ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
66° anno |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2023/C 121/01 |
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IT |
Per motivi di protezione dei dati personali e/o di riservatezza, alcune informazioni contenute in questo numero non possono essere comunicate e quindi è stata pubblicata una nuova versione che fa fede. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
3.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2023/C 121/01)
Ultime pubblicazioni
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
3.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/2 |
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 16 febbraio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca de Coimbra — Juízo do Trabalho da Figueira da Foz — Portogallo) — KI / YB, JN
[(Causa C-483/22 (1), KI (Trasferimento di uno studio notarile portoghese)]
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte - Requisito relativo alla presentazione del contesto di fatto e di diritto della controversia principale - Mancanza di precisazioni sufficienti - Irricevibilità manifesta)
(2023/C 121/02)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal Judicial da Comarca de Coimbra — Juízo do Trabalho da Figueira da Foz
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: KI
Resistenti: YB, JN
Dispositivo
La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca de Coimbra — Juízo do Trabalho da Figueira da Foz (Tribunale circondariale di Coimbra — Giudice del lavoro di Figueira da Foz, Portogallo), con decisione del 7 luglio 2021, è manifestamente irricevibile.
(1) Data di deposito: 19.7.2022.
3.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/2 |
Ricorso proposto il 21 febbraio 2022 — Commissione europea / Ungheria
(Causa C-123/22)
(2023/C 121/03)
Lingua processuale: l’ungherese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Azéma, L. Grønfeldt, A. Tokár e J. Tomkin, agenti)
Convenuta: Ungheria
Conclusioni della ricorrente
La Commissione chiede che la Corte voglia:
1. |
dichiarare che l’Ungheria è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE, non avendo adottato tutte le misure necessarie per eseguire quanto disposto nella sentenza della Corte di giustizia del 17 dicembre 2020 nella causa C-808/18, Commissione/Ungheria; |
2. |
condannare l’Ungheria a versare alla Commissione una somma forfettaria giornaliera di EUR 5 468,45 — per un importo totale minimo di EUR 1 044 000,00 — per il periodo compreso tra la data di pronuncia della sentenza della Corte nella causa C-808/18 e la data dell’esecuzione da parte della resistente di tale sentenza o — se precedente — della pronuncia della sentenza che sarà resa nella presente causa; |
3. |
qualora l’inadempimento menzionato supra al punto 1 permanga fino a che sia emessa la sentenza resa nella presente causa, condannare l’Ungheria a versare alla Commissione una penalità giornaliera pari a EUR 16 393,16 per il periodo compreso tra la data di pronuncia della sentenza che sarà resa nella presente causa e la data dell’esecuzione da parte della resistente della sentenza della Corte nella causa C-808/18, e |
4. |
condannare l’Ungheria alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Corte, nella sua sentenza resa il 17 dicembre 2020 nella causa C-808/18, Commissione/Ungheria, ha dichiarato che la normativa ungherese in materia di asilo era incompatibile sotto vari aspetti con il diritto dell’Unione. Sebbene l’Ungheria abbia adottato determinate misure al fine di adeguarsi a quanto disposto in tale sentenza — in primis, chiudendo determinate zone di transito che aveva creato alla frontiera serbo-ungherese — la Commissione ritiene che tali misure non siano sufficienti al fine di dare esecuzione a quanto disposto in detta sentenza.
3.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/3 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia no 2 de León (Spagna) il 24 novembre 2022 — Investcapital Ltd / G. H. R.
(Causa C-724/22)
(2023/C 121/04)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de Primera Instancia no 2 de León
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Investcapital Ltd
Ingiunta: G. H. R.
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (1), osti a che, nell’esecuzione di un titolo derivante da un procedimento d’ingiunzione di pagamento nel cui contesto è stato effettuato un controllo delle clausole abusive, si esegua un nuovo controllo d’ufficio delle clausole abusive. In caso di risposta negativa, se sia contrario all’articolo 7 della direttiva 93/13/CEE esigere dal creditore procedente tutte le informazioni supplementari necessarie per determinare l’origine dell’importo del credito, compresa la sorte capitale e, se del caso, gli interessi, le penali contrattuali e altri importi, al fine di effettuare il controllo d’ufficio dell’eventuale carattere abusivo di tali clausole. Se sia contraria all’articolo 7 della direttiva una normativa nazionale che non preveda la possibilità di richiedere detta documentazione supplementare nel contesto dell’esecuzione. |
2) |
Se osti al principio di efficacia del diritto dell’Unione una norma processuale nazionale che impedisca o non preveda un secondo controllo d’ufficio delle clausole abusive nell’ambito del procedimento di esecuzione di un titolo giudiziale derivante da un procedimento d’ingiunzione di pagamento qualora si ritenga che potrebbero sussistere clausole abusive a causa di un controllo fallace o incompleto del carattere abusivo nel precedente procedimento all’esito del quale è stata emessa l’ingiunzione di pagamento. In caso di risposta affermativa, se debba si debba ritenere che rispetta il principio di effettività del diritto dell’Unione europea il fatto che il giudice possa richiedere al creditore procedente tutta la documentazione necessaria per determinare i titoli contrattuali che compongono l’importo del debito, al fine di effettuare un controllo sul carattere eventualmente abusivo delle clausole. |
3.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 1o dicembre 2022 — DISA SUMINISTROS Y TRADING S.L.U. (DISA) / Agencia Estatal de la Administración Tributaria
(Causa C-743/22, DISA)
(2023/C 121/05)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Supremo
Parti
Ricorrente: DISA SUMINISTROS Y TRADING S.L.U. (DISA)
Resistente: Agencia Estatal de la Administración Tributaria
Questione pregiudiziale
Se la direttiva 2003/96/CE, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (1), in particolare l’articolo 5, debba essere interpretata nel senso che osta ad una norma nazionale, come l’articolo 50 ter della Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales [legge n. 38/1992, del 28 dicembre 1992, sulle accise], che autorizzava le Comunità autonome a fissare per uno stesso prodotto aliquote dell’accisa sugli oli minerali diverse a seconda del territorio.
3.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil no 1 de Palma de Mallorca (Spagna) il 16 dicembre 2022 — Luis Carlos e a. / Air Berlín PLC & CO Luftverkehrs KG, Sucursal en España
(Causa C-765/22, Air Berlin)
(2023/C 121/06)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de lo Mercantil no 1 de Palma de Mallorca
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: Luis Carlos, Severino, Isidora, Angélica, Paula, Luis Francisco, Delfina
Resistente: Air Berlín PLC & CO Luftverkehrs KG, Sucursal en España
Questione pregiudiziale
Nella concezione della procedura universale mitigata realizzata dal regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (1), che consente di aprire procedure secondarie applicabili esclusivamente ai beni situati nello Stato di apertura della procedura,
se gli articoli 35 e 7, paragrafi 1 e 2, lettere g) e h), in combinato disposto con il considerando 72, possano essere interpretati nel senso che l’applicazione della legge dello Stato di apertura della procedura secondaria alla «sorte [dei crediti] successivi all’apertura della procedura di insolvenza» riguarda quelli sorti successivamente all’apertura della procedura principale e non di quella secondaria.
3.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Genova (Italia) il 19 dicembre 2022 — OSTP Italy Srl / Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio delle Dogane di Genova 1, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio delle dogane di Genova 2 e Agenzia delle Entrate — Riscossione — Genova
(Causa C-770/22)
(2023/C 121/07)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Commissione tributaria provinciale di Genova
Parti nella causa principale
Ricorrente: OSTP Italy Srl
Resistenti: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio delle Dogane di Genova 1, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio delle dogane di Genova 2, Agenzia delle Entrate — Riscossione — Genova
Questione pregiudiziale
[Se] [g]li articoli 43, 44 e 45 [del] regolamento [UE] 952/2013 (1) possano essere interpretati o meno nel senso di precludere la compatibilità con il diritto dell’UE di una normativa nazionale che prevede l’immediata esecutività delle sentenze di primo grado degli organi giudiziari nazionali che abbiano l’effetto di annullare in toto ovvero in parte qua gli atti impositivi relativi a risorse proprie dell’Unione Europea.
(1) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione) (GU 2013, L 269, pag. 1).
3.4.2023 |
IT |
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C 121/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil no 1 de Palma de Mallorca (Spagna) il 19 dicembre 2022 — Victoriano e a. / Air Berlín PLC & CO Luftverkehrs KG, Sucursal en España, Air Berlín PLC & CO Luftverkehrs KG
(Causa C-772/22, Air Berlin)
(2023/C 121/08)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de lo Mercantil no 1 de Palma de Mallorca
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: Victoriano, Bernabé, Jacinta, Sandra, Patricia, Juan Antonio, Verónica
Resistenti: Air Berlín PLC & CO Luftverkehrs KG, Sucursal en España, Air Berlín PLC & CO Luftverkehrs KG
Questioni pregiudiziali
Nella concezione della procedura principale avente portata universale ma mitigata realizzata dal regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (1), che consente di aprire procedure secondarie applicabili esclusivamente ai beni situati nello Stato di apertura della procedura,
1) |
se l’articolo 3, paragrafo 2, e l’articolo 34 del regolamento possano essere interpretati nel senso che i beni situati nello Stato di apertura della procedura secondaria e ai quali si limitano gli effetti della procedura sono soltanto quelli esistenti al momento dell’apertura della procedura secondaria e non quelli che esistevano al momento in cui si è aperta la procedura principale; |
2) |
se l’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848 possa essere interpretato nel senso che esso è compatibile con la facoltà di trasferire i beni del debitore fuori dal territorio dello Stato membro in cui si trovano la decisione dell’amministratore della procedura principale di insolvenza di trasferire beni senza chiedere l’apertura di una procedura secondaria oppure evitarla offrendo un impegno unilaterale, ai sensi degli articoli 36 e 37, qualora risulti che esistano creditori locali di crediti di lavoro accertati con sentenze e un sequestro conservativo di beni concesso da un tribunale del lavoro del medesimo Stato membro; |
3) |
se l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/848 possa essere interpretato nel senso che la facoltà di esercitare azioni revocatorie nell’interesse dei creditori, conferita all’amministratore della procedura secondaria di insolvenza, si applichi a una fattispecie come quella descritta, in cui si voglia revocare un atto compiuto dall’amministratore nominato nella procedura principale di insolvenza. |
3.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria (Italia) il 16 gennaio 2023 — FA.RO. di YK & C. Sas / Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
(Causa C-16/23)
(2023/C 121/09)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria
Parti nella causa principale
Ricorrente: FA.RO. di YK & C. Sas
Resistente: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 15 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (1), nonché gli articoli 49, 56 e 106, comma 2, TFUE, debbano essere interpretati nel senso che ostino a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che fissi restrizioni all’autorizzazione di punti vendita di prodotti del tabacco in funzione di una distanza geografica minima tra prestatori e della popolazione residente; |
2) |
Se l’articolo 15 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, nonché gli articoli 49, 56 e 106, comma 2, TFUE, debbano essere interpretati nel senso che ostino a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che subordini l’autorizzazione di punti vendita di prodotti del tabacco al rispetto di parametri prefissati di distanza geografica minima tra prestatori e di popolazione residente, senza consentire all’Autorità pubblica competente di valutare altre circostanze di fatto oggettive che, pur in mancanza dei suddetti requisiti[,] dimostrino nel caso concreto la sussistenza di un’esigenza di servizio. |
3.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Högsta förvaltningsdomstolen (Svezia) il 26 gennaio 2023 — Keva, Landskapet Ålands pensionsfond och Kyrkans Centralfond / Skatteverket
(Causa C-39/23, Keva e a.)
(2023/C 121/10)
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Högsta förvaltningsdomstolen
Parti
Ricorrenti: Keva, Landskapet Ålands pensionsfond och Kyrkans Centralfond
Resistente: Skatteverket
Questioni pregiudiziali
1) |
Se il fatto che i dividendi versati da società nazionali a istituti pensionistici pubblici esteri siano soggetti a ritenuta fiscale, mentre i corrispondenti dividendi non sono soggetti a imposta se maturano per lo Stato di cui trattasi attraverso i suoi fondi pensionistici generali, costituisca una forma di discriminazione negativa tale da comportare una restrizione alla libera circolazione dei capitali vietata in linea di principio dall’articolo 63 TFUE. |
2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, quali criteri debbano essere presi in considerazione per stabilire se un istituto pensionistico pubblico estero si trovi in una situazione oggettivamente paragonabile a quella dello Stato di cui trattasi e dei suoi fondi pensionistici generali. |
3) |
Se le restrizioni possano essere giustificate da motivi imperativi di interesse pubblico. |
3.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/7 |
Impugnazione proposta l’8 febbraio 2023 dalla Westfälische Drahtindustrie GmbH e a. avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 23 novembre 2022, causa T-275/20, Westfälische Drahtindustrie GmbH e a./Commissione europea
(Causa C-70/23 P)
(2023/C 121/11)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Westfälische Drahtindustrie GmbH, Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG, Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG (rappresentanti: O. Duys e N. Tkatchenko, Rechtsanwälte)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza impugnata; |
— |
annullare la lettera della Commissione del 2 marzo 2020, con cui la direttrice generale aggiunta della Direzione Generale del Bilancio della Commissione avrebbe intimato alla Westfälische Drahtindustrie GmbH il pagamento dell’importo di EUR 12 236 931,69 a favore della Commissione; |
— |
e, di conseguenza, accertare che la Commissione deve imputare i pagamenti effettuati dalla Westfälische Drahtindustrie GmbH a favore della Commissione nel periodo dal 29 giugno 2011 al 16 giugno 2015, per un importo pari a EUR 16 400 000 oltre a interessi compensativi complessivamente maturati per una somma di EUR 1 420 610 — quindi per un importo totale di EUR 17 820 610 –, all’ammenda inflitta in maniera autonoma dal Tribunale nella causa Westfälische Drahtindustrie e a./Commissione (T-393/10, EU:T:2015:515), con effetto a decorrere dal 15 luglio 2015, e che, pertanto, con il versamento in data 17 ottobre 2019 della somma di EUR 18 149 636,24, detta ammenda è stata già interamente saldata; |
— |
condannare la Commissione a versare alla Westfälische Drahtindustrie GmbH la somma di EUR 1 633 085,17, oltre interessi compensativi a partire dal 17 ottobre 2019 fino al completo rimborso dell’importo rispettivamente dovuto; |
— |
in subordine, annullare la sentenza impugnata e condannare la Commissione al risarcimento dei danni a favore delle tre ricorrenti per un importo pari a EUR 12 236 931,69, disponendone la compensazione con l’importo il cui pagamento è stato intimato alla Westfälische Drahtindustrie GmbH con lettera della Commissione del 2 marzo 2020, nonché al pagamento a favore della Westfälische Drahtindustrie GmbH dell’importo versato in eccesso, pari a EUR 1 633 085,17, oltre interessi compensativi a decorrere dal 17 ottobre 2019 fino al completo rimborso dell’importo rispettivamente dovuto; |
— |
in ulteriore subordine rispetto alle richieste di cui ai primi tre trattini, rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca; e in ogni caso |
— |
condannare la Commissione alle spese relative sia al procedimento di primo grado sia al procedimento di impugnazione. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno della loro impugnazione, le ricorrenti deducono tre motivi.
1. |
La sentenza impugnata violerebbe il diritto dell’Unione e sarebbe viziata da una contraddizione nella motivazione. Il Tribunale avrebbe sì riconosciuto la modifica sostanziale e la sostituzione dell’ammenda inflitta alle ricorrenti dalla Commissione nel 2010/2011. Tuttavia, nonostante l’univocità del dispositivo in senso contrario e le constatazioni del Tribunale nella sentenza del 15 luglio 2015, esso affermerebbe nella sentenza impugnata che la decisione illegittima della Commissione del 2010/2011 e l’ammenda sproporzionata che è stata inflitta con la stessa sarebbero rimaste invariate ed identiche. |
2. |
Nella sentenza impugnata, il Tribunale non avrebbe tenuto conto delle conseguenze giuridiche derivanti dalla sentenza del 15 luglio 2015. Il Tribunale avrebbe violato il principio secondo cui l’obbligo di eliminare le conseguenze, sancito con la pronuncia della sentenza del 15 luglio 2015, dovrebbe essere attuato dalle istituzioni dell’Unione. |
3. |
Con la sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe violato il diritto procedurale fondamentale delle ricorrenti a una tutela giurisdizionale effettiva sotto forma di diritto al contraddittorio. Esso avrebbe respinto tutti i motivi di ricorso con la medesima motivazione, secondo cui l’ammenda modificata con la sentenza del 15 luglio 2015 non costituiva una nuova ammenda. La decisione circa la natura giuridica delle ammende contenuta nella sentenza impugnata sarebbe problematica. Inoltre, non esisterebbe tra i diversi motivi di ricorso un collegamento così stretto da giustificare il loro rigetto sulla base di un unico argomento giuridico. Il Tribunale avrebbe invece dovuto sottoporre tutti i motivi di diritto a un esame scrupoloso e individuale. Il Tribunale non avrebbe quindi sufficientemente motivato il rigetto di tutti i motivi di ricorso nella sentenza impugnata. |
3.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/8 |
Impugnazione proposta il 17 febbraio 2023 dalla WhatsApp Ireland Ltd avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 7 dicembre 2022, causa T-709/21, WhatsApp Ireland / Comitato europeo per la protezione dei dati
(Causa C-97/23 P)
(2023/C 121/12)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: WhatsApp Ireland Ltd (rappresentanti: H.-G. Kamann, Rechtsanwalt, F. Louis e A. Vallery, avocats, P. Nolan, B. Johnston e C. Monaghan, Solicitors, P. Sreenan e D. McGrath, Senior Counsel, C. Geoghegan e E. Egan McGrath, Barrister-at-Law)
Altra parte nel procedimento: Comitato europeo per la protezione dei dati (CEPD)
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare l’ordinanza impugnata; |
— |
dichiarare ricevibile il ricorso nella causa T-709/21; |
— |
rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché esso si pronunci sulla controversia; e |
— |
condannare il convenuto in primo grado alle spese del procedimento di impugnazione. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno della sua impugnazione, la WhatsApp deduce due motivi.
Nel primo motivo di impugnazione, la WhatsApp sostiene che il Tribunale ha interpretato erroneamente la nozione di «atto impugnabile» e la giurisprudenza della Corte di giustizia relativa all’articolo 263 TFUE stabilendo che la decisione vincolante 1/2021 del CEPD del 28 luglio 2021, relativa alla controversia tra le autorità di controllo interessate scaturita dal progetto di decisione riguardante la WhatsApp elaborato dalla Data Protection Commission (Commissione per la protezione dei dati; DPC) (Irlanda) (in prosieguo: la «decisione controversa») era un mero atto preparatorio. Statuendo in tal senso, il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che la WhatsApp, in quanto ricorrente non-privilegiata, avrebbe dovuto dimostrare che la decisione controversa aveva modificato in misura rilevante la sua situazione giuridica. Inoltre, il Tribunale avrebbe erroneamente stabilito che la WhatsApp non era direttamente interessata dalla decisione controversa. Per di più, sarebbe erronea l’analisi giuridica del Tribunale. Quest’ultimo avrebbe dovuto statuire che (i) la decisione controversa non costituiva un mero atto intermedio, bensì esprimeva la posizione definitiva del CEPD sulle questioni deferite allo stesso ai fini della decisione ai sensi dell’articolo 65 dell'RGPD (1); (ii) la decisione controversa ha prodotto effetti giuridici e ha modificato in misura rilevante la situazione giuridica della WhatsApp; (iii) la WhatsApp era direttamente interessata dalla decisione controversa in quanto la stessa non lasciava alcun margine reale di discrezionalità alla DPC incaricata della sua attuazione.
Nel secondo motivo di impugnazione, la WhatsApp sostiene che il Tribunale ha interpretato erroneamente la nozione di «decisione vincolante» ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 1, dell'RGPD e del principio di interpretazione ed applicazione conforme del diritto dell’Unione europea.
(1) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1).
Tribunale
3.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/10 |
Ricorso proposto il 10 febbraio 2023 — SunPower/EUIPO — ZO (*1) [Pannelli solari (parte di -)]
(Causa T-62/23)
(2023/C 121/13)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: SunPower Corp. (San Jose, California, Stati Uniti) (rappresentanti: U. Lüken e J. Bärenfänger, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: ZO (*1)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del disegno o modello controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Disegno o modello controverso interessato: Disegno o modello dell’Unione europea n. 2684043-0001
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità;
Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 dicembre 2022 nel procedimento R 1588/2021-3
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata e dichiarare la validità del disegno o modello; |
— |
in subordine, annullare la decisione impugnata e rinviare la causa dinanzi alla terza commissione di ricorso dell’EUIPO; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio in relazione all’oggetto della protezione; |
— |
Violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 6 del medesimo regolamento, in relazione al carattere individuale del disegno o modello controverso. |
(*1) Dati cancellati o sostituiti nell'ambito della tutela dei dati personali e/o della riservatezza.
3.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/10 |
Ricorso proposto il 10 febbraio 2023 — SunPower/EUIPO — ZO (*1) [Pannelli solari (parte di -)]
(Causa T-63/23)
(2023/C 121/14)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: SunPower Corp. (San Jose, California, Stati Uniti) (rappresentanti: U. Lüken e J. Bärenfänger, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: ZO (*1)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del disegno o modello controverso interessato: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Disegno o modello controverso interessato: Disegno o modello dell’Unione europea n. 2684043-0002
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del del 9 dicembre 2022 nel procedimento R 1589/2021-3
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata e dichiarare la validità del disegno o modello; |
— |
in subordine, annullare la decisione impugnata e rinviare la causa dinanzi alla terza commissione di ricorso dell’EUIPO; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio in relazione all’oggetto della protezione; |
— |
Violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 6 dello stesso regolamento, in relazione al carattere individuale del disegno o modello controverso. |
(*1) Dati cancellati o sostituiti nell'ambito della tutela dei dati personali e/o della riservatezza.
3.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/11 |
Ricorso proposto il 16 febbraio 2023 — Tertianum/EUIPO — DPF (TERTIANUM)
(Causa T-73/23)
(2023/C 121/15)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Tertianum AG (Dübendorf, Svizzera) (rappresentante: S. Fröhlich, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: DPF AG (Berlino, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo TERTIANUM — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 305 367
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 novembre 2022 nel procedimento R 1706/2021-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 47, paragrafi 2 e 3, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
3.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/12 |
Ricorso proposto il 15 febbraio 2023 — Oriflame Cosmetics/EUIPO — Caramé Holding (Raffigurazione di una O stilizzata)
(Causa T-74/23)
(2023/C 121/16)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Oriflame Cosmetics AG (Schaffhausen, Svizzera) (rappresentanti: N. Gerling e U. Pfleghar, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Caramé Holding AG (Sulzbach, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo (Raffigurazione di una O stilizzata) — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 303 496
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 dicembre 2022 nel procedimento R 938/2022-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata e la decisione della divisione di opposizione dell’EUIPO del 4 aprile 2022 e respingere la registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 303 496; |
— |
condannare l’EUIPO e l’interveniente a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
violazione dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione. |
3.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/13 |
Ricorso proposto il 15 febbraio 2023 — DDP Specialty Electronics Materials US 8 / EUIPO — Taniobis (AMBERTEC)
(Causa T-76/23)
(2023/C 121/17)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: DDP Specialty Electronics Materials US 8 llc (Collegeville, Pennsylvania, Stati Uniti) (rappresentanti: G. Gibbons, SC, R. Minch e A. Bateman, Solicitors)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Taniobis GmbH (Goslar, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «AMBERTEC» — Domanda di registrazione n. 18 104 742
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 novembre 2022 nel procedimento R 1988/2021-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO e/o l’interveniente (se del caso) alle spese sostenute dalla ricorrente, incluse quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivi invocati
— |
Violazione degli articoli 94, paragrafo 1, e 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
violazione dei diritti fondamentali della ricorrente, tra cui il principio di parità delle armi, il diritto ad un processo equo e i diritti della difesa della ricorrente; |
— |
violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
3.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/13 |
Ricorso proposto il 16 febbraio 2023 — Jaw de Croon / UCVV — Belgicactus (Belsemred1)
(Causa T-77/23)
(2023/C 121/18)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Jaw de Croon Holding BV (Apeldoorn, Olanda) (rappresentante: T. Overdijk, lawyer)
Convenuto: Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Belgicactus BVBA (Westerlo, Belgio)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UCVV
Titolare della privativa comunitaria per ritrovati vegetali controversa: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Privativa comunitaria per ritrovati vegetali interessata: Privativa comunitaria per ritrovati vegetali Belsemred1
Procedimento dinanzi all’UCVV: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della commissione di ricorso dell’UCVV del 16 dicembre 2022 nel procedimento A024/2021
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
disporre che l’UCVV annulli la privativa comunitaria per ritrovati vegetali riconosciuta alla varietà «Belsemred1» e, in subordine, imporre all’UCVV di presentare ulteriori elementi di prova che il Tribunale identificherà; |
— |
condannare l’UCVV alle spese. |
Motivi e principali argomenti
1. |
Primo motivo, vertente sull’inosservanza di norme processuali essenziali. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del regolamento (UE) 2100/94 del Consiglio e delle disposizioni ad esso correlate, incluso il Trattato sull’Unione europea e il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. |
3.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/14 |
Ricorso proposto il 17 febbraio 2023 — Google / EUIPO — EPay (GPAY)
(Causa T-78/23)
(2023/C 121/19)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Google LLC (Mountain View, California, Stati Uniti) (rappresentanti: C. Schmitt e M. Kinkeldey, lawyers)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: EPay AD (Sofia, Bulgaria)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea denominativo GPAY — Domanda di registrazione n. 18 138 507
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 30 novembre 2022 nel procedimento R 1761/2021-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO e, nel caso di un suo intervento nel presente giudizio, la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
3.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/15 |
Ricorso proposto il 17 febbraio 2023 — Chiquita Brands / EUIPO — Jara 2000 (CHIQUITA QUEEN)
(Causa T-79/23)
(2023/C 121/20)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Chiquita Brands LLC (Fort Lauderdale, Florida, Stati Uniti) (rappresentanti: R. Dissmann e L. Jones, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Jara 2000, SL (Murcia, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo CHIQUITA QUEEN — Domanda di registrazione n. 18 075 274
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 dicembre 2022 nel procedimento R 1811/2021-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO a sopportare le spese del procedimento, comprese quelle sostenute dalla ricorrente nel procedimento dinanzi all’EUIPO. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
3.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/15 |
Ricorso proposto il 17 febbraio 2023 — Nextrend / EUIPO — Xiamen Axent Corporation e Axent Switzerland [Gabinetti (parti di)]
(Causa T-82/23)
(2023/C 121/21)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Nextrend GmbH (Flörsheim am Main, Germania) (rappresentanti: T. Weiland e C. Corbet, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso: Xiamen Axent Corporation Ltd (Haicang, Cina), Axent Switzerland AG (Rapperswil-Jona, Svizzera)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del disegno o modello controverso: Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso
Disegno o modello controverso: Disegno o modello dell’Unione europea n. 2 769 299-0001
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di cancellazione
Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 dicembre 2022 nel procedimento R 1604/2021-3
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
dichiarare nullo il disegno o modello controverso; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 62 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio; |
— |
Violazione dell’articolo 63, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio; |
— |
Violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio. |
3.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/16 |
Ricorso proposto il 20 febbraio 2023 — Biogena/EUIPO (THE GOOD GUMS)
(Causa T-87/23)
(2023/C 121/22)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Biogena GmbH & Co. KG (Salisburgo, Austria) (rappresentante: I. Schiffer, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «THE GOOD GUMS» — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 632 678
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 dicembre 2022 nel procedimento R 1690/2022-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
concedere la registrazione internazionale n. 1 632 678 per tutti i beni richiesti; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), in combinato risposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
3.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/17 |
Ricorso proposto il 21 febbraio 2023 — Ofree/EUIPO — Gamigo (gamindo)
(Causa T-91/23)
(2023/C 121/23)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’italiano
Parti
Ricorrente: Ofree Srl (Treviso, Italia) (rappresentante: L. Sergi, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Gamigo AG (Amburgo, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo gamindo — Domanda di registrazione n. 18 105 987
Procedimento dinanzi all’ EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 gennaio 2023 nel procedimento R 632/2022-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO e l’interveniente al pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente ai fini del presente procedimento dinanzi al Tribunale e ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
Violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’articolo 296, secondo comma, del TFUE. |
3.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/17 |
Ricorso proposto il 21 febbraio 2023 — Timothy Jacob Jensen Studios / EUIPO (DESIGNERS TRUST)
(Causa T-92/23)
(2023/C 121/24)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Timothy Jacob Jensen Studios A/S (Højslev, Danimarca) (rappresentante: J. Løje, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio DESIGNERS TRUST — Domanda di registrazione n. 1 626 949
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 novembre 2022 nel procedimento R 1149/2022-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |