ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 112

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

66° anno
27 marzo 2023


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2023/C 112/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2023/C 112/02

Causa C-342/21: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 9 febbraio 2023 — Commissione europea/Repubblica slovacca [Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 2008/50/CE – Qualità dell’aria ambiente – Articolo 13, paragrafo 1, e allegato XI – Superamento sistematico e persistente dei valori limite applicabili alle microparticelle (PM10) in determinate zone della Slovacchia – Articolo 23, paragrafo 1 – Allegato XV – Periodo di superamento di tali valori limite il più breve possibile – Misure appropriate]

2

2023/C 112/03

Causa C-402/21, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid e a. (Revoca del diritto di soggiorno di un lavoratore turco): Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 febbraio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid / S e E, C / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Rinvio pregiudiziale – Accordo di associazione CEE-Turchia – Decisione n. 1/80 – Articoli 6 e 7 – Cittadini turchi già integrati nel mercato del lavoro dello Stato membro ospitante e beneficiari di un corrispondente diritto di soggiorno – Decisioni delle autorità nazionali che revocano il diritto di soggiorno di cittadini turchi che soggiornano legalmente nello Stato membro di cui trattasi da più di 20 anni, in quanto rappresentano una minaccia attuale, reale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società – Articolo 13 – Clausola di standstill – Articolo 14 – Giustificazione – Motivi di ordine pubblico)

3

2023/C 112/04

Causa C-453/21, X-FAB Dresden: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 9 febbraio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — X-FAB Dresden GmbH & Co. KG / FC [Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 38, paragrafo 3 – Responsabile della protezione dei dati – Divieto di rimozione dalle sue funzioni per l’adempimento dei propri compiti – Requisito di indipendenza funzionale – Normativa nazionale che vieta la rimozione di un responsabile della protezione dei dati in assenza di giusta causa – Articolo 38, paragrafo 6 – Conflitto di interessi – Criteri]

4

2023/C 112/05

Causa C-482/21, Euler Hermes: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 9 febbraio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék — Ungheria) — Euler Hermes SA Magyarországi Fióktelepe / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága [Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 90 – Base imponibile – Riduzione – Assicuratore che versa un indennizzo agli assicurati per crediti non pagati, comprendente l’IVA – Normativa nazionale che rifiuta a tale assicuratore, in quanto successore giuridico, la riduzione della base imponibile – Principio di neutralità fiscale – Principio di effettività]

4

2023/C 112/06

Causa C-555/21, UniCredit Bank Austria: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 febbraio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — UniCredit Bank Austria AG / Verein für Konsumenteninformation (Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2014/17/UE – Contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali – Articolo 25, paragrafo 1 – Rimborso anticipato – Diritto del consumatore a una riduzione del costo totale del credito, che riguarda gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto – Articolo 4, punto 13 – Nozione di costo totale del credito per il consumatore – Costi che non dipendono dalla durata del contratto)

5

2023/C 112/07

Causa C-560/21: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 9 febbraio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — ZS / Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen KISA, Körperschaft des öffentlichen Rechts [Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 38, paragrafo 3 – Responsabile della protezione dei dati – Divieto di rimozione dalle sue funzioni per l’adempimento dei propri compiti – Requisito di indipendenza funzionale – Normativa nazionale che vieta la rimozione di un responsabile della protezione dei dati in assenza di giusta causa]

6

2023/C 112/08

Causa C-635/21, LB GmbH (Air loungers): Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 9 febbraio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Bremen — Germania) — LB GmbH. / Hauptzollamt D [Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione doganale – Voce 9401 – Portata – Divani gonfiabili (air loungers)]

6

2023/C 112/09

Causa C-668/21, Druvnieks: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 9 febbraio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Senāts) — Lettonia) — Druvnieks SIA [Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Politica agricola comune – Sostegno allo sviluppo rurale – Norme comuni – Regolamento (UE) n. 1306/2013 – Articolo 60 – Clausola di elusione – Nozione di condizioni create artificialmente – Rigetto di una domanda di aiuti in considerazione della situazione in cui versa un’impresa appartenente allo stesso proprietario dell’impresa che ha chiesto l’aiuto di cui trattasi]

7

2023/C 112/10

Causa C-688/21, Confédération paysanne e a. (Mutagenèse aléatoire in vitro): Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 7 febbraio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État — Francia) — Confédération paysanne e a. / Premier ministre, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation (Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Emissione deliberata di organismi geneticamente modificati – Direttiva 2001/18/CE – Articolo 3, paragrafo 1 – Allegato I B, punto 1 – Ambito di applicazione – Esenzioni – Tecniche o metodi di modificazione genetica utilizzati convenzionalmente con una lunga tradizione di sicurezza – Mutagenesi casuale in vitro)

8

2023/C 112/11

Causa C-708/21 P: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 9 febbraio 2023 — Évariste Boshab / Consiglio dell’Unione europea [Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti di talune persone ed entità in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo – Regolamento (CE) n. 1183/2005 – Articolo 2 ter e articolo 9, paragrafo 2 – Decisione 2010/788/PESC – Articolo 3, paragrafo 2, e articolo 9, paragrafo 2 – Mantenimento dell’inserimento del ricorrente negli elenchi delle persone ed entità di cui trattasi – Decisione (PESC) 2019/2109 – Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2101]

9

2023/C 112/12

Causa C-713/21, Finanzamt X (Prestatzioni del proprietario di una scuderia): Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 9 febbraio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — A / Finanzamt X [Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) – Nozione di prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso – Prestazione unica comprendente la scuderizzazione e l’allenamento di cavalli nonché la loro partecipazione a competizioni – Retribuzione mediante la cessione del 50 % del credito corrispondente alle vincite provenienti dai premi ottenuti dai cavalli nelle competizioni]

9

2023/C 112/13

Causa C-788/21, Global Gravity: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 9 febbraio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Retten i Esbjerg — Danimarca) — Skatteministeriet Departementet / Global Gravity ApS [Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Tariffa doganale comune – Classificazione delle merci – Nomenclatura combinata – Sottovoci 7616 99 90 e 8609 00 90 – Tubular Transport Running-system (TubeLock) – Nozione di contenitore]

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2023/C 112/14

Causa C-53/22, VZ (Offerente definitivamente escluso): Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 9 febbraio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italia) — VZ / CA (Rinvio pregiudiziale – Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori – Direttiva 89/665/CEE – Articolo 1, paragrafo 3 – Interesse ad agire – Accesso alle procedure di ricorso – Grave illecito professionale a causa di un accordo anticompetitivo – Altro operatore definitivamente escluso dalla partecipazione alla procedura di appalto in questione in assenza dei requisiti minimi richiesti)

11

2023/C 112/15

Cause riunite C-341/21 P e C-357/21 P: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 22 dicembre 2022 — Commissione europea (C-341/21 P) / KM, Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea e Consiglio dell’Unione europea (C-357/21 P) / KM, Commissione europea, Parlamento europeo (Impugnazione – Articolo 182 del regolamento di procedura della Corte – Funzione pubblica – Pensione – Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Articolo 20 dell’allegato VIII – Concessione di una pensione di reversibilità – Coniuge superstite di un ex funzionario titolare di una pensione di anzianità – Matrimonio contratto dopo la cessazione dal servizio di tale funzionario – Condizione di durata minima del matrimonio di cinque anni alla data del decesso del funzionario – Articolo 18 dell’allegato VIII – Matrimonio contratto prima della cessazione dal servizio del funzionario – Condizione di durata minima del matrimonio di un solo anno – Eccezione di illegittimità dell’articolo 20 dell’allegato VIII – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 20 – Principio della parità di trattamento – Articolo 21, paragrafo 1 – Principio di non discriminazione fondata sull’età – Articolo 52, paragrafo 1 – Insussistenza di una differenziazione arbitraria o manifestamente inadeguata rispetto allo scopo perseguito dal legislatore dell’Unione europea)

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2023/C 112/16

Causa C-82/22 P: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 22 dicembre 2022 — Jean-François Jalkh / Parlamento europeo (Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Diritto istituzionale – Membro del Parlamento europeo – Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea – Articolo 9, terzo comma – Decisione di revocare l’immunità parlamentare – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)

13

2023/C 112/17

Causa C-527/22 P: Impugnazione proposta il 6 agosto 2022 dalla Equinoccio-Compañía de Comercio Exterior, SL avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 9 giugno 2022, causa T-493/21, Equinoccio-Compañía de Comercio Exterior / Commissione

13

2023/C 112/18

Causa C-649/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (España) il 14 ottobre 2022 — XXX / Randstad Empleo SA, Serveo Servicios SA, Axa Seguros Generales SA de Seguros y Reaseguros

14

2023/C 112/19

Causa C-673/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social no 1 de Sevilla (Spagna) il 27 ottobre 2022 — CCC / Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

14

2023/C 112/20

Causa C-687/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audencia Provincial de Alicante (Spagna) il 7 novembre 2022 — Julieta, Rogelio / Agencia Estatal de la Administración Tributaria

15

2023/C 112/21

Causa C-704/22 P: Impugnazione proposta il 16 novembre 2022 dal Banca europea per gli investimenti avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 7 settembre 2022, causa T-651/20, KL / BEI

16

2023/C 112/22

Causa C-705/22 P: Impugnazione proposta il 16 novembre 2022 dalla Banca europea per gli investimenti avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 7 settembre 2022, causa T-751/20, KL / BEI

16

2023/C 112/23

Causa C-708/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 16 novembre 2022 — Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne — ASOPROVAC / Administración General del Estado

16

2023/C 112/24

Causa C-726/22 P: Impugnazione proposta il 24 novembre 2022 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 14 settembre 2022, cause riunite T-371/20 e T-554/20, Pollinis France/Commissione

17

2023/C 112/25

Causa C-741/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Liège (Belgio) il 2 dicembre 2022 – Casino de Spa SA e a.

18

2023/C 112/26

Causa C-747/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Bergamo (Italia) il 7 dicembre 2022 — KH / Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

20

2023/C 112/27

Causa C-758/22, Bayerische Ärzteversorgung e a.: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 15 dicembre 2022 — Bayerische Ärzteversorgung, Bayerische Architektenversorgung, Bayerische Apothekerversorgung, Bayerische Rechtsanwalts- und Steuerberaterversorgung, Bayerische Ingenieurversorgung-Bau m. Psychotherapeutenversorgung / Deutsche Bundesbank

20

2023/C 112/28

Causa C-759/22, Sächsische Ärzteversorgung: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 15 dicembre 2022 — Sächsische Ärzteversorgung / Deutsche Bundesbank

22

2023/C 112/29

Causa C-763/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal judiciaire de Marseille (Francia) il 16 dicembre 2022 — Procureur de la République / OP

23

2023/C 112/30

Causa C-766/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht München (Germania) il 16 dicembre 2022 — WD / Allane SE

23

2023/C 112/31

Causa C-771/22, HDI Global: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bezirksgericht für Handelssachen Wien (Austria) il 19 dicembre 2022 – Bundesarbeitskammer / HDI Global SE

24

2023/C 112/32

Causa C-774/22, FTI Touristik: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Nürnberg (Germania) il 21 dicembre 2022 — JX / FTI Touristik GmbH

25

2023/C 112/33

Causa C-778/22, flightright: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hamburg (Germania) il 22 dicembre 2022 — flightright GmbH / TAP Portugal

25

2023/C 112/34

Causa C-785/22 P: Impugnazione proposta il 27 dicembre 2022 da Eulex Kosovo avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 19 ottobre 2022, causa T-242/17 RENV, SC / Eulex Kosovo

26

2023/C 112/35

Causa C-35/23, Greislzel: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Germania) il 25 gennaio 2023 — Padre / Madre

27

2023/C 112/36

Causa C-44/23 P: Impugnazione proposta il 27 gennaio 2023 dal Kurdistan Workers’ Party (PKK) avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 30 novembre 2022, cause riunite T-316/14 RENV e T-148/19, PKK / Consiglio

27

2023/C 112/37

Causa C-304/22, PM: Ordinanza del presidente della Corte del 28 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammergericht Berlin — Germania) — PM / Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung, con l’intervento di: CM

29

 

Tribunale

2023/C 112/38

Causa T-295/20: Sentenza del Tribunale dell’8 febbraio 2023 — Aquind e a. / Commissione [Energia – Infrastrutture energetiche transeuropee – Regolamento (UE) n. 347/2013 – Regolamento delegato che modifica l’elenco dei progetti di interesse comune – Articolo 172, secondo comma, TFUE – Rifiuto di uno Stato membro di dare la sua approvazione ad un progetto di interconnettore elettrico ai fini della concessione dello status di progetto di interesse comune – Omesso inserimento da parte della Commissione del progetto nell’elenco modificato – Obbligo di motivazione – Principio di buona amministrazione – Parità di trattamento – Certezza del diritto – Legittimo affidamento – Proporzionalità – Articolo 10 del trattato sulla Carta dell'energia]

30

2023/C 112/39

Causa T-522/20: Sentenza del Tribunale dell’8 febbraio 2023 — Carpatair / Commissione (Aiuti di Stato – Settore aereo – Misure attuate dalla Romania in favore dell’aeroporto di Timișoara – Misure attuate dall’aeroporto di Timișoara in favore della Wizz Air e delle compagnie aeree che lo utilizzano – Decisione che constata in parte l’assenza di aiuti di Stato in favore dell’aeroporto di Timișoara e delle compagnie aeree che lo utilizzano – Diritti aeroportuali – Ricorso di annullamento – Atto regolamentare – Incidenza individuale – Incidenza sostanziale sulla posizione concorrenziale – Incidenza diretta – Interesse ad agire – Ricevibilità – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Carattere selettivo – Vantaggio – Criterio dell’operatore privato)

31

2023/C 112/40

Causa T-538/21: Sentenza del Tribunale dell’8 febbraio 2023 — PBL e WA / Commissione (Aiuti di Stato – Aiuto in favore di una società calcistica – Diniego di registrazione di una denuncia depositata da uno dei membri di una società calcistica – Qualità di parte interessata)

32

2023/C 112/41

Causa T-787/21: Sentenza del Tribunale dell’8 febbraio 2023 — UniSkin / EUIPO — Unicskin (UNISKIN by Dr. Søren Frankild) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo UNISKIN by Dr. Søren Frankild – Marchio nazionale figurativo anteriore UNICSKIN YOUR EFFECTIVE SOLUTION – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Somiglianza dei prodotti e dei servizi – Carattere distintivo del marchio anteriore – Somiglianza tra i segni – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

32

2023/C 112/42

Causa T-24/22: Sentenza del Tribunale dell’8 febbraio 2023 — Bensoussan / EUIPO — Lulu’s Fashion Lounge (LOULOU STUDIO) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo LOULOU STUDIO – Marchio internazionale denominativo anteriore LULU’S – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

33

2023/C 112/43

Causa T-141/22: Sentenza del Tribunale dell’8 febbraio 2023 — Sport1 / EUIPO — SFR (SFR SPORT1) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo SFR SPORT 1 – Marchi nazionale e internazionale figurativi anteriori sport1 – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Carattere distintivo acquisito in seguito all’uso – Interdipendenza tra i fattori]

34

2023/C 112/44

Causa T-778/21: Ordinanza del Tribunale del 9 febbraio 2023 — Folkertsma / Commissione [Ricorso per risarcimento danni – Contratto di assistenza tecnica per sostenere la transizione a Bangsamoro (Subatra) – Richiesta della Commissione diretta alla sostituzione del ricorrente in quanto esperto – Risoluzione del contratto tra l’aggiudicatario e il ricorrente – Responsabilità extracontrattuale – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Nesso di causalità – Ricorso manifestamente infondato in diritto]

34

2023/C 112/45

Causa T-81/22: Ordinanza del Tribunale del 7 febbraio 2023 — Euranimi / Commissione (Ricorso di annullamento – Dumping – Importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’India e dell’Indonesia – Dazio antidumping definitivo – Mancanza di incidenza individuale – Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione – Irricevibilità)

35

2023/C 112/46

Causa T-117/22 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 1o febbraio 2023 — Grodno Azot e Khimvolokno Plant/Consiglio (Procedimento sommario – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Bielorussia – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza)

36

2023/C 112/47

Causa T-631/22: Ordinanza del Tribunale del 30 gennaio 2023 — Beijing Unicorn Technology / EUIPO — WD Plus (Rappresentazione di un cerchio con due punte acuminate) (Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Ritiro dell’opposizione – Non luogo a statuire)

36

2023/C 112/48

Causa T-36/23: Ricorso proposto il 25 gennaio 2023 — Stevi e The New York Times / Commissione

37

2023/C 112/49

Causa T-41/23: Ricorso proposto il 3 febbraio 2023 — Pollen + Grace / EUIPO — Grace Foods (POLLEN + GRACE)

38

2023/C 112/50

Causa T-46/23: Ricorso proposto il 6 febbraio 2023 –Kaili / Parlamento europeo, EPPO

39

2023/C 112/51

Causa T-47/23: Ricorso proposto il 7 febbraio 2023 — Vinet Miłosz Jeleń / EUIPO — The Animal Store, Food and Accessories (WILD INSPIRED)

40

2023/C 112/52

Causa T-52/23: Ricorso proposto l’8 febbraio 2023 — Olive Line International / EUIPO — Santa Rita Harinas (SANTARRITA)

40

2023/C 112/53

Causa T-53/23: Ricorso proposto l’8 febbraio 2023 — TVR Automotive / EUIPO — TVR Italia (TVR)

41

2023/C 112/54

Causa T-55/23: Ricorso proposto l’8 febbraio 2023 — Tiendanimal / EUIPO — Salvana Tiernahrung (SALVAJE)

42

2023/C 112/55

Causa T-56/23: Ricorso proposto l’8 febbraio 2023 — Laboratorios Ern / EUIPO — Ahlberg-Dollarstore (A’PEAL)

43

2023/C 112/56

Causa T-57/23: Ricorso proposto il 9 febbraio 2023 — Goldair Tourism / EUIPO — Gkolemis Etaireia (Goldair Tourism)

43

2023/C 112/57

Causa T-58/23: Ricorso proposto il 9 febbraio 2023 — Supermac’s / EUIPO — McDonald’s International Property (BIG MAC)

44

2023/C 112/58

Causa T-59/23: Ricorso proposto il 10 febbraio 2023 — DEC Technologies / EUIPO — Tehnoexport (DEC FLEXIBLE TECHNOLOGIES)

45

2023/C 112/59

Causa T-60/23: Ricorso proposto il 9 febbraio 2023 — Ilovepdf / EUIPO (ILOVEPDF)

46

2023/C 112/60

Causa T-61/23: Ricorso proposto il 10 febbraio 2023 — Ona Investigación / EUIPO — Formdiet (BIOPÔLE)

46

2023/C 112/61

Causa T-64/23: Ricorso proposto il 13 febbraio 2023 — Aesculap/EUIPO — Aeneas (AESKUCARE Food Intolerance)

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2023/C 112/62

Causa T-65/23: Ricorso proposto il 13 febbraio 2023 — Aesculap/EUIPO — Aeneas (AESKUCARE)

48

2023/C 112/63

Causa T-66/23: Ricorso proposto il 13 febbraio 2023 — Aesculap/EUIPO — Aeneas (AESKUCARE Allergy)

48

2023/C 112/64

Causa T-68/23: Ricorso proposto il 10 febbraio 2023 — DEC Technologies / EUIPO — Tehnoexport (Raffigurazione di un quadrato con curve)

49


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

27.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2023/C 112/01)

Ultime pubblicazioni

GU C 104 del 20.3.2023

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 94 del 13.3.2023

GU C 83 del 6.3.2023

GU C 71 del 27.2.2023

GU C 63 del 20.2.2023

GU C 54 del 13.2.2023

GU C 45 del 6.2.2023

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

27.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/2


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 9 febbraio 2023 — Commissione europea/Repubblica slovacca

(Causa C-342/21) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 2008/50/CE - Qualità dell’aria ambiente - Articolo 13, paragrafo 1, e allegato XI - Superamento sistematico e persistente dei valori limite applicabili alle microparticelle (PM10) in determinate zone della Slovacchia - Articolo 23, paragrafo 1 - Allegato XV - Periodo di superamento di tali valori limite «il più breve possibile» - Misure appropriate)

(2023/C 112/02)

Lingua processuale: lo slovacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lindenthal e M. Noll-Ehlers, agenti)

Convenuta: Repubblica slovacca (rappresentante: S. Ondrášiková, agente)

Dispositivo

1)

La Repubblica slovacca non ha adempiuto:

agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, in combinato disposto con l’allegato XI di quest’ultima, superando il valore limite giornaliero applicabile alle microparticelle (PM10) in modo sistematico e persistente dal 2005 fino al 2019 incluso, ad eccezione del 2016, nella zona SKBB01, regione di Banská Bystrica, e, ad eccezione degli anni 2009, 2015 e 2016, nell’agglomerato SKKO01.1, Košice, e

in tale zona e in tale agglomerato, come nella zona SKKO02, regione di Kosiče, agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, di tale direttiva, in combinato disposto con l’allegato XV di quest’ultima, non prevedendo misure appropriate nei suoi piani relativi alla qualità dell’aria affinché il periodo di superamento di tale valore limite fosse il più breve possibile.

2)

La Repubblica slovacca è condannata alle spese.


(1)  GU C 278 del 12.7.2021.


27.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/3


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 febbraio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid / S e E, C / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Causa C-402/21 (1), Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid e a. (Revoca del diritto di soggiorno di un lavoratore turco))

(Rinvio pregiudiziale - Accordo di associazione CEE-Turchia - Decisione n. 1/80 - Articoli 6 e 7 - Cittadini turchi già integrati nel mercato del lavoro dello Stato membro ospitante e beneficiari di un corrispondente diritto di soggiorno - Decisioni delle autorità nazionali che revocano il diritto di soggiorno di cittadini turchi che soggiornano legalmente nello Stato membro di cui trattasi da più di 20 anni, in quanto rappresentano una minaccia attuale, reale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società - Articolo 13 - Clausola di standstill - Articolo 14 - Giustificazione - Motivi di ordine pubblico)

(2023/C 112/03)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, E, C

Convenuti: S, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Dispositivo

1)

L’articolo 13 della decisione n. 1/80 del consiglio di associazione, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia,

dev’essere interpretato nel senso che:

esso può essere fatto valere da cittadini turchi che sono titolari dei diritti di cui all’articolo 6 o all’articolo 7 di tale decisione.

2)

L’articolo 14 della decisione n. 1/80

dev’essere interpretato nel senso che:

cittadini turchi che, secondo le autorità nazionali competenti dello Stato membro interessato, rappresentano una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per un interesse della società, possono far valere l’articolo 13 di tale decisione per opporsi all’applicazione, nei loro confronti, di una «nuova restrizione», ai sensi di tale disposizione, che consente alle suddette autorità di revocare il loro diritto di soggiorno per motivi di ordine pubblico. Una restrizione siffatta può essere giustificata in applicazione dell’articolo 14 di detta decisione, a condizione che sia idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo di tutela dell’ordine pubblico perseguito e non ecceda quanto necessario per conseguirlo.


(1)  GU C 391 del 27.9.2021.


27.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/4


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 9 febbraio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — X-FAB Dresden GmbH & Co. KG / FC

(Causa C-453/21 (1), X-FAB Dresden)

(Rinvio pregiudiziale - Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 - Articolo 38, paragrafo 3 - Responsabile della protezione dei dati - Divieto di rimozione dalle sue funzioni per l’adempimento dei propri compiti - Requisito di indipendenza funzionale - Normativa nazionale che vieta la rimozione di un responsabile della protezione dei dati in assenza di giusta causa - Articolo 38, paragrafo 6 - Conflitto di interessi - Criteri)

(2023/C 112/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: X-FAB Dresden GmbH & Co. KG

Resistente: FC

Dispositivo

1)

L’articolo 38, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento possa rimuovere il responsabile della protezione dei dati, che sia suo dipendente, solo per giusta causa, anche se la rimozione non è connessa all’adempimento dei compiti di tale responsabile, a condizione che una siffatta normativa non comprometta la realizzazione degli obiettivi di tale regolamento.

2)

L’articolo 38, paragrafo 6, del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che può configurarsi un «conflitto di interessi», ai sensi di tale disposizione, qualora il responsabile della protezione dei dati sia incaricato di altri compiti o funzioni che lo indurrebbero a determinare le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali presso il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento, circostanza che spetta al giudice nazionale stabilire caso per caso, sulla base di una valutazione complessiva delle circostanze pertinenti, in particolare della struttura organizzativa del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e alla luce dell’insieme della normativa applicabile, ivi comprese eventuali politiche interne di questi ultimi.


(1)  GU C 490 del 6.12.2021.


27.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/4


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 9 febbraio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék — Ungheria) — Euler Hermes SA Magyarországi Fióktelepe / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-482/21 (1), Euler Hermes)

(Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 90 - Base imponibile - Riduzione - Assicuratore che versa un indennizzo agli assicurati per crediti non pagati, comprendente l’IVA - Normativa nazionale che rifiuta a tale assicuratore, in quanto successore giuridico, la riduzione della base imponibile - Principio di neutralità fiscale - Principio di effettività)

(2023/C 112/05)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Euler Hermes SA Magyarországi Fióktelepe

Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Dispositivo

L’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, nonché il principio di neutralità fiscale

devono essere interpretati nel senso che:

essi non ostano a una normativa di uno Stato membro in forza della quale la riduzione della base imponibile in caso di mancato pagamento, prevista in tale disposizione, non si applica a un assicuratore che, nell’ambito di un contratto di assicurazione di crediti commerciali, versa all’assicurato, a titolo di indennizzo a seguito del mancato pagamento di un credito, una parte dell’importo della base imponibile dell’operazione imponibile in questione che include l’imposta sul valore aggiunto mentre, conformemente a tale contratto, detta parte del credito e tutti i diritti connessi sono stati ceduti a tale assicuratore.


(1)  GU C 471 del 22.11.2021.


27.3.2023   

IT

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C 112/5


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 febbraio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — UniCredit Bank Austria AG / Verein für Konsumenteninformation

(Causa C-555/21 (1), UniCredit Bank Austria)

(Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 2014/17/UE - Contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali - Articolo 25, paragrafo 1 - Rimborso anticipato - Diritto del consumatore a una riduzione del costo totale del credito, che riguarda gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto - Articolo 4, punto 13 - Nozione di «costo totale del credito per il consumatore» - Costi che non dipendono dalla durata del contratto)

(2023/C 112/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: UniCredit Bank Austria AG

Resistente: Verein für Konsumenteninformation

Dispositivo

L’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010,

deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito.


(1)  GU C 513 del 20.12.2021.


27.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/6


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 9 febbraio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — ZS / Zweckverband «Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen» KISA, Körperschaft des öffentlichen Rechts

(Causa C-560/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 - Articolo 38, paragrafo 3 - Responsabile della protezione dei dati - Divieto di rimozione dalle sue funzioni per l’adempimento dei propri compiti - Requisito di indipendenza funzionale - Normativa nazionale che vieta la rimozione di un responsabile della protezione dei dati in assenza di giusta causa)

(2023/C 112/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: ZS

Convenuta: Zweckverband «Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen» KISA, Körperschaft des öffentlichen Rechts

Dispositivo

L’articolo 38, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento possa rimuovere il responsabile della protezione dei dati, che sia suo dipendente, solo per giusta causa, anche se la rimozione non è connessa all’adempimento dei compiti di tale responsabile, a condizione che una siffatta normativa non comprometta la realizzazione degli obiettivi di tale regolamento.


(1)  GU C 37 del 24.1.2022.


27.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/6


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 9 febbraio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Bremen — Germania) — LB GmbH. / Hauptzollamt D

[Causa C-635/21 (1), LB GmbH (Air loungers)]

(Rinvio pregiudiziale - Unione doganale - Tariffa doganale comune - Nomenclatura combinata - Classificazione doganale - Voce 9401 - Portata - Divani gonfiabili (air loungers))

(2023/C 112/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Bremen

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: LB GmbH.

Convenuto: Hauptzollamt D

Dispositivo

La voce 9401 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella sua versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, dev’essere interpretata nel senso che non comprende un tipo di divano gonfiabile composto da un tubo interno di plastica e da un rivestimento in tessuto.


(1)  GU C 64 del 7.2.2022.


27.3.2023   

IT

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C 112/7


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 9 febbraio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Senāts) — Lettonia) — «Druvnieks» SIA

(Causa C-668/21 (1), Druvnieks)

(Rinvio pregiudiziale - Agricoltura - Politica agricola comune - Sostegno allo sviluppo rurale - Norme comuni - Regolamento (UE) n. 1306/2013 - Articolo 60 - Clausola di elusione - Nozione di «condizioni create artificialmente» - Rigetto di una domanda di aiuti in considerazione della situazione in cui versa un’impresa appartenente allo stesso proprietario dell’impresa che ha chiesto l’aiuto di cui trattasi)

(2023/C 112/09)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa (Senāts)

Parti nel procedimento principale

Ricorrente:«Druvnieks» SIA

con l’intervento di: Lauku atbalsta dienests

Dispositivo

1)

L’articolo 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008,

deve essere interpretato nel senso che:

una situazione in cui le condizioni di rigetto di una domanda di aiuti, presentata a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), previste dalla normativa nazionale, siano soddisfatte non dal richiedente l’aiuto in questione, bensì da un’altra impresa appartenente al suo stesso proprietario, di cui il richiedente ha rilevato l’attività agricola, può rientrare nella nozione di «condizioni create artificialmente», ai sensi di tale articolo, purché, da un lato, da un insieme di circostanze oggettive risulti che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste da detta normativa, l’obiettivo perseguito dalla legislazione settoriale agricola non è stato raggiunto e, dall’altro, sia accertata la volontà di ottenere un vantaggio risultante dalla normativa dell’Unione europea creando artificiosamente le condizioni richieste per il suo ottenimento.

2)

L’articolo 60 del regolamento n. 1306/2013 deve essere interpretato nel senso che esso può essere applicato anche se non è stata imposta alcuna sanzione amministrativa al richiedente l’aiuto in questione o al suo proprietario.


(1)  GU C 37 del 24.1.2022.


27.3.2023   

IT

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C 112/8


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 7 febbraio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État — Francia) — Confédération paysanne e a. / Premier ministre, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation

[Causa C-688/21 (1), Confédération paysanne e a. (Mutagenèse aléatoire in vitro)]

(Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Emissione deliberata di organismi geneticamente modificati - Direttiva 2001/18/CE - Articolo 3, paragrafo 1 - Allegato I B, punto 1 - Ambito di applicazione - Esenzioni - Tecniche o metodi di modificazione genetica utilizzati convenzionalmente con una lunga tradizione di sicurezza - Mutagenesi casuale in vitro)

(2023/C 112/10)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’État

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Confédération paysanne, Réseau Semences Paysannes, Les Amis de la Terre France, Collectif Vigilance OGM et Pesticides 16, Vigilance OG2M, CSFV 49, OGM: dangers, Vigilance OGM 33, Fédération Nature et Progrès

Convenuti: Premier ministre, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation

Con l’intervento di: Fédération française des producteurs d’oléagineux et de protéagineux

Dispositivo

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, in combinato disposto con l’allegato I B, punto 1, di tale direttiva e alla luce del considerando 17 della stessa,

deve essere interpretato nel senso che:

gli organismi ottenuti mediante l’applicazione di una tecnica o di un metodo di mutagenesi fondati su modalità di modificazione, da parte dell’agente mutageno, del materiale genetico dell’organismo interessato che siano le stesse di una tecnica o di un metodo di mutagenesi utilizzati convenzionalmente in varie applicazioni con una lunga tradizione di sicurezza, ma che differiscono da tali seconda tecnica o secondo metodo di mutagenesi per altre caratteristiche, sono, in linea di principio, esclusi dalla deroga di cui alla disposizione in questione, a condizione che sia accertato che dette caratteristiche possono comportare modificazioni del materiale genetico dell’organismo di cui trattasi diverse, per la loro natura o per il ritmo con cui si verificano, da quelle risultanti dall’applicazione della suddetta seconda tecnica o del suddetto secondo metodo di mutagenesi. Tuttavia, gli effetti inerenti alle colture in vitro non giustificano, in quanto tali, che da tale deroga siano esclusi gli organismi ottenuti mediante l’applicazione in vitro di una tecnica o di un metodo di mutagenesi utilizzati convenzionalmente in varie applicazioni in vivo con una lunga tradizione di sicurezza relativa a tali applicazioni.


(1)  GU C 37 del 21.1.2022


27.3.2023   

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C 112/9


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 9 febbraio 2023 — Évariste Boshab / Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-708/21 P) (1)

(Impugnazione - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti di talune persone ed entità in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo - Regolamento (CE) n. 1183/2005 - Articolo 2 ter e articolo 9, paragrafo 2 - Decisione 2010/788/PESC - Articolo 3, paragrafo 2, e articolo 9, paragrafo 2 - Mantenimento dell’inserimento del ricorrente negli elenchi delle persone ed entità di cui trattasi - Decisione (PESC) 2019/2109 - Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2101)

(2023/C 112/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Évariste Boshab (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme e T. Payan, avocats)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M.-C. Cadilhac e S. Lejeune, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il sig. Évariste Boshab è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.


(1)  GU C 51 del 31.1.2022.


27.3.2023   

IT

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C 112/9


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 9 febbraio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — A / Finanzamt X

[Causa C-713/21 (1), Finanzamt X (Prestatzioni del proprietario di una scuderia)]

(Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) - Nozione di «prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso» - Prestazione unica comprendente la scuderizzazione e l’allenamento di cavalli nonché la loro partecipazione a competizioni - Retribuzione mediante la cessione del 50 % del credito corrispondente alle vincite provenienti dai premi ottenuti dai cavalli nelle competizioni)

(2023/C 112/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: A

Convenuto: Finanzamt X

Dispositivo

L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto,

dev’essere interpretato nel senso che:

costituisce una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, ai sensi di tale disposizione, la prestazione unica fornita dal proprietario di una scuderia per l’allenamento di cavalli da competizione, consistente nella scuderizzazione e nell’allenamento dei cavalli nonché nella loro partecipazione a competizioni, qualora il proprietario dei cavalli retribuisca tale prestazione cedendo il 50 % del credito corrispondente alle vincite provenienti dai premi di cui diviene titolare in caso di vittoria o di piazzamento in posizione utile dei suoi cavalli in una competizione.


(1)  GU C 119 del 14.3.2022.


27.3.2023   

IT

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C 112/10


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 9 febbraio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Retten i Esbjerg — Danimarca) — Skatteministeriet Departementet / Global Gravity ApS

(Causa C-788/21 (1), Global Gravity)

(Rinvio pregiudiziale - Unione doganale - Tariffa doganale comune - Classificazione delle merci - Nomenclatura combinata - Sottovoci 7616 99 90 e 8609 00 90 - Tubular Transport Running-system (TubeLock) - Nozione di «contenitore»)

(2023/C 112/13)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Retten i Esbjerg

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Skatteministeriet Departementet

Convenuta: Global Gravity ApS

Dispositivo

La sottovoce 8609 00 90 della nomenclatura combinata figurante nell’allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013,

deve essere interpretata nel senso che:

non rientra nella stessa un dispositivo per il trasporto di tubi costituito da un certo numero di coppie di traverse di supporto in alluminio, tra le quali sono collocati perpendicolarmente i tubi destinati ad essere trasportati, laddove tali coppie di traverse sono collegate tra loro per mezzo di due barre di sostegno in acciaio dotate di occhielli, altri tubi possono essere poi collocati dall’alto secondo lo stesso procedimento fino a quando il carico non comprenda il numero di tubi da trasportare, e tale carico viene allora completato tramite l’agganciamento di cinghie di acciaio alle barre di sostegno situate ai quattro angoli del medesimo (facendole passare attraverso i suddetti occhielli), al fine di facilitare gli spostamenti dell’insieme, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 109 del 7.3.2022.


27.3.2023   

IT

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C 112/11


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 9 febbraio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italia) — VZ / CA

(Causa C-53/22 (1), VZ (Offerente definitivamente escluso))

(Rinvio pregiudiziale - Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori - Direttiva 89/665/CEE - Articolo 1, paragrafo 3 - Interesse ad agire - Accesso alle procedure di ricorso - Grave illecito professionale a causa di un accordo anticompetitivo - Altro operatore definitivamente escluso dalla partecipazione alla procedura di appalto in questione in assenza dei requisiti minimi richiesti)

(2023/C 112/14)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: VZ

Resistente: CA

nei confronti di: RT, BO, Regione Lombardia, Regione Liguria

Dispositivo

L’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,

deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta alla normativa di uno Stato membro che non consente a un operatore, al quale sia impedito di partecipare a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico per il motivo che egli non soddisfa una delle condizioni di partecipazione previste dal bando di gara di cui trattasi, e il cui ricorso contro l’inclusione di tale condizione in detto bando di gara sia stato respinto con una decisione passata in giudicato, di contestare il rifiuto dell’amministrazione aggiudicatrice interessata di annullare la decisione di aggiudicazione di tale appalto pubblico a seguito della conferma, con decisione giurisdizionale, che tanto l’aggiudicatario quanto tutti gli altri offerenti avevano partecipato a un accordo costitutivo di una violazione delle regole di concorrenza nello stesso settore interessato dalla procedura di aggiudicazione di detto appalto pubblico.


(1)  GU C 148 del 04.04.2022.


27.3.2023   

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C 112/12


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 22 dicembre 2022 — Commissione europea (C-341/21 P) / KM, Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea e Consiglio dell’Unione europea (C-357/21 P) / KM, Commissione europea, Parlamento europeo

(Cause riunite C-341/21 P e C-357/21 P) (1)

(Impugnazione - Articolo 182 del regolamento di procedura della Corte - Funzione pubblica - Pensione - Statuto dei funzionari dell’Unione europea - Articolo 20 dell’allegato VIII - Concessione di una pensione di reversibilità - Coniuge superstite di un ex funzionario titolare di una pensione di anzianità - Matrimonio contratto dopo la cessazione dal servizio di tale funzionario - Condizione di durata minima del matrimonio di cinque anni alla data del decesso del funzionario - Articolo 18 dell’allegato VIII - Matrimonio contratto prima della cessazione dal servizio del funzionario - Condizione di durata minima del matrimonio di un solo anno - Eccezione di illegittimità dell’articolo 20 dell’allegato VIII - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 20 - Principio della parità di trattamento - Articolo 21, paragrafo 1 - Principio di non discriminazione fondata sull’età - Articolo 52, paragrafo 1 - Insussistenza di una differenziazione arbitraria o manifestamente inadeguata rispetto allo scopo perseguito dal legislatore dell’Unione europea)

(2023/C 112/15)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

(Causa C-341/21 P)

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: T. S. Bohr e B. Mongin, agenti)

Altre parti nel procedimento: KM (rappresentante: M. Müller-Trawinski, Rechtsanwalt), Parlamento europeo (rappresentante: J. Van Pottelberge, agente), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Alver e M. Bauer, agenti)

(Causa C-357/21 P)

Ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Alver e M. Bauer, agenti)

Altre parti nel procedimento: KM (rappresentante: M. Müller-Trawinski, Rechtsanwalt), Commissione europea (rappresentanti: T. S. Bohr e B. Mongin, agenti), Parlamento europeo (rappresentante: J. Van Pottelberge, agente)

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 24 marzo 2021, KM/Commissione (T-374/20, non pubblicata, EU:T:2021:162), è annullata.

2)

Il ricorso di KM nella causa T-374/20 è respinto.

3)

KM è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dal Consiglio dell’Unione europea sia nella causa T-374/20 che nelle cause C-341/21 P e C-357/21 P.

4)

Il Parlamento europeo sopporterà le proprie spese sostenute nella causa T-374/20.


(1)  GU C 303 dell’8.8.2022.

GU C 310 del 2.8.2021.


27.3.2023   

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C 112/13


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 22 dicembre 2022 — Jean-François Jalkh / Parlamento europeo

(Causa C-82/22 P) (1)

(Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - Diritto istituzionale - Membro del Parlamento europeo - Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea - Articolo 9, terzo comma - Decisione di revocare l’immunità parlamentare - Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)

(2023/C 112/16)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jean-François Jalkh (rappresentante: F. Wagner, avocat)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo (rappresentanti: A. Dumbrăvan e N. Lorenz, agenti)

Dispositivo

1.

L’impugnazione è respinta in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata.

2.

Il sig. Jean-François Jalkh è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Parlamento europeo.


(1)  GU C 138 del 28.3.2022.


27.3.2023   

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C 112/13


Impugnazione proposta il 6 agosto 2022 dalla Equinoccio-Compañía de Comercio Exterior, SL avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 9 giugno 2022, causa T-493/21, Equinoccio-Compañía de Comercio Exterior / Commissione

(Causa C-527/22 P)

(2023/C 112/17)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Equinoccio-Compañía de Comercio Exterior SL (rappresentanti: D. Luff, avocat, e R. Sciaudone, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Con ordinanza del 14 febbraio 2023, la Corte di giustizia (Ottava Sezione) ha dichiarato che l’impugnazione è respinta in quanto manifestamente infondata e che la Equinoccio-Compañía de Comercio Exterior si farà carico delle proprie spese.


27.3.2023   

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C 112/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (España) il 14 ottobre 2022 — XXX / Randstad Empleo SA, Serveo Servicios SA, Axa Seguros Generales SA de Seguros y Reaseguros

(Causa C-649/22)

(2023/C 112/18)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Parti

Ricorrente: XXX

Convenute: Randstad Empleo SA, Serveo Servicios SA, Axa Seguros Generales SA de Seguros y Reaseguros

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, l’articolo 2 del TUE e gli articoli 3, paragrafo 1, lettera f), e 5 della direttiva 2008/104/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio debbano essere interpretati nel senso che ostano a un’interpretazione giurisprudenziale della norma spagnola che esclude dalla nozione di «condizioni di base di lavoro e d’occupazione» l’indennità spettante a un lavoratore interinale il cui contratto di lavoro sia stato risolto quando è stata dichiarata la sua invalidità permanente totale a seguito di un infortunio sul lavoro subito nell’impresa utilizzatrice dei suoi servizi.


(1)  Direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale (GU 2008, L 327, pag. 9).


27.3.2023   

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C 112/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social no 1 de Sevilla (Spagna) il 27 ottobre 2022 — CCC / Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

(Causa C-673/22)

(2023/C 112/19)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social no1 de Sevilla

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: CCC

Resistenti: Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Questioni pregiudiziali

Il Juzgado de lo Social número uno de Sevilla decide di:

Sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea, in conformità all’articolo 267 TFUE, le seguenti questioni pregiudiziali, vertenti sull’interpretazione dell’articolo 5 e del considerando 37 della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (1)

i)

Se il fatto che il legislatore spagnolo non abbia introdotto nell’articolo 48, paragrafo 2, del testo consolidato della Ley del Estatuto de los Trabajadores (legge sullo Statuto dei lavoratori) e negli articoli 177, 178 e 179 del testo consolidato della Ley General de la Seguridad Social (legge generale sulla previdenza sociale) una disciplina che comporti una valutazione delle specifiche esigenze della famiglia monoparentale, nell’ambito della conciliazione tra attività professionale e vita familiare con ripercussioni sul periodo di accudimento del figlio/della figlia neonato/a, rispetto al minore nato in una famiglia biparentale nella quale i due genitori hanno un’aspettativa di accesso al congedo retribuito, qualora entrambi soddisfino i requisiti di accesso alla prestazione della previdenza sociale, sia conforme alla direttiva [2009/1158], la quale impone una specifica valutazione, tra altre circostanze, della nascita del figlio/della figlia nell’ambito di una famiglia monoparentale, al fine di determinare le condizioni di accesso al congedo parentale e le relative modalità dettagliate.

ii)

Se i requisiti per il godimento del congedo per nascita di un figlio/una figlia, le condizioni di accesso alla prestazione economica della previdenza sociale e il regime di fruizione del congedo parentale nonché, in particolare, l’eventuale estensione della durata del medesimo in assenza di un altro genitore diverso dalla madre biologica che accudisca il minore, debbano essere interpretati, stante la mancanza di una specifica previsione normativa da parte del legislatore spagnolo, in modo flessibile conformemente alla norma comunitaria.


(1)  GU L 188 del 12.7.2019, pag. 79.


27.3.2023   

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C 112/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audencia Provincial de Alicante (Spagna) il 7 novembre 2022 — Julieta, Rogelio / Agencia Estatal de la Administración Tributaria

(Causa C-687/22)

(2023/C 112/20)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audencia Provincial de Alicante

Parti

Ricorrenti: Julieta, Rogelio

Resistente: Agencia Estatal de la Administración Tributaria

Questioni pregiudiziali

i)

Se sia possibile applicare il principio di interpretazione conforme all’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva (1) qualora i fatti (come accade nel caso di specie, tenuto conto della data della domanda di esdebitazione delle passività) si siano verificati nel periodo intermedio tra la sua entrata in vigore e la data limite di recepimento, e la normativa nazionale applicabile (il testo consolidato della legge fallimentare, nella versione risultante dal Real Decreto Legislativo 1/20 [regio decreto legislativo n. 1/20]) non sia quella che recepisce la direttiva (legge 16/22).

ii)

Se sia compatibile con l’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva e con i suoi principi ispiratori relativi all’esdebitazione, una normativa nazionale, come quella spagnola nei termini previsti dal testo consolidato della legge fallimentare (nella versione risultante dal regio decreto legislativo n. 1/2020), che non fornisce alcuna giustificazione per l’esclusione dei crediti pubblici dall’esdebitazione delle passività non soddisfatte. Se la suddetta normativa, nella misura in cui esclude i crediti pubblici dall’esdebitazione e non sia debitamente giustificata, comprometta o pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla direttiva.

iii)

Se l’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva contenga un elenco esaustivo e chiuso di categorie di crediti che possono essere esclusi dall’esdebitazione, oppure se, al contrario, tale elenco sia meramente esemplificativo e il legislatore nazionale sia del tutto libero di stabilire le categorie di crediti da escludere che ritenga opportune, a condizione che tali esclusioni siano debitamente giustificate in conformità con il proprio diritto nazionale.


(1)  Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza) (GU 2019, L 172, pag. 18).


27.3.2023   

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C 112/16


Impugnazione proposta il 16 novembre 2022 dal Banca europea per gli investimenti avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 7 settembre 2022, causa T-651/20, KL / BEI

(Causa C-704/22 P)

(2023/C 112/21)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: G. Faedo e I. Zanin, agenti, assistiti da A. Duron, avvocata)

Altra parte nel procedimento: KL

Con ordinanza del 30 gennaio 2023 il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-704/22 P e ha condannato la ricorrente a sopportare le proprie spese.


27.3.2023   

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C 112/16


Impugnazione proposta il 16 novembre 2022 dalla Banca europea per gli investimenti avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 7 settembre 2022, causa T-751/20, KL / BEI

(Causa C-705/22 P)

(2023/C 112/22)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: G. Faedo e I. Zanin, agenti, assistiti da A. Duron, avvocata)

Altra parte nel procedimento: KL

Con ordinanza del 30 gennaio 2023 il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-705/22 P e ha condannato la ricorrente a sopportare le proprie spese.


27.3.2023   

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C 112/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 16 novembre 2022 — Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne — ASOPROVAC / Administración General del Estado

(Causa C-708/22)

(2023/C 112/23)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne — ASOPROVAC

Resistente: Administración General del Estado

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 4 e 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e l’articolo 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale come il Real Decreto 41/2021 (regio decreto n. 41/2021) che, al fine di evitare la creazione di condizioni artificiali nella concessione di prati permanenti di uso comune di proprietà pubblica a beneficiari che non li utilizzano, prevede che l’attività di pascolo sia consentita solo se viene svolta con animali della propria azienda.

2)

Se l’articolo 60 del succitato regolamento (UE) n. 1306/2013, relativo alla creazione di condizioni artificiali per l’ottenimento di aiuti, debba essere interpretato nel senso che osta a una norma nazionale come il regio decreto n. 41/2021 che stabilisce una presunzione di creazione artificiale di condizioni per l’accesso agli aiuti nei casi in cui l’attività agricola di pascolo su prati permanenti di proprietà pubblica e di uso comune sia svolta con animali che non appartengono all’azienda del richiedente l’aiuto.

3)

Se l’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del summenzionato regolamento (UE) n. 1307/2013 debba essere interpretato nel senso che osta a una norma nazionale come il Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre (regio decreto n. 1075/2014 del 19 dicembre 2014), secondo cui il pascolo di superfici agricole non può essere classificato come un’attività di mantenimento di dette superfici in uno stato che le rende idonee al pascolo.

4)

Se l’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento (UE) n. 1307/2013 debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, quale il regio decreto n. 1075/2014, del 19 dicembre 2014, secondo cui le persone titolari unicamente di un diritto non esclusivo di pascolo su fondi che non sono di loro proprietà e trasferiscono tale diritto ad un terzo affinché quest’ultimo utilizzi i prati per l’alimentazione del proprio bestiame non esercitano un’attività agricola di cui al punto i) di detto articolo 4, paragrafo 1, lettera c).

5)

Se i paragrafi 1, lettera b), e 1, lettera c), del citato articolo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale come il regio decreto n. 1075/2014, del 19 dicembre 2014, secondo cui le persone titolari unicamente di un diritto non esclusivo di pascolo su fondi di uso comune che non sono di loro proprietà non possono essere considerate gestori dei prati sui quali insiste detto diritto di pascolo ai fini dello svolgimento delle attività di mantenimento di tali superfici agricole in uno stato che le rende idonee al pascolo.


(1)  Regolamento (UE) n. 1307/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 608).

(2)  Regolamento (UE) n. 1306/2013del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013, L 347, pag. 549).


27.3.2023   

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C 112/17


Impugnazione proposta il 24 novembre 2022 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 14 settembre 2022, cause riunite T-371/20 e T-554/20, Pollinis France/Commissione

(Causa C-726/22 P)

(2023/C 112/24)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Delaude, C. Ehrbar, G. Gattinara, agenti)

Altra parte nel procedimento: Pollinis France

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

condannare la ricorrente in primo grado alle spese derivanti dalle cause T-371/20 e T-554/20 e a quelle derivanti dalla presente impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, la Commissione europea deduce due motivi.

1.

Il Tribunale ha interpretato erroneamente la nozione di «questione su cui [un’istituzione] non abbia ancora adottato una decisione» di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001.

Il Tribunale ha erroneamente applicato la nozione di «questione su cui [un’istituzione] non abbia ancora adottato una decisione» limitando l’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001 alle questioni sottoposte a deliberazione all’interno dell’istituzione o che a breve saranno sottoposti a deliberazione.

2.

Il Tribunale ha commesso un errore di diritto quando ha valutato se la «divulgazione del documento pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale dell’istituzione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001. Il secondo motivo è suddiviso in due parti.

In primo luogo, il Tribunale ha sostituito la propria interpretazione delle decisioni impugnate e ha adottato un ragionamento contraddittorio.

In secondo luogo, il Tribunale ha erroneamente negato la rilevanza del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione nonché del regolamento interno tipo per i comitati al fine di valutare se la «divulgazione del documento pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale dell’istituzione».

Inoltre, il Tribunale non ha applicato criteri giuridici corretti per valutare i fattori rilevanti e non ha valutato i fattori rilevanti quale parte di un complesso coerente di prove.


27.3.2023   

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C 112/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Liège (Belgio) il 2 dicembre 2022 – Casino de Spa SA e a.

(Causa C-741/22)

(2023/C 112/25)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance de Liège

Parti

Ricorrenti: Casino de Spa SA e a.

Convenuto: État belge (SPF Finances)

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 135, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112[/CE] del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, e il principio di neutralità debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro disciplini in modo diverso, ipotizzando che si tratti di prestazioni di servizi simili, le lotterie online proposte dalla Loterie nationale (Lotteria nazionale), ente pubblico, esenti dall’imposta sul valore aggiunto, e gli altri giochi d’azzardo online proposti da operatori privati, assoggettati all’imposta sul valore aggiunto.

2)

Se, nel rispondere alla questione precedente, al fine di stabilire se si tratti di due categorie di giochi simili che si trovano in concorrenza tra loro e che richiedono lo stesso trattamento ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, o se si tratti di categorie distinte che consentono un trattamento differenziato, il giudice nazionale debba tener conto unicamente del fatto che le due forme di gioco sono o meno in concorrenza tra loro dal punto di vista del consumatore medio, nel senso che prestazioni di servizi sono simili quando presentano proprietà analoghe e rispondono alle stesse esigenze del consumatore, in base a un criterio di comparabilità nell’uso, e quando le differenze esistenti non incidono in modo significativo sulla decisione del consumatore medio di ricorrere all’una o all’altra prestazione di servizi (criterio di sostituzione), oppure debba tener conto di altri criteri quali l’esistenza di un potere discrezionale, in capo allo Stato membro, di esentare talune categorie di giochi e di assoggettarne altre all’IVA, l’appartenenza delle lotterie a una categoria di giochi distinta contemplata dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera i), della direttiva IVA, i regimi normativi diversi applicabili alla Loterie nationale e agli altri giochi d’azzardo, le autorità di controllo differenti o obiettivi societari e di tutela dei giocatori perseguiti dalla normativa applicabile alla Loterie nationale.

3)

Se il principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, con le disposizioni della direttiva 2006/112 del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, e, se del caso, con il principio di effettività, debba essere interpretato nel senso che esso consente alla Corte costituzionale di uno Stato membro di mantenere — di propria iniziativa e senza rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE –, in base a una disposizione di diritto interno — nel caso di specie l’articolo 8 della legge speciale del 6 gennaio 1989, che disciplina la Cour constitutionnelle — gli effetti, per il passato, di disposizioni nazionali in materia di imposta sul valore aggiunto, dichiarate contrarie alla Costituzione nazionale e annullate per tale motivo e la cui mancata conformità al diritto dell’Unione era altresì invocata a sostegno del ricorso di annullamento dinanzi al giudice nazionale, senza tuttavia che tale censura sia stata esaminata da quest’ultimo, basandosi in generale sulle «difficoltà di bilancio e amministrative che il rimborso delle imposte già versate provocherebbe», e privando quindi totalmente i soggetti passivi assoggettati all’IVA del diritto al rimborso dell’IVA riscossa in violazione del diritto dell’Unione.

4)

Se, in caso di risposta in senso negativo alla questione precedente, le stesse disposizioni e gli stessi principi interpretati, in particolare, alla luce della sentenza del 10 aprile 2008, Marks & Spencer, C-309/06, in forza della quale i principi generali del diritto [dell’Unione], ivi compreso quello della neutralità fiscale, conferiscono all’operatore economico che ha effettuato tali forniture o prestazioni un diritto a ripetere gli importi erroneamente versati con riferimento alle stesse forniture o prestazioni (sentenza del 10 aprile 2008, Marks & Spencer, C-309/06), impongano allo Stato membro interessato di restituire ai soggetti passivi l’IVA riscossa in violazione del diritto dell’Unione quando quest’ultima, come nel caso di specie, derivasse successivamente da una sentenza della Corte di giustizia in cui si afferma, in risposta a questioni pregiudiziali, da un lato, il contrasto con la direttiva 2006/112 del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, delle disposizioni nazionali annullate e, dall’altro, la mancata conformità al diritto dell’Unione della decisione della Cour constitutionnelle, di mantenere gli effetti, per il passato, delle disposizioni di cui essa pronuncia l’annullamento.

5)

Se il trattamento distinto istituito dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 34 della legge programmatica del 1o luglio 2016, annullati con sentenza della Cour constitutionnelle del 22 marzo 2018, n. 34/2018, ma i cui effetti sono stati mantenuti dopo tale data per le imposte già versate relativamente al periodo compreso tra il 1o luglio 2016 e il 21 maggio 201[8], tra le lotterie, terrestri o online, e gli altri giochi e scommesse online, crei un vantaggio selettivo a favore degli operatori di tali lotterie e quindi un aiuto concesso dall’État belge (Stato belga) o mediante risorse dell’État belge, che falsa o minaccia di falsare la concorrenza favorendo talune imprese, incompatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

6)

Se, in caso di risposta in senso affermativo alla questione precedente, l’obbligo imposto agli Stati membri di garantire la salvaguardia dei diritti dei cittadini lesi dall’illegittima attuazione dell’aiuto di cui trattasi, quale discende, in particolare, dalla sentenza 5 ottobre 2006, Transalpine Ölleitung in Österreich, C-368/04, il principio di leale cooperazione e i principi generali del diritto [dell’Unione], ivi compreso quello della neutralità fiscale, che conferiscono all’operatore economico che ha effettuato tali forniture o prestazioni un diritto a ripetere gli importi erroneamente versati con riferimento alle stesse forniture o prestazioni (sentenza del 10 aprile 2008, Marks & Spencer, C-309/06), consentano ai soggetti passivi, che hanno fatturato l’IVA in base all’aiuto di Stato illegittimo, di recuperare l’equivalente dell’imposta versata sotto forma di risarcimento per il danno subito.


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C 112/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Bergamo (Italia) il 7 dicembre 2022 — KH / Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

(Causa C-747/22)

(2023/C 112/26)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale ordinario di Bergamo

Parti nella causa principale

Ricorrente: KH

Resistente: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 29 e l’articolo 26 [della] direttiva 2011/95 (1) debbano essere interpretati nel senso che ostano a una norma nazionale come quella contenuta nell’articolo 2, comma 1, lettera a) [del] Decreto-Legge n. 4/2019, la quale, al fine di accedere a una prestazione di contrasto alla povertà e di sostegno nell’accesso al lavoro e all’inserimento sociale come il «reddito di cittadinanza» prevede il requisito di 10 anni di residenza nello Stato Italiano, in aggiunta al requisito di 2 anni continuativi di residenza antecedenti la domanda.


(1)  Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (GU 2011, L 337, pag. 9).


27.3.2023   

IT

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C 112/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 15 dicembre 2022 — Bayerische Ärzteversorgung, Bayerische Architektenversorgung, Bayerische Apothekerversorgung, Bayerische Rechtsanwalts- und Steuerberaterversorgung, Bayerische Ingenieurversorgung-Bau m. Psychotherapeutenversorgung / Deutsche Bundesbank

(Causa C-758/22, Bayerische Ärzteversorgung e a.)

(2023/C 112/27)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrenti: Bayerische Ärzteversorgung, Bayerische Architektenversorgung, Bayerische Apothekerversorgung, Bayerische Rechtsanwalts- und Steuerberaterversorgung, Bayerische Ingenieurversorgung-Bau m. Psychotherapeutenversorgung

Resistente: Deutsche Bundesbank

Questioni pregiudiziali

Questioni relative all’interpretazione dei regolamenti (UE) N. 2018/231 e (UE) N. 549/2013: (1)

1.

a)

Se il paragrafo 3.19, primo comma, lettera b), dell’allegato A del regolamento n. 549/2013 richieda che tutti i consumatori dei prodotti che i produttori siano disposti a fornire siano liberi di acquistare o non acquistare tali prodotti e di operare la loro scelta sulla base dei prezzi praticati.

Qualora la risposta alla precedente questione sia negativa:

b)

Se le condizioni poste dalla disposizione citata siano soddisfatte nei casi in cui la grande maggioranza di detti consumatori, senza disporre di una simile libertà di scelta, riceva dal produttore, in virtù di un obbligo legale di iscrizione allo stesso, prodotti in quantità superiore alla metà della produzione di quest’ultimo e debba versare contributi obbligatori in un ammontare fissato dallo stesso produttore, qualora una minoranza di detti consumatori abbia avuto la facoltà di aderire volontariamente al produttore e abbia fatto uso di tale facoltà per ottenere i prodotti pagando gli stessi contributi corrisposti dagli iscritti a titolo obbligatorio.

2.

Se una produzione di beni e servizi destinabili alla vendita a prezzi economicamente significativi ai sensi dei paragrafi da 3.17 a 3.19 dell’allegato A del regolamento n. 549/2013 sussista ogni qualvolta sia soddisfatto il «criterio del 50 %», definito al paragrafo 3.19, terzo comma, terza e quarta frase, del medesimo allegato, relativo alla copertura di almeno la metà dei costi attraverso le vendite su un periodo di vari anni, o se tale criterio debba essere inteso come una condizione (di per sé) non sufficiente ma necessaria, che si aggiunge alle due condizioni previste dal paragrafo 3.19, primo comma, seconda frase, lettere a) e b), di detto allegato.

3.

Se, per stabilire se le unità istituzionali siano produttori di beni o servizi destinabili alla vendita ai sensi del paragrafo 3.24 dell’allegato A del regolamento n. 549/2013, si debba tenere conto, oltre che dei paragrafi 3.17, 3.19 e 3.26 di tale allegato, anche dei requisiti supplementari di cui al paragrafo 1.37, secondo comma, di quest’ultimo.

4.

a)

Se, affinché un’unità istituzionale sia classificata nel sottosettore S. 129, il paragrafo 2.107 dell’allegato A del regolamento n. 549/2013 esiga obbligatoriamente che tutte le prestazioni di detta unità siano fornite a ciascun partecipante sulla base di un accordo contrattuale.

Ove questo sia il caso:

b)

Se il requisito di una base contrattuale per le prestazioni in questo senso sia già soddisfatto qualora l’iscrizione a titolo obbligatorio, i contributi obbligatori e le prestazioni obbligatorie dell’unità istituzionale siano disciplinati dalla pubblica autorità mediante statuto, ma anche gli iscritti a titolo obbligatorio possano acquisire diritti a prestazioni aggiuntive versando contributi supplementari volontari.

5.

Se l’articolo 1, paragrafo 1, terza frase, lettera f), del regolamento 2018/231 debba essere interpretato nel senso che esso esclude dalla nozione di fondi pensione di cui alla prima frase di detta disposizione solo le unità istituzionali che rispondono a entrambi i criteri di cui al paragrafo 2.117 dell’allegato A del regolamento n. 549/2013 oppure se tale esclusione riguardi anche altre unità istituzionali che devono essere considerate sistemi pensionistici di sicurezza sociale ai sensi del paragrafo 17.43 di tale allegato, senza soddisfare tutti i requisiti di cui al suddetto paragrafo 2.117.

6.

a)

Se la nozione di «amministrazioni pubbliche» di cui ai paragrafi 2.117, lettera b), e 17.43 dell’allegato A del regolamento n. 549/2013 designi unicamente l’unità primaria interessata o se includa anche i fondi pensione costituiti su un fondamento legale, giuridicamente autonomi, a partecipazione obbligatoria, finanziati da contributi e che hanno il diritto di gestirsi autonomamente e una contabilità propria.

In quest’ultima ipotesi:

b)

Se la fissazione dei contributi e delle prestazioni di cui al paragrafo 2.117, lettera b), dell’allegato A del regolamento n. 549/2013 si riferisca alla fissazione di un ammontare o se sia sufficiente che una legge preveda i rischi minimi da garantire e il livello minimo della garanzia e disciplini i principi e i limiti applicabili alla riscossione dei contributi, lasciando al fondo pensione la determinazione in tale ambito dei contributi e delle prestazioni.

c)

Se la nozione di «unità delle amministrazioni pubbliche» ai sensi del paragrafo 20.39 dell’allegato A del regolamento n. 549/2013 comprenda soltanto le unità istituzionali che soddisfano tutte le condizioni di cui ai paragrafi 20.10 e 20.12 del medesimo allegato.


(1)  Regolamento (UE) 2018/231 della Banca centrale europea, del 26 gennaio 2018, sugli obblighi di segnalazione statistica dei fondi pensione, BCE/2018/2 (GU 2018 L 45, pag. 3), in combinato disposto con il regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU 2013, L 174, pag. 1, in prosieguo: l««ESVG»).


27.3.2023   

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C 112/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 15 dicembre 2022 — Sächsische Ärzteversorgung / Deutsche Bundesbank

(Causa C-759/22, Sächsische Ärzteversorgung)

(2023/C 112/28)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente in primo grado e in cassazione: Sächsische Ärzteversorgung

Resistente: Deutsche Bundesbank

Questioni pregiudiziali

Questioni relative all’interpretazione dei regolamenti (UE) N. 2018/231 e (UE) N. 549/2013: (1)

1.

a)

Se il paragrafo 3.19, primo comma, lettera b), dell’allegato A del regolamento n. 549/2013 richieda che tutti i consumatori dei prodotti che i produttori siano disposti a fornire siano liberi di acquistare o non acquistare tali prodotti e di operare la loro scelta sulla base dei prezzi praticati.

Qualora la risposta alla precedente questione sia negativa:

b)

Se le condizioni poste dalla disposizione citata siano soddisfatte nei casi in cui la grande maggioranza di detti consumatori, senza disporre di una simile libertà di scelta, riceva dal produttore, in virtù di un obbligo legale di iscrizione allo stesso, prodotti in quantità superiore alla metà della produzione di quest’ultimo e debba versare contributi obbligatori in un ammontare fissato dallo stesso produttore, qualora una minoranza di detti consumatori abbia avuto la facoltà di aderire volontariamente al produttore e abbia fatto uso di tale facoltà per ottenere i prodotti pagando gli stessi contributi corrisposti dagli iscritti a titolo obbligatorio.

2.

Se una produzione di beni e servizi destinabili alla vendita a prezzi economicamente significativi ai sensi dei paragrafi da 3.17 a 3.19 dell’allegato A del regolamento n. 549/2013 sussista ogni qualvolta sia soddisfatto il «criterio del 50 %», definito al paragrafo 3.19, terzo comma, terza e quarta frase, del medesimo allegato, relativo alla copertura di almeno la metà dei costi attraverso le vendite su un periodo di vari anni, o se tale criterio debba essere inteso come una condizione (di per sé) non sufficiente ma necessaria, che si aggiunge alle due condizioni previste dal paragrafo 3.19, primo comma, seconda frase, lettere a) e b), di detto allegato.

3.

Se, per stabilire se le unità istituzionali siano produttori di beni o servizi destinabili alla vendita ai sensi del paragrafo 3.24 dell’allegato A del regolamento n. 549/2013, si debba tenere conto, oltre che dei paragrafi 3.17, 3.19 e 3.26 di tale allegato, anche dei requisiti supplementari di cui al paragrafo 1.37, secondo comma, di quest’ultimo.

4.

a)

Se, affinché un’unità istituzionale sia classificata nel sottosettore S. 129, il paragrafo 2.107 dell’allegato A del regolamento n. 549/2013 esiga obbligatoriamente che tutte le prestazioni di detta unità siano fornite a ciascun partecipante sulla base di un accordo contrattuale.

Ove questo sia il caso:

b)

Se il requisito di una base contrattuale per le prestazioni in questo senso sia già soddisfatto qualora l’iscrizione a titolo obbligatorio, i contributi obbligatori e le prestazioni obbligatorie dell’unità istituzionale siano disciplinati dalla pubblica autorità mediante statuto, ma anche gli iscritti a titolo obbligatorio possano acquisire diritti a prestazioni aggiuntive versando contributi supplementari volontari.

5.

Se l’articolo 1, paragrafo 1, terza frase, lettera f), del regolamento 2018/231 debba essere interpretato nel senso che esso esclude dalla nozione di fondi pensione di cui alla prima frase di detta disposizione solo le unità istituzionali che rispondono a entrambi i criteri di cui al paragrafo 2.117 dell’allegato A del regolamento n. 549/2013 oppure se tale esclusione riguardi anche altre unità istituzionali che devono essere considerate sistemi pensionistici di sicurezza sociale ai sensi del paragrafo 17.43 di tale allegato, senza soddisfare tutti i requisiti di cui al suddetto paragrafo 2.117.

6.

a)

Se la nozione di «amministrazioni pubbliche» di cui ai paragrafi 2.117, lettera b), e 17.43 dell’allegato A del regolamento n. 549/2013 designi unicamente l’unità primaria interessata o se includa anche i fondi pensione costituiti su un fondamento legale, giuridicamente autonomi, a partecipazione obbligatoria, finanziati da contributi e che hanno il diritto di gestirsi autonomamente e una contabilità propria.

In quest’ultima ipotesi:

b)

Se la fissazione dei contributi e delle prestazioni di cui al paragrafo 2.117, lettera b), dell’allegato A del regolamento n. 549/2013 si riferisca alla fissazione di un ammontare o se sia sufficiente che una legge preveda i rischi minimi da garantire e il livello minimo della garanzia e disciplini i principi e i limiti applicabili alla riscossione dei contributi, lasciando al fondo pensione la determinazione in tale ambito dei contributi e delle prestazioni.

c)

Se la nozione di «unità delle amministrazioni pubbliche» ai sensi del paragrafo 20.39 dell’allegato A del regolamento n. 549/2013 comprenda soltanto le unità istituzionali che soddisfano tutte le condizioni di cui ai paragrafi 20.10 e 20.12 del medesimo allegato.


(1)  Regolamento (UE) 2018/231 della Banca centrale europea, del 26 gennaio 2018, sugli obblighi di segnalazione statistica dei fondi pensione, BCE/2018/2 (GU 2018 L 45, pag. 3), in combinato disposto con il regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU 2013, L 174, pag. 1, in prosieguo: l««ESVG»).


27.3.2023   

IT

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C 112/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal judiciaire de Marseille (Francia) il 16 dicembre 2022 — Procureur de la République / OP

(Causa C-763/22)

(2023/C 112/29)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal judiciaire de Marseille

Parti

Ricorrente: Procureur de la République

Convenuto: OP

Questioni pregiudiziali

Se la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (1) osti a che la legislazione di uno Stato membro attribuisca a un’autorità governativa la competenza a decidere — senza che sia prevista alcuna possibilità di ricorso — a quale provvedimento, tra un mandato d’arresto europeo e una domanda di estradizione presentata da uno Stato terzo, debba essere data esecuzione.


(1)  GU 2002, L 190, pag. 1.


27.3.2023   

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C 112/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht München (Germania) il 16 dicembre 2022 — WD / Allane SE

(Causa C-766/22)

(2023/C 112/30)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht München

Parti

Ricorrente: WD

Convenuta: Allane SE

Questioni pregiudiziali

1)

Se i contratti di leasing chilometrico di autovetture conclusi con un consumatore con una durata di 24 mesi costituiscano prestazioni di servizi nel settore «noleggio di autovetture» e ricadano pertanto nella deroga relativa al diritto di recesso nei contratti a distanza ai sensi dell’articolo 16, lettera l), della direttiva 2011/83/UE (1).

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione pregiudiziale:

Se i contratti di leasing chilometrico di autovetture conclusi con un consumatore costituiscano contratti aventi ad oggetto servizi finanziari ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 2002/65/CE (2), il quale è stato ripreso dall’articolo 2, punto 12, della direttiva 2011/83.


(1)  Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64).

(2)  Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (GU 2002, L 271, pag. 16).


27.3.2023   

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C 112/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bezirksgericht für Handelssachen Wien (Austria) il 19 dicembre 2022 – Bundesarbeitskammer / HDI Global SE

(Causa C-771/22, HDI Global)

(2023/C 112/31)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bezirksgericht für Handelssachen Wien

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Bundesarbeitskammer

Convenuta: HDI Global SE

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 17 della direttiva (UE) 2015/2302 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (direttiva relativa ai pacchetti turistici) debba essere interpretato nel senso che i pagamenti effettuati dal viaggiatore all’organizzatore prima dell’inizio del viaggio beneficiano della garanzia solo qualora il viaggio non abbia luogo a causa dello stato di insolvenza o se siano protetti anche i pagamenti effettuati all’organizzatore prima dell’apertura della procedura di insolvenza qualora il viaggiatore risolva il contratto prima dell’insolvenza in ragione di circostanze straordinarie ai sensi dell’articolo 12 della succitata direttiva 2015/2302.

2)

Se l’articolo 17 della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (direttiva relativa ai pacchetti turistici) debba essere interpretato nel senso che i pagamenti effettuati dal viaggiatore all’organizzatore prima dell’inizio del viaggio beneficiano della garanzia qualora il viaggiatore risolva il contratto di viaggio ancor prima dell’insorgenza dello stato di insolvenza in ragione di circostanze straordinarie ai sensi dell’articolo 12 della succitata direttiva (omissis) 2015/2302, ma lo stato di insolvenza sarebbe insorto nel corso del viaggio prenotato.

3)

Se l’articolo 17 della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (direttiva relativa ai pacchetti turistici) debba essere interpretato nel senso che i pagamenti effettuati dal viaggiatore all’organizzatore prima dell’inizio del viaggio beneficiano della garanzia qualora il viaggiatore risolva il contratto di viaggio ancor prima dell’insorgenza dello stato di insolvenza in ragione di circostanze straordinarie ai sensi dell’articolo 12 della succitata direttiva (omissis) 2015/2302 e l’organizzatore è divenuto insolvente a causa di dette circostanze eccezionali.


(1)  GU 2015, L 326, pag. 1.


27.3.2023   

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C 112/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Nürnberg (Germania) il 21 dicembre 2022 — JX / FTI Touristik GmbH

(Causa C-774/22, FTI Touristik)

(2023/C 112/32)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Nürnberg

Parti

Ricorrente: JX

Convenuta: FTI Touristik GmbH

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: l’«articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012») debba essere interpretato nel senso che, oltre a disciplinare la competenza internazionale, esso contiene anche una norma, vincolante per il giudice adito, relativa alla competenza territoriale dei giudici nazionali in materia di contratti di viaggio nell’ipotesi in cui sia il consumatore, in qualità di viaggiatore, sia l’altra parte del contratto, l’organizzatore di viaggi, siano entrambi domiciliati nello stesso Stato membro, mentre la destinazione del viaggio non si trovi in tale Stato membro, bensì all’estero (le cosiddette «cause nazionali spurie»), norma in conseguenza della quale, ad integrazione delle norme nazionali sulla competenza giurisdizionale, il consumatore può far valere dinanzi al giudice del luogo del proprio domicilio diritti contrattuali nei confronti dell’organizzatore di viaggi.


(1)  GU 2012, L 351, pag. 1.


27.3.2023   

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C 112/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hamburg (Germania) il 22 dicembre 2022 — flightright GmbH / TAP Portugal

(Causa C-778/22, flightright)

(2023/C 112/33)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hamburg

Parti nel procedimento principale

Attrice: flightright GmbH

Convenuta: TAP Portugal

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1) debba essere interpretato nel senso che un vettore aereo è tenuto proporre a un passeggero, che abbia perso un volo in coincidenza a causa di una circostanza eccezionale, il primo trasporto sostitutivo possibile (un collegamento di transito senza «check-through»), con il quale i passeggeri raggiungono la destinazione 5 ore e 15 minuti prima rispetto a un volo diretto successivo il giorno dopo, ma pur sempre con un ritardo di 18 ore e 15 minuti, e con il quale i passeggeri devono inoltre prendere tre voli anziché un volo diretto nonché, in entrambi gli aeroporti di transito, recuperare i bagagli, lasciare l’area di sicurezza, effettuare nuovamente il check-in e registrare i bagagli per ciascuno dei nuovi voli due ore prima dell’orario di partenza previsto e infine passare il controllo di sicurezza, laddove due di tali voli sono operati da compagnie aeree nazionali brasiliane, una delle quali è una compagnia cosiddetta «low-cost».


(1)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).


27.3.2023   

IT

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C 112/26


Impugnazione proposta il 27 dicembre 2022 da Eulex Kosovo avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 19 ottobre 2022, causa T-242/17 RENV, SC / Eulex Kosovo

(Causa C-785/22 P)

(2023/C 112/34)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Eulex Kosovo (rappresentanti: L.-G. Wigemark, agente, e E. Raoult, avvocato)

Altra parte nel procedimento: SC

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

accogliere l’impugnazione e annullare integralmente la sentenza impugnata;

respingere il ricorso nella sua interezza;

condannare SC alle spese dei procedimenti nelle cause T-242/17, C-730/18, T-242/17 RENV e quelle relative alla presente impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell'impugnazione, il ricorrente fa valere diverse osservazioni sulla sentenza impugnata:

osservazioni sulle argomentazioni del Tribunale in merito alla ricevibilità della domanda di SC;

osservazioni sulle conclusioni cui è pervenuto il Tribunale nella sentenza contumaciale in merito alla competenza del Tribunale e alla ricevibilità della domanda di SC;

obiezioni sulla valutazione operata dal Tribunale nel merito della domanda; e

osservazioni sulle conclusioni tratte dal Tribunale relativamente alla domanda di risarcimento di SC.


27.3.2023   

IT

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C 112/27


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Germania) il 25 gennaio 2023 — Padre / Madre

(Causa C-35/23, Greislzel (1))

(2023/C 112/35)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

Parti

Ricorrente: Padre

Resistente: Madre

Intervenienti: Minore L, curatore nel procedimento (rappresentante degli interessi del minore)

Questioni pregiudiziali

In che misura il meccanismo di regolamentazione di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (UE) N. 2201/2003 (2) Bruxelles II bis sia limitato ai procedimenti nell'ambito dei rapporti tra Stati membri dell'Unione europea.

In concreto:

1.

Se l'articolo 10 del regolamento Bruxelles II bis sia applicabile, con l'effetto di conservare la competenza giurisdizionale del precedente Stato di residenza, nel caso in cui il minore avesse la residenza abituale in uno Stato membro dell'UE (la Germania) prima del trasferimento, il procedimento di ritorno ai sensi della Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (in proseguo: la «Convenzione dell'Aia») si sia svolto tra uno Stato membro dell'Unione europea (Polonia) e uno Stato terzo (Svizzera) e il ritorno del minore sia stato rifiutato nell'ambito di tale procedimento.

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

2.

Quali siano i requisiti per stabilire il perdurare della competenza nell'ambito dell'articolo 10, lettera b), punto i), del regolamento Bruxelles II bis.

3.

Se l'articolo 11, paragrafi da 6 a 8, del regolamento Bruxelles II bis, trovi applicazione anche nel caso di un procedimento di ritorno ai sensi della Convenzione dell'Aia nei rapporti tra uno Stato terzo e uno Stato membro dell'Unione europea in quanto Stato rifugio, se il minore aveva la residenza abituale in un altro Stato membro dell'Unione europea prima del suo trasferimento.


(1)  I nomi delle parti sono fittizi e non corrispondono ai nomi effettivi delle parti nel procedimento.

(2)  Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1).


27.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/27


Impugnazione proposta il 27 gennaio 2023 dal Kurdistan Workers’ Party (PKK) avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 30 novembre 2022, cause riunite T-316/14 RENV e T-148/19, PKK / Consiglio

(Causa C-44/23 P)

(2023/C 112/36)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Kurdistan Workers’ Party (in prosieguo: il «PKK») (rappresentanti: A. M. van Eik, T. Buruma, advocates)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Repubblica francese, Regno dei Paesi Bassi

Conclusioni della ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 30 novembre 2022 nelle cause riunite T-316/14 RENV e T-148/19 nella misura in cui essa concerne il rigetto dei ricorsi di annullamento proposti contro il regolamento di esecuzione (UE) 2015/513 del Consiglio (1), del 26 marzo 2015, il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1325 del Consiglio (2), del 31 luglio 2015, il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2425 del Consiglio (3), del 21 dicembre 2015, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1127 del Consiglio (4), del 12 luglio 2016, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/150 del Consiglio (5), del 27 gennaio 2017, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1420 del Consiglio (6), del 4 agosto 2017, la decisione (PESC) 2019/25 del Consiglio (7), dell'8 gennaio 2019, e la decisione (PESC) 2019/1341 del Consiglio (8), dell'8 agosto 2019 nella parte in cui riguardano il PKK (a.k.a. KADEK a.k.a. KONGRA-GEL);

statuire definitivamente sulle controversie oggetto della presente impugnazione e annullare questi regolamenti di esecuzione e decisioni nella parte in cui riguardano il PKK (a.k.a. KADEK a.k.a. KONGRA-GEL);

condannare il Consiglio alle spese del ricorrente derivanti dalla presente impugnazione e dalle cause riunite T-316/14 RENV e T-148/19, oltre a interessi.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente sostiene che il Tribunale abbia errato nella sentenza impugnata quanto ai seguenti punti:

I.

Il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto per quanto concerne l’articolo 1, paragrafo 3, primo comma, della posizione comune (9) 2001/931 (in prosieguo: la «PC 931») con riferimento in particolare all’interpretazione data ai «fini» da essa perseguiti e alla sua applicazione alla causa. Il Tribunale avrebbe erroneamente concluso che il motivo vertente sulla violazione dell’articolo 1, paragrafo 3, della PC 931 doveva essere respinto.

II.

Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che il Consiglio potesse fondarsi sull’ordinanza del Ministro dell’interno del Regno Unito del 29 marzo 2001 (in prosieguo: la «decisione del Regno Unito del 2001») ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della decisione PC 931, poiché non è chiaro se gli eventi menzionati nella motivazione in connessione alla decisione del Regno Unito del 2001 siano alla base della decisione del Regno Unito del 2001, tali eventi sono superati e non giustificano la conclusione che il ricorrente fosse un gruppo terroristico ai sensi dell’articolo. Il Tribunale avrebbe erroneamente concluso che il motivo vertente sulla violazione dell’articolo 1, paragrafo 3, e dell’articolo 1, paragrafo 4, della PC 931, nella misura in cui gli atti impugnati si basano sulla decisione del Regno Unito del 2001, doveva essere respinto.

III.

Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che il riesame del Consiglio fosse conforme agli obblighi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 6, della PC 931, che esso fosse stato condotto in debita forma e che il motivo del ricorrente, secondo il quale l’articolo 1, paragrafo 6, era stato stato violato dal Consiglio, doveva essere respinto con riguardo alle misure adottate tra il 2015 e il 2017 e alle decisioni del 2019.

IV.

Il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto per quanto concerne il principio di proporzionalità e lo avrebbe erroneamente applicato nella causa di specie.

V.

Il Tribunale avrebbe erroneamente considerato che il Consiglio avesse rispettato l’obbligo di motivazione.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/513 del Consiglio, del 26 marzo 2015, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 790/2014 (GU 2015, L 82, pag. 1).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1325 del Consiglio, del 31 luglio 2015, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/513 (GU 2015, L 206, pag. 12).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2425 del Consiglio, del 21 dicembre 2015, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1325 (GU 2015, L 334, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1127 del Consiglio, del 12 luglio 2016, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2425 (GU 2016, L 188, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/150 del Consiglio, del 27 gennaio 2017, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1127 (GU 2017, L 23, pag. 3).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1420 del Consiglio, del 4 agosto 2017, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/150 (GU 2017, L 204, pag. 3).

(7)  Decisione (PESC) 2019/25 del Consiglio, dell'8 gennaio 2019, che modifica e aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2018/1084 (GU 2019, L 6, pag. 6).

(8)  Decisione (PESC) 2019/1341 del Consiglio, dell'8 agosto 2019, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e abroga la decisione (PESC) 2019/25 (GU 2019, L 209, pag. 15).

(9)  Posizione comune del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU 2001, L 344, pag. 93).


27.3.2023   

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C 112/29


Ordinanza del presidente della Corte del 28 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammergericht Berlin — Germania) — PM / Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung, con l’intervento di: CM

(Causa C-304/22 (1), PM)

(2023/C 112/37)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 318 del 22.8.2022.


Tribunale

27.3.2023   

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C 112/30


Sentenza del Tribunale dell’8 febbraio 2023 — Aquind e a. / Commissione

(Causa T-295/20) (1)

(«Energia - Infrastrutture energetiche transeuropee - Regolamento (UE) n. 347/2013 - Regolamento delegato che modifica l’elenco dei progetti di interesse comune - Articolo 172, secondo comma, TFUE - Rifiuto di uno Stato membro di dare la sua approvazione ad un progetto di interconnettore elettrico ai fini della concessione dello status di progetto di interesse comune - Omesso inserimento da parte della Commissione del progetto nell’elenco modificato - Obbligo di motivazione - Principio di buona amministrazione - Parità di trattamento - Certezza del diritto - Legittimo affidamento - Proporzionalità - Articolo 10 del trattato sulla Carta dell'energia»)

(2023/C 112/38)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Aquind Ltd (Wallsend, Regno Unito), Aquind SAS (Rouen, Francia), Aquind Energy Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: S. Goldberg, C. Davis, J. Bille, solicitors, e E. White, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (appresentanti: O. Beynet e B. De Meester, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: J. Möller e S. Costanzo, agenti), Regno di Spagna (rappresentante: M. Ruiz Sánchez, agente), Repubblica francese (rappresentanti: A.-L. Desjonquères, A. Daniel, W. Zemamta e R. Bénard, agenti)

Oggetto

1 Con il loro ricorso basato sull’articolo 263 TFUE, le ricorrenti chiedono l’annullamento del regolamento delegato (UE) 2020/389 della Commissione, del 31 ottobre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco unionale dei progetti di interesse comune (GU 2020, L 74, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Aquind Ltd, l’Aquind SAS e l’Aquind Energy Sàrl sono condannate alle spese.

3)

La Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna e la Repubblica francese sopporteranno ciascuno le proprie spese.


(1)  GU C 247 del 27.7.2020.


27.3.2023   

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C 112/31


Sentenza del Tribunale dell’8 febbraio 2023 — Carpatair / Commissione

(Causa T-522/20) (1)

(«Aiuti di Stato - Settore aereo - Misure attuate dalla Romania in favore dell’aeroporto di Timișoara - Misure attuate dall’aeroporto di Timișoara in favore della Wizz Air e delle compagnie aeree che lo utilizzano - Decisione che constata in parte l’assenza di aiuti di Stato in favore dell’aeroporto di Timișoara e delle compagnie aeree che lo utilizzano - Diritti aeroportuali - Ricorso di annullamento - Atto regolamentare - Incidenza individuale - Incidenza sostanziale sulla posizione concorrenziale - Incidenza diretta - Interesse ad agire - Ricevibilità - Articolo 107, paragrafo 1, TFUE - Carattere selettivo - Vantaggio - Criterio dell’operatore privato»)

(2023/C 112/39)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Carpatair SA (Timişoara, Romania) (rappresentanti: J. Rivas Andrés e A. Manzaneque Valverde, avocats)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Tomat e C. Georgieva, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.) (Budapest, Ungheria) (rappresentanti: E. Vahida, S. Rating e I.-G. Metaxas-Maranghidis, avocats), Societăţii Naţionale «Aeroportul Internaţional Timişoara — Traian Vuia» SA (AITTV) (Ghiroda, Romania) (rappresentanti: V. Power e R. Hourihan, solicitors)

Oggetto

Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE la ricorrente chiede l’annullamento della decisione (UE) 2021/1428 della Commissione, del 24 febbraio 2020, relativa all’aiuto di Stato SA. 31662 — C/2011 (ex NN/2011) cui la Romania ha dato esecuzione a favore dell’aeroporto internazionale di Timișoara — Wizz Air (GU 2021, L 308, pag. 1), nella parte in cui conclude che determinate misure non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Dispositivo

1)

L’articolo 2 della decisione (UE) 2021/1428 della Commissione, del 24 febbraio 2020, relativa all’aiuto di Stato SA. 31662 — C/2011 (ex NN/2011) cui la Romania ha dato esecuzione a favore dell’aeroporto internazionale di Timișoara — Wizz Air è annullata nella parte in cui conclude che i diritti aeroportuali di cui alla pubblicazione di informazione aeronautica del 2010 e gli accordi conclusi tra Societăţii Naţionale «Aeroportul Internaţional Timişoara — Traian Vuia» SA (AITTV) e Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.) nel 2008 (compresi gli accordi di modifica del 2010) non costituiscono aiuti di Stato.

2)

La Commissione europea si farà carico delle proprie spese nonché di quelle della Carpatair SA.

3)

La Wizz Air Hungary e AITTV si faranno carico delle proprie spese.


(1)  GU C 378 del 9.11.2020.


27.3.2023   

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C 112/32


Sentenza del Tribunale dell’8 febbraio 2023 — PBL e WA / Commissione

(Causa T-538/21) (1)

(«Aiuti di Stato - Aiuto in favore di una società calcistica - Diniego di registrazione di una denuncia depositata da uno dei membri di una società calcistica - Qualità di parte interessata»)

(2023/C 112/40)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Penya Barça Lyon: Plus que des supporters (PBL) (Bron, Francia) e WA (rappresentante: J. Branco, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e G. Braga da Cruz, agenti)

Oggetto

Con il loro ricorso i ricorrenti chiedono, sulla base dell’articolo 263 TFUE, da un lato, l’annullamento della decisione COMP/C.4/AH/mdr 2021(092342) della Commissione, del 1o settembre 2021, relativa allo stato di una denuncia presentata in merito a un presunto aiuto di Stato concesso alla società calcistica Paris Saint-Germain (SA.64489), e, dall’altro, l’adozione di diverse ingiunzioni indirizzate alla Commissione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Penya Barça Lyon: Plus que des supporters (PBL) e WA sono condannati alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.


(1)  GU C 431 del 25.10.2021.


27.3.2023   

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C 112/32


Sentenza del Tribunale dell’8 febbraio 2023 — UniSkin / EUIPO — Unicskin (UNISKIN by Dr. Søren Frankild)

(Causa T-787/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo UNISKIN by Dr. Søren Frankild - Marchio nazionale figurativo anteriore UNICSKIN YOUR EFFECTIVE SOLUTION - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Somiglianza dei prodotti e dei servizi - Carattere distintivo del marchio anteriore - Somiglianza tra i segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2023/C 112/41)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: UniSkin ApS (Silkeborg, Danimarca) (rappresentante: M. Hoffgaard Rasmussen, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: E. Śliwińska e T. Frydendahl, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Unicskin, SL (Madrid, Spagna)

Oggetto

Con il suo ricorso basato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 20 ottobre 2021 (procedimento R 771/2021-4).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La UniSkin ApS è condannata alle spese.


(1)  GU C 73 del 14.2.2022.


27.3.2023   

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C 112/33


Sentenza del Tribunale dell’8 febbraio 2023 — Bensoussan / EUIPO — Lulu’s Fashion Lounge (LOULOU STUDIO)

(Causa T-24/22) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo LOULOU STUDIO - Marchio internazionale denominativo anteriore LULU’S - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2023/C 112/42)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ugo Bensoussan (Parigi, Francia) (rappresentanti: V. Bouchara e A. Maier, avvocate)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: T. Frydendahl, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Lulu’s Fashion Lounge LLC (Chico, California, Stati Uniti) (rappresentanti: C. Bercial Arias, K. Dimidjian-Lecompte e K. Henry, avvocate)

Oggetto

Con ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, il ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 12 novembre 2021 (procedimento R 480/2021-4)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Ugo Bensoussan è condannato alle spese.


(1)  GU C 138 del 28.3.2022.


27.3.2023   

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C 112/34


Sentenza del Tribunale dell’8 febbraio 2023 — Sport1 / EUIPO — SFR (SFR SPORT1)

(Causa T-141/22) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo SFR SPORT 1 - Marchi nazionale e internazionale figurativi anteriori sport1 - Impedimento alla registrazione relativo - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Carattere distintivo acquisito in seguito all’uso - Interdipendenza tra i fattori»)

(2023/C 112/43)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Sport1 GmbH (Ismaning, Germania) (rappresentanti: J. Krekel e C. Otto, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: E. Markakis, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Société française du radiotéléphone — SFR (Parigi, Francia) (rappresentante: M. Pasquier, avvocata)

Oggetto

Con ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 10 dicembre 2021 (procedimento R 2329/2020-1).

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 10 dicembre 2021 (procedimento R 2329/2020-1) è parzialmente annullata, nella parte in cui la commissione di ricorso ha affermato che non esiste un rischio di confusione per i servizi designati dal marchio richiesto elencati ai punti da 42 a 44 e da 52 a 61 di tale decisione.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

L’EUIPO si farà carico, oltre alle proprie, delle spese sostenute dalla Sport1 GmbH

4)

La Société française du radiotéléphone — SFR si farà carico delle proprie spese.


(1)  GU C 191 del 10.5.2022.


27.3.2023   

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C 112/34


Ordinanza del Tribunale del 9 febbraio 2023 — Folkertsma / Commissione

(Causa T-778/21) (1)

(«Ricorso per risarcimento danni - Contratto di assistenza tecnica per sostenere la transizione a Bangsamoro (Subatra) - Richiesta della Commissione diretta alla sostituzione del ricorrente in quanto esperto - Risoluzione del contratto tra l’aggiudicatario e il ricorrente - Responsabilità extracontrattuale - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli - Nesso di causalità - Ricorso manifestamente infondato in diritto»)

(2023/C 112/44)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Rommert Folkertsma (Zierikzee, Paesi Bassi) (rappresentanti: L. Levi e P. Baudoux, avvocate)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Giolito e T. Van Noyen, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 268 TFUE, il ricorrente chiede il risarcimento dei danni economici e morali che avrebbe subito a seguito della richiesta della Commissione europea di sostituirlo in quanto esperto nell’ambito di un progetto di assistenza tecnica dell’Unione europea in favore della Repubblica delle Filippine.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Rommert Folkertsma è condannato alle spese.


(1)  GU C 84 del 21.2.2022


27.3.2023   

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C 112/35


Ordinanza del Tribunale del 7 febbraio 2023 — Euranimi / Commissione

(Causa T-81/22) (1)

(«Ricorso di annullamento - Dumping - Importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’India e dell’Indonesia - Dazio antidumping definitivo - Mancanza di incidenza individuale - Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione - Irricevibilità»)

(2023/C 112/45)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: European Association of Non-Integrated Metal Importers & distributors (Euranimi) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: M. Campa, D. Rovetta, P. Gjørtler e V. Villante, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Blanck e G. Luengo, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, l’associazione ricorrente la quale rappresenta gli interessi di importatori, distributori, commercianti e trasformatori europei di acciaio non legato, di acciaio inossidabile e di prodotti metallici, chiede l’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2012 della Commissione del 17 novembre 2021 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’India e dell’Indonesia (GU 2021, L 410, pag. 153).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non vi è più luogo a statuire sull’istanza di intervento della Association Européenne de l’Acier (Eurofer).

3)

La European Association of Non-Integrated Metal Importers & distributors (Euranimi) è condannata alle spese.

4)

La Euranimi, la Commissione europea e la Eurofer sopporteranno ciascuna le proprie spese relative all’istanza di intervento di quest’ultima.


(1)  GU C 148 del 4.4.2022.


27.3.2023   

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C 112/36


Ordinanza del presidente del Tribunale del 1o febbraio 2023 — Grodno Azot e Khimvolokno Plant/Consiglio

(Causa T-117/22 R)

(«Procedimento sommario - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Bielorussia - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»)

(2023/C 112/46)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Grodno Azot AAT (Grodno, Bielorussia), Khimvolokno Plant (Grodno) (rappresentanti: N. Tuominen e L. Engelen, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Boggio Tomasaz e A. Antoniadis, agenti)

Oggetto

Con la loro domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE, le ricorrenti chiedono la sospensione dell’esecuzione della decisione di esecuzione (PESC) 2021/2125 del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU 2021, L 430 I, pag. 16), e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2124 del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU 2021, L 430 I, pag. 1), nella parte in cui tali atti le riguardano.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


27.3.2023   

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C 112/36


Ordinanza del Tribunale del 30 gennaio 2023 — Beijing Unicorn Technology / EUIPO — WD Plus (Rappresentazione di un cerchio con due punte acuminate)

(Causa T-631/22) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Ritiro dell’opposizione - Non luogo a statuire»)

(2023/C 112/47)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Beijing Unicorn Technology Co. Ltd (Pechino, Cina) (rappresentanti: M. Kinkeldey, S. Brandstätter e S. Clotten, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: V. Ruzek, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: WD Plus GmbH (Hannover, Germania)

Oggetto

Con il suo ricorso basato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 26 luglio 2022 (procedimento R 246/2022-2).

Dispositivo

1.

Non occorre più statuire sul ricorso.

2.

La Beijing Unicorn Technology Co. Ltd è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).


(1)  GU C 463 del 5.12.2022.


27.3.2023   

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C 112/37


Ricorso proposto il 25 gennaio 2023 — Stevi e The New York Times / Commissione

(Causa T-36/23)

(2023/C 112/48)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Matina Stevi (Bruxelles, Belgio), The New York Times Company (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentante: B. Kloostra, avvocata)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di conferma della Commissione C(2022) 8371 final del 15 novembre 2022 (in prosieguo: la «decisione impugnata»);

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), e in particolare dell’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, nonché sulla violazione dell’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

La Commissione, utilizzando un argomento extragiuridico sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, della decisione (UE) 2021/2121 della Commissione (2), ha disapplicato illegittimamente il regolamento n. 1049/2001, e in particolare l’articolo 3, lettera a), di quest’ultimo, considerando che messaggi di testo non registrati non fossero qualificabili come documenti ai sensi del regolamento n. 1049/2001 e/o non applicando l’articolo 3, lettera a), di tale regolamento alle informazioni richieste, violando altresì il diritto fondamentale di ricevere informazioni tutelato dall’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del regolamento (CE) n. 1049/2001, e in particolare dell’articolo 2, paragrafo 3, di detto regolamento.

La Commissione, utilizzando un argomento extragiuridico sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, della decisione (UE) 2021/2121, ha disapplicato illegittimamente l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, considerando che messaggi di testo non registrati non fossero qualificabili come documenti detenuti dalla Commissione ai sensi del regolamento n. 1049/2001 e/o interpretando l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001 nel senso che, in base ad esso, le informazioni richieste non sarebbero state detenute dalla Commissione.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione e dell’obbligo di motivazione.

Nella decisione impugnata la Commissione afferma, senza fornire alcuna motivazione, che le informazioni richieste non esistono, contraddicendo la Presidente della Commissione senza alcun fondamento, il che configura un caso di cattiva amministrazione.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

(2)  Decisione (UE) 2021/2121 della Commissione, del 6 luglio 2020, riguardante la gestione degli atti e gli archivi (GU 2021, L 430, pag. 30).


27.3.2023   

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C 112/38


Ricorso proposto il 3 febbraio 2023 — Pollen + Grace / EUIPO — Grace Foods (POLLEN + GRACE)

(Causa T-41/23)

(2023/C 112/49)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Pollen + Grace Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: P. Johnson, Barrister-at-Law, e L. Buckley, Solicitor)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Grace Foods Ltd (Castries, Saint Lucia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea figurativo POLLEN + GRACE — Domanda di registrazione n. 17 099 623

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 dicembre 2022 nel procedimento R 1815/2021-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a sostenere le proprie spese nonché le spese sopportate dalla ricorrente.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


27.3.2023   

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C 112/39


Ricorso proposto il 6 febbraio 2023 –Kaili / Parlamento europeo, EPPO

(Causa T-46/23)

(2023/C 112/50)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Eva Kaili (Ixelles, Belgio) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

Convenuti: Parlamento europeo, Procura europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del procuratore capo europeo del 15 dicembre 2022, recante la richiesta di revoca dell’immunità parlamentare della ricorrente;

annullare la decisione del Presidente del Parlamento europeo del 10 gennaio 2023 di annunciare tale richiesta durante la sessione plenaria del Parlamento e di deferirla alla commissione giuridica;

condannare i convenuti al pagamento delle loro spese nonché di quelle sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul difetto di competenza del procuratore capo europeo a emettere l’atto impugnato: conformemente dalle disposizioni applicabili dell’articolo 9 del regolamento del Parlamento europeo, nel momento in cui il procuratore capo europeo ha adottato la sua decisione del 15 dicembre 2022, solo gli Stati membri erano autorizzati a emettere una decisione siffatta. La decisione del 15 dicembre 2022 del procuratore capo europeo era pertanto viziata da incompetenza.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione di due requisiti di forma sostanziale:

difetto di motivazione: il procuratore capo europeo non approfondisce se (i) sussista o meno un caso di flagrante delitto e (ii) se i privilegi e le immunità della ricorrente ostacolino o meno le indagini sulle presunte irregolarità;

violazione dei diritti della difesa: né il procuratore capo europeo, né il Presidente del Parlamento europeo hanno consentito alla ricorrente di ottenere copia dei documenti alla base delle loro decisioni. Inoltre, la ricorrente non è stata sentita prima dell’adozione degli atti impugnati.

3.

Terzo motivo, vertente sul difetto di sufficiente e adeguata motivazione, in violazione dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (1) e/o sulla violazione delle disposizioni di tale regolamento sul principio di irretroattività.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio democratico e del diritto a un processo equo.


(1)  GU 2017, L 283, pag. 1.


27.3.2023   

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C 112/40


Ricorso proposto il 7 febbraio 2023 — Vinet Miłosz Jeleń / EUIPO — The Animal Store, Food and Accessories (WILD INSPIRED)

(Causa T-47/23)

(2023/C 112/51)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Vinet Miłosz Jeleń (Mszalnica, Polonia) (rappresentante: M. Bac-Matuszewska, lawyer)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: The Animal Store, Food and Accessories, SL (Valencia, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio denominativo dell’Unione europea WILD INSPIRED — Domanda di registrazione n. 18 334 973

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 dicembre 2022 nel procedimento R 1299/2022-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


27.3.2023   

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C 112/40


Ricorso proposto l’8 febbraio 2023 — Olive Line International / EUIPO — Santa Rita Harinas (SANTARRITA)

(Causa T-52/23)

(2023/C 112/52)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Olive Line International, SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: K. Guridi Sedlak, avvocata)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Santa Rita Harinas, SLU (Loranca de Tajuña, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo SANTARRITA — Domanda di registrazione n. 18 236 520

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 dicembre 2022 nel procedimento R 577/2022-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata e dichiarare l’assenza di rischio di confusione tra i marchi in conflitto per il motivo che l’altra convenuta, titolare del marchio opposto, non ha provato l’uso minimo ed effettivo del suo segno per i prodotti cipolle fritte;

in subordine e cumulativamente, annullare la decisione impugnata, dichiarando l’assenza di rischio di confusione tra i marchi in conflitto in relazione ai prodotti olive pronte e cipolle fritte nella classe 29 dato che sono prodotti diversi.

condannare alle spese l’EUIPO e la controinteressata, nel caso in cui quest’ultima intervenga nel presente procedimento.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


27.3.2023   

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C 112/41


Ricorso proposto l’8 febbraio 2023 — TVR Automotive / EUIPO — TVR Italia (TVR)

(Causa T-53/23)

(2023/C 112/53)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: TVR Automotive Ltd (Walliswood, Regno Unito) (rappresentanti: A. von Mühlendahl e H. Hartwig, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: TVR Italia Srl (Milano, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo TVR — Domanda di registrazione n. 12 185 922

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 ottobre 2022 nel procedimento R 1493/2018-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e la TVR Italia Srl, qualora dovesse intervenire nel presente procedimento, alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario.


27.3.2023   

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C 112/42


Ricorso proposto l’8 febbraio 2023 — Tiendanimal / EUIPO — Salvana Tiernahrung (SALVAJE)

(Causa T-55/23)

(2023/C 112/54)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Tiendanimal Comercio Electronico de Articulos para Mascotas, SL (Malaga, Spagna) (rappresentante: S. Correa Rodríguez, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Salvana Tiernahrung GmbH (Klein Offenseth-Sparrieshoop, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo «SALVAJE» — Domanda di registrazione n. 14 882 666

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 novembre 2022 nel procedimento R 2192/2021-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nonché il rigetto della domanda di marchio dell’Unione europea n. 14 882 666 SALVAJE (disegno compreso) per la classe 31 e una parte dei servizi della classe 35; e

condannare il convenuto e, nel caso in cui decida di intervenire nel presente procedimento, la Salvana Tiernahrung GmbH alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


27.3.2023   

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C 112/43


Ricorso proposto l’8 febbraio 2023 — Laboratorios Ern / EUIPO — Ahlberg-Dollarstore (A’PEAL)

(Causa T-56/23)

(2023/C 112/55)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Laboratorios Ern, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: R. Guerras Mazón, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ahlberg-Dollarstore AB (Kista, Svezia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo A’PEAL — Domanda di registrazione n. 18 337 467

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 novembre 2022 nel procedimento R 911/2022-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata e respingere il marchio controverso per tutti i prodotti rientranti nelle classi 3 e 5;

condannare alle spese l’EUIPO e la Ahlberg-Dollarstore AB, nel caso in cui quest’ultima decida di intervenire nel presente procedimento.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


27.3.2023   

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C 112/43


Ricorso proposto il 9 febbraio 2023 — Goldair Tourism / EUIPO — Gkolemis Etaireia (Goldair Tourism)

(Causa T-57/23)

(2023/C 112/56)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Goldair Tourism Touristikes Epicheiriseis AE (Paiania, Grecia) (rappresentante: E. Ventouri, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Gkolemis Etaireia Aeroporikon Exypiretiseon AE (Marousi, Grecia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «Goldair Tourism» — Domanda di registrazione n. 18 275 928

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 dicembre 2022, nel procedimento R 1385/2022-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare la decisione impugnata nella parte in cui riguarda la ricorrente, ossia nella parte in cui viene accolta la domanda di annullamento.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione;

Violazione degli articoli 60, paragrafo 1, lettera a), e 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


27.3.2023   

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C 112/44


Ricorso proposto il 9 febbraio 2023 — Supermac’s / EUIPO — McDonald’s International Property (BIG MAC)

(Causa T-58/23)

(2023/C 112/57)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Supermac’s (Holdings) Ltd (Galway, Irlanda) (rappresentanti: V. von Bomhard e J. Fuhrmann, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: McDonald’s International Property Co. Ltd (Chicago, Illinois, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «BIG MAC» — Domanda di registrazione n. 62 638

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 dicembre 2022, nel procedimento R 543/2019-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il punto 1 del dispositivo della decisione impugnata nella parte in cui riguarda:

«alimenti a base di carne e prodotti a base di pollame, panini con carne, panini al pollo» di cui alla classe 29 dell’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato;

«panini commestibili, panini al pollo» di cui alla classe 30;

«servizi resi o associati alla gestione di ristoranti e altri esercizi o strutture impegnati nella fornitura di cibi e bevande preparati per il consumo e per le strutture drive-through; preparazione di cibi da asporto» di cui alla classe 42.

modificare la decisione impugnata nel senso che il ricorso della McDonald’s è respinto per tutti i prodotti e servizi ad eccezione dei «panini con carne» di cui alla classe 30;

condannare l’EUIPO e, in caso di intervento della McDonald's, la McDonald's International Property Company, Ltd. alle spese del procedimento.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio.


27.3.2023   

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C 112/45


Ricorso proposto il 10 febbraio 2023 — DEC Technologies / EUIPO — Tehnoexport (DEC FLEXIBLE TECHNOLOGIES)

(Causa T-59/23)

(2023/C 112/58)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: DEC Technologies BV (Enschede, Paesi Bassi) (rappresentante: R. Brtka, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Tehnoexport d.o.o. (Indjija, Serbia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo DEC FLEXIBLE TECHNOLOGIES — Marchio dell’Unione europea n. 18 194 573

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 dicembre 2022 nel procedimento R 2009/2021-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


27.3.2023   

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C 112/46


Ricorso proposto il 9 febbraio 2023 — Ilovepdf / EUIPO (ILOVEPDF)

(Causa T-60/23)

(2023/C 112/59)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Ilovepdf, SL (Barcellona, Spagna) (rappresentante: J. Oriol Asensio, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea denominativo «ILOVEPDF» — Domanda di registrazione n. 18 142 577

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 novembre 2022 nel procedimento R 641/2021-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare la decisione impugnata (nonché la decisione controversa del 12 febbraio 2021) e ne emetta una nuova che sostituisca le precedenti affinché il procedimento di pubblicazione nel Bollettino dei marchi dell’Unione europea del segno richiesto possa continuare, per la concessione del segno richiesto ILOVEPDF, con contestuale condanna dell’EUIPO a pagare le spese originate e a rimborsare le tasse pagate all’EUIPO per il ricorso proposto dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO.

Motivi invocati

Omessa pronuncia, nella decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO, su un’importante previa questione procedurale relativamente alla revisione di decisioni e alla successiva reiterazione di motivi di rigetto.

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Violazione dell’articolo 94 regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


27.3.2023   

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C 112/46


Ricorso proposto il 10 febbraio 2023 — Ona Investigación / EUIPO — Formdiet (BIOPÔLE)

(Causa T-61/23)

(2023/C 112/60)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Ona Investigación, SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: T. Villate Consonni, avvocata)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Formdiet, SA (Alcarras, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea denominativo «BIOPÔLE» — Domanda di registrazione n. 18 157 716

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 novembre 2022 nel procedimento R 1097/2022-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia accogliere le domande della ricorrente e decidere per il diniego della domanda di marchio controverso.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


27.3.2023   

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C 112/47


Ricorso proposto il 13 febbraio 2023 — Aesculap/EUIPO — Aeneas (AESKUCARE Food Intolerance)

(Causa T-64/23)

(2023/C 112/61)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Aesculap AG (Tuttlingen, Germania) (rappresentante: avv. N. Hebeis)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Aeneas GmbH & Co. KG (Wendelsheim, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento denominativo «AESKUCARE Food Intolerance»

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 29/11/2022 nel procedimento R 21/2022-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nella parte in cui la decisione della divisione di opposizione dell'EUIPO del 30 novembre 2021 è stata annullata e l'opposizione è stata respinta per i prodotti e servizi rivendicati nelle classi 5, 42 e 44;

condannare l’EUIPO alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale e condananre l’interveniente alle spese del procedimento dinanzi all’EUIPO.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


27.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/48


Ricorso proposto il 13 febbraio 2023 — Aesculap/EUIPO — Aeneas (AESKUCARE)

(Causa T-65/23)

(2023/C 112/62)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Aesculap AG (Tuttlingen, Germania) (rappresentante: avv. N. Hebeis)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Aeneas GmbH & Co. KG (Wendelsheim, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «AESKUCARE» n. 17 918 025

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 12/11/2022 nel procedimento R 18/2022-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nella parte in cui la decisione della divisione di opposizione dell'EUIPO del 30 novembre 2021 è stata annullata e l'opposizione è stata respinta per i prodotti e servizi rivendicati nelle classi 5, 42 e 44;

condannare l’EUIPO alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale e condananre l’interveniente alle spese del procedimento dinanzi all’EUIPO.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


27.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/48


Ricorso proposto il 13 febbraio 2023 — Aesculap/EUIPO — Aeneas (AESKUCARE Allergy)

(Causa T-66/23)

(2023/C 112/63)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Aesculap AG (Tuttlingen, Germania) (rappresentante: avv. N. Hebeis)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Aeneas GmbH & Co. KG (Wendelsheim, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento denominativo «AESKUCARE Allergy» -- Domanda di registrazione n. 17 918 493

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 23/11/2022 nel procedimento R 20/2022-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nella parte in cui la decisione della divisione di opposizione dell'EUIPO del 30 novembre 2021 è stata annullata e l'opposizione è stata respinta per i prodotti e servizi rivendicati nelle classi 5, 42 e 44;

condannare l’EUIPO alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale e condananre l’interveniente alle spese del procedimento dinanzi all’EUIPO.

Motivo(i) invocato(i)

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


27.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/49


Ricorso proposto il 10 febbraio 2023 — DEC Technologies / EUIPO — Tehnoexport (Raffigurazione di un quadrato con curve)

(Causa T-68/23)

(2023/C 112/64)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: DEC Technologies BV (Enschede, Paesi Bassi) (rappresentante: R. Brtka, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Tehnoexport d.o.o. (Indjija, Serbia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo (Raffigurazione di un quadrato con curve) — Marchio dell’Unione europea n. 18 124 427

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 30 novembre 2022 nel procedimento R 2012/2021-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.