ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 106 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
66° anno |
Sommario |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2023/C 106/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.11053 — GROUP CREDIT AGRICOLE / MICHELIN / WATEA) ( 1 ) |
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III Atti preparatori |
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BANCA CENTRALE EUROPEA |
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2023/C 106/02 |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2023/C 106/03 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2023/C 106/04 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.11081 – MARCEGAGLIA CARBON STEEL / SIA SEVERSTAL DISTRIBUTION) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2023/C 106/05 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
22.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 106/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.11053 — GROUP CREDIT AGRICOLE / MICHELIN / WATEA)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2023/C 106/01)
Il 15 marzo 2023 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32023M11053. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea. |
III Atti preparatori
BANCA CENTRALE EUROPEA
22.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 106/2 |
PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 1o febbraio 2023
relativo a una proposta di regolamento che modifica i regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro
(CON/2023/4)
(2023/C 106/02)
Introduzione e base giuridica
In data 16 e 24 novembre 2022 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea, rispettivamente, richieste di parere relativo a una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230 per quanto riguarda bonifici istantanei in euro (1) (di seguito la «proposta di regolamento»).
La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) in quanto la proposta di regolamento contiene disposizioni che ricadono nella sua sfera di competenza, in virtù dell’articolo 127, paragrafo 4, TFUE e dell’articolo 3.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare, in relazione al compito fondamentale dell’Eurosistema di promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. In conformità al primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.
1. Osservazioni di carattere generale
1.1 |
La BCE accoglie con grande favore l’iniziativa della Commissione europea volta a promuovere la fornitura e la diffusione dei pagamenti istantanei, definiti come bonifici che trasferiscono fondi sul conto di pagamento del beneficiario, entro dieci secondi dalla ricezione dell’ordine di pagamento dal pagatore, in euro nell’Unione europea. Tale iniziativa è perfettamente in linea con la strategia dell’Eurosistema per i pagamenti al dettaglio, (2) i cui elementi principali sono: a) lo sviluppo di una soluzione paneuropea per i pagamenti al dettaglio presso i punti di interazione; b) la piena operatività dei pagamenti istantanei; c) il miglioramento dei pagamenti transfrontalieri al di fuori dell’UE; e d) il supporto all’innovazione, alla digitalizzazione e a un ecosistema europeo per i pagamenti. |
1.2 |
Al fine di promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, è essenziale affrontare i problemi di frammentazione all’interno dell’area unica dei pagamenti in euro (Single Euro Payments Area, SEPA). Attualmente la fornitura di pagamenti istantanei non è disponibile su un piano di parità in tutte le giurisdizioni della SEPA. In tale contesto, misure che armonizzino ulteriormente la fornitura di pagamenti istantanei nelle giurisdizioni della SEPA amplierebbero la scelta dei consumatori e promuoverebbero l’innovazione, la sicurezza e l’autonomia strategica aperta nei pagamenti europei. Analogamente, dovrebbero essere supportate anche le misure che possono promuovere l’efficienza in tutta la SEPA, nella misura in cui sia garantito il rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati. La possibilità di istituire soluzioni paneuropee standardizzate e/o eventualmente centralizzate per i controlli delle discrepanze, che i prestatori di servizi di pagamento (payment service providers, PSP) devono mettere a disposizione prima dell’autorizzazione pagamenti istantanei o prima che i fondi siano accreditati sul conto del beneficiario, dovrebbe essere utilmente esplorata dall’Eurosistema, ad esempio facendo leva sulla propria posizione centrale nel panorama dei pagamenti istantanei, consentendogli di raggiungere tutte le controparti interessate. |
1.3 |
La fornitura e la diffusione dei pagamenti istantanei sono aumentate nell’Unione dall’avvio dello schema di bonifico istantaneo SEPA (SEPA Instant Credit Transfer, SCT Inst) nel 2017, ma non sono ancora diventate la nuova normalità, come ci si sarebbe potuto attendere. La BCE continua a incoraggiare gli operatori di mercato ad applicare i pagamenti istantanei su base paneuropea e a sostenerne la diffusione quanto prima presso gli utenti finali. In novembre 2018, la BCE ha avviato il servizio Target Instant Payment Settlement (TIPS), rendendo più facile per i PSP offrire pagamenti istantanei e consentendo loro di regolare pagamenti istantanei immediatamente, in modo sicuro e in qualsiasi momento. A partire dal 2022 tutti i PSP che aderiscono allo schema SCT Inst e che sono raggiungibili in TARGET2 devono essere raggiungibili anche tramite TIPS, contribuendo alla raggiungibilità (o interoperabilità) paneuropea dei PSP che offrono pagamenti istantanei a livello tecnico e infrastrutturale di mercato. |
1.4 |
La BCE prende atto dell’esclusione degli istituti di moneta elettronica (IMEL) e degli istituti di pagamento che altrimenti sarebbero tenuti a offrire a tutti i loro utilizzatori di servizi di pagamento un servizio di pagamento per l’invio e la ricezione dei pagamenti istantanei, in quanto non possono partecipare ai sistemi di regolamento designati ai sensi della direttiva n. 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) (di seguito «direttiva sul carattere definitivo del regolamento») (4). La BCE evince che, se l’ambito di applicazione della direttiva sul carattere definitivo del regolamento fosse esteso in modo da includere gli IMEL e gli istituti di pagamento, tali PSP dovrebbero anche rispettare l’obbligo di offrire a tutti i loro utilizzatori di servizi di pagamento un servizio di pagamento per l’invio e la ricezione di pagamenti istantanei, in quanto parteciperebbero direttamente ai sistemi di regolamento designati ai sensi di tale direttiva.
La BCE è a favore dell’obbligo per i PSP interessati di offrire pagamenti istantanei allo stesso costo di quelli che non lo sono. La BCE accoglie inoltre con favore l’introduzione di un processo semplificato di screening per le sanzioni al fine di superare l'attuale modello basato sulle operazioni senza ridurre l'efficacia dello screening per le sanzioni. Inoltre, la BCE è a favore della proposta di introdurre un servizio per individuare discrepanze tra il nome e il numero di conto bancario internazionale (IBAN) del beneficiario. Tale servizio può potenzialmente ridurre gli errori e le frodi nei pagamenti istantanei. Tuttavia, collegare una commissione a questo servizio può essere dissuasivo e, in combinazione con la clausola di non partecipazione, può comportare una scarsa diffusione di tale ulteriore protezione per i pagatori, pur continuando a imporre ai PSP un costo di investimento per lo sviluppo del servizio. I requisiti relativi alle modalità di attuazione del servizio di verifica delle discrepanze non sono troppo prescrittivi, il che consente al mercato di sviluppare soluzioni con la necessaria flessibilità. Tuttavia, un approccio armonizzato eviterebbe potenziali problemi di frammentazione. È inoltre importante concedere al mercato tempo sufficiente per sviluppare e attuare misure adeguate che non compromettano la rapidità dei pagamenti istantanei, in quanto ciò potrebbe ostacolarne la diffusione presso i punti di vendita. |
2. Osservazioni specifiche
2.1 Definizione dei termini
Taluni termini definiti nella proposta di regolamento potrebbero a) richiedere un allineamento con quelli utilizzati nella direttiva (UE) 2015/2336 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) (di seguito la «seconda direttiva sui servizi di pagamento», PSD2) e b) richiedere modifiche alla direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) (di seguito la «direttiva sui conti di pagamento») e alla direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) (di seguito «atto europeo sull'accessibilità»). Nello specifico, la definizione di «identificativo del conto di pagamento» introdotta nella proposta di regolamento sarebbe la stessa di «identificativo unico» definito nella PSD2 (8). La BCE suggerisce che, alla luce di ciò, il legislatore dell'Unione prenda in considerazione l’utilizzo della stessa terminologia nella proposta di regolamento. Inoltre, il termine «bonifico» è già definito nella direttiva sui conti di pagamento (9). La BCE propone che, per ragioni di coerenza, tale definizione sia allineata alla definizione di «bonifico istantaneo» introdotta dalla proposta di regolamento. A tale riguardo, la direttiva sui conti di pagamento (10) sottolinea la necessità di garantire l’allineamento delle definizioni ivi contenute con quelle contenute nella PSD2 e nel regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). Inoltre, l’atto europeo sull’accessibilità contiene una definizione di «terminale di pagamento» che ha un significato simile a quello di «interfaccia USP» introdotto dalla proposta di regolamento. La BCE suggerisce al legislatore dell’Unione di prendere in considerazione la possibilità di modificare l’atto europeo sull’accessibilità per allineare la definizione di «terminale di pagamento» con quella di «interfaccia USP». Infine, per garantire la coerenza sistematica, è importante considerare i termini oggetto di definizione introdotti dalla proposta di regolamento nel contesto delle imminenti modifiche della PSD2.
2.2 Discrepanze tra il nome e l’identificativo del conto di pagamento del beneficiario
Secondo la relazione che accompagna la proposta di regolamento, i PSP possono addebitare una commissione aggiuntiva per il servizio di rilevazione di discrepanze tra il nome e l’identificativo del conto di pagamento di un beneficiario (12). Una commissione aggiuntiva per rilevare eventuali discrepanze potrebbe, da un lato, avere l’effetto di dissuadere gli USP, il che potrebbe non favorire la fornitura e la diffusione dei pagamenti istantanei. D’altro canto, nel contesto dei pagamenti istantanei, tale servizio di verifica delle eventuali discrepanze è fondamentale. Per questo motivo, la proposta di regolamento dovrebbe essere modificata per evitare che gli USP non utilizzino i pagamenti istantanei scelgano di non avvalersi del servizio di verifica delle discrepanze a causa delle commissioni ad esso associate. Indipendentemente dalla diffusione del servizio presso gli USP, la proposta di regolamento obbliga i PSP a offrire il servizio, il che richiede costi di investimento. In alcuni Stati membri (ad esempio i Paesi Bassi) è già operativa una verifica obbligatoria tra IBAN e nome del beneficiario, fornita da tutti i PSP rispetto agli IBAN relativi ai conti nazionali senza oneri aggiuntivi. Un approccio armonizzato a tali verifiche dell’IBAN in tutta la SEPA può essere vantaggioso e più efficiente in termini di costi, e condurre potenzialmente, ad esempio, all'introduzione di un sistema comune e/o alla fornitura del servizio in modo centralizzato.
2.3 Screening dei pagamenti istantanei per le sanzioni dell’Unione
I PSP interessati devono effettuare controlli di screening per quanto riguarda le sanzioni dell'Unione immediatamente dopo l’entrata in vigore di eventuali misure restrittive adottate a norma dell'articolo 215 TFUE (13). A tale riguardo, la BCE desidera fare tre osservazioni.
In primo luogo, la proposta di regolamento non esonera il PSP interessato dal rispetto delle relative sanzioni nazionali applicate nei confronti di una persona, un organismo o un'entità pertinenti.
In secondo luogo, le misure restrittive adottate ai sensi dell'articolo 215 TFUE possono entrare in vigore il giorno della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o il giorno successivo alla loro pubblicazione. Al fine di garantire che tali misure restrittive siano applicate tempestivamente dai PSP interessati, la BCE suggerisce che i PSP interessati siano tenuti a effettuare tali verifiche immediatamente dopo la pubblicazione delle misure restrittive nella Gazzetta ufficiale (anziché subito dopo l'entrata in vigore), facilitandone l’osservanza in tutti i casi in cui la data di entrata in vigore è successiva a quella della pubblicazione.
In terzo luogo, e per garantire la certezza del diritto, la BCE è consapevole del ruolo potenzialmente vantaggioso che gli identificativi delle persone giuridiche (LEI) potrebbero svolgere nel contesto delle verifiche di screening per quanto riguarda le sanzioni dell'Unione e/o come standard di identificazione globale per le controparti in relazione al servizio di verifica delle discrepanze. Gli ultimi orientamenti del Consiglio europeo per i pagamenti (EPC) relativi alla prevista migrazione delle regole relative al sistema di pagamento dell’EPC alla versione del 2019 dello standard di messaggistica ISO 20022 entro novembre 2023 prevedono i LEI come identificatori alternativi per una parte «non privata» (14). Ciò consentirebbe di affrontare gli ostacoli tecnici a livello di regime di pagamento EPC. Sebbene il ricorso ai LEI dipenda da una loro più ampia attuazione, l'inclusione di un riferimento al potenziale uso di tali strumenti nella disposizione proposta in materia di screening delle sanzioni dimostrerebbe che l'Unione europea sostiene l'uso e la promozione di tale norma globale.
2.4 Procedure di infrazione
Per evitare uno scenario in cui i tempi di arresto programmati dello schema SCT Inst provocherebbero inavvertitamente una violazione del diritto dell’Unione da parte dei PSP, la BCE suggerisce che nella proposta di regolamento sia inserita una postilla. Di conseguenza, la BCE propone di esentare i PSP dalle procedure di infrazione nello scenario del tutto eccezionale in cui il sistema SCT Inst sia indisponibile per un breve periodo di tempo, come approvato dal rispettivo organo di governance, impedendo in tal modo il trattamento dei pagamenti istantanei.
Quando la BCE raccomanda di modificare la proposta di regolamento, indica in un separato documento di lavoro tecnico specifiche proposte redazionali, accompagnate da note esplicative. Il documento di lavoro tecnico è disponibile in lingua inglese sul sito internet EUR-Lex.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 1o febbraio 2023
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
(1) COM (2022) 546 final.
(2) Cfr. la strategia dell'Eurosistema per i pagamenti al dettaglio, disponibile sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu.
(3) Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 del 11.6.1998, pag. 45).
(4) Articolo 1, punto 2, della proposta di regolamento.
(5) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).
(6) Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214).
(7) Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).
(8) Cfr. articolo 4, punto 33, della PSD2.
(9) Cfr. articolo 2, punto 20, della direttiva sui conti di pagamento.
(10) Cfr. il considerando 14 della direttiva sui conti di pagamento.
(11) Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94, 30.3.2012, pag. 22).
(12) Cfr. pag. 10 della relazione che accompagna la proposta di regolamento.
(13) Cfr. l’articolo 1, punto 2, della proposta di regolamento.
(14) Cfr. gli orientamenti disponibili sul sito web dell’EPC all'indirizzo www.europeanpaymentscouncil.eu.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
22.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 106/6 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
21 marzo 2023
(2023/C 106/03)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,0776 |
JPY |
yen giapponesi |
142,63 |
DKK |
corone danesi |
7,4465 |
GBP |
sterline inglesi |
0,88033 |
SEK |
corone svedesi |
11,0990 |
CHF |
franchi svizzeri |
0,9970 |
ISK |
corone islandesi |
150,10 |
NOK |
corone norvegesi |
11,3125 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
23,846 |
HUF |
fiorini ungheresi |
391,58 |
PLN |
zloty polacchi |
4,6998 |
RON |
leu rumeni |
4,9225 |
TRY |
lire turche |
20,5035 |
AUD |
dollari australiani |
1,6136 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4726 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,4547 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,7412 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,4392 |
KRW |
won sudcoreani |
1 406,34 |
ZAR |
rand sudafricani |
19,9659 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,4058 |
IDR |
rupia indonesiana |
16 490,75 |
MYR |
ringgit malese |
4,8196 |
PHP |
peso filippino |
58,485 |
RUB |
rublo russo |
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THB |
baht thailandese |
36,929 |
BRL |
real brasiliano |
5,6491 |
MXN |
peso messicano |
20,1454 |
INR |
rupia indiana |
89,0308 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
22.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 106/7 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.11081 – MARCEGAGLIA CARBON STEEL / SIA SEVERSTAL DISTRIBUTION)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2023/C 106/04)
1.
In data 10 marzo 2023 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
— |
Marcegaglia Carbon Steel S.p.A («Marcegaglia», Italia), controllata in ultima istanza dal gruppo Marcegaglia, |
— |
SIA Severstal Distribution («SSD», Lettonia), insieme alle sue due controllate Severstal Distribution spzoo (Polonia) e Severstal Distribution OOO (Ucraina), controllata in ultima istanza da Alexey Alexandrovich Mordashov, attraverso l'entità russa Severgroup. |
Marcegaglia acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di SSD.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
— |
Marcegaglia è un gruppo industriale italiano a conduzione familiare che opera nel settore siderurgico e si occupa principalmente del commercio e della lavorazione dell'acciaio. Produce essenzialmente prodotti in acciaio al carbonio, ma anche, in misura minore, prodotti piatti e lunghi in acciaio inossidabile. |
— |
SSD è un fornitore lettone di prodotti siderurgici importati, che si occupa del trattamento e rivestimento dei metalli nonché della vendita all'ingrosso di metalli e minerali metalliferi. L'azionista unico di SIA Severstal Distribution è PAO Severstal (il «Venditore»), una società mineraria russa verticalmente integrata attiva nel settore siderurgico che possiede considerevoli attivi in Russia ed effettua investimenti in altre regioni. |
3.
A seguito di esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:
M.11081 – MARCEGAGLIA CARBON STEEL / SIA SEVERSTAL DISTRIBUTION
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, fax o posta ai seguenti recapiti.
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Indirizzo postale:
Commissione europea |
Direzione generale della Concorrenza |
Protocollo Concentrazioni |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).
ALTRI ATTI
Commissione europea
22.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 106/9 |
Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(2023/C 106/05)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione
DOCUMENTO UNICO
"Edremit Zeytinyağı"
N. UE: PDO-TR-02783 - 5.7.2021
DOP (X) IGP ( )
1. Denominazione (denominazioni) [della DOP o IGP]
"Edremit Zeytinyağı"
2. Stato membro o paese terzo
Turchia
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto [cfr. allegato XI]
Classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1
L'olio "Edremit Zeytinyağı" è un olio extra vergine di oliva naturale ottenuto da olive della varietà Edremit coltivate nella zona geografica delimitata. Le caratteristiche chimiche dell'"Edremit Zeytinyağı" sono riportate nella tabella seguente.
Composti |
Tenore |
Basso tenore di acidi grassi liberi |
≤0,8 % in acido oleico |
Basso tenore di α-tocoferolo |
150-250 mg/kg |
Basso tenore di composti fenolici totali |
100-200 mg/kg |
Elevato tenore totale di desmetilsteroli (campesterolo, clerosterolo, β-sitosterolo, Δ5-avenasterolo e β-sitosterolo apparente) |
2 000 -3 000 mg/kg |
L'"Edremit Zeytinyağı" presenta le seguenti caratteristiche sensoriali:
— |
note di fiori primaverili ed erba fresca, cui si possono accompagnare sentori di mandorla verde e note fruttate di mela golden, |
— |
fruttato delicato (mediana <3,0) o medio (3,0< mediana <6,0); |
— |
fruttato maturo nel raccolto maturo e misto, |
— |
amaro delicato (mediana <3,0); all'inizio della raccolta l'amaro è moderato (3< mediana <6,0), |
— |
piccante delicato (mediana <3,0); all'inizio della raccolta il piccante è moderato (3< mediana <6,0), |
— |
colore variabile dal dorato al verde scuro a seconda dello stato di maturazione, |
— |
corpo sottile in termini di viscosità. |
3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)
L'"Edremit Zeytinyağı" è ottenuto esclusivamente da olive della varietà Edremit specificamente coltivate nella zona geografica delimitata. Le altre varietà mescolate alle olive Edremit durante la raccolta non possono superare il 2 %.
3.4. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata
Tutti i processi produttivi (coltivazione, raccolta, defogliazione, lavaggio, frangitura, gramolatura, estrazione) devono aver luogo nella zona geografica delimitata di cui al punto 4.
3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
Il prodotto di peso compreso tra 0,25 kg e 18 kg può essere confezionato in contenitori per uso alimentare.
3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
L'etichetta deve riportare le seguenti indicazioni:
— |
la denominazione "Edremit Zeytinyağı", |
— |
la ragione sociale e l'indirizzo, oppure la denominazione abbreviata e l'indirizzo, oppure il marchio registrato del produttore, |
— |
il simbolo DOP dell'Unione europea, |
— |
il logo seguente
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— |
l'ologramma ufficiale di autenticità.
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4. Delimitazione concisa della zona geografica
La regione geografica di produzione ufficiale dell'"Edremit Zeytinyağı" comprende i distretti di Edremit e Havran nella provincia di Balikesir. Si estende su una superficie di circa 224 580 decari ed è delimitata dai monti Kaz a nord, dal fiume Mıhli che segna il confine tra Edremit e Çanakkale a ovest, dalla contea di Havran a est e dalla contea di Burhaniye, che fa parte anch'essa della provincia di Balıkesir.
5. Legame con la zona geografica
Specificità della zona geografica
L'olivicoltura è una coltura tradizionale del Golfo di Edremit. Le estati sono quelle calde del clima mediterraneo predominante. Le estati calde sono importanti per accelerare le attività fisiologiche dell'olivo e lo sviluppo del frutto. Le temperature attorno ai 27 oC che si registrano nel mese più caldo sono ideali per la crescita delle olive. Il fatto che nel Golfo di Edremit le temperature medie si aggirino su questi valori favorisce la crescita delle olive.
La neve che in inverno scende sui monti Kaz e Madra alimenta sciogliendosi le acque sotterranee. Queste riserve idriche e il terreno che, per la sua composizione, trattiene l'acqua permettono di soddisfare il fabbisogno idrico degli olivi. La regione, inoltre, è ben approvvigionata d'acqua e un regime pluviometrico equilibrato è uno dei fattori determinanti da questo punto di vista. I livelli di precipitazioni variano tra 600 e 700 kg/m2.
Le caratteristiche geomorfologiche hanno un ruolo importante nella determinazione delle condizioni climatiche della zona. L'aria fresca e ricca di ossigeno della montagna circola verso le colline (alte da 50 a 250 metri) che si affacciano sul mare; le valli e gole strette e profonde rinfrescano gli oliveti e quindi su questi pendii crescono olive di migliore qualità. Situazione analoga si verifica nelle zone tra il monte Madra e il Golfo di Edremit. Ha importanza anche il fatto che il terreno della regione è quello caratteristico del Mediterraneo, con valori di pH compresi tra 6,5 e 8,5 che sono ideali per la crescita degli olivi e la produzione di olive - e di conseguenza di olio - di alta qualità.
Per l'effetto raffrescante dei venti regionali che rallenta la maturazione delle olive e dell'irrigazione adeguata, oltre che di idonee condizioni pedologiche, la drupa si sviluppa assumendo la forma rotonda caratteristica della varietà Edremit, con buccia sottile ma resistente e nocciolo dalla superficie liscia. La buccia resistente impedisce al frutto di danneggiarsi, e quindi di aumentare l'acidità, mentre la buccia sottile facilita l'estrazione dell'olio di oliva dal frutto durante la frangitura e la gramolatura.
Clima
Grazie a queste condizioni ambientali (suolo, clima, venti, riserve idriche) gli olivi sono sottoposti a minore stress. È stato osservato che tanto minore è lo stress a cui è esposto l'olivo, tanto più spiccato è il sapore erbaceo e il sentore caratteristico di fiori primaverili dell'"Edremit Zeytinyağı". L'olio sviluppa inoltre un corpo sottile specifico in termini di viscosità, descritto come "simile all'acqua". Queste proprietà distinguono l'"Edremit Zeytinyağı" ottenuto nel Golfo di Edremit dall'olio di altre zone olivicole.
Fattori umani
La città di Edremit è un'antica zona di insediamento umano da oltre 3 000 anni. Le condizioni naturali hanno reso l'olivicoltura e la produzione di olio di oliva l'attività agricola primaria della regione. La lunga tradizione di produzione di olio di oliva nella zona ha portato anche alla creazione di numerosi impianti di produzione di olio di oliva nella regione.
La raccolta delle olive inizia a metà ottobre e prosegue fino alla fine di dicembre. Le drupe sono raccolte con cura per non danneggiare il frutto. Entro 10 ore dalla raccolta le olive vengono trasformate nell'"Edremit Zeytinyağı". Per non danneggiare le proprietà sensoriali del prodotto, si raccomanda che la temperatura della polpa non superi i 27 oC durante il processo di estrazione dell'olio e che le fasi di frangitura e gramolatura delle olive non durino in totale più di 45 minuti. Le temperature di conservazione dovrebbero aggirarsi sui 18 oC. Queste condizioni di lavorazione mantengono basso il tenore di acidi grassi liberi (<0,8 % in acido oleico). La cura nella raccolta delle olive e la rapidità nella lavorazione sono essenziali per mantenere basso il tenore di acidi grassi liberi.
Oltre alla rapidità nella lavorazione, i produttori dell'"Edremit Zeytinyağı" fanno attenzione alla temperatura di estrazione (≤27 °C), alla durata della gramolatura (≤45 minuti) e alla temperatura di conservazione (~18 °C, nessun contatto con l'aria, o contatto minimo).
Specificità del prodotto
Presenta una o più note fruttate (mandorla verde, mela golden, fiori, erba fresca), descritte anche come sentore di fiori primaverili. Rispetto ad altri oli di oliva ottenuti nella regione dell'Egeo meridionale, l'"Edremit Zeytinyağı" ha un basso tenore di α-tocoferolo (150-250 mg/kg) e di composti fenolici totali (100-200 mg/kg) ma un elevato tenore totale di desmetilsteroli (campesterolo, clerosterolo, β-sitosterolo, Δ5-avenasterolo e β-sitosterolo apparente) (2 000-3 000 mg/kg). Grazie alla rapidità nella lavorazione, l'"Edremit Zeytinyağı" ha un basso tenore di acidi grassi liberi (≤0,8 % in acido oleico).
Legame causale
L'"Edremit Zeytinyağı" è caratterizzato dalla varietà Edremit, di lunga tradizione nella zona e che rappresenta la quasi totalità degli olivi impiantati. La presenza dominante di questa varietà contribuisce alla composizione chimica dell'olio.
I venti che soffiano dai monti Kaz e Madra hanno un effetto raffrescante sugli uliveti in pendenza, determinando una maturazione lenta delle drupe e lo sviluppo di una buccia sottile ma resistente. Il suolo molto argilloso mantiene l'umidità del terreno. Le precipitazioni piovose e nevose annuali coprono il fabbisogno irriguo, il che riduce il rischio di siccità e permette il pieno sviluppo dei frutti. Queste condizioni determinano il caratteristico corpo sottile e le note olfattive (mandorla verde, mela golden, fiori, erba fresca) dell'"Edremit Zeytinyağı".
Il microclima creato dalla topografia fa sì che le olive maturino più lentamente di quelle coltivate nella regione dell'Egeo meridionale o del bacino mediterraneo; l'"Edremit Zeytinyağı" che ne risulta è un olio a basso tenore di α-tocoferolo e di composti fenolici totali ma ad alto tenore totale di desmetilsteroli (campesterolo, clerosterolo, β-sitosterolo, Δ5-avenasterolo β-sitosterolo apparente).
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
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