ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 125

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

66° anno
5 aprile 2023


Sommario

pagina

 

 

PARLAMENTO EUROPEO
SESSIONE 2022-2023
Sedute dal 12 al 15 settembre 2022
TESTI APPROVATI

1


 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo

 

Martedì 13 settembre 2022

2023/C 125/01

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2022 recante raccomandazioni alla Commissione sul finanziamento privato responsabile del contenzioso (2020/2130(INL))

2

2023/C 125/02

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2022 su una nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030 — Gestione sostenibile delle foreste in Europa (2022/2016(INI))

23

2023/C 125/03

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2022 sull'impatto delle chiusure delle attività educative, culturali, giovanili e sportive causate dalla COVID-19 sui bambini e sui giovani nell'UE (2022/2004(INI))

44

 

Mercoledì 14 settembre 2022

2023/C 125/04

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2022 sul nuovo Bauhaus europeo (2021/2255(INI))

56

 

Giovedì 15 settembre 2022

2023/C 125/05

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2022 sulla violazione dei diritti umani nel contesto della deportazione forzata di civili ucraini e dell'adozione forzata di minori ucraini in Russia (2022/2825(RSP))

67

2023/C 125/06

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2022 sulle violazioni dei diritti umani in Uganda e in Tanzania collegate agli investimenti in progetti relativi ai combustibili fossili (2022/2826(RSP))

72

2023/C 125/07

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2022 sul Nicaragua, in particolare l'arresto del vescovo Rolando Álvarez (2022/2827(RSP))

76

2023/C 125/08

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2022 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2020 e nel 2021 (2021/2186(INI))

80

2023/C 125/09

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2022 sulla coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione europea: ottava relazione sulla coesione (2022/2032(INI))

100

2023/C 125/10

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2022 sulle regioni frontaliere dell'UE: laboratori viventi dell'integrazione europea (2021/2202(INI))

114

2023/C 125/11

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2022 sull'attuazione della nuova strategia industriale aggiornata per l'Europa: allineare le spese alle politiche (2022/2008(INI))

124

2023/C 125/12

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2022 sulle conseguenze della siccità, degli incendi e di altri fenomeni meteorologici estremi: intensificare l'impegno dell'UE per contrastare il cambiamento climatico (2022/2829(RSP))

135

2023/C 125/13

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2022 sulla situazione nello stretto di Taiwan (2022/2822(RSP))

149

 

RACCOMANDAZIONI

 

Parlamento europeo

 

Mercoledì 14 settembre 2022

2023/C 125/14

Raccomandazione del Parlamento europeo del 14 settembre 2022 alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente il partenariato rinnovato con il vicinato meridionale — una nuova agenda per il Mediterraneo (2022/2007(INI))

154


 

III   Atti preparatori

 

Parlamento europeo

 

Martedì 13 settembre 2022

2023/C 125/15

P9_TA(2022)0303
Procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (codificazione) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2022 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (codificazione) (COM(2021)0483 — C9-0347/2021 — 2021/0275(COD))
P9_TC1-COD(2021)0275
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 settembre 2022 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (codificazione)

166

2023/C 125/16

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2022 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione delle modifiche dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (07978/2022 — C9-0181/2022 — 2022/0082(NLE))

167

2023/C 125/17

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2022 concernente il progetto di decisione del Consiglio riguardante la conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (05657/2022 — C9-0166/2022 — 2022/0014(NLE))

168

2023/C 125/18

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2022 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2022 dell'Unione europea per l'esercizio 2022 — che iscrive l'eccedenza dell'esercizio 2021 (11467/2022 — C9-0297/2022 — 2022/0119(BUD))

169

2023/C 125/19

P9_TA(2022)0307
Modifica del regolamento sui requisiti patrimoniali per quanto riguarda la risoluzione (proposta daisy chain) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale dei gruppi di enti a rilevanza sistemica a livello globale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodologia di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (COM(2021)0665 — C9-0398/2021 — 2021/0343(COD))
P9_TC1-COD(2021)0343
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura 13 settembre 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

171

2023/C 125/20

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2022 sulla proposta del 2021 di revisione del quadro finanziario pluriennale (COM(2021)0569 — 2021/0429R(APP))

172

2023/C 125/21

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 13 settembre 2022, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (COM(2021)0706 — C9-0430/2021 — 2021/0366(COD))

180

2023/C 125/22

P9_TA(2022)0312
Misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (COM(2022)0051 — C9-0046/2022 — 2022/0035(COD))
P9_TC1-COD(2022)0035
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 settembre 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale

293

2023/C 125/23

P9_TA(2022)0313
Zona della convenzione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale: misure di conservazione e di gestione ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure di conservazione e di gestione applicabili nella zona della convenzione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale e che modifica il regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio (COM(2021)0198 — C9-0153/2021 — 2021/0103(COD))
P9_TC1-COD(2021)0103
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 settembre 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure di conservazione e di gestione applicabili nella zona della convenzione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale e che modifica il regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio

294

 

Mercoledì 14 settembre 2022

2023/C 125/24

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 14 settembre 2022, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica (rifusione) (COM(2021)0558 — C9-0330/2021 — 2021/0203(COD))
[Emendamento 1, salvo diversa indicazione]

295

2023/C 125/25

P9_TA(2022)0316
Salari minimi adeguati nell'Unione europea ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 settembre 2022 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea (COM(2020)0682 — C9-0337/2020 — 2020/0310(COD))
P9_TC1-COD(2020)0310
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 settembre 2022 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea

397

2023/C 125/26

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 14 settembre 2022, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva n. 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (COM(2021)0557 — C9-0329/2021 — 2021/0218(COD))
[Emendamento 1, salvo diversa indicazione]

398

 

Giovedì 15 settembre 2022

2023/C 125/27

P9_TA(2022)0323
Assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina e rafforzamento del fondo comune di copertura ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 settembre 2022 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina, al rafforzamento del fondo comune di copertura mediante garanzie degli Stati membri e una dotazione specifica per alcune passività finanziarie relative all'Ucraina garantite a norma della decisione n. 466/2014/UE, e che modifica la decisione (UE) 2022/1201 (COM(2022)0557 — C9-0303/2022 — 2022/0281(COD))
P9_TC1-COD(2022)0281
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 settembre 2022 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina, al rafforzamento del fondo comune di copertura mediante garanzie degli Stati membri e una dotazione specifica per alcune passività finanziarie relative all'Ucraina garantite a norma della decisione n. 466/2014/UE, e che modifica la decisione (UE) 2022/1201

462

2023/C 125/28

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2022 sulla proposta di decisione del Consiglio in merito alla constatazione, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione (2018/0902R(NLE))

463

2023/C 125/29

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 15 settembre 2022, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (rifusione) (COM(2021)0734 — C9-0432/2021 — 2021/0375(COD))

485


Significato dei simboli utilizzati

*

Procedura di consultazione

***

Procedura di approvazione

***I

Procedura legislativa ordinaria, prima lettura

***II

Procedura legislativa ordinaria, seconda lettura

***III

Procedura legislativa ordinaria, terza lettura

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti del Parlamento:

Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto . Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

IT

 


5.4.2023   

IT

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C 125/1


PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2022-2023

Sedute dal 12 al 15 settembre 2022

TESTI APPROVATI

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Martedì 13 settembre 2022

5.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 125/2


P9_TA(2022)0308

Finanziamento privato responsabile del contenzioso

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2022 recante raccomandazioni alla Commissione sul finanziamento privato responsabile del contenzioso (2020/2130(INL))

(2023/C 125/01)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visto l'articolo 5 della decisione del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (1),

vista la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (2),

vista la raccomandazione della Commissione, dell'11 giugno 2013, relativa a principi comuni per i meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria negli Stati membri che riguardano violazioni di diritti conferiti dalle norme dell'Unione,

visto lo studio condotto dal Servizio Ricerca del Parlamento europeo «Responsible Private Funding of Litigation» (Finanziamento privato responsabile del contenzioso) del marzo 2021,

visti gli articoli 47 e 54 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A9-0218/2022),

A.

considerando che gli Stati membri hanno la responsabilità primaria di concedere a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti un patrocinio adeguato a spese dello Stato, al fine di garantire l'accesso alla giustizia per tutti, in linea con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; che il patrocinio a spese dello Stato e la pubblica accusa sono e devono restare i meccanismi centrali per garantire il diritto fondamentale a un ricorso effettivo e a un equo processo;

B.

considerando che il finanziamento commerciale contenzioso da parte di terzi (TPLF, third party litigation funding) è una pratica sempre più diffusa in base alla quale investitori privati («finanziatori di contenziosi») che non sono parte in una controversia investono in procedimenti giudiziari e sostengono spese giudiziarie e di altro tipo, in cambio di una quota di eventuali risarcimenti; che il ricorso collettivo è soltanto uno dei tipi di contenzioso in cui attualmente viene utilizzato il TPLF, insieme agli arbitrati, alle procedure di insolvenza, al recupero degli investimenti, alle azioni legali antitrust e altri;

C.

considerando che, se adeguatamente regolamentato, il TPLF potrebbe essere utilizzato più spesso come strumento per sostenere l'accesso alla giustizia, in particolare nei paesi in cui i costi legali sono molto elevati o per le donne e i gruppi emarginati soggetti a ulteriori ostacoli di finanziamento; che il TPLF potrebbe anche contribuire sempre più a garantire che le cause di interesse pubblico siano portate in tribunale e a ridurre i significativi squilibri economici esistenti tra le imprese e i cittadini che presentano ricorso, garantendo in tal modo un'adeguata responsabilità delle imprese;

D.

considerando che la relazione del British Institute of International and Comparative Law (BIICL) dal titolo «State of Collective Redress in the EU in the context of the Commission Recommendation» (Stato del ricorso collettivo nell'UE nel contesto della raccomandazione della Commissione) sottolinea che in alcuni Stati membri il finanziamento delle spese di contenzioso da parte di terzi è divenuto un fattore essenziale nella realizzazione dei ricorsi collettivi (3); che la relazione della Commissione COM(2018)0040, relativa all'analisi comparativa delle raccomandazioni non vincolanti del 2013 in materia di ricorso collettivo, ha evidenziato che il TPLF è un aspetto chiave del ricorso collettivo (4), che ha un'importante dimensione transfrontaliera;

E.

considerando che i finanziatori di contenziosi coinvolti in procedimenti giudiziari agiscono nel proprio interesse economico, piuttosto che nell'interesse dei ricorrenti; che possono cercare di controllare il contenzioso pretendendo un esito che dia loro il massimo profitto nel minor lasso di tempo possibile (5); che è fondamentale garantire alle vittime un risarcimento dei danni adeguato;

F.

considerando che, sebbene in Europa quasi non esista, il TPLF è un fenomeno in piena espansione negli arbitrati di investimento, che moltiplica il numero e il volume delle azioni legali intentate da investitori privati contro gli Stati;

G.

considerando che, secondo i dati disponibili, in taluni Stati membri i finanziatori di contenziosi possono richiedere una quota sproporzionata dei proventi che supera i rendimenti tipici di altri tipi di investimenti; che gli importi rivendicati dai finanziatori di contenziosi oscillano di norma in tutta l'Unione tra il 20 % il 50 % del risarcimento (6), ma che al di fuori dell'Unione possono in alcuni casi rappresentare un ritorno sull'investimento fino al 300 %; che dovrebbero essere introdotte norme per garantire che la commissione del finanziatore del contenzioso sia proporzionata e che il risarcimento sia concesso ai ricorrenti prima di corrispondere la commissione al finanziatore del contenzioso;

H.

considerando che il TPLF non è l'unico modo per facilitare l'accesso alla giustizia e che sono disponibili altri strumenti, come il patrocinio a spese dello Stato o l'assicurazione per le spese legali, per facilitare tale accesso, e che esistono anche mezzi extragiudiziali per presentare ricorso, quali la mediazione, i metodi alternativi di risoluzione delle controversie e la risoluzione online delle controversie, il difensore civico o i sistemi interni per il trattamento dei reclami gestiti dalle società; che tali soluzioni potrebbero tradursi in un risarcimento più rapido e più adeguato per i ricorrenti, sebbene non siano necessariamente sempre abbastanza efficaci da fornire un risarcimento adeguato; che i ricorrenti dovrebbero avere sempre la possibilità di presentare un ricorso giurisdizionale;

I.

considerando che il TPLF è diffuso in Australia, negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito e nei Paesi Bassi e che alcuni lo considerano un fattore chiave per garantire l'accesso alla giustizia (7); che, tuttavia, vi sono preoccupazioni anche in merito alle pratiche abusive in alcune giurisdizioni; che, secondo dati empirici (8), i finanziatori di contenziosi scelgono per lo più casi che offrono loro i migliori rendimenti e non investono in casi che considerano troppo rischiosi o non sufficientemente redditizi;

J.

considerando che il numero di finanziatori di contenziosi è difficile da determinare, ma che si sa che almeno 45 finanziatori di questo tipo operano nell'Unione; che, sebbene nella maggior parte degli Stati membri la pratica del TPLF abbia avuto finora una portata limitata, si prevede che nei prossimi anni svolgerà un ruolo maggiore; che, tuttavia, tale pratica rimane ampiamente non regolamentata nell'Unione, nonostante possa presentare non solo benefici, ma anche rischi materiali per l'amministrazione della giustizia che devono essere affrontati;

K.

considerando che nell'attuale vuoto normativo vi è il rischio che i finanziatori di contenziosi operino in modo non trasparente e che di conseguenza i tribunali possano, a volte, accordare risarcimenti ai ricorrenti senza rendersi conto che una quota considerevole dell'importo concesso, che a volte può essere sproporzionata, sarà poi reindirizzata ai finanziatori terzi a spese dei richiedenti; che tale mancanza di trasparenza potrebbe anche implicare che persino i potenziali beneficiari abbiano una conoscenza scarsa o nulla della distribuzione dei risarcimenti o delle modalità di finanziamento, soprattutto laddove si applica un meccanismo di «opt-out» nel contesto dei sistemi di ricorso collettivo; che, in assenza di norme minime comuni a livello di Unione, sussiste il rischio di frammentazione e di squilibri a livello normativo per quanto riguarda il finanziamento delle spese di contenzioso;

L.

considerando che la direttiva (UE) 2020/1828 individua opportunità e stabilisce garanzie in relazione al finanziamento dei contenziosi, che sono tuttavia limitate alle azioni rappresentative a nome dei consumatori che rientrano nel campo di applicazione della direttiva ed escludono pertanto molti altri tipi di azione, come quelle riguardanti le imprese o i diritti umani, o categorie di ricorrenti, come le organizzazioni a difesa dei diritti umani o i lavoratori; che a tutti i tipi di azione legale dovrebbero applicarsi misure e garanzie efficaci;

Introduzione

1.

osserva che, sebbene il finanziamento del contenzioso da parte di terzi sia una pratica ancora limitata, è in rapida espansione nell'Unione e svolge un ruolo sempre maggiore nei sistemi giudiziari di alcuni Stati membri e nel modo in cui i cittadini europei possono accedere alla giustizia, in particolare nelle cause transfrontaliere. Osserva che finora il finanziamento del contenzioso è ampiamente non regolamentato a livello dell'Unione;

2.

osserva che la regolamentazione del TPLF dovrebbe andare di pari passo con politiche che promuovano l'accesso alla giustizia per i ricorrenti, ad esempio riducendo le spese legali, fornendo finanziamenti pubblici adeguati alle organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni per la tutela dei consumatori, o promuovendo altre pratiche come il patrocinio a spese dello Stato o il crowdfunding; chiede agli Stati membri di scambiare buone prassi in materia e di attingere alle misure previste all'articolo 20 della direttiva (UE) 2020/1828 quando si tratta di garantire un accesso effettivo alla giustizia;

3.

è convinto che, al fine di garantire l'accesso alla giustizia per tutti e che i sistemi giudiziari privilegino il risarcimento delle parti lese, e non gli interessi degli investitori privati che potrebbero solamente cercare opportunità commerciali nei contenziosi legali, è necessario stabilire norme minime comuni a livello di Unione che affrontino gli aspetti chiave pertinenti al TPLF, tra cui la trasparenza, l'equità e la proporzionalità;

4.

sottolinea che l'obiettivo di tale regime normativo sarebbe quello di regolamentare le attività di finanziamento del contenzioso da parte di terzi finanziatori. Evidenzia che tale regime dovrebbe disciplinare le attività di finanziamento per tutti i tipi di azioni, a prescindere dalla loro natura, e che non dovrebbe pregiudicare il diritto internazionale, dell'Unione e nazionale vigente che consente la presentazione di ricorsi, in particolare il diritto sulla tutela degli interessi collettivi dei consumatori, sulla tutela dell'ambiente e il diritto che disciplina le procedure di insolvenza o la responsabilità;

5.

è convinto che istituire norme minime comuni dell'Unione per il TPLF consentirà ai legislatori di esercitare una supervisione efficace e garantire adeguatamente che gli interessi dei ricorrenti siano tutelati. Sottolinea che finora la grande maggioranza dei finanziatori non ha aderito né a meccanismi di regolamentazione né a codici di condotta volontari, sebbene questi possano svolgere un ruolo positivo, lasciando i ricorrenti significativamente esposti;

Regolamentazione e vigilanza dei finanziatori di contenziosi

6.

raccomanda l'istituzione di un sistema di autorizzazione per i finanziatori di contenziosi, assicurando in tal modo l'effettiva possibilità per i ricorrenti di avvalersi del TPLF e la messa in atto di adeguate salvaguardie, anche attraverso l'introduzione di obblighi riguardanti il governo societario e poteri di vigilanza al fine di tutelare i ricorrenti e garantire che il finanziamento sia fornito solo da soggetti che si impegnano a rispettare norme minime in termini di trasparenza, indipendenza, governance e adeguatezza patrimoniale, e osservando un rapporto fiduciario nei confronti dei ricorrenti e dei beneficiari designati; sottolinea l'esigenza di garantire che questo sistema non crei eccessivi oneri amministrativi per gli Stati membri o i finanziatori di contenziosi;

Questioni etiche

7.

raccomanda che i finanziatori di contenziosi siano tenuti a rispettare un obbligo fiduciario di diligenza che imponga loro di agire nel migliore interesse di un ricorrente. Ritiene che i finanziatori di contenziosi non possano esercitare un controllo indebito sui procedimenti giudiziari che finanziano; è del parere che tale controllo sul procedimento giudiziario spetti al ricorrente e ai suoi rappresentanti legali e che possa consistere sia in un controllo formale, ad esempio attraverso accordi contrattuali, sia in un controllo informale, ad esempio attraverso minacce di revocare il finanziamento;

8.

sottolinea che possono sorgere conflitti di interessi in presenza di relazioni inappropriate tra finanziatori di contenziosi, enti rappresentativi, studi legali, aggregatori, ivi comprese piattaforme per la raccolta di azioni e la ripartizione di risarcimenti, e altri enti che possono essere coinvolti in azioni legali e avere un interesse nell'esito di un caso giudiziario; rileva che vi è una crescente tendenza tra i finanziatori di contenziosi ad accettare di finanziare studi legali in una serie di cause future (finanziamento su portafoglio) (9); raccomanda di fissare garanzie per evitare potenziali conflitti di interesse, definire i diritti dei ricorrenti e richiedere la divulgazione dei dettagli riguardo ai rapporti tra i finanziatori del contenzioso e le altre parti coinvolte;

9.

ritiene che, salvo circostanze eccezionali e strettamente regolamentate, ai finanziatori di contenziosi non dovrebbe essere consentito di abbandonare le parti finanziate in un contenzioso in qualsiasi fase del processo, lasciando ai ricorrenti la responsabilità esclusiva di tutti i costi del contenzioso, il quale potrebbe essere stato avviato solo a causa del coinvolgimento del finanziatore; sottolinea, pertanto, che gli accordi contrattuali sulla base di finanziamenti sottoposti a condizioni dovrebbero essere considerati nulli;

10.

ritiene che, analogamente ai ricorrenti, i finanziatori di contenziosi dovrebbero essere responsabili per le spese dei convenuti derivanti dalla soccombenza nel giudizio, ad esempio un risarcimento per le spese della controparte. Sottolinea che la regolamentazione dovrebbe impedire ai finanziatori di contenziosi di limitare la loro responsabilità in materia di spese in caso di soccombenza;

Incentivi e limiti al recupero

11.

ritiene che la legislazione dovrebbe imporre limiti alla quota del risarcimento che i finanziatori di contenziosi hanno il diritto di ricevere in caso di esito positivo o di risoluzione del contenzioso e sulla base di un accordo contrattuale. Ritiene che solo in circostanze eccezionali gli accordi tra i finanziatori di contenziosi e i ricorrenti dovrebbero discostarsi dalla regola secondo cui ai ricorrenti è corrisposto un minimo pari al 60 % della transazione lorda o dei danni;

Divulgazione e trasparenza

12.

ritiene che vi sia un obbligo di trasparenza in relazione al coinvolgimento del finanziamento del contenzioso nei procedimenti giudiziari, compreso l'obbligo per i ricorrenti e i loro avvocati di comunicare gli accordi di finanziamento ai tribunali su iniziativa del tribunale o a seguito di una richiesta presentata al tribunale dal convenuto, e di informare il tribunale dell'esistenza di un finanziamento commerciale e dell'identità del finanziatore per il caso in questione. È del parere che il tribunale debba informare il convenuto dell'esistenza di un TPLF e dell'identità del finanziatore. Rileva che, attualmente, i tribunali o le autorità amministrative e i convenuti spesso non sono a conoscenza del fatto che un'azione è finanziata da un attore commerciale;

Poteri delle autorità di vigilanza e controllo da parte di tribunali e autorità amministrative

13.

è del parere che le autorità di vigilanza, i tribunali e le autorità amministrative, ove opportuno ai sensi del diritto processuale nazionale, dovrebbero avere il potere di agevolare l'applicazione della legislazione adottata al fine di raggiungere gli obiettivi sopra indicati; raccomanda l'istituzione di un sistema di reclami che non comporti costi e oneri amministrativi eccessivi per gli Stati membri. Ritiene che le autorità di vigilanza, i tribunali e le autorità amministrative, ove opportuno ai sensi del diritto processuale nazionale, dovrebbero avere il potere di trattare le pratiche abusive da parte dei finanziatori di contenziosi autorizzati, senza al contempo impedire l'accesso alla giustizia per i ricorrenti e i beneficiari designati;

Aspetti finali

14.

invita la Commissione a monitorare e analizzare attentamente lo sviluppo del finanziamento del contenzioso da parte di terzi negli Stati membri, sia in termini di quadro giuridico che di prassi, prestando particolare attenzione all'attuazione della direttiva (UE) 2020/1828; chiede inoltre alla Commissione, alla scadenza del termine per l'applicazione della direttiva (UE) 2020/1828, ossia il 25 giugno 2023, e tenendo conto degli effetti di tale direttiva, di presentare, sulla base dell'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una proposta di direttiva volta a stabilire norme minime comuni a livello dell'Unione sul finanziamento commerciale del contenzioso da parte di terzi, secondo le raccomandazioni di cui all'allegato;

15.

ritiene che la proposta richiesta non presenti incidenze finanziarie;

o

o o

16.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio.

(1)  GU L 262 del 7.10.2005, pag. 1.

(2)  GU L 409 del 4.12.2020, pag. 1.

(3)  https://www.biicl.org/documents/1881_StudyontheStateofCollectiveRedress.pdf, pag. 19.

(4)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0040&from=IT, pag. 10.

(5)  Il parlamento australiano ha concluso che «il livello di potere e di influenza che i finanziatori di contenziosi hanno nelle azioni collettive dà luogo a situazioni in cui i loro interessi finanziari prevalgono su quelli del ricorrente rappresentante e degli altri aderenti», cfr. Australian Law Reform Commission (2019): An Inquiry into Class Action Proceedings and Third-Party Litigation funders, pag. 19.

(6)  Studio EPRS (2021): Responsible private funding of litigation. State of play on the EU private litigation funding landscape and on the current EU rules applicable to private litigation funding.

(7)  Cfr. https://www.biicl.org/documents/1881_StudyontheStateofCollectiveRedress.pdf, pag. 269: «Il punto di vista generale dell'approccio britannico al finanziamento da parte di terzi era positivo e gli intervistati hanno indicato la disponibilità di tali finanziamenti come un fattore chiave nella loro decisione di partecipare ai procedimenti collettivi. L'esperienza di finanziamento da parte di terzi delle azioni collettive nella pratica è stata complessivamente positiva. Nessuno degli intervistati ha avuto l'esperienza di un'organizzazione che cercasse di finanziare un'azione legale contro un concorrente. Nessuno degli intervistati ha avuto l'esperienza di un finanziatore che cercasse apertamente di controllare il contenzioso, sebbene un avvocato abbia descritto una situazione in cui un finanziatore ha ritirato parte dei finanziamenti durante l'azione legale, portando a una risoluzione prematura della causa».

(8)  Cfr. Australian Law Reform Commission (2019), An Inquiry into Class Action Proceedings and Third-Party Litigation funders, pag. 34.

(9)  Studio EPRS (2021): Responsible litigation funding. State of play on the EU private litigation funding landscape and on the current EU rules applicable to private litigation funding, pagg. 28-29.


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE:

RACCOMANDAZIONI IN ORDINE AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla regolamentazione del finanziamento del contenzioso da parte di terzi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la richiesta del Parlamento europeo alla Commissione europea (1),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)

Il finanziamento commerciale del contenzioso da parte di terzi è una pratica che si sta evolvendo in un mercato di servizi dedicati, senza che vi sia alcun quadro legislativo vigente specifico a livello di Unione. Sebbene i finanziatori di contenziosi siano regolarmente stabiliti e operino in vari Stati membri, a livello nazionale o transfrontaliero, finora sono stati sottoposti a norme e prassi nazionali differenti nel mercato unico, dove esistono norme generalmente frammentate e persino un vuoto legislativo, a seconda dello Stato membro interessato, in questo settore. Norme e prassi divergenti negli Stati membri sono suscettibili di costituire un ostacolo al funzionamento del mercato interno. La mancanza di chiarezza sulle condizioni alle quali possono operare i terzi finanziatori di contenziosi commerciali («finanziatori di contenziosi») non è compatibile con il corretto funzionamento del mercato interno, soprattutto in considerazione del fatto che le cause transfrontaliere possono essere finanziate solo da terzi e che tali cause sono particolarmente interessanti per i finanziatori di contenziosi. Le divergenze nel quadro giuridico applicabile in ciascuno Stato membro comportano un rischio di discriminazione nell'accesso alla giustizia fra i ricorrenti nei diversi Stati membri, in particolare nelle cause che comprendono un elemento transfrontaliero, nonché un rischio di scelta opportunistica del foro da parte dei finanziatori di contenziosi, che potrebbe essere influenzato dal carattere più favorevole di alcune norme nazionali relative alla loro costituzione, dalla legge applicabile agli accordi di finanziamento e dalle norme processuali nazionali.

(2)

Il diritto dell'Unione mira a garantire un equilibrio tra l'accesso alla giustizia e la fornitura di garanzie adeguate a coloro che sono coinvolti in un procedimento, per evitare che il loro diritto di accesso alla giustizia sia sfruttato ingiustamente. Quando i finanziatori di contenziosi forniscono finanziamenti per procedimenti giudiziari in cambio di una quota dei risarcimenti assegnati, può sorgere un rischio di ingiustizia. Tale rischio include la possibilità che i finanziatori di contenziosi traggano vantaggio dai ricorrenti o da coloro che rappresentano, compresi, se del caso, i consumatori i cui interessi sono rappresentati da enti legittimati, per perseguire i propri scopi e massimizzare il proprio rendimento, lasciando così i ricorrenti o i beneficiari designati con una quota minore del potenziale risarcimento. I rischi possono essere particolarmente gravi laddove coloro che si aspettano di beneficiare del contenzioso siano i consumatori o vittime di violazioni dei diritti fondamentali, che potrebbero accogliere favorevolmente il coinvolgimento di un finanziatore di contenziosi disposto a sostenere le spese dei procedimenti, senza rendersi conto che i loro interessi potrebbero essere sovvertiti a favore degli interessi di tale finanziatore.

(3)

L'istituzione di un quadro comune dell'UE di norme minime per un finanziamento commerciale responsabile del contenzioso contribuirebbe a promuovere l'accesso alla giustizia e a garantire un'adeguata responsabilità delle imprese. In effetti, vi è spesso uno squilibrio economico considerevole tra le imprese e i cittadini che presentano ricorso, e il finanziamento del contenzioso da parte di terzi può contribuire a ridurre tale squilibrio se i rischi associati sono attenuati e se tale finanziamento opera in combinazione con altre misure volte a rimuovere gli ostacoli all'accesso alla giustizia. A tal fine, è fondamentale garantire l'equilibrio necessario fra il miglioramento dell'accesso alla giustizia da parte dei ricorrenti e salvaguardie adeguate per prevenire contenziosi abusivi. Un finanziamento responsabile dei contenziosi da parte di terzi potrebbe ridurre i costi, renderli più prevedibili, semplificare le procedure non necessarie e fornire servizi efficienti a costi proporzionati agli importi in causa.

(4)

Considerando che il mercato interno agevola la crescita del commercio transfrontaliero e i contenziosi hanno sempre più tale carattere, e poiché le attività dei finanziatori di contenziosi sono di natura globale, vi è potenzialmente il rischio di divergenze sostanziali negli approcci degli Stati membri alle garanzie e alle tutele necessarie rispetto a finanziamento commerciale del contenzioso da parte di terzi. Gli approcci volontari hanno avuto esito positivo in una certa misura, ma non sono sempre stati adottati dalla maggioranza degli operatori del settore e, in ogni caso, misure non legislative non sarebbero appropriate alla luce di tali rischi materiali, ad esempio per le categorie di cittadini vulnerabili, compresi quelli provenienti da paesi terzi.

(5)

La presente direttiva mira a disciplinare il finanziamento commerciale del contenzioso da parte di terzi, una pratica in base alla quale entità terze non direttamente coinvolte in una controversia investono a scopo di lucro in procedimenti giudiziari, generalmente in cambio di una percentuale di eventuali transazioni o risarcimenti («finanziamento di contenziosi da parte di terzi»). Il finanziamento di contenziosi da parte di terzi comprende situazioni in cui un attore commerciale investe a scopo di lucro e agisce per promuovere i propri interessi commerciali; non include pertanto l'erogazione di finanziamenti per la sponsorizzazione di contenziosi a titolo di beneficenza o donazione, in cui il finanziatore mira semplicemente a recuperare i costi sostenuti, o attività simili svolte pro bono pubblico. La presente direttiva mira inoltre a stabilire garanzie per assicurare l'accesso efficiente alla giustizia e la tutela degli interessi delle parti della controversia, da un lato, e a prevenire i conflitti di interessi, i contenziosi abusivi e l'attribuzione sproporzionata di risarcimenti monetari ai finanziatori di contenziosi, dall'altro.

(6)

Il termine «finanziatore di contenziosi» dovrebbe indicare qualsiasi impresa che non è parte in un procedimento, ma che stipula un accordo per il finanziamento del contenzioso da parte di terzi («accordo di finanziamento da parte di terzi») in relazione a tale procedimento. In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, la nozione di «impresa» comprende qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dal suo stato giuridico e dalle modalità di finanziamento, e comprende pertanto qualsiasi persona giuridica, comprese le sue controllanti, sussidiarie o affiliate, e potrebbe includere fornitori professionali di finanziamenti di contenziosi, fornitori di servizi finanziari, società di gestione dei sinistri o altri fornitori di servizi. Il concetto di finanziatore del contenzioso non intende includere legali che rappresentano una parte in procedimenti giudiziari o fornitori regolamentati di servizi assicurativi a tale parte.

(7)

Conformemente alle prassi giuridiche e all'autonomia degli Stati membri, spetta a ciascuno Stato membro determinare se, e in quale misura, la fornitura del finanziamento del contenzioso debba essere consentita all'interno del proprio ordinamento giuridico. Laddove gli Stati membri decidano di consentire il finanziamento del contenzioso da parte di terzi, la presente direttiva prevede norme minime per la tutela dei ricorrenti finanziati, in modo tale da assicurare a coloro che potrebbero avvalersi del finanziamento del contenzioso nell'Unione un livello minimo di protezione, che sia coerente in tutta l'Unione.

(8)

Negli Stati membri in cui le spese legali possono rappresentare un ostacolo significativo all'accesso alla giustizia, tuttavia, gli Stati membri possono pensare di introdurre una legislazione che consenta il finanziamento del contenzioso da parte di terzi, stabilendo in tal caso condizioni e salvaguardie chiare e conformi alle disposizioni della presente direttiva. Sebbene la presente direttiva non si applichi esclusivamente alle azioni rappresentative, gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte a garantire che i costi dei procedimenti relativi alle azioni rappresentative non impediscano agli enti legittimati l'esercizio effettivo del proprio diritto di ricorso, in conformità della direttiva (UE) 2020/1828 e in particolare del suo articolo 20.

(9)

Laddove sia consentita l'attività di finanziamento del contenzioso da parte di terzi, è necessario un sistema per l'autorizzazione e la supervisione dei finanziatori di contenziosi da parte di organismi amministrativi indipendenti negli Stati membri al fine di garantire che tali finanziatori soddisfino i criteri e le norme minime stabilite dalla presente direttiva. I finanziatori di contenziosi dovrebbero essere soggetti a una supervisione simile a quella prevista dall'attuale sistema di vigilanza prudenziale applicabile ai fornitori di servizi finanziari.

(10)

I finanziatori di contenziosi attivi nell'Unione dovrebbero essere tenuti a svolgere la loro attività all'interno dell'Unione, essere autorizzati all'interno dell'Unione e concludere i loro accordi di finanziamento in ottemperanza alle leggi dello Stato membro in cui ha luogo il procedimento o, qualora sia diverso, dello Stato membro del ricorrente o dei beneficiari designati, al fine di garantire che la vigilanza ai sensi del diritto dell'Unione e nazionale sia adeguata.

(11)

Le autorità di vigilanza all'interno dell'Unione che concedono autorizzazioni per svolgere attività di finanziamento dei contenziosi da parte di terzi dovrebbero avere il potere di imporre ai finanziatori di contenziosi l'obbligo di rispettare i criteri minimi stabiliti dalla presente direttiva. Tali criteri dovrebbero includere disposizioni relative alla riservatezza, all'indipendenza, alla governance, alla trasparenza, all'adeguatezza patrimoniale e al rispetto di un obbligo fiduciario nei confronti dei ricorrenti e dei beneficiari designati. Le autorità di vigilanza dovrebbero avere il potere di adottare tutti i provvedimenti necessari, compreso il potere di ricevere dai finanziatori di contenziosi domande di autorizzazione e di prendere decisioni al riguardo, di raccogliere tutte le informazioni necessarie, di concedere, negare, sospendere o revocare le autorizzazioni o imporre condizioni, restrizioni o sanzioni a un finanziatore di contenziosi, nonché di indagare senza indebito ritardo sui reclami presentati da qualsiasi persona fisica o giuridica, ad eccezione del convenuto, contro un finanziatore di contenziosi che conduce attività all'interno della loro giurisdizione. Le preoccupazioni sollevate da un convenuto in merito al finanziatore di contenziosi nel corso del procedimento giudiziario dovrebbero essere affrontate dal tribunale o dall'autorità amministrativa competente.

(12)

Tra gli altri criteri di autorizzazione, gli Stati membri dovrebbero prescrivere che i finanziatori di contenziosi dimostrino di disporre di capitale sufficiente per soddisfare i propri obblighi finanziari. L'assenza di requisiti in materia di adeguatezza patrimoniale implica il rischio che un finanziatore di contenziosi sottocapitalizzato stipuli un accordo di finanziamento da parte di terzi e non sia poi disposto o non sia in grado di coprire le spese del contenzioso che aveva accettato di sostenere, ivi comprese le spese o le commissioni necessarie per poter portare a termine il procedimento, o l'eventuale risarcimento delle spese della controparte. Ciò può esporre i ricorrenti che si affidano a finanziatori di contenziosi a un rischio di perdite economiche materiali impreviste e al rischio di abbandono di procedimenti altrimenti sostenibili a causa delle circostanze commerciali o delle decisioni del finanziatore del contenzioso.

(13)

I finanziatori di contenziosi dovrebbero essere vincolati all'obbligo di agire in modo equo, trasparente, efficiente e nel migliore interesse dei ricorrenti e dei beneficiari designati delle azioni legali. L'assenza di un obbligo che imponga di anteporre gli interessi dei ricorrenti e dei beneficiari designati agli interessi di un finanziatore di contenziosi comporta il rischio che i procedimenti siano orientati in ultima analisi agli interessi del finanziatore del contenzioso, piuttosto che a quelli del ricorrente.

(14)

Per evitare l'elusione dei requisiti di cui alla presente direttiva, gli accordi conclusi con finanziatori di contenziosi privi della necessaria autorizzazione non dovrebbero produrre effetti giuridici. L'onere di acquisire le autorizzazioni necessarie dovrebbe ricadere sugli stessi finanziatori di contenziosi e pertanto i ricorrenti e i beneficiari designati dovrebbero essere indennizzati per qualsiasi danno causato da un finanziatore di contenziosi privo della necessaria autorizzazione.

(15)

La presente direttiva dovrebbe disciplinare le attività dei finanziatori di contenziosi, fatti salvi eventuali altri obblighi o regimi normativi applicabili, tra cui norme vigenti che disciplinano la fornitura di servizi finanziari che potrebbero applicarsi, nel rispetto delle tradizioni giuridiche degli Stati membri, della loro autonomia e delle loro decisioni riguardanti l'opportunità di regolamentare il finanziamento del contenzioso nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali.

(16)

Al fine di facilitare l'applicazione coerente della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero garantire che le proprie autorità di vigilanza applichino la presente direttiva in stretta cooperazione con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri. Il coordinamento tra le autorità di vigilanza dovrebbe essere organizzato a livello di Unione per evitare la divergenza delle norme di vigilanza, che potrebbe mettere a repentaglio il corretto funzionamento del mercato interno.

(17)

La Commissione dovrebbe coordinare le attività delle autorità di vigilanza e facilitare la creazione di un'adeguata rete di cooperazione a tal fine. Le autorità di vigilanza dovrebbero essere autorizzate a consultare la Commissione, ove necessario, e la Commissione dovrebbe essere autorizzata a emanare orientamenti, raccomandazioni, avvisi di migliori prassi o pareri consultivi rivolti alle autorità di vigilanza riguardo all'applicazione della presente direttiva e in relazione a qualsiasi apparente incoerenza riguardo all'attuazione della stessa. Le autorità di vigilanza dovrebbero condividere i dettagli delle loro attività con la Commissione per facilitare il coordinamento, compresa la condivisione dei dettagli di tutte le decisioni prese e dei finanziatori di contenziosi cui è stata concessa l'autorizzazione.

(18)

Per facilitare la fornitura di servizi transfrontalieri di finanziamento del contenzioso negli Stati membri in cui tali servizi sono consentiti ai sensi del diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero poter cooperare, condividere informazioni e le migliori prassi e dovrebbero essere tenuti a tenere pienamente conto delle reciproche decisioni di autorizzazione. Gli Stati membri dovrebbero garantire che informazioni e orientamenti chiari ed esaustivi sull'esistenza di opzioni di finanziamento per le azioni legali, nonché sulle condizioni e i requisiti per tali finanziamenti, siano accessibili liberamente e in modo completo a tutti i cittadini che potrebbero presentare ricorso, compresi i gruppi più vulnerabili. In linea con l'articolo 56 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli Stati membri dovrebbero riconoscere reciprocamente le autorizzazioni precedenti e pertanto concedere automaticamente l'autorizzazione ai finanziatori di contenziosi che operano su loro territorio e che sono stati autorizzati a operare in un altro Stato, fintanto che l'autorizzazione iniziale continui ad essere valida. Qualora un'autorità di vigilanza in uno Stato membro ricevente sia a conoscenza di irregolarità nella condotta di un finanziatore di contenzioso, dovrebbe informare direttamente l'autorità di vigilanza responsabile.

(19)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che le decisioni relative ai procedimenti giudiziari pertinenti, comprese le decisioni relative alla transazione, non siano indebitamente influenzate o controllate dal finanziatore del contenzioso in maniera da ledere gli interessi dei ricorrenti interessati da tale azione.

(20)

Per rimediare a qualsiasi squilibrio di conoscenze o risorse tra un finanziatore del contenzioso e un ricorrente, nel valutare l'idoneità di un accordo di finanziamento da parte di terzi, i tribunali o le autorità amministrative dovrebbero tenere conto del livello di chiarezza e trasparenza di tali accordi e del grado in cui eventuali rischi e benefici sono stati presentati in modo trasparente e consapevolmente assunti dai ricorrenti o da coloro che sono rappresentati dai ricorrenti.

(21)

Gli accordi di finanziamento da parte di terzi dovrebbero essere presentati ai ricorrenti in una lingua che essi comprendono e dovrebbero definire in modo chiaro e in termini adeguati la gamma di possibili risultati, nonché eventuali rischi e limitazioni pertinenti.

(22)

L'adeguatezza della vigilanza sui finanziatori di contenziosi e sugli accordi di finanziamento da parte di terzi non può essere garantita in assenza di obblighi che impongano ai finanziatori di contenziosi di essere trasparenti riguardo alle loro attività. Ciò include la trasparenza nei confronti dei tribunali o delle autorità amministrative, dei convenuti e dei ricorrenti. È pertanto opportuno stabilire l'obbligo di informare il tribunale o l'autorità amministrativa competente in merito all'esistenza di finanziamenti commerciali e all'identità del finanziatore, nonché di comunicare integralmente gli accordi di finanziamento da parte di terzi ai tribunali o alle autorità amministrative, su loro richiesta o su richiesta del convenuto, e fatte salve le opportune limitazioni per tutelare la necessaria riservatezza. I tribunali o le autorità amministrative dovrebbero avere il potere di accedere alle informazioni pertinenti su tutte le attività di finanziamento del contenzioso da parte di terzi relative ai procedimenti giudiziari sotto la loro responsabilità. Inoltre, i convenuti dovrebbero essere informati dal tribunale o dall'autorità amministrativa dell'esistenza di un finanziamento del contenzioso da parte di terzi e dell'identità del finanziatore.

(23)

I tribunali o le autorità amministrative dovrebbero avere il potere, qualora un accordo di finanziamento da parte di terzi sia pertinente alla causa di loro competenza, di valutare se l'accordo di finanziamento da parte di terzi sia conforme alla presente direttiva e, conformemente all'articolo 16, di rivederlo, se necessario, su richiesta di una parte del procedimento o su iniziativa del tribunale o dell'autorità amministrativa, o a seguito di un'azione intentata dinanzi a loro contro la decisione amministrativa di un'autorità di vigilanza divenuta definitiva;

(24)

I finanziatori di contenziosi dovrebbero stabilire processi interni di buona governance per evitare conflitti di interessi tra il finanziatore del contenzioso e i ricorrenti. Il rispetto dei requisiti in materia di trasparenza dovrebbe garantire che i ricorrenti siano pienamente consapevoli di qualsiasi relazione che un finanziatore di contenziosi potrebbe avere con convenuti, legali, altri finanziatori di contenziosi o qualsiasi altra terza parte coinvolta nella causa, che potrebbe creare un conflitto effettivo o percepito.

(25)

I finanziatori di contenziosi non possono in alcun caso richiedere compensi iniqui, sproporzionati o irragionevoli a spese dei ricorrenti. I tribunali o le autorità amministrative dovrebbero avere il potere di valutare gli accordi di finanziamento del contenzioso da parte di terzi pertinenti alla causa di loro competenza, tenendo conto delle circostanze e del contesto in cui l'accordo è stato concluso, al fine di determinare efficacemente se esso sia equo e conforme alla presente direttiva e a tutta la pertinente legislazione dell'Unione e nazionale.

(26)

Laddove accordi di finanziamento da parte di terzi consentano ai finanziatori di contenziosi di ricevere una quota del compenso o determinate commissioni in via prioritaria rispetto al risarcimento accordato ai ricorrenti, il risarcimento disponibile potrebbe essere ridotto in modo tale da lasciare poco o nulla ai ricorrenti. Pertanto, gli accordi di finanziamento da parte di terzi dovrebbero sempre garantire che il risarcimento sia versato in primo luogo al ricorrente, vale a dire che il diritto del ricorrente prevalga su quello del finanziatore. I finanziatori di contenziosi non dovrebbero essere autorizzati a richiedere un trattamento prioritario in relazione al proprio compenso.

(27)

Poiché in alcuni Stati membri la quota del compenso destinato ai finanziatori di contenziosi può ridurre il risarcimento ottenuto dai ricorrenti, i tribunali o le autorità amministrative dovrebbero esercitare una supervisione sul valore e la proporzione di tale quota per prevenire qualsiasi assegnazione sproporzionata di risarcimenti monetari ai finanziatori di contenziosi. Salvo circostanze eccezionali, qualora la quota del compenso richiesto da un finanziatore di contenziosi riduca il risarcimento, inclusi tutti gli importi per i danni, i costi, le commissioni e altre spese, disponibile per i ricorrenti e i beneficiari designati al 60 % o al sotto di tale percentuale, tale situazione dovrebbe ritenersi iniqua e non valida.

(28)

È opportuno stabilite condizioni aggiuntive volte a garantire che i finanziatori di contenziosi non influenzino indebitamente le decisioni dei ricorrenti nel corso del procedimento, ossia in modo da avvantaggiare lo stesso finanziatore del contenzioso a scapito del ricorrente. In particolare, i finanziatori di contenziosi non dovrebbero influenzare indebitamente le decisioni riguardo a come sono trattate le cause, a quali interessi attribuire priorità o se i ricorrenti debbano o meno accettare un particolare esito, risarcimento o transazione.

(29)

I finanziatori di contenziosi non dovrebbero essere autorizzati a revocare i finanziamenti che hanno accettato di fornire, salvo in circostanze limitate di cui alla presente direttiva o di cui al diritto nazionale adottato a norma della presente direttiva, garantendo in tal modo che il finanziamento non sia revocato a svantaggio dei ricorrenti o dei beneficiari designati in nessuna fase del processo di contenzioso perché gli interessi commerciali o gli incentivi del finanziatore del contenzioso sono cambiati.

(30)

Laddove i finanziatori di contenziosi abbiano sostenuto o finanziato procedimenti che non hanno avuto esito positivo, essi dovrebbero essere responsabili solidalmente con i ricorrenti per eventuali spese di controparte causate ai convenuti e che possono essere decise dai tribunali o dalle autorità amministrative. Ai tribunali o alle autorità amministrative dovrebbero essere concessi poteri adeguati per garantire l'efficacia di tale obbligo e gli accordi di finanziamento da parte di terzi non dovrebbero escludere la responsabilità per tali spese della controparte.

(31)

I tribunali o le autorità amministrative degli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di determinare eventuali risarcimenti per le spese della controparte in conformità del diritto nazionale, anche sulla base di elementi scientifici, statistici o tecnici pertinenti, o avvalendosi dell'aiuto di esperti, consulenti o contabili fiscali, come opportuno alle circostanze del procedimento.

(32)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Di conseguenza, essa dovrebbe essere interpretata e applicata conformemente a tali diritti e principi, inclusi quelli relativi al diritto a un ricorso effettivo e a un equo processo, nonché al diritto di difesa.

(33)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire garantire l'armonizzazione delle norme degli Stati membri applicabili ai finanziatori di contenziosi e alle loro attività, e pertanto assicurare l'accesso alla giustizia, nel contempo introducendo in tutti gli Stati membri in cui è consentito il finanziamento norme minime comuni a tutela dei diritti dei ricorrenti finanziati e dei beneficiari designati nei procedimenti finanziati interamente o in parte da accordi di finanziamento da parte di terzi, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri in quanto i finanziatori di contenziosi possono operare in più Stati membri e sono soggetti a norme e prassi nazionali differenti ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, in ragione della portata del mercato emergente del finanziamento di contenziosi da parte di terzi, della necessità di evitare norme e pratiche divergenti che potrebbero costituire un ostacolo al corretto funzionamento del mercato interno, così come la «scelta opportunistica del foro» da parte di finanziatori di contenziosi intenzionati a sfruttare al meglio le norme nazionali. L'Unione può pertanto intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(34)

Conformemente alla dichiarazione politica comune, del 28 settembre 2011, degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto e scopo

La presente direttiva introduce norme minime applicabili ai soggetti commerciali terzi finanziatori di contenziosi e alle loro attività autorizzate, e fornisce un quadro per sostenere e tutelare i ricorrenti finanziati e i beneficiari designati, compresi, se del caso, coloro i cui interessi sono rappresentati da enti legittimati, in procedimenti finanziati in tutto o in parte mediante la pratica del finanziamento del contenzioso da parte di terzi. La presente direttiva stabilisce garanzie per prevenire conflitti di interessi, contenziosi abusivi, così come l'assegnazione sproporzionata di risarcimenti monetari ai finanziatori di contenziosi, garantendo al contempo che il terzo finanziatore di contenzioso consenta opportunamente ai ricorrenti e ai beneficiari designati di avere accesso alla giustizia, e garantendo la responsabilità delle imprese.

Articolo 2

Ambito di applicazione

La presente direttiva si applica ai terzi finanziatori di contenziosi commerciali («finanziatori di contenziosi») e agli accordi commerciali di finanziamento da parte di terzi («accordi di finanziamento da parte di terzi»), indipendentemente dalla natura dei crediti connessi. Essa fa salvo il diritto internazionale, dell'Unione e nazionale vigente che consente la presentazione di ricorsi, in particolare il diritto sulla tutela degli interessi collettivi dei consumatori, sulla tutela dell'ambiente e il diritto che disciplina le procedure di insolvenza o la responsabilità.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

a)

«finanziatore del contenzioso»: qualsiasi impresa commerciale che stipula un accordo di finanziamento da parte di terzi in relazione a un procedimento, pur non essendo una parte di tale procedimento, né un avvocato o altro rappresentante legale professionale di una parte di tale procedimento o un fornitore di servizi assicurativi regolamentati a una parte in tale procedimento e che ha l'obiettivo primario di ricevere un utile sul capitale investito attraverso il finanziamento di tali procedimenti o di ottenere un vantaggio competitivo in un mercato specifico;

b)

«ricorrente»: qualsiasi persona fisica o giuridica che avvia o intende avviare un procedimento contro un'altra parte dinanzi a un tribunale o a un'autorità amministrativa;

c)

«tribunale o autorità amministrativa»: un organo giurisdizionale, un'autorità amministrativa, un organo arbitrale o altro organo competente incaricato di pronunciarsi sui procedimenti, in conformità della legislazione nazionale;

d)

«beneficiario designato»: una persona che ha il diritto di ricevere una quota di un risarcimento nel procedimento, e i cui interessi nel medesimo sono rappresentati dal ricorrente finanziato o da un ente legittimato che propone l'azione quale parte ricorrente per suo conto nel corso di azioni rappresentative;

e)

«procedimento»: qualsiasi contenzioso in materia civile o commerciale, nazionale o transfrontaliero, o qualsiasi procedura di arbitrato volontario o meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie, attraverso il quale si agisce in giudizio dinanzi a un tribunale o un'autorità amministrativa dell'Unione relativamente a una controversia;

f)

«ente legittimato»: un'organizzazione che rappresenta gli interessi dei consumatori e designata come ente legittimato ai sensi della direttiva (UE) 2020/1828;

g)

«autorità di vigilanza»: un'autorità pubblica designata da uno Stato membro responsabile per la concessione, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione ai finanziatori di contenziosi e per la supervisione delle attività di tali finanziatori;

h)

«accordo di finanziamento da parte di terzi»: un accordo in cui un finanziatore di contenziosi si impegna a finanziare in tutto o in parte i costi del procedimento in cambio di una quota dell'importo monetario assegnato a titolo di risarcimento al ricorrente o di una maggiorazione basata sul successo nella causa, in modo da rimborsare il finanziatore del contenzioso per il suo finanziamento e, se del caso, coprire la sua remunerazione per il servizio prestato, in tutto o in parte sulla base dell'esito del procedimento. Tale definizione include tutti gli accordi in cui è concordato un compenso di questo tipo, a prescindere dal fatto che sia offerto come servizio indipendente o sia conseguito attraverso l'acquisto o la cessione del credito.

Capo II

Approvazione delle attività dei finanziatori di contenziosi all'interno dell'Unione

Articolo 4

Sistema di autorizzazione

1.   Gli Stati membri possono stabilire, conformemente al diritto nazionale, se gli accordi di finanziamento da parte di terzi possono essere offerti in relazione a procedimenti all'interno della loro giurisdizione, a beneficio di ricorrenti o beneficiari designati residenti nel loro territorio.

2.   Laddove le attività di finanziamento da parte di un terzo siano consentite, gli Stati membri istituiscono un sistema per l'autorizzazione e il monitoraggio delle attività dei finanziatori di contenziosi all'interno del loro territorio. Tale sistema comprende la designazione di un'amministrazione o autorità di vigilanza indipendente incaricata di concedere, sospendere o revocare le autorizzazioni ai finanziatori di contenziosi e di supervisionare le loro attività.

3.   Il regime di autorizzazione previsto dal presente articolo si applica alle sole attività connesse all'offerta, da parte di finanziatori di contenziosi, di accordi di finanziamento da parte di terzi. Qualora i finanziatori di contenziosi siano anche fornitori di altri servizi legali, finanziari o di gestione dei sinistri controllati da un'altra autorità all'interno dell'Unione, la presente direttiva lascia impregiudicato qualsiasi sistema di supervisione e autorizzazione esistente in relazione a tali altri servizi.

Articolo 5

Condizioni di autorizzazione

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di vigilanza concedano o mantengano le autorizzazioni, sia per contenziosi nazionali o transfrontalieri sia per altri procedimenti, solo a finanziatori di contenziosi che rispettano la presente direttiva e che, oltre a qualsiasi idoneità o altro criterio eventualmente stabilito nel diritto nazionale, soddisfano almeno i seguenti criteri:

a)

esercitano la propria attività tramite una sede legale situata in uno Stato membro e richiedono e mantengono un'autorizzazione in quello stesso Stato membro;

b)

si impegnano a concludere accordi di finanziamento da parte di terzi in ottemperanza alle leggi dello Stato membro in cui ha luogo il procedimento previsto o, qualora sia diverso, dello Stato membro del ricorrente o dei beneficiari designati;

c)

dimostrano, in misura sufficiente a soddisfare l'autorità di vigilanza, di disporre di procedure e strutture di governance atte a garantire la loro costante conformità alla presente direttiva, ai requisiti di trasparenza e ai rapporti fiduciari di cui alla presente direttiva e di avere predisposto procedure interne per prevenire un conflitto di interessi fra essi e i convenuti in procedimenti che implicano un finanziatore del contenzioso;

d)

soddisfano i requisiti di adeguatezza patrimoniale di cui all'articolo 6; e

e)

dimostrano all'autorità di vigilanza di disporre della governance e delle procedure idonee a garantire che l'obbligo fiduciario di cui all'articolo 7 sia assolto e rispettato.

2.   Gli Stati membri riconoscono reciprocamente l'autorizzazione concessa a un finanziatore di contenziosi in un altro Stato membro e pertanto gli consentono automaticamente di operare all'interno del loro Stato membro, a condizione che l'autorizzazione iniziale continui a essere valida.

3.   Il sistema di autorizzazione istituito ai sensi dell'articolo 4 non pregiudica l'applicazione del diritto dell'Unione in materia di fornitura di servizi finanziari, attività di investimento o tutela dei consumatori.

Articolo 6

Adeguatezza patrimoniale

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di vigilanza abbiano il potere di verificare se i finanziatori di contenziosi sono in grado di disporre in ogni momento di risorse finanziarie adeguate per adempiere le loro responsabilità di cui agli accordi di finanziamento da parte di terzi. In particolare, le autorità di vigilanza assicurano che i finanziatori di contenziosi abbiano la capacità di:

a)

pagare tutti i debiti derivanti dai loro accordi di finanziamento da parte di terzi quando diventano esigibili e pagabili; e

b)

finanziare tutte le fasi dei procedimenti in cui si sono impegnati, compreso il processo e qualsiasi successivo appello.

2.   Gli Stati membri assicurano che i finanziatori di contenziosi siano autorizzati a dimostrare di soddisfare i criteri di cui al paragrafo 1, mediante la presentazione di un certificato o un'attestazione che comprovi la copertura integrale da parte di un regime assicurativo di tutti i costi di cui al paragrafo 1, ove necessario.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di vigilanza abbiano il potere di verificare se i finanziatori di contenziosi sono in grado di mantenere in ogni momento l'accesso alla liquidità minima necessaria per sostenere integralmente tutte le spese della controparte prevedibili in tutti i procedimenti finanziati. Gli Stati membri provvedono affinché i loro tribunali o autorità amministrative possano chiedere ai finanziatori di contenziosi di fornire garanzie in relazione alle spese nelle forme consentite dal diritto nazionale, qualora un ricorrente lo richieda sulla base di preoccupazioni specifiche motivate.

4.   Gli Stati membri possono istituire un fondo assicurativo specifico per coprire tutti i costi pendenti dei ricorrenti che hanno partecipato al contenzioso in buona fede, nel caso in cui un finanziatore di contenzioso diventi insolvente nel corso del procedimento di contenzioso. Qualora tale fondo sia istituito da uno Stato membro, esso garantisce che sia gestito pubblicamente e finanziato mediante commissioni annuali pagabili dai finanziatori di contenziosi.

Articolo 7

Obbligo fiduciario

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di vigilanza abbiano il potere di verificare che i finanziatori del contenzioso dispongano della governance e delle procedure interne atte a garantire che gli accordi di finanziamento da parte di terzi che concludono si basino su un rapporto fiduciario e che essi si impegnino, nel quadro di tali accordi, ad agire in modo equo, trasparente e a rispettare l'obbligo fiduciario di diligenza che impone loro di agire nel migliore interesse del ricorrente.

2.   Laddove un ricorrente intenda agire in giudizio per conto di altri in un procedimento, ad esempio nel caso in cui sia un ente legittimato che rappresenta i consumatori, il finanziatore del contenzioso deve avere un obbligo fiduciario nei confronti di tali beneficiari designati. I finanziatori di contenziosi sono tenuti ad agire in modo coerente al loro obbligo fiduciario durante tutto il corso del procedimento. In caso di conflitto tra gli interessi del finanziatore del contenzioso e quelli dei ricorrenti o dei beneficiari designati, il finanziatore del contenzioso si impegna ad anteporre ai propri interessi gli interessi dei ricorrenti o dei beneficiari designati.

Capo III

Poteri delle autorità di vigilanza e coordinamento

Articolo 8

Poteri delle autorità di vigilanza

1.   Laddove siano consentiti gli accordi di finanziamento da parte di terzi a norma dell'articolo 4, gli Stati membri designano un'autorità di vigilanza pubblica indipendente responsabile di vigilare sull'autorizzazione dei finanziatori di contenziosi stabiliti all'interno della sua giurisdizione che offrono accordi di finanziamento da parte di terzi a ricorrenti e beneficiari designati all'interno della sua giurisdizione, o in relazione a procedimenti all'interno della sua giurisdizione.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché sia disponibile una procedura di reclamo dinanzi a un'autorità di vigilanza per qualsiasi persona fisica o giuridica che desideri sollevare preoccupazioni in merito alla conformità di un finanziatore di contenziosi ai suoi obblighi ai sensi della presente direttiva e del diritto nazionale applicabile.

3.   Fatta salva la procedura di reclamo di cui al paragrafo 2, in caso di procedimenti giudiziari in corso che coinvolgono il finanziatore di contenziosi, le osservazioni sollevate dal convenuto in tale procedimento in merito al rispetto, da parte di un finanziatore di contenziosi, degli obblighi derivanti dalla presente direttiva e dal diritto nazionale applicabile sono trattate dall'organo giurisdizionale o dall'autorità amministrativa competente a norma dell'articolo 16, paragrafo 2.

4.   Ciascuna autorità di vigilanza ha in particolare il potere e l'obbligo di:

a)

ricevere dai finanziatori di contenziosi le domande di autorizzazione e tutte le informazioni necessarie ai fini del loro esame e decidere in merito a tali domande in modo tempestivo;

b)

adottare le decisioni necessarie per concedere o negare l'autorizzazione a un finanziatore di contenziosi che ne faccia richiesta, revocare un'autorizzazione o imporre condizioni, restrizioni o sanzioni a un finanziatore di contenziosi autorizzato;

c)

decidere in merito all'idoneità e all'adeguatezza di un finanziatore di contenziosi anche con riferimento alla sua esperienza, reputazione, ai processi interni per prevenire e risolvere i conflitti di interessi, così come alle sue conoscenze;

d)

pubblicare sul proprio sito internet ogni decisione adottata ai sensi della lettera b), nel rispetto della riservatezza commerciale;

e)

valutare, almeno ogni anno, se un finanziatore di contenziosi autorizzato continua a soddisfare i criteri per l'autorizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e garantire che tale autorizzazione sia sospesa o revocata qualora il finanziatore di contenziosi non soddisfi più uno o più di tali criteri. Tale sospensione o revoca non incide sui diritti dei ricorrenti e dei beneficiari del procedimento in cui il finanziatore può essere coinvolto; e

f)

nell'ambito del sistema di cui all'articolo 9, ricevere reclami e svolgere le relative indagini con riguardo alla condotta di un finanziatore di contenziosi e al rispetto da parte di tale finanziatore delle disposizioni di cui al capo IV della presente direttiva e di qualsiasi altro requisito applicabile ai sensi del diritto nazionale.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché i finanziatori di contenziosi siano tenuti a notificare senza indebito indugio all'autorità di vigilanza qualsiasi modifica che incida sulla loro conformità ai requisiti di adeguatezza patrimoniale di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2. Inoltre, gli Stati membri provvedono affinché i finanziatori di contenziosi certifichino annualmente la loro conformità a tali paragrafi.

6.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di vigilanza controllino i rapporti fiduciari tra i finanziatori di contenziosi e i ricorrenti e i beneficiari designati in generale, e siano in grado di impartire istruzioni e adottare provvedimenti per garantire che gli interessi dei ricorrenti e dei beneficiari designati siano tutelati.

Articolo 9

Indagini e reclami

1.   Gli Stati membri assicurano la predisposizione di un sistema di reclamo che consenta la ricezione e l'indagine dei reclami di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

2.   Nell'ambito del sistema di reclamo di cui al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché le autorità di vigilanza abbiano il potere di valutare senza indebito ritardo se un finanziatore di contenziosi rispetta gli obblighi o le condizioni associati alla sua autorizzazione, le disposizioni della presente direttiva e qualsiasi altro requisito applicabile ai sensi del diritto nazionale.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché, nell'esercizio della loro attività di controllo sulla conformità dei finanziatori di contenziosi agli obblighi o delle condizioni associate alla loro autorizzazione, le autorità di vigilanza abbiano il potere di:

i)

esaminare le denunce ricevute da qualsiasi persona fisica o giuridica a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, e fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 3;

ii)

indagare sui reclami ricevuti da qualsiasi altra autorità di vigilanza o dalla Commissione;

iii)

avviare indagini d'ufficio;

iv)

avviare indagini a seguito di una raccomandazione da parte di un tribunale o di un'autorità amministrativa che nutre preoccupazioni derivanti da un procedimento pendente dinanzi a tale tribunale o autorità amministrativa in merito al rispetto, da parte di un finanziatore di contenziosi, degli obblighi o delle condizioni connesse alla sua autorizzazione.

Articolo 10

Coordinamento tra autorità di vigilanza

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le proprie autorità di vigilanza applichino la presente direttiva in stretta cooperazione con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri.

2.   La Commissione sovrintende e coordina le attività delle autorità di vigilanza nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente direttiva e convoca e presiede una rete di autorità di vigilanza. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 11 per integrare la presente direttiva stabilendo le modalità di cooperazione nell'ambito della rete di autorità di vigilanza e li rivede periodicamente, in stretta cooperazione con le autorità di vigilanza.

3.   Le autorità di vigilanza possono consultare la Commissione su qualsiasi questione relativa all'attuazione della presente direttiva. La Commissione può emanare orientamenti, raccomandazioni, avvisi di migliori pratiche e pareri consultivi rivolti alle autorità di vigilanza in merito all'attuazione della presente direttiva e in relazione a qualsiasi apparente incoerenza al riguardo, o in relazione alla supervisione di eventuali finanziatori di contenziosi. La Commissione può anche istituire un centro di competenza per fornire competenze qualificate ai tribunali e alle autorità amministrative che richiedono consulenza su come valutare le attività dei finanziatori di contenziosi all'interno dell'Unione.

4.   Ogni autorità di vigilanza redige un elenco di finanziatori di contenziosi approvati, lo comunica alla Commissione e lo rende disponibile al pubblico. Le autorità di vigilanza aggiornano tale elenco ogniqualvolta vi siano modifiche e ne informano la Commissione.

5.   Ogni autorità di vigilanza comunica, su richiesta, alla Commissione e alle altre autorità di vigilanza i dettagli delle decisioni adottate in merito alla vigilanza sui finanziatori di contenziosi, compresi i dettagli delle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, lettera b).

6.   Laddove un finanziatore di contenziosi abbia presentato domanda per un'autorizzazione a un'autorità di vigilanza e successivamente presenti domanda a un'altra autorità, tali autorità di vigilanza si coordinano e condividono le informazioni nella misura appropriata, al fine di adottare decisioni coerenti, tenendo debitamente conto di norme nazionali divergenti.

7.   Se un finanziatore di contenziosi è autorizzato da un'autorità di vigilanza in uno Stato membro, ma desidera offrire un accordo di finanziamento da parte di terzi a beneficio di un ricorrente o altro beneficiario designato in un altro Stato membro, o per procedimenti che hanno luogo in un altro Stato membro, fornisce prova dell'autorizzazione concessa dall'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine. Nel caso in cui un'autorità di vigilanza nell'altro Stato membro sia al corrente di irregolarità nella condotta del finanziatore di contenziosi, informa direttamente l'autorità di vigilanza responsabile.

Articolo 11

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite dal presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 10, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di 5 anni a decorrere dal … [data di entrata in vigore dell'atto legislativo di base o qualsiasi altra data fissata dai co-legislatori].

La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di 5 anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 10, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di [due mesi] dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Capo IV

Accordi di finanziamento da parte di terzi e attività dei finanziatori di contenziosi

Articolo 12

Contenuto degli accordi di finanziamento da parte di terzi

Gli Stati membri provvedono affinché gli accordi di finanziamento da parte di terzi siano redatti per iscritto in una o più delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui risiedono i ricorrenti e i beneficiari designati, e siano presentati in termini chiari e facilmente comprensibili e comprendono almeno:

a.

i diversi costi e le diverse spese di cui si farà carico il finanziatore di contenziosi;

b.

la quota di eventuali risarcimenti o commissioni che sarà corrisposta al finanziatore del contenzioso o a qualsiasi altra terza parte, o qualsiasi altra spesa finanziaria sostenuta, direttamente o indirettamente, dai ricorrenti, dai beneficiari designati o da entrambi;

c.

un riferimento alla responsabilità del finanziatore di contenziosi per quanto riguarda le spese della controparte, in conformità dell'articolo 18 della presente direttiva;

d.

una clausola che specifichi che qualsiasi risarcimento da cui siano deducibili le spese del finanziatore sarà in primo luogo versato per intero ai ricorrenti, i quali potranno successivamente versare ai finanziatori eventuali onorari o commissioni concordati ai finanziatori terzi, trattenendo almeno gli importi minimi previsti dalla presente direttiva;

e.

i rischi che i ricorrenti, i beneficiari designati o entrambi si stanno assumendo, tra cui:

i.

la portata dell'aumento dei costi nel contenzioso e il relativo impatto sugli interessi finanziari dei ricorrenti, dei beneficiari o di entrambi;

ii.

le circostanze rigorosamente definite in cui l'accordo di finanziamento da parte di terzi può essere risolto e i rischi per i ricorrenti, i beneficiari o entrambi in tale scenario, e

iii.

qualsiasi rischio potenziale di dover sostenere le spese della controparte, comprese le circostanze in cui l'assicurazione o le indennità per tali spese potrebbero non coprire tale eventualità.

f.

una clausola di esclusione della responsabilità per quanto riguarda la non condizionalità dei finanziamenti relativamente alle fasi procedurali;

g.

una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte del finanziatore di contenziosi.

Articolo 13

Requisiti di trasparenza e prevenzione dei conflitti di interessi

1.   Gli Stati membri impongono ai finanziatori di contenziosi di stabilire una politica e di attuare procedure interne per evitare e risolvere i conflitti di interessi. Tale politica e tali procedure interne sono adeguate alla natura, alla portata e alla complessità dell'attività del finanziatore di contenziosi e sono redatte per iscritto e rese disponibili al pubblico sul sito web del finanziatore di contenziosi. Sono inoltre chiaramente indicate in un allegato in tutti gli accordi di finanziamento da parte di terzi.

2.   Gli Stati membri impongono ai finanziatori di contenziosi l'obbligo di comunicare al ricorrente e ai beneficiari designati nell'accordo di finanziamento da parte di terzi tutte le informazioni che possono essere ragionevolmente percepite come potenzialmente in grado di dar luogo a un conflitto di interessi. Le comunicazioni da parte dei finanziatori di contenziosi comprendono almeno quanto segue:

a)

i dettagli di eventuali accordi esistenti, di natura finanziaria o di altro tipo, tra il finanziatore del contenzioso e qualsiasi altra impresa connessa al procedimento, compresi eventuali accordi con enti legittimati, aggregatori di azioni, legali o altre parti interessate pertinenti;

b)

i dettagli di qualsiasi legame rilevante tra il finanziatore del contenzioso e un convenuto nel procedimento, in particolare relativamente a qualsiasi situazione concorrenziale.

Articolo 14

Accordi e clausole non validi

1.   Gli Stati membri provvedono affinché gli accordi di finanziamento da parte di terzi conclusi con persone fisiche o giuridiche non autorizzate ad agire in qualità di finanziatori di contenziosi non producano effetti giuridici.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i finanziatori di contenziosi non influenzino le decisioni di un ricorrente nel corso del procedimento in modo da avvantaggiare lo stesso finanziatore del contenzioso a scapito del ricorrente. A tal fine, qualsiasi clausola negli accordi di finanziamento da parte di terzi che conferisca a un finanziatore di contenziosi il potere di prendere o influenzare decisioni in relazione ai procedimenti non produce alcun effetto giuridico. Non produce alcun effetto giuridico qualsiasi clausola o accordo di questo tipo consistente, tra l'altro, in quanto segue:

a)

la concessione di un potere esplicito a un finanziatore di contenziosi affinché possa prendere o influenzare decisioni nel corso del procedimento, ad esempio in relazione a specifiche azioni perseguite, alla risoluzione della causa o alla gestione delle spese associate al procedimento;

b)

la fornitura di capitale, o di qualsiasi altra risorsa di valore monetario, ai fini di procedimenti subordinati all'approvazione da parte di soggetti terzi finanziatori del suo specifico utilizzo.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché gli accordi che garantiscono a un finanziatore di contenziosi di ricevere un rendimento minimo sul proprio investimento prima che un ricorrente o un beneficiario designato possano ricevere la propria quota, non producano alcun effetto giuridico.

4.   In assenza di circostanze eccezionali, qualora un accordo di finanziamento del contenzioso dia diritto a un finanziatore di contenziosi di percepire una quota del risarcimento che ridurrebbe la quota disponibile per il ricorrente e i beneficiari designati al 60 %, o al di sotto di tale percentuale, del risarcimento totale, inclusi tutti gli importi per i danni, i costi, le commissioni e altre spese, tale accordo non produce alcun effetto giuridico.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché gli accordi di finanziamento da parte di terzi non contengano disposizioni che limitino la responsabilità di un finanziatore di contenziosi in caso di condanna al pagamento delle spese della controparte a seguito della soccombenza nel procedimento. Le disposizioni che intendono limitare la responsabilità di un finanziatore di contenziosi in relazione alle spese non producono alcun effetto giuridico.

6.   Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni che disciplinano gli accordi di finanziamento da parte di terzi non consentano la revoca di tale finanziamento, salvo in determinate circostanze definite dal diritto nazionale a norma dell'articolo 15, paragrafo 1.

7.   I ricorrenti e i beneficiari designati sono risarciti in relazione a eventuali perdite causate da un finanziatore di contenziosi che ha stipulato un accordo di finanziamento da parte di terzi ritenuto non valido. I diritti dei ricorrenti e dei beneficiari designati del procedimento non sono pregiudicati.

Articolo 15

Risoluzione degli accordi di finanziamento da parte di terzi

1.   Gli Stati membri vietano al finanziatore di contenziosi di risolvere unilateralmente un accordo di finanziamento da parte di terzi in assenza del consenso informato del ricorrente, tranne nel caso in cui un tribunale o un'autorità amministrativa abbia concesso al finanziatore di contenziosi il permesso di risolvere l'accordo, dopo aver valutato se gli interessi del ricorrente e dei beneficiari designati siano adeguatamente tutelati nonostante la risoluzione.

2.   Per risolvere l'accordo di finanziamento da parte di terzi è necessario fornire un preavviso sufficiente ai sensi del diritto nazionale.

Capo V

Revisione da parte di tribunali o autorità amministrative

Articolo 16

Divulgazione dell'accordo di finanziamento da parte di terzi

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i ricorrenti o i loro rappresentanti siano tenuti a informare il tribunale o l'autorità amministrativa competente dell'esistenza di un accordo di finanziamento da parte di terzi e dell'identità del finanziatore di contenziosi e a fornire al tribunale o all'autorità amministrativa competente, su richiesta degli stessi o del convenuto, una copia completa e integrale di eventuali accordi di finanziamento da parte di terzi relativi al procedimento di cui trattasi al tribunale o all'autorità amministrativa competente nella fase iniziale del procedimento. Gli Stati membri garantiscono inoltre che i convenuti siano messi al corrente dal tribunale o dall'autorità amministrativa dell'esistenza di un accordo di finanziamento da parte di terzi e dell'identità del finanziatore di contenziosi.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i tribunali o le autorità amministrative dispongano di poteri adeguati per rivedere l'accordo di finanziamento da parte di terzi in conformità dell'articolo 17, su richiesta di una parte del procedimento, qualora tale parte nutra giustificati dubbi in merito alla conformità di un accordo di finanziamento da parte di terzi alla presente direttiva e a qualsiasi altro diritto nazionale applicabile o di propria iniziativa.

Articolo 17

Revisione da parte di tribunali o autorità amministrative degli accordi di finanziamento da parte di terzi

Gli Stati membri designano il tribunale o l'autorità giudiziaria competente per l'espletamento dei diversi compiti giudiziari e amministrativi previsti dalla presente direttiva. Tale designazione specifica in particolare che il tribunale o autorità amministrativa investito di una causa finanziata privatamente deve verificare inoltre, senza indebito ritardo e su richiesta di una parte del procedimento o di propria iniziativa, l'impatto degli accordi di finanziamento sulle cause di cui è investito, esercitando il potere di:

a)

adottare provvedimenti o impartire istruzioni vincolanti nei confronti di un finanziatore di contenziosi, come ad esempio richiedere al finanziatore di contenziosi di fornire il finanziamento come concordato nell'accordo di finanziamento da parte di terzi pertinente o richiedere al finanziatore di contenziosi di apportare modifiche in relazione al finanziamento pertinente;

b)

valutare la conformità di ciascun accordo di finanziamento da parte di terzi alle disposizioni di cui alla presente direttiva, in particolare all'obbligo fiduciario nei confronti dei ricorrenti e dei beneficiari designati ai sensi dell'articolo 7, e, qualora tale accordo sia ritenuto non conforme, ordinare al finanziatore del contenzioso di apportare le modifiche necessarie, o dichiarare una clausola nulla e priva di effetti ai sensi dell'articolo 14;

c)

valutare la conformità di ciascun accordo di finanziamento da parte di terzi rispetto ai requisiti di trasparenza di cui all'articolo 13;

d)

valutare se un accordo di finanziamento da parte di terzi dia diritto a un finanziatore di contenziosi di percepire una quota iniqua, sproporzionata o irragionevole di un eventuale risarcimento, come descritto all'articolo 14, paragrafo 4, e annullare o adeguare di conseguenza tale accordo. Gli Stati membri specificano che, nell'effettuare tale valutazione, i tribunali o le autorità amministrative competenti possono prendere in considerazione le caratteristiche e le circostanze dei procedimenti previsti o in corso, tra cui, se del caso:

i)

le parti coinvolte nella causa, nonché i beneficiari designati del procedimento, e quanto hanno inteso pattuire riguardo all'importo che il finanziatore del contenzioso avrebbe percepito nell'ambito dell'accordo di finanziamento, in caso di esito positivo;

ii)

il probabile valore di eventuali risarcimenti;

iii)

il valore del contributo finanziario del finanziatore del contenzioso e la quota dei costi complessivi del ricorrente finanziata dal finanziatore del contenzioso, e

iv)

la quota di eventuali risarcimenti che il ricorrente e i beneficiari designati possono ricevere;

e)

l'imposizione di qualsiasi sanzione che il tribunale o l'autorità amministrativa ritenga opportuna per garantire il rispetto della presente direttiva;

f)

la consultazione di persone con conoscenze e indipendenza adeguate per assistere nell'esercizio dei poteri di valutazione del tribunale o dell'autorità amministrativa, ivi compresi esperti adeguatamente qualificati o le autorità di vigilanza.

Articolo 18

Responsabilità per le spese della controparte

1.   Qualora la parte ricorrente disponga di risorse insufficienti per far fronte alle spese della controparte, gli Stati membri provvedono affinché i tribunali o le autorità amministrative abbiano il potere di condannare i finanziatori del contenzioso al pagamento delle spese, in solido con i ricorrenti, a seguito della soccombenza nel procedimento. In tal caso, i tribunali o le autorità amministrative possono richiedere ai finanziatori di contenziosi il pagamento di eventuali spese della controparte, in misura appropriata, tenendo in considerazione:

a)

il valore e la quota di eventuali risarcimenti che il finanziatore del contenzioso avrebbe ricevuto se l'azione intentata avesse avuto esito positivo;

b)

la misura in cui eventuali costi non corrisposti dal finanziatore del contenzioso ricadrebbero invece su un convenuto, sul ricorrente o su qualsiasi altro beneficiario designato;

c)

la condotta del finanziatore del contenzioso durante tutto il procedimento e, in particolare, il suo rispetto della presente direttiva e se la sua condotta ha contribuito alle spese complessive del procedimento; e

d)

il valore dell'investimento iniziale del finanziatore del contenzioso.

Capo VI

Disposizioni finali

Articolo 19

Sanzioni

1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri, [entro …/senza indugio], notificano tali norme e misure alla Commissione, e provvedono a dare [immediata] notifica delle eventuali modifiche successive.

2.   Le autorità di vigilanza possono, in particolare, imporre sanzioni pecuniarie proporzionate calcolate sulla base del fatturato di un'impresa, revocare temporaneamente o a tempo indeterminato l'autorizzazione ad operare e imporre altre sanzioni amministrative adeguate.

Articolo 20

Riesame

1.   Entro … [(…) anni dalla data di applicazione della presente direttiva], la Commissione procede a una valutazione della presente direttiva e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione in cui espone le sue principali conclusioni. La valutazione è svolta secondo gli orientamenti della Commissione per legiferare meglio. Nella relazione, la Commissione valuta in particolare l'efficacia della direttiva, con particolare riguardo al livello delle commissioni o degli interessi sottratti dai risarcimenti dei ricorrenti, compresi i beneficiari designati, a favore dei finanziatori dei contenziosi, l'impatto che i finanziatori dei contenziosi hanno sul livello di attività di risoluzione delle controversie e la misura in cui il finanziamento del contenzioso da parte di terzi ha consentito un maggiore accesso alla giustizia.

2.   Gli Stati membri, per la prima volta entro … [(…) anni dalla data di applicazione della presente direttiva] e successivamente su base annuale, forniscono alla Commissione le seguenti informazioni necessarie per l'elaborazione della relazione di cui al paragrafo 1:

a)

l'identità, il numero e il tipo di entità riconosciute come finanziatori di contenziosi autorizzati;

b)

eventuali modifiche al rispettivo elenco e le relative motivazioni;

c)

il numero e il tipo di procedimenti finanziati in tutto o in parte da un finanziatore di contenziosi;

d)

gli esiti di tali procedimenti in termini di importi guadagnati dai finanziatori di contenziosi rispetto ai risarcimenti accordati ai ricorrenti e ai beneficiari designati.

Articolo 21

Recepimento

1.   Entro il … [giorno/mese/anno], gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal … [giorno/mese/anno].

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 22

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 23

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


(1)  GU […]

(2)  GU […]


5.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 125/23


P9_TA(2022)0310

Una nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030 — Gestione sostenibile delle foreste in Europa

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2022 su una nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030 — Gestione sostenibile delle foreste in Europa (2022/2016(INI))

(2023/C 125/02)

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione, del 16 luglio 2021, dal titolo «Nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030» (COM(2021)0572),

vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2020 sulla strategia forestale europea — Il cammino da seguire (1),

vista la sua risoluzione del 28 aprile 2015 sul tema «Una nuova strategia forestale dell'Unione europea: per le foreste e il settore forestale» (2),

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 4,

visti l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile,

visto l'accordo adottato in occasione della 21a Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP21) tenutasi a Parigi il 12 dicembre 2015 («accordo di Parigi»),

visti la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo (COM(2019)0640) e i conseguenti orientamenti politici della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen e della Commissione,

visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («normativa europea sul clima») (3),

visto il regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (4),

vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (5) («direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili»),

vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (direttiva Habitat) (6),

visto il regolamento delegato (UE) 2021/268 della Commissione, del 28 ottobre 2020, che modifica l'allegato IV del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli di riferimento per le foreste che gli Stati membri devono applicare per il periodo 2021-2025 (7),

vista la comunicazione della Commissione, del 20 maggio 2020, dal titolo «Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 — Riportare la natura nella nostra vita» (COM(2020)0380),

vista la comunicazione della Commissione, del 10 marzo 2020, dal titolo «Una nuova strategia industriale per l'Europa» (COM(2020)0102),

vista la comunicazione della Commissione, del 30 giugno 2021, dal titolo «Una visione a lungo termine per le zone rurali dell'UE: verso zone rurali più forti, connesse, resilienti e prospere entro il 2040» (COM(2021)0345),

vista la comunicazione della Commissione, del 14 ottobre 2020, dal titolo «Un'ondata di ristrutturazioni per l'Europa: inverdire gli edifici, creare posti di lavoro e migliorare la vita» (COM(2020)0662),

vista la comunicazione della Commissione, del'11 ottobre 2018, dal titolo «Una bioeconomia sostenibile per l'Europa: rafforzare il collegamento tra economia, società e ambiente» (COM(2018)0673).

vista la comunicazione della Commissione, del 23 marzo 2022, dal titolo «Proteggere la sicurezza alimentare e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari» (COM(2022)0133),

vista l'iniziativa del nuovo Bauhaus europeo,

visto il progetto di regolamento della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione (8),

viste le conclusioni del Consiglio del 5 novembre 2021 sulla nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, dell'8 dicembre 2021 sulla comunicazione della Commissione dal titolo «Nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030» (9),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 28 aprile 2022, sulla comunicazione della Commissione dal titolo «Nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030»,

viste le responsabilità degli Stati membri in virtù della convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione,

vista la relazione della Corte dei conti europea del 2021 dal titolo «Relazione speciale 21/2021 — Finanziamenti dell'UE per la biodiversità e la lotta contro i cambiamenti climatici nelle foreste dell'UE: risultati positivi ma limitati»,

vista la pubblicazione della Commissione del 2018 dal titolo «Orientamenti sull'uso a cascata della biomassa, con esempi selezionati di buone pratiche in materia di biomassa legnosa»,

vista la relazione del 2020 del Centro comune di ricerca della Commissione dal titolo «Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services: An EU ecosystem assessment» (Mappatura e valutazione degli ecosistemi e dei loro servizi: una valutazione degli ecosistemi dell'UE),

vista la relazione del 2020 dell'Agenzia europea dell'ambiente dal titolo «State of nature in the EU — Results from reporting under the nature directives 2013-2018» (Lo stato della natura nell'Unione europea — Risultati delle relazioni a norma delle direttive sulla natura nel periodo 2013-2018),

vista la relazione del 2020 di Forest Europe dal titolo «State of Europe's Forests 2020» (Stato delle foreste europee nel 2020),

vista la relazione di valutazione globale sulla biodiversità e i servizi ecosistemici della piattaforma intergovernativa scienza-politica per la biodiversità e i servizi ecosistemici,

vista la dichiarazione di Kunming dal titolo «Ecological Civilization: Building a Shared Future for All Life on Earth» (Civiltà ecologica: costruire un futuro condiviso per tutta la vita sulla Terra),

vista la relazione speciale elaborata dal Gruppo di lavoro II del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC), dal titolo «Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability» (Cambiamenti climatici 2022: effetti, adattamento e vulnerabilità),

vista la relazione speciale dell'IPCC in materia di cambiamenti climatici, desertificazione, degrado del suolo, gestione sostenibile del suolo, sicurezza alimentare e flussi dei gas serra negli ecosistemi terrestri,

vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 17 aprile 2018 nella causa C-441/17 Commissione europea/Repubblica di Polonia (10),

visti i progetti e le pratiche volti a coordinare l'informazione sulle foreste in Europa (rete europea degli inventari forestali nazionali (ENFIN), progetto Futmon, progetto Diabolo, atlante europeo delle specie arboree forestali e programma per la mappatura e la valutazione degli ecosistemi e dei loro servizi (MAES)),

vista la relazione co-sponsorizzata da IPBES-IPCC del seminario sulla biodiversità e i cambiamenti climatici del 10 giugno 2021,

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

visti i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per lo sviluppo,

vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A9-0225/2022),

A.

considerando che l'UE ha fissato gli obiettivi vincolanti di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030 e di conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050 (11); che l'UE si impegna a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite, compreso l'obiettivo n. 15, che consiste nel proteggere, ripristinare e promuovere l'uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in modo sostenibile le foreste, combattere la desertificazione, arrestare e invertire il degrado del suolo e arrestare la perdita di biodiversità, nonché a rispettare l'accordo di Parigi e gli impegni assunti nel quadro della conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2021 (COP26); che le foreste e le industrie e i servizi forestali, così come i proprietari e i lavoratori, svolgeranno un ruolo importante e insostituibile nel conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile e gli obiettivi dell'accordo di Parigi, mentre gli ecosistemi forestali e i rispettivi comparti di carbonio sono essenziali per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi in quanto assorbono e immagazzinano circa il 10 % delle emissioni di gas a effetto serra in Europa (12) e custodiscono inoltre un'importante biodiversità;

B.

considerando che l'articolo 4 TFUE prevede competenze e responsabilità condivise in materia di foreste, in particolare nel quadro della politica ambientale dell'UE, e non fa riferimento a una politica forestale comune dell'UE, ma mantiene la politica forestale nella sfera di competenza degli Stati membri; che, data l'elevata diversità delle foreste dell'UE in termini di biogeografia, struttura, dimensioni, biodiversità, modelli di proprietà e politiche esistenti, nei casi in cui la politica ambientale e climatica e altre politiche pertinenti riguardano le foreste è necessario applicare debitamente i principi di sussidiarietà e proporzionalità nello sviluppo e nell'attuazione della nuova strategia dell'UE per le foreste (la strategia) e della pertinente legislazione dell'UE; che i dettagli relativi alla gestione delle foreste devono essere adeguati a livello nazionale e regionale, adottando un approccio dal basso verso l'alto; che è necessario un ulteriore coordinamento a livello dell'UE per conseguire meglio gli obiettivi del Green Deal europeo e per poter calcolare più precisamente le potenziali riduzioni delle emissioni e i limiti di utilizzo delle foreste alla luce dell'importante ruolo delle foreste nel conseguimento degli obiettivi climatici europei;

C.

considerando che il principio del Green Deal europeo quale approccio trasversale per affrontare le sfide climatiche e ambientali, assicurando che la natura e la biodiversità possano essere adeguatamente protette, in modo tale da creare crescita e posti di lavoro sostenibili in un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse, neutra in termini di emissioni e pienamente circolare e competitiva nel rispetto dei limiti del pianeta, dovrebbe guidare l'attuazione della strategia in sede di gestione dei compromessi, creazione di sinergie e ricerca del giusto equilibrio tra le molteplici funzioni delle foreste, comprese le funzioni socioeconomiche, ambientali e climatiche; che un «ecosistema» è un ambiente fisico costituito da elementi viventi e non viventi che interagiscono fra di loro; che, grazie a tali interazioni, gli ecosistemi producono un flusso di benefici per le persone e per l'economia denominati «servizi ecosistemici»; che i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità e dei servizi ecosistemici associati rappresentano una minaccia sistemica per la società; che le foreste offrono un'ampia gamma di servizi ecosistemici, come la fornitura di legname, di prodotti diversi dal legno e di cibo, la cattura del carbonio, un riparo per la biodiversità, aria e acqua pulite, benefici per il clima locale e protezione da pericoli naturali come valanghe, inondazioni, siccità e cadute di massi, offrendo altresì un valore ricreativo, culturale e storico; che la gestione sostenibile delle foreste mira a garantire una fornitura equilibrata dei diversi servizi ecosistemici e a sostenere gli sforzi volti all'adattamento ai cambiamenti climatici e alla mitigazione degli stessi;

D.

considerando che i prodotti a base di legno contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici immagazzinando il carbonio e sostituendo prodotti con un tenore di carbonio elevato, tra cui materiali da costruzione e da imballaggio, tessili, prodotti chimici e carburanti; che i prodotti a base di legno sono rinnovabili e in larga misura riciclabili e, in quanto tali, offrono un potenziale enorme per sostenere una bioeconomia circolare; che tale circostanza rende il settore forestale e le industrie forestali degli attori fondamentali in un'economia verde;

E.

considerando che la direttiva sulle energie rinnovabili e il regolamento relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura (13) sono oggetto di riesame nell'ambito del pacchetto Pronti per il 55 % e dell'obiettivo di allineare la politica climatica all'accordo di Parigi; che la Commissione ha proposto un regolamento sui prodotti a deforestazione zero; che, alla luce del concetto europeo di foreste multifunzionali, tali iniziative devono essere coerenti con gli obiettivi politici di alto livello del Green Deal, del piano d'azione per la bioeconomia, della strategia per l'economia circolare, della strategia per le foreste, della strategia sulla biodiversità e della visione a lungo termine per le zone rurali dell'UE;

F.

considerando che la proprietà delle foreste in Europa varia in termini di dimensioni e di struttura proprietaria, determinando una grande diversità dei modelli di gestione; che circa il 60 % delle foreste dell'UE appartiene a 16 milioni di proprietari privati (14), di cui una quota significativa è costituita da piccoli proprietari (15), mentre circa il 40 % delle foreste dell'UE è di proprietà pubblica; che un numero esiguo di proprietari di foreste detiene una percentuale significativa di superficie totale e che alcuni di questi sono proprietari dei principali impianti di trasformazione del legno dell'UE; che il coinvolgimento, l'accompagnamento e la motivazione, prima di ricorrere alla penalizzazione, di tali proprietari attraverso un quadro politico e legislativo globale che garantisca la certezza del diritto e che si basi sul riconoscimento sul riconoscimento dei loro diritti di proprietà, della loro esperienza in quanto gestori, dell'importanza dei ricavi generati dalla gestione forestale e delle sfide specifiche saranno fondamentali per conseguire gli obiettivi della strategia, compresa la fornitura di servizi climatici e di altri servizi ecosistemici; che è importante, pertanto, assicurare che tale quadro sia chiaro e trasparente ed evitare oneri amministrativi eccessivi per tutti gli attori;

G.

considerando che circa il 5 % della superficie forestale totale del mondo si trova nell'UE e che le foreste rappresentano il 43 % della superficie terrestre dell'UE, una percentuale leggermente superiore rispetto alla superficie dei terreni destinati all'agricoltura, e ospitano l'80 % della sua biodiversità terrestre (16); che, secondo la relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente dal titolo «L'ambiente in Europa — Stato e prospettive nel 2020: conoscenze per la transizione verso un'Europa sostenibile» (17), l'Europa ha subito un drastico declino della biodiversità; considerando che circa il 23 % delle foreste europee rientra nei siti della rete Natura 2000, la cui percentuale in alcuni Stati membri supera il 50 %; che quasi la metà degli habitat naturali nelle zone Natura 2000 è costituita da foreste;

H.

considerando che i dati più recenti raccolti a norma dell'articolo 17 della direttiva Habitat indicano che, secondo lo stato dei parametri degli habitat, solo il 49 % degli habitat forestali si trova in un buono stato (18), mentre il 29,6 % è in stato sconosciuto e il 21,1 % è in cattive condizioni e deve essere migliorato; che i soli dati aggregati potrebbero non essere sufficienti a individuare e trattare le informazioni chiave sulle questioni più urgenti e che è pertanto necessario consultare indicatori più specifici relativi all'evoluzione dello stato delle foreste e delle pressioni cui sono sottoposte e contribuire a tal fine a rendere disponibili i dati mancanti in futuro; che tali indicatori non sostengono una valutazione complessivamente negativa dello stato delle foreste dell'UE, ma mostrano tendenze sia positive che negative (19) che richiedono risposte articolate caso per caso; che le foreste sono sempre più vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici, in particolare la sempre maggiore estensione degli incendi boschivi; che risulta ancora particolarmente difficile quantificare gli effetti di tali perturbazioni sulla resilienza e la produttività delle foreste su larga scala;

I.

considerando che una migliore comprensione delle potenziali perturbazioni naturali dovute al clima a carico delle foreste europee dovrebbe fornire un'ulteriore guida per la gestione delle foreste e la definizione di politiche di adattamento volte ad affrontare tali vulnerabilità;

J.

considerando che la raccolta e il mantenimento di dati trasparenti e affidabili di elevata qualità, lo scambio di conoscenze e migliori pratiche e una ricerca debitamente finanziata e ben coordinata sono di fondamentale importanza per affrontare le sfide e generare opportunità e per realizzare le molteplici funzioni delle foreste, compresi i vari benefici offerti dai prodotti delle industrie forestali, in un ambiente sempre più complesso; che i dati sulle foreste disponibili a livello dell'UE sono incompleti e di qualità disomogenea, il che ostacola il coordinamento della gestione e della conservazione delle foreste da parte dell'UE e degli Stati membri; che, in particolare, occorre migliorare il monitoraggio dello stato degli ecosistemi forestali, nonché degli impatti delle misure forestali sulla biodiversità e sul clima;

K.

considerando che, a livello internazionale, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) rappresenta la principale istanza per l'elaborazione di definizioni condivise a livello internazionale nel campo delle foreste e della silvicoltura; che la FAO raccoglie e fornisce dati sulle foreste e sulla silvicoltura; che la Commissione e gli Stati membri contribuiscono ai lavori della FAO;

L.

considerando che la fornitura dei diversi servizi ecosistemici forestali attraverso il settore forestale e le industrie forestali costituisce un pilastro importante in termini di reddito e di occupazione, soprattutto nelle zone rurali, ma anche nelle zone urbane mediante l'utilizzo a valle di tali servizi; che l'attuazione della strategia dovrebbe prestare la debita attenzione allo sviluppo del reddito e dell'occupazione, ma anche all'attrattività dell'occupazione nel settore attraverso posti di lavoro di qualità, protezione sociale, norme di salute e sicurezza, lo sviluppo continuo di partenariati per le competenze che coinvolgano le parti interessate e opportunità di formazione adeguate per i gestori e per i lavoratori; che l'occupazione nel settore silvicolo europeo è diminuita di un terzo tra il 2000 e il 2015, principalmente a causa della crescente meccanizzazione dell'industria del legname e della carta (20); che una migliore progettazione delle macchine forestali può contribuire alla tutela dei lavoratori e ridurre l'impatto sul suolo e sull'acqua; che lo sfruttamento forestale e l'industria del legno figurano tra i settori industriali più pericolosi e causano un elevato numero di infortuni sul lavoro, malattie professionali e prepensionamenti;

M.

considerando che la superficie e il volume di biomassa delle foreste europee sono in aumento (21), in contrasto con le preoccupanti tendenze in fatto di deforestazione a livello globale; che l'UE può svolgere un ruolo importante nell'affrontare la deforestazione globale, come sottolineato nella proposta di regolamento sui prodotti a deforestazione zero della Commissione europea; che, oltre a disciplinare le importazioni, una strategia europea per le foreste che illustri le migliori pratiche per una gestione sostenibile delle foreste fattibile sotto il profilo economico potrebbe contribuire a migliorare la gestione delle foreste a livello globale;

N.

considerando che esistono attualmente sistemi di certificazione volontaria globali per la gestione sostenibile delle foreste; che i sistemi di certificazione rappresentano uno strumento essenziale per soddisfare i requisiti in fatto di dovuta diligenza (22) di cui al regolamento dell'UE sul legno (23);

O.

considerando che il processo della gestione sostenibile delle foreste in Europa dovrebbe garantire il raggiungimento del giusto equilibrio fra i tre pilastri della sostenibilità, ossia protezione ambientale, sviluppo sociale e sviluppo economico;

P.

considerando che i criteri e gli indicatori comunemente utilizzati nell'UE per definire la gestione sostenibile delle foreste si fondano sulla cooperazione paneuropea condotta nell'ambito del processo di Forest Europe, cui hanno aderito tutti gli Stati membri e la Commissione; che, nel quadro del programma di lavoro in corso, Forest Europe ha avviato una nuova valutazione della definizione di gestione sostenibile delle foreste; che Forest Europe raccoglie e fornisce informazioni sullo stato e sulle tendenze delle foreste e della silvicoltura sulla base dei criteri per la gestione sostenibile delle foreste; che è necessario garantire che gli indicatori e le soglie siano basati su elementi concreti e operare in stretta collaborazione con gli Stati membri a tale riguardo; che nuovi indicatori e nuove soglie trasparenti potrebbero migliorare la sostenibilità del settore, data la sua importanza per i valori ecologici, economici e sociali; che il quadro per la gestione sostenibile delle foreste dovrà essere definito in maniera chiara, in particolare per quanto attiene ai criteri, agli indicatori e alle soglie riguardanti la salute degli ecosistemi, la biodiversità e i cambiamenti climatici, affinché diventi uno strumento di controllo più dettagliato e utile per determinare e confrontare i diversi approcci di gestione, il loro impatto e lo stato generale e di conservazione delle foreste europee; che la gestione sostenibile delle foreste dovrebbe procedere parallelamente alla promozione del ruolo multifunzionale delle foreste, in modo tale da garantire che sia completamente in sintonia con la diversità delle foreste e le caratteristiche specifiche di ciascuna regione;

Q.

considerando che l'agroforestazione, definita come sistema di utilizzazione del suolo nel quale l'arboricoltura forestale è associata all'agricoltura sulla stessa superficie, rappresenta una serie di sistemi di gestione del suolo, che possono rafforzare la produttività generale, generare maggiore biomassa, mantenere e ripristinare i suoli, combattere la desertificazione e fornire una serie di preziosi servizi ecosistemici; che nell'UE vi sono due tipi principali di agroforestazione: agroforestazione silvopastorale (animali al pascolo o mangimi animali prodotti all'ombra degli alberi) e agroforestazione silvoarabile (colture praticate sotto copertura arborea, con spazio tra i filari per consentire il passaggio dei trattori); che la maggior parte dei sistemi agroforestali esistenti nell'UE sono sistemi silvopastorali e che l'espansione dell'agroforestazione può apportare molteplici benefici alla luce delle pressioni ambientali;

R.

considerando che la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 mira a «definire, mappare, monitorare e proteggere rigorosamente tutte le foreste primarie e antiche ancora esistenti nell'UE»; che la protezione delle foreste, comprese tutte le foreste primarie e antiche rimanenti dell'UE, è fondamentale per preservare la biodiversità e mitigare i cambiamenti climatici; che, secondo una relazione del Centro comune di ricerca del 2021 (24), rimangono solo 4,9 milioni di ettari di foreste primarie e antiche in Europa, pari soltanto al 3 % della superficie forestale totale dell'Unione e all'1,2 % della sua massa terrestre; che le foreste primarie e antiche rivestono un ruolo fondamentale nella conservazione della biodiversità; che spesso presentano una biodiversità nettamente superiore rispetto ad altre foreste nella stessa regione ecologica, sono ricche di specie e ospitano una flora e una fauna specializzate; che le foreste primarie e antiche forniscono inoltre un'ampia gamma di altri servizi ecosistemici essenziali; che è necessaria una definizione operativa di foreste primarie e antiche al fine di una corretta elaborazione delle politiche, della loro attuazione e monitoraggio;

S.

considerando che la rete Integrate è una piattaforma che riunisce i rappresentanti di diversi paesi europei, avviata dai governi di diversi Stati membri e appoggiata dal comitato permanente forestale della Commissione, che fornisce consulenza scientifica e ha svolto finora un ruolo importante nell'individuare strumenti per integrare la conservazione della natura nella gestione sostenibile delle foreste; che i lavori della piattaforma hanno svolto un ruolo significativo nello scambio di esperienze e migliori prassi;

T.

considerando che il progetto Alterfor, finanziato a titolo di Orizzonte 2020, ha studiato il potenziale esistente per ottimizzare i metodi di gestione delle foreste seguiti attualmente e ha presentato modelli di gestione delle foreste alternativi, elencando opportunità e sfide per ciascuna alternativa;

U.

considerando che il progetto SINCERE, finanziato a titolo di Orizzonte 2020, ha sviluppato nuove politiche e nuovi modelli imprenditoriali riunendo le conoscenze e le esperienze dei professionisti, degli scienziati e dei rappresentanti politici, in Europa e oltre, onde vagliare nuovi strumenti per migliorare i servizi ecosistemici forestali in modo da andare a vantaggio dei proprietari di foreste e da soddisfare le esigenze sociali più generali;

V.

considerando che la guerra in Ucraina avrà un forte impatto sulle importazioni di legname, in particolare di legno di betulla, di cui la Russia è responsabile dell'80 % della produzione mondiale, nonché sull'industria europea di trasformazione del legno e sulle esportazioni di prodotti trasformati; che le legittime sanzioni imposte alla Russia sollevano la questione della dipendenza dell'UE dalle importazioni di legname dalla Russia; che l'UE soddisfa internamente circa l'80 % della propria domanda di legname e che le importazioni dalla Russia rappresentano solamente il 2 % circa del consumo totale; che la Finlandia e la Svezia sono i principali importatori dell'UE di legno tondo non lavorato dalla Russia e saranno colpite dai divieti commerciali (25);

W.

considerando che il disboscamento illegale, compreso il disboscamento in zone protette come quelle della rete Natura 2000, continua a essere un problema irrisolto in diversi Stati membri;

X.

considerando che le foreste sono essenziali per la salute fisica e mentale e il benessere delle persone, promuovono la transizione verso un'economia senza combustibili fossili e svolgono un ruolo importante nella vita delle comunità locali, in particolare nelle zone rurali, dove contribuiscono in modo significativo ai mezzi di sussistenza locali;

1.   

accoglie con favore la nuova strategia dell'UE per le foreste e la sua ambizione di aumentare il contributo equilibrato delle foreste multifunzionali agli obiettivi del Green Deal e della sua strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, in particolare gli obiettivi di creare una crescita verde sostenibile e posti di lavoro verdi e di conseguire un'economia neutra in termini di emissioni di carbonio, sostenibile sotto il profilo ambientale e pienamente circolare nel rispetto dei limiti del pianeta e la neutralità climatica al più tardi entro il 2050; evidenzia l'importanza di una solida strategia scientifica, che tenga conto delle dimensioni ambientale, sociale ed economica della sostenibilità in modo integrato ed equilibrato, dal momento che, oltre a contribuire agli obiettivi in materia di clima e biodiversità, anche attraverso la protezione del suolo e delle acque, le foreste offrono benefici economici e sociali e un'ampia gamma di servizi, dai mezzi di sussistenza alle attività ricreative;

2.   

deplora che la nuova strategia dell'UE per le foreste non sia stata opportunamente elaborata in collaborazione con il Parlamento europeo, gli Stati membri e i portatori di interessi e che le posizioni dei colegislatori non siano state prese nella giusta considerazione; sottolinea l'importanza di rafforzare la cooperazione per quanto riguarda l'attuazione della nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030;

3.   

riconosce che, in linea con la gestione sostenibile delle foreste e al fine di aumentare la qualità e la diversità degli ecosistemi forestali, il mantenimento, la protezione, il rafforzamento, il ripristino e l'uso sostenibile di foreste salubri e resilienti sono obiettivi fondamentali della strategia dell'UE per le foreste e di tutti gli attori del settore forestale e della catena del valore delle foreste, utilizzando il legname come materia prima versatile e rinnovabile per massimizzare l'autosufficienza nell'UE; osserva inoltre che tali obiettivi sono in linea con le aspettative e le richieste della società e con le priorità fondamentali delle persone nell'UE; sottolinea che la silvicoltura rispettosa della natura e la gestione sostenibile delle foreste possono apportare benefici economici analoghi o migliori, preservando e promuovendo nel contempo l'integrità e la resilienza degli ecosistemi e aumentando il potenziale delle foreste come pozzi di assorbimento del carbonio e rifugi per la biodiversità e per il ripristino della biodiversità;

4.   

riconosce il ruolo fondamentale svolto dalle foreste, dalla loro biodiversità e dai loro ecosistemi unici nel contribuire alla salubrità dell'ambiente, alle misure di mitigazione dei cambiamenti climatici, alla fornitura di aria pulita, alla stabilità dell'acqua e del suolo e alla fertilità, fornendo al contempo habitat e microhabitat diversificati a molte specie, sostenendo in tal modo una ricca biodiversità; sottolinea il ruolo essenziale delle foreste per la salute e il benessere degli esseri umani, in particolare quello delle foreste urbane e periurbane accessibili a coloro che non hanno alcun contatto con la natura, nonché nel fornire servizi educativi e turistici; pone in rilievo la necessità di promuovere l'approccio «One Health», che riconosce il legame intrinseco tra la salute umana, la salute animale e una natura sana; sottolinea che la gestione corretta dei siti della rete Natura 2000 è essenziale per mantenere e rafforzare la biodiversità europea, gli ecosistemi e i servizi da essi forniti;

5.   

sottolinea il ruolo essenziale degli ecosistemi forestali nella mitigazione dei cambiamenti climatici e nell'adattamento agli stessi, nonché nel contribuire all'obiettivo dell'UE di conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050; riconosce che i cambiamenti climatici stanno alterando la capacità di crescita delle foreste in alcune zone, aumentando la frequenza e la gravità della siccità, delle inondazioni e degli incendi, e promuovendo la diffusione di nuovi parassiti e nuove malattie che colpiscono le foreste; osserva che gli ecosistemi intatti hanno maggiore capacità di superare i fattori ambientali di stress, compresi i cambiamenti climatici, rispetto a quelli degradati, poiché possiedono proprietà intrinseche che consentono di massimizzare le loro capacità di adattamento; sottolinea che i cambiamenti climatici nei prossimi anni avranno un impatto negativo ancora maggiore sulle foreste europee e che in particolare saranno colpite le aree con popolamenti forestali monospecifici e contemporanei; pone in risalto, in tale contesto, la necessità di rafforzare la resilienza delle foreste europee, in particolare aumentandone la diversità strutturale, funzionale e di composizione; ribadisce che foreste miste, strutturalmente ricche e con una grande ampiezza ecologica presentano una maggiore resilienza e adattabilità in tale contesto; evidenzia che in determinate condizioni le foreste miste stabili possono naturalmente contenere un numero limitato di specie; sottolinea che le foreste, con i rispettivi bacini di carbonio costituiti da alberi vivi e legno morto, sono un fattore cruciale per limitare il riscaldamento globale, contribuire agli obiettivi di neutralità climatica dell'UE e rafforzare la biodiversità; ritiene che la promozione di foreste ricche di biodiversità costituisca la migliore assicurazione nei confronti dei cambiamenti climatici e della perdita di biodiversità;

6.   

evidenzia il continuo aumento della copertura e del volume (26) delle foreste nell'UE, malgrado il rallentamento registrato negli ultimi anni, in contrasto con la tendenza globale alla deforestazione (27); riconosce gli sforzi profusi da tutti gli attori della catena del valore delle foreste che hanno contribuito a tale sviluppo; esprime preoccupazione per la crescente pressione cui sono sottoposti le foreste dell'UE e i loro habitat, esacerbata dall'impatto dei cambiamenti climatici, e sottolinea l'urgente necessità di proteggere e aumentare la resilienza delle foreste e degli ecosistemi, anche attraverso misure volte ad aumentare la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici e a ridurre le pressioni ove possibile, tenendo conto nel contempo delle caratteristiche delle foreste; osserva con preoccupazione che la vulnerabilità ai parassiti e ai patogeni invasivi delle foreste nell'UE sembra essere aumentata e che i focolai rappresentano una minaccia per il sequestro del carbonio (28), la biodiversità e la qualità del legno;

7.   

chiede che gli Stati membri, nell'ambito della legislazione nazionale, garantiscano alle loro foreste una protezione ottimale dall'inquinamento e dai danni; rimanda in particolare alla protezione dall'inquinamento, come ad esempio dalle munizioni al piombo o dai pesticidi, dall'estrema pressione sul suolo dovuta all'utilizzo inadeguato dei macchinari e alla protezione dalla nociva sovrabrucazione e dai danni causati dall'eccessiva presenza di ungulati;

8.   

pone in rilievo le caratteristiche specifiche e diversificate dei settori forestali negli Stati membri e sottolinea che le foreste dell'UE sono caratterizzate dalla diversità di condizioni naturali, quali la biogeografia, le dimensioni, la struttura e la biodiversità, nonché da modelli di proprietà, forme di governance, sfide e opportunità, e che la maggior parte di esse si sono formate nel corso di secoli di interazione, interventi e gestione da parte degli esseri umani e costituiscono pertanto una forma di patrimonio culturale; ricorda inoltre che le foreste primarie e antiche sono aree che si sono sviluppate con un intervento e una gestione minimi o inesistenti da parte degli esseri umani; evidenzia che, al fine di garantire che la strategia possa essere attuata in tutti i tipi di foreste e situazioni, in alcuni casi sono necessari approcci su misura in termini di gestione forestale e fornitura di servizi ecosistemici;

9.   

riconosce che la gestione forestale è specifica al sito e che le diverse condizioni forestali e i diversi tipi di foreste possono richiedere approcci di gestione diversi, basati sulle diverse esigenze ecologiche e caratteristiche dei terreni forestali e devono tenere conto dei diritti e degli interessi dei lavoratori del settore forestale, dei proprietari e di altri attori interessati;

10.   

sottolinea il contributo prestato finora dai proprietari di foreste e dagli attori della catena del valore delle foreste agli sforzi profusi per conseguire un'economia sostenibile e climaticamente neutra entro il 2050, nonché il valore delle conoscenze e dell'esperienza generazionali e storiche nel campo della silvicoltura e della gestione sostenibile delle foreste;

11.   

riconosce la complessità della valutazione dello stato delle foreste, nonché l'ineguale disponibilità, diversità e qualità dei dati, e sottolinea pertanto la necessità di un dialogo politico e scientifico continuo e di maggiori finanziamenti a tutti i livelli, a partire dalle consultazioni con gli Stati membri, in particolare con i gestori e i proprietari di foreste, al fine di migliorare la raccolta dei dati sullo stato delle foreste e, se del caso, la loro armonizzazione; pone l'accento sulla necessità di tenere conto anche dei mezzi finanziari e delle risorse umane, in particolare per poter individuare tempestivamente gli usi delle foreste efficienti sotto il profilo delle risorse e i limiti di utilizzo delle foreste;

12.   

sottolinea che, pur concentrandosi sulle foreste nell'UE, la strategia e la sua attuazione devono essere coerenti con il lavoro svolto a livello paneuropeo da Forest Europe e da organizzazioni internazionali come la FAO e devono tenere conto dei pareri dei gruppi di esperti e dei lavori intrapresi a livello degli Stati membri; evidenzia che la strategia e la sua attuazione dovrebbero evitare la duplicazione del lavoro e l'aumento degli oneri amministrativi; ritiene inoltre che, dato il forte impegno dell'UE a proteggere la biodiversità e i pozzi di assorbimento del carbonio e a promuovere l'approvvigionamento, la produzione e l'uso sostenibili delle risorse a livello mondiale, come sottolineato dalla proposta di regolamento della Commissione sui prodotti a deforestazione zero, la strategia dovrebbe essere attuata in modo da fungere da modello di migliori prassi, riconoscendo la varietà delle situazioni di partenza, e allo stesso tempo incoraggiare approcci simili in altre regioni;

13.   

evidenzia che, per conseguire i suoi vari obiettivi, l'attuazione della strategia deve essere adeguata allo scopo a livello regionale e locale, tenendo conto dell'impatto socioeconomico che essa può generare, anche adattando l'attuazione alle condizioni e alle esperienze locali e alle conoscenze e agli usi tradizionali, tenendo conto delle conoscenze scientifiche attuali e fornendo ai portatori di interessi le competenze necessarie; osserva che tale attuazione deve basarsi sul pieno riconoscimento dei diritti di proprietà, su un settore forestale economicamente, ecologicamente e socialmente sostenibile e sul principio «chi inquina paga», quali elementi chiave per la fornitura dei vari servizi forestali e per il miglioramento della resilienza;

14.   

invita la Commissione a fornire una valutazione di impatto esaustiva della strategia, onde individuarne le implicazioni per le condizioni di mercato, le zone rurali e le diverse esigenze di finanziamento, anche per la ricerca e lo sviluppo, lo sviluppo delle competenze, le infrastrutture, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento a questi ultimi e la promozione della biodiversità;

Promuovere una multifunzionalità equilibrata

15.

riconosce il ruolo fondamentale delle foreste e dell'intera catena del valore delle foreste nella protezione del clima e della biodiversità e nella mitigazione dei cambiamenti climatici per contribuire al conseguimento, al più tardi entro il 2050, di un'economia sostenibile e climaticamente neutra; evidenzia che il ruolo multifunzionale delle foreste comprende molteplici servizi ecosistemici e funzioni socioeconomiche, quali la conservazione e il miglioramento della biodiversità e del suolo, la mitigazione dei cambiamenti climatici, il sequestro e lo stoccaggio del carbonio dall'atmosfera, la prevenzione del degrado del suolo, la fornitura di materie prime rinnovabili e basate sulla natura e di prodotti medici, commestibili e culinari, nonché le attività economiche non estrattive, compreso l'ecoturismo sostenibile, tutti fattori che generano occupazione e crescita economica nelle zone rurali e urbane, contrastano lo spopolamento rurale, contribuiscono alla fornitura di acqua e aria pulite, alla protezione dai pericoli naturali e offrono benefici ricreativi, sanitari, estetici e culturali; sottolinea che l'attuazione della strategia deve garantire una fornitura equilibrata di tutti i servizi e mantenere e migliorare la competitività e l'innovazione; evidenzia che per riuscire nella fornitura di servizi è necessaria una gestione attiva e sostenibile;

16.

ritiene che il principio fondamentale della ricerca del giusto equilibrio tra le molteplici funzioni delle foreste e della definizione di obiettivi e misure per la fornitura di tutti i servizi ecosistemici dovrebbe essere quello di cercare di massimizzare le sinergie e ridurre al minimo i compromessi sulla base di informazioni basate su dati concreti;

17.

evidenzia che le foreste contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici attraverso il sequestro del carbonio, lo stoccaggio del carbonio e la sostituzione sostenibile di combustibili fossili, di prodotti, materiali e fonti energetiche di origine fossile, nonché di altri prodotti con un'elevata impronta ambientale e di carbonio, con il legno e i prodotti del legno; sottolinea che il legno è l'unica risorsa naturale rinnovabile importante che ha il potenziale di sostituire alcuni materiali ad alta intensità energetica, come il cemento e la plastica, e che in futuro sarà più richiesta; osserva che la strategia si concentra in particolare sullo stoccaggio nel settore edile e ritiene che la sua attuazione dovrebbe sostenere chiaramente un più ampio ricorso a diverse opzioni di sostituzione a base di legno ed essere basata su solide valutazioni del ciclo di vita fondate su dati scientifici, in linea con gli obiettivi ambientali dell'UE e con gli obiettivi della strategia per la bioeconomia e della strategia industriale, allo scopo di sfruttare appieno il potenziale dei prodotti forestali per rafforzare l'economia circolare e la lotta ai cambiamenti climatici e porre fine all'era dei combustibili fossili; pone l'accento sul ruolo della ricerca nel campo della sostituzione dei materiali di origine fossile e dei combustibili fossili; evidenzia la necessità di ridurre il consumo dell'UE in generale e accoglie con favore l'istituzione di una metodologia per quantificare i benefici climatici delle costruzioni in legno;

18.

sottolinea che la notevole importanza di suoli forestali sani e fertili non dovrebbe essere trascurata, dal momento che questi sono imprescindibili per sostenere la vita, aumentare la produttività delle foreste (29), immagazzinare carbonio e proteggere la rete fungina sotterranea vitale che consente agli alberi di condividere risorse, quali nutrienti e acqua, e segnali di difesa, garantendo una maggiore resistenza ai parassiti, alle malattie e persino alla siccità e agli eventi meteorologici estremi (30)(31)(32), che probabilmente aumenteranno in termini di intensità e frequenza a seguito dei cambiamenti climatici;

19.

evidenzia che, affinché i prodotti a base di legno contribuiscano in modo ottimale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'economia circolare, è necessario che siano utilizzati nel modo più efficiente e sostenibile possibile; ritiene che gli assorbimenti di legname debbano essere limitati da limiti di sostenibilità e che i principi contenuti nell'orientamento dell'uso a cascata (33) costituiscano una buona norma per un uso efficiente, ma solo se non utilizzati come approccio statico, e debbano pertanto essere adeguati periodicamente per riflettere utilizzi innovativi, come nei materiali da costruzione, nei tessili, nei prodotti biochimici, nelle applicazioni mediche e nei materiali per le batterie; sottolinea che le risorse a base di legno devono essere utilizzate nel modo più efficiente possibile, con decisioni economiche e operative che tengano conto delle specificità nazionali, e che un mercato ben funzionante e privo di distorsioni può incentivare l'uso efficiente e sostenibile delle risorse a base di legno, unitamente a misure adeguate per garantire la protezione dell'ambiente;

20.

sottolinea l'importanza di un approvvigionamento affidabile e sostenibile di legno, prodotti a base di legno e biomassa forestale per conseguire gli obiettivi di sostenibilità dell'UE, tra cui l'obiettivo della neutralità in termini di emissioni di carbonio entro il 2050 e l'obiettivo del Green Deal per la crescita verde e l'occupazione verde; osserva che si prevede che la domanda continuerà a crescere (34) e che, onde soddisfare tale domanda, dovrebbe essere incoraggiato l'uso di legno prodotto a livello locale e in modo sostenibile; ritiene che gran parte del settore forestale dell'UE fornisca materie prime di provenienza altamente sostenibile; invita la Commissione a prendere in considerazione gli effetti di rilocalizzazione e di sostituzione dei combustibili fossili e dei materiali non rinnovabili, nonché gli effetti sulla competitività del settore forestale e delle industrie forestali, e a monitorare eventuali ripercussioni sulla disponibilità di legno a seguito dell'attuazione delle misure previste dalla strategia;

21.

evidenzia che la crescente domanda di legname come materia prima, specie il legno da utilizzare come fonte energetica, pone sfide importanti nel contesto delle crisi politiche, come la guerra in Ucraina, e richiede un monitoraggio continuo delle risorse forestali interne per valutare le potenziali carenze; invita la Commissione e gli Stati membri a valutare le dipendenze dalle importazioni di legname dalla Russia alla luce delle legittime sanzioni imposte a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina e a sviluppare strategie sostenibili per attenuare le perturbazioni ove necessario, evitando nel contempo, a livello dell'UE, la conversione di terreni agricoli adatti alla produzione alimentare; pone l'accento sull'importanza cruciale della sicurezza dell'approvvigionamento dell'UE e della propria produzione di materie prime, nel più ampio contesto degli obiettivi del Green Deal; sottolinea che, in determinate circostanze, trascurare le foreste può portare alla perdita di posti di lavoro nelle zone rurali e a una maggiore dipendenza dalle importazioni di prodotti forestali provenienti da parti del mondo in cui la gestione forestale è meno sostenibile;

22.

ricorda che 2,1 milioni di persone lavorano nel settore forestale, mentre la catena del valore forestale estesa occupa 4 milioni di persone nell'economia verde, senza considerare le attività al dettaglio e le attività diverse dallo sfruttamento del legno, come le attività ricreative legate alle foreste e i lavori scientifici sulle foreste; osserva che l'occupazione nel settore forestale è diminuita del 33 % tra il 2000 e il 2015, principalmente a causa della crescente meccanizzazione a fronte di un aumento dell'estrazione di legno; sottolinea l'importante ruolo svolto dalle foreste nella creazione di posti di lavoro verdi nelle zone rurali e montane; osserva che i prodotti forestali diversi dal legno, come vari alimenti, medicine e soluzioni naturali per materiali di base, svolgono un ruolo importante come fonte di reddito, con un valore stimato di circa 4 miliardi di EUR nel 2015 (35), e sono profondamente radicati nelle tradizioni regionali; invita la Commissione e gli Stati membri a valutare gli effetti economici di un approccio più rispettoso della natura, anche sui posti di lavoro diretti e indiretti;

23.

invita la Commissione e gli Stati membri a monitorare e valutare gli effetti di uno spostamento dell'equilibrio delle funzioni forestali sulla situazione occupazionale generale e sulla redditività del settore locale del legname, in particolare nelle zone rurali e montane, nonché nei settori a valle delle industrie di trasformazione del legno, e sottolinea la necessità di mantenere o migliorare l'attrattiva dell'occupazione nel settore, nonché la sicurezza sul luogo di lavoro al momento di valutare cambiamenti nelle pratiche gestionali;

24.

riconosce l'esistenza di diversi benefici collaterali associati alla riforestazione e all'afforestazione, quali la filtrazione dell'acqua, l'aumento della disponibilità di acqua, la mitigazione della siccità, il controllo delle inondazioni, la prevenzione della sedimentazione, la creazione di habitat di fauna selvatica, l'aumento della fauna epigea, una maggiore fertilità del suolo e la filtrazione dell'aria; accoglie con favore la tabella di marcia per la riforestazione e l'afforestazione, che mira a piantumare almeno 3 miliardi di alberi supplementari nell'UE entro il 2030; sottolinea che tali iniziative dovrebbero essere realizzate nel rispetto di chiari principi ecologici ed essere pienamente compatibili con l'obiettivo della biodiversità che dà la priorità al ripristino degli ecosistemi forestali; rammenta che la messa a dimora degli alberi dipende dal sostegno dei portatori di interessi locali e dalla pianificazione regionale; invita la Commissione e gli Stati membri a prestare particolare attenzione alla messa a dimora di alberi idonei nelle zone con terreni degradati e in quelle colpite dalla desertificazione e ribadisce l'importanza di proteggere le foreste primarie e antiche; evidenzia che l'aumento della superficie dei terreni imboschiti può contribuire efficacemente alla lotta contro il cambiamento climatico e alla rigenerazione naturale dei sistemi forestali degradati, con l'effetto a medio e lungo termine dello sviluppo economico e sociale e della creazione di nuovi posti di lavoro; invita la Commissione a includere nei suoi principi di addizionalità gli alberi piantumati nell'ambito dei regimi ecologici della nuova politica agricola comune (PAC) e degli impegni in materia di ambiente e di clima e degli altri impegni in materia di gestione, nonché di quelli previsti dai piani nazionali per la ripresa e la resilienza, dal momento che sia la nuova PAC che il dispositivo per la ripresa e la resilienza saranno stati attuati dopo l'adozione della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030; sottolinea che, poiché il suolo è una risorsa limitata, la messa a dimora di alberi nelle foreste esistenti, nei terreni marginali e nelle aree urbane dovrebbe avere la priorità sulla conversione dei terreni agricoli produttivi, specie alla luce delle nuove circostanze geopolitiche, nonché sulla conversione di pascoli e prati naturali, in quanto non comporta cambiamenti significativi nel carbonio organico nel suolo (36); prende nota dell'opportunità di sviluppo della foresta urbana in tale settore; rammenta tuttavia che la riforestazione e l'afforestazione possono comportare anche compromessi per la biodiversità, ad esempio nel caso di terreni erbosi a elevata biodiversità;

Protezione, ripristino, riforestazione e afforestazione e gestione sostenibile

25.

riconosce il ruolo multifunzionale delle foreste e l'importanza di ecosistemi forestali sani ed ecologicamente resilienti che forniscano un gran numero di servizi alla società, come la conservazione della biodiversità e la fornitura di materie prime rinnovabili, contribuendo a creare posti di lavoro e a stimolare la crescita economica nelle zone rurali; sottolinea che le politiche volte a rafforzare la protezione e il ripristino della biodiversità contribuiranno a contrastare i cambiamenti climatici; chiede una gestione sostenibile delle foreste nell'attuazione degli obiettivi climatici, in quanto è fondamentale per ridurre la deforestazione e il degrado forestale, e insiste sul fatto che la conservazione della biodiversità e la protezione e conservazione degli habitat dovrebbero essere incluse nella gestione sostenibile delle foreste;

26.

evidenzia quanto sia importante che l'UE promuova la tutela, la conservazione e il ripristino degli ecosistemi forestali, tenendo conto della prossima normativa dell'UE sul ripristino della natura, e migliori la resilienza degli stessi, sostenendo nel contempo lo sviluppo di un settore forestale e di comunità locali economicamente sostenibili e dinamici; chiede che sia elaborata una visione a lungo termine per la protezione e il ripristino delle foreste europee;

27.

prende atto dell'annuncio della Commissione relativo alla definizione di indicatori e valori di soglia supplementari per la gestione sostenibile delle foreste, la cui attuazione a livello nazionale e regionale resta facoltativa per gli Stati membri; ritiene che tali indicatori e soglie debbano aiutare a comprendere se una foresta sia gestita in modo sostenibile a livello di popolamento forestale, o almeno a livello di paesaggio, nonché a determinare quali sforzi di ripristino siano stati efficaci; invita la Commissione a definire indicatori e soglie basati su dati concreti onde integrare il quadro di gestione sostenibile delle foreste, in particolare per quanto riguarda l'elaborazione di criteri chiari relativi alla salute degli ecosistemi, alla biodiversità e ai cambiamenti climatici, al fine di renderli uno strumento efficace per migliorare la sostenibilità delle foreste dell'UE e garantire che la gestione delle foreste contribuisca al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima e biodiversità; reputa che tali indicatori e soglie supplementari siano strumenti fondamentali per la protezione e il ripristino della biodiversità come pure per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi nel settore forestale; sottolinea che una definizione della gestione sostenibile delle foreste è stata concordata nel quadro del processo paneuropeo Forest Europe ed integrata nella legislazione nazionale e nei sistemi volontari, quali le certificazioni forestali, degli Stati membri; pone pertanto l'accento sulla necessità di garantire la coerenza tra il lavoro della Commissione e quello di Forest Europe e della FAO, di evitare qualsiasi duplicazione degli sforzi o un aumento sproporzionato degli oneri amministrativi, nonché di dialogare con le autorità nazionali e regionali competenti, con i gestori e i proprietari di foreste pubblici e privati e con altri portatori di interessi pertinenti, al fine di assicurare che gli indicatori e le gamme di valore siano idonei ad essere applicati a livello locale e regionale in condizioni biogeografiche specifiche; evidenzia che Forest Europe ha avviato un lavoro di revisione della definizione della gestione sostenibile delle foreste e dei suoi strumenti; invita gli Stati membri a proseguire i loro sforzi tesi ad attuare correttamente le strategie e la legislazione nazionali in materia di gestione sostenibile delle foreste, e ad adeguarle alle rispettive circostanze nazionali, regionali e locali; chiede che gli Stati membri recepiscano e attuino adeguatamente la legislazione e gli obiettivi vincolanti dell'UE relativi alle foreste e invita la Commissione e gli Stati membri a garantire l'attuazione e l'applicazione delle direttive Uccelli e Habitat, compresa la rete Natura 2000;

28.

sottolinea che la pressione sulle foreste dovuta agli organismi nocivi, alle malattie e ai parassiti, alle catastrofi naturali, a un'alterazione del bilancio idrologico, a un aumento delle temperature medie e ad altre perturbazioni è sempre più accentuata dai cambiamenti climatici, e che occorre rafforzare con urgenza la capacità di adattamento e la resilienza degli ecosistemi forestali attraverso una gestione sostenibile e attiva; prende atto dell'impatto economico di tali perturbazioni sul settore forestale nel suo complesso; rileva che una maggiore diffusione di tecnologie e pratiche di gestione sostenibili e innovative per il ripristino, l'afforestazione e la riforestazione può contribuire a potenziare la resilienza e a migliorare la biodiversità; invita la Commissione a raccogliere e divulgare, tra gli Stati membri, conoscenze su come adeguare le foreste ai cambiamenti climatici attuali e previsti, in linea con le nuove strategie dell'UE in materia di adattamento ai cambiamenti climatici e di biodiversità; osserva che la gestione sostenibile delle foreste, in quanto concetto dinamico, consiste in un'ampia gamma di azioni e pratiche di adattamento, molte delle quali possono svolgere un ruolo chiave nel potenziale di mitigazione dei cambiamenti climatici delle foreste, oltre ad offrire misure volte, tra l'altro, a introdurre specie europee meglio adattate e provenienze migliorate, a rafforzare il contributo delle foreste al ciclo dell'acqua, a effettuare tagli per contenere gli organismi nocivi, i patogeni e le specie invasive, a prevenire gli incendi forestali e a preservare le funzioni protettive, sostenendo nel contempo il ruolo multifunzionale delle foreste; evidenzia che la crescita di foreste più estese, resilienti e diversificate richiede anche l'accesso alle risorse genetiche; sottolinea l'importanza di sostenere i pool genetici nazionali di plantule al fine di fornire alle iniziative locali e regionali di riforestazione e afforestazione un numero sufficiente di specie arboree autoctone; pone l'accento sull'importante ruolo svolto dalla rigenerazione naturale per il futuro delle foreste, in quanto può promuovere uno sviluppo radicale indisturbato, una maggiore vitalità e stabilità degli alberi e una riduzione dei costi di impianto, pur rilevando che la rigenerazione naturale non è sempre possibile a causa di condizioni forestali specifiche; sottolinea che le diverse foreste e condizioni climatiche dell'UE richiedono pratiche differenziate di gestione sostenibile delle foreste, che dovrebbero essere sviluppate ulteriormente a livello nazionale, regionale e locale, partendo da una solida base comune;

29.

constata con grande preoccupazione che gli incendi boschivi su vasta scala e di maggiore intensità rappresentano una sfida crescente in tutta l'Unione europea e, in particolare, che la stagione degli incendi del 2021 nell'UE è stata senza precedenti, in quanto sono andati distrutti circa 0,5 milioni di ettari, in particolare nelle regioni europee che registrano gli aumenti più elevati della temperatura media, come il Mediterraneo; sottolinea che i «megaincendi» stanno aumentando di intensità e frequenza in tutto il mondo; ricorda che un paesaggio variegato con foreste diversificate rappresenta un baluardo o una barriera naturale più solida contro gli incendi boschivi su vasta scala e incontrollabili; evidenzia che il ripristino di foreste diversificate contribuirebbe alla prevenzione e al contenimento degli incendi; sottolinea la necessità di stanziare maggiori risorse e di sviluppare una gestione degli incendi basata su dati scientifici e un sostegno al consolidamento delle capacità attraverso servizi di consulenza al fine di affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici nelle foreste; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere e utilizzare meglio il concetto di gestione integrata degli incendi e constata che ciò potrebbe richiedere una migliore capacità normativa da parte degli Stati membri, il rafforzamento dei servizi pubblici, un sostegno specifico e una cooperazione rafforzata nell'ambito della prevenzione delle catastrofi e della preparazione e risposta alle stesse; pone l'accento sull'importanza di sviluppare ulteriormente e utilizzare appieno il meccanismo unionale di protezione civile in relazione agli incendi boschivi e ad altre catastrofi naturali; invita la Commissione a raccogliere e divulgare, tra gli Stati membri, conoscenze su come adeguare le foreste ai cambiamenti climatici attuali e previsti, in linea con la nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici; chiede che la Commissione realizzi valutazioni e mappe del rischio di incendi boschivi, sulla base di prodotti del programma Copernicus migliorati, dell'intelligenza artificiale e di altri dati di telerilevamento, al fine di sostenere l'azione preventiva;

30.

sottolinea che gli strumenti per la gestione sostenibile delle foreste comprendono diversi livelli di protezione; evidenzia che in molti casi anche la protezione delle foreste richiede alcune forme di intervento, ad esempio per far fronte ai rischi naturali o alle esigenze di adeguamento; osserva che le foreste costituite da alberi di diverse età e specie, con copertura continua, sono più resilienti a incidenze climatiche quali incendi, siccità ed eventi meteorologici atipici per la stagione, anche nell'ambito della gestione sostenibile delle foreste, e in quanto tali rappresentano un investimento importante per il futuro; ribadisce che le monocolture, che sono meno resilienti agli organismi nocivi e alle malattie, nonché a siccità, vento, tempeste e incendi, non dovrebbero essere sostenute dai fondi dell'UE;

31.

riconosce che non tutte le pratiche di gestione contribuiscono al sequestro del carbonio nelle foreste, ma sottolinea che le pratiche e gli operatori possono adeguarsi e modernizzarsi per bilanciare al meglio i compromessi, ottimizzare il loro approccio al conseguimento di molteplici obiettivi e creare sinergie con gli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi nonché con molteplici altre funzioni delle foreste; evidenzia, a tal proposito, che occorre tenere in considerazione i compromessi e le sinergie tra la domanda di legname e l'aspettativa che le foreste fungano da pozzi di assorbimento del carbonio e forniscano un habitat per la flora e la fauna; invita, in tal senso, la Commissione e i suoi servizi a lavorare in modo strategico per garantire la coerenza in qualsiasi attività relativa alla silvicoltura e migliorare la gestione sostenibile delle foreste, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà; sottolinea che talune pratiche di gestione, in particolare la messa a riposo volontaria, possono contribuire al ripristino delle foreste e incidere positivamente sul sequestro del carbonio, la biodiversità e lo stato ecologico; osserva che le foreste possono presentare livelli molto diversi di biodiversità e di capacità di sequestro e stoccaggio del carbonio a seconda della gestione, dei macchinari utilizzati, dell'intensità e della frequenza dei tagli, dello stato del suolo, dell'intensità dei parassiti e delle malattie, dell'età dei popolamenti forestali, ecc.; mette in evidenza che attualmente alcune foreste emettono più carbonio di quanto ne assorbano; osserva che le foreste non dovrebbero essere considerate esclusivamente pozzi di assorbimento di CO2 nonché soluzioni per la carente riduzione delle emissioni di altri settori;

32.

plaude alla cooperazione in corso tra la Commissione e gli Stati membri su orientamenti di carattere volontario per una silvicoltura «più rispettosa della natura» del gruppo di lavoro sulle foreste e la natura; ritiene che, per garantire un valore aggiunto, gli orientamenti su tale approccio dovrebbero rispettare pienamente il principio di sussidiarietà e includere un'ampia gamma di strumenti e pratiche di gestione delle foreste orientati ai risultati, comprovati sul piano scientifico e sostenibili, tenendo conto in particolare delle esigenze a livello locale e regionale, onde fornire ai proprietari e ai gestori delle foreste gli strumenti e i corrispondenti incentivi finanziari per migliorare i collegamenti e la cooperazione, in modo da integrare in maniera più efficace la protezione della biodiversità in pratiche di gestione migliorate, che allo stesso tempo mirano a fornire altri servizi e prodotti ecosistemici, come dimostra la rete Integrate; evidenzia che le foreste dell'Unione presentano caratteristiche molto diverse e vi è pertanto la forte necessità di adottare politiche e approcci di gestione diversi, partendo da una solida base comune;

33.

sottolinea l'importanza delle foreste primarie e antiche, che sono caratterizzate da una ricca biodiversità e ospitano un'elevata varietà di microhabitat essenziali per sostenere elevati livelli di biodiversità, nonché il loro ruolo fondamentale per la protezione della biodiversità, il sequestro e lo stoccaggio del carbonio e la fornitura di acqua dolce; ribadisce l'invito affinché tutte le foreste primarie e antiche rimanenti siano rigorosamente protette, in linea con la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030; insiste sulla necessità di proteggere anche le zone cuscinetto adiacenti alle foreste primarie e antiche per sostenere lo sviluppo delle caratteristiche proprie delle foreste antiche; sottolinea che l'estensione di un'adeguata protezione alle zone cuscinetto migliorerà la connettività degli habitat di elevato valore ecologico, il che contribuirà in modo significativo alla conservazione e attenuerà gli effetti negativi della frammentazione; riconosce che quasi tutte le foreste primarie sono andate perdute ed esprime preoccupazione per il disboscamento illegale in alcuni Stati membri dell'UE; prende atto delle varie definizioni delle foreste primarie e antiche stabilite a livello internazionale e sottolinea che, prima di compiere ulteriori sforzi di designazione, gli Stati membri, i proprietari e i gestori di foreste e gli altri portatori di interessi devono concordare una serie di definizioni delle foreste primarie e antiche sulla base di quelle esistenti; si rammarica che gli orientamenti sulla definizione delle foreste antiche e primarie non siano stati adottati dalla Commissione nel 2021 come indicato nella strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, ma accoglie con favore il lavoro in corso su tali definizioni da parte del gruppo di lavoro sulle foreste e la natura; evidenzia la necessità di prendere in considerazione una serie diversificata e completa di caratteristiche, di garantire flessibilità per tenere conto delle condizioni specifiche delle regioni biogeografiche e dei tipi di foreste, nonché di distinguere debitamente foreste antiche e popolamenti forestali di età avanzata gestiti a rotazione prolungata; sottolinea che tali definizioni devono essere concordate con urgenza, basarsi su principi ecologici e tenere conto dell'eterogeneità delle foreste europee, dei proprietari, delle tradizioni di gestione, dei tipi di paesaggi e delle zone climatiche mutevoli, nonché evitare l'imposizione di obblighi di gestione sproporzionati per le foreste e le superfici boschive adiacenti e consentire l'adozione di misure di gestione relative a questioni quali la prevenzione delle catastrofi; pone l'accento sul ruolo svolto dagli incentivi finanziari nel futuro sviluppo volontario di determinate foreste di età avanzata sui terreni ritirati dalla produzione; sottolinea che la distribuzione delle foreste primarie e antiche nell'UE è disomogenea e che il 90 % di esse si trova sul territorio di soli quattro Stati membri (37);

34.

si compiace che gli orientamenti della Commissione sulle nuove aree protette riconoscano la necessità di alcune attività in corso, ad esempio la gestione degli ungulati attraverso la caccia, per proteggere un'ampia gamma di tipi di habitat forestali;

35.

ricorda il significativo deficit nella mappatura delle foreste primarie e antiche e sottolinea la necessità di ultimare con urgenza il quadro teso a garantire una mappatura completa e armonizzata, sulla base di chiari criteri operativi e definizioni; invita la Commissione a riconoscere il lavoro svolto finora in alcuni Stati membri per individuare, mappare e valutare tali foreste e a incoraggiare lo scambio delle migliori pratiche e la condivisione delle conoscenze; ribadisce l'invito alla Commissione e agli Stati membri ad armonizzare i dati esistenti, a colmare le lacune relative all'ubicazione delle foreste primarie e antiche e a creare una banca dati di tutti i potenziali siti che soddisfano i criteri relativi alle foreste antiche e primarie; invita, in tale contesto, la Commissione e gli Stati membri a creare una banca dati trasparente e di facile accesso di tutti i siti che potenzialmente soddisfano i criteri per essere classificati come foreste primarie e antiche;

36.

prende atto del lavoro della Commissione con riguardo all'elaborazione di orientamenti in materia di afforestazione e riforestazione rispettose della biodiversità; sottolinea che occorre prestare particolare attenzione agli Stati membri la cui copertura forestale è esigua e, ove opportuno e non pregiudizievole per il conseguimento degli obiettivi di biodiversità, ai terreni marginali e di altro tipo che non sono idonei alla produzione alimentare, in prossimità delle zone urbane e periurbane e nelle zone montane, nonché al sostegno allo sviluppo di foreste resilienti, miste e sane; evidenzia che le definizioni e gli orientamenti in materia di afforestazione rispettosa della biodiversità devono basarsi su dati scientifici, tenere conto dell'eterogeneità delle foreste europee, dei tipi di proprietà, delle tradizioni di gestione, dei tipi di paesaggi e delle zone climatiche mutevoli, nonché essere elaborate in stretta cooperazione con gli Stati membri e i pertinenti portatori di interessi; insiste inoltre sul fatto che nessuna zona umida o torbiera non drenata dovrebbe essere drenata a fini di afforestazione e, nel caso di terreni storicamente drenati, non dovrebbe essere consentito alcun drenaggio ulteriore o aggiuntivo; sottolinea altresì che occorre prestare particolare attenzione per evitare l'erosione nelle foreste situate in zone montane;

Mettere le foreste e i loro gestori nelle condizioni di conseguire molteplici obiettivi

37.

osserva che la PAC e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) sono le principali fonti di sostegno alle misure forestali e rappresentano il 90 % del finanziamento totale dell'UE per la silvicoltura; sottolinea che la valutazione della Commissione del 2017 sulle misure forestali ha concluso che il sostegno allo sviluppo rurale per la silvicoltura ha avuto un effetto generalmente positivo e potrebbe contribuire notevolmente a produrre benefici economici, ambientali e sociali (38); rileva che tra il 2014 e il 2020 gli Stati membri hanno speso solo il 49 % dei fondi disponibili, che la Commissione ha individuato negli oneri amministrativi, nell'insufficiente attrattiva dei premi e nella mancanza di servizi di consulenza le ragioni di questo scarso utilizzo e che ciò dovrebbe essere tenuto in considerazione in sede di adozione dei nuovi piani strategici della PAC; invita gli Stati membri a rimuovere gli oneri amministrativi al fine di rendere più efficiente l'uso del FEASR per le misure forestali; accoglie con favore l'obiettivo della Commissione di aumentare l'utilizzo dei fondi disponibili e sottolinea la necessità di garantire che i finanziamenti e le sovvenzioni non sostengano operazioni che compromettono la fornitura equilibrata dei vari servizi ecosistemici; pone l'accento sulla necessità di includere nei piani strategici della PAC misure concrete e sufficientemente attraenti per garantire l'adozione di interventi e misure volte a migliorare la gestione sostenibile delle foreste e il ruolo multifunzionale delle foreste nell'UE, di assicurare che sia fornito sostegno alle iniziative relative agli ecosistemi forestali, in particolare al fine di ridurre la perdita di biodiversità nelle foreste, di promuovere l'impianto di specie arboree autoctone appropriate ove adatte all'ambiente specifico, di migliorare la gestione forestale e di garantire che i fondi siano utilizzati in linea con i pertinenti obiettivi strategici; si rammarica che la Commissione non tenga traccia delle spese per la silvicoltura nell'ambito di altre misure di sviluppo rurale; evidenzia che il sostegno alle misure volontarie di conservazione della natura è in linea con i diritti di proprietà e col principio di sussidiarietà;

38.

invita la Commissione a individuare nuove modalità per rendere la combinazione di diversi fondi più attraente e di facile attuazione, riflettendo e facendo leva sul carattere multifunzionale delle foreste e dei servizi ecosistemici forestali, e a promuovere meglio altre fonti di finanziamento dell'UE quali il programma LIFE, Orizzonte Europa, il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo di coesione e lo strumento di finanziamento del capitale naturale della Banca europea per gli investimenti; chiede che la Commissione valuti la coerenza dei diversi strumenti di finanziamento a titolo del bilancio dell'Unione e dello strumento dell'UE per la ripresa, compresi i piani strategici nazionali della PAC, con gli impegni e gli obiettivi definiti nella strategia dell'UE per le foreste e nella strategia dell'UE sulla biodiversità; invita la Commissione a considerare ammissibili, nell'ambito degli aiuti per servizi silvo-climatico-ambientali e la salvaguardia delle foreste, gli impegni relativi alla protezione e alla tutela rigorosa delle foreste derivanti dalla strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 e dalla nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030; chiede che la Commissione proroghi la validità di tali impegni per periodi superiori ai sette anni, soprattutto nel caso di aree forestali rigorosamente protette;

39.

sottolinea che il settore forestale opera principalmente, e in misura maggiore rispetto a quello agricolo, in quanto settore basato sul mercato senza una netta dipendenza dalle sovvenzioni, pur rilevando che i finanziamenti della PAC devono continuare a essere destinati principalmente alla produzione alimentare e a garantire la sicurezza alimentare nell'Unione; evidenzia che porre maggiore enfasi su altri servizi ecosistemici non dovrebbe portare a una dipendenza sproporzionata e incoraggia la Commissione e gli Stati membri a perseguire ulteriormente lo sviluppo di sistemi di pagamento volontari basati sul mercato per i servizi ecosistemici, quali il sequestro del carbonio, la promozione della biodiversità, la protezione del suolo, la gestione delle acque, la raccolta e il monitoraggio dei dati; sottolinea l'importanza di applicare il principio di addizionalità e di concepire i programmi in modo da riconoscere pienamente il lavoro degli operatori di punta e di altri partecipanti, motivando al contempo un'ampia gamma di proprietari di foreste; evidenzia inoltre che i requisiti specifici dei programmi devono tenere conto della grande varietà di foreste e delle diverse sfide e opportunità ad esse associate; constata che la disponibilità di dati affidabili sui servizi ecosistemici è fondamentale per qualsiasi sistema di pagamento; accoglie con favore la comunicazione della Commissione sul sequestro del carbonio nei suoli agricoli (39), che mira a incentivare nuovi modelli imprenditoriali mediante fonti pubbliche e private premiando le pratiche di gestione tese a migliorare il sequestro nella biomassa vivente e nei suoli conformemente ai principi ecologici; pone l'accento sulla necessità di avviare iniziative in materia di sequestro del carbonio nei suoli agricoli sulla base di una solida metodologia scientifica, compresa la possibilità di approcci non interventistici in linea con la strategia sulla biodiversità; evidenzia, alla luce di tale iniziativa, che la gestione sostenibile attiva delle foreste può contribuire sia all'aumento degli stock di carbonio che alla crescita delle foreste; sottolinea che l'assorbimento del carbonio attraverso la silvicoltura dovrebbe concentrarsi sugli incentivi per i proprietari e i gestori delle foreste affinché investano nella gestione e nella protezione attive e sostenibili delle foreste, laddove necessario, promuovendo la rigenerazione e una maggiore crescita; accoglie con favore il piano della Commissione di proporre un quadro normativo vincolante dell'UE per la certificazione dell'assorbimento del carbonio entro la fine del 2022, allo scopo di quantificare, riferire e certificare correttamente gli sforzi di assorbimento del carbonio ed evitare il rischio di un'errata rappresentazione e di greenwashing;

40.

riconosce l'importante ruolo svolto dai sistemi di certificazione esistenti, basati sul mercato, nell'ulteriore diffusione dei principi di gestione sostenibile delle foreste, come pure il loro contributo in tal senso; osserva che la maggior parte di tali sistemi si è dimostrata uno strumento credibile ed efficace per promuovere pratiche di gestione sostenibile delle foreste in Europa; si compiace del continuo controllo da parte delle istituzioni dell'UE come aiuto al miglioramento continuo; si compiace dell'annuncio della Commissione in merito allo sviluppo di un sistema di certificazione volontario, «più rispettoso della natura»; invita la Commissione a garantire che tali iniziative migliorino gli ecosistemi forestali, proteggano la biodiversità e assicurino un valore aggiunto grazie a pratiche di gestione forestale rispettose della natura; incoraggia la Commissione a cooperare con i sistemi di certificazione esistenti e collaudati e a trarne insegnamenti, nonché a sostenere gli sforzi volti a migliorare i sistemi esistenti, anche per quanto riguarda la trasparenza per i consumatori e tenendo conto della domanda dei consumatori; ritiene che, per creare valore aggiunto, la certificazione volontaria «più rispettosa della natura» debba basarsi su un chiaro quadro obbligatorio e debba offrire ai proprietari di foreste un prezzo adeguato per la fornitura di servizi ecosistemici, ad esempio istituendo un marchio di qualità dell'UE con orientamenti adattati a livello locale per una silvicoltura più rispettosa della natura, al fine di promuovere le pratiche di gestione più rispettose della biodiversità; chiede alla Commissione di valutare sia il valore aggiunto che i costi di un tale sistema di certificazione per i proprietari forestali, dopo aver concluso i lavori sulla definizione di «rispettoso della natura»; osserva che la certificazione volontaria è solo una delle misure necessarie per lo sviluppo di una gestione forestale più sostenibile nell'UE;

41.

si compiace della decisione della Commissione del 4 giugno 2021 relativa alla concessione di licenze per il logo di Natura 2000 (40); osserva che il sistema di certificazione Natura 2000 dovrebbe promuovere le norme ecologiche più rigorose dell'UE per la protezione degli habitat e delle specie terrestri più vulnerabili; ricorda che la rete Natura 2000 copre circa il 18 % del territorio terrestre dell'UE; sottolinea che gli Stati membri dovrebbero garantire che non siano svolte attività che potrebbero disturbare le specie, o causare loro pregiudizio, negli habitat designati come siti di Natura 2000; chiede che siano fissati obiettivi ambiziosi nel quadro della strategia dell'UE per le foreste, al fine di mantenere e ripristinare il valore ecologico dei siti designati, tenendo conto dei requisiti sociali e culturali e delle caratteristiche regionali e locali delle zone; osserva che gli sforzi di conservazione intrapresi nei siti di Natura 2000 dovrebbero essere pienamente in linea con le direttive Habitat e Uccelli e con la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030; osserva che i siti di Natura 2000 offrono preziosi servizi ecosistemici alla collettività; sottolinea che il logo di Natura 2000 attribuito a beni o servizi dovrebbe indicare che tali beni e servizi contribuiscono agli obiettivi di conservazione del sito Natura 2000 da cui provengono;

42.

accoglie con favore il piano di lavoro strategico riguardante il marchio Ecolabel UE per il periodo 2020-2024 pubblicato dalla Commissione; ricorda che il marchio Ecolabel UE è un marchio volontario di eccellenza ambientale; osserva che il sistema Ecolabel promuove l'economia circolare dell'UE e contribuisce a pratiche di consumo e produzione sostenibili; chiede norme stringenti e un monitoraggio rigoroso, nonché la promozione di un utilizzo più diffuso del marchio Ecolabel nel settore forestale dell'UE; sottolinea l'importanza di estendere l'ambito di applicazione del marchio di qualità ecologica per i prodotti del legno al fine di includere il livello di sostenibilità di tali prodotti; invita gli Stati membri a incoraggiare i produttori a rafforzare l'uso del marchio Natura 2000 per i prodotti forestali diversi dal legno;

43.

sottolinea che, per realizzare gli obiettivi in materia di biodiversità e sfruttare appieno il potenziale delle foreste nel contribuire agli obiettivi in materia di clima e di economia circolare dell'UE, è necessario condurre e incentivare ulteriori attività di ricerca, innovazione e sviluppo nell'ambito della gestione forestale sostenibile, con particolare riferimento all'adattamento ai cambiamenti climatici, e nell'ambito delle alternative di origine biologica ai prodotti di origine fossile e ad altri prodotti con un'impronta di carbonio elevata; incoraggia a continuare a sostenere l'innovazione sostenibile relativa al legno, come ad esempio i tessili a base di legno, che hanno un elevato potenziale come sostituti delle fibre tessili sintetiche e del cotone, e altri materiali a base di legno che hanno ricevuto una valutazione positiva del ciclo di vita ambientale e climatico; sottolinea che, per essere competitive, tali alternative di origine biologica devono offrire ai consumatori prodotti a prezzi accessibili; osserva che i cicli di sviluppo nel settore possono durare 10 anni o più e sottolinea che un contesto normativo prevedibile e stabile rappresenta una condizione essenziale per attrarre investimenti; evidenzia che numerose innovazioni del settore hanno un elevato valore aggiunto e forniscono un'occupazione di alta qualità nelle zone rurali, come pure nella catena del valore del settore forestale e nelle bioindustrie correlate, e sottolinea il ruolo delle piccole e medie imprese in tale ambito;

44.

ritiene che, per migliorare la fornitura coordinata di servizi forestali ambientali, sociali ed economici, i pertinenti programmi quadro dell'UE, fra cui Orizzonte Europa, il programma LIFE, il partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura (PEI-AGRI), il programma LEADER e l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT), debbano essere meglio allineati; accoglie con favore la proposta della Commissione di rafforzare la cooperazione dell'UE proponendo un partenariato per la ricerca e l'innovazione nella silvicoltura e invita la Commissione a sviluppare programmi globali incentrati sulle foreste che coinvolgano diverse funzioni e parti della catena del valore della silvicoltura, nonché laboratori viventi per collaudare e dimostrare soluzioni per le sfide principali, facendo tesoro di piattaforme esistenti e collaudate come la rete Integrate, la piattaforma tecnologica della filiera forestale e l'Istituto forestale europeo, e includendo partner paneuropei e internazionali;

45.

ricorda che il 60 % delle foreste dell'UE sono di proprietà privata e che una parte significativa dei proprietari forestali è rappresentata da piccoli proprietari; sottolinea che, al fine di conseguire gli obiettivi della strategia, la sua attuazione deve mirare a consentire a tutti i tipi di proprietari e gestori di foreste, e in particolare ai piccoli proprietari, l'adempimento delle molteplici funzioni delle foreste; riconosce che i proprietari e i gestori di foreste hanno bisogno di un'ampia flessibilità nelle loro pratiche di gestione forestale, operando su una solida base comune, in modo da poter fornire tutti i servizi ecosistemici necessari, e invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che i programmi di sostegno, i regimi volontari di pagamento per i servizi ecosistemici e i finanziamenti per la ricerca siano attraenti, comprensibili e facilmente accessibili per i piccoli proprietari;

46.

sottolinea che la disponibilità di servizi di consulenza è un motore importante per la diffusione di pratiche sostenibili di gestione delle foreste; incoraggia gli Stati membri a garantire la disponibilità di servizi di consulenza, prestando una particolare attenzione ai piccoli proprietari;

47.

osserva che circa il 40 % delle foreste dell'UE è di proprietà pubblica, ovvero è posseduto da comuni ed enti regionali o nazionali, mentre in alcuni Stati membri la proprietà pubblica delle foreste è molto più elevata e raggiunge una media del 90 % nell'Europa sudorientale; sottolinea che le foreste pubbliche possono svolgere un ruolo chiave nel preservare gli ecosistemi forestali, garantire la protezione della biodiversità, mitigare i cambiamenti climatici, migliorare lo sviluppo rurale e fornire legname come pure beni e servizi diversi dal legno, e che gli enti forestali statali possono svolgere un ruolo importante nel fornire ai proprietari di foreste private le competenze indispensabili per una silvicoltura rispettosa della natura e per l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici; chiede, ove necessario, maggiori risorse umane e finanziarie per gli enti forestali statali; invita, in tale contesto, gli Stati membri a dare l'esempio, nelle loro foreste pubbliche, con una gestione sostenibile delle foreste per il bene pubblico, con particolare riferimento agli aspetti ambientali, economici e sociali;

48.

accoglie con favore la comunicazione della Commissione europea dal titolo «Una visione a lungo termine per le zone rurali dell'UE: verso zone rurali più forti, connesse, resilienti e prospere entro il 2040» e il riconoscimento del ruolo delle foreste e della gestione sostenibile delle foreste nel salvaguardare posti di lavoro e mezzi di sussistenza dignitosi nelle zone rurali; sottolinea l'importanza del settore forestale e dei settori basati sul legno quali fonti di occupazione nelle comunità rurali e nelle aree urbane attraverso gli utilizzi a valle; sottolinea l'importanza di promuovere le attività economiche forestali non basate sullo sfruttamento del legname per diversificare le economie locali e l'occupazione locale e per invertire la tendenza allo spopolamento delle zone rurali e periferiche; prende atto con grande preoccupazione del calo costante dell'occupazione nel settore forestale e del legname, che secondo Eurostat è diminuita del 7 % tra il 2000 e il 2019 (41), come pure dell'elevato numero di incidenti nel settore (42); invita la Commissione e gli Stati membri a monitorare gli effetti delle misure adottate nell'ambito della strategia in materia di occupazione e sicurezza sul lavoro alla luce dell'evoluzione delle pratiche di gestione, considerando che le opzioni discusse spesso vanno di pari passo con una maggiore intensità (fisica) del lavoro, il che comporta anche diversi rischi per i lavoratori e richiede una formazione professionale di alta qualità, nonché opportunità di riqualificazione e aggiornamento delle competenze; sottolinea l'importanza di rendere attraente questo tipo di impiego, nonché le opportunità di una gestione forestale più sostenibile a tal fine; sottolinea, a tale proposito, la necessità di misure volte ad aumentare la sicurezza sul lavoro e a formare adeguatamente i lavoratori, nonché a sostenere la modernizzazione delle attrezzature e degli strumenti forestali; invita gli Stati membri a valutare i loro servizi di consulenza a tale riguardo e a rafforzarli, ove necessario, e a privilegiare la formazione professionale continua di alta qualità nei settori dell'eco-edilizia e della lavorazione del legno; ribadisce il suo invito alla Commissione ad adottare iniziative, in consultazione con i produttori di macchine forestali, onde pervenire a una migliore progettazione ecocompatibile di tali macchine, in modo da conciliare un elevato livello di tutela della sicurezza dei lavoratori con un impatto minimo sui terreni e le acque forestali;

49.

sottolinea l'importanza di attirare i giovani e le donne imprenditrici verso il settore, soprattutto nel contesto delle transizioni digitale e verde delle attività forestali; sottolinea, tuttavia, che le condizioni di lavoro scadenti nel settore forestale in alcune parti d'Europa attualmente non lo rendono una scelta professionale attraente; sottolinea la necessità di investimenti nel settore e in tutta la catena del valore, nonché di un ambiente favorevole nelle zone rurali, comprese le infrastrutture digitali, di trasporto e comunitarie; accoglie con favore le proposte della Commissione di promuovere la creazione di un partenariato per le competenze nell'ambito del patto per le competenze e di ricorrere al Fondo sociale europeo Plus per collaborare al fine di aumentare il numero di opportunità di riqualificazione e aggiornamento delle competenze nel settore forestale, creare posti di lavoro di qualità e fornire ai lavoratori opportunità e condizioni di lavoro adeguate nella bioeconomia basata sul legno, rendendola in tal modo una scelta professionale più attraente;

Monitoraggio, comunicazione e raccolta dei dati

50.

sottolinea l'importanza di dati accurati, integrati, qualitativi, tempestivi, comparabili e aggiornati sulle foreste europee e prende atto dell'iniziativa per una proposta legislativa relativa a un quadro per l'osservazione, la comunicazione e la raccolta di dati sulle foreste, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà; ricorda l'importanza dei dati verificati, in particolare quelli raccolti a livello locale, in quanto molte caratteristiche forestali possono essere verificate solo sul campo; sottolinea che l'ampia disponibilità, l'elevata qualità, la trasparenza, la completezza e l'armonizzazione dei dati e della comunicazione sono essenziali per conseguire gli obiettivi della strategia e ritiene che, per apportare un vero valore aggiunto, il quadro debba basarsi sui meccanismi e sui processi esistenti, come ad esempio gli inventari forestali nazionali, il Sistema d'informazione forestale europeo, la rete ENFIN, Forest Europe e la FAO, attraverso un approccio dal basso al fine di utilizzare al meglio le competenze e l'esperienza di cui si dispone negli Stati membri, e che tale quadro debba essere sviluppato in base agli impegni assunti a livello internazionale e alle competenze degli Stati membri al riguardo, evitando la duplicazione del lavoro, oneri amministrativi eccessivi e costi eccessivi; sottolinea che tale quadro dovrebbe includere meccanismi per evitare errori come la doppia contabilizzazione; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire adeguati finanziamenti e risorse umane per dare un sostegno operativo a tale quadro;

51.

ritiene che, al fine di garantire la disponibilità di dati affidabili, trasparenti e di elevata qualità, nuovi approcci innovativi come le tecnologie di telerilevamento debbano essere verificati e combinati con i dati acquisiti mediante monitoraggio terrestre e debbano essere interpretati in stretta collaborazione con scienziati e con esperti locali indipendenti, fra cui le autorità competenti e i gestori delle foreste; ritiene che tali approcci possano anche svolgere un ruolo nell'aiutare a bilanciare la multifunzionalità delle foreste e a sviluppare e condividere nuovi approcci e pratiche e dovrebbero comprendere i mezzi finanziari necessari per accedere ai dati e contribuire alla loro acquisizione; ritiene che la sinergia e la complementarità tra le immagini satellitari e i dati di posizionamento e localizzazione possano diventare elementi essenziali per i gestori delle foreste e gli organismi governativi; sottolinea l'importanza di Copernicus nel permettere il monitoraggio a distanza e la valutazione dello stato di salute degli inventari forestali, nonché l'individuazione di problemi come il disboscamento illegale e la deforestazione; si compiace del fatto che, nel quadro del sistema di informazione forestale europeo, sarà rafforzato l'attuale monitoraggio degli effetti climatici e di altre perturbazioni naturali o di origine antropica sulle foreste; sottolinea il ruolo cruciale che l'analisi dei dati svolge nel supportare la gestione sostenibile e la protezione delle foreste, anche nella prevenzione del disboscamento illegale e nell'anticipazione e nell'attenuazione dell'impatto delle perturbazioni naturali, come tempeste, incendi boschivi e parassiti;

52.

ritiene che i dati di Copernicus debbano essere utilizzati come prove nell'applicazione della legge e la definizione delle politiche attraverso la certificazione dei dati e dei prodotti informativi derivati e chiede che la certificazione dei dati di Copernicus sia conseguita nel contesto della prossima proposta legislativa per un quadro sull'osservazione, la comunicazione e la raccolta di dati sulle foreste; sottolinea che tali dati certificati potrebbero svolgere un ruolo essenziale nel monitoraggio di vari fenomeni (quali ad esempio l'area di distribuzione delle foreste, il disboscamento illegale, la salute delle foreste, la caratterizzazione degli alberi, i modelli di crescita e l'impatto degli incendi boschivi), come pure nel monitoraggio della conformità;

53.

prende atto dell'idea di introdurre piani strategici per le foreste nel quadro per l'osservazione, la comunicazione e la raccolta di dati sulle foreste; osserva inoltre che diversi Stati membri dispongono già di strategie nazionali per le foreste, che non possono essere valutate in modo uniforme dalla Commissione, e che tali strategie dovrebbero essere stabilite o ulteriormente sviluppate in modo da sostenere gli obiettivi della strategia forestale dell'UE; sottolinea che tale proposta dovrebbe evitare un aumento eccessivo degli oneri amministrativi e dei costi; sottolinea che lo scopo e la necessità esatti di tali piani dovrebbero essere chiariti e sottolinea l'obbligo di rispettare la competenza degli Stati membri in ambito forestale; invita la Commissione a garantire che la proposta legislativa rispetti pienamente le strategie nazionali esistenti a livello degli Stati membri e, se del caso, a livello locale, sottolineando che la pianificazione strategica a livello dell'UE dovrebbe integrarsi con le strategie nazionali esistenti ed evitare di contraddire o duplicare tali strategie; invita la Commissione a valutare in che modo tale strumento possa essere utilizzato per sostenere, in particolare, gli Stati membri che non dispongono ancora di strategie nazionali;

Governance e attuazione

54.

ritiene che, in virtù del contributo multifunzionale apportato dalle foreste ai vari obiettivi dell'UE e dei diversi livelli amministrativi e gruppi di parti interessate coinvolti, le pietre angolari su cui poggia l'attuazione della strategia debbano essere la stretta cooperazione e lo scambio delle migliori prassi con esperti nazionali e regionali, i portatori di interessi, in particolare i proprietari e gestori di foreste pubblici e privati, gli scienziati, i sistemi di certificazione e la società civile, inclusa una rappresentanza adeguata delle popolazioni indigene europee, nonché il rispetto del principio di sussidiarietà; sottolinea che la governance deve tenere conto dell'impegno assunto dall'UE e dagli Stati membri nei confronti di Forest Europe nonché a livello internazionale, ad esempio con la FAO, e che l'attuazione della strategia dovrebbe tendere a creare sinergie con il contributo agli impegni e alla cooperazione internazionali, anche per quanto riguarda il costante sviluppo della terminologia e delle definizioni; ricorda l'importanza della cooperazione transfrontaliera nel garantire la sopravvivenza a lungo termine delle specie e degli habitat minacciati di maggior pregio in Europa; esorta i portatori di interessi del settore ambientale e forestale a raggiungere segmenti più ampi della popolazione attraverso vari strumenti e programmi educativi;

55.

evidenzia l'importanza del comitato permanente forestale quale sede di discussione per fornire competenze forestali complete e discutere le attività nell'ambito della strategia e di altre politiche dell'UE che hanno un impatto sul settore forestale; ritiene che, per conseguire la coerenza fra le politiche, la Commissione dovrebbe intensificare il dialogo tra il comitato permanente forestale e altri gruppi di esperti, come ad esempio il gruppo di lavoro sulle foreste e la natura, il gruppo di dialogo civile sulle foreste e il sughero, che svolge un ruolo importante nel coinvolgere adeguatamente i portatori di interessi nello sviluppo e nell'attuazione delle politiche forestali dell'UE, il sottogruppo di lavoro sulle foreste e la natura in seno al gruppo di coordinamento sulla biodiversità e la natura, nonché il gruppo di esperti sulla filiera del legno;

56.

riconosce che l'attuazione della strategia può portare a cambiamenti sistemici significativi per il settore forestale, attraverso una transizione da flussi di reddito principalmente basati sul legname verso flussi di reddito più complessi che si basano sempre più sulla fornitura di altri servizi ecosistemici, e sottolinea la necessità di monitorare e comprenderne le conseguenze; prende atto che le ampie e talvolta contraddittorie sovrapposizioni fra le politiche e le normative e, in alcuni casi, gli obiettivi confliggenti incidono sulle foreste e sul settore forestale e potrebbero determinare una frammentazione legislativa; sottolinea l'importanza di garantire la loro coerenza; invita la Commissione e gli Stati membri a valutare costantemente gli effetti cumulativi delle diverse iniziative nell'ambito della strategia, unitamente ad altre normative e politiche pertinenti dell'UE, al fine di garantire la coerenza in qualsiasi attività nel settore forestale e migliorare la gestione sostenibile delle foreste, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà; sottolinea che, nell'ambito di tali valutazioni, l'impatto del regime di protezione delle foreste primarie e antiche sulle comunità locali deve essere valutato in modo approfondito, in collaborazione con gli attori locali, e che il 90 % di essi si trova in soli quattro Stati membri (43); invita la Commissione a riferire in merito nell'ambito della sua relazione sull'attuazione;

57.

esprime profonda preoccupazione per le segnalazioni di disboscamento illegale e cambiamento della destinazione dei suoli in alcuni Stati membri, fenomeni che si verificano anche in foreste statali e in aree protette, e per le relative procedure di infrazione in corso (44); sottolinea che il disboscamento illegale può avere effetti difficili o impossibili da invertire, può contribuire alla perdita di biodiversità, all'accelerazione dei cambiamenti climatici e alla perdita di risorse naturali provenienti dalle foreste da cui le comunità forestali dipendono e può determinare violazioni dei diritti umani; esprime profondo dolore e ferma condanna per gli omicidi e le violenze perpetrati contro il personale forestale, i giornalisti e gli attivisti a seguito del disboscamento illegale e si attende che gli Stati membri assicurino i responsabili alla giustizia e pongano fine all'oppressione delle guardie forestali; invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare pienamente ed efficacemente la pertinente legislazione nazionale e dell'UE, in particolare definendo il disboscamento illegale, potenziando lo stretto monitoraggio e aumentando, ove necessario, la spesa per le attività di contrasto, lottando contro la corruzione e migliorando la governance forestale e fondiaria; sottolinea l'importanza di rafforzare il ruolo delle autorità competenti degli Stati membri nella lotta contro il disboscamento illegale, facendo tesoro degli insegnamenti appresi dall'attuazione e dall'applicazione del regolamento dell'UE sul legno; osserva che il disboscamento effettuato in violazione delle misure di protezione della natura, fra cui i piani di gestione Natura 2000 e le direttive Uccelli e Habitat, può anche costituire un disboscamento illegale; sottolinea che il disboscamento illegale ha gravi ripercussioni economiche, sociali e ambientali e genera perdite di reddito per le comunità locali; prende atto del legame esistente fra il disboscamento illegale e le cattive condizioni di vita; deplora la lentezza della Commissione nel perseguire i casi di infrazione, il che comporta il rischio notevole che il disboscamento illegale continui e che sarà troppo tardi per cambiare rotta e per riparare i danni da esso causati; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure urgenti per porre fine al disboscamento illegale e rafforzare il controllo del commercio illegale di legname, attraverso un attento monitoraggio e una rigorosa applicazione delle normative esistenti, come pure l'uso di tecnologie geospaziali e di telerilevamento;

58.

invita la Commissione a promuovere standard e obiettivi europei di protezione delle foreste a livello internazionale;

59.

chiede alla Commissione di riprendere i negoziati per una convenzione internazionale giuridicamente vincolante in materia di foreste, che contribuisca alla gestione, alla conservazione e allo sviluppo sostenibile delle foreste e ne garantisca le funzioni e gli utilizzi molteplici e complementari, ivi compresa l'azione a favore del rimboschimento, dell'imboschimento e della conservazione delle foreste, tenendo conto nel contempo delle esigenze sociali, economiche, ecologiche, culturali e spirituali delle generazioni presenti e future e riconoscendo il ruolo fondamentale di tutti i tipi di foreste nel mantenere l'equilibrio e i processi ecologici, nonché sostenendo l'identità, la cultura e i diritti delle popolazioni indigene, delle loro comunità e di altre comunità e degli abitanti delle zone forestali;

60.

invita l'Unione a rispettare il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo e a garantire la coerenza tra le sue politiche in materia di sviluppo, commercio, agricoltura, energia e clima; riconosce il contributo economico, sociale e ambientale positivo dell'industria forestale e chiede ulteriori investimenti nella ricerca, nell'innovazione e nel progresso tecnologico;

61.

invita la Commissione a promuovere le clausole speculari nei mercati internazionali della bioeconomia e a fare uso dei partenariati paneuropei e internazionali e degli accordi commerciali esteri per promuovere le ambizioni dell'UE in materia di clima, ma anche la sostenibilità dell'uso delle foreste al di fuori dell'UE;

o

o o

62.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU C 395 del 29.9.2021, pag. 37.

(2)  GU C 346 del 21.9.2016, pag. 17.

(3)  GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1.

(4)  GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1.

(5)  GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82.

(6)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

(7)  GU L 60 del 22.2.2021, pag. 21.

(8)  GU L 189 del 10.5.2022, pag. 1.

(9)  GU C 152 del 6.4.2022, pag. 169.

(10)  Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 17 aprile 2018 relativa alla causa C-441/17, Commissione europea/Repubblica di Polonia (Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche — Articolo 6, paragrafi 1 e 3 — Articolo 12, paragrafo 1 — Direttiva 2009/147/CE — Conservazione degli uccelli selvatici — Articoli 4 e 5 — Sito Natura 2000 «Puszcza Białowieska» — Modifica del piano di gestione forestale — Aumento del volume di legname sfruttabile — Piano o progetto non direttamente necessario alla gestione del sito che può avere incidenze significative su tale sito — Opportuna valutazione dell'incidenza sul sito — Pregiudizio all'integrità del sito — Attuazione effettiva delle misure di conservazione — Effetti sui siti di riproduzione e sulle aree di riposo delle specie protette).

(11)  Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica.

(12)  Relazione n. 5/2016 dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) dal titolo «European Forest Ecosystems: State and Trends» (Ecosistemi forestali europei — Situazione e tendenze).

(13)  Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).

(14)  Comunicazione della Commissione, del 16 luglio 2021, dal titolo «Nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030» (COM(2021)0572).

(15)  In Europa nel suo complesso, la maggior parte delle imprese private possiede fino a 10 ha, Forest Europe, State of Europe's Forests 2020 (Stato delle foreste europee nel 2020), 2020; in Germania il 50 % delle foreste di proprietà privata ha dimensioni inferiori a 20 ha, https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/ bundeswaldinventur3.pdf;jsessionid=972A5297B9463D98948E787D1AA78F19.live921?__blob=publicationFile&v=3; in Francia, circa due terzi dei proprietari possiede meno di 1 ha, https://franceboisforet.fr/wp-content/uploads/2021/04/Brochure_ chiffresClesForetPrivee_2021_PageApage_BD.pdf; in Finlandia, circa il 45 % dei proprietari possiede meno di 10 ha, https://www.luke.fi/en/natural-resources/forest /forest-resources-and-forest-planning/forest-ownership/; in Lettonia, il 50 % dei proprietari possiede meno di 5 ha, https://www.zm.gov.lv/public/ck/files/MAF_parskats _Silava_privat_meza_apsaimn_monitorings.pdf

(16)  Science for Environment Policy, European Forests for biodiversity, climate change mitigation and adaptation (Le foreste europee per la biodiversità, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi), Future Brief 25, unità Comunicazione scientifica, UWE Bristol, 2021, https://ec.europa.eu/ science-environment-policy

(17)  Agenzia europea dell'ambiente, The European environment — state and outlook 2020: knowledge for transition to a sustainable Europe, 11 maggio 2020, pag. 83, https://www.eea.europa.eu/soer-2020/

(18)  Comunicazione della Commissione, del 16 luglio 2021, dal titolo «Nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030» (COM(2021)0572).

(19)  Centro comune di ricerca, Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services: An EU ecosystem assessment (Mappatura e valutazione degli ecosistemi e dei loro servizi: una valutazione degli ecosistemi dell'UE), 2020; per l'evoluzione dello stato, cfr. anche Forest Europe, relazione dal titolo State of Europe's Forests 2020 (Stato delle foreste europee nel 2020), 2020.

(20)  Relazione del 2020 di Forest Europe dal titolo «State of Europe's Forests 2020» (Stato delle foreste europee nel 2020).

(21)  Centro comune di ricerca, Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services: An EU ecosystem assessment (Mappatura e valutazione degli ecosistemi e dei loro servizi: una valutazione degli ecosistemi dell'UE), 2020; per l'evoluzione dello stato, cfr. anche Forest Europe, relazione dal titolo State of Europe's Forests 2020 (Stato delle foreste europee nel 2020), 2020.

(22)  Commissione europea, direzione generale Ambiente, Study on certification and verification schemes in the forest sector and for wood-based products (Studio sui sistemi di certificazione e verifica nel settore forestale e in relazione ai prodotti a base di legno), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2021, https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/afa5e0df-fb19-11eb-b520-01aa75ed71a1/language-it

(23)  Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23).

(24)  Centro comune di ricerca, Mappatura e valutazione delle foreste primarie e antiche in Europa, 2021.

(25)  https://www.wur.nl/en/research-results/research-institutes/environmental-research/show-wenr/does-the-eu-depend-on-russia-for-its-wood.htm

(26)  https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_21/SR_Forestry_IT.pdf

(27)  Forest Europe, State of Europe's Forests 2020 (Stato delle foreste europee nel 2020), 2020.

(28)  Science for Environment Policy, «European Forests for biodiversity, climate change mitigation and adaptation» (Le foreste europee per la biodiversità, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi), Future Brief 25, unità Comunicazione scientifica, UWE Bristol, 2021, https://ec.europa.eu/ science-environment-policy

(29)  Comunicazione della Commissione del 17 novembre 2021 dal titolo «Strategia dell'UE per il suolo per il 2030: suoli sani a vantaggio delle persone, degli alimenti, della natura e del clima» (COM(2021)0699).

(30)  Pickles, B. J. e Simard, S. W., «Mycorrhizal Networks and Forest Resilience to Drought», Mycorrhizal Mediation of Soil — Fertility, Structure, and Carbon Storage (Reti micorriziche e resilienza delle foreste alla siccità, Mediazione micorrizica del suolo — Fertilità, struttura e stoccaggio del carbonio), Elsevier, Amsterdam, 2017, pagg. 319-339.

(31)  Gorzelak, M.A. et al., «Inter-plant communication through mycorrhizal networks mediates complex adaptive behaviour in plant communities» (La comunicazione tra le piante mediante reti micorriziche media il complesso comportamento adattivo nelle comunità vegetali), AoB Plants, 2015.

(32)  Usman, M. et al., «Mycorrhizal Symbiosis for Better Adaptation of Trees to Abiotic Stress Caused by Climate Change in Temperate and Boreal Forests» (La simbiosi micorrizica per un miglior adattamento degli alberi allo stress abiotico causato dai cambiamenti climatici nelle foreste temperate e boreali), Frontiers in Forests and Global Change, 2021.

(33)  Commissione europea, direzione generale del Mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI, Orientamenti sull'uso a cascata della biomassa, con esempi selezionati di buone pratiche in materia di biomassa legnosa, Ufficio delle pubblicazioni, 2019.

(34)  Hetemäki, L., Palahí, M. e Nasi, R., Seeing the wood in the forests (Vedere il legno nelle foreste), Knowledge to Action 1, Istituto forestale europeo, 2020; cfr. anche: WWF, Living Forests Report (Relazione sulle foreste viventi), capitolo 5. https://wwf.panda.org/discover/our_focus/forests_practice/forest_publications_news_and_reports/living_forests_report/

(35)  Nella regione di Forest Europe; cfr. Forest Europe, State of Europe's Forests 2020 (Stato delle foreste europee nel 2020), 2020.

(36)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione del 16 luglio 2021 dal titolo «The 3 Billion Tree Planting Pledge for 2030» (L'impegno di piantumare 3 miliardi di alberi per il 2030) (SWD(2021)0651).

(37)  Centro comune di ricerca, Mappatura e valutazione delle foreste primarie e antiche in Europa, 2021.

(38)  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Forests,_forestry_and_logging#Employment_and_apparent_labour_productivity_in_forestry_and_logging

(39)  Comunicazione della Commissione del 15 dicembre 2021 sui cicli del carbonio sostenibili (COM(2021)0800).

(40)  GU C 229 del 15.6.2021, pag. 6.

(41)  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Forests,_forestry_and_logging#Employment_and_apparent_labour_productivity_in_forestry_and_logging

(42)  Forest Europe, State of Europe's Forests 2020 (Stato delle foreste europee nel 2020), 2020.

(43)  Centro comune di ricerca, Mappatura e valutazione delle foreste primarie e antiche in Europa, 2021.

(44)  Cinque procedure di infrazione in corso contro quattro Stati membri (cause 2016/2072, 2018/2208, 2018/4076, 2020/2033 e 2021/4029).


5.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 125/44


P9_TA(2022)0314

Impatto delle chiusure delle attività educative, culturali, giovanili e sportive causate dalla COVID-19 sui bambini e sui giovani nell'UE

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2022 sull'impatto delle chiusure delle attività educative, culturali, giovanili e sportive causate dalla COVID-19 sui bambini e sui giovani nell'UE (2022/2004(INI))

(2023/C 125/03)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 2 e 3 e l'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea,

visti gli articoli 165, 166 e 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 14, 15 e 32 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visto il pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare i principi 1, 3 e 4,

vista la sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze (1),

vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2020 sulla garanzia per i giovani (2),

vista la sua risoluzione del 10 febbraio 2021 sull'impatto della COVID-19 sui giovani e sullo sport (3),

vista la sua risoluzione del 17 febbraio 2022 dal titolo «Rafforzare il ruolo dei giovani europei: occupazione e ripresa sociale dopo la pandemia» (4),

vista la sua risoluzione del 20 maggio 2021 sul diritto del Parlamento di essere informato riguardo alla valutazione in corso dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza (5),

vista la relazione dell'Evento europeo per i giovani 2021 dal titolo «Relazione sulle idee dei giovani per la Conferenza sul futuro dell'Europa»,

vista la decisione (UE) 2021/2316 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2021, relativa a un Anno europeo dei giovani (2022) (6),

visti la proposta di raccomandazione del Consiglio del 10 dicembre 2021 relativa a un approccio europeo alle microcredenziali per l'apprendimento permanente e l'occupabilità (COM(2021)0770) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2021)0367),

visto l'articolo di stampa del 7 aprile 2020 dal titolo «COVID-19: how can VET respond?» (COVID-19: quale risposta dall'istruzione e formazione professionale?), pubblicato dalla Direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione della Commissione (7),

vista la comunicazione della Commissione del 30 settembre 2020 dal titolo «Piano d'azione per l'istruzione digitale 2021-2027: Ripensare l'istruzione e la formazione per l'era digitale» (COM(2020)0624),

vista l'indagine di Erasmus + e del Corpo europeo di solidarietà sull'impatto della COVID-19 sulla mobilità per l'apprendimento (8),

vista la prossima comunicazione della Commissione sull'assistenza a lungo termine e l'educazione e la cura dell'infanzia,

visto lo studio dal titolo «Education and youth in post-COVID-19 Europe — crisis effects and policy recommendations» (Istruzione e gioventù nell'Europa post COVID-19 — effetti della crisi e raccomandazioni politiche), pubblicato dalla Direzione generale delle Politiche interne il 4 maggio 2021 (9),

visto lo studio dal titolo «Youth in Europe: Effects of COVID-19 on their economic and social situation» (I giovani in Europa: effetti della COVID-19 sulla loro situazione economica e sociale), pubblicato dalla Direzione generale delle Politiche interne il 24 settembre 2021 (10),

visto lo studio dal titolo «Cultural and creative sectors in post-COVID-19 Europe — crisis effects and policy recommendations» (Settori culturali e creativi nell'Europa post COVID-19 — effetti della crisi e raccomandazioni politiche), pubblicato dalla Direzione generale delle Politiche interne il 18 febbraio 2021 (11),

vista la relazione ad hoc n. 3/2021 del NESET dal titolo «Distance learning from pupil perspective» (L'apprendimento a distanza dalla prospettiva degli alunni) (12),

vista la relazione ad hoc n. 2/2021 del NESET dal titolo «The impact of COVID-19 on student learning outcomes across Europe: the challenges of distance education for all» (L'impatto della COVID-19 sui risultati dell'apprendimento degli studenti in Europa: le sfide dell'istruzione a distanza per tutti) (13),

vista la relazione analitica della rete europea di esperti sull'economia dell'istruzione (EENEE) e del NESET dal titolo «The impact of COVID-19 on the education of slow children and the socio-economic consequences» (L'impatto della COVID-19 sull'istruzione dei bambini svantaggiati e le relative conseguenze socioeconomiche) (14),

vista la relazione tecnica del Centro comune di ricerca dal titolo «The likely impact of COVID-19 on education: Reflections based on the existing literature and recent international datasets» (Il probabile impatto della COVID-19 sull'istruzione: riflessioni basate sulla letteratura esistente e su serie di dati internazionali recenti) (15),

vista la relazione del Forum europeo della gioventù del 17 giugno 2021 dal titolo «Beyond Lockdown: the 'pandemic scar' on young people» (Oltre il lockdown: i giovani e la «ferita della pandemia») (16),

vista la relazione dell'UNICEF del 4 ottobre 2021 dal titolo «The State of the World’s Children 2021: On My Mind: promoting, protecting and caring for children’s mental health» (La condizione dei bambini nel mondo nel 2021: Nella mente: promuovere, proteggere e prendersi cura della salute mentale dei bambini) (17),

visto il documento strategico dell'OCSE del 12 maggio 2021, dal titolo «Supporting young people’s mental health through the COVID-19 crisis» (Sostenere la salute mentale dei giovani durante la crisi della COVID-19) (18),

vista l'indagine di Yound Minds del febbraio 2021 dal titolo «Coronavirus: Impact on young people with mental health needs» (Coronavirus: impatto sui giovani con problemi di salute mentale" (19),

visto il progetto Orizzonte 2020 dal titolo «Prevention of child mental health problems in Southeastern Europe — Adapt, Optimise, Test, and Extend Parenting for Lifelong Health» (Prevenzione dei problemi di salute mentale dei bambini nell'Europa sudorientale — Adattare, ottimizzare, testare ed estendere la genitorialità per una salute duratura) (20),

vista la relazione della Mental Health Foundation Scotland del settembre 2020, dal titolo «Impacts of lockdown on the mental health and welfare of children and young people» (Impatto del lockdown sulla salute mentale e il benessere dei bambini e dei giovani) (21),

vista la relazione di ricerca della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) del 9 novembre 2021, dal titolo «Impact of COVID-19 on young people in the EU» (Impatto della COVID-19 sui giovani nell'UE) (22),

vista la campagna YouMoveEurope sulla petizione della International Youth Work Trainers Guild dal titolo «Responding to the Impact of COVID-19 on International Youth Work Mobility» (Affrontare l'impatto della COVID-19 sulla mobilità internazionale degli animatori socioeducativi) (23),

vista la sua risoluzione del 23 novembre 2021 sulla politica dell'UE in materia di sport: valutazione e possibili vie da seguire (24),

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, in particolare l'articolo 12,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre 1989, in particolare l'articolo 30,

vista la raccomandazione (UE) 2021/1004 del Consiglio, del 14 giugno 2021, che istituisce una garanzia europea per l'infanzia (25),

vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2020 sui diritti delle persone con disabilità intellettive e delle loro famiglie durante l'emergenza COVID-19 (26),

visti gli obiettivi europei per la gioventù, in particolare gli obiettivi 5, 9 e 11,

vista la sua risoluzione del 17 settembre 2020 sulla ripresa culturale dell'Europa (27),

vista la sua risoluzione del 22 ottobre 2020 sul futuro dell'istruzione europea nel contesto della COVID-19 (28),

vista la sua relazione del 25 marzo 2021 sulla definizione della politica in materia di istruzione digitale (29),

vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2021 sulla situazione degli artisti e la ripresa culturale nell'Unione europea (30),

visto il progetto dell'OCSE «Student Agency for 2030» (Azione studentesca per il 2030),

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A9-0216/2022),

A.

considerando che la chiusura di strutture preposte all'educazione e alla cura della prima infanzia, scuole, università, spazi per il welfare giovanile e l'animazione socioeducativa, nonché attività extracurricolari, spazi culturali e strutture sportive ha negato ai bambini e ai giovani la possibilità di partecipare ad attività essenziali per il loro sviluppo generale, i loro progressi nell'apprendimento, la loro salute e il loro benessere intellettuale, fisico, emotivo e mentale e la loro inclusione sociale e professionale;

B.

considerando che i bambini e i giovani sono tra i gruppi più vulnerabili della nostra società e hanno risentito negativamente delle chiusure imposte dalla COVID-19 durante un periodo cruciale e critico della loro vita; che la salute mentale è uno dei presupposti e dei fondamenti di una società sana e della democrazia; che l'accesso ai servizi di salute mentale è pertanto indissociabile da altri diritti fondamentali;

C.

considerando che l'annullamento delle attività e degli eventi educativi, culturali, giovanili e sportivi ha intensificato la transizione digitale in misura tale da cambiare bruscamente le abitudini quotidiane, come anche il modo in cui i bambini e i giovani interagiscono e comunicano tra loro, senza alcun contatto sociale o fisico; che la chiusura delle scuole e degli spazi preposti alla cultura e allo sport, che ospitano tali attività ed eventi, ha ridotto i livelli di idoneità fisica dei giovani in misura tale che, attualmente, solo un undicenne su quattro svolge attività fisica sufficiente; che ciò ha portato al sovrappeso o all'obesità di un bambino su tre, il che aumenta il rischio di sviluppare un fattore di disabilità e di maggiore morbilità (31);

D.

considerando che l'istruzione è stata annoverata fra i settori che hanno risentito maggiormente dal punto di vista emotivo durante la pandemia di COVID-19 (32) e che la ricerca mostra un collegamento evidente fra la salute mentale degli insegnanti e quella degli studenti (33); che l'istruzione a distanza presenta limiti intrinseci nell'insegnamento dei corsi in laboratorio e di arte, come pure della formazione professionale e dell'educazione fisica; che la formazione a distanza è in molti casi inadatta dal punto di vista pedagogico, in particolare per gli studenti più giovani, che hanno una maggiore necessità di contatto interpersonale con l'insegnante, e a causa della mancanza di opportunità per gli insegnanti di essere adeguatamente formati all'utilizzo efficace degli strumenti digitali nelle scuole; che, nella maggior parte dei casi, l'apprendimento a distanza non ha tenuto conto delle esigenze dei discenti che ricevono un'istruzione in lingue regionali o minoritarie; che tale approccio può essere considerato discriminatorio e crea difficoltà, ansia e senso di insicurezza in tali discenti;

E.

considerando che, non avendo un orario giornaliero fisso che crei una rassicurante «routine» e avendo perso l'abitudine di frequentare la scuola per lunghi periodi in alcuni Stati membri, ora che le scuole sono state riaperte molti studenti sembrano essere «distaccati», disinteressati alla vita scolastica e hanno difficoltà a trovare il loro ritmo, la concentrazione, un senso di appartenenza e di condivisione degli obiettivi della comunità scolastica;

F.

considerando che la chiusura degli spazi culturali — che sono stati i primi a essere chiusi e gli ultimi a poter riaprire — ha negato ai giovani creatori di cultura e, in particolare, ai giovani artisti l'opportunità di iniziare e sviluppare la loro carriera in questa fase iniziale, decisiva;

G.

considerando che gli sport di base hanno risentito seriamente delle conseguenze negative della pandemia e che molti di essi sono stati completamente sospesi per molto tempo; che i club sportivi professionistici, in particolare a livello locale e regionale, dovranno ancora far fronte a gravi sfide per quanto riguarda la loro ripresa finanziaria a lungo termine; che la perdita permanente di sport di base avrebbe un impatto diretto sui giovani atleti, sia per il loro sviluppo sociale che per la loro potenziale futura carriera professionale nello sport;

H.

considerando che lo stato generale della salute mentale e del benessere dei giovani è peggiorato in modo significativo durante la pandemia e che i problemi legati alla salute mentale sono raddoppiati in diversi Stati membri rispetto ai livelli precedenti la crisi (34), il che ha portato gli esperti a definire tale situazione come «pandemia silenziosa» o «ferita della pandemia»; che la pandemia ha messo in luce la mancanza di sostegno per i giovani che affrontano problemi legati alla salute mentale; che i gruppi emarginati, come le persone LGBTIQ+, le minoranze razziali ed etniche o i giovani con esigenze speciali, sono stati esposti a un rischio maggiore di sviluppare un disturbo di salute mentale; che le reali conseguenze dei problemi di salute mentale per i giovani sono spesso difficili da individuare e, ad oggi, non sono ancora pienamente visibili;

I.

considerando che l'eccessiva pressione esercitata sui discenti affinché migliorassero il loro rendimento, sin dalla giovane età, ha messo ulteriormente a dura prova la salute mentale e il benessere dei discenti; che le difficoltà di salute mentale comportano una forte stigmatizzazione nelle nostre società, da cui deriva il fatto che i giovani che soffrono di problemi di salute mentale diventano anche vittime di pregiudizi, isolamento sociale, abusi verbali o bullismo e sperimentano i contesti di apprendimento come un ambiente non sicuro in cui è difficile cercare aiuto o cure;

J.

considerando che vi sono ampie discrepanze tra le specifiche situazioni degli Stati membri, a causa della diversa natura e durata delle misure messe in atto, nonché delle differenze nell'accesso alla tecnologia e agli strumenti digitali, che accentuano le disuguaglianze tra zone rurali e urbane;

K.

considerando che il passaggio forzato all'apprendimento virtuale non solo ha esacerbato le disuguaglianze già esistenti, ma ne ha anche create di nuove, lasciando indietro i bambini provenienti da contesti socialmente svantaggiati a causa delle condizioni abitative ridotte, della mancanza di infrastrutture o attrezzature digitali e di problemi di connessione e aumentando il rischio di scarsi risultati di apprendimento e, di conseguenza, di abbandono tra i discenti con minori opportunità;

L.

considerando che la chiusura degli istituti di apprendimento ha comportato una riduzione delle conoscenze esistenti, una perdita di metodologia per l'acquisizione di nuove conoscenze nonché un'effettiva perdita di apprendimento; che tali perdite, che probabilmente avranno un impatto negativo a lungo termine sul futuro benessere dei bambini e dei giovani, sono più elevate tra i discenti provenienti da famiglie svantaggiate dal punto di vista socioeconomico, che hanno ricevuto un minor sostegno nello studio durante la pandemia;

M.

considerando che si è osservato che il 64 % dei giovani di età compresa tra i 18 e i 34 anni era a rischio di depressione nella primavera del 2021 (35) e che il suicidio è la seconda causa principale di morte tra i giovani (36) a causa dello stress, della solitudine, dell'isolamento, della depressione, della difficoltà psicologica, della mancanza di opportunità educative, occupazionali o finanziarie e dell'aumento della disoccupazione giovanile, nonché delle incertezze diffuse fra i giovani riguardo alle prospettive sociali e di vita in senso più ampio;

N.

considerando che esistono notevoli divari regionali in tutta l'UE per quanto riguarda l'accesso ai servizi di salute mentale, mentre l'accesso da parte di pazienti provenienti da ambienti socialmente svantaggiati, compresi i bambini, è ulteriormente limitato dai vincoli esistenti in alcuni Stati membri per quanto riguarda i rimborsi delle sedute di psicoterapia a titolo dei bilanci della sanità pubblica; che vi è grande necessità di un approccio europeo in materia di salute mentale per i bambini e i giovani, che presti una particolare attenzione all'istruzione e alla consulenza scolastica e per i giovani;

O.

considerando che le misure di confinamento hanno avuto un impatto particolarmente negativo sulle persone con disabilità o con esigenze speciali; che qualsiasi misura adottata dagli Stati membri in circostanze eccezionali dovrebbe sempre rispettare i diritti fondamentali delle persone con disabilità e garantire loro un accesso equo e non discriminatorio alle cure sanitarie, ai servizi sociali e all'istruzione, come pure alle attività culturali, sportive e destinate ai giovani;

P.

considerando che le differenze di genere hanno un impatto sul modo in cui i bambini e i giovani sono stati colpiti dalla pandemia e che le ragazze e le giovani donne sono state maggiormente vittima di violenza domestica, malattie psicosomatiche e disturbi dell'umore (37); che il divario retributivo di genere è ulteriormente peggiorato durante la pandemia, incidendo sull'equilibrio tra lavoro e vita privata delle donne e sulla loro dipendenza finanziaria dal partner, da parenti o amici; che i successivi confinamenti hanno aumentato l'onere per i genitori e i tutori, il che ha esacerbato il rischio di abuso di sostanze da parte dei genitori e di violenze interne alla famiglia, con conseguenze per la salute mentale e il benessere delle persone più vulnerabili, nonché dei bambini e dei giovani;

Q.

considerando che i problemi di salute mentale in una fase precoce dello sviluppo personale aumentano la probabilità che si verifichino problemi di salute mentale in età adulta, con conseguenze di vasta portata per quanto riguarda lo sviluppo personale, sociale e professionale, nonché la qualità della vita; che i bambini e i giovani attraversano fasi critiche del loro sviluppo neurologico e sono particolarmente sensibili all'uso su vasta scala degli strumenti digitali per l'apprendimento a distanza; che questa intensa digitalizzazione dell'istruzione solleva interrogativi in merito all'impatto della tecnologia sulle questioni relative all'apprendimento;

R.

considerando che le chiusure hanno ridotto i livelli di idoneità fisica dei giovani in misura tale che, attualmente, solo un undicenne su quattro svolge attività fisica sufficiente;

S.

considerando che il 2022 è l'Anno europeo dei giovani;

T.

considerando che qualsiasi strategia dell'UE in materia di salute mentale destinata ai bambini e ai giovani deve innanzitutto offrire loro la possibilità di essere ascoltati e che il loro contributo sia tenuto in considerazione nell'elaborazione di risposte inclusive; che una strategia di successo deve coinvolgere i genitori, le famiglie, gli amici, le organizzazioni giovanili e i servizi sociali per i giovani, gli animatori socioeducativi, le istituzioni culturali e i club sportivi, oltre alle scuole e agli insegnanti, fornendo loro una formazione adeguata su come trattare i problemi di salute mentale, al duplice scopo di definire un approccio olistico e di garantire che siano raggiunti i giovani provenienti da contesti svantaggiati dal punto di vista socioeconomico e da gruppi emarginati;

U.

considerando che i dati scientifici indicano che i livelli di fiducia istituzionale tra i membri delle giovani generazioni sono diminuiti; che ciò è dovuto allo stress e all'incertezza legati alla pandemia stessa, ma anche alla limitata efficacia dei canali di comunicazione ufficiali degli Stati membri nel raggiungere le giovani generazioni, nonché all'aumento della disinformazione e delle notizie false relative alla pandemia; che occorre prestare una particolare attenzione a ripristinare tale fiducia, obiettivo che può essere raggiunto attraverso una partecipazione adeguata all'età, ma anche offrendo ai giovani delle opportunità per prendere l'iniziativa e assumere decisioni volte a plasmare il mondo in cui vivono, nonché promuovendo la capacità di agire dei giovani, in modo da responsabilizzarli affinché ricerchino l'autodeterminazione e sviluppino resilienza;

V.

considerando che la pandemia ci ha offerto un'opportunità per affrontare questioni di vecchia data relative alla salute mentale precedentemente non affrontate in modo olistico; che la salute mentale è stata inclusa negli obiettivi specifici del programma EU4Health, che contribuisce a costruire un'Unione europea della salute basata su sistemi sanitari più solidi, più accessibili e resilienti, pronti ad affrontare eventuali crisi future;

W.

considerando che la guerra in Ucraina e le sue devastanti conseguenze sul piano umano, alimentare, energetico e finanziario, come pure altre minacce globali, possono causare incertezze che probabilmente avranno un ulteriore impatto negativo sulla salute mentale e sul benessere dei bambini e dei giovani;

X.

considerando che la guerra in Ucraina ha portato allo sfollamento di milioni di bambini e giovani e ha causato gravi traumi;

1.

richiama l'attenzione sul ruolo svolto dalle scuole e dagli istituti di educazione e cura della prima infanzia, così come dagli istituti di apprendimento non formale e informale, nel fornire il necessario sostegno materiale e psicologico ai giovani e alle loro famiglie e invita gli Stati membri e le regioni a fornire un sostegno finanziario sufficiente agli istituti di istruzione pubblici, in particolare attraverso investimenti significativi nell'istruzione pubblica, e ad assumere e trattenere insegnanti e personale educativo altamente qualificati, al fine di garantire che sia sempre più promosso in maniera soddisfacente lo sviluppo pedagogico, psicologico, fisico, emotivo, cognitivo e/o sociale dei giovani;

2.

esorta gli Stati membri, in tale contesto, ad aumentare in modo sostanziale la spesa pubblica per l'istruzione e la formazione, portandola al di sopra della media dell'UE (il 5 % del PIL nel 2020); sottolinea, in particolare, il ruolo svolto dagli insegnanti, dagli educatori e dagli animatori socioeducativi nel contribuire al sostegno psicologico e allo sviluppo dei bambini e dei giovani; sottolinea, al riguardo, che occorre riconoscere l'importanza di promuovere l'alfabetizzazione in materia di salute mentale degli insegnanti, del personale docente, degli amministratori scolastici, degli assistenti sociali e degli animatori socioeducativi, come pure dei discenti;

3.

invita gli Stati membri e la Commissione a rompere il silenzio che circonda i problemi di salute mentale e a eliminare la relativa stigmatizzazione sociale discriminatoria per mezzo di un approccio olistico; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a lanciare una campagna a livello dell'UE per sensibilizzare in merito alla salute mentale negli istituti di istruzione e di formazione professionale, al fine di combattere la stigmatizzazione esistente, fornire ai giovani l'accesso alle informazioni sulla salute mentale e creare una comprensione sociale chiara e più ampia dei problemi di salute mentale; invita gli Stati membri a includere nei programmi di studio nozioni di educazione psicologica di primo soccorso e un'educazione obbligatoria in materia di salute mentale senza stigmatizzazione, affinché i discenti, gli insegnanti, i professori, i formatori e i dirigenti accademici siano meglio preparati a rispondere ai discenti e ai giovani con problemi di salute mentale, garantendo in tal modo la promozione della salute mentale e del benessere dei cittadini in modo equo in tutta l'UE; invita gli Stati membri ad adeguare il contenuto dei programmi di studio, ad adottare tutte le misure necessarie per colmare i divari cognitivi venutisi a creare durante l'apprendimento a distanza e a prevenire il possibile aumento dell'insuccesso scolastico e dell'abbandono scolastico; insiste affinché gli Stati membri garantiscano l'accesso a un'istruzione di qualità inclusiva ed equa per tutti i bambini in Europa;

4.

sottolinea l'importanza di contrastare il fenomeno del livello insufficiente di segnalazione per quanto riguarda la salute mentale e il benessere, nonché la sottorappresentazione dei bambini e dei giovani nella ricerca scientifica sulla salute mentale; invita, pertanto, la Commissione a condurre una ricerca con una valutazione completa degli effetti a lungo termine di tutte le misure preventive relative alla pandemia di COVID-19 adottate dagli Stati membri sui bambini e sui giovani, al fine di mitigare gli effetti di eventuali future crisi sanitarie;

5.

sottolinea le sfide relative alla misurazione della salute mentale e del benessere e invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare una comprensione comune olistica della salute e della sicurezza che includa il benessere fisico, mentale e sociale generale e richieda strategie globali di prevenzione e cura, fra cui lo sviluppo di indicatori imparziali per misurare la salute mentale e il benessere, strumenti di valutazione dei rischi e sistemi di comunicazione, in consultazione con insegnanti, discenti, genitori, esperti e scienziati specializzati in materia, nonché l'integrazione delle attività culturali, ludiche e sportive, e che promuova lo sviluppo di competenze creative e sociali;

6.

sottolinea la necessità di ricostruire e rafforzare in modo sostenibile e rapido la struttura dell'animazione socioeducativa europea, che è stata indebolita o addirittura distrutta dalla pandemia; sottolinea che l'animazione socioeducativa stessa deve essere riconosciuta per quello che è: uno strumento di sostegno che dà un importante contributo allo sviluppo personale, al benessere e all'autorealizzazione dei giovani; invita pertanto gli Stati membri ad attuare miglioramenti concreti nell'animazione socioeducativa per dare sostegno a coloro che ne hanno più bisogno;

7.

chiede che l'animazione socioeducativa aperta sia riconosciuta in tutta l'UE quale strumento centrale di socializzazione per i giovani e che siano creati, in maniera consapevole e in misura sempre crescente, spazi liberi per i giovani, sovente della stessa età, oltre al domicilio dei genitori e ai luoghi di apprendimento dell'istruzione formale, il che offre loro delle opportunità per organizzarsi e partecipare a iniziative comunitarie;

8.

invita, a tale proposito, gli Stati membri a migliorare e sviluppare ulteriormente il quadro per la salute e la sicurezza negli ambienti di apprendimento, al fine di fornire a discenti, insegnanti, giovani e professionisti il sostegno di un numero sufficiente di membri del personale qualificati, quali psicologi specializzati o altri specialisti della salute mentale, che possono svolgere un ruolo fondamentale non solo per i singoli individui, ma anche per il clima scolastico generale, al fine di creare un ambiente sicuro per i bambini e i giovani in tutti i tipi di istituti di istruzione, in cui i discenti possano chiedere aiuto psicologico non appena si manifestano i primi sintomi di disagio mentale; invita gli Stati membri a fornire personale di sostegno per le esigenze educative speciali, che possa contribuire a rendere le classi e gli spazi sociali luoghi accoglienti e attraenti in cui crescere, imparare, scambiare opinioni in un clima di fiducia, discutere e superare le differenze in maniera costruttiva; sottolinea l'importanza di un sostegno psicologico semiprofessionale a bassa soglia per i discenti; chiede la creazione di una rete europea attiva per lo scambio di migliori pratiche e metodi per affrontare tali sfide;

9.

riconosce che dare ai giovani una voce nel processo decisionale, in modo tale che essi possano esprimere le loro esigenze e partecipare alla relativa attuazione, è fondamentale per migliorare l'efficacia delle politiche e dei programmi; invita pertanto gli istituti di apprendimento a estendere i diritti di partecipazione e di codeterminazione degli studenti e dei giovani nelle scuole, nelle università, nella formazione professionale, nel luogo di lavoro e nelle istituzioni sociali e a coinvolgere i giovani, in particolare le giovani donne, nella ricerca e nella concezione dei programmi, al fine di comprendere meglio le loro esperienze, priorità e percezioni e rispondervi, in modo da garantire il loro coinvolgimento;

10.

esorta gli Stati membri a promuovere investimenti intersettoriali per affrontare i disturbi mentali fra i bambini e i giovani e a elaborare piani d'azione nazionali che ne garantiscano l'attuazione a livello regionale e locale, tenendo conto delle effettive esigenze dei bambini e dei giovani, con particolare riguardo ai gruppi più svantaggiati; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere l'attività delle organizzazioni giovanili e l'animazione socioeducativa organizzata nelle stesse organizzazioni non governative in modo più sistematico e, soprattutto, data la loro importanza per l'apprendimento non formale e informale, anche sul piano finanziario, e pertanto a rendere le loro strutture di scambio e cooperazione transfrontaliere più resistenti alle crisi a lungo termine;

11.

sottolinea l'importanza vitale delle attività e delle relazioni interpersonali non virtuali nella vita quotidiana dei bambini e dei giovani per il loro benessere generale, che costituisce la base del processo di socializzazione e accelera la percezione di un senso di appartenenza, tenendo conto dell'importante ruolo della socializzazione nell'istruzione; invita pertanto gli Stati membri a porre in atto misure adeguate in materia di salute e sicurezza per garantire che, in caso di pandemie future o di altre situazioni senza precedenti, tutti gli ambienti di apprendimento, siano essi di natura formale, informale o non formale, rimangano aperti in condizioni di sicurezza;

12.

invita gli Stati membri, nei casi in cui siano assolutamente necessarie misure speciali, ad agire in consultazione con professionisti della salute e della sicurezza, con le scuole, gli insegnanti, le organizzazioni giovanili e i servizi sociali per i giovani, nonché i genitori, in modo da tenere adeguatamente conto delle esigenze delle diverse fasce di età, dei gruppi vulnerabili e dei giovani con esigenze speciali, problemi di mobilità o altre disabilità, come pure dei gruppi svantaggiati ed emarginati, senza lasciare indietro nessuno, e a non applicare un approccio unico per tutti; sottolinea l'importanza di garantire la continuità linguistica per consentire ai discenti che ricevono un'istruzione in una lingua regionale o minoritaria di continuare a farlo in contesti di apprendimento a distanza o misti; invita pertanto gli Stati membri a tenere conto delle diverse caratteristiche ed esigenze delle attività educative, culturali, giovanili e sportive;

13.

sottolinea il ruolo positivo svolto dal tutoraggio, in alcuni paesi durante la pandemia, nell'aiutare i giovani a risolvere i problemi, promuovendo in tal modo la loro salute mentale e fornendo una connessione interpersonale che offrisse un senso di prospettiva, ma anche un sostegno psicologico, in tempi di isolamento; invita la Commissione a prendere in considerazione la possibilità di sostenere e finanziare tali programmi di tutoraggio a livello europeo, in modo da incoraggiarne lo sviluppo in tutti gli Stati membri;

14.

riconosce che l'emergenza COVID-19 ha esacerbato disparità già esistenti nell'ambito dell'istruzione, limitando le opportunità per molti dei bambini e dei giovani più vulnerabili, compresi quelli che vivono in zone impoverite o rurali, le ragazze, i rifugiati e le persone con disabilità; chiede maggiori sforzi per identificare e sostenere i bambini, i giovani e le famiglie che soffrono in modo sproporzionato a causa della pandemia, tenendo conto dei fattori culturali e contestuali che li influenzano, al fine di identificare le lacune preesistenti alla pandemia nell'erogazione di servizi di salute mentale e adattare meglio i sistemi pubblici; esorta gli Stati membri a considerare l'impatto della COVID-19 attraverso una prospettiva di genere e a garantire la continuazione dell'educazione in ambito sessuale e riproduttivo in tutte le circostanze;

15.

invita la Commissione e gli Stati membri a prestare particolare attenzione ai bambini e ai giovani particolarmente vulnerabili, come i giovani LGBTQ+, i bambini e i giovani vittime di discriminazione razziale e quelli con esigenze di salute mentale preesistenti;

16.

sottolinea l'importante ruolo che una dieta sana ed equilibrata svolge nella salute mentale dei bambini e dei giovani; insiste, pertanto, sull'importante sostegno sociale fornito dalle scuole, ad esempio grazie a pasti equilibrati giornalieri, che alcuni bambini non ricevono diversamente a casa; invita gli Stati membri ad attuare la raccomandazione n. 4 della Garanzia per l'infanzia, chiedendo, tra l'altro, l'accesso gratuito ad almeno un pasto sano per ogni giorno di scuola;

17.

insiste sulla necessità di promuovere adeguatamente le opportunità offerte da programmi quali Erasmus+, Europa creativa e il Corpo europeo di solidarietà e di aumentare i finanziamenti destinati a tali programmi, per migliorare le esperienze di mobilità che contribuiscono allo sviluppo di competenze sociali utili e necessarie per la futura crescita personale e professionale delle giovani generazioni, e di aumentare la loro accessibilità per tutti; invita, in tale contesto, la Commissione e gli Stati membri a promuovere la formazione professionale e a rendere i programmi resilienti alle possibili future limitazioni di mobilità, nonché a migliorare la condivisione sistematica dei risultati dei progetti, al fine di aumentarne la visibilità, il potenziamento e l'impatto a lungo termine; invita la Commissione ad aumentare il finanziamento dei summenzionati programmi dell'Unione nella prossima revisione del quadro finanziario pluriennale;

18.

esprime preoccupazione per il fatto che gli effetti del dispositivo per la ripresa e la resilienza sui bambini e sui giovani potrebbero essere, in molti casi, limitati e potrebbero non produrre i risultati o le riforme strutturali che consentirebbero ai bambini e ai giovani di accedere a un'istruzione di qualità o che attenuerebbero l'impatto negativo delle chiusure dei luoghi culturali e dell'accesso per i creatori culturali, legate alla COVID-19, in particolare per i giovani artisti, ai quali è stata negata la possibilità di iniziare e sviluppare la loro carriera nella fase iniziale e decisiva; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire finanziamenti adeguati e condizioni contrattuali e di lavoro eque per tutti i giovani autori, interpreti o esecutori, artisti e tutti gli altri creatori, lavoratori e professionisti della cultura che operano nei settori culturali e creativi, compresi i social media, i quali sono stati colpiti negativamente dalla pandemia, a intensificare i loro sforzi globali per sostenere gli artisti emergenti e i professionisti della cultura, a promuovere l'imprenditoria giovanile e sociale e a stabilire tale obiettivo in una sezione dedicata ai giovani artisti in uno «statuto europeo dell'artista»; ribadisce la sua raccomandazione che il 10 % dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza sia destinato all'istruzione e il 2 % ai settore culturali e creativi; chiede una valutazione approfondita da parte della Commissione dei progetti e delle riforme relativi all'istruzione, ai giovani e ai settori culturali e creativi attuati dagli Stati membri nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza e ribadisce la necessità di porre maggiormente l'accento su tali argomenti nell'ambito delle relazioni nazionali elaborate nel quadro della valutazione del semestre europeo;

19.

richiama l'attenzione sull'importanza delle esperienze di mobilità e dello scambio di buone pratiche tra insegnanti, educatori, professori, formatori, volontari e professionisti dell'animazione socioeducativa e delle organizzazioni giovanili, creatori di contenuti culturali e allenatori sportivi per ampliare le loro conoscenze in materia di sensibilizzazione dei giovani e rafforzare la dimensione internazionale e multilingue, in particolare in vista della realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione entro il 2025;

20.

invita a una comprensione olistica della salute che includa il benessere fisico, mentale e sociale generale, che richieda strategie globali di prevenzione e cura, comprese le attività culturali e sportive, e che promuova lo sviluppo di competenze creative e sociali;

21.

sottolinea la necessità di promuovere la progettazione e la fornitura di servizi intergenerazionali mirati che combinino l'esperienza dei più anziani con il coraggio dei più giovani in una situazione reciprocamente vantaggiosa;

22.

sottolinea l'importanza fondamentale della cultura per lo sviluppo dell'identità individuale dei bambini e dei giovani, nonché per la loro istruzione, compresa la loro comprensione della società, nonché per il loro benessere generale;

23.

sottolinea l'urgente necessità di creare un ambiente di apprendimento inclusivo, creativo, dinamico e sano fin dalla più tenera età, al fine di ridurre il rischio di disturbi psicofisici in età adulta; esorta gli Stati membri, in tale contesto, a garantire l'inclusione e il potenziamento di tutte le forme di espressione artistica, ovvero musica, teatro, cinema, documentario, animazione, arti visive, danza e nuove forme d'arte sperimentali, nei programmi scolastici e come attività sportive e artistiche extracurriculari, stimolando così la libera espressione e creatività e permettendo agli studenti di partecipare attivamente e di esplorare i propri talenti; sottolinea che l'arte può essere una componente ideale di progetti interdisciplinari e può favorire il pensiero critico e non dovrebbe, pertanto, essere confinata alle lezioni di arte;

24.

esorta gli Stati membri e le autorità pubbliche a sviluppare infrastrutture sportive e ad aumentare complessivamente le ore di educazione fisica e le attività fisiche extracurriculari nelle scuole, includendovi attività destinate ai bambini e ai giovani con disabilità; sottolinea che lo sport, come l'arte, può essere un forte veicolo di inclusione per i bambini a rischio di esclusione; ricorda che le arti e gli sport nei programmi scolastici possono dare un forte contributo nel raccogliere le sfide globali in materia di gioventù e istruzione, comprese le difficoltà di apprendimento e i disturbi dell'apprendimento, come pure il bullismo, l'incitamento all'odio e il consumo di sostanze psicotrope;

25.

invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere e finanziare adeguatamente le piccole iniziative culturali locali, i club sportivi, le strutture per il tempo libero, le organizzazioni giovanili e le istituzioni di assistenza ai giovani al fine di portare avanti attività ricreative e di apprendimento non formale e informale, le quali svolgono un ruolo essenziale nello sviluppo e nel benessere dei giovani e delle loro famiglie, fornendo risorse di sostegno materiale e psicologico, anche per i giovani con minori opportunità o soggetti a discriminazione; sottolinea che, nelle zone svantaggiate, rurali e remote, tali attività costituiscono per i bambini e i giovani l'unica opportunità per socializzare, rafforzare il loro senso di cittadinanza e mantenere un buon livello di salute mentale;

26.

chiede sostegno per gli sport di base e le attività extracurriculari, che hanno subito in modo sproporzionato le conseguenze devastanti della pandemia di COVID-19; sottolinea che gli sport amatoriali rappresentano la base degli sport a livello professionistico e contribuiscono sia allo sviluppo personale che al benessere, come pure allo sviluppo regionale delle zone rurali; sottolinea l'importanza di mantenere aperti i club sportivi professionistici e le organizzazioni sportive e di sostenere la loro ripresa, nonché di sostenere gli atleti; invita la Commissione a sostenere adeguatamente tali club e organizzazioni, in quanto svolgono un ruolo fondamentale nel benessere e nella socializzazione dei giovani;

27.

chiede un maggiore coordinamento a livello europeo tra gli Stati membri, le autorità regionali e i rappresentanti locali delle squadre e dei club sportivi, delle associazioni culturali, delle organizzazioni giovanili e studentesche, degli organismi educativi e universitari, delle parti sociali coinvolte nell'istruzione e del settore privato, al fine di rafforzare il dialogo e la cooperazione e di creare una rete sociale dinamica e multilivello in grado di rispondere e adattarsi alle sfide future;

28.

invita la Commissione ad agire per garantire che l'UE nel suo insieme diventi più forte e più autosufficiente, senza lasciare nessuno indietro; sottolinea che essa deve affrontare gli ampi divari geografici, di genere, sociali, di età e altri divari strutturali aggravati dalla mancanza di infrastrutture digitali, connettività e strumenti digitali in tutti gli Stati membri, in particolare nelle zone rurali, remote, insulari e montane, nonché nei punti di crisi o in altre zone svantaggiate dal punto di vista socioeconomico; invita la Commissione ad ampliare l'ambito di applicazione e a rafforzare le piattaforme educative indipendenti senza scopo di lucro dell'UE e finanziate dall'UE che rispettano le norme dell'UE in materia di riservatezza dei dati, come eTwinning, EPALE, Erasmus+ e School Education Gateway, in modo che le scuole statali, gli insegnanti, i formatori e gli educatori dell'UE possano essere al centro del processo di istruzione digitale senza dipendere da piattaforme che generano utili; richiama inoltre l'attenzione sulla necessità di tenere conto delle eventuali esigenze di tali zone in caso di future pandemie o di altre situazioni senza precedenti;

29.

sottolinea che è opportuno compiere sforzi per generalizzare l'alfabetizzazione digitale a tutti i livelli della società, consentendo l'uso corretto degli strumenti e delle infrastrutture digitali; invita pertanto gli Stati membri a includere l'alfabetizzazione digitale nei programmi di studio di tutti gli istituti di apprendimento e a fornire la formazione e le attrezzature necessarie agli insegnanti e agli educatori; sottolinea che occorre prestare una particolare attenzione a coloro che sono esclusi a livello digitale; richiama l'attenzione sulla difficile situazione dei discenti provenienti da famiglie con molti figli e dei genitori che esercitano la professione di insegnanti, per i quali l'obbligo di lavorare, insegnare e apprendere a distanza comporta esborsi costosi e spesso insostenibili al fine di acquistare, con le loro modeste risorse private, ulteriori attrezzature per soddisfare le esigenze di apprendimento e/o di lavoro a distanza;

30.

osserva che le tecnologie digitali rappresentano un notevole potenziale per insegnanti, formatori, educatori e discenti in termini di tecnologie accessibili, aperte, sociali e personalizzate che possono contribuire a realizzare percorsi di apprendimento più inclusivi; ritiene che l'uso intelligente delle tecnologie digitali, guidato da metodi didattici innovativi e dal conferimento di maggiore autonomia e responsabilità ai discenti, possa dotare i cittadini di competenze fondamentali per la vita; segnala, tuttavia, che la mancanza di supervisione dell'apprendimento digitale dei giovani, in particolare quelli che vivono in ambienti svantaggiati e remoti, può portare a un rischio più elevato di dipendenze e disturbi della salute mentale;

31.

esorta gli Stati membri a investire in politiche specifiche, anche nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza, che rispondano alle esigenze locali al fine di: i) colmare tutti i divari esistenti, comprese le disuguaglianze di genere, economiche, tecnologiche e sociali regionali; ii) garantire che gli istituti di istruzione e formazione professionale, le organizzazioni e le strutture giovanili, nonché, più in generale, i discenti e i giovani ottengano un sostegno finanziario sufficiente, prestando una particolare attenzione ai discenti più vulnerabili che restano indietro e che necessitano di un sostegno supplementare per conseguire gli obiettivi di apprendimento previsti, nonché alle scuole il cui bacino di utenza comprende popolazioni ad alto tasso di povertà e di minoranza; iii) garantire che siano predisposte le tecnologie, le innovazioni, le strutture e gli strumenti di sostegno all'apprendimento necessari, compresi gli strumenti digitali, per consolidare, sviluppare ulteriormente e fornire un'istruzione e una formazione di qualità, nonché opportunità di apprendimento informale e non formale per tutti; e iv) sostenere le iniziative culturali che riuniscono bambini e giovani nel quadro della ripresa culturale delle comunità locali;

32.

sottolinea che le norme e le aspettative di genere preesistenti possono costituire fattori importanti che incidono negativamente sulla salute mentale e fisica, come anche sulle opportunità di istruzione; segnala che è fondamentale sviluppare le capacità degli educatori, attraverso risorse e sostegno adeguati, per identificare e affrontare meglio le ripercussioni di genere delle chiusure dell'istruzione, della cultura e dello sport sulla salute e il benessere in senso lato dei bambini e dei giovani; invita gli Stati membri a promuovere sistemi di istruzione resilienti, equi e sensibili alla dimensione di genere che garantiscano il soddisfacimento delle esigenze specifiche di genere, come ad esempio un'educazione sessuale completa e la prevenzione e la risposta alla violenza di genere;

33.

ribadisce l'importanza di investire nell'innovazione e nella ricerca nell'ambito dell'istruzione, consentendo al sistema educativo statale di avere accesso a una «cultura dell'innovazione» in tutta l'UE e di garantire che materiali didattici, approcci pedagogici e strumenti di alta qualità siano accessibili e disponibili gratuitamente a tutti; richiama l'attenzione, in tale contesto, sulla necessità di un quadro finanziario che consenta l'acquisto o il noleggio rimborsabile di strumenti digitali appropriati, fra cui attrezzature informatiche e l'accesso a una rete Internet efficiente;

34.

sottolinea la necessità di accelerare la digitalizzazione delle risorse culturali e del patrimonio, come pure delle biblioteche audiovisive, e di introdurre regimi di sconti che consentano l'accesso universale alle risorse culturali, anche per le persone emarginate e le scuole periferiche che non sono in grado di acquistare abbonamenti agevolati;

35.

sottolinea la necessità di monitorare gli sviluppi e le conseguenze pedagogiche, sanitarie e sul piano della sicurezza dei progressi tecnologici e digitali attraverso la cooperazione e il dialogo direttamente con i giovani, come pure con esperti, educatori, parti sociali del settore dell'istruzione e altri rappresentanti della società civile; sottolinea l'urgente necessità di riesaminare criticamente i possibili pericoli dei progressi digitali e le loro conseguenze imprevedibili, tenendo presente che il loro scopo principale è quello di soddisfare le esigenze delle persone;

36.

esorta gli Stati membri a promuovere la scienza e la ricerca sulla salute mentale dei giovani e a valutare l'impatto a lungo termine delle chiusure — in particolare dell'apprendimento a distanza prolungato, dell'isolamento e dell'incertezza — sull'acquisizione di conoscenze, lo sviluppo neurologico e le competenze socio-emotive, e a sviluppare misure mirate a sostegno delle persone più colpite, in modo da contrastare e prevenire i problemi di salute mentale; invita la Commissione e gli Stati membri a raccogliere e confrontare sistematicamente i risultati della ricerca, l'esperienza e le conoscenze nell'affrontare i problemi di salute mentale tra i giovani nell'UE; invita inoltre la Commissione ad agevolare lo scambio di buone pratiche e l'apprendimento reciproco tra gli Stati membri su tali tematiche;

37.

invita la Commissione a sensibilizzare i giovani ai benefici e ai rischi associati alla tecnologia digitale, garantendo non solo il loro accesso agli strumenti tecnologici, ma anche la loro capacità di utilizzarli in modo sicuro e corretto, affinché fungano da validi strumenti di socializzazione e democrazia;

38.

sottolinea che trascorrere periodi prolungati nell'ambiente digitale può avere un impatto di vasta portata sulla salute mentale e sulla sicurezza dei bambini e dei giovani, come la stanchezza da schermo o la dipendenza da Internet, e che anche l'esposizione alla violenza e alle molestie online, come pure alle notizie false, può portare non solo a depressione, ansia ed esclusione sociale, ma anche a suicidi tra i giovani; invita la Commissione a promuovere maggiori sforzi di prevenzione collaborativi e sistematici volti a proteggere i giovani da tali danni;

39.

invita la Commissione a designare un Anno europeo della salute mentale e a elaborare un piano europeo per la protezione della salute mentale nell'istruzione, nella formazione professionale e nell'apprendimento informale e non formale; è del parere che qualsiasi piano di questo tipo dovrebbe basarsi sui risultati del gruppo di lavoro del quadro strategico per lo Spazio europeo dell'istruzione e fornire orientamenti esaustivi, proporre esempi di buone pratiche e creare incentivi affinché gli Stati membri predispongano azioni specifiche e moduli di formazione, dotando in tal modo insegnanti, formatori, educatori, animatori socioeducativi e datori di lavoro delle competenze necessarie per riconoscere i primi segni di burn-out, stress e stress psicologico nei discenti, nei giovani e nei giovani tirocinanti o nei giovani in formazione professionale, al fine di attivare misure di prevenzione mirate;

40.

ritiene che il piano dovrebbe promuovere un sostegno psicologico gratuito e regolare per gli insegnanti, gli educatori e i professionisti dell'assistenza all'infanzia e dovrebbe inoltre prestare una particolare attenzione ai gruppi emarginati e svantaggiati e alle persone con disabilità, al fine di tenere conto delle loro esigenze specifiche e di garantire che abbiano pari accesso a tutte le attività e a tutte le opportunità; sottolinea che il piano dovrebbe altresì incoraggiare l'intensificazione dei legami tra gli istituti di istruzione e le organizzazioni culturali, giovanili e sportive al fine di fornire attività extracurricolari radicate nella comunità nel senso più ampio, con l'obiettivo di rafforzare il senso di appartenenza dei discenti, promuovere la capacità di agire dei giovani e aumentare il loro impegno sociale;

41.

invita la Commissione e gli Stati membri a seguire le raccomandazioni della Conferenza sul futuro dell'Europa volte a minimizzare l'impatto di una grave crisi sui giovani e sulla loro salute mentale, e a tenere altresì in considerazione le generazioni future in tutte le loro raccomandazioni e proposte;

42.

invita la Commissione a continuare a sviluppare misure di mitigazione per quanto riguarda le conseguenze negative delle chiusure associate alla pandemia di COVID-19 sui bambini e i giovani per tutto il 2023 e a utilizzare quest'anno per proporre una solida eredità dell'Anno europeo dei giovani 2022 per il futuro;

43.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU C 316 del 6.8.2021, pag. 2.

(2)  GU C 395 del 29.9.2021, pag. 101.

(3)  GU C 465 del 17.11.2021, pag. 82.

(4)  Testi approvati, P9_TA(2022)0045.

(5)  GU C 15 del 12.1.2022, pag. 184.

(6)  GU L 462 del 28.12.2021, pag. 1.

(7)  https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/covid-19-how-can-vet-respond_en

(8)  https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-09/coronavirus-mobility-impact-results-may2020_en.pdf

(9)  Studio — «Education and Youth in post-COVID-19 Europe — crisis effects and policy recommendations» (Istruzione e gioventù nell'Europa post COVID-19 — effetti della crisi e raccomandazioni politiche), Parlamento europeo, Direzione generale delle Politiche interne, Dipartimento tematico B — Politiche strutturali e di coesione, 4 maggio 2021.

(10)  Studio — «Youth in Europe: Effects of COVID-19 on their economic and social situation» (I giovani in Europa: effetti della COVID-19 sulla loro situazione economica e sociale), Parlamento europeo, Direzione generale delle Politiche interne, Dipartimento tematico A — Politica economica e scientifica e qualità di vita, 24 settembre 2021.

(11)  Studio — «Cultural and creative sectors in post-COVID-19 Europe: Crisis effects and policy recommendations» (Settori culturali e creativi nell'Europa post COVID-19 — effetti della crisi e raccomandazioni politiche), Parlamento europeo, Direzione generale delle Politiche interne, Dipartimento tematico B — Politiche strutturali e di coesione, 18 febbraio 2021.

(12)  Diez-Palomar, J., Pulido, C. e Villarejo, B., «Distance learning from a Student perspective» (L'apprendimento a distanza dalla prospettiva degli alunni), relazione ad hoc NESET n. 3/2021.

(13)  Sternadel, D., «The impact of COVID-19 on student learning outcomes across Europe: the challenges of distance education for all» (L'impatto della COVID-19 sui risultati dell'apprendimento degli studenti in Europa: le sfide dell'istruzione a distanza per tutti), relazione ad hoc NESET n. 2/2021.

(14)  Koehler, C., Psacharopoulos, G. e Van der Graaf, L., «The impact of COVID-19 on the education of disadvantaged children and the socio-economic consequences» (L'impatto della COVID- 19 sull'istruzione dei bambini svantaggiati e le relative conseguenze socioeconomiche), relazione NESET-EENEE, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2022.

(15)  Di Pietro, G., Biagi, F., Costa, P., Karpiński, Z. e Mazza, J., «The likely impact of COVID-19 on education: Reflections based on the existing literature and recent international datasets» (Il probabile impatto della COVID-19 sull'istruzione: riflessioni basate sulla letteratura esistente e su serie di dati internazionali recenti), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2020.

(16)  Moxon, D., Bacalso, C., e Șerban, A. M., "Beyond the pandemic: The impact of Covid-19 on young people in Europe (Oltre la pandemia: l'impatto della Covid-19 sui giovani in Europa), Forum europeo della gioventù, Bruxelles, 2022.

(17)  https://www.unicef.org/press-releases/impact-covid-19-poor-mental-health-children-and-young-people-tip-iceberg

(18)  Takino, S., Hewlett, E., Nishina, Y. e Prinz, C., «Supporting young people’s mental health through the COVID-19 crisis» (Sostenere la salute mentale dei giovani durante la crisi della COVID-19), Risposte strategiche dell'OCSE al Coronavirus (COVID-19), 2021.

(19)  https://www.youngminds.org.uk/about-us/reports-and-impact/coronavirus-impact-on-young-people-with-mental-health-needs/#main-content

(20)  https://cordis.europa.eu/project/id/779318/results

(21)  https://www.mentalhealth.org.uk/sites/default/files/2022-08/MHF-Scotland-Impacts-of-lockdown.pdf

(22)  https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2021/impact-of-covid-19-on-young-people-in-the-eu

(23)  https://you.wemove.eu/campaigns/responding-to-the-impact-of-covid-19-on-international-youth-work-mobility

(24)  GU C 224 dell'8.6.2022, pag. 2.

(25)  GU L 223 del 22.6.2021, pag. 14.

(26)  GU C 371 del 15.9.2021, pag. 6.

(27)  GU C 385 del 22.9.2021, pag. 152.

(28)  GU C 404 del 6.10.2021, pag. 152.

(29)  GU C 494 dell'8.12.2021, pag. 2.

(30)  GU C 184 del 5.5.2022, pag. 88.

(31)  Relazione dell'OMS sull'obesità regionale europea 2022.

(32)  https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2020/living-working-and-covid-19

(33)  https://op.europa.eu/webpub/eac/education-and-training-monitor-2021/en/chapters/ chapter1.html#ch1-1

(34)  https://www.oecd-ilibrary.org/sites/1e1ecb53-en/1/2/2/index.html?itemId=/content/publication/1e1ecb53-en&_csp_=c628cf9bcf7362d2dc28c912508045f6&itemIGO=oecd&itemContentType=book

(35)  https://www.statista.com/statistics/1287356/risk-of-depression-in-europe-2021-by-age

(36)  Articolo UNICEF «The Mental Health Burden Affecting Europe's Children» (Il peso sulla salute mentale dei bambini europei) (4 ottobre 2021).

(37)  Flash Eurobarometro del Parlamento europeo: Le donne ai tempi della COVID-19.


Mercoledì 14 settembre 2022

5.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 125/56


P9_TA(2022)0319

Nuovo Bauhaus europeo

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2022 sul nuovo Bauhaus europeo (2021/2255(INI))

(2023/C 125/04)

Il Parlamento europeo,

vista l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in particolare l'obiettivo 4 sull'istruzione di qualità, l'obiettivo 11 su città e comunità sostenibili e l'obiettivo 13 sull'azione per il clima,

vista la relazione del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico del 4 aprile 2022 dal titolo «Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change» (Cambiamenti climatici 2022: mitigazione dei cambiamenti climatici),

visto l'accordo adottato in occasione della 21a Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP21) tenutasi a Parigi il 12 dicembre 2015 (accordo di Parigi),

vista la comunicazione della Commissione del 15 settembre 2021 dal titolo «Nuovo Bauhaus europeo: Bello, sostenibile, insieme» (COM(2021)0573),

vista la comunicazione della Commissione del 10 giugno 2016 dal titolo «Una nuova agenda per le competenze per l'Europa: lavorare insieme per promuovere il capitale umano, l'occupabilità e la competitività» (COM(2016)0381),

vista la comunicazione della Commissione, del 22 maggio 2018, dal titolo «Una nuova agenda europea per la cultura» (COM(2018)0267),

vista la comunicazione della Commissione, del 14 ottobre 2020, dal titolo «Un'ondata di ristrutturazioni per l'Europa: inverdire gli edifici, creare posti di lavoro e migliorare la vita» (COM(2020)0662),

vista la comunicazione della Commissione del 30 giugno 2021 dal titolo «Una visione a lungo termine per le zone rurali dell'UE: verso zone rurali più forti, connesse, resilienti e prospere entro il 2040» (COM(2021)0345),

vista la comunicazione della Commissione, del 14 luglio 2021, dal titolo «Pronti per il 55 %: realizzare l'obiettivo climatico dell'UE per il 2030 lungo il cammino verso la neutralità climatica» (COM(2021)0550),

vista la comunicazione della Commissione dell'8 marzo 2022 dal titolo «REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili» (COM(2022)0108),

viste le conclusioni del Consiglio del 30 novembre 2021 sulla cultura, l'architettura di qualità e l'ambiente edificato quali elementi chiave dell'iniziativa per un nuovo Bauhaus europeo (1),

viste le conclusioni del Consiglio, del 15 novembre 2018, sul piano di lavoro per la cultura 2019-2022 (2),

vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2021 sulla situazione degli artisti e la ripresa culturale nell'Unione europea (3),

vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2022 sul ruolo della cultura, dell'istruzione, dei media e dello sport nella lotta contro il razzismo (4),

vista la sua risoluzione del 17 settembre 2020 sulla ripresa culturale dell'Europa (5),

vista la sua risoluzione del 17 settembre 2020 sulla massimizzazione del potenziale di efficienza energetica del parco immobiliare dell'Unione europea (6),

vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2020 sulla strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (7),

vista la sua risoluzione del 20 gennaio 2021 sulla possibilità di garantire un'eredità politica efficace all'Anno europeo del patrimonio culturale (8),

vista la sua risoluzione dell'11 novembre 2021 sullo spazio europeo di ricerca: un approccio olistico condiviso (9),

vista la sua risoluzione del 25 marzo 2021 sulla politica di coesione e le strategie ambientali regionali nella lotta contro i cambiamenti climatici (10),

visto il regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione (11) (regolamento Orizzonte Europa),

visto il regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) (12),

visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (13),

visto il regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) (14),

visto il regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021 che istituisce il programma Europa digitale (15),

visto il regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (16),

visto il regolamento (UE) 2021/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) (17),

visto il regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma «corpo europeo di solidarietà» (18),

vista la nuova Carta di Lipsia — «The transformative power of cities for the common good» (Il potere trasformativo delle città per il bene comune) adottata durante la riunione ministeriale informale sullo sviluppo urbano il 30 novembre 2020,

vista la relazione del gruppo di lavoro «Metodo aperto di coordinamento» di esperti degli Stati membri, del 6 ottobre 2021, dal titolo «Towards a Shared Culture of Architecture: investing in a high-quality living environment for everyone» (Verso una cultura condivisa dell'architettura — Investire in un ambiente di vita di alta qualità per tutti),

visti la dichiarazione di Davos adottata dalla Conferenza dei ministri della cultura il 22 gennaio 2018 dal titolo «Towards a high-quality Baukultur for Europe» (Verso una Baukultur di alta qualità per l'Europa) e il sistema di qualità Davos Baukultur intitolato «Otto criteri per una Baukultur di qualità», sviluppato in seguito,

vista la relazione finale della commissione del governo del Regno Unito «Building Better, Building Beautiful» del 30 gennaio 2020, intitolata «Living with beauty» (Vivere con la bellezza),

visto l'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 17 sul diritto di proprietà, l'articolo 18 sul diritto di asilo, l'articolo 19 sulla protezione in caso di allontanamento, di espulsione o di estradizione, l'articolo 26 sull'inserimento dei disabili, l'articolo 34 sulla sicurezza sociale e l'assistenza sociale, l'articolo 36 sull'accesso ai servizi di interesse economico generale e l'articolo 37 sulla tutela dell'ambiente,

visto il pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare il capo III sulla protezione e sociale e l'inclusione, il principio 19 sugli alloggi e l'assistenza ai senzatetto e il principio 20 sull'accesso ai servizi essenziali,

visto il lavoro svolto sul nuovo Bauhaus europeo dal Centro comune di ricerca della Commissione,

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

visti i pareri della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

vista la relazione congiunta della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per la cultura e l'istruzione (A9-0213/2022),

A.

considerando che l'Europa si trova in un momento di transizione ecologica, digitale e sociale, che sta subendo un'accelerazione dovuta all'impatto economico e sociale della COVID-19; che la situazione geopolitica dell'Europa sta cambiando a seguito dell'aggressione russa contro l'Ucraina; che il populismo, l'estremismo e il sentimento antieuropeo sono in aumento;

B.

considerando che l'UE risponde alle sfide poste dal degrado ambientale, dai cambiamenti climatici e dalla crescente scarsità di risorse naturali, sfide che richiedono un'azione politica ambiziosa e di vasta portata per attuare il Green Deal europeo, che sta guidando la ricerca di rinnovamento e innovazione nel rispetto dei limiti del pianeta; che, in quanto «anima» del Green Deal europeo, il nuovo Bauhaus europeo mira ad affrontare le esigenze spaziali e ambientali dell'Europa in modo transdisciplinare, sostenibile, inclusivo ed estetico;

C.

considerando che la transizione verso un'economia climaticamente neutra entro il 2050 rappresenta una grande opportunità ma altresì una sfida per l'Unione, i suoi Stati membri e le imprese di ogni settore; che il nuovo Bauhaus europeo deve reinterpretare il Bauhaus originario alla luce della crisi climatica, della guerra, della pandemia e delle catastrofi naturali, che stanno aumentando le disuguaglianze sociali;

D.

considerando che la cultura e la libertà delle arti contribuiscono in modo significativo alla vivacità di una società, consentendoci di vivere meglio insieme, di costruire società democratiche, inclusive e libere e di riconquistare un senso comune di identità e appartenenza; che tutti dovrebbero avere il diritto di accedere e partecipare alla cultura; che la cultura è altresì essenziale per esplorare le complesse sfide della società e che gli spazi culturali sono luoghi essenziali per la libertà di espressione e il dibattito;

E.

considerando che per l'UE la cultura è un settore strategico che contribuisce a rafforzarne l'economia attraverso il suo significativo contributo al PIL e all'occupazione e il suo contributo indiretto ad altri settori e industrie; che i settori e le industrie culturali e creativi sono stati uno dei comparti più duramente colpiti dalla pandemia, si stanno riprendendo più lentamente rispetto al resto dell'economia dell'UE e dovrebbero pertanto essere ulteriormente promossi e sostenuti; che il nuovo Bauhaus europeo può consentire ulteriori investimenti nel settore e coinvolgere diversi attori nella sua attuazione sul campo;

F.

considerando che l'architettura, la pianificazione urbana e territoriale, la mobilità, la progettazione, le arti, la sociologia e l'ingegneria sono complementari e fondamentali per la costruzione di una società inclusiva, sostenibile e bella; che tali settori, che svolgono un ruolo fondamentale nel promuovere la ricerca e l'innovazione per lo sviluppo sostenibile, una cultura edilizia sostenibile e soluzioni innovative ed efficienti in termini di spazio, in linea con la nostra transizione verde e digitale, sono stati perturbati dalla crisi causata dalla pandemia di COVID-19;

G.

considerando l'urgenza di sviluppare modelli economici più sostenibili nei settori dell'edilizia e dell'energia, che favoriscano l'economia circolare e contribuiscano a combattere la povertà energetica e a raggiungere gli obiettivi climatici dell'Unione;

H.

considerando che gli edifici sono responsabili del 40 % del consumo energetico dell'UE e del 36 % delle sue emissioni di gas serra legate all'energia (19);

I.

considerando che la strategia dell'ondata di ristrutturazioni mira a raddoppiare il tasso di ristrutturazione degli edifici in Europa, avendo come obiettivo ristrutturare oltre 35 milioni di edifici e creare fino a 160 000 posti di lavoro nel settore edilizio;

J.

considerando che l'accesso all'alloggio è un diritto fondamentale; che fenomeno dei senzatetto e la mancanza di accesso ad alloggi di qualità a prezzi abbordabili costituiscono una crisi in parti dell'UE;

K.

considerando che le città sono luoghi di pluralismo, creatività e solidarietà; che una pianificazione e una progettazione inadeguate nella sfera pubblico e la crescita dell'espansione urbana incontrollata hanno condotto alla perdita della qualità edilizia in tutta Europa; che il nuovo Bauhaus europeo ha il potenziale per studiare le opportunità di utilizzo del limitato spazio urbano in modo sostenibile, estetico e inclusivo, collegare meglio le zone urbane e rurali e garantire la partecipazione degli abitanti alla pianificazione territoriale e di aiutarli a riprendersi la città in quanto spazio creato per l'interazione e le attività culturali;

L.

considerando che la costruzione di un futuro migliore inizia con un'istruzione e una formazione di qualità, che comprendono l'istruzione ambientale, la formazione professionale e l'apprendimento permanente, tra l'altro attraverso opportunità di apprendimento online che dovrebbero essere accessibili a tutti, nonché la riqualificazione e l'aggiornamento delle competenze; che l'accesso a un'istruzione di qualità è un diritto fondamentale; che l'istruzione e la cultura sono essenziali per lo sviluppo personale e svolgono un ruolo cruciale nella partecipazione democratica e civica dei cittadini; che un ambiente edificato di alta qualità richiede la formazione di professionisti, artigiani e operatori culturali qualificati; che il conseguimento dell'autonomia strategica dell'Unione dipende dalla sua capacità di eccellere in materia di istruzione, ricerca e innovazione;

M.

considerando che il patrimonio culturale, che riflette i valori di una comunità, risente sempre più dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale e deve far fronte ad altre sfide quali la carenza di investimenti, la cattiva pianificazione e la gestione inadeguata dei flussi turistici; che il nuovo Bauhaus europeo può contribuire a preservarlo, ripristinarlo, adattarlo e proteggerlo per il futuro; che i professionisti del settore edilizio devono contribuire al bene comune rispettando il patrimonio culturale;

N.

considerando che i progetti del nuovo Bauhaus europeo richiedono sia un quadro normativo di sostegno, conforme alla legislazione settoriale dell'UE, sia pratiche sostenibili in materia di appalti pubblici;

O.

considerando che le azioni di guerra della Russia stanno deliberatamente prendendo di mira le infrastrutture pubbliche, le abitazioni, il patrimonio culturale e altre infrastrutture civili in Ucraina;

Obiettivi principali

1.

ricorda che il movimento storico Bauhaus ha creato un cambiamento di paradigma nella progettazione, nell'architettura e nelle arti, lasciandoci importanti eredità come l'ottimizzazione del rapporto tra forma e funzione, con l'obiettivo di democratizzare la cultura, il che ha prodotto una riconsiderazione e un'innovazione radicali e ha rispecchiato autentici cambiamenti culturali e sociali in un contesto artistico e formativo progressista all'indomani della prima guerra mondiale, offrendo nel contempo benefici concreti alle persone; osserva che, allo stesso modo, il nuovo Bauhaus europeo può avere un impatto positivo sulla nostra vita quotidiana, creando reali cambiamenti sul campo e contribuendo a una transizione giusta;

2.

accoglie con favore l'iniziativa del nuovo Bauhaus europeo, che aspira a creare un movimento culturale paneuropeo che contribuirà a creare un ambiente di vita più intelligente, sostenibile, inclusivo e piacevole e promuoverà la conoscenza locale e globale; sottolinea che tale iniziativa deve concentrarsi in primo luogo sul miglioramento della qualità della vita delle persone creando spazi di vita sani e a prezzi accessibili, ripensando lo status quo e trasformando gli spazi, gli edifici, le città e i territori in cui vivono, anche in zone e regioni meno sviluppate, suburbane, rurali, remote o transfrontaliere, in linea con l'agenda urbana per l'UE e sulla base dei risultati positivi del lavoro svolto da URBACT, migliorando nel contempo la coesistenza e lo spazio pubblico per la coesione sociale e territoriale e la vita democratica, affrontando la segregazione spaziale e l'esclusione storica dei gruppi sociali e proteggendo l'ambiente durante la pianificazione e la costruzione di edifici e spazi circostanti;

3.

riconosce che il nuovo Bauhaus europeo è un'iniziativa creativa e interdisciplinare che riunisce per la prima volta l'architettura, la progettazione, le arti e la scienza in prima linea nelle politiche dell'UE, mirando nel contempo a contribuire ad altri programmi e iniziative dell'Unione, comprese le sue transizioni digitale e verde, rendendo il Green Deal europeo un'esperienza tangibile, positiva e inclusiva per tutti e conferendogli una dimensione creativa e culturale, avviando in tal modo la prossima ondata di innovazione; evidenzia che il nuovo Bauhaus europeo deve anche proteggere i cittadini dalle catastrofi naturali e climatiche includendo nei suoi obiettivi una componente di sicurezza; osserva che ciò stimolerà lo sviluppo di nuove modalità di costruzione e l'utilizzo di materiali da costruzione innovativi, di alta qualità, sostenibili e resilienti, anche nel contesto della ricostruzione post-catastrofe;

4.

ribadisce che il nuovo Bauhaus europeo ha il potenziale per ridefinire il modo in cui sono concepite le politiche, anche attraverso il dialogo con le comunità, per promuovere politiche e sviluppi legislativi che hanno un impatto sull'ambiente edificato e sul benessere della forza lavoro, e per plasmare l'ambiente del futuro rispondendo alla necessità di spazi accessibili e adatti agli stili di vita nuovi e in evoluzione, quali spazi destinati a configurazioni domestiche non tradizionali, alloggi multigenerazionali, spazi di lavoro e di co-working flessibili, ambienti urbani a misura di bambino e spazi più sicuri per le donne e le persone vulnerabili; insiste sul fatto che il nuovo Bauhaus europeo deve mostrare un livello di ambizione in linea con gli impegni dell'Unione in materia di clima e definire orientamenti per gli Stati membri, compresi gli enti locali e regionali, ai fini della sua attuazione;

5.

sottolinea che, per avere successo, il nuovo Bauhaus europeo deve essere accessibile, trasparente, abbordabile, socialmente e geograficamente equo e inclusivo e deve coinvolgere attivamente i cittadini dell'UE, le organizzazioni comunitarie di base e i residenti locali, assicurando la diversità sociale e territoriale e sostenendo tutte le dimensioni dei progetti, operando dal basso verso l'alto — dalla concezione dei progetti alla loro realizzazione e valutazione — adottando nel contempo misure attive per prevenire approcci elitari o effetti negativi della gentrificazione e migliorando le consultazioni e la partecipazione dei cittadini; pone in rilievo la necessità di coinvolgere i giovani nell'iniziativa, in particolare i giovani architetti, artisti e lavoratori delle industrie e dei settori culturali e creativi;

6.

evidenzia l'importanza di garantire l'accessibilità alle persone con disabilità o a mobilità ridotta, alle persone con esigenze speciali e ai gruppi svantaggiati, rendendo accessibili a tutti i servizi pubblici e la vita culturale, sociale ed economica; sottolinea a questo proposito l'importanza di una buona progettazione; insiste sul fatto che le risorse devono essere destinate anche alle comunità escluse, emarginate e svantaggiate;

7.

ritiene che questo movimento culturale innovativo abbia il potenziale per rendere l'Europa un leader mondiale nel campo dell'architettura, della pianificazione del territorio e dello spazio, della progettazione, della cultura, della mobilità e della logistica sostenibili, della tecnologia, dell'economia circolare, dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili, promuovendo modalità migliori di vivere, lavorare e intraprendere attività ricreative insieme, che possono essere applicate anche al di fuori dell'UE; ritiene che l'innovazione sociale e tecnologica debba essere adeguatamente sostenuta, anche attraverso investimenti pubblici e privati nella ricerca e nello sviluppo;

8.

invita la Commissione ad ampliare ulteriormente la portata del nuovo Bauhaus europeo coinvolgendo i paesi associati e partner al di fuori dell'UE a partecipare all'iniziativa, anche attraverso un dialogo permanente in materia; riconosce che il nuovo Bauhaus europeo ha il potenziale per contribuire alla ricostruzione postbellica delle città, delle società e dell'economia, in particolare nel contesto della guerra in corso in Ucraina e con il coinvolgimento delle industrie e dei settori culturali e creativi ucraini e dei loro professionisti;

Finanziamento e governance

9.

sottolinea che durante i primi anni della sua esistenza, il nuovo Bauhaus europeo non è stato in grado di raggiungere tutti i paesi dell'UE e le parti interessate al loro interno; esorta la Commissione e gli Stati membri a sensibilizzare in merito a tale iniziativa e a migliorare il coordinamento tra tutti i livelli di governance, che dovrebbero avere un accesso tempestivo ed equo alle informazioni, alle opportunità e ai finanziamenti; incoraggia la Commissione a tenere riunioni periodiche con gli Stati membri e i paesi partner e a istituire punti focali negli Stati membri per facilitare l'attuazione dell'iniziativa e l'accesso ai finanziamenti; evidenzia l'importanza di risorse adeguate a livello nazionale e dell'UE per sostenere l'attuazione del nuovo Bauhaus europeo sul campo e lo sviluppo di modelli e procedure di finanziamento su misura, nonché per ridurre al minimo gli oneri amministrativi;

10.

incoraggia gli Stati membri ad attuare il nuovo Bauhaus europeo nelle rispettive politiche nazionali; sottolinea che l'iniziativa può contribuire ad affrontare le notevoli disparità tra gli Stati membri in termini di capacità di conseguire gli obiettivi da essa stabiliti, garantendo in tal modo parità di condizioni; incoraggia tutte le autorità pubbliche, comprese le istituzioni dell'Unione, a integrare i principi del nuovo Bauhaus europeo nella gestione del proprio ambiente edificato e nelle procedure di appalto pubblico;

11.

invita la Commissione a creare un modello di governance integrato, non discriminatorio, trasparente, responsabile e territorialmente strutturato per il nuovo Bauhaus europeo, che includa il coinvolgimento e la titolarità pubblici, attraverso un'adeguata pianificazione territoriale e sulla base di un quadro di governance globale;

12.

chiede alla Commissione di fornire informazioni tempestive sulle modalità di partecipazione al nuovo Bauhaus europeo, anche attraverso l'assistenza tecnica ai portatori di interessi e le migliori pratiche, e di chiarire i criteri generali per la selezione e la valutazione dei progetti e delle iniziative del nuovo Bauhaus europeo e per l'assegnazione dei fondi, in particolare:

il sostegno all'attuazione di politiche chiave (ad esempio il Green Deal europeo e le politiche ambientali, industriali, sociali e culturali),

l'applicazione dei principi guida del nuovo Bauhaus europeo, vale a dire i principi di sostenibilità, inclusività ed estetica, anche prendendo ispirazione dal sistema di Davos per la qualità nella Baukultur,

la creazione di nuovi posti di lavoro che offrano condizioni lavorative e opportunità commerciali di qualità, apportando valore economico e migliorando la competitività europea, in linea con i principi della finanza sostenibile, con particolare attenzione alla semplificazione delle procedure di richiesta del marchio del nuovo Bauhaus europeo e dei finanziamenti dell'UE, nonché al rafforzamento della redditività delle piccole e medie imprese (PMI) e al contributo alla circolarità e alla sostenibilità dell'economia europea,

la promozione dell'accessibilità mediante l'applicazione di criteri di progetto specifici, nonché l'accessibilità economica, l'inclusività, l'integrazione della dimensione di genere, la diversità, il pluralismo, la sicurezza e lo sviluppo del capitale sociale civile,

la promozione della partecipazione e del collegamento di tutti i portatori di interessi, compresi i governi locali e regionali, la società civile e le organizzazioni gestite dalle comunità, gli individui interessati, i professionisti e le loro organizzazioni rappresentative,

il coinvolgimento delle industrie e dei settori culturali e creativi, inclusi i creatori culturali,

la garanzia dell'allineamento del nuovo Bauhaus europeo agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, sulla base degli indicatori dell'Agenda 2030, all'impegno dell'Unione nell'ambito dell'accordo di Parigi, alle politiche dell'UE in materia di clima, ambiente, biodiversità ed energia, al pilastro europeo dei diritti sociali e ai valori europei fondamentali;

13.

invita la Commissione a rendere i principi del nuovo Bauhaus europeo parte integrante di tutta la legislazione futura pertinente, sottolineando nel contempo la necessità di sincronizzare il nuovo Bauhaus europeo con la legislazione, i programmi e le iniziative esistenti dell'Unione e garantendo che il quadro normativo vigente, come la direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva sull'efficienza energetica, sostenga le ambizioni e l'attuazione dell'iniziativa;

14.

chiede inoltre che siano elaborati criteri specifici per i settori pertinenti, in particolare l'edilizia e l'architettura, l'energia, la mobilità, la progettazione, la tecnologia, il turismo, l'istruzione e le competenze, l'artigianato, la cultura e le arti e il patrimonio culturale, in stretta cooperazione con i portatori di interessi di tali settori, tenendo conto delle certificazioni e delle norme settoriali, e chiede azioni volte a promuovere sinergie tra tali settori; ricorda che è fondamentale tenere conto dell'equilibrio geografico al fine di consentire al nuovo Bauhaus europeo di diffondersi equamente nell'UE e oltre; sottolinea inoltre che i progetti non devono essere transnazionali per ottenere il marchio del nuovo Bauhaus europeo;

15.

deplora la mancanza di chiarezza sui finanziamenti destinati al nuovo Bauhaus europeo a partire dal 2023; chiede che il regolamento Orizzonte Europa sia modificato durante la revisione intermedia dell'attuale quadro finanziario pluriennale (QFP) al fine di creare una missione concernente il nuovo Bauhaus europeo finanziata con 500 milioni di EUR; sottolinea che il programma dovrebbe essere sostenuto anche da altri programmi pertinenti al fine di generare un impatto aggiuntivo e che i programmi esistenti dell'Unione possono contribuire al conseguimento degli obiettivi del nuovo Bauhaus europeo; invita la Commissione a garantire che il nuovo Bauhaus europeo integri altre politiche dell'UE, compresa la politica di coesione, e a includere il sostegno al nuovo Bauhaus europeo in accordi e programmi di partenariato, sostenuti dalle politiche strutturali e di coesione dell'UE;

16.

invita la Commissione a presentare quanto prima una proposta volta a rendere il nuovo Bauhaus europeo un nuovo programma autonomo dell'UE entro il prossimo QFP, in base al quale idee e obiettivi concreti dovrebbero essere accompagnati da finanziamenti adeguati; riconosce gli sforzi compiuti dalla Commissione per lanciare i primi inviti a presentare progetti attingendo ai fondi dei programmi esistenti, ma ritiene che il loro impatto non sia proporzionato al livello di ambizione del progetto; insiste sul fatto che ciò richiederà nuove risorse con una linea di bilancio specifica e stabile; evidenzia che questo nuovo programma non deve né ridurre il finanziamento di altri programmi sottofinanziati, in particolare Europa creativa, Erasmus+ e il Corpo europeo di solidarietà, nonostante i legami e le sinergie che può creare con essi, né distogliere l'attenzione dalle loro priorità politiche concordate; sottolinea che le risorse del nuovo Bauhaus europeo dovrebbero essere destinate in particolare alla ricerca e all'innovazione;

17.

invita la Commissione a elaborare un piano chiaro per attrarre investimenti pubblici e privati etici, compreso il crowdfunding, con particolare attenzione alla promozione della leadership femminile nel capitale di rischio e nelle start-up; incoraggia gli Stati membri, nei limiti del loro margine di bilancio, ad assegnare finanziamenti adeguati in linea con i principi del nuovo Bauhaus europeo, mediante i rispettivi piani per la ripresa e la resilienza e i fondi strutturali e di investimento europei, a favore di progetti conformi ai principi e agli obiettivi dell'iniziativa, al fine di stimolare lo sviluppo sostenibile e includere partenariati che coinvolgano soggetti pubblici e privati; osserva che ciò produrrà risultati tangibili sul campo; sottolinea che il nuovo Bauhaus europeo dovrebbe altresì contribuire alla creazione di spazi ed edifici che favoriscano l'imprenditorialità;

18.

esprime la necessità di andare oltre le fasi di co-progettazione, realizzazione e diffusione, garantendo la presenza del pensiero creativo in tutte le fasi; invita la Commissione a istituire un meccanismo di monitoraggio e valutazione trasparente e basato su dati concreti che coinvolga tutti i portatori di interessi, che dovrebbe riesaminare costantemente tutte le attività del nuovo Bauhaus europeo a livello nazionale e dell'UE, compresi il loro impatto sociale e climatico, il loro impatto sullo sviluppo delle regioni e la loro effettiva creazione di valore nel tempo, e a riferire periodicamente al Parlamento e al Consiglio; attende di ricevere la prima relazione di monitoraggio nel 2022;

Sviluppo e ambiti prioritari

19.

ritiene che il movimento del nuovo Bauhaus europeo dovrebbe promuovere stili di vita più sostenibili, socialmente inclusivi e innovativi, basati su nuove modalità olistiche di pianificare, costruire e abitare il nostro ambiente edificato, con un coinvolgimento significativo dei residenti nei processi decisionali, al fine di rispondere alle esigenze emergenti e modificare i modelli di consumo e di mobilità, nonché di contribuire a garantire alloggi dignitosi, di qualità e a prezzi accessibili per tutti, in particolare per i gruppi vulnerabili, anche contrastando l'esclusione abitativa e il fenomeno dei senzatetto;

20.

considera il nuovo Bauhaus europeo un'opportunità per prevedere una rigenerazione verde degli spazi pubblici correttamente progettata e intesa a raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione, per ammodernare e cambiare destinazione agli edifici obsoleti, per trasformare vecchie aree industriali in nuovi spazi verdi urbani e pubblici, nonché per costruire le relative infrastrutture volte a favorire l'attività fisica e gli scambi culturali e di conoscenze;

21.

chiede che il nuovo Bauhaus europeo promuova «le città dei 15 minuti» al fine di rendere accessibili a piedi per i cittadini tutti i servizi e le strutture essenziali e fornire soluzioni innovative per lo sviluppo di zone urbane sostenibili, comprese soluzioni di mobilità sostenibile; evidenzia la necessità che il nuovo Bauhaus europeo promuova edifici abbordabili, socialmente inclusivi ed efficienti dal punto di vista energetico, nonché contribuisca a un trasferimento modale verso trasporti pubblici e collettivi e mezzi di trasporto meno inquinanti;

22.

sottolinea l'importanza di trasformare, migliorare e ammodernare il parco immobiliare esistente, compresi gli edifici progettati e costruiti in modo inadeguato da regimi totalitari, utilizzare soluzioni di origine naturale quale il legno, ridurre i rifiuti e aumentare la durabilità, la riutilizzabilità e la circolarità nell'ambiente edificato; insiste sul fatto che in ciò si dovrebbero preferire la ristrutturazione e il riutilizzo adattativo alle demolizioni e alle nuove costruzioni, a seconda dei casi, rimuovendo gli ostacoli relativi alla gestione e al trasporto dei rifiuti, nonché prevedere la sensibilizzazione dei cittadini circa il carbonio contenuto e immagazzinato nei materiali affinché possano compiere scelte informate;

23.

sottolinea che il nuovo Bauhaus europeo dovrebbe sostenere iniziative volte alla costruzione e alla ristrutturazione di alloggi sociali che siano abbordabili, di alta qualità ed efficienti da un punto di vista energetico;

24.

invita gli Stati membri a elaborare programmi di studio innovativi in linea con i principi e gli obiettivi del nuovo Bauhaus europeo per l'educazione culturale e lo sviluppo di competenze spaziali, creative, di orientamento e di disegno, nonché a integrare i principi chiave del nuovo Bauhaus europeo e le competenze verdi e digitali nell'istruzione informale, non formale e superiore, nella formazione professionale e nell'apprendimento permanente, anche mediante l'aggiornamento e la riqualificazione dei professionisti pertinenti, il che contribuirà anche a realizzare l'agenda per le competenze per l'Europa; sottolinea l'importanza di sensibilizzare ed educare al rispetto dell'ambiente e del patrimonio storico e culturale, in consultazione con la coalizione «Istruzione per il clima»; invita l'UE a promuovere tali sforzi; invita la Commissione a rendere le opportunità di mobilità parte integrante del nuovo Bauhaus europeo, in particolare per quanto riguarda l'istruzione e la formazione professionale, gli studenti universitari delle discipline correlate e i professionisti qualificati nell'ambito delle industrie e dei settori culturali e creativi;

25.

esorta gli Stati membri e la Commissione a integrare tutti gli aspetti del triangolo della conoscenza — innovazione, ricerca e istruzione — promuovendo partenariati tra istituti di istruzione superiore, anche mediante le alleanze universitarie europee, organizzazioni di ricerca, compresi i centri di ricerca nei settori architettonico e culturale, e il settore industriale, comprese le microimprese e le PMI pertinenti, le imprese sociali e le start-up, in stretta collaborazione con l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) e il Centro comune di ricerca; ritiene che la comunità della conoscenza e dell'innovazione dell'EIT dedicata ai settori e alle industrie culturali e creative dovrebbe mettere le sue competenze a disposizione degli obiettivi del nuovo Bauhaus europeo, in particolare negli Stati membri e nelle regioni caratterizzati da una capacità di innovazione moderata;

26.

sottolinea che il nuovo Bauhaus europeo potrebbe sostenere la sicurezza e l'efficienza energetica incoraggiando gli investimenti e incentivando l'utilizzo di materiali e soluzioni a basso consumo energetico, a emissioni zero e a bassa intensità di carbonio, anche attraverso modelli per la produzione di energia rinnovabile cooperativi e di proprietà delle comunità e progetti che prevedono l'utilizzo del calore residuo e di sistemi energetici integrati;

27.

richiama l'attenzione sulla questione urgente dell'aumento dei prezzi dell'energia e sul conseguente aumento della povertà energetica tra le famiglie dell'UE; sottolinea che i progetti del nuovo Bauhaus europeo hanno un ruolo fondamentale nella lotta alla povertà energetica e nella tutela delle famiglie vulnerabili attraverso soluzioni innovative applicate ai settori dell'edilizia, delle costruzioni, dell'industria e dei materiali, tenendo conto del fatto che ciò è una condizione preliminare per conseguire una transizione energetica giusta ed equa;

28.

evidenzia che il nuovo Bauhaus europeo potrebbe agevolare la transizione digitale migliorando la connettività al fine di attenuare il divario digitale, ottenere soluzioni più efficienti, inclusive, accessibili ed ecosostenibili, nonché potenziare l'utilizzo di risorse e competenze locali;

29.

riconosce il nuovo Bauhaus europeo quale catalizzatore per apportare cambiamenti trasformativi agli ecosistemi creativi, edilizi e aziendali e ai fini di una nuova comprensione e qualità della pianificazione, della progettazione e della costruzione, che comprenda l'applicazione di tecnologie digitali nell'intero ciclo di vita degli edifici, lo sviluppo di capacità per la creazione di modelli innovativi e tecnologie digitali per la pianificazione urbana, anche attraverso il rafforzamento della cooperazione transfrontaliera per lo scambio di dati e l'attuazione dei principi di circolarità ed efficienza delle risorse nella transizione verso la neutralità carbonica;

30.

chiede che il nuovo Bauhaus europeo crei incentivi volti a incoraggiare l'utilizzo di tecnologie e materiali sostenibili e durevoli, promuovendo soluzioni ambientali ed energetiche intelligenti nonché innovazioni per quanto riguarda materiali, processi, automazione e tecniche con modalità rinnovabili, riciclabili ed efficienti sotto il profilo dei costi e che riducano le emissioni di gas a effetto serra, quali elementi prefabbricati con materiali sostenibili, infrastrutture fotovoltaiche o di ricarica, materiali di origine biologica e geologica e tecniche di costruzione testate localmente; in tale contesto, sottolinea l'importanza di agevolare l'approvvigionamento delle risorse necessarie alla produzione di tali materiali di costruzione, comprese le materie prime, garantendo al contempo parità di condizioni ed evitando distorsioni del mercato;

31.

riconosce che l'aspetto culturale del nuovo Bauhaus europeo è fondamentale per la sua dimensione sociale e democratica; invita al contempo la Commissione a definire e sviluppare una nuova metodologia di progettazione per il nuovo Bauhaus europeo fondata su dati concreti al fine di garantire che i processi di trasformazione di spazi, edifici, città e territori si basino sulla ricerca scientifica e, in tal modo, conseguano i migliori risultati possibili;

32.

accoglie con favore l'approccio innovativo e integrato proposto dal nuovo Bauhaus europeo, che suggerisce l'uso efficiente dello spazio, la conservazione, il restauro, la valorizzazione, la promozione e il riuso del patrimonio storico, culturale e naturale; invita la Commissione e gli Stati membri a considerare il nuovo Bauhaus europeo come un'opportunità per una migliore tutela del ricco patrimonio culturale dell'Europa dall'impatto del degrado ambientale, del turismo gestito inadeguatamente e di altre sfide; sottolinea che, attraverso una ristrutturazione intelligente che includa una migliore efficienza energetica, la trasformazione e il riutilizzo adattivo, i siti del patrimonio storico e culturale possono trovare nuovi e più ampi usi; riconosce nella digitalizzazione un mezzo di valorizzazione del patrimonio culturale;

Attuazione

33.

invita la Commissione e gli Stati membri a collegare il nuovo Bauhaus europeo all'ondata di ristrutturazioni, sfruttando le soluzioni innovative offerte dal progetto per una ristrutturazione del nostro parco immobiliare onnicomprensiva, olistica e ottimale in funzione della qualità e dei costi; sottolinea che ciò dovrebbe basarsi su un'accurata analisi del ciclo di vita degli edifici che sia attenta al contesto specifico per ciascun sito, comprese l'estetica del luogo e le caratteristiche architettoniche, superando l'efficienza energetica per includere una migliore qualità degli ambienti interni, energia rinnovabile, durabilità, accessibilità, sicurezza e l'eliminazione di sostanze nocive; esorta la Commissione e gli Stati membri ad agire per aumentare rapidamente il tasso di ristrutturazione, anche abbattendo ulteriori ostacoli che ne possano compromettere l'andamento;

34.

ritiene che l'impatto ambientale e sociale di tutti i progetti del nuovo Bauhaus europeo debba essere oggetto di valutazione durante tutto il loro ciclo di vita;

35.

invita la Commissione a integrare ulteriormente il quadro di riferimento per gli edifici sostenibili Level(s) recentemente istituito, al fine di accrescere la sostenibilità nel settore; sottolinea la necessità di ottimizzare tale quadro per renderlo più accessibile ai professionisti del settore edilizio; insiste su un aggiornamento costante del quadro affinché vi siano inclusi nuovi risultati e conclusioni dei progetti del nuovo Bauhaus europeo;

36.

sostiene la creazione di un marchio del nuovo Bauhaus europeo, in collaborazione con i portatori di interessi pertinenti, basato su criteri chiari applicati in modo globale, olistico e inclusivo, che valuti il valore economico, ambientale, sociale e in termini di sostenibilità di un progetto e promuova al contempo sinergie con marchi e strumenti già esistenti, al fine di rendere i progetti e i prodotti con cui conseguire i principali obiettivi del nuovo Bauhaus europeo riconoscibili e più facilmente ammissibili ai finanziamenti; invita la Commissione a garantire che i regimi di finanziamento dell'UE creino incentivi per richiedere il marchio, anche per i progetti promossi dai cittadini e dalle comunità; chiede che si esamini la diffusione del marchio sul mercato; sottolinea che i progetti del nuovo Bauhaus europeo nel settore edilizio dovrebbero basarsi su un'accurata analisi del ciclo di vita degli edifici, nonché su un'analisi dei costi dello stesso;

37.

invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare il coinvolgimento diretto delle autorità locali e regionali nella progettazione e attuazione dei progetti, anche elaborando orientamenti specifici di applicazione e sviluppando la loro capacità di attuazione del nuovo Bauhaus europeo; esorta le autorità locali e regionali a indagare in che modo le istituzioni culturali locali possono trarre beneficio dall'attuazione dei principi del nuovo Bauhaus europeo, in particolare al fine di mitigare la propria impronta climatica;

38.

sottolinea, a tale riguardo, che l'azione preparatoria riguardo alla «Piattaforma di gestione delle conoscenze del nuovo Bauhaus europeo» all'interno del bilancio 2022 può contribuire a razionalizzare gli orientamenti e a condividere le informazioni sulle opportunità di finanziamento per i potenziali richiedenti e può essere ulteriormente ampliata a partire dal 2023;

39.

sottolinea l'importanza di prevedere una maggiore flessibilità per le autorità locali e regionali affinché possano sperimentare con i progetti del nuovo Bauhaus europeo ed evidenzia il potenziale insito nel consentire spazi di sperimentazione normativa per promuovere l'innovazione nell'ambito dell'economia circolare e del nuovo Bauhaus europeo;

40.

ritiene che il nuovo Bauhaus europeo dovrebbe far parte di un più ampio accordo culturale per l'Europa; sottolinea che il nuovo Bauhaus europeo dovrebbe accogliere e promuovere il potenziale inutilizzato delle industrie e dei settori culturali e creativi, compresi i creatori culturali, quali motori di crescita economica sostenibile e di servizi e prodotti innovativi e di alta qualità, garantendo il coinvolgimento di tali settori e industrie con il sostegno di orientamenti mirati e creando nuove opportunità di collaborazione, apprendimento reciproco, sviluppo di capacità e scambi culturali, assicurando al contempo condizioni eque di lavoro e di retribuzione per gli attori coinvolti; sottolinea la necessità di promuovere la sostenibilità ambientale degli eventi culturali collegati al nuovo Bauhaus europeo;

41.

invita la Commissione a consentire al Parlamento di essere maggiormente coinvolto nei pertinenti organismi del nuovo Bauhaus europeo, come la tavola rotonda ad alto livello;

42.

chiede al futuro laboratorio del nuovo Bauhaus europeo di contribuire alla ricerca e all'innovazione nell'ambito dei settori prioritari del nuovo Bauhaus europeo; ritiene necessario che il laboratorio del nuovo Bauhaus europeo formuli raccomandazioni innovative, collabori con altre istituzioni, governi nazionali, regionali e locali e portatori di interessi, compresi la società civile e i gruppi a livello di comunità, e stabilisca norme operative e di rendicontazione chiare e trasparenti in linea con l'iniziativa; esorta la Commissione ad accelerare la realizzazione del laboratorio nonché a dotarlo di risorse adeguate;

43.

accoglie con favore la creazione del festival del nuovo Bauhaus europeo e dei premi annuali del nuovo Bauhaus europeo, che dovrebbero riflettere la ricca diversità culturale dell'Unione e cercare sinergie con altri premi ed eventi europei negli stessi ambiti; sottolinea l'importanza di organizzare eventi del nuovo Bauhaus europeo in tutta Europa al fine di raggiungere un maggior numero di cittadini e accrescere la consapevolezza del pubblico in merito all'iniziativa, anche attraverso eventi specifici, festival e la creazione di un anno dedicato al nuovo Bauhaus europeo;

44.

invita la Commissione a stabilire le destinazioni dei festival annuali del nuovo Bauhaus europeo tenendo conto delle città europee scelte dall'UNESCO quali «capitali mondiali dell'architettura»; suggerisce di organizzare il festival del nuovo Bauhaus europeo nelle città dell'UE selezionate come capitali mondiali dell'architettura, così da potenziare la promozione dell'architettura e dell'innovazione europee;

45.

invita la Commissione a creare e aggiornare con regolarità una banca dati pubblica, digitale e facilmente accessibile che raccolga i progetti e le azioni del nuovo Bauhaus europeo al fine di rendere più visibili i risultati dell'iniziativa e di svilupparla ulteriormente sulla base delle migliori pratiche, anche nell'ambito del settore culturale, nonché di rafforzare la condivisione delle conoscenze, la ricerca e lo sviluppo;

46.

chiede il potenziamento degli sforzi di comunicazione, sensibilizzazione e visibilità del nuovo Bauhaus europeo, nel rispetto del multilinguismo, al fine di stimolare la conoscenza, il sostegno e la partecipazione dei cittadini dell'UE all'iniziativa, in particolare attraverso attività partecipative di sensibilizzazione del pubblico e anche attraverso social media e pubblicazioni digitali, quali campagne di sensibilizzazione, una piattaforma che fornisca informazioni, migliori pratiche dei progetti del nuovo Bauhaus europeo da tutti gli Stati membri e contenuti educativi, compresi un modulo sul nuovo Bauhaus europeo, la creazione di strumenti e spazi che facilitino l'apprendimento tra pari e lo scambio di idee e conoscenze, nonché indagini per valutare l'impatto dei progetti del nuovo Bauhaus europeo;

o

o o

47.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU C 501 I del 13.12.2021, pag. 13.

(2)  GU C 460 del 21.12.2018, pag. 12.

(3)  GU C 184 del 5.5.2022, pag. 88.

(4)  Testi approvati: P9_TA(2022)0057.

(5)  GU C 385 del 22.9.2021, pag. 152.

(6)  GU C 385 del 22.9.2021, pag. 68.

(7)  GU C 445 del 29.10.2021, pag. 156.

(8)  GU C 456 del 10.11.2021, pag. 24.

(9)  GU C 205 del 20.5.2022, pag. 17.

(10)  GU C 494 dell'8.12.2021, pag. 26.

(11)  GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1.

(12)  GU L 172 del 17.5.2021, pag. 53.

(13)  GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60.

(14)  GU L 153 del 3.5.2021, pag. 1.

(15)  GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1.

(16)  GU L 189 del 28.5.2021, pag. 1.

(17)  GU L 189 del 28.5.2021, pag. 34.

(18)  GU L 202 dell'8.6.2021, pag. 32.

(19)  Commissione, «In focus: Energy efficiency in buildings» (In evidenza: Efficienza energetica negli edifici), 17 febbraio 2020.


Giovedì 15 settembre 2022

5.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 125/67


P9_TA(2022)0320

Violazione dei diritti umani nel contesto della deportazione forzata di civili ucraini e dell'adozione forzata di minori ucraini in Russia

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2022 sulla violazione dei diritti umani nel contesto della deportazione forzata di civili ucraini e dell'adozione forzata di minori ucraini in Russia (2022/2825(RSP))

(2023/C 125/05)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sull'Ucraina e la Russia, in particolare quelle del 7 aprile (1), 5 maggio (2) e 19 maggio (3) 2022,

vista la Carta delle Nazioni Unite,

vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo,

visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici,

viste le convenzioni dell'Aja,

viste le convenzioni di Ginevra e i relativi protocolli aggiuntivi,

visto lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI),

vista la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre 1989 e i relativi protocolli aggiuntivi,

vista la Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio,

viste le conclusioni del Consiglio europeo sull'Ucraina del 30 maggio 2022,

viste le relazioni dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), del 13 aprile e del 14 luglio 2022, sulle violazioni del diritto internazionale umanitario e del diritto in materia di diritti umani, sui crimini di guerra e sui crimini contro l'umanità commessi in Ucraina,

viste le relazioni del Commissario per i diritti umani del parlamento ucraino,

vista la discussione in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 7 settembre 2022 sullo sfollamento e la deportazione forzati di cittadini ucraini nonché sulle adozioni forzate di minori ucraini in Russia,

vista la relazione di Human Rights Watch dal titolo «“We Had No Choice”: “Filtration” and the Crime of Forcibly Transferring Ukrainian Civilians to Russia» («Non avevamo scelta»: la «filtrazione» e il crimine del trasferimento forzato di civili ucraini in Russia") del 1o settembre 2022,

visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che il 24 febbraio 2022 la Federazione russa ha rilanciato una guerra di aggressione non provocata, ingiustificata e illegale contro l'Ucraina; che, sin dall'inizio della sua invasione su vasta scala dell'Ucraina, la Russia ha commesso consistenti e gravi violazioni dei diritti umani e crimini di guerra, tra cui uccisioni di massa di civili e prigionieri di guerra, torture, violenze sessuali, sparizioni forzate, deportazioni forzate, saccheggi e ostacoli alle operazioni di evacuazione e ai convogli umanitari; che tali violazioni e crimini sono tutti vietati dal diritto internazionale e devono essere perseguiti;

B.

considerando che, secondo le stime del Commissario per i diritti umani del parlamento ucraino (difensore civico), dal 24 febbraio 2022 più di un milione di ucraini è stato deportato con la forza nella Federazione russa, spesso fino al suo estremo oriente; che diverse fonti indicano che si tratta di una stima al ribasso, mentre le stime più elevate indicano cifre pari a 2,5 milioni di persone nonché in costante aumento; che le deportazioni forzate dall'Ucraina, agevolate dai cosiddetti «campi di filtrazione», presentano forti parallelismi storici con le deportazioni di massa sovietiche e coi campi di concentramento dei Gulag; che il trasferimento forzato è un crimine di guerra e un potenziale crimine contro l'umanità;

C.

considerando che la deportazione forzata su vasta scala di civili ucraini nella Federazione russa è stata descritta da organizzazioni internazionali quali l'OSCE e le Nazioni Unite come una delle più gravi violazioni del diritto internazionale umanitario commesse dalla Federazione russa nella sua guerra di aggressione contro l'Ucraina;

D.

considerando che l'Ufficio dell'Alta Commissaria per i diritti umani delle Nazioni Unite (OHCHR) ha verificato l'attuazione della cosiddetta «filtrazione», che consiste in controlli di sicurezza su vasta scala, obbligatori, punitivi e abusivi che hanno portato a numerose violazioni dei diritti umani a danno dei cittadini ucraini; che i civili ucraini sono stati di fatto internati in attesa di sottoporsi a tale procedura, la cui durata variava da poche ore a quasi un mese; che nel corso della «filtrazione» i cittadini ucraini sono soggetti a interrogatori dettagliati, perquisizioni personali, che talvolta prevedono la nudità forzata, e torture; che in tali circostanze le donne e le ragazze ucraine sono esposte al rischio di sfruttamento sessuale;

E.

considerando che la procedura di «filtrazione» è sistematica e costituisce un esercizio illegale di raccolta di dati in massa, che fornisce alle autorità russe grandi volumi di dati personali sui civili ucraini, compresi i loro dati biometrici; che ciò costituisce una chiara violazione del diritto alla vita privata e che le persone che vi sono sottoposte rischiano di essere prese di mira in futuro;

F.

considerando che nel corso di tale procedura spesso le autorità russe confiscano i passaporti ucraini e costringono i cittadini ucraini a firmare accordi per rimanere in Russia, impedendo loro di tornare a casa, con l'evidente intenzione di modificare la composizione demografica dell'Ucraina; che, oltre alle deportazioni e alle adozioni forzate, la Russia, seguendo il suo concetto geopolitico di «Russkij mir» («Mondo russo»), sta perseguendo una russificazione accelerata nei territori occupati dell'Ucraina;

G.

considerando che i cittadini ucraini che non «superano» la procedura di «filtrazione» sono trattenuti e trasferiti nei centri di detenzione e nelle colonie penali russi e rischiano di subire gravi lesioni, tra cui torture e maltrattamenti, o diventano vittime di sparizioni forzate; che l'OHCHR ha documentato segnalazioni credibili di minori separati dalle proprie famiglie nel caso in cui l'adulto accompagnatore non avesse superato la procedura di «filtrazione»;

H.

considerando che i minori in fuga dalla guerra, soprattutto se non accompagnati, sono esposti a un maggiore rischio di subire violenze, abusi e sfruttamenti nonché di scomparire e di diventare vittime della tratta, in particolare quando attraversano le frontiere, e che in particolare le ragazze rischiano di subire violenza di genere;

I.

considerando che il 3 settembre 2022 il difensore civico ucraino ha affermato che più di 200 000 minori erano già stati trasferiti con la forza nella Federazione russa affinché potessero essere adottati da famiglie russe, e che ha potuto verificare le circostanze della deportazione forzata di 7 000 minori ucraini; che le autorità russe stanno deliberatamente separando i minori ucraini dai propri genitori e rapendone altri dagli orfanotrofi, da altri istituti per minori e dagli ospedali per darli in adozione in Russia; che tali misure della Federazione russa sono di natura sistematica e su vasta scala e comprendono, tra gli altri reati, l'eliminazione dei dati personali delle persone deportate;

J.

considerando che l'Ucraina ha creato il portale «Children of War» (Bambini della guerra) per consentire ai genitori di bambini dispersi, sfollati e deportati di condividere tutti i dati disponibili;

K.

considerando che, una volta che i minori si trovano nei territori occupati dalla Russia o nella stessa Russia, il processo per farli uscire dal paese o per farli ricongiungere con coloro che si occupano della loro custodia è incredibilmente complesso; che, in assenza di procedure formali per rimpatriare i minori ucraini in Ucraina o per farli ricongiungere con coloro che si occupano della loro custodia e assistenza, il processo ricade in larga misura sui singoli, con il sostegno dei volontari locali, delle ONG e di negoziati condotti attraverso canali non ufficiali;

L.

considerando che il 25 e il 30 maggio 2022 il presidente Vladimir Putin ha firmato decreti che semplificano la procedura per la concessione della cittadinanza russa ai cittadini ucraini, compresi i minori senza assistenza genitoriale, e per l'adozione di minori ucraini da parte di famiglie russe, complicando così ulteriormente il loro ritorno in Ucraina e agevolando il processo di assimilazione forzata dei minori ucraini; che centinaia di minori ucraini hanno ricevuto la cittadinanza russa e sono stati inviati a nuovi genitori in diverse regioni della Russia;

M.

considerando che il diritto internazionale vieta inequivocabilmente la deportazione all'interno di un territorio occupato o da un territorio occupato verso il territorio della potenza occupante, il che costituisce una grave violazione delle Convenzioni di Ginevra e un crimine di guerra ai sensi dello Statuto di Roma della CPI; che il diritto e la prassi internazionali vietano l'adozione durante o immediatamente dopo le emergenze; che l'Ucraina ha adottato una moratoria sulle adozioni internazionali all'inizio della guerra; che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e la quarta Convenzione di Ginevra vietano alle potenze occupanti di modificare lo status personale dei minori, compresa la loro nazionalità;

N.

considerando che, ai sensi dell'articolo II della Convenzione delle Nazioni Unite sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, il trasferimento forzato di minori da un gruppo all'altro, commesso con l'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, costituisce genocidio;

O.

considerando che gli anziani, le persone con disabilità e altri gruppi vulnerabili sembrano essere particolarmente esposti al rischio di rimanere intrappolati in zone occupate dalla Russia o in Russia, in quanto spesso sono collocati contro la loro volontà in strutture, come ad esempio case di cura, situate in Russia o in zone occupate dalla Russia; che tali strutture sono istituzioni chiuse e che collocare le persone vulnerabili in simili strutture equivale a compromettere fondamentalmente il loro diritto alla libertà di movimento;

P.

considerando che i cittadini ucraini in Russia e nei territori occupati dalla Russia devono far fronte a notevoli difficoltà, come la mancanza di mezzi di sussistenza, l'impossibilità di scambiare grivnie ucraine o di ritirare fondi con carte bancarie, la mancanza di indumenti e articoli igienici e l'impossibilità di contattare i parenti; che i civili ucraini vengono trasferiti con la forza in zone economicamente depresse o isolate in Russia, spesso in Siberia, e privati di qualsiasi mezzo per tornare; che coloro che cercano di lasciare la Russia incontrano spesso difficoltà ad attraversare il paese perché non dispongono di documenti di identificazione adeguati, in quanto li hanno lasciati in Ucraina fuggendo dalla guerra oppure sono stati loro confiscati dalle autorità russe;

Q.

considerando che una narrazione distorta della Seconda guerra mondiale è alla base della propaganda del Cremlino che giustifica la guerra di aggressione oggi condotta dalla Russia nei confronti dell'Ucraina;

1.

condanna con la massima fermezza la guerra di aggressione della Federazione russa contro l'Ucraina, nonché il coinvolgimento attivo della Bielorussia in tale guerra, e chiede che la Russia cessi immediatamente tutte le attività militari in Ucraina e ritiri incondizionatamente tutte le forze e le attrezzature militari dall'intero territorio dell'Ucraina riconosciuto a livello internazionale; esprime la propria solidarietà unanime nei confronti del popolo ucraino, sostiene pienamente l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale e sottolinea che tale guerra costituisce una grave violazione del diritto internazionale;

2.

condanna fermamente le atrocità commesse, in base a quanto riferito, dalle forze armate russe, dai loro mandatari e dalle varie autorità di occupazione, in particolare la deportazione forzata in Russia di civili ucraini, tra cui minori, nonché le pratiche aberranti poste in atto dalla Russia nei cosiddetti «campi di filtrazione» in cui le famiglie vengono separate e coloro che sono ritenuti «inaffidabili» scompaiono;

3.

invita la Russia a rispettare pienamente i suoi obblighi ai sensi del diritto internazionale e a porre immediatamente fine alla deportazione forzata e al trasferimento forzato di civili ucraini in Russia e in territori occupati dalla Russia, a tutti i trasferimenti forzati di minori nei territori occupati dalla Russia e nella Federazione russa, nonché a tutte le adozioni internazionali di minori trasferiti dall'intero territorio ucraino riconosciuto a livello internazionale; invita la Russia ad abrogare tutta la legislazione che facilita l'adozione di minori ucraini;

4.

sottolinea la necessità che le organizzazioni internazionali ed europee, tra cui il Comitato internazionale della Croce Rossa, l'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni e l'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani, abbiano libero accesso per visitare i «campi di filtrazione» e altri luoghi in cui si trovano cittadini ucraini a seguito del loro trasferimento in Russia e nei territori occupati dalla Russia, monitorino tali strutture e prestino assistenza sia ai cittadini ucraini che desiderano ritornare nel territorio dell'Ucraina, sia ai cittadini ucraini che desiderano recarsi in un paese terzo per chiedere asilo e chiedere lo status di rifugiato e/o il ricongiungimento familiare senza attraversare l'Ucraina;

5.

chiede che la Federazione russa fornisca immediatamente informazioni sui nomi, l'ubicazione e le buone condizioni di salute di tutti i cittadini ucraini detenuti o deportati e consenta il ritorno in condizioni di sicurezza di tutti i civili ucraini, compresi i minori, in particolare quelli che sono stati deportati con la forza nel territorio della Federazione russa o nei territori ucraini attualmente occupati dalla Federazione russa, istituendo canali sicuri di comunicazione e di viaggio;

6.

invita tutti gli Stati e le organizzazioni internazionali a esercitare pressioni sulla Russia affinché rispetti il divieto di trasferimento forzato, compresa la coercizione nei confronti di civili per evacuarli verso destinazioni indesiderate, e affinché faciliti il passaggio sicuro dei civili verso una destinazione di loro scelta, con particolare riferimento ai gruppi vulnerabili;

7.

chiede alla Russia di rispettare appieno i suoi obblighi e di porre fine alle operazioni sistematiche di «filtrazione», di interrompere tutti i processi di raccolta e conservazione dei dati biometrici in corso, di cancellare i dati raccolti illegalmente e di garantire che i civili, se lo desiderano, possano passare in sicurezza e sotto controllo internazionale nel territorio controllato dall'Ucraina; invita la Russia ad abbandonare qualsiasi tentativo di russificazione e di privazione dei cittadini ucraini della loro identità nazionale;

8.

sottolinea che i minori separati dai genitori durante una guerra o un'emergenza umanitaria non possono essere considerati orfani e devono essere autorizzati e messi nelle condizioni di tornare rapidamente e ricongiungersi con i loro genitori o tutori legali;

9.

esorta le autorità della Federazione russa a concedere immediatamente a organizzazioni internazionali quali l'OHCHR e l'UNICEF l'accesso a tutti i minori ucraini deportati con la forza nei territori occupati dalla Russia e in Russia; invita le autorità russe a garantire la sicurezza e il benessere dei minori ucraini che si trovano in Russia e nei territori occupati dalla Russia e a proteggerli dai pericoli derivanti dalla guerra e dalle sue conseguenze;

10.

chiede la creazione immediata di un pacchetto dell'UE per la protezione dei minori al fine di proteggere e assistere i bambini e i giovani in fuga dalla guerra in Ucraina, che comporterebbe il passaggio sicuro, la protezione dalla violenza, dagli abusi, dallo sfruttamento e dalla tratta di esseri umani, nonché aiuti di emergenza, sforzi di ricongiungimento familiare e sostegno alla riabilitazione a lungo termine;

11.

invita il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e gli Stati membri ad affrontare la questione dei gruppi vulnerabili, inclusi minori, anziani e persone con disabilità nelle dichiarazioni pubbliche dell'UE sui trasferimenti forzati, e a sostenere gli attivisti e le ONG sul campo che cercano di prestare loro assistenza e facilitarne il ritorno in condizioni di sicurezza;

12.

invita la Commissione e gli Stati membri a cooperare con le autorità ucraine, le organizzazioni internazionali e la società civile al fine di istituire meccanismi per documentare i trasferimenti forzati (numero e identità delle persone, compresi i minori, l'ubicazione delle persone che non hanno superato il processo di «filtrazione», le condizioni del loro soggiorno in Russia, ecc.), anche al fine di determinarne l'ubicazione, rimpatriare in particolare i minori scomparsi e contribuire al ricongiungimento familiare e al tracciamento; sottolinea la necessità di raccogliere informazioni, come i nomi delle persone scomparse durante il processo di «filtrazione», il loro confinamento forzato o il loro trasferimento in Russia;

13.

invita gli Stati membri a sostenere, attraverso le loro missioni diplomatiche in Russia, il rilascio di documenti di viaggio temporanei che consentano ai cittadini ucraini bloccati in Russia senza documenti d'identità o di viaggio di lasciare il paese se lo desiderano, e a fornire loro, se necessario, un rifugio temporaneo nell'UE;

14.

condanna fermamente i decreti presidenziali russi del 25 maggio e del 30 maggio 2022;

15.

esorta la Russia ad abbandonare la sua politica di «passaportizzazione» e a consentire agli ucraini di conservare i loro documenti di identificazione originali;

16.

insiste sul fatto che gli autori di crimini di guerra e di crimini contro l'umanità e di eventuali genocidi o con un intento genocida, nonché i funzionari governativi e i leader militari responsabili, devono rispondere delle loro azioni; osserva che la ricollocazione e la deportazione forzati di minori ucraini, anche da orfanatrofi, verso la Federazione russa e i territori occupati dalla Russia e la loro adozione forzata da parte di famiglie russe violano il diritto ucraino e internazionale, in particolare l'articolo II della Convenzione delle Nazioni Unite per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio; invita, a tale proposito, gli Stati membri a sostenere gli sforzi delle autorità ucraine e internazionali volti a raccogliere, documentare e preservare le prove delle violazioni dei diritti umani commesse nel contesto della guerra russa contro l'Ucraina;

17.

invita il governo ucraino a ratificare lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale al fine di facilitare il perseguimento dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità, comprese le deportazioni forzate, e invita tutti i paesi europei a firmare o ratificare la Convenzione internazionale delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate;

18.

invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere tutti i processi legittimi internazionali e nazionali, anche in base al principio della giurisdizione universale, e a indagare sui presunti crimini contro l'umanità e sui crimini di guerra, al fine di chiamare tutti i responsabili a rispondere delle loro azioni dinanzi a un tribunale, compresi i casi di trasferimenti forzati, adozioni forzate e sparizioni forzate; accoglie con grande favore le indagini in corso da parte della CPI a tale riguardo;

19.

invita la Commissione e gli Stati membri a fornire sostegno politico, giuridico, tecnico, finanziario e di qualsiasi altro tipo, necessario per l'istituzione di un tribunale speciale che si occupi del crimine di aggressione da parte della Federazione russa contro l'Ucraina;

20.

valuta positivamente la rapida adozione di sanzioni da parte del Consiglio e chiede la continua unità tra le istituzioni dell'UE e gli Stati membri dinanzi all'aggressione della Russia contro l'Ucraina nonché un elevato livello di coordinamento tra i paesi del G7; invita tutti i partner, in particolare i paesi candidati all'adesione all'UE e i potenziali paesi candidati, ad allinearsi ai pacchetti di sanzioni; chiede che l'elenco delle persone oggetto di sanzioni sia esteso, in particolare per includere tutte le entità e le persone identificate come responsabili della preparazione e dell'organizzazione delle deportazioni forzate e delle adozioni forzate, o del funzionamento dei cosiddetti «campi di filtrazione»;

21.

prende atto dei forti parallelismi storici tra i crimini commessi dalla Russia in Ucraina e i crimini sovietici nei territori occupati dai sovietici; riconosce le deportazioni sovietiche di massa, ordinate, pianificate ed eseguite dal regime comunista sovietico e l'intero sistema dei Gulag come crimini contro l'umanità; sottolinea l'importanza della memoria, della ricerca storica e dell'educazione sul passato totalitario al fine di rafforzare la consapevolezza civica e rafforzare la resilienza alla disinformazione; chiede una valutazione storica e giuridica approfondita e un dibattito pubblico trasparente sui crimini sovietici, soprattutto nella stessa Russia, al fine di rendere impossibile la reiterazione di crimini analoghi in futuro;

22.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio d'Europa, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, all'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, all'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, all'Organizzazione internazionale per le migrazioni, al Comitato internazionale della Croce Rossa, alla Corte penale internazionale, al Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, al Presidente, al governo e al parlamento dell'Ucraina, alle autorità bielorusse, nonché al Presidente, al governo e al parlamento della Federazione russa.

(1)  Risoluzione del Parlamento europeo del 7 aprile 2022 sulla protezione dell'Unione nei confronti dei minori e dei giovani in fuga dalla guerra in Ucraina (Testi approvati, P9_TA(2022)0120).

(2)  Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2022 sull'impatto della guerra contro l'Ucraina sulle donne (Testi approvati, P9_TA(2022)0206).

(3)  Risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 2022 sulla lotta contro l'impunità per i crimini di guerra in Ucraina (Testi approvati, P9_TA(2022)0218).


5.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 125/72


P9_TA(2022)0321

Violazioni dei diritti umani in Uganda e in Tanzania collegate agli investimenti in progetti relativi ai combustibili fossili

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2022 sulle violazioni dei diritti umani in Uganda e in Tanzania collegate agli investimenti in progetti relativi ai combustibili fossili (2022/2826(RSP))

(2023/C 125/06)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sull'Uganda e la Tanzania,

visti gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani e gli orientamenti dell'UE sui diritti umani relativamente alla libertà di espressione online e offline,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, di cui l'Uganda è firmataria, in particolare l'articolo 9,

visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, ratificato dall'Uganda il 21 giugno 1995, in particolare l'articolo 9, che garantisce il diritto alla libertà dall'arresto o dalla detenzione arbitrari,

vista la Dichiarazione sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti, nota anche come Dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani, adottata il 9 dicembre 1998,

visto l'accordo di Parigi, adottato in occasione della 21a Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici tenutasi a Parigi il 12 dicembre 2015 e firmata il 22 aprile 2016 da tutti i paesi dell'UE, dall'Uganda e dalla Tanzania, solo per citarne alcuni,

vista la strategia comune Africa-UE,

vista la risoluzione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 28 luglio 2022, approvata da 161 paesi, inclusi tutti gli Stati membri dell'UE, che sancisce l'accesso a un ambiente pulito e sano quale diritto umano universale,

visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che il progetto di sviluppo per il lago Alberto conta diversi partner, tra cui la multinazionale petrolifera francese TotalEnergies (Total), principale investitore, nonché la China National Offshore Oil Corporation, la Uganda National Oil Company e la Tanzania Petroleum Development Corporation; che la produzione derivante dal progetto sarà trasportata verso il porto di Tanga, in Tanzania, attraverso un condotto transfrontaliero, l'oleodotto per il trasporto del greggio nell'Africa orientale («East African Crude Oil Pipeline» — EACOP); che il progetto EACOP è stato avviato il 1o febbraio 2022 e dovrebbe essere ultimato entro il 2025; che Total ha lanciato due importanti progetti di prospezione petrolifera in Uganda, tra cui il progetto Tilenga, che prevede la trivellazione nell'area naturale protetta delle cascate Murchison;

B.

considerando che la fase di costruzione e la fase operativa dovrebbero provocare ulteriori effetti negativi gravi sulle comunità presenti nelle aree di prospezione petrolifera e attraversate dall'oleodotto, in particolare pregiudicando le risorse idriche e danneggiando irrimediabilmente i mezzi di sussistenza degli agricoltori, dei pescatori e dei proprietari di attività turistiche, che dipendono dalle ricche risorse naturali della regione; che le infrastrutture offshore dell'EACOP sulla costa della Tanzania saranno costruite in una zona ad alto rischio tsunami, mettendo a repentaglio le aree marine protette; che tali rischi sono stati segnalati dalla commissione olandese per la valutazione ambientale nel suo riesame consultivo della nuova versione della valutazione dell'impatto ambientale e sociale dell'EACOP, nel quale evidenziava in particolare che la tecnica proposta per l'attraversamento dell'acqua e delle zone umide (fossa aperta) rischia di produrre impatti negativi significativi, in particolare nelle zone umide;

C.

considerando che, da quanto già segnalato, i rischi e gli impatti provocati dallo sviluppo delle infrastrutture dei campi petroliferi e dell'oleodotto sono immensi e sono esaustivamente documentati in diverse valutazioni d'impatto basate sulla comunità e in diversi studi di esperti indipendenti; che, secondo le stime, il progetto metterà in pericolo riserve e habitat naturali; che, nonostante i vantaggi annunciati dai partner del progetto in termini economici e di posti di lavoro, molti cittadini e molte organizzazioni della società civile dell'Africa orientale continuano a manifestare forte opposizione alla costruzione dell'oleodotto e dei progetti associati, affermando che il loro impatto sulle comunità locali e l'ambiente non vale il rischio;

D.

considerando che la maggior parte della produzione che tale progetto petrolifero su larga scala dovrebbe offrire sarebbe estratta e venduta dopo il 2030; che l'estrazione di petrolio in Uganda genererebbe fino a 34 milioni di tonnellate di emissioni di carbonio all'anno; che, in una relazione del 2021, l'Agenzia internazionale per l'energia (AIE) ha avvertito che, per limitare il riscaldamento globale a 1,5 oC in modo da prevenire gli effetti più distruttivi dei cambiamenti climatici, sarebbe necessario arrestare immediatamente lo sviluppo di nuovi progetti nel settore petrolifero e del gas; che diversi esperti ambientali e climatici hanno segnalato numerose carenze critiche in tali valutazioni dell'impatto ambientale e sociale e reputano inevitabile che nel ciclo di vita del progetto EACOP si verificheranno fuoriuscite di petrolio;

E.

considerando che, nella loro comunicazione del 24 gennaio 2022, i quattro relatori speciali delle Nazioni Unite sulla situazione dei difensori dei diritti umani hanno espresso preoccupazione in merito agli arresti, alle intimidazioni e alle vessazioni giudiziarie a danno dei difensori dei diritti umani e delle organizzazioni non governative (ONG) che operano nel settore del petrolio e del gas in Uganda; che, secondo alcune segnalazioni, diversi difensori dei diritti umani, giornalisti e attori della società civile sarebbero stati vittime di criminalizzazione, intimidazioni e vessazioni, tra cui: Maxwell Atuhura, difensore dei diritti ambientali e operatore sul campo a Buliisa per la ONG Africa Institute for Energy Governance, che ha subito un'irruzione in casa ed è stato arrestato arbitrariamente; Federica Marsi, giornalista italiana, arrestata arbitrariamente il 25 maggio 2021; Joss Kaheero Mugisa, presidente della ONG Oil and Gas Human Rights Defenders Association, che ha trascorso 56 notti in carcere senza essere condannato da un tribunale; Robert Birimuye, rappresentante delle persone interessate dal progetto EACOP nel distretto di Kyotera, anch'egli arbitrariamente arrestato; Yisito Kayinga Muddu, coordinatore di Community Transformation Foundation Network — COTFONE, la cui casa e il cui ufficio sono stati oggetto di irruzione lo stesso giorno; e Fred Mwesigwa, il quale, dopo aver testimoniato nella causa intentata contro TotalEnergies in Francia, ha ricevuto minacce di morte;

F.

considerando che dal 2019 Total è oggetto di un'azione legale in Francia con l'accusa di non aver messo in atto un adeguato piano di vigilanza che copra i rischi per la salute, la sicurezza, l'ambiente e i diritti umani, come richiesto dalla legge francese sul «dovere di vigilanza», in relazione ai progetti Tilenga e EACOP e al loro impatto sui diritti umani; che, poiché i ricorsi di Total sono stati respinti dalla Corte di cassazione francese nel dicembre 2021, la causa deve ora essere esaminata nel merito e la sentenza è ancora pendente;

G.

considerando che a una missione della delegazione dell'UE e delle ambasciate di Francia, Belgio, Danimarca, Norvegia e Paesi Bassi è stato vietato l'ingresso nella zona petrolifera il 9 novembre 2021;

H.

considerando che quasi 118 000 persone subiscono le conseguenze di tali progetti petroliferi: alcune hanno assistito alla distruzione delle loro abitazioni per facilitare la costruzione di strade di accesso o dell'impianto di trasformazione, altre hanno subito la confisca totale o parziale dei terreni, perdendo il libero uso delle loro proprietà e quindi dei loro mezzi di sussistenza, senza il previo versamento di un indennizzo equo e adeguato; che il risarcimento versato è spesso troppo esiguo per consentire agli agricoltori i cui terreni sono stati espropriati di acquistare terreni comparabili sui quali proseguire l'attività agricola; che, pertanto, l'esiguità di tale risarcimento ne compromette seriamente e, a priori, definitivamente il reddito e le condizioni di vita, cosicché le persone ricollocate non possono più generare redditi sufficienti per sfamare le famiglie, mandare i figli a scuola o accedere all'assistenza sanitaria; che i diritti delle comunità indigene al consenso libero, previo e informato non sono rispettati conformemente alle norme internazionali;

1.

esprime profonda preoccupazione per le violazioni dei diritti umani in Uganda e Tanzania legate agli investimenti in progetti di combustibili fossili, tra cui la detenzione illecita di difensori dei diritti umani, la sospensione arbitraria delle ONG, le pene detentive arbitrarie e lo sfratto di centinaia di persone dalla loro terra senza un risarcimento equo e adeguato; esprime preoccupazione per gli arresti, gli atti di intimidazione e le vessazioni giudiziarie a danno dei difensori dei diritti umani e delle ONG che operano nel settore del petrolio e del gas in Uganda; chiede alle autorità di garantire che i difensori dei diritti umani, i giornalisti e i gruppi della società civile siano liberi di svolgere il loro lavoro nelle comunità a rischio e chiede che tutti i difensori dei diritti umani arrestati arbitrariamente siano immediatamente rilasciati;

2.

invita i governi dell'Uganda e della Tanzania ad adottare misure concrete per garantire che le autorità, le forze di sicurezza e le politiche rispettino e osservino le norme in materia di diritti umani; insiste in particolare affinché l'UE e gli altri attori internazionali mantengano e rafforzino il loro approccio integrato e coordinato sull'Uganda, che comprende la promozione del buon governo, della democrazia e dei diritti umani, e il rafforzamento del sistema giudiziario e dello Stato di diritto, ed esorta l'UE e i suoi Stati membri a sollevare queste preoccupazioni attraverso canali pubblici e diplomatici; esorta il governo ugandese a riabilitare le 54 ONG che sono state arbitrariamente chiuse o sospese e a garantire alle persone sfollate senza aver ricevuto un giusto e adeguato risarcimento l'accesso alle loro terre;

3.

ricorda che, a seguito del progetto EACOP, oltre 100 000 persone sono a rischio imminente di sfollamento senza adeguate garanzie di una sufficiente compensazione; insiste affinché le persone sfrattate o cui è stato negato l'accesso alla loro terra siano risarcite in modo tempestivo, equo e adeguato, come previsto dalla Costituzione ugandese e come promesso dalle imprese; invita le autorità ad adottare ulteriori misure per risarcire adeguatamente le persone per la perdita di proprietà e terreni, per proteggere il diritto alla salute delle comunità locali, il loro ambiente, i mezzi di sussistenza e le libertà civili e per fornire un risarcimento a quanti sono stati colpiti dalle attività petrolifere nei decenni passati; invita entrambi i governi ad aggiornare la legislazione nazionale in materia di acquisto e valutazione dei terreni e di reinsediamento per garantirne l'allineamento alle norme regionali e internazionali, compreso il diritto al consenso libero, previo e informato;

4.

ribadisce il suo invito alle autorità ugandesi a consentire alle organizzazioni della società civile, ai giornalisti indipendenti, agli osservatori internazionali e ai ricercatori un accesso libero, significativo e senza restrizioni alla zona petrolifera;

5.

rinnova la sua richiesta di una direttiva forte e ambiziosa sul dovere di diligenza obbligatorio per le imprese e di un ambizioso strumento internazionale giuridicamente vincolante per far fronte agli obblighi in materia di diritti umani, ambiente e clima, espressa nella sua risoluzione del 10 marzo 2021 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la dovuta diligenza e la responsabilità delle imprese (1);

6.

invita l'UE e la comunità internazionale a esercitare la massima pressione sulle autorità ugandesi e tanzaniane, nonché sui promotori dei progetti e sulle parti interessate, a proteggere l'ambiente e a porre fine alle attività estrattive negli ecosistemi protetti e sensibili, comprese le sponde del lago Alberto, e a impegnarsi a utilizzare i migliori mezzi disponibili per preservare la cultura, la salute e il futuro delle comunità interessate e a esplorare alternative in linea con gli impegni internazionali in materia di clima e biodiversità; invita i promotori del progetto EACOP in Uganda e Tanzania a risolvere tutte le controversie che avrebbero dovuto essere risolte prima dell'avvio del progetto e a tenere conto di tutti i rischi summenzionati che minacciano tale progetto; esorta TotalEnergies a dedicare un anno prima dell'avvio del progetto allo studio della fattibilità di un percorso alternativo per salvaguardare meglio gli ecosistemi protetti e sensibili e le risorse idriche in Uganda e Tanzania, limitando la vulnerabilità dei bacini fluviali della regione africana dei Grandi Laghi, che rappresentano una risorsa fondamentale per la regione, e a esplorare progetti alternativi basati sulle energie rinnovabili per un migliore sviluppo economico;

7.

esprime preoccupazione per la crescente influenza economica della Cina e della Russia, in particolare nel settore dell'energia; è preoccupato a tale proposito per l'interesse delle autorità ugandesi a sviluppare una centrale nucleare con l'assistenza russa; ricorda che il mondo democratico ha imposto misure restrittive mirate alle società e alle entità russe, comprese quelle del settore energetico, in risposta alla sua aggressione nei confronti dell'Ucraina;

8.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani, al Presidente della Repubblica dell'Uganda, al Presidente della Repubblica unita della Tanzania e ai Presidenti dei parlamenti ugandese e tanzaniano.

(1)  GU C 474 del 24.11.2021, pag. 11.


5.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 125/76


P9_TA(2022)0322

Nicaragua, in particolare l'arresto del vescovo Rolando Álvarez

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2022 sul Nicaragua, in particolare l'arresto del vescovo Rolando Álvarez (2022/2827(RSP))

(2023/C 125/07)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sul Nicaragua, in particolare quelle del 16 dicembre 2021 sulla situazione in Nicaragua (1) e del 9 giugno 2022 sulla strumentalizzazione della giustizia come strumento di repressione in Nicaragua (2),

viste la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, in particolare l'articolo 18 sulla libertà di opinione e di espressione, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 10 sulla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, e la Convenzione americana sui diritti dell'uomo, in particolare l'articolo 12 sulla libertà di coscienza e di religione,

visti il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e le regole minime standard delle Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti («regole Nelson Mandela»),

vista la decisione (PESC) 2019/1720 del Consiglio, del 14 ottobre 2019, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Nicaragua (3),

vista la dichiarazione rilasciata il 14 marzo 2022 dal portavoce del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) sulla condanna dei prigionieri politici,

viste la dichiarazione del portavoce dell'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani, del 9 maggio 2022, sulla repressione della società civile da parte del Nicaragua, la relazione dell'Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani del 24 febbraio 2022 sulla situazione dei diritti umani in Nicaragua e la dichiarazione dell'Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani precedentemente alla 49a sessione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani del 7 marzo 2022,

vista la risoluzione n. 49/3 del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite del 31 marzo 2022 sulla promozione e la protezione dei diritti umani in Nicaragua,

visto l'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (4) (accordo di associazione tra l'Unione europea e l'America centrale),

visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che il 19 agosto 2022 la polizia nazionale nicaraguense ha fatto irruzione con la forza nella curia episcopale di Matagalpa per arrestare arbitrariamente il vescovo Rolando Álvarez dopo due settimane di resistenza, insieme a cinque sacerdoti, due seminaristi e un cameraman, attualmente detenuti nel carcere di El Chipote; che il vescovo Álvarez ha svolto un ruolo importante come mediatore nel dialogo nazionale del 2018 e ha chiesto costantemente un dialogo pacifico e motivato in Nicaragua, criticando la chiusura di sette stazioni radiofoniche cattoliche gestite dalla diocesi di Matagalpa il 1o agosto 2022;

B.

considerando che la dichiarazione della polizia non ha fornito alcuna motivazione per gli arresti, ma ha affermato che essi rientravano in un'indagine avviata il 5 agosto 2022 in relazione ad attività «destabilizzanti e provocatorie» nel paese; che la polizia ha successivamente confermato che erano in corso «indagini legali»; che, ore più tardi, la vicepresidente del Nicaragua Rosario Murillo ha dichiarato in un discorso che la polizia aveva ripristinato l'ordine a Matagalpa e che l'arresto del vescovo era «necessario»;

C.

considerando che il nunzio apostolico presso il Nicaragua, monsignor Waldemar Stanisław Sommertag, è stato espulso nel marzo 2022, che padre Manuel Salvador García è stato arrestato nel giugno 2022, che la congregazione delle Missionarie della carità di Santa Teresa di Calcutta è stata dichiarata illegale ed espulsa nel luglio 2022 e che la polizia nazionale avrebbe vietato le processioni religiose previste per il 13 e il 14 agosto 2022; che altri cinque sacerdoti, Uriel Vallejos, Vicente Martínez, Sebastián López, Mangel Hernández e Dani García, sono andati in esilio a seguito dell'arresto del vescovo Álvarez; che il vescovo Silvio Báez è stato sottoposto a esilio forzato nel 2019 a seguito di minacce di morte riconosciute dal Vaticano; che il 1o settembre 2022 le autorità nicaraguensi hanno condannato monsignor Leonardo José Urbina Rodríguez a 30 anni di carcere; che si tratta solo di alcuni esempi di atti di repressione nei confronti di membri della Chiesa cattolica romana in Nicaragua;

D.

considerando che dal 2018 il regime nicaraguense ha perpetrato detenzioni, vessazioni e intimidazioni sistematiche e ripetute nei confronti di precandidati presidenziali, leader dell'opposizione e leader religiosi — in particolare della Chiesa cattolica romana — nonché di leader studenteschi e rurali, giornalisti, difensori dei diritti umani, organizzazioni della società civile, persone LGBTI e rappresentanti delle imprese;

E.

considerando che da allora in Nicaragua è stato istituito un quadro di repressione di Stato, caratterizzato da un'impunità sistematica per le violazioni dei diritti umani, dal deterioramento delle istituzioni e dello Stato di diritto e dalla connivenza tra il potere esecutivo e quello giudiziario;

F.

considerando che gli attacchi alla libertà di espressione, di coscienza e di religione si sono intensificati e che le minacce della procura nei confronti di diversi giornalisti, difensori dei diritti umani in quanto critici del regime e membri della Chiesa cattolica romana — a causa dei loro sforzi di mediazione nei colloqui nazionali del 2018 e delle loro denunce delle violazioni dei diritti umani commesse nel contesto della crisi in corso in Nicaragua — hanno indotto molti di essi a lasciare il Nicaragua per cercare protezione;

G.

considerando che, come è stato chiarito dall'Ufficio dell'Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani e dai titolari del mandato delle procedure speciali del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, le persone incarcerate sono state detenute per motivi incompatibili con le norme internazionali in materia di diritti umani e con la Costituzione nicaraguense;

H.

considerando che la chiusura delle stazioni radio cattoliche e di altre due stazioni radiofoniche e televisive della comunità avvenuta poco dopo, attraverso un uso eccessivo della forza, è solo l'ultima di una lunga lista di oltre 1 700 organizzazioni della società civile e di almeno 40 organizzazioni femminili, diversi partiti politici, associazioni mediatiche e università attaccate dal regime nicaraguense;

I.

considerando che quest'anno il regime nicaraguense ha autorizzato la presenza militare russa nel paese, il che dimostra chiaramente la forte relazione e il sostegno comune tra il regime di Ortega-Murillo e quello di Putin;

1.

condanna con la massima fermezza la repressione e gli arresti di membri della Chiesa cattolica romana in Nicaragua, in particolare l'arresto del vescovo Rolando Álvarez; esorta il regime nicaraguense a porre immediatamente fine alla repressione e a ripristinare il pieno rispetto di tutti i diritti umani, compresa la libertà di espressione, di religione e di credo; chiede il rilascio immediato e incondizionato di tutte le persone detenute arbitrariamente, compresi il vescovo Álvarez e le persone arrestate insieme a lui, nonché l'annullamento di tutti i procedimenti giudiziari a loro carico, incluse le sentenze;

2.

deplora e condanna fermamente il continuo deterioramento della situazione in Nicaragua e l'escalation della repressione contro la Chiesa cattolica, esponenti dell'opposizione, la società civile, difensori dei diritti umani, giornalisti, contadini, studenti e popolazioni indigene, nonché la loro detenzione arbitraria per aver esercitato unicamente le loro libertà fondamentali, i loro trattamenti disumani e degradanti e il deterioramento delle loro condizioni di salute;

3.

condanna le detenzioni abusive, la mancanza di garanzie processuali e le condanne illegali di prigionieri politici che hanno luogo in Nicaragua; sottolinea che il sistema giudiziario non è indipendente dal potere esecutivo; esprime preoccupazione per la manipolazione del diritto penale e per l'uso del sistema giudiziario come strumento per criminalizzare l'esercizio dei diritti civili e politici;

4.

esprime preoccupazione per il peggioramento della situazione degli oltre 206 prigionieri politici detenuti in Nicaragua dall'aprile 2018, secondo il meccanismo speciale di follow-up per il Nicaragua (MESENI), e ne chiede l'immediato rilascio, l'annullamento dei procedimenti giudiziari a loro carico e il permesso a tutti i rifugiati e gli esuli di tornare a casa in sicurezza; chiede con insistenza al regime nicaraguense di porre fine al ricorso a trattamenti crudeli e disumani e rispettare l'integrità fisica, la dignità, la libertà e il diritto di accedere alle cure mediche delle persone detenute e delle loro famiglie; ritiene che il regime abbia la responsabilità di garantire che le condizioni detentive siano conformi ai suoi obblighi giuridici e alle norme internazionali in materia di diritti umani, quali le norme minime standard delle Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti;

5.

deplora il fatto che altre 100 ONG siano state chiuse il 7 settembre 2022, portando il totale delle ONG chiuse in Nicaragua quest'anno a 1 850; invita il regime nicaraguense a porre fine alla chiusura arbitraria delle ONG e delle organizzazioni della società civile e a restituire lo statuto di legalità a tutte le organizzazioni, i partiti politici, le organizzazioni religiose, le associazioni e i mezzi di comunicazione, le università e le organizzazioni per i diritti umani che sono stati chiusi arbitrariamente, nonché a restituire tutte le proprietà, i beni, i documenti e le attrezzature indebitamente sequestrati e a ripristinare il loro legittimo statuto giuridico;

6.

condanna l'annullamento dei partiti politici dell'opposizione e l'assenza di libertà di organizzare e partecipare alle elezioni comunali del 6 novembre 2022; sollecita il ripristino delle legittime amministrazioni nelle giurisdizioni di El Cuá, San Sebastián de Yalí, Santa María de Pantasma, Murra ed El Almendro;

7.

esorta vivamente il Nicaragua ad abrogare la legislazione approvata dal 2018 che limita indebitamente lo spazio civico e democratico; ribadisce il suo invito all'UE a continuare a sostenere le organizzazioni della società civile, i difensori dei diritti umani e i parenti dei prigionieri politici sia in Nicaragua che in esilio, compresi, tra gli altri, i sacerdoti Uriel Vallejos, Vicente Martínez, Sebastián López, Mangel Hernández e Dani García;

8.

sottolinea il ruolo chiave svolto dalla società civile, dai difensori dei diritti umani, dai giornalisti e dai membri della Chiesa cattolica romana in Nicaragua;

9.

invita il regime nicaraguense ad autorizzare con urgenza alle organizzazioni internazionali, tra cui la Commissione interamericana dei diritti dell'uomo e l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, a tornare nel paese per monitorare la situazione dei diritti umani;

10.

invita il regime nicaraguense ad attuare la risoluzione n. 49/3 del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, che istituisce, per un periodo di un anno, un gruppo di esperti in materia di diritti umani per sorvegliare indagini credibili, imparziali ed esaustive, preservare le prove e garantire l'accertamento delle responsabilità per le gravi violazioni commesse dal 2018; invita le istituzioni nicaraguensi a garantire che non persistano impunità per quanto riguarda le gravi violazioni e gli abusi dei diritti umani verificatisi, garantendo alle vittime l'accesso alla giustizia e il pieno risarcimento;

11.

invita il Nicaragua ad avviare un dialogo nazionale inclusivo per garantire una soluzione pacifica e democratica alla crisi politica, sociale e dei diritti umani;

12.

invita l'UE a continuare a dare priorità, attraverso la sua azione esterna e il suo dialogo, alla promozione della democrazia, dello Stato di diritto, dell'uguaglianza e della libertà dei media e a collaborare con la comunità internazionale per difendere il dialogo, la democrazia e i diritti umani in Nicaragua; invita la delegazione dell'UE in Nicaragua a seguire da vicino gli sviluppi nel paese, anche monitorando i processi e visitando i leader dell'opposizione e i critici del governo in carcere o agli arresti domiciliari; invita la Commissione a garantire che la sua assistenza alla cooperazione rafforzi il suo sostegno alla società civile, in particolare ai difensori dei diritti umani, e che non contribuisca in alcun modo alle politiche repressive attualmente portate avanti dalle autorità nicaraguensi;

13.

ricorda che, alla luce dell'accordo di associazione tra l'UE e l'America centrale, il Nicaragua deve rispettare e consolidare i principi dello Stato di diritto, della democrazia e dei diritti umani, in particolare per quanto riguarda le disposizioni di cui al titolo I; ribadisce, alla luce delle attuali circostanze, la sua richiesta di attivazione della clausola democratica dell'accordo di associazione;

14.

ribadisce la sua richiesta che i giudici e i pubblici ministeri nicaraguensi siano rapidamente inseriti nell'elenco delle persone sanzionate dall'UE e che l'elenco delle persone ed entità sanzionate sia ampliato per includervi Daniel Ortega e la sua cerchia ristretta;

15.

invita, conformemente agli articoli 13 e 14 dello Statuto di Roma, gli Stati membri dell'UE e il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ad avviare un'indagine formale attraverso la Corte penale internazionale nei confronti del Nicaragua e di Daniel Ortega per crimini contro l'umanità;

16.

ribadisce la sua richiesta che Alessio Casimirri sia immediatamente estradato in Italia;

17.

chiede alla Conferenza dei presidenti di autorizzare l'invio di una missione conoscitiva per monitorare la situazione in Nicaragua;

18.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani, all'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana, al Parlamento centroamericano, al gruppo di Lima, alla Santa Sede nonché al governo e al parlamento della Repubblica di Nicaragua.

(1)  GU C 251 del 30.6.2022, pag. 134.

(2)  Testi approvati, P9_TA(2022)0238.

(3)  GU L 262 del 15.10.2019, pag. 58.

(4)  GU L 346 del 15.12.2012, pag. 3.


5.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 125/80


P9_TA(2022)0325

Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2020 e nel 2021

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2022 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2020 e nel 2021 (2021/2186(INI))

(2023/C 125/08)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare l'articolo 2, in cui si afferma che l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, e gli articoli 20 e 21,

vista la raccomandazione (UE) 2021/1534 della Commissione del 16 settembre 2021 relativa alla garanzia della protezione, della sicurezza e dell'empowerment dei giornalisti e degli altri professionisti dei media nell'Unione europea (1),

vista la comunicazione della Commissione del 9 dicembre 2021 dal titolo «Un'Europa più inclusiva e protettiva: estendere l'elenco dei reati riconosciuti dall'UE all'incitamento all'odio e ai reati generati dall'odio» (COM(2021)0777),

vista la comunicazione della Commissione del 5 marzo 2020 dal titolo «Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025» (COM(2020)0152),

vista la comunicazione della Commissione del 24 giugno 2020 dal titolo «Strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025)» (COM(2020)0258),

vista la comunicazione della Commissione del 12 novembre 2020 dal titolo «Unione dell'uguaglianza: strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025» (COM(2020)0698),

vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2021 sulla proclamazione dell'Unione europea come zona di libertà per le persone LGBTIQ (2),

vista la sua risoluzione del 24 giugno 2021 sulla situazione della salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti nell'UE, nel quadro della salute delle donne (3),

vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2021 sulle violazioni del diritto dell'UE e dei diritti dei cittadini LGBTIQ in Ungheria a seguito delle modifiche giuridiche adottate dal parlamento ungherese (4),

vista la sua risoluzione del 14 settembre 2021 sui diritti delle persone LGBTIQ nell'UE (5),

vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2020 sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali (6),

vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2019 sulla discriminazione in pubblico e sull'incitamento all'odio nei confronti delle persone LGBTI, comprese le zone libere da LGBTI (7),

viste le raccomandazioni del gruppo di lavoro per il controllo di Frontex della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, quali formulate nella relazione della commissione del 14 luglio 2021 sull'indagine conoscitiva su Frontex in merito a presunte violazioni dei diritti fondamentali,

visto il parere del Comitato delle regioni del 14 ottobre 2021, dal titolo «Unione dell'uguaglianza: strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025» (8),

visti il dibattito in seno alla commissione delle Questioni di attualità del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa e le conseguenti relazioni, quella del 17 maggio 2021 dal titolo «Il ruolo degli enti locali e regionali in relazione alla situazione delle persone LGBTI in Polonia» e quella del 17 giugno 2021 dal titolo «La protezione delle persone LGBTI nel contesto dell'aumento dei discorsi d'odio e della discriminazione nei loro confronti: il ruolo delle autorità locali e regionali»,

viste le relazioni dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, in particolare le relazioni sui diritti fondamentali per gli anni 2020 e 2021,

vista la comunicazione della Commissione del 2 dicembre 2020 dal titolo «Strategia per rafforzare l'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea» (COM(2020)0711),

vista la relazione della Commissione del 10 dicembre 2021 dal titolo «Tutela dei diritti fondamentali nell'era digitale — Relazione annuale 2021 sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea» (COM(2021)0819),

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

visto il parere della commissione per le petizioni,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0224/2022),

A.

considerando che, in virtù dell'articolo 2 TUE, l'Unione europea si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze; che i valori sanciti dall'articolo 2 TUE devono essere difesi dalle istituzioni dell'UE e da ogni singolo Stato membro in tutte le loro politiche; che la Commissione, di concerto con il Parlamento e il Consiglio, è tenuta in virtù dei trattati a garantire il rispetto dello Stato di diritto quale valore fondamentale dell'Unione, come pure ad assicurare il rispetto e l'osservanza del diritto, dei valori e dei principi dell'UE;

B.

considerando che l'articolo 151 TFUE fa riferimento a diritti sociali fondamentali quali quelli definiti dalla Carta sociale europea; che l'Unione non ha ancora aderito alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonostante sia tenuta a farlo nel quadro dell'articolo 6, paragrafo 2, TUE;

C.

considerando che nel 2020 e nel 2021 le misure restrittive volte a combattere la pandemia di COVID-19 hanno interferito con un vasto numero di diritti fondamentali, quali il diritto alla libera circolazione e di riunione, il diritto alla vita privata e familiare, compresa la protezione dei dati personali, e il diritto all'istruzione, al lavoro e alla sicurezza sociale; che la pandemia ha esacerbato le sfide e le disuguaglianze esistenti in tutti i settori della vita, colpendo in particolare i gruppi vulnerabili, e ha provocato un aumento degli incidenti a matrice razzista;

D.

considerando che il diritto alla parità di trattamento e alla non discriminazione è un diritto fondamentale sancito dall'articolo 2 e dall'articolo 3, paragrafo 3, TUE, dagli articoli 8, 10, 19 e 157 TFUE, e dagli articoli 21 e 23 della Carta;

E.

considerando che il termine «popolo romanì» comprende tutte le persone e tutti i bambini di origine rom, kalè, manouches, lovara, rissende, boyash, domare, caldaras e sinti; che la nuova definizione di «popolo romanì» consente di includere anche coloro che sono stati stigmatizzati come «zingari» senza avere un corrispondente retroterra etnico, come gli egiziani, gli ashkali o i viaggianti; che le comunità rom continuano ad essere uno dei gruppi più vulnerabili e oppressi nell'UE;

F.

considerando che la crisi sanitaria è stata spesso usata come pretesto per attaccare le minoranze, compresi i migranti, le persone provenienti da un contesto migratorio e le popolazioni romanì, che erano già vittime di discriminazione razziale ed etnica, incitamento all'odio e reati generati dall'odio; che le donne e i bambini romanì, essendo spesso soggetti a forme di discriminazione multiple o intersezionali, sono tra i gruppi e gli individui più minacciati negli Stati membri, nei paesi in fase di adesione e in quelli candidati, in quanto devono affrontare ostacoli anche peggiori rispetto agli uomini romanì nella popolazione generale, e vivono per lo più in insediamenti rurali o urbani poveri, spesso informali, con un accesso limitato all'istruzione, al lavoro e ai servizi sanitari, nessun accesso ai servizi igienici e all'acqua pulita, e una speranza di vita inferiore, una situazione che è peggiorata con la pandemia di COVID-19;

G.

considerando che il 20 maggio 2022 il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha adottato una raccomandazione sulla lotta contro l'incitamento all'odio, che fornisce orientamenti non vincolanti su come affrontare il fenomeno; che il Comitato di esperti per la lotta contro i reati generati dall'odio di recente istituzione è incaricato di elaborare, entro la fine del 2023, per il Comitato dei ministri un progetto di raccomandazione sui reati generati dall'odio;

H.

considerando che il fatto di avere deliberatamente preso di mira i diritti di determinati gruppi minoritari in alcuni Stati membri ha creato e consolidato altrove uno slancio in tal senso, come dimostra l'arretramento dei diritti delle donne e delle persone LGBTIQ; che si tratta di strategie deliberate volte a indebolire la protezione dei diritti fondamentali dell'UE sanciti dall'articolo 2 TUE; che il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa ha adottato una risoluzione che ricorda le responsabilità delle autorità locali nella protezione dei diritti delle persone LGBTIQ e le invita a nominare un «esperto locale sull'uguaglianza e la diversità»; che il Comitato delle regioni ha formulato numerosi suggerimenti rispetto al ruolo attivo degli enti locali e regionali nella prevenzione della discriminazione delle persone LGBTIQ e nella loro protezione dalla stessa;

I.

considerando che, durante le misure di confinamento conseguenti alla COVID-19, le persone LGBTIQ, in particolare quelle giovani, sono state esposte a tassi di violenza domestica e di violenza di genere superiori alla media, per effetto della discriminazione dovuta alla loro condizione di LGBTIQ; che le persone LGBTIQ sono più vulnerabili alla deprivazione abitativa, una situazione esacerbata dalle misure di confinamento conseguenti alla COVID-19;

J.

considerando che la libertà dei media è uno dei pilastri e delle garanzie di una democrazia funzionante e dello Stato di diritto; che la libertà, il pluralismo e l'indipendenza dei media nonché la sicurezza dei giornalisti sono elementi fondamentali del diritto alla libertà di espressione e di informazione, e sono essenziali per il funzionamento democratico dell'UE e dei suoi Stati membri; che le autorità pubbliche dovrebbero adottare un quadro giuridico e normativo atto a promuovere lo sviluppo di media liberi, indipendenti e pluralisti; che le vessazioni online, le minacce e le azioni legali nei confronti dei giornalisti, in particolare i giornalisti investigativi, ad opera di personaggi di spicco della scena politica e pubblica, tra cui membri del governo, continuano ad aumentare in alcuni Stati membri; che in tutti gli Stati membri sono stati segnalati casi di interferenze politiche nei media; che l'accesso dei giornalisti a informazioni e documenti pubblici continua a essere ostacolato;

K.

considerando che la criminalizzazione dei giornalisti a motivo della loro attività è un problema particolarmente grave; che i giornalisti non dovrebbero essere incarcerati o minacciati di pene detentive per diffamazione; che gli Stati membri non dovrebbero imporre sanzioni penali per i reati mediatici, tranne nei casi in cui altri diritti fondamentali siano stati gravemente compromessi, e dovrebbero garantire che tali sanzioni non siano applicate nei confronti dei giornalisti in modo discriminatorio o arbitrario;

L.

considerando che le rivelazioni secondo cui diversi paesi, fra cui Stati membri dell'UE, hanno fatto ricorso allo spyware di sorveglianza Pegasus contro giornalisti, politici e altri attori sono estremamente allarmanti e sembrano confermare i pericoli dell'uso improprio della tecnologia di sorveglianza per minacciare i diritti umani e la democrazia;

M.

considerando che la denuncia di irregolarità costituisce un aspetto fondamentale della libertà di espressione e svolge un ruolo essenziale ai fini dell'individuazione e della segnalazione di atti illeciti, nonché del rafforzamento della responsabilità democratica e della trasparenza; che la denuncia di irregolarità rappresenta una fonte fondamentale di informazioni nella lotta contro la criminalità organizzata e nell'indagine, nell'individuazione e nella denuncia di casi di corruzione nel settore pubblico e privato; che l'adeguata protezione degli informatori a livello unionale, nazionale e internazionale, come pure il riconoscimento dell'importante ruolo svolto dagli informatori all'interno della società sono presupposti essenziali per garantire l'efficacia di detto ruolo;

N.

considerando che alcuni Stati membri non hanno ancora attuato tutti i requisiti di cui alla direttiva sui servizi di media audiovisivi (9), in particolare quelli riguardanti l'indipendenza dell'autorità nazionale di regolamentazione del mercato dei media;

O.

considerando che il 24 giugno 2021 il Parlamento ha approvato una risoluzione globale sulla situazione della salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti nell'UE, nella quale illustra la sua visione in materia negli Stati membri; che nella risoluzione si riconoscono le lacune, si accolgono con favore i progressi e si formulano molteplici richieste per garantire l'accesso universale ai prodotti mestruali, un'educazione sessuale completa, metodi contraccettivi moderni quale strategia per conseguire l'uguaglianza di genere, un'assistenza sicura e legale relativa alla salute riproduttiva, l'accesso alle terapie per la fertilità e l'assistenza alla maternità, alla gravidanza e al parto per tutti;

P.

considerando che, in base a un'indagine condotta dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali sulla violenza nei confronti delle donne, le vittime di violenze da parte del partner denunciano alla polizia gli episodi più gravi solo nel 14 % dei casi e che sistematicamente due terzi delle vittime donne non denunciano alle autorità le violenze subite per paura o per mancanza di informazioni in merito ai diritti delle vittime, o nella convinzione generale che la violenza da parte del partner sia una questione privata che non dovrebbe essere resa pubblica;

Q.

considerando che la violenza di genere è una grave violazione dei diritti umani fondamentali e costituisce un notevole ostacolo al conseguimento della parità di genere nella società; che le donne e le ragazze continuano a essere colpite in modo sproporzionato dalla violenza di genere, tra cui la violenza sessuale, le molestie e le mutilazioni genitali femminili, nonché dalla violenza domestica e dalla violenza da parte del partner; che suddetti atti di violenza possono essere perpetrati sia in pubblico che in privato;

R.

considerando che il fenomeno della violenza informatica basata sul genere è in aumento, e che una donna su cinque di età compresa tra i 18 e i 29 anni ha riferito di aver subito molestie sessuali online nell'UE; che la sfera pubblica digitale deve fornire un ambiente sicuro per tutti, anche per le donne e le ragazze; che non deve esserci impunità nell'ambiente online; che in due relazioni d'iniziativa legislativa il Parlamento ha invitato la Commissione a presentare proposte sulla lotta contro la violenza e la violenza informatica di genere, e sull'aggiunta della violenza di genere quale nuova fattispecie di reato nell'elenco di cui all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE;

S.

considerando che in numerosi Stati membri le misure di confinamento e di distanziamento sociale attuate durante la pandemia di COVID-19 sono state associate a un aumento esponenziale della prevalenza e dell'intensità dei casi di violenza da parte del partner, di violenza psicologica, di controllo coercitivo e di violenza online, come anche a un aumento del 60 % del numero di chiamate di emergenza provenienti da donne vittime di violenza domestica; che l'obbligo di rimanere a casa e l'allarmante aggravarsi della pandemia «sommersa» di violenze di genere hanno reso difficile per le donne e i bambini avere accesso a una protezione efficace, a servizi di sostegno e alla giustizia, e hanno rivelato che le risorse e le strutture di supporto erano insufficienti, che le vittime avevano un accesso limitato ai servizi di sostegno e che molte di esse venivano lasciate senza una protezione adeguata e tempestiva; che gli Stati membri dovrebbero condividere le migliori pratiche riguardo a misure specifiche volte a fornire un'assistenza tempestiva e accessibile alle vittime, tra cui l'istituzione di sistemi di invio di SMS di emergenza o la creazione di punti di contatto per chiedere aiuto nelle farmacie e nei supermercati; che, per varie ragioni, nonostante si tratti di un fenomeno diffuso, la violenza nei confronti delle donne esercitata dal partner è stata sottostimata nell'UE dalle vittime e dalle loro famiglie, dagli amici, dai conoscenti e dai vicini, in particolare durante la pandemia di COVID-19; che si registra una mancanza significativa di dati completi, comparabili e disaggregati per genere, che rende difficile valutare correttamente l'impatto della crisi;

T.

considerando che i diritti dei minori continuano a essere violati negli Stati membri a causa di violenze, abusi, sfruttamento, povertà, esclusione sociale e discriminazioni fondate sulla religione, la disabilità, il genere, l'identità sessuale, l'età, l'origine etnica e lo status di migrante o di residente; che nell'UE quasi il 25 % dei minori è a rischio di povertà o esclusione sociale; che la povertà priva i minori di opportunità di istruzione, di assistenza all'infanzia, di assistenza sanitaria, di cibo e alloggio adeguati, di sostegno familiare e persino di protezione dalla violenza, e può avere effetti di lunga durata; che, come l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ha evidenziato, la lotta alla povertà infantile è anche una questione di diritti fondamentali e obblighi giuridici; che la promozione dei diritti dei minori costituisce un obiettivo esplicito delle politiche dell'UE e della Carta, che impone che l'interesse superiore del minore sia una considerazione primaria in tutte le azioni dell'UE;

U.

considerando che la pandemia di COVID-19 ha messo come non mai a dura prova i bambini e le famiglie di tutta l'UE, soprattutto quelli provenienti da contesti già economicamente o socialmente svantaggiati; che i minori provenienti da contesti socio-economici svantaggiati spesso mancano di attrezzature informatiche adeguate, di accesso a Internet e di spazi e condizioni di lavoro appropriati, il che ha aggravato le disuguaglianze esistenti sul piano dell'apprendimento durante la pandemia; che la pandemia di COVID-19 e le misure adottate in risposta ad essa hanno aumentato il rischio che i minori siano esposti alla violenza, compresi lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei minori agevolato dalla tecnologia; che, sebbene le domande di asilo presentate per minori siano diminuite, le condizioni di accoglienza dei minori sono rimaste inadeguate in diversi Stati membri;

V.

considerando che, a norma dell'articolo 47 della Carta, il diritto fondamentale a un ricorso effettivo richiede l'accesso a un giudice indipendente; che l'influenza politica o il controllo del sistema giudiziario e ostacoli analoghi all'indipendenza dei singoli giudici hanno ripetutamente fatto sì che la magistratura non fosse in grado di assolvere il proprio compito di verifica indipendente dell'uso arbitrario del potere da parte del ramo esecutivo e del ramo legislativo del governo; che un sistema giudiziario efficace, indipendente e imparziale è essenziale per garantire lo Stato di diritto e la tutela dei diritti fondamentali e delle libertà civili dei cittadini nell'UE;

W.

considerando che la pandemia di COVID-19 ha messo in luce l'incapacità di affrontare la situazione delle persone trattenute in custodia cautelare; che, mentre le pratiche relative all'uso della custodia cautelare durante la pandemia di COVID-19 variavano da uno Stato membro all'altro, in un certo numero di Stati membri i ritardi nelle udienze e nelle indagini hanno comportato periodi di custodia cautelare più lunghi; che le persone private della loro libertà sono risultate più vulnerabili all'epidemia di COVID-19 rispetto al resto della popolazione, a causa delle condizioni di confinamento in cui hanno vissuto per periodi prolungati; che la chiusura dei tribunali e/o i ritardi nelle udienze e nelle indagini hanno causato confusione e incertezza presso gli indagati, specialmente quelli detenuti, che non avevano praticamente nessuna idea di quando il loro processo avrebbe avuto luogo e per quanto tempo sarebbero rimasti in carcere;

X.

considerando che il diritto internazionale ribadisce che non si può essere trattenuti per il solo fatto di essere richiedenti asilo; che la detenzione deve quindi essere prevista solo in ultima istanza e solo per uno scopo giustificato; che per gli apolidi de jure e de facto l'assenza di uno status giuridico o di una documentazione comporta il rischio di trattenimento a tempo indeterminato, il che è illegale secondo il diritto internazionale;

Y.

considerando che la strategia dell'Unione europea sui diritti delle vittime (2020-2025) deve fornire un quadro d'azione per prevenire l'impunità giuridica e sociale, aumentando la sicurezza e la protezione dei diritti fondamentali di tutti i cittadini dell'UE;

Z.

considerando che la salvaguardia della biodiversità e degli ecosistemi è assolutamente necessaria per uno sviluppo resiliente ai cambiamenti climatici e che il periodo 2021-2030 è stato proclamato Decennio delle Nazioni Unite per il ripristino dell'ecosistema; che la Commissione ha annunciato che l'adozione di iniziative legislative fondamentali in materia di protezione ambientale, compresa una legge faro sul ripristino della natura, ha dovuto essere rinviata di diversi mesi; che il Green Deal europeo mira a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'UE e a tutelare la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dai relativi impatti; che alcune delle iniziative legislative proposte avranno un impatto positivo sul livello di tutela dell'ambiente quale sancito dall'articolo 37 della Carta;

Stato di diritto e diritti fondamentali

1.

sottolinea che lo Stato di diritto è un caposaldo della democrazia, mantiene la separazione dei poteri, assicura la responsabilità, contribuisce alla fiducia nelle istituzioni pubbliche e garantisce i principi di legalità, certezza del diritto, divieto di arbitrarietà del potere esecutivo, indipendenza giudiziaria, imparzialità e uguaglianza dinanzi alla legge; sottolinea che lo Stato di diritto e l'indipendenza giudiziaria, in particolare, sono fondamentali perché i cittadini siano in grado di esercitare i loro diritti e le loro libertà fondamentali;

2.

ribadisce che lo Stato di diritto, la libertà e il pluralismo dei media e un'efficace lotta alla corruzione costituiscono le fondamenta delle nostre società e sono valori fondamentali dell'UE che riguardano tutti i diritti fondamentali; osserva con rammarico, tuttavia, che in alcuni Stati membri sussistono violazioni di questi principi, che rappresentano una seria minaccia per una distribuzione equa, legale e imparziale dei fondi dell'UE;

3.

ritiene che lo Stato di diritto sia strettamente connesso al rispetto della democrazia e dei diritti fondamentali, e sottolinea che il deterioramento di uno qualsiasi di questi valori costituisce un attacco ai pilastri dell'Unione quali stabiliti nel TUE; ribadisce le numerose richieste del Parlamento di ampliare la portata della relazione annuale della Commissione sullo Stato di diritto per includervi tutti i valori dell'articolo 2 TUE, al fine di fornire una visione olistica della situazione in tutti gli Stati membri; invita la Commissione a fare ricorso a tutti gli strumenti a sua disposizione, compresa la procedura prevista nel quadro del meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto, per affrontare queste violazioni dei principi dello Stato di diritto, della democrazia e dei diritti fondamentali;

4.

condanna fermamente le gravi violazioni dei principi dello Stato di diritto constatate in alcuni Stati membri, che stanno mettendo in grave pericolo i diritti e le libertà fondamentali; ritiene che in alcuni casi tali violazioni siano di natura sistemica; pone l'accento sul legame tra il deterioramento delle norme in materia di Stato di diritto e le violazioni dei diritti fondamentali, come quelle perpetrate nel settore giudiziario, gli attacchi contro i giornalisti e i media liberi, compreso l'uso eccessivo della forza da parte delle autorità preposte all'applicazione della legge durante le proteste e alle frontiere dell'UE, la mancanza di garanzie e di un giusto processo per i detenuti, l'incitamento all'odio da parte di attori politici, l'aumento dei poteri delle autorità per procedere a una sorveglianza di massa e l'ampia raccolta di dati intercettati, nonché le restrizioni imposte alle organizzazioni della società civile che ricevono finanziamenti esteri o sulla base della loro affiliazione religiosa; condanna, inoltre, gli sforzi compiuti dai governi di alcuni Stati membri per indebolire la separazione dei poteri e l'indipendenza della magistratura; esprime profonda preoccupazione, in particolare, dinanzi alle decisioni che mettono in discussione la preminenza del diritto europeo e invita la Commissione a utilizzare tutti i mezzi disponibili per contrastare tali attacchi;

5.

sottolinea che, a norma dell'articolo 2 TUE, l'UE è un'unione basata sullo Stato di diritto, e che l'applicazione del diritto dell'UE è fondamentale per garantire che i cittadini possano avvalersi dei loro diritti fondamentali; si rammarica, a tale proposito, che la Commissione abbia utilizzato in misura minore gli strumenti di esecuzione, in particolare diminuendo sempre di più il numero di infrazioni avviate; osserva, pertanto, che i cittadini dell'UE devono sempre fare maggior ricorso a procedimenti di contenzioso ai fini del godimento dei loro diritti fondamentali; invita la Commissione a sostenere tale contenzioso tramite la creazione di un apposito fondo per l'aiuto finanziario al contenzioso strategico per i diritti della Carta;

6.

sottolinea che, nonostante le sue numerose risoluzioni e relazioni, e malgrado diverse procedure di infrazione e decisioni della Corte di giustizia dell'UE (CGUE) e della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) nel 2020 e nel 2021, la situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea continua a deteriorarsi; si rammarica dell'incapacità della Commissione di rispondere adeguatamente alle numerose preoccupazioni del Parlamento sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali in diversi Stati membri; sottolinea la necessità di monitorare e garantire il rispetto di tutti i valori dell'articolo 2 TUE in modo esaustivo; invita la Commissione a includere un monitoraggio esaustivo in una relazione annuale sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali nell'ambito del meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali;

7.

sottolinea che l'esecuzione delle sentenze dei tribunali è indispensabile sia a livello nazionale che di Unione, e condanna il mancato rispetto delle sentenze della CGUE e dei tribunali nazionali da parte delle autorità pubbliche interessate; evidenzia che le sentenze della CGUE devono essere eseguite in modo tempestivo e nel più breve tempo possibile, conformemente i trattati, in particolare le sentenze che intendono prevenire la discriminazione fondata sul sesso, la razza, il colore, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale;

8.

ribadisce che la corruzione rappresenta una seria minaccia per la democrazia, lo Stato di diritto e il trattamento equo di tutti i cittadini; sottolinea il legame tra corruzione e violazione dei diritti fondamentali in vari settori quali l'indipendenza della magistratura, la libertà dei media, la libertà di espressione dei giornalisti e degli informatori, le strutture detentive, l'accesso ai diritti sociali, o la tratta di esseri umani; invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a combattere risolutamente la corruzione e a elaborare strumenti efficaci per prevenire, contrastare e sanzionare la corruzione e per combattere le frodi, nonché per monitorare regolarmente l'utilizzo dei fondi pubblici; invita pertanto la Commissione a riprendere immediatamente la sua attività annuale di monitoraggio e comunicazione in materia di lotta alla corruzione, prendendo in esame tutti gli Stati membri e le istituzioni dell'UE;

9.

sottolinea che l'inazione e un approccio lassista nei confronti delle strutture oligarchiche e la violazione sistematica dello Stato di diritto indeboliscono l'intera Unione europea e minano la fiducia dei suoi cittadini; pone l'accento sulla necessità di garantire che il denaro dei contribuenti non finisca mai nelle tasche di coloro che minano i valori comuni dell'Unione;

10.

sottolinea il fatto che le misure di emergenza che hanno causato una concentrazione di poteri e deroghe ai diritti fondamentali, hanno aumentato il rischio di corruzione; invita gli Stati membri a intensificare i loro sforzi per garantire che la legislazione e i quadri istituzionali adeguati per combattere la corruzione siano applicati efficacemente nella pratica, e che i governi agiscano con trasparenza e responsabilità; invita gli Stati membri, a tale proposito, a seguire attentamente le linee guida emesse dal Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) del Consiglio d'Europa nel 2020 per prevenire i rischi di corruzione nel contesto della pandemia;

11.

deplora il fatto che i problemi strutturali in alcuni Stati membri con riguardo all'indipendenza della magistratura e all'autonomia delle procure compromettono l'accesso dei cittadini alla giustizia e hanno un impatto negativo sui loro diritti e libertà; ricorda che le lacune dello Stato di diritto in uno Stato membro hanno un impatto nell'intera Unione e influiscono sui diritti di tutte le persone nell'UE; invita gli Stati membri e le istituzioni dell'UE a proteggere i giudici e i procuratori dagli attacchi politici e da qualsiasi tentativo di mettere loro pressione, compromettendo in tal modo il loro lavoro;

12.

rileva che, a norma dell'articolo 47 della Carta, il diritto fondamentale a un ricorso effettivo richiede l'accesso a un giudice indipendente; prende atto delle crescenti sfide poste dalle corti costituzionali nazionali e da alcuni politici; insiste sul fatto che gli Stati membri devono rispettare pienamente il diritto dell'Unione e internazionale, nonché le sentenze della CGUE e della CEDU, comprese quelle relative all'indipendenza della magistratura; condanna il mancato rispetto, da parte di diversi Stati membri, tra cui Polonia e Ungheria, di numerose leggi dell'UE e sentenze della Corte europea; invita gli Stati membri a rispettare il ruolo cruciale della CGUE e della CEDU e a conformarsi alle loro sentenze;

13.

ribadisce la sua condanna della pratica di perseguire e vessare i giudici critici nei confronti del governo polacco; invita il governo polacco a riformare radicalmente il sistema disciplinare per i giudici in linea con le sentenze della GCUE e a reintegrare tutti i giudici che sono stati rimossi dalle loro funzioni dalla sezione disciplinare illegale della Corte suprema, compresi i giudici che continuano a essere impossibilitati a pronunciarsi nonostante abbiano impugnato con successo in un tribunale la sospensione da parte della sezione; invita le autorità polacche a rispettare le varie sentenze della CGUE e della CEDU in merito alla composizione e all'organizzazione dell'illegittimo «Tribunale costituzionale» e della sezione disciplinare della Corte suprema, al fine di rispettare gli standard di indipendenza della magistratura che la Polonia si è impegnata ad attuare;

14.

accoglie con favore la procedura di infrazione avviata dalla Commissione contro l'Ungheria e la Polonia nell'ambito del pacchetto di decisioni relative alle infrazioni del luglio 2021 concernente il rispetto dei diritti umani delle persone LGBTIQ e le violazioni del diritto dell'UE, che è la prima volta in cui la Commissione ha avviato procedure di infrazione specificamente per la salvaguardia dei loro diritti; prende atto del parere motivato della Commissione inviato al governo ungherese sulla legge «anti-LGBTIQ» e della risposta del governo, e invita la Commissione a procedere con l'infrazione portando il caso dinanzi alla CGUE; prende atto della decisione dell'Alta corte di Budapest che annulla l'obbligo di stampare una dichiarazione nei libri per bambini in Ungheria, e invita la Commissione a monitorare l'evoluzione del caso per valutare i passi successivi necessari nel contesto dell'infrazione; esprime preoccupazione per il mancato follow-up rispetto alle procedure di infrazione sulle zone polacche «libere da LGBT» e per la mancata leale cooperazione da parte delle autorità polacche, e chiede alla Commissione di inviare un parere motivato al governo polacco;

15.

osserva che nell'ottobre 2021, a norma dell'articolo 265 TFUE, il Parlamento ha proposto un ricorso contro la Commissione dinanzi alla CGUE per mancata azione e applicazione del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto (10), come richiesto in due risoluzioni del 2021 a seguito delle risposte insoddisfacenti della Commissione e del suo tentativo di guadagnare tempo; deplora il fatto che, alla fine del 2021, la Commissione non avesse ancora risposto alla richiesta del Parlamento di attivare l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento e avesse inviato solo richieste di informazioni all'Ungheria e alla Polonia;

16.

ribadisce la sua posizione concernente il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto, entrato in vigore il 1o gennaio 2021 e direttamente applicabile nella sua interezza nell'Unione europea e in tutti i suoi Stati membri per tutti i fondi del bilancio dell'UE, comprese le risorse assegnate a partire da tale data grazie agli 800 miliardi di EUR dello strumento dell'UE per la ripresa e la resilienza di NextGenerationEU; ricorda che il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto fornisce una definizione chiara dello Stato di diritto, che deve essere intesa in relazione agli altri valori dell'Unione, compresi i diritti fondamentali e la non discriminazione; è del parere che la discriminazione sostenuta dallo Stato nei confronti delle minoranze abbia un impatto diretto sui progetti in cui gli Stati membri decidono di investire i fondi dell'UE e incida pertanto direttamente sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione; invita la Commissione ad attivare immediatamente la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto;

17.

ricorda che finora non è stata fornita una risposta adeguata all'iniziativa del Parlamento di istituire un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali disciplinato da un accordo interistituzionale tra il Parlamento, la Commissione e il Consiglio; invita la Commissione e il Consiglio ad avviare immediatamente i negoziati con il Parlamento su un accordo interistituzionale in conformità dell'articolo 295 TFUE;

18.

riconosce il ruolo cruciale svolto dalle organizzazioni della società civile nella promozione e nella protezione dei valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE e dalla Carta; sottolinea il loro contributo fondamentale al sostegno dei principi dello Stato di diritto negli Stati membri, grazie al loro dar voce alle persone vulnerabili ed emarginate, garantendo inoltre l'accesso ai servizi sociali fondamentali; riconosce che uno spazio civico sano è un prerequisito per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali; sottolinea che l'Unione dovrebbe pertanto impegnarsi a preservare e coltivare lo spazio civico a livello locale, regionale, nazionale ed europeo, anche attraverso l'adozione di una strategia a tal fine;

19.

accoglie con favore la rapida istituzione di una Procura europea efficiente, indipendente e pienamente operativa al fine di rafforzare la lotta alle frodi nell'Unione europea; evidenzia l'importanza di sostenere e rafforzare la cooperazione tra le istituzioni dell'UE, gli Stati membri, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode e la Procura europea;

20.

ricorda che la pandemia di COVID-19, in particolare nelle sue fasi iniziali, ha provocato gravi violazioni della libertà di circolazione e della libertà di lavoro, come pure il deterioramento delle condizioni di lavoro e di vita, anche per i lavoratori stagionali e transfrontalieri nell'intera Unione; invita gli Stati membri a garantire che le restrizioni ai diritti fondamentali derivanti dalla pandemia siano revocate non appena la situazione della salute pubblica lo consenta, e che tutti i diritti e le libertà siano completamente ripristinati;

21.

sottolinea il regredire dello Stato di diritto in molti Stati membri in momenti diversi e a diversi livelli di autorità, dal livello esecutivo mediante ad esempio procedure legislative accelerate in periodi di emergenza statale, al livello locale come l'abuso pervasivo da parte delle autorità di polizia; ricorda che l'uso di potere discrezionale dovrebbe essere sottoposto a controllo giurisdizionale o indipendente di altro tipo e che i rimedi disponibili dovrebbero essere chiari e facilmente accessibili, in particolare in caso di abusi, compreso l'accesso a un difensore civico o a un'altra forma di giurisdizione volontaria; invita gli Stati membri a istituire meccanismi per prevenire, correggere e sanzionare penalmente l'abuso di poteri discrezionali e a motivare adeguatamente le loro decisioni, in particolare laddove riguardino i diritti degli individui;

22.

è preoccupato che la pandemia di COVID-19, e le reazioni ad essa, abbiano avuto un impatto senza precedenti sul funzionamento dei tribunali e sulla capacità di esercitare i diritti di difesa, limitando fortemente la capacità degli avvocati di consultarsi con i loro clienti; sottolinea che l'accesso alle stazioni di polizia e ai tribunali è stato oggetto di rigorose restrizioni, e molte udienze sono state rinviate o spostate online; sottolinea che tali misure hanno avuto gravi implicazioni sulla capacità delle persone arrestate, perseguite o detenute di esercitare il loro diritto a un processo equo;

23.

sottolinea che la pandemia di COVID-19 non solleva le autorità di polizia dal loro obbligo di bilanciare attentamente gli interessi in gioco e di impiegare i loro poteri in modo conforme ai loro obblighi in materia di diritti umani; ricorda che laddove si siano verificate violazioni dei diritti umani legate alle attività di polizia e all'uso della forza, gli Stati membri devono condurre indagini rapide, approfondite, efficaci e indipendenti, e garantire che tutti i responsabili siano chiamati a rispondere in processi equi;

24.

esprime preoccupazione per l'impatto della crisi della COVID-19 sulle persone detenute; sottolinea che alcuni Stati membri hanno adottato misure per ridurre la popolazione carceraria, ma spesso solo su base temporanea; sottolinea che l'UE sta affrontando una crisi di lunga data in tema di sovraffollamento delle carceri, mossa principalmente dall'uso eccessivo della detenzione preventiva (11); è preoccupato per i crescenti problemi di salute mentale tra le persone in custodia cautelare; ricorda che la detenzione in custodia cautelare di persone giuridicamente innocenti è accettabile solo come misura eccezionale di ultima istanza, e invita gli Stati membri a limitare il ricorso alla custodia cautelare e a considerare alternative a essa; sottolinea la necessità di norme a livello di UE in materia di custodia cautelare che dovrebbero stabilire una pena minima necessaria prima di imporre la custodia cautelare in modo da escluderne i reati minori; ritiene che le persone non debbano essere detenute in attesa di giudizio oltre i limiti di legge e che le cause debbano essere portate a processo entro un termine ragionevole; invita la Commissione a proporre norme minime sulle condizioni di detenzione e di custodia nell'UE;

Diritto alla parità di trattamento

25.

sottolinea con preoccupazione che continuano a verificarsi pratiche discriminatorie, sulla base di motivi quali il sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età, l'orientamento sessuale e l'identità di genere; invita la Commissione a promuovere politiche pubbliche volte a eliminare tale discriminazione e a garantire che la decisione quadro 2008/913/JHA del Consiglio sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia (12) sia attuata correttamente e integralmente; ritiene che la Commissione dovrebbe avviare procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri inadempienti;

26.

sottolinea che, secondo le relazioni annuali sui diritti fondamentali dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, molti Stati membri perseguono pratiche istituzionali, politiche e leggi discriminatorie; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la piena attuazione es esecuzione della legislazione antidiscriminazione, ad avviare procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri che non recepiscono o non attuano pienamente la legislazione antidiscriminazione dell'UE e a rafforzare le misure volte a prevenire la discriminazione istituzionale, in particolare da parte delle autorità di contrasto e giudiziarie, che può avere un impatto più grave sulle persone appartenenti a gruppi in situazioni vulnerabili; ricorda l'urgente necessità di estendere la protezione contro la discriminazione oltre l'occupazione tramite un approccio orizzontale e intersettoriale; esorta la Commissione e il Consiglio a sbloccare la direttiva sulla parità di trattamento senza ulteriori ritardi e senza che ciò comporti una riduzione degli standard;

27.

sottolinea che, come indicato nella relazione sui diritti fondamentali del 2021 dell'Agenzia per i diritti fondamentali, gli Stati membri dovrebbero migliorare sensibilmente l'efficacia delle loro misure e disposizioni a livello istituzionale per applicare pienamente e correttamente la direttiva sull'uguaglianza razziale (13), in particolare rafforzando l'indipendenza degli organismi di parità, assicurando che siano dotati di un mandato e di risorse adeguate per svolgere efficacemente i compiti assegnati loro dalla legislazione dell'UE in materia di non discriminazione;

28.

esorta la Commissione a intensificare i propri sforzi per combattere il razzismo, anche proponendo una legislazione ambiziosa; invita inoltre la Commissione a garantire un adeguato follow-up del piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025 (14) e a mettere in atto meccanismi di monitoraggio e valutazione efficienti per misurare i progressi;

29.

accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia nominato un coordinatore per i diritti delle vittime, abbia adottato la sua prima strategia per i diritti delle vittime e abbia istituito una piattaforma per i diritti delle vittime; sottolinea, tuttavia, il persistere di sfide all'accesso alla giustizia, in particolare per le vittime in situazioni vulnerabili, e all'indipendenza della magistratura in diversi Stati membri;

30.

chiede un meccanismo di integrazione per la cooperazione e il coordinamento delle politiche dell'UE e nazionali in materia di uguaglianza, garantendo che tutte le forme di discriminazione, specialmente quelle intersettoriali, siano prese in considerazione nella revisione e nell'adozione delle politiche, anche attraverso valutazioni d'impatto sull'uguaglianza in modo regolare e trasparente, conformemente a obiettivi e scadenze chiare, sulla base di prove e indicatori di prestazione; invita a stabilire una stretta cooperazione con le parti interessate, le organizzazioni di sostegno, le comunità e le persone che affrontano la discriminazione, garantendo risorse adeguate per intraprendere azioni e misure di monitoraggio;

31.

condanna l'aumento degli attacchi contro le persone LGBTIQ+ ed esorta gli Stati membri e la Commissione ad adottare misure per porvi fine e garantire l'effettiva uguaglianza delle persone LGBTIQ+ in tutti i settori;

32.

condanna l'approccio di alcuni governi dell'UE di adottare leggi con procedure accelerate senza consultazioni pubbliche o persino, in casi eccezionali, modifiche costituzionali inteso come modo per legittimare politiche discriminatorie che altrimenti non potrebbero essere legiferate, ad esempio le disposizioni che mirano specificamente alle persone LGBTIQ; osserva che le modifiche approvate alla costituzione ungherese e il disegno di legge «anti-LGBTIQ» adottato nel giugno 2021 dal parlamento ungherese, sono chiari esempi di violazione del diritto alla parità di trattamento e del principio di non discriminazione; accoglie con favore il fatto che 18 Stati membri abbiano pubblicato una dichiarazione congiunta che condanna gli emendamenti anti-LGBT nella legge ungherese sulla protezione dei minori; accoglie con favore il fatto che 16 Stati membri abbiano ribadito il loro sostegno alla lotta contro la discriminazione nei confronti delle persone LGBTIQ; sottolinea che la promozione del progetto europeo include indiscutibilmente la promozione della tolleranza, dell'accettazione, della non discriminazione e della parità di trattamento;

33.

esprime preoccupazione per le segnalazioni di eccessiva forza, brutalità della polizia e cattiva condotta nei confronti delle persone di etnia romanì in tutta l'UE, in linea con i risultati dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali pubblicati nel 2020, che hanno evidenziato inoltre come le persone di etnia romanì debbano affrontare povertà diffusa, condizioni di vita inadeguate, cattive condizioni di salute, esclusione dal mercato del lavoro e molestie; condanna la persistente esclusione sociale e l'antiziganismo che portano alla criminalizzazione sproporzionata delle persone di etnia romanì e invita la Commissione a presentare una migliore legislazione e misure politiche specifiche per prevenire tali incidenti e garantire giustizia alle vittime, ponendo la lotta contro l'antiziganismo al centro delle politiche dell'UE;

34.

deplora il fatto che un numero significativo di romanì nell'UE viva ancora in insediamenti emarginati in condizioni estremamente precarie e in circostanze socioeconomiche molto povere, spesso senza accesso all'acqua potabile, all'energia elettrica, ad alloggi sicuri e adeguati, all'istruzione, all'occupazione, all'assistenza sanitaria, alle strutture fognarie e alla raccolta dei rifiuti; ricorda che la situazione negli insediamenti rom costituisce una flagrante violazione dei diritti umani e dei diritti fondamentali e ha pesanti ripercussioni, soprattutto per i bambini romanì; esorta gli Stati membri a seguire la raccomandazione del Consiglio sull'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei rom (15) nonché il quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei rom per il 2020-2030 (16) e ad avvalersi di tutti i finanziamenti dell'UE e nazionali a tal fine; invita la Commissione a incrementare il monitoraggio dei progressi degli Stati membri e a prendere di conseguenza ulteriori provvedimenti;

35.

deplora che la pratica della segregazione dei bambini appartenenti a gruppi minoritari nelle scuole rappresenti tuttora un problema significativo in Europa; sottolinea che pratiche come queste derivano spesso dal fatto che a tali bambini viene erroneamente diagnosticata una disabilità intellettuale sulla base delle loro circostanze sociali o personali; invita gli Stati membri a rafforzare le loro politiche di inclusione per prevenire queste pratiche discriminatorie, sia intenzionali che non intenzionali, e a istituire meccanismi di controllo al fine di rivedere e invertire le decisioni diagnostiche, se necessario;

36.

invita gli Stati membri a garantire un adeguato coinvolgimento degli organismi di tutela sociale-giuridica per quanto riguarda i bambini e la protezione sociale nelle comunità rom emarginate, al fine di garantire che i bambini ricevano la protezione e le cure necessarie al loro benessere e sviluppo, nel rispetto del loro interesse superiore, e a mettere in atto procedure adeguate alle diverse esigenze delle comunità rom emarginate affinché possano svolgere i loro compiti allo stesso modo dei bambini della maggioranza della popolazione;

37.

sottolinea che il nuovo quadro strategico per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei rom nei paesi dell'UE stabilisce obiettivi ambiziosi in sette settori chiave: non discriminazione, inclusione, partecipazione, istruzione, occupazione, salute e alloggio, e fornisce un quadro di monitoraggio più forte, con una serie di obiettivi quantificabili e misurabili per monitorare i progressi; esorta la Commissione a garantire un adeguato follow-up della strategia e dei progressi; esorta inoltre la Commissione e gli Stati membri a far rispettare il divieto della profilazione razziale o etnica nell'applicazione della legge, nelle misure antiterrorismo e nei controlli sulla migrazione, così come nella violenza della polizia, e a garantirne la responsabilità;

38.

teme che il terrorismo e le politiche antiterrorismo possano aver comportato discriminazione e ostilità nei confronti di alcuni gruppi, comprese le comunità di colore, le comunità musulmane, i movimenti contro il razzismo, gli attivisti e le organizzazioni; deplora che in alcuni casi tali politiche includano la delegittimazione, la criminalizzazione o il tentativo di criminalizzare discorsi politici, religiosi e di altro tipo, il che potrebbe tradursi in pratiche di contrasto discriminatorie, come la profilazione razziale e religiosa, e in effetti sociali più ampi come l'autocensura e la riduzione dello spazio a disposizione della società civile;

39.

accoglie con favore la decisione della Commissione di organizzare una consultazione pubblica sull'aggiornamento della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (17) nell'ambito della strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025), con l'obiettivo di rafforzare efficacemente l'assistenza e la protezione fornite alle vittime, comprese le vittime del terrorismo, e di riconoscere l'importanza di preservarne la dignità; invita le istituzioni interessate a prevedere garanzie per evitare che si verifichi una successiva vittimizzazione derivante dall'umiliazione e dagli attacchi all'immagine delle vittime provenienti da settori sociali correlati all'autore dell'attacco;

40.

rinnova i suoi appelli a tutte le istituzioni dell'UE e agli Stati membri per affrontare efficacemente sfide quali lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, la protezione dei bambini migranti non accompagnati e la situazione dei bambini con disabilità negli istituti, la protezione dei bambini che hanno subito abusi domestici e sfruttamento sul luogo di lavoro e i bambini scomparsi;

41.

accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia tenuto conto delle raccomandazioni del Parlamento e abbia adottato una strategia ambiziosa per i diritti delle persone con disabilità per il periodo 2021-2030 (18); ribadisce l'importanza fondamentale dell'attuazione delle misure proposte e dell'ulteriore sviluppo delle misure nazionali al fine di garantire che le persone con disabilità non siano svantaggiate o discriminate in termini di occupazione, istruzione e inclusione sociale e che i loro diritti, quali previsti nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, siano pienamente garantiti;

42.

esprime forte preoccupazione per l'aumento della povertà e dell'esclusione sociale, in particolare come conseguenza della pandemia di COVID-19, così come dell'incitamento all'odio e dei reati generati dall'odio; esprime ulteriori timori per la notevole tensione senza precedenti causata dalla pandemia per gli individui in situazioni vulnerabili, tra cui donne, individui provenienti da gruppi che sono vittima di discriminazione razziale, migranti e persone con disabilità; esprime profonda preoccupazione per il fatto che la crisi della COVID-19 è stata addotta con sempre maggiore frequenza quale pretesto per attaccare gruppi in situazioni vulnerabili, compresi i migranti, le persone provenienti da contesti migratori e il popolo rom, che erano già soggetti a discriminazione razziale ed etnica, all'incitamento all'odio e ai reati generati dall'odio;

43.

evidenzia che la pandemia di COVID-19 ha messo in luce importanti lacune nella capacità e nella preparazione dei sistemi sanitari, di istruzione, occupazionali e di tutela sociale degli Stati membri; nutre la ferma convinzione che gli Stati membri debbano migliorare sensibilmente i loro sistemi sanitari, previdenziali e di assistenza sociale per garantire che assicurino pieno sostegno a tutti, in particolare alle persone più vulnerabili, anche durante una crisi, tutelando in tal modo adeguatamente i diritti sanitari, economici e sociali universali;

44.

si rammarica del fatto che la pandemia di COVID-19 abbia colpito in modo sproporzionato le comunità rom emarginate a causa delle cattive condizioni abitative, dell'accesso limitato all'acqua, all'elettricità e ai servizi igienico-sanitari, nonché della mancanza di accesso a Internet e di attrezzature informatiche adeguate, il che ha lasciato i rom più giovani ancora più in ritardo rispetto all'istruzione scolastica; è particolarmente preoccupato per il fatto che l'impatto della pandemia di COVID-19 sui rom ha amplificato le disuguaglianze e alimentato i pregiudizi, compresi i casi di violenza da parte della polizia; osserva con rammarico che la popolazione rom è stata utilizzata come capro espiatorio in molte occasioni durante la pandemia; osserva che è stata esposta a stigmatizzazione, discriminazione ed espressioni d'odio che collegano il virus alla loro etnia; deplora che alcuni media e social network abbiano spesso dipinto i rom come un pericolo per la salute pubblica responsabile della diffusione del virus; invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare le loro politiche per affrontare la povertà e l'esclusione sociale che le comunità rom devono sopportare, con un'attenzione particolare ai diritti delle donne e dei bambini rom;

45.

sottolinea che l'alloggio è una necessità primaria e che l'accesso agli alloggi, e in particolare l'assistenza abitativa, è un diritto fondamentale, poiché i cittadini che ne sono privi non possono partecipare pienamente alla società o godere appieno di tutti i loro diritti fondamentali; invita gli Stati membri ad accettare senza indugio di essere vincolati dall'articolo 31 della Carta sociale europea riveduta sul diritto all'alloggio; esprime particolare preoccupazione per il fatto che i giovani siano privati di un alloggio a causa dell'enorme crescita dei prezzi delle abitazioni, soprattutto in alcune aree urbane;

46.

riconosce che la povertà è un'altra forma di discriminazione che conduce alla violazione dei diritti fondamentali, specialmente di quei gruppi i cui diritti sono già più colpiti, come le donne, i migranti, le persone di colore e le minoranze etniche, la comunità LGBTIQ e i bambini; sottolinea la particolare vulnerabilità dei bambini e l'impatto che la povertà ha su di loro e sul loro sviluppo fisico e psicologico; invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a elaborare politiche per ridurre la povertà, prestando particolare attenzione ai bambini; invita gli Stati membri a garantire l'accesso all'assistenza sanitaria, all'istruzione di qualità e agli alloggi su un piano di parità per tutti e a porre fine alla riduzione dei servizi pubblici, che ha portato a un aumento dei tassi di povertà e soprattutto di disuguaglianza; ricorda che i diritti economici e sociali sono diritti fondamentali; ribadisce il proprio invito al Consiglio e alla Commissione a prendere in considerazione i diritti fondamentali nell'elaborazione di proposte di politica economica;

47.

sottolinea che gli Stati membri dovrebbero adottare misure per garantire il diritto a un lavoro di buona qualità che possa essere conciliato con la vita personale e familiare e lo sviluppo personale, in quanto si tratta del modo migliore per porre fine alla povertà; riconosce che tale diritto è chiaramente violato in caso di sfruttamento e abuso del lavoro; invita gli Stati membri a rafforzare le ispezioni sul lavoro e ad adottare misure per porre fine agli abusi sul lavoro; invita la Commissione ad esaminare i passi necessari per l'adesione dell'Unione europea alla Carta sociale europea e a proporre un calendario a tal fine;

48.

è preoccupato per la mancanza di progressi per quanto concerne la precarietà delle condizioni di lavoro nei servizi di assistenza, che ha conseguenze drammatiche per le persone anziane che necessitano di tali servizi per vivere una vita dignitosa e restare integrate nella società; invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare i loro sforzi per combattere tutte le forme di discriminazione nei confronti degli anziani e garantire le loro necessità e diritti; sottolinea l'importanza di sostenere iniziative legate all'invecchiamento attivo;

49.

sottolinea che la disponibilità di servizi online in tutta l'UE è uno dei prerequisiti fondamentali per la piena inclusione sociale in Europa; osserva che in alcune zone dell'UE non sono ancora disponibili servizi online di qualità, il più delle volte nelle zone rurali, il che potrebbe portare a un ulteriore aumento del divario di disuguaglianza tra i cittadini europei; incoraggia la Commissione e gli Stati membri ad accelerare la trasformazione digitale dell'UE, che dovrebbe concentrarsi sul benessere di tutte le generazioni allo stesso modo e affrontare la sicurezza online;

50.

ricorda l'importanza di raccogliere sistematicamente dati obbligatori e disaggregati sull'uguaglianza e di sviluppare indicatori per misurare e riferire i progressi delle strategie dell'UE contro il razzismo e la discriminazione; invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi al riguardo; invita la Commissione e gli Stati membri a raccogliere dati sull'uguaglianza disaggregati per origine razziale ed etnica, nonché altre caratteristiche protette, al fine di documentare il razzismo e sviluppare politiche pubbliche che rispondano alle esigenze delle persone colpite in modo reale ed efficace, nel pieno rispetto del diritto fondamentale alla vita privata, alla protezione dei dati personali e alla pertinente legislazione dell'UE e nazionale;

Razzismo strutturale

51.

riconosce e condanna l'esistenza di un razzismo strutturale nell'UE dovuto a stereotipi perpetuati da discorsi che portano alla discriminazione delle minoranze etniche in tutti i settori della loro vita; è profondamente preoccupato per le forme individuali, strutturali e istituzionali di razzismo e xenofobia nell'UE e per la crescente discriminazione contro arabi, europei di colore, persone di origine asiatica, ebrei, musulmani e rom; esorta gli Stati membri a porre fine a pratiche istituzionali, politiche e leggi discriminatorie;

52.

sottolinea che il movimento Black Lives Matter ha mobilitato le società di tutto il mondo per affrontare il razzismo e la discriminazione perpetrati dalle forze dell'ordine; ricorda la sua risoluzione del 19 giugno 2020 sulle proteste contro il razzismo a seguito della morte di George Floyd (19), nella quale si ribadisce il motto «Black Lives Matter» (La vita dei neri conta); ribadisce il proprio sostegno alle diffuse proteste contro il razzismo e la discriminazione che hanno avuto luogo nelle capitali europee e nelle città di tutto il mondo a seguito della morte di George Floyd nel 2020; sostiene l'appello dei manifestanti a prendere posizione contro l'oppressione e il razzismo strutturale in Europa; accoglie con favore la nomina del coordinatore antirazzismo dell'UE nel maggio 2021, l'organizzazione del vertice dell'UE sull'antirazzismo, la creazione di un forum permanente di consultazione con la società civile sull'antirazzismo e le conclusioni del Consiglio su razzismo e antisemitismo del 4 marzo 2022; accoglie altresì con favore il riconoscimento da parte della Commissione, per la prima volta, dell'esistenza del razzismo strutturale nel suo piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025 e la definizione di misure concrete per affrontare il razzismo e la discriminazione etnica nell'UE;

53.

esorta le istituzioni dell'UE e gli Stati membri ad affrontare le cause profonde del razzismo strutturale; invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare misure per far fronte alle persistenti disuguaglianze strutturali in settori chiave quali la giustizia penale, l'istruzione, gli alloggi, l'occupazione, l'assistenza sanitaria, i beni e i servizi; sottolinea l'importante ruolo dell'istruzione e dei mezzi di comunicazione nel contrastare le narrazioni razziste e nel decostruire i pregiudizi e gli stereotipi; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere percorsi di formazione contro il razzismo;

54.

invita gli Stati membri ad adottare piani d'azione nazionali contro il razzismo entro la fine del 2022 e a dare priorità alle azioni tese ad affrontare la mancanza di accesso alla giustizia e le forti disuguaglianze socioeconomiche in settori quali gli alloggi, l'assistenza sanitaria, l'occupazione e l'istruzione, che devono essere riconosciute come gravi barriere che impediscono il pieno godimento dei diritti fondamentali e come i principali ostacoli all'inclusione e all'uguaglianza; chiede alla Commissione di monitorare e garantire un seguito adeguato a tali piani d'azione nazionali e al piano d'azione dell'UE; chiede altresì alla Commissione di monitorare e agire contro il razzismo e la discriminazione negli Stati membri, anche attraverso l'avvio di procedure di infrazione per promuovere l'applicazione efficace della legislazione;

55.

sottolinea le crescenti posizioni razziste e xenofobe adottate dal alcuni opinionisti, politici e media, che hanno contribuito alla creazione di un ambiente ostile per i sostenitori e le organizzazioni che operano contro il razzismo; esorta gli Stati membri a recepire e applicare appieno la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale; incoraggia gli Stati membri ad adottare le misure necessarie affinché la motivazione razzista o xenofoba sia considerata una circostanza aggravante o, in alternativa, affinché tale motivazione possa essere presa in considerazione dal giudice all'atto della determinazione della pena;

56.

è fortemente preoccupato per l'esistenza e la continua diffusione nell'UE di movimenti di estrema destra, specialmente gruppi neofascisti e neonazisti; invita gli Stati membri ad adottare urgenti misure per vietare di fatto questi gruppi; chiede, nel contempo, una ricerca più approfondita sulle fondazioni, la base di membri e soprattutto il finanziamento dietro a tali gruppi, con l'obiettivo di identificare possibili ingerenze straniere; sottolinea la necessità di dedicare più spazio nei programmi di storia all'apprendimento obiettivo e fattuale delle diverse ideologie razziali o etniche, come la schiavitù, il colonialismo o il fascismo, e le loro forme e origini, ivi compreso l'uso improprio della scienza per giustificarle, così come le loro conseguenze e i loro possibili retaggi nel presente, al fine di combattere il ripetuto risorgere di queste ideologie;

57.

ricorda che è necessario prestare molta attenzione alla digitalizzazione e ai potenziali pregiudizi sociali che possono essere introdotti nelle nuove tecnologie; sottolinea la necessità di affrontare i potenziali rischi dell'IA non come un problema tecnologico, bensì come un problema sociale, in particolare per le persone appartenenti a gruppi vittima di razzismo; invita la Commissione e gli Stati membri a mettere in atto misure per prevenire che le nuove tecnologie, compresa l'IA, possano aggravare la discriminazione, le disuguaglianze esistenti e la povertà; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che i sistemi di IA siano guidati dai principi di trasparenza, spiegabilità, equità e rendicontabilità e che siano eseguiti controlli indipendenti per evitare che tali sistemi acuiscano il razzismo; invita inoltre la Commissione e gli Stati membri ad affrontare il divario di genere e di diversità nei settori delle TIC e nei settori della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica (STEM), in particolare nello sviluppo di nuove tecnologie, tra cui l'IA, e in particolare nelle posizioni decisionali;

58.

esorta gli Stati membri a garantire la piena attuazione della direttiva sull'uguaglianza razziale e della direttiva sull'uguaglianza in materia di occupazione (20) al fine di combattere il persistente razzismo nei confronti di persone di origini, etnie o colore diversi; condanna il fatto che le minoranze razziali, etniche, linguistiche e religiose devono tuttavia affrontare un razzismo strutturale e istituzionale profondamente radicato, la discriminazione, i reati generati dall'odio e l'incitamento all'odio, la mancanza di accesso alla giustizia e le persistenti disuguaglianze socioeconomiche, che sono i principali ostacoli al pieno godimento dei loro diritti fondamentali, all'inclusione sociale e all'uguaglianza, in qualità di cittadini dell'UE, in tutte le sfere della vita, compresi gli alloggi, l'istruzione, la sanità e l'occupazione;

Violenza di genere, diritti delle donne e diritti delle persone LGBTIQ +

59.

denuncia che la violenza di genere è una delle forme di violenza più diffuse nell'UE, e che i sondaggi dell'UE rivelano che una donna su tre nell'Unione — 62 milioni di donne in totale — ha subito violenza fisica o sessuale ad un certo punto dall'età di 15 anni e che più della metà (55 %) ha subito molestie sessuali; sottolinea che la violenza di genere è una forma di discriminazione e una violazione dei diritti fondamentali, così come il risultato di stereotipi di genere, strutture eteropatriarcali, asimmetrie di potere e disuguaglianze strutturali e istituzionali; sottolinea l'importanza di applicare un approccio intersettoriale e incentrato sulle vittime a tutte le politiche e misure per affrontare la violenza di genere; invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi in questa direzione;

60.

sottolinea l'importanza di combattere la violenza di genere in tutte le sue forme e di promuovere l'uguaglianza di genere e i diritti delle donne; accoglie con favore la proposta di direttiva della Commissione dell'8 marzo 2022 sulla lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (21), che propone misure in materia di criminalizzazione di talune forme di violenza, compresa la criminalizzazione dello stupro basato sulla mancanza di consenso e alcune forme di violenza informatica, nonché misure per proteggere vittime e migliorare l'accesso alla giustizia, il sostegno alle vittime e la prevenzione, e che include disposizioni in materia di intersezionalità; sottolinea la dimensione transfrontaliera della violenza di genere e insiste sul fatto che la violenza di genere deve essere affrontata a livello europeo; invita la Commissione ad aggiungere la violenza di genere all'elenco dei reati particolarmente gravi sancito dall'articolo 83, paragrafo 1, TFUE;

61.

esorta il Consiglio a portare a termine la ratifica dell'Unione della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul); deplora il fatto che la Bulgaria, la Cechia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania e la Slovacchia non abbiano ancora ratificato la convenzione e ribadisce il suo invito a tali paesi a procedere in tal senso; sottolinea che la convenzione di Istanbul dovrebbe essere intesa come la norma minima per eradicare la violenza di genere; condanna fermamente i tentativi di alcuni Stati membri, in particolare la Polonia, di revocare le misure già adottate nell'attuazione della convenzione di Istanbul e nella lotta alla violenza e di ritirarsi dalla convenzione;

62.

condanna le azioni dei movimenti anti-genere e anti-femministi che attaccano sistematicamente i diritti delle donne e delle persone LGBTIQ; esorta la Commissione a garantire che le organizzazioni della società civile sostenute e finanziate dall'Unione non promuovano la discriminazione di genere; accoglie con favore la prima strategia europea per l'uguaglianza LGBTIQ e condanna i crescenti casi di discriminazione, reati generati dall'odio e violenza contro le persone LGBTIQ; chiede alla Commissione di garantire un adeguato follow-up della strategia;

63.

condanna il continuo e persistente regresso dei diritti delle donne in alcuni Stati membri, in particolare in Polonia, Slovacchia, Croazia e Lituania, compresi la salute e i diritti sessuali e riproduttivi; ricorda che la coercizione riproduttiva e la negazione di un'assistenza all'aborto sicuro e legale costituiscono anch'esse una forma di violenza di genere; sottolinea che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito in diverse occasioni che le leggi restrittive sull'aborto e la loro mancata applicazione violano i diritti umani delle donne e delle ragazze e la loro autonomia fisica; denuncia la mancanza di accesso all'aborto per le donne in molti paesi, e condanna la morte di almeno quattro donne in Polonia a causa dell'applicazione di norme che vietano l'aborto praticamente in qualsiasi circostanza; esorta gli Stati membri ad adottare misure efficaci per porre rimedio a tali esistenti violazioni dei diritti umani e dei diritti delle donne e a mettere in atto i meccanismi necessari a impedire che si ripetano in futuro; invita la Commissione a considerare l'aborto un diritto fondamentale, a rimuovere qualsiasi ostacolo al suo accesso e a garantire che esso sia praticato nei sistemi sanitari pubblici e a porre maggiormente l'accento sulla salute sessuale e riproduttiva e sui relativi diritti nelle sue relazioni annuali sullo Stato di diritto;

64.

condanna fermamente la discriminazione e la segregazione delle donne rom nelle strutture di assistenza sanitaria materna; accoglie con favore il fatto che la Repubblica Ceca ha adottato una legge in materia di risarcimento delle vittime della sterilizzazione forzata e illegale, e nota che il governo slovacco si è mobilitato nel 2021 chiedendo scusa, ma per il momento nessuna legge di questo tipo è stata proposta; ritiene che il diritto di accesso alla salute, in particolare alla salute sessuale e riproduttiva, sia un diritto fondamentale delle donne che deve essere rafforzato e che in nessun caso deve essere ridotto o rimosso;

65.

invita tutti gli Stati membri a rispettare l'autonomia fisica di tutte le persone, in particolare vietando le mutilazioni genitali intersessuali, le cosiddette pratiche di «terapia di conversione» e la sterilizzazione forzata delle persone trans come condizione preliminare per ottenere il riconoscimento legale del genere; ribadisce che le leggi in materia di riconoscimento legale del genere dovrebbero essere adottate in conformità delle norme internazionali sui diritti umani, rendendo così il riconoscimento del genere accessibile, finanziariamente sostenibile, di tipo amministrativo, rapido e basato sull'autodeterminazione;

66.

sottolinea la necessità di riconoscere tutti i partenariati ai fini della libertà di circolazione, anche per i partner di cittadini dell'UE provenienti di paesi terzi; è allarmato per la mancata esecuzione della sentenza della CGUE nella causa C-673/16, Coman & Hamilton, che ha riconosciuto che nel diritto dell'Unione in materia di libera circolazione il termine «coniuge» comprende i coniugi dello stesso sesso; ricorda la presentazione di una denuncia alla Commissione relativa a un caso identico (A.B. e K.V. contro Romania — domanda n. 17816/21); sottolinea che l'inazione della Commissione ha spinto i ricorrenti Coman e Hamilton a fare appello alla Corte europea dei diritti dell'uomo nel tentativo di ripristinare la situazione di diritto (Coman e altri contro Romania — domanda n. 2663/21); ribadisce la sua richiesta alla Commissione di avviare procedure di infrazione per l'inosservanza della sentenza Coman e Hamilton;

67.

accoglie con favore l'impegno della Commissione di presentare nel 2022 una proposta di regolamento sul riconoscimento reciproco della genitorialità tra gli Stati membri, che creerà certezza giuridica per le famiglie arcobaleno in tutta l'UE;

68.

sottolinea il preoccupante aumento della violenza di genere e della violenza domestica durante la pandemia di COVID-19; elogia le rapide risposte di alcuni governi nazionali, regionali e locali per mettere in atto misure volte ad aiutare le vittime di violenza domestica, quali l'aumento del numero di linee telefoniche di assistenza e la condivisione di informazioni, nonché l'introduzione di sistemi di parole in codice nelle farmacie, centri di consulenza temporanei nei negozi di generi alimentari o applicazioni nascoste per facilitare la denuncia di violenze e abusi domestici; evidenzia tuttavia la generale mancanza di case rifugio o altre opzioni di alloggio sicuro per le persone sopravvissute; esorta pertanto gli Stati membri a stanziare finanziamenti adeguati alle case rifugio esistenti per assisterle nell'aumento delle proprie capacità, nonché a facilitare la creazione di ulteriori rifugi e strutture di alloggio sicuro per le persone sopravvissute, compresi i minori al seguito; invita inoltre gli Stati membri a garantire che i servizi per le persone sopravvissute siano considerati essenziali e rimangano aperti, nonché integrati da una formazione adeguata e specializzata per le forze di polizia e da risposte giudiziarie mirate, al fine di aumentare la preparazione per il futuro;

69.

deplora l'intensificarsi del regresso dei diritti delle donne e delle ragazze, dato che alcuni Stati membri hanno cercato di fare un passo indietro nell'ambito della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti, utilizzando la pandemia di COVID-19 come pretesto per limitare l'accesso all'aborto, alla contraccezione e ai servizi ginecologici; sottolinea che in alcuni Stati membri, a prescindere dalla pandemia, vi sono stati tentativi di limitare le tutele giuridiche esistenti per l'accesso delle donne all'assistenza all'aborto, compresa l'introduzione di condizioni regressive che devono essere soddisfatte prima di poter gestire l'aborto, come la consulenza obbligatoria e di parte o i periodi di attesa; condanna in particolare gli oltre 20 tentativi parlamentari in Slovacchia di limitare l'accesso all'aborto in questo periodo; sottolinea con forza che i servizi relativi alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti devono essere riconosciuti come essenziali e devono essere disponibili anche durante le emergenze sanitarie globali, data l'importanza del fattore tempo in tali servizi;

70.

evidenzia l'importanza di garantire che la risposta alla crisi COVID-19 integri una prospettiva di genere e il bilancio di genere, nonché valutazioni d'impatto di genere ex post, come proposto nella strategia della Commissione per la parità di genere 2020-2025; esorta le istituzioni dell'UE a garantire l'integrazione della dimensione di genere in tutte le politiche e azioni dell'Unione;

Libertà

71.

rammenta l'importanza di difendere la libertà, il pluralismo e l'indipendenza dei media, assicurare la trasparenza della proprietà dei media e regolamentare la concentrazione di mercato, nonché garantire la protezione dei giornalisti; ritiene che siano estremamente necessarie norme vincolanti dell'Unione che garantiscano una protezione solida e coerente ai media e ai giornalisti indipendenti da azioni legali vessatorie intese a metterli a tacere o a intimidirli nell'UE, al fine di contribuire a porre fine a tale pratica abusiva; invita la Commissione a intensificare gli sforzi al riguardo, anche proponendo misure vincolanti nonché proteggendo e promuovendo il finanziamento del giornalismo investigativo;

72.

condanna l'uso delle azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (SLAPP) cui viene fatto ricorso per mettere a tacere e intimidire giornalisti e difensori dei diritti umani, compresi i difensori dei diritti LGBTI che esprimono critiche sulle violazioni dei diritti umani; sottolinea che le SLAPP non rappresentano che una delle minacce alla libertà e al pluralismo dei media, individuando tra le altre pressioni e imperativi commerciali, pressioni politiche, l'autocensura giornalistica su temi particolarmente controversi, la precarietà di carriera e gli ingenti carichi di lavoro cui devono far fronte i giornalisti, le pressioni da essi subite per mantenere l'accesso alle fonti dell'élite attraverso un'informazione acritica, nonché l'impossibilità di un avanzamento di carriera per i giornalisti che violano le regole non dette e internalizzate riguardo alla «linea» da tenere su questioni particolarmente controverse, in particolare per quanto riguarda la politica estera; invita gli Stati membri a proteggere e sviluppare media indipendenti, pluralisti e liberi; condanna a tale proposito qualsiasi misura volta a mettere a tacere i mezzi di informazione critici e a compromettere la libertà e il pluralismo dei media; evidenzia l'urgente necessità di combattere tutte le SLAPP; accoglie con favore la recente iniziativa della Commissione volta a pubblicare una raccomandazione relativa alla garanzia della protezione, della sicurezza e dell'empowerment dei giornalisti nell'Unione europea; invita la Commissione a realizzare senza indugio la legge sulla libertà dei media;

73.

è preoccupato per le segnalazioni secondo cui le autorità di alcuni Stati membri hanno utilizzato lo spyware Pegasus per scopi politici o altri scopi ingiustificati al fine di spiare giornalisti, politici, avvocati, attori della società civile e altri individui, in violazione del diritto dell'UE e dei valori sanciti dall'articolo 2 TUE e dalla Carta; esprime preoccupazione per l'uso di Pegasus nei confronti di giornalisti, attivisti per i diritti umani, esponenti dell'opposizione e avvocati all'interno e all'esterno dell'UE; ricorda che Pegasus è solo uno dei numerosi esempi di programmi utilizzati indebitamente da entità statali al fine di effettuare una sorveglianza illecita di massa nei confronti di cittadini innocenti; accoglie con favore l'istituzione di una commissione d'inchiesta del Parlamento europeo su Pegasus, che indagherà sul presunto uso improprio degli strumenti di sorveglianza e sulla portata delle presunte violazioni dei diritti e delle libertà sanciti dall'articolo 2 TUE e dalla Carta e fornirà garanzie e raccomandazioni;

74.

sottolinea che le campagne diffamatorie contro le persone LGBTIQ e la società civile più in generale sono più diffuse negli Stati membri in cui la libertà dei media è sotto attacco; condanna fermamente le continue campagne diffamatorie nei media pubblici contro giudici, giornalisti e politici che esprimono critiche nei confronti dell'attuale governo, comprese le SLAPP, avviate da agenzie governative, funzionari governativi, società statali o individui con stretti legami con le coalizioni di governo in tutta Europa; esorta la Commissione a ricorrere a tutti gli strumenti legislativi ed esecutivi a sua disposizione per impedire tali azioni intimidatorie che mettono a repentaglio la libertà di espressione; invita la Commissione, in collaborazione con le organizzazioni dei giornalisti, a monitorare e a segnalare gli attacchi contro i giornalisti nonché le azioni legali intentate per mettere a tacere o intimidire i media indipendenti e a garantire l'accesso a mezzi di ricorso adeguati;

75.

si rammarica che la sicurezza dei giornalisti non sia universalmente garantita; sottolinea l'importanza del pluralismo dei media e la necessità di proteggere i giornalisti da minacce e attacchi al fine di prevenire l'autocensura, di assicurare la libertà di espressione e il diritto all'informazione e di salvaguardare la professione giornalistica; invita la Commissione a migliorare gli strumenti per valutare le misure adottate dai governi che potrebbero mettere a repentaglio la libertà di informazione e il pluralismo;

76.

condanna gli attacchi, le detenzioni e le violenze contro i giornalisti durante le proteste, ai quali è stato impedito di fare informazione e quindi di svolgere semplicemente il proprio lavoro; esprime profonda preoccupazione per i casi di brutalità della polizia durante le proteste, in particolare contro i giornalisti, e chiede l'assunzione di responsabilità per tali atti; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la sicurezza e la protezione dei giornalisti, in particolare durante le proteste;

77.

sottolinea che, a norma del diritto internazionale in materia di diritti umani, talune restrizioni possono essere legittimamente imposte al diritto alla libertà di riunione pacifica al fine di proteggere la salute pubblica o altri interessi legittimi, ma che devono essere previste dalla legge ed essere necessarie e proporzionate a uno scopo specifico; esprime profonda preoccupazione per alcuni divieti generalizzati di protesta nonché per alcuni divieti e restrizioni imposti alle proteste durante la pandemia di COVID-19, mentre altri raduni pubblici di dimensioni analoghe proseguivano senza ripercussioni, nonché per l'uso della forza contro manifestanti pacifici; manifesta preoccupazione per il fatto che gli Stati membri prevedono soglie diverse per l'uso della forza e delle armi da parte delle autorità di contrasto per il mantenimento dell'ordine pubblico; invita gli Stati membri a tutelare i diritti fondamentali in sede di adozione di misure restrittive e atti legislativi in materia di libertà di espressione, di riunione e di associazione e a favorire un ambiente in cui le critiche siano parte di un sano dibattito su qualsiasi questione di interesse pubblico;

78.

esprime profonda preoccupazione per gli attacchi, le vessazioni, le violenze e le minacce nei confronti di giornalisti, difensori dei diritti umani e altre persone che denunciano ingerenze straniere e campagne di disinformazione; esorta gli Stati membri, nel contesto del rapido aumento della disinformazione, delle bufale e della propaganda politica, a includere nei loro programmi scolastici attività mirate e consone all'età, incentrate sullo sviluppo del pensiero critico, dell'alfabetizzazione mediatica e delle competenze digitali; chiede che sia posta maggiore enfasi sull'educazione alla cittadinanza, con particolare attenzione ai diritti fondamentali, alla democrazia e alla partecipazione agli affari pubblici;

79.

rileva che diversi Stati membri sono retrocessi nelle classifiche internazionali sulla libertà di stampa; pone l'accento sul ruolo insostituibile dei mezzi di informazione del servizio pubblico e sottolinea che è essenziale garantire e preservare la loro indipendenza dalle ingerenze politiche; condanna fermamente le minacce alla libertà dei media, tra cui le vessazioni e gli attacchi rivolti ai giornalisti e agli informatori, la violazione della loro tutela giuridica, nonché la parzialità dei media o le azioni a sfondo politico in tale settore;

80.

è profondamente preoccupato per l'ulteriore deterioramento della libertà dei media in Ungheria, Polonia e Slovenia e per le diverse riforme attuate dalle coalizioni di governo al fine di ridurre la diversità e mettere a tacere le voci critiche all'interno dei media; esprime ulteriore preoccupazione per la mancanza di un insieme chiaro e trasparente di principi che regolino la distribuzione della pubblicità agli organi di comunicazione da parte delle autorità nazionali, regionali e locali di alcuni Stati membri; deplora profondamente il deterioramento della situazione economica dei media durante la pandemia di COVID-19 e ritiene che dovrebbero essere adottate misure specifiche per attenuare l'impatto della pandemia sui media;

81.

esprime preoccupazione per la creazione di organismi controllati dal governo che gestiscono ampie porzioni del panorama mediatico e per il dirottamento dei mezzi di informazione del servizio pubblico al fine di servire interessi di parte; ricorda che, laddove la proprietà dei media rimane fortemente concentrata, sia in mani pubbliche che private, ciò rappresenta un rischio significativo per la diversificazione delle informazioni e dei punti di vista rappresentati nei contenuti mediatici; ricorda che la libertà di espressione e informazione, compresa la libertà di espressione artistica, e la libertà dei media sono fondamentali per la democrazia e lo Stato di diritto, ed esorta gli Stati membri a garantire l'indipendenza delle loro autorità mediatiche; rammenta che la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee oralmente, per iscritto o a mezzo stampa, sotto forma di arte o attraverso qualsiasi altro mezzo, è una componente della libertà di espressione artistica;

82.

invita la Commissione a garantire la corretta attuazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi, prestando particolare attenzione all'indipendenza delle autorità di regolamentazione dei media, alla trasparenza della proprietà dei media e all'alfabetizzazione mediatica; invita la Commissione a utilizzare in modo efficace le procedure di infrazione nelle situazioni in cui gli Stati membri attuano tali disposizioni in modo scorretto o incompleto;

83.

osserva che alcune misure adottate dagli Stati membri in risposta alla COVID-19 hanno avuto un grave impatto sul diritto alla vita privata e alla protezione dei dati, che le autorità preposte alla protezione dei dati non sono state pienamente consultate, che la necessità e la proporzionalità non erano sempre chiare e che in molti casi mancava una solida base giuridica e non è stata effettuata una valutazione adeguata; invita la Commissione, il Garante europeo della protezione dei dati e il comitato europeo per la protezione dei dati a valutare senza indugio la situazione;

84.

manifesta profonda preoccupazione per la scarsa e disomogenea applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati (22), che rischia di diventare una tigre di carta e di non fornire una protezione reale ai cittadini dell'UE; deplora il fatto che la Commissione abbia ignorato la richiesta del Parlamento di avviare una procedura di infrazione contro l'Irlanda per non aver applicato correttamente il regolamento;

85.

si dichiara preoccupato per gli orientamenti interni della Commissione sulla gestione degli atti e gli archivi, che si basano su un'interpretazione errata del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso ai documenti (23), nonché per l'esclusione dei messaggi di testo dal campo di applicazione delle norme sull'accesso ai documenti, definita «cattiva amministrazione» dalla Mediatrice europea; si rammarica del fatto che alcuni Stati membri abbiano ostacolato l'effettivo esercizio del diritto di accesso ai documenti da parte dei cittadini, ritardando inutilmente o addirittura eliminando i termini per le richieste di accesso ai documenti; sottolinea che ciò non solo ha provocato una mancanza di fiducia nelle autorità tra i cittadini dell'UE, ma ha anche compromesso il pluralismo dei media nell'UE;

Situazione e violazioni dei diritti fondamentali alle frontiere esterne dell'UE

86.

evidenzia che salvare vite è un obbligo giuridico ai sensi del diritto internazionale e dell'UE; condanna fermamente i procedimenti penali avviati in alcuni Stati membri nei confronti di organizzazioni della società civile e singoli individui per aver prestato assistenza umanitaria ai migranti; invita gli Stati membri ad assicurare che non siano perseguiti singoli individui e organizzazioni della società civile che prestano assistenza ai migranti per motivi umanitari;

87.

condanna il fatto che alcuni Stati membri abbiano adottato normative, politiche e pratiche che ledono l'effettiva tutela dei diritti umani dei rifugiati, dei richiedenti asilo e dei migranti, a terra e in mare; invita la Commissione e gli Stati membri a porre i diritti umani dei migranti, dei richiedenti asilo e dei rifugiati, nonché il principio della condivisione delle responsabilità, al centro delle rispettive politiche in materia di migrazione e asilo;

88.

condanna fermamente i casi di respingimenti e violazioni dei diritti fondamentali e di violenza alle frontiere esterne dell'UE nei confronti di migranti, rifugiati e richiedenti asilo, denunciati da istituzioni quali l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (24), come pure la criminalizzazione degli operatori umanitari e degli attivisti e l'utilizzo dei finanziamenti dell'UE, che sono serviti in maniera sproporzionata a costruire strutture chiuse e a rafforzare le frontiere esterne; invita la Commissione e gli Stati membri a istituire un vero e proprio sistema di monitoraggio dei diritti fondamentali per indagare su tutte le accuse di respingimenti e violazioni dei diritti fondamentali e aumentare la trasparenza delle misure adottate alle frontiere esterne, come richiesto dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (25); invita la Commissione ad avviare procedure di infrazione laddove vi siano segnali di respingimenti e violenze;

89.

esprime profonda preoccupazione per le informazioni pubblicate riguardo all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), che ne riconoscono il coinvolgimento e la conoscenza dei respingimenti; invita Frontex ad applicare l'articolo 46 del suo regolamento (26) e a sospendere tutte le operazioni negli Stati membri in cui si verificano tali casi e a garantire piena trasparenza e responsabilità per le attività operative dell'organizzazione; invita la Commissione ad aprire un'indagine e ad adottare le misure necessarie presso Frontex per porre fine a tali pratiche;

90.

invita gli Stati membri a porre in essere le giuste procedure per garantire che le persone siano ascoltate prima di essere rinviate in uno Stato membro vicino e a notificare loro ufficialmente la decisione presa; denuncia il fatto che i migranti e i richiedenti asilo fermati dopo aver attraversato una frontiera interna o esterna dell'UE non siano sistematicamente ascoltati prima di essere rinviati in uno Stato membro vicino, né ne siano sistematicamente informati; ricorda l'obbligo degli Stati membri di garantire effettivamente il diritto a un processo equo e il diritto all'uguaglianza dinanzi alla legge di tutte le persone;

91.

esprime profonda preoccupazione per i minori non accompagnati che attraversano le frontiere esterne dell'UE, in particolare quelle orientali e meridionali, e invita gli Stati membri a prestare particolare attenzione alla situazione dei minori non accompagnati presso tali valichi;

92.

è preoccupato per il crescente utilizzo della tecnologia alle frontiere, che talvolta si dimostra essere estremamente invasivo; esorta la Commissione e gli Stati membri a istituire meccanismi di controllo indipendenti alle frontiere, che dovrebbero comprendere anche il monitoraggio delle attività di sorveglianza delle frontiere, e a garantire il rispetto dei diritti fondamentali;

Reati generati dall'odio e incitamento all'odio

93.

manifesta preoccupazione per l'aumento dell'incitamento all'odio e delle campagne diffamatorie negli Stati membri, spesso perpetrate da funzionari pubblici di alto livello o da esponenti politici di primo piano, che prendono di mira specificamente i media, le ONG e taluni gruppi sociali o minoranze, come le persone LGBTIQ; sottolinea che il loro impatto sullo spazio civico è innegabile e crea un ambiente non sicuro per la società civile e i difensori dei diritti umani; è allarmato dai numerosi esempi di attacchi contro gli uffici e il personale LGBTIQ in diversi Stati membri solo nel 2021;

94.

condanna tutti i reati generati dall'odio, gli episodi di incitamento all'odio e le accuse prive di fondamento o formulate in cattiva fede, sia online che offline, motivati da discriminazioni fondate su qualsiasi motivazione, come il genere, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale; esprime preoccupazione per i reati generati dall'odio e i reati che incitano alla discriminazione o alla violenza, verificatisi durante la pandemia di COVID-19, che hanno portato alla stigmatizzazione di alcuni soggetti particolarmente vulnerabili; ricorda che il razzismo e la xenofobia sono reati, non opinioni;

95.

accoglie con favore la proposta di decisione del Consiglio presentata dalla Commissione per estendere l'elenco dei reati dell'UE all'incitamento all'odio e ai reati generati dall'odio e invita il Consiglio ad adoperarsi con diligenza per la sua adozione unanime; rammenta la necessità per la Commissione e gli Stati membri di cooperare con le imprese di Internet al fine di fornire adeguate garanzie e attuare in modo completo il codice di condotta contro l'incitamento all'odio online;

Protezione dell'ambiente

96.

pone l'accento sull'articolo 37 della Carta, in virtù del quale le misure tese al conseguimento di un elevato livello di tutela dell'ambiente e al miglioramento della sua qualità devono essere integrate nelle politiche dell'Unione;

97.

invita la Commissione ad adottare senza indugio le pertinenti iniziative legislative e a procedere all'adozione degli ulteriori atti legislativi previsti secondo la tabella di marcia iniziale; sottolinea l'urgente necessità di tenere conto delle pertinenti preoccupazioni ambientali nel processo decisionale di tutte le politiche e iniziative; ritiene che la sostenibilità debba essere il principio guida di tutte le politiche macroeconomiche per garantire una transizione giusta verso un'economia sostenibile dal punto di vista ambientale, proteggendo e creando nel contempo un'occupazione sostenibile, al fine di affrontare una delle minacce più significative mai affrontate dall'umanità;

98.

chiede l'attuazione a livello dell'UE della convenzione di Aarhus che collega i diritti ambientali e i diritti umani; sottolinea che i danni ambientali e l'incapacità di alcune autorità pubbliche di fornire informazioni in merito ai seri rischi ambientali cui le persone sono esposte possono avere conseguenze gravi e dannose per le persone stesse; chiede la protezione di giornalisti, attivisti, ONG, difensori dei diritti, informatori e delle autorità di vigilanza pubblica che operano in tali settori;

o

o o

99.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 331 del 20.9.2021, pag. 8.

(2)  GU C 474 del 24.11.2021, pag. 140.

(3)  GU C 81 del 18.2.2022, pag. 43.

(4)  GU C 99 dell'1.3.2022, pag. 218.

(5)  GU C 117 dell'11.3.2022, pag. 2.

(6)  GU C 395 del 29.9.2021, pag. 2.

(7)  GU C 255 del 29.6.2021, pag. 7.

(8)  GU C 61 del 4.2.2022, pag. 36.

(9)  Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1).

(11)  Fair Trials, «Europe: Increase in pre-trail detention rates erodes rule of law» («Europa: l'aumento dei tassi di detenzione cautelare erode lo Stato di diritto»), 28 aprile 2021.

(12)  Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 55).

(13)  Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22).

(14)  Comunicazione della Commissione, del 18 settembre 2020, dal titolo «Un'Unione dell'uguaglianza: il piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025» (COM(2020)0565),

(15)  Raccomandazione del Consiglio, del 12 marzo 2021, sull'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom (GU C 93 del 19.3.2021, pag. 1).

(16)  Comunicazione della Commissione, del 7 ottobre 2020, dal titolo «Un'Unione dell'uguaglianza: quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom» (COM(2020)0620),

(17)  Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57).

(18)  Comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2021, dal titolo «Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030» (COM(2021)0101).

(19)  GU C 362 dell'8.9.2021, pag. 63.

(20)  Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).

(21)  COM(2022)0105.

(22)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(23)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(24)  Organizzazione internazionale per le migrazioni, «OIM invita a porre fine ai respingimenti e alla violenza contro i migranti alle frontiere esterne dell'UE», 9 febbraio 2021.

(25)  Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, Relazione sui diritti fondamentali 2021, aprile 2021.

(26)  Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).


5.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 125/100


P9_TA(2022)0326

Coesione economica, sociale e territoriale nell'UE: ottava relazione sulla coesione

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2022 sulla coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione europea: ottava relazione sulla coesione (2022/2032(INI))

(2023/C 125/09)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea,

visti l'articolo 4, l'articolo 162, gli articoli da 174 a 178 e l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (1) (regolamento recante disposizioni comuni),

visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (2),

visto il regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (3),

visto il regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (4),

visto il regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (5),

visto il regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus) (6),

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (7),

visto il pacchetto «Pronti per il 55 %» adottato dalla Commissione il 14 luglio 2021,

visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («normativa europea sul clima») (8),

visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (9),

visto il regolamento (UE) 2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE) (10),

visto il regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (11),

visto il regolamento (UE) 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio al fine di fornire assistenza finanziaria agli Stati membri e ai paesi che stanno negoziando la loro adesione all'Unione colpiti da una grave emergenza di sanità pubblica (12) Fondo di solidarietà dell'UE (FSUE),

visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (13) («regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto»),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 2018, relativa a un meccanismo per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero (COM(2018)0373),

vista la comunicazione della Commissione del 4 febbraio 2022 sull'ottava relazione sulla coesione: la coesione in Europa in vista del 2050 (COM(2022)0034),

vista la comunicazione della Commissione del 3 maggio 2022 dal titolo «Mettere al primo posto le persone, garantire una crescita sostenibile e inclusiva, liberare il potenziale delle regioni ultraperiferiche dell'UE» (COM(2022)0198),

vista la comunicazione della Commissione del 30 giugno 2021 dal titolo «Una visione a lungo termine per le zone rurali dell'UE: verso zone rurali più forti, connesse, resilienti e prospere entro il 2040» (COM(2021)0345),

visto il patto di Amsterdam che istituisce l'agenda urbana per l'UE, approvato dai ministri dell'Unione responsabili delle questioni urbane in occasione della riunione informale tenutasi il 30 maggio 2016 ad Amsterdam,

visto il pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato il 17 novembre 2017 a Göteborg dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione,

vista la relazione del Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite dal titolo «Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change» (Cambiamenti climatici 2022: mitigazione dei cambiamenti climatici),

visto il parere del Comitato delle regioni del 10 dicembre 2020 dal titolo «Strategia dell'UE per rivitalizzare le comunità rurali» (14),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (CESE) del 18 settembre 2020 sul ruolo della politica strutturale e di coesione dell'UE nel promuovere la trasformazione dell'economia in modo innovativo e intelligente (15),

visto il parere del CESE del 25 settembre 2021 sul tema «Il ruolo della politica di coesione nella lotta alle disuguaglianze nel nuovo periodo di programmazione successivo alla crisi della pandemia di COVID-19. Complementarità ed eventuali sovrapposizioni con il dispositivo per la ripresa e la resilienza e i piani nazionali per la ripresa» (16),

visto il parere del CESE del 27 aprile 2021 sul tema «Il ruolo dell'economia sociale nella creazione di posti di lavoro e nell'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali» (17),

vista la raccomandazione (UE) 2021/402 della Commissione, del 4 marzo 2021, relativa a un sostegno attivo ed efficace all'occupazione (EASE) in seguito alla crisi COVID-19 (18),

vista l'iniziativa «Nuovo Bauhaus europeo» della Commissione, presentata il 14 ottobre 2020,

vista l'iniziativa «Catching-up» della Commissione (conosciuta anche come l'iniziativa per le regioni in ritardo di sviluppo), presentata nel 2015,

visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, stabiliti nel settembre 2015 nell'ambito dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile,

visto l'accordo adottato in occasione della 21a Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP21) tenutasi a Parigi il 12 dicembre 2015 (accordo di Parigi),

vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2022 sulla politica di coesione come strumento per ridurre le disparità a livello di assistenza sanitaria e rafforzare la cooperazione sanitaria transfrontaliera (19),

vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2022 sul ruolo della politica di coesione nella promozione di una trasformazione innovativa e intelligente e della connettività regionale delle TIC (20),

vista la sua risoluzione del 15 febbraio 2022 sulle sfide per le zone urbane nell'era post COVID-19 (21),

vista la sua risoluzione del 14 settembre 2021 sul tema «Verso un rafforzamento del partenariato con le regioni ultraperiferiche dell'Unione» (22),

vista la sua risoluzione del 9 giugno 2021 sulla dimensione di genere della politica di coesione (23),

vista la sua risoluzione del 20 maggio 2021 sul tema «Invertire l'evoluzione demografica nelle regioni dell'Unione europea utilizzando gli strumenti della politica di coesione» (24),

vista la sua risoluzione del 25 marzo 2021 sulla politica di coesione e le strategie ambientali regionali nella lotta contro i cambiamenti climatici (25),

vista la sua risoluzione del 13 marzo 2018 sulle regioni in ritardo di sviluppo nell'Unione europea (26),

vista la sua risoluzione del 13 giugno 2018 sulla politica di coesione e l'economia circolare (27),

vista la relazione finale della Conferenza sul futuro dell'Europa e le raccomandazioni ivi contenute,

visto lo studio dal titolo «Regioni dell'UE in ritardo di sviluppo: situazione attuale e sfide future», pubblicato dalla Direzione generale delle Politiche interne nel settembre 2020 (28),

vista l'analisi n. 01/2020 della Corte dei conti europea, dal titolo «Monitorare la spesa per il clima nel bilancio dell'Unione europea»,

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

visti i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A9-0210/2022),

A.

considerando che nell'ultimo periodo finanziario, tra il 2014 e il 2020, la politica di coesione, in quanto principale politica di investimenti pubblici, ha sostenuto oltre 1,4 milioni di imprese, ha contribuito all'approntamento di 1 544 km di linee ferroviarie e di strade più sicure, ha aiutato 45,5 milioni di persone a integrarsi nel mercato del lavoro e ha determinato un aumento del PIL fino al 5 % nelle regioni meno sviluppate;

B.

considerando che durante la pandemia il rischio di disoccupazione, l'aumento della povertà e il divario di genere sono stati particolarmente accentuati nelle regioni meno sviluppate dell'Unione; che il divario occupazionale di genere era quasi il doppio di quello delle regioni più sviluppate;

C.

considerando che, pur non essendo uno strumento di gestione delle crisi, la politica di coesione ha aiutato più volte e in modo efficiente le regioni a rispondere efficacemente alle emergenze e agli shock asimmetrici, come ad esempio la crisi della COVID-19, la Brexit e l'attuale crisi dei rifugiati causata dall'invasione russa dell'Ucraina, anche sostenendo gli Stati membri in prima linea nell'accoglienza dei rifugiati; che un siffatto aiuto d'emergenza, tuttavia, non dovrebbe pregiudicare l'approccio strategico dell'intero periodo di finanziamento, in quanto la politica di coesione è, di per sé, una politica di investimento a lungo termine;

D.

considerando che è della massima importanza che la futura politica di coesione sia formulata sulla base di una strategia perseguita durante l'intero periodo di finanziamento, la quale potrebbe comunque essere riesaminata e adeguata nel corso della revisione intermedia;

E.

considerando che le regioni orientali sviluppate dell'Unione stanno recuperando il loro ritardo rispetto al resto dell'Unione, mentre diverse regioni a reddito medio e meno sviluppate sono in fase di stagnazione o declino economico, il che indica che sono cadute in una trappola dello sviluppo; che la distribuzione dei fondi dovrebbe tener conto dell'evoluzione delle disparità non solo tra gli Stati membri, ma anche al loro interno;

F.

considerando che la convergenza è stata favorita da una crescita solida nelle regioni meno sviluppate, ma che è probabile che i vantaggi derivanti dall'abbassamento dei costi e gli utili sugli investimenti diminuiranno nel tempo; che le regioni meno sviluppate dovranno promuovere l'istruzione e la formazione, aumentare gli investimenti nella ricerca e nell'innovazione e migliorare la qualità delle loro istituzioni, continuando nel contempo a investire nelle infrastrutture, in modo da mantenere una crescita costante, evitare di cadere in una trappola dello sviluppo, colmare il divario in termini di connettività e garantire l'accesso a servizi di qualità e a condizioni di vita dignitose;

G.

considerando che, sebbene tra il 2012 e il 2019 il numero di persone a rischio di povertà e di esclusione sociale sia diminuito, il 20 % della popolazione totale dell'Unione continua a essere a rischio di povertà e di esclusione sociale;

H.

considerando che la qualità delle infrastrutture, la fornitura di servizi, l'accesso all'assistenza sanitaria e le soluzioni di trasporto e mobilità variano notevolmente tra le regioni urbane e quelle rurali;

I.

considerando che le città e i collegamenti funzionali tra le zone urbane e quelle rurali sono importanti motori dello sviluppo locale e regionale, della coesione e di una transizione giusta;

J.

considerando che l'aumento dei costi delle materie prime e dei materiali da costruzione ha un impatto negativo diretto su molti progetti infrastrutturali finanziati dall'UE e ne mette a rischio l'attuazione;

K.

considerando che il declino demografico è più pronunciato nelle regioni rurali e che, entro il 2050, il 50 % della popolazione dell'Unione vivrà in una regione in cui la popolazione è in via di diminuzione e di invecchiamento; che è probabile che tali sviluppi si ripercuotano sul potenziale di crescita e sull'accesso ai servizi nelle zone rurali; che, tenuto conto dell'invecchiamento della popolazione, è fondamentale coinvolgere le generazioni più giovani nel futuro sviluppo delle loro regioni;

L.

considerando che la fuga di cervelli si ripercuote in maniera sproporzionata sulle regioni meno sviluppate e che, se non vi sarà posto rimedio, il fenomeno avrà effetti a lungo termine e permanenti sul futuro dell'Unione;

M.

considerando che la politica di coesione è di fondamentale importanza per gli investimenti di capitale pubblico, in quanto fornisce più della metà del finanziamento totale degli investimenti pubblici in alcuni Stati membri; che il sostegno fornito dai fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE) dovrebbe affiancare e non sostituire la spesa pubblica degli Stati membri;

N.

considerando che l'obiettivo di un'Europa neutra in termini di emissioni di carbonio al più tardi entro il 2050 dovrebbe essere associato all'obiettivo di una transizione equa e giusta; che l'inquinamento atmosferico e idrico rimane generalmente troppo elevato in molte regioni meno sviluppate; che tutte le regioni dell'Unione devono svolgere un ruolo significativo nell'affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici, attraverso misure coordinate con le regioni circostanti;

O.

considerando che il divario regionale in materia di innovazione è aumentato e che vi sono spesso ampi divari in materia di istruzione, formazione e competenze tra le regioni più sviluppate e quelle meno sviluppate; che le dotazioni di competenze sono concentrate in particolare nelle regioni delle capitali, e che è emerso un ampio divario tra le zone urbane e quelle rurali;

P.

considerando che l'iniziativa «Nuovo Bauhaus europeo», attraverso la trasformazione dell'ambiente edificato, collega il Green Deal europeo agli spazi da vivere, sia nelle zone urbane che in quelle rurali;

Q.

considerando che permangono disparità nella velocità della transizione digitale in tutta Europa; che le connessioni Internet ad altissima velocità sono disponibili solamente per due residenti di città su tre e per un residente di zone rurali su sei;

R.

considerando che i prezzi degli alloggi e dell'energia stanno aumentando, il che dimostra la necessità di un'edilizia popolare a prezzi più abbordabili e di una ristrutturazione accelerata degli alloggi per combattere la povertà energetica;

S.

considerando che sono stati compiuti progressi significativi nel migliorare l'occupazione e l'inclusione sociale, ma che le disparità regionali rimangono più marcate rispetto al periodo precedente la crisi finanziaria del 2008; che la politica di coesione dovrebbe fornire risposte efficaci per affrontare la povertà e l'esclusione sociale, creare occupazione e crescita, migliorare la competitività, promuovere gli investimenti nell'istruzione — compresa l'istruzione digitale –, nella sanità, nella ricerca e nell'innovazione, lottare contro i cambiamenti climatici e affrontare le sfide demografiche; che la politica di coesione può svolgere tutti questi compiti solo se accompagnata da solidi finanziamenti;

T.

considerando che le regioni e le zone elencate all'articolo 174 TFUE richiedono un'attenzione particolare; che le misure specifiche e i finanziamenti supplementari dovrebbero continuare per le zone ultraperiferiche e le zone più settentrionali scarsamente popolate, in modo da compensare gli svantaggi naturali e demografici gravi e permanenti di tali regioni;

U.

considerando che la politica di coesione dovrebbe essere attuata in linea con i principi di buon governo e nel pieno rispetto dei valori comuni dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TFUE, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e dal codice europeo di condotta sul partenariato; che, nel corso del tempo, la situazione dello Stato di diritto si è deteriorata in diversi Stati membri; che la politica di coesione dovrebbe contribuire al rafforzamento della democrazia e dello Stato di diritto;

V.

considerando che la pandemia di COVID-19 e le attuali tensioni geopolitiche hanno confermato la necessità di riflettere sul quadro di governance economica, compresa la sospensione temporanea (fino al 2023) e la revisione del patto di stabilità e crescita, e di prevedere la possibilità che le spese pubbliche della politica di coesione sostenute dagli Stati membri e dalle autorità regionali e locali nell'ambito dei fondi SIE non siano considerate spese strutturali, pubbliche o assimilate, quali definite nel patto di stabilità e crescita;

W.

considerando che il bilancio dell'FSUE è del tutto insufficiente per reagire adeguatamente alle catastrofi naturali gravi e per esprimere la solidarietà europea alle regioni colpite da una catastrofe; che tale divario aumenterà ulteriormente a causa dell'atteso aumento delle catastrofi naturali provocate dai cambiamenti climatici e che comportano cambiamenti più radicali nella vita delle persone; che i contributi dei fondi dell'Unione coprono solamente il ripristino delle infrastrutture e delle attrezzature alla situazione precedente la catastrofe, mentre i costi aggiuntivi per la ricostruzione di strutture più resilienti ai cambiamenti climatici devono essere (co)finanziati dagli Stati membri;

1.

è convinto che la politica di coesione possa continuare a svolgere il suo ruolo attuale di vettore degli investimenti e della creazione di posti di lavoro, di strumento per ridurre le disparità fra le regioni e al loro interno, nonché di meccanismo di solidarietà per tutte le regioni dell'Unione, solo se dispone di solidi finanziamenti sulla base dei principi di partenariato e della governance multilivello; sottolinea che ciò implica la necessità di provvedere almeno allo stesso livello di finanziamento del periodo finanziario 2021-2027, anche tenuto conto delle previsioni di recessione, integrandolo con le risorse di bilancio del Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund — JTF) II; ricorda che le nuove sfide richiedono nuovi fondi e chiede che la politica di coesione sia integrata da nuove risorse di bilancio per consentire agli Stati membri e alle autorità regionali di affrontare le sfide e le crisi di varia natura cui l'Unione deve far fronte;

2.

osserva che gli Stati membri possono presentare una richiesta debitamente motivata per beneficiare di maggiore flessibilità, nell'attuale quadro del patto di stabilità e crescita, per le spese strutturali, pubbliche o assimilate, sostenute dalla pubblica amministrazione mediante il cofinanziamento di investimenti attivati nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo di coesione (FC) e del Fondo per una transizione giusta (JTF); ricorda che, all'atto di definire l'aggiustamento di bilancio nell'ambito del braccio preventivo o del braccio correttivo del patto di stabilità e di crescita, la Commissione deve valutare attentamente la richiesta, in modo consono all'importanza strategica degli investimenti cofinanziati nel quadro del FESR, dell'FC e del JTF;

3.

ribadisce il suo fermo impegno a favore della politica di coesione, che forma parte dell'acquis dell'Unione ed è quindi inseparabile dal progetto europeo ed è basata sul principio di solidarietà tra gli Stati membri e le regioni; sottolinea che la politica di coesione ha dimostrato di essere uno strumento moderno e flessibile, che può essere rapidamente impiegato in situazioni di emergenza; sottolinea che l'obiettivo originario della politica di coesione di promuovere e sostenere lo sviluppo armonioso generale di tutti i suoi Stati membri e di tutte le sue regioni dovrebbe continuare a rappresentare il fulcro dei programmi di detta politica; sottolinea, tuttavia, che la politica di coesione non dovrebbe diventare una fonte di finanziamento per colmare le carenze in termini di flessibilità di bilancio, né subire tagli di bilancio in risposta alla crisi e che, in quanto politica di investimento a lungo termine, la politica di coesione dovrebbe contribuire a preparare le regioni alle sfide future;

4.

si rammarica del fatto che i ritardi nei negoziati sul quadro finanziario pluriennale (QFP) abbiano comportato notevoli ritardi nel periodo di programmazione, con ripercussioni sulle autorità di gestione e sui beneficiari; esorta la Commissione e gli Stati membri ad accelerare l'adozione degli accordi di partenariato e dei programmi operativi, dal momento che la protratta sottoesecuzione della politica di coesione si traduce in un arretrato anomalo dei pagamenti nella seconda parte del periodo di attuazione del QFP, esercitando un'ulteriore pressione sui pagamenti durante i negoziati sul QFP post-2027; invita pertanto la Commissione a valutare la possibilità giuridica di creare, per il periodo di programmazione successivo al 2027, due parti distinte all'interno del regolamento recante disposizioni comuni (RDC), vale a dire la parte relativa ai contenuti (politica) e la parte relativa al QFP (risorse finanziarie); ritiene che la parte relativa ai contenuti dovrebbe essere negoziata e conclusa prima della parte relativa al QFP, per consentire alle autorità di gestione di iniziare a prepararsi tempestivamente; sottolinea, in tale contesto, la necessità di adottare rapidamente il prossimo QFP, in modo che gli Stati membri e le autorità regionali e locali abbiano una visione chiara delle loro dotazioni finanziarie e siano in grado di fare scelte politiche e stabilire le priorità di investimento;

5.

plaude al dispositivo per la ripresa e la resilienza quale strumento importante per attenuare l'impatto socioeconomico della pandemia di COVID-19 e rendere le economie e le società dell'UE più sostenibili, resilienti e meglio preparate alle sfide e alle opportunità delle transizioni verde e digitale; sottolinea l'importanza di garantirne le complementarità e le sinergie con la politica di coesione; critica l'assenza di una dimensione territoriale nel dispositivo per la ripresa e la resilienza e ribadisce l'importanza del principio di partenariato nelle politiche territoriali dell'UE; deplora che l'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza sia stata altamente centralizzata e sia mancata la consultazione con le regioni e i comuni e sottolinea che la formulazione e l'attuazione delle politiche e delle azioni dell'Unione devono tenere conto degli obiettivi di cui all'articolo 174 TFUE e contribuire alla loro realizzazione; ritiene inoltre che i piani nazionali per la ripresa finanziati dal dispositivo per la ripresa e la resilienza non dovrebbero incidere sulla capacità di mobilitare i fondi SIE;

6.

sottolinea che la Corte dei conti europea ha criticato la mancanza di differenziazione tra la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi; sottolinea che la futura politica di coesione dovrebbe includere tale differenziazione nel monitoraggio della spesa e nella sua concentrazione tematica; sottolinea che il cambiamento climatico rappresenta la minaccia più grave per le società umane di tutto il mondo e colpisce tutte le regioni; sottolinea pertanto la necessità di intensificare gli sforzi per contrastare i cambiamenti climatici e rafforzare le misure di attenuazione degli stessi; sottolinea che la politica di coesione deve sostenere una forte integrazione delle questioni climatiche;

7.

plaude all'introduzione del JTF da parte della Commissione per sostenere le regioni che si trovano ad affrontare sfide nella transizione verso la neutralità in termini di emissioni di carbonio; esorta gli Stati membri riluttanti a portare avanti la sua attuazione e invita la Commissione a trarre insegnamenti dall'attuazione del JTF; chiede l'istituzione di un nuovo fondo, il JTF II, nel periodo di programmazione successivo al 2027 a livello NUTS 3, con un metodo di assegnazione rivisto; ritiene che il fondo debba essere pienamente integrato nell'RDC, applicando nel contempo i principi di gestione concorrente e di partenariato; ritiene che le regioni con elevate emissioni di CO2 pro capite, nonché le industrie in transizione, dovrebbero avere accesso a tale fondo, che dovrebbe essere dotato di maggiori mezzi finanziari rispetto all'attuale JTF e di un ambito di applicazione più ampio; chiede che il nuovo JTF II distingua tra adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione degli stessi e sottolinea la necessità di concepire un'architettura semplice per la futura politica di coesione;

8.

accoglie con favore l'idea di un principio consistente nel «non nuocere alla coesione», secondo il quale nessuna azione dovrebbe ostacolare il processo di convergenza o contribuire alle disparità regionali; ritiene che il Comitato europeo delle regioni dovrebbe essere coinvolto nella progettazione di tale principio e che quest'ultimo dovrebbe essere inserito nella legislazione, in modo da definirne chiaramente la portata e le modalità di applicazione affinché sia sancito come principio trasversale nelle politiche dell'UE;

9.

rileva che, sebbene la politica di coesione non sia uno strumento di crisi, è opportuno che fino a dopo la revisione intermedia venga mantenuto un importo di flessibilità non assegnato pari a quello del periodo in corso, al fine di rafforzare la resilienza e la capacità di risposta delle regioni, consentendo loro di affrontare le sfide nuove e future e di assorbire shock asimmetrici; sostiene che nel QFP successivo al 2027 dovrebbe essere garantita una politica di coesione forte con maggiori finanziamenti, ma che tale politica non dovrebbe essere utilizzata per affrontare ogni nuova sfida; invita la Commissione a proporre la mobilitazione di stanziamenti di coesione non utilizzati per il 2021 per un'ulteriore flessibilità a partire dal 2022, al fine di trovare soluzioni all'aumento dei costi dei progetti infrastrutturali finanziati dall'UE (trasporti, energia, digitalizzazione, ecc.); ricorda che il prezzo delle materie prime e dei materiali da costruzione mette a rischio l'attuazione di molti progetti infrastrutturali finanziati dall'UE;

10.

sottolinea che i cambiamenti climatici, da qui ai prossimi decenni, costituiranno la più grave minaccia per le società umane in tutto il mondo; ricorda che l'aumento del numero e dell'intensità dei disastri naturali e dei fenomeni climatici estremi (inondazioni, tempeste, cicloni, siccità, ondate di calore, incendi boschivi ecc.) è già una conseguenza visibile e tangibile del cambiamento climatico; ritiene che l'Unione europea, ogni paese e ogni regione pagheranno un prezzo assai elevato per la mancata anticipazione e il mancato adattamento ai cambiamenti climatici; chiede un aumento significativo del bilancio dell'FSUE onde aiutare le regioni a prevedere e mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e chiede che l'ambito di applicazione dell'FSUE sia ampliato, in modo da poter sostenere anche il ripristino o la costruzione di infrastrutture pubbliche e private più resilienti ai cambiamenti climatici; chiede alla Commissione di valutare se il bilancio dell'FSUE possa essere aumentato attraverso una sorta di assicurazione in cui gli Stati membri pagano una tassa annuale basata sul numero di abitanti, da investire in attività sicure e da mettere a disposizione in caso di crisi;

11.

ritiene che il tasso di cofinanziamento per l'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» a livello di ciascuna priorità, in circostanze ordinarie, non dovrebbe superare:

a)

l'85 % per le regioni meno sviluppate e le regioni ultraperiferiche,

b)

il 75 % per le regioni in transizione, nel caso in cui vengano mantenute,

c)

il 70 % per le regioni più sviluppate;

ritiene che tutti e tre i tassi debbano essere aumentati in situazioni di urgenza, utilizzando l'importo della flessibilità;

12.

è del parere che il Fondo di coesione dovrebbe sostenere gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite, misurato in standard di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2015-2017, è inferiore al 90 % dell'RNL medio pro capite dell'UE per lo stesso periodo di riferimento;

13.

sottolinea che il PIL come unico indicatore di sviluppo non tiene conto della sostenibilità ambientale, dell'efficienza delle risorse, dell'integrazione e del progresso sociale; ricorda che non solo le questioni economiche ma anche la salute, l'istruzione, la sostenibilità, l'equità e l'inclusione sociale sono parte integrante del modello di sviluppo dell'UE; chiede di integrare il PIL con nuovi criteri (ad esempio sociali, ambientali, demografici), al fine di fornire una migliore panoramica socioeconomica delle regioni, affrontare le attuali priorità dell'Unione, come il Green Deal europeo e il Pilastro europeo dei diritti sociali, e rispecchiare meglio le transizioni ecologica, digitala e demografica e il benessere delle persone;

14.

suggerisce di avviare una riflessione sul contributo della politica di coesione al conseguimento degli obiettivi strategici a lungo termine, specialmente in vista delle nuove sfide future; ritiene che le transizioni verde e digitale restino sfide significative su cui dovremmo concentrare gli investimenti al fine di prevenire lo sviluppo di nuove disparità; invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità di gestione a rafforzare il dialogo e a unire le forze nell'identificazione degli obiettivi strategici al cui conseguimento dovrebbe contribuire la futura politica di coesione;

15.

osserva che, nella maggior parte degli Stati membri, esistono ancora regioni in declino industriale («rust belt»); esorta a sostenere la transizione industriale, sociale e ambientale di queste regioni e ritiene che, per affrontare l'impatto potenzialmente negativo della transizione di vecchie industrie come l'acciaio e l'alluminio e per sostenere tali industrie, le risorse del JTF II dovrebbero essere indirizzate verso la loro modernizzazione, ove possibile, creando strategie di specializzazione intelligente adattate alle esigenze di ciascuna delle regioni in transizione industriale, promuovendo una crescita guidata dall'innovazione e garantendo la diffusione dei benefici della crescita;

16.

ritiene che, sebbene alcune regioni in transizione industriale affrontino sfide specifiche quali la deindustrializzazione dovuta all'esternalizzazione della produzione industriale verso le economie emergenti, ai bassi livelli di produttività e alla mancanza di una vera e propria strategia per le professioni orientate al futuro, altre regioni hanno un potenziale relativamente forte, come una tradizione nel settore manifatturiero e sofisticate attività di innovazione nelle industrie di nicchia locali; osserva che le regioni più industrializzate sono più resistenti a vari shock economici e sociali e invita la Commissione a sviluppare un'ambiziosa politica di reindustrializzazione per le regioni dell'UE; sottolinea l'importanza della produzione e del consumo locali e regionali; chiede inoltre una specifica iniziativa dell'UE per sostenere l'insufficiente crescita dell'Unione e le regioni più povere, che si stanno allontanando sia internamente che esternamente dalla media dell'UE, ispirandosi agli insegnamenti tratti dall'iniziativa per le regioni in ritardo di sviluppo (iniziativa Catching-up); ribadisce la necessità di un'elaborazione delle politiche basata sul territorio attraverso un'analisi adeguata dei modelli di bassa crescita e degli strumenti necessari per farvi fronte;

17.

osserva che più di un quarto della popolazione dell'UE nel 2019 viveva in una regione il cui PIL in termini reali non era ancora tornato ai livelli precedenti la crisi finanziaria del 2007, in particolare in Grecia, a Cipro, in Italia e in Spagna; sottolinea che questi stessi Stati sono stati nuovamente colpiti in modo più duro dalla crisi economica e sociale innescata dalla pandemia di COVID-19;

18.

sottolinea l'importanza di sostenere le zone rurali valorizzandone la diversità e le potenzialità, migliorando la connettività dei trasporti, la banda larga ad alta velocità, la fornitura di servizi, la diversificazione economica e la creazione di posti di lavoro e aiutandole a rispondere a sfide quali la desertificazione rurale, l'invecchiamento della popolazione, lo spopolamento e l'abbandono delle campagne, il declino delle comunità in generale, compresi i centri urbani, e le insufficienti opportunità di assistenza sanitaria e istruzione, sottolineando al contempo l'importanza dei collegamenti urbano-rurali nel contesto di aree urbane funzionali; sottolinea in particolare la situazione spesso precaria delle giovani donne nelle zone rurali; è del parere che l'iniziativa del nuovo Bauhaus europeo contribuirebbe ad accrescere l'attrattiva delle zone rurali; osserva che tutte queste misure aiuterebbero anche le città in crescita ad affrontare le sfide che si trovano ad affrontare;

19.

sottolinea l'importanza di soluzioni di mobilità sostenibile in tutta l'UE; invita la Commissione a promuovere una mobilità intelligente ed ecologica e la graduale eliminazione dei combustibili fossili, al fine di contribuire al Green Deal dell'UE e al pacchetto «Pronti per il 55 %»; sottolinea l'importanza del Green Deal e del pacchetto «Pronti per il 55 %» e osserva che gli investimenti a livello regionale e locale sono essenziali per il loro successo; esorta la Commissione a sostenere ulteriormente la spesa connessa al clima e a rafforzare il principio «non arrecare un danno significativo»;

20.

sottolinea la natura multidimensionale dello sviluppo rurale, che va al di là dell'agricoltura propriamente detta; insiste sulla necessità di attuare un meccanismo di verifica rurale per valutare l'impatto delle iniziative legislative dell'UE sulle zone rurali; osserva, tuttavia, che solo l'11,5 % delle persone che vivono nelle zone rurali lavora nell'agricoltura, nella silvicoltura e nella pesca; chiede pertanto il reinserimento del FEASR nel quadro strategico dell'RDC come fondo separato; sottolinea che il fatto di far parte dei fondi della politica di coesione rafforza le possibilità e le sinergie — attraverso un approccio integrato multifondo — per gli investimenti nelle zone rurali al di là dell'agricoltura e per lo sviluppo regionale; evidenzia il prezioso contributo allo sviluppo rurale fornito dal programma LEADER, che mira a coinvolgere gli attori locali nella progettazione e realizzazione delle strategie, nel processo decisionale e nell'assegnazione delle risorse per le loro aree rurali;

21.

chiede il rafforzamento degli articoli 174 e 349 TFUE in tutte le politiche dell'Unione, al fine di promuovere il raggiungimento degli obiettivi ivi stabiliti; si rammarica che l'ottava relazione sulla coesione non presti particolare attenzione ai progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale nelle regioni che soffrono di svantaggi naturali e demografici gravi e permanenti, come le regioni ultraperiferiche, le regioni scarsamente popolate più settentrionali, le isole, le zone montuose e le regioni transfrontaliere; ricorda il ruolo essenziale svolto dalla politica di coesione nelle regioni ultraperiferiche; sottolinea l'importanza di elaborare programmi e misure specifici per tali regioni e sottolinea la necessità di mantenere tutte le misure specificamente concepite per esse, dal momento che la maggior parte delle regioni ultraperiferiche sono ancora tra le regioni meno sviluppate, rappresentando 6 delle 30 regioni dell'UE con il PIL pro capite più basso; ribadisce, in tale contesto, l'importanza di una cooperazione regionale dinamica al fine di liberare il potenziale delle regioni ultraperiferiche;

22.

è convinto che il ruolo delle piccole città e dei piccoli comuni e centri urbani debba essere rafforzato, in modo da sostenere le economie locali e affrontare le sfide demografiche e climatiche; riafferma l'importanza dei collegamenti tra le aree urbane e quelle rurali e della messa a punto di strategie basate sulle aree funzionali, prestando particolare attenzione ai comuni di piccole e medie dimensioni allo scopo di prevenire la riduzione delle aree rurali; sottolinea l'importanza di attuare approcci territoriali su misura e di investire in particolare nell'iniziativa «Piccoli comuni intelligenti» allo scopo di imprimere nuovo slancio ai servizi rurali attraverso l'innovazione digitale e sociale; sottolinea l'importanza delle sinergie tra i diversi strumenti di finanziamento, come il FEASR, il FESR, l'FSE+ e il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, per convogliare un livello adeguato di finanziamenti verso le zone rurali attraverso un approccio multifondo;

23.

ribadisce il ruolo della politica di coesione nell'armonizzazione e nel miglioramento delle condizioni di vita per tutti in tutta l'Unione; nota, tuttavia, il crescente emergere di aree svantaggiate e impoverite, anche all'interno di regioni e zone a più alto sviluppo; sottolinea che, se da un lato le città sono motori regionali di crescita e transizione e vivere e lavorare in esse presenta molti vantaggi, dall'altro un'elevata concentrazione di popolazione e una crescita demografica superiore alla media in alcune aree urbane possono avere ripercussioni sull'accessibilità degli alloggi, sui livelli di inquinamento e sulla qualità della vita; chiede pertanto alla Commissione di presentare una proposta affinché l'iniziativa del nuovo Bauhaus europeo diventi un programma dell'UE per il QFP post-2027, con un bilancio specifico basato su nuove risorse, atto a fornire soluzioni per lo sviluppo di aree urbane sostenibili e innovative; ritiene che in futuro le autorità urbane debbano avere accesso diretto ai finanziamenti dell'UE; ribadisce l'importanza di garanzie che impediscano l'ingiusta penalizzazione degli enti regionali e locali dei paesi che potrebbero essere soggetti all'attivazione del meccanismo dello Stato di diritto e chiede alla Commissione di stabilire percorsi attraverso i quali possa consegnare i fondi direttamente ai loro beneficiari finali;

24.

sottolinea l'importanza di rafforzare l'approccio dal basso verso l'alto allo sviluppo rurale e locale, che è un veicolo per l'innovazione sociale e la costruzione di capacità, consentendo così ai cittadini di appropriarsi dello sviluppo delle loro zone; insiste quindi sul fatto che gli enti locali e regionali, così come le ONG e i cittadini, siano pienamente coinvolti nel processo decisionale e di attuazione, così da garantire che si tenga debitamente conto delle loro esigenze; osserva che le potenzialità esistenti a livello locale potrebbero essere mobilitate meglio rafforzando e agevolando lo sviluppo locale di tipo partecipativo (community-led local development — CLLD); è del parere che il CLLD dovrebbe essere obbligatorio per gli Stati membri;

25.

insiste sul fatto che le società e le economie dovrebbero sprigionare il loro potenziale creativo, affrontando nel contempo le sfide poste dalla transizione verso la neutralità in termini di emissioni di carbonio, come nel caso delle vecchie regioni industriali, dovrebbero sfruttare l'industria creativa quale catalizzatore multidisciplinare per i processi di transizione, integrando le idee delle industrie culturali e creative nei processi amministrativi; ritiene che le autorità di gestione possano aiutare le vecchie regioni industriali; sottolinea pertanto la necessità di sostenere la cooperazione multidisciplinare; pone inoltre l'accento sull'importanza della cultura nella politica di coesione, che contribuisce a garantire la vivacità delle regioni e ad aumentarne l'attrattiva, a incoraggiare gli scambi culturali e a promuovere la diversità e la solidarietà;

26.

prende atto con preoccupazione delle sfide demografiche cui deve far fronte l'Unione, specialmente in alcune regioni, quali l'invecchiamento della popolazione, lo spopolamento delle zone rurali e remote, la pressione demografica su altre zone, ad esempio le zone costiere e urbane, i flussi migratori e l'arrivo dei rifugiati; insiste sulla necessità di preparare una risposta immediata all'arrivo di rifugiati, al fine di garantirne una rapida e agevole integrazione; incoraggia inoltre gli Stati membri a elaborare e attuare misure specifiche per promuovere la formazione e l'occupazione nonché salvaguardare i diritti fondamentali; sottolinea che le autorità locali e regionali, le associazioni professionali e le ONG sono fondamentali per identificare e valutare le esigenze specifiche di investimenti e servizi di base a favore della mobilità e dell'accessibilità territoriale nelle zone rurali e urbane e che dovrebbero svolgere un ruolo di primo piano quali partecipanti attivi nello sviluppo di strategie territoriali promosse dalle comunità locali; sottolinea l'importanza di includere, nei pertinenti programmi dell'UE, una specifica risposta di bilancio per le zone rurali, anche per invertire le tendenze demografiche negative;

27.

sottolinea la necessità di migliorare la relazione tra la politica di coesione e la governance economica dell'UE, evitando nel contempo approcci punitivi; sottolinea che il semestre europeo dovrebbe rispettare gli obiettivi della politica di coesione di cui agli articoli 174 e 175 TFUE; chiede la partecipazione delle regioni al conseguimento di tali obiettivi e un approccio territoriale più solido; invita ad avviare un processo di riflessione sul concetto di condizionalità macroeconomica e a valutare la possibilità di sostituire tale concetto con nuove forme di condizionalità onde riflettere meglio le nuove sfide che ci attendono; ritiene che la situazione socioeconomica dell'Unione, aggravata dalle conseguenze della crisi della COVID-19 e dall'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, renda necessario sospendere fino al 2023 il patto di stabilità e procedere alla sua revisione;

28.

osserva che alcune regioni a medio reddito si trovano ad affrontare una «trappola del reddito medio» e che spesso risentono di una contrazione e un invecchiamento della popolazione, di industrie manifatturiere in difficoltà, di una bassa crescita, una debole innovazione, una debole competitività e una bassa produttività, di una bassa qualità delle istituzioni e del governo, di progressi insufficienti verso una transizione giusta e della vulnerabilità agli shock causati dalla globalizzazione; richiama l'attenzione sul preoccupante aggravamento di tale tendenza e sollecita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure serie per affrontare tale sfida e a trovare soluzioni per le suddette regioni, in modo che non siano lasciate indietro nel lungo periodo, ma siano invece sostenute nello sviluppo dei loro punti di forza specifici;

29.

osserva che molti dei motori di crescita restano concentrati nelle zone urbane e nelle regioni più sviluppate; ritiene che una sfida importante per la futura politica di coesione sia quella di fornire un sostegno adeguato alle regioni sottosviluppate e che la politica di coesione debba sia ridurre le disparità sia impedire a queste regioni di rimanere indietro, tenendo conto delle diverse tendenze e dinamiche e fornendo un sostegno di bilancio specifico per le zone rurali, anche per invertire le tendenze demografiche negative nei programmi UE pertinenti;

30.

osserva con preoccupazione il drastico calo, avvenuto negli ultimi anni, dei finanziamenti stanziati dagli Stati membri a favore delle loro regioni più povere; ricorda l'importanza di rispettare il principio di addizionalità dell'UE; invita la Commissione a garantire che le autorità nazionali tengano opportunamente conto della coesione interna nell'elaborazione e attuazione dei progetti sostenuti dai fondi SIE;

31.

sottolinea che le regioni che vivono o rischiano di cadere nella trappola del reddito medio hanno caratteristiche diverse e necessitano di soluzioni su misura per stimolare gli investimenti in istruzione di alta qualità, capitale umano, ricerca e sviluppo, formazione della forza lavoro, servizi sociali e strategie di mitigazione; esorta la Commissione a definire tali regioni al fine di comprendere meglio i fattori strutturali che portano alla trappola del reddito medio, di sostenerle attraverso un approccio differenziato e basato sul territorio e di assegnare loro importi più elevati nell'ambito del FSE + nel prossimo periodo di programmazione;

32.

è del parere che la semplificazione debba essere uno dei principali motori della futura politica di coesione; chiede alla Commissione e agli Stati membri di evitare di imporre ulteriori oneri amministrativi alle autorità di gestione e ricorda la necessità di ridurre al minimo gli oneri amministrativi per le autorità regionali e locali e per i beneficiari; invita gli Stati membri a evitare una regolamentazione eccessiva, a rendere i programmi strategici e concisi e gli strumenti flessibili, nonché a fare degli accordi di finanziamento tra l'autorità di gestione e il beneficiario uno strumento di semplificazione; incoraggia il continuo ricorso a opzioni semplificate in materia di costi, anche innalzando le soglie al di sotto delle quali l'utilizzo di dette opzioni dovrebbe essere obbligatorio; invita gli Stati membri ad accelerare l'attuazione della coesione elettronica; pone l'accento sul potenziale della digitalizzazione per quanto riguarda le attività di monitoraggio e rendicontazione; invita inoltre la Commissione a migliorare la trasparenza delle sue norme in materia di audit e ad ampliare l'uso del principio dell'audit unico per evitare la duplicazione degli audit e le verifiche di gestione della medesima spesa; ritiene che il rapporto tra la Commissione e le autorità di gestione dovrebbe evolvere verso un «contratto di fiducia» basato sullo sviluppo e sulla definizione di criteri oggettivi e ritiene necessario introdurre un'etichetta per premiare le autorità di gestione che hanno dimostrato di essere in grado di rispettare le norme e di ridurre il loro tasso di errore;

33.

è del parere che mantenere un'assegnazione adeguata delle risorse a titolo del Fondo di coesione sia necessario soprattutto per gli Stati membri maggiormente svantaggiati in termini di infrastrutture di trasporto e ambientali, purché vi sia una gestione concorrente del Fondo;

34.

ritiene che le politiche strutturali a livello regionale, nazionale e dell'UE dovrebbero andare di pari passo con un approccio basato sul territorio al fine di contribuire alla coesione territoriale, tenere conto dei diversi livelli di governance, garantire la cooperazione e il coordinamento e concretizzare le potenzialità uniche delle regioni, pur riconoscendo la necessità di soluzioni su misura; ritiene altresì che la politica di coesione dovrebbe essere maggiormente orientata agli investimenti nel capitale umano, giacché è possibile stimolare le economie regionali attraverso una combinazione efficiente di investimenti nell'innovazione, nel capitale umano, nel buon governo e nella capacità istituzionale;

35.

osserva che la cooperazione territoriale europea è un obiettivo chiave della politica di coesione; pone l'accento sul valore aggiunto della cooperazione territoriale in generale e della cooperazione transfrontaliera in particolare; osserva che le regioni di confine sono state particolarmente colpite dalla pandemia e che la loro ripresa tende a essere più lenta di quella sperimentata dalle regioni metropolitane; sottolinea pertanto l'importanza di eliminare gli ostacoli alla cooperazione transfrontaliera e pone l'accento sul fatto che il meccanismo transfrontaliero europeo (ECBM) proposto dalla Commissione avrebbe contribuito a eliminare oltre il 50 % degli ostacoli esistenti; lamenta profondamente che la procedura legislativa relativa a tale meccanismo sia stata bloccata dal Consiglio; invita la Commissione ad avviare tutte le iniziative necessarie, ivi compreso il rilancio dell'ECBM, affinché tale cooperazione diventi più dinamica ed efficace a vantaggio delle persone; sottolinea l'importanza di incrementare i finanziamenti per lo strumento Interreg al fine di sostenere la cooperazione transfrontaliera tra le regioni; pone pertanto l'accento sull'importanza che rivestono i progetti transfrontalieri e di piccola scala nel riunire le persone; sottolinea l'importanza degli investimenti transfrontalieri per potenziare le innovazioni, il trasferimento tecnologico, le soluzioni comuni e le sinergie;

36.

sottolinea il ruolo essenziale svolto dagli investimenti a favore di servizi pubblici di alta qualità nel creare resilienza sociale e far fronte alle crisi economiche, sanitarie e sociali;

37.

osserva che la riforma della politica di coesione per il periodo finanziario 2021-2027 ha contribuito a un uso semplificato e flessibile dei finanziamenti per i beneficiari e le autorità di gestione; plaude alla flessibilità introdotta con le proposte a titolo dell'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE) e delle iniziative d'investimento in risposta al coronavirus (CRII+), che hanno dimostrato che la politica di coesione è uno strumento eccellente in situazioni di crisi; ricorda tuttavia che la politica di coesione è una politica d'investimento a lungo termine e che, pertanto, occorrerebbe creare uno strumento dedicato di risposta alle crisi nel prossimo QFP; invita la Commissione a vagliare gli effetti pratici delle misure di semplificazione e a promuovere ulteriormente la semplificazione, anche sotto forma di digitalizzazione, flessibilità e partecipazione dei cittadini; invita pertanto gli Stati membri ad aiutare i beneficiari, in particolare i beneficiari di progetti su piccola scala, a sostenere le iniziative private in quanto creatrici di posti di lavoro e di ricerca, sviluppo e innovazione e ad avvicinare la politica di coesione a tutti i cittadini dell'UE;

38.

sottolinea che il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto stabilisce il rispetto dello Stato di diritto quale condizione per l'erogazione dei fondi della politica di coesione; ritiene necessario rafforzare il rispetto dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali nell'attuazione della politica di coesione; esorta pertanto la Commissione ad avvalersi di tutti gli strumenti a sua disposizione per identificare modalità per garantire che i cittadini degli Stati membri nei confronti dei quali è stato invocato l'articolo 7, paragrafo 1, TFUE non siano privati dei vantaggi dei fondi dell'UE a causa delle azioni dei loro governi e che le autorità regionali e locali di tali Stati membri non siano penalizzate laddove sia stato attivato il meccanismo dello Stato di diritto; si attende pertanto che la Commissione tenga pienamente conto degli aspetti dello Stato di diritto durante l'intero processo di preparazione e attuazione dei programmi della politica di coesione;

39.

invita gli Stati membri ad avviare strategie ambiziose per sbloccare gli investimenti pubblici e privati nelle transizioni verde, digitale e demografica, in modo da riformare il loro modello di economia sociale di mercato in modo positivo per la società;

40.

esorta a ridurre il numero di organismi intermedi coinvolti nella gestione e nel controllo dei fondi di coesione, rafforzando il coordinamento e le competenze degli organismi intermedi di dimensioni critiche nonché identificando, se possibile, sportelli unici per i beneficiari;

41.

sottolinea la necessità di istituire un quadro che garantisca stabilità giuridica attraverso norme semplici, chiare e prevedibili, specialmente per quanto concerne la gestione e lo svolgimento degli audit; chiede di evitare il più possibile qualunque applicazione e interpretazione retroattiva delle regole; suggerisce di avviare una riflessione sulla soglia del tasso di errore totale per ogni anno al di sotto della quale il sistema di gestione e controllo del programma si considera ben funzionante e la capacità delle autorità di gestione in linea con tale disposizione del regolamento, senza penalizzare i beneficiari; è del parere che tale soglia dovrebbe essere innalzata al 5 %;

42.

si rammarica del fatto che gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite sembrano aver perso progressivamente terreno nella narrazione dell'UE, specialmente in relazione alle misure di attenuazione delle crisi, il che sta pregiudicando le possibilità che tali obiettivi vengano conseguiti entro il 2030; incoraggia un impegno solido e ininterrotto della politica di coesione dell'UE per contribuire all'attuazione degli OSS a livello regionale e locale, ad esempio per quanto riguarda l'economia circolare; sottolinea, in tale contesto, che gli aspetti dell'uguaglianza e dell'inclusione dovrebbero essere ulteriormente rafforzati nello sviluppo regionale; ricorda l'importanza di garantire l'integrazione trasversale degli aspetti di genere nella politica di coesione e sottolinea il ruolo specifico delle donne, in particolare nelle zone rurali e remote, che svolgono un ruolo fondamentale nella società civile e nella crescita economica sostenibile, ma allo stesso tempo incontrano difficoltà nell'accesso al mercato del lavoro, alla parità di retribuzione e a servizi pubblici quali l'assistenza sanitaria e l'assistenza all'infanzia;

43.

è favorevole all'aumento del bilancio destinato alla nuova politica di coesione per il periodo 2021-2027 che, in linea con la forte attenzione alle iniziative intelligenti, verdi e sociali, garantirà una fiducia sufficiente per nuovi progetti innovativi; sollecita un coordinamento solido tra detti fondi e i programmi e le azioni del Nuovo Bauhaus europeo;

44.

sottolinea che investire nelle persone è fondamentale per aiutarle a sviluppare le loro competenze, incoraggiare la loro creatività e stimolare l'innovazione, a cui il volontariato potrebbe certamente contribuire; ritiene che occorra mantenere o creare posti di lavoro di qualità e ben retribuiti, unitamente al sostegno per la riqualificazione professionale, al fine di combattere la povertà e incoraggiare l'integrazione di migranti e rifugiati, rafforzando nel contempo la coesione sociale e garantendo che nessuno sia lasciato indietro;

45.

pone l'accento sull'importanza di sostenere il principio del partenariato in tutte le fasi di programmazione, attuazione e monitoraggio della politica di coesione dell'UE e di istituire una forte cooperazione tra le autorità regionali e locali, i cittadini, le ONG e altri portatori di interessi; sottolinea che la Commissione dovrebbe essere più attiva nel tutelare i fondi della politica di coesione dalle minacce derivanti dalla pressione esercitata sulla democrazia e sui suoi valori in taluni Stati membri;

46.

ricorda che l'impatto della Brexit ha concorso alla perturbazione dell'economia, della cooperazione interregionale, degli ecosistemi di ricerca e dei sistemi di istruzione e formazione per le regioni dell'Unione; invita tutte le parti interessate a continuare a sostenere gli enti regionali e locali su cui gravano le conseguenze negative del recesso del Regno Unito dall'UE; ritiene che la riflessione sul futuro della politica di coesione post 2027 imponga di continuare a tenere conto delle durature conseguenze socioeconomiche che la Brexit comporta per le regioni dell'UE; invita inoltre il governo del Regno Unito a finanziare la partecipazione del paese ai programmi Interreg;

47.

ricorda che l'articolo 175 TFUE stabilisce che la Commissione presenta ogni tre anni una relazione sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale; ritiene che gli effetti combinati della crisi della COVID-19 e della guerra in Ucraina dovrebbero essere valutati in maniera dettagliata nella nona relazione sulla coesione, al più tardi a maggio 2025;

48.

chiede di migliorare l'accesso ai finanziamenti per consentire investimenti nella transizione energetica locale, ivi comprese l'efficienza energetica e la distribuzione decentrata di energia, nonché di dedicare maggiore attenzione alle energie rinnovabili; pone l'accento, in tale contesto, sulla necessità che la politica di coesione sostenga ristrutturazioni efficienti sotto il profilo energetico al fine di risparmiare risorse e garantire alloggi per tutti; sottolinea inoltre la necessità di preservare e trasformare edifici di importanza storica e socio-economica;

49.

invita la Commissione a considerare la possibilità che le spese pubbliche della politica di coesione, sostenute dagli Stati membri e dalle autorità regionali e locali nell'ambito dei fondi SIE, non siano considerate spese strutturali, pubbliche o assimilate, quali definite nel patto di stabilità e di crescita, soprattutto se non si discostano dal conseguimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi;

50.

sottolinea che le norme sugli aiuti di Stato dovrebbero essere allineate alle politiche dell'UE, così che i programmi della politica di coesione, che devono rispettare tutte le norme sugli aiuti di Stato, non siano messi in una posizione di svantaggio rispetto ad altre politiche dell'UE che invece sono esentate da detta normativa; chiede inoltre l'introduzione, laddove possibile, di una presunzione di conformità al regime in materia di aiuti di Stato, ponendo così su un piano di parità tutte le politiche di investimento dell'UE ed evitando la competizione tra le stesse;

51.

invita la Commissione e gli Stati membri a continuare ad adoperarsi in termini di comunicazione e visibilità migliorando lo scambio di informazioni sulle operazioni di importanza strategica e i prossimi inviti a presentare proposte; accoglie con favore l'avvio della nuova banca dati Kohesio e chiede di rendere il sito web disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'UE il prima possibile; sottolinea che la banca dati Kohesio dovrebbe fornire dati su tutti i progetti di coesione e territoriali, ivi compresi quelli relativi allo sviluppo rurale, cofinanziati dal FEASR e dal programma LEADER, nonché consentire agli utenti di cercare i progetti in base alle rispettive aree tematiche allo scopo di fornire una piattaforma che consenta la condivisione delle buone prassi e promuova i progetti di eccellenza;

52.

sottolinea che le altre politiche dell'Unione possono mettere a repentaglio la coesione; si compiace pertanto del parere della Commissione secondo cui le politiche orizzontali dovrebbero includere le verifiche regionali e la invita a valutare anche l'impatto di altre politiche sull'efficacia della politica di coesione;

53.

evidenzia che la spesa per la politica di coesione, come avviene per tutte le altre spese dell'UE, può essere soggetta ad attività irregolari legate alla corruzione e alle frodi; chiede finanziamenti e personale adeguati per le agenzie e gli organismi competenti, in particolare la Procura europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode, affinché possano svolgere adeguatamente le indagini e recuperare i fondi utilizzati in modo improprio; invita la Commissione a effettuare una valutazione approfondita per prevenire qualsiasi abuso dei fondi dell'UE e violazioni dello Stato di diritto e a garantire il rispetto della Carta dei diritti fondamentali prima di approvare eventuali accordi di partenariato e programmi della politica di coesione;

54.

esprime preoccupazione per il fatto che la proposta REPowerEU della Commissione prevede maggiori possibilità di trasferire stanziamenti di bilancio al dispositivo per la ripresa e la resilienza dalla politica di coesione; sottolinea che oltre 100 miliardi di EUR di risorse della politica di coesione saranno investiti nella transizione energetica, nella decarbonizzazione e nelle energie rinnovabili entro il 2030; chiede quindi di accelerare l'attuazione della politica di coesione.

55.

sottolinea la necessità di un'attuazione efficace e armonizzata a livello dell'UE del piano di emergenza per garantire l'approvvigionamento alimentare e la sicurezza di tale approvvigionamento in tempi di crisi, come indicato nella comunicazione della Commissione al riguardo (COM(2021)0689);

56.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato europeo delle regioni e ai parlamenti nazionali e regionali degli Stati membri.

(1)  GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159.

(2)  GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60.

(3)  GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1.

(4)  GU L 231 del 30.6.2021, pag. 94.

(5)  GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21.

(6)  GU L 99 del 31.3.2020, pag. 5.

(7)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.

(8)  GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1.

(9)  GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187.

(10)  GU L 109 dell'8.4.2022, pag. 1.

(11)  GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 1.

(12)  GU L 99 del 31.3.2020, pag. 9.

(13)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1.

(14)  GU C 37 del 2.2.2021, pag. 16.

(15)  GU C 429 dell'11.12.2020, pag. 153.

(16)  GU C 517 del 22.12.2021, pag. 1.

(17)  GU C 286 del 16.7.2021, pag. 13.

(18)  GU L 80 dell'8.3.2021, pag. 1.

(19)  Testi approvati, P9_TA(2022)0058.

(20)  Testi approvati, P9_TA(2022)0059.

(21)  Testi approvati, P9_TA(2022)0022.

(22)  GU C 117 dell'11.3.2022, pag. 18.

(23)  GU C 67 dell'8.2.2022, pag. 16.

(24)  GU C 15 del 12.1.2022, pag. 125.

(25)  GU C 494 dell'8.12.2021, pag. 26.

(26)  GU C 162 del 10.5.2019, pag. 24.

(27)  GU C 28 del 27.1.2020, pag. 40.

(28)  Studio dal titolo «Regioni dell'UE in ritardo di sviluppo: situazione attuale e sfide future», Parlamento europeo, Direzione generale delle Politiche interne, Dipartimento tematico Politica strutturale e di coesione, settembre 2020.


5.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 125/114


P9_TA(2022)0327

Regioni frontaliere dell'UE: laboratori viventi dell'integrazione europea

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2022 sulle regioni frontaliere dell'UE: laboratori viventi dell'integrazione europea (2021/2202(INI))

(2023/C 125/10)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea,

visti gli articoli 4, 162, 174, 175, 176, 177, 178 e 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (1) (direttiva Habitat),

vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (2),

vista la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (3) (direttiva Uccelli),

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca nonché disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (4),

visto l'accordo adottato in occasione della 21a Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP21) tenutasi a Parigi il 12 dicembre 2015 («accordo di Parigi»),

visto il parere del Comitato europeo delle regioni dell'8 febbraio 2017, dal titolo «Collegamenti di trasporto mancanti nelle regioni di confine» (5),

vista la comunicazione della Commissione del 20 settembre 2017, dal titolo «Rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell'UE» (COM(2017)0534),

vista la proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 2018, relativo a un meccanismo per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero (COM(2018)0373),

vista la sua risoluzione del 13 giugno 2018 sulla politica di coesione e l'economia circolare (6),

vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2018, dal titolo «Rafforzamento della crescita e della coesione nelle regioni frontaliere dell'UE» (7),

vista la comunicazione della Commissione del 3 aprile 2020, dal titolo «Orientamenti sull'assistenza di emergenza dell'UE per quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera nell'ambito dell'assistenza sanitaria legata alla crisi della COVID-19» (C(2020)2153),

vista la consultazione pubblica organizzata dalla Commissione europea dal 22 luglio all'11 ottobre 2020 sull'eliminazione degli ostacoli transfrontalieri (8),

vista la comunicazione della Commissione del 30 settembre 2020 sulla realizzazione di uno spazio europeo dell'istruzione entro il 2025 (COM(2020)0625),

vista la decisione (UE) 2020/2228 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, relativa a un Anno europeo delle ferrovie (2021) (9),

visto il parere del Comitato europeo delle regioni del 5 febbraio 2021, dal titolo «I servizi pubblici transfrontalieri in Europa» (10),

vista la comunicazione della Commissione del 2 giugno 2021, dal titolo «Strategia per uno spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne pienamente funzionante e resiliente» (COM(2021)0277),

visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (11),

visto il regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (12) («regolamento Interreg»),

vista la comunicazione della Commissione del 14 luglio 2021, dal titolo «Regioni frontaliere dell'UE: laboratori viventi dell'integrazione europea» (COM(2021)0393),

vista la relazione speciale del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), dal titolo «Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Working Group I contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change» (Cambiamento climatico 2021: le basi fisico-scientifiche. Contributo del gruppo di lavoro I alla 6a relazione di valutazione del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico), pubblicata il 7 agosto 2021 (13),

visto il regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (14),

vista la risoluzione del Comitato europeo delle regioni del 29 ottobre 2021, sul tema «Una visione per l'Europa: il futuro della cooperazione transfrontaliera» (15),

viste le tre pubblicazioni tematiche della Commissione e dell'Associazione delle regioni frontaliere europee, del 9 dicembre 2021, sugli ostacoli e le soluzioni nel settore della cooperazione transfrontaliera nell'UE, dal titolo «More and better cross-border public services» (Servizi pubblici transfrontalieri più numerosi e migliori) (16), «Vibrant cross-border labour markets» (Mercati del lavoro transfrontalieri più dinamici) (17) e «Border regions for the European Green Deal» (Regioni frontaliere per il Green Deal europeo) (18),

vista la relazione della Commissione e dell'Associazione delle regioni frontaliere europee del 9 dicembre 2021, dal titolo «B-solutions: Solving Border Obstacles. A Compendium 2020-2021» (B-solutions: risolvere gli ostacoli frontalieri. Compendio 2020-2021) (19),

vista la proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2021, recante modifica del regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (COM(2021)0891),

vista la relazione dell'IPCC del 4 aprile 2022, dal titolo «Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change» (Cambiamenti climatici 2022: mitigazione dei cambiamenti climatici),

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A9-0222/2022),

A.

considerando che l'Unione europea e i paesi limitrofi riuniti nell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) contano 40 frontiere terrestri interne e regioni frontaliere interne, le quali rappresentano il 40 % del territorio dell'Unione, riuniscono il 30 % della popolazione dell'UE, generano circa un terzo del PIL dell'Unione e presentano un potenziale significativo in termini di ulteriore potenziamento delle sue economie;

B.

considerando che le regioni frontaliere, in particolare i territori con una bassa densità abitativa e nello specifico le zone rurali, presentano tendenzialmente condizioni di sviluppo meno vantaggiose e ottengono in genere risultati economici inferiori rispetto alle altre regioni degli Stati membri, e che il loro potenziale economico non viene sfruttato appieno;

C.

considerando che, malgrado gli sforzi compiuti, persistono numerosi ostacoli amministrativi, linguistici e giuridici che bloccano la crescita sostenibile, lo sviluppo socioeconomico e la coesione tra le regioni frontaliere e all'interno di queste ultime; che è auspicabile una maggiore e più profonda cooperazione tra le autorità degli Stati membri confinanti; che le regioni frontaliere trarrebbero beneficio da uno strumento giuridico sovranazionale in grado di evitare le conseguenze negative che potrebbero derivare dalle azioni degli Stati membri che frammentano il mercato unico;

D.

considerando che è riconosciuto che continua a essere necessario rafforzare un vero approccio dal basso verso l'alto nell'ambito della politica europea di coesione e che alle istituzioni e agli attori vicini ai cittadini, come i gruppi europei di cooperazione territoriale (EGTC), dovrebbe essere affidata una maggiore gestione diretta dei fondi a titolo del bilancio della politica di coesione dell'UE; che, a tale riguardo, i progetti transfrontalieri e su piccola scala svolgono un ruolo importante nel riunire le persone e, di conseguenza, nel rendere disponibili nuove potenzialità per lo sviluppo locale sostenibile e la cooperazione transfrontaliera;

E.

considerando che alcuni settori si trovano ad affrontare ostacoli molto specifici che richiedono un migliore coordinamento a livello europeo, come nel caso dei settori del vino e delle bevande spiritose, la cui commercializzazione nei paesi vicini è soggetta a pesanti oneri; che, ove possibile, gli operatori economici dovrebbero avere accesso a soluzioni pratiche, come gli sportelli unici;

F.

considerando che la pandemia di COVID-19 ha amplificato tali ostacoli e che i lavoratori transfrontalieri si trovano quotidianamente a fare i conti con regolamentazioni sanitarie diverse e controproducenti da entrambi i lati delle frontiere;

G.

considerando che la chiusura delle frontiere nazionali provocata dalla pandemia di COVID-19 ha rivelato la peculiare vulnerabilità e interdipendenza delle regioni transfrontaliere europee; che la perturbazione della libera circolazione di merci, servizi, persone e attrezzature mediche essenziali ha causato conseguenze economiche dannose;

H.

considerando che la chiusura temporanea dei servizi pubblici e sanitari transfrontalieri ha minacciato i mezzi di sussistenza dei lavoratori transfrontalieri e ha comportato difficoltà finanziarie per le piccole e medie imprese (PMI) nelle regioni di frontiera; che la crisi COVID-19 è stata responsabile della nascita di nuove sfide giuridiche e amministrative nelle regioni di frontiera, come il telelavoro, e che i telelavoratori si trovano ad affrontare problemi in materia di protezione sociale e legislazione fiscale;

I.

considerando che la pandemia di COVID-19 ha inoltre dato luogo ad atti di solidarietà notevoli tra Stati membri vicini, a livello sia nazionale che locale;

J.

considerando che alcune regioni frontaliere stanno affrontando sfide mai viste in termini di infrastrutture critiche in ragione della crisi dei rifugiati provocata dall'aggressione militare russa in corso in Ucraina; che anche la nuova situazione post-COVID contribuisce alla loro vulnerabilità;

K.

considerando che le frontiere nazionali frammentano ancora troppo spesso i territori naturali, rendendo la loro protezione e gestione meno efficaci, soprattutto se si tiene conto del fatto che si applicano quadri giuridici differenti;

L.

considerando che l'abbandono in massa delle regioni frontaliere, specialmente da parte dei giovani e dei lavoratori qualificati, rivela la mancanza di opportunità economiche in queste regioni e le rende ancora meno appetibili in termini di occupazione e sviluppo economico sostenibile; che continua a registrarsi una carenza di opportunità di apprendimento linguistico, come pure una mancanza di iniziative per sensibilizzare i residenti frontalieri sui vantaggi derivanti dall'apprendimento della lingua di un paese vicino; che non tutti i documenti amministrativi sono tradotti nella lingua degli Stati membri di frontiera; che gli Stati membri dovrebbero intervenire per risolvere la situazione e che la Commissione dovrebbe fornire loro consulenza in tale processo;

M.

considerando che, con il nuovo regolamento Interreg 2021-2027, le regioni frontaliere dispongono attualmente di un quadro chiaro di assistenza finanziaria per una migliore governance transfrontaliera al fine di stimolare la ripresa economica, definire azioni comuni in materia di ambiente e attenuare gli effetti dei cambiamenti climatici;

N.

considerando che la conclusione degli accordi di partenariato nel contesto della politica di coesione 2021-2027 sta registrando ritardi, pregiudicando l'assegnazione di risorse vitali nei territori che ne hanno bisogno;

O.

considerando che una cooperazione transfrontaliera frammentata e insufficiente può portare a una maggiore vulnerabilità alle catastrofi naturali e agli eventi meteorologici estremi nelle regioni frontaliere;

P.

considerando che l'Unione si compone altresì di regioni transfrontaliere marittime, in particolare con le sue isole nel Mediterraneo, ma anche attraverso le regioni ultraperiferiche nell'Oceano Atlantico e nell'Oceano Indiano; che l'isolamento geografico di alcune isole europee, unito alla loro condizione di regioni frontaliere, le espone a una serie di vincoli sul mercato del lavoro e nei settori dei trasporti e dell'assistenza sanitaria, ostacolando gravemente il loro potenziale di crescita;

Q.

considerando che è risaputo che la vulnerabilità unica delle regioni frontaliere richiede un cambiamento dei metodi di finanziamento in tali regioni in modo da creare finalmente condizioni di parità per le regioni frontaliere rispetto alle zone centrali; che si raccomanda altresì che tali cambiamenti includano la deduzione di un «miliardo frontaliero» adeguato all'inflazione a titolo del bilancio dell'Unione per la coesione e la sua assegnazione specifica alle regioni di confine;

R.

considerando che, secondo le stime, l'adozione della proposta di regolamento su un meccanismo transfrontaliero europeo (ECBM), pubblicata nel maggio 2018 dalla Commissione su raccomandazione dell'ex presidenza lussemburghese del Consiglio, avrebbe aiutato a superare almeno il 30 %, e fino anche al 50 %, degli ostacoli alla cooperazione transfrontaliera individuati;

1.   

accoglie con favore la comunicazione della Commissione del 2021, dal titolo «Regioni frontaliere dell'UE: laboratori viventi dell'integrazione europea», che offre indicazioni precise sugli ostacoli riscontrati dalle regioni frontaliere dell'Unione;

Caratteristiche specifiche delle regioni frontaliere

2.

ricorda che l'articolo 174 TFUE riconosce le sfide cui sono confrontate le regioni frontaliere e stabilisce che l'Unione deve rivolgere un'attenzione particolare a tali regioni all'atto di sviluppare e proseguire la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale;

3.

sottolinea che le sfide affrontate dalle regioni frontaliere, in particolare quelle che dispongono unicamente di frontiere marittime, che costituiscono frontiere specifiche con le proprie esigenze, come pure dalle zone rurali e dai territori scarsamente popolati, variano da una regione all'altra, in funzione delle specificità giuridiche, amministrative, linguistiche, culturali, socioeconomiche, ambientali e geografiche applicabili alla regione interessata; evidenzia la necessità di un uso efficace e di un maggiore coordinamento dei fondi dell'UE onde garantire un approccio più globale alle suddette sfide; incoraggia il coinvolgimento delle autorità e delle comunità locali e la definizione di approcci ad hoc, integrati, su misura e basati sull'ubicazione delle singole regioni nell'ambito di un quadro di governance multilivello; sottolinea che occorre riflettere sulle sfide affrontate da alcune regioni frontaliere in relazione all'aggressione russa in corso contro l'Ucraina;

4.

raccomanda un'iniziativa dell'UE per offrire corsi di lingua per l'apprendimento della lingua del paese confinante, a prezzi accessibili per i partecipanti, in tutte le regioni NUTS-3 il cui territorio confina con uno Stato membro vicino; chiede con urgenza che tale iniziativa dell'UE miri altresì a sensibilizzare sui vantaggi derivanti dall'apprendimento della lingua del paese confinante;

5.

sottolinea che gli oneri sproporzionati, come gli svantaggi strutturali intrinsechi di tutte le regioni frontaliere, dovrebbero essere compensati con un regime distinto per gli aiuti regionali che sia progettato in maniera specifica per le regioni frontaliere;

6.

chiede che all'inizio di ogni nuovo periodo di programmazione, iniziando con il periodo 2028-2034, sia destinato lo 0,26 % del bilancio della politica di coesione dell'UE esclusivamente allo sviluppo delle regioni frontaliere («miliardo frontaliero»); suggerisce inoltre che, qualora tali fondi non siano utilizzati nelle regioni frontaliere, gli importi rimanenti siano restituiti al bilancio dell'UE per la coesione;

7.

suggerisce che il «miliardo frontaliero» sia affidato agli EGTC o alle regioni frontaliere laddove esistano strutture comparabili; chiede che agli EGTC o alle strutture comparabili sia conferito un elevato livello di autonomia per quanto riguarda l'uso dei fondi e la selezione dei progetti;

8.

chiede che gli Stati membri eliminino gli ostacoli esistenti e conferiscano agli EGTC un maggior livello di autonomia per quanto riguarda la selezione dei progetti e l'uso dei fondi, in particolare identificando gli EGTC come autorità di gestione dei programmi Interreg conformemente all'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento Interreg, rafforzando la capacità istituzionale e finanziaria degli EGTC in linea con l'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento Interreg, o nominando gli EGTC come beneficiari gestori di fondi per piccoli progetti, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento Interreg; suggerisce che la Commissione incentivi gli Stati membri ad avvalersi delle suddette opzioni per conferire un ruolo più significativo agli EGTC, in modo da attuare realmente l'obiettivo strategico n. 5 della politica di coesione dell'UE per il periodo 2021-2027 — «Un'Europa più vicina ai cittadini»;

9.

raccomanda di apportare modifiche agli orientamenti dell'UE in materia di aiuti regionali; suggerisce, dal momento che meno della metà della popolazione totale dell'UE può ricevere contemporaneamente aiuti regionali, di conferire priorità alle regioni frontaliere nel quadro di tale norma;

Resilienza grazie a una cooperazione istituzionale più profonda

10.

si compiace dei progressi compiuti finora dalla Commissione nell'attuazione del suo piano d'azione del 2017, in particolare attraverso l'iniziativa «b-solutions», che ha permesso di fornire assistenza giuridica e amministrativa alle autorità delle regioni frontaliere e di risolvere 90 casi di ostacoli all'interazione, nonché mediante il sostegno offerto per facilitare l'accesso all'occupazione, promuovere il multilinguismo frontaliero e mettere in comune strutture sanitarie;

11.

invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a sensibilizzare le regioni transfrontaliere circa la possibilità di ricevere sostegno dalla Commissione nell'ambito dell'iniziativa «b-solutions»; evidenzia che la condivisione delle conoscenze sui progetti «b-solutions» di successo potrebbe contribuire a risolvere e prevenire la nascita di nuovi ostacoli di natura amministrativa e giuridica;

12.

sottolinea tuttavia che, da soli, i progetti «b-solutions» non possono rappresentare una risposta adeguata ed efficace agli ostacoli giuridici e amministrativi che gravano sulle regioni frontaliere;

13.

riconosce l'importanza del ruolo svolto dalle macroregioni, dalle euroregioni, dalle organizzazioni non a scopo di lucro e dalle associazioni nella promozione dell'interesse collettivo e nel settore della cooperazione transfrontaliera; invita la Commissione ad avviare una valutazione approfondita delle strategie macroregionali, allo scopo di valutare la loro coerenza con le priorità ambientali e digitali rinnovate dell'UE;

14.

rammenta che, malgrado gli sforzi compiuti, persistono numerosi ostacoli amministrativi, giuridici e linguistici che bloccano la crescita sostenibile, lo sviluppo socioeconomico e la coesione tra le regioni frontaliere e all'interno di queste ultime;

15.

osserva che la maggior parte delle barriere che ostacolano la cooperazione transfrontaliera sono di natura giuridica e sono il risultato delle divergenze tra le legislazioni nazionali o delle leggi generiche dell'UE; ricorda, pertanto, che nel 2018 la Commissione ha pubblicato una proposta di regolamento relativo a un meccanismo transfrontaliero europeo (ECBM) (COM(2018)0373);

16.

sottolinea che l'accesso ai servizi pubblici è fondamentale per i 150 milioni di abitanti delle zone transfrontaliere interne ed è spesso ostacolato da numerose barriere giuridiche e amministrative; invita la Commissione e gli Stati membri a massimizzare pertanto gli sforzi volti a eliminare tali barriere, in particolare quando riguardano i servizi sanitari, i trasporti, l'istruzione, la mobilità dei lavoratori e l'ambiente;

17.

sottolinea che l'ECBM, quale proposto dalla Commissione, avrebbe contribuito a rimuovere oltre il 50 % di tali ostacoli, in particolare con riguardo alla mancanza di trasporti pubblici transfrontalieri e all'accesso limitato ai servizi d'occupazione, d'istruzione, culturali e ricreativi; deplora, a tale riguardo, il blocco, da parte del Consiglio, del processo legislativo relativo all'ECBM; rammenta che tale meccanismo mira a facilitare la cooperazione tra le regioni transfrontaliere su progetti comuni in diversi settori (infrastrutture, assistenza sanitaria, lavoro, ecc.) consentendo loro di applicare le disposizioni giuridiche dello Stato membro confinante laddove l'applicazione delle leggi nazionali comporti ostacoli giuridici;

18.

osserva che la proposta relativa all'ECBM ha ricevuto il sostegno di un'ampia maggioranza del Parlamento nel febbraio 2019 e in occasione del dibattito in Aula facente seguito all'interrogazione orale al Consiglio dell'ottobre 2021; ricorda che la posizione del Parlamento in prima lettura relativa a detto regolamento includeva raccomandazioni specifiche che avrebbero garantito la sua applicazione volontaria, alleviando in tal modo le preoccupazioni degli Stati membri;

19.

chiede alla Commissione di modificare la proposta attuale tenendo conto delle conclusioni del servizio giuridico del Consiglio e del Parlamento, al fine di trovare un equilibrio tra le rispettive posizioni dei colegislatori; invita la Commissione a garantire che tale proposta tenga conto del rafforzamento delle regioni transfrontaliere, anticipando i danni prevedibili nelle regioni che saranno maggiormente colpite dalle conseguenze legate all'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia; chiede alla Commissione di riprendere i negoziati con gli Stati membri in vista di una rapida adozione di un meccanismo per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi, così da facilitare la vita degli abitanti delle regioni transfrontaliere;

20.

plaude all'adozione del progetto pilota «Cross-Border Crisis Response Integrated Initiative (CB-CRII)», che mira a rafforzare la resilienza delle regioni frontaliere in caso di crisi future; esorta la direzione generale della Politica regionale e urbana ad attuare il progetto (20);

21.

evidenzia che, parallelamente ai danni causati dalla COVID-19, in particolare dalla chiusura delle frontiere che ne è conseguita, le regioni frontaliere devono affrontare le conseguenze della Brexit, che comportano nuovi ostacoli al libero scambio e gravi perturbazioni del commercio transfrontaliero tra l'Unione e il Regno Unito e che aggravano dunque la situazione delle imprese e dei cittadini nelle regioni frontaliere; si congratula, a tale riguardo, per l'accordo concluso sulla riserva di adeguamento alla Brexit (RAB), che consente di fornire assistenza finanziaria e giuridica agli Stati membri e alle regioni interessati dalla Brexit;

Servizi pubblici transfrontalieri più numerosi e migliori

22.

osserva con interesse che la recente consultazione pubblica della Commissione sulla rimozione degli ostacoli frontalieri (2020) ha rivelato che le principali difficoltà riscontrate dagli abitanti delle regioni frontaliere risiedono, tra l'altro, nella mancanza di servizi di trasporto pubblico transfrontaliero affidabili, nella mancanza di servizi digitali e nella loro limitata interoperabilità transfrontaliera, negli ostacoli dovuti direttamente alle differenze linguistiche, nonché negli ostacoli legati ai processi legislativi e alle disparità economiche;

23.

constata che l'attrattiva delle aree transfrontaliere per chi voglia viverci o investirvi dipende in larga misura dalla qualità della vita, dalla disponibilità di servizi pubblici e commerciali per i cittadini e le imprese e dalla qualità dei trasporti, condizioni che possono essere garantite e preservate solo tramite una stretta collaborazione tra le autorità nazionali, regionali e locali e le imprese da entrambi i lati del confine;

24.

sottolinea il ruolo essenziale svolto dagli investimenti a favore di servizi pubblici di alta qualità nel creare resilienza sociale e far fronte alle crisi economiche, sanitarie e sociali;

25.

ricorda che la predisposizione di migliori servizi pubblici transfrontalieri consentirebbe di migliorare non solo la qualità di vita dei cittadini frontalieri, ma anche il rapporto costi-benefici di tali servizi;

26.

rileva che il coordinamento dei servizi di trasporto delle regioni transfrontaliere continua a non essere sufficiente, in parte a causa dei collegamenti mancanti o soppressi, il che ostacola la mobilità e le prospettive di sviluppo transfrontaliere; evidenzia inoltre che lo sviluppo di infrastrutture di trasporto transfrontaliero sostenibili è ostacolato dalla complessità delle disposizioni giuridiche e amministrative;

27.

sottolinea che la creazione di un'ulteriore infrastruttura di trasporto transfrontaliera, economicamente onerosa oltre che problematica dal punto di vista ambientale, potrebbe non essere sempre la migliore soluzione e, pertanto, evidenzia le potenzialità delle misure non vincolanti ai fini del potenziamento dei collegamenti di trasporto transfrontalieri, come un miglior coordinamento degli orari dei trasporti pubblici, una pianificazione inclusiva e il ricorso a innovazioni su misura da parte delle autorità transfrontaliere locali e regionali dotate di un'autonomia sufficiente per perseguire obiettivi comuni; evidenzia che lo sviluppo di nuove infrastrutture di trasporto pubblico dovrebbe rispettare i requisiti in materia di sostenibilità ed efficienza in termini di costi; chiede pertanto l'assegnazione tempestiva del Fondo per una transizione giusta al fine di garantire che le regioni frontaliere svolgano un ruolo attivo nel conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo;

28.

pone in rilievo il ruolo della politica di coesione nell'affrontare le principali sfide che il settore dei trasporti dell'Unione deve affrontare, tra cui lo sviluppo di uno spazio unico europeo dei trasporti ben funzionante, che metta in collegamento l'Europa con reti di infrastrutture di trasporto sicure, multimodali e moderne e preveda una transizione in favore di una mobilità con emissioni ridotte, tra l'altro attraverso il sostegno al completamento dei piccoli collegamenti ferroviari transfrontalieri mancanti, contribuendo in tal modo all'integrazione europea delle regioni frontaliere;

29.

chiede agli Stati membri di istituire un quadro giuridico più solido e chiaro al fine di migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici; pone in rilievo, a tale riguardo, che la mappatura dei collegamenti ferroviari mancanti elaborata dalla Commissione costituisce uno strumento chiave per avanzare in tale direzione;

30.

sottolinea la necessità di costruire un'eredità politica efficace per l'Anno europeo delle ferrovie, in particolare nelle regioni transfrontaliere; ricorda che la dimensione europea e transfrontaliera delle ferrovie avvicina i cittadini, consente loro di esplorare l'Unione in tutta la sua diversità e promuove la coesione socioeconomica e territoriale, in particolare assicurando una migliore connettività al suo interno e con la sua periferia geografica, anche attraverso collegamenti regionali transfrontalieri; plaude all'istituzione di partenariati per lo sviluppo di servizi comuni, compresa l'integrazione degli orari e dei biglietti, in alcune regioni transfrontaliere; invita la Commissione a continuare a sostenere questo genere di iniziative, e chiede alla Commissione di incentivare il trasporto di biciclette sui treni transfrontalieri;

31.

chiede una maggiore digitalizzazione dei servizi pubblici e politiche rafforzate in materia di interoperabilità al fine di garantire che i servizi pubblici digitali siano interoperabili e transfrontalieri sin dalla loro progettazione; evidenzia l'importanza di sostenere l'innovazione digitale dei servizi pubblici e delle imprese nelle regioni transfrontaliere e accoglie con favore, a tale riguardo, i poli europei dell'innovazione digitale (EDIH);

Mercati del lavoro transfrontalieri più dinamici

32.

si compiace delle numerose e importanti misure adottate per porre rimedio alle asimmetrie socioeconomiche frontaliere; lamenta, tuttavia, la mancanza di valutazioni specifiche e di statistiche comparate che consentano di avere una panoramica della situazione socioeconomica delle PMI frontaliere, mancanza tanto più deplorevole dal momento che le PMI rappresentano il 67 % dell'occupazione totale e quasi il 60 % del valore aggiunto dell'Unione;

33.

invita la Commissione a realizzare un'analisi approfondita della situazione socioeconomica delle PMI transfrontaliere, compilando valutazioni specifiche e statistiche comparative;

34.

sottolinea che, secondo l'8a relazione sulla coesione della Commissione (21), gli indicatori di Interreg dimostrano che, alla fine del 2020, era stato raggiunto solo il 68 % degli obiettivi per il 2023 in materia di mobilità transfrontaliera dei lavoratori, mentre in altri ambiti gli obiettivi erano stati raggiunti fino al 495 %; esorta gli Stati membri a continuare su questa strada in vista di conseguire gli obiettivi per il 2023;

35.

riconosce l'importanza per gli Stati membri di garantire le entrate fiscali, i regimi di sicurezza sociale e la diversità delle imposte nazionali; sostiene e si impegna a seguire da vicino l'attuazione del pacchetto fiscale della Commissione del 15 luglio 2020, che mira a garantire un'imposizione equa, effettiva, sostenibile e favorevole al digitale;

36.

sottolinea tuttavia che, in mancanza di un'offerta adeguata di posti di lavoro o di altre opportunità economiche e in considerazione delle retribuzioni basse, la forza lavoro con una buona formazione tende a emigrare verso le regioni in cui vi sono maggiori opportunità, il che rende la situazione nelle regioni frontaliere remote ancora più difficile;

37.

ritiene che la politica di coesione dovrebbe essere maggiormente orientata agli investimenti nelle persone, giacché è possibile stimolare le economie delle regioni frontaliere attraverso un mix efficace di investimenti a favore dell'innovazione, del capitale umano, del buon governo e della capacità istituzionale;

38.

reputa che le regioni frontaliere interessate da sfide particolari dovrebbero beneficiare di un sostegno su misura (ad esempio attraverso maggiori sinergie tra il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo di coesione, il Fondo sociale europeo Plus e il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione) per poter sviluppare e attuare strategie di lungo termine basate sulla diversificazione economica e sulle politiche di riqualificazione e formazione professionale per i lavoratori licenziati;

39.

esorta gli Stati membri a partecipare appieno agli sforzi profusi dalla Commissione per realizzare lo spazio europeo dell'istruzione, il quale, in sinergia con la strategia europea in materia di competenze e con lo spazio europeo della ricerca, garantirà l'accesso a un'istruzione e una formazione mirate da qualsiasi lato delle frontiere, offrendo servizi di istruzione comuni e assicurando il riconoscimento reciproco dei diplomi, delle competenze e delle qualifiche, nonché incoraggiando l'apprendimento;

40.

raccomanda di far avanzare i programmi di cooperazione tra le regioni frontaliere dell'UE alle frontiere esterne dell'Unione e le regioni frontaliere dei paesi confinanti; riconosce le sfide poste da tale cooperazione in considerazione delle differenze normative tra tali regioni; ritiene che tale cooperazione sia uno strumento importante ai fini dell'avanzamento della politica di allargamento dell'UE; sottolinea che la promozione della cooperazione transfrontaliera tra regioni vicine può contribuire in misura cruciale ad affrontare le principali sfide che interessano l'Unione (ad esempio garantire il futuro sostenibile del Mediterraneo, del Mar Baltico e di altri bacini marittimi, assicurare il futuro sostenibile delle Alpi, dei Pirenei, dei Carpazi e di altre catene montuose e garantire il futuro sostenibile dei grandi bacini fluviali come il Reno, il Danubio e la Mosa);

41.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire urgentemente l'attuazione e l'applicazione corrette della legislazione dell'UE pertinente per quanto riguarda i diritti dei lavoratori frontalieri e transfrontalieri, a migliorare le loro condizioni di occupazione, di lavoro nonché di salute e sicurezza, ad affrontare la necessità di rivedere il quadro legislativo esistente, in particolare il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (22), al fine di rafforzare la portabilità di tali diritti e assicurare un coordinamento adeguato della sicurezza sociale, e a riesaminare il ruolo delle agenzie interinali, delle agenzie di collocamento e di altri intermediari e subappaltatori, al fine di identificare le lacune in termini di protezione alla luce del principio della parità di trattamento; esorta gli Stati membri e la Commissione a riconoscere la realtà dell'aumento del telelavoro e le difficoltà ivi associate, così da garantire che le persone che telelavorano dal proprio paese di residenza abbiano accesso ai diritti di sicurezza sociale, ai diritti del lavoro e ai regimi fiscali e abbiano certezze riguardo all'autorità responsabile della loro copertura;

42.

riconosce che nelle regioni frontaliere è necessario garantire un riconoscimento più veloce e globale dei diplomi e di altre qualifiche ottenute al termine di un periodo di formazione, una migliore assistenza sanitaria, lo sviluppo dei trasporti locali e a lunga distanza e un miglior accesso alle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti; sottolinea la necessità di accrescere i finanziamenti per facilitare un migliore coordinamento tra i sistemi giuridici e amministrativi nazionali di paesi vicini, in particolare per quanto concerne lo scambio di informazioni sulla legislazione applicabile ai lavoratori e la raccolta di dati sui lavoratori transfrontalieri, in modo da colmare i divari tra le pratiche nazionali, ottenere un migliore accesso alle informazioni disponibili e creare un mercato del lavoro interno prevedibile e accessibile; evidenzia che tali problemi costituiscono una minaccia ancora maggiore per i lavoratori transfrontalieri che si recano o provengono da paesi terzi;

43.

ritiene che la digitalizzazione offra un'opportunità senza precedenti per facilitare la mobilità del lavoro rendendo allo stesso tempo la conformità alle disposizioni in vigore nell'UE più rapida e più agevole da controllare; invita la Commissione, in stretta collaborazione con l'Autorità europea del lavoro, a presentare senza indugio una proposta legislativa relativa a una tessera europea di sicurezza sociale per tutti i lavoratori mobili e i cittadini di paesi terzi contemplati dalle norme dell'UE in materia di mobilità all'interno dell'UE, che offrirebbe alle autorità nazionali e alle parti sociali pertinenti uno strumento in grado di garantire l'identificazione, la tracciabilità, l'aggregazione e la portabilità efficaci dei diritti di sicurezza sociale e di migliorare l'applicazione delle norme dell'UE sulla mobilità dei lavoratori e il coordinamento della sicurezza sociale nel mercato del lavoro in maniera giusta ed efficace, in modo da garantire condizioni di parità nell'UE;

44.

ricorda che attualmente non esiste un riconoscimento reciproco dello stato di disabilità tra gli Stati membri dell'UE, il che crea difficoltà per le persone con disabilità, poiché la loro tessera nazionale di invalidità potrebbe non essere riconosciuta negli altri Stati membri; ritiene che tale mancanza rappresenti un limite soprattutto per i lavoratori e gli studenti transfrontalieri disabili compromettendo il loro diritto a servizi adeguati; riconosce il valore della tessera di invalidità dell'UE, che consente il riconoscimento reciproco dello stato di disabilità in tutti gli Stati membri attualmente aderenti al progetto; plaude al fatto che la Commissione proporrà la creazione di una tessera europea di disabilità entro la fine del 2023 ai fini del riconoscimento in tutti gli Stati membri;

Regioni frontaliere per il Green Deal europeo

45.

ricorda che esiste già un importante quadro giuridico dell'Unione, in particolare le direttive Uccelli e Habitat e la direttiva quadro dell'Unione europea sull'acqua (23), come pure la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, che deve essere attuato pienamente, sistematicamente e congiuntamente dagli Stati membri nelle regioni transfrontaliere; rammenta che la natura, il clima, le catastrofi naturali e le malattie non si fermano alle frontiere nazionali e chiede la protezione coordinata e coerente dei siti Natura 2000 onde garantire misure di attuazione più integrate; esorta i governi nazionali degli Stati membri ad adoperarsi per accrescere l'armonizzazione e il coordinamento nell'applicazione di queste e di altre direttive; sottolinea che la gestione e la pianificazione dei rischi di catastrofe è un ambito in cui la cooperazione transfrontaliera è fondamentale; chiede alla Commissione di monitorare attentamente la componente relativa alle zone transfrontaliere delle strategie nazionali o regionali di adattamento ai cambiamenti climatici prevedendo azioni specifiche per favorire risposte adeguate;

46.

evidenzia che i cambiamenti climatici si ripercuotono gravemente anche sulle regioni frontaliere, in particolare obbligandole a sviluppare azioni transfrontaliere comuni e su misura per prevenire le catastrofi naturali; ricorda che le catastrofi naturali avvenute nel 2021 hanno colpito diverse regioni frontaliere in Belgio, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Germania; pone in rilievo l'obbligo che incombe agli Stati membri nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile di effettuare periodicamente valutazioni dei rischi e analisi di potenziali eventi catastrofici che coprano la cooperazione transfrontaliera, nonché di riferire in merito ai principali rischi aventi un impatto transfrontaliero; invita la Commissione e gli Stati membri ad accrescere la cooperazione e la condivisione di informazioni in materia di gestione dei rischi catastrofici, anche al fine di migliorare i sistemi di allarme rapido in tutte le regioni frontaliere; accoglie con favore, a tale riguardo, i progetti Interreg Reno-Mosa sulla sicurezza pubblica, la raccolta di dati, la gestione transfrontaliera dei fiumi e la cooperazione amministrativa nel settore dell'assetto territoriale per la riduzione del rischio di alluvione;

47.

ritiene che la fiducia reciproca, la volontà politica e un approccio flessibile tra le parti interessate a più livelli, società civile compresa, siano essenziali per superare gli ostacoli e promuovere la crescita sostenibile e lo sviluppo nelle regioni frontaliere; invita pertanto a migliorare il coordinamento e il dialogo e a potenziare lo scambio di migliori pratiche tra le autorità; esorta la Commissione e gli Stati membri a rafforzare tale cooperazione; invita inoltre gli Stati membri a garantire l'adeguata autonomia funzionale e finanziaria delle rispettive autorità locali e regionali; sottolinea altresì che tutte le regioni frontaliere devono svolgere un ruolo decisivo nell'affrontare le sfide connesse ai cambiamenti climatici mediante azioni coordinate con le regioni circostanti;

48.

constata che le regioni frontaliere non beneficiano in misura sufficiente della diffusione dell'economia circolare, delle energie rinnovabili e delle misure di efficienza energetica; invita la Commissione a basarsi sui progressi normativi già compiuti e a finanziare un maggior numero di progetti transfrontalieri per la produzione, la condivisione e lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili; ritiene necessario sfruttare al massimo le opportunità di cooperazione esistenti nell'ambito del quadro giuridico applicabile dell'UE e invita gli Stati membri a migliorare il coordinamento nelle regioni transfrontaliere al fine di attuare la strategia dell'UE per l'integrazione del sistema energetico; sottolinea le potenzialità delle zone frontaliere più scarsamente popolate nello sviluppare economie sostenibili e verdi, apportando così un valore aggiunto allo sviluppo locale attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro «verdi»;

49.

sottolinea che la cooperazione tra Stati membri vicini costituirà un elemento centrale nel conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo e invita gli Stati membri a sfruttare al meglio le opportunità di cooperazione esistenti nell'ambito del quadro giuridico dell'UE applicabile;

o

o o

50.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e ai parlamenti nazionali e regionali degli Stati membri.

(1)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

(2)  GU L 288 del 6.11.2007, pag. 27.

(3)  GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.

(4)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

(5)  GU C 207 del 30.6.2017, pag. 19.

(6)  GU C 28 del 27.1.2020, pag. 40.

(7)  GU C 433 del 23.12.2019, pag. 24.

(8)  https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/consultations/border-2020/

(9)  GU L 437 del 28.12.2020, pag. 108.

(10)  GU C 106 del 26.3.2021, pag. 12.

(11)  GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60.

(12)  GU L 231 del 30.6.2021, pag. 94.

(13)  https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-i/ https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Full_Report.pdf.

(14)  GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 1.

(15)  GU C 440 del 29.10.2021, pag. 6.

(16)  Commissione europea, direzione generale della Politica regionale e urbana, Brustia, G., Dellagiacoma, A., Cordes, C., et al., «More and better cross-border public services: obstacles and solutions to cross-border cooperation in the EU», Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2021, https://data.europa.eu/doi/10.2776/912236

(17)  Commissione europea, direzione generale della Politica regionale e urbana, Brustia, G., Dellagiacoma, A., Cordes, C., et al., «Vibrant cross-border labour markets: obstacles and solutions to cross-border cooperation in the EU», Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2021, https://data.europa.eu/doi/10.2776/094950

(18)  Commissione europea, direzione generale della Politica regionale e urbana, Brustia, G., Dellagiacoma, A., Cordes, C., et al., «Border regions for the European Green Deal: obstacles and solutions to cross-border cooperation in the EU», Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2021, https://data.europa.eu/doi/10.2776/475773

(19)  Commissione europea, direzione generale della Politica regionale e urbana, Brustia, G., Dellagiacoma, A., Cordes, C., et al., «B-solutions, solving border obstacles: a compendium 2020-2021», Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2021, https://data.europa.eu/doi/10.2776/625110

(20)  https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/214920/budg2021-doc6-tab-en.pdf

(21)  Commissione europea, «La coesione in Europa in vista del 2050 — 8a relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale», 9 febbraio 2022.

(22)  Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

(23)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).


5.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 125/124


P9_TA(2022)0329

Attuazione della nuova strategia industriale aggiornata per l'Europa: allineare le spese alle politiche

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2022 sull'attuazione della nuova strategia industriale aggiornata per l'Europa: allineare le spese alle politiche (2022/2008(INI))

(2023/C 125/11)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 9, 151 e 152, l'articolo 153, paragrafi 1 e 2, nonché l'articolo 173 che riguarda la politica industriale dell'UE e fa riferimento, tra l'altro, alla competitività dell'industria dell'Unione,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, e il protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,

vista la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo «Il Green Deal europeo» (COM(2019)0640),

vista la comunicazione della Commissione, del 19 febbraio 2020, dal titolo «Plasmare il futuro digitale dell'Europa» (COM(2020)0067),

vista la comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020 dal titolo «Una nuova strategia industriale per l'Europa» (COM(2020)0102),

vista la comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020 dal titolo «Una strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale» (COM(2020)0103),

vista la comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2020 dal titolo «Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare — Per un'Europa più pulita e più competitiva» (COM(2020)0098),

vista la comunicazione della Commissione dell'8 luglio 2020 dal titolo «Una strategia per l'idrogeno per un'Europa climaticamente neutra» (COM(2020)0301),

vista la comunicazione della Commissione del 5 maggio 2021 dal titolo «Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell'Europa» (COM(2021)0350),

vista la comunicazione della Commissione, del 14 luglio 2021, dal titolo «“Pronti per il 55 %”: realizzare l'obiettivo climatico dell'UE per il 2030 lungo il cammino verso la neutralità climatica» (COM(2021)0550),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 gennaio 2022 dal titolo «Ecosistemi industriali, autonomia strategica e benessere»,

visto il parere del Comitato europeo delle regioni del 2 dicembre 2021 dal titolo «Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell'Europa» (1),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 5 maggio 2021 dal titolo «Annual Single Market Report 2021» (Relazione annuale sul mercato unico 2021) (SWD(2021)0351),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 5 maggio 2021 dal titolo «Strategic dependencies and capacities» (Dipendenze e capacità strategiche) (SWD(2021)0352),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 5 maggio 2021, intitolato «Towards competitive and clean European steel» (Verso un acciaio europeo competitivo e pulito) (SWD(2021)0353),

vista la relazione del 2019 del gruppo ad alto livello della Commissione sulle industrie ad alta intensità energetica dal titolo «Masterplan for a competitive Transformation of EU Energy-Intensive Industries — Enabling a Climate-neutral, Circular Economy by 2050» (Piano generale per una trasformazione competitiva delle industrie ad alta intensità energetica dell'UE — Garantire un'economia circolare climaticamente neutra entro il 2050),

vista la relazione dell'Agenzia internazionale per l'energia del 2021 dal titolo «Net Zero by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector» (Azzeramento delle emissioni nette entro il 2050: una tabella di marcia per il settore energetico mondiale),

viste le conclusioni del Consiglio del 21 novembre 2018 relative a «Una futura strategia di politica industriale dell'UE»,

viste le conclusioni del Consiglio del 27 maggio 2019 relative a «Una strategia di politica industriale dell'UE: una visione per il 2030»,

viste le conclusioni del Consiglio del 16 novembre 2020, dal titolo «Una ripresa che fa progredire la transizione verso un'industria europea più dinamica, resiliente e competitiva»,

viste le conclusioni del Consiglio del 17 dicembre 2020 dal titolo «Per una ripresa circolare e verde»,

vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo (2),

vista la sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze (3),

vista la sua risoluzione del 25 novembre 2020 su una nuova strategia industriale per l'Europa (4),

vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2020 su una nuova strategia per le PMI europee (5),

vista la sua risoluzione del 10 febbraio 2021 sul nuovo piano d'azione per l'economia circolare (6),

vista la sua risoluzione del 19 maggio 2021 su una strategia europea per l'idrogeno (7),

vista la sua risoluzione del 19 maggio 2021 su una strategia europea di integrazione dei sistemi energetici (8),

vista la sua risoluzione del 24 novembre 2021 su una strategia europea per le materie prime critiche (9),

visto l'accordo adottato in occasione della 21a Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP21) tenutasi a Parigi il 12 dicembre 2015 (accordo di Parigi),

vista la comunicazione della Commissione del 30 settembre 2020 dal titolo «Un nuovo SER per la ricerca e l'innovazione» (COM(2020)0628),

vista la comunicazione della Commissione del 25 novembre 2020 dal titolo «Strategia farmaceutica per l'Europa» (COM(2020)0761),

vista la comunicazione della Commissione, del 26 gennaio 2022, dal titolo «Definizione di una dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali» (COM(2022)0027),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione dell'8 aprile 2019 dal titolo «Infrastrutture tecnologiche» (SWD(2019)0158),

vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2016 su una politica dell'UE coerente per le industrie culturali e creative (10),

vista la raccomandazione (UE) 2021/1749 della Commissione, del 28 settembre 2021, sull'efficienza energetica al primo posto: dai principi alla pratica — Orientamenti ed esempi per l'attuazione nel processo decisionale del settore energetico e oltre,

vista la relazione del gruppo intergovernativo delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 4 aprile 2022 dal titolo «Cambiamenti climatici 2022: mitigazione dei cambiamenti climatici»,

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

visti i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per lo sviluppo regionale,

vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A9-0214/2022),

A.

considerando che è fondamentale consentire all'industria di attuare la duplice transizione, creando al contempo posti di lavoro di alta qualità e garantendo la competitività e la sua capacità di sviluppare e produrre servizi, prodotti e processi produttivi puliti;

B.

considerando che l'obiettivo della strategia industriale deve essere anche quello di rafforzare il mercato unico e promuovere le innovazioni tecnologiche al fine di fare dell'UE un leader mondiale nelle tecnologie verdi e digitali;

C.

considerando che i processi industriali e produttivi rappresentano le strutture portanti del mercato del lavoro dell'UE e dovrebbero favorire la creazione di posti di lavoro di alta qualità;

D.

considerando che, in un mondo geopolitico in evoluzione, è essenziale rafforzare l'autonomia strategica e ridurre la dipendenza dell'UE da materiali, prodotti, energia, capacità di produzione e tecnologie critici, mantenendo un'economia che sia la più aperta possibile e chiusa il tanto necessario;

E.

considerando che la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina ha dimostrato ancora una volta che l'UE è fortemente dipendente dall'approvvigionamento energetico proveniente da paesi terzi; che l'UE deve riorientare le sue politiche industriale ed energetica allo scopo di diversificare il più rapidamente possibile le sue fonti di energia, aumentare il risparmio energetico e le misure di efficienza energetica nonché dispiegare enormi quantità di energia rinnovabile e adottare in tutti i settori un approccio molto più forte improntato all'economia circolare e basato su catene di approvvigionamento resilienti e sostenibili;

F.

considerando che un elevato livello di dipendenza dall'approvvigionamento energetico, ad esempio dalla Russia, e prezzi elevati dell'energia possono essere dannosi per le capacità produttive delle imprese europee; che la disponibilità di materiali e componenti e di capacità produttive in Europa è essenziale per evitare di sostituire la dipendenza di energia dell'UE con la dipendenza accumulata per la fornitura di minerali di terre rare e altri metalli, attrezzature o competenze di produzione essenziali;

G.

considerando che l'UE ospita istituti di ricerca, imprese e persone qualificate di primo piano a livello mondiale e ha le potenzialità per essere leader mondiale nell'innovazione industriale;

H.

considerando che la Commissione, dopo aver individuato le sue dipendenze strategiche negli ecosistemi industriali più sensibili, ha annunziato l'intenzione di proporre misure sistemiche (economiche e normative) concrete per ridurre tali dipendenze, anche assicurando e promuovendo la produzione e gli investimenti in Europa;

I.

considerando che l'UE deve affrontare la resilienza delle catene di approvvigionamento, creando nel contempo un ecosistema di produzione e approvvigionamento attraente, innovativo e di elevato valore, in linea con gli obiettivi dell'UE in materia di ricerca e sviluppo, innovazione, clima e ambiente;

J.

considerando che dal 1990 il settore industriale ha registrato un calo delle emissioni di CO2 pari al 35 % e che una parte di tale riduzione è dovuta alla delocalizzazione delle sedi di produzione;

K.

considerando che per l'industria europea il potenziale economico di una riduzione del consumo finale di energia entro il 2030 rispetto alla tendenza attuale è stimato al 23,5 % (11);

L.

considerando che la Commissione ha riconosciuto che più settori economici come il settore sanitario, il settore agroalimentare, l'industria mineraria e dell'estrazione di materie prime e l'industria della tecnologia digitale sono fondamentali per conseguire l'autonomia strategica dell'UE;

M.

considerando che nella nuova strategia industriale aggiornata la Commissione ha riconosciuto che politiche di mercato non sostenibili, comprese quelle relative agli appalti pubblici, potrebbero portare al consolidamento del mercato;

1.

accoglie con favore l'aggiornamento della strategia industriale; sottolinea che, affinché il Green Deal sia una vera strategia di crescita sostenibile e rivoluzionaria, in grado di ridurre le dipendenze e mantenere condizioni di parità per l'industria europea durante la duplice transizione, deve essere accompagnato da una politica industriale ambiziosa, per avere un ruolo d'avanguardia competitivo in un'economia sostenibile a zero emissioni nette di gas a effetto serra e creare sinergie tra aziende, piccole e medie imprese (PMI) e start-up, e che deve essere sostenuto da un'ambiziosa politica di ricerca e sviluppo e da un contesto favorevole alle PMI; sottolinea che tale necessità è aumentata in modo significativo a causa della crisi climatica ed energetica in corso e della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina; sottolinea, a tale proposito, la necessità di misure di soccorso mirate per i clienti vulnerabili nel contesto industriale, in particolare le PMI e le microimprese vulnerabili, anch'esse fortemente colpite dagli effetti della pandemia di COVID-19;

2.

invita la Commissione e gli Stati membri a considerare l'impatto della guerra della Russia nei confronti dell'Ucraina sull'industria europea e sulle sue capacità nelle iniziative e obiettivi attuali e futuri e ad adottare un approccio olistico nel creare incentivi a favore dei settori industriali strategici e delle loro filiere, che stanno registrando un forte aumento dei costi dell'energia, dei trasporti e delle materie prime; riconosce che esistono numerose misure che possono contribuire a mitigare tali impatti, riducendo al contempo le emissioni di gas a effetto serra e l'inquinamento atmosferico;

3.

sottolinea che un mercato unico europeo funzionante è una risorsa importante per rafforzare la resilienza industriale, l'attrattiva dell'Europa come destinazione di investimento e la competitività dell'UE, nonché per rafforzare la duplice transizione come base per una nuova crescita nei settori industriali;

4.

sottolinea che l'UE non può dipendere da paesi terzi per i prodotti, l'energia, le capacità produttive e le tecnologie essenziali per la nostra economia e per la nostra società del futuro; sottolinea che l'UE deve riconquistare una posizione forte nelle catene del valore globali fondamentali e garantire l'approvvigionamento di materie prime critiche in tempi di crisi, anche attraverso un maggiore utilizzo di modelli aziendali circolari; sottolinea i benefici di catene di approvvigionamento più brevi per la resilienza della nostra economia e per la realizzazione delle ambizioni dell'UE in materia di clima;

5.

sottolinea l'importanza per l'economia europea della collaborazione internazionale, di partenariati equi e di un commercio globale equo e aperto e osserva che uno dei modi più efficienti per rafforzare la resilienza industriale europea e ridurre le dipendenze consiste nel diversificare le catene di approvvigionamento attraverso misure ambiziose di politica commerciale, compresi accordi commerciali e di investimento strategici;

6.

invita la Commissione a presentare quanto prima percorsi di transizione chiari e basati su evidenze scientifiche per l'ecosistema industriale, anche individuando le esigenze di una transizione riuscita in termini di infrastrutture, tecnologie e competenze; invita la Commissione a garantire la coerenza, il coordinamento e le sinergie tra tutte le iniziative, gli obiettivi, i finanziamenti e gli strumenti normativi che sosterranno l'industria durante le transizioni; sottolinea la necessità di allineamento tra i percorsi di transizione, le tabelle di marcia per le tecnologie industriali e le agende strategiche per la ricerca e l'innovazione dei partenariati europei nell'ambito di Orizzonte Europa; chiede un monitoraggio e una rendicontazione annuali sulla competitività, il progresso tecnologico, l'occupabilità e la resilienza dei nostri ecosistemi industriali e sui progressi dei percorsi di transizione dei singoli settori, compresa la loro coerenza con gli obiettivi climatici dell'UE, in modo che gli strumenti possano essere adattati rapidamente ove necessario; sottolinea che tutte le parti interessate della catena del valore, compresa la società civile, la comunità accademica, le organizzazioni dei consumatori, i sindacati e il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici dovrebbero essere coinvolti in modo trasparente nel processo dei percorsi di transizione garantendo un monitoraggio dei progressi continuo e basato sulla scienza;

7.

invita la Commissione a elaborare una strategia incentrata sulla transizione delle industrie a maggiore intensità di energia, che consenta loro di preservare la competitività e, al tempo stesso, sostenga una maggiore autonomia strategica dell'UE, poiché tali industrie rivestono spesso un'importanza strategica;

8.

ricorda che la competitività industriale dell'Europa dipende in larga misura dalla sua capacità di innovazione; osserva che in termini di spesa per la ricerca e lo sviluppo (R&S) in percentuale del PIL l'UE è superata da altre potenze economiche; ribadisce l'importanza di un livello ambizioso di investimenti nella R&S per migliorare la posizione competitiva dell'UE nel mondo; deplora che l'obiettivo di investire il 3 % del PIL in R&S non sia ancora stato raggiunto nella grande maggioranza degli Stati membri; invita la Commissione a coordinare gli sforzi degli Stati membri impegnandosi ulteriormente a rafforzare gli obiettivi di investimento in R&S a livello nazionale, in particolare affinché i finanziamenti pubblici e privati nazionali per l'innovazione industriale e la ricerca siano indirizzati verso una ricerca guidata dalla curiosità e a basso livello di preparazione tecnologica, al fine di mantenere e migliorare la base di conoscenze che sostiene l'innovazione industriale europea; sottolinea, a tale proposito, il ruolo che possono svolgere i partenariati scientifici aperti; invita la Commissione a garantire che gli investimenti in R&S siano orientati anche alla partecipazione delle microimprese;

9.

sottolinea la necessità che i programmi di lavoro di Orizzonte Europa e i partenariati pubblico-privato tengano conto delle nuove circostanze risultanti dall'invasione russa dell'Ucraina, in particolare i poli tematici 4 e 5 relativi, rispettivamente, a «digitale, industria e spazio» e «clima, energia e mobilità», e concentrino la ricerca e lo sviluppo orientati all'industria sulla sostituzione dei combustibili fossili e sulla riduzione della dipendenza delle industrie dell'UE dalle importazioni di energia;

10.

invita la Commissione a contribuire a colmare la carenza di investimenti con i concorrenti globali per le tecnologie abilitanti fondamentali; accoglie con favore, a tale proposito, la proposta della Commissione relativa a una legge europea sui chip e l'istituzione dell'Alleanza europea per i dati industriali, l'edge e il cloud; invita la Commissione ad avviare rapidamente il lavoro ritardato dell'alleanza industriale per i processori e le tecnologie dei semiconduttori; invita la Commissione a estendere rapidamente queste iniziative ad altri strumenti di ricerca, sviluppo e innovazione e alle principali tecnologie abilitanti, come batterie, intelligenza artificiale, cibersicurezza, automazione e robotica, biotecnologia, edge computing, fotonica, nonché computazione e tecnologia quantistiche;

11.

accoglie con favore gli sforzi della Commissione in relazione all'ecosistema europeo dei semiconduttori, compreso l'aumento della capacità di produzione locale, linee pilota e siti di produzione unici per la tecnologia avanzata dei chip e la progettazione di chip e sistemi; sottolinea la necessità di garantire che il finanziamento della legge europea sui chip non comporti una riduzione dei finanziamenti per altri programmi UE correlati esistenti; accoglie con favore il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la legge europea sui chip (SWD(2022)0147); invita tuttavia la Commissione a produrre una valutazione d'impatto, compreso l'impatto ambientale, e un'analisi completa del fabbisogno futuro di chip, del vantaggio competitivo dei diversi tipi e del potenziale per la produzione di chip in Europa;

12.

sottolinea l'importanza di attuare pienamente l'attuale agenda strategica per la ricerca e l'innovazione dell'impresa comune per le tecnologie digitali fondamentali, poiché si tratta di un'agenda essenziale per l'autonomia strategica dell'Unione per quanto riguarda diverse tecnologie abilitanti fondamentali; ritiene che il reindirizzamento dei finanziamenti dell'impresa comune per le tecnologie digitali fondamentali verso la ricerca specifica sui chip dovrebbe avvenire principalmente nel quadro dell'attuale agenda strategica per la ricerca e l'innovazione;

13.

sottolinea la necessità di rafforzare il «Made in EU» e di accelerare l'adozione delle tecnologie dell'industria 4.0, in particolare da parte delle piccole e medie imprese (PMI); invita la Commissione a integrare con forza il partenariato «Made in Europe» nel programma Orizzonte Europa e a farlo promuovendo la cooperazione delle PMI con le università e le organizzazioni di ricerca e tecnologia; sottolinea che «Made in Europe» dovrebbe essere sinonimo non solo di qualità e innovazione, ma anche di prodotti, processi e servizi industriali altamente sostenibili e socialmente equi e promuovere il recupero di opportunità di lavoro e di produzione di qualità in tutta l'Unione, al fine di sostenere lo sviluppo equilibrato e sostenibile di tutte le regioni dell'UE;

14.

sottolinea l'importanza del forum industriale istituito dalla strategia industriale, e osserva che una delle sue cinque task force riguarda direttamente il mercato unico e analizza gli aspetti orizzontali del mercato unico e l'eliminazione degli ostacoli, mentre un'altra è specificamente dedicata alla produzione manifatturiera avanzata quale fattore abilitante orizzontale per un'ampia gamma di ecosistemi;

15.

sottolinea l'importanza dell'ambizione dell'Unione europea per l'azzeramento dell'inquinamento e di un'economia circolare completamente integrata per creare un'industria efficiente e decarbonizzata; invita la Commissione a condurre analisi sul riciclo e la reintroduzione nel ciclo del prodotto; invita la Commissione a prestare particolare attenzione alle opportunità di finanziamento e di gara per progetti di imprese innovative all'avanguardia nell'economia circolare, nonché alla necessità di stimolare lo sviluppo di mercati guida; ritiene che la prevenzione dei rifiuti e la riduzione del consumo di energia e risorse legati ai rifiuti, nonché il riciclaggio a circuito chiuso in interi settori industriali, siano indispensabili per un'economia circolare; sottolinea inoltre l'importanza di norme, mandati d'acquisto, quote, sostenibilità e riparabilità fin dalla progettazione, agevolando il riciclaggio e il riutilizzo di importanti materie prime (critiche), nonché un maggiore utilizzo e longevità dei prodotti;

16.

accoglie con favore l'annuncio della Commissione sulla pubblicazione di orientamenti in materia di appalti pubblici e i suoi sforzi in materia di reciprocità nell'accesso a tali appalti; sottolinea che gli appalti pubblici sono uno strumento essenziale per la sicurezza nazionale ed economica, la politica industriale, la sostenibilità ecologica e sociale e per sostenere la diffusione e la domanda di prodotti e servizi sostenibili; sottolinea che i meccanismi degli appalti pubblici dovrebbero inoltre sostenere la trasformazione dell'industria europea promuovendo la produzione di beni e servizi ecoinnovativi, efficienti sotto il profilo dei costi e sostenibili e aumentando la domanda di materie prime secondarie quale conseguenza della diffusione di processi di produzione circolari; invita, a tale proposito, la Commissione a rivedere, ove necessario, le norme in materia di appalti pubblici e di concorrenza, garantendo al contempo il corretto funzionamento del mercato unico; ricorda l'importanza degli orientamenti elaborati dalla Commissione su come gli Stati membri dovrebbero includere obiettivi di rendimento e criteri di qualità, oltre al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nei contratti aggiudicati; invita la Commissione a salvaguardare l'accesso per le PMI e a combattere i criteri di appalto che impongono requisiti o qualifiche al di là degli elementi fondamentali del servizio o dei beni acquistati, in modo che le PMI abbiano un'equa possibilità di partecipare al mercato sostanziale degli appalti pubblici; invita alla massima vigilanza in merito all'acquisizione di infrastrutture critiche da parte di attori non europei;

17.

ricorda il ruolo svolto dalle pratiche di approvvigionamento sostenibile nel prevenire le carenze di medicinali, garantendo la sicurezza dell'approvvigionamento e assicurando gli investimenti nell'industria manifatturiera; esorta la Commissione a sostenere gli Stati membri elaborando norme dell'UE mirate in materia di appalti di medicinali, conformemente all'attuale direttiva sugli appalti pubblici, volte a garantire la sostenibilità a lungo termine, la concorrenza e la sicurezza dell'approvvigionamento e a stimolare gli investimenti nella produzione;

18.

invita la Commissione a valutare gli appalti congiunti avviati durante l'epidemia di COVID-19, a confrontarli con gli accordi preliminari di acquisto e a mettere in pratica le lezioni apprese in tale occasione per migliorare questo strumento, evitando le perturbazioni del mercato interno;

19.

sottolinea l'importanza di includere l'istruzione, il miglioramento delle competenze e la riqualificazione nei percorsi di transizione come strumenti importanti nella trasformazione dell'industria dell'UE e negli sforzi volti al conseguimento di una maggiore produttività, tenendo conto delle esigenze del mercato del lavoro delle regioni durante il processo di rilancio economico, per evitare che queste si impoveriscano; invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare una strategia per l'istruzione professionale e i partenariati tra imprese e istruzione in collaborazione con le parti sociali, in particolare all'interno dei distretti industriali regionali, per potenziare le competenze e favorire l'adozione delle innovazioni pronte per il mercato da parte delle PMI, e istituire incentivi affinché le PMI formino e migliorino le competenze del loro personale e dei lavoratori, soprattutto nel campo delle competenze digitali; sottolinea la necessità di rafforzare la cooperazione tra R&S e industria, soprattutto sotto forma di trasferimenti di tecnologia alle PMI; sottolinea che la promozione dell'uguaglianza di genere, dell'integrazione di genere, delle pari opportunità e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro e dell'imprenditorialità femminile dovrebbe essere garantita;

20.

sottolinea l'importanza di politiche proattive in materia di istruzione e formazione che promuovano l'assunzione e la conservazione dei talenti nell'Unione europea; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere i ricercatori e gli insegnanti di prim'ordine nell'UE affinché guidino l'agenda in materia di istruzione, ricerca, sviluppo e formazione della futura forza lavoro e a rafforzare la collaborazione tra istruzione e formazione, ricerca e settore imprenditoriale;

21.

sottolinea la necessità che gli Stati membri attuino il patto per le competenze e le altre iniziative dell'Unione volte a creare opportunità di miglioramento del livello di competenze e di riqualificazione dei lavoratori, volte a offrire alle persone le competenze necessarie per la diversificazione professionale e ad affrontare la carenza di manodopera e di competenze e accelerare il miglioramento del livello di competenze e di riqualificazione dei lavoratori e dei disoccupati, in particolare dei lavoratori più vulnerabili in termini di transizione; ricorda la necessità di attuare le iniziative tese a rafforzare lo spazio europeo della ricerca, lo spazio europeo dell'istruzione e gli ecosistemi europei dell'innovazione, in modo da costruire un mercato interno europeo solido per la ricerca e l'innovazione;

22.

rileva la particolare vulnerabilità dei lavoratori meno qualificati; sottolinea a tale riguardo l'importanza del Fondo per una transizione giusta, nonostante la sua portata limitata;

23.

sottolinea che le PMI e le start-up svolgono un ruolo centrale negli ecosistemi industriali dell'UE, soprattutto nella digitalizzazione dell'UE, e sono una fonte fondamentale di modelli aziendali sostenibili e socialmente responsabili e di innovazione dei prodotti; sottolinea la necessità di migliorare il loro accesso ai finanziamenti nazionali e dell'UE, in particolare nei settori tradizionali in cui la digitalizzazione non è stata ancora sviluppata; deplora il fabbisogno di finanziamento per gli imprenditori dovuto al genere, all'orientamento sessuale o all'origine; sottolinea il ruolo del Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) nel promuovere un ecosistema dell'avviamento e degli investimenti europei più favorevole allo sviluppo di innovazioni ad alto contenuto tecnologico, ad alto rischio e ad alto rendimento;

24.

è del parere che le iniziative volte a realizzare il decennio digitale contribuiranno alla trasformazione digitale delle imprese, in particolare delle PMI, che sono ancora in ritardo rispetto alle grandi imprese per quanto riguarda le competenze digitali e la digitalizzazione delle loro attività;

25.

sottolinea la necessità di affrontare le barriere esistenti nel mercato unico che ostacolano la crescita delle PMI e delle start-up in Europa, nonché la necessità di un migliore quadro giuridico e normativo e di conseguenza l'introduzione di politiche favorevoli alle PMI;

26.

sottolinea la necessità di modernizzare e rendere a prova di futuro il quadro normativo al fine di garantire la stabilità e la prevedibilità della regolamentazione, che faciliti l'innovazione, gli investimenti, l'approvazione di prodotti e servizi innovativi e consenta la trasformazione verso un'economia a zero emissioni nette di gas a effetto serra e di garantire la competitività e i posti di lavoro di qualità dell'Europa, tenendo conto degli aspetti economici, ambientali, di genere e sociali; invita la Commissione a includere tabelle di marcia nei percorsi di transizione, con obiettivi quantitativi e qualitativi vincolanti, dopo aver concluso una valutazione d'impatto, e a ridurre gli oneri amministrativi inutili per le imprese europee, in particolare per le PMI; ricorda il principio «one in, one out»;

27.

sottolinea la necessità di ridurre gli oneri amministrativi inutili per le imprese, in particolare per le PMI e le start-up, mantenendo nel contempo gli standard più elevati per i consumatori, i lavoratori e la protezione della salute e dell'ambiente; sottolinea che l'Europa si trova a un punto di svolta a causa della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e delle conseguenze della pandemia di COVID-19; invita la Commissione a valutare se le nuove proposte legislative comportino oneri regolamentari o amministrativi indebiti per le imprese;

28.

ricorda il ruolo svolto dalla pubblica amministrazione nel garantire un ambiente economico favorevole alle imprese e ridurre gli oneri amministrativi non necessari per le imprese, garantendo nel contempo i più elevati standard di trasparenza e sicurezza dei lavoratori; ritiene che nel settore pubblico e tra il suo personale dovrebbero essere promossi strumenti di amministrazione online, politiche in materia di innovazione digitale e il rafforzamento delle competenze digitali;

29.

sottolinea le dimensioni nazionale e regionale della politica industriale e il ruolo delle strategie regionali di specializzazione intelligente, in particolare in termini di occupazione e sviluppo economico e industriale in tutto il territorio degli Stati membri; chiede a tale proposito un'analisi dei risultati delle strategie di specializzazione intelligente quale punto di riferimento per future misure a livello regionale; sottolinea la necessità di una partecipazione trasparente di tutte le parti interessate locali, compresi i rappresentanti della società civile e della comunità, alla preparazione e all'attuazione delle strategie regionali di specializzazione intelligente; invita la Commissione a includere strumenti per aumentare l'uso del «Made in EU» a livello regionale;

30.

invita la Commissione a basarsi su ecosistemi regionali che sfruttano la propria specializzazione intelligente, contribuiscono a colmare le disparità regionali e coinvolgono la pubblica amministrazione, gli istituti di istruzione superiore, gli scienziati, la società civile e l'industria per combinare le loro conoscenze e creare insieme contenuti, contesti ed esperienze di apprendimento;

31.

insiste sulla necessità di garantire l'equità sociale nella transizione industriale e di elaborare misure adeguate per sostenere la reindustrializzazione delle regioni in transizione attraverso progetti di investimento interregionali strategici e attraverso piani di riqualificazione per le regioni vulnerabili, in particolare le aree rurali e remote;

32.

sottolinea la necessità di un riorientamento radicale della nostra politica energetica europea in risposta alla violenta invasione russa dell'Ucraina; chiede una riduzione significativa della dipendenza energetica dell'UE, in particolare da gas, petrolio, carbone e combustibili nucleari russi; invita la Commissione e gli Stati membri ad accelerare le capacità di produzione di energia rinnovabile e transitoria a basse emissioni di carbonio che sia sostenibile, accessibile, sicura e abbondante e ad aumentare le misure di risparmio energetico e di efficienza energetica; invita la Commissione a sostenere in modo più efficace lo sviluppo di fonti energetiche che consentiranno di soddisfare la crescente domanda di energia elettrica e ad aumentare il coordinamento della pianificazione e del finanziamento delle infrastrutture necessarie per l'elettricità, l'energia, le reti intelligenti, l'idrogeno, la CO2 e il riscaldamento/raffreddamento;

33.

sottolinea che il corretto funzionamento dell'ecosistema industriale europeo richiede un approvvigionamento energetico stabile; mette in guardia dalle conseguenze deleterie che un contesto di contrazione in materia di energia avrebbe per l'impianto produttivo; evidenzia al riguardo che è necessario un sistema di coordinamento che monitori sistematicamente la disponibilità di gas in tempi di crisi al fine di facilitare strategie europee comuni per affrontare tale crisi;

34.

rileva che i processi di riscaldamento e raffreddamento rimangono tra gli usi energetici più significativi dell'energia nel settore industriale; sottolinea che per accelerare la riduzione delle emissioni di gas serra nell'industria, è necessario sfruttare appieno il potenziale in termini di efficienza energetica del riscaldamento e del raffreddamento industriale; sottolinea la necessità di utilizzare meglio il calore e il freddo di scarto inevitabili nonché i poli industriali e le simbiosi che offrono sinergie significative e potenziali di risparmio energetico in molti settori, compresi quello tessile, chimico, della trasformazione alimentare e dei macchinari;

35.

invita la Commissione ad aumentare i propri sforzi per sbloccare il potenziale offerto dalla bioeconomia circolare, che utilizza risorse sostenibili e rinnovabili per promuovere industrie competitive e resilienti a lungo termine; evidenzia, a tal proposito, che l'utilizzo di biomasse di scarto può sostituire efficacemente i combustibili fossili, pur consentendo la riduzione dell'impronta di CO2; esorta pertanto l'UE e le autorità nazionali e locali a incoraggiare tale approccio circolare in tutte le politiche;

36.

invita la Commissione e gli Stati membri a ridurre notevolmente il tempo necessario per il rilascio delle autorizzazioni e a creare procedure di autorizzazione accelerate per le infrastrutture che sostengono l'industria nella sua transizione verso un'economia circolare climaticamente neutra, senza che ciò pregiudichi la trasparenza, la legittimità e la legalità delle procedure esistenti; sottolinea, in tale contesto, la necessità di sviluppare una struttura portante per l'idrogeno in Europa, di sviluppare ulteriormente le interconnessioni in tutto il nostro continente e di sostenere l'ampia diffusione di tecnologie di risparmio energetico come l'installazione di impianti di generazione di energia rinnovabile locale ad alta efficienza e la cogenerazione, in particolare per le PMI;

37.

ribadisce la necessità di un quadro abilitante per lo sviluppo della mobilità sostenibile e del sostegno all'integrazione settoriale;

38.

invita gli Stati membri e la Commissione ad accelerare l'attuazione di tutti i programmi e gli strumenti dell'UE in materia di RSI, infrastrutture e digitale in modo intelligente e selettivo, compresi importanti progetti di comune interesse europeo volti a contrastare i fallimenti del mercato e le alleanze industriali, nonché le infrastrutture tecnologiche per testare, convalidare e potenziare nuove soluzioni tecnologiche, in particolare quelle che sviluppano le tecnologie innovative rivoluzionarie necessarie per le duplici transizioni, in particolare quelle relative alla produzione di energia, ai combustibili e alle tecnologie abilitanti chiave, e per l'attuazione di un'economia circolare efficiente, come l'acciaio pulito, l'aviazione pulita, gli elettrocarburanti, i fertilizzanti puliti, l'e-cracking;

39.

sottolinea che una rapida valutazione delle applicazioni di importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) è fondamentale per la resilienza dell'industria europea; invita la Commissione a definire orientamenti chiari, efficaci, semplici ed esaurienti in merito agli IPCEI; ribadisce l'importanza della riduzione del rischio nei finanziamenti, ad esempio attraverso InvestEU o il Fondo per l'innovazione, che sono essenziali per migliorare le capacità di produzione dell'UE in settori strategici chiave, come l'industria solare, consentendole di ricostruire una solida base per la produzione europea;

40.

evidenzia il grande potenziale dei contratti per differenza sul carbonio come strumento vitale per innescare la riduzione delle emissioni e della dipendenza dai combustibili fossili nell'industria; considera la loro importanza in particolare per i settori in cui è difficile abbattere le emissioni, per il potenziamento delle tecnologie e per sostenerne la diffusione all'interno dei settori; sottolinea che tali contratti dovrebbero essere proporzionati, in linea con la legislazione dell'UE, conformi all'OMC e non dovrebbero portare a indebite distorsioni del mercato interno dell'UE;

41.

accoglie con favore l'analisi della Commissione sulle dipendenze e le capacità strategiche in linea con l'obiettivo dell'autonomia strategica; invita la Commissione a completare quanto prima le analisi e le tabelle di marcia per le tecnologie industriali e a proporre azioni volte a ridurre la dipendenza dai prodotti critici individuati, compresi gli interventi di riciclaggio ed efficientamento delle risorse, nonché dalle forniture critiche, compresi i fornitori di energia; sottolinea l'importanza di garantire alle attrezzature mediche e sanitarie essenziali un accesso ininterrotto al mercato comune dell'UE, a seguito dell'esperienza acquisita dalle carenze iniziali registrate all'inizio della pandemia di COVID-19; sottolinea la necessità di una strategia basata su un'ulteriore analisi approfondita delle dipendenze reciproche per rafforzare la capacità dell'UE nelle catene del valore critiche e nella produzione, pur mantenendo l'impegno a favore del multilateralismo e del libero scambio;

42.

invita la Commissione ad adottare un approccio olistico alla catena del valore nell'analisi delle dipendenze strategiche nei 14 ecosistemi industriali critici che ha individuato nella sua relazione annuale sul mercato unico 2021; raccomanda che tali approfondimenti siano estesi a tutti i settori considerati strategici; chiede alla Commissione di tenere conto dell'impatto delle misure extraterritoriali adottate da paesi non-UE sulle industrie dell'UE, in particolare in termini di controlli sulle esportazioni; sottolinea che per evitare di creare nuove dipendenze e vulnerabilità, la nuova strategia industriale aggiornata dovrebbe essere guidata dalle risorse e dalle capacità tecnologiche europee;

43.

sottolinea che il riciclaggio deve svolgere un ruolo fondamentale nell'aumentare l'offerta di materie prime e secondarie, riducendo così la dipendenza dell'UE dalle importazioni dai paesi non-UE; invita la Commissione a sostenere altresì le misure volte a limitare l'aumento della domanda di materie prime primarie, come la promozione dell'economia circolare e il sostegno alla ricerca e all'innovazione per la sostituzione dei materiali, compreso l'approvvigionamento sostenibile, negli accordi commerciali e attraverso partenariati strategici per le materie prime;

44.

invita la Commissione ad ampliare l'ambito di applicazione dell'Osservatorio delle tecnologie critiche al fine di includere un monitoraggio, una valutazione e una rendicontazione continui in merito agli indicatori di resilienza per le industrie dell'UE, quali le dipendenze reciproche nelle tecnologie chiave, le capacità di produzione, un meccanismo di allerta precoce per potenziali carenze, le dipendenze strategiche e le sovvenzioni estere in settori strategici;

45.

invita la Commissione e gli Stati membri a creare incentivi ad hoc per gli investimenti nella produzione di beni critici, come i farmaci essenziali, al fine di conseguire l'autonomia strategica aperta, oltre alla tecnologia di produzione in vista di qualsiasi tipo di crisi, compresa la guerra, garantendo nel contempo catene di approvvigionamento resilienti a lungo termine;

46.

invita la Commissione a provvedere a che le misure proposte nella strategia farmaceutica dell'UE assicurino il ruolo dell'UE di innovatore nella ricerca e sviluppo, nonché garantiscano competitività, forniture affidabili e convenienti, accesso a farmaci moderni e stimolino l'innovazione e gli investimenti in ricerca e sviluppo; osserva che attrarre nell'UE una forte industria farmaceutica basata sulla ricerca sosterrà anche la resilienza dell'UE; sottolinea la necessità di sostenere investimenti dedicati nella ricerca e innovazione, nella produzione di medicinali e principi attivi nell'UE e nel mantenimento di vivaci centri di ricerca e produzione sul suo territorio;

47.

esprime profonda preoccupazione per la concorrenza sleale, gli investimenti e le acquisizioni sul mercato unico da parte di imprese di paesi terzi finanziate dallo Stato, in particolare in settori strategici come l'approvvigionamento energetico, necessario per garantire l'indipendenza e la sicurezza energetica dell'Unione; invita la Commissione ad analizzare tale interferenza, a garantire condizioni di parità, in particolare per le PMI, a sviluppare misure adeguate e giuridicamente valide per prevenire le interferenze, assicurando nel complesso che il quadro consolidato della politica di concorrenza dell'UE non sia pregiudicato e venga promossa una concorrenza leale tra le imprese UE e non UE che operano nel mercato unico dell'Unione europea;

48.

accoglie con favore le proposte della Commissione volte a stabilire la parità di trattamento tra le imprese europee e quelle di paesi terzi; insiste sulla necessità di preservare la competitività delle imprese europee nell'esportazione nel quadro di tali proposte;

49.

invita la Commissione, nell'ottica della prossima revisione, ad ampliare la portata e le definizioni del quadro per gli investimenti esteri diretti per affrontare l'effetto delle sovvenzioni estere sulla sicurezza economica nell'UE e dei trasferimenti di tecnologia da parte di imprese dell'UE in paesi terzi in settori strategici;

50.

invita la Commissione a promuovere il trasferimento di tecnologie ambientali verso i paesi in via di sviluppo, al fine di facilitare la transizione verde su scala mondiale;

51.

esprime preoccupazione per la crescente dipendenza dai produttori di paesi terzi per le attrezzature di sicurezza in parti vitali e sensibili della nostra società, come la sicurezza alle frontiere, informatica e della difesa; sottolinea la necessità di classificare le tecnologie e le attrezzature di sicurezza come settore strategico; chiede un piano d'azione per promuovere tale industria dell'UE, anche attraverso norme adeguate in materia di appalti pubblici;

52.

sottolinea le conclusioni della relazione della Corte dei conti europea sui ritardi nell'attuazione delle reti 5G e sui rischi associati ai fornitori di paesi terzi (12); invita la Commissione a stimolare un'introduzione coordinata del 5G nell'UE e a ridurre le dipendenze esterne e i rischi di interferenza nelle tecnologie di comunicazione 5G e 6G attraverso un sostegno coordinato volto a consentire agli attori europei di sviluppare capacità di ricerca e sviluppo per i sistemi 6G e realizzare mercati guida per le infrastrutture 5G quale base per le trasformazioni verde e digitale; invita la Commissione a garantire un livello adeguato di competitività nel settore delle tecnologie 5G, garantendo nel contempo la sicurezza delle reti 5G;

53.

sottolinea che le industrie e i settori culturali e creativi sono centrali per il movimento del nuovo Bauhaus europeo, che sarà un'iniziativa cruciale; osserva che i settori culturali e creativi sono un motore di innovazione e di sviluppo in Europa; invita la Commissione a elaborare per i settori culturali e creativi un quadro sulla politica industriale che sia completo, coerente e a lungo termine;

54.

accoglie con favore la proposta della Commissione relativa a una legge sui dati e lo sviluppo di un'iniziativa comune relativa agli spazi europei dei dati; sottolinea il ruolo che spazi dei dati interoperabili, competitivi e diffusi in tutta Europa svolgeranno per diversi settori industriali, anche per quanto riguarda lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, la mobilità, l'ambiente, la salute e la produzione intelligente; sottolinea la necessità di un approccio differenziato che tenga conto delle caratteristiche di ciascun settore; ritiene che il ruolo guida svolto da imprese di paesi non UE/SEE nelle iniziative per gli spazi dei dati dell'UE possa ridurre l'obiettivo di rafforzare la sovranità tecnologica dell'UE; pone l'accento sull'importanza dell'economia dei dati, e invita la Commissione ad accelerare tutte le iniziative relative ai dati e volte a sostenere l'emergere di un ecosistema di spazi dei dati europei basato sull'affidabilità, la competitività e l'interoperabilità, e promuovere la creazione di infrastrutture europee condivise per facilitare l'utilizzo e lo scambio dei dati tra i settori industriali, rafforzando gli ecosistemi di dati, cloud ed edge e potenziando gli investimenti nelle comunicazioni ad alta velocità; sottolinea, a tale proposito, l'importanza della certezza del diritto, che è fondamentale per la capacità innovativa delle imprese dell'UE;

55.

sottolinea la necessità di garantire la resilienza delle reti di comunicazione e la sicurezza degli spazi di dati, incoraggiando così la rapida diffusione delle reti a fibra ottica che potrebbero garantire percorsi multipli e la resilienza agli attacchi fisici e informatici;

56.

invita la Commissione a garantire che la transizione digitale utilizzi i metodi e le migliori pratiche più avanzati al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra e le complessità di calcolo, nonché aumentare l'efficienza energetica e dei dati dei sistemi durante l'uso produttivo; sottolinea, a tale proposito, la necessità di un metodo che includa una valutazione della sostenibilità ambientale nella transizione digitale, compreso l'uso dell'energia, lungo l'intero ciclo di vita di prodotti e sistemi;

57.

invita la Commissione a introdurre misure volte a impedire la proprietà, da parte di paesi terzi, di organismi notificati dell'UE, designati da un paese dell'UE per valutare la conformità di determinati prodotti prima di essere immessi sul mercato;

58.

accoglie con favore l'iniziativa della Commissione per una strategia europea di normazione che mira a sostenere la trasformazione digitale e la transizione verde e condivide l'ambizione di adottare un approccio più proattivo verso la definizione di strategie per l'adozione di norme, anche a livello internazionale, con i principali partner commerciali;

59.

osserva che al fine di perseguire l'autonomia strategica, l'UE deve sviluppare le sue capacità di difesa; sottolinea l'importanza di fornire orientamenti politici e sviluppare programmi pubblici ambiziosi per sostenere e stimolare gli investimenti nelle industrie spaziali e della difesa; ritiene che sia della massima importanza rendere operativo un mercato europeo dei materiali di difesa affidabile, modesto ed efficiente, che includa un elevato grado di sovranità tecnologica;

60.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU C 97 del 28.2.2022, pag. 43.

(2)  GU C 270 del 7.7.2021, pag. 2.

(3)  GU C 316 del 6.8.2021, pag. 2.

(4)  GU C 425 del 20.10.2021, pag. 43.

(5)  GU C 445 del 29.10.2021, pag. 2.

(6)  GU C 465 del 17.11.2021, pag. 11.

(7)  GU C 15 del 12.1.2022, pag. 56.

(8)  GU C 15 del 12.1.2022, pag. 45.

(9)  GU C 224 dell'8.6.2022, pag. 2.

(10)  GU C 238 del 6.7.2018, pag. 28.

(11)  Relazione speciale n. 02/2022 della Corte dei conti europea dal titolo: «L'efficienza energetica nelle imprese. In alcuni casi è stato conseguito un risparmio energetico, ma vi sono debolezze nella pianificazione e nella selezione dei progetti» https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_02/SR_Energy-effic-enterpr_IT.pdf

(12)  Corte dei conti europea, relazione speciale n. 03/2022: «Introduzione del 5G nell'UE: ritardi nella diffusione delle reti con problemi di sicurezza ancora irrisolti», Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2022.


5.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 125/135


P9_TA(2022)0330

Le conseguenze della siccità, degli incendi e di altri fenomeni meteorologici estremi: intensificare l'impegno dell'UE per contrastare il cambiamento climatico

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2022 sulle conseguenze della siccità, degli incendi e di altri fenomeni meteorologici estremi: intensificare l'impegno dell'UE per contrastare il cambiamento climatico (2022/2829(RSP))

(2023/C 125/12)

Il Parlamento europeo,

vista la sua risoluzione del 28 novembre 2019 sull'emergenza climatica e ambientale (1),

viste la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo «Il Green Deal europeo» (COM(2019)0640) e la risoluzione del Parlamento del 15 gennaio 2020 al riguardo (2),

visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («normativa europea sul clima») (3),

vista la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 intitolata «Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030: riportare la natura nella nostra vita» (COM(2020)0380) e la relativa risoluzione del Parlamento del 9 giugno 2021 (4),

viste la strategia «Dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente" (COM(2020)0381) e la sua risoluzione del 20 ottobre 2021 al riguardo (5),

visti la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e in particolare il relativo accordo di Parigi sui cambiamenti climatici del 2015, entrato in vigore il 4 novembre 2016,

vista la relazione globale di valutazione sulla relazione speciale relativa alla riduzione del rischio di catastrofi (RRC) sulla siccità del 2021 dell'Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di catastrofi,

visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite concordati nel 2015, in particolare l'obiettivo 15,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione (UNCCD),

vista l'edizione speciale 2021 della prospettiva globale sulle zone umide, pubblicata dal segretariato della Convenzione sulle zone umide,

vista la relazione del Centro comune di ricerca della Commissione, dal titolo «Drought in Europe — August 2022» (Siccità in Europa — agosto 2022),

vista la comunicazione della Commissione del 16 luglio 2021, dal titolo «Nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030» (COM(2021)0572),

vista la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020, dal titolo «Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 — Riportare la natura nella nostra vita» (COM(2020)0380),

vista la relazione di valutazione globale sulla biodiversità e i servizi ecosistemici della piattaforma intergovernativa scienza-politica per la biodiversità e i servizi ecosistemici, del maggio 2019,

vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2020 sulla strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (6),

viste la comunicazione della Commissione del 17 novembre 2021 dal titolo «Strategia dell'UE per il suolo per il 2030: suoli sani a vantaggio delle persone, degli alimenti, della natura e del clima» (COM(2021)0699) e la risoluzione del Parlamento del 28 aprile 2021 sulla protezione del suolo (7),

vista la Carta europea delle risorse idriche,

vista la relazione del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) dal titolo «Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability» (Cambiamenti climatici 2022: effetti, adattamento e vulnerabilità),

vista la risoluzione n. 64/292 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 28 luglio 2010, che riconosce il diritto umano all'acqua e ai servizi igienico-sanitari,

vista la sua risoluzione dell'8 settembre 2015 sul seguito dato all'iniziativa dei cittadini europei «Right2Water» (8),

vista la relazione n. 17/2020 dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA), dal titolo «Water and agriculture: towards sustainable solutions» (Acqua e agricoltura: verso soluzioni sostenibili),

vista la relazione dell'Istituto delle risorse mondiali del 21 gennaio 2020, dal titolo «Achieving Abundance: Understanding the Cost of a Sustainable Water Future» (Obiettivo abbondanza: comprendere il costo di un futuro idrico sostenibile),

vista la relazione dell'AEA del 14 ottobre 2021, dal titolo «Water resources across Europe — confronting water stress: an updated assessment» (Risorse idriche in Europa — Stress idrico a confronto: valutazione aggiornata),

visto il controllo dell'adeguatezza 2019, effettuato dalla Commissione, della direttiva quadro sulle acque, della direttiva sulle acque sotterranee, della direttiva sugli standard di qualità ambientale e della direttiva sulle alluvioni (SWD(2019)0439),

viste le relazioni di valutazione e le relazioni speciali dell'IPCC,

vista la comunicazione della Commissione del 24 febbraio 2021, dal titolo «Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici — La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici» (COM(2021)0082),

visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (9) (regolamento recante disposizioni comuni),

visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (10),

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (11) (FSUE),

visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che, secondo l'Osservatorio europeo sulla siccità, nell'agosto 2022 il 64 % del continente era in allerta siccità (e il 17 % in allarme siccità); che i dati preliminari suggeriscono che l'attuale siccità è la peggiore degli ultimi 500 anni; che la temperatura media in Europa nel 2022 è stata la più alta mai registrata per il mese di agosto e per il periodo giugno-agosto (12); che, secondo le previsioni, nei prossimi mesi persisteranno condizioni più secche del normale in gran parte d'Europa e che le ondate di calore e la siccità si rafforzano a vicenda;

B.

considerando che, secondo l'IPCC, è chiaro che la crisi climatica rende più frequenti e più intensi gli eventi meteorologici estremi quali inondazioni, tempeste e calura, il che significa che le precipitazioni e le tempeste diventano più pesanti, le canicole più calde e i periodi di siccità più lunghi e più gravi;

C.

considerando che la crisi climatica sta già avendo conseguenze drammatiche per gli ecosistemi, gli esseri umani e i mezzi di sussistenza delle persone; che, secondo l'IPCC, il continente europeo si sta scaldando più velocemente rispetto ad altre parti della Terra, con un aumento delle temperature di 2 oC nel 2019 rispetto ai livelli preindustriali, a fronte di un aumento della temperatura media globale di 1,1 oC; che la siccità record di quest'anno è l'ultimo di una serie di eventi climatici estremi che stanno diventando la nuova normalità, aumentando in termini di volume e di entità; che, dal momento che il ciclo dell'acqua si sta intensificando con i cambiamenti climatici, fenomeni quali siccità, tempeste e alluvioni diverranno più frequenti e più intensi;

D.

considerando che è necessaria un'azione urgente per mitigare i cambiamenti climatici riducendo le emissioni di gas a effetto serra, in linea con le migliori conoscenze scientifiche disponibili e in combinazione con un significativo rafforzamento delle azioni in materia di adattamento e resilienza in tutti i settori, al fine di ridurre e controllare gli effetti a breve, medio e lungo termine sull'economia, l'ambiente, il benessere e la salute;

E.

considerando che, secondo l'Istituto delle risorse mondiali, sei paesi dell'UE (Cipro, Belgio, Grecia, Spagna, Portogallo e Italia) si trovano a far fronte a elevati livelli di stress idrico, e che si prevede che entro il 2030 vi sarà un divario del 56 % tra la domanda e l'offerta globali di acqua rinnovabile (13); che l'AEA stima che lo stress idrico interessi già il 20 % del territorio europeo e il 30 % della sua popolazione, e che il costo della siccità in Europa sia compreso tra i 2 e i 9 miliardi di EUR all'anno (14);

F.

considerando che i cambiamenti climatici hanno modificato i modelli dei venti e meteorologici in Europa, portando alla persistenza dei sistemi ad alta pressione, con conseguenti lunghi periodi di precipitazioni limitate o assenti, che a loro volta determinano stagioni di crescita delle colture più secche; che l'umidità del suolo contribuisce alla ricarica delle acque sotterranee, alla struttura e al biota del suolo e alle temperature del suolo, e che la carenza d'acqua provoca, tra l'altro, l'erosione del suolo e una minore produzione di colture; che le anomalie di umidità del suolo rimangono fortemente negative nella maggior parte dell'Europa per via della mancanza di precipitazioni e delle ondate di calore verificatesi negli ultimi mesi, rispetto al giugno 2022;

G.

considerando che nell'UE, secondo le previsioni, le rese di granturco, semi di soia e girasoli saranno le più colpite, con riduzioni (rispetto alla media degli ultimi cinque anni) stimate rispettivamente a - 16 %, - 15 % e - 12 %; che probabilmente saranno duramente colpite altre colture, in particolare il foraggio; che la gravità dell'impatto della siccità e delle ondate di calore sulla produzione agricola è pressoché triplicata negli ultimi 50 anni (15); che i bassi livelli di produzione destano particolare preoccupazione in ragione delle conseguenze per il mercato alimentare e dei mangimi legate al conflitto in corso in Ucraina;

H.

considerando che le pratiche agricole non sostenibili, la deforestazione e l'urbanizzazione intensiva acuiscono il rischio di catastrofi naturali e la loro gravità;

I.

considerando che, secondo il più recente atlante mondiale della desertificazione, oltre il 75 % della superficie terrestre è già degradata e oltre il 90 % potrebbe divenirlo entro il 2050; che, a livello dell'UE, la desertificazione interessa l'8 % del territorio, perlopiù nell'Europa meridionale, orientale e centrale, per un totale di 14 milioni di ettari; che 13 Stati membri hanno dichiarato di essere colpiti dalla desertificazione ai sensi dell'UNCCD; che la desertificazione è dovuta, tra l'altro, all'erosione del suolo, al pascolo eccessivo e alla perdita di copertura vegetale, in particolare alberi, alla salinizzazione, alla perdita della sostanza organica e del biota del suolo e al degrado della biodiversità; che nel 2015 l'UE e gli Stati membri si sono impegnati a conseguire la neutralità in termini di degrado del suolo nell'UE entro il 2030;

J.

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro sulle acque (16), «gli Stati membri proteggono, migliorano e ripristinano i corpi idrici sotterranei, e assicurano un equilibrio tra l'estrazione e il ravvenamento delle acque sotterranee al fine di conseguire un buono stato delle acque sotterranee […] entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva»; che, dopo 22 anni, solo il 40 % delle laghi, degli estuari, dei fiumi e delle acque costiere oggetto di monitoraggio presentano lo stato ecologico «buono» o «molto buono» prescritto dalla direttiva; che dal controllo dell'adeguatezza previsto dalla direttiva è emerso che quasi il 50 % dei corpi idrici beneficia di deroghe, il che è rappresenta un esito insoddisfacente; che in passato sono state attuate cattive pratiche e misure di gestione che hanno avuto effetti devastanti sulla ritenzione idrica nei terreni, tra cui il raddrizzamento del corso dei fiumi e/o la cementificazione degli alvei fluviali, l'intensificazione dell'uso del suolo e il prosciugamento di stagni e zone umide;

K.

considerando che l'acqua è un elemento essenziale del ciclo alimentare; che è imperativo che le acque sotterranee e superficiali siano di buona qualità e disponibili in quantità sufficienti per garantire un sistema alimentare equo, sano, ecocompatibile e sostenibile, come descritto nella strategia «Dal produttore al consumatore»; che è fondamentale disporre di acqua pulita e in quantità sufficiente per realizzare e conseguire un'autentica economia circolare nell'UE; che il regolamento sui piani strategici della politica agricola comune (PAC) (17) definisce l'obiettivo di «promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche»;

L.

considerando che l'agricoltura dipende dalla disponibilità d'acqua; che l'irrigazione aiuta a proteggere gli agricoltori dalla variabilità climatica e ad aumentare la resa, sottoponendo tuttavia le risorse idriche a una pressione significativa; che nel 2016 solo il 6 % (18) delle superfici agricole dell'UE veniva irrigato, rappresentando tuttavia il 24 % di tutta l'estrazione di acqua nell'UE; che, secondo la relazione speciale della Corte dei conti europea (ECA) sull'utilizzo idrico sostenibile in agricoltura, l'attuazione della PAC non è sempre stata in linea con la politica dell'UE in materia di acque e, se tale aspetto non verrà migliorato, le risorse idriche potrebbero essere esposte a maggiori pressioni;

M.

considerando che la nuova PAC, che entrerà in vigore nel 2023, limita gli investimenti per l'ampliamento delle superfici irrigue nelle zone in cui i corpi idrici sono in condizioni «meno che buone»;

N.

considerando che l'estrazione di acqua dalle acque libere e sotterranee destinata al consumo umano, all'industria e all'agricoltura, aggravata da temperature estremamente elevate e dall'assenza di precipitazioni, comporta un aumento delle concentrazioni di inquinanti e nutrienti e, di conseguenza, dell'incidenza di proliferazioni di alghe tossiche e di patogeni, come constatato nei sistemi fluviali, negli estuari e nei corpi idrici europei, il che dà luogo a estinzioni di massa e morie di pesci d'acqua dolce, al crollo del settore della pesca e alla scomparsa dei mezzi di sussistenza; che le temperature elevate dell'acqua riducono anche il tenore di ossigeno, con ripercussioni drammatiche sui pesci; che la diminuzione dei flussi fluviali, associata al dragaggio, libera tossine concentrate che si sono accumulate nei sedimenti, con gravi ripercussioni sulla vita acquatica e sulla pesca a valle;

O.

considerando che il 60 % dei bacini idrografici si trova in regioni transnazionali, il che rende indispensabile un'efficace cooperazione transfrontaliera; che 20 paesi europei dipendono da altri paesi per oltre il 10 % delle loro risorse idriche e in cinque paesi oltre il 75 % delle risorse proviene dall'estero tramite i fiumi (19); che il mancato rispetto della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (20) nelle regioni frontaliere causa il deterioramento dei corpi idrici transfrontalieri, il che rende impossibile conseguire gli obiettivi previsti da tale direttiva nello Stato membro ricevente; che, sebbene la suddetta direttiva menzioni delle «ecoregioni», nella pratica la cooperazione in materia di acque è limitata; che, a causa della scarsità di risorse, si prevede un aumento della complessità idropolitica dei bacini condivisi;

P.

considerando che la risorse idriche rinnovabili pro capite nell'UE sono diminuite del 17 % negli ultimi 60 anni; che negli ultimi mesi diversi paesi dell'UE hanno dovuto razionare l'acqua potabile a causa della siccità e che, ad esempio, alcune comunità dipendevano dalla fornitura di acqua potabile mediante camion; che le perdite d'acqua rappresentano il 24 % della quantità totale d'acqua consumata nell'Unione;

Q.

considerando che una percentuale compresa tra il 20 e il 40 % dell'acqua disponibile in Europa è sprecato a causa, tra l'altro, di perdite nel sistema di distribuzione dell'acqua, dell'insufficiente installazione di tecnologie per il risparmio idrico, di attività di irrigazione eccessive e inutili e di rubinetti che perdono;

R.

considerando che i flussi fluviali annuali sono in calo nell'Europa meridionale e sudorientale, mentre sono in aumento nell'Europa settentrionale e nordorientale; che la produzione di energia idroelettrica e i sistemi di raffreddamento delle centrali elettriche subiscono gravi ripercussioni; che il progetto AMBER (gestione adattativa delle barriere nei fiumi europei) ha mostrato che i corsi d'acqua europei sono bloccati da più di un milione di barriere, che per oltre l'85 % sono costituite da piccole strutture inutilizzate o che versano in cattive condizioni; che tutte le barriere incidono sulla salute dei fiumi e sui cicli idrologici, giacché modificano il flusso naturale dei corsi d'acqua e bloccano le rotte migratorie dei pesci;

S.

considerando che la riduzione dei livelli e dei volumi idrici ha avuto gravi ripercussioni sui settori dell'energia fossile, nucleare e idroelettrica nonché sui sistemi di raffreddamento; che la siccità di quest'estate ha aggravato la forte stretta sul mercato dell'energia alla quale l'Europa sta facendo fronte; che ripercussioni successive possono incidere ulteriormente sugli ecosistemi acquatici che già devono far fronte alle ondate di calore;

T.

considerando che molte attività turistiche dipendono dai fiumi; che la scarsità d'acqua interessa attualmente il 17 % del territorio dell'UE, con una situazione più grave nell'area del Mediterraneo, dove in estate circa il 50 % della popolazione vive sotto costante stress idrico e molti siti turistici hanno dovuto sospendere la propria attività a causa della siccità;

U.

considerando che la mancanza di precipitazioni e gli ingenti prelievi di acqua per l'irrigazione hanno avuto un impatto sul trasporto fluviale, creando difficoltà per l'approvvigionamento di materiali pesanti, in particolare nella valle del Reno, con conseguenze negative per molti ambiti d'attività; che le principali vie navigabili europee, segnatamente il Reno, il Danubio e il Po, hanno registrato livelli estremamente bassi, con ripercussioni sull'agricoltura, l'acqua potabile, gli ecosistemi e il commercio;

V.

considerando che le foreste sono sempre più vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici, in particolare la crescente diffusione degli incendi boschivi; che anni di siccità e degrado hanno creato le condizioni ideali per la propagazione degli incendi; che l'Europa sta assistendo a incendi boschivi di proporzioni drammatiche;

W.

considerando che negli ultimi 10 anni, tra il 2011 e il 2021, sono bruciati oltre cinque milioni di ettari di foreste, principalmente a causa della siccità; che, solo nel periodo tra il 4 giugno e il 3 settembre 2022, gli incendi boschivi hanno causato la distruzione di una superficie cumulativa totale pari a oltre 500 000 ettari (21) e che la capacità dell'UE di spegnere gli incendi boschivi ha raggiunto il suo limite; che, in tutto il territorio dell'Unione, gli incendi hanno distrutto luoghi di importante valore, come parchi naturali e geoparchi Unesco, provocando perdite in termini di biodiversità, colture e pascoli;

X.

considerando che la siccità e le ondate di calore correlate ai cambiamenti climatici rendono più difficile lo spegnimento degli incendi, in quanto tali condizioni ne agevolano la rapida diffusione e ne aumentano la gravità; che i cambiamenti climatici aumenteranno la frequenza degli incendi boschivi e il loro potenziale distruttivo e che probabilmente la stagione degli incendi boschivi in Europa inizierà prima e terminerà più tardi; che tali cambiamenti senza precedenti dovrebbero essere presi in considerazione nelle pratiche degli Stati membri in materia di gestione degli incendi;

Y.

considerando che foreste stabili, miste, costituite da alberi di diverse età e specie, ricche di biodiversità e con copertura continua apportano molti benefici collaterali, in particolare l'attenuazione della siccità e del caldo; che anche i sistemi agroforestali e gli alberi integrati negli ecosistemi agricoli apportano numerosi benefici, tra cui la produttività e la resilienza;

Z.

considerando che le ondate di calore e la siccità influiscono negativamente sul reddito degli agricoltori, il che può portare all'abbandono dell'attività agricola; che l'abbandono dell'attività agricola può inoltre creare condizioni favorevoli per lo scoppio di incendi;

AA.

considerando che, secondo le stime delle Nazioni Unite, dal 1970 il 35 % delle zone umide del pianeta è scomparso, malgrado i numerosi benefici da esse apportati, a un ritmo tre volte superiore rispetto alle foreste; che le zone umide costiere, come le mangrovie, sequestrano il carbonio fino a 55 volte più velocemente rispetto alle foreste umide tropicali; che le torbiere, che ricoprono solo il 3 % della superficie terrestre, sono in grado di immagazzinare il 30 % di tutto il carbonio terrestre solo se umide, e assorbono l'acqua in eccesso per prevenire inondazioni e siccità; che, stando alla Commissione, sono andati perduti circa due terzi delle zone umide che esistevano cent'anni fa nell'UE;

AB.

considerando che il 28 luglio 2010 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha riconosciuto il diritto all'acqua e ai servizi igienico-sanitari come un diritto umano; che l'acqua potabile pulita è fondamentale per tutti i diritti umani; che nel 2013 1 884 790 cittadini hanno firmato l'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Right2Water» in materia di diritto all'acqua e ai servizi igienico-sanitari; che attualmente un milione di cittadini dell'Unione non ha accesso all'acqua e 8 milioni non dispongono di servizi igienico-sanitari;

AC.

considerando che la siccità sta peggiorando le condizioni di vita della popolazione a causa del caldo e della mancanza di acqua; che gli indigenti sono colpiti in modo sproporzionato; che nei paesi europei più duramente colpiti dalla siccità si registra un tasso di mortalità eccessivo; che la siccità produce danni negli edifici più fragili, compromettendo la qualità di vita degli abitanti;

AD.

considerando che la siccità e altri effetti dei cambiamenti climatici hanno ripercussioni sulla salute mentale e intensificano l'ansia, in particolare tra i giovani;

AE.

considerando che il bilancio del Fondo di solidarietà dell'UE (FSUE) è insufficiente per reagire adeguatamente alle catastrofi naturali gravi e per esprimere la solidarietà europea alle regioni colpite da una catastrofe;

AF.

considerando che la siccità può avere effetti a cascata e che le perdite causate dalla siccità nell'UE ammontano, secondo le stime, a 9 miliardi di EUR all'anno; che un'analisi del Centro comune di ricerca mostra che l'impatto della siccità sull'economia europea potrebbe superare i 65 miliardi di EUR all'anno entro il 2100 (22); che, se le temperature globali supereranno gli obiettivi dell'accordo di Parigi in materia di temperatura, si prevede che i periodi di siccità saranno due volte più frequenti e il valore assoluto delle perdite annuali in Europa imputabili alla siccità aumenterà fino a 40 miliardi di euro all'anno (23); che i costi dell'inazione superano di gran lunga i costi di un investimento in un'azione ambiziosa per il clima nel presente (24);

AG.

considerando che la crisi climatica aggrava le disuguaglianze esistenti; che le famiglie a basso reddito e le persone vulnerabili sono particolarmente colpite dalla crisi climatica e necessitano di un sostegno particolare per adattarsi ai cambiamenti climatici; che occorre tutelare i lavoratori dagli effetti negativi della crisi climatica sul luogo di lavoro;

1.

esprime la sua più profonda vicinanza e solidarietà alle famiglie delle vittime dei recenti eventi metereologici estremi come pure agli abitanti delle zone devastate, e plaude alla dedizione dei vigili del fuoco volontari e a tempo pieno, dei soccorritori, delle autorità nazionali, regionali e locali coinvolte negli sforzi di soccorso, nonché dei cittadini che hanno tentato di salvare le persone e di evitare la diffusione degli incendi, spesso rischiando la propria vita;

2.

sottolinea l'importanza di una gestione sostenibile delle risorse idriche per garantire la sicurezza alimentare e invita la Commissione ad astenersi dal proporre ulteriori atti legislativi dell'UE che mettano in pericolo o rischino di mettere in pericolo la nostra sicurezza alimentare;

3.

ritiene che tali condizioni meteorologiche estreme siano un segnale della necessità di un'azione più ambiziosa in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi; ritiene che l'UE debba svolgere un ruolo guida in tale processo e intensificare i suoi sforzi in tutti i settori; ricorda che, in linea con il diritto dell'UE sul clima e con l'accordo di Parigi, nonché con le migliori conoscenze scientifiche disponibili, l'UE dovrebbe intensificare la sua azione per il clima sia per quanto riguarda la mitigazione, al fine di contenere il riscaldamento globale a 1,5 oC rispetto ai livelli preindustriali, sia per quanto riguarda l'adattamento per promuovere la resilienza; invita l'UE ad aggiornare il suo contributo determinato a livello nazionale nel quadro dell'accordo di Parigi e ad aumentare il suo obiettivo di riduzione dei gas a effetto serra entro la 27a sessione della conferenza delle parti dell'UNFCCC (COP27), in base alle migliori conoscenze scientifiche disponibili; chiede la massima ambizione per quanto riguarda il pacchetto «Pronti per il 55 %»;

4.

esprime preoccupazione per le conclusioni della relazione 2021 del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente sul divario delle emissioni, in particolare per il fatto che, nonostante gli impegni climatici più ambiziosi assunti nell'ultimo anno, le emissioni previste lasciano pensare che il mondo vada verso un aumento della temperatura di 2,7 oC se tali impegni nazionali saranno pienamente attuati, il che avrebbe gravi ripercussioni in tutto il mondo; esorta pertanto la Commissione e gli Stati membri a mantenere il forte impegno a favore del Green Deal dell'UE e a intensificare l'azione dell'UE in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento e resilienza, prestando particolare attenzione ai fenomeni meteorologici estremi;

5.

prevede che la proposta della Commissione relativa a una legge dell'UE sul ripristino della natura (25) rappresenti un'opportunità per migliorare le sinergie tra la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'adattamento, la prevenzione delle catastrofi e il ripristino della natura; prevede che essa fornisca un quadro per il ripristino degli ecosistemi resilienti alla siccità, compreso il ripristino di foreste multietà, multispecie e biodiverse con copertura continua, zone umide, copertura vegetale naturale, dinamiche delle pianure alluvionali e infiltrazioni naturali a livello paesaggistico, nonché miglioramenti della resilienza dei bacini idrografici;

6.

appoggia l'intenzione della Commissione di contribuire a un effetto globale di raffreddamento istituendo una piattaforma dell'UE per l'inverdimento urbano; invita la Commissione a fissare obiettivi vincolanti ambiziosi e specifici in materia di biodiversità urbana, soluzioni basate sulla natura, approcci basati sugli ecosistemi e infrastrutture verdi che vadano a beneficio sia degli esseri umani che delle specie selvatiche e contribuiscano agli obiettivi generali in materia di biodiversità; sottolinea la necessità di prevedere misure quali una quota minima di tetti verdi nei nuovi edifici, il sostegno all'agricoltura urbana, compreso, se del caso, l'uso di alberi produttivi, l'assenza di uso di pesticidi chimici e la riduzione dell'uso di fertilizzanti nelle zone verdi urbane dell'UE, l'aumento del numero di spazi verdi in funzione del numero di abitanti;

7.

invita gli Stati membri a dare priorità e a individuare misure di ripristino a breve, medio e lungo termine per gli ecosistemi degradati a seguito di eventi meteorologici estremi; chiede inoltre che gli orientamenti dell'UE per i piani di ripristino post-emergenza individuino i settori prioritari per le fasi di ripresa, ripristino e ricostruzione dopo le catastrofi causate da inondazioni, incendi boschivi, ondate di calore o siccità, comprese raccomandazioni per aumentare la resilienza e il rilancio dei mezzi di sussistenza, delle economie e dell'ambiente colpito;

8.

chiede alla Commissione di fornire orientamenti dei quali i portatori di interessi possano avvalersi per potenziare la resilienza alla siccità sia delle persone che degli ecosistemi; sottolinea che è necessaria un'azione coordinata a livello europeo anche nel settore della ricerca e del monitoraggio, tra entità già esistenti quali l'Osservatorio europeo sulla siccità, l'AEA, il servizio di gestione delle emergenze Copernicus e altre parti interessate appropriate; indica che, nel settore dei finanziamenti, è opportuno individuare un adeguato sostegno finanziario nel contesto della PAC, dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza e di altri fondi regionali;

9.

riconosce la particolare vulnerabilità dei paesi mediterranei e l'importanza di utilizzare meccanismi e risorse specifici per far fronte ai rischi e agli effetti di questi eventi estremi in tali territori; sottolinea che la siccità e altri fenomeni meteorologici legati alla crisi climatica non provocano solamente impatti ambientali, ma anche effetti sociali, culturali, economici e politici, e aumentano il rischio di aggravare le disuguaglianze sociali;

10.

sottolinea l'influenza negativa che le catastrofi naturali hanno sulla coesione economica, sociale e territoriale nell'UE, ostacolando l'attuazione della politica di coesione dell'Unione; ricorda, a questo proposito, che oltre 100 miliardi di EUR di risorse della politica di coesione saranno investiti nella transizione energetica, nella decarbonizzazione e nelle energie rinnovabili entro il 2030; riconosce la particolare vulnerabilità dei territori elencati all'articolo 174 TFUE, in particolare le isole e le regioni montane, e all'articolo 349 TFUE;

11.

ribadisce il proprio sostegno alla strategia di adattamento dell'UE; deplora tuttavia che la strategia di adattamento non stabilisca obiettivi concreti, misurabili e con scadenze precise affinché l'UE e i suoi Stati membri diventino resilienti ai cambiamenti climatici, e ricorda la richiesta del Parlamento di obiettivi vincolanti e quantificabili; invita, a tale proposito, la Commissione a proporre un quadro europeo di adattamento ai cambiamenti climatici globale, ambizioso e giuridicamente vincolante, che includa gli opportuni strumenti legislativi, con particolare attenzione alle regioni più vulnerabili;

12.

invita la Commissione a elaborare con urgenza una valutazione globale del rischio climatico a livello di UE, prestando particolare attenzione ai rischi di siccità, incendi boschivi, minacce per la salute, vulnerabilità degli ecosistemi ed effetti sulle infrastrutture critiche e sui punti nevralgici di accesso alla rete, al fine di orientare e dare priorità agli sforzi di adattamento e resilienza a breve, medio e lungo termine; chiede, in particolare, che entro l'estate 2023 sia completata una prova di stress dell'UE sulla resilienza climatica per le infrastrutture chiave;

13.

osserva che la crisi climatica aggrava le disuguaglianze esistenti; sottolinea che le famiglie a basso reddito e le persone vulnerabili sono particolarmente colpite dalla crisi climatica e necessitano di un sostegno particolare per adattarsi ai cambiamenti climatici; accoglie con favore le politiche sociali in tutti gli Stati membri che proteggono i lavoratori dagli effetti negativi della crisi climatica sul luogo di lavoro e incoraggia gli Stati membri a integrare l'adattamento ai cambiamenti climatici nelle loro politiche occupazionali e sociali;

Protezione civile e risposta alle emergenze

14.

evidenzia l'importanza di sviluppare ulteriormente e di utilizzare appieno il meccanismo della protezione civile dell'UE in relazione agli incendi boschivi e ad altre calamità naturali; invita la Commissione a raccogliere e divulgare, tra gli Stati membri, conoscenze su come adeguare le foreste ai cambiamenti climatici attuali e previsti, in linea con la nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici; chiede che la Commissione realizzi valutazioni e mappe del rischio di incendi boschivi, sulla base di prodotti migliorati del programma Copernicus e di altri dati di telerilevamento, al fine di sostenere l'azione preventiva; sottolinea l'importanza di rafforzare il meccanismo europeo di protezione civile per garantire adeguate capacità di contrasto degli incendi boschivi nell'UE;

15.

invita la Commissione e gli Stati membri ad accelerare la creazione della nuova flotta rescEU permanente e li esorta a garantire finanziamenti sufficienti a tal fine e ad ampliare quanto prima l'attuale rete di sicurezza stagionale europea;

16.

prende atto con preoccupazione dei limiti dell'attuale quadro di risposta alle catastrofi a livello dell'UE basato su un pool volontario di risorse di risposta preimpegnate da parte degli Stati membri; invita la Commissione e gli Stati membri a valutare la possibilità di ampliare le capacità e le competenze dell'UE in materia di risposta alle catastrofi alla luce delle catastrofi climatiche sempre più frequenti e gravi, in particolare attraverso la creazione di una forza permanente di protezione civile dell'UE;

17.

chiede l'ampliamento dell'attuale riserva antincendio volontaria nell'ambito di rescEU e invita tutti gli Stati membri a prendere in considerazione la possibilità di inserire una parte delle loro brigate antincendio nazionali in una riserva europea; chiede alla Commissione di presentare un piano d'azione per aumentare le capacità di risposta dell'UE;

18.

sostiene la modernizzazione dei mezzi della protezione civile attraverso nuovi appalti pubblici comuni, in modo che le attrezzature e i mezzi terrestri e aerei siano meglio adattati alla geografia dei diversi territori dell'UE;

19.

chiede un rafforzamento del preposizionamento stagionale dei vigili del fuoco nei punti critici per gli incendi boschivi, sulla base del successo del programma pilota reso operativo quest'estate in Grecia;

20.

invita gli Stati membri ad aumentare gli investimenti nella ricerca e nell'innovazione e a sostenere la creazione di un centro europeo di eccellenza in materia di protezione civile, in particolare per promuovere la formazione degli agenti nella lotta contro gli incendi e la gestione delle crisi e incoraggiare lo scambio delle migliori pratiche;

21.

ricorda che il FSUE è stato modificato più volte al fine di ampliarne l'ambito di applicazione, e la linea di bilancio 2022 per il FSUE è già stata pienamente mobilitata a causa dell'aumento delle catastrofi naturali; chiede un aumento significativo del bilancio dell'FSUE per aiutare le regioni a prevedere e mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, e chiede che l'ambito di applicazione dell'FSUE sia ampliato, in modo da poter essere utilizzato anche per sostenere il ripristino o la costruzione di nuove infrastrutture pubbliche e private più resilienti ai cambiamenti climatici; sottolinea che la gravità di alcune catastrofi naturali è in alcuni casi il risultato di fattori antropogenici, tra cui una pianificazione territoriale imprudente che porta alla costruzione di alloggi e infrastrutture nelle pianure alluvionali dei fiumi o in territori a rischio di frane; ribadisce, a tale proposito, che i rimborsi del FSUE dovrebbero favorire una resilienza maggiore e la sostenibilità mediante il finanziamento di soluzioni basate sugli ecosistemi (ad es. rimboschimento, ripristino degli habitat, ricostruzione antisismica);

22.

ricorda che è fondamentale erogare gli aiuti e i fondi alle regioni colpite nel modo più rapido, semplice e flessibile possibile, e sottolinea che le sinergie tra il FSUE, il meccanismo di protezione civile dell'UE, l'asse di intervento riguardante l'adattamento ai cambiamenti climatici del Fondo europeo di sviluppo regionale e gli altri programmi di cooperazione territoriale sono essenziali per creare un pacchetto esaustivo di risposta e resilienza;

23.

invita la Commissione a promuovere la partecipazione della società civile alla prevenzione e alla gestione delle conseguenze della siccità e dei cambiamenti climatici; invita la Commissione a proporre un'iniziativa europea sull'impegno civico e a promuovere iniziative volontarie in materia di risposta alle catastrofi;

Agricoltura

24.

invita la Commissione a effettuare una valutazione completa delle ripercussioni che il protrarsi della siccità comporta per la produzione alimentare dell'UE nell'anno in corso e per l'approvvigionamento alimentare della popolazione durante il prossimo inverno; invita altresì la Commissione e il Consiglio a valutare quali misure correttive e di sostegno possano essere adottate per garantire che i produttori primari, la cui produzione ha subito perdite a causa del caldo e della siccità, possano tempestivamente avviare nuovi cicli di produzione dell'approvvigionamento alimentare essenziale;

25.

sottolinea l'importanza di andare oltre le misure a breve termine e l'attenuazione dell'attuale crisi; sottolinea che l'UE deve continuare ad adattare i suoi sistemi alimentari al fine di renderli più resilienti a lungo termine;

26.

invita l'UE e i suoi Stati membri a investire nella ricerca e nell'innovazione per facilitare l'introduzione di varietà e pratiche più resistenti alla siccità e ai cambiamenti climatici;

27.

invita la Commissione a garantire che i piani strategici nazionali della PAC siano attuati al fine di rendere l'agricoltura più efficiente sotto il profilo idrico, con l'obiettivo di ridurre il consumo idrico e promuovere una maggiore resilienza alla siccità, riducendo nel contempo le pressioni idromorfologiche complessive, tenendo conto delle conclusioni della relazione speciale della Corte dei conti sull'uso sostenibile dell'acqua in agricoltura; accoglie con favore l'introduzione di nuovi regimi ecologici, che dovrebbero agevolare la transizione verso un'agricoltura più resiliente e verde;

28.

invita l'UE e gli Stati membri ad aumentare la quota del sostegno agricolo destinato alla prevenzione e alla gestione dei rischi in agricoltura e a prendere in considerazione la possibilità di estendere il ricorso ai regimi pubblici di assicurazione per il clima; invita la Commissione a promuovere lo scambio di buone pratiche su questa e su altre misure di mitigazione;

29.

invita inoltre la Commissione a individuare risorse finanziarie per aiutare le aziende agricole a compensare le perdite derivanti dai danni provocati dalla siccità o da altri eventi causati dall'emergenza climatica, a incentivare una maggiore resilienza e sostenibilità ai cambiamenti climatici e a garantire che tale crisi non si concluda con la chiusura definitiva delle aziende agricole;

30.

invita la Commissione e gli Stati membri a dare priorità alla creazione di riserve tampone di mangimi e alimenti strategici come strumento per attenuare gli aspetti più dannosi della siccità, comprese le grandi variazioni di resa su base annua, e invita la Commissione ad affrontare tale problema a livello internazionale perseguendo la creazione di uno stoccaggio alimentare come strumento di stabilizzazione di fronte agli effetti dei cambiamenti climatici sull'agricoltura e sull'approvvigionamento alimentare;

31.

sottolinea la necessità di sistemi di irrigazione agricola più efficienti e mirati, nonché di capacità di stoccaggio dell'acqua e di una ricalibrazione generale del fabbisogno di acqua di irrigazione per conseguire un uso sostenibile delle risorse idriche; ricorda che gli investimenti nell'irrigazione e nella capacità di stoccaggio dell'acqua sono sostenuti solo se comportano risparmi idrici; sottolinea che gli investimenti nel ripristino degli ecosistemi e nei metodi di produzione di transizione verso l'agroecologia dovrebbero essere considerati prioritari;

32.

prende atto della decisione adottata nell'ambito della nuova riforma della PAC per quanto riguarda gli investimenti nell'irrigazione in zone in cui lo stato dei corpi idrici è «inferiore al buono»; invita gli Stati membri a incoraggiare gli investimenti in tali settori che portino a risparmi idrici in modo da affrontare la carenza idrica strutturale e ridurre l'impatto sulle acque;

33.

esorta gli Stati membri e la Commissione a sostenere l'introduzione di sistemi di irrigazione che non utilizzano acque superficiali o sotterranee, come lo stoccaggio delle acque piovane e il riciclaggio delle acque reflue, unitamente agli sforzi volti a ridurre il consumo idrico complessivo; chiede alla Commissione di chiarire quanto prima l'interpretazione delle nuove disposizioni dell'UE sugli investimenti nell'irrigazione nell'ambito della PAC, al fine di eliminare qualsiasi incertezza; chiede alla Commissione di migliorare gli orientamenti esistenti destinati agli Stati membri per quanto riguarda gli investimenti in materia di irrigazione nell'ambito dei nuovi piani strategici della PAC;

34.

sottolinea il ruolo positivo svolto dall'agroecologia, dall'agroforestazione e dai sistemi di produzione biologica nel salvaguardare la quantità e la qualità dell'acqua aumentando l'efficienza nell'uso delle risorse e la circolarità, migliorando la resilienza a livello di aziende agricole attraverso la riduzione dei fattori di produzione e la diversificazione della produzione e quindi ripartendo i rischi, il che è particolarmente importante per evitare una perdita totale delle colture. Ricorda che piantare siepi o alberi, garantire la copertura del suolo, prevenire il pascolo eccessivo, ridurre la compattazione e accumulare sostanza organica del suolo e livelli di humus sono misure utili per gli agricoltori;

35.

evidenzia la necessità, alla luce degli eventi climatici estremi degli ultimi mesi, di una rapida attuazione della strategia «dal produttore al consumatore» e della strategia sulla biodiversità, al fine di conseguire l'obiettivo di un settore agricolo più verde e sostenibile, tenendo conto dei differenti impatti climatici di diversi tipi di produzione agricola; esorta pertanto la Commissione e gli Stati membri a mantenere il forte impegno a favore del Green Deal dell'UE e a intensificare l'azione dell'UE in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento e resilienza, prestando particolare attenzione ai fenomeni meteorologici estremi;

36.

sottolinea l'importanza della salute del suolo per la ritenzione idrica e la filtrazione; invita la Commissione a fare della capacità di ritenzione e filtraggio dell'acqua nonché dell'umidità del suolo un pilastro fondamentale del progetto di legge dell'UE sulla salute del suolo che sarà pubblicato nel 2023; sottolinea che le torbiere hanno un enorme potenziale come pozzi di assorbimento del carbonio e svolgono un ruolo significativo nel filtraggio dell'acqua e nella mitigazione di inondazioni, siccità e incendi boschivi;

37.

chiede un obiettivo dell'UE di neutralità in termini di degrado del suolo nell'UE entro il 2030, al fine di garantire che il corrispondente obiettivo nell'ambito degli OSS delle Nazioni Unite sia pienamente raggiunto nell'Unione, dato che quest'ultima non è attualmente sulla buona strada per raggiungere tale obiettivo di sviluppo sostenibile, come evidenziato nella relazione speciale della Corte dei conti europea sulla desertificazione del 2018;

38.

sottolinea la responsabilità degli agricoltori di mantenere il suolo e le risorse idriche in buone condizioni, nonché la necessità di aumentare le pratiche di sequestro del carbonio nei suoli agricoli; esorta pertanto gli Stati membri e la Commissione a promuovere tali pratiche attraverso i nuovi regimi ecologici e attraverso lo sviluppo del sequestro del carbonio nei suoli agricoli, che dovrà integrare anche altri elementi ambientali, come la gestione delle risorse idriche, al fine di aumentare gli incentivi per i produttori; accoglie con favore l'intenzione della Commissione di presentare una proposta sulla certificazione dei cicli del carbonio sostenibili;

39.

sottolinea la necessità di ridurre rapidamente la contaminazione delle acque sotterranee e superficiali, in particolare da nitrati e pesticidi;

40.

chiede che tutte le iniziative e le azioni relative alla prevenzione e alla mitigazione della siccità, delle inondazioni e delle ondate di calore nonché dei loro effetti includano considerazioni sull'ambiente naturale, in particolare sulle foreste, sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici;

Incendi boschivi

41.

chiede una risposta integrata agli incendi forestali, in modo da tutelare le foreste dell'UE dalla distruzione causata dagli eventi climatici estremi; sottolinea che i «megaincendi» stanno aumentando in intensità e frequenza in tutto il mondo; esprime preoccupazione per la prevista espansione delle zone soggette al rischio di incendio e per l'allungamento delle stagioni caratterizzate da un rischio elevato di incendio nella maggior parte delle regioni europee, in particolare negli scenari di emissioni elevate; ricorda che un paesaggio variegato con foreste ricche di biodiversità rappresenta un baluardo o una barriera naturale più solida contro gli incendi boschivi su vasta scala e incontrollabili;

42.

evidenzia che il ripristino e il rimboschimento di foreste diversificate contribuirebbe alla prevenzione e al contenimento degli incendi; sottolinea la necessità di stanziare maggiori risorse e di sviluppare una gestione degli incendi basata su dati scientifici e un sostegno al consolidamento delle capacità attraverso servizi di consulenza al fine di affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici nelle foreste; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere e utilizzare meglio il concetto di gestione integrata degli incendi e constata che ciò potrebbe richiedere una migliore capacità normativa da parte degli Stati membri, il rafforzamento dei servizi pubblici, un sostegno specifico e una cooperazione rafforzata nell'ambito della prevenzione delle catastrofi e della preparazione e risposta alle stesse;

43.

è preoccupato per il rischio di formazione di pirocumulonembi dovuta agli incendi boschivi e per gli effetti negativi sulla stratosfera e sullo strato di ozono; chiede pertanto che si riducano il più possibile gli incendi appiccati deliberatamente e la combustione di alberi nelle foreste;

44.

richiama l'attenzione sulle ripercussioni degli incendi boschivi e del relativo inquinamento atmosferico sulla salute ed esprime preoccupazione per le previsioni dell'Organizzazione metereologica mondiale (WMO) secondo cui tali fenomeni dovrebbero aumentare, anche in uno scenario di basse emissioni (26); osserva che, con il riscaldamento del pianeta, si prevede un aumento degli incendi boschivi e del relativo inquinamento atmosferico, anche in uno scenario di basse emissioni e rileva che, in aggiunta agli effetti per la salute umana, ciò inciderà anche sugli ecosistemi, dal momento che gli inquinanti atmosferici si depositano dall'atmosfera sulla superficie terrestre; evidenzia gli effetti della crisi climatica sulla biodiversità e sulla resilienza degli ecosistemi nonché le conseguenti ripercussioni sulla salute pubblica, e insiste pertanto sull'importanza dell'approccio «One Health» (una sola sanità);

45.

invita gli Stati membri a garantire la protezione continua delle nostre foreste e a proteggere i terreni dalla riclassificazione come terreni non forestali a seguito di un incendio boschivo, in quanto ciò può incoraggiare incendi intenzionali al fine di utilizzare il terreno per altri usi non consentiti prima dell'incendio; invita il Comitato delle regioni e i servizi della Commissione a garantire la collaborazione con le autorità locali e a studiare la storia della riclassificazione dei terreni dopo gli incendi boschivi;

46.

chiede che la direttiva 2003/96/CE del Consiglio sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (27) sia rivista al fine di introdurre un'esenzione dall'imposta sul consumo interno dei prodotti energetici per i vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni;

Acqua

47.

invita la Commissione a presentare una strategia globale dell'UE in materia di acque che includa l'organizzazione di una conferenza europea sull'acqua in collaborazione con gli Stati membri, al fine di elaborare rapidamente orientamenti sulla gestione dei bacini idrografici condivisi transnazionali, in particolare in caso di siccità pluriennali, e di garantire una definizione equilibrata della priorità attribuita agli usi idrici;

48.

invita la Commissione a coordinare l'elaborazione di piani regionali o nazionali esaustivi, dal pozzo all'uso finale, al fine di affrontare la perdita e la percolazione d'acqua dovute a infrastrutture di scarsa qualità o in cattivo stato di manutenzione, anche a livello di bacino, di centro urbano e di azienda agricola, e a condividere le migliori pratiche a tal fine;

49.

invita la Commissione a sostenere maggiori sforzi da parte degli Stati membri per rafforzare l'uso delle tecniche di riutilizzo dell'acqua, delle tecnologie e delle pratiche di irrigazione a basso consumo idrico, delle tecnologie dei tetti verdi, delle docce e dei servizi igienici intelligenti nel settore idrico, compresi l'approvvigionamento idrico, i servizi igienico-sanitari e la gestione delle acque piovane, nonché in tutti i cicli e in tutte le applicazioni industriali, residenziali e commerciali dell'acqua; chiede che l'attuale legislazione sia modificata per incoraggiare il riutilizzo dell'acqua nei settori che utilizzano grandi quantità di acqua, nel rispetto dei più rigorosi criteri di qualità, nonché negli uffici e nelle abitazioni, riutilizzando le acque grigie; ricorda che la gestione delle risorse idriche è di importanza cruciale per ridurre al minimo gli effetti negativi dei cambiamenti climatici, proteggere la sicurezza idrica e alimentare, tutelare la biodiversità e mantenere in salute i suoli;

50.

sottolinea che il settore energetico è un grande consumatore di acqua in Europa e che lo stesso settore idrico consuma notevoli quantità di energia per l'estrazione, il pompaggio, il riscaldamento, il raffreddamento, la depurazione e la desalinizzazione dell'acqua; evidenzia che i bassi livelli d'acqua hanno avuto ripercussioni sul settore energetico e su talune industrie; sottolinea che una migliore efficienza idrica può incidere direttamente sulla riduzione dei consumi energetici e sui cambiamenti climatici;

51.

sottolinea la necessità di coinvolgere i cittadini nella gestione delle risorse idriche; incoraggia gli Stati membri ad adottare misure per garantire l'accesso all'acqua dei gruppi vulnerabili ed emarginati, conformemente alla direttiva, nonché a intraprendere ulteriori azioni per assicurare la fornitura di acqua corrente; ricorda l'obbligo che incombe agli Stati di garantire il diritto umano all'acqua potabile, in particolare durante le ondate di calore e i periodi di siccità, il quale implica ad esempio l'istituzione di meccanismi di partecipazione, compresa l'attuazione del consenso libero, previo e informato in relazione alle infrastrutture energetiche su larga scala e alle industrie estrattive; sottolinea l'importanza del riconoscimento sistematico dei diritti consuetudinari all'acqua potabile e l'offerta di mezzi di ricorso (tramite un meccanismo di reclamo) in caso di violazioni dei diritti umani;

52.

sottolinea l'importanza di prevenire la speculazione sulle risorse idriche al fine di garantire un accesso equo e una buona gestione delle risorse; chiede che lo scambio di crediti relativi all'acqua quali merci sui mercati finanziari sia vietato;

Dimensione internazionale e sociale

53.

sottolinea che in tutta Europa molte persone vivono in alloggi obsoleti e fatiscenti e in condizioni inadeguate, il che le rende più vulnerabili agli effetti dei fenomeni meteorologici estremi; ricorda che l'accesso ad alloggi adeguati è un diritto fondamentale; chiede la rapida adozione di un ambizioso fondo sociale per il clima volto a sostenere i gruppi più svantaggiati, in particolare per aumentare l'efficienza energetica delle loro abitazioni e decarbonizzare i loro sistemi di riscaldamento e raffrescamento, anche attraverso l'integrazione di energia da fonti rinnovabili, il che consentirà loro di ridurre l'importo delle bollette energetiche e di migliorare altresì la loro qualità di vita;

54.

sottolinea l'urgente necessità di intensificare l'azione globale, sia al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra che di migliorare la capacità di adattamento, rafforzare la resilienza e ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici, come sottolineato nel patto di Glasgow per il clima, adottato nel 2022; invita l'UE a svolgere un ruolo attivo nel portare avanti il processo di definizione di un obiettivo globale in materia di adattamento e nel garantire il conseguimento dell'obiettivo relativo ai finanziamenti internazionali per il clima, anche assicurando un equilibrio tra i finanziamenti per le misure di mitigazione e quelli per le misure di adattamento; invita inoltre l'Unione a impegnarsi attivamente nell'ambito del quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi, con l'obiettivo di adottare provvedimenti concreti per proteggere i progressi realizzati in termini di sviluppo dal rischio di catastrofi naturali;

55.

rammenta che la salute e la sicurezza dei lavoratori rientrano nelle competenze dell'UE e che, in linea con la direttiva 89/391/CEE (28), i lavoratori dovrebbero essere protetti da qualsiasi rischio, compresi i rischi emergenti; invita la Commissione a valutare in modo approfondito e con urgenza i rischi nuovi ed emergenti per la salute e la sicurezza sul lavoro legati ai cambiamenti climatici, al fine di migliorare la protezione dei lavoratori dall'esposizione a temperature più elevate, radiazioni UV naturali e altri rischi per la salute e la sicurezza, in particolare nei settori dell'edilizia, dell'agricoltura e dei servizi pubblici; evidenzia che i ruoli differenziati per genere causano anche vulnerabilità differenti di donne e uomini agli effetti dei cambiamenti climatici e che l'impatto di questi ultimi acuisce le disparità di genere;

56.

ricorda la necessità che gli Stati membri si adoperino per un approccio «zero vittime» ai decessi correlati al lavoro, in linea con il quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027; sottolinea, in tale contesto, la necessità di garantire la salute e la sicurezza sul lavoro di tutti i lavoratori addetti all'emergenza, compresi i vigili del fuoco, che sono particolarmente esposti ad agenti cancerogeni nel corso del loro lavoro; sottolinea l'importanza di includere una formazione regolare in materia di sicurezza e gestione dei rischi per i soccorritori, nonché di fornire attrezzature e materiali di protezione adeguati nelle strategie nazionali degli Stati membri in materia di salute e sicurezza sul lavoro; invita la Commissione a vigilare sull'attuazione di tali misure;

57.

esprime la sua più sentita vicinanza al popolo pakistano, che ha subito le conseguenze fatali della crisi climatica, e riconosce che il Pakistan contribuisce in misura molto esigua a tale crisi; rileva che l'UE ha stanziato un importo iniziale di 1,8 milioni di EUR in assistenza umanitaria per le vittime delle inondazioni, ma riconosce che tale cifra non permetterà di rispondere adeguatamente alle esigenze delle persone e delle comunità colpite;

58.

sottolinea l'importanza di portare avanti la piena attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; accoglie con favore la dichiarazione ministeriale adottata quest'estate in occasione del Forum politico di alto livello sullo sviluppo sostenibile, in cui si constata che la siccità e le inondazioni sono sfide di portata globale maggiormente avvertite dai paesi in via di sviluppo nonché dalle persone in condizioni di vulnerabilità, in particolare le popolazioni indigene e le comunità locali; ricorda ai paesi avanzati che è indispensabile dimostrare solidarietà ai paesi in via di sviluppo, in particolare a quelli più vulnerabili;

59.

ricorda che il periodo 2021-2030 è il decennio delle Nazioni Unite per il ripristino degli ecosistemi e si attende che il ripristino della natura sia l'elemento distintivo di questo decennio nell'UE; incoraggia tutte le parti della Convenzione sulla diversità biologica ad attuare con urgenza misure di ripristino della natura nei loro territori;

60.

rileva che paesi di tutto il mondo sono stati colpiti da gravi siccità senza precedenti, tra cui una siccità da record in Cina; chiede una più stretta cooperazione con i partner internazionali in merito alla questione della siccità, degli incendi boschivi e di altri effetti dei cambiamenti climatici; invita l'UE ad adoperarsi a favore di un dialogo rafforzato in questo settore, anche in occasione della COP27, al fine di condividere le conoscenze e migliorare vicendevolmente la gestione della siccità;

61.

sottolinea che i sistemi di allarme rapido sono fondamentali per un adattamento efficace, in particolare in relazione agli incendi boschivi e alle inondazioni, ma non sono disponibili per gran parte del mondo; sostiene l'iniziativa dell'OMM relativa ai servizi di allarme rapido e auspica che sia attuata rapidamente al fine di salvare quanto prima numerose vite umane dagli effetti della crisi climatica; incoraggia gli Stati membri a condividere le tecnologie dei sistemi di allarme rapido;

62.

evidenzia che, secondo le Nazioni Unite, a causa della siccità nel Corno d'Africa 22 milioni di persone rischiano di morire di fame nel paese; constata che i problemi di accesso alle risorse alimentare e di fame nei paesi terzi sono accentuati dalla crisi climatica e dalle forze geopolitiche; invita l'UE a dare priorità a politiche coerenti e basate sui diritti umani in materia di sicurezza alimentare e nutrizionale; sottolinea che la crisi climatica sta aggravando le crisi umanitarie in tutto il mondo, in particolare in Afghanistan, dove la siccità contribuisce a privare 20 milioni di afghani delle risorse alimentari;

63.

sottolinea che l'UE deve essere pronta a confrontarsi con gli sfollamenti causati dai cambiamenti climatici e riconosce la necessità di adottare misure adeguate per tutelare i diritti umani delle popolazioni minacciate dagli effetti dei cambiamenti climatici; ritiene che la questione degli sfollamenti dovrebbe essere affrontata a livello internazionale; invita la Commissione e gli Stati membri a collaborare allo sviluppo di un quadro internazionale volto ad affrontare gli sfollamenti e le migrazioni causati dai cambiamenti climatici in seno ai consessi internazionali e nell'azione esterna dell'UE; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a collaborare per sostenere le persone sfollate a causa dei cambiamenti climatici e che non possono più vivere nei loro luoghi di residenza; sottolinea che il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha stabilito che gli Stati, nel valutare l'espulsione dei richiedenti asilo, devono tenere conto dell'impatto sui diritti umani causato dalla crisi climatica nel paese di origine;

64.

chiede maggiori investimenti nell'istruzione e nella sensibilizzazione dei cittadini europei in merito alle catastrofi naturali; chiede che la Giornata internazionale per la riduzione delle catastrofi naturali sia promossa con iniziative visibili dell'UE;

o

o o

65.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU C 232 del 16.6.2021, pag. 28.

(2)  GU C 270 del 7.7.2021, pag. 2.

(3)  GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1.

(4)  GU C 67 dell'8.2.2022, pag. 25.

(5)  GU C 184 del 5.5.2022, pag. 2.

(6)  GU C 445 del 29.10.2021, pag. 156.

(7)  GU C 506 del 15.12.2021, pag. 38.

(8)  GU C 316 del 22.9.2017, pag. 99.

(9)  GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159.

(10)  GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60.

(11)  GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

(12)  Servizio sui cambiamenti climatici di Copernicus, «Surface air temperature for August 2022» (Temperatura dell'aria di superficie nell'agosto 2022).

(13)  Istituto delle risorse mondiali, «Achieving abundance: understanding the cost of a sustainable water future» (Obiettivo abbondanza: comprendere il costo di un futuro idrico sostenibile), 21 gennaio 2020.

(14)  Agenzia europea dell'ambiente, «Water resources across Europe — confronting water stress: an updated assessment» (Risorse idriche in Europa — Stress idrico a confronto: valutazione aggiornata), 14 ottobre 2021.

(15)  Mekonen, Zelalem A. et al, «Wildfire exacerbates high-latitude soil carbon losses from climate warming», Environment Research Letters, vol. 17, n. 9, settembre 2022.

(16)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(17)  Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

(18)  Corte dei conti europea, relazione speciale 20/2021 dal titolo «Utilizzo idrico sostenibile in agricoltura: i fondi della PAC promuovono più verosimilmente un maggiore utilizzo dell'acqua, anziché una maggiore efficienza», 2021.

(19)  Baranyai, G., «Transboundary water governance in the European Union: the (unresolved) allocation question» (Governance delle acque transfrontaliere nell'Unione europea: la questione (irrisolta) dell'assegnazione), Official Journal of the World Water Council, vol. 21, n. 3, 2019.

(20)  Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).

(21)  Servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus, «Europe's summer wildfire emissions highest in 15 years» (Emissioni derivanti dagli incendi estivi in Europa ai livelli più elevati degli ultimi 15 anni), 6 settembre 2022.

(22)  Notizie del Centro comune di ricerca, «Global warming could more than double costs caused by drought in Europe, study finds»(Il riscaldamento globale potrebbe più che raddoppiare i costi causati dalla siccità in Europa), 10 maggio 2021.

(23)  Conclusioni del Centro comune di ricerca sulla proiezione dell'impatto economico dei cambiamenti climatici nei settori dell'UE sulla base di un'analisi dal basso verso l'alto

(24)  Comunicazione della Commissione, del 17 settembre 2020, dal titolo «Intensificare l'ambizione dell'Europa in materia di clima per il 2030". Investire in un futuro a impatto climatico zero nell'interesse dei cittadini» (COM(2020)0562).

(25)  Comunicazione della Commissione, del 22 giugno 2022, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al ripristino della natura (COM(2022) 0304).

(26)  World Meteorological Organization, «WMO Air Quality and Climate Bulletin highlights impacts of wildfires», 7 settembre 2022.

(27)  Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).

(28)  Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).


5.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 125/149


P9_TA(2022)0331

Situazione nello stretto di Taiwan

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2022 sulla situazione nello stretto di Taiwan (2022/2822(RSP))

(2023/C 125/13)

Il Parlamento europeo,

vista la sua raccomandazione del 21 ottobre 2021 al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) concernente le relazioni politiche e la cooperazione tra l'Unione europea e Taiwan (1),

vista la sua risoluzione del 7 giugno 2022 sull'UE e le sfide in materia di sicurezza nella regione indo-pacifica (2),

vista la sua risoluzione del 5 luglio 2022 sulla strategia indo-pacifica nel settore del commercio e degli investimenti (3),

vista la sua risoluzione del 16 settembre 2021 su una nuova strategia UE-Cina (4),

visto il vertice UE-Cina del 1o aprile 2022,

vista la politica di «un'unica Cina» perseguita dall'UE,

viste le conclusioni del Consiglio del 16 aprile 2021 su una strategia dell'UE per la cooperazione nella regione indo-pacifica,

vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 16 settembre 2021 sulla strategia dell'UE per la cooperazione nella regione indo-pacifica (JOIN(2021)0024),

vista la bussola strategica per la sicurezza e la difesa approvata dal Consiglio il 21 marzo 2022,

visto il concetto strategico 2022 della NATO,

vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 1o dicembre 2021, dal titolo «Il Global Gateway» (JOIN(2021)0030),

vista la dichiarazione rilasciata il 3 agosto 2022 dai ministri degli Esteri del G7 sul mantenimento della pace e della stabilità nello stretto di Taiwan,

visto il discorso pronunciato il 5 agosto 2022 dal VP/AR Josep Borrell durante il 29o Forum regionale dell'ASEAN,

visto il dialogo strategico trilaterale fra Stati Uniti, Australia e Giappone del 5 agosto 2022,

vista la dichiarazione rilasciata il 4 agosto 2022 dal Segretario generale della NATO Jens Stoltenberg,

visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che l'UE e Taiwan sono partner che condividono gli stessi principi nonché i valori comuni della libertà, della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto; che l'UE continua a mantenere la sua posizione politica di principio di «un'unica Cina»;

B.

considerando che, tra il 4 e il 10 agosto 2022, la Repubblica popolare cinese (RPC) ha inasprito le sue intimidazioni militari di lunga data nei confronti di Taiwan a un livello senza precedenti a seguito della visita del 2 e 3 agosto 2022 della presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Nancy Pelosi e ha avviato esercitazioni di fuoco vivo e militari su vasta scala in sette zone designate intorno a Taiwan; che tali esercitazioni hanno incluso l'impiego di ben 11 missili balistici, almeno cinque dei quali hanno sorvolato Taiwan; che tali esercitazioni militari hanno costituito un blocco virtuale dello spazio marittimo e aereo di Taiwan;

C.

considerando che cinque dei missili balistici della RPC hanno colpito la zona economica esclusiva (ZEE) giapponese;

D.

considerando che le esercitazioni militari su vasta scala sono state accompagnate da intensi attacchi informatici contro le autorità e il settore privato taiwanesi; che la continua belligeranza militare della RPC rappresenta una grave minaccia allo status quo e può portare a un'escalation pericolosa, anche involontaria, con gravi ripercussioni sulla stabilità e la pace globali, anche per l'UE;

E.

considerando che la RPC sembra avere l'intenzione di continuare le sue azioni manifestamente aggressive, cercando di compromettere lo status quo nello stretto di Taiwan;

F.

considerando che, a partire dal 2019, la RPC ha violato con crescente regolarità la zona di identificazione della difesa aerea (ZIDA) taiwanese; che la RPC agisce in modo aggressivo in vaste aree della regione indo-pacifica ed esercita diversi gradi di coercizione militare o economica, il che ha portato a controversie con paesi vicini come il Giappone, l'India, le Filippine e l'Australia;

G.

considerando che, in risposta alle nuove provocazioni della RPC, Taiwan ha annunciato che aumenterà il suo bilancio militare del 13,9 % su base annua, fino ad arrivare alla cifra record di 586,3 miliardi di dollari taiwanesi (19,5 miliardi di EUR);

H.

considerando che l'Australia e il Giappone, in una dichiarazione comune resa insieme agli Stati Uniti, hanno espresso preoccupazione per le recenti azioni [della RPC] che incidono gravemente sulla pace e sulla stabilità internazionali e hanno esortato la RPC a cessare immediatamente le esercitazioni militari; che i ministri degli Esteri del G7 hanno criticato radicalmente le azioni aggressive della RPC;

I.

considerando che, a seguito della visita della delegazione del Congresso statunitense guidata dalla presidente Pelosi, la RPC ha sospeso i colloqui e la cooperazione con gli Stati Uniti in otto diversi settori, compresi i dialoghi su questioni militari e sui cambiamenti climatici;

J.

considerando che negli ultimi mesi Taiwan ha ospitato numerose visite di legislatori, in particolare di Stati membri dell'UE, e di un vicepresidente del Parlamento europeo; che tali visite nel quadro della diplomazia parlamentare sono prassi comune nelle democrazie;

K.

considerando che il 9 ottobre 2021 il Presidente della RPC Xi Jinping si è impegnato a perseguire la «riunificazione» con Taiwan con mezzi presumibilmente pacifici, sostenendo falsamente che il maggiore ostacolo nei confronti di tale obiettivo sono le cosiddette forze di «indipendenza di Taiwan»; che tale retorica non è sostenuta dalle azioni della RPC; che alcuni diplomatici della RPC hanno persino minacciato la cosiddetta «rieducazione» del popolo taiwanese dopo la «riunificazione»;

L.

considerando che, nel Libro bianco recentemente pubblicato dalla RPC sul tema «La questione di Taiwan e la riunificazione della Cina nella nuova era», sono state eliminate le rassicurazioni precedentemente fornite a Taiwan in merito al suo futuro status dopo la «riunificazione», come ad esempio il fatto che si sarebbe evitato lo stazionamento di truppe della RPC o di personale amministrativo sull'isola;

M.

considerando che la RPC ha imposto massicce sanzioni e pressioni economiche nei confronti della Lituania, dopo che questa aveva accettato l'apertura di un ufficio di rappresentanza taiwanese nel suo territorio ed espresso l'intenzione di aprire un ufficio di rappresentanza commerciale lituano a Taipei; che il Parlamento difende fermamente il diritto di tutti gli Stati membri dell'UE di perseguire tali relazioni con Taiwan;

N.

considerando che Taiwan si è allineata alle sanzioni dell'UE nei confronti della Russia e che sia le autorità taiwanesi che il suo popolo hanno inviato donazioni significative ai rifugiati ucraini;

O.

considerando che Taiwan si trova in una posizione strategica in termini di scambi commerciali; che lo stretto di Taiwan è la rotta principale per le navi provenienti dalla Cina, dal Giappone, dalla Corea del Sud e da Taiwan verso l'Europa; che l'UE resta una delle principali fonti di investimenti diretti esteri (IDE) a Taiwan; che vi è un notevole potenziale di aumento degli IDE di Taiwan nell'UE; che Taiwan domina i mercati di produzione dei semiconduttori, poiché i suoi produttori fabbricano circa il 50 % della produzione mondiale di semiconduttori; che la strategia indo-pacifica dell'UE sostiene l'aumento della cooperazione commerciale e di investimento con Taiwan e promuove la stabilizzazione delle tensioni nel Mar cinese meridionale e nello stretto di Taiwan;

P.

considerando che, in occasione del vertice UE-Cina del 1o aprile 2022, l'UE ha ricordato la responsabilità della RPC, in quanto attore globale e membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, di adoperarsi per la pace e la stabilità nella regione e in particolare nello stretto di Taiwan;

Q.

considerando che l'UE è impegnata a servirsi di qualsiasi canale disponibile per incentivare iniziative volte a promuovere il dialogo, la cooperazione e il rafforzamento della fiducia fra le due sponde dello stretto di Taiwan; che questi nuovi sviluppi hanno rafforzato l'urgente necessità di un impegno dell'UE per contribuire a ridurre le tensioni regionali quale fattore di instabilità;

1.

condanna fermamente le esercitazioni militari della RPC che sono iniziate nello stretto di Taiwan il 2 agosto 2022 raggiungendo un livello di intensità senza precedenti, e invita il governo della RPC ad astenersi da qualsiasi misura che possa destabilizzare lo stretto di Taiwan e la sicurezza regionale;

2.

sottolinea che lo status quo nello stretto di Taiwan non deve essere modificato unilateralmente e insiste sull'importanza di opporsi all'uso o alla minaccia della forza;

3.

ribadisce l'impegno della comunità internazionale a mantenere l'ordine internazionale basato su regole, la pace e la stabilità in tutto lo stretto di Taiwan e nella regione; ribadisce l'impegno dell'UE a favore della politica di «un'unica Cina» quale fondamento politico delle relazioni UE-Cina; ricorda che la strategia UE-Cina sottolinea che le relazioni costruttive tra le due sponde dello stretto contribuiscono a promuovere la pace e la sicurezza in tutta la regione Asia-Pacifico e che l'UE sostiene iniziative volte al dialogo e al rafforzamento della fiducia; è convinto che le azioni provocatorie della RPC nei confronti di Taiwan e nel Mar cinese meridionale debbano avere conseguenze sulle relazioni UE-Cina e che debba essere presa in considerazione la possibilità di una pianificazione di emergenza;

4.

esprime la sua ferma solidarietà al popolo taiwanese; plaude alle autorità e ai leader politici taiwanesi per la loro reazione misurata e responsabile alle provocazioni della RPC;

5.

sottolinea che, nell'isola democratica di Taiwan, spetta alla popolazione decidere in che modo desidera vivere;

6.

ribadisce l'importanza del rispetto del diritto internazionale, in particolare della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) e delle sue disposizioni concernenti l'obbligo di risolvere pacificamente le controversie e di mantenere la libertà di navigazione e di sorvolo;

7.

saluta con favore la chiara condanna delle esercitazioni militari della RPC da parte degli Stati membri dell'UE, come pure dei partner nella regione, e sottolinea che la nostra unità è fondamentale per scoraggiare qualsiasi aggressione da parte della RPC e per mantenere la pace e la stabilità nello stretto di Taiwan;

8.

esprime profonda preoccupazione per i missili balistici che sono stati lanciati contro Taiwan e che sono caduti nella zona economica esclusiva del Giappone, minacciando la stabilità della regione e la sicurezza nazionale del Giappone; accoglie con favore le dichiarazioni del portavoce del governo giapponese, che chiedono un dialogo autentico per risolvere pacificamente le questioni riguardanti Taiwan; esprime la sua solidarietà e offre il suo pieno sostegno al Giappone e sottolinea, a tal proposito, la necessità che le democrazie della regione continuino a sostenere Taiwan di fronte alle dimostrazioni di forza della RPC, dato che la pace e la stabilità nella regione sono nell'interesse di tutti;

9.

esorta la RPC a porre immediatamente fine a tutte le azioni e le intrusioni nella ZIDA taiwanese, nonché alle violazioni dello spazio aereo al di sopra delle isole esterne di Taiwan, a ripristinare il pieno rispetto della linea mediana dello stretto di Taiwan e a interrompere tutte le altre azioni militari che si collocano in una zona grigia, fra cui le campagne informatiche e di disinformazione;

10.

condanna la decisione della RPC di sospendere vari dialoghi politici con gli Stati Uniti, anche su temi inerenti al clima e alla sicurezza, ed esorta i leader della RPC a ritornare alle norme diplomatiche al fine di evitare il rischio di errori di calcolo e sbagli che potrebbero avere conseguenze catastrofiche;

11.

respinge fermamente la coercizione economica esercitata dalla RPC nei confronti di Taiwan e di altre democrazie della regione, nonché nei confronti degli Stati membri dell'UE, e sottolinea che tali pratiche non solo sono illegali in base alle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio, ma hanno anche un effetto devastante sulla reputazione della RPC in tutto il mondo e comporteranno un'ulteriore perdita di fiducia nella RPC come partner;

12.

invita l'UE ad assumere un ruolo più incisivo per quanto riguarda la situazione nello stretto di Taiwan e nella regione indo-pacifica nel suo complesso, in linea con la sua strategia indo-pacifica; chiede l'ulteriore approfondimento delle nostre relazioni strategiche con i partner della regione che condividono i nostri stessi principi, in particolare il Giappone e l'Australia;

13.

invita gli Stati membri dell'UE ad aumentare la loro presenza economica e diplomatica in tutta la regione indo-pacifica, compresa Taiwan, e ricorda che il centro di gravità strategico ed economico mondiale si sta spostando verso quella regione e che l'UE ha pertanto un chiaro interesse a definire un approccio chiaro e credibile a livello unionale nei confronti della regione indo-pacifica;

14.

invita nuovamente l'UE a rafforzare il partenariato esistente con Taiwan al fine di promuovere i valori e i principi comuni, anche perseguendo un accordo per catene di approvvigionamento resilienti e un accordo bilaterale in materia di investimenti, che contribuirebbero a tutelare gli interessi dell'UE nel suo complesso, come pure dei suoi Stati membri;

15.

plaude ai piani annunciati di recente dalla Lituania riguardo all'apertura di un ufficio di rappresentanza commerciale a Taipei nell'autunno 2022; invita gli altri Stati membri che non hanno ancora un ufficio commerciale a Taiwan a seguire l'esempio e a rafforzare le loro relazioni con Taiwan; invita la RPC a revocare le sanzioni ingiustificate nei confronti dei funzionari lituani; condanna le restrizioni commerciali imposte dalla RPC;

16.

invita la Commissione a modificare la denominazione dell'Ufficio europeo di rappresentanza economica e commerciale di Taipei in modo da rispecchiare l'ampia portata delle nostre relazioni;

17.

sottolinea che Taiwan svolge un ruolo decisivo per la catena di approvvigionamento globale dei principali settori ad alta tecnologia, in particolare i semiconduttori, e invita la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) a elaborare una strategia per la resilienza e a iniziare in tempi celeri a lavorare a un accordo per catene di approvvigionamento resilienti con Taiwan nell'ottica di affrontare le rispettive vulnerabilità in modo reciprocamente vantaggioso e al fine di salvaguardare la sicurezza di Taiwan rafforzando il suo «scudo di silicio»;

18.

incoraggia maggiori interazioni economiche, scientifiche, culturali e politiche tra l'UE e Taiwan, anche ai massimi livelli, in modo da rispecchiare pienamente la cooperazione dinamica, multiforme e stretta tra l'UE e Taiwan in quanto partner che condividono gli stessi principi;

19.

invita il SEAE e la Commissione a prendere in considerazione progetti in materia di connettività con gli Stati insulari del Pacifico e partenariati di co-investimento tra la strategia «Global Gateway» dell'UE e la nuova politica taiwanese orientata al Sud, al fine di promuovere gli scambi commerciali e le relazioni politiche, nonché la stabilità nella regione indo-pacifica;

20.

ribadisce l'invito precedentemente rivolto alla Commissione ad avviare senza indugio una valutazione d'impatto, una consultazione pubblica e un esercizio esplorativo su un accordo bilaterale in materia di investimenti con le autorità taiwanesi, in vista di negoziati intesi ad approfondire le relazioni economiche bilaterali;

21.

raccomanda di approfondire ulteriormente la cooperazione tra l'UE e Taiwan per rafforzare la cooperazione strutturale nella lotta alla disinformazione e alle ingerenze straniere; raccomanda il distaccamento di un funzionario di collegamento presso l'Ufficio europeo di rappresentanza economica e commerciale per coordinare gli sforzi congiunti volti a contrastare la disinformazione e le ingerenze;

22.

riconosce che i gesti di sostegno, come le visite parlamentari, sono preziosi e ritiene che possano contribuire alla dissuasione se accompagnati da una cooperazione sostanziale in altri settori; sottolinea la sua intenzione di inviare future delegazioni parlamentari ufficiali a Taiwan; si compiace del fatto che, durante la recente visita della vicepresidente del Parlamento europeo Beer a Taiwan, sia stato esteso un invito ufficiale al Legislative Yuan (parlamento) taiwanese a visitare il Parlamento europeo; intende perseguire iniziative come ad esempio l'organizzazione di una settimana parlamentare UE-Taiwan;

23.

plaude all'impegno di Taiwan nel sostenere l'Ucraina di fronte all'aggressione brutale e ingiustificata della Russia;

24.

ricorda l'importanza di rafforzare il dialogo UE-Taiwan approfondendo le relazioni con gli attori locali, compresa la società civile, e favorendo gli scambi con le organizzazioni dei media taiwanesi, e sottolinea che tale scambio rafforzato contribuirà a migliorare il profilo e la visibilità dell'UE all'interno di Taiwan e contribuirà agli sforzi congiunti per affrontare la minaccia della disinformazione, cui entrambe le parti devono far fronte in misura crescente;

25.

sostiene con forza la piena partecipazione di Taiwan in qualità di osservatore alle riunioni, ai meccanismi e alle attività degli organismi internazionali, quali ad esempio l'Organizzazione mondiale della sanità, l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale, l'Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol) e la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;

26.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, e ai governi e agli organi legislativi di Taiwan, della Repubblica popolare cinese, degli Stati Uniti, del Giappone, della Corea del Sud, dell'Australia, dell'India, delle Filippine, della Russia e dell'Ucraina, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU C 184 del 5.5.2022, pag. 170.

(2)  Testi approvati, P9_TA(2022)0224.

(3)  Testi approvati, P9_TA(2022)0276.

(4)  GU C 117 dell'11.3.2022, pag. 40.


RACCOMANDAZIONI

Parlamento europeo

Mercoledì 14 settembre 2022

5.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 125/154


P9_TA(2022)0318

Rinnovo del partenariato con il vicinato meridionale — una nuova agenda per il Mediterraneo

Raccomandazione del Parlamento europeo del 14 settembre 2022 alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente il partenariato rinnovato con il vicinato meridionale — una nuova agenda per il Mediterraneo (2022/2007(INI))

(2023/C 125/14)

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 9 febbraio 2021, dal titolo «Partenariato rinnovato con il vicinato meridionale — Una nuova agenda per il Mediterraneo» (JOIN(2021)0002),

vista la dichiarazione di Barcellona, adottata alla conferenza euromediterranea del 27 e 28 novembre 1995, che istituisce un partenariato euromediterraneo ed è corredata di un programma di lavoro dettagliato,

visto l'articolo 8 del trattato sull'Unione europea,

vista la risoluzione 70/1 delle Nazioni Unite dal titolo «Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile» (Agenda 2030), che è stata adottata in occasione del vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile tenutosi a New York il 25 settembre 2015 e ha stabilito gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS),

visto l'OSS n. 14 «Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile»,

visti l'accordo di Parigi, adottato con decisione 1/CP.21 in occasione della 21a Conferenza delle parti (COP21) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) nonché dell'11a Conferenza delle parti (COP11),

vista la 26a Conferenza delle parti (COP26) dell'UNFCCC, tenutasi a Glasgow, in Regno Unito, dal 31 ottobre al 13 novembre 2021,

vista la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo «Il Green Deal europeo» (COM(2019)0640),

vista la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW),

vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul),

viste le otto convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), segnatamente: la convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale del 1948; la convenzione concernente l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva del 1949; la convenzione concernente il lavoro forzato ed obbligatorio del 1930 (e il relativo protocollo del 2014); la convenzione concernente l'abolizione del lavoro forzato del 1957; la convenzione concernente l'età minima del 1973; la convenzione relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile del 1999; la convenzione concernente l'uguaglianza di remunerazione del 1951; la convenzione concernente la discriminazione in materia di impiego e di professione del 1958,

visti la convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo (convenzione di Barcellona) nonché i relativi protocolli e le relative decisioni dell'UE,

vista la dichiarazione ministeriale degli Stati costieri affacciati sul Mediterraneo (dichiarazione MedFish4Ever), adottata a La Valletta, a Malta, il 30 marzo 2017,

visto il documento di lavoro congiunto dei servizi della Commissione del 9 febbraio 2021 dal titolo «Renewed Partnership with the Southern Neighbourhood — Economic and Investment Plan for the Southern Neighbours» (Un partenariato rinnovato con il vicinato meridionale — Piano economico e di investimenti per i vicini meridionali) (SWD(2021)0023),

viste le conclusioni del Consiglio del 16 aprile 2021 dal titolo «Un partenariato rinnovato con il vicinato meridionale — Una nuova agenda per il Mediterraneo»,

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 10 e dell'11 dicembre 2020,

vista la dichiarazione dei membri del Consiglio europeo del 26 febbraio 2021,

visto il parere del Comitato delle regioni dal titolo «Un partenariato rinnovato con il vicinato meridionale — una nuova agenda per il Mediterraneo», adottato durante la 145a sessione plenaria del Comitato delle regioni, svoltasi il 30 giugno e il 1o luglio 2021,

vista la sua risoluzione del 27 marzo 2019 sulla situazione dopo la primavera araba: prospettive future per il Medio Oriente e il Nord Africa (1),

visto il parere sotto forma di lettera espresso dalla commissione per il commercio internazionale,

visto l'articolo 118 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0220/2022),

A.

considerando che nel novembre 1995 l'allora Comunità europea ha firmato la dichiarazione di Barcellona, nel cui ambito 12 paesi del Mediterraneo meridionale si sono impegnati a promuovere la creazione di uno spazio comune con l'obiettivo ultimo di conseguire la pace, la stabilità e la prosperità;

B.

considerando che nel 2004, a seguito dell'allargamento che ha visto l'adesione di nuovi Stati membri orientali e meridionali, l'Unione europea ha deciso di avviare la politica europea di vicinato, la quale comprende le dimensioni orientale e meridionale dell'UE e mira a far progredire il dialogo e la cooperazione con i paesi vicini; che la politica europea di vicinato è stata successivamente aggiornata nel 2015; che tale politica è stata per molti anni integrata da uno strumento finanziario specifico per l'azione esterna dell'UE, volto a fornire risorse e obiettivi generali, nonché da un mandato della Commissione di formulare proposte in merito alla programmazione pluriennale e annuale dell'assistenza dell'Unione; che lo strumento finanziario dell'UE per la politica europea di vicinato è stato ora sostituito dallo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale (NDICI);

C.

considerando che il 2008 ha segnato l'inizio dell'Unione per il Mediterraneo (UpM), un'organizzazione intergovernativa che è stata istituita come prosecuzione del processo di Barcellona e costituisce un'importante sede di dialogo e cooperazione a livello politico nonché a livello delle organizzazioni della società civile e dei pertinenti portatori di interessi; che l'UpM è integrata da un'Assemblea parlamentare che offre un'opportunità fondamentale di dialogo e convergenza politici, nonché di cooperazione multilaterale tra i rappresentanti eletti dell'Unione e i suoi paesi partner del Mediterraneo meridionale;

D.

considerando che il 9 febbraio 2021 la Commissione e il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) hanno approvato una comunicazione congiunta su un partenariato ambizioso e rinnovato con il vicinato meridionale e una nuova agenda per il Mediterraneo, nonché un documento di lavoro congiunto dei servizi della Commissione recante un piano economico e di investimenti che l'accompagna incentrato su cinque priorità, segnatamente: lo sviluppo umano, la buona governance e lo Stato di diritto; la resilienza, la prosperità e la transizione digitale; la pace e la sicurezza; la migrazione e la mobilità; nonché la transizione verde: la resilienza ai cambiamenti climatici, l'energia e l'ambiente; che questa nuova agenda per il Mediterraneo rappresenta un passo positivo nella giusta direzione verso un'ulteriore integrazione economica e politica con i paesi del vicinato meridionale; che la dichiarazione sugli accordi di Abramo riafferma gli accordi di Abramo firmati nell'agosto 2020 e fa riferimento agli accordi successivi, volti a normalizzare le relazioni tra Israele e altri Stati arabi;

E.

considerando che la regione del Mediterraneo è una zona di importanza strategica vitale e complementare per l'Unione europea; che il cosiddetto processo di Barcellona, avviato nel 1995, prevedeva tra i suoi obiettivi la creazione di uno spazio comune di pace, stabilità e prosperità condivisa, la realizzazione di una zona di libero scambio euromediterranea, l'impegno a rafforzare la democrazia e il rispetto dei diritti umani, nonché lo sviluppo di un partenariato euromediterraneo per una maggiore comprensione e vicinanza tra i popoli; che, a più di 25 anni dalla dichiarazione di Barcellona, la maggior parte degli obiettivi non è stata pienamente raggiunta; che le relazioni tra l'UE e i suoi partner mediterranei devono essere rafforzate al fine di affrontare le sfide comuni, trarre vantaggio dalle opportunità condivise e liberare il potenziale della regione che condividono; che i paesi del vicinato meridionale si trovano ad affrontare sfide comuni, ma che ciascuno di essi è caratterizzato da una situazione politica ed economica specifica e da problemi particolari che devono essere riconosciuti nelle politiche dell'UE relative alle rispettive regioni;

F.

considerando che la nuova agenda per il Mediterraneo dovrebbe definire un quadro politico generale volto a facilitare l'elaborazione di quadri politici bilaterali, che possono essere documenti congiunti, priorità di partenariato o atti equivalenti, nell'ottica di stabilire agende di riforma politica ed economica convenute di comune accordo e relativi strumenti di attuazione; che la coerenza delle politiche degli Stati membri con la politica di vicinato meridionale è fondamentale affinché l'UE raggiunga i suoi obiettivi di politica estera nella regione;

G.

considerando che l'UE e i suoi partner del vicinato meridionale hanno un interesse comune nel sostenere un sistema multilaterale rivitalizzato e idoneo allo scopo, con al centro le Nazioni Unite, al fine di affrontare sfide comuni quali la risoluzione e la prevenzione dei conflitti, il consolidamento della pace, i cambiamenti climatici, la corruzione, la criminalità organizzata e il terrorismo, come pure la violenza nei confronti delle donne;

H.

considerando che l'UE deve investire in via prioritaria nel suo vicinato meridionale; che la sicurezza, la stabilità, la prosperità e la resilienza climatica del vicinato meridionale dell'UE rafforzeranno la sicurezza, la stabilità, la prosperità e la resilienza climatica dell'Unione; che i rinnovati investimenti nel vicinato meridionale e l'intensificazione del dialogo politico e strategico tra l'UE e i paesi del vicinato meridionale offriranno una preziosa opportunità per una stretta cooperazione e sinergie politiche a vantaggio sia dell'UE e dei suoi Stati membri, da un lato, che dei paesi del vicinato meridionale, dall'altro; che il vicinato meridionale non dovrebbe essere visto come una realtà a sé stante, bensì in stretta correlazione con il vicinato orientale e la più ampia politica europea di vicinato (PEV), quale definita nella revisione della PEV del 2015, e nel quadro di una riflessione strategica globale su come perseguire relazioni più strette, reciprocamente vantaggiose ed equilibrate tra l'Unione e i suoi vicini; che i vicinati meridionale e orientale dell'UE sono strategici per l'Unione in vari settori, tra cui la stabilità e la sicurezza, la sicurezza energetica, la gestione dei conflitti e del rischio di terrorismo, la lotta ai cambiamenti climatici, gli scambi commerciali, la sicurezza delle catene di approvvigionamento e l'accesso diversificato ai mercati, nonché la gestione della migrazione, e in quanto possono promuovere i diritti umani e le riforme democratiche e, pertanto, garantire uno spazio più sicuro ed efficace per le relazioni economiche e gli investimenti, ad esempio per quanto riguarda linee di approvvigionamento più brevi; che l'Unione dovrebbe aspirare a uno spazio normativo comune comprendente i suoi vicinati meridionale e orientale, garantendo così ai paesi vicini l'accesso alle più rigorose norme politiche e in materia di lotta alla corruzione e di diritti umani, che fungono non solo da moltiplicatori degli investimenti economici e di una crescita economica equa e sostenibile, bensì sono anche fondamentali per il rafforzamento della sicurezza e della stabilità politica dei paesi dei vicinati meridionale e orientale e dell'UE, nonché per la tutela dell'ambiente;

I.

considerando che la crisi della COVID-19 e le ripercussioni della guerra in Ucraina sulla sicurezza alimentare hanno accentuato il rischio di un'ulteriore destabilizzazione, viste le sue gravi conseguenze socioeconomiche per i paesi del vicinato meridionale; che l'Unione dovrebbe riconoscere la diversità e l'eterogeneità della regione e adeguare le sue relazioni al singolo contesto di ciascuno Stato;

J.

considerando che la politica di vicinato meridionale dovrebbe fornire ai paesi del vicinato meridionale un quadro politico efficace e l'accesso a risorse e investimenti, al fine di promuovere una reale integrazione socioeconomica in senso lato, lo sviluppo economico, l'occupazione e un processo di creazione delle capacità, anche in termini di democrazia, per le istituzioni competenti; che la politica di vicinato meridionale dovrebbe contribuire, a breve e medio termine, ad attenuare i conflitti nel vicinato europeo e a prevenirli in futuro; che le donne e i minori sono particolarmente colpiti dai conflitti nei paesi mediterranei;

K.

considerando che nel 2021, secondo l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, 1 924 persone sono morte o scomparse lungo le rotte del Mediterraneo centrale e occidentale, mentre altre 1 153 hanno perso la vita o sono scomparse lungo la rotta marittima dell'Africa nord-occidentale diretta verso le Isole Canarie; che nel 2020 1 776 persone sono morte o scomparse lungo le tre rotte; che, secondo il progetto Missing Migrants, l'iniziativa attuata dal 2014 dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni, 23 000 persone hanno perso la vita o sono scomparse nel Mediterraneo dal 2014;

L.

considerando che l'UE ha perseguito un approccio globale in materia di migrazione e di asilo, basato sui valori dell'UE di solidarietà e di tutela dei diritti umani e dello Stato di diritto;

M.

considerando che la guerra in Ucraina ha avuto conseguenze drammatiche in molti paesi vulnerabili per quanto riguarda il prezzo, la produzione e l'approvvigionamento di cereali, in particolare il frumento, nonché l'accesso agli stessi; che i partner del vicinato meridionale dipendono strutturalmente dalle importazioni di cereali e che la guerra in Ucraina sta avendo notevoli ripercussioni sulle catene di approvvigionamento del frumento e dell'olio da cucina, con conseguenze sulla sicurezza alimentare; che l'International Food and Agricultural Resilience Mission (Missione internazionale per la resilienza alimentare e agricola — FARM) è stata avviata il 24 marzo 2022, di concerto con l'Unione europea, il G7 e l'Unione africana, al fine di prevenire gli effetti disastrosi sulla sicurezza alimentare mondiale della guerra condotta dalla Russia in Ucraina;

N.

considerando che la guerra di aggressione russa contro l'Ucraina sta avendo e continuerà ad avere effetti devastanti sulla regione in termini di sicurezza alimentare; che la guerra in Ucraina ha messo in luce la minaccia rappresentata da paesi terzi che cercano di acquisire il controllo politico ed economico della regione mediterranea e del vicinato dell'Unione, a scapito delle aspirazioni democratiche e dell'integrità territoriale dei paesi interessati, ed è la più recente dimostrazione di tale minaccia; che il vicinato meridionale dell'Unione è stato un terreno di gioco per le grandi potenze, tra cui Russia, Cina e Iran, che stanno tutte cercando di rafforzare la loro abilità e capacità di esercitare un'egemonia politica e/o economica in alcuni paesi del vicinato meridionale, il che rappresenta pertanto un'ardua sfida per l'UE, i suoi Stati membri e i paesi del vicinato meridionale nello sviluppo delle loro capacità per contrastare la disinformazione e promuovere valori democratici quali la libertà di stampa, le libertà di associazione e di riunione e il pluralismo dei media, che sono tutti componenti cruciali e fondamentali dello Stato di diritto e devono essere potenziati; che una società civile libera, forte e indipendente è essenziale per lo sviluppo di qualsiasi paese della regione;

O.

considerando che l'Unione sta compiendo sforzi per contrastare i tentativi di terzi di destabilizzare la regione; che l'UE deve riaffermare il suo ruolo di partner privilegiato e di principale punto di riferimento politico, economico e democratico per i paesi del vicinato meridionale in ambiti quali i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto, la sicurezza, la migrazione, la lotta contro i cambiamenti climatici, la ricerca e lo sviluppo; che tale ruolo fondamentale dell'UE si riflette e dovrebbe continuare a riflettersi nel livello di impegno e nella posizione politica a livello dell'Unione nei confronti del vicinato meridionale;

P.

considerando che la lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo in tutte le sue forme, compreso il terrorismo di matrice islamica, resta una priorità; che la lotta contro lo Stato islamico prosegue nella regione dal 2015; che alcune delle cause profonde dei movimenti radicali, compresa l'emarginazione sociale e politica, restano tuttora irrisolte;

Q.

considerando che la guerra in Ucraina e la conseguente necessità di diversificare e decarbonizzare ulteriormente l'approvvigionamento energetico dell'Unione hanno dimostrato il ruolo essenziale del vicinato meridionale in quanto partner fondamentale dell'UE nella realizzazione del Green Deal europeo, ma anche nel garantire all'Unione sufficienti approvvigionamenti di gas e petrolio nel breve termine, con reciproci vantaggi sia per l'Unione che per i paesi del vicinato meridionale; che la scoperta di significative riserve di gas naturale e l'abbondanza di fonti energetiche rinnovabili nei paesi del Mediterraneo meridionale e orientale, in particolare il Sahara, dotato di un notevole potenziale in termini di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, offrono un'opportunità di sviluppo economico nei paesi interessati e di cooperazione con l'UE in materia di energia pulita, compreso l'idrogeno da fonti energetiche rinnovabili; che i proventi delle risorse naturali dovrebbero essere equamente distribuiti e utilizzati a beneficio delle popolazioni locali; che tali riserve e forniture di gas richiedono partenariati, investimenti e la condivisione di competenze tra i paesi del Mediterraneo meridionale e l'Unione e i suoi Stati membri; che, a sua volta, tale partenariato si sta già rivelando un'opportunità di dialogo e cooperazione tra tutti i paesi del Mediterraneo meridionale interessati, portando a una maggiore stabilità nella regione; che il vicinato meridionale è pertanto essenziale non solo per motivi di sicurezza e stabilità regionali, bensì anche come partner primario per l'accesso a fonti energetiche affidabili, anche di tipo rinnovabile; che un autentico partenariato con vantaggi reciproci, in particolare per le popolazioni dei paesi del vicinato meridionale, è fondamentale per garantire l'accesso a energie rinnovabili, economicamente accessibili e locali in modo inclusivo;

R.

considerando che gli effetti dei cambiamenti climatici dovrebbero provocare ulteriori sfollamenti delle popolazioni che vivono in Medio Oriente e in Nord Africa; che l'Egitto ospiterà la 27a Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP27) nel novembre 2022; che, secondo il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, il Mediterraneo si sta riscaldando a una velocità superiore del 20 % rispetto alla media mondiale; che le precipitazioni primaverili ed estive dovrebbero diminuire del 30 % entro il 2080;

S.

considerando che la regione del Mediterraneo ospita 510 milioni di persone ed è il mare di grandi dimensioni più inquinato al mondo, con 1,25 milioni di frammenti di plastica per chilometro quadrato; che i rifiuti marini sono uno dei principali fattori di crisi della biodiversità e costano ai settori del turismo, della pesca e marittimo circa 641 milioni di EUR l'anno; che, secondo la relazione del Fondo mondiale per la natura (WWF) del 2019, ogni anno sono riversati nel Mediterraneo 0,57 milioni di tonnellate di plastica e tale cifra quadruplicherà entro il 2050; che, secondo l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, il 75 % degli stock del Mediterraneo per cui sono disponibili valutazioni convalidate è pescato a livelli biologicamente insostenibili;

T.

considerando che lo sviluppo, la sicurezza, la stabilità e la democrazia nel vicinato meridionale sono strettamente correlati all'effettiva integrazione socioeconomica delle donne, dei giovani e dei gruppi discriminati, come le persone LGBTQI+, ai diritti fondamentali delle minoranze religiose, culturali ed etniche e agli spazi aperti in cui i cittadini e la società civile indipendente possono esprimersi, agire e condividere liberamente idee e opinioni; che gli studi hanno dimostrato l'importanza fondamentale della loro capacità di accedere all'istruzione, alla formazione professionale, all'occupazione e a un adeguato sviluppo professionale a lungo termine; che i diritti civili, politici, sociali ed economici delle donne e la loro promozione nel vicinato meridionale dovrebbero essere una priorità della nuova agenda per il Mediterraneo; che l'integrazione delle donne nel mercato del lavoro rimane notevolmente inferiore rispetto ad altre parti del mondo, raggiungendo in media il 19 % secondo la relazione di UN Women del 2020 che analizza la situazione delle donne nella regione del Medio Oriente e Nord Africa (MENA);

1.

raccomanda alla Commissione e al VP/AR, in sede di attuazione del partenariato rinnovato con il vicinato meridionale — una nuova agenda per il Mediterraneo, di provvedere a:

a)

garantire risorse adeguate per un'attuazione tempestiva ed efficace della nuova agenda per il Mediterraneo sulla base degli obiettivi e delle priorità definiti congiuntamente con i paesi partner del vicinato meridionale, facendo tesoro delle preziose sinergie attraverso una cooperazione trasparente e la programmazione dell'azione esterna per la regione nell'ambito dell'NDICI e perseguendo uno stretto coordinamento con la programmazione degli Stati membri, nonché incoraggiando il più possibile le opportunità di finanziamenti misti mediante partenariati tra la Banca europea per gli investimenti, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e altre istituzioni finanziarie internazionali pertinenti; sostenere che la nuova agenda per il Mediterraneo possa introdurre una condizionalità positiva in base alla quale il sostegno attivo dell'UE a un'interazione politica più stretta ed efficace con i paesi del vicinato meridionale possa condurre a ulteriori partenariati e a una maggiore convergenza su altre priorità strategiche, a beneficio sia dell'Unione che dei paesi del vicinato meridionale e dei loro cittadini; presentare aggiornamenti annuali sull'attuazione della nuova agenda per il Mediterraneo e garantire la visibilità dell'Unione in tutte le risorse finanziarie dell'UE assegnate direttamente o indirettamente alla regione attraverso partenariati con le Nazioni Unite, con altre organizzazioni internazionali e con altri partner tradizionali e non tradizionali, adottando un approccio Team Europa, e assicurando nel contempo la responsabilità finanziaria sulla base della metodologia esistente per la gestione delle prestazioni nonché del sistema di rendicontazione per i programmi dell'UE, compreso un approccio basato sugli incentivi; includere un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione; sottolineare che le società civili dei paesi del vicinato meridionale nutrono forti aspettative nei confronti dell'UE e dei suoi Stati membri in quanto importanti punti di riferimento politici, economici e culturali per le riforme politiche ed economiche e per la prosperità a lungo termine; avvertire che, data l'importanza strategica e il potenziale economico della regione, la capacità dell'UE di rivestire il ruolo di partner primario non è priva di sfide e, pertanto, è essenziale garantire un'adeguata visibilità all'impegno dell'UE nei confronti della regione in senso lato, sia direttamente che attraverso i fondi assegnati ad altre organizzazioni come le Nazioni Unite;

b)

rafforzare il dialogo e la cooperazione dell'UE con i paesi del vicinato meridionale nei pertinenti settori di intervento e promuovere la prevenzione dei conflitti e il consolidamento della pace, la lotta alla pirateria, la sicurezza marittima e la lotta al terrorismo, alla radicalizzazione e all'estremismo;

c)

elaborare e concludere, in via prioritaria, documenti congiunti o priorità di partenariato che sostituiscano i documenti precedenti, basandosi sulle cinque priorità chiave dell'agenda per il Mediterraneo, in particolare quelle in materia di sviluppo umano, sicurezza umana, buona governance e Stato di diritto;

d)

riaffermare la posizione del rappresentante speciale dell'Unione per il vicinato meridionale, che dovrebbe riferire sia al VP/AR che al commissario per il Vicinato e l'allargamento (NEAR), in modo da rafforzare l'unità e l'azione dell'UE nella regione, nonché promuovere e difendere i nostri valori e interessi comuni;

e)

intensificare l'azione diplomatica e il dialogo con gli Stati del vicinato meridionale, anche nel quadro dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, e affrontare in via prioritaria le ripercussioni dell'aggressione russa contro l'Ucraina sui paesi del vicinato meridionale in termini di sicurezza alimentare, facendo particolare riferimento ai paesi più vulnerabili a causa della dipendenza dalle importazioni alimentari, della mancanza di previdenza sociale o del loro modello economico; dialogare con il Parlamento sulle modalità per garantire la sicurezza alimentare dei paesi del Mediterraneo meridionale che incontrano difficoltà in tal senso ed elaborare senza ulteriori indugi una risposta politica e di assistenza solida, resiliente e sostenibile a tal fine, anche basandosi sul dispositivo per l'alimentazione e la resilienza, in modo da affrontare la sicurezza alimentare nella regione, anche per promuovere sistemi agricoli sostenibili e locali nonché pratiche agricole a minore intensità di rendimento e più attente al clima; ricordare che l'insicurezza alimentare nella regione è aggravata dalle conseguenze dell'emergenza climatica, in particolare dalla siccità e dall'aumento delle temperature estreme; rammentare l'importanza di un'adeguata visibilità degli sforzi e delle risorse dell'UE nel convogliare l'assistenza attraverso altre organizzazioni come il Programma alimentare mondiale, nonché di un monitoraggio continuo delle misure e delle risorse al fine di verificare i progressi compiuti;

f)

riconoscere le molteplici sfide che la regione deve affrontare, quali i cambiamenti climatici, la crisi economica e gli attacchi terroristici; sottolineare che lo stress idrico derivante dall'aumento del fabbisogno di acqua dolce, associato al controllo strategico dei fiumi, può portare ai conflitti più gravi; definire una strategia politica volta a facilitare le soluzioni nei settori con un elevato potenziale destabilizzante;

g)

attuare in via prioritaria strategie volte a ridurre la povertà, strategie dedicate alla programmazione per un più ampio accesso dei giovani e delle donne all'istruzione generale e superiore, unitamente a finanziamenti adeguati per l'accesso all'istruzione della popolazione in generale, nonché strategie tese a sostenere la creazione e lo sviluppo di efficienti strutture di istruzione superiore o professionale nei paesi del vicinato meridionale; collaborare con i paesi partner affinché i loro programmi scolastici difendano le norme dell'UNESCO in materia di pace, tolleranza e non violenza; adoperarsi per eliminare e scoraggiare i discorsi d'odio che fomentano la discriminazione e la violenza e sostenere politiche e iniziative volte a proteggere le minoranze e a combattere le manifestazioni di intolleranza, razzismo, omofobia, xenofobia e le forme di intolleranza religiosa; sottolineare che lo sviluppo dei programmi di studio è fondamentale per promuovere società tolleranti; ricordare che la migrazione giovanile e la fuga di cervelli sono fonte di grave preoccupazione per i nostri partner nella regione, nonché una grave minaccia per la capacità di crescita economica e la sostenibilità economica a lungo termine dei paesi del vicinato meridionale; evidenziare, pertanto, l'importanza di promuovere gli investimenti e favorire la crescita economica nella regione parallelamente a un più ampio accesso all'istruzione, alla formazione professionale e alle opportunità lavorative, in modo che i giovani nei paesi del vicinato meridionale possano avere reali prospettive di accesso all'occupazione e di un'effettiva integrazione socioeconomica; sottolineare quanto è importante estendere l'accesso ai programmi Erasmus ed Erasmus + ai partecipanti provenienti dai paesi del vicinato meridionale, compresi quelli che sono fuggiti dall'Ucraina, e aumentare i finanziamenti destinati a tali scambi; evitare che tali politiche abbiano ripercussioni negative sui paesi del vicinato meridionale attraverso il fenomeno della fuga dei cervelli; ricordare l'importanza della mobilità circolare, compresi gli scambi e i partenariati per la mobilità Sud-Sud, affinché i professionisti dei paesi del vicinato meridionale possano avere opportunità concrete di arricchire e ampliare ulteriormente la loro formazione professionale e le loro competenze nell'UE e possano ritornare nel loro paese di origine per condividere e creare conoscenze;

h)

prestare attenzione alla metodologia esistente per la gestione delle prestazioni e al sistema di rendicontazione per i programmi dell'UE, compreso l'approccio basato sugli incentivi, nell'incorporare l'integrazione socioeconomica delle donne nella regione e la parità di genere in tutti i settori di intervento dell'UE, ove possibile; orientare il sostegno dell'Unione alle donne, con l'obiettivo di migliorare e garantire il loro accesso all'istruzione, alla formazione e all'occupazione e, più in generale, di promuovere pari opportunità professionali e socioeconomiche, favorendo così la loro indipendenza finanziaria e promuovendo la parità di diritti; incentivare i partenariati bilaterali e trilaterali tra le università del vicinato meridionale e quelle dell'UE, anche attraverso maggiori opportunità di apprendimento a distanza per gli studenti del vicinato meridionale e maggiori opportunità di scambio per il personale accademico; garantire al pubblico interessato nei paesi del vicinato meridionale un più ampio accesso ai media online con sede nell'Unione, anche attraverso poli digitali pubblici, e ai contenuti culturali dell'UE;

i)

sostenere l'attuazione e la ratifica delle convenzioni internazionali tese a contrastare la violenza nei confronti delle donne; adoperarsi per garantire che tutti gli Stati membri e i paesi del vicinato meridionale firmino, ratifichino e attuino la convenzione di Istanbul e la CEDAW; prendendo atto della comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 25 novembre 2020, sul terzo piano d'azione dell'UE sulla parità di genere (GAP III) (JOIN(2020)0017) e sul piano d'azione dell'UE per le donne, la pace e la sicurezza, incoraggiare tutti i partner del vicinato meridionale a eliminare, esaminare e prevenire la violenza e la discriminazione basate sul genere e garantire una partecipazione attiva significativa ed equa delle donne in tutti gli ambiti della vita pubblica e del processo decisionale, nonché la promozione dei diritti delle donne; sostenere la piena attuazione, in tutti i paesi partner del vicinato meridionale, della risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza, che esamina le conseguenze sproporzionate dei conflitti su donne e ragazze e orienta il lavoro e l'azione volti a promuovere l'uguaglianza di genere e a rafforzare la partecipazione, la tutela e i diritti delle donne durante l'intero ciclo del conflitto, dalla prevenzione del conflitto alla ricostruzione postbellica;

j)

riconoscere l'importanza di una migrazione legale tra i paesi del vicinato meridionale e l'Europa, gestita sulla base dei principi di solidarietà, equilibrio e responsabilità condivisa, combattendo nel contempo il traffico e la tratta di esseri umani;

k)

assicurarsi che l'UE, i suoi Stati membri e i suoi partner del vicinato meridionale perseguano politiche migratorie che rispettino pienamente i diritti umani dei migranti e dei rifugiati sanciti dalle normative internazionali, regionali e nazionali; intensificare l'impegno dell'Unione nei paesi in cui i difensori dei diritti umani e le organizzazioni della società civile e della comunità, comprese quelle che tutelano le vite dei migranti e dei richiedenti asilo, sono minacciate; riconoscere e finanziare adeguatamente l'importante e indispensabile lavoro delle organizzazioni umanitarie, assicurando che i finanziamenti dell'UE a tal fine godano di ampia visibilità;

l)

garantire che i finanziamenti destinati alla migrazione nel vicinato meridionale nel quadro dell'NDICI siano assegnati in via prioritaria a programmi volti ad affrontare le cause profonde degli sfollamenti forzati, anche migliorando il tenore di vita nella regione;

m)

invitare l'UE e i suoi partner del vicinato meridionale ad adottare un approccio più coordinato, globale e strutturato alla migrazione, tenendo conto dell'importanza di affrontare le cause profonde degli sfollamenti forzati; cercare di ridurre l'ingresso irregolare nel territorio degli Stati membri; accordare priorità alla riammissione dei migranti non aventi diritto di permanenza nell'UE nelle relazioni con i paesi terzi, nel rispetto degli obblighi di non respingimento e del diritto internazionale; ricordare che è possibile compiere progressi solo attraverso una combinazione di capitale umano locale e sostegno esterno allo sviluppo e che la migrazione non dovrebbe portare alla fuga dei cervelli ed è una sfida che incide sulla stabilità nei paesi del Mediterraneo meridionale; sottolineare che i termini «rifugiato» e «migrante economico» non sono equivalenti e che l'Unione dovrebbe pertanto adottare approcci distinti alle due categorie; evidenziare che l'UE dovrebbe agevolare percorsi sicuri per i richiedenti asilo e i rifugiati diretti verso l'Unione; chiedere un impegno costante con i partner del vicinato meridionale per garantire soluzioni sostenibili per i rifugiati; ricordare che il Mediterraneo meridionale e i suoi giovani sistemi democratici sono soggetti a tensioni quali il sottosviluppo economico, i conflitti, la mancanza di opportunità per i giovani, la disoccupazione strutturale e, in aggiunta, la sfida della migrazione intra-africana e le conseguenze dei cambiamenti climatici; tenere conto di tutti questi fattori nel dialogo permanente dell'UE con gli attori locali;

n)

intensificare e sviluppare con urgenza i partenariati e la cooperazione con i paesi del vicinato meridionale interessati, al fine di affrontare e contrastare gli effetti negativi immediati e a lungo termine dei cambiamenti climatici, di promuovere la tutela dell'ambiente e di elaborare soluzioni per far fronte alla carenza idrica, concentrandosi sugli sforzi di costruzione della resilienza, nonché adoperarsi per far progredire e accelerare la transizione verde, in linea con l'accordo di Parigi, il Green Deal europeo e l'Agenda 2030, integrando un'adeguata condizionalità in materia di clima in tutta l'assistenza dell'UE ai paesi terzi, conformemente agli impegni climatici assunti dall'UE; ricordare che la strategia dell'Unione in materia di azione per il clima e mitigazione dei cambiamenti climatici non sarà altrettanto efficace in assenza di ingenti investimenti e miglioramenti considerevoli nel vicinato dell'Unione; sostenere le iniziative faro in materia di salvaguardia del clima contenute nel piano economico e di investimenti per il vicinato meridionale; mettere in guardia contro l'impatto dei cambiamenti climatici nella regione del Maghreb, in particolare nell'Africa subsahariana, e contro la questione dell'accesso sempre più limitato all'acqua nelle regioni del Maghreb e del Mashreq; ricordare che l'accesso all'acqua, la riforestazione, la decarbonizzazione, l'economia circolare, l'adozione di un modello aziendale basato su fonti energetiche rinnovabili e l'accesso a tali fonti saranno fondamentali per la neutralità climatica del vicinato meridionale e per proteggerlo dagli effetti dei cambiamenti climatici; rammentare inoltre che ciò, a sua volta, aumenterà la capacità dell'Unione di conseguire i suoi obiettivi di neutralità climatica; favorire il dialogo e la cooperazione regionali in materia di gestione sostenibile delle risorse idriche, di tecnologia e di accesso all'acqua, ad esempio piani per il risparmio idrico, l'uso delle acque depurate e la desalinizzazione mediante l'impiego delle energie rinnovabili, e sostenere ulteriori investimenti nelle fonti di energia rinnovabili, quali l'energia eolica, l'energia solare e l'idrogeno verde, nella regione; sottolineare l'importanza di partenariati con i paesi del vicinato meridionale interessati in materia di riforestazione e pratiche agricole sostenibili con un consumo idrico ridotto; evidenziare che le migliori pratiche nel campo dell'agricoltura esistono non solo nell'UE, bensì anche nel vicinato meridionale, e ritiene pertanto che l'Unione potrebbe svolgere un ruolo importante nel promuovere e far progredire il dialogo, la cooperazione e i partenariati Sud-Sud volti alla condivisione di tali pratiche;

o)

sostenere attivamente misure comuni tese a conservare, tutelare, ripristinare e utilizzare in modo sostenibile la ricca biodiversità del bacino del Mediterraneo, uno spazio unico di diversificazione per le specie animali e vegetali, nonché garantire una gestione sostenibile delle risorse, compresa l'acqua, e rafforzare i sistemi alimentari sostenibili; contribuire a migliorare il monitoraggio e il controllo delle risorse biologiche marine nonché l'efficace cooperazione regionale relativa alla loro gestione;

p)

elaborare un'analisi del ruolo positivo che l'UE e relazioni più approfondite con i paesi del vicinato meridionale possono svolgere nel ridurre le loro emissioni di carbonio, nonché degli sforzi congiunti che possono compiere per diversificare le loro risorse energetiche e aumentare il loro approvvigionamento energetico da fonti di energia rinnovabili e sostenibili; presentare a tempo debito una strategia tesa a rafforzare ulteriormente il ruolo del vicinato meridionale nel portare avanti l'attuazione del Green Deal europeo in modo coerente con gli impegni dell'accordo di Parigi; sostenere dal punto di vista tecnico e finanziario i paesi del vicinato meridionale nei loro sforzi volti a diversificare il loro approvvigionamento energetico intensificando la produzione di energia rinnovabile, rivolgendo particolare attenzione all'energia solare ed eolica; sottolineare che lo sviluppo del mercato dell'energia verde può contribuire alla creazione di nuovi posti di lavoro e quindi aumentare il tasso di occupazione nei paesi che intraprendono la transizione energetica;

q)

perseguire un ruolo attivo dell'UE nell'agevolare il dialogo e la cooperazione tra tutti i paesi del Mediterraneo meridionale e orientale nel settore dell'energia, promuovendo, ove necessario, la capacità di comprensione, dialogo e composizione definitiva della questione della demarcazione delle frontiere marittime, conformemente al diritto internazionale, compresa la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS); aspirare a un ruolo attivo dell'Unione nell'agevolare il dialogo e la cooperazione in tal senso, onde salvaguardare l'integrità territoriale e la zona economica esclusiva dei paesi interessati, promuovendo il rispetto del diritto internazionale e la composizione definitiva della questione della demarcazione delle frontiere marittime attraverso il negoziato;

r)

promuovere ulteriormente e adottare con urgenza misure volte a rafforzare la capacità di interconnessione tra l'UE e i paesi del Mediterraneo meridionale e orientale che producono gas naturale e altri tipi di energia, attraverso i pertinenti punti di interconnessione (hub) dell'Unione; prendere in considerazione, in particolare, gasdotti, infrastrutture portuali e altre infrastrutture e tecnologie che siano pronti per l'idrogeno verde, onde evitare un effetto «lock-in» sia nell'Unione che nei paesi del vicinato meridionale, a beneficio di tutti i paesi produttori e di tutti gli Stati membri; ribadire che la dipendenza dal petrolio e dal gas naturale dovrebbe essere ridotta a tempo debito attraverso una transizione verde onnicomprensiva in linea con il Green Deal europeo, e sostenere le transizioni verdi anche nei paesi del vicinato meridionale; rilevare che il Forum del gas del Mediterraneo orientale (EMGF) funge da piattaforma per una cooperazione regionale positiva;

s)

promuovere altresì l'interconnessione elettrica nell'ambito della diversificazione delle risorse energetiche dell'UE e potenziare il suo approvvigionamento energetico da fonti di energia rinnovabili;

t)

tenere conto del potenziale dell'economia blu per promuovere la crescita sostenibile e le opportunità economiche su entrambe le sponde del Mediterraneo, integrandola debitamente nella pianificazione dello sviluppo economico;

u)

fare tesoro dell'esperienza estremamente positiva maturata da alcuni Stati membri nel sostenere le start-up e nel promuovere ulteriormente il loro lavoro attraverso incubatori o acceleratori dedicati, soprattutto in settori chiave come la sanità, le energie rinnovabili, l'intelligenza artificiale, le nuove tecnologie e l'istruzione; creare e sostenere incubatori o acceleratori nei paesi interessati del vicinato meridionale, favorire la creazione di start-up locali e potenziare le loro capacità digitali e verdi; convenire sull'importanza di migliorare ulteriormente l'infrastruttura digitale dei paesi interessati del vicinato meridionale e di includere tali paesi nell'agenda digitale dell'Unione; sottolineare che si tratta di un prerequisito per lo sviluppo economico, l'integrazione socioeconomica e un più ampio accesso all'istruzione; svolgere un ruolo guida nella promozione degli investimenti e dei partenariati tra le società di telecomunicazioni dell'UE e quelle dei paesi del vicinato meridionale interessati, allo scopo di fornire l'accesso alle moderne infrastrutture digitali, in particolare le reti mobili 5G, basate sulla tecnologia dell'UE, nonché avvertire che, in caso contrario, i paesi terzi che cercano di creare un effetto leva e costruire una presenza economica e politica nella regione beneficeranno di un vantaggio competitivo, anche in termini politici; ricordare l'importanza di un intenso dialogo politico e di una stretta cooperazione tra l'Unione e i paesi del vicinato meridionale nell'elaborare politiche adeguate in materia di cibersicurezza che tutelino i diritti e le libertà fondamentali di tutti gli utenti, in linea con i valori dell'UE, nonché della conclusione di partenariati nei consessi internazionali sulle norme in materia di cibersicurezza, al fine di creare un ciberspazio aperto, sicuro e affidabile; basarsi sul lavoro della task force StratCom per il Sud per sviluppare ulteriormente una strategia concreta tesa a combattere la disinformazione e a contrastare le notizie false e la propaganda provenienti dalla Russia, dalla Cina e da altre potenze regionali nei paesi del vicinato meridionale e nell'UE; esprimere profonda preoccupazione per l'impatto interno, negli Stati membri dell'UE, delle campagne di disinformazione condotte in modo aggressivo dalla Russia e dalla Cina sulle piattaforme dei social media e sui media convenzionali; esortare i governi dei paesi del vicinato meridionale a consentire il libero accesso a Internet e a difendere la libertà di espressione delle voci dissenzienti senza timore di rappresaglie; invitare i governi dei paesi del vicinato meridionale a rispettare e tutelare le libertà di espressione e informazione come pure la libertà di stampa sia online che offline; finanziare programmi a sostegno della libertà di espressione e della riservatezza, dell'accesso a Internet e dell'etica online;

v)

assicurare risorse adeguate per un'attuazione tempestiva ed efficace della nuova agenda per il Mediterraneo, anche in quanto strumento per sostenere investimenti e partenariati a più lungo termine di imprese con sede nell'UE nel vicinato meridionale; sottolineare che, a causa della pandemia e della guerra in Ucraina, molte imprese con sede nell'UE stanno procedendo al rimpatrio o alla delocalizzazione di prossimità delle loro linee di approvvigionamento e produzione; riconoscere che tale circostanza, attraverso un'attuazione tempestiva e completa della nuova agenda per il Mediterraneo e del piano economico e di investimenti, offre un'opportunità unica sia per l'Unione che per il vicinato meridionale di garantire un ambiente in grado di sostenere le imprese con sede nell'UE che desiderano procedere alla delocalizzazione di prossimità nonché di promuovere investimenti a lungo termine nel vicinato meridionale, stabilendo così legami politici più stretti e una cooperazione più solida con i paesi del vicinato meridionale;

w)

integrare i diritti economici e del lavoro nella nuova agenda, innovare e incoraggiare strategie basate su un'analisi approfondita degli eventi in corso alla frontiera meridionale, nonché concentrarsi sul lavoro dignitoso, lo sviluppo sostenibile e le norme internazionali in materia di lavoro; includere efficacemente i movimenti sindacali nelle consultazioni nazionali e incoraggiare il dialogo sociale; adoperarsi per porre fine al lavoro minorile, garantire il diritto a una retribuzione e a un'indennità e la libertà sindacale, nonché porre fine alla schiavitù e alla discriminazione, tenendo conto anche della necessità di fornire una protezione adeguata ai rifugiati nella regione; incoraggiare il dialogo sociale e la contrattazione collettiva e promuovere l'inclusione delle donne e dei giovani nelle strutture sindacali e negli spazi politici;

x)

promuovere l'integrazione regionale, subregionale e bilaterale nel Mediterraneo meridionale, in particolare con l'obiettivo di eliminare eventuali ostacoli alle frontiere, ai trasporti o agli scambi commerciali tra i paesi della regione e di favorire attivamente legami e partenariati più stretti; definire come priorità strategica il miglioramento delle relazioni commerciali tra l'UE e i paesi del vicinato meridionale, adoperandosi per la creazione di una zona di libero scambio di beni e servizi euromediterranea; mantenere l'attenzione sull'agevolazione degli investimenti, dei servizi e dello sviluppo sostenibile;

y)

ribadire l'impegno di lunga data dell'UE con riguardo alle pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite, in particolare la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del gennaio 2022, e ricordare la risoluzione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2022 sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune, nel contesto del processo di pace in Medio Oriente, sulla base di una soluzione dei due Stati, con uno Stato di Israele sicuro e uno Stato di Palestina indipendente, democratico, contiguo, sovrano e vitale, che vivono fianco a fianco in pace e sicurezza entro i confini del 1967, con scambi di territori equivalenti concordati di comune accordo e Gerusalemme come capitale di entrambi gli Stati; ricordare che gli insediamenti israeliani nei Territori palestinesi occupati sono illegali ai sensi del diritto internazionale; chiedere che cessino le azioni che potrebbero compromettere la realizzabilità pratica della soluzione dei due Stati e che non proseguano la costruzione di insediamenti e gli atti di terrorismo, in quanto costituiscono una violazione del diritto internazionale e non contribuiscono al conseguimento di una pace duratura e globale; avvertire che, nell'attuale contesto geopolitico, il processo di pace in Medio Oriente può progredire solo con un forte impegno politico e con investimenti da parte dell'UE e degli Stati Uniti; promuovere negoziati diretti tra Israele e i palestinesi;

z)

continuare a sostenere sia politicamente che finanziariamente l'operato degli organi pertinenti delle Nazioni Unite, come l'Agenzia delle Nazioni Unite di soccorso e lavori per i rifugiati palestinesi del Vicino Oriente, garantendo un'adeguata visibilità ai finanziamenti e al sostegno dell'UE a tal fine e in sinergia con gli obiettivi dell'Unione;

aa)

riconoscere l'importanza dell'assistenza finanziaria dell'UE all'Autorità nazionale palestinese e alla società civile palestinese sul campo, in particolare nel fornire sostegno alla popolazione in tempi di grave crisi alimentare e carenza energetica, e promuovere le giuste condizioni per attenuare le conseguenze dell'aggressione russa contro l'Ucraina, come sottolineato dalla Presidente Ursula von der Leyen in occasione della sua recente visita a Ramallah il 14 giugno 2022; sottolineare che i finanziamenti alle organizzazioni della società civile non devono essere sospesi in assenza di prove di un uso improprio;

ab)

continuare a sostenere la cooperazione in tutta la regione; prendere atto degli accordi di Abramo, che hanno portato al riconoscimento reciproco di Israele, Bahrein, Emirati arabi uniti, Marocco e Sudan, e che dell'opportunità da essi offerta di rafforzare la cooperazione tra tali Stati;

ac)

incoraggiare la cooperazione regionale e sostenere la normalizzazione delle relazioni tra Israele e gli Stati arabi, nonché promuovere la piena inclusione dell'Autorità nazionale palestinese, in linea con gli sforzi dell'UE e degli Stati Uniti per conseguire pace, sicurezza e stabilità nella regione e conformemente al quadro delle Nazioni Unite, all'iniziativa di pace araba e agli accordi di Oslo; sfruttare tale slancio per favorire il dialogo e la cooperazione nella regione, al fine di sostenere il processo di pace in Medio Oriente e la soluzione dei due Stati come pure il rispetto del diritto internazionale;

ad)

sostenere attivamente, nel quadro della strategia Global Gateway e in sinergia con il piano economico e di investimenti per il vicinato meridionale, i piani iniziali per lo sviluppo di un collegamento commerciale senza interruzioni, tramite interconnettori ferroviari e marittimi, tra il Sud-est asiatico e i paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo, la Giordania, Israele, la Palestina e la Grecia, quali punti di ingresso nell'UE per le merci scambiate e le risorse energetiche e in quanto alternativa alla nuova via della seta; ricordare che tale rotta alternativa diversificherebbe ulteriormente le linee di approvvigionamento dell'UE, contribuirebbe alla sicurezza energetica dell'Unione, rafforzerebbe il potenziale di crescita economica del vicinato meridionale, potenzierebbe ulteriormente il processo di integrazione regionale e il dialogo regionale e promuoverebbe il partenariato, la cooperazione e la pace di lungo periodo tra tutti i paesi della regione;

ae)

attuare la nuova agenda per il Mediterraneo rafforzando il sostegno dell'UE a una società civile libera, forte e indipendente in tutta la regione, nonché attraverso un dialogo e una consultazione specifici con le autorità e le comunità locali e regionali; rafforzare i legami tra le delegazioni dell'UE e l'Assemblea regionale e locale euromediterranea (ARLEM); ricordare che si tratta di motori importanti ed essenziali per uno sviluppo economico e umano sostenibile ed equo che sono più vicini alle persone, in modo che le strategie di attuazione possano raggiungere tutte le comunità, comprese quelle più svantaggiate dal punto di vista geografico o socioeconomico, nonché i difensori dei diritti umani; insistere sul fatto che il sostegno dell'UE alle organizzazioni della società civile non dovrebbe essere subordinato all'approvazione da parte delle autorità nazionali ed è fondamentale in tutti i paesi della regione, senza eccezioni; incaricare le delegazioni dell'UE nei paesi del vicinato meridionale di intensificare i contatti con le autorità locali e regionali e con una sezione trasversale della società, quali motori dello sviluppo territoriale, in particolare nelle consultazioni in merito alle priorità dell'Unione in materia di partenariato e investimenti nei paesi del vicinato meridionale; incaricare altresì le delegazioni dell'UE nei paesi del vicinato meridionale di istituire consigli consultivi di alto livello che rispecchino la diversità sociale, economica e politica del paese interessato, includano le figure di rilievo in campo economico, mediatico, culturale, accademico e della società civile e i leader di spicco dei giovani, nonché le parti sociali e i principali difensori dei diritti umani del paese interessato, e forniscano un contributo più riflessivo da parte dei principali portatori di interessi per quanto riguarda le priorità strategiche e l'architettura politica elaborate dall'UE;

af)

affrontare la situazione dei diritti umani e le sfide cui deve far fronte la società civile e sostenere iniziative concrete volte a rafforzare le organizzazioni della società civile, i difensori dei diritti umani e i media indipendenti; garantire che i paesi partner attuino efficacemente le norme in materia di lavoro e affrontino le violazioni delle norme dell'OIL;

ag)

incentivare e coadiuvare le riforme attraverso la politica di vicinato meridionale negli ambiti della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti umani, della buona governance e della lotta alla corruzione, a beneficio dei popoli e della stabilità nella regione;

ah)

invitare tutti i paesi del Mediterraneo meridionale a garantire uno spazio libero, sicuro e transnazionale per le organizzazioni della scienza e della società civile in vista della COP27, che si terrà in Egitto;

ai)

presentare un ambizioso piano d'azione dell'UE volto a combattere l'impunità per i crimini contro l'umanità, come richiesto dal Parlamento nel marzo 2021, dando immediata priorità alla Siria, che ha vissuto il conflitto con il maggior numero di vittime nella regione degli ultimi decenni, e sottolineare la necessità di adoperarsi per conseguire una Libia stabile, sicura, unita e prospera, il che è nell'interesse di tutti;

aj)

presentare aggiornamenti annuali in merito all'attuazione della nuova agenda per il Mediterraneo, facendo particolare riferimento all'erogazione di risorse finanziarie rese disponibili per il piano economico e di investimenti; consultare regolarmente il Parlamento con riguardo alla programmazione annuale e pluriennale relativa all'attuazione della nuova agenda per il Mediterraneo e del piano economico e di investimenti; informare regolarmente il Parlamento circa lo stato di avanzamento della nuova agenda per il Mediterraneo, in particolare circa l'attuazione delle sue cinque priorità nonché la conclusione e l'adempimento di documenti congiunti e priorità di partenariato, e tenerlo informato in merito a tale attuazione e alla risposta alle sue raccomandazioni in tutti i settori di intervento dell'UE, come pure in merito a ulteriori progetti e programmi che rafforzeranno la capacità di partenariato dell'Unione con i paesi del vicinato meridionale;

ak)

concentrare sforzi pertinenti nel favorire il dialogo interculturale e interreligioso quale preziosa opportunità per promuovere i diritti umani e le libertà, affrontare congiuntamente il fondamentalismo religioso, la discriminazione, l'odio anti-islamico e l'antisemitismo e combattere insieme contro la radicalizzazione, l'incitamento all'odio e alla violenza e il terrorismo; ricordare l'intenzione della Presidente del Parlamento di nominare un inviato per il dialogo interreligioso e di coinvolgere strettamente gli attuali inviati per il dialogo interreligioso della Commissione e del Parlamento negli sforzi congiunti a favore del dialogo interreligioso con i paesi del vicinato meridionale;

al)

cogliere l'opportunità della nuova agenda per il Mediterraneo per stabilire un quadro solido per il dialogo e la cooperazione in tutto il Mediterraneo, inteso alla tutela e alla promozione del patrimonio culturale, nonché alla sua valorizzazione, anche al fine di promuovere ulteriormente il turismo e le opportunità economiche; rafforzare la tutela e la promozione degli itinerari culturali del Consiglio d'Europa, cui partecipano anche i paesi del vicinato meridionale e tra i quali figurano l'itinerario «El legado andalusí», la rotta di Enea, la rotta dell'olivo, il cammino «Iter Vitis» e la rotta dei Fenici;

am)

cogliere l'opportunità di potenziare ulteriormente la capacità di sensibilizzazione e di dialogo dell'Unione con i governi e i parlamenti dei paesi del vicinato meridionale attraverso l'effettiva capacità di dialogo interparlamentare, sostegno democratico e diplomazia parlamentare che il Parlamento vanta da lunga data, con particolare riferimento alle delegazioni interparlamentari del Parlamento e alla loro capacità di promuovere, in stretto coordinamento con le commissioni parlamentari competenti, il dialogo democratico e politico nel quadro di una più stretta cooperazione con i paesi del vicinato meridionale;

an)

garantire un nesso positivo tra la nuova agenda per il Mediterraneo e la capacità dell'Unione e dei suoi Stati membri di costruire una coalizione di paesi che condividono gli stessi principi, a sostegno di un sistema multilaterale basato su regole ed efficace, in grado di rafforzare la capacità della comunità internazionale di affrontare le sfide globali; includere nella nuova agenda per il Mediterraneo un dialogo rafforzato sul valore derivante dalla convergenza con l'UE per i paesi del vicinato meridionale, non soltanto in termini di dialogo politico, stabilità e crescita economica, ma anche con riferimento alla capacità di promuovere la pace e la stabilità, di sostenere i principi e il rispetto del diritto internazionale, come nel caso della guerra di aggressione contro l'Ucraina, di combattere l'estremismo e di difendere i valori democratici, le libertà fondamentali e i diritti umani nel sistema delle Nazioni Unite e nei pertinenti consessi multilaterali;

ao)

dialogare con tutti i partner del vicinato meridionale per elaborare politiche basate sull'Agenda 2030 e sui suoi OSS e volte a rafforzare lo Stato di diritto, la buona governance e il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale;

ap)

incoraggiare il Consiglio a servirsi appieno del regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani in caso di gravi violazioni dei diritti umani nella regione; adoperarsi per ampliare l'ambito di applicazione di tale importante strumento al fine di includervi gli atti di corruzione;

aq)

condannare ancora una volta il ricorso alla pena di morte; invitare i partner interessati del vicinato meridionale a introdurre una moratoria immediata sull'uso della pena di morte, quale passo verso l'abolizione della stessa, e a commutare tutte le condanne a morte;

2.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, alla Commissione e al Comitato delle regioni, nonché al Segretariato generale dell'Unione per il Mediterraneo e alla sua Assemblea parlamentare, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati appartenenti all'Unione per il Mediterraneo e alla sua dimensione parlamentare.

(1)  GU C 108 del 26.3.2021, pag. 90.


III Atti preparatori

Parlamento europeo

Martedì 13 settembre 2022

5.4.2023   

IT

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C 125/166


P9_TA(2022)0303

Procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (codificazione) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2022 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (codificazione) (COM(2021)0483 — C9-0347/2021 — 2021/0275(COD))

(Procedura legislativa ordinaria — codificazione)

(2023/C 125/15)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0483),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0347/2021),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 20 ottobre 2021 (1),

visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (2),

visti gli articoli 109 e 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A9-0228/2022),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 105 del 4.3.2022, pag. 148.

(2)  GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.


P9_TC1-COD(2021)0275

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 settembre 2022 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (codificazione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2022/1999.)


5.4.2023   

IT

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C 125/167


P9_TA(2022)0304

Conclusione delle modifiche dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2022 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione delle modifiche dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (07978/2022 — C9-0181/2022 — 2022/0082(NLE))

(Approvazione)

(2023/C 125/16)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (07978/2022),

visto il progetto di modifica dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (07978/2022),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0181/2022),

visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A9-0229/2022),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione degli emendamenti dell'accordo;

2.

incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

5.4.2023   

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C 125/168


P9_TA(2022)0305

Accordo di partenariato nel settore della pesca UE/Maurizio: possibilità di pesca e contropartita finanziaria 2017-2021. Proroga del protocollo ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2022 concernente il progetto di decisione del Consiglio riguardante la conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (05657/2022 — C9-0166/2022 — 2022/0014(NLE))

(Approvazione)

(2023/C 125/17)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (05657/2022),

visto il progetto di accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio relativo alla proroga del protocollo di attuazione dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (05658/2022),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0166/2022),

visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,

visto il parere della commissione per i bilanci,

vista la raccomandazione della commissione per la pesca (A9-0211/2022),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Maurizio.

5.4.2023   

IT

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C 125/169


P9_TA(2022)0306

Progetto di bilancio rettificativo 2/2022: iscrizione dell'eccedenza dell'esercizio 2021

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2022 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2022 dell'Unione europea per l'esercizio 2022 — che iscrive l'eccedenza dell'esercizio 2021 (11467/2022 — C9-0297/2022 — 2022/0119(BUD))

(2023/C 125/18)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (1), in particolare l'articolo 44,

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2022, definitivamente adottato il 24 novembre 2021 (2),

visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (3) (regolamento QFP),

visto l'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie (4),

vista la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (5),

visto il progetto di bilancio rettificativo n. 2/2022 adottato dalla Commissione il 12 aprile 2022 (COM(2022)0250),

vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2022 adottata dal Consiglio il 18 luglio 2022 e trasmessa al Parlamento europeo il 16 agosto 2022 (11467/2022 — C9-0297/2022),

visti gli articoli 94 e 96 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0226/2022),

A.

considerando che l'obiettivo del progetto di bilancio rettificativo n. 2/2022 è l'iscrizione nel bilancio 2022 dell'eccedenza dell'esercizio 2021, pari a 3 227,1 milioni di EUR;

B.

HUCconsiderando che tale eccedenza è imputabile per lo più a un'iscrizione in eccesso delle entrate pari a 2 574,8 milioni di EUR e a una sottoesecuzione delle spese pari a 652,3 milioni di EUR;

C.

considerando che, sul versante delle entrate, l'eccedenza è dovuta principalmente a un importo di dazi doganali superiore al previsto (di 1 688,7 milioni di EUR) e a un importo delle entrate finanziarie superiore al previsto, degli interessi di mora e delle ammende (1 110,8 milioni di EUR) messi a disposizione del bilancio dell'Unione negli ultimi mesi dell'anno;

D.

considerando che, sul versante delle spese, la sottoesecuzione dei pagamenti da parte della Commissione raggiunge 81 milioni di EUR per il 2021 e 250 milioni di EUR per i riporti dal 2020 (di cui 183 milioni di EUR relativi allo strumento per il sostegno di emergenza), e che la sottoesecuzione da parte delle altre istituzioni raggiunge i 117 milioni di EUR per il 2021 e i 77 milioni di EUR per i riporti;

1.

prende atto del progetto di bilancio rettificativo n. 2/2022, presentato dalla Commissione, che mira unicamente a iscrivere in bilancio l'eccedenza derivante dall'esecuzione dell'esercizio 2021, per un importo pari a 3 227,1 milioni di EUR, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 3 del regolamento finanziario; osserva che l'eccedenza del 2021, pari a 3 227,1 milioni di EUR, è particolarmente elevata; ribadisce, in tale contesto, che la Commissione deve rispettare i principi della sana gestione finanziaria nell'esecuzione del bilancio, conformemente all'articolo 317 TFUE e all'articolo 33 del regolamento finanziario;

2.

deplora che 183 milioni di EUR destinati all'acquisto di vaccini contro la COVID-19 nel 2021 non siano stati spesi come previsto dalla Commissione o ridestinati alla copertura di altre esigenze;

3.

ribadisce la propria posizione secondo cui dovrebbero essere attivati tutti gli strumenti di bilancio disponibili dell'Unione, compresa l'eccedenza, per continuare a fornire il massimo sostegno economico e finanziario possibile all'Ucraina e ai paesi in prima linea e per rafforzare ulteriormente le capacità di solidarietà dell'Unione per far fronte alle conseguenze sociali, energetiche, agricole ed economiche per l'Unione e i suoi cittadini della guerra russa in Ucraina; avverte che tali esigenze urgenti richiederanno un sostegno supplementare a titolo del bilancio dell'Unione ed è pronto a sostenere i pertinenti incrementi del bilancio dell'Unione per il 2022 attraverso futuri bilanci rettificativi; invita la Commissione a presentare, se del caso, bilanci rettificativi che mobilitino nuovi fondi per rispondere a tali sfide; invita, in tale contesto, gli Stati membri a destinare le significative riduzioni previste dei loro contributi basati sull'RNL derivanti dall'eccedenza del 2021 all'iscrizione in bilancio di azioni volte ad affrontare le drammatiche conseguenze di tale aggressione illegale, non provocata e ingiustificata nei confronti dell'Ucraina;

4.

prende atto di quanto riferito dalla Commissione, secondo cui nel 2021 le ammende nel settore della concorrenza sono ammontate a 957 milioni di EUR; ritiene una volta di più che, oltre all'eccedenza derivante dalla sottoesecuzione, il bilancio dell'Unione dovrebbe poter riutilizzare eventuali entrate derivanti da ammende o connesse a pagamenti tardivi, senza una corrispondente diminuzione dei contributi basati sull'RNL;

5.

approva la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2022;

6.

incarica la sua Presidente di constatare che il bilancio rettificativo n. 3/2022 è definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

7.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché alle altre istituzioni e agli organi interessati e ai parlamenti nazionali.

(1)  GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

(2)  GU L 45 del 24.2.2022, pag. 1.

(3)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11.

(4)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

(5)  GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1.


5.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 125/171


P9_TA(2022)0307

Modifica del regolamento sui requisiti patrimoniali per quanto riguarda la risoluzione (proposta «daisy chain») ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale dei gruppi di enti a rilevanza sistemica a livello globale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodologia di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (COM(2021)0665 — C9-0398/2021 — 2021/0343(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2023/C 125/19)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0665),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0398/2021),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere della Banca centrale europea del 13 gennaio 2022 (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 9 dicembre 2021 (2),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 15 giugno 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0020/2022),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 122 del 17.3.2022, pag. 33.

(2)  GU C 152 del 6.4.2022, pag. 111.


P9_TC1-COD(2021)0343

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura 13 settembre 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/2036.)


5.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 125/172


P9_TA(2022)0309

Relazione interlocutoria sulla proposta di revisione del quadro finanziario pluriennale del 2021

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2022 sulla proposta del 2021 di revisione del quadro finanziario pluriennale (COM(2021)0569 — 2021/0429R(APP))

(2023/C 125/20)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 310, 311, 312 e 323 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

vista la proposta di regolamento del Consiglio, presentata dalla Commissione il 22 dicembre 2021, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (COM(2021)0569),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo sociale per il clima, presentata dalla Commissione il 14 luglio 2021 (COM(2021)0568),

visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie (1) («AII»),

visto l'articolo 105, paragrafo 5, del suo regolamento,

vista la relazione interlocutoria della commissione per i bilanci (A9-0227/2022),

A.

considerando che le proposte della Commissione del 22 dicembre 2021 intese a definire la prossima generazione di risorse proprie del bilancio dell'Unione e rivedere il quadro finanziario pluriennale («QFP») per il periodo 2021-2027 sono indissolubilmente legate al pacchetto «Pronti per il 55 %» presentato il 14 luglio 2021;

B.

considerando che l'articolo 311 TFUE prevede che l'Unione si doti dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche;

C.

considerando che, in linea con la posizione di lunga data del Parlamento, i nuovi impegni e obiettivi di intervento devono essere accompagnati da nuovi fondi e non devono essere finanziati a scapito di altri programmi e priorità dell'Unione;

D.

considerando che la piena integrazione del Fondo sociale per il clima nel bilancio dell'Unione è prevista dall'articolo 310, paragrafo 1, TFUE e rappresenta un presupposto inderogabile anche per rispettare il metodo comunitario, garantire la rendicontabilità, la vigilanza e il controllo democratici parlamentari, assicurare la prevedibilità dei finanziamenti e della programmazione pluriennale e preservare la trasparenza delle decisioni di bilancio adottate a livello di Unione;

E.

considerando che, in caso di aumento del prezzo del carbonio rispetto all'ipotesi iniziale, dovrebbe essere prevista per il Fondo sociale per il clima una dotazione supplementare su base annuale commisuratamente al tasso di aumento del prezzo del carbonio, al fine di aiutare ulteriormente le famiglie e gli utenti vulnerabili dei trasporti nella transizione alla neutralità climatica; che tali incrementi annuali dovrebbero essere iscritti nel QFP mediante un adeguamento automatico per le fluttuazioni del prezzo del carbonio del massimale della rubrica 3 «Risorse naturali e ambiente» e del massimale di pagamento;

F.

considerando che, a norma dell'articolo 312, paragrafo 5, TFUE e come ulteriormente definito nell'AII, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie per facilitare l'adozione di un QFP nuovo o riveduto;

1.

si pronuncia unicamente sulla proposta di revisione del QFP 2021-2027, presentata dalla Commissione il 22 dicembre 2021, optando in tal modo per un approccio mirato limitato e pienamente allineato alla propria posizione sul pacchetto «Pronti per il 55 %»;

2.

afferma, tuttavia, la necessità di una revisione più ampia dell'attuale QFP, dal momento che ha già raggiunto i suoi limiti nel suo primo anno; richiama l'attenzione sulle molteplici crisi e sfide che l'Unione si trova ad affrontare, in particolare la guerra in Ucraina e le sue ripercussioni, nonché l'ingente fabbisogno finanziario che ha generato; invita pertanto la Commissione a procedere a un esame approfondito del funzionamento dell'attuale QFP e a presentare una proposta legislativa per una sua revisione globale quanto prima e comunque entro il primo trimestre del 2023; intende precisare ulteriormente le proprie richieste di revisione in un'apposita relazione;

3.

è pienamente favorevole all'integrazione del Fondo sociale per il clima nel bilancio dell'Unione e nel QFP nell'ambito della propria posizione di lunga data, secondo cui tutti i programmi e i fondi dell'Unione devono essere integrati nel bilancio; plaude pertanto alla proposta della Commissione quale punto di partenza per quanto riguarda l'innalzamento del massimale degli stanziamenti d'impegno della rubrica 3 «Risorse naturali e ambiente» e il massimale degli stanziamenti di pagamento, presupposto inderogabile affinché il finanziamento del Fondo sociale per il clima non vada a scapito di altri programmi e priorità dell'Unione;

4.

sottolinea, tuttavia, la necessità di alcune modifiche per rispecchiare la propria posizione sul pacchetto «Pronti per il 55 %», compresa la dotazione finanziaria riveduta del Fondo sociale per il clima, che riflette le pertinenti disposizioni della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) così come modificata;

5.

sostiene la proposta di adeguamento annuale specifico basato sulle nuove risorse proprie; lo considera in linea con il principio, enunciato nell'AII, secondo cui le spese a titolo del bilancio dell'Unione relative al rimborso dello strumento dell'Unione europea per la ripresa non dovrebbero comportare un'indebita riduzione della spesa per i programmi o gli strumenti d'investimento nell'ambito del QFP, rispettando nel contempo il principio di bilancio dell'universalità delle entrate; ribadisce pertanto che tale adeguamento annuale dipende dall'introduzione di nuove risorse proprie in linea con la tabella di marcia stabilita nell'AII;

6.

chiede al Consiglio e alla Commissione di tenere conto delle raccomandazioni e modifiche in appresso:

i)

l'impatto della dotazione finanziaria riveduta del Fondo sociale per il clima dovrebbe riflettersi in tutto il presente regolamento, compreso il suo allegato;

ii)

è opportuno introdurre un adeguamento tecnico automatico dei massimali degli stanziamenti d'impegno della rubrica 3 «Risorse naturali e ambiente» e del massimale degli stanziamenti di pagamento per garantire lo stanziamento di dotazioni supplementari per il Fondo sociale per il clima in caso di aumento del prezzo del carbonio a un livello superiore all'ipotesi iniziale;

iii)

l'adeguamento annuale specifico basato su nuove risorse proprie dovrebbe essere modificato per garantire che possa essere prorogato in caso di ritardo nell'adozione del prossimo QFP, in linea con l'articolo 312, paragrafo 4, TFUE;

iv)

la proposta di regolamento del Consiglio dovrebbe essere modificata come segue:

Modifica 1

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Modifica

(3)

L'introduzione del sistema per lo scambio di emissioni dell'UE, disposto dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14), nei settori dell'edilizia e del trasporto su strada può provocare effetti sociali a breve termine. Per affrontare tale problematica, il regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio (15) ha istituito un Fondo sociale per il clima che sarà finanziato dal bilancio generale dell'Unione nel quadro finanziario pluriennale. È pertanto opportuno adeguare il massimale degli stanziamenti di impegno della rubrica 3 «Risorse naturali e ambiente» e il massimale degli stanziamenti di pagamento per gli esercizi 2025, 2026 e 2027.

(3)

L'introduzione del sistema per lo scambio di emissioni dell'UE, disposto dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14), nei settori dell'edilizia e del trasporto su strada può provocare effetti sociali a breve termine. Per affrontare tale problematica, il regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio (15) ha istituito un Fondo sociale per il clima che sarà finanziato dal bilancio generale dell'Unione nel quadro finanziario pluriennale. È pertanto opportuno adeguare il massimale degli stanziamenti di impegno della rubrica 3 «Risorse naturali e ambiente» e il massimale degli stanziamenti di pagamento per gli esercizi 2024, 2025, 2026 e 2027. In caso di prezzo del carbonio superiore rispetto all'ipotesi iniziale, dovrebbe essere prevista per il Fondo sociale per il clima una dotazione supplementare su base annuale commisuratamente al tasso di aumento del prezzo del carbonio, al fine di aiutare ulteriormente le famiglie e gli utenti vulnerabili dei trasporti nella transizione alla neutralità climatica. Tali incrementi annuali dovrebbero essere iscritti nel quadro finanziario pluriennale mediante un adeguamento automatico per le fluttuazioni del prezzo del carbonio del massimale degli stanziamenti d'impegno della rubrica 3 «Risorse naturali e ambiente» e del massimale degli stanziamenti di pagamento.

Modifica 2

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Modifica

 

(3 bis)

La Commissione dovrebbe presentare una proposta relativa al nuovo quadro finanziario pluriennale prima del 1o luglio 2025, onde consentire alle istituzioni di adottarla con sufficiente anticipo rispetto all'inizio del quadro finanziario pluriennale successivo. A norma dell'articolo 312, paragrafo 4, TFUE, i massimali e le altre disposizioni, compresi gli adeguamenti del quadro finanziario pluriennale di cui al capo 2, corrispondenti all'ultimo anno del quadro finanziario pluriennale stabilito nel presente regolamento devono continuare ad applicarsi in caso di mancata adozione di un nuovo quadro finanziario pluriennale prima della fine del mandato del quadro finanziario pluriennale di cui al presente regolamento.

Modifica 3

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 1

Testo della Commissione

Modifica

1)

all' articolo 4 , il paragrafo 4 è sostituito dal seguente :

1)

l' articolo 4 è così modificato :

 

a)

al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:

 

 

«f)

un calcolo delle assegnazioni aggiuntive basato sulla fluttuazione del prezzo del carbonio e sul risultato dell'adeguamento annuale di cui all'articolo 4 ter»;

 

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Fatti salvi gli articoli 4 bis, 6 e 7, per l'esercizio considerato non sono effettuati ulteriori adeguamenti tecnici né nel corso dell'esercizio né a titolo di correzioni a posteriori nel corso degli esercizi successivi.»;

«4.   Fatti salvi gli articoli 4 bis, 4 ter, 6 e 7, per l'esercizio considerato non sono effettuati ulteriori adeguamenti tecnici né nel corso dell'esercizio né a titolo di correzioni a posteriori nel corso degli esercizi successivi.»;

Modifica 4

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 2

Testo della Commissione

Modifica

2)

è inserito il seguente articolo 4 bis :

2)

sono inseriti gli articoli seguenti :

«Articolo 4 bis

«Articolo 4 bis

Adeguamento annuale specifico basato sulle nuove risorse proprie

Adeguamento annuale specifico basato sulle nuove risorse proprie

1.   A partire dal 2024, dopo la presentazione dei conti provvisori dell'esercizio n-1 in conformità all'articolo 245, paragrafo 3, del regolamento finanziario, si effettua un adeguamento verso l'alto del massimale di spesa degli stanziamenti di impegno della sottorubrica 2b e del massimale degli stanziamenti di pagamento dell'esercizio in corso.

1.   A partire dal 2024, dopo la presentazione dei conti provvisori dell'esercizio n-1 in conformità all'articolo 245, paragrafo 3, del regolamento finanziario, si effettua un adeguamento verso l'alto del massimale di spesa degli stanziamenti di impegno della sottorubrica 2b e del massimale degli stanziamenti di pagamento dell'esercizio in corso.

2.   Tale adeguamento annuale avrà gli importi seguenti:

2.   Tale adeguamento annuale avrà gli importi seguenti:

a)

per gli esercizi 2024, 2025 e 2026, un importo equivalente alle entrate iscritte nei conti provvisori di cui al paragrafo 1 derivanti dalle risorse di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere e), f) e g), della decisione sulle risorse proprie;

a)

per gli esercizi 2024, 2025 e 2026, un importo equivalente alle entrate iscritte nei conti provvisori di cui al paragrafo 1 derivanti dalle risorse di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere e), f) e g), della decisione sulle risorse proprie;

b)

per l'esercizio 2027, un importo equivalente alle entrate iscritte nei conti provvisori di cui al paragrafo 1 derivanti dalle risorse di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere e), f) e g), della decisione sulle risorse proprie, decurtato dell'importo fisso di 8 000  milioni di EUR (a prezzi del 2018).

b)

per l'esercizio 2027, un importo equivalente alle entrate iscritte nei conti provvisori di cui al paragrafo 1 derivanti dalle risorse di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere e), f) e g), della decisione sulle risorse proprie, decurtato dell'importo fisso di 2 800  milioni di EUR (a prezzi del 2018).

Gli adeguamenti annuali di cui al primo comma non superano 15 000  milioni di EUR (a prezzi del 2018) all'anno per gli esercizi dal 2024 al 2027.

Gli adeguamenti annuali di cui al primo comma non superano 15 000  milioni di EUR (a prezzi del 2018) all'anno per gli esercizi dal 2024 al 2027.

3.   La Commissione comunica i risultati degli adeguamenti annuali di cui al paragrafo 2 al Parlamento europeo e al Consiglio entro 15 giorni dalla presentazione dei conti provvisori per l'esercizio n-1, in conformità all'articolo 245, paragrafo 3, del regolamento finanziario.»;

3.   La Commissione comunica i risultati degli adeguamenti annuali di cui al paragrafo 2 al Parlamento europeo e al Consiglio entro 15 giorni dalla presentazione dei conti provvisori per l'esercizio n-1, in conformità all'articolo 245, paragrafo 3, del regolamento finanziario.";

 

Articolo 4 ter

 

Adeguamento annuale specifico basato sulla fluttuazione del prezzo del carbonio

 

1.     A decorrere dal 2025 si procede a un adeguamento annuale al rialzo del massimale di spesa per gli stanziamenti d'impegno della rubrica 3 “Risorse naturali e ambiente” e del massimale degli stanziamenti di pagamento per l'esercizio in corso nel caso in cui il prezzo medio del carbonio calcolato nell'anno n-1 sia superiore all'ipotesi iniziale.

 

2.     L'adeguamento annuale al rialzo di cui al paragrafo 1 del presente articolo è equivalente all'importo calcolato moltiplicando la dotazione annuale derivante dalla dotazione finanziaria di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Fondo sociale per il clima, per la percentuale di cui il prezzo medio del carbonio calcolato nell'anno n-1 era superiore all'ipotesi iniziale.»;

Modifica 5

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 3

Testo della Commissione

Modifica

3)

all'articolo 11, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

3)

all'articolo 11, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli importi corrispondenti agli adeguamenti verso l'alto di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, si aggiungono agli importi massimi di cui al primo comma del presente paragrafo.»;

«Gli importi corrispondenti agli adeguamenti verso l'alto di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, all'articolo 4 ter e all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, si aggiungono agli importi massimi di cui al primo comma del presente paragrafo.»;

Modifica 6

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 4

Testo della Commissione

Modifica

4)

l'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

4)

l'allegato I è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE (UE-27)

(milioni di EUR — prezzi 2018)

STANZIAMENTI DI IMPEGNO

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale 2021-2027

1.

Mercato unico, innovazione e agenda digitale

19 712

20 211

19 133

18 633

18 518

18 646

18 473

133 326

2.

Coesione, resilienza e valori

49 741

51 920

52 194

53 954

55 182

56 787

58 809

378 587

2 bis.

Coesione economica, sociale e territoriale

45 411

45 951

46 493

47 130

47 770

48 414

49 066

330 235

2 ter.

Resilienza e valori

4 330

5 969

5 701

6 824

7 412

8 373

9 743

48 352

3.

Risorse naturali e ambiente

55 242

52 214

51 489

[50 617 ]

[51 895 ]

[58 064 ]

[56 947 ]

[376 468 ]

di cui: spese connesse al mercato e pagamenti diretti

38 040

37 544

37 604

36 983

36 373

35 772

35 183

257 499

4.

Migrazione e gestione delle frontiere

2 324

2 947

3 164

3 282

3 672

3 682

3 736

22 807

5.

Sicurezza e difesa

1 700

1 725

1 737

1 754

1 928

2 078

2 263

13 185

6.

Vicinato e resto del mondo

15 309

15 522

14 789

14 056

13 323

12 592

12 828

98 419

7.

Pubblica amministrazione europea

10 021

10 215

10 342

10 454

10 554

10 673

10 843

73 102

di cui: spese amministrative delle istituzioni

7 742

7 878

7 945

7 997

8 025

8 077

8 188

55 852

TOTALE STANZIAMENTI DI IMPEGNO

154 049

154 754

152 848

[152 750 ]

[155 072 ]

[162 522 ]

[163 899 ]

[1 095 894 ]

TOTALE STANZIAMENTI DI PAGAMENTO

156 557

156 322

149 936

[149 936 ]

[152 112 ]

[159 068 ]

[158 722 ]

[1 082 652 ]».

7.

è pronto ad avviare negoziati per migliorare la proposta della Commissione;

o

o o

8.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

(2)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(14)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(15)  GU […] del […], pag. […].

(14)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(15)  GU […] del […], pag. […].


5.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 125/180


P9_TA(2022)0311

Regolamento sulla deforestazione ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 13 settembre 2022, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (COM(2021)0706 — C9-0430/2021 — 2021/0366(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2023/C 125/21)

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

Le foreste sono fonte di numerosi benefici ambientali, economici e sociali, tra cui la produzione di legno e di prodotti forestali non legnosi e l'offerta di servizi ambientali essenziali per l'umanità, poiché ospitano la maggior parte della biodiversità terrestre del pianeta. Conservano funzioni ecosistemiche, contribuiscono a proteggere il sistema climatico, offrono aria pulita e svolgono un ruolo fondamentale per la depurazione dell'acqua e del suolo e per la ritenzione idrica. Le foreste danno sostentamento e reddito a circa un terzo della popolazione mondiale e la loro distruzione ha conseguenze drammatiche sui mezzi di sostentamento delle persone più vulnerabili, comprese le popolazioni indigene e le comunità locali che dipendono fortemente dagli ecosistemi forestali (18). La deforestazione e il degrado forestale riducono i pozzi di assorbimento del carbonio indispensabili e aumentano la probabilità che nuove malattie si diffondano dagli animali all'uomo .

(1)

Le foreste sono fonte di numerosi benefici ambientali, economici e sociali, tra cui la produzione di legno e di prodotti forestali non legnosi e l'offerta di servizi ambientali essenziali per l'umanità, poiché ospitano la maggior parte della biodiversità terrestre del pianeta. Conservano funzioni ecosistemiche, contribuiscono a proteggere il sistema climatico, offrono aria pulita e svolgono un ruolo fondamentale per la depurazione dell'acqua e del suolo e per la ritenzione idrica e il ravvenamento della falda, laddove più di un quarto dei farmaci moderni deriva dalle piante delle foreste tropicali. Le grandi aree forestali fungono da sorgenti di umidità e contribuiscono a prevenire la desertificazione delle regioni continentali . Le foreste danno sostentamento e reddito a circa un terzo della popolazione mondiale e la loro distruzione ha conseguenze drammatiche sui mezzi di sostentamento delle persone più vulnerabili, comprese le popolazioni indigene e le comunità locali che dipendono fortemente dagli ecosistemi forestali (18). La deforestazione, il degrado forestale e la conversione delle aree forestali riducono i pozzi di assorbimento del carbonio indispensabili . La deforestazione, il degrado forestale la conversione delle aree forestali aumentano inoltre i contatti tra gli animali selvatici, gli animali d'allevamento e gli esseri umani, accrescendo così la probabilità che nuove malattie si diffondano e il rischio di nuove epidemie e pandemie .

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)

La deforestazione e il degrado forestale incalzano a un ritmo allarmante. Secondo le stime dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), tra il 1990 e il 2020 sono scomparsi 420 milioni di ettari di foreste, ossia circa il 10 % del totale delle foreste che restano sul pianeta, equivalente a una superficie più estesa di quella dell'Unione europea (19). La deforestazione e il degrado forestale concorrono notevolmente al riscaldamento globale e alla perdita di biodiversità, due delle maggiori sfide ambientali della nostra epoca. E ogni anno il mondo continua a perdere 10 milioni di ettari di foresta.

(2)

La deforestazione, il degrado forestale e la conversione delle aree forestali incalzano a un ritmo allarmante. Secondo le stime dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), tra il 1990 e il 2020 sono scomparsi 420 milioni di ettari di foreste, ossia circa il 10 % del totale delle foreste che restano sul pianeta, equivalente a una superficie più estesa di quella dell'Unione europea (19). La deforestazione, il degrado forestale e la conversione delle aree forestali concorrono notevolmente al riscaldamento globale e alla perdita di biodiversità, due delle maggiori sfide ambientali della nostra epoca. E ogni anno il mondo continua a perdere 10 milioni di ettari di foresta. Anche le foreste sono fortemente colpite dai cambiamenti climatici e sarà necessario far fronte a numerose sfide per garantirne l'adattabilità e la resilienza nei prossimi decenni.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)

Deforestazione e degrado forestale contribuiscono in vari modi alla crisi climatica globale. Innanzitutto aumentano le emissioni di gas a effetto serra attraverso gli incendi boschivi che li accompagnano e che eliminano definitivamente capaci pozzi di assorbimento del carbonio, diminuiscono la resilienza ai cambiamenti climatici e riducono in modo sostanziale la biodiversità dell'area colpita. La deforestazione è responsabile, da sola, dell'11 % delle emissioni di gas a effetto serra (20).

(3)

Deforestazione, degrado forestale e conversione delle aree forestali contribuiscono in vari modi alla crisi climatica globale. Innanzitutto aumentano le emissioni di gas a effetto serra attraverso gli incendi boschivi che li accompagnano e che eliminano definitivamente capaci pozzi di assorbimento del carbonio, diminuiscono la resilienza ai cambiamenti climatici e riducono in modo sostanziale la biodiversità dell'area colpita e la sua resilienza a malattie e parassiti . La deforestazione è responsabile, da sola, dell'11 % delle emissioni di gas a effetto serra (20).

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

Il degrado climatico induce la perdita di biodiversità a livello mondiale e la perdita di biodiversità aggrava i cambiamenti climatici, in una dinamica che lega indissolubilmente i due fenomeni, secondo quanto confermato da studi recenti. La biodiversità aiuta a mitigare i cambiamenti climatici. Insetti, uccelli e mammiferi, nella loro funzione di impollinatori e disseminatori, possono contribuire a stoccare il carbonio in modo più efficiente, direttamente o indirettamente. Le foreste ricostituiscono continuamente le risorse idriche contro la siccità e i suoi effetti deleteri su comunità locali e popolazioni indigene. Una riduzione drastica della deforestazione e del degrado forestale da un lato, e il ripristino sistematico delle foreste e di altri ecosistemi dall'altro, costituiscono insieme la più grande singola possibilità di mitigazione naturale dei cambiamenti climatici.

(4)

Il degrado climatico induce la perdita di biodiversità a livello mondiale e la perdita di biodiversità aggrava i cambiamenti climatici, in una dinamica che lega indissolubilmente i due fenomeni, secondo quanto confermato da studi recenti. La biodiversità e gli ecosistemi sono fondamentali per uno sviluppo resiliente ai cambiamenti climatici (1 bis). Insetti, uccelli e mammiferi, nella loro funzione di impollinatori e disseminatori, possono contribuire a stoccare il carbonio in modo più efficiente, direttamente o indirettamente. Le foreste ricostituiscono continuamente le risorse idriche contro la siccità e i suoi effetti deleteri su comunità locali e popolazioni indigene. Una riduzione drastica della deforestazione, del degrado forestale e della conversione delle aree forestali da un lato, e il ripristino sistematico delle foreste e di altri ecosistemi dall'altro, costituiscono insieme la più grande singola possibilità di mitigazione naturale dei cambiamenti climatici.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)

La biodiversità è essenziale per la resilienza degli ecosistemi e dei loro servizi a livello sia locale che mondiale. Oltre la metà del prodotto interno lordo mondiale dipende dalla natura e dai servizi che fornisce. Tre dei settori economici più importanti — edilizia, agricoltura, settore alimentare e delle bevande — ne sono fortemente dipendenti. Il depauperamento della biodiversità rappresenta una minaccia per i cicli idrologici sostenibili e i sistemi alimentari, mettendo a repentaglio la nostra sicurezza alimentare oltre che la nostra nutrizione. Più del 75 % dei tipi di colture alimentari nel mondo dipendono dall'impollinazione animale. La diversità genetica e i servizi ecosistemici sono fattori di produzione indispensabili per l'industria e le imprese, soprattutto per la produzione di medicinali.

(5)

La biodiversità è essenziale per la resilienza degli ecosistemi e dei loro servizi a livello sia locale che mondiale. Oltre la metà del prodotto interno lordo mondiale dipende dalla natura e dai servizi che fornisce. Tre dei settori economici più importanti — edilizia, agricoltura, settore alimentare e delle bevande — ne sono fortemente dipendenti. Il depauperamento della biodiversità rappresenta una minaccia per i cicli idrologici sostenibili e i sistemi alimentari, mettendo a repentaglio la nostra sicurezza alimentare oltre che la nostra nutrizione. Più del 75 % dei tipi di colture alimentari nel mondo dipendono dall'impollinazione animale. La diversità genetica e i servizi ecosistemici presenti in foreste complesse e rigenerate naturalmente con relazioni simbiotiche sostenute e complesse sono fattori di produzione indispensabili per l'industria e le imprese, soprattutto per la produzione di medicinali , inclusi gli antimicrobici . Inoltre la traspirazione, il processo con cui gli alberi prelevano l'acqua dal suolo e la rilasciano nell'atmosfera attraverso le foglie, è un'importante fonte di acqua per l'atmosfera e si stima che sia responsabile di circa la metà di tutte le precipitazioni. La deforestazione influenza dunque profondamente le precipitazioni e la naturale regolazione dei flussi d'acqua, sia all'interno delle foreste che nelle aree circostanti. L'impatto della deforestazione sul sistema terrestre di riciclaggio dell'acqua rischia di essere tanto devastante quanto la sua incidenza sui cambiamenti climatici.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)

I cambiamenti climatici, la perdita di biodiversità e la deforestazione sono questioni della massima gravità a livello mondiale, che incidono sulla sopravvivenza dell'umanità e sulle condizioni di vita sostenibili sulla Terra. L'accelerazione dei cambiamenti climatici, della perdita di biodiversità e del degrado ambientale, abbinati a esempi tangibili delle ripercussioni devastanti sulla natura, sulle condizioni di vita e sulle economie locali, hanno fatto sì che la transizione verde sia riconosciuta quale obiettivo di equità intergenerazionale fondamentale del nostro tempo.

(6)

I cambiamenti climatici, la perdita di biodiversità e la deforestazione sono questioni della massima gravità a livello mondiale, che incidono sulla sopravvivenza dell'umanità e sulle condizioni di vita sostenibili sulla Terra. L'accelerazione dei cambiamenti climatici, della perdita di biodiversità e del degrado ambientale, abbinati a esempi tangibili delle ripercussioni devastanti sulla natura, sulle condizioni di vita e sulle economie locali, hanno fatto sì che la transizione verde sia riconosciuta quale obiettivo di uguaglianza di genere e di equità intergenerazionale fondamentale del nostro tempo.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis)

Dei 227 attacchi letali nei confronti di attivisti impegnati nella difesa dell'ambiente e del territorio registrati nel 2020, il 70 % degli assassinati stava lavorando per difendere le foreste del mondo dalla deforestazione e dallo sviluppo industriale. Tali attacchi prendono di mira in modo sproporzionato le popolazioni indigene, che sono state l'obiettivo di un terzo degli omicidi registrati nel 2020.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)

Il consumo dell'Unione è un fattore importante di deforestazione e degrado forestale su scala mondiale. Stando alla valutazione d'impatto dell'iniziativa, in assenza di un adeguato intervento normativo il consumo e la produzione nell'UE delle sei materie prime incluse nell'ambito di applicazione (legno, bovini, soia, olio di palma, cacao e caffè) faranno salire la deforestazione a circa 248 000 ettari all'anno entro il 2030.

(7)

Il consumo dell'Unione è un fattore importante di deforestazione , conversione degli ecosistemi naturali, degrado degli ecosistemi naturali e forestale nonché di conversione delle aree forestali su scala mondiale. Stando alla valutazione d'impatto dell'iniziativa, in assenza di un adeguato intervento normativo il consumo e la produzione nell'UE di appena sei materie prime (legno, bovini, soia, olio di palma, cacao e caffè) faranno salire la deforestazione a circa 248 000 ettari all'anno entro il 2030.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)

Per quanto riguarda la situazione delle foreste nell'UE, dalla relazione 2020 sul tema (21) risulta che tra il 1990 e il 2020 la superficie forestale in Europa è aumentata del 9 %, il carbonio stoccato nella biomassa è cresciuto del 50 % e l'offerta di legname del 40 %. Tuttavia, secondo la relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente sullo stato dell'ambiente 2020  (22), meno del 5 % delle aree forestali europee è considerato indisturbato o naturale.

(8)

Per quanto riguarda la situazione delle foreste nell'UE, dalla relazione 2020 sul tema (21) risulta che tra il 1990 e il 2020 la superficie forestale in Europa è aumentata del 9 %, il carbonio stoccato nella biomassa è cresciuto del 50 % e l'offerta di legname del 40 %. Tuttavia, le foreste naturali e antiche sono anche soggette a un'intensificazione della gestione e la loro biodiversità e le loro caratteristiche strutturali uniche sono a rischio. In aggiunta , attualmente meno del 5 % delle aree forestali europee è considerato indisturbato o naturale e i cambiamenti climatici danno origine a minacce che spaziano da fenomeni meteorologici estremi a malattie causate da insetti . Gli ecosistemi forestali devono far fronte a molteplici pressioni generate dalle attività antropiche, le quali comprendono attività che hanno un'incidenza diretta sugli ecosistemi e sugli habitat, ad esempio determinate pratiche di gestione forestale. In particolare, le foreste di età uniforme gestite in modo intensivo possono avere gravi ripercussioni su interi habitat attraverso il taglio a raso e la rimozione del legno mortos  (22) .

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)

Nel 2019 la Commissione ha adottato diverse iniziative per far fronte alle crisi ambientali mondiali, tra cui azioni specifiche sulla deforestazione. Nella comunicazione «Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta» (23), la Commissione ha riconosciuto la priorità di ridurre l'impronta del consumo unionale sul suolo e incoraggia i cittadini a consumare prodotti provenienti da catene di approvvigionamento che non contribuiscano alla deforestazione. Nella comunicazione dell'11 dicembre 2019 intitolata «Il Green Deal europeo» (24) la Commissione ha illustrato una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'UE in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra, in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse e in cui nessuno e nessun luogo sarà lasciato indietro. La strategia mira a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione e proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Il Green Deal europeo intende assicurare ai cittadini e alle generazioni future, tra l'altro, aria fresca, acqua pulita, suolo sano e biodiversità. A tal fine, la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 (25), la strategia «Dal produttore al consumatore» (26), la strategia forestale dell'UE (27), il piano d'azione dell'UE sull'inquinamento zero (28) e altre strategie pertinenti (29) elaborate nell'ambito del Green Deal europeo evidenziano ulteriormente l'importanza dell'azione in materia di protezione e resilienza delle foreste. In particolare, la strategia dell'UE sulla biodiversità intende proteggere la natura e invertire il degrado degli ecosistemi. Infine, la strategia dell'UE per la bioeconomia (30) rafforza la protezione dell'ambiente e degli ecosistemi, rispondendo alla domanda crescente di risorse alimentari, mangimi, energie, materiali e prodotti e cercando nuove modalità di produzione e consumo.

(9)

Nel 2019 la Commissione ha adottato diverse iniziative per far fronte alle crisi ambientali mondiali, tra cui azioni specifiche sulla deforestazione. Nella comunicazione «Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta» (23), la Commissione ha riconosciuto la priorità di ridurre l'impronta del consumo unionale sul suolo e incoraggia i cittadini a consumare prodotti provenienti da catene di approvvigionamento che non contribuiscano alla deforestazione. Nella comunicazione dell'11 dicembre 2019 intitolata «Il Green Deal europeo» (24) la Commissione ha illustrato una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'UE in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva fondata sul libero scambio sostenibile e basato su regole che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra, in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse e in cui nessuno e nessun luogo sarà lasciato indietro. La strategia mira a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione e proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Il Green Deal europeo intende assicurare ai cittadini e alle generazioni future, tra l'altro, aria fresca, acqua pulita, suolo sano e biodiversità. A tal fine, la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 (25), la strategia «Dal produttore al consumatore» (26), la strategia forestale dell'UE (27), il piano d'azione dell'UE sull'inquinamento zero (28) e altre strategie pertinenti (29) elaborate nell'ambito del Green Deal europeo evidenziano ulteriormente l'importanza dell'azione in materia di protezione e resilienza delle foreste. In particolare, la strategia dell'UE sulla biodiversità intende proteggere la natura e invertire il degrado degli ecosistemi. Infine, la strategia dell'UE per la bioeconomia (30) rafforza la protezione dell'ambiente e degli ecosistemi, rispondendo alla domanda crescente di risorse alimentari, mangimi, energie, materiali e prodotti e cercando nuove modalità di produzione e consumo.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)

Gli Stati membri hanno ripetutamente espresso preoccupazione per il persistere della deforestazione. Hanno sottolineato che, poiché le politiche e azioni attuali a livello mondiale dirette a conservare, ripristinare e gestire in modo sostenibile le foreste non bastano ad arrestare la deforestazione e il degrado forestale, è necessaria un'azione più incisiva dell'Unione che contribuisca più efficacemente a conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata nel 2015 da tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite. Il Consiglio ha sostenuto specificamente la Commissione quando ha annunciato, nella comunicazione «Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta», l'intenzione di valutare misure regolamentari e non regolamentari addizionali e presentare proposte in merito (31).

(10)

Gli Stati membri hanno ripetutamente espresso preoccupazione per il persistere della deforestazione. Hanno sottolineato che, poiché le politiche e azioni attuali a livello mondiale dirette a conservare, ripristinare e gestire in modo sostenibile le foreste non bastano ad arrestare la deforestazione, il degrado forestale , la conversione delle aree forestali e la perdita di biodiversità , è necessaria un'azione più incisiva dell'Unione che contribuisca più efficacemente a conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata nel 2015 da tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite . La Commissione e gli Stati membri si sono inoltre impegnati a favore del decennio d'azione delle Nazioni Unite per gli OSS, del decennio delle Nazioni Unite per il ripristino dell'ecosistema e del decennio delle Nazioni Unite dell'agricoltura familiare . Il Consiglio ha sostenuto specificamente la Commissione quando ha annunciato, nella comunicazione «Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta», l'intenzione di valutare misure regolamentari e non regolamentari addizionali e presentare proposte in merito (31).

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)

Il Parlamento europeo ha sottolineato che la distruzione progressiva delle foreste nel mondo è legata in larga misura all'espansione della produzione agricola, in particolare alla conversione delle aree forestali in terreni agricoli destinati alla produzione di una serie di prodotti e materie prime di alto consumo. Il 22 ottobre 2020 il Parlamento ha adottato una risoluzione (32) a norma dell'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in cui chiede alla Commissione di presentare, sulla base dell'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, una proposta relativa a un «quadro giuridico dell'UE per fermare e invertire la deforestazione globale imputabile all'UE».

(11)

Il Parlamento europeo ha sottolineato che la distruzione , il degrado e la conversione progressivi delle foreste e degli ecosistemi naturali nel mondo , nonché le violazioni dei diritti umani, sono legati in larga misura all'espansione della produzione agricola, in particolare alla conversione delle aree forestali in terreni agricoli destinati alla produzione di una serie di prodotti e materie prime di alto consumo. Il 22 ottobre 2020 il Parlamento ha adottato una risoluzione (32) a norma dell'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in cui chiede alla Commissione di presentare, sulla base dell'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, una proposta relativa a un «quadro giuridico dell'UE per fermare e invertire la deforestazione globale imputabile all'UE» basato sull'obbligo di diligenza .

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)

La lotta contro la deforestazione e il degrado forestale è una parte importante del pacchetto di misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e rispettare l'impegno assunto dall'Unione con il Green Deal europeo e l'accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici (33), nonché l'impegno giuridicamente vincolante, assunto con la normativa dell'UE sul clima, di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 e ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.

(12)

La lotta contro la deforestazione , la conversione degli ecosistemi naturali, il degrado degli ecosistemi naturali e forestale e la conversione delle aree forestali è una parte importante del pacchetto di misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e rispettare l'impegno assunto dall'Unione con il Green Deal europeo e l'accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici (33), nonché l'ottavo programma di azione per l'ambiente adottato con la decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio  (33 bis) e l'impegno giuridicamente vincolante, assunto con la normativa dell'UE sul clima, di conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050 e ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis)

La lotta contro la deforestazione, il degrado forestale e la conversione delle aree forestali è inoltre una parte importante del pacchetto di misure necessarie per combattere la perdita di biodiversità e rispettare gli impegni assunti dall'Unione nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, del Green Deal europeo, della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 e degli obiettivi di ripristino della natura dell'UE.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 ter)

Le foreste primarie sono uniche e insostituibili. Le piantagioni forestali e le foreste piantate sono meno ricche di biodiversità e la tutela ambientale che assicurano è inferiore a quella fornita dalle foreste primarie e naturali. È dunque opportuno distinguere chiaramente i diversi tipi di foreste nel quadro dell'attuazione del presente regolamento.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis)

La lotta contro la deforestazione, il degrado forestale, la conversione delle aree forestali nonché la conversione e il degrado di altri ecosistemi passa anche per la sensibilizzazione dei consumatori in merito a modelli di consumo più sani e con una minore impronta ambientale.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 ter)

Le proteine vegetali destinate all'alimentazione del bestiame contribuiscono notevolmente alla deforestazione, al degrado forestale e alla conversione delle aree forestali e di altri ecosistemi a livello mondiale. La deforestazione e la conversione di altri ecosistemi possono essere contrastate in particolare riducendo la dipendenza dell'Unione dalle proteine vegetali importate e promuovendo le proteine vegetali di origine locale e sostenibile. Il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento deve essere accompagnato da un aumento dell'autonomia proteica e dall'attuazione di una strategia dell'Unione in materia di proteine vegetali.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)

Tra il 1990 e il 2008 l'Unione ha importato e consumato un terzo dei prodotti agricoli scambiati a livello mondiale e associati alla deforestazione. Il consumo dell'Unione in tale periodo è all'origine del 10 % della deforestazione mondiale associata alla produzione di beni o servizi. Anche se la percentuale è in calo, il consumo unionale è responsabile di una quota smisurata di deforestazione. L'Unione dovrà quindi adottare misure per ridurre al minimo la deforestazione e il degrado forestale nel mondo causati dal consumo di determinate materie prime e prodotti, cercando di ridurre il proprio contributo alle emissioni di gas a effetto serra e alla perdita di biodiversità a livello mondiale, nonché di promuovere modelli di produzione e consumo sostenibili nel proprio interno e nel mondo. Per ottenere il massimo risultato la politica dell'Unione dovrà puntare a influenzare il mercato globale, non solo le catene di approvvigionamento dell'Unione. Al riguardo sono fondamentali i partenariati e una cooperazione internazionale efficace con i paesi produttori e consumatori.

(14)

Tra il 1990 e il 2008 l'Unione ha importato e consumato un terzo dei prodotti agricoli scambiati a livello mondiale e associati alla deforestazione. Il consumo dell'Unione in tale periodo è all'origine del 10 % della deforestazione mondiale associata alla produzione di beni o servizi. Anche se la percentuale è in calo, il consumo unionale è responsabile di una quota smisurata di deforestazione. L'Unione dovrà quindi adottare misure per ridurre al minimo la deforestazione, il degrado forestale e la conversione delle aree forestali nel mondo causati dal consumo di determinate materie prime e prodotti, cercando di ridurre il proprio contributo alle emissioni di gas a effetto serra e alla perdita di biodiversità a livello mondiale, nonché di promuovere modelli di produzione e consumo sostenibili nel proprio interno e nel mondo. Per ottenere il massimo risultato la politica dell'Unione dovrà puntare a influenzare il mercato globale, non solo le catene di approvvigionamento dell'Unione. Al riguardo sono fondamentali i partenariati e una cooperazione internazionale efficace , compresi gli accordi di libero scambio (ALS), con i paesi produttori e consumatori.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)

Fermare la deforestazione e il degrado forestale è parte essenziale degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS). Il presente regolamento dovrebbe contribuire in particolare al conseguimento degli obiettivi relativi all'uso sostenibile dell'ecosistema terrestre (OSS 15), all'azione per il clima (SDG 13), al consumo e alla produzione responsabili (SDG 12), all'eliminazione della fame (SDG 2) e alla salute e al benessere (SDG 3). L'obiettivo 15.2 di fermare la deforestazione entro il 2020 non è stato raggiunto, a riprova dell'urgenza di un'azione ambiziosa ed efficace.

(15)

Fermare la deforestazione, il degrado forestale , la conversione delle aree forestali nonché la conversione e il degrado di altri ecosistemi è parte essenziale degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS). Il presente regolamento dovrebbe contribuire in particolare al conseguimento degli obiettivi relativi all'uso sostenibile dell'ecosistema terrestre (OSS 15), all'azione per il clima (SDG 13), al consumo e alla produzione responsabili (SDG 12), all'eliminazione della fame (SDG 2) e alla salute e al benessere (SDG 3). L'obiettivo 15.2 di fermare la deforestazione entro il 2020 non è stato raggiunto, a riprova dell'urgenza di un'azione ambiziosa ed efficace.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)

Il presente regolamento dovrebbe rispondere alla dichiarazione dei leader di Glasgow del 2021 sulle foreste e l'uso del suolo (37) che riconosce che per conseguire gli obiettivi in materia di uso del suolo, clima, biodiversità e gli obiettivi di sviluppo sostenibile, sia a livello mondiale che nazionale, saranno necessarie ulteriori azioni trasformative nei settori interconnessi della produzione e del consumo sostenibili; sviluppo delle infrastrutture; commercio, finanza e investimenti; e sostegno ai piccoli proprietari terrieri, ai popoli indigeni e alle comunità locali. I firmatari della dichiarazione hanno sottolineato che intensificheranno gli sforzi comuni volti ad agevolare le politiche commerciali e di sviluppo, a livello internazionale e nazionale, che promuovono lo sviluppo sostenibile e la produzione e il consumo sostenibili di materie prime, che operano a vantaggio reciproco dei paesi e che non causano la deforestazione e il degrado del suolo.

(17)

Il presente regolamento dovrebbe rispondere alla dichiarazione dei leader di Glasgow del 2021 sulle foreste e l'uso del suolo (37) che riconosce che per conseguire gli obiettivi in materia di uso del suolo, clima, biodiversità e gli obiettivi di sviluppo sostenibile, sia a livello mondiale che nazionale, saranno necessarie ulteriori azioni trasformative nei settori interconnessi della produzione e del consumo sostenibili; sviluppo delle infrastrutture; commercio, finanza e investimenti; e sostegno ai piccoli proprietari terrieri, ai popoli indigeni e alle comunità locali. I firmatari si sono impegnati ad arrestare e invertire la perdita delle foreste e il degrado del suolo entro il 2030 e hanno sottolineato che intensificheranno gli sforzi comuni volti ad agevolare le politiche commerciali e di sviluppo, a livello internazionale e nazionale, che promuovono lo sviluppo sostenibile e la produzione e il consumo sostenibili di materie prime, che operano a vantaggio reciproco dei paesi.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)

In quanto parte dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), l'Unione si è impegnata a promuovere un sistema commerciale multilaterale universale, basato su regole, aperto, trasparente, prevedibile, inclusivo, non discriminatorio ed equo nell'ambito dell'OMC, nonché una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva. Il campo di applicazione del presente regolamento comprende pertanto materie prime e prodotti sia fabbricati nell'Unione sia importati nell'Unione.

(18)

In quanto parte dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), l'Unione si è impegnata a promuovere un sistema commerciale multilaterale universale, basato su regole, aperto, trasparente, prevedibile, inclusivo, non discriminatorio ed equo nell'ambito dell'OMC, nonché una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva. Qualsiasi misura introdotta dall'Unione che incida sugli scambi deve essere conforme all'OMC. Inoltre, tutte le misure introdotte dall'Unione che incidono sugli scambi devono tenere conto della possibile risposta dei partner commerciali dell'Unione e garantire che l'applicazione della misura non sia indebitamente restrittiva né perturbatrice degli scambi, tenendo presente che la conservazione delle risorse naturali esauribili riveste un interesse prevalente. Il campo di applicazione del presente regolamento comprende pertanto materie prime e prodotti sia fabbricati nell'Unione sia importati nell'Unione ed è incentrato sulle materie prime e sui prodotti che rischiano maggiormente di provocare deforestazione, degrado forestale e conversione delle foreste .

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 bis)

Le sfide che il mondo si trova ad affrontare in termini di cambiamenti climatici e perdita di biodiversità possono essere affrontate soltanto con un'azione globale. L'Unione dovrebbe essere un attore forte a livello mondiale, sia dando l'esempio sia assumendo un ruolo guida nella cooperazione internazionale, onde creare un sistema multilaterale aperto ed equo in cui il commercio sostenibile funga da fattore chiave della transizione verde per contrastare i cambiamenti climatici e invertire la perdita di biodiversità.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)

Il presente regolamento fa inoltre seguito alla comunicazione «Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva» (38) in cui la Commissione afferma che di fronte alle nuove sfide interne ed esterne e, più in particolare, a un nuovo modello di crescita più sostenibile, quale definito dal Green Deal europeo e dalla strategia digitale europea, l'UE necessita di una nuova strategia di politica commerciale, che sostenga il conseguimento dei suoi obiettivi di politica interna ed esterna e promuova una maggiore sostenibilità, in linea con l'impegno di attuare pienamente gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. La politica commerciale deve svolgere appieno il suo ruolo nella ripresa dalla pandemia di COVID-19 , nelle trasformazioni verde digitale dell'economia nella creazione di un'Europa più resiliente nel mondo .

(19)

Il presente regolamento fa inoltre seguito alla comunicazione «Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva» (38) in cui la Commissione afferma che di fronte alle nuove sfide interne ed esterne e, più in particolare, a un nuovo modello di crescita più sostenibile, quale definito dal Green Deal europeo e dalla strategia digitale europea, l'UE necessita di una nuova strategia di politica commerciale, che sostenga il conseguimento dei suoi obiettivi di politica interna ed esterna e promuova una maggiore sostenibilità, in linea con l'impegno di attuare pienamente gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Il commercio e la cooperazione internazionale possono essere strumenti importanti per consolidare standard più elevati di sostenibilità , con particolare riferimento ai settori legati alle foreste alle catene del valore da esse derivate. Tuttavia, la valutazione degli accordi di libero scambio vigenti ha dimostrato che in alcuni casi vi sono carenze nell'attuazione nell'applicazione degli accordi commerciali esistenti e che è necessario razionalizzare le politiche commerciali e di investimento dell'Unione per affrontare in modo più efficace la sfida della deforestazione a livello mondiale .

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 bis)

Al fine di rilanciare i lavori dell'Unione sugli accordi di libero scambio, garantire condizioni di parità per le imprese dell'Unione e rispettare gli impegni assunti dall'Unione nel quadro dell'accordo di Parigi e della convenzione sulla diversità biologica, che chiedono la protezione delle foreste, la politica commerciale dell'Unione dovrebbe concentrarsi sull'attuazione e sull'applicazione degli accordi commerciali vigenti, nonché sulla conduzione di negoziati e sulla conclusione di nuovi accordi commerciali che includano disposizioni rigorose, vincolanti e applicabili in materia di sviluppo sostenibile.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Considerando 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 ter)

È opportuno integrare nei mandati negoziali solide clausole sulla deforestazione, il degrado forestale, la conversione delle foreste nonché la conversione e il degrado degli altri ecosistemi, e andrebbero altresì inclusi parametri di riferimento sostenibili per le materie prime interessate ai fini della concessione di nuove preferenze commerciali.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Considerando 19 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 quater)

L'eventuale partenariato o cooperazione con un partner commerciale dovrebbe sempre consentire la piena partecipazione di tutti i portatori di interessi, tra cui la società civile, le popolazioni indigene, le comunità locali, le autorità locali e il settore privato, segnatamente le PMI e i piccoli proprietari terrieri, tenendo conto dell'autonomia delle parti sociali.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Considerando 19 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 quinquies)

Le disposizioni in materia di appalti pubblici negli accordi di libero scambio dovrebbero tenere conto della condotta in campo sociale, ambientale e responsabile delle imprese.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Considerando 19 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 sexies)

Il presente regolamento dovrebbe essere accompagnato da solidi accordi di partenariato basati sugli scambi e sulla cooperazione con i principali paesi produttori delle materie prime e dei prodotti interessati, tenendo conto degli interessi specifici dei piccoli proprietari terrieri e delle comunità locali.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)

Il presente regolamento dovrebbe essere complementare ad altre misure proposte nella comunicazione della Commissione «Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta» (39), in particolare quelle intese a: 1) collaborare con i paesi produttori per aiutarli ad affrontare le cause profonde della deforestazione, quali una governance debole, l'applicazione inefficace della legge e la corruzione; 2) rafforzare la cooperazione internazionale con i principali paesi consumatori per promuovere l'adozione di misure analoghe in modo da evitare che prodotti provenienti dalle catene di approvvigionamento associate alla deforestazione e al degrado forestale siano immessi sui loro mercati.

(20)

Il presente regolamento dovrebbe essere complementare ad altre misure proposte nella comunicazione della Commissione «Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta» (39), in particolare quelle intese a: 1) collaborare con i paesi produttori per aiutarli ad affrontare le cause profonde della deforestazione, quali una governance debole, l'applicazione inefficace della legge e la corruzione; 2) rafforzare la cooperazione internazionale con i principali paesi consumatori attraverso, tra le altre azioni, la promozione di accordi commerciali che includano disposizioni riguardanti la conservazione delle foreste e incoraggino un commercio di prodotti agricoli e forestali a deforestazione zero e l'adozione di misure analoghe in modo da evitare che prodotti provenienti dalle catene di approvvigionamento associate alla deforestazione, al degrado forestale e alla conversione delle foreste siano immessi sui loro mercati.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 bis)

Il presente regolamento dovrebbe rispettare il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo e servire pertanto a promuovere e agevolare la cooperazione con i paesi in via di sviluppo, in particolare con i paesi meno sviluppati (PMS), attraverso la fornitura di assistenza tecnica e finanziaria, nonché lo scambio di informazioni e di buone pratiche per quanto riguarda la protezione, la conservazione e l'uso sostenibile delle foreste, riconoscendo in particolare le iniziative di sostenibilità realizzate dal settore privato.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Considerando 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 ter)

A seconda del paese in via di sviluppo interessato e della sua situazione ambientale, sociale ed economica generale, dovrebbe essere preso in considerazione un approccio integrale alla sostenibilità, tenendo conto della dimensione ambientale e di quella sociale ed economica, in particolare quando si fa riferimento ai PMS. Le misure dell'Unione non dovrebbero comportare un'erosione del reddito per le popolazioni vulnerabili, la perdita di posti di lavoro o una regressione nei risultati dei paesi in via di sviluppo e dovrebbero evitare di incentivare le attività illegali, molte delle quali sono legate alla criminalità organizzata transnazionale e i cui effetti sono ancora più disastrosi per l'ambiente e la società. Si dovrebbe inoltre tenere adeguatamente conto dell'impatto negativo della pandemia di COVID-19 sui progressi compiuti verso il conseguimento degli OSS, in particolare dell'impatto sproporzionato della pandemia sui poveri e sui soggetti vulnerabili, nonché sull'occupazione e sulle disuguaglianze.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)

La Commissione dovrebbe continuare a lavorare in partenariato con i paesi produttori e, più in generale, in collaborazione con le organizzazioni e gli organismi internazionali; dovrebbe rafforzare il sostegno e gli incentivi per quanto riguarda la protezione delle foreste e la transizione verso una produzione a deforestazione zero, il riconoscimento del ruolo delle popolazioni indigene, il miglioramento della governance e della proprietà fondiaria, rafforzando l'applicazione della legge e promuovendo la gestione sostenibile delle foreste, l'agricoltura resiliente ai cambiamenti climatici, l'intensificazione e la diversificazione sostenibili , l'agroecologia e l'agrosilvicoltura. A tal fine, dovrebbe riconoscere il ruolo delle popolazioni indigene nella protezione delle foreste. In base all'esperienza e agli insegnamenti tratti dalle iniziative in corso, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero collaborare con i paesi produttori, su loro richiesta, per sfruttare le molteplici funzionalità delle foreste, sostenerli nella transizione verso una gestione sostenibile delle foreste e affrontare le sfide globali rispondendo nel contempo alle esigenze locali e prestando attenzione alle sfide cui devono far fronte i piccoli proprietari, in linea con la comunicazione «Intensificare l'azione per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta». L'approccio basato sul partenariato dovrebbe aiutare i paesi produttori a proteggere, ripristinare e utilizzare in modo sostenibile le foreste, contribuendo in tal modo all'obiettivo del presente regolamento di ridurre la deforestazione e il degrado forestale.

(21)

In coordinamento con gli Stati membri, la Commissione dovrebbe continuare a lavorare in partenariato con i paesi produttori e, più in generale, in collaborazione con le organizzazioni e gli organismi internazionali nonché con i pertinenti soggetti interessati attivi in loco ; dovrebbe rafforzare il sostegno e gli incentivi per quanto riguarda la protezione e il ripristino delle foreste e la transizione verso una produzione a deforestazione zero, il riconoscimento e il rafforzamento del ruolo e dei diritti delle popolazioni indigene e delle comunità locali , il miglioramento della governance e della proprietà fondiaria, del diritto al consenso libero, previo e informato, rafforzando l'applicazione della legge e promuovendo la gestione sostenibile delle foreste rispettosa della natura, sulla base di indicatori e soglie, l'ecoturismo , l'agricoltura resiliente ai cambiamenti climatici, la diversificazione, l'agroecologia e l'agrosilvicoltura. A tal fine, dovrebbe riconoscere appieno il ruolo e i diritti delle popolazioni indigene e delle comunità locali nella protezione delle foreste. In base all'esperienza e agli insegnamenti tratti dalle iniziative in corso, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero collaborare con i paesi produttori, su loro richiesta, e affrontare le sfide globali rispondendo nel contempo alle esigenze locali e prestando attenzione alle sfide cui devono far fronte i piccoli proprietari, in linea con la comunicazione «Intensificare l'azione per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta». Tutte le norme e tutti i requisiti dovrebbero cercare di ridurre al minimo l'onere per i piccoli proprietari terrieri di paesi terzi e cercare di evitare ostacoli al loro accesso al mercato dell'Unione e al commercio internazionale. L'approccio basato sul partenariato dovrebbe aiutare i paesi produttori a proteggere, ripristinare e utilizzare in modo sostenibile le foreste, contribuendo in tal modo all'obiettivo del presente regolamento di ridurre la deforestazione, il degrado forestale e  la conversione delle foreste nonché di promuovere il ripristino delle foreste, anche attraverso l'uso delle tecnologie digitali e delle informazioni geospaziali .

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 bis)

Il presente regolamento riconosce l'importanza economica delle esportazioni di materie prime per i paesi terzi nonché le sfide specifiche cui i piccoli proprietari terrieri, in particolare le donne, possono far fronte. Dato che la percentuale di piccoli proprietari terrieri impegnati nella produzione delle materie prime in questione può essere molto elevata, occorre prestare particolare attenzione alle sfide che i piccoli proprietari terrieri dovranno affrontare con l'attuazione del presente regolamento. È fondamentale che gli operatori che acquistano da piccoli proprietari terrieri forniscano tempestivamente un sostegno finanziario e tecnico che aiuti i piccoli proprietari terrieri a soddisfare i nuovi requisiti di accesso al mercato dell'Unione. Per favorire l'adozione di pratiche sostenibili, come l'agroecologia e la gestione delle foreste a livello di comunità, l'Unione dovrebbe affrontare le cause dirette e indirette della deforestazione, compresa la povertà, promuovendo un reddito adeguato per i piccoli proprietari terrieri che producono merci esportate nell'Unione e garantendo risorse sufficienti per aiutare specificamente i piccoli proprietari terrieri di paesi terzi a conformarsi alle prescrizioni del presente regolamento e agevolarne l'accesso al mercato dell'Unione. Nel contempo, l'istituzione di un sistema credibile di tracciabilità può conferire poteri ai piccoli agricoltori, in quanto permette di evitare il mancato pagamento dei premi di sostenibilità promessi e consente di effettuare pagamenti elettronici ai produttori attraverso il sistema nazionale di tracciabilità, contrastando così le frodi e consentendo alle autorità locali di raccogliere informazioni sul numero di parcelle agricole e di controllare il numero di agricoltori.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)

Un'altra importante azione annunciata nella comunicazione è l'istituzione dell'osservatorio dell'UE su deforestazione, degrado delle foreste, cambiamenti della copertura forestale del pianeta e fattori associati («osservatorio dell'UE»), proposto dalla Commissione per monitorare meglio i cambiamenti della copertura forestale mondiale e i fattori da cui hanno origine. A partire dagli strumenti di monitoraggio esistenti, tra cui i prodotti Copernicus, l'osservatorio dell'UE faciliterà l'accesso alle informazioni sulle catene di approvvigionamento per gli enti pubblici, i consumatori e le imprese, fornendo dati e informazioni di facile comprensione che collegano la deforestazione, il degrado forestale e i cambiamenti della copertura forestale mondiale alla domanda/al commercio dell'UE di materie prime e prodotti. L'osservatorio dell'UE sosterrà direttamente l'attuazione del presente regolamento fornendo prove scientifiche in relazione alla deforestazione e al degrado forestale a livello mondiale e al commercio associato. L'osservatorio dell'UE collaborerà strettamente con le organizzazioni internazionali competenti, gli istituti di ricerca e i paesi terzi.

(22)

Un'altra importante azione annunciata nella comunicazione è l'istituzione dell'osservatorio dell'UE su deforestazione, degrado delle foreste, cambiamenti della copertura forestale del pianeta e fattori associati («osservatorio dell'UE»), proposto dalla Commissione per monitorare meglio i cambiamenti della copertura forestale mondiale e i fattori da cui hanno origine. A partire dagli strumenti di monitoraggio esistenti, tra cui i prodotti Copernicus e altre fonti pubblicamente o privatamente disponibili , l'osservatorio dell'UE faciliterà l'accesso alle informazioni sulle catene di approvvigionamento per gli enti pubblici, i consumatori e le imprese, fornendo dati e informazioni di facile comprensione che collegano la deforestazione, il degrado forestale e i cambiamenti della copertura forestale mondiale alla domanda/al commercio dell'UE di materie prime e prodotti. L'osservatorio dell'UE sosterrà direttamente l'attuazione del presente regolamento fornendo prove scientifiche in relazione alla deforestazione e al degrado forestale a livello mondiale e al commercio associato. L'osservatorio dell'UE dovrebbe disporre di risorse stabili e sufficienti e dovrebbe partecipare alla creazione di un sistema di allarme rapido per gli operatori, i commercianti, la società civile e le autorità competenti laddove l'analisi della copertura forestale riveli un'attività di deforestazione o di degrado forestale. Al fine di agevolare l'attuazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe altresì valutare in che modo l'osservatorio dell'UE possa contribuire all'analisi delle pertinenti normative nei paesi produttori, ivi compresi i diritti fondiari e il diritto procedurale di fornire il proprio consenso libero, previo e informato. L'osservatorio dell'UE collaborerà strettamente con le organizzazioni internazionali competenti, gli istituti di ricerca , le organizzazioni non governative, gli operatori e i paesi terzi. Collaborerà altresì con le autorità competenti degli Stati membri per centralizzare i dati e i risultati dei controlli che effettuano sul posto.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23)

Il quadro legislativo vigente dell'UE verte sulla lotta al disboscamento illegale e al relativo commercio di legname e non affronta direttamente la deforestazione. Esso è costituito dal regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (40), e dal regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (41). Entrambi i regolamenti sono stati oggetto di un controllo dell'adeguatezza che ha stabilito che, sebbene la legislazione abbia avuto un impatto positivo sulla governance delle foreste, gli obiettivi dei due regolamenti, vale a dire limitare il disboscamento illegale e il relativo commercio e ridurre il consumo di legname di provenienza illegale nell'UE , non sono stati raggiunti  (42) e si è concluso che non basta concentrarsi esclusivamente sulla legalità del legname per conseguire gli obiettivi fissati .

(23)

Il quadro vigente dell'UE sulle foreste è il piano d'azione dell'UE per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale, che verte sulla lotta al disboscamento illegale e al relativo commercio di legname e non affronta direttamente la deforestazione. Esso è costituito dal regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (40), e dal regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (41) , che dà attuazione agli accordi volontari di partenariato (AVP) . L'efficacia e l'attuazione dei due regolamenti sono state sottoposte a un controllo dell'adeguatezza , dal quale è emerso che, sebbene entrambi abbiano ottenuto un certo successo, una serie di problemi di attuazione ha frenato i progressi verso il pieno conseguimento dei loro obiettivi. L'applicazione e il funzionamento del regime di dovuta diligenza a norma del regolamento (UE) n. 995/2010, da un lato, e il numero limitato di paesi coinvolti nel processo AVP , solo uno dei quali dispone sinora di un sistema di licenze operativo (Indonesia), dall'altro, hanno ridotto l'efficacia in relazione al conseguimento dell'obiettivo del consumo di legname di provenienza illegale nell'UE .

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24)

I dati disponibili confermano che una quota considerevole della deforestazione in atto è legale secondo le norme vigenti nei paesi di produzione. Una relazione (43) recente stima a circa il 30 % la deforestazione legale destinata all'agricoltura commerciale nei paesi tropicali tra il 2013 e il 2019. Le informazioni disponibili tendono a concentrarsi sui paesi con una governance debole: la percentuale globale di deforestazione illegale potrebbe essere inferiore ma risulta in modo chiaro che se non si tiene conto della deforestazione legale nel paese di produzione l'efficacia delle misure politiche è compromessa.

(24)

I dati disponibili confermano che una quota considerevole della deforestazione in atto è legale secondo le norme vigenti nei paesi di produzione. Una relazione (43) recente stima a circa il 30 % la deforestazione legale destinata all'agricoltura commerciale nei paesi tropicali tra il 2013 e il 2019. Le informazioni disponibili tendono a concentrarsi sui paesi con una governance debole: la percentuale globale di deforestazione illegale potrebbe essere inferiore ma risulta in modo chiaro che se non si tiene conto della deforestazione legale nel paese di produzione l'efficacia delle misure in tale settore è compromessa.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25)

La valutazione d'impatto delle possibili misure politiche per combattere la deforestazione e il degrado forestale causati dall'Unione, le conclusioni del Consiglio e la risoluzione del Parlamento europeo del 2020 individuano chiaramente la necessità di considerare la deforestazione e il degrado forestale i criteri guida delle misure future dell'Unione. Il nuovo quadro giuridico dell'Unione dovrebbe affrontare la questione della legalità e chiedersi se la produzione di materie prime e prodotti interessati sia a deforestazione zero.

(25)

La valutazione d'impatto delle possibili misure politiche per combattere la deforestazione e il degrado forestale causati dall'Unione, le conclusioni del Consiglio e la risoluzione del Parlamento europeo del 2020 individuano chiaramente la necessità di considerare la deforestazione e il degrado forestale i criteri guida delle misure future dell'Unione. Concentrarsi solo sulla legalità potrebbe potenzialmente incoraggiare una corsa al ribasso nei paesi fortemente dipendenti dalle esportazioni agricole. Tali paesi potrebbero essere tentati di ridurre la loro tutela dell'ambiente al fine di agevolare l'accesso dei loro prodotti al mercato dell'Unione. Il nuovo quadro giuridico dell'Unione dovrebbe affrontare la questione della legalità e chiedersi se la produzione di materie prime e prodotti interessati sia a deforestazione zero e se sia stata garantita la tutela dei diritti di proprietà fondiaria delle popolazioni indigene e locali .

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26)

La definizione di «a deforestazione zero» dovrebbe essere abbastanza ampia da coprire sia la deforestazione che il degrado forestale, dovrebbe dare chiarezza giuridica ed essere misurabile con dati quantitativi, oggettivi e riconosciuti a livello internazionale.

(26)

La definizione di «a deforestazione zero» dovrebbe essere abbastanza ampia da coprire la deforestazione, il degrado forestale e la conversione delle foreste , dovrebbe dare chiarezza giuridica ed essere misurabile con dati quantitativi, oggettivi e riconosciuti a livello internazionale.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27)

Il regolamento dovrebbe applicarsi alle materie prime il cui consumo nell'Unione è il più rilevante in termini di cause della deforestazione e del degrado forestale a livello mondiale e per le quali un intervento strategico dell'Unione potrebbe apportare i benefici più alti per valore unitario di scambio. Nello studio a sostegno della valutazione d'impatto si è esaminata attentamente la letteratura scientifica, in particolare le fonti primarie che stimano l'impatto del consumo dell'UE sulla deforestazione globale e ne collegano l'impronta a materie prime specifiche, passando poi a controlli incrociati tramite ampie consultazioni con i portatori di interessi. Da tale processo è risultato un primo elenco di otto materie prime. Il legno è stato incluso direttamente nell'ambito di applicazione in quanto già contemplato nel regolamento Legno. L'elenco delle materie prime è stato poi ridotto in fase di valutazione d'impatto, in cui un'analisi dell'efficienza ha confrontato gli ettari di deforestazione legati ai consumo dell'UE, stimati in un documento di ricerca recente  (44) , con il valore medio delle importazioni di ciascuna di queste materie prime nell'UE. Stando al suddetto documento di ricerca , sei delle otto materie prime che vi sono analizzate costituiscono la quota più alta di deforestazione imputabile all'UE: olio di palma (33,95  %), soia (32,83  %), legno (8,62  %), cacao (7,54  %), caffè (7,01  %) e carni bovine (5,01  %).

(27)

Il regolamento dovrebbe applicarsi alle materie prime il cui consumo nell'Unione è il più rilevante in termini di cause della deforestazione, del degrado forestale e della conversione delle foreste a livello mondiale e per le quali un intervento strategico dell'Unione potrebbe apportare i benefici più alti per valore unitario di scambio. Nello studio a sostegno della valutazione d'impatto si è esaminata attentamente la letteratura scientifica, in particolare le fonti primarie che stimano l'impatto del consumo dell'UE sulla deforestazione globale e ne collegano l'impronta ambientale a materie prime specifiche, passando poi a controlli incrociati tramite ampie consultazioni con i portatori di interessi. Da tale processo è risultato un primo elenco di materie prime. Il legno è stato incluso direttamente nell'ambito di applicazione in quanto già contemplato nel regolamento Legno. Stando a un recente documento di ricerca (44) utilizzato per l'analisi dell'efficienza , sei delle materie prime che vi sono analizzate costituiscono la quota più alta di deforestazione imputabile all'UE: olio di palma (33,95  %), soia (32,83  %), legno (8,62  %), cacao (7,54  %), caffè (7,01  %) e carni bovine (5,01  %). Le carni importate nell'Unione dovrebbero essere soggette alle stesse norme delle carni prodotte all'interno dell'Unione. Pertanto, le carni di suini, pollame, ovini e caprini dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento per garantire che gli animali allevati al di fuori dell'Unione e successivamente importati siano stati nutriti con materie prime o prodotti a deforestazione zero. Anche la gomma e il granturco dovrebbero rientrare nel campo di applicazione del presente regolamento a causa del loro impatto sulla deforestazione globale. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati per ampliare l'ambito di applicazione dell'allegato I.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(27 bis)

Gli istituti finanziari dovrebbero essere contemplati dal presente regolamento in quanto i loro servizi potrebbero indurre a sostenere attività direttamente o indirettamente legate alla deforestazione, al degrado forestale e alla conversione delle foreste. Tutte le attività bancarie, di investimento e assicurative degli istituti finanziari dovrebbero pertanto essere incluse nell'ambito di applicazione del presente regolamento al fine di impedire loro di sostenere progetti direttamente o indirettamente legati alla deforestazione, al degrado forestale o alla conversione delle foreste.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29)

È opportuno che il presente regolamento stabilisca gli obblighi relativi alle materie prime e ai prodotti interessati per contrastare efficacemente la deforestazione e il degrado forestale e promuovere catene di approvvigionamento a deforestazione zero.

(29)

È opportuno che il presente regolamento stabilisca gli obblighi relativi alle materie prime e ai prodotti interessati per contrastare efficacemente la deforestazione, il degrado forestale e  la conversione delle foreste e promuovere catene di approvvigionamento a deforestazione zero , nonché promuovere la protezione di diritti umani e i diritti delle popolazioni indigene e delle comunità locali, sia nell'Unione che nei paesi terzi .

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(29 bis)

Nel valutare il rischio che le materie prime e i prodotti interessati destinati a essere immessi sul mercato dell'Unione o esportati da tale mercato non siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento, è opportuno prendere in considerazione le violazioni dei diritti umani associate alla deforestazione, al degrado forestale e alla conversione delle foreste, tra cui i diritti delle popolazioni indigene, delle comunità locali e dei titolari di diritti fondiari consuetudinari.

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30)

Varie organizzazioni e organismi internazionali (ad esempio l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, il Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici, il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, l'accordo di Parigi, l'Unione internazionale per la conservazione della natura, la convenzione sulla diversità biologica) hanno lavorato sulla deforestazione e sul degrado forestale; le definizioni contenute nel presente regolamento si basano su tali lavori.

(30)

Varie organizzazioni e organismi internazionali (ad esempio l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, il Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici, il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, l'accordo di Parigi, l'Unione internazionale per la conservazione della natura, la convenzione sulla diversità biologica) hanno lavorato sulla deforestazione e sul degrado forestale , nonché sulla conversione e il degrado degli altri ecosistemi ; le definizioni contenute nel presente regolamento si basano su tali lavori.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Considerando 31

Testo della Commissione

Emendamento

(31)

È opportuno fissare una data limite per valutare se i terreni interessati siano stati oggetto di deforestazione o degrado forestale, il che significa che dopo tale data nessuna materia prima o prodotto rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento sarà autorizzato a entrare nel mercato dell'Unione o ad essere esportato se prodotto su terreni soggetti a deforestazione o degrado forestale. La data limite dovrebbe permettere le verifiche e il monitoraggio del caso, in linea con gli impegni internazionali vigenti, quali gli obiettivi di sviluppo sostenibile e la dichiarazione di New York sulle foreste, riducendo così al minimo l'interruzione improvvisa delle catene di approvvigionamento ed eliminando nel contempo qualsiasi incentivo ad accelerare le attività che portano alla deforestazione e al degrado forestale in vista dell'entrata in vigore del presente regolamento.

(31)

È opportuno fissare una data limite per valutare se i terreni interessati siano stati oggetto di deforestazione, degrado forestale o conversione delle foreste , il che significa che dopo tale data nessuna materia prima o prodotto rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento sarà autorizzato a entrare nel mercato dell'Unione o ad essere esportato se prodotto su terreni soggetti a deforestazione, degrado forestale o conversione delle foreste . La data limite dovrebbe permettere le verifiche e il monitoraggio del caso, tenendo conto degli impegni internazionali vigenti, quali gli obiettivi di sviluppo sostenibile e la dichiarazione di New York sulle foreste, riducendo così al minimo l'interruzione improvvisa delle catene di approvvigionamento ed eliminando nel contempo qualsiasi incentivo ad accelerare le attività che portano alla deforestazione, al degrado forestale e alla conversione delle foreste in vista dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32)

Per rafforzare il contributo dell'Unione all'arresto della deforestazione e del degrado forestale e per garantire che le materie prime e i prodotti delle catene di approvvigionamento connessi alla deforestazione e al degrado forestale non siano immessi sul mercato dell'Unione, le materie prime e i prodotti interessati non dovrebbero essere immessi o resi disponibili sul mercato dell'Unione, né esportati dal mercato dell'Unione, a meno che non siano a deforestazione zero e siano stati prodotti conformemente alla pertinente legislazione del paese di produzione . Dovrebbero sempre essere corredati di una dichiarazione di dovuta diligenza in proposito.

(32)

Per rafforzare il contributo dell'Unione all'arresto della deforestazione, del degrado forestale e della conversione delle foreste e per garantire che le materie prime e i prodotti delle catene di approvvigionamento connessi alla deforestazione, al degrado forestale e alla conversione delle foreste non siano immessi sul mercato dell'Unione o esportati da tale mercato , le materie prime e i prodotti interessati non dovrebbero essere immessi o resi disponibili sul mercato dell'Unione, né esportati dal mercato dell'Unione, a meno che non siano a deforestazione zero e siano stati prodotti conformemente alle pertinenti leggi e norme nazionali e internazionali . Dovrebbero sempre essere corredati di una dichiarazione di dovuta diligenza in proposito.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Considerando 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33)

In base a un approccio sistemico, gli operatori dovrebbero adottare le misure opportune per accertare che le materie prime e i prodotti interessati che intendono immettere sul mercato dell'Unione siano conformi ai requisiti di legalità e di deforestazione zero di cui al presente regolamento. A tal fine gli operatori dovrebbero istituire e attuare procedure di dovuta diligenza. La procedura di dovuta diligenza richiesta dal presente regolamento dovrebbe comprendere tre elementi: obblighi di informazione, valutazione del rischio e misure di attenuazione del rischio. Le procedure di dovuta diligenza dovrebbero essere concepite in modo da consentire l'accesso alle informazioni sulle fonti e sui fornitori delle materie prime e dei prodotti immessi sul mercato dell'Unione, con informazioni che dimostrano la conformità ai requisiti inerenti all'assenza di deforestazione e di degrado forestale nonché alla legalità, tra l'altro identificando il paese e la zona di produzione, con le coordinate di geolocalizzazione degli appezzamenti pertinenti . Le coordinate di geolocalizzazione che si basano sulla sincronizzazione, il posizionamento e/o l'osservazione della Terra potrebbero utilizzare i dati e i servizi spaziali forniti dal programma spaziale dell'Unione (EGNOS/Galileo e Copernicus). In base a tali informazioni gli operatori dovrebbero effettuare una valutazione del rischio. In caso di rischio, gli operatori dovrebbero arrivare ad attenuarlo fino a un livello zero o trascurabile. Solo una volta completate le fasi richieste della procedura di dovuta diligenza e aver stabilito l'assenza di rischio o l'esistenza di un rischio trascurabile che la materia prima o il prodotto interessato non sia conforme al presente regolamento, l'operatore dovrebbe essere autorizzato a immetterli sul mercato dell'Unione o esportarli.

(33)

In base a un approccio sistemico, gli operatori dovrebbero adottare le misure opportune per accertare che le materie prime e i prodotti interessati che intendono immettere sul mercato dell'Unione siano conformi ai requisiti di legalità e di deforestazione zero di cui al presente regolamento. A tal fine gli operatori dovrebbero istituire e attuare procedure di dovuta diligenza. La procedura di dovuta diligenza richiesta dal presente regolamento dovrebbe comprendere quattro elementi: obblighi di informazione, valutazione del rischio e misure di attenuazione del rischio nonché obblighi di comunicazione . Le procedure di dovuta diligenza dovrebbero essere concepite in modo da consentire l'accesso alle informazioni sulle fonti e sui fornitori delle materie prime e dei prodotti immessi sul mercato dell'Unione, con informazioni che dimostrano l'assenza di deforestazione e di degrado e conversione delle foreste , nonché il rispetto della legalità nel paese di produzione e del diritto internazionale dei diritti umani, compreso il diritto al consenso libero, previo e informato, tra l'altro identificando il paese di produzione o parti di esso , con le coordinate di geolocalizzazione. Le coordinate di geolocalizzazione che si basano sulla sincronizzazione, il posizionamento e/o l'osservazione della Terra potrebbero utilizzare i dati e i servizi spaziali forniti dal programma spaziale dell'Unione (EGNOS/Galileo e Copernicus). L'applicazione del requisito riguardante la geolocalizzazione nei settori in cui i piccoli proprietari terrieri rappresentano una quota significativa dei produttori potrebbe essere particolarmente impegnativa e, se del caso, dovrebbero essere forniti orientamenti nonché assistenza tecnica e sostegno finanziario. In base a tali informazioni gli operatori dovrebbero effettuare una valutazione del rischio. In caso di rischio, gli operatori dovrebbero arrivare ad attenuarlo fino a un livello zero o trascurabile. Solo una volta completate le fasi richieste della procedura di dovuta diligenza e aver stabilito l'assenza di rischio o l'esistenza di un rischio trascurabile che la materia prima o il prodotto interessato non sia conforme al presente regolamento, l'operatore dovrebbe essere autorizzato a immetterli sul mercato dell'Unione o esportarli. Per promuovere la trasparenza e facilitare l'applicazione delle norme, gli operatori dovrebbero riferire pubblicamente ogni anno sulle rispettive procedure di dovuta diligenza, comprese le misure adottate per adempiere agli obblighi.

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(33 bis)

Gli operatori dovrebbero intraprendere sforzi ragionevoli volti a garantire che sia corrisposto un prezzo equo ai produttori da cui si riforniscono, in particolare ai piccoli proprietari terrieri, in modo da consentire un reddito di sussistenza e affrontare efficacemente la povertà quale causa profonda della deforestazione.

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Considerando 33 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(33 ter)

Gli operatori e i commercianti, nonché le autorità competenti degli Stati membri, dovrebbero poter beneficiare degli strumenti messi a disposizione dell'Unione per la raccolta e la riproduzione delle informazioni richieste per la procedura di dovuta diligenza. Le agenzie responsabili del programma spaziale dell'Unione (EGNOS/Galileo e Copernicus) dovrebbero rafforzare le loro sinergie al fine di consentire un approccio olistico. Gli operatori e i commercianti, in collaborazione con la Commissione, dovrebbero sostenere gli agricoltori, e più specificamente i piccoli proprietari terrieri, i popoli indigeni e le comunità locali, affinché ottengano e utilizzino adeguatamente gli strumenti necessari per la raccolta delle informazioni, in particolare la geolocalizzazione, e se ne approprino in modo sostenibile.

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34)

Gli operatori dovrebbero assumere ufficialmente la responsabilità della conformità delle materie prime o prodotti interessati che intendono immettere sul mercato dell'Unione o esportare, tramite la messa a disposizione di dichiarazioni di dovuta diligenza. Il presente regolamento dovrebbe prevedere il modello di dette dichiarazioni. In tal modo le autorità competenti e gli organi giurisdizionali dovrebbero poter più facilmente dar esecuzione e gli operatori meglio conformarsi al presente regolamento.

(34)

Gli operatori che immettono una materia prima o un prodotto interessati sul mercato dell'Unione o esportano una materia prima o un prodotto verso un paese terzo, dovrebbero assumere ufficialmente la responsabilità della conformità delle materie prime o prodotti interessati che intendono immettere sul mercato dell'Unione o esportare, tramite la messa a disposizione di dichiarazioni di dovuta diligenza. Il presente regolamento dovrebbe prevedere il modello di dette dichiarazioni. In tal modo le autorità competenti e gli organi giurisdizionali dovrebbero poter più facilmente dar esecuzione e gli operatori meglio conformarsi al presente regolamento.

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Considerando 36

Testo della Commissione

Emendamento

(36)

Dovrebbe spettare ai commercianti raccogliere e conservare le informazioni che assicurano la trasparenza della catena di approvvigionamento delle materie prime e dei prodotti interessati che mettono a disposizione sul mercato. I grandi commercianti che non sono piccole e medie imprese (PMI) hanno un'influenza considerevole sulle catene di approvvigionamento, svolgono un ruolo importante nel garantire che siano a deforestazione zero e dovrebbero pertanto avere gli stessi obblighi degli operatori.

(36)

Dovrebbe spettare ai commercianti raccogliere e conservare le informazioni che assicurano la trasparenza della catena di approvvigionamento delle materie prime e dei prodotti interessati che mettono a disposizione sul mercato. I grandi commercianti che non sono piccole e medie imprese (PMI) hanno un'influenza considerevole sulle catene di approvvigionamento, svolgono un ruolo importante nel garantire che le catene di approvvigionamento siano a deforestazione zero e dovrebbero pertanto avere gli stessi obblighi degli operatori.

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Considerando 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37)

Per promuovere la trasparenza e facilitare l'applicazione delle norme, gli operatori che non sono PMI dovrebbero riferire pubblicamente ogni anno sulle rispettive procedure di dovuta diligenza, comprese le misure adottate per adempiere agli obblighi.

(37)

Per promuovere la trasparenza e facilitare l'applicazione delle norme, gli operatori dovrebbero riferire pubblicamente ogni anno sulle rispettive procedure di dovuta diligenza, comprese le misure adottate per adempiere agli obblighi.

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Considerando 38

Testo della Commissione

Emendamento

(38)

Per quanto riguarda l'impatto negativo sui diritti umani o sull'ambiente, si dovrebbero applicare altri strumenti legislativi dell'UE che stabiliscono requisiti di dovuta diligenza nella catena del valore nella misura in cui non esistano disposizioni specifiche con pari obiettivo, natura o effetto nel presente regolamento che possano essere adattate alla luce di future modifiche legislative. Il presente regolamento non dovrebbe escludere l'applicazione di altri strumenti legislativi dell'UE che stabiliscono requisiti per quanto concerne la dovuta diligenza nelle catene del valore. Se tali altri strumenti legislativi dell'UE prevedono disposizioni più specifiche o aggiungono requisiti a quelle stabilite nel presente regolamento, dette disposizioni dovrebbero essere applicate insieme a quelle del presente regolamento. Se il presente regolamento contiene disposizioni più specifiche, queste non dovrebbero essere interpretate in modo da compromettere l'applicazione efficace di altri strumenti legislativi dell'UE per quanto riguarda la dovuta diligenza o il conseguimento del loro obiettivo generale.

(38)

Per quanto riguarda l'impatto negativo sui diritti umani o sull'ambiente, si dovrebbero applicare altri strumenti legislativi dell'UE , quali il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio  (1 bis) e [l'imminente direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità]  (1 ter) , che stabiliscono requisiti di dovuta diligenza nella catena del valore nella misura in cui non esistano disposizioni specifiche con pari obiettivo, natura o effetto nel presente regolamento che possano essere adattate alla luce di future modifiche legislative. Il presente regolamento mira a garantire la conformità delle materie prime e dei prodotti ai requisiti della sostenibilità e della legalità. Esso si applica ex ante, prima che le materie prime o i prodotti siano immessi sul mercato dell'Unione o esportati da tale mercato. Il presente regolamento relativo a una specifica materia prima non dovrebbe escludere l'applicazione di altri strumenti legislativi dell'UE che stabiliscono requisiti per quanto concerne la dovuta diligenza nelle catene del valore. Se tali altri strumenti legislativi dell'UE prevedono disposizioni più specifiche o aggiungono requisiti a quelle stabilite nel presente regolamento, dette disposizioni dovrebbero essere applicate insieme a quelle del presente regolamento. Se il presente regolamento contiene disposizioni più specifiche, queste non dovrebbero essere interpretate in modo da compromettere l'applicazione efficace di altri strumenti legislativi dell'UE per quanto riguarda la dovuta diligenza o il conseguimento del loro obiettivo generale. La Commissione dovrebbe emanare orientamenti chiari e di facile comprensione per aiutare gli operatori e gli operatori commerciali, in particolare le PMI, a conformarsi ai requisiti del presente regolamento al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi e finanziari. Tali orientamenti dovrebbero inoltre fornire informazioni agli operatori su come adempiere ai loro obblighi di dovuta diligenza quando rientrano nell'ambito di applicazione di altri strumenti legislativi dell'UE che stabiliscono altri requisiti di dovuta diligenza.

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Considerando 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(38 bis)

Esiste un nesso diretto tra deforestazione e conversione degli ecosistemi e violazioni dei diritti umani, in particolare i diritti dei popoli indigeni e delle comunità locali. Si dovrebbe prestare un'attenzione particolare alle loro esigenze e alla loro piena inclusione nell'attuazione del presente regolamento. Dovrebbe essere garantito il pieno rispetto dei testi e delle norme internazionali, tra cui la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, i diritti di proprietà consuetudinaria e il diritto al consenso libero, preventivo e informato (FPIC). Inoltre dovrebbero essere promossi i diritti del lavoro sanciti dalle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro, i diritti delle donne, il diritto alla protezione dell'ambiente e il diritto alla difesa dei diritti umani e dell'ambiente.

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Considerando 40

Testo della Commissione

Emendamento

(40)

La responsabilità dell'applicazione del presente regolamento dovrebbe spettare agli Stati membri, le cui autorità competenti dovrebbero essere tenute a garantirne la piena conformità. L'applicazione uniforme del presente regolamento per quanto riguarda le materie prime e i prodotti interessati che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono può essere conseguita solo attraverso lo scambio sistematico di informazioni e la collaborazione tra le autorità competenti, le autorità doganali e la Commissione.

(40)

La responsabilità dell'applicazione del presente regolamento dovrebbe spettare agli Stati membri, le cui autorità competenti dovrebbero essere tenute a garantirne la piena conformità. L'applicazione uniforme del presente regolamento per quanto riguarda le materie prime e i prodotti interessati che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono può essere conseguita solo attraverso lo scambio sistematico di informazioni e la collaborazione tra le autorità competenti, le autorità doganali e la Commissione. In particolare, la Commissione dovrebbe realizzare un'analisi delle sanzioni applicate dagli Stati membri e tenere scambi con gli stessi al fine di favorire un'armonizzazione dell'attuazione del presente regolamento.

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(40 bis)

Ai fini dell'effettiva applicazione del presente regolamento e del suo rispetto da parte delle autorità competenti, degli operatori e dei commercianti, i membri del pubblico interessato dovrebbero poter intervenire per garantire il rispetto della normativa in materia ambientale e tutelare in tal modo l'ambiente.

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Considerando 40 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(40 ter)

Il diritto a un ricorso effettivo è un diritto umano riconosciuto a livello internazionale, sancito dall'articolo 8 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dall'articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale e dall'articolo 2, paragrafo 3, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, nonché un diritto fondamentale dell'Unione ai sensi dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che i membri del pubblico interessati o colpiti da una violazione del presente regolamento abbiano accesso a un ricorso effettivo.

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Considerando 41

Testo della Commissione

Emendamento

(41)

L'attuazione e l'applicazione efficaci ed efficienti del presente regolamento sono essenziali per conseguirne gli obiettivi. A tal fine la Commissione dovrebbe istituire e gestire un sistema di informazione per aiutare gli operatori e le autorità competenti a presentare e accedere alle informazioni necessarie sulle materie prime e sui prodotti interessati immessi sul mercato. Gli operatori dovrebbero presentare le dichiarazioni di dovuta diligenza al sistema di informazione. Il sistema di informazione dovrebbe essere accessibile alle autorità competenti e alle autorità doganali per agevolare l'adempimento degli obblighi che incombono loro a norma del presente regolamento. Il sistema di informazione dovrebbe essere accessibile anche al pubblico, con i dati anonimizzati forniti in un formato aperto e leggibile meccanicamente, in linea con la politica dell'Unione di apertura dei dati.

(41)

L'attuazione e l'applicazione efficaci ed efficienti del presente regolamento sono essenziali per conseguirne gli obiettivi. A tal fine la Commissione dovrebbe istituire e gestire un sistema di informazione per aiutare gli operatori e le autorità competenti a presentare e accedere alle informazioni necessarie sulle materie prime e sui prodotti interessati immessi sul mercato. Gli operatori dovrebbero presentare le dichiarazioni di dovuta diligenza al sistema di informazione. Il sistema di informazione dovrebbe essere accessibile alle autorità competenti e alle autorità doganali per agevolare l'adempimento degli obblighi che incombono loro a norma del presente regolamento e dovrebbe agevolare i trasferimenti di informazioni tra gli Stati membri, le autorità competenti e le autorità doganali . I dati non sensibili sotto il profilo commerciale dovrebbero essere accessibili anche al pubblico, con i dati anonimizzati , a eccezione di quelli pertinenti per l'elenco dell'UE degli operatori e commercianti inadempienti, e forniti in un formato aperto e leggibile meccanicamente, in linea con la politica dell'Unione di apertura dei dati.

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Considerando 42

Testo della Commissione

Emendamento

(42)

Per le materie prime e i prodotti interessati che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, spetta alle autorità competenti verificare la conformità agli obblighi previsti dal presente regolamento, mentre il ruolo delle autorità doganali è garantire che il riferimento a una dichiarazione di dovuta diligenza sia reso disponibile nella dichiarazione doganale e, inoltre, quando l'interfaccia elettronica sarà in grado di scambiare informazioni tra le autorità doganali e le autorità competenti, verificare lo status della dichiarazione di dovuta diligenza previa analisi iniziale del rischio effettuata dalle autorità competenti nel sistema di informazione e agire di conseguenza (ossia eventualmente sospendere o rifiutare la materia prima o il prodotto in base allo status che figura nel sistema di informazione). Questa specifica organizzazione dei controlli esclude l'applicazione del capo VII del regolamento (UE) 2019/1020 per quanto riguarda l'applicazione e l'attuazione del presente regolamento.

(42)

Per le materie prime e i prodotti interessati che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, spetta alle autorità competenti verificare la conformità agli obblighi previsti dal presente regolamento sulla base, tra l'altro, delle dichiarazioni di dovuta diligenza presentate dagli operatori , mentre il ruolo delle autorità doganali è garantire che il riferimento a una dichiarazione di dovuta diligenza sia reso disponibile nella dichiarazione doganale e, inoltre, quando l'interfaccia elettronica sarà in grado di scambiare informazioni tra le autorità doganali e le autorità competenti, verificare lo status della dichiarazione di dovuta diligenza previa analisi iniziale del rischio effettuata dalle autorità competenti nel sistema di informazione e agire di conseguenza (ossia eventualmente sospendere o rifiutare la materia prima o il prodotto in base allo status che figura nel sistema di informazione). Questa specifica organizzazione dei controlli esclude l'applicazione del capo VII del regolamento (UE) 2019/1020 per quanto riguarda l'applicazione e l'attuazione del presente regolamento.

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Considerando 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(42 bis)

I controlli effettuati dalle autorità competenti dovrebbero essere effettuati in modo da perturbare il meno possibile gli scambi e le operazioni degli operatori e i commercianti.

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Considerando 43 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(43 bis)

La Commissione dovrebbe garantire risorse finanziarie adeguate e sufficienti, in particolare anche ai fini dell'assistenza tecnica, anche attraverso lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, per aiutare i paesi partner a conformarsi alle prescrizioni del presente regolamento. Tali risorse dovrebbero essere disponibili già prima dell'entrata in vigore e della piena attuazione del presente regolamento, in modo da accrescere le capacità di adattamento delle comunità interessate, prestando particolare attenzione ai piccoli agricoltori.

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Considerando 45

Testo della Commissione

Emendamento

(45)

Per ottimizzare e sgravare il processo di controllo delle materie prime e dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, è necessario istituire interfacce elettroniche che consentano il trasferimento automatico di dati tra i sistemi doganali e il sistema di informazione delle autorità competenti. Lo sportello unico dell'UE per le dogane è il candidato naturale per sostenere tali trasferimenti di dati. Le interfacce dovrebbero essere altamente automatizzate e di facile uso e gli oneri in più per le autorità doganali dovrebbero essere limitati . Data la poca differenza tra i dati da dichiarare rispettivamente nella dichiarazione in dogana e nella dichiarazione di dovuta diligenza, è opportuno proporre un approccio «business-to-government» in base al quale i commercianti e gli operatori economici mettono a disposizione la dichiarazione di dovuta diligenza di una materia prima o di un prodotto interessato attraverso l'interfaccia unica nazionale per le dogane e tale dichiarazione è trasmessa automaticamente al sistema di informazione utilizzato dalle autorità competenti. Le autorità doganali e le autorità competenti dovrebbero contribuire a determinare i dati da trasmettere e qualsiasi altro requisito tecnico.

(45)

Per ottimizzare e sgravare il processo di controllo delle materie prime e dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, è necessario istituire interfacce elettroniche interoperabili che consentano il trasferimento automatico di dati tra i sistemi doganali e il sistema di informazione delle autorità competenti. Lo sportello unico dell'UE per le dogane è il candidato naturale per sostenere tali trasferimenti di dati. Le interfacce dovrebbero essere altamente automatizzate e di facile uso, facilitare i processi delle autorità doganali e limitare i costi e gli oneri degli operatori . Data la poca differenza tra i dati da dichiarare rispettivamente nella dichiarazione in dogana e nella dichiarazione di dovuta diligenza, è opportuno proporre un approccio «business-to-government» in base al quale gli operatori economici mettono a disposizione la dichiarazione di dovuta diligenza di una materia prima o di un prodotto interessato attraverso l'interfaccia unica nazionale per le dogane e tale dichiarazione è trasmessa automaticamente al sistema di informazione utilizzato dalle autorità competenti. Le autorità doganali e le autorità competenti dovrebbero contribuire a determinare i dati da trasmettere e qualsiasi altro requisito tecnico.

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Considerando 46

Testo della Commissione

Emendamento

(46)

Il rischio che materie prime e prodotti non conformi siano immessi sul mercato dell'Unione varia a seconda della materia prima e del prodotto, del paese di origine e della produzione. Gli operatori che acquistano materie prime e prodotti da paesi o parti di paesi che presentano un basso rischio di coltivare, raccogliere o produrre materie prime in violazione del presente regolamento dovrebbero essere soggetti a meno obblighi, quindi a meno costi di conformità e meno oneri amministrativi. Le materie prime e i prodotti provenienti da paesi o parti di paesi ad alto rischio dovrebbero essere sottoposti al controllo rafforzato delle autorità competenti.

(46)

Il rischio che materie prime e prodotti non conformi siano immessi sul mercato dell'Unione varia a seconda della materia prima e del prodotto, del paese di origine e della produzione o di parti di esso . Gli operatori che acquistano materie prime e prodotti da paesi o parti di paesi che presentano un basso rischio di coltivare, raccogliere o produrre materie prime in violazione del presente regolamento dovrebbero essere soggetti a meno obblighi, quindi a meno costi di conformità e meno oneri amministrativi , a meno che l'operatore non sappia o non abbia motivo di ritenere che esistano rischi di non conformità con il presente regolamento . Allorché un'autorità competente venga a conoscenza del rischio che i requisiti del presente regolamento vengano elusi, ad esempio quando una materia prima o un prodotto fabbricati in un paese ad alto rischio sono successivamente trasformati o esportati nell'Unione da un paese a basso rischio e la dichiarazione doganale o la dichiarazione di dovuta diligenza indicano che la materia prima o il prodotto sono stati fabbricati in un paese a basso rischio, tale autorità competente dovrebbe verificare attraverso ulteriori controlli se è riscontrabile una mancata conformità e, se necessario, adottare misure appropriate, quali ad esempio il sequestro delle materie prime e dei prodotti interessati o la sospensione della loro immissione sul mercato, nonché effettuare ulteriori controlli. Le materie prime e i prodotti provenienti da paesi o parti di paesi ad alto rischio dovrebbero essere sottoposti al controllo rafforzato delle autorità competenti.

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Considerando 47

Testo della Commissione

Emendamento

(47)

La Commissione dovrebbe quindi valutare il rischio di deforestazione e degrado forestale a livello di un paese o di parti di esso in base a una serie di criteri che riflettono dati quantitativi, oggettivi e riconosciuti a livello internazionale, e in base a indicazioni che i paesi sono attivamente impegnati nella lotta contro la deforestazione e il degrado forestale . Tali informazioni comparate dovrebbero agevolare gli operatori dell'Unione nell'esercizio della dovuta diligenza, consentire alle autorità competenti di monitorare e far rispettare la conformità e nel contempo incentivare i paesi produttori ad aumentare la sostenibilità dei loro sistemi di produzione agricola e a ridurne l'impatto di deforestazione; in tal modo le catene di approvvigionamento diventerebbero più trasparenti e sostenibili. Detto sistema comparativo dovrebbe basarsi su una classificazione dei paesi a tre livelli: a basso, medio o alto rischio. Ai fini di un'adeguata trasparenza e chiarezza, la Commissione dovrebbe in particolare rendere pubblici i dati utilizzati per l'analisi comparativa, i motivi della modifica di classificazione proposta e la risposta del paese interessato. Per le materie prime e i prodotti interessati provenienti da paesi o da parti di paesi identificati a basso rischio, gli operatori dovrebbero essere autorizzati ad applicare una dovuta diligenza semplificata, mentre le autorità competenti dovrebbero essere tenute ad applicare controlli rafforzati sulle materie prime e i prodotti interessati provenienti da paesi o da parti di paesi identificati ad alto rischio. È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare misure di esecuzione per stabilire i paesi o parti di paesi che presentano un rischio basso o alto di produrre materie prime e prodotti interessati non conformi al presente regolamento.

(47)

La Commissione dovrebbe quindi valutare il rischio di deforestazione e  di degrado e conversione delle foreste a livello di un paese o di parti di esso in base a una serie di criteri che riflettono dati quantitativi, oggettivi e riconosciuti a livello internazionale, e in base a indicazioni che i paesi sono attivamente impegnati nella lotta contro la deforestazione, il degrado e la conversione delle foreste nonché nella promozione dei diritti delle popolazioni indigene e delle comunità locali . Tali informazioni comparate dovrebbero agevolare gli operatori dell'Unione nell'esercizio della dovuta diligenza, consentire alle autorità competenti di monitorare e far rispettare la conformità e nel contempo incentivare i paesi produttori ad aumentare la sostenibilità dei loro sistemi di produzione agricola e a ridurne l'impatto di deforestazione; in tal modo le catene di approvvigionamento diventerebbero più trasparenti e sostenibili. Detto sistema comparativo dovrebbe basarsi su una classificazione dei paesi a tre livelli: a basso, medio o alto rischio. Ai fini di un'adeguata trasparenza e chiarezza, la Commissione dovrebbe in particolare rendere pubblici i dati utilizzati per l'analisi comparativa, i motivi della modifica di classificazione proposta e la risposta del paese interessato. Per le materie prime e i prodotti interessati provenienti da paesi o da parti di paesi identificati a basso rischio, gli operatori dovrebbero essere autorizzati ad applicare una dovuta diligenza semplificata, mentre le autorità competenti dovrebbero essere tenute ad applicare controlli rafforzati sulle materie prime e i prodotti interessati provenienti da paesi o da parti di paesi identificati ad alto rischio. È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare misure di esecuzione per stabilire i paesi o parti di paesi che presentano un rischio basso o alto di produrre materie prime e prodotti interessati non conformi al presente regolamento.

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Considerando 47 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(47 bis)

Per garantire che il presente regolamento non crei inutili restrizioni al commercio, è auspicabile che la Commissione collabori con i paesi che sono considerati a rischio standard o elevato e con i soggetti interessati in tali paesi, in modo da adoperarsi per ridurre il grado di rischio.

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Considerando 48

Testo della Commissione

Emendamento

(48)

Le autorità competenti dovrebbero effettuare controlli periodici su operatori e commercianti per assicurarsi che questi adempiano effettivamente gli obblighi previsti dal presente regolamento. È altresì opportuno che le autorità competenti effettuino controlli ove dispongano di informazioni rilevanti, tra cui preoccupazioni fondate espresse da terzi. Ai fini di una copertura completa di materie prime e prodotti interessati, operatori e commercianti corrispondenti e volume delle rispettive quote di materie prime e prodotti, è opportuno applicare un duplice approccio. Le autorità competenti dovrebbero pertanto essere tenute a controllare una data percentuale di operatori e commercianti, e inoltre una percentuale specifica delle materie prime e dei prodotti interessati. Le percentuali dovrebbero essere più alte per le materie prime e i prodotti interessati provenienti da paesi o parti di paesi ad alto rischio.

(48)

Le autorità competenti dovrebbero effettuare controlli periodici su operatori e commercianti per assicurarsi che questi adempiano effettivamente gli obblighi previsti dal presente regolamento. È altresì opportuno che le autorità competenti effettuino controlli ove dispongano di informazioni rilevanti, tra cui preoccupazioni fondate espresse da terzi. Ai fini di una copertura completa di materie prime e prodotti interessati, operatori e commercianti corrispondenti e volume delle rispettive quote di materie prime e prodotti, è opportuno applicare un duplice approccio. Le autorità competenti dovrebbero pertanto essere tenute a controllare una data percentuale di operatori e commercianti, e inoltre una percentuale specifica delle materie prime e dei prodotti interessati. Le percentuali dovrebbero essere più alte per le materie prime e i prodotti interessati provenienti da paesi o parti di paesi ad alto rischio , mentre possono essere inferiori per i paesi o parti di paesi a basso rischio .

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Considerando 49

Testo della Commissione

Emendamento

(49)

I controlli su operatori e commercianti da parte delle autorità competenti dovrebbero riguardare i sistemi di dovuta diligenza e la conformità delle materie prime e dei prodotti interessati alle disposizioni del presente regolamento. I controlli dovrebbero basarsi su un piano di rischio. Il piano dovrebbe contenere criteri di rischio che permettano alle autorità competenti di procedere a un'analisi del rischio delle dichiarazioni di dovuta diligenza presentate da operatori e commercianti. I criteri di rischio dovrebbero tenere conto del rischio di deforestazione associato alle materie prime e ai prodotti interessati nel paese di produzione, dei precedenti di conformità di operatori e commercianti agli obblighi del presente regolamento e di qualsiasi altra informazione pertinente a disposizione delle autorità competenti. L'analisi del rischio delle dichiarazioni di dovuta diligenza dovrebbe permettere alle autorità competenti di identificare operatori, commercianti, materie prime e prodotti interessati da controllare e dovrebbe essere effettuata con le tecniche elettroniche di trattamento dei dati del sistema informativo che raccoglie le dichiarazioni di dovuta diligenza.

(49)

I controlli su operatori e commercianti da parte delle autorità competenti dovrebbero riguardare i sistemi di dovuta diligenza e la conformità delle materie prime e dei prodotti interessati alle disposizioni del presente regolamento. I controlli dovrebbero basarsi su un piano di rischio. Il piano dovrebbe contenere criteri di rischio che permettano alle autorità competenti di procedere a un'analisi del rischio delle dichiarazioni di dovuta diligenza presentate da operatori e commercianti. I criteri di rischio dovrebbero tenere conto del rischio di deforestazione associato alle materie prime e ai prodotti interessati nel paese di produzione, dei precedenti di conformità di operatori e commercianti agli obblighi del presente regolamento e di qualsiasi altra informazione pertinente a disposizione delle autorità competenti. L'analisi del rischio delle dichiarazioni di dovuta diligenza dovrebbe permettere alle autorità competenti di identificare operatori, commercianti, materie prime e prodotti interessati da controllare e dovrebbe essere effettuata con le tecniche elettroniche di trattamento dei dati del sistema informativo che raccoglie le dichiarazioni di dovuta diligenza. Ove necessario e tecnicamente possibile le autorità competenti, in stretta cooperazione con le autorità dei paesi terzi, dovrebbero effettuare anch'esse controlli in loco.

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Considerando 50

Testo della Commissione

Emendamento

(50)

Se dall'analisi del rischio delle dichiarazioni di dovuta diligenza risulta un alto rischio di non conformità di particolari materie prime e prodotti interessati, le autorità competenti dovrebbero poter adottare misure provvisorie immediate per impedirne l'immissione o la messa a disposizione sul mercato dell'Unione. Se tali materie prime e prodotti interessati entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, le autorità competenti dovrebbero chiedere alle autorità doganali la sospensione dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione per consentire alle autorità competenti di effettuare i controlli necessari. La richiesta dovrebbe essere comunicata mediante il sistema di interfaccia tra le autorità doganali e le autorità competenti. La sospensione dell'immissione o della messa a disposizione sul mercato dell'Unione, dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione dovrebbe essere limitata a tre giorni lavorativi, salvo se le autorità competenti richiedono un periodo supplementare per valutare la conformità delle materie prime e dei prodotti interessati al presente regolamento. In tal caso, le autorità competenti dovrebbero adottare misure provvisorie supplementari per prorogare il periodo di sospensione o, nel caso di materie prime e prodotti interessati che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, chiedere la proroga alle autorità doganali.

(50)

Se dall'analisi del rischio delle dichiarazioni di dovuta diligenza risulta un alto rischio di non conformità di particolari materie prime e prodotti interessati, le autorità competenti dovrebbero poter adottare misure provvisorie immediate per impedirne l'immissione o la messa a disposizione sul mercato dell'Unione o l'esportazione dall'Unione . Se tali materie prime e prodotti interessati entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, le autorità competenti dovrebbero chiedere alle autorità doganali la sospensione dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione per consentire alle autorità competenti di effettuare i controlli necessari. La richiesta dovrebbe essere comunicata mediante il sistema di interfaccia tra le autorità doganali e le autorità competenti. La sospensione dell'immissione o della messa a disposizione sul mercato dell'Unione, dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione dovrebbe essere limitata a  cinque giorni lavorativi o a 72 ore per materie prime e prodotti a rischio di deperimento, salvo se le autorità competenti richiedono un periodo supplementare per valutare la conformità delle materie prime e dei prodotti interessati al presente regolamento. In tal caso, le autorità competenti dovrebbero adottare misure provvisorie supplementari per prorogare il periodo di sospensione o, nel caso di materie prime e prodotti interessati che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, chiedere la proroga alle autorità doganali.

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Considerando 50 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(50 bis)

Gli operatori dovrebbero sostenere la conformità al presente regolamento da parte dei loro fornitori che sono piccoli proprietari terrieri, anche attraverso investimenti e lo sviluppo di capacità, nonché mediante meccanismi di fissazione dei prezzi che garantiscano un reddito adeguato per i produttori dai quali si riforniscono.

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Considerando 51

Testo della Commissione

Emendamento

(51)

Il piano dei controlli dovrebbe essere regolarmente aggiornato sulla scorta dei risultati di attuazione. Gli operatori che dimostrano di aver rispettato in modo continuativo le norme dovrebbero essere controllati con frequenza ridotta.

(51)

Il piano dei controlli dovrebbe essere regolarmente aggiornato sulla scorta dei risultati di attuazione. Gli operatori che dimostrano di aver rispettato in modo continuativo le norme potrebbero essere controllati con frequenza ridotta.

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Considerando 51 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(51 bis)

Se ha motivo di ritenere che uno Stato membro non effettui controlli sufficienti a garantire l'applicazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe essere incaricata di modificare il piano dei controlli in tale Stato membro, in dialogo con lo Stato membro interessato, per ovviare alla situazione.

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Considerando 52

Testo della Commissione

Emendamento

(52)

Ai fini dell'attuazione ed effettiva applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di ritirare e richiamare materie prime e prodotti interessati non conformi e di adottare le opportune misure correttive. È opportuno che gli Stati membri garantiscano che le violazioni del presente regolamento da parte di operatori e commercianti siano sanzionate in modo effettivo, proporzionato e dissuasivo.

(52)

Ai fini dell'attuazione ed effettiva applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di ritirare e richiamare materie prime e prodotti interessati non conformi e di adottare le opportune misure correttive. È opportuno che gli Stati membri garantiscano che le violazioni del presente regolamento da parte di operatori e commercianti siano sanzionate in modo effettivo, proporzionato e dissuasivo e che gli operatori che non rispettano gli obblighi previsti dal presente regolamento siano considerati responsabili e tenuti a risarcire i danni che l'esercizio della dovuta diligenza avrebbe evitato .

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Considerando 52 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(52 bis)

La Commissione dovrebbe pubblicare i nomi degli operatori e dei commercianti che violano il presente regolamento. Ciò potrebbe aiutare gli operatori e i commercianti nelle loro valutazioni dei rischi e accrescere la pressione esercitata dai consumatori e dalla società civile sugli operatori e i commercianti inadempienti affinché si approvvigionino da catene di approvvigionamento non connesse alla deforestazione.

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Considerando 53

Testo della Commissione

Emendamento

(53)

Tenuto conto del carattere internazionale della deforestazione e del degrado forestale e relativo commercio, le autorità competenti dovrebbero collaborare tra loro, con le autorità doganali degli Stati membri, con la Commissione e con le autorità amministrative dei paesi terzi. Le autorità competenti dovrebbero collaborare anche con le autorità competenti per la supervisione e l'applicazione di altri strumenti legislativi dell'UE che stabiliscono obblighi di dovuta diligenza nella catena del valore per quanto riguarda l'impatto negativo sui diritti umani o l'ambiente.

(53)

Tenuto conto del carattere internazionale della deforestazione, del degrado forestale , della conversione delle foreste e relativo commercio, le autorità competenti dovrebbero collaborare tra loro, con le autorità doganali degli Stati membri, con la Commissione e con le autorità amministrative dei paesi terzi. Le autorità competenti dovrebbero collaborare anche con le autorità competenti per la supervisione e l'applicazione di altri strumenti legislativi dell'UE che stabiliscono obblighi di dovuta diligenza nella catena del valore per quanto riguarda l'impatto negativo sui diritti umani o l'ambiente.

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Considerando 53 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(53 bis)

Al fine di agevolare l'accesso a informazioni fattuali, affidabili e aggiornate sulla deforestazione da parte degli operatori, delle autorità degli Stati membri e delle autorità dei paesi terzi interessati nonché di agevolare il rispetto da parte degli operatori economici delle prescrizioni del presente regolamento, la Commissione dovrebbe istituire una piattaforma che contempli le aree forestali di tutto il mondo, con una gamma di strumenti che consentano a tutte le parti di raggiungere rapidamente la deforestazione zero nelle catene di approvvigionamento. La piattaforma dovrebbe comprendere mappe tematiche, una mappa della copertura del suolo con serie temporali dalla data limite fissata dal presente regolamento e una serie di classi che consentano di esaminare la composizione del paesaggio. La piattaforma dovrebbe altresì fornire un sistema di allerta, basato su un monitoraggio mensile del cambiamento della copertura forestale, e una serie di analisi e di risultati di facile utilizzo e sicuri, che illustrino in che modo le catene di approvvigionamento sono legate alla deforestazione. Al fine di promuovere l'utilizzo delle informazioni più accurate e tempestive, di sviluppare la valutazione e l'analisi dei rischi, di migliorare i controlli sulle dichiarazioni e l'analisi comparativa dei paesi, sviluppando nel contempo un approccio cooperativo, la piattaforma dovrebbe essere messa a disposizione di tutti gli operatori, delle autorità degli Stati membri e delle autorità dei paesi terzi interessati. Tale piattaforma dovrebbe utilizzare immagini satellitari, compreso Copernicus Sentinel, che hanno la capacità di fornire le informazioni fattuali, affidabili e aggiornate richieste.

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Considerando 54

Testo della Commissione

Emendamento

(54)

Sebbene il presente regolamento tratti di deforestazione e degrado forestale, come previsto nella comunicazione del 2019 «Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta», la protezione delle foreste non dovrebbe portare alla conversione o al degrado di altri ecosistemi naturali. Ecosistemi quali le zone umide, le savane e le torbiere sono elementi sostanziali dello sforzo globale inteso a combattere i cambiamenti climatici, nonché di altri obiettivi di sviluppo sostenibile: la loro conversione o degrado richiedono un'attenzione particolarmente urgente. A tal fine la Commissione dovrebbe valutare la necessità e fattibilità di ampliare l'ambito di applicazione ad altri ecosistemi e ad altre materie prime due anni dopo l'entrata in vigore. La Commissione dovrebbe anche procedere con atto delegato al riesame dei prodotti interessati elencati nell'allegato I del presente regolamento.

soppresso

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Considerando 55

Testo della Commissione

Emendamento

(55)

Per far sì che gli obblighi di informazione che gli operatori sono tenuti a rispettare, stabiliti nel presente regolamento, restino pertinenti e in linea con il progresso scientifico e tecnologico, alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'integrazione degli obblighi di informazione necessari alla procedura di dovuta diligenza, alle informazioni e ai criteri di valutazione e di attenuazione del rischio che gli operatori sono tenuti a rispettare e che figurano nel presente regolamento e all'elenco dei beni di cui all'allegato I del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(55)

Per far sì che gli obblighi di informazione che gli operatori sono tenuti a rispettare, stabiliti nel presente regolamento, restino pertinenti e in linea con il progresso scientifico e tecnologico, alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'integrazione degli obblighi di informazione necessari alla procedura di dovuta diligenza, alle informazioni e ai criteri di valutazione e di attenuazione del rischio che gli operatori sono tenuti a rispettare e che figurano nel presente regolamento e all'elenco dei beni di cui all'allegato I del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti e con i portatori di interessi , nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Considerando 57

Testo della Commissione

Emendamento

(57)

Il regolamento (CE) n. 2173/2005 stabilisce le procedure dell'Unione per l'attuazione di un sistema di licenze FLEGT mediante accordi di partenariato volontari bilaterali con i paesi produttori di legname. Per rispettare gli impegni bilaterali assunti dall'Unione europea e preservare i progressi compiuti con i paesi partner che dispongono di un sistema operativo (fase di rilascio delle licenze FLEGT), il presente regolamento dovrebbe includere una disposizione che dichiari che il legno e i prodotti a base di legno coperti da una licenza FLEGT valida soddisfano i requisiti di legalità previsti dal presente regolamento.

(57)

Il regolamento (CE) n. 2173/2005 stabilisce le procedure dell'Unione per l'attuazione di un sistema di licenze FLEGT mediante accordi di partenariato volontari bilaterali con i paesi produttori di legname. Gli AVP sono intesi a incoraggiare cambiamenti sistemici nel settore forestale, allo scopo di rendere sostenibile la gestione delle foreste, porre fine al disboscamento illegale e sostenere gli sforzi intrapresi a livello mondiale per arrestare la deforestazione. Gli AVP forniscono un importante quadro giuridico sia per l'Unione che per i suoi paesi partner, reso possibile grazie alla buona cooperazione e all'impegno da parte dei paesi interessati. È opportuno promuovere nuovi AVP con ulteriori partner. Il presente regolamento dovrebbe basarsi sul lavoro svolto nell'ambito del regolamento (CE) n. 2173/2005, che continua a fungere da importante meccanismo per tutelare le foreste del pianeta. Per rispettare gli impegni bilaterali assunti dall'Unione europea e preservare i progressi compiuti con i paesi partner che dispongono di un sistema operativo (fase di rilascio delle licenze FLEGT) e incoraggiare altri partner ad adoperarsi per raggiungere questa fase , il presente regolamento dovrebbe includere una disposizione che dichiari che il legno e i prodotti a base di legno coperti da una licenza FLEGT valida soddisfano i requisiti di legalità previsti dal presente regolamento , garantendo in tal modo che questa parte dell'obbligo di dovuta diligenza sia facilmente verificata . I partenariati AVP dovrebbero essere sostenuti con risorse adeguate e un sostegno specifico per lo sviluppo amministrativo e delle capacità. Il regolamento (CE) n. 2173/2005 si confermerà inoltre un sistema importante che funga da quadro per le consultazioni multilaterali dei portatori di interessi.

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Considerando 57 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(57 bis)

La Commissione dovrebbe aiutare i PMS e le PMI a comprendere, attuare e rispettare le norme stabilite nel presente regolamento, mantenendo una cooperazione aperta per lo sviluppo di capacità con le amministrazioni nazionali, regionali e locali, le organizzazioni della società civile e i produttori, in particolare i piccoli produttori.

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Considerando 58

Testo della Commissione

Emendamento

(58)

Sebbene il presente regolamento tratti di deforestazione e degrado forestale, come previsto nella comunicazione del 2019 «Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta», la protezione delle foreste non dovrebbe portare alla conversione o al degrado di altri ecosistemi naturali. Ecosistemi quali le zone umide, le savane e le torbiere sono elementi sostanziali dello sforzo globale inteso a combattere i cambiamenti climatici, nonché di altri obiettivi di sviluppo sostenibile: la loro conversione o degrado richiedono un' attenzione particolarmente urgente. È opportuno procedere alla valutazione della necessità e della fattibilità di estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento ad ecosistemi diversi dalle foreste entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(58)

Sebbene il presente regolamento tratti di deforestazione, degrado forestale e conversione delle foreste , come previsto nella comunicazione del 2019 «Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta», la protezione delle foreste non dovrebbe portare alla conversione o al degrado di altri ecosistemi naturali. Ecosistemi quali le zone umide, le savane e le torbiere sono elementi sostanziali dello sforzo globale inteso a combattere i cambiamenti climatici e la crisi della biodiversità , nonché di altri obiettivi di sviluppo sostenibile: la loro conversione o degrado richiedono un' azione particolarmente urgente e devono essere prevenuti . Non vi è dubbio che il consumo dell'Unione è un fattore importante anche per la conversione e il degrado di ecosistemi non forestali ricchi di biodiversità e di carbonio su scala mondiale. Al fine di ridurre l'impronta dell'Unione su tutti gli ecosistemi naturali, è opportuno procedere a una valutazione e presentare una proposta legislativa per estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento ad ecosistemi diversi dalle foreste e da altri terreni boschivi al più tardi entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento , i cui preparativi dovrebbero iniziare al più tardi il giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento . Un ulteriore ritardo nell'inclusione di altri ecosistemi nel presente regolamento rischia di spostare la produzione agricola delle foreste agli ecosistemi non forestali. Questi ultimi sono inoltre sempre più soggetti alla pressione della conversione e del degrado dovuta alla produzione di materie prime per il mercato dell'Unione. La Commissione dovrebbe altresì valutare la necessità e la fattibilità di estendere l'ambito di applicazione ad altre materie prime al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Al tempo stesso, la Commissione dovrebbe anche procedere mediante un atto delegato al riesame dei prodotti interessati elencati nell'allegato I del presente regolamento.

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Considerando 58 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(58 bis)

Tenendo conto della richiesta formulata dal Parlamento europeo nella sua risoluzione su un quadro giuridico UE per fermare e invertire la deforestazione globale imputabile all'UE, del 22 ottobre 2020, e dalla larga maggioranza dei quasi 1,2  milioni di partecipanti alla consultazione pubblica organizzata dalla Commissione sulla deforestazione, il degrado forestale e la conversione delle foreste causati dalla domanda di includere gli ecosistemi non forestali nel presente regolamento, la Commissione dovrebbe basare la sua valutazione e la sua proposta legislativa di estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento ad altri ecosistemi sulle definizioni di «ecosistemi naturali», «conversione degli ecosistemi naturali» e «degrado degli ecosistemi naturali e forestali» e sulla data limite del 31 dicembre 2019 fissata dal presente regolamento.

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Considerando 60

Testo della Commissione

Emendamento

(60)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire combattere la deforestazione e il degrado forestale riducendo il contributo del consumo nell'Unione, non può essere conseguito dai singoli Stati membri e può dunque, a motivo della sua portata, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(60)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire combattere la deforestazione, il degrado forestale e la conversione delle foreste riducendo il contributo del consumo nell'Unione e promuovendo la riduzione della deforestazione nei paesi produttori , non può essere conseguito dai singoli Stati membri e può dunque, a motivo della sua portata, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Considerando 61

Testo della Commissione

Emendamento

(61)

Agli operatori, ai commercianti e alle autorità competenti dovrebbe essere assegnato un ragionevole periodo di tempo per prepararsi al rispetto delle disposizioni del presente regolamento,

(61)

Al fine di evitare perturbazioni della catena di approvvigionamento e ridurre gli impatti negativi sui paesi terzi, i partner commerciali, in particolare i piccoli proprietari terrieri, agli operatori, ai commercianti e alle autorità competenti dovrebbe essere assegnato un ragionevole periodo di tempo per prepararsi al rispetto delle disposizioni del presente regolamento,

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 1 — comma 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce norme relative all'immissione e alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione, nonché all'esportazione da tale mercato, di bovini, cacao, caffè, olio di palma, soia e legno (le «materie prime interessate») e di prodotti che contengono le materie prime interessate o che sono stati nutriti o realizzati usando tali materie prime (i «prodotti interessati»), elencati nell'allegato I, al fine di:

Il presente regolamento stabilisce norme relative all'immissione e alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione, nonché all'esportazione da tale mercato, di bovini, suini, ovini e caprini, pollame, cacao, caffè, olio di palma e prodotti a base di olio di palma , soia , granturco, gomma e legno (le «materie prime interessate») e di prodotti , inclusi il carbone di legna e i prodotti di carta stampata, che contengono le materie prime interessate o che sono stati nutriti o realizzati usando tali materie prime (i «prodotti interessati»), elencati nell'allegato I, al fine di:

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 1 — comma 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

ridurre al minimo il contributo dell'Unione europea alla deforestazione e al degrado forestale nel mondo;

(a)

ridurre al minimo il contributo dell'Unione europea alla deforestazione, al degrado forestale e alla conversione delle foreste nel mondo;

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 1 — comma 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

ridurre il contributo dell'Unione alle emissioni di gas a effetto serra e alla perdita di biodiversità a livello mondiale.

(b)

ridurre il contributo dell'Unione alle emissioni di gas a effetto serra e alla perdita di biodiversità a livello mondiale;

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Articolo 1 — comma 1 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)

contribuire alla riduzione della deforestazione globale.

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 1 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il presente regolamento stabilisce inoltre obblighi per gli istituti finanziari aventi sede oppure operanti nell'Unione che forniscono servizi finanziari a persone fisiche o giuridiche le cui attività economiche consistono o sono collegate alla produzione, alla fornitura, all'immissione sul mercato dell'Unione o all'esportazione da tale mercato di materie prime e di prodotti interessati ai sensi del presente articolo.

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

«deforestazione»: la conversione, antropogenica o meno, di una foresta a uso agricolo ;

(1)

«deforestazione»: la conversione, antropogenica o meno, di foreste o di altri terreni boschivi ad uso agricolo o in piantagioni forestali ;

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)

«conversione di un ecosistema»: la trasformazione di un ecosistema naturale in un altro uso del suolo o un cambiamento nella composizione delle specie, nella struttura o nella funzione dell'ecosistema naturale; ciò include un grave degrado o l'introduzione di pratiche di gestione che si traducono in un cambiamento sostanziale e sostenuto della composizione delle specie, della struttura o della funzione dell'ecosistema;

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)

«uso agricolo»: l'uso del terreno per una o più delle seguenti finalità: coltivazione di colture temporanee o annuali con un ciclo vegetativo inferiore o uguale a un anno; coltivazione di colture permanenti o perenni con un ciclo vegetativo superiore a un anno, comprese le colture arboree; coltivazione di prati o pascoli permanenti o temporanei come pure allevamento di animali; terreni temporaneamente lasciati a riposo;

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 ter)

«altri terreni boschivi»: terreni non classificati come foresta, di oltre 0,5 ettari con alberi di altezza superiore a 5 metri e copertura arborea fra il 5 % e il 10 %, oppure con alberi capaci di raggiungere tali soglie in situ, o con copertura mista di arbusti, cespugli e alberi superiore al 10 %, a esclusione dei terreni a uso prevalentemente agricolo o urbano;

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)

«ecosistema naturale»: un ecosistema, ivi compresi gli ecosistemi gestiti dall'uomo, che assomiglia sostanzialmente, in termini di composizione delle specie, struttura e funzione ecologica, a un ecosistema che si trova o si troverebbe in una determinata zona in assenza di impatti antropici importanti; sono inclusi, in particolare, i terreni con grandi stock di carbonio e quelli che presentano un elevato valore in termini di biodiversità;

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)

«degrado forestale»: le operazioni di raccolta che non sono sostenibili e provocano la riduzione o la perdita della produttività biologica o economica e della complessità degli ecosistemi forestali, con conseguente riduzione a lungo termine dei benefici complessivi offerti dalla foresta, tra cui legno, biodiversità e altri prodotti o servizi;

(6)

«degrado forestale e di altri ecosistemi naturali »: la riduzione o la perdita , direttamente antropogenica o meno, della produttività biologica o economica e della complessità delle foreste e di altri terreni boschivi e di altri ecosistemi naturali, che influiscono sulla composizione delle specie, sulla struttura e/o sulla funzione degli stessi; sono inclusi lo sfruttamento illegale delle foreste, di altri terreni boschivi o di altri ecosistemi naturali come pure l'impiego di pratiche di gestione che si traducono in un impatto sostanziale o sostenuto sulla loro capacità di sostenere la biodiversità o  di fornire servizi ecosistemici ;

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)

«operazioni di raccolta sostenibili»: la raccolta effettuata tenendo conto del mantenimento della qualità del suolo e della biodiversità con l'obiettivo di ridurre al minimo gli impatti negativi e in modo da evitare la raccolta di ceppi e radici, il degrado delle foreste primarie o la loro conversione in piantagioni forestali e la raccolta su suoli vulnerabili, da ridurre al minimo i grandi tagli a raso e da garantire soglie adeguate a livello locale per il prelievo di legno morto e l'obbligo di utilizzare sistemi di abbattimento che minimizzino l'impatto sulla qualità del suolo, compresa la compattazione del suolo, e sulle caratteristiche della biodiversità e sugli habitat;

soppresso

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)

«a deforestazione zero»:

(8)

«a deforestazione zero»: le materie prime e i prodotti interessati, compresi quelli usati per i prodotti interessati o in essi contenuti, prodotti su terreni che non sono stati oggetto di deforestazione e che non hanno causato degrado forestale o conversione delle foreste o non vi hanno contribuito dopo il 31 dicembre 2019 ;

(a)

le materie prime e i prodotti interessati, compresi quelli usati per i prodotti interessati o in essi contenuti, prodotti su terreni che non sono stati oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020 , e

 

(b)

il legno raccolto senza causare il degrado della foresta di origine dopo il 31 dicembre 2020 ;

 

Emendamento 240

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)

«prodotto»: coltivato, raccolto , allevato o ottenuto nell'appezzamento in questione, oppure nutrito con alimenti provenienti da tale appezzamento ;

(9)

«prodotto»: coltivato, raccolto o ottenuto nell'appezzamento in questione, oppure , nel caso del bestiame, «prodotto»: tutti gli appezzamenti pertinenti coinvolti nel processo di allevamento ;

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)

«rischio trascurabile»: la situazione nella quale una valutazione esaustiva delle informazioni generali e specifiche al prodotto relative alla conformità delle materie prime o dei prodotti interessati all'articolo 3 , lettere a) e b), non ravvisa alcun motivo di preoccupazione;

(16)

«rischio trascurabile»: il livello di rischio che si applica alle materie prime e ai prodotti interessati da immettere sul mercato dell'Unione o esportare da tale mercato quando, a seguito di una valutazione esaustiva delle informazioni generali e specifiche al prodotto relative alla conformità all'articolo 3 e dell'applicazione di misure di attenuazione adeguate, tali materie prime o prodotti interessati non mostrano alcun motivo di preoccupazione;

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis)

«impegno significativo con i portatori di interessi»: la comprensione delle preoccupazioni e degli interessi delle pertinenti parti interessate, in particolare i gruppi più vulnerabili come i piccoli proprietari terrieri e le popolazioni indigene nonché le comunità locali, comprese le donne, consultandole direttamente in modo da tenere conto dei potenziali ostacoli all'impegno effettivo;

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)

«prodotti non conformi»: le materie prime e i prodotti interessati che non sono stati prodotti «a deforestazione zero» o in modo conforme alla legislazione pertinente del paese di produzione, o entrambe le cose ;

(18)

«prodotti non conformi»: le materie prime e i prodotti interessati che non sono stati prodotti «a deforestazione zero» o in modo conforme alle leggi e alle norme pertinenti, incluse quelle sui diritti delle popolazioni indigene, sui diritti di proprietà fondiaria delle comunità locali e sul diritto al consenso libero, previo e informato, e che non sono stati oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza accurata ;

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)

«preoccupazione fondata»: la segnalazione avvalorata da informazioni oggettive e verificabili riguardo alla mancata conformità al presente regolamento, che potrebbe richiedere l'intervento delle autorità competenti;

(21)

«preoccupazione fondata»: una segnalazione basata su informazioni oggettive e verificabili riguardo alla mancata conformità al presente regolamento, che potrebbe richiedere l'intervento delle autorità competenti;

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28)

« legislazione pertinente del paese di produzione »: le norme applicabili nel paese di produzione per quanto riguarda lo status giuridico della zona di produzione in termini di diritti d'uso del suolo, tutela dell'ambiente, diritti di terzi e disciplina commerciale e doganale nel quadro legislativo applicabile nel paese di produzione.

(28)

« leggi e norme pertinenti »:

 

(a)

le norme applicabili nel paese di produzione per quanto riguarda lo status giuridico della zona di produzione in termini di diritti d'uso del suolo, tutela dell'ambiente, diritti di terzi e disciplina commerciale e doganale nel quadro legislativo applicabile nel paese di produzione.

 

(b)

i diritti umani tutelati dal diritto internazionale, in particolare dagli strumenti che tutelano i diritti di proprietà fondiaria consuetudinari e il diritto al consenso libero, previo e informato, sanciti, tra l'altro, dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, dal Forum permanente delle Nazioni Unite sulle questioni indigene e dai vigenti accordi internazionali vincolanti, dalla Convenzione relativa alle popolazioni indigene e tribali (Convenzione 169 del 1989), che coprono il diritto alla protezione dell'ambiente e il diritto a difendere l'ambiente senza subire persecuzioni e vessazioni, nonché altri diritti umani riconosciuti a livello internazionale relativi all'uso, all'accesso o alla proprietà della terra;

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(28 bis)

«consenso libero, previo e informato»: il diritto umano collettivo delle popolazioni indigene e delle comunità locali di dare e negare il proprio consenso prima dell'inizio di qualsiasi attività che possa incidere sui loro diritti, terre, risorse, territori e mezzi di sussistenza e sulla loro sicurezza alimentare; tale diritto è esercitato mediante rappresentanti di loro scelta e in maniera coerente con le loro consuetudini, i loro valori e le loro norme;

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 28 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(28 ter)

«difensori dei diritti umani»: persone, gruppi e organi della società che promuovono e proteggono i diritti umani e le libertà fondamentali universalmente riconosciuti; essi si adoperano per promuovere e proteggere i diritti civili e politici nonché per promuovere, proteggere e realizzare i diritti economici, sociali e culturali; promuovono e proteggono altresì i diritti dei membri di gruppi quali le comunità indigene;

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 28 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(28 quater)

«difensori dei diritti umani ambientali»: persone e gruppi che, a titolo personale o professionale e in maniera pacifica, si adoperano per proteggere e promuovere i diritti umani relativi all'ambiente, comprese l'acqua, l'aria, la terra, la flora e la fauna;

Emendamento 104

Proposta di regolamento

Articolo 3 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

sono stati prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione ; e

(b)

sono stati prodotti nel rispetto delle leggi e delle norme pertinenti ai sensi dell'articolo 2, punto 28 ; e

Emendamento 105

Proposta di regolamento

Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 3 bis

Gli istituti finanziari forniscono servizi finanziari ai clienti solo quando stabiliscono che esiste soltanto un rischio trascurabile che i servizi in questione possano fornire sostegno, direttamente o indirettamente, ad attività che contribuiscono alla deforestazione, al degrado forestale o alla conversione delle foreste.

Emendamento 106

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   L'operatore esercita la dovuta diligenza prima di immettere sul mercato dell'Unione le materie prime e i prodotti interessati, o prima di esportarli da tale mercato, onde garantire che siano conformi all'articolo 3 , lettere a) e b) . A tal fine utilizza l'insieme di procedure e misure, in appresso «dovuta diligenza», di cui all'articolo 8.

1.   L'operatore esercita la dovuta diligenza prima di immettere sul mercato dell'Unione le materie prime e i prodotti interessati, o prima di esportarli da tale mercato, onde garantire che siano conformi all'articolo 3. A tal fine utilizza l'insieme di procedure e misure, in appresso «dovuta diligenza», di cui all'articolo 8.

Emendamento 107

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   L'operatore che, avendo esercitato la dovuta diligenza di cui all'articolo 8, giunge alla conclusione che le materie prime e i prodotti interessati sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento, prima di immetterli sul mercato dell'Unione o di esportarli da tale mercato presenta alle autorità competenti una dichiarazione di dovuta diligenza attraverso il sistema di informazione di cui all'articolo 31. La dichiarazione conferma che è stata esercitata la dovuta diligenza e  che il rischio riscontrato è nullo o trascurabile e contiene le informazioni di cui all'allegato II per le materie prime e i prodotti interessati.

2.   L'operatore che, avendo esercitato la dovuta diligenza di cui all'articolo 8, giunge alla conclusione che le materie prime e i prodotti interessati sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento, prima di immetterli sul mercato dell'Unione o di esportarli da tale mercato presenta alle autorità competenti una dichiarazione di dovuta diligenza attraverso il sistema di informazione di cui all'articolo 31. La dichiarazione , disponibile e trasmissibile per via elettronica e certificata, conferma che è stata esercitata la dovuta diligenza , indica le misure che sono state adottate al riguardo per verificare la conformità delle materie prime dei prodotti interessati al presente regolamento e illustra i motivi per cui la valutazione ha riscontrato un rischio nullo o trascurabile . Essa contiene altresì le informazioni di cui all'allegato II per le materie prime e i prodotti interessati. L'operatore pubblica e rende disponibili senza indebito ritardo le dichiarazioni e la certificazione ai fini del controllo amministrativo, civico e scientifico, tenendo conto delle norme in materia di protezione dei dati.

Emendamento 108

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.    Presentando la dichiarazione di dovuta diligenza l'operatore si assume la responsabilità della conformità della materia prima interessata o del prodotto interessato alle prescrizioni del presente regolamento. L'operatore conserva una copia della dichiarazione di dovuta diligenza per un periodo di cinque anni dalla data di presentazione attraverso il sistema di informazione di cui all'articolo 31.

3.   L'operatore si assume la responsabilità della conformità della materia prima interessata o del prodotto interessato alle prescrizioni del presente regolamento. L'operatore intraprende pertanto sforzi ragionevoli e documentati per sostenere la conformità dei piccoli proprietari terrieri alle disposizioni e alle prescrizioni del presente regolamento. L'operatore conserva una copia della dichiarazione di dovuta diligenza per un periodo di cinque anni dalla data di presentazione attraverso il sistema di informazione di cui all'articolo 31 e condivide la dichiarazione di dovuta diligenza con gli operatori e i commercianti successivi lungo la catena di approvvigionamento .

Emendamento 109

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 5 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

le materie prime e i prodotti interessati non sono conformi all'articolo 3 , lettere a) o b) ;

(a)

le materie prime e i prodotti interessati non sono conformi all'articolo 3;

Emendamento 110

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 5 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

l'esercizio della dovuta diligenza ha evidenziato un rischio non trascurabile che le materie prime e i prodotti interessati non siano conformi all'articolo 3 , lettere a) o b) ;

(b)

l'esercizio della dovuta diligenza ha evidenziato un rischio non trascurabile che le materie prime e i prodotti interessati non siano conformi all'articolo 3;

Emendamento 111

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.     L'operatore dispone di un sistema che gli consente di ricevere le preoccupazioni fondate espresse dalle parti interessate ed esamina approfonditamente tutte le preoccupazioni fondate introdotte in tale sistema.

Emendamento 112

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   L'operatore che riceva nuove informazioni, ivi comprese preoccupazioni fondate, riguardo alla mancata conformità alle prescrizioni del presente regolamento di una materia prima interessata o di un prodotto interessato che ha già immesso sul mercato ne informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro in cui è avvenuta l'immissione sul mercato. Nel caso delle esportazioni dal mercato dell'Unione l'operatore informa le autorità competenti dello Stato membro che è il paese di produzione.

6.   L'operatore che riceva o individui nuove informazioni pertinenti , ivi comprese preoccupazioni fondate, o informazioni fornite attraverso i meccanismi di allarme rapido che indichino un rischio non trascurabile riguardo alla sussistenza di un rischio di non conformità alle prescrizioni del presente regolamento di una materia prima interessata o di un prodotto interessato che ha già immesso sul mercato ne informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro in cui è avvenuta l'immissione sul mercato nonché i commercianti cui ha fornito la materia prima interessata o il prodotto interessato allo scopo di evitarne l'ulteriore circolazione sul mercato dell'Unione o l'esportazione dallo stesso . Nel caso delle esportazioni dal mercato dell'Unione l'operatore informa le autorità competenti dello Stato membro che è il paese di produzione.

Emendamento 113

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.   L'operatore offre alle autorità competenti tutta l'assistenza necessaria per facilitare l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 15, anche per quanto riguarda l'accesso ai locali e la presentazione di documentazione o registri.

7.    Le autorità competenti verificano annualmente il sistema di dovuta diligenza degli operatori. L'operatore offre inoltre alle autorità competenti tutta l'assistenza necessaria per facilitare l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 15, anche per quanto riguarda l'accesso ai locali e la presentazione di documentazione o registri.

Emendamento 114

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis.     L'operatore adotta le misure necessarie al fine di:

 

(a)

stabilire un dialogo significativo con i portatori di interessi vulnerabili, quali i piccoli proprietari terrieri, le popolazioni indigene e le comunità locali, nella sua catena di approvvigionamento;

 

(b)

garantire che tali portatori di interessi vulnerabili ricevano un'assistenza adeguata e un'equa remunerazione per quanto concerne la conformità alle norme delle loro materie prime e dei loro prodotti, con particolare riferimento all'obbligo di geolocalizzazione, e assicurare che i costi derivanti dall'attuazione del presente regolamento siano equamente distribuiti tra i diversi attori della catena del valore; e

 

(c)

assicurare l'attuazione degli impegni concordati garantendo che siano affrontati gli effetti negativi sui portatori di interessi vulnerabili identificati.

Emendamento 115

Proposta di regolamento

Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 4 bis

 

Obblighi del commerciante ed esenzioni per il commerciante che è una PMI

 

1.     Il commerciante che è una PMI può mettere a disposizione sul mercato le materie prime e i prodotti interessati soltanto se è in possesso delle informazioni richieste a norma del paragrafo 3.

 

2.     Il commerciante che non è una PMI è considerato un operatore ed è soggetto agli obblighi e alle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, agli articoli da 8 a 12, all'articolo 14, paragrafo 9, e agli articoli 15 e 20 in relazione alle materie prime e ai prodotti interessati che mette a disposizione sul mercato dell'Unione.

 

3.     Il commerciante che è una PMI raccoglie e conserva le seguenti informazioni relative alle materie prime e ai prodotti interessati che intende mettere a disposizione sul mercato:

 

(a)

il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo postale, l'indirizzo email e, se disponibile, l'indirizzo web degli operatori o dei commercianti che gli hanno fornito le materie prime e i prodotti interessati;

 

(b)

il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo postale, l'indirizzo email e, se disponibile, l'indirizzo web dei commercianti ai quali ha fornito le materie prime e i prodotti interessati.

 

4.     Il commerciante che è una PMI conserva per almeno cinque anni le informazioni di cui al presente articolo e le fornisce su richiesta alle autorità competenti.

 

5.     Il commerciante che è una PMI e che riceva o individui nuove informazioni pertinenti, ivi comprese preoccupazioni fondate, che indichino un rischio non trascurabile riguardo alla mancata conformità alle prescrizioni del presente regolamento di una materia prima interessata o di un prodotto interessato che ha già messo a disposizione sul mercato ne informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro in cui è avvenuta la messa a disposizione.

 

6.     Il commerciante, indipendentemente dal fatto che sia o meno una PMI, offre alle autorità competenti tutta l'assistenza necessaria per facilitare l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 16, anche per quanto riguarda l'accesso ai locali e la presentazione di documentazione o registri.

 

7.     La Commissione può fornire assistenza tecnica alle PMI che non dispongono dei mezzi per soddisfare i requisiti di cui al presente articolo.

Emendamento 116

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Su richiesta il mandatario fornisce alle autorità competenti una copia del mandato in una lingua ufficiale dell'Unione europea.

2.   Su richiesta il mandatario fornisce alle autorità competenti una copia del mandato in una lingua ufficiale dell'Unione europea e una copia nella lingua dello Stato membro in cui è trattata la dichiarazione di dovuta diligenza o, se ciò non fosse possibile, in inglese .

Emendamento 117

Proposta di regolamento

Articolo 6

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 6

soppresso

Obblighi del commerciante

 

1.     Il commerciante che è una PMI può mettere a disposizione sul mercato le materie prime e i prodotti interessati soltanto se è in possesso delle informazioni richieste a norma del paragrafo 2.

 

2.     Il commerciante che è una PMI raccoglie e conserva le seguenti informazioni relative alle materie prime e ai prodotti interessati che intende mettere a disposizione sul mercato:

 

(a)

il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo postale, l'indirizzo email e, se disponibile, l'indirizzo web degli operatori o dei commercianti che gli hanno fornito le materie prime e i prodotti interessati;

 

(b)

il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo postale, l'indirizzo email e, se disponibile, l'indirizzo web dei commercianti ai quali ha fornito le materie prime e i prodotti interessati.

 

3.     Il commerciante che è una PMI conserva per almeno cinque anni le informazioni di cui al presente articolo e le fornisce su richiesta alle autorità competenti.

 

4.     Il commerciante che è una PMI e che riceva nuove informazioni, ivi comprese preoccupazioni fondate, riguardo alla mancata conformità alle prescrizioni del presente regolamento di una materia prima interessata o di un prodotto interessato che ha già messo a disposizione sul mercato ne informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro in cui è avvenuta la messa a disposizione.

 

5.     Il commerciante che non è una PMI è considerato un operatore ed è soggetto agli obblighi e alle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, agli articoli da 8 a 12, all'articolo 14, paragrafo 9, e agli articoli 15 e 20 in relazione alle materie prime e ai prodotti interessati che mette a disposizione sul mercato dell'Unione.

 

6.     Il commerciante offre alle autorità competenti tutta l'assistenza necessaria per facilitare l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 16, anche per quanto riguarda l'accesso ai locali e la presentazione di documentazione o registri.

 

Emendamento 118

Proposta di regolamento

Articolo 7 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7

Articolo 7

Immissione sul mercato da parte di operatori stabiliti in paesi terzi

Immissione sul mercato da parte di operatori stabiliti in paesi terzi

Qualora le materie prime o i prodotti interessati siano immessi sul mercato dell'Unione da una persona fisica o giuridica stabilita al di fuori dell'Unione, la prima persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che acquista tali materie prime e prodotti o ne prende possesso è considerata un operatore ai sensi del presente regolamento.

Qualora le materie prime o i prodotti interessati siano immessi sul mercato dell'Unione da una persona fisica o giuridica , indipendentemente dalle sue dimensioni, stabilita al di fuori dell'Unione, la prima persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che acquista tali materie prime e prodotti o ne prende possesso è considerata un operatore ai sensi del presente regolamento.

 

Se nessun fabbricante o importatore è stabilito nell'Unione, i mercati online rispettano gli obblighi di cui agli articoli da 8 a 11 per le materie prime e i prodotti per i quali agevolano la vendita.

Emendamento 119

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     I componenti di prodotti che sono già stati sottoposti al dovere di diligenza conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, non richiedono un'ulteriore procedura di dovuta diligenza. Per i componenti che non sono stati oggetto di una procedura di dovuta diligenza, continuano ad applicarsi gli obblighi di dovuta diligenza.

Emendamento 120

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

L'operatore raccoglie informazioni, documenti e dati atti a dimostrare che le materie prime e i prodotti interessati sono conformi all'articolo 3. A tal fine l'operatore raccoglie, organizza e conserva per cinque anni le seguenti informazioni sulle materie prime i prodotti interessati , suffragate da elementi di prova:

L'operatore raccoglie informazioni, documenti e dati atti a dimostrare che le materie prime e i prodotti interessati sono conformi all'articolo 3. A tal fine l'operatore raccoglie, organizza e conserva per cinque anni le seguenti informazioni su ciascuna materia prima interessata ciascun prodotto interessato immessi sul mercato dell'Unione o esportati dall'Unione , suffragate da elementi di prova:

Emendamento 121

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

descrizione delle materie prime e dei prodotti interessati, comprendente denominazione commerciale e tipo, nonché, se del caso, nome comune e denominazione scientifica completa della specie;

(a)

descrizione delle materie prime e dei prodotti interessati, comprendente denominazione commerciale e tipo, nonché, se del caso, nome comune e denominazione scientifica completa della specie; la descrizione dei prodotti comprende l'elenco delle materie prime ivi contenute o utilizzate per la loro fabbricazione; per i prodotti di origine animale, la descrizione comprende l'elenco delle materie prime utilizzate per l'alimentazione degli animali;

Emendamento 122

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

indicazione del paese di produzione;

(c)

indicazione del paese di produzione o parti di esso ;

Emendamento 123

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 1 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

coordinate di geolocalizzazione, latitudine e longitudine di tutti gli appezzamenti nei quali sono stati prodotti le materie prime e i prodotti interessati, unitamente alla data o  al periodo di produzione;

(d)

coordinate di geolocalizzazione, latitudine e longitudine di tutti gli appezzamenti nei quali sono stati prodotti le materie prime e i prodotti interessati, o coordinate di geolocalizzazione, latitudine e longitudine di tutti i punti di un poligono per gli appezzamenti nei quali sono stati prodotti le materie prime e i prodotti interessati; qualsiasi deforestazione o degrado negli appezzamenti in questione, identificati da un unico punto di latitudine e longitudine o da un poligono, esclude automaticamente dall'immissione e dalla messa a disposizione sul mercato o dall'esportazione tutti i prodotti e le materie prime provenienti da tali appezzamenti; l'operatore indica la data o  il periodo di produzione o la stagione di raccolta della materia prima o del prodotto ; alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di integrare il presente regolamento per quanto riguarda le dimensioni degli appezzamenti al di sopra delle quali le imprese sono tenute a fornire poligoni come unico mezzo di geolocalizzazione per le materie prime e i prodotti interessati;

Emendamento 124

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 1 — lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

(h)

informazioni adeguate e verificabili secondo cui la produzione è avvenuta nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione , compresi eventuali accordi che conferiscono il diritto di adibire l'area specifica alla produzione della materia prima interessata.

(h)

informazioni adeguate e verificabili secondo cui la produzione è avvenuta nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione nonché delle leggi e delle norme pertinenti ai sensi dell'articolo 2, punto 28;

Emendamento 125

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 1 — lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(h bis)

informazioni adeguate e verificabili, ottenute mediante audit indipendenti e opportuni processi di consultazione, secondo cui l'area adibita alla produzione delle materie prime e dei prodotti interessati non è oggetto di alcuna rivendicazione basata su diritti fondiari delle popolazioni indigene, diritti fondiari consuetudinari o altri diritti fondiari legittimi né di controversie in merito all'uso, alla proprietà o all'occupazione di tale area;

Emendamento 126

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 1 — lettera h ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(h ter)

informazioni adeguate e verificabili che rendano note le opinioni delle popolazioni indigene, delle comunità locali e di altri gruppi che rivendicano diritti fondiari in relazione all'area adibita alla produzione delle materie prime e dei prodotti interessati in merito alla produzione delle materie prime e dei prodotti interessati.

Emendamento 127

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Gli istituti finanziari raccolgono le informazioni, i documenti e i dati che dimostrano che la prestazione di servizi finanziari ai clienti è conforme all'articolo 11 bis. Le informazioni, i documenti e i dati includono almeno:

 

(a)

una descrizione delle attività economiche del cliente, delle attività dei soggetti controllati dal cliente e delle attività economiche dei fornitori del cliente;

 

(b)

informazioni sulle materie prime e sui prodotti interessati immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione o esportati da esso e sul relativo esercizio della dovuta diligenza ai sensi del presente regolamento;

 

(c)

l'utilizzo, per le attività di cui alla lettera a), di materie prime e di prodotti interessati, comprese informazioni sulle materie prime e sui prodotti interessati effettivamente utilizzati e sul relativo esercizio della dovuta diligenza ai sensi del presente regolamento;

 

(d)

le politiche adottate e attuate dal cliente e dai soggetti e dai fornitori di cui alla lettera a) al fine di garantire che le loro attività non causino deforestazione, degrado forestale o conversione delle foreste;

 

(e)

l'indicazione del paese di produzione e le coordinate di geolocalizzazione, latitudine e longitudine di tutti gli appezzamenti nei quali devono essere prodotti le materie prime e i prodotti interessati.

Emendamenti 128 e 253

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.     La Commissione può adottare atti delegati in conformità dell'articolo 33 al fine di integrare il paragrafo 1 relativamente a ulteriori informazioni che potrebbe essere necessario ottenere per garantire l'efficacia del sistema di dovuta diligenza.

soppresso

Emendamento 129

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     La Commissione può adottare atti delegati in conformità dell'articolo 33 al fine di integrare il paragrafo 1 e il paragrafo 1 bis riguardo a ulteriori informazioni che potrebbe essere necessario ottenere per garantire l'efficacia del sistema di dovuta diligenza.

Emendamento 130

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   L'operatore verifica analizza le informazioni raccolte a norma dell'articolo 9 e qualsiasi altro documento pertinente e su tale base procede a una valutazione del rischio tesa a stabilire se sussista il rischio che le materie prime e i prodotti interessati destinati a essere immessi sul mercato dell'Unione o esportati da tale mercato non siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento. Se l'operatore non è in grado di dimostrare che il rischio di non conformità è trascurabile, egli non immette sul mercato dell'Unione né esporta la materia prima interessata o il prodotto interessato.

1.   L'operatore e l'istituto finanziario verificano analizzano le informazioni raccolte a norma dell'articolo 9 e qualsiasi altro documento pertinente e su tale base procedono a una valutazione del rischio tesa a stabilire se sussista il rischio che le materie prime e i prodotti interessati destinati a essere immessi sul mercato dell'Unione o esportati da tale mercato non siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento. Qualora non sia in grado di raccogliere adeguatamente le informazioni richieste dal presente regolamento, l'operatore ha il diritto di chiedere all'autorità competente chiarimenti o assistenza in merito all'attuazione. Se l'operatore non è in grado di dimostrare che il rischio di non conformità è trascurabile, egli non immette sul mercato dell'Unione né esporta la materia prima interessata o il prodotto interessato. Se l'istituto finanziario non è in grado di stabilire che il rischio di non conformità è trascurabile, esso non fornisce servizi finanziari ai clienti interessati.

Emendamento 131

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 2 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)

presenza di popolazioni vulnerabili, popolazioni indigene, comunità locali e altri titolari di diritti fondiari consuetudinari nel paese o nella parte di esso in cui avviene la produzione della materia prima interessata o del prodotto interessato;

Emendamento 132

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 2 — lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b ter)

esistenza di rivendicazioni o di controversie riguardanti l'uso, la proprietà o l'esercizio dei diritti fondiari consuetudinari nell'area adibita alla produzione delle materie prime o dei prodotti interessati, formalmente registrate o meno;

Emendamento 133

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 2 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

diffusione della deforestazione o del degrado forestale nel paese, nella regione e nella zona di produzione della materia prima interessata o del prodotto interessato;

(c)

diffusione della deforestazione, del degrado forestale o della conversione delle foreste nel paese, nella regione e nella zona di produzione della materia prima interessata o del prodotto interessato;

Emendamento 134

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 2 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)

preoccupazioni inerenti al paese di produzione e di origine, ad esempio livello di corruzione, diffusione di pratiche di falsificazione di documenti e dati, carenze nell'applicazione della legge, conflitti armati o esistenza di sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell'Unione europea;

(e)

preoccupazioni inerenti al paese di produzione e di origine o a parti di esso, conformemente all'articolo 27 , ad esempio livello di corruzione, diffusione di pratiche di falsificazione di documenti e dati, assenza o violazione dei diritti fondiari e dei diritti delle popolazioni indigene e delle comunità locali o carenze nell'applicazione della legge riguardo a tali diritti , conflitti armati o esistenza di sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell'Unione europea;

Emendamento 135

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 2 — lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)

complessità della catena di approvvigionamento, in particolare difficoltà nel risalire all'appezzamento in cui sono stati prodotti le materie prime e/o i prodotti;

(f)

complessità della catena di approvvigionamento, in particolare difficoltà nel risalire all'appezzamento in cui sono stati prodotti le materie prime e/o i prodotti o norme nazionali in materia di protezione dei dati che vietano la trasmissione di tali dati ;

Emendamento 136

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 2 — lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g)

rischio di commistione con prodotti di origine sconosciuta o che sono stati prodotti in una zona in passato o tuttora oggetto di deforestazione o degrado forestale;

(g)

rischio di commistione con prodotti di origine sconosciuta o che sono stati prodotti in una zona in passato o tuttora oggetto di deforestazione, degrado forestale o conversione delle foreste nonché di violazioni del diritto pertinente ;

Emendamento 137

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 2 — lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(h bis)

esito dei dialoghi multipartecipativi cui le parti interessate, come i piccoli proprietari terrieri, le PMI, le popolazioni indigene e le comunità locali, sono state invitate a partecipare attivamente;

Emendamento 138

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 2 — lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(i bis)

informazioni fornite nell'ambito del meccanismo di allarme rapido;

Emendamento 245

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   I prodotti del legno che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio e che sono coperti da una licenza FLEGT valida nell'ambito di un sistema di licenze funzionante sono ritenuti conformi all'articolo 3, lettera b), del presente regolamento.

3.   I prodotti del legno che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio e che sono coperti da una licenza FLEGT valida nell'ambito di un sistema di licenze funzionante sono ritenuti conformi alle norme applicabili nel paese di produzione di cui all'articolo  3, lettera b ), e ai sensi dell'articolo 2, punto 28, lettera a ), del presente regolamento.

Emendamento 140

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   A eccezione dei casi nei quali l'analisi effettuata a norma del paragrafo 1 consente all'operatore di appurare che il rischio che le materie prime o i prodotti interessati non siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento è nullo o trascurabile, prima di immetterli sul mercato dell'Unione o di esportarli l'operatore adotta procedure e misure di attenuazione del rischio adeguate a raggiungere un livello di rischio nullo o trascurabile. Ciò può implicare la richiesta di informazioni, dati o documenti supplementari, lo svolgimento di indagini o audit indipendenti o altre misure connesse agli obblighi di informazione di cui all'articolo 9.

4.   A eccezione dei casi nei quali l'analisi effettuata a norma del paragrafo 1 consente all'operatore di appurare che il rischio che le materie prime o i prodotti interessati non siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento è nullo o trascurabile, prima di immetterli sul mercato dell'Unione o di esportarli l'operatore adotta procedure e misure di attenuazione del rischio adeguate a raggiungere un livello di rischio nullo o trascurabile. Ciò può implicare la richiesta di informazioni, dati o documenti supplementari, lo svolgimento di indagini o audit indipendenti , lo sviluppo di capacità e la realizzazione di investimenti finanziari a favore dei piccoli proprietari terrieri o altre misure connesse agli obblighi di informazione di cui all'articolo 9.

Emendamento 141

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     Se del caso, l'operatore assicura l'attuazione di valutazioni del rischio e misure di mitigazione che prevedano la partecipazione e la consultazione delle popolazioni indigene, delle comunità locali e di altri titolari di diritti fondiari consuetudinari presenti nell'area di produzione delle materie prime e dei prodotti interessati.

Emendamento 142

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 6 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

modelli di pratiche di gestione del rischio, comunicazione, conservazione dei registri, controlli interni e gestione della conformità, compresa, per gli operatori che non sono PMI, la nomina di un responsabile della conformità a livello dirigenziale;

(a)

modelli di pratiche di gestione del rischio, comunicazione, conservazione dei registri, controlli interni e gestione della conformità, compresa, per gli operatori che non sono PMI, la nomina di un responsabile della conformità a livello dirigenziale , specificando i recapiti o un indirizzo di posta elettronica di contatto aggiornato ;

Emendamento 143

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.   La valutazione del rischio è documentata, riesaminata con cadenza almeno annuale e  messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

7.   La valutazione del rischio nonché, se del caso, le decisioni di attenuazione del rischio adottate sono documentate, riesaminate con cadenza almeno annuale e  messe a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

Emendamento 144

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Ai fini dell'esercizio della dovuta diligenza conformemente all'articolo 8, l'operatore istituisce e mantiene aggiornato un sistema di dovuta diligenza che gli consenta di garantire la conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 3 , lettere a) e b) . Il sistema di dovuta diligenza è esaminato almeno una volta l'anno e , se del caso, adeguato per tenere conto dei nuovi sviluppi che possono incidere sull'esercizio della dovuta diligenza. L'operatore conserva traccia degli aggiornamenti del o dei sistemi di dovuta diligenza per cinque anni.

1.   Ai fini dell'esercizio della dovuta diligenza conformemente all'articolo 8, l'operatore istituisce e mantiene aggiornato un sistema di dovuta diligenza che gli consenta di garantire la conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 3. Il sistema di dovuta diligenza è esaminato almeno una volta l'anno e adeguato per tenere conto dei nuovi sviluppi che possono incidere sull'esercizio della dovuta diligenza quando gli operatori ne vengono a conoscenza . L'operatore conserva traccia degli aggiornamenti del o dei sistemi di dovuta diligenza per cinque anni.

Emendamento 145

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.    Salvo diversa disposizione di altri strumenti normativi dell'Unione che stabiliscono requisiti concernenti la dovuta diligenza nelle catene del valore sostenibili, l'operatore che non è una PMI elabora ogni anno una relazione sul proprio sistema di dovuta diligenza, ivi comprese le misure adottate per adempiere ai propri obblighi di cui all'articolo 8, e ne dà la più ampia diffusione possibile, anche sul web. L'operatore cui si applichino anche altri strumenti normativi dell'Unione che stabiliscono requisiti concernenti la dovuta diligenza nelle catene del valore può adempiere agli obblighi di comunicazione di cui al presente paragrafo includendo le informazioni richieste nelle relazioni elaborate nel contesto degli altri strumenti normativi dell'Unione.

2.   L'operatore elabora ogni anno una relazione sul proprio sistema di dovuta diligenza, ivi comprese le misure adottate per adempiere ai propri obblighi di cui agli articoli 8 , 9 e 10, nonché l'attuazione e i risultati della propria dovuta diligenza e le misure adottate per sostenere la conformità dei piccoli proprietari terrieri, anche attraverso investimenti e lo sviluppo di capacità , e ne dà la più ampia diffusione possibile, anche sul web. L'operatore cui si applichino anche altri strumenti normativi dell'Unione che stabiliscono requisiti concernenti la dovuta diligenza nelle catene del valore può adempiere agli obblighi di comunicazione di cui al presente paragrafo includendo le informazioni richieste nelle relazioni elaborate nel contesto degli altri strumenti normativi dell'Unione.

Emendamento 146

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Le relazioni, per quanto riguarda le materie prime e i prodotti interessati forniti da ciascun fornitore:

 

(a)

forniscono tutte le informazioni di cui all'articolo 9;

 

(b)

descrivono le informazioni e le prove ottenute e utilizzate per valutare la conformità delle materie prime e dei prodotti interessati all'articolo 3;

 

(c)

delineano le conclusioni della valutazione del rischio effettuata a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, e descrivono le eventuali procedure o misure di attenuazione del rischio adottate a norma dell'articolo 10, paragrafo 4;

 

(d)

indicano la data e il luogo in cui le materie prime e i prodotti interessati sono stati immessi sul mercato dell'Unione o esportati dal mercato dell'Unione e

 

(e)

forniscono prove della consultazione delle popolazioni indigene, delle comunità locali e di altri titolari di diritti fondiari consuetudinari presenti nella zona di produzione delle materie prime e dei prodotti interessati.

Emendamento 147

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   L'operatore conserva per almeno cinque anni tutta la documentazione relativa alla dovuta diligenza, quali i registri, le misure e le procedure pertinenti a norma dell'articolo 8. Su richiesta l'operatore li mette a disposizione delle autorità competenti.

3.   L'operatore conserva per almeno cinque anni tutta la documentazione relativa alla dovuta diligenza, quali i registri, le misure e le procedure pertinenti di cui all'articolo 8 , che consentono l'identificazione inequivocabile di ciascun prodotto o materia prima immessi sul mercato, dell'analisi del rischio effettuata e del risultato ottenuto . Su richiesta l'operatore mette tale documentazione a disposizione delle autorità competenti.

Emendamento 148

Proposta di regolamento

Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 11 bis

 

Obblighi degli istituti finanziari

 

1.     Al fine di conformarsi all'articolo 3, gli istituti finanziari esercitano la dovuta diligenza prima di fornire servizi finanziari a clienti le cui attività economiche consistono o sono collegate al commercio o all'immissione sul mercato delle materie prime e dei prodotti interessati.

 

2.     La dovuta diligenza include:

 

(a)

la raccolta delle informazioni e dei documenti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), necessari per adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

 

(b)

le misure di valutazione e di attenuazione del rischio di cui all'articolo 10;

 

3.     Gli istituti finanziari non forniscono servizi finanziari ai clienti senza previa presentazione di una dichiarazione di dovuta diligenza alle autorità competenti.

 

4.     Quando gli istituti finanziari hanno instaurato un rapporto commerciale continuativo con i clienti prima del… [data di entrata in vigore del presente regolamento], completano la relativa dovuta diligenza entro… [OP: inserire la data corrispondente a un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Emendamento 149

Proposta di regolamento

Articolo 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 11 ter

1.     Gli istituti finanziari verificano e analizzano le informazioni raccolte a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e qualsiasi altra documentazione pertinente e, su tale base, effettuano una valutazione del rischio volta a stabilire se sussiste il rischio che la prestazione di servizi finanziari a un cliente non sia conforme all'articolo 12 bis, paragrafo 1. Se l'istituto finanziario non è in grado di dimostrare che il rischio di non conformità è trascurabile, esso non fornisce servizi finanziari al cliente interessato.

Emendamento 150

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Quando immette sul mercato dell'Unione le materie prime o i prodotti interessati o li esporta da tale mercato, l'operatore non è tenuto ad adempiere agli obblighi di cui all'articolo 10 se può appurare che tutte le materie prime e i prodotti interessati sono stati prodotti in paesi o parti di paesi classificati come a basso rischio conformemente all'articolo 27.

1.   Quando immette sul mercato dell'Unione le materie prime o i prodotti interessati o li esporta da tale mercato, l'operatore non è tenuto ad adempiere agli obblighi di cui all'articolo 10 , paragrafo 2, lettere a), b), b bis, b ter), c), d), e), h), h bis) o j), o all'articolo 10, paragrafo 6, se può appurare che tutte le materie prime e i prodotti interessati sono stati prodotti in paesi o parti di paesi classificati come a basso rischio conformemente all'articolo 27.

Emendamento 151

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Tuttavia, se l'operatore ottiene o viene a conoscenza di informazioni secondo le quali sussiste il rischio che le materie prime e i prodotti interessati non rispettino le prescrizioni del presente regolamento, è necessario adempiere a tutti gli obblighi di cui agli articoli 9 e 10.

2.   Tuttavia, se l'operatore ottiene o viene a conoscenza di informazioni pertinenti secondo le quali sussiste il rischio che le materie prime e i prodotti interessati non rispettino le prescrizioni del presente regolamento, è necessario adempiere a tutti gli obblighi di cui agli articoli 9 e 10. L'operatore comunica immediatamente qualsiasi informazione pertinente all'autorità competente.

Emendamento 152

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Qualora un'autorità competente venga a conoscenza di informazioni secondo le quali sussiste il rischio di possibile elusione delle prescrizioni del presente regolamento, compresi i casi in cui le materie prime o i prodotti interessati sono fabbricati in un paese a medio rischio o ad alto rischio e sono successivamente trasformati o esportati nell'Unione da un paese a basso rischio, l'autorità competente procede a controlli a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, e, ove necessario, adotta misure provvisorie conformemente all'articolo 21. Qualora sia accertata la non conformità al presente regolamento, le autorità degli Stati membri adottano ulteriori misure a norma degli articoli 22 e 23.

Emendamento 153

Proposta di regolamento

Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 12 bis

 

Orientamenti

 

1.     Entro… [data: 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione formula orientamenti di facile applicazione specifici per le materie prime al fine di chiarire le responsabilità in materia di dovere di diligenza e le norme di tracciabilità degli operatori, adattate alle rispettive catene di approvvigionamento. La Commissione tiene conto di altri obblighi di dovuta diligenza derivanti dal diritto dell'Unione, in particolare [la futura direttiva sul dovere di diligenza del governo societario sostenibile].

 

2.     Gli orientamenti tengono conto in particolare delle esigenze delle PMI e le informano in merito ai diversi mezzi di accesso all'assistenza amministrativa e finanziaria e forniscono indicazioni sulle modalità di attuazione più efficienti degli obblighi derivanti dalla sovrapposizione delle norme in materia di dovuta diligenza nei diversi atti dell'Unione.

 

3.     Gli orientamenti sono elaborati in consultazione con i pertinenti portatori di interessi, anche di paesi terzi, e, se del caso, tenendo conto delle migliori pratiche degli organismi internazionali esperti in materia di dovuta diligenza.

 

4.     La Commissione riesamina e aggiorna regolarmente gli orientamenti tenendo conto degli ultimi sviluppi nei settori interessati.

Emendamento 154

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   La Commissione pubblica sul suo sito web l'elenco delle autorità competenti. Essa lo aggiorna regolarmente sulla base degli aggiornamenti ricevuti dagli Stati membri.

3.   La Commissione pubblica sul suo sito web l'elenco delle autorità competenti senza indebito ritardo . Essa lo aggiorna regolarmente sulla base degli aggiornamenti ricevuti dagli Stati membri.

Emendamento 155

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Lo Stato membro provvede affinché le autorità competenti abbiano poteri e risorse adeguati per adempiere agli obblighi di cui al capo 3.

4.   Lo Stato membro provvede affinché le autorità competenti abbiano poteri, indipendenza funzionale e risorse adeguati per adempiere agli obblighi di cui al capo 3.

Emendamento 156

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   Lo Stato membro può agevolare lo scambio e la divulgazione di informazioni pertinenti, in particolare allo scopo di assistere gli operatori nel valutare il rischio ai sensi dell'articolo 9, nonché di migliori prassi in materia di attuazione del presente regolamento.

6.   Lo Stato membro agevola lo scambio e la divulgazione di informazioni pertinenti, in particolare allo scopo di assistere gli operatori nel valutare il rischio ai sensi dell'articolo 9, nonché di migliori prassi in materia di attuazione del presente regolamento.

Emendamento 157

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis.     Al fine di assicurare l'applicazione uniforme degli obblighi elencati al presente capo, segnatamente i controlli su operatori e commercianti, la Commissione formula orientamenti per tutte le autorità competenti entro… [OP: inserire la data corrispondente a sei anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Emendamento 158

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 ter.     Le autorità competenti monitorano la conformità degli istituti finanziari alle prescrizioni del presente regolamento.

Emendamento 159

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Per effettuare i controlli di cui al paragrafo 1 le autorità competenti elaborano un piano impostato in base al rischio. Il piano contiene almeno i criteri di rischio indispensabili per effettuare l'analisi del rischio a norma del paragrafo 4 e informare così le decisioni in materia di controlli. Al momento di stabilire e rivedere i criteri di rischio, le autorità competenti tengono conto in particolare del grado di rischio attribuito ai paesi o a parti di essi conformemente all'articolo 27, dei precedenti di conformità dell'operatore o del commerciante al presente regolamento e di qualsiasi altra informazione pertinente. Sulla scorta dei risultati dei controlli e dell'esperienza acquisita nell'attuare i piani, le autorità competenti rivedono periodicamente tali piani e i criteri di rischio al fine di migliorarne l'efficacia. In sede di revisione dei piani le autorità competenti fissano una frequenza di controllo ridotta per gli operatori e i commercianti che dimostrano di aver rispettato appieno e in modo continuativo le prescrizioni del presente regolamento.

3.   Per effettuare i controlli di cui al paragrafo 1 le autorità competenti elaborano un piano impostato in base al rischio. Il piano , che è reso pubblico conformemente all'articolo 19, contiene almeno i criteri di rischio indispensabili per effettuare l'analisi del rischio a norma del paragrafo 4 e informare così le decisioni in materia di controlli. Al momento di stabilire e rivedere i criteri di rischio, le autorità competenti tengono conto delle precedenti violazioni del presente regolamento da parte dell'operatore o del commerciante , della quantità di materie prime e prodotti interessati immessi o messi a disposizione sul mercato, o esportati dal mercato dell'Unione, dall'operatore o dal commerciante, del tempo trascorso dal completamento della valutazione del rischio relativa alle materie prime o ai prodotti interessati, della vicinanza degli appezzamenti o dei poligoni nei quali le materie prime e i prodotti interessati sono stati prodotti alle foreste , e di qualsiasi altra informazione pertinente. Sulla scorta dei risultati dei controlli e dell'esperienza acquisita nell'attuare i piani, le autorità competenti rivedono periodicamente tali piani e i criteri di rischio al fine di migliorarne l'efficacia. In sede di revisione dei piani le autorità competenti possono fissare una frequenza di controllo ridotta per gli operatori e i commercianti che dimostrano di aver rispettato appieno e in modo continuativo le prescrizioni del presente regolamento.

Emendamento 160

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.   La sospensione di cui al paragrafo 6 cessa entro tre giorni lavorativi a meno che, sulla base dei risultati dei controlli effettuati in tale periodo, le autorità competenti concludano di aver bisogno di più tempo per stabilire se le materie prime e i prodotti interessati rispettano le prescrizioni del presente regolamento. In tale evenienza le autorità competenti prorogano il periodo di sospensione adottando misure provvisorie supplementari a norma dell'articolo 21 o, nel caso di materie prime o prodotti interessati che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, notificando alle autorità doganali la necessità di mantenere la sospensione a norma dell'articolo 24, paragrafo 6.

7.   La sospensione di cui al paragrafo 6 cessa entro cinque giorni lavorativi , o 72 ore per materie prime e prodotti a rischio di deperimento, a meno che, sulla base dei risultati dei controlli effettuati in tale periodo, le autorità competenti concludano di aver bisogno di più tempo per stabilire se le materie prime e i prodotti interessati rispettano le prescrizioni del presente regolamento. In tale evenienza le autorità competenti prorogano il periodo di sospensione adottando misure provvisorie supplementari a norma dell'articolo 21 o, nel caso di materie prime o prodotti interessati che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, notificando alle autorità doganali la necessità di mantenere la sospensione a norma dell'articolo 24, paragrafo 6.

Emendamento 161

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9.   Lo Stato membro provvede affinché i controlli annuali effettuati dalle sue autorità competenti riguardino almeno il 5 % degli operatori che immettono o mettono a disposizione sul mercato dell'Unione o esportano da esso ciascuna delle materie prime interessate del suo mercato, e inoltre il 5 % della quantità di ciascuna materia prima interessata immessa messa a disposizione sul suo mercato o  esportata da esso.

9.   Lo Stato membro provvede affinché i controlli annuali effettuati dalle sue autorità competenti riguardino almeno il 10 % degli operatori che immettono o mettono a disposizione sul mercato dell'Unione o esportano da esso ciascuna delle materie prime e ciascuno dei prodotti interessati del suo mercato, e inoltre il 10 % della quantità di ciascuna materia prima interessata e ciascun prodotto interessato immessi messi a disposizione sul suo mercato o  esportati da esso. Per le materie prime o i prodotti provenienti da paesi o parti di essi classificati come a basso rischio a norma dell'articolo 27, gli Stati membri possono ridurre i controlli annuali al 5 %.

Emendamento 162

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 11

Testo della Commissione

Emendamento

11.   Fatti salvi i controlli di cui ai paragrafi 5 e 6, le autorità competenti effettuano i controlli di cui al paragrafo 1 quando dispongono di prove o altre informazioni pertinenti, anche basate su preoccupazioni fondate espresse da terzi a norma dell'articolo 29, riguardanti possibili casi di non conformità al presente regolamento.

11.   Fatti salvi i controlli di cui ai paragrafi 5 e 6, le autorità competenti effettuano , senza indebito ritardo, i controlli di cui al paragrafo 1 quando dispongono di prove o altre informazioni pertinenti, anche basate sui meccanismi di allarme rapido o su preoccupazioni fondate espresse da terzi a norma dell'articolo 29, riguardanti possibili casi di non conformità al presente regolamento.

Emendamento 163

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 12

Testo della Commissione

Emendamento

12.   I controlli sono effettuati senza notificare preventivamente l'operatore o il commerciante, tranne qualora tale notifica preventiva sia necessaria per garantirne l'efficacia.

12.   I controlli sono effettuati senza notificare preventivamente l'operatore o il commerciante, tranne qualora tale notifica preventiva sia necessaria per garantirne l'efficacia. Le autorità giustificano tali notifiche preventive nelle loro relazioni di controllo, indicando anche le informazioni sul numero di avvisi preventivi.

Emendamento 164

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 13

Testo della Commissione

Emendamento

13.   Le autorità competenti tengono registri dei controlli, in cui indicano in particolare la natura e i risultati degli stessi e le misure adottate in caso di non conformità. I registri di tutti i controlli effettuati devono essere conservati per un minimo di cinque anni.

13.   Le autorità competenti tengono registri dei controlli, in cui indicano in particolare la natura e i risultati degli stessi e le misure adottate in caso di non conformità , comprese le sanzioni relative ai casi di non conformità al presente regolamento . I registri di tutti i controlli effettuati devono essere conservati per un minimo di dieci anni.

Emendamento 165

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

13 bis.     Fatti salvi gli obblighi delle autorità competenti, la Commissione può, su richiesta, fornire un sostegno tecnico agli Stati membri per assisterli nell'adempimento dei requisiti di cui al presente regolamento.

Emendamento 166

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

13 ter.     Qualora riceva informazioni secondo cui uno Stato membro non effettua controlli sufficienti a garantire che le materie prime e i prodotti interessati messi a disposizione sul mercato dell'Unione o da esso esportati siano conformi alle prescrizioni di cui al presente regolamento, la Commissione è incaricata, di concerto con lo Stato membro interessato, di modificare il piano di cui al paragrafo 3 di tale Stato membro per ovviare alla situazione.

Emendamento 167

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 13 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

13 quater.     I registri dei controlli effettuati a norma del presente regolamento e le relazioni dei risultati e degli esiti relativi costituiscono un'informazione ambientale ai fini della direttiva 2003/4/CE  (1 bis) e sono messi a disposizione su richiesta.

Emendamento 168

Proposta di regolamento

Articolo 15 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Controllo degli operatori

Controllo degli operatori e dei commercianti non PMI

Emendamento 169

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 1 — lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis)

l'esame delle misure provvisorie adottate a norma dell'articolo 21 e delle misure correttive adottate a norma dell'articolo 22;

Emendamento 170

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 1 — lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)

qualsiasi mezzo tecnico e scientifico atto a determinare il luogo esatto in cui è stato prodotto il prodotto interessato o la materia prima interessata, ivi comprese prove isotopiche ;

(f)

qualsiasi mezzo tecnico e scientifico atto a determinare il luogo esatto in cui è stato prodotto il prodotto interessato o la materia prima interessata, ivi comprese analisi anatomiche, chimiche e del DNA ;

Emendamento 171

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 1 — lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f bis)

qualsiasi mezzo tecnico e scientifico atto a determinare le specie biologiche interessate dal presente regolamento, contenute nel prodotto interessato o nella materia prima interessata, ivi comprese analisi anatomiche, chimiche e del DNA;

Emendamento 172

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 1 — lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g)

qualsiasi mezzo tecnico e scientifico atto a determinare se il prodotto interessato o la materia prima interessata sia a deforestazione zero, ivi compresi dati di osservazione della Terra come quelli del programma Copernicus e dei relativi strumenti; e

(g)

qualsiasi mezzo tecnico e scientifico atto a determinare se il prodotto interessato o la materia prima interessata sia a deforestazione zero, ivi compresi dati di osservazione della Terra come quelli del programma Copernicus e dei relativi strumenti o di altre fonti pubblicamente o privatamente disponibili ; e

Emendamento 173

Proposta di regolamento

Articolo 16 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Controllo dei commercianti

Controllo dei commercianti che sono PMI

Emendamento 174

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Tra i costi di cui al paragrafo 1 possono rientrare i costi per la realizzazione di prove, i costi di magazzinaggio e quelli delle attività inerenti ai prodotti risultati non conformi e oggetto di misure correttive prima della loro immissione in libera pratica, immissione sul mercato dell'Unione o esportazione da tale mercato.

2.   Tra i costi di cui al paragrafo 1 possono rientrare , tra l'altro, i costi per la realizzazione di prove, i costi di magazzinaggio e quelli delle attività inerenti ai prodotti risultati non conformi e oggetto di misure correttive.

Emendamento 175

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Le autorità competenti cooperano tra di loro, con le autorità di altri Stati membri, con la Commissione e, se necessario, con le autorità amministrative di paesi terzi per garantire il rispetto del presente regolamento.

1.   Le autorità competenti cooperano tra di loro, con le autorità di altri Stati membri, con la Commissione e, se necessario, con le autorità amministrative di paesi terzi per garantire il rispetto del presente regolamento , in particolare tramite verifiche in loco .

Emendamento 176

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Le autorità competenti si scambiano le informazioni necessarie ai fini dell'attuazione del presente regolamento. Ciò implica consentire alle autorità competenti degli altri Stati membri di accedere ai dati sugli operatori e sui commercianti, comprese le dichiarazioni di dovuta diligenza, e scambiare con esse tali dati onde agevolare l'attuazione del presente regolamento.

3.   Le autorità competenti si scambiano le informazioni necessarie ai fini dell'attuazione del presente regolamento. Ciò implica consentire alle autorità competenti degli altri Stati membri di accedere ai dati sugli operatori e sui commercianti, comprese le dichiarazioni di dovuta diligenza , la natura dei controlli effettuati e i loro risultati, nonché le sanzioni imposte, e scambiare con esse tali dati onde agevolare l'attuazione del presente regolamento. Le autorità competenti applicano, nello scambio di informazioni, norme rigorose in materia di protezione dei dati conformemente alla legislazione vigente in materia.

Emendamento 177

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Le autorità competenti informano immediatamente le controparti degli altri Stati membri e la Commissione allorché riscontrano infrazioni del presente regolamento e gravi carenze che potrebbero ripercuotersi su più Stati membri. In particolare le autorità competenti informano le controparti degli altri Stati membri quando rilevano sul mercato una materia prima interessata o un prodotto interessato che non è conforme al presente regolamento, al fine di consentirne il ritiro o il richiamo dalla vendita in tutti gli Stati membri.

4.   Le autorità competenti informano immediatamente le controparti degli altri Stati membri e la Commissione allorché riscontrano infrazioni effettive o potenziali del presente regolamento e gravi carenze che potrebbero ripercuotersi su più Stati membri. In particolare le autorità competenti informano le controparti degli altri Stati membri quando rilevano sul mercato una materia prima interessata o un prodotto interessato che non è , o può non essere, conforme al presente regolamento, al fine di consentirne il ritiro o il richiamo dalla vendita in tutti gli Stati membri o di sostenere un'azione di esecuzione da parte di tali autorità competenti .

Emendamento 178

Proposta di regolamento

Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 18 bis

 

Immagini satellitari e accesso ai dati forestali

 

La Commissione istituisce una piattaforma che utilizza immagini satellitari, fra cui quelle fornite dai satelliti Sentinel del programma Copernicus, che coprono le aree forestali di tutto il mondo, ed è caratterizzata da strumenti che consentano a tutte le parti di conseguire rapidamente la deforestazione zero nelle catene di approvvigionamento. La piattaforma fornisce:

 

(a)

mappe tematiche, compresa una mappa della copertura del suolo con serie temporali dalla data limite definita all'articolo 2, punto 8, e una serie di classi che consentano di esaminare la composizione del paesaggio;

 

(b)

un sistema di allerta, basato su un monitoraggio mensile del cambiamento della copertura forestale;

 

(c)

una serie di analisi e di risultati di facile utilizzo e sicuri, che illustrino in che modo le catene di approvvigionamento sono legate alla deforestazione.

 

La piattaforma è messa a disposizione delle autorità degli Stati membri, delle autorità dei paesi terzi interessati, degli operatori e dei commercianti.

Emendamento 179

Proposta di regolamento

Articolo 19 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico e della Commissione, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, le informazioni sull'applicazione del presente regolamento nel corso dell'anno civile precedente. Tali informazioni includono i loro piani di controllo, il numero e gli esiti dei controlli effettuati su operatori e commercianti , compreso il contenuto di tali controlli , il volume delle materie prime e dei prodotti interessati sottoposti a controllo rispetto alla quantità totale immessa sul mercato, i paesi di origine e di produzione delle materie prime e dei prodotti interessati, le misure adottate in caso di non conformità i costi dei controlli che sono stati recuperati .

1.   Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico e della Commissione, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, le informazioni sull'applicazione del presente regolamento nel corso dell'anno civile precedente. Tali informazioni includono i loro piani di controllo e i criteri di rischio su cui essi si basano , compresi il numero e gli esiti dei controlli effettuati su operatori e commercianti e sulle materie prime e i prodotti interessati , il volume delle materie prime e dei prodotti interessati sottoposti a controllo rispetto alla quantità totale immessa sul mercato, i paesi di origine e di produzione delle materie prime e dei prodotti interessati nonché, in caso di non conformità , le misure di vigilanza del mercato adottate a norma dell'articolo 22 le sanzioni imposte a norma dell'articolo 23 .

Emendamento 180

Proposta di regolamento

Articolo 20 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Se le materie prime o i prodotti interessati sono stati prodotti in un paese o in una parte di paese che figura tra quelli ad alto rischio in conformità all'articolo 27, oppure se sussiste il rischio che nelle catene di approvvigionamento entrino materie prime o prodotti interessati prodotti in tali paesi o parti di paesi, lo Stato membro provvede affinché i controlli annuali effettuati dalle sue autorità competenti riguardino almeno il 15  % degli operatori che immettono o mettono a disposizione sul mercato dell'Unione o esportano da esso ciascuna delle materie prime interessate del suo mercato, e inoltre il 15  % della quantità di ciascuna materia prima interessata immessa messa a disposizione sul suo mercato proveniente da un paese o una parte di paese ad alto rischio o  esportata dal suo mercato.

Se le materie prime o i prodotti interessati sono stati prodotti in un paese o in una parte di paese che figura tra quelli ad alto rischio in conformità all'articolo 27, oppure se sussiste il rischio che nelle catene di approvvigionamento entrino materie prime o prodotti interessati prodotti in tali paesi o parti di paesi, lo Stato membro provvede affinché i controlli annuali effettuati dalle sue autorità competenti riguardino almeno il 20  % degli operatori che immettono o mettono a disposizione sul mercato dell'Unione o esportano da esso ciascuna delle materie prime interessate e ciascuno dei prodotti interessati del suo mercato, e inoltre il 20  % della quantità di ciascuna materia prima interessata e di ciascun prodotto interessato immesso messo a disposizione sul suo mercato proveniente da un paese o una parte di paese ad alto rischio o  esportato dal suo mercato. Le autorità competenti provvedono affinché i controlli annuali effettuati sulla base del presente articolo comprendano tutti gli elementi elencati all'articolo 15.

Emendamento 181

Proposta di regolamento

Articolo 21 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Se, in seguito ai controlli di cui agli articoli 15 e 16, sono riscontrate possibili carenze gravi o sono individuati rischi conformemente all'articolo 14, paragrafo 6, le autorità competenti possono adottare misure provvisorie immediate, tra cui il sequestro delle materie prime e dei prodotti interessati o la sospensione della loro immissione o messa a disposizione sul mercato dell'Unione, o della loro esportazione da tale mercato.

Se, sulla base dell'esame delle prove o di altre informazioni pertinenti, comprese le informazioni scambiate a norma dell'articolo 18 e le preoccupazioni fondate espresse da terzi a norma dell'articolo 29, o in seguito ai controlli di cui agli articoli 15 e 16, sono riscontrate possibili violazioni del presente regolamento o sono individuati rischi conformemente all'articolo 14, paragrafo 6, le autorità competenti possono adottare misure provvisorie immediate, tra cui il sequestro delle materie prime e dei prodotti interessati o la sospensione della loro immissione o messa a disposizione sul mercato dell'Unione, o della loro esportazione da tale mercato. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri in merito a tali misure.

Emendamento 182

Proposta di regolamento

Articolo 22 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Fatto salvo l'articolo 23, se le autorità competenti stabiliscono che un operatore o un commerciante non ha ottemperato ai suoi obblighi ai sensi del presente regolamento o che una materia prima interessata o un prodotto interessato non è conforme al presente regolamento, esse impongono senza indugio all'operatore o al commerciante di adottare misure correttive adeguate e proporzionate per porre fine alla non conformità.

1.   Fatto salvo l'articolo 23, se le autorità competenti stabiliscono che un operatore o un commerciante non ha ottemperato ai suoi obblighi ai sensi del presente regolamento o che una materia prima interessata o un prodotto interessato non è conforme alle prescrizioni stabilite nel presente regolamento, esse impongono senza indugio all'operatore o al commerciante di adottare misure correttive per porre fine alla non conformità entro un periodo di tempo specificato e ragionevole .

Emendamento 183

Proposta di regolamento

Articolo 22 — paragrafo 2 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

distruggere la materia prima interessata o il prodotto interessato o donarlo per scopi caritatevoli o di interesse pubblico.

(d)

donare, se possibile, la materia prima interessata o il prodotto interessato per scopi caritatevoli o di interesse pubblico o altrimenti riciclarlo o, in ultima istanza, distruggerlo .

Emendamento 184

Proposta di regolamento

Articolo 22 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Indipendentemente dalle misure correttive adottate a norma del paragrafo 2, e al fine di prevenire il rischio di ulteriori violazioni, l'operatore o il commerciante pone rimedio a eventuali carenze del sistema di dovuta diligenza che potrebbero aver portato alla sua non conformità al presente regolamento.

Emendamento 185

Proposta di regolamento

Articolo 22 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Se l'operatore o il commerciante omette di adottare le misure correttive di cui al paragrafo 2 o se persiste la non conformità di cui al paragrafo 1, le autorità competenti provvedono affinché il prodotto sia ritirato o richiamato o  ne sia vietata o limitata la messa a disposizione sul mercato dell'Unione o l'esportazione da tale mercato.

3.   Se l'operatore o il commerciante omette di adottare le misure correttive di cui al paragrafo 2 entro il termine specificato dall'autorità competente di cui al paragrafo 1, le autorità competenti provvedono affinché la materia prima o il prodotto sia ritirato o richiamato o  non sia messo a disposizione sul mercato dell'Unione né esportato da tale mercato.

Emendamento 186

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.    Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento da parte di operatori e commercianti e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Gli Stati membri notificano tali norme alla Commissione e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

1.    Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta atti delegati che integrano il presente regolamento per quanto riguarda sanzioni uniformi applicabili in caso di violazione del presente regolamento da parte di operatori e commercianti , al fine di assicurare l'applicazione in tutta l'Unione delle norme armonizzate . Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione.

Emendamento 187

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Esse contemplano almeno:

2.   Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate, dissuasive e uniformi tra gli Stati membri . Esse contemplano almeno:

Emendamento 188

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale e al valore delle materie prime o dei prodotti interessati, il cui livello è calcolato in modo da garantire che i trasgressori siano effettivamente privati dei vantaggi economici derivanti dalle violazioni e gradualmente innalzato in caso di recidività; l'ammontare massimo delle sanzioni pecuniarie è almeno il 4  % del fatturato annuo dell'operatore o del commerciante nello Stato membro o negli Stati membri interessati ;

(a)

sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale , al danno economico arrecato alle comunità locali e al valore delle materie prime o dei prodotti interessati, il cui livello è calcolato in modo da garantire che i trasgressori siano effettivamente privati dei vantaggi economici derivanti dalle violazioni e gradualmente innalzato in caso di recidività; l'ammontare massimo delle sanzioni pecuniarie è almeno l'8  % del fatturato annuo dell'operatore o del commerciante nell'Unione, calcolato conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio  (1 bis) , ed è innalzato per garantire che la sanzione superi i potenziali vantaggi economici ottenuti e sia dissuasiva;

Emendamento 189

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 2 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)

obbligo di ripristinare la situazione ambientale;

Emendamento 190

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 2 — lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b ter)

obbligo di risarcire i danni causati a una persona fisica o giuridica che l'esercizio della dovuta diligenza avrebbe evitato;

Emendamento 191

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 2 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

esclusione temporanea dalle procedure di appalto pubblico.

(d)

esclusione temporanea dalle procedure di appalto pubblico e dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di appalto, sovvenzioni e concessioni;

Emendamento 192

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 2 — lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis)

divieto temporaneo o permanente di immettere o mettere a disposizione sul mercato dell'Unione le materie prime interessate e i prodotti interessati, o di esportarli, in caso di violazione grave o di recidività;

Emendamento 193

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 2 — lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d ter)

divieto di ricorrere alla procedura semplificata di dovuta diligenza di cui all'articolo 12 in caso di violazione grave o di recidività;

Emendamento 194

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Gli Stati membri notificano alla Commissione gli operatori e i commercianti che non hanno ottemperato agli obblighi che loro incombono in virtù del presente regolamento e le sanzioni loro imposte mediante il sistema di informazione di cui all'articolo 31 entro 30 giorni dalla constatazione della non conformità, tenendo debitamente conto delle pertinenti norme in materia di protezione dei dati. La Commissione pubblica un elenco degli operatori e dei commercianti interessati. Essi sono informati del loro inserimento nell'elenco.

 

L'elenco degli operatori e dei commercianti inadempienti contiene i seguenti elementi:

 

(a)

il nome dell'operatore o del commerciante;

 

(b)

la data del primo inserimento nell'elenco e la data a partire dalla quale sono state adottate misure correttive sufficienti;

 

(c)

una sintesi delle attività che giustificano l'inserimento dell'operatore o del commerciante nell'elenco; e

 

(d)

la natura della sanzione imposta e, in caso di sanzione pecuniaria, il suo importo.

 

L'elenco è messo a disposizione del pubblico sul sito web della Commissione ed è regolarmente aggiornato.

 

La Commissione pubblica l'elenco nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e nel Registro di cui all'articolo 31.

Emendamento 195

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter.     Gli Stati membri informano la Commissione quando l'operatore o il commerciante inadempiente di cui al paragrafo 1 adotta misure correttive sufficienti, tra cui il pagamento integrale delle sanzioni o l'apporto di miglioramenti al suo sistema di dovuta diligenza, e non è stata segnalata nessun'altra sanzione o procedura relativa a una presunta violazione.

 

La Commissione depenna l'operatore o il commerciante interessato dall'elenco una volta adottate le misure correttive. La Commissione aggiorna l'elenco degli operatori e dei commercianti interessati ogni sei mesi.

 

La Commissione, senza indebito ritardo, notifica alle autorità competenti il depennamento di un operatore o di un commerciante dall'elenco e aggiorna il Registro di cui all'articolo 31.

Emendamento 196

Proposta di regolamento

Articolo 24 — paragrafo 7 — comma 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

se l'immissione in libera pratica o l'esportazione della materia prima interessata o del prodotto interessato è stata sospesa a norma del paragrafo 6, le autorità competenti non hanno comunicato la necessità di mantenere tale sospensione entro i  tre giorni lavorativi previsti all'articolo 14, paragrafo 7;

(b)

se l'immissione in libera pratica o l'esportazione della materia prima interessata o del prodotto interessato è stata sospesa a norma del paragrafo 6, le autorità competenti non hanno comunicato la necessità di mantenere tale sospensione entro i  cinque giorni lavorativi , o 72 ore per materie prime e prodotti freschi a rischio di deperimento, previsti all'articolo 14, paragrafo 7;

Emendamento 197

Proposta di regolamento

Articolo 24 — paragrafo 8 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Una volta ricevuta tale notifica le autorità doganali non autorizzano l'immissione in libera pratica o l'esportazione della materia prima interessata o del prodotto interessato. Esse inseriscono inoltre la seguente dicitura nel sistema informatico doganale e, se possibile, nella fattura commerciale che accompagna la materia prima interessata o il prodotto interessato e in qualsiasi altro documento di accompagnamento pertinente: «Materia prima o prodotto non conforme — Immissione in libera pratica/esportazione non autorizzata — Regolamento (UE) 2021/XXXX». [Ufficio delle pubblicazioni: indicare estremi del presente regolamento]

Una volta ricevuta la notifica della non conformità le autorità doganali non autorizzano l'immissione in libera pratica o l'esportazione della materia prima interessata o del prodotto interessato. Esse inseriscono inoltre la seguente dicitura nel sistema informatico doganale e, se possibile, nella fattura commerciale che accompagna la materia prima interessata o il prodotto interessato e in qualsiasi altro documento di accompagnamento pertinente: «Materia prima o prodotto non conforme — Immissione in libera pratica/esportazione non autorizzata — Regolamento (UE) 2021/XXXX». [Ufficio delle pubblicazioni: indicare estremi del presente regolamento]

Emendamento 198

Proposta di regolamento

Articolo 24 — paragrafo 10

Testo della Commissione

Emendamento

10.   Le autorità doganali possono distruggere la materia prima interessata o il prodotto interessato non conforme su richiesta delle autorità competenti o laddove lo ritengano necessario e proporzionato. I costi di tale provvedimento sono sostenuti dalla persona fisica o giuridica che detiene la materia prima interessata o il prodotto interessato. Gli articoli 197 e 198 del regolamento (UE) n. 952/2013 si applicano di conseguenza. In alternativa, su richiesta delle autorità competenti, le materie prime e i prodotti interessati non conformi possono essere confiscati e messi a loro disposizione dalle autorità doganali.

10.   Le autorità doganali possono donare la materia prima interessata o il prodotto interessato per scopi caritatevoli o di interesse pubblico o, solo nel caso in cui tale donazione non sia possibile, riciclare o, in ultima istanza, distruggere la materia prima interessata o il prodotto interessato non conforme su richiesta delle autorità competenti o laddove lo ritengano necessario e proporzionato. I costi di tale provvedimento sono sostenuti dalla persona fisica o giuridica che detiene la materia prima interessata o il prodotto interessato.

Emendamento 199

Proposta di regolamento

Articolo 25 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Le autorità doganali del primo punto di entrata che abbiano motivo di ritenere che le materie prime e i prodotti interessati soggetti al presente regolamento posti in custodia temporanea o vincolati a un regime doganale diverso dall'«immissione in libera pratica» non siano conformi al presente regolamento trasmettono tutte le informazioni pertinenti all'ufficio doganale di destinazione competente.

4.   Le autorità doganali del primo punto di entrata che abbiano motivo di ritenere che le materie prime e i prodotti interessati soggetti al presente regolamento posti in custodia temporanea o vincolati a un regime doganale diverso dall'«immissione in libera pratica» non siano conformi al presente regolamento trasmettono tutte le informazioni pertinenti all'ufficio doganale di destinazione competente e alle autorità competenti incaricate dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente regolamento .

Emendamento 200

Proposta di regolamento

Articolo 26 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La Commissione sviluppa un'interfaccia elettronica basata sull'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane al fine di consentire la trasmissione dei dati, in particolare le notifiche e le richieste di cui all'articolo 24, paragrafi da 5 a 8, tra i sistemi doganali nazionali e il sistema di informazione di cui all'articolo 31. Tale interfaccia elettronica è predisposta al più tardi entro quattro anni dalla data di adozione del pertinente atto di esecuzione di cui al paragrafo 3.

1.   La Commissione sviluppa un'interfaccia elettronica basata sull'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane al fine di consentire la trasmissione dei dati, in particolare le notifiche e le richieste di cui all'articolo 24, paragrafi da 5 a 8, tra i sistemi doganali nazionali e il sistema di informazione di cui all'articolo 31. Tale interfaccia elettronica è predisposta al più tardi entro un anno dalla data di adozione del pertinente atto di esecuzione di cui al paragrafo 3.

Emendamento 201

Proposta di regolamento

Articolo 26 — paragrafo 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.   La Commissione può sviluppare un'interfaccia elettronica basata sull'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane al fine di consentire:

2.   La Commissione sviluppa un'interfaccia elettronica basata sull'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane al fine di consentire:

Emendamento 202

Proposta di regolamento

Articolo 27 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Il presente regolamento istituisce un sistema a tre livelli per la valutazione dei paesi o di parti di essi. Si ritiene che i paesi presentino un rischio standard a meno che non siano classificati come paesi a basso o ad alto rischio ai sensi del presente articolo. La Commissione può individuare paesi o parti di paesi che presentano un basso o un alto rischio di produrre materie prime o prodotti interessati non conformi all'articolo 3, lettera a). L'elenco dei paesi o parti di paesi a basso o ad alto rischio è pubblicato per mezzo di uno o più atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2. L'elenco è aggiornato secondo necessità alla luce delle nuove evidenze.

1.   Il presente regolamento istituisce un sistema a tre livelli per la valutazione dei paesi o di parti di essi. Si ritiene che i paesi presentino un rischio standard a meno che non siano classificati come paesi a basso o ad alto rischio ai sensi del presente articolo. La Commissione individua paesi o parti di paesi che presentano un basso o un alto rischio di produrre materie prime o prodotti interessati non conformi all'articolo 3, lettera a). L'elenco dei paesi o parti di paesi a basso o ad alto rischio è pubblicato per mezzo di uno o più atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2 , entro .. . [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente ai mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento]. L'elenco è aggiornato secondo necessità alla luce delle nuove evidenze.

Emendamento 203

Proposta di regolamento

Articolo 27 — paragrafo 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

La classificazione dei paesi o delle parti di paesi a basso e ad alto rischio in applicazione del paragrafo 1 tiene conto delle informazioni fornite dai paesi in questione e si basa sui seguenti criteri di valutazione:

La classificazione dei paesi o delle parti di paesi a basso e ad alto rischio in applicazione del paragrafo 1 segue un processo di valutazione trasparente e oggettivo che tiene conto delle informazioni fornite dai paesi e dalle autorità regionali in questione , dagli operatori nonché dalle ONG e da terzi, tra cui le popolazioni indigene, le comunità locali e le organizzazioni della società civile, e si basa sui seguenti criteri di valutazione:

Emendamento 204

Proposta di regolamento

Articolo 27 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

tasso di deforestazione e degrado forestale;

(a)

tasso di deforestazione, degrado forestale e conversione delle foreste ;

Emendamento 205

Proposta di regolamento

Articolo 27 — paragrafo 2 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

eventuale inclusione, nel contributo determinato a livello nazionale alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, delle emissioni e degli assorbimenti dell'agricoltura, della silvicoltura e dell'uso del suolo, a garanzia del fatto che le emissioni causate dalla deforestazione e dal degrado forestale siano contabilizzate in vista dell'impegno del paese di ridurre o limitare le emissioni di gas serra specificato nell'NDC;

(d)

eventuale inclusione, nel contributo determinato a livello nazionale alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, delle emissioni e degli assorbimenti dell'agricoltura, della silvicoltura e dell'uso del suolo, a garanzia del fatto che le emissioni causate dalla deforestazione, dal degrado forestale e dalla conversione delle foreste siano contabilizzate in vista dell'impegno del paese di ridurre o limitare le emissioni di gas serra specificato nell'NDC;

Emendamento 206

Proposta di regolamento

Articolo 27 — paragrafo 2 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)

accordi e altri strumenti conclusi ed effettivamente attuati tra il paese in questione e l'Unione che affrontano la questione della deforestazione o del degrado forestale e facilitano la conformità delle materie prime e dei prodotti interessati alle prescrizioni del presente regolamento;

(e)

accordi e altri strumenti conclusi tra il paese in questione e l'Unione che affrontano la questione della deforestazione, del degrado forestale o della conversione delle foreste e facilitano la conformità delle materie prime e dei prodotti interessati alle prescrizioni del presente regolamento , purché la loro effettiva e tempestiva attuazione sia stata accertata sulla base di una valutazione oggettiva e trasparente ;

Emendamento 207

Proposta di regolamento

Articolo 27 — paragrafo 2 — lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)

eventuale esistenza, nel paese in questione, di strumenti legislativi nazionali o subnazionali, anche in conformità all'articolo 5 dell'accordo di Parigi, e di misure di contrasto efficaci al fine di prevenire e sanzionare le attività che portano alla deforestazione e al degrado forestale, in particolare applicazione di sanzioni sufficientemente severe da inficiare i vantaggi derivanti dalla deforestazione o dal degrado forestale.

(f)

eventuale esistenza, nel paese in questione, di strumenti legislativi nazionali o subnazionali, anche in conformità all'articolo 5 dell'accordo di Parigi, e di leggi e norme pertinenti quali definite all'articolo 2, punto 28, del presente regolamento e di misure di contrasto efficaci al fine di assicurare l'attuazione di tali strumenti legislativi e prevenire e sanzionare le attività che portano alla deforestazione, al degrado forestale e alla conversione delle foreste , in particolare applicazione di sanzioni sufficientemente severe da inficiare i vantaggi derivanti dalla deforestazione, dal degrado forestale o dalla conversione delle foreste e dalla non conformità alle leggi e alle norme pertinenti quali definite all'articolo 2, punto 28 .

Emendamento 208

Proposta di regolamento

Articolo 27 — paragrafo 2 — lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f bis)

eventuale sviluppo di approcci giurisdizionali da parte dalle giurisdizioni nazionali e subnazionali con il coinvolgimento significativo di tutti i portatori di interessi pertinenti, tra cui la società civile, le popolazioni indigene e le comunità locali, e il settore privato, inclusi le microimprese e altre PMI e i piccoli proprietari terrieri, al fine di contrastare la deforestazione, il degrado forestale, la conversione delle foreste, le violazioni dei diritti fondiari e la produzione illegale;

Emendamento 209

Proposta di regolamento

Articolo 27 — paragrafo 2 — lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f ter)

eventuale messa a disposizione in modo trasparente dei dati pertinenti da parte del paese in questione;

Emendamento 210

Proposta di regolamento

Articolo 27 — paragrafo 2 — lettera f quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f quater)

se del caso, esistenza, rispetto ed effettiva applicazione delle leggi a tutela dei diritti delle popolazioni indigene, delle comunità locali e di altri titolari di diritti di proprietà fondiaria consuetudinari.

Emendamento 211

Proposta di regolamento

Articolo 27 — paragrafo 3 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione notifica al paese in questione la sua intenzione di modificare la categoria di rischio ad esso assegnata lo invita a presentare eventuali informazioni ritenute utili a tale riguardo. La Commissione concede al paese un lasso di tempo sufficiente per trasmettere una risposta, che può includere informazioni sulle misure adottate per porre rimedio alla situazione nel caso in cui il paese o parti di esso possano passare a una categoria di rischio più alta.

La Commissione notifica al paese , alle autorità regionali nonché agli operatori e ai commercianti in questione la sua intenzione di modificare la categoria di rischio di un paese o di una parte di esso e  li invita a presentare eventuali informazioni ritenute utili a tale riguardo. La Commissione effettua inoltre una consultazione pubblica per raccogliere informazioni e opinioni dei portatori di interessi, compresi in particolare le popolazioni indigene, le comunità locali, i piccoli proprietari terrieri e le organizzazioni della società civile. La Commissione concede al paese e alle autorità regionali un lasso di tempo sufficiente per trasmettere una risposta, che può includere informazioni sulle misure adottate per porre rimedio alla situazione nel caso in cui il paese o parti di esso possano passare a una categoria di rischio più alta.

Emendamento 212

Proposta di regolamento

Articolo 27 — paragrafo 3 — comma 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Nella notifica la Commissione include quanto segue:

Nella notifica e nella consultazione la Commissione include quanto segue:

Emendamento 213

Proposta di regolamento

Articolo 28 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La Commissione avvia un dialogo con i paesi produttori interessati dal presente regolamento per instaurare partenariati e  cooperare al fine di contrastare insieme la deforestazione e il degrado forestale. Tali partenariati e meccanismi di cooperazione saranno incentrati sulla conservazione, il ripristino e l'uso sostenibile delle foreste, nonché sulla deforestazione, il degrado forestale e la transizione verso metodi sostenibili di produzione, consumo, trasformazione e scambio delle materie prime. I partenariati e i meccanismi di cooperazione possono contemplare dialoghi strutturati, programmi e azioni di sostegno, intese amministrative e disposizioni in accordi esistenti o accordi che permettano ai paesi produttori di compiere la transizione verso una produzione agricola in grado di facilitare la conformità delle materie prime e dei prodotti interessati alle prescrizioni del presente regolamento. Tali accordi e la loro effettiva attuazione saranno presi in considerazione nell'ambito della valutazione comparativa ai sensi dell' articolo 27 del presente regolamento.

1.    In un approccio coordinato, la Commissione e gli Stati membri avviano un dialogo con i paesi produttori interessati dal presente regolamento , le amministrazioni locali e i portatori di interessi, in particolare quelli che esportano volumi significativi di prodotti di cui all'allegato I, anche attraverso il ricorso a partenariati e  accordi di libero scambio esistenti e futuri e l'allineamento degli strumenti di aiuto esistenti per contrastare insieme le cause profonde della deforestazione , del degrado forestale e della conversione delle foreste . Tali partenariati e meccanismi di cooperazione sono sostenuti con risorse adeguate e sono incentrati sulla conservazione, il ripristino e l'uso sostenibile delle foreste, nonché sulla deforestazione, il degrado forestale , la conversione delle foreste e la transizione verso metodi sostenibili di produzione, consumo, trasformazione e scambio delle materie prime , la buona governance nonché la protezione dei diritti, dei mezzi di sussistenza e del sostentamento delle comunità dipendenti dalle foreste, tra cui le popolazioni indigene, le comunità locali, altri titolari di diritti di proprietà fondiaria consuetudinari e i piccoli proprietari terrieri . I partenariati e i meccanismi di cooperazione possono contemplare , tra l'altro, dialoghi strutturati, programmi e azioni di sostegno finanziario e tecnico e intese amministrative che permettano ai paesi produttori e a parti di essi di compiere la transizione verso una produzione agricola in grado di facilitare la conformità delle materie prime e dei prodotti interessati alle prescrizioni del presente regolamento. La Commissione garantisce che le popolazioni indigene, le comunità locali e la società civile partecipino all'elaborazione di tabelle di marcia comuni. Le tabelle di marcia comuni si basano sui traguardi concordati con i portatori di interessi locali. La Commissione si impegna in particolare con i paesi produttori a eliminare gli ostacoli giuridici alla loro conformità, tra cui la governance della proprietà fondiaria nazionale e la legislazione in materia di protezione dei dati. Tali partenariati mirano a sviluppare tabelle di marcia comuni, comprendenti un dialogo e una cooperazione costanti, in particolare con i paesi e le parti di essi identificati come ad alto rischio, al fine di sostenerne il continuo miglioramento verso la categoria di rischio standard di cui all' articolo 27 . I partenariati e i meccanismi di cooperazione prestano particolare attenzione ai piccoli proprietari terrieri per consentire loro di compiere la transizione verso pratiche agricole e forestali sostenibili e rispettare i requisiti del presente regolamento , anche mediante la messa a disposizione di informazioni sufficienti e di facile comprensione . Sono messe a disposizione risorse finanziarie adeguate per soddisfare le esigenze dei piccoli proprietari terrieri.

Emendamento 265

Proposta di regolamento

Articolo 28 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     La Commissione e il Consiglio si impegnano ulteriormente per attuare e applicare gli accordi commerciali nonché concludere nuovi accordi di libero scambio contenenti disposizioni rigorose in materia di sostenibilità, in particolare per le foreste, e l'obbligo di un'efficace applicazione degli accordi multilaterali in materia di ambiente, quali l'accordo di Parigi e la convenzione sulla diversità biologica.

Emendamenti 214 e 266

Proposta di regolamento

Articolo 28 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   I partenariati e la cooperazione dovrebbero consentire la piena partecipazione di tutti i portatori di interessi, tra cui la società civile, le popolazioni indigene, le comunità locali e il settore privato, segnatamente PMI e piccoli proprietari terrieri.

2.   I partenariati e la cooperazione sono dotati di risorse finanziarie adeguate e tengono pienamente conto delle informazioni e delle segnalazioni fornite dall'osservatorio dell'UE. Essi consentono la piena partecipazione di tutti i portatori di interessi, tra cui la società civile, le popolazioni indigene, le comunità locali , le donne e il settore privato, segnatamente le microimprese e altre PMI, e  i piccoli proprietari terrieri. Inoltre i partenariati e la cooperazione sostengono o avviano un dialogo inclusivo e partecipativo a favore di processi nazionali di riforma giuridica e della governance per migliorare la governance forestale e affrontare i fattori interni che contribuiscono alla deforestazione.

Emendamento 215

Proposta di regolamento

Articolo 28 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Per garantire che l'attuazione del presente regolamento non crei indebite restrizioni o perturbazioni per il commercio, in particolare per i pertinenti paesi meno sviluppati, la Commissione fornisce nei paesi terzi uno specifico sostegno amministrativo e per lo sviluppo delle capacità ai governi, alle amministrazioni locali, alle organizzazioni della società civile, compresi i sindacati, e ai produttori, in particolare quelli di piccole dimensioni, volto a facilitare il rispetto da parte di tali soggetti degli obblighi amministrativi del presente regolamento.

Emendamento 216

Proposta di regolamento

Articolo 28 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   I partenariati e la cooperazione promuovono lo sviluppo di processi integrati di pianificazione dell'uso del suolo, della pertinente normativa, di incentivi fiscali e di altri strumenti utili a migliorare la conservazione delle foreste e della biodiversità e la gestione sostenibile e il ripristino delle foreste, contrastare la conversione di foreste ed ecosistemi vulnerabili ad altri usi del suolo e ottimizzare i benefici per il paesaggio, la sicurezza della proprietà fondiaria, la produttività e la competitività agricole e la trasparenza delle catene di approvvigionamento, rafforzare i diritti delle comunità che dipendono dalle foreste, compresi i piccoli proprietari terrieri, le popolazioni indigene e le comunità locali, e assicurare che il pubblico abbia accesso ai documenti inerenti alla gestione forestale e ad altre informazioni pertinenti.

3.   I partenariati e la cooperazione promuovono lo sviluppo di processi integrati di pianificazione dell'uso del suolo, della pertinente normativa, nonché dei processi multilaterali dei portatori di interessi per stabilire l'ambito di applicazione della pertinente normativa, di incentivi fiscali o commerciali e di altri strumenti utili a migliorare la conservazione delle foreste e della biodiversità e la gestione sostenibile e il ripristino delle foreste, contrastare la conversione di foreste ed ecosistemi vulnerabili ad altri usi del suolo e ottimizzare i benefici per il paesaggio, la sicurezza della proprietà fondiaria, la produttività e la competitività agricole, la trasparenza delle catene di approvvigionamento e la tracciabilità, tutelare i diritti di titolarità, proprietà fondiaria e accesso alla terra, inclusi i diritti di proprietà degli alberi per le comunità locali e indigene, e il diritto di prestare o negare il consenso libero, previo e informato , rafforzare i diritti delle comunità che dipendono dalle foreste, compresi i piccoli proprietari terrieri, le popolazioni indigene e le comunità locali, rafforzare i sistemi nazionali di governance e applicazione della legge e assicurare che il pubblico abbia accesso ai documenti inerenti alla gestione forestale e ad altre informazioni pertinenti. La Commissione mira a integrare il monitoraggio dei diritti fondiari e relativi alla proprietà fondiaria nell'ambito dell'Osservatorio dell'UE.

Emendamento 217

Proposta di regolamento

Articolo 28 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   La Commissione avvia discussioni internazionali bilaterali e multilaterali riguardo a politiche e azioni volte ad arrestare la deforestazione e il degrado forestale, anche in consessi multilaterali quali la convenzione sulla diversità biologica, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, la convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione, l'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente, il Forum delle Nazioni Unite sulle foreste, la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, l'Organizzazione mondiale del commercio, il G7 e il G20. Tali discussioni vertono tra le altre cose sulla promozione della transizione verso una produzione agricola e una gestione forestale sostenibili, sullo sviluppo di catene di approvvigionamento trasparenti e sostenibili nonché su sforzi continuativi tesi a individuare e concordare norme e definizioni solide che consentano un livello elevato di protezione degli ecosistemi forestali .

4.   La Commissione avvia discussioni internazionali bilaterali e multilaterali riguardo a politiche e azioni volte ad arrestare la deforestazione, il degrado forestale e  la conversione forestale, anche in consessi multilaterali quali la convenzione sulla diversità biologica, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, la convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione, l'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente, il Forum delle Nazioni Unite sulle foreste, la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, l'Organizzazione mondiale del commercio, il G7 e il G20. Tali discussioni vertono tra le altre cose sulla promozione della transizione verso una produzione agricola e una gestione forestale sostenibili, sullo sviluppo di catene di approvvigionamento trasparenti e sostenibili nonché su sforzi continuativi tesi a individuare e concordare norme e definizioni solide che consentano un livello elevato di protezione delle foreste e di altri ecosistemi naturali e diritti umani correlati .

Emendamento 218

Proposta di regolamento

Articolo 29 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Le autorità competenti valutano con diligenza e imparzialità le preoccupazioni fondate e prendono i provvedimenti necessari, ivi compresi controlli e audizioni di operatori e commercianti, per individuare potenziali violazioni del presente regolamento, adottando se del caso misure provvisorie ai sensi dell'articolo 21 per impedire che le materie prime e i prodotti interessati oggetto di indagine siano immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione o esportati da tale mercato.

2.   Le autorità competenti valutano , senza indebito ritardo, con diligenza e imparzialità le preoccupazioni fondate e prendono i provvedimenti necessari, ivi compresi controlli e audizioni di operatori e commercianti, per individuare potenziali violazioni del presente regolamento, adottando se del caso misure provvisorie ai sensi dell'articolo 21 per impedire che le materie prime e i prodotti interessati oggetto di indagine siano immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione o esportati da tale mercato e informano la Commissione in merito alle misure messe in atto .

Emendamento 219

Proposta di regolamento

Articolo 29 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Le autorità competenti, conformemente alle pertinenti disposizioni della legislazione nazionale, comunicano quanto prima alle persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1 che hanno trasmesso loro osservazioni la propria decisione di accogliere o rifiutare la richiesta di azione e ne indicano i motivi.

3.   Le autorità competenti, conformemente alle pertinenti disposizioni della legislazione nazionale, comunicano entro 30 giorni dal ricevimento dell'indicazione comprovata alle persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1 che hanno trasmesso loro le indicazioni comprovate, la propria valutazione relativa all'indicazione comprovata, a norma del paragrafo 2, e la decisione di accogliere o rifiutare la richiesta di azione e ne indicano i motivi. Qualora siano adottate ulteriori azioni a norma del paragrafo 2, l'autorità competente informa senza indebito ritardo le persone fisiche o giuridiche della natura e del calendario delle misure da adottare.

Emendamento 220

Proposta di regolamento

Articolo 29 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Al fine di agevolare la trasmissione di indicazioni comprovate da parte di persone fisiche o giuridiche dei paesi produttori, e in particolare delle comunità locali, la Commissione istituisce una procedura di comunicazione centralizzata per indirizzare tali preoccupazioni agli Stati membri interessati. Tale procedura è complementare a quelle stabilite dalle autorità competenti.

Emendamento 221

Proposta di regolamento

Articolo 29 — paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter.     Gli Stati membri prevedono misure per proteggere l'identità delle persone fisiche o giuridiche che presentano indicazioni comprovate o che effettuano indagini allo scopo di verificare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento da parte degli operatori o dei commercianti.

Emendamento 222

Proposta di regolamento

Articolo 30 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     L'accesso a un organo giurisdizionale o ad altro organismo pubblico indipendente e imparziale a norma del paragrafo 1 è giusto, equo, tempestivo e non eccessivamente oneroso e fornisce mezzi di ricorso adeguati ed efficaci, compresi, se del caso, provvedimenti ingiuntivi. Gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale.

Emendamento 223

Proposta di regolamento

Articolo 31 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La Commissione, entro la data stabilita all'articolo 36, paragrafo 2, istituisce e mantiene un sistema di informazione («Registro») contenente le dichiarazioni di dovuta diligenza presentate in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2.

1.   La Commissione, entro la data stabilita all'articolo 36, paragrafo 2, istituisce e mantiene un sistema di informazione («Registro») contenente le dichiarazioni di dovuta diligenza presentate in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2 , nonché l'elenco degli operatori e dei commercianti inadempienti di cui all'articolo 23 .

Emendamento 224

Proposta di regolamento

Articolo 31 — paragrafo 2 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

registrazione dell'esito dei controlli delle dichiarazioni di dovuta diligenza;

(c)

registrazione dell'esito dei controlli delle dichiarazioni di dovuta diligenza e delle sanzioni inflitte ;

Emendamento 225

Proposta di regolamento

Articolo 31 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   La Commissione dà accesso al sistema di informazione alle autorità doganali, alle autorità competenti, agli operatori e ai commercianti in funzione dei rispettivi obblighi a norma del presente regolamento.

4.   La Commissione dà accesso al sistema di informazione alle autorità doganali, alle autorità competenti, agli operatori e ai commercianti o ai loro rappresentanti legali, o a entrambi, e ai fornitori interessati in funzione dei rispettivi obblighi a norma del presente regolamento. I fornitori interessati hanno il diritto di consultare tutte le informazioni che li riguardano.

Emendamento 226

Proposta di regolamento

Articolo 31 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.    In linea con la politica di apertura dei dati dell'UE, in particolare con la direttiva (UE) 2019/1024 (51), la Commissione rende accessibile al pubblico la serie completa di dati anonimizzati del sistema di informazione, in un formato aperto leggibile meccanicamente che garantisca l'interoperabilità, il riutilizzo e l'accessibilità.

5.    Fatto salvo l'articolo 23 e in linea con la politica di apertura dei dati dell'UE, in particolare con la direttiva (UE) 2019/1024 (51), la Commissione rende accessibile al pubblico , ad eccezione delle informazioni di cui al paragrafo 2, lettera e), del presente articolo, la serie completa di dati anonimizzati del sistema di informazione, in un formato aperto leggibile meccanicamente che garantisca l'interoperabilità, il riutilizzo e l'accessibilità.

Emendamento 227

Proposta di regolamento

Articolo 32 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.    Al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore la Commissione procede a un primo riesame del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata , se del caso, di una proposta legislativa . La relazione approfondisce in particolare la valutazione della necessità e fattibilità dell'ampliamento del campo di applicazione del presente regolamento ad altri ecosistemi, tra cui i terreni con grandi stock di carbonio e quelli che presentano un elevato valore in termini di biodiversità, quali pascoli, torbiere e zone umide, e ad altre materie prime.

1.    Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione ne riesamina costantemente l'applicazione. La Commissione:

 

(a)

presenta, entro il… [GU: inserire la data corrispondente a un anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], una valutazione d'impatto corredata , se del caso, di una proposta legislativa per ampliare il campo di applicazione del presente regolamento ad altri ecosistemi naturali, tra cui i terreni con grandi stock di carbonio e quelli che presentano un elevato valore in termini di biodiversità, quali pascoli, torbiere e zone umide , oltre alle foreste e ad altri terreni boschivi, conformemente alla data limite e alle definizioni di cui all'articolo 2,

 

(b)

valuta, entro il… [GU: inserire la data corrispondente a due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]:

 

 

(i)

la necessità e la fattibilità di ampliare l'ambito di applicazione del presente regolamento ad altre materie prime e prodotti, in particolare altri prodotti derivati dalle materie prime elencate nell'allegato I, nonché ad altre materie prime e prodotti, in particolare la canna da zucchero, l'etanolo e i prodotti minerari;

 

 

(ii)

l'impatto del presente regolamento sugli agricoltori, segnatamente i piccoli proprietari terrieri, le popolazioni indigene e le comunità locali, nonché l'eventuale esigenza di sostegno aggiuntivo alla transizione verso catene di approvvigionamento sostenibili e per i piccoli proprietari terrieri affinché si conformino alle prescrizioni del presente regolamento;

 

 

(iii)

la necessità e fattibilità di ulteriori strumenti di agevolazione degli scambi, in particolare per i PMS fortemente interessati dal presente regolamento e i paesi considerati a rischio standard o elevato, per sostenere il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento;

 

(c)

analizzare, entro un anno dall'adozione della [futura direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità], se siano necessari orientamenti per facilitare l'attuazione del presente regolamento e garantire la coerenza tra il presente regolamento e [la futura direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità], nonché per evitare indebiti oneri amministrativi.

Emendamento 228

Proposta di regolamento

Articolo 32 — paragrafo 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore, e successivamente almeno ogni cinque anni, la Commissione procede un riesame generale del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata , se del caso, di una proposta legislativa . La prima di tali relazioni comprende in particolare una valutazione dei seguenti aspetti, sulla base di studi specifici:

Fatti salvi i riesami previsti al paragrafo 1, la Commissione esegue a intervalli regolari un riesame dell'allegato I al fine di valutare l'opportunità di modificare o ampliare l'elenco dei prodotti pertinenti elencati nell'allegato I per assicurarsi che includa tutti i prodotti che contengono le materie prime interessate o che sono stati realizzati usando tali materie prime, eccetto se la domanda di tali prodotti ha un effetto trascurabile in termini di deforestazione. Il riesame si basa sulla valutazione dell'effetto delle materie prime e dei prodotti interessati in termini di deforestazione, degrado forestale e conversione forestale e tiene conto delle variazioni del consumo, tra cui una valutazione dettagliata dei cambiamenti dei modelli di commercio nei settori contemplati dal presente regolamento, secondo quanto indicato da evidenze scientifiche.

Emendamento 229

Proposta di regolamento

Articolo 32 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

la necessità e fattibilità di ulteriori strumenti di agevolazione degli scambi per sostenere il conseguimento degli obiettivi del regolamento, anche attraverso il riconoscimento di sistemi di certificazione;

soppresso

Emendamento 230

Proposta di regolamento

Articolo 32 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

l'impatto del regolamento sugli agricoltori, segnatamente i piccoli proprietari terrieri, le popolazioni indigene e le comunità locali, nonché l'eventuale esigenza di sostegno aggiuntivo alla transizione verso catene di approvvigionamento sostenibili.

soppresso

Emendamento 231

Proposta di regolamento

Articolo 32 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.    Fatto salvo il riesame generale di cui al paragrafo 1, la Commissione procede a un primo riesame dell'allegato I al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente a intervalli regolari, al fine di valutare l'opportunità di modificare o ampliare l'elenco dei prodotti interessati di cui a tale allegato per assicurarsi che includa tutti i prodotti che contengono le materie prime interessate o che sono stati nutriti o realizzati usando tali materie prime, eccetto se la domanda di tali prodotti ha un effetto trascurabile in termini di deforestazione. Il riesame si basa sulla valutazione dell'effetto delle materie prime e dei prodotti interessati in termini di deforestazione e degrado forestale e tiene conto delle variazioni del consumo, secondo quanto indicato da evidenze scientifiche.

3.    La Commissione monitora costantemente l'impatto del presente regolamento sui portatori di interessi pertinenti quali i piccoli proprietari terrieri, le popolazioni indigene e le comunità locali, in particolare nei paesi terzi, prestando inoltre particolare attenzione alla situazione delle donne. Il monitoraggio si basa su una metodologia scientifica e trasparente e tiene conto delle informazioni fornite dai portatori di interessi pertinenti.

Emendamento 232

Proposta di regolamento

Articolo 32 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     La Commissione controlla costantemente i cambiamenti che intervengono nelle modalità del commercio dei prodotti e delle materie prime inclusi nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Qualora si accerti che tali cambiamenti non hanno una sufficiente motivazione o giustificazione economica se non quella di eludere gli obblighi stabiliti dal presente regolamento, tra cui la sostituzione di tali prodotti e materie prime con altri prodotti e materie prime che non figurano nell'elenco di prodotti e materie prime di cui all'allegato I pur avendo caratteristiche simili, tali cambiamenti sono considerati una pratica di elusione. Le parti interessate possono informare la Commissione di qualsiasi forma di elusione percepita e la Commissione esamina ogni asserzione motivata presentata da una parte interessata.

Emendamento 233

Proposta di regolamento

Articolo 32 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   In seguito al riesame di cui al paragrafo 3 la Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 33 al fine di modificare l'allegato I per includervi prodotti interessati che contengono le materie prime interessate o che sono stati realizzati usando tali materie prime .

4.   In seguito a qualsiasi riesame di cui ai paragrafi da 1 a 4, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 33 al fine di integrare l'elenco di cui all'allegato I o, se del caso, di presentare una proposta legislativa per modificare il presente regolamento .

Emendamento 234

Proposta di regolamento

Articolo 33 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta i portatori di interessi e gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

Emendamento 235

Proposta di regolamento

Articolo 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 35 bis

 

Modifica della direttiva 2003/35/CE

 

L'allegato I della direttiva 2003/35/CE  (1 bis) del Parlamento europeo e del Consiglio è modificato con l'aggiunta della lettera seguente:

(g bis)

articolo 14, paragrafo 3, del [Regolamento (UE) n. XXXX/XX del Parlamento europeo e del Consiglio del… relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010]  (*1) .

Emendamento 236

Proposta di regolamento

Articolo 36 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Gli articoli di cui al paragrafo 2 si applicano a decorrere da 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento per gli operatori che sono microimprese (53) istituite entro il 31 dicembre 2020, salvo nel caso dei prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 995/2010.

3.   Gli articoli di cui al paragrafo 2 si applicano a decorrere da 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento per gli operatori che sono microimprese e piccole imprese  (53) istituite entro il 31 dicembre 2020, salvo nel caso dei prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 995/2010.

Emendamenti 237 e 246

Proposta di regolamento

Allegato I

Testo della Commissione

Bovini

ex 0102 Animali vivi della specie bovina

ex 0201 Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate

ex 0202 Carni di animali della specie bovina, congelate

ex 0206 10 Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, fresche o refrigerate

ex 0206 22 Fegati commestibili di animali della specie bovina, congelati

ex 0206 29 Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina (escl. lingue e fegati), congelate

ex 4101 Cuoi e pelli greggi di bovini (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate

ex 4104 Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati

ex 4107 Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini, depilati, anche spaccati

Cacao

1801 00 00 Cacao in grani, interi o franti; greggi o tostati

1802 00 00 Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao

1803 Pasta di cacao, anche sgrassata

1804 00 00 Burro, grasso e olio di cacao

1805 00 00 Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

1806 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

Caffè

0901 Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione

Palma da olio

1511 Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1207 10 Noci e mandorle di palmisti

1513 21 Oli greggi di palmisti o di babassù e loro frazioni

1513 29 Oli di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (escl. quelli greggi)

2306 60 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di oli di noci o mandorle di palmisti

Soia

1201 Fave di soia, anche frantumate

1208 10 Farine di fave di soia

1507 Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

2304 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia

Legno

4401 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili

4403 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato

4406 Traversine di legno per strade ferrate o simili

4407 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

4408 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm

4409 Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa

4410 Pannelli di particelle, pannelli detti «oriented strand board» (OSB) e pannelli simili (per esempio: «waferboard»), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici

4411 Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici

4412 Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato

4413 00 00 Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati

4414 00 Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili

4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno

(escl. materiale da imballaggio usato esclusivamente come materiale da imballaggio per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato)

4416 00 00 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio

4418 Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno

Pasta di legno e carta dei capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata, con l'eccezione di prodotti a base di bambù e materiali da riciclare (avanzi o rifiuti)

9403 30 , 9403 40 , 9403 50 00 , 9403 60 e 9403 90 30 Mobili di legno

9406 10 00 Costruzioni prefabbricate di legno

Emendamento

 

 

Bovini

ex 0102 Animali vivi della specie bovina

ex 0201 Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate

ex 0202 Carni di animali della specie bovina, congelate

ex 0206 10 Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, fresche o refrigerate

ex 0206 22 Fegati commestibili di animali della specie bovina, congelati

ex 0206 29 Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina (escl. lingue e fegati), congelate

ex 0206 10 Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, fresche o refrigerate

ex 0206 21 Lingue commestibili di animali delle specie bovina, congelate

ex 0210 20 Carni di animali della specie bovina, salate o in salamoia, essiccate o affumicate

ex 1602 50 Carni o frattaglie di animali della specie bovina, preparate o conservate

ex 4101 Cuoi e pelli greggi di bovini (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate

ex 4104 Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati

ex 4107 Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini, depilati, anche spaccati

Suini

0103 Animali vivi della specie suina

0203 Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o

congelate

0210 11 Prosciutti, spalle e loro pezzi,

non disossati, della specie suina domestica

0210 12 Pancette (ventresche) e loro pezzi,

della specie suina domestica

0210 19 Altre carni della specie suina domestica

20910 Grasso di maiale, privo di carne magra,

non fuso o altrimenti estratto, fresco,

refrigerato, congelato, salato o in salamoia, essiccato o

affumicato

Ovini e caprini

0104 Animali vivi delle specie ovina e caprina

0204 Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

Pollame

0105 Pollame vivo, vale a dire galli e galline della

specie Gallus domesticus, anatre,

oche, tacchini, tacchine e faraone

0207 Carni e frattaglie commestibili di volatili

della voce 0105 , fresche, refrigerate o congelate

0209 90 Grasso di pollame, non fuso o

altrimenti estratto, fresco, refrigerato o congelato,

salato, in salamoia, essiccato o affumicato

0210 99 39 Carni di volatili salate

1602 31  — 1602 32  — 1602 39 Preparazioni e conserve di volatili

Cacao

1801 00 00 Cacao in grani, interi o franti; greggi o tostati

1802 00 00 Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao

1803 Pasta di cacao, anche sgrassata

1804 00 00 Burro, grasso e olio di cacao

1805 00 00 Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

1806 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

Caffè

0901 Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione

Palma da olio

1511 Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1207 10 Noci e mandorle di palmisti

1513 21 Oli greggi di palmisti o di babassù e loro frazioni

1513 29 Oli di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (escl. quelli greggi)

2306 60 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di oli di noci o mandorle di palmisti

2905 17 Dodecan-1-olo (alcole laurilico), esadecan-1-olo (alcole cetilico) e ottadecan-1-olo (alcole stearico)

2905 45 Alcoli; polialcoli, glicerolo

2915 70 Acido palmitico, acido stearico, loro sali ed esteri

2915 90 Acidi; acidi monocarbossilici aciclici saturi; anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, n.c.a. della voce 2915

Gruppi di codici SA e sottovoci 1517 …, 3401 …, 3823 …, 3824 …, 3826 Derivati da prodotti a base di olio di palma e olio di palmisti

Soia

1201 Fave di soia, anche frantumate

1208 10 Farine di fave di soia

1507 Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

2304 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia

Mais

1005 Mais (granturco)

1102 20 Farina di mais (granturco)

1103 13 Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets di

mais (granturco)

1103 29 40 Pellets di mais

1104 19 50 Cereali altrimenti

lavorati di mais

1104 23 Altri cereali lavorati di mais

(granturco)

1108 12 00 Amido di mais (granturco)

1515 21 Olio di mais (granturco) e sue frazioni:

olio greggio

1904 10 10 Prodotti a base di cereali ottenuti per

soffiatura o tostatura o

prodotti cerealicoli ottenuti dal mais

2302 10 Crusche, stacciature ed altri residui,

anche agglomerati in forma di pellets,

della vagliatura, della molitura o da altre

lavorazioni dei cereali o dei legumi

di mais (granturco)

1515 29 Olio di mais e sue frazioni, anche raffinato, ma non modificato chimicamente (escl. oli greggi)

2306 90 05 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di germi di mais (granturco)

Legno

4401 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili

4402 Carbone di legna, compreso il carbone di gusci o di noci, anche agglomerato (escl. carbone di legna come prodotto medicinale, carbone di legna mescolato con incenso, carbone di legna attivato e carboncino)

4403 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato

4406 Traversine di legno per strade ferrate o simili

4407 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

4408 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm

4409 Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa

4410 Pannelli di particelle, pannelli detti «oriented strand board» (OSB) e pannelli simili (per esempio: «waferboard»), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici

4411 Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici

4412 Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato

4413 00 00 Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati

4414 00 Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili

4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno

(escl. materiale da imballaggio usato esclusivamente come materiale da imballaggio per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato)

4416 00 00 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio

4418 Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno

Pasta di legno e carta dei capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata, con l'eccezione di prodotti a base di bambù e materiali da riciclare (avanzi o rifiuti)

4900 Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani

9403 30 , 9403 40 , 9403 50 00 , 9403 60 e 9403 90 30 Mobili di legno

9406 10 00 Costruzioni prefabbricate di legno

Gomma

4001 Gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme analoghe; in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

4005 Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

4006 Gomma non vulcanizzata, in altre forme (per esempio: bacchette, tubi, profilati) e oggetti (per esempio: dischi, rondelle)

4007 Fili e corde di gomma vulcanizzata

4008 Lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati, di gomma vulcanizzata non indurita

4010 Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata

4011 Pneumatici nuovi, di gomma (altro)

4012 Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada amovibili per copertoni e protettori (flaps), di gomma

4013 Camere d'aria, di gomma

4015 Indumenti ed accessori di abbigliamento (compresi i guanti), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso

4016 Lavori di gomma vulcanizzata non indurita, n.n.a. nel capitolo 40

4017 Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi cascami e avanzi; lavori di gomma indurita

Emendamento 238

Proposta di regolamento

Allegato II — comma 1 — punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.

codice del sistema armonizzato, descrizione (testo libero) e quantità (70) della materia prima interessata o del prodotto interessato che l'operatore intende immettere sul mercato dell'Unione;

2.

codice del sistema armonizzato, descrizione (testo libero) , inclusa la denominazione commerciale nonché, se del caso, la denominazione scientifica completa, e quantità (70) della materia prima interessata o del prodotto interessato che l'operatore intende immettere sul mercato dell'Unione o esportare da tale mercato.

Emendamento 239

Proposta di regolamento

Allegato II — punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.

paese di produzione e  singoli appezzamenti di produzione, con precisazione delle coordinate di geolocalizzazione, latitudine e longitudine. Se il prodotto o la materia prima contiene materiali, ingredienti o componenti prodotti in appezzamenti diversi, si indicano anche le coordinate di geolocalizzazione di tutti gli altri appezzamenti;

3.

paese di produzione e  parti di esso e tutte le coordinate di geolocalizzazione, latitudine e longitudine , di tutti gli appezzamenti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d) . Se il prodotto o la materia prima contiene materiali, ingredienti o componenti prodotti in appezzamenti terreni o poligoni diversi, si indicano anche le coordinate di geolocalizzazione di tutti gli altri appezzamenti , terreni o poligoni ;


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0219/2022).

(18)  In linea con la comunicazione della Commissione, del 27 luglio 2019, «Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta», COM(2019)0352.

(18)  In linea con la comunicazione della Commissione, del 27 luglio 2019, «Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta», COM(2019)0352.

(19)  FAO, Global Forest Resource Assessment 2020, pag. XII, https://www.fao.org/documents/card/en/c/ca9825en.

(19)  FAO, Global Forest Resource Assessment 2020, pag. XII, https://www.fao.org/documents/card/en/c/ca9825en.

(20)  IPCC, Climate Change and Land: una relazione speciale dell'IPCC in materia di cambiamenti climatici, desertificazione, degrado del suolo, gestione sostenibile del suolo, sicurezza alimentare e flussi dei gas serra negli ecosistemi terrestri, https://www.ipcc.ch/srccl/.

(20)  IPCC, Climate Change and Land: una relazione speciale dell'IPCC in materia di cambiamenti climatici, desertificazione, degrado del suolo, gestione sostenibile del suolo, sicurezza alimentare e flussi dei gas serra negli ecosistemi terrestri, https://www.ipcc.ch/srccl/.

(1 bis)   Relazione di sintesi dell'IPCC per i responsabili politici, febbraio 2022, https://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf.

(21)  Forest Europe — Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe, State of Europe's Forests 2020, https://foresteurope.org/state-europes-forests-2020/.

(22)  European Environment Agency, State of the Environment 2020, https://www.eea.europa.eu/soer/publications/soer-2020.

(21)  Forest Europe — Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe, State of Europe's Forests 2020, https://foresteurope.org/state-europes-forests-2020/.

(22)  European Environment Agency, State of the Environment 2020, https://www.eea.europa.eu/soer/publications/soer-2020.

(23)  COM(2019)0352.

(24)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Il Green Deal europeo, COM(2019)0640.

(25)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 — Riportare la natura nella nostra vita, COM(2020)0380.

(26)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Una strategia «Dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente", COM(2020)0381.

(27)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Una nuova strategia forestale dell'Unione europea: per le foreste e il settore forestale», COM(2013)0659.

(28)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Un percorso verso un pianeta più sano per tutti — Piano d'azione dell'UE: «Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo» COM(2021)0400.

(29)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Una visione a lungo termine per le zone rurali dell'UE: verso zone rurali più forti, connesse, resilienti e prospere entro il 2040, COM(2021)0345.

(30)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Una bioeconomia sostenibile per l'Europa: rafforzare il collegamento tra economia, società e ambiente» (strategia aggiornata per la bioeconomia), COM(2018)0673.

(23)  COM(2019)0352.

(24)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Il Green Deal europeo, COM(2019)0640.

(25)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 — Riportare la natura nella nostra vita, COM(2020)0380.

(26)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Una strategia «Dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente", COM(2020)0381.

(27)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Una nuova strategia forestale dell'Unione europea: per le foreste e il settore forestale», COM(2013)0659.

(28)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Un percorso verso un pianeta più sano per tutti — Piano d'azione dell'UE: «Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo» COM(2021)0400.

(29)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Una visione a lungo termine per le zone rurali dell'UE: verso zone rurali più forti, connesse, resilienti e prospere entro il 2040, COM(2021)0345.

(30)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Una bioeconomia sostenibile per l'Europa: rafforzare il collegamento tra economia, società e ambiente» (strategia aggiornata per la bioeconomia), COM(2018)0673.

(31)  Conclusioni del Consiglio e dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relative alla comunicazione dal titolo «Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta» (16 dicembre 2019) 15151/19. Disponibile all'indirizzo https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15151-2019-INIT/it/pdf

(31)  Conclusioni del Consiglio e dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relative alla comunicazione dal titolo «Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta» (16 dicembre 2019) 15151/19. Disponibile all'indirizzo https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15151-2019-INIT/it/pdf

(32)  Risoluzione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti un quadro giuridico UE per fermare e invertire la deforestazione globale imputabile all'UE (2020/2006(INL) disponibile all'indirizzo https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0285_IT.html.

(32)  Risoluzione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti un quadro giuridico UE per fermare e invertire la deforestazione globale imputabile all'UE (2020/2006(INL) disponibile all'indirizzo https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0285_IT.html.

(33)  Ratificato dall'UE il 5 ottobre 2016 ed entrato in vigore il 4 novembre 2016.

(33)  Ratificato dall'UE il 5 ottobre 2016 ed entrato in vigore il 4 novembre 2016.

(33 bis)   Decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022 relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 22).

(37)  https://ukcop26.org/glasgow-leaders-declaration-on-forests-and-land-use/.

(37)  https://ukcop26.org/glasgow-leaders-declaration-on-forests-and-land-use/.

(38)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 18 febbraio 2021, Riesame della politica commerciale — Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva, COM(2021)0066.

(38)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 18 febbraio 2021, Riesame della politica commerciale — Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva, COM(2021)0066.

(39)  COM(2019)0352.

(39)  COM(2019)0352.

(40)  GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23.

(41)  GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1.

(42)   https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11630-Illegal-logging-evaluation-of-EU-rules-fitness-check-_en

(40)  GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23.

(41)  GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1.

(43)  https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/2021/05/Illicit-Harvest-Complicit-Goods_rev.pdf.

(43)  https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/2021/05/Illicit-Harvest-Complicit-Goods_rev.pdf.

(44)  Pendrill F., Persson U. M., Kastner, T. 2020.

(44)  Pendrill F., Persson U. M., Kastner, T. 2020.

(1 bis)   Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

(1 ter)   COM(2022)0071.

(1 bis)   Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

(1 bis)   Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

(51)  Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

(51)  Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

(1 bis)   Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).

(*1)   GU: inserire il numero e la data del presente regolamento e una nota a piè di pagina contenente il relativo riferimento di pubblicazione.

(53)  Ai sensi dell'articolo 3, punto 1, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio.

(53)  Ai sensi dell'articolo 3, punto 1 e 2 , della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio.

(70)  La quantità deve essere espressa in chilogrammi di massa netta e, se applicabile, nell'unità supplementare di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio corrispondente al codice del sistema armonizzato indicato. L'unità supplementare è applicabile quando è definita in modo uniforme per tutte le possibili sottovoci del codice del sistema armonizzato indicato nella dichiarazione di dovuta diligenza.

(70)  La quantità deve essere espressa in chilogrammi di massa netta , specificando una stima o deviazione percentuale, e, se applicabile, nell'unità supplementare di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio corrispondente al codice del sistema armonizzato indicato. L'unità supplementare è applicabile quando è definita in modo uniforme per tutte le possibili sottovoci del codice del sistema armonizzato indicato nella dichiarazione di dovuta diligenza.


5.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 125/293


P9_TA(2022)0312

Misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (COM(2022)0051 — C9-0046/2022 — 2022/0035(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2023/C 125/22)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0051),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0046/2022),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 24 marzo 2022 (1),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 13 luglio 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la pesca (A9-0198/2022),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 290 del 29.7.2022, pag. 149.


P9_TC1-COD(2022)0035

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 settembre 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/2037.)


5.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 125/294


P9_TA(2022)0313

Zona della convenzione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale: misure di conservazione e di gestione ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure di conservazione e di gestione applicabili nella zona della convenzione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale e che modifica il regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio (COM(2021)0198 — C9-0153/2021 — 2021/0103(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2023/C 125/23)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0198),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0153/2021),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 9 giugno 2021 (1),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 30 giugno 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la pesca (A9-0009/2022),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 341 del 24.8.2021, pag. 108.


P9_TC1-COD(2021)0103

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 settembre 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure di conservazione e di gestione applicabili nella zona della convenzione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale e che modifica il regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/2056.)


Mercoledì 14 settembre 2022

5.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 125/295


P9_TA(2022)0315

Efficienza energetica (rifusione) ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 14 settembre 2022, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica (rifusione) (COM(2021)0558 — C9-0330/2021 — 2021/0203(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria — rifusione)

[Emendamento 1, salvo diversa indicazione]

(2023/C 125/24)

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO (*1)

alla proposta della Commissione

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sull'efficienza energetica (rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha subito varie e sostanziali modifiche (5). Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

(2)

Con il piano per l'obiettivo climatico (6), la Commissione ha proposto di accrescere l'ambizione dell'Unione innalzando l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ad almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Si tratta di un aumento sostanziale rispetto all'obiettivo attuale del 40 %. La proposta ha tradotto l'impegno assunto nella comunicazione sul Green Deal europeo (7) di presentare un piano globale per aumentare in modo responsabile l'obiettivo dell'Unione per il 2030 puntando al 55 %. È inoltre conforme agli obiettivi della 21a conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici («accordo di Parigi»), ossia contenere l'aumento della temperatura mondiale ben al di sotto di 2 oC e adoperarsi per limitare tale aumento a 1,5 oC.

(3)

Nel dicembre 2020 il Consiglio europeo ha approvato un obiettivo che vincola l'Unione a ridurre internamente le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 (8). Il Consiglio europeo ha concluso che occorre accrescere l'ambizione in materia di clima così da stimolare una crescita economica sostenibile, creare posti di lavoro, produrre benefici per la salute e l'ambiente a vantaggio dei cittadini dell'UE e contribuire alla competitività mondiale a lungo termine dell'economia dell'UE promuovendo l'innovazione nelle tecnologie verdi.

(4)

Per realizzare tali obiettivi, nel suo programma di lavoro per il 2021 (9) la Commissione europea ha annunciato il pacchetto «Pronti per il 55 %» (Fit for 55) volto a ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030 e realizzare un'Unione europea climaticamente neutra entro il 2050. Il pacchetto copre una serie di settori strategici, tra cui l'efficienza energetica, le energie rinnovabili, l'uso del suolo, il cambiamento d'uso del suolo e la silvicoltura, la tassazione dell'energia, la condivisione degli sforzi e lo scambio di quote di emissioni.

(4 bis)

Il pacchetto «Pronti per il 55 %» dovrebbe tutelare e creare posti di lavoro nell'Unione e consentire all'Unione di diventare un leader mondiale nello sviluppo e nell'utilizzo di tecnologie pulite nel quadro della transizione energetica globale, con particolare riferimento alle soluzioni in materia di efficienza energetica.

(5)

Le proiezioni indicano che, con la piena attuazione delle politiche attuali, le emissioni di gas a effetto serra sarebbero ridotte entro il 2030 di circa il 45 % rispetto ai livelli del 1990, se si escludono le emissioni e gli assorbimenti relativi all'uso del suolo, e di circa il 47 %, se compresi. Per raggiungere l'ambizione voluta il piano per l'obiettivo climatico 2030 prevede pertanto una serie di azioni necessarie in tutti i settori dell'economia e la revisione degli strumenti legislativi principali.

(6)

L'efficienza energetica è un settore d'intervento fondamentale, senza il quale non è possibile decarbonizzare completamente l'economia dell'Unione (10). L'attuale politica dell'Unione in materia di efficienza energetica è scaturita dalla necessità di cogliere le opportunità di risparmio energetico economicamente efficienti. Nel dicembre 2018, con l'adozione del pacchetto «Energia pulita per tutti gli europei», è stato introdotto un nuovo obiettivo principale di efficienza energetica dell'Unione per il 2030 pari ad almeno il 32,5 % (rispetto al consumo di energia nel 2030 secondo le proiezioni).

(7)

Per realizzare l'ambizione che si è voluta più decisa in materia di clima, la valutazione d'impatto che accompagna il piano per l'obiettivo climatico ha indicato che occorrerà migliorare notevolmente l'efficienza energetica rispetto all'attuale livello di ambizione del 32,5 %. Un obiettivo di efficienza energetica più ambizioso dell'Unione per il 2030 può ridurre i prezzi dell'energia ed essere decisivo nella riduzione delle emissioni di gas serra, accompagnata dall'incremento e dalla diffusione dell'elettrificazione, dell'idrogeno, degli elettrocarburanti e di altre tecnologie pertinenti necessarie per la transizione verde, anche nel settore dei trasporti. Anche con la rapida crescita della produzione di elettricità verde, l'efficienza energetica può ridurre la necessità di nuove capacità di generazione di energia. L'aumento dell'efficienza energetica è inoltre molto importante per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, in quanto riduce la sua dipendenza dalle importazioni di combustibili da paesi terzi. L'efficienza energetica è una delle misure più pulite e più efficienti in termini di costi con cui affrontare tale dipendenza.

(8)

La somma dei contributi nazionali comunicati dagli Stati membri nei rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima (PNEC) è inferiore al livello del 32,5 % datosi dall'Unione. I contributi nell'insieme corrisponderebbero a una riduzione del 29,4 % per il consumo di energia finale e del 29,7 % per il consumo di energia primaria rispetto alle proiezioni dello scenario di riferimento 2007 per il 2030. Ciò si tradurrebbe in un divario collettivo, per l'UE-27, di 2,8 punti percentuali per il consumo di energia primaria e di 3,1 punti percentuali per il consumo di energia finale. Per quanto riguarda i dati sul consumo di energia primaria e finale per il 2020 e il conseguimento dell'obiettivo dell'Unione, essi dovrebbero essere letti nel contesto degli effetti temporanei delle misure di contenimento della pandemia di COVID-19 adottate nel 2020, che hanno rallentato notevolmente l'attività economica e in particolare i trasporti. I livelli di consumo di energia primaria e finale riportati per il 2020 richiedono un'attenta analisi.

(9)

Sebbene un ampio potenziale di risparmio energetico si ravvisi in tutti i settori, i trasporti e l'edilizia si distaccano sotto questo aspetto: i primi consumano oltre il 30 % dell'energia finale, e il 75 % del parco immobiliare dell'Unione ha una bassa prestazione energetica. Un altro settore sempre più importante è quello delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), responsabile del 5-9 % del consumo totale di energia elettrica a livello mondiale e di oltre il 2 % di tutte le emissioni. Nel 2018 i centri di dati rappresentavano il 2,7 % della domanda di energia elettrica nell'UE-28 (11). In tale contesto, la strategia digitale dell'Unione (12) ha evidenziato la necessità di centri di dati ad elevata efficienza energetica e sostenibili e di misure di trasparenza per gli operatori delle telecomunicazioni in merito alla loro impronta ambientale. Si dovrebbe anche tenere conto del possibile aumento della domanda energetica dell'industria che potrebbe derivare dalla sua decarbonizzazione, in particolare per i processi ad alta intensità energetica.

(10)

Il livello maggiore di ambizione richiede una promozione più decisa di misure di efficienza energetica economicamente convenienti in tutti i comparti del sistema energetico e in tutti i settori la cui attività incide sulla domanda di energia, come i trasporti, l'acqua e l'agricoltura. Il miglioramento dell'efficienza energetica lungo l'intera catena energetica, compresi la generazione, la trasmissione, la distribuzione e l'uso finale, andrà a beneficio dell'ambiente, migliorerà la qualità dell'aria e la salute pubblica, ridurrà le emissioni di gas a effetto serra, migliorerà la sicurezza energetica riducendo il fabbisogno di importazioni di energia, in particolare di combustibili fossili , diminuirà i costi energetici a carico delle famiglie e delle imprese, concorrerà ad alleviare la povertà energetica e determinerà un aumento della competitività, dei posti di lavoro e dell'attività in tutti i settori dell'economia, migliorando in tal modo la qualità della vita dei cittadini. Si onorano così gli impegni assunti dall'Unione nel quadro dell'Unione dell'energia e dell'agenda mondiale per il clima stabilita dall'accordo di Parigi del 2015.

(10 bis)

Il miglioramento delle prestazioni energetiche di vari settori, compresi quello dei trasporti e dell'edilizia abitativa, ha il potenziale di stimolare la rivitalizzazione urbana, l'occupazione, il miglioramento degli edifici e il cambiamento dei modelli di mobilità e accessibilità. È quindi fondamentale promuovere opzioni più efficienti, sostenibili ed economicamente accessibili.

(11)

La presente direttiva rappresenta un passo avanti verso la neutralità climatica entro il 2050, nell'ambito della quale l'efficienza energetica deve essere equiparata a una fonte di energia a sé stante. Il principio che pone l'efficienza energetica al primo posto è un principio trasversale di cui si dovrebbe tenere conto ad ogni livello in tutti i settori, al di là del sistema energetico, incluso nel settore finanziario. Al momento di definire le nuove norme per l'offerta e per altri settori strategici le soluzioni di efficienza energetica dovrebbero essere la prima opzione considerata nelle decisioni strategiche, di pianificazione e di investimento , a meno che ciò non comporti un aumento delle emissioni di gas serra . Il principio «l'efficienza energetica al primo posto» dovrebbe essere applicato fatti salvi gli altri obblighi giuridici, obiettivi e principi, che però non dovrebbero impedire che si applichi o dispensare dall'applicarlo. La Commissione dovrebbe provvedere a che l'efficienza energetica e la gestione della domanda possano competere alla pari con la capacità di generazione. Occorre migliorare l'efficienza energetica ogniqualvolta ciò sia economicamente più vantaggioso rispetto a soluzioni equivalenti sul lato dell'offerta. Così facendo si contribuirebbe a sfruttare i molteplici vantaggi che l'efficienza energetica offre all'Unione, in particolare ai cittadini e alle imprese. L'attuazione delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica dovrebbe anche essere prioritaria nel contrasto alla povertà energetica.

(12)

L'efficienza energetica dovrebbe essere riconosciuta quale elemento essenziale e una considerazione prioritaria nelle decisioni di investimento future per quanto riguarda l'infrastruttura energetica dell'Unione. Il principio «l'efficienza energetica al primo posto» dovrebbe essere applicato considerando innanzitutto un approccio di efficienza sistemica e una prospettiva sociale e di salute, prestando attenzione alla sicurezza dell'approvvigionamento, all'integrazione del sistema energetico e alla transizione verso la neutralità climatica . Dovrebbe di conseguenza contribuire ad aumentare l'efficienza dei singoli settori di uso finale e dell'intero sistema energetico. L'applicazione del principio dovrebbe inoltre sostenere gli investimenti in soluzioni efficienti sotto il profilo energetico che concorrano a realizzare gli obiettivi ambientali di cui al regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

(13)

Il principio «l'efficienza energetica al primo posto» è stato definito nel regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) ed è al centro della strategia per l'integrazione del sistema energetico (15). Sebbene il principio sia basato sull'efficacia in termini di costi, la sua applicazione ha implicazioni più ampie dal punto di vista sociale, che dovrebbero essere attentamente valutate attraverso solide metodologie di valutazione costi-benefici che tengano conto dei molteplici vantaggi dell'efficienza energetica . La Commissione ha elaborato orientamenti appositi per il funzionamento e l'applicazione del principio, proponendo strumenti ed esempi specifici di applicazione in vari settori. La Commissione ha anche formulato una raccomandazione rivolta agli Stati membri che si basa sui requisiti della presente direttiva e invita a intraprendere azioni precise per l'applicazione del principio. Gli Stati membri dovrebbero tenere nella massima considerazione tale raccomandazione e orientarsi a essa nell'applicazione pratica del principio dell'efficienza energetica.

(13 bis)

Il principio «l'efficienza energetica al primo posto» implica l'adozione di un approccio olistico che tenga conto dell'efficienza globale del sistema energetico integrato, come pure della sicurezza dell'approvvigionamento e dell'efficacia in termini di costi, e promuova le soluzioni più efficienti per la neutralità climatica lungo l'intera catena del valore, dalla produzione di energia e dal suo trasporto in rete fino al consumo energetico finale, in modo da conseguire efficienze tanto nel consumo di energia primaria quanto in quello di energia finale. Tale approccio dovrebbe esaminare le prestazioni del sistema e l'uso dinamico dell'energia, in un contesto nel quale le risorse del lato della domanda e la flessibilità del sistema sono considerate soluzioni di efficienza. Il principio può essere applicato, nel contempo, anche a un livello inferiore di attivi quando occorre individuare le prestazioni in termini di efficienza energetica di soluzioni specifiche e vengono adattate soluzioni per favorire quelle dotate di maggiore efficienza, laddove esse rappresentano anche un percorso di decarbonizzazione efficace in termini di costi.

(14)

Perché abbia una reale incidenza, il principio «l'efficienza energetica al primo posto» deve essere applicato in modo coerente dai decisori nazionali, regionali, locali e settoriali in tutti i pertinenti scenari e tutte le pertinenti decisioni strategiche e di pianificazione e in quelle relative ai grandi investimenti — vale a dire investimenti su vasta scala di valore unitario superiore a 50 milioni di EUR o a 75 milioni di EUR per i progetti di infrastrutture di trasporto — che incidono sul consumo , sulla trasmissione, sulla distribuzione e sullo stoccaggio o sull'approvvigionamento di energia. La corretta applicazione del principio richiede l'utilizzo della metodologia giusta di analisi costi-benefici, la definizione di condizioni che favoriscano soluzioni di efficienza energetica e un monitoraggio adeguato. Le analisi costi-benefici dovrebbero sempre basarsi sulle informazioni più aggiornate relative ai prezzi dell'energia e dovrebbero includere scenari per eventuali aumenti dei prezzi, ad esempio dovuti a riduzioni delle quote di emissione, in modo da incentivare l'applicazione delle misure di efficienza energetica, e dovrebbero essere sistematicamente sviluppate, attuate e rese accessibili al pubblico. È opportuno attribuire la priorità alle soluzioni dal lato della domanda, qualora siano più efficaci in termini di costi rispetto agli investimenti in infrastrutture di approvvigionamento energetico nel soddisfare gli obiettivi strategici. La flessibilità dal lato della domanda può apportare più ampi vantaggi economici, ambientali e sociali ai consumatori e alle comunità locali , può aumentare l'efficienza del sistema energetico e ridurre i costi dell'energia, ad esempio diminuendo i costi di gestione del sistema con la conseguente riduzione delle tariffe per tutti i consumatori. Gli Stati membri, nell'applicare il principio «l'efficienza energetica al primo posto», dovrebbero tenere conto dei potenziali vantaggi derivanti dalla flessibilità dal lato della domanda, così come, nell'ambito dei loro sforzi per aumentare l'efficienza del sistema energetico integrato, prendere eventualmente in considerazione la gestione della domanda a livello sia centralizzato che decentrato , lo stoccaggio dell'energia e soluzioni intelligenti.

(15)

Il principio «l'efficienza energetica al primo posto» dovrebbe sempre essere applicato in modo proporzionale e i requisiti della presente direttiva non dovrebbero sovrapporsi a o confliggere con altri obblighi in capo agli Stati membri, se l'applicazione del principio è garantita direttamente da altra legislazione. Questa fattispecie potrebbe verificarsi con i progetti di interesse comune che figurano nell'elenco dell'Unione a norma dell' articolo 3 del regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio  (16), che introduce l'obbligo di considerare l'efficienza energetica al primo posto nello sviluppo e nella valutazione di tali progetti.

(16)

Una transizione equa verso un'Unione climaticamente neutra entro il 2050 è al centro del Green Deal europeo. La povertà energetica è un concetto chiave che, concepito per favorire una transizione energetica giusta, è stato consolidato nel pacchetto legislativo «Energia pulita per tutti gli europei». In applicazione del regolamento (UE) 2018/1999 e della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio (17), la Commissione ha fornito orientamenti indicativi sugli indicatori idonei a misurare la povertà energetica e sulla definizione di «numero significativo di famiglie in condizioni di povertà energetica» (18). La direttiva (UE) 2019/944 e la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (19) impongono agli Stati membri di adottare misure adeguate al fine di affrontare la povertà energetica ove riscontrata, comprese misure per far fronte al contesto più ampio di povertà. Ciò risulta particolarmente rilevante in un contesto di aumento dei prezzi energetici e di pressione inflazionistica, nel quale dovrebbero essere adottate misure sia a breve che a lungo termine per affrontare le sfide sistemiche poste al sistema energetico dell'Unione.

(17)

Le famiglie a basso e medio reddito, i clienti vulnerabili, compresi gli utenti finali, le persone che vivono o rischiano di trovarsi in condizioni di povertà energetica e le persone che abitano negli alloggi sociali , come anche le PMI e le microimprese, dovrebbero beneficiare dell'applicazione del principio «l'efficienza energetica al primo posto». Dovrebbero essere attuate misure di efficienza energetica in primis per migliorare la situazione di tali individui e famiglie e per alleviare la povertà energetica e tali misure non dovrebbero incoraggiare un aumento sproporzionato dei costi abitativi, di mobilità o energetici . L'approccio olistico che informa la definizione delle politiche e l'attuazione delle politiche e delle misure impone agli Stati membri di assicurare che altre politiche e misure non abbiano effetti negativi su tali individui e famiglie.

(18)

La presente direttiva fa parte di un quadro più ampio di politiche di efficienza energetica che riguardano il potenziale di efficienza energetica in settori strategici specifici, tra cui gli edifici (direttiva 2010/31/UE) (20), i prodotti (direttiva 2009/125/CE, regolamento (UE) 2017/1369 e regolamento (UE) 2020/740) (21) e il meccanismo di governance (regolamento (UE) 2018/1999). Tali politiche svolgono un ruolo molto importante per realizzare risparmi energetici al momento della sostituzione dei prodotti o della costruzione o ristrutturazione degli edifici (22).

(19)

Per raggiungere un obiettivo ambizioso in materia di efficienza energetica è necessario eliminare taluni ostacoli, al fine di facilitare gli investimenti nelle misure di efficienza energetica. Il sottoprogramma «Transizione all'energia pulita» del programma LIFE sosterrà economicamente lo sviluppo delle migliori pratiche europee nell'attuazione delle politiche di efficienza energetica, affrontando gli aspetti comportamentali, normativi e di mercato che sono d'ostacolo all'efficienza energetica.

(20)

Il Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014 ha sostenuto un obiettivo di efficienza energetica del 27 % da raggiungere nel 2030 a livello di Unione e da riesaminare entro il 2020 «tenendo presente un obiettivo a livello dell'Unione del 30 %». Nella risoluzione del 15 dicembre 2015 intitolata «Verso un'Unione europea dell'energia», il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a valutare anche la fattibilità di un obiettivo di efficienza energetica del 40 % per lo stesso termine.

(21)

Secondo le proiezioni l'obiettivo di efficienza energetica del 32,5 % che l'Unione si è data per il 2030 e gli altri strumenti strategici del quadro vigente determinerebbero una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di circa il 45 % entro il 2030 (23). Nella valutazione d'impatto del piano per l'obiettivo climatico 2030 è stato quantificato il livello di impegno necessario nei diversi settori strategici per ottenere una riduzione più ambiziosa, pari al 55 %, nello stesso orizzonte temporale. Se ne è concluso che, rispetto allo scenario di riferimento, per centrare l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in modo economicamente ottimale occorre ridurre il consumo di energia finale e primaria di almeno il 36-37 % e il 39-41 % rispettivamente.

(22)

L'obiettivo di efficienza energetica dell'Unione era stato inizialmente fissato e calcolato prendendo come base le proiezioni per il 2030 dello scenario di riferimento 2007. La modifica della metodologia di calcolo dei bilanci energetici di Eurostat e i miglioramenti delle successive proiezioni di modellizzazione rendono necessario cambiare l'assunto di base. Pertanto, attenendosi sempre allo stesso approccio per definire l'obiettivo, vale a dire paragonandolo alle proiezioni di riferimento per il futuro, il livello di ambizione dell'obiettivo di efficienza energetica dell'Unione per il 2030 è fissato rispetto alle proiezioni per il 2030 dello scenario di riferimento 2020, che tengono conto dei contributi nazionali tratti dai piani nazionali per l'energia e il clima. Con l'aggiornamento dell'assunto di base, l'Unione dovrà incrementare ulteriormente la propria ambizione in materia di efficienza energetica ▌. Il nuovo modo di esprimere il livello di ambizione degli obiettivi dell'Unione non incide sul livello effettivo degli sforzi necessari ▌.

(23)

La metodologia di calcolo del consumo di energia finale e primaria è in linea con la nuova metodologia di Eurostat, ma gli indicatori utilizzati ai fini della presente direttiva hanno un ambito di applicazione diverso, ossia escludono il calore ambiente e includono il consumo energetico del trasporto aereo internazionale per l'obiettivo relativo al consumo di energia finale. L'uso dei nuovi indicatori implica anche che qualsiasi variazione nel consumo di energia degli altiforni trova ora riscontro solo nel consumo di energia primaria.

(24)

È opportuno esprimere la necessità che l'Unione migliori l'efficienza energetica sotto forma di consumo di energia primaria e finale da conseguire nel 2030, indicando il livello degli sforzi supplementari necessari rispetto alle misure in atto o previste nei piani nazionali per l'energia e il clima. Le proiezioni dello scenario di riferimento 2020 mostrano nel 2030 un consumo di energia finale di 864 Mtep e di energia primaria di 1 124 Mtep (escludendo il calore ambiente e includendo il trasporto aereo internazionale). Una riduzione supplementare del 14,5 % risulta rispettivamente in 740 Mtep e  960 Mtep nel 2030. Ciò corrisponde a una riduzione rispettivamente del 40 % per il consumo di energia finale e del 42,5 % per il consumo di energia primaria, rispetto alle proiezioni dello scenario di riferimento 2007 per il 2030. Non vi sono obiettivi vincolanti a livello di Stati membri per il conseguimento dell'obiettivo di efficienza energetica del 2020. Per l'obiettivo del 2030 i contributi nazionali dovrebbero diventare vincolanti e gli Stati membri dovrebbero fissare i rispettivi contributi all'obiettivo di efficienza energetica dell'Unione in base alla formula fornita nella presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di fissare gli obiettivi nazionali in base al consumo di energia primaria o finale, al risparmio di energia primaria o finale, oppure all'intensità energetica. La presente direttiva modifica il modo in cui gli Stati membri devono esprimere i contributi nazionali vincolanti all'obiettivo vincolante dell'Unione. A fini di coerenza e monitoraggio dello stato di avanzamento, i contributi vincolanti degli Stati membri all'obiettivo dell'Unione dovrebbero essere espressi come consumo di energia finale e primaria. Una valutazione regolare dei progressi verso il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione per il 2030 è necessaria ed è prevista nel regolamento (UE) 2018/1999.

(25)

L'obiettivo di efficienza energetica dovrebbe essere conseguito grazie all'attuazione cumulativa di misure specifiche locali, regionali, nazionali ed europee che promuovano l'efficienza energetica in diversi ambiti. È opportuno imporre agli Stati membri di definire politiche e misure nazionali in materia di efficienza energetica. Tali politiche e misure e gli sforzi individuali di ciascuno Stato membro dovrebbero essere valutati dalla Commissione, unitamente ai dati sui progressi compiuti, per stimare le probabilità di conseguire l'obiettivo generale dell'Unione e verificare in che misura i singoli sforzi siano sufficienti per conseguire l'obiettivo comune.

(26)

Il settore pubblico è responsabile di una percentuale compresa tra circa il 5 e il 10 % del consumo totale di energia finale dell'Unione. Le autorità pubbliche spendono approssimativamente 1 800 miliardi di EUR l'anno. Questa cifra rappresenta circa il 14 % del prodotto interno lordo dell'Unione. Per tale motivo il settore pubblico costituisce uno strumento importante per stimolare la trasformazione del mercato verso prodotti, edifici e servizi più efficienti, nonché per indurre cambiamenti di comportamento dei cittadini e delle imprese relativamente al consumo di energia. Inoltre, la diminuzione del consumo di energia grazie a misure che permettono di migliorare l'efficienza energetica può liberare risorse pubbliche da destinare ad altri fini. Gli enti pubblici a livello nazionale, regionale e locale dovrebbero svolgere un ruolo esemplare in materia di efficienza energetica.

(27)

Per dare l'esempio, il settore pubblico dovrebbe fissare i propri obiettivi di decarbonizzazione e di efficienza energetica. I miglioramenti dell'efficienza energetica nel settore pubblico dovrebbero rispecchiare gli sforzi richiesti a livello dell'Unione. ▌L'introduzione di un obbligo che imponga al settore pubblico una riduzione annua del consumo di energia di almeno il 2 % dovrebbe garantire che questo settore svolga il suo ruolo esemplare. Gli Stati membri mantengono piena flessibilità quanto alla scelta delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica per conseguire la riduzione del consumo di energia finale. Imporre una riduzione annua del consumo di energia finale è amministrativamente meno oneroso che definire metodi di misurazione dei risparmi energetici.

(28)

Per adempiere ai loro obblighi, gli Stati membri dovrebbero concentrarsi sul consumo di energia finale di tutti i servizi e impianti pubblici degli enti pubblici. Per determinare il bacino dei destinatari di questa misura, gli Stati membri dovrebbero applicare la definizione di amministrazione aggiudicatrice di cui alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (24). L'obbligo può essere soddisfatto riducendo il consumo di energia finale in qualsiasi comparto del settore pubblico, compresi i trasporti, gli edifici pubblici, l'assistenza sanitaria, la pianificazione territoriale, la gestione delle acque e il trattamento delle acque reflue, il sistema fognario e la depurazione delle acque, la gestione dei rifiuti, il teleriscaldamento e il teleraffrescamento, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di energia, l'illuminazione pubblica e la pianificazione delle infrastrutture. Al fine di ridurre l'onere amministrativo in capo agli enti pubblici, gli Stati membri dovrebbero istituire piattaforme o strumenti digitali per raccogliere presso di essi i dati aggregati sul consumo, renderli disponibili al pubblico e comunicarli alla Commissione.

(29)

Gli Stati membri dovrebbero svolgere un ruolo esemplare assicurando che tutti i contratti di rendimento energetico , gli audit energetici e i sistemi di gestione dell'energia siano eseguiti nel settore pubblico in linea con le norme europee o internazionali, o che nei comparti del settore pubblico particolarmente energivori si faccia ampio ricorso agli audit energetici. Gli Stati membri dovrebbero fornire chiari orientamenti e procedure per l'utilizzo di tali strumenti.

(30)

Le autorità pubbliche sono incoraggiate a ottenere il sostegno di organismi quali le agenzie per l'energia sostenibile, se del caso istituite a livello regionale o locale. L'organizzazione di tali agenzie rispecchia di norma le esigenze specifiche delle autorità pubbliche in una determinata regione o che operano in una determinata area del settore pubblico. Le agenzie centralizzate possono rispondere meglio alle esigenze e lavorare in modo più efficace sotto altri aspetti, ad esempio negli Stati membri più piccoli o centralizzati o per quanto riguarda aspetti complessi o transregionali come il teleriscaldamento e il teleraffrescamento. Le agenzie per l'energia sostenibile possono fungere da sportelli unici a norma dell'articolo 21. Oltre a sostenere le autorità pubbliche nell'attuazione delle politiche energetiche, tali agenzie sono spesso preposte all'elaborazione di piani di decarbonizzazione locali o regionali, che possono includere anche altre misure di decarbonizzazione, come la sostituzione delle caldaie a combustibili fossili. Le agenzie per l'energia sostenibile o altri organismi che assistono le autorità regionali e locali possono disporre di competenze, obiettivi e risorse precisi nel settore dell'energia sostenibile. Le agenzie per l'energia sostenibile potrebbero essere incoraggiate a prendere in considerazione le iniziative adottate nel quadro del Patto dei sindaci, cui aderiscono le amministrazioni locali che volontariamente si sono impegnate ad attuare gli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia, e altre iniziative esistenti a tal fine. È opportuno che i piani di decarbonizzazione siano collegati ai piani di sviluppo territoriale e tengano conto della valutazione globale che gli Stati membri dovrebbero effettuare.

(31)

Gli Stati membri dovrebbero sostenere gli enti pubblici nella pianificazione e adozione di misure di miglioramento dell'efficienza energetica, anche a livello regionale e locale, fornendo supporto tecnico ed economico e presentando piani per la gestione della mancanza di forza lavoro e di professionisti qualificati, necessari in tutte le fasi della transizione ecologica, dagli artigiani agli esperti in tecnologie verdi, dagli esperti in scienze applicate agli innovatori. Gli Stati membri dovrebbero sostenere gli enti pubblici nel tenere conto dei vantaggi di più ampio respiro oltre a quello del risparmio energetico, come il miglioramento della qualità dell'aria interna e della salubrità dell'ambiente interno, come pure il miglioramento della qualità della vita delle persone, in particolare per le scuole, i centri di assistenza diurna, le residenze sanitarie assistenziali, gli alloggi protetti e gli ospedali. Gli Stati membri dovrebbero fornire orientamenti, promuovendo opportunità di formazione e miglioramento delle competenze e  incoraggiare la cooperazione tra enti pubblici, ivi comprese le agenzie. A tal fine, gli Stati membri potrebbero istituire centri nazionali e regionali di competenza su questioni complesse, ad esempio prestando consulenza alle agenzie locali o regionali per l'energia in materia di teleriscaldamento o teleraffrescamento.

(31 bis)

In una situazione di crisi della sicurezza energetica e di aumento dei prezzi dell'energia, gli Stati membri dovrebbero essere incentivati ad anticipare gli investimenti in sistemi di risparmio energetico. A tal fine, gli Stati membri che ristrutturano più del 3 % della superficie calpestabile complessiva dei propri edifici in un determinato anno nel periodo 2024-2026 dovrebbero avere la possibilità di conteggiare l'eccedenza nel tasso annuo di ristrutturazione nel corso di uno qualunque dei tre anni successivi. Uno Stato membro che ristruttura più del 3 % della superficie coperta totale dei suoi edifici a partire dal 1o gennaio 2027 può conteggiare l'eccedenza nel tasso annuo di ristrutturazione nel corso dei due anni seguenti. Tale possibilità non dovrebbe essere utilizzata per scopi non in linea con gli obiettivi generali e il livello di ambizione della presente direttiva.

(32)

L'edilizia e i trasporti sono, insieme all'industria, i settori che più consumano energia e rilasciano emissioni (25). Gli edifici sono responsabili di circa il 40 % del consumo energetico totale dell'Unione e del 36 % delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'energia (26). La comunicazione della Commissione intitolata «Un'ondata di ristrutturazioni per l'Europa» (27) affronta la duplice sfida dell'efficienza energetica e delle risorse e dell'accessibilità economica nel settore dell'edilizia e mira a raddoppiare il tasso di ristrutturazione. Verte sugli edifici dalle prestazioni peggiori, sulla povertà energetica e sugli edifici pubblici. Inoltre, gli edifici sono fondamentali per conseguire l'obiettivo dell'Unione di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Gli edifici di proprietà di enti pubblici e gli edifici che ospitano servizi di interesse generale, come l'istruzione (asili, scuole, università), la salute (ospedali e residenze sanitarie assistenziali per anziani) e i servizi sociali (ad esempio i centri comunitari al servizio dei giovani, degli anziani e delle persone che appartengono a famiglie a basso reddito), o gli alloggi sociali rappresentano una quota considerevole del parco immobiliare e godono di notevole visibilità nella vita pubblica. È pertanto opportuno fissare un tasso annuo di ristrutturazione per gli edifici di proprietà di enti pubblici e gli edifici con finalità sociali nel territorio di uno Stato membro in modo da migliorarne la prestazione energetica e trasformarli in edifici a energia quasi zero o edifici a emissioni zero . Gli Stati membri sono invitati a stabilire un tasso di ristrutturazione più alto, se economicamente efficace nell'ambito della ristrutturazione del loro parco immobiliare in conformità delle rispettive strategie di ristrutturazione a lungo termine o dei programmi nazionali di ristrutturazione. Tale tasso di ristrutturazione dovrebbe far salvi gli obblighi relativi agli edifici a energia quasi zero di cui alla direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (28). Gli Stati membri dovrebbero poter applicare requisiti meno stringenti ad alcuni edifici, ad esempio quelli di particolare valore architettonico o storico. Durante il prossimo riesame della direttiva 2010/31/UE, la Commissione dovrebbe valutare i progressi raggiunti dagli Stati membri nella ristrutturazione degli edifici degli enti pubblici. La Commissione dovrebbe considerare l'opportunità di presentare una proposta legislativa per rivedere il tasso di ristrutturazione, tenendo conto dei progressi compiuti dagli Stati membri, degli sviluppi economici o tecnici sostanziali o, se necessario, degli impegni di decarbonizzazione e inquinamento zero assunti dall'Unione. L'obbligo di ristrutturare gli edifici degli enti pubblici previsto dalla presente direttiva integra tale direttiva che impone agli Stati membri di garantire che la prestazione energetica degli edifici destinati a subire ristrutturazioni di grande portata sia migliorata al fine di soddisfare i requisiti relativi agli edifici a energia quasi zero. Ulteriori orientamenti per la ristrutturazione profonda di edifici dal valore storico dovrebbero essere forniti dalla Commissione e dagli Stati membri.

(33)

Per fissare il tasso di ristrutturazione, gli Stati membri devono avere una visione d'insieme degli edifici che non equivalgono a edifici a energia quasi zero. Gli Stati membri dovrebbero pertanto pubblicare e tenere aggiornato un inventario degli edifici pubblici , compresi gli alloggi sociali, nell'ambito di una banca dati generale degli attestati di prestazione energetica. L'inventario dovrebbe consentire anche agli attori privati, comprese le società di servizi energetici (energy service companies — ESCO) , di proporre soluzioni di ristrutturazione, che possono essere aggregate dall'Osservatorio del parco immobiliare dell'Unione.

(34)

Nel 2020 più della metà della popolazione mondiale viveva in aree urbane. Si prevede che tale cifra raggiungerà il 68 % entro il 2050 (29). Inoltre la metà delle infrastrutture che serviranno le città entro il 2050 deve ancora essere costruita (30). Le città e le aree metropolitane sono centri di attività economica e generano conoscenze, innovazione e nuove tecnologie. Le città influenzano la qualità della vita dei cittadini che vi abitano o lavorano. Gli Stati membri dovrebbero sostenere i comuni, tecnicamente e finanziariamente. Una serie di comuni e di altri enti pubblici degli Stati membri hanno già messo in atto approcci integrati al risparmio e all'approvvigionamento energetici e alla mobilità sostenibile , ad esempio mediante piani d'azione sostenibili nel settore dell'energia o piani di mobilità urbana sostenibile , come quelli adottati nell'ambito dell'iniziativa del Patto dei sindaci, e approcci urbani integrati che vanno oltre gli interventi singoli relativamente a edifici o modi di trasporto. Sono necessari ulteriori sforzi per migliorare l'efficienza energetica della mobilità urbana, per quanto riguarda il trasporto sia di passeggeri che di merci, in quanto essa utilizza circa il 40 % di tutta l'energia richiesta dal trasporto su strada. Il regolamento … [regolamento TEN-T riveduto — COD 2021/420] dovrebbe contribuire in modo significativo ad affrontare la questione dell'efficienza energetica dei trasporti urbani con un approccio coerente, integrato e multimodale attraverso l'obbligo di adottare piani di mobilità urbana sostenibile quali definiti nel medesimo regolamento. Inoltre, ai fini del conseguimento degli obiettivi della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare vivamente il maggior numero possibile di enti locali ad adottare piani di mobilità urbana sostenibile in modo da contribuire alla riduzione del consumo di energia ed evitare, ove possibile, trasporti inutili, in linea con il principio «l'efficienza energetica al primo posto».

(35)

Per quanto riguarda l'acquisto di determinati prodotti e servizi e l'acquisto e l'affitto di edifici, è opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che concludono contratti per opere pubbliche, forniture o servizi dimostrino un comportamento esemplare, adottino decisioni di acquisto efficienti sotto il profilo energetico e applichino il principio «l'efficienza energetica al primo posto», anche per i contratti pubblici di appalto e concessione per i quali non sono previsti requisiti specifici nell'allegato IV. Ciò dovrebbe applicarsi ai servizi amministrativi la cui competenza si estende su tutto il territorio di uno Stato membro. Se in un determinato Stato membro e per una determinata competenza non esiste un servizio amministrativo che copre tutto il territorio, l'obbligo dovrebbe applicarsi ai servizi amministrativi le cui competenze coprono congiuntamente tutto il territorio. Dovrebbero essere fatte salve, tuttavia, le disposizioni delle direttive dell'Unione in materia di appalti pubblici. Gli Stati membri dovrebbero eliminare gli ostacoli che si frappongono agli appalti congiunti all'interno dello Stato membro o a livello transfrontaliero se così facendo è possibile ridurre i costi e accrescere i benefici del mercato interno creando opportunità commerciali per i fornitori, compresi quelli di servizi energetici.

(36)

Tutti gli organismi pubblici che investono risorse pubbliche mediante appalti dovrebbero dare l'esempio scegliendo, in sede di aggiudicazione di contratti di appalto e concessione, prodotti, servizi, lavori ed edifici dalla massima efficienza energetica, anche negli appalti che non sono soggetti a requisiti specifici ai sensi della direttiva 2009/30/CE. In tale contesto, tutte le procedure di aggiudicazione di contratti pubblici di appalto e concessione il cui valore supera le soglie di cui agli articoli 6 e 7 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (31), all'articolo 2, punto 1, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (32) e agli articoli 3 e 4 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio devono tenere conto della prestazione energetica dei prodotti, degli edifici e dei servizi stabilita dal diritto dell'Unione o nazionale, considerando in via prioritaria il principio «l'efficienza energetica al primo posto» nelle loro procedure di appalto.

(37)

È altresì importante che gli Stati membri monitorino il modo in cui le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori tengono conto dei requisiti di efficienza energetica negli appalti di prodotti, edifici, lavori e servizi, assicurando che siano pubblicate le informazioni relative all'impatto sull'efficienza energetica delle offerte vincenti che superano le soglie di cui alle direttive sugli appalti pubblici. È così offerta la trasparenza che consente ai portatori di interessi e ai cittadini di valutare il ruolo del settore pubblico nel garantire che l'efficienza energetica sia al primo posto negli appalti pubblici.

(38)

Il Green Deal europeo riconosce l'importanza dell'economia circolare per gli obiettivi generali di decarbonizzazione dell'Unione. Il settore pubblico dovrebbe contribuire a tali obiettivi usando il proprio potere d'acquisto per scegliere, se del caso, prodotti, edifici, servizi e lavori rispettosi dell'ambiente attraverso gli strumenti disponibili per gli appalti pubblici verdi, concorrendo così in modo sostanziale a ridurre il consumo di energia e l'impatto ambientale.

(39)

È importante che gli Stati membri diano agli enti pubblici il sostegno di cui questi hanno bisogno per l'adozione dei requisiti di efficienza energetica negli appalti pubblici e ▌per il ricorso agli appalti pubblici verdi, fornendo le linee guida e le metodologie necessarie a valutare i costi nel ciclo di vita e gli effetti e i costi ambientali. Si prevede che l'uso di strumenti ben concepiti, in particolare gli strumenti digitali, faciliti le procedure di appalto e riduca i costi amministrativi, soprattutto negli Stati membri più piccoli che potrebbero non disporre di capacità sufficiente per preparare le offerte. A tale riguardo gli Stati membri dovrebbero promuovere attivamente l'uso degli strumenti digitali e la cooperazione, anche transfrontaliera, tra le amministrazioni aggiudicatrici ai fini dello scambio delle migliori pratiche.

(40)

Dato che gli edifici sono responsabili di emissioni di gas a effetto serra prima e dopo la loro vita utile, gli Stati membri dovrebbero considerare anche l'intero ciclo di vita delle emissioni di carbonio degli edifici. Ciò s'inscrive nel ruolo esemplare che il settore pubblico è chiamato a svolgere sforzandosi di essere più attento alle prestazioni dell'intero ciclo di vita, agli aspetti dell'economia circolare e all'impatto ambientale. Gli appalti pubblici possono quindi essere un'opportunità per affrontare la questione del carbonio incorporato negli edifici nel loro ciclo di vita. A questo proposito le amministrazioni aggiudicatrici sono attori importanti che dovrebbero intervenire nelle procedure di appalto acquistando nuovi edifici concepiti per contenere il potenziale di riscaldamento globale nell'intero ciclo di vita.

(41)

Il potenziale di riscaldamento globale nell'intero ciclo di vita misura le emissioni di gas a effetto serra associate all'edificio in diverse fasi del suo ciclo di vita. Esso misura pertanto il contributo complessivo dell'edificio alle emissioni che causano i cambiamenti climatici. Questo concetto è anche chiamato «valutazione dell'impronta di carbonio» o «misurazione del carbonio nell'intero ciclo di vita». Racchiude le emissioni di carbonio incorporate nei materiali da costruzione e le emissioni dirette e indirette di carbonio rilasciate nella fase d'uso. Depositi decennali di risorse ad alta intensità di carbonio, gli edifici sono una banca considerevole di materiali, ed è quindi importante progettarli in modo da facilitare il riutilizzo e il riciclaggio alla fine della vita utile in linea con il nuovo piano d'azione per l'economia circolare . Gli Stati membri dovrebbero promuovere la circolarità, la durabilità e l'adattabilità dei materiali per l'edilizia, al fine di verificare le prestazioni in termini di sostenibilità dei prodotti edilizi prima di stabilire costi interessanti e competitivi, utilizzando tutti gli strumenti finanziari disponibili per incentivare l'impiego di materiali circolari .

(42)

Il potenziale di riscaldamento globale è espresso come indicatore numerico in kgCO2e/m2 (di superficie coperta utile interna) per ogni fase del ciclo di vita, calcolato come media di un anno di un periodo di riferimento di 50 anni. La scelta dei dati, la definizione degli scenari e i calcoli sono effettuati conformemente alla norma EN 15978. L'elenco degli elementi edilizi e delle attrezzature tecniche interessate è definito nell'indicatore 1,2 di Level(s), il quadro comune dell'Unione. Per fornire le informazioni richieste dovrebbe essere possibile usare lo strumento nazionale di calcolo che già esista o sia necessario a fini di informativa o rilascio delle licenze edilizie. Dovrebbe essere possibile utilizzare altri strumenti di calcolo, se soddisfano i criteri minimi stabiliti dal quadro comune dell'Unione Level(s).

(43)

La direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (33) disciplina le installazioni che contribuiscono alla produzione di energia o all'uso di energia a fini di produzione, ed esige che le informazioni sull'energia utilizzata o prodotta dall'installazione siano incluse nelle domande di autorizzazione integrata (articolo 12, paragrafo 1, lettera b)). La medesima direttiva, all'articolo 11, precisa che l'uso efficiente di energia è uno dei principi generali a cui sono informati gli obblighi fondamentali del gestore e uno dei criteri per determinare le migliori tecniche disponibili in applicazione dell'allegato III alla direttiva 2010/75/UE. L'efficienza operativa dei sistemi energetici in qualunque momento è influenzata dalla capacità di immettere nella rete, in maniera fluida e flessibile, la potenza generata a partire da diverse fonti, caratterizzate da diversi gradi di inerzia e tempi di avvio. Rafforzare l'efficienza consentirà di utilizzare meglio l'energia rinnovabile.

(44)

Il miglioramento dell'efficienza energetica può contribuire a migliorare i risultati economici. Gli Stati membri e l'Unione dovrebbero puntare a ridurre il consumo di energia a prescindere dai livelli di crescita economica.

(45)

L'obbligo di risparmio energetico stabilito dalla presente direttiva dovrebbe essere aumentato e applicato anche dopo il 2030. Così facendo si assicura stabilità per gli investitori e si stimolano gli investimenti e le misure di efficienza energetica a lungo termine, come la ristrutturazione profonda degli edifici con l'obiettivo a lungo termine di facilitare la trasformazione efficiente in termini di costi degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero.  Ad oggi le ristrutturazioni profonde che comportano un miglioramento della prestazione energetica degli edifici pari ad almeno il 60 % coinvolgono ogni anno appena lo 0,2 % del parco immobiliare e danno luogo a un notevole miglioramento dell'efficienza energetica soltanto in un quinto dei casi. L'obbligo di risparmio energetico ha un ruolo importante nella creazione di posti di lavoro, crescita a livello locale, competitività e nel contrasto alla povertà energetica. Esso dovrebbe garantire che l'Unione possa conseguire i propri obiettivi in materia di energia e clima creando ulteriori opportunità e rompere il legame tra il consumo energetico e la crescita. La cooperazione con il settore privato è importante al fine di valutare a quali condizioni sia possibile mobilitare gli investimenti privati per progetti di efficienza energetica e di elaborare nuovi modelli per generare ricavi per l'innovazione nell'ambito dell'efficienza energetica.

(46)

Le misure per il miglioramento dell'efficienza energetica hanno un impatto positivo anche sulla qualità dell'aria, poiché la maggiore efficienza energetica degli edifici contribuisce a ridurre la domanda di combustibili per il riscaldamento, compresi i combustibili solidi. Le misure di efficienza energetica contribuiscono pertanto a migliorare la qualità dell'aria esterna e interna e concorrono a conseguire, in maniera efficiente in termini di costi, gli obiettivi della politica dell'Unione sulla qualità dell'aria, quali sanciti in particolare dalla direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio (34).

(47)

Gli Stati membri sono tenuti a realizzare cumulativamente risparmi energetici nell'uso finale, per l'intero periodo d'obbligo fino al 2030, pari a nuovi risparmi annuali di almeno lo 0,8 % del consumo di energia finale fino al 31 dicembre 2023 e di almeno il 2 % a decorrere dal 1o gennaio 2024. Tale obbligo potrebbe essere soddisfatto tramite nuove misure politiche adottate durante il periodo d'obbligo, tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2030, oppure grazie a nuove azioni individuali risultanti da misure politiche adottate prima o durante il periodo precedente, a condizione che le azioni individuali che attivano i risparmi energetici siano introdotte nel periodo successivo. A tal fine gli Stati membri dovrebbero essere in grado di utilizzare un regime obbligatorio di efficienza energetica ovvero misure politiche alternative o entrambi.

(48)

Per il periodo che va dal 2021 al 31 dicembre 2023 Cipro e Malta dovrebbero essere tenuti a realizzare cumulativamente risparmi energetici nell'uso finale equivalenti a nuovi risparmi dello 0,24 % del consumo di energia finale solo per il periodo dal 2021 al 2030. Tale percentuale individuale di risparmio dovrebbe cessare di applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2024.

(49)

Quando utilizzano un regime obbligatorio, gli Stati membri dovrebbero designare, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, le parti obbligate tra i gestori di sistemi di trasmissione , i gestori dei sistemi di distribuzione , i distributori di energia, le società di vendita di energia al dettaglio e i distributori di carburante per trasporto o i commercianti al dettaglio di carburante per trasporto. La designazione o l'esenzione dalla designazione di alcune categorie di tali distributori o venditori non dovrebbe essere intesa come incompatibile con il principio di non discriminazione. Gli Stati membri sono pertanto in grado di decidere se detti gestori di sistemi di trasmissione , gestori di sistemi di distribuzione , distributori o venditori o soltanto alcune categorie degli stessi siano designati come parte obbligate. Per responsabilizzare e tutelare i clienti vulnerabili e le famiglie a basso reddito , le persone in condizioni di povertà energetica e le persone che vivono negli alloggi sociali e per attuare le misure strategiche in via prioritaria presso tali persone, gli Stati membri possono imporre alle parti obbligate di realizzare i risparmi energetici presso i clienti vulnerabili, le persone in condizioni di povertà energetica e le persone che vivono negli alloggi sociali. A tal fine, gli Stati membri possono anche fissare obiettivi di riduzione dei costi energetici. Le parti obbligate potrebbero raggiungere tali traguardi promuovendo l'introduzione di misure che consentano risparmi energetici e finanziari sulle bollette, ad esempio sul versante dell'isolamento e del riscaldamento e sostenendo iniziative di risparmio energetico da parte delle comunità di energia rinnovabile e delle comunità di energia dei cittadini Tali misure possono rivelarsi particolarmente vantaggiose per i clienti vulnerabili, per le persone in condizioni di povertà energetica e per le persone che vivono negli alloggi sociali, poiché esse tendono a vivere in edifici caratterizzati da prestazioni più scadenti e, pertanto, beneficeranno maggiormente dei miglioramenti energetici.

(50)

Quando definiscono le misure politiche per ottemperare all'obbligo di risparmio energetico, è opportuno che gli Stati membri rispettino le norme e le priorità dell'Unione in materia di clima e ambiente, nonché il principio «non arrecare un danno significativo» ai sensi del regolamento (UE) 2020/852 (35). Gli Stati membri non dovrebbero promuovere attività non ecosostenibili come l'uso di combustibili fossili ▌. L'obbligo di risparmio energetico mira a rafforzare la risposta ai cambiamenti climatici promuovendo incentivi che incoraggino l'attuazione, da parte degli Stati membri, di una combinazione di politiche sostenibili e pulite che sia resiliente e mitighi i cambiamenti climatici. I risparmi energetici derivanti da misure politiche che riguardano il ricorso alla combustione diretta di combustibili fossili non saranno pertanto ammissibili nel contesto dell'obbligo di risparmio energetico a certe condizioni e per un certo periodo in seguito alla data di recepimento della presente direttiva conformemente all'allegato V . Ciò consentirà di allineare tale obbligo agli obiettivi del Green Deal europeo, al piano per l'obiettivo climatico e alla strategia per l'ondata di ristrutturazioni, oltre a tradurre la necessità di intervento evidenziata dall'Agenzia internazionale per l'energia nella sua relazione sull'azzeramento delle emissioni nette (36). Scopo della limitazione è incoraggiare gli Stati membri a investire i fondi pubblici unicamente in tecnologie sostenibili e adeguate alle esigenze future. È importante che gli Stati membri forniscano agli attori del mercato un quadro strategico chiaro e certezze per gli investimenti. L'applicazione del metodo di calcolo nel contesto dell'obbligo di risparmio energetico dovrebbe consentire a tutti gli attori del mercato di adeguare le proprie tecnologie in tempi ragionevoli. Laddove gli Stati membri sostengano l'uso di tecnologie efficienti per i combustibili fossili o la loro sostituzione precoce, ad esempio attraversi regimi di sussidi o regimi obbligatori di efficienza energetica, i risparmi energetici potrebbero non essere più ammissibili ai fini dell'obbligo di risparmio energetico. Non sarebbero ammissibili i risparmi energetici derivanti ad esempio dalla promozione della cogenerazione a gas naturale, ma la limitazione non si applicherebbe all'uso indiretto di combustibili fossili, come nel caso in cui l'energia elettrica è prodotta anche a partire da combustibili fossili. Dovrebbero continuare ad essere ammissibili le misure politiche volte a modificare i comportamenti per ridurre il consumo di combustibili fossili, ad esempio per mezzo di campagne di informazione e uno stile di guida ecologico. Nei risparmi energetici derivanti da misure politiche incentrate sulla ristrutturazione edilizia possono rientrare misure quali la sostituzione dei sistemi di riscaldamento a combustibili fossili e il miglioramento dell'involucro edilizio, che dovrebbero avvalersi soltanto di tecnologie capaci di realizzare i risparmi energetici imposti dai regolamenti nazionali degli Stati membri in materia di edilizia. È comunque opportuno che gli Stati membri promuovano l'ammodernamento dei sistemi di riscaldamento nell'ambito delle ristrutturazioni profonde, in linea con l'obiettivo a lungo termine della neutralità in carbonio, il che significa ridurre la domanda di riscaldamento e sfruttare una fonte di energia senza emissioni di carbonio per soddisfare la domanda di riscaldamento residua. Nel contabilizzare i risparmi necessari per raggiungere una quota dell'obbligo di risparmio energetico tra le persone in condizioni di povertà energetica, gli Stati membri possono tenere conto delle loro condizioni climatiche.

(51)

Le misure di miglioramento dell'efficienza energetica nei trasporti degli Stati membri sono ammissibili a essere prese in considerazione per ottemperare al loro obbligo di risparmio energetico nell'uso finale. Tali misure includono politiche che sono intese, tra l'altro, a promuovere un veicolo più efficiente , compresi modi di trasporto alimentati a batterie , il trasferimento modale verso trasporti in bicicletta, a piedi e verso il trasporto collettivo, ovvero una pianificazione urbanistica e della mobilità che riduca la richiesta di trasporti. Inoltre, sono in grado altresì di essere ammissibili anche regimi che accelerino la diffusione di veicoli nuovi e più efficienti o politiche atte a promuovere il passaggio a carburanti con livelli ridotti di emissioni di gas a effetto serra che riducono l'uso di energia per chilometro, a eccezione delle politiche riguardanti il ricorso alla combustione diretta di combustibili fossili, fatto salvo il rispetto delle norme in materia di rilevanza e addizionalità di cui all'allegato V della presente direttiva. Le misure politiche che promuovono la diffusione di veicoli nuovi alimentati a combustibili fossili non dovrebbero essere considerate ammissibili ai fini dell'obbligo di risparmio energetico.

(52)

Le misure adottate dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio (37) e che danno luogo a miglioramenti dell'efficienza energetica verificabili e misurabili o stimabili possono essere considerate un modo efficiente in termini di costi con cui gli Stati membri adempiono l'obbligo di risparmio energetico ai sensi della presente direttiva.

(53)

In alternativa all'obbligo in capo alle parti obbligate di conseguire il volume dei risparmi energetici cumulativi nell'uso finale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della presente direttiva, nei propri regimi obbligatori gli Stati membri dovrebbero poter consentire o imporre alle parti obbligate di contribuire a un fondo nazionale per l'efficienza energetica, al quale si potrebbe attingere per attuare misure politiche in via prioritaria presso i clienti vulnerabili, le persone in condizioni di povertà energetica e le persone che vivono negli alloggi sociali.

(54)

Gli Stati membri e le parti obbligate dovrebbero utilizzare tutti gli strumenti e le tecnologie disponibili, a eccezione delle tecnologie che fanno ricorso alla combustione diretta di combustibili fossili, per soddisfare i requisiti di risparmio energetico cumulativo nell'uso finale, anche mediante la promozione di tecnologie intelligenti e sostenibili in sistemi di teleriscaldamento e di teleraffrescamento efficienti, infrastrutture efficienti di riscaldamento e raffrescamento , edifici efficienti e intelligenti, veicoli elettrici e industrie e audit energetici o sistemi di gestione equivalenti, a condizione che i risparmi energetici dichiarati soddisfino i requisiti di cui all'articolo 8 e all'allegato V della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero puntare a un livello elevato di flessibilità nella progettazione e nell'attuazione delle misure politiche alternative. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare azioni che diano luogo a risparmi energetici durante l'intero ciclo di vita .

(55)

Le misure di efficienza energetica a lungo termine continueranno a produrre risparmi dopo il 2020, ma ai fini dell'obiettivo di efficienza energetica dell'Unione per il 2030 esse dovrebbero generare nuovi risparmi dopo il 2020. D'altro canto, i risparmi di energia realizzati dopo il 31 dicembre 2020 non dovrebbero essere considerati nel calcolo dei risparmi energetici cumulativi nell'uso finale prescritti per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.

(56)

I nuovi risparmi dovrebbero essere aggiuntivi rispetto a quelli che si produrrebbero a politiche invariate, in modo che i risparmi comunque prodotti non siano presi in considerazione nel raggiungimento dei requisiti di risparmio energetico. Per calcolare l'impatto delle misure introdotte dovrebbero essere conteggiati solo i risparmi netti, misurati come variazione del consumo energetico direttamente ascrivibile alle misure di efficienza energetica in questione attuate ai fini dell'articolo 8 della presente direttiva. Per calcolare i risparmi netti, gli Stati membri dovrebbero stabilire uno scenario di base che riproduca l'evoluzione della situazione in assenza della misura in questione. La misura politica in questione dovrebbe essere valutata a fronte di questo scenario di base. Gli Stati membri dovrebbero tener conto dei requisiti minimi stabiliti dal pertinente quadro normativo a livello dell'Unione, nonché del fatto che altre misure politiche possono essere attuate nello stesso arco di tempo nel quale possono avere un impatto sul volume del risparmio energetico, in modo che tutti i cambiamenti osservati a partire dall'introduzione di una particolare misura politica oggetto di valutazione possano essere attribuiti a quella sola misura politica. Per assicurare il rispetto dell'obbligo di rilevanza, le azioni della parte obbligata, partecipante o incaricata dovrebbero di fatto contribuire a realizzare i risparmi energetici dichiarati.

(57)

È importante considerare, se del caso, tutte le fasi della catena energetica nel calcolo dei risparmi energetici, al fine di aumentare il potenziale di risparmio energetico nella trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica. Dagli studi condotti e dalla consultazione dei portatori di interessi è emersa l'esistenza di un potenziale significativo. Tuttavia le condizioni fisiche ed economiche differiscono notevolmente tra Stati membri, e spesso anche al loro interno, e vi sono molteplici gestori di sistemi. Date le circostanze è auspicabile adottare un approccio decentrato, conformemente al principio di sussidiarietà. Le autorità nazionali di regolazione dispongono delle conoscenze, delle competenze giuridiche e delle capacità amministrative necessarie per promuovere lo sviluppo di una rete elettrica efficiente sotto il profilo energetico. Organismi quali la rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione per l'energia elettrica (ENTSO-E) e l'ente europeo dei gestori dei sistemi di distribuzione dell'UE (EU DSO) possono anch'essi fornire contributi utili e dovrebbero aiutare i loro membri ad adottare misure di efficientamento energetico.

(58)

Per i numerosi gestori dei sistemi del gas naturale valgono considerazioni analoghe. Il ruolo del gas naturale e il tasso di fornitura e copertura del territorio variano notevolmente da uno Stato membro all'altro. Le autorità nazionali di regolazione sono pertanto nella posizione migliore per monitorare l'evoluzione del sistema e orientarla verso una maggiore efficienza, mentre organismi quali la rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas (ENTSO-G) possono fornire contributi utili e dovrebbero aiutare i loro membri ad adottare misure di efficientamento energetico.

(58 bis)

Le ESCO sono importanti per sviluppare, progettare, costruire e finanziare progetti che consentano di risparmiare energia, ridurre i costi energetici e diminuire i costi operativi e di manutenzione in settori quali l'edilizia, l'industria e i trasporti.

(59)

Prendere in considerazione il nesso acqua-energia è particolarmente importante per affrontare l'uso interdipendente di energia e acqua e l'aumento della pressione su entrambe le risorse. La gestione efficace delle risorse idriche può contribuire in modo significativo al risparmio energetico , comportando non solo benefici climatici, ma anche economici e sociali . Il settore delle acque e delle acque reflue rappresenta il 3,5 % dell'utilizzo di energia elettrica nell'Unione e tale percentuale dovrebbe ancora aumentare. Allo stesso tempo, le perdite d'acqua rappresentano il 24 % della quantità totale d'acqua consumata nell'Unione e il settore dell'energia, che rappresenta il 44 % dei consumi, è il maggior consumatore di risorse idriche. È opportuno esplorare approfonditamente e concretizzare, ogniqualvolta ciò sia efficace sotto il profilo dei costi, il potenziale risparmio energetico ottenibile ricorrendo a tecnologie e processi intelligenti in tutti i cicli e le applicazioni industriali, residenziali e commerciali dell'acqua , così come è opportuno prendere in considerazione il principio «l'efficienza energetica al primo posto». Inoltre, tecnologie di irrigazione avanzate , tecnologie di raccolta dell'acqua piovana e di riutilizzo dell'acqua potrebbero ridurre in modo sostanziale il consumo di acqua del settore agricolo, edilizio e industriale e la quantità di energia necessaria per trattarla e trasportarla.

(60)

Conformemente all'articolo 9 del trattato, le politiche di efficienza energetica dell'Unione dovrebbero essere inclusive e dovrebbero pertanto assicurare parità di accesso alle misure di efficienza energetica per tutti i consumatori in condizioni di povertà energetica. Il miglioramento dell'efficienza energetica dovrebbe essere perseguito in via prioritaria presso gli utenti finali e i clienti vulnerabili, le persone in condizioni di povertà energetica e ▌presso le famiglie a reddito basso e medio, le persone che vivono negli alloggi sociali e nelle zone rurali e remote e nelle regioni ultraperiferiche e gli anziani. In tale contesto è opportuno prestare un'attenzione particolare a determinati gruppi che corrono maggiormente il rischio di trovarsi in condizioni di povertà energetica, o sono più esposti agli effetti negativi, ad esempio donne, persone con disabilità, anziani, minori e persone appartenenti a minoranze etniche o razziali. Gli Stati membri possono esigere che le parti obbligate includano obiettivi sociali nelle misure di risparmio energetico, in relazione alla povertà energetica, e tale possibilità era già stata estesa alle misure politiche alternative e ai fondi nazionali per l'efficienza energetica. Essa dovrebbe essere trasformata in obbligo al fine di tutelare e responsabilizzare gli utenti finali e i clienti vulnerabili e di alleviare la povertà energetica, consentendo tuttavia agli Stati membri di mantenere la massima flessibilità quanto al tipo di misura politica, all'entità, alla portata e al contenuto. Se un regime obbligatorio di efficienza energetica non consente misure relative ai consumatori individuali di energia, lo Stato membro può adottare misure per alleviare la povertà energetica unicamente attraverso misure politiche alternative. Gli Stati membri dovrebbero garantire che altre misure politiche nella propria combinazione di politiche non abbiano effetti negativi sui clienti vulnerabili, gli utenti finali, le persone in condizioni di povertà energetica e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali. Gli Stati membri dovrebbero fare il miglior uso possibile dei fondi pubblici destinati a investimenti nelle misure di miglioramento dell'efficienza energetica, compresi i finanziamenti e gli strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione.

(61)

La presente direttiva fa riferimento al concetto di «clienti vulnerabili», che gli Stati membri sono tenuti a definire in applicazione della direttiva (UE) 2019/944. Inoltre, a norma della direttiva 2012/27/UE, il concetto di «utente finale», che va ad aggiungersi a quello di «cliente finale», chiarisce che i diritti in materia di informazioni di fatturazione e consumo sono riconosciuti anche ai consumatori che non dispongono di un contratto diretto o individuale con i fornitori di energia degli impianti collettivi di riscaldamento, raffrescamento o produzione di acqua calda per uso domestico negli edifici con più occupanti. Il concetto di «clienti vulnerabili» non garantisce necessariamente l'inclusione degli utenti finali. Affinché le misure stabilite dalla presente direttiva raggiungano tutti gli individui e le famiglie in condizioni di vulnerabilità è pertanto opportuno che, al momento di elaborare la propria definizione di «clienti vulnerabili», gli Stati membri prendano in considerazione non solo i clienti in senso stretto ma anche gli utenti finali.

(62)

All'incirca 34 milioni di famiglie nell'Unione non sono state in grado di riscaldare adeguatamente la propria abitazione nel 2019 (38). Con l'impegno a non lasciare indietro nessuno, il Green Deal europeo rende prioritaria la dimensione sociale della transizione. La transizione verde, segnatamente quella all'energia pulita, ha implicazioni diverse per le donne e per gli uomini e potrebbe avere un impatto particolare su alcuni gruppi svantaggiati, tra cui le persone con disabilità. Le misure di efficienza energetica devono pertanto essere al centro di qualsiasi strategia efficiente in termini di costi volta a contrastare la povertà energetica e la vulnerabilità dei consumatori e sono complementari alle politiche di sicurezza sociale a livello degli Stati membri. Per garantire che le misure di efficienza energetica riducano la povertà energetica dei locatari in maniera sostenibile, è opportuno prendere in considerazione l'efficienza in termini di costi di tali misure e la loro accessibilità economica per i proprietari e i locatari, nonché assicurare un sostegno finanziario e tecnico adeguato a favore di tali misure a livello degli Stati membri. È opportuno che gli Stati membri forniscano sostegno a livello locale e regionale per individuare e alleviare la povertà energetica.  Ciò comporta segnatamente individuare e rispondere alle esigenze specifiche di determinati gruppi a rischio di povertà energetica o più esposti ai suoi effetti. Al fine di tutelare le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare le parti obbligate a intraprendere azioni quali la ristrutturazione edilizia, anche degli alloggi sociali, la sostituzione di apparecchiature, il sostegno e gli incentivi finanziari a favore di misure di miglioramento dell'efficienza energetica in conformità dei regimi nazionali di finanziamento e di sostegno, o gli audit energetici. Gli Stati membri dovrebbero imporre alle parti obbligate di cooperare con le autorità regionali e locali e di impegnarsi con i servizi sociali e le organizzazioni della società civile (come le organizzazioni dei consumatori, le ONG sociali e le associazioni edilizie) per istituire una piattaforma di impegno dedicata alla riduzione della povertà energetica. Il parco immobiliare dell'Unione deve essere convertito nel lungo termine in edifici a energia quasi zero, conformemente agli obiettivi dell'accordo di Parigi. Gli attuali tassi di ristrutturazione degli edifici sono insufficienti e gli edifici occupati da cittadini a basso reddito in condizioni di povertà energetica sono i più difficili da raggiungere. Le misure previste dalla presente direttiva in materia di obblighi di risparmio energetico, regimi obbligatori di efficienza energetica e misure politiche alternative sono pertanto di particolare importanza.

(63)

Per cogliere le possibilità di risparmio energetico in determinati segmenti di mercato in cui gli audit energetici non rientrano generalmente nell'offerta commerciale (ad esempio, le piccole e medie imprese — PMI), gli Stati membri dovrebbero elaborare programmi intesi ad incoraggiare e sostenere le PMI a sottoporsi a audit energetici e ad applicare le raccomandazioni derivanti da tali audit energetici, ad esempio elaborando regimi di sostegno, quali centri per gli audit energetici per le PMI e le micro-imprese, per coprire i costi degli audit energetici . Tali centri potrebbero avere sede nelle università e avvalersi di una base di dati centrale per la raccolta e la comunicazione dei risultati degli audit . Per le grandi imprese gli audit energetici dovrebbero essere obbligatori ed essere effettuati con cadenza periodica dal momento che i risparmi energetici possono essere significativi. Gli audit energetici dovrebbero tener conto delle pertinenti norme europee o internazionali, quali EN ISO 50001 (sistemi di gestione dell'energia), EN ISO 50005 (sistemi di gestione dell'energia) EN 16247-1 (audit energetici), ISO 50002 (audit energetici) o, se includono un audit energetico, EN ISO 14000 (sistemi di gestione ambientale) e pertanto essere in linea anche con le disposizioni dell'allegato VI della presente direttiva poiché tali disposizioni non vanno oltre i requisiti di dette norme pertinenti. Una norma europea specifica sugli audit energetici è attualmente in fase di elaborazione. Gli audit energetici possono essere indipendenti oppure rientrare in un più ampio sistema di gestione ambientale o di un contratto di rendimento energetico. In tal caso i sistemi in questione dovrebbero rispettare i requisiti minimi di cui all'allegato V. Possono inoltre essere considerati compatibili con gli audit energetici, anche nel quadro di un sistema di gestione dell'energia, i meccanismi e i regimi specifici istituiti per monitorare le emissioni e il consumo di carburante di taluni operatori dei trasporti, ad esempio, nel diritto dell'Unione, l'EU ETS, purché rispettino i requisiti minimi di cui all'allegato VI.

(63 bis)

Gli Stati membri dovrebbero garantire l'obbligatorietà dell'applicazione delle raccomandazioni derivanti dagli audit energetici da parte delle imprese. L'assenza di tale obbligo di applicazione delle raccomandazioni è la ragione principale per cui esse non sono tenute nella dovuta considerazione da parte delle imprese.

(64)

Il criterio usato per definire l'applicazione dei sistemi di gestione dell'energia e audit energetici dovrebbe essere il consumo medio di un'impresa, in modo da affinare la capacità di tali meccanismi di individuare opportunità economicamente efficaci di risparmio energetico. Le imprese che si situano al di sotto delle soglie di consumo definite per i sistemi di gestione dell'energia e per gli audit energetici dovrebbero essere incoraggiate a sottoporsi ad audit energetici e a mettere in atto le raccomandazioni che ne scaturiscono e beneficiare di supporto tecnico a tal fine .

(65)

Qualora gli audit energetici siano realizzati da esperti interni, questi ultimi non dovrebbero essere direttamente coinvolti nell'attività oggetto dell'audit affinché sia garantita la necessaria indipendenza.

(66)

Un settore di rilievo che richiama sempre più attenzione è quello delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). Nel 2018 il consumo di energia dei centri di dati nell'UE è stato di 76,8 TWh. Si prevede che entro il 2030 salirà a 98,5 TWh, con un aumento del 28 %. Questo dato, espresso in termini assoluti, può essere visto anche in termini relativi: nell'UE i centri di dati hanno generato il 2,7 % della domanda di energia elettrica nel 2018 e, se il loro sviluppo prosegue sulla traiettoria attuale, raggiungeranno il 3,21 % entro il 2030 (39). La strategia digitale europea ha già evidenziato la necessità di centri di dati ad elevata efficienza energetica e sostenibili e ha sollecitato misure di trasparenza per gli operatori delle telecomunicazioni in merito alla loro impronta ambientale. Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del settore delle TIC, in particolare dei centri di dati, è opportuno che gli Stati membri raccolgano e pubblichino dati pertinenti sulle prestazioni energetiche, l'impronta idrica e la flessibilità della domanda dei centri di dati , sulla base di un modello comune dell'Unione . Gli Stati membri dovrebbero raccogliere e pubblicare dati soltanto sui centri di dati con una domanda di potenza informatica installata di almeno 100 kW , per i quali interventi adeguati di progettazione o efficientamento — nel caso, rispettivamente, degli impianti nuovi e di quelli esistenti — possono tradursi in una riduzione considerevole del consumo idrico ed energetico , in un aumento dell'efficienza dei sistemi che promuovono la decarbonizzazione della rete o nel riutilizzo del calore di scarto nelle strutture e nelle reti di riscaldamento circostanti. Gli indicatori di sostenibilità dei centri dati dovrebbero essere stabiliti sulla base di tali dati raccolti , tenendo conto anche delle iniziative già esistenti nel settore . Al fine di facilitare la trasmissione, la Commissione dovrebbe preparare degli orientamenti sul monitoraggio e la pubblicazione delle informazioni relative alla prestazione energetica dei centri di dati, dopo essersi consultata con le parti interessate e dopo aver considerato le esistenti metriche standardizzate. È necessario adottare un approccio armonizzato in tutti gli Stati membri per evitare l'utilizzo di diversi regimi di comunicazione e diversi indicatori chiave di prestazione tra gli Stati membri.

(67)

Gli indicatori di sostenibilità dei centri di dati dovrebbero essere usati per misurare quattro dimensioni fondamentali di un centro di dati sostenibile, vale a dire l'efficienza nell'uso dell'energia, la quota di energia che proviene da fonti rinnovabili, il riutilizzo del calore di scarto prodotto , l'efficacia del raffrescamento, l'efficacia dell'uso del carbonio e l'uso di acqua dolce. Gli indicatori di sostenibilità dei centri di dati dovrebbero servire a sensibilizzare i gestori della rete, i titolari e i gestori di centri di dati, i produttori di apparecchiature, gli sviluppatori di software e servizi, gli utenti dei servizi dei centri di dati a tutti i livelli nonché i soggetti e le organizzazioni che implementano, usano o acquistano servizi cloud e altri servizi offerti dai centri di dati. Dovrebbero inoltre infondere fiducia quanto ai miglioramenti tangibili derivanti da sforzi e misure tesi ad aumentare la sostenibilità dei centri di dati nuovi o esistenti. Dovrebbero infine costituire le basi per una pianificazione e un processo decisionale trasparenti e fondati su elementi concreti. L'uso degli indicatori di sostenibilità dei centri di dati da parte degli Stati membri dovrebbe essere obbligatorio . L'uso degli indicatori di sostenibilità dei centri di dati da parte degli Stati membri dovrebbe essere facoltativo. La Commissione dovrebbe valutare l'efficienza dei centri di dati sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri.

(67 bis)

In linea con il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio  (40) , la Commissione dovrebbe istituire partenariati settoriali per l'efficienza energetica riunendo i principali portatori di interessi, incluse le ONG e le parti sociali, in settori quali le TIC, i trasporti, i settori finanziario e dell'edilizia in modo inclusivo e rappresentativo.

(68)

La riduzione della spesa per consumi di energia dovrebbe essere raggiunta aiutando i consumatori a ridurre il loro consumo di energia diminuendo il fabbisogno energetico degli edifici e migliorando l'efficienza degli apparecchi, da combinarsi con la disponibilità di modi di trasporto a basso consumo di energia integrati con il trasporto pubblico , la mobilità condivisa e la bicicletta. Gli Stati membri dovrebbero valutare anche la possibilità di migliorare la connettività nelle zone rurali e remote.

(69)

È essenziale sensibilizzare tutti i cittadini dell'Unione sui benefici dell'aumento dell'efficienza energetica e fornire loro informazioni precise su come raggiungerla. È altresì opportuno coinvolgere nella transizione energetica i cittadini di tutte le età per mezzo del patto europeo per il clima e della Conferenza sul futuro dell'Europa. L'aumento dell'efficienza energetica è inoltre molto importante per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia dell'Unione, in quanto riduce la sua dipendenza dalle importazioni di combustibili da paesi terzi.

(70)

I costi e i benefici di tutte le misure di efficienza energetica adottate, compresi i tempi di recupero del capitale investito, dovrebbero essere resi pienamente trasparenti per i consumatori.

(71)

Nell'attuazione della presente direttiva, e nell'adozione di ulteriori misure nel settore dell'efficienza energetica, gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alle sinergie tra le misure di efficienza energetica e l'uso efficiente delle risorse naturali in linea con i principi dell'economia circolare.

(72)

Sfruttando i nuovi modelli imprenditoriali e le nuove tecnologie, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per promuovere e facilitare la diffusione delle misure di efficienza energetica, anche attraverso servizi energetici innovativi per grandi e piccoli clienti.

(73)

Occorre prevedere la fornitura di informazioni dettagliate e frequenti sul consumo di energia, ove tecnicamente fattibile ed efficiente in termine di costi in considerazione dei dispositivi di misurazione installati. La presente direttiva precisa che l'efficienza in termini di costi della ripartizione delle spese in base alle misurazioni dipende dalla proporzionalità dei relativi costi al potenziale risparmio energetico. La valutazione dell'efficienza in termini di costi della contabilizzazione divisionale potrebbe tenere conto degli effetti di altre misure concrete e pianificate in un determinato edificio, per esempio una prossima ristrutturazione. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato ai risparmi energetici potenziali, per il gas naturale, il riscaldamento, il raffrescamento e l'acqua calda per uso domestico i clienti finali ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso.

(74)

La presente direttiva precisa inoltre che i diritti di fatturazione e di informazione sulla fatturazione o il consumo dovrebbero valere per i consumatori di riscaldamento, raffrescamento o acqua calda per uso domestico riforniti da una fonte centrale anche nel caso in cui non abbiano un rapporto contrattuale individuale diretto con il fornitore di energia.

(75)

Per raggiungere la trasparenza nel calcolo del consumo individuale di energia termica e facilitare pertanto l'attuazione della contabilizzazione divisionale, gli Stati membri dovrebbero fare in modo di disporre di norme nazionali trasparenti e accessibili al pubblico relative alla ripartizione dei costi relativi al consumo di riscaldamento, raffrescamento e acqua calda per uso domestico nei condomini e negli edifici polifunzionali. Oltre alla trasparenza, gli Stati membri potrebbero prendere in considerazione l'adozione di misure volte a rafforzare la concorrenza nella fornitura di servizi di contabilizzazione divisionale, contribuendo in tal modo ad assicurare che i costi sostenuti dagli utenti finali siano ragionevoli.

(76)

È opportuno che i contatori di calore e i ripartitori dei costi di riscaldamento di nuova installazione siano leggibili da remoto affinché i consumatori dispongano, con frequenza e a costi convenienti, di informazioni sui consumi e possano fornire informazioni quali le temperature dettagliate e il carico a fase . Tutti i dati dovrebbero essere resi agevolmente disponibili in tempo reale ed essere condivisibili per il cliente di energia finale. I contatori e i contatori individuali dovrebbero mostrare i consumi energetici in un formato accessibile e di facile comprensione . Le disposizioni della presente direttiva concernenti la contabilizzazione per il riscaldamento, il raffrescamento e l'acqua calda per uso domestico, la contabilizzazione divisionale e ripartizione dei costi per il riscaldamento, il raffrescamento e l'acqua calda per uso domestico, l'obbligo di lettura da remoto, le informazioni di fatturazione e consumo per il riscaldamento, il raffrescamento e l'acqua calda per uso domestico, i costi dell'accesso alle informazioni di misurazione, fatturazione e consumo per il riscaldamento, il raffrescamento e l'acqua calda per uso domestico, e i requisiti minimi per le informazioni di fatturazione e consumo per il riscaldamento, il raffrescamento e l'acqua calda per uso domestico dovrebbero applicarsi solo al riscaldamento, al raffrescamento e all'acqua calda per uso domestico forniti da una fonte centrale. Gli Stati membri sono liberi di decidere se le tecnologie a lettura mobile (modalità walk-by o drive-by) debbano essere considerate o meno leggibili da remoto. Per la lettura dei dispositivi leggibili da remoto non è necessario l'accesso ai singoli appartamenti o alle singole unità.

(77)

Gli Stati membri dovrebbero tenere conto del fatto che un'attuazione efficace di nuove tecnologie per la misurazione del consumo energetico richiede maggiori investimenti nell'istruzione e nelle competenze sia degli utenti che dei fornitori di energia.

(78)

Le informazioni sulla fatturazione e i conguagli annuali sono mezzi importanti con cui informare i clienti del loro consumo energetico. I dati sui consumi e sui costi possono contenere anche altre informazioni che aiutano i consumatori a confrontare il contratto in corso con altre offerte e a ricorrere alla gestione dei reclami e a meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie. Tuttavia, considerato che le controversie sulle fatture sono un motivo diffuso di reclamo tra i consumatori e un fattore che peraltro concorre al persistente basso livello di soddisfazione e di coinvolgimento dei consumatori con i loro fornitori di energia, è necessario rendere più semplici, chiare e comprensibili le fatture, assicurando inoltre che in strumenti separati, quali le informazioni di fatturazione, gli strumenti di informazione e i conguagli annuali, figurino tutte le informazioni necessarie per consentire ai consumatori di regolare il loro consumo di energia, confrontare le offerte e cambiare fornitore.

(79)

Nel mettere a punto le misure di miglioramento dell'efficienza energetica, gli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto l'esigenza di garantire un corretto funzionamento del mercato interno e un'attuazione coerente dell'acquis, in conformità del trattato.

(80)

La cogenerazione ad alto rendimento e il teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti presentano significative possibilità di risparmio di energia primaria nell'Unione. È opportuno che gli Stati membri effettuino una valutazione globale del potenziale della cogenerazione ad alto rendimento e del teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti. Tali valutazioni dovrebbero essere basate su uno scenario di base che porti a un settore dei sistemi di riscaldamento e raffrescamento nazionale alimentato da energie rinnovabili, entro un periodo di tempo compatibile con il raggiungimento dell'obiettivo di neutralità climatica, ed essere coerenti con i piani nazionali integrati per l'energia e il clima e con le strategie di ristrutturazione a lungo termine. I nuovi impianti di produzione di energia elettrica e gli impianti esistenti che sono stati profondamente ammodernati o i cui permessi o licenze sono rinnovati dovrebbero, su riserva di un'analisi costi-benefici che dimostri un surplus costi-benefici, essere dotati di unità di cogenerazione ad alto rendimento per recuperare il calore di scarto derivante dalla produzione di energia elettrica. Gli altri impianti con un apporto energetico medio annuo significativo dovrebbero parimenti essere dotati di soluzioni tecniche al fine di sfruttare il calore di scarto dell'impianto laddove l'analisi costi-benefici dimostri un surplus costi-benefici. Il calore di scarto potrebbe essere trasportato dove è necessario mediante le reti di teleriscaldamento. Gli eventi che determinano l'obbligo di applicare i criteri di autorizzazione saranno in genere eventi che determinano anche gli obblighi riguardanti le autorizzazioni a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (41) e le autorizzazioni a norma della direttiva (UE) 2019/944.

(80 bis)

Nel valutare il potenziale dell'efficienza per il riscaldamento e il raffrescamento, è auspicabile che gli Stati membri tengano conto dei più ampi aspetti ambientali, sanitari e di sicurezza. Poiché le pompe di calore sono uno strumento indispensabile per realizzare l'efficienza energetica nel riscaldamento e nel raffrescamento, qualsiasi potenziale impatto ambientale dei refrigeranti dovrebbe essere pienamente valutato ed eliminato.

(81)

Può essere appropriato che gli impianti di produzione di energia elettrica che sono predisposti per ricorrere allo stoccaggio geologico permesso ai sensi della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (42) siano ubicati in luoghi in cui il recupero di calore di scarto attraverso la cogenerazione ad alto rendimento o mediante teleriscaldamento o teleraffrescamento non è efficiente in termini di costi. Gli Stati membri dovrebbero pertanto avere la possibilità di esentare tali impianti dall'obbligo di effettuare un'analisi costi-benefici per dotare l'impianto di attrezzature che consentono il recupero di calore di scarto attraverso un'unità di cogenerazione ad alto rendimento. Dovrebbe essere possibile altresì esentare dall'obbligo di produrre anche calore gli impianti di produzione di energia elettrica per i carichi di punta e l'energia elettrica di riserva progettati per essere in funzione per meno di 1500 ore operative annue calcolate in media mobile per un periodo di cinque anni.

(82)

È opportuno che gli Stati membri incoraggino l'introduzione di misure e procedure volte a promuovere gli impianti di cogenerazione con una potenza termica nominale totale inferiore a 5 MW al fine di promuovere la produzione distribuita di energia.

(83)

Ai fini delle valutazioni globali nazionali gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la valutazione del potenziale di cogenerazione ad alto rendimento , della generazione di energia elettrica da calore di scarto per l'autoconsumo e di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti a livello regionale e locale. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per promuovere e agevolare la concretizzazione del potenziale individuato in tal senso ove ciò sia efficiente sotto il profilo dei costi.

(84)

È opportuno che i requisiti relativi al teleriscaldamento e al teleraffrescamento efficienti siano coerenti con gli obiettivi strategici a lungo termine e con le norme e le priorità dell'Unione in materia di clima e ambiente e che rispettino il principio «non arrecare un danno significativo» ai sensi del regolamento (UE) 2020/85. Tutti i sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento dovrebbero tendere a una migliore capacità di interazione con le altre componenti del sistema energetico, al fine di ottimizzare l'uso di energia e prevenire gli sprechi energetici sfruttando appieno le possibilità di immagazzinare calore o freddo negli edifici, ivi compreso il calore in eccesso proveniente da installazioni di servizio e centri di dati circostanti. Per tale ragione i sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti dovrebbero assicurare l'aumento dell'efficienza energetica primaria, come pure la progressiva integrazione dell'energia rinnovabile e del calore di scarto, di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio  (43), o del freddo di scarto. La presente direttiva introduce pertanto requisiti progressivamente più rigorosi per la fornitura di riscaldamento e raffrescamento, i quali dovrebbero essere d'applicazione per determinati periodi e diventare applicabili su base permanente dal 1o gennaio 2050.

(85)

La cogenerazione ad alto rendimento è definita in base ai risparmi energetici ottenuti dalla produzione combinata rispetto alla produzione separata di calore e di energia elettrica. È opportuno che i requisiti per la cogenerazione ad alto rendimento siano coerenti con gli obiettivi strategici a lungo termine in materia di clima. Le definizioni di cogenerazione e di cogenerazione ad alto rendimento utilizzate nella normativa dell'Unione dovrebbero far salvo l'uso di definizioni diverse nelle legislazioni nazionali per finalità differenti da quelle della normativa dell'Unione in questione. Per massimizzare il risparmio energetico ed evitare di perdere opportunità in tal senso, è opportuno prestare la massima attenzione alle condizioni di esercizio delle unità di cogenerazione.

(86)

Per assicurare trasparenza e consentire ai clienti finali di scegliere fra l'energia elettrica da cogenerazione e l'energia elettrica prodotta con altre tecniche, è opportuno garantire l'origine della cogenerazione ad alto rendimento sulla base di valori di riferimento armonizzati in materia di rendimento. I regimi di garanzia di origine non implicano di per sé il diritto di beneficiare di meccanismi di sostegno nazionali. È importante che la garanzia di origine possa coprire tutte le forme di energia elettrica prodotta mediante cogenerazione ad alto rendimento. Le garanzie di origine dovrebbero essere distinte da certificati scambiabili.

(87)

È opportuno tenere conto della struttura specifica dei settori della cogenerazione e del teleriscaldamento e teleraffrescamento, che comprendono molti produttori di piccole e medie dimensioni, soprattutto in sede di revisione delle procedure amministrative per ottenere l'autorizzazione a sviluppare capacità di cogenerazione o reti associate, in applicazione del principio «innanzitutto pensare piccolo» («Think Small First»).

(88)

La maggior parte delle imprese dell'Unione sono PMI. Esse rappresentano enormi potenzialità di risparmio energetico per l'Unione. Per aiutarle ad adottare misure di efficienza energetica, gli Stati membri dovrebbero definire un quadro favorevole teso a garantire alle PMI assistenza tecnica e informazioni mirate.

(89)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire, sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, norme in materia di assunzione e ripartizione dei costi per le connessioni alla rete e il potenziamento della rete e per gli adeguamenti tecnici necessari per integrare i nuovi produttori di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento, tenendo conto degli orientamenti e dei codici elaborati conformemente al regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (44) e al regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (45). È opportuno che i produttori di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento siano autorizzati a indire una gara d'appalto per i lavori di connessione. È opportuno facilitare l'accesso alla rete dell'energia elettrica prodotta mediante cogenerazione ad alto rendimento, soprattutto per le unità di piccola cogenerazione o di micro-cogenerazione. Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/944 e all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri possono imporre alle imprese che operano nei settori dell'energia elettrica e del gas obblighi di servizio pubblico, anche con riguardo all'efficienza energetica.

(90)

È necessario stabilire disposizioni in materia di fatturazione, punto unico di contatto, risoluzione extragiudiziale delle controversie, povertà energetica e diritti contrattuali di base, allo scopo di allinearle, se del caso, alle pertinenti disposizioni relative all'energia elettrica ai sensi della direttiva (UE) 2019/944, al fine di rafforzare la tutela dei consumatori e consentire ai clienti finali di avere accesso diretto a informazioni dettagliate più frequenti, chiare e aggiornate sui loro consumi di energia elettrica, riscaldamento, raffrescamento o acqua calda per uso domestico e di regolarli di conseguenza rendendo il consumo di energia completamente trasparente per i consumatori .

(91)

È opportuno garantire una maggiore protezione dei consumatori mettendo a disposizione di tutti meccanismi indipendenti di risoluzione extragiudiziale delle controversie, quali un mediatore dell'energia, un organismo dei consumatori o un'autorità di regolazione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto predisporre procedure di gestione dei reclami rapide ed efficaci.

(92)

È opportuno prendere atto e sostenere attivamente il contributo delle comunità di energia rinnovabile, ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 ▌, e delle comunità energetiche dei cittadini, ai sensi della direttiva (UE) 2019/944, al conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo e del piano per l'obiettivo climatico 2030. È pertanto opportuno che gli Stati membri prendano in considerazione il ruolo svolto dalle comunità di energia rinnovabile e dalle comunità energetiche dei cittadini e lo promuovano. Tali comunità possono aiutare gli Stati membri ad attuare il principio dell'efficienza energetica al primo posto a livello locale migliorando l'efficienza energetica a livello locale o di nucleo familiare nonché negli edifici pubblici in collaborazione con gli enti locali . Esse possono responsabilizzare e coinvolgere i consumatori e permettere a determinati gruppi di clienti civili, anche nelle regioni rurali, remote e ultraperiferiche , di partecipare a progetti e interventi connessi all'efficienza energetica , spesso combinando tali azioni con investimenti in energia da fonti rinnovabili . Le comunità energetiche svolgono altresì un ruolo importante nell'educazione e in una maggiore sensibilizzazione dei cittadini sulle misure che possono adottare per ottenere risparmi energetici. Le comunità energetiche , se adeguatamente sostenute dagli Stati membri, possono contribuire a contrastare la povertà energetica agevolando i progetti di efficienza energetica, la diminuzione dei consumi di energia e la riduzione delle tariffe di fornitura. Gli Stati membri dovrebbero rimuovere gli ostacoli inutili per accrescere l'attrattiva della costituzione di comunità energetiche. Le amministrazioni pubbliche a tutti i livelli dovrebbero essere adeguatamente formate in materia.

(92 bis)

È possibile ottenere cambiamenti comportamentali a lungo termine nel consumo di energia responsabilizzando i cittadini. Le comunità energetiche possono contribuire a realizzare risparmi energetici a lungo termine, in particolare tra le famiglie, e ad accrescere gli investimenti sostenibili da parte dei cittadini e delle piccole imprese. Gli Stati membri dovrebbero favorire tali azioni dei cittadini attraverso il sostegno a progetti e organizzazioni a livello di comunità nel settore dell'energia.

(93)

È opportuno prendere atto del contributo degli sportelli unici o delle strutture analoghe in quanto meccanismi che possono consentire a svariati gruppi di destinatari, tra cui cittadini, PMI e pubbliche autorità, di elaborare e attuare progetti e misure legati alla transizione all'energia pulita. Il contributo degli sportelli unici può rivelarsi assai importante per i clienti più vulnerabili, tra cui le donne in tutta la loro diversità e le famiglie monoparentali, dal momento che potrebbero rappresentare una fonte di informazioni più agevole, affidabile e accessibile sui miglioramenti dell'efficienza energetica. Tale contributo può comprendere attività di consulenza e assistenza tecnica, amministrativa e finanziaria, la facilitazione dell'iter amministrativo o dell'accesso ai mercati finanziari oppure l'offerta di orientamenti in merito al quadro giuridico nazionale ed europeo, incluse le norme e i criteri per gli appalti pubblici e la tassonomia dell'UE.

(94)

È opportuno che la Commissione esamini l'impatto delle misure da essa adottate per sostenere lo sviluppo di piattaforme o consessi cui partecipano, tra l'altro, gli organi di dialogo sociale europeo in termini di promozione di programmi formativi per l'efficienza energetica, e che presenti, se del caso, ulteriori misure. È altresì opportuno che la Commissione incoraggi le parti sociali europee a dialogare sull'efficienza energetica, con particolare riguardo per i clienti vulnerabili e gli utenti finali, compresi quelli in condizioni di povertà energetica.

(95)

Una transizione equa verso un'Unione climaticamente neutra entro il 2050 è al centro del Green Deal europeo. Il pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 17 novembre 2017, annovera l'energia tra i servizi essenziali ai quali ogni persona ha il diritto di accedere. Le persone in stato di bisogno devono poter disporre di un sostegno per l'accesso a tali servizi (46) , soprattutto in un contesto di pressione inflazionistica e sostanziale rincaro dei prezzi dell'energia .

(96)

Bisogna garantire che le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali siano tutelate e, a tal fine, messe nelle condizioni di partecipare attivamente agli interventi e alle misure di miglioramento dell'efficienza energetica, nonché alle misure correlate di informazione o tutela dei consumatori attuate dagli Stati membri. Andrebbero elaborate altresì campagne di sensibilizzazione mirate per illustrare i vantaggi dell'efficienza energetica e fornire informazioni sul sostegno economico disponibile.

(97)

I finanziamenti pubblici disponibili a livello nazionale e dell'Unione dovrebbero essere investiti in modo strategico in misure di miglioramento dell'efficienza energetica, in particolare a beneficio dei clienti vulnerabili, delle persone in condizioni di povertà energetica e di quelle che vivono negli alloggi sociali. Gli Stati membri dovrebbero sfruttare appieno qualsiasi contributo finanziario dal Fondo sociale per il clima (47) e i proventi delle quote di emissioni nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE. Tali entrate aiuteranno gli Stati membri ad attuare in via prioritaria presso i clienti vulnerabili e le persone in condizioni di povertà energetica, tra cui potrebbero annoverarsi le persone che vivono in regioni rurali e remote, le misure di efficienza energetica e le misure politiche cui sono tenuti nel quadro dell'obbligo di risparmio energetico.

(98)

I regimi di finanziamento nazionali dovrebbero essere integrati da adeguati regimi di informazione di qualità più elevata e assistenza tecnica e amministrativa, nonché da un accesso più agevole ai finanziamenti, che consentiranno un uso ottimale dei fondi disponibili, soprattutto da parte delle persone in condizioni di povertà energetica, dei clienti vulnerabili e, se del caso, delle persone che vivono negli alloggi sociali.

(99)

Gli Stati membri dovrebbero responsabilizzare tutti gli individui e offrire a tutti la stessa tutela, a prescindere da sesso, genere, età, disabilità, origine razziale o etnica, orientamento sessuale, religione o convinzioni personali, e provvedere affinché coloro che si trovano maggiormente o corrono maggiormente il rischio di trovarsi in condizioni di povertà energetica, o sono più esposti agli effetti negativi, siano tutelati adeguatamente. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che le misure di efficienza energetica non accentuino le disuguaglianze esistenti, segnatamente per quanto riguarda la povertà energetica.

(100)

Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le autorità nazionali di regolazione del settore energetico adottino un approccio integrato che comprenda risparmi potenziali nei settori della fornitura di energia e dell'uso finale. Fatti salvi la sicurezza dell'approvvigionamento, l'integrazione del mercato e gli investimenti ex ante nelle reti offshore indispensabili affinché l'energia rinnovabile offshore possa prendere piede, è opportuno che le autorità nazionali di regolazione del settore energetico garantiscano che nei processi di pianificazione e decisionali sia applicato il principio «l'efficienza energetica al primo posto» e che le tariffe di rete e la regolamentazione incentivino il miglioramento dell'efficienza energetica. Gli Stati membri dovrebbero inoltre assicurare che i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione tengano conto del principio «l'efficienza energetica al primo posto». Ciò aiuterebbe questi ultimi a valutare soluzioni più efficaci di efficienza energetica e a prendere in considerazione i costi incrementali sostenuti per l'acquisto di risorse sul versante della domanda, nonché gli impatti ambientali e socioeconomici di vari investimenti nelle reti e di vari piani di gestione. Un simile approccio implica il passaggio dalla mera prospettiva dell'efficienza energetica a una di massimizzazione del benessere sociale. Il principio «l'efficienza energetica al primo posto» dovrebbe essere applicato in particolare nello sviluppo di scenari per l'espansione dell'infrastruttura energetica, nei quali le soluzioni sul lato della domanda potrebbero rappresentare alternative praticabili e devono essere oggetto di un'adeguata valutazione; dovrebbe altresì diventare parte integrante della valutazione dei progetti di pianificazione della rete. Le autorità nazionali di regolazione ne dovrebbero verificare l'applicazione.

(101)

Dovrebbe essere disponibile un numero sufficiente di professionisti affidabili e competenti nel settore dell'efficienza energetica al fine di garantire un'attuazione efficace e tempestiva della presente direttiva, ad esempio per quanto concerne la conformità con i requisiti in materia di audit energetici e l'attuazione dei regimi obbligatori di efficienza energetica. Gli Stati membri dovrebbero pertanto porre in essere regimi di certificazione e/o regimi equivalenti di qualificazione e adeguati programmi di formazione dei fornitori di servizi energetici, audit energetici e altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica, in stretta collaborazione con le parti sociali, con chi eroga la formazione e con gli altri portatori di interessi pertinenti. I regimi dovrebbero essere valutati ogni quattro anni a partire da dicembre 2024 e se del caso aggiornati, onde garantire il livello di competenza necessario di fornitori di servizi energetici, auditor dell'energia, responsabili delle questioni energetiche e installatori di elementi edilizi.

(102)

È necessario continuare a sviluppare il mercato dei servizi energetici per garantire la disponibilità di domanda e offerta di servizi energetici. La trasparenza, ad esempio mediante elenchi di fornitori di servizi energetici certificati e di contratti tipo disponibili, lo scambio di migliori pratiche e gli orientamenti contribuiscono fortemente alla diffusione dei servizi energetici e dei contratti di rendimento energetico e possono contribuire a stimolare la domanda e ad accrescere la fiducia nei fornitori di servizi energetici. In un contratto di rendimento energetico il beneficiario del servizio energetico evita i costi di investimento utilizzando parte del valore finanziario dei risparmi energetici per ripagare l'investimento effettuato totalmente o in parte da terzi. Ciò può contribuire ad attirare capitale privato, essenziale per aumentare i tassi di ristrutturazione edilizia nell'Unione, introdurre competenze sul mercato e creare modelli d'impresa innovativi. Dovrebbe pertanto essere obbligatorio valutare la fattibilità del ricorso a contratti di rendimento energetico per le ristrutturazioni di edifici non residenziali ed edifici residenziali pubblici con superficie coperta utile superiore a  500 m2, nonché edifici con finalità sociali . Così facendo si accresce la fiducia nei confronti delle imprese di servizi energetici e si apre la strada al moltiplicarsi dei progetti di questo tipo in futuro.

(103)

Visti gli ambiziosi obiettivi di ristrutturazione per il prossimo decennio nel contesto della comunicazione della Commissione «Un'ondata di ristrutturazioni per l'Europa», è necessario rafforzare il ruolo degli intermediari di mercato indipendenti, segnatamente sportelli unici o meccanismi di sostegno analoghi, al fine di stimolare lo sviluppo del mercato sul fronte della domanda e dell'offerta e promuovere i contratti di rendimento energetico per la ristrutturazione degli edifici pubblici e privati. Le agenzie locali per l'energia potrebbero svolgere un ruolo chiave in tal senso, oltre a individuare potenziali facilitatori o sportelli unici e sostenerne la creazione. La presente direttiva dovrebbe contribuire a migliorare la disponibilità di prodotti, servizi e consulenza sul mercato europeo e su quello locale, anche promuovendo la capacità delle imprenditrici di colmare i divari esistenti sul mercato e proporre modi innovativi per migliorare l'efficienza energetica.

(104)

I contratti di rendimento energetico si scontrano ancora con impedimenti considerevoli in diversi Stati membri a causa dei restanti ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare. Occorre pertanto far fronte alle ambiguità dei quadri legislativi nazionali, alla carenza di competenze, soprattutto per quanto concerne le procedure di gara, e all'incompatibilità con prestiti e contributi.

(105)

È opportuno che gli Stati membri continuino a sostenere il settore pubblico nell'adozione dei contratti di rendimento energetico fornendo contratti tipo che tengano conto delle norme europee o internazionali disponibili, degli orientamenti in materia di gare di appalto e della guida al trattamento statistico dei contratti di rendimento energetico nella contabilità delle amministrazioni pubbliche (48) pubblicata nel maggio 2018 da Eurostat e dalla Banca europea per gli investimenti, tutti strumenti dimostratisi utili per affrontare gli ostacoli regolamentari che ancora esistono negli Stati membri in relazione a tali contratti.

(106)

Gli Stati membri hanno preso misure per individuare e affrontare gli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare. Tuttavia è necessario intensificare gli sforzi per rimuovere gli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare all'uso dei contratti di rendimento energetico e di accordi di finanziamento da parte di terzi che aiutano a realizzare risparmi energetici. Tali ostacoli comprendono norme e pratiche contabili che impediscono che gli investimenti di capitale e i risparmi finanziari annui ottenuti grazie alle misure di miglioramento dell'efficienza energetica siano adeguatamente rispecchiati nella contabilità per l'intera durata dell'investimento.

(107)

Gli Stati membri hanno riferito nei piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica 2014 e 2017 i progressi verso l'eliminazione degli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare all'efficienza energetica per quanto concerne la divergenza di interessi tra i proprietari e i locatari o tra gli stessi proprietari di un immobile o di un'unità immobiliare. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia proseguire gli sforzi in tal senso e cogliere le possibilità di efficientamento energetico che emergono dalle statistiche Eurostat relative al 2016, segnatamente il fatto che più di quattro europei su dieci vivono in appartamenti e più di tre su dieci sono locatari.

(108)

È opportuno incoraggiare gli Stati membri e le autorità regionali e locali ad utilizzare appieno i fondi europei messi a disposizione nel quadro finanziario pluriennale e da Next Generation EU, compresi il dispositivo per la ripresa e la resilienza, i fondi della politica di coesione, il Fondo per lo sviluppo rurale e il Fondo per una transizione giusta, come pure gli strumenti finanziari e l'assistenza tecnica disponibili nel quadro di InvestEU, per stimolare gli investimenti pubblici e privati nelle misure di miglioramento dell'efficienza energetica. Gli investimenti nell'efficienza energetica possono contribuire alla crescita economica, all'occupazione, all'innovazione e alla riduzione della povertà energetica delle famiglie e contribuiscono pertanto in modo positivo alla coesione economica, sociale e territoriale e alla ripresa verde. Tra i settori potenziali di finanziamento si annoverano misure di efficienza energetica negli edifici pubblici e negli alloggi sociali e la formazione professionale, la riqualificazione e il miglioramento delle competenze dei professionisti, segnatamente nei lavori relativi alla ristrutturazione edilizia, che favoriscano l'occupazione nel settore dell'efficienza energetica. La Commissione garantirà la sinergia dei diversi strumenti di finanziamento, in particolare i fondi in gestione concorrente e in gestione diretta (ad esempio i programmi gestiti a livello centrale come Orizzonte Europa o LIFE), e di contributi, prestiti e assistenza tecnica, al fine di massimizzare l'effetto leva che essi esercitano sui finanziamenti privati e il loro impatto sul conseguimento degli obiettivi strategici di efficienza energetica.

(109)

Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare il ricorso a strumenti di finanziamento per promuovere gli obiettivi della presente direttiva. Tali strumenti di finanziamento potrebbero comprendere contributi finanziari e ammende per mancato rispetto di talune disposizioni della presente direttiva; risorse assegnate all'efficienza energetica a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (49); risorse assegnate all'efficienza energetica nell'ambito di fondi e programmi europei e strumenti finanziari europei dedicati, come il Fondo europeo per l'efficienza energetica. Gli Stati membri dovrebbero lavorare a piattaforme edilizie volte ad aggregare progetti di piccole e medie dimensioni al fine di creare pool di progetti idonei ai fini del finanziamento.

(110)

Gli strumenti di finanziamento potrebbero basarsi, se del caso, su risorse assegnate all'efficienza energetica provenienti da obbligazioni per il finanziamento di progetti dell'Unione; risorse assegnate all'efficienza energetica dalla Banca europea per gli investimenti e da altri istituti finanziari europei, in particolare la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca per lo sviluppo del Consiglio d'Europa; risorse ottenute da istituti finanziari per effetto leva; risorse nazionali, anche attraverso la creazione di quadri regolamentari e fiscali che incentivino l'attuazione di iniziative e programmi di efficienza energetica; entrate derivanti dalle assegnazioni annuali di emissioni a norma della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (50).

(111)

Gli strumenti di finanziamento potrebbero, in particolare, utilizzare tali contributi, risorse ed entrate per consentire e incoraggiare gli investimenti di capitali privati, in particolare ricorrendo agli investitori istituzionali, al contempo applicando criteri che garantiscano il rispetto degli obiettivi ambientali e sociali per la concessione di fondi; avvalersi di meccanismi di finanziamento innovativi (ad esempio garanzie di credito per il capitale privato, garanzie di credito per incoraggiare i contratti di rendimento energetico, sovvenzioni, crediti agevolati e linee di credito dedicate, sistemi di finanziamento da parte di terzi) che riducano i rischi dei progetti di efficienza energetica e consentano ristrutturazioni efficaci in termini di costi anche per le famiglie a basso o medio reddito; essere collegati a programmi o agenzie che riuniranno e valuteranno la qualità dei progetti di risparmio energetico, forniranno assistenza tecnica, stimoleranno il mercato dei servizi energetici e aiuteranno a generare domanda di consumo per i servizi energetici.

(112)

Gli strumenti di finanziamento potrebbero altresì mettere a disposizione adeguate risorse a sostegno di programmi di formazione e certificazione aventi lo scopo di accrescere e accreditare le competenze in materia di efficienza energetica; fornire risorse a favore della ricerca sulle tecnologie di piccola scala e sulle microtecnologie per produrre energia, della dimostrazione e dell'adozione più celere di dette tecnologie nonché dell'ottimizzazione delle connessioni di tali generatori alla rete; essere collegati a programmi di azione volti a promuovere l'efficienza energetica in tutte le abitazioni, a prevenire la precarietà energetica e ad incoraggiare i proprietari degli immobili in locazione a rendere le loro proprietà quanto più efficienti possibile sotto il profilo energetico; fornire risorse adeguate a sostegno del dialogo sociale e della fissazione di norme volte a migliorare l'efficienza energetica e a garantire buone condizioni di lavoro, di salute e di sicurezza sul lavoro.

(113)

Per concretizzare l'obiettivo di migliorare la prestazione energetica degli edifici degli enti pubblici dovrebbero essere utilizzati gli strumenti finanziari e i programmi di finanziamento dell'Unione disponibili e meccanismi di finanziamento innovativi. A tale riguardo gli Stati membri possono usare le entrate derivanti dalle assegnazioni annuali di emissioni a norma della decisione n. 406/2009/CE per lo sviluppo di tali meccanismi su base volontaria e tenendo conto delle norme di bilancio nazionali. È auspicabile che la Commissione e gli Stati membri forniscano alle amministrazioni regionali e locali informazioni adeguate su tali programmi. La piattaforma del Patto dei sindaci potrebbe costituire uno degli strumenti per fornire informazioni adeguate.

(114)

Per l'attuazione dell'obiettivo di efficienza energetica, la Commissione dovrebbe monitorare l'impatto delle pertinenti misure sulla direttiva 2003/87/CE che istituisce il sistema per lo scambio di quote di emissione dell'Unione, al fine di mantenere gli incentivi nel sistema per lo scambio di quote a favore degli investimenti miranti a ridurre le emissioni di carbonio e preparare i settori del sistema per lo scambio delle quote di emissioni alle innovazioni necessarie in futuro. Essa dovrà monitorare l'impatto sui settori dell'industria che sono esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, come definito dalla decisione 2014/746/UE della Commissione (51), al fine di assicurare che la presente direttiva promuova e non impedisca lo sviluppo di tali settori.

(115)

Le misure degli Stati membri dovrebbero essere sostenute da strumenti finanziari dell'Unione ben concepiti ed efficienti nell'ambito del programma InvestEU e da finanziamenti della Banca europea per gli investimenti (BEI) e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), che dovrebbero sostenere gli investimenti nell'efficienza energetica in tutte le fasi della catena dell'energia e ricorrere a un'analisi costi-benefici esaustiva con un modello di tassi di attualizzazione differenziati. Il sostegno finanziario dovrebbe essere incentrato su metodi di aumento dell'efficienza energetica economicamente convenienti, il che porterebbe a una riduzione del consumo di energia. La BEI e la BERS, insieme alle banche di promozione nazionali, dovrebbero progettare, realizzare e finanziare programmi e progetti adatti al settore dell'efficienza, anche per le famiglie che vivono in condizioni di povertà energetica.

(116)

Il diritto intersettoriale fornisce una base solida per la protezione dei consumatori in un'ampia gamma di servizi energetici attuali ed è probabile che evolva. Taluni diritti contrattuali di base dei consumatori dovrebbero tuttavia essere stabiliti chiaramente. I consumatori dovrebbero poter disporre di informazioni semplici e univoche sui loro diritti in relazione al settore energetico.

(117)

Una maggiore protezione dei consumatori è garantita dalla disponibilità per tutti i consumatori di meccanismi indipendenti di risoluzione extragiudiziale delle controversie, quali un mediatore dell'energia, un organismo dei consumatori o un'autorità di regolazione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto predisporre procedure di gestione dei reclami rapide ed efficaci.

(118)

Per poter valutare l'efficacia della presente direttiva, dovrebbe essere sancito l'obbligo di un riesame generale della presente direttiva e di una relazione da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 28 febbraio 2027. Tale riesame dovrebbe consentire i necessari allineamenti, tenendo conto anche degli sviluppi economici e in materia di innovazione.

(119)

Alle autorità locali e regionali dovrebbe essere affidato un ruolo di primo piano nello sviluppo, nell'elaborazione, nell'esecuzione e nella valutazione delle misure previste dalla presente direttiva, affinché possano tenere adeguatamente conto delle peculiarità climatiche, culturali e sociali del loro territorio.

(119 bis)

In considerazione delle caratteristiche specifiche delle regioni ultraperiferiche, riconosciute dall'articolo 349 TFUE, in particolare per quanto riguarda la connessione, la produzione, l'approvvigionamento e il consumo di energia, nonché l'aumento del rischio di povertà energetica, è opportuno prestare particolare attenzione a tale categoria di regioni e ai loro abitanti in sede di elaborazione, attuazione e valutazione delle misure previste dalla presente direttiva.

(120)

Tenuto conto dei progressi tecnologici e della crescente quota di fonti rinnovabili nel settore della generazione di energia elettrica, è opportuno rivedere il coefficiente di base per i risparmi espressi in kWh, affinché il fattore di energia primaria (PEF) per l'energia elettrica e altri vettori energetici rispecchi i suddetti cambiamenti. I calcoli del PEF per l'energia elettrica che tengono conto del mix energetico sono basati su valori medi annui. Per il calcolo dell'energia elettrica e termica generata da combustibili nucleari si utilizza il metodo basato sul «contenuto di energia fisica», mentre per quella generata da combustibili fossili e biomassa si utilizza il metodo basato sull'«efficienza di conversione tecnica». Per l'energia da fonti rinnovabili non combustibili si applica il metodo equivalente diretto basato sull'«energia primaria totale». Per calcolare la quota di energia primaria per l'energia elettrica prodotta in cogenerazione, si applica il metodo di cui all'allegato II della presente direttiva. Si utilizza una posizione media di mercato anziché una posizione marginale. Si presuppone che l'efficienza di conversione sia del 100 % per le fonti rinnovabili non combustibili, 10 % per le centrali geotermoelettriche e 33 % per le centrali nucleari. Il calcolo dell'efficienza totale per la cogenerazione è basato sugli ultimi dati di Eurostat. Per quanto riguarda i limiti del sistema, il PEF è pari a 1 per tutte le fonti di energia. Il valore del PEF si riferisce al 2018 e si basa sui dati interpolati dalla versione più recente dello scenario di riferimento PRIMES per il 2015 e il 2020 e adeguati con i dati di Eurostat fino al 2016. L'analisi riguarda gli Stati membri e la Norvegia. Il set di dati per la Norvegia si basa sui dati dell'ENTSO-E.

(121)

I risparmi energetici derivanti dall'attuazione della normativa dell'Unione non dovrebbero essere dichiarati, a meno che risultino da una misura che vada oltre il minimo richiesto dall'atto giuridico dell'Unione in questione, stabilendo requisiti più ambiziosi di efficienza energetica a livello di Stato membro o aumentando la diffusione della misura stessa. Gli edifici presentano grandi potenzialità per un ulteriore aumento dell'efficienza energetica e la ristrutturazione degli edifici contribuisce in modo determinante e duraturo ad aumentare i risparmi energetici grazie a economie di scala. È pertanto necessario chiarire che è possibile dichiarare tutti i risparmi energetici derivanti da misure di promozione della ristrutturazione di edifici esistenti purché superino i risparmi che si sarebbero verificati in assenza della misura politica e purché lo Stato membro dimostri che la parte obbligata, partecipante o incaricata ha di fatto contribuito ai risparmi energetici dichiarati.

(122)

Conformemente alla strategia per l'Unione dell'energia e ai principi del legiferare meglio, dovrebbero essere rafforzate le disposizioni sul monitoraggio e sulla verifica per l'attuazione di regimi obbligatori di efficienza energetica e misure politiche alternative, compreso l'obbligo di verificare un campione statisticamente rappresentativo di misure. Nella presente direttiva, «una parte statisticamente significativa delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica» dovrebbe sottintendere l'obbligo di creare un sottogruppo di una popolazione statistica per quanto riguarda le misure di risparmio energetico in questione, in modo tale che esso rappresenti accuratamente l'intera popolazione relativamente a tutte le misure di risparmio energetico e consenta pertanto di trarre conclusioni ragionevolmente affidabili sulla fiducia nella totalità delle misure.

(123)

L'energia generata sugli o negli edifici per mezzo di tecnologie delle energie rinnovabili riduce l'importo dell'energia fornita da combustibili fossili. La diminuzione del consumo energetico e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore dell'edilizia costituiscono misure importanti per ridurre la dipendenza energetica dell'Unione e le emissioni di gas a effetto serra, in particolare alla luce degli ambiziosi obiettivi in materia di clima ed energia che l'Unione si è data per il 2030, nonché dell'impegno mondiale assunto nell'ambito dell'accordo di Parigi. Ai fini del loro obbligo di risparmio energetico cumulativo, gli Stati membri possono tenere conto dei risparmi energetici derivanti da misure politiche che promuovono le tecnologie rinnovabili per ottemperare all'obbligo di risparmio energetico, secondo il metodo di calcolo fornito dalla presente direttiva. Non dovrebbero essere contabilizzati i risparmi energetici derivanti da misure politiche che riguardano il ricorso alla combustione diretta di combustibili fossili.

(124)

Alcune modifiche introdotte dalla presente direttiva potrebbero rendere necessario modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/1999 al fine di garantire la coerenza dei due atti giuridici. È opportuno razionalizzare le nuove disposizioni, che vertono principalmente sulla fissazione dei contributi nazionali vincolanti, delle traiettorie e delle tappe fondamentali , sui meccanismi per colmare i divari e sugli obblighi di comunicazione, e trasferirle al predetto regolamento una volta che sarà stato modificato. Potrebbe anche essere necessario riesaminare determinate disposizioni del regolamento (UE) 2018/1999 alla luce delle modifiche proposte nella presente direttiva. I requisiti supplementari di comunicazione e monitoraggio non dovrebbero creare nuovi sistemi paralleli di comunicazione ma rientrerebbero nel quadro di monitoraggio e comunicazione esistente istituito dal regolamento (UE) 2018/1999.

(125)

Per promuovere l'attuazione pratica della presente direttiva a livello nazionale, regionale e locale, è opportuno che la Commissione continui a sostenere lo scambio di esperienze su prassi, informazioni di riferimento, attività di rete e pratiche innovative attraverso una piattaforma in linea.

(126)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire il raggiungimento dell'obiettivo di efficienza energetica dell'Unione e l'apertura verso ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica e verso la neutralità climatica non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai singoli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti delle misure, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(127)

Al fine di consentire l'adeguamento al progresso tecnico e cambiamenti nella distribuzione delle fonti di energia, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente dell'articolo 290 del trattato riguardo al riesame dei valori di riferimento armonizzati in materia di rendimento stabiliti sulla base della presente direttiva e riguardo ai valori, ai metodi di calcolo, ai coefficienti di base per l'energia primaria e ai requisiti di cui agli allegati della presente direttiva.

(128)

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (52). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(129)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (53).

(130)

È opportuno che l'obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno sia limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alla direttiva precedente. L'obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende dalla direttiva precedente.

(131)

La presente direttiva dovrebbe fare salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all'allegato XV, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E OBIETTIVI DI EFFICIENZA ENERGETICA

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   La presente direttiva stabilisce un quadro comune di misure per promuovere l'efficienza energetica nell'Unione al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo vincolante dell'Unione in materia di efficienza energetica e consente ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica , contribuendo all'attuazione dell'accordo di Parigi e alla sicurezza delle forniture energetiche dell'Unione attraverso la riduzione della sua dipendenza dalle importazioni di energia, inclusi i combustibili fossili, e trasformando nel contempo i rapporti energetici dell'Unione con i paesi terzi nell'ottica di conseguire la neutralità climatica .

La presente direttiva stabilisce norme idonee a rendere l'efficienza energetica una priorità in tutti i settori, a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura , nella trasmissione, nello stoccaggio e nell'uso dell'energia. Prevede inoltre la fissazione di contributi nazionali vincolanti in materia di efficienza energetica per il 2030.

La presente direttiva contribuisce all'attuazione del principio che pone l'efficienza energetica al primo posto, aiutando così a trasformare l'Unione in una società inclusiva, giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva.

2.   I requisiti stabiliti dalla presente direttiva sono requisiti minimi e non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o introdurre misure più rigorose. Tali misure sono compatibili con il diritto dell'Unione. Qualora la normativa nazionale preveda misure più rigorose, gli Stati membri notificano tale normativa alla Commissione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

1)

«energia»: tutte le forme di prodotti energetici, combustibili, energia termica, energia rinnovabile, energia elettrica o qualsiasi altra forma di energia, come definiti all'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (54);

2)

«efficienza energetica al primo posto»: «efficienza energetica al primo posto» come definito all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) 2018/1999;

3)

«sistema energetico»: il sistema concepito principalmente per fornire servizi energetici al fine di soddisfare la domanda di energia, sotto forma di energia termica, combustibili ed energia elettrica, dei settori di uso finale;

3 bis)

«efficienza del sistema»: la scelta di soluzioni efficienti dal punto di vista energetico che consentano anche un percorso di decarbonizzazione economicamente vantaggioso, una maggiore flessibilità e un uso efficiente delle risorse;

4)

«consumo di energia primaria»: l'energia lorda disponibile, ad esclusione dei bunkeraggi marittimi internazionali, del consumo non energetico finale, del calore ambiente e  l'energia geotermica utilizzata nelle pompe di calore ;

5)

«consumo di energia finale»: tutta l'energia fornita per l'industria, i trasporti (compreso il consumo di energia dei trasporti aerei internazionali), le famiglie, i servizi pubblici e privati, l'agricoltura, la silvicoltura, la pesca e gli altri utenti finali (consumatori finali di energia). Sono esclusi il consumo di energia dei bunkeraggi marittimi internazionali, il calore ambiente e  l'energia geotermica utilizzata nelle pompe di calore e le forniture al settore delle trasformazioni, il settore energetico nonché le perdite dovute alla trasmissione e alla distribuzione (si applicano le definizioni di cui all'allegato A del regolamento (CE) n. 1099/2008);

6)

«efficienza energetica»: il rapporto tra un risultato in termini di rendimento, servizi, merci o energia e l'immissione di energia;

7)

«risparmio energetico»: la quantità di energia risparmiata, determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;

8)

«miglioramento dell'efficienza energetica»: l'incremento dell'efficienza energetica risultante da cambiamenti tecnologici, comportamentali e/o economici;

9)

«servizio energetico»: la prestazione materiale, l'utilità o il vantaggio derivante dalla combinazione di energia con tecnologie o operazioni che utilizzano in maniera efficiente l'energia, che possono includere le attività di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura è effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di produrre un miglioramento dell'efficienza energetica o risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili;

10)

«enti pubblici»: le «amministrazioni aggiudicatrici» come definite dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (55);

10 bis)

«edifici non residenziali»: gli edifici occupati esclusivamente da organismi diversi dagli enti pubblici, finanziati con fondi pubblici e che forniscono servizi di interesse generale, quali l'istruzione, la sanità, i servizi sociali o l'edilizia popolare;

11)

«superficie coperta utile totale»: la superficie coperta di un immobile o di parte di un immobile in cui l'energia è utilizzata per il condizionamento del clima degli ambienti interni;

12)

«amministrazioni aggiudicatrici»: le amministrazioni aggiudicatrici come definite all'articolo 6, punto 1, della direttiva 2014/23/UE, all'articolo 2, punto 1, della direttiva 2014/24/UE e all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE;

13)

«enti aggiudicatori»: gli enti aggiudicatori come definiti nelle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE;

14)

«sistema di gestione dell'energia»: l'insieme di elementi che interagiscono o sono intercorrelati all'interno di un piano che stabilisce un obiettivo di efficienza energetica e una strategia atta a conseguirlo, compresi il monitoraggio del consumo effettivo di energia, le azioni intraprese per migliorare l'efficienza energetica e la misurazione dei progressi;

15)

«norma europea»: norma adottata dal Comitato europeo di normalizzazione, dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica o dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione e resa disponibile per uso pubblico;

16)

«norma internazionale»: norma adottata dall'Organizzazione internazionale per la normalizzazione e resa accessibile al pubblico;

17)

«parte obbligata»: il distributore di energia o la società di vendita di energia al dettaglio o il gestore del sistema di trasmissione vincolati ai regimi nazionali obbligatori di efficienza energetica di cui all'articolo 9;

18)

«parte incaricata»: l'entità giuridica alla quale un governo o altro organismo pubblico hanno delegato il potere di elaborare, amministrare o gestire un regime di finanziamento a nome di detto governo o altro organismo pubblico;

19)

«parte partecipante»: l'impresa o l'organismo pubblico che ha assunto l'impegno di raggiungere determinati obiettivi nell'ambito di un accordo volontario o è disciplinato da uno strumento politico normativo nazionale;

20)

«autorità pubblica responsabile dell'attuazione»: l'organismo di diritto pubblico responsabile dell'attuazione o del monitoraggio dell'imposizione sull'energia o sul carbonio, dei regimi e strumenti finanziari, degli incentivi fiscali, delle norme, dei regimi di etichettatura, nonché della formazione o istruzione;

21)

«misura politica»: lo strumento normativo, finanziario, fiscale, volontario o inteso a fornire informazioni, formalmente stabilito e attuato in uno Stato membro per creare un quadro di sostegno, un obbligo o un incentivo per gli operatori del mercato a fornire e acquistare servizi energetici e ad adottare altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica;

22)

«azione individuale»: l'azione che produce miglioramenti dell'efficienza energetica verificabili e misurabili o stimabili ed è intrapresa in applicazione di una misura politica;

23)

«distributore di energia»: la persona fisica o giuridica, compreso il gestore del sistema di distribuzione, responsabile del trasporto di energia al fine della sua fornitura a clienti finali e a stazioni di distribuzione che vendono energia a clienti finali;

24)

«gestore del sistema di distribuzione»: il «gestore del sistema di distribuzione» come definito, rispettivamente, all'articolo 2, punto 29, della direttiva (UE) 2019/944 per quanto riguarda l'energia elettrica e all'articolo 2, punto 6, della direttiva 2009/73/CE per quanto riguarda il gas;

25)

«società di vendita di energia al dettaglio»: la persona fisica o giuridica che vende energia a clienti finali;

26)

«cliente finale»: la persona fisica o giuridica che acquista energia per proprio uso finale;

27)

«fornitore di servizi energetici»: la persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici o misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali del cliente finale;

27 bis)

«piccole e medie imprese» o «PMI»: un'impresa come definita all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione  (56);

27 ter)

«microimpresa»: un'impresa come definita all'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE;

28)

«audit energetico»: la procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo e gestione energetici di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico efficaci sotto il profilo dei costi, a individuare le possibilità di usare o produrre energia rinnovabile con efficacia di costo e a riferire in merito ai risultati;

29)

«contratti di rendimento energetico»: gli accordi contrattuali tra il beneficiario e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, laddove per lavori, forniture o servizi nell'ambito della misura sia versato un corrispettivo in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari;

30)

«sistema di misurazione intelligente»: il «sistema di misurazione intelligente» come definito nella direttiva (UE) 2019/944;

30 bis)

«punto di ricarica»: un punto di ricarica come definito all'articolo 2, punto 41), della direttiva … [AFIR — 2021/0223(COD)];

31)

«gestore del sistema di trasmissione»: il «gestore del sistema di trasmissione» o il «gestore del sistema di trasporto» come definito, rispettivamente, all'articolo 2, punto 35, della direttiva (UE) 2019/944 per quanto riguarda l'energia elettrica e nella direttiva 2009/73/CE per quanto riguarda il gas;

32)

«cogenerazione»: la produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica o meccanica;

33)

«domanda economicamente giustificabile»: la domanda non superiore al fabbisogno di riscaldamento o di raffrescamento che sarebbe altrimenti soddisfatta a condizioni di mercato mediante processi di produzione di energia diversi dalla cogenerazione;

34)

«calore utile»: il calore prodotto in un processo di cogenerazione per soddisfare una domanda economicamente giustificabile di riscaldamento o di raffrescamento;

35)

«energia elettrica da cogenerazione»: l'energia elettrica generata in un processo abbinato alla produzione di calore utile e calcolata secondo la metodologia riportata nell'allegato II;

36)

«cogenerazione ad alto rendimento»: la cogenerazione conforme ai criteri indicati nell'allegato III;

37)

«rendimento complessivo»: la somma annua della produzione di energia elettrica e di energia meccanica e della produzione termica utile divisa per il combustibile di alimentazione usato per il calore prodotto in un processo di cogenerazione e per la produzione lorda di energia elettrica e di energia meccanica;

38)

«rapporto energia elettrica /calore»: il rapporto tra energia elettrica da cogenerazione e calore utile durante il funzionamento in pieno regime di cogenerazione usando dati operativi dell'unità specifica;

39)

«unità di cogenerazione»: l'unità che è in grado di operare in cogenerazione;

40)

«unità di piccola cogenerazione»: l'unità di cogenerazione con una capacità installata inferiore a 1 MWe;

41)

«unità di micro-cogenerazione»: l'unità di cogenerazione con una capacità massima inferiore a 50 kWe;

42)

«teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti»: il sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento che soddisfa i criteri di cui all'articolo 24;

43)

«riscaldamento e raffrescamento efficienti»: l'opzione di riscaldamento e raffrescamento che, rispetto a uno scenario di riferimento che rispecchia le condizioni abituali, riduce in modo misurabile l'apporto di energia primaria necessaria per rifornire un'unità di energia erogata nell'ambito di una pertinente delimitazione di sistema in modo efficace in termini di costi, come valutato nell'analisi costi-benefici di cui alla presente direttiva, tenendo conto dell'energia richiesta per l'estrazione, la conversione, il trasporto e la distribuzione;

44)

«riscaldamento e raffrescamento individuali efficienti»: l'opzione di fornitura individuale di riscaldamento e raffrescamento che, rispetto al teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti, riduce in modo misurabile l'apporto di energia primaria non rinnovabile necessaria per rifornire un'unità di energia erogata nell'ambito di una pertinente delimitazione di sistema o richiede lo stesso apporto di energia primaria non rinnovabile ma a costo inferiore, tenendo conto dell'energia richiesta per l'estrazione, la conversione, il trasporto e la distribuzione;

45)

«centro di dati»: la struttura o il gruppo di strutture utilizzate per ospitare, collegare e gestire sistemi informatici/server e le relative apparecchiature per l' archiviazione, il trattamento e /o la distribuzione di dati, nonché per le attività correlate come definite nel regolamento (UE) 2022/132 della Commissione  (57);

46)

«ammodernamento sostanziale»: l'ammodernamento il cui costo è superiore al 50 % dei costi di investimento per una nuova unità comparabile;

47)

«aggregatore»: l'«aggregatore indipendente» come definito all'articolo 2, punto 19, della direttiva (UE) 2019/944;

48)

«povertà energetica»: l'incapacità, legata all'inaccessibilità economica, per una famiglia di soddisfare i propri bisogni fondamentali di approvvigionamento energetico e di accedere ai servizi energetici essenziali per garantire livelli di comodità e salute di base, un tenore di vita e  di salute dignitoso, compresa un'erogazione adeguata di riscaldamento, acqua calda, raffrescamento, illuminazione ed energia per alimentare gli apparecchi, nel rispettivo contesto nazionale, della politica sociale esistente e delle altre politiche pertinenti , a causa di uno dei seguenti fattori o di una combinazione degli stessi: reddito disponibile insufficiente, spese elevate per l'energia e scarsa efficienza energetica delle abitazioni;

49)

«utente finale»: la persona fisica o giuridica che acquista riscaldamento, raffrescamento o acqua calda per uso domestico per proprio uso finale, oppure la persona fisica o giuridica che occupa un edificio individuale o un'unità in un condominio o edificio polifunzionale alimentato con riscaldamento, raffrescamento o acqua calda per uso domestico da una fonte centrale e che non dispone di un contratto diretto o individuale con il fornitore di energia;

50)

«divergenza di interessi»: l'assenza di una distribuzione equa e ragionevole degli obblighi e dei benefici finanziari connessi agli investimenti nell'efficienza energetica tra i soggetti interessati, ad esempio i proprietari e i locatari o i diversi proprietari di unità immobiliari, oppure i proprietari e i locatari o i diversi proprietari di condomini o edifici polifunzionali.

50 bis)

«strategia di coinvolgimento»: una strategia che fissa obiettivi, sviluppa tecniche e stabilisce il processo attraverso il quale coinvolgere nel processo decisionale tutte le parti interessate a livello nazionale e locale, compresi i rappresentanti della società civile, come le organizzazioni dei consumatori, con l'obiettivo di diffondere una maggiore consapevolezza, ottenere un riscontro su tali politiche e migliorarne l'accettazione da parte della società;

50 ter)

«sportello unico»: uno sportello unico per la consulenza, l'orientamento e l'informazione;

Articolo 3

Principio «l'efficienza energetica al primo posto»

1.   Conformemente al principio «l'efficienza energetica al primo posto», gli Stati membri provvedono affinché siano valutate soluzioni di efficienza energetica , comprese le risorse dal lato della domanda e la flessibilità del sistema, nella progettazione e nella pianificazione delle decisioni strategiche e  di quelle relative a investimenti nei seguenti settori:

a)

sistemi energetici;

b)

settori non energetici, ove essi incidano sul consumo di energia e sull'efficienza energetica ivi compresi edifici, trasporti, acqua, tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), agricoltura e finanza .

2.   Gli Stati membri provvedono affinché l'applicazione del principio «l'efficienza energetica al primo posto» , compresi, se del caso, l'integrazione settoriale e gli impatti intersettoriali, sia verificata dai soggetti competenti se le decisioni strategiche, di pianificazione e di investimento sono soggette a obblighi di approvazione e monitoraggio.

2 bis.     Nell'applicare il presente articolo, gli Stati membri tengono conto della raccomandazione (UE) 2021/1749  (58).

3.   Nell'applicare il principio «l'efficienza energetica al primo posto», gli Stati membri:

a)

sviluppano, applicano e rendono disponibile al pubblico una metodologia costi-benefici che consente un'adeguata valutazione dei più ampi vantaggi delle soluzioni di efficienza energetica, tenendo conto dell'intero ciclo di vita e degli sviluppi prevedibili, dell'efficienza dei sistemi e dei costi, della sicurezza dell'approvvigionamento e della quantificazione dal punto di vista della società, della salute, dell'economia e della neutralità climatica;

a bis)

garantiscono che l'applicazione del principio «l'efficienza energetica al primo posto» avrà un impatto positivo nella lotta alla povertà energetica;

b)

individuano un soggetto responsabile di monitorare l'applicazione del principio «l'efficienza energetica al primo posto» e gli effetti dei quadri normativi, compresi i regolamenti finanziari, delle decisioni strategiche, di pianificazione e di investimento sul consumo di energia e sull'efficienza energetica , nonché sui sistemi energetici ;

b bis)

garantiscono che gli investimenti effettuati siano sostenibili dal punto di vista ambientale in tutte le fasi della catena del valore dell'energia e applicano i principi di circolarità alla ristrutturazione degli edifici nella transizione verso la neutralità climatica;

c)

riferiscono alla Commissione, nell'ambito delle relazioni intermedie nazionali integrate per l'energia e il clima ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999, in merito alle modalità con cui si è tenuto conto del principio «l'efficienza energetica al primo posto» a livello nazionale, regionale e locale nelle decisioni strategiche e di pianificazione e in quelle relative a investimenti connesse ai sistemi energetici nazionali e regionali e ai settori non energetici, qualora essi abbiano un impatto sul consumo di energia e sull'efficienza energetica, includendo, in via non esaustiva, quanto segue:

i)

una valutazione dell'applicazione sistematica e dei benefici del principio «l'efficienza energetica al primo posto» nei sistemi energetici, in particolare in relazione al consumo di energia;

ii)

un elenco di azioni intraprese per rimuovere eventuali ostacoli normativi o non normativi superflui all'attuazione del principio «l'efficienza energetica al primo posto» e delle soluzioni dal lato della domanda, anche attraverso l'individuazione della legislazione nazionale e delle misure contrarie al principio «l'efficienza energetica al primo posto»;

3 bis.     Entro … [sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione adotta un atto delegato che integra la presente direttiva stabilendo un quadro generale comune, comprensivo della procedura di supervisione, monitoraggio e comunicazione che gli Stati membri possono utilizzare per elaborare le metodologie costi-benefici di cui al paragrafo 3, lettera a), al fine di garantire la comparabilità lasciando la possibilità per gli Stati membri di adattarsi ai contesti nazionali e locali.

Articolo 4

Obiettivi di efficienza energetica

1.   Gli Stati membri garantiscono collettivamente una riduzione del consumo di energia pari almeno al 40 % del consumo di energia finale e al 42,5 % del consumo di energia primaria nel 2030 rispetto alle proiezioni dello scenario di riferimento 2007 , così che nel 2030 il consumo di energia finale dell'Unione non superi 740 Mtep e il suo consumo di energia primaria non superi 960 Mtep (59).

2.   Ciascuno Stato membro stabilisce contributi nazionali di efficienza energetica vincolanti per il consumo di energia primaria e finale al fine di conseguire collettivamente l'obiettivo vincolante dell'Unione di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri notificano tali contributi e la relativa traiettoria con due termini di riferimento (tappe fondamentali) nel 2025 e nel 2027 alla Commissione nell'ambito degli aggiornamenti dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima in conformità dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999, nonché nell'ambito dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima secondo la procedura di cui all'articolo 3 e agli articoli da 7 a 12 del medesimo regolamento. Nel definire i loro contributi nazionali, gli Stati membri applicano la formula di cui all'allegato I della presente direttiva e precisano come, e in base a quali dati, sono stati calcolati i contributi.

Gli Stati membri comunicano inoltre le quote di consumo di energia dei settori di uso finale dell'energia ai sensi del regolamento (CE) n. 1099/2008 relativo alle statistiche dell'energia, segnatamente industria, famiglie, servizi e trasporti, nei propri contributi nazionali di efficienza energetica. Indicano altresì le proiezioni riguardanti il consumo di energia del settore delle ▌TIC ▌.

Nel definire tali contributi gli Stati membri tengono conto:

a)

del fatto che nel 2030 il consumo energetico dell'Unione non deve essere superiore a  740 Mtep di energia finale o a 960 Mtep di energia primaria;

b)

delle misure previste dalla presente direttiva;

c)

di altre misure intese a promuovere l'efficienza energetica negli Stati membri e a livello di Unione;

d)

dei seguenti fattori pertinenti che influiscano sugli sforzi di efficientamento inclusi nella formula di cui all'allegato I :

i)

il livello collettivo di ambizione necessario per raggiungere gli obiettivi climatici;

ii)

la distribuzione equa degli sforzi nell'Unione;

iii)

l'intensità energetica dell'economia;

iv)

le rimanenti possibilità di risparmi energetici efficaci in termini di costi;

e)

di altri fattori nazionali che incidano sul consumo di energia, in particolare:

i)

l'evoluzione e la previsione del PIL;

ii)

le variazioni nelle importazioni ed esportazioni di energia, l'evoluzione del mix energetico e la diffusione di nuovi combustibili sostenibili;

iii)

lo sviluppo di tutte le fonti di energie rinnovabili, dell'energia nucleare, della cattura e dello stoccaggio del carbonio; e

iv)

la decarbonizzazione delle industrie ad alta intensità energetica.

iv bis)

il livello di ambizione dei piani nazionali di decarbonizzazione/neutralità climatica.

La presa in considerazione dei fattori nazionali di cui al terzo comma, lettera e), da parte degli Stati membri non ha l'effetto di impedire il raggiungimento dell'obiettivo di efficienza energetica dell'Unione. La Commissione valuta se il contributo collettivo degli Stati membri è sufficiente per conseguire l'obiettivo di efficienza energetica dell'Unione e valuta se i contributi sono in linea con il conseguimento delle tappe fondamentali. Qualora concluda che non è sufficiente, essa propone a ciascuno Stato membro, entro due mesi dalla notifica dei rispettivi contributi nazionali di efficienza energetica, un contributo nazionale corretto che garantisca che il contributo collettivo degli Stati membri raggiunga l'obiettivo di efficienza energetica dell'Unione. Nell'applicare tale meccanismo, la Commissione garantisce che non vi sia differenza nel consumo di energia primaria e finale tra la somma dei contributi nazionali degli Stati membri e l'obiettivo di efficienza energetica dell'Unione.

3.   ▌Sulla base della valutazione in applicazione dell'articolo 29, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2018/1999, la Commissione valuta i progressi degli Stati membri verso il conseguimento dei loro contributi nazionali vincolanti e delle tappe fondamentali di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Se, sulla base della valutazione, la Commissione conclude che non sono stati compiuti progressi sufficienti nell'apporto dei contributi di efficienza energetica, gli Stati membri che si situano al di sopra delle loro traiettorie e delle loro tappe fondamentali di cui al paragrafo 2 provvedono affinché entro un anno dalla data di ricezione della valutazione della Commissione siano attuate misure supplementari tese a riportarli sul giusto percorso. Le misure supplementari includono, ma non in via esaustiva, quanto segue:

a)

misure nazionali che determinino risparmi energetici aggiuntivi, ivi compresa una maggiore assistenza allo sviluppo di progetti per l'attuazione di misure di investimento a favore dell'efficienza energetica;

b)

l'innalzamento dell'obbligo di risparmio energetico di cui all'articolo 8;

c)

l'adeguamento dell'obbligo per il settore pubblico;

d)

il versamento di un contributo finanziario volontario al fondo nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 28, o ad altri strumenti di finanziamento dedicati all'efficienza energetica, di importo annuo corrispondente agli investimenti richiesti per riportarsi sulla traiettoria ▌.

Lo Stato membro che si situi al di sopra della sua traiettoria ▌ di cui al paragrafo 2 include nella relazione intermedia nazionale integrata sull'energia e il clima in conformità dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999 una spiegazione delle misure che adotterà per colmare il divario al fine di garantire l'apporto dei suoi contributi nazionali di efficienza energetica e la quantità di risparmio energetico che ciascuna misura dovrebbe generare .

La Commissione valuta se le misure nazionali di cui al presente paragrafo sono sufficienti a conseguire gli obiettivi di efficienza energetica dell'Unione. Se le misure nazionali sono ritenute insufficienti la Commissione, ove opportuno, propone misure ed esercita la sua competenza a livello dell'Unione per garantire nello specifico il conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica dell'Unione per il 2030.

4.   La Commissione valuta entro il 31 dicembre 2026 eventuali cambiamenti metodologici che abbiano interessato i dati comunicati in applicazione del regolamento (CE) n. 1099/2008 relativo alle statistiche dell'energia, il metodo di calcolo dei bilanci energetici e i modelli energetici per l'uso di energia in Europa e, ove necessario, propone adeguamenti tecnici di calcolo degli obiettivi dell'Unione per il 2030 al fine di mantenere il livello di ambizione stabilito al paragrafo 1.

CAPO II

RUOLO ESEMPLARE DEL SETTORE PUBBLICO

Articolo 5

Ruolo guida del settore pubblico in materia di efficienza energetica

1.   Gli Stati membri provvedono affinché il consumo complessivo di energia finale degli enti pubblici nel loro insieme sia ridotto almeno del 2 % l'anno rispetto all'anno X-2 (posto che X è l'anno di entrata in vigore della presente direttiva).

Nel calcolo del consumo di energia finale dei loro enti pubblici gli Stati membri possono tenere conto delle variazioni climatiche sul territorio nazionale.

2.   Gli Stati membri includono nei piani nazionali per l'energia e il clima e nei relativi aggiornamenti in conformità del regolamento (UE) 2018/1999 l' elenco di tutti gli enti pubblici che contribuiscono a ottemperare all'obbligo di cui al paragrafo 1, il volume della riduzione del consumo di energia e dei risparmi energetici che ciascuno di essi è tenuto a realizzare e le misure previste a tal fine. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, nell'ambito della relazione nazionale integrata sull'energia e il clima in conformità dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999, la riduzione del consumo di energia finale realizzata ogni anno.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità regionali e locali stabiliscano misure specifiche di efficienza energetica nei rispettivi piani per la decarbonizzazione, previa consultazione dei portatori di interessi pertinenti, delle loro agenzie per l'energia, ove opportuno, e del pubblico, in particolare dei gruppi a rischio di povertà energetica o più esposti ai suoi effetti sulla base del reddito, del genere, della demografia, delle condizioni di salute o di appartenenza a minoranze, quali persone appartenenti a minoranze etniche o razziali. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché, nel predisporre e attuare le misure di efficienza energetica, le autorità regionali e locali evitino gli impatti negativi diretti o indiretti delle misure di efficienza energetica sulle famiglie in condizioni di povertà energetica, sulle famiglie a basso reddito o sui gruppi vulnerabili.

4.   Gli Stati membri forniscono sostegno finanziario e tecnico agli enti pubblici nell'adozione di misure di miglioramento dell'efficienza energetica e li incoraggiano a tenere conto dei più ampi vantaggi oltre al risparmio energetico, come la qualità dell'aria e dell'ambiente interni, nonché il miglioramento della qualità della vita delle persone e la comodità degli edifici pubblici ristrutturati, in particolare di scuole, centri di assistenza diurna, case di riposo, alloggi protetti, ospedali e alloggi sociali, anche a livello regionale e locale. Gli Stati membri forniscono orientamenti, promuovono opportunità di formazione e miglioramento delle competenze , compresa la ristrutturazione energetica utilizzando contratti di rendimento energetico e partenariati pubblico-privato incoraggiano la cooperazione tra enti pubblici. Gli Stati membri sostengono gli enti pubblici nel far fronte alla mancanza di risorse umane, che sono necessarie in tutte le fasi della transizione verde, compresi artigiani, esperti di tecnologia verde altamente qualificati, scienziati applicati e innovatori.

5.   Gli Stati membri incoraggiano gli enti pubblici a prendere in considerazione le emissioni di carbonio nel ciclo di vita come pure i vantaggi economici, sociali e di sicurezza energetica delle proprie attività strategiche e di investimento e  forniscono orientamenti specifici a tale proposito .

5 bis.     Gli Stati membri incoraggiano gli enti pubblici ad adottare misure adeguate per affrontare la dimensione del riscaldamento degli edifici di proprietà degli enti pubblici o da essi occupati, in particolare attraverso la sostituzione di apparecchi di riscaldamento vecchi e inefficienti e l'eliminazione graduale dei combustibili fossili.

5 ter.     Gli Stati membri promuovono l'uso dei trasporti pubblici e di altri mezzi di mobilità meno inquinanti e più efficienti sotto il profilo energetico, come i trasporti su rotaia, gli spostamenti in bicicletta o a piedi o la mobilità condivisa, rinnovando e decarbonizzando il parco veicoli, incoraggiando il trasferimento modale e includendo tali modi di trasporto nella pianificazione della mobilità urbana.

Articolo 6

Ruolo esemplare degli edifici degli enti pubblici

1.   Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 2010/31/UE ▌, ciascuno Stato membro garantisce che almeno il 3 % della superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffrescati di proprietà dei suoi enti pubblici delle seguenti categorie e degli edifici non residenziali sia ristrutturato ogni anno per trasformarli quanto meno in edifici a energia quasi zero o edifici a emissioni zero in conformità dell'articolo 9 della direttiva 2010/31/UE con la dovuta considerazione dell'efficacia in termini di costi e della fattibilità tecnica:

a)

edifici di proprietà degli enti pubblici;

b)

edifici recentemente occupati da enti pubblici, a decorrere da … [data di entrata in vigore della presente direttiva];

c)

edifici occupati da enti pubblici quando raggiungono una soglia di intervento (rinnovo della locazione, della vendita, del cambiamento d'uso, lavori significativi di riparazione o manutenzione).

Gli Stati membri possono esentare gli alloggi sociali dall'obbligo di ristrutturazione di cui al primo comma qualora tali ristrutturazioni non siano neutre in termini di costi e comportino per le persone che vivono in tali alloggi aumenti degli affitti che non possono in alcun modo essere limitati all'equivalente dei risparmi ottenuti sulla bolletta energetica.

Gli enti pubblici che occupano un edifico non di loro proprietà esercitano per quanto possibile i loro diritti contrattuali e incoraggiano il proprietario a ristrutturare l'edificio per trasformarlo in un edificio a energia quasi zero in conformità dell'articolo 9 della direttiva 2010/31/UE o ad attuare un sistema di gestione dell'energia o un contratto di rendimento energetico per mantenere e migliorare la prestazione energetica nel tempo . Gli enti pubblici che concludono un nuovo contratto per l'occupazione di un edificio non di loro proprietà provvedono che l'edificio rientri nelle prime due classi di efficienza energetica dell'attestato di prestazione energetica o stabilisca clausole contrattuali che vincolino il proprietario dell'edificio a ristrutturarlo in un edificio a energia quasi zero prima che sia occupato dall'ente pubblico.

La quota di almeno il 3 % è calcolata sulla superficie coperta totale degli edifici aventi una superficie coperta utile totale superiore a 250 m2, di proprietà degli enti pubblici ▌e degli edifici non residenziali che, al 1o gennaio 2024, non sono edifici a energia quasi zero.

Gli Stati membri possono stabilire i requisiti per garantire che, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, gli edifici di proprietà degli enti pubblici o da essi occupati di cui al primo e terzo comma del presente paragrafo e gli edifici non residenziali con una superficie superiore a 250 m2 siano dotati di sistemi di automazione e controllo degli edifici o altre soluzioni per la gestione attiva dei flussi energetici conformemente all'articolo 14, paragrafo 4, della direttiva 2010/31/UE

Ove tecnicamente fattibile ed efficace in termini di costi, gli Stati membri si adoperano il più possibile per installare negli edifici di proprietà degli enti pubblici o da essi occupati un numero di punti di ricarica superiore ai requisiti minimi di cui all'articolo 12 della direttiva … [rifusione EPBD — 2021/0426 (COD)].

1 bis.     In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare requisiti meno rigorosi stabilendo requisiti di efficienza energetica diversi per le seguenti categorie di edifici:

a)

edifici ufficialmente protetti in virtù dell'appartenenza a determinate aree ovvero del loro particolare valore architettonico o storico, nella misura in cui il rispetto di determinati requisiti minimi di prestazione energetica modificherebbe in maniera inaccettabile il loro carattere o aspetto;

b)

edifici di proprietà delle forze armate o del governo centrale e destinati a scopi di difesa nazionale, ad eccezione degli alloggi individuali o degli edifici adibiti a uffici per le forze armate e altro personale dipendente dalle autorità preposte alla difesa nazionale;

c)

edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.

1 ter.     Per farsi carico dei risparmi energetici e incentivare le azioni intraprese in fasi precoci, uno Stato membro che ristruttura più del 3 % della superficie coperta totale dei propri edifici a norma del paragrafo 1 nel corso di un anno qualsiasi fino al 31 dicembre 2026 può conteggiare l'eccedenza nel tasso annuo di ristrutturazione nel corso di uno dei tre anni seguenti. Uno Stato membro che ristruttura più del 3 % della superficie coperta totale dei suoi edifici a partire dal 1o gennaio 2027 può conteggiare l'eccedenza nel tasso annuo di ristrutturazione nel corso dei due anni seguenti.

2.   In casi eccezionali, gli Stati membri possono contabilizzare nel tasso annuo di ristrutturazione degli edifici gli edifici nuovi posseduti in sostituzione di edifici specifici degli enti pubblici demoliti nel corso di uno dei due anni precedenti. Tali eccezioni si applicano esclusivamente se più efficienti sotto il profilo dei costi e più sostenibili in termini di risparmio di energia e riduzione delle emissioni di CO2 nel ciclo di vita rispetto alla ristrutturazione degli edifici in questione. Lo Stato membro definisce in modo chiaro e pubblica i criteri generali, le metodologie e le procedure volte a individuare tali casi eccezionali.

3.   Ai fini del presente articolo, gli Stati membri rendono pubblico un inventario degli edifici riscaldati e/o raffrescati di proprietà degli enti pubblici o da essi occupati di cui al primo e terzo comma del paragrafo 1 e degli edifici non residenziali con una superficie coperta utile totale superiore a 250 m2. L'inventario è istituito entro il 30 giugno 2024 e aggiornato con cadenza almeno annuale. È raccolto in una banca dati di facile utilizzo e collegato alla panoramica del parco immobiliare effettuata nel quadro delle strategie nazionali di ristrutturazione a lungo termine a norma dell'articolo 2 bis della direttiva 2010/31/UE e alle banche dati istituite a norma dell'articolo [19] di tale direttiva [rifusione EPBD — 2021/0426 (COD)].

Qualora tali inventari esistano già a livello locale o regionale, ogni Stato membro adotta misure adeguate per agevolare le attività di raccolta e trattamento dei dati relative al suo inventario. L'inventario consente inoltre agli attori privati, comprese le ESCO, di prendere parte a soluzioni di ristrutturazione. L'Osservatorio europeo del parco immobiliare può aggregare dati sulle caratteristiche del parco immobiliare, sulle prestazioni degli edifici, sui sistemi tecnici per l'edilizia, sulla ristrutturazione degli edifici e sulla prestazione energetica al fine di garantire una migliore comprensione della prestazione energetica del settore edilizio attraverso dati comparabili.

L'inventario comprende quanto meno i seguenti dati:

a)

la superficie coperta in m2;

a ter)

il consumo annuo di riscaldamento, raffreddamento, energia elettrica e acqua calda, qualora tali dati siano disponibili;

b)

l'attestato di prestazione energetica di ciascun edificio rilasciato in conformità dell' articolo 16 della direttiva … [rifusione EPBD — 2021/0426 (COD)] o, in mancanza di un attestato di prestazione energetica dell'edificio, devono essere fornite informazioni sulla fonte di calore degli edifici, sull'intensità energetica dell'edificio indicata in kWh/(m2 * y), sugli impianti di ventilazione e raffreddamento e su altri impianti tecnici;

b bis)

i risparmi energetici misurati risultanti dalla ristrutturazione di edifici di proprietà di enti pubblici o da essi occupati e di edifici non residenziali e di altre azioni di efficienza energetica su tali edifici;

b ter)

età, tipo di utilizzo, tipologia e ubicazione (urbana o rurale) degli edifici.

Oltre ai dati di cui al terzo comma, gli Stati membri si adoperano al massimo per includere gli aspetti qualitativi nei loro inventari. In particolare, possono allegare ai loro inventari una descrizione delle misure relative alle loro strategie di coinvolgimento, affinché i proprietari e gli occupanti degli edifici adeguino il loro comportamento ai risparmi energetici e alle esigenze operative degli edifici a energia quasi zero. Tali allegati sono resi disponibili sotto forma di centri risorse preesistenti gestiti dalle autorità locali o sono aggiunti a tali centri, che sono accessibili alle parti interessate, inclusi i responsabili delle decisioni politiche, i proprietari di alloggi sociali privati e le associazioni di inquilini e i gestori di uffici privati.

Articolo 7

Appalti pubblici

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che concludono contratti pubblici di appalto e concessione di valore pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 8 della direttiva 2014/23/UE, all'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE e all'articolo 15 della direttiva 2014/25/UE acquistino esclusivamente prodotti, servizi, edifici e lavori ad alta efficienza energetica , tenendo debitamente conto della gestione efficiente delle risorse finanziarie, conformemente ai requisiti di cui all'allegato IV della presente direttiva .

Gli Stati membri provvedono altresì affinché le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che concludono contratti pubblici di appalto e concessione di valore pari o superiore alle soglie di cui al primo comma applichino il principio «l'efficienza energetica al primo posto» di cui all'articolo 3, anche per i contratti pubblici di appalto e concessione per cui l'allegato IV non prevede requisiti specifici.

2.   L'obbligo di cui al paragrafo 1 si applica agli appalti delle forze armate solo nella misura in cui la sua applicazione non sia in contrasto con la natura e l'obiettivo primario delle attività delle forze armate. L'obbligo non si applica agli appalti per la fornitura di materiale militare ai sensi della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (60).

3.   Fatto salvo l'articolo 26, paragrafo 4, della presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché, in caso di appalti di servizi con un contenuto energetico significativo, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori valutino la fattibilità di concludere contratti di rendimento energetico a lungo termine che consentano risparmi energetici a lungo termine.

4.   Fatto salvo il paragrafo 1, in caso di acquisto di un pacchetto di prodotti che rientra pienamente nell'ambito di applicazione di un atto delegato adottato a norma del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio (61), gli Stati membri possono prevedere che l'efficienza energetica complessiva prevalga rispetto all'efficienza energetica dei singoli prodotti di tale pacchetto, acquistando il pacchetto di prodotti rispondente al criterio dell'appartenenza alla classe di efficienza energetica disponibile più elevata.

5.   Gli Stati membri esigono che nelle pratiche di appalto le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori tengano conto, se del caso, dei più ampi aspetti sociali, ambientali e legati alla sostenibilità e all'economia circolare , in particolare per quanto riguarda il settore dei trasporti, al fine di conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di decarbonizzazione e inquinamento zero. Ove opportuno e conformemente ai requisiti stabiliti nell'allegato IV, gli Stati membri impongono alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di tenere conto dei criteri dell'Unione relativi agli appalti pubblici verdi.

Onde garantire un'applicazione trasparente dei requisiti in materia di efficienza energetica nelle procedure di appalto, gli Stati membri rendono pubbliche le informazioni sull'impatto in termini di efficienza energetica degli appalti di valore pari o superiore alle soglie di cui al paragrafo 1. Le amministrazioni aggiudicatrici decidono di imporre agli offerenti l'obbligo di divulgare informazioni sul potenziale di riscaldamento globale nel ciclo di vita di un nuovo edificio e di un edificio da ristrutturare, compresi l'utilizzo di materiali a basso tenore di carbonio e la circolarità dei materiali utilizzati, e rendono altresì pubbliche tali informazioni in relazione agli appalti, in particolare per i nuovi edifici con superficie coperta superiore a 2 000 m2.

Gli Stati membri sostengono le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori nell'adozione di requisiti di efficienza energetica, anche a livello regionale e locale, emanando norme e orientamenti chiari, comprese metodologie di valutazione dei costi nel ciclo di vita e degli impatti e dei costi ambientali, istituendo centri di sostegno alle competenze, incoraggiando la cooperazione fra amministrazioni aggiudicatrici, anche sul piano transfrontaliero, e ricorrendo ove possibile ad appalti aggregati e appalti elettronici.

5 bis.     Se del caso, la Commissione può fornire ulteriori orientamenti e strumenti alle autorità nazionali e ai funzionari addetti agli appalti nell'applicazione dei requisiti in materia di efficienza energetica nelle procedure di appalto. Tale supporto può rafforzare le forme di sostegno esistenti (tra cui le azioni concertate) per gli Stati membri e aiutarli a tenere conto dei criteri degli appalti pubblici verdi.

6.   Gli Stati membri stabiliscono le disposizioni giuridiche e regolamentari e le pratiche amministrative in materia di acquisti pubblici e di bilancio e contabilità annuali necessarie affinché le singole amministrazioni aggiudicatrici non siano dissuase dal realizzare investimenti intesi a migliorare l'efficienza energetica e dal ricorrere a contratti di rendimento energetico e a meccanismi di finanziamento tramite terzi su base contrattuale a lungo termine.

7.   Gli Stati membri eliminano eventuali ostacoli di ordine regolamentare o non regolamentare all'efficienza energetica, in particolare per quanto riguarda le disposizioni giuridiche e regolamentari e le pratiche amministrative in materia di acquisti pubblici e di bilancio e contabilità annuali, con l'intento di assicurare che i singoli enti pubblici non siano dissuasi dal realizzare investimenti intesi a migliorare l'efficienza energetica e dal ricorrere a contratti di rendimento energetico e a meccanismi di finanziamento tramite terzi su base contrattuale a lungo termine.

Nell'ambito delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima in conformità dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999, gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito alle misure adottate per affrontare gli ostacoli alla diffusione di miglioramenti dell'efficienza energetica.

CAPO III

EFFICIENZA NELL'USO DELL'ENERGIA

Articolo 8

Obbligo di risparmio energetico

-1.     Al fine di garantire un contributo stabile e prevedibile al conseguimento degli obiettivi energetici e climatici dell'Unione per il 2030 e dell'obiettivo di neutralità climatica per il 2050, gli Stati membri realizzano risparmi energetici cumulativi nell'uso finale nei periodi d'obbligo. Il primo periodo d'obbligo di cui al paragrafo 1, lettera a), andava dal 2014 al 2020. Il secondo periodo d'obbligo di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), va dal 2021 al 2030.

1.   Gli Stati membri realizzano cumulativamente risparmi energetici nell'uso finale almeno equivalenti a:

a)

nuovi risparmi annui dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 pari all'1,5 %, in volume, delle vendite medie annue di energia ai clienti finali, realizzate nel triennio precedente il 1o gennaio 2013. Le vendite di energia, in volume, utilizzata nei trasporti possono essere escluse in tutto o in parte da tale calcolo;

b)

nuovi risparmi annui dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 pari allo 0,8 % del consumo annuo medio di energia finale realizzato nel triennio precedente il 1o gennaio 2019. In deroga a tale requisito, Cipro e Malta realizzano nuovi risparmi annui dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 pari allo 0,24 % del consumo annuo medio di energia finale realizzato nel triennio precedente il 1o gennaio 2019;

c)

nuovi risparmi annui dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2030 pari al 2 % del consumo annuo medio di energia finale realizzato nel triennio precedente il 1o gennaio 2020.

Gli Stati membri determinano in che modo ripartire il quantitativo calcolato di nuovi risparmi nel corso di ciascun periodo di cui al primo comma, lettere a), b) e c), purché alla fine di ciascun periodo d'obbligo sia realizzato il volume totale di risparmi energetici cumulativi prescritto nell'uso finale.

Gli Stati membri continuano a realizzare nuovi risparmi annui, conformemente al tasso di risparmio di cui al primo comma, lettera c), per periodi decennali dopo il 2030.

2.   Gli Stati membri realizzano il volume di risparmi energetici prescritto al paragrafo 1 del presente articolo istituendo un regime obbligatorio di efficienza energetica di cui all'articolo 9 o adottando misure politiche alternative di cui all'articolo 10. Gli Stati membri possono combinare un regime obbligatorio di efficienza energetica con misure politiche alternative. Gli Stati membri provvedono affinché i risparmi energetici derivanti dalle misure politiche di cui agli articoli 9 e 10 e all'articolo 28, paragrafo 11, siano calcolati conformemente all'allegato V.

3.   Gli Stati membri attuano regimi obbligatori di efficienza energetica, misure politiche alternative o una loro combinazione, oppure programmi o misure finanziati a titolo di un fondo nazionale per l'efficienza energetica, in via prioritaria presso le persone in condizioni di povertà energetica, le famiglie a basso reddito, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali. Gli Stati membri provvedono affinché le misure politiche attuate in applicazione del presente articolo non abbiano effetti negativi su tali individui. Ove applicabile gli Stati membri fanno il miglior uso possibile dei fondi, compresi i finanziamenti pubblici, gli strumenti di finanziamento istituiti a livello dell'Unione e i proventi realizzati con le quote di emissioni in applicazione dell'articolo 22, paragrafo 3, lettera b), al fine di eliminare gli effetti negativi e garantire una transizione energetica giusta e inclusiva.

Al fine di conseguire il volume di risparmi energetici prescritto al paragrafo 1, gli Stati membri prendono in considerazione e promuovono il ruolo svolto dalle comunità di energia rinnovabile e dalle comunità energetiche dei cittadini nel contribuire all'attuazione delle suddette misure.

Gli Stati membri stabiliscono e realizzano una quota minima dei risparmi energetici cumulativi prescritti nell'uso finale presso le persone in condizioni di povertà energetica, le famiglie a basso reddito, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali. Tale quota equivale almeno alla quota di famiglie in condizioni di povertà energetica secondo la valutazione contenuta nei piani nazionali per l'energia e il clima in conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1999. Nella valutazione della quota di povertà energetica nei loro piani nazionali per l'energia e il clima, gli Stati membri tengono conto degli indicatori di cui alle lettere da a) a b ter) del presente comma. Se uno Stato membro non ha comunicato la quota di famiglie in condizioni di povertà energetica secondo la valutazione contenuta nel piano nazionale per l'energia e il clima, la quota dei risparmi energetici cumulativi prescritti nell'uso finale da realizzare presso le persone in condizioni di povertà energetica, le famiglie a basso reddito, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali equivale almeno alla quota media aritmetica dei seguenti indicatori per l'anno 2019 o, qualora non fossero disponibili per tale anno, dei relativi valori ottenuti per estrapolazione lineare dagli ultimi tre anni disponibili:

a)

incapacità di riscaldare adeguatamente la propria abitazione (Eurostat, SILC [ilc_mdes01]);

b)

arretrati nel pagamento delle bollette (Eurostat, SILC, [ilc_mdes07]); e

b bis)

popolazione totale che vive in un'abitazione con perdite al tetto, umidità nelle pareti, nei pavimenti o nelle fondamenta, o marciume nei telai delle finestre o nel pavimento (Eurostat, SILC [ilc_mdho01]);

b ter)

tasso di rischio di povertà (indagini Eurostat, SILC ed ECHP [ilc_li02]) (valore limite: 60 % del reddito equivalente mediano a seguito dei trasferimenti sociali).

4.   Negli aggiornamenti dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima in conformità dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999, nei successivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima in applicazione dell'articolo 3 e degli articoli da 7 a 12 del regolamento (UE) 2018/1999 e nelle rispettive relazioni intermedie in conformità dell'articolo 17 del medesimo regolamento gli Stati membri forniscono informazioni sugli indicatori applicati, sulla quota media aritmetica e sui risultati delle misure politiche introdotte a norma del paragrafo 3 del presente articolo.

5.   Gli Stati membri possono contabilizzare i risparmi energetici derivanti dalle misure politiche, introdotte entro il 31 dicembre 2020 o dopo tale data, purché esse diano luogo a nuove azioni individuali eseguite dopo il 31 dicembre 2020. I risparmi energetici realizzati in un dato periodo d'obbligo non sono contabilizzati nel volume di risparmi energetici prescritto per i precedenti periodi d'obbligo di cui al paragrafo 1.

6.   Gli Stati membri, a condizione che adempiano almeno il proprio obbligo di risparmio energetico cumulativo nell'uso finale di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), possono calcolare il volume di risparmi energetici prescritto di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), in uno o più dei modi seguenti:

a)

applicando un tasso annuale di risparmi sulla media delle vendite di energia ai clienti finali ovvero sul consumo di energia finale nel triennio precedente il 1o gennaio 2019;

b)

escludendo in tutto o in parte l'energia usata nei trasporti dallo scenario di base del calcolo;

c)

ricorrendo a una delle opzioni di cui al paragrafo 8.

7.   Ove si avvalgano di una delle possibilità previste al paragrafo 6 in relazione ai risparmi energetici prescritti di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), gli Stati membri stabiliscono:

a)

il proprio tasso annuale di risparmi che sarà applicato al calcolo del volume cumulativo di risparmi energetici nell'uso finale, facendo in modo che il volume totale del risparmio energetico netto non sia inferiore al requisito di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b);

b)

il proprio scenario di base del calcolo che può escludere in tutto o in parte l'energia utilizzata nei trasporti.

8.   Fatto salvo il paragrafo 9, ciascuno Stato membro può:

a)

effettuare il calcolo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), usando valori dell'1 % nel 2014 e nel 2015, dell'1,25 % nel 2016 e 2017 e dell'1,5 % nel 2018, 2019 e 2020;

b)

escludere dal calcolo la totalità o una parte delle vendite, in volume, dell'energia utilizzata nel periodo d'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), ovvero dell'energia finale consumata nel periodo d'obbligo di cui al suddetto comma, lettera b), ai fini delle attività industriali elencate all'allegato I della direttiva 2003/87/CE;

c)

contabilizzare nel volume di risparmi energetici prescritto al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), i risparmi energetici realizzati nei settori della trasformazione, distribuzione e trasmissione di energia, comprese le infrastrutture di teleriscaldamento e di teleraffrescamento efficienti, per effetto dell'attuazione dei requisiti di cui all'articolo 23, paragrafo 4, all'articolo 24, paragrafo 4, lettera a), e all'articolo 25, paragrafo 1, paragrafi da 5 a 9 e paragrafo 11. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure politiche previste a norma della presente lettera per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 nell'ambito dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima. L'impatto di tali misure è calcolato conformemente all'allegato V e incluso nei piani in questione;

d)

contabilizzare nel volume di risparmi energetici prescritto i risparmi energetici risultanti da azioni individuali la cui attuazione è iniziata a partire dal 31 dicembre 2008, che continuano ad avere un impatto nel 2020 rispetto al periodo d'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), e oltre il 2020 rispetto al periodo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), e che possono essere misurate e verificate;

e)

contabilizzare nel volume di risparmi energetici prescritto i risparmi energetici derivanti dalle misure politiche, a condizione che si possa dimostrare che tali misure danno luogo ad azioni individuali, eseguite dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, che generano risparmi dopo il 31 dicembre 2020;

f)

escludere dal calcolo del volume di risparmi energetici prescritto al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), il 30 % della quantità verificabile di energia generata sugli o negli edifici per uso proprio a seguito di misure politiche che promuovono nuove installazioni di tecnologie delle energie rinnovabili;

g)

contabilizzare nel volume di risparmi energetici prescritto al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), i risparmi energetici che superano i risparmi energetici prescritti per il periodo d'obbligo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, a condizione che tali risparmi risultino da azioni individuali eseguite a norma delle misure politiche di cui agli articoli 9 e 10, notificate dagli Stati membri nei rispettivi piani nazionali d'azione per l'efficienza energetica e riportate nelle rispettive relazioni conformemente all'articolo 24.

9.   Gli Stati membri applicano e calcolano separatamente l'effetto delle opzioni scelte a norma del paragrafo 8 per il periodo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b):

a)

per calcolare il volume di risparmi energetici prescritto per il periodo d'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), gli Stati membri possono avvalersi delle disposizioni di cui al paragrafo 8, lettere da a) a d). Le opzioni scelte a norma del paragrafo 8 nell'insieme non devono costituire un volume superiore al 25 % del volume dei risparmi energetici di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a);

b)

per calcolare il volume di risparmi energetici prescritto per il periodo d'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), gli Stati membri possono avvalersi del paragrafo 8, lettere da b) a g), purché le azioni individuali di cui al paragrafo 8, lettera d), continuino ad avere un impatto verificabile e misurabile dopo il 31 dicembre 2020. Le opzioni scelte a norma del paragrafo 8 nell'insieme non devono comportare una riduzione superiore al 35 % del volume dei risparmi energetici calcolati conformemente ai paragrafi 6 e 7.

Gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che escludano, in tutto o in parte, dallo scenario di base del calcolo l'energia utilizzata nei trasporti ovvero si avvalgano di una delle opzioni elencate al paragrafo 8, assicurano che il volume netto calcolato di nuovi risparmi da realizzare nel consumo di energia finale nel periodo d'obbligo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), non sia inferiore al volume risultante dall'applicazione del tasso annuale di risparmi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b).

10.   Negli aggiornamenti dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima in conformità dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999, nei successivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima in applicazione dell'articolo 3 e degli articoli da 7 a 12 del regolamento (UE) 2018/1999 ed elaborati conformemente all'allegato III del regolamento (UE) 2018/1999 e nelle rispettive relazioni intermedie, gli Stati membri illustrano il calcolo del volume di risparmi energetici da realizzare nel corso del periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 e, se del caso, forniscono una spiegazione sulle modalità di definizione del tasso annuale di risparmi e dello scenario di base del calcolo, e come e in che misura le opzioni di cui al paragrafo 8 del presente articolo sono state applicate.

11.   Nell'ambito degli aggiornamenti dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima in conformità dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999 e nell'ambito dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima secondo la procedura di cui all'articolo 3 e agli articoli da 7 a 12 del regolamento (UE) 2018/1999, gli Stati membri comunicano alla Commissione il volume di risparmi energetici prescritto di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), e al paragrafo 3 del presente articolo, nonché una descrizione delle misure politiche da attuare per realizzare il volume totale prescritto di risparmi energetici cumulativi nell'uso finale e i relativi metodi di calcolo conformemente all'allegato V della presente direttiva. Gli Stati membri usano il modello fornito loro a tal fine dalla Commissione.

12.   Se, in base alla valutazione delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2018/1999 oppure della proposta o della versione definitiva dell'aggiornamento dell'ultimo piano nazionale integrato per l'energia e il clima notificato a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999, o in base alla valutazione delle proposte o delle versioni definitive dei successivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima a norma dell'articolo 3 e degli articoli da 7 a 12 del regolamento (UE) 2018/1999, la Commissione conclude che le misure politiche non assicurano la realizzazione del volume prescritto di risparmi energetici cumulativi nell'uso finale entro la fine del periodo d'obbligo, essa può, conformemente all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1999, rivolgere raccomandazioni agli Stati membri le cui misure politiche ritiene insufficienti a garantire l'adempimento dei loro obblighi di risparmio energetico.

13.   Lo Stato membro che entro la fine di ciascun periodo d'obbligo di cui al paragrafo 1 non abbia realizzato i risparmi energetici cumulativi prescritti nell'uso finale realizza i risparmi mancanti, in aggiunta a quelli prescritti, entro la fine del periodo d'obbligo successivo.

14.   Nell'ambito degli aggiornamenti dei piani nazionali per l'energia e il clima e delle rispettive relazioni intermedie, nonché dei successivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima notificati conformemente al regolamento (UE) 2018/1999, gli Stati membri dimostrano quanto segue, se del caso anche mediante elementi di prova e calcoli:

a)

che non si effettua un doppio conteggio dei risparmi energetici nel caso in cui le misure politiche o le azioni individuali producano effetti coincidenti;

b)

in che modo i risparmi energetici realizzati a norma del paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c), concorrono all'apporto del contributo nazionale a norma dell'articolo 4;

c)

che sono introdotte misure politiche tese ad adempiere l'obbligo di risparmio energetico, elaborate conformemente ai requisiti del presente articolo, e che tali misure politiche sono ammissibili e adeguate a garantire la realizzazione del volume prescritto di risparmi energetici cumulativi nell'uso finale entro la fine di ciascun periodo d'obbligo.

Articolo 9

Regimi obbligatori di efficienza energetica

1.   Gli Stati membri che decidono di adempiere gli obblighi di risparmio energetico di cui all'articolo 8, paragrafo 1, istituendo un regime obbligatorio di efficienza energetica provvedono affinché le parti obbligate di cui al paragrafo 2 del presente articolo che operano sui rispettivi territori realizzino cumulativamente, fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, paragrafi 8 e 9, i risparmi energetici nell'uso finale prescritti all'articolo 8, paragrafo 1.

Se del caso, gli Stati membri possono stabilire che le parti obbligate ottemperino in tutto o in parte a tali obblighi di risparmio sotto forma di contributo al fondo nazionale per l'efficienza energetica conformemente all'articolo 28, paragrafo 11.

2.   Gli Stati membri designano, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, le parti obbligate tra i gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione , i distributori di energia, le società di vendita di energia al dettaglio e i distributori di carburante per trasporto o i commercianti al dettaglio di carburante per trasporto che operano sui rispettivi territori. Il volume di risparmi energetici necessario per rispettare l'obbligo è realizzato dalle parti obbligate presso i clienti finali designati dagli Stati membri, indipendentemente dal calcolo effettuato a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, oppure, se gli Stati membri decidono in tal senso, mediante risparmi energetici certificati ottenuti da altre parti, come descritto al paragrafo 10, lettera a), del presente articolo.

3.   Se le società di vendita di energia al dettaglio sono designate come parti obbligate a norma del paragrafo 2, gli Stati membri assicurano che, nell'adempiere il loro obbligo, tali società di vendita di energia al dettaglio non ostacolino i consumatori nel passaggio a un altro fornitore.

4.   Gli Stati membri incoraggiano le parti obbligate a realizzare una quota dei risparmi energetici cui sono tenute presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e le famiglie a basso reddito e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali. Gli Stati membri possono altresì imporre alle parti obbligate di raggiungere obiettivi di riduzione dei costi dell'energia e di realizzare risparmi energetici mediante la promozione di misure di miglioramento dell'efficienza energetica, ivi comprese misure di sostegno finanziario che mitighino gli effetti del prezzo del carbonio sulle PMI e sulle microimprese.

5.   Gli Stati membri impongono alle parti obbligate di collaborare con le autorità regionali e locali o i comuni e di dialogare con i servizi sociali e le organizzazioni della società civile al fine di creare una piattaforma dedicata alla riduzione della povertà energetica, onde promuovere misure di miglioramento dell'efficienza energetica presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e le famiglie a basso reddito e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali Ciò comporta segnatamente individuare e rispondere alle esigenze specifiche di determinati gruppi a rischio di povertà energetica o più esposti ai suoi effetti. Al fine di tutelare le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali, gli Stati membri incoraggiano le parti obbligate a intraprendere azioni quali la ristrutturazione edilizia, anche degli alloggi sociali, la sostituzione di apparecchiature, il sostegno e gli incentivi finanziari a favore di misure di miglioramento dell'efficienza energetica in conformità dei regimi nazionali di finanziamento e di sostegno, o gli audit energetici.

6.   Gli Stati membri impongono alle parti obbligate di riferire con cadenza annuale in merito ai risparmi energetici da esse realizzati grazie ad azioni promosse presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali, ed esigono informazioni statistiche aggregate sui loro clienti finali (con indicazione delle variazioni dei risparmi energetici rispetto alle informazioni trasmesse in precedenza) nonché sul sostegno tecnico e finanziario fornito.

7.   Gli Stati membri definiscono il volume di risparmi energetici imposto a ciascuna parte obbligata in termini di consumo di energia finale o primaria. Il metodo scelto per definire il volume di risparmi energetici imposto è usato anche per calcolare i risparmi dichiarati dalle parti obbligate. Ai fini della conversione del volume di risparmi energetici, si applicano i poteri calorifici netti di cui all'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione (62) e il fattore di energia primaria a norma dell'articolo 29, a meno che non sia giustificabile l'uso di altri coefficienti di conversione.

8.   Gli Stati membri istituiscono sistemi di misurazione, controllo e verifica finalizzati allo svolgimento di una verifica documentata su almeno una parte statisticamente significativa e un campione rappresentativo delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica disposte dalle parti obbligate. La misurazione, il controllo e la verifica sono eseguiti indipendentemente dalle parti obbligate. [Se un soggetto è parte obbligata nell'ambito di un regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica a norma dell'articolo 9 della presente direttiva e del sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE per l'edilizia e i trasporti stradali [COM(2021) 551 final, 2021/0211 (COD) (63)], il sistema di monitoraggio e verifica garantisce che nel calcolo e nella comunicazione dei risparmi energetici derivanti dalle misure di risparmio energetico del soggetto si tenga conto del prezzo del carbonio trasferito al momento dell'immissione in consumo del combustibile [conformemente all'articolo 1, punto 21, della COM(2021) 551 final, 2021/0211 (COD)].]

9.   Gli Stati membri informano la Commissione, nell'ambito delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima in conformità dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999, dei sistemi di misurazione, controllo e verifica predisposti, ivi compresi, ma non solo, i metodi utilizzati, le problematiche individuate e le soluzioni attuate per farvi fronte.

10.   Nell'ambito dei regimi obbligatori di efficienza energetica, gli Stati membri possono autorizzare le parti obbligate a:

a)

contabilizzare, ai fini dei loro obblighi, i risparmi energetici certificati realizzati da fornitori di servizi energetici o da terzi, anche quando le parti obbligate promuovono misure attraverso altri organismi riconosciuti dallo Stato o attraverso autorità pubbliche che possono coinvolgere partenariati formali e possono accompagnarsi ad altre fonti di finanziamento. Gli Stati membri che consentono quanto sopra assicurano che la certificazione dei risparmi energetici segua una procedura di riconoscimento posta in essere negli Stati membri, chiara, trasparente e aperta a tutti i partecipanti al mercato e che miri a ridurre al minimo i costi della certificazione;

b)

contabilizzare i risparmi ottenuti in un determinato anno come se fossero stati ottenuti in uno dei quattro anni precedenti o dei tre successivi purché non oltre la fine dei periodi d'obbligo stabiliti all'articolo 8, paragrafo 1.

Gli Stati membri valutano l'impatto dei costi diretti e indiretti di tali regimi obbligatori di efficienza energetica sulla competitività delle industrie ad alta intensità energetica esposte alla concorrenza internazionale e, se del caso, adottano misure volte a ridurre al minimo tale impatto.

11.   Gli Stati membri pubblicano annualmente i risparmi energetici realizzati da ciascuna parte obbligata, o da ciascuna sottocategoria di parte obbligata, e complessivamente nel quadro del regime.

Articolo 10

Misure politiche alternative

1.   Gli Stati membri che decidono di adempiere gli obblighi di risparmio energetico di cui all'articolo 8, paragrafo 1, attuando misure politiche alternative provvedono affinché, fatto salvo l'articolo 8, paragrafi 8 e 9, i risparmi energetici prescritti all'articolo 8, paragrafo 1, siano realizzati presso i clienti finali.

2.   Per tutte le misure di natura non fiscale, gli Stati membri istituiscono sistemi di misurazione, controllo e verifica in base ai quali si svolgono verifiche documentate su almeno una parte statisticamente significativa e un campione rappresentativo delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica disposte dalle parti partecipanti o incaricate. La misurazione, il controllo e la verifica sono eseguiti indipendentemente dalle parti partecipanti o incaricate.

3.   Gli Stati membri informano la Commissione, nell'ambito delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima in conformità dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999, dei sistemi di misurazione, controllo e verifica predisposti, ivi compresi, ma non solo, i metodi utilizzati, le problematiche individuate e le soluzioni attuate per farvi fronte.

4.   Quando riferiscono in merito a una misura fiscale, compresi oneri o imposte parafiscali, gli Stati membri dimostrano che questa è stata sviluppata allo scopo di generare risparmio energetico e in che modo il suo impianto garantisce l'efficacia del segnale di prezzo, ad esempio l'aliquota d'imposta e la visibilità nel tempo. Qualora l'aliquota d'imposta diminuisca, gli Stati membri spiegano in che modo la misura fiscale continua a determinare nuovi risparmi energetici.

Articolo 11

Sistemi di gestione dell'energia e audit energetici

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le imprese ▌attuino un sistema di gestione dell'energia laddove il loro consumo annuo medio di energia nei tre anni precedenti sia, considerati tutti i vettori energetici:

a)

superiore a 100 TJ a partire dal 1o gennaio 2024;

b)

superiore a 80 TJ a partire dal 1o gennaio 2027.

Il sistema di gestione dell'energia è certificato da un organismo indipendente secondo le pertinenti norme europee o internazionali.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le imprese ▌che non attuano un sistema di gestione dell'energia siano oggetto di un audit energetico laddove il loro consumo annuo medio di energia nei tre anni precedenti sia, considerati tutti i vettori energetici:

a)

superiore a 10 TJ a partire dal 1o gennaio 2024;

b)

superiore a 6 TJ a partire dal 1o gennaio 2027.

Gli audit energetici sono svolti conformemente alle pertinenti norme europee o internazionali in maniera indipendente ed efficace sotto il profilo dei costi da esperti settoriali qualificati o accreditati o da organismi indipendenti accreditati conformemente ai requisiti di cui all'articolo 26, oppure sono eseguiti e sorvegliati da autorità indipendenti ai sensi della legislazione nazionale. Gli audit energetici hanno luogo almeno ogni quattro anni a decorrere dalla data dell'audit energetico precedente.

Gli esiti degli audit energetici, ivi comprese le raccomandazioni risultanti da tali audit, si traducono in piani di attuazione concreti e fattibili in cui sono indicati il costo e il periodo di ammortamento di ciascuna azione di efficienza energetica raccomandata e sono trasmessi agli amministratori dell'impresa. Gli Stati membri provvedono affinché l'attuazione delle raccomandazioni sia obbligatoria, ad eccezione di quelle in cui il periodo di ammortamento è superiore a tre anni. Gli Stati membri provvedono affinché gli esiti e le raccomandazioni messe in atto siano pubblicati nella relazione annuale dell'impresa e resi pubblicamente disponibili, a eccezione delle informazioni soggette alle normative nazionali a tutela dei segreti commerciali e aziendali e della riservatezza .

2 bis.     Gli Stati membri possono incoraggiare tutte le imprese ammissibili a fornire le seguenti informazioni nella loro relazione annuale:

a)

informazioni sul consumo annuo di energia, espresso in kWh;

b)

informazioni sul volume annuo di acqua consumata, espresso in metri cubi;

c)

confronti tra i consumi annui di energia e acqua con gli anni precedenti per la stessa struttura.

3.   Gli Stati membri promuovono la disponibilità, per tutti i clienti finali, di audit energetici di elevata qualità, efficaci in rapporto ai costi e:

a)

svolti in maniera indipendente da esperti qualificati e/o accreditati secondo criteri di qualificazione; o

b)

eseguiti e sorvegliati da autorità indipendenti conformemente alla legislazione nazionale.

Gli audit energetici di cui al primo comma possono essere svolti da esperti interni o auditor dell'energia a condizione che lo Stato membro interessato abbia posto in essere garanzie atte ad assicurare la loro capacità di realizzare gli audit in maniera indipendente nonché un regime di garanzia e controllo della qualità, inclusa, se del caso, una selezione casuale annuale di almeno una percentuale statisticamente significativa di tutti gli audit energetici svolti.

Allo scopo di garantire l'elevata qualità degli audit energetici e dei sistemi di gestione dell'energia, gli Stati membri stabiliscono criteri minimi trasparenti e non discriminatori per gli audit energetici sulla base dell'allegato VI e specificati nelle norme europee e internazionali . Gli Stati membri provvedono affinché siano eseguiti controlli di qualità per garantire la validità e l'accuratezza degli audit energetici.

Gli audit energetici non includono clausole che impediscono il trasferimento dei risultati dell'audit a un fornitore di servizi energetici qualificato/accreditato, a condizione che il cliente non si opponga.

4.   Gli Stati membri elaborano programmi intesi ad incoraggiare e assistere dal punto di vista tecnico le PMI alle quali non si applica il paragrafo 1 o 2 a sottoporsi ad audit energetici e favorire la successiva attuazione delle raccomandazioni risultanti da tali audit rispettando i criteri minimi di cui all'allegato VI .

Sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori e fatto salvo il diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri istituiscono meccanismi quali centri per gli audit energetici per le PMI e le microimprese, laddove non siano in concorrenza con gli auditor privati, al fine di fornire audit energetici agevolati, nonché altri regimi di sostegno per le PMI, anche se queste hanno concluso accordi volontari, per coprire i costi di un audit energetico e i costi dell'attuazione di interventi altamente efficaci in rapporto ai costi in esso raccomandati, se le misure proposte sono attuate.

Gli Stati membri sostengono e incentivano l'attuazione delle raccomandazioni fornendo assistenza tecnica e finanziaria, che non è contabilizzata nell'importo massimo degli aiuti «de minimis» alle imprese, e un più agevole accesso ai finanziamenti, prestando particolare attenzione alle PMI e alle imprese che attuano le raccomandazioni con il maggior impatto di decarbonizzazione in termini di efficienza energetica.

Gli Stati membri richiamano l'attenzione delle PMI, anche attraverso le rispettive organizzazioni intermedie rappresentative, su esempi concreti di come i sistemi di gestione dell'energia possono aiutarle nelle loro attività. La Commissione assiste gli Stati membri sostenendo lo scambio delle migliori pratiche in questo settore.

4 bis.     Ai fini del paragrafo 4 gli Stati membri provvedono affinché i programmi includano:

a)

l'integrazione dei sistemi di gestione dell'energia che coinvolgono la gestione dell'impresa, compresi gli incentivi finanziari con l'impegno dell'impresa ad adottare le misure di efficienza energetica individuate;

b)

il supporto alle PMI nella quantificazione dei molteplici vantaggi delle misure di efficienza energetica nell'ambito delle loro attività;

c)

lo sviluppo di tabelle di marcia in materia di efficienza energetica specifiche per azienda sviluppate nell'ambito di un processo interattivo, con una prioritizzazione di obiettivi, misure e opzioni finanziarie e tecnologiche;

d)

lo sviluppo di reti di transizione energetica delle PMI, agevolate da facilitatori indipendenti;

e)

meccanismi di sostegno per tali reti ai fini della realizzazione di audit energetici o di sistemi di gestione dell'energia.

5.   Gli Stati membri elaborano programmi intesi ad incoraggiare le imprese che non sono PMI e alle quali non si applica il paragrafo 1 o 2 a sottoporsi ad audit energetici e favorire la successiva attuazione delle raccomandazioni risultanti da tali audit , rispettando i criteri minimi di cui all'allegato VI .

6.   Si considera che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2 gli audit energetici svolti in maniera indipendente, sulla base di criteri minimi fondati sull'allegato VI ed eseguiti sulla base di accordi volontari conclusi tra associazioni di portatori di interessi e un organismo designato e sorvegliato dallo Stato membro interessato, o da altri organismi che le autorità competenti hanno delegato a tal fine, o dalla Commissione.

L'accesso dei partecipanti al mercato che offrono servizi energetici è basato su criteri trasparenti e non discriminatori.

7.    Si ritiene che le imprese che hanno sottoscritto un contratto di rendimento energetico siano conformi agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 a condizione che il contratto di rendimento energetico includa i necessari elementi del sistema di gestione dell'energia e rispetti i requisiti fissati all'allegato XIV.

8.    Si ritiene che le imprese che attuano un sistema di gestione ambientale — certificato da un organismo indipendente secondo le pertinenti norme europee o internazionali — siano conformi ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2, a condizione che il sistema di gestione ambientale in questione includa un audit energetico sulla base dei criteri minimi fondati sull'allegato VI.

9.   Gli audit energetici possono essere indipendenti o far parte di un audit ambientale di più ampia portata. Gli Stati membri possono richiedere che la valutazione della fattibilità tecnica ed economica del collegamento a una rete locale di teleriscaldamento o teleraffrescamento esistente o pianificata faccia parte dell'audit energetico.

Fatta salva la legislazione dell'Unione sugli aiuti di Stato, gli Stati membri possono attuare regimi d'incentivazione e sostegno per l'attuazione delle raccomandazioni risultanti dagli audit energetici e misure analoghe.

9 bis.     Gli Stati membri promuovono l'attuazione di sistemi di gestione dell'energia e la realizzazione di audit energetici nelle amministrazioni pubbliche a livello nazionale, regionale e locale.

Articolo 11 bis

Centri di dati

1.    Entro il 15 marzo 2024 e successivamente ogni anno, gli Stati membri impongono ai titolari e ai gestori di ogni centro di dati sul loro territorio con una domanda di potenza informatica installata pari ad almeno 100 kW, in particolare nel settore delle TIC, di rendere pubbliche le informazioni di cui all'allegato VI bis in un formato armonizzato.

2.     Gli Stati membri trasmettono senza indugio alla Commissione le informazioni raccolte a norma del paragrafo 1. Le informazioni sono rese pubbliche attraverso una banca dati creata e gestita dalla Commissione.

3.     La Commissione adotta orientamenti sul monitoraggio e sulla pubblicazione della prestazione energetica dei centri di dati in conformità dell'allegato VI bis. Detti orientamenti contengono definizioni armonizzate per ciascuna voce di informazioni e una metodologia di misurazione uniforme, orientamenti per la comunicazione e un modello armonizzato per il trasferimento delle informazioni così da consentire una comunicazione coerente in tutti gli Stati membri.

4.     Gli Stati membri incoraggiano i titolari e i gestori di ogni centro di dati sul loro territorio con una domanda di potenza informatica installata pari o superiore a 1 MW di tenere conto delle migliori pratiche indicate nella versione più recente del codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri di dati o nel documento CEN-CENELEC CLC TR50600-99-1, dal titolo «Data centre facilities and infrastructures — Part 99-1: Recommended practices for energy management», sino all'entrata in vigore dell'atto delegato adottato a norma dell'articolo 31, paragrafo 3, della presente direttiva.

5.    Entro il 15 marzo 2025 la Commissione verifica i dati disponibili sull'efficienza energetica dei centri di dati che le sono trasmessi dagli Stati membri in conformità del paragrafo 2 e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione è corredata, se del caso, da una proposta recante nuove misure per migliorare l'efficienza energetica e che, in particolare, stabilisca livelli minimi di prestazione e una valutazione della fattibilità della transizione verso centri neutri in termini di emissioni di carbonio, in stretta consultazione con i portatori di interessi pertinenti. Tale proposta può definire le tempistiche entro le quali i centri di dati esistenti sono tenuti a soddisfare i livelli minimi di prestazione.

Articolo 12

Misurazione del gas naturale

1.   Gli Stati membri provvedono affinché, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato ai risparmi energetici potenziali, per il gas naturale i clienti finali ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso.

Un tale contatore individuale a prezzi concorrenziali è sempre fornito quando:

a)

è sostituito un contatore esistente, salvo ciò sia tecnicamente impossibile o non efficace in termini di costi in relazione al potenziale risparmio energetico stimato a lungo termine;

b)

si procede ad un nuovo allacciamento in un nuovo edificio o si eseguono importanti ristrutturazioni come previsto dalla direttiva 2010/31/UE.

2.   Quando e nella misura in cui gli Stati membri adottano sistemi di misurazione intelligenti e introducono contatori intelligenti per il gas naturale conformemente alla direttiva 2009/73/CE:

a)

provvedono affinché, al momento di definire le funzionalità minime dei contatori e gli obblighi imposti ai partecipanti al mercato, i sistemi di misurazione forniscano ai clienti finali informazioni sul tempo d'uso effettivo e affinché si tenga pienamente conto degli obiettivi di efficienza energetica e dei vantaggi per i clienti finali;

b)

garantiscono la sicurezza dei contatori intelligenti e della comunicazione dei dati nonché la privacy dei clienti finali, in conformità della pertinente legislazione dell'Unione sulla protezione dei dati e la privacy;

c)

richiedono che i clienti ottengano consulenza e informazioni adeguate al momento dell'installazione dei contatori intelligenti, in particolare riguardo al loro pieno potenziale, in merito a gestione della lettura dei contatori e monitoraggio del consumo energetico.

Articolo 13

Contabilizzazione per il riscaldamento, il raffrescamento e l'acqua calda per uso domestico

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali di teleriscaldamento, teleraffrescamento e acqua calda per uso domestico ricevano a prezzi concorrenziali contatori che riproducano con precisione il loro consumo effettivo d'energia.

2.   Negli edifici alimentati da una fonte centrale di riscaldamento, raffreddamento o acqua calda per uso domestico che alimenta vari edifici oppure allacciati a un sistema di teleriscaldamento o di teleraffrescamento, è installato un contatore in corrispondenza dello scambiatore di calore o del punto di fornitura.

Articolo 14

Ripartizione delle spese in base alle misurazioni e ripartizione dei costi per il riscaldamento, il raffrescamento e l'acqua calda per uso domestico

1.   Nei condomini e negli edifici polifunzionali alimentati da una fonte centrale di riscaldamento o di raffreddamento oppure da un sistema di teleriscaldamento o di teleraffrescamento sono installati contatori individuali per misurare il consumo di calore, raffreddamento o acqua calda per uso domestico per ciascuna unità immobiliare, se tecnicamente fattibile ed efficiente in termini di costi in quanto proporzionato rispetto al potenziale risparmio energetico.

Se per misurare il consumo di energia termica in ciascuna unità immobiliare l'uso di contatori individuali non è tecnicamente fattibile o non è efficiente in termini di costi, si utilizzano ripartitori individuali dei costi di riscaldamento che misurano il consumo di energia termica in corrispondenza di ciascun radiatore, a meno che lo Stato membro in questione dimostri che la loro installazione non è efficiente in termini di costi. In tali casi possono essere presi in considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per la contabilizzazione del consumo di energia termica. Ogni Stato membro definisce in modo chiaro e pubblica i criteri generali, le metodologie e/o le procedure volte a determinare la non fattibilità tecnica e inefficienza in termini di costi.

2.   Nei condomini nuovi e nelle aree residenziali dei nuovi edifici polifunzionali, dotati di una fonte centrale di riscaldamento per l'acqua calda per uso domestico o alimentati da sistemi di teleriscaldamento, per l'acqua calda per uso domestico sono forniti contatori individuali in deroga al primo comma del paragrafo 1.

3.   Se i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da sistemi di teleriscaldamento o di teleraffrescamento, ovvero se essi sono alimentati prevalentemente da sistemi propri comuni di riscaldamento o raffreddamento, gli Stati membri fanno in modo di disporre di norme nazionali trasparenti e accessibili al pubblico relative alla ripartizione dei costi di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico in tali edifici, al fine di assicurare la trasparenza e l'accuratezza del calcolo del consumo individuale. Se del caso, tali norme comprendono orientamenti sulle modalità di ripartizione dei costi per l'energia utilizzata come segue:

a)

l'acqua calda per uso domestico;

b)

il calore irradiato dall'impianto dell'edificio e il riscaldamento delle aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori;

c)

per il riscaldamento o il raffrescamento degli appartamenti.

Articolo 15

Obbligo di lettura da remoto

1.   1. Ai fini degli articoli 13 e 14, i contatori e i ripartitori dei costi di riscaldamento di nuova installazione sono leggibili da remoto. Si applicano le condizioni di fattibilità tecnica ed efficienza in termini di costi di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

2.   Entro il 1o gennaio 2027 si dotano della capacità di lettura da remoto i contatori e i ripartitori dei costi di riscaldamento sprovvisti di tale capacità ma che sono già installati o si sostituiscono con dispositivi leggibili da remoto, salvo laddove lo Stato membro dimostri che ciò non è efficiente in termini di costi.

Articolo 16

Informazioni di fatturazione per il gas naturale

1.   Qualora i clienti finali non dispongano dei contatori intelligenti di cui alla direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di fatturazione per il gas naturale siano affidabili, precise e fondate sul consumo reale, conformemente all'allegato VII, punto 1.1, qualora ciò sia tecnicamente possibile ed economicamente giustificato.

Tale obbligo può essere soddisfatto con un sistema di autolettura periodica da parte dei clienti finali in base al quale questi ultimi comunicano i dati dei propri contatori al fornitore di energia. La fatturazione si basa sul consumo stimato o un importo forfettario unicamente qualora il cliente finale non abbia comunicato la lettura del contatore per un determinato periodo di fatturazione.

2.   I contatori installati conformemente alla direttiva 2009/73/CE consentono la fornitura di informazioni di fatturazione precise basate sul consumo effettivo. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali abbiano la possibilità di accedere agevolmente a informazioni complementari sui consumi storici che consentano di effettuare controlli autonomi dettagliati.

Le informazioni complementari sui consumi storici comprendono:

a)

dati cumulativi relativi ad almeno i tre anni precedenti o al periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura, se inferiore. I dati corrispondono agli intervalli per i quali sono state fornite frequenti informazioni sulla fatturazione;

b)

dati dettagliati corrispondenti al tempo di utilizzazione per ciascun giorno, mese e anno. Tali dati sono resi disponibili al cliente finale via internet o mediante l'interfaccia del contatore per un periodo che include almeno i 24 mesi precedenti o per il periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura, se inferiore.

3.   Indipendentemente dal fatto che i contatori intelligenti siano stati installati o no, gli Stati membri:

a)

richiedono che, nella misura in cui sono disponibili informazioni relative alla fatturazione energetica e ai consumi storici dei clienti finali, queste siano rese disponibili, su richiesta del cliente finale, a un fornitore di servizi energetici designato dal cliente finale;

b)

provvedono affinché ai clienti finali sia offerta l'opzione di ricevere informazioni sulla fatturazione e bollette in via elettronica e affinché ricevano, su richiesta, una spiegazione chiara e comprensibile sul modo in cui la loro fattura è stata compilata, soprattutto se le fatture non sono basate sul consumo effettivo;

c)

provvedono affinché insieme alla fattura siano rese disponibili adeguate informazioni per presentare al cliente finale un resoconto globale dei costi energetici attuali, in conformità dell'allegato VII;

d)

possono prevedere che, su richiesta del cliente finale, le informazioni contenute in dette fatture non siano considerate richieste di pagamento. In tal caso, gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di fonti di energia offrano soluzioni flessibili per i pagamenti effettivi;

e)

richiedono che le informazioni e le stime dei costi energetici siano fornite ai consumatori, su richiesta, tempestivamente e in un formato facilmente comprensibile che consenta ai consumatori di raffrontare offerte comparabili.

Articolo 17

Informazioni di fatturazione e consumo per il riscaldamento, il raffrescamento e l'acqua calda per uso domestico

1.   Laddove siano installati contatori o ripartitori dei costi di riscaldamento, gli Stati membri provvedono a che le informazioni di fatturazione e consumo siano affidabili, precise e basate sul consumo effettivo o sulla lettura del ripartitore dei costi di riscaldamento, conformemente ai punti 1 e 2 dell'allegato VIII, per tutti gli utenti finali.

Tale obbligo può essere soddisfatto, se previsto dallo Stato membro, e tranne per la ripartizione delle spese in base alle misurazioni del consumo sulla base di ripartitori dei costi di riscaldamento di cui all'articolo 14, con un sistema di autolettura periodica in base al quale il cliente finale o l'utente finale comunica le letture del proprio contatore. La fatturazione si basa sul consumo stimato o su un importo forfettario solo quando il cliente finale o l'utente finale non abbia comunicato la lettura del contatore per un determinato periodo di fatturazione.

2.   Gli Stati membri:

a)

prescrivono che, se disponibili, le informazioni sulla fatturazione energetica e sui consumi storici o sulle letture dei ripartitori dei costi di riscaldamento degli utenti finali siano messe a disposizione di un fornitore di servizi energetici designato dall'utente finale su richiesta di quest'ultimo;

b)

provvedono affinché i clienti finali possano scegliere di ricevere le informazioni sulla fatturazione e le bollette in via elettronica;

c)

provvedono affinché insieme alla fattura siano fornite a tutti gli utenti finali informazioni chiare e comprensibili in conformità dell'allegato VIII, punto 3;

d)

promuovono la sicurezza informatica e assicurano la riservatezza e la protezione dei dati degli utenti finali conformemente alla normativa applicabile dell'Unione.

Gli Stati membri possono disporre che, su richiesta del cliente finale, la comunicazione delle informazioni di fatturazione non sia considerata una richiesta di pagamento. In tali casi, gli Stati membri provvedono affinché siano offerte soluzioni flessibili per il pagamento effettivo;

3.   Gli Stati membri decidono chi è responsabile di fornire le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 agli utenti finali senza un contratto diretto o individuale con un fornitore di energia.

Articolo 18

Costi dell'accesso alle informazioni sulla di misurazione e fatturazione

del gas naturale Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali ricevano gratuitamente tutte le loro fatture e le informazioni di fatturazione in relazione al consumo di energia e possano accedere in modo appropriato e gratuito ai dati relativi ai loro consumi.

Articolo 19

Costi dell'accesso alle informazioni di contabilizzazione, fatturazione e consumo per il riscaldamento, il raffrescamento e l'acqua calda per uso domestico

1.   Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti finali ricevano gratuitamente tutte le loro fatture e le informazioni di fatturazione in relazione al consumo di energia e possano accedere in modo appropriato e gratuito ai dati relativi ai loro consumi.

2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, la ripartizione dei costi delle informazioni di fatturazione in relazione al consumo individuale di riscaldamento, raffrescamento e acqua calda per uso domestico nei condomini e negli edifici polifunzionali ai sensi dell'articolo 14 è effettuata senza scopo di lucro. I costi risultanti dall'assegnazione di questo compito a terzi, quale un fornitore di servizi o il fornitore locale di energia, che coprono la contabilizzazione, la ripartizione e il calcolo del consumo individuale effettivo in tali edifici possono essere fatturati agli utenti finali, nella misura in cui tali costi sono ragionevoli.

3.   Al fine di garantire costi ragionevoli per i servizi di contabilizzazione divisionale come previsto al paragrafo 2, gli Stati membri possono stimolare la concorrenza in tale settore dei servizi adottando opportune misure, quali raccomandare o altrimenti promuovere il ricorso a procedure di gare di appalto o l'utilizzo di dispositivi e sistemi interoperabili che agevolino il passaggio da un fornitore di servizi a un altro.

CAPO IV

INFORMAZIONE E RESPONSABILIZZAZIONE DEI CONSUMATORI

Articolo 20

Diritti contrattuali di base per il riscaldamento, il raffrescamento e l'acqua calda per uso domestico

1.   Fatte salve le norme dell'Unione relative alla tutela dei consumatori, nella fattispecie la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (64) e la direttiva 93/13/CEE del Consiglio (65), gli Stati membri provvedono affinché ai clienti finali e, ove esplicitamente menzionati, agli utenti finali siano riconosciuti i diritti di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo.

2.   I clienti finali hanno il diritto a un contratto con il loro fornitore che specifichi:

a)

l'identità e l'indirizzo del fornitore;

b)

i servizi forniti e i livelli di qualità del servizio offerti;

c)

i tipi di servizio di manutenzione offerti;

d)

i mezzi per ottenere informazioni aggiornate su tutte le tariffe vigenti, gli addebiti per manutenzione e i prodotti o servizi a pacchetto;

e)

la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione del contratto e dei servizi, ivi compresi i prodotti o servizi offerti a pacchetto con tali servizi, nonché se sia consentito risolvere il contratto senza oneri;

f)

l'indennizzo e le modalità di rimborso applicabili se i livelli di qualità del servizio stipulati non sono raggiunti, anche in caso di fatturazione imprecisa o tardiva;

g)

le modalità di avvio di una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie conformemente all'articolo 21;

h)

informazioni sui diritti dei consumatori, incluse le informazioni sulla gestione dei reclami e su tutti gli aspetti di cui al presente paragrafo, chiaramente indicate sulla fattura o nel sito web dell'impresa e includa i recapiti o il collegamento al sito web dello sportello unico di cui all'articolo 21 .

Le condizioni devono essere eque e comunicate in anticipo. Tali informazioni sono comunque trasmesse prima della conclusione o della conferma del contratto. Qualora il contratto sia concluso mediante un intermediario, le informazioni concernenti gli aspetti di cui al presente paragrafo sono anch'esse comunicate prima della stipulazione del contratto.

I clienti finali e gli utenti finali ricevono una sintesi delle principali condizioni contrattuali, comprensibile e in un linguaggio semplice e conciso.

2 bis.     I fornitori forniscono ai clienti finali e agli utenti finali una copia del contratto, informazioni trasparenti sui prezzi e sulle tariffe vigenti e sulle condizioni tipo per quanto riguarda l'accesso ai servizi di riscaldamento, raffrescamento e acqua calda per uso domestico e l'uso di tali servizi.

3.   I clienti finali ricevono adeguata comunicazione dell'intenzione di modificare le condizioni contrattuali. I fornitori avvisano direttamente i loro clienti finali, in maniera trasparente e comprensibile, di eventuali adeguamenti del prezzo di fornitura e dei motivi e prerequisiti di tale adeguamento e della sua entità, in tempo utile e comunque entro due settimane, o entro un mese nel caso dei clienti civili, prima della data di applicazione dell'adeguamento. I clienti finali vengono informati circa il loro diritto di risolvere il contratto, in caso di rifiuto delle nuove condizioni contrattuali o di adeguamenti del prezzo notificati dal fornitore ai sensi del contratto. I clienti finali informano senza indebito ritardo gli utenti finali delle modifiche contrattuali previste.

4.   I fornitori offrono ai clienti finali un'ampia gamma di metodi di pagamento. I metodi di pagamento non devono creare discriminazioni indebite tra i consumatori. Eventuali differenze negli oneri relativi ai metodi di pagamento o ai sistemi di prepagamento devono essere oggettive, non discriminatorie e proporzionate e non superano i costi diretti a carico del beneficiario per l'uso di uno specifico metodo di pagamento o di un sistema di prepagamento, in conformità dell'articolo 62 della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (66).

5.   Ai sensi del paragrafo 6, i clienti civili che hanno accesso ai sistemi di prepagamento non sono messi in condizioni di svantaggio dai sistemi di prepagamento.

6.   I fornitori offrono ai clienti finali e , se del caso, agli utenti finali condizioni generali eque e trasparenti, che sono fornite in un linguaggio semplice e univoco e non devono contenere ostacoli non contrattuali all'esercizio dei diritti dei consumatori, come ad esempio un'eccessiva documentazione contrattuale. Gli utenti finali che ne facciano richiesta hanno accesso alle condizioni generali. I clienti finali e gli utenti finali sono protetti dai metodi di vendita sleali o ingannevoli. Ai clienti finali con disabilità sono fornite in formato accessibile tutte le informazioni pertinenti relative al loro contratto con il fornitore.

7.   I clienti finali e gli utenti finali hanno diritto a un buon livello di prestazione dei servizi e gestione dei reclami da parte del proprio fornitore. I fornitori gestiscono i reclami in modo semplice, equo e rapido.

7 bis.     Le autorità competenti responsabili dell'esecuzione delle misure di tutela del consumatore sancite dalla presente direttiva sono indipendenti dagli interessi di mercato e possono adottare decisioni amministrative.

Articolo 21

Informazione e sensibilizzazione

1.   Gli Stati membri, in collaborazione con gli enti regionali e locali , provvedono affinché le informazioni sulle misure di miglioramento dell'efficienza energetica, sulle azioni individuali e sui quadri finanziari e giuridici disponibili siano trasparenti , accessibili e divulgate largamente a tutti i pertinenti attori del mercato, quali clienti finali, utenti finali, organizzazioni di consumatori, rappresentanti della società civile, comunità di energia rinnovabile, comunità energetiche dei cittadini, autorità locali e regionali, agenzie per l'energia, fornitori di servizi sociali, costruttori, architetti, ingegneri, auditor ambientali e dell'energia e installatori di elementi edilizi ai sensi dell'articolo 2, punto 9, della direttiva 2010/31/UE.

2.   Gli Stati membri adottano le misure appropriate per promuovere e facilitare un uso efficiente dell'energia da parte dei clienti finali e degli utenti finali. Dette misure rientrano in una strategia nazionale quale il piano nazionale integrato per l'energia e il clima a norma del regolamento (UE) 2018/1999 o la strategia di ristrutturazione a lungo termine ai sensi della direttiva … . [rifusione EPBD — 2021/0426 (COD)].

Ai fini del presente articolo, tali misure comprendono una serie di strumenti e politiche volti a promuovere un cambiamento comportamentale, quali:

i)

incentivi fiscali;

ii)

accesso a finanziamenti, buoni, contributi o sovvenzioni;

ii bis)

disponibilità di audit energetici finanziati con risorse pubbliche e servizi di consulenza e sostegno personalizzati per i consumatori domestici, in particolare i clienti vulnerabili, le persone in condizioni di povertà energetica e, se del caso, le persone che vivono in alloggi sociali;

ii ter)

servizi di consulenza personalizzati per le PMI e le microimprese;

iii)

erogazione di informazioni in formato accessibile alle persone con disabilità;

iv)

progetti esemplari;

v)

attività sul luogo di lavoro;

vi)

attività formative;

vii)

strumenti digitali.

vii bis)

strategie di coinvolgimento.

Ai fini del presente articolo, tra le suddette misure si annoverano, ma non in via esaustiva, anche i seguenti modi e mezzi per coinvolgere attori del mercato quali quelli menzionati al paragrafo 1:

i)

creazione di sportelli unici o meccanismi analoghi volti a fornire ai clienti finali e agli utenti finali, in particolare quelli civili e quelli non civili di piccole dimensioni, comprese le PMI e le microimprese, consulenza e assistenza tecnica, amministrativa e finanziaria in materia di efficienza energetica, ad esempio controlli energetici sul posto per le famiglie, per la ristrutturazione energetica di edifici, informazioni sulla sostituzione di sistemi di riscaldamento vecchi e inefficienti con apparecchiature moderne e più efficienti e la diffusione delle energie rinnovabili e dello stoccaggio dell'energia nell'edilizia;

i bis)

cooperazione con attori privati che forniscono servizi quali audit energetici, soluzioni di finanziamento, esecuzione di ristrutturazioni energetiche e promozione di tali servizi;

ii)

comunicazione di cambiamenti efficaci in termini costi e di facile realizzazione per quanto riguarda l'uso dell'energia;

iii)

divulgazione di informazioni sulle misure di efficienza energetica e sugli strumenti di finanziamento;

iv)

predisposizione di punti unici di contatto al fine di fornire ai clienti finali e agli utenti finali tutte le informazioni necessarie concernenti i loro diritti, il diritto applicabile e i meccanismi di risoluzione delle controversie a loro disposizione in caso di controversia. Tali punti unici di contatto possono far parte di sportelli generali di informazione dei consumatori.

2 bis.     Ai fini del presente articolo, gli Stati membri si impegnano con le autorità competenti e i portatori di interessi privati ai fini dello sviluppo di sportelli unici dedicati a livello locale, regionale o nazionale per l’efficienza energetica. Tali sportelli unici sono intersettoriali e interdisciplinari e conducono a progetti sviluppati a livello locale:

a)

fornendo consulenza e informazioni semplificate sulle possibilità e le soluzioni tecniche e finanziarie per le famiglie, le PMI, le microimprese, gli enti pubblici;

b)

collegando i potenziali progetti con gli operatori del mercato, in particolare i progetti su scala ridotta;

c)

fornendo consulenza sul comportamento in materia di consumo di energia al fine di coinvolgere attivamente i consumatori;

d)

fornendo informazioni sui programmi di formazione e sull'istruzione per garantire un maggior numero di professionisti dell'efficienza energetica e riqualificarsi e migliorare le competenze al fine di soddisfare le esigenze del mercato;

e)

raccogliendo e trasmettendo alla Commissione dati aggregati relativi alla tipologia dei progetti di efficienza energetica facilitati dagli sportelli unici, che la Commissione pubblica ogni due anni in una relazione al fine di condividere esperienze e rafforzare la cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri al fine di promuovere esempi di migliori pratiche provenienti da diverse tipologie di edifici, alloggi e imprese;

f)

fornendo supporto globale a tutte le famiglie, con un'attenzione particolare alle famiglie in condizioni di povertà energetica e agli edifici con le prestazioni meno efficienti, nonché alle aziende e agli installatori accreditati che forniscono servizi di ammodernamento, adattati a diverse tipologie abitative e aree geografiche e forniscono supporto coprendo le diverse fasi del progetto di ammodernamento, in particolare per agevolare l’attuazione degli standard minimi di prestazione energetica di cui all’articolo 9 della direttiva … [rifusione EPBD — 2021/0426 (COD)];

g)

sviluppando servizi per i consumatori in condizioni di povertà energetica, i consumatori vulnerabili e le famiglie a basso reddito.

Gli Stati membri collaborano con le autorità locali e regionali per incoraggiare la cooperazione tra gli enti pubblici, le agenzie per l'energia e le iniziative di tipo partecipativo e per promuovere, sviluppare e potenziare gli sportelli unici attraverso un processo integrato. La Commissione fornisce agli Stati membri orientamenti per lo sviluppo di tali sportelli unici al fine di creare un approccio armonizzato in tutta l’Unione.

3.   Gli Stati membri stabiliscono condizioni adeguate affinché gli attori del mercato forniscano ai consumatori finali, compresi i clienti vulnerabili, le persone in condizioni di povertà energetica e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali, informazioni adeguate e mirate nonché consulenza in materia di efficienza energetica , PMI e microimprese .

4.   Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali, gli utenti finali, i clienti vulnerabili, le persone in condizioni di povertà energetica e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali abbiano accesso a meccanismi semplici, equi, trasparenti, indipendenti, efficaci ed efficienti di risoluzione extragiudiziale delle controversie concernenti i diritti e gli obblighi stabiliti ai sensi della presente direttiva, attraverso un meccanismo indipendente quale un mediatore dell'energia o un organismo dei consumatori, o attraverso un'autorità di regolazione. Se il cliente finale è un consumatore ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (67), tali meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie sono conformi ai requisiti ivi stabiliti.

Ove necessario, gli Stati membri garantiscono che gli organismi per la risoluzione alternativa delle controversie cooperino per garantire un meccanismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie semplice, equa, trasparente, indipendente, efficace ed efficiente per qualsiasi controversia derivante da prodotti o servizi legati o abbinati a qualsiasi prodotto o servizio che rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

La partecipazione delle imprese ai meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie per i clienti civili è obbligatoria, a meno che lo Stato membro non dimostri alla Commissione che altri meccanismi sono altrettanto efficaci.

5.   Fatti salvi i principi di base della propria legislazione in materia di proprietà e locazione, gli Stati membri adottano le misure necessarie per eliminare gli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare all'efficienza energetica, per quanto riguarda la divergenza di interessi tra proprietari e locatari o tra gli stessi proprietari di un edificio o di un'unità immobiliare, con l'intento di evitare che essi rinuncino a realizzare investimenti intesi a migliorare l'efficienza energetica, che avrebbero invece realizzato in altre condizioni, perché non ne otterranno individualmente i pieni benefici o per l'assenza di regole che disciplinano la ripartizione dei costi e dei benefici.

Le misure destinate a eliminare tali ostacoli possono comprendere l'erogazione di incentivi, anche per quanto concerne i finanziamenti e la possibilità di ricorrere a soluzioni di finanziamento tramite terzi, l'abrogazione o la modifica di disposizioni giuridiche o regolamentari, l'adozione di orientamenti e comunicazioni interpretative o la semplificazione delle procedure amministrative, incluse le norme e le misure nazionali che disciplinano i processi decisionali per i beni in multiproprietà . Le misure possono essere combinate con azioni di istruzione, formazione e informazione specifica, nonché con assistenza tecnica in materia di efficienza energetica rivolta ad attori del mercato quali quelli menzionati al paragrafo 1.

Gli Stati membri adottano le misure appropriate per sostenere un dialogo multilaterale che veda la partecipazione delle autorità locali e regionali competenti, dei partner pubblici e sociali pertinenti, quali organizzazioni di proprietari e locatari, organizzazioni dei consumatori, distributori di energia o società di vendita di energia al dettaglio, ESCO, comunità di energia rinnovabile, comunità energetiche dei cittadini e autorità locali e regionali, nonché autorità e agenzie pubbliche competenti, allo scopo di elaborare proposte di misure, incentivi e orientamenti accettati di comune accordo circa la divergenza di interessi tra i proprietari e i locatari o tra gli stessi proprietari di un immobile o di un'unità immobiliare.

Ciascuno Stato membro riferisce in merito ai suddetti ostacoli e alle misure adottate nella propria strategia di ristrutturazione a lungo termine ai sensi dell'articolo 2 bis della direttiva 2010/31/UE e del regolamento (UE) 2018/1999.

6.   La Commissione incoraggia lo scambio e l'ampia diffusione di informazioni sulle buone pratiche in materia di efficienza energetica e sui metodi e fornisce assistenza tecnica per mitigare la divergenza di interessi negli Stati membri.

Articolo 21 bis

Partenariati per l’efficienza energetica

1.     Entro … [12 mesi dall’entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione istituisce partenariati settoriali per l’efficienza energetica riunendo i principali portatori di interessi, comprese le parti sociali, in settori quali le TIC, i trasporti, i settori finanziario e dell'edilizia in modo inclusivo e rappresentativo. La Commissione nomina un presidente per ciascun partenariato europeo settoriale per l'efficienza energetica.

2.     I partenariati di cui al paragrafo 1 facilitano i dialoghi sul clima e incoraggiano i settori a elaborare «tabelle di marcia per l’efficienza energetica» al fine di mappare le misure disponibili e le opzioni tecnologiche per conseguire risparmi in termini di efficienza energetica, prepararsi alle energie rinnovabili e decarbonizzare i settori. Tali tabelle di marcia forniscono un valido contributo per aiutare i settori a pianificare gli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi della presente direttiva e del regolamento (UE) 2021/1119, nonché agevolare la cooperazione transfrontaliera tra gli attori per rafforzare il mercato interno dell'Unione.

Articolo 22

Responsabilizzazione e tutela dei clienti vulnerabili e alleviamento della povertà energetica

1.   Gli Stati membri mettono a punto una solida strategia a lungo termine e adottano le misure appropriate per responsabilizzare e tutelare le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e  le famiglie a basso reddito e , se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali.

Nel definire il concetto di «clienti vulnerabili» ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, e dell'articolo 29 della direttiva (UE) 2019/944, nonché dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri tengono conto degli utenti finali.

2.   Al fine di alleviare la povertà energetica gli Stati membri attuano misure di miglioramento dell'efficienza energetica e misure correlate di informazione o tutela dei consumatori, in particolare quelle prescritte all'articolo 21 e all'articolo 8, paragrafo 3, in via prioritaria presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili, le famiglie a basso reddito e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali. Gli Stati membri introducono strumenti adeguati di monitoraggio e valutazione al fine di garantire che le persone colpite dalla povertà energetica siano sostenute da misure di miglioramento dell'efficienza energetica.

3.   Al fine di sostenere i clienti vulnerabili, le persone in condizioni di povertà energetica, le famiglie a basso reddito e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali, gli Stati membri:

a)

mettono in atto misure di miglioramento dell'efficienza energetica volte a mitigare gli effetti distributivi di altre politiche e misure, quali le misure fiscali attuate conformemente all'articolo 10, o dell'applicazione dello scambio di quote di emissioni ai settori dell'edilizia e dei trasporti conformemente alla direttiva ETS [COM(2021) 551 final, 2021/0211 (COD)];

a bis)

provvedono affinché le misure volte a promuovere o agevolare l'efficienza energetica, in particolare quelle che interessano gli edifici e la mobilità, non determinino un aumento sproporzionato dei costi di tali servizi o una maggiore esclusione sociale;

b)

fanno il miglior uso possibile dei fondi pubblici disponibili a livello nazionale e dell'Unione, compresi, se del caso, i contributi finanziari che gli Stati membri ricevono dal Fondo sociale per il clima a norma degli articoli [9 e 14 del regolamento sul Fondo sociale per il clima, COM(2021) 568 final] e i proventi della vendita all'asta delle quote di emissioni in applicazione dell'EU ETS [COM(2021) 551 final, 2021/0211 (COD)], investendoli in via prioritaria in misure di miglioramento dell'efficienza energetica;

c)

realizzano, ove opportuno, investimenti tempestivi e orientati al futuro in misure di miglioramento dell'efficienza energetica, ad esempio l'ammodernamento dei sistemi di riscaldamento, raffrescamento e ventilazione, prima che si manifestino gli effetti distributivi di altre politiche e misure;

d)

promuovono l'assistenza tecnica che agevola lo scambio di migliori pratiche sulle riforme dei quadri normativi, ad esempio la legislazione in materia di proprietà e affitti in relazione alle misure di efficienza energetica e il varo di strumenti finanziari e di finanziamento, quali regimi di ripagamento in bolletta, riserve locali per perdite su crediti, fondi di garanzia e fondi mirati a ristrutturazioni profonde e ristrutturazioni che determinano guadagni energetici minimi;

e)

promuovono l'assistenza tecnica rivolta agli attori sociali al fine di favorire la partecipazione attiva al mercato dell'energia dei clienti vulnerabili e il cambiamento in meglio delle loro abitudini di consumo energetico;

f)

garantiscono l'accesso a finanziamenti, contributi o sovvenzioni subordinato a guadagni energetici minimi e facilitano l'accesso a prestiti bancari a prezzi abbordabili o a linee di credito dedicate .

3 bis.     Gli Stati membri adottano misure adeguate per proteggere le persone colpite dalla povertà energetica, le famiglie a basso reddito, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono in alloggi sociali contro la fissazione dei prezzi sleale e l'aumento dei prezzi nella fornitura di riscaldamento, raffrescamento e acqua calda per uso domestico.

4.   Gli Stati membri creano una rete di esperti di vari settori, tra cui il settore della sanità, il settore dell’energia, il settore dell’ edilizia , il settore del riscaldamento e del raffrescamento il settore sociale, comprese le agenzie energetiche locali e regionali, ove opportuno, al fine di elaborare strategie volte a sostenere i responsabili politici locali e nazionali nell'attuazione di misure di miglioramento dell'efficienza energetica che allevino la povertà energetica, nonché al fine di elaborare misure che producano soluzioni solide e a lungo termine di mitigazione della povertà energetica e al fine di sviluppare adeguati strumenti finanziari e di assistenza tecnica. Gli Stati membri si adoperano affinché la composizione della rete di esperti rispetti il principio della parità di genere e rifletta la pluralità dei punti di vista.

La stessa rete di esperti sostiene gli Stati membri :

a)

nell’elaborare definizioni nazionali dei concetti di «povertà energetica», «condizioni di povertà energetica» e «clienti vulnerabili», includendovi gli utenti finali, nonché i relativi indicatori e criteri;

b)

nello sviluppare o migliorare gli indicatori e gli insiemi di dati rilevanti per la questione della povertà energetica che dovrebbero essere usati e comunicati;

c)

nel definire metodi e misure tesi a garantire l'accessibilità economica e la promozione della neutralità dei costi degli alloggi, oppure modalità per assicurare che i fondi pubblici investiti in misure di miglioramento dell'efficienza energetica vadano a beneficio sia dei proprietari che dei locatari di immobili e unità immobiliari, con particolare riferimento ai clienti vulnerabili, alle persone in condizioni di povertà energetica e, se del caso, alle persone che vivono negli alloggi sociali;

d)

nel valutare e, ove opportuno, proporre misure per prevenire o porre rimedio alle situazioni in cui determinati gruppi, ad esempio donne, persone con disabilità, anziani, minori e persone appartenenti a minoranze etniche o razziali, si trovano maggiormente o corrono maggiormente il rischio di trovarsi in condizioni di povertà energetica, o sono più esposti ai suoi effetti negativi.

CAPO V

EFFICIENZA NELLA FORNITURA DELL'ENERGIA

Articolo 23

Valutazione e pianificazione del riscaldamento e del raffrescamento

1.   Nell'ambito del proprio piano nazionale integrato per l'energia e il clima, dei successivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima e delle rispettive relazioni intermedie notificati a norma del regolamento (UE) 2018/1999, lo Stato membro trasmette alla Commissione una valutazione globale del riscaldamento e del raffrescamento , che include la mappatura delle aree individuate per le nuove reti di riscaldamento e raffrescamento . La valutazione globale contiene le informazioni di cui all'allegato IX ed è corredata della valutazione effettuata in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2018/2001.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché a tutte le parti interessate, compresi il pubblico e i portatori di interessi privati sia data la possibilità di partecipare all'elaborazione dei piani di riscaldamento e raffrescamento, della valutazione globale e delle politiche e misure.

3.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri effettuano un'analisi costi-benefici relativa al loro territorio e basata sulle condizioni climatiche, la fattibilità economica e l'idoneità tecnica. L'analisi costi-benefici è atta ad agevolare l'individuazione delle soluzioni più efficienti in termini di uso delle risorse e di costi in modo da soddisfare le esigenze in materia di riscaldamento e raffrescamento, tenendo in considerazione l'efficienza complessiva del sistema, l'adeguatezza e la resilienza del sistema di alimentazione nonché il principio dell'efficienza energetica al primo posto. Tale analisi costi-benefici può rientrare in una valutazione ambientale ai sensi della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (68).

Gli Stati membri designano le autorità competenti responsabili di effettuare le analisi costi-benefici, forniscono metodologie e ipotesi dettagliate conformemente all'allegato X e definiscono e rendono pubbliche le procedure di analisi economica.

4.   Qualora la valutazione di cui al paragrafo 1 e l'analisi di cui al paragrafo 3 individuino un potenziale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento e/o del teleriscaldamento e teleraffrescamento e/o della generazione di energia elettrica a partire dal calore di scarto per l'autoconsumo efficienti i cui vantaggi superino i costi, gli Stati membri , o le competenti autorità locali e regionali, adottano misure adeguate affinché siano sviluppate infrastrutture efficienti di teleriscaldamento e raffrescamento e/o si incoraggi lo sviluppo di impianti per la conversione del calore di scarto in eccesso in energia elettrica per l'autoconsumo e/o affinché dette infrastrutture siano adattate allo sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento e all'uso di riscaldamento e raffrescamento da calore di scarto e da fonti di energia rinnovabile conformemente al paragrafo 1 e all'articolo 24, paragrafi 4 e 6.

Qualora la valutazione di cui al paragrafo 1 e l'analisi di cui al paragrafo 3 non individuino un potenziale i cui vantaggi superino i costi, inclusi i costi amministrativi per la realizzazione dell'analisi costi-benefici di cui all'articolo 24, paragrafo 4, lo Stato membro , insieme alle autorità locali e regionali interessate, può esentare le installazioni dai requisiti di cui a tale paragrafo.

5.   Gli Stati membri adottano politiche e misure che assicurano la concretizzazione del potenziale individuato nella valutazione globale svolta in applicazione del paragrafo 1. Tali politiche e misure comprendono almeno gli elementi che figurano nell'allegato IX. Lo Stato membro comunica le politiche e misure nell'ambito dell'aggiornamento del proprio piano nazionale integrato per l'energia e il clima, dei successivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima e delle rispettive relazioni intermedie notificati conformemente al regolamento (UE) 2018/1999.

Nell’elaborazione delle loro politiche e misure, gli Stati membri raccolgono informazioni sugli impianti e le unità di cogenerazione nelle reti di teleriscaldamento e raffrescamento esistenti ed effettuano una valutazione del potenziale di risparmio energetico. Tali informazioni contengono almeno i dati sull'efficienza del sistema, le perdite del sistema, la densità di connessione, le perdite di rete e la diffusione della temperatura, il consumo di energia primaria e finale, i fattori di emissione e le catene a monte delle fonti energetiche. Tali dati sono pubblicati e gli Stati membri li rendono pubblici.

6.   Gli Stati membri garantiscono che le autorità regionali e locali elaborino piani di riscaldamento e raffrescamento, almeno nei comuni con popolazione complessiva superiore a 35 000 abitanti e incoraggiano i comuni con una popolazione inferiore ad elaborare tali piani. Tali piani:

a)

sono basati sulle informazioni e sui dati presentati nelle valutazioni globali effettuate in applicazione del paragrafo 1 e  forniscono una stima e una mappatura del potenziale di aumento dell'efficienza energetica, anche mediante la disponibilità di teleriscaldamento a bassa temperatura, la cogenerazione ad alto rendimento, il recupero del calore di scarto, e della quota di energia rinnovabile nel riscaldamento e nel raffrescamento nell'area interessata; è altresì effettuata un'analisi degli apparecchi di riscaldamento e raffrescamento dei parchi immobiliari locali che tenga conto dei potenziali specifici dell'area ai fini delle misure di efficienza energetica e che sviluppi moduli di una tabella di marcia di ristrutturazione per tipologie di edifici simili per una trasformazione rapida, efficiente in termini di costi nonché reciprocamente coordinata degli edifici e dell'infrastruttura di approvvigionamento;

a bis)

sono pienamente in linea con il principio dell'efficienza energetica al primo posto;

b)

includono una strategia per concretizzare il potenziale individuato conformemente alla lettera a);

c)

sono elaborati coinvolgendo tutti i portatori di interessi regionali o locali pertinenti e  garantiscono la partecipazione del grande pubblico , compresi gli operatori dell’infrastruttura energetica locale in una fase precoce ;

c bis)

tengono conto dell'infrastruttura energetica esistente per il gas, il calore e l'energia elettrica;

d)

prendono in considerazione le esigenze comuni delle comunità locali e di varie regioni o unità amministrative locali o regionali;

d bis)

valutano il ruolo delle comunità di energia rinnovabile e di altre iniziative guidate dai consumatori che possono contribuire attivamente all'attuazione di progetti locali di riscaldamento e raffrescamento;

d ter)

includono una strategia volta a dare priorità alle persone colpite dalla povertà energetica, alle famiglie a basso reddito, ai consumatori vulnerabili e, se del caso, alle persone che vivono in alloggi sociali di cui all'articolo 22, compresa un'analisi di mercato per individuare e comprendere le esigenze dei gruppi destinatari e proporre programmi su misura;

d quater)

valutano come finanziare l'attuazione delle politiche e delle misure individuate e prevedono meccanismi finanziari che consentano ai consumatori di effettuare la transizione al riscaldamento e al raffrescamento rinnovabili;

d quinquies)

tengono conto dell'accessibilità dell'energia in termini di costi, della sicurezza dell'approvvigionamento, nonché dell'adeguatezza e della resilienza del sistema di alimentazione;

e)

prevedono una traiettoria per il conseguimento degli obiettivi dei piani in linea con la neutralità climatica e il monitoraggio dei progressi compiuti nell'attuazione delle politiche e delle misure individuate;

e bis)

sviluppano una strategia per programmare la sostituzione degli apparecchi di riscaldamento e raffrescamento vecchi e inefficienti negli enti pubblici allo scopo di eliminare gradualmente i combustibili fossili;

e ter)

valutano possibili sinergie con i piani delle autorità regionali o locali vicine al fine di incoraggiare investimenti congiunti e l'efficienza in termini di costi;

Gli Stati membri provvedono affinché a tutte le parti interessate, compresi il pubblico e i portatori di interessi privati sia data la possibilità di partecipare all'elaborazione dei piani di riscaldamento e raffrescamento, della valutazione globale e delle politiche e misure.

In quest'ottica gli Stati membri formulano raccomandazioni per aiutare le autorità regionali e locali ad attuare politiche e misure in materia di riscaldamento e raffrescamento efficienti dal punto di vista energetico e basati sull'energia rinnovabile a livello regionale e locale che sfruttino il potenziale individuato. Gli Stati membri sostengono le autorità regionali e locali quanto più possibile e con ogni mezzo, compresi meccanismi di sostegno tecnico e sostegno finanziario. Gli Stati membri provvedono affinché i piani di riscaldamento e raffrescamento siano in linea con gli altri requisiti di pianificazione in materia climatica, energetica e ambientale a livello locale per evitare la duplicazione delle attività e degli oneri amministrativi per le autorità locali e regionali e incoraggiare l'efficace attuazione dei piani.

6 bis.     I piani locali di riscaldamento e raffrescamento possono essere realizzati congiuntamente da un gruppo di più autorità locali vicine, in presenza di un adeguato contesto geografico e amministrativo e di un'appropriata infrastruttura di riscaldamento e raffrescamento.

6 ter.     L'attuazione dei piani locali di riscaldamento e raffrescamento è verificata e valutata da un'autorità competente. Se l'attuazione è ritenuta insufficiente sulla base della traiettoria e il monitoraggio a norma del paragrafo 6, lettera e), l'autorità competente propone misure per colmare le lacune di attuazione.

Articolo 24

Fornitura di riscaldamento e raffrescamento

1.   Onde aumentare l'efficienza energetica primaria e la quota di energia rinnovabile nella fornitura di riscaldamento e raffrescamento, un sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti è un sistema che soddisfa i seguenti criteri:

a)

fino al 31 dicembre 2027 , un sistema che usa per almeno il 50 % energia rinnovabile, il 50 % calore di scarto, il 75 % calore cogenerato o il 50 % una combinazione di tale energia e calore immessa nella rete ;

b)

dal 1o gennaio 2028 , un sistema che usa per almeno il 50 % energia rinnovabile, il 50 % calore di scarto, l'80 % calore da cogenerazione ad alto rendimento o almeno una combinazione di tale energia termica immessa nella rete con una quota di energia rinnovabile pari almeno al 5 % e una quota complessiva di energia rinnovabile, calore di scarto o calore da cogenerazione ad alto rendimento pari almeno al 50 %;

c)

dal 1o gennaio 2035, un sistema che usa per almeno il 50 % energia rinnovabile e calore di scarto, con una quota di energia rinnovabile pari almeno al 20 %;

d)

dal 1o gennaio 2045, un sistema che usa per almeno il 75 % energia rinnovabile e calore di scarto, con una quota di energia rinnovabile pari almeno al 40 %;

e)

dal 1o gennaio 2050, un sistema che usa esclusivamente energia rinnovabile e calore di scarto, con una quota di energia rinnovabile pari almeno al 60 %.

f)

in linea con il principio «l'efficienza energetica al primo posto», se la quota di calore di scarto supera i criteri di cui alle lettere c), d) ed e), e qualora il calore di scarto andrebbe altrimenti disperso, il calore di scarto può sostituire una qualsiasi delle altre fonti energetiche;

g)

è stata effettuata una valutazione delle temperature massime necessarie nella rete di distribuzione.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché un sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento di nuova realizzazione o ammodernato in modo sostanziale soddisfi i criteri di cui al paragrafo 1 quando entra in funzione o riprende a funzionare dopo l'ammodernamento. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché un sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento di nuova realizzazione o ammodernato in modo sostanziale non determini un aumento dell'uso di combustibili fossili diversi dal gas naturale nelle fonti di calore esistenti rispetto al consumo annuale medio degli ultimi tre anni civili di piena operatività prima dell'ammodernamento, e affinché eventuali nuove fonti di calore nel sistema non usino combustibili fossili ▌. Gli Stati membri garantiscono altresì la mappatura e la pubblicazione delle informazioni geografiche dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento esistenti.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché, dal 1o gennaio 2025 e successivamente ogni cinque anni, i gestori di tutti i sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento esistenti che erogano più di 5 MW di energia totale e non soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1, lettere da b) a e), elaborino un piano volto ad aumentare l'efficienza energetica primaria e l'uso di energia rinnovabile , nonché a ridurre le perdite di distribuzione . Il piano prevede misure atte a soddisfare i criteri di cui al paragrafo 1, lettere da b) a e), ed è approvato dall'autorità competente.

3 bis.     Gli Stati membri provvedono affinché un centro di dati con potenza totale assorbita nominale superiore a 100 kW utilizzi il calore di scarto o altre applicazioni di recupero del calore di scarto, a meno che non possa dimostrare che ciò è tecnicamente o economicamente impraticabile conformemente alla valutazione di cui al paragrafo 4.

4.   Al fine di valutare la fattibilità economica dell'aumento dell'efficienza energetica della fornitura di calore e raffrescamento, gli Stati membri provvedono affinché sia effettuata un'analisi costi-benefici a livello di impianto conformemente all'allegato X quando si progettano ex novo o si ammodernano in modo sostanziale i seguenti impianti e i loro costi materiali non sono ancora stati sostenuti :

a)

impianti di generazione di energia termica con potenza totale assorbita media annua superiore a 5 MW, al fine di valutare i costi e i benefici della predisposizione del funzionamento dell'impianto come impianto di cogenerazione ad alto rendimento;

b)

impianti industriali con potenza totale assorbita media annua superiore a 5 MW, al fine di valutare l'uso del calore di scarto in loco ed extra loco;

c)

installazioni di servizio con potenza totale assorbita media annua superiore a 5 MW, quali impianti di trattamento delle acque reflue e impianti GNL, al fine di valutare l'uso del calore di scarto in loco e extra loco;

d)

centri di dati con potenza totale assorbita nominale superiore a  100 kW , al fine di valutare la fattibilità tecnica, l'efficienza dei costi e l'impatto sull'efficienza energetica e sulla domanda locale di calore, comprese le variazioni stagionali, dell'uso del calore di scarto per soddisfare una domanda economicamente giustificabile, nonché i costi e i benefici del collegamento dell'impianto a una rete di teleriscaldamento o a un sistema di teleraffrescamento efficiente/basato sulle energie rinnovabili o  ad altre applicazioni di recupero del calore di scarto . L'analisi valuta soluzioni di raffrescamento che consentano di rimuovere o catturare il calore di scarto a livelli di temperatura utili con un apporto energetico supplementare minimo.

Gli Stati membri provvedono affinché siano rimossi gli ostacoli normativi all'uso del calore di scarto e sia fornito un sostegno sufficiente all'assorbimento del calore di scarto quando gli impianti di cui alle lettere da a) a d) sono progettati ex novo o ammodernati. Per valutare il calore di scarto in loco ai fini delle lettere da b) a d) è possibile ricorrere ad audit energetici in conformità dell'allegato VI anziché all'analisi costi-benefici di cui al presente paragrafo.

L'installazione di attrezzature per la cattura di biossido di carbonio prodotto da un impianto di combustione a scopo di stoccaggio geologico a norma della direttiva 2009/31/CE non è considerata un ammodernamento ai fini delle lettere b) e c) del presente paragrafo.

Gli Stati membri prescrivono che l'analisi costi-benefici sia effettuata in cooperazione con le società responsabili per il funzionamento dell'installazione.

5.   Gli Stati membri possono esentare dal paragrafo 4:

a)

gli impianti di produzione dell'energia elettrica per i carichi di punta e l'energia elettrica di riserva progettati per essere in funzione per meno di 1 500 ore operative annue calcolate in media mobile per un periodo di cinque anni, in base a una procedura di verifica istituita dagli Stati membri per garantire che tale criterio di esenzione sia soddisfatto;

b)

gli impianti che devono essere ubicati in prossimità di un sito di stoccaggio geologico approvato ai sensi della direttiva 2009/31/CE;

c)

i centri di dati il cui calore di scarto è o sarà usato in una rete di teleriscaldamento o direttamente per il riscaldamento degli ambienti, la preparazione di acqua calda per uso domestico o altri scopi nell'edificio o nel gruppo di edifici che ospita il centro di dati o altri usi nelle zone limitrofe ai centri di dati .

Gli Stati membri possono inoltre stabilire soglie, espresse in termini di livello di calore di scarto utile disponibile, domanda di calore o distanze tra gli impianti industriali e le reti di teleriscaldamento, per l'esenzione di singoli impianti dalle disposizioni del paragrafo 4, lettere c) e d).

Gli Stati membri notificano alla Commissione le esenzioni adottate a norma del presente paragrafo.

6.   Gli Stati membri adottano criteri di autorizzazione di cui all'articolo 8 della direttiva (UE) 2019/944 o criteri equivalenti in materia di permessi per:

a)

tener conto dell'esito delle valutazioni globali di cui all'articolo 23, paragrafo 1;

b)

garantire che siano soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 4;

c)

tener conto dell'esito dell'analisi costi-benefici di cui al paragrafo 4.

7.   Gli Stati membri possono esentare singoli impianti dall'obbligo, a titolo dei criteri di autorizzazione e dei criteri in materia di permessi di cui al paragrafo 6, di applicare opzioni i cui benefici siano superiori ai costi, se esistono motivi imperativi di diritto, proprietà o bilancio per farlo. In tal caso lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una notifica motivata della sua decisione entro tre mesi dalla data di adozione. La Commissione può formulare un parere sulla notifica entro tre mesi dalla data di ricevimento.

8.   I paragrafi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano alle installazioni contemplate dalla direttiva 2010/75/UE fatti salvi i requisiti di detta direttiva.

9.   Gli Stati membri raccolgono informazioni sulle analisi costi-benefici svolte conformemente al paragrafo 4, lettere a), b), c) e d). Tali informazioni dovrebbero includere quanto meno dati sui volumi disponibili di fornitura di calore e sui parametri relativi al calore, sul numero previsto di ore operative annue e sull'ubicazione geografica dei siti. I dati sono pubblicati tenendo debitamente conto della loro potenziale riservatezza.

10.   Sulla base dei valori di rendimento di riferimento armonizzati di cui all'allegato III, lettera f), gli Stati membri assicurano che l'origine dell'energia elettrica prodotta dalla cogenerazione ad alto rendimento possa essere garantita secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, stabiliti da ciascuno Stato membro. Essi assicurano altresì che questa garanzia di origine sia conforme ai requisiti e contenga almeno le informazioni di cui all'allegato XI. Le garanzie di origine sono reciprocamente riconosciute dagli Stati membri esclusivamente come prova delle informazioni di cui al presente paragrafo. Qualsiasi rifiuto di riconoscere la garanzia di origine quale prova in questo senso, in particolare per ragioni connesse con la prevenzione delle frodi, deve essere fondato su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. Gli Stati membri notificano alla Commissione tale rifiuto e la sua motivazione. In caso di rifiuto di riconoscere una garanzia di origine, la Commissione può adottare una decisione per obbligare la parte che oppone il rifiuto a riconoscere la garanzia di origine, in particolare facendo riferimento ai criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori sui quali è basato il riconoscimento.

Alla Commissione è conferito il potere di rivedere, mediante atti delegati conformemente all'articolo 31 della presente direttiva, i valori di rendimento di riferimento armonizzati di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2402 della Commissione (69).

11.   Gli Stati membri garantiscono che qualsiasi possibile sostegno alla cogenerazione sia subordinato alla condizione che l'energia elettrica prodotta provenga da cogenerazione ad alto rendimento e che il calore di scarto sia effettivamente usato per realizzare risparmi di energia primaria. Il sostegno pubblico a favore della cogenerazione, della produzione di teleriscaldamento e delle reti di teleriscaldamento è subordinato, se del caso, alle regole in materia di aiuti di Stato.

Articolo 25

Trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia

1.   Le autorità nazionali di regolazione del settore energetico applicano il principio «l'efficienza energetica al primo posto», conformemente all'articolo 3 della presente direttiva, nell'esercitare le funzioni di regolatori specificate dalla direttiva (UE) 2019/944 e dalla direttiva 2009/73/CE per quanto riguarda le loro decisioni in materia di funzionamento delle infrastrutture del gas e dell'energia elettrica, comprese le decisioni sulle tariffe di rete , fatti salvi i principi di non discriminazione e di efficacia in termini di costi . Oltre al principio dell'efficienza energetica, le autorità nazionali di regolamentazione dell'energia tengono conto dell'efficienza in termini di costi, dell'efficienza del sistema e della sicurezza dell'approvvigionamento e adottano un approccio basato sul ciclo di vita che salvaguardi gli obiettivi climatici e di sostenibilità dell'Unione.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione del gas e dell'energia elettrica si attengano al principio «l'efficienza energetica al primo posto», conformemente all'articolo 3 e agli obiettivi climatici e di sostenibilità dell'UE , nella pianificazione e nello sviluppo delle reti e nelle decisioni di investimento. La flessibilità della domanda costituisce una parte centrale della valutazione della pianificazione e del funzionamento della rete. Gli Stati membri, tenendo sempre presenti la sicurezza dell'approvvigionamento e l'integrazione del mercato, provvedono affinché i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione ▌investano in attivi adeguati alle esigenze future nell'intento di contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Le autorità nazionali di regolazione possono fornire metodologie e orientamenti sulle modalità di valutazione delle alternative nell'ambito dell'analisi costi-benefici in stretta collaborazione con i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione, che possono condividere competenze tecniche essenziali, tenendo conto dei benefici più generalizzati, e, quando approvano, verificano o monitorano i progetti presentati dai gestori dei sistemi di trasmissione o dai gestori dei sistemi di distribuzione, dovrebbero appurare che essi si siano attenuti al principio «l'efficienza energetica al primo posto».

3.   Gli Stati membri provvedono affinché i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione controllino e quantifichino il volume complessivo delle perdite di rete relative alla rete che gestiscono e adottino misure economicamente efficaci per aumentare l'efficienza della rete e affrontare le esigenze di sviluppo dell'infrastruttura e le perdite derivanti dall'aumento dell'elettrificazione dal lato sia della domanda che della produzione . I gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione riferiscono all'autorità nazionale di regolazione del settore energetico in merito a tali misure ▌. ▌Gli Stati membri provvedono affinché i gestori delle reti di trasmissione e distribuzione valutino misure di miglioramento dell'efficienza energetica dei loro sistemi esistenti di trasmissione o distribuzione del gas o dell'energia elettrica e migliorino l'efficienza energetica in sede di progettazione e funzionamento delle infrastrutture , in particolare in termini di sviluppo di reti intelligenti . Gli Stati membri incoraggiano i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione a sviluppare soluzioni innovative per migliorare l'efficienza e la sostenibilità, compresa l'efficienza energetica, dei sistemi esistenti e futuri mediante una regolamentazione basata sugli incentivi.

4.   Le autorità nazionali di regolazione del settore energetico includono nella relazione annuale stilata in applicazione dell'articolo 59, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/944 e dell'articolo 41 della direttiva 2009/73/CE una sezione specifica sui progressi compiuti in termini di miglioramento dell'efficienza energetica nel funzionamento dell'infrastruttura elettrica e del gas. In tale relazione le autorità di regolazione del settore energetico forniscono una valutazione dell'efficienza complessiva del funzionamento dell'infrastruttura elettrica e del gas e delle misure poste in essere dai gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione e, ove opportuno, formulano raccomandazioni finalizzate a migliorare l'efficienza energetica , comprese le alternative efficienti in termini di costi che riducono i carichi di punta e il consumo complessivo di elettricità .

5.   Per quanto riguarda l'energia elettrica, gli Stati membri garantiscono che la regolamentazione delle reti e le tariffe di rete soddisfino i criteri di cui all'allegato XII, tenendo conto degli orientamenti e dei codici messi a punto a norma del regolamento (UE) 2019/943.

6.   Gli Stati membri possono autorizzare elementi dei regimi e delle strutture tariffarie con finalità sociale per la trasmissione e la distribuzione dell'energia di rete, purché eventuali effetti negativi sul sistema di trasmissione e di distribuzione siano mantenuti al minimo necessario e non siano sproporzionati rispetto alla finalità sociale.

7.   Le autorità nazionali di regolazione assicurano la soppressione, nelle tariffe per la trasmissione e la distribuzione, degli incentivi che pregiudicano l'efficienza energetica e la gestione della domanda della produzione, trasmissione, distribuzione e fornitura di energia elettrica e gas. Gli Stati membri garantiscono l'efficienza nella progettazione delle infrastrutture e nel funzionamento delle infrastrutture esistenti e, nel quadro della direttiva (UE) 2019/944, che le tariffe consentano ai fornitori di migliorare la partecipazione dei consumatori all'efficienza del sistema.

8.   I gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione rispettano i requisiti di cui all'allegato XII.

9.   Se del caso, le autorità nazionali di regolazione possono chiedere ai gestori dei sistemi di trasmissione e ai gestori dei sistemi di distribuzione di incoraggiare, riducendo i costi di connessione e di uso del sistema, la scelta di ubicare gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento in prossimità delle zone della domanda di calore.

10.   Gli Stati membri possono consentire ai produttori di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento che desiderano connettersi alla rete di indire una gara d'appalto per i lavori di connessione.

11.   Quando elaborano le relazioni a norma della direttiva 2010/75/UE e fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 2, di tale direttiva, gli Stati membri esaminano la possibilità di includere informazioni sui livelli di efficienza energetica delle installazioni che praticano la combustione di combustibili con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW, alla luce delle migliori tecniche disponibili sviluppate in conformità della direttiva 2010/75/UE.

CAPO VI

DISPOSIZIONI ORIZZONTALI

Articolo 26

Disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione

1.   Gli Stati membri provvedono affinché il livello di competenza dei professionisti dell'efficienza energetica sia consono alle esigenze del mercato. Gli Stati membri, in stretta cooperazione con le parti sociali, provvedono affinché siano disponibili regimi di certificazione e/o regimi equivalenti di qualificazione, compresi, se del caso, programmi di formazione adeguati, rivolti ai professionisti dell'efficienza energetica, segnatamente fornitori di servizi energetici, auditor dell'energia, responsabili delle questioni energetiche, esperti indipendenti e installatori di elementi edilizi ai sensi della direttiva 2010/31/UE, e affinché tali regimi siano affidabili e contribuiscano al conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica e degli obiettivi generali di decarbonizzazione dell'UE.

Coloro che offrono regimi di certificazione e/o regimi equivalenti di qualificazione, compresi, se del caso, programmi di formazione adeguati, sono accreditati conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008 (70).

1 bis.     Gli Stati membri promuovono programmi di certificazione, formazione e istruzione per garantire un livello adeguato di competenza dei professionisti dell'efficienza energetica che sia consono alle esigenze del mercato. Gli Stati membri attuano misure per promuovere la partecipazione a tali programmi, in particolare da parte delle PMI e dei lavoratori autonomi. Entro … [12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione organizza una campagna a livello dell'Unione per attirare un maggior numero di persone verso le professioni nel campo dell'efficienza energetica e garantire la parità di accesso per le donne.

1 ter.     Entro … [12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione istituisce una piattaforma a punto d'accesso unico che fornisce sostegno e condivisione delle conoscenze al fine di garantire un livello adeguato di professionisti qualificati e conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia. La piattaforma riunisce gli Stati membri, le parti sociali, gli istituti di istruzione, il mondo accademico e altre parti interessate per favorire e promuovere le migliori pratiche onde garantire un maggior numero di professionisti dell'efficienza energetica e per riqualificare e aggiornare le competenze dei professionisti esistenti allo scopo di soddisfare le esigenze del mercato.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i regimi nazionali di certificazione o i regimi nazionali di qualificazione equivalenti, compresi, se del caso, i programmi di formazione, siano basati sulle norme europee o internazionali esistenti.

3.   Gli Stati membri rendono pubblici i regimi di certificazione o i regimi equivalenti di qualificazione o i programmi di formazione adeguati di cui al paragrafo 1 e cooperano tra loro e con la Commissione per comparare i regimi e garantirne il riconoscimento.

Gli Stati membri adottano misure appropriate per sensibilizzare i consumatori alla disponibilità dei regimi conformemente all'articolo 27, paragrafo 1.

4.   Entro il 31 dicembre 2024 e successivamente ogni due anni gli Stati membri valutano se i regimi garantiscono a fornitori di servizi energetici, auditor dell'energia, responsabili delle questioni energetiche, esperti indipendenti e installatori di elementi edilizi ai sensi della direttiva 2010/31/UE il livello di competenza e l'equilibrio di genere necessari. Essi valutano inoltre il divario tra i professionisti disponibili e quelli necessari. Rendono pubblica la valutazione e le raccomandazioni che ne scaturiscono.

Articolo 27

Servizi energetici

1.   Gli Stati membri promuovono il mercato dei servizi energetici e l'accesso ad esso delle PMI diffondendo informazioni chiare e accessibili su:

a)

contratti relativi ai servizi energetici disponibili e clausole che dovrebbero esservi incluse, al fine di garantire risparmi energetici e tutelare i diritti dei clienti finali;

b)

strumenti finanziari, incentivi, contributi, fondi di rotazione, garanzie, regimi assicurativi e prestiti per sostenere i progetti nel settore dei servizi di efficienza energetica;

c)

fornitori di servizi energetici disponibili qualificati e/o certificati e relative qualificazioni e/o certificazioni conformemente all'articolo 26;

d)

metodologie di monitoraggio e verifica e regimi di controllo della qualità disponibili.

2.   Gli Stati membri incoraggiano lo sviluppo di marchi di qualità, tra l'altro da parte di organizzazioni professionali, basati ove opportuno su norme europee o internazionali;

3.   Stati membri rendono pubblico e aggiornano periodicamente un elenco dei fornitori di servizi energetici disponibili qualificati e/o certificati e delle relative qualificazioni e/o certificazioni conformemente all'articolo 26, o predispongono un'interfaccia che consenta ai fornitori di servizi energetici di trasmettere informazioni.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché gli enti pubblici ricorrano a contratti di rendimento energetico per la ristrutturazione di edifici di grandi dimensioni. Gli Stati membri provvedono affinché gli enti pubblici valutino la fattibilità del ricorso a contratti di rendimento energetico e altri servizi energetici basati sulle prestazioni per la ristrutturazione di edifici non residenziali di grandi dimensioni ed edifici residenziali pubblici con superficie coperta utile superiore a  500  m2 e di edifici a fini sociali .

Gli Stati membri possono incoraggiare gli enti pubblici a combinare i contratti di rendimento energetico con servizi energetici ampliati, tra cui gestione della domanda e stoccaggio , al fine di garantire risparmi energetici e mantenere nel tempo i risultati ottenuti attraverso un monitoraggio continuo, un funzionamento efficiente e la manutenzione .

5.   Gli Stati membri sostengono il settore pubblico nell'esame delle offerte di servizi energetici, in particolare per gli interventi di ristrutturazione edilizia:

a)

offrendo contratti tipo per i contratti di rendimento energetico che contengono almeno gli elementi elencati all'allegato XIII e tengono conto delle norme europee o internazionali esistenti, degli orientamenti disponibili in materia di gare di appalto e della guida Eurostat al trattamento statistico dei contratti di rendimento energetico nella contabilità delle amministrazioni pubbliche;

b)

fornendo informazioni sulle migliori pratiche per i contratti di rendimento energetico, che includano, se disponibile, un'analisi costi-benefici basata sull'approccio del ciclo di vita;

c)

promuovendo e rendendo pubblica una banca dati dei progetti attuati e in corso basati su contratti di rendimento energetico, nella quale siano indicati i risparmi energetici previsti e realizzati.

6.   Gli Stati membri sostengono il corretto funzionamento del mercato dei servizi energetici adottando misure volte a:

a)

individuare e pubblicare il punto o i punti di contatto da cui i clienti finali possono ottenere le informazioni di cui al paragrafo 1;

b)

eliminare gli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare che impediscono l'introduzione di contratti di rendimento energetico e altri modelli di servizi di efficienza energetica per l'individuazione e/o l'attuazione di misure di risparmio energetico;

c)

istituire organismi consultivi , società di servizi energetici e intermediari di mercato indipendenti, segnatamente sportelli unici o meccanismi di sostegno analoghi, e promuoverne il ruolo al fine di stimolare lo sviluppo del mercato sul fronte della domanda e dell'offerta, nonché rendere pubbliche e accessibili agli attori del mercato le informazioni su tali meccanismi di sostegno.

7.   Per favorire il buon funzionamento del mercato dei servizi energetici gli Stati membri possono istituire un meccanismo specifico o designare un mediatore che assicuri il trattamento efficiente dei reclami e la risoluzione extragiudiziale delle controversie sorte in merito a contratti relativi a servizi energetici e contratti di rendimento energetico.

8.   Gli Stati membri provvedono affinché i distributori di energia, i gestori dei sistemi di distribuzione e le società di vendita di energia al dettaglio si astengano da ogni attività che possa impedire la richiesta e la prestazione di servizi energetici o di misure di miglioramento dell'efficienza energetica od ostacolare lo sviluppo dei mercati di tali servizi o misure, compresa la preclusione dell'accesso al mercato per i concorrenti o l'abuso di posizione dominante.

Articolo 28

Fondo nazionale per l'efficienza energetica, finanziamento e supporto tecnico

1.   Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, gli Stati membri agevolano l'istituzione di strumenti finanziari, o il ricorso a quelli esistenti, per misure di miglioramento dell'efficienza energetica volte a massimizzare i vantaggi di molteplici canali di finanziamento e della combinazione di contributi, strumenti finanziari e assistenza tecnica.

2.   Ove opportuno, la Commissione, direttamente o per il tramite degli istituti finanziari europei, assiste gli Stati membri nella messa a punto dei meccanismi di finanziamento e degli strumenti di assistenza allo sviluppo di progetti a livello nazionale, regionale o locale per incrementare gli investimenti nel l'efficienza energetica in vari settori e per tutelare e responsabilizzare i clienti vulnerabili, le persone in condizioni di povertà energetica e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali, anche integrando una prospettiva di parità così che nessuno sia lasciato indietro.

3.   Gli Stati membri adottano misure che assicurano un'offerta ampia e non discriminatoria, da parte degli istituti finanziari, di prodotti di credito incentrati sull'efficienza energetica, quali mutui ipotecari verdi e prestiti verdi, garantiti e non garantiti, nonché la loro visibilità e accessibilità ai consumatori. Gli Stati membri adottano misure tese ad agevolare l'attuazione di regimi di ripagamento in bolletta e finanziamento tramite imposte. Gli Stati membri provvedono affinché le banche e gli altri istituti finanziari ricevano informazioni sulle possibilità di partecipare, anche attraverso la creazione di partenariati pubblico/privato, al finanziamento delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica.

3 bis.     Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, gli Stati membri adottano regimi di sostegno finanziario per aumentare l'adozione di misure di miglioramento dell'efficienza energetica per i sistemi di teleriscaldamento/teleraffrescamento e riscaldamento/raffrescamento individuali di nuova costruzione o per il loro ammodernamento sostanziale e per la sostituzione di apparecchi di riscaldamento e raffreddamento vecchi e inefficienti con apparecchi alternativi altamente efficienti.

Gli Stati membri facilitano la creazione di competenze e assistenza tecnica a livello locale per fornire consulenza sulle migliori pratiche miranti a conseguire una decarbonizzazione del teleriscaldamento e teleraffrescamento locali, come l'accesso a progetti disponibili a livello locale e un sostegno finanziario specifico.

4.   La Commissione facilita lo scambio delle migliori prassi tra le autorità o gli organismi competenti nazionali o regionali, ad esempio tramite riunioni annuali delle autorità di regolamentazione, banche dati pubbliche con informazioni sull'attuazione delle misure da parte degli Stati membri e analisi comparative tra paesi.

5.   Al fine di mobilitare finanziamenti privati per le misure di efficienza energetica e le ristrutturazioni energetiche , per concorrere al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di efficienza energetica e dei contributi nazionali ai sensi dell'articolo 4 della presente direttiva, nonché degli obiettivi di cui alla direttiva 2010/31/UE, la Commissione mantiene un dialogo con gli istituti finanziari pubblici e privati come pure con settori specifici quali i trasporti, le TIC e l'edilizia, al fine di individuare le esigenze e i possibili interventi da compiere.

6.   Gli interventi di cui al paragrafo 5 comprendono gli elementi elencati di seguito:

a)

la mobilitazione degli investimenti di capitale nell'efficienza energetica tenendo conto degli impatti più ampi del risparmio energetico;

a bis)

la facilitazione dell'attuazione di specifici strumenti finanziari e regimi di finanziamento a favore dell'efficienza energetica su larga scala posti in essere da istituti finanziari;

b)

la garanzia di migliori dati sulle prestazioni energetiche e finanziarie tramite:

i)

l'esame ulteriore delle modalità con cui gli investimenti nell'efficienza energetica migliorano i valori delle attività sottostanti;

ii)

il sostegno a studi che valutano la monetizzazione dei vantaggi non energetici degli investimenti nell'efficienza energetica.

7.   Al fine di mobilitare finanziamenti privati per le misure di efficienza energetica e le ristrutturazioni energetiche gli Stati membri, nell'attuazione della presente direttiva:

a)

valutano modalità per meglio utilizzare i sistemi di gestione dell'energia e gli audit energetici di cui all'articolo 11 al fine di incidere sul processo decisionale;

b)

sfruttano al meglio le possibilità e gli strumenti messi a disposizione nel bilancio dell'Unione e proposti dall'iniziativa sui finanziamenti intelligenti per edifici intelligenti e dalla comunicazione della Commissione dal titolo «Un'ondata di ristrutturazioni per l'Europa».

8.   Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione fornisce orientamenti agli Stati membri e agli attori del mercato su come mobilitare gli investimenti privati.

Gli orientamenti mirano ad aiutare gli Stati membri e gli attori del mercato a mettere a punto e realizzare investimenti a favore dell'efficienza energetica nell'ambito di vari programmi dell'Unione e propongono meccanismi e soluzioni di finanziamento adeguati, con una combinazione di contributi, strumenti finanziari e assistenza allo sviluppo di progetti, al fine di potenziare le iniziative esistenti e usare i finanziamenti dell'Unione come catalizzatore per stimolare e mobilitare finanziamenti privati.

9.    Entro … [data di recepimento] gli Stati membri possono istituire un fondo nazionale per l'efficienza energetica. Scopo del fondo nazionale per l'efficienza energetica è dare attuazione a misure nazionali in materia di efficienza energetica a sostegno dei contributi nazionali degli Stati membri ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 . Il fondo nazionale per l'efficienza energetica può essere istituito come fondo dedicato all'interno di una struttura nazionale già esistente che promuove investimenti di capitale.

Gli Stati membri stabiliscono strumenti di finanziamento comprendenti garanzie pubbliche nei loro fondi nazionali per l'efficienza energetica al fine di aumentare la diffusione degli investimenti privati nell'efficienza energetica nonché dei prodotti di credito per l'efficienza energetica e dei regimi innovativi di cui al paragrafo 3 del presente articolo. A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, e dell'articolo 22, il fondo nazionale per l'efficienza energetica sostiene l'attuazione delle misure , in via prioritaria presso i clienti vulnerabili, le persone in condizioni di povertà energetica e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali. Tale sostegno comprende il finanziamento di misure di efficienza energetica per le PMI, al fine di stimolare e attivare finanziamenti privati per le PMI, sostenendo così l'attuazione di misure nazionali in materia di efficienza energetica volte a sostenere gli Stati membri nell'apporto dei contributi nazionali di efficienza energetica e nel perseguimento delle traiettorie indicative di cui all'articolo 4, paragrafo 2. [Il fondo nazionale per l'efficienza energetica può essere finanziato dai proventi della vendita all'asta delle quote di emissioni in applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE per i settori dell'edilizia e dei trasporti.]

10.   Gli Stati membri possono autorizzare gli enti pubblici a soddisfare gli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, tramite contributi annuali al fondo nazionale per l'efficienza energetica di un importo corrispondente agli investimenti richiesti per adempiere a tali obblighi.

11.   Gli Stati membri possono prevedere che le parti obbligate possano adempiere ai propri obblighi di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 4, versando annualmente al fondo nazionale per l'efficienza energetica un importo corrispondente agli investimenti richiesti per adempiere a tali obblighi.

12.   Gli Stati membri possono usare le entrate derivanti dalle assegnazioni annuali di emissioni a norma della decisione n. 406/2009/CE per lo sviluppo di meccanismi di finanziamento innovativi a fini di miglioramento dell'efficienza energetica.

12 bis.     La Commissione valuta l'efficacia e l'efficienza delle misure di investimento nell'efficienza energetica attuate negli Stati membri e la loro capacità di aumentare gli investimenti privati nell'efficienza energetica, tenendo anche conto al contempo delle esigenze di finanziamento pubblico espresse nei piani nazionali per l'energia e il clima. La Commissione valuta se un meccanismo per l'efficienza energetica a livello di Unione, volto a fornire una garanzia dell'UE, assistenza tecnica, compresi sportelli unici, e contributi associati per consentire l'attuazione di strumenti finanziari e regimi di finanziamento e sostegno a livello nazionale, possa sostenere efficacemente il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di efficienza energetica e clima e, se del caso, propone l'istituzione di tale meccanismo.

A tal fine entro il … [30 marzo 2024] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, corredata se del caso di una proposta legislativa.

12 ter.     Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il … [15 marzo 2025] e successivamente ogni due anni, nell'ambito delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima in conformità degli articoli 17 e 21 del regolamento (UE) 2018/1999, i dati seguenti:

a)

una stima del volume degli investimenti pubblici e privati a favore dell'efficienza energetica, compresi gli investimenti tramite contratti di rendimento energetico e il fattore di leva raggiunto dai finanziamenti pubblici a sostegno delle misure di efficienza energetica;

b)

il volume dei prodotti di credito incentrati sull'efficienza energetica, differenziando i prodotti di credito garantiti e non garantiti;

c)

i programmi di finanziamento nazionali posti in essere per incrementare l'efficienza energetica e le migliori pratiche e i regimi di finanziamento innovativi per l'efficienza energetica.

Per facilitare la preparazione della relazione di cui al primo comma, la Commissione fornisce un modello comune agli Stati membri entro il … [15 marzo 2024]. Gli Stati membri includono un allegato alle loro relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima, elaborato sulla base di tale modello.

Articolo 29

Coefficienti di conversione e fattori di energia primaria

1.   Ai fini del raffronto dei risparmi energetici e per la conversione in un'unità comparabile si applicano i poteri calorifici netti di cui all'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 (71) della Commissione e i fattori di energia primaria stabiliti al paragrafo 2 , salvo non sia giustificabile il ricorso ad altri valori o fattori.

2.   Si applica un fattore di energia primaria quando i risparmi energetici sono calcolati in termini di energia primaria utilizzando una metodologia «bottom-up» basata sul consumo di energia finale.

3.   3. Per i risparmi di energia elettrica in kWh gli Stati membri applicano un coefficiente al fine di calcolare i corrispondenti risparmi nel consumo di energia primaria. Gli Stati membri applicano un coefficiente di base di 2,1 se non utilizzano il proprio potere discrezionale per definire un coefficiente diverso in base a circostanze nazionali motivate.

4.   Per i risparmi di altri vettori energetici in kWh gli Stati membri applicano un coefficiente al fine di calcolare i corrispondenti risparmi nel consumo di energia primaria.

5.   Gli Stati membri che fissano come coefficiente proprio un valore di base fornito in conformità della presente direttiva si avvalgono di un metodo trasparente, sulla base delle circostanze nazionali o locali che incidono sul consumo di energia primaria. Tali circostanze sono corroborate, verificabili e fondate su criteri obiettivi e non discriminatori.

6.   Quando fissano un coefficiente proprio gli Stati membri tengono conto dei mix energetici inclusi nell'aggiornamento dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima e dei successivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima da notificare alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2018/1999. Gli Stati membri che si scostano dal valore di base comunicano alla Commissione il coefficiente utilizzato, il metodo di calcolo e i dati sottostanti nell'aggiornamento dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima e nei successivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima in conformità del regolamento (UE) 2018/1999.

7.   Entro il 25 dicembre 2022 e successivamente ogni quattro anni, la Commissione rivede il coefficiente di base sulla base dei dati osservati. La revisione è effettuata tenendo conto dei suoi effetti su altre normative dell'Unione, quali la direttiva 2009/125/CE e il regolamento (UE) 2017/1369. La metodologia è valutata regolarmente per garantire che i risparmi energetici determinino il massimo livello di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, contribuendo al contempo alla graduale eliminazione dei combustibili fossili.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva e adottano le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano dette disposizioni alla Commissione entro il [data di recepimento] e le notificano immediatamente eventuali modifiche successive.

Articolo 31

Atti delegati

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 per quanto riguarda la revisione dei valori di rendimento di riferimento armonizzati di cui al secondo comma dell'articolo 24, paragrafo 10.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 per modificare o integrare la presente direttiva adattando al progresso tecnico i valori, i metodi di calcolo, i coefficienti di base per l'energia primaria e i requisiti di cui all'articolo 29 e agli allegati II, III, V, da VII a XI, e XIII.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 per modificare o integrare la presente direttiva istituendo, previa consultazione dei portatori di interessi, un sistema comune dell'Unione per classificare la sostenibilità dei centri di dati ubicati sul suo territorio entro un mese dall'entrata in vigore della direttiva . Il sistema stabilisce la definizione degli indicatori di sostenibilità dei centri di dati e, in applicazione dell'articolo 11 bis della presente direttiva, fissa le soglie minime di consumo di energia significativo nonché gli indicatori chiave e il relativo metodo di misurazione.

Articolo 32

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 31 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [data di pubblicazione in GU]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 31 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 31 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato, o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 33

Riesame e monitoraggio dell'attuazione

1.   Nell'ambito della relazione sullo stato dell'Unione dell'energia, la Commissione riferisce sul funzionamento del mercato del carbonio in conformità dell'articolo 35, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1999, tenendo conto degli effetti dell'attuazione della presente direttiva.

2.   Entro il 31 ottobre 2025 e successivamente ogni quattro anni la Commissione valuta le misure vigenti finalizzate all'aumento dell'efficienza energetica e alla decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento. La valutazione tiene conto di quanto segue:

a)

tendenze in materia di efficienza energetica ed emissioni di gas a effetto serra del riscaldamento e del raffrescamento, compresi il teleriscaldamento e il teleraffrescamento;

b)

interconnessioni fra le misure adottate;

c)

variazioni dell'efficienza energetica e delle emissioni di gas a effetto serra del riscaldamento e del raffrescamento;

d)

politiche e misure vigenti e previste in materia di efficienza energetica e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a livello nazionale e dell'UE; e

e)

misure indicate dagli Stati membri nelle valutazioni globali in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 1, della presente direttiva e comunicate conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1999.

Entro le date di cui al primo comma, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio su tale valutazione e , se del caso, propone misure atte a garantire il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia.

3.   Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, statistiche sulla produzione nazionale di energia elettrica e di calore da cogenerazione ad alto e basso rendimento, conformemente alla metodologia di cui all'allegato II, in relazione alla produzione totale di calore e di energia elettrica. Essi presentano anche statistiche annuali relative alle capacità di cogenerazione di calore e di energia elettrica e ai combustibili usati per la cogenerazione, nonché alla produzione e alle capacità di teleriscaldamento e teleraffrescamento, in relazione alla produzione e alle capacità totali di calore e di energia elettrica. Gli Stati membri presentano statistiche sui risparmi di energia primaria realizzati applicando la cogenerazione, conformemente alla metodologia esposta all'allegato III.

4.   Entro il 1o gennaio 2021 la Commissione effettua una valutazione del potenziale di efficienza energetica nella conversione, nella trasformazione, nella trasmissione, nel trasporto e nello stoccaggio di energia, e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione è corredata, se del caso, di proposte legislative.

5.   Fatte salve eventuali modifiche delle disposizioni in materia di mercati al dettaglio della direttiva 2009/73/CE, entro il 31 dicembre 2021 la Commissione effettua una valutazione e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle disposizioni relative a misurazione, fatturazione e informazione al consumatore per quanto riguarda il gas naturale, allo scopo di allinearle, se del caso, alle pertinenti disposizioni in materia di energia elettrica della direttiva (UE) 2019/944, al fine di rafforzare la tutela dei consumatori e consentire ai clienti finali di ricevere informazioni più frequenti, chiare e aggiornate sui loro consumi di gas naturale e regolarli di conseguenza. Non appena possibile dopo la presentazione di detta relazione la Commissione adotta, se del caso, proposte legislative.

6.   Entro il 31 ottobre 2022 la Commissione valuta se l'Unione abbia conseguito il proprio obiettivo principale per il 2020 in materia di efficienza energetica.

7.   Entro il 28 febbraio 2027 e successivamente ogni cinque anni la Commissione valuta la presente direttiva e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Tale valutazione comprende:

a)

una valutazione concernente l'efficacia generale della direttiva e la necessità di adeguare ulteriormente la politica dell'Unione in materia di efficienza energetica in funzione degli obiettivi dell'accordo di Parigi del 2015 e delle evoluzioni sul piano economico e dell'innovazione;

a bis)

una valutazione globale dell'impatto macroeconomico aggregato della presente direttiva, con particolare attenzione agli effetti sulla sicurezza energetica dell'Unione, sui prezzi dell'energia, sulla riduzione al minimo della povertà energetica, sulla crescita economica, sulla competitività, sulla creazione di posti di lavoro, sui costi di mobilità e sul potere d'acquisto delle famiglie;

b)

gli obiettivi principali dell'Unione in materia di efficienza energetica per il 2030 fissati all'articolo 4, paragrafo 1, al fine di rivederli al rialzo in caso di significative riduzioni dei costi derivanti dalle evoluzioni economiche o tecnologiche, oppure se necessario per realizzare gli obiettivi di decarbonizzazione dell'Unione per il 2040 o il 2050 o i suoi impegni internazionali in materia di decarbonizzazione;

c)

l'indicazione se gli Stati membri sono tenuti a continuare a realizzare nuovi risparmi annui conformemente all'articolo 8, primo comma, lettera c), per i periodi decennali dopo il 2030;

d)

l'indicazione se gli Stati membri sono tenuti a continuare a garantire ogni anno la ristrutturazione di almeno il 3 % della superficie coperta totale degli edifici riscaldati e/o raffrescati di proprietà di enti pubblici conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, in vista della revisione del tasso di ristrutturazione di cui a detto articolo;

e)

l'indicazione se gli Stati membri sono tenuti a continuare a realizzare una quota dei risparmi energetici presso i clienti vulnerabili, le persone in condizioni di povertà energetica e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali, conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, per i periodi decennali dopo il 2030;

f)

l'indicazione se gli Stati membri sono tenuti a continuare a conseguire una riduzione del consumo di energia finale conformemente all'articolo 5, paragrafo 1.

La relazione è corredata di una valutazione completa dell'eventuale necessità di rivedere la presente direttiva nell'interesse della semplificazione normativa e , se del caso, di proposte di ulteriori misure. La Commissione si adegua costantemente alle migliori pratiche amministrative in materia di procedure e adotta tutte le misure volte a semplificare l'attuazione della presente direttiva, mantenendo gli oneri amministrativi a un livello minimo.

Articolo 34

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 35

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli […] nonché agli allegati […] [articoli e allegati modificati nella sostanza rispetto alla direttiva abrogata] entro il […].

Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 36

Abrogazione

La direttiva 2012/27/UE, come modificata dagli atti di cui all'allegato XV, parte A, è abrogata a decorrere dal […] [giorno successivo alla data di cui all'articolo 35, paragrafo 1, primo comma], fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all'allegato XV, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XVI.

Articolo 37

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli articoli […] e gli allegati […] [articoli e allegati rimasti invariati rispetto alla direttiva abrogata] si applicano a decorrere dal […] [giorno successivo alla data di cui all'articolo 35, paragrafo 1, primo comma].

Articolo 38

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO I

CONTRIBUTI NAZIONALI AGLI OBIETTIVI DI EFFICIENZA ENERGETICA DELL'UNIONE PER IL 2030 NEL CONSUMO DI ENERGIA FINALE E/O PRIMARIA

1.

Il livello dei contributi nazionali è calcolato sulla base della formula ▌:

Image 1C1252023IT16610120220913IT0016.000116621661P9_TC1-COD(2021)0275Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 settembre 2022 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (codificazione)(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2022/1999.)C1252023IT17110120220913IT0020.000117121711P9_TC1-COD(2021)0343Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura 13 settembre 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/2036.)C1252023IT29310120220913IT0023.000129322931P9_TC1-COD(2022)0035Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 settembre 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/2037.)C1252023IT29410120220913IT0024.000129422941P9_TC1-COD(2021)0103Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 settembre 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure di conservazione e di gestione applicabili nella zona della convenzione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale e che modifica il regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/2056.)C1252023IT39710120220914IT0026.000139723971P9_TC1-COD(2020)0310Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 settembre 2022 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2022/2041.)C1252023IT46210120220915IT0028.000146224621P9_TC1-COD(2022)0281Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 settembre 2022 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina, al rafforzamento del fondo comune di copertura mediante garanzie degli Stati membri e una dotazione specifica per alcune passività finanziarie relative all'Ucraina garantite a norma della decisione n. 466/2014/UE, e che modifica la decisione (UE) 2022/1201(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione (UE) 2022/1628.)

dove CEU è un fattore di correzione fissato dalla Commissione dopo che gli Stati membri hanno comunicato il Target , Target è il livello specifico di ambizione nazionale e FECB2030 PECB2030 sono gli scenari di riferimento 2020 (rispettivamente per l'energia finale e primaria) scelti come assunti di base per il 2030.

2.

La formula ▌ rappresenta i criteri oggettivi che corrispondono ai fattori elencati all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), punti da i) a iv), ciascuno dei quali serve a definire il livello specifico di ambizione nazionale in percentuale (Target) e ha lo stesso peso nella formula (0,25):

a)

contributo forfettario («Fflat»);

b)

contributo in funzione del PIL pro capite («Fwealth»);

c)

contributo in funzione dell'intensità energetica («Fintensity»);

d)

contributo in funzione del potenziale di risparmio energetico efficace in termini di costi («Fpotential»).

3.

Fflat rappresenta l'obiettivo dell'Unione per il 2030 che include gli sforzi supplementari necessari per conseguire gli obiettivi di efficienza energetica dell'Unione nel consumo di energia finale (FEC, final energy consumption) e nel consumo di energia primaria (PEC, primary energy consumption) rispetto alle proiezioni per il 2030 dello scenario di riferimento 2007 .

4.

Fwealth è calcolato per ciascuno Stato membro sulla base del rapporto tra la media triennale dell'indice del PIL reale pro capite nel periodo 2017-2019 secondo Eurostat, espresso in parità di potere d'acquisto (PPA), e la media triennale dell'Unione nello stesso periodo.

5.

Fintensity è calcolato per ciascuno Stato membro sulla base del rapporto tra la media triennale dell'indice di intensità di energia finale (FEC o PEC per PIL reale in PPA) nel periodo 2017-2019 e la media triennale dell'Unione nello stesso periodo.

6.

Fpotential è calcolato per ciascuno Stato membro sulla base del risparmio di energia finale o primaria nello scenario PRIMES MIX 55 % per il 2030. Il risparmio è espresso in relazione alle proiezioni per il 2030 dello scenario di riferimento 2007 .

7.

Per ciascun criterio di cui al punto 2, lettere da a) a d), si applicano un limite minimo e un limite massimo. Il livello di ambizione per ogni fattore è compreso tra il 50 % e il 150 % del corrispondente livello medio di ambizione dell'Unione.

8.

Salvo diversa indicazione, la fonte dei dati usati per calcolare i fattori è Eurostat.

9.

Ftotal è la somma ponderata di tutti e quattro i fattori (Fflat Fwealth Fintensity e Fpotential). L'obiettivo è quindi calcolato come il prodotto del fattore totale Ftotal per l'obiettivo dell'UE.

10.

La Commissione determina un fattore di correzione dell'energia primaria e finale CEU , che è applicato alle assegnazioni degli obiettivi di tutti gli Stati membri per tarare la somma di tutti i contributi nazionali agli obiettivi dell'Unione per il consumo di energia primaria e finale nel 2030. Il fattore CEU è uguale per tutti gli Stati membri.

ALLEGATO II

PRINCIPI GENERALI PER IL CALCOLO DELL'ENERGIA ELETTRICA DA COGENERAZIONE

Parte I

Principi generali

I valori usati per calcolare l'energia elettrica da cogenerazione sono determinati sulla base del funzionamento effettivo o previsto dell'unità, in condizioni normali di utilizzazione. Per le unità di micro-cogenerazione il calcolo può essere basato su valori certificati.

a)

La produzione di energia elettrica da cogenerazione è considerata pari alla produzione annua totale di energia elettrica dell'unità misurata al punto di uscita dei principali generatori nei casi seguenti:

i)

nelle unità di cogenerazione dei tipi b), d), e), f), g) e h) di cui alla parte II, con rendimento complessivo annuo fissato dagli Stati membri ad un livello pari almeno al 75 %;

ii)

nelle unità di cogenerazione dei tipi a) e c) di cui alla parte II, con rendimento complessivo annuo fissato dagli Stati membri ad un livello pari almeno all'80 %.

b)

Nelle unità di cogenerazione con rendimento complessivo annuo inferiore al valore di cui alla lettera a), punto i) (unità di cogenerazione dei tipi b), d), e), f), g) e h) di cui alla parte II), o con rendimento complessivo annuo inferiore al valore di cui alla lettera a), punto ii) (unità di cogenerazione dei tipi a) e c) di cui alla parte II), l'energia elettrica da cogenerazione è calcolata in base alla seguente formula:

ECHP=HCHP*C

dove:

ECHP corrisponde alla quantità di energia elettrica da cogenerazione;

C corrisponde al rapporto energia elettrica/calore;

HCHP corrisponde alla quantità di calore utile prodotto mediante cogenerazione (calcolato a tal fine come produzione totale di calore meno qualsiasi calore prodotto in caldaie separate o mediante estrazione di vapore fresco dal generatore di vapore prima della turbina).

Il calcolo dell'energia elettrica da cogenerazione deve essere basato sul rapporto effettivo energia elettrica/calore. Se per un'unità di cogenerazione tale rapporto non è noto, si possono utilizzare, in particolare a fini statistici, i seguenti valori di base per le unità dei tipi a), b), c), d) ed e) di cui alla parte II, purché l'energia elettrica da cogenerazione calcolata sia pari o inferiore alla produzione totale di energia elettrica dell'unità:

Tipo di unità

Rapporto energia elettrica/calore di base, C

Turbina a gas a ciclo combinato con recupero di calore

0,95

Turbina a vapore a contropressione

0,45

Turbina di condensazione a estrazione di vapore

0,45

Turbina a gas con recupero di calore

0,55

Motore a combustione interna

0,75

Se gli Stati membri introducono valori di base per i rapporti energia elettrica/calore per le unità dei tipi f), g), h), i), j) e k) di cui alla parte II, tali valori sono pubblicati e notificati alla Commissione.

c)

Se una parte del contenuto energetico del combustibile di alimentazione nel processo di cogenerazione è recuperata sotto forma di sostanze chimiche e riciclata, detta parte può essere dedotta dal combustibile di alimentazione prima di calcolare il rendimento complessivo di cui alle lettere a) e b).

d)

Gli Stati membri possono determinare il rapporto energia elettrica/calore come il rapporto tra energia elettrica e calore utile durante il funzionamento a capacità ridotta in regime di cogenerazione usando dati operativi dell'unità specifica.

e)

Gli Stati membri possono utilizzare periodi di rendicontazione diversi da un anno ai fini dei calcoli effettuati conformemente alle lettere a) e b).

Parte II

Tecnologie di cogenerazione contemplate dalla presente direttiva

a)

Turbina a gas a ciclo combinato con recupero di calore

b)

Turbina a vapore a contropressione

c)

Turbina di condensazione a estrazione di vapore

d)

Turbina a gas con recupero di calore

e)

Motore a combustione interna

f)

Microturbine

g)

Motori Stirling

h)

Pile a combustibile

i)

Motori a vapore

j)

Cicli Rankine a fluido organico

k)

Ogni altro tipo di tecnologia o combinazione di tecnologie che rientrano nella definizione di cui all'articolo 2, punto 32.

Ai fini dell'attuazione e dell'applicazione dei principi generali per il calcolo dell'energia elettrica da cogenerazione, gli Stati membri utilizzano le linee guida dettagliate stabilite dalla decisione 2008/952/CE della Commissione (72).

ALLEGATO III

METODO DI DETERMINAZIONE DEL RENDIMENTO DEL PROCESSO DI COGENERAZIONE

I valori usati per calcolare il rendimento della cogenerazione e il risparmio di energia primaria sono determinati sulla base del funzionamento effettivo o previsto dell'unità in condizioni normali d'uso.

a)   Cogenerazione ad alto rendimento

Ai fini della presente direttiva, la cogenerazione ad alto rendimento risponde ai seguenti criteri:

la produzione mediante cogenerazione delle unità di cogenerazione fornisce risparmi di energia primaria, calcolati in conformità della lettera b), pari ad almeno il 10 % rispetto ai valori di riferimento per la produzione separata di energia elettrica e calore;

la produzione mediante unità di piccola cogenerazione e di micro-cogenerazione che forniscono un risparmio di energia primaria può essere definita cogenerazione ad alto rendimento;

le emissioni dirette di biossido di carbonio della produzione da cogenerazione alimentata a combustibili fossili sono inferiori a 270 gCO2 per 1 kWh di energia prodotta mediante la generazione combinata (compresi riscaldamento/raffrescamento, energia elettrica ed energia meccanica);

in caso di realizzazione o ammodernamento sostanziale di un'unità di cogenerazione, gli Stati membri provvedono affinché non si produca un aumento dell'uso di combustibili fossili diversi dal gas naturale nelle fonti di calore esistenti rispetto al consumo annuale medio degli ultimi tre anni civili di piena operatività prima dell'ammodernamento, e affinché eventuali nuove fonti di calore nel sistema non usino combustibili fossili diversi dal gas naturale.

b)   Calcolo del risparmio di energia primaria

L'entità del risparmio di energia primaria fornito dalla produzione mediante cogenerazione secondo la definizione di cui all'allegato II è calcolato secondo la seguente formula:

Image 2C1252023IT16610120220913IT0016.000116621661P9_TC1-COD(2021)0275Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 settembre 2022 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (codificazione)(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2022/1999.)C1252023IT17110120220913IT0020.000117121711P9_TC1-COD(2021)0343Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura 13 settembre 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/2036.)C1252023IT29310120220913IT0023.000129322931P9_TC1-COD(2022)0035Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 settembre 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/2037.)C1252023IT29410120220913IT0024.000129422941P9_TC1-COD(2021)0103Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 settembre 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure di conservazione e di gestione applicabili nella zona della convenzione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale e che modifica il regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/2056.)C1252023IT39710120220914IT0026.000139723971P9_TC1-COD(2020)0310Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 settembre 2022 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2022/2041.)C1252023IT46210120220915IT0028.000146224621P9_TC1-COD(2022)0281Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 settembre 2022 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina, al rafforzamento del fondo comune di copertura mediante garanzie degli Stati membri e una dotazione specifica per alcune passività finanziarie relative all'Ucraina garantite a norma della decisione n. 466/2014/UE, e che modifica la decisione (UE) 2022/1201(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione (UE) 2022/1628.)

dove:

PES è il risparmio di energia primaria;

CHP Hη è il rendimento termico della produzione mediante cogenerazione, definito come il calore utile annuo prodotto diviso per il combustibile di alimentazione usato per produrre la somma del calore utile e dell'energia elettrica da cogenerazione;

Ref Hη è il valore di rendimento di riferimento per la produzione separata di calore;

CHP Eη è il rendimento elettrico della produzione mediante cogenerazione, definito come l'energia elettrica annua da cogenerazione divisa per il combustibile di alimentazione usato per produrre la somma del calore utile e dell'energia elettrica da cogenerazione. Allorché un'unità di cogenerazione genera energia meccanica, l'energia elettrica annua da cogenerazione può essere aumentata di un fattore supplementare che rappresenta la quantità di energia elettrica equivalente a quella dell'energia meccanica. Questo fattore supplementare non crea un diritto a rilasciare garanzie di origine ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 10;

Ref Eη è il valore di rendimento di riferimento per la produzione separata di energia elettrica.

c)   Calcoli del risparmio di energia usando un sistema di calcolo alternativo

Gli Stati membri possono calcolare il risparmio di energia primaria ottenuto mediante la produzione di calore ed energia elettrica e di energia meccanica come indicato di seguito senza applicare l'allegato II per escludere le quote di calore ed energia elettrica non cogenerate dello stesso processo. Tale produzione può essere considerata cogenerazione ad alto rendimento purché risponda ai criteri di efficienza di cui alla lettera a) del presente allegato e, per le unità di cogenerazione con una capacità elettrica superiore a 25 MW, il rendimento complessivo sia superiore al 70 %. Tuttavia, ai fini del rilascio di una garanzia di origine e per scopi statistici, la specificazione della quantità di energia elettrica da cogenerazione prodotta in tale produzione è determinata conformemente all'allegato II.

Se il risparmio di energia primaria per un processo è calcolato utilizzando il sistema di calcolo alternativo indicato sopra, il risparmio di energia primaria è calcolato utilizzando la formula di cui alla lettera b) del presente allegato sostituendo: «CHP Hη» con «Hη» e «CHP Eη» con «Eη», dove:

Hη corrisponde al rendimento termico del processo, definito come il calore annuo prodotto diviso per il combustibile di alimentazione usato per produrre la somma del calore e dell'energia elettrica;

Eη corrisponde al rendimento elettrico del processo, definito come l'energia elettrica annua prodotta divisa per il combustibile di alimentazione usato per produrre la somma del calore e dell'energia elettrica. Allorché un'unità di cogenerazione genera energia meccanica, l'energia elettrica annua da cogenerazione può essere aumentata di un fattore supplementare che rappresenta la quantità di energia elettrica equivalente a quella dell'energia meccanica. Questo fattore supplementare non crea un diritto a rilasciare garanzie di origine ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 10.

d)

Gli Stati membri possono applicare periodi di rendicontazione diversi da un anno ai fini dei calcoli effettuati conformemente alle lettere b) e c) del presente allegato.

e)

Per le unità di micro-cogenerazione, il calcolo del risparmio di energia primaria può essere basato su dati certificati.

f)   Valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di energia elettrica e di calore

I valori di rendimento di riferimento armonizzati constano di una matrice di valori differenziati da fattori pertinenti, tra cui l'anno di costruzione e i tipi di combustibile, e devono essere basati su un'analisi ben documentata che tenga conto, tra l'altro, dei dati relativi ad un uso operativo in condizioni reali, della miscela di combustibili, delle condizioni climatiche nonché delle tecnologie di cogenerazione applicate.

I valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di energia elettrica e di calore conformemente alla formula di cui alla lettera b) definiscono il rendimento di esercizio della produzione separata di energia elettrica e di calore che la cogenerazione è destinata a sostituire.

I valori di rendimento di riferimento sono calcolati secondo i seguenti principi:

i)

per le unità di cogenerazione, il confronto con una produzione separata di energia elettrica si basa sul principio secondo cui si confrontano le stesse categorie di combustibile;

ii)

ogni unità di cogenerazione è confrontata con la migliore tecnologia per la produzione separata di calore ed energia elettrica disponibile sul mercato ed economicamente giustificabile nell'anno di costruzione dell'unità di cogenerazione;

iii)

i valori di rendimento di riferimento per le unità di cogenerazione di più di dieci anni sono fissati sui valori di riferimento delle unità di dieci anni;

iv)

i valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di energia elettrica e di calore riflettono le differenze climatiche tra gli Stati membri.

ALLEGATO IV

REQUISITI DI EFFICIENZA ENERGETICA PER GLI APPALTI PUBBLICI

Nelle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici di appalto e concessione, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che acquistano prodotti, servizi, edifici e lavori:

a)

qualora un prodotto sia contemplato da un atto delegato adottato ai sensi del regolamento (UE) 2017/1369 o da una direttiva di esecuzione della Commissione collegata, acquistano soltanto prodotti che soddisfano il criterio di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del predetto regolamento;

b)

qualora un prodotto non contemplato alla lettera a) sia contemplato da una misura di attuazione ai sensi della direttiva 2009/125/CE, adottata dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, acquistano soltanto prodotti conformi ai parametri di efficienza energetica specificati in detta misura di attuazione;

c)

qualora un prodotto o servizio sia contemplato dai criteri dell'Unione relativi agli appalti pubblici verdi, con riferimento alla sua efficienza energetica, si adoperano al meglio per acquistare soltanto prodotti e servizi che rispettino almeno le specifiche tecniche di livello base stabilite nei pertinenti criteri dell'Unione relativi agli appalti pubblici, segnatamente quelli per i centri di dati, le sale server e i servizi di cloud, per l'illuminazione stradale e i segnali stradali luminosi e per i computer, i monitor, i tablet e gli smartphone;

d)

acquistano soltanto pneumatici conformi al criterio della più elevata efficienza energetica in relazione al consumo di carburante, quale definito dal regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio (73). Questo requisito non impedisce che gli enti pubblici possano acquistare pneumatici della classe più elevata di aderenza sul bagnato o di rumore esterno di rotolamento, laddove ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza o salute pubblica;

e)

richiedono, nei bandi di gara per appalti di servizi, che i fornitori, per fornire i servizi in questione, utilizzino esclusivamente prodotti conformi ai requisiti di cui alle lettere a), b) e d). Questo requisito si applica soltanto ai nuovi prodotti acquistati dai fornitori interamente o parzialmente ai fini della fornitura del servizio in questione;

f)

acquistano o concludono nuovi contratti per affittare esclusivamente edifici conformi quantomeno ai requisiti minimi di prestazione energetica di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2010/31/UE, tranne qualora l'acquisto sia finalizzato a:

i)

intraprendere una ristrutturazione profonda o una demolizione;

ii)

nel caso degli enti pubblici, rivendere l'edificio senza che l'ente pubblico se ne avvalga per fini propri di ente pubblico; o

iii)

salvaguardare l'edificio in quanto ufficialmente protetto in virtù dell'appartenenza a determinate aree ovvero del suo particolare valore architettonico o storico.

La conformità con i citati requisiti è verificata mediante gli attestati di prestazione energetica di cui all'articolo 11 della direttiva 2010/31/UE.

ALLEGATO V

METODI E PRINCIPI COMUNI DI CALCOLO DELL'IMPATTO DEI REGIMI DI EFFICIENZA ENERGETICA O DI ALTRE MISURE POLITICHE A NORMA DEGLI ARTICOLI 8, 9 E 10 E DELL'ARTICOLO 28, PARAGRAFO 11

1.

Metodi di calcolo dei risparmi energetici diversi da quelli derivanti da misure fiscali ai fini degli articoli 8, 9 e 10 e dell'articolo 28, paragrafo 11.

Le parti obbligate, partecipanti o incaricate o le autorità pubbliche responsabili dell'attuazione possono utilizzare i seguenti metodi di calcolo dei risparmi energetici:

a)

risparmi previsti, con riferimento ai risultati di precedenti miglioramenti energetici monitorati in modo indipendente in impianti analoghi. L'approccio generico è definito «ex ante»;

b)

risparmi misurati, in cui i risparmi derivanti dall'applicazione di una misura o di un pacchetto di misure si determinano registrando la riduzione reale del consumo di energia, tenendo debitamente conto di fattori come l'addizionalità, il tasso di occupazione degli edifici, i livelli di produzione e le condizioni meteorologiche che possono influire sui consumi. L'approccio generico è definito «ex post»;

c)

risparmi di scala, in cui si utilizzano stime tecniche dei risparmi. Questo approccio può essere utilizzato soltanto quando la fissazione di solidi dati di misura per un impianto specifico risulta difficile o sproporzionatamente costosa, come in caso di sostituzione di un compressore o di un motore elettrico con una potenza in kWh diversa da quella per la quale è stata misurata l'informazione indipendente sui risparmi, o quando le stime sono effettuate in base a metodologie e parametri stabiliti a livello nazionale da esperti qualificati o accreditati, indipendenti dalle parti obbligate, partecipanti o incaricate interessate;

d)

risparmi stimati per sondaggio, in cui si determina la risposta dei consumatori ai consigli, alle campagne di informazione, a regimi di etichettatura o certificazione o ai contatori intelligenti. Questo approccio può essere utilizzato solo per risparmi risultanti da cambiamenti nel comportamento dei consumatori. Non è usato per risparmi risultanti dall'applicazione di misure fisiche.

2.

Nel determinare i risparmi energetici ottenuti con una misura di efficienza energetica ai fini degli articoli 8, 9 e 10 e dell'articolo 28, paragrafo 11, si applicano i seguenti principi:

a)

gli Stati membri dimostrano che la misura politica è stata attuata allo scopo di ottemperare all'obbligo di risparmio energetico e realizzare i risparmi energetici nell'uso finale a norma dell'articolo 8, paragrafo 1. Gli Stati membri forniscono prove e documentazione propria che attestino che i risparmi energetici sono determinati da una misura politica, ivi compresi accordi volontari;

b)

si dimostra che i risparmi sono aggiuntivi rispetto a quelli che si sarebbero prodotti comunque, senza l'attività della parte obbligata, partecipante o incaricata o delle autorità responsabili dell'attuazione. Per determinare i risparmi che possono essere dichiarati aggiuntivi, gli Stati membri tengono conto dell'evoluzione dell'uso e della domanda di energia in assenza della misura politica in questione considerando almeno i fattori seguenti: tendenze del consumo energetico, cambiamenti nel comportamento dei consumatori, evoluzione tecnologica e cambiamenti indotti da altre misure attuate a livello unionale e nazionale;

c)

i risparmi derivanti dall'attuazione della normativa unionale vincolante sono considerati risparmi che si sarebbero prodotti comunque e non sono pertanto dichiarati come risparmi energetici ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1. In deroga a tale requisito, i risparmi relativi alla ristrutturazione di edifici esistenti possono essere dichiarati come risparmi energetici ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, nel rispetto del criterio di rilevanza di cui al punto 3, lettera h), del presente allegato. Le misure che promuovono miglioramenti dell'efficienza energetica nel settore pubblico conformemente agli articoli 5 e 6 possono essere prese in considerazione per l'adempimento dell'obbligo di risparmio energetico a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, a condizione che producano risparmi energetici verificabili e misurabili o stimabili nell'uso finale. Il calcolo dei risparmi energetici rispetta i requisiti di cui al presente allegato;

d)

le misure adottate a norma del regolamento (UE) 2018/842 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra possono essere considerate rilevanti, ma gli Stati membri devono dimostrare che esse producono risparmi verificabili e misurabili o stimabili nell'uso di energia finale. Il calcolo dei risparmi energetici rispetta i requisiti di cui al presente allegato;

e)

gli Stati membri non possono contabilizzare ai fini dell'adempimento dell'obbligo di risparmio energetico a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, le riduzioni nell'uso di energia in determinati settori, compresi i trasporti e l'edilizia, che si sarebbero prodotte comunque in virtù dello scambio di quote di emissioni conformemente alla direttiva EU ETS. Se un soggetto è parte obbligata nell'ambito di un regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica a norma dell'articolo 9 della presente direttiva e del sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE per l'edilizia e i trasporti stradali [COM(2021) 551 final, 2021/0211 (COD)], il sistema di monitoraggio e verifica garantisce che nel calcolo e nella comunicazione dei risparmi energetici derivanti dalle misure di risparmio energetico di tale soggetto si tenga conto del prezzo del carbonio trasferito al momento dell'immissione in consumo del combustibile [conformemente all'articolo 1, punto 21, della COM(2021) 551 final, 2021/0211 (COD)];

f)

è possibile includere nel calcolo soltanto i risparmi che superano i livelli seguenti:

i)

i livelli unionali di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi in seguito all'attuazione del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio (74); gli Stati membri forniscono prove e presentano le loro ipotesi e la loro metodologia di calcolo al fine di dimostrare l'addizionalità alle prescrizioni dell'Unione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli nuovi;

ii)

i requisiti unionali relativi al ritiro dal mercato di taluni prodotti connessi all'energia in seguito all'applicazione delle misure di esecuzione a norma della direttiva 2009/125/CE; gli Stati membri forniscono prove e presentano le loro ipotesi e la loro metodologia di calcolo al fine di dimostrare l'addizionalità;

g)

sono autorizzate le politiche intese a stimolare maggiori livelli di efficienza energetica dei prodotti, delle apparecchiature, dei sistemi di trasporto, dei veicoli e dei combustibili, degli edifici e degli elementi edilizi, dei processi o dei mercati, ad eccezione delle misure politiche riguardanti l'uso di tecnologie di combustione diretta dei combustibili fossili attuate a decorrere dal 1o luglio 2028, e delle misure politiche che sovvenzionano l'uso di tecnologie di combustione diretta dei combustibili fossili negli edifici residenziali a decorrere dal 1o gennaio 2024 . I risparmi energetici conseguiti grazie a misure politiche riguardanti il ricorso alla combustione diretta dei combustibili fossili possono essere conteggiati per l'adempimento dell'obbligo di risparmio energetico per un importo massimo equivalente a un quarto dei risparmi energetici dal 1o gennaio 2024 al 30 giugno 2028 ;

g bis)

le azioni individuali che riguardano l'uso di tecnologie di combustione diretta dei combustibili fossili non sono autorizzate a partire dal 1o luglio 2028. Sono autorizzate le azioni individuali volte a promuovere combinazioni di tecnologie. In caso di azioni individuali che promuovano combinazioni di tecnologie, la quota di risparmi energetici conseguiti grazie a tecnologie di combustione dei combustibili fossili non è ammissibile ad essere conteggiata a partire dal 1o luglio 2028;

[Em. 20]

i)

le misure che promuovono l'installazione di tecnologie delle energie rinnovabili di piccola scala sugli o negli edifici possono essere prese in considerazione per l'adempimento dell'obbligo di risparmio energetico a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, a condizione che producano risparmi energetici verificabili e misurabili o stimabili nell'uso finale. Il calcolo dei risparmi energetici rispetta i requisiti di cui al presente allegato;

j)

le misure che promuovono l'installazione di tecnologie solari termiche possono essere prese in considerazione per l'adempimento dell'obbligo di risparmio energetico a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, a condizione che producano risparmi energetici verificabili e misurabili o stimabili nell'uso finale. Il calore ambiente catturato dalle tecnologie solari termiche può essere escluso dal relativo consumo di energia per l'uso finale;

k)

è possibile accreditare appieno le politiche che accelerano la diffusione di prodotti e veicoli più efficienti, tranne quelle che riguardano l'uso della combustione diretta di combustibili fossili, purché si dimostri che tale diffusione ha luogo prima della fine del ciclo di vita medio previsto dei prodotti o dei veicoli, oppure più rapidamente rispetto al tasso normale di sostituzione, e a condizione che i risparmi siano dichiarati solo per il periodo che decorre fino alla fine del ciclo di vita medio previsto del prodotto o del veicolo da sostituire;

l)

nel promuovere la diffusione delle misure di efficienza energetica, gli Stati membri fanno in modo, se del caso, che siano mantenute o introdotte, nel caso non esistano, norme di qualità relativamente ai prodotti, ai servizi e alla realizzazione degli interventi;

m)

per tener conto delle variazioni climatiche tra le regioni, gli Stati membri possono scegliere un valore standard di risparmio o stabilire risparmi energetici differenti secondo le variazioni di temperatura tra le regioni;

n)

per calcolare i risparmi energetici si tiene conto della durata delle misure e del ritmo con cui i risparmi si riducono nel tempo. Per tale calcolo si conteggiano i risparmi ottenuti da ciascuna azione individuale nel periodo compreso tra la data di attuazione e la fine di ciascun periodo d'obbligo, secondo i casi. In alternativa, gli Stati membri possono adottare un altro metodo mediante il quale si prevede di ottenere un risparmio totale almeno equivalente. Quando si avvalgono di un altro metodo, gli Stati membri provvedono affinché il risparmio energetico totale con esso calcolato non sia superiore al risparmio energetico che sarebbe risultato dal calcolo dei risparmi di ciascuna azione individuale nel periodo compreso tra le rispettive date di attuazione e il 2030. Nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima redatti a norma del regolamento (UE) 2018/1999, gli Stati membri descrivono dettagliatamente gli altri metodi utilizzati e le disposizioni adottate per conformarsi all'obbligo di calcolo.

3.

Gli Stati membri provvedono affinché per le misure politiche adottate conformemente all'articolo 10 e all'articolo 28, paragrafo 11, siano rispettati i seguenti requisiti:

a)

le misure politiche e le azioni individuali producono risparmi energetici verificabili nell'uso finale;

b)

la responsabilità di ciascuna parte partecipante, parte incaricata o autorità pubblica responsabile dell'attuazione, secondo i casi, è definita in modo chiaro;

c)

i risparmi energetici conseguiti o da conseguire sono determinati in modo trasparente;

d)

il volume di risparmi energetici prescritto o da conseguire grazie alla misura politica è espresso in termini di consumo di energia finale o primaria, usando i poteri calorifici netti o i fattori di energia primaria di cui all'articolo 29;

e)

le parti incaricate, le parti partecipanti e le autorità pubbliche responsabili dell'attuazione presentano una relazione annuale sui risparmi energetici conseguiti, che è pubblicata insieme ai dati sull'andamento annuale dei risparmi energetici;

f)

i risultati sono monitorati e se i progressi realizzati non sono soddisfacenti si prendono le misure del caso;

g)

i risparmi energetici risultanti da un'azione individuale non sono dichiarati da più di una parte;

h)

le attività della parte incaricata, della parte partecipante o dell'autorità pubblica responsabile dell'attuazione sono comprovate rilevanti per il conseguimento dei risparmi energetici dichiarati;

i)

le attività della parte incaricata, della parte partecipante o dell'autorità pubblica responsabile dell'attuazione non hanno effetti negativi sui clienti vulnerabili, sulle persone in condizioni di povertà energetica e, se del caso, sulle persone che vivono negli alloggi sociali.

4.

Nel determinare i risparmi energetici derivanti dalle misure politiche di natura fiscale e parafiscale introdotte ai sensi dell'articolo 10, si applicano i seguenti principi:

a)

sono presi in considerazione soltanto i risparmi energetici ottenuti con misure fiscali che superano i livelli minimi di tassazione applicabili ai carburanti e ai combustibili di cui alle direttive 2003/96/CE (75) o 2006/112/CE del Consiglio (76);

a bis)

sono presi in considerazione soltanto i risparmi energetici ottenuti con misure fiscali e prelievi parafiscali destinati a generare risparmi energetici quali definiti all'articolo 2, punto 7;

b)

l'elasticità al prezzo ▌per il calcolo dell'impatto delle misure fiscali (tassazione dell'energia) è specifica per segmento di utenza finale, comprese le classi di reddito, la tipologia e le dimensioni delle imprese, e dunque rappresenta la reattività della domanda di energia alle variazioni di prezzo ed è stimata sulla base di fonti di dati ufficiali recenti e rappresentative che sono applicabili per lo Stato membro e, se del caso, fondate su studi di accompagnamento condotti da un istituto indipendente ▌;

c)

i risparmi energetici derivanti da strumenti di politica fiscale di accompagnamento, compresi gli incentivi fiscali o i versamenti a un fondo, sono contabilizzati separatamente;

d)

per valutare i risparmi energetici derivanti da misure fiscali si ricorre a stime dell'elasticità nel breve periodo onde evitare sovrapposizioni con il diritto dell'Unione e altre misure politiche dell'Unione;

e)

gli Stati membri determinano gli effetti distributivi delle misure fiscali e delle misure equivalenti sui clienti vulnerabili, sulle persone in condizioni di povertà energetica e, se del caso, sulle persone che vivono negli alloggi sociali, e illustrano gli effetti delle misure di mitigazione attuate in conformità dell'articolo 22, paragrafi da 1 a 3;

f)

gli Stati membri forniscono prove, ivi compresi metodi di calcolo, del fatto che non si effettua un doppio conteggio dei risparmi energetici nel caso in cui le misure di tassazione dell'energia o del carbonio o lo scambio di quote di emissioni conformemente alla direttiva EU ETS [COM(2021) 551 final, 2021/0211 (COD)] producano effetti coincidenti;

5.

Notifica del metodo

In conformità del regolamento (UE) 2018/1999, gli Stati membri notificano alla Commissione il metodo dettagliato che essi propongono per il funzionamento dei regimi obbligatori di efficienza energetica e delle misure alternative di cui agli articoli 9 e 10 e all'articolo 28, paragrafo 11. Fatto salvo il caso delle imposte, la notifica comprende informazioni dettagliate concernenti:

a)

il livello del risparmio energetico prescritto a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, o del risparmio che si prevede di conseguire nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2030;

b)

la ripartizione nel periodo d'obbligo del quantitativo calcolato dei nuovi risparmi energetici prescritti a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, o dei risparmi energetici che si prevede di realizzare;

c)

le parti obbligate, partecipanti o incaricate o le autorità pubbliche responsabili dell'attuazione;

d)

i settori interessati;

e)

le misure politiche e le singole azioni, compreso il volume totale di risparmio energetico cumulativo previsto per ciascuna misura;

f)

le misure politiche oppure i programmi o le misure finanziati a titolo di un fondo nazionale per l'efficienza energetica e attuati in via prioritaria presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali;

g)

la quota e il volume di risparmio energetico da conseguire presso persone in condizioni di povertà energetica, clienti vulnerabili e, se del caso, persone che vivono negli alloggi sociali;

h)

ove applicabile, gli indicatori utilizzati, la quota media aritmetica e i risultati delle misure politiche introdotte conformemente all'articolo 8, paragrafo 3;

i)

ove applicabile, l'impatto e gli effetti negativi delle misure politiche attuate conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, sulle persone in condizioni di povertà energetica, sui clienti vulnerabili e, se del caso, sulle persone che vivono negli alloggi sociali;

j)

la durata del periodo d'obbligo per i regimi obbligatori di efficienza energetica;

k)

ove applicabile, il volume di risparmi energetici o degli obiettivi di riduzione dei costi dell'energia da conseguire presso persone in condizioni di povertà energetica, clienti vulnerabili e, se del caso, persone che vivono negli alloggi sociali;

l)

le azioni previste dalla misura politica;

m)

il metodo di calcolo con le modalità per determinare l'addizionalità e la rilevanza, nonché le metodologie e i parametri di riferimento utilizzati per i risparmi previsti e di scala e, se del caso, i poteri calorifici netti e i coefficienti di conversione usati;

n)

la durata delle misure e il metodo utilizzato per calcolarla o gli elementi da cui è stata ricavata;

o)

l'approccio adottato per tenere conto delle variazioni climatiche all'interno dello Stato membro;

p)

i sistemi di monitoraggio e di verifica per le misure di cui agli articoli 9 e 10 e il modo in cui ne è garantita l'indipendenza dalle parti obbligate, partecipanti o incaricate;

q)

nel caso delle imposte:

i)

i settori interessati e le fasce di contribuenti;

ii)

l'autorità pubblica responsabile dell'attuazione;

iii)

i risparmi che si prevede di conseguire;

iv)

la durata della misura fiscale;

v)

il metodo di calcolo, ivi compresa l'elasticità al prezzo utilizzata e le modalità per determinarla; e

vi)

in che modo sono state evitate sovrapposizioni con lo scambio di quote di emissioni conformemente alla direttiva EU ETS [COM(2021) 551 final, 2021/0211 (COD)] ed è stato scongiurato il rischio di doppio conteggio.

ALLEGATO VI

CRITERI MINIMI PER GLI AUDIT ENERGETICI, COMPRESI QUELLI REALIZZATI NEL QUADRO DEI SISTEMI DI GESTIONE DELL'ENERGIA

Gli audit energetici di cui all'articolo 11 si basano sui seguenti criteri:

a)

sono basati su dati operativi relativi al consumo di energia aggiornati, misurati e tracciabili e (per l'energia elettrica) sui profili di carico;

b)

comprendono un esame dettagliato del profilo di consumo energetico di edifici o di gruppi di edifici, di attività o impianti industriali, ivi compreso il trasporto;

c)

individuano misure di efficienza energetica per ridurre il consumo di energia;

d)

individuano le possibilità di usare o produrre energia rinnovabile con efficacia di costo;

e)

ove possibile, si basano sull'analisi del costo del ciclo di vita, invece che su semplici periodi di ammortamento, in modo da tener conto dei risparmi a lungo termine, dei valori residuali degli investimenti a lungo termine e dei tassi di sconto;

f)

sono proporzionati e sufficientemente rappresentativi per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale e di individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative.

Gli audit energetici consentono calcoli dettagliati e convalidati per le misure proposte in modo da fornire informazioni chiare sui potenziali risparmi.

I dati utilizzati per gli audit energetici possono essere conservati per le analisi storiche e per il monitoraggio della prestazione.

ALLEGATO VI BIS

REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI MONITORAGGIO E PUBBLICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEI CENTRI DI DATI

Con riferimento alla prestazione energetica dei centri di dati di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 1, sono monitorate e pubblicate le seguenti informazioni minime:

a)

denominazione del centro di dati, nome del titolare e dei gestori del centro di dati, comune in cui è ubicato il centro di dati, ad eccezione dei centri di dati correlati alla sicurezza e alla difesa nazionali;

b)

superficie coperta del centro di dati; potenza installata; valori di impostazione della temperatura; traffico dati annuale in entrata e in uscita, se a disposizione del gestore del centro di dati e tenendo conto del modello imprenditoriale e del tipo di cliente; quantità di dati conservati e trattati nel centro di dati laddove incida sul consumo di energia del centro di dati;

c)

prestazione del centro di dati nell'ultimo anno civile completo secondo i seguenti indicatori chiave di prestazione desunti dalla norma CEN/CENELECEN 50600-4 «Tecnologia dell'informazione — Servizi e infrastrutture dei centri di dati», tenendo in debito conto l'ubicazione geografica del centro di dati, la domanda di riutilizzo del calore e le infrastrutture di calore disponibili, sino all'entrata in vigore dell'atto delegato a norma dell'articolo 31 della presente direttiva:

i)

efficienza del consumo energetico (Power Usage Effectiveness, PUE), secondo la norma CEN/CENELEC EN 50600-4-2;

ii)

fattore di energia rinnovabile (Renewable Energy Factor, REF) secondo la norma CEN/CENELEC EN 50600-4-3;

iii)

fattore di riutilizzo dell'energia rinnovabile (Energy Re-use Factor, ERF) secondo la norma CEN/CENELEC EN 50600-4-6;

iv)

indice di efficienza di raffrescamento (Cooling Effectiveness Ratio, CER), secondo la norma CEN/CENELEC EN 50600-4-7;

v)

efficienza dell'uso di carbonio (Carbon Usage Effectiveness, CUE), secondo la norma CEN/CENELEC EN 50600-4-8;

vi)

efficienza del consumo idrico (Water Usage Effectiveness, WUE), secondo la norma CEN/CENELEC EN 50600-4-9.

ALLEGATO VII

REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI FATTURAZIONE E INFORMAZIONI DI FATTURAZIONE BASATA SUL CONSUMO EFFETTIVO DI GAS NATURALE

1.   Requisiti minimi in materia di fatturazione

1.1.   Fatturazione basata sul consumo effettivo

Per consentire al cliente finale di regolare il proprio consumo di energia, la fatturazione dovrebbe avvenire sulla base del consumo effettivo almeno una volta l'anno e le informazioni sulla fatturazione dovrebbero essere rese disponibili almeno ogni trimestre, su richiesta o quando i consumatori hanno optato per la fatturazione elettronica, altrimenti due volte l'anno. Può essere esentato da tale requisito il gas utilizzato solo a fini di cottura.

1.2.   Informazioni minime in fattura

Gli Stati membri provvedono affinché, se del caso, i clienti finali dispongano delle seguenti informazioni in modo chiaro e comprensibile nelle loro fatture, contratti, transazioni e ricevute emessi dalle stazioni di distribuzione, o unitamente ai medesimi:

a)

prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo;

b)

raffronto tra il consumo corrente di energia del cliente finale e il consumo nello stesso periodo dell'anno precedente, preferibilmente sotto forma di grafico;

c)

i recapiti (compresi i siti Internet) delle organizzazioni dei clienti finali, delle agenzie per l'energia o organismi analoghi, compresi i siti Internet da cui si possono ottenere informazioni sulle misure disponibili di miglioramento dell'efficienza energetica, profili comparativi di clienti finali e specifiche tecniche obiettive per le apparecchiature a energia.

Inoltre, ogniqualvolta ciò risulti utile e possibile, gli Stati membri provvedono affinché le fatture, i contratti, le transazioni e le ricevute emessi dalle stazioni di distribuzione contengano, siano accompagnati o rimandino a confronti con un cliente finale medio o di riferimento appartenente alla stessa categoria di utenza da fornire ai clienti finali in modo chiaro e comprensibile.

1.3.   Consigli sull'efficienza energetica allegati alle fatture e altre informazioni al cliente finale

Quando inviano contratti, modifiche contrattuali e fatture ai clienti finali o nei siti web destinati ai clienti individuali i distributori di energia, i gestori dei sistemi di distribuzione o le società di vendita di energia al dettaglio comunicano ai loro clienti in modo chiaro e comprensibile i recapiti dei centri indipendenti di assistenza ai consumatori, delle agenzie per l'energia o organismi analoghi, inclusi i relativi indirizzi Internet, dove i clienti possono ottenere informazioni e consigli sulle misure di efficienza energetica disponibili, profili comparativi sui loro consumi di energia, nonché le specifiche tecniche delle apparecchiature a energia al fine di ridurre il consumo delle stesse.

ALLEGATO VIII

REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI INFORMAZIONI DI FATTURAZIONE E CONSUMO PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA PER USO DOMESTICO

1.   Fatturazione basata sul consumo effettivo o sulle letture dei ripartitori dei costi di riscaldamento

Al fine di consentire agli utenti finali di regolare il proprio consumo di energia, la fatturazione avviene sulla base del consumo effettivo o delle letture dei ripartitori dei costi di riscaldamento almeno una volta all'anno.

2.   Frequenza minima delle informazioni di fatturazione o consumo

Fino al 31 dicembre 2021, se sono stati installati contatori o ripartitori dei costi di riscaldamento leggibili da remoto, le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei ripartitori dei costi di riscaldamento sono fornite agli utenti finali almeno ogni trimestre, su richiesta o quando i clienti finali hanno optato per la fatturazione elettronica, altrimenti due volte l'anno.

Dal 1o gennaio 2022, se sono stati installati contatori o ripartitori dei costi di riscaldamento leggibili da remoto, le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei ripartitori dei costi di riscaldamento sono fornite agli utenti finali almeno una volta al mese. Esse possono altresì essere rese disponibili via Internet e aggiornate con la massima frequenza consentita dai dispositivi e dai sistemi di misurazione utilizzati. Il riscaldamento e il raffrescamento possono essere esentati da questo requisito fuori dalle stagioni di riscaldamento/raffrescamento.

3.   Informazioni minime in fattura

Gli Stati membri provvedono affinché nelle fatture basate sul consumo effettivo o sulle letture dei ripartitori dei costi di riscaldamento o nella documentazione allegata gli utenti finali dispongano in modo chiaro e comprensibile delle seguenti informazioni:

a)

prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo o costo totale del calore e lettura dei ripartitori dei costi di riscaldamento;

b)

informazioni sul mix di combustibili utilizzato e sulle relative emissioni annuali di gas a effetto serra, anche per gli utenti finali del teleriscaldamento o teleraffrescamento, e una descrizione delle diverse tasse, imposte e tariffe applicate. Gli Stati membri possono limitare l'ambito di applicazione dell'obbligo di fornire informazioni in merito alle emissioni di gas a effetto serra per includere solo l'alimentazione da sistemi di teleriscaldamento con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW;

c)

raffronto tra il consumo corrente di energia dell'utente finale e il consumo nello stesso periodo dell'anno precedente, sotto forma di grafico, corretto per le variazioni climatiche nel caso del riscaldamento e del raffrescamento;

d)

i recapiti (compresi i siti Internet) delle organizzazioni dei clienti finali, delle agenzie per l'energia o organismi analoghi da cui si possono ottenere informazioni sulle misure disponibili di miglioramento dell'efficienza energetica, profili comparativi di clienti finali e specifiche tecniche obiettive per le apparecchiature a energia;

e)

informazioni sulle pertinenti procedure di reclamo, i servizi di mediazione o i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, a seconda di quanto previsto negli Stati membri;

f)

confronti con il consumo di un utente finale medio o di riferimento appartenente alla stessa categoria di utenza. In caso di fatture elettroniche, tali confronti possono invece essere messi a disposizione online, con un rimando all'interno delle fatture.

Le fatture non basate sul consumo effettivo o sulle letture dei ripartitori dei costi di riscaldamento contengono una spiegazione chiara e comprensibile del modo in cui è stato calcolato l'importo che figura in fattura e, quantomeno, le informazioni di cui alle lettere d) ed e).

ALLEGATO IX

POTENZIALE DELL'EFFICIENZA PER IL RISCALDAMENTO E IL RAFFRESCAMENTO

La valutazione globale dei potenziali nazionali di riscaldamento e raffrescamento di cui all'articolo 23, paragrafo 1, comprende e si basa su quanto illustrato di seguito.

Parte I

PANORAMICA DEL RISCALDAMENTO E DEL RAFFRESCAMENTO

1.

La domanda di riscaldamento e raffrescamento in termini di energia utile (77) valutata e consumo quantificato di energia finale in GWh/anno (78) per settore:

a)

residenziale;

b)

dei servizi;

c)

industriale;

d)

eventuali altri settori che individualmente consumano più del 5 % della domanda nazionale totale di raffrescamento e riscaldamento utile.

2.

L'individuazione, o nel caso del punto 2, lettera a), punto i), l'individuazione o la stima, della fornitura attuale di riscaldamento e raffrescamento:

a)

per tecnologia, in GWh/anno (79), per i settori di cui al punto 1 ove possibile, distinguendo tra energia da fonti fossili e da rinnovabili:

i)

fornita in loco in siti residenziali o di servizi attraverso:

caldaie per la sola produzione di energia termica;

cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia elettrica;

pompe di calore;

altre tecnologie e fonti in loco;

ii)

fornita in loco in siti non residenziali e non di servizi attraverso:

caldaie per la sola produzione di energia termica;

cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia elettrica;

pompe di calore;

altre tecnologie e fonti in loco;

iii)

fornita extra loco attraverso:

cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia elettrica;

calore di scarto;

altre tecnologie e fonti extra loco;

b)

identificazione degli impianti che producono calore o freddo di scarto e del loro potenziale di fornitura di riscaldamento o raffrescamento, in GWh/anno:

i)

impianti di generazione di energia termica che possono fornire o essere modificati a posteriori per fornire calore di scarto, con potenza termica totale superiore a 50 MW;

ii)

impianti di cogenerazione di calore ed energia elettrica che utilizzano tecnologie di cui all'allegato II, parte II, con potenza termica totale superiore a 20 MW;

iii)

impianti di incenerimento dei rifiuti;

iv)

impianti ad energia da fonti rinnovabili, con potenza termica totale superiore a 20 MW, diversi dagli impianti di cui al punto 2, lettera b), punti i) e ii), che generano riscaldamento o raffrescamento utilizzando energia da questo tipo di fonti;

v)

impianti industriali con potenza termica totale superiore a 20 MW che possono fornire calore di scarto;

c)

quota comunicata di energia da fonti rinnovabili e da calore o freddo di scarto nel consumo di energia finale del settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento (80) nel corso degli ultimi 5 anni, conformemente alla direttiva (UE) 2018/2001.

3.

Una mappa che copre l'intero territorio nazionale e che, pur proteggendo le informazioni sensibili sul piano commerciale, indica:

a)

la domanda di riscaldamento e raffrescamento per area a seguito dell'analisi di cui al punto 1, utilizzando criteri coerenti per evidenziare le aree ad alta densità energetica situate in comuni e agglomerati urbani;

b)

punti per la fornitura di riscaldamento e raffrescamento già esistenti, del tipo descritto al punto 2, lettera b), e impianti di trasmissione per teleriscaldamento già esistenti;

c)

punti per la fornitura di riscaldamento e raffrescamento pianificati, del tipo descritto al punto 2, lettera b), e impianti di trasmissione per teleriscaldamento pianificati.

4.

Una previsione dell'andamento della domanda di riscaldamento e raffrescamento al fine di ottenere una prospettiva in GWh per i prossimi 30 anni e tenendo conto, in particolare: delle proiezioni per i prossimi 10 anni; dell'evoluzione della domanda sia per gli edifici sia per i diversi settori dell'industria; dell'impatto delle politiche e delle strategie relative alla gestione della domanda, ad esempio delle strategie di ristrutturazione degli edifici a lungo termine ai sensi della direttiva (UE) 2018/844.

Parte II

OBIETTIVI, STRATEGIE E MISURE POLITICHE

5.

Il contributo pianificato dello Stato membro rispetto ai suoi obiettivi, traguardi e contributi nazionali per le cinque dimensioni dell'Unione dell'energia di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1999, fornito mediante l'efficienza del riscaldamento e raffrescamento in particolare con riferimento all'articolo 4, lettera b), punti da 1 a 4, e all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), evidenziando gli elementi aggiuntivi rispetto al piano nazionale integrato per l'energia e il clima.

6.

Una panoramica generale delle politiche e misure vigenti, come indicato nell'ultima relazione presentata a norma degli articoli 3, 20 e 21 e dell'articolo 27, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1999.

Parte III

ANALISI DEL POTENZIALE ECONOMICO DELL'EFFICIENZA PER IL RISCALDAMENTO E IL RAFFRESCAMENTO

7.

L'analisi del potenziale economico (81) delle diverse tecnologie per il riscaldamento e il raffrescamento è svolta per l'intero territorio nazionale ricorrendo all'analisi costi-benefici di cui all'articolo 23, paragrafo 3, e individua scenari alternativi per tecnologie di riscaldamento e raffrescamento più efficienti e rinnovabili, distinguendo tra energia da fonti fossili e da rinnovabili ove possibile.

Dovrebbero essere prese in considerazione le seguenti tecnologie:

a)

calore e freddo di scarto industriali;

b)

incenerimento dei rifiuti;

c)

cogenerazione ad alto rendimento;

d)

fonti di energia rinnovabili (ad esempio l'energia geotermica, solare termica e da biomassa) diverse da quelle utilizzate per la cogenerazione ad alto rendimento;

e)

pompe di calore;

f)

riduzione delle perdite di calore e di freddo da reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento esistenti.

8.

L'analisi del potenziale economico comprende le fasi e gli elementi elencati di seguito.

a)

Elementi

i)

L'analisi costi-benefici ai fini dell'articolo 23, paragrafo 3, comporta un'analisi economica che tenga conto di fattori socio-economici ed ambientali (82), e un'analisi finanziaria intesa a valutare i progetti dal punto di vista degli investitori. Entrambe le analisi, economica e finanziaria, utilizzano il valore netto attuale come criterio per la valutazione.

ii)

Lo scenario di riferimento dovrebbe fungere da punto di confronto e tenere conto delle politiche esistenti al momento della compilazione della valutazione globale (83), oltre ad essere collegato ai dati raccolti a norma della parte I e della parte II, punto 6, del presente allegato.

iii)

Gli scenari alternativi a quello di riferimento tengono conto degli obiettivi in materia di energie rinnovabili e di efficienza energetica di cui al regolamento (UE) 2018/1999. Ogni scenario presenta i seguenti elementi rispetto allo scenario di riferimento:

il potenziale economico delle tecnologie esaminate utilizzando come criterio il valore attuale netto;

le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra;

i risparmi di energia primaria in GWh/anno;

l'impatto sulla quota di energia da rinnovabili nel mix energetico nazionale.

Gli scenari non praticabili a causa di motivi tecnici o finanziari o di normative nazionali possono essere esclusi nella fase iniziale dell'analisi costi-benefici se ciò è giustificato in base a considerazioni accurate, esplicite e ben documentate.

Nel corso della valutazione e dei processi decisionali occorre tenere conto dei costi e dei risparmi energetici derivanti dalla maggiore flessibilità nella fornitura di energia e da un migliore funzionamento delle reti elettriche, compresi sia i costi evitati sia i risparmi derivati dalla riduzione degli investimenti nelle infrastrutture, negli scenari analizzati.

b)

Costi e benefici

I costi e i benefici di cui al punto 8, lettera a), comprendono almeno i seguenti:

i)

benefici:

il valore della produzione per il consumatore (riscaldamento, raffreddamento ed energia elettrica);

i benefici esterni quali benefici per l'ambiente, benefici in termini di emissioni di gas a effetto serra e benefici per la salute e la sicurezza, nella misura del possibile;

gli effetti sul mercato del lavoro, la sicurezza energetica e la competitività, nella misura del possibile.

ii)

costi:

i costi di capitale degli impianti e delle apparecchiature;

i costi di capitale delle reti di energia associate;

i costi variabili e fissi di funzionamento;

i costi energetici;

i costi ambientali, costi sanitari e costi per la sicurezza, nella misura del possibile;

i costi per il mercato del lavoro, la sicurezza energetica e la competitività, nella misura del possibile.

c)

Pertinenti scenari confrontati con quello di riferimento

Si prendono in considerazione tutti i pertinenti scenari, confrontandoli con quello di riferimento e considerando anche il ruolo del riscaldamento e del raffrescamento individuale efficiente.

i)

L'analisi costi-benefici può riguardare la valutazione di un progetto relativo a un singolo impianto o di un gruppo di progetti per una più ampia valutazione a livello locale, regionale o nazionale in modo da stabilire, ai fini della pianificazione, la soluzione di riscaldamento o raffrescamento più efficiente per una determinata zona geografica rispetto al suo scenario di riferimento.

d)

Limiti e approccio integrato

i)

Il limite geografico copre un'idonea zona geografica ben definita.

ii)

L'analisi costi-benefici tiene conto sia di tutte le pertinenti risorse centralizzate o decentralizzate disponibili entro il limite di sistema e il limite geografico — comprese le tecnologie di cui alla parte III, punto 7 — sia delle caratteristiche e delle tendenze della domanda di riscaldamento e raffrescamento.

e)

Ipotesi

i)

Ai fini delle analisi costi-benefici, gli Stati membri formulano ipotesi sui prezzi dei principali fattori di input/output e sul tasso di attualizzazione.

ii)

Il tasso di attualizzazione impiegato nell'analisi economica per il calcolo del valore attuale netto è scelto conformemente agli orientamenti europei o nazionali.

iii)

Gli Stati membri impiegano previsioni sull'evoluzione dei prezzi dell'energia nazionali, europee o internazionali, se del caso nel loro contesto nazionale e/o regionale/locale.

iv)

I prezzi usati nell'analisi economica rispecchiano i costi e benefici socio-economici. I costi esterni — quali gli effetti sull'ambiente e sulla salute — dovrebbero essere inclusi nella misura del possibile, vale a dire quando esiste un prezzo di mercato o quando quest'ultimo è già indicato nella normativa europea o nazionale.

f)

Analisi di sensibilità

i)

È effettuata anche un'analisi di sensibilità per valutare i costi e i benefici di un progetto o di un gruppo di progetti in base a diversi prezzi dell'energia, tassi di attualizzazione ed altri fattori variabili con un impatto significativo sul risultato dei calcoli.

Parte IV

NUOVE POTENZIALI STRATEGIE E MISURE POLITICHE

9.

Una panoramica delle nuove misure strategiche legislative e non legislative (84), allo scopo di realizzare il potenziale economico individuato in conformità con i punti 7 e 8; accompagnata da previsioni conseguenti circa:

a)

le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra;

b)

i risparmi di energia primaria in GWh/anno;

c)

l'impatto sulla quota della cogenerazione ad alto rendimento;

d)

l'impatto sulla quota di energia da rinnovabili nel mix energetico nazionale e nel settore del riscaldamento e raffrescamento;

e)

i legami con la programmazione finanziaria nazionale e i risparmi in termini di costi per il bilancio pubblico e i partecipanti al mercato;

f)

una stima delle eventuali misure di sostegno pubblico, con il relativo bilancio annuale e l'individuazione dei potenziali elementi di aiuto.

ALLEGATO X

ANALISI COSTI-BENEFICI

Principi ai fini dell'articolo 24, paragrafi 4 e 6

Le analisi costi-benefici forniscono informazioni ai fini delle misure dell'articolo 24, paragrafi 4 e 6.

Se si pianifica un impianto per la produzione di sola energia elettrica o un impianto senza recupero di calore, si effettua un confronto tra gli impianti pianificati o l'ammodernamento pianificato e un impianto equivalente che produca lo stesso quantitativo di energia elettrica o di calore di processo, ma che recuperi il calore di scarto e fornisca calore mediante cogenerazione ad alto rendimento e/o reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento.

Nell'ambito di un dato limite geografico la valutazione tiene conto dell'impianto pianificato e di ogni idoneo punto esistente o potenziale in cui si registra una domanda di riscaldamento o raffrescamento che potrebbe essere servito da tale impianto, tenendo conto delle possibilità razionali (ad esempio la fattibilità tecnica e la distanza).

Il limite di sistema è stabilito in modo da includere l'impianto pianificato e i carichi calorifici e di raffrescamento, quali edificio o edifici e processo industriale. Nell'ambito del limite di sistema il costo totale della fornitura di calore ed energia elettrica è determinato per entrambi i casi e confrontato.

I carichi calorifici o di raffrescamento comprendono i carichi calorifici o di raffrescamento esistenti, quali l'impianto industriale o un sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento esistente nonché, nelle zone urbane, il carico calorifico o di raffrescamento e i costi che emergerebbero se un gruppo di edifici o un settore di una città fossero forniti da una nuova rete di teleriscaldamento o teleraffrescamento e/o ad essa collegati.

L'analisi costi-benefici si basa su una descrizione dell'impianto pianificato e dell'impianto o degli impianti di confronto che contempli la capacità termica ed elettrica, secondo il caso, il tipo di combustibile, l'uso previsto e il numero previsto di ore di funzionamento annuale, l'ubicazione e la domanda di energia elettrica e di energia termica.

La valutazione dell'uso del calore di scarto prende in considerazione le tecnologie attuali. Prende inoltre in considerazione l'uso diretto del calore di scarto o l'innalzamento del suo livello di temperatura, o entrambe le cose. In caso di recupero del calore di scarto in loco si valuta almeno l'uso di scambiatori di calore, pompe di calore e tecnologie di conversione del calore in energia. In caso di recupero del calore di scarto extra loco si valutano almeno gli impianti industriali, i siti agricoli e le reti di teleriscaldamento come potenziali punti di domanda.

Ai fini del confronto, si tiene conto della domanda di energia termica e delle tipologie di riscaldamento e raffrescamento utilizzate dai punti in cui si registra una domanda di calore o raffrescamento situati in prossimità. Il confronto riguarda i costi relativi alle infrastrutture dell'impianto pianificato e di quello di confronto.

Le analisi costi-benefici ai fini dell'articolo 24, paragrafo 4, comportano un'analisi economica che contempla un'analisi finanziaria che rispecchia le effettive transazioni di flussi di cassa connesse con gli investimenti in singoli impianti e con il loro funzionamento.

I progetti con risultati positivi in termini di costi/benefici sono quelli in cui la somma dei benefici attualizzati nell'analisi economica e finanziaria supera la somma dei costi attualizzati (surplus costi-benefici).

Gli Stati membri stabiliscono principi guida per la metodologia, le ipotesi e l'orizzonte temporale dell'analisi economica.

Gli Stati membri possono richiedere che le società responsabili del funzionamento degli impianti di generazione di energia termica, le società industriali, le reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, o altre parti influenzate dal limite di sistema e dal limite geografico definiti, forniscano dati da usare nel valutare i costi e i benefici di un singolo impianto.

ALLEGATO XI

GARANZIA DI ORIGINE DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO

a)

Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che:

i)

la garanzia di origine dell'energia elettrica prodotta da cogenerazione ad alto rendimento:

consenta ai produttori di dimostrare che l'energia elettrica da essi venduta è prodotta mediante cogenerazione ad alto rendimento ed è rilasciata a tal fine su richiesta del produttore;

sia precisa, affidabile e a prova di frode;

sia rilasciata, trasferita e annullata elettronicamente;

ii)

la stessa unità di energia da cogenerazione ad alto rendimento sia presa in considerazione solo una volta.

b)

La garanzia di origine di cui all'articolo 24, paragrafo 10, comprende quantomeno le seguenti informazioni:

i)

la denominazione, l'ubicazione, il tipo e la capacità (termica ed elettrica) dell'impianto nel quale l'energia è stata prodotta;

ii)

le date e i luoghi di produzione;

iii)

il potere calorifico inferiore della fonte di combustibile da cui è stata prodotta l'energia elettrica;

iv)

la quantità e l'uso del calore generato insieme all'energia elettrica;

v)

la quantità di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento, conformemente all'allegato III, che la garanzia rappresenta;

vi)

il risparmio di energia primaria, calcolato secondo l'allegato III, basato sui valori di rendimento di riferimento armonizzati indicati nell'allegato III, lettera f);

vii)

l'efficienza nominale elettrica e termica dell'impianto;

viii)

se e in che misura l'impianto abbia beneficiato di un sostegno agli investimenti;

ix)

se e in che misura l'unità di energia abbia beneficiato in qualsiasi altro modo di un regime nazionale di sostegno e la natura di tale regime;

x)

la data di messa in servizio dell'impianto; e

xi)

la data e il paese di rilascio e il numero identificativo unico.

La garanzia di origine corrisponde ad una quantità standard di 1 MWh ed è relativa alla produzione netta di energia misurata alle estremità dell'impianto e trasferita alla rete.

ALLEGATO XII

CRITERI DI EFFICIENZA ENERGETICA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE RETI DELL'ENERGIA E PER LE TARIFFE DELLA RETE ELETTRICA

1.

Le tariffe di rete rispecchiano i risparmi di costi nelle reti imputabili alla domanda e a misure di gestione della domanda e di produzione distribuita, compresi i risparmi ottenuti grazie alla riduzione dei costi di consegna o degli investimenti nelle reti e a un funzionamento migliore di queste ultime.

2.

La regolamentazione e le tariffe di rete non impediscono agli operatori di rete o ai rivenditori al dettaglio di rendere disponibili servizi di sistema nell'ambito di misure di risposta e gestione della domanda e di generazione distribuita sui mercati organizzati dell'energia elettrica, in particolare:

a)

lo spostamento del carico da parte dei clienti finali dalle ore di punta alle ore non di punta, tenendo conto della disponibilità di energia rinnovabile, di energia da cogenerazione e di generazione distribuita;

b)

i risparmi di energia ottenuti grazie alla gestione della domanda di clienti decentralizzati da parte degli aggregatori di energia;

c)

la riduzione della domanda grazie a misure di efficienza energetica adottate dai fornitori di servizi energetici, comprese le società di servizi energetici;

d)

la connessione e il dispacciamento di fonti di generazione a livelli di tensione più ridotti;

e)

la connessione di fonti di generazione da siti più vicini ai luoghi di consumo; e

f)

lo stoccaggio dell'energia.

Ai fini della presente disposizione la definizione «mercati organizzati dell'energia elettrica» include i mercati non regolamentati («over-the-counter») e le borse dell'energia elettrica per lo scambio di energia, capacità, volumi di bilanciamento e servizi ausiliari in tutte le fasce orarie, compresi i mercati a termine, giornalieri o infragiornalieri.

3.

Le tariffe di rete o di vendita al dettaglio possono sostenere una tariffazione dinamica per misure di gestione della domanda dei clienti finali, quali:

a)

tariffe differenziate a seconda dei periodi di consumo;

b)

tariffe di picco critico;

c)

tariffazione in tempo reale; e

d)

tariffazione ridotta in ora di punta.

ALLEGATO XIII

REQUISITI DI EFFICIENZA ENERGETICA PER I GESTORI DEI SISTEMI DI TRASMISSIONE E I GESTORI DEI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE

I gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione:

a)

elaborano e rendono pubbliche norme standard in materia di assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici, quali le connessioni alla rete, il potenziamento della rete esistente e l'attivazione di nuove reti, una migliore gestione della rete e norme in materia di applicazione non discriminatoria dei codici di rete necessari per integrare i nuovi produttori che immettono nella rete interconnessa l'energia elettrica prodotta dalla cogenerazione ad alto rendimento;

b)

forniscono a tutti i nuovi produttori di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento che desiderano connettersi al sistema tutte le informazioni a tal fine necessarie, tra cui:

i)

una stima esauriente e dettagliata dei costi di connessione;

ii)

un calendario preciso e ragionevole per la ricezione e il trattamento della domanda di connessione alla rete;

iii)

un calendario indicativo ragionevole per ogni connessione alla rete proposta. La procedura per la connessione alla rete non dovrebbe durare complessivamente più di 24 mesi, tenuto conto di ciò che è ragionevolmente praticabile e non discriminatorio;

c)

definire procedure standardizzate e semplificate per facilitare la connessione alla rete dei produttori decentralizzati di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento.

Le norme standard di cui alla lettera a) si basano su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori che tengono conto in particolare di tutti i costi e i benefici della connessione di tali produttori alla rete. Esse possono prevedere diversi tipi di connessione.

ALLEGATO XIV

ELEMENTI MINIMI CHE DEVONO FIGURARE NEI CONTRATTI DI RENDIMENTO ENERGETICO O NEL RELATIVO CAPITOLATO D'APPALTO

Risultati/raccomandazioni derivanti dall'analisi/audit effettuata/o prima della conclusione del contratto con riferimento all'uso di energia dell'edificio al fine di attuare misure di miglioramento dell'efficienza energetica;

un elenco chiaro e trasparente delle misure di efficienza da applicare o dei risultati da ottenere in termini di efficienza;

i risparmi garantiti da conseguire applicando le misure previste dal contratto;

la durata e gli aspetti fondamentali del contratto, le modalità e i termini previsti;

un elenco chiaro e trasparente degli obblighi che incombono a ciascuna parte contrattuale;

data o date di riferimento per la determinazione dei risparmi realizzati;

un elenco chiaro e trasparente delle fasi di attuazione di una misura o di un pacchetto di misure e, ove pertinente, dei relativi costi;

l'obbligo di dare piena attuazione alle misure previste dal contratto e la documentazione di tutti i cambiamenti effettuati nel corso del progetto;

disposizioni che disciplinino l'inclusione di requisiti equivalenti in eventuali concessioni in appalto a terze parti;

un'indicazione chiara e trasparente delle implicazioni finanziarie del progetto e la quota di partecipazione delle due parti ai risparmi pecuniari realizzati (ad esempio, remunerazione dei prestatori di servizi);

disposizioni chiare e trasparenti per la quantificazione e la verifica dei risparmi garantiti conseguiti, controlli della qualità e garanzie;

disposizioni che chiariscano la procedura per gestire modifiche delle condizioni quadro che incidono sul contenuto e i risultati del contratto (ad esempio, modifica dei prezzi dell'energia, intensità d'uso di un impianto);

informazioni dettagliate sugli obblighi di ciascuna delle parti contraenti e sulle sanzioni in caso di inadempienza.

ALLEGATO XV

Parte A

Direttiva abrogata ed elenco delle modifiche successive

(di cui all'articolo 36)

Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1)

 

Direttiva 2013/12/UE del Consiglio

(GU L 141 del 28.5.2013, pag. 28)

 

Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 156 del 19.6.2018, pag. 75)

limitatamente all'articolo 2

Direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 328 del 21.12.2018, pag. 210)

 

Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1)

limitatamente all'articolo 54

Decisione (UE) 2019/504 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 85 I del 27.3.2019, pag. 66)

limitatamente all'articolo 1

Regolamento delegato (UE) 2019/826 della Commissione

(GU L 137 del 23.5.2019, pag. 3)

 

Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125)

limitatamente all'articolo 70

Parte B

Termini di recepimento nel diritto interno

(di cui all'articolo 36)

Direttiva

Termine di recepimento

2012/27/UE

5 giugno 2014

(UE) 2018/844

10 marzo 2020

(UE) 2018/2002

25 giugno 2020, a eccezione dell'articolo 1, punti da 5 a 10, e dell'allegato, punti 3 e 4

25 ottobre 2020 per l'articolo 1, punti da 5 a 10, e l'allegato, punti 3 e 4

(UE) 2019/944

31 dicembre 2019 per l'articolo 70, punto 5, lettera a)

25 ottobre 2020 per l'articolo 70, punto 4

31 dicembre 2020 per l'articolo 70, punti da 1 a 3, punto 5, lettera b), e punto 6

ALLEGATO XVI

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 2012/27/UE

Presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 2, punto 1

Articolo 2, punto 1

Articolo 2, punti 2 e 3

Articolo 2, punto 2

Articolo 2, punto 4

Articolo 2, punto 3

Articolo 2, punto 5

Articolo 2, punto 4

Articolo 2, punto 6

Articolo 2, punto 5

Articolo 2, punto 7

Articolo 2, punto 6

Articolo 2, punto 8

Articolo 2, punto 7

Articolo 2, punto 9

Articolo 2, punto 8

Articolo 2, punto 10

Articolo 2, punto 9

Articolo 2, punto 10

Articolo 2, punto 11

Articolo 2, punti 12 e 13

Articolo 2, punto 11

Articolo 2, punto 14

Articolo 2, punto 12

Articolo 2, punto 15

Articolo 2, punto 13

Articolo 2, punto 16

Articolo 2, punto 14

Articolo 2, punto 17

Articolo 2, punto 15

Articolo 2, punto 18

Articolo 2, punto 16

Articolo 2, punto 19

Articolo 2, punto 17

Articolo 2, punto 20

Articolo 2, punto 18

Articolo 2, punto 21

Articolo 2, punto 19

Articolo 2, punto 22

Articolo 2, punto 20

Articolo 2, punto 23

Articolo 2, punto 21

Articolo 2, punto 24

Articolo 2, punto 22

Articolo 2, punto 25

Articolo 2, punto 23

Articolo 2, punto 26

Articolo 2, punto 24

Articolo 2, punto 27

Articolo 2, punto 25

Articolo 2, punto 28

Articolo 2, punto 26

Articolo 2, punto 27

Articolo 2, punto 29

Articolo 2, punto 28

Articolo 2, punto 30

Articolo 2, punto 29

Articolo 2, punto 31

Articolo 2, punto 30

Articolo 2, punto 32

Articolo 2, punto 31

Articolo 2, punto 33

Articolo 2, punto 32

Articolo 2, punto 34

Articolo 2, punto 33

Articolo 2, punto 35

Articolo 2, punto 34

Articolo 2, punto 36

Articolo 2, punto 35

Articolo 2, punto 37

Articolo 2, punto 36

Articolo 2, punto 38

Articolo 2, punto 37

Articolo 2, punto 39

Articolo 2, punto 38

Articolo 2, punto 40

Articolo 2, punto 39

Articolo 2, punto 41

Articolo 2, punto 40

Articolo 2, punto 41

Articolo 2, punto 42

Articolo 2, punto 42

Articolo 2, punto 43

Articolo 2, punto 43

Articolo 2, punto 44

Articolo 2, punto 45

Articolo 2, punti 44 e 45

Articolo 2, punti 46 e 47

Articolo 2, punti 48, 49 e 50

Articolo 3

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma

Articolo 4, paragrafo 2, primo comma

Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, frase introduttiva

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, frase introduttiva

Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b)

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, lettere a) e b)

Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, lettera c)

Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, lettera d)

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, lettera c)

Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, frase introduttiva

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, lettera d), frase introduttiva

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, lettera d), punti i), ii) e iii)

Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, lettera d), punto iv)

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, lettera e), frase introduttiva

Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, lettera e), punto i)

Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, lettera c)

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, lettera e), punto ii)

Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, lettera d)

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, lettera e), punto iii)

Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, lettera e)

Articolo 3, paragrafi 2 e 3

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 33, paragrafo 6

Articolo 3, paragrafi 5 e 6

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 5

Articolo 5, paragrafo 1, primo comma

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma

Articolo 5, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 5, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 5, paragrafo 1, quarto e quinto comma

Articolo 5, paragrafi 2 e 3

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafi 6 e 7

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma

Articolo 7, paragrafo 1, primo comma

Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 7, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 7, paragrafi 5 e 6

Articolo 7, paragrafo 7, secondo comma

Articolo 7, paragrafo 1, frase introduttiva, lettere a) e b)

Articolo 8, paragrafo 1, frase introduttiva, lettere a) e b)

Articolo 8, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 8, paragrafo 5

Articolo 7, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 7, paragrafo 1, quarto comma

Articolo 8, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 8, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 6

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 7

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 8

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 8, paragrafo 9

Articolo 7, paragrafo 6

Articolo 8, paragrafo 10

Articolo 7, paragrafo 7

Articolo 7, paragrafo 8

Articolo 7, paragrafo 9

Articolo 7, paragrafo 10

Articolo 7, paragrafo 11

 

Articolo 8, paragrafi 11, 12 e 13

Articolo 7, paragrafo 12

Articolo 8, paragrafo 14

Articolo 7 bis, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 9, paragrafi 4, 5 e 6

Articolo 7 bis, paragrafi 4 e 5

Articolo 9, paragrafi 7 e 8

Articolo 9, paragrafo 9

Articolo 7 bis, paragrafi 6 e 7

Articolo 9, paragrafi 10 e 11

Articolo 7 ter, paragrafi 1 e 2

Articolo 10, paragrafi 1 e 2

Articolo 10, paragrafi 3 e 4

Articolo 11, paragrafi 1 e 2

Articolo 8, paragrafi 1 e 2

Articolo 11, paragrafi 3 e 4

Articolo 8, paragrafi 3 e 4

Articolo 11, paragrafo 5

Articolo 8, paragrafo 5

Articolo 11, paragrafo 6

Articolo 11, paragrafo 7

Articolo 8, paragrafo 6

Articolo 11, paragrafo 8

Articolo 8, paragrafo 7

Articolo 11, paragrafo 9

Articolo 11, paragrafo 10

Articolo 9

Articolo 12

Articolo 9 bis

Articolo 13

Articolo 9 ter

Articolo 14

Articolo 9 quater

Articolo 15

Articolo 10

Articolo 16

Articolo 10 bis

Articolo 17

Articolo 11

Articolo 18

Articolo 11 bis

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 21, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 2, frase introduttiva e lettera a), punti da i) a v)

Articolo 21, paragrafo 2, secondo comma, punti da i) a v)

Articolo 21, paragrafo 2, secondo comma, punto vi)

Articolo 12, paragrafo 2), lettera b)

Articolo 21, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 21, paragrafo 2, terzo comma, punto i)

Articolo 12, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii)

Articolo 21, paragrafo 2, terzo comma, punti ii) e iii)

Articolo 21, paragrafo 2, terzo comma, punto iv)

Articolo 21, paragrafo 4

Articolo 21, paragrafo 5, terzo e quarto comma

Articolo 22

Articolo 13

Articolo 30

Articolo 14, paragrafi 1 e 2

Articolo 23, paragrafi 1 e 2

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 23, paragrafo 3, primo comma

Articolo 23, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 14, paragrafo 4

Articolo 23, paragrafo 4

Articolo 23, paragrafi 5 e 6

Articolo 24, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 14, paragrafo 5, frase introduttiva e lettera a)

Articolo 24, paragrafo 4, frase introduttiva e lettera a)

Articolo 14, paragrafo 5, lettere b), c) e d)

Articolo 24, paragrafo 4, lettere b), c) e d) e secondo comma

Articolo 14, paragrafo 5, secondo e terzo comma

Articolo 24, paragrafo 4, terzo e quarto comma

Articolo 14, paragrafo 6, lettera a)

Articolo 24, paragrafo 5, lettera a)

Articolo 14, paragrafo 6), lettera b)

Articolo 14, paragrafo 6, lettera c)

Articolo 24, paragrafo 5), lettera b)

Articolo 24, paragrafo 5, lettera c)

Articolo 14, paragrafo 6, secondo e terzo comma

Articolo 24, paragrafo 5, secondo e terzo comma

Articolo 14, paragrafi 7, 8 e 9

Articolo 24, paragrafi 6, 7 e 8

Articolo 24, paragrafo 9

Articolo 14, paragrafi 10 e 11

Articolo 24, paragrafi 10 e 11

Articolo 15, paragrafo 1, primo comma

Articolo 25, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 1, secondo e terzo comma

Articolo 25, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 15, paragrafo 1, quarto comma

Articolo 25, paragrafo 5

Articolo 15, paragrafi 2 e 2 bis

Articolo 15, paragrafi 3, 4 e 5, primo comma

Articolo 25, paragrafi 6, 7 e 8

Articolo 15, paragrafo 5, secondo comma

Articolo 15, paragrafo 6, primo comma

Articolo 15, paragrafo 6, secondo comma

Articolo 25, paragrafo 9

Articolo 15, paragrafo 7

Articolo 25, paragrafo 10

Articolo 15, paragrafo 9, primo comma

Articolo 25, paragrafo 11

Articolo 15, paragrafo 9, secondo comma

Articolo 16, paragrafi 1 e 2

Articolo 26, paragrafi 1 e 2

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 26, paragrafo 3

Articolo 26, paragrafo 4

Articolo 17, paragrafo 1, primo comma

Articolo 17, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 28, paragrafo 3

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 21, paragrafo 3

Articolo 17, paragrafo 3

Articolo 17, paragrafo 4

Articolo 17, paragrafo 5

Articolo 21, paragrafo 6

Articolo 18, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 27, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 18, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii)

Articolo 27, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articolo 27, paragrafo 1, lettere c) e d)

Articolo 18, paragrafo 1), lettera b)

Articolo 27, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 27, paragrafo 3

Articolo 27, paragrafo 4

Articolo 18, paragrafo 1, lettera d), punti i) e ii)

Articolo 27, paragrafo 5, lettere a) e b)

Articolo 27, paragrafo 5, lettera c)

Articolo 18, paragrafo 2, lettere a) e b)

Articolo 27, paragrafo 6, lettere a) e b)

Articolo 18, paragrafo 2, lettere c) e d)

Articolo 27, paragrafo 6, lettera c)

Articolo 27, paragrafo 7

Articolo 18, paragrafo 3

Articolo 27, paragrafo 8

Articolo 19, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 21, paragrafo 5, primo comma

Articolo 19, paragrafo 1), lettera b)

Articolo 7, paragrafo 7, primo comma

Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 21, paragrafo 5, secondo comma

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 20, paragrafi 1 e 2

Articolo 28, paragrafi 1 e 2

Articolo 28, paragrafo 3

Articolo 20, paragrafi 3, 3 bis, 3 ter e 3 quater

Articolo 28, paragrafi 4, 5, 6 e 7

Articolo 20, paragrafo 3 quinquies

Articolo 28, paragrafo 8, primo comma

Articolo 28, paragrafo 8, secondo comma

Articolo 20, paragrafi 4, 5, 6 e 7

Articolo 28, paragrafi 9, 10, 11 e 12

Articolo 21

Articolo 29, paragrafo 1

Articolo 29, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6 e 7

Articolo 22, paragrafi 1 e 2

Articolo 31, paragrafi 1 e 2

Articolo 31, paragrafo 3

Articolo 23

Articolo 32

Articolo 24, paragrafi 4 bis, 5 e 6

Articolo 33, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 24, paragrafi 7, 8, 9, 10 e 12

Articolo 24, paragrafi 13 e 14

Articolo 33, paragrafi 4 e 5

Articolo 24, paragrafo 15, frase introduttiva

Articolo 33, paragrafo 7, frase introduttiva

Articolo 24, paragrafo 15, lettera a)

Articolo 24, paragrafo 15), lettera b)

Articolo 33, paragrafo 7, lettera a)

 

Articolo 33, paragrafo 7), lettere b), c), d), e) e f)

Articolo 24, paragrafo 15, secondo comma

Articolo 33, paragrafo 7, secondo comma

Articolo 25

Articolo 26

Articolo 34

Articolo 27, primo comma

Articolo 36, primo comma

Articolo 27, secondo comma

Articolo 27, terzo comma

Articolo 36, secondo comma

Articolo 27, paragrafi 2 e 3

Articolo 28, paragrafo 1, primo comma

Articolo 35, paragrafo 1, primo comma

Articolo 28, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 28, paragrafo 1, terzo e quarto comma

Articolo 35, paragrafo 1, secondo e terzo comma

Articolo 28, paragrafo 2

Articolo 35, paragrafo 2

Articolo 29

Articolo 37

Articolo 30

Articolo 38

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato III

Allegato IV

Allegato IV

Allegato V

Allegato V

Allegato VI

Allegato VI

Allegato VII

Allegato VII

Allegato VII bis

Allegato VIII

Allegato VIII

Allegato IX

Allegato IX

Allegato X

Allegato X

Allegato XI

Allegato XI

Allegato XII

Allegato XII

Allegato XIII

Allegato XIII

Allegato XIV

Allegato XV

Allegato XV

Allegato XVI


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0221/2022).

(*1)  Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.

(2)  GU C 152 del 6.4.2022, pag. 134.

(3)  GU C […] del […], pag. […].

(4)  Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

(5)  Cfr. allegato XV, parte A.

(6)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa Investire in un futuro a impatto climatico zero nell'interesse dei cittadini (COM(2020)0562 final).

(7)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo (COM(2019)0640 final).

(8)  https://www.consilium.europa.eu/media/47296/1011-12-20-euco-conclusions-en.pdf.

(9)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, «Programma di lavoro della Commissione per il 2021 — Un'Unione vitale in un mondo fragile» (COM(2020)0690 final).

(10)  Comunicazione della Commissione, «Un pianeta pulito per tutti. Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra» (COM(2018)0773 final), nella quale si valuta il ruolo dell'efficienza energetica come condizione sine qua non per tutti gli scenari di decarbonizzazione.

(11)  Cfr. anche Commissione europea, Energy-efficient Cloud Computing Technologies and Policies for an Eco-friendly Cloud Market, relazione finale di studio (https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/energy-efficient-cloud-computing-technologies-and-policies-eco-friendly-cloud-market).

(12)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Plasmare il futuro digitale dell'Europa (COM(2020)0067 final).

(13)  GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13.

(14)  Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (PE/55/2018/REV/1) (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

(15)  Strategia dell'UE per l'integrazione del sistema energetico (COM(2020) 299 final).

(16)   Regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2009, (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 e le direttive 2009/73/CE e (UE) 2019/944, e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 45).

(17)  Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

(18)  Raccomandazione della Commissione sulla povertà energetica (C(2020) 9600 final).

(19)  Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

(20)  Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

(21)  Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia; regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri, rispettivamente.

(22)  Inoltre l'attuazione delle revisioni dei prodotti nel contesto del piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile per il periodo 2020-2024 e del piano d'azione «Ondata di ristrutturazioni», unitamente al riesame della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, contribuirà in maniera importante al conseguimento dell'obiettivo di risparmio energetico per il 2030.

(23)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti, Un pianeta pulito per tutti — Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra (COM(2018) 773 final).

(24)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

(25)  COM(2020) 562 final.

(26)  Si veda IRP, «Resource Efficiency and Climate Change», 2020, e UNEP, «Emissions Gap Report», 2019. Queste cifre si riferiscono all'uso e funzionamento degli edifici, includono le emissioni indirette nel settore dell'energia elettrica e termica ma non danno conto del loro intero ciclo di vita. Si stima che il carbonio incorporato nelle costruzioni sia responsabile di circa il 10 % delle emissioni annue totali di gas a effetto serra nel mondo.

(27)  COM(2020) 662 final.

(28)  Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

(29)  https://www.unfpa.org/world-population-trends

(30)  https://www.un.org/en/ecosoc/integration/pdf/fact_sheet.pdf

(31)  Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

(32)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

(33)  Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

(34)  Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).

(35)  Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

(36)  Agenzia internazionale per l'energia (2021), «Net Zero by 2050 — A Roadmap for the Global Energy Sector», https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050.

(37)  Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

(38)  Raccomandazione della Commissione, del 14 ottobre 2020, sulla povertà energetica (C(2020) 9600 final).

(39)  https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/energy-efficient-cloud-computing-technologies-and-policies-eco-friendly-cloud-market

(40)   Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

(41)  Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

(42)  Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).

(43)   Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

(44)  Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54).

(45)  Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36).

(46)  Pilastro europeo dei diritti sociali, principio 20, «Accesso ai servizi essenziali»: https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_it

(47)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo sociale per il clima (COM(2021) 568 final).

(48)  https://ec.europa.eu/eurostat/documents/1015035/8885635/guide_to_statistical_treatment_of_epcs_en.pdf/f74b474b-8778-41a9-9978-8f4fe8548ab1

(49)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(50)  Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).

(51)  Decisione 2014/746/UE della Commissione, del 27 ottobre 2014, che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per il periodo dal 2015 al 2019 (GU L 308 del 29.10.2014, pag. 114).

(52)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(53)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(54)  Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1).

(55)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

(56)   Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(57)   Regolamento (UE) 2022/132 della Commissione, del 28 gennaio 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell'energia per quanto riguarda l'introduzione di aggiornamenti per le statistiche dell'energia annuali, mensili e mensili a breve termine (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 208).

(58)   Raccomandazione (UE) 2021/1749 della Commissione del 28 settembre 2021 sull'efficienza energetica al primo posto: dai principi alla pratica — Orientamenti ed esempi per l'attuazione nel processo decisionale del settore energetico e oltre.

(59)  L'obiettivo di efficienza energetica dell'Unione era stato inizialmente fissato e calcolato prendendo come base le proiezioni per il 2030 dello scenario di riferimento 2007. La modifica della metodologia di calcolo dei bilanci energetici di Eurostat e i miglioramenti delle successive proiezioni di modellizzazione rendono necessario cambiare l'assunto di base. Pertanto, attenendosi sempre allo stesso approccio per definire l'obiettivo, vale a dire paragonandolo alle proiezioni di riferimento per il futuro, il livello di ambizione dell'obiettivo di efficienza energetica dell'Unione per il 2030 è fissato rispetto alle proiezioni per il 2030 dello scenario di riferimento 2020, che tengono conto dei contributi nazionali tratti dai piani nazionali per l'energia e il clima. Con l'aggiornamento dell'assunto di base, l'Unione dovrà incrementare ulteriormente la propria ambizione in materia di efficienza energetica almeno del 9 % nel 2030 rispetto al livello degli sforzi previsti nello scenario di riferimento 2020. Il nuovo modo di esprimere il livello di ambizione degli obiettivi dell'Unione non incide sul livello effettivo degli sforzi necessari.

(60)  Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).

(61)  Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).

(62)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1).

(63)  Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, della decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra e del regolamento (UE) 2015/757, (Testo rilevante ai fini del SEE)SEC(2021) 551 final — SWD(2021) 557 final — SWD(2021) 601 final -SWD(2021) 602 final.

(64)  Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

(65)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).

(66)  Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

(67)  Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).

(68)  Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

(69)  Regolamento delegato (UE) 2015/2402 della Commissione, del 12 ottobre 2015, che rivede i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica e di calore in applicazione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione 2011/877/UE della Commissione (GU L 333 del 19.12.2015, pag. 54).

(70)  Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

(71)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1).

(72)  Decisione 2008/952/CE della Commissione, del 19 novembre 2008, che stabilisce linee guida dettagliate per l'applicazione e l'utilizzo dell'allegato II della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 338 del 17.12.2008, pag. 55).

(73)  Regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri, che modifica il regolamento (UE) 2017/1369 e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009 (GU L 177 del 5.6.2020, pag. 1).

(74)  Regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13).

(75)  Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).

(76)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(77)  Quantità di energia termica necessaria per soddisfare la domanda di riscaldamento e raffrescamento degli utenti finali.

(78)  Utilizzare i dati più recenti disponibili.

(79)  Utilizzare i dati più recenti disponibili.

(80)  L'individuazione del «raffrescamento rinnovabile» deve essere effettuata conformemente alla direttiva (UE) 2018/2001, dopo che sarà stata stabilita ai sensi dell'articolo 35 della medesima direttiva la metodologia di calcolo della quantità di energia da fonti rinnovabili usata per il raffrescamento e il teleraffrescamento; fino ad allora sarà effettuata secondo una metodologia nazionale idonea.

(81)  L'analisi del potenziale economico dovrebbe evidenziare il volume di energia (in GWh) che può essere generato annualmente da ciascuna delle tecnologie analizzate. Occorre inoltre tenere conto delle limitazioni e delle interrelazioni all'interno del sistema energetico. L'analisi può far ricorso a modelli basati su ipotesi rappresentative dell'operatività di tecnologie o sistemi di tipo comune.

(82)  Inclusa la valutazione di cui all'articolo 15, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2018/2001.

(83)  La data limite per tenere conto delle politiche per lo scenario di riferimento è la fine dell'anno che precede l'anno entro la fine del quale occorre notificare la valutazione globale. Non è quindi necessario tenere conto delle politiche che entrano in azione nell'anno che precede il termine per la notifica della valutazione globale.

(84)  La panoramica comprende programmi e misure di finanziamento che potrebbero essere adottate nel periodo della valutazione globale, senza che ciò pregiudichi la notifica distinta dei regimi di sostegno pubblico ai fini della valutazione degli aiuti di Stato.


5.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 125/397


P9_TA(2022)0316

Salari minimi adeguati nell'Unione europea ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 settembre 2022 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea (COM(2020)0682 — C9-0337/2020 — 2020/0310(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2023/C 125/25)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0682),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 153, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 1, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0337/2020),

visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti i pareri motivati inviati dal Parlamento danese, dal Parlamento maltese e dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 marzo 2021 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 19 marzo 2021 (2),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 15 giugno 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 59 e 40 del suo regolamento,

visto il parere della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,

vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A9-0325/2021),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 220 del 9.6.2021, pag. 106.

(2)  GU C 175 del 7.5.2021, pag. 89.


P9_TC1-COD(2020)0310

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 settembre 2022 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2022/2041.)


5.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 125/398


P9_TA(2022)0317

Direttiva sulle energie rinnovabili ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 14 settembre 2022, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva n. 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (COM(2021)0557 — C9-0329/2021 — 2021/0218(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

[Emendamento 1, salvo diversa indicazione]

(2023/C 125/26)

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO (*1)

alla proposta della Commissione

2021/0218 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva n. 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114 e l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)

Il Green Deal europeo (4) fissa per l'Unione l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica nel 2050 contribuendo nel contempo all'economia, alla crescita e alla creazione di posti di lavoro in Europa. Tale obiettivo, così come quello di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030 stabilito nel regolamento (UE) 2021/1119 (normativa europea sul clima) , impone una transizione energetica e quote significativamente più elevate di energia da fonti rinnovabili in un sistema energetico integrato.

(1 bis)

La transizione energetica incide sugli Stati membri, sulle regioni, sui settori economici e sui cittadini in modo diverso e dipende dalla loro situazione specifica. È essenziale pertanto assicurare che il Green Deal sia attuato in modo da promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione e che la transizione energetica sia giusta e inclusiva. In particolare, occorre garantire l'assenza di perturbazioni nei settori critici che soddisfano i bisogni fondamentali dell'economia e della società, come la mobilità.

(1 ter)

L'energia è un fattore di produzione fondamentale richiesto costantemente e di importanza vitale in termini economici, sociali e ambientali. Tutte le attività umane, inclusi i trasporti, dipendono dalla disponibilità di una quantità di energia sufficiente e a prezzi accessibili quando richiesta.

(1 quater)

Il programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2030 (8o PAA) stabilisce gli obiettivi tematici prioritari per il 2030 negli ambiti della mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici, tutela e ripristino della biodiversità, un'economica circolare non tossica, un ambiente con inquinamento zero e la riduzione al minimo delle pressioni ambientali dovute alla produzione e al consumo in tutti i settori dell'economia, e riconosce che tali obiettivi, che affrontano sia le cause sia gli effetti dei danni ambientali, sono intrinsecamente interconnessi. L'8o PAA ha anche l'obiettivo prioritario a lungo termine, da conseguire al più tardi entro il 2050, che le persone vivano bene nel rispetto dei limiti del pianeta, in un'economia del benessere senza sprechi, in cui la crescita è rigenerativa, la neutralità climatica all'interno dell'Unione è stata raggiunta e le diseguaglianze sono state ridotte in misura significativa. In un ambiente sano, che è alla base del benessere di tutte le persone e dove la biodiversità è conservata, gli ecosistemi prosperano e la natura è protetta e ripristinata, con conseguente maggiore resilienza ai cambiamenti climatici, alle catastrofi meteorologiche e legate al clima e ad altri rischi ambientali.

(1 quinquies)

Il programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2030 («8o PAA»), che costituisce il quadro d'azione per l'Unione nell'ambito dell'ambiente e del clima, intende accelerare la transizione verde verso un'economia circolare climaticamente neutra, sostenibile, non tossica, efficiente sotto il profilo delle risorse, basata sull'energia rinnovabile, resiliente e competitiva, in modo giusto, equo e inclusivo, nonché proteggere, ripristinare e migliorare lo stato dell'ambiente, anche attraverso il blocco e l'inversione della perdita di biodiversità. Esso sostiene e rafforza un approccio strategico e attuativo integrato, basato sul Green Deal europeo. L'8o PAA riconosce che la realizzazione di tale transizione richiederà mutamenti sistemici che, secondo l'AEA, comportano un cambiamento fondamentale, trasformativo e trasversale che richiede importanti transizioni e un riorientamento negli obiettivi, incentivi, tecnologie, prassi sociali e norme del sistema nonché nei sistemi di conoscenza e negli approcci di governance.

(1 sexies)

La garanzia che le iniziative legislative, i programmi, gli investimenti, i progetti e la loro attuazione siano coerenti con gli obiettivi dell'8o PAA, se del caso vi contribuiscano e non ne danneggino nessuno è necessaria per il raggiungimento di questi ultimi. Inoltre, garantire che le disuguaglianze sociali derivanti dalle politiche e dagli effetti collegati al clima e all'ambiente siano ridotte al minimo e che le misure intraprese a tutela dell'ambiente e del clima siano realizzate in modo equo e inclusivo dal punto di vista sociale, oltre a integrare le considerazioni di genere in tutte le politiche climatiche e ambientali, anche inserendo una prospettiva di genere in tutte le fasi del processo di definizione delle politiche, sarà necessario per raggiungere gli obiettivi dell'8o PAA e, di conseguenza, è incluso tra le condizioni di riferimento nell'8o PAA.

(1 septies)

L'obiettivo 2030 di mitigazione dei cambiamenti climatici dell'8o PAA è una riduzione rapida e prevedibile delle emissioni di gas a effetto serra e, al contempo, il miglioramento della rimozione da parte dei pozzi naturali nell'Unione, per raggiungere l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra 2030 quale fissato dal regolamento (UE) 2021/1119, in linea con gli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione, garantendo al contempo una transizione giusta che non lasci indietro nessuno. Per contribuire al conseguimento dei suoi obiettivi, l'8o PAA stabilisce anche la condizione imprescindibile della progressiva eliminazione delle sovvenzioni dannose per l'ambiente, anche attraverso la fissazione di un termine per la progressiva eliminazione delle sovvenzioni per i combustibili fossili coerente con l'ambizione di limitare il riscaldamento globale a 1,5 oC nonché di un quadro vincolante dell'Unione per monitorare e comunicare i progressi compiuti dagli Stati membri verso la graduale eliminazione di tali sovvenzioni, sulla base di una metodologia concordata.

(1 octies)

La presente direttiva mira a garantire che, nell'ambito della politica energetica dell'UE, siano incoraggiati gli investimenti nella produzione di energia rinnovabile, nel rispetto della sovranità energetica di ciascuno Stato membro.

(1 nonies)

La direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili rientra nel pacchetto «Pronti per il 55 %», che avrà altresì molteplici effetti nell'Unione, anche in materia di competitività, creazione di occupazione, potere d'acquisto delle famiglie ed entità della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Di conseguenza, dovrebbe essere effettuata su base regolare una valutazione globale dell'impatto macroeconomico aggregato dei regolamenti che compongono il pacchetto «Pronti per il 55 %».

(2)

Le energie rinnovabili svolgono un ruolo fondamentale nella realizzazione del Green Deal europeo e nel conseguimento della neutralità climatica entro il 2050, dato che il settore energetico contribuisce per oltre il 75 % alle emissioni totali di gas a effetto serra nell'Unione. Riducendo tali emissioni di gas serra, le energie rinnovabili contribuiscono anche ad affrontare sfide ambientali come la perdita di biodiversità e l'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria, fintantoché l'uso delle stesse fonti energetiche rinnovabili non inasprisce tali sfide . I bassi costi operativi dell'energia rinnovabile e la ridotta esposizione agli shock dei prezzi rispetto ai combustibili fossili attribuiscono all'energia rinnovabile un ruolo fondamentale nell'affrontare la povertà energetica.

(2 bis)

In un contesto in cui sempre più paesi si impegnano a raggiungere la neutralità climatica entro la metà del secolo, si prevede un aumento della domanda sia interna che globale di tecnologie rinnovabili e si stima che queste ultime offriranno significative opportunità per la creazione di posti di lavoro, l'ampliamento della base industriale europea per le energie rinnovabili e una continua leadership europea in termini di ricerca e sviluppo di tecnologie rinnovabili innovative che, a loro volta, accrescono il vantaggio competitivo delle imprese europee e l'indipendenza energetica dell'UE dalle importazioni di combustibili fossili.

(2 ter)

La quota del consumo finale lordo di energia prodotta da fonti rinnovabili nell'UE ha raggiunto il 22 % nel 2020  (5) , ossia 2 punti percentuali (pp) al di sopra dell'obiettivo relativo alla quota di energia rinnovabile nel consumo finale lordo di energia per il 2020, come definito nella direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

(2 quater)

Le energie rinnovabili sono un fattore chiave dello sviluppo sostenibile, in quanto contribuiscono direttamente e indirettamente a molti obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), tra cui la riduzione della povertà, l'istruzione, l'acqua e i servizi igienico-sanitari. Le energie rinnovabili apportano inoltre ampi vantaggi socioeconomici, creando nuovi posti di lavoro e promuovendo le industrie locali.

(2 quinquies)

A livello internazionale, in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2021 (COP26), la Commissione, insieme ai partner globali, si è impegnata a porre fine al sostegno diretto all'energia da combustibili fossili non soggetta ad abbattimento delle emissioni e a favore dell'uso di tali fondi per la diffusione dell'energia rinnovabile.

(2 sexies)

Alla COP26, la Commissione, insieme ai leader mondiali, ha innalzato il livello di ambizione globale per la preservazione e la ripresa delle foreste mondiali e per una transizione accelerata verso trasporti a emissioni zero.

(2 septies)

La produzione di energia rinnovabile avviene spesso a livello locale e dipende dalle PMI regionali; gli Stati membri dovrebbero pertanto coinvolgere pienamente le autorità locali e regionali nella definizione degli obiettivi e nel sostegno alle misure politiche.

(2 octies)

Dato che la precarietà energetica interessa oltre 35 milioni di europei  (6) , le politiche riguardanti le energie rinnovabili svolgono un ruolo rilevante nell'ambito di qualsiasi strategia intesa ad affrontare la precarietà energetica e la vulnerabilità dei consumatori.

(3)

La direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) fissa per l'Unione l'obiettivo vincolante di raggiungere una quota di energia da fonti rinnovabili pari ad almeno il 32 % del consumo di energia finale lordo dell'Unione entro il 2030. Nell'ambito del piano per l'obiettivo climatico, la quota di energie rinnovabili nel consumo di energia finale lordo dovrebbe aumentare al 45  % entro il 2030 al fine di conseguire l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'Unione (8). Occorre pertanto incrementare l'obiettivo di cui all'articolo 3 di tale direttiva.

(3 bis)

In linea con la raccomandazione della Commissione del 28 settembre 2021, dal titolo «L'efficienza energetica al primo posto: dai principi alla pratica. Orientamenti ed esempi per l'attuazione nel processo decisionale del settore energetico e oltre», la presente direttiva dovrebbe adottare un approccio integrato promuovendo le fonti rinnovabili più efficienti sotto il profilo energetico per ogni settore e applicazione, nonché promuovendo l'efficienza del sistema, di modo che sia necessaria la minor quantità di energia per le diverse attività economiche.

(3 ter)

In linea con la comunicazione della Commissione del 18 maggio 2022, dal titolo «Piano REPowerEU», incrementare la produzione di biometano sostenibile fino ad almeno 35 miliardi di m3 entro il 2030 è un modo economicamente efficiente per incrementare la quota di energie rinnovabili e diversificare l'approvvigionamento di gas dell'UE, sostenendo così la sicurezza dell'approvvigionamento e le ambizioni climatiche dell'UE. La Commissione dovrebbe sviluppare una strategia dell'UE per affrontare gli ostacoli normativi all'aumento della produzione di biometano e all'integrazione di quest'ultimo nel mercato interno del gas dell'UE.

(3 quater)

Al fine di sostenere il conseguimento dell'obiettivo in materia di energie rinnovabili dal punto di vista dei costi e l'elettrificazione dei settori di uso finale, consentendo nel contempo alle famiglie e alle industrie di svolgere un ruolo attivo nel garantire e decarbonizzare il sistema energetico dell'UE e ricompensando tale partecipazione, gli Stati membri dovrebbero assicurare che il quadro normativo nazionale consenta la riduzione dei picchi della domanda di elettricità attraverso l'attivazione della flessibilità dal lato della domanda in tutti i settori di uso finale. A tal fine, gli Stati membri potrebbero introdurre nei loro piani integrati per l'energia e il clima un obiettivo minimo per la riduzione dei picchi della domanda di elettricità pari ad almeno il 5 % entro il 2030, in modo da accrescere la flessibilità del sistema, conformemente all'articolo 4, lettera d), punto 3, del regolamento (UE) 2018/1999.

(3 quinquies)

Uno dei cinque obiettivi della politica di coesione per il periodo 2021-2027 è quello di un'Europa più verde attraverso la promozione di investimenti nell'energia pulita, nell'economia circolare, nella mitigazione dei cambiamenti climatici e nei trasporti sostenibili. Occorre pertanto che i fondi della politica di coesione mirino a prevenire l'allargamento delle disparità, aiutando le regioni su cui grava l'onere maggiore della transizione, favorendo gli investimenti infrastrutturali e fornendo ai lavoratori una formazione sulle nuove tecnologie, in modo da assicurare che nessuno venga lasciato indietro.

(3 sexies)

Il FESR dovrà sostenere la promozione dell'efficienza energetica e una riduzione delle emissioni di gas serra, promuovere le energie rinnovabili e lo sviluppo di sistemi e reti energetiche intelligenti, nonché promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile nell'ambito della transizione verso un'economia a emissioni nette zero; il FSE+ deve contribuire al miglioramento dei sistemi di istruzione e formazione necessari per l'adattamento delle competenze e delle qualifiche, la riqualificazione di tutti, compresa la forza lavoro, e la creazione di nuovi posti di lavoro nei settori legati all'ambiente, al clima, all'energia, all'economia circolare e alla bioeconomia (articolo 4 del regolamento FSE+).

(3 septies)

La produzione di energia rinnovabile ha una forte dimensione locale. È quindi importante che gli Stati membri coinvolgano pienamente gli enti locali e regionali nella pianificazione e nell'attuazione delle misure nazionali in materia di clima, garantiscano l'accesso diretto ai finanziamenti e monitorino lo stato di avanzamento delle misure adottate. Ove applicabile, gli Stati membri dovrebbero integrare i contributi locali e regionali nei piani nazionali per l'energia e il clima.

(3 octies)

La politica di coesione è importante nel contribuire ad aiutare le regioni insulari a raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica, tenendo conto dei costi aggiuntivi legati a settori come l'energia e i trasporti, nonché l'impatto delle tecnologie mobili sui loro sistemi energetici che richiedono investimenti proporzionalmente molto elevati per la gestione delle energie rinnovabili intermittenti.

(3 nonies)

A causa delle loro piccole dimensioni e dei sistemi energetici isolati, le regioni insulari più remote come le regioni ultraperiferiche si trovano ad affrontare una grande sfida in termini di approvvigionamento energetico, poiché generalmente dipendono dalle importazioni di combustibili fossili per la produzione di energia elettrica, i trasporti e il riscaldamento.

(3 decies)

L'uso dell'energia rinnovabile, compresa l'energia delle maree, dovrebbe essere una priorità e potrebbe apportare vantaggi sostanziali alle isole, tenendo conto delle esigenze delle comunità locali, compresa la conservazione dell'architettura tradizionale delle isole e dell'habitat locale. Occorre pertanto sostenere lo sviluppo di un'ampia gamma di fonti di energia rinnovabili in base alle loro caratteristiche geografiche. I programmi per l'idrogeno verde che le isole hanno lanciato rappresentano un passo positivo in tal senso.

(4)

Esiste una crescente consapevolezza della necessità di allineare le politiche in materia di bioenergia al principio dell'uso a cascata della biomassa (9), al fine di garantire un accesso equo al mercato delle materie prime della biomassa per lo sviluppo di biosoluzioni innovative e ad alto valore aggiunto e una bioeconomia circolare sostenibile. Nell'elaborare regimi di sostegno alla bioenergia, gli Stati membri dovrebbero pertanto tenere conto dell'approvvigionamento sostenibile disponibile di biomassa per usi energetici e non energetici, del mantenimento degli ecosistemi e dei pozzi di assorbimento del carbonio forestali nazionali, della protezione della biodiversità, dei principi dell'economia circolare e dell'uso a cascata della biomassa nonché della gerarchia dei rifiuti stabilita nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10). Tuttavia, essi dovrebbero essere in grado di concedere sostegno alla produzione di energia da ceppi o radici in caso di rifiuti o residui derivanti da lavori realizzati principalmente a fini di conservazione della natura e gestione del paesaggio, ad esempio ai lati delle strade. Ad ogni modo, gli Stati membri dovrebbero evitare di promuovere l'uso di legname tondo di qualità per l'energia, salvo in circostanze ben definite , ad esempio per la prevenzione degli incidenti boschivi e l'esbosco di recupero . In linea con il principio dell'uso a cascata, la biomassa legnosa dovrebbe essere utilizzata in base al suo massimo valore aggiunto economico e ambientale nel seguente ordine di priorità: 1) prodotti a base di legno, 2) prolungamento del loro ciclo di vita, 3) riutilizzo, 4) riciclaggio, 5) bioenergia e 6) smaltimento. Nei casi in cui nessun altro uso della biomassa legnosa sia economicamente sostenibile o ecocompatibile, il recupero energetico contribuisce a ridurre la generazione di energia a partire da fonti non rinnovabili. I regimi di sostegno alla bioenergia degli Stati membri dovrebbero pertanto essere indirizzati verso le materie prime per le quali esiste una scarsa concorrenza sul mercato con i settori dei materiali e il cui approvvigionamento è considerato positivo sia per il clima che per la biodiversità, al fine di evitare incentivi negativi a modelli bioenergetici non sostenibili, come indicato nella relazione del JRC «The use of woody biomass for energy production in the EU» (11). D'altro canto, nel definire le ulteriori implicazioni del principio dell'uso a cascata, è necessario riconoscere le specificità nazionali che guidano gli Stati membri nella definizione dei loro regimi di sostegno. La prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, così come il riutilizzo dovrebbero rappresentare l'opzione prioritaria. Gli Stati membri dovrebbero astenersi dal porre in essere regimi di sostegno che siano contrari agli obiettivi in materia di trattamento dei rifiuti e che comportino un impiego inefficiente dei rifiuti riciclabili. Inoltre, al fine di garantire un uso più efficiente della bioenergia, a partire dal 2026 gli Stati membri non dovrebbero più sostenere gli impianti che producono solo energia elettrica, a meno che gli impianti non siano ubicati in regioni che si trovano a uno specifico stadio per quanto riguarda la transizione dai combustibili fossili o se gli impianti utilizzano la cattura e lo stoccaggio del carbonio o non possono essere modificati in impianti di cogenerazione in casi eccezionali giustificati e previa approvazione della Commissione .

(5)

Grazie alla rapida crescita e a costi sempre più competitivi, la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili può essere utilizzata per soddisfare in misura sempre maggiore la domanda di energia, per esempio utilizzando pompe di calore per il riscaldamento d'ambiente o per processi industriali a bassa temperatura, veicoli elettrici nel settore dei trasporti o forni elettrici in determinati settori. L'energia elettrica da fonti rinnovabili può essere utilizzata anche per produrre carburanti sintetici destinati al consumo in settori dei trasporti difficili da decarbonizzare, come il trasporto aereo e marittimo. Occorre sviluppare tecnologie innovative associate a un obiettivo dedicato, in quanto potrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi climatici per il 2030 e degli obiettivi climatici per il 2050. Un quadro per l'elettrificazione deve consentire un coordinamento solido ed efficiente ed espandere i meccanismi di mercato per favorire l'incontro tra offerta e domanda nello spazio e nel tempo, stimolare gli investimenti nella flessibilità , lo stoccaggio di energia, la gestione della domanda e altri meccanismi di flessibilità, e contribuire a integrare ampie quote di generazione di energia da fonti rinnovabili intermittenti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire , in linea con il principio «l'efficienza energetica al primo posto», che la diffusione di energia elettrica da fonti rinnovabili continui ad aumentare a un ritmo adeguato per soddisfare la crescente domanda , anche coordinando le strategie in materia di importazione a livello dell'Unione e garantendo nel contempo che la domanda si adatti in modo flessibile alla produzione di energia rinnovabile . A tal fine, gli Stati membri dovrebbero istituire un quadro che comprenda meccanismi compatibili con il mercato per affrontare gli ostacoli che ancora si frappongono alla creazione di sistemi elettrici sicuri e adeguati, adatti a livelli elevati di energia rinnovabile flessibile , nonché di impianti di stoccaggio pienamente integrati nel sistema elettrico. Il quadro affronta in particolare gli ostacoli rimanenti, compresi quelli di ordine non finanziario, quali l'insufficienza delle risorse digitali e umane di cui dispongono le autorità per trattare un numero crescente di domande di autorizzazione.

(5 bis)

Occorre sviluppare e utilizzare tecnologie innovative, come le pompe di calore ibride, nell'ambito dei criteri della direttiva (UE) 2018/2001, in quanto possono essere utilizzate come tecnologia di transizione verso gli obiettivi climatici per il 2030 e contribuire al conseguimento degli obiettivi climatici per il 2050.

(5 ter)

Il futuro quadro di governance economica dell'UE dovrebbe incoraggiare gli Stati membri ad attuare le riforme necessarie per accelerare la transizione verde e consentire gli investimenti nelle tecnologie necessarie.

(6)

Nel calcolo della quota di energia rinnovabile in uno Stato membro, i combustibili rinnovabili di origine non biologica dovrebbero essere conteggiati nel settore in cui sono consumati (energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento, o trasporti). Qualora i combustibili rinnovabili di origine non biologica siano consumati in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati prodotti, l'energia generata dall'uso di combustibili rinnovabili di origine non biologica dovrebbe essere computata per l'80 % del loro volume nel paese e settore in cui è consumata e per il 20 % del loro volume nel paese dove è prodotta, salvo diverso accordo tra gli Stati membri interessati. Gli accordi tra gli Stati membri possono assumere la forma di un accordo di cooperazione specifico concluso attraverso la piattaforma dell'Unione per lo sviluppo delle rinnovabili (URDP). Alla Commissione dovrebbe essere notificato qualsiasi accordo di questo tipo ed essa dovrebbe rendere disponibili informazioni al riguardo, compresi i volumi esatti della domanda e dell'offerta, le tempistiche di trasferimento e la data entro cui l'accordo diventa operativo. Per quanto riguarda i sotto-obiettivi, i combustibili rinnovabili di origine non biologica rappresentano il 100 % del loro volume nel paese in cui sono consumati. Per evitare il doppio conteggio, l'energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata per produrre tali combustibili non dovrebbe essere conteggiata. Ciò si tradurrebbe in un'armonizzazione delle norme di contabilizzazione per questi combustibili in tutta la direttiva, indipendentemente dal fatto che siano conteggiati per l'obiettivo complessivo relativo all'energia rinnovabile o per qualsiasi obiettivo parziale. Consentirebbe inoltre di contabilizzare l'energia effettivamente consumata, tenendo conto delle perdite di energia nel processo di produzione di tali combustibili, e di conteggiare i combustibili rinnovabili di origine non biologica importati e consumati nell'Unione.

(6 bis)

Dal momento che la corrente di carica è sostenibile solo se prodotta a partire da energia pulita, le analisi del ciclo di vita del riscaldamento, dei mezzi di trasporto e dei prodotti industriali alimentati a energia elettrica dovrebbero sempre tenere conto delle quote rimanenti di combustibili fossili nella produzione dell'energia elettrica che li alimenta.

(7)

La cooperazione degli Stati membri per promuovere le energie rinnovabili può assumere la forma di trasferimenti statistici, regimi di sostegno o progetti comuni, consente una diffusione efficiente sotto il profilo dei costi delle energie rinnovabili in tutta Europa e contribuisce all'integrazione del mercato. Nonostante il suo potenziale, la cooperazione è stata molto limitata, determinando risultati non ottimali in termini di efficienza nell'aumentare le energie rinnovabili. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere obbligati a sperimentare la cooperazione attraverso l'attuazione di progetti pilota entro dicembre del 2025 e di un terzo progetto entro il 2030 per gli Stati membri il cui consumo annuo di energia elettrica è superiore a 100 TWh . Tale obbligo sarebbe considerato soddisfatto per gli Stati membri coinvolti in progetti finanziati con contributi nazionali nell'ambito del meccanismo unionale di finanziamento dell'energia rinnovabile istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1294 della Commissione (12).

(7 bis)

Tutti i settori delle politiche dell'UE devono orientare le rispettive azioni verso i nuovi obiettivi climatici e conseguire la neutralità climatica. Questo vale per la politica di coesione, che da oltre vent'anni contribuisce alla decarbonizzazione dell'economia, fornendo nel contempo esempi e migliori pratiche che possono riflettersi in altre dimensioni politiche, come la modifica della presente direttiva. La politica di coesione non offre solo opportunità di investimento per rispondere ai bisogni locali e regionali attraverso i Fondi strutturali e d'investimento europei (SIE), ma fornisce anche un quadro integrato di politiche per ridurre le disparità di sviluppo tra le regioni europee e le aiuta ad affrontare le molteplici sfide al loro sviluppo, anche attraverso la tutela ambientale, l'occupazione di qualità e lo sviluppo equo, inclusivo e sostenibile.

(7 ter)

Gli enti locali e regionali svolgono un ruolo molto importante ai fini di un sistema energetico integrato e decentralizzato. È pertanto opportuno che la Commissione sostenga gli enti regionali e locali a lavorare a livello transfrontaliero assistendoli nella creazione di meccanismi di cooperazione, compreso il gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT).

(7 quater)

La politica di coesione garantisce una coerenza e un coordinamento maggiori fra la politica di coesione e gli altri settori legislativi dell'UE, migliorando l'integrazione strategica degli aspetti climatici, elaborando politiche più efficaci in materia di riduzione delle emissioni alla fonte, fornendo finanziamenti mirati dell'UE e, di conseguenza, migliorando l'attuazione delle politiche climatiche sul territorio.

(7 quinquies)

È fondamentale sostenere pienamente i principi della governance multilivello e del partenariato nel quadro della transizione verso un'economia climaticamente neutra, in quanto le autorità locali e regionali hanno competenze dirette in materia di ambiente e cambiamenti climatici e attuano il 90 % delle misure di adattamento ai cambiamenti climatici e il 70 % di quelle di mitigazione degli stessi. Inoltre, tali autorità sviluppano anche azioni volte a promuovere comportamenti rispettosi del clima tra i cittadini, comprese quelle legate alla gestione dei rifiuti, alla mobilità intelligente, all'edilizia abitativa sostenibile e al consumo energetico.

(8)

La strategia per le energie rinnovabili offshore introduce un obiettivo ambizioso di 300 GW di energia eolica offshore e di 40 GW di energia oceanica in tutti i bacini marittimi dell'Unione entro il 2050. Per garantire questo salto di qualità, gli Stati membri dovranno collaborare tra loro a livello dei bacini marittimi e dovrebbero pertanto definire congiuntamente la quantità di produzione di energia rinnovabile offshore per ciascun bacino marittimo entro il 2050, con traguardi intermedi nel 2030 e nel 2040 , e assegnare uno spazio adeguato a tal fine nel rispettivo piano di gestione dello spazio marittimo . Qualora vi fosse un eventuale divario tra la quantità potenziale di risorse energetiche rinnovabili offshore degli Stati membri e la quantità prevista di energia rinnovabile offshore, la Commissione dovrebbe adottare misure aggiuntive per ridurre tale divario. Tali obiettivi dovrebbero riflettersi nei piani nazionali aggiornati per l'energia e il clima che saranno presentati nel 2023 e nel 2024 a norma del regolamento (UE) 2018/1999. Nel definire la quantità, gli Stati membri dovrebbero tenere conto del potenziale di energia rinnovabile offshore di ciascun bacino marittimo, della fattibilità tecnica ed economica dell'infrastruttura della rete di trasmissione, della tutela ambientale, della biodiversità, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e di altri usi del mare, in particolare delle attività già in atto nelle zone interessate e degli eventuali danni all'ambiente, nonché degli obiettivi di decarbonizzazione dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre valutare sempre più la possibilità di combinare la produzione offshore di energia rinnovabile con linee di trasmissione che colleghino diversi Stati membri, sotto forma di progetti ibridi o, in una fase successiva, di una rete magliata più interconnessa. Ciò consentirebbe all'energia elettrica di circolare in direzioni diverse, massimizzando così il benessere socioeconomico, ottimizzando la spesa per le infrastrutture e consentendo un utilizzo più sostenibile del mare. Gli Stati membri costieri dovrebbero utilizzare la procedura di pianificazione dello spazio marittimo per garantire un solido approccio alla partecipazione pubblica, in modo tale che siano prese in considerazione le opinioni della totalità dei portatori di interessi e delle comunità costiere.

(8 bis)

Le condizioni considerate necessarie per sfruttare il potenziale di energia rinnovabile nei mari e negli oceani dell'Europa, compresi quelli che circondano le isole e le regioni ultraperifiche, variano. Pertanto, l'Unione si impegna a stabilire tecnologie alternative per queste zone di particolare interesse che siano in grado di non impattare negativamente sull'ambiente marino.

(8 ter)

Al fine di sfruttare il potenziale di energia rinnovabile di tutti i mari e gli oceani europei bisogna tener conto delle diversità geografiche e degli usi alternativi dell'ambiente marino, il che richiede un insieme molto più ampio di soluzioni tecnologiche. Tali soluzioni includono l'eolico offshore galleggiante e solare, l'energia di onde, correnti e maree, il differenziale di gradienti termici o salini, il raffreddamento marino, il riscaldamento e l'energia geotermica e la biomassa marina (alghe).

(8 quater)

L'attuazione di progetti in materia di energie rinnovabili su terreni rurali e, in generale, su terreni agricoli dovrebbe fondarsi sui principi di proporzionalità, complementarità e compensazione. Gli Stati membri dovrebbero garantire la diffusione ordinata di progetti in materia di energie rinnovabili al fine di evitare la perdita di terreni agricoli, incoraggiando lo sviluppo e l'utilizzo di tecnologie adeguate che consentano la compatibilità tra la produzione di energia rinnovabile e la produzione agricola e zootecnica.

(9)

Il mercato degli accordi di compravendita di energia rinnovabile conosce una rapida espansione e offre un percorso complementare al mercato della produzione di energia da fonti rinnovabili, che si aggiunge ai regimi di sostegno degli Stati membri o alla vendita diretta sul mercato all'ingrosso dell'energia elettrica. Al tempo stesso, tali accordi offrono al produttore la sicurezza di un determinato reddito, mentre l'utente può beneficiare di un prezzo dell'energia elettrica stabile. Il mercato degli accordi di compravendita di energia rinnovabile è ancora limitato a un numero ristretto di Stati membri e grandi imprese, con ampie parti del mercato dell'Unione ancora interessate da notevoli ostacoli amministrativi, tecnici e finanziari. Oltre agli accordi di compravendita di energia rinnovabile, la Commissione esamina gli ostacoli alla diffusione degli accordi di compravendita di sistemi di riscaldamento e raffrescamento da energie rinnovabili, che avranno un ruolo crescente nel conseguimento degli obiettivi in materia di clima e di energie rinnovabili dell'UE. Le misure esistenti di cui all'articolo 15 per incoraggiare la diffusione di accordi di compravendita di energia rinnovabile dovrebbero pertanto essere ulteriormente rafforzate, esplorando l'uso di garanzie di credito per ridurre i rischi finanziari di tali contratti, tenendo conto del fatto che, laddove pubbliche, tali garanzie non dovrebbero escludere i finanziamenti privati.

(10)

Procedure amministrative troppo complesse ed eccessivamente lunghe costituiscono un ostacolo importante alla diffusione delle energie rinnovabili. Occorre un'ulteriore semplificazione delle procedure amministrative e di autorizzazione per ridurre gli oneri amministrativi sia per i progetti nell'ambito dell'energia rinnovabile sia per i progetti riguardanti la relativa infrastruttura di rete. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione dovrebbe rivedere gli orientamenti sul rilascio delle autorizzazioni per abbreviare e semplificare le procedure per i progetti nuovi, di revisione della potenza dell'impianto e di ammodernamento delle fonti rinnovabili. Nel contesto di tali orientamenti dovrebbero essere elaborati indicatori chiave di prestazione .

(10 bis)

Le autorità locali e regionali sono tra i principali protagonisti dell'azione per avvicinare di più l'Europa a raggiungere gli obiettivi che si è prefissa in materia di clima ed energia. La produzione di energia a livello locale è fondamentale per promuovere la produzione di energia rinnovabile, ridurre la dipendenza energetica dall'esterno e abbassare i tassi di povertà energetica.

(11)

Gli edifici possiedono un grande potenziale non sfruttato per contribuire efficacemente alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nell'Unione: per conseguire l'ambizioso traguardo della neutralità climatica dell'Unione stabilito nella normativa europea sul clima , occorrerà decarbonizzare il riscaldamento e il raffrescamento in questo settore aumentando la quota di energie rinnovabili nella produzione e nell'uso , in particolare nel contesto locale . Tuttavia nell'ultimo decennio non sono stati compiuti progressi nell'uso di energie rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento, che dipendono in grande misura da un utilizzo sempre maggiore della biomassa. Senza obiettivi indicativi definiti per aumentare la produzione e l'uso di energie rinnovabili negli edifici, non sarà possibile seguire i progressi e individuare le strozzature che ne ostacolano la diffusione. Gli Stati Membri dovrebbero poter conteggiare il calore e il freddo di scarto ai fini dell'obiettivo indicativo per le energie rinnovabili negli edifici, fino a un limite del 20 %, con un limite massimo del 54 %. Inoltre la definizione di obiettivi costituirà un segnale a lungo termine per gli investitori, anche per il periodo immediatamente successivo al 2030. Ciò integrerà gli obblighi relativi all'efficienza energetica e alla prestazione energetica degli edifici e sarà conforme al principio «l'efficienza energetica al primo posto» . È pertanto opportuno fissare obiettivi indicativi per l'uso delle energie rinnovabili negli edifici al fine di orientare e incentivare gli sforzi degli Stati membri volti a sfruttare il potenziale di utilizzo e produzione di energia rinnovabile in loco o nelle vicinanze nell' edilizia e incoraggiare lo sviluppo ▌di tecnologie che producono energia rinnovabile e contribuiscono alla loro efficiente integrazione nel sistema energetico , garantendo nel contempo certezze per gli investitori e impegno a livello locale e contribuendo all'efficienza di sistema . I sistemi di scambio di quote di emissione sono progettati in modo da incrementare i costi delle energie fossili e condurre a investimenti nel risparmio energetico orientati al mercato o al passaggio alle energie rinnovabili. Dovrebbero essere evitati doppi oneri per i consumatori dovuti ai sistemi di scambio di quote di emissione e ad altri obiettivi previsti dal diritto dell'Unione.

(11 bis)

L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha reso evidente e forte come mai prima d'ora la necessità di una transizione energetica rapida. La Russia fornisce oltre il 40 % del consumo totale di gas dell'UE, che viene utilizzato principalmente nel settore dell'edilizia, che rappresenta il 40 % del consumo totale di energia dell'UE. Accelerando l'installazione di pannelli solari sui tetti e di pompe di calore, l'UE potrebbe risparmiare quantità significative di importazione di combustibili fossili. L'anticipazione di tali investimenti accelererà ulteriormente la riduzione della dipendenza dell'UE dai fornitori esterni. Secondo il piano REPowerEU, solo per il 2022 sarebbe possibile risparmiare 2,5 miliardi di metri cubi di gas aggiuntivi, installando fino a 15 TWh di impianti fotovoltaici sui tetti, e 12 miliardi di metri cubi aggiuntivi ogni 10 milioni di pompe di calore installate. Nel contempo, ciò costituirebbe un importante volano per i mercati del lavoro locali: una tale ondata di impianti fotovoltaici sui tetti potrebbe creare da sola fino a 225 000 posti di lavoro locali nel settore delle installazioni  (13).

(12)

Il numero insufficiente di lavoratori qualificati, in particolare installatori e progettisti di sistemi di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili, rallenta la sostituzione dei sistemi di riscaldamento a combustibili fossili con sistemi basati sulle energie rinnovabili e costituisce un ostacolo importante all'integrazione delle energie rinnovabili nell'edilizia, nell'industria e nell'agricoltura. Gli Stati membri dovrebbero cooperare con le parti sociali e le comunità di energia rinnovabile per prevedere e anticipare le competenze che saranno necessarie. È opportuno mettere a disposizione un numero sufficiente di strategie di riqualificazione e miglioramento delle competenze e di programmi di formazione e di certificazione efficienti e di alta qualità che garantiscano la corretta installazione e il funzionamento affidabile di un'ampia gamma di sistemi di riscaldamento e raffreddamento da fonti rinnovabili e di tecnologie di stoccaggio, nonché stazioni di ricarica per i veicoli elettrici, e che siano progettati in modo da incoraggiare la partecipazione di tutti i lavoratori a tali programmi di formazione e sistemi di certificazione. Gli Stati membri dovrebbero valutare le azioni da intraprendere per attirare gruppi attualmente sottorappresentati nei settori professionali in questione. L'elenco degli installatori formati e certificati dovrebbe essere reso pubblico per stimolare la fiducia dei consumatori e garantire loro un facile accesso a competenze personalizzate di progettisti e installatori che garantiscano un'installazione e un funzionamento corretti di sistemi di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili.

(12 bis)

Le aziende agricole e orticole dispongono di spazio e di tetti e producono biomassa. Si tratta di risorse che consentono loro di svolgere un ruolo fondamentale nella transizione energetica delle zone rurali e all'interno delle comunità rurali, soprattutto in considerazione della produzione decentrata. Il settore è un utente di energia relativamente piccolo e può produrre energia rinnovabile notevolmente superiore a quella necessaria. È per tale motivo che dovrebbe essere ulteriormente incoraggiata e sostenuta la diffusione della condivisione dell'energia e delle comunità energetiche.

(13)

Le garanzie di origine sono uno strumento fondamentale per informare i consumatori e favorire l'ulteriore diffusione degli accordi di compravendita di energia rinnovabile. Al fine di stabilire una base coerente a livello di Unione per l'uso delle garanzie di origine e consentire a coloro che concludono accordi di compravendita di energia rinnovabile di accedere a documenti giustificativi adeguati, tutti i produttori di energia rinnovabile dovrebbero poter ricevere una garanzia di origine, fatto salvo l'obbligo degli Stati membri di tenere conto del valore di mercato delle garanzie di origine se i produttori di energia ricevono un sostegno finanziario. Il sistema delle garanzie di origine previsto dagli Stati membri dovrebbe essere un sistema armonizzato applicabile nell'intera Unione. Un sistema energetico più flessibile e la crescente domanda dei consumatori richiedono uno strumento più innovativo, digitale, tecnologicamente avanzato e affidabile per sostenere e documentare l'aumento della produzione di energie rinnovabili. In particolare, le tecnologie innovative possono assicurare una maggiore granularità spaziale e temporale delle garanzie di origine. Onde agevolare l'innovazione digitale in tale settore, gli Stati membri dovrebbero introdurre tale granularità nei loro sistemi delle garanzie di origine.

(13 bis)

In linea con l'azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili definita nella comunicazione della Commissione dell'8 marzo 2022, se del caso, gli Stati membri dovrebbero valutare la necessità di estendere l'infrastruttura di rete del gas esistente per agevolare l'integrazione del gas prodotto a partire da fonti rinnovabili o per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, in particolare se tale infrastruttura contribuisce significativamente all'interconnessione tra almeno due Stati membri o tra uno Stato membro e un paese terzo.

(14)

Lo sviluppo delle infrastrutture per le reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento dovrebbe essere intensificato e orientato verso lo sfruttamento efficiente e flessibile di una gamma più ampia di fonti di calore e freddo rinnovabili, al fine di aumentare la diffusione delle energie rinnovabili e approfondire l'integrazione del sistema energetico. È pertanto opportuno aggiornare l'elenco delle fonti energetiche rinnovabili che le reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento dovrebbero accogliere in misura crescente ed esigere che lo stoccaggio di energia termica sia integrato come fonte di flessibilità, maggiore efficienza energetica e funzionamento più efficiente sotto il profilo dei costi.

(14 bis)

Le misure adottate dagli Stati membri per integrare l'energia elettrica da fonti rinnovabili intermittenti nella rete, garantendo nel contempo la stabilità della rete e la sicurezza dell'approvvigionamento, possono riguardare la messa a punto di soluzioni quali impianti di stoccaggio, gestione della domanda e centrali di bilanciamento della rete e impianti di cogenerazione ad alto rendimento, che intervengono nel bilanciamento della rete a sostegno dell'energia elettrica da fonti rinnovabili intermittenti.

(15)

Con oltre 30 milioni di veicoli elettrici previsti nell'Unione entro il 2030, è necessario garantire che possano contribuire pienamente all'integrazione del sistema dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, consentendo così di raggiungere quote più elevate di energia elettrica da fonti rinnovabili in modo ottimale per quanto riguarda i costi. Il potenziale dei veicoli elettrici di assorbire energia elettrica da fonti rinnovabili nei momenti in cui è abbondante e di reimmetterla in una rete in caso di scarsità deve essere pienamente sfruttato , il che contribuisce all'integrazione nel sistema dell'energia elettrica da fonti rinnovabili intermittenti, garantendo nel contempo un approvvigionamento sicuro e affidabile di energia elettrica . È pertanto necessario introdurre misure specifiche sui veicoli elettrici e informazioni sulle energie rinnovabili e su come e quando accedervi che integrino quelle della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e della [proposta di regolamento relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento (UE) 2019/1020]. Inoltre, i veicoli solari elettrici possono fornire un contributo fondamentale alla decarbonizzazione del settore europeo dei trasporti. Sono significativamente più efficienti sotto il profilo energetico rispetto ai veicoli elettrici a batteria tradizionali, non dipendono ampiamente dalla rete elettrica per la ricarica e possono generare energia pulita aggiuntiva che può essere immessa nella rete attraverso la ricarica bidirezionale, contribuendo all'indipendenza energetica dell'Europa e alla produzione di energia rinnovabile [Em. 26].

(15 bis)

È opportuno sfruttare pienamente il potenziale delle centrali elettriche di bilanciamento della rete e degli impianti di cogenerazione che partecipano al bilanciamento della rete a sostegno dell'energia elettrica da fonti rinnovabili intermittenti, consentendo in tal modo l'espansione di tale energia elettrica da fonti rinnovabili.

(16)

Affinché i servizi di flessibilità e di bilanciamento derivanti dall'aggregazione dei mezzi di stoccaggio distribuito siano sviluppati in modo competitivo, i proprietari o gli utenti delle batterie e i soggetti che agiscono per loro conto tramite consenso esplicito  — ad esempio gestori dei sistemi energetici degli edifici, fornitori di servizi di mobilità e altri partecipanti al mercato dell'energia elettrica , come gli utenti di veicoli elettrici  — dovrebbero poter accedere gratuitamente, in tempo reale e a condizioni non discriminatorie , nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati)  (15), alle informazioni di base sulle batterie quali lo stato di salute, lo stato di carica, la capacità e il setpoint di potenza. È pertanto opportuno introdurre misure che affrontino la necessità di accedere a tali dati per agevolare le operazioni connesse all'integrazione delle batterie per uso domestico e dei veicoli elettrici, dei sistemi intelligenti di riscaldamento e raffrescamento e di altri dispositivi intelligenti, completando le disposizioni sull'accesso ai dati sulle batterie relative all'agevolazione del cambio di destinazione delle batterie di cui alla [proposta di regolamento relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento (UE) 2019/1020]. Le disposizioni relative all'accesso ai dati sulle batterie dei veicoli elettrici dovrebbero applicarsi in aggiunta a qualsiasi disposizione del diritto dell'Unione in materia di omologazione dei veicoli.

(17)

Il crescente numero di veicoli elettrici nel trasporto stradale, ferroviario, marittimo e in altri modi di trasporto richiederà che le operazioni di ricarica siano ottimizzate e gestite in modo da non causare congestione e trarre pieno vantaggio dalla disponibilità di energia elettrica da fonti rinnovabili e dai bassi prezzi dell'energia elettrica nel sistema. Nei casi in cui la ricarica intelligente e bidirezionale favorisca l'ulteriore penetrazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili da parte dei parchi veicoli elettrici nel settore dei trasporti e del sistema elettrico in generale, tale funzionalità dovrebbe essere resa disponibile. Considerata la lunga durata di vita dei punti di ricarica, i requisiti per queste infrastrutture dovrebbero essere mantenuti aggiornati in modo da soddisfare le esigenze future e non comportare effetti di «lock-in» negativi per lo sviluppo di tecnologie e servizi.

(18)

Gli utenti di veicoli elettrici che concludono accordi contrattuali con i fornitori di servizi di mobilità elettrica e i partecipanti al mercato dell'energia elettrica dovrebbero avere il diritto di ricevere informazioni e spiegazioni su come i termini dell'accordo incideranno sull'uso del loro veicolo e sullo stato di salute della batteria. I fornitori di servizi di mobilità elettrica e i partecipanti al mercato dell'energia elettrica dovrebbero spiegare chiaramente agli utenti dei veicoli elettrici in che modo saranno remunerati per i servizi di flessibilità, bilanciamento e stoccaggio forniti al sistema e al mercato dell'energia elettrica mediante l'uso del loro veicolo elettrico. Al momento di concludere tali accordi devono inoltre essere garantiti i diritti di consumatori degli utenti di veicoli elettrici, in particolare per quanto riguarda la protezione dei dati personali, quali l'ubicazione e le abitudini di guida, in relazione all'uso del veicolo. Gli accordi possono anche ricomprendere altre preferenze degli utenti dei veicoli elettrici, ad esempio relativamente al tipo di elettricità acquistata da utilizzare nel veicolo. Per i motivi di cui sopra è importante garantire che l'infrastruttura di ricarica che deve essere realizzata sia utilizzata nel modo più efficace. Al fine di rafforzare la fiducia dei consumatori nei confronti della mobilità elettrica, è essenziale che gli utenti dei veicoli elettrici possano utilizzare il proprio abbonamento in più punti di ricarica. Ciò consentirà inoltre al fornitore di servizi scelto dall'utente del veicolo elettrico di integrare in modo ottimale il veicolo nel sistema elettrico, attraverso una pianificazione e incentivi prevedibili basati sulle preferenze degli utenti del veicolo elettrico. Quanto precede è altresì in linea con i principi di un sistema energetico incentrato sui consumatori e sui prosumatori e con il diritto di scelta del fornitore degli utenti dei veicoli elettrici in qualità di clienti finali, conformemente alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/944.

(18 bis)

Oltre alle batterie per uso domestico e per veicoli elettrici, una serie di altri apparecchi quali i dispositivi intelligenti di riscaldamento e raffrescamento, i serbatoi di acqua calda, le unità di stoccaggio di energia termica e altri dispositivi intelligenti hanno un significativo potenziale in termini di gestione della domanda, che dovrebbe essere urgentemente sfruttato al fine di consentire ai consumatori di fornire flessibilità al sistema energetico. È pertanto necessario introdurre misure che consentano agli utenti, nonché ai terzi che agiscono per conto dei proprietari e degli utenti, quali partecipanti al mercato dell'energia elettrica, di accedere in tempo reale ai dati pertinenti per la gestione della domanda, a condizioni non discriminatorie e senza alcun costo, nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.

(19)

Di conseguenza, i mezzi di generazione, di gestione della domanda e di stoccaggio distribuiti e decentrati , come le batterie per uso domestico e le batterie dei veicoli elettrici, i sistemi intelligenti di riscaldamento e raffrescamento e altri dispositivi intelligenti, possono offrire alla rete notevoli servizi di flessibilità e di bilanciamento attraverso l'aggregazione. Al fine di agevolare lo sviluppo di tali dispositivi e dei correlati servizi, le disposizioni regolamentari relative alla connessione e al funzionamento dei mezzi di generazione e di stoccaggio decentrati , come le tariffe, i tempi d'impegno e le specifiche di connessione, dovrebbero essere concepite in modo da non ostacolare il potenziale di alcun mezzo di stoccaggio, neanche di quelli di piccole dimensioni e mobili, per offrire al sistema servizi di flessibilità e di bilanciamento e favorire l'ulteriore penetrazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili rispetto ai mezzi di stoccaggio fissi più grandi. Gli Stati membri dovrebbero altresì fornire condizioni di parità agli operatori di mercato più piccoli, in particolare alle comunità di energia rinnovabile, in modo che siano in grado di partecipare al mercato senza affrontare oneri amministrativi o normativi sproporzionati.

(20)

I punti di ricarica in cui solitamente i veicoli elettrici restano parcheggiati per un tempo prolungato, ad esempio laddove le persone abitano o lavorano, sono estremamente importanti per l'integrazione del sistema energetico e pertanto devono essere garantite funzionalità di ricarica intelligente e bidirezionale . È opportuno adottare iniziative specifiche per aumentare il numero di punti di ricarica nelle zone rurali e scarsamente popolate e per garantire un'adeguata distribuzione nelle zone più remote e montane . A tale riguardo, il funzionamento di un'infrastruttura di ricarica normale non accessibile al pubblico , ad esempio grazie a sistemi di misurazione intelligenti, è particolarmente importante per l'integrazione dei veicoli elettrici nel sistema elettrico, in quanto è ubicata dove i veicoli elettrici sono parcheggiati ripetutamente e per lunghi periodi di tempo, ad esempio in edifici con accesso limitato, parcheggi per i dipendenti o parcheggi affittati a persone fisiche o giuridiche.

(21)

L'industria rappresenta il 25 % del consumo energetico dell'Unione ed è uno dei principali consumatori di riscaldamento e raffrescamento, che attualmente è alimentato per il 91 % da combustibili fossili. Tuttavia il 50 % della domanda di riscaldamento e raffrescamento è a bassa temperatura (< 200o C) per cui esistono opzioni di energia rinnovabile efficaci sotto il profilo dei costi, anche attraverso l'elettrificazione rinnovabile diretta, le pompe di calore industriali e le soluzioni geotermiche . L'industria utilizza inoltre fonti non rinnovabili come materie prime per fabbricare prodotti quali l'acciaio o sostanze chimiche. Poiché le decisioni di investimento industriale di oggi determineranno i processi industriali futuri e le opzioni energetiche che possono essere prese in considerazione dal settore, è importante che siano adeguate alle esigenze future e che si eviti la creazione di attivi non recuperabili . È pertanto opportuno stabilire parametri di riferimento per incentivare l'industria a passare a processi di produzione basati sulle energie rinnovabili che non siano solo alimentati da energie rinnovabili, ma utilizzino anche materie prime rinnovabili come l'idrogeno rinnovabile. ▌

(21 bis)

Gli Stati membri dovrebbero promuovere i necessari strumenti di pianificazione territoriale che classifichino i suoli agricoli e identifichino i suoli a elevato valore agricolo in base alle loro caratteristiche edafiche. Gli Stati membri dovrebbero preservare nelle loro politiche di sviluppo e promozione delle energie rinnovabili la finalità di detti suoli per l'uso agricolo e zootecnico.

(22)

In applicazione del principio «l'efficienza energetica al primo posto», i combustibili rinnovabili di origine non biologica possono essere utilizzati per scopi energetici, ma anche per scopi non energetici come materie prime in settori quali la siderurgia e l'industria chimica. L'uso di combustibili rinnovabili di origine non biologica per entrambi gli scopi sfrutta appieno il potenziale che offrono di sostituire i combustibili fossili utilizzati come materie prime e di ridurre le emissioni di gas a effetto serra nei processi industriali difficili da elettrificare e dovrebbe pertanto essere incluso in un obiettivo per l'uso di combustibili rinnovabili di origine non biologica. Le misure nazionali a sostegno della diffusione di combustibili rinnovabili di origine non biologica in tali settori industriali non dovrebbero tradursi in un aumento netto dell'inquinamento riconducibile a una maggiore domanda di produzione di energia elettrica soddisfatta dai combustibili fossili più inquinanti, quali carbone, diesel, lignite, petrolio, torba e scisto bituminoso.

(22 bis)

Come indicato nella strategia dell'UE per l'idrogeno, i combustibili a basse emissioni di carbonio e l'idrogeno a basse emissioni di carbonio possono svolgere un ruolo nella transizione energetica per ridurre le emissioni dei combustibili esistenti. Poiché i combustibili a basse emissioni di carbonio e l'idrogeno a basse emissioni di carbonio non sono combustibili rinnovabili, la revisione della direttiva (UE) …/… [Direttiva sul gas e sull'idrogeno] dovrebbe definire le disposizioni complementari sul ruolo dei combustibili a basse emissioni di carbonio e l'idrogeno a basse emissioni di carbonio per conseguire la neutralità in termini di emissioni di carbonio entro il 2050.

(23)

Una maggiore ambizione nel settore del riscaldamento e del raffrescamento è fondamentale per conseguire l'obiettivo generale in materia di energie rinnovabili, dato che questi rappresentano circa la metà del consumo energetico dell'Unione e coprono un'ampia gamma di tecnologie e usi finali negli edifici, nell'industria e nel teleriscaldamento e teleraffrescamento. Per accelerare l'aumento delle energie rinnovabili nel settore del riscaldamento e del raffrescamento, è opportuno vincolare tutti gli Stati membri a un incremento annuo minimo di 1,1 ▌ , con un obiettivo indicativo che arriva a 2,3 punti percentuali, secondo il livello previsto dal piano REPowerEU . Gli Stati membri le cui quote di energia rinnovabile nel settore del riscaldamento e del raffrescamento siano già superiori al 50 % dovrebbero poter continuare ad applicare solo metà del tasso di incremento annuale vincolante e gli Stati membri con una percentuale pari o superiore al 60 % possono considerare tale quota come realizzazione dell'aumento del tasso medio annuo conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, lettere b) e c) . Gli Stati membri dovrebbero effettuare, con la partecipazione delle autorità locali e regionali e in conformità del principio «l'efficienza energetica al primo posto», una valutazione del loro potenziale di energia da fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e del raffrescamento e dell'uso del calore e del freddo di scarto . Dovrebbero inoltre essere stabilite integrazioni specifiche nazionali, ridistribuendo tra gli Stati membri, sulla base del PIL e dell'efficacia in termini di costi, gli sforzi supplementari verso il livello di energie rinnovabili auspicato per il 2030. Un elenco più lungo di misure diverse dovrebbe inoltre essere incluso nella direttiva (UE) 2018/2001 per agevolare l'aumento della quota di energia rinnovabile nel settore del riscaldamento e del raffrescamento. Gli Stati membri dovrebbero attuare tre misure che figurano nell'elenco. Nell'adottare e attuare dette misure, gli Stati membri dovrebbero garantirne l'accessibilità per tutti i consumatori, in particolare quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, e dovrebbero esigere l'attuazione in via prioritaria di una quota significativa di misure per le famiglie a basso reddito a rischio di povertà energetica e negli alloggi sociali [Em. 38].

(24)

Per garantire che un ruolo più incisivo di teleriscaldamento e teleraffrescamento sia accompagnato da una migliore informazione dei consumatori, è opportuno chiarire e rafforzare la comunicazione riguardante la quota di energie rinnovabili e  le relative emissioni di gas a effetto serra come pure l'efficienza energetica di tali sistemi.

(24 bis)

Il settore agricolo ha il potenziale di produrre ulteriore energia elettrica rinnovabile. Tale energia elettrica rinnovabile è prodotta in modo decentrato, il che costituisce un'opportunità nella transizione energetica. Al fine di immettere nella rete tale energia elettrica, la rete deve disporre di una capacità sufficiente. Tuttavia, nelle zone rurali la rete spesso finisce e quindi non dispone di una capacità sufficiente per accogliere ulteriore energia elettrica. Il rafforzamento della rete nelle zone rurali dovrebbe essere fortemente incoraggiato in modo che le aziende agricole possano effettivamente realizzare il loro potenziale contributo alla transizione energetica attraverso la produzione decentrata di energia elettrica.

(24 ter)

Gli impianti di produzione di energia in azienda su piccola scala hanno un enorme potenziale di aumentare la circolarità nell'azienda trasformando i rifiuti e i flussi residui dell'azienda agricola, tra cui il letame, in calore ed energia elettrica. Pertanto, è opportuno eliminare tutti gli ostacoli per incoraggiare gli agricoltori a investire in tali tecnologie ai fini della realizzazione di un'azienda agricola circolare, come i digestori portatili. Tra tali ostacoli figura la valorizzazione dei residui del processo, ad esempio il RENURE, nonché il solfato di ammonio, che dovrebbe poter essere classificato e utilizzato come fertilizzante.

(25)

I sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento moderni ed efficienti basati sulle energie rinnovabili hanno dimostrato il proprio potenziale di fornire soluzioni efficaci in termini di costi per integrare le energie rinnovabili, aumentare l'efficienza energetica e l'integrazione dei sistemi energetici e agevolare la decarbonizzazione complessiva del settore del riscaldamento e del raffrescamento. Per garantire che tale potenziale sia sfruttato, l'aumento annuale di energia rinnovabile e/o del calore di scarto nel teleriscaldamento e teleraffrescamento dovrebbe passare da 1 punto percentuale a 2,3, senza modificare la natura indicativa di tale incremento, rispecchiando lo sviluppo disomogeneo di questo tipo di rete in tutta l'Unione.

(26)

Al fine di tenere conto della crescente importanza di teleriscaldamento e teleraffrescamento e della necessità di orientare lo sviluppo di tali reti verso l'integrazione di una quota maggiore di energia rinnovabile, è opportuno fissare requisiti per garantire la connessione di fornitori terzi di energia rinnovabile e di calore e freddo di scarto con reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento di potenza superiore a 25 MW.

(27)

Il calore e il freddo di scarto sono sottoutilizzati nonostante la loro ampia disponibilità, il che comporta uno spreco di risorse, una minore efficienza energetica nei sistemi energetici nazionali e un consumo energetico superiore al necessario nell'Unione. I requisiti per un coordinamento più stretto tra gli operatori di teleriscaldamento e teleraffrescamento, i settori industriale e terziario e le autorità locali potrebbero agevolare il dialogo e la cooperazione necessari per sfruttare il potenziale di calore e freddo di scarto, efficace sotto il profilo dei costi, attraverso sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento.

(28)

Per garantire che il teleriscaldamento e il teleraffrescamento partecipino pienamente all'integrazione del settore dell'energia, è necessario estendere la cooperazione con i gestori dei sistemi di distribuzione dell'energia elettrica ai gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica e allargare la cooperazione ai mercati e alla pianificazione degli investimenti nella rete al fine di sfruttare meglio il potenziale del teleriscaldamento e teleraffrescamento per offrire servizi di flessibilità nei mercati dell'energia elettrica. Dovrebbe inoltre essere possibile una maggiore cooperazione con i gestori delle reti del gas (comprese le reti dell'idrogeno e altre reti energetiche) così da garantire una più ampia integrazione tra i vettori energetici e il loro utilizzo più efficace sotto il profilo dei costi.

(29)

Nel settore dei trasporti dell'Unione, l'uso di combustibili rinnovabili e di energia elettrica da fonti rinnovabili può contribuire alla decarbonizzazione in modo efficace sotto il profilo dei costi e migliorare, tra l'altro, la diversificazione energetica, promuovendo nel contempo l'innovazione, la crescita e l'occupazione nell'economia dell'Unione e riducendo la dipendenza dalle importazioni di energia. Al fine di conseguire l'obiettivo più elevato di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra definito dall'Unione, è opportuno aumentare il livello di energia rinnovabile fornita a tutti i modi di trasporto nell'Unione. La classificazione dell'obiettivo relativo ai trasporti come obiettivo di riduzione dell'intensità dei gas a effetto serra stimolerebbe un maggior uso nei trasporti dei carburanti più efficienti sotto il profilo dei costi e delle prestazioni (in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra). Un obiettivo di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stimolerebbe inoltre l'innovazione e stabilirebbe un chiaro parametro di riferimento per confrontare i vari tipi di combustibili e l'energia elettrica da fonti rinnovabili in funzione della loro intensità di gas a effetto serra. Oltre a ciò, un obiettivo più ambizioso basato sull'energia per i biocarburanti avanzati e il biogas e l'introduzione di un obiettivo per i combustibili rinnovabili di origine non biologica garantirebbero un maggiore utilizzo dei combustibili rinnovabili con il minor impatto ambientale nei modi di trasporto difficili da elettrificare. Il conseguimento di tali obiettivi dovrebbe essere garantito da obblighi che incombono ai fornitori di combustibili nonché da altre misure incluse previste dal [regolamento (UE) 2021/XXX sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo — FuelEU Maritime e dal regolamento (UE) 2021/XXX sulla garanzia di condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile]. Gli obblighi specifici per i fornitori di carburante per aerei dovrebbero essere stabiliti solo a norma del [regolamento (UE) 2021/XXX sulla garanzia di condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile].

(29 bis)

La pandemia di COVID-19 ha dimostrato l'importanza strategica del settore dei trasporti. L'attuazione delle corsie verdi, che ha reso possibili catene di approvvigionamento sicure per i servizi sanitari e di emergenza, per l'approvvigionamento alimentare essenziale e per i prodotti farmaceutici, ha rappresentato una buona pratica, che in futuro dovrebbe avere la precedenza sulla riduzione delle emissioni in tempi di crisi.

(29 ter)

L'attuazione o l'installazione di sistemi di propulsione assistita dal vento e di propulsione eolica è considerata una fonte di energia rinnovabile e una delle soluzioni di decarbonizzazione per il trasporto marittimo.

(30)

La mobilità elettrica svolgerà un ruolo essenziale nella decarbonizzazione del settore dei trasporti. Per promuoverne l'ulteriore sviluppo, gli Stati membri dovrebbero istituire un meccanismo di credito che consenta ai gestori di punti di ricarica accessibili al pubblico di contribuire, fornendo energia elettrica da fonti rinnovabili o energia rinnovabile , all'adempimento degli obblighi stabiliti dagli Stati membri per i fornitori di combustibili. Gli Stati membri possono includere le stazioni di ricarica private in tale meccanismo, se è possibile dimostrare che l'energia elettrica da fonti rinnovabili fornita a tali stazioni di ricarica è fornita esclusivamente ai veicoli elettrici. È importante che, oltre a sostenere l'energia elettrica nei trasporti attraverso tale meccanismo, gli Stati membri continuino a fissare un elevato livello di ambizione per la decarbonizzazione del loro mix di carburanti liquidi , in particolare nei settori dei trasporti difficili da decarbonizzare, quali quello marittimo e dell'aviazione, nei quali l'elettrificazione diretta è molto più difficile .

(30 bis)

L'idrogeno può essere utilizzato come materia prima o fonte di energia nei processi industriali e chimici nonché nel trasporto aereo e marittimo, decarbonizzando settori in cui l'elettrificazione diretta non è tecnologicamente possibile o competitiva, nonché per lo stoccaggio di energia per bilanciare il sistema energetico, ove necessario, svolgendo così un ruolo significativo nell'integrazione del sistema energetico.

(30 ter)

Il quadro normativo e le iniziative dell'Unione volti a raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovrebbero sostenere l'industria nel passaggio a un sistema energetico europeo più sostenibile, soprattutto in sede di definizione di nuovi obiettivi e soglie di produzione.

(31)

La politica dell'Unione in materia di energie rinnovabili mira a contribuire al conseguimento degli obiettivi in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Nel perseguire tale obiettivo è essenziale contribuire anche al conseguimento di obiettivi ambientali più ampi, in particolare alla prevenzione della perdita di biodiversità, che subisce l'impatto negativo del cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni associato alla produzione di determinati biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa. Analogamente, una pianificazione inadeguata degli impianti previsti dai progetti eolici o fotovoltaici di grandi dimensioni può avere effetti indesiderati sulla biodiversità, i paesaggi e le comunità locali. Dovrebbero altresì essere presi in considerazione gli effetti indiretti della deforestazione e della compattazione del suolo, gli effetti delle turbine eoliche e le controversie circa la destinazione del suolo per quanto riguarda i parchi solari. Da tempo la volontà di dare un contributo al raggiungimento di questi obiettivi climatici e ambientali è profondamente radicata in tutti gli europei, senza distinzioni di età, e nel legislatore dell'Unione. L'Unione dovrebbe quindi promuovere combustibili in quantità tali da creare un equilibrio tra la necessaria ambizione e la necessità di evitare di contribuire a cambiamenti diretti e indiretti di destinazione d'uso dei terreni . Di conseguenza le modifiche alle modalità di calcolo dell'obiettivo per i trasporti non dovrebbero incidere sui limiti stabiliti per tenere conto, nel conseguimento di tale obiettivo, da un lato di alcuni combustibili prodotti a partire da colture alimentari e foraggere e dall'altro dei combustibili a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni. Inoltre, per non incentivare l'uso nei trasporti di biocarburanti e biogas prodotti a partire da colture alimentari e foraggere e per tenere conto della guerra contro l'Ucraina , gli Stati membri dovrebbero continuare a poter scegliere se contabilizzarli o meno ai fini del raggiungimento dell'obiettivo relativo ai trasporti. Se non ne tengono conto possono abbassare di conseguenza l'obiettivo di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra, ipotizzando che i biocarburanti ottenuti da colture alimentari e foraggere consentono di risparmiare il 50 % delle emissioni di gas a effetto serra — un valore pari a quelli generalmente stabiliti in un allegato della presente direttiva per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra delle filiere di produzione più pertinenti dei biocarburanti ottenuti da colture alimentari e foraggere, nonché la soglia minima di riduzione applicabile alla maggior parte degli impianti che producono tali biocarburanti. Gli Stati membri dovrebbero inoltre prendere in considerazione la possibilità di garantire un approvvigionamento alimentare supplementare per stabilizzare i mercati mondiali delle materie prime alimentari.

(31 bis)

Occorre tenere conto dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che riconosce la particolare vulnerabilità delle regioni ultraperiferiche dovuta alla loro lontananza dalle regioni continentali, all'insularità, alla superficie ridotta, alla topografia e al clima difficili e alla dipendenza economica da pochi prodotti, una combinazione che limita fortemente il loro sviluppo e genera notevoli costi aggiuntivi in molti settori, soprattutto per i trasporti. Gli sforzi profusi e gli obiettivi fissati a livello europeo per la riduzione dei gas a effetto serra devono essere adattati alla difficile situazione, bilanciando gli obiettivi ambientali con gli elevati costi sociali per tali regioni.

(32)

La classificazione dell'obiettivo relativo ai trasporti come obiettivo di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra rende superfluo il ricorso a moltiplicatori per promuovere determinate fonti di energia rinnovabili. Ciò è dovuto al fatto che fonti di energia rinnovabili diverse consentono un risparmio di emissioni di gas a effetto serra in quantità diverse e, pertanto, contribuiscono in modo diverso al raggiungimento di un obiettivo. L'energia elettrica da fonti rinnovabili dovrebbe essere considerata a zero emissioni, il che significa un risparmio di emissioni del 100 % rispetto all'energia elettrica prodotta a partire da combustibili fossili. In questo modo si incentiverà l'uso di energia elettrica da fonti rinnovabili, poiché è improbabile che i combustibili rinnovabili e i carburanti derivanti da carbonio riciclato raggiungano una percentuale così elevata di risparmi. L'elettrificazione basata su fonti di energia rinnovabili diventerebbe pertanto il modo più efficiente per decarbonizzare il trasporto su strada. Inoltre, per promuovere l'uso di biocarburanti avanzati e biogas e di combustibili rinnovabili di origine non biologica nel trasporto aereo e marittimo, che sono difficili da elettrificare, è opportuno mantenere il moltiplicatore per detti carburanti forniti in tali modi se contabilizzati ai fini degli obiettivi specifici fissati per gli stessi.

(33)

L'elettrificazione diretta dei settori di uso finale, compreso il settore dei trasporti, contribuisce all'efficienza del sistema e facilita la transizione verso un sistema energetico basato sull'energia rinnovabile. Si tratta quindi di un mezzo di per sé efficace per ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Pertanto la creazione di un quadro di addizionalità che si applichi specificamente all'energia elettrica da fonti rinnovabili fornita ai veicoli elettrici nel settore dei trasporti non è necessaria [Em. 10].

(34)

Poiché i combustibili rinnovabili di origine non biologica devono essere considerati energia rinnovabile indipendentemente dal settore in cui sono consumati, le norme per determinarne la natura rinnovabile quando sono prodotti a partire dall'energia elettrica, che erano applicabili a tali combustibili solo se consumati nel settore dei trasporti, dovrebbero essere estese a tutti i combustibili rinnovabili di origine non biologica, a prescindere dal settore di utilizzo.

(34 bis)

L'energia elettrica ottenuta mediante collegamento diretto a uno o più impianti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili può essere pienamente conteggiata come energia elettrica rinnovabile se utilizzata per la produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica. Gli impianti dimostrano che l'energia elettrica in questione è stata fornita senza prelevare elettricità dalla rete. L'energia elettrica prelevata dalla rete può essere considerata come pienamente rinnovabile a condizione che sia prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili e che le proprietà rinnovabili e altri criteri adeguati siano dimostrati dalla conclusione di un accordo di compravendita di energia elettrica. Affinché un combustibile rinnovabile di origine non biologica possa essere pienamente considerato come tale, la correlazione geografica dovrebbe essere a livello di zona di offerta e dovrebbe tenere conto anche delle situazioni offshore. Le proprietà rinnovabili di tale energia elettrica devono essere dichiarate una sola volta e solo in un settore di utilizzo finale. Lo stesso dovrebbe valere per i combustibili rinnovabili di origine non biologica importati nell'Unione [Em. 11].

(35)

Per garantire una maggiore efficacia ambientale dei criteri unionali di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i combustibili solidi da biomassa negli impianti che producono riscaldamento, elettricità e raffrescamento, la soglia minima di applicabilità di tali criteri dovrebbe essere abbassata dagli attuali 20 MW a  7,5 MW .

(36)

La direttiva (UE) 2018/2001 ha rafforzato il quadro di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra delle bioenergie fissando criteri per tutti i settori di uso finale. Stabilisce norme specifiche per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti a partire da biomassa forestale, imponendo la sostenibilità delle operazioni di raccolta e la contabilizzazione delle emissioni associate al cambiamento della destinazione d'uso dei terreni. Per conseguire una maggiore protezione degli habitat particolarmente ricchi di biodiversità e di carbonio, quali foreste primarie e antiche , foreste ad elevata biodiversità, praterie, torbiere e brughiere , è opportuno introdurre esclusioni e limitazioni all'approvvigionamento di biomassa forestale da tali zone, in linea con l'approccio per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti a partire da biomassa agricola. Inoltre i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovrebbero applicarsi anche agli impianti esistenti basati sulla biomassa per garantire che la produzione di bioenergia al loro interno porti a una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra rispetto all'energia prodotta a partire da combustibili fossili. Le foreste seminaturali come foreste o altri terreni boschivi diversi da foreste primarie o piantagioni forestali e composte prevalentemente da specie arboree o arbustive autoctone che non sono state piantate hanno un elevato valore in termini di biodiversità e clima e non dovrebbero essere trasformate in foreste di piantagione o altrimenti degradate. È opportuno prestare particolare attenzione alle scienze forestali per affrontare interrogativi aperti e fornire dati, in quanto elementi essenziali per meglio comprendere il ruolo dei nostri alberi ai fini del clima, dell'ambiente, dell'economia e della società. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da biomassa agricola e forestale e i combustibili rinnovabili di origine non biologica dovrebbero essere ottenuti da terreni o foreste nel rispetto dei diritti di terzi in termini di utilizzo e proprietà dei terreni o delle foreste e previo consenso libero e informato di tali terzi, con la partecipazione di istituzioni e organizzazioni rappresentative, nel rispetto dei diritti umani e del lavoro di terzi e senza mettere a rischio la disponibilità di alimenti e mangimi per terzi.

(37)

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per i produttori di combustibili rinnovabili e di carburanti derivanti da carbonio riciclato e per gli Stati membri, laddove la Commissione abbia riconosciuto, mediante un atto di esecuzione, che i sistemi volontari o nazionali forniscono prove o dati accurati sulla conformità ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nonché ad altri requisiti stabiliti nella presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero accettare i risultati della certificazione rilasciata da tali sistemi nell'ambito del riconoscimento della Commissione. Al fine di ridurre l'onere gravante sugli impianti di piccole dimensioni, gli Stati membri dovrebbero istituire un meccanismo di verifica semplificato per gli impianti di potenza compresa tra 5 e  20 MW .

(38)

La Commissione istituirà una banca dati dell'Unione che mira a consentire il tracciamento dei combustibili rinnovabili liquidi e gassosi e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato. Il suo campo di applicazione dovrebbe essere esteso dal settore dei trasporti a tutti gli altri settori di uso finale in cui tali combustibili sono consumati. Ciò dovrebbe fornire un contributo essenziale al monitoraggio globale della produzione e del consumo di tali combustibili, attenuando i rischi di doppio conteggio o di irregolarità lungo le catene di approvvigionamento coperte dalla banca dati dell'Unione. Inoltre, per evitare il rischio che per uno stesso gas rinnovabile vengano presentate più domande, la garanzia di origine rilasciata per qualsiasi partita di gas rinnovabile registrata nella banca dati dovrebbe essere annullata. Tale banca dati dovrebbe essere messa a disposizione del pubblico in forma aperta, trasparente e di facile consultazione. La Commissione dovrebbe pubblicare relazioni annuali per il pubblico riguardanti le informazioni inserite nella banca dati dell'Unione, ivi comprese le informazioni sulle quantità, l'origine geografica e il tipo di materie prime dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa.

(38 bis)

Al fine di compensare gli oneri normativi per i cittadini, le amministrazioni e le imprese introdotti dalla presente direttiva, è opportuno che la Commissione, nell'ambito della sua indagine annuale sugli oneri effettuata a norma del punto 48 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016, riveda il quadro normativo nei settori interessati in linea con il principio «one in, one out», come stabilito nella comunicazione della Commissione del 29 aprile 2021 dal titolo «Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori» e, se del caso, presentare proposte legislative per la modifica o la soppressione di disposizioni in altri atti legislativi dell'Unione che generano costi di conformità in tali settori.

(38 ter)

Occorre prevedere disposizioni adeguate antifrode, in particolare in relazione all'olio da cucina usato, in considerazione della diffusa pratica di aggiungere olio di palma. Visto che è essenziale individuare e prevenire le frodi per evitare la concorrenza sleale e la deforestazione incontrollata nei paesi terzi, è opportuno attuare un tracciamento completo e certificato di tali materie prime.

(39)

Il regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance fa numerosi riferimenti, in una serie di punti, all'obiettivo vincolante a livello unionale di una quota di energia rinnovabile pari ad almeno il 32 % del consumo dell'UE nel 2030. Poiché tale obiettivo deve essere aumentato affinché contribuisca efficacemente all'ambizioso traguardo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra almeno del 55 % entro il 2030, è opportuno modificare tali riferimenti. Eventuali ulteriori obblighi di pianificazione e comunicazione non daranno origine a un nuovo sistema, ma dovrebbero essere soggetti all'attuale quadro di pianificazione e comunicazione a norma del regolamento (UE) 2018/1999.

(40)

L'ambito di applicazione della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16) dovrebbe essere modificato al fine di evitare una duplicazione dei requisiti normativi per quanto riguarda gli obiettivi di decarbonizzazione dei combustibili per il settore dei trasporti e allinearlo alla direttiva (UE) 2018/2001.

(40 bis)

Occorre inoltre incoraggiare la ricerca e l'innovazione nelle energie pulite come l'idrogeno per soddisfare la crescente domanda di carburanti alternativi e, in particolare, per immettere sul mercato un'energia il cui prezzo di costo sia inferiore a quello delle fonti energetiche fossili, come il gasolio, l'olio combustibile o la benzina, i cui prezzi stanno attualmente raggiungendo livelli record.

(41)

Le definizioni della direttiva 98/70/CE dovrebbero essere modificate per allinearle alla direttiva (UE) 2018/2001 ed evitare in tal modo l'applicazione di definizioni diverse nei due atti.

(42)

Gli obblighi in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di uso dei biocarburanti di cui alla direttiva 98/70/CE dovrebbero essere soppressi al fine di semplificare ed evitare una doppia regolamentazione per quanto riguarda gli obblighi rafforzati di decarbonizzazione dei carburanti per il trasporto previsti dalla direttiva (UE) 2018/2001.

(43)

Gli obblighi in materia di monitoraggio e comunicazione delle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla direttiva 98/70/CE dovrebbero essere soppressi per evitare di disciplinare due volte gli obblighi di comunicazione.

(44)

La direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, che stabilisce norme dettagliate per l'applicazione uniforme dell'articolo 7 bis della direttiva 98/70/CE, dovrebbe essere abrogata in quanto divenuta obsoleta con l'abrogazione dell'articolo 7 bis della direttiva 98/70/CE da parte della presente direttiva.

(45)

Per quanto riguarda i componenti a base biologica nel combustibile diesel, il riferimento nella direttiva 98/70/CE al combustibile diesel B7, ossia il combustibile diesel con un tenore di estere metilico di acidi grassi (FAME) fino al 7 %, limita le opzioni disponibili per conseguire gli obiettivi più elevati di incorporazione dei biocarburanti di cui alla direttiva (UE) 2018/2001. Infatti quasi tutta la fornitura di combustibile diesel nell'Unione è già di tipo B7. Per questo motivo la percentuale massima di componenti a base biologica dovrebbe essere aumentata dal 7 % al 10 %. Per sostenere la diffusione sul mercato del B10, ossia il combustibile diesel con un tenore di estere metilico di acidi grassi (FAME) fino al 10 %, è necessario che a livello di Unione vi sia un carburante B7 di protezione per il diesel con un tenore di FAME fino al 7 % a causa dell'elevata percentuale di veicoli non compatibili con il B10 che presumibilmente costituirà il parco veicoli entro il 2030. Ciò dovrebbe riflettersi nell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 98/70/CE modificata dal presente atto.

(45 bis)

Un maggiore ricorso all'energia rinnovabile può aumentare anche la sicurezza e l'autosufficienza energetiche, riducendo tra l'altro la dipendenza dai combustibili fossili. Tuttavia, il rinforzo e l'interconnessione ulteriori del sistema di trasmissione sono fondamentali per un impiego equo ed efficiente di questa transizione, in modo che i benefici risultanti siano diffusi equamente fra la popolazione dell'Unione e non portino alla povertà energetica.

(46)

Le disposizioni transitorie dovrebbero consentire di portare avanti ordinatamente la raccolta dei dati e di adempiere agli obblighi di comunicazione in relazione agli articoli della direttiva 98/70/CE soppressi dalla presente direttiva.

(47)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (17), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata, in particolare a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea nella causa Commissione/Belgio (18) (causa C-543/17),

(47 bis)

L'Unione e i paesi partner in via di sviluppo dispongono di un enorme potenziale in termini di cooperazione in campo tecnologico, progetti in materia di energie rinnovabili nonché esportazioni di energia pulita e sviluppo di una maggiore interconnettività delle reti energetiche pulite. Nonostante la loro costante crescita complessiva, gli investimenti nelle energie rinnovabili rimangono concentrati in un numero ristretto di regioni e paesi. Le regioni composte prevalentemente da paesi in via di sviluppo ed emergenti sono costantemente sottorappresentate, attirando solo il 15 % circa degli investimenti globali in energie rinnovabili  (19) . I partenariati dell'Unione nel settore dell'energia dovrebbero concentrarsi sui progetti di produzione di energia rinnovabile, nonché sul sostegno allo sviluppo di progetti in materia di energie rinnovabili e sulla definizione di quadri giuridici e finanziari, e dovrebbero includere la fornitura dell'assistenza tecnica e del trasferimento di conoscenze necessari in stretta cooperazione con il settore privato. Gli impegni in materia di buona governance e la prospettiva di una collaborazione stabile e a lungo termine dovrebbero costituire una condizione per la cooperazione dell'Unione. La cooperazione in materia di energia sostenibile dovrebbe costituire una priorità fondamentale per i paesi idonei nell'ambito dell'iniziativa Global Gateway [Em. 12].

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva (UE) 2018/2001

La direttiva (UE) 2018/2001 è così modificata:

1)

all'articolo 2, il secondo comma è così modificato:

-a)

il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1)

“energia da fonti rinnovabili” o “energia rinnovabile”: l'energia da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare (eliotermica e fotovoltaico) e geotermica, energia osmotica, da calore ambientale, maremotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idroelettrica, energia della biomassa, dei gas di discarica, dei gas residuati dai processi di depurazione e biogas;»;

-a bis)

al punto 16, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, in conformità del principio che dà priorità all'efficienza energetica, ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;»;

a)

il punto 36 è sostituito dal seguente:

«36)

“combustibili rinnovabili di origine non biologica”: i combustibili liquidi e gassosi il cui contenuto energetico proviene da fonti rinnovabili diverse dalla biomassa;»;

b)

il punto 47 è sostituito dal seguente:

«47)

“valore standard”: un valore stabilito a partire da un valore tipico applicando fattori predeterminati e che, in circostanze definite dalla presente direttiva, può essere utilizzato al posto di un valore reale;»;

c)

sono aggiunti i punti seguenti:

« 47 bis)

“legname tondo di qualità”: il legname tondo abbattuto o altrimenti raccolto e rimosso, le cui caratteristiche — quali specie, dimensioni, linearità e densità dei nodi –, definite e debitamente giustificate dagli Stati membri in base alle pertinenti condizioni forestali, lo rendono idoneo all'uso industriale. Sono escluse le operazioni di diradamento precommerciale o gli alberi estratti da foreste colpite da incendi, parassiti, malattie o danni dovuti a fattori abiotici; 14 bis) “zona di offerta”:

47 ter)

“tecnologia innovativa per le energie rinnovabili”: una tecnologia di produzione di energia rinnovabile che migliora in almeno un modo tecnologie di punta comparabili per le energie rinnovabili o rende sfruttabile una risorsa energetica rinnovabile ampiamente inutilizzata e comporta un chiaro grado di rischio, in termini tecnologici, di mercato o finanziari, più elevato del rischio generalmente associato a tecnologie o attività comparabili e non innovative;

47 quater )

“zona di offerta”: la zona di offerta quale definita all'articolo 2, punto 65), del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (20);

47 quinquies )

“sistema di misurazione intelligente”: un sistema di misurazione intelligente quale definito all'articolo 2, punto 23), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio (21);

47 sexies )

“punto di ricarica”: un punto di ricarica quale definito all'articolo 2, punto 33), della direttiva (UE) 2019/944;

47 septies )

“partecipante al mercato”: un partecipante al mercato quale definito all'articolo 2, punto 25), del regolamento (UE) 2019/943;

47 octies )

“mercati dell'energia elettrica”: i mercati dell'energia elettrica quali definiti all'articolo 2, punto 9), della direttiva (UE) 2019/944;

47 nonies )

“batteria per uso domestico”: la batteria ricaricabile a sé stante di capacità nominale superiore a 2 kwh, che può essere installata e usata in un ambiente domestico;

47 decies )

“batteria per veicoli elettrici”: la batteria per veicoli elettrici quale definita all'articolo 2, punto 12), della [proposta di regolamento relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento (UE) 2019/1020] (22);

47 undecies )

“batteria industriale”: una batteria industriale quale definita all'articolo 2, punto 11), della [proposta di regolamento relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento (UE) 2019/1020];

47 duodecies )

“stato di salute”: lo stato di salute quale definito all'articolo 2, punto 25), della [proposta di regolamento relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento (UE) 2019/1020 (23)];

47 terdecies )

“stato di carica”: lo stato di carica quale definito all'articolo 2, punto 24), della [proposta di regolamento relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento (UE) 2019/1020];

47 quaterdecies )

«setpoint di potenza: le informazioni conservate nel sistema di gestione della batteria che prescrivono le impostazioni di potenza elettrica alle quali la batteria funziona durante le operazioni di ricarica o di scaricamento, in modo da ottimizzarne lo stato di salute e l'uso operativo;

47 quindecies )

“ricarica intelligente”: un'operazione di ricarica in cui l'intensità dell'energia elettrica fornita alla batteria è adeguata in tempo reale, sulla base delle informazioni ricevute mediante comunicazione elettronica e che può essere realizzata a velocità di ricarica normali nonché durante la ricarica rapida attraverso una risposta a segnali dinamici di prezzo o un'ottimizzazione del flusso di potenza ;

47 sexdecies )

“autorità di regolazione”: un 'autorità di regolazione quale definita all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2019/943;

47 septdecies )

“ricarica bidirezionale”: un'operazione di ricarica intelligente in cui la direzione del flusso di elettricità può essere invertita, facendo sì che l'elettricità fluisca dalla batteria al punto di ricarica cui è collegata;

47 octodecies )

“punto di ricarica di potenza standard”: un punto di ricarica di potenza standard quale definito all'articolo 2, punto 31), della [proposta di regolamento sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi e che abroga la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio];

47 novodecies)

batteria comunitaria”: batteria ricaricabile a sé stante di capacità nominale superiore a 50 kWh, che può essere installata e usata in un ambiente domestico, commerciale o industriale ed è detenuta da autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente o da una comunità di energia rinnovabile;

47 vicies)

“accordo di acquisto di energia da fonti rinnovabili”: un contratto in base al quale una persona fisica o giuridica si impegna ad acquistare energia rinnovabile direttamente da un produttore, che comprende, tra l'altro, gli accordi di acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli accordi di acquisto di idrogeno da fonti rinnovabili e gli accordi di acquisto di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili;

47 unvicies)

“accordo di compravendita di energia da fonti rinnovabili per riscaldamento e raffrescamento”: un contratto con il quale una persona fisica o giuridica si impegna ad acquistare energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento direttamente da un produttore;

47 duovicies)

“accordo di compravendita di idrogeno da fonti rinnovabili”: un contratto con il quale una persona fisica o giuridica si impegna ad acquistare combustibili rinnovabili da fonti non biologiche direttamente da un produttore;

47 tervicies )

“industria”: le imprese e i prodotti che rientrano nelle sezioni B, C e F e nella sezione J, divisione 63, della classificazione statistica delle attività economiche (NACE REV.2) (24);

47 quatervicies )

“scopo non energetico”: l'uso di combustibili come materie prime in un processo industriale, anziché per produrre energia;

47 quinvicies )

“combustibili rinnovabili”: biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa e combustibili rinnovabili di origine non biologica;

47 sexvicies)

“efficienza energetica al primo posto”: il principio dell'efficienza energetica al primo posto quale definito all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) 2018/1999;

47 septvicies)

“infrastruttura ibrida per produzione offshore di energia rinnovabile”: un'infrastruttura per la trasmissione che assolve alla doppia funzione di collegare la produzione offshore di energia rinnovabile e di collegare due o più zone di offerta;

47 bis bis)

“teleriscaldamento e teleraffrescamento da fonti rinnovabili”: sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento ad alta efficienza energetica che operano esclusivamente con l'ausilio di fonti di energia rinnovabili;

47 bis ter)

biomassa legnosa primaria”: tutto il legname tondo abbattuto o altrimenti raccolto e rimosso. Comprende tutto il legname ottenuto da rimozioni, ossia le quantità rimosse dalle foreste, compreso il legname recuperato a causa della mortalità naturale e da abbattimenti e disboscamenti. Include tutto il legname rimosso con o senza corteccia, compreso il legname rimosso nella sua forma tonda, o spaccato, grossolanamente squadrato o in altre forme, ad esempio rami, radici, ceppi e nodi (laddove essi siano raccolti) e il legname grossolanamente sagomato o appuntito. Non comprende la biomassa legnosa ottenuta da misure sostenibili di prevenzione degli incendi boschivi in zone ad alto rischio di incendi, la biomassa legnosa ottenuta da misure di sicurezza stradale e la biomassa legnosa estratta da foreste colpite da catastrofi naturali, parassiti o da malattie attivi per prevenirne la diffusione, riducendo al minimo l'estrazione del legname e proteggendo la biodiversità, dando luogo a foreste più diversificate e resilienti, e si basa sugli orientamenti della Commissione [Em. 42].

47 bis quater)

“idrogeno rinnovabile”: idrogeno prodotto mediante elettrolisi dell'acqua (in un elettrolizzatore alimentato da energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili) o mediante reforming del biogas o conversione biochimica della biomassa, se conforme ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

47 bis quinquies )

“piantagione forestale”: la foresta piantata che è gestita in modo intensivo e che al momento dell'impianto e della maturità del popolamento soddisfa tutti i seguenti criteri: una o due specie, classe di età uniforme e distribuzione regolare. Sono incluse le piantagioni a rotazione rapida per legno, fibre ed energia ed escluse le foreste piantate per la protezione o il ripristino degli ecosistemi, nonché le foreste create mediante piantumazione o semina che a maturità assomiglia o assomiglierà alle foreste rigenerate naturalmente;

47 bis sexies )

“foresta piantata”: la foresta costituita prevalentemente da alberi piantumati e/o seminati deliberatamente, purché si preveda che gli alberi piantumati o seminati costituiscano oltre il cinquanta per cento del patrimonio colturale a maturità; sono inclusi boschi cedui di alberi originariamente piantumati o seminati; ▌

47 bis septies)

“energia osmotica”: energia generata naturalmente dalla differenza nella concentrazione salina tra due fluidi, solitamente acqua dolce e salata;

47 bis octies)

“efficienza di sistema”: un sistema che integra energie rinnovabili variabili in maniera efficiente sotto il profilo dei costi e massimizza il valore della flessibilità della domanda, al fine di ottimizzare la transizione verso la neutralità climatica, misurata a livello di riduzione dei costi di investimento nei sistemi e dei costi operativi, delle emissioni di gas a effetto serra e dell'uso dei combustibili fossili in ogni mix energetico nazionale;

47 bis nonies)

“centrali elettriche ibride con fonti rinnovabili”: una combinazione tra due o più tecnologie che utilizzano fonti rinnovabili e che condividono la stessa connessione alla rete, e che possono anche integrare la capacità di stoccaggio;

47 bis decies)

“progetto co-localizzato di stoccaggio dell'energia”: un progetto che comprende una struttura di stoccaggio dell'energia e una struttura per la produzione di energia rinnovabile collegate dietro lo stesso punto di accesso alla rete;

47 bis undecies)

“veicolo elettrico solare”: un veicolo a motore altamente efficiente dal punto di vista energetico dotato di un gruppo propulsore comprendente solo macchine elettriche non periferiche come convertitore di energia con sistema di accumulo di energia ricaricabile, che può essere ricaricato esternamente ed anche equipaggiato con pannelli fotovoltaici integrati al veicolo [Em. 29].»;

2)

L'articolo 3 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri provvedono collettivamente a far sì che la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030 sia almeno pari al 45  %.

Al fine di promuovere la produzione e l'uso di energia rinnovabile da tecnologie innovative per le energie rinnovabili e salvaguardare la competitività industriale dell'Unione, ogni Stato membro fissa un obiettivo indicativo di almeno il 5 % della nuova capacità di energia rinnovabile installata tra il… [entrata in vigore della direttiva] e il 2030 come tecnologia innovativa per le energie rinnovabili.

Al fine di agevolare l'ulteriore penetrazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili e aumentare la flessibilità e i servizi di bilanciamento, gli Stati membri fissano un obiettivo indicativo per le tecnologie di stoccaggio.

Per sostenere il conseguimento dell'obiettivo di cui al primo comma e il raggiungimento dell'efficienza in termini di costi, gli Stati membri fissano un obiettivo nazionale indicativo minimo per la flessibilità dal lato della domanda corrispondente a una riduzione del 5 % del picco di domanda di elettricità entro il 2030. Tale obiettivo è raggiunto attraverso l'attivazione della flessibilità dal lato della domanda in tutti i settori di uso finale, anche con le ristrutturazioni degli edifici e l'efficienza energetica, in conformità della direttiva (UE)…/… [direttiva (UE) 2018/844 riveduta] e direttiva (UE)…/… [direttiva riveduta (UE) 2018/2002].

Gli Stati membri specificano il loro obiettivo nazionale relativo alla flessibilità della domanda, compresi i traguardi intermedi, negli obiettivi nazionali definiti nei rispettivi piani integrati per l'energia e il clima al fine di accrescere la flessibilità del sistema, conformemente all'articolo 4, lettera d), punto 3, del regolamento (UE) 2018/1999. Ove necessario, la Commissione può adottare misure complementari per sostenere gli Stati membri nel conseguimento del loro obiettivo.

Ciascuno Stato membro individua nel proprio piano integrato per l'energia e il clima, conformemente all'articolo 4, lettera d), punto (3), del regolamento (UE) 2018/1999, le misure necessarie per soddisfare gli obiettivi di cui al paragrafo 1, secondo e terzo comma, del presente articolo.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli Stati membri adottano misure volte a garantire che l'energia da biomassa sia prodotta in modo tale da ridurre al minimo indebiti effetti di distorsione sul mercato delle materie prime della biomassa e le ripercussioni negative sulla biodiversità, l'ambiente e il clima . A tal fine tengono conto della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE e del principio dell'uso a cascata di cui al terzo comma.

Nell'ambito delle misure di cui al primo comma:

a)

gli Stati membri non concedono alcun sostegno per:

i)

l'uso di tronchi da sega e da impiallacciatura, ceppi e radici per produrre energia;

ii)

la produzione di energia rinnovabile mediante l'incenerimento di rifiuti se non sono stati rispettati gli obblighi in materia di raccolta differenziata e gerarchia dei rifiuti stabiliti nella direttiva 2008/98/CE;

iii)

pratiche non conformi all'atto di esecuzione di cui al terzo comma;

b)

a decorrere dal 31 dicembre 2026 e fatti salvi le disposizioni di cui all'articolo 6 e gli obblighi di cui al primo comma, gli Stati membri non concedono alcun sostegno alla produzione di energia elettrica da biomassa forestale in impianti per la produzione di sola energia elettrica, a meno che tale energia elettrica non soddisfi almeno una delle seguenti condizioni:

i)

è prodotta in una regione identificata in un piano territoriale per una transizione giusta approvato dalla Commissione ▌, in conformità al regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione giusta, a causa della sua dipendenza dai combustibili fossili solidi, e soddisfa i pertinenti requisiti di cui all'articolo 29, punto 11;

ii)

è prodotta applicando la cattura e lo stoccaggio della CO2 da biomassa e soddisfa i requisiti di cui all'articolo 29, punto 11, secondo comma.

ii bis)

è prodotta da impianti già in funzione il… [data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa], per i quali non sono possibili modifiche in direzione della cogenerazione a causa dell'assenza delle condizioni relative all'infrastruttura e alla domanda e soddisfano i requisiti di cui all'articolo 29, punto (11), a condizione che gli Stati membri notifichino alla Commissione l'uso di tale esenzione e la giustifichino mediante informazioni scientifiche e tecniche verificate e aggiornate e che la Commissione approvi l'esenzione.

Entro un anno dal [data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa], la Commissione adotta un atto di esecuzione ▌sulle modalità di applicazione del principio dell'uso a cascata per la biomassa forestale , in particolare su come ridurre al minimo l'uso di legname tondo di qualità per la produzione di energia, con particolare attenzione ai regimi di sostegno e tenendo debitamente conto del massimo valore aggiunto economico e ambientale e dell'esbosco di recupero .

Entro il 2026 la Commissione presenta una relazione sull'impatto dei regimi nazionali di sostegno alla biomassa, incluso sulla biodiversità , sul clima, sull'ambiente e sulle possibili distorsioni del mercato, e valuta ▌i regimi di sostegno alla biomassa forestale.»;

c)

è inserito il seguente paragrafo 4 bis:

«4 bis.   Gli Stati membri istituiscono un quadro, che può comprendere regimi di sostegno e misure che facilitano il ricorso a progetti di stoccaggio dell'energia rinnovabile e co-ubicati, ad accordi di compravendita di energia rinnovabile e ad accordi di compravendita di energia rinnovabile per il riscaldamento e il raffrescamento , che consente una diffusione dell'energia da fonti rinnovabili a un livello coerente con il contributo nazionale dello Stato membro di cui al paragrafo 2 e a un ritmo compatibile con le traiettorie indicative di cui all'articolo 4, lettera a), punto 2), del regolamento (UE) 2018/1999. Il quadro affronta in particolare gli ostacoli, in particolare quelli relativi alle procedure di autorizzazione , all'istituzione delle iniziative relative alla comunità energetica e allo sviluppo delle necessarie reti di trasporto dell'energia, onde sostenere un livello elevato di fornitura di energia da fonti rinnovabili. Nell'elaborare tale quadro, gli Stati membri tengono conto dell'energia elettrica da fonti rinnovabili supplementare e delle infrastrutture di stoccaggio necessarie per soddisfare la domanda nei settori dei trasporti, dell'industria, dell'edilizia, del riscaldamento e del raffrescamento e per la produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica.";

A norma del principio dell'efficienza energetica al primo posto, gli Stati membri assicurano il consumo, il commercio e lo stoccaggio flessibili di energia elettrica da fonti rinnovabili in tali settori di utilizzo finale, al fine di contribuire alla sua penetrazione in maniera efficace in termini di costi.

Gli Stati membri possono includere una sintesi delle politiche e delle misure previste dal quadro favorevole, nonché una valutazione della loro attuazione nei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima e nelle relazioni sullo stato di avanzamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999.»;

3)

L'articolo 7 è così modificato:

-a)

al paragrafo 1, primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

il consumo finale di energia da fonti energetiche e combustibili rinnovabili nel settore dei trasporti. »;

a)

al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Con riguardo alle lettere a), b) o c) del primo comma, per il calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo, il gas e l'energia elettrica da fonti rinnovabili sono presi in considerazione una sola volta. L'energia prodotta a partire da combustibili rinnovabili di origine non biologica è contabilizzata nel settore — energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento o trasporti — in cui è consumata. Qualora i combustibili rinnovabili di origine non biologica siano consumati in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati prodotti, l'energia generata dall'uso di combustibili rinnovabili di origine non biologica sarà computata per l'80 % del loro volume nel paese e settore in cui è consumata e per il 20 % del loro volume nel paese dove è prodotta, salvo diverso accordo tra gli Stati membri interessati. Ai fini del monitoraggio di tali accordi e per evitare un doppio conteggio, alla Commissione è notificato qualsiasi accordo di questo tipo, compresi i volumi esatti della domanda e dell'offerta, le tempistiche di trasferimento e la data entro cui l'accordo diventa operativo. La Commissione mette a disposizione le informazioni relative agli accordi conclusi, compresi le tempistiche, il volume, il prezzo ed eventuali condizioni aggiuntive. »;

a bis)

al paragrafo 1, dopo il secondo comma è aggiunto il comma seguente:

«Ai fini degli obiettivi di cui agli articoli 15 bis, 22 bis, 23, paragrafo 1, 24, paragrafo 4, e 25, paragrafo 1, i combustibili rinnovabili di origine non biologica rappresentano il 100 % del loro volume nel paese in cui sono consumati.»;

b)

al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera a), il consumo finale lordo di energia elettrica da fonti rinnovabili è calcolato come quantità di energia elettrica prodotta in uno Stato membro da fonti rinnovabili, compresa l'energia elettrica prodotta da autoconsumatori di energia rinnovabile e da comunità di energia rinnovabile e l'energia elettrica da combustibili rinnovabili di origine non biologica, al netto della produzione di energia elettrica in centrali di pompaggio con il ricorso all'acqua precedentemente pompata a monte e dell'energia elettrica utilizzata per produrre combustibili rinnovabili di origine non biologica.»;

c)

al paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

il consumo finale di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti è calcolato come la somma di tutti i biocarburanti, biogas e combustibili rinnovabili di origine non biologica per il trasporto utilizzati nel settore dei trasporti.»;

4)

L'articolo 9 è così modificato:

a)

è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis.    Ciascuno Stato membro avvia accordi di cooperazione per istituire progetti comuni con uno o più Stati membri per la produzione di energia da fonti rinnovabili, compresi i dispositivi ibridi offshore rinnovabili, come segue:

a)

entro il 31 dicembre 2025, gli Stati membri con un consumo annuo di energia elettrica pari o inferiore a 100 TWh istituiscono almeno due progetti comuni;

b)

entro il 2030, gli Stati membri con un consumo annuo di energia elettrica superiore a 100 TWh istituiscono un terzo progetto comune . ▌;

Tali progetti comuni non corrispondono ai progetti di interesse comune già adottati a norma del regolamento (UE) 2022/869  (1 bis) . L'individuazione di progetti comuni si basa sulle esigenze individuate nei piani strategici di sviluppo della rete integrata offshore ad alto livello per ciascun bacino marittimo e nel piano decennale di sviluppo della rete, ma può andare oltre tali esigenze e coinvolgere le autorità locali e regionali e gli operatori privati.

I progetti finanziati con contributi nazionali nell'ambito del meccanismo unionale di finanziamento dell'energia rinnovabile istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1294 della Commissione (25) sono tenuti in conto ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui al primo comma per quanto concerne gli Stati membri coinvolti in tali progetti .

Gli Stati membri si adoperano per un'equa distribuzione dei costi e dei benefici dei progetti comuni. A tal fine, tutti i pertinenti costi e benefici dei progetti comuni sono presi in considerazione nel relativo accordo di cooperazione.

Gli Stati membri notificano alla Commissione gli accordi di cooperazione di cui al primo comma, compresa la data in cui si prevede che il progetto diventi operativo.

(25)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1294 della Commissione, del 15 settembre 2020, sul meccanismo unionale di finanziamento dell'energia rinnovabile (GU L 303 del 17.9.2020, pag. 1)."

b)

è inserito il seguente paragrafo:

«7 bis.   Gli Stati membri costieri dovrebbero cooperare per stabilire congiuntamente , dopo la consultazione dei portatori di interessi, la quantità di energia da fonti rinnovabili offshore che intendono produrre nel bacino marittimo in questione entro il 2050, con traguardi intermedi e traiettorie per bacino marittimo nel 2030 e nel 2040 a norma del regolamento (UE) 2022/869 . Ciascuno Stato membro indica i volumi che intende raggiungere mediante gare pubbliche d'appalto, con particolare attenzione alla fattibilità tecnica ed economica dell'infrastruttura di rete.

Nei loro accordi di cooperazione gli Stati membri garantiscono collettivamente che tali piani siano in linea con la realizzazione degli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione del 19 novembre 2020 dal titolo “Strategia dell'UE per sfruttare il potenziale delle energie rinnovabili offshore per un futuro climaticamente neutro”, rispettando nel contempo il diritto ambientale dell'Unione e la protezione della biodiversità, le specificità e lo sviluppo di ciascuna regione, in particolare le attività già svolte nelle aree interessate, l'eventuale danno all'ambiente, il potenziale di energia rinnovabile offshore del bacino marittimo e l'importanza di garantire la relativa pianificazione della rete integrata. Gli Stati membri comunicano detta quantità e  la rete pianificata nei loro aggiornamenti dei piani nazionali per l'energia e il clima presentati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999. La Commissione può adottare misure complementari per sostenere gli Stati membri nei loro sforzi per allinearsi alle traiettorie per bacino marittimo.

A seguito della comunicazione degli aggiornamenti dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima, la Commissione valuta qualsiasi possibile divario nella quantità potenziale di risorse energetiche rinnovabili offshore degli Stati membri e nella quantità di energia rinnovabile offshore programmata per il 2030, 2040 e 2050. Ove opportuno, la Commissione adotta misure supplementari per ridurre tale divario.

Gli Stati membri che si affacciano su un bacino marittimo definiscono congiuntamente lo spazio adeguato per i progetti di energia rinnovabile offshore e assegnano tale spazio nei loro piani di gestione dello spazio marittimo, garantendo nel contempo un forte approccio di partecipazione pubblica, in modo che si tenga conto delle opinioni di tutti i portatori di interessi e delle comunità costiere interessate, nonché dell'impatto sulle attività già in corso nelle zone interessate.

Al fine di agevolare il rilascio delle autorizzazioni per i progetti congiunti in materia di energie rinnovabili offshore, gli Stati membri riducono la complessità e aumentano l'efficienza e la trasparenza del processo di rilascio delle autorizzazioni e rafforzano la cooperazione tra di loro, anche, se del caso, istituendo un punto di contatto unico (“sportello unico”) per ciascun corridoio prioritario di rete offshore.

Al fine di aumentare l'ampia accettazione da parte dell'opinione pubblica, gli Stati membri assicurano la possibilità di includere le comunità di energia rinnovabile nei progetti di cooperazione congiunta sulle energie rinnovabili offshore. »;

5)

L'articolo 15 è così modificato:

-a)

il paragrafo 1 è così modificato:

a)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri assicurano che le norme nazionali in materia di procedure di autorizzazione, certificazione e rilascio delle licenze applicabili agli impianti, comprese le centrali elettriche ibride rinnovabili e le relative reti di trasmissione e distribuzione per la produzione di energia elettrica, di calore o di freddo da fonti rinnovabili, al processo di trasformazione della biomassa in biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa o altri prodotti energetici e ai carburanti da fonti rinnovabili di origine non biologica siano proporzionate e necessarie e contribuiscano all'attuazione del principio dell'efficienza energetica al primo posto.»;

-a bis)

il secondo comma è così modificato:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

tutte le procedure amministrative sono razionalizzate, compresi i processi regionali e comunali, e accelerate al livello amministrativo appropriato, inoltre sono fissati termini prevedibili per le procedure di cui al primo comma;»;

ii)

le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c)

tutte le spese amministrative pagate da consumatori, urbanisti, architetti, imprese edili e installatori e fornitori di attrezzature e di sistemi sono trasparenti e proporzionate ai costi; e

d)

sono previste procedure di autorizzazione semplificate e meno onerose, anche attraverso una procedura di notifica semplice e punti di contatto unici per dispositivi decentrati, e per la produzione e lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili.»;

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente :

«2.   Gli Stati membri definiscono chiaramente le specifiche tecniche da rispettare affinché le apparecchiature e i sistemi per le energie rinnovabili possano beneficiare dei regimi di sostegno ed essere ammissibili nell'ambito degli appalti pubblici . Se esistono norme di regolamentazione o armonizzate o norme europee, quali ad esempio sistemi di riferimento tecnico creati da organismi europei di standardizzazione, le specifiche tecniche sono redatte in conformità di dette norme. È accordata la precedenza alle norme di regolamentazione e armonizzate i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a sostegno della legislazione europea, compreso ad esempio il regolamento (UE) 2017/1369 o 2009/125/CE . In mancanza di tali norme si utilizzano, nell'ordine, altre norme armonizzate e norme europee. Le specifiche tecniche non prescrivono dove le apparecchiature e i sistemi debbano essere certificati e non ostacolano il corretto funzionamento del mercato interno.»;

a bis)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.     Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti a livello nazionale, regionale e locale inseriscano disposizioni volte all'integrazione e alla diffusione delle energie rinnovabili, anche per l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e le comunità di energia rinnovabile, e all'uso dell'inevitabile calore e freddo di scarto in sede di pianificazione, compresa la pianificazione precoce del territorio, la progettazione, la costruzione e la ristrutturazione di infrastrutture urbane, aree industriali, commerciali o residenziali e infrastrutture energetiche e dei trasporti, comprese le reti di energia elettrica, teleriscaldamento e teleraffrescamento, gas naturale e combustibili alternativi. In particolare, gli Stati membri incoraggiano gli organi amministrativi locali e regionali a includere, se del caso, il riscaldamento e il raffrescamento da fonti rinnovabili nella pianificazione delle infrastrutture urbane e a consultare gli operatori di rete per tenere conto dell'impatto esercitato sui piani di sviluppo infrastrutturale degli operatori dai programmi di efficienza energetica e di gestione della domanda nonché dalle disposizioni specifiche in materia di autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e comunità di energia rinnovabile.»

b)

i paragrafi 4, 5, 6 e 7 sono soppressi;

c)

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   Gli Stati membri valutano gli ostacoli normativi e amministrativi agli accordi di compravendita di energia rinnovabile a lungo termine, compresi gli accordi di compravendita di energia da fonti rinnovabili, gli accordi di compravendita per il riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili e gli accordi di compravendita di idrogeno da fonti rinnovabili, i progetti di stoccaggio dell'energia in co-ubicazione e quelli transfrontalieri . ▌

Essi eliminano ▌ gli ostacoli al loro sviluppo a livello nazionale e transfrontaliero, come gli ostacoli alle autorizzazioni, ad esempio per le industrie ad alta intensità energetica e le PMI, nonché per altri attori e comuni più piccoli, e ne promuovono l'adozione, anche esplorando le modalità per ridurre i rischi finanziari ad essi associati, in particolare utilizzando garanzie di credito. Assicurano che tali accordi non siano soggetti a procedure o oneri o tariffe sproporzionati o discriminatori e che le relative garanzie di origine possano essere trasferite all'acquirente dell'energia ▌nell'ambito di un accordo per l'acquisto di energia rinnovabile.

Gli Stati membri descrivono le proprie politiche e misure volte a promuovere la diffusione di accordi di compravendita di energia rinnovabile nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima di cui agli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999 e nelle relazioni intermedie presentate a norma dell'articolo 17 di tale regolamento. Essi forniscono inoltre, in tali relazioni, un'indicazione del volume della produzione di energia da fonti rinnovabili sostenuta da diversi tipi di accordi di compravendita di energia rinnovabile.

Gli Stati membri provvedono affinché ai richiedenti sia consentito presentare tutti i documenti pertinenti in formato digitale. Se un richiedente si avvale dell'opzione digitale per la domanda, l'intero processo di concessione dell'autorizzazione, comprese le procedure amministrative interne, deve essere eseguito in modo digitale. Gli Stati membri garantiscono, inoltre, la digitalizzazione delle audizioni pubbliche e delle procedure di partecipazione. »;

d)

è aggiunto il seguente paragrafo 9:

«9.   Entro… [un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva modificativa], la Commissione rivede gli orientamenti destinati agli Stati membri sulle pratiche di autorizzazione per accelerare e semplificare il processo per i progetti nuovi e ripotenziati . Tali orientamenti comprendono raccomandazioni su come attuare e applicare le norme relative alle procedure amministrative di cui agli articoli 15 e 17, nonché la loro applicazione al riscaldamento, al raffrescamento e all'energia da fonti rinnovabili e alla cogenerazione da fonti rinnovabili, nonché una serie di indicatori chiave di prestazione (ICP) per consentire una valutazione e un monitoraggio trasparenti dei progressi e dell'efficacia .

A tal fine, la Commissione svolge adeguate consultazioni, anche con i pertinenti portatori di interessi. Tali orientamenti comprendono anche informazioni sulle risorse digitali e umane delle autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni, sui punti di contatto unici effettivi, sulla pianificazione del territorio, sui vincoli del traffico aereo militare e civile, sui procedimenti giudiziari e sui casi di risoluzione e mediazione dei procedimenti civili, nonché sull'adeguamento e l'ammodernamento delle normative sulle attività minerarie e geologiche, nonché sulla garanzia di un'adeguata capacità tecnica per svolgere tali compiti.

Gli Stati membri presentano una valutazione della loro procedura di autorizzazione e le misure di miglioramento da adottare in linea con gli orientamenti contenuti nell'aggiornamento del piano nazionale integrato per l'energia e il clima di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, secondo la procedura e il calendario stabiliti in tale articolo.

La Commissione valuta le misure correttive nei piani e il punteggio di ciascuno Stato nell'ambito degli indicatori chiave di prestazione. La valutazione è messa a disposizione del pubblico.

In caso di assenza di progressi, la Commissione può adottare misure supplementari per sostenere gli Stati membri nella loro attuazione assistendoli nella riforma e nell'ottimizzazione delle loro procedure di autorizzazione .»;

6)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 15 bis

Utilizzo dell'energia rinnovabile nell'edilizia

1.   Al fine di promuovere la produzione e l'uso di energia rinnovabile e di calore e freddo di scarto nel settore dell'edilizia, gli Stati membri fissano un obiettivo indicativo per la quota di energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze e anche dalla rete nel consumo di energia finale nel loro settore edile nel 2030 che sia coerente con un obiettivo indicativo di una quota di energia da fonti rinnovabili e di calore e freddo di scarto inevitabile nel consumo di energia finale dell'Unione nel 2030 del settore dell'edilizia pari almeno al 49 %. Gli Stati membri che non fissano esplicitamente il prezzo del carbonio nel settore dell'edilizia attraverso una tassa o un sistema di scambio di emissioni o gli Stati membri che temporaneamente non aderiscono al nuovo sistema europeo di scambio di emissioni per gli edifici e i trasporti fissano una quota indicativa più elevata di fonti energetiche rinnovabili. L'obiettivo nazionale indicativo è espresso in termini di quota nel consumo di energia finale nazionale ed è calcolato secondo la metodologia di cui all'articolo 7, che può includere nel calcolo della quota di consumo finale l'energia elettrica da fonti rinnovabili, compresi l'autoconsumo, le comunità di energia, la quota di rinnovabili nel mix di energia elettrica e l'inevitabile calore e freddo di scarto . Gli aggiornamenti dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999 includono l'obiettivo degli Stati membri e informazioni su come intendono raggiungerlo.

Gli Stati membri possono conteggiare il calore e il freddo di scarto ai fini dell'obiettivo di cui al primo comma, fino a un limite del 20 %. Se decidono di procedere in tal senso, l'obiettivo aumenta della metà della percentuale di calore e freddo di scarto utilizzata fino a un limite massimo del 54 %.

2.   Nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia e, se del caso, nei rispettivi regimi di sostegno gli Stati membri introducono misure volte ad aumentare la quota di energia elettrica e di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze e proveniente dalla rete nel parco immobiliare, prevedendo tra l'altro misure nazionali relative a incrementi sostanziali dell'autoconsumo di energia rinnovabile, alle comunità di energia rinnovabile , alla condivisione di energie rinnovabili locali e allo stoccaggio dell'energia a livello locale, alla ricarica intelligente e bidirezionale, ad altri servizi flessibili come la gestione della domanda e in combinazione con miglioramenti dell'efficienza energetica relativi alla cogenerazione e all'edilizia passiva, a energia quasi zero e a energia zero , tenendo conto delle tecnologie innovative .

Per conseguire la quota indicativa di fonti di energia rinnovabili di cui al paragrafo 1, nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia e, se del caso, nei loro regimi di sostegno o con altri strumenti aventi effetto equivalente, gli Stati membri impongono l'uso di livelli minimi di energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze, anche proveniente dalla rete, nei nuovi edifici e in quelli oggetto di ristrutturazioni di grande portata , in linea con le disposizioni della direttiva 2010/31/UE e laddove sia economicamente, tecnicamente e funzionalmente fattibile . Gli Stati membri consentono che tali livelli minimi siano soddisfatti anche mediante un teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti.

Per gli edifici esistenti, il primo comma si applica alle forze armate solo nella misura in cui ciò non sia in contrasto con la natura e l'obiettivo primario delle attività delle forze armate e ad eccezione dei materiali utilizzati esclusivamente a fini militari.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché gli edifici pubblici nazionali, regionali e locali svolgano un ruolo esemplare per quanto concerne la quota di energia rinnovabile utilizzata, conformemente all'articolo 9 della direttiva 2010/31/UE e all'articolo 5 della direttiva 2012/27/UE. Gli Stati membri possono tra l'altro consentire che tale obbligo sia soddisfatto prevedendo che i tetti o le altre superfici e sottosuperfici compatibili degli edifici pubblici o misti pubblico-privato siano utilizzati da terzi per impianti che producono energia da fonti rinnovabili.

Gli Stati membri promuovono la cooperazione tra le autorità locali e le comunità di energia rinnovabile nel settore dell'edilizia, in particolare attraverso il ricorso agli appalti pubblici. Tale sostegno è indicato nei piani nazionali di ristrutturazione degli edifici degli Stati membri ai sensi dell'articolo 3 della direttiva… [direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia].

4.   Per conseguire la quota indicativa di energia rinnovabile di cui al paragrafo 1, gli Stati membri promuovono l'uso di sistemi e di apparecchiature per il riscaldamento e il raffrescamento da rinnovabili , comprese tecnologie innovative per il contesto locale in questione, come i sistemi e le apparecchiature elettrificati intelligenti e basati sulle energie rinnovabili, integrati, se del caso, dalla gestione intelligente di tutte le risorse energetiche decentrate negli edifici, attraverso sistemi di gestione dell'energia degli edifici in grado di interagire con la rete energetica . A tal fine gli Stati membri utilizzano tutti gli incentivi, gli strumenti e le misure adeguati quali, tra gli altri, le etichette energetiche sviluppate a norma del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio (26), gli attestati di prestazione energetica ai sensi della direttiva 2010/31/UE, o altre certificazioni o norme adeguate sviluppate a livello nazionale o dell'Unione, e garantiscono che siano fornite un'informazione e una consulenza appropriate , anche attraverso sportelli unici, sulle alternative ad alta efficienza energetica basate sulle rinnovabili, nonché sugli strumenti finanziari e sugli incentivi disponibili al fine di favorire l'aumento del tasso di sostituzione dei vecchi impianti di riscaldamento e raffreddamento e il passaggio a soluzioni basate sulle energie rinnovabili.»;

(26)  Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1)."

7)

l' articolo 18 è così modificato :

a)

i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Gli Stati membri assicurano che gli installatori e i progettisti di qualsiasi tipo di sistema di riscaldamento e raffrescamento nell'edilizia, nell'industria e nell'agricoltura, e gli installatori di altre tecnologie delle energie rinnovabili, di tecnologie di stoccaggio sulla risposta alla domanda, comprese le stazioni di ricarica, abbiano a disposizione sistemi di certificazione o sistemi di qualificazione nazionali equivalenti . Tali sistemi possono tener conto, se del caso, dei sistemi e delle strutture esistenti e si basano sui criteri indicati nell'allegato IV. Ogni Stato membro verifica il riconoscimento delle certificazioni rilasciate dagli altri Stati membri conformemente ai predetti criteri.

Entro il 31 dicembre 2023, e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri valutano il divario tra gli installatori professionisti formati e qualificati disponibili e quelli necessari e, ove opportuno, forniscono raccomandazioni per eliminare le eventuali carenze. Tali valutazioni e le eventuali raccomandazioni sono rese pubbliche.

Gli Stati membri stabiliscono le condizioni, anche mediante strategie di miglioramento delle competenze e di riqualificazione professionale, per assicurare la disponibilità di un numero sufficiente di installatori formati e qualificati di cui al paragrafo 3 ▌per contribuire all'aumento della quota di energia rinnovabile nel settore del riscaldamento e raffrescamento previsto all'articolo 23 e al raggiungimento degli obiettivi in materia di energia rinnovabile nell'edilizia di cui all'articolo 15 bis, nell'industria di cui all'articolo 22 bis, e nei trasporti di cui all'articolo 25, e per contribuire al raggiungimento dell'obiettivo complessivo di cui all'articolo 3 .

Affinché vi sia un numero sufficiente di installatori e progettisti, gli Stati membri , purché siano compatibili con i sistemi di qualificazione e certificazione nazionali, assicurano la disponibilità di un numero sufficiente di programmi di formazione per il conseguimento di qualifiche o certificazioni relative alle tecnologie di riscaldamento e raffrescamento rinnovabili e alle soluzioni innovative più recenti nel settore. Gli Stati membri prevedono misure per promuovere la partecipazione a tali programmi, in particolare da parte di piccole e medie imprese e liberi professionisti e per garantire l'equilibrio di genere e rivolgersi in particolare alle minoranze sottorappresentate . Se compatibili con i sistemi di formazione e di qualificazione già esistenti, gli Stati membri possono concludere accordi volontari con i venditori e i fornitori delle tecnologie in questione per la formazione di un numero sufficiente di installatori — che può essere basato sulle stime di vendita — relativamente alle tecnologie e alle soluzioni innovative più recenti disponibili sul mercato.

Gli Stati membri descrivono le proprie politiche e misure volte promuovere una formazione, una riqualificazione e un miglioramento delle competenze efficaci, di alta qualità e inclusivi dei lavoratori nell'ambito dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima di cui agli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999 e nelle relazioni intermedie presentate a norma dell'articolo 17 di tale regolamento.

4.   Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico informazioni sui sistemi di certificazione o i sistemi di qualificazione nazionali equivalenti di cui al paragrafo 3. Mettono altresì a disposizione del pubblico, in modo trasparente e facilmente accessibile, un elenco regolarmente aggiornato degli installatori qualificati o certificati in conformità al paragrafo 3 ▌.»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«6 bis.     Le misure adottate a norma del presente articolo lasciano impregiudicate le misure adottate a norma delle direttive (UE) …/… [direttiva sull'efficienza energetica] e (UE) …/… [direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia].»;

8)

L'articolo 19 è così modificato:

-a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.     Per dimostrare ai clienti finali l'origine dell'energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia e nell'energia fornita ai consumatori in base a contratti conclusi con riferimento al consumo di energia prodotta da fonti rinnovabili, gli Stati membri assicurano che l'origine della produzione di energia sia garantita come tale ai sensi della presente direttiva, in base a criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.»;

a)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«A tale fine gli Stati membri assicurano che, su richiesta di un produttore di energia da fonti rinnovabili, sia rilasciata una garanzia di origine. Gli Stati membri prevedono un sistema uniforme di garanzie di origine che siano emesse per l'idrogeno rinnovabile .

Gli Stati membri possono decidere, per tener conto del valore di mercato della garanzia di origine, di non rilasciare tale garanzia di origine a un produttore che riceve sostegno finanziario da un regime di sostegno.

La Commissione introduce informazioni supplementari per le garanzie di origine, evitando nel contempo il doppio conteggio.

Il rilascio della garanzia di origine può essere subordinato a un limite minimo di potenza. La garanzia di origine è di 1 MWh con la possibilità di rilasciarne frazioni . Esse sono debitamente standardizzate mediante la norma europea CEN-EN16325 e rilasciate su richiesta di un produttore di energia, a condizione che ciò non comporti un doppio conteggio. Per gli impianti di piccole dimensioni inferiori a 50 kW e per le comunità di energia sono introdotti processi di registrazione semplificati e diritti di registrazione ridotti. Possono essere rilasciate garanzie di origine per più piccoli impianti messi in comune.

Per ogni unità di energia prodotta non può essere rilasciata più di una garanzia di origine e la medesima unità di energia è conteggiata una sola volta» .

i bis)

il secondo comma è soppresso;

i ter)

al quarto comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

le garanzie di origine non sono rilasciate direttamente al produttore, bensì a un fornitore o un consumatore che acquista energia nell'ambito di procedure competitive o di un accordo di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili di lungo termine.»;

ii)

il quinto comma è soppresso;

a bis)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.     Ai fini del paragrafo 1, le garanzie di origine sono valide per le transazioni per dodici mesi dalla produzione della corrispondente unità di energia. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le garanzie di origine che non sono state annullate scadano al più tardi 18 mesi dalla produzione della corrispondente unità di energia. Gli Stati membri includono le garanzie di origine scadute nel calcolo del loro mix energetico residuale.»;

a ter)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.     Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui ai paragrafi 8 e 13, gli Stati membri assicurano che le imprese energetiche annullino le garanzie di origine al più tardi sei mesi dal termine di validità della garanzia di origine. Inoltre, entro … [un anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva modificativa], gli Stati membri provvedono affinché i dati sul loro mix residuo siano pubblicati su base annuale.»;

a quater)

Il primo comma del paragrafo 7 è così modificato:

i)

il punto a) è sostituito dal seguente:

«a)

la fonte di energia dalla quale l'energia è stata prodotta e le date di inizio e di fine, il più vicino possibile al tempo reale, con l'obiettivo di raggiungere intervalli non superiori a un'ora di produzione;»;

ii)

il punto c) è sostituito dal seguente:

«c)

la denominazione, l'ubicazione, la zona di offerta per l'elettricità, il tipo e la potenza dell'impianto nel quale l'energia è stata prodotta;»;

iii)

sono aggiunti i punti seguenti:

«g)

emissioni di gas a effetto serra nel corso del ciclo di vita dell'energia garantita conformemente alla norma ISO 14067: 2018;

h)

granularità temporale raffinata;

i)

corrispondenza locale.»;

b)

il paragrafo 8 ▌è sostituito dal seguente:

«Il fornitore di energia elettrica che sia tenuto a dimostrare l'origine dell' energia da fonti rinnovabili nel proprio mix energetico ai fini dell'articolo 3, paragrafo 9, lettera a), della direttiva 2009/72/CE, vi provvede utilizzando garanzie d'origine, eccetto per quanto riguarda la quota del proprio mix energetico corrispondente a offerte commerciali non tracciate, laddove ne abbia, per le quali il fornitore può utilizzare il mix residuale.";

Il fornitore di gas che sia tenuto a dimostrare l'origine dell'energia da fonti rinnovabili nel proprio mix energetico ai fini dell'allegato I, sezione 5 della direttiva (UE) …/… [relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno quale proposta dal COM(2021)0803], vi provvede utilizzando garanzie d'origine, eccetto per quanto riguarda la quota del proprio mix energetico corrispondente a offerte commerciali non tracciate, laddove ne abbia, per le quali il fornitore può utilizzare il mix residuale.

Ove gli Stati membri si siano dotati di garanzie di origine per altri tipi di energia, i fornitori utilizzano, ai fini della comunicazione delle informazioni sul mix energetico, le garanzie di origine riferite alla stessa energia fornita. Inoltre, quando il cliente consuma gas proveniente da una rete di idrogeno o di gas naturale, gli Stati membri possono assicurare che le garanzie di origine annullate corrispondano alle pertinenti caratteristiche della rete. Analogamente, le garanzie di origine istituite ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 10, della direttiva 2012/27/UE possono essere utilizzate per soddisfare l'obbligo di dimostrare la quantità di energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento. Ai fini del paragrafo 2 del presente articolo, ove l'energia elettrica sia prodotta da cogenerazione ad alto rendimento mediante fonti rinnovabili, può essere rilasciata una sola garanzia d'origine che specifichi entrambe le caratteristiche.»;

b bis)

il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9.     Gli Stati membri riconoscono le garanzie di origine rilasciate da altri Stati membri conformemente alla presente direttiva esclusivamente come prova degli elementi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 7, primo comma, lettere da a) a i). Uno Stato membro può rifiutare il riconoscimento di una garanzia di origine soltanto qualora nutra fondati dubbi sulla sua precisione, affidabilità o autenticità. Lo Stato membro notifica alla Commissione tale rifiuto e la sua motivazione.»;

b ter)

il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:

«11.     Gli Stati membri non riconoscono le garanzie di origine rilasciate da un paese terzo a meno che l'Unione abbia concluso un accordo con tale paese terzo sul reciproco riconoscimento delle garanzie di origine rilasciate nell'Unione e sistemi di garanzie di origine compatibili siano stati introdotti in tale paese terzo, e soltanto qualora vi sia importazione o esportazione diretta di energia. "La Commissione pubblica orientamenti che chiariscono i requisiti dell'Unione per il riconoscimento delle garanzie di origine rilasciate da un paese terzo, comprese le sottostanti intese di governance associate, al fine di razionalizzare e velocizzare la conclusione di tali accordi con i paesi terzi.

Entro … [un anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva di modifica], la Commissione emette orientamenti sulle pertinenti garanzie per i trasferimenti transfrontalieri.»

b quater)

il paragrafo 13 è sostituito dal seguente:

«13.     Entro il 30 giugno 2025 la Commissione adotta una relazione in cui siano valutate le opzioni per istituire un marchio di qualità ecologica per tutta l'Unione con l'obiettivo di promuovere l'uso di energia rinnovabile proveniente da nuovi impianti. I fornitori utilizzano le informazioni contenute nelle garanzie di origine per dimostrare la conformità ai requisiti di tale marchio.»;

b quinquies)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«13 bis.     La Commissione controlla il funzionamento del sistema delle garanzie di origine ed entro il 30 giugno 2025 valuta l'equilibrio tra la domanda e l'offerta di garanzie di origine sul mercato e, in caso di squilibri, individua i fattori pertinenti che incidono sull'offerta e sulla domanda e propone misure per correggere qualsiasi potenziale squilibrio strutturale, al fine di sostenere i mercati a concentrarsi sui nuovi impianti rinnovabili.»

9)

all'articolo 20, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   In base alla loro valutazione inclusa nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima conformemente all'allegato I del regolamento (UE) 2018/1999 sulla necessità di costruire una nuova infrastruttura o di ammodernarne una esistente per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento da fonti rinnovabili al fine di raggiungere l'obiettivo dell'Unione fissato all'articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva, gli Stati membri adottano, in conformità del principio dell'efficienza energetica al primo posto, se necessario, le opportune misure intese a sviluppare un'infrastruttura efficiente per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento in modo da promuovere il riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili, ▌in combinazione con lo stoccaggio di energia termica , sistemi di risposta alla domanda e impianti di conversione dell'energia elettrica in calore .

3 bis.     In conformità della pertinente normativa sul mercato dell'elettricità, gli Stati membri adottano, se necessario, le opportune misure per integrare l'energia elettrica da fonti rinnovabili intermittenti nella rete, garantendo nel contempo la stabilità della rete e la sicurezza dell'approvvigionamento.»;

10)

è inserito il seguente articolo 20 bis:

«Articolo 20 bis

Agevolare l'integrazione nel sistema dell'energia elettrica da fonti rinnovabili

“1.   Gli Stati membri impongono ai gestori del sistema di trasmissione e, se tecnicamente fattibile, ai gestori del sistema di distribuzione sul loro territorio l'obbligo di mettere a disposizione le informazioni sulla quota di energia elettrica da fonti rinnovabili e sul tenore di emissioni di gas a effetto serra dell'energia elettrica fornita in ogni zona di offerta nel modo più accurato possibile e il più possibile in tempo reale, ma a intervalli temporali non superiori all'ora, con previsioni ove disponibili. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori dei sistemi di distribuzione abbiano accesso ai dati necessari. Se non hanno accesso, in base alla legislazione nazionale, a tutte le informazioni necessarie, applicano il sistema di comunicazione dei dati esistente nell'ambito dell'ENTSO-E, conformemente alle disposizioni della direttiva 2019/944. Tuttavia, i gestori dei sistemi di trasmissione e dei sistemi di distribuzione non sono responsabili di errori di previsione, stima o calcolo dovuti a circostanze esterne. Gli Stati membri incentivano il potenziamento delle reti intelligenti per controllare meglio l'equilibrio della rete e rendere disponibili le informazioni in tempo reale.

Se tecnicamente disponibili, i gestori del sistema di distribuzione devono inoltre mettere a disposizione dati anonimizzati e aggregati sul potenziale di gestione della domanda e sull'energia elettrica da fonti rinnovabili generata dagli autoconsumatori e dalle comunità di energia rinnovabile e immessa nella rete.

1 bis.     Le informazioni e i dati di cui al paragrafo 1 sono messi a disposizione in un formato digitale che assicuri l'interoperabilità basata su formati di dati armonizzati e serie di dati standardizzati affinché possano essere utilizzati in maniera non discriminatoria dai partecipanti al mercato dell'energia elettrica, dagli aggregatori, dai consumatori e dagli utenti finali e possano essere letti da dispositivi elettronici di comunicazione ▌.

2.   Oltre agli obblighi di cui alla [proposta di regolamento relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento (UE) 2019/1020], gli Stati membri adottano misure che impongono ai produttori di batterie industriali e per uso domestico di consentire ai proprietari e agli utenti delle batterie, nonché a terzi che agiscono per loro conto (ad esempio società di gestione dell'energia nell'edilizia e partecipanti al mercato dell'energia elettrica) , tramite consenso esplicito e conformemente alle pertinenti disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679, di accedere gratuitamente, in tempo reale e a condizioni non discriminatorie alle informazioni di base del sistema di gestione della batteria, quali la capacità, lo stato di salute, lo stato di carica e il setpoint di potenza della batteria.

Entro … [6 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva modificativa], oltre ad altri obblighi a norma del regolamento sulla vigilanza del mercato e sull'omologazione e nel pieno rispetto delle disposizioni pertinenti di cui al regolamento (UE) 2016/679 , gli Stati membri adottano misure che impongono ai costruttori di veicoli di mettere a disposizione dei proprietari e degli utenti di veicoli elettrici, nonché di terzi che agiscono per loro conto tramite consenso esplicito (quali partecipanti al mercato dell'energia elettrica e fornitori di servizi di mobilità elettrica), in tempo reale, a condizioni non discriminatorie e gratuitamente per i proprietari o gli utenti delle batterie e i soggetti che agiscono per loro conto, i dati di bordo dei veicoli relativi allo stato di salute, allo stato di carica, al setpoint di potenza e alla capacità della batteria ▌. In conformità del regolamento sulle batterie, i dati devono essere condivisi in ‘sola lettura’, impedendo quindi a terzi di modificare i parametri dei dati.

Gli Stati membri provvedono affinché ▌i produttori di sistemi intelligenti di riscaldamento e raffrescamento, accumulatori di energia termica e altri dispositivi intelligenti atti ad agevolare i consumatori sul fronte della gestione della domanda in relazione al sistema energetico, consentano agli utenti, nonché a terzi che agiscono per conto dei proprietari e degli utenti, l'accesso in tempo reale, a condizioni non discriminatorie e gratuitamente ai dati pertinenti per la gestione della domanda, tramite esplicito consenso e nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.

3.   Oltre agli obblighi di cui alla [proposta di regolamento sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi e che abroga la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio], gli Stati membri assicurano che i punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico installati nel loro territorio a partire dal [termine per il recepimento della presente direttiva modificativa] possano garantire funzionalità di ricarica intelligente e interfacciarsi con sistemi di misurazione intelligenti , laddove utilizzati dagli Stati membri, nonché , ove giudicato opportuno sulla base di una valutazione dell'autorità di regolamentazione, assicurare funzionalità di ricarica bidirezionale come stabilito all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento … [regolamento sull'infrastruttura per i combustibili alternativi] e previa valutazione delle autorità di regolamentazione in relazione al suo potenziale contributo.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti i metodi di produzione dell'energia elettrica, comprese le unità di produzione da fonti rinnovabili, partecipino alla fornitura di servizi di sistema e di bilanciamento. Gli Stati membri assicurano altresì che il quadro normativo nazionale non sia discriminatorio per quanto riguarda la partecipazione, diretta o mediante aggregazione, ai mercati dell'energia elettrica delle reti elettriche e delle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, nonché dei fornitori di stoccaggio dell'energia e di flessibilità e di servizi di bilanciamento , dei sistemi piccoli o mobili come le batterie per uso domestico e per uso comunitario e i veicoli elettrici, c ome pure le risorse energetiche decentrate con una capacità inferiore a 1 MW che partecipano al sistema, gli accumulatori di energia termica, la tecnologia P2G, le pompe di calore e altre tecnologie in grado di offrire flessibilità, incluse la gestione della congestione e la fornitura di servizi di flessibilità e bilanciamento. Gli Stati membri offrono condizioni di parità agli operatori di mercato più piccoli, in particolare alle comunità di energia rinnovabile, in modo che siano in grado di partecipare al mercato senza affrontare oneri amministrativi o normativi sproporzionati. ";

4 bis.     Gli Stati membri provvedono affinché il quadro normativo nazionale consenta ai clienti finali che stipulano accordi contrattuali con i partecipanti al mercato dell'energia elettrica e con i fornitori di servizi di mobilità elettrica di ricevere informazioni sulle condizioni dell'accordo, compresa la protezione dei loro dati personali e sulle sue implicazioni per i consumatori, compresa la remunerazione della flessibilità.”»;

11)

è inserito il seguente articolo 22 bis:

«Articolo 22 bis

Utilizzo dell'energia rinnovabile nell'industria

1.   Gli Stati membri si impegnano al fine di aumentare la quota di fonti rinnovabili sul totale delle fonti energetiche usate a scopi finali energetici e non energetici nel settore dell'industria indicativamente di almeno 1,9 punto percentuale come media annuale fino al 2030. Tale aumento è calcolato come media dei trienni, vale a dire 2024-2027 e 2027-2030.

Essi includono le politiche e le misure pianificate e adottate per raggiungere l'incremento indicativo summenzionato nei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima e nelle relazioni intermedie presentati a norma degli articoli 3, 14 e 17 del regolamento (UE) 2018/1999. Tali misure comprendono l'elettrificazione dei processi industriali basata su fonti rinnovabili, qualora sia ritenuta un'opzione efficace in termini di costi. Nell'adottare misure volte ad aumentare la quota di energie rinnovabili nell'industria, gli Stati membri rispettano il principio dell'efficienza energetica al primo posto.

Gli Stati membri istituiscono un quadro normativo che può contemplare misure di sostegno per l'industria conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 bis, e promuovono la diffusione di fonti rinnovabili e idrogeno rinnovabile consumati dall'industria, tenendo pienamente conto dell'efficacia e della competitività internazionale, quali presupposti indispensabili per la diffusione del consumo di energia rinnovabile nell'industria. In particolare, tale quadro dovrebbe affrontare gli ostacoli normativi, amministrativi ed economici in linea con l'articolo 3, paragrafo 4 bis, e l'articolo 15, paragrafo 8.

Gli Stati membri assicurano che entro il 2030 il contributo dei combustibili rinnovabili di origine non biologica usati a scopi finali energetici e non energetici sia il 50 % dell'idrogeno usato per scopi finali energetici e non energetici nell'industria. Gli Stati membri assicurano che entro il 2035 il contributo dei combustibili rinnovabili di origine non biologica usati a scopi finali energetici e non energetici si almeno il 70 % dell'idrogeno usato per scopi finali energetici e non energetici nell'industria. La Commissione analizza la disponibilità di combustibili di origine non biologica nel 2026 e successivamente ogni anno. Per il calcolo delle percentuali, si applicano le seguenti disposizioni [Em. 34]:

a)

per il calcolo del denominatore, si prende in considerazione il contenuto energetico dell'idrogeno per scopi finali energetici e non energetici, escluso l'idrogeno usato come prodotto intermedio per la produzione di carburanti convenzionali per il trasporto e l'idrogeno ottenuto come sottoprodotto o derivato da sottoprodotti negli impianti industriali;

b)

per il calcolo del numeratore, si prende in considerazione il contenuto energetico dei combustibili rinnovabili di origine non biologica consumati nel settore dell'industria per scopi finali energetici e non energetici, escluso il combustibile rinnovabile di origine non biologica usato come prodotto intermedio per la produzione di carburanti ▌per il trasporto;

c)

per il calcolo del numeratore e del denominatore sono utilizzati i valori relativi al contenuto energetico dei carburanti di cui all'allegato III.

Entro il 31 gennaio 2026, a seguito della definizione delle norme di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta se alla luce degli sviluppi normativi, tecnici e scientifici, sia opportuno e giustificato adeguare l'obiettivo secondario degli combustibili rinnovabili di origine non biologica del 2030 e, all'occorrenza, modifica il presente articolo a tal fine, accompagnato da una valutazione d'impatto. Al fine di promuovere l'uso di soluzioni energetiche rinnovabili per il calore industriale a bassa e media temperatura, gli Stati membri si adoperano per aumentare la disponibilità di alternative rinnovabili economicamente valide e tecnicamente praticabili all'uso di energia basata sui combustibili fossili per applicazioni di calore industriale, allo scopo di porre fine entro il 2027 all'uso di combustibili fossili per applicazioni che richiedono temperature di riscaldamento massime fino a 200 gradi Celsius.

1 bis.     Entro … [un anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva modificativa], la Commissione elabora una strategia globale per le importazioni di idrogeno per promuovere il mercato europeo dell'idrogeno. Tale strategia integra le iniziative volte a promuovere la produzione interna di idrogeno nell'Unione, sostenendo l'attuazione della presente direttiva e il conseguimento degli obiettivi ivi stabiliti, tenendo debitamente conto della sicurezza dell'approvvigionamento e dell'autonomia strategica dell'Unione nel settore dell'energia. Le misure incluse nella strategia mirano a promuovere condizioni di parità, sulla base di norme o standard equivalenti nei paesi terzi in termini di protezione dell'ambiente, sostenibilità e mitigazione dei cambiamenti climatici. La strategia comprende traguardi e misure indicative per le importazioni. Gli Stati membri adottano le opportune misure per attuare la strategia nei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima e nelle relazioni intermedie presentati a norma degli articoli 3, 14 e 17 del regolamento (UE) 2018/1999. Inoltre, la strategia tiene conto anche della necessità di sviluppare l'accesso all'energia delle popolazioni locali.»;

12)

L'articolo 23 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Al fine di promuovere l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e del raffrescamento, ciascuno Stato membro aumenta la quota di energia rinnovabile in tale settore di un valore indicativo di 2,3 punti percentuali come media annuale calcolata per i periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030, partendo dalla quota di energia rinnovabile destinata al riscaldamento e al raffrescamento nel 2020, espresso in termini di quota nazionale di consumo finale lordo di energia e calcolato secondo la metodologia indicata all'articolo 7.

Tale aumento è di 2,8 punti percentuali per gli Stati membri in cui sono utilizzati calore e freddo di scarto. In tal caso gli Stati membri possono conteggiare il calore e il freddo di scarto fino a un massimo del 40 % dell'aumento medio annuo.»;

b)

è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis.   Per offrire alla Commissione un quadro completo delle notevoli differenze riguardo al livello della domanda di calore industriale nell'Unione, gli Stati membri effettuano una valutazione del loro potenziale di energia da fonti rinnovabili e dell'uso del calore e freddo di scarto nel settore del riscaldamento e del raffrescamento e includono un'analisi costi-benefici di tutte le esternalità positive e , se del caso, un'analisi delle aree idonee per un utilizzo a basso rischio ambientale e del potenziale in termini di progetti residenziali di piccola taglia , PMI, simbiosi industriali ed edifici commerciali, delineando eventuali requisiti infrastrutturali con la partecipazione degli enti locali e regionali . La valutazione prende in considerazione le tecnologie disponibili ed economicamente praticabili per usi industriali e domestici nell'intento di fissare traguardi e misure per aumentare l'uso delle fonti di energia rinnovabili nel riscaldamento e raffrescamento e, se del caso, l'uso di calore e freddo di scarto mediante teleriscaldamento e teleraffrescamento e impianti di piccola scala presso famiglie e PMI al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra e l'inquinamento atmosferico derivante dal riscaldamento e  dal raffrescamento. Tale strategia tiene conto del diverso livello di qualità del calore (alta, media, bassa temperatura), specifico dei vari processi e usi. La valutazione è conforme al principio “l'efficienza energetica al primo posto” e si iscrive nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima di cui agli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999 e accompagna la valutazione globale del riscaldamento e raffrescamento prevista dall'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE.»

c)

al paragrafo 2, primo comma, la lettera a) è soppressa;

c bis)

al paragrafo 2, è inserito il comma seguente:

«In particolare, gli Stati membri forniscono ai proprietari o ai locatari di edifici e alle PMI informazioni sulle misure efficaci in termini di costi e sugli strumenti finanziari al fine di migliorare l'uso delle energie da fonti rinnovabili nei sistemi di riscaldamento e di raffrescamento. Gli Stati membri forniscono le informazioni attraverso strumenti di consulenza accessibili e trasparenti basati su sportelli unici.»;

d)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Per conseguire l'aumento medio annuo di cui al paragrafo 1, primo comma, gli Stati membri attuano almeno tre delle seguenti misure:

a)

l'integrazione fisica dell'energia rinnovabile o del calore e del freddo di scarto nelle fonti energetiche e nei combustibili destinati al riscaldamento e al raffrescamento;

b)

l'installazione negli edifici di sistemi ad alta efficienza di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili , la connessione degli edifici a sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti o l'utilizzo di energia rinnovabile o del calore e del freddo di scarto nei processi industriali di riscaldamento e raffrescamento;

c)

misure, corredate di certificati negoziabili attestanti il rispetto dell'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma, mediante sostegno alle misure d'installazione di cui alla lettera b) del presente paragrafo, realizzate da un altro operatore economico quale un installatore indipendente di tecnologie per le fonti rinnovabili o una società di servizi energetici che fornisce servizi di installazione in materia di rinnovabili;

d)

sviluppo delle capacità affinché le autorità nazionali, regionali e locali individuino il potenziale di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili a livello locale e pianifichino, attuino progetti di rinnovabili e infrastrutture e offrano consulenza in materia ;

e)

creazione di quadri per la mitigazione del rischio al fine di ridurre il costo del capitale per progetti di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili e relativi al calore e al freddo di scarto, consentendo, tra l'altro, il raggruppamento di progetti di minori dimensioni, nonché un collegamento più olistico di tali progetti con altre misure in materia di efficienza energetica e ristrutturazione edilizia ;

f)

promozione di accordi per l'acquisto di calore e freddo rinnovabili per consumatori aziendali e piccoli consumatori collettivi;

g)

piani di sostituzione programmata delle fonti e dei sistemi di riscaldamento a combustibili fossili non compatibili con le fonti rinnovabili con i piani di eliminazione graduale dei combustibili fossili con tappe intermedie;

h)

obblighi in materia di pianificazione del riscaldamento e del raffrescamento da fonti rinnovabili a livello regionale e locale;

i)

altre misure strategiche aventi effetto equivalente, tra cui misure fiscali, regimi di sostegno o altri incentivi finanziari che contribuiscano all'installazione di impianti di riscaldamento e raffrescamento da rinnovabili e allo sviluppo di reti energetiche atte a fornire energia rinnovabile per il riscaldamento e il raffrescamento di edifici e industrie ;

j)

la promozione della produzione di biogas e la sua immissione nella rete del gas, in sostituzione del suo utilizzo per la produzione di energia elettrica;

k)

misure atte a promuovere l'integrazione delle tecnologie di stoccaggio dell'energia termica nei sistemi di riscaldamento e raffrescamento.

l)

la promozione di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento basate sulle energie rinnovabili e di proprietà dei consumatori, in particolare le comunità di energia rinnovabile, anche attraverso misure di regolamentazione, accordi di finanziamento e sostegno finanziario;

Nell'adottare e attuare dette misure, gli Stati membri assicurano che siano accessibili per tutti i consumatori , compresi i locatari, in particolare per quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, e dispongono che una parte rilevante di misure sia attuata in via prioritaria nelle famiglie che vivono in condizioni di povertà energetica, come definita nella direttiva … [rifusione della direttiva sull'efficienza energetica], e negli alloggi sociali, che non disporrebbero altrimenti di sufficiente capitale iniziale per beneficiarne.»;

13)

l'articolo 24 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.    Gli Stati membri sostengono la ristrutturazione delle reti esistenti e lo sviluppo di nuove reti di teleriscaldamento e di teleraffrescamento da rinnovabili, ad alta efficienza, di quarta e quinta generazione e alimentate esclusivamente tramite fonti energetiche rinnovabili e calore o freddo di scarto inevitabile, dopo un'analisi costi-benefici economici e ambientali dall'esito positivo effettuata in partenariato con gli enti locali interessati. Gli Stati membri provvedono affinché ai consumatori finali siano fornite, su richiesta, informazioni sulla prestazione energetica , sulle emissioni di gas a effetto serra e sulla quota di energia da fonti rinnovabili dei loro sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento in un modo facilmente accessibile, ad esempio sulle bollette o sui siti web dei fornitori e su richiesta. Le informazioni sulla quota di energia da fonti rinnovabili sono espresse almeno come percentuale del consumo finale lordo di riscaldamento e raffrescamento assegnata ai clienti di un dato sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento e includono informazioni sulla quantità di energia utilizzata per fornire un'unità di riscaldamento al cliente o all'utente finale.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Gli Stati membri si adoperano per aumentare la quota di energia da fonti rinnovabili , compreso il calore generato dall'energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili, e da calore e freddo di scarto nel teleriscaldamento e teleraffrescamento di almeno 2,3 punti percentuali quale media annua calcolata per i periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030, partendo dalla quota di energia da fonti rinnovabili , compreso il calore generato dall'energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili, e da calore e freddo di scarto nel teleriscaldamento e teleraffrescamento nel 2020, e stabiliscono le misure necessarie a tal fine. La quota di energia rinnovabile è espressa in termini di quota del consumo finale lordo di energia nel teleriscaldamento e teleraffrescamento adeguata a condizioni climatiche medie normali.

Gli Stati membri con una quota di energia da fonti rinnovabili e da calore e freddo di scarto nel teleriscaldamento e teleraffrescamento superiore al 60 % possono considerare la quota in questione come realizzazione dell'aumento medio annuo di cui al primo comma.

Gli Stati membri stabiliscono nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima le misure necessarie all'attuazione dell'aumento medio annuo di cui al primo comma, ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) 2018/1999.»;

c)

è inserito il seguente paragrafo 4 bis:

«4 bis.   Gli Stati membri garantiscono che i gestori di sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento di capacità superiore a 25 MWth siano incoraggiati a connettere i fornitori terzi di energia da fonti rinnovabili e da calore e freddo di scarto o  a offrire la connessione e l'acquisto di calore e freddo prodotti da fonti rinnovabili e da calore e freddo di scarto da parte di fornitori terzi, sulla base di criteri non discriminatori che saranno stabiliti dallo Stato membro interessato se tale connessione risulta tecnicamente ed economicamente fattibile , quando detti gestori sono soggetti a uno degli obblighi seguenti:

a)

soddisfare la domanda di nuovi clienti;

b)

sostituire la capacità esistente di produzione di calore o freddo;

c)

ampliare la capacità esistente di produzione di calore o freddo.»

Gli Stati membri possono decidere di contabilizzare l'energia elettrica rinnovabile utilizzata per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento nell'aumento medio annuo di cui al paragrafo 4 del presente articolo. L'energia elettrica rinnovabile contabilizzata ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), non è tenuta in considerazione ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a).

Qualora decidano di contabilizzare l'energia elettrica rinnovabile utilizzata per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento, gli Stati membri lo notificano alla Commissione prima dell'introduzione di tale meccanismo. Gli Stati membri includono la quantità di energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata nel teleriscaldamento e nel teleraffrescamento nelle loro relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999. ”;

d)

i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5.   Gli Stati membri possono consentire al gestore di un sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento di rifiutare la connessione e l'acquisto di calore o freddo da un fornitore terzo in tutti i seguenti casi:

a)

il sistema non dispone della necessaria capacità a motivo di altre forniture di calore o di freddo da fonti rinnovabili o di calore e di freddo di scarto;

b)

il calore o il freddo del fornitore terzo non soddisfa i parametri tecnici necessari per connettere e assicurare il funzionamento affidabile e sicuro del sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento;

c)

il gestore può dimostrare che la fornitura di tale accesso comporterebbe un aumento eccessivo del costo del calore o del freddo per i clienti finali rispetto al costo di utilizzo della principale fonte locale di calore o freddo con cui la fonte rinnovabile o il calore e il freddo di scarto sarebbero in competizione;

d)

il sistema del gestore rientra nella definizione di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti di cui all'[articolo x della proposta di rifusione della direttiva sull'efficienza energetica].

Gli Stati membri assicurano che il gestore di un sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento che rifiuti di collegare un fornitore di calore o freddo ai sensi del primo comma fornisca all'autorità competente informazioni sui motivi del rifiuto e riguardo alle condizioni da soddisfare e alle misure da adottare nel sistema per consentire la connessione. Gli Stati membri assicurano l'esistenza di un processo adeguato per porre rimedio a rifiuti ingiustificati.

6.   Gli Stati membri istituiscono , se necessario, un quadro di coordinamento tra i gestori di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento e le fonti potenziali di calore e freddo di scarto nei settori dell'industria e del terziario per promuoverne l'uso. Detto quadro di coordinamento assicura l'applicazione del principio “l'efficienza energetica al primo posto” e agevola un dialogo sull'uso del calore e del freddo di scarto che coinvolga almeno:

a)

i gestori di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento;

b)

le imprese del settore industriale e terziario che generano calore e freddo di scarto che possono essere recuperati economicamente tramite sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento, quali centri dati, impianti industriali, grandi edifici commerciali, impianti di stoccaggio dell'energia e trasporti pubblici; ▌

c)

amministrazioni locali responsabili della pianificazione e dell'approvazione di infrastrutture energetiche;

d)

esperti scientifici che lavorano sui sistemi d'avanguardia di teleriscaldamento e teleraffrescamento, altamente efficienti sotto il profilo energetico e integralmente basati sulle energie rinnovabili;

e)

comunità di energia rinnovabile coinvolte nel riscaldamento e nel raffrescamento .»;

e)

i paragrafi 8, 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

«8.   Gli Stati membri istituiscono un quadro nel quale i gestori di sistemi di distribuzione dell'energia elettrica valutano almeno ogni quattro anni, in collaborazione con i gestori di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento nei rispettivi settori, il potenziale dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento di fornire servizi di bilanciamento e altri servizi di sistema, quali la gestione della domanda e l'accumulo termico di energia elettrica eccedentaria da fonti rinnovabili centralizzate e decentrate , e se l'uso del potenziale così individuato sarebbe più efficiente in termini di risorse e di costi rispetto a soluzioni alternative , nel rispetto del principio “l'efficienza energetica al primo posto” .

Gli Stati membri assicurano che i gestori di sistemi di distribuzione e di trasmissione dell'energia elettrica tengano debitamente conto dei risultati della valutazione prevista a norma del primo comma nella pianificazione e negli investimenti nella rete e nello sviluppo dell'infrastruttura nei rispettivi territori.

Gli Stati membri agevolano il coordinamento tra i gestori di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento e i gestori di sistemi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica al fine di assicurare che il bilanciamento, lo stoccaggio e altri servizi di flessibilità, come la gestione della domanda, forniti da gestori di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento possano partecipare ai mercati dell'energia elettrica su base non discriminatoria .

Gli Stati membri possono estendere i obblighi di valutazione e coordinamento di cui al primo e al terzo comma ai gestori di sistemi di trasmissione e distribuzione del gas, incluse le reti di idrogeno e altre reti energetiche.

9.   Gli Stati membri assicurano che i diritti dei consumatori e le regole di gestione dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento in conformità del presente articolo siano chiaramente definiti, pubblicamente disponibili e attuati dall'autorità competente.

10.

Uno Stato membro non è tenuto ad applicare il paragrafo 2 se è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

a)

la sua quota di teleriscaldamento e teleraffrescamento era, al 24 dicembre 2018, inferiore o pari al 2 % del consumo finale lordo di energia nel riscaldamento o raffrescamento;

b)

la sua quota di teleriscaldamento o teleraffrescamento è aumentata oltre il 2 % del consumo finale di energia nel riscaldamento e raffrescamento al 24 dicembre 2018 grazie allo sviluppo di nuovi teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti sulla base del suo piano nazionale integrato per l'energia e il clima ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) 2018/1999 e della valutazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1 bis, della presente direttiva;

c)

il 90 % del consumo finale lordo di energia nei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento avviene in sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento che rientrano nella definizione di cui all'[articolo x della proposta di rifusione della direttiva sull'efficienza energetica].»;

14)

l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Articolo 25

Riduzione dell'intensità dei gas a effetto serra nel settore dei trasporti conseguita grazie all'uso di energia rinnovabile

1.   Ogni Stato membro fissa un obbligo in capo ai fornitori di combustibili per assicurare che:

a)

il quantitativo di combustibili rinnovabili e di energia elettrica da fonti rinnovabili forniti al settore dei trasporti determinino una riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra pari ad almeno il 16 % entro il 2030 rispetto al valore di riferimento di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), in conformità di una traiettoria stabilita dallo Stato membro;

b)

la quota di biocarburanti avanzati e biogas prodotti a partire da materie prime elencate nell'allegato IX, parte A, nell'energia fornita al settore dei trasporti sia pari ad almeno ▌ lo 0,5 % nel 2025 e  ad almeno il 2,2 % nel 2030 e la quota di combustibili rinnovabili di origine non biologica sia pari ad almeno il 2,6 % nel 2028 e ad almeno il 5,7 % nel 2030;

b bis)

a partire dal 2030, i fornitori di combustibili forniscano una quota di combustibili rinnovabili di origine non biologica e di idrogeno rinnovabile pari ad almeno l'1,2 % al trasporto marittimo, le cui emissioni sono difficili da abbattere . Gli Stati membri che non dispongono di porti marittimi nel proprio territorio possono scegliere di non applicare tale disposizione. Gli Stati membri che intendono avvalersi di tale deroga lo notificano alla Commissione al più tardi un anno dopo … [l'entrata in vigore della presente direttiva modificativa]. Ogni eventuale cambiamento successivo è parimenti comunicato alla Commissione.

Se l'elenco delle materie prime di cui all'allegato IX, parte A, è modificato conformemente all'articolo 28, paragrafo 6, la quota minima di biocarburanti e biogas avanzati prodotti a partire dalle materie prime nell'energia fornita al settore dei trasporti di cui alla lettera b) del presente paragrafo è aumentata di conseguenza e si basa su una valutazione d'impatto effettuata dalla Commissione. La Commissione valuta l'obbligo di cui al paragrafo 1 al fine di presentare, entro il 2025, una proposta legislativa intesa a rialzarlo nel caso di ulteriori sostanziali riduzioni dei costi della produzione di energia rinnovabile, se risulta necessario per rispettare gli impegni internazionali dell'Unione a favore della decarbonizzazione o se il rialzo è giustificato da un significativo calo del consumo energetico nell'Unione.

Per il calcolo della riduzione di cui alla lettera a) e della quota di cui alla lettera b), gli Stati membri tengono conto dei combustibili rinnovabili di origine non biologica anche quando sono utilizzati come prodotti intermedi per la produzione di carburanti convenzionali per il trasporto . Per il calcolo della riduzione di cui alla lettera a), gli Stati membri possono prendere in considerazione carburanti derivanti da carbonio riciclato.

Nell'introduzione di tale obbligo in capo ai fornitori di combustibile, gli Stati membri possono esentare coloro che forniscono carburanti sotto forma di energia elettrica o carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto dall'obbligo di rispettare, relativamente a detti carburanti, la quota minima di biocarburanti avanzati e biogas prodotti a partire dalle materie prime di cui all'allegato IX, parte A.

2.   Gli Stati membri istituiscono un meccanismo che consente ai fornitori di combustibili nel loro territorio di scambiare crediti per la fornitura di energia rinnovabile al settore dei trasporti. Gli operatori economici che forniscono energia elettrica da fonti rinnovabili ai veicoli elettrici leggeri e pesanti tramite stazioni di ricarica pubbliche o energia rinnovabile ricevono crediti, a prescindere dal fatto che siano soggetti all'obbligo previsto dagli Stati membri per i fornitori di combustibili, e possono vendere tali crediti ai fornitori di combustibili che devono essere autorizzati a usarli al fine di soddisfare l'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma. Gli Stati membri possono decidere di includere le stazioni di ricarica private nel meccanismo di cui al primo comma purché sia possibile dimostrare che l'energia elettrica da fonti rinnovabili fornita a tali stazioni di ricarica private è fornita esclusivamente ai veicoli elettrici. »;

15)

l'articolo 26 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«Per il calcolo del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili da parte di uno Stato membro di cui all'articolo 7 e dell'obiettivo di riduzione dell'intensità di gas a effetto serra di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma, lettera a), la quota di biocarburanti e bioliquidi, nonché di combustibili da biomassa consumati nei trasporti, se prodotti a partire da colture alimentari o foraggere, non supera di oltre un punto percentuale la quota di tali carburanti nel consumo finale lordo di energia nel 2020 nello Stato membro in questione, con un consumo finale di energia massimo del 7 % nel settore dei trasporti in tale Stato membro.

Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può autorizzare una deroga al primo comma che consenta agli Stati membri di escludere i bioliquidi utilizzati per la produzione di energia elettrica nelle regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 TFUE dal calcolo del massimale del 7 % del consumo finale di energia nel settore del trasporto stradale e ferroviario di cui al primo comma, purché tale deroga sia giustificata da specificità locali. Gli Stati membri presentano la richiesta di deroga alla Commissione entro … [data di recepimento della presente direttiva modificativa] e presentano le motivazioni scientifiche e tecniche aggiornate di tale deroga. La Commissione decide in merito alla richiesta dello Stato membro entro tre mesi dal suo ricevimento. »;

i bis)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora la quota di biocarburanti e bioliquidi di cui al primo comma sia inferiore all'1 % in uno Stato membro, tale quota può essere aumentata a un massimo pari al 2 % del consumo finale di energia nei settori del trasporto stradale e ferroviario. »;

ii)

il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Laddove la quota di biocarburanti e bioliquidi, oltre che di combustibili da biomassa consumati nei trasporti, ottenuti da colture alimentari e foraggere in uno Stato membro sia limitata a una quota inferiore al 7 % o qualora uno Stato membro decida di limitare ulteriormente la quota, tale Stato membro può ridurre di conseguenza l'obiettivo di riduzione dell'intensità di gas a effetto di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma, lettera a), in ragione del contributo che avrebbero dato in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. A tal fine, gli Stati membri considerano per tali combustibili una riduzione del 50 % di emissioni di gas a effetto serra.»;

b)

il paragrafo 2 è così modificato :

i)

al primo e quinto comma, i termini «la quota minima di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma» sono sostituiti dai termini «l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma, lettera a)»;

ii)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Entro il … [data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa], tale limite scende allo 0 %.»;

iii)

dopo il quarto comma, è aggiunto il comma seguente:

«Entro il 30 giugno 2023 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio un aggiornamento della relazione sullo stato di espansione della produzione delle pertinenti colture alimentari e foraggere in tutto il mondo. Tale aggiornamento include i dati più recenti degli ultimi due anni per quanto riguarda la deforestazione e le materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni e tratta altri prodotti a elevato rischio nella categoria delle materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni. Ai fini degli atti delegati di cui al sesto comma, la quota massima dell'espansione media annua della zona di produzione mondiale su terreni con grandi stock di carbonio è pari al 7,9 %. »;

16)

l'articolo 27 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Criteri di calcolo nel settore dei trasporti e per quanto riguarda i combustibili rinnovabili di origine non biologica, indipendentemente dall'utilizzo finale»;

b)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Per calcolare la riduzione dell'intensità dei gas a effetto serra di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma, lettera a), si applicano le seguenti regole:

a)

la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra è calcolata come segue:

i)

per il biocarburante e il biogas, moltiplicando il quantitativo di tali carburanti forniti a tutti i modi di trasporto per le loro riduzioni di emissioni determinate conformemente all'articolo 31;

ii)

per i combustibili rinnovabili di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato, moltiplicando la quantità di tali combustibili fornita a tutti i modi di trasporto per la riduzione delle emissioni determinata conformemente agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 29 bis, paragrafo 3;

iii)

per l'energia elettrica da fonti rinnovabili, moltiplicando la quantità di energia elettrica da fonti rinnovabili fornita a tutti i modi di trasporto per un carburante fossile di riferimento.

Il carburante fossile di riferimento ECF(e) di cui all'allegato V  è utilizzato fino al 31 dicembre 2029 . A decorrere dal 1o gennaio 2030 si utilizza il carburante fossile di riferimento EF(t) di cui all'allegato V.

Tuttavia, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra conseguita nel 2030 mediante l'uso di energia elettrica da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, calcolata in applicazione dell'EF(t) di riferimento, costituisce un contributo aggiuntivo di energia elettrica rinnovabile rispetto a quanto già conseguito fino al 31 dicembre 2029 con il carburante fossile di riferimento ECF(e) per il calcolo delle riduzioni delle emissioni a partire dal 2030;

b)

lo scenario di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, è calcolato moltiplicando la quantità di energia fornita al settore dei trasporti per il carburante fossile di riferimento EF(t) di cui all'allegato V;

c)

per il calcolo delle pertinenti quantità di energia si applicano le seguenti regole:

i)

per il calcolo dell'energia fornita al settore dei trasporti sono utilizzati i valori relativi al contenuto energetico dei carburanti per il trasporto di cui all'allegato III;

ii)

per il calcolo del contenuto energetico dei carburanti per il trasporto non inclusi nell'allegato III, gli Stati membri applicano le pertinenti norme europee per calcolare il potere calorifico dei carburanti. Se non sono state adottate norme europee a tal fine, essi si avvalgono delle pertinenti norme ISO;

iii)

la quantità di energia elettrica da fonti rinnovabili fornita al settore dei trasporti è determinata moltiplicando la quantità di energia elettrica fornita a tale settore per la quota media di energia elettrica da fonti rinnovabili fornita nel territorio dello Stato membro nei due anni precedenti. In via eccezionale, se l'energia elettrica è ottenuta mediante collegamento diretto a un impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili e fornita al settore dei trasporti, tale energia elettrica è interamente conteggiata come energia rinnovabile;

iv)

la quota di biocarburanti e biogas prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX, parte B, sul contenuto energetico dei combustibili e dell'elettricità forniti al settore dei trasporti è limitata all'1,7 %, ad eccezione di Cipro e Malta;

Se l'elenco delle materie prime di cui all'allegato IX, parte B, è modificato conformemente all'articolo 28, paragrafo 6, il limite massimo di tali biocarburanti e biogas è aumentato di conseguenza e si basa su una valutazione d'impatto effettuata dalla Commissione;

d)

la riduzione dell'intensità dei gas a effetto serra derivante dall'uso di energie rinnovabili è determinata dividendo la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta dall'uso di biocarburanti, biogas ed energia elettrica da fonti rinnovabili forniti a tutti i modi di trasporto per lo scenario di base.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 al fine di integrare la presente direttiva, per aggiornare il contenuto energetico dei carburanti per il trasporto di cui all'allegato III sulla base del progresso tecnico e scientifico.»;

c)

è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis.   Per il calcolo degli obiettivi di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma, lettera b), si applicano le seguenti regole:

a)

per il calcolo del denominatore, ossia la quantità di energia consumata nel settore dei trasporti, si tiene conto di tutti i combustibili e tutta l'energia elettrica forniti al settore dei trasporti;

b)

per il calcolo del numeratore, si tiene conto del contenuto energetico dei biocarburanti avanzati e biogas prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX, parte A, e dei combustibili rinnovabili di origine non biologica forniti a tutti i modi di trasporto nel territorio dell'Unione;

c)

le quote di biocarburanti avanzati e biogas prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX, parte A, e di combustibili rinnovabili di origine non biologica forniti per l'aviazione e il trasporto marittimo sono considerate pari a 1,2 volte il loro contenuto energetico.»;

d)

il paragrafo 2 è soppresso;

e)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente :

«3.     Quando l'energia elettrica è utilizzata per la produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica, direttamente o per la produzione di prodotti intermedi, per determinare la quota di energia rinnovabile è utilizzata la quota media di energia elettrica da fonti rinnovabili nel paese di produzione, misurata due anni prima dell'anno in questione.

L'energia elettrica ottenuta mediante collegamento diretto a uno o più impianti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili può essere pienamente conteggiata come energia elettrica rinnovabile se utilizzata per la produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica, a condizione che l'impianto dimostri che l'energia elettrica in questione è stata fornita senza prelevare energia elettrica dalla rete.

L'energia elettrica prelevata dalla rete può essere considerata come pienamente rinnovabile a condizione che sia prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili e che le proprietà rinnovabili e altri criteri adeguati siano dimostrati, garantendo che le proprietà rinnovabili di tale energia elettrica siano dichiarate una sola volta e solo in un settore di utilizzo finale.

A tal fine è necessario soddisfare i requisiti seguenti:

a)

per dimostrare le proprietà rinnovabili, i produttori di combustibile dovrebbero essere tenuti a concludere uno o più accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile con impianti di generazione di energia elettrica per una quantità almeno equivalente alla quantità di energia elettrica dichiarata come pienamente rinnovabile;

b)

affinché il combustibile prodotto sia pienamente considerato come combustibile rinnovabile di origine non biologica, l'equilibrio tra l'energia elettrica rinnovabile acquistata mediante uno o più accordi di compravendita di energia elettrica e la quantità di energia elettrica prelevata dalla rete per produrre il combustibile è raggiunto su base trimestrale.

A partire dal 1o gennaio 2030, affinché il combustibile prodotto sia pienamente considerato come combustibile rinnovabile di origine non biologica, l'equilibrio tra l'energia elettrica rinnovabile acquistata mediante uno o più accordi di compravendita di energia elettrica e la quantità di energia elettrica prelevata dalla rete per produrre il combustibile è raggiunto su base mensile, trimestrale o annuale. La correlazione temporale dipende da una valutazione effettuata dalla Commissione. Tale requisito si applica a tutti gli impianti esistenti, compresi quelli messi in servizio prima del 2030.

Per quanto riguarda l'ubicazione dell'elettrolizzatore, deve essere soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

a)

l'impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili nell'ambito dell'accordo di compravendita di energia elettrica rinnovabile è situato nello stesso paese dell'elettrolizzatore o in un paese limitrofo; o

b)

l'impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili nell'ambito dell'accordo di compravendita di energia elettrica rinnovabile è situato in una zona di offerta offshore adiacente al paese in cui si trova l'elettrolizzatore o in un paese limitrofo.

L'energia elettrica prelevata dalla rete o reiniettata da un impianto di stoccaggio dell'energia può essere considerata come pienamente rinnovabile a condizione che sia prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili e che le proprietà rinnovabili e altri criteri adeguati siano dimostrati, garantendo che le proprietà rinnovabili di tale energia elettrica siano dichiarate una sola volta e solo in un settore di utilizzo finale [Em. 13].

L'energia elettrica prodotta da un veicolo elettrico solare e utilizzata per il movimento del veicolo stesso può essere conteggiata come pienamente rinnovabile.» [Em. 32]

17)

l'articolo 28 è così modificato:

a)

i paragrafi 2, 3 e 4 sono soppressi;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 35 al fine di integrare la presente direttiva precisando la metodologia per determinare la quota di biocarburanti e biogas per i trasporti derivanti dalla biomassa trattata i con combustibili fossili in un processo comune.»;

b bis)

al paragrafo 6, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c)

l'esigenza di evitare significativi effetti distortivi sui mercati dei (sotto)prodotti, dei rifiuti o dei residui, tenendo conto della futura disponibilità di materie prime, e l'esigenza di evitare distorsioni del mercato che determinino importazioni massicce di materie prime;

d)

il potenziale per il conseguimento di una significativa riduzione delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili sulla base di una valutazione del ciclo di vita delle emissioni, tenuto conto dei volumi disponibili di materie prime e della quota di usi industriali concorrenti preesistenti, nel rispetto delle specificità nazionali;»;

c)

al paragrafo 7, i termini «stabilito all'articolo 25, paragrafo 1, quarto comma» sono sostituiti dai termini «stabilito all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma, lettera b)»;

18)

L'articolo 29 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

-i)

al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«L'energia prodotta da biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa è presa in considerazione ai fini di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma solo se rispetta i criteri di sostenibilità e i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui ai paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10 del presente articolo, e se tiene conto della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE e del principio dell'uso a cascata di cui all'articolo 3;» [Em. 43];

i)

al primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

per contribuire al raggiungimento delle quote di energia rinnovabile degli Stati membri e degli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, all'articolo 15 bis, paragrafo 1, all'articolo 22 bis, paragrafo 1, all'articolo 23, paragrafo 1, all'articolo 24, paragrafo 4, e all'articolo 25, paragrafo 1, della presente direttiva;»

i bis)

dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

«L'energia prodotta da combustibili solidi da biomassa non è presa in considerazione ai fini di cui alle lettere b) e c) del primo comma se derivano da biomassa legnosa primaria ai sensi dell'articolo 2 della presente direttiva. Al fine di contribuire al conseguimento dell'obiettivo in materia di energie rinnovabili di cui all'articolo 3, paragrafo 1, la quota di energia ottenuta da combustibili solidi da biomassa derivanti da biomassa legnosa primaria quale definita all'articolo 2 della presente direttiva non supera la quota del consumo energetico complessivo della media di tale combustibile nel periodo 2017-2022 sulla base degli ultimi dati disponibili.» [Em. 44];

i ter)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti a partire da rifiuti e residui diversi dai residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura devono soddisfare soltanto i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra definiti al paragrafo 10 per essere presi in considerazione ai fini di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma. In caso di utilizzo di rifiuti non differenziati, tuttavia, gli operatori sono tenuti ad applicare sistemi di cernita di rifiuti non differenziati di qualità definita allo scopo di rimuovere i materiali fossili. Il presente comma si applica anche ai rifiuti e ai residui che sono stati trasformati in un prodotto prima di essere trattati per ottenere biocarburante, bioliquido o combustibile da biomassa.»;

ii)

il quarto comma è sostituito dal seguente:

«I combustibili da biomassa soddisfano i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui ai paragrafi da 2 a 7 e al paragrafo 10, se utilizzati:

a) nel caso di combustibili solidi da biomassa, in impianti che producono energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento con una potenza termica nominale totale pari o superiore a  7,5  MW,

b) nel caso di combustibili gassosi da biomassa, in impianti che producono energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 2 MW,

c) nel caso di impianti che producono combustibili gassosi da biomassa con la seguente portata media di biometano:

i)

oltre 500  m3 di metano equivalente/h misurata in condizioni standard di temperatura e pressione (ossia 0 oC e pressione atmosferica di 1 bar);

ii)

se il biogas è composto da una miscela di metano e di altri gas non combustibili, per la portata di metano, la soglia di cui al punto i) ricalcolata in proporzione alla percentuale volumetrica di metano nella miscela;»

iii)

dopo il quarto comma, è aggiunto il comma seguente:

«Gli Stati membri possono applicare i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra agli impianti con una potenza termica nominale totale o una portata di biometano inferiori.»;

a bis)

al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa provenienti dall'agricoltura presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), non sono prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che presentano un elevato valore in termini di biodiversità, ossia terreni che nel gennaio 2008, o successivamente, possedevano uno degli status seguenti, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno conservato detto status:

a)

foreste primarie e antiche e altri terreni boschivi, vale a dire foreste e altri terreni boschivi di specie native, ove non vi sia alcun segno chiaramente visibile di attività umana e i processi ecologici non siano stati perturbati in modo significativo;

b)

foreste a elevata biodiversità e altri terreni boschivi ricchi di specie e non degradati e la cui elevata biodiversità sia stata riconosciuta dall'autorità competente, a meno che non sia dimostrato che la produzione delle predette materie prime non ha interferito con quelle finalità di protezione della natura;

c)

aree designate:

i)

ai sensi di legge o dall'autorità competente per finalità di protezione della natura; o

ii)

per la protezione di ecosistemi o specie rari, minacciati o in pericolo di estinzione riconosciuti da accordi internazionali o inclusi in elenchi compilati da organizzazioni intergovernative o dall'Unione internazionale per la conservazione della natura, previo il loro riconoscimento secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 4, primo comma; a meno che non sia dimostrato che la produzione delle predette materie prime non ha interferito con la finalità di protezione della natura;

d)

terreni erbosi naturali a elevata biodiversità aventi un'estensione superiore a un ettaro, ossia:

i)

terreni erbosi che rimarrebbero tali in assenza di interventi umani e che mantengono la composizione naturale delle specie nonché le caratteristiche e i processi ecologici; o

ii)

terreni erbosi non naturali, ossia terreni erbosi che cesserebbero di essere tali in assenza di interventi umani e che sono ricchi di specie e non degradati e la cui elevata biodiversità è stata riconosciuta dall'autorità competente, a meno che non sia dimostrato che il raccolto delle materie prime è necessario per preservarne lo status di terreni erbosi ad elevata biodiversità.

iii)

brughiere che mantengono la composizione naturale delle specie nonché le caratteristiche e i processi ecologici.»;

b)

al paragrafo 3, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

«Il presente paragrafo, ad eccezione del primo comma, lettera c), si applica anche ai biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ottenuti a partire da biomassa forestale.»;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

« 4.     I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa provenienti dall'agricoltura presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), non sono prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che presentano elevate scorte di carbonio, ossia terreni che nel gennaio 2008 possedevano uno degli status seguenti, che nel frattempo hanno perso:

a)

zone umide, ossia terreni coperti o saturi di acqua in modo permanente o per una parte significativa dell'anno;

b)

zone boschive continue, ossia terreni aventi un'estensione superiore ad un ettaro caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta superiore al 30 % o di alberi che possono raggiungere tali soglie in situ;

c)

terreni aventi un'estensione superiore a un ettaro caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta compresa tra il 10 % e il 30 % o di alberi che possono raggiungere queste soglie in situ, a meno che non siano fornite prove del fatto che le scorte stock di carbonio della superficie in questione prima e dopo la conversione sono tali che, quando è applicata la metodologia di cui all'allegato V, parte C, sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 10 del presente articolo;

c bis)

brughiere che mantengono la composizione naturale delle specie nonché le caratteristiche e i processi ecologici.

Il presente paragrafo non si applica se, al momento dell'ottenimento delle materie prime, i terreni avevano lo stesso status detenuto nel gennaio 2008.

Il primo comma, ad eccezione delle lettere b) e c), e il secondo comma si applicano anche ai biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ottenuti a partire da biomassa forestale.»;

d)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da biomassa agricola o forestale considerati ai fini di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), non sono prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che erano torbiere nel gennaio 2008, a meno che non sia dimostrato che la coltivazione e la raccolta di tali materie prime non comportano drenaggio di terreno precedentemente non drenato e che l'autorità nazionale competente possa segnalarne la conformità a livello nazionale o subnazionale, in linea con i criteri per ridurre al minimo il rischio di utilizzo di biomassa forestale derivante da produzione non sostenibile di cui al paragrafo 6 .»;

d bis)

è inserito il seguente paragrafo

«5 bis.     “I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da biomassa agricola considerati ai fini di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), non sono prodotti a partire da materie prime ottenute in un paese che non è parte dell'accordo di Parigi.”»;

e)

al paragrafo 6, il primo comma è così modificato :

i)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da biomassa forestale presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c), non derivano da biomassa legnosa primaria, tengono pienamente conto della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE e del principio dell'uso a cascata di cui all'articolo 3 e soddisfano i seguenti criteri per ridurre al minimo il rischio di utilizzare biomassa legnosa derivante da una produzione non sostenibile. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi in materia di energie rinnovabili di cui all'articolo 3, paragrafo 1, la quota di energia prodotta da biocarburanti, bioliquidi e combustibili solidi da biomassa derivante da biomassa legnosa primaria quale definita all'articolo 2 della presente direttiva non supera la quota del consumo energetico complessivo della media di tali combustibili nel periodo 2017-2022 sulla base degli ultimi dati disponibili.» [Em. 45];

ii)

alla lettera a), il punto iii) è sostituito dal seguente:

«iii)

la protezione delle aree designate, ai sensi di leggi internazionali o nazionali o dall'autorità competente, per scopi di protezione della natura, comprese le zone umide, le praterie, le brughiere e le torbiere al fine di preservare la biodiversità e prevenire la distruzione degli habitat di cui alla direttiva 2009/147/CE e alla direttiva 92/43/CEE, lo stato ecologico degli oceani di cui alla direttiva 2008/56/CE e lo stato ecologico dei fiumi di cui alla direttiva 2000/60/CE; »

iii)

alla lettera a), il punto iv) è sostituito dal seguente:

«iv)

che la raccolta sia effettuata garantendo il mantenimento della qualità del suolo e della biodiversità con l'obiettivo di prevenire gli impatti negativi e in modo da impedire la raccolta di ceppi e radici non adatti all'uso materiale, ad esempio mediante l'uso di pratiche di gestione forestale sostenibili , il degrado delle foreste primarie e antiche o la loro conversione in piantagioni forestali e la raccolta su suoli vulnerabili; impedisca i tagli a raso , a meno che ciò non comporti condizioni ecosistemiche favorevoli e adeguate, garantisca soglie adeguate a livello locale ed ecologico per il prelievo di legno morto e  assicuri l'obbligo di utilizzare sistemi di abbattimento che minimizzino l'impatto sulla qualità del suolo, compresa la compattazione del suolo, e sulle caratteristiche della biodiversità e sugli habitat;»;

v)

alla lettera b), il punto iv) è sostituito dal seguente:

«iv)

che la raccolta sia effettuata garantendo il mantenimento della qualità del suolo e della biodiversità con l'obiettivo di prevenire gli impatti negativi e in modo da impedire la raccolta di ceppi e radici non adatti all'uso materiale, ad esempio mediante l'uso di pratiche di gestione forestale sostenibili , il degrado delle foreste primarie e antiche o la loro conversione in piantagioni forestali e la raccolta su suoli vulnerabili; impedisca i tagli a raso , a meno che ciò non comporti condizioni ecosistemiche favorevoli e adeguate, garantisca soglie adeguate a livello locale ed ecologico per il prelievo di legno morto e  assicuri l'obbligo di utilizzare sistemi di abbattimento che minimizzino l'impatto sulla qualità del suolo, compresa la compattazione del suolo, e sulle caratteristiche della biodiversità e sugli habitat;»;

f bis)

è inserito il seguente paragrafo:

«7a.     I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti a partire dalla biomassa forestale non superano il limite massimo definito a livello nazionale per l'uso della biomassa forestale, coerentemente con gli obiettivi di crescita dei pozzi di assorbimento del carbonio dello Stato membro, come definito nel regolamento … [il regolamento rivisto 2018/841].»;

g)

al paragrafo 10, primo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

al 70 % per la produzione di energia elettrica e riscaldamento e raffrescamento da combustibili da biomassa usati negli impianti in funzione dal 1o gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2025 e all' 85  % per gli impianti in funzione dal 1 o gennaio 2026.»[Em. 46];

g bis)

al paragrafo 11, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«11.     L'energia elettrica da combustibili da biomassa è considerata ai fini di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), soltanto se i combustibili utilizzati non comprendono biomassa legnosa primaria e se soddisfa uno o più dei requisiti seguenti. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi in materia di energie rinnovabili di cui all'articolo 3, paragrafo 1, la quota di energia elettrica ottenuta da combustibili da biomassa derivante da biomassa legnosa primaria quale definita all'articolo 2 della presente direttiva non supera la quota del consumo complessivo di energia elettrica della media di tali combustibili nel periodo 2017-2022 sulla base degli ultimi dati disponibili. »[Em. 47];

g ter)

il paragrafo 13 è sostituito dal seguente:

«13.     Ai fini di cui al presente articolo, paragrafo 1, primo comma, lettera c), per un periodo limitato di tempo gli Stati membri possono derogare ai criteri di cui ai paragrafi da 2 a 7 e ai paragrafi 10 e 11 del presente articolo adottando criteri diversi per:

a)

impianti situati in una regione ultraperiferica di cui all'articolo 349 TFUE nella misura in cui tali impianti producono energia elettrica o calore o freddo a partire da combustibili da biomassa , nonché bioliquidi, e biocarburanti utilizzati in particolare per il settore spaziale e le attività astrofisiche correlate; e

b)

combustibili da biomassa e bioliquidi utilizzati negli impianti e biocarburanti utilizzati in particolare per il settore spaziale e le attività astrofisiche correlate di cui alla lettera a) del presente comma, indipendentemente dal luogo di origine di tale biomassa, a condizione che tali criteri siano obiettivamente giustificati dal fatto che il loro scopo sia di garantire, per tale regione ultraperiferica, l'accesso un'energia sicura garantita, e incentivino la transizione dai combustibili fossili ai combustibili da biomassa sostenibili e bioliquidi .

I bioliquidi, i biocarburanti e i combustibili da biomassa ottenuti da biomassa legnosa primaria estratta in modo sostenibile e derivanti dalla pianificazione dell'uso del suolo in una regione ultraperiferica in cui le foreste occupano almeno il 90 % del territorio di tale regione ultraperiferica sono presi in considerazione ai fini di cui all'articolo 29, primo comma, lettere a), b) e c).

Al fine di garantire la sicurezza energetica nelle regioni ultraperiferiche, gli Stati membri possono continuare a concedere un sostegno alla produzione di energia elettrica da biomassa forestale in impianti esclusivamente elettrici situati nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE. [Em. 33]».

g quater)

il paragrafo 14 è sostituito dal seguente:

«14.   Ai fini di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), gli Stati membri possono stabilire ulteriori criteri di sostenibilità per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa.»;

19)

è inserito il seguente articolo 29 bis:

«Articolo 29 bis

Criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i combustibili rinnovabili di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato

1.   L'energia da combustibili rinnovabili di origine non biologica è conteggiata ai fini della quota di energia rinnovabile degli Stati membri e degli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, all'articolo 15 bis, paragrafo 1, all'articolo 22 bis, paragrafo 1, all'articolo 23, paragrafo 1, all'articolo 24, paragrafo 4, e all'articolo 25, paragrafo 1, solo se la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivante dall'uso di tali combustibili è pari almeno al 70 %.

2.   L'energia da carburanti derivanti da carbonio riciclato può essere contabilizzata ai fini dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma, lettera a), solo se la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivante dall'uso di tali carburanti è pari almeno al 70 %.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 per integrare la presente direttiva specificando la metodologia per valutare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta grazie ai combustibili rinnovabili di origine non biologica e ai carburanti derivanti da carbonio riciclato. La metodologia garantisce che non siano concessi crediti per le emissioni evitate per la CO2 la cui cattura ha già ricevuto un credito di emissioni in virtù di altre disposizioni di legge. Il tenore di carbonio dei rifiuti e il relativo rilascio nell'atmosfera sono inclusi nella metodologia.

In ogni caso, la metodologia per valutare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta grazie ai combustibili derivanti da carbonio riciclato tiene conto, nell'ambito di un approccio basato sul ciclo di vita, delle emissioni incorporate.»;

19 bis)

è inserito il seguente articolo 29 ter:

«Articolo 29 ter

Criteri di sostenibilità per le centrali idroelettriche

L'energia generata dall'energia idroelettrica è prodotta in un impianto che, conformemente alla direttiva 2000/60/CE e in particolare agli articoli 4 e 11 della stessa, ha attuato tutte le misure di mitigazione tecnicamente praticabili ed ecologicamente pertinenti per ridurre gli impatti negativi sulle acque, nonché misure volte a migliorare la condizione degli habitat e delle specie protetti che dipendono direttamente dall'acqua.»;

20)

L'articolo 30 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Laddove i combustibili rinnovabili e i carburanti derivanti da carbonio riciclato debbano essere contabilizzati ai fini degli obiettivi di cui all'articolo 3 paragrafo 1, all'articolo 15 bis, paragrafo 1, all'articolo 22 bis, paragrafo 1, all'articolo 23, paragrafo 1, all'articolo 24, paragrafo 4 e all'articolo 25, paragrafo 1, gli Stati membri impongono agli operatori economici l'obbligo di dimostrare attraverso audit obbligatori e indipendenti nonché pubblicamente disponibili che sono stati rispettati i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra previsti all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10, e all'articolo 29 bis, paragrafo 1 e 2, per i combustibili rinnovabili e i carburanti derivanti da carbonio riciclato. A tal fine, obbligano gli operatori economici ad utilizzare un sistema di equilibrio di massa che:»;

b)

al paragrafo 3, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Gli Stati membri provvedono a che gli operatori economici presentino informazioni affidabili sulla conformità ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10, e all'articolo 29 bis, paragrafi 1 e 2, tengano conto degli obiettivi dell'UE in materia di biodiversità, e che gli operatori economici mettano a disposizione dello Stato membro interessato, su richiesta, e del pubblico i dati utilizzati per elaborare tali informazioni. Gli Stati membri accreditano i prestatori indipendenti di servizi di certificazione della conformità a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 affinché forniscano un parere sulle informazioni presentate e dimostrino che hanno provveduto in tal senso. Al fine di rispettare l'articolo 29, paragrafo 3, lettere a), b) e d), l'articolo 29, paragrafo 4, lettera a), l'articolo 29, paragrafo 5, l'articolo 29, paragrafo 6, lettera a), e l'articolo 29, paragrafo 7, lettera a), si può ricorrere al controllo interno o esterno fino al primo punto di raccolta della biomassa forestale. Il controllo consiste nella verifica che i sistemi utilizzati dagli operatori economici siano precisi, affidabili e a prova di frode, e include una verifica volta a garantire che i materiali non siano stati intenzionalmente modificati o scartati di modo che la partita o parte di essa potesse diventare un rifiuto o residuo. Sono valutati la frequenza e il metodo di campionamento nonché la solidità dei dati.

Gli obblighi di cui al presente paragrafo si applicano a prescindere dal fatto che i combustibili rinnovabili e i carburanti derivanti da carbonio riciclato siano stati prodotti nell'Unione o importati. Le informazioni sull'origine geografica e sul tipo di materie prime dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa per fornitore di combustibile sono messe a disposizione dei consumatori in forma aggiornata, facilmente accessibile e di agevole consultazione sui siti web degli operatori, dei fornitori e delle autorità competenti, nonché presso le stazioni di rifornimento, e aggiornate su base annuale.»

c)

al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione può decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali che fissano norme per la produzione di combustibili rinnovabili e di carburanti derivanti da carbonio riciclato forniscano dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ai fini dell'articolo 29, paragrafo 10, e dell'articolo 29 bis, paragrafi 1 e 2, dimostrino la conformità all'articolo 27, paragrafo 3, e all'articolo 31 bis, paragrafo 5, o dimostrino che le partite di biocarburanti, di bioliquidi e di combustibili da biomassa rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7. Quando dimostrano che i criteri di cui all'articolo 29, paragrafi 6 e 7, sono soddisfatti, i gestori possono fornire direttamente le prove richieste a livello di zona di approvvigionamento. Ai fini dell'articolo 29, paragrafo 3, primo comma, lettera c), punto ii), la Commissione può riconoscere le aree di protezione di ecosistemi o specie rari, minacciati o in pericolo di estinzione, riconosciute da accordi internazionali o incluse in elenchi compilati da organizzazioni intergovernative o dall'Unione internazionale per la conservazione della natura.»

c bis)

al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione può decidere che detti sistemi contengano accurate informazioni sulle misurazioni effettuate per la protezione del terreno, delle risorse idriche e dell'aria, per il ripristino dei terreni degradati e per evitare il consumo eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica ▌.»;

d)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Gli Stati membri possono istituire sistemi nazionali laddove il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10, e all'articolo 29 bis, paragrafi 1 e 2, conformemente alla metodologia sviluppata a norma dell'articolo 29 bis, paragrafo 3, sia verificato lungo l'intera catena di custodia che coinvolge le autorità nazionali competenti. Tali sistemi possono essere utilizzati anche per verificare l'accuratezza e la completezza delle informazioni inserite dagli operatori economici nella banca dati dell'Unione, per dimostrare la conformità all'articolo 27, paragrafo 3, e per la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni.

Uno Stato membro può notificare tale sistema nazionale alla Commissione. La Commissione procede in via prioritaria alla valutazione di tale sistema al fine di agevolare il reciproco riconoscimento bilaterale o multilaterale dei sistemi. La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, se tale sistema nazionale notificato rispetti le condizioni di cui alla presente direttiva. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 3.

Ove la decisione sia positiva, altri sistemi riconosciuti dalla Commissione conformemente al presente articolo non possono rifiutare il reciproco riconoscimento al sistema nazionale di detto Stato membro per quanto riguarda la verifica della conformità ai criteri per cui è stato riconosciuto dalla Commissione.

Per gli impianti per la produzione di energia elettrica, di riscaldamento e di raffrescamento con una potenza termica nominale totale compresa tra 5 e  20  MW, gli Stati membri istituiscono sistemi nazionali di verifica semplificati per garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10.»;

e)

al paragrafo 9, il primo comma è sostituito dal seguente:

« 9.    "Quando un operatore economico presenta prove o dati ottenuti conformemente ad un sistema oggetto di una decisione ai sensi del paragrafo 4 o 6, gli Stati membri non impongono all'operatore economico l'obbligo di fornire altre prove di conformità agli elementi che rientrano nel sistema per cui il sistema è stato riconosciuto dalla Commissione.»;

f)

il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

« 10.    "Su richiesta di uno Stato membro, che può essere basata sulla richiesta di un operatore economico, la Commissione esamina, in base a tutte le prove a disposizione, se siano stati rispettati i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10, e all'articolo 29 bis, paragrafi 1 e 2, in relazione a una fonte di combustibili rinnovabili e di carburanti derivanti da carbonio riciclato.

Entro sei mesi dal ricevimento di una siffatta richiesta e conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 3, la Commissione decide, mediante atti di esecuzione, se lo Stato membro interessato possa:

a)

tenere conto dei combustibili rinnovabili e di carburanti derivanti da carbonio riciclato provenienti da tale fonte ai fini di cui all'articolo 29, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c); o

b)

in deroga al paragrafo 9 del presente articolo, imporre ai fornitori di combustibili rinnovabili e carburanti derivanti da carbonio riciclato di presentare ulteriori prove della conformità a tali criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e a tali soglie di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.»;

22)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 31 bis

Banca dati dell'Unione

1.    Entro … [tre mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva modificativa], la Commissione assicura l'istituzione di una banca dati dell'Unione per consentire il tracciamento dei combustibili da biomassa, dei combustibili rinnovabili liquidi e gassosi e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato (la “banca dati dell'Unione”) .

2.   Gli Stati membri impongono agli operatori economici interessati l'obbligo di inserire tempestivamente nella banca dati informazioni accurate sulle transazioni effettuate e  sui criteri di sostenibilità dei combustibili oggetto di tali transazioni, comprese le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il loro ciclo di vita, dal punto di produzione al momento del loro consumo nell'Unione. Il sistema interconnesso del gas è considerato un unico sistema di equilibrio di massa. Le informazioni relative all'immissione e al prelievo sono fornite nella banca dati dell'Unione per i carburanti gassosi. Nella banca dati sono inserite anche informazioni sull'eventuale sostegno alla produzione di una specifica partita di combustibile e, in caso affermativo, sul tipo di regime di sostegno.

Se opportuno per migliorare la tracciabilità dei dati lungo l'intera catena di approvvigionamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 al fine di estendere ulteriormente l'ambito delle informazioni da includere nella banca dati dell'Unione ai dati pertinenti provenienti dal punto di produzione o raccolta delle materie prime utilizzate per la produzione di combustibile.

Gli Stati membri impongono ai fornitori di combustibile l'obbligo di inserire nella banca dati dell'Unione le informazioni necessarie per verificare la conformità alle disposizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma.

In deroga ai commi da 1 a 3, per i combustibili gassosi rinnovabili e per i combustibili gassosi immessi nel sistema europeo del gas, gli operatori economici dovrebbero inserire le informazioni sulle transazioni effettuate e sui criteri di sostenibilità e altre informazioni pertinenti, come le emissioni di gas a effetto serra dei combustibili fino al punto di immissione nel sistema interconnesso del gas, ove il sistema di tracciabilità basato sull'equilibrio di massa è integrato da garanzie di origine.

3.   Gli Stati membri hanno accesso alla banca dati dell'Unione ai fini del monitoraggio e della verifica dei dati.

4.    Laddove sono state rilasciate garanzie di origine per la produzione di una partita di gas rinnovabili, gli Stati membri provvedono affinché tali garanzie di origine siano annullate dopo che la partita di gas rinnovabili è prelevata dal sistema interconnesso europeo del gas .

5.   Gli Stati membri provvedono affinché l'accuratezza e la completezza delle informazioni inserite dagli operatori economici nella banca dati siano verificate, ad esempio utilizzando sistemi volontari o nazionali , che possono essere integrati da un sistema di garanzie di origine .

5 bis.     La banca dati è messa a disposizione del pubblico in forma aperta, trasparente e di facile consultazione ed è mantenuta aggiornata.

La Commissione pubblica relazioni annuali per il pubblico riguardanti le informazioni inserite nella banca dati dell'Unione, ivi comprese le informazioni sulle quantità, l'origine geografica e il tipo di materie prime dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio.»;

22 bis)

L'articolo 33 è così modificato:

a)

al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3.     Nel 2025 la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa relativa al quadro normativo per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili per il periodo successivo al 2030.»;

b)

al paragrafo 3, è inserito il comma seguente:

«Nell'elaborare la proposta legislativa di cui al primo comma, la Commissione tiene in considerazione:

a)

il parere del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici, istituito dall'articolo 10 bis del regolamento (UE) n. 401/2009;

b)

il bilancio di previsione indicativo di gas a effetto serra dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1119;

c)

i piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati dagli Stati membri entro il 30 giugno 2024 a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999;

d)

l'esperienza acquisita con l'attuazione della presente direttiva, compresi i suoi criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra; e

e)

gli sviluppi tecnologici nell'ambito dell'energia da fonti rinnovabili»;

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«4 bis.     Entro … [due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva modificativa], la Commissione riesamina l'attuazione della presente direttiva e pubblica una relazione contenente le conclusioni di tale riesame. In particolare il riesame valuta:

a)

gli effetti esterni della diffusione dell'energia da fonti rinnovabili e le sue incidenze sull'ambiente;

b)

i benefici socioeconomici derivanti dall'attuazione della presente direttiva.

c)

lo stato di attuazione delle iniziative relative alle energie rinnovabili nell'ambito di RepowerEU;

d)

se l'aumento della domanda di elettricità nei settori dei trasporti, dell'industria, dell'edilizia e del riscaldamento e raffrescamento e di combustibili rinnovabili di origine non biologica sia soddisfatto con quantità equivalenti di capacità di generazione da fonti rinnovabili.

e)

una riduzione graduale, entro il 2030, della quota di combustibili derivanti dalla biomassa legnosa primaria quale definita all'articolo 2 della presente direttiva, ai fini del calcolo degli obiettivi in materia di energie rinnovabili di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sulla base di una valutazione d'impatto della Commissione. Tale riesame per una riduzione graduale è presentato al più tardi entro [3 anni dal recepimento della presente direttiva modificativa] [Em. 48].

La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri si adeguano costantemente alle migliori pratiche in materia di procedure amministrative e adottano tutte le altre misure per semplificare l'attuazione della presente direttiva e ridurre al minimo i costi di conformità per gli attori coinvolti e i settori interessati.»;

23)

L'articolo 35 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 29 bis, paragrafo 3, all'articolo 26, paragrafo 2, quarto e quinto comma, all'articolo 27, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 27, paragrafo 3, quarto comma, all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 28, paragrafo 6, secondo comma, all'articolo 31, paragrafo 5, secondo comma, e all'articolo 31 bis, paragrafo 2, secondo comma, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [entrata in vigore della presente direttiva modificativa]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 3, quinto comma, all'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 29 bis, paragrafo 3, all'articolo 26, paragrafo 2, quarto e quinto comma, all'articolo 27, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 27, paragrafo 3, quarto comma, all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 28, paragrafo 6, secondo comma, all'articolo 31, paragrafo 5, e all'articolo 31 bis, paragrafo 2, secondo comma, può essere revocato in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.»;

c)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, quinto comma, dell'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, dell'articolo 29 bis, paragrafo 3, dell'articolo 26, paragrafo 2, quarto e quinto comma, dell'articolo 27, paragrafo 1, secondo comma, dell'articolo 27, paragrafo 3, quarto comma, dell'articolo 28, paragrafo 5, dell'articolo 28, paragrafo 6, secondo comma, dell'articolo 31, paragrafo 5, e dell'articolo 31 bis, paragrafo 2, secondo comma, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

24)

gli allegati della direttiva sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) 2018/1999

1)

L'articolo 2 è così modificato:

a)

il punto 11 è sostituito dal seguente:

«11)

“obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima”: l'obiettivo vincolante a livello unionale di una riduzione interna di almeno il 40 % delle emissioni di gas a effetto serra nel sistema economico rispetto ai livelli del 1990, da conseguire entro il 2030; l'obiettivo vincolante dell'Unione per la quota di energia rinnovabile nel 2030 di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2018/2001; l'obiettivo prioritario a livello unionale di miglioramento dell'efficienza energetica pari ad almeno il 32,5 % nel 2030 e del 15 % di interconnessione elettrica per il 2030 e gli obiettivi successivamente concordati in proposito dal Consiglio europeo o dal Parlamento europeo e dal Consiglio per il 2030;»;

b)

al punto 20, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

nel contesto delle raccomandazioni della Commissione sulla base della valutazione di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), con riguardo all'energia da fonti rinnovabili, l'attuazione anticipata da parte di uno Stato membro del suo contributo all'obiettivo vincolante dell'Unione per l'energia rinnovabile nel 2030 di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2018/2001, misurata rispetto ai punti di riferimento nazionali per l'energia rinnovabile;»;

2)

all'articolo 4, lettera a), il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2)

per quanto riguarda l'energia rinnovabile:

al fine di conseguire l'obiettivo vincolante dell'UE per la quota di energia rinnovabile nel 2030 di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2018/2001, un contributo in termini di quota dello Stato membro di energia da fonti rinnovabili nel consumo lordo di energia finale nel 2030; a partire dal 2021 tale contributo segue una traiettoria indicativa. Entro il 2022, la traiettoria indicativa raggiunge un punto di riferimento pari ad almeno il 18 % dell'aumento totale della quota di energia da fonti rinnovabili tra l'obiettivo nazionale vincolante per il 2020 dello Stato membro interessato e il suo contributo all'obiettivo 2030. Entro il 2025, la traiettoria indicativa raggiunge un punto di riferimento pari ad almeno il 43 % dell'aumento totale della quota di energia da fonti rinnovabili tra l'obiettivo nazionale vincolante per il 2020 dello Stato membro interessato e il suo contributo all'obiettivo 2030. Entro il 2027, la traiettoria indicativa raggiunge un punto di riferimento pari ad almeno il 65 % dell'aumento totale della quota di energia da fonti rinnovabili tra l'obiettivo nazionale vincolante per il 2020 dello Stato membro interessato e il suo contributo all'obiettivo 2030.

Entro il 2030 la traiettoria indicativa deve raggiungere almeno il contributo previsto dello Stato membro. Se uno Stato membro prevede di superare il proprio obiettivo nazionale vincolante per il 2020, la sua traiettoria indicativa può iniziare al livello che si aspetta di raggiungere. Le traiettorie indicative degli Stati membri, nel loro insieme, concorrono al raggiungimento dei punti di riferimento dell'Unione nel 2022, 2025 e 2027 e all'obiettivo vincolante dell'Unione per la quota di energia rinnovabile nel 2030 di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2018/2001. Indipendentemente dal suo contributo all'obiettivo dell'Unione e dalla sua traiettoria indicativa ai fini del presente regolamento, uno Stato membro è libero di stabilire obiettivi più ambiziosi per finalità di politica nazionale;»;

3)

all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri assicurano collettivamente che la somma dei rispettivi contributi ammonti almeno all'obiettivo vincolante dell'Unione per la quota di energia da fonti rinnovabili nel 2030 di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2018/2001.»;

4)

all'articolo 29, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Nel settore dell'energia rinnovabile, nell'ambito della valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta i progressi compiuti riguardo alla quota di energia da fonti rinnovabili del consumo finale lordo dell'Unione sulla base di una traiettoria indicativa che parte dal 20 % nel 2020, raggiunge punti di riferimento pari ad almeno il 18 % nel 2022, il 43 % nel 2025 e il 65 % nel 2027 rispetto all'aumento totale della quota di energia da fonti rinnovabili tra il traguardo 2020 dell'Unione sul versante dell'energia rinnovabile e quello del 2030 e raggiunge l'obiettivo vincolante dell'Unione per la quota di energia rinnovabile nel 2030 di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2018/2001.».

Articolo 3

Modifiche della direttiva 98/70/CE

La direttiva 98/70/CE è così modificata:

1)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Ambito di applicazione

La presente direttiva stabilisce, per i veicoli stradali, le macchine mobili non stradali (comprese le navi adibite alla navigazione interna quando non sono in mare), i trattori agricoli e forestali e le imbarcazioni da diporto quando non sono in mare, per ragioni di tutela della salute e dell'ambiente, le specifiche tecniche relative ai carburanti da utilizzare nei motori ad accensione comandata e nei motori ad accensione per compressione, tenendo conto delle prescrizioni tecniche di tali motori.»;

2)

L'articolo 2 è così modificato:

a)

i punti 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1.

“benzina”: gli oli minerali volatili destinati al funzionamento dei motori a combustione interna e ad accensione comandata, utilizzati per la propulsione di veicoli e compresi nei codici NC 2710 12 41, 2710 12 45 e 2710 12 49;

2.

“combustibile diesel”: i gasoli specificati nel codice NC 2710 19 43 (27) di cui al regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (28) e al regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (29) e utilizzati per veicoli a propulsione autonoma;

"3.

“gasoli da utilizzare nelle macchine mobili non stradali (comprese le navi adibite alla navigazione interna), ai trattori agricoli e forestali e alle imbarcazioni da diporto”: ogni liquido derivato dal petrolio compreso nei codici NC 27101943 (30), di cui alla direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (31), al regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (32) e al regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio (33) e da utilizzare nei motori ad accensione per compressione.»;

b)

I punti 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

«8.

“fornitore”: il “fornitore di combustibile” quale definito all'articolo 2, primo comma, punto 38), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (34);

"9.

“biocarburanti”: i “biocarburanti” quali definiti all'articolo 2, primo comma, punto 33), della direttiva (UE) 2018/2001;»;

3)

l'articolo 4 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri impongono ai fornitori l'obbligo di garantire l'immissione sul mercato di diesel con un tenore di estere metilico di acidi grassi (FAME) maggiore del 7 %.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri provvedono affinché il tenore massimo di zolfo ammissibile per i gasoli da utilizzare nelle macchine mobili non stradali (comprese le navi adibite alla navigazione interna), ai trattori agricoli e forestali e alle imbarcazioni da diporto sia di 10 mg/kg. Gli Stati membri garantiscono che i combustibili liquidi diversi dai gasoli di cui sopra possano essere utilizzati nelle navi adibite alla navigazione interna e nelle imbarcazioni da diporto soltanto a condizione che il tenore di zolfo nei suddetti combustibili liquidi non sia superiore al tenore massimo ammissibile per detti gasoli.»;

4)

gli articoli da 7 bis a 7 sexies sono soppressi;

5)

l'articolo 9 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, le lettere g), h), i) e k) sono soppresse;

b)

il paragrafo 2 è soppresso;

6)

gli allegati I, II, IV e V sono modificati conformemente all'allegato I della presente direttiva.

Articolo 4

Disposizioni transitorie

1)

Gli Stati membri assicurano che i dati raccolti e comunicati all'autorità designata dallo Stato membro per l'anno [OP: sostituire con l'anno civile durante in cui ha effetto l'abrogazione] o parte di esso a norma dell'articolo 7 bis, paragrafo 1, terzo comma, e dell'articolo 7 bis, paragrafo 7, della direttiva 98/70/CE, che sono soppressi dall'articolo 3, paragrafo 4, della presente direttiva, siano presentati alla Commissione.

2)

La Commissione include i dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo in tutte le relazioni che è tenuta a presentare a norma della direttiva 98/70/CE.

Articolo 5

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 2023 . Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

Abrogazione

La direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (35) è abrogata a decorrere dal [OP: sostituire con l'anno civile in cui ha effetto l'abrogazione].

Articolo 7

Entrata in vigore

Entro dicembre 2024 la Commissione presenta una valutazione d'impatto globale sugli effetti combinati e cumulativi del pacchetto «Pronti per il 55 %», compresa la presente direttiva.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

La presidente

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO I

Gli allegati della direttiva (UE) 2018/2001 sono così modificati:

(1)

all'allegato I, l'ultima riga della tabella è soppressa;

 

(3)

l'allegato III è sostituito dal seguente:

"CONTENUTO ENERGETICO DEI COMBUSTIBILI

Combustibile

Contenuto energetico in peso (potere calorifico inferiore, MJ/kg)

Contenuto energetico in volume (potere calorifico inferiore, MJ/l)

COMBUSTIBILI DA BIOMASSA E/O OPERAZIONI DI LAVORAZIONE DELLA BIOMASSA

 

 

Biopropano

46

24

Olio vegetale puro (olio prodotto a partire da piante oleaginose mediante spremitura, estrazione o procedimenti analoghi, grezzo o raffinato ma chimicamente non modificato)

37

34

Biodiesel — estere metilico di acidi grassi (estere metilico prodotto da oli ottenuti da biomassa)

37

33

Biodiesel — estere etilico di acidi grassi (estere etilico prodotto da oli ottenuti da biomassa)

38

34

Biogas che può essere sottoposto a purificazione per ottenere una qualità analoga a quella del gas naturale

50

Olio idrotrattato (sottoposto a trattamento termochimico con idrogeno) ottenuto da biomassa, destinato ad essere usato come sostituto del diesel

44

34

Olio idrotrattato (sottoposto a trattamento termochimico con idrogeno) ottenuto da biomassa, destinato ad essere usato come sostituto della benzina

45

30

Olio idrotrattato (sottoposto a trattamento termochimico con idrogeno) ottenuto da biomassa, destinato ad essere usato come sostituto del carburante per aviazione

44

34

Olio idrotrattato (sottoposto a trattamento termochimico con idrogeno) ottenuto da biomassa, destinato ad essere usato come sostituto del gas di petrolio liquefatto

46

24

Olio co-trattato (lavorato in raffineria contemporaneamente al combustibile fossile) ottenuto da biomassa o da biomassa pirolizzata, destinato ad essere usato come sostituto del diesel

43

36

Olio co-trattato (lavorato in raffineria contemporaneamente al combustibile fossile) ottenuto da biomassa o da biomassa pirolizzata, destinato ad essere usato come sostituto della benzina

44

32

Olio co-trattato (lavorato in raffineria contemporaneamente al combustibile fossile) ottenuto da biomassa o da biomassa pirolizzata, destinato ad essere usato come sostituto del carburante per aviazione

43

33

Olio co-trattato (lavorato in raffineria contemporaneamente al combustibile fossile) ottenuto da biomassa o da biomassa pirolizzata, destinato ad essere usato come sostituto del gas di petrolio liquefatto

46

23

COMBUSTIBILI RINNOVABILI CHE POSSONO ESSERE PRODOTTI A PARTIRE DA DIVERSE FONTI RINNOVABILI, COMPRESA LA BIOMASSA

 

 

Metanolo da fonti rinnovabili

20

16

Etanolo da fonti rinnovabili

27

21

Propanolo da fonti rinnovabili

31

25

Butanolo da fonti rinnovabili

33

27

Diesel sintetico ottenuto da processo Fischer-Tropsch (idrocarburo sintetico o miscela di idrocarburi sintetici destinati a essere usati come sostituti del diesel)

44

34

Benzina sintetica ottenuta da processo Fischer-Tropsch (idrocarburo sintetico o miscela di idrocarburi sintetici ottenuti da biomassa, destinati a essere usati come sostituti della benzina)

44

33

Carburante per aviazione sintetico Fischer-Tropsch (idrocarburo sintetico o miscela di idrocarburi sintetici ottenuti da biomassa, destinati a essere usati come sostituti del carburante per aviazione)

44

33

Gas di petrolio liquefatto sintetico ottenuto da processo Fischer-Tropsch (idrocarburo sintetico o miscela di idrocarburi sintetici destinati ad essere usati come sostituti del gas di petrolio liquefatto)

46

24

DME (etere dimetilico)

28

19

Idrogeno da fonti rinnovabili

120

ETBE (etil-ter-butil-etere ottenuto dall'etanolo)

36 (di cui il 37 % da fonti rinnovabili)

27 (di cui il 37 % da fonti rinnovabili)

MTBE (metil-ter-butil-etere ottenuto dal metanolo)

35 (di cui il 22 % da fonti rinnovabili)

26 (di cui il 22 % da fonti rinnovabili)

TAEE (ter-amil-etil-etere ottenuto dall'etanolo)

38 (di cui il 29 % da fonti rinnovabili)

29 (di cui il 29 % da fonti rinnovabili)

TAME (ter-amil-metil-etere ottenuto dal metanolo)

36 (di cui il 18 % da fonti rinnovabili)

28 (di cui il 18 % da fonti rinnovabili)

ThxEE (terz-esil-etil-etere ottenuto dall'etanolo)

38 (di cui il 25 % da fonti rinnovabili)

30 (di cui il 25 % da fonti rinnovabili)

ThxME (terz-esil-metil-etere ottenuto dal metanolo)

38 (di cui il 14 % da fonti rinnovabili)

30 (di cui il 14 % da fonti rinnovabili)

COMBUSTIBILI NON RINNOVABILI

 

 

Benzina

43

32

Diesel

43

36

Idrogeno da fonti non rinnovabili

120

(4)

l'allegato IV è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«FORMAZIONE E CERTIFICAZIONE DI INSTALLATORI E PROGETTISTI DI IMPIANTI CHE UTILIZZANO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI»

b)

al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«I sistemi di certificazione o i programmi di formazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, sono basati sui criteri seguenti:

1.

La procedura di certificazione è trasparente e chiaramente definita dagli Stati membri o dall'organismo amministrativo da loro designato.»;

c)

sono inseriti i seguenti punti 1 bis e 1 ter:

«1 bis.

I certificati rilasciati dagli organismi di certificazione sono chiaramente definiti e facilmente identificabili per i lavoratori e i professionisti che richiedono la certificazione.

1 ter.

Il processo di certificazione consente agli installatori di installare impianti di alta qualità che funzionino in modo affidabile.»;

d)

i punti 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2.

«2.

Gli installatori di sistemi a biomassa, pompe di calore, sistemi geotermici a bassa entalpia, sistemi solari fotovoltaici, sistemi solari termici e tecnologie di stoccaggio sulla risposta alla domanda, comprese stazioni di ricarica, devono essere certificati nell'ambito di un programma di formazione o da parte di un fornitore di formazione accreditati o nel quadro di un sistema di qualificazione conforme alla legislazione nazionale .”

3.

L'accreditamento del programma di formazione o del fornitore di formazione è rilasciato dagli Stati membri o dall'organismo amministrativo da loro designato. L'organismo di accreditamento assicura l'inclusività, la continuità e la copertura regionale o nazionale dei programmi di miglioramento delle competenze e di riqualificazione offerti dal fornitore.

Il fornitore di formazione dispone di apparecchiature tecniche adeguate, in particolare di materiale di laboratorio sufficiente o attrezzature analoghe, per impartire la formazione pratica.

Il fornitore di formazione offre, oltre alla formazione di base, corsi più brevi di aggiornamento e miglioramento delle competenze organizzati in moduli di formazione che consentono agli installatori e ai progettisti di ampliare e diversificare le proprie competenze e aggiungerne di nuove che trovano applicazione nelle diverse tecnologie e nella loro combinazione. Assicura l'adeguamento della formazione alle nuove tecnologie rinnovabili nel contesto dell'edilizia, dell'industria e dell'agricoltura. I fornitori di formazione riconoscono le competenze pertinenti acquisite.

I programmi e i moduli di formazione sono concepiti in modo da consentire l'apprendimento permanente in impianti che utilizzano fonti rinnovabili ed essere compatibili con la formazione professionale destinata alle persone in cerca di prima occupazione e agli adulti che desiderano una riqualificazione o un nuovo lavoro.

I programmi di formazione sono concepiti in modo da facilitare l'acquisizione di qualifiche in tecnologie e soluzioni diverse ed evitare una specializzazione limitata in un marchio o una tecnologia specifici. Il produttore dell'apparecchiatura o del sistema, istituti o associazioni possono essere il fornitore di formazione.»;

d bis)

il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5.

"La formazione si conclude con un esame in esito al quale viene rilasciato un attestato e riconosciuta una qualifica. L'esame comprende una prova pratica mirante a verificare la corretta installazione di caldaie o stufe a biomassa, di pompe di calore, di sistemi geotermici a bassa entalpia, di sistemi solari termici o di tecnologie di stoccaggio sulla risposta alla domanda, comprese stazioni di ricarica.»;

e)

al punto 6, lettera c), sono aggiunti i punti iv) e v) seguenti:

«iv)

comprensione degli studi di fattibilità e di progettazione;

v)

comprensione della trivellazione, nel caso delle pompe di calore geotermiche.»;

(5)

all'allegato V, la parte C è modificata come segue:

a)

i punti 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5.

Le emissioni derivanti dall'estrazione o dalla coltivazione delle materie prime, eec, comprendono le emissioni derivanti dal processo stesso di estrazione o di coltivazione; dalla raccolta, l'essiccazione e lo stoccaggio delle materie prime; dai rifiuti e dalle perdite; e dalla produzione di sostanze chimiche o di prodotti utilizzati per l'estrazione e la coltivazione. Non si tiene conto della cattura di CO2 nella coltivazione delle materie prime. Se disponibili, nel calcolo si applicano i valori standard disaggregati per le emissioni di N2O nel suolo di cui alla parte D. È consentito calcolare medie con riferimento alle pratiche agricole basate sui dati di un gruppo di aziende, in alternativa all'uso dei valori effettivi.

6.

Ai fini del calcolo di cui al punto 1, lettera a), le riduzioni di emissioni di gas a effetto serra grazie a una migliore gestione agricola, esca, come il passaggio a una ridotta aratura o a una semina senza aratura, a colture migliorate e alla rotazione delle colture, all'uso di colture di copertura, compresa la gestione dei residui delle colture, e all'uso di ammendanti organici (ad esempio compost, digestato della fermentazione del letame), sono prese in considerazione solo se non rischiano di incidere negativamente sulla biodiversità. Devono inoltre essere forniti elementi di prova attendibili e verificabili del fatto che il carbonio nel suolo è aumentato o che è ragionevole attendersi che sia aumentato nel periodo di coltura delle materie prime considerate tenendo conto delle emissioni laddove tali pratiche determinino un aumento dell'uso di fertilizzanti e erbicidi (36).»;

b)

il punto 15 è soppresso;

c)

il punto 18 è sostituito dal seguente:

«18.

Ai fini dei calcoli di cui al punto 17, le emissioni da dividere sono: eec + el + esca + le frazioni di ep, etd, eccs e eccr che intervengono fino alla fase, e nella fase stessa, del processo di produzione nella quale il co-prodotto è fabbricato. Se sono state attribuite emissioni a co-prodotti in precedenti fasi del processo nel ciclo di vita, in sostituzione del totale delle emissioni si utilizza solo la frazione delle emissioni attribuita nell'ultima fase del processo prima del prodotto combustibile intermedio. Nel caso del biogas e del biometano, ai fini di tale calcolo sono presi in considerazione tutti i co-prodotti che non sono contemplati dal punto 7. Nessuna emissione è attribuita ai rifiuti e ai residui. I co-prodotti il cui contenuto energetico è negativo sono considerati aventi un contenuto energetico pari a zero ai fini del calcolo. Rifiuti e residui, compresi tutti i rifiuti e i residui inclusi nell'allegato IX, sono considerati materiali a zero emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita fino al processo di raccolta degli stessi, a prescindere dal fatto che siano trasformati in prodotti intermedi prima di essere trasformati in prodotto finito. ▌Nel caso di combustibili da biomassa prodotti in raffinerie, diversi dalla combinazione degli impianti di trasformazione con caldaie o unità di cogenerazione che forniscono calore e/o energia elettrica all'impianto di trasformazione, l'unità di analisi ai fini del calcolo di cui al punto 17 è la raffineria.»;

(6)

all'allegato VI, la parte B è così modificata:

a)

i punti 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5.

Le emissioni derivanti dall'estrazione o dalla coltivazione delle materie prime, eec, comprendono le emissioni derivanti dal processo stesso di estrazione o di coltivazione; dalla raccolta, l'essiccazione e lo stoccaggio delle materie prime; dai rifiuti e dalle perdite; e dalla produzione di sostanze chimiche o di prodotti utilizzati per l'estrazione e la coltivazione. Non si tiene conto della cattura di CO2 nella coltivazione delle materie prime. Se disponibili, nel calcolo si applicano i valori standard disaggregati per le emissioni di N2O nel suolo di cui alla parte D. È consentito calcolare medie con riferimento alle pratiche agricole basate sui dati di un gruppo di aziende, in alternativa all'uso dei valori effettivi.

6.

Ai fini del calcolo di cui al punto 1, lettera a), le riduzioni di emissioni di gas a effetto serra grazie a una migliore gestione agricola, esca, come il passaggio a una ridotta aratura o a una semina senza aratura, a colture migliorate e alla rotazione delle colture, all'uso di colture di copertura, compresa la gestione dei residui delle colture, e all'uso di ammendanti organici (ad esempio compost, digestato della fermentazione del letame), sono prese in considerazione solo se non rischiano di incidere negativamente sulla biodiversità. Devono inoltre essere forniti elementi di prova attendibili e verificabili del fatto che il carbonio nel suolo è aumentato o che è ragionevole attendersi che sia aumentato nel periodo di coltura delle materie prime considerate tenendo conto delle emissioni laddove tali pratiche determinino un aumento dell'uso di fertilizzanti e erbicidi (37).»;

b)

il punto 15 è soppresso;

c)

il punto 18 è sostituito dal seguente:

«18.

Ai fini dei calcoli di cui al punto 17, le emissioni da dividere sono: eec + el + esca + le frazioni di ep, etd, eccs e eccr che intervengono fino alla fase, e nella fase stessa, del processo di produzione nella quale il co-prodotto è fabbricato. Se sono state attribuite emissioni a co-prodotti in precedenti fasi del processo nel ciclo di vita, in sostituzione del totale delle emissioni si utilizza solo la frazione delle emissioni attribuita nell'ultima fase del processo prima del prodotto combustibile intermedio.

Nel caso del biogas e del biometano, ai fini di tale calcolo sono presi in considerazione tutti i co-prodotti che non sono contemplati dal punto 7. Nessuna emissione è attribuita ai rifiuti e ai residui. I co-prodotti il cui contenuto energetico è negativo sono considerati aventi un contenuto energetico pari a zero ai fini del calcolo.

Rifiuti e residui, compresi tutti i rifiuti e i residui inclusi nell'allegato IX, sono considerati materiali a zero emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita fino al processo di raccolta degli stessi, a prescindere dal fatto che siano trasformati in prodotti intermedi prima di essere trasformati in prodotto finito. ▌

Nel caso di combustibili da biomassa prodotti in raffinerie, diversi dalla combinazione degli impianti di trasformazione con caldaie o unità di cogenerazione che forniscono calore e/o energia elettrica all'impianto di trasformazione, l'unità di analisi ai fini del calcolo di cui al punto 17 è la raffineria.»;

6 bis)

all'allegato VI, è aggiunta la seguente parte B bis:

«B bis.

Materie prime per combustibili da biomassa per l'uso in impianti fissi al di fuori del settore dei trasporti, compresi i seguenti punti:

1.

Frazione di biomassa corrispondente ai residui e ai rifiuti dell'industria di trasformazione alimentare primaria:

a)

polpa di barbabietola (solo autoconsumo interno al settore);

b)

erbe e foglie dal lavaggio delle barbabietole;

c)

lolle di cereali e gusci di frutta;

d)

frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti industriali non idonei all'uso nella catena alimentare umana e animale;

e)

frazione fibrosa della barbabietola da zucchero dopo l'estrazione del succo di diffusione, foglie e code e altri liquidi ottenuti dopo l'estrazione dello zucchero.

2.

Frazione di biomassa corrispondente ai fanghi provenienti dal trattamento delle acque reflue nell'industria di trasformazione alimentare primaria;»;

(7)

all'allegato VII, nella definizione di «Qusable», il riferimento all'articolo 7, paragrafo 4, è sostituito da un riferimento all'articolo 7, paragrafo 3;

(8)

l'allegato IX è così modificato:

(a)

alla parte A, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Materie prime per la produzione di biogas per il trasporto e biocarburanti avanzati:»

(b)

alla parte B, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Materie prime per la produzione di biocarburanti e biogas per il trasporto il cui contributo al conseguimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra fissato all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma, lettera a), è limitato:».

ALLEGATO II

Gli allegati I, II, IV e V della direttiva 98/70/CE sono modificati come segue:

(1)

l'allegato I è così modificato:

(a)

il testo della nota a piè di pagina 1 è sostituito dal seguente:

«(1)

I metodi di prova sono quelli indicati nella norma EN 228:2012+A1:2017. Gli Stati membri possono adottare metodi analitici specifici in sostituzione della norma EN 228:2012+A1:2017 qualora sia dimostrato che essi garantiscono almeno la stessa accuratezza e lo stesso livello di precisione del metodo analitico che sostituiscono.»;

(b)

il testo della nota a piè di pagina 2 è sostituito dal seguente:

«(2)

I valori indicati nelle specifiche sono “valori effettivi”. Per la definizione dei loro valori limite, sono stati applicati i termini della norma EN ISO 4259-1:2017/A1: 2021 “Petroleum and related products — Precision of measurement methods and results — Part 1: Determination of precision data in relation to methods of test” e per fissare un valore minimo si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero (R = riproducibilità). I risultati delle singole misurazioni sono interpretati in base ai criteri previsti dalla norma EN ISO 4259-2:2017/A1:2019.»;

(c)

il testo della nota a piè di pagina 6 è sostituito dal seguente:

«(6)

Altri monoalcoli ed eteri con punto di ebollizione finale non superiore a quanto stabilito nella norma EN 228:2012 +A1:2017.»;

(2)

l'allegato II è così modificato:

(a)

nell'ultima riga della tabella «Tenore di FAME — EN 14078», la voce «7,0» che compare nell'ultima colonna «Limiti»«Massimo» è sostituita da «10,0»;

(b)

il testo della nota a piè di pagina 1 è sostituito dal seguente:

«(1)

I metodi di prova sono quelli indicati nella norma EN 590:2013+A1:2017. Gli Stati membri possono adottare metodi analitici specifici in sostituzione della norma EN 590:2013+A1:2017 qualora sia dimostrato che essi garantiscono almeno la stessa accuratezza e lo stesso livello di precisione del metodo analitico che sostituiscono.»;

(c)

il testo della nota a piè di pagina 2 è sostituito dal seguente:

«(2)

I valori indicati nelle specifiche sono “valori effettivi”. Per la definizione dei loro valori limite, sono stati applicati i termini della norma EN ISO 4259-1:2017/A1: 2021 “Petroleum and related products — Precision of measurement methods and results — Part 1: Determination of precision data in relation to methods of test” e per fissare un valore minimo si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero (R = riproducibilità). I risultati delle singole misurazioni sono interpretati in base ai criteri previsti dalla norma EN ISO 4259-2:2017/A1:2019.»;

(3)

gli allegati IV e V sono soppressi.


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0208/2022).

(*1)  Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.

(2)  GU C del, pag. .

(3)  GU C del, pag. .

(4)  Comunicazione della Commissione — Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final dell'11.12.2019).

(5)   https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220119-1

(6)   Raccomandazione (UE) 2020/1563 della Commissione, del 14 ottobre 2020, sulla povertà energetica.

(7)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

(8)  Sezione 3 della Comunicazione della Commissione — Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa. Investire in un futuro a impatto climatico zero nell'interesse dei cittadini (COM(2020) 562 final del 17.9.2020).

(9)  Il principio dell'uso a cascata mira a conseguire l'efficienza delle risorse nell'uso della biomassa dando priorità, ove possibile, all'uso di materiali di biomassa rispetto all'uso di energia, aumentando in tal modo la quantità di biomassa disponibile all'interno del sistema. In linea con il principio dell'uso a cascata, la biomassa legnosa dovrebbe essere utilizzata in base al suo massimo valore aggiunto economico e ambientale nel seguente ordine di priorità: 1) prodotti a base di legno, 2) prolungamento del loro ciclo di vita, 3) riutilizzo, 4) riciclaggio, 5) bioenergia e 6) smaltimento.

(10)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(11)  https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC122719

(12)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1294 della Commissione, del 15 settembre 2020, sul meccanismo unionale di finanziamento dell'energia rinnovabile (GU L 303 del 17.9.2020, pag. 1).

(13)   Commissione europea, Centro comune di ricerca (2020), Arnulf Jäger-Waldau: «The Untapped Area Potential for Photovoltaic Power in the European Union» (Il potenziale di aree inesplorate per l'energia fotovoltaica nell'Unione europea).

(14)  Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1).

(15)   Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(16)  Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58).

(17)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

(18)  Sentenza della Corte di giustizia dell'8 luglio 2019, Commissione/Belgio, C-543/17, ECLI: EU: C:2019:573.

(19)   Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA) — Relazione sul panorama mondiale del finanziamento delle energie rinnovabili 2020, pagina 9.

(20)  Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54).

(21)  Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

(22)  COM(2020) 798 final.

(23)  Proposta di regolamento relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento (UE) 2019/1020 (xxxx).

(24)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

(1 bis)   Regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2009, (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 e le direttive 2009/73/CE e (UE) 2019/944, e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 45). »;

(27)  La numerazione di tali codici NC è quella di cui alla tariffa doganale comune, regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(28)  Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1).

(29)  Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1).

(30)  La numerazione di tali codici NC è quella di cui alla tariffa doganale comune, regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(31)  Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90).

(32)  Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 060 del 2.3.2013, pag. 1).

(33)  Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53).

(34)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

(35)  Direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, del 20 aprile 2015, che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (GU L 107 del 25.4.2015, pag. 26).

(36)  Tali elementi di prova possono essere costituiti da misurazioni del carbonio nel suolo, ad esempio con una prima misurazione anteriormente alla coltivazione e misurazioni successive a intervalli regolari a distanza di anni. In tale caso, prima che la seconda misurazione sia disponibile, l'aumento del carbonio nel suolo sarebbe stimato sulla base di esperimenti rappresentativi o di modelli di suolo. A partire dalla seconda misurazione le misurazioni costituirebbero la base per la determinazione dell'esistenza di un aumento del carbonio nel suolo e della sua entità.

(37)  Tali elementi di prova possono essere costituiti da misurazioni del carbonio nel suolo, ad esempio con una prima misurazione anteriormente alla coltivazione e misurazioni successive a intervalli regolari a distanza di anni. In tale caso, prima che la seconda misurazione sia disponibile, l'aumento del carbonio nel suolo sarebbe stimato sulla base di esperimenti rappresentativi o di modelli di suolo. A partire dalla seconda misurazione le misurazioni costituirebbero la base per la determinazione dell'esistenza di un aumento del carbonio nel suolo e della sua entità.


Giovedì 15 settembre 2022

5.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 125/462


P9_TA(2022)0323

Assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina e rafforzamento del fondo comune di copertura ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 settembre 2022 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina, al rafforzamento del fondo comune di copertura mediante garanzie degli Stati membri e una dotazione specifica per alcune passività finanziarie relative all'Ucraina garantite a norma della decisione n. 466/2014/UE, e che modifica la decisione (UE) 2022/1201 (COM(2022)0557 — C9-0303/2022 — 2022/0281(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2023/C 125/27)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0557),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 212 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0303/2022),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 14 settembre 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 59 e 163 del suo regolamento,

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P9_TC1-COD(2022)0281

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 settembre 2022 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina, al rafforzamento del fondo comune di copertura mediante garanzie degli Stati membri e una dotazione specifica per alcune passività finanziarie relative all'Ucraina garantite a norma della decisione n. 466/2014/UE, e che modifica la decisione (UE) 2022/1201

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione (UE) 2022/1628.)


5.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 125/463


P9_TA(2022)0324

Esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2022 sulla proposta di decisione del Consiglio in merito alla constatazione, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione (2018/0902R(NLE))

(2023/C 125/28)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare l'articolo 2, l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 7, paragrafo 1,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»),

visti la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e i relativi protocolli,

vista la Dichiarazione universale dei diritti umani,

visti i trattati internazionali delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa in materia di diritti umani,

visto l'elenco di criteri per la valutazione dello Stato di diritto adottato dalla Commissione di Venezia in occasione della sua 106a sessione plenaria tenutasi a Venezia l'11 e il 12 marzo 2016,

vista la comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2014 dal titolo «Un nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto» (COM(2014)0158),

vista la sua risoluzione del 12 settembre 2018 su una proposta recante l'invito al Consiglio a constatare, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione (1),

viste le sue risoluzioni del 16 gennaio 2020 (2) e del 5 maggio 2022 (3) sulle audizioni in corso a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, concernenti la Polonia e l'Ungheria,

vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2021 sulle violazioni del diritto dell'UE e dei diritti dei cittadini LGBTIQ in Ungheria a seguito delle modifiche giuridiche adottate dal parlamento ungherese (4),

visto il capitolo sull'Ungheria della relazione annuale della Commissione sullo Stato di diritto,

visto l'articolo 105, paragrafo 5, del suo regolamento,

visto il parere della commissione per gli affari costituzionali,

vista la relazione interlocutoria della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0217/2022),

A.

considerando che l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, quali enunciati all'articolo 2 TUE, ripresi dalla Carta e integrati nei trattati internazionali in materia di diritti umani, e che tali valori, comuni agli Stati membri, costituiscono il fondamento dei diritti di cui godono quanti vivono nell'Unione;

B.

considerando che, come risulta dall'articolo 49 TUE, secondo cui ogni Stato europeo può chiedere di diventare membro dell'Unione, quest'ultima raggruppa Stati che hanno liberamente e volontariamente aderito ai valori comuni di cui all'articolo 2 TUE, rispettano tali valori e si impegnano a promuoverli, sicché il diritto dell'Unione poggia sulla premessa fondamentale secondo cui ciascuno Stato membro condivide con tutti gli altri Stati membri, e riconosce che questi condividono con esso, detti valori (5);

C.

considerando che questa premessa implica e giustifica l'esistenza della fiducia reciproca tra gli Stati membri quanto al riconoscimento di tali valori e, pertanto, al rispetto del diritto dell'Unione che li attua (6);

D.

considerando che il rispetto da parte di uno Stato membro dei valori sanciti dall'articolo 2 TUE costituisce un requisito per poter beneficiare di tutti i diritti derivanti dall'applicazione dei trattati a tale Stato membro; che qualsiasi violazione dei valori fondamentali dell'Unione da parte del governo di uno Stato membro implica inevitabilmente un attacco alla libertà personale, ai diritti politici e sociali nonché alla ricchezza e al benessere dei cittadini; che la stessa Ungheria ha sottoscritto i valori sanciti dall'articolo 2 TUE;

E.

considerando che il principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, TUE impone all'Unione e agli Stati membri di assistersi reciprocamente nell'adempimento degli obblighi derivanti dai trattati, nel pieno rispetto reciproco, nonché agli Stati membri di adottare tutte le misure, di carattere generale o particolare, atte ad assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione;

F.

considerando che l'articolo 19 TUE concretizza il valore dello Stato di diritto affermato all'articolo 2 TUE e affida agli organi giurisdizionali nazionali e alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) l'onere di garantire la piena applicazione del diritto dell'Unione in tutti gli Stati membri e la tutela giurisdizionale dei diritti delle persone conformemente a tale diritto (7);

G.

considerando che un eventuale rischio evidente di violazione grave dei valori di cui all'articolo 2 TUE da parte di uno Stato membro non riguarda soltanto il singolo Stato membro in cui si manifesta il rischio, ma ha ripercussioni sugli altri Stati membri, sulla fiducia reciproca tra di essi e sulla natura stessa dell'Unione, nonché sui diritti fondamentali dei suoi cittadini in base al diritto dell'Unione;

H.

considerando che l'ambito di applicazione dell'articolo 7 TUE non si limita agli obblighi derivanti dai trattati, come previsto dall'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e che l'Unione può valutare l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dei valori comuni nei settori di competenza degli Stati membri;

I.

considerando che la situazione in Ungheria non è stata affrontata sufficientemente per diversi anni, che permangono numerose preoccupazioni e che nel frattempo sono emerse molte nuove problematiche, le quali incidono negativamente sull'immagine dell'Unione, nonché sulla sua efficacia e credibilità nel difendere i diritti fondamentali, i diritti umani e la democrazia a livello mondiale, e mettono in luce la necessità di affrontarle mediante un'azione concertata dell'Unione;

J.

considerando che, a seguito della missione della delegazione ad hoc della sua commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a Budapest, in Ungheria, dal 29 settembre al 1o ottobre 2021, la maggioranza dei membri della delegazione nutre tuttora serie preoccupazioni per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali nel paese; che la delegazione ha concluso che dal 2018 la situazione non è migliorata, bensì peggiorata;

K.

considerando che il governo ungherese ignora il principio del primato del diritto dell'Unione sancito dalla giurisprudenza della CGUE, ma si appella alla stessa quando si tratta di presentare ricorsi contro atti europei in vigore;

L.

considerando che il 19 luglio 2022 il parlamento ungherese ha adottato una risoluzione in cui chiede che i poteri del Parlamento europeo siano limitati e che i deputati al Parlamento europeo siano nominati anziché eletti;

M.

considerando che la coesistenza pacifica di diversi gruppi etnici influisce positivamente sulla ricchezza culturale e la prosperità di una nazione;

N.

considerando che il blocco delle misure restrittive nei confronti della Russia in seno al Consiglio compromette gli sforzi dell'Unione volti a proteggere i valori sanciti dall'articolo 2 TUE entro e oltre i confini dell'UE, e costituisce un problema di sicurezza per l'Unione europea;

Funzionamento dei sistemi costituzionale ed elettorale

O.

considerando che il 13 luglio 2022 la Commissione ha indicato, nel capitolo sull'Ungheria della relazione 2022 sullo Stato di diritto, che la trasparenza e la qualità del processo legislativo continuano a destare preoccupazione e che il governo ungherese fa ampio uso dei suoi poteri di emergenza, anche in settori non connessi alla pandemia di COVID-19, contrariamente a quanto inizialmente affermato; che l'attuazione inefficace, da parte degli organi di Stato, delle sentenze delle giurisdizioni europee e nazionali è fonte di preoccupazione; che i fondi fiduciari di interesse pubblico che ricevono ingenti finanziamenti pubblici e che sono gestiti da membri del consiglio di amministrazione vicini al governo in carica sono diventati operativi;

P.

considerando che, nella sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze (8), il Parlamento ha ritenuto totalmente incompatibile con i valori europei la decisione del governo ungherese di prolungare lo stato di emergenza a tempo indeterminato, di autorizzare l'esecutivo a governare per decreto senza limiti di tempo e di indebolire la sorveglianza di emergenza del parlamento ungherese; che, nella sua raccomandazione del 20 luglio 2020 sul programma nazionale di riforma 2020 dell'Ungheria e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2020 dell'Ungheria (9), il Consiglio ha raccomandato di garantire che le misure di emergenza siano rigorosamente proporzionate, limitate nel tempo e in linea con le norme europee e internazionali e che non interferiscano con l'attività delle imprese e la stabilità del contesto normativo, nonché di garantire l'efficace coinvolgimento delle parti sociali e dei portatori di interessi nel processo di elaborazione delle politiche;

Q.

considerando che, nella sua seconda relazione interlocutoria di conformità, adottata il 25 settembre 2020, il Consiglio del Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) ha accolto con favore le modifiche alla legge sull'Assemblea nazionale volte a rendere più operative le disposizioni che vietano o limitano il coinvolgimento dei deputati in talune attività, prevedendo conseguenze più chiare nel caso in cui tali questioni non siano risolte dai deputati interessati; che, tuttavia, dalla relazione emerge anche la necessità di adottare misure più incisive per rafforzare l'attuale quadro di integrità del parlamento ungherese, in particolare per migliorare il livello di trasparenza e di consultazione nel processo legislativo (ivi compresa l'introduzione di norme sulle interazioni con i lobbisti), per adottare un codice di condotta per i deputati (che contempli, nello specifico, varie situazioni che potrebbero dare luogo a un conflitto di interessi), per elaborare ulteriormente norme che obblighino i deputati a rendere noti caso per caso potenziali conflitti tra la loro attività parlamentare e i loro interessi privati, per garantire un modello uniforme per le dichiarazioni patrimoniali e per rivedere l'ampia immunità di cui godono i deputati, nonché per assicurare la supervisione e l'applicazione efficaci delle norme in materia di condotta, conflitti di interessi e dichiarazioni patrimoniali;

R.

considerando che, in una dichiarazione rilasciata il 20 novembre 2020, la Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha esortato il parlamento ungherese a rinviare la votazione sui progetti di legge, temendo che diverse proposte contenute nel complesso pacchetto legislativo, presentate senza previa consultazione e relative a questioni che comprendono il funzionamento del sistema giudiziario, la legge elettorale, le strutture nazionali per i diritti umani, il controllo sull'utilizzo dei fondi pubblici e i diritti umani delle persone LGBTI, possano servire a minare la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani in Ungheria; che, nel suo parere del 2 luglio 2021 sulle modifiche costituzionali adottate dal parlamento ungherese nel dicembre 2020, la Commissione di Venezia ha constatato con preoccupazione che tali modifiche sono state adottate durante lo stato di emergenza, senza alcuna consultazione pubblica, e che la relazione consta di sole tre pagine; che la Commissione di Venezia ha altresì rilevato che gli articoli 6, 9 e 11 della 9a modifica della Legge fondamentale dell'Ungheria, relativi alle dichiarazioni di guerra, al controllo delle forze di difesa ungheresi e all'«ordinamento giuridico speciale» attinente allo stato di guerra, allo stato di emergenza e allo stato di pericolo affidano principalmente alle leggi cardinali il compito di specificare la maggior parte dei dettagli, il che alla fine potrebbe sollevare alcuni seri interrogativi in merito alla portata dei poteri esercitati dallo Stato durante gli stati di eccezione; che, per quanto riguarda l'abolizione del Consiglio nazionale di difesa e il conferimento dei suoi poteri al governo, la Commissione di Venezia ha affermato che tale atto, pur non essendo in contrasto con le norme europee in quanto tale, determina una concentrazione dei poteri di emergenza nelle mani dell'esecutivo, il che non può essere ritenuto un segnale incoraggiante, in particolare in assenza di qualsiasi chiarimento nella relazione in merito alla motivazione o alla necessità di tale modifica;

S.

considerando che il 12 febbraio 2021 il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa ha riscontrato una situazione complessivamente negativa in termini di autonomia locale e regionale in Ungheria, a causa di un'inosservanza generalizzata della Carta europea dell'autonomia locale, e ha espresso preoccupazione circa la chiara tendenza verso il riaccentramento, l'assenza di una consultazione effettiva e una significativa interferenza dello Stato nelle funzioni municipali; che il Congresso ha evidenziato altresì alcune carenze nella situazione dell'autonomia locale nel paese, quali la mancanza di risorse finanziarie a disposizione delle autorità locali e la loro impossibilità di assumere personale di qualità elevata;

T.

considerando che talune modifiche apportate alla legge elettorale nel corso degli anni, attraverso la ridefinizione delle circoscrizioni elettorali e i premi di maggioranza, stanno penalizzando i partiti di opposizione; che, nel loro parere congiunto del 18 ottobre 2021 sulle modifiche del 2020 alla legislazione elettorale in Ungheria, la Commissione di Venezia e l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'OSCE (ODIHR) hanno sottolineato che la rapidità dell'adozione e la mancanza di consultazioni pubbliche significative sono particolarmente preoccupanti quando riguardano la legislazione elettorale, che non dovrebbe essere considerata uno strumento politico; che la Commissione di Venezia e l'ODIHR hanno inoltre formulato, insieme a una serie di ulteriori raccomandazioni, la raccomandazione principale di correggere gli articoli 3 e 68 della legge CLXVII del 2020 sulla modifica di alcune leggi in materia elettorale, riducendo sensibilmente il numero di circoscrizioni elettorali uninominali e il numero di province in cui ciascun partito deve nominare simultaneamente i candidati per poter presentare una lista nazionale di candidati;

U.

considerando che l'organizzazione di elezioni democratiche in condizioni di parità riveste la massima importanza per la natura democratica delle nostre società; che, in risposta alle preoccupazioni sulla regolarità delle elezioni e agli appelli della società civile, l'OSCE ha deciso di inviare una vera e propria missione internazionale di osservazione elettorale alle elezioni politiche e al referendum tenutisi il 3 aprile 2022, il che rappresenta un evento raro per gli Stati membri dell'Unione; che, nella successiva dichiarazione sui risultati e le conclusioni preliminari pubblicata il 4 aprile 2022, la missione internazionale di osservazione elettorale dell'OSCE ha riscontrato che le elezioni e il referendum sono stati ben amministrati e gestiti in modo professionale, ma sono stati inficiati dall'assenza di condizioni di parità; che i contendenti hanno potuto fare campagna elettorale in gran parte liberamente ma che, seppur competitiva, la propaganda elettorale è stata caratterizzata da toni fortemente aspri e da una sovrapposizione diffusa tra la coalizione al potere e il governo, e che la mancanza di trasparenza e il controllo insufficiente dei finanziamenti della campagna elettorale hanno favorito ulteriormente la coalizione di governo; che le commissioni elettorali e i tribunali hanno gestito molte controversie elettorali in modo tale che mancassero mezzi di ricorso giurisdizionale effettivi; che, nella sua relazione finale pubblicata il 29 luglio 2022, la missione internazionale di osservazione elettorale dell'OSCE ha indicato che molte raccomandazioni precedenti dell'ODIHR restano perlopiù inascoltate, ivi compreso per quanto riguarda i diritti di voto, la prevenzione dell'uso improprio delle risorse amministrative e l'affievolimento dei confini tra le funzioni statali e l'attività di partito, la libertà dei media, il finanziamento delle campagne e l'osservazione da parte dei cittadini; che, contrariamente alle buoni prassi internazionali, la legislazione ungherese consente uno scostamento pari fino al 20 % dal numero medio di votanti per circoscrizione a mandato unico e che, contrariamente alla legislazione nazionale, il parlamento ungherese non ha rivisto i limiti delle circoscrizioni che eccedevano il limite di scostamento stabilito a seguito delle elezioni del 2018; che la ripartizione iniqua dei votanti tra le circoscrizioni, con scostamenti dalla media pari fino al 33 %, mina il principio dell'uguaglianza del voto;

V.

considerando che il 24 maggio 2022 il parlamento ungherese ha adottato la 10a modifica della Legge fondamentale, tesa a consentire al governo di dichiarare lo stato di pericolo in caso di conflitto armato, guerra o catastrofe umanitaria in un paese limitrofo; che ha altresì modificato la Legge sulla gestione delle catastrofi, permettendo al governo di derogare ad atti del parlamento mediante decreti di emergenza in qualunque ambito nel corso di uno stato di pericolo dichiarato a causa di un conflitto armato, una guerra o una catastrofe umanitaria in un paese limitrofo, con la possibilità di sospendere o limitare l'esercizio dei diritti fondamentali oltre la misura consentita in circostanze ordinarie; che il 8 giugno 2022 il parlamento ungherese ha adottato la legge VI del 2022 sull'eliminazione delle conseguenze in Ungheria di un conflitto armato e una catastrofe umanitaria in un paese limitrofo, entrata in vigore lo stesso giorno; che tale legge autorizza il governo a estendere l'efficacia dei decreti governativi di emergenza fino alla cessazione dello stato di pericolo da parte del governo;

W.

considerando che la Legge fondamentale è stata modificata 10 volte da quando è stata adottata; che gli atti cardinali riguardano 35 materie e attualmente ammontano a oltre 300 atti legislativi adottati dal 2011, spesso senza una consultazione pubblica, anche se i diritti fondamentali sono stati lesi;

X.

considerando che, in una dichiarazione congiunta rilasciata nel 2013, i presidenti delle Corti costituzionali ungherese e rumena hanno sottolineato la particolare responsabilità delle corti costituzionali nei paesi governati a maggioranza di due terzi; che la 4a modifica della Legge fondamentale ha stabilito l'abrogazione delle sentenze della Corte costituzionale emesse prima dell'entrata in vigore della Legge fondamentale; che la Corte costituzionale, nelle sue decisioni, si basa in misura sempre maggiore sul concetto di identità costituzionale; che nella giurisprudenza il concetto di identità costituzionale è determinato caso per caso e prevale sulla Legge fondamentale; che il governo ungherese si appella sempre più spesso alla Corte costituzionale per evitare di dover eseguire le sentenze della CGUE; che il 18 maggio 2022 la Corte costituzionale ha bloccato i referendum sui piani del governo di costruire un campus a Budapest per l'Università di Fudan e di estendere le indennità di disoccupazione dagli attuali tre mesi fino a un massimo di nove mesi;

Y.

considerando che gli esperti sono sempre più concordi sul fatto che l'Ungheria non sia più una democrazia; che, in base all'indice di democrazia V-Dem dell'Università di Göteborg del 2019, l'Ungheria è diventata il primo Stato membro autoritario nella storia dell'UE; che l'Ungheria è stata definita un «regime ibrido», avendo perso il proprio status di «democrazia semiconsolidata» nella relazione del 2020 di Freedom House «Nations in Transit» (Nazioni in transito); che l'Ungheria è classificata come «democrazia imperfetta» e occupa il 56o posto su 167 paesi (ossia è scesa di una posizione rispetto alla classifica del 2020) nell'indice di democrazia del 2022 dell'Economist Intelligence Unit; che, secondo l'indice di democrazia V-Dem del 2022, tra gli Stati membri dell'UE l'Ungheria e la Polonia figurano tra i principali paesi autocratici al mondo dell'ultimo decennio;

Indipendenza della magistratura e di altre istituzioni e diritti dei giudici

Z.

considerando che il 13 luglio 2022 la Commissione ha indicato nel capitolo sull'Ungheria della relazione 2022 sullo Stato di diritto che, per quanto riguarda l'indipendenza della magistratura, le preoccupazioni espresse nel contesto della procedura avviata dal Parlamento europeo a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, come pure in precedenti relazioni sullo Stato di diritto, restano inascoltate, come nel caso della raccomandazione formulata in materia nell'ambito del semestre europeo; che tali preoccupazioni riguardano in particolare le sfide affrontate dal Consiglio nazionale della magistratura (CNM) nel controbilanciare i poteri del presidente dell'Ufficio giudiziario nazionale (UGN), le norme relative all'elezione del presidente della Corte suprema (Kúria) e la possibilità di adottare decisioni discrezionali per quanto concerne le nomine e le promozioni giudiziarie, l'assegnazione delle cause e i bonus ai giudici e ai dirigenti dei tribunali; che, per quanto riguarda l'efficienza e la qualità, il sistema della giustizia ungherese funziona bene in termini di durata dei procedimenti e di elevato grado di digitalizzazione, e che continua il graduale aumento delle retribuzioni di giudici e pubblici ministeri; che il 26 agosto 2022 diverse organizzazioni della società civile hanno chiesto al ministro della Giustizia di affrontare i problemi della magistratura ungherese dopo aver realizzato ampie consultazioni con cittadini ed esperti, inclusi organismi autonomi e rappresentativi della magistratura e la Commissione di Venezia;

AA.

considerando che, nella sua sentenza del 23 novembre 2021 nella causa C-564/19 IS (Illegittimità della decisione di rinvio), la CGUE ha statuito che l'articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che il giudice supremo di uno Stato membro constati l'illegittimità di una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata da un giudice di grado inferiore, per il motivo che le questioni poste non sono rilevanti e necessarie ai fini della soluzione del procedimento principale; che il principio del primato del diritto dell'Unione impone a detto giudice di grado inferiore di disapplicare siffatta decisione del giudice supremo nazionale; che l'articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un procedimento disciplinare sia avviato contro un giudice nazionale per il fatto che quest'ultimo ha presentato alla CGUE una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi di tale disposizione;

AB.

considerando che, in una dichiarazione rilasciata il 14 dicembre 2018, la Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha invitato il presidente dell'Ungheria a sottoporre nuovamente al parlamento ungherese il pacchetto legislativo sui tribunali amministrativi; che, nel suo parere del 19 marzo 2019 relativo alla legge sui tribunali amministrativi e alla legge sull'entrata in vigore della legge sui tribunali amministrativi e di talune norme transitorie, la Commissione di Venezia ha affermato che il principale inconveniente del modello organizzativo e amministrativo adottato per i tribunali amministrativi è costituito dalla concentrazione di poteri molto ampi nelle mani di un ristretto numero di portatori di interessi e dall'assenza di controlli e contrappesi efficaci per contrastare tali poteri;

AC.

considerando che, nella sua relazione del 21 maggio 2019 a seguito di una visita in Ungheria dal 4 all'8 febbraio 2019, la Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha osservato che nello scorso decennio una serie di riforme del sistema giudiziario ungherese ha destato preoccupazione per i suoi effetti sull'indipendenza della magistratura e che, nel sistema di giurisdizione ordinaria, sono stati sollevati interrogativi circa l'efficacia della supervisione esercitata dal CNM sul presidente dell'UGN a causa delle recenti anomalie riscontrate nelle relazioni tra queste istituzioni giudiziarie per quanto riguarda le procedure di nomina; che, pur accogliendo con favore le recenti modifiche apportate alla legislazione originaria sui tribunali amministrativi in risposta al parere della Commissione di Venezia, la Commissaria non era convinta che queste fossero sufficienti per affrontare le gravi preoccupazioni sollevate dalla Commissione di Venezia;

AD.

considerando che nel 2019 il parlamento ungherese ha deciso di rinviare l'entrata in vigore del pacchetto legislativo sui tribunali amministrativi e il governo ha dichiarato di aver abbandonato l'idea di istituire tribunali amministrativi separati; che diverse componenti rilevanti del pacchetto sono state introdotte mediante una serie di modifiche legislative adottate tra il 2019 e il 2021;

AE.

considerando che, in una dichiarazione rilasciata il 28 novembre 2019, la Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha esortato il parlamento ungherese a modificare un progetto di legge riguardante l'indipendenza del sistema giudiziario; che la Commissaria ritiene che le disposizioni che offrono alle autorità amministrative la possibilità di presentare ricorsi costituzionali a seguito di sentenze sfavorevoli emesse dagli organi giurisdizionali ordinari sollevano preoccupazioni in merito al rispetto delle garanzie di un processo equo per il singolo ricorrente e, unite alle proposte di modifica in merito alle qualifiche e alle nomine dei giudici e all'uniformità della giurisprudenza, le misure legislative rischiano inoltre di ridurre l'indipendenza dei singoli giudici nell'ambito dei loro compiti principali e di creare gerarchie eccessive nel sistema giudiziario;

AF.

considerando che, nel suo parere del 16 ottobre 2021 sulle modifiche alla legge sull'organizzazione e l'amministrazione dei tribunali e alla legge sullo status giuridico e la retribuzione dei giudici, adottate dal parlamento ungherese nel dicembre 2020, la Commissione di Venezia ha ribadito le raccomandazioni in merito al ruolo del presidente dell'UGN espresse nel suo parere del 2012, che non erano state prese in considerazione; che la Commissione di Venezia ha altresì raccomandato di definire condizioni chiare, trasparenti e prevedibili per l'assegnazione dei giudici distaccati a una posizione superiore a seguito del periodo di distacco; che la Commissione di Venezia ha formulato diverse raccomandazioni relative all'assegnazione delle cause, al potere del presidente della Kúria di aumentare il numero dei membri dei collegi giudicanti, alle decisioni di uniformità e alla composizione delle sezioni nella procedura di reclamo in materia di uniformità; che la Commissione di Venezia ha inoltre osservato che il sistema di nomina del presidente della Kúria, introdotto con le modifiche del 2019, potrebbe comportare gravi rischi di politicizzazione e importanti conseguenze per l'indipendenza della magistratura o la relativa percezione da parte del pubblico, considerando il ruolo cruciale di tale carica nel sistema giudiziario;

AG.

considerando che, nella sua seconda relazione interlocutoria di conformità, adottata il 25 settembre 2020, il GRECO ha rilevato che, per quanto concerne i giudici, non sono stati segnalati ulteriori progressi in merito alle tre restanti raccomandazioni non attuate e che le sue conclusioni sui poteri del presidente dell'UGN (per quanto riguarda sia il processo di nomina o di promozione dei candidati a cariche giudiziarie sia il processo di riassegnazione dei giudici) restano particolarmente importanti; che, per quanto concerne i pubblici ministeri, il GRECO ha accolto con favore l'entrata in vigore delle modifiche legislative che rendono obbligatorio il coinvolgimento di un commissario disciplinare nei procedimenti disciplinari, ma non è stato in grado di dimostrare se la sua 17a raccomandazione (procedimenti disciplinari nei confronti dei pubblici ministeri) sia stata o meno rispettata; che non sono stati compiuti progressi in merito alla proroga del mandato del procuratore generale, all'ampia immunità di cui godono i pubblici ministeri né all'elaborazione di criteri in base ai quali orientare la revoca delle cause ai pubblici ministeri subordinati;

AH.

considerando che, nella sua comunicazione al governo ungherese del 15 aprile 2021, il relatore speciale delle Nazioni Unite sull'indipendenza dei giudici e degli avvocati ha affermato che la nomina del presidente della Kúria può essere considerata un attacco all'indipendenza della magistratura e un tentativo di sottoporre il potere giudiziario alla volontà del ramo legislativo, in violazione del principio della separazione dei poteri; che il relatore speciale ha altresì sottolineato il fatto particolarmente preoccupante che il presidente della Kúria è stato eletto nonostante la manifesta obiezione del CNM e ha sottolineato che la decisione di ignorare il parere negativo espresso dal CNM può essere interpretata come una dichiarazione politica della maggioranza al governo; che, secondo il relatore speciale, l'effetto principale, se non l'obiettivo primario, delle riforme del sistema giudiziario è stato quello di pregiudicare il principio dell'indipendenza della magistratura, tutelato dalla Costituzione, e di consentire ai rami legislativo ed esecutivo di interferire nell'amministrazione della giustizia;

AI.

considerando che, nella sua decisione del 2 dicembre 2021 relativa al controllo rafforzato in sospeso dell'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) nella causa Gazsó Group/Ungheria, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha ricordato che il gruppo di cause in questione riguardava il problema strutturale dell'eccessiva durata dei procedimenti civili, penali e amministrativi e la mancanza di mezzi di ricorso efficaci a livello nazionale; che il Comitato dei ministri ha preso atto con soddisfazione dell'adozione del progetto di legge che introduce un rimedio compensativo per i procedimenti civili eccessivamente lunghi, ma ha fermamente invitato le autorità a garantire che fosse conforme alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo; che alla luce dell'importanza della questione, della sua natura tecnica e della scadenza del termine stabilito dalla CEDU nella sua sentenza pilota e fissato al 16 ottobre 2016, il Comitato dei ministri ha caldamente incoraggiato le autorità a esaminare ogni strada possibile per accelerare la rispettiva pianificazione;

AJ.

considerando che il 9 marzo 2022, nella sua risoluzione interlocutoria relativa al controllo rafforzato in sospeso dell'esecuzione della sentenza della CEDU nella causa Baka/Ungheria, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha esortato vivamente le autorità a intensificare gli sforzi per individuare le modalità, in stretta cooperazione con il segretariato del Comitato dei ministri, per garantire che la decisione del parlamento ungherese volta a destituire il presidente della Kúria sia soggetta al controllo effettivo di un organo giurisdizionale indipendente, in linea con la giurisprudenza della CEDU; che il Comitato dei ministri ha altresì ricordato, ancora una volta, l'impegno assunto dalle autorità di valutare la legislazione nazionale sullo status dei giudici e sull'amministrazione dei tribunali e le ha esortate a presentare le conclusioni della loro valutazione, comprese le salvaguardie e le garanzie che proteggono i giudici da indebite ingerenze, in modo da consentire al Comitato dei ministri di valutare pienamente se le preoccupazioni relative all'«effetto dissuasivo» sulla libertà di espressione dei giudici causate dalle violazioni in tali casi siano state dissipate;

AK.

considerando che l'Ungheria occupa il 69o posto su 139 paesi nell'indice sullo Stato di diritto 2021 dell'organizzazione World Justice Project (in calo di due posizioni rispetto all'anno precedente) e l'ultimo posto (31o su 31) nell'UE, nei paesi dell'Associazione europea di libero scambio e nella regione del Nord America;

Corruzione e conflitti di interesse

AL.

considerando che il 13 luglio 2022 la Commissione ha indicato, nel capitolo sull'Ungheria della relazione 2022 sullo Stato di diritto, che l'attuazione della maggior parte delle misure previste dalla strategia anticorruzione 2020-2022 è stata rinviata, senza che sia stata annunciata una nuova strategia, e che persistono carenze per quanto riguarda le attività di lobbying e il fenomeno delle «porte girevoli», come pure il finanziamento dei partiti politici e delle campagne; che sono a tutt'oggi insufficienti i meccanismi di controllo indipendenti per individuare la corruzione e permangono preoccupazioni per la mancanza di controlli sistematici e la vigilanza insufficiente delle dichiarazioni patrimoniali e di interessi, come pure per la mancanza di norme in materia di conflitti di interessi per i fondi fiduciari di interesse pubblico; che la mancanza di una casistica solida delle indagini svolte in seguito ad accuse nei confronti di alti funzionari e della loro cerchia ristretta continua a destare seria preoccupazione, nonostante siano stati aperti nuovi casi di corruzione ad alto livello; che la mancanza di controllo giurisdizionale delle decisioni di non indagare e perseguire casi di corruzione rimane motivo di preoccupazione, in particolare in un contesto in cui restano irrisolti i rischi di clientelismo, favoritismo e nepotismo nella pubblica amministrazione di alto livello;

AM.

considerando che, nelle sue risposte alle domande scritte indirizzate al commissario Hahn, riguardanti l'audizione dell'11 novembre 2019 sul discarico del 2018 alla Commissione, quest'ultima ha indicato che, per il periodo 2014-2020, in Ungheria sono state accettate e applicate rettifiche finanziarie forfettarie a seguito di un audit orizzontale sugli appalti pubblici, che ha individuato gravi carenze nel funzionamento del sistema di gestione e di controllo in relazione alla verifica delle procedure di appalto pubblico;

AN.

considerando che, nella sua raccomandazione del 12 luglio 2022 sul programma nazionale di riforma 2022 dell'Ungheria e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2022 dell'Ungheria, il Consiglio ha raccomandato all'Ungheria di adottare misure volte a rafforzare il quadro anticorruzione, anche attraverso il miglioramento degli sforzi giudiziari e dell'accesso alle informazioni pubbliche, e a potenziare l'indipendenza della magistratura, nonché a migliorare la qualità e la trasparenza del processo decisionale attraverso un dialogo sociale efficace, il dialogo con le altre parti interessate e mediante valutazioni d'impatto periodiche, migliorando altresì la concorrenza negli appalti pubblici;

AO.

considerando che il 10 giugno 2021 l'Ufficio europeo per la lotta antifrode ha dichiarato, nella sua relazione di attività 2020, di aver raccomandato alla Commissione di recuperare il 2,2 % dei pagamenti effettuati a titolo dei Fondi strutturali e di investimento europei e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale per il periodo 2016-2020; che si tratta della percentuale più elevata di pagamenti da recuperare tra tutti gli Stati membri e quella di gran lunga superiore alla media dello 0,29 %; che sono state commesse frodi nei confronti dei fondi di sviluppo dell'UE assegnati all'Ungheria; che, unitamente a un livello elevato di corruzione, vi è stato un aumento delle disuguaglianze sociali e della povertà, che non solo genera una grande incertezza presso la popolazione, ma costituisce anche una violazione dei diritti fondamentali;

AP.

considerando che nel novembre 2021 la Commissione ha inviato una lettera all'Ungheria, evidenziando problemi relativi all'indipendenza della magistratura, al perseguimento inefficace della corruzione e alle carenze negli appalti pubblici che potrebbero rappresentare un rischio per gli interessi finanziari dell'UE; che nella sua lettera la Commissione ha descritto problemi sistemici e l'assenza di rendicontabilità in materia di corruzione, rivolgendo alle autorità ungheresi 16 domande specifiche su temi quali i conflitti di interesse, i beneficiari dei finanziamenti dell'UE e le garanzie del controllo giurisdizionale da parte di organi giurisdizionali indipendenti; che, nonostante tali preoccupazioni, la Commissione ha ritardato l'applicazione del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto fino all'aprile 2022 (10);

AQ.

considerando che il 5 aprile 2022 la Presidente della Commissione ha annunciato che il commissario per il Bilancio e l'amministrazione, Johannes Hahn, aveva informato le autorità ungheresi in merito all'intenzione della Commissione di passare alla fase successiva e di attivare ufficialmente il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto, principalmente per le preoccupazioni in materia di corruzione; che la Commissione ha infine avviato la procedura formale nei confronti dell'Ungheria a norma del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto inviando una notifica scritta il 27 aprile 2022; che il 20 luglio 2022 la Commissione ha deciso di comunicare all'Ungheria la propria intenzione di presentare una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio, dandole la possibilità di inoltrare le sue osservazioni;

AR.

considerando che il 6 aprile 2022 la Commissione ha deciso di inviare all'Ungheria una lettera di costituzione in mora complementare per garantire il corretto recepimento della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici (11), della direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (12) e della direttiva 2014/25/UE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (13); che, secondo la Commissione, la legge ungherese permette un'applicazione più estensiva delle eccezioni per quanto riguarda i motivi di sicurezza e gli appalti sovvenzionati tramite benefici fiscali, e tali eccezioni comportano un'esclusione più ampia degli appalti dagli obblighi previsti dal diritto dell'UE; che, inoltre, la Commissione ritiene che le modifiche apportate alla legge mineraria ungherese, che prevede la possibilità di aggiudicare concessioni minerarie senza procedure di appalto trasparenti, siano in contrasto con il principio di trasparenza;

AS.

considerando che il 19 maggio 2022 la Commissione ha deciso di inviare all'Ungheria una lettera di costituzione in mora in merito al mancato corretto recepimento della direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (14);

AT.

considerando che nella sua seconda relazione interlocutoria di conformità adottata il 25 settembre 2020, il GRECO ha osservato che l'Ungheria aveva attuato o preso in considerazione in modo soddisfacente solo cinque delle 18 raccomandazioni contenute nella relazione sul quarto ciclo di valutazione e ha concluso che il livello generalmente basso di conformità alle raccomandazioni rimane «nel complesso insoddisfacente»;

AU.

considerando che l'Ungheria ha deciso di non partecipare alla cooperazione rafforzata per l'istituzione della Procura europea né di partecipare a una cooperazione rafforzata tra le procure dell'UE;

AV.

considerando che, nel suo riesame tecnico della relazione sullo stato di conservazione della componente ungherese del patrimonio mondiale transfrontaliero «Fertö/Neusiedlersee Cultural Landscape», elaborata nel maggio 2021, il Consiglio internazionale dei monumenti e dei siti dell'UNESCO ha concluso che il progetto Sopron Fertö Lake Resort, nella sua dimensione e forma presentate, danneggerebbe l'autenticità e l'integrità del patrimonio mondiale transfrontaliero;

AW.

considerando che l'Ungheria occupa il 73o posto su 180 paesi e territori inclusi nell'indice di percezione della corruzione del 2021 di Transparency International (essendo scesa di un posto rispetto all'anno precedente) e la sua posizione è in continuo calo dal 2012;

Privacy e protezione dei dati

AX.

considerando che, a seguito della missione della delegazione ad hoc della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a Budapest dal 29 settembre al 1o ottobre 2021, nella relazione di missione sono state espresse preoccupazioni per la mancanza di garanzie in materia di vigilanza nella legislazione vigente, senza un sistema di bilanciamento dei poteri né mezzi di ricorso veri e propri; che sono state espresse anche preoccupazioni per il presunto utilizzo dello spyware Pegasus del gruppo NSO e l'aumento della sorveglianza da parte dello Stato nei confronti di attivisti, giornalisti, avvocati e politici;

AY.

considerando che nel luglio 2021, grazie alle informazioni ottenute attraverso una fuga di informazioni da banca dati, il portale investigativo Direkt36 ha rivelato che circa 300 cittadini ungheresi, tra cui giornalisti indipendenti, proprietari di media, avvocati, politici e imprenditori critici nei confronti del governo ed ex funzionari statali, sono stati presi di mira dallo spyware Pegasus senza esserne stati a conoscenza tra il 2018 e il 2021; che nelle sue osservazioni preliminari sullo spyware moderno, pubblicate il 15 febbraio 2022, il Garante europeo della protezione dei dati ha concluso che l'uso diffuso di spyware altamente avanzato come Pegasus è potenzialmente in grado di causare rischi senza precedenti e danni non solo ai diritti e alle libertà fondamentali, ma anche alla democrazia e allo Stato di diritto, delineando una serie di azioni e misure come garanzia contro l'uso illecito di spyware, e ha affermato che un divieto riguardo allo sviluppo e alla diffusione di spyware con la capacità di Pegasus nell'UE sarebbe l'opzione più efficace per proteggere i diritti e le libertà fondamentali; che i media filogovernativi in Ungheria non hanno quasi mai riferito in merito a Pegasus;

AZ.

considerando che, nella sua decisione del 9 marzo 2022 relativa al controllo rafforzato in sospeso dell'esecuzione della sentenza della CEDU nella causa Szabó e Vissy/Ungheria, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha ricordato che il caso in questione riguardava la violazione del diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata e familiare e della loro corrispondenza a seguito della legislazione ungherese sulle misure di sorveglianza segreta connesse alla sicurezza nazionale, normativa priva di garanzie sufficientemente precise, efficaci ed esaustive in merito all'adozione, all'esecuzione e alla potenziale impugnazione di tali misure; che il Comitato dei ministri ha inoltre sottolineato che la sorveglianza segreta dovrebbe essere considerata un atto altamente invasivo che interferisce potenzialmente con i diritti alla libertà di espressione e alla vita privata e minaccia le fondamenta di una società democratica, ricordando nel contempo che, in risposta alla sentenza della CEDU, nel 2017 le autorità hanno annunciato la necessità di una riforma legislativa; che il Comitato dei ministri ha rilevato con grave preoccupazione che il processo legislativo è ancora in una fase preliminare e che le autorità non hanno presentato altri sviluppi pertinenti e ha pertanto esortato vivamente le autorità ad adottare con urgenza le misure necessarie per allineare pienamente la legislazione nazionale ai requisiti della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, stabilire un calendario per il processo legislativo e presentare un progetto di proposta legislativa al comitato;

Libertà di espressione, compreso il pluralismo dei media

BA.

considerando che il 13 luglio 2022 la Commissione ha indicato, nel capitolo sull'Ungheria della relazione 2022 sullo Stato di diritto, che l'indipendenza e l'efficacia funzionali dell'Autorità dei media devono essere rafforzate e che la continua concessione di ingenti volumi di pubblicità statale ai media filogovernativi crea condizioni di disparità nel panorama dei media; che i media di servizio pubblico operano in un sistema istituzionale complesso, con preoccupazioni per la propria indipendenza editoriale e finanziaria, e che i professionisti dei media continuano ad affrontare sfide nell'esercizio delle loro attività, tra cui la sorveglianza dei giornalisti d'inchiesta; che l'accesso alle informazioni pubbliche continua a essere ostacolato in virtù di uno stato di pericolo;

BB.

considerando che il 15 luglio 2022 la Commissione ha deciso di deferire l'Ungheria alla Corte di giustizia per aver violato le norme dell'UE in materia di telecomunicazioni mediante la decisione con cui il consiglio ungherese dei media ha respinto, sulla base di motivazioni altamente discutibili, la richiesta di Klubrádió di utilizzare lo spettro radio; che la Commissione ha concluso che le decisioni del consiglio ungherese dei media di rifiutare il rinnovo dei diritti di Klubrádió sono state sproporzionate e non trasparenti, e che in questo caso specifico la legge nazionale ungherese sui media è stata applicata in modo discriminatorio, violando la direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (15) e la libertà di espressione;

BC.

considerando che la Fondazione centroeuropea della stampa e dei media (KESMA) è stata fondata l'11 settembre 2018; che il consolidamento di oltre 470 organi di informazione nell'ambito della KESMA ha avuto ripercussioni in termini di riduzione dello spazio disponibile per i media indipendenti e quelli dell'opposizione, limitando l'accesso alle informazioni per i cittadini ungheresi; che i fondi spesi per i media pubblici e la KESMA vengono utilizzati per la propaganda governativa e screditare l'opposizione e le organizzazioni non governative (ONG); che il contesto mediatico può essere sbilanciato a favore del governo attraverso la manipolazione della proprietà dei media, il controllo statale delle autorità di regolamentazione e degli organi di informazione precedentemente indipendenti, le entrate provenienti dalla pubblicità statale e la concessione di licenze, metodi replicati in altre parti d'Europa;

BD.

considerando che nella sua sentenza dell'8 ottobre 2019 nella causa Szurovecz/Ungheria, la CEDU ha ravvisato una violazione della libertà di espressione riguardante l'assenza di accesso dei media alle strutture di accoglienza per richiedenti asilo; che il controllo dell'esecuzione di tale sentenza è tuttora in sospeso;

BE.

considerando che nelle sue sentenze del 3 dicembre 2019 nella causa Scheiring e Szabó/Ungheria, e del 2 dicembre 2021 nella causa Szél/Ungheria, la CEDU ha rilevato la presenza di violazioni della libertà di espressione per quanto riguarda l'esposizione di striscioni nel parlamento ungherese; che il controllo dell'esecuzione di tali sentenze è tuttora in sospeso;

BF.

considerando che nella sua sentenza del 20 gennaio 2020 nella causa Magyar Kétfarkú Kutya Párt/Ungheria, la CEDU ha rilevato la presenza di una violazione della libertà di espressione riguardante la promulgazione di sanzioni per la fornitura di un'app mobile di un partito politico che permetteva ai votanti di fotografare, caricare in forma anonima e commentare i voti nulli espressi durante un referendum sull'immigrazione nel 2016; che il controllo dell'esecuzione di tale sentenza è tuttora in sospeso;

BG.

considerando che in una dichiarazione formulata il 23 marzo 2020, il rappresentante per la libertà dei media dell'OSCE ha espresso le sue preoccupazioni in merito alle disposizioni presenti nel progetto di legge ungherese in risposta al coronavirus, che potrebbero incidere negativamente sulla copertura mediatica della pandemia;

BH.

considerando che nella sua sentenza del 26 maggio 2020 nella causa Mándli e a./Ungheria, la CEDU ha ravvisato una violazione della libertà di espressione riguardante la sospensione dell'accredito del Parlamento nei confronti dei giornalisti ricorrenti; che il controllo dell'esecuzione di tale sentenza è tuttora in sospeso;

BI.

considerando che il 24 luglio 2020 il licenziamento del caporedattore di Index.hu, il principale portale di notizie ungherese indipendente, ha portato alle dimissioni di massa di oltre 70 giornalisti che hanno denunciato la palese ingerenza e le pressioni del governo sul loro organo di informazione;

BJ.

considerando che, secondo la prima mappatura della libertà dei media finanziata dalla Commissione e pubblicata nel luglio 2020, la crisi della COVID-19 ha avuto probabilmente il maggiore effetto sulla libertà dei media in Ungheria rispetto a qualsiasi altro paese europeo, in quanto le sfide esistenti sono state acuite e sono emerse nuove questioni; che la nuova legislazione adottata durante lo stato di emergenza in Ungheria per combattere la diffusione di informazioni «false» o «distorte» ha causato incertezza ed episodi di autocensura presso gli organi di informazione e gli operatori dei media;

BK.

considerando che nel suo memorandum sulla libertà di espressione e la libertà dei media in Ungheria, pubblicato il 30 marzo 2021, il commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha indicato che gli effetti combinati di un'autorità di regolamentazione dei media che non è libera dal controllo politico e di un intervento statale duraturo e imparziale nel mercato dei media hanno eroso le condizioni per il pluralismo dei media e la libertà di espressione in Ungheria; che il commissario ha altresì concluso che il libero dibattito politico e il libero scambio di opinioni diverse, che costituiscono i presupposti per il successo delle società democratiche, sono stati fortemente limitati, in particolare al di fuori della capitale;

BL.

considerando che in una dichiarazione a seguito della sua visita in Ungheria dal 15 al 22 novembre 2021 la relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e la tutela del diritto alla libertà di opinione e di espressione ha indicato che gli interventi dell'Ungheria nel settore dei media nell'ultimo decennio potrebbero creare rischi per i diritti umani nelle prossime elezioni; che la relatrice speciale delle Nazioni Unite ha ulteriormente specificato che, attraverso l'influenza sugli organismi di regolamentazione dei media, la fornitura di ingenti fondi statali per sostenere i media filogovernativi, l'agevolazione dell'espansione e dello sviluppo dei media che seguono una linea editoriale filogovernativa e l'emarginazione degli organi d'informazione e dei giornalisti critici nei confronti del governo, le autorità hanno ridefinito proattivamente il settore dei media e, nel loro intento di creare un «equilibrio», hanno pregiudicato la diversità, il pluralismo e l'indipendenza dei media;

BM.

considerando che il 4 aprile 2022, nella sua dichiarazione sui risultati e sulle conclusioni preliminari dopo le elezioni parlamentari e il referendum, la missione internazionale di osservazione elettorale dell'OSCE ha dichiarato che la parzialità e la mancanza di equilibrio della copertura mediatica monitorata e l'assenza di dibattiti tra i principali candidati hanno limitato significativamente l'opportunità per gli elettori di operare una scelta informata; che il 29 luglio 2022, nella sua relazione finale, la missione internazionale di osservazione elettorale dell'OSCE ha evidenziato che le vaste campagne pubblicitarie governative e una copertura mediatica di parte nei media pubblici e in molti media privati rappresentavano una piattaforma di campagna pervasiva per il partito in carica;

BN.

considerando che l'8 aprile 2022 l'Ufficio elettorale nazionale ungherese ha definito illegale la campagna promossa dalle ONG in tutto il paese per invitare la gente a votare scheda nulla nel referendum relativo all'accesso dei minori alle informazioni che riguardano questioni legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere, e ha inflitto ammende a 16 ONG ungheresi diverse che hanno partecipato alla campagna referendaria;

BO.

considerando che l'Ungheria occupa l'85o posto su 180 paesi e territori inclusi nell'indice sulla libertà di stampa nel mondo del 2022, a cura di Reporter senza frontiere, ed è elencata nell'analisi per la regione dell'Europa e dell'Asia centrale tra i paesi che hanno intensificato il ricorso a leggi draconiane nei confronti dei giornalisti;

Libertà accademica

BP.

considerando che nella sua sentenza del 6 ottobre 2020 nella causa C-66/18 Commissione/Ungheria (insegnamento superiore), la CGUE ha statuito che, adottando le misure previste all'articolo 76, paragrafo 1, lettere a) e b) della legge CCIV del 2011, relativa all'istruzione superiore nazionale, quale modificata, l'Ungheria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 13, dell'articolo 14, paragrafo 3, e dell'articolo 16 della Carta, dell'articolo 49 TFUE e dell'articolo 16 della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (16), nonché dell'accordo istitutivo dell'Organizzazione mondiale del commercio; che l'Università dell'Europa centrale ha dovuto lasciare Budapest;

BQ.

considerando che nell'ottobre 2018 il governo ungherese ha deciso di escludere gli studi in materia di genere da un elenco di programmi di laurea specialistica ammissibili all'accreditamento e al finanziamento pubblico;

BR.

considerando che il 2 luglio 2019 il parlamento ungherese ha adottato emendamenti relativi a una serie di leggi sul sistema istituzionale e sul finanziamento della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, privando così l'Accademia delle scienze della sua autonomia; che il 31 agosto 2020 la direzione dell'Accademia di arti teatrali e cinematografiche (SZFE) si è dimessa per protesta contro l'imposizione di un consiglio di gestione di nomina governativa; che il ministero della Tecnologia e dell'innovazione ha nominato cinque membri del nuovo consiglio direttivo, rifiutando quelli proposti dal senato accademico; che due terzi delle 33 fondazioni di interesse pubblico per la gestione di beni che svolgono funzioni pubbliche, istituite alla fine del 2021, gestiranno istituti di istruzione superiore in precedenza gestiti dallo Stato;

BS.

considerando che nel suo parere del 2 luglio 2021 sulle modifiche costituzionali adottate dal parlamento ungherese nel dicembre 2020, la Commissione di Venezia ha sottolineato la necessità di riesaminare l'articolo 7 del nono emendamento relativo all'articolo 38 della Costituzione, che introduce nella Legge fondamentale le fondazioni di interesse pubblico per la gestione di beni, che svolgono funzioni pubbliche; che secondo la Commissione di Venezia queste fondazioni dovrebbero essere regolamentate dalla legge ordinaria, che stabilisce chiaramente tutti gli obblighi pertinenti in materia di trasparenza e rendicontabilità per la gestione dei loro fondi (pubblici e privati), nonché opportune garanzie di indipendenza per la composizione e il funzionamento del consiglio direttivo; che la Commissione di Venezia ha altresì dichiarato che queste leggi dovrebbero tenere conto del ruolo significativo delle università in quanto luoghi di libero pensiero e confronto, prevedendo tutte le misure dovute per garantire la corretta tutela dell'indipendenza accademica e dell'autonomia istituzionale;

BT.

considerando che in una dichiarazione dopo la visita in Ungheria dal 15 al 22 novembre 2021 la relatrice speciale delle Nazioni Unite per la promozione e la protezione del diritto alla libertà di opinione e di espressione ha esortato le autorità ungheresi a tutelare in modo efficace la libertà accademica e a rispettare i diritti di professori e studenti, dati i rischi legati alla privatizzazione delle università pubbliche per l'autonomia degli studiosi;

Libertà di religione

BU.

considerando che il 21 dicembre 2018 è stata promulgata una modifica generale alla legge sulla chiesa del 2011; che, secondo il governo ungherese, tale modifica introdurrebbe vie legali per consentire alle comunità religiose di richiedere, dinanzi al tribunale municipale di Budapest, lo status di associazione religiosa, chiesa registrata o riconosciuta; che è ancora in sospeso il controllo dell'esecuzione della sentenza della CEDU nella causa Magyar Keresztény Mennonita Egyház e a./Ungheria, che ha riscontrato una violazione del diritto alla libertà di associazione letta alla luce del diritto alla libertà di religione a seguito della cancellazione dal registro delle chiese;

BV.

considerando che nel suo parere del 2 luglio 2021 sulle modifiche costituzionali adottate dal parlamento ungherese nel dicembre 2020, la Commissione di Venezia ha raccomandato che il sistema scolastico pubblico preveda un programma obiettivo e pluralista, evitando l'indottrinamento e la discriminazione in tutte le sue forme, rispettando nel contempo le convinzioni dei genitori e la loro libertà di scegliere se seguire o meno le lezioni di religione;

BW.

considerando che il 13 luglio 2022 la Commissione ha indicato, nel capitolo per paese sull'Ungheria contenuto nella relazione sullo Stato di diritto 2022, che la pressione sulle organizzazioni della società civile continua; che il 27 luglio 2022 diverse organizzazioni della società civile hanno indicato che il disegno di legge presentato dal governo al fine di modificare le norme sulla consultazione pubblica «in vista del raggiungimento di un accordo con la Commissione europea» offre soluzioni solo apparenti; che la Commissione ha altresì sottolineato che il rafforzamento della partecipazione pubblica al processo legislativo è un obiettivo importante, ma richiederebbe innanzitutto una reale volontà governativa, un'attuazione significativa delle leggi esistenti e garanzie molto più efficaci di quelle incluse nel progetto di legge;

Libertà di associazione

BX.

considerando che, nella sua sentenza del 18 giugno 2020 nella causa C-78/18, Commissione/Ungheria (trasparenza delle associazioni), la CGUE ha concluso che, adottando le disposizioni (17) della legge n. LXXVI del 2017 sulla trasparenza delle organizzazioni che ricevono sostegno dall'estero, l'Ungheria ha introdotto restrizioni discriminatorie e ingiustificate alle donazioni estere a favore di organizzazioni della società civile in violazione degli obblighi che le incombono in virtù dell'articolo 63 TFUE e degli articoli 7, 8 e 12 della Carta; che il 18 febbraio 2021 la Commissione ha deciso di inviare una lettera di costituzione in mora alle autorità ungheresi, ritenendo che non avessero adottato le misure necessarie per conformarsi alla sentenza; che il 20 luglio 2021 la Commissione ha indicato, nel capitolo sull'Ungheria della relazione 2021 sullo Stato di diritto, che il parlamento ungherese ha abrogato la legge e introdotto nuove norme sui controlli di legittimità per la società civile, e che le organizzazioni della società civile che sono critiche nei confronti del governo continuano a subire pressioni; che lo smantellamento sistematico dello Stato di diritto, della democrazia e dei diritti fondamentali ha ristretto gli spazi per i partiti di opposizione e le organizzazioni della società civile, i sindacati e i gruppi di interesse, senza lasciare spazio al dialogo sociale e alla consultazione;

BY.

considerando che l'adozione della nuova legge non è stata preceduta da una consultazione pubblica di alcun tipo, né le ONG sono state consultate direttamente, in contrasto con la raccomandazione della Commissione di Venezia, formulata nel suo parere del 20 giugno 2017, secondo cui la consultazione pubblica dovrebbe coinvolgere, per quanto possibile, tutte le organizzazioni della società civile il cui status, il cui finanziamento o la cui sfera di attività sarebbero influenzati dall'entrata in vigore della legislazione; che, secondo la nuova legge, tali organizzazioni possono ora essere sottoposte a ispezioni finanziarie periodiche da parte dell'ufficio di audit dello Stato; che le organizzazioni della società civile sono preoccupate perché l'ufficio di audit dello Stato, la cui funzione principale consiste nel monitorare l'utilizzo dei fondi pubblici e non delle donazioni private, verrà utilizzato per esercitare ulteriori pressioni nei loro confronti; che le organizzazioni della società civile hanno segnalato che, con la nuova legge sulle ONG, lo Stato interferirà con l'autonomia di associazione di organizzazioni istituite in base al diritto di associazione e con la vita privata dei cittadini che difendono l'interesse pubblico, inoltre hanno segnalato che la legge è dannosa per l'esercizio della libertà di espressione e per il pubblico democratico nel suo complesso; che il 17 maggio 2022 l'ufficio di audit dello Stato ha avviato controlli su decine di ONG, chiedendo informazioni sulle loro politiche contabili e di gestione della liquidità;

BZ.

considerando che il 23 luglio 2021 è stato annunciato il mancato raggiungimento di un accordo tra gli Stati donatori delle sovvenzioni dello Spazio economico europeo e della Norvegia — Islanda, Liechtenstein e Norvegia — in merito alla nomina di un gestore dei fondi per gestire i finanziamenti a favore della società civile in Ungheria; che, di conseguenza, non sarà attuato alcun programma durante il periodo di finanziamento in corso, il che annullerà l'importo di 214,6 milioni di EUR di finanziamenti che erano stati destinati all'Ungheria;

CA.

considerando che, nel loro parere congiunto del 17 dicembre 2018 sull'articolo 253 della legge XLI del 20 luglio 2018 recante modifica di talune leggi tributarie e di altri atti affini, nonché sull'imposta speciale sull'immigrazione, la Commissione di Venezia e l'ODIHR dell'OSCE hanno affermato che l'imposta del 25 % applicata al sostegno finanziario relativo ad attività di assistenza all'immigrazione svolte in Ungheria o al sostegno finanziario alle operazioni di un'organizzazione con sede in Ungheria che svolge attività di assistenza all'immigrazione non è conforme al requisito di legittimità e costituisce un'ingerenza ingiustificata nei diritti alla libertà di espressione e di associazione delle ONG interessate;

CB.

considerando che, nella sua relazione del 21 maggio 2019 a seguito di una visita in Ungheria dal 4 all'8 febbraio 2019, la Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha sottolineato che le misure legislative hanno stigmatizzato e criminalizzato attività della società civile che dovrebbero essere considerate pienamente legittime in una società democratica ed esercitano un costante effetto dissuasivo nei confronti delle ONG, rilevando al contempo che alcune disposizioni giuridiche sono eccezionalmente vaghe, arbitrarie e non vengono attuate nella pratica;

CC.

considerando che, nella sua relazione dell'11 maggio 2020 a seguito di una visita in Ungheria dal 10 al 17 luglio 2019, il relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani dei migranti ha osservato che le organizzazioni della società civile che operano per i diritti dei migranti in Ungheria hanno incontrato molteplici ostacoli nello svolgimento delle loro attività legittime e importanti a seguito di modifiche legislative, restrizioni finanziarie e altre misure operative e pratiche adottate dalle autorità competenti; che il relatore speciale delle Nazioni Unite ha altresì osservato che alcune organizzazioni della società civile sono state oggetto di campagne diffamatorie, seguite in alcuni casi da indagini amministrative o penali;

Il diritto alla parità di trattamento, inclusi i diritti delle persone LGBTIQ

CD.

considerando che il 13 luglio 2022 la Commissione ha indicato, nel capitolo sull'Ungheria della relazione 2022 sullo Stato di diritto, che il commissario ungherese per i diritti fondamentali ha acquisito maggiori competenze, ma che il suo accreditamento è stato declassato, a seguito di dubbi relativi alla sua indipendenza; che, nella relazione e nelle raccomandazioni della seduta virtuale del suo sottocomitato per l'accreditamento, che si è tenuta dal 14 al 25 marzo 2022, l'Alleanza globale delle istituzioni nazionali per i diritti umani ha raccomandato di declassare il commissario per i diritti fondamentali allo status B, in quanto il sottocomitato non ha ricevuto le prove scritte necessarie per dimostrare che il commissario sta svolgendo efficacemente il suo mandato in relazione a gruppi vulnerabili quali le minoranze etniche, le persone LGBTIQ, i difensori dei diritti umani, i rifugiati e i migranti, o in relazione a importanti questioni relative ai diritti umani come il pluralismo dei media, lo spazio della società civile e l'indipendenza della magistratura; che il sottocomitato ha espresso il parere che il commissario stesse operando in un modo che compromette gravemente la conformità ai principi di Parigi sui criteri per le norme internazionali in materia di istituzioni nazionali per i diritti umani; che il sottocomitato ha inoltre rilevato problemi nella procedura di selezione e di nomina, nei rapporti di lavoro e nella cooperazione con organizzazioni della società civile e i difensori dei diritti umani;

CE.

considerando che il 15 giugno 2021 il parlamento ungherese ha adottato una legge, inizialmente destinata a combattere la pedofilia, che, a seguito delle modifiche proposte dai deputati appartenenti al partito al governo Fidesz, contiene clausole che vietano la rappresentazione dell'omosessualità e del cambiamento di sesso rivolta ai minori; che la legge vieta che si parli di omosessualità e di cambiamento di sesso riassegnazione di genere durante le lezioni di educazione sessuale e prevede che tali lezioni possano essere tenute solamente da organizzazioni registrate; che le modifiche alla legge sulla pubblicità commerciale e alla legge sui media stabiliscono che gli annunci pubblicitari e i contenuti che rappresentano persone LGBTI debbano essere classificati nella categoria V (vale a dire sconsigliati ai minori); che l'associazione dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere con reati penali come la pedofilia è inaccettabile e comporta una discriminazione e a una stigmatizzazione ulteriori nei confronti delle minoranze sessuali; che, conseguentemente al fatto che le norme nazionali vietano o limitano l'accesso a contenuti rivolti a minori di 18 anni in cui sia raffigurata la cosiddetta «deviazione dall'identità corrispondente al proprio sesso assegnato alla nascita, la riassegnazione di genere o l'omosessualità», il governo ungherese ha promulgato un decreto che impone alle librerie per bambini di confezionare in «imballaggi chiusi» libri e media che descrivono l'omosessualità e proibisce la vendita, entro una distanza di 200 metri da qualunque scuola o chiesa, di libri o media che descrivono relazioni omosessuali o riassegnazioni di genere; che tale decreto è stato applicato al libro di fiabe per bambini dal titolo «Meseország mindenkié» (Il paese delle fiabe è per tutti) pubblicato a cura dell'associazione Labrisz;

CF.

considerando che il 2 dicembre 2021 la Commissione ha deciso di inviare alle autorità ungheresi un parere motivato ritenendo che, con l'imposizione dell'obbligo di fornire informazioni su una divergenza rispetto ai «ruoli di genere tradizionali», l'Ungheria limiti la libertà di espressione degli autori e degli editori di libri (articolo 11 della Carta) e discrimini in base all'orientamento sessuale in modo ingiustificato (articolo 21 della Carta), nonché applichi in modo scorretto le norme dell'UE in materia di pratiche commerciali sleali previste dalla direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (18);

CG.

considerando che il 15 luglio 2022 la Commissione ha deciso di deferire l'Ungheria alla CGUE per quanto concerne le norme nazionali intese a vietare o limitare l'accesso a contenuti rivolti a minori di 18 anni in cui sia raffigurata la cosiddetta «deviazione dall'identità corrispondente al proprio sesso assegnato alla nascita, la riassegnazione di genere o l'omosessualità»; che la Commissione ha concluso che tali norme sono contrarie, in particolare, alla direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (19), alla direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (20), nonché alla dignità umana, al diritto al rispetto della vita privata, alla libertà di espressione e d'informazione e alla non discriminazione, sanciti rispettivamente dagli articoli 1, 7, 11 e 21 della Carta; che la Commissione ha altresì indicato che, a causa della gravità di tali violazioni, le disposizioni contestate violano anche i valori comuni sanciti dall'articolo 2 TUE; che il 22 giugno 2021 diciotto Stati membri dell'UE hanno sottoscritto una dichiarazione a margine del Consiglio «Affari generali» opponendosi all'adozione della legge;

CH.

considerando che, nella sua relazione del 21 maggio 2019 a seguito di una visita in Ungheria dal 4 all'8 febbraio 2019, la Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha illustrato che l'Ungheria sta registrando una regressione nell'ambito della parità di genere e dei diritti delle donne, la rappresentanza politica femminile è straordinariamente bassa e nella politica del governo i problemi delle donne sono strettamente associati a questioni familiari e le autorità hanno smesso di attuare una strategia specifica sull'uguaglianza di genere;

CI.

considerando che, in una dichiarazione rilasciata il 29 aprile 2020, l'Esperto indipendente delle Nazioni Unite sulla protezione contro la violenza e la discriminazione fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere ha esortato l'Ungheria a ritirare la legislazione proposta, che negherebbe alle persone trans e non cisgender il diritto al riconoscimento giuridico e all'autodeterminazione;

CJ.

considerando che, nelle sue osservazioni conclusive del 3 marzo 2020 sulla sesta relazione periodica relativa all'Ungheria, il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ha invitato il governo ungherese ad agire, adottare una strategia e fornire informazioni e sostegno ai minori vulnerabili, incluse misure specifiche rivolte alle ragazze, ai minori rom, ai minori richiedenti asilo e migranti, nonché ai minori LGBTI; che il Comitato ha inoltre espresso gravi preoccupazioni per quanto riguarda i minori con disabilità che vengono privati delle loro famiglie e vivono in istituti, le misure insufficienti adottate dalle autorità ungheresi per porre fine all'istituzionalizzazione e promuovere l'accesso alla sanità, ai servizi di riabilitazione e ad altre attività di inclusione, i casi di abusi sessuali di minori e di maltrattamento di minori con disabilità collocati in istituti, la mancanza di informazioni sulla situazione dei bambini rom con disabilità e la costante stigmatizzazione di cui sono vittime i minori con disabilità;

CK.

considerando che il 5 maggio 2020 il parlamento ungherese ha adottato una risoluzione che ha respinto la ratifica della Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul);

CL.

considerando che, nella sua sentenza del 16 luglio 2020 nel caso Rana/Ungheria, la CEDU ha ravvisato una violazione del diritto al rispetto della vita privata nel caso di un uomo transgender proveniente dall'Iran che, pur avendo ottenuto asilo in Ungheria, non ha potuto cambiare legalmente il suo genere né il nome in tale paese; che, nella sua decisione del 10 giugno 2022 relativa al controllo rafforzato dell'esecuzione attualmente in sospeso, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha preso atto con preoccupazione che le autorità ungheresi non hanno adottato alcuna misura per creare una soluzione appropriata per i cittadini di paesi terzi stabilitisi legalmente che chiedono il riconoscimento giuridico del genere; che, inoltre, nel maggio 2020 il parlamento ungherese ha adottato una legislazione che ha reso impossibile il riconoscimento giuridico del genere per le persone transgender ungheresi;

CM.

considerando che, in una dichiarazione rilasciata il 14 giugno 2021, la Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha esortato i deputati al parlamento ungherese a respingere i progetti di modifica che vietano la discussione sull'identità e sulla diversità sessuali e di genere; che, nel suo parere del 13 dicembre 2021 sulla compatibilità con le norme internazionali in materia di diritti umani della legge LXXIX del 2021 che modifica alcune leggi sulla tutela dei minori, la Commissione di Venezia ha concluso che difficilmente le modifiche possono essere ritenute compatibili con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e con le norme internazionali in materia di diritti umani, esortando le autorità ungheresi ad abrogare una serie di disposizioni;

CN.

considerando che, nel suo parere del 2 luglio 2021 sulle modifiche costituzionali adottate dal parlamento ungherese nel dicembre 2020, la Commissione di Venezia ha raccomandato che la modifica costituzione relativa al matrimonio in quanto unione tra un uomo e una donna e l'aggiunta della frase «La madre è donna e il padre è uomo» non vengano utilizzate come un'opportunità per ritirare leggi vigenti sulla tutela di persone che non sono eterosessuali o per modificare a loro svantaggio tali leggi; che la Commissione di Venezia ha altresì raccomandato di interpretare e applicare le modifiche costituzionali, specialmente nella redazione della normativa di attuazione, in modo da attuare scrupolosamente il principio di non discriminazione per qualsiasi motivo, ivi compreso in base all'orientamento sessuale e all'identità di genere; che la Commissione di Venezia ha inoltre rilevato la necessità di abrogare o modificare l'emendamento che recita «l'Ungheria tutela il diritto dei minori a definire la loro identità in base al sesso attribuito loro alla nascita» per garantire che non produca l'effetto di negare il diritto delle persone transgender al riconoscimento giuridico della loro identità di genere acquisita;

CO.

considerando che, nel suo parere del 18 ottobre 2021 sugli emendamenti alla legge sulla parità di trattamento e sulla promozione delle pari opportunità e alla legge sul commissario per i diritti fondamentali, adottati dal parlamento ungherese nel dicembre 2020, la Commissione di Venezia ha segnalato la presenza di rischi associati alla fusione degli organismi per le pari opportunità con le istituzioni nazionali per i diritti umani, rischi che comprendono, ma non esclusivamente, tradizioni diverse, approcci e procedure giuridiche che le istituzioni potrebbero aver messo in atto, e ha osservato che il conflitto tra le competenze già riconosciute al commissario per i diritti fondamentali a norma della legge CXI e quelle acquisite in qualità di successore dell'autorità ungherese per la parità di trattamento rappresenta chiaramente un rischio che potrebbe compromettere l'efficacia del lavoro svolto nel campo della promozione della parità e della lotta alla discriminazione;

CP.

considerando che, in una dichiarazione rilasciata il 13 gennaio 2022, la Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha affermato che è profondamente deplorevole che il governo ungherese abbia deciso di svolgere un referendum nazionale relativo all'accesso dei minori alle informazioni che riguardano questioni legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere nello stesso giorno delle elezioni parlamentari, in quanto ciò favorisce la strumentalizzazione dei diritti umani delle persone LGBTIQ; che il 29 luglio 2022, nella sua relazione finale, la missione internazionale di osservazione elettorale dell'OSCE ha sottolineato che il quadro giuridico del referendum è ampiamente inadeguato e non garantisce la parità di condizioni per le campagne referendarie, non rispettando le principali raccomandazioni formulate nell'ambito delle buone pratiche internazionali, e che, in virtù di una modifica del 2018, il governo ha pieno diritto alla campagna elettorale quando è il promotore di un referendum, contrariamente alle buone pratiche internazionali, e le autorità non sono obbligate a fornire all'elettorato informazioni obiettive sulle questioni legate al referendum o sulle posizioni dei sostenitori e degli oppositori, il che mette in discussione la capacità dei votanti di compiere una scelta informata; che il referendum contro le persone LGBTIQ tenutosi in Ungheria il 3 aprile 2022 non è valido in quanto nessuna opzione («sì» o «no») ha ottenuto il 50 % dei voti; che il referendum è stato ampiamente criticato in quanto ha violato il principio di non discriminazione;

CQ.

considerando che il 29 luglio 2022, nella sua relazione finale, la missione internazionale di osservazione elettorale dell'OSCE ha sottolineato che meno del 20 % di tutti i candidati erano donne, il che limita notevolmente l'opportunità di rafforzare la scarsa rappresentanza femminile sulla scena politica nazionale in Ungheria; che la percentuale di donne nel parlamento ungherese eletto nel 2022 è del 14 %;

CR.

considerando che, nelle osservazioni conclusive del 25 marzo 2022 sulla seconda e sulla terza relazione combinate sull'Ungheria, il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ha espresso preoccupazioni riguardo al fatto che queste persone non dispongono di un meccanismo per prendere una decisione in modo autonomo e ha raccomandato all'Ungheria di modificare la sua legislazione per garantire un processo decisionale supportato che rispetti la dignità, l'autonomia, la volontà e le preferenze delle persone con disabilità nell'esercizio della loro capacità giuridica; che il Comitato ha altresì raccomandato all'Ungheria di ridefinire le sue misure e riorientare i suoi bilanci verso servizi di sostegno basati sulla comunità, come l'assistenza personale, al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere nella comunità in modo indipendente e paritario;

I diritti delle persone appartenenti a minoranze, compresi cui i rom e gli ebrei, e la protezione dalle dichiarazioni di odio contro tali minoranze

CS.

considerando che il 9 giugno 2021 la Commissione ha deciso di inviare una lettera di messa in mora all'Ungheria, poiché la sua legislazione nazionale non è pienamente conforme alle norme dell'UE che vietano la discriminazione in conformità della direttiva 2000/43/CE del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (21) e della direttiva 2000/78/CE del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (22), che impongono agli Stati membri di prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per i casi di discriminazione; che un cambiamento fondamentale è avvenuto nel luglio 2020, quando l'Ungheria ha modificato il regime nazionale di sanzioni, imponendo ai tribunali di concedere un risarcimento morale per la discriminazione nel settore dell'istruzione e della formazione professionale solo sotto forma di servizi di formazione o di istruzione e non sotto forma di un pagamento una tantum; che il Parlamento europeo ha ripetutamente chiesto agli Stati membri di affrontare l'antiziganismo con misure legislative e politiche efficaci;

CT.

considerando che il 2 dicembre 2021 la Commissione ha inviato all'Ungheria una lettera di messa in mora riguardante il recepimento della decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (23), poiché il quadro giuridico ungherese non persegue penalmente l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana di crimini internazionali né garantisce che una motivazione razzista e xenofoba sia considerata una circostanza aggravante o che tale motivazione venga presa in considerazione dal giudice nazionale per qualsivoglia reato commesso;

CU.

considerando che, nelle sue osservazioni conclusive del 6 giugno 2019 sulle relazioni periodiche combinate (dalla diciottesima alla venticinquesima) relative all'Ungheria, il Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale si è detto profondamente allarmato per il dilagare dell'istigazione all'odio razziale contro rom, migranti, rifugiati, richiedenti asilo e altre minoranze, un fenomeno che alimenta l'odio e l'intolleranza e talvolta spinge alla violenza nei confronti di tali gruppi, in particolare da parte di politici di spicco e nei media, anche su Internet; che, in particolare, il Comitato si è detto profondamente allarmato per le notizie riguardanti personaggi pubblici, anche ai massimi livelli, che hanno rilasciato dichiarazioni suscettibili di promuovere l'odio razziale, in particolare nell'ambito della campagna governativa contro i migranti e i rifugiati avviata nel 2015, e per la presenza e l'attività di organizzazioni che promuovono l'odio razziale; che, pur prendendo atto delle informazioni fornite sulle misure adottate per migliorare la situazione dei rom, anche nei settori della sanità e dell'istruzione, nonché attraverso la strategia nazionale di inclusione sociale del 2011, il Comitato continua ad essere estremamente preoccupato per la persistenza della discriminazione contro i rom, nonché per l'esclusione sociale e l'estrema povertà a cui essi sono confrontati;

CV.

considerando che, nel suo quinto parere sull'Ungheria adottato il 26 maggio 2020, il Comitato consultivo del Consiglio d'Europa sulla Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali ha rilevato che, sebbene l'Ungheria avesse mantenuto la sua politica di sostegno alle minoranze nazionali basata su un solido quadro legislativo, è tuttora necessario affrontare le difficoltà strutturali alle quali cui i rom sono confrontati in tutti gli ambiti della vita pubblica e privata, tra cui l'istruzione, l'occupazione, gli alloggi e l'accesso all'assistenza sanitaria; che il Comitato ha sottolineato la necessità di adottare misure urgenti per porre rimedio alla situazione dei rom, combattere l'abbandono scolastico precoce e promuovere un'istruzione inclusiva e di qualità, anche nelle aree segregate; che il Comitato ha inoltre sottolineato che nelle regioni svantaggiate è necessaria una maggiore complementarità tra politiche nazionali e locali, in modo da fornire soluzioni a lungo termine ai problemi di occupazione e alloggio, mentre l'accesso all'assistenza sanitaria e ai servizi sociali resta soggetto a gravi ostacoli pratici, principalmente a scapito delle donne e dei minori rom;

CW.

considerando che, nella sua decisione del 10 giugno 2022 relativa alla sospensione della vigilanza rafforzata sull'esecuzione delle sentenze della CEDU nel caso Horváth e Kiss/Ungheria, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha ricordato che questo caso riguarda la collocazione errata e discriminatoria dei minori rom e la loro sovrarappresentanza nelle scuole speciali per minori con disabilità mentali e che lo Stato ha l'obbligo positivo di evitare di perpetuare prassi discriminatorie; che il Comitato ha fermamente rinnovato il suo invito alle autorità ad addurre esempi per dimostrare l'efficacia dei mezzi di ricorso amministrativi e giudiziari contrariamente alle conclusioni dei comitati di esperti e a completare i dati statistici forniti a questo proposito, ha esortato le autorità a integrare i dati statistici con dati disaggregati per gruppo etnico che indicassero il numero di ricorsi proposti nei casi di minori rom e ha reiterato fermamente il suo invito alle autorità a fornire ulteriori informazioni su qualsiasi procedura pertinente dinanzi al commissario per i diritti fondamentali;

CX.

considerando che è tuttora in sospeso la vigilanza sull'esecuzione delle sentenze della CEDU nel caso Balázs group/Ungheria riguardante violazioni del divieto di discriminazione in combinato con il divieto di trattamenti inumani o degradanti, a seguito del mancato svolgimento da parte delle autorità di indagini efficaci su eventuali motivi razziali all'origine dei maltrattamenti inflitti ai richiedenti rom da parte delle forze di polizia;

CY.

considerando che il 29 luglio 2022 i leader dei gruppi politici del Parlamento hanno adottato una dichiarazione in cui condannano le dichiarazioni apertamente razziste del primo ministro Viktor Orbán sul fatto di non voler diventare «popoli di razza mista» e hanno sottolineato che tali dichiarazioni violano i nostri valori, sanciti anche dai trattati dell'UE;

I diritti fondamentali dei migranti, dei richiedenti asilo e dei profughi

CZ.

considerando che, nella sua sentenza del 19 marzo 2020 nella causa C-564/18, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Tompa), la CGUE ha statuito che la direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (24) osta a una normativa nazionale che consente di respingere in quanto inammissibile una domanda di protezione internazionale con la motivazione che il richiedente è arrivato nel territorio dello Stato membro interessato attraversando uno Stato in cui non è esposto a persecuzioni o a un rischio di danno grave, o in cui è garantito un adeguato livello di protezione; che la CGUE ha concluso che la direttiva osta altresì a una normativa nazionale che impartisce al giudice, investito di un ricorso avverso una decisione che respinge una domanda di protezione internazionale in quanto inammissibile, un termine di otto giorni per pronunciarsi, qualora tale giudice non sia in grado di assicurare, entro un simile termine, l'effettività delle norme sostanziali e delle garanzie processuali riconosciute al richiedente dal diritto dell'UE;

DA.

considerando che, nella sua sentenza del 2 aprile 2020 nelle cause riunite C-715/17, C-718/17 e C-719/17, comprendenti la causa Commissione/Ungheria (meccanismo temporaneo di ricollocazione di richiedenti protezione internazionale), la CGUE ha statuito che l'Ungheria, dal 25 dicembre 2015, non avendo indicato a intervalli regolari, e almeno ogni tre mesi, un numero adeguato di richiedenti protezione internazionale che era in grado di ricollocare rapidamente nel suo territorio, è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza dell'articolo 5, paragrafo 2, della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio (25) nonché, di conseguenza, agli ulteriori obblighi di ricollocazione a essa incombenti in forza dell'articolo 5, paragrafi da 4 a 11, della medesima decisione;

DB.

considerando che, nella sua sentenza del 14 maggio 2020 nelle cause riunite C-924/19 PPU e C-925/19 PPU, FMS e a./Országos Idegenrendeszeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság e Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, la CGUE ha statuito che la direttiva 2008/115/CE recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (26) e la direttiva 2013/33/UE recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (27) devono essere interpretate nel senso che l'obbligo imposto a un cittadino di un paese terzo di soggiornare in modo permanente in una zona di transito avente un perimetro circoscritto e ristretto, all'interno della quale i movimenti di tale cittadino sono limitati e sorvegliati e che lo stesso non può legalmente abbandonare di sua iniziativa, qualunque sia la sua direzione, configura una privazione di libertà, caratteristica di un «trattenimento» ai sensi delle direttive di cui trattasi; che la CGUE ha indicato che il diritto dell'UE osta ad alcune disposizioni della normativa ungherese;

DC.

considerando che, nella sua sentenza del 17 dicembre 2020 nella causa C-808/18, Commissione europea/Ungheria («Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale»), la CGUE ha statuito che l'Ungheria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza delle direttive 2008/115/CE, 2013/32/UE e 2013/33/UE: i) prevedendo che le domande di protezione internazionale provenienti da cittadini di paesi terzi o da apolidi possano essere presentate solo nelle zone di transito di Röszke e Tompa, limitando nel contempo drasticamente il numero di richiedenti autorizzati a entrare quotidianamente in tali zone di transito; ii) istituendo un sistema di trattenimento generalizzato dei richiedenti protezione internazionale nelle zone di transito di Röszke e Tompa; iii) consentendo l'allontanamento di tutti i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel suo territorio è irregolare, senza rispettare le procedure e le garanzie previste dall'acquis; e iv) subordinando a condizioni contrarie al diritto dell'Unione l'esercizio da parte dei richiedenti protezione internazionale del loro diritto di rimanere nel suo territorio; che il 27 gennaio 2021 l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) ha annunciato la sospensione delle sue operazioni in Ungheria, a seguito della sentenza della CGUE; che il 12 novembre 2021 la Commissione ha deciso di deferire l'Ungheria alla CGUE per non essersi conformata alla sentenza e ha chiesto alla CGUE di disporre il pagamento di sanzioni pecuniarie (causa C-123/22);

DD.

considerando che il 9 giugno 2021 la Commissione ha deciso di inviare una lettera di messa in mora e un parere motivato alle autorità ungheresi per non aver recepito pienamente la direttiva 2013/32/UE per quanto concerne le disposizioni riguardanti il colloquio personale, l'esame medico, garanzie per bambini e adolescenti non accompagnati e la procedura per l'esame delle domande d'asilo;

DE.

considerando che il 15 luglio 2021 la Commissione ha deciso di deferire l'Ungheria alla CGUE, ritenendo che la nuova procedura di asilo sia incompatibile con l'articolo 6 della direttiva 2013/32/UE, interpretato alla luce dell'articolo 18 della Carta (causa C-823/21, Commissione europea/Ungheria);

DF.

considerando che, nella sua sentenza del 16 novembre 2021 nella causa C-821/19, Commissione europea/Ungheria («Configurazione come reato del sostegno offerto ai richiedenti asilo»), la CGUE ha statuito che l'Ungheria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza: i) dell'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva 2013/32/UE, consentendo di respingere in quanto inammissibile una domanda di protezione internazionale con la motivazione che il richiedente è giunto nel suo territorio attraversando uno Stato in cui non è esposto a persecuzioni o a un rischio di danno grave, o in cui è garantito un adeguato livello di protezione; ii) dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2013/32/UE nonché dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2013/33/UE, punendo come reato nel suo diritto interno il comportamento di qualsiasi persona che, nell'ambito di un'attività organizzativa, offra un sostegno alla presentazione o all'inoltro di una domanda di asilo nel suo territorio, qualora sia possibile provare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che tale persona era consapevole del fatto che detta domanda non poteva essere accolta, in forza del succitato diritto; e iii) dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2013/32/UE nonché dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2013/33/UE, privando del diritto di avvicinarsi alle sue frontiere esterne qualsiasi persona sospettata di aver commesso un siffatto reato;

DG.

considerando che, nella sua relazione del 21 maggio 2019 a seguito di una visita in Ungheria dal 4 all'8 febbraio 2019, la Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha rilevato che la posizione contraria all'immigrazione e ai richiedenti asilo adottata dal governo ungherese dal 2015 si è tradotta in un quadro legislativo che pregiudica l'accoglienza dei richiedenti asilo e l'integrazione di rifugiati riconosciuti, prescritte da obblighi internazionali in materia di diritti umani;

DH.

considerando che, nella sua relazione del 17 marzo 2020 a seguito di una visita in Ungheria nel 2018, il comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti ha sottolineato che dopo la sua visita ad hoc nel 2017 nulla è stato fatto per mettere in atto garanzie efficaci al fine di impedire il maltrattamento da parte di funzionari di polizia ungheresi di persone rimpatriate attraverso il confine con la Serbia, ed è altresì risultato evidente che non erano ancora previsti mezzi di ricorso in grado di offrire a queste persone una protezione efficace contro il loro respingimento forzato e/o allontanamento, compresi respingimenti a catena;

DI.

considerando che nelle sue osservazioni conclusive del 6 giugno 2019 sulle relazioni periodiche combinate 18-25 dell'Ungheria, il comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale ha espresso preoccupazione per l'allarmante situazione dei richiedenti asilo, dei rifugiati e dei migranti e ha riferito che il principio di non respingimento non è stato pienamente rispettato nella legge e nella pratica; che il comitato si è inoltre dichiarato profondamente allarmato per i casi di uso eccessivo della forza e della violenza da parte dei funzionari delle autorità di contrasto nei confronti di cittadini di paesi terzi riferiti ovunque in Ungheria, mentre nel contempo venivano «spinti via» quanti si trovavano in prossimità del confine con la Serbia, con risultanti lesioni e danni fisici;

DJ.

considerando che, nella sua sentenza del 2 marzo 2021 nella causa R.R. e a./Ungheria, la CEDU ha constatato che la mancata fornitura di cibo al primo ricorrente (R.R.) e le condizioni di soggiorno degli altri richiedenti (una donna incinta e bambini) avevano comportato una violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti; che la Corte EDU ha anche rilevato che la permanenza dei ricorrenti nella zona di transito ha costituito di fatto una privazione della libertà e che l'assenza di qualsiasi determinazione formale da parte delle autorità e di qualsiasi procedimento con cui la legittimità della loro detenzione avrebbe potuto essere decisa rapidamente da un tribunale ha condotto a violazioni del diritto alla libertà e alla sicurezza; che la CEDU è giunta a conclusioni analoghe nelle sentenze del 24 febbraio 2022 nella causa M.B.K. e a./Ungheria e del 2 giugno 2022 nella causa H.M. e a./Ungheria; che il controllo rafforzato dell'esecuzione di tali sentenze è tuttora in sospeso;

DK.

considerando che, nella sua relazione dell'11 maggio 2020 a seguito di una visita in Ungheria nel 2019, il relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani dei migranti ha ribadito il suo invito rivolto al governo ungherese affinché conduca un riesame significativo della situazione in corso e delle politiche migratorie del paese, dichiarando che l'Ungheria dovrebbe porre fine alla cosiddetta situazione di crisi, che non corrisponde alla realtà e continua ad avere gravi ripercussioni negative sui diritti umani dei migranti e dei richiedenti asilo, sulla libertà delle organizzazioni della società civile e sul potere giudiziario, e revocare tutte le altre misure restrittive con caratteristiche e conseguenze analoghe;

DL.

considerando che, nella sua sentenza dell'8 luglio 2021, nella causa Shahzad/Ungheria, la CEDU ha concluso che il ricorrente era stato soggetto a un'espulsione «collettiva», in quanto la sua situazione individuale non era stata accertata dalle autorità, le quali non avevano fornito modi concreti ed effettivi per entrare in Ungheria, che il suo allontanamento non era imputabile al suo comportamento e che non gli sono stati forniti mezzi di ricorso adeguati; che il controllo rafforzato dell'esecuzione di tale sentenza è tuttora in sospeso;

DM.

considerando che, nella sua decisione del 2 dicembre 2021 relativa alla sospensione della vigilanza rafforzata per l'esecuzione della sentenza della CEDU nella causa Ilias e Ahmed/Ungheria, il comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha ricordato che questa causa riguardava una violazione dell'obbligo procedurale, previsto dall'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, di valutare i rischi di maltrattamento prima di allontanare i richiedenti asilo verso la Serbia, basandosi su una presunzione generale di «paese terzo sicuro», ha osservato con profondo rammarico che non erano stati compiuti passi verso l'esecuzione del necessario riesame della presunzione legislativa di «paese terzo sicuro» nei confronti della Serbia, e ha ribadito con fermezza l'invito a effettuare tale riesame senza ulteriori ritardi e in linea con i requisiti della giurisprudenza della CEDU e a presentarne le motivazioni e l'esito; che il comitato ha altresì rilevato con grave preoccupazione che, nonostante i timori espressi nella sua precedente decisione, la pratica degli allontanamenti forzati senza una procedura ordinata era continuata e ha ribadito con forza il suo invito alle autorità a rispettare pienamente i requisiti derivanti dalla sentenza della CEDU e a garantire che i rimpatri forzati siano inquadrati in salvaguardie e procedure ordinate, segnatamente per quanto riguarda il diritto di ogni persona a richiedere asilo, come previsto dal diritto internazionale;

DN.

considerando che è tuttora in sospeso la vigilanza dell'esecuzione delle sentenze della CEDU nelle cause Nabil e a./Ungheria, riguardante violazioni del diritto dei richiedenti asilo alla libertà e alla sicurezza, a causa del loro trattenimento in attesa dell'esame del merito delle loro richieste di asilo;

DO.

considerando che, nella sua comunicazione del 12 agosto 2022 indirizzata al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha indicato che l'accesso alla procedura di asilo e a una valutazione sostanziale e individuale dei rischi è diventato praticamente impossibile in Ungheria a causa del succedersi e del sovrapporsi delle misure adottate dal governo a partire dal 2015; che i potenziali richiedenti asilo si vedono negare l'ingresso legale nel territorio o, salvo poche eccezioni, sono obbligati a lasciare l'Ungheria e a sottoporsi a un controllo preliminare mediante la procedura dell'ambasciata prima di poter presentare domanda di protezione internazionale; che questo graduale smantellamento del sistema di asilo è costantemente accompagnato e alimentato da una dura retorica anti-migranti adottata dal governo ungherese, che compromette ulteriormente l'accoglienza e la protezione dei rifugiati e dei richiedenti asilo nel paese;

Diritti economici e sociali

DP.

considerando che il Consiglio, nella raccomandazione del 12 luglio 2022 sul programma nazionale di riforma 2022 dell'Ungheria e che formula un parere sul programma di convergenza 2022 dell'Ungheria, ha raccomandato di proseguire l'inserimento nel mercato del lavoro dei gruppi più vulnerabili, in particolare mediante il miglioramento delle competenze, e di prorogare la durata delle indennità di disoccupazione, migliorare l'adeguatezza dell'assistenza sociale e garantire l'accesso ai servizi essenziali e ad alloggi adeguati per tutti; che ha raccomandato di migliorare i risultati dell'istruzione e di accrescere la partecipazione dei gruppi svantaggiati, in particolare dei Rom, a un'istruzione tradizionale di qualità, nonché di migliorare l'accesso ai servizi di prevenzione e di assistenza primaria di qualità;

DQ.

considerando che il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, nelle osservazioni conclusive del 3 marzo 2020 sulla sesta relazione periodica relativa all'Ungheria, ha raccomandato all'Ungheria di continuare a investire nelle misure per porre fine alla povertà, prestando particolare attenzione ai bambini rom e ai bambini che vivono in zone socio-economicamente svantaggiate, e ha espresso gravi preoccupazioni per il numero di studenti che lasciano prematuramente la scuola, la maggior parte dei quali proviene da ambienti svantaggiati, cosa che può alimentare la segregazione basata sulla religione o sul credo, il perdurare della segregazione dei bambini rom nell'ambito dell'istruzione, il divario educativo tra loro e i bambini non rom, la mancanza di dati ufficiali sui bambini rom nell'istruzione, il bullismo, l'abuso e l'esclusione di cui sono vittime i bambini a scuola, in particolare quelli LGBTI, e l'utilizzo nelle scuole di metodi di disciplina che non proteggono i minori dalla violenza fisica e mentale;

DR.

considerando che l'11 febbraio 2022 il governo ungherese ha emesso un decreto d'emergenza con cui ha determinato i «servizi minimi necessari» che devono essere prestati durante uno sciopero, interpretandoli in termini così ampi da rendere impossibile scioperare; che il decreto ha limitato i diritti degli insegnanti che avevano annunciato piani di sciopero il 16 marzo 2022;

DS.

considerando che, dopo l'adozione del divieto di residenza abituale in uno spazio pubblico, diversi tribunali ordinari hanno chiesto alla Corte costituzionale di annullare la legislazione sostenendo l'incostituzionalità della legge per diversi motivi; che, dopo un lungo ritardo, la Corte costituzionale ha respinto tutte le petizioni presentate dai tribunali ordinari per ogni motivo e si è rifiutata di prendere in considerazione tutte le osservazioni che non sostenevano il ragionamento del governo; che, per quanto riguarda la mancanza di una fissa dimora, il sistema di sicurezza sociale si occupa principalmente di dichiarare illegale la permanenza di persone senza fissa dimora negli spazi pubblici e di stabilire misure punitive, invece di puntare sull'inclusione sociale;

1.

ribadisce che le sue preoccupazioni riguardano le seguenti questioni inerenti alla situazione in Ungheria:

il funzionamento dell'ordinamento costituzionale e del sistema elettorale,

l'indipendenza della magistratura e di altre istituzioni e i diritti dei giudici,

la corruzione e i conflitti d'interesse,

la privacy e la protezione dei dati,

la libertà di espressione, compreso il pluralismo dei media,

la libertà accademica,

la libertà di religione,

la libertà di associazione,

il diritto alla parità di trattamento, compresi i diritti delle persone LGBTIQ,

i diritti delle persone appartenenti a minoranze, tra cui i rom e gli ebrei, e la tutela dall'incitamento all'odio nei loro confronti,

i diritti fondamentali dei migranti, dei richiedenti asilo e dei profughi,

i diritti economici e sociali;

2.

ritiene che, nel complesso, i fatti e le tendenze illustrati nelle risoluzioni del Parlamento costituiscano una minaccia sistemica per i valori di cui all'articolo 2 TUE e un evidente rischio di violazione grave di tali valori; esprime profonda preoccupazione e condanna per i tentativi deliberati e sistematici del governo ungherese volti a minare i valori fondanti dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE; sottolinea che tali tendenze sono fortemente peggiorate dopo l'attivazione dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE; sottolinea che il governo ungherese ha la responsabilità di ripristinare il rispetto del diritto dell'UE e dei valori sanciti dall'articolo 2 TUE ed esprime profondo rammarico per il fatto che la mancanza di un'azione decisa da parte dell'UE abbia contribuito al crollo della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali in Ungheria, trasformando il paese in un regime ibrido di autocrazia elettorale, secondo gli indicatori pertinenti;

3.

deplora l'incapacità del Consiglio di compiere progressi significativi nell'ambito della procedura in corso di cui all'articolo 7, paragrafo 1, TUE; esorta il Consiglio a garantire che almeno una volta per Presidenza vengano tenute audizioni durante le procedure in corso a norma dell'articolo 7 TUE e che queste vertano altresì sui nuovi sviluppi che incidono sullo Stato di diritto, la democrazia e i diritti fondamentali; invita il Consiglio a pubblicare processi verbali integrali dopo ogni audizione; sottolinea che non è necessaria l'unanimità in seno al Consiglio né per individuare un chiaro rischio di grave violazione dei valori dell'UE di cui all'articolo 7, paragrafo 1, né per rivolgere raccomandazioni concrete agli Stati membri in questione e fissare scadenze per l'attuazione di tali raccomandazioni; rinnova l'invito al Consiglio in tal senso, sottolineando che eventuali ulteriori ritardi di una tale azione equivarrebbero a una violazione del principio dello Stato di diritto da parte dello stesso Consiglio; sottolinea che gli Stati membri hanno l'obbligo di agire insieme e di porre fine agli attacchi ai valori sanciti dall'articolo 2 TUE; invita il Consiglio a formulare quanto prima raccomandazioni all'Ungheria affinché ponga rimedio alle questioni citate nella sua risoluzione del 12 settembre 2018 e nella presente risoluzione, invitandola ad attuare tutte le sentenze e raccomandazioni menzionate, comprese quelle relative alle elezioni generali tenutesi il 3 aprile 2022; insiste sul fatto che in tutti i procedimenti relativi all'articolo 7 TUE, il Parlamento dovrebbe essere in grado di presentare la sua proposta motivata al Consiglio, di partecipare alle audizioni di cui all'articolo 7 TUE e di essere prontamente e pienamente informato in ogni fase della procedura;

4.

invita il Consiglio e la Commissione a dedicare maggiore attenzione allo smantellamento sistemico dello Stato di diritto, nonché all'interazione tra le varie violazioni dei valori individuate nelle sue risoluzioni; sottolinea che il mancato controllo delle violazioni dello Stato di diritto mina le istituzioni, finendo per pregiudicare i diritti umani e la vita di tutti nel paese in cui hanno luogo tali violazioni; sottolinea che l'Unione dovrebbe difendere con uguale determinazione tutti i valori sanciti dall'articolo 2 TUE;

5.

invita la Commissione ad avvalersi appieno degli strumenti disponibili per far fronte a un evidente rischio di violazione grave dei valori fondanti dell'Unione da parte dell'Ungheria, con particolare riferimento alle procedure d'infrazione accelerate, alle domande di provvedimenti provvisori dinanzi alla Corte di giustizia e alle misure inerenti alla mancata esecuzione delle sentenze della Corte; ricorda l'importanza del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto e accoglie con favore la decisione di attivarlo nel caso dell'Ungheria, sebbene con un lungo ritardo e una portata limitata; invita la Commissione ad adottare misure immediate a norma del regolamento per quanto riguarda altre violazioni dello Stato di diritto, relative in particolare all'indipendenza del sistema giudiziario e ad altri motivi trattati nella lettera inviata dalla Commissione all'Ungheria il 19 novembre 2021; sottolinea che il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto è uno strumento complementare alla procedura dell'articolo 7, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è in vigore dal gennaio 2021, e invita la Commissione a prendere tutte le misure necessarie per assicurarne l'effettiva applicazione; prende atto del rischio di uso improprio dei fondi nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza e rinnova l'invito alla Commissione ad astenersi dall'approvazione del piano dell'Ungheria fino a quando questa non avrà pienamente rispettato tutte le raccomandazioni specifiche per paese del semestre europeo in materia di Stato di diritto e finché non avrà eseguito tutte le sentenze della CGUE e della CEDU; si attende che la Commissione, prima di approvare gli accordi di partenariato e i programmi della politica di coesione, escluda qualsiasi rischio che i programmi della politica di coesione contribuiscano all'uso improprio dei fondi europei o a violazioni dello Stato di diritto; invita la Commissione ad applicare più rigorosamente il regolamento recante disposizioni comuni (28) e il regolamento finanziario (29) al fine di contrastare qualsiasi uso improprio dei fondi dell'UE per motivi politici; ritiene che l'applicazione di questi strumenti per proteggere i valori sanciti dall'articolo 2 TUE sia ancora più urgente in un momento in cui tali valori sono minacciati dalla guerra della Russia contro l'Ucraina e dalle azioni che sta intraprendendo contro l'UE;

6.

ribadisce il suo invito alla Commissione a garantire che i destinatari finali o i beneficiari dei fondi dell'UE non siano privati di tali fondi in caso di applicazione di sanzioni nel quadro del meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto, come stabilito all'articolo 5, paragrafi 4 e 5, del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto; invita la Commissione a trovare modalità per distribuire i fondi dell'UE attraverso i governi locali e le ONG qualora il governo interessato non cooperi per quanto riguarda le carenze nell'attuazione dello Stato di diritto;

7.

invita la Commissione a sostenere una società civile indipendente in Ungheria, che salvaguardi i valori sanciti dall'articolo 2 TUE, in particolare avvalendosi del programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori; rinnova il suo invito alla Commissione affinché adotti una strategia globale per la società civile, ai fini della tutela e dello sviluppo dello spazio civico all'interno dell'Unione, che integri tutti gli strumenti esistenti e delinei una serie di misure concrete atte a proteggere e consolidare lo spazio civico;

8.

ribadisce l'invito alla Commissione e al Consiglio ad avviare immediatamente i negoziati con il Parlamento su un meccanismo dell'UE per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali sotto forma di accordo interistituzionale, compreso un ciclo politico permanente tra le istituzioni dell'UE;

9.

accoglie con favore le conclusioni della Conferenza sul futuro dell'Europa, in particolare quelle contenute nella proposta 25 sullo Stato di diritto, i valori democratici e l'identità europea, e ribadisce la necessità di rafforzare la procedura per la protezione dei valori su cui si fonda l'Unione e di chiarire la determinazione e le conseguenze delle violazioni dei valori fondamentali;

10.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio d'Europa, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e alle Nazioni Unite.

(1)  GU C 433 del 23.12.2019, pag. 66.

(2)  GU C 270 del 7.7.2021, pag. 91.

(3)  Testi approvati, P9_TA(2022)0204.

(4)  GU C 99 dell'1.3.2022, pag. 218.

(5)  Sentenza del 24 giugno 2019, Commissione europea/Repubblica di Polonia, C-619/18, ECLI:EU:C:2019:531, punto 42.

(6)  Parere della Corte del 18 dicembre 2014, emesso a norma dell'articolo 218, paragrafo 11, TFUE, 2/13, ECLI:EU:C:2014:2454, punto 168.

(7)  Sentenza del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses/Tribunal de Contas, C-64/16, ECLI EU:C:2018:117, punto 32.

(8)  GU C 316 del 6.8.2021, pag. 2.

(9)  GU C 282 del 26.8.2020, pag. 107.

(10)  Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1).

(11)  GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65.

(12)  GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1.

(13)  GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243.

(14)  GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29.

(15)  GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36.

(16)  GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.

(17)  Disposizioni che impongono obblighi di registrazione, dichiarazione e pubblicazione a determinate categorie di organizzazioni della società civile che ricevono direttamente o indirettamente un sostegno dall'estero che supera una determinata soglia e che prevedono la possibilità di applicare sanzioni alle organizzazioni che non rispettano tali obblighi.

(18)  GU L 149 del 11.6.2005, pag. 22.

(19)  GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.

(20)  GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

(21)  GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

(22)  GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

(23)  GU L 328 del 6.12.2008, pag. 55.

(24)  GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60.

(25)  Decisione (EU) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 80).

(26)  GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.

(27)  GU L 180 del 29.6.2013, pag. 96.

(28)  GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159.

(29)  GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.


5.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 125/485


P9_TA(2022)0328

Statuto e finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 15 settembre 2022, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (rifusione) (COM(2021)0734 — C9-0432/2021 — 2021/0375(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria — rifusione)

(2023/C 125/29)

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)

L'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) definisce il principio dell'integrazione di genere, mediante la quale l'Unione mira a eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne, in tutte le sue attività;

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)

L'articolo 21 della Carta sancisce il diritto alla parità di genere in tutti i settori.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis)

È opportuno riconoscere per le fondazioni politiche europee livelli differenziati di affiliazione e una categoria di partner di ricerca, al fine di consentire una maggiore flessibilità e facilitare la libertà di ricerca.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23)

Lo status giuridico europeo riconosciuto ai partiti politici europei e alle fondazioni ad essi affiliate dovrebbe conferire loro capacità e riconoscimento giuridici in tutti gli Stati membri. Tale capacità giuridica e tale riconoscimento della personalità giuridica non li autorizzano a designare candidati alle elezioni nazionali o alle elezioni del Parlamento europeo. Un diritto siffatto o analogo resta di competenza degli Stati membri.

(23)

Lo status giuridico europeo riconosciuto ai partiti politici europei e alle fondazioni ad essi affiliate dovrebbe conferire loro capacità e riconoscimento giuridici in tutti gli Stati membri. Tale capacità giuridica e tale riconoscimento della personalità giuridica non li autorizzano a designare candidati alle elezioni nazionali o  nei collegi elettorali nazionali o regionali nelle elezioni del Parlamento europeo. Un diritto siffatto o analogo resta di competenza degli Stati membri.

Emendamento 144

Proposta di regolamento

Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30)

I partiti politici europei e i rispettivi partiti membri dovrebbero dare l'esempio e colmare il divario di genere in ambito politico. Se desiderano usufruire dei finanziamenti dell'UE, i partiti politici europei dovrebbero disporre di regole interne che promuovano l'equilibrio di genere ed essere trasparenti in merito a tale equilibrio all'interno dei partiti che ne sono membri . È opportuno che i partiti politici europei forniscano prove riguardo alla loro politica interna sull'equilibrio di genere e sulla rappresentanza di genere tra i loro candidati e i loro membri del Parlamento europeo. I partiti politici europei sono inoltre incoraggiati a fornire informazioni riguardanti l'inclusività e la rappresentanza delle minoranze all'interno dei partiti che ne sono membri.

(30)

I partiti politici europei, i rispettivi partiti membri e le fondazioni politiche europee dovrebbero dare l'esempio e colmare il divario di genere in ambito politico. Se desiderano usufruire dei finanziamenti dell'UE, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee dovrebbero disporre di regole interne che promuovano la parità di genere , tra cui un piano per la parità di genere e un protocollo per prevenire, individuare e combattere le molestie sessuali e le molestie fondate sul genere. Inoltre, è opportuno che i partiti politici europei siano trasparenti in merito a tale equilibrio all'interno dei partiti che ne sono membri e forniscano prove riguardo alla rappresentanza di genere tra i loro candidati e i loro membri del Parlamento europeo . I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee dovrebbero inoltre fornire prove della loro politica interna in materia di parità di genere mediante una relazione annuale . I partiti politici europei sono inoltre incoraggiati a fornire informazioni riguardanti l'inclusività e la rappresentanza delle minoranze all'interno dei partiti che ne sono membri.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 38

Testo della Commissione

Emendamento

(38)

Il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 riconosce solo due categorie di entrate per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, oltre ai contributi a carico del bilancio dell'Unione europea: i contributi dei membri e le donazioni. Varie fonti di reddito generato da attività economiche proprie (ad esempio la vendita di pubblicazioni o le quote di iscrizione a conferenze) non rientrano nell'ambito di queste due categorie, facendo così insorgere problemi di contabilità e trasparenza. È quindi opportuno istituire una terza categoria di entrate (le «risorse proprie»). La quota delle risorse proprie rispetto al bilancio totale di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea dovrebbe essere limitata al 5 % per evitare che essa risulti sovradimensionata rispetto al bilancio complessivo delle entità in questione.

(38)

Il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 riconosce solo due categorie di entrate per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee , oltre ai contributi a carico del bilancio dell'Unione europea: i contributi o le quote associative dei membri e le donazioni. Varie fonti di reddito generato da attività economiche proprie (ad esempio la vendita di pubblicazioni o le quote di iscrizione a conferenze o seminari ) non rientrano nell'ambito di queste due categorie, facendo così insorgere problemi di contabilità e trasparenza. È quindi opportuno istituire una terza categoria di entrate (le «risorse proprie complementari »). La quota delle risorse proprie complementari rispetto al bilancio totale di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea dovrebbe essere limitata al 10 % dell'importo generato da contributi e da quote associative affinché resti proporzionata al bilancio complessivo delle entità in questione.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 39

Testo della Commissione

Emendamento

(39)

Al fine di raggiungere i loro membri e collegi elettorali in tutta l'Unione, i partiti politici europei dovrebbero avere il diritto di utilizzare i propri finanziamenti per le campagne politiche transfrontaliere. Il finanziamento e i massimali delle spese elettorali per i partiti e i candidati in tali campagne dovrebbero essere disciplinati dalle norme applicabili in ciascuno Stato membro.

(39)

Al fine di raggiungere i loro membri e collegi elettorali in tutta l'Unione, i partiti politici europei dovrebbero avere il diritto di utilizzare i propri finanziamenti per le campagne politiche transfrontaliere , come campagne referendarie e campagne condotte nell'ambito delle elezioni al Parlamento europeo, anche mediante la creazione e la promozione a livello di Unione di liste di candidati a tali elezioni . Il finanziamento e i massimali delle spese elettorali per i partiti e i candidati in tali campagne dovrebbero essere disciplinati dalle norme applicabili in ciascuno Stato membro.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 41

Testo della Commissione

Emendamento

(41)

È opportuno che i partiti politici europei non finanzino, né direttamente né indirettamente, altri partiti politici e, in particolare, partiti o candidati nazionali . È altrettanto opportuno che le fondazioni politiche europee non finanzino, direttamente o indirettamente, partiti politici o candidati nazionali o europei. Il divieto di finanziamento indiretto non dovrebbe tuttavia impedire ai partiti politici europei di sostenere pubblicamente i loro partiti membri nell'Unione e schierarsi con loro su questioni rilevanti per l'UE o di farsi promotori di attività politiche nell'interesse comune, per poter assolvere la missione di cui all'articolo 10, paragrafo 4, TUE. Inoltre, nel contesto di campagne referendarie nazionali, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee ad essi affiliate dovrebbero finanziare unicamente attività che riguardino l'attuazione del TUE e del TFUE . Tali principi sono conformi alla dichiarazione n. 11 relativa all'articolo 191 del trattato che istituisce la Comunità europea, allegata all'atto finale del trattato di Nizza.

(41)

È opportuno che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee non utilizzino i finanziamenti ricevuti a titolo del bilancio generale dell'Unione europea per il finanziamento diretto o indiretto di altre entità politiche e, in particolare, di partiti o candidati nazionali. Il divieto di finanziamento indiretto non dovrebbe tuttavia impedire ai partiti politici europei o alle fondazioni politiche europee di sostenere pubblicamente i loro partiti membri o le loro organizzazioni affiliate nell'Unione e schierarsi con loro su questioni rilevanti per l'UE , promuovere attività politiche nell'interesse comune , o impegnarsi in attività formative, al fine di poter assolvere la loro missione di cui all'articolo 10, paragrafo 4, TUE e per rafforzare il demos europeo . Il divieto di finanziamento indiretto non dovrebbe impedire ai rappresentanti e ai membri del personale dei partiti politici, né a persone potenzialmente politicamente attive, di partecipare a eventi delle fondazioni politiche europee. Tuttavia, le fondazioni politiche europee non dovrebbero partecipare alla formazione di candidati politici nei 6 mesi precedenti le elezioni nazionali o europee. Inoltre, nel contesto di campagne referendarie nazionali, i partiti politici europei dovrebbero finanziare unicamente attività che riguardino questioni direttamente correlate all'Unione . Tali principi sono conformi alla dichiarazione n. 11 relativa all'articolo 191 del trattato che istituisce la Comunità europea, allegata all'atto finale del trattato di Nizza.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 50

Testo della Commissione

Emendamento

(50)

Occorre istituire un repertorio comune per le comunicazioni dei partiti politici europei. Considerato il suo ruolo specifico nell'attuazione del presente regolamento, l'Autorità dovrebbe istituire e gestire tale repertorio come parte del Registro dei partiti politici europei. Le informazioni contenute nel repertorio dovrebbero essere trasmesse dai partiti politici europei all'Autorità utilizzando un formato standard ed eventualmente con un processo automatizzato. I partiti politici europei dovrebbero rendere disponibili nel repertorio dell'Autorità informazioni che rendano comprensibili il contesto più ampio in cui si situa il messaggio di pubblicità politica e i suoi obiettivi . Le informazioni sull'importo assegnato alla pubblicità politica nell'ambito di una determinata campagna, che vanno incluse nel repertorio, possono basarsi su un'assegnazione stimata dei finanziamenti. Gli importi da menzionare nel repertorio comprendono le donazioni con finalità specifiche e i contributi in natura.

(50)

Occorre istituire un repertorio comune per le comunicazioni dei partiti politici europei. Considerato il suo ruolo specifico nell'attuazione del presente regolamento, l'Autorità dovrebbe istituire e gestire tale repertorio come parte del Registro dei partiti politici europei. Le informazioni contenute nel repertorio dovrebbero essere trasmesse dai partiti politici europei all'Autorità utilizzando un formato standard ed eventualmente con un processo automatizzato. I partiti politici europei dovrebbero rendere disponibili nel repertorio dell'Autorità informazioni che rendano comprensibili ai cittadini il contesto più ampio e gli obiettivi del messaggio di pubblicità politica e i suoi obiettivi. Le informazioni sull'importo assegnato alla pubblicità politica nell'ambito di una determinata campagna, che vanno incluse nel repertorio, possono basarsi su una stima realistica dei finanziamenti e degli importi effettivi, una volta noti . Gli importi da menzionare nel repertorio comprendono le donazioni con finalità specifiche, i contributi in natura , i contributi, le quote associative e altre risorse proprie .

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 61

Testo della Commissione

Emendamento

(61)

Al fine di agevolare il monitoraggio dell'attuazione del presente regolamento, è opportuno che ciascuno Stato membro designi punti di contatto unici incaricati del coordinamento con il livello europeo. Tali punti di contatto dovrebbero disporre di risorse adeguate che permettano loro di assicurare un coordinamento efficace, anche sulle questioni connesse al monitoraggio della pubblicità politica.

(61)

Al fine di agevolare il monitoraggio dell'attuazione del presente regolamento, è opportuno che ciascuno Stato membro designi punti di contatto unici incaricati del coordinamento con il livello europeo. Tali punti di contatto dovrebbero disporre di risorse adeguate che permettano loro di assicurare un coordinamento efficace, anche sulle questioni connesse al monitoraggio della pubblicità politica. L'Autorità dovrebbe convocare periodicamente i punti di contatto unici designati dagli Stati membri per lo scambio delle migliori pratiche su questioni di interesse comune.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

è riconosciuta o istituita conformemente all'ordinamento giuridico di almeno uno Stato membro;

b)

è riconosciuta o istituita conformemente all'ordinamento giuridico di almeno uno Stato membro , di un paese membro del Consiglio d'Europa, di un paese candidato o di un potenziale candidato all'adesione all'UE ;

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

3)

«partito politico europeo»: un'alleanza politica che si prefigge obiettivi politici, intende perseguirli in tutta l'Unione ed è registrata presso l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee di cui all'articolo 7, conformemente al presente regolamento;

3)

«partito politico europeo»: un'alleanza politica che si prefigge obiettivi politici, intende perseguirli in tutta l'Unione , e la cui maggioranza dei partiti membri è riconosciuta o istituita conformemente all'ordinamento giuridico di almeno uno Stato membro e ha sede nell'Unione europea, che è è registrata presso l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee di cui all'articolo 7, conformemente al presente regolamento;

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 7

Testo della Commissione

Emendamento

7)

«donazione»: eventuali offerte di denaro , eventuali offerte in natura, la fornitura a costi inferiori al valore di mercato di beni, servizi (tra cui prestiti) o lavori e qualsiasi altra operazione che costituisca un vantaggio economico per il partito politico europeo o per la fondazione politica europea interessati, ad eccezione dei contributi dei membri e delle normali attività politiche svolte da singoli individui su base volontaria;

7)

«donazione»: eventuali pagamenti , eventuali offerte in natura, la fornitura a costi inferiori al valore di mercato di beni, servizi (tra cui prestiti) o lavori e qualsiasi altra operazione che costituisca un vantaggio economico per il partito politico europeo o per la fondazione politica europea interessati, ad eccezione dei contributi , delle quote associative, delle risorse proprie complementari e delle normali attività politiche svolte da singoli individui su base volontaria;

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 8

Testo della Commissione

Emendamento

8)

«contributi dei membri »: eventuali offerte di denaro , tra cui le quote di adesione, o eventuali contributi in natura, o la fornitura a costi inferiori al valore di mercato di beni, servizi (tra cui prestiti) o lavori e qualsiasi altra operazione che costituisca un vantaggio economico per il partito politico europeo o per la fondazione politica europea interessati, purché forniti al partito o alla fondazione da uno dei loro membri, ad eccezione delle normali attività politiche svolte da singoli membri su base volontaria;

8)

«contributi»: eventuali pagamenti, salvo quando è indicato chiaramente che il contributo proviene dal bilancio generale dell'Unione europea, tra cui le quote di adesione, o eventuali contributi in natura, o la fornitura a costi inferiori al valore di mercato di beni, servizi (tra cui prestiti) o lavori e qualsiasi altra operazione che costituisca un vantaggio economico per il partito politico europeo o per la fondazione politica europea interessati, purché forniti al partito o alla fondazione da uno dei loro membri , che hanno le loro sedi o luoghi di residenza nell'Unione, ad eccezione delle normali attività politiche svolte da singoli membri su base volontaria;

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

8 bis)

«quote associative»: qualsiasi pagamento versato al partito politico europeo o alla fondazione politica europea da uno dei suoi partiti membri o delle sue organizzazioni aderenti, che ha sede in un paese terzo che appartiene al Consiglio d'Europa e ha pieno diritto di rappresentanza in tale paese.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 9

Testo della Commissione

Emendamento

9)

«risorse proprie»: reddito generato da attività economiche proprie, quali le quote di iscrizione a conferenze e la vendita di pubblicazioni;

9)

«risorse proprie complementari »: reddito generato da attività economiche proprie, quali attività congiunte con altre entità politiche, la vendita di pubblicazioni, le quote di partecipazione a conferenze o seminari o altre attività direttamente collegate all'azione politica ;

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 10

Testo della Commissione

Emendamento

10)

«finanziamento indiretto»: finanziamento da cui il partito membro ricava un vantaggio finanziario, sebbene non sia effettuato alcun trasferimento diretto di fondi; sono compresi i casi che consentono al partito membro di evitare spese che avrebbe altrimenti dovuto sostenere per attività diverse dalle attività politiche nell'interesse comune, organizzate a proprio ed esclusivo vantaggio;

10)

«finanziamento indiretto»: finanziamento da cui il partito membro ricava un vantaggio finanziario, sebbene non sia effettuato alcun trasferimento diretto di fondi; sono compresi i casi che consentono al partito membro di evitare spese che avrebbe altrimenti dovuto sostenere per attività comuni diverse con altre entità politiche cofinanziati nella misura in cui esse riguardano questioni attinenti ai settori di attività dell'Unione, organizzate a proprio ed esclusivo vantaggio;

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 16

Testo della Commissione

Emendamento

16)

«pubblicità politica»: pubblicità ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2022/xx [relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica];

16)

«messaggio di pubblicità politica»: «messaggio pubblicitario» quale definito all' articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2022/xx [relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica];

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 17

Testo della Commissione

Emendamento

17)

«messaggio di pubblicità politica»: messaggio pubblicitario ai sensi dell' articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2022/xx [relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica];

17)

«messaggio di pubblicità politica»: «messaggio pubblicitario» quale definito all' articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2022/xx [relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica];

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 18

Testo della Commissione

Emendamento

18)

«servizi di pubblicità politica»: servizi ai sensi dell' articolo 2, punto 5, del regolamento 2022/xx [relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica].

18)

«servizi di pubblicità politica»: «servizi» quali definiti all' articolo 2, punto 5, del regolamento 2022/xx [relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica].

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

rispetta, in particolare nel suo programma e nelle sua attività, i valori sui quali è fondata l'Unione, quali enunciati nell'articolo 2 TUE, vale a dire il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, e fornisce in tal senso una dichiarazione scritta avvalendosi del modello di cui all'allegato I;

d)

rispetta, in particolare nel suo programma e nelle sua attività, i valori sui quali è fondata l'Unione, quali enunciati nell'articolo 2 TUE, vale a dire il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto , nonché il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, e fornisce in tal senso una dichiarazione scritta sotto forma del modello di cui all'allegato I;

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)

garantisce inoltre che i suoi partiti membri aventi sede nell'Unione rispettino i valori enunciati nell'articolo 2 TUE e che i suoi partiti membri aventi sede al di fuori dell'Unione rispettino valori equivalenti e fornisce in tal senso una dichiarazione scritta avvalendosi del modello di cui all'allegato I;

e)

garantisce inoltre che i suoi partiti membri che hanno la loro sede nell'Unione rispettino i valori enunciati nell'articolo 2 TUE e che i suoi partiti membri che hanno la loro sede in un paese terzo appartenente al Consiglio d'Europa e nel quale ha pieni diritti di rappresentanza, rispettino valori equivalenti e fornisce in tal senso una dichiarazione scritta sotto forma del modello di cui all'allegato I;

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

rispetta, in particolare nel suo programma e nelle sua attività, i valori sui quali è fondata l'Unione, quali enunciati nell'articolo 2 TUE, vale a dire il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, e fornisce in tal senso una dichiarazione scritta avvalendosi del modello di cui all'allegato I;

c)

rispetta, in particolare nel suo programma e nelle sua attività, i valori sui quali è fondata l'Unione, quali enunciati nell'articolo 2 TUE, vale a dire il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, e fornisce in tal senso una dichiarazione scritta sotto forma del modello di cui all'allegato I;

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

garantisce inoltre che le organizzazioni che ne fanno parte aventi sede nell'Unione rispettino i valori enunciati nell'articolo 2 TUE e che le organizzazioni che ne fanno parte aventi sede al di fuori dell'Unione rispettino valori equivalenti e fornisce in tal senso una dichiarazione scritta avvalendosi del modello di cui all'allegato I;

d)

garantisce inoltre che le organizzazioni che ne fanno parte che hanno la loro sede nell'Unione rispettino i valori enunciati nell'articolo 2 TUE e che le organizzazioni che ne fanno parte che hanno la loro sede in un paese terzo appartenente al Consiglio d'Europa e nel quale ha pieni diritti di rappresentanza, rispettino valori equivalenti e fornisce in tal senso una dichiarazione scritta sotto forma del modello di cui all'allegato I;

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

i)

l'obbligo per i partiti membri di esporre il logo del partito politico europeo in maniera chiaramente visibile e comprensibile a tutti, specificando che tale logo deve essere collocato nella parte superiore della prima schermata del sito web del partito membro ed essere tanto visibile quanto il logo del partito membro;

soppresso

Emendamento 131

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

j)

le sue norme interne relative all'equilibrio di genere.

j)

le proprie norme interne relative all'uguaglianza di genere.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 4 bis

Obblighi di trasparenza per quanto riguarda l'uso di loghi, pubblicazione del programma politico ed equilibrio di genere

1.     Ciascun partito politico europeo provvede affinché i partiti membri pubblichino sui loro siti web il programma politico e il logo del partito politico europeo. Il logo del partito politico europeo figura nella parte superiore della prima pagina del sito web del partito membro, in modo chiaramente visibile.

2.     Ciascun partito politico europeo e i suoi partiti membri pubblicano sui loro siti web informazioni sull'equilibrio di genere tra i candidati alle elezioni del Parlamento europeo che si svolgono dopo il [data di entrata in vigore del presente regolamento], accompagnate da informazioni aggiornate sulla rappresentanza di genere tra i loro deputati al Parlamento europeo. Ciascun partito politico europeo provvede affinché i suoi partiti membri pubblichino sul proprio sito web informazioni relative ai rispettivi candidati alle elezioni europee e ai loro deputati al Parlamento europeo.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Ciascun partito politico europeo trasmette all'Autorità , entro cinque giorni lavorativi dalla prima diffusione, informazioni riguardanti tutti i messaggi di pubblicità politica da esso sponsorizzati o pubblicati direttamente al fine di rendere comprensibili ai cittadini il contesto più ampio in cui si situa il messaggio di pubblicità politica e i suoi obiettivi . Tali informazioni comprendono almeno le informazioni elencate al punto 1 dell'allegato II.

2.   Ciascun partito politico europeo trasmette all'Autorità informazioni riguardanti tutti i messaggi di pubblicità politica da esso sponsorizzati o pubblicati direttamente al fine di rendere comprensibili ai cittadini il contesto più ampio e gli obiettivi del messaggio di pubblicità politica. Tali informazioni comprendono almeno le informazioni elencate al punto 1 dell'allegato II. Le informazioni sono fornite all'Autorità in un formato facilmente accessibile e in un linguaggio chiaro.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   L'Autorità pubblica immediatamente le informazioni di cui al paragrafo 2 nel repertorio istituito a norma dell'articolo 8. Le informazioni sono presentate in un formato facilmente fruibile, chiaramente visibile e di facile uso, e sono formulate con linguaggio semplice.

3.   L'Autorità pubblica senza indebito ritardo le informazioni di cui al paragrafo 2 nel repertorio istituito a norma dell'articolo 8.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.     Gli Stati membri designano una o più autorità di regolamentazione competenti nazionali per il controllo del rispetto dei paragrafi 1, 2 e 4 e ne danno comunicazione all'Autorità. Tali autorità o organismi nazionali di regolamentazione esercitano i loro poteri in modo imparziale e trasparente e sono giuridicamente distinti e funzionalmente indipendenti dai rispettivi governi e da qualsiasi altro organismo pubblico o privato. L'Autorità pubblica sul suo sito web e tiene aggiornato un elenco delle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri. Le decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione sono soggette a mezzi di ricorso effettivi. Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta di una parte interessata, sia possibile presentare ricorso e ingiungere al partito politico europeo di porre fine a qualsiasi violazione degli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 o 4.

soppresso

Emendamento 133

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

i bis)

le proprie norme interne relative all'uguaglianza di genere.

Emendamento 134

Proposta di regolamento

Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 6 bis

 

Requisiti per le norme relative all'uguaglianza di genere

 

1.     Gli organi direttivi collegiali dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee garantiscono al loro interno l'equilibrio di genere.

 

2.     I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee adottano un piano per l'uguaglianza di genere che include meccanismi per garantire la partecipazione attiva delle donne in tutta le loro diversità. I partiti politici europei invitano i loro partiti membri a fare altrettanto.

 

3.     I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee dispongono di un protocollo per prevenire, individuare e contrastare le molestie sessuali e le molestie basate sul genere. Essi garantiscono l'indipendenza e la competenza degli esperti che conducono le indagini e adottano le misure appropriate nei confronti degli autori di tali atti. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee incorporano il divieto di atti di molestie sessuali e di molestie basate sul genere nelle loro norme interne.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 2 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'Autorità decide in merito alla registrazione dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee nonché in merito alla loro cancellazione dal registro, secondo le procedure e conformemente alle condizioni stabilite nel presente regolamento. L'Autorità verifica altresì periodicamente che i partiti politici europei registrati e le fondazioni politiche europee registrate continuino a soddisfare le condizioni per la registrazione di cui all'articolo 3 e le disposizioni in materia di governance stabilite all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), d), e) e f), e all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e) e g).

L'Autorità decide in merito alla registrazione dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee nonché in merito alla loro cancellazione dal registro, secondo le procedure e conformemente alle condizioni stabilite nel presente regolamento. L'Autorità verifica altresì periodicamente che i partiti politici europei registrati e le fondazioni politiche europee registrate continuino a soddisfare le condizioni per la registrazione di cui all'articolo 3 e le disposizioni in materia di governance stabilite all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), d), e), f) e h) e all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e) e g).

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Qualsiasi modifica apportata ai documenti o allo statuto presentati a corredo della domanda di registrazione a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, è notificata all'Autorità , che provvede ad aggiornare, mutatis mutandis, la registrazione secondo le procedure di cui all'articolo 18, paragrafi 2 e 4.

5.   Qualsiasi modifica apportata ai documenti o allo statuto presentati a corredo della domanda di registrazione a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, è notificata entro due mesi all'Autorità. L'Autorità provvede ad aggiornare, mutatis mutandis, la registrazione applicando le procedure di cui all'articolo 18, paragrafi 2 e 4.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   L'elenco aggiornato dei partiti membri di un partito politico europeo, allegato allo statuto del partito a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, è trasmesso all'Autorità ogni anno. Qualsiasi modifica che possa implicare che il partito politico europeo non soddisfa più la condizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), è comunicata all'Autorità entro quattro settimane dalla data in cui interviene la modifica.

6.   L'elenco aggiornato dei partiti membri di un partito politico europeo, allegato allo statuto del partito a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, è trasmesso all'Autorità entro il 30 settembre ogni anno. Qualsiasi modifica che possa implicare che il partito politico europeo non soddisfa più la condizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), è comunicata all'Autorità entro quattro settimane dalla data in cui interviene la modifica.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 11 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Verifica dell'osservanza delle condizioni e dei requisiti per la registrazione

Verifica dell'osservanza delle condizioni e dei requisiti per la registrazione ed esame dei motivi della cancellazione dal registro da parte dell'Autorità

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Fatta salva la procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo , l'Autorità verifica periodicamente che i partiti politici europei registrati e le fondazioni politiche europee registrate continuino a soddisfare le condizioni per la registrazione di cui all'articolo 3 e le disposizioni in materia di governance stabilite all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), d), e) e f), e all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e) e g).

1.   Fatta salva la procedura di cui all'articolo 11 bis , l'Autorità verifica periodicamente che i partiti politici europei registrati e le fondazioni politiche europee registrate continuino a soddisfare le condizioni per la registrazione di cui all'articolo 3 e le disposizioni in materia di governance stabilite all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), d), e), f) e h) , e all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e) e g).

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.    Se l'Autorità constata che non è più soddisfatta una delle condizioni per la registrazione o una delle disposizioni in materia di governance di cui al paragrafo 1, eccezion fatta per le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), lo comunica al partito politico europeo o alla fondazione politica europea interessati .

2.    Qualora, a seguito di una verifica svolta a norma del paragrafo 1 del presente articolo, l'Autorità ritenga che uno dei motivi di revoca della registrazione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto i) o ii), possa applicarsi a un partito politico europeo o  a una fondazione politica europea, l'Autorità informa senza indebito ritardo il partito politico europeo o la fondazione politica europea da ciò interessati.:

 

Qualora l'Autorità venga a conoscenza di circostanze che indicano che uno dei motivi di revoca della registrazione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 19, paragrafo 2, possa applicarsi a un partito politico europeo o a una fondazione politica europea, l’Autorità informa senza indebito ritardo il partito politico europeo o la fondazione politica europea da ciò interessati.

 

Nell’informare un partito politico europeo o una fondazione politica europea conformemente al primo o secondo comma, l'Autorità invita tale partito politico europeo o tale fondazione politica europea a presentare le proprie osservazioni entro un mese dalla data di ricevimento delle informazioni interessate.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 3 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

3.    1 Il Parlamento europeo, agendo di propria iniziativa o a seguito di una richiesta motivata da parte di un gruppo di cittadini presentata conformemente alle disposizioni pertinenti del suo regolamento, oppure il Consiglio o la Commissione possono presentare all' Autorità una richiesta di verifica del rispetto, da parte di uno specifico partito politico europeo o di una specifica fondazione politica europea , delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c). In tali casi, così come nei casi di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettera a), l' Autorità invita il comitato di personalità indipendenti di cui all'articolo 14 a esprimere un parere in proposito . Il comitato esprime un parere entro due mes i.

3.    In caso di inosservanza dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), f) o g), dell'articolo 3, paragrafo 2, lettere e), f) o g), o delle disposizioni in materia di governance di cui al paragrafo 1, l'Autorità dà al partito politico europeo o alla fondazione politica europea interessati la possibilità di introdurre le misure necessarie per porre rimedio alla situazione entro il termine di cui al paragrafo 2 . Il termine può essere prorogato dall' Autorità su richiesta motivata del partito politico europeo o della fondazione politica europea interessati se e nella misura in cui tale proroga sia necessaria e opportuna per quanto riguarda le misure correttive previste dal partito politico europeo o dalla fondazione politica europea .

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 3 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora l'Autorità venga a conoscenza di fatti che possano dar adito a dubbi in merito all'osservanza, da parte di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea specifici, delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione al fine di consentire loro di presentare una richiesta di verifica conformemente al primo comma. Fatto salvo il primo comma, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione rendono nota la loro intenzione entro due mesi dal ricevimento di tale informazione.

soppresso

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 3 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Le procedure di cui al primo e al secondo comma non devono essere avviate nei due mesi precedenti le elezioni al Parlamento europeo. Tale limite temporale non si applica alla procedura di cui all'articolo 12.

soppresso

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 3 — comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Alla luce del parere del comitato, l'Autorità decide se revocare la registrazione del partito politico europeo o della fondazione politica europea interessati. La decisione dell'Autorità è debitamente motivata.

soppresso

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 3 — comma 5

Testo della Commissione

Emendamento

L'Autorità può decidere di revocare la registrazione in ragione della mancata osservanza delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), o all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), solo in caso di violazione manifesta e grave di tali condizioni. Tale decisione è soggetta alla procedura di cui al paragrafo 4.

soppresso

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 4 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

4.    La decisione dell'Autorità di revocare la registrazione di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea in ragione di una violazione manifesta e grave relativa all'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), o all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), è comunicata al Parlamento europeo e al Consiglio. La decisione entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui essa è stata loro notificata o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato l'Autorità che non intendono sollevare obiezioni. Qualora il Parlamento europeo e il Consiglio sollevino un'obiezione, il partito politico europeo o  la fondazione politica europea rimangono iscritti nel registro .

4.    Alla scadenza dei periodi di cui ai paragrafi 2 e 3 o al ricevimento di eventuali osservazioni o informazioni del partito politico europeo o  della fondazione politica europea interessati in merito alle misure correttive entro il periodo citato, l'Autorità valuta, senza indebito ritardo e alla luce delle eventuali osservazioni presentate dal partito politico europeo o dalla fondazione politica europea, se al partito o alla fondazione si applichi uno dei motivi di revoca della registrazione a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 19, paragrafo 2 .

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 4 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni in merito a una decisione solo per motivi legati alla valutazione dell'osservanza delle condizioni di registrazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c).

soppresso

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 4 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Il partito politico europeo o la fondazione politica europea interessati vengono informati che sono state sollevate obiezioni avverso la decisione dell'Autorità di revocare la loro registrazione.

soppresso

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 4 — comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano una posizione secondo le rispettive disposizioni in materia di procedure decisionali stabilite conformemente ai trattati. Tutte le obiezioni sono debitamente motivate e rese pubbliche.

soppresso

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.     La decisione dell'Autorità di revocare la registrazione di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea in merito alla quale non siano state sollevate obiezioni secondo la procedura di cui al paragrafo 4 è notificata, unitamente alle motivazioni dettagliate della revoca della registrazione, al partito politico europeo o alla fondazione politica europea interessati e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La decisione ha efficacia all'atto della notificazione a norma dell'articolo 297 TFUE.

soppresso

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.     Una fondazione politica europea decade automaticamente dal suo status in quanto tale se il partito politico europeo al quale è affiliata è cancellato dal registro.

soppresso

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 11 bis

 

Verifica delle condizioni di registrazione relative ai valori fondanti dell'Unione

 

1.     Il Parlamento europeo, agendo di propria iniziativa o a seguito di una richiesta motivata da parte di un gruppo di cittadini presentata conformemente alle disposizioni pertinenti del suo regolamento, oppure il Consiglio o la Commissione possono presentare all'Autorità una richiesta di intesa a verificare che un determinato partito politico europeo o una determinata fondazione politica europea soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere d) ed e), e all'articolo 3, paragrafo 2, lettere c) e d). In tali casi e nei casi di cui all'articolo 11 ter, paragrafo 2, l'Autorità informa senza indebito ritardo il partito politico europeo o la fondazione politica europea interessati, li invita a presentare le loro osservazioni e offre loro la possibilità di introdurre misure per ovviare alla situazione entro un mese.

 

Il periodo può essere prorogato dall'Autorità su richiesta motivata del partito politico europeo o della fondazione politica europea interessati se tale proroga sia necessaria e opportuna per quanto riguarda le misure correttive previste dal partito politico europeo o dalla fondazione politica europea.

 

Alla scadenza del periodo di cui al primo e secondo comma o al ricevimento di eventuali osservazioni e informazioni relative alle misure correttive da parte del partito politico europeo o della fondazione politica europea interessati entro tale periodo, l'Autorità trasmette le osservazioni formulate dal partito politico europeo o dalla fondazione politica europea interessati e, se del caso, la descrizione delle misure correttive adottate da tale partito o fondazione al comitato di personalità indipendenti di cui all'articolo 14, e lo invita a esprimere un parere al riguardo. Il comitato esprime un parere entro due mesi.

 

Qualora venga a conoscenza di fatti che possono dar adito a dubbi in merito all'osservanza, da parte di un determinato partito politico europeo o di una determinata fondazione politica europea, delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere d) ed e), e all'articolo 3, paragrafo 2, lettere c) e d), l'Autorità ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione onde permettere loro di presentare una richiesta di verifica di cui al primo comma. Fatto salvo il primo comma, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dichiarano la loro intenzione di presentare una richiesta di verifica entro due mesi dal ricevimento di tale informazione.

 

2.     Le procedure di cui al paragrafo 1 non devono essere avviate nei due mesi precedenti le elezioni al Parlamento europeo.

 

3.     L'Autorità decide se revocare la registrazione del partito politico europeo o della fondazione politica europea interessati, tenendo conto del parere del comitato di personalità indipendenti di cui all'articolo 14. La decisione dell'Autorità è debitamente motivata.

 

4.     L'Autorità decide di revocare la registrazione in ragione della mancata osservanza delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere d) ed e), o all'articolo 3, paragrafo 2, lettere c) o d), soltanto in caso di violazione manifesta e grave di tali condizioni. La decisione è soggetta alla procedura di cui al paragrafo 5.

 

5.     La decisione dell'Autorità di revocare la registrazione di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea per violazione manifesta e grave delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere d) o e), o all'articolo 3, paragrafo 2, lettere c) o d), è notificata al Parlamento europeo e al Consiglio. La decisione entra in vigore soltanto se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui essa è stata loro notificata o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno comunicato all'Autorità che non intendono sollevare obiezioni. Ove il Parlamento europeo e il Consiglio sollevino un'obiezione, il partito politico europeo o la fondazione politica europea restano iscritti nel registro.

 

6.     Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni in merito a una decisione dell'autorità di revocare la registrazione di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea esclusivamente per motivi legati alla valutazione della conformità alle condizioni di registrazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere d) o e), e all'articolo 3, paragrafo 2, lettere c) o d).

 

7.     Ove sia stata sollevata un'obiezione alla decisione dell'Autorità di revocare la registrazione di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea, l'Autorità ne informa il partito politico europeo o la fondazione politica europea interessati.

 

8.     Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano una posizione secondo le rispettive disposizioni in materia di procedure decisionali stabilite conformemente ai trattati. L'eventuale obiezione sollevata in avverso a una decisione dell'Autorità di revocare la registrazione di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea è debitamente motivata e resa pubblica.

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 11 ter

 

Verifica degli obblighi previsti dal diritto nazionale

 

1.     Se un partito politico europeo o una fondazione politica europea viene meno agli obblighi pertinenti derivanti dal diritto nazionale applicabile a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, primo comma, e se, alla luce della libertà di associazione sancita dall'articolo 12 della Carta e della necessità di garantire il pluralismo dei partiti politici in Europa, tale inadempienza è sufficientemente grave da giustificare la rimozione dal registro, lo Stato membro in cui ha sede il partito politico europeo o la fondazione politica europea può inoltrare all'Autorità una richiesta di rimozione dal registro. Tale richiesta è debitamente motivata. In particolare, essa indica con precisione e in maniera esaustiva le azioni illegali e gli specifici obblighi nazionali che non sono stati osservati.

 

Se l'oggetto della richiesta degli Stati membri riguarda esclusivamente o per lo più elementi che incidono sul rispetto dei valori fondanti dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE, l'Autorità avvia una procedura di verifica a norma dell'articolo 11 bis.

 

Per qualunque altra questione, qualora, nella sua richiesta a norma del primo comma, lo Stato membro confermi che esiste un ricorso effettivo avverso tale richiesta a livello nazionale e che sono stati esperiti tutti i mezzi di ricorso relativi a tale richiesta, l'Autorità, sentito il rappresentante del partito politico europeo o della fondazione politica europea interessati, valuta se il motivo di revoca della registrazione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera d), si applica al partito politico europeo o alla fondazione politica europea interessati.

 

2.     Se un partito politico europeo o una fondazione politica europea viene gravemente meno agli obblighi pertinenti derivanti dal diritto nazionale applicabile a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, e se l'oggetto riguarda esclusivamente o per lo più elementi che incidono sul rispetto dei valori fondanti dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE, lo Stato membro interessato può inoltrare all'Autorità una richiesta a norma delle disposizioni del paragrafo 1, primo comma. L'Autorità procede a norma del paragrafo 1, secondo comma.

 

3.     In tutti i casi, l'Autorità agisce senza indebito ritardo. Essa informa lo Stato membro interessato e il partito politico europeo e la fondazione politica europea interessati del seguito dato alla richiesta motivata di rimozione dal registro.

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.    Se viene a conoscenza di una decisione di un'autorità nazionale di controllo, come definita all'articolo 4, punto 21, del regolamento (UE) 2016/679, secondo la quale una persona fisica o giuridica ha violato le norme applicabili in materia di protezione dei dati personali e se da tale decisione si evince, o vi sono fondati motivi per ritenere, che la violazione è legata ad attività politiche svolte da un partito politico europeo o da una fondazione politica europea nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo, l'Autorità sottopone la questione al comitato di personalità indipendenti di cui all'articolo 14 del presente regolamento. L'Autorità può, ove necessario, coordinarsi con l'autorità nazionale di controllo interessata.

2.    L'Autorità è messa a conoscenza di qualsiasi decisione adottata a livello nazionale da un'autorità di controllo, come definita all'articolo4, punto 21, del regolamento (UE) 2016/679, secondo la quale una persona fisica o giuridica ha violato le norme applicabili in materia di protezione dei dati personali e se da tale decisione si evince, o vi sono fondati motivi per ritenere, che la violazione è legata ad attività politiche svolte da un partito politico europeo o da una fondazione politica europea nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo, l'Autorità sottopone la questione al comitato di personalità indipendenti di cui all'articolo 14 del presente regolamento. L'Autorità può, ove necessario, coordinarsi con l'autorità di controllo interessata.

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Tenendo conto del parere del comitato, l'Autorità decide, a norma dell'articolo 30, paragrafo 2 , lettera a), punto vii), se irrogare sanzioni pecuniarie al partito politico europeo o alla fondazione politica europea in questione. La decisione dell'Autorità è debitamente motivata, in particolare con riferimento al parere del comitato, ed è resa pubblica in tempi rapidi.

4.   Tenendo conto del parere del comitato, l'Autorità decide, a norma dell'articolo 30, paragrafo 1 , lettera a), punto vii), se irrogare sanzioni pecuniarie al partito politico europeo o alla fondazione politica europea in questione. La decisione dell'Autorità è debitamente motivata, in particolare con riferimento al parere del comitato, ed è resa pubblica in tempi rapidi.

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   La procedura di cui al presente articolo lascia impregiudicata la procedura di cui all'articolo 11.

5.   La procedura di cui al presente articolo lascia impregiudicata la procedura di cui agli articoli  11 , 11 bis e 11 ter . Il periodo di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2, non si applica alla procedura stabilita dal presente articolo.

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 13 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

L'Autorità predispone e pubblica ogni anno una relazione sulle attività di pubblicità politica dei partiti politici europei. Tale documento comprende una sintesi delle relazioni riguardanti l'anno di riferimento, pubblicate dai partiti politici europei conformemente all'articolo 5, paragrafo 4 , nonché eventuali decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione designate a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, o delle autorità di controllo di cui all'articolo 5, paragrafo 7, secondo le quali un partito politico europeo ha violato l'articolo 5 del presente regolamento .

L'Autorità predispone e pubblica ogni anno una relazione sulle attività di pubblicità politica dei partiti politici europei. Tale documento comprende le relazioni riguardanti l'anno di riferimento, pubblicate dai partiti politici europei conformemente all'articolo 5, paragrafo 4.

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 19 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Un partito politico europeo o una fondazione politica europea perde la personalità giuridica europea a seguito della notifica di una decisione a norma dell'articolo 11, paragrafo 5 .

1.   Un partito politico europeo o una fondazione politica europea perde la personalità giuridica europea a seguito della sua cancellazione dal registro mediante una decisione dell'Autorità :

 

a)

se, nel contesto della procedura di cui all'articolo 11, l'Autorità constata che:

 

 

i)

il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione non soddisfo una delle condizioni per la registrazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b), c), f) o g), o all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b), e), f) o g);

 

 

ii)

il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione non rispetta una delle disposizioni in materia di governance di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), d), e), f), h) o i), o all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e) o g);

 

 

iii)

il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione si trova in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046;

 

 

iv)

la decisione di registrare il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione si basa su informazioni fondamentali per la decisione di registrazione che erano errate o fuorvianti e/o la decisione è stata ottenuta con frode;

 

b)

se, nel contesto della procedura di cui all'articolo 11 bis, l'Autorità constata che le condizioni per la registrazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere d) o e), o all'articolo 3, paragrafo 2, lettere c) o d), riguardanti il rispetto dei valori sanciti dall'articolo 2 TUE, sono state palesemente e gravemente violate dal partito politico europeo in questione o dai suoi partiti membri o dalla fondazione politica europea in questione o dalle organizzazioni che ne fanno parte;

 

c)

su richiesta del partito politico europeo o della fondazione politica europea interessati o

 

d)

su richiesta di uno Stato membro che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 11 ter, paragrafi 1 e 3.

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 19 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Un partito politico europeo o una fondazione politica europea è cancellato o cancellata dal registro mediante una decisione dell'Autorità :

2.    Se l'Autorità decide di cancellare dal registro un partito politico europeo , cancella dal registro anche una fondazione politica europea ad esso affiliata :

a)

a seguito di una decisione adottata a norma dell'articolo 11, paragrafi da 2 a 5;

 

b)

nelle circostanze di cui all'articolo 11, paragrafo 6;

 

c)

su richiesta del partito politico europeo o della fondazione politica europea interessati

 

d)

nei casi di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera b).

 

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 19 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.    Se un partito politico europeo o  una fondazione politica europea viene gravemente meno agli obblighi pertinenti derivanti dal diritto nazionale applicabile a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, primo comma, lo Stato membro in cui si trova la sede può rivolgere all'Autorità una richiesta debitamente motivata di cancellazione dal registro che identifichi con precisione e in modo esaustivo le azioni illegali e gli specifici requisiti nazionali che non sono stati osservati . In tali casi, l'Autorità:

3.    La decisione dell'Autorità di cancellare dal registro un partito politico europeo o una fondazione politica europea è trasmessa e notificata al partito politico europeo o  alla fondazione politica europea interessati . La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

a)

per le materie riguardanti esclusivamente o prevalentemente elementi che incidono sul rispetto dei valori su cui si fonda l'Unione quali enunciati nell'articolo 2 TUE, avvia una procedura di verifica a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del presente regolamento. Si applica anche l'articolo 11, paragrafi 4, 5 e 6, del presente regolamento;

 

b)

per qualunque altra materia, e quando la richiesta motivata dello Stato membro interessato conferma che sono stati esperiti tutti i mezzi di ricorso nazionali, decide di cancellare dal registro il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione.

 

Se un partito politico europeo o una fondazione politica europea viene gravemente meno agli obblighi pertinenti derivanti dal diritto nazionale applicabile a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, e se la materia riguarda esclusivamente o prevalentemente elementi che incidono sul rispetto dei valori su cui si fonda l'Unione quali enunciati nell'articolo 2 TUE, lo Stato membro interessato può rivolgere all'Autorità una richiesta conformemente alle disposizioni del primo comma del presente paragrafo. L'Autorità procede conformemente al primo comma, lettera a), del presente paragrafo.

 

In tutti i casi, l'Autorità agisce senza indebito ritardo. L'Autorità informa lo Stato membro interessato e il partito politico europeo e la fondazione politica europea interessati del seguito dato alla richiesta motivata di cancellazione dal registro.

 

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 19 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.     L'Autorità fissa la data della pubblicazione di cui al paragrafo 1 previa consultazione dello Stato membro in cui ha sede il partito politico europeo o la fondazione politica europea.

soppresso

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 20 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Un partito politico europeo registrato alle condizioni e secondo le procedure stabilite nel presente regolamento, rappresentato in seno al Parlamento europeo da almeno uno dei suoi membri e che non si trovi in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 , può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea, conformemente alle modalità e alle condizioni pubblicate dall'ordinatore del Parlamento europeo in un invito a presentare domande di contributi.

1.   Un partito politico europeo registrato alle condizioni e secondo le procedure stabilite nel presente regolamento, rappresentato in seno al Parlamento europeo da almeno uno dei suoi membri e che non si trovi in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 , può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea, conformemente alle modalità e alle condizioni pubblicate dall'ordinatore del Parlamento europeo in un invito a presentare domande di contributi a titolo del bilancio generale dell'Unione europea .

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 20 — paragrafo 3 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

L'affiliazione diretta al Parlamento europeo è accettata nei casi in cui un deputato al Parlamento europeo non è un membro di un partito nazionale o regionale affiliato a un partito politico europeo.

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 20 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Entro i limiti di cui agli articoli 24 e 25, le spese rimborsabili tramite un contributo finanziario comprendono le spese amministrative e le spese per assistenza tecnica, riunioni, ricerca, eventi transfrontalieri, studi, informazione e pubblicazioni, nonché le spese relative a campagne.

5.   Entro i limiti di cui agli articoli 24 e 25, le spese rimborsabili tramite un contributo finanziario a titolo del bilancio generale dell'Unione europea comprendono le spese amministrative e le spese per assistenza tecnica, riunioni, ricerca, eventi transfrontalieri, studi, informazione e pubblicazioni, nonché le spese relative a campagne.

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 21 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Per beneficiare di un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea, un partito politico europeo o una fondazione politica europea che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1 o 2, presenta una domanda al Parlamento europeo a seguito di un invito a presentare domande di contributi o proposte.

1.   Per beneficiare di un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea, un partito politico europeo o una fondazione politica europea che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1 o 2, presenta una domanda al Parlamento europeo a seguito di un invito a presentare domande di contributi a titolo del bilancio generale dell'Unione europea inviti a presentare proposte.

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 21 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il partito politico europeo e la fondazione politica europea osservano, al momento della domanda, gli obblighi di cui all'articolo 26. Dalla data di presentazione della loro domanda fino alla fine dell'esercizio finanziario o dell'azione cui si riferisce il contributo o la sovvenzione, essi rimangono iscritti nel registro e non sono soggetti a nessuna delle sanzioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera a), punti  da v) a ix ).

2.   Il partito politico europeo e la fondazione politica europea osservano, al momento della domanda, gli obblighi di cui all'articolo 26. Dalla data di presentazione della loro domanda fino alla fine dell'esercizio finanziario o dell'azione cui si riferisce il contributo o la sovvenzione a titolo del bilancio generale dell'Unione europea , essi rimangono iscritti nel registro e non sono soggetti a nessuna delle sanzioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), punti v) e vi ).

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 21 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.     Un partito politico europeo correda la domanda degli elementi comprovanti che i partiti dell'UE che sono suoi membri hanno di norma pubblicato sui loro siti web, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1), lettera i), il suo programma politico e il suo logo nei 12 mesi precedenti il termine ultimo per la presentazione della domanda.

soppresso

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 21 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.     Un partito politico europeo correda la domanda degli elementi comprovanti la sua osservanza dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera j), e il fatto che i suoi partiti membri hanno pubblicato continuativamente sui loro siti web, nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda, informazioni sulla rappresentanza di genere tra i candidati alle ultime elezioni del Parlamento europeo e sull'evoluzione della rappresentanza di genere tra i suoi deputati al Parlamento europeo.

soppresso

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 21 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.     Un partito politico europeo correda la domanda degli elementi comprovanti la sua osservanza dell'articolo 5, il costante aggiornamento di un documento di strategia per l'uso della pubblicità politica e l'attuazione della strategia in esso delineata in tutti i 12 mesi precedenti il termine ultimo per la presentazione della domanda.

soppresso

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 21 — paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.   L'ordinatore del Parlamento europeo adotta una decisione entro tre mesi dalla data di chiusura dell'invito a presentare domande di contributi o dell'invito a presentare proposte e autorizza e gestisce gli stanziamenti corrispondenti, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

7.   L'ordinatore del Parlamento europeo adotta una decisione entro tre mesi dalla data di chiusura dell'invito a presentare domande di contributi a titolo del bilancio generale dell'Unione europea o dell'invito a presentare proposte e autorizza e gestisce gli stanziamenti corrispondenti, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 23 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Donazioni, contributi e risorse proprie

Donazioni, contributi , quote associative e risorse proprie complementari

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 2 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Al momento della presentazione del loro bilancio annuale conformemente all'articolo 26, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee trasmettono inoltre un elenco di tutti i donatori e delle corrispondenti donazioni, indicando la natura e il valore delle singole donazioni. Il presente paragrafo si applica anche a contributi forniti dai partiti che fanno parte dei partiti politici europei e dalle organizzazioni affiliate alle fondazioni politiche europee.

2.   Al momento della presentazione del loro bilancio annuale conformemente all'articolo 26, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee trasmettono inoltre un elenco di tutti i donatori e delle corrispondenti donazioni, indicando la natura e il valore delle singole donazioni. Il presente paragrafo si applica anche a contributi e quote associative forniti dai partiti che fanno parte dei partiti politici europei e dalle organizzazioni affiliate alle fondazioni politiche europee nonché ai contributi di valore superiore a 1 500  EUR versati da singoli membri di partiti politici europei e di fondazioni politiche europee .

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 2 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Per le donazioni provenienti da persone fisiche di valore superiore a 1 500 EUR e inferiore o pari a 3 000 EUR, il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione indica se i corrispondenti donatori hanno previamente dato il loro consenso scritto alla pubblicazione a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera e).

Per le donazioni e i contributi provenienti da persone fisiche di valore superiore a 1 500 EUR e inferiore o pari a 3 000 EUR, il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione indica se le corrispondenti persone fisiche hanno previamente dato il loro consenso scritto alla pubblicazione a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera e).

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Le donazioni ricevute da partiti politici europei e da fondazioni politiche europee  e le spese finanziate mediante tali donazioni nei sei mesi precedenti le elezioni del Parlamento europeo sono comunicate su base settimanale all'Autorità per iscritto e a norma del paragrafo 2.

3.   Le donazioni ricevute da partiti politici europei e da fondazioni politiche europee nei sei mesi precedenti le elezioni del Parlamento europeo sono comunicate su base settimanale all'Autorità per iscritto e a norma del paragrafo 2.

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 5 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

5.    Per tutte le donazioni di valore superiore a 3 000 EUR, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee chiedono ai donatori di fornire le informazioni necessarie alla loro corretta identificazione. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee trasmettono all'Autorità, su richiesta di quest'ultima, le informazioni ricevute.

5.    con riguardo a tutte le donazioni da parte di un singolo donatore con un di valore cumulativo annuale superiore a 3 000 EUR, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee chiedono a tali donatori di fornire le informazioni necessarie in modo da garantirne la corretta identificazione. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee trasmettono all'Autorità, su richiesta di quest'ultima, le informazioni ricevute.

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 5 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'Autorità predispone un modulo da utilizzare ai fini di cui al primo comma.

L'Autorità predispone un modulo da utilizzare ai fini dell'identificazione dei donatori di cui al primo comma.

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 6 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

donazioni o  contributi anonimi;

a)

donazioni , contributi quote associative anonimi;

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 6 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

donazioni provenienti da entità private con sede in un paese terzo o da persone fisiche di un paese terzo che non hanno il diritto di votare alle elezioni del Parlamento europeo.

d)

donazioni provenienti da entità private con sede al di fuori dell'Unione o da persone fisiche esterne all'Unione che non hanno il diritto di votare alle elezioni del Parlamento europeo.

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8.   L'Autorità procede alle opportune verifiche qualora abbia motivo di ritenere che una donazione sia stata concessa in violazione del presente regolamento. A tale scopo può esigere che il partito politico europeo o la fondazione politica europea e i rispettivi donatori forniscano informazioni supplementari.

8.   L'Autorità procede alle opportune verifiche qualora abbia motivo di ritenere che una donazione sia stata accettata in violazione del presente regolamento. A tale scopo può esigere che il partito politico europeo o la fondazione politica europea e i rispettivi donatori forniscano informazioni supplementari.

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9.    Sono consentiti contributi provenienti dai membri di un partito politico europeo che abbiano la loro sede in uno Stato membro o ne abbiano la cittadinanza, o dai partiti membri che abbiano la loro sede in un paese appartenente al Consiglio d'Europa. Il valore complessivo dei contributi provenienti dai membri non deve superare il 40 % del bilancio annuale di un partito politico europeo. Il valore dei contributi provenienti dai partiti membri che hanno sede in un paese al di fuori dell'Unione non deve superare il 10 % dei contributi totali versati dai membri.

9.    Il valore complessivo dei contributi a un partito politico europeo non deve superare il 40 % del suo bilancio annuale.

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

9 bis.     Il valore complessivo dei diritti di associazione a un partito politico europeo non deve superare il 20 % del valore totale dei contributi a tale partito. Il pagamento dei diritti di associazione può essere effettuato solo nel quadro di norme e tariffe generalmente applicabili stabilite dal partito politico europeo.

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 10 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

10.    Sono consentiti contributi provenienti dai membri di una fondazione politica europea che abbiano la loro sede in uno Stato membro o ne abbiano la cittadinanza, o dalle organizzazioni che ne fanno parte aventi la loro sede in un paese appartenente al Consiglio d'Europa, e dal partito politico europeo al quale essa è affiliata. Il valore complessivo di dei contributi provenienti dai membri non deve superare il 40 % del bilancio annuale di una fondazione politica europea e non deve derivare da fondi che un partito politico europeo abbia ricevuto a norma del presente regolamento dal bilancio generale dell'Unione europea. Il valore dei contributi provenienti dalle organizzazioni che ne fanno parte aventi la loro sede in un paese al di fuori dell'Unione non deve superare il 10 % dei contributi totali versati dai membri.

10.    Il valore complessivo dei contributi alle fondazioni politiche europee provenienti dai membri e finanziati dal partito politico europeo a cui sono affiliati non deve superare il 40 % del bilancio annuale di una fondazione politica europea e non deve derivare da fondi che un partito politico europeo abbia ricevuto a norma del presente regolamento dal bilancio generale dell'Unione europea.

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

10 bis.     Il valore complessivo dei diritti di associazione a una fondazione politica europea non deve superare il 20 % dei contributi complessivi a tale fondazione.

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 12

Testo della Commissione

Emendamento

12.   Qualunque contributo non consentito a norma del presente regolamento è restituito conformemente al paragrafo 7.

12.   Qualunque contributo o quota associativa non consentiti a norma del presente regolamento sono restituiti conformemente al paragrafo 7.

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 13

Testo della Commissione

Emendamento

13.   Il valore delle risorse proprie di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea generate da attività economiche proprie non deve superare il 5  % del bilancio annuale del partito politico europeo o della fondazione politica europea in questione.

13.   Il valore delle risorse proprie complementari di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea generate da attività economiche proprie non deve superare il 10  % dell'ammontare generato da contributi al e dalle quote associative a favore del partito politico europeo o della fondazione politica europea in questione.

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 24 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   I fondi dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte possono essere utilizzati per finanziare campagne referendarie quando tali campagne riguardano l'attuazione dei trattati dell'Unione .

2.   I fondi dei partiti politici europei provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte possono essere utilizzati per finanziare campagne referendarie quando tali campagne riguardano questioni direttamente correlate all'Unione europea .

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Articolo 25 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   In deroga all'articolo 24, paragrafo 1, i fondi destinati ai partiti politici europei provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte non sono utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto di altri partiti politici e, in particolare, di partiti o di candidati nazionali. Tali partiti politici e candidati nazionali restano soggetti all'applicazione delle rispettive normative nazionali.

1.   In deroga all'articolo 23, paragrafo 10, e all'articolo 24, paragrafo 1, i fondi destinati ai partiti politici europei provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte non sono utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto di altri soggetti politici e, in particolare, di partiti o di candidati nazionali. Tali partiti politici e candidati nazionali restano soggetti all'applicazione delle rispettive normative nazionali.

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 25 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   I fondi delle fondazioni politiche europee provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte non sono utilizzati per nessun'altra finalità che non sia quella di finanziare i propri compiti elencati all'articolo 2, punto 4, e di coprire le spese direttamente collegate agli obiettivi indicati nel loro statuto conformemente all'articolo 6. In particolare, essi non sono utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto di elezioni, partiti politici o candidati o altre fondazioni.

2.   I fondi delle fondazioni politiche europee provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte non sono utilizzati per nessun'altra finalità che non sia quella di finanziare i propri compiti elencati all'articolo 2, punto 4, e di coprire le spese direttamente collegate agli obiettivi indicati nel loro statuto conformemente all'articolo 6. In particolare, essi non sono utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto di elezioni, partiti politici o candidati nei sei mesi precedenti le elezioni di altre fondazioni.

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 26 — paragrafo 1 — comma 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Entro sei mesi dalla fine dell'esercizio finanziario, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee presentano all'Autorità, con copia all'ordinatore del Parlamento europeo e al punto di contatto nazionale competente dello Stato membro in cui hanno la loro sede :

1.   Entro sei mesi dalla fine dell’esercizio finanziario, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee presentano all'ordinatore del Parlamento europeo , in un formato aperto e leggibile mediante dispositivo automatico, quanto segue :

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 26 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

l'elenco dei donatori e dei sottoscrittori e le rispettive donazioni o  i rispettivi contributi comunicati a norma dell'articolo 23, paragrafi 2, 3 e 4.

c)

l'elenco dei donatori e dei sottoscrittori e le rispettive donazioni , contributi quote associative comunicati a norma dell'articolo 23, paragrafi 2, 3 e 4.

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Articolo 26 — paragrafo 1 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee trasmettono inoltre una copia delle osservazioni di cui al primo comma all'Autorità e al punto di contatto nazionale competente dello Stato membro in cui hanno sede. Tale copia deve essere in formato aperto e leggibile mediante dispositivo automatico.

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 27 — paragrafo 2 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

2.   L'Autorità controlla l'osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, dei loro obblighi conformemente al presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l'articolo 3, l'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), d), e) e  f ), l'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e) e g), l'articolo 10, paragrafi 5 e 6, e  gli articoli 23 , 24 e 25.

2.   L'Autorità controlla l'osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, dei loro obblighi conformemente al presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l'articolo 3, l'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), d), e) , f) h ) , l'articolo 4bis, l'articolo 5 , l'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e) e g), l'articolo 10, paragrafi 5 e 6, e  l'articolo 23 . Nei casi in cui non è previsto alcun finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea, essa verifica altresì il rispetto, da parte dei partiti politici europei, degli obblighi di cui all'articolo 25, paragrafo 1.

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 27 — paragrafo 2 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'ordinatore del Parlamento europeo controlla l'osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, degli obblighi relativi al finanziamento dell'Unione nel quadro del presente regolamento, ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 . Nello svolgere tali controlli, il Parlamento europeo adotta le misure necessarie nei settori della prevenzione e della lotta contro le frodi lesive degli interessi finanziari dell'Unione.

L'ordinatore del Parlamento europeo controlla l'osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, degli obblighi relativi al finanziamento dell'Unione nel quadro del presente regolamento e ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Nello svolgere tali controlli, il Parlamento europeo adotta le misure necessarie nei settori della prevenzione e della lotta contro le frodi lesive degli interessi finanziari dell'Unione.

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Articolo 30 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.     Conformemente all'articolo 19, l'Autorità decide di cancellare un partito politico europeo o una fondazione politica europea dal registro, a titolo di sanzione, in una delle situazioni seguenti:

soppresso

a)

qualora il partito o la fondazione in questione si trovi in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046;

 

b)

qualora, secondo le procedure di cui all'articolo 11, paragrafi da 2 a 5, si constati che il partito o la fondazione non soddisfa più una o più delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1 o 2;

 

c)

qualora la decisione di registrare il partito o la fondazione in questione si basi su informazioni errate o fuorvianti di cui è responsabile il richiedente o qualora tale decisione sia stata ottenuta con frode;

 

d)

qualora una richiesta di cancellazione dal registro presentata da uno Stato membro per motivi di grave inadempimento di obblighi a norma del diritto nazionale soddisfi i requisiti di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettera b).

 

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 30 — paragrafo 2 — lettera a — punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii)

in caso di mancata osservanza degli impegni assunti e delle informazioni fornite da un partito politico europeo o da una fondazione politica europea a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), d), e), f) , i) j ), e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) d) ed e);

ii)

in caso di mancata osservanza degli impegni assunti e delle informazioni fornite da un partito politico europeo o da una fondazione politica europea a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), d), e), f) e  h ), e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) d) ed e);

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 30 — paragrafo 2 — lettera a — punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

ii bis)

in caso di mancata osservanza degli obblighi di cui all'articolo 4bis, paragrafo 1;

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Articolo 30 — paragrafo 2 — lettera a — punto ii ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

ii ter)

in caso di mancata osservanza degli obblighi di cui all'articolo 4bis, paragrafo 2;

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Articolo 30 — paragrafo 2 — lettera a — punto ii quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

ii quater)

in caso di mancata osservanza degli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafi da 1 a 5;

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Articolo 30 — paragrafo 2 — lettera a — punto viii

Testo della Commissione

Emendamento

viii)

in caso di mancata presentazione degli elementi comprovanti l'uso del logo e di mancata pubblicazione del programma politico conformemente all'articolo 21, paragrafo 3;

soppresso

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Articolo 30 — paragrafo 2 — lettera a — punto ix

Testo della Commissione

Emendamento

ix)

in caso di mancata presentazione degli elementi comprovanti la rappresentanza di genere conformemente all'articolo 21, paragrafo 4;

soppresso

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Articolo 30 — paragrafo 2 — lettera b — punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i)

qualora un partito politico europeo o una fondazione politica europea abbia accettato donazioni e contributi non autorizzati a norma dell'articolo 23, paragrafi 1 o  5 , a meno che non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 23, paragrafo 7;

i)

qualora un partito politico europeo o una fondazione politica europea abbia accettato donazioni , contributi o quote associative non autorizzati a norma dell'articolo 23, paragrafi 1 o  6 , a meno che non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 23, paragrafo 7;

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Articolo 30 — paragrafo 4 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Ai fini dei paragrafi 2 3 , sono imposte a un partito politico europeo o a una fondazione politica europea le sanzioni pecuniarie seguenti:

4.   Ai fini dei paragrafi 1 2 , sono imposte a un partito politico europeo o a una fondazione politica europea le sanzioni pecuniarie seguenti:

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Articolo 30 — paragrafo 4 — lettera b — comma 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

b)

in caso di violazioni quantificabili, una percentuale fissa dell'importo irregolare percepito o non dichiarato, conformemente alla scala seguente, sino a un massimo del 10 % del bilancio annuale del partito politico europeo o della fondazione politica europea in questione:

b)

in caso di violazioni quantificabili, una percentuale fissa dell'importo irregolare percepito o non dichiarato o dell'importo utilizzato per attività di finanziamento vietate ai sensi dell'articolo 25 , conformemente alla scala seguente, sino a un massimo del 10 % del bilancio annuale del partito politico europeo o della fondazione politica europea in questione:

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Articolo 30 — paragrafo 4 — lettera b — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini delle percentuali indicate al primo comma, ciascuna donazione e ciascun contributo sono considerati separatamente.

Ai fini delle percentuali indicate al primo comma, ciascuna donazione, ciascun contributo , ciascuna quota associativa o importo utilizzato per attività di finanziamento vietate ai sensi dell'articolo 25 sono considerati separatamente.

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Articolo 30 — paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.     L'Autorità recupera gli importi corrispondenti dal partito politico europeo o dalla fondazione politica europea a cui sono state imposte sanzioni pecuniarie.

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 33 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Al fine di rispettare pienamente gli obblighi di cui all'articolo 38, prima della decisione definitiva dell'Autorità concernente una delle sanzioni di cui all'articolo 30, l'Autorità o l'ordinatore del Parlamento europeo concede al partito politico europeo interessato o alla fondazione politica europea interessata la possibilità di introdurre le misure necessarie per porre rimedio alla situazione entro un termine ragionevole, normalmente di durata non superiore a un mese. In particolare, l'Autorità o l'ordinatore del Parlamento europeo consente di rettificare errori materiali e di calcolo, di fornire documenti o informazioni supplementari ove necessario o di correggere errori di piccola entità.

1.   Al fine di rispettare pienamente gli obblighi di cui all'articolo 38, prima della decisione definitiva dell'Autorità concernente una delle sanzioni di cui all'articolo 30 , paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv) , l'Autorità o l'ordinatore del Parlamento europeo concede al partito politico europeo interessato o alla fondazione politica europea interessata la possibilità di introdurre le misure necessarie per porre rimedio alla situazione entro un termine ragionevole, normalmente di durata non superiore a un mese. In particolare, l'Autorità o l'ordinatore del Parlamento europeo consente di rettificare errori materiali e di calcolo, di fornire documenti o informazioni supplementari ove necessario o di correggere errori di piccola entità.

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Articolo 33 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Qualora un partito politico europeo o una fondazione politica europea non abbia adottato misure correttive entro il termine di cui al paragrafo 1, sono decise le sanzioni del caso di cui all'articolo 30.

2.   Qualora un partito politico europeo o una fondazione politica europea non abbia adottato misure correttive sufficienti entro il termine di cui al paragrafo 1, sono decise le sanzioni del caso di cui all'articolo 30.

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Articolo 33 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.     I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da b) a f) e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c).

soppresso

Emendamento 104

Proposta di regolamento

Articolo 34 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Recupero

Cessazione della decisione di finanziamento con effetto futuro

Emendamento 105

Proposta di regolamento

Articolo 34 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.    In base a una decisione dell'Autorità di cancellare un partito politico europeo o una fondazione politica europea dal registro, l'ordinatore del Parlamento europeo revoca le eventuali decisioni o pone termine agli eventuali accordi in corso sul finanziamento dell'Unione, eccetto nei casi previsti all'articolo 19, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e f). Egli recupera inoltre ogni eventuale finanziamento dell'Unione, compresi i fondi dell'Unione non utilizzati relativi a esercizi precedenti.

1.    L'ordinatore del Parlamento europeo dispone la cessazione di una decisione di finanziamento in corso destinata a un partito politico europeo o a una fondazione politica europea con effetto futuro sulla base di:

 

a)

una decisione dell'Autorità di cancellare dal registro il partito o la fondazione, fatta eccezione per una decisione basata sul motivo della revoca della registrazione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iv);

 

b)

una decisione sanzionatoria basata sull'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), punti v) e vi).

 

Nell'accordo di contributo o sovvenzione possono essere indicati altri motivi per la cessazione di una decisione di finanziamento con effetto futuro.

Emendamento 106

Proposta di regolamento

Articolo 34 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.     1 Un partito politico europeo o una fondazione politica europea destinatari di una sanzione irrogata per le violazioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1, e all'articolo 30, paragrafo 2, lettera a), punti v) e vi), per tale motivo non sono più ritenuti conformi all'articolo 21, paragrafo 2. Di conseguenza l'ordinatore del Parlamento europeo pone termine all'accordo o alla decisione di contributo o sovvenzione concernente un finanziamento dell'Unione ricevuto a norma del presente regolamento e recupera gli importi indebitamente versati in virtù dell'accordo o della decisione di contributo o sovvenzione, compresi i finanziamenti dell'Unione non utilizzati relativi a esercizi precedenti. L'ordinatore del Parlamento europeo recupera altresì gli importi indebitamente versati in virtù dell'accordo o della decisione di contributo o sovvenzione da una persona fisica nei confronti della quale sia stata presa una decisione ai sensi dell'articolo 31, tenendo conto, se del caso, di circostanze eccezionali relative a tale persona fisica.

2.     Una decisione di cessazione di una decisione di finanziamento con effetto futuro ha efficacia alla data indicata nella decisione di cessazione oppure, qualora non sia indicata alcuna data, il giorno della sua notifica al partito politico europeo o alla fondazione politica europea.

In caso di tale cessazione, i pagamenti dell'ordinatore del Parlamento europeo si limitano alle spese rimborsabili sostenute dal partito politico europeo o ai costi ammissibili sostenuti dalla fondazione politica europea sino alla data in cui ha effetto la decisione di cessazione.

 

Il presente paragrafo si applica anche ai casi di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e f).

 

Emendamento 107

Proposta di regolamento

Articolo 34 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     La cessazione della decisione di finanziamento con effetto futuro ha le seguenti conseguenze:

 

a)

l'accordo di contributo o sovvenzione deve terminare a partire dalla data di cui al paragrafo 2;

 

b)

i pagamenti dell'ordinatore del Parlamento europeo sono limitati alle spese rimborsabili effettivamente sostenute dal partito politico europeo o ai costi ammissibili effettivamente sostenuti dalla fondazione politica europea fino alla data di cui al paragrafo 2;

 

c)

le spese o i costi sostenuti dal partito politico europeo o dalla fondazione politica europea a partire dalla data di cui al paragrafo 2 sono considerati come spese non rimborsabili o costi non ammissibili;

 

d)

l'ordinatore del Parlamento europeo procede al recupero di tutti i fondi dell'Unione indebitamente versati, tra cui:

 

 

i)

fondi dell'Unione che sono stati spesi per spese non rimborsabili o costi non ammissibili; e

 

 

ii)

eventuali prefinanziamenti dell'Unione non utilizzati che non sono stati spesi prima della data di cui al paragrafo 2, compresi i finanziamenti dell'Unione non utilizzati relativi a esercizi precedenti; e

 

e)

l'ordinatore del Parlamento europeo recupera gli importi indebitamente versati da una persona fisica nei cui confronti è stata adottata una decisione a norma dell'articolo 31.

Emendamento 108

Proposta di regolamento

Articolo 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 34 bis

Cessazione della decisione di finanziamento con effetto retroattivo

1.     Sulla base di una decisione, adottata dall'Autorità, di cancellare dal registro un partito politico europeo o una fondazione politica europea, basata sul motivo di revoca della registrazione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iv), l'ordinatore del Parlamento europeo revoca le decisioni di finanziamento destinate al partito politico europeo o alla fondazione politica europea interessati con effetto retroattivo a partire dalla data dell'adozione di tali decisioni.

2.     La revoca della decisione di finanziamento con effetto retroattivo ha le seguenti conseguenze:

a)

l'accordo di contributo o sovvenzione termina a partire dalla data della notifica della cessazione al partito politico europeo o alla fondazione politica europea interessati;

b)

tutte le spese o i costi sostenuti dal partito politico europeo o dalla fondazione politica europea sono considerati spese non rimborsabili o costi non ammissibili; e

c)

gli eventuali importi versati a titolo dell'accordo di contributo o sovvenzione, assieme a eventuali finanziamenti dell'Unione non utilizzati relativi a esercizi precedenti, sono considerati pagamenti indebiti e sono recuperati a norma delle disposizioni applicabili del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Emendamento 109

Proposta di regolamento

Articolo 36 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Il Parlamento europeo , sotto l'egida del proprio ordinatore o dell'Autorità, pubblica su un sito web appositamente creato,  in un formato aperto e leggibile mediante dispositivo automatico:

1.   Il Parlamento europeo o l'Autorità, conformemente alla ripartizione delle loro responsabilità, rendono pubblici, in un formato aperto e leggibile mediante dispositivo automatico su un sito web creato a tal fine, quanto segue :

Emendamento 110

Proposta di regolamento

Articolo 36 — paragrafo 1 — lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f)

i contributi di cui all'articolo 23, paragrafi 9 e 10, dichiarati dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, compresa l'identità dei partiti membri o delle organizzazioni che ne fanno parte da cui provengono tali contributi;

f)

i contributi e le quote associative di cui all'articolo 23, paragrafi 9 e 10, dichiarati dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, compresa l'identità dei singoli membri, dei partiti membri o delle organizzazioni che ne fanno parte da cui provengono tali contributi , ad eccezione dei contributi oltre i 1 500 EUR e fino a 3 000 annuali provenienti da persone fisiche laddove queste ultime non hanno dato il loro consenso per iscritto a tale pubblicazione ;

Emendamento 111

Proposta di regolamento

Articolo 36 — paragrafo 1 — lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f bis)

le quote associative di cui all'articolo 23, paragrafi 9 bis e 10 bis, dichiarati dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, compresa l'identità dei partiti o delle organizzazioni che hanno effettuato tali pagamenti;

Emendamento 112

Proposta di regolamento

Articolo 36 — paragrafo 1 — lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f ter)

le risorse proprie complementari di cui all'articolo 23, paragrafo 13, dichiarate dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee a norma dell'articolo 23, paragrafo 2;

Emendamento 113

Proposta di regolamento

Articolo 36 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.    Il Parlamento europeo pubblica l'elenco delle persone giuridiche membri di un partito politico europeo, allegato allo statuto del partito conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, e aggiornato conformemente all'articolo 10, paragrafo 6, nonché il numero totale dei singoli membri.

2.    L'Autorità pubblica l'elenco delle persone giuridiche membri di un partito politico europeo, allegato allo statuto del partito conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, e aggiornato conformemente all'articolo 10, paragrafo 6, nonché il numero totale dei singoli membri.

Emendamento 114

Proposta di regolamento

Articolo 37 — paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8.   I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, gli Stati membri e gli organismi o esperti indipendenti autorizzati al controllo contabile a norma del presente regolamento sono responsabili, conformemente al diritto nazionale applicabile, di eventuali danni da essi arrecati nel corso del trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento. Gli Stati membri provvedono a che siano applicate sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione del presente regolamento , del regolamento (UE) 2016/679 e delle disposizioni nazionali che ne discendono e, in particolare, in caso di uso fraudolento dei dati personali .

8.   I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, gli Stati membri e gli organismi o esperti indipendenti autorizzati al controllo contabile a norma del presente regolamento sono responsabili, conformemente al diritto nazionale applicabile, di eventuali danni da essi arrecati nel corso del trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento. Fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri provvedono a che siano applicate sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione del presente regolamento.

Emendamento 115

Proposta di regolamento

Articolo 44 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Tutte le fasi procedurali e le decisioni precedentemente adottate dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione, dall'ordinatore del Parlamento europeo o dall'Autorità in conformità o sulla base del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 restano applicabili e sono interpretate alla luce del presente regolamento.

Emendamento 117

Proposta di regolamento

Allegato II — parte 2 — trattino 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

qualora siano utilizzate tecniche di targeting, tutte le informazioni richieste a norma del regolamento (UE) 2016/679.


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0223/2022).