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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 95 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
66° anno |
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Sommario |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2023/C 95/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10998 — MAGNA INTERNATIONAL / MINTH GROUP / HUAINAN MAGNA MINTH EXTERIORS SYSTEMS JV) ( 1 ) |
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2023/C 95/02 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.11011 — EQT / TRESCAL) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2023/C 95/03 |
Conclusioni del Consiglio sulle abilità e sulle competenze per la transizione verde |
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2023/C 95/04 |
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2023/C 95/05 |
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2023/C 95/06 |
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Commissione europea |
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2023/C 95/07 |
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2023/C 95/08 |
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Corte dei conti |
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2023/C 95/09 |
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V Avvisi |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2023/C 95/10 |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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14.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 95/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10998 — MAGNA INTERNATIONAL / MINTH GROUP / HUAINAN MAGNA MINTH EXTERIORS SYSTEMS JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2023/C 95/01)
Il 6 marzo 2023 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32023M10998. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea. |
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14.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 95/2 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.11011 — EQT / TRESCAL)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2023/C 95/02)
Il 6 marzo 2023 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32023M11011. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
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14.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 95/3 |
Conclusioni del Consiglio sulle abilità e sulle competenze per la transizione verde
(2023/C 95/03)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
RAMMENTA il contesto politico relativo alle abilità e alle competenze per la transizione verde che figura nell'allegato delle presenti conclusioni.
SOTTOLINEA le conclusioni del Consiglio europeo del 9 febbraio 2023 (1) che chiedono di intraprendere un'azione più coraggiosa e ambiziosa per sviluppare ulteriormente le competenze necessarie per le transizioni verde e digitale attraverso l'istruzione, la formazione, il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione, al fine di rispondere alle sfide poste dalle carenze di manodopera e dalla trasformazione dei posti di lavoro, anche nel contesto delle sfide demografiche.
ACCOGLIE CON FAVORE l'iniziativa proposta per l'Anno europeo delle competenze 2023 ed EVIDENZIA la necessità di sforzi congiunti per la riqualificazione e il miglioramento del livello delle competenze per la transizione verde in modo socialmente equo, inclusivo e giusto, e per la promozione della competitività delle imprese europee e della resilienza della società europea.
RICONOSCE QUANTO SEGUE:
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1. |
Le sfide globali in materia di ambiente, clima e biodiversità richiedono una risposta globale urgente. La transizione verde e il passaggio verso la sostenibilità, compresa la transizione verso un’economia climaticamente neutra, rendono necessaria una fondamentale trasformazione della nostra società per quanto riguarda un’ampia gamma di settori. L’Europa deve dare l’esempio realizzando obiettivi ambiziosi in materia di ambiente, clima e biodiversità e potenziando la crescita, la competitività e la creazione di posti di lavoro di qualità, proteggendo nel contempo l’ambiente e garantendo una transizione giusta verso un’economia più efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare. |
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2. |
Per mantenere il suo vantaggio competitivo nelle tecnologie per la transizione verde e per lo sviluppo sostenibile, l’Unione europea deve aumentare significativamente lo sviluppo, la diffusione e la dimostrazione su larga scala di nuove tecnologie in tutti i settori e in tutto il mercato unico, costruendo catene del valore nuove e innovative. Saranno creati nuovi «posti di lavoro verdi», mentre alcuni posti di lavoro saranno sostituiti e altri ridefiniti, il che richiederà cambiamenti in tutta una serie di competenze. |
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3. |
È essenziale prendere le mosse dall’impegno e dalla consapevolezza riguardanti la transizione verde e lo sviluppo sostenibile nella società in generale. Un elemento fondamentale per agevolare la transizione verde e lo sviluppo sostenibile è l’acquisizione delle competenze chiave in una prospettiva di apprendimento lungo tutto l’arco della vita, anche a partire dalla più giovane età, elemento che dovrebbe essere considerato nel quadro di tutti i livelli e tipi di istruzione, di formazione e di percorsi di apprendimento. Un approccio alla sostenibilità che tenga conto dell’istituto nel suo insieme e che incorpori tutti i settori di attività è importante. Sulla base della raccomandazione del Consiglio, del 16 giugno 2022, relativa all’apprendimento per la transizione verde e lo sviluppo sostenibile (2), sono urgentemente necessari sforzi volti a sostenere i sistemi di istruzione e formazione nell’adozione di misure a favore dello sviluppo delle abilità e delle competenze per la transizione verde. |
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4. |
Le abilità e competenze nonché le serie di competenze richieste per la transizione verde sono di natura diversa e continuano a emergere e a essere definite. Nel GreenComp (3), ossia il quadro europeo delle competenze in materia di sostenibilità, vengono descritte le «competenze in materia di sostenibilità», che comprendono le conoscenze, le competenze e gli atteggiamenti necessari ai discenti di tutte le età per vivere, lavorare e agire in modo sostenibile. Le «competenze verdi» si riferiscono alle competenze professionali necessarie per tutti i settori e a tutti i livelli del mercato del lavoro per la transizione verde, compresa la creazione di nuovi posti di lavoro verdi. Esse riguardano anche le competenze trasversali necessarie per consentire il pensiero critico, il pensiero sistemico, la risoluzione dei problemi e l’innovazione. |
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5. |
La transizione verde può realizzarsi con successo solo se l’UE dispone di una forza lavoro qualificata a tal fine. Come indicato nella comunicazione della Commissione «Un piano industriale del Green Deal per l’era a zero emissioni nette» (4), in settori considerati fondamentali per la transizione verde tra il 2015 e il 2021 è raddoppiata la carenza di manodopera, approssimata dal tasso di posti vacanti, mentre aumenta la domanda per le competenze tecniche della transizione verde. Le competenze verdi insieme al miglioramento del livello delle competenze e alla riqualificazione della forza lavoro saranno urgentemente necessari per realizzare il passaggio a un’economia moderna, competitiva ed efficiente sotto il profilo delle risorse. Le politiche per l’istruzione e la formazione iniziale e continua, formale e non formale, nonché gli investimenti orientati alle abilità e alle competenze per la transizione verde sono la chiave per la resilienza e la prosperità future dell’Europa. |
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6. |
L’istruzione e la formazione professionale (IFP) iniziale e continua, l’istruzione superiore e l’apprendimento degli adulti hanno un ruolo fondamentale da svolgere nel rispondere alla necessità di contrastare e adattarsi ai cambiamenti climatici, arrestare e invertire la perdita di biodiversità e rendere la transizione verde una realtà, dotando i giovani e gli adulti delle abilità e delle competenze di cui hanno bisogno per prosperare in un mercato del lavoro e in una società in evoluzione e contribuendo allo sviluppo di soluzioni verdi attraverso l’innovazione tecnologica e sociale. Mediante la cooperazione transnazionale, ad esempio attraverso le alleanze delle università europee e i centri di eccellenza professionale, l’IFP iniziale e continua e l’istruzione superiore possono rafforzare il loro contributo alla transizione verde e allo sviluppo sostenibile. |
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7. |
Rispondendo ai bisogni dei diversi tipi di discenti e alle esigenze del mercato del lavoro, i sistemi di IFP e di istruzione superiore possono promuovere l’occupabilità, l’inclusione sociale, la coesione sociale e la parità di genere, facilitare la riqualificazione e il miglioramento del livello delle competenze, anche attraverso opportunità flessibili e agili di apprendimento lungo tutto l’arco della vita, e contribuire altresì ad aumentare il numero di lavoratori qualificati. In tale contesto, e a seconda delle circostanze nazionali, l’apprendimento degli adulti può anche aumentare la partecipazione degli adulti alla formazione lungo tutto l’arco della vita lavorativa, in linea con i bisogni in termini di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione per la transizione verde. |
CONVIENE QUANTO SEGUE:
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1. |
L’adattamento dell’IFP iniziale e continua, dell’istruzione superiore e dell’apprendimento degli adulti per sostenere la transizione verde richiede la mappatura del fabbisogno attuale e futuro in termini di competenze, compresa l’individuazione di nuovi profili professionali e serie di competenze, delle esigenze professionali e delle carenze di competenze. La cooperazione tra gli erogatori di istruzione e formazione (sia pubblici che privati), le autorità pubbliche, le organizzazioni di ricerca, i servizi per l’impiego, le parti sociali, le imprese e altri portatori di interesse, a livello sia nazionale che regionale, è essenziale per individuare il fabbisogno emergente di competenze nel mercato del lavoro. Inoltre il follow-up della transizione dei discenti verso il mercato del lavoro, ad esempio attraverso il monitoraggio dei percorsi di carriera di diplomati e laureati, può contribuire a fornire informazioni, tra l’altro, sull’incontro tra domanda e offerta di lavoro e sulla pertinenza delle abilità e competenze acquisite. |
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2. |
Gli strumenti di analisi del fabbisogno di competenze possono contribuire ulteriormente all’individuazione delle esigenze attuali e future a tale riguardo. In questo contesto, la classificazione europea di abilità/competenze, qualifiche e occupazioni (ESCO) (5) delle competenze per la transizione verde può contribuire a una comune comprensione delle competenze necessarie per il successo della transizione verde nel mercato del lavoro e, ad esempio, agevolare la mobilità dei discenti e dei lavoratori all’interno dell’UE. Tali strumenti possono inoltre aiutare gli Stati membri e gli erogatori di istruzione e formazione a individuare gli elementi verdi che potrebbero far parte dell’IFP iniziale e continua o delle qualifiche di istruzione superiore e delle opportunità di apprendimento, nonché dell’apprendimento degli adulti. |
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3. |
È indispensabile garantire contenuti aggiornati e pertinenti dell’IFP iniziale e continua, dell’istruzione superiore e dell’apprendimento degli adulti, tenuto conto dei cambiamenti nei profili professionali e dell’emergere di nuove professioni a seguito della transizione verde. L’IFP e l’istruzione superiore dovrebbero, se del caso e nel pieno rispetto dell’autonomia istituzionale e della libertà accademica, essere riviste di conseguenza, con la creazione di nuove qualifiche o l’integrazione di competenze verdi nelle qualifiche esistenti. |
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4. |
L’erogazione dell’istruzione e della formazione dovrebbe corrispondere ai bisogni di coloro che intraprendono l’istruzione e la formazione iniziali, nonché di coloro che devono aggiornare le proprie abilità e competenze in risposta alle esigenze del loro attuale posto di lavoro o della transizione verso nuovi posti di lavoro e settori in espansione. È pertanto necessario che gli Stati membri, gli erogatori di IFP e gli istituti di istruzione superiore esaminino modalità innovative e flessibili per offrire opportunità di apprendimento in materia di competenze verdi, anche nei settori STEAM, ove possibile sviluppando moduli di apprendimento su scala ridotta e su misura che possano condurre, tra l’altro, a microcredenziali. È inoltre necessario sviluppare l’apprendimento degli adulti a livello secondario e terziario attraverso, ad esempio, percorsi di apprendimento flessibili che consentano l’aggiornamento, l’ampliamento e l’approfondimento delle competenze. Si dovrebbe poi prestare attenzione alla convalida e al riconoscimento dei precedenti risultati nel lavoro e nelle competenze acquisite nonché, a seconda del contesto nazionale, alla certificazione o all’accreditamento delle abilità e competenze pertinenti. Se da un lato l’apprendimento basato sul lavoro — compresi tirocini e apprendistati — contribuisce alla transizione nel mercato del lavoro, dall’altro trovare un posto di lavoro pertinente può rivelarsi problematico in quei settori economici che stanno emergendo rapidamente e in quelle imprese che devono adattarsi alle nuove circostanze. Occorrono pertanto modalità alternative per offrire opportunità di apprendimento in contesti lavorativi al fine di aiutare i discenti ad acquisire nuove competenze verdi. |
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5. |
Gli insegnanti e i formatori nell’IFP iniziale e continua, nell’istruzione superiore e nell’apprendimento degli adulti hanno un ruolo cruciale da svolgere nella transizione verde, poiché forniscono ai discenti le abilità e le competenze professionali, tecniche e di altro tipo aggiornate che sono necessarie sia nei settori economici verdi che stanno emergendo sia per soddisfare le mutevoli esigenze dei settori economici esistenti. È pertanto essenziale sviluppare e aggiornare ulteriormente le conoscenze, le abilità e le competenze dei docenti, dei formatori e del personale sostenendo opportunità di formazione professionale continua, valorizzando il coinvolgimento in attività educative incentrate sulle abilità e sulle competenze per la transizione verde nei percorsi professionali e promuovendo la collaborazione e l’apprendimento tra pari tra gli erogatori di IFP, gli istituti di istruzione superiore, le organizzazioni di ricerca, le imprese e altri portatori di interesse. Inoltre, la leadership all’interno degli organismi di istruzione e formazione è fondamentale per migliorare e sostenere tale sviluppo. |
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6. |
Servono misure mirate per attirare i giovani e gli adulti, indipendentemente dal genere e dal contesto socioeconomico, compresi i giovani e gli adulti provenienti da zone rurali e remote come le regioni ultraperiferiche dell’UE, affinché si avvalgano delle opportunità di apprendimento in materia di competenze verdi. Questo aspetto comprende, se del caso e nel pieno rispetto dell’autonomia istituzionale e della libertà accademica, l’eliminazione degli ostacoli e delle barriere esistenti a tutti i tipi di apprendimento, quali le questioni relative alla mobilità, all’accessibilità, alle disuguaglianze e agli stereotipi di genere, all’orientamento, alla sensibilizzazione, al sostegno finanziario alle persone, ai servizi di sostegno ai discenti e al riconoscimento dell’apprendimento precedente. La partecipazione di donne e uomini dovrebbe essere incoraggiata e sostenuta in egual misura attraverso efficaci sistemi di orientamento lungo tutto l’arco della vita, rafforzati dall’istruzione iniziale e dall’ulteriore formazione degli esperti in orientamento e di altri professionisti in materia. |
INVITA GLI STATI MEMBRI, nel rispetto dell'autonomia istituzionale e della libertà accademica e in funzione dei contesti nazionali, a tenere conto delle questioni suindicate nell'attuazione delle seguenti azioni:
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1. |
continuare a sviluppare competenze chiave e competenze in materia di sostenibilità in una prospettiva di apprendimento lungo tutto l’arco della vita, anche a partire dalla più giovane età, a tutti i livelli e in tutti i tipi di istruzione, di formazione e di percorsi di apprendimento (6); |
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2. |
mettere a punto sistemi di IFP iniziale e continua e di istruzione superiore e offerte educative per la transizione verde nonché l’apprendimento degli adulti, ad esempio attraverso microcredenziali; |
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3. |
coinvolgere gli erogatori di istruzione e formazione, le organizzazioni di ricerca, i datori di lavoro, le parti sociali e altri portatori di interesse al fine di individuare congiuntamente i bisogni in termini di riqualificazione e di miglioramento del livello delle competenze per la transizione verde, compresa la cooperazione pubblico-privato; |
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4. |
sostenere e incoraggiare gli erogatori di IFP iniziale e continua, gli istituti di istruzione superiore e le organizzazioni per l’apprendimento degli adulti nello sviluppo e nell’offerta di opportunità di apprendimento per la transizione verde, comprese le opportunità di apprendimento nei settori STEAM; |
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5. |
sostenere i docenti, i formatori, il personale, i professionisti dell’orientamento e i leader nell’acquisizione e nell’aggiornamento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze necessarie per contribuire alla transizione verde e allo sviluppo sostenibile attraverso la promozione della formazione iniziale e della formazione professionale continua; |
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6. |
incoraggiare e sostenere le persone a partecipare, nell’ambito dell’istruzione formale e non formale, alle opportunità di apprendimento, miglioramento del livello delle competenze o riqualificazione, nonché alla mobilità per la transizione verde; |
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7. |
avvalersi degli strumenti e dei programmi di finanziamento disponibili a livello nazionale e dell’UE, quali Erasmus+ e FSE+, al fine di sostenere le abilità e le competenze per la transizione verde, compresa la condivisione di buone pratiche e le attività di apprendimento tra pari. |
INVITA LA COMMISSIONE, nel rispetto del principio di sussidiarietà e in funzione dei contesti nazionali, a tenere conto delle presenti conclusioni nell'attuazione delle seguenti azioni:
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1. |
promuovere l’apprendimento reciproco e la condivisione di buone pratiche in materia di abilità e competenze per la transizione verde tra gli Stati membri, le parti sociali, gli erogatori di istruzione e formazione, le organizzazioni di ricerca, i settori economici e altri portatori di interesse; |
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2. |
sostenere la cooperazione transnazionale e condividere le buone pratiche connesse alle abilità e alle competenze per la transizione verde, anche attraverso gli scambi di studenti e di personale nell’ambito di Erasmus+ e la cooperazione tra gli istituti di istruzione e formazione, ad esempio nelle alleanze delle università europee e nei centri di eccellenza professionale; |
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3. |
coinvolgere gli erogatori di istruzione e formazione, gli ecosistemi industriali, le parti sociali e tutti i portatori di interesse, anche a livello regionale e locale, attraverso il patto per le competenze, al fine di individuare congiuntamente i bisogni in termini di riqualificazione e di miglioramento del livello delle competenze per la transizione verde; |
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4. |
sviluppare ulteriormente la base di conoscenze comprovate riguardante le abilità e le competenze per la transizione verde collaborando con il Cedefop e altre organizzazioni competenti, senza creare nuovi obblighi di comunicazione o oneri aggiuntivi per gli Stati membri; |
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5. |
continuare ad adoperarsi, in collaborazione con il gruppo permanente sugli indicatori e i parametri di riferimento, per sviluppare possibili indicatori o obiettivi a livello dell’UE nel settore della sostenibilità, compresa l’ecologizzazione dei sistemi di istruzione e formazione; |
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6. |
promuovere ulteriormente gli strumenti e i programmi dell’UE esistenti per sostenere le abilità e le competenze per la transizione verde, in stretta cooperazione con gli Stati membri; |
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7. |
attuare ed elaborare iniziative volte a migliorare la competitività e la preparazione futura dell’Europa e a sostenere gli Stati membri nella realizzazione di una transizione verde di successo nell’istruzione e nella formazione e attraverso tali settori. |
(1) Conclusioni del Consiglio europeo adottate nella riunione straordinaria del 9 febbraio 2023 (EUCO 1/23).
(2) GU C 243 del 27.6.2022, pag. 1.
(3) Commissione europea, Centro comune di ricerca, GreenComp, il quadro europeo delle competenze in materia di sostenibilità, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2022.
(4) COM(2023) 62 final.
(5) ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations) è la classificazione europea multilingue di abilità, competenze e occupazioni.
(6) Conformemente alla raccomandazione del Consiglio, del 16 giugno 2022, relativa all'apprendimento per la transizione verde e lo sviluppo sostenibile e alla raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2018, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente (GU C 189 del 4.6.2018, pag. 1).
ALLEGATO
Contesto politico
1.
Raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2018, relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente (GU C 189 del 4.6.2018, pag. 1).
2.
Raccomandazione del Consiglio, del 24 novembre 2020, relativa all’istruzione e formazione professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l’equità sociale e la resilienza (GU C 417 del 2.12.2020, pag. 1).
3.
Risoluzione del Consiglio su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell’istruzione e oltre (2021-2030) (GU C 66 del 26.2.2021, pag. 1).
4.
Risoluzione del Consiglio su una nuova agenda europea per l’apprendimento degli adulti 2021-2030 (GU C 504 del 14.12.2021, pag. 9).
5.
Raccomandazione del Consiglio, del 5 aprile 2022, «Costruire ponti per un’efficace collaborazione a livello europeo nel campo dell’istruzione superiore» (GU C 160 del 13.4.2022, pag. 1).
6.
Conclusioni del Consiglio su una strategia europea volta a rafforzare il ruolo degli istituti di istruzione superiore per il futuro dell’Europa (GU C 167 del 21.4.2022, pag. 9).
7.
Raccomandazione del Consiglio, del 16 giugno 2022, relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica (GU C 243 del 27.6.2022, pag. 35).
8.
Raccomandazione del Consiglio, del 16 giugno 2022, relativa a un approccio europeo alle microcredenziali per l’apprendimento permanente e l’occupabilità (GU C 243 del 27.6.2022, pag. 10).
9.
Raccomandazione del Consiglio, del 16 giugno 2022, sui conti individuali di apprendimento (GU C 243 del 27.6.2022, pag. 26).
10.
Raccomandazione del Consiglio, del 16 giugno 2022, relativa all’apprendimento per la transizione verde e lo sviluppo sostenibile (GU C 243 del 27.6.2022, pag. 1).
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14.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 95/8 |
Avviso all'attenzione delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2023/572 del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/571 del Consiglio, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
(2023/C 95/04)
Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone ed entità che figurano nell'allegato della decisione 2014/145/PESC del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2023/572 del Consiglio (2), e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/571 del Consiglio (4), concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
Il Consiglio dell'Unione europea, dopo aver riesaminato l'elenco delle persone ed entità designate nei summenzionati allegati, ha stabilito che le misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC e al regolamento (UE) n. 269/2014 debbano continuare ad applicarsi a tali persone ed entità.
Si richiama l'attenzione delle persone ed entità in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 269/2014, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 del regolamento).
Anteriormente al 1 giugno 2023 le persone ed entità in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:
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Consiglio dell'Unione europea |
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Segretariato generale |
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RELEX.1 |
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Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
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1048 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
E-mail: sanctions@consilium.europa.eu
Si richiama inoltre l'attenzione delle persone ed entità in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(1) GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.
(2) GU L 75 I del 14.3.2023, pag. 134.
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14.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 95/9 |
Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
(2023/C 95/05)
Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione 2014/145/PESC del Consiglio (2), modificata dalla decisione (PESC) 2023/572 del Consiglio (3), e il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (4), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/571 del Consiglio (5).
Il titolare del trattamento è il Consiglio dell'Unione europea rappresentato dal direttore generale della direzione generale Relazioni esterne (RELEX) del segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l'unità RELEX.1, che può essere contattata al seguente indirizzo:
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Consiglio dell'Unione europea |
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Segretariato generale |
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RELEX.1 |
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Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
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1048 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
E-mail: sanctions@consilium.europa.eu
Il responsabile della protezione dei dati dell'SGC può essere contattato al seguente indirizzo e-mail:
Responsabile della protezione dei dati
data.protection@consilium.europa.eu
Il trattamento dei dati è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione 2014/145/PESC, modificata dalla decisione (PESC) 2023/572, e del regolamento (UE) n. 269/2014, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/571.
Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento in elenco fissati nella decisione 2014/145/PESC e nel regolamento (UE) n. 269/2014.
I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi ai motivi che hanno determinato l'inserimento in elenco.
Le basi giuridiche del trattamento dei dati personali sono le decisioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 29 TUE e i regolamenti del Consiglio adottati a norma dell'articolo 215 TFUE che designano le persone fisiche (interessati) e impongono il congelamento dei beni e le restrizioni di viaggio.
Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e per adempiere gli obblighi legali stabiliti nei suddetti atti giuridici ai quali è soggetto il titolare del trattamento a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1725.
Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2018/1725.
Il Consiglio può ottenere i dati personali degli interessati dagli Stati membri e/o dal servizio europeo per l'azione esterna. I destinatari dei dati personali sono gli Stati membri, la Commissione europea e il servizio europeo per l'azione esterna.
Tutti i dati personali trattati dal Consiglio nell'ambito delle misure restrittive autonome dell'UE saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone oggetto del congelamento dei beni o la validità della misura è scaduta o, in caso di ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia, fino alla pronuncia di una sentenza definitiva. I dati personali contenuti nei documenti registrati dal Consiglio sono conservati dal Consiglio a fini di archiviazione nel pubblico interesse, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2018/1725.
Il Consiglio potrebbe dover scambiare dati personali relativi a un interessato con un paese terzo o un'organizzazione internazionale nel contesto del recepimento da parte del Consiglio delle designazioni delle Nazioni Unite o nel contesto della cooperazione internazionale per quanto riguarda la politica dell'UE in materia di misure restrittive.
In mancanza di una decisione di adeguatezza o di garanzie adeguate, il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale si basa sulle seguenti condizioni, a norma dell'articolo 50 del regolamento (UE) 2018/1725:
|
— |
il trasferimento è necessario per importanti motivi di interesse pubblico; |
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— |
il trasferimento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria. |
Nessun processo decisionale automatizzato è coinvolto nel trattamento dei dati personali dell'interessato.
Gli interessati hanno il diritto di informazione e il diritto di accesso ai loro dati personali. Hanno inoltre il diritto di rettificare e completare i loro dati. In determinate circostanze, potrebbero avere il diritto di ottenere la cancellazione dei loro dati personali o il diritto di opporsi al trattamento dei loro dati personali o di chiedere che esso sia limitato.
Gli interessati possono esercitare tali diritti inviando un'e-mail al titolare del trattamento con copia al responsabile della protezione dei dati, come indicato sopra.
In allegato alla richiesta, gli interessati devono fornire una copia di un documento di identificazione che confermi la loro identità (carta d'identità o passaporto). Il documento deve contenere un numero di identificazione, il paese di rilascio, il periodo di validità, il nome, l'indirizzo e la data di nascita. Eventuali altri dati contenuti nella copia del documento di identità, come la foto o le caratteristiche personali, possono essere occultati.
Gli interessati hanno il diritto di proporre un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).
Prima di procedere in tal senso, si raccomanda agli interessati di provare a trovare una soluzione contattando il titolare del trattamento e/o il responsabile della protezione dei dati del Consiglio.
Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).
(1) GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.
(2) GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.
(3) GU L 75 I del 14.3.2023, pag. 134.
|
14.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 95/11 |
Avviso all'attenzione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2023/572 del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/571 del Consiglio, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
(2023/C 95/06)
Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi che figurano nell'allegato della decisione 2014/145/PESC del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2023/572 del Consiglio (2), e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/571 del Consiglio (4), concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
L'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 269/2014 impone a tali persone fisiche o giuridiche, entità od organismi di trasmettere prima del 1o settembre 2022 o, se posteriore, entro sei settimane dalla data dell'inserimento nell'elenco nell'allegato I, le informazioni relative ai fondi o alle risorse economiche nella giurisdizione dello Stato membro appartenenti loro, o da loro posseduti, detenuti o controllati, all'autorità competente dello Stato membro in cui tali fondi o risorse economiche sono situati, e di collaborare con l'autorità nazionale competente alla verifica di tali informazioni. Il mancato rispetto di tali obblighi sarà considerato elusione delle misure relative al congelamento dei fondi e delle risorse economiche.
Le informazioni da dichiarare devono essere trasmesse all'autorità competente dello Stato membro pertinente mediante il suo sito web, indicato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 269/2014 (5).
(1) GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.
(2) GU L 75 I del 14.3.2023, pag. 134.
(3) GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6.
(4) GU L 75 I del 14.3.2023, pag. 1.
(5) Ultima versione consolidata disponibile all'indirizzo EUR-Lex - 02014R0269-20230208 - IT - EUR-Lex (europa.eu)
Commissione europea
|
14.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 95/12 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
13 marzo 2023
(2023/C 95/07)
1 euro =
|
|
Moneta |
Tasso di cambio |
|
USD |
dollari USA |
1,0706 |
|
JPY |
yen giapponesi |
141,96 |
|
DKK |
corone danesi |
7,4444 |
|
GBP |
sterline inglesi |
0,88370 |
|
SEK |
corone svedesi |
11,4390 |
|
CHF |
franchi svizzeri |
0,9750 |
|
ISK |
corone islandesi |
150,90 |
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NOK |
corone norvegesi |
11,3893 |
|
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
|
CZK |
corone ceche |
23,747 |
|
HUF |
fiorini ungheresi |
390,95 |
|
PLN |
zloty polacchi |
4,6944 |
|
RON |
leu rumeni |
4,9168 |
|
TRY |
lire turche |
20,3131 |
|
AUD |
dollari australiani |
1,6066 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,4745 |
|
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,3963 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,7225 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
1,4440 |
|
KRW |
won sudcoreani |
1 399,19 |
|
ZAR |
rand sudafricani |
19,4545 |
|
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,3413 |
|
IDR |
rupia indonesiana |
16 497,90 |
|
MYR |
ringgit malese |
4,8145 |
|
PHP |
peso filippino |
58,872 |
|
RUB |
rublo russo |
|
|
THB |
baht thailandese |
37,000 |
|
BRL |
real brasiliano |
5,6256 |
|
MXN |
peso messicano |
20,1933 |
|
INR |
rupia indiana |
88,0460 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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14.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 95/13 |
Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore con decorrenza del 1 aprile 2023
[Pubblicata ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (1), del 21 aprile 2004]
(2023/C 95/08)
Tassi di base calcolati ai sensi della comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.). A seconda dell'uso del tasso di riferimento, vanno ancora aggiunti gli opportuni margini come definiti nella presente comunicazione. Per il tasso di sconto questo comporta l'aggiunta di un margine di 100 punti base. Il regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004, prevede che, se non diversamente disposto in una decisione specifica, anche il tasso di recupero venga calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso di base.
I tassi modificati sono indicati in grassetto.
La tabella precedente è stata pubblicata nella GU C 56 del 15.2.2023, pag. 16.
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Dal |
Al |
AT |
BE |
BG |
CY |
CZ |
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EE |
EL |
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IE |
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LT |
LU |
LV |
MT |
NL |
PL |
PT |
RO |
SE |
SI |
SK |
UK |
|
1.4.2023 |
… |
3,06 |
3,06 |
1,51 |
3,06 |
7,43 |
3,06 |
3,54 |
3,06 |
3,06 |
3,06 |
3,06 |
3,06 |
3,06 |
15,10 |
3,06 |
3,06 |
3,06 |
3,06 |
3,06 |
3,06 |
3,06 |
7,62 |
3,06 |
8,31 |
3,21 |
3,06 |
3,06 |
3,52 |
|
1.3.2023 |
31.3.2023 |
3,06 |
3,06 |
1,10 |
3,06 |
7,43 |
3,06 |
2,92 |
3,06 |
3,06 |
3,06 |
3,06 |
3,06 |
3,06 |
15,10 |
3,06 |
3,06 |
3,06 |
3,06 |
3,06 |
3,06 |
3,06 |
7,62 |
3,06 |
8,31 |
2,96 |
3,06 |
3,06 |
3,52 |
|
1.2.2023 |
28.2.2023 |
2,56 |
2,56 |
0,79 |
2,56 |
7,43 |
2,56 |
2,92 |
2,56 |
2,56 |
2,56 |
2,56 |
2,56 |
2,56 |
15,10 |
2,56 |
2,56 |
2,56 |
2,56 |
2,56 |
2,56 |
2,56 |
7,62 |
2,56 |
8,31 |
2,44 |
2,56 |
2,56 |
2,77 |
|
1.1.2023 |
31.1.2023 |
2,56 |
2,56 |
0,36 |
2,56 |
7,43 |
2,56 |
2,92 |
2,56 |
2,56 |
2,56 |
2,56 |
2,56 |
2,56 |
15,10 |
2,56 |
2,56 |
2,56 |
2,56 |
2,56 |
2,56 |
2,56 |
7,62 |
2,56 |
8,31 |
2,44 |
2,56 |
2,56 |
2,77 |
Corte dei conti
|
14.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 95/14 |
Relazione speciale 06/2023
«Conflitto di interessi nella spesa dell’UE per la coesione e l’agricoltura Esiste un quadro giuridico, ma vi sono lacune nelle misure di trasparenza e individuazione»
(2023/C 95/09)
La Corte dei conti ha appena pubblicato la relazione speciale 06/2023 intitolata: «Conflitto di interessi nella spesa dell’UE per la coesione e l’agricoltura – Esiste un quadro giuridico, ma vi sono lacune nelle misure di trasparenza e individuazione»
La relazione è disponibile, per essere consultata direttamente o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti: https://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=63584
V Avvisi
ALTRI ATTI
Commissione europea
|
14.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 95/15 |
Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(2023/C 95/10)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data di pubblicazione
DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA/DI UN'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
«ACEITE DE TERRA ALTA / OLI DE TERRA ALTA»
N. UE: PDO-ES-0245-AM02 — 30.11.2021
DOP (X) IGP ( )
1. Gruppo richiedente e interesse legittimo
|
Consejo Regulador de la DOP Oli de Terra Alta |
|
[Consiglio regolatore della DOP «Oli de Terra Alta»] |
|
C/ Bassa d'en Gaire,1 |
|
43780 Gandesa |
|
SPAGNA |
Tel. +34 977420474
E-mail: info@dopoliterraalta.cat
Internet: www.dopoliterraalta.cat
Il Consejo Regulador della denominazione di origine protetta «Aceite de Terra Alta» / «Oli de Terra Alta» comprende tutti i produttori e trasformatori dell'olio tutelato dalla DOP «Aceite de Terra Alta» e ha un interesse legittimo nella presentazione della domanda di modifica.
2. Stato membro o paese terzo
Spagna
3. Voce del disciplinare interessata dalla modifica
|
☐ |
Nome del prodotto |
|
☒ |
Descrizione del prodotto |
|
☐ |
Zona geografica |
|
☐ |
Prova dell’origine |
|
☒ |
Metodo di produzione |
|
☒ |
Legame |
|
☐ |
Etichettatura |
|
☐ |
Altro [da precisare] |
4. Tipo di modifica
|
☒ |
Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. |
|
☐ |
Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. |
5. Modifica (modifiche)
Le modifiche del disciplinare della DOP «Aceite de Terra Alta», oggetto della presente domanda, comprendono una modifica della descrizione del prodotto, alcune modifiche non essenziali delle condizioni di coltivazione e infine modifiche della formulazione relativa al legame che riguardano solo il documento unico.
|
5.1 |
In «Descrizione del prodotto» (sezione B.1 del disciplinare e punto 3.2 del documento unico) è stato aggiunto l’olio monovarietale ottenuto da olive della varietà Arbequina coltivate nella zona geografica protetta dalla DOP «Aceite de Terra Alta». La descrizione dell’olio protetto dalla DOP è stata pertanto ampliata per includere, oltre all’olio monovarietale ottenuto dalla varietà principale Empeltre e da miscele di quest’ultima con altre varietà autorizzate dalla DOP, tra cui la varietà Arbequina (come previsto nella precedente versione del disciplinare), anche l’olio ottenuto esclusivamente da olive della varietà Arbequina.
Il testo modificato ora recita come segue: «Olio di oliva extra vergine ottenuto dal frutto dell'Olea europea L., della varietà Empeltre o della varietà Arbequina, o da una miscela di Empeltre come varietà principale e Arbequina, Morruda e Farga come varietà secondarie, mediante mezzi meccanici o altri mezzi fisici che non alterino l'olio e preservino il sapore, l'aroma e le caratteristiche del frutto da cui è estratto. La varietà Empeltre è la varietà principale e tradizionale predominante nella zona di produzione.» Motivazione: la varietà Arbequina è la seconda varietà in ordine di importanza e presenza a essere coltivata nella zona geografica della DOP, e rappresenta il 22 % della superficie oleicola. La varietà Empeltre è la varietà principale e corrisponde al 65 % delle colture. Negli ultimi anni è aumentata la diffusione della varietà Arbequina poiché sono stati piantati nuovi oliveti che beneficiano di un'irrigazione di soccorso, ma la sua presenza nella zona risale a tempi più lontani. L'inclusione dell'olio monovarietale ottenuto da olive della varietà Arbequina nella DOP «Aceite de Terra Alta» riconosce le qualità di un olio di oliva extra vergine che è prodotto in questa zona da oltre 40 anni. Sono i fattori intrinseci del territorio (orografia, altitudine, edafologia, climatologia, ecc.), oltre alle pratiche di coltivazione tradizionali specifiche della zona geografica per la DOP «Aceite de Terra Alta», ad avere conferito a questo olio di oliva extra vergine monovarietale Arbequina un profilo peculiare e caratteristico che lo distingue dagli oli ottenuti dalla stessa varietà ma prodotti in zone diverse. L'olio monovarietale ottenuto da olive della varietà Arbequina presenta le stesse caratteristiche tipiche dell'olio protetto dalla DOP «Aceite de Terra Alta». Ciò è confermato dalla relazione «Tipificación de los aceites de 'Arbequina' producidos en el ámbito territorial de la DOP 'Oli de Terra Alta'» dell'IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària) del 2020, che concludeva che gli oli ottenuti dalle olive Arbequina coltivate nella zona della DOP soddisfacevano i requisiti del disciplinare della DOP «Aceite de Terra Alta». L'inclusione dell'olio Arbequina nella DOP non implica dunque modifiche del profilo sensoriale o delle caratteristiche fisico-chimiche degli oli protetti dalla DOP. |
|
5.2 |
Alla sottosezione E.a «Condizioni di coltivazione» del disciplinare sono state apportate le modifiche non essenziali di seguito indicate.
Si è dunque ritenuto opportuno ampliare e aggiornare questi aspetti delle condizioni di coltivazione inclusi nella sezione E.a del disciplinare («Metodo di produzione: condizioni di coltivazione»), poiché, sebbene esistessero già alcune piantagioni irrigue quando è stata riconosciuta la DOP, queste rappresentavano solo una piccola minoranza. |
|
5.3 |
Sono state inoltre apportate alcune modifiche non essenziali al testo del punto 5 («Legame») del documento unico che non alterano la natura del legame tra il prodotto della DOP e la zona geografica. La sezione corrispondente del disciplinare non è stata modificata.
Scopo delle modifiche di cui sopra è chiarire che le quattro varietà da cui possono essere ottenuti gli oli DOP sono varietà autoctone coltivate tradizionalmente nella zona e perfettamente adattate alle condizioni edafologiche e climatiche della zona di produzione. Il testo della versione precedente del documento unico poteva essere fuorviante e dare l'impressione che la sola varietà coltivata tradizionalmente nella zona, e perfettamente adattata, sia la varietà principale, ovvero la Empeltre. Questa è la motivazione per cui è stato ritenuto opportuno chiarire questo punto nel documento unico. |
DOCUMENTO UNICO
«ACEITE DE TERRA ALTA / OLI DE TERRA ALTA»
N. UE: PDO-ES-0245-AM02 — 30.11.2021
DOP (X) IGP ( )
1. Nome
«Aceite de Terra Alta / Oli de Terra Alta»
2. Stato membro o paese terzo
Spagna
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1
Olio di oliva extra vergine ottenuto dal frutto dell'Olea europea L., della varietà Empeltre o della varietà Arbequina, o da una miscela di Empeltre come varietà principale e Arbequina, Morruda e Farga come varietà secondarie, mediante mezzi meccanici o altri mezzi fisici che non alterino l'olio e preservino il sapore, l'aroma e le caratteristiche del frutto da cui è estratto. La varietà Empeltre è la varietà principale e tradizionale predominante nella zona di produzione.
Le caratteristiche dell'olio della denominazione di origine «Aceite de Terra Alta» sono le seguenti:
|
Aspetto |
Limpido, trasparente |
|
Colore |
Le olive raccolte all’inizio della campagna presentano un colore verde o giallo verdastro e con il procedere della campagna presentano un colore giallo (con sfumature che vanno dal giallo pallido al giallo oro antico). |
|
Sapore |
Di sapore gradevole, oli dal fruttato da medio a intenso che con il procedere della campagna possono essere più dolci con un fruttato lieve. Con note aromatiche che possono ricordare la mandorla e/o la noce. |
|
Mediana del difetto (Md) |
0 |
|
Mediana dell’attributo fruttato |
≥ 2,5 |
|
Mediana dell’attributo amaro |
≤ 6 |
|
Mediana dell’attributo piccante |
≤ 6 |
|
Acidità massima (% di acido oleico) |
0,50 |
|
Indice massimo di perossidi (meq. 02/kg) |
18 |
|
K270 massimo |
0,20 |
|
K232 massimo |
2,50 |
Il profilo sensoriale e le caratteristiche fisico-chimiche delle 4 varietà sono molto simili e danno luogo a prodotti omogenei, pertanto le caratteristiche principali dell'olio di oliva «Aceite de Terra Alta / Oli de Terra Alta» non sono influenzate dalla miscela di queste varietà.
3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)
-
3.4. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata
La produzione delle olive e la trasformazione del prodotto avvengono esclusivamente nella zona geografica delimitata descritta al punto 4.
3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato
Il condizionamento dell'olio di oliva può avvenire sia all'interno che all'esterno della zona geografica descritta al punto 4.
Per la vendita al minuto il condizionamento sarà effettuato in contenitori di capacità uguale o inferiore a 5 litri del tipo ammesso dalla legislazione vigente.
3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato
Sui contenitori figurerà obbligatoriamente il nome della denominazione «Aceite de Terra Alta» (in castigliano) o «Oli de Terra Alta» (in catalano) accompagnata dalla dicitura «Denominazione di origine protetta» o «DOP», oltre ai dati a carattere generale determinati dalla legislazione vigente.
4. Delimitazione concisa della zona geografica
La zona di produzione comprende la «comarca» di Terra Alta e alcuni comuni della «comarca» di Ribera d'Ebre, entrambe site nella parte sudoccidentale della Comunità autonoma di Catalogna.
Pertanto i comuni che fanno parte di questa sono i seguenti:
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Terra Alta |
Ribera d’Ebre |
||
|
Arnés |
Corbera d’Ebre |
Pinell de Brai |
Ascó |
|
Batea |
Gandesa |
Pobla de Massaluca |
Flix (tutti i poligoni, tranne i poligoni 13,18, 19, 20 e 21) |
|
Bot |
Horta de Sant Joan |
Prat de Comte |
Riba roja d’Ebre |
|
Caseres |
La Fatarella |
Vilalba dels Arcs |
|
5. Legame con la zona geografica
La zona geografica di produzione e di trasformazione degli oli protetti corrisponde alla fascia meridionale della Valle dell'Ebro. La diversità dei rilievi e l'ubicazione nell'entroterra, lontana dal mare, ne fanno una zona considerata di transizione fra il clima di montagna e il clima mediterraneo continentale. Sotto il profilo edafologico e climatologico è caratterizzata da tre fattori determinanti:
|
— |
altitudine: si tratta di un altopiano sito mediamente a 400 m sul livello del mare, formato da suoli calcarei a fertilità molto bassa; |
|
— |
barriere naturali: nella «comarca» confluiscono tre dorsali montagnose, denominate di «Pàndols» e «Cavalls» con quote massime di 700 m in cui la più importante, denominata «Els ports de Beseit», nel suo estremo settentrionale, raggiunge quote massime di 1 400 m. Questi rilievi configurano un'orografia particolare che crea nella zona un microclima speciale, ossia un clima mediterraneo interno con temperature estreme, forte escursione termica e siccità estiva; |
|
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venti: conseguenza di tale microclima, rivestono inoltre un'importanza fondamentale i venti propri del territorio, non tanto per la loro forza, che non è eccessiva, bensì per quanto apportano alle colture. È opportuno distinguere i due più importanti e dotati di nome proprio, ossia la «Garbinada» e il «Cerç». |
La personalità dell'olio di oliva protetto dalla DOP è determinata dalle varietà, che sono autoctone e tradizionalmente coltivate nella zona, apprezzate per il loro elevato tenore di grassi e l'eccellente qualità degli oli prodotti. La zona di diffusione naturale ed esclusiva della varietà Empeltre corrisponde a tutta la Valle dell'Ebro e alle Baleari. La zona geografica della DOP «Aceite de Terra Alta» oppure «Oli de Terra Alta» corrisponde esattamente alla zona meridionale di questa valle. Empeltre, Arbequina, Farga e Morruda sono varietà perfettamente adattate alle caratteristiche edafologiche e climatiche della zona di produzione della DOP, poiché non sono state introdotte recentemente bensì sono il risultato di un processo di selezione naturale che ha dato luogo a varietà rustiche adatte a suoli poveri e in grado di resistere a siccità e freddo. Infatti la varietà Empeltre è la varietà principale e tradizionale della «comarca» di Terra Alta, essendo addirittura l'unica varietà coltivata in alcune zone. La varietà di olivo Empeltre è tanto particolare e singolare nella «comarca» di Terra Alta che nei vivai è nota anche con il nome Terra Alta. Queste varietà sono così bene adattate alle condizioni edafologiche e climatiche della zona che l'IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària) ha introdotto piantagioni di cloni delle varietà Empeltre e Arbequina per migliorare le varietà nell'attuale zona della DOP, rispettivamente nei comuni di Batea e Gandesa.
L'altitudine, le barriere naturali che configurano l'orografia della zona e i venti generano un microclima speciale nella zona, che incide direttamente sul ciclo biologico dell'olivo e di conseguenza anche sul frutto, l'oliva, e sull'olio da esso estratto.
Nel caso concreto dei venti, la «Garbinada», vento proveniente da sud-ovest, apporta l'umidità necessaria per coltivare l'olivo, mentre il «Cerç», vento freddo e secco di nord-ovest, grazie alle sue caratteristiche e alla sua frequenza, evita numerosi problemi sanitari (infezioni fungine), facendo sì che la materia prima dell'olio maturi senza problemi e arrivi in condizioni eccellenti al frantoio.
Dal punto di vista storico l'olio di oliva «Aceite de Terra Alta» oppure «Oli de Terra Alta» è il risultato di una lunga tradizione poiché nella «comarca» di Terra Alta l'origine della coltura dell'olivo si fa risalire agli arabi. Nel 1192, al momento della transizione dagli arabi ai cristiani, l'olio di oliva era già considerato uno dei più importanti prodotti agricoli di questa «comarca» (Cartes de Poblament de Gandesa, 1992). Analogamente a Batea, comune di Terra Alta, fino al 1787, secondo quando asserito da Antoni Mascaró nel suo libro Mis memorias (1948), l'olivo era la coltura più coltivata, seguita dai cereali e dalla vite. In quest'opera si può leggere «[…] la cosecha de aceite que da la opulencia sólida a este país, ha producido este año la cantidad de veintiún mil cántaros, medida de la tierra, de peso cada uno de 38 libras que hacen arrobas castellanas 21 000 […]» ([…] la raccolta di olio che genera la solida opulenza di questo paese ha prodotto quest'anno la quantità di ventunomila giare, misura della terra, di peso cadauna pari a 38 libbre che fanno arrobas castigliane 31 920 […])", corrispondente a una produzione di 350 000 kg di olio, ovvero circa 1 800 000 kg di olive, considerando che la popolazione all'epoca era inferiore a 1 000 abitanti, il che rende l'idea dell'importanza della produzione oleicola nella zona durante il XVIII secolo. Alla metà del secolo XIX, la sua importanza era immutata e l'olio nell'attuale Terra Alta occupava il principale spazio di coltura, molto più di quanto sia prodotto attualmente (Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España di Pascual Madoz, 1847). Il libro contiene anche un elogio della qualità e afferma, in riferimento alla zona di Gandesa, «[…] se produce en este país, abundante y fino aceite, trigo, centeno […]» ([…] si producono in questo paese olio abbondante e sopraffino, frumento, segale […]).
Pertanto la selezione naturale delle olive della zona geografica, condizionata dai fattori naturali, l'idoneità alla trasformazione in olio e la lunga tradizione di coltura oleica della zona (legata a tutte le fasi della coltura e della trasformazione, dalla coltivazione alla raccolta al grado di maturità ottimale e la trasformazione), consentono di ottenere oli della massima qualità, di buon sapore, gusto fruttato e note aromatiche che possono ricordare la mandorla e/o la noce.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
Mentre è in corso la trattazione della modifica, il disciplinare aggiornato può essere consultato tramite il link seguente: http://agricultura.gencat.cat/web/.content/al_alimentacio/al02_qualitat_alimentaria/normativa-dop-igp/plecs-tramit/pliego-condiciones-dop-aceite-terra-alta-modificacio-2021-es.pdf
dopo l'approvazione, sarà consultabile all'indirizzo: http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/alimentacio/segells-qualitat-diferenciada/distintius-origen/dop-igp/normativa-dop-igp/plecs-condicions/en-vigor/castella/
Rettifiche
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14.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 95/21 |
Rettifica di Public holidays 2023
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 39 del 1o febbraio 2023 )
(2023/C 95/11)
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anziché:
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«Slovenija |
2.1, 6.4, 7.4, 10.4, 1.5, 29.5, 21.7, 31.10, 1.11, 25.12, 26.12» |
leggasi:
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«Slovenija |
1.1, 2.1, 8.2, 9.4, 10.4, 27.4, 1.5, 2.5, 28.5, 25.6, 15.8, 31.10, 1.11, 25.12, 26.12». |