuro e deve essere una componente importante dell'istruzione delle giovani generazioni; sottolinea la necessità di riservare maggiore spazio, nei programmi didattici di storia, a un apprendimento obiettivo e fattuale delle diverse ideologie e delle loro forme e origini, compreso il fascismo, nonché alle loro conseguenze e ai loro retaggi nel presente;

12.

sottolinea che l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio sono diffusi in tutta Europa e sono aumentati negli ultimi anni; pone l'accento sul fatto che i discorsi d'odio pronunciati da personalità pubbliche, in particolare da responsabili politici, sono percepiti come una legittimazione da parte di chi commette reati generati dall'odio; ritiene necessario contrastare tali forme di espressione, che incitano, diffondono o promuovono l'odio e sono contrarie ai principi di una società democratica e pluralista; è preoccupato per la crescente diffusione della retorica anti-LGBTIQ+ promossa dai partiti di estrema destra, di destra alternativa e ultraconservatori; invita le autorità pubbliche e, in particolare, le autorità locali a contribuire a fermare l'ondata di intolleranza che accompagna questi e altri tipi di aggressioni;

13.

ritiene che l'UE debba avviare campagne contro le narrazioni anti-LGBTIQ+ a livello dell'Unione, compreso l'estremismo di destra, nonché definire e finanziare programmi a lungo termine tesi a sostenere le organizzazioni locali di base e le iniziative dei cittadini a livello locale al fine di contribuire a rafforzare la resistenza della popolazione contro l'estremismo di destra; invita la Commissione a dare priorità anche al seguito dato alle narrazioni anti-LGBTIQ+ nei loro sforzi di disinformazione;

14.

chiede che gli Stati membri intensifichino gli sforzi tesi a garantire che l'istruzione promuova i valori civici dell'accettazione, della tolleranza, della diversità, dell'uguaglianza e del rispetto in merito alle questioni legate all'orientamento sessuale, all'identità e all'espressione di genere e alle caratteristiche sessuali, ad esempio attraverso campagne sistematiche di educazione e sensibilizzazione ai diritti umani; sottolinea la necessità di affrontare le cause profonde dell'estremismo attraverso misure preventive ad hoc, in collaborazione con gli istituti scolastici e le famiglie;

15.

condanna fermamente i governi europei che si affidano al sostegno attivo o passivo di partiti politici di estrema destra e di altri partiti anti-LGBTIQ+ per raggiungere e mantenere il potere e legittimare le proprie narrazioni;

16.

invita la Commissione e gli Stati membri ad aiutare la società civile a livello europeo, nazionale, regionale e locale a rafforzare la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, in quanto svolge un ruolo di grande rilievo, in particolare negli Stati membri in cui si registra una diffusione dell'ideologia di estrema destra e dei discorsi d'odio;

17.

invita la Commissione ad ampliare l'ambito della relazione annuale sullo Stato di diritto per includere sistematicamente i diritti fondamentali, compresi i diritti delle persone LGBTIQ+;

18.

sottolinea che è necessario che gli Stati membri combattano l'odio nei confronti delle persone LGBTIQ+ con tutti i mezzi possibili, compresa l'attuazione delle raccomandazioni del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, in cui i suoi Stati membri sono invitati a condurre indagini efficaci, tempestive e imparziali su tali reati e a perseguirne i responsabili, che riconoscano che un movente basato sul pregiudizio e legato all'orientamento sessuale o all'identità di genere può essere preso in considerazione come circostanza aggravante, che garantiscano che le vittime e i testimoni siano incoraggiati a denunciare gli episodi motivati dall'odio e che le strutture di contrasto dispongano delle conoscenze e delle competenze necessarie per fornire loro assistenza; invita inoltre gli Stati membri ad adottare misure adeguate per combattere l'incitamento all'odio online;

19.

ricorda che la mancata esecuzione delle sentenze dei tribunali equivale all'erosione dello Stato di diritto;

20.

esorta il Consiglio ad adottare quanto prima la decisione del Consiglio sull'estensione dell'elenco dei reati dell'UE di cui all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE all'incitamento all'odio e ai reati generati dall'odio, sollecita l'Ungheria e la Polonia a smettere di bloccarne l'adozione ed esorta la Cechia, che attualmente detiene la presidenza di turno del Consiglio, a compiere ulteriori passi al riguardo e a raggiungere quanto prima un accordo;

21.

pone l'accento sulla responsabilità individuale degli Stati membri nella lotta contro i reati generati dall'odio contro le persone LGBTIQ+ ed elogia quelli che hanno deciso unilateralmente di migliorare il livello di protezione riconoscendo esplicitamente come «circostanze aggravanti» i moventi legati all'orientamento sessuale, all'identità e all'espressione di genere e alle caratteristiche sessuali, nonché potenziando il sostegno alle vittime, la formazione dei professionisti del settore legale e gli appositi servizi di contrasto per combattere tali reati; incoraggia tutti gli Stati membri a condividere le migliori pratiche e a dare l'esempio in materia;

22.

sottolinea che la direttiva sui diritti delle vittime è uno strumento utile per fornire assistenza ai sopravvissuti all'odio e alla violenza; rileva con preoccupazione che spesso le vittime LGBTIQ+ non denunciano i reati per mancanza di garanzie o di apertura da parte delle autorità di contrasto, per carenza di personale qualificato o per paura di rappresaglie, e riconosce che si può fare di più per creare fiducia nelle autorità pubbliche;

23.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al Consiglio, alla Commissione, al Comitato europeo delle regioni, al Comitato economico e sociale europeo e al Consiglio d'Europa.

(1)  GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57.

(2)  https://commission.europa.eu/system/files/2022-06/swd_2022_179_evaluation_rep_en.pdf

(3)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022SC0180

(4)  GU C 395 del 29.9.2021, pag. 2.

(5)  GU C 474 del 24.11.2021, pag. 140.

(6)  https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a67955# _ftnref1

(7)  https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805cf40a

(8)  https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016809f9ba0#_Toc2764960

(9)  https://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-no-15-on-combating-hate-speech/16808b5b01

(10)  https://rm.coe.int/ecri-6th-report-on-the-slovak-republic/1680a0a088

(11)  https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/pride-vs-indignity-political-manipulation-of-homophobia-and-transphobia-in-europe?inheritRedirect=true

(12)  Studio — «Right-wing extremism in the EU», Parlamento europeo, Direzione generale delle Politiche interne dell'Unione, Dipartimento tematico C — Diritti dei cittadini e affari costituzionali, 20 maggio 2022.

(13)  https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217701, punto 79.

(14)  https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207360, punto 95.

(15)  https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-200344, punto 129.

(16)  https://www.ohchr.org/en/statements/2020/10/statement-victor-madrigal-borloz-un-independent-expert-protection-against

(17)  https://www.un.org/en/genocideprevention/hate-speech-strategy.shtml


28.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 149/28


P9_TA(2022)0373

Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2022, Sharm El-Sheikh, Egitto (COP27)

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2022 sulla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2022, Sharm El-Sheikh (Egitto) (COP 27) (2022/2673(RSP))

(2023/C 149/05)

Il Parlamento europeo,

visti la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e il relativo protocollo di Kyoto,

visto l'accordo adottato in occasione della 21a Conferenza delle parti dell'UNFCCC (COP21), svoltasi il 12 dicembre 2015 a Parigi (accordo di Parigi),

visti la ventiseiesima Conferenza delle parti dell'UNFCCC (COP26), la sedicesima sessione della riunione delle parti del protocollo di Kyoto (CMP16), nonché la terza sessione della Conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell'accordo di Parigi (CMA3) tenutesi a Glasgow (Regno Unito) dal 31 ottobre al 13 novembre 2021, e il patto di Glasgow per il clima adottato il 13 novembre 2021,

visti l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite,

vista la sua risoluzione del 21 ottobre 2021 sulla conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2021 in programma a Glasgow, Regno Unito (COP26) (1),

vista la sua risoluzione del 28 novembre 2019 sull'emergenza climatica e ambientale (2),

viste la relazione speciale del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) sul riscaldamento globale di 1,5 oC, la sua relazione speciale in materia di cambiamenti climatici e suolo, la sua relazione speciale sull'oceano e la criosfera in un clima che cambia, e la sua sesta relazione di valutazione (AR6),

vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2020 sulla strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (3),

vista la decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2030 (4),

vista la sua risoluzione del 17 settembre 2020 sull'Anno europeo delle città più verdi 2022 (5),

visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (6),

vista la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo «Il Green Deal europeo» (COM(2019)0640),

vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo (7),

vista la sua risoluzione del 16 settembre 2020 sul ruolo dell'UE nella protezione e nel ripristino delle foreste del pianeta (8),

vista la relazione di sintesi dell'UNFCCC sui contributi determinati a livello nazionale nel quadro dell'accordo di Parigi del 17 settembre 2021,

viste la relazione del 26 ottobre 2021 del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) sul divario delle emissioni del 2021 dal titolo «The Heat Is On», la relazione 2021 del 1o novembre 2021 sul divario in termini di adattamento dal titolo «The Gathering Storm» e la relazione sul divario di produzione del 20 ottobre 2021,

vista la relazione faro dell'Agenzia internazionale per l'energia (AIE) del marzo 2022 dal titolo «Global Energy Review: CO2 Emissions in 2021» (Analisi dell'energia globale: Emissioni di CO2 nel 2021),

viste la relazione dell'AIE del maggio 2021 dal titolo «Net Zero by 2050 — A Roadmap for the Global Energy Sector» (Azzeramento delle emissioni nette entro il 2050: una tabella di marcia per il settore energetico mondiale) e la sua relazione «Energy Technology Perspectives» (relazione sulle prospettive nella tecnologia energetica),

vista la relazione 2021 del Segretariato del Forum delle Nazioni Unite sulle foreste sugli obiettivi forestali mondiali,

vista la rete di Santiago su perdite economiche e danni all'ambiente (Santiago Network on Loss and Damage),

visto il quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030,

viste le relazioni dell'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) di aprile 2021 sullo stato del clima globale nel 2020 e di maggio 2022 sullo stato del clima globale nel 2021,

vista la relazione di valutazione globale 2022 sulla riduzione del rischio di catastrofi (GAR2022) dell'ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di catastrofi (UNDRR),

vista la prima relazione della commissione permanente delle finanze dell'UNFCCC sulla determinazione delle esigenze delle parti dei paesi in via di sviluppo in relazione all'attuazione della Convenzione e dell'accordo di Parigi 2021,

viste la relazione di valutazione globale sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici della piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES) del 31 maggio 2019 e la relazione del seminario in materia di biodiversità e pandemia del 29 ottobre 2020,

viste le conclusioni del Consiglio del 21 febbraio 2022 sulla diplomazia climatica dell'UE: accelerare l'attuazione dei risultati di Glasgow,

vista la sua risoluzione del 28 aprile 2021 sulla protezione del suolo (9),

viste le conclusioni concordate della Commissione sulla condizione femminile (CSW66) di UN Women sul raggiungimento dell'uguaglianza di genere e dell'emancipazione di tutte le donne e le ragazze nel contesto delle politiche e dei programmi in materia di cambiamenti climatici, ambiente e riduzione del rischio di catastrofi 2022,

vista la comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2020 dal titolo «Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare — Per un'Europa più pulita e più competitiva» (COM(2020)0098),

viste le conclusioni del Consiglio del 4 ottobre 2022 sui finanziamenti per il clima in vista della 27a Conferenza delle parti (COP 27) dell'UNFCCC (Sharm el-Sheikh, 6-18 novembre 2022),

viste le conclusioni del Consiglio, del 19 novembre 2021, sull'acqua nell'azione esterna dell'UE,

vista la comunicazione della Commissione del 24 febbraio 2021, dal titolo «Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici — La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici» (COM(2021)0082),

vista la relazione del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) del 18 febbraio 2021 dal titolo «Making Peace with Nature: a scientific blueprint to tackle the climate, biodiversity and pollution emergencies» (Far pace con la natura — Un piano scientifico per affrontare le emergenze in materia di clima, biodiversità e inquinamento),

vista la relazione dell'UNEP del 6 maggio 2021 dal titolo «Global Methane Assessment: Benefits and Costs of Mitigating Methane Emissions» (Valutazione globale sul metano — Benefici e costi della riduzione delle emissioni di metano),

vista la sua risoluzione del 23 giugno 2022 sull'attuazione e la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (10),

vista la sua risoluzione del 9 giugno 2021 sulla strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 — riportare la natura nella nostra vita (11),

vista la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020 sulla strategia dell'UE per ridurre le emissioni di metano (COM(2020)0663),

vista la relazione co-sponsorizzata da IPBES-IPCC del seminario sulla biodiversità e sui cambiamenti climatici del 10 giugno 2021,

viste le interrogazioni alla Commissione e al Consiglio sulla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2022, Sharm El-Sheikh (Egitto) (COP 27)(O-000041/2022 — B9-0027/2022 e O-000042/2022 — B9-0028/2022),

visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che l'accordo di Parigi è entrato in vigore il 4 novembre 2016; che, al settembre 2022, 193 delle 197 Parti dell'UNFCCC avevano depositato presso le Nazioni Unite i loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;

B.

considerando che le Nazioni Unite hanno dichiarato un'emergenza climatica e ambientale e si sono impegnate ad adottare senza indugio le misure concrete necessarie per combattere e arginare tale minaccia prima che sia troppo tardi; che la perdita di biodiversità e i cambiamenti climatici sono interconnessi e si acuiscono a vicenda, costituendo uguali minacce alla vita del nostro pianeta, e in quanto tali dovrebbero essere affrontanti insieme senza indugio;

C.

considerando che il 17 dicembre 2020 l'UE e i suoi Stati membri hanno presentato all'UNFCCC il loro contributo aggiornato determinato a livello nazionale, che impegna l'UE a conseguire un obiettivo vincolante di riduzione interna netta in tutti i settori dell'economia di almeno il 55 % delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 senza contributi provenienti dai crediti internazionali; che tale obiettivo è stato inserito nel diritto dell'Unione tramite il regolamento (UE) 2021/1119;

D.

considerando che, secondo la relazione 2021 sul divario delle emissioni dell'UNEP, gli impegni assunti finora dai firmatari dell'accordo di Parigi non saranno sufficienti per raggiungere il suo obiettivo comune e determineranno un aumento della temperatura globale di 2,7 oC entro la fine del secolo, indicando anche che il mondo è ancora pericolosamente lontano dal realizzare le aspirazioni dell'accordo di Parigi; che i cicli naturali di retroazione potrebbero esacerbare ulteriormente il riscaldamento globale; che la maggiore frequenza con cui si verificano ondate di calore, siccità e inondazioni supera già le soglie di tolleranza delle piante e degli animali, causando mortalità di massa, ad esempio di alberi e coralli; che tali condizioni meteorologiche estreme si verificano simultaneamente, causando effetti a cascata sempre più difficili da gestire (12); che molti piani nazionali per il clima ritardano l'azione fino a dopo il 2030 e che molte parti dell'UNFCCC non hanno ancora adottato misure sufficienti per essere almeno sulla via del rispetto dei loro contributi determinati a livello nazionale;

E.

considerando che, secondo la sesta relazione di valutazione dell'IPCC, limitare il riscaldamento a circa 1,5 oC senza superamenti esige che le emissioni globali di gas a effetto serra raggiungano il picco entro il 2025 e siano ridotte del 43 % rispetto ai livelli del 2019 entro il 2030, mentre al tempo stesso anche il metano dovrebbe essere ridotto di circa un terzo; che anche lo scenario ottimistico di limitare la temperatura media globale a 1,5 oC produrrebbe effetti negativi irreversibili sui sistemi umani e sugli ecosistemi e supererebbe e ridurrebbe significativamente le loro capacità di adattamento, con conseguenti perdite e danni; che, secondo l'Organizzazione meteorologica mondiale, esiste ora un 50 % circa di rischio di superare temporaneamente gli 1,5 oC nel periodo 2022-2026; che, secondo l'AIE, la ripresa economica globale dalla crisi della COVID-19 non è stata la ripresa sostenibile auspicata; che l'aumento delle emissioni globali di CO2 di oltre 2 miliardi di tonnellate nel 2021 è stato il maggiore aumento su base annua della storia in termini assoluti, compensando abbondantemente il calo di emissioni indotto dalla pandemia dell'anno precedente dovuto alla riduzione delle attività economiche; che il carbone ha rappresentato oltre il 40 % della crescita complessiva delle emissioni globali di CO2 nel 2021;

F.

considerando che la maggior parte delle emissioni derivanti dai concimi azotati di sintesi avviene dopo la loro applicazione al suolo ed entra nell'atmosfera sotto forma di protossido di azoto (N2O), un gas a effetto serra persistente con un potenziale di riscaldamento globale 265 volte superiore a quello della CO2; che la produzione di concimi azotati di sintesi è stata responsabile del 35,2 % delle emissioni totali associate a tali concimi, mentre le emissioni dal suolo rappresentano il 62,4 % e quelle dal trasporto il restante 2,4 %; che ai primi quattro responsabili delle emissioni (Cina, India, Stati Uniti e UE) è imputabile complessivamente il 63 % delle emissioni totali generate;

G.

considerando che, secondo la relazione «Energy Technology Perspectives» (relazione sulle prospettive nella tecnologia energetica) dell'AIE, raggiungere l'azzeramento delle emissioni nette richiede una forte accelerazione nello sviluppo e nella diffusione delle tecnologie pulite («cleantech»); che la metà della decarbonizzazione necessaria per raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050 proverrà da tecnologie attualmente in fase di sviluppo in laboratorio o in fase di dimostrazione;

H.

considerando che la crisi energetica ha posto l'attenzione sulla questione della sicurezza energetica e sulla necessità di una riduzione della domanda di energia e di un sistema energetico diversificato, aumentando la domanda di soluzioni in materia di energia rinnovabile e di efficienza energetica già esistenti e presto disponibili; che l'invasione militare illegale russa dell'Ucraina e i conseguenti effetti hanno reso ancora più urgente la necessità di trasformare rapidamente il sistema energetico globale; che l'eccessiva dipendenza dai combustibili fossili e l'instabilità dei mercati energetici globali sottolineano la necessità di dare priorità agli investimenti, sia in Europa che a livello mondiale, nell'efficienza e nella sufficienza energetica, nella decarbonizzazione, nello stoccaggio di energia a lungo termine, nella diffusione di tecnologie pulite innovative, nelle energie rinnovabili, nelle soluzioni per reti intelligenti e nelle tecnologie sostenibili a zero emissioni, e di sviluppare un modello socioeconomico compatibile con un ambiente sano per le generazioni future ed entro i limiti del pianeta; che si dovrebbe sostenere la ricerca a favore dell'innovazione e dello sviluppo di nuove tecnologie verdi, in quanto possono contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici come pure alla crescita economica sostenibile e alla competitività dell'UE;

I.

considerando che l'IPCC ha esortato il mondo a mantenere il riscaldamento globale al di sotto di 1,5 oC, eppure nel 2020 il riscaldamento era già di circa 1,2 oC al di sopra dei livelli preindustriali; che secondo l'IPCC l'influenza umana ha inequivocabilmente riscaldato l'atmosfera, gli oceani e la terraferma e che gli effetti dei cambiamenti climatici indotti dall'uomo si fanno sentire con la maggiore frequenza di eventi meteorologici estremi, quali ondate di calore, siccità, inondazioni, tempeste invernali, uragani e incendi; che tra il 2000 e il 2019 inondazioni, siccità e tempeste da sole hanno colpito quasi 4 miliardi di persone in tutto il mondo, costando la vita a oltre 300 000 persone; che il verificarsi di tali eventi estremi rappresenta un cambiamento drastico rispetto al periodo 1980-99, con un aumento della frequenza delle inondazioni del 134 %, delle tempeste del 40 % e della siccità del 29 % (13);

J.

considerando che esistono legami scientificamente provati fra le crisi sanitarie, ambientali e climatiche; che gli eventi meteorologici estremi, la perdita di biodiversità, il degrado del suolo e la carenza idrica stanno costringendo le persone a spostarsi ed esercitano effetti drammatici sulla loro salute; che, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, i cambiamenti climatici rappresentano la più grande minaccia per la salute dell'umanità e causeranno la morte di circa 250 000 persone in più all'anno tra il 2030 e il 2050 (14); che circa 7 milioni di morti premature in tutto il mondo sono causate dall'inquinamento atmosferico, e che si stima che i costi in termini di danni diretti alla salute, compresa la salute mentale, aumenteranno fino a raggiungere tra i 2 e i 4 miliardi di USD all'anno entro il 2030;

K.

considerando che secondo la relazione di valutazione globale (GAR 2022) dell'UNDRR, negli ultimi due decenni si sono verificate ogni anno tra le 350 e le 500 catastrofi di media e grande entità, e si prevede che il numero di eventi catastrofici raggiungerà i 560 all'anno — ossia 1,5 disastri al giorno — entro il 2030;

L.

considerando che i cambiamenti climatici sono tra i principali fattori responsabili del degrado ambientale e producono effetti negativi sulla sicurezza alimentare e idrica e sull'accesso alle risorse naturali, e danneggiano la salute umana; che la carenza idrica, le inondazioni e la siccità rappresentano rischi fondamentali per l'Europa e che la scarsità d'acqua interessa diversi settori in tutta l'UE attraverso effetti a cascata e di ricaduta; che il miglioramento dell'efficienza idrica rappresenta una misura di adattamento fondamentale; che dovrebbero essere diffuse soluzioni digitali al fine di garantire una società resiliente e verde in Europa e nel resto del mondo; che tutti i soggetti interessati e i settori dovrebbero essere mobilitati per conseguire una società intelligente dal punto di vista idrico, occupandosi contemporaneamente dell'adattamento ai cambiamenti climatici, della sicurezza alimentare e idrica, della protezione della biodiversità e di un'economia competitiva ed efficiente sotto il profilo delle risorse; che l'UE e gli Stati membri dovrebbero sviluppare tale approccio anche tramite la politica europea di vicinato, l'azione esterna dell'UE e le agende delle Nazioni Unite;

M.

considerando che, con un riscaldamento globale di 2 oC, si prevedono rischi decisamente maggiori legati al clima per la salute, i mezzi di sussistenza, la sicurezza alimentare, l'approvvigionamento idrico e la crescita economica; che una limitazione del riscaldamento globale pari a 1,5 oC rispetto a 2 oC ridurrebbe l'impatto sugli ecosistemi terrestri, di acqua dolce e costieri, i quali potrebbero conservare molti dei servizi che rendono all'umanità; che è dunque imperativo impiegare tutti gli sforzi necessari per limitare l'aumento della temperatura a 1,5 oC al di sopra dei livelli preindustriali;

N.

considerando che il preambolo all'accordo di Parigi riconosce «l'importanza di assicurare l'integrità di tutti gli ecosistemi, inclusi gli oceani» e che l'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), dell'UNFCCC sottolinea che le parti devono promuovere «la gestione sostenibile, la conservazione e l'incremento dei pozzi e dei serbatoi di tutti i gas a effetto serra, ivi compresi la biomassa, le foreste e gli oceani, nonché altri ecosistemi terrestri, costieri e marini»; che la relazione di valutazione globale sulla biodiversità e sui sistemi ecosistemici dell'IPBES sottolinea che l'uso sostenibile della natura sarà vitale per adattarsi e mitigare le pericolose interferenze antropogeniche sul sistema climatico;

O.

considerando che la conservazione degli oceani è fondamentale per il ruolo che svolgono all'interno del sistema climatico, ad esempio assorbendo e ridistribuendo la CO2 e il calore naturali e antropogenici, nonché nel supporto agli ecosistemi; che la relazione speciale dell'IPCC 2019 in materia di oceani e criosfera nell'era dei cambiamenti climatici mostra che dal 1970 gli oceani si sono progressivamente riscaldati e hanno assorbito oltre il 90 % del calore in eccesso nel sistema climatico; che il riscaldamento degli oceani sta influendo sugli ecosistemi costieri, con conseguente intensificazione delle ondate di calore marino, acidificazione, perdita di ossigeno, intrusione salina e innalzamento del livello del mare;

P.

considerando che il patto di Glasgow per il clima riconosce l'importante ruolo delle parti interessate non contraenti, tra cui la società civile, le popolazioni indigene, le comunità locali, i giovani, i bambini, i governi locali e regionali e altre parti interessate, nel contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi, e sottolinea l'urgente necessità di un'azione multilivello e cooperativa;

Q.

considerando che i cambiamenti climatici minacciano in maniera diretta o indiretta il pieno esercizio dei diritti umani, compresi i diritti alla vita, all'acqua e alle strutture igienico-sanitarie, al cibo, alla salute e all'abitazione; che la capacità delle persone di adattarsi ai cambiamenti climatici è indissolubilmente legata al loro accesso ai diritti umani fondamentali e alla salute degli ecosistemi dai quali dipendono la loro sussistenza e il loro benessere; che, secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, oltre 200 milioni di persone potrebbero essere costrette a migrare a causa dell'impatto dei cambiamenti climatici; che la portata della migrazione climatica interna sarà maggiore nelle regioni più povere e più vulnerabili dal punto vista climatico; che un'azione globale per ridurre le emissioni di gas a effetto serra potrebbe rallentare drasticamente l'aumento dei migranti climatici interni riducendoli dell'80 % entro il 2050 (15);

R.

considerando che gli ultimi sette anni (dal 2015 al 2021) sono stati i più caldi mai registrati; che anche i livelli dei mari hanno raggiunto un nuovo record nel 2021; che, a livello globale, il livello del mare è aumentato in media di 4,5 mm all'anno tra il 2013 e il 2021, e in diverse regioni tale aumento avviene in modo notevolmente più rapido rispetto alla media globale, secondo l'OMM; che nel 2021 per la prima volta è stata registrata pioggia nel punto più alto della calotta glaciale della Groenlandia;

S.

considerando che si prevede che nel 2030 le emissioni di consumo pro capite prodotte dall'1 % più ricco della popolazione mondiale saranno ancora 30 volte superiori al livello pro capite globale, mentre l'impronta della metà più povera della popolazione mondiale rimarrà diverse volte al di sotto di tale livello (16);

T.

considerando che la maggior parte dei paesi in via di sviluppo contribuisce in misura minima alle emissioni di gas a effetto serra nell'atmosfera che sono causa dei cambiamenti climatici; che l'impatto dei cambiamenti climatici nei paesi in via di sviluppo è aumentato; che le risorse che tali paesi possono mobilitare per gli interventi di adattamento tesi a far fronte agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e a conseguire la resilienza climatica e lo sviluppo sostenibile sono chiaramente insufficienti;

U.

considerando che la prima relazione dell'UNFCCC sulla determinazione dei bisogni delle parti che sono paesi in via di sviluppo afferma che i bisogni in termini di costi di tali paesi per l'attuazione dei contributi determinati a livello nazionale ammontano a un valore compreso tra 5 800 e 5 900 miliardi di USD, di cui 502 miliardi di USD sono identificati come bisogni che richiedono fonti di finanziamento internazionali;

V.

considerando che nel 2020 Global Witness ha registrato l'uccisione di 227 difensori della terra e dell'ambiente, il 71 % dei quali stava lavorando per difendere le foreste mondiali dalla deforestazione e dallo sviluppo industriale, mentre altri sono morti per il loro lavoro di protezione di fiumi, aree costiere e oceani; che nel 2020 la violenza contro i difensori della terra e dell'ambiente si è concentrata prevalentemente nei paesi del Sud del mondo e meno dell'1 % di tutte le aggressioni mortali registrate è stato documentato nel Nord del mondo; che tra il 2015 e il 2019 oltre un terzo di tutte le aggressioni mortali ha avuto come obiettivo le popolazioni indigene, sebbene le comunità indigene rappresentino solo il 5 % della popolazione mondiale (17);

1.

ricorda che la crisi climatica e quella della biodiversità rappresentano una delle principali minacce per l'umanità e che tutti i governi e gli attori a livello mondiale devono fare del proprio meglio per superarle urgentemente, considerandole strettamente collegate; sottolinea che la cooperazione internazionale, il coinvolgimento dei governi regionali e locali, delle imprese nonché di altri attori non statali, la solidarietà, una transizione giusta, un'azione coerente sostenuta dalla scienza e un impegno fermo per innalzare le ambizioni e allineare le politiche a tali ambizioni sono necessari per adempiere alla nostra responsabilità collettiva di limitare il riscaldamento globale e prevenire la perdita di biodiversità e, quindi, salvaguardare l'intero pianeta e il benessere delle generazioni attuali e future;

2.

esprime preoccupazione per i risultati della relazione 2021 sul divario di emissioni dell'UNEP e del relativo allegato, pubblicati il 4 novembre 2021, in particolare per il fatto che, nonostante gli impegni climatici più ambiziosi annunciati prima e durante la COP26, le emissioni previste lasciano il mondo sulla via di un aumento della temperatura di 2,7 oC se gli obiettivi climatici nazionali annunciati per il 2030 saranno pienamente realizzati in combinazione con altre misure di mitigazione, ben oltre gli obiettivi dell'accordo di Parigi di mantenere il riscaldamento globale ben al di sotto di 2 oC puntando a 1,5 oC; è allarmato per il fatto che le emissioni continuano ad aumentare e che il divario delle emissioni sta crescendo; sottolinea che la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 oC richiede riduzioni rapide, profonde e durature delle emissioni globali di gas a effetto serra, compresa la riduzione delle emissioni globali di CO2 del 43 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 2019; ricorda che, con l'adozione del patto di Glasgow per il clima, tutte le parti hanno riconosciuto che limitare l'aumento della temperatura media mondiale a 1,5 oC rispetto ai livelli preindustriali ridurrebbe in misura significativa i rischi e l'impatto dei cambiamenti climatici;

3.

sottolinea che, secondo la relazione 2021 sul divario di emissioni dell'UNEP, la riduzione delle emissioni di metano provenienti dai settori dei combustibili fossili, dei rifiuti e dell'agricoltura potrebbe contribuire a colmare il divario di emissioni e a ridurre il riscaldamento nel breve termine, ma sottolinea che, affinché ciò si verifichi, sono urgentemente necessarie norme chiaramente definite che mirino a conseguire riduzioni effettive delle emissioni, essendo nel contempo sostenute da disposizioni volte a monitorare i progressi e a garantire la trasparenza;

4.

prende nota del crescente numero di paesi che si sono impegnati a raggiungere obiettivi di azzeramento delle emissioni nette entro la metà del secolo, ma sottolinea che tali impegni devono essere urgentemente tradotti in obiettivi, politiche e azioni solidi e a breve termine, sostenuti da risorse finanziarie, e devono riflettersi nei contributi determinati a livello nazionale rivisti, sotto forma di obiettivi climatici più ambiziosi per il 2030, in modo che le emissioni globali raggiungano il livello di picco il più presto possibile; concorda con la valutazione dell'UNEP secondo cui molti piani nazionali per il clima rimandano l'azione a dopo il 2030 e molti degli impegni a lungo termine per l'azzeramento delle emissioni nette presentano notevoli ambiguità e non sono trasparenti;

5.

prende atto con profonda preoccupazione dell'ultima relazione dell'OMM sullo stato del clima, che mostra come quattro indicatori climatici fondamentali — innalzamento del livello del mare, calore degli oceani, acidificazione degli oceani e concentrazioni di gas serra — abbiano raggiunto nuovi record nel 2021;

Il patto di Glasgow per il clima e la COP27 di Sharm el-Sheikh

6.

prende atto dei progressi compiuti durante la COP26 e nel patto di Glasgow per il clima; sottolinea tuttavia che la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 oC sarà conseguita solo se saranno adottate misure urgenti in questo decennio critico prima del 2030; sottolinea che la COP26 ha chiesto alle parti di rivedere e rafforzare gli obiettivi per il 2030 nei loro contributi determinati a livello nazionale, dato che ciò è necessario per allinearsi entro la fine del 2022 all'obiettivo di temperatura dell'accordo di Parigi, tenendo conto delle diverse situazioni nazionali; esorta vivamente tutte le parti dell'UNFCCC ad aumentare i loro contributi determinati a livello nazionale dalla COP27, al fine di colmare il divario in termini di ambizione e allineare le loro politiche a un percorso compatibile con tale ambizione; invita l'UE e le nazioni del G20 a dare prova di leadership globale a tale riguardo;

7.

accoglie con favore la decisione della COP26 di stabilire un programma di lavoro per incrementare urgentemente l'ambizione di mitigazione e attuazione in tale decennio critico, integrare il bilancio globale, aggiornare annualmente la relazione di sintesi sui contributi determinati a livello nazionale prima di ogni COP, e convocare ogni anno una tavola rotonda ministeriale ad alto livello sulle ambizioni pre-2030; esorta la COP27 ad adottare tale programma di lavoro e a garantire una revisione annuale delle ambizioni, che rifletta le migliori conoscenze scientifiche disponibili e il massimo livello possibile di ambizione delle parti; sottolinea che le parti dovranno rivedere e aumentare i loro contributi determinati a livello nazionale fino a quando non saranno in linea con un percorso compatibile con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 oC;

8.

accoglie con favore il completamento a Glasgow del codice dell'accordo di Parigi, sottolinea che l'attuazione del codice deve garantire una forte integrità ambientale e conseguire il massimo livello di ambizione;

9.

si compiace del fatto che il patto di Glasgow per il clima sottolinei l'importanza dell'adattamento e la necessità di intensificare le azioni per migliorare la capacità in tal senso, rafforzare la resilienza e ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici; osserva a tale riguardo che nell'ultimo anno 47 paesi hanno presentato comunicazioni sull'adattamento o piani nazionali di adattamento e si attende che altri paesi presentino le loro comunicazioni in linea con l'accordo di Parigi; accoglie con favore la creazione di un nuovo dialogo di Glasgow sulle perdite e i danni, che dovrebbe focalizzarsi sulle modalità di finanziamento per evitare, ridurre al minimo e affrontare le perdite e i danni associati agli effetti negativi dei cambiamenti climatici;

10.

prende atto degli impegni in materia di finanziamenti per il clima assunti durante la COP26; si rammarica tuttavia che il piano di attuazione dei finanziamenti per il clima 2021 abbia mostrato che l'attuale obiettivo globale di 100 miliardi di USD sarà probabilmente conseguito solo nel 2023, tre anni dopo la scadenza originaria; evidenzia la crescente carenza di finanziamenti, in particolare per l'adattamento; esorta i paesi sviluppati, compresa l'UE e i suoi Stati membri, a garantire che l'obiettivo di 100 miliardi di USD di finanziamenti per il clima possa essere raggiunto ed erogato già a partire dal 2022 e in media nel periodo 2020-2025, e a precisare ulteriormente la via da seguire per il nuovo obiettivo di finanziamento per il clima post-2025; sottolinea che il finanziamento da parte dei paesi sviluppati responsabili di gran parte delle emissioni storiche sarà cruciale anche al fine di creare fiducia per un dialogo più ambizioso sugli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici;

11.

sottolinea che il paese che ospita la COP27 appartiene ad una delle regioni del mondo più interessate dai cambiamenti climatici; osserva che il bacino del Mediterraneo si sta riscaldando a una velocità superiore del 20 % rispetto alla media mondiale, e che la regione è uno dei punti maggiormente interessati dai cambiamenti climatici a livello mondiale, in cui 250 milioni di persone saranno considerate «povere di acqua» entro i prossimi 20 anni (18); sottolinea che il Mediterraneo sta diventando il mare con la più elevata velocità di riscaldamento al mondo (19), con conseguenze su importanti settori economici e su tutto l'ecosistema marino, che causano cambiamenti irreversibili per gli ecosistemi e per le specie; invita la Commissione e gli Stati membri ad agire con urgenza e a cooperare con i partner mediterranei all'elaborazione di ambiziose misure di adattamento per guidare un'azione di mitigazione;

12.

sostiene l'iniziativa del governo ucraino di creare una piattaforma globale per la valutazione dei danni ambientali causati durante i conflitti armati;

13.

ricorda l'importanza del pieno coinvolgimento di tutte le parti nei processi decisionali dell'UNFCCC; sottolinea che l'attuale processo decisionale nell'ambito dell'UNFCCC potrebbe essere migliorato per consentire la piena partecipazione dei delegati dei paesi in via di sviluppo e dei paesi meno sviluppati e dei rappresentanti della società civile; ritiene sia necessario ascoltare e prendere in considerazione le prospettive dei paesi maggiormente colpiti dai cambiamenti climatici; invita pertanto la presidenza della COP27 e le presidenze future a esaminare ulteriori modalità per garantire una partecipazione efficace e significativa dei paesi in via di sviluppo e a stanziare risorse aggiuntive a tal fine; ricorda le sue precedenti posizioni sulla situazione dei diritti umani in Egitto; prende atto della preoccupazione espressa da alcune organizzazioni della società civile per l'emarginazione della società civile alla COP in Egitto e per le barriere che impediscono le manifestazioni e la partecipazione della società civile; invita l'UNFCCC e le autorità egiziane a garantire un accesso equo e la piena partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni della società civile alla COP27;

14.

ribadisce il suo invito a rilasciare tutte le persone detenute arbitrariamente in Egitto e sottolinea il caso particolarmente urgente del difensore dei diritti umani Alaa Abd El-Fattah; invita le autorità egiziane a sfruttare l'impulso dato dalla COP27 per migliorare la situazione dei diritti umani nel paese e sostenere le libertà fondamentali durante e dopo la COP27, in particolare per quanto riguarda la libertà di espressione e di riunione pacifica; sostiene fermamente l'invito che gli esperti delle Nazioni Unite hanno rivolto al segretariato dell'UNFCCC affinché elabori criteri in materia di diritti umani che i paesi che ospiteranno le future COP devono impegnarsi a rispettare nel quadro dell'accordo con il paese ospitante;

15.

accoglie con favore il fatto che il patto di Glasgow per il clima riconosce l'importante ruolo delle parti interessate non contraenti, tra cui la società civile, le popolazioni indigene, le comunità locali, i giovani, i minori, i governi locali e regionali e altre parti interessate, nel contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi; riconosce l'importante ruolo svolto dai giovani nella lotta contro i cambiamenti climatici; esorta le parti e i soggetti interessati a garantire pertanto una significativa partecipazione e rappresentanza dei giovani nei processi decisionali multilaterali, nazionali e locali; ricorda che le città in particolare svolgono un ruolo fondamentale nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, e accoglie con favore il crescente numero di città e regioni in tutto il mondo che si impegnano a conseguire obiettivi di azzeramento delle emissioni nette, e segnatamente l'impegno delle 100 città europee che partecipano alla missione dell'UE «Città intelligenti e a impatto climatico zero» per arrivare ad avere un impatto neutro sul clima entro il 2030 e diventare poli di innovazione, al fine di consentire a tutte le città dell'UE e dei paesi vicini di agire in tal senso entro il 2050;

16.

sottolinea che, al fine di conseguire la limitazione dell'aumento della temperatura media globale a 1,5 oC, è necessaria una partecipazione effettiva di tutte le parti, il che impone di affrontare la questione degli interessi acquisiti o dei conflitti d'interesse; esprime preoccupazione, in particolare, per il fatto che alcuni grandi inquinatori abbiano utilizzato la loro presenza alle COP per compromettere gli obiettivi dell'accordo di Parigi; nutre forte preoccupazione circa l'inazione da parte dell'UNFCCC nell'affrontare definitivamente il problema dei conflitti di interesse relativi alla cooperazione con terze parti; esorta la Commissione e gli Stati membri ad assumere un ruolo guida in tale ambito per proteggere il processo decisionale dell'UNFCCC da interessi contrari agli obiettivi dell'accordo di Parigi;

17.

accoglie con favore il miglioramento del partenariato di Marrakech per l'azione globale per il clima, come luogo in cui incoraggiare gli attori non statali e i governi subnazionali ad adottare azioni climatiche immediate e plaude all'adozione del suo programma di lavoro per il 2022; riconosce che le iniziative «Race to Zero» e «Race to Resilience» rappresentano piattaforme fondamentali per sostenere una governance dal basso, facilitando la redazione di relazioni e bilanci a livello subnazionale;

Un'ambiziosa politica UE in materia di clima

18.

si aspetta che il pacchetto legislativo «Pronti per il 55 %» e le politiche nell'ambito del Green Deal europeo realizzino le misure per conseguire l'obiettivo dell'UE per il 2030 e portino l'UE e i suoi Stati membri sulla via della neutralità climatica entro il 2050, e sottolinea le posizioni del Parlamento al riguardo; ricorda che, in linea con il diritto dell'UE sul clima e con l'accordo di Parigi, nonché con le migliori conoscenze scientifiche disponibili, l'UE dovrebbe intensificare la sua azione per il clima sia per quanto riguarda la mitigazione, al fine di contenere il riscaldamento globale a 1,5 oC rispetto ai livelli preindustriali, sia per quanto riguarda l'adattamento per promuovere la resilienza; invita l'UE ad aggiornare il proprio contributo determinato a livello nazionale e ad aumentare il suo obiettivo di riduzione dei gas a effetto serra entro la COP27, sulla base delle migliori conoscenze scientifiche disponibili; chiede il massimo livello di ambizione nel pacchetto «Pronti per il 55 %», in modo da inviare un chiaro segnale a tutte le altre parti che l'UE è pronta a contribuire a colmare il divario per limitare il riscaldamento globale a 1,5 oC in modo giusto, socialmente equilibrato, equo ed efficace sotto il profilo dei costi, tenendo conto degli aspetti di equità e giustizia globale e della responsabilità storica e attuale dell'UE per le emissioni che causano la crisi climatica;

19.

sottolinea che l'obiettivo globale dell'UE in materia di emissioni per il 2030 stabilito nella normativa europea sul clima e nelle proposte legislative del pacchetto «Pronti per il 55 %» ridurrà le emissioni dell'UE più di quanto stabilito nel suo attuale contributo determinato a livello nazionale, ovvero una riduzione del 55 % delle emissioni nette; sottolinea inoltre che le posizioni del Parlamento su tali proposte e sugli obiettivi inclusi nel piano REPowerEU aumenteranno ulteriormente l'ambizione dell'UE in materia di clima oltre tale livello e invita il Consiglio ad approvare le posizioni del Parlamento al riguardo; invita l'UE ad aggiornare di conseguenza i suoi impegni in materia di emissioni al fine di tenere conto di quanto sopra, sulla scorta della decisione, contenuta nel patto di Glasgow per il clima, di rivedere gli obiettivi per il 2030;

20.

sottolinea che l'attuale situazione geopolitica mette in luce l'urgenza di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e la necessità di incrementare la diffusione delle energie rinnovabili, e offre l'opportunità di rafforzare la leadership dell'UE a tale riguardo;

21.

ribadisce la necessità di integrare l'ambizione climatica in tutte le politiche dell'UE e nelle misure che le recepiscono, e sottolinea che l'articolo 6, paragrafo 4, della legge europea sul clima obbliga la Commissione a valutare la coerenza di qualsiasi progetto di misura o proposta legislativa, comprese le proposte di bilancio, con gli obiettivi climatici dell'UE; esorta la Commissione ad attuare pienamente tale disposizione al momento di eseguire le valutazioni d'impatto su tutti i settori politici dell'UE; sottolinea altresì la necessità di rivalutare e allineare le attuali politiche dell'Unione e dei suoi Stati membri a tali obiettivi e si attende che il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici, recentemente istituito, contribuisca a tale valutazione; accoglie con favore la nomina dei 15 membri del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici recentemente istituito; invita il comitato consultivo a pubblicare la propria valutazione di un bilancio dell'UE per i gas a effetto serra compatibile con l'obiettivo di limitare il riscaldamento globale al di sotto di 1,5 oC quanto prima, e si attende che la Commissione tenga pienamente conto del parere del comitato consultivo nel definire il bilancio indicativo dell'Unione per i gas a effetto serra e gli obiettivi climatici dell'Unione post-2030;

22.

rammenta che una recente sentenza della Corte costituzionale di uno Stato membro ha stabilito che la protezione del clima non è una questione di discrezionalità politica e che le disposizioni della Costituzione in materia di protezione dell'ambiente impongono allo Stato il dovere costituzionale di conseguire la neutralità climatica;

23.

sottolinea il forte sostegno dei cittadini dell'UE all'intensificazione dell'azione per il clima in quanto, secondo l'ultimo Eurobarometro, quasi un europeo su due (49 %) considera i cambiamenti climatici la principale sfida globale per il futuro dell'UE;

24.

sottolinea che tutte le politiche in materia di clima dovrebbero essere perseguite in linea con il principio di una transizione giusta verso la neutralità climatica e in stretta cooperazione con la società civile e le parti sociali ed economiche; ritiene pertanto che una maggiore trasparenza, il rafforzamento dei partenariati sociali e il coinvolgimento della società civile a livello locale, regionale, nazionale e dell'UE siano fondamentali per conseguire la neutralità climatica transettoriale della società in modo equo, inclusivo e socialmente sostenibile;

Adattamento, perdite e danni

25.

accoglie con favore i nuovi impegni finanziari assunti a Glasgow a favore del Fondo di adattamento e del Fondo per i paesi meno sviluppati; osserva tuttavia che il sostegno alla mitigazione rimane superiore al sostegno all'adattamento e sostiene fermamente l'invito rivolto alle nazioni sviluppate a raddoppiare almeno la loro erogazione collettiva di finanziamenti per l'adattamento rispetto ai livelli del 2019 entro il 2025, in linea con il patto di Glasgow per il clima, al fine di conseguire un migliore equilibrio; si rammarica poiché, sette anni dopo l'accordo di Parigi, l'obiettivo globale di adattamento rimane indefinito; accoglie con favore il programma di lavoro di Sharm el-Sheikh sull'obiettivo globale in materia di adattamento, adottato e avviato in occasione della COP26; sottolinea l'importanza di finanziamenti per l'adattamento basati su sovvenzioni; esorta l'UE ad aumentare di anno in anno, dal 2021 al 2027, la percentuale di finanziamenti per l'adattamento erogati attraverso lo strumento Europa globale; sottolinea la necessità di intensificare gli sforzi per tradurre l'obiettivo globale in materia di adattamento in risultati misurabili che dovrebbero, tra l'altro, fornire una comprensione approfondita dei rischi climatici e di catastrofi e delle esigenze e dei costi di adattamento associati a più livelli, aumentare la disponibilità di dati coerenti e comparabili, determinare e migliorare la fornitura e l'accessibilità dei mezzi di attuazione, compresi i finanziamenti e il sostegno tecnologico, e definire un insieme comune di indici, metodologie e approcci quantitativi e qualitativi per monitorare i progressi verso il conseguimento dell'obiettivo nel tempo; sottolinea, in tale contesto, il quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi e il suo sistema di monitoraggio e comunicazione;

26.

ribadisce che gli interventi di adattamento a breve, medio e lungo termine sono una necessità inevitabile per tutti i paesi che intendano minimizzare gli effetti negativi della crisi del clima e della biodiversità e conseguire la resilienza climatica e lo sviluppo sostenibile, tenendo conto della particolare vulnerabilità dei paesi in via di sviluppo agli impatti dei cambiamenti climatici, specialmente dei paesi meno sviluppati e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo; sottolinea che gli interventi di adattamento possono generare molteplici benefici, ad esempio migliorare la produttività agricola, l'innovazione, la salute e il benessere, la sicurezza alimentare, i mezzi di sussistenza e la conservazione della biodiversità, nonché la riduzione dei rischi e dei danni; invita l'UE e gli Stati membri a intensificare gli interventi di adattamento tramite piani di adattamento obbligatori, valutazioni della vulnerabilità climatica e stress test climatici a livello locale, regionale e nazionale, e tramite il sostegno ad approcci guidati a livello locale e il coinvolgimento delle autorità e della società civile locali, per adempiere pienamente agli obiettivi in materia di adattamento dell'accordo di Parigi e garantire che le politiche di adattamento dell'UE tutelino sufficientemente le comunità e gli ecosistemi dell'UE dagli effetti dei cambiamenti climatici; chiede ulteriori progressi in merito alla nuova strategia di adattamento dell'UE e sottolinea l'importanza dei suoi collegamenti con la strategia dell'UE sulla biodiversità e il nuovo quadro normativo in materia di adattamento derivante dalla legge europea sul clima; ribadisce l'appello per una loro ambiziosa attuazione, incluse le loro componenti internazionali;

27.

pone in evidenza che, mentre i cambiamenti climatici costituiscono un problema globale, ogni regione è già stata colpita in modo diverso, e che i governi locali, essendo più vicini alle popolazioni, svolgono un ruolo cruciale nel favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici; sottolinea che è necessario convogliare meglio le risorse finanziarie a livello locale per ottenere soluzioni efficienti e mirate e, in tal senso, accoglie con favore la missione sull'adattamento ai cambiamenti climatici, che sosterrà almeno 150 regioni e comunità europee verso la resilienza climatica entro il 2030; chiede di sostenere un approccio regionale e decentrato nella risposta agli effetti dei cambiamenti climatici e nell'accesso ai finanziamenti per il clima nei paesi in via di sviluppo, al fine di conferire alle autorità locali, alle organizzazioni locali della società civile e ai difensori dell'ambiente un ruolo maggiore nell'affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici e raggiungere i più vulnerabili;

28.

sottolinea che la strategia di adattamento dell'UE adottata dalla Commissione il 24 febbraio 2021 esprime l'obiettivo della Commissione di aumentare le risorse e mobilitare ulteriormente l'utilizzo di finanziamenti per l'adattamento su larga scala, e che è necessario prestare particolare attenzione per garantire che le risorse economiche raggiungano le comunità più vulnerabili nei paesi in via di sviluppo;

29.

sottolinea che i sistemi di allarme rapido sono fondamentali per un adattamento efficace, ma che sono disponibili solo per meno della metà dei membri dell'OMM; sostiene la proposta dell'OMM, che dovrà essere approvata in occasione della COP27, di far sì che i sistemi di allarme rapido raggiungano tutti nei prossimi cinque anni; auspica che tale iniziativa sui servizi di allarme rapido sia attuata celermente, in particolare allo scopo di salvare il maggior numero possibile di vite umane;

30.

sottolinea che le infrastrutture verdi contribuiscono all'adattamento ai cambiamenti climatici e alla riduzione del rischio di catastrofi attraverso la protezione della natura e degli ecosistemi, la conservazione e il ripristino degli habitat naturali e delle specie, la gestione del buono stato ecologico e dei corpi idrici e la sicurezza alimentare; osserva che lo sviluppo di un'infrastruttura verde è una delle misure più efficaci di adattamento ai cambiamenti climatici che possono essere adottate nelle città, in quanto attenua gli effetti negativi dei cambiamenti climatici e di fenomeni climatici sempre più estremi, come ondate di calore, incendi forestali, precipitazioni torrenziali, inondazioni e siccità, regola le temperature estreme e migliora la qualità della vita di coloro che abitano nelle aree urbane, compresa la loro salute mentale e fisica;

31.

sottolinea gli effetti devastanti della desertificazione sul piano ambientale, sociale ed economico nel medio e lungo termine, lo spopolamento che essa determina in alcune aree, e la necessità di approcci comuni per prevenire e adattarsi a tale fenomeno e superarlo; ricorda pertanto l'importanza cruciale della gestione delle risorse idriche per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi, ma anche per proteggere la sicurezza idrica e alimentare, proteggere la biodiversità e sostenere suoli sani; sottolinea quindi la necessità di un'attuazione rapida e completa della direttiva quadro dell'UE in materia di acque, al fine di raggiungere i suoi obiettivi e gestire meglio le risorse idriche dell'UE; sottolinea che il riutilizzo dell'acqua e l'efficienza idrica tramite processi circolari devono essere attuati in modo completo in tutta l'economia e la società, al fine di utilizzare il valore dell'acqua e garantire la sicurezza idrica in termini di quantità e qualità; sottolinea che le soluzioni digitali possono contribuire all'adattamento ai cambiamenti climatici, migliorando la capacità di prevedere la carenza idrica, le inondazioni e l'inquinamento idrico, e sostiene la diffusione di tali strumenti;

32.

sottolinea che i cambiamenti climatici e il degrado ambientale sono le principali cause degli spostamenti delle persone e moltiplicatori di minacce, con ripercussioni sulla sicurezza umana e la stabilità sociale e politica; sottolinea che capacità di mitigazione e adattamento insufficienti possono condurre a conflitti armati, carenze alimentari, catastrofi naturali, nonché al fenomeno dello sfollamento indotto dal clima; invita la Commissione e gli Stati membri a riconoscere le esigenze e la vulnerabilità delle persone colpite dai trasferimenti forzati dovuti al clima e chiede un rafforzamento delle politiche umanitarie e di cooperazione allo sviluppo dell'UE e dei rispettivi strumenti finanziari, per sostenere l'adattamento ai cambiamenti climatici nei paesi in via di sviluppo, costruire la resilienza, rafforzare la riduzione del rischio di catastrofi e rispondere alle emergenze umanitarie in tempi di esigenze crescenti;

33.

osserva che l'articolo 8 dell'accordo di Parigi, relativo alle perdite e ai danni prevede che le parti adottino un approccio cooperativo in relazione alle perdite e ai danni associati agli effetti negativi dei cambiamenti climatici; sottolinea pertanto l'importanza di azioni di sostegno globali in settori particolarmente vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici, come le zone costiere e le isole, e nei luoghi in cui la capacità di adattamento è limitata; invita la Commissione e gli Stati membri a fungere da ponte tra paesi sviluppati, paesi in via di sviluppo e paesi meno sviluppati, e a mirare a intensificare il lavoro della coalizione di ambizione elevata in relazione sia al finanziamento della mitigazione e dell'adattamento sia alle perdite e ai danni; riconosce che si tratta di elementi essenziali della giustizia climatica globale;

34.

esprime la propria gratitudine all'IPCC ed apprezza vivamente il lavoro svolto in merito alla sua sesta relazione di valutazione; accoglie con favore la solida valutazione delle perdite e dei danni contenuta nella recente relazione del gruppo di lavoro II dell'IPCC e sottolinea il modo in cui riconosce le perdite e i danni come un settore di crescente importanza sia nella politica internazionale in materia di clima che nella scienza climatica; invita l'IPCC a basarsi su tale lavoro e ad elaborare una relazione speciale che affronti specificamente le perdite e i danni;

35.

ribadisce che le istituzioni internazionali devono rafforzare le loro organizzazioni, la cooperazione e la gestione delle crisi per essere meglio preparate ai cambiamenti climatici a livello locale e globale, come passo successivo verso l'adattamento istituzionale ai cambiamenti climatici;

Crisi del clima e della biodiversità

36.

sottolinea l'importanza di tutelare, conservare e ripristinare la natura e gli ecosistemi per conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi; ricorda altresì il ruolo cruciale svolto dalla biodiversità nel consentire agli esseri umani di combattere e adattarsi al riscaldamento globale e aumentare il loro livello di resilienza; ritiene che le soluzioni basate sulla natura e gli approcci basati sugli ecosistemi siano strumenti fondamentali per sostenere la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi, nonché per tutelare e ripristinare la biodiversità e le foreste e ridurre il rischio di catastrofi; sottolinea che, ripristinando gli ecosistemi degradati quanto prima e conservando in modo efficace ed equo dal 30 al 50 % degli habitat terrestri, di acqua dolce e oceanici, tutelando e rafforzando nel contempo i diritti umani e i diritti dei popoli indigeni, la società può beneficiare della capacità della natura di assorbire e immagazzinare il carbonio; sottolinea la necessità di accelerare i progressi verso lo sviluppo sostenibile, ma ritiene che, affinché ciò avvenga, siano essenziali finanziamenti e sostegno politico adeguati;

37.

rileva il ruolo cruciale e interdipendente delle foreste, della biodiversità e dell'uso sostenibile del territorio per consentire al mondo di conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile; sottolinea pertanto l'urgente necessità di arrestare e invertire il processo di deforestazione e il degrado del territorio, come modo per contribuire alla riduzione delle emissioni nette annuali di gas a effetto serra;

38.

ribadisce l'impegno dei governi di 141 paesi con oltre 3,6 miliardi di ettari di foreste ad arrestare e invertire il processo di deforestazione entro il 2030;

39.

ribadisce che la rigorosa conservazione e il ripristino degli ecosistemi ad alto tenore di carbonio rappresentano un'opzione di risposta con un impatto immediato e un'ampia gamma di benefici in termini di mitigazione e adattamento; riconosce il ruolo fondamentale delle foreste nella protezione del clima e della biodiversità; sottolinea che le foreste contribuiscono agli sforzi volti a mitigare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici e ad adattarvisi;

40.

sottolinea che le politiche settoriali e la politica climatica per il settore dell'uso del suolo, comprese le importanti attività di produzione primaria dell'agricoltura e della silvicoltura, devono lavorare adeguatamente in sinergia con le naturali capacità di adattamento degli ecosistemi naturali e seminaturali, e migliorare il più possibile la capacità di adattamento dei paesaggi culturali dominanti; rileva la recente sentenza in una causa in cui i ricorrenti erano silvicoltori che hanno intentato una causa contro lo Stato per la politica forestale nazionale di quest'ultimo, che di fatto non ha consentito loro di migliorare la resilienza delle foreste gestite, anche disincentivando la rigenerazione naturale (20);

41.

ricorda che, secondo la quinta relazione di valutazione dell'IPCC, le forme di conoscenza indigene, locali e tradizionali sono una risorsa importante per la gestione sostenibile delle risorse naturali, la conservazione della biodiversità e l'adattamento ai cambiamenti climatici; sottolinea la necessità di rafforzare i diritti comunitari dei popoli indigeni sulla terra e sulle risorse al fine di mitigare i cambiamenti climatici, come stabilito nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni e nella convenzione n. 169 dell'OIL, e di rispettare il principio del consenso libero, previo e informato;

42.

sottolinea, nel contesto delle imprese, la necessità di proteggere i difensori della terra e dell'ambiente, assicurando un'efficace e solida protezione normativa dell'ambiente, dei diritti del lavoro, dei diritti della terra, dei diritti delle popolazioni indigene, dei mezzi di sussistenza e delle culture, compreso il principio del consenso libero, preventivo e informato; accoglie con favore a tale riguardo le iniziative dell'UE relative al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e il regolamento proposto relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale; invita le parti a garantire che gli impegni assunti alla COP27 per l'attuazione dell'accordo di Parigi siano in linea con gli obblighi internazionali in materia di diritti umani e con le norme internazionali applicabili alle attività economiche;

43.

ricorda che i cambiamenti climatici sono una delle principali cause dirette della perdita di biodiversità e del degrado del suolo; sottolinea che, secondo le previsioni, gli effetti negativi dei cambiamenti climatici sulla natura e la biodiversità, sugli ecosistemi, sugli oceani, sulla salute e sulla sicurezza alimentare diventeranno critici nei prossimi decenni; sottolinea che è necessario un quadro internazionale più forte, vincolante e più ambizioso per salvaguardare la biodiversità mondiale, fermarne l'attuale declino e ripristinarla quanto più possibile; riconosce, in questo contesto, l'importanza della conferenza sulla biodiversità che si terrà a Montreal (Canada) nel dicembre 2022; invita l'IPCC e l'IPBES a proseguire e rafforzare la loro cooperazione e il loro lavoro congiunto per fornire ai responsabili politici i dati scientifici più recenti sulle crisi gemelle del clima e della biodiversità e su come affrontarle; invita, inoltre, l'UNFCCC a lavorare in collaborazione con la convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (UNCBD) e il programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) al fine di creare un quadro coerente per la neutralità climatica e la resilienza, la tutela della biodiversità e lo sviluppo sostenibile;

44.

incoraggia le parti, in linea con il patto di Glasgow per il clima, ad adottare un approccio integrato per affrontare la biodiversità nelle decisioni politiche e di pianificazione nazionali, regionali e locali; invita, a tale riguardo, l'UNFCCC a lavorare in collaborazione con l'UNCBD e l'UNDP per creare un quadro coerente per la neutralità climatica e la resilienza, la tutela della biodiversità e lo sviluppo sostenibile; accoglie con favore la dichiarazione di Edimburgo sul quadro globale per la biodiversità post-2020, che fornisce un esempio di approccio inclusivo esteso a tutta l'amministrazione;

45.

invita le parti a proseguire i lavori del dialogo sull'oceano e sui cambiamenti climatici fissando obiettivi concreti e orientati all'azione, affrontando le questioni più rilevanti e urgenti del nesso oceani-clima e incoraggiando i paesi, soprattutto quelli costieri, a includere, tra l'altro, i rispettivi impegni nella presentazione degli aggiornamenti dei loro contributi determinati a livello nazionale, dei piani nazionali di adattamento, delle strategie a lungo termine e del bilancio globale;

Finanza sostenibile per il clima

46.

sottolinea che l'UE e i suoi Stati membri sono i principali erogatori di finanziamenti pubblici per il clima; riconosce l'importanza dei finanziamenti per il clima in relazione ad azioni climatiche che abbiano esito positivo, soprattutto poiché numerosi paesi in via di sviluppo presentano contributi stabiliti a livello nazionale di tipo condizionale, il raggiungimento dei quali, cioè, dipende dal supporto finanziario sufficiente; accoglie pertanto con favore il fatto che, entro il 2025, sarà fissato un nuovo obiettivo collettivo quantificato in materia di finanziamenti per il clima, che dovrebbe andare ben oltre l'obiettivo annuale di 100 miliardi di USD del 2020 e tenere conto delle esigenze e delle priorità dei paesi in via di sviluppo per ulteriori e adeguati finanziamenti per il clima; è del parere che, nell'ambito di questo nuovo obiettivo collettivo quantificato in materia di finanziamenti per il clima, occorra esplorare obiettivi autonomi per la mitigazione, l'adattamento e le perdite e i danni; sottolinea che, nel determinare i contributi delle parti, i futuri obiettivi finanziari dovrebbero tenere conto delle necessità dei paesi in via di sviluppo e del principio di equità dell'accordo di Parigi; sottolinea, a tale proposito, la necessità di dare chiaramente priorità ai finanziamenti per il clima basati sulle sovvenzioni per garantire che i finanziamenti per il clima non contribuiscano a livelli di debito insostenibili nei paesi in via di sviluppo; ribadisce la sua richiesta di un apposito meccanismo di finanziamento pubblico dell'UE che fornisca un sostegno supplementare e adeguato per conseguire l'equa quota dell'UE negli obiettivi internazionali di finanziamento per il clima; ricorda altresì la sua posizione del 22 giugno 2022 in merito al meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) (21), secondo cui l'Unione dovrebbe finanziare gli sforzi dei paesi meno sviluppati tesi alla decarbonizzazione delle loro industrie manifatturiere con un importo annuo corrispondente almeno al livello delle entrate derivanti dalla vendita dei certificati CBAM;

47.

sottolinea l'importanza di rendere operativo l'obiettivo globale in materia di adattamento e di mobilitare nuovi cospicui fondi per l'adattamento nei paesi in via di sviluppo; osserva con preoccupazione che i costi e le esigenze di adattamento sono in aumento e che sono da cinque a dieci volte superiori agli attuali flussi internazionali di finanziamenti pubblici per l'adattamento, il che comporta un aumento della carenza di finanziamenti per l'adattamento; rileva le difficoltà intrinseche nel dirigere i finanziamenti privati verso l'adattamento; sottolinea che gli attuali flussi finanziari globali sono insufficienti per l'attuazione della necessaria azione di adattamento, in particolare nei paesi in via di sviluppo, anche a causa del fatto che una parte sostanziale dei finanziamenti per l'adattamento è fornita sotto forma di prestiti; osserva che nel 2020 il 50 % dei finanziamenti totali per il clima dell'UE è stato erogato sotto forma di sovvenzioni ed esorta l'UE e gli Stati membri ad aumentare i finanziamenti basati sulle sovvenzioni, in particolare per l'adattamento e soprattutto per i paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo; invita l'UE e i suoi Stati membri a impegnarsi ad aumentare in maniera significativa i finanziamenti che essi forniscono a favore dell'adattamento e a portare alla COP27 un piano definito sulle modalità di conseguimento dell'obiettivo concordato nel patto di Glasgow per il clima di raddoppiare entro il 2025 i finanziamenti per l'adattamento rispetto ai livelli del 2019;

48.

riconosce la necessità di compiere progressi sulla questione dei finanziamenti per far fronte a perdite e danni; invita le parti a concordare nuove fonti di finanziamento pubblico adeguate e supplementari che diano chiaramente priorità alle sovvenzioni al fine di affrontare le perdite e i danni associati agli effetti negativi dei cambiamenti climatici; rileva le difficoltà intrinseche nel dirigere i finanziamenti privati verso le perdite e i danni; esorta l'UE a impegnarsi in modo costruttivo in vista della COP27, anche esaminando le modalità per un tale strumento, tenendo conto degli accordi istituzionali esistenti nelle proposte dei paesi in via di sviluppo volte a istituire uno strumento di finanziamento delle perdite e dei danni in occasione della COP27; chiede che le perdite e i danni siano un punto permanente all'ordine del giorno delle future COP, affinché esista uno spazio definito per i negoziati al fine di monitorare tale questione e compiere progressi in relazione ad essa, e chiede che la rete Santiago sia resa pienamente operativa al fine di catalizzare efficacemente l'assistenza tecnica per affrontare adeguatamente perdite e danni;

49.

ricorda che tutte le parti devono rendere i flussi finanziari — pubblici e privati, nazionali e internazionali — compatibili con il percorso verso l'obiettivo di 1,5 oC dell'accordo di Parigi; ribadisce la necessità di porre urgentemente fine alle sovvenzioni ai combustibili fossili e ad altre sovvenzioni dannose per l'ambiente nell'UE e nel mondo; sottolinea l'impegno del patto di Glasgow per il clima ad accelerare gli sforzi per la riduzione progressiva dell'energia da carbone non soggetto ad abbattimento del carbonio e delle sovvenzioni inefficienti ai combustibili fossili; esprime preoccupazione per la mancanza di una definizione di «sovvenzione inefficiente ai combustibili fossili» e per il fatto che essa mette seriamente a repentaglio la credibilità di tali impegni; osserva che le sovvenzioni ai combustibili fossili nell'UE ammontano ancora a circa 55-58 miliardi di EUR all'anno; ricorda alla Commissione e agli Stati membri i loro obblighi nell'ambito dell'ottavo programma d'azione per l'ambiente di fissare un termine per l'eliminazione graduale delle sovvenzioni per i combustibili fossili in linea con l'ambizione di limitare il riscaldamento globale a 1,5 oC, nonché di sviluppare un quadro vincolante dell'Unione per monitorare e riferire in merito ai progressi compiuti dagli Stati membri nell'eliminazione graduale delle sovvenzioni per i combustibili fossili sulla base di una metodologia concordata; invita la Commissione e tutti gli Stati membri ad attuare politiche concrete, scadenzari e misure per eliminare gradualmente tutte le sovvenzioni dirette e indirette ai combustibili fossili quanto prima, e al più tardi entro il 2025; incoraggia le altre parti ad adottare misure analoghe e ad adoperarsi per elaborare un trattato di non proliferazione dei combustibili fossili; accoglie con favore l'impegno del G7 di interrompere il finanziamento dello sviluppo di combustibili fossili all'estero entro la fine del 2022, sottolineando nel contempo che tale impegno dovrebbe applicarsi anche a livello interno; sottolinea la necessità di garantire che il quadro dell'UE in materia di fissazione del prezzo del carbonio non incentivi l'inquinamento industriale; sottolinea il ruolo del Fondo per l'innovazione;

50.

ritiene essenziale che le principali istituzioni finanziarie internazionali adottino e sviluppino rapidamente la finanza verde al fine di conseguire una decarbonizzazione efficace dell'economia globale; ricorda il ruolo della Banca europea per gli investimenti (BEI) come banca del clima dell'UE e rammenta la sua tabella di marcia sul clima adottata di recente, nonché la politica aggiornata sui prestiti nel settore dell'energia, e i maggiori sforzi del Fondo europeo per gli investimenti per guidare gli investimenti per il clima; accoglie con favore il fatto che la Banca centrale europea si sia impegnata ad integrare le considerazioni sui cambiamenti climatici nel suo quadro di riferimento della politica monetaria; esorta le banche multilaterali di sviluppo, compresa la BEI, e le istituzioni di finanziamento allo sviluppo, che solitamente forniscono sostegno finanziario sotto forma di strumenti generatori di debito, ad attuare i principi della concessione e dell'assunzione responsabili di prestiti e ad allineare i loro portafogli all'accordo di Parigi, nonché a raccogliere e utilizzare dati di alta qualità relativamente a rischi climatici, vulnerabilità e impatti per orientare gli investimenti in linea con l'obiettivo di 1,5 oC; riconosce l'importanza dell'istituzione della Glasgow Financial Alliance for Net Zero e il suo impegno a sostenere le economie emergenti nella transizione verso l'azzeramento delle emissioni nette; accoglie con favore, in tale contesto, l'accordo dell'UE sulla comunicazione societaria sulla sostenibilità, che è fondamentale per creare sostegno finanziario;

51.

sostiene il lavoro della coalizione dei ministri delle Finanze per l'azione per il clima e incoraggia tutti i governi ad assumersi gli impegni delineati da tale coalizione di allineare tutte le politiche e le prassi di competenza dei ministeri delle Finanze agli obiettivi dell'accordo di Parigi, nonché ad adottare una fissazione efficace del prezzo del carbonio, come stabilito dai «princìpi di Helsinki»;

52.

accoglie con favore il lavoro dell'International Sustainability Standards Board (ISSB) per sviluppare una base globale di informative in materia di sostenibilità per i mercati finanziari, al fine di indirizzare più capitali verso le tecnologie pulite e gli investimenti per il clima;

Sforzi in tutti i settori

53.

ricorda che la legge europea sul clima prevede l'impegno ad agevolare i dialoghi e i partenariati settoriali in materia di clima riunendo i principali portatori di interessi in modo inclusivo e rappresentativo, in modo da incoraggiare i settori stessi a elaborare tabelle di marcia volontarie indicative e a pianificare la transizione verso il conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione entro il 2050; sottolinea che tali tabelle di marcia potrebbero apportare un valido contributo all'assistenza ai settori nella pianificazione degli investimenti necessari nella transizione a un'economia climaticamente neutra e potrebbero anche servire a rafforzare l'impegno settoriale nella ricerca di soluzioni climaticamente neutre;

54.

invita tutte le parti ad adottare con urgenza misure contro le emissioni di metano; accoglie con favore l'impegno globale sul metano sottoscritto dall'UE, dagli Stati Uniti e da una serie di altri paesi in occasione della COP26, che mira a ridurre tutte le emissioni di metano causate dall'azione umana del 30 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 2020, che è il primo passo verso la riduzione del 45 % raccomandata dall'UNEP (22); esorta tutti i firmatari a garantire la riduzione delle emissioni di metano nei loro territori di almeno il 30 % entro il 2030 e ad adottare misure nazionali per conseguire tale obiettivo; osserva che circa il 60 % del metano a livello mondiale è emesso da fonti quali l'agricoltura, le discariche e le acque reflue, nonché dalla produzione e dal trasporto di combustibili fossili tramite condotte; ricorda che il metano è un potente gas a effetto serra che è 28 volte più potente della CO2 in termini di impatto climatico in un arco temporale di 100 anni, e 80 volte più potente in un arco temporale di 20 anni; sottolinea, a tale riguardo, che un'azione più incisiva per la riduzione delle emissioni di metano è una delle misure più efficaci in termini di costi per ridurre le emissioni di gas a effetto serra nel breve termine; rileva che sono già disponibili molte tecnologie e pratiche per mitigare le emissioni di metano in modo efficace in termini di costi, a basso costo o a costo negativo; rileva che le emissioni di metano in agricoltura sono dovute principalmente ai crescenti numeri di capi di bestiame e che le emissioni nel settore zootecnico dovute al letame e alla fermentazione enterica rappresentano circa il 32 % delle emissioni di metano di origine antropica; prende atto, in tale contesto, della proposta di ridurre le emissioni di metano nel settore dell'energia presentata dalla Commissione nel dicembre 2021; chiede l'adozione di ulteriori misure legislative vincolanti per affrontare le emissioni in altri settori responsabili delle emissioni, obiettivi vincolanti di riduzione delle emissioni di metano dell'Unione e l'inclusione del metano tra gli inquinanti regolamentati nella direttiva sugli impegni nazionali di riduzione delle emissioni; ribadisce il suo invito ad affrontare le densità di bestiame nell'UE per garantire riduzioni ambiziose delle emissioni di gas a effetto serra in questo settore; ribadisce la sua posizione secondo cui è necessario un cambiamento dei modelli di consumo verso alimenti, diete e stili di vita più sani, compreso un maggiore consumo di piante e alimenti di origine vegetale prodotti in modo sostenibile e regionale, e che occorre affrontare il problema del consumo eccessivo di carne e di prodotti ultra-lavorati;

55.

ritiene che i modelli di produzione agricola sostenibile richiedano la definizione di norme globali mediante un approccio intersettoriale e multidisciplinare «One Health» (23) al fine di garantire la transizione verso sistemi alimentari sostenibili e rispettare gli impegni dell'accordo di Parigi e del patto di Glasgow per il clima;

56.

riconosce che i cambiamenti climatici contribuiranno ad aumentare la resistenza agli antibiotici e chiede, pertanto, un accordo globale tra le parti per ridurre l'uso di antimicrobici e contrastare il rischio di resistenza;

57.

pone in evidenza il fatto che il settore dei trasporti è l'unico settore in cui le emissioni sono aumentate a livello dell'UE dal 1990 e che ciò non è compatibile con gli obiettivi climatici dell'UE, che richiedono riduzioni maggiori e più rapide delle emissioni da parte di tutti i settori della società, compresi i settori dei trasporti aerei e marittimi; ritiene che, al fine di garantire che i contributi determinati a livello nazionale siano coerenti con gli impegni in campo economico richiesti dall'accordo di Parigi, occorra esortare vivamente le parti a includere nei loro contributi stabiliti a livello nazionale le emissioni del trasporto marittimo e aereo internazionale, nonché concordare e attuare misure a livello internazionale, regionale e nazionale per ridurre le emissioni prodotte da tali settori, compresi gli effetti del trasporto aereo non connessi alle emissioni di CO2; ricorda inoltre che, secondo l'AIE, tutte le autovetture nuove immesse sul mercato a livello mondiale devono essere a zero emissioni entro il 2035 per raggiungere l'azzeramento delle emissioni nette entro il 2050;

58.

sottolinea l'inclusione delle emissioni marittime e dell'aviazione nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni (ETS) dell'UE, che potrebbe anche fungere da modello per altri paesi e che sosterrà una maggiore ambizione a livello internazionale, anche in seno all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) e all'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO); esprime preoccupazione per la lentezza dei progressi compiuti in seno all'IMO e all'ICAO per affrontare la questione delle emissioni del trasporto marittimo e aereo internazionale; invita la Commissione e gli Stati membri a fare tutto il possibile per rafforzare il regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA), salvaguardando nel contempo l'autonomia legislativa dell'UE nell'attuazione della direttiva ETS; accoglie con favore il lavoro che l'IMO sta svolgendo per aggiornare la sua strategia sui gas a effetto serra e il suo obiettivo di riduzione delle emissioni, e per adottare misure concrete; invita tuttavia l'IMO a procedere più rapidamente nell'adozione di obiettivi e misure a breve e medio termine che siano in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi;

59.

sottolinea l'enorme impatto climatico dell'uso di jet privati, dal momento che un unico jet privato è in grado di emettere due tonnellate metriche di CO2 in solo un'ora (24); sottolinea l'importanza che i leader diano l'esempio e si rammarica pertanto del fatto che alcuni leader e delegati mondiali si siano recati alla COP26 con jet privati; invita tutti i partecipanti alla COP27 a scegliere il mezzo di trasporto meno inquinante per raggiungere la propria destinazione; osserva con preoccupazione che, secondo le stime, il consumo di jet privati in Europa è aumentato del 30 % rispetto ai livelli pre-pandemici (25) e invita pertanto gli Stati membri ad adottare senza indugio misure volte a limitare l'uso di jet privati nei loro territori;

60.

accoglie con favore il lancio dell'alleanza Beyond Oil and Gas Alliance (BOGA) alla COP26 e sottolinea l'imperativo del suo obiettivo di limitare l'approvvigionamento di combustibili fossili e di porre fine alla produzione di petrolio e gas; ricorda che i combustibili fossili sono il principale fattore che contribuisce ai cambiamenti climatici e sono responsabili di oltre il 75 % di tutti i gas a effetto serra e che i piani attuali porterebbero alla produzione di circa il 240 % in più di carbone, del 57 % in più di petrolio e del 71 % in più di gas rispetto a quanto sarebbe coerente con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 oC; sostiene una transizione globale socialmente giusta ed equa per allineare la produzione di petrolio e gas con gli obiettivi dell'accordo di Parigi; invita tutti gli Stati membri e le altre parti dell'accordo di Parigi ad aderire a tale iniziativa;

61.

esprime preoccupazione per il fatto che gli investitori in combustibili fossili conducano i governi dinanzi ai tribunali per gli investimenti, nel contesto degli accordi di investimento, per perseguire politiche in materia di clima, eliminazione graduale dei combustibili fossili o transizione giusta; chiede coerenza tra gli accordi bilaterali e multilaterali in materia di investimenti e gli obiettivi climatici concordati a livello internazionale, escludendo la protezione degli investimenti in combustibili fossili;

62.

ricorda che, secondo la sesta relazione di valutazione dell'IPCC, le opzioni di mitigazione che costano 100 dollari per tonnellata di CO2 o meno potrebbero ridurre le emissioni globali di gas a effetto serra di almeno la metà del livello del 2019 entro il 2030; sottolinea pertanto che l'introduzione di un prezzo efficace del carbonio, nell'ambito di una più ampia combinazione di politiche, può contribuire a ridurre in modo significativo le emissioni di gas a effetto serra e a stimolare l'innovazione nelle tecnologie pulite; incoraggia l'UE ad assumere un ruolo guida nella promozione della fissazione del prezzo del carbonio in combinazione con un uso efficace e socialmente inclusivo delle entrate al fine di promuovere una transizione più rapida e giusta; incoraggia altresì l'UE ad esaminare collegamenti e altre forme di cooperazione con gli attuali meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio di paesi e regioni terzi, ad accelerare a livello mondiale le riduzioni delle emissioni efficienti sotto il profilo dei costi e socialmente eque, e a ridurre nel contempo il rischio di rilocalizzazione delle emissioni, tutti elementi che contribuiscono a creare condizioni di parità a livello globale; invita la Commissione a istituire misure di salvaguardia per garantire che eventuali collegamenti con l'ETS dell'UE continuino a contribuire in modo permanente e complementare alla mitigazione e non compromettano gli impegni assunti dall'Unione in materia di emissioni interne di gas a effetto serra;

63.

invita la Commissione a collaborare con gli altri principali responsabili delle emissioni di CO2 al fine di creare un circolo internazionale per il clima aperto a tutti i paesi impegnati in prima linea per un'elevata ambizione climatica e un'efficace fissazione del prezzo del carbonio, con obiettivi comuni di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, e di raggiungimento della neutralità climatica al più tardi entro il 2050;

Cambiamenti climatici e genere

64.

avverte che le persone sono colpite dai cambiamenti climatici in modi diversi a seconda di fattori quali il genere, l'età, la disabilità, l'etnia e la povertà; ritiene che la transizione verso una società sostenibile debba essere condotta in modo inclusivo, corretto ed equo e che l'equilibrio di genere sia fondamentale per tale trasformazione; accoglie pertanto con favore l'adozione, in occasione della COP26, della decisione raccomandata dall'organo sussidiario di attuazione in materia di genere e cambiamenti climatici di integrare meglio la dimensione di genere negli NDC e che i finanziamenti per il clima dovrebbero essere attenti alle problematiche di genere; deplora, tuttavia, che circa la metà delle parti debba ancora nominare e fornire sostegno a un punto di riferimento nazionale per le questioni di genere e i cambiamenti climatici per i negoziati, l'attuazione e il monitoraggio in materia di clima;

65.

pone in evidenza il programma di lavoro di Lima sulle questioni di genere migliorato dall'UNFCCC, e il suo piano d'azione sulla parità di genere, che riconosce la persistente necessità di promuovere e far progredire la parità di genere come priorità trasversale nei cambiamenti climatici; ribadisce il suo invito alla Commissione a elaborare un piano d'azione concreto per rispettare gli impegni del nuovo piano d'azione sulla parità di genere e creare un punto di riferimento permanente dell'UE per le questioni di genere e i cambiamenti climatici, dotato di risorse di bilancio sufficienti, al fine di attuare e monitorare misure climatiche responsabili dal punto di vista del genere, sia nell'UE che nel resto del mondo (26); invita l'UE a integrare la dimensione di genere in tutte le politiche climatiche e ambientali; ribadisce il suo invito all'UE e agli Stati membri a garantire piani d'azione nazionali per il clima equi sotto il profilo del genere e il coinvolgimento significativo di tutti i generi nella loro progettazione e attuazione, nonché a rafforzare il ruolo delle donne e delle organizzazioni femminili nella governance e nel processo decisionale, il loro accesso ai finanziamenti e ai programmi che sostengono il ruolo delle donne nella governance climatica;

66.

sottolinea che, in base all'accordo di Parigi, i paesi sviluppati sono tenuti a riferire in quale modo i finanziamenti sono attenti alle problematiche di genere e se i finanziamenti erogati tengono conto delle considerazioni di genere; esprime preoccupazione poiché l'etichettatura dei progetti in relazione alla parità di genere è ancora chiaramente insufficiente e invita l'UE a intensificare gli sforzi in tal senso; raccomanda l'utilizzo di analisi di genere per contribuire a determinare le diverse esigenze e i diversi interessi nella società, nonché i diversi livelli di accesso ai meccanismi di finanziamento all'interno delle società; ribadisce il suo invito alla Commissione a elaborare un piano d'azione concreto per rispettare gli impegni del nuovo piano d'azione sulla parità di genere concordato in occasione della COP25, dotato di risorse di bilancio sufficienti per attuare e monitorare un’azione climatica attenta alle problematiche di genere nell'UE e nel resto del mondo; ritiene che ciò potrebbe fungere da esempio per altre parti e stimolarle ad adottare misure simili;

Industria, PMI e competitività

67.

ritiene che la COP27 sia un passo molto importante sin dalla firma dell'accordo di Parigi nel 2015, dal momento che l'Unione ha lanciato il suo pacchetto «Pronti per il 55 %», il pacchetto RePowerEU e altre misure, al fine non solo di ridurre le sue emissioni di gas a effetto serra e raggiungere la neutralità climatica al più tardi entro il 2050, ma anche di trasformare il suo sistema energetico; ritiene che la prosperità economica, la coesione sociale, la creazione di posti di lavoro, lo sviluppo industriale sostenibile e la politica climatica dovrebbero rafforzarsi reciprocamente; sottolinea che la lotta ai cambiamenti climatici dovrebbe mirare a ridurre la povertà energetica, aumentando la resilienza e la competitività, e offre opportunità all'industria e alle PMI dell'UE che possono essere sfruttate se i legislatori si impegnano a fornire una risposta politica tempestiva, personalizzata, basata sulla solidarietà e adeguata; ritiene della massima importanza che l'Unione riesca ad ottenere il vantaggio di chi compie la prima mossa e dia l'esempio, proteggendo nel contempo il mercato interno dalla concorrenza sleale di paesi terzi e garantendo condizioni di parità per le industrie europee a livello mondiale;

68.

sottolinea che l'Unione dovrebbe fare tutto il possibile per mantenere la posizione preminente e la competitività globale delle sue industrie e delle sue PMI nella transizione verso un'economia a zero emissioni nette di gas a effetto serra; sottolinea che dovrebbero essere impiegati gli strumenti politici disponibili, come pure strumenti politici innovativi, per mantenere ed espandere i settori di leadership dell'UE; evidenzia la necessità di proseguire in modo rapido la decarbonizzazione dell'industria europea e di mantenere il sostegno dell'Unione a favore di tale obiettivo, in particolare attraverso soluzioni proporzionate che consentano alle PMI di adottarlo; si compiace delle iniziative intraprese a favore delle catene del valore strategiche; riconosce gli effetti positivi per le industrie europee, comprese le PMI, derivanti dall'adozione tempestiva di strategie nella lotta ai cambiamenti climatici, nonché dall'esempio fornito dall'Unione nel raggiungimento della neutralità climatica, che spiana la strada per i paesi meno avanzati o meno ambiziosi e potrebbe salvaguardare un vantaggio competitivo altamente vantaggioso per le industrie e le PMI dell'UE; sottolinea la necessità di elaborare accordi multilaterali e bilaterali applicabili tra l'UE e i suoi partner volti a esportare le norme ambientali dell'Unione e a garantire condizioni di parità negli scambi e negli investimenti; sottolinea che occorre prevenire la delocalizzazione della produzione e degli investimenti di industrie e PMI europee a causa dell'adozione di misure climatiche meno ambiziose al di fuori dell'Unione e incoraggia pertanto i partner internazionali ad allineare gli sforzi per combattere i cambiamenti climatici; ritiene, d'altro canto, che mantenere la produzione e gli investimenti in Europa rafforzerebbe la catena del valore industriale e l'autonomia strategica dell'UE in un contesto globale instabile;

69.

riconosce il ruolo essenziale delle PMI, in particolare delle microimprese e delle start-up, nel guidare e generare l'occupazione e la crescita, nonché nell'aprire la strada alla transizione digitale e verde; ricorda che le PMI sono una parte essenziale del tessuto economico e sociale europeo e devono essere sostenute e incentivate in questa transizione dai legislatori, in particolare garantendo l'accesso ai finanziamenti per tecnologie, servizi e processi sostenibili e semplificando le procedure amministrative; esprime preoccupazione per il fatto che i punti di forza e di debolezza delle PMI non siano sufficientemente prese in considerazione in tutte le politiche dell'UE relative al mercato unico, fra cui la spinta a promuovere la digitalizzazione e la transizione verde;

70.

plaude all'impegno, agli sforzi e ai progressi sinora compiuti da cittadini, comunità, comuni, città, regioni, industrie e istituzioni europei verso il rispetto degli obblighi dell'accordo di Parigi;

71.

si compiace del fatto che diversi partner commerciali dell'UE abbiano introdotto meccanismi di scambio del carbonio o altri meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio e invita la Commissione a promuovere ulteriormente tale politica e politiche analoghe su scala globale; attende con interesse un rapido accordo con il Consiglio sulla proposta relativa a un meccanismo dell'UE di adeguamento del carbonio alle frontiere socialmente equo, che comprenda un meccanismo efficace di prevenzione della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, come pure l'effetto che ne deriverà in termini di promozione di un prezzo del carbonio a livello globale, cosa che contribuirà a ridurre le emissioni globali di carbonio e al conseguimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi;

72.

ritiene che la transizione verso un'economia sostenibile debba essere accompagnata dalla difesa della competitività dell'Europa e dalla creazione di posti di lavoro, dato che, per il successo del Green Deal europeo, è fondamentale che il mercato unico rimanga efficiente sotto il profilo dei costi in fase di adeguamento a un nuovo contesto normativo;

73.

sottolinea la necessità di promuovere mercati competitivi per le materie prime e i metalli rari che sono essenziali per la transizione verde, dato che sono pochissimi paesi al mondo a detenere le risorse mondiali di materie prime; sottolinea che continuare a dipendere soltanto da alcuni fornitori vanificherà l'effetto di alcune delle attuali misure politiche, come il piano REPowerEU, e i sacrifici compiuti dai cittadini dell'Unione;

74.

sottolinea che occorrono programmi di qualificazione per riqualificare la forza lavoro al fine di soddisfare la crescente domanda di manodopera nei settori dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e delle soluzioni tecnologiche verdi; invita tutti gli Stati membri ad adottare misure per garantire che la forza lavoro europea attuale e futura acquisisca tutte le competenze necessarie per gestire, attuare e innovare la transizione verde;

Politica energetica

75.

plaude a tutte le iniziative volte a ridurre la dipendenza dell'UE dai combustibili fossili, comprese quelle volte a ridurre e, in ultima analisi, eliminare la dipendenza da tutti i combustibili fossili russi e dai prodotti correlati, dato che la Russia sta usando le sue risorse naturali come arma e a causa della sua invasione dell'Ucraina; esorta la Commissione e il Consiglio, a tale proposito, a elaborare un piano di investimenti a favore di misure di efficienza energetica ed energie rinnovabili, in modo da rafforzare l'autonomia energetica; ricorda che, secondo stime della Commissione, occorrono 300 miliardi di EUR per eliminare gradualmente la nostra dipendenza energetica dalla Russia entro il 2030; prende atto degli sforzi in atto dell'UE assieme ai partner internazionali per diversificare l'approvvigionamento energetico; prende atto dell'analisi della Commissione a sostegno delle previsioni di REPowerEU secondo cui, a causa di nuove circostanze, alcune capacità basate sui combustibili fossili potrebbero, purtroppo, essere utilizzate più a lungo di quanto inizialmente previsto;

76.

evidenzia la revisione in atto della legislazione sull'energia nell'ambito del pacchetto «“Pronti per il 55 %”» per allinearla all'obiettivo rafforzato dell'Unione di ridurre le emissioni di almeno il 55 % entro il 2030, al fine di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050; invita, tuttavia, a proseguire gli sforzi per la definizione di obiettivi più ambiziosi, ad esempio in materia di energie rinnovabili ed efficienza energetica, soprattutto in considerazione del fatto che l'Unione dovrebbe continuare a dare l'esempio;

77.

sottolinea il ruolo centrale dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili nella transizione verso un'economia climaticamente neutra; ricorda che l'energia più verde possibile è l'energia che non utilizziamo e ricorda, in particolare, il ruolo che gli strumenti di efficienza energetica possono svolgere nella promozione di tale energia; riconosce i progressi compiuti nell'espansione delle fonti energetiche rinnovabili; chiede, nel contempo, l'ulteriore sviluppo di azioni efficienti sotto il profilo energetico, come l'integrazione settoriale e il riutilizzo del calore in eccesso; segnala che il riscaldamento ha rappresentato il 50 % del consumo energetico globale nel 2018 (27) e che, in linea con il principio dell'efficienza energetica al primo posto, può essere meglio riutilizzato e reintegrato come fonte di riscaldamento sostenibile a vantaggio di tutti i paesi, dato che il calore in eccesso è generato in tutti i paesi; riconosce, tuttavia, l'importanza di allineare gli obiettivi in materia di energie rinnovabili e di efficienza energetica al fine di conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050 e di rispettare l'accordo di Parigi, nonché gli obiettivi di REPowerEU, cogliendo l'opportunità offerta dall'attuale diminuzione dei costi delle energie rinnovabili e delle tecnologie di stoccaggio; riconosce che un obiettivo di efficienza energetica più ambizioso per il 2030 dovrebbe essere compatibile con l'aumento e la diffusione dell'elettrificazione, dell'idrogeno, degli elettrocarburanti e di altre tecnologie pulite necessarie per la transizione verde;

78.

ricorda la necessità di potenziare e accelerare in modo sostanziale le procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di energia rinnovabile, tenendo conto della legislazione dell'UE in materia di protezione della natura, anche in materia di biodiversità, e coinvolgendo tutti i portatori di interessi nel processo di mappatura e pianificazione;

79.

ricorda l'impegno dell'Unione a favore del principio dell'efficienza energetica al primo posto, che tiene conto dell'efficienza in termini di costi, dell'efficienza del sistema, della capacità di stoccaggio, della flessibilità sul versante della domanda e della sicurezza dell'approvvigionamento; sottolinea l'importanza di integrare e attuare tale principio in tutta la legislazione e in tutte le iniziative pertinenti e in tutti i settori, ove opportuno; sottolinea il potenziale inutilizzato dell'efficienza energetica in settori come l'industria (28), le tecnologie dell'informazione, i trasporti e l'edilizia, fra cui il riscaldamento e il raffreddamento; si compiace dell'ondata di ristrutturazioni nel settore edilizio e delle misure concrete correlate e abilitanti sul piano normativo e finanziario, aventi l'obiettivo quanto meno di raddoppiare il tasso annuo di ristrutturazione energetica degli edifici entro il 2030, promuovere ristrutturazioni profonde e agevolare la mobilità elettrica, nell'ambito del pacchetto «Pronti per il 55 %», in modo da attenuare la povertà energetica; ricorda il ruolo decisivo che le PMI nel settore edilizio e delle ristrutturazioni svolgeranno durante tutta l'ondata di ristrutturazioni, cosa che consentirà di ridurre l'impatto energetico e climatico degli edifici;

80.

si compiace della strategia REPowerEU e invita tutti gli Stati membri dell'UE a prendere in considerazione il piano in 10 punti dell'AIE, il quale, se attuato correttamente, può ridurre di ben oltre la metà le importazioni di gas dalla Russia, riducendo in tal modo la dipendenza dell'Unione dal gas naturale russo;

81.

sottolinea l'importanza di abbandonare quanto prima i combustibili fossili; osserva che occorre conseguire tale obiettivo massimizzando, nel contempo, il suo effetto positivo sulla sicurezza energetica, sulla competitività industriale e sul benessere dei cittadini dell'Unione; invita i paesi del G7 a dare l'esempio nella transizione energetica e a sospendere tutti i nuovi investimenti in attività estrattive di combustibili fossili; plaude all'impegno assunto dai paesi del G7 di decarbonizzare i rispettivi settori energetici entro il 2035 e di porre fine al finanziamento della maggior parte dei progetti di combustibili fossili all'estero entro la fine di quest'anno; sottolinea l'importanza della cooperazione internazionale per eliminare gradualmente i combustibili fossili, come l'alleanza Beyond Oil and Gas Alliance (BOGA) e la Powering Past Coal Alliance (alleanza internazionale per l'abbandono del carbone);

82.

deplora il fatto che le sovvenzioni all'energia fossile nell'Unione siano rimaste stabili dal 2008, per un totale di circa 55-58 miliardi di EUR all'anno, corrispondenti a circa un terzo di tutte le sovvenzioni all'energia nell'Unione, e che attualmente 15 Stati membri sovvenzionino i combustibili fossili in misura superiore alle energie rinnovabili; ritiene che le sovvenzioni ai combustibili fossili pregiudichino gli obiettivi del Green Deal europeo e gli obblighi dell'accordo di Parigi; reputa che sia fondamentale fornire segnali di prezzo più coerenti fra i settori energetici e gli Stati membri, nonché evitare l'internalizzazione dei costi esterni; prende atto che recentemente alcuni Stati membri hanno adottato misure volte a proteggere i consumatori dall'impatto diretto dell'aumento dei prezzi dell'energia, in particolare sulle famiglie, e insiste sul fatto che tali pratiche devono rimanere eccezionali e temporanee; invita gli Stati membri e le altre parti della COP26 ad attribuire la priorità agli investimenti nell'energia e nelle infrastrutture verdi e a eliminare gradualmente le sovvenzioni dirette e indirette ai combustibili fossili;

83.

ritiene che, affinché l'Unione consegua la neutralità climatica, il suo sistema energetico dovrebbe essere integrato e basato su un sistema prioritario a cascata che inizi dall'attuazione del principio «l'efficienza energetica al primo posto», basato sull'efficienza in termini di costi, l'efficienza del sistema, la capacità di stoccaggio, la sicurezza dell'approvvigionamento e la flessibilità sul lato della domanda sostenuta da reti intelligenti, che porti a risparmi energetici, seguiti dall'elettrificazione diretta dei settori di uso finale da fonti rinnovabili, l'uso di combustibili rinnovabili e basati su fonti rinnovabili, compreso l'idrogeno, per le applicazioni finali e, durante una fase transitoria, combustibili sostenibili e sicuri a basse emissioni di carbonio per le applicazioni per le quali non esistono alternative, mantenendo nel contempo l'accessibilità energetica, l'accessibilità economica e la sicurezza dell'approvvigionamento attraverso lo sviluppo di un sistema energetico circolare, altamente efficiente, integrato, interconnesso, resiliente e multimodale;

84.

ricorda l'importanza di tenere conto della diversità dei sistemi energetici nazionali e delle relative sfide; sottolinea la necessità di una transizione giusta e ribadisce la promessa, delineata nel nuovo Green Deal, di non lasciare nessuno indietro; esprime preoccupazione per il fatto che circa 50 milioni di famiglie nell'Unione vivano ancora in condizioni di povertà energetica e ritiene che l'UE dovrebbe intensificare gli sforzi per prevenire e ridurre al minimo tale situazione; sottolinea l'importanza della dimensione sociale di una maggiore ambizione in materia di clima; sottolinea che la ristrutturazione degli edifici è essenziale per ridurre il loro consumo energetico e le loro emissioni, nonché per contenere le bollette dell'energia; sottolinea che le politiche energetiche dovrebbero essere perseguite in linea con il principio di una transizione equa e giusta e in stretta cooperazione con la società civile e le parti sociali; ritiene, pertanto, che le politiche pubbliche, il rafforzamento dei partenariati sociali e il coinvolgimento della società civile a livello locale, nazionale e dell'UE siano fondamentali per conseguire la neutralità climatica in tutti i settori della società in modo equo, inclusivo e socialmente sostenibile;

85.

plaude all'adozione della strategia europea per l'idrogeno, che richiede l'installazione di almeno 6 GW di elettrolizzatori di idrogeno rinnovabile nell'Unione entro il 2024 e di 40 GW di elettrolizzatori di idrogeno rinnovabile entro il 2030; invita l'Unione e gli Stati membri, in tale contesto, a facilitare l'integrazione dell'idrogeno nei settori in cui è difficile ridurre le emissioni;

86.

plaude alla strategia offshore dell'UE e alla sua ambizione di produrre almeno 60 GW entro il 2030 e almeno 340 GW entro il 2050, che il Parlamento ha chiesto di aumentare fino a 450 GW di capacità (29), come pure alla strategia solare, volta a installare 320 GW di pannelli solari fotovoltaici entro il 2025 e 600 GW entro il 2030; sottolinea la necessità di garantire che l'attuazione di tale strategia vada a vantaggio dell'intera Unione, compresi gli Stati membri senza sbocco sul mare; sottolinea che le imprese europee sono leader mondiali e all'avanguardia a livello industriale nel settore delle energie rinnovabili offshore e che il settore possiede un potenziale inutilizzato in termini di creazione di ulteriore occupazione (sia diretta che indiretta), crescita ed esportazioni; chiede di includere nella politica industriale dell'UE una leadership europea nel settore delle energie rinnovabili e delle relative catene di approvvigionamento; prende atto con grande soddisfazione della dichiarazione congiunta firmata nel maggio 2022 da Belgio, Danimarca, Germania e Paesi Bassi al vertice del Mare del Nord svoltosi a Esbjerg (Danimarca), destinata a trasformare il Mare del Nord in una potenza verde per l'Europa;

87.

è convinto della necessità di creare le condizioni affinché i consumatori diventino più consapevoli e più incentivati a optare per forme di energia più sostenibili, nonché ad assumere un atteggiamento più attivo; invita la Commissione a valutare la capacità di rete necessaria per l'integrazione delle energie rinnovabili e delle soluzioni di riscaldamento elettrico e a individuare gli ostacoli che ancora si frappongono all'agevolazione dello sviluppo dell'autoconsumo di energia rinnovabile e delle comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile, in particolare per le famiglie a basso reddito o vulnerabili;

88.

incoraggia i lavori in corso per rivedere la direttiva sulla tassazione dell'energia al fine di allineare le politiche fiscali agli obiettivi in materia di energia e clima per il 2030 e il 2050, valutandone nel contempo l'impatto, anche sui consumatori, sulla povertà energetica e sui trasporti;

89.

sottolinea che, sebbene l'Europa si stia adoperando per conseguire i suoi ambiziosi obiettivi, raggiungere l'azzeramento delle emissioni globali al più tardi entro il 2050 richiederà un'azione globale coordinata; pone in evidenza che i paesi in via di sviluppo avranno bisogno di assistenza internazionale per realizzare la loro transizione verde; sottolinea l'importanza di rafforzare la stretta cooperazione transfrontaliera e la condivisione delle migliori pratiche con i partner internazionali nei settori dell'elaborazione delle politiche e della scienza, compreso il trasferimento di tecnologia, al fine di promuovere l'efficienza energetica e gli investimenti in tecnologie e infrastrutture energetiche sostenibili; prende atto della recente adozione da parte della Commissione della sua comunicazione sulla strategia dell'UE di mobilitazione esterna per l'energia, che include la determinazione a dialogare con i paesi terzi in tutto il mondo, come pure a incoraggiare i paesi partner a rafforzare la loro ambizione in materia di clima e a definire i loro percorsi verso la neutralità climatica, ma anche a stabilire relazioni a lungo termine reciprocamente vantaggiose, in particolare nel settore dell'energia;

90.

plaude all'intenzione della Commissione di adottare, nel 2022, un piano d'azione per la digitalizzazione del settore energetico finalizzato a posizionare l'UE come leader tecnologico e consentire un sistema energetico più integrato con soluzioni intelligenti in settori specifici e con maggiori finanziamenti per il periodo 2021-2027; ricorda l'importanza di affrontare i rischi per la sicurezza informatica nel settore dell'energia, onde assicurare la resilienza dei sistemi energetici;

Ricerca, innovazione, tecnologie digitali e politica spaziale

91.

saluta con favore il ruolo del programma Orizzonte Europa e il suo contributo alla neutralità climatica; è del parere che i partenariati nell'ambito di Orizzonte Europa, ivi incluse le imprese comuni, promuoveranno la collaborazione tra il settore pubblico e quello privato con l'obiettivo di contribuire alla realizzazione della transizione verde, garantendo nel contempo che le innovazioni siano sostenibili, disponibili e accessibili, anche sul piano economico; sottolinea l'importanza di migliorare l'accesso e la partecipazione delle PMI agli inviti a presentare proposte nel quadro di Orizzonte Europa, nonché di migliorare la comunicazione e il coinvolgimento dei cittadini in merito ai risultati dei progetti europei di ricerca e sviluppo e delle nuove tecnologie, compresi i progetti faro, al fine di aumentare la diffusione pubblica e rendere più visibile il ruolo dell'Unione per i suoi cittadini;

92.

saluta con favore il ruolo del programma Copernicus e del nuovo servizio del Centro di conoscenze dell'UE sull'osservazione della Terra per il monitoraggio della terra, dell'atmosfera e dell'ambiente marino; sottolinea l'importanza delle capacità di osservazione satellitare per il monitoraggio, l'analisi di modelli, la previsione e il sostegno all'elaborazione delle politiche in materia di cambiamenti climatici;

93.

sottolinea la necessità di attrarre maggiori investimenti, sia pubblici che privati, nella ricerca, nell'innovazione e nella diffusione di nuove tecnologie sostenibili, anche nei settori ad alta intensità di lavoro, nelle nuove reti infrastrutturali necessarie e nei progetti che contribuiscono agli obiettivi del Green Deal europeo e dell'accordo di Parigi; sottolinea che la ricerca e la tecnologia future dovrebbero tenere conto della sostenibilità e della circolarità; evidenzia, nel contempo, l'importanza della ricerca di base, nonché degli approcci collaborativi e transdisciplinari nella ricerca e nell'innovazione (R&I), nell'affrontare le sfide climatiche; segnala inoltre la necessità di sostenere l'innovazione sociale, elemento essenziale per affrontare le esigenze e le sfide sociali alle quali non è stata data risposta, responsabilizzando nel contempo le persone durante la transizione verde;

94.

sottolinea l'importanza di garantire la coerenza e l'uniformità degli incentivi volti a promuovere le tecnologie innovative al fine di raggiungere gli obiettivi per il 2030 e il 2050, affrontando la questione concernente la diffusione di tecnologie già mature e gli investimenti in nuove tecnologie il cui sviluppo è necessario per raggiungere l'obiettivo dell'Unione della neutralità climatica al più tardi entro il 2050;

95.

sottolinea la necessità di una duplice transizione, in cui le transizioni digitale e verde vadano di pari passo; evidenzia il ruolo fondamentale che le tecnologie digitali possono svolgere a sostegno della transizione verde dell'Unione; ricorda che la ripresa dell'Unione richiede la creazione di un quadro normativo stabile che favorisca il progresso, anche orientato al mercato, della ricerca, dell'innovazione e dello sviluppo di tecnologie sostenibili, nonché le condizioni adeguate per il loro finanziamento;

96.

sottolinea che la digitalizzazione è uno dei fattori chiave che stimolano l'integrazione del sistema energetico, dato che può rendere possibili flussi dinamici e interconnessi di vettori energetici, può consentire l'interconnessione di mercati più diversificati e può fornire i dati necessari per conciliare domanda e offerta; pone in evidenza il fatto che le tecnologie digitali hanno il potenziale per aumentare l'efficienza energetica e quindi ridurre le emissioni complessive di gas a effetto serra; sottolinea la necessità di garantire un quadro normativo sicuro, con procedure trasparenti e non discriminatorie per l'accesso ai dati relativi all'energia e per la loro trasmissione; ricorda che la Commissione stima che l'impronta ambientale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) rappresenti tra il 5 % e il 9 % del consumo globale di elettricità e oltre il 2 % delle emissioni globali di gas a effetto serra; sottolinea che, secondo uno studio del 2018 sull'intelligenza artificiale condotto dal Centro comune di ricerca della Commissione, i centri di dati e la trasmissione di dati potrebbero rappresentare tra il 3 % e il 4 % del consumo totale di elettricità dell'Unione; sottolinea che la Commissione prevede un aumento del 28 % del consumo dei centri di dati tra il 2018 e il 2030; osserva che il 47 % delle emissioni di carbonio prodotte dal settore digitale sono imputabili a dispositivi di largo consumo come computer, smartphone, tablet e altri oggetti connessi; chiede, pertanto, misure volte a ridurre l'impronta di carbonio del settore delle TIC garantendo l'efficienza energetica e delle risorse a livello di rete, centri di dati e dispositivi di largo consumo, e ribadisce l'obiettivo di rendere i centri di dati climaticamente neutri e ad alta efficienza energetica entro il 2030, come indicato nella strategia digitale;

97.

ricorda l'importanza del contributo della R&I per raggiungere i traguardi fissati nell'accordo di Parigi e gli obiettivi del Green Deal europeo; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere la ricerca e l'innovazione, nonché un aumento complessivo dei bilanci dell'UE e nazionali dedicati alla R&I in tecnologie e innovazioni energetiche sostenibili e sicure; invita la Commissione a considerare l'idea di dare un ulteriore sostegno alle tecnologie e alle soluzioni innovative che contribuiranno a un sistema energetico integrato e resiliente ai cambiamenti climatici, anche nei settori in cui l'Europa è leader a livello mondiale e dispone di catene del valore nazionali; reputa essenziale disporre di segmenti importanti delle catene del valore delle energie rinnovabili nell'Unione per conseguire gli obiettivi climatici e per offrire vantaggi economici significativi ai cittadini europei, e chiede misure adeguate per sostenere il ruolo dei contenuti basati in Europa nelle catene di approvvigionamento delle fonti di energia rinnovabile e della normativa ad esse relativa;

Cambiamenti climatici e sviluppo

98.

ribadisce l'impegno dell'UE a favore dell'attuazione della coerenza delle politiche per lo sviluppo, in particolare nella politica industriale, agricola, della pesca, commerciale e di investimento; insiste su un approccio coerente all'attuazione dell'accordo di Parigi e dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, sia nelle politiche interne sia in quelle esterne;

99.

invita la Commissione, gli Stati membri e gli altri paesi del G7 a sviluppare e adottare partenariati per una transizione energetica giusta con i paesi in via di sviluppo e a fornire nuovi e ulteriori investimenti per garantire una transizione giusta verso la graduale eliminazione dei combustibili fossili nei paesi in via di sviluppo; ritiene che tali partenariati dovrebbero affidarsi principalmente a strumenti finanziari che non generino debito;

100.

sottolinea l'importanza di un approccio in materia di diritti umani nell'azione per il clima, al fine di garantire che tutte le misure rispettino e sostengano i diritti umani di tutte le persone; esorta le parti dell'UNFCCC a integrare la dimensione dei diritti umani nei rispettivi contributi determinati a livello nazionale, nelle rispettive comunicazioni sull'adattamento e nei rispettivi piani d'azione nazionali;

101.

chiede che la politica in materia di sviluppo e clima affronti le disuguaglianze, le sfide preesistenti in materia di debito e la povertà, che sono acuite dall'impatto negativo dei cambiamenti climatici;

Ruolo del Parlamento europeo

102.

ritiene di dover essere parte integrante della delegazione dell'UE, in quanto l'approvazione del Parlamento è necessaria per la conclusione di accordi internazionali e riveste un ruolo cruciale per l'attuazione nazionale dell'accordo di Parigi in qualità di colegislatore; si attende, pertanto, di poter partecipare alle riunioni di coordinamento dell'UE alla COP27 di Sharm el-Sheikh e di vedersi garantire l'accesso a tutti i documenti preparatori sin dall'avvio dei negoziati;

o

o o

103.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al Segretariato dell'UNFCCC, con richiesta di distribuirla a tutte le parti della Convenzione esterne all'UE.

(1)  GU C 184 del 5.5.2022, pag. 118.

(2)  GU C 232 del 16.6.2021, pag. 28.

(3)  GU C 445 del 29.10.2021, pag. 156.

(4)  GU L 114 del 12.4.2022, pag. 22.

(5)  GU C 385 del 22.9.2021, pag. 167.

(6)  GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1.

(7)  GU C 270 del 7.7.2021, pag. 2.

(8)  GU C 385 del 22.9.2021, pag. 10.

(9)  GU C 506 del 15.12.2021, pag. 38.

(10)  Testi approvati, P9_TA(2022)0263.

(11)  GU C 67 dell’8.2.2022, pag. 25.

(12)  Relazione dell'IPCC sull'adattamento, 2022.

(13)  Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di catastrofi, «The human costs of disasters: an overview of the last 20 years 2000–2019» (I costi umani delle catastrofi — Una panoramica degli ultimi 20 anni — 2000-2019), https://www.undrr.org/media/48008/download

(14)  https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health#:~:text=Climate%20change%20affects%20the%20social,malaria%2C%20diarrhoea%20and%20heat%20stress

(15)  Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, Banca mondiale, «Groundswell, Acting on Internal Climate Migration, Part II» (Groundswell, Affrontare la migrazione climatica interna, Parte II), 2021 https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36248

(16)  Istituto per la politica ambientale europea (IEEP) e Oxfam, «Carbon Inequality in 2030» (Disuguaglianza da CO2 nel 2030), novembre 2021 https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621305/bn-carbon-inequality-2030-051121-en.pdf

(17)  Global Witness, «Last Line of Defence, The industries causing the climate crisis and attacks against land and environmental defenders» (Ultima linea di difesa, Le industrie che causano la crisi climatica e le aggressioni contro i difensori della terra e dell'ambiente), settembre 2021 https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/last-line-defence/

(18)  Esperti mediterranei in materia di cambiamenti climatici e ambientali, «Risks associated to climate and environmental change in the Mediterranean region» (Rischi associati ai cambiamenti climatici e ambientali nella regione mediterranea), 2019, https://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2019/10/MedECC-Booklet_EN_WEB.pdf.

(19)  Mediterranean Marine Initiative del WWF, «Gli effetti del cambiamento climatico nel Mediterraneo — Sei storie da un mare sempre più caldo», Roma, Italia, 2021.

(20)  https://www.klimazaloba.cz/wp-content/uploads/2021/04/Klimaticka%CC%81-z%CC%8Caloba.pdf

(21)  Testi approvati, P9_TA(2022)0248.

(22)  Valutazione globale del metano dell'UNEP, 2021.

(23)  https://www.who.int/health-topics/one-health#tab=tab_1

(24)  Trasporti e ambiente, «Private jets: can the super rich supercharge zero-emission aviation?», aprile 2021.

(25)  Idem.

(26)  Risoluzione del 21 gennaio 2021 sulla strategia dell'UE per la parità di genere (GU C 456 del 10.11.2021, pag. 208).

(27)  AIE, «Market analysis and forecast from 2019 to 2024» (Analisi del mercato e previsioni dal 2019 al 2024), https://www.iea.org/reports/renewables-2019/power

(28)  Ricorda che, in base alle stime, il potenziale economico della riduzione del consumo di energia nel settore entro il 2030 è del 23,5 % rispetto allo status quo.

(29)  Risoluzione del 16 febbraio 2022 su una strategia europea per le energie rinnovabili offshore (GU C 342 del 6.9.2022, pag. 66).


28.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 149/52


P9_TA(2022)0374

Solidarietà culturale con l'Ucraina e meccanismo congiunto di risposta alle emergenze per il recupero culturale in Europa

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2022 sulla solidarietà culturale con l'Ucraina e il meccanismo congiunto di risposta alle emergenze per il recupero culturale in Europa (2022/2759(RSP))

(2023/C 149/06)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare il preambolo, l'articolo 3 e il protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,

visto il preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

vista la sua risoluzione del 1o marzo 2022 sull'aggressione russa contro l'Ucraina (1),

vista la sua raccomandazione dell'8 giugno 2022 al Consiglio e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sulla politica estera, di sicurezza e di difesa dell'Unione europea dopo la guerra di aggressione contro l'Ucraina da parte della Russia (2),

viste le dichiarazioni sull'Ucraina rese dalle massime cariche del Parlamento europeo il 16 e 24 febbraio 2022,

vista la sua risoluzione del 17 settembre 2020 sulla ripresa culturale dell'Europa (3),

vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2021 sulla situazione degli artisti e la ripresa culturale nell'Unione europea (4),

viste le conclusioni del Consiglio del 18 maggio 2021 sulla ripresa, la resilienza e la sostenibilità dei settori culturali e creativi,

vista l'interrogazione orale alla Commissione sulla solidarietà culturale con l'Ucraina e il meccanismo comune di risposta alle emergenze per la ripresa culturale in Europa (O-000030/2022 — B9-0026/2022),

visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

vista la proposta di risoluzione della commissione per la cultura e l'istruzione,

A.

considerando che la guerra della Russia contro l'Ucraina è un tentativo di sradicare l'identità e la cultura di una nazione sovrana, anche attraverso atti strategici e mirati di distruzione dei siti del patrimonio culturale (5), che costituiscono un crimine di guerra ai sensi della convenzione dell'Aia del 1954 (6) di cui entrambi i paesi sono firmatari;

B.

considerando che l'aggressione contro l'Ucraina è anche un attacco alla nostra comune identità europea, ai nostri valori e al nostro stile di vita, caratterizzati da società aperte basate sulla democrazia e sul rispetto dei diritti umani, della dignità, dello Stato di diritto e della diversità culturale; che milioni di persone in tutto il mondo ne subiscono le conseguenze devastanti, che vanno dalla perdita di vite umane alla penuria alimentare, passando per la riduzione dell'approvvigionamento energetico globale e l'aumento dell'inflazione e dei flussi migratori; che la Russia sta utilizzando tali conseguenze previste come minacce politiche e strategiche;

C.

considerando che l'invasione russa dell'Ucraina mette a rischio anche gli artisti e gli operatori culturali, i giornalisti e gli accademici, diffondendo un clima di paura e di sfiducia che va a scapito della libertà delle arti, delle notizie di qualità, dell'indipendenza dei media e dell'accesso alle informazioni, della libertà accademica e della libertà di espressione in senso lato;

D.

considerando che la distruzione illecita del patrimonio culturale nonché il saccheggio e il traffico di beni e manufatti culturali rappresentano una grave minaccia per l'identità di tutti gli ucraini e delle minoranze all'interno del paese e ostacoleranno la riconciliazione nazionale al termine del conflitto;

E.

considerando che la pandemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni di ampia portata su tutti gli aspetti della nostra vita e del nostro ambiente di vita, in particolare sull'intero ecosistema culturale, già caratterizzato da fragili strutture organizzative e finanziarie e da condizioni di lavoro spesso precarie, nonché da minacce alla libertà di espressione artistica; che i settori e le industrie culturali e creativi (CCSI) non si sono ancora pienamente ripresi dalla crisi della COVID-19;

F.

considerando che queste gravi crisi non hanno solo messo a repentaglio l'autonomia strategica dell'Unione, bensì hanno anche rivelato il suo notevole potenziale nel creare un forte senso di appartenenza all'Europa, nel trovare risposte comuni a esigenze urgenti e nel rafforzare il sostegno all'integrazione europea;

G.

considerando che la cultura rimane un importante vettore per la comprensione reciproca e il mantenimento della pace tra i popoli;

Rafforzare il sostegno e la solidarietà nei confronti dell'ecosistema culturale ucraino

1.

accoglie con favore il forte sostegno complessivo fornito dall'UE e dai suoi Stati membri ai CCSI ucraini nonché la rapida mobilitazione di strumenti finanziari da parte della Commissione, degli attori governativi, delle organizzazioni non governative (ONG) e della società civile per sostenere gli artisti e gli operatori culturali in fuga dalla guerra, le organizzazioni culturali dei paesi che accolgono rifugiati ucraini, nonché la tutela del patrimonio culturale; plaude in particolare alle iniziative di risposta rapida, come il Fondo per la cultura della solidarietà per l'Ucraina;

2.

esprime la sua sincera solidarietà agli interpreti, agli artisti, ai creatori, agli autori, agli editori, alle loro imprese e a tutti gli altri creatori e operatori culturali, compresi i creatori amatoriali, in quanto l'arte e la cultura svolgeranno un ruolo fondamentale nella ripresa e nella ricostruzione dell'Ucraina; plaude in particolare all'azione degli artisti e dei creatori ucraini che hanno opposto resistenza all'invasione russa praticando la loro arte;

3.

invita la Commissione e gli Stati membri a includere le necessità urgenti dei settori della cultura e del patrimonio culturale nell'assistenza umanitaria fornita dall'UE all'Ucraina; è fermamente convinto che, in linea con la decisione storica del Consiglio europeo del 23 giugno 2022 di concedere all'Ucraina lo status di paese candidato all'adesione all'UE, è imperativo fornire un sostegno dedicato nell'ambito del futuro fondo fiduciario per l'Ucraina, approvato dai capi di Stato e di governo nelle conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2022;

4.

esorta l'UE a offrire assistenza mirata agli attori culturali ucraini, alle piccole e medie imprese, alle ONG, alle attività culturali locali, alle università e alla società civile nel progettare e sviluppare la tabella di marcia del paese per la ricostruzione e la ripresa;

5.

ritiene che l'UE dovrebbe offrire sostegno alle autorità ucraine, in particolare a livello locale e regionale, unitamente alla società civile quale partner costruttivo nella ricostruzione del paese e, in particolare, nel ripristino dei siti culturali; sottolinea, a tale riguardo, che l'UE dovrebbe incoraggiare i soggetti coinvolti nella ricostruzione a prendere in considerazione l'applicazione delle più elevate norme di qualità; riconosce che il nuovo Bauhaus europeo è potenzialmente in grado di contribuire alla ricostruzione postbellica con il coinvolgimento dei CCSI ucraini;

6.

è dell'opinione che si debba prestare particolare attenzione alle opere culturali e storiche presenti in Ucraina e alla tutela del patrimonio culturale del paese; conferma la volontà dell'Unione europea di partecipare alla preservazione delle opere del patrimonio artistico e culturale attraverso tutti gli strumenti giuridici per la protezione e la prevenzione del traffico o dell'esportazione illegali del patrimonio culturale in tempi di guerra;

7.

pone in evidenza la necessità urgente di sostenere l'Ucraina nel documentare in maniera dettagliata tutti gli attacchi contro il patrimonio culturale, soprattutto quelli che costituiscono possibili crimini di guerra e che sono commessi contro il patrimonio culturale protetto da convenzioni internazionali; rammenta che, oltre alla protezione fisica di monumenti e artefatti, l'UE dovrebbe rafforzare ulteriormente il proprio sostegno alla digitalizzazione e alla documentazione digitale del patrimonio culturale;

8.

ritiene che l'assistenza finanziaria concessa all'Ucraina nel settore culturale non dovrebbe in alcun caso compromettere i finanziamenti messi a disposizione dei CCSI nell'Unione europea attraverso il programma Europa creativa;

Sostenere la resilienza e la ripresa post-crisi dell'ecosistema culturale dell'UE nel suo complesso

9.

invita la Commissione e gli Stati membri a porre l'accento sulla cultura in tutte le politiche e le priorità chiave dell'UE, come l'azione per il clima, la trasformazione digitale, la ripresa economica e le relazioni internazionali; sollecita la Commissione ad avvalersi in misura maggiore del potenziale multidimensionale dei CCSI per il benessere delle società e dei cittadini in Europa, nonché a promuovere attivamente il discorso culturale pubblico al fine di coinvolgere il maggior numero di persone possibile nella formazione dell'opinione pubblica e di favorire la cooperazione internazionale in ambito culturale;

10.

evidenzia la necessità di sostenere e coordinare le azioni a tutti i livelli di governance e con i portatori di interessi sia pubblici che privati, inclusi la società civile e gli attori filantropici, il che comprende un sostegno mirato agli ecosistemi culturali, creativi e del patrimonio culturale e a favore di condizioni di lavoro eque per i lavoratori di tali settori;

11.

esorta la Commissione e gli Stati membri a potenziare la loro capacità di innovazione in termini di cooperazione e partenariati pubblico-privato al fine di aumentare la resilienza a future crisi che potrebbero avere un impatto sui CCSI; esorta in tale contesto la Commissione e gli Stati membri a continuare a promuovere la digitalizzazione dei CCSI e a garantire un ampio accesso digitale alle creazioni artistiche e culturali;

12.

invita la Commissione a valutare la possibilità di istituire un meccanismo europeo di risposta alle emergenze e di ripresa, o di agire da partner in tale contesto, dedicato specificamente agli ecosistemi culturali, creativi e del patrimonio culturale, sulla base di un approccio multipartecipativo; sollecita la Commissione a proporre il quadro giuridico e fiscale per un siffatto meccanismo e a definire un elenco di partner strategici provenienti da tutti i settori interessati, sia nel pubblico che nel privato, inclusi modelli di partenariato filantropici, nel pieno rispetto del principio di addizionalità, in modo da consentire la messa in comune strategica delle risorse, rafforzando così i finanziamenti pubblici e ottimizzando il sostegno ai CCSI;

o

o o

13.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU C 125 del 18.3.2022, pag. 2.

(2)  Testi approvati, P9_TA(2022)0235.

(3)  GU C 385 del 22.9.2021, pag. 152.

(4)  GU C 184 del 5.5.2022, pag. 88.

(5)  Il 21 settembre 2022 l'UNESCO ha confermato che dal 24 febbraio 2022 sono stati danneggiati 192 siti, tra cui 81 siti religiosi, 13 musei, 37 edifici storici, 35 edifici dedicati alle attività culturali, 17 monumenti e 10 biblioteche https://www.unesco.org /en/articles/damaged-cultural-sites-ukraine-verified-unesco

(6)  Cfr. lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto ix).


28.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 149/55


P9_TA(2022)0375

La situazione in Burkina Faso in seguito al colpo di Stato

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2022 sulla situazione in Burkina Faso in seguito al colpo di Stato (2022/2865(RSP))

(2023/C 149/07)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni, in particolare quelle del 19 dicembre 2019 sulle violazioni dei diritti umani, comprese le libertà religiose in Burkina Faso (1), del 16 settembre 2020 sulla cooperazione UE-Africa in materia di sicurezza nella regione del Sahel, dell'Africa occidentale e del Corno d'Africa (2), e del 17 febbraio 2022 sulla crisi politica in Burkina Faso (3),

visti la dichiarazione resa dalla Commissaria ai Partenariati internazionali, Jutta Urpilainen, a nome del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, il 4 ottobre 2022 al Parlamento europeo, Strasburgo, e il dibattito che ne è seguito,

viste le dichiarazioni del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 1o ottobre e del 5 ottobre 2022, sul colpo di Stato in Burkina Faso e la situazione nel Paese,

viste le dichiarazioni della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS), del 30 settembre, del 1o ottobre e del 2 ottobre 2022, sulla situazione in Burkina Faso, e la missione dell'ECOWAS in Burkina Faso del 4 ottobre 2022,

vista la dichiarazione del presidente della Commissione dell'Unione africana, in data 30 settembre 2022, in cui si condanna la seconda presa di potere con la forza in Burkina Faso,

vista la dichiarazione del portavoce del Segretario generale delle Nazioni Unite, in data 1o ottobre 2022, sulla situazione in Burkina Faso,

vista la dichiarazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in data 7 ottobre 2022, sulla situazione in Burkina Faso,

visto il protocollo ECOWAS sulla democrazia e il buon governo,

vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 9 marzo 2020, dal titolo «Verso una strategia globale per l'Africa» (JOIN(2020)0004),

vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE (gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico — Unione europea), dell'11 marzo 2021, sulla democrazia e il rispetto delle costituzioni nei paesi UE e ACP,

visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite, e in particolare l'obiettivo 16 relativo alla promozione di società giuste, pacifiche e inclusive ai fini dello sviluppo sostenibile,

visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale sui diritti civili e politici e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali,

vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli,

vista la Costituzione del Burkina Faso,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (4) (accordo di Cotonou),

vista la Carta africana sulla democrazia, le elezioni e il buon governo,

vista la Convenzione dell'Unione africana per la protezione e l'assistenza degli sfollati interni in Africa,

vista la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna del 1979,

visti la Convenzione delle Nazioni unite del 1951 relativa allo status dei rifugiati e il relativo protocollo del 1967,

visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che il 30 settembre 2022 alcuni membri dell'esercito del Burkina Faso, guidati dal Capitano Ibrahim Traoré, hanno compiuto un colpo di Stato rovesciando il Presidente Lieutenant-Colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba; che l'ex Presidente Damiba aveva preso il potere il 24 gennaio 2022 con un colpo di Stato che ha rovesciato il Presidente Roch Kaboré, eletto democraticamente nel novembre 2020; che, come l'ex Presidente Damiba prima di lui, anche l'attuale Presidente Ibrahim Traoré ha giustificato il colpo di Stato adducendo l'incapacità delle autorità di frenare il deterioramento della situazione della sicurezza;

B.

considerando che dopo il colpo di Stato del gennaio 2022, sotto la mediazione dell'ECOWAS, l'esercito ha concordato un periodo di transizione fino al luglio 2024, quando dovranno avere luogo elezioni democratiche; che l'UE ha sostenuto con fermezza l'ECOWAS nei suoi sforzi di mediazione e si è adoperata intensamente per rafforzare la cooperazione, anche in materia di difesa e sicurezza; che l'ECOWAS ha condannato il colpo di Stato del settembre 2022 in Burkina Faso, ritenendolo inopportuno alla luce dei progressi che erano stati compiuti verso un ordinato ritorno all'ordine costituzionale entro il 1o luglio 2024; che il colpo di Stato di settembre 2022 è stato denunciato anche dall'Unione africana, dall'UE e dalle Nazioni Unite;

C.

considerando che, secondo una campagna di disinformazione, l'ex Presidente Damiba avrebbe beneficiato della protezione francese, cosa che è stata immediatamente e fermamente negata dalle autorità francesi, così come dallo stesso ex Presidente Damiba e dall'attuale Presidente Ibrahim Traoré; che, a seguito del colpo di Stato, sono scoppiate proteste contro la Francia e a favore di una maggiore cooperazione militare con la Russia; che l'ambasciata e il consolato francesi di Ouagadougou sono stati vandalizzati, così come i locali dell'Institut Français a Ouagadougou e a Bobo Dioulasso; che nel Paese sono stati registrati diversi altri attacchi contro istituzioni e simboli europei;

D.

considerando che il 2 ottobre 2022 l'ex Presidente Damiba ha rassegnato le sue dimissioni dalle funzioni di presidente dopo una mediazione con i capi tribù tradizionali; che ha subordinato le sue dimissioni a sette condizioni, tra cui la necessità di mantenere l'accordo con l'ECOWAS durante un periodo transitorio di 24 mesi; che l'attuale Presidente Ibrahim Traoré ha accettato tutte queste condizioni;

E.

considerando che il 4 ottobre 2022 l'ECOWAS ha dispiegato una missione di accertamento dei fatti in relazione al colpo di Stato di settembre 2022 e ha tenuto colloqui con la nuova leadership; che, dopo un incontro con la delegazione dell'ECOWAS, il Presidente Traoré ha dichiarato la sua intenzione di rispettare il calendario di transizione concordato tra il suo predecessore e l'ECOWAS; che il Presidente Traoré ha inoltre garantito che onorerà gli impegni internazionali del Burkina Faso, in particolare per quanto riguarda la tutela dei diritti umani;

F.

considerando che il 15 ottobre 2022 il capitano Ibrahim Traoré è stato nominato presidente all'unanimità dalle «Assise nazionali» ed è stata adottata la Carta di transizione;

G.

considerando che la Costituzione, sospesa per la prima volta dopo il 30 settembre 2022, è stata ripristinata dalla Legge fondamentale adottata dal Movimento patriottico per la salvaguardia e la restaurazione (MSPR) il 5 ottobre 2022, che garantisce il rispetto degli accordi internazionali di cui il Burkina Faso è parte e ha garantito la continuità dello Stato in attesa della successiva adozione della Carta di transizione;

H.

considerando che il 7 ottobre 2022 il Presidente Traoré ha incontrato tutti i corpi diplomatici a Ouagadougou per ribadire la sua volontà di cooperare con tutti i partner del Burkina Faso; che il Presidente Traoré ha rilasciato dichiarazioni in cui ha affermato che il Burkina Faso considera l'UE semplicemente come «uno dei tanti» partner;

I.

considerando che Yevgeny Prigozhin, il capo del Gruppo Wagner, una società militare privata russa, ha accolto con favore il colpo di Stato avvenuto in settembre; che il gruppo Wagner continua a espandere le sue attività nella regione del Sahel e nell'Africa occidentale e ha notoriamente commesso numerosi crimini di guerra nella regione;

J.

considerando che dal 2015 il Burkina Faso è travolto da una crescente ondata di violenza attribuita ai combattenti di gruppi quali il gruppo di sostegno all'Islam e ai musulmani (JNIM), allineato ad al-Qaeda, e lo Stato islamico nel Grande Sahara (ISGS), che ha provocato la morte di migliaia di persone; che il 26 settembre 2022 sono state uccise 37 persone in un attacco contro un convoglio di rifornimento nei pressi di Gaskindé; che un gruppo affiliato ad al-Qaeda ha rivendicato la responsabilità dell'attentato, che è considerato uno dei fattori scatenanti del recente colpo di Stato, e in cui sono scomparsi 70 conducenti di camion, secondo il loro sindacato; che il 40 % circa del territorio del Burkina Faso è attualmente esposto alla violenza perpetrata da gruppi armati ribelli e alla mancanza di cibo, acqua, elettricità e assistenza sanitaria di base a causa del blocco imposto da tali gruppi; che l'operazione Barkhane nella regione del Sahel è stata messa in discussione da parti della popolazione e da alcuni leader politici;

K.

considerando che 1,9 milioni di persone sono stati sfollati a seguito del deterioramento della situazione della sicurezza nel paese, di cui oltre la metà sono donne e bambini; che tra gli sfollati interni risultano particolarmente gravi le minacce per le donne e i giovani, tra cui lo sfruttamento sessuale e lavorativo, la violenza di genere, il reclutamento forzato e la tratta di esseri umani; che la presenza di sfollati interni e rifugiati può portare a conflitti con la popolazione locale per le scarse risorse naturali se non vengono adottate misure adeguate per fornire alloggio, occupazione e cibo;

L.

considerando che la formazione del personale burkinabé si stava svolgendo nel contesto della missione di formazione dell'UE in Mali e dalla missione dell'UE per lo sviluppo delle capacità nel Sahel, ma è stata sospesa dopo il colpo di Stato in settembre 2022 e non ha conseguito il suo obiettivo primario;

M.

considerando che, nell'ottobre 2022, nel Burkina Faso 4,9 milioni di persone necessitano di aiuti umanitari, di cui 3,4 milioni di persone si trovano in condizioni di grave insicurezza alimentare;

N.

considerando che stavano crescendo il malcontento e le critiche nei confronti dell'incapacità dei governi precedenti di affrontare le enormi sfide di sicurezza, sociali ed economiche in Burkina Faso, derivanti dalla proliferazione di attacchi terroristici;

O.

considerando che è stato stanziato oltre 1 miliardo di EUR per il Burkina Faso per il periodo 2014-2020 mediante tutti gli strumenti di finanziamento dell'UE; che, nell'ambito dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI), il sostegno dell'UE previsto per il periodo 2021-2024 ammonta a 384 milioni di EUR;

P.

considerando che quanto accade nella regione del Sahel è rilevante e ha conseguenze sia per il resto dell'Africa che per l'Europa; che il Burkina Faso è un paese di importanza fondamentale a livello regionale, dal momento che si trova in una posizione strategica di collegamento tra il Sahel e gli Stati costieri dell'Africa occidentale;

1.

condanna il colpo di Stato militare intervenuto il 30 settembre 2022 in Burkina Faso; si rammarica che tale azione comprometta i recenti progressi compiuti verso un ordinato ritorno all'ordine costituzionale;

2.

invita il prossimo governo a rispettare la promessa di onorare gli impegni internazionali del paese, in particolare quelli relativi alla promozione e alla protezione dei diritti umani; esorta il prossimo governo a permettere alle persone, inclusi tutti i gruppi minoritari, di esercitare i loro diritti civili e politici, incluso il diritto alla libertà di riunione, associazione ed espressione; esprime profonda preoccupazione per le continue segnalazioni di accuse di violazioni dei diritti umani;

3.

chiede che venga urgentemente ripristinato l'ordine costituzionale, compreso un ritorno immediato al governo civile; invita il prossimo governo a onorare l'impegno di rispettare il calendario concordato per un rapido ritorno all'ordine costituzionale e lo svolgimento di elezioni inclusive e trasparenti entro il 1o luglio 2024; esprime il suo pieno sostegno all'ECOWAS e all'Unione africana per i loro sforzi di mediazione e si dichiara pronto a sostenere tali sforzi ove possibile; invita la comunità internazionale, inclusa l'UE, a sostenere tali sforzi e a offrire il loro sostegno per garantire una transizione sicura; esprime il proprio sostegno agli osservatori elettorali in Burkina Faso e a una missione di osservazione elettorale dell'UE;

4.

esorta il prossimo governo a portare avanti un dialogo a livello nazionale autentico, onesto, trasparente e inclusivo, con una partecipazione attiva ed effettiva di tutti i settori della società civile, al fine di delineare una chiara visione futura per la democrazia burkinabé e di promuovere una società più inclusiva e coesa; chiede una maggiore inclusione e partecipazione attiva delle donne al processo decisionale e agli sforzi di costruzione della pace e di riconciliazione;

5.

esorta il prossimo governo a ridefinire la sua risposta in materia di sicurezza, in stretto partenariato con la comunità internazionale, in modo da rispettare lo Stato di diritto, tutelare i diritti umani e ricostruire la fiducia dei cittadini; sottolinea, a tale riguardo, che la consultazione nazionale in corso è un'opportunità per attuare riforme sostanziali del settore della sicurezza;

6.

esprime la sua solidarietà e porge le sue condoglianze alla popolazione del Burkina Faso che ha subito troppi attacchi violenti, spesso per mano di gruppi jihadisti; sottolinea che l'UE è al fianco del Burkina Faso e della sua popolazione ed è pronta a intensificare il proprio impegno; evidenzia che gli stessi leader burkinabé devono creare le condizioni necessarie per tale partenariato rafforzato;

7.

condanna gli attacchi contro l'ambasciata e il consolato francesi, l'Institut Français e altri simboli e istituzioni europei in tutto il Burkina Faso durante e dopo il colpo di Stato; esorta il prossimo governo a rispettare gli obblighi giuridici internazionali del paese di proteggere il personale diplomatico e i suoi edifici e a garantire l'incolumità dei cittadini stranieri che vivono nel paese; esprime preoccupazione per l'aumento delle campagne di disinformazione russe contro le missioni e le operazioni dell'UE in Africa;

8.

esorta tutte le pertinenti parti interessate a rispettare la libertà di stampa e dei media e a consentire ai giornalisti e alle organizzazioni mediatiche di svolgere il loro lavoro liberamente e in condizioni di sicurezza, anche documentando la situazione degli sfollati interni e le operazioni delle forze di sicurezza;

9.

invita caldamente le autorità a garantire la protezione dei difensori dei diritti umani e delle organizzazioni della società civile nell'esercizio del loro mandato; sollecita l'UE e i suoi Stati membri ad accrescere la loro protezione e il loro sostegno nei confronti dei difensori dei diritti umani in Burkina Faso; condanna il ricorso alla violenza sessuale e a tutte le forme di intimidazione in situazioni di conflitto;

10.

esorta il prossimo governo a condurre indagini tempestive, approfondite e imparziali su tutte le persone rimaste uccise o ferite in connessione al colpo di Stato, compresi i casi verificatisi durante i saccheggi e le proteste, e a garantire una giustizia indipendente e imparziale nonché l'accertamento delle responsabilità nell'interesse delle vittime e dei sopravvissuti;

11.

esprime profonda preoccupazione per le attività del gruppo Wagner nella regione; sconsiglia vivamente al prossimo governo di perseguire qualsiasi tipo di partenariato con il gruppo Wagner; è fermamente convinto che il coinvolgimento di imprese di sicurezza private accusate di gravi violazioni dei diritti umani sarebbe in contrasto con l'obiettivo di conseguire la pace, la sicurezza e la stabilità in Burkina Faso; segnala i gravi precedenti negativi del coinvolgimento russo in Mali dove, a seguito dell'impunità e di tattiche militari fallimentari, la popolazione è attualmente vittima di crescenti minacce terroristiche nonché di violazioni dei diritti umani per mano di mercenari; esorta l'UE e i paesi africani a garantire procedimenti giudiziari, comprese sanzioni penali, per le violazioni dei diritti umani derivanti dalle attività delle imprese militari e di sicurezza private;

12.

invita l'UE e i suoi Stati membri ad aumentare il sostegno finanziario e gli aiuti umanitari al fine di soddisfare le esigenze urgenti della popolazione del Burkina Faso, in particolare quelle degli sfollati e dei rifugiati nei paesi vicini; sollecita il prossimo governo a sostenere e ad agevolare le attività delle organizzazioni umanitarie nel paese, garantendo loro un accesso umanitario senza ostacoli; esprime preoccupazione per l'impatto delle minacce alla sicurezza sull'efficacia dell'assistenza umanitaria e della cooperazione allo sviluppo;

13.

chiede all'UE e ai suoi Stati membri, nel formulare le loro politiche sul Sahel, di tenere conto della necessità essenziale di sostenere la buona governance, la società civile, lo sviluppo e gli investimenti per un futuro migliore per le comunità saheliane, nonché di effettuare una valutazione d'impatto nel G5 Sahel; invita l'UE e i suoi Stati membri a collaborare con l'ECOWAS, le autorità di transizione e tutte le parti interessate in Burkina Faso al fine di potenziare gli sforzi in materia di cooperazione per la sicurezza, sviluppo, istruzione e adattamento ai cambiamenti climatici, in modo da contrastare la povertà e prevenire un'ulteriore radicalizzazione;

14.

invita la comunità internazionale, inclusa l'UE, a valutare urgentemente, in coordinamento con i loro partner internazionali e gli istituti internazionali pertinenti, tutti gli strumenti disponibili per evitare inadempimenti nel pagamento del debito da parte del Burkina Faso;

15.

constata un minore sostegno alle attività di costruzione della pace e di cooperazione allo sviluppo dell'UE nella regione; invita la Commissione a intensificare il proprio impegno a sostegno dei diritti umani come pure della cooperazione umanitaria e della cooperazione allo sviluppo, nonché ad accrescere la visibilità di tali attività;

16.

invita gli Stati membri a tener fede ai loro obblighi internazionali e ad attuare un sistema approfondito di controllo e tracciamento nelle loro esportazioni di armi al fine di evitare che queste ultime siano usate in modo improprio e che si alimentino le violazioni dei diritti umani;

17.

esorta l'UE a promuovere il diritto del Burkina Faso alla sovranità alimentare quale mezzo per conseguire la sicurezza nutrizionale e la riduzione della povertà, prestando particolare attenzione all'agricoltura femminile e familiare, allo scopo di garantire l'approvvigionamento di prodotti alimentari accessibili ed economici;

18.

è preoccupato per il fatto che la crescente instabilità politica e in termini di sicurezza nonché la drammatica situazione socioeconomica e umanitaria in Burkina Faso abbiano offerto ai gruppi terroristici la possibilità di seminare il caos, provocando profonde conseguenze internazionali; sottolinea che il terrorismo e l'instabilità nella regione del Sahel stanno mettendo a rischio e minando il consolidamento democratico e lo Stato di diritto; ricorda che è essenziale affrontare le dinamiche strutturali alla base di tali sfide al fine di rafforzare la legittimità popolare dei governi eletti democraticamente; invita la comunità internazionale, inclusa l'UE, a intensificare la cooperazione e il sostegno per far fronte all'insieme di tali sfide;

19.

riconosce e rende omaggio ai leader religiosi e tradizionali in Burkina Faso che hanno svolto un ruolo fondamentale di mediazione, dimostrandosi attori attivi nell'opporsi alla violenza e all'odio durante le diverse crisi che hanno attraversato il paese; chiede ai leader burkinabé una maggiore tutela delle minoranze, incluse le minoranze religiose;

20.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, alle autorità della Repubblica del Burkina Faso, al segretariato del G5 Sahel, ai copresidenti dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, al Parlamento panafricano, alla Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale, al Segretario generale delle Nazioni Unite, all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, nonché all'Unione africana e alle sue istituzioni.

(1)  GU C 255 del 29.6.2021, pag. 45.

(2)  GU C 385 del 22.9.2021, pag. 24.

(3)  GU C 342 del 6.9.2022, pag. 290.

(4)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.


III Atti preparatori

Parlamento europeo

Martedì 18 ottobre 2022

28.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 149/60


P9_TA(2022)0357

Nomina di un membro della Corte dei conti — Laima Liucija Andrikienė

Decisione del Parlamento europeo del 18 ottobre 2022 sulla proposta di nomina di Laima Liucija Andrikienė alla funzione di membro della Corte dei conti (C9-0301/2022 — 2022/0807(NLE))

(Consultazione)

(2023/C 149/08)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 286, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C9-0301/2022),

visto l'articolo 129 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0239/2022),

A.

considerando che, con lettera del 24 agosto 2022, il Consiglio ha consultato il Parlamento europeo sulla nomina di Laima Liucija Andrikienė alla funzione di membro della Corte dei conti;

B.

considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha valutato le qualifiche di Laima Liucija Andrikienė, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 286, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; che, nell'ambito di tale valutazione, la commissione ha ricevuto dalla candidata un curriculum vitae nonché le sue risposte al questionario scritto che le era stato trasmesso;

C.

considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha poi proceduto, il 6 ottobre 2022, a un'audizione della candidata, nel corso della quale quest'ultima ha rilasciato una dichiarazione preliminare e ha risposto alle domande rivoltele dai membri della commissione;

1.

esprime parere positivo sulla proposta del Consiglio di nominare Laima Liucija Andrikienė membro della Corte dei conti;

2.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti nonché alle altre istituzioni dell'Unione europea e alle istituzioni di controllo degli Stati membri.

28.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 149/61


P9_TA(2022)0358

Adattamento all'articolo 290 TFUE di una serie di atti giuridici nel settore della giustizia (atti delegati della Commissione) ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 ottobre 2022 sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 805/2004 per quanto riguarda il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo al fine di adattarlo all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (09279/1/2022 — C9-0282/2022 — 2016/0399(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2023/C 149/09)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (09279/1/2022 — C9-0282/2022),

vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0798),

visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento,

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione giuridica (A9-0237/2022),

1.

approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3.

incarica la sua Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione, nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 158 del 30.4.2021, pag. 832.


28.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 149/62


P9_TA(2022)0359

Orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 ottobre 2022 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (COM(2022)0241 — C9-0199/2022 — 2022/0165(NLE))

(Consultazione)

(2023/C 149/10)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2022)0241),

visto l'articolo 148, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C9-0199/2022),

visto l'articolo 82 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A9-0243/2022),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.

accoglie con favore la proposta della Commissione di aggiornare gli orientamenti in materia di occupazione destinati agli Stati membri, in particolare il forte accento che pone sul contesto post COVID-19, sulla necessità di garantire che le transizioni verde e digitale siano socialmente eque ed economicamente sostenibili, nonché sulle recenti iniziative politiche in risposta all'invasione russa dell'Ucraina; ribadisce, al fine di rafforzare il processo decisionale democratico, il suo invito a partecipare alla definizione degli orientamenti integrati a livello dell'Unione su un piano di parità con il Consiglio, in linea con la sua risoluzione legislativa del 10 luglio 2020 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione;

4.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

6.

incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Proposta di decisione

Considerando - 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1)

Al fine di creare sinergie e stimolare politiche ambiziose a livello degli Stati membri, è importante che gli orientamenti in materia di occupazione figuranti nell'allegato alla presente decisione siano allineati agli obiettivi principali dell'Unione per il 2030 concernenti l'occupazione, le competenze e la riduzione della povertà, concordati dai leader e dalle istituzioni dell'UE, dalle parti sociali e dai rappresentanti della società civile in occasione del vertice di Porto del 2021.

Emendamento 2

Proposta di decisione

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

Gli Stati membri e l'Unione devono adoperarsi per sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro qualificata , formata adattabile nonché di mercati del lavoro orientati al futuro e in grado di rispondere ai mutamenti economici , al fine di realizzare gli obiettivi della piena occupazione del progresso sociale , di una crescita economica equilibrata, di un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente di cui all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE). Gli Stati membri, tenuto conto delle prassi nazionali in materia di responsabilità delle parti sociali, devono considerare la promozione dell'occupazione una questione di interesse comune e coordinare in sede di Consiglio le loro azioni al riguardo.

(1)

L'Unione deve adoperarsi per sviluppare una strategia coordinata a favore di elevati livelli di occupazione e in particolare a favore di una convergenza economica e sociale verso l'alto, di un'occupazione di qualità e di un miglioramento delle condizioni di lavoro, sostenendo integrando le attività degli Stati membri, nonché di mercati del lavoro orientati al futuro, in grado di rispondere ai mutamenti , inclusivi , resilienti e stabili che offrano opportunità di mobilità di avanzamento professionale , al fine di conseguire lo sviluppo sostenibile dell'Unione, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi , nonché un'economia sociale di mercato altamente competitiva, volta a realizzare la piena occupazione e il progresso sociale, e un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente di cui all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE) e all'articolo 151 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), rispettando nel contempo gli obiettivi del Green Deal europeo per conseguire la neutralità climatica nell'Unione entro il 2050 . Gli Stati membri, tenuto conto delle prassi nazionali in materia di responsabilità delle parti sociali, devono considerare la promozione dell'occupazione una questione di interesse comune e coordinare in sede di Consiglio le loro azioni al riguardo.

Emendamento 3

Proposta di decisione

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)

Conformemente al TFUE, l'Unione ha creato e applicato strumenti di coordinamento delle politiche economiche e occupazionali. Nell'ambito di tali strumenti, gli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione («orientamenti») quali figurano nell'allegato della presente decisione costituiscono, insieme agli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione quali figurano nella raccomandazione (UE) 2015/1184 (5) del Consiglio, gli orientamenti integrati. Essi devono guidare l'attuazione delle politiche negli Stati membri e nell'Unione, rispecchiando l'interdipendenza tra gli Stati membri. Lo scopo è ottenere, grazie alla risultante serie coordinata di politiche e riforme a livello europeo e nazionale, una combinazione generale adeguata e sostenibile di politiche economiche e occupazionali che comporti ricadute positive.

(3)

Conformemente al TFUE, l'Unione ha creato e applicato strumenti di coordinamento delle politiche economiche e occupazionali. Nell'ambito di tali strumenti, gli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione («orientamenti») quali figurano nell'allegato della presente decisione costituiscono, insieme agli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione quali figurano nella raccomandazione (UE) 2015/1184 (5) del Consiglio, gli orientamenti integrati. Essi devono guidare l'attuazione delle politiche negli Stati membri e nell'Unione, rispecchiando l'interdipendenza tra gli Stati membri. Lo scopo è ottenere, grazie alla risultante serie coordinata di politiche e riforme a livello europeo, nazionale e  regionale , una combinazione generale adeguata e sostenibile di politiche economiche, occupazionali e sociali che comporti ricadute positive sulla società, sui mercati del lavoro e sulla forza lavoro, adoperandosi per evitare eventuali ripercussioni sociali o economiche negative e per rispondere in maniera efficace alle conseguenze della pandemia di COVID-19, all'invasione russa dell'Ucraina e all'aumento del costo della vita .

Emendamento 4

Proposta di decisione

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)

Al fine di rafforzare ulteriormente il modello sociale dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero promuovere salari dignitosi, rafforzare la contrattazione collettiva e garantire l'inclusività dei mercati del lavoro. A tal proposito, occorre prestare particolare attenzione alle donne e ai gruppi svantaggiati, in particolare i bambini, i giovani, gli anziani, le persone con disabilità, i genitori soli, le minoranze razziali ed etniche, come le persone rom e quelle provenienti da un contesto migratorio, le persone LGBTIQA+ e quelle che vivono in regioni svantaggiate, comprese le regioni remote e rurali, le zone svantaggiate, le isole e le regioni ultraperiferiche.

Emendamento 5

Proposta di decisione

Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter)

Per migliorare il progresso economico e sociale, agevolare la duplice transizione e conseguire mercati del lavoro inclusivi, competitivi e resilienti nell'Unione, gli Stati membri dovrebbero promuovere un'istruzione, una formazione, un miglioramento delle competenze e una riqualificazione di qualità, nonché l'apprendimento permanente, un'istruzione duale orientata al futuro e migliori opportunità di carriera rafforzando i legami tra il sistema di istruzione e il mercato del lavoro e riconoscendo le abilità, le conoscenze e le competenze acquisite mediante l'apprendimento non formale e informale.

Emendamento 6

Proposta di decisione

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

Gli orientamenti sono coerenti con il patto di stabilità e crescita, la vigente legislazione dell'Unione e diverse iniziative dell'Unione, comprese la direttiva del Consiglio del 20 luglio 2001 (6), le raccomandazioni del Consiglio del 10 marzo 2014 (7), del 15 febbraio 2016 (8), del 19 dicembre 2016 (9), del 15 marzo 2018 (10), del 22 maggio 2018 (11), del 22 maggio 2019 (12), dell'8 novembre 2019 (13), del 30 ottobre 2020 (14), del 24 novembre 2020 (15) e del 29 novembre 2021 (16), la raccomandazione della Commissione del 4 marzo 2021 (17), la raccomandazione del Consiglio del 14 giugno 2021 (18), la risoluzione del Consiglio del 26 febbraio 2021 (19), la comunicazione della Commissione del 9 dicembre 2021 (20), la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 dicembre 2021 (21) [, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea (22), la proposta di raccomandazione del Consiglio relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica (23), la proposta di raccomandazione del Consiglio relativa a un approccio europeo alle microcredenziali per l'apprendimento permanente e l'occupabilità (24), la proposta di raccomandazione del Consiglio sui conti individuali di apprendimento (25), la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi (26), la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (27) e la proposta di raccomandazione del Consiglio relativa all'apprendimento per la sostenibilità ambientale (28)].

(4)

Gli orientamenti sono coerenti con il patto di stabilità e crescita, gli indirizzi di massima per le politiche economiche e la vigente legislazione dell'Unione e diverse iniziative dell'Unione, comprese la direttiva del Consiglio del 20 luglio 2001 (6) («direttiva sulla protezione temporanea») , le raccomandazioni del Consiglio del 10 marzo 2014 (7), del 14 luglio 2015  (7 bis) , del 15 febbraio 2016 (8), del 19 dicembre 2016 (9), del 15 marzo 2018 (10), del 22 maggio 2018 (11), del 22 maggio 2019 (12), dell'8 novembre 2019 (13), del 30 ottobre 2020 (14), del 24 novembre 2020 (15) e del 29 novembre 2021 (16), la raccomandazione della Commissione del 4 marzo 2021 (17), la raccomandazione del Consiglio del 14 giugno 2021 (18), la risoluzione del Consiglio del 26 febbraio 2021 (19), la comunicazione della Commissione del 9 dicembre 2021 (20), la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 dicembre 2021 (21), la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea (22), la proposta di raccomandazione del Consiglio relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica (23), la proposta di raccomandazione del Consiglio relativa a un approccio europeo alle microcredenziali per l'apprendimento permanente e l'occupabilità (24), la proposta di raccomandazione del Consiglio sui conti individuali di apprendimento (25), la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi (26), la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa e relative misure  (26 bis) , la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (27) , la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo sociale per il clima  (27 bis) e la proposta di raccomandazione del Consiglio relativa all'apprendimento per la sostenibilità ambientale (28).

 

 

 

Emendamento 7

Proposta di decisione

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)

Il semestre europeo combina i vari strumenti in un quadro generale per la sorveglianza e il coordinamento multilaterali integrati delle politiche economiche e occupazionali. Perseguendo la sostenibilità ambientale, la produttività, l'equità e la stabilità, il semestre europeo integra i principi del pilastro europeo dei diritti sociali e il suo strumento di monitoraggio, il quadro di valutazione della situazione sociale, e  prevede un forte coinvolgimento delle parti sociali, della società civile e delle altre parti interessate. Il semestre europeo sostiene il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Le politiche economiche e occupazionali dell'Unione e degli Stati membri dovrebbero andare di pari passo con la transizione equa dell'Europa verso un'economia digitale, a impatto climatico zero e sostenibile dal punto di vista ambientale, migliorare la competitività, garantire condizioni di lavoro adeguate , promuovere l'innovazione, la giustizia sociale e le pari opportunità, e  affrontare le disuguaglianze e le disparità regionali.

(5)

Il semestre europeo combina i vari strumenti in un quadro generale per la sorveglianza e il coordinamento multilaterali integrati delle politiche economiche, occupazionali , sociali e ambientali . Perseguendo la sostenibilità ambientale, la produttività , l'inclusività , l'equità e la stabilità, il semestre europeo dovrebbe integrare ulteriormente i principi del pilastro europeo dei diritti sociali («il pilastro»), compreso il principio 11 relativo all'assistenza all'infanzia al sostegno ai minori, nonché il suo strumento di monitoraggio, il quadro di valutazione della situazione sociale, e  prevedere un forte coinvolgimento delle parti sociali, della società civile e delle altre parti interessate. Il semestre europeo dovrebbe sostenere il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite, compresi l'OSS 1 «Sconfiggere la povertà» l'OSS 4 «Istruzione di qualità», l'OSS 5 «Parità di genere», l'OSS 7 «Energia rinnovabile e accessibile», l'OSS 8 «Buona occupazione e crescita economica» e l'OSS 10 «Ridurre le disuguaglianze». L'istruzione di qualità inclusiva ed equa e le opportunità di apprendimento permanente per tutti dovrebbero essere garantite e sancite dalle politiche occupazionali e sociali. La parità di genere dovrebbe essere integrata in tutte le politiche dell'Unione. L'indice sull'uguaglianza di genere potrebbe costituire uno degli strumenti del semestre per monitorare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi occupazionali e sociali, nonché per misurare l'impatto di genere delle politiche occupazionali e sociali . Le politiche economiche e occupazionali dell'Unione e degli Stati membri dovrebbero andare di pari passo con la transizione equa e giusta dell'Europa verso un'economia digitale, a impatto climatico zero, sostenibile dal punto di vista ambientale e socialmente inclusiva , garantendo una convergenza sociale verso l'alto, migliorando la competitività in modo sostenibile , sostenendo le PMI, comprese le microimprese, garantendo condizioni di lavoro dignitose e sistemi di protezione sociale resilienti , promuovendo l'innovazione, favorendo la giustizia sociale e le pari opportunità per tutti , eliminando la povertà, sostenendo i bambini i giovani e investendo in essi, nonché affrontando l'esclusione sociale, le disuguaglianze , la discriminazione intersezionale e le disparità regionali , in particolare per quanto riguarda le regioni remote e ultraperiferiche. È necessario garantire un'occupazione di qualità e sostenibile in stretta cooperazione con le parti sociali, sulla base di iniziative legislative o di una revisione della legislazione vigente, ove necessario, in particolare per quanto riguarda il telelavoro, i congedi parentali e per motivi di cura, la salute e la sicurezza sul lavoro, l'intelligenza artificiale (IA) sul luogo di lavoro, una strategia europea contro la povertà, nonché un quadro giuridico generale in materia di subappalto, con una maggiore trasparenza e raccomandazioni sulla responsabilità. Un atto legislativo dell'Unione sul diritto alla disconnessione è attualmente all'esame delle parti sociali europee nel contesto del loro accordo quadro sulla digitalizzazione. Tale discussione dovrebbe portare all'elaborazione di norme e condizioni minime volte a garantire che i lavoratori possano esercitare efficacemente il loro diritto alla disconnessione, nonché a disciplinare l'uso degli strumenti digitali esistenti e nuovi a fini lavorativi. È opportuno introdurre a livello dell'Unione un quadro giuridico comune teso ad assicurare un'equa retribuzione per i tirocini e gli apprendistati, al fine di evitare lo sfruttamento dei giovani lavoratori e la violazione dei loro diritti. Gli Stati membri dovrebbero garantire condizioni di lavoro dignitose e l'accesso alla protezione sociale per i tirocinanti e gli apprendisti.

Emendamento 8

Proposta di decisione

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)

Al fine di eliminare efficacemente i rischi sul lavoro, occorre proteggere la salute sia mentale che fisica; dovrebbe essere prestata particolare attenzione all'esposizione dei lavoratori a sostanze nocive, nonché agli orari di lavoro prolungati, alla pressione psicosociale, alla postura scorretta, ai movimenti ripetitivi e al sollevamento di carichi pesanti. Il miglioramento della salute e della sicurezza sul lavoro è fondamentale per garantire condizioni di lavoro dignitose, in particolare alla luce dei cambiamenti demografici e della carenza di lavoratori qualificati già presente. Vi è pertanto l'urgente necessità di un'occupazione di qualità, sicura e sostenibile, in linea con le risoluzioni del Parlamento europeo del 10 marzo 2022 su un nuovo quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro post-2020 e del 5 luglio 2022 sulla salute mentale nel mondo del lavoro digitale. Occorre dunque potenziare i servizi di medicina del lavoro, compresi il sostegno psicosociale e le visite di controllo periodiche e volontarie per tutti i lavoratori.

Emendamento 9

Proposta di decisione

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)

I cambiamenti climatici e le sfide legate all'ambiente, la necessità di accelerare l'indipendenza energetica e garantire l'autonomia strategica aperta dell'Europa, la globalizzazione, la digitalizzazione, l'intelligenza artificiale, l'aumento del telelavoro, l'economia delle piattaforme e i cambiamenti demografici stanno trasformando le economie e le società europee. L'Unione e i suoi Stati membri devono collaborare per affrontare in modo efficace e proattivo tali sviluppi strutturali e adeguare i sistemi esistenti a seconda delle necessità, riconoscendo la stretta interdipendenza tra le economie e i mercati del lavoro degli Stati membri, come pure adeguare le politiche correlate. Ciò richiede un'azione politica coordinata, ambiziosa ed efficace a livello sia di Unione sia nazionale, che sia conforme al TFUE e alle disposizioni dell'Unione in materia di governance economica , attuando nel contempo il pilastro europeo dei diritti sociali . Tale azione politica dovrebbe comprendere un rilancio degli investimenti sostenibili, un rinnovato impegno a favore di riforme opportunamente cadenzate che migliorino la crescita economica, la creazione di posti di lavoro di qualità, la produttività, condizioni di lavoro adeguate , la coesione sociale e territoriale, la convergenza verso l'alto, la resilienza e  la responsabilità di bilancio, con il sostegno degli attuali programmi di finanziamento dell'UE, in particolare il dispositivo per la ripresa e la resilienza e i fondi della politica di coesione (compresi il Fondo sociale europeo Plus e il Fondo europeo di sviluppo regionale) nonché il Fondo per una transizione giusta. Dovrebbe combinare misure sul versante dell'offerta e della domanda, tenendo conto dei loro impatti ambientali, occupazionali e sociali.

(6)

I cambiamenti climatici e le sfide legate all'ambiente, la necessità di conseguire l'indipendenza energetica e  una transizione verde socialmente giusta e garantire l'autonomia strategica aperta dell'Europa, nonché la globalizzazione, la digitalizzazione, l'intelligenza artificiale, l'aumento del telelavoro, l'economia delle piattaforme, i cambiamenti demografici e le ripercussioni dell'invasione russa dell'Ucraina stanno trasformando profondamente le economie e le società europee. L'Unione e i suoi Stati membri devono collaborare per affrontare in modo efficace e proattivo tali sviluppi strutturali e l'aumento dell'inflazione e adeguare i sistemi esistenti a seconda delle necessità, riconoscendo la stretta interdipendenza tra le economie e i mercati del lavoro degli Stati membri, come pure adeguare le politiche correlate. Ciò richiede un'azione politica coordinata, intersettoriale, ambiziosa ed efficace a livello di Unione, nazionale e regionale , che coinvolga le parti sociali e sia conforme al TFUE , al principio di sussidiarietà, al pilastro agli obiettivi stabiliti nel piano d'azione della Commissione per l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali del 4 marzo 2021 («il piano d'azione»), nonché alle disposizioni dell'Unione in materia di governance economica. Tali azioni politiche dovrebbero comprendere un rilancio degli investimenti sostenibili pubblici e privati, della competitività e delle infrastrutture , un rinnovato impegno a favore di riforme opportunamente cadenzate che migliorino la crescita economica sostenibile e inclusiva , la creazione di maggiori posti di lavoro di qualità, la produttività, condizioni di lavoro dignitose , la coesione sociale e territoriale, la convergenza sociale verso l'alto e la prosperità economica, la giustizia sociale, le pari opportunità e l'inclusione, l'equa mobilità dei lavoratori , la resilienza e  l'esercizio della responsabilità di bilancio e sociale , con il sostegno degli attuali programmi di finanziamento dell'UE, in particolare il dispositivo per la ripresa e la resilienza e i fondi della politica di coesione (compresi il Fondo sociale europeo Plus e il Fondo europeo di sviluppo regionale) nonché il Fondo per una transizione giusta. Dovrebbe combinare misure sul versante dell'offerta e della domanda, tenendo conto dei loro impatti ambientali, occupazionali e sociali. L'attivazione della clausola di salvaguardia generale del patto di stabilità e crescita alla luce della crisi della COVID-19 nel marzo 2020 ha consentito agli Stati membri di reagire rapidamente e di adottare misure di emergenza per attenuare l'impatto economico e sociale della pandemia. La natura specifica dello shock macroeconomico derivante dall'invasione russa dell'Ucraina e l'attuale crisi del costo della vita richiedono il mantenimento del margine di bilancio per gli Stati membri. Pertanto, in linea con il parere della Commissione, l'attuale contesto giustifica la proroga della clausola di salvaguardia generale fino alla fine del 2023 e la sua disattivazione a decorrere dal 2024. Gli Stati membri dovrebbero mettere pienamente a frutto il potenziale offerto dalla clausola di salvaguardia generale per sostenere le imprese che sono in difficoltà o che non dispongono di liquidità, in particolare le PMI, incluse le microimprese, per adottare misure mirate volte a salvaguardare i posti di lavoro, i salari e le condizioni di lavoro nonché per investire nelle persone e nei sistemi di protezione sociale. Il potenziale rischio per le finanze pubbliche, causato dalla proroga, come pure le potenziali conseguenze sociali negative di tale disattivazione dovrebbero essere oggetto di una valutazione ex ante. Si dovrebbe pertanto procedere a una revisione del patto di stabilità e crescita.

Emendamento 10

Proposta di decisione

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis)

Sebbene il telelavoro abbia il potenziale di migliorare l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, di ridurre il consumo di combustibili fossili, di migliorare la qualità dell'aria, di superare i confini geografici e di consentire a gruppi di lavoratori precedentemente esclusi di accedere al mercato del lavoro, rischia d'altro canto di rendere meno netta la separazione tra vita privata e vita professionale, con possibili effetti negativi sui diritti fondamentali dei lavoratori e sulla loro salute fisica e mentale. Analogamente, le soluzioni di IA hanno il potenziale di migliorare le condizioni di lavoro e la qualità della vita, di facilitare l'accessibilità per le persone con disabilità e di prevedere gli sviluppi del mercato del lavoro; tuttavia, sollevano possibili preoccupazioni per quanto riguarda la protezione della vita privata, il controllo dei dati personali, la salute e la sicurezza sul lavoro, la discriminazione nelle assunzioni nonché l'estensione della profilazione razziale e di genere, che dovrebbero essere affrontate.

Emendamento 11

Proposta di decisione

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno proclamato il pilastro europeo dei diritti sociali  (29). Esso stabilisce venti principi e diritti per sostenere il buon funzionamento e l'equità dei mercati del lavoro e dei sistemi di protezione sociale, strutturandoli secondo tre categorie: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque, e protezione e inclusione sociali. I principi e i diritti orientano in modo strategico l'Unione, facendo in modo che le transizioni verso la neutralità climatica e la sostenibilità ambientale, la digitalizzazione e i cambiamenti demografici siano socialmente eque e giuste. Il pilastro europeo dei diritti sociali costituisce, insieme al quadro di valutazione della situazione sociale, un quadro di riferimento per monitorare i risultati degli Stati membri in materia di occupazione e prestazioni sociali, per guidare le riforme a livello nazionale, regionale e locale e per conciliare la dimensione sociale e quella di mercato nell'economia moderna attuale, anche attraverso la promozione dell'economia sociale. Il 4 marzo 2021 la Commissione ha presentato un piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali (« piano d'azione »), che comprende obiettivi principali ambiziosi ma realistici e obiettivi secondari complementari per il 2030 in materia di occupazione, competenze, istruzione e riduzione della povertà, nonché il quadro di valutazione della situazione sociale riveduto.

(7)

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno proclamato il pilastro. Esso stabilisce venti principi e diritti per sostenere il buon funzionamento e l'equità dei mercati del lavoro e dei sistemi di protezione sociale, strutturandoli secondo tre categorie: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque, e protezione e inclusione sociali. I principi e i diritti orientano in modo strategico l'Unione, facendo in modo che le transizioni verso la neutralità climatica e la sostenibilità ambientale, la digitalizzazione e i cambiamenti demografici siano socialmente e geograficamente eque e giuste. Il pilastro costituisce, insieme al quadro di valutazione della situazione sociale, un quadro di riferimento per monitorare i risultati degli Stati membri in materia di occupazione e prestazioni sociali, per guidare le riforme a livello nazionale, regionale e locale e per conciliare la dimensione sociale e quella di mercato nell'economia attuale, anche attraverso la promozione dell'economia sociale come pure dell'economia verde, digitale e circolare . Il piano d'azione comprende obiettivi principali ambiziosi ma realistici e obiettivi secondari complementari per il 2030 in materia di occupazione, competenze, istruzione e riduzione della povertà, nonché il quadro di valutazione della situazione sociale riveduto. A tale riguardo, dovrebbero essere garantiti a livello dell'Unione, nazionale e regionale una mobilità del lavoro equa e la portabilità dei diritti attraverso una migliore protezione dei lavoratori mobili, inclusi i lavoratori frontalieri e stagionali, ispettorati del lavoro più efficienti e l'introduzione di soluzioni digitali efficaci.

Emendamento 12

Proposta di decisione

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis)

Le politiche favorevoli alle famiglie e gli investimenti sociali a favore dei minori, che li proteggano dalla povertà e aiutino tutti i minori ad accedere ai loro diritti, come la disponibilità di un'assistenza all'infanzia di buona qualità e l'istruzione sin dalla prima infanzia e la formazione precoce, sono essenziali per il futuro dei minori, lo sviluppo sostenibile della società e uno sviluppo demografico positivo che garantisca loro un ambiente sano e un clima sicuro. Gli Stati membri dovrebbero eliminare la povertà infantile e concentrare i loro sforzi sull'effettiva attuazione della raccomandazione (UE) 2021/1004 del Consiglio, del 14 giugno 2021, che istituisce una garanzia europea per l'infanzia  (1 bis) e dei piani d'azione nazionali adottati a norma della stessa, al fine di garantire l'accesso a servizi gratuiti di qualità per tutti i minori bisognosi, garantendo in tal modo un accesso paritario ed effettivo dei minori all'assistenza sanitaria gratuita, all'istruzione gratuita, all'assistenza all'infanzia gratuita, a un alloggio dignitoso e a un'alimentazione adeguata. A tal fine, il finanziamento della garanzia europea per l'infanzia dovrebbe essere urgentemente aumentato con una dotazione di bilancio specifica pari ad almeno 20 miliardi di EUR, come più volte richiesto dal Parlamento europeo. La garanzia europea per l'infanzia dovrebbe essere integrata in tutti i settori strategici senza indugio e i finanziamenti per i diritti dei minori dovrebbero essere aumentati, sfruttando appieno le politiche e i fondi esistenti dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero promuovere ulteriormente gli investimenti in posti di lavoro sostenibili e di qualità, e adottare un approccio globale per sostenere i genitori dei bambini bisognosi. La proposta della Commissione relativa a una raccomandazione del Consiglio su un reddito minimo adeguato che garantisca un'inclusione attiva potrebbe contribuire all'obiettivo di ridurre la povertà di almeno la metà in tutti gli Stati membri entro il 2030.

Emendamento 13

Proposta di decisione

Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 ter)

La mancanza di una fissa dimora è una delle forme più estreme di esclusione sociale, che ha ripercussioni negative sulla salute fisica e mentale, sul benessere e sulla qualità della vita delle persone, come pure sul loro accesso all'occupazione e ad altri servizi economici e sociali. Il Parlamento europeo, la Commissione, le autorità nazionali, regionali e locali, come anche le organizzazioni della società civile a livello di Unione hanno deciso di creare la piattaforma europea per la lotta contro la mancanza di una fissa dimora. Con l'obiettivo ultimo di porre fine al fenomeno della mancanza di fissa dimora entro il 2030, si sono impegnati ad attuare il principio dell'alloggio prima di tutto, a promuovere la prevenzione della condizione di senza dimora e a offrire l'accesso ad alloggi adeguati, sicuri e a prezzi abbordabili, come anche a servizi di supporto per le persone senzatetto, attuando nel contempo le misure di politica necessarie mediante finanziamenti adeguati a livello nazionale e dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre adoperarsi per garantire a tutti l'accesso ad alloggi dignitosi e a prezzi accessibili attraverso piani nazionali per alloggi a prezzi accessibili che dovrebbero essere inclusi nei loro programmi nazionali di riforma.

Emendamento 14

Proposta di decisione

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)

In seguito all'invasione russa dell'Ucraina il Consiglio europeo ha condannato, nelle sue conclusioni del 24 febbraio 2022, le azioni della Russia tese a compromettere la sicurezza e la stabilità europee e mondiali, e ha espresso solidarietà nei confronti della popolazione ucraina, sottolineando la violazione del diritto internazionale e dei principi della Carta delle Nazioni Unite. Nel contesto attuale, la protezione temporanea, concessa dalla decisione del Consiglio del 4 marzo 2022 (30), che attiva la direttiva sulla protezione temporanea (31), è necessaria alla luce dell'entità dell'afflusso di rifugiati e sfollati. Ciò consente ai rifugiati ucraini di godere di diritti armonizzati in tutta l'Unione che offrano un'adeguata protezione, compresi i diritti di residenza, l'accesso al mercato del lavoro e l'integrazione nello stesso, l'accesso all'istruzione e alla formazione, l'accesso agli alloggi, come pure ai regimi di sicurezza sociale, alle cure mediche, all'assistenza sociale o ad altre forme diassistenza nonché ai contributi al sostentamento. Partecipando ai mercati del lavoro europei, i rifugiati ucraini possono contribuire a rafforzare l'economia dell'UE e a sostenere il loro paese e la loro popolazione in patria. In futuro, l'esperienza e le competenze acquisite potranno contribuire alla ricostruzione dell'Ucraina. Per i minori e gli adolescenti non accompagnati la protezione temporanea conferisce il diritto alla tutela legale e all'accesso all'educazione e cura dell'infanzia. Gli Stati membri dovrebbero coinvolgere le parti sociali nell'elaborazione, nell'attuazione e nella valutazione delle misure politiche volte ad affrontare le sfide in materia di occupazione e competenze derivanti dall'invasione russa dell'Ucraina. Le parti sociali svolgono un ruolo chiave nell'attenuare l'impatto della guerra in termini di conservazione dell'occupazione e della produzione.

(9)

In seguito all'invasione russa dell'Ucraina il Consiglio europeo ha condannato, nelle sue conclusioni del 24 febbraio 2022, le azioni della Russia tese a compromettere la sicurezza e la stabilità europee e mondiali, e ha espresso solidarietà nei confronti della popolazione ucraina, sottolineando la violazione del diritto internazionale e dei principi della Carta delle Nazioni Unite. Nel contesto attuale, la protezione temporanea, concessa dalla decisione del Consiglio del 4 marzo 2022, che attiva la direttiva sulla protezione temporanea (31), è necessaria alla luce dell'entità dell'afflusso di rifugiati e sfollati. Ciò consente ai rifugiati ucraini di godere di diritti armonizzati in tutta l'Unione che offrano un'adeguata protezione, compresi i diritti di residenza, l'accesso al mercato del lavoro e l'integrazione nello stesso, l'accesso all'istruzione e alla formazione, l'accesso agli alloggi, come pure ai regimi di sicurezza sociale, alle cure mediche, all'assistenza sociale o ad altre forme diassistenza nonché ai contributi al sostentamento. In tale contesto occorre prestare una particolare attenzione alle persone con disabilità. Partecipando ai mercati del lavoro europei, i rifugiati ucraini possono contribuire a rafforzare l'economia dell'UE e a sostenere il loro paese e la loro popolazione in patria. Dato che la maggioranza dei rifugiati ucraini è costituita da donne e bambini, gli Stati membri dovrebbero garantire un sostegno sufficiente per la fornitura di alloggi e di assistenza all'infanzia in modo da facilitare la loro inclusione. Gli Stati membri dovrebbero altresì garantire che la loro attuazione della garanzia europea per l'infanzia assicuri l'accesso a servizi gratuiti di alta qualità per i minori in fuga dall'Ucraina, su un piano di parità con i loro coetanei nel paese ospitante. In futuro, l'esperienza e le competenze acquisite potranno contribuire alla ricostruzione dell'Ucraina. Per i minori e gli adolescenti non accompagnati la protezione temporanea conferisce il diritto alla tutela legale e all'accesso all'educazione e cura dell'infanzia. Gli Stati membri dovrebbero coinvolgere le parti sociali nell'elaborazione, nell'attuazione e nella valutazione delle misure politiche volte ad affrontare le sfide in materia di occupazione e competenze derivanti dall'invasione russa dell'Ucraina nonché di riconoscimento delle qualifiche . Le parti sociali svolgono un ruolo chiave nell'attenuare l'impatto della guerra in termini di conservazione dell'occupazione e della produzione. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di estendere la protezione offerta dalla direttiva sulla protezione temporanea a tutti i rifugiati e dovrebbero affrontare i timori dei datori di lavoro riguardo all'assunzione di persone con solo uno status temporaneo.

Emendamento 15

Proposta di decisione

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)

Le riforme del mercato del lavoro, compresi i meccanismi nazionali di determinazione dei salari, dovrebbero seguire le pratiche nazionali di dialogo sociale, al fine di garantire salari equi che consentano un tenore di vita dignitoso e una crescita sostenibile. Dovrebbero prevedere il margine di manovra necessario per un ampio esame dei fattori socioeconomici, compreso il miglioramento della sostenibilità, della competitività, dell'innovazione, della creazione di posti di lavoro di qualità, delle condizioni di lavoro, della povertà lavorativa, dell'istruzione e delle competenze, della salute pubblica, dell'inclusione e dei redditi reali. In tal senso, il dispositivo per la ripresa e la resilienza e altri fondi dell'UE sostengono gli Stati membri nell'attuazione di riforme e investimenti in linea con le priorità dell'UE, rendendo le economie e le società europee più sostenibili, resilienti e meglio preparate per le transizioni verde e digitale. L'invasione russa dell'Ucraina ha ulteriormente aggravato le sfide socioeconomiche preesistenti derivanti dalla crisi COVID-19. Gli Stati membri e l'Unione dovrebbero continuare a garantire l'attenuazione degli impatti sociali, occupazionali ed economici e che le transizioni siano socialmente eque e giuste, anche alla luce del fatto che il rafforzamento dell'autonomia strategica aperta e un'accelerazione della transizione verde contribuiranno a ridurre la dipendenza dalle importazioni di energia e di altri prodotti o tecnologie strategici, in particolare dalla Russia. È essenziale rafforzare la resilienza e perseguire una società inclusiva e resiliente, in cui le persone siano protette e messe in grado di anticipare e gestire ilcambiamento e possano partecipare attivamente a livello sociale ed economico. Come sottolineato nella raccomandazione (UE) 2021/402 [e nella raccomandazione del Consiglio relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica], per sostenere le transizioni nel mercato del lavoro è necessario, anche alla luce delle trasformazioni verde e digitale, un insieme coerente di politiche attive del mercato del lavoro, che comprenda incentivi temporanei all'assunzione e alla transizione, politiche in materia di competenze e servizi per l'impiego migliorati.

(10)

Le riforme del mercato del lavoro, compresi i meccanismi nazionali di determinazione dei salari, dovrebbero seguire le pratiche nazionali di dialogo sociale, al fine di garantire salari equi che consentano un tenore di vita dignitoso, una crescita sostenibile e una convergenza sociale e territoriale verso l'alto . Dovrebbero prevedere il margine di manovra necessario per un ampio esame dei fattori socioeconomici, compreso il miglioramento della sostenibilità, della competitività, dell'innovazione, della creazione di posti di lavoro di qualità, della dignità delle condizioni di lavoro, della povertà lavorativa, dell'uguaglianza di genere, dell'istruzione, della formazione, delle competenze e delle qualifiche , della salute pubblica e dell'inclusione sociale come pure dei redditi reali e del potere d'acquisto . Gli Stati membri dovrebbero pertanto rispettare il diritto di negoziazione e di azioni collettive come pure la libertà di riunione e di associazione sancita dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalle pertinenti convenzioni internazionali. Gli Stati membri dovrebbero inoltre rafforzare il ruolo delle parti sociali, favorire i comitati aziendali e la rappresentanza dei lavoratori, promuovere la contrattazione collettiva e sostenere un'elevata densità di organizzazioni sindacali e dei lavoratori al fine di garantire una ripresa inclusiva e socialmente giusta. In tal senso, il dispositivo per la ripresa e la resilienza e altri fondi dell'UE sostengono gli Stati membri nell'attuazione di riforme e investimenti in linea con le priorità dell'UE, rendendo le economie e le società europee più sostenibili, resilienti e meglio preparate per le transizioni verde e digitale. L'invasione russa dell'Ucraina ha ulteriormente aggravato le sfide socioeconomiche preesistenti derivanti dalla crisi COVID-19. Gli Stati membri e l'Unione dovrebbero continuare a garantire l'attenuazione degli impatti sociali, occupazionali ed economici e che le transizioni siano socialmente eque e giuste, anche alla luce del fatto che il rafforzamento dell'autonomia strategica aperta e un'accelerazione della transizione verde contribuiranno a ridurre la dipendenza dalle importazioni di energia e di altri prodotti o tecnologie strategici, in particolare dalla Russia. Al fine di rafforzare la resilienza e perseguire una società inclusiva e resiliente, in cui le persone siano protette e messe in grado di anticipare e gestire il cambiamento e possano partecipare attivamente a livello sociale ed economico , dovrebbe essere istituito un pacchetto temporaneo europeo per la resilienza sociale, che coordini una serie di misure e di mezzi per rafforzare i sistemi di previdenza sociale e di protezione sociale nell'Unione, tra cui il proseguimento e il rifinanziamento di SURE fino a quando le conseguenze socioeconomiche dell'invasione russa dell'Ucraina continueranno ad avere un impatto negativo sul mercato del lavoro, in linea con la risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 2022 sulle conseguenze sociali ed economiche per l'UE della guerra russa in Ucraina — rafforzare la capacità di agire dell'UE, e uno strumento di salvataggio sociale con un maggiore sostegno pubblico agli strumenti esistenti a favore dei più poveri della nostra società . Come sottolineato nella raccomandazione (UE) 2021/402 [e nella raccomandazione del Consiglio relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica], per sostenere le transizioni nel mercato del lavoro è necessario, anche alla luce delle trasformazioni verde e digitale, un insieme coerente di politiche attive del mercato del lavoro, che comprenda incentivi alla transizione, l'ottenimento di qualifiche, la convalida e l'acquisizione di competenze, come pure un'istruzione orientata al futuro, l'apprendimento permanente, l'istruzione e la formazione professionale, il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione e servizi per l'impiego migliorati. Una valutazione approfondita delle politiche e dei meccanismi di sostegno nazionali che sono stati introdotti per mitigare gli effetti della pandemia di COVID-19 è necessaria per individuare le migliori prassi e i migliori strumenti da utilizzare in futuro.

Emendamento 16

Proposta di decisione

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)

La discriminazione, in tutte le sue forme, dovrebbe essere contrastata ; si dovrebbe garantire la parità di genere e  sostenere l'occupazione dei giovani. Dovrebbero essere garantiti accesso e opportunità per tutti e dovrebbero essere ridotte povertà ed esclusione sociale, anche dei minori e dei Rom, in particolare assicurando un efficace funzionamento dei mercati del lavoro e regimi di protezione sociale adeguati e inclusivi (32) ed eliminando gli ostacoli a un'istruzione inclusiva e orientata al futuro, alla formazione e alla partecipazione al mercato del lavoro, anche tramite investimenti nell'educazione e cura della prima infanzia e nelle competenze digitali e verdi. L'accesso tempestivo e paritario a servizi di assistenza sanitaria e assistenza a lungo termine a prezzi accessibili , comprese la prevenzione e la promozione della salute, è particolarmente importante anche alla luce della pandemia di COVID-19 iniziata nel 2020 in un contesto di società che invecchiano. È necessario realizzare ulteriormente il potenziale delle persone con disabilità di contribuire alla crescita economica e allo sviluppo sociale. Sui luoghi di lavoro in tutta l'Unione emergono nuovi modelli economici e di business e cambiano anche i rapporti di lavoro. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i nuovi rapporti di lavoro mantengano e rafforzino il modello sociale europeo .

(11)

La discriminazione, in tutte le sue forme, dovrebbe essere eliminata ; si dovrebbe garantire la parità di genere e  promuovere attivamente l'occupazione dei giovani , in particolare di quelli provenienti da contesti svantaggiati . Dovrebbero essere garantiti parità di accesso e opportunità per tutti e dovrebbero essere eliminate povertà ed esclusione sociale, anche dei minori , degli anziani, delle persone con disabilità e dei Rom, in particolare assicurando un efficace funzionamento dei mercati del lavoro e regimi di protezione sociale adeguati e inclusivi (32) ed eliminando gli ostacoli a un'istruzione inclusiva e orientata al futuro, alla formazione , all'apprendimento permanente, all'istruzione e alla formazione professionale e alla partecipazione al mercato del lavoro, anche tramite investimenti nell'educazione e cura della prima infanzia e nelle competenze digitali e verdi. L'accesso tempestivo , universale, effettivo e paritario a servizi di assistenza sanitaria e assistenza a lungo termine , in linea con la risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2022 verso un'azione comune europea in materia di assistenza e cura , comprese la prevenzione , in particolare dei problemi di salute mentale sul luogo di lavoro in linea con la risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2022 sulla salute mentale nel mondo del lavoro digitale, e la promozione della salute, è particolarmente necessario anche alla luce della pandemia di COVID-19 e  nel contesto di società che invecchiano. Garantire la salute e sicurezza sul lavoro e un sano equilibrio tra attività professionale e vita familiare dei lavoratori lungo tutto l'arco della loro carriera è un prerequisito per una vita professionale dignitosa e un invecchiamento attivo e in buona salute. È necessario realizzare ulteriormente il potenziale delle persone con disabilità di contribuire alla crescita economica e allo sviluppo sociale , anche con adeguamenti ragionevoli nel luogo di lavoro, in conformità della direttiva 2000/78/CE  (32 bis) del Consiglio e in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità . Sui luoghi di lavoro in tutta l'Unione emergono nuovi modelli economici e di business e cambiano anche i rapporti di lavoro. Gli Stati membri dovrebbero rafforzare ulteriormente il modello sociale europeo, garantendo che tutti i lavoratori godano degli stessi diritti e usufruiscano di condizioni di lavoro e di occupazione dignitose e di salari dignitosi. Ogni persona ha diritto a condizioni di lavoro eque, giuste, sane e sicure e a una protezione adeguata nell'ambiente digitale come nel luogo di lavoro fisico, indipendentemente dalla sua situazione occupazionale, dalle modalità dell'occupazione, dalla durata del rapporto di lavoro o dalle dimensioni dell'impresa. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero affrontare lo sfruttamento dei lavoratori e tutte le forme di lavoro precario, compresi il lavoro autonomo fittizio, il lavoro non dichiarato, l'abuso di contratti atipici e i contratti a zero ore, e dovrebbero provvedere affinché i nuovi rapporti di lavoro siano in linea con il diritto dell'Unione e nazionale . Gli Stati membri dovrebbero anche fronteggiare l'economia informale favorendo la transizione sicura dei lavoratori informali all'economia formale. L'imprenditorialità dovrebbe essere incoraggiata e la mobilità occupazionale dovrebbe essere agevolata, anche mediante la portabilità dei diritti in materia di sicurezza sociale e l'introduzione di soluzioni digitali efficaci.

Emendamento 17

Proposta di decisione

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)

Gli orientamenti integrati dovrebbero servire da base per raccomandazioni specifiche per paese che il Consiglio può rivolgere agli Stati membri. Gli Stati membri devono fare pieno uso delle loro risorse REACT-EU istituite dal regolamento (UE) 2020/2221 (33), che rafforza i fondi della politica di coesione per il periodo 2014-2020 e il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) fino al 2023; a causa dell'attuale crisi ucraina tale regolamento è stato ulteriormente potenziato dal regolamento sull'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE) (34), come pure da un'ulteriore modifica del regolamento recante disposizioni comuni (35) in merito all'aumento del prefinanziamento per REACT-EU e dall'introduzione di un nuovo costo unitario al fine di contribuire ad accelerare l'integrazione nell'UE delle persone che lasciano l'Ucraina (36). Inoltre per il periodo di programmazione 2021-2027 gli Stati membri dovrebbero utilizzare appieno il Fondo sociale europeo Plus istituito dal regolamento (UE) 2021/1057 (37), il Fondo europeo di sviluppo regionale istituito dal regolamento (UE) 2021/1058 (38), il dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 (39) e altri fondi dell'Unione, tra cui il Fondo per una transizione giusta istituito dal regolamento (UE) 2021/1056 (40) e InvestEU, istituito dal regolamento (UE) 2021/523 (41), per promuovere l'occupazione, gli investimenti sociali, l'inclusione sociale, l'accessibilità, le opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione della forza lavoro, l'apprendimento permanente e l'istruzione e la formazione di qualità elevata per tutti, comprese l'alfabetizzazione e le competenze digitali. Gli Stati membri devono inoltre fare pieno uso del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro istituito dal regolamento (UE) 2021/691 (42) per sostenere i lavoratori licenziati a seguito di importanti eventi di ristrutturazione, come la pandemia di COVID-19, e di trasformazioni socioeconomiche derivanti da tendenze più globali nonché dai cambiamenti tecnologici e ambientali. Sebbene siano destinati agli Stati membri e all'Unione, gli orientamentiintegrati dovrebbero essere attuati in partenariato con tutte le autorità nazionali, regionali e locali, con lo stretto coinvolgimento dei parlamenti, delle parti sociali e dei rappresentanti della società civile.

(12)

Gli orientamenti integrati dovrebbero servire da base per raccomandazioni specifiche per paese che il Consiglio può rivolgere agli Stati membri. Gli Stati membri devono fare pieno uso delle loro risorse REACT-EU istituite dal regolamento (UE) 2020/2221 (33), che rafforza i fondi della politica di coesione per il periodo 2014-2020 e il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) fino al 2023; a causa dell'attuale crisi ucraina tale regolamento è stato ulteriormente potenziato dal regolamento sull'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE) (34), come pure da un'ulteriore modifica del regolamento recante disposizioni comuni (35) in merito all'aumento del prefinanziamento per REACT-EU e dall'introduzione di un nuovo costo unitario al fine di contribuire ad accelerare l'integrazione nell'UE delle persone che lasciano l'Ucraina (36). Inoltre per il periodo di programmazione 2021-2027 gli Stati membri dovrebbero utilizzare appieno il Fondo sociale europeo Plus istituito dal regolamento (UE) 2021/1057 (37), il Fondo europeo di sviluppo regionale istituito dal regolamento (UE) 2021/1058 (38), il dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 (39) e altri fondi dell'Unione, tra cui il Fondo per una transizione giusta istituito dal regolamento (UE) 2021/1056 (40) e InvestEU, istituito dal regolamento (UE) 2021/523 (41), per promuovere la sostenibilità e l'occupazione di qualità e gli investimenti sociali, per eliminare la povertà, la discriminazione l'esclusione sociale, per garantire l'accessibilità, le opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione della forza lavoro, l'apprendimento permanente e l'istruzione e la formazione di qualità elevata per tutti, in particolare l'alfabetizzazione e le competenze digitali , al fine di consentire loro di acquisire le conoscenze e le qualifiche richieste per un'economia digitale, più verde e più circolare . Gli Stati membri devono inoltre fare pieno uso del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro istituito dal regolamento (UE) 2021/691 (42) per sostenere i lavoratori licenziati a seguito di importanti eventi di ristrutturazione, come lapandemia di COVID-19, e di trasformazioni socioeconomiche derivanti da tendenze globali , da nuove crisi globali finanziarie ed economiche nonché dai cambiamenti tecnologici e  dalle sfide ambientali. Sebbene siano destinati agli Stati membri e all'Unione, gli orientamenti integrati dovrebbero essere attuati ed esaminati in partenariato con tutte le autorità nazionali, regionali e locali, con lo stretto e attivo coinvolgimento dei parlamenti al rispettivo livello , delle parti sociali e dei rappresentanti della società civile.

Emendamento 18

Proposta di decisione

Allegato I — Orientamento 5 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri dovrebbero promuovere attivamente un'economia sociale di mercato sostenibile e  agevolare e sostenere gli investimenti nella creazione di posti di lavoro di qualità, sfruttando anche il potenziale legato alle transizioni digitale e verde, alla luce dell'obiettivo principale dell'UE per il 2030 in materia di occupazione. A tal fine dovrebbero ridurre gli ostacoli che le imprese incontrano nell'assunzione di personale, promuovere l'imprenditorialità responsabile e il lavoro autonomo vero e proprio e, in particolare, sostenere la creazione e la crescita di piccole e medie imprese, anche attraverso l'accesso ai finanziamenti. Gli Stati membri dovrebbero promuovere attivamente lo sviluppo e sfruttare appieno il potenziale dell'economia sociale, promuovere l'innovazione sociale e le imprese sociali, nonché incoraggiare i modelli di business che creano opportunità di lavoro di qualità e generano benefici sociali a livello locale, in particolare nell'economia circolare e nelle aree maggiormente interessate dalla transizione verso un'economia verde a causa della loro specializzazione settoriale .

Gli Stati membri dovrebbero promuovere attivamente la piena occupazione basata su un'economia sociale di mercato competitiva, innovativa e sostenibile e sostenere gli investimenti nella creazione di posti di lavoro di qualità . Gli Stati membri dovrebbero attuare politiche occupazionali intelligenti , ambiziose e inclusive per anticipare le carenze del mercato del lavoro onde sfruttare il potenziale legato alle transizioni digitale e verde, e raggiungere l'obiettivo principale dell'UE per il 2030 in materia di occupazione. Gli Stati membri dovrebbero sostenere le imprese nell'assunzione di personale e promuovere l'IFP, l'imprenditorialità responsabile e il lavoro autonomo vero e proprio e, anche tra le donne , i giovani, gli anziani e altri gruppi svantaggiati. Dovrebbero sostenere, in particolare, la creazione e la crescita di piccole e medie imprese, anche attraverso l'accesso ai finanziamenti , allo sviluppo di capacità, all'orientamento e alle misure mirate per l'assunzione di nuovo personale e il mantenimento di quello esistente . Gli Stati membri dovrebbero attuare pienamente il piano d'azione per l'economia sociale e il Green Deal europeo e promuovere attivamente lo sviluppo e sfruttare appieno il potenziale dell'economia sociale, verde e digitale, promuovere l'innovazione sociale e  rafforzare le imprese sociali, nonché incoraggiare i modelli di business che creano opportunità di lavoro sostenibili e di qualità , in particolare per i gruppi svantaggiati, e generano benefici sociali a livello locale, in particolare nell'economia circolare e nelle aree che necessitano di un maggiore sostegno per la transizione verso un'economia verde e digitale .

Emendamento 19

Proposta di decisione

Allegato I — Orientamento 5 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

A seguito della crisi COVID-19, regimi di riduzione dell'orario lavorativo e meccanismi analoghi ben concepiti dovrebbero altresì agevolare e sostenere i processi di ristrutturazione, oltre a preservare l'occupazione se del caso, contribuendo alla modernizzazione dell'economia , anche attraverso lo sviluppo di competenze associate. Dovrebbe essere presa in considerazione l'introduzione di incentivi all'assunzione e alla transizione e di misure di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione ben concepiti al fine di sostenere la creazione di posti di lavoro e le transizioni e  di affrontare la carenza di forza lavoro e di competenze , anche alla luce delle trasformazioni digitale e verde, nonché dell'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina.

A seguito della crisi COVID-19, regimi di riduzione dell'orario lavorativo e meccanismi analoghi ben concepiti dovrebbero preservare l'occupazione ove possibile e altresì agevolare e sostenere i processi di ristrutturazione, contribuendo all'emancipazione dei lavoratori nella transizione verso un'economia sostenibile , anche attraverso lo sviluppo di competenze associate. Dovrebbe essere presa in considerazione l'introduzione di incentivi all'assunzione e alla transizione , all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, all'IFP e di misure di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione ben concepiti al fine di sostenere la creazione di posti di lavoro e  gestire le transizioni, affrontare e  anticipare la carenza di forza lavoro e di competenze e colmare il divario tra istruzione e il mercato del lavoro, alla luce delle necessarie trasformazioni digitale e verde, nonché per limitare l'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina e il crescente costo della vita in Europa. Gli Stati membri dovrebbero adattare le loro politiche in materia di occupazione e coordinare, a livello dell'Unione, l'attuazione delle migliori pratiche per quanto riguarda le misure temporanee che tutelano i lavoratori e i mercati del lavoro in tempi di crisi, e coinvolgere le parti sociali in materia. Dette misure potrebbero includere le integrazioni salariali, il sostegno al reddito e l'estensione dei regimi di indennità di disoccupazione, nonché l'estensione del congedo di malattia retribuito, del congedo per i prestatori di assistenza e delle modalità di telelavoro. Gli Stati membri dovrebbero sostenere la trasformazione dei settori economici fondamentali assicurando l'autosufficienza e l'autonomia strategica. Al fine di agevolare un'equa mobilità dei lavoratori, occorre prestare particolare attenzione alla salvaguardia dei diritti e dei posti di lavoro dei lavoratori mobili, al riconoscimento dei diplomi e al rafforzamento dei programmi transfrontalieri di istruzione e scambio. L'Autorità europea del lavoro svolge un ruolo importante nell'aiutare gli Stati membri e la Commissione a garantire che le norme dell'Unione in materia di mobilità dei lavoratori e coordinamento della sicurezza sociale siano applicate in modo equo, semplice ed efficace.

Emendamento 20

Proposta di decisione

Allegato I — Orientamento 5 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

La tassazione dovrebbe essere trasferita dal lavoro ad altre fonti di imposizione più favorevoli all'occupazione e alla crescita inclusiva e in linea con gli obiettivi climatici e ambientali , tenendo conto dell'effetto ridistribuivo del sistema fiscale e  preservando nel contempo le entrate necessarie a un'adeguata protezione sociale e a una spesa che stimoli la crescita.

La tassazione nazionale dovrebbe sostenere l'occupazione e la crescita inclusiva in linea con gli obiettivi strategici di cui all'articolo 3 TUE, nonché gli OSS, l'accordo di Parigi e gli obiettivi climatici e ambientali del Green Deal europeo. Le riforme fiscali dovrebbero tenere conto del loro effetto distributivo del sistema fiscale e  proteggere le entrate per gli investimenti pubblici, in particolare per quanto riguarda i servizi pubblici di qualità, la protezione sociale e a una spesa che stimoli la crescita sostenibile .

Emendamento 21

Proposta di decisione

Allegato I — Orientamento 5 — comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri, compresi quelli con salari minimi legali, dovrebbero promuovere la contrattazione collettiva al fine di fissare i salari e garantire un efficace coinvolgimento delle parti sociali in modo trasparente e prevedibile, consentendo l'adeguamento dei salari all'andamento della produttività e favorendo salari equi che consentano un tenore di vita dignitoso, prestando particolare attenzione ai gruppi a reddito medio-basso nell'ottica di rafforzare la convergenza socioeconomica verso l'alto. I meccanismi di determinazione dei salari dovrebbero tenere conto delle condizioni socioeconomiche, compresi gli sviluppi regionali e settoriali. Nel rispetto delle prassi nazionali e dell'autonomia delle parti sociali, gli Stati membri e le parti sociali dovrebbero garantire che tutti i lavoratori ricevano salari equi beneficiando, direttamente o indirettamente, di contratti collettivi o di salari minimi legali adeguati, tenendo conto del loro impatto sulla competitività, sulla creazione di posti di lavoro e sulla povertà lavorativa.

Le politiche volte a garantire che i salari consentano un tenore di vita dignitoso, anche per i gruppi svantaggiati, rimangono importanti per contrastare la povertà lavorativa. Gli Stati membri, compresi quelli con salari minimi legali, dovrebbero promuovere la contrattazione collettiva al fine di fissare i salari e garantire un efficace coinvolgimento delle parti sociali in modo trasparente e prevedibile, consentendo l'adeguamento dei salari all'andamento della produttività a lungo termine e favorendo salari equi che consentano un tenore di vita dignitoso per tutti i lavoratori , prestando particolare attenzione ai gruppi a reddito medio-basso e al loro potere di acquisto nell'ottica di rafforzare la convergenza socioeconomica verso l'alto. I meccanismi di determinazione dei salari dovrebbero tenere conto delle condizioni socioeconomiche, compresi gli sviluppi regionali e settoriali , utilizzando, ad esempio, un paniere di beni e servizi a prezzi reali stabiliti a livello nazionale o valori di riferimento internazionali o nazionali . Nel rispetto delle prassi nazionali e dell'autonomia delle parti sociali in linea con i trattati , gli Stati membri e le parti sociali dovrebbero garantire che tutti i lavoratori ricevano salari equi beneficiando, direttamente o indirettamente, di contratti collettivi o di salari minimi legali adeguati, tenendo conto del loro impatto sulla competitività, sulla creazione di posti di lavoro , sull'uguaglianza di genere e sulla povertà lavorativa. Fatta salva la competenza degli Stati membri di fissare il salario minimo legale e di consentire variazioni e trattenute, è importante evitare l'uso di variazioni e trattenute in generale, in quanto rischiano di incidere negativamente sull'adeguatezza dei salari. Essi garantiscono che tali variazioni e trattenute rispettino i principi di non discriminazione e proporzionalità e perseguano un obiettivo legittimo conformemente alla direttiva relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea  (1 bis) .

Emendamento 22

Proposta di decisione

Allegato I — Orientamento 5 — comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rispettano il diritto dell'Unione e nazionale applicabile in materia di diritti sociali e del lavoro e in materia di tassazione. Gli Stati membri dovrebbero garantire che il sostegno finanziario pubblico fornito alle imprese per combattere le conseguenze economiche della pandemia e dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia sia concesso a condizione che i finanziamenti siano utilizzati a vantaggio dei dipendenti e che le imprese beneficiarie si astengano dall'erogazione di bonus ai dirigenti, dal pagamento di dividendi o dall'offerta di programmi di riacquisto di azioni proprie mentre ricevono tale sostegno.

Emendamento 23

Proposta di decisione

Allegato I — Orientamento 6 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Nel contesto delle transizioni digitale e verde, dei cambiamenti demografici e della guerra in Ucraina , gli Stati membri dovrebbero promuovere la sostenibilità, la produttività, l'occupabilità e  il capitale umano , promuovendo l'acquisizione di abilità e competenze lungo tutto l'arco della vita e rispondendo alle esigenze attuali e future del mercato del lavoro, alla luce degli obiettivi principali dell'UE per il 2030 in materia di competenze. Gli Stati membri dovrebbero inoltre investire nei loro sistemi di istruzione e formazione e adeguarli al fine di fornire un'istruzione di elevata qualità e inclusiva, compresa l'istruzione e formazione professionale, l'accesso all'apprendimento digitale e la formazione linguistica (ad esempio nel caso di rifugiati, anche provenienti dall'Ucraina). Dovrebbero collaborare con le parti sociali, gli erogatori di istruzione e formazione, le imprese e le altre parti interessate per affrontare le debolezze strutturali dei sistemi di istruzione e formazione e migliorarne la qualità e pertinenza per il mercato del lavoro, anche per preparare le transizioni verde e digitale, affrontare gli squilibri esistenti tra domanda e offerta di competenze e prevenire l'emergere di nuove carenze, in particolare per le attività connesse a REPowerEU, come la diffusione delle energie rinnovabili o le ristrutturazioni edilizie. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alle sfide della professione di insegnante, anche investendo nelle competenze digitali degli insegnanti e dei formatori. I sistemi di istruzione e formazione dovrebbero dotare tutti i discenti di competenze chiave, comprese le competenze di base e digitali nonché le competenze trasversali, per gettare le fondamenta per l'adattabilità e la resilienza durantetutta la vita. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per rafforzare l'erogazione di diritti alla formazione individuale e garantirne la trasferibilità durante le transizioni professionali, anche, se del caso, attraverso conti individuali di apprendimento e un sistema affidabile di valutazione della qualità della formazione. Gli Stati membri dovrebbero avvalersi del potenziale delle microcredenziali per sostenere l'apprendimento permanente e l'occupabilità. Dovrebbero consentire a tutti di anticipare e  adeguarsi meglio alle esigenze del mercato del lavoro, in particolare attraverso un continuo miglioramento del livello delle competenze e una continua riqualificazione nonché attraverso l'offerta di servizi integrati di orientamento consulenza, al fine di sostenere transizioni eque e giuste per tutti, rafforzare risultati in ambito sociale, affrontare le carenze del mercato del lavoro gli squilibri tra domanda offerta di competenze , migliorare la resilienza complessiva dell'economia di fronte alle crisi e facilitare i potenziali adeguamenti.

Nel contesto delle transizioni digitale e verde, dei cambiamenti demografici e  dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, nonché dell'aumento del costo della vita , gli Stati membri dovrebbero promuovere i diritti sociali, la sostenibilità, la produttività, l'occupabilità e  gli investimenti nei lavoratori e nelle persone , promuovendo l'acquisizione di abilità e competenze lungo tutto l'arco della vita e rispondendo alle esigenze attuali e future del mercato del lavoro, alla luce degli obiettivi principali dell'UE per il 2030 in materia di competenze , in particolare per quanto concerne le competenze digitali . Gli Stati membri dovrebbero inoltre investire nei loro sistemi di istruzione e formazione e adeguarli e modernizzarli al fine di fornire un'istruzione di elevata qualità e inclusiva, in particolare l'istruzione e formazione professionale, le conoscenze imprenditoriali, compresa l'imprenditoria sociale, l'accesso all'apprendimento digitale e la formazione linguistica (ad esempio nel caso di tutti i rifugiati, anche quelli provenienti dall'Ucraina) , e l'apprendimento formale e informale lungo tutto l'arco della vita . Dovrebbero collaborare con le parti sociali, le autorità regionali e locali, gli erogatori di istruzione e formazione, le imprese e le altre parti interessate per affrontare le debolezze strutturali ed emergenti dei sistemi di istruzione e formazione e migliorarne la qualità e pertinenza per il mercato del lavoro, per sostenere e accelerare ulteriormente le transizioni verde e digitale, affrontare gli squilibri esistenti tra domanda e offerta di competenze , l'obsolescenza delle competenze e prevenire l'emergere di nuove carenze, in particolare per le attività connesse a REPowerEU, come la diffusione delle energierinnovabili , l'efficienza energetica e le ristrutturazioni edilizie profonde. Gli Stati membri dovrebbero affrontare le esigenze dei settori e delle regioni con carenze strutturali in materia di mercato del lavoro e competenze, tra l'altro al fine di consentire contemporaneamente le transizioni verde, tecnologica e digitale. Gli Stati membri dovrebbero sostenere e incoraggiare le imprese a investire nelle competenze del loro personale e offrire condizioni di lavoro e di impiego dignitose per attrarre lavoratori qualificati. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero utilizzare tutte le risorse disponibili del FSE+ e di altri programmi e strumenti dell'Unione, come Next Generation EU, per rafforzare le qualifiche dei giovani e promuovere sistemi di istruzione duale . Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alle sfide della professione di insegnante, anche investendo nelle competenze digitali degli insegnanti e dei formatori nonché nelle loro conoscenze in materia di cambiamenti climatici e sviluppo sostenibile . I sistemi di istruzione e formazione dovrebbero dotare tutti i discenti di competenze chiave, comprese le competenze di base e digitali nonché le competenze trasversali formali e informali, come la comunicazione e il pensiero critico , per gettare le fondamenta per l'adattabilità e la resilienza durante tutta la vita e dovrebbero preparare gli insegnanti affinché siano in grado di trasmettere tali competenze ai discenti . Al fine di promuovere lo sviluppo e la mobilità dei discenti nell'ottica dell'obiettivo 2030 di aumentare al 60 % la partecipazione annuale degli adulti alla formazione, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per rafforzare l'erogazione di diritti alla formazione individuale e garantirne la trasferibilità durante le transizioni professionali, anche, se del caso, attraverso conti individuali di apprendimento e un sistema affidabile di valutazione della qualità della formazione. Gli Stati membri dovrebbero avvalersi del potenziale delle microcredenziali per sostenere l'apprendimento permanente e l'occupabilità. Dovrebbero garantire al tempo stesso il mantenimento del lato umanistico dell'istruzione e il rispetto delle aspirazioni degli individui. Al fine di sostenere transizioni eque e giuste per tutti , nonché anticipare e  adattarsi meglio alle esigenze del mercato del lavoro, è fondamentale che gli Stati membri migliorino la resilienza complessiva dell'economia . Dovrebbero agevolare condizioni di lavoro dignitose e potenziali adeguamenti attraverso il miglioramento continuo delle competenze la riqualificazione professionale , rafforzando sistemi e i servizi di protezione sociale fornendo orientamento consulenza integrati , nonché politiche attive del mercato del lavoro, anche in vista di futuri shock economici .

Emendamento 24

Proposta di decisione

Allegato I — Orientamento 6 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri dovrebbero promuovere le pari opportunità per tutti affrontando le disuguaglianze nei sistemi di istruzione e formazione. In particolare, i minori dovrebbero avere accesso a un'educazione e cura della prima infanzia di buona qualità, in linea con la garanzia europea per l'infanzia. Gli Stati membri dovrebbero innalzare i livelli complessivi delle qualifiche, ridurre il numero di giovani che abbandonano precocemente l'istruzione e la formazione, sostenere l'accesso all'istruzione dei minori provenienti da zone remote , aumentare l'attrattiva dell'istruzione e formazione professionale (IFP), l'accesso all'istruzione terziaria e il suo completamento, agevolare la transizione dei giovani dall'istruzione all'occupazione attraverso tirocini e apprendistati di qualità, nonché aumentare la partecipazione degli adulti all'apprendimento continuo, in particolare tra i discenti provenienti da contesti svantaggiati e i discenti meno qualificati. Tenendo conto delle nuove esigenze nel contesto di società digitali, verdi e che invecchiano, gli Stati membri dovrebbero potenziare l'apprendimento basato sul lavoro nei loro sistemi di IFP, anche grazie ad apprendistati di qualità ed efficaci, e aumentare il numero delle persone che completano il percorso di IFP e il numero dei laureati in ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico (science, technology, engineering and mathematics — STEM), in particolare tra le donne. Gli Stati membri dovrebbero inoltre rafforzare la pertinenza dell'istruzione terziaria e, se del caso, della ricerca universitaria per il mercato del lavoro, migliorare il monitoraggio e le previsioni delle competenze, conferire maggiore visibilità alle competenze e  rendere comparabili le qualifiche, comprese quelle acquisite all'estero e aumentare le opportunità per il riconoscimento e la convalida delle abilità e delle competenze acquisite al di fuori dell'istruzione e della formazione formali. Dovrebbero migliorare e incrementare l'offerta di un'IFP continua e flessibile e la partecipazione essa . Gli Stati membri dovrebbero inoltre sostenere gli adulti scarsamente qualificati nelmantenere o sviluppare l'occupabilità a lungo termine stimolando l'accesso e la partecipazione a occasioni di apprendimento di qualità, mediante l'attuazione della raccomandazione sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze, compresa una valutazione delle stesse, un'offerta di istruzione e formazione che corrispondano alle opportunità del mercato del lavoro e la convalida e il riconoscimento delle competenze acquisite .

Gli Stati membri dovrebbero promuovere le pari opportunità per tutti eliminando le disuguaglianze nei sistemi di istruzione e formazione. In particolare, i minori dovrebbero avere accesso paritario a un'educazione e cura della prima infanzia di elevata qualità, in linea con la garanzia europea per l'infanzia e gli obiettivi di Barcellona . Gli Stati membri dovrebbero innalzare i livelli complessivi delle qualifiche, ridurre il numero di giovani che abbandonano precocemente l'istruzione e la formazione, sostenere l'accesso all'istruzione dei minori provenienti da gruppi e regioni svantaggiati , aumentare l'attrattiva dell'istruzione e formazione professionale (IFP), promuovere l'accesso all'istruzione terziaria e il suo completamento, agevolare la transizione dei giovani dall'istruzione all'occupazione attraverso tirocini e apprendistati di qualità retribuiti e inclusivi , nonché aumentare la partecipazione degli adulti all'apprendimento continuo, in particolare tra i discenti provenienti da contesti svantaggiati e i discenti meno qualificati. Tenendo conto delle nuove esigenze nel contesto di società digitali, verdi e che invecchiano, gli Stati membri dovrebbero potenziare l'apprendimento basato sul lavoro nei loro sistemi di IFP, anche grazie ad apprendistati di qualità ed efficaci retribuiti e inclusivi , e  garantire investimenti continui nell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, aumentare il numero delle persone che completano il percorso di IFP e il numero dei laureati in ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico (science, technology, engineering and mathematics — STEM), in particolare tra le donne. Gli Stati membri dovrebbero inoltre rafforzare la pertinenza dell'istruzione terziaria e, se del caso, della ricerca universitaria per il mercato del lavoro, rafforzare la formazione duale, migliorare il monitoraggio e le previsioni delle competenze, conferire maggiore visibilità alle competenze e  semplificare la comparabilità e il riconoscimento delle qualifiche, comprese quelle acquisite all'estero e aumentare le opportunità per il riconoscimento e la convalida delle abilità edelle competenze acquisite al di fuori dell'istruzione e della formazione formali anche per i cittadini di paesi terzi . Dovrebbero migliorare e incrementare l'offerta continua di un'IFP e la partecipazione più flessibile e  inclusiva a essa. Gli Stati membri dovrebbero sostenere la creazione di posti di lavoro e investire nei regimi di protezione sociale, anche per le persone con disabilità e i lavoratori con difficoltà nel miglioramento del livello delle competenze e nella riqualificazione, nonché sostenere gli adulti scarsamente qualificati nell'accesso al mercato del lavoro e un'occupazione stabile e di qualità . In tale contesto è importante mantenere o sviluppare l'occupabilità a lungo termine stimolando l'accesso e la partecipazione a occasioni di apprendimento di qualità, mediante l'attuazione della raccomandazione sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze, compresa una valutazione delle stesse, un'offerta di istruzione e formazione che corrispondano alle opportunità del mercato del lavoro. Il diritto al congedo di formazione retribuito a fini professionali dovrebbe essere incoraggiato, in linea con le pertinenti convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) che consentono ai lavoratori di seguire programmi di formazione durante l'orario di lavoro. Gli Stati Membri dovrebbero adottare le misure necessarie per promuovere un accesso universale, efficace e paritario alla didattica e la formazione a distanza, tenendo in piena considerazione le esigenze delle persone con disabilità, delle persone che vivono in zone remote e dei genitori, in particolare dei genitori soli.

Emendamento 25

Proposta di decisione

Allegato I — Orientamento 6 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri dovrebbero fornire ai disoccupati e alle persone inattive un'assistenza efficace, tempestiva, coordinata e su misura, basata sul sostegno alla ricerca di un impiego, sulla formazione, sulla riqualificazione e sull'accesso ad altri servizi abilitanti, prestando particolare attenzione ai gruppi vulnerabili e alle persone particolarmente colpite dalle transizioni verde e digitale. Dovrebbero essere perseguite tempestivamente, al più tardi dopo 18 mesi di disoccupazione, strategie globali che includano valutazioni individuali approfondite dei disoccupati, al fine di ridurre e prevenire in misura significativa la disoccupazione strutturale e di lungo periodo. La disoccupazione giovanile e il fenomeno dei giovani che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo (not in employment, education or training — NEET) dovrebbero continuare ad essere affrontati mediante la prevenzione dell'abbandono scolastico precoce e il miglioramento strutturale della transizione dalla scuola al lavoro, anche grazie alla piena attuazione della garanzia per i giovani rafforzata, che dovrebbe altresì sostenere in modo significativo le opportunità di occupazione giovanile di qualità nella ripresa post-pandemia. Inoltre gli Stati membri dovrebbero, anche alla luce dell'Anno europeo dei giovani 2022, intensificare gli sforzi , in particolare per evidenziare in che modo le transizioni verde e digitale offrano una prospettiva rinnovata per il futuro nonché opportunità per contrastare l'impatto negativo della pandemia sui giovani.

Gli Stati membri dovrebbero fornire ai disoccupati e alle persone inattive in età lavorativa, in particolare ai disoccupati di lunga data, un'assistenza efficace, tempestiva, coordinata e su misura per migliorare le loro prospettive sul mercato del lavoro , basata sul sostegno alla ricerca di un impiego, sulla formazione, sulla riqualificazione e sull'accesso ad altri servizi abilitanti, anche nei settori della salute e degli alloggi, prestando particolare attenzione ai gruppi svantaggiati e alle persone che necessitano di un sostegno supplementare per gestire le transizioni verde e digitale. Dovrebbero essere perseguite tempestivamente, al più tardi dopo 18 mesi di disoccupazione, strategie globali che includano valutazioni individuali approfondite dei disoccupati, al fine di ridurre in misura significativa la disoccupazione strutturale e di lungo periodo e al più tardi dopo 8 mesi per i nuovi lavoratori disoccupati al fine di prevenire il rischio di disoccupazione di lunga durata, con particolare attenzione alle persone con disabilità e ad altri gruppi svantaggiati. Gli Stati membri dovrebbero, con il coinvolgimento delle parti sociali, agevolare le transizioni professionali, con il sostegno del FSE+, del Fondo per una transizione giusta e di iniziative quali RePowerEU . La disoccupazione giovanile , l'occupazione precaria dei giovani e il fenomeno dei giovani che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo (not in employment, education or training — NEET) dovrebbero continuare ad essere affrontati in via prioritaria mediante la prevenzione dell'abbandono scolastico precoce , compresi gli apprendistati retribuiti e inclusivi e il miglioramento strutturale della transizione dalla scuola al lavoro, anche grazie alla piena ed efficace attuazione della garanzia per i giovani rafforzata e l'utilizzo dei finanziamenti dell'Unione, come quelli del FSE+ e del dispositivo per la ripresa e la resilienza , che dovrebbe altresì sostenere l'occupazione giovanile di qualità nella ripresa post-pandemia. Inoltre , gli Stati membri dovrebbero garantire condizioni di lavoro dignitose e l'accesso alla protezione sociale per i tirocinanti, gli stagisti e gli apprendisti. Inoltre gli Stati membri dovrebbero, anche alla luce dell'Anno europeo dei giovani 2022, intensificare gli sforzi per evidenziare in che modo le transizioni verde e digitale offrano una prospettiva rinnovata per il futuro nonché opportunità per contrastare l'impatto negativo della pandemia sui giovani. Gli Stati membri dovrebbero valutare la possibilità di attuare una clausola sui giovani, che valuti l'impatto di nuove iniziative sui giovani in tutti i settori di intervento.

Emendamento 26

Proposta di decisione

Allegato I — Orientamento 6 — comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri dovrebbero mirare a rimuovere gli ostacoli e i disincentivi, mettendo in atto incentivi, in relazione alla partecipazione al mercato del lavoro, in particolare per i  lavoratori a basso reddito, i secondi percettori di reddito e le persone che sono più lontane dal mercato del lavoro, tra cui le persone provenienti da un contesto migratorio e i Rom emarginati. Considerate le forti carenze di manodopera in particolari professioni e settori, gli Stati membri dovrebbero contribuire a incentivare l'offerta di forza lavoro, segnatamente promuovendo salari adeguati e condizioni di lavoro dignitose nonché politiche attive del mercato del lavoro efficaci. Gli Stati membri dovrebbero inoltre sostenere un ambiente di lavoro adeguato alle persone con disabilità, anche mediante un sostegno finanziario mirato e  servizi che consentano loro di partecipare al mercato del lavoro e alla società.

Gli Stati membri dovrebbero mirare a rimuovere gli ostacoli e i disincentivi, mettendo in atto incentivi, in relazione all'accesso e alla partecipazione al mercato del lavoro, in particolare per i  gruppi svantaggiati e le persone che sono più lontane dal mercato del lavoro, tra cui le persone con disabilità, le persone provenienti da un contesto migratorio e i Rom emarginati. Considerate le forti carenze di manodopera in particolari professioni e settori, gli Stati membri dovrebbero contribuire a incentivare l'offerta di forza lavoro, segnatamente promuovendo salari e condizioni di lavoro dignitosi nonché politiche attive del mercato del lavoro efficaci. Gli Stati membri dovrebbero inoltre sostenere un ambiente di lavoro accessibile per le persone con disabilità e la fornitura di sistemazioni ragionevoli sul luogo di lavoro , anche mediante un sostegno finanziario mirato , prodotti, servizi un ambiente che consenta loro di partecipare al mercato del lavoro e alla società. Il telelavoro regolamentato e le nuove tecnologie possono offrire opportunità, in particolare per i gruppi svantaggiati, a condizione che sia predisposta la necessaria infrastruttura digitale, a prezzi abbordabili e accessibile a tutti. Il telelavoro, tuttavia, non dovrebbe esonerare i datori di lavoro dall'obbligo di fornire sistemazioni ragionevoli sul luogo di lavoro e di creare culture inclusive sul luogo di lavoro per i lavoratori con disabilità.

Emendamento 27

Proposta di decisione

Allegato I — Orientamento 6 — comma 5

Testo della Commissione

Emendamento

Occorre affrontare il problema dei divari di genere a livello di occupazione e  di retribuzioni . Gli Stati membri dovrebbero garantire la parità di genere e una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche offrendo pari opportunità e pari avanzamento di carriera ed eliminando gli ostacoli all'accesso alla leadership a tutti i livelli decisionali. Dovrebbe essere garantita la parità di retribuzione per lo stesso lavoro, o per un lavoro di pari valore, e la trasparenza della retribuzione. Dovrebbe essere promossa la conciliazione tra lavoro, famiglia e vita privata sia per le donne che per gli uomini, in particolare mediante l'accesso a servizi di assistenza a lungo termine e di educazione e cura della prima infanzia di qualità e a prezzi accessibili . Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i genitori e le altre persone con responsabilità di assistenza abbiano accesso a un congedo per motivi familiari adeguato e a modalità di lavoro flessibili per conciliare lavoro, famiglia e vita privata, oltre a promuovere un uso equilibrato di tali diritti tra uomini e donne.

Occorre colmare il problema esistente dei divari di genere a livello di occupazione , retribuzioni pensioni . Gli Stati membri dovrebbero garantire la parità di genere e una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche offrendo pari opportunità nell'istruzione e pari avanzamento di carriera ed eliminando gli ostacoli all'accesso alla leadership a tutti i livelli decisionali. Gli Stati membri dovrebbero attuare rapidamente la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa e relative misure  (1 bis) . Gli Stati membri dovrebbero garantire che i periodi di maternità e di congedo parentale siano adeguatamente valutati sia in termini di contributi sia in termini di diritti pensionistici, in modo da rispecchiare l'importanza di crescere le future generazioni, in particolare nel contesto di una società che sta invecchiando. Dovrebbe essere garantita effettivamente la parità di retribuzione per lo stesso lavoro, o per un lavoro di pari valore, e la trasparenza della retribuzione in linea con i trattati, ad esempio istituendo indici nazionali di equità salariale che confrontino uomini e donne in tutta la loro diversità . Dovrebbe essere promossa la conciliazione tra lavoro, famiglia e vita privata sia per le donne che per gli uomini, in particolare mediante l'accesso universale ed effettivo a servizi di assistenza a lungo termine e di educazione e cura della prima infanzia di qualità nonché un'equa condivisione delle responsabilità assistenziali e domestiche . Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i genitori e le altre persone con responsabilità di assistenza abbiano accesso a un congedo per motivi familiari adeguato e a modalità di lavoro flessibili per conciliare lavoro, famiglia e vita privata, oltre a promuovere un uso equilibrato di tali diritti tra uomini e donne. Inoltre, dovrebbero garantire l'accesso a una formazione professionale di qualità per i prestatori di assistenza, il riconoscimento delle loro qualifiche e aiutare i datori di lavoro nel settore dell'assistenza a trovare e trattenere personale qualificato, con particolare attenzione a condizioni di lavoro dignitose. Gli Stati membri dovrebbero procedere progressivamente verso un congedo di maternità e paternità pienamente retribuito e di pari durata.

Emendamento 28

Proposta di decisione

Allegato I — Orientamento 7 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di trarre vantaggio da una forza lavoro più dinamica e produttiva e da nuovi modelli di lavoro e di business, gli Stati membri dovrebbero collaborare con le parti sociali per creare condizioni di lavoro eque, trasparenti e prevedibili, equilibrando diritti e obblighi. Dovrebbero ridurre ed evitare la segmentazione all'interno dei mercati del lavoro, contrastare il lavoro non dichiarato e il lavoro autonomo fittizio e favorire la transizione a forme di lavoro a tempo indeterminato. Le norme in materia di protezione dell'occupazione, il diritto del lavoro e le istituzioni dovrebbero tutti concorrere a  creare un ambiente appropriato all'assunzione e la flessibilità necessaria per consentire ai datori di lavoro di adattarsi rapidamente ai cambiamenti del contesto economico, pur tutelando i diritti del lavoro e garantendo a tutti i lavoratori la protezione sociale , un adeguato livello di sicurezza e ambienti di lavoro sani, sicuri e appropriati. Promuovere l'uso di modalità di lavoro flessibili, come il telelavoro, può contribuire ad aumentare i livelli di occupazione e a rendere più inclusivi i mercati del lavoro nel contesto postpandemico. Allo stesso tempo, è importante garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori in termini di orario di lavoro, condizioni di lavoro ed equilibrio tra vita professionale e vita privata. È opportuno evitare i rapporti di lavoro che portano a condizioni precarie, anche nel caso dei lavoratori delle piattaforme digitali, soprattutto se scarsamente qualificati, e combattendo l'abuso dei contratti atipici. In caso di licenziamento ingiustificato dovrebbero essere garantiti l'accesso a una risoluzione delle controversie efficace e imparziale e il diritto di ricorso, compresa una compensazione adeguata.

Al fine di trarre vantaggio da una forza lavoro più dinamica e produttiva e da nuovi modelli di lavoro e di business, gli Stati membri dovrebbero collaborare con le parti sociali per creare condizioni di lavoro eque, trasparenti e prevedibili, equilibrando diritti e obblighi per i datori di lavoro e per i lavoratori . La Commissione e gli Stati membri dovrebbero adottare misure concrete per promuovere e rafforzare la contrattazione collettiva e il dialogo sociale a tale riguardo. Gli Stati membri dovrebbero ridurre ed evitare la segmentazione all'interno dei mercati del lavoro, contrastare il lavoro non dichiarato e il lavoro autonomo fittizio e favorire la transizione a forme di lavoro a tempo indeterminato. Le norme in materia di protezione dell'occupazione, il diritto del lavoro e le istituzioni dovrebbero tutti concorrere a  tutelare i diritti del lavoro e a garantire un elevato livello di protezione sociale e un'occupazione sicura, assunzioni inclusive, salute e sicurezza sul lavoro, nonché ambienti di lavoro appropriati. Allo stesso tempo, gli Stati membri dovrebbero garantire un ambiente adeguato che consenta alle imprese di prosperare e la flessibilità necessaria perché i datori di lavoro possano adattarsi ai cambiamenti. Promuovere l'uso di modalità di lavoro flessibili concordate dai datori di lavoro e dai lavoratori o dai loro rappresentanti , come il telelavoro, può contribuire ad aumentare i livelli di occupazione e a rendere più inclusivi i mercati del lavoro nel contesto postpandemico , in particolare per i genitori soli, le persone con disabilità e le persone che vivono in regioni rurali e remote . Allo stesso tempo, è importante garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori in termini di orario di lavoro, condizioni di lavoro , compresa la salute e la sicurezza sul lavoro, così come la protezione sociale, ed equilibrio tra vita professionale e vita privata. È opportuno affrontare con urgenza i rapporti di lavoro che portano a condizioni precarie e a una concorrenza sleale , anche nel caso dei lavoratori delle piattaforme digitali, soprattutto se scarsamente qualificati, combattendo l'abuso dei contratti atipici. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché tutti i lavoratori godano di condizioni di lavoro dignitose, dei diritti sociali e dell'accesso a una protezione sociale adeguata. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero attuare pienamente la convenzione n. 81 dell'OIL sull'ispezione del lavoro e investire in ispezioni sul lavoro efficaci conferendo poteri alle autorità competenti e coordinando i loro sforzi per combattere gli abusi transfrontalieri nel quadro dell'Autorità europea del lavoro. In caso di licenziamentoingiustificato dovrebbero essere garantiti l'accesso a una risoluzione delle controversie efficace e imparziale e il diritto di ricorso, compresa una compensazione adeguata. Gli Stati membri dovrebbero fare affidamento sulle agenzie europee e sulla rete dei servizi pubblici per l'impiego (SPI) a livello dell'Unione, al fine di individuare le migliori prassi fondate su dati concreti, incoraggiare l'apprendimento comparativo e promuovere un maggiore coordinamento delle politiche occupazionali.

Emendamento 29

Proposta di decisione

Allegato I — Orientamento 7 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le politiche dovrebbero essere volte a migliorare e sostenere la partecipazione al mercato del lavoro, la corrispondenza tra offerta e domanda di lavoro e le transizioni verso il mondo del lavoro, anche nelle regioni svantaggiate. Gli Stati membri dovrebbero favorire efficacemente l'inserimento attivo di chi può partecipare al mercato del lavoro, in particolare per quanto riguarda i gruppi vulnerabili come le persone meno qualificate, le persone provenienti da un contesto migratorio, comprese le persone con uno status di protezione temporanea, e i Rom emarginati. Dovrebbero rafforzare l'ambito di applicazione e l'efficacia delle politiche attive del mercato del lavoro, ampliandone gli obiettivi, la portata e il campo d'azione e migliorandone la connessione ai servizi sociali, alla formazione e al sostegno al reddito per i disoccupati mentre sono alla ricerca di un'occupazione, sulla base dei loro diritti e responsabilità. Gli Stati membri dovrebbero rafforzare la capacità dei servizi pubblici per l'impiego di fornire un'assistenza tempestiva e su misura alle persone in cerca di lavoro, di rispondere alle esigenze attuali e future del mercato del lavoro e di attuare una gestione basata sui risultati, sostenuta anche attraverso la digitalizzazione.

Le politiche dovrebbero essere volte a migliorare e sostenere la partecipazione al mercato del lavoro, la corrispondenza tra offerta e domanda di lavoro e le transizioni verso il mondo del lavoro, in particolare la transizione verde e digitale, anche nelle regioni e nelle aree svantaggiate , comprese le regioni remote e rurali, le isole e le regioni ultraperiferiche . Gli Stati membri dovrebbero consentire efficacemente a chi può partecipare al mercato del lavoro di trovare un'occupazione di qualità , in particolare quando si tratta di gruppi svantaggiati come i giovani e gli anziani, le persone meno qualificate, i lavoratori informali, le persone con disabilità, le persone provenienti da un contesto migratorio, comprese le persone con uno status di protezione temporanea, e i Rom emarginati. Dovrebbero rafforzare l'ambito di applicazione e l'efficacia delle politiche attive del mercato del lavoro, ampliandone gli obiettivi, la portata e il campo d'azione e migliorandone la connessione ai servizi sociali, alla formazione e al sostegno al reddito dignitoso per i disoccupati mentre sono alla ricerca di un'occupazione di qualità , sulla base dei loro diritti e responsabilità. Gli Stati membri dovrebbero rafforzare la capacità dei servizi pubblici per l'impiego di fornire un'assistenza tempestiva e su misura alle persone in cerca di lavoro, di rispondere alle esigenze attuali e future del mercato del lavoro nonché alle aspirazioni di chi è alla ricerca di un'occupazione, e di attuare una gestione basata sui risultati, sostenuta anche attraverso la digitalizzazione. Gli Stati membri dovrebbero garantire che tali servizi e tale sostegno siano offerti online e offline onde essere accessibili a tutti, compresi gli anziani e le persone con disabilità, al fine di garantire che nessuno sia lasciato indietro.

Emendamento 30

Proposta di decisione

Allegato I — Orientamento 7 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri dovrebbero fornire ai disoccupati adeguate prestazioni di disoccupazione per un periodo di tempo ragionevole, in linea con i loro contributi e con le norme nazionali in materia di ammissibilità. Le prestazioni di disoccupazione non dovrebbero disincentivare un rapido ritorno all'occupazione e dovrebbero essere affiancate da politiche attive del mercato del lavoro.

Gli Stati membri dovrebbero fornire ai disoccupati adeguate prestazioni di disoccupazione per un periodo di tempo ragionevole, in linea con i loro contributi e con le norme nazionali in materia di ammissibilità. Dette prestazioni non costituiscono un disincentivo a un rapido ritorno all'occupazione , come sottolinea il principio n. 13 del pilastro, e dovrebbero essere affiancate a politiche attive del mercato del lavoro.

Emendamento 31

Proposta di decisione

Allegato I — Orientamento 7 — comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

La mobilità dei discenti e dei lavoratori dovrebbe essere sostenuta in modo adeguato con l'obiettivo di migliorarne le competenze e  l' occupabilità e di sfruttare l'intero potenziale del mercato del lavoro europeo, assicurando nel contempo condizioni eque per tutti coloro che svolgono un'attività transfrontaliera, e di rafforzare la cooperazione amministrativa tra le amministrazioni nazionali in relazione ai lavoratori mobili, beneficiando dell'assistenza fornita dall'Autorità europea del lavoro. La mobilità dei lavoratori che esercitano professioni critiche e dei lavoratori transfrontalieri, stagionali e distaccati dovrebbe essere sostenuta in caso di chiusure temporanee delle frontiere dovute a considerazioni di sanità pubblica .

Gli Stati membri dovrebbero sostenere la mobilità del lavoro in tutta l'Unione per superare le carenze regionali e settoriali del mercato del lavoro e sfruttare appieno il potenziale del mercato del lavoro dell'Unione, affrontando nel contempo in modo efficace l'impatto negativo della «fuga dei cervelli» in alcune regioni. Allo stesso tempo, la mobilità dei discenti e dei lavoratori dovrebbe essere sostenuta per aumentare il loro know-how, le loro competenze e  la loro occupabilità , in particolare rafforzando ulteriormente Erasmus+. Gli Stati membri dovrebbero assicurare i diritti e condizioni di lavoro e di occupazione dignitose per tutti coloro che svolgono un'attività transfrontaliera, come anche la portabilità dei diritti in materia di sicurezza sociale attraverso una migliore cooperazione amministrativa tra le amministrazioni nazionali in relazione ai lavoratori mobili, beneficiando anche dell'assistenza fornita dall'Autorità europea del lavoro. La mobilità equa dei lavoratori che esercitano professioni critiche e dei lavoratori transfrontalieri, compresi quelli frontalieri, stagionali e distaccati, dovrebbe essere sostenuta e i loro diritti dovrebbero essere rispettati, anche in caso di chiusure temporanee delle frontiere , ad esempio in termini di salute e sicurezza, residenza fiscale e coordinamento della sicurezza sociale .

Emendamento 32

Proposta di decisione

Allegato I — Orientamento 7 — comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri dovrebbero cooperare al fine di coordinare la sicurezza sociale dei lavoratori mobili, compresi i lavoratori autonomi che lavorano in un altro Stato membro. La modernizzazione dei sistemi di sicurezza sociale dovrebbe favorire i principi del mercato del lavoro dell'Unione fornendo sistemi nazionali di sicurezza sociale sostenibili che evitino le lacune in materia di protezione e, in ultima analisi, garantiscano una forza lavoro produttiva. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero migliorare, attraverso i loro piani nazionali nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza e di altri strumenti dell'Unione, la digitalizzazione dei servizi pubblici al fine di migliorare la qualità del loro lavoro, in particolare attuando pienamente il sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale. Gli Stati membri dovrebbero aumentare i partenariati transfrontalieri e promuovere e utilizzare meglio altri strumenti europei pertinenti, quali la rete europea di servizi per l'impiego (EURES) e la rete degli SPI, per sostenere i lavoratori mobili, in particolare fornendo loro informazioni complete sulle opportunità di lavoro e sulla protezione sociale.

Emendamento 33

Proposta di decisione

Allegato I — Orientamento 7 — comma 5

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri dovrebbero inoltre adoperarsi per creare le condizioni adeguate per le nuove forme di lavoro, sfruttando il loro potenziale di creazione di posti di lavoro e garantendo nel contempo il rispetto dei diritti sociali esistenti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto fornire consulenza e orientamenti sui diritti e  sugli obblighi applicabili nel contesto dei contratti atipici e delle nuove forme di lavoro, come il lavoro mediante piattaforme digitali. A tale riguardo, le parti sociali possono svolgere un ruolo fondamentale e gli Stati membri dovrebbero sostenerle nel raggiungere e rappresentare le persone che svolgono lavori atipici e mediante piattaforme digitali. Per quanto riguarda le sfide derivanti da nuove forme di organizzazione del lavoro, quali la gestione algoritmica, la sorveglianza dei dati e il telelavoro permanente o semipermanente, gli Stati membri dovrebbero inoltre fornire sostegno all'applicazione delle norme , ad esempio tramite orientamenti o sessioni di formazione specifiche per gli ispettorati del lavoro.

Gli Stati membri dovrebbero inoltre adoperarsi per creare le condizioni adeguate per le nuove forme di lavoro, sfruttando il loro potenziale di creazione di posti di lavoro e garantendo nel contempo il rispetto del diritto del lavoro e dei diritti sociali esistenti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire i diritti e  gli obblighi applicabili nel contesto dei contratti atipici e delle nuove forme di lavoro, come il lavoro mediante piattaforme digitali , e fornire consulenza e orientamenti ove necessario . Nel contempo, gli Stati membri dovrebbero promuovere la transizione a forme di lavoro a tempo indeterminato, in linea con il pilastro.  A tale riguardo, le parti sociali possono svolgere un ruolo fondamentale e gli Stati membri dovrebbero sostenerle nel raggiungere e rappresentare le persone che svolgono lavori atipici e mediante piattaforme digitali , facilitando parallelamente la rappresentanza e l'azione collettiva per i lavoratori realmente autonomi . Per quanto riguarda le sfide derivanti da nuove forme di organizzazione del lavoro, quali la gestione algoritmica, la sorveglianza dei dati e il telelavoro permanente o semipermanente, gli Stati membri dovrebbero inoltre fornire sostegno all'applicazione delle norme anche sotto forma di risorse umane e finanziarie adeguate, e orientamenti o sessioni di formazione specifiche per gli ispettorati del lavoro , nonché sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive .

Emendamento 34

Proposta di decisione

Allegato I — Orientamento 7 — comma 6

Testo della Commissione

Emendamento

Sulla base delle prassi nazionali in vigore e al fine di conseguire un dialogo sociale più efficace e migliori risultati socioeconomici, anche in tempi di crisi , come la guerra in Ucraina, gli Stati membri dovrebbero garantire il coinvolgimento tempestivo e significativo delle parti sociali nell'elaborazione e nell'attuazione delle riforme e delle politiche occupazionali, sociali e, ove pertinente, economiche , anche attraverso un sostegno per potenziare la capacità delle parti sociali . Gli Stati membri dovrebbero promuovere il dialogo sociale e  la contrattazione collettiva. Le parti sociali dovrebbero essere incoraggiate a negoziare e concludere accordi collettivi negli ambiti di loro interesse, nel pieno rispetto della loro autonomia e del diritto all'azione collettiva.

Sulla base delle prassi nazionali in vigore e al fine di promuovere e conseguire un dialogo sociale più efficace e intenso, e migliori risultati socioeconomici, anche in tempi di crisi caratterizzati dall'invasione dell' Ucraina da parte della Russia , dall'aumento del costo della vita e dall'accelerazione del cambiamento climatico, gli Stati membri dovrebbero sostenere il rafforzamento delle parti sociali a tutti i livelli e garantire il loro coinvolgimento tempestivo e significativo nell'elaborazione e nell'attuazione delle riforme e delle politiche occupazionali, sociali e, ove pertinente, economiche e ambientali . Gli Stati membri dovrebbero promuovere il dialogo sociale e  l'ampliamento della copertura della contrattazione collettiva. Le parti sociali dovrebbero essere incoraggiate a negoziare e concludere accordi collettivi negli ambiti di loro interesse, nel pieno rispetto della loro autonomia e del diritto all'azione collettiva.

Emendamento 35

Proposta di decisione

Allegato I — Orientamento 7 — comma 7

Testo della Commissione

Emendamento

Ove pertinente e sulla base delle prassi nazionali in vigore, gli Stati membri dovrebbero tener conto dell'esperienza delle organizzazioni della società civile competenti in tema di occupazione e questioni sociali.

Ove pertinente e sulla base delle prassi nazionali in vigore, gli Stati membri dovrebbero tener conto delle conoscenze e dell'esperienza delle organizzazioni della società civile competenti in tema di occupazione e questioni sociali e ambientali, comprese quelle che rappresentano e lavorano a stretto contatto con gruppi svantaggiati che incontrano ostacoli nell'accedere al mercato del lavoro e a un'occupazione di qualità . Inoltre, gli Stati membri dovrebbero sostenere le organizzazioni della società civile che forniscono servizi sociali e per l'impiego senza scopo di lucro.

Emendamento 36

Proposta di decisione

Allegato I — Orientamento 7 — comma 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Un luogo di lavoro sano e sicuro è fondamentale. Gli Stati membri dovrebbero provvedere e dare il loro appoggio affinché i datori di lavoro rispettino la normativa in materia di salute e sicurezza, e forniscano ai lavoratori e ai loro rappresentanti informazioni adeguate, effettuino valutazioni del rischio e adottino misure preventive. Ciò dovrebbe includere la riduzione a zero del numero di infortuni mortali sul lavoro e dei casi di cancro professionale mediante la fissazione, tra l'altro, di valori limite vincolanti di esposizione professionale alle sostanze pericolose sul luogo di lavoro. A tale riguardo, gli Stati membri dovrebbero tenere conto dell'impatto dei rischi psicosociali professionali, delle malattie professionali, nonché dei rischi connessi ai cambiamenti climatici — quali ondate di calore, siccità o incendi boschivi — sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare nel settore edilizio, nel settore agricolo e nel settore dei servizi pubblici. Gli Stati membri dovrebbero affrontare e anticipare l'impatto delle crisi attuali e future sul mercato del lavoro, anche nel contesto dell'emergenza climatica e dell'autonomia strategica aperta dell'Europa, sostenendo i lavoratori che sono temporaneamente o parzialmente disoccupati perché i loro datori di lavoro sono stati costretti a sospendere lo svolgimento di attività o la fornitura di servizi, nonché sostenendo i lavoratori autonomi e le piccole imprese di modo che possano mantenere il personale e proseguire le loro attività o i loro servizi.

Emendamento 37

Proposta di decisione

Allegato I — Orientamento 8 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri dovrebbero promuovere mercati del lavoro inclusivi, aperti a tutti, mettendo in atto misure efficaci intese a combattere ogni forma di discriminazione e a promuovere pari opportunità per tutti, in particolare per i gruppi sottorappresentati sul mercato del lavoro, dedicando la debita attenzione alla dimensione regionale e territoriale. Dovrebbero garantire la parità di trattamento in materia di occupazione, protezione sociale, salute e assistenza di lungo periodo, istruzione e accesso a beni e servizi, a prescindere da genere, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Gli Stati membri dovrebbero promuovere diritti sociali e mercati del lavoro inclusivi, accessibili a tutti, mettendo in atto misure efficaci intese a combattere ogni forma di discriminazione e  di stereotipi e a promuovere pari opportunità per tutti, in particolare per i gruppi sottorappresentati o svantaggiati sul mercato del lavoro, dedicando la debita attenzione alla dimensione regionale e territoriale. Dovrebbero garantire la parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, un sostegno personalizzato alle persone in cerca di lavoro, come anche la parità di trattamento e di diritti in materia di occupazione, protezione sociale, assistenza sanitaria, custodia dei bambini e assistenza di lungo periodo, istruzione e accesso all'alloggio, a beni e servizi, a prescindere da genere, razza o origine etnica, contesto sociale, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Emendamento 38

Proposta di decisione

Allegato I — Orientamento 8 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri dovrebbero modernizzare i regimi di protezione sociale per fornire a tutti una protezione sociale efficace, efficiente, adeguata e sostenibile, in tutte le fasi della vita, favorendo l'inclusione sociale e la mobilità sociale ascendente, incentivando la partecipazione al mercato del lavoro, sostenendo gli investimenti sociali, combattendo la povertà e affrontando le disuguaglianze, anche mediante l'impostazione dei loro sistemi fiscali e previdenziali e una valutazione dell'impatto distributivo delle politiche. Integrando gli approcci universali con quelli selettivi si migliorerà l'efficacia dei regimi di protezione sociale. La modernizzazione dei regimi di protezione sociale dovrebbe inoltre mirare a migliorarne la resilienza di fronte a sfide complesse.

Gli Stati membri dovrebbero modernizzare i regimi di protezione sociale e investire in essi per fornire a tutti una protezione sociale efficace, efficiente, adeguata e sostenibile, in tutte le fasi della vita, favorendo l'inclusione sociale e la convergenza e la mobilità sociale ascendente, appoggiando e incentivando la partecipazione al mercato del lavoro e l'accesso a un'occupazione di qualità , sostenendo gli investimenti sociali, eliminando la povertà , compresa la povertà lavorativa, e affrontando le disuguaglianze, anche mediante l'impostazione progressiva dei loro sistemi fiscali e previdenziali e una valutazione dell'impatto distributivo delle politiche. Integrando gli approcci universali con quelli mirati si rafforzerà l'efficacia della protezione sociale. Gli Stati membri dovrebbero migliorare la resilienza e la sostenibilità dei loro regimi di protezione sociale di fronte a sfide complesse.

Emendamento 39

Proposta di decisione

Allegato I — Orientamento 8 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri dovrebbero sviluppare e integrare i tre settori dell'inclusione attiva: sostegno a un reddito adeguato, mercati del lavoro inclusivi e accesso a servizi di sostegno di qualità, per rispondere alle esigenze individuali. I regimi di protezione sociale dovrebbero garantire un adeguato reddito minimo per chiunque non disponga di risorse sufficienti e promuovere l'inclusione sociale incoraggiando le persone a partecipare attivamente al mercato del lavoro e alla società, anche attraverso una fornitura mirata di servizi sociali.

Gli Stati membri dovrebbero sviluppare e integrare i tre settori dell'inclusione attiva: sostegno a un reddito adeguato, mercati del lavoro inclusivi e accesso a servizi di qualità, per rispondere alle esigenze individuali. I regimi di protezione sociale dovrebbero garantire un adeguato reddito minimo (1 bis) accessibile a chiunque non disponga di risorse sufficienti , affinché possa vivere dignitosamente, e promuovere l'inclusione sociale sostenendo e incoraggiando le persone a partecipare attivamente al mercato del lavoro e alla società e a reintegrarvisi , anche attraverso una fornitura mirata di beni e servizi sociali di sostegno e l'accesso ad essi . L'accessibilità ai regimi di protezione sociale dovrebbe essere monitorata e valutata sulla base di un approccio fondato sui diritti.

Emendamento 40

Proposta di decisione

Allegato I — Orientamento 8 — comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

La disponibilità di servizi a costi ragionevoli, accessibili e di qualità, in materia di educazione e cura della prima infanzia, assistenza al di fuori dell'orario scolastico, istruzione, formazione, alloggio e servizi sanitari e di assistenza di lungo periodo, costituisce una condizione necessaria per garantire pari opportunità . Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta alla lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, compresa la povertà lavorativa, in linea con l'obiettivo principale dell'UE per il 2030 in materia di riduzione della povertà . È opportuno affrontare in special modo la povertà infantile mediante misure globali e integrate, in particolare attraverso la piena attuazione della garanzia europea per l'infanzia.

Tenuto conto dei costanti livelli allarmanti di povertà, dell'impatto della crisi COVID-19, dell'invasione russa dell'Ucraina, dell'aumento del costo della vita e dell'accelerazione del cambiamento climatico, sono necessari maggiori sforzi per combattere la povertà e l'esclusione sociale attraverso una strategia orizzontale sulla povertà lavorativa, la povertà energetica e di mobilità, la povertà alimentare e la mancanza di fissa dimora . Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta , in tale contesto, ai bambini, agli anziani, ai genitori soli, in particolare alle madri sole, alle minoranze etniche, ai migranti e alle persone con disabilità . È opportuno affrontare in special modo la povertà infantile mediante misure globali e integrate, in particolare attraverso la piena attuazione della garanzia europea per l'infanzia e un aumento del bilancio dedicato ad almeno 20 miliardi di EUR, in linea con la risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 2022 sulle conseguenze sociali ed economiche per l'UE della guerra russa in Ucraina — rafforzare la capacità di agire dell'UE . Gli Stati membri dovrebbero presentare i loro piani d'azione nazionali che attuano la garanzia europea per l'infanzia per combattere la povertà infantile e promuovere le pari opportunità garantendo ai minori bisognosi un accesso effettivo e gratuito all'assistenza sanitaria, all'istruzione e alle attività scolastiche, all'educazione della prima infanzia e all'assistenza all'infanzia, nonché un accesso effettivo a un alloggio adeguato e a un'alimentazione sana, in linea con l'obiettivo principale dell'UE per il 2030 di ridurre di almeno 15 milioni il numero di persone a rischio di povertà e di esclusione sociale, di cui almeno 5 milioni di bambini. Tutti gli Stati membri dovrebbero spendere oltre il 5 % dei fondi loro assegnati a titolo del FSE + per combattere la povertà infantile e promuovere il benessere dei minori.

Emendamento 41

Proposta di decisione

Allegato I — Orientamento 8 — comma 5

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri dovrebbero garantire a tutti, anche i bambini, l'accesso ai servizi essenziali. Gli Stati membri dovrebbero garantire alle persone in stato di bisogno o in una situazione vulnerabile l'accesso ad alloggi sociali o a un'assistenza abitativa adeguati . Dovrebbero garantire una transizione verso un'energia pulita ed equa e contrastare la povertà energetica come una forma di povertà sempre più rilevante a causa dell'aumento dei prezzi dell'energia , in parte dovuto alla guerra in Ucraina , anche attraverso, se del caso, misure temporanee mirate di sostegno al reddito. Dovrebbero inoltre essere attuate politiche di ristrutturazione edilizia inclusiva. In relazione a tali servizi dovrebbero essere prese in considerazione le necessità specifiche delle persone con disabilità, anche in termini di accessibilità. La deprivazione abitativa dovrebbe essere affrontata in modo specifico . Gli Stati membri dovrebbero garantire l' accesso tempestivo servizi di assistenza sanitaria preventiva, curativa e di lungo periodo di buona qualità e a prezzi accessibili, salvaguardandone nel contempo la sostenibilità sul lungo periodo .

Gli Stati membri dovrebbero garantire a tutti, anche i bambini, l'accesso a servizi essenziali di buona qualità . Gli Stati membri dovrebbero garantire alle persone in stato di bisogno o in una situazione vulnerabile o svantaggiata l'accesso ad alloggi sociali decorosi o a un'assistenza abitativa , affrontare il problema degli sfratti forzati e le relative conseguenze, investire in alloggi accessibili per le persone a mobilità ridotta e adottare misure volte a garantire una transizione equa e inclusiva per quanto riguarda il miglioramento dell'efficienza energetica del parco immobiliare esistente . Dovrebbero garantire una transizione verso un'energia pulita ed equa e contrastare la povertà energetica come una forma di povertà sempre più rilevante a causa dell'aumento dei prezzi dell'energia, anche attraverso, se del caso, misure temporanee mirate di sostegno al reddito e investimenti strutturali . Dovrebbero inoltre essere attuate politiche di ristrutturazione edilizia inclusiva volte a garantire alloggi accessibili, anche sul piano economico, e salubri, per evitare che il costo della vita per gli inquilini aumenti in modo sproporzionato . In relazione a tali servizi dovrebbero essere prese in considerazione le necessità specifiche delle persone con disabilità, anche in termini di accessibilità. La deprivazione abitativa dovrebbe essere eliminata entro il 2030, in linea con la risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2020 sulla riduzione delle percentuali di senzatetto nell'UE, prendendo come base l'approccio «Prima la casa» . La crisi COVID-19 fa emergere la necessità di maggiori investimenti pubblici per garantire livelli sufficienti di personale medico e assistenziale con una buona formazione e l'accesso all'assistenza sanitaria per tutti, compresi i gruppi svantaggiati. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero garantire un accesso effettivo e paritario un' assistenza sanitaria pubblica sostenibile, preventiva e curativa , e segnatamente a un'assistenza per la salute mentale e a un'assistenza a lungo termine di alta qualità .

Emendamento 42

Proposta di decisione

Allegato I — Orientamento 8 — comma 6

Testo della Commissione

Emendamento

In linea con l'attivazione della direttiva sulla protezione temporanea (43), gli Stati membri dovrebbero offrire un'adeguata protezione ai rifugiati ucraini, compresi i diritti di residenza, l'accesso al mercato del lavoro e l'integrazione nello stesso, l'accesso all'istruzione, alla formazione e agli alloggi, come pure l'accesso ai regimi di sicurezza sociale, alle cure mediche, all'assistenza sociale o ad altre forme di assistenza nonché ai contributi al sostentamento. Ai minori dovrebbe essere garantito l'accesso all' istruzione e cura dell'infanzia e ai servizi essenziali in linea con la garanzia europea per l'infanzia. Per i minori e gli adolescenti non accompagnati gli Stati membri dovrebbero attuare il diritto alla tutela legale.

In linea con l'attivazione della direttiva sulla protezione temporanea (43), gli Stati membri dovrebbero offrire un'adeguata protezione ai rifugiati ucraini, compresi i  Rom e i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente in Ucraina e che fuggono in Europa a seguito dell'invasione russa. A tale riguardo dovrebbero essere offerti i diritti di residenza, l'accesso al mercato del lavoro e l'integrazione nello stesso, l'accesso all'istruzione, al sostegno linguistico, alla formazione e agli alloggi, come pure l'accesso ai regimi di sicurezza sociale, all'assistenza medica, psicosociale e sociale o ad altre forme di assistenza nonché ai contributi al sostentamento. Ai minori dovrebbe essere garantito l'accesso a un' istruzione e cura dell'infanzia di qualità e ai servizi essenziali a titolo gratuito, su un piede di parità con i loro coetanei nello Stato membro ospitante, in linea con la garanzia europea per l'infanzia. Per i minori e gli adolescenti non accompagnati gli Stati membri dovrebbero attuare il diritto alla tutela legale. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di estendere la protezione offerta dalla direttiva sulla protezione temporanea a tutti i rifugiati e dovrebbero affrontare i timori dei datori di lavoro riguardo all'assunzione di persone con solo uno status temporaneo.

Emendamento 43

Proposta di decisione

Allegato I — Orientamento 8 — comma 7

Testo della Commissione

Emendamento

In un contesto di maggiore longevità e di cambiamenti demografici, gli Stati membri dovrebbero garantire l'adeguatezza e la sostenibilità dei sistemi pensionistici per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi, offrendo a donne e uomini pari opportunità di acquisire e maturare diritti a pensione, anche mediante regimi integrativi, per assicurare un reddito di vecchiaia adeguato . Le riforme pensionistiche dovrebbero essere sostenute da politiche volte a ridurre il divario pensionistico di genere e da misure che prolungano la vita lavorativa, ad esempio aumentando l'età effettiva di pensionamento, in particolare agevolando la partecipazione al mercato del lavoro delle persone anziane, e dovrebbero essere inquadrate nell'ambito di strategie per l'invecchiamento attivo . Gli Stati membri dovrebbero stabilire un dialogo costruttivo con le parti sociali e altri soggetti interessati e consentire un'opportuna introduzione progressiva delle riforme.

In un contesto di maggiore longevità e di cambiamenti demografici, gli Stati membri dovrebbero garantire l'adeguatezza e la sostenibilità dei sistemi pensionistici per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi, offrendo agli individui pari opportunità di acquisire e maturare diritti a pensione, nell'ambito di regimi pubblici o professionali o di una combinazione di essi accanto a regimi integrativi, al fine di assicurare un reddito pensionistico dignitoso al di sopra della soglia di povertà . Le riforme pensionistiche dovrebbero essere basate sull'invecchiamento attivo, ottimizzando, per i lavoratori di tutte le età, le opportunità di lavorare in condizioni qualitativamente elevate, produttive e salubri fino all'età pensionabile legale. Allo stesso tempo, i lavoratori che desiderano rimanere attivi anche dopo l'età pensionabile dovrebbero avere la possibilità di farlo. Sarebbe opportuno individuare misure specifiche in materia di demografia della forza lavoro, salute e sicurezza sul luogo di lavoro, istruzione e formazione, gestione delle abilità e delle competenze, e organizzazione del lavoro per una vita lavorativa sana e produttiva, con un approccio intergenerazionale. Gli Stati membri dovrebbero favorire l'occupazione giovanile e l'accompagnamento dei lavoratori verso il pensionamento, unitamente a un trasferimento di conoscenze ed esperienze tra generazioni . Gli Stati membri dovrebbero stabilire un dialogo costruttivo con le parti sociali , le organizzazioni della società civile e altri soggetti interessati e consentire un'opportuna introduzione progressiva delle riforme , nonché un cambiamento nella percezione dei lavoratori anziani e della loro occupabilità . Gli Stati membri dovrebbero inoltre elaborare piani per un invecchiamento in buona salute che coprano l'accesso ai servizi sanitari e di assistenza, come anche strategie per la promozione della salute e la prevenzione.


(5)  Raccomandazione (UE) 2015/1184 del Consiglio, del 14 luglio 2015, relativa agli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione europea (GU L 192 del 18.7.2015, pag. 27).

(5)  Raccomandazione (UE) 2015/1184 del Consiglio, del 14 luglio 2015, relativa agli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione europea (GU L 192 del 18.7.2015, pag. 27).

(6)  Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).

(7)  Raccomandazione del Consiglio, del 10 marzo 2014, su un quadro di qualità per i tirocini (GU C 88 del 27.3.2014, pag. 1).

(8)  Raccomandazione del Consiglio, del 15 febbraio 2016, sull'inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro (GU C 67 del 20.2.2016, pag. 1).

(9)  Raccomandazione del Consiglio, del 19 dicembre 2016, sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze: nuove opportunità per gli adulti (GU C 484 del 24.12.2016, pag. 1).

(10)  Raccomandazione del Consiglio, del 15 marzo 2018, relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità (GU C 153 del 2.5.2018, pag. 1).

(11)  Raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2018, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente (GU C 189 del 4.6.2018, pag. 1).

(12)  Raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2019, relativa ai sistemi di educazione e cura di alta qualità della prima infanzia (GU C 189 del 5.6.2019, pag. 4).

(13)  Raccomandazione del Consiglio, dell'8 novembre 2019, sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi (GU C 387 del 15.11.2019, pag. 1).

(14)  Raccomandazione del Consiglio, del 30 ottobre 2020, relativa a un ponte verso il lavoro, che rafforza la garanzia per i giovani e sostituisce la raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani (GU C 372 del 4.11.2020, pag. 1).

(15)  Raccomandazione del Consiglio, del 24 novembre 2020, relativa all'istruzione e formazione professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza (GU C 417 del 2.12.2020, pag. 1).

(16)  Raccomandazione del Consiglio, del 29 novembre 2021, relativa ad approcci di apprendimento integrato per un'istruzione primaria e secondaria di alta qualità e inclusiva (GU C 66 del 26.2.2021, pag. 1).

(17)  Raccomandazione (UE) 2021/402 della Commissione, del 4 marzo 2021, relativa a un sostegno attivo ed efficace all'occupazione (EASE) in seguito alla crisi COVID-19 (GU L 80 dell'8.3.2021, pag. 1).

(18)  Raccomandazione (UE) 2021/1004 del Consiglio, del 14 giugno 2021, che istituisce una garanzia europea per l'infanzia (GU L 223 del 22.6.2021, pag. 14).

(19)  Risoluzione del Consiglio su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell'istruzione e oltre (2021-2030) (2021/C 66/01) (GU C 66 del 26.2.2021, pag. 1).

(20)  Comunicazione della Commissione, del 9 dicembre 2021, «Creare un'economia al servizio delle persone: un piano d'azione per l'economia sociale» (COM(2021) 778 final).

(21)  Decisione (UE) 2021/2316 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2021, relativa a un Anno europeo dei giovani (2022) (GU L 462 del 28.12.2021, pag. 1).

(22)   COM(2020) 682 final .

(23)  COM(2021) 801 final.

(24)  COM(2021) 770 final.

(25)  COM(2021) 773 final.

(26)  COM(2021) 93 final.

(27)  COM(2021) 762 final.

(28)  COM(2022) 11 final.

(6)  Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).

(7)  Raccomandazione del Consiglio, del 10 marzo 2014, su un quadro di qualità per i tirocini (GU C 88 del 27.3.2014, pag. 1).

(7 bis)   Raccomandazione (UE) 2015/1184 del Consiglio, del 14 luglio 2015, relativa agli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione europea (GU L 192 del 18.7.2015, pag. 27).

(8)  Raccomandazione del Consiglio, del 15 febbraio 2016, sull'inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro (GU C 67 del 20.2.2016, pag. 1).

(9)  Raccomandazione del Consiglio, del 19 dicembre 2016, sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze: nuove opportunità per gli adulti (GU C 484 del 24.12.2016, pag. 1).

(10)  Raccomandazione del Consiglio, del 15 marzo 2018, relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità (GU C 153 del 2.5.2018, pag. 1).

(11)  Raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2018, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente (GU C 189 del 4.6.2018, pag. 1).

(12)  Raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2019, relativa ai sistemi di educazione e cura di alta qualità della prima infanzia (GU C 189 del 5.6.2019, pag. 4).

(13)  Raccomandazione del Consiglio, dell'8 novembre 2019, sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi (GU C 387 del 15.11.2019, pag. 1).

(14)  Raccomandazione del Consiglio, del 30 ottobre 2020, relativa a un ponte verso il lavoro, che rafforza la garanzia per i giovani e sostituisce la raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani (GU C 372 del 4.11.2020, pag. 1).

(15)  Raccomandazione del Consiglio, del 24 novembre 2020, relativa all'istruzione e formazione professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza (GU C 417 del 2.12.2020, pag. 1).

(16)  Raccomandazione del Consiglio, del 29 novembre 2021, relativa ad approcci di apprendimento integrato per un'istruzione primaria e secondaria di alta qualità e inclusiva (GU C 66 del 26.2.2021, pag. 1).

(17)  Raccomandazione (UE) 2021/402 della Commissione, del 4 marzo 2021, relativa a un sostegno attivo ed efficace all'occupazione (EASE) in seguito alla crisi COVID-19 (GU L 80 dell'8.3.2021, pag. 1).

(18)  Raccomandazione (UE) 2021/1004 del Consiglio, del 14 giugno 2021, che istituisce una garanzia europea per l'infanzia (GU L 223 del 22.6.2021, pag. 14).

(19)  Risoluzione del Consiglio su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell'istruzione e oltre (2021-2030) (2021/C 66/01) (GU C 66 del 26.2.2021, pag. 1).

(20)  Comunicazione della Commissione, del 9 dicembre 2021, «Creare un'economia al servizio delle persone: un piano d'azione per l'economia sociale» (COM(2021)0778.

(21)  Decisione (UE) 2021/2316 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2021, relativa a un Anno europeo dei giovani (2022) (GU L 462 del 28.12.2021, pag. 1).

(22)   Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

(23)  COM(2021)0801.

(24)  COM(2021)0770.

(25)  COM(2021)0773.

(26)  COM(2021)0093.

(26 bis)   Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(27)  COM(2021)0762.

(27 bis)   COM(2021)0568.

(28)  COM(2022)0011.

(29)   Proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali (GU C 428 del 13.12.2017, pag. 10).

(1 bis)   Raccomandazione (UE) 2021/1004 del Consiglio, del 14 giugno 2021, che istituisce una garanzia europea per l'infanzia (GU L 223 del 22.6.2021, pag. 14).

(30)   Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea.

(31)  Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi.

(31)  Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).

(32)  Raccomandazione del Consiglio, dell'8 novembre 2019, sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi (2019/C 387/01).

(32)  Raccomandazione del Consiglio, dell'8 novembre 2019, sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi (GU C 387 del 15.11.2019, pag. 1).

(32 bis)   Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).

(33)  Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU) (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 30).

(34)  Regolamento (UE) 2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE).

(35)  Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

(36)  Regolamento (UE) 2022/613 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 aprile 2022, recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'aumento del prefinanziamento a titolo delle risorse REACT-EU e l'istituzione di un costo unitario.

(37)  Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21).

(38)  Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60).

(39)  Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

(40)  Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1).

(41)  Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

(42)  Regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48).

(33)  Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU) (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 30).

(34)  Regolamento (UE) 2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE) (GU L 109 dell'8.4.2022, pag. 1).

(35)  Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

(36)  Regolamento (UE) 2022/613 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 aprile 2022, recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'aumento del prefinanziamento a titolo delle risorse REACT-EU e l'istituzione di un costo unitario (GU L 115 del 13.4.2022, pag. 38).

(37)  Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21).

(38)  Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60).

(39)  Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

(40)  Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1).

(41)  Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

(42)  Regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48).

(1 bis)   Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(1 bis)   Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(1 bis)   Proposta della Commissione di raccomandazione del Consiglio relativa a un reddito minimo adeguato che garantisca l'inclusione attiva, 28 settembre 2022 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10417.

(43)  Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi.

(43)  Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).


Mercoledì 19 ottobre 2022

28.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 149/107


P9_TA(2022)0365

Progetto di bilancio rettificativo 4/2022: aggiornamento delle entrate (risorse proprie) e altri adeguamenti tecnici

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 ottobre 2022 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2022 dell'Unione europea per l'esercizio 2022: aggiornamento delle entrate (risorse proprie) e altri adeguamenti tecnici (12623/2022 — C9-0317/2022 — 2022/0211(BUD))

(2023/C 149/11)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (1), in particolare l'articolo 44,

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2022, definitivamente adottato il 24 novembre 2021 (2),

visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (3) (regolamento QFP),

visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie (4) («AII»),

vista la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (5),

visto il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2022 adottato dalla Commissione il 1o luglio 2022 (COM(2022)0350),

vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2022 adottata dal Consiglio il 20 settembre 2022 e comunicata al Parlamento lo stesso giorno (12623/2022 — C9-0317/2022),

visti gli articoli 94 e 96 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0240/2022),

A.

considerando che lo scopo precipuo del progetto di bilancio rettificativo n. 4/2022 è quello di aggiornare le entrate di bilancio per tenere conto degli ultimi sviluppi, vale a dire le previsioni aggiornate delle risorse proprie per il bilancio 2022, approvate dal comitato consultivo delle risorse proprie (CCRP) il 23 maggio 2022, nonché di aggiornare altre entrate quali il contributo del Regno Unito, le ammende e altro;

B.

considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2022 comporta anche due adeguamenti specifici relativi alle spese, che corrispondono a un adeguamento della nomenclatura di bilancio a seguito della proposta della Commissione relativa a REPowerEU del 18 maggio 2022 (6) e alla proroga del mandato di Eurojust per la raccolta e la conservazione delle prove dei crimini di guerra (7); che non sono richiesti stanziamenti d'impegno e di pagamento supplementari;

C.

considerando che il Parlamento ritiene da sempre che un progetto di bilancio rettificativo debba perseguire un unico obiettivo;

1.

prende atto del progetto di bilancio rettificativo n. 4/2022 presentato dalla Commissione;

2.

richiama l'attenzione, in particolare, sull'aumento delle risorse proprie effettive pari a 3,5739 miliardi di EUR; ricorda la necessità di accelerare l'introduzione di nuove risorse proprie in linea con la tabella di marcia stabilita nell'AII, affinché le entrate supplementari derivanti dalle nuove risorse proprie siano sufficienti a coprire almeno il rimborso dei costi dello strumento per la ripresa;

3.

sottolinea che il Parlamento non ha ancora definito la propria posizione sulla proposta relativa al capitolo REPowerEU del dispositivo per la ripresa e la resilienza; insiste pertanto sul fatto che la proposta di modifica della nomenclatura di bilancio lascia impregiudicato il risultato legislativo;

4.

deplora che la Commissione abbia deciso, nonostante l'insistenza del Parlamento, di presentare elementi relativi all'aggiornamento delle entrate insieme ad altri elementi legati ai negoziati in corso; ribadisce che, per rispettare meglio le prerogative dell'autorità di bilancio, la Commissione dovrebbe presentare un progetto di bilancio rettificativo che persegua un unico obiettivo e astenersi dal combinare più finalità in un unico progetto di bilancio rettificativo;

5.

plaude alla rapida adozione del regolamento (UE) 2022/838 che proroga il mandato di Eurojust per aiutare l'Ucraina a raccogliere, conservare e analizzare le prove dei crimini di guerra a seguito della brutale e ingiustificata aggressione della Russia; è contrario, tuttavia, all'uso previsto di riassegnazioni interne nello stesso ambito di intervento durante l'anno per finanziare i posti proposti nel quadro del presente progetto di bilancio rettificativo; sottolinea, in tale contesto, che vi sono margini sufficienti nell'ambito della rubrica 2b; ribadisce inoltre la propria posizione di lunga data secondo cui a un aumento dei compiti e delle responsabilità delle agenzie devono corrispondere nuove risorse di entità commisurata;

6.

approva la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2022;

7.

incarica la sua Presidente di constatare che il bilancio rettificativo n. 4/2022 è definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

8.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

(2)  GU L 45 del 24.2.2022, pag. 1.

(3)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11.

(4)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

(5)  GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1.

(6)  COM(2022)0231 del 18.5.2022.

(7)  Regolamento (UE) 2022/838 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 per quanto riguarda la preservazione, l'analisi e la conservazione presso Eurojust delle prove relative a genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e reati connessi (GU L 148 del 31.5.2022, pag. 1).


28.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 149/109


P9_TA(2022)0366

Bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2023 — tutte le sezioni

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 ottobre 2022 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2023 (12108/2022 — C9-0306/2022 — 2022/0212(BUD))

(2023/C 149/12)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

vista la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (1),

visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (2) («regolamento finanziario»),

visti il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (3) («regolamento QFP») e le dichiarazioni comuni concordate in tale contesto tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione (4), nonché le relative dichiarazioni unilaterali (5),

visto l'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie (6),

visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (7),

vista la sua risoluzione del 19 maggio 2022 sulle conseguenze sociali ed economiche per l'UE della guerra russa in Ucraina — rafforzare la capacità di agire dell'UE (8),

viste la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo «Il Green Deal europeo» (COM(2019)0640) e la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 al riguardo (9),

viste la relazione speciale del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) sul riscaldamento globale di 1,5 oC, la sua relazione speciale sui cambiamenti climatici e il suolo e la sua relazione speciale sull'oceano e la criosfera in un clima che cambia,

visto l'accordo adottato in occasione della 21a conferenza delle parti dell'UNFCCC (COP21) svoltasi il 12 dicembre 2015 a Parigi («accordo di Parigi»),

vista la relazione speciale n. 22/2021 della Corte dei conti europea dal titolo «Finanza sostenibile: l'UE deve agire in modo più coerente per reindirizzare i finanziamenti verso investimenti sostenibili»,

vista la relazione speciale n. 9/2022 della Corte dei conti europea dal titolo «La spesa per il clima nel bilancio dell'UE per il periodo 2014-2020 — Valori inferiori a quelli comunicati»

vista la relazione speciale n. 10/2021 della Corte dei conti europea dal titolo «Integrazione della dimensione di genere nel bilancio dell'UE: è tempo di tradurre le parole in azione»,

visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite,

vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2021 sulla relazione annuale sul funzionamento dello spazio Schengen (10),

viste la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, presentata il 22 aprile 2022 (COM(2022)0184), e la relazione A9-0230/2022 a tale riguardo, approvata dalla commissione per i bilanci e dalla commissione per il controllo dei bilanci l'8 settembre 2022 e approvata durante la tornata del Parlamento dal 12 al 15 settembre 2022,

visti il pilastro europeo dei diritti sociali e la sua risoluzione al riguardo del 19 gennaio 2017 (11),

vista la strategia europea per la parità di genere 2020-2025,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (12),

vista la sua risoluzione del 5 aprile 2022 sugli orientamenti generali per l'elaborazione del bilancio 2023, sezione III — Commissione (13),

vista la sua risoluzione del 7 aprile 2022 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2023 (14),

visti il progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2023 adottato dalla Commissione il 1o luglio 2022 (COM(2022)0400) («PB») e la sua lettera rettificativa n. 1 (COM(2022)0670)),

vista la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2023, adottata il 6 settembre 2022 e comunicata al Parlamento europeo il 9 settembre 2022 (12108/2022 — C9-0306/2022),

visto l'articolo 94 del suo regolamento,

visti i pareri delle commissioni interessate,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0241/2022),

Quadro generale della sezione III

1.

ricorda di aver fissato, nella sua risoluzione del 5 aprile 2022 sugli orientamenti generali per l'elaborazione del bilancio 2023, chiare priorità politiche per il bilancio 2023; ribadisce il proprio fermo impegno a favore di tali priorità e stabilisce la posizione in appresso al fine di garantire un livello adeguato di finanziamenti che ne consentano la realizzazione; ritiene che l'Unione debba essere dotata di tutte le risorse di bilancio possibili per rispondere alle crisi attuali e concentrarsi sulle esigenze delle persone;

2.

considerando che il bilancio dell'Unione europea dovrebbe promuovere gli investimenti pubblici sostenendo settori produttivi e strategici, i servizi pubblici, la creazione di posti di lavoro con diritti, la lotta contro la povertà, l'esclusione sociale e le disuguaglianze, la protezione dell'ambiente e il pieno sfruttamento del potenziale di ciascun paese e di ciascuna regione, come pure l'instaurazione di relazioni esterne fondate sulla solidarietà, la cooperazione, il rispetto reciproco nonché la promozione e la salvaguardia della pace;

3.

sottolinea che l'Unione si trova ad affrontare una serie di sfide estremamente complesse, tra cui le ripercussioni dirette e indirette della guerra in Ucraina, l'elevata inflazione, l'aumento della povertà, gli alti prezzi dell'energia e i rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento, il peggioramento delle prospettive economiche, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) e le famiglie più vulnerabili, la necessità di garantire una ripresa giusta, inclusiva e sostenibile dalla pandemia, le crisi in molte altre zone del mondo, i cambiamenti tecnologici, tra cui la crescente digitalizzazione, la disuguaglianza di genere, come pure la crescente urgenza di affrontare la crisi dei cambiamenti climatici e della biodiversità e le loro conseguenze, nonché la necessità di accelerare la transizione giusta, anche attraverso investimenti nell'efficienza energetica; ritiene che il bilancio dell'Unione dovrebbe contribuire ad affrontare tali sfide e fornire un sostegno adeguato a tutti, pur esprimendo preoccupazione per i margini eccezionalmente limitati, che rappresentano circa un terzo di quelli dello scorso anno o, nel caso della rubrica 6, per l'assenza di margine e per la limitata flessibilità e capacità di risposta alle crisi insita nel bilancio; ritiene che sia indispensabile, in particolare in tempi di guerra, stimolare gli investimenti e lottare contro la disoccupazione, nonché porre le basi per un'Union più resiliente e sostenibile, concentrandosi al tempo stesso su azioni concrete per far fronte alle conseguenze della guerra nel mondo; deplora il fatto che il PB sia una risposta insufficiente alle sfide attuali; ricorda che il quadro finanziario pluriennale (QFP) non è stato istituito per affrontare una pandemia, una guerra, un'elevata inflazione, alti prezzi dell'energia, un consistente numero di profughi, nuove adesioni, l'insicurezza alimentare e una crisi umanitaria;

4.

deplora la posizione del Consiglio sul PB, che riduce di 1,64 miliardi di EUR in stanziamenti d'impegno e di 530 milioni di EUR in stanziamenti di pagamento i fondi delle rubriche del QFP rispetto alla proposta della Commissione; ritiene che i tagli proposti dal Consiglio non rispecchino la gravità delle sfide summenzionate a cui sono confrontati l'Unione e i suoi cittadini e non scaturiscano da una valutazione obiettiva delle tendenze di esecuzione né delle capacità di assorbimento e che essi contrastino con le principali priorità condivise d'intervento, mettendo a rischio la capacità dell'Unione di realizzare con successo le sue priorità e i suoi obiettivi politici fondamentali; è del parere che il Consiglio non debba prendere di mira i programmi che beneficiano dell'adeguamento previsto dall'articolo 5 del regolamento sul QFP allo scopo di «riequilibrare e stabilizzare», poiché ciò contraddirebbe l'obiettivo di tale articolo, che era quello di rafforzare determinate priorità politiche; ricorda in particolare che tale articolo non prevede integrazioni, come proposto dal Consiglio; constata che la posizione del Consiglio è lontana dalle aspettative del Parlamento; decide pertanto, come regola generale, di ripristinare gli stanziamenti su tutte le linee interessate dai tagli del Consiglio riportandoli al livello del PB, per le spese sia operative che amministrative, e di prendere il PB come punto di partenza per definire la propria posizione;

5.

mantiene gli stanziamenti iscritti nel PB per gli strumenti speciali tematici, vale a dire la riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro e la riserva di adeguamento alla Brexit; ritiene che, tenendo conto delle sfide impreviste, straordinarie e senza precedenti cui deve far fronte l'Unione, sia opportuno utilizzare l'intero importo dello strumento di flessibilità; reputa necessario, date le gravi crisi interdipendenti in atto, mobilitare i margini del comparto a) dello strumento unico di margine per il 2021 e gli stanziamenti supplementari nell'ambito del comparto c) di tale strumento;

6.

ricorda la posizione che sostiene da tempo, secondo cui nuove priorità d'intervento o nuovi compiti dovrebbero essere accompagnati da nuove risorse; intende seguire tale approccio per la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori (normativa sui chip) (COM(2022)0046) e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma dell'Unione per una connettività sicura per il periodo 2023-2027 (COM(2022)0057); si compiace in tal senso del fatto che la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di uno strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni (COM(2022)0349) non comporta riassegnazioni di fondi da altri programmi o accantonamento all'interno di tali programmi;

7.

ritiene che il bilancio dell'Unione, a causa della sua entità, della sua struttura e delle sue regole, abbia una capacità assai limitata di rispondere in modo adeguato alle sfide cui è confrontata l'Unione o di finanziare sufficientemente e attuare nuove ambizioni o iniziative strategiche comuni dell'Unione annunciate dalla Presidente della Commissione nel discorso sullo stato dell'Unione 2022; ricorda, in particolare, che i capi di Stato o di governo hanno definito la guerra di aggressione russa contro l'Ucraina un «cambiamento epocale nella storia europea» e che la Commissione ha dichiarato che «le esigenze impreviste create dalla guerra in Europa sono molto superiori alle risorse disponibili nell'attuale quadro finanziario pluriennale», il che richiede nuove fonti di finanziamento; sottolinea che l'Unione dovrebbe assumere un ruolo di primo piano nel prestare un sostegno sufficiente, tempestivo e affidabile all'Ucraina, in collaborazione con i suoi partener internazionali; è del parere che si tratti di un'ulteriore dimostrazione dell'urgente necessità di procedere a una sostanziale revisione del QFP, da presentare quando prima e non oltre il primo trimestre del 2023, anche per renderlo più flessibile, incrementare i massimali ove necessario per riflettere esigenze emergenti e nuove priorità e per affrontare i problemi generati dall'inclusione dei costi di finanziamento dello strumento dell'Unione europea per la ripresa (EURI) nella rubrica 2b;

8.

sottolinea che è essenziale compiere reali progressi in materia di nuove risorse proprie sia per i rimborsi relativi all'EURI per l'attuazione del piano Next Generation EU sia per la solidità finanziaria e l'attuazione del quadro finanziario pluriennale attuale e di quelli futuri; invita la Commissione a garantire l'introduzione in tempo utile di nuove risorse proprie, conformemente alla tabella di marcia definita nell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020, e ad accelerare la proposta relativa al secondo paniere; esorta il Consiglio a rispettare il calendario concordato e a compiere i progressi necessari in relazione alle risorse proprie contenute nel primo paniere proposto dalla Commissione il 22 dicembre 2021, in vista della loro rapida attuazione;

9.

sottolinea la necessità di fronteggiare le conseguenze della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e della pandemia di COVID-19, dell'aumento dell'inflazione e della crescente insicurezza energetica e alimentare a livello di Unione; sottolinea in particolare la necessità di sufficienti investimenti verdi per rafforzare l'indipendenza energetica dell'Unione e attuare il Green Deal; ricorda che la politica di coesione e la politica agricola non possono essere la principale fonte di finanziamento delle priorità urgenti, mettendo a repentaglio l'attuazione degli obiettivi a lungo termine, e sottolinea la necessità di sostenere le regioni più duramente colpite dalla pandemia e dalla crisi energetica; invita la Commissione, viste le limitate risorse del bilancio dell'Unione per contrastare gli elevati prezzi dell'energia, ad analizzare le potenziali flessibilità e le risorse addizionali, compresi i fondi inutilizzati anche a titolo del QFP 2014-2020, al fine di sostenere le PMI e le famiglie vulnerabili;

10.

ritiene che l'Unione dovrebbe intraprendere un'azione concertata per far fronte alla crisi energetica e propone investimenti addizionali consistenti in questo settore; ricorda che per conseguire tale obiettivo saranno necessarie risorse finanziarie supplementari oltre il bilancio 2023; ricorda pertanto l'importanza di fornire un sostegno finanziario supplementare attraverso il piano REPowerEU; chiede che si giunga a un accordo tempestivo sul piano REPowerEU e sulla sua attuazione, affinché i fondi possano essere sbloccati quanto prima al fine di aumentare rapidamente l'indipendenza energetica dell'Unione attraverso investimenti strategici, incluso il sostegno a favore delle PMI e delle famiglie vulnerabili;

11.

accoglie con favore il lavoro della Commissione riguardante una nuova classificazione intesa a misurare l'impatto di genere della spesa dell'Unione; invita la Commissione a garantire che questa classificazione sia incentrata su una rappresentazione precisa e completa dell'impatto dei programmi sull'uguaglianza di genere, al fine di ottenere il miglior impatto di genere possibile per i programmi che sono attualmente classificati nella categoria a impatto zero (stella) e a trarre insegnamenti per la concezione dei programmi; chiede inoltre che questa classificazione sia estesa a tutti i programmi del QFP affinché i risultati siano visibili nel bilancio 2023; sottolinea, a tale riguardo, la necessità di una raccolta e un'analisi sistematiche di dati disaggregati per genere; si attende che tutte le relazioni in materia di uguaglianza di genere siano basate sui volumi e non sul numero di azioni;

12.

esprime profonda preoccupazione per il fatto che la Commissione abbia recentemente finanziato o cofinanziato campagne di promozione dell'hijab, in cui si afferma ad esempio che «la libertà è nell'hijab»; insiste sul fatto che il bilancio dell'Unione non dovrebbe finanziare alcuna futura campagna che possa promuovere l'hijab;

13.

si aspetta che gli obiettivi in materia di integrazione del clima e della biodiversità siano conseguiti; accoglie con favore, a tale riguardo, gli sforzi compiuti per conseguire una rendicontazione più trasparente e globale e sottolinea la necessità di effettuare sufficienti valutazioni ex post e di lavorare alla granularità dei dati disponibili; invita nuovamente la Commissione a dare seguito alle conclusioni formulate della Corte dei conti europea in merito alla spesa sovrastimata per il clima; accoglie con favore altresì la rendicontazione sulla spesa per la biodiversità; esprime preoccupazione, tuttavia, per la possibilità che gli obiettivi per il 2026 e il 2027 non siano raggiunti e invita la Commissione ad adoperarsi maggiormente per il conseguimento di tali obiettivi; invita la Commissione a pubblicare, contestualmente alla presentazione del progetto di bilancio, gli importi e le quote della spesa che contribuiranno agli obiettivi per ciascun programma; invita la Commissione a monitorare l'attuazione del principio «non arrecare un danno significativo» e ad adottare le necessarie misure correttive se e quando necessario;

14.

ribadisce la necessità che il bilancio 2023 rifletta l'attuazione delle raccomandazioni approvate dalla Conferenza sul futuro dell'Europa;

15.

fissa pertanto il livello complessivo degli stanziamenti per il bilancio 2023 (tutte le sezioni) a 187 293 119 206 EUR in stanziamenti d'impegno, che rappresenta un aumento di 1 702 055 778 EUR rispetto al PB; decide, inoltre, di mettere a disposizione un importo pari a 836 090 000 EUR in stanziamenti d'impegno in seguito ai disimpegni intervenuti a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento finanziario; fissa il livello complessivo degli stanziamenti per il bilancio 2023 (tutte le sezioni) a 167 612 834 087 EUR in stanziamenti di pagamento;

Rubrica 1 — Mercato unico, innovazione e agenda digitale

16.

sottolinea il significativo contributo della rubrica 1 nel far fronte alle conseguenze della guerra in Ucraina nonché nel conseguimento degli obiettivi climatici ed energetici dell'Unione, anche per ridurre la dipendenza dell'Unione dai combustibili fossili, tra cui quelli provenienti dalla Russia, sostenendo la ricerca e gli investimenti nei settori dell'energia e dei trasporti sostenibili; ribadisce il potenziale dei programmi di questa rubrica per ancorare l'Ucraina al mercato unico, alla rete infrastrutturale e allo spazio di ricerca;

17.

sostiene la proposta contenuta nel PB di mettere a disposizione 77,3 milioni di EUR in importi disimpegnati per i tre poli tematici citati nella pertinente dichiarazione politica comune allegata al regolamento su Orizzonte Europa (15); rileva, tuttavia, che i restanti importi disimpegnati nel settore della ricerca del 2020 e 2021 ammontano a 836,09 milioni di EUR; insiste sulla necessità, tenuto conto delle limitate risorse disponibili e dell'ingente fabbisogno, che tale importo inaspettatamente elevato di disimpegni nel settore della ricerca, che la Commissione non aveva previsto durante i negoziati sul QFP, sia reso integralmente disponibile nell'ambito di Orizzonte Europa, in conformità con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento finanziario; ricorda l'elevatissimo valore aggiunto dell'Unione e l'eccellente tasso di attuazione di tale programma; è fermamente convinto, pertanto, che gli importi restanti dovrebbero comportare incrementi significativi per le principali priorità di ricerca, quali la salute (comprese la sindrome da COVID lungo e la sindrome post-COVID, anche per sperimentazione clinica), il clima, la mobilità e l'energia, la cultura e la creatività, anche per il nuovo Bauhaus europeo, nonché l'alimentazione, le risorse naturali e l'ambiente, al fine di raccogliere le pressanti sfide cui deve far fronte l'Unione e di dare ulteriore sostegno ai ricercatori grazie alle azioni Marie Skłodowska-Curie, inclusi i ricercatori ucraini, con particolare riferimento al Green Deal europeo, l'Agenda digitale e rendere l'Europa più forte nel mondo;

18.

manifesta la propria profonda preoccupazione per la modalità di gestione proposta per il fondo del Consiglio europeo per l'innovazione e invita la Commissione ad avviare un dialogo aperto con il Parlamento sulla modalità di gestione di tale fondo onde garantire una corretta esecuzione del bilancio;

19.

annulla le riassegnazioni proposte dalla Commissione per finanziare la normativa sui chip e il programma per una connettività sicura, in linea con la propria posizione secondo cui le nuove iniziative vanno finanziate con nuovi fondi, e sopprime le pertinenti riserve del Consiglio, garantendo in tal modo un sufficiente livello di finanziamento per le priorità di Orizzonte Europa, del programma Europa digitale e del programma spaziale dell'Unione; rende nuovamente disponibili i fondi disimpegnati nel settore della ricerca per compensare l'assegnazione, nell'ambito di Orizzonte Europa, della normativa sui chip e del programma per una connettività sicura, in modo che tali nuove proposte non pregiudichino le priorità di ricerca esistenti; sottolinea che l'assorbimento dei fondi a titolo del piano Next Generation EU non può essere un pretesto per giustificare la mancata attuazione dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento finanziario e per non utilizzare ingenti importi disimpegnati in un periodo di crisi;

20.

ricorda che il meccanismo per collegare l'Europa (MCE) è fondamentale per stimolare gli investimenti nello sviluppo di reti transeuropee sostenibili e ad alte prestazioni; insiste sulla necessità che l'MCE svolga un ruolo cruciale nella decarbonizzazione dell'economia dell'Unione sostenendo le infrastrutture per i combustibili alternativi e le energie rinnovabili, accelerando in tal modo la transizione verde e rafforzando l'indipendenza e la sicurezza energetica dell'Unione, e promuove l'interconnettività sull'intero territorio dell'Unione, inclusa la penisola iberica, nonché con le regioni remote scarsamente popolate; sottolinea che l'attacco militare senza precedenti e non provocato della Russia contro l'Ucraina richiede un sostegno urgente alle infrastrutture di trasporto in Ucraina e verso l'Ucraina (corsie di solidarietà), al fine di consentire il trasporto di beni indispensabili in entrambe le direzioni; propone pertanto di incrementare i finanziamenti per le componenti Trasporti ed Energia dell'MCE di un importo totale di 90 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno al di sopra del livello del PB;

21.

insiste sul fatto che un mercato unico ben funzionante è un elemento centrale della ripresa e della competitività a lungo termine dell'Unione; sottolinea l'importanza di preservarlo e adattarlo in un contesto caratterizzato da numerose sfide; invita la Commissione a formulare le proposte necessarie, anche nel quadro della lettera rettificativa, per colmare ogni eventuale lacuna tra l'entrata in vigore del regolamento sui servizi digitali e il recupero dei contributi per le attività di vigilanza;

22.

evidenzia che le imprese, e in particolare le PMI, che costituiscono la colonna portante dell'economia europea, sono state duramente colpite dalle crisi in atto, anche nei settori turistico, culturale e creativo, vittime di una pesante contrazione, e dalle conseguenze della guerra di aggressione russa contro l'Ucraina, in particolare dagli elevati prezzi dell'energia; è favorevole a un incremento di 10 milioni di EUR rispetto al PB per la sezione del polo tematico del mercato unico dedicata alle PMI; propone inoltre un incremento di 1 milione di EUR rispetto al PB per sostenere i lavori in corso del Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (EFRAG) nell'elaborazione di principi di informativa di elevata qualità, a condizione che l'EFRAG adotti un piano di lavoro che definisca le misure volte a garantire un giusto processo trasparente e un controllo pubblico nonché una rappresentanza equilibrata delle parti interessate;

23.

incrementa pertanto l'entità degli stanziamenti d'impegno per la rubrica 1 di un importo pari a 663 650 000 EUR al di sopra del PB (esclusi i progetti pilota e le azioni preparatorie), da finanziare mediante l'utilizzo del margine disponibile e la mobilitazione degli strumenti speciali; mette inoltre a disposizione della rubrica un importo complessivo di 836 090 000 EUR in stanziamenti d'impegno corrispondenti ai disimpegni effettuati a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento finanziario, incrementando così di 677 278 157 EUR i disimpegni ricostituiti rispetto al PB;

Sottorubrica 2a — Coesione economica, sociale e territoriale

24.

sottolinea il ruolo centrale della politica di coesione quale fondamentale politica di investimento e strumento di convergenza dell'Unione per promuovere la crescita sostenibile e sostenere lo sviluppo armonioso generale degli Stati membri e delle loro regioni, anche tra le regioni e al loro interno; prevede che, dopo un ritardo nell'avvio del processo di programmazione nei primi due anni del QFP 2021-2027, l'attuazione dovrebbe intensificarsi nel 2022; invita gli Stati membri e la Commissione ad accelerare il processo di programmazione affinché nel 2023 possa iniziare l'esecuzione dei fondi di coesione, il che contribuirà ad affrontare il problema delle disparità sociali, economiche e territoriali e a rilanciare l'economia dell'Unione, nonché ad aiutare i settori pubblico e privato, le PMI e i cittadini in questi tempi difficili; sottolinea il rischio che i progetti siano ritardati in ragione della pandemia e della guerra in Ucraina; chiede alla Commissione di valutare e, se del caso, proporre gli adeguamenti strategici e le misure di sostegno necessari a garantire il proseguimento e la piena attuazione di tutti i progetti;

25.

chiede che i programmi dell'UE diano priorità ai progetti che promuovono e sostengono la creazione di posti di lavoro con diritti, inclusi livelli salariali e rapporti di lavoro stabili e regolamentati;

26.

accetta la posizione del Consiglio per quanto riguarda la sottorubrica 2a;

Sottorubrica 2b — Resilienza e valori

27.

ribadisce che, nonostante le proprie richieste di porre l'EURI al di sopra dei massimali, i costi di rifinanziamento vengono finanziati a titolo della sottorubrica 2b; rileva che, alla luce dell'imprevedibilità dei mercati finanziari a causa della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, che continua a incidere negativamente sull'economia dell'Unione, avviandola su una traiettoria di crescita inferiore, maggiore inflazione e tassi d'interesse in crescita, è probabile che la linea dedicata ai costi di finanziamento dell'EURI sia pienamente necessaria e che il fabbisogno possa di gran lunga superare l'importo iscritto in bilancio; deplora il fatto che ciò incida di fatto sui programmi della stessa rubrica, limitando la capacità della Commissione di proporre, ove necessario, degli incrementi al di sopra della programmazione finanziaria; osserva che i costi di finanziamento dell'EURI non dovrebbero essere coperti con gli strumenti speciali, che sono intesi a fronteggiare sfide impreviste, come le conseguenze della guerra in Ucraina e la crisi energetica;

28.

propone pertanto un incremento di 200 milioni di EUR rispetto al PB per il programma faro Erasmus+ — incentrato sulla mobilità ai fini dell'apprendimento nei settori dell'istruzione e della formazione — in linea con la necessità individuata dalla Commissione di sostenere gli studenti e il personale docente dell'Ucraina nel contesto dell'elevato tasso di inflazione; sottolinea che tali stanziamenti contribuiranno altresì ad appiattire il profilo finanziario di Erasmus+, fortemente incentrato sulla fine del periodo, garantendo finanziamenti annuali più coerenti per un programma con una domanda stabile sui dodici mesi; insiste inoltre sul fatto che maggiori risorse contribuiranno agli sforzi in corso per rendere il programma più verde e più inclusivo e consentire lo svolgimento del lavoro restante a seguito dell'Anno europeo dei giovani 2022; richiama l'attenzione sulla dichiarazione della Presidente von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell'Unione, secondo cui il 2023 dovrebbe essere l'Anno europeo delle competenze, il che richiederebbe un sostegno nel bilancio 2023;

29.

ricorda che nell'ambito della sua sezione dedicata allo sport, Erasmus+ sostiene gli eventi sportivi senza scopo di lucro intesi a sviluppare ulteriormente la dimensione europea dello sport e a promuovere questioni attinenti allo sport di base; sottolinea il ruolo fondamentale svolto dallo sport nella lotta alla discriminazione e nella promozione dell'inclusione sociale; è pertanto favorevole a un necessario incremento mirato di 10 milioni di EUR per la linea dedicata allo sport onde consentire al programma di sostenere le Olimpiadi speciali che si terranno a Berlino nel 2023;

30.

sottolinea che il Corpo europeo di solidarietà (CES) aiuta i giovani ad acquisire un'esperienza pratica in un altro Stato membro, accrescendone in tal modo l'occupabilità e le prospettive per il futuro; sottolinea inoltre che il CES finanzia attività di volontariato umanitario svolte mediante il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario, che può fornire un'importante assistenza umanitaria al di fuori delle zone di conflitto; decide pertanto di incrementare di 8 milioni di EUR rispetto al PB gli stanziamenti a favore del CES;

31.

sottolinea che la pandemia di COVID-19 non è ancora terminata ed evidenzia la necessità di mantenere il sostegno per i sistemi sanitari al fine di migliorarne la resilienza e rafforzarne la preparazione grazie al programma dell'UE per la salute; sottolinea inoltre il ruolo chiave svolto dal programma nel sostenere il piano di lotta contro il cancro, la strategia farmaceutica per l'Europa e la neoistituita Autorità per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie; annulla pertanto il taglio sproporzionato e immotivato proposto dal Consiglio e incrementa di 25 milioni di EUR al di sopra del PB la dotazione del programma, anche per finanziare interventi mirati alla realizzazione di una copertura sanitaria universale nell'intera Unione, che preveda anche un accesso di qualità ai servizi per la salute sessuale e riproduttiva;

32.

sottolinea il numero crescente di calamità naturali gravi in Europa, come dimostrato di recente dagli incendi forestali dell'estate 2022; teme che, a causa dei cambiamenti climatici, tali fenomeni meteorologici estremi che sfociano spesso in situazioni di emergenza, siano destinati a intensificarsi e moltiplicarsi; decide pertanto, in linea con l'impegno assunto dalla Presidente della Commissione nel suo discorso sullo stato dell'Unione 2022, di incrementare di 20 milioni di EUR la dotazione del meccanismo unionale di protezione civile al fine di rafforzare la capacità di risposta dell'Unione e tutelare meglio i suoi cittadini, tra cui la capacità di mobilitare unità mediche in situazioni di emergenza, e sottolinea la necessità di investire in interventi di attenuazione dei cambiamenti climatici e nell'adattamento ai medesimi per le regioni particolarmente vulnerabili;

33.

ricorda che i settori culturale e creativo, spesso piccole imprese, i singoli artisti e le organizzazioni non profit socialmente utili sono stati duramente colpiti dalla pandemia di COVID-19 e dai relativi provvedimenti in materia di salute pubblica; sottolinea il ruolo fondamentale svolto dal programma Europa creativa nel sostenere le creazioni europee e i valori dell'Unione, come pure per la ripresa dei settori culturale e creativo, la promozione dell'alfabetizzazione mediatica e la lotta alla disinformazione; decide pertanto di incrementare di 12 milioni di EUR rispetto al PB gli stanziamenti a favore del programma nel 2023;

34.

sottolinea la necessità di promuovere il rispetto dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali; insiste sul ruolo cruciale del programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori nel rafforzare i valori dell'Unione, la cittadinanza dell'Unione e la democrazia, l'uguaglianza e la parità di genere nonché lo Stato di diritto nell'Unione e nel sostenere le vittime della violenza di genere; annulla pertanto i tagli apportati dal Consiglio al programma; decide inoltre di incrementare la sezione Daphne di 2 milioni di EUR al di sopra del PB per affrontare il problema della violenza di genere, che è peggiorata dallo scoppio della pandemia, come pure ogni forma di violenza nei confronti di profughi, minori, giovani e altri gruppi a rischio, come ad esempio le persone LGBTIQ+ e le persone con disabilità, nonché di incrementare la sezione «Coinvolgimento e partecipazione dei cittadini» di 1,5 milioni di EUR al di sopra del PB, per garantire in particolare che sia dato un seguito adeguato alla Conferenza sul futuro dell'Europa;

35.

esprime profonda preoccupazione per le molteplici segnalazioni che evidenziano il finanziamento di associazioni aventi legami con organizzazioni religiose e politiche radicali, come i Fratelli musulmani; invita la Commissione a garantire che i fondi dell'Unione finanzino solo organizzazioni che rispettino rigorosamente tutti i valori europei, tra cui la libertà di pensiero, la libertà di parola e l'uguaglianza tra uomini e donne, in particolare attraverso il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori; chiede pertanto alla Commissione di imporre alle organizzazioni beneficiarie la firma di una Carta che le impegni a rispettare tali valori prima di mettere a disposizione i finanziamenti;

36.

ricorda l'importanza di sostenere il dialogo sociale e la formazione dei lavoratori e di garantirne un finanziamento stabile; invita la Commissione a garantire un buon grado di assorbimento delle relative dotazioni;

37.

ritiene che debbano essere stanziati sufficienti stanziamenti per la linea di bilancio destinata alla comunità turco-cipriota onde contribuire in maniera decisiva al proseguimento e all'intensificazione della missione del Comitato per le persone scomparse a Cipro e sostenere la commissione tecnica sul patrimonio culturale delle due comunità;

38.

constata che numerosi documenti e comunicazioni delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione sono disponibili soltanto in inglese; osserva altresì che si tengono riunioni di lavoro senza possibilità di interpretazione; chiede il rispetto dei principi, dei diritti e degli obblighi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dal regolamento n. 1/1958, nonché delle linee guida e delle decisioni interne, come il codice di buona condotta amministrativa; invita pertanto le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione a garantire l'organico necessario ad assicurare il rispetto del multilinguismo incrementando il personale addetto alla traduzione e all'interpretazione;

39.

sottolinea l'importanza di proteggere il bilancio dell'Unione dalle frodi, dalla corruzione e da altri comportamenti illeciti, che incidono negativamente sui bilanci dell'Unione e degli Stati membri; insiste a tale riguardo sul ruolo centrale svolto dalla Procura europea (EPPO) nel tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, anche per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi del piano Next Generation EU, e nel garantire il rispetto dello Stato di diritto; decide pertanto di apportare incrementi mirati alla dotazione dell'EPPO e di potenziarne l'organico per consentire all'organismo di adempiere al suo mandato, intensificando in tal modo l'impegno contro le frodi, la corruzione, il riciclaggio di denaro e la criminalità organizzata;; invita tutti gli Stati membri ad aderire alla Procura europea e a garantire una migliore tutela degli interessi finanziari dell'Unione; ricorda l'importanza della conformità con il regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'UE;

40.

ritiene necessario garantire finanziamenti sufficienti e stabili per la comunicazione istituzionale, per permettere all'Unione di dialogare con i cittadini, anche a livello locale, contrastare la disinformazione e agevolare la partecipazione dei cittadini alla vita democratica, cosa ancora più urgente alla luce della guerra della Russia contro l'Ucraina; ripristina pertanto il livello del PB sulle linee pertinenti;

41.

incrementa gli stanziamenti d'impegno a favore della sottorubrica 2b di un importo complessivo di 272 821 707 EUR al di sopra del livello del PB (esclusi i progetti pilota e le azioni preparatorie), da finanziare utilizzando il margine disponibile e mobilitando gli strumenti speciali;

Rubrica 3 — Risorse naturali e ambiente

42.

esprime profonda preoccupazione per l'impatto della guerra condotta dalla Russia in Ucraina e per le sue ripercussioni economiche, nonché per l'impatto degli eventi meteorologici estremi, tra cui le gravi e prolungate siccità, sulla produzione e la distribuzione nel settore agricolo e sui mercati alimentari; sottolinea il ruolo strategico che l'agricoltura svolge nell'evitare una crisi alimentare fornendo alimenti sicuri e di alta qualità a prezzi accessibili in tutta Europa; ricorda che il 2023 è il primo anno della nuova politica agricola comune che sosterrà gli agricoltori dell'Unione i quali svolgono un ruolo fondamentale nel mantenere la resilienza economica delle zone rurali, alleviando l'onere del debito dei giovani agricoltori e aiutandoli ad affrontare l'aumento dei tassi di interesse sui prestiti e dei costi dei fattori produttivi; ritiene che la situazione di crisi giustifichi la parziale mobilitazione della nuova riserva agricola con un minimo di 10 milioni di EUR destinati ai giovani agricoltori; invita la Commissione a preparare misure eccezionali pertinenti in linea con le pertinenti disposizioni dell'atto di base e ad aumentare, se del caso, l'importo da mobilitare;

43.

ribadisce l'importanza del programma LIFE nel sostenere l'azione per il clima e la protezione dell'ambiente e il suo ruolo chiave nella progettazione di interventi esemplari e nel catalizzare misure volte alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, nonché all'arresto della perdita di biodiversità; chiede di aumentare il livello del sostegno di bilancio a favore di LIFE nelle varie componenti del programma; evidenzia che qualsiasi rafforzamento annuale del programma LIFE comporterà un avanzamento in direzione degli obiettivi e delle ambizioni di integrazione delle questioni attinenti al clima e alla biodiversità; ritiene che le circostanze attuali giustifichino una particolare enfasi sull'articolo relativo alla transizione verso l'energia pulita;

44.

sottolinea la necessità di aumentare in misura significativa il bilancio dell'Agenzia europea dell'ambiente al fine di fornirle risorse umane e finanziarie sufficienti per consentire la piena attuazione del Green Deal europeo e delle politiche correlate come uno dei principali pilastri per la trasformazione dell'economia dell'Unione in un'economia equa, inclusiva, sostenibile, resiliente e neutra in termini di emissioni di carbonio; ritiene che la Commissione dovrebbe a tutti i costi evitare di mettere a repentaglio l'attuazione e l'applicazione delle politiche e della legislazione ambientali;

45.

sottolinea l'importante ruolo dei piani per una transizione giusta e la necessità di approvarli tempestivamente nell'attuale situazione economica e geopolitica, al fine di garantire gli investimenti e la crescita necessari nell'Unione; sottolinea la necessità di garantire un'agevole attuazione del Fondo per una transizione giusta quale strumento essenziale per aumentare l'indipendenza energetica e la capacità innovativa dell'Unione e per affrontare le sfide socioeconomiche e la transizione energetica in risposta agli obiettivi climatici;

46.

aumenta la dotazione della rubrica 3 di 61 240 000 EUR in stanziamenti di impegno oltre il livello del PB (esclusi i progetti pilota e le azioni preparatorie), da finanziare utilizzando parte dei margini disponibili;

47.

ricorda che, come di consueto, una lettera rettificativa completerà ancora il quadro delle disponibilità per il FEAGA e che l'approccio alle modifiche della rubrica 3 potrà essere adeguato di conseguenza nel corso della conciliazione;

Rubrica 4 — Migrazione e gestione delle frontiere

48.

osserva che nel 2022, a causa della guerra contro l'Ucraina, è stato necessario fornire finanziamenti aggiuntivi pari a 150 milioni di EUR al Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) per sostenere gli Stati membri che accolgono persone in fuga dal conflitto; accoglie con favore la decisione di attivare la direttiva sulla protezione temporanea (16) che, a causa della natura del conflitto e degli sforzi degli Stati membri per proteggere donne e bambini dalla tratta di esseri umani, anche a fini di sfruttamento sessuale, comporterà un impegno finanziario a più lungo termine e richiederà un sostegno di bilancio costante agli Stati membri; decide pertanto di rafforzare l'AMIF di 100 milioni di EUR al di sopra del PB nel 2023;

49.

ricorda che nel 2022 è stato altresì necessario fornire finanziamenti supplementari allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (BMVI), per consentire di fornire un sostegno supplementare agli Stati membri che si trovano in prima linea nel contesto della guerra e sostenere l'ulteriore integrazione di Romania, Bulgaria e Croazia nello spazio Schengen; deplora inoltre che la Commissione abbia ripetutamente proposto di erodere la dotazione finanziaria concordata per il BMVI, in modo da reperire risorse nel PB per le agenzie della giustizia e degli affari interni con mandati ampliati, tra cui Europol; decide, sulla base delle considerazioni di cui sopra, di aumentare il BMVI di 25 milioni di EUR rispetto al PB nel 2023;

50.

ricorda il ruolo fondamentale che l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo svolge nel sostenere gli Stati membri per quanto riguarda le procedure di asilo e di protezione internazionale e osserva che il carico di lavoro dell'Agenzia è aumentato, sia a seguito della guerra contro l'Ucraina, sia a causa dei nuovi compiti affidatile nell'ambito del suo mandato rafforzato; decide pertanto di aumentare il personale dell'Agenzia;

51.

sottolinea la necessità di un ulteriore aumento degli stanziamenti d'impegno e del personale per eu-LISA, in linea con le esigenze individuate dall'Agenzia, per consentire così a quest'ultima di continuare ad attuare una serie di progetti fondamentali dell'Unione per la sicurezza interna e la gestione delle frontiere nel 2023;

52.

sottolinea l'importanza di un'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) efficace, in grado di assistere gli Stati membri nella gestione delle frontiere esterne comuni dell'Unione e di assicurare una gestione integrata delle frontiere nel pieno rispetto dei diritti fondamentali; osserva che Frontex continua ad avere difficoltà ad assorbire il forte aumento degli stanziamenti su base annua e ad assumere il necessario personale supplementare operativo; invita la Commissione a svolgere un'analisi approfondita della questione al fine di migliorare l'attuazione sotto il controllo del Parlamento; decide pertanto di sostenere il taglio di 50 milioni di EUR proposto dal Consiglio per Frontex nel 2023; sottolinea tuttavia la necessità di garantire che Frontex disponga delle risorse di bilancio necessarie per adempiere al suo mandato e ai suoi obblighi;

53.

rafforza complessivamente la rubrica 4 di 130 430 664 EUR al di sopra della posizione del Consiglio e di 80 430 664 EUR al di sopra del PB, da finanziare utilizzando parte dei margini disponibili;

Rubrica 5 — Sicurezza e difesa

54.

sottolinea l'importanza di rafforzare la cooperazione europea in materia di difesa, tenendo conto della guerra di aggressione condotta dalla Russia contro l'Ucraina e del contesto internazionale altamente instabile; ritiene che tale cooperazione non solo renda l'Europa e i suoi cittadini più sicuri, ma porti anche a una maggiore efficienza e a potenziali risparmi; chiede, a tale proposito, maggiori finanziamenti per la componente «sviluppo delle capacità» del Fondo europeo per la difesa, al fine di promuovere una base industriale della difesa innovativa e competitiva che contribuisca all'autonomia strategica dell'Unione;

55.

propone inoltre di aumentare i finanziamenti per la mobilità militare, allo scopo di aiutare gli Stati membri ad agire più rapidamente e più efficacemente; constata che sono necessari finanziamenti sufficienti per sostenere le missioni e le operazioni nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, in particolare mediante misure quali il finanziamento di infrastrutture di trasporto a duplice uso e la semplificazione dei nullaosta diplomatici e delle norme doganali; osserva che la mobilità militare potrebbe essere rafforzata anche da una celere adesione allo spazio Schengen di Romania, Bulgaria e Croazia; ricorda che la mancata risoluzione di tale questione ha un impatto economico e geostrategico negativo; sottolinea la necessità di ripristinare il livello del PB del Fondo per la sicurezza interna al fine di garantire finanziamenti sufficienti per la lotta contro la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità con una dimensione transfrontaliera e la criminalità informatica;

56.

incrementa la rubrica 5 con un importo complessivo di 81 192 700 EUR al di sopra del livello del PB, da finanziare utilizzando i margini disponibili e mobilitando gli strumenti speciali;

Rubrica 6 — Vicinato e resto del mondo

57.

osserva con forte preoccupazione che l'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia e i suoi effetti a livello mondiale hanno aumentato drasticamente la necessità di assistenza umanitaria, che era già molto marcata a causa dei deficit di finanziamento e del moltiplicarsi delle crisi e dei conflitti nel mondo; chiede un aumento significativo degli aiuti umanitari per far fronte al divario senza precedenti tra necessità e risorse disponibili; deplora il fatto che la rubrica 6 non disponga di alcun margine e non sia pertanto in grado di fronteggiare la situazione attuale o eventuali nuove emergenze; ritiene che il massimale della rubrica 6 debba essere aumentato con urgenza; deplora che il PB non sia in grado almeno di sostenere l'attuale livello di risposta, mentre le esigenze umanitarie e le emergenze sono in forte aumento in tutto il mondo, in particolare il peggioramento dell'insicurezza alimentare imputabile agli effetti della guerra di aggressione russa contro l'Ucraina, all'intensificarsi dell'impatto dei cambiamenti climatici, alle catastrofi sempre più gravi indotte dal clima e ai nuovi conflitti emergenti; è profondamente preoccupato poiché, anche con gli aumenti proposti dal Parlamento, le risorse per far fronte al fabbisogno di aiuti umanitari nel 2023 risulterebbero insufficienti;

58.

chiede un sostegno costante e sostanziale al vicinato orientale, in particolare ai paesi che aiutano i rifugiati in fuga dall'Ucraina e che devono far fronte all'inflazione e agli elevati prezzi dell'energia e dei prodotti alimentari; ritiene necessario sostenere le riforme politiche, economiche e sociali e gli attori della società civile, in particolare gli attivisti per i diritti umani e la democrazia, le organizzazioni della società civile che difendono i diritti delle donne e i diritti della comunità LGBTIQ+ o che forniscono assistenza alle persone perseguitate e ai prigionieri politici, nonché le organizzazioni ucraine e moldove che sono state costrette a ristrutturare le loro attività a seguito della guerra di aggressione della Russia, le organizzazioni che contribuiscono alla lotta contro la corruzione e i media indipendenti che contribuiscono a denunciare la disinformazione e la propaganda;

59.

chiede che siano assegnate risorse aggiuntive al vicinato meridionale al fine di sostenere le riforme politiche, economiche e sociali; accoglie con favore il recente annuncio del costante impegno dell'Unione a favore di finanziamenti pluriennali per l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA); sottolinea che l'aumento dei finanziamenti a favore del vicinato meridionale è destinato segnatamente a fornire finanziamenti prevedibili per l'UNRWA, alla luce del ruolo essenziale che essa svolge nel tutelare e garantire le esigenze di base dei rifugiati palestinesi e nel contribuire al loro sviluppo umano;

60.

rafforza i programmi tematici e le azioni di risposta rapida dell'NDICI-Europa globale (NDICI-GE), in particolare attraverso il programma «Persone», per affrontare le conseguenze della guerra in Ucraina, sviluppare sistemi sanitari più solidi e colmare le lacune di accesso ai servizi sanitari essenziali, nonché per finanziare misure di adattamento ai cambiamenti climatici e di mitigazione dei loro effetti attraverso il programma «Pianeta» e attraverso l'utilizzo della linea di resilienza per promuovere sinergie tra le azioni umanitarie, di sviluppo, di investimenti pubblici e di pace, in particolare nei paesi che sono candidati all'adesione, ma che non beneficiano ancora dello strumento di assistenza preadesione (Instrument for Pre-Accession Assistance — IPA);

61.

sottolinea la necessità di aumentare gli stanziamenti destinati ai paesi dei Balcani occidentali a titolo dell'IPA per sostenere la crescita economica e l'occupazione, nonché quale priorità geopolitica, soprattutto nel contesto dell'aggressione non provocata della Russia contro l'Ucraina, che ha avuto una vasta eco nell'intera regione, ma insiste sui requisiti di condizionalità relativi allo Stato di diritto per ogni euro impegnato nel bilancio 2023; invita, in tale contesto, la Commissione a utilizzare una quota dei finanziamenti aggiuntivi destinati alla programmazione Erasmus+ per aumentare i finanziamenti a favore degli istituti di istruzione superiore allo scopo di creare un nuovo programma di borse di studio per gli studenti dei paesi dei Balcani occidentali;

62.

chiede che l'Ucraina e la Repubblica di Moldova siano incluse quanto prima nell'ambito di applicazione dell'IPA e che la dotazione finanziaria del programma venga aumentata di conseguenza; ritiene necessario fornire sostegno all'Ucraina e alla Moldova, in quanto nuovi paesi candidati all'adesione all'Unione, e alla Georgia, in quanto aspirante candidata, nel loro percorso verso l'adesione all'Unione; invita a fornire ulteriore assistenza finanziaria nell'ambito dell'IPA III per promuovere la dimensione internazionale del programma Erasmus+;

63.

decide di aumentare il sostegno alla comunicazione strategica, in particolare alle misure volte a contrastare la disinformazione a livello globale attraverso il monitoraggio e la denuncia sistematici della disinformazione diffusa da attori statali e da altri attori;

64.

sottolinea il ruolo fondamentale dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione alla Moldova, all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Georgia, al Kosovo, al Montenegro, alla Macedonia del Nord e all'Ucraina per promuovere gli investimenti e sostenere la ripresa dalla crisi della COVID-19 e dalle conseguenze della guerra;

65.

rafforza complessivamente la rubrica 6 di 465 000 000 EUR rispetto al PB, da finanziare mediante la mobilitazione di strumenti speciali;

Rubrica 7 — Pubblica amministrazione europea

66.

ritiene che i tagli apportati dal Consiglio a questa rubrica, intesi ad evitare il ricorso allo strumento di flessibilità come proposto nel PB, siano ingiustificati e non consentirebbero alla Commissione di svolgere i propri compiti; ripristina pertanto il PB per le spese amministrative della Commissione, anche per quanto riguarda i suoi Uffici;

67.

sottolinea i rischi per la sicurezza interna dell'Unione derivanti dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia; accoglie con favore, in tale contesto, l'istituzione in Moldova del polo di sostegno per la sicurezza interna e la gestione delle frontiere e invita la Commissione ad agevolare e accelerare la piena operatività del polo fornendo sostegno logistico e finanziario grazie alla cooperazione con la DG HOME e la DG JUST, nonché con gli esperti dell'Unione delle competenti agenzie GAI dell'Unione dispiegati in Moldova;

68.

sottolinea l'importanza di garantire che la Commissione disponga di personale sufficiente per svolgere i propri compiti, compresi quelli relativi alle nuove iniziative e alla legislazione di recente adozione; invita pertanto la Commissione ad assicurarsi di disporre del personale supplementare necessario per un'attuazione efficiente ed efficace; sottolinea, in tale contesto, l'impatto delle proposte legislative nell'ambito del Green Deal europeo, del regolamento sui mercati digitali e del regolamento sui servizi digitali, come pure dell'aumento della spesa dell'Unione a causa di Next Generation EU e del dispositivo per la ripresa e la resilienza, sulle esigenze di personale di alcuni servizi, in particolare la direzione generale dell'Ambiente (DG ENV), la direzione generale Concorrenza (DG COMP) e la direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie (DG CNECT) della Commissione nonché l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF); esprime preoccupazione per il fatto che la Commissione non disponga del personale necessario per il lavoro richiesto; chiede alla Commissione di tenere conto di tali esigenze di personale, senza compromettere l'organico di altre parti dell'istituzione;

69.

chiede di adottare rapidamente la revisione mirata del regolamento finanziario proposta dalla Commissione in relazione alla gestione degli interessi di mora per il rimborso tardivo delle ammende in materia di concorrenza annullate o ridotte, in modo da evitare pressioni sulla spesa nell'ambito della rubrica 7;

Progetti pilota e azioni preparatorie (PP/AP)

70.

rammenta l'importanza dei progetti pilota e delle azioni preparatorie (PP/AP) quali strumenti per la formulazione di priorità politiche e per l'introduzione di nuove iniziative che hanno il potenziale di trasformarsi in attività e programmi permanenti dell'Unione; adotta, a seguito di un'attenta analisi di tutte le proposte presentate e tenuto pienamente conto della valutazione della Commissione circa la loro conformità ai requisiti giuridici e la loro attuabilità, un pacchetto equilibrato di PP/AP che riflette le priorità politiche del Parlamento; invita la Commissione ad attuare rapidamente i PP e le AP e a riferire sulla loro performance e sui risultati conseguiti sul terreno;

Pagamenti

71.

sottolinea la necessità di prevedere un livello sufficiente di stanziamenti di pagamento nel bilancio 2023 e decide pertanto a titolo generale di annullare i tagli del Consiglio e di rafforzare gli stanziamenti di pagamento per le linee modificate in stanziamenti d'impegno; sottolinea che è necessario accelerare l'attuazione dei programmi per evitare un arretrato di pagamenti nella seconda metà del periodo del QFP;

Altre sezioni

Sezione I — Parlamento europeo

72.

mantiene invariato il livello complessivo del suo bilancio per il 2023, fissato a 2 268 777 642 EUR, in linea con lo stato di previsione delle entrate e delle spese adottato dall'Aula il 7 aprile 2022 e aggiornato il 3 maggio 2022 su richiesta della Commissione a causa di una modifica del tasso di indicizzazione stimato; decide di includere artificialmente e in modo neutro in termini di bilancio 98 posti nel suo organigramma per un solo anno, al fine di consentire l'integrazione dei vincitori di un concorso interno alla luce dell'applicazione dell'articolo 29, paragrafo 4, dello statuto dei funzionari, analogamente a quanto è stato fatto nel bilancio 2020; aggiorna le osservazioni di cinque linee di bilancio, anche per aggiungere la possibilità di rimborsare i costi di partecipazione dei firmatari di petizioni, comprese le spese di viaggio, di soggiorno e le spese accessorie, durante le missioni ufficiali della commissione per le petizioni al di fuori dei locali del Parlamento europeo;

73.

riconosce l'importante ruolo che l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee svolge per la trasparenza, la sana gestione finanziaria e la diversità del sistema politico, garantendo l'applicazione di norme comuni da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee; osserva che, sebbene il suo bilancio sia incluso nella sezione I — Parlamento europeo, l'Autorità è un organismo indipendente dell'Unione; decide pertanto di creare una voce distinta per le retribuzioni e le indennità del personale che lavora per l'Autorità e una linea distinta nell'organigramma del Parlamento che copra i suoi posti, senza stanziamenti supplementari al PB;

74.

chiede all'Ufficio di Presidenza di dotare l'articolo 3 2 3 — Sostegno alla democrazia e sviluppo di capacità per i parlamenti dei paesi terzi di risorse sufficienti, affinché il Parlamento possa contribuire efficacemente all'organizzazione della terza edizione della conferenza ad alto livello del Campus globale per i diritti umani, ove necessario e possibile, anche mediante una richiesta di storno da parte dell'amministrazione del Parlamento durante l'esercizio di esecuzione del bilancio;

75.

in linea con la suddetta risoluzione del 7 aprile 2022 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2023, e tenendo conto delle risposte fornite dal Segretario generale il 20 luglio 2022:

a)

ricorda che le debolezze nella lotta contro le minacce alla sicurezza informatica e ibrida in un'istituzione possono avere ripercussioni su tutte le altre; ribadisce pertanto l'importanza che il bilancio del Parlamento sia adeguatamente dotato per rafforzare le sue capacità di contrastare le minacce informatiche e ibride a beneficio di tutte le istituzioni, in particolare alla luce della guerra di aggressione russa contro l'Ucraina, del crescente numero di attacchi perpetrati negli ultimi anni e delle prossime elezioni europee del 2024;

b)

prende atto delle misure in corso adottate dall'amministrazione per contrastare la disinformazione o qualsiasi azione volta a distorcere le posizioni dei deputati al Parlamento europeo, in particolare in vista delle elezioni europee del 2024; ribadisce la sua richiesta di rafforzare la cooperazione tra tutti gli attori coinvolti a livello interistituzionale;

c)

prende atto del sostegno fornito al gruppo di sostegno e coordinamento alla democrazia e ai suoi membri principali nello svolgimento di attività di sostegno alla democrazia; accoglie con favore le attività rafforzate e chiede di continuare a sostenere la comunicazione con i cittadini fornendo informazioni anche nelle lingue delle minoranze linguistiche, regioni e comunità ove opportuno, e la lotta alla disinformazione, con particolare attenzione ai nuovi paesi prioritari;

d)

ribadisce, nel contesto della procedura di revisione in atto delle disposizioni generali di esecuzione relative al rimborso delle spese di missione e di viaggio e delle norme interne che disciplinano le missioni e le trasferte dei funzionari e degli altri agenti dell'Istituzione, la volontà espressa in diverse occasioni dall'Aula e cioè che l'Ufficio di presidenza garantisca agli assistenti parlamentari accreditati (APA) le medesime indennità dei funzionari e degli altri agenti per le missioni che effettuano tra i tre luoghi di lavoro del Parlamento;

e)

invita una volta di più la Conferenza dei presidenti e l'Ufficio di presidenza a rivedere le norme di applicazione che disciplinano le attività delle delegazioni e delle missioni al di fuori dell'Unione europea e la decisione sulle «missioni delle commissioni al di fuori dei tre luoghi di lavoro»; sottolinea che tale revisione dovrebbe prendere in considerazione la possibilità che gli APA, a determinate condizioni, accompagnino i deputati nell'ambito delle delegazioni e delle missioni ufficiali del Parlamento, trovando il giusto equilibrio tra l'elevato valore aggiunto per i deputati e i vincoli ambientali, logistici e di bilancio;

f)

sottolinea la necessità che la propria commissione per i bilanci riceva tutte le informazioni pertinenti sul bilancio dell'Istituzione, in modo tempestivo e in una forma comprensibile, affinché possa adottare decisioni informate; pur riconoscendo l'importanza della creazione di centri «Europa Experience» in tutti gli Stati membri come mezzo per avvicinare l'Unione ai cittadini, chiede un aggiornamento sui costi di funzionamento di tali centri, dato il contesto di elevata inflazione; chiede inoltre un aggiornamento sul prestito di 37,9 milioni di EUR proposto per finanziare l'acquisto dell'edificio «Europa Experience» a Dublino, come previsto dall'articolo 266, paragrafo 6, del regolamento finanziario;

g)

ricorda l'importanza di un processo decisionale trasparente ed equo nell'ambito della politica immobiliare, nel rispetto dell'articolo 266 del regolamento finanziario, riguardo alla politica immobiliare del Parlamento;

h)

ricorda all'Ufficio di presidenza che sono necessarie un'informazione e una consultazione adeguate con la commissione per i bilanci prima di adottare qualsiasi decisione importante su questioni relative agli edifici, data la loro importante incidenza sul bilancio; chiede all'Ufficio di presidenza di esaminare le possibilità di risparmio nonché di ripensare integralmente il progetto relativo al futuro dell'edificio Spaak a Bruxelles;

i)

ritiene che, in un momento in cui i cittadini dell'Unione devono far fronte a un drastico aumento del costo della vita, le istituzioni dell'Unione dovrebbero, senza eccezioni, dar prova di solidarietà e dare l'esempio, in particolare in relazione alla riduzione del consumo di energia; osserva che l'inflazione e l'aumento dei prezzi dell'energia hanno esercitato un'enorme pressione sul bilancio del Parlamento; prende atto delle decisioni dell'Ufficio di presidenza, del 2 maggio 2022 e del 3 ottobre 2022, sulle misure a breve termine volte a ridurre il consumo energetico del Parlamento; chiede che gli utenti siano in grado di regolare autonomamente la temperatura negli uffici e nelle sale riunioni rimanendo nel contempo nel quadro concordato per realizzare risparmi; invita il Parlamento ad adottare tutte le misure necessarie per ridurre il consumo energetico a medio e lungo termine, al fine di ridurre le bollette energetiche nella prossima revisione dell'attuale approccio alle attività di risparmio energetico; alla luce della crisi energetica e del contesto geopolitico, accoglie con favore e incoraggia gli investimenti nelle energie rinnovabili, l'eliminazione graduale dei combustibili fossili e in particolare l'installazione di pompe di calore; chiede di aumentare la produzione di energia in loco, in particolare installando sui tetti impianti fotovoltaici all'avanguardia per raggiungere quanto prima il massimo potenziale a Bruxelles e Strasburgo, e accoglie con favore il nuovo studio attualmente in corso sui pannelli fotovoltaici più efficienti sotto il profilo dei costi; accoglie con favore il sistema di gestione dell'energia degli edifici istituito da EMAS e chiede che l'audit annuale sia integrato nel progetto di stato di previsione presentato dai servizi; chiede all'Ufficio di presidenza di avviare uno scambio di buone pratiche tra gli organi direttivi delle istituzioni dell'Unione nella revisione delle loro strategie di spesa pluriennali al fine di individuare soluzioni per realizzare ulteriori risparmi; incoraggia un ulteriore scambio di opinioni sulle migliori pratiche per quanto concerne le politiche di consumo energetico al di là delle istituzioni dell'Unione, ad esempio con le autorità locali;

j)

accoglie con favore i passi preliminari compiuti verso la formulazione di un obiettivo di neutralità in termini di emissioni di carbonio; ricorda e invita i deputati e i gruppi politici a contribuire alla riduzione in corso del trasporto dei bauli tra Bruxelles e Strasburgo durante le tornate, secondo l'impegno preso dall'Ufficio di presidenza; chiede che i pertinenti investimenti siano pianificati nei prossimi bilanci per quanto concerne il recupero e il riutilizzo dell'acqua piovana e un uso più razionale dell'acqua;

76.

invita il Parlamento a continuare a effettuare valutazioni periodiche dell'organizzazione del suo fabbisogno di personale, a riassegnare i posti tra le direzioni in funzione dell'evoluzione delle priorità, al fine di svolgere il più possibile nuovi compiti a livelli di organico costanti, e a valutare i rischi connessi all'assunzione di un numero crescente di agenti contrattuali, compreso il rischio di creare una struttura del personale a due livelli all'interno del Parlamento; sottolinea che, tenuto conto degli obblighi giuridici del Parlamento, la ridefinizione delle priorità delle risorse diventa sempre più importante in un contesto inflazionistico;

Altre sezioni (Sezioni IV-X)

77.

sottolinea la pressione che l'elevato contesto inflazionistico esercita sulla spesa per le altre istituzioni; evidenzia che la maggior parte dei loro bilanci è fissata da obblighi statutari o contrattuali influenzati dall'inflazione e che esse non hanno alcun controllo sui tassi di inflazione e sull'aumento dei prezzi dell'energia; sottolinea la necessità che le istituzioni dispongano di personale sufficiente per adempiere al loro mandato; accoglie con favore i continui sforzi compiuti dalle istituzioni per riassegnare il personale e trovare ulteriori miglioramenti in termini di efficienza, ma riconosce i limiti di tale approccio nel contesto attuale, quando va di pari passo con un aumento delle responsabilità; deplora che la Commissione non abbia concesso nessuno dei posti supplementari richiesti dalle altre istituzioni, indipendentemente dai loro nuovi compiti; condanna l'approccio orizzontale adottato dal Consiglio per aumentare il tasso di abbattimento di 1,8 punti percentuali in ciascuna istituzione e ritiene che ciò non sia giustificato; ricorda che l'aumento del tasso di abbattimento comporterebbe l'obbligo per le altre istituzioni di mantenere un maggior numero di posti vacanti, riducendo in tal modo la loro forza lavoro e la loro capacità di rispondere alle preoccupazioni dei cittadini e di adempiere al loro mandato;

78.

decide pertanto di ripristinare il livello del PB per il Comitato europeo delle regioni; non modifica, conformemente al «gentlemen's agreement», la lettura del Consiglio relativa al Consiglio e al Consiglio europeo;

79.

aumenta, nei seguenti casi debitamente giustificati, il livello degli stanziamenti o del personale al di sopra del PB, al fine di fornire alle istituzioni risorse sufficienti per svolgere in modo adeguato, efficiente ed efficace il crescente numero di compiti derivanti dal loro mandato e attrezzarle per le sfide future, in particolare per quanto riguarda la cibersicurezza; sottolinea, a tale proposito, che l'Unione non è sufficientemente preparata a combattere le minacce informatiche che, nel corso degli anni, sono sempre più frequenti e complesse; ritiene che a tutte le istituzioni dell'Unione dovrebbero essere concessi mezzi e personale adeguati per far fronte a tali minacce sia a livello interno che nel contesto della cooperazione interistituzionale; propone pertanto di:

a)

ripristinare il livello degli stanziamenti in linea con lo stato di previsione della Corte di giustizia dell'Unione europea e del Mediatore europeo, aumentando il livello degli stanziamenti al di sopra del PB per le linee di bilancio che coprono gli stanziamenti relativi al nuovo personale, nonché il numero di posti nella loro tabella dell'organico;

b)

ripristinare il livello degli stanziamenti in parte in linea con lo stato di previsione della Corte dei conti europea, del Comitato economico e sociale europeo, del Garante europeo della protezione dei dati e del Servizio europeo per l'azione esterna, aumentando gli stanziamenti al di sopra del PB per le linee di bilancio che coprono gli stanziamenti relativi al nuovo personale, nonché il numero di posti nelle rispettive tabelle dell'organico;

c)

rafforzare diverse linee operative, in linea con la richiesta del Garante europeo della protezione dei dati, affinché il bilancio 2023 rispecchi gli elevati e imprevisti costi della vita che non sono stati presi in considerazione nella preparazione del proprio stato di previsione;

Valutazione della lettera rettificativa

80.

rileva che la lettera rettificativa n. 1 al progetto di bilancio generale 2023, che ha un'incidenza netta globale sulla spesa per un ulteriore importo di 758,3 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno e di 2,3949 miliardi di EUR in stanziamenti di pagamento, tra cui un cospicuo incremento degli stanziamenti di pagamento a seguito di FAST-CARE; rileva altresì che la Commissione propone nel complesso di mobilitare lo strumento di flessibilità per un importo di 822,1 milioni di EUR per le rubriche 2b, 5 e 6;

81.

osserva che la lettera rettificativa riprende soltanto alcune delle preoccupazioni e priorità del Parlamento definite nella presente risoluzione, quali ad esempio l'incremento di stanziamenti per gli aiuti umanitari, il meccanismo unionale di protezione civile ed Erasmus+ nonché un maggiore sostegno a favore della difesa; teme tuttavia che gli incrementi proposti siano insufficienti e che alcuni di essi non siano che un anticipo del bilancio richiesto e non stanziamenti aggiuntivi;

82.

prende atto delle misure e delle azioni intraprese finora per sostenere l'Ucraina fin dall'inizio della guerra e incoraggia la Commissione a proporre ulteriori misure; deplora che le proposte di bilancio della Commissione per il 2023 non forniscano una risposta adeguata alle vaste conseguenze della guerra di aggressione russa contro l'Ucraina; ritiene che il fabbisogno per il 2023 sia assai più consistente di quanto proposto nella lettera rettificativa;

83.

prende atto della proposta di mobilitare lo strumento unico di margine per un importo di 450 milioni di EUR al fine di coprire i costi di finanziamento dell'EURI; sottolinea che gli importi effettivi necessari per i costi di finanziamento dell'EURI in un dato bilancio annuale dipendono dai tassi di interesse sui prestiti assunti, il che introduce un significativo grado di incertezza nei negoziati annuali sul bilancio; insiste sul fatto che tali costi non dovrebbero mai andare a scapito del finanziamento dei programmi; evidenzia che l'utilizzo dello strumento unico di margine per i costi di finanziamento dell'EURI riduce anche la flessibilità già alquanto limitata e i margini ristretti del bilancio e, di conseguenza, la capacità di sopperire ai fabbisogni attuali ed emergenti; ricorda l'urgenza di rivedere in modo sostanziale il QFP e le richieste del Parlamento di porre l'EURI al di sopra dei massimali del QFP;

84.

prende atto dell'adeguamento del volume degli stanziamenti per le altre sezioni tenuto conto dell'attuale stima dell'adeguamento delle retribuzioni per il 2022, che è inferiore a quanto previsto nel PB 2023, e dello storno di stanziamenti dalle altre istituzioni al CERT-UE al fine di rafforzare le capacità dell'Unione in materia di cibersicurezza, il che riduce pertanto di 45 milioni di EUR il volume degli stanziamenti delle altre istituzioni;

o

o o

85.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione, accompagnata dagli emendamenti al progetto di bilancio generale, al Consiglio, alla Commissione, alle altre istituzioni e agli organi interessati nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1.

(2)  GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

(3)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11.

(4)  GU C 444 I del 22.12.2020.

(5)  Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2020 concernente il progetto di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, allegato 2: dichiarazioni (Testi approvati, P9_TA(2020)0357).

(6)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

(7)  GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1.

(8)  Testi approvati, P9_TA(2022)0219.

(9)  Testi approvati, P9_TA(2020)0005.

(10)  GU C 99 dell'1.3.2022, pag. 158.

(11)  Testi approvati, P8_TA(2017)0010.

(12)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1.

(13)  Testi approvati, P9_TA(2022)0106.

(14)  Testi approvati, P9_TA(2022)0127.

(15)  Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

(16)  Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).


28.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 149/125


P9_TA(2022)0367

Combustibili per uso marittimo sostenibili (iniziativa FuelEU Maritime) ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 19 ottobre 2022, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (COM(2021)0562 — C9-0333/2021 — 2021/0210(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2023/C 149/13)

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

Il trasporto marittimo rappresenta circa il 75 % del commercio estero dell'UE e il 31 % del commercio interno dell'UE in termini di volume. Allo stesso tempo, il traffico navale da e verso i porti appartenenti allo Spazio economico europeo genera circa l'11 % delle emissioni totali di CO2 dell'UE derivanti dai trasporti e il 3-4 % del totale delle emissioni di CO2 dell'UE. Ogni anno nei porti degli Stati membri si imbarcano o sbarcano 400 milioni di passeggeri, di cui circa 14 milioni sulle navi da crociera. Il trasporto marittimo è pertanto una componente essenziale del sistema di trasporto europeo e svolge un ruolo cruciale per l'economia europea. Il mercato del trasporto marittimo è soggetto a una forte concorrenza tra gli operatori economici dell'Unione e non solo, per cui è indispensabile garantire condizioni di parità. La stabilità e la prosperità del mercato del trasporto marittimo e dei suoi operatori economici si basano su un quadro politico chiaro e armonizzato in cui gli operatori del trasporto marittimo, i porti e altri operatori del settore possano operare in condizioni di pari opportunità. Qualora si verifichino distorsioni del mercato, queste rischiano di mettere gli operatori navali o i porti in una posizione di svantaggio rispetto ai concorrenti del settore del trasporto marittimo o di altri settori dei trasporti. Ciò, a sua volta, può comportare una perdita di competitività del settore del trasporto marittimo e una perdita di connettività per i cittadini e le imprese.

(1)

Il trasporto marittimo rappresenta circa il 75 % del commercio estero dell'UE e il 31 % del commercio interno dell'UE in termini di volume. Ogni anno nei porti degli Stati membri si imbarcano o sbarcano 400 milioni di passeggeri, di cui circa 14 milioni sulle navi da crociera. Il trasporto marittimo è pertanto una componente essenziale del sistema di trasporto europeo e svolge un ruolo cruciale per l'economia europea. Il mercato del trasporto marittimo è soggetto a una forte concorrenza tra gli operatori economici dell'Unione e non solo, per cui è indispensabile garantire condizioni di parità a livello globale . La stabilità e la prosperità del mercato del trasporto marittimo e dei suoi operatori economici si basano su un quadro politico chiaro e armonizzato in cui gli operatori del trasporto marittimo, i porti e altri operatori del settore possano operare in condizioni di pari opportunità. Qualora si verifichino distorsioni del mercato, queste rischiano di mettere gli operatori navali o i porti in una posizione di svantaggio rispetto ai concorrenti del settore del trasporto marittimo o di altri settori dei trasporti. Ciò, a sua volta, può comportare una perdita di competitività del settore del trasporto marittimo , una perdita di posti di lavoro e una perdita di connettività per i cittadini e le imprese.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)

Il settore marittimo occupa 2 milioni di cittadini europei e apporta all'economia un contributo pari a 149 miliardi di EUR. A ogni milione di EUR generato nel settore del trasporto marittimo corrispondono 1,8  milioni di EUR generati in altri settori dell'economia dell'UE  (1 bis) .

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 ter)

Il trasporto marittimo è il modo di trasporto più rispettoso dell'ambiente, con emissioni di gas a effetto serra per tonnellata di merci trasportate notevolmente inferiori rispetto ad altri modi di trasporto  (1 bis) . Allo stesso tempo, il traffico navale da e verso i porti appartenenti allo Spazio economico europeo genera circa l'11 % delle emissioni totali di CO2 dell'UE derivanti dai trasporti e il 3-4 % del totale delle emissioni di CO2 dell'UE. In assenza di ulteriori interventi, si prevede un aumento delle emissioni di CO2 generate dal trasporto marittimo. Tutti i settori dell'economia devono contribuire alla rapida riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per conseguirne l'azzeramento entro il 2050, come sancito dal regolamento (UE) 2021/1119. È quindi essenziale che l'Unione stabilisca un percorso ambizioso per una rapida transizione ecologica del settore marittimo che contribuirebbe altresì a mantenere e a promuovere ulteriormente la sua leadership globale nelle tecnologie, nei servizi e nelle soluzioni verdi e a stimolare ulteriormente la creazione di posti di lavoro nelle relative catene del valore, mantenendo nel contempo la competitività.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)

Per rafforzare l'impegno dell'Unione in materia di clima nell'ambito dell'accordo di Parigi, stabilire le misure da adottare per conseguire la neutralità climatica entro il 2050 e tradurre l'impegno politico in un obbligo giuridico, la Commissione ha adottato la proposta (modificata) di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima) (19), nonché la comunicazione «Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa» (20). Ciò integra anche l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra (GHG) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. Di conseguenza, sono necessari vari strumenti strategici complementari per promuovere l'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio prodotti in modo sostenibile, anche nel settore del trasporto marittimo. Lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie necessarie devono avvenire entro il 2030 per prepararsi ai cambiamenti ancora più rapidi che seguiranno.

(2)

Per rafforzare l'impegno dell'Unione in materia di clima nell'ambito dell'accordo di Parigi, stabilire le misure da adottare per conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050 e tradurre l'impegno politico in un obbligo giuridico, la Commissione ha adottato la proposta (modificata) di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima) (19), nonché la comunicazione «Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa» (20). Ciò integra anche l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra (GHG) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. Di conseguenza, sono necessari vari strumenti strategici complementari per promuovere e velocizzare la produzione e l'uso su vasta scala di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio prodotti in modo sostenibile, anche nel settore del trasporto marittimo , rispettando nel contempo il principio di neutralità tecnologica . Lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie necessarie dovrebbero essere sostenuti il prima possibile e devono essere avviati entro il 2030 per prepararsi ai cambiamenti ancora più rapidi che seguiranno. È altresì essenziale promuovere l'innovazione e sostenere la ricerca di innovazioni emergenti e future come i combustibili alternativi emergenti, la progettazione ecologica, i materiali a base biologica, la propulsione eolica e assistita dal vento.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)

È probabile che il GNL svolga un ruolo di transizione nel trasporto marittimo, consentendo una transizione graduale verso alternative a zero emissioni, in particolare laddove attualmente non sono disponibili tecnologie di gruppi propulsori a zero emissioni economicamente sostenibili. La comunicazione sulla strategia per una mobilità intelligente e sostenibile indica che le navi adibite alla navigazione marittima a zero emissioni saranno pronte per il mercato entro il 2030. Dato il lungo ciclo di vita delle navi, la conversione della flotta dovrebbe avvenire gradualmente. È necessario che i carburanti per il trasporto quali il GNL vengano sempre più decarbonizzati mediante miscelazione, ad esempio, con biometano liquefatto (bio-GNL) o elettrocarburanti sintetici gassosi rinnovabili e a basse emissioni di carbonio (e-gas).

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)

Nel contesto della transizione verso combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e verso fonti di energia sostitutive, è essenziale garantire il corretto funzionamento del mercato del trasporto marittimo dell'UE e una concorrenza leale nello stesso per quanto riguarda i combustibili per uso marittimo, che rappresentano una quota sostanziale dei costi degli operatori navali. Le differenze nei requisiti in materia di combustibili tra gli Stati membri dell'Unione possono incidere in modo significativo sui risultati economici degli operatori navali e avere un impatto negativo sulla concorrenza nel mercato. Data la natura internazionale del trasporto marittimo, è facile che gli operatori navali facciano rifornimento nei paesi terzi e trasportino grandi quantità di combustibile. Ciò può comportare una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio ed effetti negativi sulla competitività del settore se la disponibilità di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nei porti marittimi sotto la giurisdizione di uno Stato membro non è accompagnata da requisiti per il loro uso che si applicano a tutti gli operatori navali in arrivo o in partenza da porti sotto la giurisdizione degli Stati membri. Il presente regolamento dovrebbe stabilire misure volte a garantire che la penetrazione di combustibili rinnovabili a basse emissioni di carbonio nel mercato dei combustibili per uso marittimo avvenga in condizioni di concorrenza leale sul mercato del trasporto marittimo dell'UE.

(3)

Nel contesto della transizione verso combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e verso fonti di energia sostitutive, è essenziale garantire il corretto funzionamento del mercato del trasporto marittimo dell'UE e una concorrenza leale nello stesso per quanto riguarda i combustibili per uso marittimo, che rappresentano una quota sostanziale dei costi degli operatori navali , generalmente compresa fra il 35 % e il 53 % dei prezzi del trasporto marittimo delle merci. Le misure politiche devono pertanto essere efficaci sotto il profilo dei costi e mirare a generare la più ampia decarbonizzazione possibile al minor costo possibile . Le differenze nei requisiti in materia di combustibili tra gli Stati membri dell'Unione possono incidere in modo significativo sui risultati economici degli operatori navali e avere un impatto negativo sulla concorrenza nel mercato. Data la natura internazionale del trasporto marittimo, è facile che gli operatori navali facciano rifornimento nei paesi terzi e trasportino grandi quantità di combustibile , un fattore che potrebbe anche contribuire al rischio di una perdita di competitività dei porti dell'Unione rispetto ai porti dei paesi terzi . Ciò può comportare una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e delle imprese ed effetti negativi sulla competitività del settore se la disponibilità di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nei porti marittimi sotto la giurisdizione di uno Stato membro non è accompagnata da requisiti per il loro uso che si applicano a tutti gli operatori navali in arrivo o in partenza da porti sotto la giurisdizione degli Stati membri. Il presente regolamento dovrebbe stabilire misure volte a garantire che la penetrazione di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel mercato dei combustibili per uso marittimo avvenga in condizioni di concorrenza leale sul mercato del trasporto marittimo dell'UE , lasciando agli operatori navali la scelta di un'opzione di riduzione delle emissioni a costi più bassi. La disponibilità di tale scelta risulta essenziale per garantire la competitività delle industrie marittime europee e l'importanza delle tratte logistiche che collegano i porti europei al commercio globale.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)

Il settore marittimo è caratterizzato da un'aspra concorrenza internazionale. Le notevoli differenze esistenti fra gli oneri normativi dei diversi Stati di bandiera hanno esacerbato pratiche indesiderate come il cambiamento di bandiera delle navi. La natura intrinsecamente globale del settore accentua l'importanza di un approccio neutrale rispetto alla bandiera battuta dalle navi e di un ambiente normativo favorevole, che rappresenta un presupposto per attrarre nuovi investimenti e salvaguardare la competitività dei porti, degli armatori e degli operatori europei.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

Al fine di produrre un effetto su tutte le attività del settore del trasporto marittimo, è opportuno che nell'ambito di applicazione del presente regolamento sia compresa una quota delle tratte tra un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro e un porto sotto la giurisdizione di un paese terzo. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi alla metà dell'energia utilizzata da una nave che effettua tratte che arrivano in un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro da un porto non soggetto alla giurisdizione di uno Stato membro, alla metà dell'energia utilizzata da una nave che effettua tratte che partono da un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro e che arrivano in un porto non soggetto alla giurisdizione di uno Stato membro, alla totalità dell'energia utilizzata da una nave che effettua tratte che arrivano in un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro da un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro, e all'energia utilizzata all'ormeggio in un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro. La copertura di una quota dell'energia utilizzata da una nave nelle tratte in entrata e in uscita tra l'Unione e i paesi terzi garantisce l'efficacia del presente regolamento, aumentando inoltre l'impatto positivo di tale quadro sull'ambiente. Allo stesso tempo tale quadro limita il rischio che alcuni scali sfuggano al controllo e il rischio di delocalizzazione delle attività di trasbordo al di fuori dell'Unione. Al fine di garantire il buon funzionamento del traffico marittimo, condizioni di parità tra gli operatori del trasporto marittimo e tra i porti ed evitare distorsioni nel mercato interno, tutti i viaggi in arrivo o in partenza da porti sotto la giurisdizione degli Stati membri, nonché la sosta delle navi in tali porti, dovrebbero essere disciplinati da norme uniformi contenute nel presente regolamento.

(4)

Al fine di produrre un effetto su tutte le attività del settore del trasporto marittimo, è opportuno che nell'ambito di applicazione del presente regolamento sia compresa una quota delle tratte tra un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro e un porto sotto la giurisdizione di un paese terzo. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi alla metà dell'energia utilizzata da una nave che effettua tratte che arrivano in un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro da un porto non soggetto alla giurisdizione di uno Stato membro, alla metà dell'energia utilizzata da una nave che effettua tratte che partono da un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro e che arrivano in un porto non soggetto alla giurisdizione di uno Stato membro, alla totalità dell'energia utilizzata da una nave che effettua tratte che arrivano in un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro da un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro, e all'energia utilizzata all'ormeggio in un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro. La copertura di una quota dell'energia utilizzata da una nave nelle tratte in entrata e in uscita tra l'Unione e i paesi terzi garantisce l'efficacia del presente regolamento, aumentando inoltre l'impatto positivo di tale quadro sull'ambiente. Tale quadro dovrebbe limitare il rischio che alcuni scali sfuggano al controllo e il rischio di delocalizzazione delle attività di trasbordo al di fuori dell'Unione. Al fine di garantire il buon funzionamento del traffico marittimo, condizioni di parità tra gli operatori del trasporto marittimo e tra i porti ed evitare distorsioni nel mercato interno, tutti i viaggi in arrivo o in partenza da porti sotto la giurisdizione degli Stati membri, nonché la sosta delle navi in tali porti, dovrebbero essere disciplinati da norme uniformi contenute nel presente regolamento. La Commissione dovrebbe istituire un sistema di monitoraggio che valuti specificamente la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e delle imprese nonché le potenziali pratiche di evasione, e redigere un elenco delle potenziali attività commerciali che non rientrano tra le attività commerciali significative svolte durante gli scali in porti di paesi vicini all'Unione. In tal modo, qualora si segnalino significative rilocalizzazioni delle emissioni di carbonio e delle imprese, come pure pratiche di evasione, la Commissione dovrebbe proporre misure per affrontare tali problemi.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)

Poiché il presente regolamento imporrà ulteriori costi di conformità per il settore, è necessario adottare azioni compensative per impedire l'aumento del livello complessivo di oneri normativi. Prima dell'applicazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe pertanto presentare proposte che compensino gli oneri normativi introdotti dal presente regolamento, mediante la modifica o l'abrogazione di disposizioni di altri atti legislativi dell'Unione che generano oneri normativi nel settore marittimo.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 ter)

Al fine di garantire il necessario grado di certezza giuridica e di investimento, il presente regolamento dovrebbe essere strettamente allineato e coerente con il regolamento XXXX-XXX (regolamento sull'infrastruttura per i combustibili alternativi), la direttiva 2003/87/CE (EU ETS), la direttiva XXXX-XXX (direttiva sulle energie rinnovabili) e la direttiva 2003/96/CE (direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici). Tale allineamento dovrebbe tradursi in un quadro legislativo coerente per il settore del trasporto marittimo, che contribuisca ad aumentare in modo significativo la produzione di combustibili alternativi sostenibili, garantisca la realizzazione dell'infrastruttura necessaria e incentivi l'uso di tali combustibili in una quota sempre crescente di navi. Al fine di garantire la coerenza generale con gli obiettivi dell'Unione in materia di clima, competitività e «crescita economica sostenibile», gli impatti climatici ed economici generali, combinati e cumulativi di tali atti legislativi dovrebbero essere valutati in modo esaustivo e continuo.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 quater)

L'obbligo per i porti di fornire l'alimentazione elettrica da terra (on-shore power supply, OPS) dovrebbe essere accompagnato da un corrispondente obbligo per le navi di collegarsi alle infrastrutture di ricarica preposte alla fornitura di tale alimentazione elettrica durante l'ormeggio, al fine di garantire l'efficacia di dette infrastrutture e scongiurare il rischio di attivi non recuperabili. Inoltre, è opportuno adoperarsi per ridurre i costi associati alla ricarica a terra esentando permanentemente l'energia elettrica fornita alle navi nei porti dalla tassazione mediante modifiche della direttiva XXXX-XXXX (direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici).

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)

Con l'aumento delle spese di trasporto per le navi non conformi ai requisiti del presente regolamento, è opportuno affrontare il rischio di comportamento evasivo e di elusione delle disposizioni del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda il segmento del commercio di container di linea. Gli scali nei porti situati nelle vicinanze dell'Unione al fine di limitare i costi di conformità al presente regolamento non solo ridurrebbero i benefici ambientali attesi e comprometterebbero in misura significativa gli obiettivi perseguiti dal presente regolamento, ma potrebbero comportare emissioni aggiuntive a causa della distanza supplementare percorsa per sottrarsi all'applicazione del presente regolamento. È pertanto opportuno escludere dal concetto di porto di scalo alcune soste in porti non dell'Unione. Tale esclusione dovrebbe essere rivolta ai porti situati nelle vicinanze dell'Unione, dove il rischio di evasione è maggiore. Un limite di 300 miglia nautiche costituisce una risposta proporzionata a tale rischio, che bilancia l'onere supplementare e il rischio di evasione. Inoltre, l'esclusione dal concetto di porto di scalo dovrebbe riguardare solo le navi portacontainer e i porti la cui attività principale consiste nel trasbordo di container. Per tali spedizioni il rischio di evasione consiste anche in uno spostamento della piattaforma portuale verso porti al di fuori dell'Unione, aggravando gli effetti dell'evasione. Per questo motivo, e in assenza di un regime obbligatorio dell'IMO sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio per le tratte internazionali a livello mondiale che abbia un livello di ambizione equivalente a quello dei requisiti di cui al presente regolamento, le soste delle navi portacontainer in un porto di trasbordo di container limitrofo non dovrebbero essere considerate soste in porti di scalo ai sensi del presente regolamento. Al fine di garantire che la misura sia proporzionata agli obiettivi perseguiti e conduca alla parità di trattamento, è opportuno prendere in considerazione le misure nei paesi terzi che hanno un effetto equivalente a quello del presente regolamento.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 ter)

Al fine di tenere conto della situazione specifica delle regioni insulari, come sottolineato all'articolo 174 del trattato, e della necessità di preservare la connettività delle isole e delle regioni periferiche con le regioni centrali dell'Unione, è opportuno consentire esenzioni temporanee per le tratte effettuate da navi passeggeri diverse dalle navi da crociera tra un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e un porto di scalo sotto la giurisdizione dello stesso Stato membro situato in un'isola con meno di 100 000 residenti permanenti.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 quater)

Tenuto conto delle caratteristiche specifiche delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, in particolare della loro lontananza e insularità, nonché dei vincoli cui sono soggette, è opportuno prestare particolare attenzione a preservarne l'accessibilità e la capacità di collegarsi efficacemente mediante il trasporto marittimo. Pertanto, è opportuno includere nell'ambito di applicazione del presente regolamento solo la metà dell'energia utilizzata per le tratte in partenza o in arrivo verso un porto di scalo situato in una regione ultraperiferica. Per la stessa ragione, dovrebbero essere consentite esenzioni temporanee per le tratte tra un porto di scalo situato in una regione ultraperiferica e un altro porto di scalo situato in una regione ultraperiferica e per l'energia utilizzata durante la loro sosta nel porto di scalo delle corrispondenti regioni ultraperiferiche.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 5 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 quinquies)

Al fine di garantire condizioni di parità per le navi, anche per quelle concepite per operare in acque coperte da ghiacci nelle loro rotte verso, da o fra porti degli Stati membri, è opportuno prendere in considerazione informazioni specifiche sulla classe ghiaccio della nave e sulla sua navigazione fra i ghiacci nel calcolo delle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra per nave, nonché nei dati monitorati e comunicati a norma del regolamento (UE) 2015/757.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)

La persona o l'organizzazione responsabile della conformità al presente regolamento dovrebbe essere la società di navigazione, definita come l'armatore o qualsiasi altra organizzazione o persona, come il gestore o il noleggiatore a scafo nudo, che ha assunto la responsabilità dell'esercizio della nave dall'armatore e che, assumendosi tale responsabilità, ha accettato di assumere tutti i compiti e le responsabilità imposti dal codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento. Tale definizione si basa sulla definizione di «società» di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio (21) ed è in linea con il sistema globale di rilevazione dei dati istituito nel 2016 dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO). In linea con il principio «chi inquina paga», la società di navigazione potrebbe, mediante un accordo contrattuale, ritenere che il soggetto direttamente responsabile delle decisioni che incidono sull'intensità dei gas a effetto serra dell'energia utilizzata dalla nave debba rispondere dei costi di conformità a norma del presente regolamento. Tale soggetto sarebbe di norma il soggetto responsabile della scelta del combustibile, della rotta e della velocità della nave.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)

Al fine di limitare l'onere amministrativo, in particolare quello degli operatori più piccoli, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle imbarcazioni in legno di costruzione rudimentale e alle navi senza mezzi di propulsione meccanica e dovrebbe concentrarsi sulle navi di stazza lorda superiore a 5 000 tonnellate. Anche se queste ultime rappresentano solo il 55 % circa di tutte le navi che fanno scalo nei porti a norma del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, esse sono responsabili del 90 % delle emissioni di anidride carbonica (CO2) del settore marittimo.

(7)

Al fine di limitare l'onere amministrativo, in particolare quello degli operatori più piccoli, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle imbarcazioni in legno di costruzione rudimentale e dovrebbe concentrarsi sulle navi di stazza lorda superiore a 5 000 tonnellate. Anche se queste ultime rappresentano solo il 55 % circa di tutte le navi che fanno scalo nei porti a norma del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, esse sono responsabili del 90 % delle emissioni di anidride carbonica (CO2) del settore marittimo.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)

Al fine di garantire che il presente regolamento continui a essere efficace, la Commissione dovrebbe monitorarne il funzionamento, effettuando valutazioni d'impatto per quanto riguarda la soglia di stazza lorda e i tipi di navi contemplati dal presente regolamento. La Commissione dovrebbe, in particolare, decidere se vi siano motivi significativi per includere nell'ambito di applicazione del presente regolamento le navi più piccole e altri tipi di navi. La Commissione dovrebbe tenere conto, in particolare, di considerazioni quali la disponibilità di dati pertinenti, la potenziale riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e l'efficacia di un ampliamento del campo di applicazione in termini di impatto climatico, entità degli oneri amministrativi e conseguenze finanziarie e sociali degli stessi.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)

Sebbene strumenti quali la fissazione del prezzo del carbonio o gli obiettivi relativi all'intensità di carbonio delle attività promuovano miglioramenti in termini di efficienza energetica, essi non sono adatti a determinare una transizione significativa verso combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel breve e medio termine. È pertanto necessario un approccio normativo specifico per la diffusione di combustibili per uso marittimo rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e di fonti di energia sostitutive, come l'energia eolica o elettrica.

(9)

Sebbene strumenti quali la fissazione del prezzo del carbonio o gli obiettivi relativi all'intensità di carbonio delle attività promuovano miglioramenti in termini di efficienza energetica, essi non sono adatti a determinare una transizione significativa verso combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel breve e medio termine. È pertanto necessario un approccio normativo specifico per la diffusione di combustibili per uso marittimo rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e di fonti di energia sostitutive, come l'energia eolica o elettrica. Tale approccio dovrebbe essere attuato in modo mirato, tecnologicamente neutrale ed efficace sotto il profilo dei costi.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)

L'intervento strategico volto a stimolare la domanda di combustibili per uso marittimo rinnovabili e a basse emissioni di carbonio dovrebbe essere basato sugli obiettivi e rispettare il principio della neutralità tecnologica. Di conseguenza, è opportuno fissare limiti all'intensità dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo delle navi senza prescrivere l'uso di particolari combustibili o tecnologie.

(10)

L'intervento strategico volto a stimolare la domanda di combustibili per uso marittimo rinnovabili e a basse emissioni di carbonio dovrebbe essere basato sugli obiettivi e rispettare il principio della neutralità tecnologica. Di conseguenza, è opportuno fissare limiti ambiziosi, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi, all'intensità dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo delle navi senza prescrivere l'uso di particolari combustibili o tecnologie.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis)

È opportuno istituire un apposito Fondo per l'Oceano, trasferendo al settore marittimo i proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote marittime nell'ambito del sistema ETS. I fondi erogati nell'ambito del Fondo per l'Oceano dovrebbero essere utilizzati per sostenere progetti e investimenti riguardanti il miglioramento dell'efficienza energetica delle navi e dei porti, tecnologie e infrastrutture innovative per la decarbonizzazione del trasporto marittimo, la produzione e la diffusione di combustibili alternativi sostenibili e lo sviluppo di tecnologie di propulsione a zero emissioni.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)

È opportuno promuovere lo sviluppo e la diffusione di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio con un elevato potenziale di sostenibilità, maturità commerciale e un elevato potenziale di innovazione e crescita per soddisfare le esigenze future. Ciò sosterrà la creazione di mercati dei combustibili innovativi e competitivi e garantirà, a breve e a lungo termine, un approvvigionamento sufficiente di combustibili per uso marittimo sostenibili per contribuire alle ambizioni dell'Unione in materia di decarbonizzazione dei trasporti, affiancando nel contempo gli sforzi dell'Unione verso un elevato livello di tutela dell'ambiente. A tal fine dovrebbero essere ammissibili i combustibili per uso marittimo sostenibili prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX, parti A e B, della direttiva (UE) 2018/2001, nonché i combustibili sintetici per uso marittimo. Sono essenziali in particolare i combustibili per uso marittimo sostenibili prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX, parte B, della direttiva (UE) 2018/2001, in quanto la loro tecnologia è attualmente la più matura sul piano commerciale per decarbonizzare il trasporto marittimo già a breve termine.

(11)

È opportuno promuovere lo sviluppo e la diffusione di combustibili e tecnologie di propulsione rinnovabili e a basse emissioni di carbonio con un elevato potenziale di sostenibilità, maturità commerciale e un elevato potenziale di innovazione e crescita per soddisfare le esigenze future. Ciò sosterrà la creazione di mercati dei combustibili innovativi e competitivi e garantirà, a breve e a lungo termine, un approvvigionamento sufficiente di combustibili per uso marittimo sostenibili per contribuire alle ambizioni dell'Unione in materia di decarbonizzazione dei trasporti, affiancando nel contempo gli sforzi dell'Unione verso un elevato livello di tutela dell'ambiente. A tal fine dovrebbero essere ammissibili i combustibili per uso marittimo sostenibili prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX, parti A e B, della direttiva (UE) 2018/2001, nonché i combustibili sintetici per uso marittimo. Sono essenziali in particolare i combustibili per uso marittimo sostenibili prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX, parte B, della direttiva (UE) 2018/2001, in quanto la loro tecnologia è attualmente la più matura sul piano commerciale per decarbonizzare il trasporto marittimo già a breve termine.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis)

Al fine di incoraggiare lo sviluppo precoce del mercato e la diffusione delle tecnologie dei combustibili più sostenibili e innovative con un potenziale di crescita per soddisfare le esigenze future, è necessario un incentivo specifico per i carburanti rinnovabili di origine non biologica (RFNBO). Questa famiglia di combustibili ha un elevato potenziale di introduzione delle energie rinnovabili nel mix di combustibili per uso marittimo. In considerazione dei costi di produzione significativamente più elevati per i carburanti rinnovabili di origine non biologica a breve e medio termine, è importante garantire un certo grado di domanda che sostenga gli investimenti in tale famiglia di combustibili. Il presente regolamento introduce una combinazione di misure volte a garantire il sostegno alla diffusione di carburanti rinnovabili di origine non biologica sostenibili. Tra questi figurano: a) un moltiplicatore fino a 2035 per ricompensare le imprese che decidono di optare per tali carburanti nonostante il loro prezzo relativamente elevato e b) dal 2030 una quota minima fissa di carburanti rinnovabili di origine non biologica nel mix energetico dei combustibili. Per facilitare il rispetto della quota minima di carburanti rinnovabili di origine non biologica, dovrebbero applicarsi le misure di flessibilità previste dagli articoli 17 e 18 del presente regolamento. Le imprese possono, mediante accordi contrattuali, chiamare i fornitori di combustibili a rispondere dei costi di conformità a norma del presente regolamento, se i carburanti rinnovabili di origine non biologica non sono stati consegnati alle condizioni concordate.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)

Questo approccio deve tuttavia essere più rigoroso nel settore marittimo. Attualmente il settore marittimo presenta livelli insignificanti di domanda di biocarburanti ottenuti da colture alimentari e foraggere, bioliquidi e combustibili da biomassa, dal momento che oltre il 99 % dei combustibili per uso marittimo attualmente utilizzati sono di origine fossile. Pertanto la non ammissibilità dei combustibili ottenuti da colture alimentari e foraggere a norma del presente regolamento riduce al minimo il rischio di rallentare la decarbonizzazione del settore dei trasporti, che potrebbe altrimenti derivare dal passaggio dal trasporto stradale a quello marittimo dei biocarburanti ottenuti da colture alimentari e foraggere. È essenziale ridurre al minimo tale passaggio, poiché il trasporto su strada rimane di gran lunga il settore dei trasporti più inquinante e il trasporto marittimo attualmente utilizza prevalentemente combustibili di origine fossile. È pertanto opportuno evitare la creazione di una domanda potenzialmente elevata di biocarburanti ottenuti da colture alimentari e foraggere, bioliquidi e combustibili da biomassa, promuovendone l'uso a norma del presente regolamento. Di conseguenza, poiché tutti i tipi di combustibili ottenuti da colture alimentari e foraggere causano emissioni aggiuntive di gas a effetto serra e perdita di biodiversità, i loro fattori di emissione vanno ritenuti pari a quelli della filiera meno favorevole.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)

I lunghi tempi di realizzazione associati allo sviluppo e alla diffusione di nuovi combustibili e soluzioni energetiche per il trasporto marittimo richiedono un'azione rapida e l'istituzione di un quadro normativo a lungo termine chiaro e prevedibile che faciliti la pianificazione e gli investimenti da parte di tutti i portatori di interessi. Un quadro normativo a lungo termine chiaro e stabile faciliterà lo sviluppo e la diffusione di nuovi combustibili e soluzioni energetiche per il trasporto marittimo e incoraggerà gli investimenti dei portatori di interessi. Tale quadro dovrebbe definire limiti per l'intensità dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo delle navi fino al 2050. Tali limiti dovrebbero diventare più ambiziosi nel tempo al fine di riflettere lo sviluppo tecnologico e l'aumento della produzione di combustibili per uso marittimo rinnovabili e a basse emissioni di carbonio previsti.

(14)

I lunghi tempi di realizzazione associati allo sviluppo e alla diffusione di nuovi combustibili e soluzioni energetiche per il trasporto marittimo , come pure la lunga vita media delle navi che oscilla solitamente tra i 25 e i 30 anni, richiedono un'azione rapida e l'istituzione di un quadro normativo a lungo termine chiaro e prevedibile che faciliti la pianificazione e gli investimenti da parte di tutti i portatori di interessi. Un quadro normativo a lungo termine chiaro e stabile faciliterà lo sviluppo e la diffusione di nuovi combustibili e soluzioni energetiche per il trasporto marittimo e incoraggerà gli investimenti dei portatori di interessi. Tale quadro dovrebbe definire limiti per l'intensità dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo delle navi , sia durante la navigazione che all'ormeggio, fino al 2050. Tali limiti dovrebbero diventare più ambiziosi nel tempo al fine di riflettere lo sviluppo tecnologico e l'aumento della produzione di combustibili per uso marittimo rinnovabili e a basse emissioni di carbonio previsti. Per garantire la certezza del diritto e dare al settore il tempo sufficiente per programmare e pianificare nel lungo termine, nonché per evitare il rischio di attivi non recuperabili, eventuali future proposte di modifica del presente regolamento dovrebbero avere un ambito di applicazione limitato ed evitare di apportare modifiche significative agli obblighi ivi stabiliti.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)

Il presente regolamento dovrebbe stabilire la metodologia e la formula da applicare per calcolare l'intensità media annua dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo da una nave. Tale formula dovrebbe basarsi sul consumo di combustibile comunicato dalle navi e tenere conto dei fattori di emissione pertinenti di tali combustibili. La metodologia dovrebbe anche riflettere l'uso di fonti di energia sostitutive, come l'energia eolica o elettrica.

(15)

Il presente regolamento dovrebbe stabilire la metodologia e la formula da applicare per calcolare l'intensità media annua dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo da una nave. Tale formula dovrebbe basarsi sul consumo di combustibile comunicato dalle navi e tenere conto dei fattori di emissione pertinenti di tali combustibili. La metodologia dovrebbe anche riflettere l'uso di fonti di energia sostitutive, come l'energia eolica o  solare generata a bordo o l'energia elettrica fornita all'ormeggio .

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)

Al fine di fornire un quadro più completo delle prestazioni ambientali delle varie fonti di energia, le prestazioni in termini di emissioni di gas a effetto serra dei combustibili dovrebbero essere valutate in base al principio «well-to-wake» («dal pozzo alla scia»), tenendo conto dell'impatto della produzione, del trasporto, della distribuzione e dell'uso a bordo dell'energia. L'obiettivo è incentivare le tecnologie e le filiere di produzione che offrono una minore impronta di gas a effetto serra e benefici reali rispetto ai combustibili convenzionali esistenti.

(16)

Al fine di fornire un quadro più completo delle prestazioni ambientali delle varie fonti di energia, le prestazioni in termini di emissioni di gas a effetto serra dei combustibili dovrebbero essere valutate in base al principio «well-to-wake» («dal pozzo alla scia»), tenendo conto dell'impatto della produzione, del trasporto, della distribuzione e dell'uso a bordo dell'energia e considerando l'impronta delle varie fasi del ciclo di vita del combustibile . L'obiettivo è incentivare le tecnologie e le filiere di produzione che offrono una minore impronta di gas a effetto serra e benefici reali rispetto ai combustibili convenzionali esistenti.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)

Le prestazioni «well-to-wake» («dal pozzo alla scia») dei combustibili per uso marittimo rinnovabili e a basse emissioni di carbonio dovrebbero essere stabilite utilizzando fattori di emissione certificati, predefiniti o reali, che includano le emissioni «well-to-tank» («dal pozzo al serbatoio») e le emissioni «tank-to-wake» («dal serbatoio alla scia»). Le prestazioni dei combustibili fossili dovrebbero tuttavia essere valutate solo mediante l'uso di fattori di emissione predefiniti, come previsto dal presente regolamento.

(17)

Le prestazioni «well-to-wake» («dal pozzo alla scia») dei combustibili per uso marittimo dovrebbero essere stabilite utilizzando fattori di emissione certificati, predefiniti o reali, che includano le emissioni «well-to-tank» («dal pozzo al serbatoio») e le emissioni «tank-to-wake» («dal serbatoio alla scia»).

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)

L'uso dell'alimentazione elettrica da terra (on-shore power supply, OPS) riduce l'inquinamento atmosferico prodotto dalle navi, nonché la quantità di emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo. Considerata la quota crescente di energia rinnovabile nel mix energetico dell'UE, l'OPS rappresenta un tipo di alimentazione sempre più pulito disponibile per le navi all'ormeggio. Sebbene la direttiva 2014/94/UE (direttiva sull'infrastruttura per i combustibili alternativi) disciplini solo la fornitura di punti di connessione OPS, la domanda e, di conseguenza, la diffusione di questa tecnologia sono rimaste limitate. È pertanto opportuno stabilire norme specifiche per imporre l'uso di OPS da parte delle navi più inquinanti.

(21)

L'uso dell'alimentazione elettrica da terra (on-shore power supply, OPS) riduce l'inquinamento atmosferico prodotto dalle navi all'ormeggio , nonché la quantità di emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo all'ormeggio . Considerate le quote crescenti di energia rinnovabile e di fonti energetiche non derivanti da combustibili fossili nel mix energetico dell'UE, l'OPS rappresenta un tipo di alimentazione sempre più pulito disponibile per le navi all'ormeggio. Sebbene la direttiva 2014/94/UE (direttiva sull'infrastruttura per i combustibili alternativi) disciplini solo la fornitura di punti di connessione OPS, la domanda e, di conseguenza, la diffusione di questa tecnologia sono rimaste limitate. Per garantire che l'inquinamento atmosferico all'ormeggio sia ridotto e che le infrastrutture OPS siano economicamente sostenibili e producano un ritorno sugli investimenti, è opportuno stabilire norme specifiche per imporre l'uso di OPS da parte delle navi più inquinanti in situazioni in cui tale uso ridurrebbe efficacemente le emissioni a un costo ragionevole .

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)

Oltre all'OPS, altre tecnologie potrebbero offrire benefici ambientali equivalenti nei porti. Qualora si dimostri che l'uso di una tecnologia alternativa è equivalente all'uso di OPS, una nave dovrebbe essere esentata dall'uso di OPS.

(22)

Oltre all'OPS, altre tecnologie a zero emissioni potrebbero offrire benefici ambientali equivalenti nei porti. Qualora si dimostri che l'uso di una tecnologia alternativa è equivalente all'uso di OPS in termini di inquinamento atmosferico e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra , una nave dovrebbe essere esentata dall'uso di OPS.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23)

È inoltre opportuno prevedere deroghe all'uso di OPS per una serie di ragioni obiettive, certificate dall'ente di gestione del porto di scalo e limitate agli scali non programmati per motivi di sicurezza o per salvare vite in mare o per soste brevi di navi all'ormeggio inferiori a due ore, in quanto si tratta del tempo minimo necessario per il collegamento, e per l'uso di energia prodotta a bordo in situazioni di emergenza.

(23)

È inoltre opportuno prevedere deroghe all'uso di OPS per una serie di ragioni obiettive, certificate dall'ente di gestione del porto di scalo , dall'operatore del terminal o dall'autorità competente, a seconda del modello di governance dei porti nei diversi Stati membri. Tali deroghe dovrebbero essere limitate agli scali non programmati per motivi di sicurezza o per salvare vite in mare o per soste brevi di navi all'ormeggio inferiori a due ore, in quanto si tratta del tempo minimo necessario per il collegamento, e per l'uso di energia prodotta a bordo in situazioni di emergenza. Se non è possibile fornire una quantità sufficiente di energia elettrica da terra a causa della capacità inadeguata della rete locale collegata al porto, tale situazione non dovrebbe essere considerata una mancata ottemperanza agli obblighi del presente regolamento da parte del porto, dell'armatore o dell'operatore navale, purché l'insufficiente capacità della rete locale sia debitamente documentata dal gestore della rete ai verificatori.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24)

Dopo che gli operatori portuali e navali abbiano avuto tempo sufficiente per effettuare gli investimenti necessari, le deroghe in caso di indisponibilità o incompatibilità degli OPS dovrebbero essere limitate, al fine di fornire gli incentivi necessari per tali investimenti ed evitare la concorrenza sleale. A partire dal 2035 gli operatori navali dovrebbero pianificare attentamente i loro scali in porto per garantire di poter svolgere le loro attività senza emettere inquinanti atmosferici e gas a effetto serra all'ormeggio e compromettere l'ambiente nelle aree costiere e nelle città portuali. Dovrebbe essere mantenuto un numero limitato di deroghe in caso di indisponibilità o di incompatibilità degli OPS al fine di prevedere la possibilità di modifiche occasionali dell'ultimo minuto degli orari di scalo e di scali in porti con attrezzature incompatibili.

(24)

Dopo che gli operatori portuali e navali abbiano avuto tempo sufficiente per effettuare gli investimenti necessari, le deroghe in caso di indisponibilità o incompatibilità degli OPS dovrebbero essere limitate, al fine di fornire gli incentivi necessari per tali investimenti ed evitare la concorrenza sleale. Al fine di garantire la piena interoperabilità, i porti dovrebbero attrezzare i loro ormeggi e gli armatori le loro navi con impianti elettrici conformi alle norme applicabili.  A partire dal 2035 gli operatori navali dovrebbero pianificare attentamente i loro scali nei porti TEN-T disciplinati dal regolamento XXXX-XXX (regolamento sull'infrastruttura per i combustibili alternativi) per garantire di poter svolgere le loro attività senza emettere inquinanti atmosferici e gas a effetto serra all'ormeggio e compromettere l'ambiente nelle aree costiere e nelle città portuali. Dovrebbe essere mantenuto un numero limitato di deroghe in caso di indisponibilità o di incompatibilità degli OPS al fine di prevedere la possibilità di modifiche occasionali dell'ultimo minuto degli orari di scalo e di scali in porti con attrezzature incompatibili. Al fine di mitigare il rischio di attivi non recuperabili, di incompatibilità dell'infrastruttura OPS a bordo e all'ormeggio nonché di squilibri nella domanda e nell'offerta di combustibili alternativi, dovrebbero essere organizzati frequenti incontri di consultazione tra i portatori di interesse, al fine di discutere e adottare decisioni su requisiti e piani futuri.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(24 bis)

Gli obiettivi di fornitura dell'OPS fissati al regolamento XXXX-XXX (regolamento sull'infrastruttura per i combustibili alternativi) tengono conto delle tipologie di navi servite e dei rispettivi volumi di traffico dei porti marittimi. L'obbligo di collegarsi all'OPS durante l'ormeggio non dovrebbe applicarsi alle navi che fanno scalo in porti esentati dall'obbligo relativo all'OPS a norma di tale regolamento, a meno che il porto non disponga di OPS installati e disponibili all'ormeggio occupato. In caso di scalo in un porto non TEN-T in cui è disponibile un OPS, la nave dovrebbe collegarsi all'OPS durante l'ormeggio.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Considerando 24 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(24 ter)

Anche se l'OPS costituisce un importante strumento per ridurre le emissioni locali di inquinanti atmosferici, il suo potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dipende interamente dal mix energetico che viene fornito attraverso i cavi. Per realizzare appieno il potenziale climatico e ambientale dell'OPS, gli Stati membri dovrebbero aumentare la capacità e la connettività delle reti elettriche e continuare a ridurre l'intensità di gas a effetto serra dei propri mix energetici, onde fornire ai porti energia elettrica a prezzi accessibili, programmabile e ottenuta senza ricorrere ai combustibili fossili.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Considerando 24 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(24 quater)

L'attuazione del presente regolamento dovrebbe tenere in debito conto i diversi modelli di governance seguiti nei porti dell'Unione, in particolare per quanto riguarda la responsabilità di emettere i certificati che esentano le navi dall'obbligo di collegarsi all'OPS.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Considerando 24 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(24 quinquies)

Il coordinamento tra porti e operatori navali è fondamentale per garantire agevoli procedure di collegamento all'energia elettrica da terra nei porti. Gli operatori navali dovrebbero informare i porti di scalo circa la propria intenzione di collegarsi all'energia elettrica da terra e la quantità di energia elettrica di cui necessitano durante detto scalo, in particolare quando tale energia supera le esigenze stimate per la categoria di nave in questione.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25)

Il presente regolamento dovrebbe istituire un solido sistema di monitoraggio, comunicazione e verifica al fine di tracciare la conformità alle sue disposizioni. Tale sistema dovrebbe applicarsi in modo non discriminatorio a tutte le navi e richiedere una verifica da parte di terzi al fine di garantire l'accuratezza dei dati trasmessi al suo interno. Al fine di agevolare il conseguimento dell'obiettivo del presente regolamento, i dati già comunicati ai fini del regolamento (UE) 2015/757 dovrebbero essere utilizzati, ove necessario, per verificare la conformità al presente regolamento al fine di limitare gli oneri amministrativi imposti alle società, ai verificatori e alle autorità marittime.

(25)

Il presente regolamento dovrebbe istituire un sistema solido e trasparente di monitoraggio, comunicazione e verifica al fine di tracciare la conformità alle sue disposizioni. Tale sistema dovrebbe applicarsi in modo non discriminatorio a tutte le navi e richiedere una verifica da parte di terzi al fine di garantire l'accuratezza dei dati trasmessi al suo interno. Al fine di agevolare il conseguimento dell'obiettivo del presente regolamento, i dati già comunicati ai fini del regolamento (UE) 2015/757 dovrebbero essere utilizzati, ove necessario, per verificare la conformità al presente regolamento al fine di limitare gli oneri amministrativi imposti alle società, ai verificatori e alle autorità marittime.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26)

Le società dovrebbero essere responsabili del monitoraggio e della comunicazione della quantità e del tipo di energia usata a bordo delle navi in navigazione e all'ormeggio, nonché di altre informazioni pertinenti, quali informazioni sul tipo di motore a bordo o sulla presenza di tecnologie per sfruttare l'assistenza del vento, al fine di dimostrare il rispetto del limite dell'intensità dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo da una nave stabilito dal presente regolamento. Per agevolare l'adempimento di tali obblighi di monitoraggio e comunicazione e il processo di verifica da parte dei verificatori, analogamente al regolamento (UE) 2015/757, le società dovrebbero documentare il metodo di monitoraggio previsto e fornire ulteriori dettagli sull'applicazione delle norme del presente regolamento in un piano di monitoraggio. Il piano di monitoraggio e le sue successive modifiche, se del caso, dovrebbero essere presentati al verificatore.

(26)

Le società dovrebbero essere responsabili del monitoraggio e della comunicazione della quantità e del tipo di energia usata a bordo delle navi in navigazione e all'ormeggio, nonché di altre informazioni pertinenti, quali informazioni sul tipo di motore a bordo e le specifiche tecniche delle tecnologie per sfruttare l'assistenza del vento o qualsiasi altra fonte alternativa di energia presente a bordo , al fine di dimostrare il rispetto del limite dell'intensità dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo da una nave stabilito dal presente regolamento. Per agevolare l'adempimento di tali obblighi di monitoraggio e comunicazione e il processo di verifica da parte dei verificatori, analogamente al regolamento (UE) 2015/757, le società dovrebbero documentare il metodo di monitoraggio previsto e fornire ulteriori dettagli sull'applicazione delle norme del presente regolamento in un piano di monitoraggio. Il piano di monitoraggio e le sue successive modifiche, se del caso, dovrebbero essere presentati al verificatore.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27)

La certificazione dei combustibili è essenziale per conseguire gli obiettivi del presente regolamento e garantire l'integrità ambientale dei combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio che si prevede saranno utilizzati nel settore marittimo. Tale certificazione dovrebbe essere effettuata mediante una procedura trasparente e non discriminatoria. Al fine di agevolare la certificazione e limitare gli oneri amministrativi, la certificazione dei biocarburanti, del biogas, dei carburanti rinnovabili di origine non biologica e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato dovrebbe basarsi sulle norme stabilite dalla direttiva (UE) 2018/2001. Questo approccio alla certificazione dovrebbe applicarsi anche ai combustibili di cui ci si è riforniti al di fuori dell'Unione, che dovrebbero essere considerati combustibili importati, in modo analogo a quanto stabilito dalla direttiva (UE) 2018/2001. Quando le società intendono discostarsi dai valori predefiniti previsti da tale direttiva o dal presente nuovo quadro normativo, ciò dovrebbe avvenire solo quando i valori possono essere certificati da uno dei sistemi volontari riconosciuti a norma della direttiva (UE) 2018/2001 (per i valori «well-to-tank») o mediante prove di laboratorio o misurazioni dirette delle emissioni (per i valori «tank-to-wake»).

(27)

Un solido sistema di certificazione e monitoraggio dei combustibili è essenziale per conseguire gli obiettivi del presente regolamento e garantire l'integrità ambientale dei combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio che si prevede saranno utilizzati nel settore marittimo. Tale certificazione dovrebbe essere effettuata mediante una procedura trasparente e non discriminatoria. Al fine di agevolare la certificazione e limitare gli oneri amministrativi, la certificazione dei biocarburanti, del biogas, dei carburanti rinnovabili di origine non biologica e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato dovrebbe basarsi sulle norme stabilite dalla direttiva (UE) 2018/2001. Questo approccio alla certificazione dovrebbe applicarsi anche ai combustibili di cui ci si è riforniti al di fuori dell'Unione, che dovrebbero essere considerati combustibili importati, in modo analogo a quanto stabilito dalla direttiva (UE) 2018/2001. Quando le società intendono discostarsi dai valori predefiniti previsti da tale direttiva o dal presente nuovo quadro normativo, ciò dovrebbe avvenire solo quando i valori possono essere certificati da uno dei sistemi volontari riconosciuti a norma della direttiva (UE) 2018/2001 (per i valori «well-to-tank») o mediante misurazioni dirette delle emissioni (per i valori «tank-to-wake»).

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(27 bis)

L'affidabilità e l'accuratezza delle informazioni relative alle caratteristiche dei combustibili sono essenziali ai fini dell'applicazione del presente regolamento. I fornitori di combustibili che hanno dimostrato di aver fornito informazioni fuorvianti o inesatte sull'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili forniti dovrebbero essere soggetti a una sanzione. I fornitori di combustibili che hanno ripetutamente fornito informazioni false o fuorvianti dovrebbero essere inseriti nella lista nera dei sistemi di certificazione di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 (direttiva sulle energie rinnovabili). In questi casi, eventuali combustibili di cui ci si è riforniti presso gli impianti di suddetti fornitori dovrebbero essere considerati come contenenti lo stesso fattore di emissione del combustibile fossile meno favorevole.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28)

La verifica da parte di verificatori accreditati dovrebbe garantire l'accuratezza e la completezza del monitoraggio e della comunicazione da parte delle società e la conformità al presente regolamento. Per garantire l'imparzialità, è opportuno che i verificatori siano soggetti giuridici indipendenti e competenti e che siano accreditati da organismi nazionali di accreditamento istituiti a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (24).

(28)

La verifica da parte di verificatori accreditati dovrebbe garantire l'accuratezza e la completezza del monitoraggio e della comunicazione da parte delle società e la conformità al presente regolamento. Per garantire l'imparzialità e l'efficacia , è opportuno che i verificatori siano soggetti giuridici indipendenti e competenti e che siano accreditati e supervisionati da organismi nazionali di accreditamento istituiti a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (24).

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(31 bis)

Le imprese e i fornitori di combustibili potrebbero, mediante accordi contrattuali, concordare impegni reciproci per la produzione, la fornitura e l'acquisto di quantitativi prestabiliti di determinati combustibili. Tali accordi contrattuali dovrebbero anche coprire la responsabilità e stabilire le condizioni per la compensazione finanziaria nei casi in cui i combustibili non siano messi a disposizione come concordato.

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Considerando 36

Testo della Commissione

Emendamento

(36)

La sanzione imposta per ogni scalo in porto non conforme dovrebbe essere proporzionata al costo di utilizzo dell'elettricità ed essere sufficientemente elevata da avere un effetto dissuasivo dall'uso di fonti energetiche più inquinanti. La sanzione dovrebbe basarsi sulla potenza installata a bordo della nave, espressa in megawatt, moltiplicata per un importo fisso in EUR per ora di sosta all'ormeggio. A causa della mancanza di dati precisi sul costo della fornitura di OPS nell'Unione, tale tariffa dovrebbe essere basata sul prezzo medio UE dell'energia elettrica per i consumatori non domestici moltiplicato per due per tenere conto di altri oneri relativi alla fornitura del servizio, compresi, tra l'altro, i costi di connessione e il recupero degli investimenti.

(36)

La sanzione imposta per ogni scalo in porto non conforme dovrebbe essere proporzionata al costo di utilizzo dell'elettricità ed essere sufficientemente elevata da avere un effetto dissuasivo dall'uso di fonti energetiche più inquinanti. La sanzione dovrebbe basarsi sulla potenza installata a bordo della nave, espressa in megawatt, moltiplicata per un importo fisso in EUR per ora di sosta all'ormeggio. A causa della mancanza di dati precisi sul costo della fornitura di OPS nell'Unione, tale tariffa dovrebbe essere basata sul prezzo medio UE più aggiornato dell'energia elettrica per i consumatori non domestici moltiplicato per due per tenere conto di altri oneri relativi alla fornitura del servizio, compresi, tra l'altro, i costi di connessione e il recupero degli investimenti.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Considerando 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37)

Le entrate generate dal pagamento delle sanzioni dovrebbero essere utilizzate per promuovere la distribuzione e l'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel settore marittimo e per aiutare gli operatori marittimi a conseguire i loro obiettivi climatici e ambientali . A tal fine tali entrate dovrebbero essere assegnate al fondo per l'innovazione di cui all'articolo  10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE.

(37)

Le entrate generate dal pagamento delle sanzioni dovrebbero essere destinate al settore marittimo e utilizzate per promuoverne la decarbonizzazione, compreso il sostegno allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di combustibili alternativi, all'infrastruttura per i combustibili alternativi e all'infrastruttura OPS, nonché a nuove tecnologie innovative . A tal fine, tali entrate dovrebbero essere assegnate al Fondo Oceano di cui all'articolo  3 octies bis ter della direttiva 2003/87/CE.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Considerando 39

Testo della Commissione

Emendamento

(39)

Data l'importanza delle conseguenze che le misure adottate dai verificatori a norma del presente regolamento possono avere per le società interessate, in particolare per quanto riguarda la determinazione degli scali in porto non conformi, il calcolo degli importi delle sanzioni e il rifiuto di rilasciare un certificato di conformità FuelEU, tali società dovrebbero avere il diritto di chiedere un riesame di tali misure all'autorità competente dello Stato membro in cui il verificatore è stato accreditato. Alla luce del diritto fondamentale a un ricorso effettivo, sancito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, le decisioni adottate dalle autorità competenti e dagli enti di gestione del porto a norma del presente regolamento dovrebbero essere soggette a controllo giurisdizionale, effettuato conformemente al diritto nazionale dello Stato membro interessato.

(39)

Data l'importanza delle conseguenze che le misure adottate dai verificatori a norma del presente regolamento possono avere per le società interessate, in particolare per quanto riguarda la determinazione degli scali in porto non conformi, la raccolta delle informazioni per il calcolo degli importi delle sanzioni e il rifiuto di rilasciare un certificato di conformità FuelEU, tali società dovrebbero avere il diritto di chiedere un riesame di tali misure all'autorità competente dello Stato membro in cui il verificatore è stato accreditato. Alla luce del diritto fondamentale a un ricorso effettivo, sancito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, le decisioni adottate dalle autorità competenti e dagli enti di gestione del porto a norma del presente regolamento dovrebbero essere soggette a controllo giurisdizionale, effettuato conformemente al diritto nazionale dello Stato membro interessato.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Considerando 40

Testo della Commissione

Emendamento

(40)

Al fine di mantenere condizioni di parità mediante il funzionamento efficiente del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda la modifica dell'elenco dei fattori di emissione «well-to-wake», dell'elenco delle tecnologie a zero emissioni applicabili o dei criteri per il loro uso, al fine di stabilire le norme relative all'esecuzione delle prove di laboratorio e delle misurazioni dirette delle emissioni, all'adattamento delle sanzioni, all'accreditamento dei verificatori e alle modalità di pagamento delle sanzioni. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(40)

Al fine di mantenere condizioni di parità mediante il funzionamento efficiente del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda la modifica dell'elenco dei fattori di emissione «well-to-wake», dell'elenco delle tecnologie a zero emissioni applicabili o dei criteri per il loro uso, al fine di stabilire le norme relative alla certificazione delle emissioni «well-to-tank» reali, all'esecuzione delle misurazioni dirette delle emissioni, all'adattamento delle sanzioni, all'accreditamento dei verificatori e alle modalità di pagamento delle sanzioni. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Considerando 42

Testo della Commissione

Emendamento

(42)

Data la dimensione internazionale del settore marittimo, è preferibile un approccio globale volto a limitare l'intensità dei gas a effetto serra dell'energia usata dalle navi, in quanto potrebbe essere considerato più efficace grazie alla sua portata più ampia. In questo contesto e al fine di agevolare lo sviluppo di norme internazionali all'interno dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), è opportuno che la Commissione condivida con l'IMO e altri organismi internazionali competenti le informazioni pertinenti relative all'attuazione del presente regolamento e che siano comunicati all'IMO i dati pertinenti. Qualora venga raggiunto un accordo su un approccio globale su questioni pertinenti per il presente regolamento, la Commissione dovrebbe riesaminare il presente regolamento al fine di allinearlo , se del caso, alle norme internazionali.

(42)

Data la dimensione internazionale del settore marittimo, è preferibile un approccio globale volto a limitare l'intensità dei gas a effetto serra dell'energia usata dalle navi, in quanto sarebbe significativamente più efficace grazie alla sua portata più ampia. In questo contesto e al fine di agevolare lo sviluppo di norme internazionali all'interno dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), è opportuno che la Commissione condivida con l'IMO e altri organismi internazionali competenti le informazioni pertinenti relative all'attuazione del presente regolamento e che siano comunicati all'IMO i dati pertinenti , proseguendo gli sforzi dell'Unione tesi a promuovere obiettivi ambiziosi di decarbonizzazione del settore marittimo a livello internazionale . Qualora venga raggiunto un accordo su un approccio globale su questioni pertinenti per il presente regolamento, la Commissione dovrebbe riesaminare il presente regolamento per allinearlo alle norme internazionali.

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Considerando 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(42 bis)

Per garantire condizioni di parità a livello internazionale e massimizzare l'impatto ambientale della legislazione sui combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero promuovere, in seno all'IMO e ad altre organizzazioni internazionali, solidi sistemi di certificazione e monitoraggio dei combustibili rinnovabili.

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Considerando 42 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(42 ter)

La Commissione dovrebbe garantire l'attuazione e la disponibilità di strumenti per la collaborazione e lo scambio di migliori pratiche per il settore del trasporto marittimo, come definito negli orientamenti per legiferare meglio  (1 bis) .

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Considerando 43

Testo della Commissione

Emendamento

(43)

L'utilizzo di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e di fonti di energia sostitutive da parte delle navi in arrivo, all'interno o in partenza da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro dell'Unione non è un obiettivo che può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri senza rischiare di introdurre ostacoli al mercato interno e distorsioni della concorrenza tra i porti e tra gli operatori marittimi. Tale obiettivo può essere conseguito meglio introducendo norme uniformi a livello dell'Unione che creino incentivi economici per gli operatori marittimi affinché continuino a operare senza ostacoli rispettando nel contempo gli obblighi in materia di uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio. L'Unione può quindi intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

(43)

Lo sviluppo e l'utilizzo su larga scala di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e di fonti di energia sostitutive da parte delle navi in arrivo, all'interno o in partenza da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro dell'Unione non è un obiettivo che può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri senza rischiare di introdurre ostacoli al mercato interno e distorsioni della concorrenza tra i porti e tra gli operatori marittimi. Tale obiettivo può essere conseguito meglio introducendo norme uniformi a livello dell'Unione che creino incentivi economici per gli operatori marittimi affinché continuino a operare senza ostacoli rispettando nel contempo gli obblighi in materia di uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio. L'Unione può quindi intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 1 — comma 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

il limite dell'intensità dei gas a effetto serra («GHG») dell'energia usata a bordo da una nave in arrivo, all'interno o in partenza da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro e

a)

un limite dell'intensità dei gas a effetto serra («GHG») dell'energia usata a bordo da una nave in arrivo, all'interno o in partenza da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro e

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 1 — comma 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

l' obbligo di usare l'alimentazione elettrica da terra o una tecnologia a zero emissioni nei porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro,

b)

un obbligo di usare l'alimentazione elettrica da terra o una tecnologia a zero emissioni nei porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro.

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

al fine di aumentare l'uso costante di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e di fonti di energia sostitutive in tutta l'Unione, garantendo nel contempo il buon funzionamento del traffico marittimo ed evitando distorsioni nel mercato interno.

L'obiettivo è di aumentare l'uso costante di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e di fonti di energia sostitutive nel trasporto marittimo in tutta l'Unione, in linea con l'obiettivo dell'Unione di conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050 e con gli obiettivi dell'accordo di Parigi, garantendo nel contempo il buon funzionamento del traffico marittimo , creando opportunità di sviluppo per il settore marittimo ed evitando distorsioni nel mercato interno.

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento si applica a tutte le navi di stazza lorda superiore a 5 000 tonnellate, indipendentemente dalla loro bandiera per quanto riguarda :

Il presente regolamento si applica a tutte le navi di stazza lorda superiore a 5 000 tonnellate, indipendentemente dalla loro bandiera per quanto concerne :

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

la totalità dell'energia utilizzata per le tratte da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro a un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro, e

b)

la totalità dell'energia utilizzata per le tratte da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro a un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro,

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

metà dell'energia utilizzata per le tratte che partono da un porto di scalo o che arrivano a un porto di scalo situato in una regione ultraperiferica sotto la giurisdizione di uno Stato membro, e

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

la metà dell'energia utilizzata per le tratte che partono da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro o che arrivano a un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro, in cui l'ultimo o il successivo porto di scalo è sotto la giurisdizione di un paese terzo.

c)

metà dell'energia utilizzata per le tratte che partono da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro o che arrivano a un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro, in cui l'ultimo o il successivo porto di scalo è sotto la giurisdizione di un paese terzo.

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento non si applica alle navi da guerra, ai macchinari navali ausiliari, ai pescherecci, alle imbarcazioni in legno di costruzione rudimentale , alle navi senza mezzi di propulsione meccanica o alle navi di Stato usate per scopi non commerciali.

Il presente regolamento non si applica alle navi da guerra, ai macchinari navali ausiliari, ai pescherecci, alle imbarcazioni in legno di costruzione rudimentale o alle navi di Stato usate per scopi non commerciali.

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce l'elenco dei porti di trasbordo di container limitrofi esclusi dalla definizione di porti di scalo per navi portacontainer di cui al presente regolamento.

 

In seguito, almeno ogni due anni, la Commissione adotta atti di esecuzione che aggiornano tale elenco dei porti di trasbordo di container limitrofi esclusi dalla definizione di porti di scalo per navi portacontainer di cui al presente regolamento.

 

Tali atti di esecuzione elencano i porti di trasbordo di container limitrofi situati al di fuori dell'Unione, ma a meno di 300 miglia nautiche dal territorio dell'Unione, nei quali la quota di trasbordo di container, misurata in unità equivalenti a venti piedi, supera il 65 % del traffico totale di container di tale porto durante l'ultimo periodo di dodici mesi per il quale sono disponibili dati pertinenti.

 

Ai fini di tale elenco, i container sono considerati trasbordati quando sono scaricati da una nave al porto al solo scopo di caricarli su un'altra nave. Non sono inclusi i porti situati in un paese terzo che applica effettivamente misure altrettanto ambiziose quanto i requisiti di cui al presente regolamento.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 3.

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Per quanto riguarda l'energia utilizzata per le tratte effettuate da navi passeggeri diverse dalle navi da crociera tra un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e un porto di scalo sotto la giurisdizione dello stesso Stato membro situato in un'isola con meno di 100 000 residenti permanenti, e per quanto riguarda l'energia utilizzata durante la loro sosta in un porto di scalo dell'isola corrispondente, gli Stati membri possono esentare determinate rotte e porti dall'applicazione del paragrafo 1, lettere a) e b). Gli Stati membri notificano tali esenzioni prima della loro entrata in vigore alla Commissione, che le pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tali esenzioni non si applicano dopo il 31 dicembre 2029.

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Per quanto riguarda l'energia utilizzata per le tratte tra un porto di scalo situato in una regione ultraperiferica e un altro porto di scalo situato in una regione ultraperiferica e per quanto riguarda l'energia utilizzata durante la sosta nel porto di scalo delle corrispondenti regioni ultraperiferiche, gli Stati membro possono esentare determinate rotte e porti dall'applicazione del paragrafo 1, lettere a) e b bis). Gli Stati membri notificano tali esenzioni prima della loro entrata in vigore alla Commissione, che le pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tali esenzioni non si applicano dopo il 31 dicembre 2029. Nulla osta a che gli Stati membri, le loro regioni e i loro territori decidano di non applicare tale esenzione o di porre fine a qualsiasi esenzione da essi concessa prima del 31 dicembre 2029.

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Per quanto riguarda l'energia utilizzata per le tratte effettuate nell'ambito di un contratto di servizio pubblico o per le tratte effettuate da navi soggette a obblighi di servizio pubblico a norma del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, gli Stati membri possono esentare determinate rotte dall'applicazione del paragrafo 1. Gli Stati membri notificano tali esenzioni prima della loro entrata in vigore alla Commissione, che le pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tali esenzioni non si applicano dopo il 31 dicembre 2029.

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 2 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La Commissione monitora costantemente l'impatto del presente regolamento sul dirottamento del carico, in particolare attraverso i porti di trasbordo nei paesi vicini. Qualora individui importanti impatti negativi sui porti dell'Unione, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio proposte legislative volte a modificare il presente regolamento. In particolare, la Commissione analizza l'impatto del presente regolamento sulle regioni ultraperiferiche e sulle isole e, se del caso, propone modifiche all'ambito di applicazione del presente regolamento.

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 3 — comma 1 — lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h)

«fonti di energia sostitutive»: energia eolica o solare rinnovabile generata a bordo o energia elettrica fornita mediante alimentazione elettrica da terra;

h)

«fonti di energia sostitutive»: energia rinnovabile generata a bordo o energia elettrica fornita mediante alimentazione elettrica da terra;

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 3 — comma 1 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

h bis)

«propulsione eolica» o «propulsione assistita dal vento»: una tecnica di propulsione che contribuisce principalmente o in via ausiliaria alla propulsione di qualunque tipo di imbarcazione grazie all'energia del vento, catturata durante la navigazione;

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 3 — comma 1 — lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

i)

«porto di scalo»: un porto di scalo quale definito all'articolo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2015/757;

i)

«porto di scalo»: il porto dove la nave si ferma per scaricare o caricare una parte sostanziale delle sue merci o imbarcare o sbarcare i passeggeri; di conseguenza sono esclusi le soste per il solo scopo di rifornirsi di carburante o viveri, cambiare l'equipaggio, effettuare una sosta in bacino di carenaggio o riparazioni alla nave e/o alle sue attrezzature, le soste in porto perché la nave necessita di assistenza o è in situazione di pericolo, o i trasferimenti da nave a nave effettuati al di fuori dei porti e le soste per il solo scopo di trovare un riparo da condizioni meteorologiche avverse o rese necessarie da attività di ricerca e salvataggio, come pure le soste delle navi portacontainer in un porto di trasbordo di container limitrofo;

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 3 — comma 1 — lettera m

Testo della Commissione

Emendamento

m)

«nave all'ormeggio»: nave all'ormeggio quale definita all'articolo 3, lettera n) , del regolamento (UE) 2015/757 ;

m)

«nave all'ormeggio»: nave ormeggiata in sicurezza a una banchina in un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro per le operazioni di carico , scarico, imbarco o sbarco di passeggeri o stazionamento (hotelling), compreso il periodo trascorso senza effettuare tali operazioni ;

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 3 — comma 1 — lettera n

Testo della Commissione

Emendamento

n)

«uso di energia a bordo»: la quantità di energia, espressa in megajoule (MJ), usata da una nave per la propulsione e per il funzionamento di qualsiasi apparecchiatura di bordo, in mare o all'ormeggio;

n)

«uso di energia a bordo»: la quantità di energia, espressa in megajoule (MJ), usata da una nave per la propulsione e per il funzionamento di qualsiasi apparecchiatura di bordo, in mare o all'ormeggio , escludendo l'energia aggiuntiva usata a causa delle caratteristiche tecniche di una nave di classe ghiaccio IA, IA Super o di classe ghiaccio equivalente ed escludendo l'energia aggiuntiva usata da una nave di classe ghiaccio IC, IB, IA, IA Super o di classe ghiaccio equivalente a causa della navigazione in condizioni di ghiaccio ;

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 3 — comma 1 — lettera q bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

q bis)

«classe ghiaccio»: l'indicazione assegnata alla nave dalle competenti autorità nazionali dello Stato di bandiera o da un'organizzazione riconosciuta da tale Stato che indica che la nave è stata concepita per la navigazione in condizioni di mare ghiacciato;

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 3 — comma 1 — lettera q ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

q ter)

«navigazione in condizioni di ghiaccio»: la navigazione di una nave di classe ghiaccio in una zona marittima situata all'interno del limite dei ghiacci;

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 3 — comma 1 — lettera q quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

q quater)

«limite dei ghiacci»: demarcazione in un momento dato tra il mare aperto e qualsiasi tipo di ghiaccio marino, sia esso fisso o galleggiante;

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 3 — comma 1 — lettera r

Testo della Commissione

Emendamento

r)

«alimentazione elettrica da terra»: il sistema che fornisce energia elettrica alle navi all'ormeggio, a bassa o ad alta tensione, con corrente alternata o continua, compresi gli impianti sulla nave e a terra, quando alimenta direttamente il quadro di distribuzione principale della nave per alimentare le attività di hotelling e i carichi di servizio o per caricare le batterie secondarie;

r)

«alimentazione elettrica da terra»: il sistema che fornisce energia elettrica alle navi all'ormeggio, a bassa o ad alta tensione, con corrente alternata o continua, compresi gli impianti fissi, galleggianti e mobili, sulla nave e a terra, che alimenta il quadro di distribuzione principale della nave per alimentare le attività di hotelling e i carichi di servizio o per caricare le batterie secondarie;

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 2 — trattino 3

Testo della Commissione

Emendamento

-13 % dal 1o gennaio 2035;

-20 %  dal 1o gennaio 2035;

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 2 — trattino 4

Testo della Commissione

Emendamento

-26 % dal 1o gennaio 2040;

-38 % dal 1o gennaio 2040;

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 2 — trattino 5

Testo della Commissione

Emendamento

-59 % dal 1o gennaio 2045;

-64 % dal 1o gennaio 2045;

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 2 — trattino 6

Testo della Commissione

Emendamento

-75 % dal 1o gennaio 2050.

-80 % dal 1o gennaio 2050.

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 2 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

[Asterisco: Il valore di riferimento, che sarà calcolato in una fase successiva della procedura legislativa, corrisponde all'intensità media per flotta dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo dalle navi nel 2020, determinata sulla base dei dati monitorati e comunicati nel quadro del regolamento (UE) 2015/757 e utilizzando la metodologia e i valori predefiniti di cui all'allegato I di tale regolamento.]

[Asterisco: il valore di riferimento, che sarà calcolato in una fase successiva della procedura legislativa, corrisponde all'intensità media per flotta dell'Unione dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo dalle navi nel 2020, determinata sulla base dei dati monitorati e comunicati nel quadro del regolamento (UE) 2015/757 e utilizzando la metodologia e i valori predefiniti di cui all'allegato I di tale regolamento.]

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   L'intensità dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo da una nave è calcolata come la quantità di emissioni di gas a effetto serra per unità di energia conformemente alla metodologia di cui all'allegato I.

3.   L'intensità dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo da una nave è calcolata come la quantità di emissioni di gas a effetto serra per unità di energia conformemente alla metodologia di cui all'allegato I. Per le navi di una classe ghiaccio è applicato un fattore di correzione inteso a dedurre il maggior consumo di carburante legato alla navigazione in condizioni di ghiaccio.

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     I valori predefiniti indicati nell'allegato II del presente regolamento costituiscono la base per il calcolo dei fattori di emissione. Se esistono valori reali verificati mediante certificazioni o misurazioni dirette delle emissioni, è possibile utilizzare piuttosto tali valori reali.

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26, al fine di modificare l'allegato II per includere i fattori di emissione «well-to-wake» relativi a eventuali nuove fonti di energia o per adeguare i fattori di emissione esistenti in modo da garantire la coerenza con le future norme internazionali o con la legislazione dell'Unione nel settore dell'energia.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26, al fine di modificare l'allegato II per includere i fattori di emissione «well-to-wake» relativi a eventuali nuove fonti di energia, per adeguare i fattori di emissione esistenti in modo da garantire la coerenza con le future norme internazionali o con la legislazione dell'Unione nel settore dell'energia e per assicurare che essi siano il più rappresentativi possibile delle emissioni reali in tutte le fasi del ciclo di vita del combustibile in base alle migliori conoscenze scientifiche e tecniche disponibili .

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     Sono organizzate consultazioni tra gli enti di gestione dei porti, gli operatori dei terminal, gli armatori, gli operatori navali, i fornitori di combustibile e altri portatori di interessi al fine di garantire la cooperazione per quanto riguarda la fornitura di combustibili alternativi programmata ed effettuata nei singoli porti, nonché per quanto riguarda la domanda prevista da parte delle navi che fanno scalo in tali porti.

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 4 bis

 

Utilizzo dei carburanti rinnovabili di origine non biologica

 

1.     Gli Stati membri adottano le misure necessarie, se del caso avvalendosi del meccanismo di scambio dei crediti istituito dalla direttiva XXXX [direttiva sulle energie rinnovabili], per garantire che i carburanti rinnovabili di origine non biologica siano messi a disposizione nei porti situati nel loro territorio.

 

2.     Dal 1o gennaio 2025 al 31 dicembre 2034 è utilizzato il moltiplicatore «2» nel denominatore dell'equazione (1) riportata all'allegato I per il calcolo dell'intensità dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo, al fine di ricompensare le imprese per l'utilizzo di carburanti rinnovabili di origine non biologica.

 

3.     Dal 1o gennaio 2030, almeno il 2 % dell'energia media annua usata a bordo di una nave deve essere ottenuto con carburanti rinnovabili di origine non biologica conformi all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b).

 

4.     Fino al 31 dicembre 2034 il paragrafo 3 non si applica alle società e alle loro controllate che gestiscono un massimo di tre navi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, primo comma.

 

5.     Al più tardi entro il 2028, la Commissione valuta l'obbligo di cui al paragrafo 3 al fine di adeguarlo se:

 

sussistono serie preoccupazioni in merito alla capacità di produzione, alla disponibilità o al prezzo dei carburanti rinnovabili di origine non biologica; oppure

 

vi è una sostanziale riduzione dei costi e una disponibilità geograficamente globale di carburanti rinnovabili di origine non biologica e sussiste la necessità di aumentare il livello del sottocontingente per conseguire gli obiettivi climatici dell'Unione.

 

6.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 per stabilire i criteri di tale valutazione e adeguare gli obblighi di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 3, e all'allegato V, se ritenuto necessario alla luce della valutazione effettuata a norma del paragrafo 5.

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   A decorrere dal 1o gennaio 2030, una nave all'ormeggio in un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro è tenuta a collegarsi all'alimentazione elettrica da terra e a utilizzarla per soddisfare tutte le esigenze di energia durante l'ormeggio.

1.   A decorrere dal 1o gennaio 2030, una nave all'ormeggio in un porto di scalo interessato dall'articolo 9 del regolamento XXXX/XXX (regolamento sull'infrastruttura per i combustibili alternativi) è tenuta a collegarsi all'alimentazione elettrica da terra e a utilizzarla per soddisfare tutte le esigenze di energia elettrica durante l'ormeggio. Nel caso in cui un porto non TEN-T abbia installato volontariamente l'OPS, le navi che vi fanno scalo aventi a bordo apparecchiature compatibili si collegano all'OPS, se disponibile all'ormeggio occupato.

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 3 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

che utilizzano tecnologie a zero emissioni, come specificato nell'allegato III;

b)

che utilizzano tecnologie a zero emissioni, come specificato nell'allegato III , a condizione che ottengano una riduzione costante delle emissioni equivalente alla riduzione di emissioni che si sarebbe ottenuta utilizzando l'alimentazione elettrica da terra ;

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 3 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

che non sono in grado di collegarsi all'alimentazione elettrica da terra a causa dell'indisponibilità di punti di connessione in un porto;

d)

che non sono in grado di collegarsi all'alimentazione elettrica da terra a causa dell'indisponibilità di punti di connessione in un porto , anche a causa di una (temporanea) mancanza di capacità di rete, compreso durante i picchi (stagionali) di domanda di energia elettrica da parte delle navi all'ormeggio ;

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 3 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)

che non sono in grado di collegarsi all'alimentazione elettrica da terra perché l'impianto a terra nel porto non è compatibile con le apparecchiature a bordo per l'alimentazione elettrica da terra;

e)

che non sono in grado di collegarsi all'alimentazione elettrica da terra perché l'impianto a terra nel porto non è compatibile con le apparecchiature a bordo per l'alimentazione elettrica da terra , a condizione che l'impianto per il collegamento a terra a bordo della nave sia certificato conformemente alle norme specificate nell'allegato II del regolamento XXXX/XXX (regolamento sull'infrastruttura per i combustibili alternativi) per i sistemi di collegamento a terra delle navi adibite alla navigazione marittima ;

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Gli operatori navali comunicano in anticipo ai porti in cui fanno scalo la loro intenzione di collegarsi all'alimentazione elettrica da terra o di utilizzare una tecnologia a zero emissioni quale definita nell'allegato III del presente regolamento. Gli operatori navali comunicano altresì, se del caso, la quantità di energia elettrica che prevedono di richiedere durante lo scalo e forniscono informazioni in merito alle apparecchiature disponibili a bordo per l'alimentazione elettrica.

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26, al fine di modificare l'allegato III per inserire i riferimenti alle nuove tecnologie nell'elenco delle tecnologie a zero emissioni applicabili o  dei criteri per il loro uso, qualora tali nuove tecnologie siano ritenute equivalenti alle tecnologie elencate in tale allegato alla luce del progresso scientifico e tecnico.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26, al fine di modificare l'allegato III per inserire i riferimenti alle nuove tecnologie nell'elenco delle tecnologie a zero emissioni applicabili o  modificare i criteri per il loro uso, qualora tali nuove tecnologie o i criteri di utilizzo siano ritenuti equivalenti o migliori rispetto alle tecnologie elencate in tale allegato alla luce del progresso scientifico e tecnico.

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   L'ente di gestione del porto di scalo determina se si applicano le deroghe di cui al paragrafo 3 e rilascia o si rifiuta di rilasciare il certificato conformemente ai requisiti di cui all'allegato IV.

5.   L'ente di gestione del porto di scalo , o, se del caso, l'operatore del terminal o l'autorità competente, determina se si applicano le deroghe di cui al paragrafo 3 e rilascia o si rifiuta di rilasciare il certificato conformemente ai requisiti di cui all'allegato IV.

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.     A decorrere dal 1o gennaio 2035, le deroghe di cui al paragrafo 3, lettere d) ed e), non possono essere applicate a una data nave per più di cinque volte in totale nel corso di un anno di riferimento. Lo scalo in porto non è conteggiato ai fini della conformità alla presente disposizione se la società dimostra che non poteva ragionevolmente sapere che la nave non sarebbe stata in grado di collegarsi per i motivi di cui al paragrafo 3, lettere d) ed e).

soppresso

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis.     Sono organizzate consultazioni tra gli enti di gestione dei porti, gli operatori dei terminal, gli armatori, gli operatori navali, i fornitori di OPS, i gestori della rete e altri portatori di interessi al fine di garantire la cooperazione per quanto riguarda l'infrastruttura OPS programmata e realizzata nei singoli porti, nonché per quanto riguarda la domanda prevista da parte delle navi che fanno scalo in tali porti.

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Le società ottengono, registrano, compilano, analizzano e documentano i dati di monitoraggio, comprese le ipotesi, i riferimenti, i fattori di emissione e i dati di attività, in modo trasparente e accurato, affinché il verificatore possa determinare l'intensità dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo dalle navi.

4.   Le società ottengono, registrano, compilano, analizzano e documentano i dati di monitoraggio, comprese le ipotesi, i riferimenti, i fattori di emissione e i dati di attività, nonché qualsiasi altra informazione necessaria per assicurare la conformità al presente regolamento, in modo trasparente e accurato, affinché il verificatore possa determinare l'intensità dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo dalle navi.

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 3 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)

una descrizione della fonte o delle fonti di energia prevista/e a bordo da utilizzare durante la navigazione e all'ormeggio per soddisfare i requisiti di cui agli articoli 4 e 5;

e)

una descrizione della fonte o delle fonti di energia prevista/e a bordo da utilizzare durante la navigazione e all'ormeggio per soddisfare i requisiti di cui agli articoli 4 e 5 nonché agli allegati I e III, rispettivamente ;

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 3 — lettera k

Testo della Commissione

Emendamento

k)

una descrizione del metodo da adottare per calcolare i dati surrogati per colmare le lacune nei dati;

k)

una descrizione del metodo da adottare per calcolare i dati surrogati per colmare le lacune nei dati o per individuare e correggere gli errori nei dati ;

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Se l'energia supplementare richiesta in ragione della classe ghiaccio della nave deve essere esclusa dal calcolo dell'energia utilizzata a bordo, il piano di monitoraggio comprende anche:

 

a)

informazioni sulla classe ghiaccio della nave;

 

b)

una descrizione della procedura per monitorare la distanza percorsa per l'intera tratta; inoltre

 

c)

in caso di navigazione in condizioni di ghiaccio, la data e l'ora della navigazione in condizioni di ghiaccio, il consumo di carburante e l'energia fornita da fonti di energia sostitutive o da una tecnologia a zero emissioni, come specificato nell'allegato III, quando naviga in condizioni di ghiaccio.

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Le società verificano periodicamente, e almeno una volta all'anno, se il piano di monitoraggio della nave riflette la natura e il funzionamento della nave e se sia possibile migliorare i dati in esso contenuti.

1.   Le società verificano periodicamente, e almeno una volta all'anno, se il piano di monitoraggio della nave riflette la natura e il funzionamento della nave e se sia possibile migliorare , correggere o aggiornare i dati in esso contenuti.

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Le società modificano il piano di monitoraggio nelle situazioni seguenti:

2.   Le società modificano il piano di monitoraggio senza indebito ritardo nelle situazioni seguenti:

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 2 — lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis)

quando i metodi per prevenire le lacune nei dati e individuare gli errori nei dati si sono rivelati inadeguati per garantire la solidità e la trasparenza dei dati.

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Le società sono tenute a fornire dati accurati e affidabili sull'intensità delle emissioni dei gas a effetto serra e sulle caratteristiche di sostenibilità di biocarburanti, biogas, carburanti rinnovabili di origine non biologica e carburanti derivanti da carbonio riciclato, verificati da un sistema riconosciuto dalla Commissione in conformità all'articolo 30, paragrafi 5 e 6 della direttiva (UE) 2018/2001.

2.   Le società sono tenute a fornire dati accurati , completi e affidabili sull'intensità delle emissioni dei gas a effetto serra e sulle caratteristiche di sostenibilità di biocarburanti, biogas, carburanti rinnovabili di origine non biologica e carburanti derivanti da carbonio riciclato, verificati da un sistema riconosciuto dalla Commissione in conformità all'articolo 30, paragrafi 5 e 6 della direttiva (UE) 2018/2001.

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Le società hanno il diritto di discostarsi dai valori predefiniti per i fattori di emissione «tank-to-wake», a condizione che i valori reali siano certificati mediante prove di laboratorio o misurazioni dirette delle emissioni. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26, al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le norme relative all'esecuzione delle prove di laboratorio e delle misurazioni dirette delle emissioni.

3.   Le società hanno il diritto di discostarsi dai valori predefiniti per i fattori di emissione «tank-to-wake», a condizione che i valori reali siano certificati mediante misurazioni dirette delle emissioni, conformemente ai sistemi di certificazione e verifica esistenti stabiliti nella direttiva (UE) 2018/2001 e nella direttiva (UE) XXXX/XXXX (direttiva sul gas) . Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26, al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le norme relative all'esecuzione delle misurazioni dirette delle emissioni.

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 9 bis

Certificazione di altri combustibili

1.     Le società hanno il diritto di discostarsi dai valori predefiniti stabiliti per i fattori di emissione «well-to-tank» di tutti gli altri combustibili, a condizione che i valori reali siano stabiliti mediante certificazioni o misurazioni dirette delle emissioni.

2.     Le società hanno il diritto di discostarsi dai valori predefiniti stabiliti per i fattori di emissione «tank-to-wake» di tutti gli altri combustibili, a condizione che i valori reali siano certificati mediante misurazioni dirette delle emissioni.

3.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26, al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme relative alla certificazione delle emissioni «well-to-tank» reali e norme relative all'esecuzione delle misurazioni dirette delle emissioni.

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Il verificatore valuta la conformità del piano di monitoraggio ai requisiti stabiliti negli articoli da 6 a 9. Se la valutazione del verificatore individua delle non conformità a tali requisiti, la società interessata rivede di conseguenza il proprio piano di monitoraggio e presenta il piano rivisto al verificatore per la valutazione finale prima che il periodo di riferimento abbia inizio. La società interessata concorda con il verificatore il periodo di tempo necessario per apportare tali revisioni. Tale periodo, in ogni caso, non va oltre l'inizio del periodo di riferimento.

1.   Il verificatore valuta la conformità del piano di monitoraggio ai requisiti stabiliti negli articoli da 6 a 9. Se la valutazione del verificatore individua delle non conformità a tali requisiti, la società interessata rivede di conseguenza il proprio piano di monitoraggio senza indebito ritardo e presenta il piano rivisto al verificatore per la valutazione finale prima che il periodo di riferimento abbia inizio. La società interessata concorda con il verificatore il periodo di tempo necessario per apportare tali revisioni. Tale periodo, in ogni caso, non va oltre l'inizio del periodo di riferimento.

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Qualora la valutazione di verifica individui dichiarazioni inesatte o non conformità al presente regolamento, il verificatore ne informa tempestivamente la società interessata. La società modifica quindi le dichiarazioni inesatte o le non conformità in modo da consentire il completamento in tempo del processo di verifica.

3.   Qualora la valutazione di verifica individui dichiarazioni inesatte o non conformità al presente regolamento, il verificatore ne informa tempestivamente la società interessata. La società modifica quindi senza indebito ritardo le dichiarazioni inesatte o le non conformità in modo da consentire il completamento in tempo del processo di verifica.

Emendamento 104

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 2 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

l'uso dell'alimentazione elettrica da terra o la presenza di deroghe certificate a norma dell'articolo 5, paragrafo 5.

d)

l'uso dell'alimentazione elettrica da terra o la presenza delle deroghe di cui all'articolo 5, paragrafo 3, certificate a norma dell'articolo 5, paragrafo 5.

Emendamento 105

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 3 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

i registri pertinenti della nave sono completi e coerenti.

d)

i registri pertinenti della nave sono completi , trasparenti e coerenti.

Emendamento 106

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Il verificatore individua i potenziali rischi legati al processo di monitoraggio e comunicazione, confrontando quantità, tipo e fattore di emissione dell'energia usata a bordo dalle navi con i dati stimati sulla base dei dati di localizzazione e delle caratteristiche delle navi come la potenza del motore installato. Qualora vengano riscontrate divergenze significative, il verificatore effettua ulteriori analisi.

1.   Il verificatore individua i potenziali rischi legati al processo di monitoraggio e comunicazione, confrontando quantità, tipo e fattore di emissione dell'energia usata a bordo dalle navi con i dati stimati sulla base dei dati di localizzazione e delle caratteristiche delle navi come la potenza del motore installato. Qualora vengano riscontrate divergenze significative che comprometterebbero il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento , il verificatore effettua ulteriori analisi.

Emendamento 107

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   I verificatori sono accreditati per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento da un organismo nazionale di accreditamento a norma del regolamento (CE) n. 765/2008.

1.   I verificatori sono accreditati per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento da un organismo nazionale di accreditamento a norma del regolamento (CE) n. 765/2008. L'organismo nazionale di accreditamento notifica periodicamente alla Commissione l'elenco dei verificatori accreditati, corredato di tutte le informazioni di contatto pertinenti.

Emendamento 108

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Gli organismi nazionali di accreditamento si assicurano che il verificatore:

 

a)

abbia competenze in materia di navigazione;

 

b)

disponga sempre di personale significativo in ambito tecnico e di supporto, commisurato al numero di navi che verifica;

 

c)

sia in grado di assegnare a ogni luogo di lavoro, in funzione delle esigenze, mezzi e personale commisurati alle attività da svolgere conformemente ai vari compiti elencati al capo V del presente regolamento.

Emendamento 109

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.     Onde evitare potenziali conflitti di interesse, le entrate del verificatore non dipendono in modo sostanziale da un'unica società.

Emendamento 110

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26, al fine di integrare il presente regolamento stabilendo ulteriori metodi e criteri di accreditamento dei verificatori. I metodi specificati in tali atti delegati si basano sui principi di verifica di cui agli articoli 10 e 11 e sulle pertinenti norme internazionalmente riconosciute.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26, al fine di integrare il presente regolamento stabilendo ulteriori metodi e criteri di accreditamento dei verificatori nonché ulteriori norme volte a garantire l'indipendenza e l'imparzialità dei verificatori . I metodi specificati in tali atti delegati si basano sui principi di verifica di cui agli articoli 10 e 11 e sulle pertinenti norme internazionalmente riconosciute.

Emendamento 111

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

la quantità di ciascun tipo di combustibile consumato all'ormeggio e in mare;

c)

la quantità di ciascun tipo di combustibile consumato all'ormeggio e in mare , compresa la quantità di energia elettrica prelevata all'ormeggio a fini di navigazione;

Emendamento 112

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 1 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

i fattori di emissione «well-to-wake» («dal pozzo alla scia») per ciascun tipo di combustibile consumato all'ormeggio e in mare, ripartiti in emissioni «well-to-tank» («dal pozzo al serbatoio»), «tank-to-wake» («dal serbatoio alla scia») ed emissioni fuggitive, comprendenti tutti i gas a effetto serra pertinenti;

d)

i fattori di emissione «well-to-wake» («dal pozzo alla scia») per ciascun tipo di combustibile , compresa l'energia elettrica prelevata dall'alimentazione da terra, consumato all'ormeggio e in mare, ripartiti in emissioni «well-to-tank» («dal pozzo al serbatoio»), «tank-to-wake» («dal serbatoio alla scia») ed emissioni fuggitive, comprendenti tutti i gas a effetto serra pertinenti;

Emendamento 113

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 1 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)

la quantità di ciascun tipo di fonte di energia sostitutiva consumata all'ormeggio e in mare.

e)

la quantità di ciascun tipo di fonte di energia sostitutiva consumata all'ormeggio e in mare , ivi inclusi i combustibili, l'energia elettrica, l'energia eolica e l'energia solare .

Emendamento 114

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Se l'energia supplementare richiesta in ragione della classe ghiaccio della nave deve essere esclusa dall'energia utilizzata a bordo, il piano di monitoraggio comprende anche:

 

a)

la classe ghiaccio della nave;

 

b)

la data e l'ora della navigazione in condizioni di ghiaccio;

 

c)

la quantità di ciascun tipo di combustibile consumato durante la navigazione in condizioni di ghiaccio;

 

d)

la quantità di ciascun tipo di fonte di energia sostitutiva consumata durante la navigazione in condizioni di ghiaccio;

 

e)

la distanza percorsa durante la navigazione in condizioni di ghiaccio;

 

f)

la distanza percorsa durante la tratta;

 

g)

la quantità di ciascun tipo di combustibile consumato in mare; nonché

 

h)

la quantità di ciascun tipo di fonte di energia sostitutiva consumata in mare.

Emendamento 115

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Le società registrano, su base annuale e in modo trasparente, le informazioni e i dati elencati al paragrafo 1, in modo da consentire al verificatore di verificare la conformità al presente regolamento.

2.   Le società registrano, in modo tempestivo e trasparente, le informazioni e i dati elencati al paragrafo 1 e li compilano su base annuale , in modo da consentire al verificatore di verificare la conformità al presente regolamento.

Emendamento 116

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 2 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)

raccoglie tali informazioni, fornite a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, e le comunica all'autorità competente dello Stato membro.

Emendamento 117

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 2 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

calcola l'importo delle sanzioni di cui all'articolo 20, paragrafi 1 e 2.

soppresso

Emendamento 118

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Sulla base delle informazioni fornite dal verificatore, l'autorità competente dello Stato membro calcola l'importo delle sanzioni di cui all'articolo 20, paragrafi 1 e 2, e lo notifica alla società.

Emendamento 119

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     L'autorità di riferimento di una società di navigazione è:

 

a)

nel caso di una società di navigazione registrata in uno Stato membro, lo Stato membro in cui la società di navigazione è registrata;

 

b)

nel caso di una società di navigazione non registrata in uno Stato membro, lo Stato membro che ha registrato il maggior numero stimato di scali durante le tratte effettuate da tale società di navigazione negli ultimi due anni di monitoraggio, rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 2;

 

c)

nel caso di una società di navigazione che non è registrata in uno Stato membro e che non ha effettuato tratte che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 nei due anni di monitoraggio precedenti, l'autorità di riferimento è lo Stato membro da cui la società di navigazione ha iniziato la sua prima tratta che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 2.

Emendamento 120

Proposta di regolamento

Articolo 16 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La Commissione sviluppa e aggiorna una banca dati elettronica sulla conformità e ne garantisce il funzionamento, ai fini del monitoraggio della conformità agli articoli 4 e 5. La banca dati sulla conformità è utilizzata per registrare il saldo di conformità delle navi e l'uso dei meccanismi di flessibilità di cui agli articoli 17 e 18. È accessibile alle società, ai verificatori, alle autorità competenti e alla Commissione.

1.   La Commissione sviluppa e aggiorna una banca dati elettronica sulla conformità , integrata con il sistema THETIS-MRV istituito a norma del regolamento (UE) 2015/757, e ne garantisce il funzionamento, ai fini del monitoraggio della conformità agli articoli 4 e 5. La banca dati sulla conformità è utilizzata per registrare il saldo di conformità delle navi , il ricorso alle deroghe di cui all'articolo 5, paragrafo 3, l'uso dei meccanismi di flessibilità di cui agli articoli 17 e 18 , e le sanzioni applicate a norma dell'articolo 20 . È accessibile alle società, ai verificatori, alle autorità competenti e alla Commissione.

Emendamento 121

Proposta di regolamento

Articolo 16 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Le società sono autorizzate ad accantonare l'eccedenza di conformità dalle navi non soggette al presente regolamento con propulsione completamente a energia rinnovabile come l'energia eolica o solare, purché tali navi non siano utilizzate esclusivamente da diporto.

Emendamento 122

Proposta di regolamento

Articolo 16 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Entro il 30 aprile di ogni anno, per ciascuna delle sue navi, la società registra nella banca dati sulla conformità le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, quali accertate dal verificatore, unitamente alle informazioni che consentono di identificare la nave, la società e l'identità del verificatore che ha effettuato la valutazione.

3.   Entro il 30 aprile di ogni anno, per ciascuna delle sue navi, la società registra nella banca dati sulla conformità le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, quali accertate e calcolate dal verificatore , l'uso dei meccanismi di flessibilità di cui agli articoli 17 e 18, le eventuali deroghe annuali applicate a norma dell'articolo 5, paragrafo 3 , unitamente alle informazioni che consentono di identificare la nave, la società e l'identità del verificatore che ha effettuato la valutazione.

Emendamento 123

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Qualora la nave presenti un'eccedenza di conformità per il periodo di riferimento, la società può cumularla con il saldo di conformità della stessa nave per il periodo di riferimento successivo. La società registra nella banca dati sulla conformità l'accantonamento dell'eccedenza di conformità per il periodo di riferimento successivo, previa approvazione del proprio verificatore. Una volta rilasciato il certificato di conformità FuelEU, la società non può più accantonare l'eccedenza di conformità.

1.    Sulla base delle informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, qualora la nave presenti, per il periodo di riferimento, un'eccedenza di conformità rispetto all'intensità di gas a effetto serra o alla quota di carburanti rinnovabili di origine non biologica di cui rispettivamente all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 4 bis, paragrafo 3 , la società può cumularla con il saldo di conformità della stessa nave per il periodo di riferimento successivo. La società registra nella banca dati sulla conformità l'accantonamento dell'eccedenza di conformità per il periodo di riferimento successivo, previa approvazione del proprio verificatore. Una volta rilasciato il certificato di conformità FuelEU, la società non può più accantonare l'eccedenza di conformità. L'eccedenza di conformità non utilizzata per il successivo periodo di riferimento ha una validità di tre anni.

Emendamento 124

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   I saldi di conformità di due o più navi, verificati dallo stesso verificatore, possono essere messi in comune al fine di soddisfare i requisiti di cui all'articolo  4. Il saldo di conformità di una nave non può essere incluso in più di un pool nello stesso periodo di riferimento.

1.   I saldi di conformità in relazione all'intensità di gas a effetto serra e alla quota di carburanti rinnovabili di origine non biologica di cui rispettivamente all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 4 bis, paragrafo 3, di due o più navi, verificati dallo stesso verificatore, possono essere messi in comune al fine di soddisfare i requisiti di cui agli articoli  4 e 4 bis . Il saldo di conformità di una nave non può essere incluso in più di un pool nello stesso periodo di riferimento.

Emendamento 125

Proposta di regolamento

Articolo 20 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Se al 1o maggio dell'anno successivo al periodo di riferimento la nave presenta un disavanzo di conformità, la società paga una sanzione. Il verificatore calcola l'importo della sanzione sulla base della formula specificata nell'allegato V.

1.   Se al 1o maggio dell'anno successivo al periodo di riferimento la nave presenta un disavanzo di conformità, la società paga una sanzione correttiva . L'autorità competente dello Stato membro, basandosi sulle informazioni fornite dal verificatore, calcola l'importo della sanzione sulla base delle formule specificate nell'allegato V  in relazione ai limiti di intensità di gas a effetto serra e, se del caso, alla quota di carburanti rinnovabili di origine non biologica di cui rispettivamente all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 4 bis, paragrafo 3 .

Emendamento 126

Proposta di regolamento

Articolo 20 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   La società paga una sanzione per ogni scalo in porto non conforme. Il verificatore calcola l'importo della sanzione moltiplicando l'importo di 250 EUR per i megawatt di potenza installata a bordo e per il numero di ore complete trascorse all'ormeggio.

2.   La società paga una sanzione per ogni scalo in porto non conforme. L'autorità competente dello Stato membro, sulla base delle informazioni fornite dal verificatore, calcola l'importo della sanzione moltiplicando l'importo di 250 EUR , a prezzi del 2022, per i megawatt di potenza installata a bordo e per il numero di ore complete trascorse all'ormeggio. Ai fini di tale calcolo, il tempo necessario per collegarsi all'OPS è considerato pari a due ore e tale intervallo di tempo è sottratto automaticamente dal calcolo del numero di ore complete trascorse all'ormeggio, in modo da tenere conto del tempo necessario per collegarsi all'OPS.

Emendamento 127

Proposta di regolamento

Articolo 20 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Lo Stato di riferimento di una società provvede affinché, per le sue navi che presentano un disavanzo di conformità al 1o giugno dell'anno di riferimento, dopo un'eventuale convalida da parte dell'autorità competente, la società versi entro il 30 giugno dell'anno di riferimento un importo pari alla sanzione risultante dall'applicazione delle formule di cui all'allegato V, parte B.

Emendamento 128

Proposta di regolamento

Articolo 20 — paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter.     Qualora la società concluda con un operatore commerciale un contratto in cui sia specificato che tale operatore è responsabile dell'acquisto del combustibile e dell'esercizio della nave, la società e l'operatore commerciale stabiliscono, mediante un accordo contrattuale, che quest'ultimo è responsabile del pagamento dei costi derivanti dalle sanzioni di cui al presente articolo. Ai fini del presente paragrafo, la responsabilità dell'esercizio della nave comprende la determinazione delle merci trasportate, dell'itinerario, della rotta seguita e/o della velocità della nave.

Emendamento 129

Proposta di regolamento

Articolo 20 — paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 quater.     Qualora la società o l'operatore commerciale concluda un contratto con un fornitore di combustibile che rende quest'ultimo responsabile della fornitura di combustibili specifici, tale contratto contiene disposizioni che stabiliscono la responsabilità del fornitore di combustibile di risarcire la società o l'operatore commerciale per il pagamento delle sanzioni di cui al presente articolo, qualora i combustibili non siano stati consegnati secondo le modalità convenute. Ai fini del presente paragrafo, i combustibili forniti nell'ambito di detti contratti devono essere conformi alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b).

Emendamento 130

Proposta di regolamento

Articolo 20 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26, al fine di modificare l'allegato V per adeguare la formula di cui al paragrafo 1 del presente articolo e per modificare l'importo fisso della sanzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, tenendo conto dell' evoluzione del costo dell'energia.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26, al fine di modificare l'allegato V per adeguare la formula di cui al paragrafo 1 del presente articolo e per modificare l'importo fisso della sanzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, non appena l' evoluzione del costo dell'energia metta a repentaglio l'effetto dissuasivo di tali sanzioni . Per quanto concerne la formula di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la sanzione che ne deriva deve essere superiore alla quantità e al costo dei combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio che le navi avrebbero utilizzato se avessero rispettato i requisiti del presente regolamento.

Emendamento 131

Proposta di regolamento

Articolo 21 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Le sanzioni di cui all'articolo 20, paragrafi 1 e 2, sono assegnate a sostegno di progetti comuni finalizzati alla rapida diffusione di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel settore marittimo. I progetti finanziati con i fondi riscossi a titolo delle sanzioni stimolano la produzione di maggiori quantità di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio per il settore marittimo, agevolano la costruzione di adeguate strutture di rifornimento o di strutture per il collegamento elettrico nei porti e sostengono lo sviluppo, la sperimentazione e la diffusione delle tecnologie europee più innovative presso le flotte al fine di conseguire significative riduzioni delle emissioni.

1.   Le sanzioni di cui all'articolo 20, paragrafi 1 e 2, sono assegnate a sostegno di progetti comuni finalizzati alla rapida diffusione di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel settore marittimo. I progetti finanziati con i fondi riscossi a titolo delle sanzioni stimolano la produzione di maggiori quantità di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio per il settore marittimo, agevolano la costruzione di adeguate strutture di rifornimento o di strutture per il collegamento elettrico nei porti , o l'adattamento della sovrastruttura, se richiesto, e sostengono lo sviluppo, la sperimentazione e la diffusione delle tecnologie europee più innovative presso le flotte al fine di conseguire significative riduzioni delle emissioni.

Emendamento 132

Proposta di regolamento

Articolo 21 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Le entrate generate dalle sanzioni di cui al paragrafo 1 sono assegnate al fondo per l'innovazione di cui all'articolo  10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE. Tali entrate costituiscono entrate con destinazione specifica esterna in conformità all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario e sono attuate in conformità delle norme applicabili al fondo per l'innovazione .

2.   Le entrate generate dalle sanzioni di cui al paragrafo 1 sono assegnate al fondo per gli oceani di cui all'articolo  3 octies bis ter della direttiva 2003/87/CE. Tali entrate sono destinate al settore marittimo e contribuiscono alla sua decarbonizzazione. Tali entrate costituiscono entrate con destinazione specifica esterna in conformità all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario e sono attuate in conformità delle norme applicabili al fondo per gli oceani .

Emendamento 133

Proposta di regolamento

Articolo 24 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Le società hanno il diritto di chiedere un riesame dei calcoli effettuati dal verificatore e delle misure che quest'ultimo ha adottato nei loro confronti a norma del presente regolamento, compreso il rifiuto di rilasciare un certificato di conformità FuelEU a norma dell'articolo 19, paragrafo 1.

1.   Le società hanno il diritto di chiedere un riesame dei calcoli effettuati dall'autorità competente dello Stato membro o dal verificatore e delle misure che l'una o l'altro hanno adottato nei loro confronti a norma del presente regolamento, compreso il rifiuto di rilasciare un certificato di conformità FuelEU a norma dell'articolo 19, paragrafo 1.

Emendamento 134

Proposta di regolamento

Articolo 26 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo  6 , all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 3, all'articolo 20, paragrafo 4, e all'articolo 21, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento].

2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo  4, all'articolo 4 bis, paragrafo 6 , all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 9 bis, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 3, all'articolo 20, paragrafo 4, e all'articolo 21, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento].

Emendamento 135

Proposta di regolamento

Articolo 26 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo  7 , all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 3, all'articolo 20, paragrafo 4, e all'articolo 21, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo  4, all'articolo 4 bis, paragrafo 6 , all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 9 bis, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 3, all'articolo 20, paragrafo 4, e all'articolo 21, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento 136

Proposta di regolamento

Articolo 26 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7 , dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'articolo 9, paragrafo 3, dell'articolo 13, paragrafo 3, dell'articolo 20, paragrafo 4, e dell'articolo 21, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, dell'articolo 4 bis, paragrafo 6 , dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'articolo 9, paragrafo 3, dell'articolo 9 bis, paragrafo 3, dell'articolo 13, paragrafo 3, dell'articolo 20, paragrafo 4, e dell'articolo 21, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 137

Proposta di regolamento

Articolo 28 — paragrafo - 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1.     Entro il 1o gennaio 2024 la Commissione elabora una relazione sull'impatto sociale del presente regolamento. La relazione comprende una proiezione dell'impatto del presente regolamento sulle esigenze in materia di occupazione e formazione fino al 2030 e fino al 2050.

Emendamento 138

Proposta di regolamento

Articolo 28 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio , entro il 1o gennaio 2030, i risultati di una valutazione del funzionamento del presente regolamento, dell'evoluzione delle tecnologie e del mercato dei combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo e del loro impatto sul settore marittimo nell'Unione. La Commissione prende in considerazione eventuali modifiche:

1.    Entro il 1o gennaio 2027 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati di una valutazione del funzionamento del presente regolamento, dell'evoluzione delle tecnologie e del mercato dei combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo e del loro impatto sul settore marittimo nell'Unione. Tale relazione presta particolare attenzione al contributo del presente regolamento al conseguimento degli obiettivi climatici generali e settoriali dell'Unione, quali definiti dalla legge europea sul clima, e degli obiettivi dell'Unione in materia di energie rinnovabili ed efficienza energetica. La relazione esamina inoltre l'impatto del presente regolamento sul funzionamento del mercato unico, sulla competitività del settore marittimo, sulle tariffe per il trasporto merci e sull'entità della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e delle imprese. La Commissione valuta nel contempo anche l'impatto del presente regolamento sulla riduzione globale delle emissioni di gas a effetto serra nel settore dei trasporti nonché sullo sviluppo di flussi commerciali globali e regionali. La Commissione prende in considerazione eventuali modifiche:

Emendamento 139

Proposta di regolamento

Articolo 28 — paragrafo 1 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)

all'ambito di applicazione del presente regolamento per quanto riguarda:

la riduzione della soglia di stazza lorda di cui all'articolo 2, primo comma, a 400 tonnellate di stazza lorda;

l'aumento della quota di energia usata dalle navi per le tratte da e verso i paesi terzi di cui all'articolo 2, primo comma, lettera c);

Emendamento 140

Proposta di regolamento

Articolo 28 — paragrafo 1 — lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a ter)

ai valori predefiniti di cui all'allegato II, sulla base delle prove e delle conoscenze scientifiche disponibili più accurate;

Emendamento 141

Proposta di regolamento

Articolo 28 — paragrafo 1 — lettera a quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a quater)

all'elenco degli inquinanti contemplati dal presente regolamento, in particolare la possibilità di includere le emissioni di particolato carbonioso;

Emendamento 142

Proposta di regolamento

Articolo 28 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

ai tipi di navi cui si applica l'articolo 5, paragrafo 1;

b)

all'estensione dei tipi di navi cui si applica l'articolo 5, paragrafo 1;

Emendamento 143

Proposta di regolamento

Articolo 28 — paragrafo 1 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)

alla metodologia specificata all'allegato I.

Emendamento 144

Proposta di regolamento

Articolo 28 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Per garantire un approccio orientato agli obiettivi e tecnologicamente neutro, il presente regolamento dovrebbe essere sottoposto a riesame e, se del caso, modificato quando nuove tecnologie di riduzione dei gas a effetto serra, quali la cattura del carbonio a bordo, nuovi combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e nuovi metodi di propulsione, come la propulsione eolica, diventano maturi dal punto di vista tecnico ed economico. La Commissione valuta costantemente la maturità delle diverse tecnologie di riduzione dei gas a effetto serra e presenta un primo riesame al riguardo al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1o gennaio 2027.

Emendamento 145

Proposta di regolamento

Articolo 28 — paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.     La Commissione monitora costantemente la quantità dei combustibili alternativi messa a disposizione delle società di navigazione nell'Unione e comunica i risultati al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1o gennaio 2027 e successivamente ogni cinque anni fino al 2050. Se l'offerta di tali combustibili non soddisfa la domanda delle società di navigazione tenute a rispettare gli obblighi di cui al presente regolamento, la Commissione propone misure volte a garantire che i fornitori di combustibili per uso marittimo nell'Unione mettano a disposizione delle società di navigazione che fanno scalo nei porti dell'Unione volumi adeguati di combustibili alternativi.

Emendamento 146

Proposta di regolamento

Articolo 28 — paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quater.     Qualora l'Organizzazione marittima internazionale adotti limiti globali di intensità dei gas a effetto serra a un livello equivalente a quello previsto dal presente regolamento, la Commissione propone modifiche al presente regolamento per raggiungere il pieno allineamento con l'accordo internazionale.

Emendamento 147

Proposta di regolamento

Articolo 28 — paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quinquies.     Entro il 1o gennaio 2027 e successivamente ogni cinque anni fino al 2050, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati di una valutazione globale dell'impatto macroeconomico aggregato del pacchetto legislativo «Pronti per il 55 %»  (1 bis) . La relazione in questione presta particolare attenzione agli effetti sulla competitività dell'Unione, sulla creazione di posti di lavoro, sui prezzi del trasporto merci, sul potere d'acquisto delle famiglie e sull'entità della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

Emendamento 148

Proposta di regolamento

Articolo 28 — paragrafo 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 sexies.     La Commissione prende in considerazione eventuali modifiche del presente regolamento al fine di conseguire una semplificazione normativa. La Commissione e le autorità competenti si adeguano costantemente alle migliori pratiche in materia di procedure amministrative e adottano tutte le misure atte a semplificare l'applicazione del presente regolamento, riducendo così al minimo gli oneri amministrativi per gli armatori, gli operatori, i porti e i verificatori.

Emendamento 149

Proposta di regolamento

Articolo 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 28 bis

Riduzione compensativa degli oneri normativi

In linea con la comunicazione sul principio «one in, one out», entro il 1o gennaio 2024 la Commissione presenta proposte che compensino l'onere normativo introdotto dal presente regolamento, mediante la modifica o l'abrogazione di disposizioni di altri atti legislativi dell'Unione che generano oneri normativi nel settore marittimo.

Emendamento 150

Proposta di regolamento

Allegato I — equazione 1

Testo della Commissione

Indice di intensità GHG

«well-to-tank» (WtT)

«tank-to-wake» (TtW)

GHG intensity

Image 1C1492023IT29910120221020IT0016.000129922991P9_TC1-COD(2022)0227Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 ottobre 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche per i programmi di cooperazione per il periodo 2014-2020 sostenuti dallo strumento europeo di vicinato e nel quadro dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, a seguito di perturbazioni nell'attuazione dei programmi(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/2192.)

Image 2C1492023IT29910120221020IT0016.000129922991P9_TC1-COD(2022)0227Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 ottobre 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche per i programmi di cooperazione per il periodo 2014-2020 sostenuti dallo strumento europeo di vicinato e nel quadro dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, a seguito di perturbazioni nell'attuazione dei programmi(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/2192.)

Image 3C1492023IT29910120221020IT0016.000129922991P9_TC1-COD(2022)0227Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 ottobre 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche per i programmi di cooperazione per il periodo 2014-2020 sostenuti dallo strumento europeo di vicinato e nel quadro dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, a seguito di perturbazioni nell'attuazione dei programmi(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/2192.)

Emendamento

Indice di intensità GHG

«well-to-tank» (WtT)

«tank-to-wake» (TtW)

GHG intensity

Image 4C1492023IT29910120221020IT0016.000129922991P9_TC1-COD(2022)0227Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 ottobre 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche per i programmi di cooperazione per il periodo 2014-2020 sostenuti dallo strumento europeo di vicinato e nel quadro dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, a seguito di perturbazioni nell'attuazione dei programmi(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/2192.)

Image 5C1492023IT29910120221020IT0016.000129922991P9_TC1-COD(2022)0227Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 ottobre 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche per i programmi di cooperazione per il periodo 2014-2020 sostenuti dallo strumento europeo di vicinato e nel quadro dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, a seguito di perturbazioni nell'attuazione dei programmi(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/2192.)

Image 6C1492023IT29910120221020IT0016.000129922991P9_TC1-COD(2022)0227Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 ottobre 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche per i programmi di cooperazione per il periodo 2014-2020 sostenuti dallo strumento europeo di vicinato e nel quadro dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, a seguito di perturbazioni nell'attuazione dei programmi(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/2192.)

Emendamento 151

Proposta di regolamento

Allegato I — tabella 1 — riga 6 bis (nuova)

Testo della Commissione

 

Emendamento

n combustibile

Numero di combustibili erogati alla nave nel periodo di riferimento

Emendamento 152

Proposta di regolamento

Allegato I — tabella 1 — riga 12 bis (nuova)

Testo della Commissione

 

Emendamento

MULTi

Moltiplicatore applicato ai carburanti rinnovabili di origine non biologica

Emendamento 153

Proposta di regolamento

Allegato I — tabella 1 — riga 19 bis (nuova)

Testo della Commissione

 

Emendamento

Mi, j A

Massa adeguata del combustibile specifico i ossidato in un consumatore j [gFuel] a causa della navigazione in condizioni di ghiaccio nel caso di una nave in classe ghiaccio IC, IB, IA o IA Super o in una classe ghiaccio equivalente  (1 bis) e a causa delle caratteristiche tecniche di una nave in classe ghiaccio IA o IA Super o in una classe ghiaccio equivalente. La massa adeguata Mi, j A è utilizzata, se del caso, nell'equazione (1) al posto della massa Mi, j .

Emendamento 154

Proposta di regolamento

Allegato I — comma 4 — prima frase

Testo della Commissione

Emendamento

Nel caso dei combustibili fossili, si utilizzano i valori predefiniti di cui all'allegato II.

Nel caso dei combustibili fossili, si utilizzano i valori predefiniti di cui all'allegato II , a meno che non sia possibile fornire i valori effettivi per mezzo di certificazioni o di misurazioni dirette delle emissioni .

Emendamento 155

Proposta di regolamento

Allegato I — comma 4 — seconda frase

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini del presente regolamento, il termine ΣEk x CO2eq electricity , al numeratore dell'equazione (1) deve essere fissato a zero.

Ai fini del presente regolamento, il termine ΣEk x CO2eq electricity , al numeratore dell'equazione (1) deve essere fissato a zero.

 

Il termine MULT al denominatore dell'equazione (1) deve essere fissato al valore del moltiplicatore applicato ai carburanti rinnovabili di origine non biologica di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1 ter. Per tutti gli altri combustibili, il moltiplicatore deve essere fissato a uno.

Emendamento 156

Proposta di regolamento

Allegato I — comma 5

Testo della Commissione

Emendamento

La massa del combustibile [Mi] è determinata utilizzando il quantitativo comunicato conformemente al quadro delle comunicazioni a norma del regolamento (UE) 2015/757 per le tratte che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento sulla base della metodologia di monitoraggio scelta dalla società.

La massa [Mi] del combustibile è determinata utilizzando il quantitativo comunicato conformemente al quadro delle comunicazioni a norma del regolamento (UE) 2015/757 per le tratte che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento sulla base della metodologia di monitoraggio scelta dalla società. La massa adeguata del combustibile [Mi A] può essere usata al posto della massa del combustibile [Mifv] per una nave avente la classe ghiaccio IC, IB, IA o IA Super o una classe ghiaccio equivalente. La massa adeguata [Mi A] è definita all'allegato V bis.

Emendamento 157

Proposta di regolamento

Allegato I — comma 12

Testo della Commissione

Emendamento

Nel rispetto del piano di conformità di cui all'articolo 6 e previa valutazione del verificatore, possono essere utilizzati altri metodi, come la misurazione diretta di CO2eq o le prove di laboratorio , se migliorano l'accuratezza complessiva del calcolo.

Nel rispetto del piano di conformità di cui all'articolo 6 e previa valutazione del verificatore, possono essere utilizzati altri metodi, come la misurazione diretta di CO2eq, se migliorano l'accuratezza complessiva del calcolo.

Emendamento 158

Proposta di regolamento

Allegato I — tabella

Testo della Commissione

Classe del combustibile

«well-to-tank» (WtT)

«tank-to-wake» (TtW)

Combustibili fossili

Devono essere utilizzati i valori predefiniti come indicato nella tabella 1 del presente regolamento.

Devono essere usati i fattori di emissione di anidride carbonica del regolamento MRV per i combustibili per i quali tale fattore viene fornito.

Per tutti gli altri fattori di emissione possono essere utilizzati, in alternativa, i valori predefiniti come indicati nella tabella 1 del presente regolamento.

Valori certificati per mezzo di prove di laboratorio o di misurazioni dirette delle emissioni.

Combustibili rinnovabili sostenibili

(Bioliquidi, biogas, elettrocarburanti)

Per tutti i combustibili le cui filiere sono incluse nella RED II possono essere usati, in alternativa, i valori di CO2eq previsti nella RED II (senza combustione).

Può essere utilizzato il sistema di certificazione approvato della RED II.

Per i fattori di emissione possono essere utilizzati, in alternativa, i valori predefiniti come indicati nella tabella 1 del presente regolamento.

Valori certificati per mezzo di prove di laboratorio o di misurazioni dirette delle emissioni.

Altri (compresa l'energia elettrica)

Per tutti i combustibili le cui filiere sono incluse nella RED II possono essere usati, in alternativa, i valori di CO2eq previsti nella RED II (senza combustione).

Può essere utilizzato il sistema di certificazione approvato della RED II.

Per i fattori di emissione possono essere utilizzati, in alternativa, i valori predefiniti come indicati nella tabella 1 del presente regolamento.

Valori certificati per mezzo di prove di laboratorio o di misurazioni dirette delle emissioni.

Emendamento

Classe del combustibile

«well-to-tank» (WtT)

«tank-to-wake» (TtW)

Combustibili fossili

Devono essere utilizzati i valori predefiniti come indicato nella tabella 1 del presente regolamento , a meno che non sia possibile fornire i valori effettivi per mezzo di certificazioni o di misurazioni dirette delle emissioni .

Devono essere usati i fattori di emissione di anidride carbonica del regolamento MRV per i combustibili per i quali tale fattore viene fornito.

Per tutti gli altri fattori di emissione possono essere utilizzati, in alternativa, i valori predefiniti come indicati nella tabella 1 del presente regolamento.

Valori certificati per mezzo di misurazioni dirette delle emissioni.

Combustibili rinnovabili sostenibili

(Bioliquidi, biogas, elettrocarburanti)

Per tutti i combustibili le cui filiere sono incluse nella RED II possono essere usati, in alternativa, i valori di CO2eq previsti nella RED II (senza combustione).

Possono essere utilizzati il sistema di certificazione approvato della RED II o misurazioni dirette delle emissioni .

Per i fattori di emissione possono essere utilizzati, in alternativa, i valori predefiniti come indicati nella tabella 1 del presente regolamento.

Valori certificati per mezzo di misurazioni dirette delle emissioni.

Altri (compresa l'energia elettrica)

Per tutti i combustibili le cui filiere sono incluse nella RED II possono essere usati, in alternativa, i valori di CO2eq previsti nella RED II (senza combustione).

Possono essere utilizzati il sistema di certificazione approvato della RED II o misurazioni dirette delle emissioni .

Per i fattori di emissione possono essere utilizzati, in alternativa, i valori predefiniti come indicati nella tabella 1 del presente regolamento.

Valori certificati per mezzo di misurazioni dirette delle emissioni.

Emendamento 159

Proposta di regolamento

Allegato II — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

I fattori di emissione di biocarburanti, biogas, carburanti rinnovabili di origine non biologica e carburanti derivanti da carbonio riciclato devono essere determinati secondo le metodologie di cui all'allegato 5, parte C, della direttiva (UE) 2018/2001.

I fattori di emissione di biocarburanti, biogas, carburanti rinnovabili di origine non biologica e carburanti derivanti da carbonio riciclato devono essere determinati secondo le metodologie di cui all'allegato 5, parte C, della direttiva (UE) 2018/2001.

 

In alternativa, i fattori di emissione per qualsiasi tipo di combustibile possono essere determinati sulla base dei valori effettivi certificati o dei valori stabiliti per mezzo di misurazioni dirette delle emissioni.

Emendamento 160

Proposta di regolamento

Allegato II — tabella

Testo della Commissione

Bio-GNL

Prodotti principali/rifiuti/mix di materie prime

0,05

Rif. alla direttiva (UE) 2018/2001

GNL ciclo Otto (regime medio dual-fuel)

2,755

MEPC245 (66)

Regolamento (UE) 2015/757

0,00005

0,00018

3,1

GNL ciclo Otto (basso regime dual-fuel)

1,7

GNL Diesel (dual-fuel)

0.2

LBSI

N.d.

Emendamento

Bio-GNL

Prodotti principali/rifiuti/mix di materie prime

0,05

Rif. alla direttiva (UE) 2018/2001

GNL ciclo Otto (regime medio dual-fuel)

2,755

MEPC245 (66)

Regolamento (UE) 2015/757

0

0,00011

3,1

GNL ciclo Otto (basso regime dual-fuel)

1,7

GNL Diesel (dual-fuel)

0.2

LBSI

N.d.

Emendamento 161

Proposta di regolamento

Allegato II — comma 8

Testo della Commissione

Emendamento

Nella colonna 4 figurano i valori delle emissioni di CO2eq espressi in [gCO22eq/MJ]. Per i combustibili fossili devono essere utilizzati solo i valori predefiniti nella tabella. Per tutti gli altri combustibili (ad eccezione di quelli espressamente indicati) i valori devono essere calcolati utilizzando la metodologia o i valori predefiniti di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 dai quali vanno sottratte le emissioni di combustione considerando la completa ossidazione del combustibile (33).

Nella colonna 4 figurano i valori delle emissioni di CO2eq espressi in [gCO22eq/MJ]. Per i combustibili fossili devono essere utilizzati i valori predefiniti nella tabella , a meno che non sia possibile fornire i valori effettivi per mezzo di certificazione o di misurazioni dirette delle emissioni . Per tutti gli altri combustibili (ad eccezione di quelli espressamente indicati) i valori devono essere calcolati utilizzando la metodologia o i valori predefiniti di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 dai quali vanno sottratte le emissioni di combustione considerando la completa ossidazione del combustibile (33).

Emendamento 162

Proposta di regolamento

Allegato III — tabella — riga 4 bis (nuova)

Testo della Commissione

 

Emendamento

Qualsiasi altra fonte di energia a zero emissioni

Qualsiasi tecnologia che consenta di ottenere una riduzione delle emissioni equivalente o superiore alla riduzione che si sarebbe ottenuta utilizzando l'alimentazione elettrica da terra.

Emendamento 163

Proposta di regolamento

Allegato V

Testo della Commissione

ALLEGATO V

FORMULE PER IL CALCOLO DEL SALDO DI CONFORMITÀ E DELLE SANZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 20, PARAGRAFO 1

Formula per il calcolo del saldo di conformità della nave

Ai fini del calcolo del saldo di conformità di una nave si applica la seguente formula:

Saldo di conformità [gCO2eq/MJ] =

Image 7C1492023IT29910120221020IT0016.000129922991P9_TC1-COD(2022)0227Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 ottobre 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche per i programmi di cooperazione per il periodo 2014-2020 sostenuti dallo strumento europeo di vicinato e nel quadro dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, a seguito di perturbazioni nell'attuazione dei programmi(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/2192.)

in cui:

gCO 2eq

Grammi di CO2 equivalente

GHGIEtarget

Limite di intensità dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo di una nave a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento

GHGIEactual

Media annua dell'intensità dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo di una nave calcolata per il periodo di riferimento pertinente

Formula per il calcolo delle sanzioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1

L'ammontare della sanzione di cui all'articolo 20, paragrafo 1, è calcolato come segue:

Sanzione =

(Saldo di conformità/ GHGIEactual) x fattore di conversione da MJ a tonnellate di VLSFO (41,0 MJ / kg) x 2 400 EUR

Emendamento

ALLEGATO V

FORMULE PER IL CALCOLO DEL SALDO DI CONFORMITÀ E DELLE SANZIONI CORRETTIVE di cui all'articolo 20, paragrafo 1

A.

Formula per il calcolo del saldo di conformità della nave

a)

Saldo di conformità riguardante l'intensità dei gas a effetto serra della nave, nel rispetto dell'articolo 4, paragrafo 2.

Ai fini del calcolo del saldo di conformità di una nave si applica la seguente formula:

Saldo di conformità [gCO2eq/MJ] =

Image 8C1492023IT29910120221020IT0016.000129922991P9_TC1-COD(2022)0227Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 ottobre 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche per i programmi di cooperazione per il periodo 2014-2020 sostenuti dallo strumento europeo di vicinato e nel quadro dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, a seguito di perturbazioni nell'attuazione dei programmi(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/2192.)

in cui:

gCO 2eq

Grammi di CO2 equivalente

GHGIEtarget

Limite di intensità dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo di una nave a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento

GHGIEactual

Media annua dell'intensità dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo di una nave calcolata per il periodo di riferimento pertinente

b)

Saldo di conformità riguardante la quota di carburanti rinnovabili di origine non biologica, nel rispetto dell'articolo 4 bis, paragrafo 3

SC_RFNBO [% RFNBO] =

(% RFNBOquota — % RFNBOactual)

dove:

 

SC_RFNBO

Saldo di conformità per quanto riguarda la quota di carburanti rinnovabili di origine non biologica, nel rispetto dell'articolo 4 bis, paragrafo 3

% RFNBOquota

Quota di carburanti rinnovabili di origine non biologica dell'energia media annua usata a bordo di una nave a norma dell'articolo 4 bis, paragrafo 3, del presente regolamento

% RFNBOactual

Percentuale dell'energia media annua usata a bordo di una nave e da questa comunicata che è effettivamente costituita da carburanti rinnovabili di origine non biologica conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b)

B.

Formula per il calcolo delle sanzioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1

a)

Sanzioni correttive relative al saldo di conformità per l'intensità dei gas a effetto serra della nave, nel rispetto dell'articolo 4, paragrafo 2.

L'ammontare della sanzione di cui all'articolo 20, paragrafo 1, è calcolato come segue:

Sanzione =

(Saldo di conformità/ GHGIEactual) x fattore di conversione da MJ a tonnellate di VLSFO (41,0 MJ / kg) x 2 400 EUR

b)

Sanzioni correttive relative alla quota di carburanti rinnovabili di origine non biologica, nel rispetto dell'articolo 4 bis, paragrafo 3

L'ammontare della sanzione correttiva di cui all'articolo 20, paragrafo 1 bis, è calcolato come segue:

Sanzione correttiva (RFNBO) =

abs(SC_RFNBO) x Dp x 3

dove:

 

Sanzione correttiva

in EUR

abs(SC_RFNBO)

Valore assoluto del saldo di conformità per i carburanti rinnovabili di origine non biologica

Dp

Differenza di prezzo tra carburanti rinnovabili di origine non biologica e combustibili fossili compatibili con gli impianti della nave

Emendamento 164

Proposta di regolamento

Allegato V bis (nuovo)

Testo della Commissione

 

Emendamento

ALLEGATO V bis

CALCOLO DELLA MASSA ADEGUATA DEL COMBUSTIBILE E DELL'ENERGIA AGGIUNTIVA

Innanzitutto, il presente allegato descrive come calcolare la massa adeguata di combustibile utilizzando l'energia aggiuntiva dovuta alle caratteristiche tecniche di una nave in classe ghiaccio IA o IA Super o in una classe ghiaccio equivalente  (1 bis) e l'energia aggiuntiva utilizzata da una nave in classe ghiaccio IC, IB, IA o IA Super o in una classe ghiaccio equivalente dovuta alla navigazione in condizioni di ghiaccio. Successivamente, descrive le modalità di calcolo delle energie supplementari.

Massa adeguata [Mj A]

La massa adeguata del combustibile [Mi A] è calcolata sulla base dell'energia aggiuntiva utilizzata per la navigazione in condizioni di ghiaccio e dell'energia aggiuntiva utilizzata per via delle proprietà tecniche di una nave in una classe ghiaccio IA o IA Super o in una classe ghiaccio equivalente. La società può scegliere a quale combustibile i è assegnata l'energia supplementare. Il combustibile selezionato i deve essere uno dei combustibili consumati dalla nave durante il periodo di riferimento. La quantità di energia corrispondente alla massa del combustibile i consumato può essere inferiore alla quantità di energia supplementare.

La massa adeguata del combustibile i [Mi A] è calcolata come segue:

Image 9C1492023IT29910120221020IT0016.000129922991P9_TC1-COD(2022)0227Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 ottobre 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche per i programmi di cooperazione per il periodo 2014-2020 sostenuti dallo strumento europeo di vicinato e nel quadro dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, a seguito di perturbazioni nell'attuazione dei programmi(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/2192.)

, (Equazione 1)

dove Mi total rappresenta la massa totale del combustibile i, Mi additional due to ice class la massa di combustibile dovuta al consumo di energia supplementare di una nave in classe ghiaccio IA o IA Super o in una classe ghiaccio equivalente e Mi additional due to ice conditions la massa di combustibile dovuta al consumo di energia supplementare per via della navigazione in condizioni di ghiaccio.

La massa del combustibile i che rappresenta il consumo di energia aggiuntiva dovuto alle caratteristiche tecniche di una nave in classe ghiaccio IA o IA Super o in una classe ghiaccio equivalente è calcolata come segue:

Image 10C1492023IT29910120221020IT0016.000129922991P9_TC1-COD(2022)0227Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 ottobre 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche per i programmi di cooperazione per il periodo 2014-2020 sostenuti dallo strumento europeo di vicinato e nel quadro dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, a seguito di perturbazioni nell'attuazione dei programmi(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/2192.)

, (Equazione 2)

dove Eadditional due to ice class rappresenta il consumo di energia supplementare dovuto alle caratteristiche tecniche di una nave in classe ghiaccio IA o IA Super o in una classe ghiaccio equivalente e LCVi rappresenta il valore calorico inferiore del combustibile i.

Analogamente, la massa di combustibile dovuta al consumo di energia supplementare per via della navigazione in condizioni di ghiaccio è calcolata utilizzando:

Image 11C1492023IT29910120221020IT0016.000129922991P9_TC1-COD(2022)0227Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 ottobre 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche per i programmi di cooperazione per il periodo 2014-2020 sostenuti dallo strumento europeo di vicinato e nel quadro dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, a seguito di perturbazioni nell'attuazione dei programmi(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/2192.)

, (Equazione 3)

dove Eadditional due to ice conditions rappresenta il consumo di energia supplementare dovuto alla navigazione in condizioni di ghiaccio.

Energia supplementare dovuta alla classe ghiaccio e alla navigazione in condizioni di ghiaccio

Il consumo di energia aggiuntiva dovuto alle caratteristiche tecniche di una nave in classe ghiaccio IA o IA Super o in una classe ghiaccio equivalente è calcolato come segue:

Image 12C1492023IT29910120221020IT0016.000129922991P9_TC1-COD(2022)0227Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 ottobre 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche per i programmi di cooperazione per il periodo 2014-2020 sostenuti dallo strumento europeo di vicinato e nel quadro dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, a seguito di perturbazioni nell'attuazione dei programmi(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/2192.)

, (Equazione 4)

dove Evoyages, total rappresenta l'energia totale consumata in tutte le tratte e Eadditional due to ice conditions rappresenta il consumo di energia supplementare dovuto alla navigazione in condizioni di ghiaccio.

L'energia totale consumata in tutte le tratte è calcolata come segue:

Image 13C1492023IT29910120221020IT0016.000129922991P9_TC1-COD(2022)0227Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 ottobre 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche per i programmi di cooperazione per il periodo 2014-2020 sostenuti dallo strumento europeo di vicinato e nel quadro dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, a seguito di perturbazioni nell'attuazione dei programmi(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/2192.)

, (Equazione 5)

dove Mi, voyages, total rappresenta la massa di combustibile i consumato in tutte le tratte che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, LCVi rappresenta il valore calorico inferiore del combustibile i ed Eelect., voyages, total la quantità di energia elettrica erogata alla nave consumata in tutte le tratte.

La massa del combustibile i Mi, voyages, total consumato per tutte le tratte che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento è calcolata come segue:

Image 14C1492023IT29910120221020IT0016.000129922991P9_TC1-COD(2022)0227Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 ottobre 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche per i programmi di cooperazione per il periodo 2014-2020 sostenuti dallo strumento europeo di vicinato e nel quadro dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, a seguito di perturbazioni nell'attuazione dei programmi(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/2192.)

, (Equazione 6)

dove Mi, voyages between MS rappresenta la massa aggregata del combustibile consumato durante tutte le tratte tra porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro, Mi, voyages from MS rappresenta la massa aggregata del combustibile consumato durante tutte le tratte in partenza da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro e Mi, voyages to MS rappresenta la massa aggregata di combustibile consumato durante le tratte in arrivo in porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro. La quantità di energia elettrica consumata erogata alla nave Eelect., voyages total può essere calcolata nello stesso modo.

Il consumo di energia aggiuntiva dovuto alla navigazione in condizioni di ghiaccio è calcolato come segue:

Image 15C1492023IT29910120221020IT0016.000129922991P9_TC1-COD(2022)0227Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 ottobre 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche per i programmi di cooperazione per il periodo 2014-2020 sostenuti dallo strumento europeo di vicinato e nel quadro dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, a seguito di perturbazioni nell'attuazione dei programmi(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/2192.)

, (Equazione 7)

dove Evoyages, open water rappresenta l'energia consumata nelle tratte in acque aperte e Evoyages, ice conditions, adjusted l'energia adeguata consumata in condizioni di ghiaccio.

L'energia consumata nelle tratte che comprendono solo la navigazione in acque aperte è calcolata come segue:

Image 16C1492023IT29910120221020IT0016.000129922991P9_TC1-COD(2022)0227Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 ottobre 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche per i programmi di cooperazione per il periodo 2014-2020 sostenuti dallo strumento europeo di vicinato e nel quadro dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, a seguito di perturbazioni nell'attuazione dei programmi(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/2192.)

(Equazione 8)

dove Evoyages, ice conditions rappresenta l'energia consumata per navigare in condizioni di ghiaccio, che è calcolata come segue:

Image 17C1492023IT29910120221020IT0016.000129922991P9_TC1-COD(2022)0227Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 ottobre 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche per i programmi di cooperazione per il periodo 2014-2020 sostenuti dallo strumento europeo di vicinato e nel quadro dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, a seguito di perturbazioni nell'attuazione dei programmi(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/2192.)

(Equazione 9)

dove Mi, voyages, ice conditions rappresenta la massa di combustibile i consumato per navigare in condizioni di ghiaccio e Eelect., voyages, total rappresenta la quantità di energia elettrica erogata alla nave consumata durante la navigazione in condizioni di ghiaccio.

La massa del combustibile i consumato per navigare in condizioni di ghiaccio è definita come segue:

Image 18C1492023IT29910120221020IT0016.000129922991P9_TC1-COD(2022)0227Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 ottobre 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche per i programmi di cooperazione per il periodo 2014-2020 sostenuti dallo strumento europeo di vicinato e nel quadro dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, a seguito di perturbazioni nell'attuazione dei programmi(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/2192.)

, (Equazione 10)

dove Mi, voyages between MS, ice cond. rappresenta la massa aggregata del combustibile consumato da una nave con classe ghiaccio che naviga in condizioni di ghiaccio tra porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro, Mi, voyages from MS rappresenta la massa aggregata del combustibile consumato da una nave con classe ghiaccio che naviga in condizioni di ghiaccio durante tutte le tratte in partenza da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro e Mi, voyages to MS rappresenta la massa aggregata di combustibile consumato da una nave con classe ghiaccio che naviga in condizioni di ghiaccio durante le tratte in arrivo in porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro. La quantità di energia elettrica consumata erogata alla nave Eice conditions può essere calcolata nello stesso modo.

L'energia adeguata consumata in condizioni di ghiaccio è calcolata come segue:

1)

Image 19C1492023IT29910120221020IT0016.000129922991P9_TC1-COD(2022)0227Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 ottobre 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche per i programmi di cooperazione per il periodo 2014-2020 sostenuti dallo strumento europeo di vicinato e nel quadro dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, a seguito di perturbazioni nell'attuazione dei programmi(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/2192.)

(Equazione 11)

dove Dice conditions rappresenta la distanza percorsa durante la navigazione in condizioni di ghiaccio e il consumo di energia per distanza percorsa in acque aperte

Image 20C1492023IT29910120221020IT0016.000129922991P9_TC1-COD(2022)0227Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 ottobre 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche per i programmi di cooperazione per il periodo 2014-2020 sostenuti dallo strumento europeo di vicinato e nel quadro dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, a seguito di perturbazioni nell'attuazione dei programmi(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/2192.)
.

La distanza percorsa durante la navigazione in condizioni di ghiaccio Dice conditions è calcolata come segue:

Image 21C1492023IT29910120221020IT0016.000129922991P9_TC1-COD(2022)0227Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 ottobre 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche per i programmi di cooperazione per il periodo 2014-2020 sostenuti dallo strumento europeo di vicinato e nel quadro dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, a seguito di perturbazioni nell'attuazione dei programmi(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/2192.)

, (Equazione 12)

dove Dvoyages between MS, ice cond. rappresenta la distanza aggregata percorsa nella navigazione in condizioni di ghiaccio tra porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro, Dvoyages from MS rappresenta la distanza aggregata nella navigazione in condizioni di ghiaccio durante tutte le tratte in partenza da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro e Dvoyages to MS rappresenta la distanza aggregata nella navigazione in condizioni di ghiaccio durante le tratte in arrivo in porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro.

Quest'ultimo punto è definito come segue:

Image 22C1492023IT29910120221020IT0016.000129922991P9_TC1-COD(2022)0227Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 ottobre 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche per i programmi di cooperazione per il periodo 2014-2020 sostenuti dallo strumento europeo di vicinato e nel quadro dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, a seguito di perturbazioni nell'attuazione dei programmi(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/2192.)

, (Equazione 13)

dove Evoyages, ice conditions rappresenta l'energia consumata nella navigazione in condizioni di ghiaccio e Dtotal la distanza totale percorsa in un anno.

La distanza totale percorsa in un anno è calcolata come segue:

Image 23C1492023IT29910120221020IT0016.000129922991P9_TC1-COD(2022)0227Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 ottobre 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche per i programmi di cooperazione per il periodo 2014-2020 sostenuti dallo strumento europeo di vicinato e nel quadro dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, a seguito di perturbazioni nell'attuazione dei programmi(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/2192.)

, (Equazione 14)

dove Dvoyages between MS rappresenta la distanza aggregata percorsa tra porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro, Dvoyages from MS rappresenta la distanza aggregata percorsa durante tutte le tratte in partenza da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro e Dvoyages to MS rappresenta la distanza aggregata percorsa durante le tratte in arrivo in porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro.


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0233/2022).

(1 bis)   Relazione dell'Associazione degli armatori della Comunità europea dal titolo «The Economic Value of the EU Shipping Industry» (Il valore economico del trasporto marittimo dell'UE), 2020.

(1 bis)   Studio dell'Agenzia europea dell'ambiente, 2020, https://www.eea.europa.eu/publications/rail-and-waterborne-transport.

(19)  COM(2020)0563

(20)  COM(2020)0562

(19)  COM(2020)0563

(20)  COM(2020)0562

(21)  Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55).

(24)  Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

(24)  Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

(1 bis)   Commissione europea, Bruxelles, documento di lavoro dei servizi della Commissione, Orientamenti per legiferare meglio, 3.11.2021, SWD(2021)0305.

(1 bis)   Comunicazione della Commissione (COM(2021)0550), del 14 luglio 2021.

(1 bis)   Per ulteriori informazioni sulla corrispondenza fra classi ghiaccio, vedasi la raccomandazione 25/7 dell'HELCOM all'indirizzo: http://www.helcom.fi.

(33)  Si fa riferimento all'allegato V, lettera C, punto 1, lettera a), termine eu: «emissioni derivanti dal carburante al momento dell'uso», della direttiva (UE) 2018/2001.

(33)  Si fa riferimento all'allegato V, lettera C, punto 1, lettera a), termine eu: «emissioni derivanti dal carburante al momento dell'uso», della direttiva (UE) 2018/2001.

(1 bis)   Per ulteriori informazioni sulla corrispondenza fra classi ghiaccio, vedasi la raccomandazione 25/7 dell'HELCOM all'indirizzo: http://www.helcom.fi.


28.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 149/199


P9_TA(2022)0368

Realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 19 ottobre 2022, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, che abroga la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2021)0559 — C9-0331/2021 — 2021/0223(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2023/C 149/14)

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

La direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (43) ha stabilito un quadro per la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi. La comunicazione della Commissione sull'applicazione di tale direttiva (44) evidenzia uno sviluppo disomogeneo delle infrastrutture di ricarica e di rifornimento nell'Unione e carenze per quanto riguarda l'interoperabilità e la facilità d'uso. Nella medesima si rileva come l'assenza di una chiara metodologia comune per la fissazione di obiettivi e l'adozione di misure nell'ambito dei quadri strategici nazionali prescritti dalla direttiva 2014/94/UE abbia portato a una situazione in cui il livello di ambizione nella definizione degli obiettivi e nelle politiche di sostegno varia notevolmente da uno Stato membro all'altro.

(1)

La direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (43) ha stabilito un quadro per la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi. La comunicazione della Commissione sull'applicazione di tale direttiva (44) evidenzia uno sviluppo disomogeneo delle infrastrutture di ricarica e di rifornimento nell'Unione e carenze per quanto riguarda l'interoperabilità e la facilità d'uso. Nella medesima si rileva come l'assenza di una chiara metodologia comune per la fissazione di obiettivi e l'adozione di misure nell'ambito dei quadri strategici nazionali prescritti dalla direttiva 2014/94/UE abbia portato a una situazione in cui il livello di ambizione nella definizione degli obiettivi e nelle politiche di sostegno varia notevolmente da uno Stato membro all'altro. Tale situazione, a sua volta, non ha permesso di realizzare una rete completa e globale di infrastrutture per i combustibili alternativi in tutta l'Unione.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)

Il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio (46) e il regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio (47) hanno già definito i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi nonché di determinati veicoli pesanti. Tali strumenti dovrebbero accelerare in particolare la diffusione dei veicoli a zero emissioni e creare così una domanda di infrastrutture di ricarica e di rifornimento.

(3)

Il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio (46) e il regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio (47) hanno già definito i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi nonché di determinati veicoli pesanti. La revisione di tali strumenti dovrebbe essere allineata alla revisione del presente regolamento al fine di garantire un quadro coerente per l'utilizzo e la diffusione di combustibili alternativi nel trasporto su strada e al fine di accelerare in particolare la diffusione dei veicoli a zero emissioni e dei combustibili alternativi e creare così una domanda di infrastrutture di ricarica e di rifornimento.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

Le iniziative ReFuelEU Aviation (48) e FuelEU Maritime (49) dovrebbero promuovere la produzione e la diffusione di combustibili alternativi sostenibili nel trasporto aereo e marittimo. Se da un lato le prescrizioni per l'uso di combustibili sostenibili per l'aviazione possono fare riferimento in larga misura all'infrastruttura di rifornimento già esistente, dall'altro sono necessari investimenti per la fornitura di elettricità agli aeromobili in stazionamento. L'iniziativa FuelEU Maritime stabilisce prescrizioni, in particolare per l'uso dell'alimentazione da terra, che possono essere soddisfatte solo se nei porti TEN-T è disponibile un livello adeguato di alimentazione elettrica da terra. Tali iniziative non recano tuttavia disposizioni sull'infrastruttura per i combustibili necessaria, che rappresentano una condizione indispensabile per il conseguimento degli obiettivi.

(4)

Le iniziative ReFuelEU Aviation (48) e FuelEU Maritime (49) dovrebbero promuovere la produzione e la diffusione di combustibili alternativi sostenibili nel trasporto aereo e marittimo. Se da un lato le prescrizioni per l'uso di combustibili sostenibili per l'aviazione possono fare riferimento in larga misura all'infrastruttura di rifornimento già esistente, dall'altro sono necessari investimenti per la fornitura di elettricità agli aeromobili in stazionamento. Inoltre, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero valutare lo stato attuale e gli sviluppi futuri del mercato dell'idrogeno per l'aviazione e prevedere uno studio di fattibilità sulla realizzazione della pertinente infrastruttura per l'alimentazione degli aeromobili, che comprenda, se del caso, un piano di realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi negli aeroporti, in particolare per l'idrogeno e la ricarica elettrica per gli aeromobili. L'iniziativa FuelEU Maritime stabilisce prescrizioni, in particolare per l'uso dell'alimentazione da terra, che possono essere soddisfatte solo se nei porti TEN-T è disponibile un livello adeguato di alimentazione elettrica da terra. Tali iniziative non recano tuttavia disposizioni sull'infrastruttura per i combustibili necessaria, che rappresentano una condizione indispensabile per il conseguimento degli obiettivi.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)

È pertanto opportuno che tutti i modi di trasporti siano trattati in un unico strumento, che tenga conto dei vari combustibili alternativi. L'uso di tecnologie per gruppi propulsori a zero emissioni ha raggiunto diverse fasi di maturità nei vari modi di trasporto. In particolare, nel settore stradale è in corso una rapida diffusione dei veicoli elettrici a batteria e di quelli ibridi plug-in. Sui mercati sono disponibili anche veicoli stradali a celle a combustibile a idrogeno. Navi elettriche a batteria e a idrogeno di minori dimensioni e treni a celle a combustibile a idrogeno sono inoltre attualmente utilizzati nell'ambito di diversi progetti e di prime operazioni commerciali, con la piena diffusione commerciale prevista per i prossimi anni. I settori dell'aviazione e del trasporto per vie navigabili continuano invece a dipendere dai combustibili liquidi e gassosi, in quanto l'ingresso sul mercato di soluzioni di gruppi propulsori a basse emissioni e a zero emissioni è previsto indicativamente per il 2030, e anche più tardi per il settore dell'aviazione, e la commercializzazione completa richiederà tempo. L'uso di combustibili fossili gassosi o liquidi è possibile solo se ben inserito in un chiaro percorso di decarbonizzazione in linea con l'obiettivo a lungo termine della neutralità climatica dell'Unione, il che richiede un aumento della miscelazione o della sostituzione con combustibili rinnovabili come il biometano, i biocarburanti avanzati o i combustibili sintetici liquidi e gassosi rinnovabili e a basse emissioni di carbonio.

(5)

È pertanto opportuno che tutti i modi di trasporti siano trattati in un unico strumento, che tenga conto dei vari combustibili alternativi. L'uso di tecnologie per gruppi propulsori a zero emissioni ha raggiunto diverse fasi di maturità nei vari modi di trasporto , nonché nei diversi Stati membri e nelle diverse regioni . In particolare, nel settore stradale è in corso una rapida diffusione dei veicoli elettrici a batteria e di quelli ibridi plug-in e pertanto sono necessari obiettivi più ambiziosi per tali tecnologie ormai mature . Sui mercati sono disponibili , seppure in minor misura, anche veicoli stradali a celle a combustibile a idrogeno. Navi elettriche a batteria e a idrogeno di minori dimensioni e treni a celle a combustibile a idrogeno sono inoltre attualmente utilizzati nell'ambito di diversi progetti e di prime operazioni commerciali, con la piena diffusione commerciale prevista per i prossimi anni. I settori dell'aviazione e del trasporto per vie navigabili continuano invece a dipendere dai combustibili liquidi e gassosi, in quanto l'ingresso sul mercato di soluzioni di gruppi propulsori a basse emissioni e a zero emissioni è previsto indicativamente per il 2030, e anche più tardi per il settore dell'aviazione, e la commercializzazione completa richiederà tempo. L'Unione dovrebbe incrementare i propri sforzi per eliminare gradualmente i combustibili fossili gassosi o liquidi e promuovere alternative rinnovabili e l'uso dei combustibili fossili dovrebbe essere possibile solo se ben inserito in un chiaro percorso di decarbonizzazione in linea con l'obiettivo a lungo termine della neutralità climatica dell'Unione, il che richiede un aumento della miscelazione o della sostituzione con combustibili rinnovabili come il biometano, i biocarburanti avanzati o i combustibili sintetici liquidi e gassosi rinnovabili e a basse emissioni di carbonio.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)

I suddetti biocarburanti e combustibili sintetici, che sostituiranno diesel, benzina e carburante per aerei, possono essere prodotti a partire da diverse materie prime e miscelati con combustibili fossili in percentuali molto alte. Dal punto di vista tecnico sono impiegabili con l'attuale tecnologia dei veicoli, apportando lievi adattamenti. Il metanolo rinnovabile può essere usato anche per la navigazione interna e per il trasporto marittimo a corto raggio. I combustibili sintetici e paraffinici possono permettere di ridurre il ricorso alle fonti di combustibili fossili per i trasporti. Tutti i combustibili suddetti possono essere distribuiti, stoccati e usati con l'infrastruttura esistente o, se necessario, con un'infrastruttura dello stesso tipo.

(6)

Onde massimizzare il potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, i suddetti biocarburanti , compresi i biogas, i combustibili sintetici, che sostituiranno diesel, benzina e carburante per aerei, possono essere prodotti a partire da diverse materie prime e miscelati con combustibili fossili in percentuali molto alte. Ciò è particolarmente importante ai fini della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nei settori del trasporto aereo e marittimo, per i quali l'elettrificazione sarà più lenta. Dal punto di vista tecnico tali combustibili sono impiegabili con l'attuale tecnologia dei veicoli, apportando lievi adattamenti. Il metanolo rinnovabile può essere usato anche per la navigazione interna e per il trasporto marittimo a corto raggio. I combustibili sintetici e paraffinici possono permettere di ridurre il ricorso alle fonti di combustibili fossili per i trasporti. Tutti i combustibili suddetti possono essere distribuiti, stoccati e usati con l'infrastruttura esistente o, se necessario, con un'infrastruttura dello stesso tipo.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis)

È importante rispettare i principi generali della neutralità tecnologica e dell'efficienza energetica al primo posto fra le tecnologie necessarie per conseguire la neutralità climatica, in quanto alcune delle tecnologie che saranno necessarie nel prossimo futuro richiedono ancora investimenti nella ricerca e nello sviluppo; occorre altresì mantenere viva la concorrenza di mercato fra le diverse tecnologie alternative e tenere debitamente conto dell'accessibilità economica e dei diversi punti di partenza degli Stati membri.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)

È probabile che il GNL continui ad essere utilizzato per il trasporto marittimo, per il quale attualmente non sono disponibili tecnologie di gruppi propulsori a zero emissioni economicamente sostenibili. La comunicazione sulla strategia per una mobilità sostenibile e intelligente prevede che le navi adibite alla navigazione marittima a zero emissioni saranno pronte per il mercato entro il 2030. Dato il lungo ciclo di vita delle navi, la conversione della flotta dovrebbe avvenire gradualmente. Diversamente dal trasporto marittimo, per quanto riguarda le vie navigabili interne, caratterizzate da navi in genere di minori dimensioni e da distanze più brevi, l'ingresso sui mercati di tecnologie di gruppi propulsori a zero emissioni, quali l'idrogeno e l'elettricità, dovrebbe essere più rapido. Il GNL non dovrebbe più rivestire un ruolo di rilievo in tale settore. È necessario che carburanti per il trasporto quali il GNL vengano sempre più decarbonizzati mediante miscelazione/sostituzione, ad esempio con biometano liquefatto (bio-GNL) o elettrocarburanti sintetici gassosi rinnovabili e a basse emissioni di carbonio (e-gas). Tali combustibili decarbonizzati possono essere usati nell'ambito della stessa infrastruttura dei combustibili fossili gassosi, così che il passaggio ai combustibili decarbonizzati possa avere luogo gradualmente.

(7)

L'uso prolungato del gas naturale liquefatto (GNL) non è compatibile con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione. Pertanto, il GNL nel trasporto marittimo dovrebbe essere eliminato quanto prima e sostituito da alternative più sostenibili. Tuttavia, nel breve termine, è probabile che il GNL sia utilizzato in via transitoria per il trasporto marittimo, per il quale attualmente non sono disponibili tecnologie di gruppi propulsori a zero emissioni economicamente sostenibili. La comunicazione sulla strategia per una mobilità sostenibile e intelligente prevede che le navi adibite alla navigazione marittima a zero emissioni saranno pronte per il mercato entro il 2030 e i relativi progetti sono già in corso . Ulteriori sviluppi al riguardo dovrebbero essere promossi, debitamente monitorati e segnalati. Dato il lungo ciclo di vita delle navi, la conversione della flotta dovrebbe avvenire gradualmente. Dato il ruolo transitorio del GNL, la disponibilità di infrastrutture per il bunkeraggio di GNL nei porti dovrebbe essere guidata dalla domanda, in particolare per quanto riguarda i nuovi investimenti pubblici. Diversamente dal trasporto marittimo, per quanto riguarda le vie navigabili interne, caratterizzate da navi in genere di minori dimensioni e da distanze più brevi, le tecnologie di gruppi propulsori a zero emissioni, quali l'idrogeno e l'elettricità, stanno raggiungendo la maturità e il loro ingresso sui mercati dovrebbe essere più rapido ; esse potrebbero rivestire un ruolo importante per il trasporto marittimo, ampliando la portata delle soluzioni di propulsione a zero emissioni . Il GNL non dovrebbe più rivestire un ruolo di rilievo in tale settore. È necessario che carburanti per il trasporto quali il GNL vengano sempre più decarbonizzati mediante miscelazione/sostituzione, ad esempio con biometano liquefatto (bio-GNL) o elettrocarburanti sintetici gassosi rinnovabili e a basse emissioni di carbonio (e-gas). Tali combustibili decarbonizzati possono essere usati nell'ambito della stessa infrastruttura dei combustibili fossili gassosi, così che il passaggio ai combustibili decarbonizzati possa avere luogo gradualmente.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)

La realizzazione di un'infrastruttura di ricarica accessibile al pubblico per i veicoli elettrici leggeri non è proceduta in modo omogeneo nell'Unione. Proseguendo con tale disomogeneità si comprometterebbe la diffusione di tali veicoli, limitando la connettività nell'Unione. Continue differenze di ambizioni e approcci politici a livello nazionale non porteranno alla certezza a lungo termine che è necessaria per investimenti importanti sul mercato. È pertanto opportuno che siano stabiliti obiettivi minimi obbligatori per gli Stati membri a livello nazionale, che forniscano orientamenti politici e integrino i quadri strategici nazionali. Tale approccio dovrebbe combinare gli obiettivi nazionali basati sul parco veicoli con obiettivi basati sulla distanza per la rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Gli obiettivi nazionali basati sul parco veicoli dovrebbero fare sì che alla diffusione di veicoli in ciascuno Stato membro corrisponda la realizzazione di un'infrastruttura di ricarica sufficiente accessibile al pubblico. Gli obiettivi basati sulla distanza per la rete TEN-T dovrebbero assicurare la piena copertura dei punti di ricarica elettrica lungo le principali reti stradali dell'Unione e garantire così la facilità e la continuità degli spostamenti in tutta l'Unione.

(9)

La realizzazione di un'infrastruttura di ricarica accessibile al pubblico per i veicoli elettrici leggeri non è proceduta in modo omogeneo nell'Unione e nelle regioni . Proseguendo con tale disomogeneità si comprometterebbe la diffusione di tali veicoli, limitando la connettività nell'Unione. Continue differenze di ambizioni e approcci politici a livello nazionale ostacoleranno la tanto necessaria transizione sostenibile del settore dei trasporti e non contribuiranno alla certezza a lungo termine che è necessaria per investimenti importanti sul mercato. È pertanto opportuno che siano stabiliti obiettivi minimi obbligatori per gli Stati membri a livello nazionale, che forniscano orientamenti politici e integrino i quadri strategici nazionali. Tale approccio dovrebbe combinare gli obiettivi nazionali basati sul parco veicoli con obiettivi basati sulla distanza per la rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Gli obiettivi nazionali basati sul parco veicoli dovrebbero fare sì che alla diffusione di veicoli in ciascuno Stato membro corrisponda la realizzazione di un'infrastruttura di ricarica sufficiente accessibile al pubblico , in particolare nelle zone geografiche in cui i proprietari di veicoli leggeri hanno minori probabilità di possedere parcheggi privati . Sono inoltre necessari un'attenzione speciale e tassi di diffusione nazionali più elevati per i centri che hanno una densità di popolazione relativamente più alta e una maggiore quota di mercato di veicoli elettrici. Una volta raggiunta una determinata quota di diffusione di veicoli elettrici in un determinato Stato membro, il mercato dovrebbe autoregolamentarsi. Gli obiettivi basati sulla distanza per la rete TEN-T dovrebbero assicurare la piena copertura dei punti di ricarica elettrica lungo le principali reti stradali dell'Unione e garantire così la facilità e la continuità degli spostamenti in tutta l'Unione , comprese le regioni ultraperiferiche e le isole dell'Unione, nonché verso di esse, a meno che i costi connessi siano sproporzionati rispetto ai benefici, nel qual caso gli Stati membri possono concedere esenzioni o prendere in considerazione lo sviluppo di infrastrutture off-grid . Lo sviluppo di tale rete di infrastrutture agevolerebbe l'accessibilità e la connettività di tutte le regioni dell'Unione, comprese le regioni ultraperiferiche e altre zone remote o rurali, rafforzando la coesione sociale, economica e territoriale fra di esse.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)

È opportuno fissare obiettivi nazionali basati sul parco veicoli in relazione al numero totale di veicoli elettrici immatricolati nello Stato membro in questione, secondo una metodologia comune che tenga conto di sviluppi tecnologici quali l'aumento dell'autonomia dei veicoli elettrici o la crescente penetrazione nel mercato di punti di ricarica rapida che possono consentire di ricaricare un numero più elevato di veicoli per punto di ricarica rispetto ai punti di ricarica standard. La metodologia deve anche tenere in considerazione le diverse modalità di ricarica dei veicoli elettrici a batteria e di quelli ibridi plug-in. Una metodologia che stabilisca obiettivi nazionali basati sul parco veicoli in relazione alla potenza di uscita massima totale dell'infrastruttura di ricarica accessibile al pubblico dovrebbe consentire flessibilità per l'implementazione di diverse tecnologie di ricarica negli Stati membri.

(10)

È opportuno fissare obiettivi nazionali basati sul parco veicoli in relazione alla quota di veicoli elettrici immatricolati nel parco veicoli totale dello Stato membro in questione, secondo una metodologia comune che tenga conto di sviluppi tecnologici quali l'aumento dell'autonomia dei veicoli elettrici o la crescente penetrazione nel mercato di punti di ricarica rapida che possono consentire di ricaricare un numero più elevato di veicoli per punto di ricarica rispetto ai punti di ricarica standard. La metodologia deve anche tenere in considerazione le diverse modalità di ricarica dei veicoli elettrici a batteria e di quelli ibridi plug-in , nonché la popolazione e le quote di mercato dei veicoli elettrici . Una metodologia che stabilisca obiettivi nazionali basati sul parco veicoli in relazione alla potenza di uscita massima totale dell'infrastruttura di ricarica accessibile al pubblico dovrebbe consentire flessibilità per l'implementazione di diverse tecnologie di ricarica negli Stati membri. Inoltre, la Commissione dovrebbe valutare quale può essere l'impatto dei veicoli con pannelli solari integrati sulla realizzazione di infrastrutture di ricarica accessibili al pubblico e, se del caso, sul conseguente adeguamento degli obiettivi di diffusione delle infrastrutture di ricarica del presente regolamento.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)

È auspicabile che la loro implementazione negli Stati membri si traduca nell'installazione di un numero sufficiente di punti di ricarica accessibili al pubblico , in particolare presso le stazioni di trasporto pubblico quali i terminali portuali per passeggeri, gli aeroporti o le stazioni ferroviarie. Ai fini di una maggiore convenienza per i consumatori, dovrebbe inoltre essere realizzato un numero sufficiente di punti di ricarica rapida accessibili al pubblico per i veicoli leggeri, in particolare nell'ambito della rete TEN-T, così da garantire la piena connettività transfrontaliera e consentire ai veicoli elettrici di circolare in tutta l'Unione.

(11)

È auspicabile che la loro implementazione negli Stati membri si traduca nell'installazione di un numero sufficiente di punti di ricarica fissi, off-grid o mobili accessibili al pubblico in modo tale da sostenere l'equilibrio territoriale e gli spostamenti multimodali, evitare le disparità regionali e garantire che nessun territorio sia lasciato indietro. La realizzazione è particolarmente importante nelle zone residenziali prive di parcheggi fuori strada e in cui solitamente i veicoli restano parcheggiati per un tempo prolungato, comprese le aree di parcheggio dei taxi, nonché presso le stazioni di trasporto pubblico quali i terminali portuali per passeggeri, gli aeroporti o le stazioni ferroviarie Ai fini di una maggiore convenienza per i consumatori, dovrebbe inoltre essere realizzato un numero sufficiente di punti di ricarica rapida accessibili al pubblico per i veicoli leggeri, in particolare nell'ambito della rete TEN-T, così da garantire la piena connettività transfrontaliera e consentire ai veicoli elettrici di circolare in tutta l'Unione.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis)

La realizzazione di un'infrastruttura di ricarica accessibile al pubblico dovrebbe essere principalmente frutto di investimenti del mercato privato. Tuttavia, fintantoché non sia stato creato un mercato competitivo, gli Stati membri dovrebbero contribuire alla realizzazione dell'infrastruttura nei casi in cui le condizioni di mercato richiedano un sostegno pubblico, purché tale sostegno pubblico sia pienamente conforme alle norme in materia di aiuti di Stato. Se del caso, gli Stati membri dovrebbero inoltre tenere conto del fatto che in certe parti del loro territorio la domanda di un numero adeguato di stazioni di ricarica potrebbe variare nel corso dell'anno, come avviene in molte destinazioni turistiche. In tali casi, la possibilità di realizzare un'infrastruttura di ricarica off-grid mobile e temporanea potrebbe offrire una maggiore flessibilità e permettere di soddisfare la domanda stagionale senza richiedere l'installazione di infrastrutture fisse.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 ter)

La Commissione dovrebbe rivedere, se necessario, gli obiettivi fissati nel presente regolamento per l'infrastruttura di ricarica elettrica dedicata, rispettivamente, ai veicoli leggeri e pesanti, al fine di garantirne la compatibilità con i requisiti stabiliti nei regolamenti dell'Unione sui livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 per i veicoli leggeri e pesanti.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 11 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 quater)

La Commissione dovrebbe riesaminare la necessità di includere requisiti per le infrastrutture di ricarica dei cicli elettrici a pedalata assistita e dei veicoli della categoria L come i cicli elettrici a propulsione e i ciclomotori elettrici, in particolare l'opportunità di dotare l'infrastruttura di ricarica di una presa di corrente domestica che consenta una facile ricarica di tali veicoli, dato che essi rappresentano un modo di trasporto che può contribuire a ridurre ulteriormente le emissioni di CO2 e l'inquinamento dell'aria.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)

I veicoli elettrici pesanti necessitano di un'infrastruttura di ricarica nettamente diversa rispetto ai veicoli leggeri. Tuttavia, attualmente nell'Unione un'infrastruttura accessibile al pubblico per i veicoli elettrici pesanti è pressoché indisponibile. Un approccio combinato di obiettivi basati sulla distanza nell'ambito della rete TEN-T, obiettivi per l'infrastruttura di ricarica notturna e obiettivi relativi ai nodi urbani dovrebbe fare in modo che in tutta l'Unione si realizzi una copertura sufficiente di infrastruttura accessibile al pubblico per i veicoli elettrici pesanti a sostegno della prevista diffusione sul mercato di veicoli elettrici pesanti a batteria.

(13)

I veicoli elettrici pesanti necessitano di un'infrastruttura di ricarica nettamente diversa rispetto ai veicoli leggeri. Tuttavia, attualmente nell'Unione un'infrastruttura accessibile al pubblico per i veicoli elettrici pesanti è pressoché indisponibile e occorre quindi accelerare la realizzazione dell'infrastruttura . Un approccio combinato di obiettivi basati sulla distanza nell'ambito della rete TEN-T, obiettivi per l'infrastruttura di ricarica notturna e obiettivi relativi ai nodi urbani dovrebbe fare in modo che in tutta l'Unione si realizzi una copertura sufficiente di infrastruttura accessibile al pubblico per i veicoli elettrici pesanti , in modo da sostenere proattivamente lo sviluppo della quota di mercato dei veicoli elettrici pesanti a batteria.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis)

Occorrono pertanto, in una fase iniziale, investimenti pubblici a favore dell'infrastruttura per i veicoli elettrici pesanti, mentre qualsiasi ulteriore sviluppo infrastrutturale che esuli da quello previsto dal presente regolamento dovrebbe essere subordinato allo sviluppo della quota di mercato di tali veicoli a livello dell'Unione, nazionale e regionale e ai pertinenti dati sul traffico.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis)

Sono attualmente in via di elaborazione nuove norme relative alle infrastrutture di ricarica per i veicoli pesanti. È tecnicamente possibile assicurare l'aggiornabilità delle connessioni fisiche e dei protocolli di scambio delle comunicazioni in modo che le singole stazioni e i singoli punti di ricarica possano essere adattati a una nuova norma in una fase successiva. La Commissione dovrebbe pertanto valutare la possibilità di aumentare la potenza di uscita individuale delle stazioni di ricarica in ogni gruppo di stazioni non appena saranno disponibili le nuove specifiche tecniche comuni.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)

Fra i punti di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico rientrano ad esempio i punti privati di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico che sono ubicati in proprietà pubbliche o private, quali parcheggi pubblici o supermercati. In generale, un punto di ricarica o di rifornimento ubicato in una proprietà privata accessibile al pubblico dovrebbe essere considerato accessibile al pubblico anche nei casi in cui l'accesso è limitato a un determinato gruppo generale di utenti, ad esempio clienti. I punti di ricarica o di rifornimento per i sistemi di car sharing (auto condivisa) dovrebbero essere considerati accessibili al pubblico solo se consentono esplicitamente l'accesso a utenti terzi. I punti di ricarica o di rifornimento ubicati in proprietà private il cui accesso è limitato a una cerchia ristretta e determinata di persone, come i parcheggi di edifici per uffici ai quali hanno accesso solo i dipendenti o le persone autorizzate, non dovrebbero essere considerati punti di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico.

(17)

Fra i punti di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico rientrano ad esempio i punti privati di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico che sono ubicati in proprietà pubbliche o private, quali parcheggi pubblici o supermercati. In tali luoghi, ove i parcheggi contino più di 30 posti auto, gli Stati membri dovrebbero provvedere a installare un numero sufficiente di punti di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico. In generale, un punto di ricarica o di rifornimento ubicato in una proprietà privata accessibile al pubblico dovrebbe essere considerato accessibile al pubblico anche nei casi in cui l'accesso è limitato a un determinato gruppo generale di utenti, ad esempio clienti. I punti di ricarica o di rifornimento per i sistemi di car sharing (auto condivisa) dovrebbero essere considerati accessibili al pubblico solo se consentono esplicitamente l'accesso a utenti terzi. I punti di ricarica o di rifornimento ubicati in proprietà private il cui accesso è limitato a una cerchia ristretta e determinata di persone, come i parcheggi di edifici per uffici ai quali hanno accesso solo i dipendenti o le persone autorizzate, non dovrebbero essere considerati punti di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 bis)

Al fine di evitare eventuali conseguenze indesiderate del presente regolamento in termini di disincentivazione della realizzazione di infrastrutture di ricarica per i parchi veicoli vincolati come il trasporto pubblico, le stazioni di ricarica accessibili al pubblico in parte destinate ai parchi veicoli del trasporto pubblico possono essere conteggiate ai fini dei pertinenti obiettivi fissati nel presente regolamento. I punti di ricarica per i sistemi di car sharing (auto condivisa) dovrebbero essere considerati accessibili al pubblico solo se consentono esplicitamente l'accesso a utenti terzi.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Considerando 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 ter)

Ai fini di una maggiore comodità dei consumatori, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare gli operatori dei punti di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico a garantire che gli orari di apertura e i tempi di attività dei loro servizi soddisfino pienamente le esigenze degli utenti finali.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)

I sistemi di misurazione intelligenti quali definiti nella direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio52 forniscono dati in tempo reale necessari per garantire la stabilità della rete e per incoraggiare un uso razionale dei servizi di ricarica. Fornendo una misurazione dell'energia in tempo reale e informazioni precise e trasparenti sui costi, essi incoraggiano, in combinazione con i punti di ricarica intelligenti, la ricarica in periodi di scarsa domanda generale di elettricità e bassi prezzi dell'energia. Il ricorso a sistemi di misurazione intelligenti in combinazione con punti di ricarica intelligenti può ottimizzare la ricarica, con vantaggi per la rete elettrica e per l'utente finale. È opportuno che gli Stati membri incoraggino, ove tecnicamente possibile ed economicamente ragionevole , l'uso di sistemi di misurazione intelligenti per la ricarica dei veicoli elettrici nelle stazioni di ricarica accessibili al pubblico, e provvedano affinché tali sistemi risultino in linea con le prescrizioni di cui all'articolo 20 della direttiva (UE) 2019/944.

(20)

I sistemi di misurazione intelligenti quali definiti nella direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio52 forniscono dati in tempo reale necessari per garantire la stabilità della rete e per incoraggiare un uso razionale dei servizi di ricarica. Fornendo una misurazione dell'energia in tempo reale e informazioni precise e trasparenti sui costi, essi incoraggiano, in combinazione con i punti di ricarica intelligenti, la ricarica in periodi di scarsa domanda generale di elettricità e bassi prezzi dell'energia. Il ricorso a sistemi di misurazione intelligenti in combinazione con punti di ricarica intelligenti può ottimizzare la ricarica, con vantaggi per la rete elettrica e per l'utente finale. È opportuno che gli Stati membri incoraggino, ove tecnicamente possibile, l'uso di sistemi di misurazione intelligenti per la ricarica dei veicoli elettrici nelle stazioni di ricarica accessibili al pubblico, e provvedano affinché tali sistemi risultino in linea con le prescrizioni di cui all'articolo 20 della direttiva (UE) 2019/944.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)

Aumentando la quantità di veicoli elettrici utilizzati per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e altri modi di trasporto, le operazioni di ricarica dovranno necessariamente essere ottimizzate e gestite in modo che non si producano congestioni e così da sfruttare a pieno la disponibilità di elettricità rinnovabile e di prezzi bassi dell'elettricità della rete. In particolare, la ricarica intelligente può ulteriormente agevolare l'integrazione dei veicoli elettrici nella rete elettrica, in quanto consente di gestire la domanda mediante aggregatori e in base ai prezzi. L'integrazione nella rete può essere ulteriormente agevolata mediante la ricarica bidirezionale (vehicle to grid). Tutti i punti di ricarica standard presso i quali i veicoli restano solitamente parcheggiati per un periodo relativamente lungo dovrebbero pertanto supportare la ricarica intelligente.

(21)

Aumentando la quantità di veicoli elettrici utilizzati per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e altri modi di trasporto, le operazioni di ricarica dovranno necessariamente essere ottimizzate e gestite in modo che non si producano congestioni e così da sfruttare a pieno la disponibilità di elettricità rinnovabile e di prezzi bassi dell'elettricità della rete. In particolare, i punti di ricarica intelligenti nonché i punti di ricarica off-grid possono agevolare l'integrazione dei veicoli elettrici nella rete elettrica e ridurre l'impatto dei veicoli elettrici sulla rete di distribuzione dell'elettricità, in quanto consente di gestire la domanda mediante aggregatori e in base ai prezzi. L'integrazione nella rete può essere ulteriormente agevolata mediante la ricarica bidirezionale (vehicle to grid). Tutti i punti di ricarica dovrebbero pertanto supportare la ricarica intelligente.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 bis)

La ricarica bidirezionale presso infrastrutture sia private che accessibili al pubblico potrebbe incoraggiare le persone ad acquistare veicoli elettrici, dato che tali veicoli possono essere utilizzati sia per la mobilità che per lo stoccaggio di energia. Pertanto, è opportuno evitare ostacoli legislativi come la doppia tassazione al fine di sviluppare ulteriormente la motivazione economica ad adottare la ricarica bidirezionale ed è opportuno rendere disponibile un numero sufficiente di stazioni di ricarica private e accessibili al pubblico per la ricarica bidirezionale intelligente.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Considerando 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 ter)

Per garantire che la trasformazione rapida verso la mobilità elettrica avvenga in modo sostenibile, l'Unione dovrebbe assumere un ruolo di leadership a livello globale per quanto concerne i prodotti, le tecnologie, i servizi e le innovazioni sostenibili, in particolare riguardo a una catena del valore delle batterie circolare, socialmente equa, ecologicamente responsabile e sostenibile, anche con riguardo alla sicurezza del lavoro e alla sostenibilità nella transizione verso le basse emissioni o zero emissioni del settore del trasporto su strada, marittimo e aereo.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)

È necessario che lo sviluppo di un'infrastruttura per i veicoli elettrici, l'interazione di tale infrastruttura con il sistema elettrico e i diritti e le responsabilità dei diversi attori del mercato della mobilità elettrica siano coerenti con i principi stabiliti nel quadro della direttiva (UE) 2019/944. In tal senso, i gestori dei sistemi di distribuzione dovrebbero cooperare in modo non discriminatorio con qualsiasi persona che apra o gestisca punti di ricarica accessibili al pubblico, mentre gli Stati membri dovrebbero assicurare che la fornitura di elettricità a un punto di ricarica possa formare oggetto di un contratto con un fornitore diverso rispetto al soggetto che fornisce elettricità all'abitazione o alle pertinenze in cui è ubicato tale punto di ricarica. L'accesso dei fornitori di energia elettrica dell'Unione ai punti di ricarica dovrebbe lasciare impregiudicate le deroghe previste dall'articolo 66 della direttiva (UE) 2019/944.

(22)

È necessario che lo sviluppo di un'infrastruttura on-grid e off-grid per i veicoli elettrici, l'interazione di tale infrastruttura con il sistema elettrico e i diritti e le responsabilità dei diversi attori del mercato della mobilità elettrica siano coerenti con i principi stabiliti nel quadro della direttiva (UE) 2019/944. In tal senso, i gestori dei sistemi di distribuzione dovrebbero cooperare in modo non discriminatorio con qualsiasi persona che apra o gestisca punti di ricarica accessibili al pubblico, mentre gli Stati membri dovrebbero assicurare che la fornitura di elettricità a un punto di ricarica possa formare oggetto di un contratto con un fornitore diverso rispetto al soggetto che fornisce elettricità all'abitazione o alle pertinenze in cui è ubicato tale punto di ricarica. L'accesso dei fornitori di energia elettrica dell'Unione ai punti di ricarica dovrebbe lasciare impregiudicate le deroghe previste dall'articolo 66 della direttiva (UE) 2019/944.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23)

La realizzazione e il funzionamento dei punti di ricarica dei veicoli elettrici dovrebbero essere ispirati ai principi di un mercato concorrenziale con accesso aperto a tutte le parti interessate allo sviluppo ovvero all'esercizio delle infrastrutture di ricarica. In considerazione della scarsa disponibilità di alternative sulle autostrade, destano particolare preoccupazione le concessioni autostradali esistenti, come quelle per le stazioni di rifornimento convenzionali o le aree di sosta, in quanto possono essere di durata molto lunga e talvolta persino non avere una data di scadenza specifica. Al fine di limitare i costi di realizzazione e consentire l'ingresso di nuovi operatori sul mercato, gli Stati membri dovrebbero, ove possibile e nel rispetto della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (53), cercare di aggiudicare in modo concorrenziale nuove concessioni specificamente per stazioni di ricarica nelle aree di sosta autostradali esistenti o nelle relative adiacenze.

(23)

La realizzazione e il funzionamento dei punti di ricarica dei veicoli elettrici dovrebbero essere ispirati ai principi di un mercato concorrenziale con accesso aperto a tutte le parti interessate allo sviluppo ovvero all'esercizio delle infrastrutture di ricarica. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero impedire l'emergere di operatori di infrastrutture di ricarica dominanti durante la fase di sviluppo dell'infrastruttura. Le autorità regionali e locali sostengono questo obiettivo designando zone per operatori concorrenti. In considerazione della scarsa disponibilità di alternative per gli operatori di ricarica sulle autostrade, destano particolare preoccupazione le concessioni autostradali esistenti, come quelle per le stazioni di rifornimento convenzionali o le aree di sosta, in quanto possono essere di durata molto lunga e talvolta persino non avere una data di scadenza specifica. Al fine di prevenire la violazione degli spazi verdi, limitare i costi di realizzazione e consentire l'ingresso di nuovi operatori sul mercato, gli Stati membri dovrebbero, ove possibile e nel rispetto della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (53), cercare di aggiudicare in modo concorrenziale nuove concessioni specificamente per stazioni di ricarica nelle aree di sosta autostradali esistenti o nelle relative adiacenze. Si può anche valutare la possibilità di creare punti di ricarica di operatori concorrenti in un'area di sosta autostradale.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(23 bis)

Vi è un'ampia gamma di risorse di finanziamento disponibili per gli Stati membri a sostegno della diffusione delle infrastrutture per i combustibili alternativi, in particolare il dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito con il regolamento (UE) 2021/241  (1 bis) , lo strumento di sostegno tecnico della Commissione istituito con il regolamento (UE) 2021/240  (1 ter) , il meccanismo per collegare l'Europa istituito con il regolamento (UE) 2021/1153  (1 quater) e le missioni e i partenariati nel quadro del programma Orizzonte Europa, in particolare la missione proposta per città intelligenti e a impatto climatico zero che punta a rendere 100 città climaticamente neutre entro il 2030. Inoltre, il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo di coesione, istituiti con il regolamento (UE) 2021/1058  (1 quinquies) , sono a disposizione per sostenere gli investimenti nella ricerca, nell'innovazione e nello sviluppo, in particolare negli Stati membri e nelle regioni meno sviluppati, e il programma InvestEU, attraverso l'ambito di intervento relativo alle infrastrutture sostenibili, può stimolare investimenti a prova di futuro in tutta l'Unione europea, può contribuire a mobilitare investimenti privati e a fornire servizi di consulenza a promotori e gestori di progetti attivi nel settore delle infrastrutture sostenibili e delle risorse mobili. Negli ultimi anni, il gruppo BEI ha altresì intensificato il suo sostegno volto ad accelerare la diffusione delle tecnologie più recenti quali la mobilità elettrica e la digitalizzazione nel quadro dello strumento per un sistema di trasporto più pulito, e si prevede che la BEI continuerà a fornire un'ampia gamma di strutture di finanziamento per contribuire ad accelerare la diffusione. Gli Stati membri dovrebbero attingere a tali possibilità di finanziamento, in particolare per sostenere le soluzioni relative al trasporto pubblico e al trasporto attivo e per finanziare misure adeguate volte a sostenere i cittadini che si trovano in condizione di povertà energetica e di mobilità.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24)

La trasparenza dei prezzi è fondamentale per garantire la facilità e la fluidità della ricarica e del rifornimento. Gli utenti di veicoli alimentati da combustibili alternativi dovrebbero essere accuratamente informati a proposito dei prezzi prima dell'inizio del servizio di ricarica o rifornimento. I prezzi dovrebbero essere comunicati in modo chiaramente strutturato, per consentire agli utenti finali di individuare le diverse componenti di costo .

(24)

La trasparenza e l'accessibilità dei prezzi sono fondamentali per garantire la facilità e la fluidità della ricarica e del rifornimento. Gli utenti di veicoli alimentati da combustibili alternativi dovrebbero essere accuratamente informati a proposito dei prezzi prima dell'inizio del servizio di ricarica o rifornimento. I prezzi dovrebbero essere comunicati in modo chiaramente strutturato, indicando, se del caso, il prezzo per kWh o per kg, per consentire agli utenti finali di individuare e prevedere il costo totale dell'operazione di ricarica o rifornimento .

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(24 bis)

La diffusione di veicoli elettrici a batteria e a idrogeno comporterà una modifica sostanziale delle modalità di ricarica, il che rende le informazioni sulla disponibilità di punti di ricarica elettrica e stazioni di rifornimento essenziali per la continuità degli spostamenti all'interno dell'UE. Per ottimizzare l'efficienza della pianificazione del viaggio e della ricarica o rifornimento, ai conducenti dovrebbero essere fornite informazioni esaurienti sulla disponibilità di specifici punti di ricarica e rifornimento e sui tempi di attesa previsti. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare i gestori a offrire sistemi di informazione agli utenti finali. Tali sistemi dovrebbero essere precisi, di facile accesso e utilizzabili nelle lingue ufficiali dello Stato membro e in inglese.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25)

Nascono nuovi servizi, in particolare a sostegno dell'uso dei veicoli elettrici. I soggetti che erogano tali servizi, tra cui i fornitori di servizi di mobilità, dovrebbero poter operare a condizioni di mercato eque. I gestori dei punti di ricarica non dovrebbero in particolare accordare un trattamento indebitamente preferenziale ai suddetti fornitori di servizi, ad esempio attraverso una differenziazione ingiustificata dei prezzi che possa ostacolare la concorrenza e comportare in ultima analisi un aumento dei prezzi per i consumatori. È opportuno che la Commissione monitori lo sviluppo del mercato della ricarica. In sede di riesame del regolamento, la Commissione adotterà le misure resesi eventualmente necessarie a seguito di sviluppi del mercato comportanti limitazioni dei servizi per gli utenti finali o pratiche commerciali che possano restringere la concorrenza.

(25)

Nascono nuovi servizi, in particolare a sostegno dell'uso dei veicoli elettrici. I soggetti che erogano tali servizi, tra cui i fornitori di servizi di mobilità, dovrebbero poter operare a condizioni di mercato eque. I gestori dei punti di ricarica non dovrebbero in particolare accordare un trattamento indebitamente preferenziale ai suddetti fornitori di servizi, ad esempio attraverso una differenziazione ingiustificata dei prezzi che possa ostacolare la concorrenza e comportare in ultima analisi un aumento dei prezzi per i consumatori. È opportuno che le autorità di regolamentazione nazionali e la Commissione monitorino lo sviluppo del mercato della ricarica. Al più tardi in sede di riesame del regolamento, la Commissione adotterà le misure resesi eventualmente necessarie a seguito di sviluppi del mercato comportanti limitazioni dei servizi per gli utenti finali o pratiche commerciali che possano restringere la concorrenza.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26)

I veicoli a motore alimentati a idrogeno presentano al momento tassi di penetrazione del mercato molto ridotti. Lo sviluppo di un'infrastruttura sufficiente di rifornimento di idrogeno è tuttavia essenziale per rendere possibile la diffusione su larga scala di veicoli a motore alimentati a idrogeno, come previsto nella strategia per l'idrogeno per un'Europa climaticamente neutra della Commissione (54). Attualmente solo in pochi Stati membri sono installati punti di rifornimento di idrogeno, che sono inoltre per lo più inadatti ai veicoli pesanti, non consentendo di fatto la circolazione dei veicoli a idrogeno in tutta l'Unione. Gli obiettivi di realizzazione obbligatori per i punti di rifornimento di idrogeno accessibili al pubblico dovrebbero portare alla realizzazione di una rete di punti di rifornimento di idrogeno nell'ambito della rete centrale TEN-T sufficientemente capillare da consentire la circolazione fluida di veicoli alimentati a idrogeno leggeri e pesanti in tutta l'Unione.

(26)

I veicoli a motore alimentati a idrogeno presentano al momento tassi di penetrazione del mercato molto ridotti. Lo sviluppo di un'infrastruttura sufficiente di rifornimento di idrogeno è tuttavia essenziale per rendere possibile la diffusione su larga scala di veicoli a motore alimentati a idrogeno, come previsto nella strategia per l'idrogeno per un'Europa climaticamente neutra della Commissione (54). Attualmente solo in pochi Stati membri sono installati punti di rifornimento di idrogeno, che sono inoltre per lo più inadatti ai veicoli pesanti, non consentendo di fatto la circolazione dei veicoli a idrogeno in tutta l'Unione. Gli obiettivi di realizzazione obbligatori per i punti di rifornimento di idrogeno accessibili al pubblico dovrebbero portare alla realizzazione di una rete di punti di rifornimento di idrogeno nell'ambito della rete centrale TEN-T sufficientemente capillare da consentire la circolazione fluida di veicoli alimentati a idrogeno leggeri e pesanti e il trasporto collettivo di passeggeri su lunghe distanze in tutta l'Unione.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27)

Il rifornimento dei veicoli alimentati a idrogeno dovrebbe poter avvenire a destinazione o in prossimità della stessa, che è solitamente ubicata in una zona urbana. Per far sì che il rifornimento a destinazione accessibile al pubblico sia possibile almeno nelle principali aree urbane, tutti i nodi urbani quali definiti nel regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (55) dovrebbero disporre di tali stazioni di rifornimento. Per i nodi urbani, le autorità pubbliche dovrebbero valutare la possibilità di realizzare stazioni all'interno di centri merci multimodali, poiché questi ultimi non solo sono la destinazione tipica dei veicoli pesanti, ma potrebbero anche fornire idrogeno ad altri modi di trasporto, come quello ferroviario e la navigazione interna.

(27)

Il rifornimento dei veicoli alimentati a idrogeno dovrebbe poter avvenire a destinazione o in prossimità della stessa, che è solitamente ubicata in una zona urbana. Per far sì che il rifornimento a destinazione accessibile al pubblico sia possibile almeno nelle principali aree urbane, tutti i nodi urbani quali definiti nel regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (55) dovrebbero disporre di tali stazioni di rifornimento. Per i nodi urbani, le autorità pubbliche dovrebbero valutare la possibilità di realizzare stazioni all'interno di centri merci multimodali, poiché questi ultimi non solo sono la destinazione tipica dei veicoli pesanti, ma potrebbero anche fornire idrogeno ad altri modi di trasporto, come quello ferroviario, la navigazione interna e il trasporto collettivo di passeggeri su lunghe distanze .

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28)

Nella fase iniziale di diffusione sul mercato sussistono ancora incertezze in merito alle tipologie di veicoli che saranno commercializzate e ai tipi di tecnologie che saranno maggiormente utilizzati. Come sottolineato nella comunicazione «Una strategia per l'idrogeno per un'Europa climaticamente neutra» della Commissione (56), il segmento pesante è stato individuato come quello più idoneo per la diffusione iniziale su larga scala di veicoli a idrogeno. È pertanto opportuno che l'infrastruttura di rifornimento di idrogeno sia incentrata in via preliminare su tale segmento, pur consentendo anche il rifornimento di veicoli leggeri nelle stazioni di rifornimento di idrogeno accessibili al pubblico. Per garantire l'interoperabilità, tutte le stazioni di idrogeno accessibili al pubblico dovrebbero quanto meno fornire idrogeno gassoso a 700 bar. Per la realizzazione dell'infrastruttura si dovrebbe anche tenere conto della diffusione di nuove tecnologie, come l'idrogeno liquido, che offrono maggiore autonomia per i veicoli pesanti e rappresentano l'opzione tecnologica preferita da alcuni costruttori di veicoli. Pertanto, un certo numero minimo di stazioni di rifornimento di idrogeno dovrebbe fornire anche idrogeno liquido in aggiunta all'idrogeno gassoso a 700 bar.

(28)

Nella fase iniziale di diffusione sul mercato sussiste ancora incertezza in merito alle tipologie di veicoli che saranno commercializzate e ai tipi di tecnologie che saranno maggiormente utilizzati. Come sottolineato nella comunicazione «Una strategia per l'idrogeno per un'Europa climaticamente neutra» della Commissione (56), il segmento pesante è stato individuato come quello più idoneo per la diffusione iniziale su larga scala di veicoli a idrogeno. È pertanto opportuno che l'infrastruttura di rifornimento di idrogeno sia incentrata in via preliminare su tale segmento, pur consentendo anche il rifornimento di veicoli leggeri nelle stazioni di rifornimento di idrogeno accessibili al pubblico. Per garantire l'interoperabilità, tutte le stazioni di idrogeno accessibili al pubblico dovrebbero quanto meno fornire idrogeno gassoso a 700 bar. Per la realizzazione dell'infrastruttura si dovrebbe anche tenere conto della diffusione di nuove tecnologie, come l'idrogeno liquido, che offrono maggiore autonomia per i veicoli pesanti e rappresentano l'opzione tecnologica preferita da alcuni costruttori di veicoli. Pertanto, un certo numero minimo di stazioni di rifornimento di idrogeno dovrebbe fornire anche idrogeno liquido in aggiunta all'idrogeno gassoso a 700 bar.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(28 bis)

È importante sostenere l'effettiva realizzazione negli Stati membri dell'infrastruttura di rifornimento di idrogeno prevista. A tal fine sarà necessario un coordinamento tra tutte le parti interessate, comprese le istituzioni europee, nazionali e regionali, i sindacati e l'industria. Iniziative come l'impresa comune «Idrogeno pulito», istituita dal regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio, dovrebbero essere utilizzate anche per agevolare e mobilitare i finanziamenti privati in modo da conseguire i pertinenti obiettivi individuati nel presente regolamento.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30)

Gli utenti di veicoli alimentati da combustibili alternativi dovrebbero poter pagare facilmente e agevolmente in tutti i punti di ricarica e di rifornimento accessibili al pubblico, senza che sia necessario concludere un contratto con il gestore del punto di ricarica o di rifornimento o con un fornitore di servizi di mobilità. Pertanto, per la ricarica o il rifornimento ad hoc, tutti i punti di ricarica e di rifornimento accessibili al pubblico dovrebbero accettare strumenti di pagamento ampiamente utilizzati nell'Unione, in particolare pagamenti elettronici mediante terminali e dispositivi utilizzati per i servizi di pagamento. È opportuno che tale metodo di pagamento ad hoc sia sempre disponibile per i consumatori, anche quando nel punto di ricarica o di rifornimento sono proposti pagamenti sulla base di un contratto.

(30)

Gli utenti di veicoli alimentati da combustibili alternativi dovrebbero poter pagare facilmente e agevolmente in tutti i punti di ricarica e di rifornimento accessibili al pubblico, senza che sia necessario concludere un contratto con il gestore del punto di ricarica o di rifornimento o con un fornitore di servizi di mobilità. Pertanto, per la ricarica o il rifornimento ad hoc, tutti i punti di ricarica e di rifornimento accessibili al pubblico dovrebbero accettare il pagamento con carta elettronica o mediante dispositivi con funzionalità senza contatto che consente quanto meno di leggere carte di pagamento e, se possibile, anche strumenti di pagamento aggiuntivi ampiamente utilizzati nell'Unione . È opportuno che tale metodo di pagamento ad hoc sia sempre disponibile per i consumatori, anche quando nel punto di ricarica o di rifornimento sono proposti pagamenti sulla base di un contratto. Al fine di garantire pagamenti facili e senza interruzioni presso le stazioni di ricarica e di rifornimento, la Commissione dovrebbe essere incoraggiata a modificare la direttiva (UE) 2015/2366 per garantire la possibilità di effettuare pagamenti senza contatto con carta presso le stazioni di ricarica e di rifornimento.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30 bis)

Per garantire che le infrastrutture di ricarica siano utilizzate in maniera efficiente e accrescano l'affidabilità e la fiducia dei consumatori nella mobilità elettrica, è fondamentale assicurare che l'utilizzo delle stazioni di ricarica accessibili al pubblico sia aperto a tutti gli utenti, indipendentemente dalla marca di automobile, in modo facile e non discriminatorio.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Considerando 31

Testo della Commissione

Emendamento

(31)

L'infrastruttura di trasporto dovrebbe consentire accessibilità e mobilità senza interruzioni per tutti gli utenti, ivi compresi gli anziani e le persone con disabilità. In linea di principio, tanto l'ubicazione di tutte le stazioni di ricarica e di rifornimento quanto le stazioni di ricarica e di rifornimento stesse dovrebbero essere concepite in modo da poter essere utilizzate da quante più persone possibile , in particolare dagli anziani, dalle persone a mobilità ridotta e  dalle persone con disabilità. A tale fine sarebbe auspicabile ad esempio mettere a disposizione uno spazio sufficiente intorno al parcheggio, fare in modo che la stazione di ricarica non sia installata su una superficie rialzata nonché provvedere affinché i tasti o lo schermo della stazione di ricarica siano a un'altezza adeguata e i cavi di ricarica e di rifornimento siano di un peso tale da poter essere maneggiati agevolmente da persone con forza limitata. L'interfaccia utente delle relative stazioni di ricarica dovrebbe inoltre essere accessibile. In tal senso, è opportuno che alle infrastrutture di ricarica e di rifornimento si applichino i requisiti di accessibilità di cui alla direttiva (UE) 2019/882 (57), allegati I e III.

(31)

L'infrastruttura di trasporto dovrebbe consentire accessibilità e mobilità senza interruzioni per tutti gli utenti, ivi compresi gli anziani e le persone con disabilità. Tanto l'ubicazione di tutte le stazioni di ricarica e di rifornimento quanto le stazioni di ricarica e di rifornimento stesse dovrebbero essere concepite in modo da poter essere accessibili e di facile utilizzo per tutte le persone , in particolare gli anziani, le persone a mobilità ridotta e  le persone con disabilità. A tale fine sarebbe auspicabile ad esempio mettere a disposizione uno spazio sufficiente intorno al parcheggio, fare in modo che la stazione di ricarica non sia installata su una superficie rialzata nonché provvedere affinché i tasti o lo schermo della stazione di ricarica siano a un'altezza adeguata e i cavi di ricarica e di rifornimento siano di un peso tale da poter essere maneggiati agevolmente da persone con forza limitata. L'interfaccia utente delle relative stazioni di ricarica dovrebbe inoltre essere accessibile. In tal senso, è opportuno che alle infrastrutture di ricarica e di rifornimento si applichino i requisiti di accessibilità di cui alla direttiva (UE) 2019/882 (57), allegati I e III.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32)

Le strutture per la fornitura di elettricità da terra possono garantire alimentazione elettrica pulita al trasporto marittimo e per vie navigabili interne e contribuire a ridurre l'impatto ambientale delle navi adibite alla navigazione marittima e di quelle adibite alla navigazione interna. Nel quadro dell'iniziativa FuelEU Maritime, gli operatori di navi portacontainer e navi passeggeri sono tenuti al rispetto di determinate disposizioni per la riduzione delle emissioni all'ormeggio. Determinati obiettivi obbligatori dovrebbero far sì che nei porti marittimi della rete centrale TEN-T e della rete globale TEN-T il settore disponga di una fornitura di elettricità da terra sufficiente a rispettare tali prescrizioni. L'applicazione dei suddetti obiettivi a tutti i porti marittimi TEN-T dovrebbe garantire condizioni di parità tra i porti.

(32)

Le strutture per la fornitura di elettricità da terra , fisse o mobili, possono garantire alimentazione elettrica pulita al trasporto marittimo e per vie navigabili interne e contribuire a ridurre l'impatto ambientale delle navi adibite alla navigazione marittima e di quelle adibite alla navigazione interna . I benefici in termini di salute pubblica e clima derivanti dall'utilizzo dell'alimentazione elettrica da terra rispetto ad altre opzioni sono importanti in termini di qualità dell'aria per le zone urbane circostanti i porti . Nel quadro dell'iniziativa FuelEU Maritime, gli operatori di navi portacontainer e navi passeggeri sono tenuti al rispetto di determinate disposizioni per la riduzione delle emissioni all'ormeggio. Determinati obiettivi obbligatori dovrebbero far sì che nei porti marittimi della rete centrale TEN-T e della rete globale TEN-T il settore disponga di una fornitura di elettricità da terra sufficiente a rispettare tali prescrizioni. Poiché nell'Unione esistono diversi quadri di governance che regolano i porti marittimi, gli Stati membri possono decidere di far installare l'infrastruttura nei pertinenti terminali con il maggior numero di scali in porto per ciascun tipo di nave, al fine di raggiungere tali obiettivi. L'applicazione dei suddetti obiettivi a tutti i porti marittimi TEN-T dovrebbe garantire condizioni di parità tra i porti. Dati i costi e la complessità relativi alla diffusione della fornitura di elettricità da terra nei porti marittimi, è essenziale attribuire priorità agli investimenti all'interno dei porti e, se del caso, tra i terminali, dove ciò sia più sensato ai fini dell'utilizzo, della sostenibilità economica, della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, dell'inquinamento atmosferico e della capacità di rete.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(32 bis)

Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire una conversione di frequenza e una riserva di potenza adeguate, nonché per assicurare che la rete elettrica sia sufficientemente estesa, in termini di connettività e capacità, per garantire una fornitura di elettricità da terra sufficiente a soddisfare la domanda di energia derivante dalla fornitura di elettricità da terra nei porti, come previsto dal presente regolamento. Per garantire la continuità, gli Stati membri dovrebbero ammodernare e mantenere la rete in modo tale che essa sia in grado di gestire l'aumento della domanda attuale e futura di servizi di elettricità da terra nei porti. Nel caso in cui non sia possibile fornire una quantità sufficiente di elettricità da terra a causa della ridotta capacità della rete locale collegata al porto, tale situazione dovrebbe essere rettificata dagli Stati membri e non essere considerata come un caso di mancata ottemperanza agli obblighi del presente regolamento da parte del porto, dell'armatore o dell'operatore navale, purché l'insufficiente capacità della rete locale sia debitamente documentata dal gestore della rete.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Considerando 32 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(32 ter)

Lo sviluppo e la diffusione di combustibili alternativi per il settore marittimo richiedono un approccio coordinato per far corrispondere l'offerta e la domanda ed evitare attivi non recuperabili. Pertanto, tutti gli attori pubblici e privati pertinenti dovrebbero essere coinvolti nella diffusione dei combustibili alternativi e in particolare dell'elettricità da terra, compresi, tra l'altro, le autorità competenti a livello locale, regionale e nazionale, le autorità portuali, i gestori dei terminali, i gestori di rete, i gestori dei sistemi di alimentazione elettrica da terra, gli armatori e altri attori del mercato pertinenti del settore del trasporto marittimo.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Considerando 32 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(32 quater)

Al fine di garantire un quadro legislativo coerente per l'uso e la diffusione di combustibili alternativi, il presente regolamento dovrebbe essere allineato al regolamento XXXX-XXX (FuelEU Maritime] e alla direttiva 2003/96/CE (direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici). Tale allineamento dovrebbe garantire che la fornitura di elettricità da terra nei porti sia accompagnata da norme che rendono obbligatorio l'uso dell'elettricità da terra da parte delle navi e da norme che ne incentivano l'uso attraverso un'esenzione fiscale.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Considerando 32 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(32 quinquies)

L'attribuzione di un ordine di priorità a taluni segmenti del trasporto marittimo per la fornitura e l'utilizzo dell'elettricità da terra al fine di ridurre le emissioni all'ormeggio non dovrebbe esonerare gli altri segmenti dal contribuire agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici e inquinamento zero. Pertanto, nell'ambito del riesame del presente regolamento, la Commissione dovrebbe valutare di estendere le disposizioni relative alla fornitura minima di elettricità da terra nei porti marittimi della rete centrale TEN-T e della rete globale TEN-T anche alle navi più piccole e altri tipi di nave. La Commissione dovrebbe in particolare considerare la disponibilità di dati pertinenti, la potenziale riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e dell'inquinamento atmosferico, lo sviluppo tecnologico e l'efficacia di un ampliamento dell'ambito di applicazione in termini di benefici per il clima e la salute, l'entità degli oneri amministrativi nonché le relative conseguenze finanziarie e sociali. Inoltre, la Commissione dovrebbe valutare di estendere le disposizioni alle infrastrutture che forniscono elettricità da terra alle navi ancorate all'interno di un'area portuale.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Considerando 32 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(32 sexies)

È importante evitare attivi non recuperabili e assicurarsi che gli investimenti pubblici e privati effettuati nel presente siano a prova di futuro e contribuiscano al conseguimento della neutralità climatica come stabilito dal Green Deal europeo. La realizzazione dell'elettricità da terra nei porti marittimi deve essere considerata congiuntamente alla realizzazione attuale e futura di tecnologie alternative equivalenti di azzeramento delle emissioni di gas a effetto serra e degli inquinanti, in particolare di tecnologie che consentono di ridurre le emissioni e gli inquinanti sia all'ormeggio che durante la navigazione.

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34)

I suddetti obiettivi dovrebbero tenere conto dei tipi di navi alimentate e dei rispettivi volumi di traffico. Per evitare l'installazione di capacità poi sottoutilizzata, è opportuno che i porti marittimi con bassi volumi di traffico per determinate categorie di navi siano esentati dalle prescrizioni per le corrispondenti categorie di navi sulla base di un livello minimo di volume di traffico. Analogamente, per evitare capacità sottoutilizzata e tenere conto delle caratteristiche operative dei porti, gli obiettivi obbligatori dovrebbero mirare a soddisfare non tanto la domanda massima, quanto piuttosto un volume sufficientemente elevato. Il trasporto marittimo rappresenta un collegamento importante per la coesione e lo sviluppo economico delle isole dell'Unione. La capacità di produzione energetica in tali isole può non essere sempre sufficiente a soddisfare la domanda di energia necessaria per sostenere la fornitura di elettricità da terra. In tale caso, le isole dovrebbero essere esentate dalle prescrizioni salvo e fino a che non sia stata completata una connessione elettrica con il continente o non vi sia una capacità sufficiente prodotta localmente da fonti di energia pulita.

(34)

I suddetti obiettivi dovrebbero tenere conto dei tipi di navi alimentate e dei rispettivi volumi di traffico. Per evitare l'installazione di capacità poi sottoutilizzata, è opportuno che i porti marittimi con bassi volumi di traffico per determinate categorie di navi siano esentati dalle prescrizioni per le corrispondenti categorie di navi sulla base di un livello minimo di volume di traffico. Analogamente, per evitare capacità sottoutilizzata e tenere conto delle caratteristiche operative dei porti, gli obiettivi obbligatori dovrebbero mirare a soddisfare non tanto la domanda massima, quanto piuttosto un volume sufficientemente elevato. Il trasporto marittimo rappresenta un collegamento importante per la coesione e lo sviluppo economico delle isole dell'Unione nonché delle regioni ultraperiferiche, per le quali è utilizzato ai fini delle attività turistiche . La loro capacità di produzione energetica può non essere sempre sufficiente a soddisfare la domanda di energia necessaria per sostenere la fornitura di elettricità da terra. In tale caso, tali territori dovrebbero essere esentati dalle prescrizioni salvo e fino a che non sia stata completata una connessione elettrica con il continente o non vi sia una capacità sufficiente prodotta localmente da fonti di energia pulita.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Considerando 35

Testo della Commissione

Emendamento

(35)

Entro il 2025 dovrebbe essere disponibile una rete centrale di punti di rifornimento di GNL nei porti marittimi. I punti di rifornimento di GNL includono terminali, serbatoi e container mobili di GNL, nonché navi e chiatte cisterna.

(35)

Entro il 2025 dovrebbe essere disponibile una rete centrale di punti di rifornimento di GNL , idrogeno e ammoniaca nei porti marittimi . La realizzazione di un'infrastruttura per il GNL, a causa del ruolo di transizione del combustibile, dovrebbe essere orientata dalla domanda del mercato, al fine di evitare attivi non recuperabili e capacità sottoutilizzate . I punti di rifornimento di GNL includono terminali, serbatoi e container mobili di GNL, nonché navi e chiatte cisterna.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Considerando 36

Testo della Commissione

Emendamento

(36)

Per la fornitura di elettricità agli aeromobili in stazionamento negli aeroporti occorre coprire con una fonte di energia più pulita il fabbisogno di combustibile liquido da parte degli aeromobili (uso dell'unità di potenza ausiliaria, APU) o dei gruppi elettrogeni di terra (GPU). In questo modo si dovrebbero ottenere una riduzione delle emissioni inquinanti e acustiche, un miglioramento della qualità dell'aria e una riduzione dell'impatto sul cambiamento climatico. Tutti gli aeromobili che effettuano operazioni di trasporto commerciale dovrebbero pertanto poter rifornirsi di elettricità da fonte esterna quando stazionano ai gate o in postazioni remote presso gli aeroporti TEN-T.

(36)

Per la fornitura di elettricità agli aeromobili in stazionamento negli aeroporti occorre coprire con una fonte di energia più pulita il fabbisogno di combustibile liquido da parte degli aeromobili (uso dell'unità di potenza ausiliaria, APU) o dei gruppi elettrogeni di terra (GPU). Tutti gli aeromobili che effettuano operazioni di trasporto commerciale e rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero pertanto rifornirsi di elettricità da fonte esterna quando stazionano ai gate o in postazioni remote presso gli aeroporti. Inoltre, affinché gli aeromobili per il trasporto di passeggeri a fini commerciali spengano completamente i motori quando stazionano, è opportuno tenere conto dei sistemi di aria precondizionata presso gli aeroporti della rete centrale TEN-T. In questo modo si otterrebbero una riduzione delle emissioni inquinanti e acustiche, un miglioramento della qualità dell'aria e una riduzione dell'impatto sul cambiamento climatico. Tutti gli aeromobili che effettuano operazioni di trasporto commerciale dovrebbero pertanto poter rifornirsi di elettricità da fonte esterna e utilizzare sistemi di aria precondizionata quando stazionano ai gate o in postazioni remote presso gli aeroporti TEN-T.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Considerando 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37)

Conformemente all'articolo 3 della direttiva 2014/94/UE, gli Stati membri hanno stabilito quadri strategici nazionali che delineano i loro piani e obiettivi per garantire il conseguimento di questi ultimi. Le valutazioni dei quadri strategici nazionali e della direttiva 2014/94/UE hanno evidenziato la necessità di una maggiore ambizione e di un approccio più coordinato tra gli Stati membri in considerazione della prevista accelerazione nella diffusione dei veicoli alimentati da combustibili alternativi, in particolare dei veicoli elettrici. Per soddisfare le ambizioni del Green Deal europeo saranno inoltre necessarie alternative ai combustibili fossili in tutti i modi di trasporto. Gli attuali quadri strategici nazionali dovrebbero essere riveduti affinché illustrino chiaramente in che modo gli Stati membri riusciranno a soddisfare la ben maggiore necessità di infrastrutture di ricarica e di rifornimento accessibili al pubblico prevista dagli obiettivi obbligatori. I quadri riveduti dovrebbero inoltre riguardare tutti i modi di trasporto, compresi quelli per i quali non esistono obiettivi di realizzazione obbligatori.

(37)

Conformemente all'articolo 3 della direttiva 2014/94/UE, gli Stati membri hanno stabilito quadri strategici nazionali che delineano i loro piani e obiettivi per garantire il conseguimento di questi ultimi. Le valutazioni dei quadri strategici nazionali e della direttiva 2014/94/UE hanno evidenziato la necessità di una maggiore ambizione e di un approccio più coordinato tra gli Stati membri in considerazione della prevista accelerazione nella diffusione dei veicoli alimentati da combustibili alternativi, in particolare dei veicoli elettrici. Per soddisfare le ambizioni del Green Deal europeo e gli obiettivi climatici dell'Unione, i combustibili fossili dovrebbero essere gradualmente eliminati e saranno inoltre necessarie alternative sostenibili in tutti i modi di trasporto. Gli attuali quadri strategici nazionali dovrebbero essere riveduti affinché illustrino chiaramente in che modo gli Stati membri riusciranno a soddisfare la ben maggiore necessità di infrastrutture di ricarica e di rifornimento accessibili al pubblico prevista dagli obiettivi obbligatori. I quadri strategici nazionali dovrebbero basarsi su un'analisi del territorio che individui le diverse esigenze e tenga conto, se del caso, dei piani regionali e locali esistenti per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica e di rifornimento. È opportuno prestare attenzione alle zone rurali al fine di garantire la piena accessibilità a tali infrastrutture. I quadri riveduti dovrebbero inoltre riguardare tutti i modi di trasporto, compresi quelli per i quali non esistono obiettivi di realizzazione obbligatori.

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Considerando 38

Testo della Commissione

Emendamento

(38)

È opportuno che i quadri strategici nazionali riveduti includano azioni di supporto in materia di sviluppo del mercato per quanto riguarda i combustibili alternativi, compreso lo sviluppo della necessaria infrastruttura da realizzarsi, in stretta collaborazione con le autorità regionali e locali e con il settore interessato, tenendo altresì conto delle esigenze delle piccole e medie imprese. I quadri nazionali riveduti dovrebbero inoltre descrivere il quadro nazionale generale per la pianificazione, la concessione di autorizzazioni e gli appalti relativi a tale infrastruttura, compresi gli ostacoli individuati e le azioni per eliminarli, in modo da conseguire una più rapida realizzazione dell'infrastruttura.

(38)

È opportuno che i quadri strategici nazionali riveduti siano in linea con gli obiettivi climatici dell'Unione e includano quote di mercato e di traffico dettagliate, in particolare per quanto riguarda il traffico di transito, nonché un monitoraggio e una valutazione frequenti dei dati, presentando proiezioni di mercato, e azioni di supporto in materia di sviluppo del mercato per quanto riguarda i combustibili alternativi, compreso lo sviluppo della necessaria infrastruttura da realizzarsi, in stretta collaborazione con le autorità regionali e locali e con il settore interessato, tenendo altresì conto della necessità di garantire una transizione socialmente equa e delle esigenze delle piccole e medie imprese. I quadri nazionali riveduti dovrebbero inoltre descrivere il quadro nazionale generale per la pianificazione, la concessione di autorizzazioni e gli appalti relativi a tale infrastruttura, compresi gli ostacoli individuati e le azioni per eliminarli, in modo da conseguire una più rapida realizzazione dell'infrastruttura. È opportuno che i quadri strategici nazionali riveduti tengano nella massima considerazione il principio dell'«efficienza energetica al primo posto». Gli Stati membri dovrebbero tenere conto della raccomandazione e degli orientamenti recentemente pubblicati sull'attuazione di tale principio, che illustrano in che modo le decisioni in materia di pianificazione, politiche e investimenti possono ridurre il consumo energetico in una serie di settori chiave, tra cui quello dei trasporti.

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Considerando 39

Testo della Commissione

Emendamento

(39)

Lo sviluppo e l'attuazione dei quadri strategici nazionali riveduti degli Stati membri dovrebbero essere facilitati dalla Commissione attraverso lo scambio di informazioni e buone prassi tra gli Stati membri.

(39)

Lo sviluppo e l'attuazione dei quadri strategici nazionali riveduti degli Stati membri dovrebbero essere facilitati dalla Commissione attraverso lo scambio di informazioni e buone prassi tra gli Stati membri e le autorità regionali e locali .

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Considerando 40

Testo della Commissione

Emendamento

(40)

Al fine di promuovere i combustibili alternativi e sviluppare la relativa infrastruttura, i quadri strategici nazionali dovrebbero consistere in strategie dettagliate volte alla promozione dei combustibili alternativi in settori difficili da decarbonizzare come l'aviazione, il trasporto marittimo, il trasporto per vie navigabili interne e il trasporto ferroviario sulle tratte della rete che non possono essere elettrificate. I singoli Stati membri dovrebbero in particolare elaborare, in stretta collaborazione con gli altri Stati membri interessati, strategie chiare per la decarbonizzazione del trasporto per vie navigabili interne nell'ambito della rete TEN-T. È opportuno inoltre che siano elaborate strategie di decarbonizzazione a lungo termine per i porti TEN-T e gli aeroporti TEN-T, soprattutto per quanto concerne la realizzazione di infrastrutture per gli aeromobili e le navi a basse emissioni e a zero emissioni, nonché per le linee ferroviarie che non saranno elettrificate. La Commissione dovrebbe riesaminare il presente regolamento sulla base delle suddette strategie al fine di fissare ulteriori obiettivi obbligatori per tali settori.

(40)

Al fine di promuovere i combustibili alternativi e sviluppare la relativa infrastruttura, i quadri strategici nazionali dovrebbero consistere in strategie dettagliate volte alla promozione dei combustibili alternativi in settori difficili da decarbonizzare come l'aviazione, il trasporto marittimo, il trasporto per vie navigabili interne e il trasporto ferroviario sulle tratte della rete che non possono essere elettrificate. I singoli Stati membri dovrebbero in particolare elaborare, in stretta collaborazione con gli altri Stati membri interessati, strategie chiare per la decarbonizzazione del trasporto per vie navigabili interne nell'ambito della rete TEN-T. È opportuno inoltre che siano elaborate strategie di decarbonizzazione a lungo termine per i porti TEN-T e gli aeroporti TEN-T, soprattutto per quanto concerne la realizzazione di infrastrutture per gli aeromobili e le navi a basse emissioni e a zero emissioni, nonché per le linee ferroviarie che non saranno elettrificate. La Commissione dovrebbe riesaminare il presente regolamento sulla base delle suddette strategie e tenendo conto dei dati nazionali sulle quote di mercato e di traffico nonché delle proiezioni di mercato, al fine di fissare ulteriori obiettivi obbligatori per tali settori.

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(40 bis)

Sebbene solo il 56 % circa della rete ferroviaria europea esistente sia elettrificato, i treni elettrici rappresentano oltre l'80 % del totale dei treno-chilometri percorsi. Tuttavia, si stima che attualmente circolino ancora 6 000 treni diesel. Tali treni, poiché alimentati a combustibili fossili, producono emissioni di gas a effetto serra e inquinamento atmosferico. L'ulteriore diffusione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi nel settore ferroviario è dunque necessaria e urgente al fine di garantire l'abbandono dei treni alimentati a combustibili fossili e di assicurare in tal modo che tutti i settori dei trasporti svolgano il loro ruolo nella transizione verso un'economia climaticamente neutra. Di conseguenza, è opportuno che il presente regolamento stabilisca obiettivi concreti. Il settore ferroviario dispone di diverse tecnologie per abbandonare l'uso dei treni diesel, tra cui l'elettrificazione diretta, i treni alimentati a batteria e le applicazioni dell'idrogeno laddove l'elettrificazione diretta di un segmento non sia possibile per motivi di efficienza in relazione ai costi del servizio. Lo sviluppo di tali tecnologie comporta la realizzazione di un'infrastruttura di ricarica e rifornimento adeguata negli Stati membri. Prima di procedere alla realizzazione di tali infrastrutture, gli Stati membri dovrebbero valutare attentamente le ubicazioni migliori e prendere in considerazione, in particolare, la possibilità di realizzarle in hub multimodali e nodi urbani. Nelle decisioni in materia di pianificazione e investimenti occorre tenere pienamente conto del principio «l'efficienza energetica al primo posto».

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Considerando 41

Testo della Commissione

Emendamento

(41)

Per conseguire gli obiettivi obbligatori e attuare i rispettivi quadri strategici nazionali, gli Stati membri dovrebbero avvalersi di un'ampia gamma di incentivi e misure regolamentari e  non regolamentari in stretta collaborazione con gli operatori del settore privato, che dovrebbero svolgere un ruolo chiave nel sostenere lo sviluppo di un'infrastruttura per i combustibili alternativi.

(41)

Per conseguire gli obiettivi obbligatori e attuare i rispettivi quadri strategici nazionali, gli Stati membri dovrebbero avvalersi di un'ampia gamma di incentivi e misure regolamentari e  basati sul mercato in stretta collaborazione con le autorità regionali e locali nonché con gli operatori del settore privato, che dovrebbero svolgere un ruolo chiave nel sostenere e finanziare lo sviluppo di un'infrastruttura per i combustibili alternativi.

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Considerando 41 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(41 ter)

Gli Stati membri dovrebbero introdurre regimi di incentivi e adottare tutte le misure necessarie nel tentativo di promuovere modi di trasporto sostenibili. Occorre prestare particolare attenzione al ruolo delle autorità municipali o regionali che possono agevolare la diffusione di veicoli che utilizzano carburanti alternativi mediante incentivi fiscali specifici, appalti pubblici o regolamenti locali in materia di traffico.

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Considerando 42

Testo della Commissione

Emendamento

(42)

A norma della direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (58), agli autobus puliti e a zero emissioni sono riservate quote nazionali minime degli appalti pubblici, qualora utilizzino combustibili alternativi quali definiti all'articolo 2, punto 3), del presente regolamento. Dal momento che sempre più operatori e autorità di trasporto pubblico passano agli autobus puliti e a zero emissioni al fine di raggiungere tali obiettivi, gli Stati membri dovrebbero includere la promozione e lo sviluppo mirati della necessaria infrastruttura per gli autobus come elemento chiave nei rispettivi quadri strategici nazionali. Occorre che gli Stati membri istituiscano e mantengano strumenti adeguati al fine di promuovere la realizzazione di infrastrutture di ricarica e di rifornimento anche per i parchi veicoli vincolati, in particolare per gli autobus puliti e a zero emissioni a livello locale .

(42)

A norma della direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (58), agli autobus puliti e a zero emissioni sono riservate quote nazionali minime degli appalti pubblici, qualora utilizzino combustibili alternativi quali definiti all'articolo 2, punto 3), del presente regolamento. Dal momento che sempre più operatori e autorità di trasporto pubblico passano agli autobus puliti e a zero emissioni al fine di raggiungere tali obiettivi, gli Stati membri dovrebbero includere la promozione e lo sviluppo mirati della necessaria infrastruttura per gli autobus come elemento chiave nei rispettivi quadri strategici nazionali. Occorre che gli Stati membri istituiscano e mantengano strumenti adeguati al fine di promuovere la realizzazione di infrastrutture di ricarica e di rifornimento anche per i parchi veicoli vincolati, in particolare per gli autobus e le autocorriere a zero emissioni e per il car sharing lungo le strade, e possano conteggiare tale realizzazione ai fini degli obiettivi fissati nel presente regolamento .

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Considerando 43

Testo della Commissione

Emendamento

(43)

Alla luce della crescente diversità dei combustibili utilizzati per i veicoli a motore e della crescita costante della mobilità stradale dei cittadini all'interno dell'Unione, è necessario fornire agli utilizzatori dei veicoli informazioni chiare e facilmente comprensibili sui combustibili disponibili presso le stazioni di rifornimento e sulla compatibilità dei loro veicoli con i diversi combustibili o punti di ricarica presenti sul mercato dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero poter decidere di attuare tali azioni di informazione anche per i veicoli in circolazione immessi sul mercato prima del 18 novembre 2016 .

(43)

Alla luce della crescente diversità dei combustibili utilizzati per i veicoli a motore e della crescita costante della mobilità stradale dei cittadini all'interno dell'Unione, è necessario fornire agli utilizzatori dei veicoli informazioni chiare e facilmente comprensibili sui combustibili disponibili presso le stazioni di rifornimento e sulla compatibilità dei loro veicoli con i diversi combustibili o punti di ricarica presenti sul mercato dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero poter decidere di attuare tali azioni di informazione anche per i veicoli in circolazione immessi sul mercato in precedenza .

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Considerando 44

Testo della Commissione

Emendamento

(44)

Informazioni semplici e facilmente confrontabili sui prezzi dei diversi combustibili potrebbero rivestire un ruolo importante nel consentire agli utilizzatori di veicoli di valutare meglio il costo relativo dei singoli combustibili disponibili sul mercato. È pertanto opportuno indicare a scopo informativo il raffronto dei prezzi unitari di determinati combustibili alternativi e convenzionali, espresso come «prezzo del combustibile per 100 km», in tutte le stazioni di rifornimento interessate.

(44)

Informazioni semplici e facilmente confrontabili sui prezzi dei diversi combustibili potrebbero rivestire un ruolo importante nel consentire agli utilizzatori di veicoli di valutare meglio il costo relativo dei singoli combustibili disponibili sul mercato. È pertanto opportuno indicare a scopo informativo il raffronto dei prezzi unitari di determinati combustibili alternativi e convenzionali, espresso come «prezzo del combustibile per 100 km», in tutte le stazioni di rifornimento interessate. Occorre chiarire ai consumatori che tale raffronto riguarda i prezzi medi dei combustibili nello Stato membro, che possono differire dai prezzi effettivi praticati presso la stazione di rifornimento in questione. Inoltre, per la ricarica e il rifornimento ad hoc di elettricità e di idrogeno, anche il prezzo applicato presso la stazione in questione dovrebbe essere indicato, rispettivamente, per kWh e per kg.

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Considerando 46

Testo della Commissione

Emendamento

(46)

I dati dovrebbero svolgere un ruolo fondamentale per l'adeguato funzionamento delle infrastrutture di ricarica e di rifornimento. La qualità complessiva di un ecosistema infrastrutturale per i combustibili alternativi che soddisfi le esigenze degli utenti dovrebbe essere determinata dal formato, dalla qualità e dalla frequenza con cui tali dati sono resi disponibili. I dati dovrebbero inoltre essere accessibili secondo modalità analoghe in tutti gli Stati membri. È pertanto opportuno che, per i punti di accesso nazionali, i dati siano forniti conformemente alle prescrizioni di cui alla direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (59).

(46)

I dati dovrebbero svolgere un ruolo fondamentale per l'adeguato funzionamento delle infrastrutture di ricarica e di rifornimento. La qualità complessiva di un ecosistema infrastrutturale per i combustibili alternativi che soddisfi le esigenze degli utenti dovrebbe essere determinata dal formato, dalla qualità e dalla frequenza con cui tali dati sono resi disponibili. I dati dovrebbero inoltre essere accessibili secondo modalità analoghe in tutti gli Stati membri. È pertanto opportuno che, per i punti di accesso nazionali, i dati siano forniti come dati aperti conformemente alle prescrizioni di cui alla direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (59). Per i servizi che consentono la continuità degli spostamenti in tutta l'Unione dovrebbe essere inoltre creato un sistema a livello dell'UE che importi le informazioni standardizzate dai sistemi nazionali. Pertanto, la Commissione dovrebbe istituire un punto di accesso comune europeo, che dovrebbe fungere da gateway di dati che consente agli utenti finali e ai fornitori di servizi di mobilità di accedere facilmente ai dati pertinenti conservati nei punti di accesso nazionali. Ove possibile, dovrebbe essere compatibile e interoperabile con i sistemi di informazione e prenotazione esistenti sviluppati dagli Stati membri. Tale punto di accesso europeo potrebbe offrire ai consumatori un migliore raffronto dei prezzi tra gli operatori di ricarica e di rifornimento accessibili al pubblico sul mercato interno e fornire agli utenti informazioni sull'accessibilità e la disponibilità, i tempi di attesa e la capacità residua di combustibili alternativi dei punti di rifornimento e di ricarica. Ciò potrebbe contribuire a prevenire perturbazioni del traffico e ad aumentare la sicurezza stradale. Tali informazioni dovrebbero essere rese disponibili mediante un'interfaccia pubblica, aggiornata, di facile utilizzo, accessibile e multilingue a livello dell'UE.

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Considerando 52

Testo della Commissione

Emendamento

(52)

Per l'applicazione del presente regolamento, è opportuno che la Commissione consulti i pertinenti gruppi di esperti, in particolare il forum per i trasporti sostenibili (FTS) e il forum europeo per il trasporto marittimo sostenibile (ESSF). Tale consultazione di esperti è di particolare importanza quando la Commissione intende adottare atti delegati o di esecuzione a norma del presente regolamento.

(52)

Per l'applicazione del presente regolamento, è opportuno che la Commissione consulti un'ampia gamma di organizzazioni e portatori di interessi, inclusi, tra l'altro, gruppi di consumatori, comuni, città e regioni, nonché i pertinenti gruppi di esperti, in particolare il forum per i trasporti sostenibili (FTS) e il forum europeo per il trasporto marittimo sostenibile (ESSF). Tale consultazione di esperti è di particolare importanza quando la Commissione intende adottare atti delegati o di esecuzione a norma del presente regolamento.

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Considerando 53

Testo della Commissione

Emendamento

(53)

Quello dell'infrastruttura per i combustibili alternativi è un settore in rapida evoluzione. La mancanza di specifiche tecniche comuni costituisce un ostacolo alla nascita di un mercato unico dell'infrastruttura per i combustibili alternativi. È pertanto opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per stabilire specifiche tecniche comuni per i settori in cui siffatte specifiche non esistono e sono necessarie. Ciò dovrebbe in particolare comprendere la comunicazione tra il veicolo elettrico e il punto di ricarica come pure quella tra il punto di ricarica e il sistema di gestione del software di ricarica (back-end), la comunicazione relativa al servizio di roaming del veicolo elettrico e la comunicazione con la rete elettrica. È anche necessario definire il quadro di governance adeguato e i ruoli dei diversi attori coinvolti nell'ecosistema di comunicazione fra i veicoli e la rete . Occorre inoltre tenere conto degli sviluppi tecnologici, quali i sistemi stradali elettrici (electric road system, ERS). Per quanto riguarda la fornitura dei dati, è necessario prevedere ulteriori tipi di dati e specifiche tecniche in relazione al formato, alla qualità e alla frequenza con cui tali dati dovrebbero essere resi disponibili e accessibili.

(53)

Quello dell'infrastruttura per i combustibili alternativi è un settore in rapida evoluzione. La mancanza di specifiche tecniche comuni costituisce un ostacolo alla nascita di un mercato unico dell'infrastruttura per i combustibili alternativi. È pertanto opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per stabilire specifiche tecniche comuni per i settori in cui siffatte specifiche non esistono e sono necessarie. Ciò dovrebbe in particolare comprendere la comunicazione tra il veicolo elettrico e il punto di ricarica come pure quella tra il punto di ricarica e il sistema di gestione del software di ricarica (back-end), la comunicazione relativa al servizio di roaming del veicolo elettrico e la comunicazione con la rete elettrica, garantendo nel contempo un elevato livello di cibersicurezza e protezione dei dati dei consumatori . È anche necessario definire prontamente il quadro di governance adeguato e i ruoli dei diversi attori coinvolti nell'ecosistema di comunicazione fra i veicoli e la rete , tenendo in considerazione e sostenendo gli sviluppi tecnologici dotati di un elevato potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra , quali i sistemi stradali elettrici (electric road system, ERS) , in particolare le soluzioni di ricarica a induzione e tramite linee aeree a catenaria . Per quanto riguarda la fornitura dei dati, è necessario prevedere ulteriori tipi di dati e specifiche tecniche in relazione al formato, alla qualità e alla frequenza con cui tali dati dovrebbero essere resi disponibili e accessibili. È particolarmente importante che, durante i lavori preparatori, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire un'equa partecipazione all'elaborazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati di elaborare tali atti delegati.

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Considerando 54 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(54 bis)

Poiché il presente regolamento comporterà costi di conformità supplementari per i settori interessati, è necessario adottare azioni compensative al fine di evitare che il livello complessivo di oneri normativi aumenti. La Commissione dovrebbe pertanto essere tenuta a presentare, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, proposte volte a compensare gli oneri normativi introdotti dal presente regolamento mediante la revisione o la soppressione di disposizioni contenute in altri regolamenti dell'UE che generano costi di conformità non necessari nei settori interessati.

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Il presente regolamento fissa obiettivi nazionali obbligatori per la realizzazione di un'infrastruttura sufficiente per i combustibili alternativi nell'Unione per i veicoli stradali, le navi e gli aeromobili in stazionamento. Esso stabilisce prescrizioni e specifiche tecniche comuni in materia di informazioni per gli utenti, fornitura di dati e modalità di pagamento applicabili all'infrastruttura per i combustibili alternativi.

1.   Il presente regolamento fissa obiettivi nazionali minimi per la realizzazione di un'infrastruttura sufficiente per i combustibili alternativi nell'Unione per i veicoli stradali, le navi , i treni e gli aeromobili in stazionamento. Esso stabilisce prescrizioni e specifiche tecniche comuni in materia di informazioni per gli utenti, fornitura di dati e modalità di pagamento applicabili all'infrastruttura per i combustibili alternativi.

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Il presente regolamento istituisce un meccanismo di comunicazione per incoraggiare la cooperazione e garantisce un solido monitoraggio dei progressi. Il meccanismo prevede un processo strutturato, trasparente e iterativo tra la Commissione e gli Stati membri volto alla messa a punto dei quadri strategici nazionali, alla loro successiva attuazione e alla corrispondente azione della Commissione.

3.   Il presente regolamento istituisce un meccanismo di comunicazione per incoraggiare la cooperazione e garantisce un solido monitoraggio dei progressi. Il meccanismo prevede un processo di governance multilivello strutturato, trasparente e iterativo tra la Commissione, gli Stati membri e le autorità regionali e locali volto alla messa a punto dei quadri strategici nazionali , tenendo conto delle strategie locali e regionali esistenti per la realizzazione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi , alla loro successiva attuazione e alla corrispondente azione della Commissione.

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis)

«nell'ambito della rete TEN-T»: riferito alle stazioni di ricarica elettrica e alle stazioni di rifornimento di idrogeno, stazioni ubicate sulla rete TEN-T o entro una distanza stradale di 1,5  km dalla più vicina uscita di una strada TEN-T;

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 3 — lettera a — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

a)

«combustibili alternativi per veicoli a zero emissioni»:

a)

«combustibili alternativi per veicoli , navi e aeromobili a zero emissioni»:

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 3 — lettera b — trattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

combustibili da biomassa e biocarburanti quali definiti all'articolo 2, punti 27) e 33), della direttiva (UE) 2018/2001,

combustibili da biomassa , compresi i biogas, e biocarburanti quali definiti all'articolo 2, punti 27) , 28) e 33), della direttiva (UE) 2018/2001,

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 3 — lettera c — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

c)

«combustibili fossili alternativi» per una fase di transizione:

c)

«combustibili fossili alternativi» per una fase di transizione limitata :

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

9 bis)

«comunità energetica dei cittadini»: una comunità quale definita all'articolo 2, punto 11), della direttiva (UE) 2019/944;

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 17

Testo della Commissione

Emendamento

17)

«sistema stradale elettrico»: installazione fisica lungo una strada che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico mentre il veicolo è in movimento ;

17)

«sistema stradale elettrico»: installazione fisica lungo una strada che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico al fine di fornirgli l'energia necessaria per la propulsione o la ricarica dinamica ;

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

17 bis)

«ricarica dinamica»: la ricarica della batteria di un veicolo elettrico mentre il veicolo è in movimento;

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

19 bis)

«l'efficienza energetica al primo posto»: il principio dell'efficienza energetica al primo posto quale definito all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) 2018/1999;

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

19 ter)

«neutralità tecnologica»: la neutralità tecnologica quale definita al considerando 25 della direttiva (UE) 2018/1972;

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

35 bis)

«carta di pagamento»: un servizio di pagamento che funziona sulla base di una carta di debito o di credito fisica e digitale e comprende carte di pagamento integrate in un'applicazione per smartphone;

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 35 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

35 ter)

«servizio di pagamento»: un servizio di pagamento quale definito all'articolo 4, punto 3), della direttiva (UE) 2015/2366;

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

37 bis)

« sistema di aria precondizionata»: sistema fisso o mobile negli aeroporti che fornisce l'approvvigionamento esterno di aria condizionata per raffreddare, ventilare o riscaldare le cabine degli aeromobili in stazionamento;

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 38

Testo della Commissione

Emendamento

38)

«infrastruttura per i combustibili alternativi accessibile al pubblico»: infrastruttura per i combustibili alternativi ubicata in un sito o in un locale aperto al pubblico generale, indipendentemente dal fatto che si trovi in una proprietà pubblica o privata, che si applichino limitazioni o vigano condizioni per l'accesso al sito o al locale e dalle condizioni d'uso ad essa applicabili;

38)

«infrastruttura per i combustibili alternativi accessibile al pubblico»: infrastruttura per i combustibili alternativi ubicata in un sito o in un locale aperto al pubblico generale, comprese le persone a mobilità ridotta, indipendentemente dal fatto che si trovi in una proprietà pubblica o privata, che si applichino limitazioni o vigano condizioni per l'accesso al sito o al locale e dalle condizioni d'uso ad essa applicabili;

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 40

Testo della Commissione

Emendamento

40)

«ricarica ad hoc»: servizio di ricarica acquistato da un utente finale senza che questi debba registrarsi, concludere un contratto scritto o instaurare un rapporto commerciale duraturo con il gestore del punto ricarica al di là del mero acquisto del servizio;

40)

«ricarica ad hoc»: servizio di ricarica acquistato da un utente finale senza che questi debba registrarsi, concludere un contratto scritto o instaurare un rapporto commerciale duraturo con il gestore del punto ricarica o connettersi o registrarsi elettronicamente a servizi online di intermediazione al di là del mero acquisto del servizio;

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 41

Testo della Commissione

Emendamento

41)

«punto di ricarica»: interfaccia fissa o mobile che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico e che, sebbene possa disporre di uno o più connettori per permettere l'uso diversi tipi di connettori, è in grado di ricaricare un solo veicolo elettrico alla volta; sono esclusi i dispositivi con una potenza di uscita pari o inferiore a 3,7  kW la cui funzione principale non sia quella della ricarica di veicoli elettrici;

41)

«punto di ricarica»: interfaccia fissa o mobile , on-grid oppure off-grid, che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico e che, sebbene possa disporre di uno o più connettori per permettere l'uso diversi tipi di connettori, è in grado di ricaricare un solo veicolo elettrico alla volta; sono esclusi i dispositivi con una potenza di uscita pari o inferiore a 3,7  kW la cui funzione principale non sia quella della ricarica di veicoli elettrici;

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 49

Testo della Commissione

Emendamento

49)

«punto di rifornimento»: impianto di rifornimento per la fornitura di combustibili alternativi liquidi o gassosi, mediante un'installazione fissa o mobile, in grado di ricaricare un solo veicolo alla volta;

49)

«punto di rifornimento»: impianto di rifornimento per la fornitura di combustibili alternativi liquidi o gassosi, mediante un'installazione fissa o mobile, in grado di ricaricare un solo veicolo o una sola nave alla volta;

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 54 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

54 bis)

«comunità di energia rinnovabile»: una comunità quale definita all'articolo 2, punto 16), della direttiva (UE) 2018/2001;

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 56

Testo della Commissione

Emendamento

56)

«parcheggio sicuro»: area di parcheggio e di sosta di cui all'articolo 17, punto 1), lettera b), adibita al parcheggio notturno dei veicoli pesanti;

56)

«parcheggio sicuro»: area di parcheggio e di sosta di cui all'articolo 17, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 1315/2013, adibita al parcheggio notturno dei veicoli pesanti e certificata conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 561/2006 ;

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 57

Testo della Commissione

Emendamento

57)

«nave all'ormeggio»: una nave all'ormeggio quale definita all'articolo 3, lettera n) , del regolamento ( UE ) 2015/757 ;

57)

«nave all'ormeggio»: una nave ormeggiata in sicurezza a una banchina in un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro per le operazioni di carico , scarico, imbarco o sbarco dei passeggeri o stazionamento ( hotelling ) , compreso il periodo trascorso senza effettuare tali operazioni ;

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 58

Testo della Commissione

Emendamento

58)

«fornitura di elettricità da terra»: la fornitura di alimentazione elettrica da terra alle navi ormeggiate adibite alla navigazione marittima o interna, effettuata attraverso un'interfaccia standardizzata;

58)

«fornitura di elettricità da terra»: la fornitura di alimentazione elettrica da terra alle navi ormeggiate adibite alla navigazione marittima o interna, effettuata attraverso un'installazione fissa, galleggiante o mobile standardizzata;

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 66 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

66 bis)

«hub multimodale»: infrastruttura di servizi di mobilità, ad esempio stazioni e terminali ferroviari, stradali, aerei, marittimi e di navigazione interna, che consente le prestazioni del «trasporto multimodale» quale definito dall'articolo 3, lettera n), del regolamento (UE) n. 1315/2013;

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 66 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

66 ter)

«veicoli di categoria L»: veicoli a motore a due, tre e quattro ruote classificati in base al regolamento (UE) n. 168/2013 e all'allegato I, inclusi i cicli a propulsione, i ciclomotori a due e tre ruote, i motocicli a due e tre ruote, i motocicli dotati di sidecar, i quad da strada leggeri e pesanti, nonché i quadricicli leggeri e pesanti.

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 1 — comma 1 — trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

nel loro territorio siano realizzate stazioni di ricarica accessibili al pubblico per i veicoli leggeri che forniscano potenza di uscita sufficiente per tali veicoli.

nel loro territorio siano realizzate stazioni di ricarica accessibili al pubblico per i veicoli leggeri che forniscano potenza di uscita sufficiente per tali veicoli in modo da sostenere l'equilibrio territoriale e gli spostamenti multimodali;

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 1 — comma 1 — trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

un numero sufficiente di stazioni di ricarica accessibili al pubblico per veicoli leggeri sia sviluppato sulle strade pubbliche in zone residenziali in cui solitamente i veicoli restano parcheggiati per un tempo prolungato;

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 1 — comma 1 — trattino 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

un numero sufficiente di stazioni di ricarica accessibili al pubblico per veicoli leggeri sia abilitato per effettuare la ricarica intelligente e bidirezionale;

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 1 — comma 1 — trattino 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

vengano fornite la connessione alla rete e la capacità di rete.

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

per ciascun veicolo leggero elettrico a batteria immatricolato nel loro territorio, è fornita, attraverso stazioni di ricarica accessibili al pubblico, una potenza di uscita totale di almeno 1  kW; e

a)

per ciascun veicolo leggero elettrico a batteria immatricolato nel loro territorio, è fornita, attraverso stazioni di ricarica accessibili al pubblico, una potenza di uscita totale di almeno 3  kW , se la quota del parco totale previsto di veicoli leggeri rappresentato da veicoli leggeri elettrici a batteria in tale Stato membro è inferiore all'1 % ;

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera a bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)

per ciascun veicolo leggero elettrico a batteria immatricolato nel loro territorio, è fornita, attraverso stazioni di ricarica accessibili al pubblico, una potenza di uscita totale di 2,5  kW se la quota di veicoli leggeri elettrici a batteria in relazione al parco totale previsto di veicoli leggeri in tale Stato membro è dell'1 % o superiore all'1 % ma inferiore al 2,5  %;

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera a ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a ter)

per ciascun veicolo leggero elettrico a batteria immatricolato nel loro territorio, è fornita, attraverso stazioni di ricarica accessibili al pubblico, una potenza di uscita totale di almeno 2 kW se la quota di veicoli leggeri elettrici a batteria in relazione al parco complessivo previsto di veicoli leggeri in tale Stato membro è del 2,5  % o superiore al 2,5  % ma inferiore al 5 %;

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera a quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a quater)

per ciascun veicolo leggero elettrico a batteria immatricolato nel loro territorio, è fornita, attraverso stazioni di ricarica accessibili al pubblico, una potenza di uscita totale di almeno 1,5  kW se la quota di veicoli leggeri elettrici a batteria in relazione al parco complessivo previsto di veicoli leggeri in tale Stato membro è del 5 % o superiore al 5 % ma inferiore al 7,5  %; e

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera a quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a quinquies)

per ciascun veicolo leggero elettrico a batteria immatricolato nel loro territorio, è fornita, attraverso stazioni di ricarica accessibili al pubblico, una potenza di uscita totale di almeno 1 kW se la quota di veicoli leggeri elettrici a batteria in relazione al parco complessivo previsto di veicoli leggeri in tale Stato membro è pari o superiore al 7,5  %;

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

per ciascun veicolo leggero ibrido plug-in immatricolato nel loro territorio, è fornita, attraverso stazioni di ricarica accessibili al pubblico, una potenza di uscita totale di almeno 0,66  kW.

b)

per ciascun veicolo leggero ibrido plug-in immatricolato nel loro territorio, è fornita, attraverso stazioni di ricarica accessibili al pubblico, una potenza di uscita totale di almeno 2  kW se la quota di veicoli elettrici in relazione al parco complessivo di veicoli previsto in uno Stato membro è inferiore all'1 %;

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

per ciascun veicolo leggero ibrido plug-in immatricolato nel loro territorio, è fornita, attraverso stazioni di ricarica accessibili al pubblico, una potenza di uscita totale di almeno 1,65  kW se la quota di veicoli elettrici in relazione al parco veicoli complessivo previsto in tale Stato membro è pari all'1 % o superiore all'1 % ma inferiore al 2,5  %;

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b ter)

per ciascun veicolo leggero ibrido plug-in immatricolato nel loro territorio, è fornita, attraverso stazioni di ricarica accessibili al pubblico, una potenza di uscita totale di almeno 1,33  kW se la quota di veicoli elettrici in relazione al parco veicoli complessivo previsto in tale Stato membro è pari al 2,5  % o superiore al 2,5  % ma inferiore al 5 %;

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b quater)

per ciascun veicolo leggero ibrido plug-in immatricolato nel loro territorio, è fornita, attraverso stazioni di ricarica accessibili al pubblico, una potenza di uscita totale di almeno 1 kW se la quota di veicoli elettrici in relazione al parco veicoli totale previsto in tale Stato membro è pari al 5 % o superiore al 5 % ma inferiore al 7,5  %; e

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera b quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b quinquies)

per ciascun veicolo leggero ibrido plug-in immatricolato nel loro territorio, è fornita, attraverso stazioni di ricarica accessibili al pubblico, una potenza di uscita totale di almeno 0,66  kW se la quota di veicoli elettrici in relazione al parco veicoli totale previsto in tale Stato membro è pari o superiore al 7,5  %.

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Fatto salvo il paragrafo 1, secondo comma, lettera a), gli Stati membri garantiscono la realizzazione di obiettivi minimi riguardanti la potenza di uscita dell'infrastruttura di ricarica a livello nazionale che siano sufficienti per:

 

il 3 % del parco totale previsto di veicoli leggeri entro il 31 dicembre 2027;

 

il 5 % del parco totale previsto di veicoli leggeri entro il 31 dicembre 2030;

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera a — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

a)

nell'ambito della rete centrale TEN-T, in ciascun senso di marcia siano realizzati gruppi di stazioni di ricarica accessibili al pubblico per i veicoli leggeri a una distanza massima di 60 km tra loro e conformemente alle prescrizioni seguenti:

a)

nell'ambito della rete centrale TEN-T e della rete globale TEN-T , in ciascun senso di marcia siano realizzati gruppi di stazioni di ricarica accessibili al pubblico per i veicoli leggeri a una distanza massima di 60 km tra loro e conformemente alle prescrizioni seguenti:

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera a — punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i)

entro il 31 dicembre 2025, ciascun gruppo di stazioni di ricarica fornisce una potenza di uscita di almeno 300  kW e comprende almeno una stazione di ricarica con potenza di uscita singola di almeno 150  kW;

i)

entro il 31 dicembre 2025, ciascun gruppo di stazioni di ricarica fornisce una potenza di uscita di almeno 600  kW e comprende almeno una stazione di ricarica con potenza di uscita singola di almeno 300  kW;

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera a — punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii)

entro il 31 dicembre 2030, ciascun gruppo di stazioni di ricarica fornisce una potenza di uscita di almeno 600  kW e comprende almeno due stazioni di ricarica con potenza di uscita singola di almeno 150  kW;

ii)

entro il 31 dicembre 2030, ciascun gruppo di stazioni di ricarica fornisce una potenza di uscita di almeno 900  kW e comprende almeno due stazioni di ricarica con potenza di uscita singola di almeno 350  kW;

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

nell'ambito della rete globale TEN-T, in ciascun senso di marcia siano realizzati gruppi di stazioni di ricarica accessibili al pubblico per i veicoli leggeri a una distanza massima di 60 km tra loro e conformemente alle prescrizioni seguenti:

soppresso

 

i)

entro il 31 dicembre 2030, ciascun gruppo di stazioni di ricarica fornisce una potenza di uscita di almeno 300 kW e comprende almeno una stazione di ricarica con potenza di uscita singola di almeno 150 kW;

 

 

ii)

entro il 31 dicembre 2035, ciascun gruppo di stazioni di ricarica fornisce una potenza di uscita di almeno 600 kW e comprende almeno due stazioni di ricarica con potenza di uscita singola di almeno 150 kW.

 

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     In caso di rapido assorbimento di veicoli elettrici da parte del mercato in qualsiasi periodo di riferimento, gli Stati membri devono abbreviare di conseguenza i termini stabiliti dal paragrafo 2 e aumentare di conseguenza gli obiettivi per i gruppi di stazioni di ricarica.

Emendamento 104

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter.     Se i costi sono sproporzionati rispetto ai benefici, compresi quelli per l'ambiente, gli Stati membri possono decidere di non applicare i paragrafi 1 e 2 del presente articolo:

 

a)

alle regioni ultraperiferiche dell'Unione ai sensi dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione; oppure

 

b)

alle isole non collegate alle reti energetiche continentali, che rientrano nella definizione di piccoli sistemi connessi o piccoli sistemi isolati ai sensi della direttiva (UE) 2019/944.

 

In detti casi, gli Stati membri motivano le loro decisioni presso la Commissione e rendono disponibili tutte le informazioni pertinenti nei rispettivi quadri strategici nazionali.

Emendamento 105

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 quater.     A seguito di una richiesta motivata di uno Stato membro, la Commissione può concedere un'esenzione dall'obbligo stabilito dal paragrafo 2 per le strade TEN-T con un traffico giornaliero medio annuo totale inferiore a 2 000 veicoli leggeri, a condizione che l'infrastruttura non possa essere giustificata in termini di costi-benefici socioeconomici. Una volta ottenuta l'esenzione, lo Stato membro può installare su tali strade un unico gruppo di stazioni di ricarica accessibili al pubblico per entrambe le direzioni di marcia, pur soddisfacendo i requisiti di cui al paragrafo 2 in termini di distanza, potenza di uscita totale del gruppo, numero di punti e potenza di uscita dei singoli punti applicabili per un solo senso di marcia, a condizione che il gruppo di stazioni di ricarica sia facilmente accessibile da entrambi i sensi di marcia. La Commissione concede tali esenzioni in casi debitamente giustificati, previa valutazione della richiesta motivata presentata dallo Stato membro.

Emendamento 106

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 quinquies.     A seguito di una richiesta motivata di uno Stato membro, la Commissione può concedere un'esenzione dall'obbligo di distanza massima stabilito dal paragrafo 2 del presente articolo per le strade TEN-T con un traffico giornaliero medio annuo totale inferiore a 1 500 veicoli leggeri, a condizione che l'infrastruttura non possa essere giustificata in termini di costi-benefici socioeconomici. Qualora sia concessa tale deroga, gli Stati membri possono consentire una distanza massima maggiore tra i punti di ricarica, fino a 100 km. La Commissione concede tali esenzioni in casi debitamente giustificati, previa valutazione della richiesta motivata presentata dallo Stato membro.

Emendamento 107

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 sexies.     Gli Stati membri assicurano che nelle aree e nelle regioni densamente popolate in cui sono carenti i parcheggi disponibili fuori strada o vi è un'elevata diffusione di veicoli elettrici leggeri immatricolati, il numero di stazioni di ricarica accessibili al pubblico sia di conseguenza innalzato, al fine di fornire l'infrastruttura necessaria e sostenere lo sviluppo del mercato.

Emendamento 108

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Gli Stati membri confinanti provvedono affinché le distanze massime di cui alle lettere a) e b) non siano superate nelle tratte transfrontaliere della rete centrale TEN-T e della rete globale TEN-T.

3.   Gli Stati membri confinanti provvedono ad adottare le misure necessarie affinché le distanze massime di cui alle lettere a) e b) non siano superate nelle tratte transfrontaliere della rete centrale TEN-T e della rete globale TEN-T.

Emendamento 109

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     La Commissione adotta le misure necessarie per garantire la cooperazione con i paesi terzi, in particolare i paesi candidati all'adesione e i paesi terzi in cui sono situati corridoi di transito che collegano gli Stati membri.

Emendamento 110

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera a — punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i)

entro il 31 dicembre 2025, ciascun gruppo di stazioni di ricarica fornisce una potenza di uscita di almeno 1 400  kW e comprende almeno una stazione di ricarica con potenza di uscita singola di almeno 350  kW;

i)

entro il 31 dicembre 2025, ciascun gruppo di stazioni di ricarica fornisce una potenza di uscita di almeno 2 000  kW e comprende almeno due stazioni di ricarica con una potenza di uscita singola di almeno 800  kW;

Emendamento 111

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera a — punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii)

entro il 31 dicembre 2030, ciascun gruppo di stazioni di ricarica fornisce una potenza di uscita di almeno 3 500  kW e comprende almeno due stazioni di ricarica con potenza di uscita singola di almeno 350  kW;

ii)

entro il 31 dicembre 2030, ciascun gruppo di stazioni di ricarica fornisce una potenza di uscita di almeno 5 000  kW e comprende almeno quattro stazioni di ricarica con potenza di uscita singola di almeno 800  kW;

Emendamento 112

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera b — punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i)

entro il 31 dicembre 2030, ciascun gruppo di stazioni di ricarica fornisce una potenza di uscita di almeno 1 400  kW e comprende almeno una stazione di ricarica con potenza di uscita singola di almeno 350  kW;

i)

entro il 31 dicembre 2030, ciascun gruppo di stazioni di ricarica fornisce una potenza di uscita di almeno 2 000  kW e comprende almeno una stazione di ricarica con potenza di uscita singola di almeno 800  kW;

Emendamento 113

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera b — punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii)

entro il 31 dicembre 2035, ciascun gruppo di stazioni di ricarica fornisce una potenza di uscita di almeno 3 500  kW e comprende almeno due stazioni di ricarica con potenza di uscita singola di almeno 350  kW;

ii)

entro il 31 dicembre 2035, ciascun gruppo di stazioni di ricarica fornisce una potenza di uscita di almeno 5 000  kW e comprende almeno due stazioni di ricarica con potenza di uscita singola di almeno 800  kW;

Emendamento 114

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

a seguito di una richiesta motivata di uno Stato membro, la Commissione può concedere un'esenzione dall'obbligo stabilito dal paragrafo 1 per le strade TEN-T con un traffico giornaliero medio annuo totale inferiore a 800 veicoli pesanti, a condizione che l'infrastruttura non possa essere giustificata in termini di costi-benefici socioeconomici. Una volta ottenuta l'esenzione, lo Stato membro può installare su tali strade un unico gruppo di stazioni di ricarica accessibili al pubblico per entrambe le direzioni di marcia, pur soddisfacendo i requisiti di cui al paragrafo 1 in termini di distanza, potenza di uscita totale del gruppo, numero di punti e potenza di uscita dei singoli punti applicabili per un solo senso di marcia, a condizione che il gruppo di stazioni di ricarica sia facilmente accessibile da entrambi i sensi di marcia. La Commissione concede tali esenzioni in casi debitamente giustificati, previa valutazione della richiesta motivata presentata dallo Stato membro;

Emendamento 115

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b ter)

a seguito di una richiesta motivata di uno Stato membro, la Commissione può concedere un'esenzione dall'obbligo di distanza massima stabilito dal paragrafo 1 del presente articolo per le strade TEN-T con un traffico giornaliero medio annuo totale inferiore a 600 veicoli pesanti, a condizione che l'infrastruttura non possa essere giustificata in termini di costi-benefici socioeconomici. Qualora sia concessa tale deroga, gli Stati membri possono consentire una distanza massima maggiore tra i punti di ricarica, fino a 100 km. La Commissione concede tali esenzioni in casi debitamente giustificati, previa valutazione della richiesta motivata presentata dallo Stato membro;

Emendamento 116

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

entro il 31 dicembre 2030 , in ciascuna area di parcheggio sicura sia installata almeno una stazione di ricarica per i veicoli pesanti con potenza di uscita di almeno 100 kW;

c)

entro il 31 dicembre 2027 , in ciascuna area di parcheggio sicura siano installate almeno due stazioni di ricarica per i veicoli pesanti con potenza di uscita di almeno 100 kW , che consentano una ricarica intelligente e bidirezionale ;

Emendamento 117

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)

entro il 31 dicembre 2030, in ciascuna area di parcheggio sicura siano installate almeno quattro stazioni di ricarica per i veicoli pesanti con potenza di uscita di almeno 100 kW, che consentano una ricarica intelligente e bidirezionale;

Emendamento 118

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

entro il 31 dicembre 2025, in ciascun nodo urbano siano realizzati punti di ricarica accessibili al pubblico per i veicoli pesanti che forniscano una potenza di uscita aggregata di almeno 600  kW, erogata da stazioni di ricarica con potenza di uscita singola di almeno 150  kW;

d)

entro il 31 dicembre 2025, in ciascun nodo urbano siano realizzati punti di ricarica accessibili al pubblico per i veicoli pesanti che forniscano una potenza di uscita aggregata di almeno 1 400  kW, erogata da stazioni di ricarica con potenza di uscita singola di almeno 350  kW;

Emendamento 119

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)

entro il 31 dicembre 2030, in ciascun nodo urbano siano realizzati punti di ricarica accessibili al pubblico per i veicoli pesanti che forniscano una potenza di uscita aggregata di almeno 1 200  kW, erogata da stazioni di ricarica con potenza di uscita singola di almeno 150  kW.

e)

entro il 31 dicembre 2030, in ciascun nodo urbano siano realizzati punti di ricarica accessibili al pubblico per i veicoli pesanti che forniscano una potenza di uscita aggregata di almeno 3 500  kW, erogata da stazioni di ricarica con potenza di uscita singola di almeno 350  kW;

Emendamento 120

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     I requisiti di cui al paragrafo 1, lettere c), c bis), d) ed e) si applicano in aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

Emendamento 121

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.     La Commissione valuta se aumentare la potenza di uscita singola di cui al paragrafo 1, lettere a), b), d) ed e), una volta che le specifiche tecniche comuni siano disponibili e integrate conformemente all'allegato II nel quadro della revisione del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 22.

Emendamento 122

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quater.     Gli Stati membri assicurano la connessione alla rete elettrica e la capacità di rete necessarie. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero, in collaborazione con i portatori di interessi pertinenti, effettuare uno studio prima del 2025 per valutare e pianificare il necessario potenziamento delle reti elettriche.

Emendamento 123

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Gli Stati membri confinanti provvedono affinché le distanze massime di cui alle lettere a) e b) non siano superate nelle tratte transfrontaliere della rete centrale TEN-T e della rete globale TEN-T.

2.   Gli Stati membri confinanti provvedono ad adottare le misure necessarie affinché le distanze massime di cui alle lettere a) e b) non siano superate nelle tratte transfrontaliere della rete centrale TEN-T e della rete globale TEN-T.

Emendamento 124

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     La Commissione adotta le misure necessarie per garantire la cooperazione con i paesi terzi, in particolare i paesi candidati all'adesione e i paesi terzi in cui sono situati corridoi di transito che collegano gli Stati membri.

Emendamento 125

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter.     Se i costi sono sproporzionati rispetto ai benefici, inclusi i benefici per l'ambiente, gli Stati membri possono decidere di non applicare i paragrafi 1 e 2 del presente articolo:

 

a)

alle regioni ultraperiferiche dell'Unione ai sensi dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; oppure

 

b)

alle isole non collegate alle reti energetiche continentali, che rientrano nella definizione di piccoli sistemi connessi o piccoli sistemi isolati ai sensi della direttiva (UE) 2019/944.

 

In detti casi, gli Stati membri motivano le loro decisioni presso la Commissione e rendono disponibili tutte le informazioni pertinenti nei rispettivi quadri strategici nazionali.

Emendamento 126

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera a — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

a)

nelle stazioni di ricarica accessibili al pubblico con una potenza di uscita inferiore a 50 kW, realizzate a decorrere dalla data di cui all'articolo 24 , i gestori dei punti di ricarica accettano pagamenti elettronici mediante terminali e dispositivi utilizzati per i servizi di pagamento, tra cui almeno uno degli strumenti seguenti:

nelle stazioni di ricarica accessibili al pubblico realizzate a decorrere dalla [data di entrata in vigore del presente regolamento] , i gestori dei punti di ricarica accettano pagamenti elettronici mediante terminali e dispositivi utilizzati per i servizi di pagamento, tra cui almeno lettori di carte di pagamento o dispositivi con funzionalità senza contatto che consente quanto meno di leggere carte di pagamento. Inoltre, se possibile, possono essere forniti dispositivi che utilizzano una connessione internet con cui, ad esempio, può essere specificamente generato e utilizzato un codice di risposta rapida per l'operazione di pagamento.

Emendamento 127

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera a — punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i)

lettori di carte di pagamento;

soppresso

Emendamento 128

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera a — punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii)

dispositivi con funzionalità senza contatto che consente quanto meno di leggere carte di pagamento;

soppresso

Emendamento 129

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera a — punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

iii)

dispositivi che utilizzano una connessione internet con cui, ad esempio, può essere specificamente generato e utilizzato un codice di risposta rapida per l'operazione di pagamento;

soppresso

Emendamento 130

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

nelle stazioni di ricarica accessibili al pubblico con una potenza di uscita pari o superiore a 50 kW, realizzate a decorrere dalla data di cui all'articolo 24, i gestori dei punti di ricarica accettano pagamenti elettronici mediante terminali e dispositivi utilizzati per i servizi di pagamento, tra cui almeno uno degli strumenti seguenti:

soppresso

 

i)

lettori di carte di pagamento;

 

 

ii)

dispositivi con funzionalità senza contatto che consente quanto meno di leggere carte di pagamento.

 

Emendamento 131

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 2 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

A decorrere dal 1o gennaio 2027, i gestori dei punti di ricarica provvedono affinché tutte le stazioni di ricarica accessibili al pubblico con una potenza di uscita pari o superiore a 50 kW da loro gestite rispettino la prescrizione di cui alla lettera b) .

A decorrere dal 1o gennaio 2027, i gestori dei punti di ricarica provvedono affinché tutte le stazioni di ricarica accessibili al pubblico da loro gestite rispettino le prescrizioni di cui al presente paragrafo .

Emendamento 132

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 2 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Le prescrizioni di cui alle lettere a) e b) non si applicano ai punti di ricarica accessibili al pubblico che non esigono pagamento per il servizio di ricarica.

Le prescrizioni di cui al presente paragrafo non si applicano ai punti di ricarica accessibili al pubblico che non esigono pagamento per il servizio di ricarica.

Emendamento 133

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Se propongono l'autenticazione automatica in un punto di ricarica accessibile al pubblico da loro gestito, i gestori dei punti di ricarica provvedono affinché gli utenti finali abbiano sempre il diritto di non ricorrere all'autenticazione automatica e possano effettuare una ricarica ad hoc del loro veicolo, come previsto al paragrafo 3, oppure utilizzare un'altra soluzione di ricarica, sulla base di un contratto, proposta in tale punto di ricarica. I gestori dei punti di ricarica indicano in maniera trasparente tale opzione e la propongono secondo modalità agevoli per l'utente finale in ciascun punto di ricarica accessibile al pubblico da loro gestito, presso il quale mettono a disposizione l'autenticazione automatica.

3.   Se propongono l'autenticazione automatica in un punto di ricarica accessibile al pubblico da loro gestito, i gestori dei punti di ricarica provvedono affinché gli utenti finali abbiano sempre il diritto di non ricorrere all'autenticazione automatica e possano effettuare una ricarica ad hoc del loro veicolo, come previsto al paragrafo 3, oppure utilizzare un'altra soluzione di ricarica, sulla base di un contratto, proposta in tale punto di ricarica. I gestori dei punti di ricarica indicano in maniera trasparente tale opzione e la propongono secondo modalità agevoli per l'utente finale , e provvedono affinché l'e-roaming sia disponibile, in ciascun punto di ricarica accessibile al pubblico da loro gestito, presso il quale mettono a disposizione l'autenticazione automatica.

Emendamento 134

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   I prezzi praticati dai gestori dei punti di ricarica accessibili al pubblico sono ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili, trasparenti e non discriminatori. I gestori dei punti di ricarica accessibili al pubblico non operano discriminazioni né per i prezzi praticati agli utenti finali e ai fornitori di servizi di mobilità né per i prezzi praticati ai diversi fornitori di servizi di mobilità. Se del caso, il livello dei prezzi può essere differenziato solo in modo proporzionato, in base ad una giustificazione oggettiva.

4.    I gestori dei punti di ricarica accessibili al pubblico provvedono affinché qualsiasi fornitore di servizi di mobilità abbia accesso in modo non discriminatorio alle stazioni di ricarica da loro gestite. I prezzi praticati dai gestori dei punti di ricarica accessibili al pubblico sono ragionevoli ed economicamente accessibili , facilmente e chiaramente comparabili, trasparenti e non discriminatori. I gestori dei punti di ricarica accessibili al pubblico non operano discriminazioni né per i prezzi praticati agli utenti finali e ai fornitori di servizi di mobilità né per i prezzi praticati ai diversi fornitori di servizi di mobilità. Se del caso, il livello dei prezzi può essere differenziato solo in modo proporzionato, in base ad una giustificazione oggettiva o a condizioni contrattuali .

Emendamento 135

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     Gli Stati membri adottano misure adeguate per prevenire le pratiche sleali a danno dei consumatori, anche in relazione ai prezzi fissati per l'uso dei punti di ricarica accessibili al pubblico, come la scriccatura dei prezzi, con l'obiettivo generale di salvaguardare la concorrenza del mercato e i diritti dei consumatori. L'adozione di tali misure si basa sul monitoraggio periodico dei prezzi e delle pratiche applicati dai produttori di automobili e dai gestori dei punti di ricarica. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'adozione di tali misure da parte dell'autorità di regolamentazione competente.

Emendamento 136

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 5 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

5.   I gestori dei punti di ricarica indicano chiaramente il prezzo ad hoc e tutte le relative componenti in tutte le stazioni di ricarica accessibili al pubblico da loro gestite, in modo che tali informazioni siano note agli utenti finali prima dell'inizio della sessione di ricarica. Se applicabili alla stazione di ricarica, sono indicate chiaramente quanto meno le componenti di prezzo seguenti:

5.   I gestori dei punti di ricarica indicano chiaramente il prezzo ad hoc per kWh e tutte le relative componenti in tutte le stazioni di ricarica accessibili al pubblico da loro gestite, in modo che tali informazioni siano note agli utenti finali prima dell'inizio della sessione di ricarica.

Emendamento 137

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 5 — trattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

prezzo per sessione,

soppresso

Emendamento 138

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 5 — trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

prezzo per minuto,

soppresso

Emendamento 139

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 5 — trattino 3

Testo della Commissione

Emendamento

prezzo per kWh.

soppresso

Emendamento 140

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   I prezzi praticati dai fornitori di servizi di mobilità agli utenti finali sono ragionevoli, trasparenti e non discriminatori. Prima dell'inizio della sessione di ricarica, i fornitori di servizi di mobilità mettono a disposizione degli utenti finali, attraverso strumenti elettronici liberamente disponibili e ampiamente supportati, tutte le informazioni sui prezzi applicabili specifiche per la sessione di ricarica prevista, distinguendo chiaramente tra le componenti di prezzo addebitate dal gestore del punto di ricarica, i costi di e-roaming applicabili ed altri eventuali oneri o commissioni applicati dal fornitore di servizi di mobilità. Le commissioni sono ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie. Non si applicano commissioni aggiuntive per l'e-roaming transfrontaliero.

6.   I prezzi praticati dai fornitori di servizi di mobilità agli utenti finali sono ragionevoli ed economicamente accessibili , trasparenti e non discriminatori. Prima dell'inizio della sessione di ricarica, i fornitori di servizi di mobilità mettono a disposizione degli utenti finali, attraverso strumenti elettronici liberamente disponibili e ampiamente supportati, tutte le informazioni sui prezzi applicabili specifiche per la sessione di ricarica prevista, indicando chiaramente il prezzo per kWh addebitato dal gestore del punto di ricarica, i costi di e-roaming applicabili ed altri eventuali oneri o commissioni applicati dal fornitore di servizi di mobilità. Le commissioni sono ragionevoli ed economicamente accessibili , trasparenti e non discriminatorie. Non si applicano commissioni aggiuntive per l'e-roaming transfrontaliero.

Emendamento 141

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis.     I gestori dei punti di ricarica intelligenti o bidirezionali rendono disponibili le informazioni che ricevono dai gestori dei sistemi di trasmissione, dai fornitori di energia elettrica o attraverso la propria produzione di energia elettrica riguardo alla quota di elettricità rinnovabile nel sistema di trasmissione e alle emissioni di gas a effetto serra correlate. Tali informazioni sono messe a disposizione in tempo reale a intervalli regolari e sono accompagnate da previsioni, ove disponibili, e si applicano, se del caso, le condizioni del contratto con il fornitore di energia elettrica.

Emendamento 142

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.   A decorrere dalla data di cui all'articolo 24 , i gestori dei punti di ricarica provvedono affinché tutti i punti di ricarica accessibili al pubblico da loro gestiti siano connessi digitalmente.

7.   A decorrere dalla [data di entrata in vigore del presente regolamento] , i gestori dei punti di ricarica provvedono affinché tutti i punti di ricarica accessibili al pubblico di nuova costruzione o ristrutturazione da loro gestiti siano connessi digitalmente e dispongano della funzionalità di e-roaming, affinché la loro ubicazione e il loro stato siano facilmente visibili online .

Emendamento 143

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8.   A decorrere dalla data di cui all'articolo 24 , i gestori dei punti di ricarica provvedono affinché tutti i punti di ricarica di potenza standard accessibili al pubblico da loro gestiti siano in grado di effettuare ricariche intelligenti.

8.   A decorrere dalla [data di entrata in vigore del presente regolamento] , i gestori dei punti di ricarica provvedono affinché tutti i punti di ricarica accessibili al pubblico di nuova costruzione o ristrutturazione da loro gestiti siano in grado di effettuare ricariche intelligenti.

Emendamento 144

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

8 bis.     I gestori di punti di ricarica accessibili al pubblico provvedono affinché:

 

a)

le stazioni di ricarica siano in buono stato di funzionamento durante l'intero sfruttamento commerciale, le funzionalità di cui ai paragrafi da 2 a 5 siano sempre rese disponibili agli utenti finali e siano effettuate operazioni di manutenzione e riparazione regolari non appena viene rilevato un malfunzionamento;

 

b)

tutti i punti di ricarica accessibili al pubblico da loro gestiti rispettino le disposizioni della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione.

Emendamento 145

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9.   Per consentire la facile individuazione dell'ubicazione esatta delle infrastrutture per combustibili alternativi, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia realizzata un'adeguata segnaletica nelle aree di parcheggio e di sosta della rete stradale TEN-T nelle quali sono installate infrastrutture per combustibili alternativi.

9.    A decorrere dalla [data di entrata in vigore del presente regolamento], per consentire la facile individuazione dell'ubicazione esatta delle infrastrutture per combustibili alternativi, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia realizzata un'adeguata segnaletica nelle aree di parcheggio e di sosta della rete stradale TEN-T nelle quali sono installate infrastrutture per combustibili alternativi. La segnaletica è realizzata altresì a una distanza appropriata sulla rete stradale TEN-T che porta alle aree di parcheggio e di sosta nelle quali sono installate le suddette infrastrutture per combustibili alternativi.

Emendamento 146

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

9 bis.     Gli Stati membri incoraggiano i gestori ad adottare le misure necessarie per offrire sistemi di informazione standardizzati e completamente interoperabili che forniscano informazioni sulla disponibilità di punti di ricarica. Tali sistemi sono precisi, di facile accesso e utilizzabili nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro e in inglese.

Emendamento 147

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

11 bis.     I gestori dei punti di ricarica accessibili al pubblico provvedono affinché nelle stazioni di ricarica siano chiaramente indicate le necessarie informazioni di contatto dei servizi di emergenza locali.

Emendamento 148

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

11 ter.     Gli Stati membri agevolano l'installazione, nelle stazioni di ricarica incustodite, di sistemi di sorveglianza con telecamere e di un pulsante per le chiamate di emergenza per una comunicazione immediata con i servizi di emergenza locali.

Emendamento 149

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2030 , nel loro territorio sia realizzato un numero minimo di stazioni di rifornimento di idrogeno accessibili al pubblico.

Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2027 , nel loro territorio sia realizzato un numero minimo di stazioni di rifornimento di idrogeno accessibili al pubblico.

Emendamento 150

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

A tale fine, gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2030 , nell'ambito della rete centrale TEN-T e della rete globale TEN-T siano realizzate stazioni di rifornimento di idrogeno accessibili al pubblico a una distanza massima di 150  km tra loro, con capacità minima di 2 t/giorno e dotate di almeno un distributore a 700 bar. L'idrogeno liquido è reso disponibile presso stazioni di rifornimento accessibili al pubblico situate a una distanza fra loro non superiore a  450  km.

A tale fine, gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2027 , nell'ambito della rete centrale TEN-T e della rete globale TEN-T siano realizzate stazioni di rifornimento di idrogeno accessibili al pubblico a una distanza massima di 100  km tra loro, con capacità minima di 2 t/giorno e dotate di almeno un distributore a 700 bar. L'idrogeno liquido è reso disponibile presso stazioni di rifornimento accessibili al pubblico situate a una distanza fra loro non superiore a  400  km.

Emendamento 151

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2030 , in ciascun nodo urbano sia realizzata almeno una stazione di rifornimento di idrogeno accessibile al pubblico. Deve essere effettuata un'analisi sulla migliore ubicazione delle suddette stazioni di rifornimento con cui sia valutata in particolare la realizzazione di tali stazioni in hub multimodali nei quali possa avere luogo il rifornimento anche per altri modi di trasporto.

Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2027 , in ciascun nodo urbano sia realizzata almeno una stazione di rifornimento di idrogeno accessibile al pubblico. Deve essere effettuata un'analisi sulla migliore ubicazione delle suddette stazioni di rifornimento con cui sia valutata in particolare la realizzazione di tali stazioni in hub multimodali nei quali possa avere luogo il rifornimento anche per altri modi di trasporto.

Emendamento 152

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Gli Stati membri pubblicano un elenco dettagliato di hub di trasporto multimodali, poli industriali e porti idonei per la realizzazione di stazioni di rifornimento di idrogeno entro il 31 dicembre 2024.

Emendamento 153

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Gli Stati membri confinanti provvedono affinché la distanza massima di cui al paragrafo 1, secondo comma, non sia superata nelle tratte transfrontaliere della rete centrale TEN-T e della rete globale TEN-T.

2.   Gli Stati membri confinanti provvedono ad adottare le misure necessarie affinché la distanza massima di cui al paragrafo 1, secondo comma, non sia superata nelle tratte transfrontaliere della rete centrale TEN-T e della rete globale TEN-T.

Emendamento 154

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Se i costi sono sproporzionati rispetto ai benefici, inclusi i benefici per l'ambiente, gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 1 del presente articolo: a) alle regioni ultraperiferiche dell'Unione ai sensi dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; oppure b) alle isole non collegate alle reti energetiche continentali, che rientrano nella definizione di piccoli sistemi connessi o piccoli sistemi isolati ai sensi della direttiva (UE) 2019/944. In detti casi, gli Stati membri motivano le loro decisioni presso la Commissione e rendono disponibili tutte le informazioni pertinenti nei rispettivi quadri strategici nazionali.

Emendamento 155

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter.     La Commissione adotta le misure necessarie per garantire la cooperazione con i paesi terzi, in particolare i paesi candidati all'adesione e i paesi terzi in cui sono situati corridoi di transito che collegano gli Stati membri.

Emendamento 156

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 1 — comma 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

A decorrere dalla data di cui all'articolo 24 , tutti i gestori di stazioni di rifornimento di idrogeno accessibili al pubblico danno agli utenti finali la possibilità di effettuare un rifornimento ad hoc utilizzando uno strumento di pagamento ampiamente utilizzato nell'Unione. A tale fine, i gestori di stazioni di rifornimento di idrogeno provvedono affinché tutte le stazioni di rifornimento di idrogeno da loro gestite accettino pagamenti elettronici mediante terminali e dispositivi utilizzati per i servizi di pagamento, tra cui almeno uno degli strumenti seguenti:

A decorrere dalla [data di entrata in vigore del presente regolamento] , tutti i gestori di stazioni di rifornimento di idrogeno accessibili al pubblico danno agli utenti finali la possibilità di effettuare un rifornimento ad hoc utilizzando uno strumento di pagamento ampiamente utilizzato nell'Unione. A tale fine, i gestori di stazioni di rifornimento di idrogeno provvedono affinché tutte le stazioni di rifornimento di idrogeno da loro gestite accettino pagamenti elettronici mediante terminali e dispositivi utilizzati per i servizi di pagamento, tra cui almeno lettori di carte di pagamento o dispositivi con funzionalità senza contatto che consentono di leggere carte di pagamento.

Emendamento 157

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

lettori di carte di pagamento;

soppresso

Emendamento 158

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

dispositivi con funzionalità senza contatto che consente quanto meno di leggere carte di pagamento.

soppresso

Emendamento 159

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Gli Stati membri incoraggiano i gestori a offrire sistemi di informazione standardizzati e completamente interoperabili che forniscano informazioni sulla disponibilità di punti di rifornimento. Detti sistemi sono precisi, di facile accesso e utilizzabili nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro e in inglese.

Emendamento 160

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   I gestori dei punti di rifornimento di idrogeno mettono a disposizione informazioni sui prezzi prima dell'inizio di una sessione di rifornimento nelle stazioni di rifornimento da loro gestite.

3.   I gestori dei punti di rifornimento di idrogeno mettono a disposizione informazioni sui prezzi prima dell'inizio di una sessione di rifornimento nelle stazioni di rifornimento da loro gestite. Essi indicano chiaramente il prezzo ad hoc e tutte le relative componenti in tutte le stazioni di rifornimento accessibili al pubblico da loro gestite, di modo che tali informazioni siano note agli utenti finali prima dell'inizio della sessione di rifornimento. È indicato chiaramente il prezzo per kg.

Emendamento 161

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   I gestori delle stazioni di rifornimento accessibili al pubblico possono prestare servizi di rifornimento di idrogeno ai clienti su base contrattuale, anche in nome e per conto di altri fornitori di servizi di mobilità. I fornitori di servizi di mobilità praticano agli utenti finali prezzi che sono ragionevoli, trasparenti e non discriminatori. Prima dell'inizio della sessione di ricarica , i fornitori di servizi di mobilità mettono a disposizione degli utenti finali, attraverso strumenti elettronici liberamente disponibili e ampiamente supportati, tutte le informazioni sui prezzi applicabili specifiche per la sessione di ricarica prevista, distinguendo chiaramente tra le componenti di prezzo addebitate dal gestore del punto di rifornimento di idrogeno, i costi di e-roaming applicabili e ed altri eventuali oneri o commissioni applicati dal fornitore di servizi di mobilità.

4.   I gestori delle stazioni di rifornimento accessibili al pubblico possono prestare servizi di rifornimento di idrogeno ai clienti su base contrattuale, anche in nome e per conto di altri fornitori di servizi di mobilità. I fornitori di servizi di mobilità praticano agli utenti finali prezzi che sono ragionevoli, trasparenti e non discriminatori. Prima dell'inizio della sessione di rifornimento , i fornitori di servizi di mobilità mettono a disposizione degli utenti finali, attraverso strumenti elettronici liberamente disponibili e ampiamente supportati, tutte le informazioni sui prezzi applicabili specifiche per la sessione di rifornimento prevista, distinguendo chiaramente tra le componenti di prezzo addebitate dal gestore del punto di rifornimento di idrogeno, i costi di e-roaming applicabili e ed altri eventuali oneri o commissioni applicati dal fornitore di servizi di mobilità.

Emendamento 162

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri provvedono affinché nei porti marittimi sia garantita una fornitura minima di elettricità da terra per le navi portacontainer e le navi passeggeri adibite alla navigazione marittima. In tale ottica, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché entro il 1o gennaio 2030:

1.   Gli Stati membri provvedono affinché nei porti marittimi della rete centrale TEN-T e della rete globale TEN-T sia garantita una fornitura minima di elettricità da terra per le navi portacontainer e le navi passeggeri adibite alla navigazione marittima. In tale ottica, e in piena sintonia con l'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento XXXX/XXX [FuelEU Maritime], gli Stati membri adottano , in collaborazione con il gestore aeroportuale o l'autorità competente, le misure necessarie affinché entro il 1o gennaio 2030:

Emendamento 163

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Gli Stati membri garantiscono che siano rese disponibili un'infrastruttura e una capacità di rete, una riserva di potenza e una conversione di frequenza sufficienti a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c).

Emendamento 164

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Per il calcolo del numero di scali in porto non sono presi in considerazione gli scali in porto seguenti:

2.   Per il calcolo del numero di scali in porto , in piena sintonia con l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento XXXX/XXX [FuelEU Maritime], non sono presi in considerazione gli scali in porto seguenti:

Emendamento 165

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 2 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)

scali in porto stimati all'ormeggio per meno di due ore cui è stata impedita la partenza entro tale lasso di tempo a causa di eventi non prevedibili al momento dell'ingresso in porto e che erano manifestamente al di fuori del controllo o della responsabilità del gestore;

Emendamento 166

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 2 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)

vari scali in porto brevi per eseguire operazioni di carico e scarico presso diversi ormeggi nel medesimo porto che non superino il limite di tempo specificato alla lettera a).

Emendamento 167

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Qualora i porti marittimi della rete centrale TEN-T e della rete globale TEN-T siano ubicati in un'isola non direttamente collegata alla rete elettrica, il paragrafo 1 non si applica fino a quando tale collegamento non sia stato effettuato o non venga prodotta localmente una capacità sufficiente da fonti di energia pulita.

3.   Qualora i porti marittimi della rete centrale TEN-T e della rete globale TEN-T siano ubicati in un'isola o in una regione ultraperiferica dell'Unione di cui all'articolo 349 TFUE non direttamente collegata alla rete elettrica, il paragrafo 1 non si applica fino a quando tale collegamento non sia stato effettuato o non venga prodotta localmente una capacità sufficiente da fonti di energia pulita.

Emendamento 168

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Fatto salvo il paragrafo 3, il paragrafo 1 non si applica al territorio di Ceuta e Melilla finché non sarà stata completata una connessione diretta alla rete elettrica del continente o a quella di un paese limitrofo, o non vi sarà una capacità sufficiente generata localmente da fonti di energia pulita.

Emendamento 169

Proposta di regolamento

Articolo 10 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

siano disponibili nei porti una capacità di rete, una connessione di rete, una riserva di potenza e una conversione di frequenza sufficienti.

Emendamento 170

Proposta di regolamento

Articolo 11 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Obiettivi per la fornitura di GNL nei porti marittimi

Obiettivi per la fornitura di GNL , ammoniaca e idrogeno nei porti marittimi

Emendamento 171

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 1o gennaio 2025, nei porti marittimi della rete centrale TEN-T di cui al paragrafo 2 sia realizzato un numero adeguato di punti di rifornimento per il GNL per consentire la circolazione delle navi adibite alla navigazione marittima in tutta la rete centrale TEN-T. Gli Stati membri cooperano se necessario con gli Stati membri confinanti per assicurare l'adeguata copertura della rete centrale TEN-T.

1.   Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 1o gennaio 2025, nei porti marittimi della rete centrale TEN-T di cui al paragrafo 2 sia realizzato un numero adeguato di punti di rifornimento per il GNL , l'ammoniaca e l'idrogeno, per soddisfare la domanda del mercato sia a breve che a lungo termine per tali combustibili e consentire la circolazione delle navi adibite alla navigazione marittima in tutta la rete centrale TEN-T. Gli Stati membri cooperano se necessario con gli Stati membri confinanti per assicurare l'adeguata copertura della rete centrale TEN-T.

Emendamento 172

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Gli Stati membri designano nei quadri strategici nazionali i porti marittimi della rete centrale TEN-T che forniscono accesso ai punti di rifornimento per il GNL di cui al paragrafo 1, tenendo conto anche delle reali esigenze e degli sviluppi del mercato.

2.   Gli Stati membri designano nei quadri strategici nazionali i porti marittimi della rete centrale TEN-T che forniscono accesso ai punti di rifornimento di cui al paragrafo 1, tenendo conto anche dello sviluppo dei porti, dei punti di approvvigionamento di GNL esistenti, delle reali esigenze e degli sviluppi del mercato e dei loro obblighi in relazione all'obiettivo di neutralità climatica dell'Unione .

Emendamento 173

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i gestori aeroportuali di tutti gli aeroporti della rete centrale TEN-T e della rete globale TEN-T assicurino la fornitura di elettricità agli aeromobili in stazionamento:

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i gestori aeroportuali e i fornitori di servizi di assistenza a terra di tutti gli aeroporti della rete centrale TEN-T e della rete globale TEN-T assicurino la fornitura di elettricità agli aeromobili in stazionamento:

Emendamento 174

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 1 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Tuttavia, il paragrafo 1, lettere a) e b), non si applica alle posizioni di parcheggio a breve termine, per lo sghiacciamento del velivolo, alle posizioni di parcheggio nelle aree militari e alle posizioni di parcheggio per il traffico aereo generale (MTOW inferiore a 5,7 ).

Emendamento 175

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     In deroga al paragrafo 1, lettere a) e b), qualora gli aeroporti della rete centrale TEN-T o della rete globale TEN-T siano ubicati in un'isola non direttamente collegata alla rete elettrica o in una regione ultraperiferica, tale paragrafo non si applica fino a quando tale collegamento non sia stato effettuato o non venga prodotta localmente una capacità sufficiente da fonti di energia pulita o qualora i costi siano sproporzionati rispetto ai benefici, inclusi i benefici per l'ambiente.

Emendamento 176

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter.     Gli Stati membri provvedono affinché i gestori aeroportuali o i fornitori di servizi di assistenza a terra degli aeroporti della rete centrale TEN-T forniscano sistemi di aria precondizionata.

Emendamento 177

Proposta di regolamento

Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 12 bis

 

Obiettivi per l'infrastruttura delle linee ferroviarie

 

1.     Gli Stati membri assicurano la fornitura di un'infrastruttura sufficiente che consenta la realizzazione di linee ferroviarie in tutta l'Unione al fine di conseguire gli obiettivi di elettrificazione previsti dal regolamento (UE) n. 1315/2013 [regolamento TEN-T].

 

2.     Se l'elettrificazione diretta delle linee ferroviarie non è possibile, anche per motivi di efficienza dei costi del servizio, gli Stati membri provvedono affinché sia realizzato un numero adeguato di stazioni di ricarica per i treni alimentati a batteria e di stazioni di rifornimento di idrogeno per il trasporto ferroviario. A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché, nell'ambito della rete centrale TEN-T e della rete globale TEN-T, siano realizzate stazioni di ricarica per i treni alimentati a batteria e stazioni di rifornimento per i treni a idrogeno in ciascun senso di marcia nelle tratte di cui non è prevista l'elettrificazione a norma del regolamento (UE) n. 1315/2013 [regolamento TEN-T].

 

3.     Gli Stati membri provvedono affinché, laddove vengano adottate decisioni riguardo all'infrastruttura necessaria da realizzare al fine di conformarsi a quanto disposto al paragrafo 2, si tenga pienamente conto del principio dell'efficienza energetica al primo posto.

 

4.     Prima della realizzazione delle stazioni, gli Stati membri effettuano un'analisi dell'ubicazione migliore per le stesse. In tale contesto, gli Stati membri valutano, in particolare, la realizzazione di tali stazioni nei nodi urbani e negli hub multimodali nei quali possano essere integrati anche altri modi di trasporto.

Emendamento 178

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il 1o gennaio 2024, ciascuno Stato membro elabora e trasmette alla Commissione un progetto di quadro strategico nazionale per lo sviluppo del mercato per quanto riguarda i combustibili alternativi nel settore dei trasporti e la realizzazione della relativa infrastruttura.

Entro il 1o gennaio 2024, ciascuno Stato membro , in collaborazione con le autorità nazionali, regionali e locali, elabora e trasmette alla Commissione un progetto di quadro strategico nazionale per lo sviluppo del mercato per quanto riguarda i combustibili alternativi nel settore dei trasporti e la realizzazione della relativa infrastruttura.

Emendamento 179

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

una valutazione dello stato attuale e degli sviluppi futuri del mercato per quanto riguarda i combustibili alternativi nel settore dei trasporti e dello sviluppo di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, considerando l'accesso intermodale a tale infrastruttura e, se del caso, la continuità transfrontaliera;

a)

una valutazione dello stato attuale e degli sviluppi futuri del mercato per quanto riguarda i combustibili alternativi nel settore dei trasporti e dello sviluppo di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, considerando l'accesso intermodale a tale infrastruttura e, se del caso, la continuità transfrontaliera nonché la mobilità e l'accessibilità tra le isole e le regioni ultraperiferiche e tra queste e il continente ;

Emendamento 180

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)

una valutazione di come le misure sono attuate nel pieno rispetto del principio dell'efficienza energetica al primo posto. Gli Stati membri forniscono un resoconto del modo in cui è stato applicato il principio «l'efficienza energetica al primo posto» nell'adottare decisioni di pianificazione e di investimento relative alla realizzazione di infrastrutture di ricarica e rifornimento di combustibili alternativi;

Emendamento 181

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a ter)

una valutazione dello stato attuale e degli sviluppi futuri della connessione e capacità di rete, comprese le eventuali misure di miglioramento e di resilienza, nonché i finanziamenti necessari;

Emendamento 182

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera a quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a quater)

una valutazione delle prospettive di evoluzione della quantità di elettricità disponibile per il settore dei trasporti e delle sue fonti;

Emendamento 183

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

gli obiettivi nazionali a norma degli articoli 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 e 12 per i quali il presente regolamento stabilisce l'obbligatorietà;

b)

gli obiettivi nazionali a norma degli articoli 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 , 12 e 12 bis per i quali il presente regolamento stabilisce l'obbligatorietà;

Emendamento 184

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

gli obiettivi nazionali per la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi in relazione alle lettere l), m), n), o) e p) del presente paragrafo per i quali il presente regolamento non stabilisce l'obbligatorietà;

c)

gli obiettivi nazionali per la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi in relazione alle lettere l), l bis),  m), n), o) , p), p bis) e p  ter ) del presente paragrafo per i quali il presente regolamento non stabilisce l'obbligatorietà;

Emendamento 185

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)

misure volte a promuovere la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi per i parchi veicoli vincolati, in particolare per le stazioni di ricarica elettrica e di rifornimento di idrogeno per i servizi di trasporto pubblico e le stazioni di ricarica elettrica per il car sharing;

e)

misure volte a promuovere la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi per i parchi veicoli vincolati, in particolare per le stazioni di ricarica elettrica e di rifornimento di idrogeno per i servizi di trasporto pubblico e le stazioni di ricarica elettrica per il car sharing nonché per i taxi ;

Emendamento 186

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

g bis)

obiettivi e misure nazionali volti a promuovere un'infrastruttura per i combustibili alternativi lungo le reti stradali non incluse nella rete centrale TEN-T e nella rete globale TEN-T, in particolare per quanto riguarda i punti di ricarica accessibili al pubblico. In particolare, gli Stati membri provvedono affinché l'infrastruttura di ricarica copra adeguatamente le reti stradali di alto e medio livello per la mobilità sia leggera che pesante;

Emendamento 187

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h)

misure volte a promuovere un numero sufficiente di punti di ricarica di potenza elevata accessibili al pubblico;

h)

misure volte a promuovere un numero sufficiente di punti di ricarica di potenza elevata accessibili al pubblico con una potenza di uscita sufficiente per aumentare la comodità dei consumatori e garantire la circolazione senza soluzione di continuità dei veicoli elettrici sul suo territorio e, se del caso, a livello transfrontaliero ;

Emendamento 188

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

i bis)

misure volte a garantire l'accessibilità di tutti i territori all'infrastruttura di ricarica e di rifornimento, prestando particolare attenzione alle zone rurali per assicurare la loro accessibilità e coesione territoriale; gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione e attuare per tali territori politiche e misure mirate;

Emendamento 189

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

j)

misure volte a garantire che i punti di ricarica e di rifornimento accessibili al pubblico siano accessibili agli anziani, alle persone a mobilità ridotta e alle persone con disabilità e rispettino le prescrizioni sull'accessibilità della direttiva (UE) 2019/882, allegati I e III;

j)

misure volte a garantire che tutti i punti di ricarica e di rifornimento accessibili al pubblico siano accessibili agli anziani, alle persone a mobilità ridotta e alle persone con disabilità e rispettino le prescrizioni sull'accessibilità della direttiva (UE) 2019/882, allegati I e III;

Emendamento 190

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

j bis)

misure volte a rispondere in maniera mirata alle esigenze specifiche delle regioni ultraperiferiche, a seconda dei casi;

Emendamento 191

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera k

Testo della Commissione

Emendamento

k)

misure volte a eliminare eventuali ostacoli per la pianificazione, la concessione di autorizzazioni e gli appalti in materia di infrastrutture per i combustibili alternativi;

k)

misure volte a eliminare eventuali ostacoli per la pianificazione, la concessione di autorizzazioni e gli appalti in materia di infrastrutture per i combustibili alternativi e a limitare la latenza tra l'applicazione iniziale e la realizzazione effettiva a non più di sei mesi, tenuto debitamente conto delle consultazioni dei portatori di interessi e delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale. La procedura di autorizzazione è completamente digitalizzata ;

Emendamento 192

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

k bis)

misure volte a garantire che la densità delle infrastrutture accessibili al pubblico per i combustibili alternativi disponibili a livello nazionale tengano conto della densità di popolazione e del numero di immatricolazioni di veicoli alimentati da combustibili alternativi in ambito locale sulla base del livello NUTS 3, in conformità della più recente classificazione NUTS;

Emendamento 193

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera k ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

k ter)

misure volte a promuovere l'uso di cicli elettrici a pedalata assistita nonché di veicoli della categoria L come i cicli elettrici a propulsione e i ciclomotori elettrici;

Emendamento 194

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera k quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

k quater)

misure a sostegno delle comunità di energia rinnovabile, delle comunità energetiche dei cittadini e degli operatori non commerciali ai fini della realizzazione di punti di ricarica, in particolare nelle zone scarsamente popolate;

Emendamento 195

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera l

Testo della Commissione

Emendamento

l)

un piano di realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi negli aeroporti diversa dalla fornitura di elettricità agli aeromobili in stazionamento , in particolare per l'idrogeno e la ricarica elettrica per gli aeromobili;

l)

una valutazione dello stato attuale e degli sviluppi futuri del mercato degli aeromobili alimentati a idrogeno e a propulsione elettrica nonché uno studio di fattibilità sulla realizzazione della pertinente infrastruttura che comprenda, se del caso, un piano di realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi presso gli aeroporti , in particolare per l'idrogeno e la ricarica elettrica per gli aeromobili;

Emendamento 196

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera l bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

l bis)

un piano di realizzazione comprendente gli obiettivi e i finanziamenti necessari per i sistemi di aria precondizionata presso gli aeroporti della rete centrale TEN-T, nonché uno studio di fattibilità sulla realizzazione della pertinente infrastruttura fissa o mobile;

Emendamento 197

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera p

Testo della Commissione

Emendamento

p)

un piano di realizzazione comprendente obiettivi, tappe fondamentali e i finanziamenti necessari per i treni elettrici a batteria o a idrogeno sulle tratte della rete che non saranno elettrificate.

p)

un piano di realizzazione comprendente obiettivi, tappe fondamentali e i finanziamenti necessari per i treni elettrici a batteria o a idrogeno sulle tratte della rete che non possono essere elettrificate , se del caso .

Emendamento 198

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera p bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

p bis)

un piano di investimenti globale basato su un'analisi costi-benefici, ambientale e socioeconomica che definisca gli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi stabiliti nel quadro strategico nazionale e che contempli anche le infrastrutture al di fuori della rete TEN-T;

Emendamento 199

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera p ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

p ter)

una mappatura delle ubicazioni future idonee per lo sviluppo dei siti per tutte le infrastrutture per i combustibili alternativi, comprese le informazioni su una capacità di rete sufficiente, basata sulla domanda, che sono rese pubbliche;

Emendamento 200

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Fatto salvo quando disposto dal paragrafo 1 e prima del termine ivi indicato, gli Stati membri sono invitati a presentare quadri strategici nazionali preliminari al fine di garantire uno sviluppo e una realizzazione rapidi e senza ostacoli dell'infrastruttura. Quando uno Stato membro decide di presentare un quadro strategico nazionale preliminare, la Commissione valuta tale quadro e formula raccomandazioni entro sei mesi dalla presentazione dei quadri strategici nazionali preliminari.

Emendamento 201

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i quadri strategici nazionali tengano conto delle esigenze dei differenti modi di trasporto esistenti sul loro territorio, inclusi quelli per i quali sono disponibili alternative limitate ai combustibili fossili.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i quadri strategici nazionali tengano conto delle esigenze delle diverse regioni e dei differenti modi di trasporto esistenti sul loro territorio, inclusi quelli per i quali sono disponibili alternative limitate ai combustibili fossili , e affinché l'infrastruttura di rifornimento e di ricarica promuova la transizione modale e agevoli i trasporti multimodali .

Emendamento 202

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Gli Stati membri valutano il contributo cumulativo delle disposizioni di cui al paragrafo 1 rispetto al traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2030 e all'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, come stabilito nel regolamento (UE) 2021/1119.

Emendamento 203

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter.     Gli Stati membri assicurano il miglioramento delle competenze e la riqualificazione dei lavoratori che gestiscono i combustibili alternativi realizzati ai sensi del presente regolamento e gli investimenti adeguati a favore della salute e della sicurezza sul lavoro, per garantire una transizione sociale giusta.

Emendamento 204

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Gli Stati membri provvedono affinché i quadri strategici nazionali tengano conto , se del caso, degli interessi delle autorità regionali e locali, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture di ricarica e di rifornimento per i trasporti pubblici, nonché di quelli delle parti interessate.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché i quadri strategici nazionali tengano conto degli interessi delle autorità regionali e locali, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture di ricarica e di rifornimento per i trasporti pubblici, nonché di quelli di tutte le parti interessate. Gli Stati membri consultano regolarmente le autorità regionali e locali e le incoraggiano a definire quadri strategici adeguati, che possono comprendere un piano d'azione che specifica le zone in cui realizzare le infrastrutture, le possibilità di ricarica rapida, i pertinenti quadri finanziari e le azioni concrete per i diversi attori coinvolti, al fine di facilitare lo sviluppo di infrastrutture per i combustibili alternativi.

Emendamento 205

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Gli Stati membri valutano e riferiscono, nell'ambito del quadro strategico nazionale, in che modo le disposizioni previste agli articoli 5 e 7 sono state attuate dai gestori dei punti di ricarica e di rifornimento. Sulla base dei risultati della valutazione, gli Stati membri adottano le misure adeguate volte a garantire che i gestori dei punti di ricarica e di rifornimento si conformino agli articoli 5 e 7.

Emendamento 206

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter.     Ciascuno Stato membro nomina, preferibilmente senza creare un incarico aggiuntivo a tal fine, un coordinatore nazionale per l'infrastruttura per i combustibili alternativi incaricato di supervisionare il coordinamento nazionale (interministeriale) e l'attuazione del quadro strategico nazionale. Il coordinatore nazionale coopera con la Commissione, il coordinatore TEN-T responsabile e, se necessario, con altri coordinatori nazionali e assiste le autorità regionali e locali, ad esempio fornendo competenze, strumenti e orientamenti basati sulle norme dell'UE, oltre a fornire consulenza sul coordinamento regionale dei pertinenti piani locali di mobilità.

Emendamento 207

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Se necessario, gli Stati membri cooperano tra di loro, mediante consultazioni o quadri strategici comuni, per garantire che le misure necessarie per conseguire gli obiettivi del presente regolamento siano coerenti e coordinate. In particolare, gli Stati membri cooperano nell'elaborazione di strategie per utilizzare i combustibili alternativi e realizzare una corrispondente infrastruttura per il trasporto per vie navigabili. La Commissione assiste gli Stati membri nel processo di cooperazione.

4.   Se necessario, gli Stati membri cooperano tra di loro, mediante consultazioni o quadri strategici comuni, per garantire che le misure necessarie per conseguire gli obiettivi del presente regolamento siano coerenti e coordinate. In particolare, gli Stati membri cooperano nell'elaborazione di strategie per utilizzare i combustibili alternativi e realizzare una corrispondente infrastruttura per il trasporto per vie navigabili. La Commissione assiste gli Stati membri nel processo di cooperazione. I coordinatori europei per i corridoi della rete centrale della rete transeuropea di trasporto (TEN-T) sono consultati in linea con l'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1315/2013.

Emendamento 208

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     Se necessario, gli Stati membri cooperano con i paesi terzi, in particolare i paesi candidati all'adesione e i paesi terzi in cui sono situati corridoi di transito che collegano gli Stati membri. La Commissione assiste gli Stati membri in tale processo di cooperazione.

Emendamento 209

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Le misure di sostegno all'infrastruttura per i combustibili alternativi sono conformi alle pertinenti norme in materia di aiuti di Stato del TFUE.

5.   Le misure di sostegno all'infrastruttura per i combustibili alternativi sono in linea con gli obiettivi climatici al fine di evitare la creazione di attivi non recuperabili e sono conformi alle pertinenti norme in materia di aiuti di Stato del TFUE.

Emendamento 210

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   Ciascuno Stato membro mette a disposizione del pubblico il proprio progetto di quadro strategico nazionale e provvede affinché al pubblico siano offerte tempestive ed efficaci opportunità di partecipazione all'elaborazione del progetto di quadro strategico nazionale.

6.   Ciascuno Stato membro mette a disposizione del pubblico il proprio progetto di quadro strategico nazionale , compreso un piano di investimento globale, e provvede affinché al pubblico siano offerte tempestive ed efficaci opportunità di partecipazione all'elaborazione del progetto di quadro strategico nazionale.

Emendamento 211

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 7 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

7.   La Commissione valuta i progetti di quadri strategici nazionali e può formulare raccomandazioni agli Stat membri al massimo entro sei mesi dalla presentazione dei progetti di quadri strategici nazionali di cui al paragrafo 1. Le raccomandazioni possono riguardare in particolare:

7.   La Commissione valuta i progetti di quadri strategici nazionali . La Commissione può chiedere il parere del coordinatore europeo TEN-T responsabile al momento dell'esame del quadro strategico, al fine di garantire la coerenza e l'avanzamento di ciascun corridoio, e può formulare raccomandazioni agli Stati membri al massimo entro sei mesi dalla presentazione dei progetti di quadri strategici nazionali di cui al paragrafo 1. Le raccomandazioni sono messe a disposizione del pubblico in una forma facilmente comprensibile e leggibile e possono riguardare in particolare:

Emendamento 212

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 7 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

il livello di ambizione degli obiettivi volti ad adempiere gli obblighi di cui agli articoli 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 e 12;

a)

il livello di ambizione degli obiettivi volti ad adempiere gli obblighi di cui agli articoli 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 , 12 e 12 bis ;

Emendamento 213

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 7 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

la distribuzione geografica delle politiche e delle misure tra le regioni dello Stato membro.

Emendamento 214

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9.   Entro il 1o gennaio 2025, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione il proprio quadro strategico nazionale definitivo.

9.   Entro il 1o gennaio 2025, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione il proprio quadro strategico nazionale definitivo. Tale quadro è messo a disposizione del pubblico in una forma facilmente leggibile e comprensibile.

Emendamento 215

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Per la prima volta entro il 1o gennaio 2027 e in seguito ogni due anni , ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una relazione a sé stante sullo stato dei lavori per quanto riguarda l'attuazione del proprio quadro strategico nazionale.

1.   Per la prima volta entro il 1o gennaio 2026 e in seguito ogni anno , ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una relazione a sé stante sullo stato dei lavori per quanto riguarda l'attuazione del proprio quadro strategico nazionale. Tale relazione è messa a disposizione del pubblico in una forma facilmente leggibile e comprensibile ed è esposta presso l'Osservatorio europeo per i combustibili alternativi.

Emendamento 216

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Entro il 30 giugno 2024, e in seguito periodicamente ogni tre anni , l'autorità regolamentare dello Stato membro valuta in che modo la realizzazione e il funzionamento dei punti di ricarica sono stati in grado di consentire ai veicoli elettrici di contribuire a una maggiore flessibilità del sistema energetico, anche per quanto riguarda la loro partecipazione al mercato del bilanciamento, e al maggiore assorbimento dell'elettricità rinnovabile. Tale valutazione tiene conto di tutti i tipi di punti di ricarica, pubblici e privati, e formula raccomandazioni in merito al tipo, alla tecnologia di base e alla distribuzione geografica, al fine di rendere più agevole per gli utenti l'integrazione dei loro veicoli elettrici nella rete. La valutazione è resa pubblica. Sulla base dei risultati della valutazione, gli Stati membri adottano, se necessario, le misure adeguate per la realizzazione di ulteriori punti di ricarica e le includono nella loro relazione sullo stato dei lavori di cui al paragrafo 1. La valutazione e le misure sono prese in considerazione dai gestori dei sistemi per i piani di sviluppo della rete di cui all'articolo 32, paragrafo 3, e all'articolo 51 della direttiva (UE) 2019/944.

3.   Entro il 30 giugno 2024, e in seguito periodicamente ogni anno , l'autorità regolamentare dello Stato membro valuta in che modo la realizzazione e il funzionamento dei punti di ricarica sono stati in grado di consentire ai veicoli elettrici di contribuire a una maggiore flessibilità del sistema energetico, anche per quanto riguarda la loro partecipazione al mercato del bilanciamento, e al maggiore assorbimento dell'elettricità rinnovabile. Tale valutazione tiene conto di tutti i tipi di punti di ricarica, intelligenti, bidirezionali e con ogni potenza di uscita, pubblici e privati, e formula raccomandazioni in merito al tipo, alla tecnologia di base e alla distribuzione geografica, al fine di rendere più agevole per gli utenti l'integrazione dei loro veicoli elettrici nella rete. La valutazione tiene conto dei contributi di tutti i portatori di interessi, tra cui i gestori dei punti di ricarica, i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione, le organizzazioni dei consumatori e i fornitori di soluzioni, ed è resa pubblica. Sulla base dei risultati della valutazione, gli Stati membri adottano, se necessario, le misure adeguate per la realizzazione di ulteriori punti di ricarica e le includono nella loro relazione sullo stato dei lavori di cui al paragrafo 1 . Gli Stati membri adottano inoltre misure adeguate a garantire la coerenza tra la pianificazione dell'infrastruttura di ricarica e quella della relativa rete . La valutazione e le misure sono prese in considerazione dai gestori dei sistemi per i piani di sviluppo della rete di cui all'articolo 32, paragrafo 3, e all'articolo 51 della direttiva (UE) 2019/944.

Emendamento 217

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Sulla base dei contributi dei gestori dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di distribuzione, l'autorità regolamentare dello Stato membro valuta, entro il 30 giugno 2024 e in seguito periodicamente ogni tre anni , il contributo potenziale della ricarica bidirezionale alla penetrazione dell'elettricità rinnovabile nel sistema elettrico. Tale valutazione è resa pubblica. Sulla base dei risultati della valutazione, gli Stati membri adottano , se necessario, le misure adeguate per adattare la disponibilità e la distribuzione geografica dei punti di ricarica bidirezionali, sia nelle aree pubbliche che in quelle private, e le includono nella loro relazione sullo stato dei lavori di cui al paragrafo 1.

4.   Sulla base dei contributi dei gestori dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di distribuzione, l'autorità regolamentare dello Stato membro valuta, entro il 30 giugno 2024 e in seguito periodicamente ogni anno , il contributo potenziale della ricarica bidirezionale al livellamento delle punte di carico e alla penetrazione dell'elettricità rinnovabile nel sistema elettrico. Tale valutazione è resa pubblica. Sulla base dei risultati della valutazione, gli Stati membri adottano le misure adeguate per adattare la disponibilità e la distribuzione geografica dei punti di ricarica bidirezionali, sia nelle aree pubbliche che in quelle private, e le includono nella loro relazione sullo stato dei lavori di cui al paragrafo 1.

Emendamento 218

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Sei mesi dopo la data di cui all'articolo 24, la Commissione adotta orientamenti e modelli relativi al contenuto, alla struttura e al formato dei quadri strategici nazionali e al contenuto delle relazioni nazionali sullo stato dei lavori che gli Stati membri sono tenuti a presentare conformemente all'articolo 13, paragrafo 1. La Commissione può adottare orientamenti e modelli per agevolare l'applicazione efficace in tutta l'Unione di altre disposizioni del presente regolamento.

5.   Sei mesi dopo la data di cui all'articolo 24, la Commissione fornisce assistenza tecnica e consultiva alle autorità nazionali interessate e adotta orientamenti e modelli relativi al contenuto, alla struttura e al formato dei quadri strategici nazionali e al contenuto delle relazioni nazionali sullo stato dei lavori che gli Stati membri sono tenuti a presentare conformemente all'articolo 13, paragrafo 1. La Commissione può adottare orientamenti e modelli per agevolare l'applicazione efficace in tutta l'Unione di altre disposizioni del presente regolamento.

Emendamento 219

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   La Commissione valuta le relazioni sullo stato dei lavori presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 14, paragrafo 1 , e, se del caso, rivolge agli Stati membri raccomandazioni per il conseguimento degli obiettivi e l'adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento. A seguito di tali raccomandazioni della Commissione, gli Stati membri pubblicano entro sei mesi un aggiornamento della loro relazione sullo stato dei lavori.

2.   La Commissione valuta le relazioni sullo stato dei lavori presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 14, paragrafo 1 . La Commissione garantisce che tali relazioni sullo stato dei lavori siano messe a disposizione del pubblico in una forma facilmente leggibile e comprensibile ed esposte presso l'Osservatorio europeo per i combustibili alternativi. La Commissione , se del caso, rivolge agli Stati membri raccomandazioni per il conseguimento degli obiettivi e l'adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento. A seguito di tali raccomandazioni della Commissione, gli Stati membri pubblicano entro sei mesi un aggiornamento della loro relazione sullo stato dei lavori.

Emendamento 220

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Entro sei mesi dal ricevimento delle raccomandazioni, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione il modo in cui intende attuarle.

Emendamento 221

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter.     Dopo la presentazione della notifica di cui al paragrafo 2 bis, lo Stato membro interessato indica, nella relazione di follow-up presentata nell'anno successivo a quello in cui sono state formulate le raccomandazioni, le modalità di attuazione delle raccomandazioni. Se lo Stato membro interessato decide di non attuare le raccomandazioni o una parte considerevole delle stesse, fornisce le sue motivazioni alla Commissione.

Emendamento 222

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 3 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3.    Un anno dopo la presentazione delle relazioni nazionali sullo stato dei lavori da parte degli Stati membri, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione delle relazioni sullo stato dei lavori a norma dell'articolo 14, paragrafo 1. Tale valutazione esamina gli aspetti seguenti:

3.    Sei mesi dopo la presentazione delle relazioni nazionali sullo stato dei lavori da parte degli Stati membri, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione delle relazioni sullo stato dei lavori a norma dell'articolo 14, paragrafo 1. Tale valutazione esamina gli aspetti seguenti:

Emendamento 223

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 4 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

l'infrastruttura per la fornitura di elettricità agli aeromobili in stazionamento negli aeroporti della rete centrale TEN-T e della rete globale TEN-T;

d)

l'infrastruttura per la fornitura di elettricità agli aeromobili in stazionamento negli aeroporti della rete centrale TEN-T e della rete globale TEN-T , nonché, se del caso, i punti di ricarica per gli aeromobili alimentati a elettricità e a idrogeno ;

Emendamento 224

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 4 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)

il numero di punti di rifornimento di GNL presso i porti marittimi e di navigazione interna della rete centrale TEN-T e della rete globale TEN-T;

e)

il numero di punti di rifornimento di GNL , idrogeno e ammoniaca presso i porti marittimi e di navigazione interna della rete centrale TEN-T e della rete globale TEN-T;

Emendamento 225

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 4 — lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

j bis)

il numero di punti di ricarica accessibili al pubblico parzialmente dedicati ai parchi veicoli vincolati, compresi il trasporto pubblico e il car sharing;

Emendamento 226

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 4 — lettera j ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

j ter)

l'infrastruttura per i combustibili alternativi nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole.

Emendamento 227

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 1o gennaio 2030 e ogni tre anni fino al 2050, i risultati di una valutazione sul funzionamento del presente regolamento, ponendo l'accento sugli effetti del presente regolamento sul funzionamento del mercato unico, sulla competitività dei settori interessati e sull'entità della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

Emendamento 228

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 ter.     La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 1o gennaio 2030 e ogni cinque anni fino al 2050, i risultati di una valutazione globale dell'impatto macroeconomico aggregato dei regolamenti che compongono il pacchetto «Pronti per il 55 %»  (1 bis) , ponendo l'accento sugli effetti sulla competitività dell'Unione, sulla creazione di occupazione, sulle tariffe per il trasporto merci, sul potere d'acquisto delle famiglie e sull'entità della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

Emendamento 229

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 quater.     La Commissione prende in considerazione eventuali modifiche del presente regolamento per quanto concerne la semplificazione normativa. La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri si adeguano costantemente alle migliori pratiche per le procedure amministrative e adottano tutte le misure necessarie per semplificare l'applicazione del presente regolamento, riducendo al minimo gli oneri amministrativi.

Emendamento 230

Proposta di regolamento

Articolo 16 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Qualora dalla comunicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo o da informazioni di cui disponga la Commissione risulti palese che uno Stato membro rischia di non conseguire i propri obiettivi nazionali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, la Commissione può formulare constatazioni in tal senso e chiedere allo Stato membro interessato di adottare misure correttive per conseguire gli obiettivi nazionali. Entro tre mesi dal ricevimento delle constatazioni della Commissione, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione le misure correttive che intende attuare per conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 3, paragrafo 1. Le misure correttive comportano ulteriori azioni che lo Stato membro deve attuare per conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 3, paragrafo 1, e un calendario preciso dei provvedimenti, che consenta la valutazione dei progressi annuali verso il conseguimento di tali obiettivi. Qualora la Commissione ritenga che le misure correttive siano soddisfacenti, lo Stato membro interessato aggiorna l'ultima relazione sullo stato dei lavori di cui all'articolo 14 tenendo conto delle suddette misure correttive e la presenta alla Commissione.

2.   Qualora dalla comunicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo o da informazioni di cui disponga la Commissione risulti palese che uno Stato membro rischia di non conseguire i propri obiettivi nazionali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, la Commissione formula constatazioni in tal senso e chiedere allo Stato membro interessato di adottare misure correttive per conseguire gli obiettivi nazionali. Entro tre mesi dal ricevimento delle constatazioni della Commissione, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione le misure correttive che intende attuare per conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 3, paragrafo 1. Le misure correttive comportano ulteriori azioni che lo Stato membro deve attuare per conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 3, paragrafo 1, e un calendario preciso dei provvedimenti, che consenta la valutazione dei progressi annuali verso il conseguimento di tali obiettivi. Qualora la Commissione ritenga che le misure correttive siano soddisfacenti, lo Stato membro interessato aggiorna l'ultima relazione sullo stato dei lavori di cui all'articolo 14 tenendo conto delle suddette misure correttive e la presenta alla Commissione. Se ritiene che le misure correttive non siano soddisfacenti, la Commissione valuta l'adozione delle misure necessarie nei confronti di tale Stato membro. Le misure sono proporzionate, adeguate e conformi ai trattati.

Emendamento 231

Proposta di regolamento

Articolo 16 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     La Commissione informa debitamente il Parlamento europeo e il Consiglio di qualsiasi misura adottata a norma del paragrafo 2 e rende pubbliche tali decisioni a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001.

Emendamento 232

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Sono fornite informazioni chiare, coerenti e pertinenti per quanto riguarda i veicoli a motore che possono utilizzare regolarmente determinati combustibili immessi sul mercato o che possono essere ricaricati tramite punti di ricarica. Tali informazioni sono contenute nei manuali dei veicoli a motore, nei punti di ricarica e di rifornimento, sui veicoli a motore e presso i concessionari di veicoli a motore nel rispettivo territorio. Tale prescrizione si applica a tutti i veicoli a motore, e ai relativi manuali, immessi sul mercato dopo il 18 novembre 2016 .

1.   Sono fornite informazioni chiare, coerenti e pertinenti per quanto riguarda i veicoli a motore che possono utilizzare regolarmente determinati combustibili immessi sul mercato o che possono essere ricaricati tramite punti di ricarica. A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché tutte le informazioni sui veicoli a motore rilevanti in relazione ai combustibili o alle stazioni di ricarica di cui al presente regolamento e ad altre normative dell'Unione applicabili siano contenute nei manuali dei veicoli a motore, nei punti di ricarica e di rifornimento, sui veicoli a motore e presso i concessionari di veicoli a motore nel rispettivo territorio. Tale prescrizione si applica a tutti i veicoli a motore, e ai relativi manuali, immessi sul mercato.

 

A tal fine, la Commissione riesamina, ove opportuno, la direttiva 1999/94/CE al più tardi un anno dopo la data menzionata nell'articolo 24 del presente regolamento.

Emendamento 233

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.   L'identificazione della compatibilità dei veicoli e delle infrastrutture e della compatibilità dei veicoli e dei combustibili di cui al paragrafo 1 è conforme alle specifiche tecniche di cui all'allegato II, punti 9.1 e 9.2. Qualora tali norme rimandino a una rappresentazione grafica, compresi i sistemi cromatici di codifica, quest'ultima è semplice e facile da comprendere e collocata in maniera ben visibile:

2.   L'identificazione della compatibilità dei veicoli e delle infrastrutture e della compatibilità dei veicoli e dei combustibili di cui al paragrafo 1 è conforme alle specifiche tecniche di cui all'allegato II, punti 9.1 e 9.2. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora tali norme rimandino a una rappresentazione grafica, compresi i sistemi cromatici di codifica, quest'ultima sia semplice e facile da comprendere e collocata in maniera ben visibile:

Emendamento 234

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

sui corrispondenti apparecchi di distribuzione e relative pistole di tutti i punti di rifornimento, a partire dalla data in cui i combustibili sono immessi sul mercato; o

a)

sui corrispondenti apparecchi di distribuzione e relative pistole di tutti i punti di rifornimento, a partire dalla data in cui i combustibili sono immessi sul mercato; inoltre

Emendamento 235

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

nelle immediate vicinanze dei tappi dei serbatoi di carburante di tutti i veicoli a motore raccomandati per il combustibile in questione e compatibili con esso e nei manuali dei veicoli a motore, quando tali veicoli a motore sono immessi sul mercato dopo il 18 novembre 2016 .

b)

nelle immediate vicinanze dei tappi dei serbatoi di carburante di tutti i veicoli a motore raccomandati per il combustibile in questione e compatibili con esso e nei manuali dei veicoli a motore, quando tali veicoli a motore sono immessi sul mercato.

Emendamento 236

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Ove opportuno, in particolare per l'elettricità e l'idrogeno, quando nelle stazioni di rifornimento sono indicati i prezzi dei combustibili, deve essere indicato a scopo informativo il raffronto tra i relativi prezzi unitari secondo la metodologia comune per il raffronto dei prezzi unitari dei combustibili alternativi di cui all'allegato II, punto 9.3.

3.   Ove opportuno, in particolare per l'elettricità e l'idrogeno, quando nelle stazioni di rifornimento sono indicati i prezzi dei combustibili, gli Stati membri provvedono affinché debba essere indicato a scopo informativo il raffronto tra i relativi prezzi unitari secondo la metodologia comune per il raffronto dei prezzi unitari dei combustibili alternativi di cui all'allegato II, punto 9.3. Per le ricariche e i rifornimenti ad hoc di elettricità e di idrogeno, il prezzo deve essere indicato anche per kWh e per kg, rispettivamente.

Emendamento 237

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.   I gestori dei punti di ricarica e di rifornimento accessibili al pubblico o, conformemente alle intese tra di loro, i proprietari di tali punti assicurano la disponibilità di dati statici e dinamici riguardanti l'infrastruttura per i combustibili alternativi da loro gestita e consentono l'accessibilità di tali dati senza spese attraverso i punti di accesso nazionali. Sono forniti i tipi di dati seguenti:

2.   I gestori dei punti di ricarica e di rifornimento accessibili al pubblico o, conformemente alle intese tra di loro, i proprietari di tali punti assicurano la disponibilità di dati statici e dinamici riguardanti l'infrastruttura per i combustibili alternativi da loro gestita e consentono l'accessibilità di tali dati senza spese attraverso i punti di accesso nazionali. In tal modo, detti gestori assicurano anche il massimo livello possibile di cibersicurezza, di protezione dei dati e di sicurezza, soprattutto nei processi di autenticazione, fatturazione e pagamento. Se del caso, tali gestori rispettano le disposizioni della direttiva relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione (direttiva NIS 2). Sono forniti i tipi di dati seguenti:

Emendamento 238

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 2 — lettera a — punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i)

ubicazione geografica del punto di ricarica o di rifornimento;

i)

ubicazione geografica del punto di ricarica o di rifornimento e, se possibile, informazioni sulle strutture di riposo e sull'approvvigionamento alimentare nelle vicinanze ;

Emendamento 239

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 2 — lettera a — punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

i bis)

strutture che offrono protezione dalle piogge o da altre condizioni meteorologiche avverse;

Emendamento 240

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 2 — lettera a — punto i ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

i ter)

illuminazione durante la ricarica notturna;

Emendamento 241

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 2 — lettera b — punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii)

tipo di connettore;

ii)

tipo di connettore e relativa disponibilità ;

Emendamento 242

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 2 — lettera b — punto iv

Testo della Commissione

Emendamento

iv)

potenza di uscita (kW);

iv)

potenza di uscita (kW) in totale e potenza di uscita massima singola ;

Emendamento 243

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 2 — lettera b — punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

iv bis)

accessibilità per i veicoli pesanti, comprese le restrizioni in termini di altezza, lunghezza e larghezza dei punti di ricarica e di rifornimento;

Emendamento 244

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 2 — lettera c — punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii)

disponibilità (in uso/non in uso);

ii)

disponibilità (in uso/non in uso) , tasso di disponibilità per periodo di tempo pertinente (giorno/ore) ;

Emendamento 245

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 2 — lettera c — punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

iii bis)

se disponibile, la quota di elettricità rinnovabile e le emissioni di gas a effetto serra contenute nell'elettricità fornita presso i punti di ricarica;

Emendamento 246

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 2 — lettera c — punto iii ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

iii ter)

funzionalità per la ricarica bidirezionale (sì/no);

Emendamento 247

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 2 — lettera c — punto iii quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

iii quater)

capacità di ricarica intelligente;

Emendamento 248

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 2 — lettera c — punto iii quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

iii quinquies)

metodi di pagamento accettati;

Emendamento 249

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 2 — lettera c — punto iii sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

iii sexies)

se del caso, prezzo e durata massima del parcheggio;

Emendamento 250

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 2 — lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)

lingue disponibili sul display;

Emendamento 251

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 2 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

I gestori dei punti di ricarica e di rifornimento accessibili al pubblico o, conformemente alle intese tra di loro, i proprietari di tali punti, pur nel rispetto della pertinente legislazione dell'Unione, non sono tenuti a divulgare dati statici e dinamici che comporterebbero la divulgazione di dati riservati dell'impresa che possono pregiudicarne gli interessi.

Emendamento 252

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Gli Stati membri assicurano l'accessibilità dei dati su base aperta e non discriminatoria a tutte le parti interessate attraverso i rispettivi punti di accesso nazionali in applicazione della direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (67).

3.   Gli Stati membri , pur nel rispetto della pertinente legislazione dell'Unione, assicurano l'accessibilità dei dati , a esclusione dei dati riservati dell'impresa che possono pregiudicarne gli interessi, su base aperta e non discriminatoria a tutte le parti interessate attraverso i rispettivi punti di accesso nazionali in applicazione della direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (67).

Emendamento 253

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Entro il 31 dicembre 2026, la Commissione istituisce un punto di accesso europeo comune per i dati sui combustibili alternativi. In tal modo, la Commissione assicura il pieno rispetto delle disposizioni di cui alla direttiva XX-XXX [direttiva sui sistemi di trasporto intelligenti] e al regolamento XX-XXX sui servizi di mobilità digitale multimodale. Il punto di accesso europeo comune si basa integralmente sui punti di accesso nazionali, collegandoli tra loro. Esso offre l'accesso a tutti i dati messi a disposizione dei punti di accesso nazionali, garantendo che siano pubblicamente disponibili, in modo non discriminatorio, agli utenti finali, agli altri partecipanti al mercato e ai fornitori di servizi ai fini del loro utilizzo, nel rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati. La Commissione garantisce che il punto di accesso europeo comune sia messo a disposizione del pubblico e sia facilmente accessibile, ad esempio attraverso la creazione di un portale web dedicato. La Commissione assicura che i dati contenuti nel punto di accesso europeo comune sulla disponibilità e sull'accessibilità, compresi i tempi di attesa e la capacità residua di combustibili alternativi, dei punti di rifornimento e di ricarica, siano disponibili attraverso un'interfaccia pubblicamente accessibile, aggiornata, di facile uso e multilingue a livello dell'UE.

Emendamento 254

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter.     Gli Stati membri provvedono affinché i loro punti di accesso nazionali consentano uno scambio automatizzato e uniforme di dati con il punto di accesso europeo comune e gli operatori dei punti di ricarica e di rifornimento accessibili al pubblico, conformemente alle procedure e ai requisiti tecnici da stabilire a norma del paragrafo 4.

Emendamento 255

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 4 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 al fine di:

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 al fine di:

Emendamento 256

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 4 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

stabilire procedure dettagliate che consentano la fornitura e lo scambio dei dati prescritti a norma del paragrafo 2.

c)

stabilire procedure dettagliate e requisiti tecnici che consentano la fornitura e lo scambio uniformi a livello europeo dei dati prescritti a norma dei paragrafi 2 , 3 bis e 3 ter .

Emendamento 257

Proposta di regolamento

Articolo 19 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     I punti di rifornimento di ammoniaca accessibili al pubblico realizzati o rinnovati a decorrere dalla [data di entrata in vigore del presente regolamento] sono conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato II, punti 7.1 e 7.2.

Emendamento 258

Proposta di regolamento

Articolo 19 — paragrafo 7 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 al fine di:

7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 al fine di:

Emendamento 259

Proposta di regolamento

Articolo 19 — paragrafo 7 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

modificare l'allegato II aggiornando i riferimenti alle norme di cui alle specifiche tecniche figuranti in tale allegato.

b)

modificare l'allegato II aggiornando i riferimenti alle norme di cui alle specifiche tecniche figuranti in tale allegato al più tardi sei mesi dopo la loro adozione tecnica .

Emendamento 260

Proposta di regolamento

Articolo 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 21 bis

Riduzione compensativa degli oneri normativi

Al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione presenta, conformemente alla sua comunicazione sull'applicazione del principio «one in, one out»  (1 bis) , proposte volte a compensare gli oneri normativi introdotti dal presente regolamento mediante la revisione o l'abolizione di disposizioni di altri regolamenti dell'UE che generano costi di conformità non necessari nei settori interessati.

Emendamento 261

Proposta di regolamento

Articolo 22

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione riesamina il presente regolamento entro il 31 dicembre 2026 e, se del caso , presenta una proposta intesa a  modificarlo .

La Commissione monitora i progressi compiuti nell'attuazione del regolamento. La Commissione riesamina il presente regolamento entro il 31 dicembre 2026 , prestando particolare attenzione all'adeguatezza degli obiettivi e dei requisiti infrastrutturali fissati nell'ambito del presente regolamento. Qualora rilevi che una o più disposizioni non sono più adeguate o che sono emerse nuove tecnologie , la Commissione presenta una proposta intesa a  modificare il presente regolamento . Nell'ambito di tale riesame, la Commissione valuta in particolare:

 

l'opportunità di ridurre a 400 la soglia di stazza lorda stabilita dall'articolo 9 del presente regolamento, nonché di estendere tali disposizioni anche a tutti gli altri tipi di navi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento XXXX-XXX [FuelEU Maritime];

 

l'opportunità di introdurre nel presente regolamento adeguati obiettivi per l'infrastruttura necessaria ad alimentare aeromobili a elettricità e a idrogeno;

 

il progresso tecnologico dei sistemi stradali elettrici come la tecnologia della ricarica a induzione senza contatto o delle linee aeree e se la realizzazione di tale infrastruttura può avere un impatto sulla realizzazione di infrastrutture di ricarica accessibili al pubblico nonché, se del caso, la necessità di apportare di conseguenza eventuali adeguamenti agli obiettivi di realizzazione dell'infrastruttura di ricarica fissati dal presente regolamento. Nell'ambito di tale valutazione, la Commissione esamina in particolare la possibilità per gli Stati membri di conteggiare i sistemi stradali elettrici ai fini del conseguimento degli obiettivi in relazione alla potenza di uscita totale per i veicoli commerciali leggeri di cui all'articolo 3 e per i veicoli commerciali pesanti di cui all'articolo 4.

Emendamento 262

Proposta di regolamento

Allegato I — paragrafo 1 — lettera a — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

a)

proiezioni di diffusione dei veicoli al 31 dicembre degli anni 2025, 2030 e 2035 per:

a)

proiezioni di diffusione dei veicoli al 31 dicembre degli anni 2025, 2027, 2030 , 2032 e 2035 per:

Emendamento 263

Proposta di regolamento

Allegato I — paragrafo 1 — lettera b — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

b)

obiettivi per il 31 dicembre 2025, 2030 e 2035 per:

b)

obiettivi per il 31 dicembre 2025, 2027, 2030 , 2032 e 2035 per:

Emendamento 264

Proposta di regolamento

Allegato I — paragrafo 1 — lettera b — trattino 7

Testo della Commissione

Emendamento

punti di rifornimento di GNL presso i porti marittimi della rete centrale TEN-T e della rete globale TEN-T, con indicazione dell'ubicazione (porto) e della capacità per porto;

punti di rifornimento di GNL , idrogeno e ammoniaca presso i porti marittimi della rete centrale TEN-T e della rete globale TEN-T, con indicazione dell'ubicazione (porto) e della capacità per porto;

Emendamento 265

Proposta di regolamento

Allegato I — paragrafo 1 — lettera b — trattino 8

Testo della Commissione

Emendamento

fornitura di elettricità da terra presso i porti marittimi della rete centrale TEN-T e della rete globale TEN-T, con indicazione dell'ubicazione esatta (porto) e della capacità di ciascuna installazione situata nel porto;

fornitura di elettricità da terra presso i porti marittimi della rete centrale TEN-T e della rete globale TEN-T, con indicazione dell'ubicazione esatta (porto) , della capacità della rete e della capacità di ciascuna installazione situata nel porto;

Emendamento 266

Proposta di regolamento

Allegato I — paragrafo 1 — lettera b — trattino 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

infrastruttura di ricarica elettrica per i veicoli della categoria L: numero di stazioni di ricarica e potenza di uscita.

Emendamento 267

Proposta di regolamento

Allegato I — paragrafo 1 — lettera b — trattino 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

le informazioni relative alle stazioni di ricarica di cui ai trattini da 1 a 4 sono disaggregate per capacità di ricarica normale, intelligente e bidirezionale.

Emendamento 268

Proposta di regolamento

Allegato I — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.

Tassi di utilizzo: per le categorie di cui al punto 1, lettera b), comunicazione del grado di utilizzo di tali infrastrutture.

2.

Tassi di utilizzo: per le categorie di cui al punto 1, lettera b), comunicazione del grado di utilizzo di tali infrastrutture e della relativa domanda futura prevista .

Emendamento 269

Proposta di regolamento

Allegato I — paragrafo 3 — trattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

livello di conseguimento degli obiettivi di realizzazione dell'infrastruttura di cui al punto 1, lettera b), per tutti i modi di trasporto, in particolare per quanto riguarda stazioni di ricarica elettrica, sistemi stradali elettrici (se del caso), stazioni di rifornimento di idrogeno, fornitura di elettricità da terra nei porti marittimi e di navigazione interna, bunkeraggio di GNL nei porti marittimi della rete centrale TEN-T, altra infrastruttura per combustibili alternativi nei porti, fornitura di elettricità agli aeromobili in stazionamento, punti di rifornimento di idrogeno e punti di ricarica elettrica per i treni;

livello di conseguimento degli obiettivi di realizzazione dell'infrastruttura di cui al punto 1, lettera b), per tutti i modi di trasporto, in particolare per quanto riguarda stazioni di ricarica elettrica, sistemi stradali elettrici (se del caso), stazioni di rifornimento di idrogeno, fornitura di elettricità da terra nei porti marittimi e di navigazione interna, bunkeraggio di GNL , idrogeno e ammoniaca nei porti marittimi della rete centrale TEN-T, altra infrastruttura per combustibili alternativi nei porti, fornitura di elettricità agli aeromobili in stazionamento, punti di rifornimento di idrogeno e punti di ricarica elettrica per i treni;

Emendamento 270

Proposta di regolamento

Allegato I — paragrafo 3 — trattino 3

Testo della Commissione

Emendamento

diffusione dell'infrastruttura per combustibili alternativi all'interno dei nodi urbani.

diffusione dell'infrastruttura per combustibili alternativi all'interno dei nodi urbani e di hub di trasporto multimodali .

Emendamento 271

Proposta di regolamento

Allegato I — paragrafo 3 — trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

misure volte a garantire che l'ampliamento dei punti di ricarica e di rifornimento accessibili al pubblico e le opzioni di trasporto alimentate con combustibili alternativi, in particolare per quanto riguarda il trasporto pubblico, siano accessibili e convenienti per i consumatori vulnerabili e per coloro che sono a rischio di povertà energetica o si trovano in tale situazione.

Emendamento 272

Proposta di regolamento

Allegato I — paragrafo 7 bis

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis.

Spiegazione del modo in cui il principio «l'efficienza energetica al primo posto» è stato tenuto nella massima considerazione per quanto riguarda le proiezioni in merito alla diffusione dei veicoli, la definizione degli obiettivi, la stima dei tassi di utilizzo, lo sviluppo e l'attuazione di misure strategiche a sostegno del quadro strategico nazionale e degli investimenti pubblici correlati.

Emendamento 273

Proposta di regolamento

Allegato III — paragrafo 3 — trattino 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

numero di punti di ricarica bidirezionali per ciascuna delle categorie di cui al paragrafo 2.

Emendamento 274

Proposta di regolamento

Allegato II — Parte 9 — punto 9.3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

9.3.   bis

Specifica tecnica per stazioni di ricarica di elettricità e di rifornimento di idrogeno per il trasporto ferroviario.

(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0234/2022).

(43)  Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1).

(44)  COM(2020) 789 final.

(43)  Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1).

(44)  COM(2020) 789 final.

(46)  Regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13).

(47)  Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202).

(46)  Regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13).

(47)  Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202).

(48)  COM(2021)561.

(49)  COM(2021)562 final.

(48)  COM(2021)561.

(49)  COM(2021)562.

(53)  Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

(53)  Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

(1 bis)   Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

(1 ter)   Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).

(1 quater)   Regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 (GU L 249 del 14.7.2021, pag. 38).

(1 quinquies)   Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60).

(54)  COM(2020)301.

(54)  COM(2020)301.

(55)  Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

(55)  Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

(56)  COM(2020)301.

(56)  COM(2020)301.

(57)  Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).

(57)  Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).

(58)  Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti adibiti al trasporto su strada a sostegno di una mobilità a basse emissioni (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 5).

(58)  Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti adibiti al trasporto su strada a sostegno di una mobilità a basse emissioni (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 5).

(59)  Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1).

(59)  Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1).

(1 bis)   1bis Comunicazione della Commissione (COM(2021)0550), del 14 luglio 2021.

(67)  Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1).

(67)  Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1).

(1 bis)   Comunicato stampa della Commissione sui metodi di lavoro della Commissione von der Leyen, 4 dicembre 2019.


Giovedì 20 ottobre 2022

28.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 149/299


P9_TA(2022)0369

Disposizioni specifiche per i programmi di cooperazione per il periodo 2014-2020, a seguito di perturbazioni nell'attuazione del programma ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche per i programmi di cooperazione per il periodo 2014-2020 sostenuti dallo strumento europeo di vicinato e nel quadro dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, a seguito di perturbazioni nell'attuazione dei programmi (COM(2022)0362 — C9-0289/2022 — 2022/0227(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2023/C 149/15)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0362),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 212 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0289/2022),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 21 settembre 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 59 e 163 del suo regolamento,

1.

adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P9_TC1-COD(2022)0227

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 ottobre 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche per i programmi di cooperazione per il periodo 2014-2020 sostenuti dallo strumento europeo di vicinato e nel quadro dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, a seguito di perturbazioni nell'attuazione dei programmi

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/2192.)


28.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 149/300


P9_TA(2022)0370

Non accettazione dei documenti di viaggio russi rilasciati in Ucraina e Georgia ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 20 ottobre 2022, alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla non accettazione dei documenti di viaggio russi rilasciati in Ucraina e Georgia (COM(2022)0662 — C9-0302/2022 — 2022/0274(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

[Emendamento 1]

(2023/C 149/16)

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO

alla proposta della Commissione

Proposta di

DECISIONE (UE) 2022/… DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla non accettazione dei documenti di viaggio russi rilasciati in Ucraina e Georgia

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere a) e b),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)

In risposta all'annessione illegale della Repubblica autonoma di Crimea e della città di Sebastopoli da parte della Federazione russa nel 2014 e alle continue azioni di destabilizzazione nell'Ucraina orientale, l'Unione europea ha già introdotto sanzioni economiche in risposta alle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, connesse all'attuazione incompleta degli accordi di Minsk, sanzioni relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, nonché sanzioni in risposta all'annessione illegale della Repubblica autonoma di Crimea e della città di Sebastopoli da parte della Federazione russa.

(2)

In quanto firmataria degli accordi di Minsk, la Federazione russa ha la chiara e diretta responsabilità di adoperarsi per trovare una soluzione pacifica del conflitto in linea con tali principi. Con la decisione di riconoscere le regioni dell'Ucraina orientale non controllate dal governo come entità indipendenti, la Federazione russa ha violato palesemente gli accordi di Minsk, che prevedono il pieno ritorno di tali zone sotto il controllo del governo ucraino.

(3)

Tale decisione ▌ e la conseguente decisione di inviare truppe russe in tali zone compromettono ulteriormente la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e costituiscono una grave violazione del diritto internazionale e degli accordi internazionali, tra cui la Carta delle Nazioni Unite, l'Atto finale di Helsinki, la Carta di Parigi e il memorandum di Budapest.

(3 bis)

Il 24 febbraio 2022 il Consiglio europeo, insieme ai suoi partner internazionali, ha condannato con la massima fermezza l'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina e ha espresso totale solidarietà all'Ucraina e alla sua popolazione. Il Consiglio europeo ha parimenti esortato la Russia a cessare immediatamente le azioni militari, a ritirare senza condizioni tutte le forze e le attrezzature militari dall'intero territorio dell'Ucraina e a rispettare pienamente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale  (2). Tale posizione è stata ribadita dal Consiglio europeo il 25 marzo 2022, il 31 maggio 2022 e il 24 giugno 2022  (3).

(4)

Un' aggressione militare di un paese limitrofo dell'Unione come quella compiuta ai danni dell'Ucraina, che ha determinato l'adozione di misure restrittive, giustifica l'adozione di misure volte a tutelare gli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri.

(5)

Sin dall'annessione illegale della penisola di Crimea il 18 marzo 2014 , la Russia ha rilasciato passaporti internazionali russi ai residenti della Crimea. Il 24 aprile 2019 il presidente della Federazione russa ha firmato un decreto che semplifica la procedura per l'ottenimento della cittadinanza russa da parte dei residenti delle zone non controllate dal governo nelle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk, compreso il rilascio di passaporti internazionali russi a tali residenti. Con il decreto dell'11 luglio 2022, la Federazione russa ha esteso la pratica di rilasciare passaporti internazionali ordinari russi ad altre zone dell'Ucraina non controllate dal governo, in particolare alle regioni di Kherson e di Zaporizhzhia. Nel maggio 2022 la Federazione russa ha introdotto una procedura semplificata di naturalizzazione russa per i bambini orfani provenienti dalla cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk» e dalla cosiddetta «Repubblica popolare di Luhansk», nonché dal resto dell'Ucraina. Il decreto si applica anche ai minori privi di cure genitoriali e alle persone giuridicamente incapaci che risiedono in queste due regioni occupate. Il rilascio sistematico di passaporti russi in tali regioni occupate costituisce un'ulteriore violazione del diritto internazionale e dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'indipendenza dell'Ucraina. Per quanto riguarda la Georgia, il 1o settembre 2008 il Consiglio europeo ha condannato fermamente la decisione unilaterale della Russia di riconoscere l'indipendenza dell'Abkhazia e dell'Ossezia del Sud e ha esortato altri paesi a non riconoscerne l'indipendenza  (4).

(5 bis)

L'Unione e i suoi Stati membri come pure l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera e il Liechtenstein non hanno riconosciuto l'annessione illegale e hanno condannato l'occupazione illegale di regioni e territori dell'Ucraina da parte della Federazione russa, in particolare per quanto riguarda l'annessione della Repubblica autonoma di Crimea e della città di Sebastopoli, l'occupazione delle regioni di Donetsk e Luhansk, ma anche l'ulteriore occupazione illegale nelle regioni orientali e meridionali dell'Ucraina, ossia le regioni di Kherson e Zaporizhzhia. I documenti di viaggio russi rilasciati in tali regioni non sono riconosciuti o sono in procinto di non essere riconosciuti dagli Stati membri, dall'Islanda, dalla Norvegia, dalla Svizzera e dal Liechtenstein. Lo stesso vale per i documenti di viaggio rilasciati nei territori georgiani dell'Abkhazia e dell'Ossezia del Sud, che attualmente non sono sotto il controllo del governo georgiano («territori separatisti»).

(6)

▌ Al fine di garantire una politica comune dei visti e un approccio comune ai controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne, tutti i documenti di viaggio russi rilasciati nelle regioni o nei territori occupati in Ucraina o nei territori separatisti in Georgia elencati nell'allegato della presente decisione , o a persone ivi residenti, non dovrebbero essere accettati come documenti di viaggio validi ai fini del rilascio di un visto e dell'attraversamento delle frontiere esterne. Gli Stati membri dovrebbero poter accordare una deroga alle persone che erano cittadini russi alla data in cui i documenti russi hanno iniziato a essere rilasciati nella regione o nel territorio occupati o in un territorio separatista o ai discendenti di tali persone.

(6 bis)

La presente decisione non pregiudica la competenza degli Stati membri per quanto concerne il riconoscimento dei documenti di viaggio.

(6 ter)

Per motivi di certezza del diritto e di trasparenza, la Commissione dovrebbe redigere, con l'assistenza degli Stati membri, un elenco dei documenti di viaggio russi non accettati, per regione o territorio. Tale elenco dovrebbe includere le date a partire dalle quali i suddetti documenti di viaggio russi hanno iniziato a essere rilasciati nelle regioni o nei territori in questione e a partire dalle quali i documenti di viaggio rilasciati successivamente a tali date non dovrebbero essere accettati.

L'elenco dovrebbe essere adottato mediante un atto di esecuzione, essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed essere integrato nell'elenco dei documenti di viaggio istituito a norma della decisione n. 1105/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  (5) , che figura nella relativa tabella dei documenti di viaggio rilasciati da paesi terzi ed entità territoriali, accessibile al pubblico online.

 

(10)

La presente decisione non pregiudica il diritto alla libera circolazione dei cittadini dell'Unione e dei rispettivi familiari, compresa la possibilità per questi ultimi di entrare nel territorio degli Stati membri senza un documento di viaggio valido ai sensi, in particolare, della direttiva 2004/38/CE e degli accordi sulla libera circolazione delle persone conclusi fra l'Unione e gli Stati membri, da una parte, e alcuni paesi terzi, dall'altra. La direttiva 2004/38/CE consente, alle condizioni in essa specificate, restrizioni alla libera circolazione per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.

(11)

La presente decisione rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La presente decisione non dovrebbe pregiudicare il diritto di asilo.

(12)

Come ricordato nella comunicazione della Commissione dal titolo «Orientamenti operativi per la gestione delle frontiere esterne al fine di agevolare l’attraversamento delle frontiere UE-Ucraina», gli Stati membri sono liberi di autorizzare l'ingresso di cittadini di paesi terzi che non soddisfano una o più delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/399 (condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi) nel loro territorio per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali. Questa ampia deroga dovrebbe essere applicata nell'ambito dell'attuale crisi per consentire l'ingresso a tutti coloro che fuggono dal conflitto in Ucraina. Gli Stati membri conservano la prerogativa di consentire l'ingresso nel loro territorio, in singoli casi, a titolari di documenti di viaggio oggetto della presente decisione che non hanno esercitato il diritto di chiedere protezione internazionale, a norma degli articoli 25 e 29 del regolamento (CE) n. 810/2009 e dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/399.

(12 bis)

Al fine di tenere conto dei pertinenti sviluppi giuridici e politici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per modificare la presente decisione aggiungendo o eliminando regioni o territori figuranti nell'allegato. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016  (6) . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.

(12 ter)

Al fine di consentire all'Unione di reagire tempestivamente in una situazione in rapida evoluzione, è opportuno prevedere l'applicazione immediata del pertinente atto delegato che modifica l'allegato della presente decisione, ove sussistano motivi imperativi di urgenza. Quando si ricorre alla procedura d'urgenza, è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti.

(13)

Obiettivo della presente decisione è rafforzare il funzionamento della politica comune dei visti e dello spazio Schengen. Tali obiettivi non possono essere conseguiti dai singoli Stati membri. È pertanto necessario introdurre a livello dell'Unione l'obbligo di non accettare determinati documenti di viaggio ai fini del rilascio di un visto e dell'attraversamento delle frontiere esterne. L'Unione può quindi adottare misure in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(14)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.

(15)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa (7); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(16)

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen (8) che rientrano nei settori di cui all'articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (9).

(17)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen (10) che rientrano nei settori di cui all'articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (11).

(18)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen (12) che rientrano nei settori di cui all'articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (13).

(19)

Per quanto riguarda Cipro, la Bulgaria, la Romania e la Croazia, l'articolo 1, lettera a), della presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011, mentre l'articolo 1, lettera b), costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2011.

(20)

Data l'urgenza della situazione e l'attuale presenza illegale della Russia in regioni straniere, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I documenti di viaggio russi rilasciati nelle regioni o nei territori occupati dalla Russia in Ucraina o nei territori separatisti in Georgia elencati nell'allegato , o a persone ivi residenti, non sono accettati come documenti di viaggio validi per i seguenti scopi:

a)

il rilascio di un visto a norma del regolamento (CE) n. 810/2009;

b)

l'attraversamento delle frontiere esterne a norma del regolamento (UE) 2016/399.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 2 bis al fine di modificare l'allegato aggiungendo o eliminando regioni o territori, ove ciò sia necessario per tenere conto dei pertinenti sviluppi giuridici e politici.

Nel caso di una situazione in rapida evoluzione, ove sussistano motivi imperativi di urgenza, agli atti delegati adottati in virtù del presente articolo si applica la procedura di cui all'articolo 2 ter.

Articolo 1 bis

In deroga all'articolo 1, un documento di viaggio russo di cui all'articolo 1 può essere accettato:

se il suo titolare era cittadino russo prima delle date indicate nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 2. Ciò vale anche per i discendenti di tali cittadini russi;

se il suo titolare era un minore o un soggetto privo di responsabilità penale nel momento in cui ha ottenuto la cittadinanza russa attraverso la procedura semplificata di naturalizzazione contemplata dal diritto russo.

Gli Stati membri possono consentire l'ingresso nel loro territorio, in singoli casi, ai titolari di documenti di viaggio contemplati dalla presente decisione, a norma degli articoli 25 e 29 del regolamento (CE) n. 810/2009 e dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/399.

La presente decisione non pregiudica l'acquis dell'Unione in materia di asilo e in particolare il diritto di chiedere protezione internazionale.

Articolo 2

La Commissione redige, con l'assistenza degli Stati membri, un elenco per regione, territorio o territorio separatista figurante nell'allegato dei documenti di viaggio di cui all'articolo 1. Tale elenco indica le date a decorrere dalle quali tali documenti di viaggio hanno iniziato a essere rilasciati nelle regioni o nei territori occupati, compresi i territori separatisti.

Detto elenco è adottato mediante un atto di esecuzione, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale ed è inserito nell'elenco dei documenti di viaggio istituito dalla decisione n. 1105/2011/UE.

Articolo 2 bis

1.     Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.     Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1 è conferito alla Commissione per un periodo di [due anni].

3.     La delega di potere di cui all'articolo 1 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.     Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.     Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.     Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 2 ter

1.     Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.     Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio ha sollevato obiezioni.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a …,

Per il Parlamento europeo

La presidente

Per il Consiglio

La presidente

ALLEGATO

Ucraina

Repubblica autonoma di Crimea e della città di Sebastopoli

Regione di Donetsk

Regione di Luhansk

Regione di Kherson

Regione di Zaporizhzhia

Georgia

Abkhazia

Ossezia del Sud


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (C9-0302/2022).

(2)   Conclusioni del Consiglio europeo del 24 febbraio 2022.

(3)   Conclusioni del Consiglio europeo del 25 marzo 2022, del 31 maggio 2022 e del 24 giugno 2022.

(4)   Conclusioni della presidenza del Consiglio europeo straordinario del 1o settembre 2008 (12594/2/08 REV2).

(5)   Decisione n. 1105/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativa all'elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto e relativa alla creazione di un meccanismo per stabilire tale elenco (GU L 287 del 4.11.2011, pag. 9).

(6)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(7)  La presente decisione non rientra nell'ambito di applicazione delle misure previste dalla decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(8)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(9)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(10)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(11)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(12)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(13)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).