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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 130 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
66° anno |
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Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2023/C 130/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.11031 — HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY / KIESEL / EAC) ( 1 ) |
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2023/C 130/02 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.11023 — ADP / JCDECAUX / MEDIA AEROPORTS DE PARIS JV) ( 1 ) |
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2023/C 130/03 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.11023 — ADP / JCDECAUX / MEDIA AEROPORTS DE PARIS JV) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2023/C 130/04 |
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2023/C 130/05 |
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Commissione europea |
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2023/C 130/06 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione europea |
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2023/C 130/07 |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2023/C 130/08 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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14.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 130/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.11031 — HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY / KIESEL / EAC)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2023/C 130/01)
Il 30 marzo 2023 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32023M11031. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea. |
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14.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 130/2 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.11023 — ADP / JCDECAUX / MEDIA AEROPORTS DE PARIS JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2023/C 130/02)
Il 30 marzo 2023 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32023M11023. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea. |
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14.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 130/3 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.11023 — ADP / JCDECAUX / MEDIA AEROPORTS DE PARIS JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2023/C 130/03)
Il 30 marzo 2023 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32023M11023. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
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14.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 130/4 |
Avviso all'attenzione delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2023/756 del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/755 del Consiglio, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
(2023/C 130/04)
Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi che figurano nell'allegato della decisione 2014/145/PESC del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2023/756 del Consiglio (2), e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/755 del Consiglio (4), concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che tali persone, entità e organismi debbano essere inclusi nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC e al regolamento (UE) n. 269/2014 concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. I motivi che hanno determinato la designazione di queste persone, entità e organismi sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.
Si richiama l'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 269/2014, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 del regolamento).
Anteriormente al 1o giugno 2023 le persone, le entità e gli organismi in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che li include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:
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Consiglio dell'Unione europea |
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Segretariato generale |
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RELEX.1 |
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Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
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1048 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
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E-mail: sanctions@consilium.europa.eu |
Si richiama inoltre l'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(1) GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.
(2) GU L 100 I del 13.4.2023, pag. 4.
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14.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 130/6 |
Avviso all'attenzione delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2023/756 del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/755 del Consiglio, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
(2023/C 130/05)
Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi che figurano nell'allegato della decisione 2014/145/PESC del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2023/756 del Consiglio (2), e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/755 del Consiglio (4), concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
L'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 269/2014 impone a tali persone fisiche o giuridiche, entità od organismi di trasmettere prima del 1o settembre 2022 o, se posteriore, entro sei settimane dalla data dell'inserimento nell'elenco nell'allegato I, le informazioni relative ai fondi o alle risorse economiche nella giurisdizione dello Stato membro appartenenti loro, o da loro posseduti, detenuti o controllati, all'autorità competente dello Stato membro in cui tali fondi o risorse economiche sono situati. Devono collaborare con l'autorità nazionale competente alla verifica di tali informazioni. L'inosservanza di tali obblighi sarà considerata elusione delle misure relative al congelamento dei fondi e delle risorse economiche.
Le informazioni da dichiarare devono essere trasmesse all'autorità competente dello Stato membro pertinente mediante il suo sito web, indicato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 269/2014 (5).
(1) GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.
(2) GU L 100 I del 13.4.2023, pag. 4.
(3) GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6.
(4) GU L 100 I del 13.4.2023, pag. 1.
(5) Ultima versione consolidata disponibile all'indirizzo EUR-Lex - 02014R0269-20230225 - IT - EUR-Lex (europa.eu)
Commissione europea
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14.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 130/7 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
13 aprile 2023
(2023/C 130/06)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,1015 |
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JPY |
yen giapponesi |
146,81 |
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DKK |
corone danesi |
7,4509 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,88058 |
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SEK |
corone svedesi |
11,3886 |
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CHF |
franchi svizzeri |
0,9804 |
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ISK |
corone islandesi |
149,10 |
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NOK |
corone norvegesi |
11,4570 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
23,271 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
374,55 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,6320 |
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RON |
leu rumeni |
4,9435 |
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TRY |
lire turche |
21,2912 |
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AUD |
dollari australiani |
1,6343 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,4759 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
8,6468 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,7624 |
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SGD |
dollari di Singapore |
1,4592 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 441,15 |
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ZAR |
rand sudafricani |
19,9710 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,5758 |
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IDR |
rupia indonesiana |
16 224,93 |
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MYR |
ringgit malese |
4,8466 |
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PHP |
peso filippino |
60,972 |
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RUB |
rublo russo |
|
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THB |
baht thailandese |
37,548 |
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BRL |
real brasiliano |
5,4117 |
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MXN |
peso messicano |
19,9235 |
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INR |
rupia indiana |
90,1665 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
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14.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 130/8 |
Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di cavi d'acciaio originari della Repubblica popolare cinese
(2023/C 130/07)
In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di cavi d'acciaio originari della Repubblica popolare cinese («paese interessato» o «RPC»), la Commissione europea («Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (2) («regolamento di base»).
1. Domanda di riesame
La domanda è stata presentata il 17 gennaio 2023 dalla European Federation of Steel Wire Rope Industries («richiedente») per conto dell'industria dell'Unione di cavi d'acciaio ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.
Una versione consultabile della domanda e l'analisi del livello di sostegno alla domanda da parte dei produttori dell'Unione sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Il punto 5.6 del presente avviso contiene informazioni sull'accesso a tale fascicolo per le parti interessate.
2. Prodotto oggetto del riesame
Il prodotto oggetto del presente riesame è costituito da cavi d'acciaio, compresi i cavi chiusi, ad esclusione dei cavi d'acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm («prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificabili ai codici NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98 (codici TARIC 7312108112, 7312108113, 7312108119, 7312108312, 7312108313, 7312108319, 7312108512, 7312108513, 7312108519, 7312108912, 7312108913, 7312108919, 7312109812, 7312109813 e 7312109819). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo.
3. Misure in vigore
Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/607 della Commissione (3) sulle importazioni dalla RPC ed esteso alle importazioni spedite dal Marocco e dalla Repubblica di Corea, indipendentemente dal fatto che siano o non siano dichiarate originarie di tali paesi.
4. Motivazione del riesame
La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.
4.1. Asserzione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping
Secondo il richiedente non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC, a causa dell'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.
Per comprovare le asserzioni riguardanti le distorsioni significative, il richiedente si è avvalso delle informazioni contenute nella relazione per paese pubblicata dai servizi della Commissione il 20 dicembre 2017, che descrive le specifiche condizioni di mercato della RPC (4). Il richiedente ha fatto riferimento in particolare a distorsioni quali la presenza statale in maniera generale e, più specificatamente, nel settore dell'acciaio, nonché ai capitoli riguardanti le distorsioni generali relative all'energia, ai terreni, all'accesso ai finanziamenti e alla manodopera. Nella domanda il richiedente ha fornito inoltre elementi di prova facendo riferimento al tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale della Repubblica popolare cinese (2016-2020), al quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale nazionale della Repubblica popolare cinese e allo schema degli obiettivi a lungo termine per il 2035 (2021-2025), che promuovono l'industria dell'acciaio e di conseguenza l'industria dei cavi d'acciaio a valle. È stato inoltre fatto riferimento all'iniziativa Made in China 2025, nell'ambito della quale è sostenuta l'industria dell'acciaio in generale, compresa l'industria dei cavi d'acciaio, al repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione 2019), che elenca anche quella dell'acciaio tra le industrie sostenute, e ad altri piani adottati dal governo cinese per promuovere la produzione e le industrie interne in cui l'industria dell'acciaio/dei cavi d'acciaio occupa un posto significativo (ad esempio il quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo dell'industria delle materie prime del 2021, la decisione n. 40 sulla promulgazione e l'attuazione delle disposizioni temporanee per la promozione dell'adeguamento della struttura industriale ecc.).
Di conseguenza, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, l'asserzione di persistenza o reiterazione del dumping da parte della RPC si basa su un confronto tra un valore normale costruito in base a costi di produzione e di vendita che rispecchiano prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato e a) il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato, venduto per l'esportazione nell'Unione e b) il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame venduto per l'esportazione nei paesi terzi, in considerazione dei volumi bassi delle importazioni dalla RPC nell'Unione.
Il margine di dumping così calcolato risulta significativo. Inoltre il confronto tra i prezzi di cui alla lettera b) mostra che il prezzo all'esportazione verso i paesi terzi è notevolmente inferiore al valore normale, il che suggerisce che, in caso di scadenza delle misure, le importazioni dalla RPC arriverebbero nell'Unione a prezzi di dumping.
4.2. Asserzione del rischio di reiterazione del pregiudizio
Il richiedente sostiene che sussiste il rischio di reiterazione del pregiudizio causato dalla RPC. A tale proposito il richiedente ha fornito sufficienti elementi di prova del fatto che l'eventuale scadenza delle misure potrebbe comportare l'aumento dell'attuale livello delle importazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame dalla RPC, date l'esistenza di capacità inutilizzate nella RPC e l'incapacità dei mercati dei paesi terzi di assorbire capacità inutilizzate a causa, tra l'altro, di misure di difesa commerciale nei confronti delle importazione del prodotto oggetto del riesame dalla RPC. Il richiedente ha inoltre fornito elementi di prova sufficienti del fatto che gli esportatori della RPC vendono attualmente il prodotto oggetto del riesame nei mercati terzi a prezzi notevolmente bassi, molto inferiori a quelli prevalenti sul mercato dell'UE, a dimostrazione del fatto che il mercato dell'UE è un mercato attraente per gli esportatori della RPC dal punto di vista dei prezzi.
Il richiedente sostiene infine che il pregiudizio è stato eliminato soprattutto grazie all'esistenza delle misure e che se queste dovessero scadere, la possibile ripresa di considerevoli importazioni a prezzi di dumping dalla RPC potrebbe comportare la reiterazione del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
5. Procedura
Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistono elementi di prova del rischio di dumping (5) e di pregiudizio sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
Il riesame in previsione della scadenza stabilirà se la scadenza delle misure possa comportare la persistenza o la reiterazione del dumping relativo al prodotto oggetto del riesame originario della RPC e la persistenza o la reiterazione del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
La Commissione richiama inoltre l'attenzione delle parti sulla pubblicazione dell'avviso (6) sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni che può essere applicabile al presente procedimento.
5.1. Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame
L'inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping riguarderà il periodo compreso tra il 1o gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 («periodo dell'inchiesta di riesame»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («periodo in esame»).
5.2. Osservazioni sulla domanda e sull’apertura dell’inchiesta
Tutte le parti interessate che intendono presentare osservazioni sulla domanda (comprese le questioni relative alla reiterazione del pregiudizio e al nesso di causalità) o su qualsiasi aspetto concernente l'apertura dell'inchiesta (compreso il livello di sostegno alla domanda) devono farlo entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (7).
Le domande di audizione riguardanti l'apertura dell'inchiesta devono essere presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
5.3. Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping
In un riesame in previsione della scadenza la Commissione esamina le esportazioni nell'Unione effettuate durante il periodo dell'inchiesta di riesame e, indipendentemente da tali esportazioni, verifica se la situazione delle società che producono e vendono il prodotto oggetto del riesame nel paese interessato sia tale da comportare un rischio di persistenza o reiterazione di esportazioni nell'Unione a prezzi di dumping in caso di scadenza delle misure.
Tutti i produttori (8) del prodotto oggetto del riesame del paese interessato, compresi quelli che non hanno collaborato alle inchieste che hanno condotto all'istituzione delle misure in vigore, sono pertanto invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.
5.3.1. Produttori del paese interessato oggetto dell’inchiesta
In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori della RPC coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori oggetto dell'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a fornire alla Commissione le informazioni sulle loro società entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni devono essere fornite tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R793_SAMPLING_FORM_FOR_EXPORTING_PRODUCER. Le informazioni sull'accesso a TRON sono disponibili ai punti 5.6 e 5.9.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori, la Commissione contatterà anche le autorità della RPC ed eventualmente le associazioni note di produttori di tale paese.
Se sarà necessario costituire un campione, i produttori saranno selezionati in base al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori noti della RPC, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.
Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per la selezione del campione di produttori, la Commissione informerà le parti interessate della sua decisione di inserirle o no nel campione. I produttori inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data della notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.
La Commissione aggiungerà una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione dovranno pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.
Una copia del questionario per i produttori del paese interessato è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2660
Fatta salva la possibile applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare.
5.3.2. Procedura supplementare relativa alla RPC soggetta a distorsioni significative
Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
In particolare la Commissione invita tutte le parti interessate a presentare le loro osservazioni sui fattori produttivi e sui codici del sistema armonizzato (SA) forniti nella domanda (9), a proporre uno o più paesi rappresentativi appropriati e a fornire l'identità dei produttori del prodotto oggetto del riesame in tali paesi. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), del regolamento di base, le parti interessate sono informate dalla Commissione, immediatamente dopo l'apertura dell'inchiesta, mediante una nota aggiunta al fascicolo consultabile da tali parti, in merito alle fonti pertinenti che essa intende utilizzare al fine di determinare il valore normale nella RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Si intendono con ciò tutte le fonti, compresa la selezione, se del caso, di un paese terzo rappresentativo appropriato. Le parti interessate dall'inchiesta dispongono di 10 giorni dalla data in cui la nota è aggiunta al fascicolo per presentare osservazioni.
In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, in questo caso un possibile paese terzo rappresentativo per la RPC è la Turchia. Al fine di selezionare in modo definitivo il paese terzo rappresentativo appropriato, la Commissione esaminerà se vi siano paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC, nei quali si effettuano una produzione e vendite del prodotto oggetto del riesame e sono prontamente disponibili dati pertinenti. Qualora vi sia più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza sarà accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.
Per quanto riguarda le fonti pertinenti, la Commissione invita i produttori della RPC a fornire informazioni sui materiali (materie prime e lavorate) e sull'energia utilizzati per la produzione del prodotto oggetto del riesame entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni devono essere fornite tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R793_INFO_ON_INPUTS_FOR_EXPORTING_PRODUCER_FORM. Le informazioni sull'accesso a TRON sono disponibili ai punti 5.6 e 5.9.
Inoltre la presentazione di informazioni fattuali per determinare i costi e i prezzi a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, deve essere effettuata entro 65 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni fattuali dovranno provenire esclusivamente da fonti pubblicamente accessibili.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione metterà inoltre a disposizione del governo della RPC un questionario.
5.3.3. Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta (10) (11)
Gli importatori indipendenti del prodotto oggetto del riesame originario della RPC e destinato all'Unione, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.
In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti coinvolti nel presente riesame e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso fornendole le informazioni sulla/e loro società richieste nell'allegato del presente avviso.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.
Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell'Unione del prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica popolare cinese che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.
La Commissione aggiungerà inoltre una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione dovranno pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione metterà a disposizione questionari per gli importatori indipendenti inseriti nel campione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.
Una copia del questionario per gli importatori indipendenti è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2660
5.4. Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio e produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta
Al fine di stabilire se esista un rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione, i produttori dell'Unione del prodotto oggetto del riesame sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.
In considerazione del numero elevato di produttori dell'Unione coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell'Unione da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.
La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate.
Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Gli altri produttori dell'Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi i produttori dell'Unione che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure in vigore, che ritengano di dover essere inseriti nel campione dovranno inoltre contattare la Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Le osservazioni sul campione provvisorio devono pervenire entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni.
La Commissione informerà i produttori noti dell'Unione e/o le associazioni note di produttori dell'Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.
I produttori dell'Unione inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data della notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.
Una copia del questionario per i produttori dell'Unione è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2660
5.5. Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione
Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, si deciderà, in conformità all'articolo 21 del regolamento di base, se la proroga delle misure antidumping sia contraria o no all'interesse dell'Unione.
I produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a fornire alla Commissione informazioni sull'interesse dell'Unione.
Le informazioni riguardanti la valutazione dell'interesse dell'Unione devono essere fornite entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione.
Una copia dei questionari, compreso il questionario per gli utilizzatori del prodotto oggetto del riesame, è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2660
Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 del regolamento di base saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate, all'atto della presentazione, da elementi di prova effettivi che ne dimostrano la validità.
5.6. Parti interessate
Per poter partecipare all'inchiesta, le parti interessate, quali i produttori del paese interessato, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, devono dimostrare in primo luogo l'esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.
I produttori del paese interessato, i produttori dell'Unione, gli importatori e le associazioni rappresentative che hanno fornito informazioni in conformità alle procedure descritte ai punti 5.3.1, 5.3.3 e 5.4 saranno considerati parti interessate se esiste un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.
Le altre parti potranno partecipare all'inchiesta come parti interessate soltanto dal momento in cui si manifestano e a condizione che vi sia un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame. Il fatto di essere considerati una parte interessata non pregiudica l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base.
Il fascicolo consultabile dalle parti interessate è accessibile tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Per accedere al fascicolo è necessario seguire le istruzioni indicate su tale pagina (12).
5.7. Altre comunicazioni scritte
Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
5.8. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta
Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta, e deve comprendere una sintesi dei punti che la parte interessata intende discutere durante l'audizione. L'audizione sarà limitata alle questioni indicate per iscritto dalle parti interessate prima dell'audizione.
In linea di principio le audizioni non sono utilizzate per presentare informazioni fattuali non ancora contenute nel fascicolo. Nell'interesse di una buona amministrazione e al fine di consentire ai servizi della Commissione di procedere con l'inchiesta, le parti interessate possono tuttavia essere invitate a fornire nuove informazioni fattuali dopo l'audizione.
5.9. Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza
Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.
Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Sensitive» («Sensibile») (13). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la loro richiesta di trattamento riservato.
Le parti che trasmettono informazioni «sensibili» sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.
Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), comprese le richieste di registrazione in quanto parti interessate, le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata. Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: https://europa.eu/!7tHpY3. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite TRON.tdi e per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.
Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:
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Commissione europea |
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Direzione generale del Commercio |
|
Direzione G |
|
Ufficio: CHAR 04/039 |
|
1049 Bruxelles/Brussel |
|
BELGIQUE/BELGIË |
TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi
|
E-mail: |
TRADE-R793-SRC-DUMPING@ec.europa.eu
TRADE-R793-SRC-INJURY@ec.europa.eu |
6. Calendario dell’inchiesta
In conformità all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base l'inchiesta si conclude di norma entro 12 mesi e in tutti i casi entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso.
7. Presentazione di informazioni
Di norma le parti interessate possono presentare le informazioni solo entro i termini specificati al punto 5 del presente avviso.
Al fine di completare l'inchiesta entro i termini prescritti, la Commissione non accetterà comunicazioni delle parti interessate pervenute dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione finale o, se del caso, dopo il termine di presentazione delle osservazioni sull'ulteriore divulgazione finale.
8. Possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti
Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono trattare solo questioni sollevate nelle comunicazioni di altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni.
Le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze definitive dovranno essere presentate entro cinque giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulle risultanze definitive, salvo diverse disposizioni. Nel caso di un'ulteriore divulgazione finale, le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta a tale ulteriore divulgazione dovranno essere presentate, salvo diverse disposizioni, entro un giorno dal termine di presentazione delle osservazioni su tale ulteriore divulgazione.
Il calendario indicato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate ulteriori informazioni in casi debitamente giustificati.
9. Proroga dei termini specificati nel presente avviso
Qualsiasi proroga dei termini previsti nel presente avviso dovrebbe essere chiesta unicamente in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata. In ogni caso, le proroghe del termine per rispondere ai questionari saranno limitate di norma a tre giorni e in linea di principio non supereranno i sette giorni. Per quanto riguarda i termini di presentazione delle altre informazioni specificate nell'avviso di apertura, le proroghe saranno limitate a tre giorni, a meno che non venga dimostrata l'esistenza di circostanze eccezionali.
10. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.
Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.
Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.
L'assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.
11. Consigliere-auditore
Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.
Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.
Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l'intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell'evento che giustifichi tale intervento. Se le domande di audizione vengono presentate senza rispettare i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esamina anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l'interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell'inchiesta.
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: https://policy.trade.ec.europa.eu/contacts/hearing-officer_it
12. Possibilità di chiedere un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base
Dato che il presente riesame in previsione della scadenza è avviato in conformità alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le sue risultanze non comporteranno una modifica delle misure in vigore, bensì l'abrogazione o il mantenimento di tali misure in conformità all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.
Una qualsiasi parte interessata, qualora ritenga giustificato un riesame delle misure in modo che possano essere modificate, può chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.
Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all'indirizzo sopraindicato.
13. Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (14).
Un'informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: https://europa.eu/!vr4g9W
(1) GU C 280 del 21.7.2022, pag. 23.
(2) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/607 della Commissione, del 19 aprile 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dal Marocco e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi, successivamente ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 101 del 20.4.2018, pag. 40).
(4) Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell'economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale, del 20 dicembre 2017, SWD(2017) 483 final/2. La relazione per paese è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf). Anche i documenti citati nella relazione per paese possono essere ottenuti su richiesta debitamente motivata.
(5) Alla luce delle informazioni disponibili, la Commissione ritiene che vi siano, a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento di base, elementi di prova sufficienti per dimostrare che l'uso dei prezzi e dei costi sul mercato interno del paese interessato non è opportuno a causa delle distorsioni significative e ciò giustifica l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.
(6) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0316(02)
(7) Tutti i riferimenti alla pubblicazione del presente avviso si intendono come riferimenti alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diverse disposizioni.
(8) Per «produttore» si intende qualsiasi società del paese interessato che produca il prodotto oggetto del riesame, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato interno o nelle esportazioni del prodotto oggetto del riesame.
(9) Le informazioni sui codici SA figurano anche nella sintesi della domanda di riesame disponibile sul sito web della DG Commercio: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2660
(10) Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori del paese interessato. Gli importatori collegati a produttori devono compilare l'allegato I del questionario destinato a tali produttori. A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(11) I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.
(12) In caso di problemi tecnici contattare il servizio di assistenza (Trade Service Desk) all'indirizzo trade-service-desk@ec.europa.eu o al numero di telefono +32 22979797.
(13) Un documento «sensibile» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(14) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
ALLEGATO
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☐ |
Versione «Sensibile» |
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☐ |
Versione «Consultabile dalle parti interessate» |
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(barrare la casella corrispondente) |
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INCHIESTA DI RIESAME IN PREVISIONE DELLA SCADENZA DELLE MISURE ANTIDUMPING APPLICABILI ALLE IMPORTAZIONI DI CAVI D'ACCIAIO ORIGINARI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE
INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI IMPORTATORI INDIPENDENTI
Il presente modulo è destinato ad assistere gli importatori indipendenti nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 5.3.3 dell'avviso di apertura.
La versione «Sensibile» e la versione «Consultabile dalle parti interessate» dovranno essere trasmesse entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell'avviso di apertura.
1. DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO
Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:
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Nome della società |
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Indirizzo |
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Referente |
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E-mail: |
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Telefono |
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2. FATTURATO E VOLUME DELLE VENDITE
Indicare il fatturato totale in EUR della società, il valore in EUR e il volume in tonnellate delle importazioni e delle rivendite sul mercato dell'Unione dopo l'importazione dalla Repubblica popolare cinese, nel periodo dell'inchiesta di riesame, del prodotto oggetto del riesame quale definito nell'avviso di apertura.
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Volume in tonnellate |
Valore in EUR |
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Fatturato totale della propria società in EUR |
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Importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica popolare cinese |
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Importazioni del prodotto oggetto del riesame (di qualsiasi origine) |
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Rivendite sul mercato dell’Unione dopo l’importazione del prodotto oggetto del riesame dalla Repubblica popolare cinese |
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3. ATTIVITÀ DELLA PROPRIA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE (1)
Fornire informazioni dettagliate sulle attività della propria società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all'esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto oggetto del riesame. Tali attività possono comprendere, tra l'altro, l'acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto oggetto del riesame.
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Nome e ubicazione della società |
Attività |
Rapporto |
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4. ALTRE INFORMAZIONI
Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione per la selezione del campione.
5. CERTIFICAZIONE
Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inserita nel campione. Se sarà selezionata per far parte del campione, la società dovrà rispondere a un questionario e accettare un'ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta a essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione sugli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato.
Firma della persona autorizzata:
Nome e qualifica della persona autorizzata:
Data:
(1) A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
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C 130/20 |
Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(2023/C 130/08)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro due mesi dalla data della presente pubblicazione
DOCUMENTO UNICO
«VACA DE EXTREMADURA»
N. UE: PGI-ES-02619 –14.7.2020
DOP ( ) IGP (X)
1. Nome [IGP]
«Vaca de Extremadura»
2. Stato membro o paese terzo
Spagna
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie)
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1
Carne fresca e frattaglie di vacche «Vaca de Extremadura», vendute come carcasse, mezzene, quarti, pezzi, filetti e tagli.
La carne si ottiene dalle principali razze bovine presenti in Estremadura. Queste comprendono le razze autoctone Avileña-Negra Ibérica, Retinta, Morucha, Blanca Cacereña, Berrenda en Negro e Berrenda en Colorado, sia in purezza sia incrociate tra loro, così come le razze che figurano nel catalogo ufficiale delle razze da bestiame in Spagna nella categoria «Integrate», ossia Charolais, Limousin e Blonde d'Aquitaine, e gli incroci con queste razze.
Per quanto riguarda l'età e il metodo di produzione prima della macellazione, viene utilizzato un solo tipo di animale:
«Vaca» [vacca]: femmina che, al momento della macellazione, ha almeno 48 mesi e ha raggiunto l'età riproduttiva.
Le caratteristiche principali del prodotto, in termini di qualità organolettiche, conformazione della carcassa, stato d'ingrassamento e pH, si combinano per formare la categoria commerciale seguente:
«Vaca de Extremadura»: carne si presenta di colore dal rosso ciliegia al rosso porpora, con un grasso cremoso di colore da bianco a giallastro. È soda al tatto e lievemente umida, con una struttura fine e una maggiore quantità di grasso intramuscolare (striature sottili e marmorizzazione). Ha l'aroma del grasso animale, è succulenta in bocca e ha sapore di carne bovina intenso e persistente.
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Conformazione della carcassa: classi E, U, R e O. |
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Stato di ingrassamento: gradi 4, 3 e 2. |
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pH: conforme all'attuale legislazione applicabile alle carni di qualità. |
La carne deve essere venduta refrigerata e non deve essere congelata in nessun momento del processo di produzione o commercializzazione.
3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)
Per tutta la loro vita produttiva, le vacche sono alimentate a partire da un sistema di allevamento estensivo nel quale è previsto il consumo di foraggio da pascolo, che deve costituire almeno il 30 % dell'alimentazione (erba, cereali e leguminose), e l'utilizzo di altre risorse agricole come la dehesa (pascoli arborati) e ambienti simili. Se necessario, questa alimentazione può essere integrata con mangimi composti e foraggi conservati (paglia, fieno e, in casi eccezionali, cereali immagazzinati).
Dato che le condizioni della carne degli animali e lo stato di ingrassamento delle carcasse influiscono positivamente sulla qualità della carne protetta «Vaca de Extremadura», per completare il processo di ingrasso si raccomanda, prima della macellazione, un periodo di finissaggio in funzione della stagione dell'anno.
Almeno il 60 % del foraggio utilizzato deve provenire dalla zona geografica della IGP.
L'uso di prodotti a base di derivati animali è espressamente vietato. I mangimi composti utilizzati devono essere inclusi nell'elenco dei mangimi autorizzati dal Consejo Regulador, conformemente alle specifiche sui mangimi.
3.4. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica identificata
La nascita, l'allevamento, l'ingrasso e la macellazione delle vacche «Vaca de Extremadura» devono avvenire nella zona geografica delimitata, così da preservare la specificità del prodotto e di controllare le condizioni di produzione e la tracciabilità.
3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato
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3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato
I tagli devono essere commercializzati con l'etichetta identificativa rilasciata dal Consejo Regulador.
Oltre alle etichette applicate al prodotto, ogni mezzena, quarto e/o primo taglio è accompagnato da un certificato che fornisce informazioni sull'allevamento di origine, sull'identificazione e la tipologia dell'animale, sull'età e la data di macellazione, sul macello e sulla classificazione.
Oltre alle indicazioni obbligatorie, le etichette devono riportare anche quanto segue: identificazione e logo dell'IGP «VACA DE EXTREMADURA» e dati di tracciabilità.
Logo della IGP «VACA DE EXTREMADURA»
4. Delimitazione concisa della zona geografica
La zona geografica dell'indicazione geografica protetta «Vaca de Extremadura» comprende la totalità della Comunità Autonoma di Extremadura.
5. Legame con la zona geografica
L'IGP «Vaca de Extremadura» si basa sulle caratteristiche specifiche della carne e sulla sua origine geografica.
5.1. Specificità della zona geografica
L'Estremadura è una regione nel sud-ovest della Spagna, nella penisola iberica, con una superficie di 41 635 km2, di cui circa 14 300 km2 costituiti da dehesas e ambienti simili.
Il patrimonio zootecnico presente in Estremadura è composto principalmente da razze autoctone, strettamente legate all'ambiente più tipico della regione (la dehesa). Grazie al loro carattere rustico e all'elevata capacità di adattamento in ambienti difficili, tali specie contribuiscono tutte a mantenere e migliorare l'ecosistema, fertilizzando i suoli, migliorando la qualità dei pascoli e rallentando la progressione della boscaglia.
Le precipitazioni sono distribuite in modo estremamente disomogeneo nel corso dell'anno – la massima frequenza si registra in autunno e primavera – e da un anno all'altro si riscontra una notevole variabilità.
Il clima della dehesa è caratterizzato da un periodo di siccità che indica l'essiccazione precoce dei pascoli.
Le condizioni estreme di temperatura e pluviometria fanno sì che le razze ammesse all'IGP «Vaca de Extremadura» siano perfettamente adattate, in quanto in grado di resistere sia al freddo sia al caldo nonché alla scarsità di acqua nei periodi di siccità.
L'ecosistema prioritario per gli allevamenti di bestiame dell'IGP «Vaca de Extremadura» è costituito dalle dehesas e ambienti simili.
La dehesa è uno dei sistemi caratteristici dell'IGP «Vaca de Extremadura» nell'allevamento estensivo dell'Estremadura ed è caratterizzata dal pascolo su ampie superfici. L'allevamento del bestiame in queste zone è perfettamente adattato all'ambiente, grazie alla resistenza delle razze allevate. Il clima rigido e i terreni poveri e di bassa qualità hanno limitato l'affermazione dell'agricoltura, sostituita in larga misura dall'allevamento.
L'intero ecosistema ha un'influenza positiva sulle caratteristiche del prodotto.
5.2. Specificità del prodotto
La carne delle vacche «Vaca de Extremadura» si distingue per il colore dal rosso ciliegia al rosso porpora, e per le sue striature lisce e marmorizzate, con un grasso cremoso di colore dal bianco al giallastro che ha una struttura solida ed è sodo al tatto. Si distingue anche per il suo aroma di grasso animale, la sugosità in bocca e un sapore di carne di bovino intenso e persistente.
Il colore della «Vaca de Extremadura» è dovuto al fatto che la carne ha una maggiore concentrazione di mioglobina, risultato di una serie di fattori, tra cui il sistema agricolo, che comporta maggiori livelli di attività fisica nella ricerca del cibo. La combinazione di questi fattori ha un impatto sugli aspetti auspicabili e caratteristici della carne, come il colore da bianco crema a bianco giallastro del grasso, dovuto all'accumulo di caroteni e altri pigmenti, e una struttura soda ma con una succulenza marcata derivante dalla maggiore quantità di grasso intramuscolare. Il contenuto di grasso è distribuito in modo uniforme, sotto forma di grasso marmorizzato o intramuscolare, il che conferisce alla carne «Vaca de Extremadura» caratteristiche peculiari a livello nutrizionale e sensoriale.
5.3. Legame causale fra la zona geografica e una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto
La qualità del prodotto protetto dall'IGP «Vaca de Extremadura» deriva dal sistema di agricoltura estensiva nella dehesa e in ambienti simili. In questo modo si garantisce un elevato grado di benessere animale, in quanto la produzione comporta un livello di stress molto minore e si rispettano abitualmente i periodi di allattamento, il che conferisce caratteristiche uniche al prodotto, molto apprezzato dal consumatore finale, a livello nazionale e europeo.
Nella zona geografica è allevata un'ampia gamma di razze bovine in modo estensivo grazie alla varietà del terreno e all'influenza della transumanza dalle regioni vicine. Queste razze sono completamente adattate alle condizioni climatiche estreme e si sono evolute e adattate per migliorare il rendimento della loro carne, rivaleggiando così con la carne di qualsiasi altra origine. In questo modo hanno sostenuto le popolazioni rurali consentendo loro di stabilirsi, apportando valore economico alle comunità agricole povere e recando benefici economici e sociali.
I sistemi di produzione e le pratiche di allevamento devono sostenere la tutela dell'ambiente, il benessere degli animali e le buone condizioni igienico-sanitarie, conformemente alla tradizione agricola estensiva dell'Estremadura e alla legislazione vigente.
I sistemi di produzione dell'IGP «Vaca de Extremadura» presentano caratteristiche uniche rispetto ad altre zone in cui si alleva bestiame in Spagna, e ancor più rispetto ad altri Stati membri dell'UE. Tali differenze derivano in gran parte dal fatto che i sistemi di allevamento estensivo rivestono grande importanza in Estremadura, in quanto occupano un'ampia superficie e consentono di combinare la produzione di bestiame con la conservazione ambientale.
Questi fattori emergono da numerosi studi condotti dal dipartimento di Tecnologia alimentare della facoltà di medicina veterinaria di Cáceres. Analogamente la combinazione dell'età più avanzata al momento della macellazione e del sistema di allevamento favorisce l'accumulo di antiossidanti naturali provenienti dalla dieta delle vacche (tocoferoli e caroteni), che conferiscono alla carne un colore rosso più stabile durante il processo di maturazione e conservazione successivo alla macellazione.
Per quanto riguarda il contenuto di grasso e la sua disposizione e composizione, la carne «Vaca de Extremadura» presenta chiare caratteristiche peculiari. La combinazione del sistema di allevamento e dell'età più avanzata al momento della macellazione favorisce un contenuto di grasso più elevato con una distribuzione uniforme, preferibilmente sotto forma di grasso marmorizzato o intramuscolare. La dieta degli animali determina cambiamenti specifici nella composizione e nelle caratteristiche del grasso per effetto dell'incorporazione e dell'accumulo di composti. Gli esempi più significativi del suo impatto sulle caratteristiche nutrizionali e sensoriali della carne sono i livelli più elevati di acidi grassi omega-3, acidi grassi coniugati, carotenoidi, tocoferoli e altri composti nella frazione insaponificabile del grasso, come il neofitadiene o il gamma-tocoferolo, che possono essere indicativi del tipo di alimentazione e dei sistemi di allevamento specifici delle vacche «Vaca de Extremadura» alimentate in condizioni di allevamento estensivo. La combinazione di questi fattori ha un impatto sugli aspetti auspicabili e caratteristici della carne, come il colore da bianco crema a bianco giallastro del grasso, dovuto all'accumulo di caroteni e altri pigmenti, e una struttura soda ma con una succulenza marcata derivante dai livelli più elevati di grasso intramuscolare.
In particolare, la presenza di composti con proprietà antiossidanti nel grasso delle vacche «Vaca de Extremadura» alimentate in condizioni di allevamento estensivo modifica le caratteristiche aromatiche e gustative della carne. Così, oltre a fungere da possibili precursori di composti con caratteristiche aromatiche gradevoli e specifiche, durante la maturazione e la cottura, questi composti derivanti dall'alimentazione delle vacche modificano le reazioni di ossidazione, prevenendo gli aromi anomali derivanti da processi di ossidazione lipidica indesiderati e, durante la cottura, favorendo un aroma e un gusto intensi, caratteristici della «Vaca de Extremadura» allevata in modo estensivo.
In Estremadura, la popolazione bovina della provincia di Cáceres rappresenta il 13,9 % della popolazione nazionale, mentre nella provincia di Badajoz l'8,1 %.
Le pariglie di buoi attaccate agli aratri erano molto comuni in Estremadura all'inizio del XIII secolo. I bovini erano eccellenti animali da tiro e venivano macellati per la loro carne solo quando non erano più in grado di lavorare. Esistevano anche animali allevati esclusivamente per la carne, macellati una volta raggiunto il massimo peso corporeo.
In Estremadura, la stragrande maggioranza delle pariglie erano composte da vacche, il che significava che il vantaggio economico era triplice: esse garantivano infatti il tiro, l'allevamento dei vitelli e, infine, la loro carne.
Anche nella gastronomia troviamo riferimenti che collegano la carne bovina alla cucina dell'Estremadura in numerose ricette, come la lengua estofada con gurumelos [lingua stufata con amanita ponderosa] (una ricetta tipica di Fregenal de la Sierra), i riñones de vaca extremeña con setas [rognoni di vacca dell'Estremadura con funghi], callos de vaca extremeña en salsa blanca [trippa di vacca dell'Estremadura in salsa bianca], sesos de vaca extremeña con tocino [cervella di vacca dell'Estremadura con pancetta] e cocido alentejano con carne de vaca extremeña [stufato dell'Alentejo con vacca dell'Estremadura] (una ricetta tipica di Cheles). (Recetario de cocina extremeña. Estudio de sus orígenes [Ricettario di cucina dell'Estremadura: uno studio sulle sue origini], Cofradía Extremeña de Gastronomía, Universitas Editorial, 1985).
Luján e Perucho definiscono la cucina dell'Estremadura schietta, seria e austera... grazie ai suoi grandi piatti legati all'allevamento di pecore, alla vita rurale e alla caccia, come lo stinco di bovino e il midollo di bovino dell'Estremadura... (El libro de la cocina española. Gastronomía e historia [Il libro della cucina spagnola. Gastronomia e storia], Néstor Luján e Juan Perucho, Danae, 1972).
Chuletas de vaca a la extremeña [Costolette di vacca alla maniera di Estremadura] (Gran Enciclopedia de la Cocina [Grande Enciclopedia della Cucina], ABC, 1994, Ediciones Nobel S.A., Madrid), o Entrecot al modo di Cáceres [Entrecôte alla maniera di Cáceres] (Cocina Extremeña [Cucina dell'Estremadura]. Teclo Villalón e Pedro Plasencia, 1999, Editorial Everest). Lomo de vaca extremeña con sal de Añana [Lombo di vacca dell'Estremadura con sale di Añana] (La cocina de Gibello [La cucina di Gibello], sito web)
Recetarios Manuscritos: cocina y alimentación en la baja Extremadura (1860-1960): estudios y recetas [Libri di ricette scritte a mano: cucina e alimentazione nella Bassa Estremadura (1860-1960): studi e ricette], Andrés Oyola Fabian.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
https://www.juntaex.es/documents/77055/621148/Solicitud+IGP+Vaca+de+Extremadura.+Pliego+condiciones.pdf/06c3c70b-c0b4-27f9-4df3-795006e415af?t=1666696153740