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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 132 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
66° anno |
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Sommario |
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PARLAMENTO EUROPEO
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri |
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RISOLUZIONI |
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Parlamento europeo |
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Martedì 4 ottobre 2022 |
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2023/C 132/01 |
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2023/C 132/02 |
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2023/C 132/03 |
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Mercoledì 5 ottobre 2022 |
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2023/C 132/04 |
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2023/C 132/05 |
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2023/C 132/06 |
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2023/C 132/07 |
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Giovedì 6 ottobre 2022 |
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2023/C 132/08 |
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2023/C 132/09 |
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2023/C 132/10 |
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2023/C 132/11 |
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2023/C 132/12 |
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2023/C 132/13 |
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2023/C 132/14 |
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2023/C 132/15 |
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RACCOMANDAZIONI |
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Parlamento europeo |
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Mercoledì 5 ottobre 2022 |
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2023/C 132/16 |
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III Atti preparatori |
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Parlamento europeo |
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Martedì 4 ottobre 2022 |
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2023/C 132/17 |
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2023/C 132/18 |
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2023/C 132/19 |
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2023/C 132/20 |
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2023/C 132/21 |
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2023/C 132/22 |
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2023/C 132/23 |
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2023/C 132/24 |
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Giovedì 6 ottobre 2022 |
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2023/C 132/25 |
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Significato dei simboli utilizzati
(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto) Emendamenti del Parlamento: Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto . Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito. |
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IT |
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14.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 132/1 |
PARLAMENTO EUROPEO
SESSIONE 2022-2023
Sedute dal 3 al 6 ottobre 2022
TESTI APPROVATI
I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
RISOLUZIONI
Parlamento europeo
Martedì 4 ottobre 2022
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14.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 132/2 |
P9_TA(2022)0334
L'impegno per un'acquacoltura sostenibile e competitiva nell'UE: la strada da seguire
Risoluzione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2022 sull'impegno per un'acquacoltura sostenibile e competitiva nell'UE: la strada da seguire (2021/2189(INI))
(2023/C 132/01)
Il Parlamento europeo,
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vista la comunicazione della Commissione del 12 maggio 2021 sugli orientamenti strategici per un'acquacoltura dell'UE più sostenibile e competitiva per il periodo 2021-2030 (COM(2021)0236), |
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vista la comunicazione della Commissione del 25 marzo 2021 relativa a un piano d'azione per lo sviluppo della produzione biologica (COM(2021)0141), |
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viste la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020, dal titolo «Una strategia 'Dal produttore al consumatore' per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente» (COM(2020)0381), e la sua risoluzione del 20 ottobre 2021 (1) al riguardo, |
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viste la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020, dal titolo «Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 — Riportare la natura nella nostra vita» (COM(2020)0380), e la sua risoluzione del 9 giugno 2021 (2) al riguardo, |
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viste la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019, dal titolo «Il Green Deal europeo» (COM(2019)0640), e la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 (3) al riguardo, |
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visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (4), |
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visto il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 (5), |
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vista la direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (6), |
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vista la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (7) («direttiva Uccelli»), |
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visto il regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (8), |
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visto il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate (9), |
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vista la direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (10), |
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visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 settembre 2021 sugli orientamenti strategici per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura nell'UE, |
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visto il progetto di parere del Comitato delle regioni dell'1, 2 e 3 dicembre 2021 sull'economia blu sostenibile e l'acquacoltura, |
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visto il parere del Comitato delle regioni del 17 dicembre 2015 sul futuro dell'acquacoltura europea, |
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vista la strategia 2030 della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) per una pesca e un'acquacoltura sostenibili nel Mediterraneo e nel Mar Nero, |
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vista la valutazione intermedia del metodo di coordinamento aperto per l'acquacoltura dell'UE (11), |
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vista l'indagine speciale Eurobarometro 515 del 2021 sulle abitudini dei consumatori dell'UE per quanto riguarda i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, |
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visto lo studio richiesto dalla commissione per la pesca (PECH) sugli impatti della pandemia di COVID-19 sulla pesca e l'acquacoltura dell'UE, pubblicato il 7 luglio 2021, |
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vista la sua risoluzione del 12 giugno 2018, dal titolo «Verso un settore europeo dell'acquacoltura sostenibile e competitivo: situazione attuale e sfide future» (12), |
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vista la sua risoluzione del 4 dicembre 2008 sull'elaborazione di un «Piano europeo di gestione della popolazione di cormorani» al fine di ridurre il loro impatto crescente sulle risorse ittiche, la pesca e l'acquacoltura (13), |
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visti gli articoli 3, 4, 38 e 43 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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visto il trattato sull'Unione europea (TUE), |
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visto l'articolo 54 del regolamento, |
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vista la relazione della commissione per la pesca (A9-0215/2022), |
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A. |
considerando che la politica comune della pesca stabilisce che l'acquacoltura dovrebbe contribuire a preservare il potenziale di produzione alimentare su base sostenibile in tutta l'Unione al fine di garantire la sicurezza alimentare a lungo termine, compresi l'approvvigionamento alimentare, la crescita e l'occupazione per i cittadini dell'Unione, e contribuire a far fronte alla crescente domanda mondiale di alimenti acquatici; che la politica comune della pesca dovrebbe tenere pienamente conto degli aspetti legati alla salute e al benessere degli animali nonché alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi; che è fondamentale ridurre l'onere amministrativo e attuare il diritto dell'Unione in maniera più efficace, in modo da rispondere meglio alle esigenze dei portatori di interessi; |
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B. |
considerando che i settori della molluschicoltura e dell'acquacoltura rivestono un ruolo importante e prezioso nell'UE in termini economici, sociali e ambientali e contribuiscono a migliorare la qualità della vita nelle zone costiere e interne dell'Unione e nelle regioni ultraperiferiche; |
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C. |
considerando che la sicurezza alimentare e i mezzi di sostentamento forniti da tali settori sono di fondamentale importanza in molte regioni costiere, fluviali, insulari, interne e lagunari; |
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D. |
considerando che il Green Deal europeo, la strategia sulla biodiversità e la strategia «Dal produttore al consumatore» mirano a realizzare un'Europa neutra in termini di emissioni di carbonio entro il 2050 e a rendere i sistemi alimentari equi, sani e rispettosi dell'ambiente in tutta l'Unione; che l'acquacoltura può fornire alimenti sani con un'impronta climatica e ambientale inferiore a quella dell'agricoltura terrestre non acquatica; |
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E. |
considerando che la dichiarazione della FAO per una pesca e un'acquacoltura sostenibili riconosce che l'acquacoltura è stata la produzione alimentare mondiale in più rapida crescita negli ultimi cinque decenni, che è responsabile del raddoppio del consumo globale pro capite di pesce dal 1960 e che fornisce sempre più cibo e mezzi di sussistenza a una popolazione in crescita; |
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F. |
considerando che gli orientamenti strategici dell'UE per un'acquacoltura dell'UE più sostenibile e competitiva, la dichiarazione di Shanghai della FAO del settembre 2021 sull'acquacoltura per l'alimentazione e lo sviluppo sostenibile e il codice sanitario per gli animali acquatici dell'Organizzazione mondiale per la salute animale del 2021 definiscono obiettivi in materia di benessere degli animali nell'ambito dell'acquacoltura a sostegno di produttori e consumatori; |
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G. |
considerando che, secondo i dati più recenti (2018), la produzione acquicola dell'Unione rappresenta solo l'1,15 % della produzione mondiale (14); |
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H. |
considerando che per avviare o ampliare un'impresa di acquacoltura nell'UE occorrono vari permessi e autorizzazioni e che tale procedura è generalmente lenta, complessa e talvolta carente in termini di certezza giuridica e prevedibilità economica; che questa situazione ostacola lo sviluppo del settore, scoraggia gli investimenti delle imprese e genera costi eccessivi per il settore, oltre a favorire le importazioni da paesi terzi; |
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I. |
considerando che la relazione della FAO del 2020 sulla situazione della pesca e dell'acquacoltura a livello mondiale indica che, su scala globale, la percentuale di donne sul totale della forza lavoro nel settore acquicolo (19 %) è maggiore rispetto a quella presente nel settore della pesca (12 %) e che, nel complesso, le donne svolgono un ruolo cruciale lungo l'intera catena del valore del pesce e dell'acquacoltura e forniscono manodopera in relazione sia alle pratiche commerciali generali, sia alle pratiche artigianali; che, in generale, il settore dell'acquacoltura impiega direttamente più di 74 000 persone nell'UE in oltre 12 000 imprese (15); |
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J. |
considerando che un prodotto ittico su quattro consumato in Europa proviene dall'acquacoltura; che, tra il 2018 e il 2019, il consumo apparente pro capite di prodotti di allevamento ha registrato un aumento del 2 %; che, calcolando che nel 2019 l'autosufficienza dell'UE per il pesce e i prodotti ittici era pari al 41,2 %, solo il 10 % del consumo di prodotti ittici dell'UE proviene dall'acquacoltura dell'UE, il che rappresenta meno del 2 % della produzione globale; |
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K. |
considerando che quasi il 70 % della produzione acquicola dell'UE è concentrata in quattro Stati membri (Spagna, Francia, Italia e Grecia) e che la maggior parte della produzione è costituita da mitili, trote, pangasi, ostriche, perchie, carpe e vongole; che vi è tuttora un considerevole potenziale di ulteriore crescita e diversificazione in termini di paesi produttori e di specie allevate; |
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L. |
considerando che, nonostante nel 2021 quasi due terzi degli europei consumavano prodotti della pesca e dell'acquacoltura in casa almeno una volta al mese, tale dato rappresenta un andamento decrescente rispetto al 2018; che, nel 2021, la preferenza dei consumatori era divisa tra prodotti selvatici e prodotti di allevamento, in un contesto in cui circa un terzo preferiva i prodotti selvatici, un terzo preferiva i prodotti di allevamento e una percentuale analoga non mostrava alcuna preferenza; |
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M. |
considerando che alcune stime iniziali indicano una riduzione del 17 % del volume delle vendite e del 18 % delle entrate complessive, con un impatto particolarmente negativo sul settore dei frutti di mare; |
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N. |
considerando che la produzione di frutti di mare nell'Unione consiste principalmente di molluschi, in particolare mitili, ostriche e vongole, ed è generalmente un'attività di acquacoltura tradizionale, a carattere familiare e ad alta intensità di manodopera, pienamente integrata nel paesaggio locale; |
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O. |
considerando che la strategia 2030 della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo per una pesca e un'acquacoltura sostenibili nel Mediterraneo e nel Mar Nero specifica che la produzione acquicola deve soddisfare la domanda, crescere in modo sostenibile, sfruttare l'innovazione, la digitalizzazione e la condivisione delle conoscenze e migliorare la sua attrattiva per gli investimenti; che tale strategia indica inoltre che, ai fini del conseguimento della sostenibilità, è cruciale monitorare e ridurre l'impronta ambientale del settore, affrontare i cambiamenti climatici e l'inquinamento e assicurare la salute e il benessere degli animali; |
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P. |
considerando che la relazione economica 2020 del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca sul settore dell'acquacoltura dell'UE indica che quasi l'80 % di tutte le imprese acquicole nell'UE è composto da microimprese con meno di 10 dipendenti; |
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Q. |
considerando che la valutazione intermedia del metodo di coordinamento aperto ha concluso che gli Stati membri dovrebbero adoperarsi maggiormente per far crescere il settore dell'acquacoltura dell'UE migliorando la sua resilienza e competitività e garantendo in particolare l'accesso allo spazio e all'acqua e un quadro normativo e amministrativo trasparente ed efficiente; |
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R. |
considerando che, nonostante il potenziale del settore, lo sviluppo dell'acquacoltura nelle regioni ultraperiferiche registra tuttora un grave ritardo; |
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S. |
considerando che la relazione del settembre 2021 dell'Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura sulla farina di pesce e l'olio di pesce indica che la maggior parte della farina di pesce nei mangimi per l'acquacoltura è consumata in Asia e che nel 2019 il 34 % della farina di pesce è stato utilizzato in Cina, il 35 % in altri paesi asiatici e il 9 % in Europa; che ogni anno sono catturate 20 milioni di tonnellate di pesce selvatico per scopi alimentari non umani; che nei mercati mondiali dell'alimentazione animale vi è una crescente concorrenza per la farina di pesce tra produttori acquicoli e allevatori di bestiame; che l'aumento dei prezzi dei mangimi accresce la necessità di un ulteriore sviluppo di mangimi alternativi nonché dell'efficienza degli alimenti per animali per garantire la redditività dei prodotti acquicoli di valore elevato; |
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T. |
considerando che il documento tecnico della FAO sulla pesca e l'acquacoltura, del 19 febbraio 2019, dal titolo «A third assessment of global marine fisheries discards» (Terza valutazione dei rigetti in mare a livello mondiale) indica che i rigetti ammontano complessivamente a 9,1 milioni di tonnellate, il che rappresenta il 10,8 % delle catture medie annue tra il 2010 e il 2014; |
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U. |
considerando che la relazione sull'acquacoltura biologica dell'UE dell'Osservatorio europeo del mercato della pesca e dell'acquacoltura del maggio 2017 indica che la produzione di acquacoltura biologica sta aumentando notevolmente in alcuni Stati membri, mentre altri sono ancora nelle prime fasi di sviluppo di tale metodo di produzione; |
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V. |
considerando che l'acquacoltura è particolarmente sensibile agli eventi meteorologici estremi nelle aree fluviali e costiere che si verificano con una frequenza sempre maggiore a causa del riscaldamento globale, tra cui siccità, inondazioni, tempeste e ondate, che causano gravi danni alle infrastrutture acquicole e alle specie coltivate; |
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W. |
considerando che la direttiva 2014/89/UE sulla pianificazione dello spazio marittimo richiede che tutti gli Stati membri costieri trasmettano alla Commissione piani nazionali di gestione dello spazio marittimo «quanto più rapidamente possibile e comunque non oltre il 31 marzo 2021»; |
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X. |
considerando che le regioni ultraperiferiche sono particolarmente esposte a climi instabili e a gravi eventi meteorologici, che possono mettere a repentaglio il potenziale del settore in tali regioni; |
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Y. |
considerando che la popolazione di cormorani ha registrato un massiccio aumento; che tale aumento provoca gravi danni a numerosi settori marittimi, tra cui l'acquacoltura; |
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Z. |
considerando che nella sua risoluzione sull'elaborazione di un «Piano europeo di gestione della popolazione di cormorani» al fine di ridurre il loro impatto crescente sulle risorse ittiche, la pesca e l'acquacoltura, adottata 13 anni fa, il Parlamento proponeva diverse possibili azioni per risolvere i problemi che i cormorani continuano a porre; |
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AA. |
considerando che la sua risoluzione dal titolo «Verso un settore europeo dell'acquacoltura sostenibile e competitivo: situazione attuale e sfide future» sottolinea l'importanza, tra molte altre azioni, di ridurre al minimo l'impatto crescente dei cormorani sull'acquacoltura; |
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AB. |
considerando che gli operatori del settore dell'acquacoltura e della pesca possono ottenere una compensazione finanziaria per le perdite risultanti dall'interazione dei cormorani con le attività di pesca; |
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AC. |
considerando che l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas graverà sull'intero comparto dell'acquacoltura in Europa e che si prospetta una situazione ancora peggiore a causa dell'aumento dei costi di produzione e dell'incertezza commerciale dovuta anche alla crisi della pandemia di COVID-19; |
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AD. |
considerando che i principali produttori di pesce e di prodotti ittici nella zona di vicinato dell'UE prevedono di raddoppiare la loro produzione acquicola entro il 2030 rispetto ai livelli del 2020, il che potrebbe accrescere la pressione sulla produzione dell'Unione; |
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AE. |
considerando che non tutti gli Stati membri tengono conto in misura sufficiente del potenziale dello sviluppo dell'acquacoltura o dei suoi possibili effetti socioeconomici e ambientali; |
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AF. |
considerando che il consumo annuo di prodotti ittici pro capite nell'UE differisce notevolmente, variando tra circa 6 e 60 kg; che la domanda di prodotti dell'acquacoltura nell'UE potrebbe pertanto aumentare nel prossimo futuro; |
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AG. |
considerando che molte imprese stanno avendo difficoltà a mantenere le loro quote di mercato, in ambito sia nazionale che estero; |
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AH. |
considerando che, secondo i dati più recenti forniti da Eurostat e dalla FAO, nel 2019 circa il 76 % del pesce consumato nell'UE era selvatico e il 24 % era di allevamento; |
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AI. |
considerando che, su un totale di 1 382 prodotti a indicazione geografica protetta (IGP), solo 62 prodotti sono registrati nella classe 1.7 — Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati; che per altri 14 prodotti è in corso la procedura per il riconoscimento di tale indicazione; che il registro delle specialità tradizionali garantite (STG) contiene solo quattro prodotti nella suddetta classe; che alcune registrazioni effettuate con successo riguardano prodotti dell'acquacoltura; |
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AJ. |
considerando che i fondi dell'UE destinati alla pesca (Fondo europeo per la pesca (FEP), Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA)) hanno fornito sostegno finanziario al settore dell'acquacoltura dell'UE; |
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AK. |
considerando che i pesci fuggiti dalle aziende acquicole possono provocare alterazioni genetiche nelle popolazioni selvatiche; |
Contributo dell'acquacoltura al Green Deal europeo
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1. |
accoglie con favore la comunicazione della Commissione sugli orientamenti strategici per un'acquacoltura dell'UE più sostenibile e competitiva per il periodo 2021-2030; ritiene che tali orientamenti siano completi, solidi e idonei a promuovere un'acquacoltura sostenibile e competitiva dell'UE, con un'attenzione a lungo termine alla sostenibilità del settore dell'acquacoltura e al suo contributo al Green Deal europeo; deplora, tuttavia, il fatto che essi siano fortemente incentrati sugli aspetti ambientali e puntualizza che devono presentare una maggiore ambizione al fine di incentivare la produzione sostenibile e lo sviluppo di un settore dell'acquacoltura dell'UE realmente competitivo e vitale; ritiene che sia importante definire obiettivi quantitativi relativi alla crescita del settore nel quadro degli orientamenti, alla stregua degli obiettivi ambientali definiti dalla strategia sulla biodiversità, dalla strategia «Dal produttore al consumatore» e da altre strategie correlate al Green Deal; esorta gli Stati membri e il consiglio consultivo per l'acquacoltura ad attuare le azioni raccomandate negli orientamenti; invita la Commissione a monitorare regolarmente l'attuazione di tali raccomandazioni e a riferire di conseguenza al Parlamento; |
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2. |
sottolinea l'importanza di un'attuazione corretta e coordinata degli orientamenti da parte degli Stati membri al fine di raggiungere i loro obiettivi; pone in evidenza l'importanza del ruolo svolto dalla Commissione nel fornire assistenza e nel coordinare l'attuazione da parte degli Stati membri, al fine di garantire condizioni di parità per gli acquacoltori dell'UE; incoraggia la Commissione a seguire costantemente l'attuazione di tali orientamenti e di altri atti giuridici che riguardano l'acquacoltura, quali il regolamento relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (16) e, se del caso, a presentare modifiche a tale regolamento, e potenzialmente ad altri atti, in modo da affrontare gli ostacoli che impediscono la realizzazione degli obiettivi dell'UE relativi alla produzione biologica, come quelli definiti nella strategia «Dal produttore al consumatore»; |
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3. |
pone in evidenza il potenziale dei contributi del settore dell'acquacoltura al conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo e sottolinea la necessità di garantire la sostenibilità e la resilienza a lungo termine del settore, in particolare alla luce della crisi COVID-19; ritiene che la transizione verso un sistema alimentare sostenibile in Europa debba trarre vantaggio dal potenziale non sfruttato nel settore dell'acquacoltura, dal momento che può costituire una componente importante e anche più considerevole dell'economia circolare e in quanto contributore netto alla trasformazione dei nutrienti in eccesso in proteine di alta qualità; |
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4. |
sottolinea che l'acquacoltura dell'UE soddisfa elevati standard in termini di qualità dei prodotti e salute degli animali, ma vi è ancora margine di miglioramento per quanto riguarda aspetti quali la diversificazione, la competitività e le prestazioni ambientali; osserva che un'acquacoltura a impatto ridotto (quale l'acquacoltura a bassi livelli trofici, multitrofica e biologica) e i servizi ambientali derivanti dall'acquacoltura, se ulteriormente sviluppati, possono fornire un considerevole contributo al Green Deal europeo, alla strategia «Dal produttore al consumatore» e all'economia blu sostenibile (17); |
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5. |
rileva che l'acquacoltura dovrebbe contribuire all'approvvigionamento alimentare e alla sicurezza alimentare riequilibrando il divario ittico, dal momento che l'UE importa il 70 % di tutti gli alimenti di origine acquatica che consuma, e ciò genera un disavanzo commerciale annuo di 21 miliardi di EUR (nel 2019); ritiene che l'acquacoltura abbia un notevole potenziale di sviluppo e crescita che va rafforzato, pur rimanendo entro i limiti ecologici, in modo che possa fornire prodotti alimentari sostenibili e di qualità, ridurre la nostra dipendenza dalle importazioni di alimenti acquatici e creare più posti di lavoro e altre opportunità socioeconomiche, in particolare nelle regioni costiere ma anche nelle zone rurali; invita la Commissione e gli Stati membri a fornire un quadro giuridico solido, affidabile, prevedibile, razionalizzato e favorevole alle imprese e a utilizzare appieno le risorse finanziarie disponibili del FEAMPA, essendo questo lo strumento di finanziamento appositamente dedicato agli obiettivi della gestione della pesca e dell'acquacoltura dell'UE; esorta gli Stati membri a stanziare fondi sufficienti nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza al fine di sostenere l'innovazione, la sostenibilità e la resilienza del settore dell'acquacoltura dell'UE; |
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6. |
evidenzia che l'acquacoltura è stata sviluppata come necessità sociale per garantire un approvvigionamento costante di alimenti acquatici freschi in stagioni e regioni in cui la pesca di cattura non riesce a soddisfare tale bisogno, adempiendo in tal modo a uno dei più importanti ruoli per la società, vale a dire la fornitura di alimenti sani e freschi principalmente destinati al mercato locale e regionale; pone pertanto in rilievo il fatto che l'espansione dell'acquacoltura in Europa è strettamente connessa a pratiche culturali tradizionali che sono più o meno caratteristiche delle diverse parti del continente; |
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7. |
sottolinea l'importanza di statistiche e dati precisi riguardo ai prodotti acquicoli, soprattutto in relazione a consumo, importazioni ed esportazioni, al fine di garantire il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi definiti per il settore; chiede che un più elevato numero di dati sia reso disponibile e accessibile a tale riguardo; |
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8. |
evidenzia che lo squilibrio della bilancia commerciale dell'Unione dei prodotti di origine acquatica non è accettabile, né da un punto di vista economico (per il disavanzo commerciale che ne deriva), né da un punto di vista sociale (per le opportunità occupazionali che non vengono sfruttate); |
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9. |
sottolinea che i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi del Green Deal europeo devono essere in linea con la finalità di garantire la sicurezza alimentare nei paesi terzi; |
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10. |
sostiene l'istituzione del nuovo meccanismo di assistenza all'acquacoltura dell'UE quale strumento innovativo per aiutare la Commissione, gli Stati membri, le autorità regionali, l'industria e gli altri portatori di interessi a sviluppare ulteriori orientamenti e consolidare le migliori pratiche in diversi settori pertinenti; ritiene che tutti i portatori di interessi, tra cui il Parlamento, dovrebbero essere coinvolti nella creazione di tale meccanismo, in particolare tutti i membri del consiglio consultivo per l'acquacoltura, conformemente all'articolo 11 TUE, che riconosce la democrazia partecipativa quale principio democratico fondamentale; chiede l'instaurazione di un dialogo costruttivo con la società civile; |
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11. |
sottolinea che il potenziale di crescita del settore dell'acquacoltura dell'UE deve essere sviluppato in modo sostenibile, tenendo conto di tutti e tre i pilastri della sostenibilità: economico, sociale e ambientale; evidenzia la necessità di disporre di un settore interessante e orientato al mercato, anche per i nuovi acquacoltori, dotato di un quadro giuridico per attrarre gli investimenti delle imprese, creare e mantenere buone condizioni di lavoro, proteggere l'ambiente utilizzando fonti sostenibili per i mangimi e migliorando la salute acquatica, il benessere degli animali e la biosicurezza, nonché ridurre l'uso degli antimicrobici conformemente ai migliori pareri scientifici disponibili, promuovendo pratiche responsabili e prudenti, in linea con la strategia «Dal produttore al consumatore»; |
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12. |
ritiene che il settore dell'acquacoltura sia in grado di fornire un contributo coerente ai servizi ecosistemici per la società e che l'acquacoltura in stagni e la coltura di alghe e molluschi possano contribuire alla decarbonizzazione dell'economia dell'UE e alla mitigazione dei cambiamenti climatici; sottolinea, tuttavia, che il sequestro di carbonio attraverso la coltura di alghe e molluschi è limitato e dipende dal metodo di produzione e dall'uso al momento della raccolta dei prodotti; sostiene le azioni proposte in materia di cambiamenti climatici, ma sottolinea la necessità di una metodologia comune per misurare l'impronta di carbonio delle singole aziende acquicole e chiede una valutazione d'impatto per tutte le misure proposte, compreso il loro impatto sui singoli settori dell'acquacoltura; invita gli Stati membri a promuovere catene di approvvigionamento brevi ed efficienti, ove opportuno, al fine di contribuire a contrastare i cambiamenti climatici; |
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13. |
ritiene necessario investire su larga scala attraverso misure di mitigazione e adattamento per prevenire e ridurre l'impatto di catastrofi ed eventi meteorologici estremi sul settore della pesca e dell'acquacoltura, al fine di rafforzare ecosistemi acquatici produttivi e resilienti e mantenere benefici per i consumatori e il benessere degli animali; |
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14. |
sottolinea che l'attuazione degli orientamenti strategici dovrebbe prestare maggiore attenzione alle microimprese e alle piccole imprese acquicole e alle loro esigenze specifiche; |
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15. |
esorta la Commissione a sostenere l'istituzione di corsi di formazione professionale per il settore dell'acquacoltura, fornendo risorse tecniche e finanziarie, al fine di attirare i giovani e consentire ai pescatori di riqualificarsi, il che contribuirà a creare posti di lavoro nelle regioni costiere e insulari che sono tradizionalmente più dipendenti dalle attività di pesca; |
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16. |
invita la Commissione e gli Stati membri a facilitare, incoraggiare e sostenere adeguatamente un'acquacoltura che sia rispettosa dell'ambiente, come l'acquacoltura biologica, l'acquacoltura a circuito chiuso, la coltura di alghe e molluschi, la piscicoltura in stagni e i sistemi di acquacoltura multitrofica integrata e acquaponica; |
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17. |
è del parere che occorra fornire supporto allo sviluppo di sistemi acquaponici, che sono i sistemi di produzione a ciclo chiuso sulla terraferma che combinano la produzione acquicola con la produzione agricola, laddove quest'ultima utilizza sostanza organica nelle acque, riducendo in tal modo gli effetti dell'inquinamento causato da un eccesso di materia organica; |
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18. |
ritiene che l'acquacoltura d'acqua dolce sia molto importante in numerose regioni rurali d'Europa e che fornisca non solo alimenti di alta qualità e posti di lavoro, ma anche servizi ecosistemici interessanti; invita la Commissione a generalizzare l'uso del termine «alimenti di origine acquatica», che è un'espressione più completa e inclusiva e non esclude i piscicoltori di acqua dolce; |
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19. |
sottolinea che, per l'acquacoltura d'acqua dolce in particolare, anche i predatori e la siccità costituiscono una sfida che si riflette nella quantità, taglia e qualità del pesce di allevamento e, in ultima analisi, producono un impatto negativo sulla redditività del settore; |
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20. |
ribadisce la necessità di un sistema di tracciabilità alimentare nell'UE che rafforzi la sostenibilità del settore dell'acquacoltura e risponda alle richieste dei consumatori fornendo informazioni su quali sono i pesci o alimenti acquatici allevati e dove, quando e come lo sono, innanzitutto per migliorare la sicurezza alimentare, ma anche per consentire controlli lungo l'intera catena dei prodotti sia dell'UE che importati da paesi terzi e per combattere le frodi; ritiene che tale sistema dovrebbe coinvolgere tutti gli attori della catena del valore, in modo che possano collaborare tra loro utilizzando sistemi digitali, l'intelligenza artificiale e altre innovazioni tecnologiche; |
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21. |
sottolinea la valutazione positiva dei consumatori europei nei confronti delle denominazioni di qualità, ivi comprese le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette; chiede alla Commissione e agli Stati membri di promuovere l'uso di tali indicazioni per quei prodotti dell'acquacoltura che soddisfano le qualità e i requisiti necessari previsti dal regolamento dell'UE sui regimi di qualità, come il Mexillón de Galicia DOP; |
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22. |
accoglie con favore l'intenzione della Commissione di sostenere modelli imprenditoriali verdi, come quelli basati sul sequestro di carbonio, al fine di rendere le catene di approvvigionamento più sostenibili; sottolinea, a tale proposito, che determinate pratiche acquicole, come gli allevamenti di mitili o di ostriche e la policoltura in stagni, possono costituire modelli di successo per i futuri sistemi di crediti di emissioni nel contesto della legislazione dell'UE in materia di clima; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere questo tipo di imprese «verdi» alla luce degli obiettivi della strategia; |
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23. |
evidenzia l'importanza di applicare norme e interventi basati su dati concreti per migliorare il benessere dei pesci durante la loro cura nonché durante il trasporto e l'abbattimento, ivi incluso mantenendo la qualità dell'acqua entro limiti che garantiscano il benessere e la protezione dell'ambiente, come modo per ridurre la prevalenza e la diffusione di malattie e ridurre ulteriormente la necessità di utilizzare antibiotici, che ad ogni modo dovrebbe essere ulteriormente ridotta; invita a prestare particolare attenzione ai metodi di alimentazione al fine di controllare i livelli di materia organica, sia nei circuiti aperti che in quelli chiusi, con l'obiettivo di mantenere e migliorare le buone pratiche ambientali; sottolinea l'importanza di continuare a migliorare i metodi di allevamento in linea con le conoscenze scientifiche più aggiornate disponibili, al fine di conseguire il benessere degli animali, che contribuisce a risultati ambientali migliori, alla resilienza ai cambiamenti climatici e all'ottimizzazione dell'uso delle risorse; |
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24. |
ribadisce che, per loro stessa natura, numerose raccomandazioni sul benessere degli animali non sono applicabili ai settori della pesca e dell'acquacoltura; |
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25. |
invita gli Stati membri a continuare a incoraggiare la promozione dell'alghicoltura e a facilitare l'uso e lo sviluppo delle alghe come alimenti e mangimi, anche rendendo possibili processi di autorizzazione più semplici, senza trascurare altre specie di acquacoltura; sottolinea che vi è un potenziale non sfruttato per quanto concerne l'alghicoltura in termini di creazione di nuovi posti di lavoro e di fornitura di servizi ecosistemici e alimenti e mangimi più rispettosi dell'ambiente; ritiene che una migliore gestione delle popolazioni di alghe potrebbe in una certa misura essere un modo efficace, oltre alla loro coltura, per contribuire a combattere l'eutrofizzazione ed eliminare l'eccesso di azoto e fosforo dalle acque, nonché l'eccesso di carbonio se le alghe permangono nell'acqua per depositarsi sul fondale marino; accoglie con favore l'intenzione della Commissione di presentare un'iniziativa specifica per sostenere il consumo di alghe nell'UE; osserva che una migliore protezione delle popolazioni di alghe marine potrebbe fornire servizi ecosistemici, fungere da pozzo di assorbimento del carbonio e contribuire al miglioramento della biodiversità; |
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26. |
plaude al ruolo delle donne nelle catene del valore dell'acquacoltura e chiede di conseguenza che siano loro garantite condizioni di lavoro dignitose e che venga rispettato il principio della parità di retribuzione per lo stesso lavoro o per lavoro di pari valore; ritiene inoltre che la loro visibilità e rappresentanza nelle strutture e nei processi decisionali dovrebbero essere potenziate; |
Principali ostacoli all'acquacoltura nell'Unione e possibili soluzioni
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27. |
esorta la Commissione e gli Stati membri a elaborare piani nazionali di sviluppo sostenibile dell'acquacoltura tenendo conto dei principali ostacoli allo sviluppo delle potenzialità del settore e a riconoscere la necessità di destinare spazio all'acquacoltura attraverso un'adeguata pianificazione territoriale; sottolinea l'importanza di un meccanismo trasparente e partecipativo, in linea con la direttiva 2014/89/UE sulla pianificazione dello spazio marittimo, per assegnare lo spazio in modo equo a tutti i portatori di interessi, ivi comprese zone di pesca e aziende acquicole esistenti e nuove e aree marine protette, nonché zone di restrizione della pesca; si rammarica che alcuni Stati membri non abbiano ancora presentato alla Commissione i loro piani nazionali di gestione dello spazio marittimo nonostante il termine previsto dalla direttiva, e li esorta a presentare i loro piani quanto prima; |
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28. |
sostiene l'obiettivo della Commissione di avviare campagne di promozione volte a incentivare il consumo di prodotti acquicoli dell'UE e a porre in evidenza l'acquacoltura dell'UE, e di promuovere ulteriormente lo sviluppo sostenibile di quest'ultima; sottolinea, a tale riguardo, che è necessario garantire informazioni complete e di facile accesso ai consumatori, anche per quanto riguarda diete sane, vantaggi ambientali e altri parametri relativi alla sostenibilità, come l'impatto climatico; |
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29. |
ritiene che i siti di produzione acquicola progettati e creati in acque libere non dovrebbero coincidere o entrare in conflitto con le zone di pesca; è inoltre del parere che il settore della pesca e i relativi operatori e rappresentanti dovrebbero essere pienamente coinvolti in tale processo; |
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30. |
sottolinea che la produzione di acquacoltura dell'UE rimane altamente concentrata in termini di Stati membri e specie di allevamento, per cui vi è un considerevole potenziale di diversificazione; |
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31. |
evidenzia che la pianificazione dello spazio è uno degli strumenti fondamentali per la creazione dei presupposti per lo sviluppo a lungo termine dell'acquacoltura e dovrebbe assicurare siti adeguati per la pianificazione dell'acquacoltura, tenendo conto delle altre attività nelle zone interessate; |
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32. |
ribadisce che lo sviluppo dell'acquacoltura richiede un quadro normativo solido, affidabile, chiaro e semplice dal punto di vista amministrativo per l'uso dello spazio e le licenze, creando un clima di fiducia e sicurezza per gli investimenti nel settore; sottolinea che la pianificazione dello spazio dovrebbe tradursi in un piano efficace e flessibile che tenga conto della continua mutevolezza degli ambienti marini e di acqua dolce in cui si inserisce l'acquacoltura e che una zonizzazione eccessivamente restrittiva potrebbe scoraggiare gli investimenti e lo sviluppo; |
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33. |
evidenzia l'importanza della certezza giuridica e della prevedibilità degli investimenti per la crescita sostenibile del settore dell'acquacoltura nell'Unione; sottolinea che tutte le misure adottate dalle diverse autorità pubbliche degli Stati membri devono contribuire alla semplificazione dei termini e delle procedure amministrative, affinché le pubbliche amministrazioni adempiano ai propri obblighi, risolvano tempestivamente le questioni ed evitino inutili ritardi nelle procedure di autorizzazione o concessione; respinge la retroattività in relazione alla riduzione della durata delle concessioni o delle loro proroghe e invita gli Stati membri a tutelare la fiducia e le legittime aspettative dei concessionari; |
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34. |
sottolinea che, in termini di concessione delle licenze e di pianificazione, la complessità burocratica e i ritardi esistenti comportano costi aggiuntivi per i potenziali investitori; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire procedure di concessione delle licenze chiare e trasparenti al fine di stimolare gli investitori; |
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35. |
pone in evidenza la necessità di continuare ad applicare il metodo di coordinamento aperto al fine di conseguire il coordinamento con le amministrazioni pubbliche nazionali, regionali e locali che hanno competenze nel settore dell'acquacoltura; ritiene che tale coordinamento sia assolutamente necessario per razionalizzare la legislazione nazionale e fornire orientamenti sul quadro normativo applicabile al settore; invita la Commissione a rendere pubbliche le raccomandazioni specifiche per paese al fine di orientare gli Stati membri in merito allo sviluppo dell'acquacoltura nell'UE; |
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36. |
invita la Commissione e gli Stati membri a garantire un migliore coordinamento per quanto concerne le competenze condivise dell'UE e il coordinamento tra le autorità locali, regionali e nazionali; |
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37. |
sottolinea l'importanza di disporre di ingredienti sostenibili destinati ai mangimi per l'acquacoltura nell'Unione; ritiene che l'acquacoltura potrebbe colmare il divario ittico solo a condizione che tutte le specie allevate forniscano un guadagno netto di proteina di pesce, il che significa che l'acquacoltura non deve rimuovere dagli oceani e da altri corpi idrici per il proprio fabbisogno di mangimi una quantità di pesce selvatico superiore a quella che produce; evidenzia che, a livello globale, un'ampia percentuale di pesci utilizzata per produrre farina e olio di pesce viene catturata nelle zone economiche esclusive dei paesi in via di sviluppo; sottolinea la necessità di promuovere proteine e oli marini ecologicamente sostenibili da utilizzare come mangimi sotto forma di sottoprodotti e rifilature, altre proteine e soluzioni innovative, come farina di insetti e microalghe, e di sostituire parzialmente le proteine e gli oli marini con alternative non marine prodotte in modo sostenibile; invita la Commissione e gli Stati membri a investire in ricerca e innovazione al fine di promuovere una transizione verso fonti di proteine nuove e sostenibili e chiede alla Commissione di valutare la necessità di modifiche legislative al riguardo; esorta la Commissione e gli Stati membri a promuovere pratiche sostenibili e ad aumentare, nei mangimi, la percentuale di farina di pesce e olio di pesce certificati in modo indipendente in base a sistemi di certificazione ambientale e sociale credibili e indipendenti che utilizzano criteri di valutazione a basso indice trofico e il codice di condotta della FAO; |
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38. |
riconosce che attualmente non è possibile fornire all'acquacoltura una quantità sufficiente di farina di pesce e olio di pesce solo mediante scarti e sottoprodotti dell'industria della pesca, in parte a causa della crescente domanda sul mercato delle farine di pesce; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire una produzione sostenibile di farina di pesce e olio di pesce e a intensificare congiuntamente gli sforzi in materia di ricerca e innovazione per risolvere il problema relativo all'aumento della domanda sul mercato delle farine di pesce sviluppando alternative sostenibili; |
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39. |
è preoccupato circa il numero crescente di stabilimenti di produzione di farina di pesce e olio di pesce lungo la costa africana occidentale, gestiti principalmente da società cinesi la cui produzione non sostenibile sta provocando problemi che minacciano l'esistenza della pesca regionale e artigianale, e invita pertanto la Commissione a garantire che negli impianti di acquacoltura nell'UE non vengano utilizzati mangimi derivanti da tale produzione; |
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40. |
invita la Commissione a ricorrere ai sistemi digitali e all'intelligenza artificiale per migliorare la tracciabilità e la sostenibilità dei prodotti dell'acquacoltura e ad estendere la tracciabilità ai mangimi utilizzati; |
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41. |
si rivolge alla Commissione affinché riconosca l'importanza di condurre campagne di comunicazione a livello dell'UE sull'acquacoltura sostenibile dell'UE e l'importanza della produzione con fondi in gestione diretta, in linea con gli obiettivi degli orientamenti strategici; invita gli Stati membri e la Commissione a includere in tutti i programmi operativi, in linea con gli obiettivi degli orientamenti strategici, l'organizzazione di campagne di informazione e comunicazione su specifici sottosettori del settore dell'acquacoltura sostenibile dell'UE; |
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42. |
esorta la Commissione, nell'ambito della politica di promozione agricola dell'UE, a incentivare programmi che consentano di promuovere in modo specifico e individuale i prodotti dell'acquacoltura; sottolinea l'importanza di sfruttare l'attuale riesame della politica di promozione agricola per dare maggiore rilievo alla promozione dei prodotti dell'acquacoltura sostenibile e incoraggia la Commissione a usare la politica di promozione agricola dell'UE a sostegno dei settori e degli operatori che contribuiscono intrinsecamente al raggiungimento degli obiettivi del Green Deal o che guidano la transizione verso il conseguimento di questi ultimi; |
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43. |
plaude alla qualità del lavoro svolto dall'Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (EUMOFA); invita la Commissione a concedere all'EUMOFA un finanziamento aggiuntivo mirato al fine di tradurre le relazioni dell'Osservatorio in tutte le lingue ufficiali dell'UE, dato che esse sono spesso disponibili solo in una lingua o in non più di cinque lingue ufficiali dell'Unione; ritiene che tali informazioni aiuteranno il settore dell'acquacoltura a ottenere dati aggiornati e di alta qualità al fine di migliorare le sue prestazioni di marketing; |
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44. |
esorta la Commissione e gli Stati membri ad accrescere in misura sostanziale i fondi per la ricerca e l'innovazione nel settore dell'acquacoltura (sia marina che di acqua dolce), in particolare per nuovi settori di conoscenza quali lo studio del microbioma o il monitoraggio scientifico dei servizi ambientali legati all'acquacoltura; invita gli Stati membri a fornire o aumentare i finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo nel settore dell'acquacoltura e a potenziare il trasferimento di conoscenze scientifiche al settore e ad altri portatori di interessi; |
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45. |
invita gli Stati membri e le rispettive amministrazioni a garantire che il potenziale dei regimi relativi ai prodotti agricoli e alla qualità alimentare venga sfruttato più ampiamente per i prodotti dell'acquacoltura; rammenta la possibilità di istituire regimi di qualità regionali o nazionali che possano aiutare i produttori ad accrescere la loro visibilità e, quindi, le loro prestazioni di marketing e il loro reddito; |
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46. |
sottolinea che le conoscenze e l'innovazione (tra cui l'uso della tecnologia digitale) sono determinanti per raggiungere gli altri obiettivi definiti per il settore dell'acquacoltura dell'UE e che Orizzonte Europa, il programma quadro dell'UE per la ricerca e l'innovazione, rappresenta una notevole opportunità per progredire in questo ambito; |
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47. |
esorta la Commissione a migliorare e raccogliere informazioni relative al potenziale del settore dell'acquacoltura nelle regioni ultraperiferiche, attraverso studi di fattibilità e riscontri, e a fornire un sostegno specifico alle start-up che intendono operare in tale settore nelle suddette regioni; |
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48. |
esprime il suo massimo sostegno a favore dell'innovazione e del progresso per quanto riguarda l'allevamento di nuove specie di acquacoltura; |
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49. |
prende atto del fatto che un settore dell'acquacoltura innovativo richiede altresì lo sviluppo di competenze adeguate acquisite attraverso la promozione di programmi di studio e conoscenze specializzati sull'acquacoltura (ad esempio studi veterinari specializzati sui pesci e formazione sulla salute dei pesci per gli operatori del settore dell'acquacoltura), nonché una formazione permanente per gli agricoltori incentrata su approcci innovativi per il settore dell'acquacoltura; |
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50. |
invita la Commissione ad adoperarsi ulteriormente per garantire condizioni di parità all'acquacoltura dell'UE rispetto ai produttori di paesi terzi attraverso la revisione degli accordi commerciali internazionali e l'eventuale conclusione di nuovi accordi in futuro per quanto riguarda le importazioni di prodotti che non soddisfano gli stessi requisiti in materia di accesso al mercato, sostenibilità ambientale e sociale o benessere dei pesci applicabili ai prodotti dell'UE, ivi incluso provvedendo a un aggiornamento delle norme ai fini di una migliore attuazione dell'etichettatura degli alimenti acquatici; ritiene che, in casi specifici quali l'etichettatura del caviale, dovrebbe essere rivisto il quadro giuridico in materia di informazione dei consumatori; invita la Commissione a valutare, mediante una valutazione di impatto, l'inclusione dei settori dell'acquacoltura sostenibile nel meccanismo dell'UE di adeguamento del carbonio alle frontiere, al fine di incentivare le industrie europee e i partner commerciali dell'UE a decarbonizzare le loro industrie in modo da attuare misure che contribuiscano in modo positivo a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, così da conseguire l'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra, e di sostenere di conseguenza le politiche climatiche dell'UE e globali a favore della neutralità in termini di gas a effetto serra, senza essere nel contempo discriminanti o costituire una restrizione dissimulata al commercio internazionale; |
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51. |
rammenta le opportunità di cui dispone il settore per incrementare gli scambi commerciali dei prodotti dell'acquacoltura, in particolare nei paesi e nelle regioni in cui il consumo di tali prodotti è ridotto; |
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52. |
invita la Commissione e gli Stati membri, per quanto riguarda il benessere dei pesci, a sostenere le conoscenze scientifiche e promuovere le migliori pratiche acquicole in tale ambito nonché a incentivare la creazione di centri di riferimento dell'UE in materia; sottolinea che disporre di buone pratiche in materia di benessere degli animali è la migliore misura preventiva per ridurre la necessità di medicinali e garantire la salute e il benessere dei pesci; incoraggia un ulteriore ricorso alle tecnologie e all'innovazione per affrontare le malattie in modo più mirato, riducendo la quantità di medicinali necessaria; evidenzia la necessità di migliorare la disponibilità di medicinali veterinari, ove necessario, per il settore dell'acquacoltura; |
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53. |
raccomanda alla Commissione di elaborare proposte legislative sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche in merito alle esigenze dei pesci e di altri animali acquatici e ai metodi di trasporto, al fine di ridurre al minimo le loro sofferenze durante il trasporto; sottolinea che le nuove disposizioni dovrebbero fornire una lista di controllo dettagliata per la pianificazione e la preparazione precedenti al trasporto, come pure istruzioni specifiche riguardanti i parametri di qualità dell'acqua, la densità, il trattamento durante il carico e lo scarico nonché i controlli successivi al trasporto relativi al benessere degli animali; invita la Commissione a garantire che gli orientamenti che pubblica siano aggiornati in base ai dati scientifici più recenti e conformi al regolamento (CE) n. 1/2005, e chiede la definizione di requisiti specifici per gli spostamenti a carattere commerciale dei pesci; sottolinea inoltre che dovrebbero essere fornite una formazione e una certificazione specifiche per quanto riguarda il trasporto dei pesci; |
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54. |
sostiene l'aumento della capacità di osservare, modellare e prevedere di Copernicus e della rete europea di osservazione e di dati dell'ambiente marino per poter meglio anticipare le conseguenze degli eventi meteorologici estremi sia sulla terraferma che in mare, ai quali gli impianti di acquacoltura sono particolarmente sensibili; |
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55. |
sottolinea l'importanza di una formazione adeguata per le autorità competenti e gli agricoltori su come limitare l'impatto ambientale delle pratiche di acquacoltura e garantire il rispetto di requisiti elevati in termini di benessere e salute degli animali; |
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56. |
invita la Commissione a elaborare una proposta relativa a un grande piano dell'UE per la gestione dei cormorani in grado di affrontare in maniera adeguata e definitiva il problema che affligge da anni il settore dell'acquacoltura, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e dell'esperienza e delle prassi già messe alla prova in alcuni Stati membri; chiede che il piano sia definito in modo da mitigare e controllare efficacemente il loro impatto sulle aziende acquicole, al fine di ridurre la loro incidenza economica, ambientale e sociale sulla produzione e la biodiversità; evidenzia che il piano dovrebbe includere un elenco di misure ammissibile relative a soluzioni di coesistenza preventiva e indennizzo adeguato per le perdite e misure finanziate con fondi dell'UE o nazionali; insiste sulla centralità di un sostegno finanziario a favore di attività ricerca ad hoc volte a trovare e testare misure preventive, come pure sulla necessità di consentire un adeguato monitoraggio, tra cui la registrazione e l'analisi degli effetti delle misure adottate; invita gli Stati membri ad attuare tali misure su una base caso per caso locale e a riferire ogni anno alla Commissione sull'attuazione del piano, ivi compreso per quanto riguarda l'efficacia delle misure selezionate; chiede che ogni cinque anni la Commissione valuti il grande piano dell'UE per la gestione dei cormorani e riferisca al Parlamento; esorta la Commissione a elaborare immediatamente un documento di orientamento su come applicare le deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva Uccelli, nonché a valutare la necessità di modificare la legislazione vigente laddove le misure preventive si siano dimostrate insufficienti e l'impatto finanziario e sociale non consenta soluzioni di coesistenza, sulla base dei migliori pareri scientifici; |
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57. |
invita la Commissione e gli Stati membri a semplificare le procedure di concessione, come pure a profondere ulteriori sforzi e a fornire l'assistenza supplementare necessaria per consentire agli utenti del FEAMPA di accedere ai finanziamenti; |
Acquacoltura biologica
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58. |
accoglie con favore la comunicazione della Commissione su un piano d'azione per lo sviluppo della produzione biologica e le 23 azioni incluse nel suo allegato; sottolinea che l'acquacoltura biologica deve svolgere un ruolo chiave nella crescita prevista del settore acquicolo, dato il suo ampio potenziale di sviluppo non sfruttato, in linea con la transizione verso un sistema alimentare sostenibile in Europa, che dovrebbe ricevere assistenza attraverso il FEAMPA; |
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59. |
concorda sul fatto che l'acquacoltura biologica abbia del potenziale, ma pone in evidenza le differenze nella produzione dell'acquacoltura biologica tra i vari Stati membri; |
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60. |
condivide l'obiettivo di un aumento significativo dell'acquacoltura biologica entro il 2030 senza fissare alcuna percentuale concreta nel piano, dato che si tratta di un settore relativamente nuovo e la sua crescita è difficilmente pronosticabile; incoraggia tuttavia gli Stati membri a definire obiettivi, se del caso, tenendo conto delle loro conoscenze riguardo alle specificità locali e regioni e agli sviluppi del mercato; sottolinea che, sebbene negli ultimi anni l'acquacoltura biologica dell'UE abbia registrato un aumento dell'allevamento di talune specie e in alcuni paesi (tra cui il salmone in Irlanda e i mitili in Danimarca e Irlanda), la domanda di acquacoltura biologica dell'UE è incerta e, inoltre, i suoi risultati economici non sono ancora sufficienti in alcune zone; |
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61. |
ritiene che l'acquacoltura sostenibile, in generale, e l'acquacoltura biologica, in particolare, svolgeranno un ruolo chiave nel soddisfare l'ambizione dell'UE di un'Europa neutra in termini di emissioni di carbonio entro il 2050, riducendo le emissioni di gas a effetto serra e contribuendo alla mitigazione dei cambiamenti climatici, apportando nel contempo benefici aggiuntivi per l'ambiente e la biodiversità; |
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62. |
evidenzia che l'acquacoltura sostenibile, in generale, e l'acquacoltura biologica, in particolare, possono contribuire a soddisfare la domanda dei consumatori di prodotti alimentari diversificati e di alta qualità, creati nel rispetto dell'ambiente e garantendo il benessere dei pesci, colmando in tal modo il divario tra domanda e offerta di prodotti della pesca nell'UE e alleggerendo la pressione sugli stock selvatici; |
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63. |
invita la Commissione e gli Stati membri, nel quadro dei piani nazionali di sviluppo sostenibile dell'acquacoltura, ad analizzare i principali ostacoli allo sviluppo dell'acquacoltura biologica e a proporre misure adeguate; esorta inoltre gli Stati membri a includere, sulla base di una valutazione d'impatto ex ante, un aumento dell'acquacoltura biologica tra gli obiettivi dei loro piani strategici pluriennali per l'acquacoltura riveduti; ritiene che il FEAMPA dovrebbe essere utilizzato per promuovere pratiche di acquacoltura sostenibili, segnatamente la produzione biologica, e fornire sostegno durante il periodo di conversione, in modo da creare condizioni di parità rispetto agli altri produttori biologici; |
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64. |
sottolinea la necessità di un maggiore sostegno alla ricerca e all'innovazione in materia di fonti alternative di nutrienti, trattamenti, allevamento e benessere degli animali nell'acquacoltura; ritiene necessario incentivare gli investimenti in sistemi di policoltura e acquacoltura multitrofica adattati e promuovere gli incubatoi e le attività di crescita per il novellame biologico; accoglie con favore il metodo di coordinamento aperto per lo scambio delle migliori pratiche e l'innovazione nell'acquacoltura biologica; |
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65. |
sottolinea che l'innovazione, in particolare per quanto riguarda i diversi tipi di acquacoltura, ha registrato sviluppi da quando è stato adottato il regolamento relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici; evidenzia, a tale riguardo, che determinate disposizioni, come quelle in materia di riproduzione, non sono adatte ai nuovi metodi di acquacoltura innovativi e sostenibili che sono stati sviluppati; esorta la Commissione a esaminare tale regolamento alla luce di ciò e a proporre le necessarie modifiche; |
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66. |
invita la Commissione ad analizzare in che modo le norme per l'acquacoltura biologica sono interpretate, attuate e monitorate in ciascuno Stato membro; esorta la Commissione a pubblicare orientamenti per gli Stati membri, gli organismi di certificazione e gli acquacoltori, al fine di ridurre l'eterogeneità nell'attuazione del regolamento sulla produzione biologica, sulla base delle conclusioni di tale analisi; |
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67. |
esorta la Commissione a valutare la possibilità di autorizzare nuovamente l'uso del 30 % della razione giornaliera di farina di pesce e olio di pesce ricavati da sottoprodotti dell'acquacoltura non biologica o da scarti di pesce catturato per il consumo umano proveniente da prodotti della pesca sostenibili dell'UE, per un periodo transitorio di cinque anni per tutti i nuovi operatori nel settore dell'acquacoltura biologica, visto il suo impatto positivo sull'economia circolare e come misura di sostegno necessaria alla luce della scarsa disponibilità e dei prezzi elevati dei mangimi biologici; invita la Commissione a considerare anche l'uso di specie (che in Europa potrebbero non essere generate in modo naturale) per le quali viene effettuata la riproduzione indotta, utilizzando estratti ipofisari, specie che sono usate nelle pratiche di policoltura, al fine di utilizzare altre nicchie trofiche dell'ambiente di coltura, contribuendo in tal modo alla cattura del carbonio, mitigando l'eutrofizzazione, aumentando la produttività complessiva degli stagni e riducendo il carico nutritivo della piscicoltura; |
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68. |
sottolinea la necessità di garantire condizioni di parità tra i produttori biologici dell'UE in tutta l'Unione, anche per quanto riguarda i prodotti biologici importati, prevedendo le stesse norme, fornendo lo stesso sostegno e armonizzando il trattamento delle patologie nell'acquacoltura e nell'allevamento biologici; |
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69. |
rammenta che risoluzione del Parlamento dal titolo «Verso un settore europeo dell'acquacoltura sostenibile e competitivo: situazione attuale e sfide future» propone 92 azioni volte a sbloccare il potenziale dell'acquacoltura dell'UE: semplificando le procedure amministrative; garantendo equità nell'interazione con altri settori; promuovendo la competitività dell'acquacoltura dell'UE dentro e fuori i confini dell'Unione; migliorando le informazioni fornite ai consumatori; garantendo il benessere degli animali e la disponibilità di prodotti veterinari; perseguendo una migliore comunicazione e migliori campagne promozionali; sostenendo la ricerca e l'innovazione; promuovendo la formazione e l'occupazione; migliorando la sostenibilità del settore dell'acquacoltura nell'UE; garantendo un adeguato livello di finanziamento attraverso il FEAMP e altri fondi strutturali; e raggiungendo una simbiosi armoniosa con la pesca; esorta la Commissione a lavorare a stretto contatto con gli Stati membri al fine di attuare tali azioni; |
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70. |
rileva che il confronto tra pesca estrattiva e acquacoltura non ha alcun senso in un contesto come quello attuale, in cui la domanda di prodotti ittici è in aumento mentre la pressione sulle riserve di pesci selvatici si sta gradualmente riducendo nell'Unione, e afferma che tali attività sono complementari; |
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71. |
sottolinea che la cooperazione tra l'acquacoltura, da un lato, e le attività conserviere e di trasformazione, dall'altro, può generare un notevole valore aggiunto per i prodotti del settore acquicolo a condizione che tale cooperazione avvenga in forma sinergica, promuovendo entrambe le attività; |
o
o o
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72. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e ai consigli consultivi in materia di politica comune della pesca. |
(1) GU C 184 del 5.5.2022, pag. 2.
(2) GU C 67 dell'8.2.2022, pag. 25.
(3) GU C 270 del 7.7.2021, pag. 2.
(4) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.
(5) GU L 247 del 13.7.2021, pag. 1.
(6) GU L 257 del 28.8.2014, pag. 135.
(7) GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.
(8) GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1.
(9) GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.
(10) GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23.
(11) Commissione europea, Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca, «Study on an interim evaluation of the Open Method of Coordination (OMC) for the sustainable development of EU aquaculture» (Studio su una valutazione intermedia del metodo di coordinamento aperto per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura dell'UE), 2019.
(12) GU C 28 del 27.1.2020, pag. 26.
(13) GU C 21 E del 28.1.2010, pag. 11.
(14) Commissione europea, Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca, «The EU fish market: 2020 edition» (Il mercato ittico dell'UE: edizione 2020), Ufficio delle pubblicazioni, 2021.
(15) Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), «The EU Aquaculture Sector — Economic report 2020» (Il settore dell'acquacoltura dell'UE — Relazione economica 2020) (STECF-20-12). EUR 28359 EN, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2021.
(16) Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).
(17) Trasformare l'economia blu dell'UE per un futuro sostenibile (2021) — https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0240&from=IT
|
14.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 132/15 |
P9_TA(2022)0335
Impatto delle nuove tecnologie sulla tassazione: cripto-attività e blockchain
Risoluzione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2022 sull'impatto delle nuove tecnologie sulla tassazione: cripto-attività e blockchain (2021/2201(INI))
(2023/C 132/02)
Il Parlamento europeo,
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vista la comunicazione della Commissione del 15 luglio 2020«Piano d'azione per una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa» (COM(2020)0312), |
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vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività, presentata dalla Commissione europea il 24 settembre 2020, |
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vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 24 settembre 2020 relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE (COM(2020)0591), |
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vista la relazione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) del 12 ottobre 2020 dal titolo «Taxing Virtual Currencies: An Overview of Tax Treatments and Emerging Tax Policy Issues» (Tassazione delle valute virtuali: una panoramica dei trattamenti fiscali e delle questioni emergenti di politica fiscale), |
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vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 18 maggio 2021«Tassazione delle imprese per il XXI secolo» (COM(2021)0251), |
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visto il documento di lavoro sulle riforme fiscali e strutturali n. 12/2021 del Centro comune di ricerca della Commissione, dal titolo «Cryptocurrencies: an empirical view from a tax perspective» (Criptovalute: una visione empirica dal punto di vista fiscale), |
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vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività (COM(2021)0422), presentata dalla Commissione europea il 20 luglio 2021, |
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visto il documento di lavoro della Banca mondiale dal titolo «Crypto-Assets Activity around the World: Evolution and Macro-Financial Drivers» (Le cripto-attività nel mondo: evoluzione e fattori macrofinanziari) pubblicato l'8 marzo 2022, |
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visto il documento di consultazione pubblica dell'OCSE pubblicato il 22 marzo 2022 dal titolo «Crypto-asset Reporting Framework and Amendments to the Common Reporting Standard» (Quadro per la comunicazione in materia di cripto-attività e modifica dello standard comune di comunicazione di informazioni), |
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visti il suo studio del 15 ottobre 2018 dal titolo «VAT fraud: economic impact, challenges and policy issues» (Evasione dell'IVA: effetti economici, sfide e questioni politiche), il suo studio del luglio 2018 dal titolo «Cryptocurrencies and blockchain — Legal context and implications for financial crime, money laundering and tax evasion» (Criptovalute e blockchain: contesto legale e implicazioni per i reati finanziari, il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale) e il suo studio del 15 febbraio 2018 dal titolo «Impact of Digitalisation on International Tax Matters» (Impatto della digitalizzazione sulle questioni fiscali internazionali), |
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visto il suo studio del 21 ottobre 2021 dal titolo «Exploring the opportunities and challenges of new technologies for EU tax administration and policy» (Esplorare le opportunità e le sfide delle nuove tecnologie per l'amministrazione e la politica fiscale dell'UE), |
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visto l'articolo 54 del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0204/2022), |
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A. |
considerando che l'uso delle nuove tecnologie nel mercato unico dell'UE e la digitalizzazione delle amministrazioni fiscali in tutta Europa sta trasformando il rapporto tra i contribuenti, ossia cittadini e imprese, da un lato, e autorità fiscali nazionali, dall'altro; che l'UE potrebbe svolgere un ruolo chiave nel garantire il coordinamento degli aspetti procedurali e tecnici della digitalizzazione delle amministrazioni fiscali per evitare ostacoli all'interoperabilità delle piattaforme tecniche nazionali; |
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B. |
considerando che le diverse caratteristiche dei vari tipi di cripto-attività e i confini tra i diversi tipi possono essere pertinenti per la determinazione del loro trattamento fiscale; |
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C. |
considerando che la dinamica di mercato delle cripto-attività dimostra la necessità di un quadro giuridico chiaro, stabile e trasparente; |
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D. |
considerando che al giorno d'oggi le autorità fiscali devono affrontare molte sfide nell'ambito di un'efficace applicazione delle norme tributarie, in particolare per quanto concerne la cooperazione transfrontaliera, data l'accelerazione delle transazioni digitali, la crescente mobilità dei contribuenti, il numero di transazioni transfrontaliere e l'internazionalizzazione delle operazioni economiche e dei modelli aziendali nonché i rischi di doppia imposizione o di sistemi fiscali aggressivi e complessi; |
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E. |
considerando che le autorità fiscali devono stare al passo con i potenziali rischi per la sostenibilità dei sistemi fiscali e la loro capacità di far rispettare i quadri giuridici nazionali ed europei in materia fiscale; |
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F. |
considerando che le nuove soluzioni tecnologiche, come la blockchain, possono essere utilizzate dalle amministrazioni fiscali per soddisfare meglio le esigenze dei contribuenti, scambiare informazioni tra giurisdizioni, per vari tipi di registri, e per scoraggiare e/o contrastare la corruzione, ma che se ne può anche fare un uso improprio, con l'intento criminale di evitare di pagare le tasse e trasformarlo in un mezzo per attività illecite; che la maggiore visibilità delle transazioni in blockchain potrebbe, in particolare, agevolare gli sforzi di lotta alla frode fiscale profusi dalle amministrazioni fiscali; |
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G. |
considerando che diverse amministrazioni fiscali in tutta Europa stanno già compiendo passi importanti verso la digitalizzazione dei processi, anche se a vari livelli, rendendo gli adempimenti fiscali più semplici, rapidi ed efficaci; che l'uso delle nuove tecnologie varia ancora sensibilmente da uno Stato membro all'altro; che le amministrazioni fiscali nazionali, in generale, necessitano di un'ulteriore spinta per più incentivi e misure di sensibilizzazione, per realizzare il potenziale della trasformazione tecnologica e digitale; che la tecnologia può contribuire ad agevolare la cooperazione tra i diversi enti governativi, in particolare sulle questioni fiscali; |
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H. |
considerando che il crescente utilizzo delle cripto-attività sta costringendo le amministrazioni fiscali ad adeguare le attuali pratiche fiscali all'interno del mercato unico; che, nell'ambito del mercato delle cripto-attività, l'individuazione delle attività fiscalmente rilevanti è complessa, perché si basa di meno sugli intermediari finanziari tradizionali che in genere forniscono le informazioni a fini fiscali; |
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I. |
considerando che cinque Stati membri su 27 hanno adottato disposizioni giuridiche specifiche sulla tassazione delle cripto-attività; che 19 Stati membri dispongono di orientamenti amministrativi sulla tassazione delle cripto-attività; |
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J. |
considerando che lo standard comune di comunicazione di informazioni (CRS) dell'OCSE ha migliorato la trasparenza fiscale internazionale imponendo alle giurisdizioni di ottenere informazioni sulle attività offshore detenute presso istituzioni finanziarie e di scambiare automaticamente tali informazioni con le giurisdizioni di residenza dei contribuenti su base annuale; che tuttavia, nella maggior parte dei casi, le cripto-attività non rientreranno nell'ambito di applicazione del CRS, che si applica alle attività finanziarie tradizionali e alle monete fiduciarie; |
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K. |
considerando che vi sono uno sforzo e un impegno a livello internazionale per regolamentare meglio l'equa tassazione dell'economia digitale; che le cripto-attività potrebbero essere utilizzate per pregiudicare le iniziative internazionali esistenti nel settore della trasparenza fiscale, come rilevato dall'OCSE; che, in tale contesto, è fondamentale che l'UE assuma un ruolo guida, in particolare attraverso una stretta cooperazione tra gli Stati membri, per tassare le cripto-attività in maniera equa e trasparente; |
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L. |
considerando che l'economia globale sta cambiando e sta diventando sempre più digitalizzata e che i principi alla base dell'attuale quadro fiscale internazionale stanno progressivamente diventando superati e non possono più garantire che gli utili siano tassati nel luogo in cui si svolgono le attività economiche che li generano e in cui viene creato il valore; |
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M. |
considerando che non esiste alcuno strumento internazionale riguardante la tassazione delle cripto-attività e che i vari paesi hanno adottato un'ampia gamma di approcci diversi al riguardo; che l'Unione europea deve assumere un ruolo guida nel garantire una partecipazione finanziaria più inclusiva dei cittadini, sia all'interno che all'esterno dei suoi confini, nelle pertinenti piattaforme internazionali; |
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N. |
considerando che l'OCSE, nella sua relazione del 2020 sulla tassazione delle valute virtuali, individua una serie di elementi rilevanti da affrontare, tra cui la definizione di evento imponibile, le forme di reddito associate alle valute virtuali e il modo in cui la tassazione può essere adeguata alla natura e alla dinamica delle cripto-attività al fine di raccogliere gli utili in modo equo ed efficiente; |
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O. |
considerando che l'Unione ha già compiuto passi importanti verso una chiara definizione di talune cripto-attività e di fornitori di servizi per le cripto-attività e, più in generale, verso l'istituzione di un quadro normativo adeguato per le cripto-attività, ossia il regolamento sui mercati delle cripto-attività (MiCa); che tale quadro e tali definizioni faciliteranno una tassazione equa e semplice di tali attività; che le definizioni di tali attività devono essere allineate con gli standard internazionali, in particolare quelli elaborati dall'OCSE e dal Gruppo di azione finanziaria internazionale; |
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P. |
considerando che le definizioni di cripto-attività devono essere uniformi in tutta l'UE e in linea con le norme internazionali; che la stessa cripto-attività può essere classificata come «oggetto fiscale» in diversi modi nell'UE, il che comporta un trattamento fiscale diverso; |
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Q. |
considerando che alcuni ambiti della politica fiscale sono di competenza nazionale e che una forte cooperazione tra gli Stati membri rimane fondamentale e necessaria per rispondere alle sfide poste all'integrità del nostro mercato unico e alla sostenibilità dei sistemi fiscali, tra cui il crescente utilizzo di cripto-attività; che un quadro di 27 approcci significativamente diversi alla tassazione delle cripto-attività potrebbe comportare ostacoli importanti per il raggiungimento degli obiettivi del mercato unico digitale; che il coordinamento e la cooperazione a livello di UE sono pertanto chiaramente giustificati; |
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R. |
considerando che l'Unione europea e il suo mercato unico devono garantire per le imprese, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) e le start-up, un ambiente favorevole all'innovazione nel campo delle nuove tecnologie nel settore dei servizi finanziari e delle cripto-attività; che questo obiettivo principale richiede un forte impegno da parte degli Stati membri con politiche, in particolare in materia fiscale, volte a garantire un quadro normativo stabile, chiaro e sicuro affinché gli operatori possano prosperare e contribuire alla crescita economica; che, infine, questo sforzo richiede un forte impegno nella tutela dei diritti dei cittadini, in quanto contribuenti e consumatori di servizi finanziari; |
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S. |
considerando che orientamenti chiari sono essenziali per un sistema di tassazione equo ed efficiente che, se attuato in modo efficiente dagli Stati membri, potrebbe realizzare riforme vantaggiose attraverso la riduzione dei costi e dei tempi amministrativi, la riduzione degli ostacoli all'ingresso e la garanzia della certezza e della stabilità, che sono prerequisiti per la competitività nonché per colmare le lacune tra le imprese, in particolare per le PMI; |
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T. |
considerando che le cripto-attività sono un ambiente in rapida evoluzione e che i responsabili politici devono conseguire risultati in condizioni di parità; che le implicazioni della politica fiscale e dell'evasione fiscale devono ancora essere esaminate attentamente, in quanto costituiscono un aspetto importante del quadro normativo generale; |
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U. |
considerando che il Parlamento ha già sottolineato che «le attuali norme internazionali in materia di imposta sulle società non sono più adeguate nel contesto della digitalizzazione e della globalizzazione dell'economia» e che «gli sviluppi della digitalizzazione e una maggiore dipendenza dalle attività immateriali e il loro aumento nelle catene del valore creano prospettive e sfide in termini di tracciabilità delle operazioni economiche e degli eventi imponibili, compresa la possibilità di pratiche di elusione fiscale, in particolare quando tali operazioni sono transfrontaliere o hanno luogo al di fuori dell'Unione» (1); |
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V. |
considerando che, a differenza della finanza tradizionale, il mondo delle cripto-attività è talvolta organizzato in modo decentrato, il che rende più difficile ricorrere agli intermediari per assistere le autorità fiscali; che tali intermediari fungono spesso da fornitori di informazioni pertinenti nei regimi tradizionali di dichiarazione fiscale di terzi; che, per quanto riguarda l'intersezione tra il settore delle cripto-attività e il sistema finanziario tradizionale, vi è solitamente un intermediario come uno scambio; |
Il potenziale delle nuove tecnologie, come la blockchain, per servire meglio i contribuenti, scoraggiare le pratiche corruttive, conferire potere alle amministrazioni fiscali e contrastare la frode e l'evasione fiscali
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1. |
ritiene che le amministrazioni fiscali nazionali dovrebbero essere meglio dotate di risorse adeguate per facilitare una riscossione efficiente delle imposte, applicare le norme, servire meglio i contribuenti e garantire gli adempimenti; invita gli Stati membri a impegnarsi, alla luce delle crescenti sfide della transizione digitale, a effettuare investimenti sufficienti nelle risorse umane, tra cui formazione, infrastrutture digitali, personale specializzato e attrezzature specifiche; |
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2. |
invita la Commissione a esaminare, nelle future proposte legislative, le modalità per garantire che la tecnologia alla base della legislazione recentemente adottata sia intrinsecamente legata alla corretta attuazione della legislazione; |
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3. |
sottolinea che l'adattamento delle capacità informatiche delle autorità fiscali attraverso le nuove tecnologie emergenti, quali le tecnologie di registro distribuito (DLT) come la blockchain o l'intelligenza artificiale, promette di promuovere procedure fiscali e amministrative intelligenti, efficaci ed efficienti, scoraggiare e limitare la corruzione, facilitare gli adempimenti fiscali da parte di cittadini e imprese e aumentare la tracciabilità e l'identificazione delle transazioni imponibili e della proprietà di beni materiali e immateriali, in un ambiente globalizzato in cui le transazioni transfrontaliere sono in aumento, creando così opportunità per sistemi fiscali migliori e progettati in modo più equo per tassare sia i contribuenti sia i beni mobili; chiede alla Commissione di analizzare e valutare gli effetti sulla protezione dei dati e sulle entrate derivanti dall'attuazione di un'eventuale imposta sulla conservazione dei dati personali; |
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4. |
sottolinea che le tecnologie emergenti, come la tecnologia di registro distribuito e la blockchain, grazie alle loro caratteristiche uniche quali la tracciabilità e la capacità di memorizzare dati immutabili e affidabili, tutelando l'integrità di tali dati, potrebbero offrire un nuovo modo per automatizzare la riscossione delle imposte; ritiene che ciò garantirebbe che le persone paghino quanto dovuto, assicurerebbe un adempimento efficiente degli obblighi fiscali e faciliterebbe la riscossione del gettito fiscale alla fonte delle diverse fasi del ciclo di vita di un prodotto o servizio in modo tempestivo, proteggendo nel contempo i dati personali dei cittadini e garantendo un livello elevato di protezione dei dati; |
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5. |
sottolinea la necessità di individuare le modalità migliori per utilizzare la tecnologia, al fine di rafforzare la capacità analitica delle amministrazioni fiscali (migliore analisi dei dati), standardizzare i dati per facilitare l'adempimento degli obblighi fiscali per le PMI (anche attraverso principi comuni in materia di informativa) e garantire che la tassazione rifletta meglio l'ambiente imprenditoriale nell'era digitale e al contempo assicurare elevati livelli di protezione dei dati; |
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6. |
prende atto dell'avvio della Comunità di cooperazione amministrativa internazionale avanzata dell'UE (Comunità AIAC dell'UE) e del prezioso contributo del vertice UE delle amministrazioni fiscali (TADEUS) al dibattito sull'impatto delle nuove tecnologie sul lavoro delle autorità fiscali nazionali; invita pertanto la Commissione a coinvolgere tali forum nell'elaborazione di un programma speciale di formazione per il personale dell'amministrazione fiscale sull'uso delle nuove tecnologie nella lotta contro la frode fiscale e l'evasione fiscale, nonché a sviluppare il loro ruolo nel miglioramento dell'interoperabilità dei sistemi fiscali per quanto riguarda la standardizzazione dei dati e la condivisione automatica dei dati in tempo reale in un contesto transfrontaliero; ricorda che tale programma deve essere integrato nell'attività del programma Fiscalis; |
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7. |
sottolinea, tuttavia, che l'uso della blockchain, dell'IA e di altri strumenti digitali da parte delle amministrazioni fiscali presenta vantaggi e rischi che devono essere adeguatamente attenuati, in particolare per prevenire violazioni della vita privata e trattamenti distorti e discriminatori dei contribuenti; |
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8. |
sottolinea in particolare i rischi associati alla qualità dei dati; osserva, a tale proposito, che una blockchain autorizzata, con autorizzazione ristretta concessa a intermediari, è fondamentale nel contesto delle amministrazioni fiscali e può contribuire a migliorare l'integrità del sistema, in quanto consente la condivisione delle informazioni fiscali, tra gli altri dati, in un ambiente sicuro; |
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9. |
invita la Commissione a valutare i modi in cui diversi Stati membri tassano le cripto-attività e le diverse politiche nazionali in materia di lotta alla frode e all'evasione fiscali nel campo delle cripto-attività, sottolineando le migliori pratiche e le potenziali lacune e avvalendosi delle piattaforme di cooperazione in materia fiscale, in particolare il programma Fiscalis; invita la Commissione, con il sostegno del gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)», ad affrontare le pratiche fiscali dannose nel settore delle cripto-attività nell'UE; |
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10. |
riconosce che l'impatto delle nuove tecnologie, come la blockchain, sulle questioni fiscali può essere visto in modo diverso a seconda dell'accento posto sulla tassazione diretta (ritenuta alla fonte, ad esempio), sull'imposizione indiretta (IVA o dazi doganali) o sulla conformità; sottolinea il potenziale della tecnologia di registro distribuito per rendere il sistema della ritenuta alla fonte più efficiente in ciascun paese, ma anche per facilitare procedure transfrontaliere uniformi e prevenire le attività fraudolente; raccomanda alla Commissione di prendere in considerazione le caratteristiche specifiche di ciascuna dimensione; invita la Commissione a tenere conto delle soluzioni digitali esistenti negli Stati membri e a valutare l'opportunità di integrare soluzioni basate sulla blockchain nelle piattaforme per lo scambio di informazioni, al fine di promuovere l'audit e lo scambio di informazioni in tempo reale, nel pieno rispetto delle norme dell'UE in materia di protezione dei dati; |
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11. |
invita la Commissione a valutare la creazione di una nuova piattaforma per la formazione e la condivisione delle migliori pratiche tra le autorità fiscali nazionali nel campo della lotta alla frode e all'evasione fiscali nell'economia digitale, in particolare con l'uso di cripto-attività; comprende che questa nuova piattaforma potrebbe essere integrata nelle iniziative in corso, come il programma Fiscalis; |
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12. |
invita la Commissione a continuare a valutare l'impatto operativo e gli aspetti di governance fiscale della tecnologia blockchain e altre tecnologie di registro distribuito, in particolare attraverso il programma Fiscalis; |
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13. |
ricorda la sua proposta per un'iniziativa della Commissione su «una norma per la segnalazione online dei dati per (in prima istanza) il commercio transfrontaliero dell'Unione, preferibilmente utilizzando dati provenienti dalla fatturazione elettronica (o da un'alternativa, ma mantenendo il principio secondo cui i dati devono essere forniti solamente una volta), compreso un trattamento dei dati centralizzato/decentrato efficiente e altamente sicuro per l'individuazione delle frodi» (2); |
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14. |
ribadisce il suo invito agli Stati membri a «continuare a riformare le autorità fiscali, ad accelerare la digitalizzazione e a iniziare ad adottare approcci strategici per aiutare le PMI ad adempiere agli obblighi fiscali, nonché a individuare opportunità per una riduzione degli oneri» (3); |
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15. |
invita la Commissione a esaminare tutte le opportunità create dall'infrastruttura europea di servizi blockchain (EBSI) — una rete tra pari (peer-to-peer) di nodi interconnessi che gestisce un'infrastruttura di servizi basati sulla blockchain — per le autorità fiscali nazionali, principalmente nel settore della conformità in materia di IVA, nel pieno rispetto delle norme più rigorose in materia di protezione dei dati e della vita privata, allo scopo di mettere a loro disposizione protocolli blockchain multipli e innovativi e con la missione di assistere le amministrazioni fiscali nazionali nel loro adeguamento all'uso di tali tecnologie; |
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16. |
ricorda l'importanza del codice di identificazione fiscale europeo (CIF) e invita la Commissione a valutare il valore aggiunto di tecnologie basate sulla blockchain nel garantire un'adeguata identità fiscale transfrontaliera, con norme rigorose in materia di protezione dei dati e di tutela della vita privata; |
Sfide fiscali riguardanti le cripto-attività
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17. |
ritiene che le cripto-attività debbano essere soggette a una tassazione equa, trasparente ed efficace, al fine di garantire una concorrenza leale e parità di condizioni tra il trattamento fiscale delle attività e dei prodotti finanziari e tra i fornitori di servizi finanziari; è consapevole che le decisioni in materia di tassazione delle cripto-attività spettano agli Stati membri, conformemente ai trattati; invita le autorità a prendere in considerazione un trattamento fiscale semplificato per gli operatori occasionali o di piccole dimensioni e per le piccole transazioni; sostiene un ambiente favorevole all'innovazione nel mercato unico digitale, dove imprenditori, PMI e start-up possono prosperare, generare crescita, creare posti di lavoro e contribuire alla ripresa economica attraverso il gettito fiscale nell'ambito di un quadro normativo efficace; |
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18. |
osserva che gli operatori dell'economia digitale possono svolgere attività commerciali significative in uno Stato membro senza stabilirvi una presenza fisica e che pertanto le imposte versate in una giurisdizione non riflettono più il valore e gli utili ivi creati; sottolinea pertanto la necessità di adattare il concetto di stabile organizzazione, in particolare con una chiara definizione di stabile organizzazione virtuale, in linea con le norme internazionali; ricorda pertanto l'importanza di un recepimento efficace del primo pilastro del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili; |
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19. |
riconosce che la definizione della base imponibile per le cripto-attività è una delle questioni centrali per la politica fiscale; osserva che attualmente non esiste una definizione standard di cripto-attività e dei tipi di attività che il termine dovrebbe includere; riconosce che la necessità di una siffatta definizione è una priorità principale nel quadro legislativo europeo al fine di garantire all'Unione una posizione di leader a livello internazionale; prende atto che l'OCSE, su mandato del G20, sta lavorando a un nuovo quadro globale di trasparenza fiscale che prevede la segnalazione e lo scambio di informazioni in relazione alle cripto-attività; |
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20. |
ritiene che sia necessaria una definizione chiara e ampiamente accettata delle cripto-attività a fini fiscali; sottolinea che tale definizione dovrebbe essere allineata a quella del regolamento sui mercati delle cripto-attività; insiste sulla necessità di garantire la coerenza sistematica tra i diversi strumenti giuridici che disciplinano o disciplineranno le cripto-attività (ad esempio il regolamento sui mercati delle cripto-attività, il regolamento sui trasferimenti di fondi (4), la direttiva sulla cooperazione amministrativa (5) e altre iniziative antiriciclaggio) e, soprattutto, di salvaguardare la certezza del diritto e la stabilità; |
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21. |
sottolinea che, in relazione alle cripto-attività, vi possono essere varie soluzioni per definire un «fatto generatore dell'imposta», come la creazione di monete attraverso il mining, lo scambio di cripto-attività con moneta fiduciaria o altre cripto-attività, un hard fork o lo staking di cripto-attività; osserva che è necessario individuare una definizione coerente di «fatto generatore dell'imposta» al fine di garantire un livello di tassazione adeguato, evitando nel contempo casi di doppia imposizione; |
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22. |
invita la Commissione a presentare una valutazione sulla conversione di un tipo di cripto-attività in un altro e a presentare opzioni sulla definizione di «fatto generatore dell'imposta», tenendo presente il rischio di un notevole aumento del numero di fatti generatori dell'imposta, dando luogo nel contempo a notevoli problemi di valutazione; invita la Commissione a verificare la possibilità che la conversione di una cripto-attività in moneta fiduciaria possa essere una scelta più appropriata come fatto generatore dell'imposta, qualora siano stati realizzati guadagni; |
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23. |
rileva che ogni paese tende a utilizzare la propria terminologia quando progetta soluzioni normative nazionali per le cripto-attività, il che può portare a una situazione di incertezza giuridica per i cittadini e le imprese, rappresentare una minaccia per l'integrità del mercato unico dell'UE in quanto la cooperazione transfrontaliera potrebbe essere significativamente compromessa, dare adito a una concorrenza fiscale dannosa nell'UE, creare inavvertitamente scappatoie che offrano possibilità di abuso ed elusione fiscali ed essere sfruttato per minare gli standard esistenti in materia di trasparenza fiscale internazionale, come il CRS; |
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24. |
sottolinea che la dinamica dei mercati delle cripto-attività (6) rende urgente l'adozione di una normativa che definisca il tipo di tassazione da applicare, la definizione di «fatto generatore dell'imposta», il momento in cui si verifica tale fatto e la sua stima; |
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25. |
sottolinea che la tassazione delle cripto-attività in situazioni transfrontaliere è legata a molteplici dimensioni della politica fiscale, quali l'imposta sul reddito e l'IVA, e che attualmente tali dimensioni sono distribuite tra competenze nazionali ed europee, ma che i vantaggi di un approccio europeo potrebbero essere più marcati in settori legati, tra l'altro, alla cooperazione amministrativa, allo scambio di informazioni e alla tassazione delle imprese; |
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26. |
invita la Commissione a considerare la dimensione delle cripto-attività, della digitalizzazione e delle nuove tecnologie in tutte le sue proposte legislative in ambito fiscale, in particolare nella futura proposta dal titolo «Imprese in Europa: quadro per l'imposizione dei redditi» (BEFIT); invita gli Stati membri, in tale contesto, a essere ambiziosi e a guidare il dibattito internazionale; |
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27. |
invita gli Stati membri a considerare le specificità dell'utilizzo delle cripto-attività nell'ambito delle proprie riforme fiscali nazionali e a valutare la possibilità di attuare sistemi più efficaci che garantiscano minori costi di adempimento e oneri amministrativi ma che, allo stesso tempo, assicurino una tassazione equa, trasparente, proporzionata ed efficace delle cripto-attività; sottolinea che incentivi fiscali temporanei e giustificati possono essere adeguati ai fini della promozione dell'innovazione e dello sviluppo tecnologici, in particolare del settore della tecnologia blockchain; sottolinea l'importanza fondamentale degli standard comuni di comunicazione di informazioni per i fornitori di servizi per le cripto-attività, nonché per gli individui e le entità; |
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28. |
invita gli Stati membri a trattare i diversi tipi di cripto-attività in modo coerente con il trattamento fiscale di simili attività non virtuali; |
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29. |
invita gli Stati membri a prendere in considerazione gli obiettivi politici dell'UE sanciti dall'articolo 3 del Trattato sull’Unione europea, in particolare un'economia sociale di mercato altamente competitiva e un elevato livello di protezione e miglioramento della qualità dell'ambiente, nel quadro delle loro opzioni legislative in materia di trattamento fiscale delle cripto-attività; |
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30. |
chiede alla Commissione di valutare se il trattamento fiscale delle cripto-attività sia coerente ed equo rispetto a quello di altre attività, in particolare per quanto riguarda il trattamento dell'IVA di tali attività; |
Procedere allo sviluppo di un quadro normativo/giuridico efficace
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31. |
sottolinea che il panorama delle cripto-attività è globale e che il trattamento fiscale delle cripto-attività richiede un approccio internazionale coordinato; comprende, a questo proposito, la necessità di negoziare ulteriormente gli strumenti internazionali in materia; ritiene che l'OCSE, che ha già svolto un lavoro sostanziale sia in materia di fiscalità che di trattamento delle cripto-attività, potrebbe essere una sede adeguata a tale proposito, in particolare per la revisione del CRS; |
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32. |
constata che l'OCSE ha già iniziato a lavorare a un nuovo quadro per la segnalazione delle cripto-attività; |
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33. |
ritiene che l'assenza di un accordo internazionale sulla tassazione delle cripto-attività lasci l'UE e i suoi Stati membri senza una base su cui costruire un approccio intelligente e orientato al futuro; |
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34. |
invita la Commissione a presentare una valutazione dei principali eventi imponibili e delle principali forme di reddito associati alle cripto-attività, concentrandosi sulle conseguenze fiscali di una serie di operazioni chiave, quali l'emissione di cripto-attività, lo scambio di cripto-attività con moneta fiduciaria, beni o servizi, e la cessione per effetto di donazione o successione, nonché perdita o furto ecc.; |
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35. |
chiede alla Commissione di eseguire una valutazione d'impatto sulle migliori pratiche individuate per tassare le cripto-attività in modo equo ed efficace, nel rispetto dell'insieme delle competenze dell'UE in materia fiscale, esaminare il ruolo dei fornitori di servizi per le cripto-attività e determinare in che misura le cripto-attività rientrino nel quadro fiscale esistente; ritiene che la politica fiscale debba essere integrata in un solido quadro normativo per le cripto-attività e debba essere coerente con altri aspetti politici, tra cui la trasparenza fiscale e i requisiti giuridici, finanziari e di protezione dei consumatori; |
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36. |
ricorda che l'obiettivo principale di un mercato unico dell'UE pienamente integrato richiede un approccio comune alla tassazione delle cripto-attività, nel rispetto dell'insieme di competenze stabilite dai trattati; invita pertanto il Consiglio, riunito nella sua formazione ECOFIN, ad avviare con il Parlamento un dialogo strutturato su tale questione; invita inoltre il presidente dell'Eurogruppo a portare avanti il dibattito sulla tassazione delle cripto-attività tra i ministri delle Finanze della zona euro; |
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37. |
ritiene che sia necessario modificare l'ambito di applicazione dell'ottava modifica alla direttiva relativa alla cooperazione amministrativa (DAC8), di modo che il quadro per lo scambio di informazioni nel settore fiscale includa le cripto-attività e la moneta elettronica; invita l'OCSE ad adottare tempestivamente una nuova definizione di standard di comunicazione per lo scambio di informazioni; ritiene che la revisione della direttiva relativa alla cooperazione amministrativa sia una priorità nel settore fiscale; invita la Commissione a includere senza indugio nella sua futura revisione della direttiva le future raccomandazioni dell'OCSE in materia di segnalazione delle cripto-attività e le revisioni del CRS, nonché le raccomandazioni del Parlamento contenute nella sua risoluzione sull'attuazione dei requisiti dell'UE per lo scambio di informazioni fiscali (7); invita il Consiglio ad adottare rapidamente tali modifiche proposte; |
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38. |
sottolinea l'importanza di garantire che una futura revisione dell'ottava modifica alla direttiva relativa alla cooperazione amministrativa integri gli obblighi di segnalazione sanciti da altri strumenti giuridici, aiutando le autorità a condividere automaticamente i dati relativi alle cripto-attività e alla moneta elettronica, in modo da poter valutare i redditi e le entrate derivanti da investimenti e pagamenti che utilizzano cripto-attività e moneta elettronica; sottolinea la necessità di preservare una coerenza sistematica che fornisca certezza giuridica agli operatori e orientamenti tecnici alle autorità fiscali nazionali; |
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39. |
invita la Commissione e le autorità pubbliche nazionali a garantire che la tecnologia blockchain utilizzata per l'applicazione delle norme o la fornitura di servizi pubblici sia conforme con i diritti fondamentali, nonché con le norme in materia di sicurezza informatica e antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo; |
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40. |
incoraggia la Commissione a tenere conto delle soluzioni digitali esistenti, delle disposizioni giuridiche e degli orientamenti amministrativi utilizzati negli Stati membri, per valutare come sfruttare le tecnologie blockchain e altre tecnologie di registro distribuito per prevenire la frode e l'elusione fiscali e contrastare la corruzione; sostiene lo sviluppo di una «infrastruttura europea di blockchain per i servizi»; |
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41. |
chiede alla Commissione di valutare in che modo favorire una migliore conformità fiscale, tenendo conto dei valori in rapida evoluzione delle cripto-attività e della mancanza di una facile conversione in moneta fiduciaria in alcuni casi, ma anche della difficoltà, per le amministrazioni fiscali, di ottenere informazioni affidabili e tempestive su tali transazioni; |
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42. |
ritiene che, nella misura in cui il settore delle cripto-attività è attualmente in fase di transizione e non si prevede che si stabilizzi nel prossimo futuro, la necessità di valutare la situazione non dovrebbe impedire alle istituzioni europee di legiferare ai fini di una supervisione e tassazione migliori delle cripto-attività; |
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43. |
sottolinea la necessità di rivedere e adeguare frequentemente la politica fiscale per poter rispondere alle evoluzioni del settore e garantire che rimanga pertinente a fronte degli sviluppi tecnologici e di mercato legati alle valute virtuali e ad altri tipi di attività emergenti; |
o
o o
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44. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2022 recante raccomandazioni alla Commissione su una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa (seguito dato dal PE al piano d'azione della Commissione di luglio e alle sue 25 iniziative nel settore dell'IVA, delle imprese e della tassazione individuale) (GU C 347 del 9.9.2022, pag. 211).
(2) GU C 347 del 9.9.2022, pag. 211.
(3) Risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2022 sull'impatto delle riforme fiscali nazionali sull'economia dell'UE (GU C 342 del 6.9.2022, pag. 14).
(4) Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).
(5) Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).
(6) La dimensione economica del mercato delle criptovalute è stata valutata in 2 200 miliardi di EUR a maggio 2021, con un picco di 2 500 miliardi di EUR nell'ottobre 2021. Fonte: Centro comune di ricerca della Commissione europea, 2021.
(7) Risoluzione del Parlamento europeo del 16 settembre 2021 sull'attuazione dei requisiti dell'UE in materia di scambio di informazioni fiscali: progressi realizzati, insegnamenti tratti e ostacoli da superare (GU C 117 dell'11.3.2022, pag. 120).
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14.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 132/23 |
P9_TA(2022)0339
Centro «AccessibleEU» a sostegno delle politiche in materia di accessibilità nel mercato interno dell'UE
Risoluzione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2022 sul tema «Centro “AccessibleEU” a sostegno delle politiche in materia di accessibilità nel mercato interno dell'UE» (2022/2013(INI))
(2023/C 132/03)
Il Parlamento europeo,
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visto l'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, |
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visti gli articoli 19, 48, 67, paragrafo 4, 153, 165, 168 e 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 3, 21, 24, 26, 34, 35, 41 e 47, |
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viste la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) e la sua entrata in vigore il 21 gennaio 2011, in conformità della decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (1), |
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viste le osservazioni generali sulla CRPD elaborate dal comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottate l'11 aprile 2014, intese come orientamento autorevole sulla sua attuazione, nello specifico il commento generale n. 2, articolo 9, sull'accessibilità, |
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visto il codice di condotta tra il Consiglio, gli Stati membri e la Commissione che stabilisce le disposizioni interne per l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità da parte dell'Unione europea e per la rappresentanza dell'Unione europea relativamente alla Convenzione stessa (2), |
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viste le osservazioni conclusive del comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, del 2 ottobre 2015, concernenti la relazione iniziale dell'Unione europea, |
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vista l'indagine strategica del Mediatore europeo sull'attività di monitoraggio della Commissione europea riguardo ai fondi dell'UE impiegati per promuovere il diritto delle persone con disabilità e anziane a una vita indipendente, |
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vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2021 dal titolo «Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030» (COM(2021)0101), |
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viste la proposta di direttiva del Consiglio, presentata dalla Commissione, recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008)0426, «direttiva antidiscriminazione») e la relativa posizione del Parlamento del 2 aprile 2009 (3), |
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vista la sua risoluzione del 18 giugno 2020 sulla strategia europea sulla disabilità post-2020 (4), |
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visto il regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (5), |
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vista la direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (6) (atto europeo sull'accessibilità), |
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vista la direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (7), |
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vista la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (8), |
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visto il regolamento (UE) 2022/612 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (rifusione) (9), |
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vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale» (COM(2021)0118), |
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vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (10), |
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vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro» (COM(2020)0789), |
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vista la nuova agenda dei consumatori (COM(2020)0696), fra le cui cinque priorità rientrano le esigenze specifiche di determinate categorie di consumatori, tra cui le persone con disabilità, |
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vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (11) (direttiva sugli appalti pubblici), |
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visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (12), |
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vista la decisione (UE) 2018/254 del Consiglio, del 15 febbraio 2018, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del Trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa (13), |
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viste le norme sull'accessibilità derivanti dai mandati della Commissione nn. 376, 554, 420 e 473, |
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visto il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (14), |
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visto il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (15), |
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visto il regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (16), |
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visto il regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (17), |
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visto il regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (18), |
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visto l'articolo 54 del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A9-0209/2022), |
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A. |
considerando che le persone con disabilità hanno pari diritti, su base di uguaglianza con gli altri, in tutti gli ambiti della vita e hanno il diritto inalienabile alla dignità, alla parità di trattamento, a una vita indipendente, all'autonomia e alla piena partecipazione alla società, il che va a beneficio di tutti i livelli della società; |
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B. |
considerando che nell'Unione oltre 87 milioni di persone hanno qualche forma di disabilità e che occorre tenere conto della tendenza demografica verso l'invecchiamento della popolazione dell'UE; |
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C. |
considerando che l'accessibilità è un presupposto fondamentale affinché le persone con disabilità possano godere pienamente dei diritti umani e delle libertà fondamentali; che, a norma dell'articolo 9 della CRPD, relativo all'accessibilità, al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, gli Stati Parti adottano misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione (TIC), e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali; |
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D. |
considerando che gli Stati membri devono garantire che l'accessibilità sia integrata a tutti i livelli, non solo negli edifici e nei trasporti pubblici, bensì anche nella sanità e nell'istruzione, oltre ad incrementare la mobilità e l'integrazione delle persone con disabilità; |
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E. |
considerando che la CRPD definisce la «progettazione universale» come la progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate e senza escludere dispositivi di sostegno per particolari gruppi di persone con disabilità; che l'accessibilità è uno dei principi generali della CRPD, e che l'Unione europea e gli Stati membri sono giuridicamente vincolati da tale Convenzione conformemente alla decisione 2010/48/CE; che il commento generale n. 2 sulla CRPD rileva l'obbligo degli Stati Parti di adottare piani d'azione e strategie per individuare le barriere esistenti all'accessibilità, stabilire calendari con scadenze specifiche e fornire le risorse umane e materiali necessarie a rimuovere tali barriere; che l'accessibilità è fondamentale per l'esercizio, da parte delle persone con disabilità, dei diritti alla riservatezza, alla non discriminazione, all'occupazione, all'istruzione inclusiva e alla partecipazione politica nonché di altri diritti sanciti dalla CRPD; |
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F. |
considerando che le autorità locali svolgono un ruolo fondamentale nel sostenere gli Stati membri nell'elaborazione delle politiche sociali, comprese le politiche in materia di disabilità e accessibilità, attraverso l'analisi delle esigenze sul campo e l'attuazione di misure specifiche; |
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G. |
considerando che l'offerta di tecnologie assistive di qualità elevata ed economicamente accessibili favorirà la piena inclusione delle persone con disabilità nella società e andrà a beneficio sia delle persone con disabilità che dei fornitori di tali tecnologie, nonché della società nel suo complesso; che le tecnologie assistive contribuiranno a ridurre le disparità tra gli Stati membri e che tali tecnologie possono funzionare solo in ambienti accessibili; |
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H. |
considerando che livelli più elevati di occupazione delle persone con disabilità e un'accessibilità e inclusione maggiori di tale gruppo nella forza lavoro presentano un chiaro potenziale economico; |
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I. |
considerando che l'Unione ha stabilito un quadro giuridico completo per l'accessibilità nel mercato interno, in particolare con l'adozione di una normativa specifica in materia di accessibilità, quale l'atto europeo sull'accessibilità, e ha incluso obblighi in fatto di accessibilità in diversi atti normativi settoriali, compresi i regolamenti relativi ai finanziamenti dell'UE; che l'atto europeo sull'accessibilità, che si applicherà a decorrere dal 28 giugno 2025, introdurrà nuovi requisiti significativi per quanto riguarda l'accessibilità di prodotti e servizi; |
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J. |
considerando che l'effettiva attuazione di politiche concernenti le disabilità contribuirà positivamente alla competitività del mercato interno dell'UE e pertanto rappresenta una risorsa fondamentale dell'economia dell'Unione; |
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K. |
considerando che la valutazione della strategia europea sulla disabilità 2010-2020 ha rivelato che il suo contributo ha migliorato la situazione in una serie di settori, ma ha anche evidenziato che le persone con disabilità incontrano ancora notevoli ostacoli nell'accesso all'assistenza sanitaria, all'istruzione, ai trasporti, all'ambiente edificato, alle TIC, all'occupazione e alle attività ricreative, nonché alla partecipazione alla vita politica e ad altri ambiti della vita; |
1.
accoglie con favore la comunicazione della Commissione dal titolo «Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030» (in appresso «la strategia»), che mira a garantire che tutte le persone con disabilità in Europa possano godere dei propri diritti e partecipare alla società e all'economia in condizioni di parità e non siano più soggette a discriminazioni, affrontando i notevoli ostacoli evidenziati nella valutazione della strategia europea sulla disabilità 2010-2020;
2.
plaude all'iniziativa della Commissione, annunciata nella strategia, volta a istituire il Centro «AccessibleEU» (in appresso «il Centro»); riconosce che il Centro mira a rafforzare la coerenza delle politiche armonizzate in materia di accessibilità, a sostenerne l'attuazione e ad agevolare l'accesso alle conoscenze e alle competenze pertinenti, promuovendo una cultura delle pari opportunità e della piena partecipazione alla società per le persone con disabilità, anche a livello professionale, in uno spazio collaborativo tra le pubbliche amministrazioni, i rappresentanti delle imprese, le organizzazioni della società civile che si occupano di disabilità, gli esperti in materia di accessibilità e gli utenti;
3.
rileva che è possibile conseguire migliori risultati in termini di accessibilità nella società solo se il Centro segue l'approccio della «progettazione universale»; sottolinea la necessità di garantire che tale approccio globale all'accessibilità sia tenuto in debita considerazione, in particolare per quanto riguarda l'ambiente fisico, i trasporti, l'informazione, la comunicazione, i servizi e il settore degli appalti pubblici e delle gare d'appalto; ritiene che tale approccio implichi anche l'effettiva partecipazione di tutti i portatori di interessi e titolari dei diritti ai loro procedimenti;
4.
evidenzia che l'UE ha stabilito un quadro giuridico completo per l'accessibilità nel mercato unico basato sul mandato della CRPD, che comprende, tra l'altro, l'atto europeo sull'accessibilità, la direttiva sull'accessibilità del web, le direttive sui servizi di media audiovisivi e sulle comunicazioni elettroniche, nonché le specifiche tecniche per le stazioni e i veicoli ferroviari; ricorda che alcuni aspetti di tale quadro hanno termini di attuazione futuri e incoraggia la prosecuzione degli sforzi al fine di conseguire una rapida attuazione; si rammarica che, laddove già richiesta, l'attuazione di tale legislazione fondamentale vari notevolmente da uno Stato membro all'altro e, in generale, sia stata finora insoddisfacente, principalmente a causa della mancanza di esperti qualificati in materia di accessibilità; pone dunque l'accento sulla necessità di migliorare le conoscenze generali nonché le competenze pratiche e teoriche delle pubbliche amministrazioni, degli operatori economici e della società in generale con riguardo alle politiche in materia di accessibilità, al fine di contribuire a individuare soluzioni adeguate, sostenibili ed economicamente accessibili in ciascuno Stato membro e pertanto di migliorare l'attuazione dei requisiti di accessibilità vigenti e futuri; sottolinea, in tale contesto, che il Centro dovrebbe rappresentare un'importante risorsa per fornire tali conoscenze e sostegno agli Stati membri nella fase di attuazione;
5.
prende atto dell'istituzione di gruppi di lavoro ad hoc per l'attuazione di talune normative in materia di accessibilità; ritiene tuttavia che l'assenza di un quadro di coordinamento e cooperazione tra l'UE, gli Stati membri, in particolare le autorità pubbliche che monitorano o applicano le normative in materia di accessibilità, e i pertinenti portatori di interessi che sostengono soluzioni trasversali, ovvero le persone con disabilità attraverso le loro organizzazioni di rappresentanza, i professionisti nell'ambito dell'accessibilità e il settore privato, rappresenti un ulteriore ostacolo all'attuazione delle normative in materia di accessibilità e alla loro applicazione armonizzata in tutta l'Unione;
6.
invita la Commissione a garantire risorse adeguate, sia in termini di finanziamenti che di risorse umane, per l'istituzione e il funzionamento del Centro; chiede che gli Stati membri assicurino le risorse necessarie per l'attuazione e l'applicazione delle politiche in materia di accessibilità, anche attraverso i fondi dell'UE; sottolinea che sono indispensabili finanziamenti sufficienti per perseguire politiche pubbliche efficaci in materia di accessibilità, nonché per realizzare progressi in un'ampia gamma di tematiche, quali la sensibilizzazione attraverso le attività di comunicazione, in particolare rivolte alle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità, nonché il riconoscimento delle disabilità invisibili e l'armonizzazione delle tessere nazionali di disabilità o delle norme in materia di accessibilità;
Struttura
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7. |
invita la Commissione a istituire un segretariato e un forum incaricati di orientare e guidare le attività del Centro; sottolinea che il forum dovrebbe garantire la partecipazione equilibrata dei portatori di interessi dei settori pubblico e privato e dei titolari dei diritti con un'esperienza adeguata nel settore dell'accessibilità; evidenzia che dovrebbe essere assicurato l'equilibrio di genere; sottolinea che la partecipazione delle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità deve essere garantita quale componente essenziale del lavoro del Centro, onde garantire il massimo livello possibile di trasparenza per quanto riguarda le sue attività; ritiene che il Centro dovrebbe pubblicare un programma di lavoro annuale e coinvolgere nel forum rappresentanti dei deputati al Parlamento europeo; |
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8. |
pone l'accento sulle sfide specifiche poste da particolari ambiti delle politiche in materia di accessibilità, quali l'ambiente edificato, gli appalti pubblici, le tecnologie digitali, i mezzi di comunicazione e la cultura, i trasporti, le tecnologie emergenti ed assistive, nonché i prodotti e i servizi aperti al pubblico; invita la Commissione a istituire sottogruppi specializzati di esperti per determinati settori; è convinto che tali gruppi dovrebbero collaborare strettamente con il Centro, gli Stati membri, le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano, allo scopo di garantire una valutazione, un'attuazione, un monitoraggio e un'applicazione migliori della normativa in materia di accessibilità; |
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9. |
invita gli Stati membri a istituire centri nazionali per l'accessibilità, che potrebbero comprendere punti di contatto e gruppi di esperti con struttura analoga che lavorino fianco a fianco con il Centro nell'attuazione, il monitoraggio e l'applicazione della legislazione in materia di accessibilità; ritiene che i centri nazionali per l'accessibilità dovrebbero facilitare lo scambio e il coordinamento tra i pertinenti portatori di interessi e titolari di diritti, compresi gli operatori economici, le organizzazioni delle persone con disabilità e le autorità nazionali responsabili dell'accessibilità e dell'attuazione della legislazione settoriale; è convinto che gli esperti in materia del Centro dovrebbero fornire orientamenti e formazione a tutti i pertinenti portatori di interessi; ritiene che tali gruppi potrebbero contribuire a individuare soluzioni di accessibilità che tengano conto delle specificità nazionali; |
Mandato
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10. |
reputa che il Centro dovrebbe fungere da polo incaricato di fornire periodicamente, in sede di attuazione del diritto dell'Unione, assistenza e competenze alle istituzioni e agli organi pertinenti dell'UE come pure ai suoi Stati membri con riguardo alle politiche di accessibilità e ai requisiti tecnici; ritiene che il Centro dovrebbe stabilire e coordinare un quadro di cooperazione che riunisca i pertinenti organismi nazionali e unionali e tutti i gruppi di utenti, in particolare le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità, le organizzazioni della società civile, il mondo accademico, le imprese e i professionisti di tutti i settori attinenti all'accessibilità e ai diritti dei consumatori, al fine di sostenere un'attuazione e un'applicazione armonizzate in tutta l'Unione, di fornire orientamenti e formazione e di incoraggiare gli sviluppi e l'innovazione in ambito politico a livello nazionale e dell'UE, anche attraverso l'individuazione e la condivisione delle migliori pratiche tra i vari settori, nonché mediante la creazione di strumenti tesi a facilitare l'attuazione del diritto dell'Unione; ritiene inoltre che il Centro potrebbe rafforzare la collaborazione tra gli organismi e le organizzazioni summenzionati con portatori di interessi altamente innovativi, al fine di promuovere lo sviluppo delle tecnologie assistive; ritiene che il Centro dovrebbe altresì fornire consulenza, compresi orientamenti, alle istituzioni e agli organi pertinenti dell'UE e ai suoi Stati membri con riguardo alle loro politiche e pratiche interne in materia di accessibilità; |
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11. |
sottolinea che il Centro può apportare benefici al lavoro della Commissione, tra l'altro, individuando le lacune e le incoerenze della legislazione vigente e contribuendo a colmarle, elaborando raccomandazioni strategiche per l'aggiornamento e lo sviluppo della normativa in materia di accessibilità, integrando l'accessibilità in tutte le politiche pertinenti sotto la responsabilità delle diverse direzioni generali della Commissione, anche individuando i settori prioritari in cui l'accessibilità dovrebbe essere migliorata, nonché realizzando progetti che esplorino modalità innovative per attuare l'accessibilità, fornendo assistenza nell'elaborazione di specifiche tecniche in materia di accessibilità e sostenendo le agenzie e gli organi dell'UE nelle questioni attinenti all'accessibilità; |
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12. |
è del parere che il Centro dovrebbe generare conoscenze preziose sull'accessibilità ricorrendo a ricerche e studi, che dovrebbe mettere a disposizione sia della Commissione che degli Stati membri, e dovrebbe raccogliere e consolidare informazioni specializzate e comparabile e dati pienamente accessibili, ivi compresi riscontri sull'attuazione della normativa in materia di accessibilità; sottolinea che tali misure contribuirebbero a garantire politiche in materia di accessibilità solidamente basate sulle esigenze e le esperienze degli utenti; evidenzia che il Centro dovrebbe contribuire a colmare le lacune nella raccolta di dati statistici a livello nazionale in merito alla situazione delle persone con disabilità, e che dovrebbe essere prevista una cooperazione con gli istituti statistici pertinenti, in particolare Eurostat; |
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13. |
ritiene che il Centro svolgerebbe un ruolo fondamentale nel fornire alla Commissione, agli Stati membri, ai portatori di interessi e ai titolari dei diritti conoscenze e sostegno con riguardo all'attuazione, al monitoraggio e all'applicazione delle politiche in materia di accessibilità, anche attraverso la formazione e documenti di orientamento disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'UE e redatti in un linguaggio accessibile, comprensibile e di facile lettura; |
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14. |
sottolinea che il Centro dovrebbe contribuire a superare le incoerenze tra la CRPD e le politiche dell'UE e dovrebbe pertanto aiutare gli Stati membri a conseguire l'obiettivo primario di aumentare i livelli di occupazione delle persone con disabilità; evidenzia che tale attività di integrazione deve coinvolgere l'UE e gli Stati membri anche attraverso una stretta cooperazione con le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e altre organizzazioni della società civile, le autorità pubbliche e il settore privato; |
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15. |
rileva che l'attuazione delle politiche di accessibilità richiede un elevato livello di competenze tecniche, non previsto in misura sufficiente nei programmi di istruzione superiore, il che contribuisce alla carenza di esperti qualificati in materia di accessibilità in tutti gli ambiti dei settori pubblico e privato; sottolinea che il Centro dovrebbe sostenere gli Stati membri nello sviluppo di programmi di istruzione specifici per le questioni afferenti all'accessibilità e dovrebbe fornire formazione ai professionisti, ai funzionari pubblici dell'UE e nazionali nonché ai portatori di interessi e ai titolari dei diritti, al fine di aumentare la consapevolezza su tali questioni; |
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16. |
deplora che il sistema di normazione non consenta alle persone con disabilità e alle loro organizzazioni di rappresentanza di partecipare adeguatamente e in condizioni di parità con gli altri portatori di interessi alle attività degli organismi di normazione europei e nazionali in sede di elaborazione delle norme in materia di accessibilità; chiede pertanto una migliore rappresentanza all'interno del sistema di normazione e una rappresentanza equilibrata tra gli esperti designati, al fine di garantire un esito equo della legislazione e delle norme dell'Unione in materia di accessibilità; ritiene che il Centro dovrebbe svolgere un ruolo significativo nel sistema di normazione e potrebbe fornire consulenza alla Commissione quando quest'ultima partecipa ai lavori dei comitati di normazione, anche mediante la consulenza degli esperti di normazione delle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità, e, ove possibile, assistere la Commissione nell'elaborazione di specifiche tecniche e richieste di norme e risultati tangibili europei in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012 (19), anche attraverso il coinvolgimento di tutti i portatori di interessi e i titolari dei diritti pertinenti; reputa che il coinvolgimento del Centro apporterebbe chiari vantaggi alle persone con disabilità per quanto riguarda la circolazione all'interno dell'UE e consentirebbe loro di godere del loro diritto di lavorare, vivere e viaggiare liberamente; |
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17. |
invita la Commissione a condurre una valutazione entro cinque anni dalla creazione del Centro per valutarne l'efficacia e il valore aggiunto nel promuovere le politiche in materia di accessibilità all'interno dell'UE; sottolinea che, sulla base di tale valutazione, la Commissione dovrebbe adottare misure adeguate per aggiornare e migliorare il Centro, anche vagliando la possibilità di istituire un'agenzia in caso di mancato conseguimento degli obiettivi elencati nel suo mandato; chiede che la Commissione monitori il lavoro del Centro e i suoi risultati mediante relazioni annuali che dovranno essere presentate al Parlamento; |
o
o o
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18. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché agli Stati membri. |
(1) GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35.
(2) GU C 340 del 15.12.2010, pag. 11.
(3) GU C 137 E del 27.5.2010, pag. 68.
(4) GU C 362 dell'8.9.2021, pag. 8.
(5) GU L 172 del 17.5.2021, pag. 1.
(6) GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70.
(7) GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1.
(8) GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36.
(9) GU L 115 del 13.4.2022, pag. 1.
(10) GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.
(11) GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65.
(12) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11.
(13) GU L 48 del 21.2.2018, pag. 1.
(14) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1.
(15) GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1.
(16) GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1.
(17) GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1.
(18) GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110.
(19) Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).
Mercoledì 5 ottobre 2022
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14.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 132/29 |
P9_TA(2022)0343
Situazione dei rom che vivono in insediamenti nell'UE
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 ottobre 2022 sulla situazione dei rom che vivono in insediamenti nell'UE (2022/2662(RSP))
(2023/C 132/04)
Il Parlamento europeo,
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visti il trattato sull'Unione europea (TUE), il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, |
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vista la Carta sociale europea, |
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vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, |
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vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, |
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visto il quadro giuridico del Consiglio d'Europa per la tutela delle minoranze, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, in particolare sulle pratiche manifestamente discriminatorie di segregazione scolastica dei bambini rom, e la giurisprudenza della Corte di Giustizia, |
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vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (1) (direttiva sull'uguaglianza razziale), |
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vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (2), |
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vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (3) (direttiva quadro sui rifiuti), |
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vista la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (4), |
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vista l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, |
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visti il pilastro europeo dei diritti sociali e la comunicazione della Commissione del 4 marzo 2021 sul Piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali (COM(2021)0102), |
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vista la sua risoluzione del 18 febbraio 2011 sulla strategia dell'UE per l'inclusione dei rom (5), |
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vista la sua risoluzione del 10 dicembre 2013 sugli aspetti di genere del quadro europeo per le strategie nazionali di integrazione dei rom (6), |
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vista la sua risoluzione del 12 febbraio 2019 sulla necessità di rafforzare il quadro strategico dell'UE per il periodo successivo al 2020 per le strategie nazionali di integrazione dei Rom e intensificare la lotta contro l'antiziganismo (7), |
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vista la sua risoluzione del 18 giugno 2020 sulla strategia europea sulla disabilità post-2020 (8), |
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vista la sua risoluzione del 17 settembre 2020 sull'attuazione delle strategie nazionali d'integrazione dei rom: combattere gli atteggiamenti negativi nei confronti delle persone di origine romanì in Europa (9), |
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vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2021 sull'accesso a un alloggio dignitoso e a prezzi abbordabili per tutti (10), |
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vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2021 sui diritti dei minori alla luce della strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori (11), |
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vista la sua risoluzione del 7 aprile 2022 sulla protezione dell'Unione nei confronti dei minori e dei giovani in fuga dalla guerra in Ucraina (12), |
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vista la comunicazione della Commissione, del 4 dicembre 2018, dal titolo «Relazione sulla valutazione del quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020» (COM(2018)0785), |
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vista la seconda indagine su minoranze e discriminazioni nell'Unione europea (EU-MIDIS II), dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), |
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visto il quadro di monitoraggio della FRA per un quadro strategico dell'UE sui rom per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione, |
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visto il Bollettino della FRA del 29 settembre 2020 dal titolo «Pandemia di coronavirus nell'UE — Impatto su rom e nomadi». |
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vista la dichiarazione della FEANTSA (Federazione europea delle organizzazioni nazionali che lavorano con persone senza dimora del 26 ottobre 2020 dal titolo «The Housing Situation for Roma in the EU Remains Difficult» (La situazione abitativa dei Rom nell’UE rimane difficile), |
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vista la nota informativa della rete europea sull'apolidia del 10 marzo 2022 dal titolo «Stateless people and people at risk of statelessness forcibly displaced from Ukraine» (Apolidi e persone a rischio di apolidia sfollati con la forza dall'Ucraina), |
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visto il documento di sintesi dell'Unicef del giugno 2012 dal titolo «The Right of Roma Children to Education» (Il diritto dei bambini rom all'istruzione), |
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vista la relazione speciale n. 14/2016 della Corte dei conti europea del 28 giugno 2016 dal titolo: «Iniziative politiche dell’UE e sostegno finanziario a favore dell’integrazione dei Rom: nonostante i progressi significativi conseguiti negli ultimi dieci anni, occorre compiere ulteriori sforzi sul campo», |
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vista la comunicazione della Commissione del 18 settembre 2020 dal titolo «Un'Unione dell'uguaglianza: il piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025» (COM(2020)0565), |
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vista la comunicazione della Commissione, del 7 ottobre 2020, dal titolo «Un'Unione dell'uguaglianza: quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom» (COM(2020)0620), |
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vista la comunicazione della Commissione del 24 novembre 2020 dal titolo «Piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione 2021-2027» (COM(2020)0758), |
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vista la raccomandazione del Consiglio, del 12 marzo 2021, sull'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom (13), |
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vista la comunicazione della Commissione del 24 marzo 2021 dal titolo «Strategia dell'UE sui diritti dei minori» (COM(2021)0142), |
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vista la raccomandazione del Consiglio (UE) 2021/1004 del 14 giugno 2021 che istituisce la garanzia europea per l'infanzia (14), |
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vista la comunicazione della Commissione del 5 marzo 2020 dal titolo «Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025» (COM(2020)0152), |
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vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2021 dal titolo «Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030» (COM(2021)0101), |
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vista la proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, presentata dalla Commissione (COM(2008)0426), |
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vista la direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (15) (la direttiva sulla protezione temporanea), |
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viste le interrogazioni al Consiglio e alla Commissione sulla situazione dei rom che vivono in insediamenti nell'UE (O-000022/2022 — B9-0018/2022 e O-000023/2022 — B9-0019/2022), |
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visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento, |
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vista la proposta di risoluzione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, |
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A. |
considerando che i valori dell'UE prevalgono in una società che rispetti la diversità, il pluralismo, la non discriminazione, la tolleranza, la giustizia, la solidarietà e la parità di genere; che gli Stati membri hanno una responsabilità particolare di garantire tali valori per tutti, compresi i rom; |
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B. |
considerando che «rom» è un termine generico che comprende un ampio ventaglio di persone diverse di origine romanì come rom, sinti, kalè, romanichal e boyash/rudari; che il termine comprende anche gruppi quali ashkali, egiziani, yenish, dom, lom, rom e abdal, popolazioni nomadi tra cui i travellers e le popolazioni designate col concetto amministrativo di gens du voyage, nonché le persone che si identificano come zigani, senza negare le caratteristiche specifiche di tali gruppi; |
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C. |
considerando che i rom sono la più grande minoranza etnica d'Europa; che un numero inaccettabilmente elevato di rom in Europa vive ancora in condizioni di povertà ed è socialmente escluso, in condizioni di vita estremamente precarie, non sicure e di sovraffollamento in zone rurali e urbane segregate; che la questione dei rom che vivono negli insediamenti non è limitata a un solo paese e costituisce pertanto un problema europeo e deve essere affrontata in quanto tale; che la segregazione spaziale rappresenta una causa fondamentale dell'accesso iniquo all'assistenza sanitaria, all'assistenza precoce all'infanzia e all'istruzione, all'occupazione e ai servizi di base, tra cui l’accesso stradale, la fornitura idrica, le strutture igienico-sanitarie e fognarie, l'elettricità e la raccolta dei rifiuti e che la segregazione spaziale e l'accesso iniquo si rafforzano a vicenda; che ha non solo conseguenze fisiche ed economiche, ma anche psicologiche e sociologiche, sia per gli individui che per le comunità; che la povertà intergenerazionale negli insediamenti rom è di natura socioeconomica, con gravi ramificazioni per la salute e il benessere fisici e mentali dei rom, le loro opportunità di vita e l'esercizio dei loro diritti umani fondamentali; |
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D. |
considerando che i rom hanno tassi più elevati di bassa intensità di lavoro, insicurezza del lavoro e disoccupazione, e spesso si trovano in situazioni di lavoro atipiche o precarie, che ostacolano il loro accesso ai regimi di disoccupazione e ai diritti pensionistici; che i rom non dispongono di reti occupazionali e subiscono discriminazioni nell'accesso all'occupazione e sul posto di lavoro, e sono anche concentrati in regioni socioeconomicamente svantaggiate; che i 6 milioni di rom residenti nell'UE rappresentano una parte significativa e in crescita della sua popolazione e hanno un enorme potenziale, che sarà possibile realizzare solo se la loro situazione occupazionale e di inclusione sociale sarà migliorata; |
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E. |
considerando che, secondo i dati della EU-MIDIS II, solo un rom su quattro di età pari o superiore a sedici anni ha indicato il lavoro dipendente o il lavoro autonomo come propria attività principale e che il tasso di occupazione indicato dalle donne era notevolmente inferiore rispetto a quello degli uomini (rispettivamente 16 % e 34 %); che la situazione dei giovani è stata particolarmente preoccupante, con un tasso medio di NEET rom (giovani che non studiano, non frequentano corsi di formazione e non lavorano) del 63 % rispetto alla media dell'UE del 12 %; che, per detto gruppo, i risultati hanno dimostrato inoltre un notevole divario di genere, con una quota di giovani donne rom che non lavoravano, studiavano o seguivano corsi di formazione pari al 72 %, rispetto al 55 % dei giovani uomini rom; che ciò è in netto contrasto con il resto della popolazione (35 %); che, secondo i dati, ben l’80 % dei rom vive al di sotto della soglia di rischio di povertà del proprio paese; che un rom su tre viveva in alloggi senza acqua corrente e uno su 10 in alloggi senza elettricità; che un bambino rom su tre ha visto un proprio familiare andare a letto digiuno almeno una volta al mese e quasi la metà dei rom di età compresa tra i 6 e i 24 anni non ha frequentato la scuola; |
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F. |
considerando che la mancanza di misure politiche o di investimenti significativi, la limitata disponibilità e la bassa qualità dell'edilizia popolare, la discriminazione nel mercato degli alloggi e la segregazione mantengono pressoché invariato il divario nell'accesso agli alloggi tra rom e non rom (16); |
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G. |
considerando che i rom che vivono negli insediamenti dovrebbero avere accesso a un alloggio dignitoso che sia accessibile, a prezzi abbordabili, sicuro da un punto di vista ambientale, salubre e desegregato; |
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H. |
considerando che l'antiziganismo strutturale e istituzionale profondamente radicato continua ad esistere a tutti i livelli della società dell’UE e costituisce un grave ostacolo al pieno godimento dei diritti fondamentali dei rom in quanto cittadini dell'UE in tutti gli ambiti della vita, compresi l'occupazione, gli alloggi, l'istruzione, l'assistenza sanitaria, le cure, la protezione sociale e altri servizi pubblici fondamentali; che il 41 % dei rom nei nove Stati membri dell'UE oggetto dell'indagine EU-MIDIS II si sentono discriminati a causa delle proprie origini rom in almeno un ambito della vita quotidiana, come la ricerca di un lavoro, il luogo di lavoro, l'alloggio, la salute e l'istruzione; che l'integrazione dei rom richiede una sensibilità ai contesti locali, alla diversità etnica e socioeconomica tra i popoli rom e agli ostacoli alla mobilità sociale e alle forme di discriminazione che si intersecano, segnatamente per quanto riguarda il genere, l’età e la disabilità; che la parità di genere e la situazione dei bambini e dei giovani rom rappresentano due settori fondamentali di intervento ai fini dell'inclusione sociale dei rom che non sono sufficientemente affrontati sia a livello di UE che nazionale; |
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I. |
considerando che la situazione negli insediamenti rom è in violazione dei diritti umani e fondamentali sanciti dai trattati dell’UE, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, dalla Carta sociale europea, dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e dal Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché dai principi riconosciuti nel pilastro europeo dei diritti sociali; che è allarmante che tali diritti non vengano rispettati nella pratica per quanto riguarda i rom che vivono negli insediamenti; |
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J. |
considerando che il circolo vizioso della povertà intergenerazionale negli insediamenti rom emarginati è un fenomeno complesso che deve essere affrontato orizzontalmente in diversi settori politici interconnessi, in modo globale e con la stretta cooperazione di tutte le parti interessate; che soluzioni efficaci richiedono un pieno impegno a livello di UE, nazionale, regionale e locale in collaborazione con le iniziative della società civile, comprese le organizzazioni di beneficenza e quelle religiose, le parti sociali e gli attori privati, apprendendo dalle migliori pratiche e dalle soluzioni innovative negli Stati membri e replicandole su scala più ampia; |
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K. |
considerando che, nel corso del tempo, molti enti locali e regionali e rappresentanti della società civile hanno lavorato attivamente con i rom che vivono in insediamenti con approcci e progetti comprovati e innovativi, ma spesso non si avvalgono dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) disponibili perché i processi sono estremamente onerosi e complessi; che gli ostacoli più comuni all'accesso ai fondi SIE sono l'assenza di un approccio di partenariato; il rimborso tardivo delle richieste di pagamento; il pagamento dei fondi SIE al beneficiario sulla base di un sistema di rimborso che è l'opzione più frequente, il che rende il beneficiario dipendente dalle risorse proprie; controlli lunghi e ripetuti in materia di appalti pubblici; la mancanza di coerenza tra i risultati dei controlli, con la conseguenza che ai beneficiari vengono addebitati errori che possono prevedere la restituzione dei finanziamenti, rischiando in tal modo la riassegnazione di risorse da altri settori o addirittura l'insolvenza; un coinvolgimento e una cooperazione insufficienti con i beneficiari da parte dei controllori delle autorità di gestione o intermedie durante la procedura di appalto; e la fissazione di limiti e requisiti arbitrari per i diversi aspetti dei progetti; |
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L. |
considerando che i rom devono affrontare ostacoli sproporzionati nell'accesso ai servizi sanitari, aggravati dalla mancanza di un'assicurazione o di documenti di identificazione personale, dalla discriminazione da parte degli operatori sanitari e dalla segregazione nelle strutture sanitarie; che i rom sono in una posizione vulnerabile a causa delle persistenti disuguaglianze sanitarie, comprese le ripercussioni specifiche della segregazione spaziale e del sovraffollamento abitativo sulla salute; |
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M. |
considerando che tutti i 27 Stati membri si sono impegnati ad adoperarsi per porre fine al fenomeno della mancanza di fissa dimora entro il 2030, firmando la dichiarazione di Lisbona del giugno 2020 e istituendo la piattaforma europea per la lotta contro la mancanza di una fissa dimora, che mira a promuovere politiche basate su un approccio incentrato sulla persona, integrato e che privilegi le sistemazioni abitative permanenti; |
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N. |
considerando che l'UE fornisce un consistente sostegno finanziario alle misure di inclusione sociale, comprese quelle che promuovono l'inclusione dei rom, in particolare i più indigenti; che i documenti di pianificazione degli Stati membri indicano che sono stati stanziati 1,5 miliardi di EUR per l'integrazione socioeconomica dei gruppi vulnerabili di persone nel periodo di programmazione 2014-2020 (17); |
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O. |
considerando che persiste il divario tra la popolazione rom e quella non rom a tutti i livelli di istruzione; che, stando a EU-MIDIS II, nel 2018 solo il 53 % dei bambini rom di età compresa tra i 4 e i 6 anni ha partecipato all'educazione della prima infanzia; che nelle scuole si registra una diffusa segregazione degli studenti rom, nonostante il divieto giuridico di tali pratiche e la loro incompatibilità con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo; che tale segregazione scolastica assume generalmente tre forme diverse: un numero sproporzionato di bambini rom frequentanti scuole «speciali» per bambini con disabilità intellettive, classi o sezioni segregate per gli alunni rom all'interno di scuole «miste» e la prevalenza di «scuole-ghetto»; che i bambini rom incontrano ulteriori ostacoli alla partecipazione paritaria all'istruzione, tra cui la mancata copertura dei costi associati all'istruzione (compresa l'educazione e la cura della prima infanzia), la segregazione spaziale, la mancanza di strutture di assistenza all'infanzia nelle vicinanze o l'accesso iniquo o nullo all'apprendimento online e/o a distanza; che la povertà e il mancato accesso ai servizi di base hanno ripercussioni considerevoli sullo sviluppo fisico, mentale ed emotivo dei bambini e aumentano le probabilità che restino indietro in tutti gli aspetti della loro vita adulta; |
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P. |
considerando che la scarsa frequenza prescolare è uno dei principali fattori che determinano i tassi di abbandono prematuro dei rom, ulteriormente aggravati da un inizio tardivo della scuola e da una frequenza scolastica irregolare; che gli abbandoni precoci si verificano soprattutto al momento del passaggio da un tipo di scuola a un altro; che la partecipazione all'istruzione secondaria è ostacolata da fattori quali gli spostamenti e la segregazione abitativa, nonché da servizi di orientamento mal funzionanti; che le lacune educative sono ulteriormente aggravate dal crescente divario digitale tra bambini rom e non rom; |
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Q. |
considerando che, durante la pandemia, i rom hanno affrontato rischi più elevati di contrarre la COVID-19 a causa delle radicate disuguaglianze sanitarie e sociali e sono stati colpiti in modo sproporzionato dalle misure adottate per contenere il virus; che le conseguenze sociali ed economiche negative della pandemia hanno pregiudicato in modo particolare la popolazione rom nell'UE, a causa dell'alta percentuale di rom coinvolti nell'economia informale e nel lavoro stagionale e della mancanza a livello politico di misure adatte alle loro situazioni specifiche per mitigare le conseguenze della crisi sanitaria; che, a causa della pandemia, i rom sono stati additati come capri espiatori e sono stati oggetto di discorsi d'odio; che l'emergenza sanitaria ha rivelato ancora una volta una discrepanza grave tra l'entità delle esigenze a livello locale e la capacità di darvi risposta, evidenziando la necessità di misure politiche immediate e a lungo termine, in particolare nei settori dell'occupazione, dell'istruzione e degli alloggi (18); |
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R. |
considerando che la raccolta di dati sull'uguaglianza si riferisce alla raccolta di tutti i tipi di dati disaggregati impiegati per valutare la situazione comparativa di gruppi specifici a rischio di discriminazione, per definire politiche pubbliche tese a contribuire alla promozione dell'uguaglianza e per valutare la loro attuazione, in base a dati concreti e non a pure ipotesi; che la pianificazione, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione delle misure dell'UE e nazionali per l'inclusione sociale dei rom sono stati ostacolati dalla mancanza di dati completi e di qualità disaggregati per etnia; |
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S. |
considerando che molti rom vivono in zone in cui sono esposti in modo sproporzionato al degrado ambientale e all'inquinamento derivanti da discariche o siti contaminati e non hanno accesso ai servizi ambientali e pubblici di base; |
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T. |
considerando che le donne rom sono soggette a forme multiple e intersezionali di discriminazione fondate su una combinazione di appartenenza etnica, genere e status sociale e sono vittime di violenza di genere, che è stata particolarmente visibile durante la pandemia di COVID-19; che la parità tra uomini e donne deve essere assicurata e promossa in tutti gli ambiti, tra cui la partecipazione al mercato del lavoro, le condizioni di lavoro, comprese le retribuzioni, l'istruzione e la formazione, e i cambiamenti e l'avanzamento di carriera; |
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U. |
considerando che delle 400 000 persone rom che, secondo le stime, vivono in Ucraina circa il 10-20 % è apolide o a rischio di apolidia (19); che i rifugiati rom che fuggono dalla guerra in Ucraina senza documenti attestanti la loro cittadinanza ucraina o il loro status di soggiorno si trovano in una situazione particolarmente vulnerabile; |
Necessità di azione a livello nazionale
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1. |
deplora il fatto che nell'UE vi siano ancora persone che non hanno accesso ad alloggi sicuri e dignitosi, all'acqua potabile pulita, all'elettricità, ai servizi igienico-sanitari, agli impianti di trattamento delle acque reflue e dei rifiuti, all'istruzione, all'occupazione e ai servizi sanitari e di assistenza; esprime profonda preoccupazione per il notevole divario tra le dichiarazioni e gli impegni su un'Europa sociale forte e la realtà sul campo, anche alla luce della pandemia di COVID-19, che ha evidenziato la mancanza di progressi nel miglioramento dell'accesso alle infrastrutture di base durante il precedente periodo di programmazione; invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare la situazione dei rom che vivono negli insediamenti con urgenza e in modo globale ed efficace, con adeguate politiche a breve e lungo termine sostenute da finanziamenti sufficienti dell'UE e nazionali, al fine di garantire che i rom nell'UE e nei paesi vicini non siano lasciati indietro; evidenzia il fatto che tali condizioni catastrofiche e le conseguenze psicologiche e sociologiche negative della segregazione non riguardano solo le persone che vivono all'interno degli insediamenti, ma hanno ripercussioni anche sulla comunità in generale; |
Alloggi
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2. |
sottolinea che l'accesso ad alloggi dignitosi e desegregati è fondamentale per spezzare il circolo vizioso della povertà intergenerazionale e dell'esclusione sociale; osserva che l'accesso agli alloggi è un prerequisito per la dignità umana ed è strettamente connesso al pieno godimento dei diritti umani; riconosce che la pandemia di COVID-19 ha dimostrato che le cattive condizioni abitative rappresentano un rischio sistemico per il sistema sanitario pubblico e impongono un onere sproporzionato sui rom, in particolare sulle donne rom; ribadisce il suo invito agli Stati membri a prevenire e fronteggiare il fenomeno della mancanza di fissa dimora e ad affrontare l'esclusione abitativa mediante soluzioni a lungo termine, come un'adeguata edilizia popolare, programmi di locazione a prezzi accessibili e indennità di alloggio mirate, che rientrino in strategie nazionali integrate incentrate su un approccio privilegiante le sistemazioni abitative permanenti e sull'approccio «prima la casa», che garantiscono ai cittadini l'effettiva parità di accesso ad adeguati alloggi desegregati e ai servizi essenziali senza discriminazioni; invita gli Stati membri ad attuare il concetto di «alloggio adeguato» per tutti, compresi i rom, quale definito dalle Nazioni Unite (20); chiede che sia data priorità agli approcci di desegregazione che utilizzano o investono in alloggi sociali integrati, così come al finanziamento di servizi sociali accessibili e di qualità e di un lavoro sociale sul campo di qualità, che prevedano la consultazione e la partecipazione dei membri della comunità rom come strumenti per far sì che i rom lascino gli insediamenti; sottolinea che l'uso delle carte di pagamento elettronico per ricevere prestazioni di assistenza sociale affiancato dalla necessaria infrastruttura digitale rappresenta un ulteriore strumento per una sana gestione finanziaria per i rom che vivono negli insediamenti, al fine di garantire una vita dignitosa e la possibilità di avvalersi di tali vantaggi per accedere alle risorse finanziarie, ad esempio attraverso microprestiti; invita gli Stati membri a valutare con urgenza il loro possibile utilizzo; sottolinea infine che le carte di pagamento elettronico possono costituire una delle soluzioni per affrontare i problemi socioeconomici legati all'usura, all'abuso di sostanze e al gioco d'azzardo negli insediamenti; |
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3. |
riconosce che molti insediamenti rom sono situati su terreni non sicuri, rischiosi e occupati illegalmente, il che rappresenta un grave ostacolo all'individuazione di un modo efficace per migliorare le condizioni di vita dei rom, così come un ostacolo agli investimenti dell'UE; invita gli Stati membri ad affrontare il problema a livello centralizzato e nazionale, lavorando in stretta collaborazione con le autorità locali e regionali mediante l'attuazione di politiche legate all'edilizia abitativa, comprese politiche innovative e in materia di alloggi sociali; |
Istruzione
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4. |
sottolinea il ruolo cruciale dell'educazione prescolare per riuscire con successo nelle fasi successive dell'istruzione, ottenere un'occupazione dignitosa e di qualità e spezzare il circolo vizioso dello svantaggio; prende atto del notevole divario nella frequenza prescolare tra i bambini rom e non rom e del legame tra segregazione residenziale e scolastica, che sono i principali fattori scatenanti dei tassi di abbandono scolastico; invita gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie per raggiungere quanto prima gli obiettivi di Barcellona, con particolare attenzione alle misure volte a promuovere e facilitare l'educazione prescolare dei bambini rom; invita inoltre la Commissione ad affrontare il divario nell'accesso a servizi di assistenza all'infanzia di qualità tra bambini rom e non rom nell'imminente revisione degli obiettivi di Barcellona nell'ambito del pacchetto strategico europeo sull'assistenza; invita inoltre gli Stati membri a garantire un accesso effettivo e gratuito agli asili nido per tutti i bambini rom che vivono negli insediamenti, al fine di garantire la loro partecipazione, in linea con la garanzia europea per l'infanzia; invita gli Stati membri a monitorare sistematicamente i rischi di abbandono scolastico e le disuguaglianze nell'accesso all'istruzione a tutti i livelli per consentire interventi tempestivi, sia in termini di assistenza pedagogica e consulenza individuale, sia in termini di attività extracurricolari per i bambini e i loro genitori; sottolinea che un coinvolgimento significativo dei genitori rom contribuirebbe anche ad affrontare il rischio di abbandono scolastico dei bambini; invita gli Stati membri a mettere in atto misure e programmi per motivare i giovani studenti rom che hanno completato la scuola dell'obbligo a terminare l'istruzione secondaria, ad esempio con indennità speciali; |
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5. |
deplora la segregazione persistente dei bambini rom nell'istruzione speciale e nei programmi al di fuori dei sistemi di istruzione tradizionali, spesso dovuta a diagnosi sbagliate di disabilità basate sui risultati di test culturalmente e linguisticamente viziati; sottolinea che i test psicologici standardizzati utilizzati in alcuni Stati membri non dovrebbero essere usati come strumento di eliminazione per ritardare l'accesso ai programmi scolastici regolari; sollecita gli Stati membri a istituire meccanismi volti a rivedere e, se necessario, invalidare le decisioni diagnostiche; deplora inoltre che in diversi Stati membri i bambini rom continuino a essere vittime di discriminazione e di segregazione nelle scuole tradizionali, anche mediante la segregazione delle classi e dei piani, la segregazione all'interno delle classi e la segregazione durante i pasti; evidenzia che la segregazione scolastica si basa su programmi di studio ridotti, che raramente consentono agli studenti rom di accedere al sistema scolastico generale, all'istruzione superiore o a una successiva occupazione; invita gli Stati membri a eliminare le pratiche di segregazione continua dei bambini rom, ad attuare strategie globali di desegregazione con obiettivi chiari e risorse sufficienti per attuarle con calendari chiari e ambiziosi, ad adottare metodi di apprendimento inclusivi, a garantire il pieno accesso dei bambini rom alle attività scolastiche e ad attuare campagne antidiscriminazione nelle scuole; invita gli Stati membri a dare priorità alle esigenze educative specifiche dei bambini rom e vulnerabili, al fine di garantire il loro diritto alla partecipazione, all'istruzione e a buoni risultati dell'apprendimento, di ridurre efficacemente il divario educativo tra rom e non rom e di prevenire la segregazione; sottolinea l'importanza di integrare i bambini rom nei programmi di studio nazionali ufficiali, anche per quanto riguarda l'istruzione e la formazione professionali; |
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6. |
deplora il fatto che le scuole a maggioranza rom dispongano di finanziamenti, strutture e programmi di studio inferiori agli standard; invita gli Stati membri a investire nella formazione iniziale e continua degli insegnanti al fine di rafforzare le loro capacità didattiche perché siano adeguate ai bambini rom, con particolare attenzione alla sensibilità verso la cultura e l'identità rom, alla non discriminazione quale diritto umano nonché a strategie positive intese a promuovere la tolleranza e combattere i comportamenti discriminatori e l'antiziganismo (21), che contribuisce a creare pregiudizi e opinioni poco informate circa la capacità e la volontà di apprendimento dei bambini rom e produce basse aspettative accademiche; invita gli Stati membri a stanziare maggiori risorse finanziarie per assistenti didattici competenti, che garantiscano l'integrazione agevole dei bambini provenienti dagli insediamenti rom nel sistema di istruzione tradizionale; invita gli Stati membri a introdurre per i giovani nelle scuole un'educazione sessuale e affettiva completa e adeguata all'età nonché un'educazione alla genitorialità responsabile, anche come strumenti per prevenire gravidanze in età minorile tra le ragazze rom che vivono negli insediamenti, fattore che contribuisce ulteriormente al circolo vizioso della povertà intergenerazionale; |
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7. |
sottolinea che le misure di confinamento per contenere la diffusione della COVID-19 hanno esacerbato ulteriormente le disparità già esistenti nell'ambito dell'istruzione in diversi Stati membri, lasciando i bambini rom, in particolare quelli che vivono negli insediamenti rom segregati, senza accesso all'istruzione online a causa della mancata accessibilità alle infrastrutture digitali, alla connettività e ai materiali didattici digitali; invita gli Stati membri a garantire che i fondi di emergenza dell'UE stanziati per affrontare la COVID-19, come quelli previsti dal dispositivo per la ripresa e la resilienza, tengano conto delle esigenze specifiche dei bambini rom e vulnerabili e assicurino servizi abbordabili e di qualità nelle comunità rom, anche attraverso indicatori specifici nei piani nazionali per la ripresa e la resilienza; invita altresì gli Stati membri a esplorare nuove possibilità di inclusione e coinvolgimento dei bambini rom nell'istruzione digitale, anche mediante maggiori investimenti per migliorare l'accessibilità delle infrastrutture e dell'alfabetizzazione digitali, al fine di prepararli all'era digitale; invita gli Stati membri a sostenere l'istruzione delle donne e delle ragazze rom, con particolare attenzione all'importanza delle materie STEM, nonché a combattere il loro tasso di abbandono scolastico; |
Salute e ambiente
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8. |
esprime preoccupazione per il fatto che i tassi di mortalità infantile siano più elevati nella popolazione rom che in quella non rom, in particolare in quella che vive negli insediamenti; sottolinea che i bambini negli insediamenti rom nascono in condizioni di povertà e in un ambiente che non favorisce uno sviluppo fisico e psicosociale sano; invita la Commissione a monitorare gli investimenti e l'attuazione da parte degli Stati membri della garanzia europea per l'infanzia e degli obiettivi specifici stabiliti nei piani d'azione nazionali per i bambini rom, in particolare per quanto riguarda la loro particolare situazione di svantaggio, che si manifesta con scarsi risultati scolastici e alti tassi di abbandono scolastico; invita gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per una rapida ed efficace attuazione della garanzia europea per l'infanzia, mediante un aumento significativo degli investimenti pubblici, e li incoraggia vivamente a destinare più del 5 % minimo delle risorse del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) in regime di gestione concorrente a sostegno delle attività nel quadro della garanzia europea per l'infanzia; invita gli Stati membri ad agire con urgenza per garantire che i bambini negli insediamenti rom siano assistiti fin dalla nascita da operatori sanitari e per avviare eventuali cure, nonché per riconoscere tempestivamente abusi psicologici o fisici sui bambini, con l'obbligo di notificare tutti gli eventuali casi alle autorità competenti; ricorda che i bambini rom sono sovrappresentati negli istituti di assistenza e sottolinea la necessità di un approccio incentrato sul bambino che presti grande attenzione ai diritti e alle esigenze dei più vulnerabili; invita gli Stati membri, a tal fine, a rendere ampiamente disponibili e accessibili centri di intervento per la prima infanzia e centri comunitari in cui lavorino assistenti sociali sul campo, insegnanti e operatori sanitari, compresi mediatori e assistenti scolastici e sanitari rom; |
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9. |
invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere la sensibilizzazione in materia di salute e condizioni di vita sane nelle comunità sfavorite, in particolare negli insediamenti rom, attraverso stazioni mobili di screening medico e attività di prevenzione; insiste sul fatto che la parità di genere nelle organizzazioni di assistenza medica deve essere rispettata conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e che iniziative quali la creazione di una rete di infermieri e di case di cura, le visite regolari dei pediatri, i medici generici per gli adulti, i servizi di sostegno alle famiglie, l'assistenza domiciliare e i servizi di assistenza agli anziani e ad altre persone bisognose di cure e sostegno siano disponibili ed accessibili; |
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10. |
sottolinea i rischi ambientali per la salute e la sopravvivenza cui sono esposti i membri delle comunità rom che vivono negli insediamenti, nonché la comunità in generale, causati dai rifiuti tossici che circondano i loro insediamenti; invita gli Stati membri a far fronte a tale situazione con urgenza al fine di ridurre l'esposizione sproporzionata dei rom ai suddetti rischi nonché a sviluppare sistemi e infrastrutture globali di gestione dei rifiuti in linea con la direttiva quadro sui rifiuti (22); invita gli Stati membri a elaborare strategie per sensibilizzare le comunità rom coinvolte circa i pericoli causati dai rifiuti tossici e dalla mancanza di un'adeguata gestione dei rifiuti negli insediamenti rom; sottolinea il ruolo della Commissione nel far rispettare la legislazione dell'UE a tale riguardo; invita la Commissione e gli Stati membri a ricorrere in modo mirato alle risorse e agli strumenti strategici per affrontare la crisi energetica e garantire una giusta transizione energetica verde, al fine di assicurare alle comunità rom l'accesso a energia pulita, abbordabile e sicura, prevenire un ulteriore aggravamento della povertà energetica e migliorare le condizioni di salute dei rom che vivono negli insediamenti; |
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11. |
ricorda che, in base alle nuove norme vincolanti dell'UE che regolamentano gli organismi per la parità, gli Stati membri dovrebbero sostenere i poteri di contenzioso rafforzati di tali organismi dando loro legittimità giuridica dinanzi ai tribunali in caso di reclami individuali e collettivi e d'ufficio, nonché appoggiare le loro decisioni legalmente vincolanti, anche in situazioni in cui vi sono molteplici istituzioni che fungono da organismo nazionale per la parità, in modo che siano in grado di affrontare, identificare e sanzionare la discriminazione intersettoriale che spesso colpisce i rom; è del parere che gli Stati membri dovrebbero garantire che il mandato di tali organismi includa tutte le forme di discriminazione, compresi la vittimizzazione e i discorsi di odio; |
Occupazione e inclusione sociale
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12. |
osserva che i tassi alti di disoccupazione di lunga durata negli insediamenti rom nonché di giovani che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo (NEET) sono aggravati dall'esclusione sociale e dalla povertà di chi vi abita; invita gli Stati membri a investire nelle imprese sociali e nelle migliori pratiche al fine di assumere disoccupati di lungo periodo; li invita altresì a investire in programmi destinati ai NEET rom quali la formazione professionale, in particolare rivolta alle competenze digitali e ai lavori verdi, anche mediante programmi di recupero; ritiene che il piano d'azione della Commissione per l'economia sociale possa sostenere gli sforzi degli Stati membri in tal senso fornendo orientamenti in materia di tassazione, accesso agli aiuti di Stato e appalti pubblici per le organizzazioni dell'economia sociale; ritiene che la futura proposta di raccomandazione del Consiglio sullo sviluppo del quadro dell'economia sociale dovrebbe garantire un approccio intersettoriale rivolto ai gruppi vulnerabili, compresi i rom e in particolare le donne rom, essendo esse quelle che incontrano gli ostacoli maggiori nell'accesso al mercato del lavoro; invita inoltre gli Stati membri a sostenere la creazione di posti di lavoro sostenibili e di qualità, la regolarizzazione del lavoro informale e ponti per l'occupazione accessibili ai lavoratori rom, quali programmi pubblici per l'occupazione, che possano rappresentare soluzioni temporanee alla disoccupazione nonché un'opportunità di riqualificazione professionale o di formazione ulteriore; ricorda che molti rom sono disoccupati di lungo periodo, il che pregiudica i loro diritti in termini previdenziali; sottolinea l'importanza dei regimi nazionali di reddito minimo unitamente a incentivi per la (re)integrazione nel mercato del lavoro al fine di combattere la povertà e l'esclusione sociale; esorta gli Stati membri a favorire la trasparenza salariale e valutazioni delle mansioni neutre dal punto di vista etnico e di genere, promuovere salari che consentano un tenore di vita dignitoso e campagne antidiscriminatorie e formative che combattano l'antiziganismo e favoriscano la diversità sul luogo di lavoro, mirate ai reclutatori, ai datori di lavoro e agli altri lavoratori; |
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13. |
rileva che i centri comunitari svolgono un ruolo essenziale lavorando con i rom che vivono negli insediamenti; invita gli Stati membri a garantire che ogni insediamento rom disponga di un centro comunitario adeguatamente attrezzato, in modo da fornire spazi per attività educative, ad esempio asili nido, strutture di assistenza doposcuola per i bambini in età scolare, attività per il tempo libero sia per i bambini sia per gli adulti e strutture igieniche, assicurando che la comunità rom sia coinvolta nella manutenzione e nella gestione di tali strutture; |
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14. |
invita gli Stati membri a fare dell'occupazione giovanile, soprattutto delle giovani donne rom, una priorità nel quadro dell'attuazione delle loro strategie nazionali di integrazione dei rom; invita altresì gli Stati membri a sfruttare appieno la garanzia per i giovani rafforzata al fine di promuovere l'occupazione e l'inclusione sociale dei giovani rom; sottolinea il potenziale non sfruttato dei giovani rom altamente istruiti quale motore di cambiamento positivo in seno alle comunità rom e per affrontare pregiudizi e stereotipi profondamente radicati tra la maggioranza della popolazione; |
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15. |
invita gli Stati membri a garantire un adeguato coinvolgimento degli organismi di tutela sociale-giuridica per quanto riguarda i bambini e la tutela sociale negli insediamenti rom emarginati, al fine di garantire che i bambini ricevano la tutela e le cure necessarie al loro benessere e sviluppo, nel rispetto del loro interesse superiore; chiede che vengano messi in atto ulteriori sforzi coordinati e un quadro adeguato di misure per eliminare i fenomeni negativi negli insediamenti, come l'usura, la prostituzione minorile, l'abuso di sostanze, il gioco d'azzardo e lo sfruttamento del lavoro; deplora l'alto tasso di accattonaggio forzato tra i bambini rom e invita gli Stati membri che non lo hanno ancora fatto ad adottare misure legislative che vietino tale pratica; sottolinea la necessità che le forze di polizia riconoscano le condizioni specifiche dei rom e che gli Stati membri provvedano a formare le forze di polizia al fine di contrastare la discriminazione e la criminalizzazione dei rom, sia da parte delle stesse sia nella popolazione in generale; invita gli Stati membri a indagare in modo rigoroso sugli episodi di abuso da parte della polizia, per garantire che la violenza, le misure intimidatorie e i maltrattamenti nei confronti di individui o comunità rom non restino impuniti, nonché ad affrontare l'inadeguatezza dell'accesso alla giustizia per i rom; |
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16. |
ribadisce il suo invito alla Commissione affinché lavori con gli Stati membri a una metodologia comune per la raccolta e la pubblicazione di dati relativi all'uguaglianza che siano suddivisi per etnia e per i diversi tipi di insediamento, ove ciò sia previsto dal diritto nazionale, nel pieno rispetto delle norme in materia di riservatezza e di diritti fondamentali, al fine di esaminare la situazione dei rom e valutare efficacemente i progressi nell'attuazione delle misure nell'ambito del quadro strategico dell'UE per i rom volte a combattere le cause profonde della loro esclusione sociale ed economica; invita altresì la Commissione a includere, nel quadro di valutazione della situazione sociale, obiettivi specifici per l'occupazione dei rom; |
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17. |
invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere il rafforzamento del dialogo sociale e della rappresentanza collettiva dei lavoratori rom quali strumenti per facilitare il loro accesso a posti di lavoro di qualità con condizioni di lavoro dignitose; invita gli Stati membri a migliorare i loro programmi di lavoro pubblico per permettere ai rom e ad altri individui in situazione di vulnerabilità di sviluppare e migliorare le proprie competenze; |
Uso dei finanziamenti europei e nazionali
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18. |
è preoccupato dal fatto che in alcuni Stati membri l'utilizzo delle risorse destinate alle comunità rom è stato finora esiguo, con il rischio di una perdita significativa di risorse finanziarie entro la fine dell'attuale periodo di programmazione; deplora che i sistemi e le condizioni per l'utilizzo dei fondi SIE attualmente in vigore in alcuni Stati membri non ne facilitino un assorbimento agevole ed efficace, spesso a causa di ostacoli burocratici e strutturali nei sistemi nazionali; ricorda, a tal riguardo, la necessità di ridurre gli oneri amministrativi, promuovere l'utilizzo di opzioni semplificate in materia di costi e fornire assistenza e flessibilità ulteriori, compresa la distribuzione diretta di fondi a politiche regionali e locali e a programmi della società civile, affinché sia più semplice per le autorità di gestione e i beneficiari impegnati a rispondere alle esigenze immediate dei rom che vivono negli insediamenti nell'UE utilizzare tali fondi; invita gli Stati membri e la Commissione ad aumentare urgentemente i finanziamenti destinati alla garanzia europea per l'infanzia, stanziando un bilancio dedicato di almeno 20 miliardi di EUR al fine di contrastare la povertà che colpisce i bambini e le loro famiglie e di contribuire all'obiettivo di ridurre la povertà di almeno 15 milioni entro il 2030, compresi almeno 5 milioni di bambini in tutti gli Stati membri; |
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19. |
sottolinea la mancanza di volontà politica di alcune amministrazioni locali negli Stati membri, che sono riluttanti ad attuare nuovi progetti per migliorare la qualità della vita dei rom negli insediamenti; invita gli Stati membri e le loro autorità di gestione a prestare particolare attenzione a tali amministrazioni locali e a mettere in atto strategie per motivarle a cambiare il loro approccio negativo, anche attraverso eventuali meccanismi di condizionalità; sottolinea a tale proposito la necessità di garantire la partecipazione e la rappresentanza politica dei rom a tutti i livelli e di affrontare i dannosi stereotipi negativi che alimentano atteggiamenti e comportamenti discriminatori tra la popolazione non rom; rimarca altresì che in alcuni Stati membri esistono barriere strutturali che ostacolano l'attuazione dei progetti da parte delle amministrazioni locali e della società civile e invita urgentemente tali Stati membri a eliminarle e a offrire chiari strumenti di sostegno alle amministrazioni locali per aiutarle a partecipare a nuovi progetti incentrati sui rom che vivono negli insediamenti e sulla loro comunità in generale; |
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20. |
rileva che spesso occorre attendere generazioni prima di ottenere progressi significativi nell'emancipazione socioeconomica e nell'integrazione dei rom; invita gli Stati membri ad avvalersi pienamente e urgentemente degli strumenti di finanziamento e delle risorse disponibili a livello sia nazionale che dell'UE per creare condizioni favorevoli al finanziamento e all'attuazione sostenibili di programmi e progetti duraturi in modo efficace, coordinato, integrato e flessibile e a eliminare tutti gli ostacoli, comprese le forme di discriminazione diretta e indiretta, che impediscono l'assorbimento dei finanziamenti, in particolare quelli a titolo dell'FSE +, del Fondo europeo di sviluppo regionale e del dispositivo per la ripresa e la resilienza; invita la Commissione a sostenere, monitorare e valutare le azioni intraprese dagli Stati membri a tale riguardo tramite i loro piani nazionali per la ripresa e la resilienza, i quadri strategici nazionali per i rom, i piani d'azione nazionali della garanzia europea per l'infanzia, il piano d'azione dell'UE contro il razzismo e le raccomandazioni specifiche per paese del semestre europeo; invita la Commissione e gli Stati membri, in particolare, a garantire che le misure e i finanziamenti dell'UE raggiungano i rom che vivono negli insediamenti e sottolinea che le azioni e le iniziative mirate dovrebbero basarsi innanzitutto su un approccio dal basso verso l'alto, essere concepite a livello locale e dalle municipalità più vicine alle comunità in questione, e beneficiare di un'assistenza finanziaria e amministrativa fornita a livello nazionale o dell'UE; invita a tale proposito gli Stati membri a fare un uso migliore delle risorse finanziarie disponibili per l'assistenza tecnica e a garantire che l'assistenza tecnica diretta venga fornita diffusamente sia agli amministratori che ai richiedenti specifici; esorta la Commissione a garantire che l'identificazione degli insediamenti nonché politiche e misure specifiche per affrontare la loro situazione siano incluse nei programmi del Fondo di coesione dell'UE per il periodo 2021-2027 e nelle raccomandazioni specifiche per paese del semestre europeo; |
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21. |
chiede che la Corte dei conti europea effettui un'analisi completa e approfondita dell'impatto e dei risultati dell'utilizzo dei fondi SIE, in particolare dell'FSE+ e del Fondo europeo di sviluppo regionale, che copra il periodo successivo all'istituzione della strategia europea per l'inclusione dei rom nel 2011, con particolare attenzione alla spesa per gli insediamenti dei rom e alle relative questioni sociali; |
Azioni necessarie a livello dell'UE
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22. |
evidenzia che le pratiche in atto in alcuni Stati membri relativamente ai rom che vivono negli insediamenti dimostrano che la valutazione dei progetti basata solo su risultati quantitativi è insufficiente e può persino essere fuorviante rispetto alla realtà sul campo, in quanto non vengono fornite informazioni sulla qualità dei progressi compiuti nel quadro dei progetti; avverte che, di conseguenza, potrebbero essere adottate decisioni che mettono a rischio la sana gestione finanziaria del bilancio dell'UE; chiede quindi una rapida applicazione del regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'UE nei confronti degli Stati membri interessati; rileva che il piano d'azione del pilastro europeo dei diritti sociali, la garanzia europea per l'infanzia e il quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei rom per il periodo 2020-2030 costituiscono un punto di riferimento credibile per la valutazione qualitativa; chiede di prestare particolare attenzione alla discriminazione intersezionale e di tenere conto dei diritti e delle esigenze dei gruppi più vulnerabili, in particolare le persone con disabilità, i bambini e le donne, quando si effettuano valutazioni qualitative; ritiene essenziale che, in sede di valutazione dei singoli progetti finanziati dai fondi SIE negli insediamenti rom emarginati, la Commissione richieda non solo risultati quantitativi, ma anche risultati qualitativi concreti che meglio rispecchiano la realtà sul campo; invita inoltre la Commissione a iniziare a monitorare e a valutare i progetti basandosi innanzitutto sulle proprie osservazioni derivanti dalle visite in loco, al fine di ridurre la sua dipendenza dalle informazioni provenienti dai governi e da quanto riferito dai media e di rafforzare il controllo del bilancio dell'UE; sottolinea altresì, a tale proposito, la necessità di rafforzare il dipartimento dell'Agenzia per i diritti fondamentali dedicato ai rom tramite l'assunzione di ricercatori rom; |
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23. |
chiede che la Commissione e il Parlamento effettuino regolari missioni per esaminare la situazione dei rom che vivono negli insediamenti in diversi Stati membri, ove possibile periodicamente, al fine di contribuire alla sensibilizzazione dei responsabili politici e dell'opinione pubblica, di permettere lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e le autorità competenti sulle sfide che i rom devono affrontare, nonché di consentire lo scambio di buone pratiche e il coordinamento a livello europeo; |
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24. |
sottolinea che la Commissione deve agire con fermezza in veste di custode dei trattati per garantire la piena e corretta attuazione del diritto dell'UE e per intraprendere azioni appropriate e tempestive laddove gli Stati membri non si adoperino in tal senso, in particolare per quanto riguarda le violazioni dei diritti dei cittadini dell'UE, compresi quelli dei rom; rileva che le procedure di infrazione, come quelle avviate a seguito della segregazione scolastica degli alunni rom, non hanno portato all'effettiva eliminazione delle cause di discriminazione; è fermamente convinto che la Commissione debba fare tutto ciò che è in suo potere per prevenire le violazioni dei diritti umani e dei valori fondamentali dell'UE, evitando innanzitutto in modo efficace l'impiego di fondi UE per sostenere pratiche discriminatorie negli Stati membri; invita pertanto la Commissione a istituire un meccanismo di allarme rapido per segnalare il rischio di abuso o uso improprio dei fondi SIE e di altri fondi dell'UE destinati ad affrontare la situazione dei rom che vivono negli insediamenti emarginati; ritiene che l'inazione e la mancanza di impegno di alcuni Stati membri nel risolvere la questione dei rom che vivono negli insediamenti e nell'eliminare gli ostacoli strutturali e burocratici possano configurarsi come una violazione dei valori fondanti dell'UE sanciti dall'articolo 2 TUE, ossia la dignità umana, l'uguaglianza e il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze; invita il Consiglio e la Commissione a indagare sulla situazione dei rom che vivono negli insediamenti emarginati, al fine di determinare se tali insediamenti e le loro condizioni rappresentino un chiaro rischio di grave violazione dei trattati UE; |
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25. |
invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare l'impegno attivo e la partecipazione significativa dei rom, in particolare delle donne, dei giovani e di altri gruppi sottorappresentati, nello sviluppo, nell'attuazione e nel monitoraggio delle politiche pubbliche e dei progetti destinati ai rom a livello unionale, nazionale, regionale e locale, affinché possano essere attivamente coinvolti nella definizione del futuro dell'UE e possano contribuire a modificare la percezione nelle società dell'UE; ritiene che la partecipazione e la leadership dei rom dovrebbe costituire un obiettivo qualitativo nell'ambito dei quadri strategici nazionali per i rom; è del parere che sarebbe opportuno incoraggiare la presenza di amministratori rom eletti nei consigli comunali come esempio di buona prassi per promuovere l'inclusione sociale e la partecipazione democratica dei rom; |
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26. |
rileva che una parte consistente della popolazione rom lotta contro la povertà, l'esclusione sociale e l'accesso limitato all'occupazione o a servizi quali l'istruzione, l'assistenza sanitaria, gli alloggi e altri, anche a causa dell'antiziganismo e della discriminazione strutturale; invita la Commissione e gli Stati membri a combattere l'antiziganismo in tutti i settori della società attraverso misure legislative e politiche efficaci sia negli Stati membri che nei paesi dell'allargamento; invita gli Stati membri a integrare la lotta contro il razzismo e l'antiziganismo in tutti i principi del pilastro europeo dei diritti sociali, poiché si tratta di un fattore strutturale essenziale dell'esclusione dei rom; evidenzia la necessità di porre fine a qualsiasi forma di antiziganismo strutturale e istituzionale, segregazione e discriminazione nell'istruzione, nell'occupazione, nella sanità, nel settore degli alloggi e nell'accesso alla protezione sociale e ad altri servizi; ritiene che la lotta all'antiziganismo sia una questione orizzontale che dovrebbe essere presa in considerazione in tutti i settori pertinenti delle politiche dell'UE; invita la Commissione a rafforzare l'attuazione della direttiva sull'uguaglianza razziale e gli Stati membri a elaborare e attuare piani nazionali efficaci e ambiziosi contro il razzismo e la discriminazione razziale, con particolare attenzione a tutte le forme di razzismo, compreso l'antiziganismo, ispirandosi ai principi guida comuni adottati dalla Commissione; invita gli Stati membri a fissare obiettivi chiari e misurabili per la lotta contro la discriminazione e contro i discorsi e i reati di matrice antizigana, in linea con la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia; sollecita inoltre il Consiglio a sbloccare i negoziati sulla direttiva orizzontale antidiscriminazione (23), un presupposto fondamentale per il conseguimento dell'uguaglianza nell'UE; |
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27. |
sottolinea la necessità di riconoscere il patrimonio culturale e linguistico dei rom e incoraggia la Commissione e gli Stati membri a preservare e promuovere la cultura rom e la sensibilizzazione del pubblico attraverso programmi e mezzi di comunicazione ai rispettivi livelli, contribuendo in tal modo alla diversità della comunità dell'UE; |
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28. |
esorta la Commissione a intensificare gli sforzi per eliminare gradualmente gli insediamenti rom emarginati in tutta l'Unione, lanciando un piano d'azione dell'UE per l'eliminazione degli insediamenti rom entro il 2030, con l'obiettivo di rafforzare l'uso degli strumenti politici e finanziari esistenti; sottolinea che tale piano d'azione dell'UE dovrebbe fornire orientamenti, definire priorità e obiettivi concreti e prevedere una componente di cooperazione transnazionale e di scambio di pratiche positive tra gli Stati membri; |
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29. |
sottolinea che le questioni relative ai rom che vivono negli insediamenti sono intersettoriali e richiedono l'attenzione e il coinvolgimento coordinato di vari commissari e direzioni generali a livello dell'UE; chiede pertanto la creazione del ruolo di coordinatore della Commissione per l'inclusione e l'uguaglianza dei rom, incaricato di monitorare in modo esaustivo i progressi compiuti grazie a tutti i pertinenti strumenti politici e di collaborare direttamente con le comunità rom onde riferire la realtà delle loro situazioni e le loro preoccupazioni alla task force della Commissione sull'uguaglianza nonché, tra gli altri, ai punti di contatto nazionali per i rom, all'Agenzia per i diritti fondamentali, alla rete EURoma, alla piattaforma europea per i rom e al gruppo ad alto livello sulla non discriminazione, l'uguaglianza e la diversità, nell'ottica di creare sinergie e ottenere l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione della popolazione rom nell'UE; |
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30. |
chiede analogamente l'istituzione del ruolo di coordinatore del Parlamento europeo per l'inclusione dei rom, ricoperto da uno dei vicepresidenti del Parlamento, che si adoperi per garantire l'integrazione delle questioni relative ai rom nelle pertinenti attività politiche e legislative del Parlamento; chiede al contempo l'istituzione di una rete per l'integrazione delle questioni relative ai rom, presieduta e coordinata dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e composta da un rappresentante di ciascuna commissione del Parlamento, al fine di completare e rafforzare il lavoro del coordinatore, producendo un effetto sinergico nel garantire che le questioni interconnesse e complesse che la comunità rom deve affrontare siano trattate con un approccio globale e orizzontale; ritiene che sia il coordinatore sia la rete per l'integrazione delle questioni relative ai rom del Parlamento dovrebbero collaborare strettamente con il suo intergruppo Antirazzismo e diversità; |
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31. |
sottolinea le ulteriori sfide e la necessità di rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri per quanto concerne la libera circolazione delle persone all'interno dell'UE e la situazione dei rom in fuga dalla guerra in Ucraina; invita gli Stati membri ad adottare misure efficaci contro la segregazione dei migranti rom all'interno dell'UE e dei rifugiati rom dall'Ucraina e a proteggerli dalle espulsioni illegali e dalla discriminazione nell'accesso ai servizi essenziali, soprattutto nei settori degli alloggi, dell'istruzione e dell'occupazione; invita gli Stati membri a garantire che i rifugiati, compresi quelli della comunità rom, non siano profilati o discriminati quando richiedono la protezione temporanea ai sensi della direttiva sulla protezione temporanea e non siano costretti a chiedere asilo, nonché a coinvolgere le organizzazioni della società civile nel garantire che tutti coloro che fuggono dall'Ucraina beneficino equamente dell'assistenza in natura e di trasporti e alloggi gratuiti; invita gli Stati membri a intensificare gli sforzi per garantire che la registrazione dei certificati di nascita dei bambini rom sia adeguatamente applicata onde porre fine all'apolidia infantile tra le comunità rom in tutta l'UE; |
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32. |
prende atto del piano d'azione strategico del Consiglio d'Europa per l'inclusione dei rom e dei nomadi (2020-2025); invita la Commissione e gli Stati membri a unire ulteriormente i loro sforzi con il Consiglio d'Europa per promuovere le pari opportunità, la diversità e l'inclusione sociale e per combattere la discriminazione e l'antiziganismo; |
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33. |
sottolinea che programmi e strumenti quali Erasmus Plus e la garanzia per i giovani offrono opportunità ai giovani provenienti da contesti svantaggiati, come pure ai rom e alle loro organizzazioni; |
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34. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.
(2) GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.
(3) GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.
(4) GU L 328 del 6.12.2008, pag. 55.
(5) GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 112.
(6) GU C 468 del 15.12.2016, pag. 36.
(7) GU C 449 del 23.12.2020, pag. 2.
(8) GU C 362 dell'8.9.2021, pag. 8.
(9) GU C 385 del 22.9.2021, pag. 104.
(10) GU C 456 del 10.11.2021, pag. 145.
(11) GU C 474 del 24.11.2021, pag. 146.
(12) Testi approvati, P9_TA(2022)0120.
(13) GU C 93 del 19.3.2021, pag. 1.
(14) GU L 223 del 22.6.2021, pag. 14.
(15) GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12.
(16) Dichiarazione della FEANTSA dal titolo «The Housing Situation for Roma in the EU Remains Difficult» (La situazione abitativa dei Rom nell'UE rimane difficile).
(17) Relazione speciale n. 14/2016 della Corte dei conti europea.
(18) Bollettino della FRA dal titolo «Coronavirus pandemic in the EU — Impact on Roma and Travellers» (Pandemia di coronavirus nell'UE — Impatto su rom e nomadi).
(19) Nota informativa della rete europea sull'apolidia dal titolo «Stateless people and people at risk of statelessness forcibly displaced from Ukraine» (Apolidi e persone a rischio di apolidia sfollati con la forza dall'Ucraina).
(20) Articolo 25 della Dichiarazione universale dei diritti umani.
(21) Documento di sintesi dell'Unicef dal titolo «The Right of Roma Children to Education» (Il diritto dei bambini rom all'istruzione).
(22) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
(23) Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
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14.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 132/41 |
P9_TA(2022)0344
Obiettivi chiave della riunione della CoP19 della CITES a Panama
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 ottobre 2022 sugli obiettivi strategici dell'UE per la diciannovesima riunione della Conferenza delle parti della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), che si terrà a Panama dal 14 al 25 novembre 2022 (2022/2681(RSP))
(2023/C 132/05)
Il Parlamento europeo,
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vista la relazione di valutazione globale del 2019 sulla biodiversità e i servizi ecosistemici della piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES), |
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vista la relazione 2020 del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente e dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura dal titolo «Stato delle foreste del mondo 2020», che sottolinea il ruolo fondamentale delle foreste nel fornire un habitat per oltre l'80 % della biodiversità terrestre mondiale, offrendo innumerevoli servizi ecosistemici e garantendo un sostentamento a molte comunità, comprese le popolazioni indigene, |
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vista la biodiversità marina e costiera, |
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vista la futura diciannovesima riunione della Conferenza delle parti della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), che si terrà dal 14 al 25 novembre 2022 a Panama (CoP19), |
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vista la risoluzione 75/311 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 26 luglio 2021 sulla lotta al traffico illecito di specie selvatiche, |
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vista la risoluzione CITES Conf. 12.10 (Rev.CoP15) sulla registrazione delle imprese che allevano in cattività a fini commerciali le specie animali di cui all'appendice I, |
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viste le decisioni CITES 18.226 e 18.227 sul commercio di elefanti asiatici (Elephas maximus), |
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viste le decisioni CITES 18.81-18.85 sui reati contro le specie selvatiche connessi a internet, |
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viste la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020, dal titolo «Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 — Riportare la natura nella nostra vita» (COM(2020)0380), e la risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2021 al riguardo (1), |
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vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (2), che mira a promuovere la conservazione della biodiversità e rappresenta la pietra miliare della strategia dell'Europa per la conservazione della natura, |
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viste la convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (CBD) e la 15a riunione della conferenza delle parti alla CBD che si terrà dal 7 al 19 dicembre 2022 a Montreal, Canada, |
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vista la proposta della Commissione relativa a una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce la direttiva 2008/99/CE (COM(2021)0851), |
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viste le interrogazioni al Consiglio e alla Commissione sugli obiettivi chiave per quanto concerne la Conferenza delle parti della CITES che si terrà a Panama dal 14 al 25 novembre 2022 (O-000038/2022 — B9-0023/2022 e O-000039/2022 — B9-0024/2022), |
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visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che il declino globale senza precedenti della biodiversità, che avviene attualmente a un tasso superiore tra le dieci e le cento volte rispetto al tasso naturale di estinzione delle specie, è il risultato diretto dell'attività umana e minaccia l'estinzione di circa 1 milione di specie animali e vegetali; che, stando agli elementi disponibili, non è troppo tardi per arrestare e invertire le attuali tendenze relative alla perdita di biodiversità; |
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B. |
considerando che la biodiversità contribuisce positivamente alla salute della popolazione umana; che fino all'80 % dei medicinali utilizzati dagli esseri umani sono di origine naturale; |
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C. |
considerando che gli oceani, che rappresentano il 95 % della biosfera, sono uno dei più importanti pozzi di assorbimento del carbonio, in quanto regolano il clima e assorbono CO2 dall'atmosfera; |
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D. |
considerando che è importante proteggere la biodiversità marina e costiera e contrastare le minacce rappresentate dall'uso scarsamente o non regolamentato delle risorse marine vive; che è altresì importante proteggere la biodiversità delle acque dolci, che sta diminuendo in misura maggiore rispetto agli ecosistemi marini e terrestri, con una diminuzione delle popolazioni di acqua dolce dell'83 % tra il 1970 e il 2014; |
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E. |
considerando che la stragrande maggioranza delle specie soggette al commercio non è protetta dalla CITES; che il commercio internazionale di tali specie rimane non regolamentato e contribuisce significativamente all'estinzione delle popolazioni selvatiche; |
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F. |
considerando che la CITES, sottoscritta da 184 parti, compresa l'UE e i 27 Stati membri, rappresenta il più importante accordo globale relativo alla conservazione delle specie selvatiche; che la CITES riconosce che la fauna e la flora selvatiche costituiscono, per la loro unicità e varietà, un elemento insostituibile dei sistemi naturali della Terra, che devono essere protetti a beneficio delle generazioni future; |
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G. |
considerando che l'obiettivo della CITES consiste nell'assicurare che il commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche non costituisca una minaccia per la sopravvivenza delle specie allo stato selvatico; |
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H. |
considerando che il commercio illegale e legale e l'uso di specie selvatiche e la distruzione degli habitat naturali contribuiscono in modo significativo al declino della biodiversità, compromettono gli sforzi globali nella lotta ai cambiamenti climatici e sono sia una causa che una conseguenza della corruzione; |
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I. |
considerando che l'appendice I della CITES comprende tutte le specie minacciate di estinzione che sono o potrebbero essere interessate dal commercio; che l'appendice II include tutte le specie che possono diventare a rischio di estinzione, a meno che il commercio degli esemplari di tali specie non sia soggetto a una rigida regolamentazione per evitarne un utilizzo incompatibile con la loro sopravvivenza e a meno che il commercio di tali specie non sia soggetto a un controllo efficace; |
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J. |
considerando che il commercio di specie selvatiche aumenta il contatto tra gli esseri umani e le specie selvatiche e crea un rischio potenzialmente elevato di comparsa e diffusione di zoonosi; che, poiché il 70 % di tutte le malattie infettive emergenti nell'uomo sono zoonotiche, il commercio di specie selvatiche comporta gravi rischi per la salute degli animali e degli esseri umani; che vi è la necessità di un controllo migliore e più approfondito del commercio di carni e del commercio di animali vivi; che gli esperti consigliano di limitare il rischio di zoonosi affrontando i mercati con animali vivi ed elaborando un «elenco positivo» delle specie animali che possono essere trasportate a livello internazionale, tenendo conto dei rischi di zoonosi e di altre considerazioni quali il benessere degli animali, lo stato di conservazione e le tendenze della popolazione; |
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K. |
considerando che il costo delle strategie globali per prevenire le pandemie attraverso la riduzione del commercio illegale di specie selvatiche, evitando il cambiamento della destinazione d'uso dei terreni e aumentando la sorveglianza, è stimato tra i 22 e i 31 miliardi di dollari USA (3), che è soltanto una piccola frazione dei costi sostenuti da una pandemia; |
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L. |
considerando che 19 Stati membri hanno sostenuto il documento di sintesi del governo cipriota su un nuovo quadro legislativo dell'UE per un elenco positivo a livello dell'UE di animali autorizzati come animali da compagnia, che è stato presentato alla riunione del Consiglio «Agricoltura e pesca» del 24 maggio 2022; |
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M. |
considerando che l'UE è un importante hub, punto di transito e una destinazione rilevante delle specie animali e vegetali selvatiche di provenienza legale e illegale, vive o morte, nonché di loro parti o prodotti; che nel 2019 le operazioni segnalate di importazione nell'UE di specie selvatiche protette dalla CITES rappresentavano il 36 % del volume totale delle importazioni; |
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N. |
considerando che tra il 2014 e il 2018 l'UE è al secondo posto per importazioni di trofei di caccia delle specie selvatiche figuranti nell'elenco CITES, seguendo solo gli Stati Uniti; che un numero crescente di paesi europei sta adottando misure o valutando provvedimenti per vietare l'importazione di trofei di caccia; |
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O. |
considerando che il commercio internazionale di flora e fauna selvatiche ammonta ogni anno a miliardi di euro e coinvolge milioni di piante e specie selvatiche; che il traffico illecito di specie selvatiche è diventato il quarto più grande mercato nero, dopo quello della droga, degli esseri umani e delle armi; che i reati legati al traffico illecito di specie selvatiche spesso non vengono puniti con la severità necessaria a fare da deterrente e che i soggetti di medio o alto livello vengono perseguiti raramente; |
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P. |
considerando l'importanza cruciale assunta da Internet nel facilitare il traffico illecito di specie selvatiche; |
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Q. |
considerando che è fondamentale un maggiore impegno per migliorare la trasparenza e l'effettiva partecipazione della società civile al processo decisionale; |
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R. |
considerando che l'UE svolge un ruolo chiaro nel definire collaborazioni e scambi costruttivi tra i centri di recupero e le riserve governative e non governative, al fine di garantire soluzioni a lungo termine e adeguate per le specie selvatiche sequestrate; |
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S. |
considerando che le medicine tradizionali sono implicate nella maggior parte dei sequestri di merci legate alla CITES segnalati dagli Stati membri; che l'uso di animali selvatici nelle medicine tradizionali danneggia la biodiversità, soprattutto quando si tratta di specie della lista rossa; che la richiesta di medicine tradizionali con ingredienti animali sta portando a un aumento del commercio illegale di animali selvatici; |
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T. |
considerando che le popolazioni di squali pelagici sono diminuite del 71 % dal 1970, che oltre il 50 % delle specie di squali è a rischio o quasi a rischio di estinzione (4) e che la caccia ai fini del commercio delle loro parti è una delle principale cause di tale declino; che il 20 % delle popolazioni di squali del reef è ritenuto funzionalmente estinto; che nel 2020 dagli Stati membri dell'UE proveniva oltre il 45 % di tutti i prodotti collegati alle pinne degli squali importati nei tre principali centri di scambio: Hong Kong, Singapore e Taiwan; |
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U. |
considerando che, a seguito di un calo della popolazione in tutta l'Africa di oltre il 60 % per gli elefanti della savana africana (Loxodonta africana) e dell'86 % per gli elefanti forestali africani (Loxodonta ciclotis) nell'arco di tre generazioni, nel 2021 l'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) ha innalzato il livello di minaccia per l'elefante della savana africana da vulnerabile a minacciato e ha elencato separatamente gli elefanti della foresta africana come criticamente minacciati (5); |
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V. |
considerando che il bracconaggio per il commercio dell'avorio è il principale fattore di declino delle popolazioni di elefanti africani; che il commercio illegale dell'avorio danneggia lo sviluppo economico, favorisce la criminalità organizzata, promuove la corruzione e alimenta i conflitti; che il traffico illecito di avorio è cresciuto significativamente dopo l'introduzione delle vendite legali; |
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W. |
considerando che il commercio di tigri selvatiche è vietato; che la normativa dell'UE sul commercio delle specie di selvatiche non è riuscita tuttavia a evitare il commercio delle tigri allevate in cattività e delle loro parti, nonostante la decisione 14.69 della CITES sull'allevamento in cattività e le specie di allevamento sia contraria all'allevamento per scopi commerciali e al commercio di tigri e delle loro parti; che gli Stati membri continuano a importare ed esportare tigri vive e parti di tigre registrate nel codice CITES degli scambi commerciali; |
Introduzione
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1. |
sottolinea la chiara necessità di un approccio più precauzionale alla protezione della fauna selvatica, data la continua minaccia rappresentata dal commercio di specie selvatiche per i singoli animali, le singole specie e la salute umana e animale, nonché per l'ambiente; |
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2. |
chiede un maggiore allineamento tra la CITES e la Convenzione sulla diversità biologica, la Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica e gli altri trattati e accordi in materia di biodiversità, al fine di realizzare efficacemente gli impegni internazionali sulla tutela della biodiversità; |
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3. |
teme che il mercato degli animali esotici da compagnia e il numero delle specie coinvolte stiano crescendo nell'UE e a livello internazionale; |
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4. |
sottolinea che l'impronta ambientale della produzione e del consumo dell'UE dovrebbe essere urgentemente ridotta al fine di rimanere entro i limiti del pianeta; |
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5. |
sottolinea che i servizi ecosistemici e le risorse fornite dalle foreste sono essenziali per le popolazioni di tutto il mondo; invita l'UE e gli Stati membri a incoraggiare l'adozione di una risoluzione CITES sulle foreste durante la CoP19, al fine di garantire che le specie di alberi elencate nella CITES siano adeguatamente tutelate e che il loro commercio avvenga solo se legale, sostenibile e tracciabile; |
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6. |
sottolinea che il coinvolgimento delle donne nella tutela delle specie selvatiche è vantaggioso sia per la parità di genere che per la sostenibilità ambientale e consente di intraprendere azioni più mirate ed efficaci per combattere il traffico illecito di specie selvatiche; invita la Commissione a collaborare con il segretariato della CITES per inserire l'integrazione di genere nella CITES e a sostenere le iniziative sensibili alla specificità di genere per influenzare e affrontare i comportamenti criminali connessi alle specie selvatiche e alla loro conservazione; ritiene che l'applicazione, il processo decisionale e l'attuazione della CITES debbano favorire la parità di genere e invita l'UE e gli Stati membri a promuovere un piano di azione sul genere per la CITES, che potrebbe essere introdotto con una risoluzione; |
Attuazione, conformità e applicazione
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7. |
sottolinea che la relazione di valutazione globale 2019 dell'IPBES sulla biodiversità e i servizi ecosistemici individua una serie di punti deboli della CITES, quali la conformità, l'applicazione, la necessità di quote basate su dati scientifici, i finanziamenti, la lotta alla corruzione e la riduzione della domanda; evidenzia che tali punti deboli dovrebbero essere affrontati ai fini di una migliore attuazione della convenzione ed esorta tutte le parti ad adoperarsi per affrontare in modo esauriente tali questioni; |
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8. |
deplora l'inadeguata applicazione dei divieti e delle restrizioni al commercio di specie protette a causa della mancanza di capacità e risorse dedicate dalle parti; invita tutte le parti a intensificare l'applicazione della convenzione; |
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9. |
esprime preoccupazione per il fatto che le parti della CITES non siano ritenute responsabili della mancata attuazione efficace delle disposizioni della convenzione, compreso l'obbligo di basare le licenze di importazione e di esportazione su pareri scientificamente validi secondo cui tali importazioni o esportazioni non danneggeranno la sopravvivenza della specie (pareri relativi all'assenza di effetti negativi); |
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10. |
chiede l'applicazione coerente e imparziale degli strumenti forniti dalla CITES e delle decisioni adottate nell'ambito della stessa, al fine di promuovere il rispetto della convenzione, compreso il programma di assistenza alla conformità; invita l'UE e tutte le parti a sviluppare misure per garantire il corretto e tempestivo rispetto della convenzione, anche destinandole le risorse necessarie e adottando una legislazione nazionale efficace per attuare le decisioni e le risoluzioni adottate nel quadro della convenzione; chiede la cooperazione reciproca tra le parti e la condivisione delle migliori pratiche; |
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11. |
invita inoltre l'UE e gli Stati membri ad adottare misure rigorose, comprese sanzioni a scopo dissuasivo nei casi di mancata conformità, qualora si rilevi che una parte sta compromettendo l'efficacia della convenzione e non sta impedendo in modo efficace lo sfruttamento e il commercio illegali o non sostenibili, sospendendo, in ultima istanza, il commercio con la parte inadempiente; |
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12. |
invita tutte le parti ad adoperarsi per garantire la protezione degli informatori, dei giornalisti, delle guardie forestali e dei difensori dell'ambiente e dei diritti umani, che svolgono un ruolo essenziale nel proteggere l'ambiente e porre fine al commercio illegale di specie selvatiche; |
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13. |
insiste sul fatto che i reati transnazionali contro le specie selvatiche dovrebbero essere riconosciuti da tutte le parti come forme gravi di criminalità organizzata, il che dovrebbe riflettersi nell'assegnazione delle risorse e comportare il coinvolgimento attivo della polizia e delle agenzie investigative doganali specializzate; |
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14. |
sottolinea il ruolo fondamentale della polizia e delle dogane ed esorta tutti gli Stati membri dell'UE a istituire unità specializzate che si concentrino sui reati contro le specie selvatiche a livello nazionale e il cui mandato copra l'intero territorio statale e non si limiti ad alcune regioni o altre unità territoriali; invita gli Stati membri ad autorizzare tali unità speciali a impegnarsi attivamente nella cooperazione e nel coordinamento internazionali; sottolinea che la collaborazione con le autorità competenti negli Stati membri sulle questioni relative al commercio illegale di specie selvatiche potrebbe essere ulteriormente rivista e potenziata attraverso il gruppo di garanzia della legalità dell'UE, che riunisce i funzionari delle autorità di contrasto di tutti gli Stati membri dell'UE, l'Agenzia dell'UE per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), Eurojust, Interpol, l'Organizzazione mondiale delle dogane e il segretariato della CITES; invita l'UE e gli Stati membri a rafforzare la formazione delle autorità di contrasto in materia di commercio delle specie selvatiche; |
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15. |
sottolinea la necessità di una banca dati di esperti in biologia e/o ecologia, sia per individuare le specie e perseguire i reati contro le specie selvatiche, come il bracconaggio, il traffico e lo sfruttamento illegale, sia per fornire alle autorità di contrasto a livello locale, regionale, nazionale e internazionale una migliore comprensione del fenomeno; |
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16. |
sottolinea i vantaggi di una banca dati dei sistemi informatici di gestione delle attività di contrasto nella lotta alla criminalità organizzata e al commercio illegale di specie selvatiche; esorta la Commissione e gli Stati membri a creare una banca dati a livello dell'UE riguardante le cause per reati ambientali, compresi i reati relativi alle specie selvatiche, e le azioni intraprese dalle autorità di contrasto nel campo dei reati ambientali; ritiene che tale banca dati dovrebbe consentire la raccolta centralizzata dei dati e aumentare il livello di digitalizzazione e conoscenza; osserva che il riesame dei casi storici può essere utile per le autorità, le agenzie e le organizzazioni del settore; |
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17. |
rammenta la sua risoluzione del 9 giugno 2021, sulla strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 — Riportare la natura nella nostra vita, che invitava la Commissione ad agevolare lo sviluppo di capacità, compresi i trasferimenti di conoscenze, la condivisione delle tecnologie e la formazione in materia di competenze per i paesi beneficiari, al fine di attuare la CITES e altre convenzioni e accordi essenziali per la protezione della biodiversità nell'ambito dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale nonché dell'iniziativa di aiuti al commercio dell'Organizzazione mondiale del commercio; insiste sulla necessità di rafforzare i programmi di cooperazione con i paesi terzi per la conservazione della loro biodiversità autoctona, anche attraverso il dialogo interparlamentare, e di assistere i paesi in via di sviluppo nell'attuazione di tali programmi; |
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18. |
si rammarica del fatto che l'UE non stia attuando le raccomandazioni della CITES stabilite nella risoluzione Conf. 12.10 (Rev.CoP15) sulla registrazione delle imprese che allevano in cattività le specie animali di cui all'appendice I a scopi commerciali; teme che questo generi scappatoie e faciliti il commercio illegale; invita gli Stati membri ad attuare interamente la risoluzione e a registrare tutte le pertinenti strutture di allevamento di tali specie, presentando domande di registrazione complete e accurate sia alla Commissione che al segretariato della CITES; esorta la Commissione e gli Stati membri a opporsi a qualsiasi tentativo di indebolire il sistema di registrazione delle imprese di allevamento in cattività per le specie di cui all'appendice I; |
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19. |
promuove e sostiene l'attuazione di metodi moderni e innovativi per contrassegnare e tracciare le specie elencate nella CITES o i loro prodotti derivati, per consentire la differenziazione tra i capi allevati in cattività e quelli selvatici e i loro derivati; |
Processo decisionale, trasparenza e comunicazione
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20. |
accoglie con favore le relazioni annuali sul commercio illegale quale passo significativo verso una migliore comprensione del traffico illegale di specie selvatiche ed esorta l'UE e tutte le parti a presentarle tempestivamente; sottolinea che le relazioni dovrebbero contenere le informazioni sui permessi e i certificati concessi, le quantità e i tipi di esemplari nonché i nomi delle specie come indicati nelle appendici I, II e III; |
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21. |
esorta tutte le parti e l'UE a garantire la trasparenza delle attività e delle operazioni non sensibili del segretariato della CITES, anche mettendo a disposizione del pubblico le relazioni annuali sul commercio illegale, e a garantire il caricamento tempestivo dei dati nella banca dati sul commercio della CITES, comprese le informazioni sull'incarico di redigere le relazioni, l'elaborazione dei termini di riferimento e la selezione dei consulenti; esorta tutte le parti a compiere ulteriori sforzi per garantire che siano ridotte al minimo le discrepanze nei permessi di esportazione e importazione; |
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22. |
ritiene che una maggiore trasparenza nel commercio delle specie di cui all'appendice I, compresi i capi allevati in cattività, sia fondamentale per contrastare la corruzione nonché il commercio illegale, il traffico illecito e il riciclaggio di esemplari; |
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23. |
chiede una migliore tenuta dei registri per l'appendice I, anche in merito agli esemplari allevati e mantenuti in cattività e allo sviluppo di indicatori di rischio per quanto riguarda le pratiche ambientali, di sicurezza e di allevamento, come ad esempio maggiori dettagli sulla tenuta dei registri, la gestione dei dati e la rendicontazione nonché su come funziona il sistema di magazzino/inventario e su come viene sottoposto a revisione e reso sicuro in termini di trasporto, immagazzinamento e smaltimento; |
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24. |
invita nuovamente la Commissione e gli Stati membri a guidare gli sforzi per porre fine al commercio di specie minacciate di estinzione e delle loro parti e ribadisce la richiesta di vietare pienamente e immediatamente, a livello europeo, gli scambi commerciali, l'esportazione o la riesportazione di avorio all'interno dell'UE e verso destinazioni al di fuori dell'UE, compreso l'avorio «pre-convenzione», sottolineando al contempo che dovrebbero rimanere possibili eccezioni limitate per le importazioni e le esportazioni scientifiche, per gli strumenti musicali acquisiti legalmente prima del 1975 e per il commercio di manufatti e antichità prodotti prima del 1947, a condizione che siano corredati di un certificato valido; chiede restrizioni analoghe per altre specie minacciate, come le tigri e i rinoceronti; invita ad attuare tale divieto senza ulteriori indugi; |
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25. |
accoglie con favore le modifiche del regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione (6) e il documento di orientamento riveduto sul regime dell'UE che disciplina il commercio di avorio ed esorta la Commissione a monitorare rigorosamente l'attuazione del regolamento riveduto da parte degli Stati membri; invita la Commissione e gli Stati membri a rendere tali norme una legislazione giuridicamente vincolante e a colmare le lacune rimanenti; |
Finanziamento
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26. |
osserva con preoccupazione che molte decisioni della CoP18 non hanno ancora ottenuto finanziamenti; invita tutte le parti a garantire finanziamenti sufficienti per la corretta attuazione dell'intera convenzione, compresa la sua applicazione; invita la Commissione e gli Stati membri ad aumentare il sostegno finanziario e di altro tipo all'attuazione delle decisioni della CITES; |
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27. |
sottolinea che l'attuazione di numerose decisioni della CITES dipende dalla disponibilità di finanziamenti esterni; invita l'UE e tutte le parti della convenzione ad esplorare meccanismi per garantire che i finanziamenti esterni per le decisioni della CITES siano coerenti con le priorità dei loro programmi di lavoro e che il sostegno allo sviluppo fornito dall'UE ai paesi beneficiari non comprometta la vitalità delle specie selvatiche, la biodiversità, gli habitat naturali, gli ecosistemi e i servizi che essi forniscono; |
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28. |
esprime preoccupazione per il crescente carico di lavoro del segretariato della CITES, delle conferenze delle parti e dei comitati rispetto alle risorse di cui dispongono; invita l'UE a dimostrare la propria leadership nell'affrontare il problema; esorta, tra l'altro, tutte le parti a sostenere la solida attuazione dei progetti di decisione e di raccomandazione che emergono dal comitato permanente della CITES; |
Visione strategica della CITES 2021-2030
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29. |
accoglie con favore il riconoscimento delle interconnessioni tra la CITES e gli obiettivi di sviluppo sostenibile, la CBD e le conclusioni dell'IPBES; |
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30. |
ritiene che la CoP19 debba affrontare la revisione della visione strategica della CITES, alla luce del quadro globale in materia di biodiversità della CBD che sarà adottato quest'anno, al fine di garantire che la CITES contribuisca all'attuazione del quadro; |
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31. |
esorta le parti a conseguire l'obiettivo di scambi di fauna e flora selvatiche esclusivamente legali e sostenibili sul piano ambientale entro il 2025; sottolinea che l'obiettivo dovrebbe essere quello di eliminare il commercio illegale di specie selvatiche elencate nella CITES, comprese le specie allevate in cattività, e non solo di ridurlo; |
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32. |
sottolinea che le decisioni adottate dagli organi della CITES dovrebbero basarsi su criteri scientifici finalizzati alla conservazione delle specie, sulle migliori informazioni scientifiche disponibili e sul principio di precauzione; |
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33. |
deplora l'omissione della questione fondamentale del benessere degli animali nella visione programmatica e invita la Commissione, gli Stati membri e tutte le altre parti a colmare questa lacuna; |
Rafforzare il ruolo dell'UE nella lotta globale contro il traffico illegale di specie selvatiche
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34. |
deplora le lacune nell'attuazione dei regolamenti dell'UE sul commercio di specie selvatiche poiché essi non riguardano tutte le specie critiche e non forniscono il medesimo livello di protezione agli animali allevati in cattività; esorta la Commissione a riesaminare e ampliare la legislazione vigente che disciplina il commercio di specie selvatiche al fine di garantire il divieto di importare, trasbordare, esportare, acquistare, vendere o trasportare animali o piante selvatiche che siano prelevati, detenuti, trasportati o venduti in violazione del diritto del paese di origine o di transito; |
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35. |
invita nuovamente la Commissione e gli Stati membri a guidare gli sforzi per porre fine al commercio di specie minacciate di estinzione e delle loro parti; sottolinea l'importanza a tal fine di sviluppare obiettivi SMART (Spatial Monitoring and Reporting Tool); |
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36. |
sottolinea che il commercio illegale delle specie selvatiche e il consumo sostenibile dovrebbero essere inseriti sistematicamente nelle politiche commerciali dell'UE; ribadisce il suo invito al Consiglio a considerare la CBD un elemento essenziale degli accordi di libero scambio (ALS), a condizione che siano concordati meccanismi obbligatori per il riesame degli obiettivi nazionali (7); chiede al Consiglio di rendere anche la CITES e l'accordo di Parigi componenti essenziali degli ALS e a sollecitare la loro efficace attuazione; sottolinea l'importanza dell'imminente riforma del regolamento relativo al sistema di preferenze tariffarie generalizzate (8) nel provvedere a un'attuazione efficace delle convenzioni multilaterali sul clima e l'ambiente di cui al regolamento, compresa la convenzione sulla diversità biologica; |
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37. |
esorta la Commissione ad adattare la banca dati europea TRACES (sistema esperto per il controllo degli scambi) per raccogliere e mettere a disposizione del pubblico informazioni precise sulle specie, il volume e l'origine di tutti i pesci ornamentali marini in commercio e monitorare in tal modo questi scambi, al momento non regolamentati e spesso insostenibili, per cui l'UE risulta un importante mercato d'importazione; |
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38. |
ribadisce il suo invito agli Stati membri dell'UE a istituire un elenco positivo basato su dati scientifici a livello dell'UE di animali che possono essere tenuti come animali da compagnia, in adeguate condizioni di benessere, senza danneggiare le popolazioni selvatiche e la biodiversità europea; sottolinea a tale proposito la necessità di uno studio della Commissione per agevolare l'adozione di tale elenco, che dovrebbe basarsi, tra l'altro, sulle esperienze esistenti degli Stati membri e sugli insegnamenti tratti; |
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39. |
esorta la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure efficaci immediate nel quadro degli impegni delineati nella strategia dell'UE sulla biodiversità al fine di vietare l'importazione di trofei di caccia derivati da specie elencate nella CITES; |
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40. |
accoglie con favore l'impegno profuso dall'UE per fornire sostegno agli sforzi per contrastare il traffico illecito di specie selvatiche nei paesi in via di sviluppo; invita la Commissione a sostenere gli sforzi dei paesi partner da cui provengono le specie selvatiche e i loro prodotti e che sono punti di transito e/o destinazioni per venditori e acquirenti, al fine di sviluppare alternative economiche realizzabili per il sostentamento e la sostenibilità delle comunità locali; |
Piano d'azione dell'UE contro il traffico illegale di specie selvatiche
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41. |
accoglie con favore la revisione e il proseguimento del piano d'azione dell'UE contro il traffico illegale di specie selvatiche; invita la Commissione a pubblicare senza indugio un ambizioso piano d'azione dell'UE; |
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42. |
sottolinea tuttavia che il successo del futuro piano d'azione dell'Unione europea contro il traffico illegale di specie selvatiche dipenderà in larga misura dall'assegnazione delle risorse; invita pertanto l'UE e gli Stati membri a destinare stanziamenti di bilancio specifici all'attuazione del piano; |
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43. |
ritiene che il piano d'azione non abbia fornito uno stimolo sufficiente ad affrontare il ruolo dei cittadini dell'UE nel favorire la domanda di prodotti illegali delle specie selvatiche, sia all'interno dell'Unione che nei paesi del vicinato, e ritiene che il piano d'azione dell'UE debba essere rafforzato; invita la Commissione ad attuare iniziative di riduzione della domanda basate su dati concreti nei principali paesi consumatori, anche all'interno dell'UE; |
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44. |
sottolinea che il piano d'azione dell'UE contro il traffico illegale di specie selvatiche dovrebbe ricevere finanziamenti adeguati, anche per quanto riguarda l'assistenza ai paesi terzi e ai centri di recupero e alle riserve per le specie selvatiche; |
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45. |
ritiene che il nuovo piano d'azione dell'UE debba condurre a un miglioramento delle attività di contrasto e di ispezione svolte dalle pertinenti autorità nell'Unione e a un potenziamento della raccolta dei dati e dell'accesso agli stessi, che consentiranno migliori valutazioni delle tendenze e analisi dei rischi; invita la Commissione e gli Stati membri ad assegnare risorse umane e finanziarie sufficienti per attuare il piano d'azione e a investire nello sviluppo di capacità e nella formazione delle autorità giudiziarie e di contrasto; sottolinea che la condivisione e l'approfondimento delle conoscenze dei funzionari competenti e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica devono essere parte integrante del futuro piano; |
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46. |
invita inoltre la Commissione a elaborare obiettivi e azioni chiari e attuabili nell'ambito del piano d'azione e a sviluppare un meccanismo chiaro di monitoraggio e valutazione; |
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47. |
ritiene fondamentale che il piano d'azione sia pienamente in linea con la strategia sulla biodiversità per il 2030 e garantisca sinergie con la pertinente legislazione dell'UE e il quadro globale post-2020 in materia di biodiversità; è fermamente convinto che il piano d'azione debba identificare le specie prioritarie e concentrarsi in particolare su di esse e debba anche affrontare la questione delle specie protette a livello nazionale commerciate illegalmente nell'UE; |
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48. |
invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare la questione del commercio sia online che offline nel piano d'azione riveduto dell'UE contro il traffico illegale di specie selvatiche, garantendo che alla criminalità informatica connessa alle specie selvatiche sia attribuito lo stesso livello di priorità delle altre forme di criminalità informatica che minacciano la salute umana, l'ambiente, l'economia, la sicurezza e l'istruzione, anche attraverso la comunicazione, la cooperazione e il coordinamento tra i settori pubblici e privati interessati; invita la Commissione a valutare prontamente in che modo la legge sui servizi digitali (9) potrebbe costituire uno strumento per affrontare il commercio illegale online di fauna e flora; |
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49. |
osserva che esistono prove che dimostrano come il commercio legale di animali selvatici serva da copertura per attività commerciali illecite, offra ampie opportunità di riciclaggio e complichi le attività di contrasto; invita l'UE ad affrontare la questione del commercio sia legale che illegale di specie selvatiche nella revisione del piano d'azione dell'UE contro il traffico di specie selvatiche; |
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50. |
sottolinea che il piano d'azione dovrebbe adottare un approccio globale dalla fonte al consumatore; |
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51. |
ritiene importante che il piano d'azione coinvolga il settore privato nella lotta al traffico illecito di specie selvatiche e che vengano effettuati investimenti pubblici e privati sufficienti nella ricerca per migliorare le conoscenze sul commercio di specie selvatiche; |
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52. |
sottolinea che il piano d'azione rivisto dovrebbe integrare i temi dei diritti umani e del genere, riconoscere il ruolo delle organizzazioni della società civile, prevedere la consultazione dei portatori di interessi e assicurare la partecipazione pubblica; |
Criminalità organizzata, cibersicurezza e animali confiscati
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53. |
esorta gli Stati membri a sviluppare, attraverso le rispettive istituzioni competenti, una cooperazione e un coordinamento transfrontalieri con le diverse autorità e istituzioni internazionali pertinenti al fine di contrastare la partecipazione delle organizzazioni criminali al commercio illegale di specie selvatiche; |
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54. |
esorta la Commissione e gli Stati membri a promuovere l'elaborazione e l'adozione di un protocollo ambizioso ed efficace sui reati ambientali nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, come indicato nella strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata 2021-2025 (10), che includa una disposizione che obblighi le parti a configurare come reato l'importazione e il commercio di specie selvatiche prelevate illegalmente dal paese di origine; |
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55. |
accoglie con grande favore la proposta di revisione della direttiva sulla tutela penale dell'ambiente (2008/99/CE) al fine di includere la maggior parte delle forme di reati ambientali in modo che siano punibili con pene o sanzioni armonizzate, dissuasive, efficaci e proporzionate; |
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56. |
invita la Commissione a garantire il coordinamento dell'attuazione della direttiva sulla tutela penale dell'ambiente, delle normative dell'UE sul commercio di specie selvatiche e del piano d'azione rivisto dell'Unione europea contro il traffico illegale di specie selvatiche, ricorrendo nel modo più efficace agli strumenti offerti nell'ambito dei diversi quadri di riferimento; |
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57. |
chiede l'inclusione della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e dell'inquinamento acustico sottomarino tra i reati elencati nella direttiva riveduta sulla tutela penale dell'ambiente; |
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58. |
si rammarica che la proposta non preveda considerazioni sul benessere degli animali; invita la Commissione a garantire che a norma della direttiva rivista sulla tutela penale dell'ambiente la crudeltà verso gli animali sia considerata una circostanza aggravante che comporta pene più severe; |
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59. |
esorta la Commissione ad adottare orientamenti specifici dell'UE per affrontare la criminalità informatica connessa alle specie selvatiche, garantendo l'attuazione di politiche armonizzate negli Stati membri e la collaborazione tra tutti i pertinenti portatori di interessi; |
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60. |
esorta gli Stati membri ad attuare pienamente e con efficacia le decisioni CITES 18.81-18.85 sui reati contro le specie selvatiche associati a Internet nonché ad avvalersi pienamente degli orientamenti di Interpol dal titolo «Wildlife Crime Linked to the Internet — Practical Guidelines for Law Enforcement Practitioners» (Reati contro le specie selvatiche associati a Internet — Orientamenti pratici per i professionisti preposti all'azione di contrasto) elaborati per attuare le pertinenti disposizioni della decisione CITES 17.93; |
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61. |
esorta l'UE a promuovere e sostenere iniziative per migliorare in modo significativo la capacità di recupero e riabilitazione delle specie selvatiche attraverso le risorse, i finanziamenti, la formazione e soprattutto l'istituzione di una rete di strutture di recupero e riserve competenti e accreditate nonché di piani d'azione nazionali per la gestione degli animali vivi confiscati; |
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62. |
osserva che la scarsa capacità delle riserve e dei centri di recupero può contribuire alla mancata applicazione delle pertinenti disposizioni sul commercio di specie selvatiche da parte di uno Stato membro e può portare a misure inadeguate per scoraggiare i reati contro le specie selvatiche; ritiene che la direttiva rivista sulla tutela penale dell'ambiente potrebbe contenere, ad esempio, norme per la gestione dei proventi confiscati, comprese cure adeguate per gli animali vivi confiscati; |
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63. |
sottolinea l'importanza di intraprendere sistematicamente indagini finanziarie e procedure di recupero dei beni; invita l'UE e gli Stati membri a sostenere misure volte a sequestrare i flussi finanziari illeciti dannosi e a confiscare i proventi dei reati relativi alle specie selvatiche; |
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64. |
invita gli Stati membri ad attuare e promuovere una comunicazione coerente e trasparente alla CITES, a Europol e ai paesi d'origine in merito a tutti gli animali vivi sequestrati o confiscati; |
Approccio «One Health» e ruolo della CITES nella riduzione del rischio di future malattie zoonotiche associate al commercio internazionale di specie selvatiche
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65. |
ricorda che, secondo l'IPBES, il 70 % delle malattie emergenti e delle pandemie è di origine animale; esprime profonda preoccupazione, non da ultimo alla luce della pandemia di COVID-19 in corso, per l'insorgenza e la diffusione sempre più frequenti di malattie zoonotiche trasferite dagli animali all'uomo (antropozoonosi), che sono aggravate dai cambiamenti climatici, dal degrado ambientale, dai cambiamenti di uso del suolo, dalla deforestazione, dalla distruzione e dalle pressioni sulla biodiversità e sugli habitat naturali, dal traffico illegale di animali selvatici e dai modelli di produzione e consumo alimentari insostenibili; sottolinea che è necessario approfondire le conoscenze relative ai legami tra la comparsa di malattie, da un lato, e il commercio legale e illegale di specie selvatiche, la conservazione e il degrado degli ecosistemi, dall'altro; |
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66. |
sottolinea che il rischio di pandemia può essere notevolmente ridotto limitando le attività umane che causano la perdita di biodiversità e che il costo stimato della riduzione dei rischi di pandemie è 100 volte inferiore rispetto al costo della risposta ad esse; sottolinea l'importanza fondamentale della protezione e del rispristino degli habitat delle specie selvatiche per prevenire altre pandemie di origine animale; esorta tutte le parti a intensificare i propri sforzi; |
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67. |
esorta l'Unione e tutte le altre parti a garantire il benessere degli animali vivi nel commercio e nelle strutture di allevamento, riconoscendo le prove scientifiche a sostegno del fatto che cattive condizioni di benessere nel mantenimento, nel trasporto e nel commercio sono collegate all'insorgere e alla diffusione di malattie e minacciano quindi la salute degli animali e degli esseri umani; sottolinea i vantaggi di un elenco positivo a livello dell'Unione degli animali autorizzati come animali da compagnia a tale riguardo; |
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68. |
invita la Commissione a utilizzare i dialoghi sulle normative previsti negli accordi di libero scambio allo scopo di promuovere rigorose norme dell'Unione in materia sanitaria, fitosanitaria e di benessere degli animali, onde ridurre al minimo il rischio di future epidemie e pandemie; invita inoltre la Commissione a prendere in considerazione, se necessario, l'adozione di una moratoria sulle importazioni di animali selvatici o di qualsiasi altra specie provenienti da focolai di malattie infettive emergenti al fine di affrontare qualsiasi preoccupazione in materia di sicurezza; |
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69. |
sottolinea l'importante ruolo che la CITES dovrebbe svolgere nel prevenire future pandemie in quanto autorità internazionale di regolamentazione del commercio di specie selvatiche; |
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70. |
sottolinea gli orientamenti dell'Organizzazione mondiale della sanità, dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) e del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, che invitano le autorità nazionali competenti a sospendere il commercio di mammiferi selvatici vivi catturati a fini alimentari o di riproduzione e a chiudere le sezioni dei mercati alimentari che vendono mammiferi selvatici vivi catturati come misura di emergenza, a meno che non esistano norme efficaci dimostrabili e un'adeguata valutazione dei rischi, e sottolinea le raccomandazioni dell'IPBES di eliminare dal commercio di specie selvatiche le specie vive, che secondo la revisione degli esperti implicano un rischio elevato di insorgenza di malattie; invita la Commissione e gli Stati membri dell'Unione a sostenere la comunità globale nell'affrontare la questione del commercio e della vendita sui mercati di animali selvatici vivi per il consumo umano, in particolare gli uccelli e i mammiferi, in vista della loro progressiva eliminazione, quale passo fondamentale per raggiungere l'obiettivo di evitare future pandemie di origine zoonotica; |
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71. |
sottolinea l'importante ruolo della Commissione e degli Stati membri nel coordinare e sostenere l'approccio «One Health» nell'Unione e nel difenderlo in tutti i consessi internazionali; chiede l'urgente adozione di una nuova risoluzione che incoraggi le parti ad istituzionalizzare un approccio «One Health» all'uso e al commercio delle specie selvatiche, utilizzando la definizione operativa di «One Health» elaborata dal gruppo di esperti di alto livello «One Health» (OHHLEP), in sede di attuazione della convenzione e nel loro diritto nazionale e a intraprendere adeguate analisi dei rischi e programmi di prevenzione per quanto riguarda la salute animale, umana e ambientale nella fase di valutazione delle richieste di permessi e certificati legati al commercio di specie selvatiche; |
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72. |
osserva con preoccupazione che significative quantità di carne provenienti da animali domestici e selvatici sono ancora contrabbandate negli Stati membri attraverso i passeggeri degli aerei, causando rischi per gli animali, la salute umana e la biodiversità; invita la Commissione a intensificare la raccolta di dati su questo fenomeno insieme agli Stati membri, nonché a promuovere e coordinare una risposta dell'Unione alle importazioni illegali di carne; |
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73. |
accoglie con favore l'intenzione della CITES di lavorare assieme all'OIE al fine di sviluppare un programma di lavoro comune per colmare in modo collaborativo le lacune nelle conoscenze e individuare soluzioni pratiche ed efficaci per ridurre i rischi di salto di specie nelle catene di approvvigionamento delle specie selvatiche; incoraggia la CITES a proseguire il consolidamento della collaborazione attiva con altre organizzazioni e convenzioni internazionali coinvolte nella prevenzione delle zoonosi seguendo un approccio «One Health»; |
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74. |
ricorda l'importanza di coinvolgere le popolazioni indigene e le comunità locali in merito alla conservazione delle specie e all'attuazione della convenzione; riconosce la dipendenza di alcune comunità dalle specie elencate nella CITES per il loro sostentamento; deplora il fatto che nella CITES non vi sia un certo livello di riconoscimento delle popolazioni indigene e delle comunità locali, a differenza della convenzione sulla diversità biologica; ritiene che le riunioni della CITES trarrebbero vantaggio dalla rappresentanza e dalla partecipazione delle popolazioni indigene e delle comunità locali e deplora gli scarsi progressi compiuti finora; esorta le parti e il segretariato a continuare il lavoro per definire e attuare meccanismi efficaci, affinché le voci delle popolazioni indigene e delle comunità locali siano ascoltate; |
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75. |
invita l'Organizzazione mondiale della sanità a prendere posizione contro l'uso degli animali selvatici in medicina, in particolare contro l'uso delle specie classificate come (quasi) minacciate, vulnerabili o a rischio di estinzione nella lista rossa dell'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle risorse naturali (IUCN); |
Modifiche alle appendici della CITES
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76. |
è pienamente favorevole alle proposte concernenti gli inserimenti negli elenchi presentate dall'Unione e dagli Stati membri per modificare le appendici della CITES; |
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77. |
invita gli Stati membri a sostenere le proposte alla COP21, presentate o promosse dai paesi dell'area di distribuzione, volte a inserire specie o a trasferirle dall'appendice II all'appendice I; |
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78. |
invita gli Stati membri dell'Unione e le altre parti della CITES a sostenere le proposte presentate alla COP21 per migliorare la protezione di rettili, anfibi, uccelli, pesci e mammiferi che sono minacciati dal commercio internazionale destinato al mercato degli animali da compagnia, riconoscendo che il mercato degli animali esotici da compagnia e il numero delle specie coinvolte sono in crescita, sia nell'Unione che a livello internazionale; |
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79. |
invita l'Unione e tutte le parti della CITES a rispettare il principio di precauzione per quanto riguarda la protezione delle specie in tutte le loro posizioni formali sui documenti di lavoro e sulle proposte di inserimento nell'elenco, e a tenere pienamente conto, in particolare, del principio «chi utilizza paga», del principio dell'azione preventiva, del principio delle migliori informazioni scientifiche disponibili e dell'approccio ecosistemico; |
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80. |
esorta l'Unione a chiedere la revisione della risoluzione Conf. 9.21 (Rev. CoP18) sull'interpretazione e l'applicazione delle quote per le specie incluse nell'appendice I, al fine di aumentare la frequenza con cui le quote di queste specie, che hanno il livello massimo di protezione nelle appendici, vengono riviste, dato che l'attuale periodo di nove anni (tre periodi intersessionali) è troppo lungo; |
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81. |
sostiene le raccomandazioni volte a rafforzare la protezione e la conservazione delle specie, compresi gli squali e le razze, le tartarughe marine, i cavalli marini, i grandi felini, gli elefanti, l'antilope tibetana e l'antilope saiga; |
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82. |
esorta l'Unione a promuovere l'istituzione di un processo trasparente e inclusivo per un'ulteriore revisione globale e definita nel tempo della ris. Conf. 10.21 sul trasporto di animali vivi e le linee guida CITES correlate sul trasporto non aereo; chiede la costituzione di un gruppo di lavoro comune del comitato animali e piante in materia di trasporto degli animali, con il mandato di gestire la revisione periodica delle linee guida e di elaborare gli emendamenti alla ris. Conf. 10.21 (Rev. CoP16), di migliorare i requisiti dettagliati per il trasporto, chiarendo le responsabilità sulla conformità, e di rivederne l'attuazione a opera delle parti; |
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83. |
invita l'Unione e gli Stati membri a promuovere l'adozione di una decisione proposta dal comitato permanente per riconvocare la task force CITES sui rinoceronti, sottolineando il fatto che il bracconaggio e il commercio illegale dei corni di rinoceronte continuano a essere le minacce principali alla sopravvivenza dei rinoceronti africani e asiatici; |
Questioni specifiche per specie
Squali e razze
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84. |
sottolinea che gli squali e le razze hanno un ruolo fondamentale nel mantenere sana la vita degli oceani e che una nuova ricerca pubblicata in seguito alla CoP18 CITES indica che al momento il 37 % delle specie di squali e razze è già a rischio di estinzione, il che rappresenta la seconda percentuale più alta tra tutti i gruppi di vertebrati dopo gli anfibi (11); evidenzia che uno dei principali motori di questo declino è il commercio internazionale dei loro prodotti e che l'Unione è uno dei principali esportatori e commercianti di parti di squalo e dei prodotti derivati; |
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85. |
deplora il fatto che ad oggi solo il 25 % delle specie colpite dal commercio di pinne sia elencato nell'appendice II della CITES; esorta l'Unione a chiedere al segretariato, al comitato permanente e alle parti della CITES di approfondire e affrontare lo squilibrio preoccupante e critico, individuato nel documento SC74 67.2, tra i livelli di cattura e di commercio delle specie di squali elencate nella CITES e a identificare le potenziali fonti di segnalazioni incomplete o del commercio illegale di tali specie; |
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86. |
accoglie quindi con favore la proposta della Commissione di decisione del Consiglio che include una proposta di appendice II che integrerebbe l'intera famiglia degli squali martello nel quadro del regolamento CITES; |
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87. |
esorta l'Unione, che ha un ruolo fondamentale nella pesca e nel commercio mondiali di squali, a sostenere la proposta guidata da Panama, il paese che ospita la COP19, di inserire i carcarinidi (famiglia Carcharhinidae) nell'appendice II, insieme agli altri esemplari della famiglia Carcharhinidae che hanno le caratteristiche per essere inseriti in quanto specie simili, ovvero di aspetto analogo; |
Grandi felini
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88. |
riconosce che alcune specie di grandi felini sono tra le specie CITES a maggior rischio di estinzione, con popolazioni che continuano a diminuire fino alle recenti estinzioni a livello nazionale, e che la conservazione e il commercio delle specie di grandi felini elencate nella CITES hanno sofferto della mancanza di attenzione e di sostegno finanziario rispetto ad altre questioni trattate dalla CITES; |
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89. |
esorta l'Unione a istituire un Fondo per la conservazione delle specie di grandi felini che sostenga, tra l'altro, l'attuazione delle risoluzioni e delle decisioni della CITES specifiche per i grandi felini, l'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese e definite nel tempo nonché i risultati e i prodotti della task force sui grandi felini della CITES; |
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90. |
esorta ulteriormente l'Unione ad assicurare che il segretariato della CITES adotti un approccio basato sul rischio per l'attuazione delle missioni della CITES nei paesi con strutture di cattività per grandi felini asiatici che destano preoccupazione; |
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91. |
osserva con grande preoccupazione che tutte le cinque specie del genere Panthera (tigre, leone, giaguaro, leopardo e leopardo delle nevi) hanno uno stato di conservazione sfavorevole, che varia da «quasi minacciate» a «a rischio di estinzione», mentre le loro popolazioni sono in calo; |
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92. |
esorta tutte le parti a vietare, senza eccezioni, il commercio commerciale delle cinque specie del genere Panthera (tigri, leoni, giaguari, leopardi e leopardi delle nevi); invita inoltre gli Stati membri a vietare l'allevamento in cattività di tali specie da parte di privati, tranne gli zoo dotati di licenza, in quanto esso può facilitarne il commercio illecito; |
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93. |
sottolinea che il commercio legale di specie allevate in cattività, come le tigri o gli altri grandi felini, è molto dannoso, dato che stimola la domanda, complica le attività di contrasto e fornisce ampie opportunità di riciclaggio; |
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94. |
chiede la chiusura degli allevamenti di tigri e che si metta fine al commercio di tigri allevate in cattività e delle loro parti; |
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95. |
invita la Commissione, gli Stati membri e tutte le parti della CITES a garantire che il leone africano sia inserito nell'appendice I per conferirgli uno stato di protezione ottimale e chiede sia operato un giro di vite sul commercio illegale del leone africano, destinato principalmente ai paesi asiatici; |
Elefanti
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96. |
invita la Commissione a sostenere pienamente e a difendere attivamente l'inclusione di tutti gli elefanti africani nell'appendice I della CITES e a opporsi ai tentativi di declassamento di qualsiasi popolazione di elefanti dall'appendice I all'appendice II; |
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97. |
invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere lo sviluppo di un quadro giuridico semplice e unificato sul commercio degli elefanti africani selvatici vivi catturati nel loro habitat selvatico, limitando le esportazioni ai programmi di conservazione in situ o a zone selvatiche sicure nell'area di distribuzione naturale e storica della specie in Africa; |
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98. |
sottolinea la posizione degli Stati dell'area di distribuzione dell'elefante africano appartenenti alla Coalizione per l'elefante africano e del gruppo di specialisti dell'elefante africano della commissione per la sopravvivenza delle specie dell'IUCN, che non approva la rimozione degli elefanti africani dall'habitat selvatico per qualsiasi uso in cattività; |
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99. |
esorta l'Unione a sottolineare la scarsa attuazione attuale di tutte le disposizioni delle decisioni CITES 18.226 e 18.227 e incoraggia con forza tutte le parti a considerare tali disposizioni nel loro complesso, pur ricordando gli impegni di diversi Stati dell'area di distribuzione dell'elefante asiatico per realizzare sistemi più sicuri di registrazione, marchiatura e tracciamento di questi animali; |
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100. |
esorta la chiusura urgente dei mercati domestici legali di avorio ancora attivi, come in Giappone, e invita l'Unione e tutte le parti a opporsi a qualsiasi proposta che intenda eliminare le limitazioni al commercio dell'avorio; |
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101. |
invita la Commissione e gli Stati membri a esigere maggiore trasparenza e una migliore gestione delle scorte e delle riserve di avorio e a incoraggiarne la distruzione; |
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102. |
invita l'Unione a dare seguito ai propri suggerimenti alla 74a riunione del comitato permanente della CITES e ad assicurare l'inserimento nelle relazioni del sistema d'informazioni sul commercio di elefanti (ETIS), compresa quella da presentare alla CoP19, di un'analisi dei sequestri di avorio relativi a ciascuna parte che ha mercati domestici legali per gli scambi commerciali di avorio, e a chiedere al segretariato della CITES di usare le informazioni raccolte attraverso il programma MIKE (Monitoring the Illegal Killing of Elephants), ETIS e il processo del piano d'azione nazionale sull'avorio (NIAP) per condurre un'analisi volta a capire dove potrebbero trovarsi le più grandi riserve non dichiarate; |
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103. |
esorta l'Unione e gli Stati membri a sostenere la raccomandazione di una revisione del processo del piano d'azione nazionale sull'avorio per garantire che continui a essere adatto allo scopo e chiede ulteriori sforzi delle parti interessate in merito alle scorte di avorio nell'ambito del processo NIAP; |
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104. |
invita l'Unione a garantire che il sistema d'informazioni sul commercio di elefanti (ETIS) continui a essere il solido meccanismo e la fonte di informazioni sulle tendenze del commercio illegale di avorio che ha dimostrato di essere per oltre due decenni; |
Altre specie
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105. |
invita l'Unione e tutte le parti a:
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106. |
invita Hong Kong e la Cina a intensificare i controlli alle frontiere per fermare le importazioni di totoaba, destinate principalmente alla Cina; |
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107. |
esorta tutte le parti a vietare del tutto il commercio di totoaba; |
o
o o
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108. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alle parti della convenzione CITES e al segretariato della convenzione CITES. |
(1) GU C 67 dell'8.2.2022, pag. 25.
(2) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
(3) Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura, «Lo stato delle foreste nel mondo 2022 — Percorsi forestali per la ripresa verde e la costruzione di economie inclusive, resilienti e sostenibili», Roma, 2022.
(4) Fondo internazionale per la protezione degli animali, «Supply and demand: the EU's role in the global shark trade» (Offerta e domanda: il ruolo dell'UE nel commercio mondiale di squali), 2022.
(5) IUCN, «African elephant species now Endangered and Critically Endangered — IUCN Red List» (Specie di elefanti africani a rischio o criticamente a rischio — lista rossa dell'IUCN), 25 marzo 2021.
(6) Regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1).
(7) GU C 67 dell'8.2.2022, pag. 25.
(8) Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).
(9) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE (COM(2020)0825).
(10) Comunicazione della Commissione del 14 aprile 2021 dal titolo «Strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata 2021-2025» (COM(2021)0170).
(11) IUCN Species Survival Commission — Shark Specialist Group, «New Global Study Finds Unprecedented Shark and Ray Extinction Risk», 6 settembre 2021.
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14.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 132/54 |
P9_TA(2022)0346
L'accesso all'acqua in quanto diritto umano — dimensione esterna
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 ottobre 2022 sull'accesso all'acqua in quanto diritto umano — dimensione esterna (2021/2187(INI))
(2023/C 132/06)
Il Parlamento europeo,
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vista la risoluzione n. 64/292 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 28 luglio 2010, che riconosce il diritto umano all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, |
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vista la risoluzione n. 68/157 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 18 dicembre 2013, sul diritto umano all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, |
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vista la risoluzione n. 45/8 del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, del 6 ottobre 2020, sul diritto umano all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, |
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vista la risoluzione n. 48/13 del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, del 8 ottobre 2021, sul diritto umano all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, |
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vista la risoluzione n. 71/222 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 21 dicembre 2016, sul Decennio internazionale di azione «Acqua per lo sviluppo sostenibile» 2018-2028, |
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vista la risoluzione 75/212 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 21 dicembre 2020, relativa alla Conferenza delle Nazioni Unite sulla revisione intermedia globale dell'attuazione degli obiettivi del decennio internazionale d'azione «Acqua per lo sviluppo sostenibile» 2018-2028 (Conferenza delle Nazioni Unite sull'acqua 2023), |
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vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, |
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visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, |
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viste la Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e le osservazioni generali della Commissione delle Nazioni Unite per i diritti economici, sociali e culturali, |
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viste la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, |
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visto il pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 17 novembre 2017, |
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visto il commento generale n. 15 (2002) del Comitato per i diritti economici, sociali e culturali, sul diritto all'acqua, |
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vista la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni e la convenzione n. 169 dell'OIL del 1989 sui popoli indigeni e tribali, |
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vista la Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali (Convenzione sull'acqua), inizialmente negoziata come strumento regionale e aperta nel 2016 all'adesione di tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, |
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vista la Convenzione del 1997 sulla legge sugli usi non di navigazione dei corsi d'acqua internazionali (Convenzione sui corsi d'acqua), |
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visto il protocollo UNECE-OMS del 1999 alla Convenzione su acqua e salute, che offre un quadro per tradurre in pratica i diritti umani all'acqua e ai servizi igienico-sanitari, |
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visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite, in particolare l'OSS n. 6 sull'acqua potabile e i servizi igienico-sanitari, e l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, |
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vista la relazione delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse idriche mondiali del 19 marzo 2019, «Leaving No One Behind» (Non lasciare indietro nessuno), |
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viste le relazioni «Lo stato dell'alimentazione e dell'agricoltura 2020 e 2021» pubblicate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), |
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vista la relazione del relatore speciale sui diritti umani all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, sui rischi e gli impatti della mercificazione e della finanziarizzazione dell'acqua sui diritti umani all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, del 16 luglio 2021, nonché la relazione dello stesso, del 21 luglio 2020, sui diritti umani e la privatizzazione dell'acqua e dei servizi igienico-sanitari, |
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vista la relazione delle Nazioni Unite del 2021 sullo sviluppo mondiale delle risorse idriche, sulla valorizzazione dell'acqua, |
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visti gli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani, del 17 giugno 2019, sull'accesso all'acqua potabile sicura e ai servizi igienico-sanitari, |
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vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (direttiva quadro sulle acque) (1), |
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vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (2), |
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vista la direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (3), |
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vista la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (4), |
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vista la comunicazione della Commissione del 19 marzo 2014 relativa all'iniziativa dei cittadini europei «Acqua potabile e servizi igienico-sanitari: un diritto umano universale! L'acqua è un bene comune, non una merce!» (COM(2014)0177), |
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vista la direttiva 2008/99/CE del Parlamento e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (5), |
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viste le conclusioni del Consiglio, del 19 novembre 2018, sulla diplomazia dell'acqua; le conclusioni del Consiglio, del 17 giugno 2019, sugli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani per l'acqua potabile sicura e i servizi igienico-sanitari e le conclusioni del Consiglio, del 19 novembre 2021, sull'acqua nell'azione esterna dell'UE, |
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viste l'iniziativa dei cittadini europei «L'acqua è un diritto» (Right2Water) e la sua risoluzione dell'8 settembre 2015 sul seguito all'iniziativa dei cittadini europei Right2Water (6), |
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vista la sua risoluzione del 9 giugno 2021 sulla strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 — Riportare la natura nella nostra vita (7), |
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vista la sua risoluzione del 10 marzo 2021 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la dovuta diligenza e la responsabilità delle imprese (8), |
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visti gli attuali efficaci metodi di cooperazione transfrontaliera, quali gli scambi di pareri tra i servizi idrici e i servizi di gestione delle acque reflue nei paesi nordici, che risalgono agli anni '80, l'istituzione nel 1970 di un'associazione nordica comune per l'idrologia, la riunione annuale dei consiglieri nordici per l'acqua, i forum nordici sull'acqua e l'ampia cooperazione nordica per quanto riguarda le questioni di gestione delle acque, |
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visto l'articolo 54 del suo regolamento, |
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visto il parere della commissione per lo sviluppo, |
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vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0231/2022), |
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A. |
considerando che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha riconosciuto, nella sua risoluzione n. 64/292, il diritto all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari quale diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani; che l'assenza di acqua è incompatibile con la vita e che entrambi i diritti sono interdipendenti ed essenziali per vivere una vita dignitosa; che non vi può essere un accesso sostenibile e universale all'acqua pulita senza catene di servizi igienico-sanitari funzionanti; che l'acqua e i corsi d'acqua hanno inoltre una forte dimensione culturale, spirituale e religiosa, derivante dal loro ruolo fondamentale nella vita della società; |
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B. |
considerando che il principio 20 del pilastro europeo dei diritti sociali sull'accesso ai servizi essenziali include un riferimento esplicito al diritto dei cittadini all'acqua e ai servizi igienico-sanitari; |
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C. |
considerando che la negazione del diritto umano all'acqua ha ripercussioni sul godimento del diritto alla vita e alla salute e che l'acqua contaminata, la gestione inadeguata delle acque reflue e le carenze igienico-sanitarie sono legate alla trasmissione di gravi malattie e persino alla morte; considerando che i servizi idrici e igienico-sanitari sono uno dei fondamenti della sanità pubblica; che le malattie diarroiche sono la quarta causa di morte tra i bambini al di sotto dei cinque anni di età e una delle principali cause di malnutrizione cronica; che l'accesso all'acqua pulita e ai servizi igienico-sanitari è indispensabile per garantire la resilienza globale alle pandemie e ad altre malattie infettive e per combattere la minaccia emergente della resistenza antimicrobica; |
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D. |
considerando che la pandemia di COVID-19 ha colpito maggiormente le persone più vulnerabili e ha messo in evidenza ancora una volta la necessità di acqua e servizi igienico-sanitari puliti e sufficienti a livello globale; che la disponibilità e l'accesso alla fornitura di acqua e di servizi igienico-sanitari, anche per le persone vulnerabili o emarginate, è fondamentale per combattere la COVID-19; |
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E. |
considerando che l'80-90 % delle acque reflue nei paesi in via di sviluppo è scaricato direttamente nei fiumi, nei laghi e nei mari, causando malattie trasmesse dall'acqua e danneggiando gravemente l'ambiente; che la vita di milioni di persone impoverite dipende da fonti d'acqua sane, non solo per la fornitura di acqua potabile, ma anche per la produzione alimentare attraverso l'agricoltura, l'allevamento e la pesca; |
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F. |
considerando che il mancato rispetto, protezione e adempimento del diritto umano all'acqua e ai servizi igienico-sanitari spesso ostacola il diritto all'istruzione; che i bambini, e spesso le bambine, sono costretti a camminare una distanza media di sei chilometri al giorno per andare a prendere l'acqua, il che impedisce loro di frequentare la scuola; che i costi di opportunità della raccolta dell'acqua sono ingenti e hanno ripercussioni di vasta portata, poiché riducono considerevolmente il tempo a disposizione per altre importanti attività; |
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G. |
considerando che molti bambini abbandonano la scuola a causa di malattie legate all'acqua contaminata o a cattive pratiche in materia di igiene; che un bambino su tre non ha un accesso adeguato all'acqua e ai servizi igienico-sanitari nelle scuole; che la relazione delle Nazioni Unite del 2021 sugli obiettivi di sviluppo sostenibile evidenzia che, a livello mondiale, più di un quinto delle scuole primarie è privo di accesso ai servizi di base di acqua potabile o a servizi igienici divisi per sesso e più di un terzo non dispone di strutture di base per lavarsi le mani; che molte ragazze sono inoltre costrette ad abbandonare la scuola nei casi in cui non sia possibile accedere a servizi igienici adeguati al loro genere e gestire in maniera dignitosa la mestruazione; |
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H. |
considerando che i minori affetti da disabilità hanno inoltre difficoltà ad accedere all'istruzione a causa della mancanza di bagni attrezzati e di adeguati impianti igienico-sanitari; che secondo l'UNESCO, oltre il 90 % di tutti i minori con disabilità non frequenta la scuola e che le ragazze disabili hanno molte più probabilità di abbandonare la scuola rispetto ai ragazzi disabili; che l'acqua potabile è indispensabile per mantenere la concentrazione durante l'apprendimento; |
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I. |
considerando che gli svantaggi cui si confrontano molte donne e ragazze, persone affette da talune disabilità e anziani in materia di acqua, servizi igienico-sanitari e igiene si manifestano in svariati modi che incidono sulla loro salute generale, sul benessere e sulla dignità, sulla salute riproduttiva, sull'istruzione, sulla nutrizione, sulla loro sicurezza e sulla loro partecipazione in termini economici e politici; che soprattutto le madri dei minori con disabilità sono costrette a lasciare il proprio lavoro per gestire le necessità igieniche dei loro figli e assicurarne l'istruzione a casa, quando le scuole non dispongono di servizi igienici accessibili; |
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J. |
considerando che in molti paesi del Sud del mondo le donne e le ragazze sono tradizionalmente responsabili dell'approvvigionamento idrico domestico e che tali responsabilità le rendono più vulnerabili alle malattie e alla violenza; che le donne e le ragazze, quando raccolgono l'acqua per uso domestico o accedono a strutture igienico-sanitarie fuori dalla loro casa, sono maggiormente a rischio di aggressioni, violenze sessuali e di genere, molestie e altre minacce alla loro sicurezza; |
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K. |
considerando che, come riconosciuto dagli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani per l'acqua potabile sicura e i servizi igienico-sanitari, il diritto umano all'acqua e ai servizi igienico-sanitari comprende le dimensioni della disponibilità, accessibilità, accettabilità, qualità e accessibilità economica e i principi dei diritti umani (non discriminazione, responsabilità, trasparenza, partecipazione, ecc.); |
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L. |
considerando che l'obiettivo di sviluppo sostenibile (OSS) n. 6 delle Nazioni Unite prevede di garantire che l'intera popolazione mondiale abbia un accesso universale ed equo all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari entro il 2030; che, nonostante i progressi compiuti, tale obiettivo rimane gravemente lontano e sottofinanziato, secondo l'ultima relazione sullo stato delle Nazioni Unite — Acqua, e che permangono sfide significative sia per il suo conseguimento che per affrontare le grandi disuguaglianze tra i paesi e al loro interno nell'accesso all'acqua di base e ai servizi igienico-sanitari; |
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M. |
considerando che la relazione delle Nazioni Unite sugli obiettivi di sviluppo sostenibile per il 2021 mostra che, nel 2020, 2 miliardi di persone non disponevano ancora di acqua potabile gestita in modo sicuro, 3,6 miliardi non disponevano di servizi igienico-sanitari gestiti in modo sicuro e 2,3 miliardi non disponevano di disposizioni di base in materia di igiene e che 129 paesi non erano ancora sulla buona strada per disporre di risorse idriche gestite in modo sostenibile per il 2030; che l'accesso all'acqua crea condizioni favorevoli allo sviluppo economico e che tali condizioni consentiranno alle persone vulnerabili di ottenere l'indipendenza economica; |
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N. |
considerando che il conseguimento di un approvvigionamento idrico e di servizi igienico-sanitari universali e gestiti in modo sicuro produrrebbe benefici netti compresi tra 37 e 86 miliardi di USD all'anno tra il 2021 e il 2040; |
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O. |
considerando che l'acqua è una risorsa limitata; che l'acqua dolce disponibile per persona è diminuita drasticamente negli ultimi due decenni; che una distribuzione sbilanciata della crescita demografica e lo spopolamento delle zone rurali, l'intensificazione dell'agricoltura, gli effetti dei cambiamenti climatici e il degrado ambientale, nonché alcuni usi abusivi e inquinanti, stanno causando problemi di accesso all'acqua sempre più gravi in molte regioni e causeranno ancora più problemi di accesso in futuro; |
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P. |
considerando che gran parte della crescita netta della popolazione mondiale fino al 2050 si registrerà nelle città dei paesi in via di sviluppo, con il conseguente aumento del fabbisogno idrico e alimentare delle zone urbane; che, secondo la relazione 2019 delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse idriche, entro il 2050 potremmo utilizzare oltre il 20-30 % di acqua in più rispetto al consumo attuale e che, secondo la Banca mondiale, la domanda di acqua urbana dovrebbe aumentare del 50-70 % nei prossimi tre decenni; |
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Q. |
considerando che 125 dei 154 paesi in via di sviluppo includono le risorse di acqua dolce e gli ecosistemi terrestri e delle zone umide tra le aree di massima priorità nell'ambito dei loro piani nazionali di adattamento ai cambiamenti climatici, in linea con l'obiettivo di sviluppo sostenibile (OSS) n. 13; |
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R. |
considerando che il riscaldamento globale è un'importante causa di carenza idrica; che l'attuale emergenza climatica, con l'aumento di siccità, alluvioni e piogge torrenziali, aggrava le disuguaglianze in termini di distribuzione delle risorse idriche; che circa il 90 % di tutte le calamità naturali è legato all'acqua e che l'acqua è responsabile del 70 % di tutti i decessi legati a calamità naturali; che secondo l'"Atlas of Mortality and Economic Losses from Weather, Climate and Water Extremes (1970 — 2019) (Atlante della mortalità e delle perdite economiche dovute agli eventi meteorologici, climatici e idrici estremi — 1970 — 2019), nell'ambito delle prime dieci calamità, gli eventi che hanno causato il maggior numero di perdite di vite umane nel periodo in esame sono stati la siccità, le tempeste e le inondazioni; che, secondo l'OCSE, quasi il 20 % della popolazione mondiale sarà a rischio di inondazioni nel 2050; |
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S. |
considerando che lo stress idrico, definito dalle Nazioni Unite come il punto in cui la domanda di acqua è superiore alla quantità disponibile o quando il suo utilizzo è limitato dalla sua scarsa qualità, potrebbe in alcuni casi essere un fattore trainante dello sfollamento e della migrazione indotti; che, secondo le relazioni delle Nazioni Unite in materia di acqua, attualmente cinque delle undici regioni del mondo sono soggette a stress idrico, ovvero i due terzi della popolazione mondiale; che, secondo la relazione sugli obiettivi di sviluppo sostenibile del 2020, la scarsità d'acqua potrebbe provocare lo sfollamento di circa 700 milioni di persone entro il 2030; |
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T. |
considerando che la deforestazione, l'accaparramento dei terreni e l'eccessivo sfruttamento delle risorse naturali e delle attività estrattive, anche da parte di gruppi della criminalità organizzata, hanno un impatto considerevole sul livello idrico dei fiumi e dei laghi, alterano il ciclo dell'acqua e contribuiscono al prosciugamento di fiumi e laghi nonché all'inquinamento delle zone sfruttate; |
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U. |
considerando che gli ecosistemi d'acqua dolce, pur coprendo meno dell'1 % della superficie terrestre, ospitano più del 10 % di tutte le specie e una delicata biodiversità; che circa il 70 % dell'acqua dolce a livello mondiale viene utilizzata per l'agricoltura, mentre il resto si divide tra usi industriali (19 %), soprattutto nei settori alimentare, tessile, energetico, industriale, chimico, farmaceutico e minerario, e domestici (11 %), ivi compreso il consumo umano; |
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V. |
considerando che gli ecosistemi sani consentono di migliorare la quantità e la qualità delle acque, aumentando al contempo la resilienza ai cambiamenti climatici; |
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W. |
considerando che l'agricoltura è il maggiore consumatore di risorse di acqua dolce al mondo; che un terzo dei seminativi a livello mondiale è utilizzato per nutrire il bestiame; che la relazione della FAO per il 2020 su «La situazione agroalimentare — superare le sfide idriche nell'agricoltura» indica che è possibile aumentare sensibilmente la produttività alimentare e i redditi rurali ricorrendo a investimenti in nuovi sistemi di irrigazione oppure adeguando e modernizzando quelli esistenti e associando il tutto al miglioramento delle prassi di gestione delle acque, compreso il miglioramento delle pratiche agricole; che l'accaparramento dei terreni ha implicazioni negative per la disponibilità e la qualità dell'acqua, priva le comunità locali di fonti idriche e viola il loro diritto umano all'acqua potabile sicura; |
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X. |
considerando che il settore energetico è attualmente responsabile del 10 % dei prelievi di acqua a livello mondiale e si stima che entro il 2040 il consumo di acqua nel suddetto settore aumenterà di circa il 60 %; |
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Y. |
considerando che alcune industrie estrattive abusive, e in molti casi illegali, hanno un notevole impatto sulle risorse idriche superficiali o sotterranee, sull'inquinamento e la distruzione di ghiacciai, foreste, zone umide o fiumi e altre fonti d'acqua vitali per il consumo umano; |
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Z. |
considerando che l'industria tessile è uno dei settori che consumano più acqua a livello globale e che la produzione tessile e di abbigliamento avviene in alcune tra le regioni del mondo con maggior carenza idrica; che questa industria è classificata come la seconda più inquinante al mondo e che gran parte di tale inquinamento finisce nell'acqua; che la Commissione europea prevede di adottare nei primi quattro mesi del 2022 la cosiddetta «strategia dell'UE in materia di prodotti tessili sostenibili», che mira ad aiutare l'UE a muoversi verso un'economia circolare in cui i prodotti tessili sono progettati per essere più durevoli, riutilizzabili, riparabili, riciclabili ed efficienti dal punto di vista energetico; |
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AA. |
considerando che la crescente domanda di acqua sta determinando il sovrasfruttamento delle risorse idriche e che la scarsità di acqua ne ha fatto una risorsa oggetto di controversie; che, secondo le Nazioni Unite, sono circa trecento le aree del mondo in cui si preannuncia un conflitto per l'acqua nel 2025; |
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AB. |
considerando che la difesa delle risorse idriche è oggetto di attacchi e che i danni alla qualità dell'acqua sono stati definiti quali reati in molti paesi; che, negli ultimi anni, i difensori dei diritti dell'ambiente e dell'acqua sono stati oggetto di un numero crescente di attacchi, tra cui omicidi, rapimenti, torture, violenze di genere, minacce, molestie, intimidazioni, campagne diffamatorie, criminalizzazione, vessazioni giudiziarie, sfratti forzati e sfollamenti e che è urgentemente necessario sostenerli in modo dinamico e proteggerne la vita e la sicurezza; che diversi finalisti del premio Sacharov per la libertà di pensiero sono sotto attacco per il loro ruolo nella difesa dell'acqua e dei beni comuni; che i difensori delle acque del fiume Guapinol sono stati incarcerati per oltre due anni prima di essere rilasciati; che Lolita Chávez è in esilio da quattro anni per aver difeso il suo territorio contro le attività idroelettriche a Iximulew (Guatemala); che Berta Cáceres è stata assassinata nel 2016 per il suo impegno a difesa dei fiumi Blanco e Gualcarque e che i mandanti non sono ancora stati condannati; |
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AC. |
considerando che, secondo Global Witness, oltre un terzo dei difensori della terra e dell'ambiente uccisi nel mondo tra il 2015 e il 2019 apparteneva a comunità indigene, le cui competenze nella gestione del territorio e dell'acqua sono fondamentali per combattere la crisi climatica e la perdita di biodiversità; |
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AD. |
considerando che il rifiuto di concedere l'accesso alle risorse idriche e la distruzione delle infrastrutture idriche sono stati utilizzati come tattica essenziale dalle potenze occupanti per annettere territori occupati ed espellere la popolazione dalle proprie terre; |
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AE. |
considerando che la direttiva quadro dell'UE sulle acque riconosce che «l'acqua non è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale»; |
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AF. |
considerando che dal 6 dicembre 2020 l'acqua ha iniziato ad essere quotata sul mercato a termine di Wall Street; che secondo Pedro Arrojo, relatore speciale sui diritti umani all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, l'acqua concentra un insieme di valori vitali per le nostre società che le logiche di mercato non riconoscono e, pertanto, non possono gestire adeguatamente, tanto meno in uno spazio finanziario così incline alla speculazione; che, secondo diversi esperti delle Nazioni Unite, l'applicazione di una logica speculativa alla gestione di beni essenziali per la vita e la dignità delle persone viola i diritti umani delle persone che vivono in povertà, aggrava la disuguaglianza di genere e aumenta la vulnerabilità delle comunità emarginate; |
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AG. |
considerando che i governi hanno l'obbligo di garantire livelli minimi essenziali di acqua e di servizi igienico-sanitari per tutti; che la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani all'acqua potabile sicura e ai servizi igienico-sanitari, del 16 luglio 2021, sottolinea che l'acqua dovrebbe essere considerata un bene pubblico e dovrebbe essere gestita secondo un approccio basato sui diritti umani, che garantisca il diritto all'acqua e ai servizi igienico-sanitari e la sostenibilità degli ecosistemi acquatici; che l'approvvigionamento idrico e i servizi igienico-sanitari sono servizi d'interesse generale e che i profitti derivanti dal ciclo di gestione dell'acqua dovrebbero servire a coprire le spese e i costi di miglioramento connessi, purché sia salvaguardato l'interesse pubblico; |
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AH. |
considerando che, come riconosciuto dagli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani riguardanti l'acqua potabile sicura e i servizi igienico-sanitari, gli Stati sono tenuti a rispettare, proteggere e rispettare tali diritti e che i terzi dovrebbero astenersi rigorosamente dall'interferire con il godimento dei diritti all'acqua e ai servizi igienico-sanitari; |
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AI. |
considerando che i lavoratori che lavorano nella catena dei servizi igienico-sanitari sono esposti a numerosi rischi, compresi rischi per la salute derivanti da condizioni di lavoro precarie; che spesso si tratta di lavoratori informali, non tutelati dai diritti del lavoro; che il generale godimento dei diritti all'acqua e ai servizi igienico-sanitari non deve andare a scapito della sicurezza, della dignità e del benessere dei lavoratori di suddetto settore; |
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1. |
ribadisce il diritto all'acqua potabile sicura e il diritto ai servizi igienico-sanitari quali diritti umani, in quanto entrambi i diritti sono complementari; sottolinea che l'accesso all'acqua potabile pulita è indispensabile per una vita sana e dignitosa ed è essenziale per sviluppare la dignità umana; sottolinea che il diritto all'acqua rappresenta una condizione necessaria fondamentale per il godimento di altri diritti, e che come tale deve essere guidato da una logica di interesse pubblico e beni comuni; |
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2. |
sottolinea che l'accesso adeguato alle strutture WASH e il diritto alla salute e alla vita sono reciprocamente dipendenti e costituiscono un requisito essenziale per la salute pubblica e lo sviluppo umano; pone l'accento sulla necessità di acqua pulita nella prospettiva delle pandemie e chiede misure, strategie e politiche idonee da parte della Commissione, degli Stati membri e dei paesi terzi, affinché sia possibile offrire a tutti un'adeguata protezione; |
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3. |
sottolinea che il riconoscimento del diritto all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari quale diritto umano è stato un passo fondamentale sulla strada verso una maggiore giustizia sociale e ambientale; afferma che i progressi potrebbero essere rafforzati aumentando la priorità politica conferita al settore, assicurando una migliore applicazione e il monitoraggio delle politiche in materia e incrementando l'efficienza in termini di finanziamento, responsabilità e partecipazione pubblica, soprattutto rispetto ai più emarginati all'interno della società e in particolare nei paesi in via di sviluppo; sottolinea che, in sede di stanziamento di fondi dell'UE e di programmazione degli aiuti, è opportuno attribuire un'elevata priorità all'assistenza finalizzata ad assicurare la fornitura di acqua potabile sicura e di servizi igienico-sanitari; |
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4. |
rammenta la responsabilità degli Stati di promuovere e proteggere tutti i diritti umani, che sono universali, indivisibili, interdipendenti e correlati e che devono essere promossi e applicati in modo giusto, equo e non discriminatorio; ribadisce pertanto che gli Stati devono garantire un accesso universale, adeguato e a prezzi abbordabili ad acqua potabile sufficiente, di qualità e sicura e un migliore accesso all'acqua a fini igienico-sanitari; ricorda che il diritto all'acqua implica che i servizi idrici debbano essere accessibili a tutti e che nessuno deve essere privato del proprio diritto ad accedervi; |
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5. |
ricorda che gli Stati che ratificano un trattato sui diritti umani si impegnano a proteggere, rispettare e adempiere agli impegni assunti nei quadri a livello internazionale, nazionale, regionale e locale destinati alla tutela di tali diritti; reputa, in tal senso, che il riconoscimento da parte della comunità internazionale del diritto all'acqua e ai servizi igienico-sanitari dovrebbe includere meccanismi di protezione e applicazione e invita pertanto l'UE a promuovere meccanismi di protezione a livello internazionale, nazionale e regionale per garantire che la realizzazione del diritto all'acqua e ai servizi igienico-sanitari non sia facoltativa per gli Stati, bensì un diritto esigibile; invita l'UE e gli Stati membri a dare il buon esempio e ratificare le pertinenti convenzioni, quali il protocollo su acqua e salute della convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali; |
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6. |
esorta l'UE e gli Stati membri a promuovere i diritti all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari in condizioni di sicurezza e il loro sviluppo normativo nei forum multilaterali e regionali, anche sostenendo il mandato del relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari; sottolinea l'importanza del suo lavoro e di quello dei suoi predecessori nonché dei lavori svolti nell'ambito di altri meccanismi delle Nazioni Unite in materia di diritti umani all'acqua e ai servizi igienico-sanitari; |
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7. |
sottolinea l'importanza degli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani riguardanti l'acqua potabile sicura e i servizi igienico-sanitari ed esorta le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri ad attuarli nei paesi terzi e nei confronti degli stessi, come pure all'interno dei forum multilaterali; sottolinea l'importanza di formare il personale dell'UE al riguardo; invita la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) a riferire periodicamente al Parlamento e alle sue (sotto) commissioni competenti in merito al modo in cui hanno applicato tali orientamenti, fornendo esempi specifici delle loro attività e del loro impatto; |
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8. |
invita le delegazioni dell'UE e le missioni degli Stati membri, come indicato negli orientamenti dell'UE, a sollevare le questioni concernenti i diritti all'acqua potabile sicura e ai servizi igienico-sanitari, nonché la situazione dei difensori dei diritti umani e delle ONG che promuovono tali diritti, nei loro dialoghi bilaterali con i paesi partner, in particolare nel quadro dei dialoghi settoriali e sui diritti umani; |
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9. |
sottolinea che i progressi verso il riconoscimento del diritto a un ambiente pulito, sano e sostenibile, come stabilito nella risoluzione 48/13 del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite sul diritto a un ambiente pulito, sano e sostenibile, sia a livello internazionale sia a livello dell'Unione, è una condizione abilitante per conseguire l'obiettivo di garantire acqua potabile sicura e servizi igienico-sanitari per tutti; si compiace, a tale riguardo, degli sviluppi normativi a livello internazionale in materia di crimini ambientali, tra cui l'ecocidio; |
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10. |
incoraggia i paesi in via di sviluppo ad aderire alle due convenzioni internazionali delle Nazioni Unite sull'acqua, segnatamente la Convenzione delle Nazioni Unite sull'acqua e la Convenzione delle Nazioni Unite sui corsi d'acqua, e ad adoperarsi per la loro piena attuazione, poiché si tratta di strumenti importanti per sostenere la diplomazia dell'acqua, la pace e la prevenzione dei conflitti attraverso la cooperazione idrica transfrontaliera; |
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11. |
ritiene che il pieno esercizio del diritto all'acqua dipenda dalla conservazione della biodiversità e del clima e chiede pertanto che la gestione dell'acqua, essendo un bisogno primario per piante, animali ed esseri umani, debba rispondere in via prioritaria agli interessi ambientali e sociali, inclusa l'integrazione professionale e il miglioramento del reddito e delle condizioni di sicurezza delle persone in condizioni di povertà; |
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12. |
evidenzia che, migliorando l'approvvigionamento idrico, i servizi igienico-sanitari e la gestione delle risorse idriche è possibile stimolare la crescita economica sostenibile dei paesi e contribuire notevolmente alla riduzione della povertà; |
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13. |
pone in rilievo la necessità di interventi preventivi in materia di accesso all'acqua e ai servizi igienico-sanitari, nonché la necessità di disporre di indicatori affidabili e comparabili per misurare i passi avanti o indietro nell'accesso all'acqua e ai servizi igienico-sanitari; |
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14. |
sottolinea che taluni modelli di sviluppo che favoriscono progetti massicci e attività commerciali su larga scala influiscono negativamente sulla disponibilità e sulla qualità delle risorse idriche in tutti i paesi, aumentano la concorrenza per l'acqua e inaspriscono altri conflitti correlati ad essa; insiste sull'importanza, in tale contesto, di investimenti a favore di soluzioni sostenibili per l'acqua potabile, come il ripristino dello stato di salute degli ecosistemi acquatici, il riciclaggio delle acque reflue, la desalinizzazione dell'acqua di mare nelle zone costiere e il miglioramento dei sistemi fognari, dei sistemi di irrigazione e delle pratiche agricole; |
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15. |
sottolinea che la gestione inefficiente delle risorse idriche e l'inquinamento causato da attività industriali abusive incidono negativamente sull'esercizio dei diritti umani all'acqua e ai servizi igienico-sanitari; |
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16. |
invita la Commissione a disincentivare le pratiche che rappresentano una minaccia al diritto all'acqua potabile sicura e pulita e ai servizi igienico-sanitari e ad assoggettare tali pratiche a studi di impatto ambientale e in materia di diritti umani; |
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17. |
riconosce l'importante lavoro dei difensori dei diritti ambientali, nonché la necessità di offrire loro un sostegno attivo e di proteggerne la vita e l'integrità, con particolare riferimento a coloro che difendono il diritto all'acqua, e condanna fermamente crimini quali omicidi, rapimenti, torture, violenze sessuali e di genere, minacce, molestie, intimidazioni, campagne diffamatorie, criminalizzazione, vessazioni giudiziarie, sgomberi forzati e sfollamento perpetrati da numerosi autori statali e non statali, inclusi governi e società multinazionali; |
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18. |
invita l'UE a sostenere l'importante lavoro svolto dai difensori dei diritti ambientali e dalle organizzazioni della società civile; esorta la Commissione, il SEAE e gli Stati membri a rispettare l'impegno assunto negli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani e a monitorare e sollevare singoli casi di difensori dei diritti umani ambientali, in particolare dei vincitori e dei finalisti del premio Sacharov, che vengono attaccati per il loro ruolo nella difesa dell'acqua e dei beni comuni; |
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19. |
pone l'accento sulla necessità di promuovere la sicurezza e la libertà dei difensori dei diritti umani ambientali di operare senza violenza e intimidazioni; auspica che le delegazioni dell'Unione attribuiscano priorità al loro sostegno ai difensori dei diritti umani ambientali, rispondano sistematicamente e rigorosamente a qualsiasi minaccia o attacco nei confronti di tali soggetti o dei loro familiari e riferiscano al Parlamento in merito alle azioni intraprese in tali casi; invita l'UE e gli Stati membri a rafforzare i meccanismi di tutela e di prevenzione per i difensori dei diritti umani ambientali; ribadisce la sua richiesta di un sistema coordinato a livello dell'Unione per il rilascio di visti a breve termine per il trasferimento temporaneo dei difensori dei diritti umani, in particolare di quelli che lavorano per promuovere e proteggere i diritti ambientali o i diritti delle popolazioni indigene, che sono particolarmente sotto attacco; |
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20. |
chiede che gli Stati rispettino il diritto alla protesta sociale e il diritto all'assemblea pacifica, in particolare nel contesto dell'opposizione a progetti che compromettono il godimento dei diritti umani all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari; invita i funzionari delle delegazioni dell'UE e delle ambasciate degli Stati membri in tale contesto, come indicato negli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani, a visitare i difensori dei diritti umani in stato di detenzione o agli arresti domiciliari e a partecipare ai loro processi in qualità di osservatori; |
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21. |
ricorda che le popolazioni indigene svolgono un ruolo importante nella gestione sostenibile delle risorse naturali, comprese le risorse idriche, e nella conservazione della biodiversità; chiede all'UE e ai suoi Stati membri di riconoscere e tutelare i diritti delle popolazioni indigene alla proprietà e al controllo consuetudinario delle loro terre e delle loro risorse naturali, come stabilito nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni e nella Convenzione n. 169 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, e di rispettare il principio del consenso libero, previo e informato; chiede agli Stati membri che non lo abbiano ancora fatto di ratificare la convenzione n. 169 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui popoli indigeni e tribali; esprime particolare preoccupazione per il rilevante impatto dei megaprogetti, tra cui i progetti infrastrutturali, del settore estrattivo o di produzione dell'energia, sui diritti umani all'acqua e ai servizi igienico-sanitari, in particolare per le popolazioni indigene; ribadisce l'importanza di garantire che siano effettuate valutazioni d'impatto reali e approfondite sui diritti umani e che la popolazione e i gruppi della società civile interessati siano consultati in buona fede e che, ove opportuno, le popolazioni indigene abbiano espresso il loro consenso libero, previo e informato prima dell'avvio di qualsiasi megaprogetto; chiede agli attori statali e non statali di impedire azioni che mettano in pericolo i diritti delle popolazioni indigene, afrodiscendenti e delle comunità contadine alla terra, all'acqua, agli ecosistemi e alla biodiversità, e invita le autorità competenti a riconoscere giuridicamente i loro titoli, proprietà, diritti e responsabilità; insiste sull'importanza di tenere consultazioni aperte, inclusive e partecipative in relazione alle principali decisioni pubbliche in materia di gestione delle risorse idriche; |
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22. |
invita la Commissione a verificare attentamente che i progetti infrastrutturali ed energetici finanziati attraverso i diversi strumenti di cooperazione allo sviluppo e di politica esterna, anche attraverso la Banca europea per gli investimenti, rispettino e non mettano in pericolo i diritti umani, ivi compreso il diritto umano all'acqua e ai servizi igienico-sanitari, e gli obiettivi di sviluppo sostenibile e che non contribuiscano all'espulsione dei popoli indigeni dalle loro terre e territori; |
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23. |
sottolinea la necessità di porre una maggiore enfasi su infrastrutture e comunità idriche e igienico-sanitarie sostenibili e resilienti, attraverso l'attuazione di misure di riduzione del rischio di catastrofe e avvalendosi di tutti i necessari strumenti di mappatura dei rischi idrici e sistemi di allarme preventivo; invita la Commissione a sostenere l'acceleratore idrico resiliente («Resilient Water Accelerator»); |
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24. |
denuncia il persistere delle disuguaglianze di genere nell'esercizio dei diritti umani all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari e il fatto che la loro carenza porta a discriminazioni di genere; osserva inoltre con preoccupazione che tali disuguaglianze hanno un effetto devastante sui diritti delle donne, in particolare a causa delle esigenze specifiche delle donne e delle ragazze in materia di igiene e salute mestruali, rendendo difficile per le donne e le ragazze condurre una vita sana e sicura; sottolinea che un accesso economicamente conveniente all'acqua e ad adeguati servizi igienico-sanitari (strutture WASH) è un presupposto indispensabile per la salute pubblica e lo sviluppo umano, compreso il diritto all'istruzione delle ragazze, e insiste sulla necessità di attribuire grande priorità al settore WASH nei paesi in via di sviluppo all'interno della politica di sviluppo dell'Unione; |
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25. |
chiede che si proteggano le donne e le ragazze da minacce o violenze fisiche, anche dalla violenza sessuale, quando raccolgono l'acqua per uso domestico o accedono a strutture igienico-sanitarie fuori dalla loro casa; chiede di adottare misure per ridurre il tempo speso da donne e ragazze per l'approvvigionamento domestico di acqua, al fine di affrontare l'impatto negativo di servizi idrici e igienico-sanitari scadenti sull'accesso delle ragazze all'istruzione; |
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26. |
sottolinea che l'Unione e i suoi Stati membri, di concerto con le Nazioni Unite e la comunità internazionale, devono operare a stretto contatto con i beneficiari degli aiuti esteri allo scopo di eliminare la povertà idrica globale, garantendo nel contempo servizi igienico-sanitari adeguati per tutti; invita tutti gli Stati a rispettare gli impegni assunti nell'ambito della CEDAW, in particolare all'articolo 14, che impone agli Stati parte di provvedere affinché le donne nelle zone rurali abbiano il diritto di godere di condizioni di vita adeguate per quanto riguarda, tra le altre cose, i servizi igienico-sanitari e l'approvvigionamento idrico; |
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27. |
invita la Commissione e il SEAE ad applicare un approccio trasformativo e intersezionale sensibile alla dimensione di genere alla gestione delle risorse idriche e ai programmi igienico-sanitari per l'approvvigionamento idrico e a includere politiche accompagnate da piani d'azione concreti e finanziamenti adeguati, conformemente agli strumenti di finanziamento esterno dell'UE e al piano d'azione sulla parità di genere (GAP III), l'agenda dell'UE per la parità di genere e l'emancipazione femminile nell'azione esterna per il periodo 2021-2025; chiede la promozione della leadership delle donne e la loro piena, effettiva ed equa partecipazione alla pianificazione, al processo decisionale e all'attuazione delle decisioni in materia di gestione dell'acqua e dei servizi igienico-sanitari; |
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28. |
sottolinea che l'accesso all'acqua potabile sicura costituisce uno dei principali problemi attuali, in particolare dato che quasi il 60 % delle risorse acquifere attraversa confini territoriali politici; ricorda che il Consiglio, nelle sue conclusioni del 2018, ha condannato l'uso dell'acqua quale arma di guerra e ha considerato che «in tale contesto, la distruzione delle infrastrutture idriche, l'inquinamento delle risorse idriche o la deviazione dei corsi d'acqua in modo da limitare o impedire l'accesso all'acqua potrebbero costituire violazioni del diritto internazionale»; ricorda che la privazione intenzionale di acqua che porta allo sterminio dei civili è un crimine contro l'umanità secondo lo statuto della Corte penale internazionale e che può anche essere considerata un crimine di guerra, in quanto qualsiasi attacco o distruzione di impianti e forniture di acqua potabile e opere di irrigazione è vietato dalle convenzioni di Ginevra del 1949; |
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29. |
esprime gravi timori per il fatto che le violazioni del diritto all'acqua e ai servizi igienico-sanitari nei territori occupati hanno l'obiettivo di spostare le persone dai loro territori ed esprime preoccupazione per il rifiuto di concedere l'accesso a risorse idriche e infrastrutture adeguate; ricorda che tutte le popolazioni, comprese quelle occupate, godono del diritto sovrano di controllare la propria ricchezza naturale; esorta le potenze occupanti ad adottare misure immediate per garantire un accesso e una distribuzione equa dell'acqua alle popolazioni che vivono in territori occupati e, in particolare, in linea con la risoluzione 73/255 delle Nazioni Unite del 20 dicembre 2018, a garantire che suddette popolazioni abbiano il controllo delle proprie risorse idriche, compresa la gestione, l'estrazione e la distribuzione dell'acqua; |
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30. |
invita l'UE a definire una strategia politica per facilitare soluzioni in tali settori e a incoraggiare i paesi situati nelle più importanti zone dei principali conflitti idrici a firmare la convenzione sull'acqua; |
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31. |
esprime profonda preoccupazione per la mancanza di accesso all'acqua e ai servizi igienico-sanitari nei campi profughi; pone l'accento sull'obbligo degli Stati di garantire il diritto dei rifugiati ai servizi igienico-sanitari e all'acqua; |
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32. |
evidenzia che sebbene l'acqua possa talvolta fungere da indicatore di conflitto, può anche avere un ruolo positivo nel promuovere la pace e la cooperazione; sostiene l'impegno diplomatico dell'Unione sulla cooperazione idrica transfrontaliera quale strumento di pace, sicurezza e stabilità e sottolinea l'importanza della gestione integrata delle risorse idriche e la necessità di maggiore complementarità tra le azioni umanitarie, di sviluppo e di pace, al fine di affrontare i bisogni urgenti e intervenire in anticipo per affrontare le cause profonde e prevenire l'insorgere di crisi umanitarie in relazione all'acqua e ai servizi igienico-sanitari; |
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33. |
sottolinea che le imprese di tutto il mondo devono garantire che le loro attività non violino il godimento del diritto umano di accesso all'acqua potabile o non ne abusino, in linea con i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e con le dichiarazioni, i patti e i trattati delle Nazioni Unite che sanciscono tale diritto; chiede inoltre che gli Stati mirino a conseguire gli obiettivi stabiliti nel quadro dell'OSS n. 6 e adottino normative atte a garantire che le imprese non ostacolino un accesso equo a un adeguato approvvigionamento idrico; esorta l'UE e i suoi Stati membri a partecipare in modo costruttivo alle attività del gruppo di lavoro intergovernativo delle Nazioni Unite sulle società transnazionali e altre imprese commerciali in materia di rispetto dei diritti umani, al fine di istituire uno strumento internazionale vincolante che disciplini le attività delle società transnazionali e delle altre imprese nell'ambito del diritto internazionale in materia di diritti umani; |
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34. |
invita le delegazioni dell'UE e le missioni degli Stati membri nei paesi non UE ad essere particolarmente vigili nei confronti delle imprese, comprese quelle con sede nell'UE, che potrebbero negare o compromettere il godimento dei diritti all'acqua e ai servizi igienico-sanitari; sottolinea che le vittime di tali violazioni devono avere accesso a mezzi di ricorso efficaci in sede giudiziaria o ad altri mezzi di ricorso adeguati nonché a meccanismi di reclamo; |
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35. |
sottolinea che le imprese europee sono tenute a rispettare nei paesi non UE gli stessi obblighi giuridici in materia di rafforzamento e dovere di diligenza che devono rispettare nell'Unione europea; sottolinea l'importanza di prevenire, affrontare e mitigare qualsiasi impatto negativo sui diritti umani all'acqua e a servizi igienico-sanitari adeguati nell'ambito di quadri obbligatori in materia di diligenza; invita la Commissione e gli Stati membri a valutare e studiare come fornire maggiori informazioni e garantire la trasparenza per i consumatori in merito all'impatto dei prodotti sulla sostenibilità delle risorse idriche, anche in termini di impronta idrica; |
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36. |
sottolinea il fatto che, come affermato da diversi esperti delle Nazioni Unite, l'acqua è troppo spesso considerata una merce, senza tenere conto di altri aspetti sociali e culturali, in violazione dei diritti umani fondamentali, il che contribuisce ad accrescere il degrado ambientale e ad esacerbare la vulnerabilità dei più poveri ed emarginati nella società, in direzione contraria agli obiettivi di sviluppo sostenibile; ricorda che l'approvvigionamento idrico e i servizi igienico-sanitari sono servizi di interesse generale e non prodotti di base, non sono né un lusso né un prodotto di consumo e non devono pertanto essere commercializzati in quanto tali; pone l'accento sulla limitatezza dell'acqua e invita la Commissione e gli Stati membri a intraprendere un'azione preventiva contro la scarsità delle risorse idriche a livello mondiale e a sostenere i paesi non UE nell'adozione di misure volte a combattere la carenza idrica; |
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37. |
sollecita gli Stati ad adottare provvedimenti legali atti a impedire che le risorse idriche siano oggetto di speculazione finanziaria nei mercati a termine e a promuovere un adeguato quadro di governance dei servizi in materia di approvvigionamento idrico e impianti sanitari, sulla base di un approccio essenzialmente fondato su considerazioni legate ai diritti umani e al bene comune; invita l'UE e i governi nazionali a promuovere e sostenere organismi indipendenti di regolamentazione del settore idrico che possano contribuire a far rispettare le norme in materia di diritti umani; |
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38. |
ricorda che, come riconosciuto dalla direttiva quadro dell'UE sulle acque, l'acqua non è un semplice prodotto commerciale, ma un bene pubblico essenziale per la vita e la dignità umane; osserva che i servizi idrici sono servizi di interesse generale e di natura speciale e che pertanto rientrano principalmente nell'interesse pubblico; ricorda l'importanza per le politiche e gli strumenti esterni dell'UE, quali gli accordi commerciali e di investimento e lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale-Europa globale, nonché per le attività delle imprese europee, di difendere il diritto umano all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari nei paesi interessati; |
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39. |
fa presente che l'acqua è un bene pubblico collettivo e che occorre garantire un approvvigionamento idrico adeguato, continuo e qualitativamente elevato; invita gli Stati membri e i donatori a rafforzare la promozione dell'approvvigionamento idrico e dei servizi igienico-sanitari come servizi pubblici essenziali universali, anche tramite investimenti che rafforzino l'accesso all'acqua e ai servizi igienico-sanitari e mantengano le infrastrutture esistenti, l'erogazione e l'utilizzo dei servizi; ritiene che investire nello sviluppo delle capacità e nella governance dei sistemi idrici, così come nel loro funzionamento e manutenzione, sia la chiave per la creazione di servizi idrici e sanitari affidabili e sostenibili; |
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40. |
invita l'UE a sostenere i paesi terzi nelle loro azioni volte a garantire un accesso universale e non discriminatorio all'acqua e ai servizi igienico-sanitari e a garantire un livello minimo di sussistenza dell'approvvigionamento idrico alle famiglie vulnerabili sul piano economico o sociale; |
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41. |
invita inoltre l'UE a investire nella tutela e nel ripristino degli ecosistemi naturali (tra cui, ad esempio, foreste, pianure alluvionali e zone umide), che spesso offrono soluzioni di gestione dell'acqua più convenienti e sostenibili rispetto alle infrastrutture convenzionali in termini di stoccaggio dell'acqua, trattamento delle acque, controllo dell'erosione ed eventi climatici estremi e moderati; |
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42. |
esorta gli Stati ad adottare il modello più adatto per la fornitura di acqua e servizi igienico-sanitari e ad avviare un processo solido e trasparente per migliorare l'effettivo godimento dei diritti umani all'acqua e ai servizi igienico-sanitari nelle loro società; invita i governi ad aumentare gli investimenti pubblici nelle infrastrutture idriche sostenibili e a tutelare l'acqua come bene pubblico essenziale; |
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43. |
pone l'accento sulla necessità di conciliare l'uso dell'acqua con l'applicazione delle tecnologie emergenti intese alla conservazione, alla riduzione dell'inquinamento idrico e al riciclaggio delle acque reflue, al fine di migliorare le modalità di approvvigionamento, trattamento e smaltimento delle acque; |
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44. |
invita l'UE a sostenere una gestione idrica sostenibile nel settore agricolo, che mobilita oltre il 70 % delle risorse idriche, mediante investimenti in sistemi di irrigazione e di stoccaggio dell'acqua sostenibili, l'ottimizzazione e la riduzione dell'uso di acqua dolce nell'agricoltura lungo tutta la catena di approvvigionamento, la riduzione degli sprechi alimentari e la promozione dell'agroecologia ripristinando le zone umide, nonché la riduzione, ove possibile, dell'uso di pesticidi e fertilizzanti che rischiano di inquinare l'acqua, in particolare l'acqua sotterranea; |
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45. |
rammenta che l'accesso all'acqua rappresenta altresì una sfida in termini di consumo energetico, per quanto riguarda sia la produzione che la captazione; pone l'accento, in tale contesto, sull'importanza di promuovere una migliore gestione dell'energia e soluzioni di riutilizzo delle acque reflue trattate, al fine di limitare il consumo di acqua dolce mediante tale trattamento; |
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46. |
invita la Banca mondiale e il Fondo monetario internazionale a disincentivare le condizionalità che impongono ai governi di privatizzare i servizi idrici e igienico-sanitari allorché concedono sovvenzioni, prestiti e assistenza tecnica; |
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47. |
invita la Commissione a garantire un adeguato sostegno finanziario alle misure di sviluppo delle capacità nel settore idrico, collaborando con le piattaforme e le istituzioni esistenti a livello internazionale; sostiene la piattaforma globale della solidarietà dell'acqua lanciata dal programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo per coinvolgere gli enti locali nella ricerca di soluzioni alle sfide idriche; accoglie con favore la conferenza delle Nazioni Unite sull'acqua del 2023, che considera un'opportunità per mettere a punto approcci intersettoriali, allo scopo di raggiungere traguardi e obiettivi legati all'acqua e ripristinare condizioni favorevoli al conseguimento dell'OSS n. 6; |
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48. |
invita la Commissione e il SEAE a incoraggiare i paesi non UE a concedere ai portatori di interessi, comprese le organizzazioni della società civile e le comunità indigene e locali che operano per affrontare le violazioni dei diritti all'acqua e ai servizi igienico-sanitari, risorse adeguate e accesso alle informazioni pertinenti e a dare loro la possibilità di partecipare in modo significativo ai processi decisionali relativi all'acqua, se del caso, al fine di garantire il loro impegno a contribuire in modo informato e orientato ai risultati all'elaborazione e all'attuazione della politica in materia di acqua; ritiene che, nella realizzazione del diritto umano all'acqua potabile, sia di vitale importanza promuovere e rafforzare le reti di esperti in materia di diritti umani, delle organizzazioni della società civile e dei rappresentanti delle comunità a tutti i livelli e, in tal senso, invita i governi a elaborare meccanismi per un sistema inclusivo di governance dell'acqua; |
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49. |
invita l'UE ad aiutare i paesi terzi a rispettare e promuovere i diritti dei lavoratori del settore del trattamento delle acque reflue, compresi i loro diritti alla dignità, alla sicurezza e alla salute e il diritto di organizzarsi; |
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50. |
fa presente che le persone che vivono in stato di povertà, in particolare le donne e le ragazze, le minoranze e le persone affette da disabilità fisiche e/o mentali sono quelle più gravemente colpite dalla mancanza di un accesso nel rispetto di condizioni di sicurezza e di igiene; sottolinea che le disparità nell'accesso all'acqua e ai servizi igienico-sanitari sono spesso dovute a disuguaglianze sistemiche o all'esclusione; invita i governi a monitorare le disuguaglianze nell'accesso all'acqua e ai servizi igienico-sanitari e ad adottare azioni decisive per incoraggiare gli investimenti nei sistemi igienico-sanitari e di approvvigionamento, compresi i sistemi pubblici, promuovendo l'efficienza e la conservazione dell'acqua, in quanto risorsa scarsa; invita altresì i governi a garantire la non discriminazione nell'accesso all'acqua e ai servizi igienico-sanitari in quanto bene pubblico, garantendone la fornitura per tutti, in particolare dando priorità all'accesso di donne, ragazze e gruppi vulnerabili per ovviare all'esclusione e alla discriminazione sistemiche; chiede alle autorità di rivedere i propri quadri legislativi e le proprie politiche e pratiche in materia di acqua, attraverso la lente dei principi dei diritti umani e delle norme, al fine di contribuire a orientare le azioni volte ad affrontare gli ostacoli che si frappongono al progresso; |
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51. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.
(2) GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.
(3) GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19.
(4) GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1.
(5) GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28.
(6) GU C 316 del 22.9.2017, pag. 99.
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14.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 132/65 |
P9_TA(2022)0347
Risposta dell'UE al rincaro dei prezzi dell'energia in Europa
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 ottobre 2022 sulla risposta dell'UE al rincaro dei prezzi dell'energia in Europa (2022/2830(RSP))
(2023/C 132/07)
Il Parlamento europeo,
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visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), |
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vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (1), |
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vista la direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (2), |
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vista la direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (3), |
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visto il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (4), |
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vista la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (5), |
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visto il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas (6), |
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visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («normativa europea sul clima») (7), |
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vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (8), |
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vista la proposta della Commissione di regolamento del Consiglio relativa a un intervento di emergenza per far fronte al rincaro dei prezzi dell'energia (COM(2022)0473), |
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vista la comunicazione della Commissione del 18 maggio 2022 dal titolo «Interventi a breve termine nei mercati dell'energia e miglioramenti a lungo termine dell'assetto del mercato dell'energia elettrica» (COM(2022)0236), |
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vista la comunicazione della Commissione del 13 ottobre 2021 dal titolo «Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno» (COM(2021)0660), |
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vista la comunicazione della Commissione dell'8 marzo 2022 dal titolo «REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili» (COM(2022)0108), |
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vista la comunicazione della Commissione del 18 maggio 2022 dal titolo «Piano REPowerEU» (COM(2022)0230), |
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vista la comunicazione della Commissione del 23 marzo 2022 dal titolo «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» (C/2022/1890), |
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visto il piano d'azione del pilastro europeo dei diritti sociali, |
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visti la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e in particolare il relativo accordo di Parigi sui cambiamenti climatici del 2015, entrato in vigore il 4 novembre 2016, |
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viste le conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2022, |
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vista la sua risoluzione del 21 ottobre 2021 sulla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia (CEEAG) (9), |
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vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo (10), |
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vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2021 sull'accesso a un alloggio dignitoso e a prezzi abbordabili per tutti (11), |
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vista la sua risoluzione del 10 febbraio 2021 sul nuovo piano d'azione per l'economia circolare (12), |
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visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che la guerra di aggressione della Russia sta avendo un impatto significativo sui cittadini e sull'economia dell'UE, in particolare a causa del drastico aumento dei prezzi dell'energia e dei prodotti alimentari, sta causando enormi sofferenze al popolo ucraino e costituisce un attacco diretto ai valori europei; |
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B. |
considerando che il tasso di inflazione della zona euro ha gradualmente raggiunto il 10 % nel settembre 2022 e che in oltre la metà dei paesi della zona euro si registrano tassi a due cifre, che in alcuni casi raggiungono il 24 %; |
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C. |
considerando che già nel 2020, prima dell'inizio della spirale ascendente dei prezzi, circa 36 milioni di europei non erano in grado di riscaldare adeguatamente le loro abitazioni; considerando che oltre 50 milioni di famiglie nell'UE si trovano già in condizioni di povertà energetica e che questa grande sfida sarà ulteriormente aggravata dall'attuale crisi energetica, con possibili ritardi nell'accesso ai beni fondamentali, all'assistenza, all'istruzione e all'assistenza sanitaria, in particolare per i bambini e i giovani; |
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D. |
che gli stabilimenti di un ampio ventaglio di industrie europee, come l'acciaio, l'alluminio, i fertilizzanti e la stessa industria dell'energia, sono stati costretti a mettere i lavoratori in cassa integrazione e a chiudere linee di produzione, dal momento che gli elevati prezzi del gas e dell'energia elettrica stanno causando perdite economiche; che tali chiusure hanno un effetto domino su altre industrie colpite dagli shock dell'offerta e potrebbero danneggiare a lungo termine la base industriale europea; |
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E. |
considerando che le imprese risentono dell'aumento dei costi di produzione dovuto all'incremento dei prezzi delle materie prime, ai vincoli cui sono sottoposte le catene di approvvigionamento e al rincaro dei prezzi dei trasporti e dell'energia, cui si aggiunge l'evoluzione dei comportamenti dei consumatori; |
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F. |
considerando che l'impennata del prezzo dell'energia ha determinato un aumento dei requisiti di margine per i produttori di energia elettrica, che stanno coprendo le loro vendite sul mercato a termine a livelli senza precedenti; |
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G. |
considerando che la transizione energetica e quella digitale comporteranno un sostanzioso incremento della domanda di alcuni tipi di materie prime, per l'approvvigionamento dei quali l'UE dipende da un numero molto limitato di paesi e imprese; |
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H. |
considerando che la crisi della COVID-19 e la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina hanno perturbato le catene di approvvigionamento e del valore, creando carenze di approvvigionamento e portando a un aumento dei costi di produzione; |
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I. |
considerando che il principio n. 20 del pilastro europeo dei diritti sociali afferma che ogni persona ha il diritto di accedere a servizi essenziali di qualità, compresi l'acqua, i servizi igienico-sanitari, l'energia, i trasporti, i servizi finanziari e le comunicazioni digitali; che l'accesso a tali servizi dovrebbe essere disponibile; |
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J. |
considerando che sarebbe opportuno aggiornare il quadro dell'UE sui servizi di interesse economico generale per proteggere più efficacemente i consumatori vulnerabili dalla situazione attuale; |
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K. |
considerando che, nel suo discorso del 14 settembre 2022 sullo stato dell'Unione, la Presidente della Commissione Ursula Von der Leyen ha dichiarato che la Russia sta continuando a manipolare attivamente il nostro mercato dell'energia; |
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L. |
considerando che i prezzi a pronti del gas registrati presso il Title Transfer Facility (TTF) olandese, che erano rimasti al di sotto dei 25 EUR/MWh negli ultimi quattro anni, sono fortemente aumentati dall'agosto 2021, in particolare dall'inizio della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, raggiungendo gli oltre 200 EUR/MWh a metà agosto 2022, un valore che è rimasto stabile; che le azioni della Russia sono un esempio di attacco non provocato al mercato del gas dell'UE; |
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M. |
considerando che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha dichiarato che, sebbene «mercati dei derivati su merci aperti e ben funzionanti svolgano un ruolo essenziale per la determinazione dei prezzi», a causa del recente periodo di estrema tensione, «potrebbero essere utili misure volte a contenere l'eccessiva volatilità per migliorare il funzionamento complessivo» di tali mercati; che l'ESMA ha inoltre sottolineato che il quadro della seconda direttiva sugli strumenti finanziari di mercato (MiFID II) prevede già «una serie di meccanismi di volatilità (in particolare sospensioni delle negoziazioni e contenimenti dei prezzi)», pur rilevando che «nelle circostanze estreme che i mercati dei derivati su merci (e in particolare i mercati dell'energia) hanno vissuto negli ultimi mesi, il numero di volte in cui sono state attivate sospensioni delle negoziazioni nelle pertinenti sedi di negoziazione dell'UE sembra essere molto basso» (13); |
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N. |
considerando che, nel suo discorso sullo stato dell'Unione del 14 settembre 2022, la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha dichiarato che la proposta della Commissione raccoglierà oltre 140 miliardi di EUR «affinché gli Stati membri possano attutire direttamente il colpo»; che diversi Stati membri hanno introdotto regimi temporanei per un'imposta sui proventi straordinari; |
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O. |
considerando che gli Stati membri dovrebbero essere i principali attori responsabili del proprio mix energetico, dell'identificazione dei principali problemi che devono fronteggiare i loro cittadini e le loro economie e della risoluzione di tali problemi; |
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P. |
considerando che il drastico aumento dei prezzi dell'energia elettrica sta esercitando pressioni sulle famiglie, su numerosi cittadini europei, in particolare quelli a rischio di povertà e quelli appartenenti a gruppi vulnerabili, sulle organizzazioni non governative, sulle piccole e medie imprese (PMI) e sull'industria, e rischia di causare danni sociali ed economici più ampi; |
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Q. |
considerando che la valutazione dell'Agenzia dell'UE per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia dell'assetto del mercato dell'energia elettrica all'ingrosso dell'UE ha dimostrato che gli scambi transfrontalieri hanno apportato 34 miliardi di EUR di benefici ai consumatori nel 2021, contribuendo nel contempo ad attenuare la volatilità dei prezzi, e migliorano la sicurezza dell'approvvigionamento e la resilienza di ciascuno Stato membro agli shock dei prezzi; |
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R. |
considerando che il risparmio e la riduzione dell'energia costituiscono un'opzione sicura, pulita e a prezzi accessibili per ridurre la dipendenza dell'UE dalle importazioni di combustibili fossili dalla Russia; che gli Stati membri dell'UE risparmiano solo lo 0,8 % del consumo finale di energia; |
Considerazioni introduttive
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1. |
ritiene che la guerra di aggressione russa nei confronti dell'Ucraina e l'uso dell'approvvigionamento di energia fossile come arma abbiano drammaticamente aggravato l'attuale instabilità del mercato dell'energia; deplora che tale situazione abbia fatto salire ulteriormente i prezzi dell'energia, determinando così un'inflazione estremamente elevata, un aumento delle disuguaglianze sociali, una povertà energetica e di mobilità, prezzi alimentari elevati e una crisi del costo della vita e che resti presente un rischio significativo di chiusura per le imprese di diversi settori e di disoccupazione; |
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2. |
esprime profonda preoccupazione per gli elevati prezzi dell'energia in tutta l'UE e invita gli Stati membri ad affrontare immediatamente l'impatto di tale fenomeno e della relativa inflazione sui redditi delle famiglie, sulla salute e sul benessere, in particolare per le persone più vulnerabili, nonché sulle imprese, comprese le PMI, e sull'economia in generale; |
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3. |
ritiene che tempi eccezionali richiedano misure di emergenza eccezionali, in merito alle quali l'UE deve agire insieme e in modo unito come non mai; insiste sul fatto che tutte le misure adottate a livello dell'UE per combattere la crisi dei prezzi dell'energia devono essere pienamente compatibili con gli obiettivi climatici dell'Unione a lungo termine, compreso il Green Deal europeo, e promuovere l'autonomia strategica aperta dell'UE; chiede alla Commissione, a tale riguardo, di analizzare gli impatti cumulativi delle misure di emergenza nazionali e dell'UE, garantendo che siano coerenti con l'obiettivo dell'Unione di conseguire la neutralità climatica entro il 2050; insiste sul fatto che le misure proposte dovrebbero riconoscere la diversità delle circostanze nazionali e prevedere pertanto la flessibilità necessaria per la loro attuazione; invita gli Stati membri e gli attori economici a dar prova di maggiore solidarietà al fine di affrontare la crisi in modo equo; |
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4. |
ribadisce la sua richiesta del maggio 2022 di attuare un embargo immediato e totale sulle importazioni russe di petrolio, carbone, combustibile nucleare e gas e di abbandonare completamente Nord Stream 1 e 2; |
Impatto sui cittadini e sull'economia
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5. |
esorta gli Stati membri a garantire l'accesso a sistemi di riscaldamento ed elettricità puliti e a prezzi abbordabili e a evitare che le persone siano obbligate a scegliere tra mangiare o scaldarsi; avverte gli Stati membri che i consumatori che non possono permettersi l'aumento delle bollette energetiche non dovrebbero vedersi tagliare l'erogazione dell'energia e sottolinea la necessità di evitare sfratti per le famiglie vulnerabili che non sono in grado di pagare le bollette e i costi dell'affitto; sottolinea la necessità di proteggere meglio i consumatori dalla sospensione o dal ritiro dei contratti a tariffa fissa da parte dei fornitori e di impedire pagamenti esorbitanti per il gas e l'elettricità da parte dei consumatori; invita la Commissione a valutare la necessità di requisiti più rigorosi in materia di informazioni precontrattuali nel settore dell'energia, in particolare per le vendite a distanza; |
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6. |
esprime profonda preoccupazione per l'impatto dei prezzi elevati dell'energia sulle famiglie e sulle imprese e per le discrepanze nella capacità degli Stati membri di sostenerli, come evidenziato in recenti dichiarazioni; sottolinea la necessità di una solidarietà senza precedenti tra gli Stati membri e di una risposta comune in luogo di azioni unilaterali divisive; |
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7. |
invita gli Stati membri a mantenere e rafforzare con urgenza i servizi pubblici, sociali e culturali messi a repentaglio dall'aumento dei prezzi dell'energia e di cui beneficiano un numero crescente di persone bisognose, compresi quelli gestiti dalle amministrazioni locali, come gli alloggi popolari, i bagni pubblici, gli istituti di istruzione e gli ospedali; ricorda che anche le amministrazioni locali sono state colpite dalla crisi e devono essere protette; |
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8. |
invita gli Stati membri a mettere in atto piani e strategie in materia di alloggi, accesso ai bisogni sociali primari, protezione delle infrastrutture sociali, servizi sanitari essenziali e assistenza finanziaria alle PMI; sottolinea che tale sostegno dovrebbe essere rivolto in particolare alle fasce della popolazione che si trovano nella situazione più critica; |
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9. |
sottolinea che in tutti gli Stati membri le famiglie si trovano ad affrontare sfide significative come l'erosione del loro potere d'acquisto; sottolinea che molte persone in Europa si trovavano già in situazioni di vulnerabilità e avverte che l'inflazione correlata, in particolare l'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e dell'energia, può rendere la situazione insostenibile per le famiglie a basso reddito, con un impatto crescente sulla classe media; invita gli Stati membri a prendere in considerazione la possibilità di esentare dall'IVA i prodotti alimentari di base in tutta l'UE per tutta la durata della crisi, al fine di agevolare l'accesso ai beni essenziali e affrontare la penuria alimentare e l'aumento dei prezzi degli alloggi; |
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10. |
sottolinea che il quadro esistente consente agli Stati membri di esentare temporaneamente le famiglie dall'imposta sull'energia elettrica, il gas naturale, il carbone e i combustibili solidi o di applicarvi un'aliquota d'imposta ridotta; incoraggia gli Stati membri a sfruttare appieno le opzioni esistenti per ridurre le imposte sui prodotti energetici; invita la Commissione a valutare la possibilità di concedere agli Stati membri margine di manovra per introdurre ulteriori deroghe o riduzioni temporanee per le accise e le tasse sull'energia, al fine di alleggerire gli oneri a carico di famiglie e imprese; |
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11. |
invita gli Stati membri e la Commissione a informare i cittadini e le imprese, in particolare le PMI, su come prepararsi al prossimo inverno e come migliorare l'efficienza energetica e ridurre la loro domanda di energia, compresi consigli pratici, efficaci e realistici sul costo della vita e sul costo dell'energia, nonché informazioni sui diritti dei consumatori; incoraggia gli Stati membri a promuovere dispositivi di risparmio energetico per le famiglie vulnerabili; |
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12. |
chiede agli Stati membri di prendere in considerazione la possibilità di fornire un sostegno temporaneo agli utenti vulnerabili dei trasporti al fine di contribuire ad assorbire l'aumento dei prezzi, compresi buoni per i trasporti pubblici; chiede l'adozione di politiche strutturali per promuovere ulteriormente reti di trasporto pubblico affidabili e a prezzi accessibili e la mobilità attiva, come gli spostamenti in bicicletta o a piedi; |
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13. |
invita gli Stati membri ad affrontare l'impatto della crisi energetica sul mercato del lavoro sostenendo i lavoratori che si trovano temporaneamente in «disoccupazione tecnica» perché i loro datori di lavoro sono stati costretti a limitare o a sospendere la loro attività, compresi i lavoratori autonomi, e fornendo assistenza alle piccole imprese affinché mantengano il personale e proseguano la loro attività; ricorda che i regimi di riduzione dell'orario lavorativo si sono dimostrati validi durante la pandemia e dovrebbero essere attuati con il sostegno finanziario dell'UE, se necessario, per evitare la perdita di posti di lavoro; invita la Commissione e il Consiglio a rafforzare lo strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) al fine di sostenere i programmi di lavoro a tempo ridotto, il reddito dei lavoratori e i lavoratori che saranno temporaneamente messi in esubero a causa dell'aumento dei prezzi dell'energia; |
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14. |
invita gli Stati membri a sostenere le imprese di fronte all'impennata dei prezzi, in consultazione con i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori nei settori maggiormente colpiti, e di attuare misure anticrisi anche attraverso il dialogo sociale e la contrattazione collettiva; invita la Commissione ad adottare le misure necessarie per aiutare le industrie ad alta intensità energetica, anche offrendo le dovute garanzie in materia di protezione dell'ambiente e mantenimento dell'occupazione; |
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15. |
sottolinea che le garanzie sociali sono fondamentali nell'attuale crisi ed esorta gli Stati membri e la Commissione a coinvolgere i sindacati nell'elaborazione e nell'attuazione di misure anticrisi attraverso il dialogo sociale; |
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16. |
riconosce che l'effetto cumulativo degli elevati prezzi dell'energia e della perturbazione delle catene di approvvigionamento può mettere a repentaglio le imprese europee e i posti di lavoro che offrono; chiede di alleviare immediatamente l'onere per le imprese, in particolare le PMI; |
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17. |
sottolinea che l'obiettivo principale della politica monetaria della Banca centrale europea (BCE) è quello di mantenere la stabilità dei prezzi, garantendo in tal modo che l'inflazione sia bassa, stabile e prevedibile; ricorda che il tasso di inflazione obiettivo della BCE è del 2 %; |
Impegni in materia di clima, diffusione delle energie rinnovabili, efficienza energetica e infrastrutture
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18. |
ricorda che l'energia più economica è quella che non consumiamo e che l'efficienza energetica e le misure di risparmio energetico non solo aiuteranno l'UE nel breve termine, ma la aiuteranno anche a rispettare gli impegni climatici per il 2030 contenuti nel pacchetto «Pronti per il 55 %» e nell'iniziativa RePowerEU, come la riduzione delle importazioni e del consumo di gas; |
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19. |
ritiene che il conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo renderà i nostri sistemi energetici più efficienti, maggiormente basati sulle energie rinnovabili, più forti di fronte alle crisi e più resilienti agli shock esterni, garantirà un'energia stabile e a prezzi accessibili e contribuirà all'autonomia strategica aperta; |
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20. |
invita gli Stati membri e la Commissione ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, che è il modo migliore per porre fine alla dipendenza dal gas naturale e rispettare gli impegni dell'Unione in materia di clima; ricorda le rifusioni in corso della direttiva (UE) 2018/2001 (RED III e RED IV) ed è convinto che un rapido completamento delle procedure legislative accelererà la diffusione delle energie rinnovabili in tutta l'UE; |
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21. |
sottolinea che il riscaldamento residenziale deve essere decarbonizzato mediante l'elettrificazione intelligente e soluzioni di teleriscaldamento basate su fonti rinnovabili a prezzi accessibili; invita la Commissione e gli Stati membri ad aumentare il sostegno a favore della ristrutturazione degli edifici e a fornire finanziamenti adeguati per gli investimenti in misure di efficienza energetica, in particolare per gli edifici con le prestazioni energetiche più basse e i quartieri più vulnerabili; si compiace della decisione di alcuni Stati membri di vietare l'installazione di caldaie a gas nei nuovi edifici; sottolinea l'importanza e i benefici immediati della rapida diffusione dell'energia solare negli edifici, di energie rinnovabili in loco, di pompe di calore e altre soluzioni veloci e di facile installazione; |
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22. |
incoraggia la Commissione e gli Stati membri ad accelerare la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, in particolare eliminando gli ostacoli amministrativi e semplificando e accelerando le procedure di autorizzazione, anche per le famiglie; |
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23. |
è favorevole all'idea, nel quadro di REPowerEU, di vendere all'asta le quote nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione (ETS) come misura eccezionale per generare 20 miliardi di EUR e finanziare così l'infrastruttura necessaria per ridurre la dipendenza dal gas e dal petrolio russi, inclusi investimenti nell'energia rinnovabile e nell'efficienza energetica; chiede che tale intervento sia accelerato al fine di mobilitare le entrate necessarie entro la fine del 2025; accoglie con favore il fatto che ciò potrebbe avere l'effetto potenziale di ridurre i prezzi dell'ETS a breve termine e, di conseguenza, i prezzi dell'energia elettrica e i costi dell'energia per l'industria, pur riconoscendo che il sistema ETS non è il principale motore del recente aumento dei prezzi dell'energia; ribadisce i propri obiettivi climatici per il 2030, con i quali tale intervento relativo all'ETS è pienamente in linea; |
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24. |
sottolinea che i segnali dei prezzi dell'energia elettrica in tempo reale possono sbloccare una domanda più flessibile, che può a sua volta ridurre il fabbisogno di picchi di approvvigionamento costoso e ad alta intensità di gas; invita pertanto gli Stati membri a gestire meglio le esigenze di flessibilità dei sistemi energetici dell'UE attraverso il potenziamento delle reti, la produzione programmabile di basse emissioni e varie tecnologie di stoccaggio dell'energia su larga scala e a lungo termine, al fine di ridurre la domanda industriale di energia elettrica e di gas nelle ore di punta; |
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25. |
invita gli Stati membri a recepire pienamente la direttiva (UE) 2018/2001, in particolare al fine di eliminare gli ostacoli alla creazione di comunità energetiche; invita gli Stati membri ad adottare ulteriori misure per l'autoconsumo di energia rinnovabile; invita gli Stati membri a creare le condizioni adeguate per lo sviluppo di almeno una comunità di energia rinnovabile in ogni comune, in modo che i cittadini possano produrre, consumare, immagazzinare e rivendere la propria energia rinnovabile; |
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26. |
chiede di accelerare la procedura legislativa in corso relativa alla direttiva sull'efficienza energetica, in quanto le sue disposizioni aiuteranno gli utenti a ridurre il loro consumo energetico e, di conseguenza, la loro spesa energetica; |
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27. |
sottolinea che la creazione di un mercato unico dell'energia pienamente integrato che offra una rete energetica europea realmente resiliente, compresa la costruzione di nuovi interconnettori, come dimostrato da quello che collega la penisola iberica alla Francia, e migliori piattaforme di scambio, allevierebbe la pressione sui prezzi per le imprese e i consumatori nel breve termine e porterebbe all'indipendenza e alla resilienza energetiche nel lungo termine; riconosce che la riforma del mercato interno dell'energia dell'UE deve essere perseguita in modo più coerente, che occorre evitare dipendenze eccessivamente elevate e che le infrastrutture chiave devono rimanere nelle mani dell'UE, promuovendo in tal modo un'autonomia strategica aperta; ritiene che debbano essere vagliate tutte le opzioni per mantenere l'energia a prezzi accessibili e per conseguire la neutralità climatica; |
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28. |
sottolinea che gli investimenti nelle energie rinnovabili, nell'efficienza energetica e nelle infrastrutture necessarie, compresi progetti transfrontalieri mirati e ben definiti con investimenti attraverso NextGenerationEU e REPowerEU, aiutano l'UE a conseguire la sovranità energetica, l'autonomia strategica aperta e la sicurezza energetica; invita la Commissione e gli Stati membri ad accelerare tali progetti infrastrutturali chiave basati sull'energia rinnovabile e l'idrogeno pulito facilitando la procedura di autorizzazione, prestando la dovuta attenzione alla partecipazione pubblica e alle procedure di valutazione dell'impatto ambientale; |
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29. |
osserva che alcuni Stati membri stanno riconsiderando l'eliminazione graduale del nucleare e del carbone laddove le centrali potrebbero contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'UE e al contenimento dei prezzi dell'energia; ritiene che la durata di servizio delle centrali nucleari esistenti debba essere prolungata, garantendo nel contempo il loro funzionamento sicuro e la corretta gestione e smaltimento delle scorie nucleari; sottolinea che il rinvio degli impianti a base di carbone dovrebbe essere temporaneo, solo per la durata dell'attuale crisi, ed essere accompagnato da un calendario concreto per la loro sostituzione con altre fonti energetiche; |
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30. |
ricorda che circa un quarto dell'elettricità e la metà dell'energia elettrica a basse emissioni di carbonio nell'UE è generata dall'energia nucleare; osserva che, sebbene alcuni Stati membri si oppongano all'energia nucleare, alcuni Stati membri si stanno preparando a costruire nuove centrali nucleari; ribadisce che gli Stati membri restano pienamente responsabili della decisione in merito al proprio mix energetico e della progettazione di opzioni per garantire un'energia stabile, pulita e a prezzi accessibili ai cittadini e alle imprese, nonché della scelta del percorso più appropriato affinché lo Stato membro contribuisca al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia, tenendo conto delle specificità e dei vincoli di ciascuno Stato membro; |
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31. |
esprime la sua più profonda preoccupazione per il recente atto di sabotaggio sull'infrastruttura Nord Stream, che ha causato il rilascio nell'atmosfera di 300 000 tonnellate di uno dei gas a effetto serra più potenti secondo le stime tedesche (14), che secondo il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente potrebbe essere il più grande rilascio di metano mai registrato; sottolinea come gli effetti dell'esplosione e delle perdite di metano contribuiranno ai cambiamenti climatici e all'inquinamento atmosferico, compromettendo gli sforzi dell'UE in materia di clima, e sottolinea inoltre l'impatto negativo delle esplosioni e delle conseguenti fughe di gas sull'ambiente marino; insiste affinché le emissioni rilasciate siano contabilizzate; esprime preoccupazione anche per le segnalazioni di droni non identificati individuati in prossimità delle piattaforme petrolifere e del gas sulla piattaforma continentale norvegese; richiama l'attenzione sul fatto che tali incidenti hanno provocato un'impennata dei prezzi del gas sui mercati del TTF e che le perdite di metano hanno causato «un disastro climatico ed ecologico»; |
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32. |
sottolinea che la perturbazione intenzionale delle infrastrutture energetiche europee può esacerbare in modo significativo l'attuale crisi energetica, anche a livello macroregionale; esorta gli Stati membri e le imprese del settore dell'energia ad adottare immediatamente misure volte a rafforzare la sicurezza delle loro infrastrutture energetiche; |
Misure di emergenza sul mercato dell'energia
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33. |
ritiene che le imprese che hanno beneficiato di proventi straordinari debbano contribuire a mitigare gli effetti negativi della crisi; prende nota del discorso sullo stato dell'Unione pronunciato dalla Presidente von der Leyen il 14 settembre 2022; accoglie con favore, in linea di principio, la proposta della Commissione e il successivo accordo del Consiglio di stabilire un massimale temporaneo di emergenza per i proventi di mercato ottenuti dalla produzione e dalla vendita di energia elettrica utilizzando tecnologie di generazione inframarginale e di istituire un meccanismo temporaneo di contributo di solidarietà da parte del settore dei combustibili fossili, che beneficia dell'attuale situazione di mercato; ricorda, a tale proposito, la sua precedente posizione espressa nella risoluzione del 19 maggio 2022 (15); deplora che la Commissione abbia presentato tali proposte sotto forma di regolamento del Consiglio, facendo ricorso all'articolo 122 TFUE, anziché alla procedura legislativa di codecisione; ricorda che tale strumento dovrebbe essere utilizzato solo in situazioni di emergenza; conferma che il Parlamento è pronto ad agire rapidamente su tale questione urgente, se necessario, dato che essa richiede la piena legittimità e responsabilità democratiche; |
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34. |
invita gli Stati membri ad attuare rapidamente tali misure; ritiene che gli interventi nel mercato dell'energia dovrebbero essere di natura temporanea e mirata e che i principi fondamentali del mercato e l'integrità del mercato unico non debbano essere compromessi; osserva che il meccanismo istituito potrebbe potenzialmente condurre a una disparità di entrate tra Stati membri; |
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35. |
prende atto del fatto che sono proposti contributi di solidarietà per le imprese dei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione; osserva con preoccupazione che alcune delle più grandi società energetiche dell'UE potrebbero non essere soggette al contributo; invita la Commissione e il Consiglio a concepire il contributo di solidarietà in modo tale da prevenire l'elusione fiscale; osserva che gli Stati membri potrebbero rafforzare ulteriormente la proposta; invita la Commissione a valutare un margine di profitto adeguato alla luce della situazione di emergenza e ad adottare ulteriori misure per introdurre un'imposta sui proventi straordinari per le società energetiche che hanno beneficiato a dismisura della crisi energetica; |
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36. |
ricorda che i proventi straordinari non corrispondono ai profitti regolari che le grandi imprese avrebbero ottenuto o avrebbero potuto sperare di ottenere in circostanze normali, se non fossero successi eventi imprevedibili, come la pandemia e la guerra in Ucraina; |
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37. |
sottolinea che le entrate derivanti dai proventi straordinari dovrebbero andare a vantaggio dei consumatori e delle imprese, in particolare per sostenere le famiglie vulnerabili e le PMI, anche attraverso massimali tariffari; sottolinea che ciò deve andare di pari passo con l'innovazione e investimenti massicci nelle energie rinnovabili, nell'efficienza energetica e nelle infrastrutture energetiche, come le reti di distribuzione, piuttosto che incentivare le famiglie e le imprese a consumare più energia sovvenzionata; |
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38. |
sottolinea la particolare rilevanza, nel contesto attuale, del gettito pubblico che deriverebbe dall'attuazione della direttiva sul secondo pilastro nell'UE, che attua l'accordo fiscale globale dell'OCSE sulla tassazione minima globale effettiva delle società; ribadisce il suo invito al Consiglio ad adottare rapidamente la direttiva sul secondo pilastro, affinché l'accordo possa diventare effettivo entro gennaio 2023; |
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39. |
accoglie con favore gli obblighi e gli obiettivi relativi alla domanda di energia introdotti dalla proposta di regolamento del Consiglio per affrontare i problemi relativi agli elevati prezzi dell'energia e alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico; esorta gli Stati membri a garantire che le misure che hanno scelto di adottare per attuare gli obblighi di cui sopra non comportino oneri aggiuntivi per le famiglie e i consumatori vulnerabili, le imprese, le PMI o coloro che vivono in condizioni di povertà energetica; |
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40. |
rileva che la Commissione ha l'intenzione di discutere una riforma dell'assetto del mercato dell'energia elettrica ed è disposta ad analizzare attentamente qualsiasi proposta; ritiene che qualsiasi riforma del mercato dell'energia elettrica dovrebbe essere in linea con gli obiettivi climatici dell'UE, in particolare l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica nell'UE entro il 2050, e che i mercati dell'energia elettrica dovrebbero inviare il giusto segnale di prezzo per investire nella decarbonizzazione e consentire ai cittadini e alle industrie di beneficiare di un'energia sicura, economicamente accessibile e pulita, affrontando nel contempo la questione dei profitti sproporzionati nel mercato dell'energia elettrica; invita la Commissione ad analizzare la possibilità di dissociare i prezzi dell'energia elettrica dal prezzo del gas; |
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41. |
invita la Commissione ad analizzare la necessità di introdurre misure aggiuntive per affrontare la crisi, compresi massimali temporanei dei prezzi all'ingrosso e all'importazione; invita la Commissione a proporre, dopo un'analisi positiva, un massimale appropriato di prezzo per le importazioni di gas dai gasdotti, principalmente dalla Russia; esorta la Commissione e il Consiglio a potenziare la piattaforma dell'UE per l'energia e a trasformarla in uno strumento per l'acquisizione congiunta di fonti energetiche, al fine di rafforzare il potere contrattuale dell'UE e ridurre il costo delle importazioni; accoglie con favore la decisione della Commissione di istituire una task force incaricata di negoziare i prezzi del gas con i paesi terzi; |
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42. |
accoglie con favore il fatto che la Commissione, su richiesta degli Stati membri, stia valutando possibili soluzioni per fornire la liquidità necessaria alle società energetiche che fanno fronte a richieste di margini elevati sui mercati a termine dell'elettricità e del gas; |
Speculazioni nel mercato dell'energia
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43. |
ricorda che le perturbazioni dell'approvvigionamento energetico causate dalla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina hanno aumentato la volatilità e l'instabilità dei mercati dei derivati dell'energia e che ciò potrebbe avere un effetto a cascata sui mercati finanziari; |
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44. |
chiede una maggiore trasparenza e una sorveglianza regolamentare sulle negoziazioni di gas basate sul mercato e fuori borsa e sui prezzi di acquisizione; |
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45. |
accoglie con favore la causa antitrust avviata dalla direzione generale della Concorrenza della Commissione contro Gazprom per abuso di posizione dominante ed esorta la Commissione a concludere rapidamente la procedura e ad adottare le decisioni necessarie; sottolinea che la Commissione deve avvalersi di tutti gli strumenti disponibili ai sensi del diritto della concorrenza per affrontare le distorsioni del mercato e la manipolazione sleale dei prezzi nei mercati dell'energia; ritiene che, quando si tratta di individuare violazioni del diritto della concorrenza nel settore dell'elettricità e del gas, la Commissione debba anche considerare la possibilità di applicare misure correttive di ordine strutturale; |
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46. |
rileva che la Commissione riconosce (16) che l'Europa sta subendo manipolazioni del mercato del gas, che a loro volta hanno ripercussioni sui prezzi dell'elettricità; chiede di porre fine alla speculazione e alla manipolazione nel mercato del gas e chiede l'adozione di misure in relazione al funzionamento del TTF e dei soggetti autorizzati a operare sul mercato; ritiene che tali misure potrebbero includere l'applicazione di un meccanismo di blocco delle negoziazioni nel TTF in caso di fluttuazioni eccessive dei prezzi e limiti di prezzo, come suggerito dall'ESMA, al fine di disaccoppiare l'indicizzazione dei contratti dall'hub TTF; accoglie con favore la proposta della Commissione di esaminare un parametro di riferimento dell'UE alternativo al TTF per il gas da gasdotto e il gas naturale liquefatto; invita la Commissione, in particolare la sua direzione generale della Concorrenza e l'ESMA, a monitorare attentamente il mercato europeo del gas per eventuali casi di posizione dominante sul mercato o di mancanza di trasparenza; |
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47. |
invita le pertinenti autorità competenti a investigare, riportare e affrontare eventuali casi di abuso o manipolazione di mercato nei mercati dei prodotti di base in generale e nel mercato del gas in particolare; |
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48. |
invita la Commissione a esaminare attentamente le attività degli operatori finanziari che hanno contribuito alla volatilità del prezzo del carbonio; esorta la Commissione ad adottare misure per eliminare l'influenza del capitale speculativo sul mercato delle quote di emissioni; |
o
o o
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49. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82.
(2) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 210.
(3) GU L 156 del 19.6.2018, pag. 75.
(4) GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54.
(5) GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125.
(6) GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1.
(7) GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1.
(8) GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.
(9) GU C 184 del 5.5.2022, pag. 163.
(10) GU C 270 del 7.7.2021, pag. 2.
(11) GU C 456 del 10.11.2021, pag. 145.
(12) GU C 465 del 17.11.2021, pag. 11.
(13) Lettera della direttrice esecutiva dell'ESMA, Verena Ross, al direttore generale della direzione generale della Stabilità finanziaria della Commissione, John Berrigan, 22 settembre 2022.
(14) Ministero federale dell'Ambiente, della tutela della natura, della sicurezza nucleare e della protezione dei consumatori.
(15) Risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 2022 sulle conseguenze sociali ed economiche per l'UE della guerra russa in Ucraina — rafforzare la capacità di agire dell'UE (Testi approvati, P9_TA(2022)0219).
(16) Dichiarazione della Presidente della Commissione von der Leyen sull'energia, 7 settembre 2022.
Giovedì 6 ottobre 2022
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14.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 132/74 |
P9_TA(2022)0349
La situazione dei diritti umani ad Haiti, in particolare per quanto riguarda la violenza delle bande
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2022 sulla situazione dei diritti umani ad Haiti, in particolare in relazione alla violenza delle bande (2022/2856(RSP))
(2023/C 132/08)
Il Parlamento europeo,
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viste le precedenti risoluzioni su Haiti, in particolare quella del 20 maggio 2021 sulla situazione ad Haiti (1), |
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visto l'esito dell'esame periodico universale del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani concernente Haiti, adottato il 4 luglio 2022, |
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vista la risoluzione 2645 (2022) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del 15 luglio 2022, |
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viste le relazioni su Haiti pubblicate nel 2022 dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari, in particolare la relazione del 23 settembre 2022 concernente l'impatto dei disordini sociali sulla situazione umanitaria, |
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visto il discorso pronunciato il 24 settembre 2022 dal ministro degli Esteri Jean Victor Généus dinanzi all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, |
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vista la relazione del 15 febbraio 2022 del Segretario generale delle Nazioni Unite per l'Ufficio integrato delle Nazioni Unite ad Haiti, |
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vista la Dichiarazione universale dei diritti umani, del 10 dicembre 1948, |
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visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, del 16 dicembre 1966, |
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vista la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, del 18 dicembre 1979, |
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vista la Convenzione americana sui diritti umani, del 22 novembre 1969, |
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visti la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, del 20 novembre 1989, e i suoi tre protocolli facoltativi, |
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visti i principi fondamentali delle Nazioni Unite sull'indipendenza del potere giudiziario, del 6 settembre 1985, |
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visti lo statuto universale del giudice, del 17 novembre 1999, e lo statuto del giudice ibericoamericano, del maggio 2001, |
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visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (2) (accordo di Cotonou), |
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vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 26 giugno 2012, sulla strategia comune relativa al partenariato UE-Caraibi (JOIN(2012)0018), |
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visto l'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (3), |
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vista la Costituzione della Repubblica di Haiti del 1987, |
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visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che la situazione umanitaria ad Haiti si è costantemente deteriorata negli ultimi anni a causa della persistente insicurezza nel paese; che dall'assassinio del presidente Jovenel Moïse, nel luglio 2021, le bande hanno acquisito drasticamente più potere, creando nella popolazione haitiana un senso onnipresente di insicurezza; che l'aumento della violenza e l'intensificarsi delle violazioni dei diritti umani hanno colpito un milione e mezzo di persone, hanno causato lo sfollamento interno di altre 19 000 persone e costretto 1,1 milioni di persone alla dipendenza dagli aiuti; che la crisi socio-politica ed economica, unita all'insicurezza generale e al problema delle bande, si sta trasformando in catastrofe umanitaria; che è stato segnalato un accresciuto ricorso a misure violente da parte delle forze di polizia ufficiali; |
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B. |
considerando che l'11 settembre 2022 il governo haitiano ha annunciato che avrebbe ridotto di circa 400 milioni di USD le sovvenzioni al carburante nel tentativo di aumentare le entrate per i programmi sociali, il che ha provocato un'intensificazione dei disordini e il sequestro di infrastrutture chiave da parte di alleanze tra bande; che il paese soffre da mesi di una carenza di combustibili; che l'accesso al terminale petrolifero di Varreux, dove si concentra il 70 % delle scorte, è nelle mani di bande armate; che quasi l'86 % dell'energia elettrica prodotta nel paese deriva da prodotti petroliferi; che a causa di tale carenza gli ospedali e i centri sanitari hanno dovuto ridurre o addirittura cessare le loro attività; |
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C. |
considerando che ad Haiti, inclusa Port-au-Prince, operano almeno 200 bande, che controllano porti e arterie viarie essenziali; che tali bande, alcune delle quali hanno legami con attori statali e presunte connessioni con politici, minacciano di destabilizzare il governo con la loro maggiore disponibilità di risorse e di armi; che alcuni politici e imprenditori haitiani avrebbero fornito denaro e armi a bande e altri gruppi criminali in cambio della repressione delle proteste antigovernative; che le bande esercitano potere e controllo sul territorio, sull'accesso al carburante e sulla fornitura di aiuti umanitari, sfidando l'autorità della polizia nazionale haitiana e altre istituzioni statali e ostacolando la capacità della polizia nazionale di combattere il traffico di droga e altri reati; |
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D. |
considerando che, secondo l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, tra gennaio e fine giugno 2022 a Port-au-Prince 934 persone sono state uccise, 684 ferite e 680 rapite; che nel luglio 2022 un'ondata di violenza perpetrata da bande ha causato più di 470 uccisioni, quasi la metà delle quali nel solo quartiere di Cité Soleil; che la maggior parte delle vittime non faceva direttamente parte di una banda, ma è stata presa di mira da membri di bande; che ci sono stati diversi casi di donne e ragazze vittime di ripetuti stupri di gruppo, a conferma dell'uso sistematico della violenza di genere; che, secondo una relazione dell'agosto 2022 della rete nazionale di difesa dei diritti umani di Haiti, a Port-au-Prince decine di donne e ragazze sono state vittime di campagne di stupri di massa commessi da bande; |
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E. |
considerando che il 10 giugno 2022 bande organizzate hanno assunto il controllo del palazzo di giustizia; che il palazzo di giustizia era in gran parte inoperativo dal 2018 a causa di rischi per la sicurezza, ostacolando così l'accesso alla giustizia nel paese; che sono stati rubati o distrutti fascicoli contenenti prove fondamentali su molteplici massacri messi in atto da bande a partire dal 2018, senza possibilità alcuna di recuperarli; |
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F. |
considerando che la situazione estremamente instabile di Haiti in materia di sicurezza mette a repentaglio le operazioni umanitarie critiche da cui dipende la popolazione vulnerabile; che la chiusura totale della strada che conduce alla penisola meridionale, in corso dal 2021, ha isolato 3,8 milioni di persone che vivono nei dipartimenti meridionali di Port-au-Prince; che tale situazione ha impedito alle agenzie delle Nazioni Unite e alle organizzazioni umanitarie di fornire aiuti alla popolazione di tali zone, mentre l'ONU stima che 1,1 milioni di persone abbiano bisogno di assistenza; |
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G. |
considerando che le bande hanno deliberatamente preso di mira e saccheggiato le scorte di aiuti alimentari, razziando, il 15 settembre 2022, un magazzino del Programma alimentare mondiale a Gonaïves, contenente 1 400 tonnellate metriche di alimenti destinati a sfamare quasi 100 000 bambini in età scolare e le famiglie più vulnerabili; che nel 2022 le Nazioni Unite e altre organizzazioni non governative (ONG) hanno perso almeno 6 milioni di USD di forniture, il che avrebbe potuto aiutare più di 410 000 persone; |
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H. |
considerando che, secondo il Programma alimentare mondiale, 4,4 milioni di haitiani, ossia oltre un terzo della popolazione, si trovano in condizioni di insicurezza alimentare e 217 000 bambini soffrono di malnutrizione da moderata a grave; che Haiti è particolarmente vulnerabile agli shock del mercato mondiale delle derrate alimentari e dei carburanti, in quanto importa il 70 % dei suoi cereali; che, a seguito della guerra della Russia in Ucraina, Haiti sta già registrando un'inflazione del 26 %, il che rende difficile per le famiglie accedere a prodotti alimentarti e altri beni di prima necessità o vendere il proprio raccolto sui mercati locali; |
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I. |
considerando che i giornalisti sono stati particolarmente bersagliati dalla violenza; che l'11 settembre 2022 due giornalisti, Tayson Latigue e Frantzsen Charles, sono stati uccisi a Cité Soleil e i loro corpi sono stati poi dati alle fiamme; |
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J. |
considerando che, malgrado la situazione umanitaria e dei diritti umani continui a deteriorarsi rapidamente, i richiedenti asilo haitiani hanno accesso solo limitato alla protezione internazionale e sono soggetti a una serie di violazioni dei diritti umani nei paesi ospitanti, tra cui detenzione, respingimenti illegali ed estorsioni; che, secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, tra il 1o gennaio e il 26 febbraio 2022, 25 765 persone sono state espulse dai paesi vicini o rimpatriate a forza ad Haiti; che diverse ONG hanno segnalato che i richiedenti asilo haitiani sono soggetti a detenzioni arbitrarie e a trattamenti discriminatori e umilianti; che la deportazione e il rimpatrio dei migranti haitiani stanno contribuendo al deterioramento della situazione umanitaria nel paese; |
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K. |
considerando che, a causa del peggioramento della sicurezza e della situazione economica e sociale, il governo haitiano ha deciso di rinviare l'inizio dell'anno scolastico dal 5 settembre al 3 ottobre 2022 e che vi è ancora incertezza sul nuovo anno scolastico; che, dalle informazioni ricevute e trasmesse dal Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF), mezzo milione di bambini a Port-au-Prince non frequenta la scuola e 1 700 scuole della capitale hanno dovuto chiudere; che circa la metà degli haitiani di età pari o superiore ai 15 anni sono analfabeti, che il sistema di istruzione del paese è estremamente diseguale, che la qualità dell'istruzione disponibile è bassa e che le elevate rette scolastiche escludono la maggior parte dei bambini di famiglie a basso reddito; |
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L. |
considerando che le comunità più vulnerabili del paese si trovano ad affrontare alluvioni drammatiche e l'erosione del suolo causata da una grave deforestazione, con una conseguente riduzione della produttività agricola; che oltre un terzo della popolazione non ha accesso all'acqua pulita e che due terzi hanno un accesso limitato o inesistenti ai servizi igienico-sanitari; che oltre la metà della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà e che molti dipendono dall'agricoltura di sostentamento; che il paese è fortemente dipendente dalle entrate esterne; che, secondo l'indice di rischio globale sul clima del 2021, Haiti è uno dei paesi più duramente colpiti dai rischi climatici negli ultimi 20 anni; |
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M. |
considerando che il contesto di sicurezza ha una forte incidenza sugli obiettivi delle relazioni che l'UE intrattiene con Haiti, in particolare per quanto riguarda l'attuazione di un'agenda per lo sviluppo incentrata su risultati sostenibili e trasformativi in settori quali l'istruzione e la sicurezza alimentare, come pure gli sforzi della direzione generale per la protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario europee della Commissione; |
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N. |
considerando che il sistema dei «Restavèk», una forma di schiavitù moderna, è tuttora in uso ad Haiti; che tale sistema prevede che i bambini appartenenti a famiglie povere, perlopiù di sesso femminile, siano mandati dai genitori a vivere e lavorare presso famiglie residenti in aree urbane o periurbane; che tali bambini possono successivamente essere vittime di crimini di strada o della tratta a fini sessuali a opera di bande criminali; |
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O. |
considerando che il piano di risposta umanitaria delle Nazioni Unite per Haiti, che ammonta a 373 milioni d USD, è stato finanziato solo al 14 %; che, secondo le Nazioni Unite, sono circa 1,5 milioni le persone che necessitano di assistenza umanitaria; |
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P. |
considerando che Haiti è firmatario dell'accordo di Cotonou, il quale, all'articolo 96, sancisce che il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali costituisce un elemento essenziale della cooperazione tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e l'Unione europea; |
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1. |
condanna fermamente gli atti di violenza e distruzione per mano di bande criminali ad Haiti e deplora il saccheggio di prodotti alimentari e aiuti umanitari nonché gli attacchi nei confronti degli operatori umanitari; denuncia in particolare gli atti di violenza commessi nel distretto Cité Soleil di Port-au-Prince nel luglio 2022 e le continue violenze, che privano i cittadini dei loro diritti di base; condanna con forza le aggressioni sessuali perpetrate nei confronti di donne e ragazze dalle bande criminali nonché il ricorso a minori per le attività di tali bande; rammenta che le donne e le ragazze necessitano di particolare attenzione e aiuto per quanto riguarda l'accesso all'assistenza sanitaria e la protezione dalla violenza sessuale; |
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2. |
sottolinea che è necessario che le autorità haitiane garantiscano un migliore governo a tutti i livelli dello Stato e della società, compresa la lotta alla corruzione; pone in evidenza l'importanza cruciale di un sistema giudiziario ben funzionante e credibile; ricorda che le autorità haitiane devono affrontare le cause profonde della violenza delle bande, in particolare riformando il sistema della giustizia e consegnando i responsabili alla giustizia nell'ambito di processi equi; sottolinea che l'assunzione di responsabilità è una questione urgente e pone in evidenza l'importanza di fornire un'assistenza e mezzi di ricorso adeguati alle vittime, come pure l'importanza di una pace e una stabilità durature; sostiene la dichiarazione rilasciata il 16 giugno 2022 dalla rappresentante speciale Helen La Lime durante la sessione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sull'Ufficio integrato delle Nazioni Unite ad Haiti, nella quale viene illustrato come migliorare la situazione della sicurezza; |
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3. |
chiede un approccio di contrasto alle questioni connesse alle bande attraverso una migliore gestione delle armi illegali, unitamente a progetti socioeconomici e ad attività di reinserimento volte a generare occupazione e reddito nei quartieri più colpiti dalla violenza delle bande; insiste fermamente sul fatto che le autorità haitiane debbano perseguire i responsabili nell'ambito di processi equi e ribadisce che è necessario che gli agenti delle forze di contrasto rispettino le norme e le regole internazionali riguardo all'uso della forza nella gestione delle proteste; ricorda il diritto costituzionale a manifestare pacificamente; sottolinea la necessità per il governo haitiano di affrontare tutti gli aspetti possibili della violenza delle bande, anche attraverso programmi sociali e in materia di salute e istruzione, un miglioramento dei servizi idrici e igienico-sanitari e misure di aiuto e ripresa in caso di catastrofi; |
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4. |
chiede la cessazione immediata della violenza delle bande e delle attività criminali; esorta l'UE e i suoi Stati membri a intraprendere azioni adeguate attraverso il regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani, come il congelamento dei beni e i divieti di viaggio, nei confronti di coloro che partecipano o forniscono supporto alla violenza delle bande, alle attività criminali o alle violazioni dei diritti umani, inclusa la corruzione; |
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5. |
evidenzia l'importanza dei principali attori della società civile, tra cui chiese, sindacati, organizzazioni giovanili e per i diritti umani, movimenti di contadini e donne nonché ONG; chiede che il potere e la legittimità delle istituzioni pubbliche siano ripristinati, che la fiducia della popolazione sia ristabilita, che venga messa fine all'impunità e che siano organizzate elezioni libere e trasparenti dopo due anni; |
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6. |
invita tutte le parti interessate ad Haiti a trovare una soluzione duratura, temporalmente definita e diffusamente accettata all'attuale stallo politico al fine di consentire elezioni legislative e presidenziali inclusive, pacifiche, libere, eque e trasparenti, in linea con le norme internazionali riconosciute, non appena la situazione della sicurezza e i preparativi logistici lo consentiranno; sottolinea che tale processo deve essere guidato da Haiti, con la partecipazione piena e paritaria delle donne, dei giovani, della società civile e di altri portatori di interessi pertinenti, in modo da restituire il potere alle persone liberamente elette dal popolo haitiano, ripristinare le istituzioni democratiche e predisporre misure per rispondere alle sfide economiche e sociali; |
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7. |
esprime grave preoccupazione per la situazione dei richiedenti asilo haitiani nei paesi di accoglienza nei quali sono fuggiti; invita le autorità dei paesi di accoglienza a porre fine a tutte le espulsioni e le deportazioni verso Haiti, la cui crisi umanitaria e dei diritti umani continua, a garantire urgentemente protezione agli haitiani, senza discriminazioni, nonché a fornire valutazioni attendibili dello status di rifugiato in linea sia con la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, sia con la dichiarazione di Cartagena sui rifugiati; |
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8. |
invita i paesi che accolgono richiedenti asilo haitiani a rispettare i criteri definiti dalle convenzioni internazionali in materia di asilo e rimpatri; rammenta che i rimpatri ad Haiti non sono affatto sicuri e continueranno a rappresentare un pericolo per la vita di tali persone fino a quando le condizioni di sicurezza nel paese non miglioreranno; |
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9. |
incoraggia la Commissione e gli Stati membri dell'UE a portare avanti la stretta collaborazione con l'Ufficio integrato delle Nazioni Unite ad Haiti, l'équipe nazionale delle Nazioni Unite ad Haiti, le organizzazioni regionali e gli istituti finanziari internazionali, al fine di aiutare il paese ad assumersi la responsabilità di conseguire la stabilità a lungo termine, lo sviluppo sostenibile e l'autosufficienza economica; |
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10. |
sollecita gli Stati membri, gli istituti finanziari internazionali e altri organismi ad aumentare i contributi al fondo comune per l'assistenza in materia di sicurezza ad Haiti, in modo da sostenere l'assistenza internazionale coordinata; invita l'UE e i suoi Stati membri a garantire con continuità lo sviluppo delle capacità, l'assistenza tecnica e la formazione per le autorità doganali nazionali, le autorità preposte ai controlli alle frontiere e altre autorità pertinenti; |
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11. |
esorta urgentemente le autorità haitiane e la comunità internazionale a sostenere programmi che mirino a eliminare la povertà e garantire l'istruzione e l'accesso ai servizi sociali, segnatamente nelle zone remote del paese; |
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12. |
accoglie con favore lo stanziamento di 17 milioni di EUR da parte dell'UE per sostenere le persone più vulnerabili ad Haiti e in altri paesi dei Caraibi; si appella alla Commissione affinché continui a conferire priorità agli aiuti umanitari a favore di Haiti e garantisca che la fornitura di tali aiuti ad Haiti sia legata in modo efficiente alla strategia di sviluppo del paese e apporti benefici diretti alle fasce della popolazione in difficoltà; |
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13. |
insiste affinché, in considerazione della grave crisi alimentare, sia prestata particolare attenzione agli aiuti alimentari d'emergenza, dando priorità all'acquisto di prodotti locali, in modo da evitare che gli aiuti contribuiscano alla scomparsa dei piccoli agricoltori del paese e dei metodi agricoli locali sostenibili; |
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14. |
chiede alla Commissione di garantire sistematicamente che tutti gli aiuti, compresi gli aiuti umanitari, siano effettivamente monitorati, al fine di assicurare che essi siano utilizzati per i progetti specifici a cui sono destinati; rinnova la richiesta avanzata alla Corte dei conti nella sua risoluzione del 20 maggio 2021 e non ancora soddisfatta di procedere a un audit e a una relazione sulle modalità con le quali vengono spesi i fondi dell'UE ad Haiti; chiede un'indagine sulla trasparenza e l'efficacia della rete di distribuzione degli aiuti; |
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15. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani, all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, al Segretario generale delle Nazioni Unite, all'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, al suo Consiglio dei ministri e alla sua Assemblea parlamentare paritetica con l'UE, nonché alle istituzioni del Cariforum e al governo e al parlamento di Haiti. |
(1) GU C 15 del 12.1.2022, pag. 161.
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14.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 132/79 |
P9_TA(2022)0350
La repressione della libertà dei media in Myanmar/Birmania, in particolare i casi di Htet Htet Khine, Sithu Aung Myint e Nyein Nyein Aye
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2022 sulla repressione della libertà dei media in Myanmar/Birmania, in particolare i casi di Htet Htet Khine, Sithu Aung Myint e Nyein Nyein Aye (2022/2857(RSP))
(2023/C 132/09)
Il Parlamento europeo,
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viste le sue precedenti risoluzioni sul Myanmar/Birmania, |
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vista la decisione (PESC) 2022/243 del Consiglio, del 21 febbraio 2022, che modifica la decisione 2013/184/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Myanmar/Birmania, che impone un quarto ciclo di sanzioni in considerazione della persistente grave situazione e che intensifica le violazioni dei diritti umani in Myanmar/Birmania (1), |
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visto l'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che sancisce il diritto alla libertà di espressione e di informazione, |
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visto l'aggiornamento orale del 26 settembre 2022 dell'Alto Commissario f.f. delle Nazioni Unite per i diritti umani sulla situazione dei diritti umani in Myanmar/Birmania rivolto al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, |
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vista la dichiarazione rilasciata il 29 settembre 2022 dal portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna sull'ultima condanna a carico della Consigliera di Stato, Daw Aung San Suu Kyi, |
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vista la sezione 505, lettera a), del codice penale del Myanmar/Birmania, |
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visto il consenso in cinque punti dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico, del 24 aprile 2021, |
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visto l'articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, |
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visto il patto internazionale sui diritti civili e politici, del 1966, riguardo alla libertà di opinione e di espressione, |
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visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che il 1o febbraio 2021 la giunta militare del Myanmar/Birmania, conosciuta come Tatmadaw, ha preso il potere illegalmente e ha destituito con la forza le autorità legittime; |
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B. |
considerando che nell'agosto 2021 il comandante in capo della giunta militare, Min Aung Hlaing, si è autoproclamato primo ministro e ha annunciato la proroga dello stato di emergenza fino ad agosto 2023; |
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C. |
considerando che il legittimo presidente, Win Myint, e la consigliera di Stato Aung San Suu Kyi sono detenuti dal colpo di Stato militare sulla base di una serie di accuse prive di fondamento e di matrice politica, e sono già stati condannati a diversi anni di carcere e campi di lavoro; che, se condannata per tutte le 11 accuse a suo carico, alla consigliera di Stato Aung San Suu Kyi potrebbe essere inflitta una pena per un massimo di 102 anni di reclusione; |
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D. |
considerando che, dal colpo di Stato del 1o febbraio 2021, oltre 15 500 persone sono state arrestate e più di 2 300 uccise dalla giunta, tra cui almeno 188 bambini; |
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E. |
considerando che, a seguito del colpo di Stato militare, il regime militare ha continuato a minare la libertà dei media e a violare i diritti umani dei giornalisti nel paese; che il Myanmar/Birmania si colloca al 176o posto su 180 paesi nell'indice 2022 sulla libertà di stampa nel mondo, redatto da Reporter senza frontiere; che le autorità militari del Myanmar/Birmania stanno limitando l'accesso ai social media, a internet e ad altre fonti di informazione indipendenti; |
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F. |
considerando che il 14 febbraio 2021 il Tatmadaw ha introdotto modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, che sono diventate le principali fonti giuridiche utilizzate per incriminare giornalisti, leader studenteschi, funzionari e altre persone che si oppongono al regime militare; che l'esercito utilizza, tra l'altro, la sezione 505, lettera a), di recente introduzione, del codice penale, che vieta di provocare paura nella popolazione, diffondere notizie false e incitare funzionari del governo alla ribellione, tutti reati punibili con la reclusione fino a tre anni, per incriminare, tra gli altri, i giornalisti; che i tribunali militari del Myanmar/Birmania celebrano processi a porte chiuse; |
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G. |
considerando che, a partire dal colpo di Stato del 2021, la giunta ha cacciato dal Myanmar/Birmania, o costretto a lasciare il paese, taluni media per aver pubblicato informazioni sulle azioni dell'esercito; che molti dei media vietati hanno svolto un ruolo fondamentale per informare sulla situazione in Myanmar/Birmania; che la popolazione del Myanmar/Birmania e coloro che sono fuggiti all'estero fanno grande affidamento su tali media; |
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H. |
considerando che sono stati uccisi almeno quattro giornalisti, tra cui i fotografi Soe Naing e Aye Kyaw, entrambi morti durante la detenzione dopo essere stati presumibilmente torturati, e l'editore locale Pu Tuidim, che sarebbe stato sommariamente giustiziato dall'esercito dopo essere stato usato come scudo umano; che vi sono state numerose segnalazioni di torture e abusi; |
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I. |
considerando che un'ondata di arresti di giornalisti è seguita al colpo di Stato del febbraio 2021; che almeno 140 giornalisti sono stati arrestati, 53 operatori dei media sono attualmente detenuti nelle carceri del Myanmar/Birmania e circa 25 giornalisti sono stati condannati da quando è avvenuto il colpo di Stato militare; che il Myanmar/Birmania occupa il secondo posto al mondo per numero di giornalisti imprigionati; |
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J. |
considerando che i giornalisti Htet Htet Khine e Sithu Aung Myint sono stati arrestati nell'agosto 2021, sei mesi dopo il colpo di Stato; |
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K. |
considerando che il 27 settembre 2022 il giornalista freelance di BBC Media Action Htet Htet Khine è stato condannato a tre anni di carcere con lavori forzati; che nei confronti di Htet Htet Khine era già stata emessa, il 15 settembre 2022, una prima condanna a tre anni con lavori forzati per presunta violazione della sezione 505, lettera a), del codice penale, che qualifica come reato l'istigazione e la diffusione di notizie false; |
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L. |
considerando che Sithu Aung Myint è ancora in attesa di processo con l'accusa di «istigazione» e «sedizione» per aver scritto articoli critici nei confronti dell'esercito del Myanmar/Birmania, e può andare incontro a una pena cumulativa di 23 anni di reclusione; che le condizioni di salute di Sithu Aung Myint sono peggiorate e le autorità penitenziarie gli negano l'assistenza medica; |
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M. |
considerando che il 14 luglio 2022 Nyein Nyein Aye, un freelancer noto anche con lo pseudonimo di Mabel, è stato condannato da un tribunale militare all'interno della prigione di Yangon Insein; che Nyein Nyein Aye è stato condannato a tre anni di reclusione con l'accusa di «aver provocato paura nella popolazione, diffuso notizie false e istigato funzionari governativi a commettere reati» ai sensi della sezione 505, lettera a), del codice penale; che Nyein Nyein Aye è il 24o giornalista nei cui confronti è stata emessa una pena detentiva da quando è avvenuto il colpo di Stato del 2021; |
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N. |
considerando che il 1o agosto 2022 il freelancer Maung Maung Myo è stato condannato a sei anni di reclusione con l'accusa di terrorismo per il presunto possesso di immagini e interviste con membri della «Forza di difesa popolare», un insieme di gruppi insorti che stanno combattendo il governo militare del Myanmar/Birmania; |
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O. |
considerando che il 7 luglio 2022 un tribunale ha condannato Aung San Lin, giornalista della Voce democratica della Birmania, a sei anni di carcere con lavoro duro per istigazione e diffusione di «notizie false», dopo aver pubblicato una relazione secondo cui le forze militari avrebbero commesso attacchi incendiari dolosi nella città di Wetlet contro le abitazioni di tre sostenitori della Lega nazionale per la democrazia, rovesciata dal colpo di Stato; |
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P. |
considerando che in luglio il regime militare del Myanmar/Birmania ha ripristinato la pena di morte per giustiziare l'ex deputato al parlamento Phyo Zeya Thaw, l'attivista di spicco Kyaw Min Yu, comunemente noto come «Ko Jimmy», nonché Aung Thura Zaw e Hla Myo Aung; che il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha condannato fermamente «queste esecuzioni per motivi politici, che rappresentano un ulteriore passo avanti verso il completo smantellamento dello Stato di diritto e un'ulteriore palese violazione dei diritti umani in Myanmar/Birmania»; |
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Q. |
considerando che le condizioni di detenzione, in cui sono state documentate percosse e violenze di genere, rappresentano una grave aspetto preoccupante per la sicurezza e il benessere delle persone detenute; |
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R. |
considerando che l'esercito sta conducendo una guerra contro le minoranze etniche, uccidendo un gran numero di civili e costringendo milioni di persone a fuggire per cercare rifugio; che gli elicotteri militari hanno recentemente aperto il fuoco contro una scuola elementare nella regione di Sagaing, uccidendo almeno sei adulti e sette bambini; che, secondo una recente dichiarazione dell'esperto indipendente in materia di diritti umani nominato dalle Nazioni Unite Tom Andrews, le condizioni sono peggiorate fino a diventate orribili per un numero imprecisato di persone innocenti in Myanmar/Birmania; |
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S. |
considerando che la giunta del Myanmar/Birmania si rifiuta di svolgere indagini serie in merito alle violazioni dei diritti umani contro i rohingya e di chiamare i responsabili a rispondere di tali atti; che i più alti esponenti militari che hanno sovrinteso agli attacchi contro la popolazione rohingya sono ancora al loro posto; che le autorità si rifiutano di cooperare con i meccanismi delle Nazioni Unite; che l'impunità è profondamente radicata nel sistema politico e giuridico del Myanmar/Birmania; |
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T. |
considerando che la Russia e la Cina hanno compiuto numerosi sforzi politici, militari ed economici volti a legittimare la giunta; che la Russia e la giunta militare del Myanmar/Birmania hanno recentemente firmato una tabella di marcia per la cooperazione sull'uso pacifico dell'energia nucleare per il periodo 2022-2023; che sia Mosca che Pechino hanno legami con le forze armate del Myanmar/Birmania, in quanto sono i principali fornitori di armi nel paese; che entrambi i paesi hanno ripetutamente bloccato i tentativi del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di trovare un accordo in merito alle dichiarazioni sulla situazione in Myanmar/Birmania; |
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U. |
considerando che il 24 aprile 2021 la giunta militare ha concordato con i leader dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN) un consenso in cinque punti il cui primo passo è stato la fine immediata della violenza nel paese; |
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1. |
condanna fermamente il regime violento e illegittimo della giunta militare in Myanmar/Birmania e i suoi tentativi di erodere il forte attaccamento del popolo del Myanmar/Birmania alla democrazia, dal momento che si basa su un colpo di Stato illegale contro il governo civile e ha portato a una situazione umanitaria particolarmente allarmante e a una crisi dei diritti umani nel paese, caratterizzata da una diffusa impunità; condanna fermamente tutti i tipi di persecuzione dei giornalisti indipendenti; |
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2. |
chiede la cessazione immediata dello stato di emergenza illegale nel paese, il ripristino del governo civile, il ritorno alla democrazia e la rapida apertura del parlamento con la partecipazione di tutti i suoi rappresentanti eletti; sostiene gli sforzi del governo di unità nazionale (NUG) per progredire verso un futuro pacifico e democratico; |
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3. |
invita la giunta militare a rilasciare incondizionatamente il presidente Win Myint, la consigliera di Stato Aung San Suu Kyi e tutti gli altri arrestati sulla base di accuse infondate, a cedere il potere alle autorità legittime, a rispettare lo Stato di diritto e la libertà dei media e a porre immediatamente fine agli attacchi militari, alle incursioni aeree e alle violenze contro la popolazione del Myanmar/Birmania; |
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4. |
chiede con insistenza alla giunta militare di archiviare tutte le accuse di matrice politica contro membri della stampa e operatori dei media e a rilasciare incondizionatamente tutti i giornalisti detenuti ingiustamente, tra cui Htet Htet Khine, Sithu Aung Myint, Nyein Nyein Aye, Maung Maung Myo, Thurin Kyaw, Hanthar Nyein, Than Htike Aung, Ye Yint Tun, Tu Tu Tha, Soe Yarzar Tun e Aung San Lin; invita la giunta a fornire le necessarie cure mediche a Sithu Aung Myint, il cui stato di salute è motivo di grande preoccupazione; |
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5. |
condanna la repressione dei lavoratori e la negazione del diritto di sciopero; condanna tutte le imprese e i marchi che, direttamente o indirettamente, forniscono sostegno all'esercito e alla polizia impegnati a opprimere i leader sindacali ed emettere mandati d'arresto nei loro confronti; |
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6. |
esorta la giunta militare a porre immediatamente fine agli abusi, tra cui arresti e detenzioni arbitrari, torture, violenze sessuali e altri maltrattamenti, nonché ai processi iniqui contro giornalisti e operatori dei media; sottolinea che gli avvocati, i difensori dei diritti umani e i familiari dovrebbero avere un accesso effettivo alle persone detenute; sottolinea che qualsiasi decesso durante la detenzione dovrebbe essere immediatamente segnalato alla famiglia, che dovrebbe essere fornita un'adeguata documentazione, che andrebbe restituito il corpo e che i responsabili degli abusi dovrebbero essere tenuti a rispondere delle loro azioni; chiede che siano condotte indagini internazionali indipendenti su tutte le accuse di tortura e maltrattamenti e che i responsabili siano chiamati a rispondere dei loro atti; evidenzia che le presunte informazioni estorte mediante tortura o maltrattamenti non devono mai essere ammissibili come prove in un procedimento giudiziario; |
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7. |
insiste sul fatto che la libertà dei media è essenziale per l'efficace funzionamento di società libere e democratiche ed è essenziale per la protezione di tutti gli altri diritti umani e libertà fondamentali; afferma che i giornalisti hanno bisogno di un ambiente sicuro in cui svolgere il loro lavoro indipendente; |
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8. |
invita il NUG a esprimere chiaramente la sua posizione sullo status dei rohingya, in particolare per quanto riguarda il loro diritto alla cittadinanza e la parità di riconoscimento come gruppo etnico del Myanmar/Birmania e il diritto di ritornare nel paese; |
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9. |
invita la Commissione e gli Stati membri a continuare a sostenere il lavoro dei difensori dei diritti umani in Myanmar/Birmania; invita la delegazione dell'UE in Myanmar/Birmania e le ambasciate degli Stati membri a monitorare attentamente i casi di giornalisti, nonché leader politici e altre persone, che sono attualmente detenuti e imprigionati; incoraggia i rappresentanti della delegazione dell'UE e degli Stati membri in Myanmar/Birmania ad assistere ai processi di giornalisti, operatori dei media, blogger e difensori dei diritti umani nel paese ogniqualvolta sia consentito l'accesso; chiede alle missioni diplomatiche e ai donatori internazionali di offrire sostegno ed eventualmente protezione ai difensori dei diritti umani e agli operatori dei media a rischio di persecuzione, anche offrendo un rifugio sicuro presso le ambasciate e rilasciando visti d'emergenza a quanti hanno bisogno di protezione; |
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10. |
invita la Commissione a dimostrare che il regime «Tutto tranne le armi» non avvantaggia in alcun modo la giunta o altrimenti a ritirarsi temporaneamente da questo meccanismo; |
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11. |
chiede all'UE e ai suoi Stati membri di intensificare gli aiuti internazionali, i progetti di sviluppo o l'assistenza finanziaria a favore del Myanmar/Birmania e di garantire che non vadano a vantaggio dell'esercito o contribuiscano a ulteriori violazioni dei diritti umani; sollecita la fornitura di aiuti umanitari transfrontalieri e un sostegno diretto alle organizzazioni locali della società civile, in particolare le organizzazioni etniche; |
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12. |
si compiace delle sanzioni imposte dal Consiglio ai membri del Tatmadaw e alle loro imprese; invita il VP/AR, gli Stati membri e la Commissione a introdurre ulteriori sanzioni mirate nei confronti dei responsabili delle più gravi violazioni dei diritti umani nel paese; invita il Consiglio a inserire nell'elenco delle sanzioni i trafficanti di armi Naing Htut Aung, Aung Hlaing Oo e Sit Taing Aung per il ruolo da essi svolto nella fornitura di armi e attrezzature al regime militare; invita la Commissione a prendere in considerazione tutte le sanzioni necessarie nei confronti del regime del Myanmar/Birmania; chiede che siano adottate le misure necessarie per garantire che tali sanzioni non si ripercuotano negativamente sui lavoratori e sulla popolazione in generale; |
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13. |
esprime preoccupazione per le deroghe alle sanzioni che consentono agli operatori di concludere transazioni finanziarie con la Myanma Oil and Gas Enterprise; chiede un migliore coordinamento internazionale delle sanzioni, anche con i partner regionali; |
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14. |
esorta il Consiglio a inserire il Consiglio di amministrazione dello Stato quale entità, oltre ai suoi singoli membri, nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive, onde garantire che tutte le entità sotto il suo controllo siano incluse in tale designazione e che siano vietati i flussi finanziari dall'Unione europea a loro vantaggio; |
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15. |
sottolinea che le imprese locali e multinazionali che operano in Myanmar/Birmania devono rispettare i diritti umani e smettere di favorire gli autori degli abusi; esorta vivamente, in tal senso, le imprese stabilite nell'UE a garantire di non avere legami con le forze di sicurezza del Myanmar/Birmania, con loro singoli membri o con entità da esse detenute o controllate, e di non contribuire, direttamente o indirettamente, alla repressione militare della democrazia e dei diritti umani; invita le imprese con sede nell'UE, comprese le holding madri e le controllate, a sospendere urgentemente qualsiasi relazione con le società collegate alle forze armate; invita la Commissione e gli Stati membri a valutare e adottare misure adeguate per individuare, prevenire, cessare, mitigare e porre rimedio a eventuali violazioni dei diritti umani, potenziali o effettive, che le imprese operanti nell'UE potrebbero causare, contribuire o esserne direttamente collegate in Myanmar/Birmania alla luce della situazione attuale; invita la Commissione e gli Stati membri a introdurre obblighi di dovuta diligenza rafforzati e specifici per le imprese che operano in zone ad alto rischio nella proposta di direttiva sul dovere di diligenza in materia di sostenibilità delle società, comprese le zone interessate da conflitti e le aree sensibili dal punto di vista ambientale; |
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16. |
invita gli Stati membri e i paesi associati a mantenere l'embargo che sospende la fornitura, la vendita e il trasferimento diretti o indiretti, compresi il transito, la spedizione e l'intermediazione, di tutte le armi, le munizioni e le altre attrezzature e i sistemi militari, di sicurezza e di sorveglianza, nonché la fornitura di addestramento, la manutenzione o altre forme di assistenza militare e di sicurezza; ritiene necessario che la Corte penale internazionale conduca ulteriori indagini sulla situazione; |
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17. |
esorta l'UE e i suoi Stati membri a esercitare maggiori pressioni sul Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite affinché negozi un solido progetto di risoluzione che introduca un embargo globale sugli armamenti nei confronti del Myanmar/Birmania; |
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18. |
incoraggia il relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani in Myanmar/Birmania a continuare ad affrontare la persecuzione dei giornalisti e ad adoperarsi per porre fine a questa preoccupante tendenza; invita le Nazioni Unite a includere le violazioni della libertà dei media nell'ambito del meccanismo investigativo indipendente per il Myanmar/Birmania e a promuovere qualsiasi iniziativa volta a sanzionare il regime militare e ad assicurare alla giustizia i responsabili delle spaventose violazioni dei diritti umani che si stanno consumando nel paese; |
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19. |
invita l'UE e i suoi Stati membri a esplorare tutti i canali giudiziari e l'assunzione di responsabilità per i gravi crimini internazionali commessi dalle forze di sicurezza, compresi i crimini contro l'umanità a seguito del colpo di Stato, nonché i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e gli atti di genocidio commessi a Rakhine e in altre regioni etniche nel corso di decenni, promuovendo il rinvio della situazione da parte del Consiglio di sicurezza alla Corte penale internazionale; |
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20. |
deplora l'esecuzione dei membri dell'opposizione e ribadisce la sua ferma condanna della pena di morte; |
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21. |
esorta vivamente la giunta militare ad abrogare qualsiasi legislazione che possa mettere a repentaglio la libertà dei media e a smettere di ostacolare il diritto dei cittadini birmani alla libertà di espressione, sia online che offline, tra cui rientra la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni; |
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22. |
osserva che il consenso in cinque punti non ha portato ad alcun risultato e invita l'ASEAN a riconoscere che la giunta di Min Aung Hlaing non è un partner affidabile; esorta l'ASEAN e i suoi membri a negoziare un nuovo accordo sulla crisi in Myanmar/Birmania con il NUG e a dotarlo di meccanismi di applicazione, in vista di una risoluzione sostenibile e democratica della crisi in futuro; |
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23. |
condanna la Russia e la Cina per aver fornito sostegno politico, economico e militare alla giunta del Myanmar/Birmania; |
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24. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al presidente ad interim Duwa Lashi La e al governo di unità nazionale del Myanmar/Birmania, al comitato di rappresentanza della Pyidaungsu Hluttaw, alla consigliera di Stato del Myanmar/Birmania, al Tatmadaw, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, alla Commissione, al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, agli Stati membri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico, al Segretario generale dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico, alla commissione intergovernativa dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico sui diritti umani e al Segretario generale delle Nazioni Unite. |
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14.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 132/84 |
P9_TA(2022)0351
La recente situazione umanitaria e dei diritti umani nel Tigray, Etiopia, in particolare per quanto riguarda i minori
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2022 sulla recente situazione umanitaria e dei diritti umani nel Tigray, Etiopia, in particolare per quanto riguarda i minori (2022/2858(RSP))
(2023/C 132/10)
Il Parlamento europeo,
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viste le sue precedenti risoluzioni sul Tigray e l'Etiopia, in particolare quelle del 26 novembre 2020 (1) e del 7 ottobre 2021 (2), |
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vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, |
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vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, |
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visti la quarta Convenzione di Ginevra relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra del 1949 e i suoi protocolli aggiuntivi del 1977 e del 2005, |
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— |
visti la Convenzione delle Nazioni Unite del 1951 relativa allo status dei rifugiati e il relativo protocollo del 1967, |
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viste la relazione del 3 novembre 2021 relativa all'indagine congiunta della commissione etiope per i diritti umani e dell'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani sulle presunte violazioni del diritto internazionale in materia di diritti umani, umanitario e in materia di rifugiati commesse da tutte le parti coinvolte nel conflitto nella regione del Tigray della Repubblica federale democratica di Etiopia, e la relazione dell'11 marzo 2022 della commissione etiope per i diritti umani relativa alle violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale commesse nelle regioni di Afar e di Amhara in Etiopia, condotta fra il settembre e il dicembre 2021, |
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vista la risoluzione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite del 17 dicembre 2021, che istituisce una commissione internazionale di esperti in materia di diritti umani al fine di condurre un'indagine approfondita e imparziale sulle accuse di violazioni e di abusi commessi a partire dal 3 novembre 2020 da tutte le parti del conflitto in Etiopia, |
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vista la relazione del 19 settembre 2022 della commissione internazionale di esperti in materia di diritti umani sull'Etiopia, |
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vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, |
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visto l'accordo di Cotonou, |
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visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che questo conflitto, che dura ormai da 23 mesi, ha innescato una crisi provocata dall'uomo e una serie di sofferenze umane diffuse e interamente evitabili; che la situazione umanitaria in tutta l'Etiopia rimane drammatica a causa di conflitti, siccità e sfollamenti interni su vasta scala; che il 24 agosto 2022 aerei da guerra federali etiopi hanno bombardato una scuola materna a Mekelle, nel Tigray, facendo vittime fra i bambini; |
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B. |
considerando che, dopo aver dichiarato una tregua umanitaria nel marzo 2022, il governo federale etiope ha parzialmente revocato l'assedio del Tigray sul piano umanitario, ma che persistono carenze di forniture essenziali, tra cui cibo, medicinali e carburante; |
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C. |
considerando che i gruppi vulnerabili, in particolare le donne e i minori, sono i più colpiti dal conflitto in corso nel Tigray e hanno necessità urgente di protezione; che i minori nel Tigray hanno subito pesantemente gli effetti della carestia, della violenza, della mancanza di assistenza medica e di istruzione, dello sfollamento familiare, dei trasferimenti forzati e dei continui traumi; |
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D. |
considerando che il 1o ottobre 2022 l'Unione africana (UA) ha invitato sia il governo dell'Etiopia che le autorità del Tigray a partecipare ai colloqui di pace che si terranno in Sud Africa l'8 ottobre 2022; che tali colloqui di pace saranno facilitati dal rappresentante speciale dell'UA, Olusegun Obasanjo, con il sostegno dell'ex presidente del Kenya, Uhuru Kenyatta, e dell'ex vicepresidente del Sud Africa, Phumzile Mlambo-Ngcuk; che il 5 ottobre 2022 il governo dell'Etiopia ha accettato l'invito; |
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E. |
considerando che le donne e i minori sono costantemente bersaglio di bombardamenti intenzionali e non intenzionali, sparatorie, uccisioni e altri atti di violenza, in una situazione di guerra in cui la violenza etnica è perpetrata da tutte le parti del conflitto; |
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F. |
considerando che tutti i belligeranti continuano a ricorre ampiamente allo stupro e ad altre violenze sessuali contro le donne e le ragazze, oltre alle minacce di morte, agli insulti di natura etnica e alla detenzione a fini di schiavitù sessuale; che le donne e i minori sfollati interni sono maggiormente esposti al rischio di rapimento e di tratta a fini di sfruttamento sessuale; |
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G. |
considerando che, in tutta l'evoluzione di questo conflitto, l'unica costante è rappresentata dalle numerose denunce di gravi violazioni dei diritti umani, del diritto umanitario e del diritto in materia di rifugiati, perpetrate da tutte le parti coinvolte nel conflitto; che quasi mezzo milione di etiopi sono morti a causa della violenza e della carestia e che più di 1,6 milioni di persone sono state sfollate a causa del conflitto; che, dall'inizio della guerra, centinaia di migliaia di civili sono stati sfollati con la forza, sono stati assassinati o hanno subito violenze sessuali e di genere, detenzioni di massa arbitrarie, saccheggi, rapimenti, la privazione dell'assistenza umanitaria e dei servizi di base, il furto degli aiuti e il dirottamento degli stessi ai soldati; |
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H. |
considerando che, nel Tigray, un bambino su tre di età inferiore ai cinque anni e la metà di tutte le donne incinte e in periodo di allattamento sono malnutriti; che in Etiopia necessitano di assistenza umanitaria circa 20 milioni di persone, quasi tre quarti delle quali sono donne e bambini; che l'Etiopia sta sperimentando la peggiore siccità mai registrata dal 1981 e che, secondo le stime, 7,4 milioni di persone si trovano ad affrontare una grave insicurezza alimentare; |
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I. |
considerando che la percentuale di bambini nel Tigray che ricevono vaccinazioni di routine è crollata per via delle carenze di approvvigionamenti causate dal blocco imposto dalle forze etiopi; che malattie mortali come il morbillo, il tetano e la pertosse sono in aumento; |
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J. |
considerando che complessivamente 1,39 milioni di bambini nel Tigray perdono l'opportunità di avere un'istruzione a causa della guerra civile in Etiopia; che il settore dell'istruzione nel Tigray è stato danneggiato in modo permanente dal numero di morti e dal livello di distruzione all'interno del sistema scolastico; che nel settore dell'istruzione sono stati uccisi 346 uomini e 1 798 donne, per un totale di 2 164 persone, compresi gli studenti; |
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K. |
considerando che, sin dall'inizio del conflitto, l'accesso delle organizzazioni umanitarie alle zone di conflitto è stato sistematicamente ostacolato, nonostante i ripetuti appelli da parte della comunità internazionale e delle organizzazioni umanitarie a garantire un accesso sicuro, continuo e senza ostacoli per le parti interessate; che gli operatori umanitari sono bersaglio di violenze da parte di tutte le parti coinvolte nel conflitto; che almeno 23 operatori umanitari sono stati uccisi dall'inizio del conflitto; |
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L. |
considerando che l'accesso alle informazioni in tempo reale è stato gravemente ostacolato dalle restrizioni imposte dal governo, che fra l'altro ha interrotto le comunicazioni e impedito la copertura degli eventi nel Tigray, nonché nelle regioni di Afar e Amhara, dove il conflitto si è diffuso; che tali interruzioni delle comunicazioni e limitazioni dell'accesso fisico per gli osservatori indipendenti alle zone interessate dal conflitto hanno gravemente ostacolato la documentazione delle violazioni dei diritti umani; |
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M. |
considerando che il 19 settembre 2022 la commissione internazionale di esperti in materia di diritti umani sull'Etiopia delle Nazioni Unite ha pubblicato una relazione nella quale si conclude che sussistono ragionevoli motivi per ritenere che le parti del conflitto abbiano commesso crimini di guerra e violazioni e abusi dei diritti umani; |
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N. |
considerando che l'Eritrea ha svolto un ruolo devastante in tale conflitto e ha contribuito ad aggravarlo entrando nel conflitto del Tigray; che dalla fine di settembre 2020 i media hanno diffuso notizie su una nuova incursione nel Tigray settentrionale; |
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O. |
considerando che a settembre 2020 il Fronte popolare di liberazione del Tigray e il governo etiope hanno espresso il loro impegno a favore di un processo di pace guidato dall'Unione africana; |
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1. |
rinnova il suo appello urgente per una cessazione delle ostilità e un cessate il fuoco immediati e senza precondizioni nel Tigray e nelle regioni limitrofe; |
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2. |
chiede un accesso umanitario immediato, completo, sicuro e costante a tutte le persone colpite dal conflitto nella regione; |
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3. |
accoglie con grande favore l'invito dell'UA a partecipare ai colloqui di pace che si terranno in Sud Africa l'8 ottobre 2022; incoraggia tutte le parti ad accettare tale invito e ad avviare i negoziati in buona fede e in uno spirito di dialogo, riconciliazione e pace; |
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4. |
chiede un immediato ritorno all'ordine costituzionale e l'istituzione di un meccanismo di monitoraggio del cessate il fuoco; esprime il suo sostegno a tutti gli sforzi diplomatici volti a porre fine al conflitto in corso in Etiopia, in particolare tramite la mediazione dell'UA; |
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5. |
condanna fermamente gli attacchi deliberati contro i civili a opera di tutte le parti belligeranti e il presunto reclutamento di bambini da parte di alcune forze belligeranti; ricorda che gli attacchi deliberati contro i civili, gli attacchi contro i bambini nonché il reclutamento e l'impiego di bambini soldato costituiscono crimini di guerra e crimini contro l'umanità; |
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6. |
condanna l'invasione del Tigray da parte delle forze eritree; condanna i crimini di guerra e le violazioni dei diritti umani commessi dalle forze eritree durante la guerra in Etiopia; esorta il governo dell'Eritrea a ritirare le sue forze dall'Etiopia con effetto immediato e permanente e a garantire l'accertamento delle responsabilità per i crimini di guerra commessi; |
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7. |
invita tutte le autorità dell'Etiopia, in particolare il governo federale e i governi regionali di Tigray, Amhara e Afar, a rispettare le norme più rigorose in materia di diritti umani, ad affrontare in via prioritaria gli atroci crimini di guerra commessi nei confronti dei più vulnerabili, segnatamente donne e bambini, e a tutelare i giovani conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; |
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8. |
esprime sgomento per le denunce di stupri e altri reati di violenza sessuale ai danni di minori, donne e uomini perpetrati in misura sconcertante da tutti i belligeranti; manifesta profonda preoccupazione per le segnalazioni di uccisioni e menomazioni di bambini delle regioni di Tigray, Amhara e Afar per motivi etnici, atti che costituiscono crimini di guerra e pulizia etnica, e chiede che si presti immediatamente attenzione a tali segnalazioni; |
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9. |
ribadisce il suo invito alle forze di tutte le parti a rispettare il diritto internazionale dei diritti umani, il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei rifugiati; invita il governo federale dell'Etiopia e il governo regionale del Tigray a garantire che gli autori dei crimini di guerra commessi durante il conflitto in corso siano chiamati a rispondere delle loro azioni; insiste sulla necessità di instaurare una cooperazione tra gli attori locali e internazionali, in particolare la commissione etiope per i diritti umani e il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite (UNHRC), al fine di garantire mezzi di ricorso ai sopravvissuti e alle vittime di ogni forma di crimini di guerra e crimini contro l'umanità; |
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10. |
chiede che tutte le ragazze e le donne in Etiopia abbiano accesso alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti; esorta l'UE e gli Stati membri ad aumentare il sostegno ai servizi connessi alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti, segnatamente la contraccezione e l'accesso all'aborto sicuro, prestando particolare attenzione a garantire l'accesso a tali servizi nelle regioni dell'Etiopia colpite dalla guerra e da una catastrofe umanitaria; invita il governo etiope a rispettare il suo impegno a indagare sui numerosi casi gravi di violenza di genere commessi da tutte le parti belligeranti durante il conflitto; |
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11. |
esprime preoccupazione per le segnalazioni che riferiscono un aumento dei matrimoni infantili e del lavoro minorile, della tratta di esseri umani e dei rapporti sessuali come merce di scambio quali mezzi di sopravvivenza disperati nelle regioni dell'Etiopia colpite dalla guerra e da una catastrofe umanitaria; |
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12. |
chiede l'adozione di misure contro il rapimento, la tratta e lo sfruttamento sessuale dei rifugiati e degli sfollati interni nel Tigray, nelle regioni di Amhara e Afar e in Eritrea, e la fornitura di assistenza e protezione a tutte le vittime, senza operare discriminazioni fondate sulla razza o l'etnia, la nazionalità, la disabilità, l'età, il genere o l'orientamento sessuale; |
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13. |
esorta l'UE e i suoi Stati membri ad aumentare il sostegno ai centri di riabilitazione di emergenza per donne e bambini, compresi i bambini nati in seguito a uno stupro, che proteggono e riabilitano le persone sopravvissute alla violenza di genere, alla tratta di esseri umani e allo sfruttamento sessuale; sottolinea l'importanza di offrire alloggio, servizi psicosociali e una formazione professionale alle persone sopravvissute e chiede maggiore sostegno per i rifugi esistenti; |
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14. |
ricorda che le esecuzioni extragiudiziali, le sparizioni forzate, le detenzioni arbitrarie, gli atti di tortura e i maltrattamenti, gli sfollamenti forzati, la violenza sessuale e di genere, gli stupri e gli stupri di gruppo, gli attacchi agli operatori umanitari, gli attacchi a infrastrutture civili quali scuole e ospedali, nonché la distruzione e il saccheggio di beni pubblici e privati costituiscono crimini di guerra a norma del diritto internazionale; |
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15. |
invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere iniziative nazionali di accertamento delle responsabilità basate esclusivamente su parametri di riferimento chiari, trasparenti, efficaci e misurabili che garantiscano una giustizia indipendente e imparziale e l'accertamento delle responsabilità per le vittime e i sopravvissuti; |
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16. |
condanna fermamente la riduzione alla fame come tattica bellica; rammenta che l'ostruzione alla fornitura di alimenti e assistenza sanitaria e la negazione di tali servizi costituiscono crimini contro l'umanità; ricorda che l'assistenza e gli aiuti umanitari si basano sui principi di umanità, imparzialità, neutralità e indipendenza; |
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17. |
ribadisce il suo invito a ripristinare pienamente i servizi pubblici di base, quali le infrastrutture dell'energia elettrica, i servizi bancari, le scuole e gli ospedali, nonché a revocare immediatamente le restrizioni delle telecomunicazioni nel Tigray; |
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18. |
invita le autorità nazionali e regionali a garantire che gli sfollati interni e i rifugiati abbiano il diritto di ritornare in sicurezza alle loro case o ai loro luoghi di residenza su base volontaria e a istituire un meccanismo equo, accessibile e indipendente per risarcire le perdite o i danni relativi agli alloggi, alle proprietà e ai terreni; esorta l'UE e i suoi Stati membri ad assistere e sostenere l'organizzazione e il monitoraggio dei rimpatri; |
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19. |
condanna fermamente il fatto che lo stato di emergenza abbia portato ad arresti, vessazioni e percosse di matrice etnica e ad attacchi contro giornalisti; chiede il rilascio immediato di tutti i giornalisti che rimangono in detenzione arbitraria e la garanzia della libertà di espressione e di parola; invita le parti belligeranti a garantire il libero accesso alla stampa e a consentire ai giornalisti di svolgere il loro lavoro in condizioni di sicurezza; |
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20. |
esprime preoccupazione per la sicurezza e il benessere degli operatori umanitari indipendenti nella regione; condanna fermamente tutti gli attacchi contro gli operatori umanitari e le infrastrutture critiche e i continui sequestri di forniture umanitarie delle Nazioni Unite; |
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21. |
ribadisce il suo invito al governo etiope a firmare e ratificare lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale; sottolinea la necessità di un meccanismo indipendente e imparziale per affrontare le violazioni in corso e l'assunzione di responsabilità; |
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22. |
invita tutte le parti belligeranti a porre immediatamente fine alle ostilità e a raggiungere un accordo formale di cessate il fuoco senza precondizioni; ribadisce il suo invito a favore di un dialogo nazionale che deve essere il più inclusivo, ampio e trasparente possibile, con la partecipazione di rappresentanti della società civile e dei partiti di opposizione, al fine di conseguire l'obiettivo di essere un vero catalizzatore della riconciliazione; esorta l'UE e i suoi Stati membri a impegnarsi pienamente nel processo di pace al fine di garantire i suoi progressi credibili; |
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23. |
prende atto di alcuni sviluppi positivi nel paese, quali la tregua umanitaria del 24 marzo 2022 e il rilascio di alcuni prigionieri politici, un maggiore accesso umanitario durante la tregua e, in particolare, le dichiarazioni pubbliche del governo etiope e della leadership tigrina intese a impegnarsi a favore di colloqui di pace guidati dall'UA; |
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24. |
accoglie con favore il rinnovo del mandato di Olusegun Obasanjo quale alto rappresentante dell'UA per il Corno d'Africa; si attende ulteriori azioni a seguito delle dichiarazioni sulla nomina anticipata di un trio di mediatori di alto livello dell'UA al fine di dare priorità a un accordo su un cessate il fuoco permanente, a un accesso umanitario senza restrizioni a tutte le zone e al ritiro immediato delle forze eritree, agevolando l'assunzione di responsabilità e la riconciliazione interna; chiede che i mediatori siano nominati senza indugio; |
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25. |
ribadisce il suo invito all'UE e ai suoi Stati membri ad adottare misure per proteggere i diritti umani e ad adottare sanzioni nei confronti degli autori di violazioni dei diritti umani attraverso il regime globale di sanzioni in materia di diritti umani; |
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26. |
sottolinea che la situazione dei rifugiati nella regione continua a peggiorare; invita, in tal senso, l'UE e tutti i suoi Stati membri ad accelerare il processo di reinsediamento dalla regione, a concedere visti umanitari alle persone a rischio e ad agevolare il ricongiungimento familiare; chiede che l'UE e i suoi Stati membri garantiscano un accesso effettivo alla protezione internazionale nell'Unione e assicurino il rispetto dei diritti fondamentali dei richiedenti protezione internazionale, conformemente al diritto dell'UE e al diritto internazionale; |
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27. |
sostiene il rinvio, da parte della Commissione, degli esborsi del sostegno al bilancio a favore del governo etiope dal dicembre 2020; invita la Commissione a proseguire il suo sostegno salvavita a favore della regione destinato alla società civile e alle organizzazioni umanitarie indipendenti e a intensificare gli sforzi per garantire la sicurezza dei bambini; invita la Commissione a riconsiderare la sua limitazione del sostegno al bilancio alle misure di esecuzione, al fine di consentire la prosecuzione dell'attuazione dei progetti di sviluppo al di fuori della zona di conflitto; |
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28. |
esprime profondo rammarico per il fatto che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non sia riuscito ad affrontare in modo efficace la situazione in Etiopia e nella regione; esorta l'UE e i suoi Stati membri a invitare il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a tenere riunioni pubbliche periodiche sull'Etiopia e la regione e a intraprendere azioni significative e decisive per garantire un accesso umanitario senza ostacoli, consentire la protezione dei civili, porre fine alle gravi violazioni del diritto internazionale e condannarle e garantire che i responsabili delle atrocità siano chiamati a risponderne; |
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29. |
ricorda che nella sua risoluzione S-33/1 sulla situazione dei diritti umani in Etiopia, adottata il 17 dicembre 2021, il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha deciso di istituire una commissione internazionale di esperti in materia di diritti umani sull'Etiopia (ICHREE); esorta l'UE e i suoi Stati membri a sostenere l'assegnazione di finanziamenti adeguati da parte delle Nazioni Unite all'ICHREE e invita il governo federale etiope ad agevolare il libero accesso dell'ICHREE; invita il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite a rinnovare il mandato dell'ICHREE e a fornirgli tempo sufficiente, nonché l'assistenza tecnica e le risorse di bilancio necessarie per svolgere il suo mandato senza limitarne la portata temporale o geografica; |
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30. |
prende atto delle conclusioni della relazione della commissione internazionale di esperti in materia di diritti umani sull'Etiopia del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite (A/HRC/51/46) del 19 settembre 2022, che documenta gli episodi di crimini di guerra; invita la Commissione a valutare e utilizzare le conclusioni e le raccomandazioni e invita le autorità etiopi a riconoscere tali risultati in uno sforzo volto a ripristinare la protezione dei diritti umani e ad adoperarsi per il risarcimento delle vittime di crimini di guerra; invita inoltre tutte le parti coinvolte nel conflitto ad approvare le raccomandazioni dell'indagine congiunta del responsabile dei diritti umani delle Nazioni Unite e della commissione etiope per i diritti umani; |
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31. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al governo federale e alla Camera della Federazione dell'Etiopia, alle autorità tigrine, al governo dello Stato di Eritrea, ai governi dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo, all'Unione africana e ai suoi Stati membri, al parlamento panafricano e all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE. |
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14.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 132/89 |
P9_TA(2022)0352
La morte di Mahsa Amini e la repressione dei manifestanti per i diritti delle donne in Iran
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2022 sulla morte di Mahsa Jina Amini e la repressione dei manifestanti per i diritti delle donne in Iran (2022/2849(RSP))
(2023/C 132/11)
Il Parlamento europeo,
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— |
viste le sue precedenti risoluzioni sull'Iran, |
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— |
viste la dichiarazione dell'alto rappresentante a nome dell'Unione europea, del 25 settembre 2022, e la dichiarazione del portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna, del 19 settembre 2022, sulla morte di Mahsa Amini, |
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— |
vista la dichiarazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica islamica dell'Iran, del 22 settembre 2022, in cui si chiede un'assunzione di responsabilità per la morte di Mahsa Amini e la fine della violenza contro le donne, |
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— |
viste le relazioni del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica islamica dell'Iran del 18 giugno 2022, del 13 gennaio 2022 e dell'11 gennaio 2021, |
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vista la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite del 16 giugno 2022 sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica islamica dell'Iran, |
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vista la dichiarazione rilasciata dal Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres il 27 settembre 2022, |
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— |
visti il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1996 (ICCPR) e la sua ratifica da parte dell'Iran nel giugno 1975, |
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— |
visti gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani, |
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— |
visti gli orientamenti dell'UE dell'8 dicembre 2008 sulle violenze contro le donne e le ragazze e sulla lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, |
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— |
vista la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, |
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— |
visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che il 13 settembre 2022 la ventiduenne iraniana di origini curde, Mahsa Jina Amini, è stata arrestata a Teheran dalla polizia «morale» iraniana per presunta inosservanza della legge sull'obbligo del velo; che, secondo testimoni oculari, la polizia «morale» ha spinto Mahsa Jina Amini in un furgone della polizia e l'ha picchiata durante il tragitto verso il centro di detenzione di Vozara a Teheran, dove poco dopo è entrata in coma ed è deceduta il 16 settembre 2022, in un vicino ospedale, mentre si trovava in stato di fermo; che le autorità iraniane hanno sostenuto che Mahsa Jina Amini è deceduta per cause naturali; che non è stata condotta un'indagine adeguata e che le autorità si sono rifiutate di fornire alla famiglia della vittima la sua cartella clinica e il suo reperto autoptico; |
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B. |
considerando che, a seguito dell'uccisione di Mahsa Jina Amini, sono scoppiate proteste, a livello nazionale, in oltre 120 città nella quasi totalità delle 31 province dell'Iran, cui hanno preso parte centinaia di migliaia di cittadini iraniani in rappresentanza di tutte le componenti della società; che le proteste sono cominciate su iniziativa di donne che chiedevano l'assunzione di responsabilità per la morte di Mahsa Jina Amini e la fine delle violenze e delle discriminazioni nei confronti delle donne in Iran, con particolare riferimento all'obbligo del velo; che le proteste femminili hanno suscitato la solidarietà degli uomini innescando un movimento di riforma e di protesta pan-iraniano; che stanno protestando anche gli studenti di numerose università dell'intero paese, in particolare l'Università di tecnologia Sharif di Teheran, boicottando le lezioni e manifestando contro la repressione; |
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C. |
considerando la risposta violenta, indiscriminata e incontrollata delle forze di sicurezza e di polizia iraniane alle proteste, che ha provocato un ingente numero di morti e di feriti; che, secondo quanto confermato dalle Nazioni Unite, le forze iraniane hanno utilizzato munizioni attive, pallini da caccia, gas lacrimogeni e proiettili metallici contro i manifestanti; che, al 2 ottobre 2022, le forze di sicurezza iraniane avevano presuntamente ucciso centinaia di manifestanti pacifici che protestavano contro l'uccisione di Mahsa Jina Amini, ferendone e arrestandone altre centinaia, tra cui difensori dei diritti umani, studenti, avvocati, attivisti della società civile e oltre 20 giornalisti, in particolare Niloofar Hamedi, la giornalista che per prima ha diffuso la notizia dell'arresto e dell'ospedalizzazione di Mahsa Jina Amini; |
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D. |
considerando che Amnesty International ha documentato il complotto delle autorità per reprimere le attuali proteste schierando le Guardie rivoluzionarie, la milizia paramilitare Basij, il reparto delle forze dell'ordine della Repubblica islamica dell'Iran, la polizia antisommossa e agenti di sicurezza in borghese; che vi sono prove che dimostrano come il comando generale delle forze armate abbia ordinato ai comandanti di tutte le province di affrontare i manifestanti pacifici ricorrendo all'uso generalizzato della forza letale e delle armi da fuoco da parte delle forze di sicurezza; |
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E. |
considerando che, in base alle segnalazioni, negli ultimi giorni sono stati arrestati numerosi stranieri, tra cui cittadini dell'UE, per il loro presunto coinvolgimento nelle proteste; |
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F. |
considerando che le autorità iraniane stanno deliberatamente bloccando Internet e le connessioni mobili nonché drasticamente limitando le piattaforme dei social media allo scopo di compromettere la capacità dei cittadini iraniani di accedere alle tecnologie di comunicazione in modo sicuro e privato, nonché di organizzare riunioni pacifiche; che, secondo alcune fonti, gli SMS contenenti le parole «Mahsa Amini» in farsi vengono bloccati; che, interrompendo e scollegando Internet in ampie zone dell'Iran, il regime sta cercando di impedire la trasmissione e la diffusione di notizie e immagini relative alle proteste, nonché di impedire alle organizzazioni internazionali e locali di documentare le violazioni dei diritti umani; |
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G. |
considerando che il governo iraniano ha introdotto l'obbligo del velo nel 1983; che l'hijab obbligatorio è diventato uno strumento di repressione delle donne, privandole della loro libertà e dei loro diritti in Iran; che le donne viste in pubblico senza velo sono spesso vessate, incarcerate, torturate, fustigate e persino uccise per essersi opposte a tali norme repressive; |
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H. |
considerando che le molestie e la violenza contro le donne da parte della polizia «morale» sono aumentate dall'inizio del mandato del presidente Ebrahim Raisi nel 2021; che il governo iraniano ha favorito l'adozione di leggi e progetti di legge volti a incoraggiare la repressione delle donne; che l'uccisione di Mahsa Jina Amini rientra in un modello più ampio di limitazione e riduzione dei diritti delle donne, già fortemente compressi in Iran, anche mediante una nuova legge approvata nel 2021 che limita drasticamente l'accesso delle donne ai diritti in materia di salute sessuale e riproduttiva, in palese violazione dei diritti umani delle donne ai sensi del diritto internazionale; che l'introduzione del progetto «hijab e castità» comporterebbe il ricorso a telecamere di sorveglianza per monitorare e sanzionare le donne che non indossano il velo; |
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I. |
considerando che la situazione dei diritti umani in Iran si sta rapidamente deteriorando; che l'uccisione di Mahsa Jina Amini è spia dell'attuale crisi dei diritti umani in Iran, perpetuata dall'impunità sistemica del governo iraniano e del suo apparato di sicurezza, che ha consentito l'ampio ricorso alle torture, nonché le esecuzioni extragiudiziali e le altre uccisioni illegali; che dal 18 settembre 2022 sono stati arrestati più di 40 difensori dei diritti umani e che le donne impegnate nella difesa dei diritti umani sono state particolarmente e violentemente prese di mira nel quadro di tali arresti, aggressioni e incursioni da parte delle forze iraniane; che le attiviste iraniane Zahra Sedighi Hamedani, di 31 anni, ed Elham Chubdar, di 24 anni, impegnate nella difesa dei diritti LGBTQI, sono state condannate a morte dal tribunale rivoluzionario di Urmia con l'accusa di «corruzione sulla Terra attraverso la promozione dell'omosessualità»; |
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J. |
considerando che l'UE ha adottato misure restrittive in risposta alle violazioni dei diritti umani, tra cui il congelamento dei beni e il divieto di rilascio del visto per le persone e le entità responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, nonché il divieto di esportare verso l'Iran dispositivi che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna e attrezzature per la sorveglianza delle telecomunicazioni; che tali misure, inizialmente adottate il 12 aprile 2011, vengono regolarmente aggiornate e rimangono in vigore; |
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K. |
considerando che, nella sua dichiarazione del 25 settembre 2022, il vicepresidente della Commissione / alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) Josep Borrell ha condannato l'uccisione di Mahsa Jina Amini e l'uso eccessivo della forza da parte delle forze di sicurezza iraniane e ha annunciato l'intenzione dell'UE di esaminare tutte le opzioni a sua disposizione in vista del prossimo Consiglio «Affari esteri» per rispondere all'uccisione di Mahsa Jina Amini e al modo in cui le forze di sicurezza iraniane hanno reagito alle successive manifestazioni; |
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1. |
condanna con la massima fermezza la morte di Mahsa Jina Amini avvenuta a seguito del suo violento arresto, degli abusi e dei maltrattamenti da parte della polizia «morale» iraniana; esprime il proprio cordoglio alla sua famiglia e ai suoi amici, come pure alle famiglie di tutte le persone uccise durante le recenti proteste in Iran; |
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2. |
invita il governo iraniano a permettere che un'autorità competente indipendente svolga un'indagine imparziale ed efficace sulla tragica morte di Mahsa Jina Amini e sulle accuse di tortura e maltrattamento; |
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3. |
esprime solidarietà alle giovani donne iraniane che guidano le proteste e vi partecipano nonostante le difficoltà e le ripercussioni personali cui devono far fronte; sostiene il movimento di protesta pacifica insorto in tutto il paese per protestare contro l'uccisione di Mahsa Jina Amini, la crescente e sistematica oppressione delle donne e le gravi e massicce violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali; |
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4. |
sostiene con forza le aspirazioni del popolo iraniano, che vuole vivere in un paese libero, stabile, inclusivo e democratico, che rispetti i propri impegni nazionali e internazionali in materia di diritti umani e di libertà fondamentali; esprime profonda preoccupazione per le denunce di assedio, arresti e sparatorie contro numerosissimi studenti bloccati all'interno dell'Università di tecnologia Sharif a Teheran il 2 ottobre 2022, da parte del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC), delle milizie Basij e della polizia; |
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5. |
riconosce che il movimento femminile iraniano va oltre la difesa dei diritti delle donne e sostiene uno Stato laico in Iran anziché una teocrazia violenta e reazionaria; |
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6. |
condanna fermamente l'uso diffuso, intenzionale e sproporzionato della forza da parte delle forze di sicurezza iraniane contro i manifestanti pacifici e chiede alle autorità iraniane di porre fine alla violenza continua, sistematica e inaccettabile contro i propri cittadini; chiede che le autorità iraniane consentano lo svolgimento di un'indagine basata su elementi concreti, rapida, imparziale ed efficace sull'uccisione di tutti i manifestanti, anche assicurando i responsabili alla giustizia; |
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7. |
chiede che le autorità iraniane rilascino immediatamente e incondizionatamente, ritirando ogni accusa nei loro confronti, tutti i detenuti che sono stati arrestati unicamente per aver esercitato pacificamente i propri diritti alla libertà di espressione, di associazione e di riunione pacifica nel quadro delle proteste; sottolinea che i diritti fondamentali, come la libertà di espressione e di riunione, devono sempre essere rispettati e chiede alle autorità iraniane di onorare i propri obblighi internazionali, tra cui l’ICCPR; esorta le autorità iraniane a rilasciare immediatamente tutti i cittadini dell'UE arrestati e a ritirare ogni accusa nei loro confronti; esprime profonda preoccupazione per l'arresto di oltre 20 giornalisti, in particolare di Niloofar Hamedi, che per primo ha dato notizia dell'arresto e del ricovero di Mahsa Jina Amini, e invita le autorità iraniane a liberarli senza indugio; invita l'Iran a rispettare la libertà di espressione e di credo di tutte le persone che vivono in Iran, in particolare le donne e le ragazze, contro le quali la repressione si accanisce in modo particolare; |
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8. |
condanna la discriminazione sistematica attuata dalla Repubblica islamica dell'Iran contro le donne e altri gruppi vulnerabili attraverso leggi e normative che ne limitano gravemente le libertà e i diritti, tra cui l'umiliante legge sull'obbligo del velo e la sua applicazione violenta, le severe restrizioni alla salute sessuale e riproduttiva delle donne e ai relativi diritti nonché le violazioni dei diritti politici, sociali, economici, culturali e personali delle donne; chiede che le autorità iraniane abroghino rapidamente le leggi che impongono a donne e ragazze l'obbligo di indossare il velo, aboliscano la polizia «morale» e pongano fine alla discriminazione sistematica contro le donne in tutti gli ambiti della vita; |
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9. |
condanna fermamente la pratica delle autorità iraniane di bloccare Internet e le reti mobili nel contesto delle proteste in atto nel paese, cosa che impedisce la comunicazione e il libero flusso di informazioni per i cittadini iraniani; evidenzia che tale misura costituisce una chiara violazione del diritto internazionale; si compiace della decisione degli Stati Uniti di consentire a imprese private di mettere i loro servizi digitali a disposizione del popolo iraniano nel quadro delle proteste in atto; |
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10. |
respinge senza esitazione le accuse, formulate da funzionari iraniani e media iraniani controllati dallo Stato, secondo cui le rappresentanze diplomatiche della Germania e di altri paesi europei sarebbero i presunti istigatori delle proteste; |
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11. |
ribadisce la sua ferma condanna del costante deterioramento della situazione dei diritti umani in Iran, anche e in particolare per quanto concerne le persone appartenenti a minoranze etniche e religiose, compresi i curdi, i baluchi, gli arabi e le minoranze religiose non sciite e non musulmane, compresi i baha'i e i cristiani; esorta le autorità iraniane a rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle minoranze etniche e religiose; invita le autorità iraniane a eliminare tutte le forme di discriminazione; |
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12. |
esorta il governo iraniano a rilasciare immediatamente e incondizionatamente tutti i difensori dei diritti umani che sono stati incarcerati per aver esercitato pacificamente il loro diritto alla libertà di espressione e di credo; invita la Corte suprema iraniana a revocare le sentenze pronunciate nei confronti dei difensori dei diritti umani LGBTI Zahra Sedighi-Hamadani ed Elham Choubdar, in quanto è stato violato il loro diritto a un giusto processo; invita le autorità iraniane a porre fine all'accanimento nei confronti dei difensori dei diritti umani in Iran nonché a garantire in ogni circostanza che possano esercitare le loro legittime attività a sostegno dei diritti umani, senza timore di ritorsioni e senza alcun vincolo, tra cui vessazioni giudiziarie; |
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13. |
deplora l'uso sistematico della tortura nelle prigioni iraniane e chiede l'immediata cessazione di ogni forma di tortura e maltrattamento ai danni di tutti i detenuti; condanna la pratica di negare ai detenuti l'accesso alle telefonate e alle visite dei familiari; esprime forte preoccupazione per l'incapacità dei detenuti di avere accesso alla rappresentanza legale durante gli interrogatori; invita il governo iraniano a trattare i prigionieri con il dovuto rispetto della loro dignità e del loro valore intrinseci come esseri umani; |
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14. |
esprime profondo rammarico per la mancanza di progressi nei casi riguardanti cittadini iraniani aventi doppia cittadinanza UE-iraniana detenuti in Iran, compreso Ahmadreza Djalali che è stato condannato a morte con false accuse di spionaggio; |
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15. |
condanna fermamente il crescente ricorso alla pena di morte da parte delle autorità iraniane negli ultimi anni e deplora l'allarmante escalation del ricorso alla pena di morte nei confronti di manifestanti, dissidenti e membri di gruppi minoritari; ribadisce l'invito al governo dell'Iran a introdurre una moratoria immediata sull'uso della pena di morte, quale misura verso l'abolizione della stessa, e a commutare tutte le condanne a morte; |
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16. |
chiede alle autorità iraniane di autorizzare le visite relative a tutte le procedure speciali del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite e, in particolare, di garantire che il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica islamica dell'Iran sia autorizzato a entrare nel paese; |
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17. |
invita le Nazioni Unite, in particolare il Consiglio dei diritti umani, ad avviare senza indugio un'indagine globale riguardo agli eventi verificatisi nelle ultime settimane, sotto la guida del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica islamica dell'Iran; chiede al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite di istituire un meccanismo internazionale di indagine e responsabilità per le violazioni dei diritti umani perpetrate dal governo iraniano; |
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18. |
chiede all'UE e ai suoi Stati membri di utilizzare ogni dialogo con le autorità iraniane per chiedere la cessazione immediata della violenta repressione delle proteste e la liberazione incondizionata di tutte le persone arrestate per aver esercitato il diritto alla libertà di espressione, associazione e riunione pacifica, nonché per chiedere un'indagine indipendente sulla morte di Mahsa Jina Amini e decine di manifestanti, sollecitare il ripristino dell'accesso a Internet e ai canali di comunicazione e incoraggiare l'abolizione dell'obbligo di velo per le donne; invita gli Stati membri a conservare e condividere gli elementi di prova disponibili, in linea con le nuove norme di Eurojust, che possono contribuire alle indagini, anche cooperando con la Corte penale internazionale e sostenendone il lavoro; |
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19. |
invita il Consiglio «Affari esteri» ad aggiungere i funzionari iraniani, compresi tutti quelli legati alla polizia «morale», ritenuti complici o responsabili della morte di Mahsa Jina Amini e della violenza contro i manifestanti, all'elenco dell'UE delle persone nei confronti delle quali sono state imposte misure restrittive per gravi violazioni dei diritti umani in Iran; ribadisce che le sanzioni nei confronti dei leader dell'IRGC non devono essere revocate; accoglie con favore l'adozione da parte del Consiglio del regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani quale importante strumento dell'UE per sanzionare i trasgressori dei diritti umani; |
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20. |
invita l'UE, compreso il VP/AR, a continuare a sollevare le preoccupazioni relative ai diritti umani con le autorità iraniane nelle sedi bilaterali e multilaterali e ad avvalersi a tal fine di tutti i contatti previsti con le autorità iraniane, in particolare nel contesto del dialogo politico ad alto livello UE-Iran; ribadisce che il rispetto dei diritti umani è una componente fondamentale nello sviluppo delle relazioni UE-Iran; |
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21. |
incoraggia le ambasciate dell'UE accreditate a Teheran a coordinarsi strettamente; esorta tutti gli Stati membri con una presenza diplomatica a Teheran a utilizzare i meccanismi previsti negli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani per sostenere e proteggere tali persone, in particolare i difensori dei diritti delle donne e le persone con doppia cittadinanza UE-iraniana, anche attraverso sovvenzioni di emergenza nell'ambito dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale e del Fondo europeo per la democrazia, nonché attraverso i visti di emergenza, le dichiarazioni pubbliche, il monitoraggio dei processi e le visite nelle carceri; |
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22. |
invita la Commissione a prendere in considerazione, nel rigoroso rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, la possibilità che i fornitori di servizi di comunicazione con sede nell'UE offrano strumenti, tra cui sistemi di videoconferenza, piattaforme di e-learning, mappe web e servizi cloud, alle persone in Iran, così da garantire che abbiano accesso agli strumenti e alle piattaforme online di cui hanno bisogno per esercitare i loro diritti umani; |
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23. |
esprime preoccupazione per le continue attività di lobbying verso le istituzioni europee da parte di associazioni islamiste reazionarie, che possono equivalere a ingerenze straniere nelle nostre democrazie; |
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24. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all'Assemblea consultiva islamica, al governo della Repubblica islamica dell'Iran, all'Ufficio della Guida suprema della Repubblica islamica dell'Iran e alla famiglia di Mahsa Jina Amini. |
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14.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 132/94 |
P9_TA(2022)0353
Escalation della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2022 sull'escalation della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina (2022/2851(RSP))
(2023/C 132/12)
Il Parlamento europeo,
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viste le sue precedenti risoluzioni sull'Ucraina e la Russia, |
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vista la Carta delle Nazioni Unite, |
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visto l'Atto finale di Helsinki del 1975, |
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viste le dichiarazioni rese il 30 settembre 2022 dai membri del Consiglio europeo e dai ministri degli Esteri del G7 sull'Ucraina, |
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vista la dichiarazione resa il 28 settembre 2022 dall'alto rappresentante, a nome dell'Unione europea, sui «referendum» farsa illegali organizzati dalla Russia nelle regioni di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia, |
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visti il comunicato stampa della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, del 28 settembre 2022, su un nuovo pacchetto di misure restrittive nei confronti della Russia e il messaggio del Presidente del Consiglio europeo Charles Michel, del 30 settembre 2022, sull'annessione illegale di regioni ucraine da parte della Russia, |
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— |
viste le dichiarazioni dell'alto rappresentante a nome dell'Unione europea del 22 settembre 2022 sulla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e del 28 settembre 2022 sulle fughe di gas nei gasdotti Nord Stream, |
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visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che, in conformità della Carta delle Nazioni Unite e dei principi del diritto internazionale, tutti gli Stati godono di pari sovranità e devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato; che l'annessione del territorio di uno Stato da parte di un altro Stato ricorrendo alla minaccia o all'uso della forza costituisce una violazione della Carta delle Nazioni Unite nonché dei principi del diritto internazionale; che tale principio è stato recentemente ribadito dal Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres; |
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B. |
considerando che la Federazione russa, in quanto membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha una responsabilità politica particolare nel mantenimento della pace e della sicurezza nel mondo e che, ciononostante, ha violato ripetutamente i principi della Carta delle Nazioni Unite a causa delle sue azioni aggressive contro la sovranità, l'indipendenza e l'integrità territoriale dell'Ucraina, nonché ha sfidato apertamente la comunità internazionale annunciando i suoi atti illeciti in violazione della Carta delle Nazioni Unite mentre l'Assemblea generale delle Nazioni Unite era riunita; |
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C. |
considerando che negli ultimi mesi la Federazione russa ha proseguito la sua guerra illegale, non provocata e ingiustificata nei confronti dell'Ucraina; che a seguito della controffensiva ucraina, avviata con successo all'inizio di settembre 2022, la Russia ha perso una parte significativa dei territori occupati nella regione ucraina di Kharkiv e in altre regioni dell'Ucraina orientale e meridionale; che tale liberazione ha portato alla scoperta di nuove prove delle gravi violazioni dei diritti umani e dei crimini di guerra commessi dalle forze russe e dai loro associati, come le fosse comuni contenenti oltre 440 corpi a Izyum; |
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D. |
considerando che migliaia di civili sono già stati assassinati e molti altri sono stati torturati, molestati, aggrediti sessualmente, rapiti o sfollati con la forza; che tale condotta disumana da parte delle forze russe e dei loro associati è in totale spregio del diritto internazionale umanitario; |
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E. |
considerando che le forze russe hanno subito la perdita di decine di migliaia di soldati, uccisi in combattimento o dispersi dall'inizio dell'invasione, e la distruzione del loro materiale militare; |
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F. |
considerando che la comunità internazionale continua a sostenere l'Ucraina con attrezzature moderne, munizioni, addestramento e condivisione di intelligence, e che l'esempio più recente di tale sostegno è l'approvazione da parte del Congresso degli Stati Uniti di un progetto di legge che fornirà assistenza per oltre 12,3 miliardi di dollari; |
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G. |
considerando che, secondo i funzionari ucraini, l'esercito ucraino necessita di moderni carri armati da combattimento, di un maggior numero di sistemi terra-aria e terra-terra, di veicoli corazzati da trasporto truppa, nonché di centri di addestramento supplementari e di ulteriori contributi sotto forma di munizioni; |
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H. |
considerando che dal 9 all'11 settembre 2022 si sono svolte elezioni regionali e locali in Russia, nonché nella Repubblica autonoma di Crimea e nella città di Sebastopoli, annesse illegalmente, e che l'UE non riconosce tali elezioni; |
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I. |
considerando che tra il 23 e il 27 settembre 2022 si sono tenuti «referendum» farsa, organizzati frettolosamente, nelle zone dell'Ucraina parzialmente occupate dalla Russia nelle regioni di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia e tra gli ucraini deportati con la forza in Russia, e che le autorità russe hanno annunciato percentuali prestabilite e irrealisticamente elevate di affluenza alle urne e di voti a favore dell'annessione da parte della Russia; che durante il processo di votazione si sono verificate violazioni sistematiche dei diritti umani e intimidazioni, in particolare la presenza di soldati russi armati; che tali referendum farsa ricordano il referendum organizzato dalla Russia in Crimea a seguito dell'occupazione della penisola all'inizio del 2014; che il 30 settembre 2022 la Russia ha annunciato l'annessione illegale formale di tali territori, cui ha fatto seguito l'approvazione unanime da parte della Duma di Stato e del Consiglio federale; |
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J. |
considerando che il 21 settembre 2022 Vladimir Putin ha annunciato la prima mobilitazione della Russia dalla seconda guerra mondiale; che, secondo quanto riportato dai media, la mobilitazione riguarda tra i 300 000 e gli 1,2 milioni di riservisti che saranno chiamati alle armi; che, contrariamente all'annuncio ufficiale secondo cui le autorità avrebbero arruolato cittadini che hanno recentemente prestato servizio nell'esercito e hanno esperienza di combattimento, le segnalazioni indicano che vengono arruolate anche persone senza alcuna esperienza militare, in particolare provenienti da regioni più povere e appartenenti a minoranze etniche, e che la chiamata alle armi costituisce una misura repressiva, come nel caso della Crimea occupata, dove sono stati arruolati oltre 1 500 tatari di Crimea; che vi sono inoltre segnalazioni di mobilitazione forzata nelle regioni dell'Ucraina annesse illegalmente di recente; che vi sono segnalazioni di nuove reclute inviate al fronte quasi immediatamente; |
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K. |
considerando che l'annuncio della mobilitazione della Russia ha dato luogo a proteste e che finora le autorità russe hanno arrestato oltre 2 400 manifestanti; che, dall'annuncio della mobilitazione, diverse centinaia di migliaia di cittadini russi sono fuggite dal paese per evitare la leva; che le autorità russe hanno allestito centri di coscrizione presso diversi valichi di frontiera al fine di consegnare in loco gli avvisi di chiamata alle armi e scoraggiare i cittadini dal lasciare il paese; |
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L. |
considerando che le forze russe continuano a occupare la centrale nucleare di Zaporizhzhia; considerando che Ihor Murashov, direttore generale della centrale, è stato rapito dalle forze russe il 30 settembre 2022 e successivamente rilasciato; che la centrale di Zaporizhzhia è la più grande centrale nucleare in Europa e che il suo ultimo reattore è stato disconnesso dalla rete elettrica all'inizio di settembre 2022 a causa dei combattimenti all'interno e nei dintorni della centrale; che, tuttavia, permane il rischio di una catastrofe nucleare; |
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M. |
considerando che, in un discorso televisivo tenuto il 21 settembre 2022, Vladimir Putin ha avvertito che se fosse minacciata l'integrità territoriale della Russia, ossia i territori ucraini illegalmente annessi, utilizzerebbe certamente «tutti i mezzi a nostra disposizione per proteggere la Russia e il nostro popolo»; che l'espressione «tutti i mezzi a nostra disposizione» sottende una minaccia nucleare neppure tanto velata; |
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N. |
considerando che il 26 e 27 settembre 2022 si è osservato un drastico calo della pressione nei gasdotti Nord Stream 1 e 2 a causa di fughe di gas che si sospetta siano il risultato di esplosioni subacquee deliberate, probabilmente architettate da un attore statale; che, sebbene il volume esatto di metano che fuoriesce nell'atmosfera sia difficile da misurare, è probabile che la quantità sia significativa e avrà un impatto negativo sull'ambiente; |
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O. |
considerando che il 30 settembre 2022 il presidente Volodymyr Zelenskyy ha annunciato che l'Ucraina ha ufficialmente presentato domanda di adesione all'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO); |
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1. |
ricorda il fermo sostegno dell'Unione europea all'Ucraina, nonché alla sua sovranità, indipendenza e integrità territoriale entro i confini riconosciuti a livello internazionale; condanna con la massima fermezza la guerra di aggressione ingiustificata, non provocata e illegale della Russia contro l'Ucraina; ricorda che la responsabilità della guerra ricade interamente sulla Russia, la quale deve immediatamente porre fine alla guerra e ritirare tutte le sue forze e le forze per procura da tutti i territori riconosciuti a livello internazionale appartenenti all'Ucraina; |
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2. |
elogia il grande coraggio del popolo ucraino, che sta compiendo enormi sacrifici per difendere il proprio paese e i valori europei, quali la libertà, la dignità e la democrazia; ricorda il diritto legittimo dell'Ucraina, in linea con l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, di difendersi dalla guerra di aggressione della Russia al fine di riacquisire il pieno controllo di tutto il territorio entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale; elogia il coraggio delle forze armate ucraine e le loro azioni altamente efficaci sia sul campo di combattimento che da un punto di vista morale, e riconosce il loro importante contributo alla sicurezza europea; |
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3. |
invita tutti i paesi e tutte le organizzazioni internazionali a condannare inequivocabilmente la guerra di aggressione della Russia e i suoi tentativi di acquisire territori con la forza e mediante referendum farsa; invita l'UE e i suoi Stati membri a dialogare attivamente con i numerosi governi che hanno adottato una posizione neutrale rispetto all'aggressione della Russia contro l'Ucraina, al fine di costruire una forte opposizione internazionale a qualsiasi modifica con la forza dei confini ucraini e in difesa del diritto internazionale; |
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4. |
condanna fermamente le massicce e gravi violazioni dei diritti umani e i crimini di guerra commessi dalle forze armate russe, dai mandatari e dalle autorità di occupazione insediate dalla Russia in Ucraina; insiste affinché i funzionari governativi e i leader militari responsabili e gli autori di crimini di guerra e crimini contro l'umanità, compreso il genocidio, siano chiamati a rispondere delle loro azioni; |
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5. |
invita gli Stati membri e gli altri paesi che sostengono l'Ucraina a rafforzare massicciamente la loro assistenza militare, in particolare negli ambiti in cui è richiesta dal governo ucraino, al fine di consentire all'Ucraina di riacquisire il pieno controllo su tutto il suo territorio riconosciuto a livello internazionale e di difendersi efficacemente da qualsiasi ulteriore aggressione da parte della Russia; chiede che sia presa in considerazione la possibilità di istituire uno strumento di assistenza militare a lungo termine del tipo «lend-lease» (affitto e prestito) per l'Ucraina; invita in particolare gli Stati membri esitanti a fornire la loro giusta parte di assistenza militare necessaria per contribuire a una conclusione più rapida della guerra; ricorda che l'esitazione tra coloro che sostengono l'Ucraina non fa che prolungare la guerra e costa la vita a ucraini innocenti; fa appello ai leader dell'UE affinché costruiscano un'unità duratura tra gli Stati membri e i paesi che condividono gli stessi principi al fine di sostenere pienamente e incondizionatamente l'Ucraina contro la guerra di aggressione della Russia; |
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6. |
invita il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a coordinare le forniture di armi attraverso il meccanismo di coordinamento del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), compresa un'iniziativa dell'UE per la fornitura di sistemi di armamento avanzati come i carri armati Leopard; invita gli Stati membri ad avviare immediatamente l'addestramento dei soldati ucraini in tal senso; |
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7. |
condanna inequivocabilmente, in quanto illegali e illegittimi, i referendum farsa condotti sotto la minaccia delle armi per annettere le regioni di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia; ricorda che i referendum sono stati condotti in violazione della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale; respinge e non riconosce i risultati falsificati dei referendum e la successiva annessione di tali territori da parte della Russia; considera detti risultati nulli e privi di effetti; ritiene che l'annessione annunciata costituisca un'escalation pericolosa e irresponsabile nonché una palese violazione del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite, che garantiscono la pace, la sicurezza, l'integrità territoriale e la sovranità di tutti gli Stati a livello internazionale, e che tale atto non possa restare né resterà senza risposta da parte della comunità internazionale; |
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8. |
denuncia il decreto presidenziale russo del 29 settembre 2022 sul riconoscimento dell'«indipendenza» delle regioni ucraine di Kherson e Zaporizhzhia, nonché i trattati illegali di integrazione nella Federazione russa firmati il 30 settembre 2022; esprime il suo fermo sostegno alla politica dell'UE di non riconoscimento delle azioni illegali della Russia contro l'Ucraina, compresa l'annessione, e invita pertanto il Consiglio ad applicare ulteriori severe sanzioni in risposta a tali atti; |
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9. |
accoglie con favore le proposte della Commissione concernenti un ottavo pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia; invita tutti gli Stati membri ad approvare rapidamente il pacchetto di sanzioni, ad evitare ritardi dovuti a interessi personali e ad applicare pienamente le sanzioni; chiede che le sanzioni siano estese a nuovi settori, tra cui l'esclusione dal sistema SWIFT delle banche Gazprombank, Alfa Bank, Rosbank, Tinkoff Bank, Saint Petersburg Bank, Banca russa per lo sviluppo regionale e Far Eastern Bank, e che nel frattempo siano rafforzate ulteriormente le sanzioni contro le cripto-attività e le criptovalute; chiede che le istituzioni dell'UE e gli Stati membri preservino l'unità dell'Unione e incrementino la pressione sul Cremlino, anche attraverso ulteriori pacchetti di sanzioni, tra cui un divieto di esportazione di qualsiasi prodotto ad alta tecnologia e bene strategico, nonché altre sanzioni volte a indebolire strategicamente l'economia e la base industriale russe, in particolare il complesso militare-industriale; sostiene l'adozione di sanzioni individuali nei confronti di persone ed entità direttamente coinvolte nella deportazione e adozione forzate di minori ucraini e nell'organizzazione e osservazione dei referendum farsa illegali, nonché nei confronti di tutti i membri dei partiti della Duma che ricoprono cariche nei parlamenti eletti a tutti i livelli, anche a livello regionale e comunale; invita gli Stati membri a prevenire, investigare e perseguire attivamente qualsiasi tentativo di elusione delle sanzioni; invita la Commissione e i colegislatori ad agire rapidamente per finalizzare il regime giuridico per la confisca dei beni congelati dalle sanzioni; |
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10. |
ribadisce la richiesta di un embargo immediato e totale sulle importazioni russe di combustibili fossili e uranio nonché la completa dismissione dei gasdotti Nord Stream 1 e 2, per porre fine ai finanziamenti dell'UE che alimentano la macchina bellica di Putin; chiede un ulteriore divieto di acquisto, importazione e trasporto di titanio, alluminio, rame, nichel, palladio, rodio e diamanti grezzi e lavorati dalla Russia o attraverso la Russia verso l'UE, nonché delle importazioni di prodotti siderurgici originari della Russia o esportati dalla Russia, compresi minerali di ferro e prodotti semilavorati, con l'obiettivo di ridurre le entrate della Russia; chiede che l'accesso della Russia alle risorse, alle tecnologie e ai servizi industriali di base sia ridotto al minimo, in particolare quelli necessari all'industria militare dello Stato aggressore; |
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11. |
mette in guardia il regime di Aliaksandr Lukashenko dal sostenere la Russia nella sua guerra di aggressione contro l'Ucraina, anche nei suoi sforzi di mobilitazione e nell'accoglienza di militari di leva sul suo territorio; invita la Commissione e il Consiglio a includere la Bielorussia nella nuova ondata di sanzioni connesse alla mobilitazione; |
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12. |
condanna la mobilitazione in Russia e chiede la cessazione immediata della coscrizione forzata; condanna le misure che obbligano i residenti dei territori temporaneamente occupati dell'Ucraina a prestare servizio nelle forze armate o ausiliarie della Russia, pratica vietata dalla quarta Convenzione di Ginevra; si appella fermamente a tutto il popolo russo affinché eviti di essere trascinato in questa guerra che, violando il diritto internazionale, è stata condannata da gran parte dei paesi, è stata orchestrata esclusivamente per affermare un regime cleptocratico in Russia e finirà per distruggere l'economia russa e le prospettive del popolo russo per un futuro sicuro e prospero; esorta gli Stati membri a rilasciare visti umanitari ai cittadini russi che necessitano di protezione, quali quelli soggetti a persecuzioni politiche; |
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13. |
invita gli Stati membri ad attuare pienamente gli orientamenti della Commissione per il sistema generale di rilascio dei visti in relazione ai richiedenti russi e ai controlli dei cittadini russi alle frontiere esterne, nel pieno rispetto del diritto unionale e internazionale, nonché a garantire che tutte le richieste di asilo presentate, tra l'altro, da dissidenti, disertori, renitenti alla leva e attivisti siano trattate su base individuale, tenendo conto delle preoccupazioni in materia di sicurezza dello Stato membro ospitante, e siano conformi all'acquis dell'UE in materia di asilo; invita il Consiglio e la Commissione a monitorare attentamente la situazione relativa ai visti russi; |
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14. |
invita la Commissione, il SEAE e gli Stati membri ad aumentare il sostegno ai paesi del Caucaso meridionale e dell'Asia centrale, che stanno accogliendo un numero considerevole di cittadini russi, in particolare Georgia, Kazakhstan, Uzbekistan, Armenia e Kirghizistan, al fine di mantenere la stabilità in tali regioni; |
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15. |
denuncia il decreto presidenziale russo del 5 ottobre 2022 che designa la centrale nucleare di Zaporizhzhia come «proprietà federale» e incarica il governo russo di assumerne il controllo; chiede l'immediato ritiro del personale militare russo dalla centrale di Zaporizhzhia e dalla zona circostante e la creazione di una zona demilitarizzata in tale area; ricorda che i combattimenti intorno alla centrale potrebbero portare a una grave catastrofe con conseguenze inimmaginabili; |
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16. |
condanna le recenti minacce russe circa l'utilizzo di armi nucleari, ritenendole irresponsabili e pericolose; invita gli Stati membri e i partner internazionali a preparare una risposta rapida e decisa qualora la Russia compia un attacco nucleare contro l'Ucraina; invita la Russia a porre immediatamente fine alle minacce di un'escalation nucleare, date le ripercussioni globali che un'eventuale catastrofe nucleare avrebbe sulla vita umana e l'ambiente per decenni a venire; ricorda che qualsiasi tentativo da parte della Russia di far passare gli attacchi ai territori occupati come un'aggressione contro la Russia e quindi come un pretesto per un'offensiva nucleare è illegale e privo di fondamento e non dissuaderà l'Unione europea dal fornire ulteriore assistenza all'Ucraina ai fini della sua autodifesa; |
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17. |
invita la Commissione, il SEAE e gli Stati membri ad aumentare il sostegno e la cooperazione con la società civile e i media liberi in Ucraina e in Russia; sottolinea che la resilienza dell'Ucraina e la sua capacità di resistere alla guerra di aggressione russa richiedono una maggiore attenzione e un maggiore sostegno agli attori umanitari in Ucraina, compresa un'attenzione specifica a quelli che sostengono le donne; invita la Commissione, il SEAE e gli Stati membri a continuare a fornire rifugio temporaneo nell'UE a coloro che fuggono dalla guerra e a contribuire al rilascio di documenti di viaggio temporanei che consentano ai cittadini ucraini bloccati in Russia senza documenti d'identità o di viaggio di lasciare il paese se lo desiderano; condanna i tentativi sistematici da parte russa di rallentare l'ingresso dei rifugiati ucraini nell'UE alle frontiere estoni e lettoni, che potrebbero presto portare a una grave crisi umanitaria; invita gli Stati membri e i loro servizi di controllo alle frontiere a non ostacolare l'ingresso di tali rifugiati nell'UE; |
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18. |
invita la Commissione a lavorare a un pacchetto globale per la ripresa dell'Ucraina che sia incentrato sul soccorso, la ricostruzione e la ripresa immediati, a medio e a lungo termine del paese e che contribuisca ulteriormente a rafforzare la crescita dell'economia iniziando sin da ora, se opportuno; ricorda che il pacchetto per la ripresa dovrebbe essere guidato congiuntamente dall'UE, dalle istituzioni finanziarie internazionali e da partner che condividono gli stessi principi; chiede che il pacchetto per la ripresa sia sostenuto dalla necessaria capacità di bilancio dell'Unione; |
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19. |
esprime apprezzamento per i cittadini russi che condannano la guerra; condanna l'arresto da parte delle autorità russe di migliaia di manifestanti pacifici e chiede il loro rilascio immediato; |
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20. |
invita la Commissione, il SEAE e gli Stati membri a iniziare a riflettere su come rapportarsi con la Russia in futuro e assisterla perché riesca nella transizione da un regime autoritario a un paese democratico che rinunci a politiche revisioniste e imperialistiche; ritiene che, come primo passo, le istituzioni dell'UE potrebbero avviare un confronto con i leader democratici e la società civile russi e mobilitare sostegno a favore della loro agenda per una Russia democratica; sostiene la creazione di un laboratorio democratico per la Russia in seno al Parlamento europeo; |
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21. |
ricorda che le esplosioni subacquee dei gasdotti Nord Stream hanno avuto luogo una volta inaugurato il nuovo gasdotto baltico che collega la Norvegia alla Polonia attraverso la Danimarca; ritiene che le esplosioni subacquee dei gasdotti Nord Stream non siano una coincidenza e vi sono sempre più ipotesi secondo cui si tratterebbe del risultato di un atto coordinato e deliberato per mano di un attore statale; ritiene che le esplosioni dei gasdotti Nord Stream dimostrino quanto sia stata pericolosa la politica di crescente dipendenza dai combustibili fossili russi e che la strumentalizzazione dell'energia a fini bellici sia stata portata a un nuovo livello; invita gli Stati membri a rafforzare e considerare prioritaria la protezione delle infrastrutture critiche europee, compresi i gasdotti e i cavi offshore, e ad aumentarne la resilienza agli attacchi esterni, nonché a sostenere ulteriormente la resilienza dei partner dell'UE nell'Europa orientale e nei Balcani occidentali; invita gli Stati membri a condurre un'indagine sul sabotaggio dei gasdotti Nord Stream; ritiene che le esplosioni subacquee deliberate costituiscano un attacco ambientale contro l'UE; |
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22. |
invita l'UE e i suoi Stati membri a collaborare con gli organismi internazionali per raccogliere prove e sostenere le indagini della Corte penale internazionale sui crimini di guerra commessi nel territorio dell'Ucraina dal 20 febbraio 2014 in poi; |
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23. |
chiede l'istituzione di un tribunale internazionale ad hoc per il crimine di aggressione contro l'Ucraina, dinanzi al quale Putin e tutti i funzionari civili e militari russi nonché i loro mandatari responsabili di aver orchestrato, avviato e condotto la guerra in Ucraina sarebbero perseguiti; |
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24. |
condanna la strategia multilivello della Russia intesa a introdurre, amplificare e diffondere narrazioni false e distorte e l'ideologia neoimperialista del Russkiy Mir in tutto il mondo; invita l'UE e i suoi Stati membri a sanzionare le entità, le persone fisiche e altri mandatari che diffondono la disinformazione russa e ad adottare ulteriori misure per far fronte all'utilizzo, da parte della Russia, delle informazioni come un'arma; |
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25. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio d'Europa, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, all'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, all'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, all'Organizzazione internazionale per le migrazioni, al Comitato internazionale della Croce Rossa, alla Corte penale internazionale, al Presidente, al governo e al parlamento dell'Ucraina, al Presidente, al governo e al parlamento della Federazione russa, nonché alle autorità bielorusse. |
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14.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 132/99 |
P9_TA(2022)0354
Esito del riesame della Commissione del piano d'azione in 15 punti in materia di commercio e sviluppo sostenibile
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2022 sull'esito del riesame della Commissione del piano d'azione in 15 punti in materia di commercio e sviluppo sostenibile (2022/2692(RSP))
(2023/C 132/13)
Il Parlamento europeo,
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visto il documento informale della Commissione del 26 febbraio 2018 dal titolo «Feedback and way forward on improving the implementation and enforcement of Trade and Sustainable Development chapters in EU Free Trade Agreements» (Riscontri e via da seguire in relazione al miglioramento dell'attuazione e dell'esecuzione dei capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile negli accordi di libero scambio dell'UE) («piano d'azione in 15 punti»), |
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vista la comunicazione della Commissione del 22 giugno 2022 dal titolo «Il potere dei partenariati commerciali: insieme per una crescita economica verde e giusta» (COM(2022)0409) («comunicazione sul riesame dei capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile»), |
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vista l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, |
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viste le convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), |
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vista la dichiarazione tripartita di principi dell'OIL sulle imprese multinazionali e la politica sociale («dichiarazione MNE»), |
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vista la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, compreso l'accordo di Parigi del 2015, |
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viste le relazioni di valutazione del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite, |
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vista la Convenzione sulla diversità biologica del 1992 e i relativi protocolli, |
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vista la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione del 1975, |
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vista la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo «Il Green Deal europeo» (COM(2019)0640), |
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vista la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo «Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 — Riportare la natura nella nostra vita» (COM(2020)0380), |
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vista la comunicazione della Commissione del 23 febbraio 2022 sul lavoro dignitoso in tutto il mondo per una transizione globale giusta e una ripresa sostenibile (COM(2022)0066), |
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vista la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo «Una strategia “Dal produttore al consumatore” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente» (COM(2020)0381), |
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viste la sua risoluzione del 26 novembre 2020 sulla revisione della politica commerciale dell'UE (1) e la comunicazione della Commissione del 18 febbraio 2021 dal titolo «Riesame della politica commerciale — Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva» (COM(2021)0066), |
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vista l'interrogazione della commissione per il commercio internazionale alla Commissione, del 16 gennaio 2018, sui capitoli sul commercio e sullo sviluppo sostenibile negli accordi commerciali dell'UE (O-000098/2017 –B8-0617/2017), |
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visto il documento informale dei Paesi Bassi e della Francia dell'8 maggio 2020 sul commercio, gli effetti economici sociali e lo sviluppo sostenibile, |
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vista la sua risoluzione del 17 febbraio 2022 sui diritti umani e la democrazia nel mondo e sulla politica dell'Unione europea in materia — relazione annuale 2021 (2), |
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vista la sua risoluzione del 13 marzo 2018 sull'uguaglianza di genere negli accordi commerciali dell'UE (3), |
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visti il piano d'azione dell'UE sulla parità di genere III (GAP III), pubblicato il 25 novembre 2020 (JOIN(2020)0017), e la risoluzione del Parlamento del 10 marzo 2022 al riguardo (4), |
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viste le relazioni annuali della Commissione sull'attuazione e l'applicazione degli accordi commerciali dell'UE, |
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visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 20 ottobre 2021 dal titolo «Commercio e sviluppo sostenibile di prossima generazione — Riesame del piano d'azione in 15 punti», |
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visto il documento informale del Comitato economico e sociale europeo dell'ottobre 2021 dal titolo «Strengthening and Improving the Functioning of EU Trade Domestic Advisory Groups» (Rafforzare e migliorare il funzionamento dei gruppi consultivi interni per il commercio dell'UE), |
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visto il manuale dell'OIL e della Commissione sulla valutazione delle disposizioni in materia di lavoro negli accordi commerciali e di investimento, pubblicato nel 2017, |
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visto il manuale sull'attuazione dei capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile nell'accordo commerciale tra l'UE e l'Ecuador, pubblicato nel 2019, |
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vista la relazione del maggio 2022 sul risultato finale della Conferenza sul futuro dell'Europa, in particolare la proposta 19, paragrafo 4, |
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vista l'interrogazione alla Commissione sull'esito del riesame della Commissione del piano d'azione in 15 punti in materia di commercio e sviluppo sostenibile (O-000029/2022 — B9-0021/2022), |
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visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento, |
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vista la proposta di risoluzione della commissione per il commercio internazionale, |
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A. |
considerando che l'UE si impegna a favore di un sistema commerciale aperto e basato su regole che sia equo, inclusivo e sostenibile; che la politica commerciale dell'UE è un importante strumento geoeconomico; che un'agenda commerciale positiva e proattiva è fondamentale per la prosperità economica, la competitività, l'innovazione e la creazione di nuovi posti di lavoro di alta qualità in Europa; |
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B. |
considerando che l'UE, essendo il più grande blocco commerciale al mondo, si trova in una posizione unica per cooperare e impegnarsi con i paesi partner a livello globale e bilaterale, al fine di migliorare il rispetto delle norme internazionali in materia di lavoro e delle norme ambientali attraverso la sua politica e i suoi accordi commerciali; |
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C. |
considerando che tutti i moderni accordi commerciali dell'UE includono capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile; che il piano d'azione in 15 punti ne guida l'attuazione e l'applicazione dal 2018; che il Parlamento ha chiesto sistematicamente un miglioramento dell'attuazione e dell'effettiva applicazione dei capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile nonché la possibilità di ricorrere a sanzioni in ultima istanza; |
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D. |
considerando che nel giugno 2021 la Commissione ha avviato un riesame approfondito del piano d'azione in 15 punti sui capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile, con l'obiettivo di rafforzare la capacità degli accordi commerciali nel loro complesso di promuovere il commercio sostenibile in cooperazione con i partner commerciali; |
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E. |
considerando che l'UE, attraverso la sua politica commerciale e la sua azione esterna e, insieme al Parlamento, mediante la sua attività legislativa e la sua diplomazia parlamentare, ha rafforzato l'idea che le condizioni in cui sono prodotti beni e servizi in termini di diritti umani, ambiente, lavoro e sviluppo sociale sono tanto importanti quanto gli scambi stessi di tali beni e servizi; |
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1. |
accoglie con favore la pubblicazione dei risultati del riesame dei capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile; sottolinea che il Parlamento sollecita da tempo un riesame completo e una maggiore attenzione all'attuazione e all'applicazione dei capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile; prende atto del fatto che la Commissione ha individuato margini di miglioramento in sei priorità d'intervento; |
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2. |
prende atto con soddisfazione dell'intenzione della Commissione di rafforzare i capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile quali strumenti di cooperazione nonché di ricorrere a un'analisi precoce delle lacune per individuare le priorità di attuazione per ciascun paese mediante il coinvolgimento della società civile; osserva che l'OIL, il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente e gli accordi ambientali multilaterali dovrebbero essere consultati al momento di definire le lacune nell'attuazione; ritiene che tabelle di marcia per l'attuazione dettagliate e temporalmente definite rappresentino uno strumento utile per conseguire i risultati auspicati; |
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3. |
ribadisce la necessità di un approfondito esercizio esplorativo prima dell'avvio di nuovi negoziati ALS; invita la Commissione a includere in tale esercizio esplorativo i contenuti pertinenti in relazione ai capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile; |
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4. |
sostiene il piano della Commissione volto a ottimizzare la sostenibilità in tutti gli accordi di libero scambio onde contribuire alla realizzazione di un'economia neutra in termini di emissioni di carbonio e a dare priorità all'accesso al mercato per i beni e i servizi ambientali nonché all'accesso alle materie prime e ai beni energetici che sono essenziali per il funzionamento di un'economia neutra in termini di emissioni di carbonio, a condizione che essi rispettino pratiche sostenibili, non pregiudichino i diritti umani, i diritti dei lavoratori e l'ambiente nei paesi terzi e siano conformi al principio delle Nazioni Unite del consenso libero, preventivo e informato; chiede valutazioni d'impatto globali per la sostenibilità al fine di individuare disposizioni al di là dei capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile che aprano opportunità o possano rappresentare una sfida per il conseguimento degli obiettivi di sostenibilità; |
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5. |
ricorda che il Parlamento ha chiesto di rafforzare il ruolo delle delegazioni dell'UE nel monitoraggio dell'attuazione degli impegni in materia di commercio e sviluppo sostenibile; chiede che alle delegazioni dell'UE siano assegnate risorse finanziarie e umane sufficienti a tal fine, che le attività di tutti i servizi della Commissione siano razionalizzate al fine di garantire un impegno adeguato per quanto concerne le questioni di sostenibilità relative al commercio e che siano coordinati e realizzati programmi di sviluppo delle capacità nell'ottica di promuovere lo sviluppo sostenibile; invita la Commissione e gli Stati membri a utilizzare al meglio l'approccio Team Europa per garantire il coordinamento e la coerenza nel dialogo con i paesi partner sulle questioni di sostenibilità relative al commercio; |
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6. |
accoglie con favore l'istituzione della funzione di responsabile dell'esecuzione degli accordi commerciali (CTEO) come pure la nuova concezione dello sportello unico centralizzato, che rappresentano misure importanti per rafforzare l'attuazione degli impegni in materia di commercio e sviluppo sostenibile; ricorda l'impegno della Commissione a dare pari importanza alle presunte violazioni delle disposizioni in materia di commercio e sviluppo sostenibile e alle presunte violazioni degli impegni in materia di accesso al mercato; osserva che, ad oggi, attraverso lo sportello unico centralizzato è stata presentata una sola denuncia relativa a violazioni degli impegni in materia di commercio e sviluppo sostenibile; sottolinea l'importanza di includere impegni chiari e precisi nei futuri capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile; |
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7. |
sostiene un ruolo strutturato e più forte per i gruppi consultivi interni (GCI) in tutte le fasi del ciclo di vita degli accordi commerciali ed esorta a conferire loro un ruolo di monitoraggio per quanto riguarda l'attuazione concreta di tutte le questioni che incidono sulla sostenibilità negli accordi di libero scambio, compreso il controllo delle tabelle di marcia per l'attuazione; chiede che ai GCI siano assegnate risorse finanziarie e un'assistenza tecnica sufficienti per consentire loro di svolgere correttamente i propri compiti; sottolinea che la commissione per il commercio internazionale (INTA) del Parlamento si è impegnata a tenere un dibattito annuale con i rappresentanti dei GCI; ritiene che scambi maggiori tra i gruppi di monitoraggio e i relatori permanenti del Parlamento, da un lato, e i GCI, dall'altro, sarebbero molto vantaggiosi per entrambe le parti; chiede l'istituzione di GCI funzionanti anche nei paesi e nelle regioni partner, in linea con le raccomandazioni del Comitato economico e sociale europeo e con i pareri dei GCI dell'UE; valuta positivamente il fatto che i GCI possano altresì presentare denunce collettive e che un denunciante avente sede nell'UE possa rappresentare le questioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile sollevate da un'entità ubicata in un paese partner; invita la Commissione a garantire che anche le organizzazioni della società civile, oltre ai GCI, possano presentare denunce collettive; |
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8. |
sottolinea che l'ulteriore allineamento dell'applicazione del capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile al meccanismo generale di risoluzione delle controversie tra Stati e l'estensione della fase di conformità alle controversie di cui a tale capitolo porteranno a una migliore attuazione e applicazione delle raccomandazioni formulate nelle relazioni dei panel di esperti; è del parere che i contributi determinati a livello nazionale, in quanto impegni tangibili assunti dalle parti dell'accordo di Parigi, debbano essere un fattore essenziale nel valutare l'esistenza di eventuali violazioni dell'accordo di Parigi; chiede che gli arbitri incaricati di tali controversie abbiano una comprovata esperienza nei settori pertinenti; |
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9. |
sottolinea l'importanza di effettuare valutazioni ex post dell'impatto ambientale e sociale di tutte le disposizioni degli accordi di libero scambio e di rivedere l'efficacia delle disposizioni in materia di commercio e sviluppo sostenibile; |
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10. |
plaude al fatto che il documento finale includa l'appello di lunga data del Parlamento a ricorrere alle sanzioni commerciali come misura di extrema ratio nei casi di gravi violazioni degli impegni in materia di commercio e sviluppo sostenibile, segnatamente i principi e i diritti fondamentali nel lavoro dell'OIL, come pure nei casi di violazioni materiali dell'accordo di Parigi; auspica che, in occasione della 15a conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica del dicembre 2022, siano soddisfatte le condizioni per rendere la convenzione applicabile come previsto nella comunicazione sul riesame dei capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile; |
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11. |
osserva che la Commissione non ha presentato un modello di capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile, riconoscendo che tutti gli elementi della comunicazione sul riesame dei capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile devono essere sviluppati ad hoc a seconda del partner commerciale in questione; |
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12. |
si attende che i principi che emergeranno dal riesame del piano d'azione in 15 punti sul commercio e lo sviluppo sostenibile siano rispecchiati in tutti gli accordi commerciali dell'UE in fase di negoziazione e nei futuri accordi commerciali presentati al Parlamento per approvazione, nonché nella modernizzazione di tutti gli accordi di libero scambio in vigore, utilizzando le clausole di revisione specifiche incluse negli accordi esistenti o altre procedure appropriate; |
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13. |
ritiene che l'esito del riesame dei capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile costituisca un passo importante per garantire che gli accordi commerciali soddisfino le richieste di lunga data del Parlamento e le aspettative della società civile e dei cittadini, garantendo nel contempo che gli accordi commerciali dell'UE rimangano negoziabili e attraenti per i partner; |
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14. |
ribadisce il suo impegno a intensificare costantemente l'attività parlamentare relativa al controllo degli impegni in materia di commercio e sviluppo sostenibile e della loro attuazione durante l'intero ciclo di vita degli accordi commerciali, anche attraverso gruppi di monitoraggio dedicati, missioni parlamentari specifiche del Parlamento europeo ed eventualmente commissioni parlamentari di monitoraggio congiunte con i paesi partner; chiede alla Commissione di riferire periodicamente al Parlamento, attraverso la commissione INTA o i gruppi di monitoraggio dedicati, in merito ai progressi compiuti per quanto riguarda gli impegni in materia di commercio e sviluppo sostenibile e la loro attuazione da parte dei paesi partner; |
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15. |
sottolinea che, onde garantire che le opportunità economiche create dagli accordi commerciali vadano a beneficio sia delle donne che degli uomini, la dimensione di genere dovrebbe essere integrata nell'intero processo, dalla valutazione d'impatto sulla sostenibilità all'attuazione, anche attraverso capitoli dedicati al genere; |
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16. |
ribadisce che, come indicato nel riesame della politica commerciale, tutti i futuri accordi di libero scambio dell'UE dovrebbero includere un capitolo in materia di sistemi alimentari sostenibili collegato al capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile; |
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17. |
sottolinea che l'UE, in quanto blocco commerciale più grande al mondo, deve essere ambiziosa negli sforzi compatibili con l'Organizzazione mondiale del commercio volti a elaborare ulteriori strumenti autonomi per sostenere l'azione globale per il clima e la lotta contro la perdita di biodiversità e la deforestazione, migliorare il benessere degli animali, stabilire norme in materia di sostenibilità delle imprese, dovuta diligenza e lavoro forzato, promuovere l'economia circolare e la transizione verso l'energia verde e garantire condizioni di lavoro dignitose in tutto il mondo, e incoraggiare i suoi partner commerciali a rispettarli, utilizzando il dialogo e le preferenze tariffarie; invita la Commissione a utilizzare i capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile per promuovere la ratifica delle convenzioni dell'OIL incluse nella dichiarazione MNE; |
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18. |
sottolinea che l'azione multilaterale è il modo migliore per realizzare la transizione globale verso un'economia neutra in termini di emissioni di carbonio, inclusiva e sostenibile in cui siano rispettati i diritti dei lavoratori, ed esorta l'UE a intensificare le sue attività a tal fine a livello multilaterale, in particolare nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio e attraverso la promozione di una più stretta collaborazione con l'OIL, il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente e gli accordi ambientali multilaterali; |
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19. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all'Organizzazione internazionale del lavoro, al Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente e agli accordi ambientali multilaterali. |
(1) GU C 425 del 20.10.2021, pag. 155.
(2) GU C 342 del 6.9.2022, pag. 191.
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14.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 132/103 |
P9_TA(2022)0355
Un approccio dell'UE alla gestione del traffico spaziale — Un contributo dell'UE per far fronte a una sfida globale
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2022 su un approccio dell'UE alla gestione del traffico spaziale — Un contributo dell'UE per far fronte a una sfida globale (2022/2641(RSP))
(2023/C 132/14)
Il Parlamento europeo,
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vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 15 febbraio 2022 dal titolo «Un approccio dell'UE alla gestione del traffico spaziale — Un contributo dell'UE per far fronte a una sfida globale» (JOIN(2022)0004), |
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viste le conclusioni del Consiglio dell'11 novembre 2020 intitolate «Orientamenti sul contributo europeo alla definizione dei principi fondamentali dell'economia spaziale globale», |
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vista la comunicazione della Commissione del 22 febbraio 2021 dal titolo «Piano d'azione sulle sinergie tra l'industria civile, della difesa e dello spazio» (COM(2021)0070), |
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visti gli orientamenti sulla sostenibilità a lungo termine delle attività nello spazio extra-atmosferico, adottati il 20 giugno 2019 dalla Commissione delle Nazioni Unite sull'uso pacifico dello spazio extra-atmosferico, |
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vista l'interrogazione alla Commissione sulla gestione del traffico spaziale (O-000035/2022 — B9-0022/2022), |
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visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento, |
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vista la proposta di risoluzione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, |
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A. |
considerando che la gestione del traffico spaziale (Space Traffic Management — STM) è di importanza strategica per l'Unione e contribuisce a garantire l'accesso allo spazio, l'utilizzo dello stesso e il rientro sulla Terra in modo sicuro, protetto e autonomo, assicurando la sostenibilità a lungo termine dello spazio extra-atmosferico, nonché a promuovere e mantenere la competitività dell'industria spaziale dell'UE; |
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B. |
considerando che negli ultimi anni il numero di operazioni spaziali, satelliti in orbita e detriti è notevolmente aumentato; che tale evoluzione ha portato a un aumento esponenziale del rischio per la sicurezza delle operazioni spaziali in orbita e per la sostenibilità dello spazio extra-atmosferico; che ciò rischia di compromettere i servizi forniti dalle componenti del programma spaziale dell'Unione; |
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C. |
considerando che sono emerse nuove tendenze industriali, che hanno portato alla comparsa di approcci più commerciali per quanto riguarda l'uso dello spazio, all'ingresso di nuovi attori non pubblici nel settore spaziale, ai lanci, programmati e in corso, delle cosiddette megacostellazioni nell'orbita terrestre bassa e ad altre tendenze commerciali, come le attività minerarie spaziali; |
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D. |
considerando che diverse tecnologie forniscono soluzioni affidabili in materia di traffico spaziale, congestione e rischio di collisioni; che sono state sviluppate una serie di innovazioni dell'UE e iniziative private e pubbliche per l'individuazione e il tracciamento dei detriti; che la prevenzione (automatica) delle collisioni di veicoli spaziali, la prevenzione delle collisioni con i detriti spaziali, la mitigazione e bonifica dei detriti spaziali e le tecniche di rimozione degli stessi sono strumenti efficaci che richiedono un quadro di regolamentazione e attuazione adeguato; |
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E. |
considerando che il programma spaziale dell'Unione comprende una componente di conoscenza dell'ambiente spaziale, che a sua volta comprende una sottocomponente di sorveglianza dello spazio e tracciamento (SST), che costituisce il pilastro operativo dell'STM; |
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F. |
considerando che, a differenza di altri settori (dei trasporti), per l'STM non è stato sviluppato nella stessa misura un quadro normativo internazionale organico con norme dettagliate e specifiche tecniche, ma esistono solo linee guida volontarie; |
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1. |
si compiace delle azioni pianificate descritte nella comunicazione congiunta dal titolo «Un approccio dell'UE alla gestione del traffico spaziale — Un contributo dell'UE per affrontare una sfida globale»; |
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2. |
valuta positivamente i recenti sviluppi nel settore spaziale, con l'ingresso di nuove società sul mercato e la diffusione sul mercato dei servizi forniti dalle varie componenti del programma spaziale dell'Unione; |
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3. |
sottolinea che l'incremento delle operazioni spaziali, il numero degli attori spaziali e l'aumento senza precedenti delle dimensioni della costellazione satellitare sono aspetti quantitativi che rappresentano importanti sfide da affrontare, in particolare attraverso misure preventive e lo sviluppo e la diffusione di tecniche avanzate e automatizzate come la prevenzione automatica delle collisioni; sottolinea, a tale proposito, che l'intelligenza artificiale, il calcolo ad alte prestazioni e l'apprendimento automatico costituiscono tecnologie abilitanti per i processi di automazione e tracciamento necessari; |
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4. |
sottolinea che per gestire correttamente il traffico spaziale occorrono dati basati su parametri quantitativi e strumenti di misurazione e che, a tal fine, sono necessari un aumento del numero e della qualità dei sensori, una solida condivisione di dati e progressi per quanto riguarda i detriti; |
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5. |
sottolinea che lo sviluppo del settore spaziale richiede l'adozione, da parte dell'UE, di un approccio strategico e ambizioso che copra gli aspetti normativi, la dimensione internazionale e i servizi SST; |
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6. |
sottolinea la necessità di promuovere una definizione di STM riconosciuta a livello internazionale al fine di garantire una comprensione comune di tutti i parametri e contribuire in tal modo alla sicurezza delle operazioni spaziali in uno spazio extra-atmosferico sempre più congestionato; |
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7. |
ritiene che, al fine di garantire operazioni spaziali sicure e protette, un quadro normativo chiaro per le attività spaziali dovrebbe servire da base per condizioni uniformi a livello dell'UE per le attività spaziali e un quadro globale per una legislazione europea vincolante in materia; invita la Commissione a elaborare un insieme di regole, norme, specifiche tecniche e orientamenti dell'UE e a promuovere attivamente tali norme a livello internazionale; |
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8. |
sottolinea che la sicurezza e la protezione devono essere prese in considerazione fin dalla fase della progettazione, che i lanci e le risorse spaziali devono basarsi sulla sostenibilità fin dalla progettazione, che le migliori pratiche e gli orientamenti attuali non sono sufficientemente utilizzati e che la frammentazione non favorisce un approccio efficiente su larga scala; sottolinea che tali modifiche dovrebbero essere formulate in maniera chiara e accurata per sostenerne una rapida adozione a livello internazionale ed evitare oneri amministrativi eccessivi per l'industria spaziale; |
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9. |
invita la Commissione a tenere conto delle esigenze sia civili che in materia di difesa/sicurezza, a valutare l'impatto dello sviluppo dell'STM sulle parti interessate pubbliche e private europee e a consultare anche le parti interessate dei paesi terzi; |
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10. |
invita la Commissione a dialogare con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, senza pregiudicare l'autonomia dell'Unione; |
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11. |
invita la Commissione a migliorare i servizi SST dell'Unione per quanto riguarda i dati raccolti, le analisi relative al rientro e alla frammentazione e a sviluppare ulteriormente la banca dati SST UE, compresi i movimenti rilevati, catalogati e previsti di oggetti spaziali; |
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12. |
sottolinea la necessità di sostenere lo sviluppo di migliori capacità SST e di promuovere la ricerca e l'innovazione nell'ambito dell'STM; |
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13. |
sottolinea che i detriti spaziali sono un problema urgente e che sono necessarie operazioni a tale riguardo; invita pertanto la Commissione a investire ulteriormente nella ricerca e nella diffusione di tecnologie per la riduzione dei detriti, utilizzando tutte le opportunità di finanziamento dell'UE per attività di ricerca e innovazione attraverso Orizzonte Europa, la missione di ricerca spaziale Cassini-Huygens, progetti pilota, comprese le sinergie tra i diversi programmi dell'UE e i fondi nazionali nonché la loro combinazione, e, nella misura del possibile, i fondi dell'Agenzia spaziale europea; |
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14. |
invita la Commissione a compiere tutti gli sforzi politici e diplomatici possibili, compreso il dialogo con le Nazioni Unite, per sviluppare un approccio internazionale organico per l'applicazione di norme e regole comuni e l'attuazione di soluzioni concrete in materia di STM a livello globale; |
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15. |
incoraggia la Commissione ad agevolare la partecipazione dell'UE all'accordo delle Nazioni Unite (1) per il salvataggio, alla convenzione (2) sulla responsabilità e alla convenzione sull'immatricolazione (3); |
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16. |
invita la Commissione a proporre prima del 2024 una legislazione in materia di STM, in particolare sulla governance del sistema e le responsabilità dell'Agenzia dell'UE per il programma spaziale proposta e, sulla base della revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e dell'attuale programma spaziale dell'Unione, l'integrazione dell'STM nel prossimo programma spaziale; |
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17. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) Accordo per il salvataggio degli astronauti, il ritorno degli astronauti e la restituzione degli oggetti inviati nello spazio extra-atmosferico (1967).
(2) Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali (1971).
(3) Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico (1974).
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14.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 132/106 |
P9_TA(2022)0356
«Uno slancio per gli oceani» per rafforzare la governance degli oceani e la biodiversità
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2022 su «Uno slancio per gli oceani» per rafforzare la governance degli oceani e la biodiversità (2022/2836(RSP))
(2023/C 132/15)
Il Parlamento europeo,
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vista la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo «Il Green Deal europeo» (COM(2019)0640), |
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vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo (1), |
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vista la comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 10 novembre 2016, dal titolo: «Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani (JOIN(2016)0049)», |
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vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2018 sulla governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani nel contesto degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) per il 2030 (2), |
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vista la comunicazione comune della Commissione e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 24 giugno 2022 sulla governance internazionale degli oceani — «Definire la rotta verso un pianeta blu sostenibile» (JOIN(2022)0028), |
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viste la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020, dal titolo «Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 — Riportare la natura nella nostra vita» (COM(2020)0380), compreso il suo obiettivo di creare una rete coerente di zone marine protette che coprano il 30 % dei mari dell'UE e la sua risoluzione del 9 giugno 2021 al riguardo (3), |
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vista la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (4), |
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vista la direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (5) (direttiva sulla pianificazione dello spazio marittimo), |
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vista la sua risoluzione del 25 marzo 2021 sugli effetti dei rifiuti marini sulla pesca (6), |
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vista la sua risoluzione del 3 maggio 2022 verso un'economia blu sostenibile nell'UE: il ruolo dei settori della pesca e dell'acquacoltura (7) |
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viste le sue risoluzioni del 6 luglio 2016 sulla decisione del Giappone di riprendere la caccia alla balena durante la stagione 2015-2016 (8) e del 12 settembre 2017 sulla caccia alla balena in Norvegia (9) |
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visto il progetto della Commissione nell'ambito del programma Orizzonte Europa dal titolo «Missione stella marina 2030: far rivivere i nostri oceani e le nostre acque», |
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vista la comunicazione della Commissione del 10 ottobre 2007 intitolata «Una politica marittima integrata per l'Unione europea» (COM(2007)0575), |
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visto l'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico a seguito dei negoziati Post-Cotonou, |
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viste la ratifica e l'entrata in vigore della Convenzione sulle sostanze pericolose e nocive per mare, adottata nel 2010, che modifica un precedente strumento adottato nel 1996, |
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vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, dal titolo «Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development» (Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile), adottata in occasione del vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile il 25 settembre 2015 a New York e in particolare l'obiettivo di sviluppo sostenibile 14 dell'Agenda per lo sviluppo sostenibile 2030 delle Nazioni Unite che incoraggia la conservazione e lo sfruttamento sostenibile degli oceani, dei mari e delle risorse marine, |
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visti la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici del 2015, entrato in vigore il 4 novembre 2016, |
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visto il patto per il clima di Glasgow adottato nell'ambito dell'UNFCCC il 13 novembre 2021, |
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vista la Convenzione sulla diversità biologica entrata in vigore il 29 dicembre 1993, |
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vista la Convenzione dell'ONU sul diritto del mare (UNCLOS), firmata a Montego Bay, Giamaica, il 10 dicembre 1982 ed entrata in vigore il 16 novembre 1994, |
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visti il mandato dell'Autorità internazionale dei fondi marini istituita a norma dell'UNCLOS e l'accordo del 1994 relativo all'attuazione della parte XI dell'UNCLOS, |
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vista la relazione speciale 2019 del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico del 24 settembre 2019 in materia di oceani e criosfera nell'era dei cambiamenti climatici, |
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vista l'iniziativa del decennio delle scienze oceaniche per lo sviluppo sostenibile (2021-2030) proclamato dalle Nazioni Unite, |
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vista la relazione di valutazione globale sulla biodiversità e i servizi ecosistemici della piattaforma intergovernativa scienza-politica per la biodiversità e i servizi ecosistemici, del maggio 2019, |
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visto il One Ocean Summit, svoltosi a Brest, Francia, dal 9 all'11 febbraio 2022, |
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vista la risoluzione adottata dall'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente a Nairobi il 2 marzo 2022 dal titolo «Porre fine all'inquinamento da plastica: verso uno strumento internazionale giuridicamente vincolante», |
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vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 24 dicembre 2017 sullo sviluppo di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante nel quadro dell'UNCLOS per la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica marina delle zone non sottoposte a giurisdizione nazionale, |
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viste la conferenza ad alto livello delle Nazioni Unite a sostegno dell'attuazione dell'OSS 14 (Conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani), tenutasi a Lisbona dal 27 giugno al 1o luglio 2022, e la successiva adozione della dichiarazione di Lisbona, |
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vista la settima conferenza ad alto livello «Il nostro oceano», organizzata congiuntamente dalla Repubblica di Palau e dagli Stati Uniti il 13 e 14 aprile 2022, |
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vista la Conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità (COP15) che si terrà a Montreal dal 5 al 17 dicembre 2022, |
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visto l'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sull'eliminazione delle sovvenzioni dannose alla pesca, adottato in occasione della 12a conferenza ministeriale dell'OMC il 17 giugno 2022, |
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vista la dichiarazione di Bizerte adottata in occasione del Forum mondiale del mare nel settembre 2022, |
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vista la relazione speciale n. 20/2022 della Corte dei conti europea, del 26 settembre 2022, dal titolo «Azione dell’UE per contrastare la pesca illegale — Regimi di controllo in atto ma indeboliti da verifiche e sanzioni non uniformi applicate dagli Stati membri», |
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vista la comunicazione della Commissione del 19 novembre 2020 dal titolo «Una strategia dell'UE per sfruttare il potenziale delle energie rinnovabili offshore per un futuro climaticamente neutro» (COM(2020)0741), |
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vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2022 su una strategia europea per le energie rinnovabili offshore (10), |
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vista la relazione speciale n. 26/2020 della Corte dei conti, del 26 novembre 2020, dal titolo «Ambiente marino: la protezione esercitata dall'UE è estesa ma non va in profondità», |
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vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2021 sull'istituzione di zone marine protette nell'Antartico e la conservazione della biodiversità nell'Oceano australe (11), |
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vista la sua risoluzione del 7 luglio 2021 sull'impatto provocato sul settore della pesca dagli impianti eolici offshore e da altri sistemi energetici rinnovabili (12), |
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visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che il Parlamento europeo ha dichiarato un'emergenza climatica e ambientale e si è impegnato ad adottare senza indugio le misure concrete necessarie per combattere e arginare tale minaccia prima che sia troppo tardi; che la perdita di biodiversità e i cambiamenti climatici sono interconnessi e si acuiscono a vicenda, costituendo uguali minacce alla vita del nostro pianeta, e in quanto tali dovrebbero essere affrontanti insieme senza indugio; |
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B. |
considerando che la natura si sta deteriorando a un ritmo e su una scala senza precedenti nella storia umana; che, in tutto il mondo, si stima che un milione di specie sia a rischio di estinzione; che solo il 23 % delle specie e il 16 % degli habitat a norma delle direttive sulla tutela della natura dell'UE presentano una condizione favorevole; |
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C. |
considerando che gli oceani occupano il 71 % della superficie terrestre, producono metà dell'ossigeno, assorbono un terzo delle emissioni di CO2 e il 90 % del calore in eccesso nel sistema climatico (13) e svolgono un ruolo unico e vitale come regolatore del clima nel contesto della crisi climatica; |
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D. |
considerando che il mondo sta attraversando una crisi climatica e ambientale che richiede risposte globali che individuino sfide, sinergie e settori di cooperazione comuni; |
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E. |
considerando che si ritiene che le acque profonde abbiano la maggiore biodiversità terrestre, con circa 250 000 specie note e molte altre ancora da scoprire, e che almeno due terzi delle specie marine del mondo non sono ancora identificate (14); |
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F. |
considerando che l'UE e i suoi Stati membri rappresentano la più grande area marittima al mondo, tenendo conto delle aree marittime dei paesi e territori d'oltremare; |
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G. |
considerando che gli oceani contribuiscono anche alla sicurezza alimentare e alla salute fornendo una fonte primaria di proteine a oltre 3 miliardi di persone, fornendo energia rinnovabile e risorse minerarie, nonché creando posti di lavoro nelle comunità costiere e fungendo da vettore di trasporto per le nostre merci e agevolando le nostre comunicazioni via Internet; |
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H. |
considerando che gli oceani sono attualmente sottoposti a forti pressioni da parte delle attività umane, tra cui la pesca eccessiva e tecniche di pesca dannose, quali le operazioni di pesca di fondo, l'inquinamento, le attività estrattive industriali e la crisi climatica, con conseguenti danni irreversibili quali il riscaldamento degli oceani, l'innalzamento del livello del mare, l'acidificazione, la deossigenazione, l'erosione costiera, l'inquinamento marino, lo sfruttamento eccessivo della biodiversità marina, la perdita e il degrado degli habitat e la riduzione della biomassa, che hanno anche conseguenze sulla salute e la sicurezza delle popolazioni umane e animali nonché su altri organismi; |
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I. |
considerando che, secondo la piattaforma intergovernativa sulla biodiversità e i servizi ecosistemici e il gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico, la biodiversità marina è gravemente minacciata; che l’Agenzia europea dell'ambiente ha richiamato l'attenzione sullo stato attuale di degrado dell'ambiente marino europeo e sulla necessità di ripristinare rapidamente i nostri ecosistemi marini affrontando l'impatto delle attività umane sull'ambiente marino; che i punti critici marini quali le barriere coralline, le mangrovie e le praterie oceaniche sono gravemente degradati e minacciati dai cambiamenti climatici e dall'inquinamento; |
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J. |
considerando che il mancato conseguimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi avrebbe enormi effetti ambientali e costi economici, tra cui l'aumento della probabilità di raggiungere i punti di non ritorno ai quali i livelli di temperatura inizierebbero a limitare la capacità della natura di assorbire carbonio negli oceani; |
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K. |
considerando che le balene migliorano la produttività degli ecosistemi e svolgono un ruolo significativo nella cattura del carbonio dall'atmosfera; che ogni grande balena sequestra in media 33 tonnellate di CO2 durante il suo ciclo di vita; che, secondo i calcoli del Fondo monetario internazionale, se fosse consentito alle balene di tornare al loro numero prima della caccia alle balene, si genererebbe un aumento significativo del fitoplancton positivo per il clima, con conseguente cattura aggiuntiva di centinaia di milioni di tonnellate di CO2 all'anno equivalenti all'improvvisa comparsa di 2 miliardi di alberi (15); che la protezione delle balene dovrebbe essere una priorità della governance internazionale degli oceani; |
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L. |
considerando che l'oceano dovrebbe essere riconosciuto a livello internazionale come un bene comune globale ed essere protetto in virtù della sua unicità e interconnessione e dei servizi ecosistemici essenziali che esso fornisce, da cui dipendono le generazioni attuali e future per la loro sopravvivenza e il loro benessere; |
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M. |
considerando che, grazie alle loro caratteristiche geografiche e specificità, le regioni ultraperiferiche e le isole dell'UE aiutano l'UE a trarre vantaggio dalla dimensione geostrategica, ecologica, economica e culturale dell'oceano e gli conferiscono responsabilità; che le regioni ultraperiferiche e le isole sono tra le più colpite dai cambiamenti climatici, in particolare e in termini di sviluppo sostenibile, rispetto al resto dell'UE e al resto del mondo sviluppato; |
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N. |
considerando che l'Agenzia europea dell'ambiente ha definito la governance degli oceani come le attività intese a «gestire e utilizzare gli oceani del mondo e le relative risorse in modo tale da mantenerli in salute, produttivi, sicuri e resilienti» (16); |
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O. |
considerando che l'economia blu dell'UE genera 4,5 milioni di posti di lavoro diretti e comprende tutte le industrie e i settori relazionati agli oceani, ai mari e alle coste, quali trasporto marittimo di merci e passeggeri, pesca e produzione di energia, nonché porti, cantieri navali, turismo costiero e acquacoltura terrestre; che le questioni economiche connesse agli oceani sono un elemento importante del pacchetto del Green Deal europeo e del piano per la ripresa e che lo sviluppo di un'economia blu sostenibile in relazione agli ecosistemi marini potrebbe promuovere notevolmente lo sviluppo economico e la creazione di posti di lavoro, specialmente nei paesi e nelle regioni costieri e insulari e nelle regioni ultraperiferiche (17); |
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P. |
considerando che, in occasione del vertice «One Ocean» tenutosi a Brest nel febbraio 2022, la Francia e la Colombia hanno lanciato una coalizione globale per il carbonio blu ed è stata altresì lanciata una coalizione di ambizione elevata in materia di diversità biologica marina nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale (BBNJ); |
1.
invita l'UE a ergersi a leader nel tutelare gli oceani, ripristinare gli ecosistemi marini e sensibilizzare in merito al ruolo essenziale che gli oceani svolgono nel mantenimento di un pianeta abitabile per gli esseri umani e gli animali e ai numerosi vantaggi che essi apportano alle nostre società; reputa importante, in tale contesto, migliorare il nostro rapporto con gli oceani; incoraggia la Commissione a promuovere una migliore integrazione delle questioni relative alla conservazione degli oceani in altri settori strategici, ivi incluso in occasione delle prossime conferenze sul clima e la biodiversità, segnatamente la COP15 e la COP27;
2.
esprime delusione per il fatto che il trattato sull'alto mare non sia stato in ultima analisi adottato durante la quinta conferenza intergovernativa, riconoscendo nel contempo che sono stati conseguiti progressi; ritiene che sia imperativo garantire la protezione della biodiversità al di là delle giurisdizioni nazionali, al fine di proteggere, conservare e ripristinare la vita marina e utilizzare le nostre risorse oceaniche condivise in maniera equa e sostenibile; invita la Commissione e gli Stati membri a riprendere urgentemente e senza indugio i negoziati relativi al trattato sull'alto mare, in modo da adottare un approccio ambizioso ai negoziati su un trattato in materia di BBNJ che assicuri un quadro internazionale ambizioso, efficace e orientato al futuro, essenziale per conseguire l'obiettivo di conservare almeno il 30 % degli oceani e dei mari a livello globale;
3.
sottolinea che la conferenza delle parti del trattato dovrebbe essere pienamente competente ad adottare piani e misure di gestione efficaci per le zone marine protette ed è fermamente convinto che qualsiasi tipo di meccanismo di non partecipazione minerebbe gli sforzi in materia di protezione dell'ambiente marino; evidenzia inoltre che il trattato dovrebbe altresì includere un meccanismo equo e giusto per l'accesso ai benefici delle risorse genetiche marine e la condivisione delle stesse, oltre a fornire finanziamenti adeguati per sostenere le funzioni di base del trattato, nonché assistenza finanziaria, scientifica e tecnica agli Stati che la richiedano, mediante lo sviluppo di capacità e trasferimenti di tecnologia marina; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere l'inclusione della nozione di oceano quale bene comune globale nel preambolo delle future dichiarazioni e dei futuri trattati internazionali, in particolare in materia di BBNJ;
4.
evidenzia che le prossime conferenze sul clima (COP27) e sulla biodiversità (COP15) saranno cruciali per garantire la centralità degli oceani nella lotta contro i cambiamenti climatici e il pieno conseguimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi e della convenzione sulla diversità biologica; riconosce che il buono stato di salute degli oceani e dei mari è essenziale per mantenere il loro ruolo nell'attenuazione dei cambiamenti climatici e per rispettare l'obiettivo relativo alla temperatura previsto dall'accordo di Parigi; ribadisce il suo invito affinché l'UE si adoperi per un quadro globale ambizioso in materia di biodiversità per il periodo successivo al 2020 in occasione della COP15, prevedendo obiettivi per arrestare e invertire la perdita di biodiversità, anche attraverso obiettivi globali di ripristino e protezione giuridicamente vincolanti di almeno il 30 % entro il 2030;
Migliorare la governance degli oceani a vello internazionale e dell'UE
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5. |
è dell'opinione che per contrastare il degrado degli oceani siano necessari sforzi congiunti significativi; chiede una governance globale, sistemica, integrata e ambiziosa; |
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6. |
invita nuovamente la Commissione e gli Stati membri a sostenere una moratoria internazionale sull'attività mineraria in mare profondo (18); |
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7. |
pone in rilievo l'importanza di tenere conto delle correlazioni esistenti tra l'ambiente marino e terrestre nelle politiche europee, inclusa la fuoriuscita di azoto e fosforo derivante dall'agricoltura intensiva nonché l'inquinamento da plastica; sottolinea inoltre l'importanza di garantire l'integrazione dell'approccio «One Health», riconoscendo i legami tra salute umana, animale e ambientale; |
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8. |
ribadisce la propria preoccupazione per il fatto che l'assistenza settoriale fornita dagli accordi di partenariato per una pesca sostenibile spesso non apporti un beneficio diretto alla pesca locale e alle comunità costiere dei paesi terzi; invita nuovamente la Commissione a garantire che tali accordi siano in linea con gli OSS, gli obblighi ambientali dell'UE e gli obiettivi della politica comune della pesca dell'Unione; esorta l'UE a migliorare la trasparenza, la raccolta di dati (in particolare sulle catture, sulla registrazione delle navi e sulle condizioni di lavoro) e i requisiti di segnalazione previsti dagli accordi di partenariato per una pesca sostenibile, e a creare una banca dati socioeconomica centralizzata di tutte le imbarcazioni dell'UE, indipendentemente dalla zona in cui operano; |
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9. |
sottolinea la necessità di integrare le considerazioni relative ai lavoratori in mare e ai diritti umani nel quadro della governance globale degli oceani; invita la Commissione a intraprendere sforzi mirati per promuovere norme in materia di lavoro dignitoso nell'industria globale della pesca, riconoscendo il legame tra abusi dei diritti del lavoro e dei diritti umani e pratiche di pesca non sostenibili e distruttive, in particolare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN); |
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10. |
esorta il Consiglio e le sue presidenze di turno a elaborare e attuare una visione strategica a lungo termine per le questioni marittime, al fine di rendere l'UE un leader globale nello sviluppo sostenibile degli oceani, in particolare nella tutela degli oceani e dei loro ecosistemi, in modo da affrontare le attuali crisi ambientale e climatica; |
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11. |
ribadisce il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo a favore del quale l'UE e gli Stati membri si sono impegnati e che mira a minimizzare le contraddizioni e a creare sinergie tra le diverse politiche dell'Unione; evidenzia, a tale riguardo, il ruolo fondamentale delle politiche di sviluppo dell'UE, che dovrebbero aiutare i paesi partner a conseguire i suddetti obiettivi comuni per quanto riguarda gli oceani e il genere umano; |
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12. |
sottolinea l'importanza di proteggere le popolazioni di balene, dal punto di vista sia della biodiversità che del clima; sostiene fermamente il mantenimento della moratoria globale della caccia alle balene a fini commerciali nonché il divieto del commercio internazionale di prodotti ricavati dalle balene; invita il Giappone, la Norvegia e l'Islanda a porre fine alle loro attività di caccia alle balene; chiede all'UE di affrontare i pericoli che minacciano la vita delle balene e di altri cetacei, tra cui gli speronamenti, l'intrappolamento in reti da pesca, i rifiuti di plastica trasportati dall'acqua e l'inquinamento acustico; |
Garantire la preservazione dinanzi alle crisi climatica e ambientale
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13. |
ribadisce, come affermato nella strategia sulla biodiversità, il suo sostegno convinto agli obiettivi dell'UE di proteggere almeno il 30 % e di proteggere rigorosamente almeno il 10 % delle zone marine dell'Unione; si attende che la nuova normativa dell'UE sul ripristino della natura garantisca il ripristino degli ecosistemi marini degradati, dal momento che il buono stato di salute degli ecosistemi marini può proteggere e ripristinare la biodiversità e attenuare i cambiamenti climatici, offrendo molteplici servizi ecosistemici; rinnova il suo invito a garantire un obiettivo di ripristino di almeno il 30 % della superficie terrestre e marina dell'UE, che vada oltre la semplice protezione; |
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14. |
reitera il suo pieno sostegno all'istituzione di due nuove zone marine protette che coprano oltre 3 milioni di km2 nell'Antartico orientale e nel mare di Weddell (19); invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare in misura significativa gli sforzi volti al conseguimento di tale obiettivo; |
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15. |
appoggia la domanda dell'UE di ottenere lo status di osservatore presso il Consiglio artico; chiede una maggiore protezione della regione artica, incluso il divieto di prospezione di petrolio e, non appena possibile, di gas; |
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16. |
ribadisce il proprio sostegno al divieto delle attività industriali estrattive dannose per l'ambiente, come l'estrazione mineraria e l'estrazione di combustibili fossili nelle aree marine protette; invita nuovamente l'UE a varare e finanziare programmi di ricerca scientifica volti a mappare gli habitat marini ricchi di carbonio nelle acque dell'UE, che fungeranno da base per la designazione di tali aree come zone marine rigorosamente protette, al fine di salvaguardare e ripristinare i pozzi marini di assorbimento del carbonio conformemente alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, nonché di salvaguardare e ripristinare gli ecosistemi, in particolare quelli dei fondali marini, in linea con la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, proteggendoli dalle attività umane suscettibili di perturbare la colonna d'acqua e rilasciare carbonio nella stessa, come le operazioni di pesca con attrezzi di fondo; |
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17. |
ribadisce che le attività di pesca e di acquicoltura a livello mondiale devono essere sostenibili dal punto di vista ambientale e devono essere gestite in modo coerente con gli obiettivi di conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e di contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare; sottolinea che la raccolta di dati scientifici e socioeconomici è fondamentale per la gestione sostenibile della pesca; si rammarica del fatto che il recente regolamento di esecuzione (UE) 2022/1614 della Commissione, del 15 settembre 2022, sia stato adottato sulla base di insufficienti dati e consultazioni delle parti interessate; esorta la Commissione a rivedere la propria decisione alla luce dell'imminente parere del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare, che sarà pubblicato nel novembre 2022, e quando sarà disponibile una valutazione d'impatto socioeconomico; |
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18. |
sottolinea che è essenziale razionalizzare l'integrazione degli ecosistemi costieri di cattura del «carbonio blu» (mangrovie, paludi salmastre intercotidali e praterie oceaniche) nel Green Deal europeo e incoraggia la Commissione a continuare a lavorare all'identificazione di metodologie solide, trasparenti e basate su dati scientifici per tenere debito conto degli assorbimenti e delle emissioni di carbonio operati da tali ecosistemi in un modo che non sia nocivo per altri obiettivi in materia di biodiversità; |
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19. |
pone in evidenza che le regioni ultraperiferiche e le isole sono essenziali per far fronte alle sfide relative agli oceani e chiede che l'UE rafforzi il loro ruolo nel trovare soluzioni in termini di adattamento ai cambiamenti climatici, protezione della biodiversità marina e transizione verso un'economia blu sostenibile, ivi incluso promuovendo soluzioni ecosistemiche; chiede all'Unione una migliore associazione delle regioni ultraperiferiche nelle strategie sugli oceani, anche nel quadro della politica marittima integrata; |
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20. |
rammenta l'importanza e la necessità urgente di ridurre ed evitare i rifiuti marini, dal momento che i rifiuti di plastica rappresentano l'80 % di tutto l'inquinamento marino e che la plastica presente negli oceani ammonterebbe a circa 75-199 milioni di tonnellate e potrebbe triplicare entro il 2040 in mancanza di un intervento significativo, secondo le stime del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (20); accoglie con favore l'attività di negoziato in corso finalizzata a un trattato globale sull'inquinamento da plastica e chiede ai paesi membri delle Nazioni Unite di raggiungere un accordo ambizioso ed efficace al più tardi entro il 2024; evidenzia la necessità di contrastare l'inquinamento da plastica riducendo i rifiuti alla fonte, diminuendo in via prioritaria l'uso e il consumo di plastica e incrementando la circolarità; esprime inoltre il proprio sostegno a favore delle attività di pulizia; attira l'attenzione sull'economia della plastica e sulla sua crescita esponenziale in termini di produzione nel corso degli ultimi decenni; chiede un approccio sistemico al fine di contrastare in modo adeguato l'inquinamento dell'ambiente causato dalla plastica, inclusa la microplastica; chiede misure internazionali per porre fine ai rifiuti nucleari e militari negli oceani e soluzioni pratiche per limitare il loro attuale impatto sull'ambiente e sulla salute; |
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21. |
accoglie con favore l'accordo recentemente adottato dall'OMC sulle sovvenzioni alla pesca, che tutte le parti dovrebbero ratificare rapidamente, ma deplora che non sia stato raggiunto un accordo per limitare le sovvenzioni che aumentano la pesca eccessiva e la sovraccapacità della flotta; invita la Commissione a raggiungere senza indugi un accordo con l'OMC; sottolinea che la pesca deve essere condotta in modo sostenibile, garantendo che gli impatti negativi delle attività di pesca sull'ecosistema marino siano ridotti al minimo ed evitando il degrado dell'ambiente, cosa che costituisce uno degli obiettivi della politica comune della pesca; invita la Commissione e gli Stati membri a intervenire contro la sovracapacità e la pesca eccessiva, anche vietando le sovvenzioni che contribuiscono alla sovracapacità e alla pesca eccessiva; |
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22. |
ricorda che le attività di pesca INN e la pesca eccessiva rappresentano una minaccia considerevole per la pesca sostenibile e la resilienza degli ecosistemi marini; accoglie con favore l'impegno della Commissione a seguire un approccio di «tolleranza zero» nei confronti della pesca INN, ma prende atto con preoccupazione della conclusione della relazione speciale n. 20/2022 della Corte dei conti, secondo cui l'efficacia dei sistemi di controllo esistenti per combattere la pesca illegale è ridotta dall'applicazione disomogenea dei controlli e delle sanzioni da parte degli Stati membri; invita gli Stati membri a migliorare l'attuazione del regolamento INN dell'Unione (21), a dare seguito alle raccomandazioni della Corte dei conti e a garantire sanzioni dissuasive contro la pesca illegale; |
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23. |
esprime inoltre preoccupazione per i casi di pesca INN al di fuori delle acque dell'Unione; chiede l'introduzione di un sistema globale forte di sanzioni deterrenti e di un approccio multilivello per combattere la pesca INN; sottolinea la necessità di limitare il ricorso alle bandiere di comodo e al cambiamento di bandiera, nonché di affrontare il problema del trasbordo in mare; invita la Commissione a promuovere efficacemente la trasparenza sulla titolarità effettiva delle strutture societarie e invita l'Unione, più in generale, a rafforzare lo sviluppo di capacità anticorruzione promuovendo la cooperazione tra le agenzie nazionali, aumentando la cooperazione internazionale, migliorando il controllo degli agenti della pesca nei paesi in via di sviluppo con il sostegno dell'Unione e sostenendo i centri e le task force regionali di monitoraggio, controllo e sorveglianza; |
Promuovere un'economia blu sostenibile
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24. |
riconosce che la buona salute dei nostri oceani è essenziale per la sostenibilità a lungo termine di molte attività, dalla pesca al turismo, dalla ricerca al trasporto marittimo; accoglie con favore il potenziale di un'economia blu pienamente sostenibile ai fini dello sviluppo sostenibile e della creazione di posti di lavoro e sottolinea che è essenziale sostenere tali settori affinché diventino più sostenibili e si adattino alle nuove norme del Green Deal europeo; |
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25. |
invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare pienamente la direttiva sulla pianificazione dello spazio marittimo, tenendo conto di tutte le attività economiche marittime, tra cui la pesca, gli impianti energetici offshore, le rotte di trasporto marittimo, i regimi di separazione del traffico, lo sviluppo dei porti, il turismo e l'acquacoltura attraverso un approccio integrato e basato sugli ecosistemi che garantisca la protezione degli ecosistemi marini; ribadisce che sono necessari ulteriori sforzi per un'attuazione coerente della direttiva, che invita gli Stati membri ad applicare un «approccio ecosistemico» nella loro pianificazione, al fine di dare l'esempio per introdurre la pianificazione dello spazio marittimo a livello mondiale; |
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26. |
ricorda che, oltre alle emissioni di CO2 e NO2, la decarbonizzazione del trasporto marittimo dovrebbe includere le emissioni di metano, dato che il metano è oltre 80 volte più potente del CO2 su un periodo di 20 anni, il che lo rende il secondo gas a effetto serra più importante che contribuisce a circa un quarto del riscaldamento globale attuale; |
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27. |
sottolinea che la fuliggine è al tempo stesso un inquinante atmosferico e un forzante climatico di breve durata, che si forma insieme al particolato durante la combustione con un significativo effetto di riscaldamento, e costituisce il secondo fattore che contribuisce maggiormente al riscaldamento climatico causato dalle navi; sottolinea l'importanza di proteggere l'Artico, in particolare, dalle emissioni del trasporto marittimo e dal particolato e ricorda che, in una comunicazione congiunta del 13 ottobre 2021, l'Unione si è impegnata a «guidare la spinta verso il trasporto marittimo a emissioni zero e a inquinamento zero nell'Oceano Artico, in linea con gli obiettivi del Green Deal e con il pacchetto Pronti per il 55 %» (22); invita l'UE a spingere a livello internazionale e ad adoperarsi per l'adozione di misure concrete per conseguire un trasporto marittimo a emissioni zero e a inquinamento zero nell'Artico; |
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28. |
esprime preoccupazione per il rumore sottomarino causato dal trasporto marittimo, dai piloni e da altre attività marine, nonché per le collisioni di cetacei con le navi, che hanno un impatto negativo sugli ecosistemi marini e sul benessere delle specie marine; invita la Commissione a individuare e proporre misure per affrontare tali problemi; |
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29. |
sottolinea che l'oceano è vulnerabile alla perforazione offshore per l'estrazione di combustibili fossili; sottolinea che l'uso di combustibili fossili contribuirà ulteriormente ai cambiamenti climatici, accelerandoli; è del parere che l'Unione debba cooperare con i partner internazionali al fine di conseguire una transizione giusta dalla trivellazione offshore di combustibili fossili; |
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30. |
ribadisce le sue posizioni in merito al regolamento sul monitoraggio, la comunicazione e la verifica (MRV) (23) e alla direttiva sul sistema di scambio di quote di emissione (24) per l'istituzione di un Fondo per gli oceani inteso a migliorare l'efficienza energetica delle navi e sostenere gli investimenti volti a contribuire alla decarbonizzazione del trasporto marittimo, come la propulsione eolica, anche nel trasporto marittimo a corto raggio e nei porti; |
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31. |
sottolinea la necessità di mettere in atto rapidamente progetti sostenibili in materia di energie rinnovabili offshore, tenendo conto nel contempo del loro impatto sugli ecosistemi, comprese le specie migratorie, e delle conseguenze ambientali, sociali ed economiche; sottolinea che l'Europa trarrebbe vantaggio dallo sviluppo di un forte mercato interno per l'energia offshore rinnovabile, al fine di ampliare ulteriormente la propria leadership tecnologica nel settore e di creare in tal modo nuove opportunità di esportazione in tutto il mondo per l'industria europea; |
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32. |
sottolinea che l'Unione dovrebbe dare l'esempio adottando requisiti giuridici ambiziosi per decarbonizzare il trasporto marittimo e renderlo più sostenibile, sostenendo e sollecitando nel contempo misure che siano almeno comparabili in termini di ambizione nei consessi internazionali quali l'Organizzazione marittima internazionale, consentendo al settore del trasporto marittimo di eliminare gradualmente le sue emissioni di gas a effetto serra a livello globale e in linea con l'accordo di Parigi; sottolinea che, qualora l'Organizzazione marittima internazionale dovesse adottare tali misure, la Commissione dovrebbe esaminarne l'ambizione e l'integrità ambientale complessiva, compresa la loro ambizione generale in relazione agli obiettivi dell'accordo di Parigi, all'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori dell'economia dell'Unione per il 2030 e al conseguimento della neutralità climatica al più tardi entro il 2050; ritiene che, se ritenuto necessario, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento e al Consiglio proposte successive che preservino l'integrità ambientale e l'efficacia dell'azione dell'Unione per il clima e riconoscano la sovranità dell'Unione di regolamentare la propria quota di emissioni prodotte dalle tratte marittime internazionali, in linea con gli obblighi dell'accordo di Parigi; |
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33. |
accoglie con favore il ruolo delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP); esorta la Commissione, nell'ambito dei negoziati per una convenzione sulle ORGP, a garantire che le misure di gestione e di conservazione approvate siano in linea con le ambizioni o siano più ambiziose di quelle stabilite nella politica comune della pesca, concedendo norme armonizzate alla flotta dell'Unione a prescindere dalla zona geografica in cui essa opera e garantendo condizioni di parità per tutte le flotte che operano nell'ambito di tali convenzioni internazionali; invita la Commissione a incoraggiare la creazione di nuove ORGP e a proporre mandati ambiziosi per migliorare la protezione delle popolazioni ittiche e la gestione sostenibile delle risorse alieutiche, ridurre i rigetti e migliorare i dati disponibili, la conformità e la trasparenza del processo decisionale; incoraggia un uso più ampio dei totali ammissibili di catture e dei meccanismi dei contingenti, in particolare nei negoziati per una convenzione sulle ORGP e negli accordi di partenariato per una pesca sostenibile, al fine di garantire un'efficace conservazione globale delle risorse alieutiche; |
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34. |
sottolinea la necessità di tenere pienamente conto delle esigenze sociali legate alla transizione verso un'economia blu sostenibile; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere la riqualificazione e il miglioramento delle competenze della forza lavoro esistente, nonché ad attrarre nella forza lavoro nuove persone dotate delle competenze necessarie per pratiche economiche sostenibili; |
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35. |
invita la Commissione a effettuare e sviluppare le analisi socioeconomiche esistenti sulle sfide cui devono far fronte le comunità di pescatori nell'Unione, al fine di individuare adeguate misure di sostegno e diversificazione per garantire una transizione giusta ed equa; |
Sensibilizzazione, promozione della ricerca e della conoscenza
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36. |
sottolinea la necessità di sostenere la ricerca e l'innovazione in materia di adattamento ai cambiamenti climatici degli oceani e di energie marine rinnovabili per rendere dell'Unione un promotore di navi, pescherecci e porti verdi; sottolinea che dovrebbero essere forniti finanziamenti anche per gli ecosistemi e la biodiversità delle acque profonde; chiede un'azione incisiva per contrastare l'inquinamento provocato dalle navi e lo scarico illegale di rifiuti; invita l'Unione a svolgere un ruolo guida nella creazione di corridoi verdi e collegamenti tra porti verdi in tutto il mondo, al fine di rafforzare e potenziare la transizione verde nel settore marittimo; chiede un'azione incisiva per contrastare l'inquinamento provocato dalle navi e lo scarico illegale di rifiuti; |
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37. |
ritiene che lo sviluppo e la produzione di combustibili per uso marittimo sostenibili dovrebbero essere aumentati in modo esponenziale nei prossimi anni e che l'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero investire nella ricerca e nella produzione di combustibili per uso marittimo sostenibili, in quanto rappresentano un'opportunità sia ambientale che industriale; invita la Commissione a valutare la possibilità di creare un centro di ricerca dell'Unione per i combustibili e le tecnologie sostenibili per uso marittimo, che contribuisca a coordinare gli sforzi delle parti interessate coinvolte nello sviluppo di combustibili per uso marittimo sostenibili; |
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38. |
esprime il proprio sostegno al Decennio delle scienze oceaniche per lo sviluppo sostenibile e alla missione della Commissione «Starfish 2030: Ripristinare i nostri oceani e le nostre acque», che mira ad accelerare la raccolta di conoscenze e di dati e la rigenerazione degli oceani e a promuovere la visione ciclica della rigenerazione degli oceani, dei mari e dei fiumi attraverso progetti pilota concreti e regionali; |
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39. |
riconosce la necessità di coinvolgere le comunità scientifiche per coordinare gli sforzi per un futuro sostenibile degli oceani, che faciliti nuove modalità di produzione e condivisione delle conoscenze; invita pertanto l'Unione a sostenere la creazione di un gruppo internazionale per la sostenibilità degli oceani, basato sul modello del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico, al fine di gettare le basi per la futura governance e gestione degli oceani; |
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40. |
sostiene gli sforzi della coalizione intergovernativa di ambizione elevata per la natura e le persone sotto la guida di Costa Rica, Francia e Regno Unito; accoglie positivamente l'adesione della Commissione a tale coalizione; ricorda l'impegno dell'Unione a conseguire la conservazione e l'uso sostenibile degli oceani e delle risorse marine, come indicato nell'OSS 14 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile; |
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o o
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41. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) GU C 270 del 7.7.2021, pag. 2.
(2) GU C 458 del 19.12.2018, pag. 9.
(3) GU C 67 dell'8.2.2022, pag. 25.
(4) GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.
(5) GU L 257 del 28.8.2014, pag. 135.
(6) GU C 494 dell'8.12.2021, pag. 14.
(7) Testi approvati, P9_TA(2022)0135.
(8) GU C 101 del 16.3.2018, pag. 123.
(9) GU C 337 del 20.9.2018, pag. 30.
(10) GU C 342 del 6.9.2022, pag. 66.
(11) GU C 99 dell'1.3.2022, pag. 214.
(12) GU C 99 dell'1.3.2022, pag. 88.
(13) Azione delle Nazioni Unite per il clima, «Gli oceani — il più grande alleato del mondo contro i cambiamenti climatici».
(14) «Marine Biodiversity and Ecosystems Underpin a Healthy Planet and Social Well-Being», UN Chronicle, Nos 1 & 2, Volume LIV — Our Ocean, Our World, maggio 2017.
(15) Fondo monetario internazionale, «A strategy to protect whales can limit greenhouse gases and global warming», dicembre 2019.
(16) Agenzia europea dell'ambiente, «Ocean governance» (Governance degli oceani), 5 maggio 2022.
(17) Come affermato nella risoluzione del Parlamento del 3 maggio 2022, dal titolo «Verso un'economia blu sostenibile nell'UE: il ruolo dei settori della pesca e dell'acquacoltura».
(18) Si veda la relazione della Commissione dal titolo «EU Blue Economy Report 2022» (Relazione 2022 sull'economia blu dell'UE), 3 maggio 2022.
(19) Conformemente alla risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2021 sull'istituzione di zone marine protette nell'Antartico e la conservazione della biodiversità nell'Oceano australe.
(20) Si veda il documento dell'organismo di coordinamento per i mari dell'Asia orientale del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, dal titolo «Marine Litter and Plastic Pollution» (Rifiuti marini e inquinamento da plastica), e la sintesi del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, dal titolo «From pollution to solution: a global assessment of marine litter and plastic pollution» (Trovare una soluzione all'inquinamento: una valutazione globale dei rifiuti marini e dell'inquinamento da plastica), 2021.
(21) GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.
(22) Comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 13 ottobre 2021, dal titolo «Un impegno rafforzato dell'UE per un Artico pacifico, sostenibile e prospero» (JOIN(2021)0027), pag. 9.
(23) Posizione del 16 settembre 2020 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2015/757 per tenere debitamente conto del sistema globale di rilevazione dei dati sul consumo di combustibile delle navi (GU C 385 del 22.9.2021, pag. 217).
RACCOMANDAZIONI
Parlamento europeo
Mercoledì 5 ottobre 2022
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14.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 132/115 |
P9_TA(2022)0345
Le relazioni e il partenariato strategici con il Corno d'Africa
Raccomandazione del Parlamento europeo del 5 ottobre 2022 al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sulle relazioni e il partenariato strategici dell'UE con il Corno d'Africa (2021/2206(INI))
(2023/C 132/16)
Il Parlamento europeo,
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viste le conclusioni del Consiglio del 10 maggio 2021 dal titolo «Il Corno d'Africa: una priorità geostrategica per l'UE» e, in particolare, il suo paragrafo 28 relativo all'accesso alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti nonché al rispetto degli stessi, |
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vista la dichiarazione congiunta finale del 18 febbraio 2022 del sesto vertice Unione europea-Unione africana dal titolo «Una visione congiunta per il 2030», |
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viste le conclusioni del Consiglio del 25 giugno 2018 sul Corno d'Africa e il Mar Rosso, |
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vista la sua risoluzione del 16 settembre 2020 sulla cooperazione UE-Africa in materia di sicurezza nella regione del Sahel, in Africa occidentale e nel Corno d'Africa (1), |
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vista la bussola strategica per la sicurezza e la difesa adottata il 21 marzo 2022, |
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vista la sua risoluzione del 25 marzo 2021 su una nuova strategia UE-Africa — un partenariato per lo sviluppo sostenibile e inclusivo (2), |
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vista la sua risoluzione del 25 novembre 2021 sulla situazione in Somalia (3), |
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vista la sua risoluzione del 16 settembre 2021 sulla situazione nel campo profughi di Kakuma in Kenya (4), |
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vista la sua risoluzione del 20 gennaio 2022 sulla crisi politica in Sudan (5), |
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vista la sua risoluzione del 26 novembre 2020 sulla situazione in Etiopia (6), |
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vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2021 sulla situazione umanitaria nel Tigray (7), |
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vista la sua risoluzione dell'11 febbraio 2021 sulla situazione politica in Uganda (8), |
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vista la sua risoluzione del 24 ottobre 2019 sulla situazione delle persone LGBTI in Uganda (9), |
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vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2020 sull'Eritrea, in particolare sul caso di Dawit Isaak (10), |
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vista la sua risoluzione del 10 marzo 2016 sulla situazione in Eritrea (11), |
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vista la sua risoluzione del 18 maggio 2017 sul Sud Sudan (12), |
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vista la sua risoluzione del 12 maggio 2016 su Gibuti (13), |
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viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1325, 1820, 1888, 1889, 1960, 2106, 2122, 2242, 2467 e 2493 sulle donne, la pace e la sicurezza, |
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viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2250, 2419 e 2535 sui giovani, la pace e la sicurezza, |
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viste le risoluzioni della Commissione africana per i diritti dell'uomo e dei popoli del maggio 2014 sulla protezione contro la violenza e altre violazioni dei diritti umani nei confronti delle persone basate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere reali o presunti e del maggio 2017 sulla situazione dei difensori dei diritti umani in Africa, |
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visti gli orientamenti sulla libertà di associazione e di riunione adottati dalla Commissione africana per i diritti dell'uomo e dei popoli durante la sua 60a sessione ordinaria nel maggio 2017, |
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vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 25 marzo 2020, sul piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia per il 2020-2024 (JOIN(2020)0005), |
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visto il piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2015-2019, in particolare l'azione 22, lettera b), che definisce la responsabilità del Servizio europeo per l'azione esterna, della Commissione, del Consiglio e degli Stati membri di sviluppare e attuare una politica dell'UE in materia di giustizia di transizione, |
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viste la Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione e la convenzione sulle munizioni a grappolo, |
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visto l'accordo siglato in occasione del 3o Forum ministeriale regionale sulla migrazione tenutosi a Nairobi, in Kenya, il 1o aprile 2022, |
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vista la risoluzione 2628 del 31 marzo 2022 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che riconfigurava la missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM) nella missione di transizione dell'Unione africana in Somalia (ATMIS), |
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vista la Dichiarazione universale dei diritti umani, |
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visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, |
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vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti del fanciullo, |
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vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, |
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vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 25 settembre 2015, dal titolo «Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development» (Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile), adottata in occasione del vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile di New York, |
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vista la dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione fondate sulla religione o sul credo del 1981, |
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vista la sua risoluzione del 12 febbraio 2020 su una strategia dell'UE per porre fine alle mutilazioni genitali femminili nel mondo (14), |
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visto lo statuto di Roma della Corte penale internazionale, |
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visti il rapporto dell'indagine congiunta della commissione etiope per i diritti umani/Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani sulle presunte violazioni del diritto internazionale umanitario, del diritto internazionale in materia di rifugiati e delle norme internazionali in materia di diritti umani commesse da tutte le parti del conflitto nella regione del Tigray in Etiopia, del 3 novembre 2021, e il rapporto della commissione etiope per i diritti umani, dell'11 marzo 2022, sulle violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale nelle regioni di Afar e di Amhara in Etiopia, condotta tra settembre e dicembre 2021, |
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vista la risoluzione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite del 17 dicembre 2021, che istituisce una commissione internazionale di esperti in materia di diritti umani al fine di condurre un'indagine approfondita e imparziale sulle accuse di violazioni e di abusi commessi a partire dal 3 novembre 2020 da tutte le parti in conflitto in Etiopia, |
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visto l'accordo rivitalizzato sulla risoluzione del conflitto in Sud Sudan, del 12 settembre 2018, |
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visto il documento di riferimento dell’Istituto internazionale di ricerca sulla pace di Stoccolma del dicembre 2020 intitolato «La missione di formazione dell'UE in Somalia: una valutazione», |
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visto l'articolo 118 del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0207/2022), |
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A. |
considerando che le conclusioni del Consiglio del 10 maggio 2021 stabiliscono una nuova strategia per il Corno d'Africa e danno nuovo slancio al partenariato dell'UE con la regione, che è di primaria importanza strategica per l'Unione; |
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B. |
considerando che il Corno d'Africa è una regione strategicamente importante per l'UE, in termini politici, economici e commerciali, con la quale l'Europa intrattiene da tempo legami politici ed economici; che il Corno d'Africa ha il potenziale di crescita in termini economici e politici, ma si trova ad affrontare una serie di ostacoli critici, tra cui la crisi COVID-19, l'impatto negativo dei cambiamenti climatici, la crescente scarsità d'acqua e l'insicurezza alimentare, la desertificazione e la deforestazione, la scarsa resilienza alle catastrofi naturali, la crescita demografica e l'urbanizzazione unitamente, inter alia, a una creazione di posti di lavoro limitata e a profonde disuguaglianze, alla mancanza di infrastrutture adeguate, all'instabilità e alle sfide politiche; che la democrazia, la buona governance, la responsabilità, lo Stato di diritto, i diritti umani, l'uguaglianza di genere e le società inclusive e partecipative sono condizioni preliminari per la pace e la stabilità regionale; |
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C. |
considerando che i paesi del Corno d'Africa (Somalia, Etiopia, Sudan, Kenya, Uganda, Eritrea, Sud Sudan, Gibuti) sono esposti a rischi e minacce comuni, in particolare l’impatto immediato e a lungo termine dei cambiamenti climatici, il terrorismo jihadista, le tensioni etniche e i problemi di debolezza dei governi; che tutti i paesi della regione sono caratterizzati da fragilità persistenti dovute ai conflitti in corso e alle gravi violazioni dei diritti umani perpetrate da tutte le parti in conflitto, compresi l'arruolamento di bambini soldato, gli attacchi mirati nei confronti di civili e di infrastrutture civili e la pratica della violenza sessuale nei confronti delle donne e delle ragazze; che l'impunità per i crimini di guerra e altre violazioni del diritto internazionale umanitario e del diritto dei diritti umani rimane la norma, mentre il perseguimento della giustizia per le vittime si è rivelato ampiamente elusivo; che nel dicembre 2021 il Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani ha istituito la Commissione delle Nazioni Unite di esperti in materia di diritti umani sull'Etiopia per indagare su possibili crimini di guerra e altre violazioni; |
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D. |
che dall'inizio del conflitto nella regione etiope del Tigray, nel novembre 2020, la stabilità generale del Corno d'Africa si è ulteriormente deteriorata ed è messa in pericolo dalle difficili transizioni politiche in corso in diversi paesi; che la situazione umanitaria in tutta l'Etiopia rimane drammatica a causa di conflitti, siccità e sfollamenti interni su vasta scala; che, il 24 marzo 2022, è stata annunciata una tregua umanitaria da parte del governo federale per facilitare l'accesso agli aiuti da parte del Tigray, bloccato nel quadro del conflitto; che le ostilità nella regione settentrionale dell'Etiopia sono riprese il 24 agosto 2022; che, pur rimanendo molto brutale, il conflitto in Etiopia è ormai entrato in una fase diversa, dato l'impegno pubblico a favore di una soluzione negoziata nell'ambito di un quadro guidato dall'Unione africana assunto da entrambe le parti del conflitto; che la costruzione e la seconda fase di riempimento della grande diga del Rinascimento etiope costruita dall'Etiopia a monte del Nilo continua a creare crescenti tensioni tra l'Etiopia e i paesi limitrofi; |
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E. |
considerando che l'UE è un partner importante, affidabile e di lunga data per la pace, la sicurezza, lo sviluppo sostenibile e l'assistenza umanitaria nella regione e che occorre tenere in debita considerazione tale partenariato per la pace, la sicurezza, la democrazia, lo sviluppo sostenibile e gli aiuti umanitari; che le organizzazioni regionali esistenti quali l'Unione africana e la Combined Joint Task Force (Gruppi operativi interforze multinazionali) sono attori di primo piano nel far fronte ai problemi di sicurezza del Corno d'Africa; |
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F. |
considerando che la prima conferenza Cina-Corno d'Africa per la pace, la governance e lo sviluppo si è svolta il 20 e 21 giugno 2022; che l'inviato speciale cinese per il Corno d'Africa, Xue Bing, che era presente alla riunione ha offerto il sostegno incondizionato di Pechino alla risoluzione dei conflitti nella regione, chiedendo nel contempo che i paesi in questione siano indipendenti dalle ingerenze straniere; |
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G. |
considerando che la situazione umanitaria nel Sud Sudan si sta deteriorando a causa delle tensioni e dei conflitti, della violenza locale tra le comunità e delle ricorrenti inondazioni; che le Nazioni Unite hanno stimato che la Somalia, l'Etiopia e il Kenya necessitano di un'assistenza umanitaria urgente di 4,4 miliardi di dollari entro il 2022 per raggiungere 29,1 milioni di persone; che, ad aprile 2022, solo il 5 % di tali esigenze era stato soddisfatto dalla comunità internazionale; che la siccità ha già causato la morte di circa tre milioni di capi di bestiame nell'Etiopia meridionale e nelle regioni aride del Kenya e che circa il 30 % delle mandrie familiari sono morte in Somalia; che l'invasione di locuste in Africa orientale è la peggiore degli ultimi 25 anni per l'Etiopia e per la Somalia e la peggiore degli ultimi 70 anni per il Kenya e rappresenta una grave minaccia alla sicurezza alimentare nella regione; che circa 568 000 bambini sono stati ammessi a trattamenti per malnutrizione grave e acuta in Etiopia, Kenya e Somalia da gennaio a giugno 2022 e che si prevede che circa 6,5 milioni di bambini soffriranno di malnutrizione acuta in questi tre paesi; che il gruppo di lavoro sulla sicurezza alimentare e la nutrizione stima attualmente che tra i 23 e i 26 milioni di persone potrebbero trovarsi ad affrontare livelli elevati di insicurezza alimentare acuta entro febbraio 2023, principalmente a causa della siccità nella regione in caso di assenza di piogge da ottobre a dicembre; che gli esperti hanno previsto che l'aumento degli spostamenti transfrontalieri di locuste tra Kenya, Etiopia e Somalia aggraverà ulteriormente una situazione già precaria in termini di sicurezza alimentare; che le conseguenze disastrose della guerra in Ucraina, caratterizzate da un aumento senza precedenti dei prezzi dei generi alimentari, dei carburanti e delle materie prime, stanno accentuando la profonda crisi alimentare nei paesi del Corno d'Africa; |
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H. |
considerando che la pandemia di COVID-19 ha lasciato la regione dinanzi a sfide sanitarie, socioeconomiche e politiche, intensificando la povertà, aumentando le disuguaglianze e aggravando la discriminazione strutturale e radicata con un impatto devastante sui diritti umani e sulle libertà civili, in particolare per i gruppi minoritari e le persone vulnerabili; che, in tale contesto, alcuni governi hanno utilizzato la legislazione COVID per reprimere i diritti umani; |
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I. |
considerando che il Corno d'Africa rimane una regione di origine, transito e destinazione di importanti flussi migratori verso altri paesi dell'intera regione, nonché verso l'UE; che la povertà e l'insicurezza si alimentano a vicenda e sono due dei principali motori di trasferimenti in massa della popolazione nel Corno d'Africa, in particolare tra i giovani; che vi sono oltre 7,7 milioni di lavoratori migranti nell'Africa orientale e nel Corno d'Africa, dove Etiopia, Kenya e Uganda ospitano il maggior numero di migranti internazionali alla ricerca di migliori opportunità economiche e possibilità di sostentamento; |
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J. |
considerando che le tensioni politiche, i conflitti, le catastrofi naturali e le conseguenze dei cambiamenti climatici sono alla base delle notevoli popolazioni di rifugiati e sfollati nella maggior parte delle regioni; che la situazione umanitaria e di sicurezza nei campi per rifugiati e sfollati interni (IDP) rimane precaria; che il Kenya ospita il campo profughi di Dadaab, uno dei più grandi al mondo, che dà rifugio a oltre 220 000 rifugiati somali registrati in fuga da guerre civili e difficoltà climatiche; che le tensioni tra il Kenya e la Somalia per la gestione del campo sono in aumento, mentre i rifugiati continuano a sopravvivere in condizioni difficili e dipendono dal sostegno delle Nazioni Unite per il loro sostentamento; |
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K. |
considerando che il Corno d'Africa, il Mar Rosso e il Golfo di Aden si stanno trasformando in aree di crescente preoccupazione, in cui gli attori regionali e internazionali hanno interessi economici e di sicurezza importanti e spesso divergenti a un crocevia globale e un imbuto per il commercio di materie prime, con oltre il 12 % delle spedizioni via mare globali e il 40 % del commercio asiatico con l'Europa che transitano attraverso il Mar Rosso; che la stabilità, la sicurezza marittima e la libertà di navigazione nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden sono fondamentali per garantire i flussi energetici globali e la sicurezza energetica europea, dal momento che circa 6,2 milioni di barili di petrolio greggio e altri prodotti petroliferi transitano ogni anno attraverso lo stretto di Bab-el-Mandeb (circa il 9 % delle spedizioni marittime mondiali), di cui 3,6 milioni sono diretti in Europa; che l'invasione illegittima dell'Ucraina da parte della Russia e il conflitto in corso nel paese aumenteranno ulteriormente l'importanza di questa rotta commerciale; che, pur perseguendo le transizioni verde e sostenibile del Green Deal europeo, la necessità a breve termine di ridurre la dipendenza dalla Russia e di diversificare i fornitori renderà ancora più cruciali in termini geostrategici la libertà di navigazione e la sicurezza marittima nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden; che si deve tenere conto dell’importanza della regione del Mar Rosso per la stabilità del Corno d'Africa, del suo significato come asse commerciale e di connettività, e delle sue preoccupazioni, condivise dell’UE, circa la dalla stabilità e la libertà di navigazione; |
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L. |
considerando che l'undicesima riunione ministeriale dell'iniziativa del Corno d'Africa ha avuto luogo durante il vertice UE-UA e ha visto la partecipazione, per la prima volta, anche di alcuni membri del team Europe; che l'iniziativa ha mobilitato oltre 4,5 miliardi di dollari dai suoi tre partner di sviluppo: l'UE, la Banca africana di sviluppo e il Gruppo della Banca mondiale; che, dal 2019, l'UE ha sostenuto 64 progetti nel Corno d'Africa nel quadro del Fondo fiduciario dell'UE, concentrandosi principalmente su maggiori opportunità economiche e occupazionali e su una migliore governance e prevenzione dei conflitti; |
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M. |
considerando che la discriminazione di genere e le altre forme di disuguaglianza restano radicate in molti paesi della regione, tra cui la violenza di genere e gli elevati livelli di violenza sessuale connessa ai conflitti, l'accesso limitato alla salute sessuale e riproduttiva, i matrimoni precoci e forzati, l'esclusione delle ragazze in gravidanza dalle scuole e la pratica delle mutilazioni genitali femminili, che rimangono un'usanza di lunga data nei paesi del Corno d'Africa; |
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N. |
considerando che le persone LGBTIQ continuano a subire molestie, arresti, procedimenti giudiziari e violenze di genere e talvolta rischiano persino di essere uccise a causa del loro orientamento sessuale, identità o espressione di genere e caratteristiche sessuali reali o percepite; che, ad eccezione di Gibuti, gli atti sessuali consensuali tra persone dello stesso sesso sono puniti in tutti i paesi del Corno d'Africa; che tale criminalizzazione viene utilizzata per legittimare il trattamento discriminatorio nei confronti delle persone LGBTIQ e che l'abrogazione delle disposizioni discriminatorie del codice penale è un primo passo necessario per proteggerle dalla violenza; che nessuno dei paesi del Corno d’Africa dispone di disposizioni giuridiche finalizzate a riconoscere legalmente le persone transessuali o a proteggere le persone intersessuali dalle mutilazioni genitali intersessuali; |
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O. |
considerando che, dal 1o aprile 2022, la missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM) è stata sostituita dalla missione di transizione dell'Unione africana in Somalia (ATMIS), con l'obiettivo principale di passare le consegne alle forze armate nazionali somale nel 2024; che il mandato della nuova missione include, tra l'altro, la riduzione della minaccia rappresentata da Al- Shabaab, il sostegno al rafforzamento delle capacità delle forze di polizia e di sicurezza integrate somale, il graduale trasferimento delle responsabilità in materia di sicurezza alla Somalia e il sostegno agli sforzi del governo federale della Somalia e degli Stati membri della federazione a favore della pace e della riconciliazione; che la risoluzione 2608 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla pirateria, che è servita da base all'operazione della forza navale dell'UE Atalanta, non è stata rinnovata e, pertanto, l'accesso alle acque territoriali somale è limitato; che la situazione della sicurezza è fragile e preoccupante e che il gruppo terroristico Al-Shabaab resta attivo; che le elezioni si sono svolte 12 mesi dopo il calendario previsto; che il paese si trova ad affrontare crescenti difficoltà finanziarie che ne compromettono la capacità di pagamento, che da settembre 2020 gli aiuti di bilancio dell'UE sono stati sospesi a causa del mancato completamento del processo elettorale, ma che il sostegno diretto alle popolazioni vulnerabili continua; che, secondo le organizzazioni non governative (ONG) umanitarie, dall'invasione russa dell'Ucraina i prezzi del grano e del petrolio sono aumentati del 300 % in diverse regioni della Somalia, che importa il 90 % del proprio grano dall'Ucraina e dalla Russia; che, secondo le Nazioni Unite, a marzo 2022 oltre il 38 % della popolazione somala si trovava in una condizione di grave insicurezza alimentare; |
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P. |
considerando che il mancato rinnovo della risoluzione 2608 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite limita l'accesso dell'operazione Atalanta alle acque territoriali somale; |
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Q. |
considerando che la Cina ha nominato un inviato speciale per le questioni del Corno d'Africa; che la Cina ha aumentato la sua presenza militare e diplomatica nei paesi della regione e la cooperazione economica con gli stessi; |
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R. |
considerando che vi è stato uno stallo politico in Sudan dal colpo di Stato del 25 ottobre 2021 e difficilissime trattative tra civili e militari; considerando che la situazione della sicurezza nel Darfur, che dal novembre 2021 registra nuovi episodi di violenza, è molto preoccupante; che il Sudan si trova in una difficile situazione economica, unita alla sospensione degli esborsi della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale in attesa di una soluzione politica praticabile e dell'istituzione di un governo civile e alla sospensione degli aiuti di bilancio della Commissione, sebbene gli aiuti diretti alla popolazione siano stati mantenuti; che la base militare pianificata della Russia le consentirà un accesso strategico al Mar Rosso; |
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S. |
considerando che, a oltre 10 anni dall'indipendenza del Sud Sudan nel 2011, l'attuazione dell'accordo di pace firmato nel 2018 è stata rinviata; che il presidente Salva Kiir intende tenere le elezioni generali nel 2023, nel rispetto del termine previsto dall'accordo di pace; che la frammentazione politica e militare del paese, sia tra che all'interno di diversi gruppi politici, fazioni militari e gruppi etnici, desta preoccupazione; |
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T. |
considerando che il panorama politico keniota è profondamente polarizzato; che il 9 agosto 2022 si sono svolte le elezioni politiche; che l'economia è in difficoltà a causa delle conseguenze globali della pandemia di COVID-19 e del debito accumulato; che il Kenya potrebbe svolgere un ruolo costruttivo a favore della pace e della sicurezza regionali; che il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha visitato il Kenya due volte nel corso dell'anno, una volta il 10 settembre 2022, a margine della visita regionale in Kenya, Mozambico e Somalia, e una volta il 29 gennaio 2022 allo scopo di avviare formalmente il dialogo strategico tra l'UE e il Kenya, che ha individuato come priorità principali l'economia, il commercio e gli investimenti; |
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U. |
considerando che il presidente ugandese Yoweri Museveni è stato rieletto per un sesto mandato a seguito delle elezioni tenutesi il 14 gennaio 2021; che il 30 novembre 2021 è stata lanciata un'operazione militare nell'Ituri e nel Kivu Nord nell'est della Repubblica democratica del Congo, come risposta ad una serie di attentati commessi dalle Forze alleate democratiche, un gruppo armato terroristico di origine ugandese affiliato a Daesh; |
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V. |
considerando che il presidente Isaias Afwerki del Fronte popolare per la democrazia e la giustizia ha guidato l’Eritrea dall'indipendenza nel 1993; che il processo di democratizzazione che è stato avviato con l'adozione della Costituzione eritrea nel 1997 si è da allora arrestato; che il regime eritreo ha represso la maggior parte delle libertà fondamentali e che la situazione dei diritti umani è motivo di grande preoccupazione;; che l'Eritrea è uno dei paesi meno sviluppati; che i due principali donatori sono il Fondo globale e la Commissione europea, con l'UE che finanzia un progetto di ristrutturazione stradale in Eritrea, per un importo di 20 milioni di EUR attraverso il Fondo fiduciario di emergenza, dopo aver disimpegnato più di 100 milioni di EUR nel 2021 a seguito del coinvolgimento dell'Eritrea nel conflitto nel nord dell'Etiopia; |
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W. |
considerando il posizionamento eminentemente strategico di Gibuti sullo stretto di Bab-el-Mandeb, uno dei corridoi marittimi più trafficati al mondo che controlla l'accesso al Mar Rosso, consentendo in tal modo un modello di crescita incentrato sullo sviluppo delle infrastrutture (porti e ferrovie); che il 9 aprile 2021 il presidente uscente, Ismaïl Omar Guelleh, ha vinto le elezioni per la quinta volta consecutiva; che Gibuti si trova al centro dell'arco della crisi, che si estende dal Sahel al Medio Oriente e che mentre la Repubblica di Gibuti è un paese stabile, il suo ambiente regionale diretto è instabile; che l'importante impegno militare di Gibuti nell'ATMIS per contrastare i terroristi somali di Al-Shabaab; |
1. raccomanda al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza di:
Impatto sul Corno d'Africa della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina
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a) |
effettuare una valutazione globale delle strategie e degli impegni precedenti attuati dall'Unione nei confronti del Corno d'Africa al fine di trarre gli opportuni insegnamenti e adeguare di conseguenza l'impegno dell'UE nella regione; riconoscere che la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina ha preoccupanti conseguenze immediate e a lungo termine sul Corno d'Africa e che l'UE deve quindi adeguare il proprio impegno nella regione; rispondere all'impatto negativo dell'azione illegale della Russia sulla situazione generale della sicurezza nella regione; tenere conto del fatto che la Russia ha un'influenza e legami consolidati e multiformi nella regione, tra l'altro per mezzo di investimenti (sia civili che militari) e attraverso lo schieramento di gruppi paramilitari come il gruppo Wagner in Sudan, e riconoscere che siffatte azioni possono destabilizzare ulteriormente le zone limitrofe; contrastare i tentativi russi di orchestrare nella regione campagne di cattiva informazione e disinformazione volte a fomentare il sentimento antieuropeista mettendo in atto una strategia globale di comunicazione pubblica dell'UE per contrastare e vincere gli sforzi russi, nonché attuando azioni e impegni concreti che tengano conto delle esigenze della popolazione locale; condannare la diffusione delle narrazioni che giustificano la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, come nel caso della dichiarazione del generale sudanese Hemetti, del 23 febbraio 2022, in cui viene falsamente affermato che l'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina era finalizzata a «proteggere» la Russia; intensificare il dialogo diplomatico, politico, finanziario e umanitario dell'UE con l'UA, le sue componenti regionali e i singoli paesi attuando azioni concrete che dimostrino l'impegno dell'UE nella regione al fine di promuovere approcci locali e regionali per evitare l'aggravarsi dell'instabilità nella regione, ridurre la vulnerabilità dei paesi interessati alle influenze straniere nonché far fronte e rispondere alle conseguenze negative della guerra di aggressione russa contro l'Ucraina; approfondire immediatamente il dialogo diplomatico con i governi della regione per discutere e chiarire gli effetti devastanti a breve, medio e lungo termine degli obiettivi e delle operazioni della Russia nella regione; riconoscere che l'attuale guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, in particolare il blocco navale russo, perturba le catene di approvvigionamento e ha un grave impatto sulla sicurezza alimentare del Corno d'Africa sia nel breve che nel medio termine, dal momento che circa il 90 % del grano è importato dalla Federazione Russa e dall'Ucraina; tenere conto del fatto che almeno 20 milioni di persone erano già a rischio di carestia a causa di una siccità senza precedenti in Kenya, Somalia ed Etiopia e della crisi degli sciami di locuste; aumentare sostanzialmente il sostegno e l'assistenza dell'UE nei confronti del Corno d'Africa per ovviare al rischio di carestia o alle difficoltà di accesso ai prodotti alimentari; riconoscere i deficit di finanziamento per la regione per i prossimi sei mesi, in particolare 437 milioni di USD secondo il Programma alimentare mondiale e 130 milioni di USD secondo l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, e adoperarsi al massimo per contribuire a colmare tali deficit superando i 21,5 milioni di EUR in aiuti umanitari supplementari dell'UE già impegnati; |
Principi guida
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b) |
riconoscere pienamente il potenziale e la rilevanza strategica della regione e sviluppare una visione realmente strategica in materia di cooperazione e impegno, lavorando costantemente per attuare e adattare la strategia per il Corno d'Africa alla luce dei recenti sviluppi nella regione, dando nuovo slancio a relazioni reciprocamente vantaggiose basate su consultazioni coerenti, tempestive ed efficaci e su valori, interessi e prospettive comuni; passare da una mentalità obsoleta basata sui concetti di donatore e beneficiario a un partenariato in condizioni di parità tra l'UE e i paesi del Corno d'Africa al fine di creare le condizioni per uno sviluppo sostenibile e pacifico nella regione; |
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c) |
coordinare le iniziative e il sostegno dell'UE con le controparti africane favorendo la titolarità africana dei programmi, in modo da contribuire a trovare soluzioni africane a problemi africani; adottare, a tale riguardo, un approccio improntato alla condizionalità, anche per quanto riguarda le questioni di sicurezza, basato sul principio «more for more and less for less» (più progressi, più aiuti e meno progressi, meno aiuti); rilevare che gli aiuti allo sviluppo sono talora utilizzati in modo inefficiente e talvolta improprio dai governi dei paesi beneficiari; agevolare il rafforzamento di un approccio dal basso verso l'alto in virtù del quale le comunità locali e le organizzazioni della società civile possano lavorare per sviluppare le proprie capacità e prepararsi, coordinarsi e organizzarsi meglio per diventare più resilienti; |
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d) |
coordinare gli sforzi nella regione con l'UA e le sue componenti regionali, in particolare la Comunità dell'Africa orientale e l'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD), nonché con le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali e regionali, istituzioni finanziarie e singoli paesi che condividono gli stessi principi; mantenere il sostegno alle missioni in corso nella regione che favoriscono tali sforzi, comprese le missioni della politica di sicurezza e di difesa comune dell'UE, al fine di contribuire a una risposta collettiva volta a conseguire stabilità e sviluppo; incoraggiare il Regno Unito a coordinarsi con l'UE nei suoi sforzi nella regione; |
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e) |
adottare un approccio proattivo, inclusivo e cooperativo basato su un dialogo costruttivo con i paesi e gli attori presenti nel Corno d'Africa, condividendo le migliori pratiche e l'esperienza dell'UE nell'integrazione delle questioni legate alla sicurezza, allo sviluppo economico e in ambito finanziario, sociale e culturale al fine di promuovere una cooperazione efficace in tutta la regione e nel settore marittimo, fungendo nel contempo da facilitatore del dialogo con tutte le parti interessate, in particolare attraverso il rappresentante speciale dell'UE per il Corno d'Africa; |
Pace e sicurezza regionali
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f) |
riconoscere che l'insicurezza e l'instabilità nel Corno d'Africa rappresentano una seria minaccia per le prospettive economiche e sociali dell'intera Africa, nonché per la sicurezza regionale e dell'UE; contribuire alla sicurezza e alla stabilità regionali con un approccio integrato, promuovendo il legame tra assistenza umanitaria, cooperazione allo sviluppo e pace attraverso la prevenzione civile dei conflitti, la risoluzione pacifica delle controversie, la risoluzione dei conflitti, la mediazione, lo sviluppo di capacità e le attività di riconciliazione; integrare l'inclusione dei giovani come pure la rappresentanza piena, equa e significativa e la partecipazione attiva delle donne nelle questioni legate alla pace e alla sicurezza, anche attraverso la promozione e l'attuazione dell'agenda in materia di giovani, pace e sicurezza e dell'agenda su donne, pace e sicurezza delle Nazioni Unite, formulando impegni concreti a breve e medio termine e individuando modalità per una misurazione e comunicazione oggettive al riguardo; sostenere i processi di titolarità africana all'interno dell'UA, dell'IGAD e della Comunità dell'Africa orientale e affrontare le cause profonde dei conflitti, dell'estremismo e della radicalizzazione, tra cui la povertà estrema e le disuguaglianze, le conseguenze dei cambiamenti climatici, in particolare la scarsità di risorse quali i terreni coltivabili e l'acqua, e le controversie di lunga data sui confini attraverso il sostegno politico, finanziario, operativo e logistico; rafforzare il partenariato strategico UE-UA in materia di prevenzione e risoluzione dei conflitti e mantenimento della pace; rafforzare la cooperazione con il Consiglio per la pace e la sicurezza dell'Unione africana e con le comunità economiche regionali a tale riguardo; promuovere il concetto di sicurezza umana quale complemento agli approcci di sicurezza dello Stato, mettendo misure e istituzioni al servizio delle persone; affrontare la contaminazione dovuta alla presenza di mine terrestri, munizioni a grappolo e altri esplosivi e sostenerne la necessaria rimozione, in quanto impediscono lo sviluppo sociale ed economico e hanno un impatto sproporzionato su bambini, donne e gruppi emarginati; |
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g) |
tenere conto delle possibili insicurezze e tensioni legate alla costruzione, da parte dell'Etiopia, della Grande diga del rinascimento etiope come pure alla condivisione delle acque del Nilo con il Sudan e l'Egitto, che si trovano a valle; invitare i tre paesi a tornare al tavolo dei negoziati e collaborare con loro per trovare una soluzione negoziata a livello diplomatico nelle sedi appropriate, sotto l'egida dell'UA e dell'IGAD, tenendo conto dell'interesse dell'Etiopia nei confronti della generazione di energia idroelettrica nonché delle preoccupazioni degli Stati rivieraschi riguardo alla sicurezza idrica e superando i rischi connessi agli atteggiamenti unilaterali rispetto all'uso di risorse ambientali condivise; tenere conto del fatto che gli effetti dei cambiamenti climatici rappresentano una sfida importante per il Corno d'Africa, invitare i paesi della regione ad assicurare una stretta cooperazione per quanto concerne la produzione di energia sostenibile e la condivisione delle risorse e riconoscere che il Green Deal europeo offre importanti opportunità di collaborazione; fornire assistenza finanziaria e tecnica e condividere con i partner africani tecnologie innovative, migliori pratiche e insegnamenti tratti al fine di cogliere i benefici della transizione verde e del nesso acqua-alimentazione-energia, nonché incrementare gli investimenti a favore della transizione nella regione, tra l'altro per infrastrutture integrate quali le reti energetiche transnazionali; |
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h) |
collaborare con i partner e le organizzazioni internazionali onde fornire assistenza e aiuti umanitari tempestivi e sufficienti ai paesi colpiti da conflitti, dall'estrema siccità e da altre calamità naturali come pure dalle ripercussioni dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, che ha contribuito all'aumento vertiginoso dei costi dei generi alimentari e del carburante e alla perturbazione delle catene di approvvigionamento globali; riconoscere i legami esistenti tra la crisi climatica, la pace e i conflitti e prendere atto della necessità di sforzi di costruzione della pace, di adattamento ai cambiamenti climatici e di mitigazione degli stessi per farvi fronte, nonché tenere conto della sicurezza climatica quale elemento centrale di qualsiasi strategia regionale globale; assumere un ruolo guida nel convocare la comunità dei donatori per una conferenza straordinaria dei donatori a favore del Corno d'Africa, al fine di evitare che la regione sia nuovamente colpita dalla fame; |
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i) |
riconoscere gli effetti positivi dell'impegno dimostrato dall'UE e dai suoi partner internazionali attraverso missioni e operazioni quali l'operazione Atalanta, la missione dell'UE per lo sviluppo delle capacità in Somalia e il programma dell'UE per la promozione della sicurezza marittima regionale, che mirano sia a prevenire gli attacchi di pirateria prima che avvengano sia a ridurre il tasso di successo di quelli che si verificano, e deplorare il mancato rinnovo della risoluzione 2608 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il che limita purtroppo l'accesso dell'operazione alle acque territoriali somale; elogiare i risultati positivi già conseguiti dalla missione dell'UE per lo sviluppo delle capacità in Somalia nell'applicazione del diritto civile e garantire che la missione disponga dei mezzi e del personale necessari per essere efficace; invitare gli Stati membri a dimostrare un adeguato impegno nei confronti di ATMIS e della missione di formazione dell'UE in Somalia in termini sia di personale che di mezzi, al fine di rafforzare le forze armate somale affinché siano in grado di assumere la responsabilità della sicurezza nel paese, nel pieno rispetto del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale in materia di diritti umani; sottolineare la necessità che l'UE confermi la sua posizione di partner credibile per la Somalia attraverso il sostegno ad ATMIS nel quadro di un approccio integrato adottato in coordinamento con le missioni della politica di sicurezza e di difesa comune in Somalia, lo strumento europeo per la pace (EPF), le operazioni di aiuto umanitario e lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale; |
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j) |
esprimere preoccupazione per la persistente attività dei gruppi terroristici islamici radicali militanti che operano nel Corno d'Africa e nei paesi vicini, in particolare al-Shabaab, al-Qaeda e Daesh, che sono altamente adattabili e in grado di fare presa in modo duraturo sulla popolazione; chiedere all'UE e agli Stati membri di concentrarsi sulla diffusione del jihadismo nella regione e di fornire un'assistenza mirata ed efficace ai paesi interessati per contrastare sia gli effetti immediati di tale espansione sia le complesse cause profonde alla base dell'estremismo, della radicalizzazione, della violenza, del terrorismo e della vulnerabilità al reclutamento; riconoscere che l'importanza e le capacità operative delle organizzazioni terroristiche nella regione sono ulteriormente rafforzate dalla permeabilità dei confini nazionali e sostenere gli sforzi nazionali e regionali volti a incrementare la sicurezza delle frontiere; collaborare con i singoli paesi e con le organizzazioni regionali, in particolare la Comunità dell'Africa orientale, l'IGAD e la Forza di pronto intervento dell’Africa orientale, al fine di adottare un approccio regionale per combattere il terrorismo e affrontarne le cause profonde; |
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k) |
fornire all'UA, alle sue componenti regionali e ai singoli paesi un sostegno ad hoc e basato sulle richieste in relazione ai loro sforzi volti a migliorare le condizioni di sicurezza e stabilità; mantenere il sostegno fornito attraverso la politica di sviluppo delle capacità dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale a sostegno della sicurezza e dello sviluppo come pure attraverso lo strumento europeo per la pace, in particolare l'operazione Atalanta e la missione di formazione dell'UE in Somalia, e garantire che esso sia conforme alla posizione comune dell'UE sulle esportazioni di armi e rispetti pienamente i diritti umani e il diritto umanitario, gli obblighi in materia di valutazione ex ante dei rischi, il monitoraggio permanente della fornitura di tecnologia militare agli attori di paesi terzi e disposizioni efficaci in materia di trasparenza, compresa la tracciabilità e l'uso corretto del materiale fornito ai partner nell'ambito dello strumento europeo per la pace, al fine di contribuire alla costruzione di un settore della sicurezza responsabile, solido e affidabile; sfruttare appieno il potenziale dello strumento europeo per la pace in tal senso e garantire la continuità con il precedente Fondo per la pace in Africa in termini di qualità e di quantità dei finanziamenti a favore delle iniziative a guida africana; garantire che siano rispettati tutti gli impegni di finanziamento a titolo dello strumento europeo per la pace assunti con il Corno d'Africa prima dell'invasione criminale dell'Ucraina da parte della Russia; garantire il finanziamento della componente civile di ATMIS; |
Democrazia, diritti umani e Stato di diritto
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l) |
sostenere pienamente le transizioni democratiche, lo Stato di diritto, i processi di costruzione dello Stato e uno spazio politico aperto adeguato ai diversi contesti locali; sostenere le strategie volte a favorire i processi di riconciliazione inclusivi al fine di costituire istituzioni credibili e rappresentative che assicurino la partecipazione delle diverse comunità; collaborare in particolare con la Somalia, l'Etiopia e il Sudan per intensificare gli sforzi volti a includere le comunità sottorappresentate e le donne nella politica e negli organi di governo di alto livello e assistere i paesi partner nel far fronte alla disaffezione e alla mancanza di fiducia nei confronti delle autorità nazionali attraverso misure di rafforzamento della fiducia; essere pronti a inviare, ove necessario, missioni di osservazione elettorale dell'UE a sostegno dei processi elettorali prima e durante le elezioni; riconoscere il potenziale della diplomazia parlamentare quale strumento per promuovere il dialogo e costruire un partenariato olistico tra l'UE, l'UA e i singoli paesi; |
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m) |
collaborare con le controparti africane dell'UE e intensificare la cooperazione con la società civile per individuare e affrontare le sfide e priorità principali nella regione, tra l'altro in materia di dignità e diritti umani, diritti democratici e fondamentali, sfide legate allo Stato di diritto e mitigazione della crisi sanitaria della COVID-19; invitare le autorità nazionali a rispettare le linee guida sulla libertà di riunione e di associazione adottate dalla Commissione africana per i diritti dell'uomo e dei popoli e a rispettare la libertà dei media, tra l'altro garantendo che gli organi di informazione possano operare in modo indipendente; manifestare preoccupazione per il perdurare di violenze e discriminazioni basate sull'orientamento sessuale, l'identità di genere, l'espressione e le caratteristiche sessuali; invitare le autorità nazionali ad abrogare le disposizioni discriminatorie, anche attraverso la revisione dei loro codici penali; rafforzare il sostegno nei confronti dei difensori dei diritti umani nella regione; dar prova di flessibilità nell'utilizzo di tutti gli strumenti disponibili e attuare pienamente gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani garantendo il rispetto dei meccanismi di protezione interna e il coordinamento nella concessione dei visti a coloro che intendono lasciare il paese; invitare le autorità nazionali della regione ad assicurare un ambiente di lavoro favorevole alla società civile, nonché misure legislative specifiche per riconoscere e proteggere i difensori dei diritti umani ed evitare che siano vittime di vessazioni e detenzione arbitraria; riconoscere il nesso esistente tra la corruzione e le diffuse violazioni dei diritti umani e rafforzare il sostegno dell'UE alla lotta alla corruzione nella regione; incrementare la fornitura di assistenza per la sopravvivenza e la sussistenza per aiutare le persone e le comunità colpite dalla siccità, adoperandosi nel contempo per consentire alle comunità di perseguire l'autosufficienza e rafforzare la resilienza agli shock futuri; invitare i governi della regione a garantire che gli operatori umanitari abbiano accesso alle persone bisognose di assistenza; |
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n) |
integrare la giustizia di transizione nel suo approccio alla gestione dei conflitti nella regione; dare la priorità, nel quadro del sostegno dell'UE agli sforzi in materia di giustizia di transizione, ai processi guidati a livello locale e nazionale, nonché agli esperti locali e regionali; intensificare il dialogo dell'UE con i paesi partner e con le organizzazioni internazionali e regionali al fine di sostenere la lotta contro l'impunità e promuovere la verità, la giustizia, la riparazione e le garanzie di non ripetizione; |
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o) |
invitare i governi a intraprendere azioni volte a proteggere i diritti delle donne e delle ragazze in materia di uguaglianza, salute (compresi la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti) e istruzione e a consentire loro di vivere libere dalla violenza e dalla discriminazione di genere, assicurando un approccio attento alla dimensione di genere onde colmare il crescente divario di genere durante le crisi e conflitti; elogiare i progressi compiuti nel migliorare l'accesso all'assistenza sanitaria nella regione, ad esempio in Kenya e in Uganda, in particolare l'accesso alle cure salvavita contro l'HIV e ad altri servizi per la salute sessuale e riproduttiva, e rafforzare il sostegno dell'UE alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti, che sono indispensabili per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e per la realizzazione della parità di genere; razionalizzare le azioni contro le mutilazioni genitali femminili in tutte le attività esterne dell'UE, come richiesto nuovamente dal Parlamento nella sua risoluzione del 12 febbraio 2020, prestando particolare attenzione al Corno d'Africa, in cui si registra la più elevata prevalenza di mutilazioni genitali femminili al mondo, incluse le forme più gravi; invitare le autorità nazionali del Corno d'Africa ad applicare leggi volte a vietare le mutilazioni genitali femminili e a garantirne il rispetto; intensificare le iniziative volte a coinvolgere le donne nella politica per incoraggiare una migliore definizione delle politiche e contribuire a porre fine alle mutilazioni genitali femminili e ai matrimoni forzati; |
Sviluppo economico sostenibile e inclusivo — società
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p) |
prendere atto dello sviluppo demografico della regione e riconoscere il ruolo dei giovani e delle donne nel conseguimento di uno sviluppo economico sostenibile; rafforzare il sostegno dell'UE nel settore dell'accesso all'istruzione e alla formazione professionale e del miglioramento delle competenze e della riqualificazione della forza lavoro, in funzione delle esigenze del mercato del lavoro; insistere sul fatto che conferire potere e offrire prospettive reali alle giovani generazioni e alle donne potrebbe portare molteplici benefici all'intera regione; sostenere lo sviluppo delle capacità per la produzione locale di vaccini e contribuire a potenziare i sistemi sanitari locali e a sostenere le riforme strutturali nel settore sanitario; esortare le autorità nazionali a garantire l'accesso universale all'assistenza sanitaria sulla base dei principi di non discriminazione e parità di trattamento; prendere atto che il terrorismo e il jihadismo svolgono un ruolo importante nell'impedire la crescita economica in tutto il Corno d'Africa; prendere atto della presenza economica di Al-Shabaab nel Corno d'Africa attraverso il contrabbando di carbone e l'estorsione di agricoltori, imprese e organizzazioni umanitarie; fornire assistenza tecnica per consentire alla diaspora in Europa di intensificare le relazioni commerciali con la regione, in particolare consentendo l'invio delle rimesse attraverso canali legali, trasparenti e affidabili; |
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q) |
riconoscere che i cambiamenti climatici arrecano grave pregiudizio al Corno d'Africa, con conseguenze di vasta portata per la stabilità della regione; intensificare le azioni comuni nella lotta ai cambiamenti climatici, in particolare per quanto riguarda la mitigazione, l'adattamento, la resilienza e la gestione del rischio di catastrofi; condividere i vantaggi del Green Deal europeo, sanciti dalla normativa europea sul clima, con i nostri partner e sostenerli nell'adozione dei loro programmi di transizione climatica condividendo le migliori pratiche e allineando le iniziative dell'UE in questo settore con le iniziative africane esistenti; prestare particolare attenzione alle implicazioni dei cambiamenti climatici in termini di sicurezza umana e alimentare e alla necessità che l'UE e i suoi partner conducano una politica di sicurezza e di difesa a prova di clima, in linea con le ambizioni della tabella di marcia dell'UE sui cambiamenti climatici e la difesa nel quadro della bussola strategica per la sicurezza e la difesa; cooperare con le controparti africane nell'adozione di modalità nuove e innovative per sfruttare pienamente il potenziale della regione, anche attraverso lo scambio di migliori pratiche e l'adozione di nuove tecnologie per un'agricoltura sostenibile che rafforzerebbe l'imprenditorialità locale, con l'obiettivo ultimo di ridurre la dipendenza dall'importazione di prodotti alimentari e agricoli e di stimolare una crescita economica inclusiva e sostenibile; sostenere le richieste dei PMS di fornire finanziamenti specifici per le perdite e i danni associati agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e sostenere la ricostruzione delle regioni colpite e il loro rilancio economico mediante l'adozione di misure speciali supplementari per il finanziamento della ricostruzione e della ripresa; prendere in considerazione la possibilità di incoraggiare gli Stati membri a ricorrere ulteriormente a una sospensione, riduzione o cancellazione del debito mirate, da valutare caso per caso, a favore dei PMS e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo più vulnerabili, con l'obiettivo specifico di contribuire alla lotta contro i cambiamenti climatici, nell'ambito di un quadro internazionale più ampio; |
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r) |
promuovere il coordinamento e la cooperazione con le pertinenti direzioni generali della Commissione, al fine di garantire che la revisione della politica commerciale dell'UE porti a una crescita economica sostenibile per la regione, in particolare rendendo pienamente applicabili i capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile degli accordi di libero scambio; osservare che sono necessari sforzi per prevenire le violazioni dei diritti umani e gli abusi ambientali da parte delle imprese con sede nell'UE che operano nel Corno d'Africa e garantire che la futura direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità sia adeguata allo scopo e porti a progressi effettivi in termini di diritti umani e ambiente per le comunità locali; adoperarsi in modo particolare per valutare e prevenire qualsiasi violazione legata alle politiche, ai progetti e ai finanziamenti dell'UE nella regione, anche creando un meccanismo di reclamo per i singoli o i gruppi i cui diritti possono essere stati violati dalle attività dell'UE in tali paesi; esortare le istituzioni finanziarie pubbliche, compresa la Banca europea per gli investimenti, insieme alla Commissione, ad assicurarsi che gli investimenti dell'UE siano in linea con gli obiettivi internazionali in materia di ambiente e clima, in particolare l'accordo di Parigi e l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, e siano utilizzati per guidare una transizione climatica giusta sulla falsariga degli obiettivi del Green Deal europeo; garantire che nessun investimento nella regione finanzi i settori che alimentano la crisi climatica, principalmente le industrie dei combustibili fossili; |
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s) |
prestare particolare attenzione ai numerosi progetti a livello locale, in particolare nelle zone più remote, che sono meno invasivi dal punto di vista ambientale ma più efficaci nel migliorare la vita delle persone, ossia i sistemi di energia solare non collegati alla rete, gli impianti di irrigazione e di depurazione delle acque e i servizi igienico-sanitari e garantire che gli investimenti dell'UE nell'energia sostenibile in Africa vadano principalmente a beneficio della popolazione locale, con l'obiettivo di porre fine alla povertà energetica; invitare l'UE ad aiutare gli agricoltori del Corno d'Africa a ridurre la loro dipendenza dai fertilizzanti minerali e a trovare alternative agronomiche attraverso la sua politica estera e di sviluppo per affrontare l'impatto climatico e ambientale dei fertilizzanti; esorta gli Stati membri a cooperare con la Commissione per assegnare la priorità ai partenariati con le imprese nazionali nei paesi meno sviluppati che perseguono modelli aziendali sostenibili e inclusivi; |
Migrazione
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t) |
sottolineare che i paesi del Corno d'Africa sono tra i principali paesi di origine, transito e destinazione di flussi migratori significativi verso altri paesi della regione, nonché verso l'Unione; adottare un approccio alla cooperazione in materia di migrazione che sia olistico, sensibile ai conflitti, specifico al contesto e che ponga l'essere umano al centro, in linea con il processo di Khartoum, con il Patto mondiale per una migrazione sicura, ordinata e regolare e con il lavoro del Forum regionale ministeriale sulla migrazione per l'Africa orientale e il Corno d'Africa, tenendo conto dei diversi fattori di migrazione nella regione e delle vulnerabilità persistenti dei migranti, rispettando i diritti dei migranti e dei rifugiati e riconoscendo i vantaggi della migrazione circolare e della mobilità regionale nell'intera regione; cooperare con i partner dell'UE per riprendere le attività del processo di Khartoum per riconfigurarlo in modo che rispecchi le realtà attuali e le varie limitazioni ai viaggi; sviluppare un partenariato a lungo termine incentrato su una migrazione sicura, ordinata e regolare; trovare una soluzione sostenibile con i paesi partner del Corno d'Africa per attenuare le conseguenze della migrazione verso le frontiere esterne europee; promuovere una cooperazione rafforzata in materia di sicurezza delle frontiere e lotta contro le attività criminali transfrontaliere, compresi la tratta di esseri umani e il commercio illecito di armi e di beni culturali; garantire che tutti gli accordi di cooperazione in materia di migrazione e di riammissione con la regione rispettino rigorosamente i diritti umani internazionali e il diritto sui rifugiati, in particolare la Convenzione sullo status dei rifugiati del 1951 e il relativo protocollo del 1967; garantire che le risorse finanziarie mobilitate attraverso i fondi fiduciari dell'UE si concentrino su progetti in grado di affrontare le cause profonde della migrazione nel lungo termine; |
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u) |
fornire assistenza immediata e sostegno a lungo termine ai paesi che ospitano e assistono i rifugiati al fine di garantirne la protezione; facilitare il reinsediamento degli sfollati e degli sfollati interni; coordinare gli sforzi diplomatici per invitare i governi dei paesi della regione coinvolti nei conflitti in corso a fermare gli attacchi indiscriminati contro i civili e le infrastrutture civili e per proteggere la popolazione civile, anche usando tutti gli accorgimenti necessari per garantire che i rifugiati e gli sfollati interni siano protetti e abbiano pieno accesso agli aiuti umanitari, compresi il cibo, l'acqua e un riparo; fornire sostegno ai paesi della regione per integrare gli sforzi volti a sostenere adeguate riforme per garantire una migliore gestione della mobilità pastorale e ridurre la vulnerabilità economica durante le crisi quali la siccità, al fine di controllare meglio i fattori che contribuiscono alle tensioni e ai conflitti che coinvolgono le comunità pastorali; |
Integrazione regionale
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v) |
adottare un approccio «team Europe» nella regione, cooperando con l'UA, le organizzazioni regionali e un'ampia gamma di partner e di attori, anche del settore privato, a sostegno di iniziative assunte dalla parte africana; continuare a monitorare e a sostenere l'iniziativa per il Corno d'Africa, di cui l'UE è un partner strategico, e il suo obiettivo di accumulare capitali per sostenere la connettività e sbloccare le opportunità nella regione, creare posti di lavoro, mitigare i rischi emergenti, rafforzare la resilienza e aprire la strada a migliori relazioni di vicinato; |
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w) |
riconoscere che un'infrastruttura sicura ed efficiente è fondamentale per uno sviluppo coerente, sostenibile ed equo nella regione; sfruttare appieno il potenziale delle nuove iniziative promosse dall'UE volte a rafforzare l'integrazione e la connettività regionali; aumentare la consultazione e il coordinamento con le controparti africane nella definizione di progetti specifici da sviluppare nel quadro del Global gateway, sulla base dei risultati positivi del sesto vertice UE-UA; illustrare adeguatamente il Global Gateway come piano a lungo termine più verde, più equo e più sostenibile, in particolare rispetto alle alternative proposte da altri attori; sostenere i paesi della regione che intendono aderire all'Organizzazione mondiale del commercio e sostenere l'attuazione dell'area di libero scambio continentale africana e continuare a sostenere e rafforzare l'UA, la Comunità dell'Africa orientale e l'IGAD per promuovere la cooperazione economica, aumentare l'integrazione regionale e promuovere la stabilità e la diplomazia; riconoscere che le prospettive di stabilizzazione e di sviluppo sostenibile del Corno d'Africa sono profondamente collegate a quelle delle regioni vicine; prendere in considerazione l'opportunità di sviluppare una strategia dell'UE per il Mar Rosso e il Golfo di Aden; |
Influenza di soggetti terzi
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x) |
sottolineare la loro preoccupazione per le influenze e le rivalità sempre più diffuse e multiformi di terzi che non condividono i valori e gli obiettivi dell'UE nella regione, tra cui Cina e Russia, che operano con l'ambizione di promuovere interessi strettamente bilaterali; riconoscere che la crescente presenza di tali attori nella regione, in particolare nei settori dell'economia, dell'energia, della sicurezza — compresa la sicurezza marittima — e militare, anche attraverso campagne di propaganda e disinformazione volte ad amplificare il ruolo che svolgono, compromettendo nel contempo le azioni dei loro concorrenti, compresa l'UE, mette a repentaglio la pace regionale, gli sforzi e l'assistenza europei e il ruolo dell'UE quale partner privilegiato; prendere in considerazione la possibilità di intraprendere azioni idonee a contrastare tali interferenze; promuovere il sostegno dell'UE attraverso un approccio olistico alla regione, promuovendo la cooperazione economica e la prevenzione dei conflitti rispetto all'approccio degli attori terzi, che mira a esacerbare un contesto frammentato e ad aggravare le preoccupazioni geopolitiche; fare il punto sugli investimenti sistematici e multisettoriali della Cina nella regione, valutandone nel contempo le conseguenze, compresa la maggiore dipendenza degli Stati africani, e affrontando la crescente presenza e influenza della Cina; invitare le autorità turche ad allinearsi alle politiche dell'UE e a coordinare meglio gli sforzi con le iniziative dell'UE, in particolare la missione di formazione dell'UE in Somalia, al fine di essere più efficaci e conseguire risultati migliori in termini di sicurezza e stabilità, favorendo così una transizione democratica reale e rapida; rafforzare il coordinamento con le controparti africane nella definizione dei settori prioritari a cui destinare gli investimenti dell'UE e stanziare risorse sufficienti per conseguire i risultati prefissati; prendere atto dell'incremento di forze militari di terzi nella regione, in particolare dei piani avanzati della Russia per la costruzione di una base navale sulla costa sudanese di fronte al Mar Rosso, e dell'inaugurazione da parte della Cina di una base militare a Gibuti nel 2017; prestare particolare attenzione alle crescenti attività delle imprese di sicurezza private, come il gruppo Wagner patrocinato dalla Russia, che opera in Sudan, ostacolando la transizione democratica e sfruttando le debolezze interne a scapito delle popolazioni locali, al fine di evitare le analoghe ripercussioni negative osservate in altre regioni, e cooperare strettamente con l'UA e i singoli paesi del Corno d'Africa per creare e rendere operativo un apparato di sicurezza nazionale efficiente, responsabile e affidabile in ciascun paese; invitare tutti gli Stati membri dell'UE a ratificare la Convenzione internazionale contro il reclutamento, l'uso, il finanziamento e l'addestramento dei mercenari; valutare l'impatto della guerra della Russia contro l'Ucraina sull'influenza dell'UE nella regione; |
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y) |
rafforzare le comunicazioni strategiche attraverso campagne di sensibilizzazione del pubblico efficaci e basate sui fatti per essere maggiormente presenti a livello locale e informare circa le azioni e gli obiettivi dell'UE e le iniziative promosse dall'UE nella regione, per aumentare la visibilità dell'UE e sottolineare l'obiettivo di generare valore aggiunto per le comunità locali, lo sviluppo sostenibile, la pace e la sicurezza e la crescita inclusiva, contrastando nel contempo la disinformazione e le narrazioni false da parte di terzi; incaricare la rappresentante speciale dell'UE per il Corno d'Africa a porre l'accento sulle attività regionali e a rafforzare la visibilità, la presenza e il coinvolgimento dell'UE con tutti i paesi della regione al fine di promuovere relazioni più strette; garantire una maggiore trasparenza e visibilità del lavoro della rappresentante speciale dell'UE, garantendo che la rappresentante speciale dell'UE dia priorità alla risoluzione dei conflitti, al sostegno ai diritti umani e alla democrazia nel suo impegno con i suoi interlocutori della regione e si impegni in modo proattivo con gli attori della società civile, i difensori dei diritti umani e le voci del dissenso, che potrebbero essere minacciati o presi di mira dalle autorità locali; |
Questioni specifiche per paese
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z) |
nell'affrontare le seguenti questioni specifiche relative ai paesi del Corno d'Africa: |
Gibuti
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i) |
riconoscere l'importanza geostrategica di Gibuti; prendere atto del contributo positivo di Gibuti alla pace, alla sicurezza e alla cooperazione regionale nella regione del Corno d'Africa, in particolare nell'ospitare la piattaforma logistica operativa Atalanta e la presenza militare degli Stati membri dell'Unione; sottolineare che i progetti di costruzione a Gibuti sono in gran parte finanziati dalla Cina con investimenti infrastrutturali stimati a 9,8 miliardi di USD; esprimere preoccupazione per l'istituzione di una base navale cinese a Gibuti per la proiezione militare a lungo raggio e per l'acquisizione, da parte della Cina, del porto strategico di Doraleh e per l'aumento del debito pubblico estero di Gibuti contratto tramite prestiti dalla Cina; cooperare con il paese, che è al crocevia di una delle rotte migratorie più transitate al mondo, nel sostenere i suoi sforzi volti ad ospitare i rifugiati della regione e l'attuazione dei suoi impegni a livello globale e regionale; condividere le competenze e le migliori pratiche dell'UE nella gestione dell'acqua, dal momento che Gibuti è uno dei paesi più aridi al mondo che fa fronte a siccità estreme; deplorare il fatto che nessun media indipendente sia stato autorizzato a trasmettere da Gibuti; chiedere che sia garantita la protezione delle fonti dei media indipendenti di Gibuti, che non hanno altra scelta se non trasmettere ed esprimersi dall'estero; |
Eritrea
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ii) |
condannare il totale allineamento dell'Eritrea alla narrazione e alla propaganda russa ed esprimere preoccupazione per il fatto che l'Eritrea potrebbe diventare una piattaforma per l'influenza russa nel Corno d'Africa; invitare le autorità eritree a porre fine al loro coinvolgimento militare nel conflitto civile etiope, facilitando anche un accordo di pace tra le autorità federali etiopi e il Fronte popolare di liberazione del Tigray che includa la cessazione degli attacchi missilistici del gruppo sul suolo eritreo; invitare le autorità eritree ad adottare misure concrete per la riconciliazione interna e rilasciare tutti i prigionieri politici senza condizioni, incluso lo scrittore e giornalista svedese-eritreo David Isaak, detenuto dal 2001; monitorare costantemente la situazione interna e prendere in considerazione una graduale e proporzionata riduzione delle sanzioni dell'UE qualora si registrino miglioramenti tangibili e oggettivi; |
Etiopia
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iii) |
sostenere tutti gli sforzi diplomatici volti a porre fine al conflitto in corso in Etiopia, che è un attore importante nel Corno d'Africa, sia a livello nazionale sia, in particolare, attraverso il percorso di mediazione dell'UA, che annuncerà un trio di mediatori di alto livello, presieduto dall'Alto rappresentante per il Corno d'Africa, Olusegun Obasanjo, al fine di dare priorità a un accordo su un cessate il fuoco permanente, un accesso umanitario senza restrizioni a tutte le aree e il ritiro immediato delle forze eritree e per facilitare l’assunzione di responsabilità e la riconciliazione interna; insistere sul fatto che il dialogo nazionale deve essere il più inclusivo, ampio e trasparente possibile, con la partecipazione di rappresentanti della società civile e dei partiti di opposizione, al fine di conseguire l'obiettivo di essere un vero catalizzatore della riconciliazione; coordinare il sostegno tra le pertinenti istituzioni nazionali e internazionali e il governo etiope a favore della ripresa delle strutture e dei servizi pubblici sanitari, educativi e di altra natura, compresi i servizi di soccorso agli sfollati interni e alle popolazioni colpite dal conflitto; prendere atto della relazione di Amnesty International e Human Rights Watch sui crimini contro l'umanità e la pulizia etnica nel Tigray occidentale; accogliere con favore l'istituzione di una commissione internazionale di esperti in materia di diritti umani sull’Etiopia (ICHREE) da parte del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, al fine di condurre un'indagine approfondita e imparziale sulle accuse di violazioni e di abusi commessi in Etiopia a partire dal 3 novembre 2020 da tutte le parti in conflitto, lavorando a complemento della task force interministeriale etiope (IMTF) sull'assunzione di responsabilità e sui risultati della squadra investigativa comune, pubblicati nella relazione dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani/Commissione etiope per i diritti umani nel novembre 2021; sostenere la giustizia di transizione per chiamare i responsabili delle violazioni dei diritti umani a rispondere dei gravi crimini commessi nel contesto del conflitto in Etiopia, in particolare sostenendo il ruolo di tutte le istituzioni coinvolte, quali la commissione etiope per i diritti umani, il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite e la Corte penale internazionale; prendere atto di alcuni sviluppi positivi nel paese, quali la tregua umanitaria del 24 marzo 2022 e il rilascio di alcuni prigionieri politici, un maggiore accesso umanitario durante la tregua e le dichiarazioni pubbliche del governo etiope e della dirigenza del Tigray secondo le quali si impegneranno a favore di colloqui di pace guidati dall'UA; valutare attentamente gli sviluppi in Etiopia al fine di adottare ulteriori misure in caso di deterioramento della situazione; allo stesso tempo, continuare a chiedere senza indugio una risoluzione pacifica del conflitto e l'avvio di colloqui di pace e ad esaminare il possibile ruolo dell'UE nel processo di mediazione; essere pronti a ripristinare gradualmente il sostegno al bilancio e l'assistenza dell'UE se vengono soddisfatte determinate condizioni minime, tra cui la cessazione delle ostilità, l'accesso umanitario completo e senza ostacoli in tutta l'Etiopia, compresa la regione del Tigray, l’assunzione di responsabilità per i crimini commessi nel contesto del conflitto e il ritiro delle truppe eritree dal paese; |
Kenya
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iv) |
sottolineare il potenziale del Kenya quale attore chiave nel Corno d'Africa in termini politici ed economici per il rafforzamento della stabilità regionale e per un ruolo costruttivo nella pace e nella sicurezza; sostenere l'impegno a favore di un partenariato strategico rinnovato con il Kenya; approfondire le relazioni UE-Kenya sfruttando appieno il potenziale del dialogo strategico UE-Kenya; accogliere con favore la decisione di inviare una missione di osservazione elettorale dell'UE per le elezioni presidenziali dell'agosto 2022; elogia la risoluzione pacifica della controversia elettorale a seguito delle elezioni presidenziali e prende atto del ruolo responsabile svolto dai tribunali kenioti in tale contesto; invitare le autorità keniote a valutare adeguatamente la prossima relazione finale della missione di osservazione elettorale e a trarre le necessarie conclusioni al fine di riformare e migliorare ulteriormente i processi elettorali del paese; accogliere con favore gli sforzi del Kenya in termini di cooperazione di fronte alle sfide ambientali e, in particolare, l'approvazione a Nairobi nel marzo 2022, durante l'Assemblea per l'ambiente delle Nazioni Unite, di una risoluzione volta a porre fine all'inquinamento da plastica ed elaborare un accordo internazionale giuridicamente vincolante entro il 2024; |
Somalia
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v) |
ricordare che la minacciosa situazione della sicurezza in Somalia è molto preoccupante e che, se non contenuta in modo solido, potrebbe costituire un fattore importante di destabilizzazione dell'intero Corno d'Africa e anche oltre; accogliere con favore la conclusione delle elezioni presidenziali somale e il trasferimento pacifico del potere; invitare il presidente neoeletto a formare un gabinetto inclusivo e il nuovo governo a compiere progressi in merito alle priorità nazionali critiche, anche affrontando la drammatica situazione umanitaria nel paese; valutare la ripresa del sostegno da parte dell'Europa; accogliere con favore gli effetti positivi dell'impegno dell'UE in Somalia; sottolineare l'evidente valore aggiunto delle missioni consultive per le strutture di comando e incoraggiare in tal modo l'impegno degli attori europei nelle operazioni di formazione dell'UE; sostenere appieno gli sforzi della missione dell'Unione africana in Somalia (ATMIS) per promuovere i diritti umani in Somalia e gli sforzi di mantenimento della pace contro al-Shabaab, che minaccia la sicurezza della democrazia e dello Stato di diritto nel paese; cooperare con le istituzioni dell'Unione africana e somale per rivedere il mandato dell'ATMIS, incentrandosi sul rafforzamento istituzionale e fornendo un sostegno finanziario sufficiente attraverso lo strumento europeo per la pace; coordinare gli sforzi con l'UA e con l'IGAD per stimolare un processo di costruzione della nazione in Somalia che ponga al centro la società civile; assicurarsi che la revisione dell'ATMIS vada di pari passo con il progressivo rafforzamento delle forze armate somale e dell'apparato di sicurezza civile, che dovrebbero diventare i garanti finali della sicurezza nel paese; consultarsi con le autorità somale al fine di individuare nuove forme di cooperazione bilaterale con l'UE per rafforzare la capacità della Somalia di garantire la sicurezza marittima ed evitare qualsiasi rischio di ricomparsa della pirateria nelle sue acque territoriali; sostenere una valutazione approfondita delle prestazioni delle truppe dell'ATMIS alla luce degli sforzi volti a prevenire i crimini perpetrati dagli eserciti regolari in Somalia; |
Sud Sudan
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vi) |
prendere atto della proroga del mandato del governo per altri due anni, ma sottolineare il suo obbligo di compiere progressi nell'attuazione dell'accordo di pace e di preparare elezioni libere ed eque; sostenere appieno la rapida attuazione dell'accordo di pace in Sud Sudan, anche attraverso le principali strutture di monitoraggio, la commissione congiunta ricostituita di monitoraggio e valutazione e il meccanismo di verifica e monitoraggio del cessate il fuoco e degli accordi di sicurezza transitori, lavorando a stretto contatto con l'UA e l'IGAD; coordinarsi con altri attori internazionali e regionali in Sud Sudan, quali l'UA, l'IGAD, le Nazioni Unite e la troika (Stati Uniti, Regno Unito e Norvegia) per mantenere un forte impegno nel fare pressione sul governo di transizione rivitalizzato di unità nazionale, al fine di continuare ad attuare l'accordo rivitalizzato sulla risoluzione del conflitto nella Repubblica del Sud Sudan, in particolare i suoi compiti pre-transitori, compresa la rappresentanza femminile, come specificato nell'accordo; |
Sudan
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vii) |
ribadire la condanna del colpo di Stato militare dell'ottobre 2021 e le violenze commesse durante la successiva repressione; coordinarsi con altri attori della regione per esercitare pressioni sui militari affinché stabiliscano un calendario chiaro per il ripristino del governo civile, che porti quanto prima a elezioni politiche eque, aperte e trasparenti; prendere atto dell'intenzione dichiarata dell'esercito di cedere il potere alle autorità civili e chiedere che tale transizione sia attuata senza indebiti ritardi; invitare le autorità politiche civili a rafforzare il coordinamento e la cooperazione al fine di presentare piani chiari per garantire una transizione pacifica; sottolineare che è necessaria una soluzione rapida, poiché qualsiasi ulteriore ritardo acutizzerebbe il deterioramento dell'economia e della situazione umanitaria in tutto il paese e aggraverebbe le già enormi sfide che il popolo sudanese si trova ad affrontare; sostenere la società civile e gli attivisti sul campo e chiedere la liberazione degli attivisti pacifici e dei prigionieri politici detenuti; ribadire il loro fermo sostegno agli sforzi in corso del meccanismo tripartito per contribuire a conciliare le differenze tra i partiti e le iniziative sudanesi, facilitare il ripristino della transizione verso la democrazia e agevolare il cammino del paese verso la trasformazione civile e democratica; sottolineare che occorre avviare un processo di giustizia di transizione al fine di assicurare alla giustizia gli autori di violazioni dei diritti umani e gettare le basi per la riconciliazione nazionale; rafforzare l'azione dell'UE sul campo in termini di aiuti umanitari e sostegno diretto alla popolazione, migliorando le condizioni di vita delle comunità locali e riducendo nel contempo l'esposizione alle influenze russe e cinesi; esprimere profonda preoccupazione per la creazione prevista di una base navale russa a Port Sudan, che avrebbe ripercussioni negative per la pace e la sicurezza del Mar Rosso; |
Uganda
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viii) |
riconoscere il ruolo importante svolto dall'Uganda nel processo di mediazione che ha portato all'accordo di pace in Sud Sudan; accogliere con favore il contributo delle forze armate ugandesi all'ATMIS e coordinarsi con il paese per quanto concerne il futuro della missione; sostenere il «nuovo piano parrocchiale» nazionale e altri sforzi volti a contrastare la povertà attraverso un approccio capillare; deplorare le condizioni in cui si sono svolte le elezioni presidenziali del gennaio 2021 e invitare le autorità nazionali ugandesi a promuovere uno spazio politico aperto che possa portare a elezioni eque e trasparenti, astenendosi nel contempo dal limitare l'accesso ai media e ai social media; sottolineare che il diritto al consenso informato libero e preventivo delle popolazioni indigene e delle comunità locali è sancito dal diritto internazionale e invitare le autorità nazionali ugandesi a rispettare tutti i diritti umani fondamentali in tutte le occasioni; esprimere preoccupazione, a tale riguardo, per le gravi violazioni dei diritti umani segnalate nel progetto di oleodotto per il trasporto del greggio nell'Africa orientale e per i rischi associati di danni irreversibili all'ambiente e al clima; invitare l'UE ad adottare con urgenza la direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità onde chiamare le imprese europee a rispondere delle loro azioni quando le loro attività sono collegate a tali violazioni; |
2. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, e, per conoscenza, all'Unione africana, all'Autorità intergovernativa per lo sviluppo e all'ONU.
(1) GU C 385 del 22.9.2021, pag. 24.
(2) GU C 494 dell'8.12.2021, pag. 80.
(3) GU C 224 dell'8.6.2022, pag. 99.
(4) GU C 117 dell'11.3.2022, pag. 114.
(5) GU C 336 del 2.9.2022, pag. 14.
(6) GU C 425 del 20.10.2021, pag. 132.
(7) GU C 132 del 24.3.2022, pag. 205.
(8) GU C 465 del 17.11.2021, pag. 154.
(9) GU C 202 del 28.5.2021, pag. 54.
(10) GU C 395 del 29.9.2021, pag. 50.
(11) GU C 50 del 9.2.2018, pag. 57.
(12) GU C 307 del 30.8.2018, pag. 92.
III Atti preparatori
Parlamento europeo
Martedì 4 ottobre 2022
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14.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 132/130 |
P9_TA(2022)0332
Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 ottobre 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 851/2004 con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (COM(2020)0726 — C9-0366/2020 — 2020/0320(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2023/C 132/17)
Il Parlamento europeo,
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— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0726), |
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— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 168, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0366/2020), |
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— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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— |
visto il parere motivato inviato dal Senato francese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà, |
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— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 aprile 2021 (1), |
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— |
visto il parere del Comitato delle regioni del 7 maggio 2021 (2), |
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— |
visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell'8 dicembre 2021, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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— |
visto l'articolo 59 del suo regolamento, |
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— |
visto il parere della commissione per i bilanci, |
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— |
vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A9-0253/2021), |
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1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (3); |
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2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente; |
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3. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 286 del 16.7.2021, pag. 109.
(2) GU C 300 del 27.7.2021, pag. 76.
(3) La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 14 settembre 2021 (Testi approvati, P9_TA(2021)0376).
P9_TC1-COD(2020)0320
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 ottobre 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 851/2004, con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/2370.)
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14.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 132/132 |
P9_TA(2022)0333
Gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 ottobre 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE (COM(2020)0727 — C9-0367/2020 — 2020/0322(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2023/C 132/18)
Il Parlamento europeo,
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— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0727), |
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— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 168, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0367/2020), |
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— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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— |
visto il parere motivato inviato dal Senato francese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà, |
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— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 aprile 2021 (1), |
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visto il parere del Comitato delle regioni del 7 maggio 2021 (2), |
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visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 29 giugno 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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— |
visto l'articolo 59 del suo regolamento, |
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visto il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, |
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vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A9-0247/2021), |
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1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (3); |
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2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente; |
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3. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 286 del 16.7.2021, pag. 109.
(2) GU C 300 del 27.7.2021, pag. 76.
(3) La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 14 settembre 2021 e l'11 novembre 2021 (Testi approvati, P9_TA(2021)0377 e P9_TA(2021)0449).
P9_TC1-COD(2020)0322
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 ottobre 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/2371.)
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14.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 132/133 |
P9_TA(2022)0336
Misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona di competenza della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 ottobre 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona di competenza della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) e che modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 del Consiglio (COM(2021)0113 — C9-0095/2021 — 2021/0058(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2023/C 132/19)
Il Parlamento europeo,
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— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0113), |
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— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0095/2021), |
|
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 9 giugno 2021 (1), |
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— |
visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 22 giugno 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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— |
visto l'articolo 59 del suo regolamento, |
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— |
vista la relazione della commissione per la pesca (A9-0312/2021), |
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1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
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2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente; |
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3. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
P9_TC1-COD(2021)0058
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 ottobre 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona di competenza della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) e che modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 del Consiglio
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/2343.)
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14.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 132/134 |
P9_TA(2022)0337
Assistenza flessibile ai territori (FAST-CARE) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 ottobre 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 e del regolamento (UE) 2021/1060 per quanto concerne un'ulteriore flessibilità per affrontare le conseguenze dell'aggressione militare da parte della Federazione russa FAST (assistenza flessibile ai territori) — CARE (COM(2022)0325 — C9-0218/2022 — 2022/0208(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2023/C 132/20)
Il Parlamento europeo,
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— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0325), |
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— |
visto l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 177 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0218/2022), |
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— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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— |
visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 luglio 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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— |
visto l'articolo 59 del suo regolamento, |
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— |
vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A9-0232/2022), |
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1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
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2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente; |
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3. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
P9_TC1-COD(2022)0208
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 ottobre 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) 2021/1060 per quanto concerne la flessibilità addizionale per affrontare le conseguenze dell'aggressione militare da parte della Federazione russa FAST (assistenza flessibile ai territori) — CARE
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/2039.)
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14.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 132/135 |
P9_TA(2022)0338
Direttiva sulle apparecchiature radio: caricabatteria standardizzato per i dispositivi elettronici ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 ottobre 2022 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio (COM(2021)0547 — C9-0366/2021 — 2021/0291(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2023/C 132/21)
Il Parlamento europeo,
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— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0547), |
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— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0366/2021), |
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— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'8 dicembre 2021 (1), |
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— |
visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 29 giugno 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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— |
visto l'articolo 59 del suo regolamento, |
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— |
vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A9-0129/2022), |
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1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
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2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente; |
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3. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
P9_TC1-COD(2021)0291
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 ottobre 2022 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2022/2380.)
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14.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 132/136 |
P9_TA(2022)0340
Sportello unico dell'UE per le dogane ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 ottobre 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 (COM(2020)0673 — C9-0338/2020 — 2020/0306(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2023/C 132/22)
Il Parlamento europeo,
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— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0673), |
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— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 33, 114 e 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0338/2020), |
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— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 24 marzo 2021 (1), |
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— |
visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 15 giugno 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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— |
visto l'articolo 59 del suo regolamento, |
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— |
vista la lettera della commissione per il commercio internazionale, |
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— |
vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A9-0279/2021), |
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1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
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2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente; |
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3. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
P9_TC1-COD(2020)0306
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 ottobre 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/2399.)
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14.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 132/137 |
P9_TA(2022)0341
Statistiche sugli input e sugli output agricoli ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 ottobre 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e (CE) n. 1185/2009 e la direttiva 96/16/CE del Consiglio (COM(2021)0037 — C9-0009/2021 — 2021/0020(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2023/C 132/23)
Il Parlamento europeo,
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— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0037), |
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— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0009/2021), |
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— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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— |
visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 17 giugno 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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— |
visto l'articolo 59 del suo regolamento, |
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— |
vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A9-0285/2021), |
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1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
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2. |
approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio allegata alla presente risoluzione, che sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C; |
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3. |
prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione, che sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C; |
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4. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente; |
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5. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
P9_TC1-COD(2021)0020
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 ottobre 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli, che modifica il regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione e che abroga i regolamenti (CE) n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/16/CE del Consiglio
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/2379.)
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA
DICHIARAZIONE COMUNE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVA AL REGOLAMENTO (UE) 2022/2379, PER QUANTO RIGUARDA L'IMPORTANZA DI ISTITUIRE IN TUTTI GLI STATI MEMBRI UN REGISTRO TENUTO DALLE AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI SULL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI IN AGRICOLTURA
Nell'ambito del Green Deal europeo, la strategia «Dal produttore al consumatore» e la strategia sulla biodiversità sottolineano la necessità di una transizione verso un sistema alimentare sostenibile, in particolare riducendo l'uso e il rischio dei pesticidi del 50 % entro il 2030 e potenziando l'agricoltura biologica e gli elementi caratteristici del paesaggio ricchi di biodiversità sui terreni agricoli.
A norma del regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), la raccolta completa di dati sull'uso dei prodotti fitosanitari da parte di utilizzatori professionali in un'attività agricola, ossia una copertura del 95 % dell'uso in ciascuno Stato membro, può essere raggiunta solo se il diritto dell'Unione impone agli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari di trasmettere i loro dati in formato elettronico alle autorità nazionali competenti.
Il Parlamento europeo e il Consiglio riconoscono l'importanza di introdurre tale obbligo nella legislazione dell'Unione e si impegnano a collaborare a tal fine.
DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE IN RELAZIONE AL REGOLAMENTO (UE) 2022/2379, PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI IN CORSO PER GARANTIRE LA DISPONIBILITÀ IN FORMATO ELETTRONICO DEI REGISTRI CHE GLI UTILIZZATORI PROFESSIONALI DI PRODOTTI FITOSANITARI DEVONO TENERE A NORMA DELL'ARTICOLO 67, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1107/2009
Il Green Deal europeo e la strategia «Dal produttore al consumatore» stabiliscono come obiettivo fondamentale per l'Unione la riduzione dell'uso e dei rischi dei pesticidi chimici. Al fine di garantire politiche efficaci e incisive, è fondamentale disporre di dati solidi e completi sull'uso dei pesticidi nelle aziende agricole. Il lavoro in corso volto a garantire la disponibilità, in formato elettronico, dei registri tenuti dagli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari è un fattore importante ai fini dell'attuazione degli obblighi di comunicazione sui pesticidi previsti dal regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (SAIO).
La Commissione ha pertanto preparato un progetto di regolamento di esecuzione della Commissione, sulla base dell'articolo 67, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), per quanto riguarda il contenuto e il formato dei registri sull'uso dei prodotti fitosanitari che gli utilizzatori professionali devono tenere conformemente all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Tale regolamento di esecuzione, se adottato come attualmente previsto, disciplinerebbe in dettaglio la registrazione dei dati richiesta a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, anche individuando gli elementi che devono essere registrati dagli utilizzatori professionali e garantendo che tali registri siano disponibili in formato elettronico al più tardi a partire dal 1o gennaio 2025.
Il progetto di tale regolamento di esecuzione è attualmente oggetto di discussione in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, sezione «Fitofarmaci — Legislazione». Nei prossimi mesi la Commissione intende chiedere il parere del comitato a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
La Commissione intende adottare tale regolamento di esecuzione entro la fine del 2022.
(1) Regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli, che modifica il regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione e che abroga i regolamenti (CE) n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/16/CE del Consiglio (GU L 315 del 7.12.2022, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli, che modifica il regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione e abroga i regolamenti (CE) n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/16/CE del Consiglio (GU L 315 del 7.12.2022, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
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14.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 132/139 |
P9_TA(2022)0342
Modifica degli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 ottobre 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (COM(2021)0656 — C9-0396/2021 — 2021/0340(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2023/C 132/24)
Il Parlamento europeo,
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— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0656), |
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— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0396/2021), |
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— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'8 dicembre 2021 (1), |
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— |
previa consultazione del Comitato delle regioni, |
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— |
visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 29 giugno 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visto l'articolo 59 del suo regolamento, |
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— |
vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A9-0092/2022), |
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1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (2); |
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2. |
prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione; |
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3. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente; |
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4. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 152 del 6.4.2022, pag. 197.
(2) La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 3 maggio 2022 (Testi approvati, P9_TA(2022)0130).
P9_TC1-COD(2021)0340
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 ottobre 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/2400.)
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Dichiarazione della Commissione
Dichiarazione della Commissione in occasione dell'approvazione del regolamento (UE) 2022/2400 (1) sull'inclusione del codice di identificazione dei rifiuti 17 05 04«terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03» nell'allegato V, parte 2, del regolamento (UE) 2019/1021
L'inclusione nella parte 2 dell'allegato V del codice di identificazione dei rifiuti per «terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503» non dovrebbe essere intesa nel senso di favorire lo smaltimento di terra come rifiuto rispetto alla bonifica al fine di prevenire la produzione di rifiuti.
Qualora lo smaltimento offra la migliore opzione di gestione ambientale dei rifiuti, la deroga eccezionale al trattamento distruttivo è soggetta ai requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1021.
(1) Regolamento (UE) 2022/2400 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 317 del 9.12.2022, pag. 24).
Giovedì 6 ottobre 2022
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14.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 132/141 |
P9_TA(2022)0348
Utilizzo delle bande orarie negli aeroporti dell'Unione: alleggerimento temporaneo ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 ottobre 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio per quanto riguarda l'alleggerimento temporaneo delle norme sull'utilizzo delle bande orarie negli aeroporti della Comunità a causa della pandemia di COVID-19 (COM(2022)0334 — C9-0225/2022 — 2022/0214(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2023/C 132/25)
Il Parlamento europeo,
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— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0334), |
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— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0225/2022), |
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— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 settembre 2022 (1), |
|
— |
previa consultazione del Comitato delle regioni, |
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— |
visti gli articoli 59 e 163 del suo regolamento, |
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1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
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2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente; |
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3. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
P9_TC1-COD(2022)0214
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 ottobre 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/…del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio per quanto riguarda l'alleggerimento temporaneo delle norme sull'utilizzo delle bande orarie negli aeroporti dell'Unione a causa di una situazione epidemiologica o di un'aggressione militare
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/2038.)